ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 241

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
20 settembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1586 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1587 della Commissione, del 19 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1588 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le concessioni sui prodotti lattiero-caseari originari del Canada

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1589 della Commissione, del 19 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

21

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1585 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), b), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»). L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali all'importazione sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo.

(2)

L'allegato 2-A dell'accordo prevede tra l'altro contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e le carni suine. L'allegato 2-B dell'accordo disciplina aspetti specifici relativi alla gestione dei contingenti tariffari. Il punto 6 dell'allegato 2-A stabilisce disposizioni transitorie per il primo anno.

(3)

L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 21 settembre 2017. È pertanto necessario aprire periodi contingentali annui per l'importazione di carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada a partire dal 21 settembre 2017. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, esistente ed emergente, nei settori delle carni bovine e delle carni suine dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento nonché della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (4) stabiliscono le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione. Il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione (5) stabilisce inoltre le modalità specifiche di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine. È opportuno che i suddetti regolamenti si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

(5)

È inoltre opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (6) relative alle domande di titoli, alla situazione dei richiedenti, al rilascio dei titoli d'importazione e alla cauzione da depositare si applichino anche ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.

(6)

L'allegato 2-B dell'accordo stabilisce inoltre le modalità da seguire quando un titolo viene restituito. È necessario stabilire disposizioni sulla restituzione dei titoli inutilizzati.

(7)

Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo, stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire le disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo.

(8)

L'allegato 2-A dell'accordo prevede che, a partire dall'anno 1, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni suine siano maggiorati di 4 624 tonnellate metriche di peso del prodotto (5 549 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) in base al volume di prodotti del settore delle carni suine originari del Canada stabilito dal regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (7). Inoltre, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni bovine fresche o refrigerate devono essere maggiorati, a partire dall'anno 1, di 3 200 tonnellate metriche di peso del prodotto (4 160 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (8) e gestiti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione (9). Il regolamento (CE) n. 442/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza al fine di detrarre i volumi corrispondenti.

(9)

L'allegato 2-A dell'accordo prevede inoltre che le merci originarie del Canada importate nell'Unione attraverso il contingente tariffario esistente per le carni di animali della specie bovina di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione (10) debbano essere esenti da dazi doganali alla data di entrata in vigore dell'accordo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.

(10)

Tenuto conto dell'applicazione provvisoria dell'accordo a partire dal 21 settembre 2017, è opportuno che tutti i quantitativi relativi al periodo contingentale 2017 siano messi a disposizione per le domande a partire dal mese di ottobre 2017 per tutti i richiedenti ammissibili.

(11)

Tenuto conto della data di applicazione provvisoria dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura e gestione di contingenti tariffari

1.   Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari annui per l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.   Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.

3.   In deroga al paragrafo 1, per l'anno 2017 il periodo contingentale è aperto dalla data di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2017.

4.   I contingenti tariffari di importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti secondo il metodo previsto dall'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Articolo 2

Sottoperiodi contingentali

I quantitativi di prodotti fissati ai fini dei contingenti tariffari annui di importazione per i numeri d'ordine di cui all'allegato I sono suddivisi in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

I quantitativi inutilizzati, comunicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sono aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Nessun saldo inutilizzato al termine del periodo contingentale annuo è trasferito al periodo contingentale annuo successivo.

Articolo 3

Fattori di conversione

Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine di cui all'allegato I, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato II.

Articolo 4

Domande di titoli di importazione

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2.   Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti di un titolo di importazione forniscono la prova di avere importato o fatto importare per loro conto, a norma delle disposizioni doganali pertinenti, un quantitativo di prodotti nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente la presentazione della domanda di titolo di importazione. Il quantitativo importato riguarda i seguenti prodotti:

a)

per i contingenti tariffari di carni bovine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91;

b)

per i contingenti tariffari di carni suine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91, oppure i prodotti del settore delle carni suine ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

4.   Nel caso in cui il quantitativo per il sottoperiodo non sia esaurito al termine del primo periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 3, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione nei primi sette giorni dei due mesi successivi. In questi casi, rientrano tra i richiedenti ammissibili anche gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Tuttavia, non è aperto alcun periodo di presentazione di domande nel mese di dicembre.

5.   Una volta esaurito il quantitativo disponibile nell'ambito di un sottoperiodo al termine di un periodo di presentazione delle domande, la Commissione sospende ulteriori domande per tale sottoperiodo.

6.   La domanda di titolo di importazione menziona soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.

7.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

a)

nella casella 8, il nome «Canada» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato III.

8.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande secondo quanto indicato ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli negativi, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddivisi per numero d'ordine.

9.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda il periodo contingentale 2017, tutti i richiedenti ammissibili ai sensi del paragrafo 4 presentano le domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di ottobre 2017.

Articolo 5

Rilascio dei titoli di importazione

1.   I titoli di importazione sono rilasciati nel periodo compreso tra il 23o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande secondo quanto indicato all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

2.   I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest'ultima data è posteriore. Tuttavia, la validità del titolo di importazione scade il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale.

3.   I titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Restituzione dei titoli

I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.

Articolo 7

Cauzioni

1.   Una cauzione di 9,5 EUR per le carni bovine e di 6,5 EUR per le carni suine, per 100 chilogrammi di equivalente peso carcassa, è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione.

2.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un quantitativo inferiore a quello oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

3.   Quando, a norma dell'articolo 6, è restituita una parte del quantitativo di titoli, viene svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.

4.   Una volta effettivamente importato il 95 % del quantitativo oggetto di un titolo individuale, è svincolata l'intera cauzione.

Articolo 8

Comunicazioni

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui vengono presentate le domande, i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il mese precedente.

2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, corrispondenti ai quantitativi di titoli restituiti a norma dell'articolo 6 e i quantitativi che formano oggetto di titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati:

a)

entro il decimo giorno di ogni mese del periodo contingentale annuo;

b)

per i quantitativi non ancora comunicati al momento della notifica di cui alla lettera a): al massimo entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale.

3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il quantitativo è espresso in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddiviso per numero d'ordine.

Articolo 9

Prova dell'origine

L'immissione in libera pratica nell'Unione di carni bovine e carni suine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (12).

Articolo 10

Modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013

1.   Il regolamento (CE) n. 442/2009 è così modificato:

a)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti con i numeri d'ordine 09.4038 e 09.0123 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi.»;

b)

l'articolo 6 è così modificato:

i)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Inoltre, per il contingente 09.4170, la menzione» sì «della casella 8 è contrassegnata con una crocetta.»;

ii)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I titoli comportano l'obbligo di importare dagli Stati Uniti d'America per il contingente n. 09.4170.»;

c)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso;

d)

la parte B dell'allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

2.   L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è sostituito dal testo riportato nell'allegato V del presente regolamento.

3.   All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %. Tuttavia, per i prodotti originari del Canada il dazio è 0.».

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

(5)  Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).

(6)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

(7)  Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).

(8)  Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 9).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).

(11)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(12)  Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).


ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione

Periodo d'importazione

Quantitativo in tonnellate (equivalente peso carcassa)

Dazio applicabile

(EUR/tonnellata)

09.4280

ex 0201 10 00

ex 0201 20 20

ex 0201 20 30

ex 0201 20 50

ex 0201 20 90

ex 0201 30 00

ex 0206 10 95

Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Dal 2022

2 584

14 440

19 580

24 720

29 860

35 000

0

09.4281

ex 0202 10 00

ex 0202 20 10

ex 0202 20 30

ex 0202 20 50

ex 0202 20 90

ex 0202 30 10

ex 0202 30 50

ex 0202 30 90

ex 0206 29 91

ex 0210 20 10

ex 0210 20 90

ex 0210 99 51

ex 0210 99 59

Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altre

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Dal 2022

695

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

0

09.4282

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, prosciutti, spalle e loro pezzi

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Dal 2022

5 014

30 549

43 049

55 549

68 049

80 549

0


ALLEGATO II

Fattori di conversione di cui all'articolo 3

Codici NC

Fattore di conversione

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0206 10 95

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90

0210 99 51

0210 99 59

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

130 %

130 %

100 %

100 %

135 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %


ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b)

in bulgaro: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕC) …/…)

in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) …/…

in ceco: Prováděcí nařízení (EU) …/…

in danese: Gennemførelsesforordning (EU) …/…

in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) …/…

in estone: Rakendusmäärus (EL) …/…

in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) …/…

in inglese: Implementing Regulation (EU) …/…

in francese: Règlement d'exécution (UE) …/…

in croato: Provedbena uredba (EU) …/…

in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) …/…

in lettone: Īstenošanas regula (ES) …/…

in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) …/…

in ungherese: (EU) …/… végrehajtási rendelet

in maltese: Regolament tà Implimentazzjoni (UE) …/…

in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) …/…

in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) …/…

in portoghese: Regulamento de Execução (UE) …/…

in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) …/…

in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) …/…

in sloveno: Izvedbena uredba (EU) …/…

in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) …/…

in svedese: Genomförandeförordning (EU) …/…


ALLEGATO IV

«PARTE B

Contingenti gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione delle merci

Quantitativo in tonnellate (peso netto)

Dazio applicabile

(EUR/tonnellata)

09.4038

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati originari degli Stati Uniti d'America

4 922

250»


ALLEGATO V

«

ALLEGATO I

Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente tariffario (in tonnellate di peso netto)

Dazio applicabile

Periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II

Dal 1o luglio al 30 giugno

45 711

Zero

di cui:

09.2202

Dal 1o luglio al 30 settembre

12 050

09.2202

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

11 161

09.2202

Dal 1o gennaio al 31 marzo

11 250

09.2202

Dal 1o aprile al 30 giugno

11 250

Periodi dal 1o luglio 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II

Dal 1o luglio al 30 giugno

45 000

Zero

di cui:

09.2202

Dal 1o luglio al 30 settembre

11 250

09.2202

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

11 250

09.2202

Dal 1o gennaio al 31 marzo

11 250

09.2202

Dal 1o aprile al 30 giugno

11 250

»

(1)  Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, è possibile beneficiare del contingente tariffario soltanto presentando domanda per il numero d'ordine 09.2202 corrispondente ai sottocontingenti tariffari.


20.9.2017   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1586 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (2) prevede l'apertura di un contingente tariffario globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 di qualità diversa dalla qualità alta, soggetto a un dazio di 12 EUR per tonnellata. Il suddetto contingente tariffario globale comprende un sottocontingente di 38 853 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada.

(2)

Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»).

(3)

L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo. Il punto 9 del suddetto allegato prevede un contingente tariffario esente da dazio di 100 000 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, classificato al codice NC 1001 99 00 e originario del Canada, per un periodo di sette anni. Il punto 6 dello stesso allegato prevede disposizioni transitorie per il primo anno.

(4)

Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine annesso all'accordo stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell'accordo, ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   In deroga alla tariffa doganale comune, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (*1), è fissato nel quadro dei contingenti aperti dal presente regolamento.

2.   Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, si applica la tariffa doganale comune.

(*1)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).»;"

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È aperto, il 1o gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 3 073 177 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta.

Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Dal 2017 al 2023, il 1o gennaio di ogni anno, è aperto un contingente tariffario di 100 000 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta (numero d'ordine 09.4124).

In deroga al primo comma, per l'anno 2017, il volume del contingente tariffario è di 27 778 tonnellate.

Le importazioni nell'ambito del contingente tariffario sono esenti da dazio.»;

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il contingente tariffario di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è suddiviso in tre sottocontingenti:

sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti,

sottocontingente II (numero d'ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti,

sottocontingente III (numero d'ordine 09.4133): 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante del sottocontingente I, la Commissione può, con il consenso del paese terzo interessato, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

c)

al paragrafo 3, i termini «sottocontingente III» sono sostituiti dai termini «sottocontingente II»;

4)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:

nel caso del sottocontingente II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato,

nel caso del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e dei sottocontingenti I e III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il quantitativo totale aperto per l'anno in causa per il contingente o il sottocontingente interessato.

Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.»;

5)

all'articolo 8 è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo comma, l'immissione in libera pratica nell'Unione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine è quello che figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (*2).

(*2)  GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).


20.9.2017   

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L 241/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1587 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 180,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al calcolo e alla fissazione del dazio all'importazione di taluni prodotti, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00.

(2)

Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»).

(3)

L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo. Il punto 3, lettera d), del suddetto allegato prevede la soppressione dei dazi doganali su talune merci, incluse le merci di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00, in otto tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell'accordo, ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:

1)

all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Per quanto riguarda i prodotti originari del Canada che rientrano nei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00, il dazio all'importazione è pari ad una percentuale del dazio fissato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 4. La percentuale da applicare è riportata nell'allegato I bis. Il dazio all'importazione è arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.»;

2)

è inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

(3)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I bis

Percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Anno

Percentuale

2017

87,5

2018

75

2019

62,5

2020

50

2021

37,5

2022

25

2023

12,5

2024 e ogni anno successivo

0 (esenzione dal dazio)

»

20.9.2017   

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L 241/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1588 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le concessioni sui prodotti lattiero-caseari originari del Canada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione (UE) 2017/38 (2) il Consiglio ha autorizzato, a nome dell'Unione europea, l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (di seguito «l'accordo»).

(2)

L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione e la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari del Canada in conformità all'allegato 2-A dello stesso. A norma del paragrafo 2 del suddetto allegato, le parti dell'accordo devono sopprimere tutti i dazi doganali su determinati prodotti originari alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tale disposizione dovrebbe applicarsi al latte e ai prodotti lattiero-caseari importati nell'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) stabilisce le norme relative al contingente tariffario di importazione n. 09.4513 per il formaggio Cheddar originario del Canada. Poiché l'accordo prevede la soppressione dei dazi doganali sui prodotti lattiero-caseari, tale contingente tariffario di importazione dovrebbe essere abolito. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001 relative alla gestione di tale contingente tariffario dovrebbero pertanto essere soppresse. È inoltre opportuno aggiornare alcune disposizioni contemplate nell'allegato XI di detto regolamento.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo e, pertanto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a)

all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate.»;

b)

nell'allegato III, parte III.B, la voce relativa al contingente n. 09.4513 è soppressa;

c)

l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;

d)

nell'allegato XII, la voce relativa al Canada è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

(3)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).


ALLEGATO

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a)

la parte A è soppressa;

b)

le parti B, C e D sono sostituite dalle seguenti:

«B.

Per quanto riguarda i formaggi Cheddar del codice NC ex 0406 90 21 di cui al contingente n. 09.4514 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4521 dell'allegato III.B:

1)

la casella n. 7, indicando “formaggi Cheddar in forme intere standard”;

2)

la casella n. 10, indicando “esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale”;

3)

la casella n. 11, indicando “almeno il 50 %”;

4)

la casella n. 14, indicando “almeno 3 mesi”;

5)

la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

C.

Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione del codice NC ex 0406 90 01 di cui al contingente n. 09.4515 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4522 dell'allegato III.B:

1)

la casella n. 7, indicando “formaggi Cheddar in forme intere standard”;

2)

la casella n. 10, indicando “esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale”;

3)

la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

D.

Per quanto riguarda i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione del codice NC ex 0406 90 01 di cui al contingente n. 09.4515 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4522 dell'allegato III.B:

1)

la casella n. 10, indicando “esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale”;

2)

la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.».


20.9.2017   

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L 241/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1589 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (5), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (6), in particolare l'articolo 2,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (7) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dalle condizioni di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

(3)

Con la decisione 2013/423/UE (8) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (9) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

(5)

In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (10), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Nell'allegato di detta decisione sono elencati i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra cui figura:

Chinaland Solar Energy Co. Ltd, designata con il codice addizionale TARIC B808 («Chinaland»).

(6)

Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (11) la Commissione ha accettato una proposta di chiarimento presentata dai produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, riguardante l'attuazione dell'impegno per i prodotti in esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle fabbricati dai produttori esportatori e originari o provenienti dalla RPC, attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono di seguito congiuntamente denominati «le misure».

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.

(8)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (13) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (14) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

(10)

La Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (15) il 5 dicembre 2015.

(11)

La Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (16) il 5 dicembre 2015.

(12)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (17) il 5 dicembre 2015.

(13)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (18) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(14)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (19) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(15)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (20) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(16)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(17)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (22) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(18)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (23) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.

(19)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (24) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(20)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (25) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.

(21)

A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367.

(22)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (26) il 3 marzo 2017.

(23)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 (27) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.

(24)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 (28) la Commissione ha accettato una proposta, presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME, relativa all'attuazione dell'impegno.

(25)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 (29) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

(26)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 (30) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.

(27)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 (31) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore.

(28)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1524 (32) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

B.   CONDIZIONI DELL'IMPEGNO

(29)

I produttori esportatori hanno accettato, tra l'altro, di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo acquirente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del corrispondente livello annuale di importazioni nell'Unione («il livello annuale»), fissato nell'impegno. Il PMI è fissato in base a un equivalente in contanti. Se le modalità di pagamento differiscono dall'equivalente in contanti, al valore della fattura si applica una determinata deduzione nel momento in cui viene confrontata la conformità al PMI.

(30)

I produttori esportatori hanno inoltre accettato di vendere il prodotto oggetto dell'impegno solo mediante vendite dirette. Ai fini dell'impegno, la vendita diretta è definita come una vendita o al primo acquirente indipendente dell'Unione o tramite una parte collegata dell'Unione elencata nell'impegno.

(31)

L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. L'elenco delle violazioni comprende le vendite indirette all'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno.

(32)

L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in dette relazioni trimestrali debbano essere completi e corretti e che le operazioni riportate siano pienamente conformi alle condizioni dell'impegno. La comunicazione delle rivendite nell'Unione costituisce un obbligo particolare nei casi in cui il prodotto oggetto dell'impegno è venduto al primo acquirente indipendente tramite un importatore collegato. Solo tali relazioni consentono alla Commissione di monitorare se il prezzo di rivendita praticato dall'importatore collegato al primo acquirente indipendente è conforme al PMI.

(33)

Il produttore esportatore è responsabile delle violazioni commesse da una delle sue parti collegate, elencata o no nell'impegno.

(34)

L'impegno prevede inoltre che la sua accettazione da parte della Commissione si basi sulla fiducia e che qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione dovrebbe giustificare la revoca dell'impegno.

C.   MONITORAGGIO DEL PRODUTTORE ESPORTATORE

(35)

Nell'ambito del monitoraggio del rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni pertinenti presentate da Chinaland e ha inoltre sottoposto a valutazione le informazioni disponibili al pubblico per quanto riguarda la struttura societaria di Chinaland.

(36)

La Commissione ha anche ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro in base all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base, nonché all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base.

(37)

I risultati riportati nei considerando da 38 a 40 riguardano i problemi individuati per Chinaland che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per tale produttore esportatore.

D.   MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

(38)

Nelle sue relazioni trimestrali Chinaland aveva segnalato le operazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno effettuate a un importatore dell'Unione presumibilmente non collegato e aveva emesso fatture relative all'impegno. Il valore di tali operazioni ammontava al 20 % circa delle sue vendite totali all'Unione. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'importatore coinvolto in tali operazioni era collegato a Chinaland. In particolare, varie operazioni di vendita di tale importatore presumibilmente non collegato sono state effettuate da due persone autorizzate di Chinaland. Nelle comunicazioni intercorse con gli acquirenti finali, tali persone autorizzate hanno affermato che detto acquirente presumibilmente non collegato era una società dell'Unione appartenente a Chinaland. Anche gli account e-mail delle suddette persone autorizzate suggerivano un collegamento con Chinaland. La Commissione ha analizzato tale configurazione degli scambi. Dato che detto importatore non figura come parte collegata nell'impegno, Chinaland ha violato le condizioni dell'impegno descritte al considerando 30.

(39)

Inoltre le vendite di tale importatore al primo acquirente indipendente dell'Unione sono state effettuate a prezzi inferiori al PMI. Pertanto Chinaland ha violato le condizioni dell'impegno descritte ai considerando 29 e 33.

(40)

Nessuna delle rivendite effettuate dall'importatore collegato è stata comunicata alla Commissione. Ne consegue che Chinaland ha violato anche le condizioni dell'impegno descritte ai considerando 32 e 33.

(41)

La Commissione ha analizzato i risultati riportati nei considerando da 38 a 40 ed ha concluso che essi hanno compromesso anche il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione.

E.   ANNULLAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'IMPEGNO

(42)

Le operazioni di vendita indiretta effettuate da Chinaland sono collegate alle seguenti fatture relative all'impegno:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto dell'impegno

Data

CHN160765

8.10.2016

CHN160839

18.8.2016

CHN160759

18.8.2016

CHN160739

27.7.2016

CHN160608

25.7.2016

CHN160743

27.7.2016

CHN160815

18.8.2016

CHN160730

9.8.2016

CHN160760

18.8.2016

CHN160833-2

20.8.2016

CHN160648

9.8.2016

CHN160818

18.8.2016

CHN160828

22.8.2016

CHN160834

13.8.2016

CHN160755

13.8.2016

CHN160738

27.7.2016

CHN160737

9.8.2016

CHN160764

16.8.2016

CHN160803

27.9.2016

CHN160804

9.8.2016

CHN160719

22.7.2016

CHN160736

13.7.2016

CHN160631

6.7.2016

CHN160901

20.8.2016

CHN160731

9.8.2016

CHN160822

22.8.2016

CHN160718

13.7.2016

CHN160835

13.8.2016

CHN160314

7.4.2016

CHN160528

16.6.2016

CHN160628

25.6.2016

CHN160436

27.4.2016

CHN160632

29.6.2016

CHN160513

2.6.2016

CHN160622

12.6.2016

CHN160430

3.5.2016

CHN160405

7.4.2016

CHN160507-1

25.4.2016

CHN160505

29.4.2016

CHN160551

18.6.2016

CHN150739

6.1.2016

CHN151131

15.1.2016

CHN160322

25.3.2016

CHN160337

24.3.2016

CHN160313

28.3.2016

(43)

Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) che istituisce il codice doganale dell'Unione, quando entra in vigore la revoca dell'impegno relativo al produttore esportatore. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.

(44)

In tale contesto la Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno e le eventuali riduzioni. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

F.   VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

(45)

L'impegno prevede che una violazione commessa da un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In tale caso la Commissione dovrebbe valutare l'impatto di detta particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

(46)

La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Chinaland sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

(47)

Questo caso è simile a precedenti casi di revoca. In tali occasioni la Commissione aveva già informato la CCCME che, qualora violazioni di questo tipo dovessero persistere in futuro, essa avrebbe potuto rivalutare la praticabilità dell'impegno nel suo insieme (34). La Commissione continua a riservarsi il diritto ad agire in tal senso.

G.   OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

(48)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.

(49)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni Chinaland ha presentato le sue osservazioni. Essa ha contestato il rapporto con l'importatore dell'Unione.

(50)

Chinaland ha affermato inoltre che l'importatore dell'Unione apparteneva a una persona diversa dal produttore esportatore. Chinaland ha anche sostenuto che le due persone autorizzate (di cui al considerando 38), nel fare riferimento all'affiliazione tra l'importatore e Chinaland, perseguivano i propri interessi personali senza la sua autorizzazione. La Commissione ritiene tuttavia che, in assenza di prove contrarie, le comunicazioni a terzi effettuate da persone autorizzate dall'esportatore nell'ambito delle loro abituali attività commerciali siano da attribuire a Chinaland. Dato che Chinaland non ha confutato tale presunzione, l'argomentazione è respinta.

(51)

Chinaland ha contestato anche l'annullamento delle fatture, sostenendo che la Commissione non può istituire dazi o imporre alle dogane di riscuotere dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della data di revoca dell'accettazione dell'impegno se le importazioni non sono state registrate. Tale affermazione fa riferimento agli articoli 8 e 13 dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Questa interpretazione, tuttavia, non è corretta. A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio provvisorio può essere imposto retroattivamente per un periodo limitato in cui è stata effettuata la registrazione delle importazioni. Tali disposizioni si riferiscono però a un momento diverso nel corso di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni. Gli articoli non si applicano al caso in questione, visto che le inchieste erano già state completate nel 2013 con l'istituzione dei dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi e con l'assunzione volontaria, da parte di alcuni produttori esportatori del prodotto in esame tra cui Chinaland, di un impegno sui prezzi in sostituzione del pagamento dei dazi per eliminare il pregiudizio derivante dalle loro pratiche di dumping. In ogni caso, tali disposizioni non prevedono l'annullamento retroattivo delle fatture e non incidono sulla conseguente richiesta di pagamento dei dazi in sospeso. L'argomentazione è pertanto respinta.

(52)

Chinaland ha affermato inoltre che la Commissione non poteva imporre dazi a titolo retroattivo senza incorrere in una violazione del principio di non retroattività, avendo apparentemente riconosciuto essa stessa in un altro caso che non esisteva alcuna base giuridica per una tale revoca retroattiva (35). Chinaland cita anche una decisione precedente, secondo la quale avrebbe diritto a un trattamento analogo (36). In primo luogo va notato che tutte le decisioni della Commissione che revocano l'accettazione di un impegno vengono adottate caso per caso. Le decisioni prese in ogni singolo caso sono conseguentemente limitate e riguardano specificamente le circostanze particolari e quindi non è possibile applicare una serie di ragionamenti simili a un caso diverso. Ad ogni modo Chinaland non ha presentato alcuna argomentazione sulle similarità del proprio caso rispetto a quello del produttore esportatore oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/866. In secondo luogo, è vero che le attività delle istituzioni europee sono soggette a principi giuridici generali, in particolare al principio della certezza giuridica e della non retroattività, tuttavia la Commissione ricorda che la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia riconosce che un operatore economico non può fare legittimo affidamento sulla conservazione di una «situazione in atto» che può essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito del loro potere discrezionale (37). Il principio del legittimo affidamento non tutela situazioni in cui non esisteva alcun legittimo affidamento, soprattutto se l'operatore economico è stato avvisato sin dall'inizio delle conseguenze della violazione di un impegno tramite particolari transazioni. In considerazione di quanto precede è ovvio che in casi in cui sono state presentate fatture inesatte e incomplete relative all'impegno, il dazio antidumping/antisovvenzioni ordinario normalmente dovuto dal produttore esportatore in questione è applicato come se quest'ultimo non avesse presentato una fattura corrispondente all'impegno e che i dazi non corrisposti a causa della presentazione di tali fatture devono essere versati come se un'esenzione da tali dazi non esistesse. In terzo luogo questo tipo di annullamento delle fatture relative all'impegno e di conseguente assoggettamento ai dazi non pagati non costituisce un'imposizione retroattiva delle misure ai sensi della normativa dell'Unione europea e non rientra nell'articolo 10, paragrafo 5, e nell'articolo 16, paragrafo 5, dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Ciò è confermato dal fatto che Chinaland non offra alcuna definizione di «retroattività» che si discosti dal principio generale consolidato della normativa dell'Unione europea menzionato in riferimento alla suddetta giurisprudenza. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni presentate da Chinaland contro la revoca dell'accettazione dell'impegno sono respinte.

H.   REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

(53)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base nonché alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che è opportuno revocare l'accettazione dell'impegno per Chinaland.

(54)

Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e mantenuto in vigore dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Chinaland, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(55)

La Commissione ricorda inoltre che, se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se è stato violato l'obbligo di includere eventuali riduzioni nelle fatture relative all'impegno o se non è stato rispettato il PMI. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che c'è stata una violazione in tal senso o se il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, in base all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali.

(56)

A titolo informativo, nella tabella dell'allegato II del presente regolamento sono elencati i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alla seguente società:

Nome della società

Codice addizionale TARIC

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

Articolo 2

1.   Le fatture relative all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.

2.   Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

1.   Qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possano aver violato l'impegno, le autorità doganali degli Stati membri possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni allo scopo di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.

2.   Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.

(5)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(6)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

(7)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(8)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(9)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(10)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(11)  GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

(12)  GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

(13)  GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

(14)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

(15)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

(16)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

(17)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

(18)  GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.

(19)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

(20)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

(21)  GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.

(22)  GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.

(23)  GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.

(24)  GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8.

(25)  GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4.

(26)  GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

(27)  GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.

(28)  GU L 86 del 31.3.2017, pag. 14.

(29)  GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43.

(30)  GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3.

(31)  GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10.

(32)  GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11.

(33)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402, considerando 37.

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403, considerando da 30 a 32.

(36)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/866, considerando da 88 a 89.

(37)  Sentenza del 17 ottobre 1996, Konservenfabrik Lubella contro Hauptzollamt Cottbus, causa C-64/95, EU:1996:388, punto 31. Cfr. la sentenza, più recente, del 10 dicembre 2015, SIA Veloserviss, causa C-427/14, EU:C:2015:803, punto 39.


ALLEGATO I

Elenco delle fatture relative all'impegno, emesse da CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD, che sono dichiarate nulle:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto dell'impegno

Data

CHN160765

8.10.2016

CHN160839

18.8.2016

CHN160759

18.8.2016

CHN160739

27.7.2016

CHN160608

25.7.2016

CHN160743

27.7.2016

CHN160815

18.8.2016

CHN160730

9.8.2016

CHN160760

18.8.2016

CHN160833-2

20.8.2016

CHN160648

9.8.2016

CHN160818

18.8.2016

CHN160828

22.8.2016

CHN160834

13.8.2016

CHN160755

13.8.2016

CHN160738

27.7.2016

CHN160737

9.8.2016

CHN160764

16.8.2016

CHN160803

27.9.2016

CHN160804

9.8.2016

CHN160719

22.7.2016

CHN160736

13.7.2016

CHN160631

6.7.2016

CHN160901

20.8.2016

CHN160731

9.8.2016

CHN160822

22.8.2016

CHN160718

13.7.2016

CHN160835

13.8.2016

CHN160314

7.4.2016

CHN160528

16.6.2016

CHN160628

25.6.2016

CHN160436

27.4.2016

CHN160632

29.6.2016

CHN160513

2.6.2016

CHN160622

12.6.2016

CHN160430

3.5.2016

CHN160405

7.4.2016

CHN160507-1

25.4.2016

CHN160505

29.4.2016

CHN160551

18.6.2016

CHN150739

6.1.2016

CHN151131

15.1.2016

CHN160322

25.3.2016

CHN160337

24.3.2016

CHN160313

28.3.2016


ALLEGATO II

Elenco delle società:

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai Chaori Solar Energy Science Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd

Wuxi Taichen Machinery Equipment Co. Ltd

B893

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yuhuan Sinosola Science Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920