ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1585 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2017
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), b), c) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»). L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali all'importazione sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo. |
(2) |
L'allegato 2-A dell'accordo prevede tra l'altro contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e le carni suine. L'allegato 2-B dell'accordo disciplina aspetti specifici relativi alla gestione dei contingenti tariffari. Il punto 6 dell'allegato 2-A stabilisce disposizioni transitorie per il primo anno. |
(3) |
L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 21 settembre 2017. È pertanto necessario aprire periodi contingentali annui per l'importazione di carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada a partire dal 21 settembre 2017. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, esistente ed emergente, nei settori delle carni bovine e delle carni suine dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento nonché della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (4) stabiliscono le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione. Il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione (5) stabilisce inoltre le modalità specifiche di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine. È opportuno che i suddetti regolamenti si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie. |
(5) |
È inoltre opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (6) relative alle domande di titoli, alla situazione dei richiedenti, al rilascio dei titoli d'importazione e alla cauzione da depositare si applichino anche ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo. |
(6) |
L'allegato 2-B dell'accordo stabilisce inoltre le modalità da seguire quando un titolo viene restituito. È necessario stabilire disposizioni sulla restituzione dei titoli inutilizzati. |
(7) |
Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo, stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire le disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo. |
(8) |
L'allegato 2-A dell'accordo prevede che, a partire dall'anno 1, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni suine siano maggiorati di 4 624 tonnellate metriche di peso del prodotto (5 549 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) in base al volume di prodotti del settore delle carni suine originari del Canada stabilito dal regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (7). Inoltre, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni bovine fresche o refrigerate devono essere maggiorati, a partire dall'anno 1, di 3 200 tonnellate metriche di peso del prodotto (4 160 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (8) e gestiti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione (9). Il regolamento (CE) n. 442/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza al fine di detrarre i volumi corrispondenti. |
(9) |
L'allegato 2-A dell'accordo prevede inoltre che le merci originarie del Canada importate nell'Unione attraverso il contingente tariffario esistente per le carni di animali della specie bovina di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione (10) debbano essere esenti da dazi doganali alla data di entrata in vigore dell'accordo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013. |
(10) |
Tenuto conto dell'applicazione provvisoria dell'accordo a partire dal 21 settembre 2017, è opportuno che tutti i quantitativi relativi al periodo contingentale 2017 siano messi a disposizione per le domande a partire dal mese di ottobre 2017 per tutti i richiedenti ammissibili. |
(11) |
Tenuto conto della data di applicazione provvisoria dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Apertura e gestione di contingenti tariffari
1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari annui per l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.
2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.
3. In deroga al paragrafo 1, per l'anno 2017 il periodo contingentale è aperto dalla data di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2017.
4. I contingenti tariffari di importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti secondo il metodo previsto dall'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Articolo 2
Sottoperiodi contingentali
I quantitativi di prodotti fissati ai fini dei contingenti tariffari annui di importazione per i numeri d'ordine di cui all'allegato I sono suddivisi in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
a) |
25 % dal 1o gennaio al 31 marzo; |
b) |
25 % dal 1o aprile al 30 giugno; |
c) |
25 % dal 1o luglio al 30 settembre; |
d) |
25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre. |
I quantitativi inutilizzati, comunicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sono aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Nessun saldo inutilizzato al termine del periodo contingentale annuo è trasferito al periodo contingentale annuo successivo.
Articolo 3
Fattori di conversione
Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine di cui all'allegato I, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato II.
Articolo 4
Domande di titoli di importazione
1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.
2. Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti di un titolo di importazione forniscono la prova di avere importato o fatto importare per loro conto, a norma delle disposizioni doganali pertinenti, un quantitativo di prodotti nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente la presentazione della domanda di titolo di importazione. Il quantitativo importato riguarda i seguenti prodotti:
a) |
per i contingenti tariffari di carni bovine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91; |
b) |
per i contingenti tariffari di carni suine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91, oppure i prodotti del settore delle carni suine ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.
4. Nel caso in cui il quantitativo per il sottoperiodo non sia esaurito al termine del primo periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 3, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione nei primi sette giorni dei due mesi successivi. In questi casi, rientrano tra i richiedenti ammissibili anche gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Tuttavia, non è aperto alcun periodo di presentazione di domande nel mese di dicembre.
5. Una volta esaurito il quantitativo disponibile nell'ambito di un sottoperiodo al termine di un periodo di presentazione delle domande, la Commissione sospende ulteriori domande per tale sottoperiodo.
6. La domanda di titolo di importazione menziona soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.
7. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
a) |
nella casella 8, il nome «Canada» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»; |
b) |
nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato III. |
8. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande secondo quanto indicato ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli negativi, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddivisi per numero d'ordine.
9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda il periodo contingentale 2017, tutti i richiedenti ammissibili ai sensi del paragrafo 4 presentano le domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di ottobre 2017.
Articolo 5
Rilascio dei titoli di importazione
1. I titoli di importazione sono rilasciati nel periodo compreso tra il 23o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande secondo quanto indicato all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.
2. I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest'ultima data è posteriore. Tuttavia, la validità del titolo di importazione scade il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale.
3. I titoli di importazione non sono trasferibili.
Articolo 6
Restituzione dei titoli
I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.
Articolo 7
Cauzioni
1. Una cauzione di 9,5 EUR per le carni bovine e di 6,5 EUR per le carni suine, per 100 chilogrammi di equivalente peso carcassa, è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione.
2. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un quantitativo inferiore a quello oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.
3. Quando, a norma dell'articolo 6, è restituita una parte del quantitativo di titoli, viene svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.
4. Una volta effettivamente importato il 95 % del quantitativo oggetto di un titolo individuale, è svincolata l'intera cauzione.
Articolo 8
Comunicazioni
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui vengono presentate le domande, i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il mese precedente.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, corrispondenti ai quantitativi di titoli restituiti a norma dell'articolo 6 e i quantitativi che formano oggetto di titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati:
a) |
entro il decimo giorno di ogni mese del periodo contingentale annuo; |
b) |
per i quantitativi non ancora comunicati al momento della notifica di cui alla lettera a): al massimo entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale. |
3. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il quantitativo è espresso in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddiviso per numero d'ordine.
Articolo 9
Prova dell'origine
L'immissione in libera pratica nell'Unione di carni bovine e carni suine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (12).
Articolo 10
Modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013
1. Il regolamento (CE) n. 442/2009 è così modificato:
a) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti con i numeri d'ordine 09.4038 e 09.0123 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi.»; |
b) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
c) |
all'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso; |
d) |
la parte B dell'allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato IV del presente regolamento. |
2. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è sostituito dal testo riportato nell'allegato V del presente regolamento.
3. All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %. Tuttavia, per i prodotti originari del Canada il dazio è 0.».
Articolo 11
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
(3) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).
(5) Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).
(6) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
(7) Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).
(8) Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 9).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).
(11) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(12) Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).
ALLEGATO I
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
Numero d'ordine |
Codici NC |
Designazione |
Periodo d'importazione |
Quantitativo in tonnellate (equivalente peso carcassa) |
Dazio applicabile (EUR/tonnellata) |
09.4280 |
ex 0201 10 00 ex 0201 20 20 ex 0201 20 30 ex 0201 20 50 ex 0201 20 90 ex 0201 30 00 ex 0206 10 95 |
Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate |
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Dal 2022 |
2 584 14 440 19 580 24 720 29 860 35 000 |
0 |
09.4281 |
ex 0202 10 00 ex 0202 20 10 ex 0202 20 30 ex 0202 20 50 ex 0202 20 90 ex 0202 30 10 ex 0202 30 50 ex 0202 30 90 ex 0206 29 91 ex 0210 20 10 ex 0210 20 90 ex 0210 99 51 ex 0210 99 59 |
Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altre |
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Dal 2022 |
695 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 |
0 |
09.4282 |
0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, prosciutti, spalle e loro pezzi |
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Dal 2022 |
5 014 30 549 43 049 55 549 68 049 80 549 |
0 |
ALLEGATO II
Fattori di conversione di cui all'articolo 3
Codici NC |
Fattore di conversione |
0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0206 10 95 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 29 91 0210 20 10 0210 20 90 0210 99 51 0210 99 59 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 |
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 130 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 130 % 130 % 130 % 100 % 100 % 135 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 120 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 120 % 100 % 100 % 100 % 120 % 120 % |
ALLEGATO III
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b)
— |
in bulgaro: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕC) …/…) |
— |
in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) …/… |
— |
in ceco: Prováděcí nařízení (EU) …/… |
— |
in danese: Gennemførelsesforordning (EU) …/… |
— |
in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) …/… |
— |
in estone: Rakendusmäärus (EL) …/… |
— |
in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) …/… |
— |
in inglese: Implementing Regulation (EU) …/… |
— |
in francese: Règlement d'exécution (UE) …/… |
— |
in croato: Provedbena uredba (EU) …/… |
— |
in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) …/… |
— |
in lettone: Īstenošanas regula (ES) …/… |
— |
in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) …/… |
— |
in ungherese: (EU) …/… végrehajtási rendelet |
— |
in maltese: Regolament tà Implimentazzjoni (UE) …/… |
— |
in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) …/… |
— |
in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) …/… |
— |
in portoghese: Regulamento de Execução (UE) …/… |
— |
in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) …/… |
— |
in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) …/… |
— |
in sloveno: Izvedbena uredba (EU) …/… |
— |
in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) …/… |
— |
in svedese: Genomförandeförordning (EU) …/… |
ALLEGATO IV
«PARTE B
Contingenti gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande
Numero d'ordine |
Codici NC |
Designazione delle merci |
Quantitativo in tonnellate (peso netto) |
Dazio applicabile (EUR/tonnellata) |
09.4038 |
ex 0203 19 55 ex 0203 29 55 |
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati |
35 265 |
250 |
09.4170 |
ex 0203 19 55 ex 0203 29 55 |
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati originari degli Stati Uniti d'America |
4 922 |
250» |
ALLEGATO V
ALLEGATO I
Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente tariffario (in tonnellate di peso netto) |
Dazio applicabile |
Periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 |
|||||
09.2201 (1) |
ex 0201 ex 0202 ex 0206 10 95 ex 0206 29 91 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
45 711 |
Zero |
di cui: |
|||||
09.2202 |
Dal 1o luglio al 30 settembre |
12 050 |
|||
09.2202 |
Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
11 161 |
|||
09.2202 |
Dal 1o gennaio al 31 marzo |
11 250 |
|||
09.2202 |
Dal 1o aprile al 30 giugno |
11 250 |
|||
Periodi dal 1o luglio 2018 |
|||||
09.2201 (1) |
ex 0201 ex 0202 ex 0206 10 95 ex 0206 29 91 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
45 000 |
Zero |
di cui: |
|||||
09.2202 |
Dal 1o luglio al 30 settembre |
11 250 |
|||
09.2202 |
Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
11 250 |
|||
09.2202 |
Dal 1o gennaio al 31 marzo |
11 250 |
|||
09.2202 |
Dal 1o aprile al 30 giugno |
11 250 |
(1) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, è possibile beneficiare del contingente tariffario soltanto presentando domanda per il numero d'ordine 09.2202 corrispondente ai sottocontingenti tariffari.
20.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1586 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2017
recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (2) prevede l'apertura di un contingente tariffario globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 di qualità diversa dalla qualità alta, soggetto a un dazio di 12 EUR per tonnellata. Il suddetto contingente tariffario globale comprende un sottocontingente di 38 853 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada. |
(2) |
Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»). |
(3) |
L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo. Il punto 9 del suddetto allegato prevede un contingente tariffario esente da dazio di 100 000 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, classificato al codice NC 1001 99 00 e originario del Canada, per un periodo di sette anni. Il punto 6 dello stesso allegato prevede disposizioni transitorie per il primo anno. |
(4) |
Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine annesso all'accordo stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell'accordo, ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. In deroga alla tariffa doganale comune, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (*1), è fissato nel quadro dei contingenti aperti dal presente regolamento. 2. Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, si applica la tariffa doganale comune. (*1) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).»;" |
2) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
4) |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:
Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.»; |
5) |
all'articolo 8 è inserito il comma seguente: «In deroga al primo comma, l'immissione in libera pratica nell'Unione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine è quello che figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (*2). |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).
(3) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
20.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1587 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 180,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al calcolo e alla fissazione del dazio all'importazione di taluni prodotti, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00. |
(2) |
Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»). |
(3) |
L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo. Il punto 3, lettera d), del suddetto allegato prevede la soppressione dei dazi doganali su talune merci, incluse le merci di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00, in otto tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell'accordo, ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:
1) |
all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Per quanto riguarda i prodotti originari del Canada che rientrano nei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00, il dazio all'importazione è pari ad una percentuale del dazio fissato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 4. La percentuale da applicare è riportata nell'allegato I bis. Il dazio all'importazione è arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.»; |
2) |
è inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
(3) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
ALLEGATO
ALLEGATO I bis
Percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 5
Anno |
Percentuale |
2017 |
87,5 |
2018 |
75 |
2019 |
62,5 |
2020 |
50 |
2021 |
37,5 |
2022 |
25 |
2023 |
12,5 |
2024 e ogni anno successivo |
0 (esenzione dal dazio) |
20.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1588 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2017
recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le concessioni sui prodotti lattiero-caseari originari del Canada
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione (UE) 2017/38 (2) il Consiglio ha autorizzato, a nome dell'Unione europea, l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (di seguito «l'accordo»). |
(2) |
L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione e la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari del Canada in conformità all'allegato 2-A dello stesso. A norma del paragrafo 2 del suddetto allegato, le parti dell'accordo devono sopprimere tutti i dazi doganali su determinati prodotti originari alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tale disposizione dovrebbe applicarsi al latte e ai prodotti lattiero-caseari importati nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) stabilisce le norme relative al contingente tariffario di importazione n. 09.4513 per il formaggio Cheddar originario del Canada. Poiché l'accordo prevede la soppressione dei dazi doganali sui prodotti lattiero-caseari, tale contingente tariffario di importazione dovrebbe essere abolito. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001 relative alla gestione di tale contingente tariffario dovrebbero pertanto essere soppresse. È inoltre opportuno aggiornare alcune disposizioni contemplate nell'allegato XI di detto regolamento. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo e, pertanto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
a) |
all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate.»; |
b) |
nell'allegato III, parte III.B, la voce relativa al contingente n. 09.4513 è soppressa; |
c) |
l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento; |
d) |
nell'allegato XII, la voce relativa al Canada è soppressa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
(3) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).
ALLEGATO
L'allegato XI del regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
a) |
la parte A è soppressa; |
b) |
le parti B, C e D sono sostituite dalle seguenti: |
«B. |
Per quanto riguarda i formaggi Cheddar del codice NC ex 0406 90 21 di cui al contingente n. 09.4514 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4521 dell'allegato III.B:
|
C. |
Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione del codice NC ex 0406 90 01 di cui al contingente n. 09.4515 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4522 dell'allegato III.B:
|
D. |
Per quanto riguarda i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione del codice NC ex 0406 90 01 di cui al contingente n. 09.4515 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4522 dell'allegato III.B:
|
20.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1589 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2017
che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (5), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (6), in particolare l'articolo 2,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (7) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dalle condizioni di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (8) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (9) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. |
(5) |
In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (10), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Nell'allegato di detta decisione sono elencati i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra cui figura:
|
(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (11) la Commissione ha accettato una proposta di chiarimento presentata dai produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, riguardante l'attuazione dell'impegno per i prodotti in esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle fabbricati dai produttori esportatori e originari o provenienti dalla RPC, attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono di seguito congiuntamente denominati «le misure». |
(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
(8) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (13) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(9) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (14) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
(10) |
La Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15) il 5 dicembre 2015. |
(11) |
La Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (16) il 5 dicembre 2015. |
(12) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (17) il 5 dicembre 2015. |
(13) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (18) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(14) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (19) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
(15) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (20) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
(16) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(17) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (22) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
(18) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (23) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori. |
(19) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (24) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
(20) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (25) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori. |
(21) |
A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367. |
(22) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (26) il 3 marzo 2017. |
(23) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 (27) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori. |
(24) |
Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 (28) la Commissione ha accettato una proposta, presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME, relativa all'attuazione dell'impegno. |
(25) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 (29) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
(26) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 (30) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori. |
(27) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 (31) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore. |
(28) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1524 (32) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO
(29) |
I produttori esportatori hanno accettato, tra l'altro, di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo acquirente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del corrispondente livello annuale di importazioni nell'Unione («il livello annuale»), fissato nell'impegno. Il PMI è fissato in base a un equivalente in contanti. Se le modalità di pagamento differiscono dall'equivalente in contanti, al valore della fattura si applica una determinata deduzione nel momento in cui viene confrontata la conformità al PMI. |
(30) |
I produttori esportatori hanno inoltre accettato di vendere il prodotto oggetto dell'impegno solo mediante vendite dirette. Ai fini dell'impegno, la vendita diretta è definita come una vendita o al primo acquirente indipendente dell'Unione o tramite una parte collegata dell'Unione elencata nell'impegno. |
(31) |
L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. L'elenco delle violazioni comprende le vendite indirette all'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno. |
(32) |
L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in dette relazioni trimestrali debbano essere completi e corretti e che le operazioni riportate siano pienamente conformi alle condizioni dell'impegno. La comunicazione delle rivendite nell'Unione costituisce un obbligo particolare nei casi in cui il prodotto oggetto dell'impegno è venduto al primo acquirente indipendente tramite un importatore collegato. Solo tali relazioni consentono alla Commissione di monitorare se il prezzo di rivendita praticato dall'importatore collegato al primo acquirente indipendente è conforme al PMI. |
(33) |
Il produttore esportatore è responsabile delle violazioni commesse da una delle sue parti collegate, elencata o no nell'impegno. |
(34) |
L'impegno prevede inoltre che la sua accettazione da parte della Commissione si basi sulla fiducia e che qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione dovrebbe giustificare la revoca dell'impegno. |
C. MONITORAGGIO DEL PRODUTTORE ESPORTATORE
(35) |
Nell'ambito del monitoraggio del rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni pertinenti presentate da Chinaland e ha inoltre sottoposto a valutazione le informazioni disponibili al pubblico per quanto riguarda la struttura societaria di Chinaland. |
(36) |
La Commissione ha anche ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro in base all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base, nonché all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(37) |
I risultati riportati nei considerando da 38 a 40 riguardano i problemi individuati per Chinaland che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per tale produttore esportatore. |
D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO
(38) |
Nelle sue relazioni trimestrali Chinaland aveva segnalato le operazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno effettuate a un importatore dell'Unione presumibilmente non collegato e aveva emesso fatture relative all'impegno. Il valore di tali operazioni ammontava al 20 % circa delle sue vendite totali all'Unione. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'importatore coinvolto in tali operazioni era collegato a Chinaland. In particolare, varie operazioni di vendita di tale importatore presumibilmente non collegato sono state effettuate da due persone autorizzate di Chinaland. Nelle comunicazioni intercorse con gli acquirenti finali, tali persone autorizzate hanno affermato che detto acquirente presumibilmente non collegato era una società dell'Unione appartenente a Chinaland. Anche gli account e-mail delle suddette persone autorizzate suggerivano un collegamento con Chinaland. La Commissione ha analizzato tale configurazione degli scambi. Dato che detto importatore non figura come parte collegata nell'impegno, Chinaland ha violato le condizioni dell'impegno descritte al considerando 30. |
(39) |
Inoltre le vendite di tale importatore al primo acquirente indipendente dell'Unione sono state effettuate a prezzi inferiori al PMI. Pertanto Chinaland ha violato le condizioni dell'impegno descritte ai considerando 29 e 33. |
(40) |
Nessuna delle rivendite effettuate dall'importatore collegato è stata comunicata alla Commissione. Ne consegue che Chinaland ha violato anche le condizioni dell'impegno descritte ai considerando 32 e 33. |
(41) |
La Commissione ha analizzato i risultati riportati nei considerando da 38 a 40 ed ha concluso che essi hanno compromesso anche il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione. |
E. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'IMPEGNO
(42) |
Le operazioni di vendita indiretta effettuate da Chinaland sono collegate alle seguenti fatture relative all'impegno:
|
(43) |
Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) che istituisce il codice doganale dell'Unione, quando entra in vigore la revoca dell'impegno relativo al produttore esportatore. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza. |
(44) |
In tale contesto la Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno e le eventuali riduzioni. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione. |
F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME
(45) |
L'impegno prevede che una violazione commessa da un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In tale caso la Commissione dovrebbe valutare l'impatto di detta particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
(46) |
La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Chinaland sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
(47) |
Questo caso è simile a precedenti casi di revoca. In tali occasioni la Commissione aveva già informato la CCCME che, qualora violazioni di questo tipo dovessero persistere in futuro, essa avrebbe potuto rivalutare la praticabilità dell'impegno nel suo insieme (34). La Commissione continua a riservarsi il diritto ad agire in tal senso. |
G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
(48) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(49) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni Chinaland ha presentato le sue osservazioni. Essa ha contestato il rapporto con l'importatore dell'Unione. |
(50) |
Chinaland ha affermato inoltre che l'importatore dell'Unione apparteneva a una persona diversa dal produttore esportatore. Chinaland ha anche sostenuto che le due persone autorizzate (di cui al considerando 38), nel fare riferimento all'affiliazione tra l'importatore e Chinaland, perseguivano i propri interessi personali senza la sua autorizzazione. La Commissione ritiene tuttavia che, in assenza di prove contrarie, le comunicazioni a terzi effettuate da persone autorizzate dall'esportatore nell'ambito delle loro abituali attività commerciali siano da attribuire a Chinaland. Dato che Chinaland non ha confutato tale presunzione, l'argomentazione è respinta. |
(51) |
Chinaland ha contestato anche l'annullamento delle fatture, sostenendo che la Commissione non può istituire dazi o imporre alle dogane di riscuotere dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della data di revoca dell'accettazione dell'impegno se le importazioni non sono state registrate. Tale affermazione fa riferimento agli articoli 8 e 13 dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Questa interpretazione, tuttavia, non è corretta. A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio provvisorio può essere imposto retroattivamente per un periodo limitato in cui è stata effettuata la registrazione delle importazioni. Tali disposizioni si riferiscono però a un momento diverso nel corso di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni. Gli articoli non si applicano al caso in questione, visto che le inchieste erano già state completate nel 2013 con l'istituzione dei dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi e con l'assunzione volontaria, da parte di alcuni produttori esportatori del prodotto in esame tra cui Chinaland, di un impegno sui prezzi in sostituzione del pagamento dei dazi per eliminare il pregiudizio derivante dalle loro pratiche di dumping. In ogni caso, tali disposizioni non prevedono l'annullamento retroattivo delle fatture e non incidono sulla conseguente richiesta di pagamento dei dazi in sospeso. L'argomentazione è pertanto respinta. |
(52) |
Chinaland ha affermato inoltre che la Commissione non poteva imporre dazi a titolo retroattivo senza incorrere in una violazione del principio di non retroattività, avendo apparentemente riconosciuto essa stessa in un altro caso che non esisteva alcuna base giuridica per una tale revoca retroattiva (35). Chinaland cita anche una decisione precedente, secondo la quale avrebbe diritto a un trattamento analogo (36). In primo luogo va notato che tutte le decisioni della Commissione che revocano l'accettazione di un impegno vengono adottate caso per caso. Le decisioni prese in ogni singolo caso sono conseguentemente limitate e riguardano specificamente le circostanze particolari e quindi non è possibile applicare una serie di ragionamenti simili a un caso diverso. Ad ogni modo Chinaland non ha presentato alcuna argomentazione sulle similarità del proprio caso rispetto a quello del produttore esportatore oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/866. In secondo luogo, è vero che le attività delle istituzioni europee sono soggette a principi giuridici generali, in particolare al principio della certezza giuridica e della non retroattività, tuttavia la Commissione ricorda che la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia riconosce che un operatore economico non può fare legittimo affidamento sulla conservazione di una «situazione in atto» che può essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito del loro potere discrezionale (37). Il principio del legittimo affidamento non tutela situazioni in cui non esisteva alcun legittimo affidamento, soprattutto se l'operatore economico è stato avvisato sin dall'inizio delle conseguenze della violazione di un impegno tramite particolari transazioni. In considerazione di quanto precede è ovvio che in casi in cui sono state presentate fatture inesatte e incomplete relative all'impegno, il dazio antidumping/antisovvenzioni ordinario normalmente dovuto dal produttore esportatore in questione è applicato come se quest'ultimo non avesse presentato una fattura corrispondente all'impegno e che i dazi non corrisposti a causa della presentazione di tali fatture devono essere versati come se un'esenzione da tali dazi non esistesse. In terzo luogo questo tipo di annullamento delle fatture relative all'impegno e di conseguente assoggettamento ai dazi non pagati non costituisce un'imposizione retroattiva delle misure ai sensi della normativa dell'Unione europea e non rientra nell'articolo 10, paragrafo 5, e nell'articolo 16, paragrafo 5, dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Ciò è confermato dal fatto che Chinaland non offra alcuna definizione di «retroattività» che si discosti dal principio generale consolidato della normativa dell'Unione europea menzionato in riferimento alla suddetta giurisprudenza. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni presentate da Chinaland contro la revoca dell'accettazione dell'impegno sono respinte. |
H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
(53) |
In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base nonché alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che è opportuno revocare l'accettazione dell'impegno per Chinaland. |
(54) |
Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e mantenuto in vigore dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Chinaland, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(55) |
La Commissione ricorda inoltre che, se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se è stato violato l'obbligo di includere eventuali riduzioni nelle fatture relative all'impegno o se non è stato rispettato il PMI. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che c'è stata una violazione in tal senso o se il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, in base all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali. |
(56) |
A titolo informativo, nella tabella dell'allegato II del presente regolamento sono elencati i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alla seguente società:
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
Articolo 2
1. Le fatture relative all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.
2. Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
Articolo 3
1. Qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possano aver violato l'impegno, le autorità doganali degli Stati membri possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni allo scopo di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.
2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.
Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(4) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.
(5) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(6) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.
(7) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(8) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(9) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(10) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(11) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(12) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(13) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
(14) GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.
(15) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.
(16) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.
(17) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.
(18) GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.
(19) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
(20) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.
(21) GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.
(22) GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.
(23) GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.
(24) GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8.
(25) GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4.
(26) GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.
(27) GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.
(28) GU L 86 del 31.3.2017, pag. 14.
(29) GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43.
(30) GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3.
(31) GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10.
(32) GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11.
(33) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(34) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402, considerando 37.
(35) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403, considerando da 30 a 32.
(36) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/866, considerando da 88 a 89.
(37) Sentenza del 17 ottobre 1996, Konservenfabrik Lubella contro Hauptzollamt Cottbus, causa C-64/95, EU:1996:388, punto 31. Cfr. la sentenza, più recente, del 10 dicembre 2015, SIA Veloserviss, causa C-427/14, EU:C:2015:803, punto 39.
ALLEGATO I
Elenco delle fatture relative all'impegno, emesse da CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD, che sono dichiarate nulle:
N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto dell'impegno |
Data |
CHN160765 |
8.10.2016 |
CHN160839 |
18.8.2016 |
CHN160759 |
18.8.2016 |
CHN160739 |
27.7.2016 |
CHN160608 |
25.7.2016 |
CHN160743 |
27.7.2016 |
CHN160815 |
18.8.2016 |
CHN160730 |
9.8.2016 |
CHN160760 |
18.8.2016 |
CHN160833-2 |
20.8.2016 |
CHN160648 |
9.8.2016 |
CHN160818 |
18.8.2016 |
CHN160828 |
22.8.2016 |
CHN160834 |
13.8.2016 |
CHN160755 |
13.8.2016 |
CHN160738 |
27.7.2016 |
CHN160737 |
9.8.2016 |
CHN160764 |
16.8.2016 |
CHN160803 |
27.9.2016 |
CHN160804 |
9.8.2016 |
CHN160719 |
22.7.2016 |
CHN160736 |
13.7.2016 |
CHN160631 |
6.7.2016 |
CHN160901 |
20.8.2016 |
CHN160731 |
9.8.2016 |
CHN160822 |
22.8.2016 |
CHN160718 |
13.7.2016 |
CHN160835 |
13.8.2016 |
CHN160314 |
7.4.2016 |
CHN160528 |
16.6.2016 |
CHN160628 |
25.6.2016 |
CHN160436 |
27.4.2016 |
CHN160632 |
29.6.2016 |
CHN160513 |
2.6.2016 |
CHN160622 |
12.6.2016 |
CHN160430 |
3.5.2016 |
CHN160405 |
7.4.2016 |
CHN160507-1 |
25.4.2016 |
CHN160505 |
29.4.2016 |
CHN160551 |
18.6.2016 |
CHN150739 |
6.1.2016 |
CHN151131 |
15.1.2016 |
CHN160322 |
25.3.2016 |
CHN160337 |
24.3.2016 |
CHN160313 |
28.3.2016 |
ALLEGATO II
Elenco delle società:
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science Technology Co. Ltd |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT EXPORT CO. LTD |
B817 |
Zheijiang Era Solar Co. Ltd |
B818 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science Technology Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd |
B878 |
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd Wuxi Taichen Machinery Equipment Co. Ltd |
B893 |
Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Yuhuan Sinosola Science Technology Co. Ltd |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT EXPORT CO LTD |
B918 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |