ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 255

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
3 ottobre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1781 della Commissione, del 28 settembre 2017, relativo alle deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dal Canada

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/1782 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese

18

 

*

Regolamento (UE) 2017/1783 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera belga

20

 

*

Regolamento (UE) 2017/1784 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera belga

22

 

*

Regolamento (UE) 2017/1785 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

24

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1786]

26

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 34 del 9.2.2017 )

32

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1781 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

relativo alle deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dal Canada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2), il Consiglio ha autorizzato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (nel prosieguo: «l'accordo») (3).

(2)

L'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato all'accordo (qui di seguito «protocollo sull'origine») stabilisce le norme di origine specifiche per prodotto. Per un certo numero di prodotti, l'allegato 5-A del protocollo sull'origine prevede deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto che si applicano nei limiti di contingenti annuali.

(3)

I contingenti fissati nell'allegato 5-A dovrebbero essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

(4)

Per alcuni prodotti, i volumi dei contingenti possono essere aumentati se sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato 5-A del protocollo sull'origine.

(5)

In conformità alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017 (5). Onde garantire l'applicazione e la gestione effettive dei contingenti di origine concessi nell'ambito dell'accordo che la Commissione gestisce secondo il principio «primo arrivato, primo servito», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le deroghe alle norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 5-A del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (nel prosieguo: il «protocollo sull'origine»), si applicano ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento nei limiti dei contingenti fissati in detto allegato.

Articolo 2

I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

1.   Per i prodotti elencati nella sezione B dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in questione, del 10 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Il presente paragrafo si applica per la prima volta il 1o gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1o gennaio 2022.

2.   Per i prodotti elencati nella sezione C dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in questione, del 3 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Tale previsione di crescita si applica per la prima volta il 1o gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1o gennaio 2028.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

(3)  GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(5)  Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 9).


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, ai fini del presente allegato, il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento, conformemente all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione. Il codice NC preceduto da «ex» indica che il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato dal codice NC esistente al momento dell'adozione del presente regolamento, in conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione e dalla descrizione del prodotto nelle tabelle del presente allegato nel loro insieme.

SEZIONE A: PRODOTTI AGRICOLI

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.8300 (1)

ex 1302 20 10

ex 1302 20 90

61 , 69

61 , 69

Sostanze pectiche, pectinati e pectati, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola aggiunto delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99  (2) uguale o superiore a 65 %

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

8 384

1806 10 30

1806 10 90

 

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio (3) uguale o superiore a 65 %

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

30 000

ex 1806 20 10

ex 1806 20 30

ex 1806 20 50

ex 1806 20 70

ex 1806 20 80

ex 1806 20 95

20

20

20

20

12 , 92

12 , 92

Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99  (4) uguale o superiore a 65 %, per la preparazione di bevande al cioccolato

ex 2101 12 92

ex 2101 12 98

92

92 , 94

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè, o a base di caffè, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99  (5) uguale o superiore a 65 %

ex 2101 20 92

ex 2101 20 98

82

85 , 87

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate, o a base di tè o di mate, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99  (6) uguale o superiore a 65 %

ex 2106 90 20

ex 2106 90 30

ex 2106 90 51

ex 2106 90 55

ex 2106 90 59

ex 2106 90 98

10

10

10

10

10 , 92

26 , 32 , 33 , 34 , 37 , 38 , 42 , 53 ,

55

Sostanze pectiche, pectinati e pectati, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola aggiunto delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99  (7), uguale o superiore a 65 %

09.8301 (8)

1704

 

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

2 795

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

10 000

1806 31

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, ripiene

1806 32

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, non ripiene

1806 90

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle delle sottovoci da 1806 10 a 1806 32

09.8302 (9)

1901

 

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

9 781

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

35 000

ex 1902 11 00

20

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova e riso

ex 1902 19 10

ex 1902 19 90

20

20

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, altre, contenenti riso

ex 1902 20 10

ex 1902 20 30

ex 1902 20 91

ex 1902 20 99

20

20

20

20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti riso

ex 1902 30 10

ex 1902 30 90

20

20

Altre paste alimentari, contenenti riso

1904 10

 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

1904 20

 

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

1904 90

 

Preparazioni alimentari diverse da quelle delle sottovoci da 1904 10 a 1904 30

1905

 

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2009 81

 

Succhi di mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

ex 2009 89 35

41 , 45 ,

47 , 49

Succhi di mirtillo

ex 2009 89 38

21 , 29

ex 2009 89 79

41 , 49

ex 2009 89 86

21 , 29

ex 2009 89 89

21 , 29

ex 2009 89 99

17 , 94

2103 90

 

Altre preparazioni per salse e salse preparate; altri condimenti composti

2106 10 20

 

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, non contenenti zuccheri di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 o contenenti, in peso netto, meno di 65 % di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99

ex 2106 10 80

31 , 70

ex 2106 90 20

2106 90 92

10

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti zuccheri di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 o contenenti, in peso netto, meno di 65 % di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99

ex 2106 90 98

30 , 36 ,

43 , 45 ,

49

09.8303 (10)

2309 10

 

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

16 768

ex 2309 90 10

31 , 91

Alimenti per cani o gatti, non condizionati per la vendita al minuto

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

60 000

ex 2309 90 20

10

ex 2309 90 31

11 , 17 ,

81

ex 2309 90 33

10

ex 2309 90 35

10

ex 2309 90 39

10

ex 2309 90 41

41 , 51 ,

81

ex 2309 90 43

10

ex 2309 90 49

10

ex 2309 90 51

10

ex 2309 90 53

10

ex 2309 90 59

10

ex 2309 90 70

10

ex 2309 90 91

10

ex 2309 90 96

31 , 91

SEZIONE B: PESCI E PRODOTTI ITTICI

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) (11)

09.8304

ex 0304 83 90

19

Filetti di ippoglossi congelati, diversi da Reinhardtius hippoglossoides

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

2,795

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

10

09.8305

ex 0306 12 10

ex 0306 12 90

10 , 91

10 , 91

Astici cotti e congelati, con guscio

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

559

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

2 000

09.8306

1604 11

 

Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

839

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

3 000

09.8307

1604 12

 

Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

13,972

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

50

09.8308

ex 1604 13 11

ex 1604 13 19

1604 13 90

90

90

Preparazioni e conserve di sardine, alacci e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati, esclusa Sardina pilchardus

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

55,891

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

200

09.8309

ex 1605 10 00

19 , 99

Granchi, preparati o conservati, diversi da Cancer pagurus

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

12,296

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

44

09.8310

1605 21 10

1605 21 90

1605 29 00

 

Gamberetti, preparati o conservati

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

1 398

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

5 000

09.8311

1605 30

 

Astici, preparati o conservati

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

67,069

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

240

SEZIONE C TESSILI E ABBIGLIAMENTO

Tabella C 1 — Tessili

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in chilogrammi, peso netto, salvo diversa indicazione) (12)

09.8312

5107 20

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

53 655

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

192 000

09.8313

5205 12 00

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto: filati semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

328 636

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

1 176 000

09.8314

5208 59

Altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

16 768  m2

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

60 000  m2

09.8315

5209 59 00

Altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso superiore a 200 g/m2

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

22 077  m2

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

79 000  m2

09.8316

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

1 118 368

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

4 002 000

09.8317

5404 19 00

Altri monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, non nominati né compresi altrove

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

5 869

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

21 000

09.8318

5407

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

1 351 990  m2

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

4 838 000  m2

09.8319

5505 10

Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

286 441

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

1 025 000

09.8320

5513 11

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, greggi o imbianchiti, ad armatura a tela, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

1 749 091 m2

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

6 259 000 m2

09.8321

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

162 921

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

583 000

09.8322

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

173 540

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

621 000

09.8323

5703

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

54 773  m2

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

196 000  m2

09.8324

5806

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

47 228

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

169 000

09.8325

5811 00 00

Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

3 354  m2

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

12 000  m2

09.8326

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

490 159  m2

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

1 754 000  m2

09.8327

5904 90 00

Rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati (escl. linoleum)

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

6 707  m2

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

24 000  m2

09.8328

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

125 754

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

450 000

09.8329

5907 00

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

829 694  m2

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

2 969 000  m2

09.8330

5911

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici indicati

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

48 346

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

173 000

09.8331

6004

Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

6 987

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

25 000

09.8332

6005

Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

4 472

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

16 000

09.8333

6006

Altre stoffe a maglia

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

6 707

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

24 000

09.8334

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

34 653

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

124 000

09.8335

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

140 565

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

503 000


Tabella C 2 — Abbigliamento

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in numero di pezzi, salvo diversa indicazione) (13)

09.8336

6101 30

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

2 795

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

10 000

09.8337 (14)

6102 30

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

4 751

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

17 000

09.8338 (15)

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

149 507

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

535 000

09.8339

6106 20 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

12 296

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

44 000

09.8340

6108 22 00

Slips e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

36 050

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

129 000

09.8341 (16)

6108 92 00

Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

10 899

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

39 000

09.8342

6109 10 00

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

95 573

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

342 000

09.8343

6109 90

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

50 581

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

181 000

09.8344

6110

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

133 579

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

478 000

09.8345

6112 41

Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

20 400

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

73 000

09.8346 (17)

6114

Altri indumenti, a maglia

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

25 151  kg

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

90 000  kg

09.8347

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

27 387  kg

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

98 000  kg

09.8348 (18)

6201

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

26 828

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

96 000

09.8349

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

27 666

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

99 000

09.8350

6203

Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per uomo o ragazzo

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

26 548

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

95 000

09.8351

6204

Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per donna o ragazza

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

141 403

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

506 000

09.8352 (19)

6205

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, per uomo o ragazzo

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

4 192

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

15 000

09.8353

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, diverse da quelle a maglia, per donna o ragazza

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

17 885

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

64 000

09.8354

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03 , 59.06 o 59.07

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

19 003  kg

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

68 000  kg

09.8355

6210 50 00

Altri indumenti per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03 , 59.06 o 59.07

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

8 384  kg

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

30 000  kg

09.8356

6211

Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti, non a maglia

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

14 532  kg

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

52 000  kg

09.8357

6212 10

Reggiseno e bustini, anche a maglia

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

82 998

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

297 000

09.8358

6212 20 00

Guaine e guaine-mutandine, anche a maglia

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

8 943

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

32 000

09.8359

6212 30 00

Modellatori, anche a maglia

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

11 179

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

40 000

09.8360

6212 90 00

Bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

4 472  kg

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

16 000  kg

SEZIONE D VEICOLI

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in numero di pezzi)

09.8361 (20)

8703 21

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata inferiore o uguale a 1 000  cm3

Dal 21.9.2017 al 31.12.2017

27 946

Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12

100 000

8703 22

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 000  cm3 ed inferiore o uguale a 1 500  cm3

8703 23

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ed inferiore o uguale a 3 000  cm3

8703 24

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 3 000  cm3

8703 31

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata inferiore o uguale a 1 500  cm3

8703 32

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ed inferiore o uguale a 2 500  cm3

8703 33

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata inferiore o uguale a 2 500  cm3

8703 40

8703 60

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8703 50

8703 70

Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8703 90

Altri


(1)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(2)  Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(3)  Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(4)  Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(5)  Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(6)  Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(7)  Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.

(8)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(9)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(10)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(11)  L'articolo 3, paragrafo 1, è applicabile.

(12)  L'articolo 3, paragrafo 2, è applicabile.

(13)  L'articolo 3, paragrafo 2, è applicabile.

(14)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(15)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(16)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(17)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(18)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(19)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.

(20)  Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.


3.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/18


REGOLAMENTO (UE) 2017/1782 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

15/TQ127

Stato membro

Portogallo

Stock

BFT/AE45WM

Specie

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

Zona

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

Data di chiusura

19.8.2017


3.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/20


REGOLAMENTO (UE) 2017/1783 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direziore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Belgio

Stock

MAC/2A34. nonché le condizioni speciali corrispondenti MAC/*02AN-, MAC/*4AN. e MAC/*FRO1

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

Data di chiusura

23.8.2017


3.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/22


REGOLAMENTO (UE) 2017/1784 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

17/TQ127

Stato membro

Belgio

Stock

PLE/7HJK.

Specie

Passera di mare (pleuronectes platessa)

Zona

VIIh, VIIj e VIIk

Data di chiusura

23.8.2017


3.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/24


REGOLAMENTO (UE) 2017/1785 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direziore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

18/TQ127

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

ANF/04-N.

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

Acque norvegesi della zona IV

Data di chiusura

5.9.2017


RACCOMANDAZIONI

3.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/26


RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO

del 25 luglio 2017

che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1786]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (1), in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004.

(2)

L'articolo 76 dell'accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare decisioni idonee a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi da esso fissati.

(4)

Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.

(5)

L'Unione e l'Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020, allo scopo di rispondere alle sfide comuni cui essi devono far fronte, promuovere interessi congiunti e garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione raccomanda alle parti di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto figuranti nell'allegato della presente raccomandazione.

Articolo 2

Le priorità del partenariato UE-Egitto di cui all'articolo 1 sostituiscono il piano d'azione UE-Egitto, di cui la raccomandazione n. 1/2007 del Consiglio di associazione del 6 marzo 2007 aveva raccomandato l'attuazione.

Articolo 3

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per il Consiglio di associazione UE-Egitto

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.


ALLEGATO

PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-EGITTO 2017-2020

I.   Introduzione

Il quadro generale della cooperazione tra l'UE e l'Egitto è definito dall'accordo di associazione firmato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2004. Senza pregiudizio degli elementi contenuti nell'accordo di associazione, che restano integralmente applicabili, il presente documento stabilisce le priorità che, definite congiuntamente dalle parti alla luce della politica europea di vicinato riveduta, orienteranno il partenariato per i prossimi 3 anni.

Le priorità del partenariato, che mirano a rispondere alle sfide comuni cui l'UE e l'Egitto devono far fronte, a promuovere interessi congiunti e a garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo, si ispirano all'impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Intendono inoltre rafforzare la cooperazione a sostegno della «Strategia di sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto.

II.   Priorità proposte

Le priorità del partenariato dovrebbero contribuire a soddisfare le aspirazioni dei cittadini di entrambe le sponde del Mediterraneo, garantendo in particolare la giustizia sociale, opportunità di lavoro dignitoso, la prosperità economica e condizioni di vita nettamente migliori, in modo da rafforzare la stabilità, sia in Egitto che nell'UE. Una crescita inclusiva, sostenuta dall'innovazione, e una governance efficace e partecipativa, ispirata allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, sono componenti fondamentali di tali obiettivi. Le priorità del partenariato tengono inoltre conto dei rispettivi ruoli dell'UE e dell'Egitto quali attori sulla scena internazionale e mirano a rafforzare la loro cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. Le seguenti priorità generali orienteranno pertanto il partenariato così rinnovato.

1.   Economia moderna e sviluppo sociale sostenibili dell'Egitto

In quanto partner importanti, l'UE e l'Egitto coopereranno nel promuovere gli obiettivi socioeconomici indicati nella «Strategia per lo sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto, al fine di creare un contesto stabile e prospero per il paese.

a)   Modernizzazione economica e imprenditorialità

L'Egitto si impegna a conseguire la sostenibilità socioeconomica a lungo termine anche attraverso la creazione di un contesto più favorevole alla crescita inclusiva e alla creazione di posti di lavoro, in particolare per i giovani e le donne, anche incoraggiando l'integrazione del settore informale nell'economia. Ai fini della sostenibilità economica a lungo termine sono necessarie misure in grado di offrire margini di bilancio più ampi per migliorare l'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile del paese, un'ulteriore riforma delle sovvenzioni e dell'imposizione fiscale, il rafforzamento del ruolo del settore privato e il miglioramento del clima imprenditoriale. In tal modo sarà possibile attrarre un maggior numero di investimenti esteri, anche mediante una politica commerciale più aperta e competitiva, traendo pieno vantaggio dal dividendo digitale e sostenendo progetti infrastrutturali chiave, quale lo sviluppo di un sistema di trasporti efficiente. L'UE, inoltre, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti alla riforma della pubblica amministrazione e alla buona governance, in particolare tramite l'uso di statistiche di alta qualità e tenendo conto della rivoluzione digitale e dei nuovi modelli imprenditoriali e societari che ne conseguono.

La strategia di sviluppo sostenibile dell'Egitto accorda grande importanza alle piccole e medie imprese (PMI), ai «mega progetti» quali il progetto di sviluppo del Canale di Suez, il progetto Triangolo d'oro per le risorse minerarie nell'Alto Egitto e la bonifica di quattro milioni di ettari di terreno a fini agricoli e di urbanizzazione, nonché alla Banca delle conoscenze egiziana, in quanto componenti essenziali per il processo di sviluppo socioeconomico a lungo termine. Vista l'importanza dello sviluppo delle PMI per la crescita inclusiva, questo settore continuerà a svolgere un ruolo centrale nella cooperazione dell'UE con l'Egitto. L'UE studierà inoltre come promuovere le potenzialità del progetto di sviluppo del Canale di Suez (Suez Canal Hub) a fini di sviluppo socioeconomico. Le parti coopereranno altresì in tutti i settori di ricerca e innovazione e contribuiranno alla promozione delle tecnologie e dei servizi digitali. In tal senso, hanno evidenziato il loro interesse ad intensificare la cooperazione in una serie di attività pertinenti nel campo della ricerca e dell'istruzione superiore, anche nel quadro di Orizzonte 2020 e di Erasmus +.

Tenuto conto del patrimonio culturale inestimabile e vario del paese e del prezioso contributo del settore culturale (cui il turismo è strettamente legato) al PIL, all'occupazione, alle riserve in valuta estera e, più in generale, alla società, si insisterà in modo particolare sul legame tra cultura, patrimonio culturale e sviluppo economico locale.

b)   Scambi commerciali e investimenti

L'UE e l'Egitto sono partner commerciali importanti e si impegnano a rafforzare le loro relazioni attuali in materia di scambi commerciali e investimenti e a garantire che le disposizioni commerciali contenute nell'accordo di associazione UE-Egitto che istituisce una zona di libero scambio (ZLS) siano attuate in modo da svilupparne tutte le potenzialità. Anche se l'UE ha precedentemente avanzato l'idea di un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), sia per rafforzare che per ampliare la zona di libero scambio esistente, l'UE e l'Egitto definiranno congiuntamente anche altre strategie atte a migliorare i loro rapporti commerciali.

c)   Sviluppo e giustizia sociali

L'Egitto ribadisce la volontà di riformare e promuovere lo sviluppo e la giustizia sociali, al fine di raccogliere le sfide socio-demografiche che si trova ad affrontare e di valorizzare le sue risorse umane, che sono il motore dello sviluppo economico e sociale. In tal senso, l'UE sosterrà le iniziative dell'Egitto volte a proteggere i gruppi emarginati dalle potenziali ripercussioni negative delle riforme economiche tramite reti di sicurezza sociale e un sistema di protezione sociale. Le parti continueranno inoltre a promuovere lo sviluppo rurale e urbano e a migliorare l'offerta di servizi di base, ponendo l'accento sulla modernizzazione dell'istruzione (compresa la formazione tecnica e professionale) e del sistema sanitario. L'UE condividerà la sua esperienza nell'introduzione di una copertura sanitaria inclusiva e nel miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria.

d)   Sicurezza energetica, ambiente e azione per il clima

L'UE e l'Egitto coopereranno ai fini dell'efficienza energetica e della diversificazione delle fonti energetiche, con un'attenzione particolare alle energie rinnovabili. Su richiesta del governo egiziano, l'UE sosterrà le iniziative attuate dall'Egitto per aggiornare la sua strategia energetica integrata, volta a soddisfare le esigenze di sviluppo sostenibile del paese e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La scoperta di giacimenti di gas al largo delle coste egiziane offre peraltro l'importante opportunità di attivare sinergie tra l'UE e l'Egitto in materia di fonti energetiche convenzionali, tenuto conto degli impianti di liquefazione presenti nel paese. Si riuscirebbe in tal modo a rendere più prevedibile la produzione energetica, nell'interesse sia del paese — visti il notevole fabbisogno e le potenzialità del settore in termini di generazione di reddito (anche per il contesto imprenditoriale e per lo sviluppo sociale) — sia dell'UE, che potrebbe così diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. Rafforzando il dialogo sull'energia le parti riusciranno ad identificare i principali ambiti di cooperazione (ad esempio, l'assistenza tecnica finalizzata alla creazione di un polo energetico regionale) e ad effettuare ricerche congiunte, condividere le esperienze e le migliori prassi, trasferire tecnologie e promuovere la cooperazione subregionale (intra-mediterranea), riconoscendo nel contempo la necessità di salvaguardare gli ecosistemi marini del Mediterraneo.

Quanto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, l'UE e l'Egitto collaboreranno per promuovere azioni per il clima e l'ambiente. In linea con gli impegni assunti in seguito all'adozione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'UE sosterrà l'Egitto nell'attuare i contributi previsti stabiliti a livello nazionale in materia di mitigazione e adattamento. Le parti coopereranno inoltre per il conseguimento degli obiettivi stabiliti tra l'altro dall'Agenda di sviluppo 2030 e dal quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi.

L'UE e l'Egitto studieranno eventuali possibilità di cooperazione in settori quali la gestione sostenibile delle risorse, comprese le risorse idriche, la conservazione della biodiversità, i servizi igienico-sanitari, la gestione dei rifiuti solidi, in particolare la riduzione degli inquinanti industriali e la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti pericolosi, nonché la lotta contro la desertificazione e il degrado del suolo. L'UE e l'Egitto stanno inoltre vagliando le opportunità offerte dalla dichiarazione ministeriale sull'economia blu dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) grazie allo strumento PMI/CC (1). Tra i possibili ambiti di cooperazione attualmente all'esame figurano i porti marittimi intelligenti, i poli marittimi, la gestione integrata delle zone costiere e la pesca marittima.

2.   Partenariato in politica estera

È nel comune interesse dell'UE e dell'Egitto rafforzare la cooperazione in materia di politica estera a livello bilaterale, regionale e internazionale.

Stabilizzazione nel comune vicinato e oltre

Quale membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, l'Egitto ha un ruolo importante da svolgere. Ospita inoltre la sede della Lega degli Stati arabi, con cui l'UE intende approfondire e ampliare la cooperazione. L'UE e l'Egitto punteranno ad una maggior collaborazione e alla ricerca di un terreno d'intesa comune su una serie di questioni, anche in ambito multilaterale. Il partenariato tra l'UE e l'Egitto è importante per la stabilità e la prosperità nell'area del Mediterraneo, in Medio Oriente e in Africa. La loro cooperazione, anche in consessi regionali, intende contribuire alla risoluzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla risposta alle problematiche economiche e politiche in queste regioni. L'UE e l'Egitto rafforzeranno infine lo scambio di informazioni sulle grandi sfide regionali e internazionali che interessano ambe le parti.

Cooperazione ai fini della gestione delle crisi e dell'assistenza umanitaria

L'UE e l'Egitto intensificheranno le attività di cooperazione e di consultazione e si scambieranno esperienze in materia di gestione e prevenzione delle crisi, a livello sia bilaterale che regionale, per affrontare le complesse sfide alla pace, alla stabilità e allo sviluppo derivanti dai conflitti e dalle catastrofi naturali, nel vicinato comune e oltre.

3.   Rafforzamento della stabilità

La stabilizzazione è una sfida sia per l'UE che per l'Egitto. A tal fine è essenziale creare uno Stato moderno e democratico che offra pari benefici a tutti i cittadini. I diritti umani — civili, politici, economici, sociali e culturali, sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, dal trattato sull'Unione europea e dalla costituzione egiziana — sono un valore comune e rappresentano la pietra angolare di un moderno Stato democratico. L'UE e l'Egitto, pertanto, si impegnano a promuovere la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani quali diritti costituzionali di tutti i loro cittadini, in linea con i rispettivi obblighi internazionali. In quest'ottica, l'UE sosterrà l'Egitto nel trasporre tali diritti nella legislazione.

a)   Uno Stato moderno e democratico

L'UE e l'Egitto si impegnano a garantire l'assunzione di responsabilità, lo Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e a rispondere alle esigenze dei loro cittadini. L'UE sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti ad aumentare la capacità delle istituzioni statali di attuare una riforma efficace del settore pubblico, ad aumentare la capacità degli organi di contrasto di svolgere il loro compito di garanti della sicurezza per tutti i cittadini e a sviluppare le funzioni costituzionali del nuovo Parlamento. Le parti rafforzeranno inoltre la loro cooperazione nell'ammodernare il settore della giustizia e garantire un più ampio accesso di tutti i cittadini alla giustizia, mediante l'offerta di servizi di assistenza giuridica e l'istituzione di tribunali specializzati, nel riformare la gestione delle finanze pubbliche e contrastare la corruzione. Valuteranno anche la possibilità di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. La loro cooperazione parlamentare, anche attraverso scambi strutturati tra commissioni e gruppi parlamentari, potrebbe rafforzare il coordinamento e promuovere la comprensione reciproca. L'UE, infine, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti a conferire alle autorità locali maggiori poteri di pianificazione e fornitura di servizi pubblici, nonché a garantire pari opportunità economiche, sociali e politiche e a promuovere l'integrazione sociale per tutti.

b)   Sicurezza e terrorismo

La sicurezza è un obiettivo comune. Il terrorismo e l'estremismo violento che lo alimenta mettono in pericolo il tessuto sociale delle nazioni che si affacciano sulle due sponde del Mediterraneo. Si tratta di una grave minaccia per la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. L'UE e l'Egitto hanno come obiettivo comune la lotta contro tali minacce e possono collaborare nel quadro di una strategia globale che affronti le cause profonde del terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di contrastare e prevenire efficacemente la radicalizzazione, promuovendo nel contempo lo sviluppo socioeconomico. L'UE e l'Egitto sono fermamente intenzionati a cooperare nella lotta contro l'estremismo e qualsiasi forma di discriminazione, incluse l'islamofobia e la xenofobia.

Tra gli altri ambiti di cooperazione figurano anche il rafforzamento della sicurezza aerea e delle misure di protezione, nonché della capacità di prevenire e combattere la criminalità organizzata transfrontaliera, segnatamente il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di stupefacenti e il riciclaggio di denaro.

Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite per combattere il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, anche attraverso lo scambio di esperienze, la formazione e altre attività di rafforzamento delle capacità.

c)   Gestione dei flussi migratori nel reciproco interesse

La dichiarazione politica del vertice di La Valletta e il piano d'azione comune di La Valletta rappresenteranno il principale quadro di cooperazione tra l'UE e l'Egitto nel settore della migrazione. L'UE sosterrà le iniziative del governo egiziano volte a rafforzare il quadro di governance della migrazione, compresi gli aspetti riguardanti la riforma legislativa e le strategie di gestione del fenomeno, nonché a prevenire e combattere la migrazione irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani, compresi l'identificazione e l'assistenza alle vittime. Cercherà inoltre di sostenere e rafforzare la capacità dell'Egitto di tutelare i diritti dei migranti e di fornire protezione a chi ne ha diritto, in linea con le norme internazionali. L'UE e l'Egitto analizzeranno le opportunità di cooperazione in materia di rimpatrio volontario dei migranti irregolari nei rispettivi paesi d'origine, così da garantire che la migrazione sia gestita legalmente a livello mondiale. Tale cooperazione andrà di pari passo con quella in materia di lotta alle cause profonde della migrazione irregolare, in particolare il sottosviluppo, la povertà e la disoccupazione.

La mobilità delle persone può contribuire allo sviluppo di competenze e conoscenze che, a loro volta, possono concorrere allo sviluppo del paese. Può inoltre creare solidi ponti tra l'UE e l'Egitto per il trasferimento di una manodopera altamente qualificata. Le parti si impegnano a garantire la piena protezione dei diritti dei migranti.

III.   Principi della cooperazione

La promozione del fattore umano e dei contatti interpersonali rafforzerà i legami e consoliderà pertanto il partenariato tra l'UE e l'Egitto. La reciproca assunzione di responsabilità nei confronti della popolazione sia europea che egiziana è un elemento essenziale delle priorità del partenariato.

Le questioni di interesse comune dovrebbero altresì essere affrontate tramite una cooperazione più forte a livello regionale e subregionale (Sud-Sud). A tale riguardo, l'UE e l'Egitto collaboreranno nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo e della Fondazione Anna Lindh, in particolare in materia di dialogo interculturale.

La cultura del dialogo si è rivelata un valido strumento per lo sviluppo del rispetto reciproco. Sarà essenziale approfondire il dialogo politico sulla democrazia e i diritti umani e curare gli aspetti tecnici in grado di rafforzarlo. Il dialogo fornirà anche i mezzi per dare concretezza al partenariato e fare il punto sia della sua portata che dei risultati conseguiti.

Le priorità del partenariato, in linea con quelle del governo egiziano, si focalizzeranno anche sui giovani, fondamentali per la stabilità a lungo termine delle nostre società, e sulle donne, essenziali per il progresso di qualunque società. Uno dei principali obiettivi consiste nel dar loro, tramite strumenti giuridici e pratici, la possibilità e la capacità di svolgere pienamente la loro funzione nella società partecipando attivamente all'economia e alla governance del paese. L'UE continuerà a condividere la sua esperienza nella lotta alla discriminazione nei confronti delle donne e nella promozione della parità di genere, nonché nel sostegno all'inclusione e nella creazione di opportunità per i giovani.

Ritenendola un fattore importante e potente per l'attuazione delle loro priorità di partenariato e per una governance trasparente e partecipativa, in grado di favorire il processo di sviluppo sostenibile in corso nel paese, l'UE e l'Egitto opereranno con la società civile per contribuire efficacemente al processo di sviluppo economico, politico e sociale, nel rispetto della costituzione egiziana e della rispettiva legislazione nazionale.

IV.   Conclusione

In uno spirito di cotitolarità, l'UE e l'Egitto hanno definito congiuntamente le priorità del partenariato e istituiranno un meccanismo di valutazione e controllo opportunamente concordato. Per valutare l'impatto di tali priorità è prevista anche una revisione intermedia. In linea con l'approccio mirato delle priorità del partenariato, l'UE e l'Egitto razionalizzeranno congiuntamente l'attuazione del loro accordo di associazione in funzione dei loro interessi reciproci. Il comitato di associazione e il consiglio di associazione restano i principali organismi incaricati di effettuare annualmente la valutazione globale dell'attuazione delle priorità del partenariato.


(1)  Strumento di dialogo strategico regionale in materia di politica marittima integrata/cambiamenti climatici.


Rettifiche

3.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/32


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34 del 9 febbraio 2017 )

Pagina 28, articolo 1, tabella che sostituisce la tabella figurante all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, penultima riga, seconda colonna:

anziché:

«8,4»

leggasi:

«5,0».