ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE ( 1 ) |
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DIRETTIVE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
28.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2017
che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata di una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia. |
(2) |
L'etichettatura energetica consente ai clienti di procedere a scelte informate basate sul consumo energetico dei prodotti connessi all'energia Le informazioni sull'efficienza e la sostenibilità dei prodotti connessi all'energia apportano un contributo di rilievo al risparmio energetico e alla riduzione degli importi delle fatture energetiche, promuovendo nel contempo l'innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del cliente e l'armonizzazione dei corrispondenti requisiti a livello dell'Unione avvantaggia anche i fabbricanti, l'industria e l'economia dell'Unione nel suo complesso. |
(3) |
La Commissione ha riesaminato l'efficacia della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha messo in evidenza la necessità di aggiornare il quadro relativo all'etichettatura energetica per migliorarne l'efficacia. |
(4) |
È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene nella sostanza il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti. Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato direttamente e indirettamente da altro diritto e altre politiche dell'Unione, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, inclusi i mezzi di trasporto con un motore che non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori. |
(5) |
È opportuno chiarire che tutti i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dell'Unione, compresi i prodotti importati di seconda mano, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, i prodotti che sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione per una seconda volta o un'ulteriore volta non dovrebbero essere inclusi. |
(6) |
Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno. |
(7) |
La moderazione della domanda di energia è riconosciuta come azione chiave della strategia europea di sicurezza energetica definita nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2014. La strategia quadro per un'Unione dell'energia definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 sottolineava inoltre il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e la necessità di attuare pienamente il diritto dell'Unione vigente nel settore. La tabella di marcia della strategia quadro per un'Unione dell'energia definita in tale comunicazione prevedeva una revisione del quadro di efficienza energetica dei prodotti nel 2015. Il presente regolamento migliora il quadro normativo ed esecutivo dell'etichettatura energetica. |
(8) |
Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del cliente avvantaggia l'economia dell'Unione, riduce la domanda energetica e permette ai clienti di risparmiare sulle fatture energetiche, contribuisce all'innovazione e agli investimenti nell'efficienza energetica e permette alle industrie che sviluppano e realizzano i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico di ottenere un vantaggio concorrenziale. Esso contribuisce inoltre alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2020 e per il 2030 nonché dei suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico e ambiente. Si prefigge inoltre di ottenere un impatto positivo sulle prestazioni ambientali dei prodotti connessi all'energia e delle loro parti, incluso l'uso di risorse diverse da quelle energetiche. |
(9) |
Il presente regolamento contribuisce allo sviluppo, al riconoscimento da parte dei clienti e all'immissione sul mercato di prodotti energetici intelligenti, che possono essere attivati per interagire con altri apparecchi e sistemi, inclusa la rete energetica stessa, al fine di migliorare l'efficienza energetica o l'utilizzo di energie rinnovabili, ridurre il consumo energetico e promuovere l'innovazione nell'industria dell'Unione. |
(10) |
La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei clienti verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria per i prodotti connessi all'energia è un mezzo efficace attraverso il quale fornire ai potenziali clienti informazioni comparabili sull'efficienza energetica dei prodotti connessi all'energia. L'etichetta dovrebbe essere corredata di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. Affinché l'etichetta sia effettivamente utile per i clienti che ricercano risparmi energetici e di costi, i gradi della scala di classificazione dovrebbero corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi per i clienti. Per la maggioranza dei gruppi di prodotti, l'etichetta, se del caso, dovrebbe indicare anche il consumo assoluto di energia in aggiunta alla scala di classificazione, per consentire ai clienti di prevedere l'impatto diretto delle loro scelte sulle fatture energetiche. Tuttavia, è impossibile fornire le stesse informazioni con riguardo ai prodotti connessi all'energia che non consumano energia. |
(11) |
La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata efficiente in termini di costi per i clienti. Si prevede che una sua applicazione uniforme a tutti i gruppi di prodotti rafforzi la trasparenza e faciliti la comprensione per i clienti. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) i prodotti non possano più rientrare nelle classi «E», «F» o «G», queste classi dovrebbero comunque figurare sull'etichetta in grigio. In casi eccezionali e debitamente giustificati, quali la realizzazione di risparmi insufficienti nell'intera gamma delle sette classi, l'etichetta dovrebbe poter contenere un numero inferiore di classi rispetto alla normale scala da A a G. In tali casi, la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta per le restanti classi e dovrebbe applicarsi esclusivamente ai nuovi prodotti che sono immessi sul mercato o messi in servizio. |
(12) |
Quando un fornitore immette un prodotto sul mercato, ciascuna unità del prodotto dovrebbe essere accompagnata da un'etichetta in forma cartacea conforme ai requisiti dell'atto delegato pertinente. Il pertinente atto delegato dovrebbe definire il modo più efficace di esporre le etichette, tenendo conto delle implicazioni per i clienti, i fornitori e i distributori e potrebbe stabilire che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto. Il distributore dovrebbe esporre l'etichetta fornita insieme all'unità del prodotto nella posizione prescritta dall'atto delegato. L'etichetta esposta dovrebbe essere chiaramente visibile e identificabile come etichetta relativa al prodotto in questione, senza che il cliente debba leggere il nome della marca e il numero del modello sull'etichetta, e dovrebbe attirare l'attenzione del cliente che osserva il prodotto esposto. |
(13) |
Fermo restando l'obbligo per il fornitore di fornire un'etichetta stampata unitamente a ogni unità di prodotto, il progresso nel campo della tecnologia digitale potrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in aggiunta alle etichette energetiche stampate. Il distributore dovrebbe inoltre poter scaricare la scheda informativa del prodotto dalla banca dati dei prodotti. |
(14) |
Qualora non sia possibile esporre l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza, nel materiale pubblicitario visivo e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto e della gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta. |
(15) |
I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica mettendo a punto e immettendo sul mercato prodotti sempre più efficienti. Parallelamente, essi tendono ad abbandonare la produzione di prodotti meno efficienti, grazie allo slancio impresso dal diritto dell'Unione in materia di progettazione ecocompatibile. Questo sviluppo tecnologico si traduce nel fatto che la maggior parte dei modelli di prodotti si situano nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti di confrontare i prodotti in modo adeguato, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. |
(16) |
Per varie etichette create dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, i prodotti sono disponibili solamente o prevalentemente nelle classi più elevate. Ciò riduce l'efficacia dell'etichetta. Le classi indicate sulle etichette esistenti, in funzione del gruppo di prodotti, hanno scale diverse, in cui la classe più elevata può variare dalla classe A a quella A+++. Di conseguenza, quando i clienti confrontano le etichette tra gruppi di prodotti diversi, potrebbero essere indotti a ritenere che per una particolare etichetta esistano classi energetiche superiori a quelle esposte. Per evitare tale rischio di confusione, è opportuno effettuare, prima di tutto, un riscalaggio iniziale delle etichette esistenti per garantire una scala da A a G omogenea, per tre categorie di prodotti ai sensi del presente regolamento. |
(17) |
L'etichettatura energetica dei prodotti per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda è stata introdotta solo di recente e il tasso del progresso tecnologico in tali gruppi di prodotti è relativamente lento. L'attuale regime di etichettatura opera una chiara distinzione fra le tecnologie basate sui combustibili fossili convenzionali, che rientrano, nella migliore delle ipotesi, nella classe A, e le tecnologie che usano le energie rinnovabili, che spesso sono notevolmente più costose, alle quali sono riservate le classi A+, A++ e A+++. Essendo già possibile ottenere consistenti risparmi energetici mediante l'impiego delle tecnologie più efficienti basate sui combustibili fossili, sarebbe opportuno continuare a promuovere le stesse nella classe A. Poiché è probabile che il mercato per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda lentamente passi alle tecnologie più rinnovabili, è opportuno riscalare le etichette energetiche per tali prodotti successivamente. |
(18) |
Dopo il riscalaggio iniziale, la frequenza del riscalaggio successivo dovrebbe essere determinata dal riferimento alla percentuale di prodotti venduti rientranti nelle classi energetiche più elevate. Un riscalaggio ulteriore dovrebbe tenere presente la velocità del progresso tecnologico nonché la necessità di non gravare eccessivamente su fornitori e distributori e, in particolare, sulle piccole imprese. Pertanto, sarebbe auspicabile prevedere la frequenza del riscalaggio a intervalli di circa dieci anni. L'etichetta nuovamente riscalata dovrebbe lasciare la classe superiore vuota per stimolare il progresso tecnologico, fornire stabilità normativa, limitare la frequenza del riscalaggio e consentire lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. In casi eccezionali, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, nessun prodotto dovrebbe rientrare nelle due classi più elevate al momento dell'introduzione dell'etichetta nuovamente riscalata. |
(19) |
Prima del riscalaggio, la Commissione dovrebbe effettuare un opportuno studio preparatorio. |
(20) |
Quando un'etichetta per un gruppo di prodotti è riscalata, per evitare di confondere i clienti è opportuno sostituire in tempi brevi le etichette sui prodotti interessati esposte nei negozi, nonché organizzare opportune campagne informative per il consumatore che indichino chiaramente l'introduzione di una nuova versione dell'etichetta. |
(21) |
Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette esistenti che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscalate prima della data di sostituzione. |
(22) |
Occorre prevedere una distribuzione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Gli operatori economici, nei rispettivi ruoli nella catena di fornitura, dovrebbero essere responsabili della conformità e dovrebbero assicurare di mettere a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso. |
(23) |
Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia e per i prodotti non connessi all'energia. Laddove i prodotti connessi all'energia non siano disciplinati da atti delegati, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nuovi regimi nazionali in materia di etichettatura di tali prodotti. Per lo stesso motivo, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia dei prodotti in questione. Le etichette previste conformemente al diritto dell'Unione, quali l'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e altri parametri ambientali, nonché ulteriori etichette, quali Energy Star dell'UE ed Ecolabel UE, non dovrebbero essere ritenute ingannevoli o fonte di confusione. |
(24) |
Con sempre maggiore frequenza sono offerti ai clienti aggiornamenti di software o firmware dei loro prodotti, dopo che gli stessi sono stati immessi sul mercato o messi in uso. Tali aggiornamenti sono generalmente destinati a migliorare le prestazioni del prodotto, ma possono anche avere ripercussioni sull'efficienza energetica e su altri parametri del prodotto indicati nell'etichetta energetica. Se tali modifiche vanno a detrimento di quanto riportato nell'etichetta, i clienti dovrebbero essere informati delle stesse e dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare l'aggiornamento. |
(25) |
Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione dei gruppi di cooperazione amministrativa (AdCo) sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica. |
(26) |
La proposta della Commissione di un nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti integra le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e di alcuni atti legislativi settoriali specifici di armonizzazione dell'Unione. Detta proposta include le disposizioni in materia di clausole di salvaguardia contenute nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che si applicherebbero a tutti gli atti legislativi di armonizzazione dell'Unione. Fintanto che il nuovo regolamento è ancora all'esame dei colegislatori, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 765/2008 e includere le clausole di salvaguardia nel presente regolamento. |
(27) |
Le attività di vigilanza del mercato disciplinate dal regolamento (CE) n. 765/2008 non sono dirette esclusivamente alla protezione della salute e della sicurezza, ma sono anche applicabili all'applicazione del diritto dell'Unione che mira a difendere altri interessi pubblici, compresa l'efficienza energetica. In linea con la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2013 intitolata«20 azioni per rendere i prodotti più sicuri e conformi per l'Europa: un piano d'azione pluriennale per il controllo dei prodotti nell'UE», è stata aggiornata la metodologia generale dell'Unione di valutazione del rischio al fine di coprire tutti i rischi, compresi quelli relativi all'etichettatura energetica. |
(28) |
Un'attività di vigilanza del mercato coerente ed efficiente in termini di costi in tutta l'Unione richiede anche un'archiviazione e una condivisione ben strutturate e complete fra gli Stati membri di tutte le informazioni pertinenti sulle attività nazionali in questo contesto, compreso un riferimento alle notifiche prescritte dal presente regolamento. La banca dati del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) istituita dalla Commissione è idonea allo scopo di costituire una banca dati completa delle informazioni in materia di vigilanza del mercato e il suo uso pertanto dovrebbe essere fortemente incoraggiato. |
(29) |
Al fine di creare uno strumento utile per i consumatori, consentire modalità alternative ai distributori per ottenere le schede informative del prodotto, agevolare il controllo della conformità e fornire dati di mercato aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative specifiche di prodotto, la Commissione dovrebbe creare e mantenere una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica e una parte relativa alla conformità, che dovrebbe essere accessibile tramite un portale online. |
(30) |
Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto. Le informazioni pertinenti per i consumatori e i distributori dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili nella parte pubblica della banca dati dei prodotti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazioni mobili e da altri strumenti di confronto. Strumenti orientati agli utenti, come un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), presenti sull'etichetta stampata, dovrebbero agevolare l'accesso facile e diretto alla parte pubblica della banca dati dei prodotti. |
(31) |
La parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità dovrebbe essere oggetto di rigorose norme in materia di protezione dei dati. Le necessarie parti specifiche della documentazione tecnica contenute nella parte relativa alla conformità dovrebbero essere rese disponibili sia alle autorità di vigilanza del mercato che alla Commissione. Qualora alcune informazioni tecniche siano così sensibili da rendere inopportuno inserirle nella categoria di documentazione tecnica dettagliata negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero conservare il potere di accedere a tali informazioni ove necessario, conformemente all'obbligo di cooperazione dei fornitori o mediante parti aggiuntive della documentazione tecnica caricate dai fornitori nella banca dati dei prodotti su base volontaria. |
(32) |
Affinché la banca dati dei prodotti risulti utile il prima possibile, la registrazione dovrebbe essere obbligatoria per tutti i modelli, le cui unità sono immesse sul mercato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che non sono più commercializzate, la registrazione dovrebbe essere facoltativa. È opportuno prevedere un adeguato periodo transitorio per lo sviluppo della banca dati e per permettere ai fornitori di ottemperare all'obbligo di registrazione. Qualora siano apportate modifiche pertinenti ai fini dell'etichetta e della scheda informativa di un prodotto già sul mercato, tale prodotto dovrebbe essere considerato un nuovo modello e il fornitore dovrebbe registrarlo nella banca dati dei prodotti. La Commissione, in cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e i fornitori, dovrebbe prestare particolare attenzione al processo transitorio fino alla completa attuazione della parte pubblica e della parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti. |
(33) |
Le sanzioni applicabili per violazione delle disposizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(34) |
Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso di prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi. |
(35) |
È opportuno misurare il consumo e la prestazione energetici e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. Nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodologie e norme dovrebbero tener conto, per quanto possibile, dell'utilizzo reale di un determinato prodotto, riflettere il comportamento del consumatore medio nonché essere solide al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale e non intenzionale. Le etichette energetiche dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dell'utilizzo effettivo dei prodotti, entro i limiti dovuti alla necessità di prove di laboratorio affidabili e riproducibili. Pertanto ai fornitori non dovrebbe essere consentito includere software o hardware che alterino automaticamente le prestazioni del prodotto in condizioni di prova. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto, la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento. |
(36) |
La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro a lungo termine per la revisione delle etichette di particolari prodotti connessi all'energia comprendente un elenco indicativo di ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. Tale analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari, tra cui la possibilità e il costo di fornire ai consumatori informazioni sulle prestazioni di un prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico, la durabilità o le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi. |
(37) |
I fornitori di prodotti commercializzati conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di mettere a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico dei prodotti interessati su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato. Opportune disposizioni transitorie dovrebbero garantire la certezza e la continuità giuridiche al riguardo. |
(38) |
Inoltre, al fine di assicurare una transizione senza soluzione di continuità a detto regolamento, i requisiti esistenti stabiliti dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE della Commissione (8) dovrebbero continuare ad applicarsi ai pertinenti gruppi di prodotti fino a quando non vengono abrogati o sostituiti da atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento. L'applicazione di tali esistenti requisiti non pregiudica l'applicazione degli obblighi ai sensi del presente regolamento. |
(39) |
Al fine di stabilire specifici gruppi di prodotti connessi all'energia conformemente a una serie di determinati criteri nonché stabilire etichette e schede informative specifiche di prodotto, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti in concomitanza con gli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati. |
(40) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare, secondo la procedura di salvaguardia dell'Unione, se una misura nazionale sia giustificata o meno e per fissare requisiti dettagliati concernenti i dettagli operativi riguardanti la banca dati dei prodotti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(41) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti fornendo loro informazioni pertinenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono invece, sviluppando ulteriormente il quadro normativo armonizzato e garantendo condizioni di parità tra i fabbricanti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(42) |
Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva 2010/30/UE. |
(43) |
È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2010/30/UE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia («prodotti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) |
ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo; |
b) |
ai mezzi di trasporto per persone o merci. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«prodotto connesso all'energia» o «prodotto», il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso che sono immesse sul mercato o messe in servizio per i clienti e destinate a essere integrate nei prodotti; |
2) |
«gruppo di prodotti», un gruppo di prodotti che hanno la stessa funzionalità principale; |
3) |
«sistema», la combinazione di diversi beni che, se uniti, svolgono una funzione specifica nell'ambiente previsto e la cui efficienza energetica può quindi essere determinata come un'entità unica; |
4) |
«modello», la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello; |
5) |
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore; |
6) |
«modello equivalente», il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e la stessa scheda informativa, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dal medesimo fornitore di un altro modello con diverso identificativo del modello; |
7) |
«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
8) |
«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; |
9) |
«messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'Unione; |
10) |
«fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; |
11) |
«mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
12) |
«importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo; |
13) |
«distributore», il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno; |
14) |
«fornitore», il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione; |
15) |
«vendita a distanza», l'offerta per vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale cliente non possa prendere visione del prodotto offerto; |
16) |
«cliente», la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; |
17) |
«efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia; |
18) |
«norma armonizzata», la norma definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); |
19) |
«etichetta», la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a informare i clienti circa l'efficienza energetica e il consumo energetico; essa comprende le etichette riscalate e le etichette con un numero di classi e colori inferiore a norma dell'articolo 11, paragrafi 10 e11; |
20) |
«riscalaggio», l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta di un particolare gruppo di prodotti; |
21) |
«etichetta riscalata», l'etichetta di un particolare gruppo di prodotti che ha subito un riscalaggio ed è distinguibile dalle etichette precedenti il riscalaggio pur mantenendo una coerenza visiva e percettibile con l'insieme delle etichette; |
22) |
«scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente informazioni relative ad un prodotto, in forma cartacea o elettronica; |
23) |
«documentazione tecnica», la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato l'accertamento della precisione dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova; |
24) |
«informazioni supplementari», le informazioni, contenute in un atto delegato, sulle prestazioni funzionali e ambientali di un prodotto; |
25) |
«banca dati dei prodotti», una raccolta dei dati relativi ai prodotti, che è organizzata in maniera sistematica e che è composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti; |
26) |
«tolleranza ammessa ai fini della verifica», la deviazione massima ammissibile dei risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio. |
Articolo 3
Obblighi generali dei fornitori
1. Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.
In alternativa alla scheda informativa del prodotto, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera h), possono disporre che sia sufficiente per il fornitore di indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea.
Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.
2. Il fornitore fornisce al distributore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate, comprese le etichette riscalate conformemente all'articolo 11, paragrafo 13, e le schede informative del prodotto gratuitamente e rapidamente, e comunque, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.
3. Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto dallo stesso fornite e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.
4. Una volta che un'unità di un modello è in servizio, il fornitore chiede il consenso esplicito del cliente per qualsiasi modifica destinata ad essere apportata all'unità mediante aggiornamenti che risulterebbero a discapito dei parametri dell'etichetta di efficienza energetica per tale unità, come enunciato nel pertinente atto delegato. Il fornitore informa il cliente dell'obiettivo dell'aggiornamento e delle modifiche dei parametri, compreso dell'eventuale cambiamento della classe di etichettatura. Per un periodo commisurato al ciclo di vita medio del prodotto, il fornitore dà al cliente la possibilità di rifiutare l'aggiornamento senza perdite di funzionalità evitabili.
5. Il fornitore non immette sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per i parametri specificati nell'atto delegato pertinente o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.
Articolo 4
Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti
1. A partire dal 1o gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all'allegato I nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.
2. Laddove le unità di modelli disciplinati da un atto delegato siano immesse sul mercato tra il 1o agosto 2017 e il 1o gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I relativamente a tali modelli.
Fino all'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima del 1o agosto 2017, il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I.
4. Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti per l'etichetta o la scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo modello. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un modello.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli insiemi di apparecchi di riscaldamento di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013 (12), (UE) n. 812/2013 (13) e (UE) 2015/1187 (14) della Commissione, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di apparecchi è di esclusiva responsabilità dei distributori.
6. Dopo che l'ultima unità di un modello è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale modello nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 15 anni. Ove opportuno in relazione alla vita media di un prodotto, un periodo di conservazione più breve può essere previsto a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera q). Le informazioni contenute nella parte pubblica della banca dati non sono cancellate.
Articolo 5
Obblighi dei distributori
1. Il distributore:
a) |
espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al paragrafo 2 per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato; e |
b) |
su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita. |
2. Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di un'etichetta, ne richiede una al fornitore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.
3. Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di una scheda informativa del prodotto, la richiede al fornitore in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, oppure, qualora lo desideri, la stampa o la scarica dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione.
Articolo 6
Altri obblighi dei fornitori e dei distributori
Il fornitore e il distributore:
a) |
fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato; |
b) |
collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità; |
c) |
in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso; |
d) |
in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati; |
e) |
per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati. |
La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali etichette non siano previste dagli atti delegati.
Articolo 7
Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.
2. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto specificato in un atto delegato, tali incentivi puntano alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate indicate in tale atto delegato.
3. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i fornitori e i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette e il relativo riscalaggio siano accompagnati da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica. La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche raccomandando messaggi chiave comuni.
4. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Si considera che le norme che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2010/30/UE soddisfino i requisiti del presente paragrafo per quanto riguarda le sanzioni.
Entro il 1o agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al primo comma, che non sono state precedentemente notificate e notificano alla Commissione tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.
Articolo 8
Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
1. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e tra queste ultime e la Commissione, tra l'altro mediante un più stretto coinvolgimento degli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica.
Tali scambi di informazioni sono effettuati anche quando i risultati delle prove indicano che il prodotto ottempera al presente regolamento e al pertinente atto delegato.
3. I programmi generali degli Stati membri di vigilanza del mercato o i programmi settoriali specifici definiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 includono azioni per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione, in collaborazione con gli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, elabora orientamenti per l'applicazione del presente regolamento, in particolare in relazione alle migliori pratiche in materia di prove sui prodotti e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e la Commissione.
5. Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di mancato rispetto del presente regolamento o dei pertinenti atti delegati.
Articolo 9
Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi
1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivi sufficienti di ritenere che un prodotto disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, come il profilo ambientale e relativo alla tutela dei consumatori, procedono ad una valutazione del prodotto in questione alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel presente regolamento o nel pertinente atto delegato. Al fine di tale valutazione i fornitori e i distributori collaborano nella misura necessaria con le autorità di vigilanza del mercato.
2. Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1 constatano che il prodotto non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento o al pertinente atto delegato, chiedono tempestivamente al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo, se opportuno, dal mercato o, se opportuno, di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio da esse stabilito.
Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che un caso di non conformità di cui al paragrafo 2 non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore o al distributore di adottare.
4. Il fornitore o, se del caso, il distributore assicura che siano adottate tutte le misure correttive o restrittive del caso, ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione.
5. Se il fornitore o, se del caso, il distributore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo.
6. Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate a norma del paragrafo 5. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente:
a) |
i dati necessari a identificare il prodotto non conforme; |
b) |
l'origine del prodotto; |
c) |
la natura dell'asserita non conformità e il rischio di cui trattasi; |
d) |
la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore o, se del caso, dal distributore; |
In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al fatto che il prodotto non rispetta gli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformità.
7. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro disposizione in merito alla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle proprie obiezioni.
8. Se, entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 6, né uno Stato membro né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.
9. Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto interessato siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.
Articolo 10
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se, al termine della procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione tempestivamente consulta lo Stato membro e il fornitore o, se del caso, il distributore e valuta la misura nazionale.
In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e può suggerire una misura alternativa appropriata. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
2. I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la comunica immediatamente a loro e al fornitore o al distributore interessato.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.
4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
5. Le misure correttive o restrittive di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 4, 5 o 9, o all'articolo 10, paragrafo 3, sono estese a tutte le unità di un modello non conforme e ai suoi modelli equivalenti, ad eccezione delle unità di cui il fornitore dimostra la conformità.
Articolo 11
Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette
1. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione riscala le etichette in vigore il 1o agosto 2017 fatti salvi i paragrafi 4 e 5 e da 8 a 12.
In deroga all'obbligo di conseguire un risparmio considerevole di costi e di energia di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), quando il riscalaggio non può realizzare tale risparmio, essa garantisce almeno una scala da A a G omogenea.
2. Per un gruppo di prodotti per il quale non esiste un'etichetta il 1o agosto 2017, la Commissione può introdurre etichette, fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.
3. La Commissione può inoltre riscalare le etichette che sono state riscalate ai sensi del paragrafo 1 o introdotte ai sensi del paragrafo 2 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), e fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.
4. Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la Commissione adotta, entro il 2 agosto 2023, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, al fine di integrare il presente regolamento, introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, con l'obiettivo di esporre l'etichetta riscalata, sia nei negozi che online, 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
Nel determinare l'ordine dei gruppi di prodotti da riscalare, la Commissione considera la proporzione di prodotti nelle classi più elevate.
5. In deroga al paragrafo 4, la Commissione:
a) |
presenta valutazioni per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 entro il 2 agosto 2025 in vista del loro riscalaggio, e, se del caso, adotta, entro il 2 agosto 2026, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G. In ogni caso, gli atti delegati che introducono etichette riscalate da A a G sono adottati entro il 2 agosto 2030; |
b) |
adotta, entro il 2 novembre 2018, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010 (15), (UE) n. 1060/2010 (16), (UE) n. 1061/2010 (17), (UE) n. 1062/2010 (18) e (UE) n. 874/2012 (19) della Commissione e dalla direttiva 96/60/CE, con l'obiettivo di esporre le etichette riscalate, sia nei negozi che online, 12 mesi dopo la loro entrata in vigore. |
6. Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Commissione può riscalare ulteriormente le etichette in conformità del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'etichetta ai fini del riscalaggio se ritiene che:
a) |
il 30 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica; oppure |
b) |
il 50 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nelle due classi di efficienza energetica più elevate A e B e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica. |
7. La Commissione effettua uno studio di riesame se ha valutato che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), sono soddisfatte.
Se, per uno specifico gruppo di prodotti, tali condizioni non sono soddisfatte entro otto anni dall'entrata in vigore del relativo atto delegato, la Commissione individua le eventuali barriere che hanno impedito all'etichetta di svolgere il suo ruolo.
Nel caso di nuove etichette, effettua uno studio preparatorio sulla base dell'elenco indicativo dei gruppi di prodotti indicati nel piano di lavoro.
La Commissione completa il suo studio di riesame e presenta i risultati nonché, se del caso, un progetto di atto delegato al forum consultivo entro 36 mesi dal momento in cui la Commissione è addivenuta alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b) sono soddisfatte. Il forum consultivo discute la conclusione e lo studio di riesame.
8. Qualora si introduca o si riscali un'etichetta, la Commissione assicura che nella classe di efficienza energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta e che il tempo previsto entro cui la maggior parte dei modelli rientri in questa classe sia di almeno dieci anni.
9. In deroga al paragrafo 8, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, si stabiliscono requisiti tali da garantire che nessun prodotto rientri nelle classi energetiche A e B al momento dell'introduzione dell'etichetta.
10. Laddove, per un dato gruppo di prodotti, i modelli della classe di efficienza energetica E, F o G non possano più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, la classe o le classi in questione figurano in grigio sull'etichetta, come precisato nel pertinente atto delegato. L'etichetta con le classi ombreggiate in grigio si applica esclusivamente alle nuove unità di prodotto immesse sul mercato o messe in servizio.
11. Laddove, per motivi tecnici, sia impossibile definire sette classi di efficienza energetica corrispondenti a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista del cliente, l'etichetta, in deroga all'articolo 2, punto 14, può contenere un numero inferiore di classi. In tali casi si mantiene la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso.
12. La Commissione esercita i poteri e gli obblighi ad essa conferiti dal presente articolo conformemente all'articolo 16.
13. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un'etichetta è riscalata:
a) |
il fornitore, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, fornisce le etichette esistenti, quelle riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo che inizia quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata. In deroga al primo comma della presente lettera, se le etichette esistenti e quelle riscalate richiedono diverse prove del modello, il fornitore può scegliere di non fornire l'etichetta esistente con le unità dei modelli immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo di quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima dell'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore non mette in vendita le unità in questione prima di tale data. Il fornitore informa il distributore interessato di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali unità nelle sue offerte al distributore; |
b) |
il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro mesi, fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del distributore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dall'inizio di tale periodo. Per tali prodotti, il distributore ottiene un'etichetta riscalata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. In deroga al primo comma della presente lettera:
|
c) |
il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi a partire dalla data specificata nell'atto delegato pertinente per l'inizio dell'esposizione dell'etichetta riscalata. Il distributore non espone le etichette riscalate prima di tale data. |
In deroga alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), possono prevedere norme specifiche per le etichette energetiche stampigliate sull'imballaggio.
Articolo 12
Banca dati dei prodotti
1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.
La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.
2. La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:
a) |
assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione; |
b) |
fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto; |
c) |
fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche. |
3. La parte pubblica della banca dati e il portale online contengono le informazioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2 rispettivamente, che sono rese pubbliche. La parte pubblica della banca dati soddisfa i criteri di cui al paragrafo 7 del presente articolo e i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
4. La parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, comprese le parti specifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 5 del presente articolo. La parte relativa alla conformità soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, nonché i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
5. Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca dati riguardano soltanto:
a) |
una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; |
b) |
i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate; |
c) |
precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove; |
d) |
i parametri tecnici misurati del modello; |
e) |
i calcoli eseguiti con i parametri misurati; |
f) |
le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b). |
Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione tecnica.
6. Qualora dati diversi da quelli di cui al paragrafo 5 o non disponibili nella parte pubblica della banca dati si rendano necessari alle autorità di vigilanza del mercato e/o alla Commissione per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta.
7. La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) |
riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati; |
b) |
facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e |
c) |
che siano evitate automaticamente le registrazioni in soprannumero. |
8. La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) |
protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza; |
b) |
diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere; |
c) |
trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi; |
d) |
limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi; |
e) |
tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica. |
9. I dati contenuti nella parte relativa alla conformità della banca dati sono trattati conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (20). In particolare, si applicano le disposizioni specifiche in materia di cibersicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (21) e le relative norme di attuazione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.
10. Il fornitore ha accesso alle informazioni da esso inserite nella banca dati dei prodotti e il diritto di modificarle, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.
11. I clienti che utilizzano la parte pubblica della banca dati dei prodotti sono in grado di reperire facilmente la migliore classe energetica popolata per ciascun gruppo di prodotti, in modo da poter confrontare le caratteristiche dei modelli e scegliere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.
12. Alla Commissione è conferito il potere di precisare, mediante atti di esecuzione, i dettagli operativi della banca dati dei prodotti. Previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 13
Norme armonizzate
1. Dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
2. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
3. Le norme armonizzate mirano a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenendo nel contempo un metodo di prova standard. I metodi di prova tengono inoltre conto delle spese accessorie per l'industria e le piccole e medie imprese (PMI).
4. I metodi di misurazione e di calcolo previsti dalle norme armonizzate sono affidabili, accurati e riproducibili, nonché in linea con i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.
Articolo 14
Forum consultivo
1. Nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento, la Commissione assicura, rispetto a ciascun atto delegato adottato a norma dell'articolo 16 e a ciascun atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 12, del presente regolamento, una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum consultivo che riunisce tutte le suddette parti. Il forum consultivo è combinato con il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.
2. Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodotti a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente.
Articolo 15
Piano di lavoro
La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, stabilisce un piano di lavoro a lungo termine, che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette per i gruppi di prodotti in conformità dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, fatta eccezione per il riscalaggio delle etichette in vigore al 1o agosto 2017, il cui riscalaggio è disciplinato dall'articolo 11 del presente regolamento.
La Commissione aggiorna periodicamente il piano di lavoro previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE ed è sottoposto a revisione ogni tre anni.
La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro.
Articolo 16
Atti delegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti.
2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:
a) |
in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse; |
b) |
all'interno del gruppo di prodotti, i modelli con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione; |
c) |
non vi sono ripercussioni negative rilevanti per quanto riguarda l'accessibilità economica e il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti; |
d) |
l'introduzione di requisiti di etichettatura energetica per un gruppo di prodotti non ha ripercussioni negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto durante l'utilizzo. |
3. Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare:
a) |
la definizione dello specifico gruppo di prodotti rientrante nella definizione di «prodotto connesso all'energia» di cui all'articolo 2, punto 1), che deve essere disciplinato dai requisiti dettagliati di etichettatura; |
b) |
la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile. I gradi da A a G della classificazione corrispondono a un risparmio considerevole di costi e di energia e a un'opportuna differenziazione dei prodotti dal punto di vista del cliente. Deve inoltre essere precisato in che modo i gradi da A a G della classificazione e, se del caso, il consumo di energia sono esposti in posizione evidente sull'etichetta; |
c) |
se del caso, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative al prodotto, nel qual caso l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto. Le informazioni supplementari sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nel suo insieme per i clienti. Tali informazioni si basano su dati relativi alle caratteristiche fisiche del prodotto che possono essere misurate e verificate dalle autorità di vigilanza del mercato; |
d) |
se del caso, l'inclusione di un riferimento sull'etichetta che consenta ai clienti di individuare i prodotti energetici intelligenti, vale a dire in grado di modificare e ottimizzare automaticamente i loro modelli di consumo in risposta a stimoli esterni (quali segnali da o tramite un sistema centrale di gestione dell'energia nelle abitazioni, segnali di prezzo, segnali di controllo diretto, misurazioni locali) o in grado di fornire altri servizi che aumentano l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale del consumo di energia nell'intero sistema energetico; |
e) |
l'esposizione dell'etichetta, ad esempio apposta sul singolo prodotto, senza danneggiarlo, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e delle implicazioni per i clienti, i fornitori e i distributori; |
f) |
ove opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti; |
g) |
le modalità di fornitura dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto nella vendita a distanza; |
h) |
il contenuto prescritto e, se del caso, il formato e altri dettagli riguardanti la scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica, ivi compresa la possibilità di inserire i parametri della scheda informativa del prodotto nella banca dati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1; |
i) |
le tolleranze ammesse ai fini della verifica che devono essere utilizzate dagli Stati membri per verificare la conformità ai requisiti; |
j) |
come la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta sono inserite nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, inclusi gli aspetti di leggibilità e visibilità; |
k) |
i metodi di misurazione e di calcolo di cui all'articolo 13 per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto, inclusa la definizione dell'indice di efficienza energetica (IEE) o parametro equivalente; |
l) |
se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica; |
m) |
il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta che consentono ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulle prestazioni del prodotto contenute nella scheda informativa del prodotto. Il formato di tali riferimenti possono assumere la forma di un indirizzo di sito web, un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), un link alle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore; |
n) |
se del caso, come le classi di efficienza energetica che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso debbano essere indicate sulla visualizzazione interattiva del prodotto; |
o) |
la data della valutazione e della revisione dell'atto delegato che eventualmente ne consegue; |
p) |
se del caso, le differenze nelle prestazioni energetiche in regioni climatiche diverse; |
q) |
per quanto riguarda l'obbligo di conservare le informazioni nella parte relativa alla conformità della banca dati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, un periodo di conservazione inferiore a 15 anni, ove opportuno in relazione alla vita media del prodotto. |
4. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno specifico gruppo di prodotti. Quando la Commissione decide in merito alla tempistica per l'adozione dell'atto delegato per uno specifico gruppo di prodotti, non ritarda l'adozione per motivi connessi all'adozione di un atto delegato relativo ad un altro specifico gruppo di prodotti, salvo in circostanze eccezionali.
5. La Commissione tiene un inventario aggiornato di tutti gli atti delegati pertinenti, nonché delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE, inclusi riferimenti completi a tutte le norme armonizzate pertinenti.
Articolo 17
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 1o agosto 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. La consultazione degli esperti degli Stati membri ha luogo dopo la consultazione prevista dall'articolo 14.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 18
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato stabilito dall'articolo 19 della direttiva 2009/125/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 19
Valutazione e relazioni
Entro il 2 agosto 2025, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta l'efficacia del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese, del consumo di energia, delle emissioni di gas a effetto serra, delle attività di vigilanza del mercato e dei costi di creazione e manutenzione della banca dati.
Articolo 20
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1o agosto 2017.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1o agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
4. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.
Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.
5. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili.
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.
In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU C 82 del 3.3.2016, pag. 6.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2017.
(3) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).
(4) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(5) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(6) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(7) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(8) Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche (GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1).
(9) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(10) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(11) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(12) Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).
(13) Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).
(14) Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43).
(15) Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).
(16) Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).
(17) Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).
(18) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).
(19) Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).
(20) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(21) Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).
ALLEGATO I
INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA BANCA DATI DEI PRODOTTI E CRITERI FUNZIONALI PER LA PARTE PUBBLICA DELLA BANCA DATI
1. |
Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte pubblica della banca dati:
|
2. |
Informazioni che devono essere inserite dalla Commissione nel portale online:
|
3. |
Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte relativa alla conformità della banca dati:
La Commissione fornisce un link al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), che contiene i risultati dei controlli di conformità eseguiti dagli Stati membri e le misure provvisorie adottate. |
4. |
Criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati dei prodotti:
|
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2010/30/UE |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
— |
Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) |
— |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, punto 22) |
Articolo 2, lettera c) |
— |
Articolo 2, lettera d) |
— |
Articolo 2, lettera e) |
— |
Articolo 2, lettera f) |
— |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, punto 13) |
Articolo 2, lettera h) |
Articolo 2, punto 14) |
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, punto 8) |
Articolo 2, lettera j) |
Articolo 2, punto 9) |
Articolo 2, lettera k) |
— |
Articolo 3 |
Articolo 7 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 6, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 6, lettera b), e articolo 9 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4, lettera a) |
Articolo 5 |
Articolo 4, lettera b) |
— |
Articolo 4, lettera c) |
Articolo 6, lettera a) |
Articolo 4, lettera d) |
Articolo 6, lettera a) |
Articolo 5 |
Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 6 |
Articolo 5, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 5, lettera b), punti i), ii), iii) e iv) |
Articolo 4, paragrafo 6, e allegato I |
Articolo 5, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 5, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 5, lettera d), secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 5, lettera e) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 5, lettera f) |
— |
Articolo 5, lettera g) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 5, lettera h) |
— |
Articolo 6 |
Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6 |
Articolo 6, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 6, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7 |
Articolo 16, paragrafo 3, lettere e) e g) |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
— |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 16 |
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma |
— |
Articolo 10, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) |
— |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) |
— |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera b) |
— |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 14 |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d) |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera k) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera h) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), secondo comma |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), terzo comma |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quarto comma |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quinto comma |
Articolo 11 |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera e) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera e) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera f) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera h) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera g) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera j) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera h) |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera i) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera i) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera j) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera o) |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
— |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 13 |
Articolo 17, paragrafo 6 |
Articolo 14 |
Articolo 19 |
Articolo 15 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
Articolo 20 |
Articolo 18 |
Articolo 21 |
Articolo 19 |
Articolo 21 |
Allegato I |
— |
— |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
28.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1683/95 (2) del Consiglio istituisce un modello uniforme per i visti. |
(2) |
L'attuale disegno comune per il visto adesivo, in circolazione da venti anni, deve essere considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode. |
(3) |
È pertanto opportuno istituire un nuovo disegno comune con elementi di sicurezza più moderni, per rendere più sicuro il visto adesivo e impedire le falsificazioni. |
(4) |
Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione dovrebbe definire con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche con tale Stato membro ai fini del rilascio da parte di quest'ultimo dei visti nazionali. |
(5) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(6) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE (3) del Consiglio; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE (4) del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(8) |
Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011. |
(9) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, (9) uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1683/95, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1683/95 è così modificato:
1) |
All'articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi: «Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione definisce con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche di cui all'articolo 2 ai fini del rilascio dei visti nazionali da parte dello Stato membro richiedente. I costi per i quali l'Irlanda e il Regno Unito non contribuiscono conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono a carico rispettivamente dell'Irlanda o del Regno Unito se essi presentano tale richiesta.» |
2) |
L'allegato è sostituito dall'immagine e dal testo di cui all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
I visti adesivi conformi alle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 e applicabili fino alla data di cui all'articolo 3, secondo comma, del presente regolamento possono essere usati per i visti rilasciati durante un periodo di sei mesi dopo tale data.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi quindici mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2017.
(2) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni 'dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta 'dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni 'dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ALLEGATO
L'allegato al regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO
Caratteristiche di sicurezza
1. |
Deve essere inserita un'immagine a colori del titolare rispondente a elevati requisiti di sicurezza. |
2. |
In questa zona figura un elemento otticamente variabile (Kinegram® o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, le lettere “EU”, “EUE” e linee cinematiche realizzate mediante “guilloche”. |
3. |
In questa casella figura il codice paese di tre lettere stabilito dal documento ICAO 9303 sulle specifiche dei documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents — MRTD), che identifica lo Stato membro emittente, o l'acronimo “BNL” se emesso da Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi, in inchiostro otticamente variabile tra diversi colori, a seconda dell'angolo di osservazione. |
4. |
In questa zona figurano, in caratteri maiuscoli:
|
5. |
In questa casella figura il numero del visto nazionale di nove cifre, che è prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale. |
6. |
In questa casella figura il numero nazionale a nove cifre del visto adesivo, che è prestampato in rosso con orientamento verticale. È utilizzato un carattere tipografico speciale, diverso da quello usato nella casella 5. Il “numero di visto adesivo” è rappresentato dall'insieme del codice paese di tre lettere previsto dal documento ICAO 9303 e del numero nazionale che figura nelle caselle 5 e 6. |
7. |
In questa casella figurano le lettere “EU” con un effetto di immagine latente. Tali lettere appaiono scure quanto sono inclinate lontano dall'osservatore e chiare quando sono fatte ruotare di 90o. |
8. |
In questa casella figura il codice riportato alla casella 3, con un effetto di immagine latente. Tale codice appare scuro quando è inclinato lontano dall'osservatore e chiaro quando è fatto ruotare di 90o. |
Zone da completare
Le didascalie per le caselle sono in inglese e in francese. Lo Stato membro emittente ha facoltà di aggiungere una traduzione in un'altra lingua delle istituzioni dell'Unione.
9. |
Questa casella comincia con la dicitura “valido per”. L'autorità emittente indica il territorio all'interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi. |
10. |
Questa casella inizia con la parola “da”; più oltre sulla riga compare la parola “a”. L'autorità emittente indica il periodo durante il quale il titolare del visto può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto. Più oltre, sulla riga figurano le diciture “durata del soggiorno” (vale a dire, il periodo di permanenza previsto dal richiedente) e “giorni”. |
11. |
Questa casella inizia con la dicitura “tipo di visto”. L'autorità emittente indica la categoria del visto. Più oltre, sulla riga figurano le diciture “numero di passaporto” e “numero di ingressi”. |
12. |
Questa casella inizia con la dicitura “rilasciato a” e sarà usata per indicare il luogo in cui è ubicata l'autorità emittente. Più oltre, sulla riga figura la dicitura “il” seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente. |
13. |
Questa casella comincia con le parole “cognome, nome”. |
14. |
Questa casella inizia con la parola “annotazioni”. La zona sotto la parola “annotazioni” è utilizzata dall'autorità emittente per eventuali ulteriori informazioni. |
15. |
Questa casella contiene le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Nella zona a lettura ottica figura un testo stampato visibile nella stampa di fondo contenente la dicitura “Unione europea” in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona a lettura ottica né la sua leggibilità. |
16. |
Questa casella è destinata all'eventuale aggiunta di un “codice a barre bidimensionale comune” |
DIRETTIVE
28.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/29 |
DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 luglio 2017
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato delle regioni (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell'Unione. |
(2) |
La convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 (3) e i relativi protocolli del 27 settembre 1996 (4), del 29 novembre 1996 (5) e del 19 giugno 1997 (6) (la «convenzione») stabiliscono norme minime riguardo alla definizione di illeciti penali e di sanzioni nell'ambito della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. Gli Stati membri hanno elaborato la convenzione, in cui è stato rilevato che la frode ai danni delle entrate e delle spese dell'Unione in numerosi casi non restava circoscritta a un singolo paese ed era spesso commessa da reti della criminalità organizzata. Su tale base, nella convenzione si era già riconosciuto che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiedeva il perseguimento penale di ogni condotta fraudolenta lesiva di tali interessi. Parallelamente, è stato adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (7). Tale regolamento stabilisce norme generali relative a controlli omogenei e a misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto dell'Unione riferendosi, al contempo, alle norme settoriali in tale settore, alle condotte fraudolente quali definite nella convenzione e all'applicazione del diritto penale e del procedimento penale degli Stati membri. |
(3) |
La politica dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione è già stata oggetto di misure di armonizzazione come il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. Per garantire l'attuazione della politica dell'Unione in detta materia, è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse. |
(4) |
La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che dovrebbe ricomprendere la condotta fraudolenta dal lato delle entrate, delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell'Unione europea («bilancio dell'Unione»), comprese operazioni finanziarie quali l'assunzione e l'erogazione di prestiti. La nozione di reati gravi contro il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») istituito dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (8) («sistema comune dell'IVA») fa riferimento alle forme più gravi di frode dell'IVA, in particolare la frode carosello, la frode dell'IVA dell'operatore inadempiente e la frode dell'IVA commessa nell'ambito di un'organizzazione criminale, che creano serie minacce per il sistema comune dell'IVA e, di conseguenza, per il bilancio dell'Unione. I reati contro il sistema comune dell'IVA dovrebbero essere considerati gravi qualora siano connessi al territorio di due o più Stati membri, derivino da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA e il danno complessivo causato dai reati sia almeno pari a 10 000 000 EUR. La nozione di danno complessivo si riferisce al danno stimato che derivi dall'intero sistema fraudolento, sia per gli interessi finanziari degli Stati membri interessati sia per l'Unione, escludendo interessi e sanzioni. La presente direttiva mira a contribuire agli sforzi per combattere tali fenomeni criminali. |
(5) |
Quando esegue il bilancio dell'Unione nel quadro della gestione concorrente o indiretta, la Commissione può delegare compiti d'esecuzione del bilancio agli Stati membri, oppure affidarli a organi e organismi istituiti in applicazione dei trattati o ad altre entità o persone. In caso di gestione concorrente o indiretta, gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela di cui beneficiano nel quadro della gestione diretta della Commissione. |
(6) |
Ai fini della presente direttiva, costituiscono spese relative agli appalti le spese connesse agli appalti pubblici quali definiti nell'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(7) |
Il diritto dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro è pienamente applicabile al riciclaggio di denaro riguardante beni provenienti dai reati contemplati dalla presente direttiva. È opportuno un richiamo a detto diritto al fine di garantire che il regime sanzionatorio introdotto dalla presente direttiva si applichi a tutti i casi gravi di reati contro gli interessi finanziari dell'Unione. |
(8) |
La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave per gli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Poiché tutti i funzionari pubblici hanno il dovere di esercitare il proprio giudizio o la propria discrezionalità in modo imparziale, la dazione di tangenti per influenzare il giudizio o la discrezionalità di un funzionario pubblico e la ricezione di tali tangenti dovrebbero rientrare nella definizione di corruzione, indipendentemente dal diritto o dalle disposizioni regolamentari applicabili nel paese o all'organizzazione internazionale di appartenenza del funzionario interessato. |
(9) |
Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di un funzionario pubblico incaricato della gestione di fondi o beni, sia che sia in carica sia che agisca in una funzione di sorveglianza, che mirano alla appropriazione indebita di fondi o beni, per uno scopo contrario a quello previsto e per mezzo dei quali detti interessi vengano danneggiati. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta. |
(10) |
Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di appropriazione indebita, è necessario includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi. I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione. Al fine di tutelare adeguatamente i fondi dell'Unione dalla corruzione e dall'appropriazione indebita, la definizione di «funzionario pubblico» deve pertanto comprendere persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite di funzioni di pubblico servizio, e le esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi dell'Unione, come i contraenti coinvolti nella gestione di tali fondi. |
(11) |
Riguardo ai reati contemplati nella presente direttiva, il concetto di intenzionalità deve applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione può essere dedotto da circostanze materiali oggettive. I reati che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono oggetto della presente direttiva. |
(12) |
La presente direttiva non obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni detentive per la commissione di reati che non hanno carattere di gravità, nei casi in cui l'intenzione è presunta ai sensi del diritto nazionale. |
(13) |
Nella pratica, alcuni reati contro gli interessi finanziari dell'Unione sono spesso strettamente correlati ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e agli atti legislativi dell'Unione che sono basati su tale disposizione. Nel formulare la presente direttiva è pertanto opportuno garantire la coerenza tra tali gli atti legislativi e la presente direttiva. |
(14) |
Nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva. |
(15) |
Per garantire una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutta l'Unione mediante misure che siano dissuasive, è opportuno che gli Stati membri prevedano alcuni tipi e livelli di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non dovrebbero andare oltre quanto è proporzionato ai reati. |
(16) |
Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. |
(17) |
La presente direttiva non preclude l'adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari o di sanzioni diverse da quelle di natura penale. Le sanzioni non assimilabili a sanzioni penali, che sono irrogate nei confronti della stessa persona per la stessa condotta possono essere tenute in considerazione in sede di condanna della persona in questione per un reato definito nella presente direttiva. Per gli altri tipi di sanzione dovrebbe essere pienamente rispettato il principio del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem). La presente direttiva non configura come reati condotte che non sono anche oggetto di sanzioni disciplinari o di altre misure relative alla violazione di doveri d'ufficio, nei casi in cui dette sanzioni disciplinari o altre misure possano essere applicate alle persone interessate. |
(18) |
Le sanzioni per le persone fisiche dovrebbero prevedere, in taluni casi, una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. Tra tali casi dovrebbero essere ricompresi almeno quelli in cui siano stati arrecati danni o ottenuti vantaggi considerevoli, presumendo considerevoli i danni o vantaggi per un valore superiore a 100 000 EUR. Qualora il diritto di uno Stato membro non preveda una soglia esplicita per un danno o vantaggio considerevole quale base per una pena massima, lo Stato membro dovrebbe assicurare che i suoi tribunali prendano in considerazione l'entità del danno o del vantaggio in sede di determinazione delle sanzioni per frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prevedano altri elementi che indichino il carattere di gravità di un reato, ad esempio nei casi in cui il danno o il vantaggio sia potenziale ma di carattere molto consistente. Tuttavia, per i reati contro il sistema comune dell'IVA, la soglia al raggiungimento della quale il danno o il vantaggio dovrebbe essere presunto considerevole è, in conformità della presente direttiva, pari a 10 000 000 EUR. L'introduzione di livelli minimi delle pene detentive massime è necessaria a garantire una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutta l'Unione. Le sanzioni si prefiggono di servire da forte deterrente per potenziali autori di reati, con effetti in tutta l'Unione. |
(19) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il fatto che un reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale come definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (10), sia considerato una circostanza aggravante in conformità delle norme applicabili previste dai rispettivi ordinamenti giuridici. Dovrebbero assicurare che i giudici possano prendere in considerazione la circostanza aggravante all'atto di giudicare gli autori di reati, pur non avendo l'obbligo di tenerne conto nella loro pena. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere la circostanza aggravante qualora il diritto nazionale preveda che i reati definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI siano puniti come un reato distinto e ciò può comportare livelli sanzionatori più severi. |
(20) |
Considerate, in particolare, la mobilità degli autori di reati e dei proventi derivanti dalle attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione e la complessità delle indagini transfrontaliere che ne conseguono, è opportuno che ciascuno Stato membro stabilisca la propria giurisdizione al fine di poter contrastare tali attività. Ciascuno Stato membro dovrebbe così garantire che la propria giurisdizione contempli i reati che siano commessi utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal proprio territorio. |
(21) |
Data la possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati transfrontalieri rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che il principio del ne bis in idem sia pienamente rispettato nell'applicazione del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva. |
(22) |
Gli Stati membri dovrebbero dotarsi di norme sui termini di prescrizione necessari al fine di consentire ad essi di contrastare le attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione. Nel caso di reati punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, il termine di prescrizione dovrebbe essere pari ad almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui il reato è stato commesso. Ciò non dovrebbe creare alcun pregiudizio agli Stati membri che non prevedono termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. |
(23) |
Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, nonché altre norme del diritto dell'Unione, in particolare ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), è necessario prevedere disposizioni adeguate per la cooperazione per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione, anche mediante lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, come pure l'assistenza tecnica ed operativa prestata dalla Commissione alle autorità nazionali competenti in funzione delle esigenze per agevolare il coordinamento delle indagini. Tale assistenza non dovrebbe comportare la partecipazione della Commissione stessa alle indagini o alle azioni penali condotte dalle autorità nazionali in ordine a singoli casi di reato. La Corte dei conti e i revisori dei conti incaricati dell'audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione dovrebbero comunicare all' Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi della presente direttiva e gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi nazionali di revisione contabile ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 facciano altrettanto, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. |
(24) |
È opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo alle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva. La relazione può, se necessario, essere corredata di proposte che vagliano eventuali sviluppi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento del bilancio dell'Unione. |
(25) |
La convenzione dovrebbe essere sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla stessa. |
(26) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il riferimento alla frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione dovrebbe essere inteso come riferimento alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, paragrafo 3 della presente direttiva ovvero, per quanto riguarda i reati contro il sistema comune dell'IVA, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva. |
(27) |
La corretta attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri comporta il trattamento di dati personali da parte delle autorità nazionali competenti e lo scambio di tali dati tra Stati membri, da un lato, e gli organismi competenti dell'Unione, dall'altro. È opportuno che il trattamento dei dati personali a livello nazionale tra autorità nazionali competenti sia regolato dall'acquis dell'Unione. Lo scambio di dati personali tra Stati membri dovrebbe essere eseguito in conformità della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, dovrebbero applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o, se del caso, altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trattamento di dati di carattere personale da parte di tali organi e organismi, nonché le norme applicabili in materia di segreto istruttorio. |
(28) |
L'auspicato effetto deterrente dell'applicazione di sanzioni penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del ne bis in idem. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza. |
(29) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire il tempestivo recupero delle somme e il loro trasferimento al bilancio dell'Unione, fatte salve le pertinenti norme settoriali dell'Unione in materia di rettifiche finanziarie e recupero degli importi spesi indebitamente. |
(30) |
Le misure e le sanzioni amministrative svolgono un importante ruolo nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente direttiva non esenta gli Stati membri dall'obbligo di applicare e attuare le misure e le sanzioni amministrative dell'Unione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. |
(31) |
La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nei rispettivi diritti nazionali, sanzioni penali per gli atti di frode e i reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione cui la direttiva stessa si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all'applicazione a casi specifici di tali sanzioni o di qualsiasi altro sistema di contrasto disponibile. Gli Stati membri possono, in linea di principio, continuare ad applicare parallelamente misure e sanzioni amministrative nel settore oggetto della presente direttiva. Nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, garantire che l'irrogazione di sanzioni penali per reati a norma della presente direttiva e di misure e sanzioni amministrative non comporti una violazione della Carta. |
(32) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la strutturazione e l'organizzazione delle rispettive amministrazioni fiscali nel modo che ritengono opportuno per assicurare l'adeguatezza della determinazione, del calcolo e della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché l'effettiva applicazione della normativa sull'IVA. |
(33) |
La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni relative alla revoca delle immunità stabilite dal TFUE, dal protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegati al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE) e dai testi che vi danno attuazione, o norme simili incorporate nel diritto nazionale. Nel recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale nonché nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva si tiene pienamente conto di tali privilegi e immunità, compreso il rispetto della libertà di mandato dei membri. |
(34) |
La presente direttiva non pregiudica le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi all'applicazione e all'esecuzione delle pene conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso. |
(35) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può piuttosto, a motivo della sua portata ed effetti, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(36) |
A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva. |
(37) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(38) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(39) |
La Corte dei Conti è stata consultata e ha espresso un parere (15), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell'acquis dell'Unione in questo settore.
Articolo 2
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per «interessi finanziari dell'Unione» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:
|
b) |
si intende per «persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. |
2. In materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, la presente direttiva si applica unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA. Ai fini della presente direttiva, i reati contro il sistema comune dell'IVA sono considerati gravi qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR.
3. La presente direttiva non incide sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri.
TITOLO II
REATI IN MATERIA DI FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE
Articolo 3
Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione costituisca reato.
2. Ai fini della presente direttiva si considerano frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione:
a) |
in materia di spese non relative agli appalti, l'azione od omissione relativa:
|
b) |
in materia di spese relative agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, l'azione od omissione relativa:
|
c) |
in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui alla lettera d), l'azione od omissione relativa:
|
d) |
in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:
|
Articolo 4
Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro come descritto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva costituisca reato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato.
a) |
Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione passiva» l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. |
b) |
Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione attiva» l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. |
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato.
Ai fini della presente direttiva, s'intende per «appropriazione indebita» l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Ai fini della presente direttiva, s'intende per «funzionario pubblico»:
a) |
un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;
Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario nazionale di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo è tenuto ad applicare la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno. Il termine «funzionario nazionale» comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale; |
b) |
qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi. |
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FRODE E AD ALTRI REATI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE
Articolo 5
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3.
Articolo 6
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata:
a) |
sul potere di rappresentanza della persona giuridica; |
b) |
sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure |
c) |
sull'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. |
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto, di uno dei reati di cui all'articolo 3, 4 o 5, a vantaggio di tale persona giuridica.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.
Articolo 7
Sanzioni per le persone fisiche
1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.
I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore a i 100 000 EUR.
I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli.
Gli Stati membri possono altresì prevedere una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per altre circostanze gravi definite nel loro diritto nazionale.
4. Qualora un reato di cui all'articolo 3, paragrafo2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.
5. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.
Articolo 8
Circostanze aggravanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualora un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante.
Articolo 9
Sanzioni per le persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:
a) |
l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; |
b) |
l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; |
c) |
l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale; |
d) |
l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; |
e) |
provvedimenti giudiziari di scioglimento; |
f) |
la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato. |
Articolo 10
Congelamento e confisca
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) vi provvedono in conformità di tale direttiva.
Articolo 11
Giurisdizione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 nei seguenti casi:
a) |
il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; o |
b) |
l'autore del reato è un proprio cittadino. |
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 laddove l'autore del reato sia soggetto allo statuto dei funzionari al momento della commissione del reato. Ciascuno Stato membro può astenersi dall'applicare le norme sulla giurisdizione di cui al presente paragrafo, o può applicarle solo in particolari casi o solo quando siano soddisfatte specifiche condizioni, e ne informa la Commissione.
3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio in una delle seguenti situazioni:
a) |
l'autore del reato risieda abitualmente nel proprio territorio; |
b) |
il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure |
c) |
l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali. |
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.
Articolo 12
Termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
a) |
una pena superiore ad un anno di reclusione, o in alternativa, |
b) |
una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, |
irrogata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 o 5, possa essere eseguita per almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva. Tale periodo può includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione.
Articolo 13
Recupero
La presente direttiva non pregiudica il recupero:
1) |
a livello di Unione, delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o agli articoli 4 o 5; |
2) |
a livello nazionale, dell'IVA non pagata nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), o agli articoli 4 o 5. |
Articolo 14
Interazione con altri atti giuridici applicabili dell'Unione
L'applicazione di misure, sanzioni e ammende amministrative contemplate dal diritto dell'Unione, in particolare quelle previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, o da disposizioni del diritto nazionale adottate conformemente a un obbligo specifico derivante dal diritto dell'Unione, non pregiudica le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi procedimento penale avviato sulla base di disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva non pregiudichi indebitamente l'applicazione adeguata ed effettiva di misure, sanzioni e ammende amministrative non assimilabili a un procedimento penale contemplate dal diritto dell'Unione o da disposizioni nazionali di attuazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Cooperazione tra Stati membri e Commissione (OLAF) e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione
1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per facilitare il coordinamento delle loro indagini.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'ambito delle loro competenze, scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, in ciascun caso specifico, dei requisiti di riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati. Fatto salvo il diritto nazionale in materia di accesso alle informazioni, a questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinare l'uso di tali informazioni a condizioni specifiche applicabili sia alla Commissione sia a qualunque altro Stato membro a cui l'informazione è inoltrata.
3. La Corte dei conti e i revisori dei conti incaricati dell'audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, istituiti in applicazione dei trattati, e ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, comunicano all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi degli articoli 3, 4 o 5 di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi nazionali di revisione dei conti facciano altrettanto.
Articolo 16
Sostituzione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019.
Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 17
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla convenzione sostituita dalla presente direttiva s'intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 18
Relazioni e valutazione
1. Entro il 6 luglio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:
a) |
il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso; |
b) |
gli importi recuperati a seguito di procedimenti penali e i danni stimati. |
3. Entro il 6 luglio 2024 e tenendo conto della sua relazione trasmessa ai sensi del paragrafo 1 nonché delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva sulla prevenzione della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Entro il 6 luglio 2022 e sulla base delle statistiche trasmesse dagli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta, rispetto all'obiettivo generale che consiste nel rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, se:
a) |
la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è adeguata; |
b) |
le disposizioni relative ai termini di prescrizione di cui all'articolo 12 sono sufficientemente efficaci; |
c) |
la presente direttiva affronta efficacemente i casi di frode negli appalti. |
5. Le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono accompagnate, se necessario, da una proposta legislativa che può includere una disposizione specifica sulla frode negli appalti.
Articolo 19
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 20
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 5 luglio 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 134.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 25 aprile 2017 (GU C 184 del 9 giugno 2017, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.
(4) GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1.
(5) GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1.
(6) GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11.
(7) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(8) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(10) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(11) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(12) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(13) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(14) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(15) GU C 383 del 12.12.2012, pag. 1.
(16) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(17) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
Rettifiche
28.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/42 |
Rettifica del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168 del 30 giugno 2017 )
Pagina 11, articolo 9, paragrafo 2:
anziché:
«Entro il 21 maggio 2018…»
leggasi:
«Entro il 2 giugno 2018…».
Pagina 11, articolo 10:
anziché:
«Entro il 21 marzo 2021…»
leggasi:
«Entro il 2 aprile 2021…».
Pagina 11, articolo 11, paragrafo 2:
anziché:
«Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2018.»
leggasi:
«Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2018.»