ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 185

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
18 luglio 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1325 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

16

 

*

Regolamento (UE) 2017/1326 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1327 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1328 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1329 della Commissione, del 17 luglio 2017, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio relativo alle condizioni per beneficiare di un contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1330 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

31

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1331 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione (UE) 2015/435 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti

35

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore

37

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1333 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda Saint Vincent e Grenadine

41

 

*

Decisione (UE) 2017/1334 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

45

 

*

Decisione (UE) 2017/1335 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

46

 

*

Decisione (UE) 2017/1336 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

47

 

*

Decisione (UE) 2017/1337 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta

48

 

*

Decisione (PESC) 2017/1338 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

49

 

*

Decisione (PESC) 2017/1339 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

51

 

*

Decisione (PESC) 2017/1340 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

55

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1341 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

56

 

*

Decisione (PESC) 2017/1342 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

60

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/1


DECISIONE (UE) 2017/1324 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 3 marzo 2010«Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», la Commissione ha sottolineato la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la strategia.

(2)

Con le sue risoluzioni del 28 luglio 2010 e 18 dicembre 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita. Ha inoltre chiesto che il diritto umano all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari sia realizzato progressivamente, sottolineando il ruolo importante della cooperazione internazionale in tale contesto.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020») che mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione contribuendo al rafforzamento dei partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri, ai fini dello sviluppo sostenibile.

(4)

I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare a sviluppare sinergie più strette, a rafforzare il coordinamento e a evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, internazionali, nazionali e regionali, e dovrebbero rispettare appieno i principi generali di Orizzonte 2020, con l'obiettivo di rafforzare la ricerca e l'innovazione per contribuire al conseguimento dello sviluppo sostenibile, in particolare quelli riguardanti l'apertura e la trasparenza.

(5)

In conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013, le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) devono essere esclusivamente incentrate sulle applicazioni per uso civile.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 ha individuato nella «Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia» e nell'«Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime» due delle sfide prioritarie per la società che devono essere affrontate favorendo gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1291/2013 riconosce che le attività di ricerca e innovazione per tali sfide sono svolte a livello di Unione o a un livello superiore, considerati il carattere transnazionale e la natura globale del clima e dell'ambiente, la loro portata e complessità nonché la dimensione internazionale della catena di approvvigionamento alimentare e agricola.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 riconosce che la cooperazione internazionale con i paesi terzi è necessaria per affrontare efficacemente le sfide comuni. La cooperazione internazionale nella ricerca e nell'innovazione è un aspetto fondamentale degli impegni dell'Unione sul piano mondiale e deve svolgere un ruolo fondamentale nel partenariato dell'Unione con i paesi del vicinato europeo. A tale riguardo, l'area del Mediterraneo riveste un'importanza strategica per l'Unione sul piano politico, economico, culturale, scientifico e ambientale.

(8)

Per assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione, fra l'altro da tutte le pertinenti decisioni della Commissione quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013 (5), nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca.

(9)

Nella comunicazione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha sottolineato la necessità per tutte le politiche, compresa la politica in materia di ricerca e innovazione, di affrontare le cause profonde della migrazione attraverso un nuovo modello di cooperazione che coinvolga investitori privati, mobiliti risorse di bilancio limitate e si incentri sulle piccole e medie imprese (PMI) e le infrastrutture sostenibili.

(10)

PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a promuovere le capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo. PRIMA dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile recentemente concordati e alla futura strategia europea per lo sviluppo sostenibile, nonché agli obiettivi dell'accordo di Parigi.

(11)

L'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche, compresi il riutilizzo e il trattamento delle acque, implicano che siano considerati tutti i diversi utilizzi di dette risorse.

(12)

I sistemi agroalimentari sostenibili dovrebbero mirare a rispondere al fabbisogno dei cittadini e ai requisiti ambientali in termini di alimenti sicuri, sani e a prezzi accettabili nonché rendere più sostenibili la lavorazione, la distribuzione e il consumo dei prodotti alimentari e dei mangimi allo scopo di ridurre al minimo le perdite alimentari e i rifiuti agroalimentari.

(13)

Per quanto riguarda le risorse idriche e i sistemi agroalimentari, una governance aperta, democratica e partecipativa è fondamentale per assicurare che siano attuate le soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi, a vantaggio di tutta la società.

(14)

Per garantire la partecipazione a PRIMA dei paesi terzi non associati a Orizzonte 2020, segnatamente l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco, occorre prevedere accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione e questi paesi terzi al fine di estendere a questi paesi il regime giuridico istituito dalla presente decisione.

(15)

In linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020, qualsiasi altro Stato membro e qualsiasi paese terzo associato a Orizzonte 2020 dovrebbe poter partecipare a PRIMA se si impegna a contribuire al finanziamento dello stesso e ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

(16)

Al fine di garantire l'attuazione congiunta di PRIMA, è opportuno istituire una struttura di attuazione («PRIMA-IS»). A PRIMA-IS dovrebbe essere destinato il contributo finanziario dell'Unione e dovrebbe garantire l'attuazione efficiente e trasparente di PRIMA.

(17)

Al fine di conseguire gli obiettivi di PRIMA, qualsiasi altro paese terzo non associato a Orizzonte 2020, in particolare i paesi del Sud del Mediterraneo, dovrebbe poter partecipare se il paese in questione si impegna a contribuire al finanziamento di PRIMA e se PRIMA-IS ne approva la partecipazione. Tale partecipazione dovrebbe essere prevista anche dal pertinente accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica tra il paese terzo in questione e l'Unione.

(18)

È opportuno che il contributo finanziario dell'Unione sia subordinato a impegni formali da parte degli Stati partecipanti a contribuire al finanziamento di PRIMA e all'adempimento e attuazione di tali impegni, nel rispetto della presente decisione. È opportuno lasciare una certa flessibilità agli Stati partecipanti a contribuire finanziariamente a PRIMA-IS su base facoltativa, al fine di finanziare azioni indirette, raggiungendo in tal modo un grado elevato di integrazione finanziaria. Inoltre, gli Stati partecipanti dovrebbero contribuire finanziariamente o in natura alle attività attuate senza il contributo finanziario dell'Unione e al bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperto dal contributo finanziario dell'Unione. Il periodo durante il quale gli Stati partecipanti devono apportare il loro contributo dovrebbe essere chiaramente definito.

(19)

È opportuno stabilire un massimale per il contributo finanziario dell'Unione a PRIMA con i finanziamenti di Orizzonte 2020. Al di sotto di tale massimale è opportuno che il contributo finanziario dell'Unione sia equivalente ai contributi degli Stati partecipanti a PRIMA per conseguire un forte effetto leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi degli Stati partecipanti. È opportuno prevedere la possibilità di utilizzare una parte limitata del contributo finanziario dell'Unione a copertura dei costi amministrativi di PRIMA-IS. Dovrebbe essere garantita un'amministrazione efficiente di PRIMA e i costi amministrativi dovrebbero essere mantenuti al minimo.

(20)

Al fine di evitare che l'attuazione di PRIMA-IS si protragga eccessivamente, è opportuno fissare un termine per l'avvio delle attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte.

(21)

Le attività di PRIMA dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013. PRIMA dovrebbe tenere conto delle definizioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici relative ai livelli di maturità tecnologica nella classificazione della ricerca tecnologica, dello sviluppo di prodotti e delle attività di dimostrazione.

(22)

PRIMA dovrebbe sostenere tutti i tipi di attività di ricerca e innovazione, inclusi progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dimostrazioni innovative e impianti pilota, sviluppo di capacità, formazione, azioni di sensibilizzazione e diffusione nonché mobilità dei ricercatori, che riguardano una vasta gamma di livelli di maturità tecnologica e garantiscono un adeguato equilibrio tra piccoli e grandi progetti.

(23)

Ai fini di ottenere un maggiore impatto, si dovrebbe perseguire la coerenza tra PRIMA e gli altri progetti di ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020, quali la comunità della conoscenza e dell'innovazione sull'alimentazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia («Food KIC»), o altri strumenti dell'Unione, quali lo strumento europeo di vicinato e partenariato, e si dovrebbero evitare eventuali sovrapposizioni.

(24)

PRIMA dovrebbe essere attuato sulla base di piani di lavoro annuali che definiscano le attività da avviare in un dato anno. PRIMA-IS dovrebbe monitorare periodicamente i risultati degli inviti a presentare proposte e le azioni che finanzia e valutare che si sia tenuto conto in maniera adeguata delle tematiche scientifiche, dell'incidenza prevista e del numero eccessivo di proposte al di sopra della soglia che non è stato possibile finanziare. In casi giustificati, PRIMA-IS dovrebbe avviare azioni correttive modificando il piano di lavoro annuale o nei piani di lavoro annuali successivi.

(25)

Al fine di conseguire gli obiettivi di PRIMA, PRIMA-IS dovrebbe garantire un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti per azioni finanziate da PRIMA-IS. Queste azioni dovrebbero essere selezionate a seguito di inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali sotto la responsabilità di PRIMA-IS.

(26)

Dovrebbero essere monitorate e affrontate le barriere che impediscono a nuovi attori di partecipare alle attività di PRIMA.

(27)

Nel realizzare gli obiettivi di PRIMA e in linea con le regole e i principi applicabili, come ad esempio il principio di eccellenza scientifica, mediante il piano di lavoro annuale PRIMA-IS dovrebbe mirare a fornire una quota adeguata del suo finanziamento, pari a circa il 25 % del contributo finanziario dell'Unione in modo da riflettere gli impegni dei paesi partner mediterranei nei confronti di PRIMA, a soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi mirati considerati Stati partecipanti.

(28)

Gli inviti a presentare proposte gestiti da PRIMA-IS dovrebbero anche essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

(29)

PRIMA-IS dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull'attuazione delle azioni finanziate.

(30)

Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).

(31)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sopprimere, ridurre o sospendere il contributo finanziario dell'Unione in caso di inadeguata, parziale o tardiva attuazione di PRIMA oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di PRIMA.

(32)

In linea con l'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di giungere a una maggiore semplificazione, si dovrebbero evitare insiemi di norme diversi da quelli di Orizzonte 2020. La partecipazione ad azioni indirette finanziate nell'ambito di PRIMA-IS è pertanto disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013. A causa degli obiettivi unici e delle particolari esigenze operative di PRIMA è tuttavia necessario prevedere talune deroghe a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.

(33)

Al fine di tener conto delle specificità derivanti dalla copertura geografica di PRIMA, sono necessarie deroghe all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, per adeguare le condizioni minime di ammissibilità per la partecipazione alle azioni indirette. Al fine in particolare di adeguarsi alle specificità di PRIMA, il numero minimo di partecipanti dovrebbe corrispondere, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, a tre soggetti giuridici stabiliti in tre diversi Stati partecipanti, in modo da promuovere una cooperazione euromediterranea equilibrata. Una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 è altresì necessaria per garantire che le condizioni di ammissibilità minime per la partecipazione alle azioni indirette non siano discriminatorie nei confronti di soggetti stabiliti nei paesi terzi che siano Stati partecipanti.

(34)

Le deroghe all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 sono necessarie per garantire che, in linea di massima, soltanto i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato partecipante o istituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali di interesse europeo siano ammissibili al finanziamento. Ciononostante, Prisma-IS dovrebbe anche poter finanziare beneficiari stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, a condizione che tale partecipazione sia ritenuta essenziale da PRIMA-IS o se il finanziamento è previsto da un accordo internazionale. PRIMA-IS dovrebbe monitorare la partecipazione di tali soggetti.

(35)

Ai fini della semplificazione, gli oneri amministrativi dovrebbero essere rigorosamente proporzionati agli effetti previsti su tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e alcuni oneri sproporzionati di documentazione o relazioni. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.

(36)

Gli audit sui destinatari dei fondi dell'Unione erogati a norma della presente decisione dovrebbero garantire una riduzione degli oneri amministrativi, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.

(37)

È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in tutto il ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(38)

È opportuno che la Commissione, tenendo conto dell'opinione degli Stati partecipanti nonché dei pareri espressi da un'ampia gamma di soggetti interessati, effettui una valutazione intermedia per analizzare in particolare la qualità e l'efficienza di PRIMA e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché una valutazione finale, ed elabori delle relazioni in merito a tali valutazioni.

(39)

Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni che la Commissione intende inserire nelle relazioni sulla valutazione di PRIMA e, a tal fine, dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare un formato armonizzato.

(40)

L'obiettivo della presente decisione è rafforzare l'integrazione e l'allineamento dei sistemi e delle attività di ricerca e di innovazione nei paesi del Mediterraneo nei settori dei sistemi agroalimentari, affinché diventino sostenibili, e dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche. La portata delle attività di ricerca e innovazione necessarie per affrontare le sfide nell'area del Mediterraneo è vastissima a causa della natura sistematica delle principali strozzature. L'ambito della ricerca e dell'innovazione è complesso e multidisciplinare e richiede un approccio multilaterale e transfrontaliero. Un approccio collaborativo con un'ampia serie di Stati partecipanti può contribuire ad aumentare l'ampiezza e la portata necessarie, mediante la messa in comune di risorse finanziarie e intellettuali. Poiché l'obiettivo della presente decisione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, integrando gli sforzi nazionali in un approccio unionale coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca e innovazione compartimentati, favorendo l'elaborazione di strategie transnazionali comuni di ricerca e di finanziamento e raggiungendo la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

Pertanto, l'Unione dovrebbe partecipare a PRIMA,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione a PRIMA

1.   L'Unione partecipa al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo («PRIMA») avviato congiuntamente da Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia («Stati partecipanti»), alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2.   Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco diventano Stati partecipanti, a condizione che concludano accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabiliscano i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA.

3.   Qualsiasi Stato membro e paese terzo associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 5.

Gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che soddisfano le condizioni di cui al primo comma, sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

4.   Qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché:

a)

soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 5;

b)

la struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) approvi la sua partecipazione a PRIMA, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione al conseguimento degli obiettivi di PRIMA; e

c)

concluda un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della sua partecipazione a PRIMA.

I paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al primo comma, sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

Articolo 2

Obiettivi di PRIMA

1.   In linea con le priorità di Orizzonte 2020, gli obiettivi generali di PRIMA sono creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'aerea del Mediterraneo, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.

2.   Al fine di contribuire agli obiettivi generali stabiliti al paragrafo 1, PRIMA persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

l'elaborazione di un programma strategico comune di lungo termine in materia di sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili, nonché in materia di approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche;

b)

il perseguimento, nei pertinenti programmi nazionali di ricerca e innovazione, dell'attuazione del programma strategico;

c)

il coinvolgimento di tutte le parti interessate del settore pubblico e privato nell'attuazione nel programma strategico, grazie alla messa in comune delle conoscenze e delle risorse finanziarie per raggiungere la massa critica necessaria;

d)

il rafforzamento del finanziamento delle capacità di ricerca e di innovazione e delle capacità di attuazione di tutte le parti coinvolte, incluse le PMI, il mondo accademico, le organizzazioni non governative e i centri di ricerca locali.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA

1.   L'importo del contributo finanziario dell'Unione, compresi gli stanziamenti EFTA, eguaglia i contributi degli Stati partecipanti a PRIMA. Il contributo finanziario dell'Unione non supera i 220 000 000 EUR.

2.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione n. 2013/743/UE del Consiglio (8), e in particolare a titolo della parte II «Leadership industriale» e della parte III «Sfide per la società», in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è utilizzato da PRIMA-IS per:

a)

finanziare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

b)

coprire i costi amministrativi di PRIMA-IS, fino a un massimo del 6 % del contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA

1.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è subordinato a quanto segue:

a)

la dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti che PRIMA è istituito in conformità della presente decisione;

b)

la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che è responsabile dell'attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nonché dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;

c)

l'impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento di PRIMA con un adeguato contributo di risorse nazionali pertinenti per gli obiettivi di PRIMA;

d)

la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

e)

l'istituzione di un modello efficiente di governance per PRIMA a norma dell'articolo 12;

f)

l'adozione da parte di PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9.

2.   Durante l'attuazione di PRIMA il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è inoltre subordinato a quanto segue:

a)

l'attuazione da parte di PRIMA-IS degli obiettivi di cui all'articolo 2 e delle attività di cui all'articolo 6;

b)

il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente a norma dell'articolo 12;

c)

il rispetto da parte di PRIMA-IS degli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

d)

l'adempimento da parte degli Stati partecipanti degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

3.   La Commissione valuta il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti, in particolare durante i due primi piani di lavoro annuali. In seguito a tale valutazione il contributo finanziario massimo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere rivisto a norma dell'articolo 9.

Articolo 5

Contributi degli Stati partecipanti a PRIMA

1.   Gli Stati partecipanti apportano, direttamente o tramite i propri organismi di finanziamento nazionali, contributi finanziari o in natura pari ad almeno 220 000 000 EUR nel corso del periodo compreso tra il 7 agosto 2017 e il 31 dicembre 2028.

2.   I contributi degli Stati partecipanti consistono in:

a)

se del caso, contributi finanziari a favore di PRIMA-IS in vista del finanziamento delle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

b)

contributi finanziari o in natura al fine di attuare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

c)

contributi finanziari o in natura al bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperto dal contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

3.   I contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.

4.   I contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera c), sono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti in relazione al bilancio amministrativo di PRIMA-IS, previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.

5.   Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), i costi sono determinati conformemente alle pratiche contabili abituali degli Stati partecipanti o degli organismi di finanziamento nazionali interessati, alle norme contabili applicabili dello Stato partecipante in cui sono stabiliti gli organismi nazionali di finanziamento in questione e ai principi contabili internazionali/principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili. I costi sono certificati da un revisore indipendente designato dagli Stati partecipanti o dagli organismi nazionali di finanziamento interessati. In caso di dubbi quanto alla certificazione, il metodo di valutazione può essere verificato da PRIMA-IS. Se rimangono dubbi, il metodo di valutazione può essere oggetto di audit da parte di PRIMA-IS.

6.   I contributi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo considerati come contributi degli Stati partecipanti, sono versati dopo l'adozione del piano di lavoro annuale. Se il piano di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo considerati come contributi degli Stati partecipanti inclusi nel piano di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati a partire dal 1o gennaio di tale anno. Tuttavia, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo considerati come contributi degli Stati partecipanti inclusi nel primo piano di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati dopo il 7 agosto 2017.

Articolo 6

Attività e attuazione di PRIMA

1.   PRIMA sostiene un'ampia gamma di attività di ricerca e innovazione, come descritto nel suo piano di lavoro annuale, tramite:

a)

le azioni indirette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 finanziate da PRIMA-IS conformemente all'articolo 7 della presente decisione, per lo più sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, in particolare:

i)

azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione;

ii)

azioni di coordinamento e di sostegno, incentrate sulla diffusione e la sensibilizzazione per promuovere PRIMA e massimizzarne l'impatto;

b)

attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, consistenti in:

i)

attività selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, gestiti dagli organismi nazionali di finanziamento nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, in cui il sostegno finanziario assume principalmente la forma di sovvenzioni;

ii)

attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, inclusi i progetti transnazionali.

2.   PRIMA è attuato sulla base di piani di lavoro annuali che includono le attività da avviare nel periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre di un dato anno («anno di riferimento»). PRIMA-IS adotta i piani di lavoro annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell'adottare i piani di lavoro annuali, sia PRIMA-IS che la Commissione agiscono senza indebito ritardo. PRIMA-IS mette il piano di lavoro annuale a disposizione del pubblico.

3.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere avviate solo nel corso dell'anno di riferimento e solo dopo l'adozione del piano di lavoro annuale per quell'anno.

4.   Se il piano di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento, il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere usato per rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 1o gennaio dello stesso anno di riferimento in linea con il piano di lavoro annuale. Tuttavia, il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 7 agosto 2017 in linea con il primo piano di lavoro annuale.

5.   Le attività possono essere finanziate nell'ambito di PRIMA solo se figurano nel piano di lavoro annuale. Il piano di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il piano di lavoro annuale include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

6.   I piani di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i piani di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Tali piani sono volti ad affrontare la questione dell'insufficiente copertura di temi scientifici, in particolare quelli inizialmente previsti dalle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata.

7.   Le attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei piani di lavoro annuali pertinenti, sono avviate entro il 31 dicembre 2024. In casi debitamente giustificati, possono essere avviate entro il 31 dicembre 2025.

8.   Le attività destinate a essere finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere incluse nel piano di lavoro annuale soltanto previo esito positivo di una valutazione esterna inter pares indipendente e internazionale in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS.

9.   Le attività previste dal piano di lavoro annuale che sono finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, nel titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento (UE) n. 1290/2013, in particolare i principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione inter pares indipendente e selezione. PRIMA-IS adotta, previa approvazione da parte della Commissione, le prescrizioni in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività.

10.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre ai principi comuni di cui al paragrafo 9, soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le proposte riguardano progetti transnazionali, cui partecipano almeno tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre diversi paesi considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte, di cui:

i)

almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 e che non rientra nel punto ii); e

ii)

almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo;

b)

le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e sono valutate con l'assistenza di almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell'attuazione;

c)

le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata da PRIMA-IS e dovrebbe seguire tale classificazione. Gli Stati partecipanti concordano un adeguato modello di finanziamento che consenta di massimizzare il numero di proposte al di sopra della soglia da finanziare sulla base di tale classificazione, in particolare prevedendo importi di riserva nei contributi nazionali a favore degli inviti a presentare proposte. Nel caso in cui uno o più progetti non possano essere finanziati, possono essere selezionati i progetti immediatamente successivi nella classificazione.

11.   PRIMA-IS monitora e riferisce alla Commissione in merito all'attuazione di tutte le attività previste dal piano di lavoro annuale.

12.   Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività di PRIMA ed effettuate in collaborazione con PRIMA, siano esse attuate da PRIMA-IS, da uno Stato partecipante o dai suoi organismi di finanziamento nazionali o da altri soggetti che partecipano a un'attività, riportano la dicitura o la co-dicitura seguente «[nome dell'attività] fa parte del programma PRIMA sostenuto dall'Unione europea».

Articolo 7

Regole di partecipazione e diffusione

1.   PRIMA-IS è considerato un organismo di finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1290/2013 e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, in conformità delle norme stabilite in tale regolamento, fatte salve le deroghe di cui al presente articolo.

2.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo di partecipanti corrisponde a tre soggetti giuridici stabiliti in tre paesi diversi considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte, di cui:

a)

almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 e che non rientra nella lettera b); e

b)

almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo.

3.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, in casi debitamente giustificati previsti nel piano di lavoro annuale, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte.

4.   In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, i seguenti partecipanti sono ammissibili al finanziamento da parte di PRIMA-IS:

a)

qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante o costituito a norma del diritto dell'Unione;

b)

qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12, del regolamento (UE) n. 1290/2013.

5.   Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, nessuno dei quali è ammissibile al finanziamento ai sensi del paragrafo 4, il finanziamento a titolo di PRIMA-IS può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

a)

la partecipazione è considerata essenziale da PRIMA-IS ai fini della realizzazione dell'azione;

b)

tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un altro accordo tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

6.   Fatti salvi il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e il regolamento (UE) n. 1290/2013, il modello di convenzione di sovvenzione applicabile può prevedere che anche i soggetti giuridici stabiliti in paesi che non sono Stati partecipanti e che ricevono finanziamenti da PRIMA-IS forniscano garanzie finanziarie appropriate.

7.   Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1290/2013 e tenendo conto delle specificità di PRIMA, PRIMA-IS può introdurre nei piani di lavoro annuali un'ulteriore condizione di partecipazione per quanto concerne i tipi di soggetti che possono essere coordinatori di azioni indirette.

Articolo 8

Accordi tra l'Unione e PRIMA-IS

1.   Sulla base di una valutazione ex ante positiva di PRIMA-IS a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'offerta di garanzie finanziarie adeguate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), di tale regolamento, la Commissione stipula con PRIMA-IS, a nome dell'Unione, un accordo di delega e accordi annuali di trasferimento di fondi.

2.   L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concluso a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso definisce, tra l'altro, quanto segue:

a)

le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente agli indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;

b)

le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente al controllo di cui all'allegato III della decisione n. 2013/743/UE;

c)

gli indicatori di prestazione specifici correlati al funzionamento di PRIMA-IS;

d)

i rquisiti per PRIMA-IS relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e di cifre dettagliate concernenti l'attuazione di PRIMA;

e)

le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi di diffusione e comunicazione;

f)

le modalità per l'approvazione o il rifiuto da parte della Commissione del progetto di piano di lavoro annuale, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, e dei requisiti in materia di comunicazione per gli Stati partecipanti, prima che siano adottati da PRIMA-IS; e

g)

le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte di PRIMA-IS, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

Articolo 9

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1.   Se PRIMA non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in funzione dell'effettiva attuazione di PRIMA.

2.   Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento di PRIMA, la Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione di PRIMA.

Articolo 10

Audit ex post

1.   A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013, PRIMA-IS effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.

2.   La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi procede conformemente alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   PRIMA-IS garantisce al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, che siano necessarie per effettuare gli audit.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio (9) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati, direttamente o indirettamente, a norma della presente decisione.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, PRIMA-IS, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione di sovvenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l'accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, di PRIMA-IS, della Corte dei conti e dell'OLAF.

5.   Nell'attuare PRIMA, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di eventuali importi di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 12

Governance di PRIMA

1.   Gli organi di PRIMA-IS comprendono:

a)

un comitato dei garanti, composto da un presidente e da un copresidente;

b)

un comitato direttivo;

c)

un segretariato, diretto da un direttore;

d)

un comitato consultivo scientifico.

2.   PRIMA-IS è gestito dal comitato dei garanti, in cui sono rappresentati tutti gli Stati partecipanti. Il comitato dei garanti è l'organo decisionale di PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti adotta, previa approvazione della Commissione:

a)

il piano di lavoro annuale;

b)

i principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9; e

c)

i requisiti in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti verifica che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate e ne informa di conseguenza la Commissione.

Il comitato dei garanti approva la partecipazione a PRIMA di qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione per conseguire gli obiettivi di PRIMA.

Ciascuno Stato partecipante dispone di un voto in seno al comitato dei garanti. Le decisioni sono adottate per consenso. Qualora non sia raggiunto alcun consenso, il comitato dei garanti adotta le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75 % dei voti validi espressi.

L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è invitata a partecipare a tutte le riunioni del comitato dei garanti in qualità di osservatore e può prendere parte alle discussioni. A questo titolo riceve tutti i documenti necessari.

3.   Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato direttivo, che non può essere inferiore a cinque, e li nomina. Il comitato direttivo monitora l'operato del direttore e fornisce consulenza al comitato dei garanti per quanto concerne l'attuazione di PRIMA da parte del segretariato. In particolare, fornisce orientamenti in merito all'esecuzione del bilancio annuale e al piano di lavoro annuale.

4.   Il comitato dei garanti istituisce il segretariato di PRIMA-IS in quanto organo esecutivo di PRIMA.

Il segretariato:

a)

attua il piano di lavoro annuale;

b)

fornisce sostegno agli altri organi di PRIMA-IS;

c)

monitora e riferisce in merito all'attuazione di PRIMA;

d)

gestisce il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e i contributi finanziari degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;

e)

rafforza la visibilità di PRIMA attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione;

f)

collabora con la Commissione secondo quanto stabilito dall'accordo di delega di cui all'articolo 8;

g)

garantisce la trasparenza delle attività svolte da PRIMA.

5.   Il comitato dei garanti istituisce un comitato scientifico consultivo, composto da esperti indipendenti riconosciuti, competenti nei settori pertinenti per PRIMA. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato consultivo scientifico e le modalità di nomina a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013.

Il comitato consultivo scientifico:

a)

assiste il comitato dei garanti su priorità ed esigenze strategiche;

b)

assiste il comitato dei garanti in merito al contenuto e alla portata del progetto di piano di lavoro annuale da un punto di vista scientifico e tecnico;

c)

riesamina gli aspetti scientifici e tecnici dell'attuazione di PRIMA e formula un parere sulla relazione annuale.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni

1.   Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 14.

2.   Gli Stati partecipanti trasmettono alla Commissione, tramite PRIMA-IS, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di PRIMA.

3.   La Commissione inserisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all'articolo 14.

Articolo 14

Valutazione

1.   Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua una valutazione intermedia di PRIMA con l'assistenza di esperti indipendenti. La Commissione elabora una relazione riguardante tale valutazione, in cui include le conclusioni della valutazione e le proprie osservazioni. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022.

2.   Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione effettua la valutazione finale di PRIMA con l'assistenza di esperti indipendenti. La Commissione elabora una relazione riguardante tale valutazione che contiene i risultati di quest'ultima e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2029.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 80.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2017.

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(4)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(5)  GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


Dichiarazione della Commissione sulle garanzie finanziarie per la struttura di esecuzione di PRIMA

1.

Con riferimento all'iniziativa PRIMA, il regolamento finanziario dell'UE dispone, nel suo articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), che la Commissione può affidare l'attuazione del bilancio dell'Unione a un organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico (struttura di esecuzione — IS). Tale organismo deve offrire adeguate garanzie finanziarie.

2.

Nel rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE, tali garanzie dovrebbero coprire, senza limitazioni di importo o di ambito di applicazione, qualsiasi debito dell'IS nei confronti dell'Unione in relazione a tutti i compiti di esecuzione previsti dall'accordo di delega. La Commissione richiede di norma ai garanti di accettare la responsabilità in solido per i debiti dell'IS.

3.

Tuttavia, sulla base di un'approfondita valutazione del rischio, in particolare se l'esito della valutazione ex ante per pilastro sull'IS conformemente all'articolo 61 del regolamento finanziario è ritenuto adeguato, l'ordinatore delegato della Commissione responsabile dell'iniziativa PRIMA disporrà quanto segue:

tenendo conto del principio di proporzionalità, le garanzie finanziarie richieste dall'IS possono essere limitate all'importo massimo del contributo dell'Unione,

conseguentemente, la responsabilità di ciascun garante può essere proporzionata alla quota del rispettivo contributo all'iniziativa PRIMA.

I garanti possono concordare, nelle rispettive lettere di dichiarazione sulle responsabilità, le modalità con cui intendono far fronte a tali responsabilità.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/16


REGOLAMENTO (UE) 2017/1325 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 febbraio 2017 il Consiglio ha preso atto che il traffico di migranti e la tratta di esseri umani contribuiscono a destabilizzare la situazione politica e della sicurezza in Libia.

(2)

Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1338 (3), che si applica le restrizioni all'esportazione in Libia su talune merci che possono essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

(3)

L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1.   Occorre un'autorizzazione preventiva per:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato VII, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia;

b)

fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni di cui all'allegato VII, o pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

c)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato VII, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia.

2.   L'allegato VII comprende i beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, in modo diretto o indiretto, dei beni di cui all'allegato VII, nonché alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni, da parte delle autorità degli Stati membri al governo libico.

4.   Le autorità competenti interessate non concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 quando vi sono fondati motivi di ritenere che i beni sarebbero utilizzati ai fini del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.

5.   Qualora un'autorità competente elencata nell'allegato IV rifiuti di rilasciare l'autorizzazione o annulli, sospenda, modifichi sostanzialmente o revochi l'autorizzazione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, e comunica loro le informazioni pertinenti.»;

2)

all'articolo 20 è aggiunta la seguente lettera:

«c)

modificare l'allegato VII per affinare o adeguare l'elenco dei beni inclusi che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani o per aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.»

Articolo 2

Il testo di cui all'allegato del presente regolamento è inserito quale allegato VII del regolamento (UE) 2016/44.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

(2)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(3)  Decisione (PESC) 2017/1338 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione 2015/1333/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«

ALLEGATO VII

Beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 bis

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata (NC) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, eal suo allegato I, e quelli validi al momento delle modifiche del presente regolamento e, se del caso, quali modificati.

 

Codice CN

Descrizione

 

8407 21

motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a scoppio)

Ex

8408 10

motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a pistone)

Ex

8501 31

motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza inferiore o uguale a 750 W

Ex

8501 32

motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

Ex

8903 10

imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport

Ex

8903 99

imbarcazioni con motore fuoribordo

»

18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/19


REGOLAMENTO (UE) 2017/1326 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (UE) 2017/1340 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, (1)

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC (3) e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.

(2)

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2360 (2017) del 21 giugno 2017 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008). La decisione (UE) 2017/1340 attua l'UNSCR 2360 (2017).

(3)

Poiché la decisione (UE) 2017/1340 rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o contro il personale dell'ONU, compresi i membri del gruppo di esperti;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Cfr. pag. 55 della present e Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1327 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, in particolare dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano e del suo coinvolgimento nella proliferazione delle armi chimiche, sedici persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone) dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

«242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Data di nascita: 4 settembre 1965

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

(Image)

Data di nascita: 5 febbraio 1964

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche.

È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

(Image)

Data di nascita: 1960

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale presso le forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. Alto ufficiale nella Direzione delle informazioni militari delle forze armate siriane. Ex capo del dipartimento 235 dell'intelligence militare a Damasco e dell'intelligence militare a Homs. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Titolo: Brigadier Generale

Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011. Detiene la carica di Capo di stato maggiore della brigata 50 dell'aeronautica militare e di vicecomandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

(Image)

Titolo: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana e nella catena di comando della 22a divisione, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22a divisione, come l'attacco contro Talmenas, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Titolo: Maggiore Generale

Governatore di Hasaka, nominato da Bashar al-Assad; è associato a Bashar al-Assad.

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

(Image)

Titolo: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20a divisione.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)

(Image)

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale della guardia repubblicana, in carica dopo maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche durante l'assedio di Baba Amr nel febbraio 2012.

18.7.2017

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Safwan Katan è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(alias Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Ziad Ghritawi è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Darar Khaludi è stato inoltre notoriamente implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Il dott. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È stato implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

254.

Raymond Rizq

(alias Raymond Rizk)

(Image)

 

Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Fawwaz El-Atou è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Fawwaz El-Atou è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

(Image)

 

Fayez Asi è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

(Image)

Data di nascita: 5 gennaio 1953

Titolo: dottoressa

La dott.ssa Hala Sirhan collabora con l'intelligence militare siriana presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. Ha svolto attività presso l'Institute 3000, che è coinvolto nella proliferazione di armi chimiche.

È associata al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017».


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1328 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178, in combinato disposto con l'articolo 180,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2) stabilisce le norme per il calcolo e la fissazione del dazio all'importazione di taluni prodotti. Per il frumento tenero, il frumento duro e il granturco il dazio all'importazione può dipendere dalla differenza tra l'effettiva qualità del prodotto importato e la qualità del prodotto indicata sul titolo d'importazione. A tal fine, l'ufficio doganale effettua un'analisi qualitativa sulla base di campioni rappresentativi e vengono previste cauzioni aggiuntive.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) disciplina i casi in cui è necessario un titolo d'importazione. Un titolo d'importazione non è più necessario per i prodotti del settore dei cereali, quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica a condizioni diverse dai contingenti tariffari. Di conseguenza, l'obbligo di costituire una cauzione per il titolo d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (4) è stato soppresso.

(3)

L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede una riduzione del dazio all'importazione per alcuni porti di scarico, per i quali le autorità doganali rilasciano un certificato secondo il modello di cui all'allegato I di tale regolamento. Il modello comprende ancora un riferimento al numero del titolo d'importazione come informazione supplementare relativa al titolo di importazione stesso. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi confusione, è opportuno sostituire il termine «certificato» con «documento».

(4)

L'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevedono una cauzione aggiuntiva, salvo se il titolo d'importazione è accompagnato da alcuni certificati di conformità. In tali articoli e all'articolo 7, paragrafo 4, è opportuno eliminare i riferimenti al «titolo d'importazione» o alla cauzione a esso relativa oppure sostituirli con riferimenti alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Al contempo, è opportuno sostituire il termine «cauzione aggiuntiva» con un termine più adeguato.

(5)

A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno sostituire i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5), al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7) con riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (9).

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelle di applicazione alla data di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"

2)

all'articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un documento basato sul modello di cui all'allegato I che attesti la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Affinché sia concessa la diminuzione del dazio di cui al primo comma, questo documento deve accompagnare la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.»;

3)

all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare dell'articolo 254, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

4.   Fatto salvo l'articolo 211, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, l'importatore costituisce presso l'organismo competente interessato una cauzione specifica pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando la dichiarazione di ammissione in libera pratica è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR/t per il granturco, l'importo della cauzione specifica è pari all'importo del dazio in causa.»;

4)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Per il frumento tenero di qualità alta, l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione specifica di 95 EUR/t alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c).

Tuttavia, in caso di sospensione dei dazi all'importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), la cauzione specifica non è richiesta per l'intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.

2.   Per il frumento duro, l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c).

L'importo della cauzione specifica è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, fra il dazio all'importazione più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all'importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, la cauzione specifica non è richiesta.

(*2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;"

5)

all'articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*3):

a)

i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina per il mais vitreo;

b)

i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti d'America per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta;

c)

i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione»;"

6)

all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro e del mais vitreo importati in una qualità standard inferiore a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore è tenuto a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato nella dichiarazione e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la cauzione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è svincolata, ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la cauzione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è incamerata.»;

7)

l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Modello di cui all'articolo 2, paragrafo 4

Prodotto sbarcato (codice NC e, per il frumento tenero, il frumento duro e il granturco, qualità dichiarata a norma dell'articolo 5): …

Quantità sbarcata (in chilogrammi): …

»

18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1329 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2017

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio relativo alle condizioni per beneficiare di un contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito a un accordo fra l'Unione e gli Stati Uniti d'America concluso a norma della decisione 2013/125/UE del Consiglio (2), il regolamento di esecuzione (UE) n. 624/2013 (3) ha modificato l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 con effetti a decorrere dal 1o luglio 2013 al fine di aprire un nuovo contingente tariffario di 1 550 tonnellate consolidato al GATT per importare nell'Unione preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove nel codice NC 2106 90 98 originarie degli Stati Uniti d'America.

(2)

Poiché i contingenti tariffari specifici per paese sono attribuiti in base all'origine delle merci, si è ritenuto opportuno introdurre nell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 l'obbligo di presentare un certificato di origine, a norma della vigente legislazione in materia di norme d'origine non preferenziale, qualora si effettui una dichiarazione di immissione in libera pratica per preparazioni alimentari destinate a beneficiare del nuovo contingente tariffario.

(3)

Mediante lettera datata 26 aprile 2016 gli Stati Uniti d'America hanno tuttavia chiesto la soppressione di tale obbligo. Detta lettera spiega che i prodotti che beneficiano del contingente tariffario sono esportati da tutti gli Stati Uniti e, sebbene l'emissione dei certificati di origine sia decentralizzata, le risorse necessarie a ottemperare a tale sistema di certificazione cartacea rendono detta mansione proibitivamente onerosa.

(4)

Per quanto attiene al rischio di importare prodotti non originari degli Stati Uniti nell'ambito del contingente in caso di soppressione dell'obbligo, l'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 (4) consente già alle autorità doganali di richiedere ai dichiaranti di provare l'origine delle merci ai sensi di una prova dell'origine diversa dalla presentazione di un certificato di origine a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5). L'applicazione corretta di tali norme può quindi essere garantita anche se si sopprime l'obbligo di presentare un certificato di origine onde ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli esportatori.

(5)

Di conseguenza, tenuto conto di tali circostanze eccezionali, è opportuno consentire agli importatori di detti prodotti di beneficiare del contingente tariffario senza dover presentare un certificato di origine.

(6)

Il regolamento (CE) n. 32/2000 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, nella riga relativa al numero d'ordine 09.0096, nella colonna recante la dicitura «Dazio contingentale (in %)», è soppressa la nota a piè di pagina recante il testo «L'utilizzo del contingente tariffario è subordinato alla presentazione, in conformità agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2013/125/UE del Consiglio, del 25 febbraio 2013, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 4).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 624/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 177 del 28.6.2013, pag. 21).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1330 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(3)

Il 5 giugno 2017 il comitato per le sanzioni ha modificato le menzioni per due entità oggetto di misure restrittive.

(4)

Il 2 giugno 2017 il CSNU ha adottato la risoluzione 2356 (2017) che aggiunge 14 persone fisiche e quattro entità all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Tali persone ed entità sono state aggiunte all'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione (2). Alcune di queste persone ed entità andrebbero quindi eliminate dall'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, poiché ora figurano nell'allegato IV.

(5)

Gli allegati IV e V dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007 sono modificati conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 129).


ALLEGATO I

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 l'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» è modificato come segue:

1)

«(8)

Namchongang Trading Corporation (nota anche come a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation f) Namhung Trading Corporation). Altre informazioni: a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; b) la Namchongang è una società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli Anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009.»

è sostituto da:

«(8)

Namchongang Trading Corporation (alias NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation); a) ubicata a Pyongyang, Corea del Nord; Sengujadong 11-2/(o Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Corea del Nord; b) Namchongang società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli Anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (est. 8573). Numero di fax: +850-2-381-4687. Data di designazione: 16.7.2009.»

2)

«(10)

Green Pine Associated Corporation (alias a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Indirizzo: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Corea del Nord, b) Nungrado, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato ad aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. Data di designazione: 2.5.2012.»

è sostituito da:

«(10)

Green Pine Associated Corporation (alias Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation). Indirizzo: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, Corea del Nord; b) Nungrado, Pyongyang, RDPC; c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni ad aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. Numero di telefono: +850-2-18111 (est. 8327). Numero di fax: +850-2-3814685 e +850-2-3813372. Indirizzi e-mail: pac@silibank.com e kndic@co.chesin.com. Data di designazione: 2.5.2012.»

3)

«(46)

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA). Ubicazione: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: la Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi di missili balistici della Corea del Nord ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG.»

è sostituito da:

«(46)

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces). Ubicazione: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: la Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi di missili balistici della Corea del Nord ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG. Data di designazione: 2.6.2017.»


ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato come segue:

1)

Nell'elenco «A. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)», sono eliminate le seguenti voci:

 

«11.

PAK To-Chun» e

 

«9.

PAEK Se-bong»;

2)

Nell'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è eliminata la seguente voce:

 

«17.

Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)».


DECISIONI

18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/35


DECISIONE (UE) 2017/1331 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che modifica la decisione (UE) 2015/435 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1), in particolare il secondo comma del punto 14,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) ha fissato un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione.

(2)

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, la Commissione aveva calcolato l'importo assoluto del margine per imprevisti per il 2014 (3).

(3)

Con la decisione (UE) 2015/435 (4) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno mobilitato il margine per imprevisti al fine di rendere disponibili stanziamenti di pagamento supplementari nel 2014, da detrarre nel periodo 2018-2020.

(4)

Secondo le previsioni di pagamento a medio termine presentate nel quadro del riesame intermedio, nel periodo 2018-2020 i massimali di pagamento annuali verranno sottoposti a sollecitazioni.

(5)

Il progetto di bilancio per l'esercizio 2017 indica un margine al di sotto del massimale di pagamento pari a 9,6 miliardi di EUR, che consente di detrarre l'intero importo mobilitato nel 2014.

(6)

La decisione (UE) 2015/435 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2015/435 è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il margine per imprevisti è mobilitato per erogare l'importo di 2 818 233 715 EUR in stanziamenti di pagamento al di sopra del massimale di pagamento del quadro finanziario pluriennale.»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'importo di 2 818 233 715 EUR è detratto dal margine al di sotto del massimale di pagamento per l'esercizio 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(3)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 20 dicembre 2013, sull'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2014 all'evoluzione dell'RNL [COM(2013) 928].

(4)  Decisione (UE) 2015/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 4).


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1332 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE E PROCEDURA

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le misure di emergenza.

(3)

Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE (2) che ha stabilito un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento INN.

(4)

A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, con decisione del 1o ottobre 2015 («decisione del 1o ottobre 2015») (3) la Commissione ha notificato all'Unione delle Comore («Comore») la possibilità di essere identificata come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.

(5)

Nella decisione del 1o ottobre 2015 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.

(6)

La decisione del 1o ottobre 2015 è stata notificata alle Comore unitamente a una lettera della stessa data che le invita ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso a ovviare alle carenze individuate.

(7)

La Commissione ha invitato le Comore in particolare a: i) adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) valutare l'attuazione di tali azioni; e iii) trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata intesa a valutare l'attuazione di dette azioni in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.

(8)

Alle Comore è stata data la possibilità di rispondere, per iscritto od oralmente, alla decisione del 1o ottobre 2015, nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione, che consente a tale paese di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 1o ottobre 2015. Alle Comore è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

(9)

Con la decisione del 1o ottobre 2015 e la sua lettera la Commissione ha avviato un dialogo con le Comore, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.

(10)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni orali e scritte presentate dalle Comore in seguito alla decisione del 1o ottobre 2015 sono state esaminate e prese in considerazione. Le Comore sono state tenute al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione.

(11)

La Commissione è tuttavia del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 1o ottobre 2015 non siano stati sufficientemente affrontati dalle Comore. La Commissione ha inoltre concluso che le misure del piano d'azione non sono state attuate integralmente. La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/889 (4) che identifica le Comore come un paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.

(12)

Tenuto conto delle procedure di indagine e dialogo svolte dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni svoltesi, nonché delle ragioni alla base della decisione del 1o ottobre 2015 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/889, è opportuno includere le Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.

(13)

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione deve tener conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2.   IDENTIFICAZIONE DELLE COMORE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(14)

Nella decisione del 1o ottobre 2015 la Commissione ha esaminato gli obblighi delle Comore e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi a esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

(15)

La Commissione ha esaminato la conformità delle Comore alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 1o ottobre 2015 e viste le pertinenti informazioni trasmesse in merito dalle Comore, il piano d'azione proposto e le misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.

(16)

Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano ad alcune lacune nell'attuazione degli obblighi a norma del diritto internazionale, connesse nella fattispecie: alla mancata adozione di un quadro giuridico adeguato e di procedure adeguate di registrazione e di concessione delle licenze; alla mancanza di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'amministrazione comoriana e con i paesi terzi in cui operano navi comoriane; all'assenza di un sistema di sorveglianza adeguato ed efficace; all'assenza di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze individuate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e le linee guida volontarie per il comportamento degli Stati di bandiera dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova aggiuntivo e non una base per l'identificazione.

(17)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2017/889 la Commissione ha identificato le Comore come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

(18)

Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che le Comore sono un paese in via di sviluppo, si osserva che lo stato di sviluppo e le prestazioni complessive del paese per quanto riguarda la gestione della pesca possono essere ostacolati dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate nelle Comore, il livello di sviluppo di tale paese non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il suo comportamento generale nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione né l'inadeguatezza delle azioni da esso intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(19)

Tenuto conto della decisione del 1o ottobre 2015 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/889, nonché del processo di dialogo condotto tra le Comore e la Commissione e dell'esito di tale processo, è possibile concludere che le azioni adottate dalle Comore alla luce dei loro obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni degli articoli 63, 64, 91, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(20)

Le Comore non si sono pertanto conformate all'obbligo loro imposto dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

3.   ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

(21)

Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda le Comore, è opportuno che tale paese sia aggiunto, conformemente all'articolo 33 del regolamento INN, all'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione 2014/170/UE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza detta decisione.

(22)

L'inclusione delle Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN comporta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento INN prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso delle Comore tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e tutte le specie, vale a dire tutti i prodotti della pesca definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento INN, dato che l'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che hanno portato all'identificazione delle Comore come paese terzo non cooperante non è limitata a un dato stock o a una data specie.

(23)

Si osservi che la pesca INN, fra l'altro, provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, l'Unione ritiene necessario attuare rapidamente azioni nei confronti delle Comore in qualità di paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(24)

Se le Comore dimostrano che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia tale paese terzo dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. Tale decisione di radiazione dovrebbe inoltre tener conto del fatto che le Comore abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

«L'Unione delle Comore» è aggiunta all'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

(3)  Decisione della Commissione, del 1o ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 35).


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/41


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1333 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda Saint Vincent e Grenadine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE E PROCEDURA

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le misure di emergenza.

(3)

Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE (2) che ha stabilito un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento INN.

(4)

A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, con decisione del 12 dicembre 2014 («decisione del 12 dicembre 2014») (3) la Commissione ha notificato a Saint Vincent e Grenadine la possibilità di essere identificato come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.

(5)

Nella decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.

(6)

La decisione del 12 dicembre 2014 è stata notificata a Saint Vincent e Grenadine unitamente a una lettera della stessa data che invita Saint Vincent e Grenadine ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso a ovviare alle carenze individuate.

(7)

In particolare, la Commissione ha invitato Saint Vincent e Grenadine a: i) adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) valutare l'attuazione di tali azioni; e iii) trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata intesa a valutare l'attuazione di dette azioni in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.

(8)

A Saint Vincent e Grenadine è stata data la possibilità di rispondere per iscritto od oralmente alla decisione del 12 dicembre 2014, nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione, e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 12 dicembre 2014. A Saint Vincent e Grenadine è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

(9)

Con la decisione del 12 dicembre 2014 e la sua lettera la Commissione ha avviato un dialogo con Saint Vincent e Grenadine, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.

(10)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni orali e scritte presentate da Saint Vincent e Grenadine in seguito alla decisione del 12 dicembre 2014 sono state analizzate e prese in considerazione. Saint Vincent e Grenadine è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione.

(11)

La Commissione è tuttavia del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 12 dicembre 2014 non siano stati sufficientemente affrontati da Saint Vincent e Grenadine. La Commissione ha inoltre concluso che le misure del piano d'azione non sono state pienamente attuate. La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/918 (4) che identifica Saint Vincent e Grenadine come un paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN.

(12)

Tenuto conto delle procedure di indagine e dialogo svolte dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni svoltesi, nonché delle ragioni alla base della decisione del 12 dicembre 2014 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/918, è opportuno includere Saint Vincent e Grenadine nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.

(13)

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione deve tener conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2.   IDENTIFICAZIONE DI SAINT VINCENT E GRENADINE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(14)

Nella decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha esaminato gli obblighi di Saint Vincent e Grenadine e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi a esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

(15)

La Commissione ha esaminato la conformità di Saint Vincent e Grenadine alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 12 dicembre 2014 e viste le pertinenti informazioni trasmesse in merito da Saint Vincent e Grenadine, il piano d'azione proposto e le misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.

(16)

Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano ad alcune lacune nell'attuazione degli obblighi a norma del diritto internazionale, connesse nella fattispecie alla mancata adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato e all'assenza di un sistema di sorveglianza adeguato ed efficace, di un programma di osservazione e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze identificate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e le linee guida volontarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova aggiuntivo e non una base per l'identificazione.

(17)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2017/918 la Commissione ha identificato Saint Vincent e Grenadine come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

(18)

Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che Saint Vincent e Grenadine è un paese in via di sviluppo, si osserva che lo stato di sviluppo e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello generale di sviluppo.

(19)

Tenuto conto della decisione del 12 dicembre 2014 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/918, nonché del processo di dialogo condotto tra Saint Vincent e Grenadine e la Commissione e dell'esito di tale processo, è possibile concludere che le azioni adottate da Saint Vincent e Grenadine per far fronte ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni degli articoli 63, 64, 91, 94 e 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, degli articoli 7, 18, 19, 20 e 23 dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, e dell'articolo III (8) dell'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.

(20)

Saint Vincent e Grenadine non si è pertanto conformato all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

3.   ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

(21)

Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda Saint Vincent e Grenadine, è opportuno che tale paese sia aggiunto, conformemente all'articolo 33 del regolamento INN, all'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione 2014/170/UE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza detta decisione.

(22)

L'inclusione di Saint Vincent e Grenadine nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN comporta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento INN prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso di Saint Vincent e Grenadine tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e tutte le specie, vale a dire tutti i prodotti della pesca definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento INN, dato che l'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che hanno portato all'identificazione di Saint Vincent e Grenadine come paese terzo non cooperante non è limitata a un dato stock o a una data specie.

(23)

Si osservi che la pesca INN, fra l'altro, provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, l'Unione ritiene necessario attuare rapidamente azioni nei confronti di Saint Vincent e Grenadine in qualità di paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(24)

Se Saint Vincent e Grenadine dimostra che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia tale paese terzo dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. Tale decisione di radiazione dovrebbe inoltre tener conto del fatto che Saint Vincent e Grenadine abbia adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

«Saint Vincent e Grenadine» è aggiunto all'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

(3)  Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2014, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 453 del 17.12.2014, pag. 5).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/918 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica Saint Vincent e Grenadine come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 70).


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/45


DECISIONE (UE) 2017/1334 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Augusto ROLLANDIN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Pierluigi MARQUIS, Consigliere e presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/46


DECISIONE (UE) 2017/1335 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Ingrid VAN ENGELSHOVEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra S. (Saskia) BRUINES, wethouder van de gemeente 's-Gravenhage.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/47


DECISIONE (UE) 2017/1336 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Uta-Maria KUDER e del sig. Detlef MÜLLER.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Andreas TEXTER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig.ra Katy HOFFMEISTER, Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern,

sig.Tilo GUNDLACK, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern,

e

b)

quale supplente:

sig. Jochen SCHULTE, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


18.7.2017   

IT

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L 185/48


DECISIONE (UE) 2017/1337 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo maltese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Marc SANT.

(3)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Mario FAVA a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. Mario FAVA, Councillor, Swieqi, Local Council,

e

b)

quale supplente:

sig.ra Sarah AGIUS, Mayor, Ħaż-Żebbuġ, Città Rohan, Local Council, Malta

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


18.7.2017   

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L 185/49


DECISIONE (PESC) 2017/1338 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1).

(2)

Il Consiglio ha in precedenza rilevato l'importanza della stabilità in Libia e ha offerto di fornire sostegno alle autorità libiche riconosciute conformemente all'accordo politico libico per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

(3)

Il traffico di migranti e la tratta di esseri umani contribuiscono a destabilizzare la situazione politica e di sicurezza in Libia.

(4)

Si dovrebbero applicare restrizioni all'esportazione in Libia di taluni prodotti che possono essere utilizzati per facilitare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione (PESC) 2015/1333 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili.

2.   La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Libia, effettuati da cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aerei battenti bandiera degli stessi, di taluni imbarcazioni e motori che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro, siano essi originari o meno del suo territorio.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 se hanno fondati motivi di ritenere che sarebbero utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

4.   Il paragrafo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione effettuati dalle autorità degli Stati membri al governo libico.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).


18.7.2017   

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L 185/51


DECISIONE (PESC) 2017/1339 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

In conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2016/849, il Consiglio attua le modifiche dell'allegato I sulla base di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») o dal comitato delle sanzioni.

(3)

Il 5 giugno 2017 il comitato dell'UNSC istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato le voci relative a due entità soggette a misure restrittive.

(4)

Il 2 giugno 2017 l'UNSC ha aggiunto 14 persone e quattro entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Tali persone ed entità sono state di conseguenza aggiunte all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 con decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio (2). Alcune di tali persone ed entità dovrebbero pertanto essere cancellate dall'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 in quanto la loro designazione rientra ora nell'allegato I.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 145).


ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 le voci relative alle persone ed entità di seguito indicate sono sostituite dalle seguenti:

A.   Persone

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione delle Nazioni Unite

Motivi

«2.

Ri Je-Son

Nome coreano:

Image;

Nome cinese:

Image

alias Ri Che Son

1938

16.7.2009

Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE)], l'agenzia centrale che dirige il programma nucleare della RPDC; ha facilitato varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.»

B.   Entità

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Altre informazioni

«4.

Namchongang Trading Corporation

a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAM CHON GANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

a) Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea, b) Sengujadong 11-2/(o Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea

16.7.2009

Società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90. Il rappresentante di tale società è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della RPDC all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato. Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (interno 8573). Numero di fax +850-2-381-4687.

15.

Green Pine Associated Corporation

a) Cho'ngsong United Trading Company; b) Chongsong Yonhap; c) Ch'o'ngsong Yo'nhap; d) Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; e) Jindallae; f) Kùm- haeryong Company LTD; g) Natural Resources Development and Investment Corporation; h) Saeingp'il Company; i) National Resources Development and Investment Corporation; j) Saeng Pil Trading Corporation

a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea; b) Nungrado, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea; c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea

2.5.2012

La Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata inserita nell'elenco dal comitato in aprile 2009 ed è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di materiali connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali. Green Pine è altresì responsabile di circa la metà delle esportazioni di armi e di materiale connesso della RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa. Numero di telefono: +850-2-18111(interno 8327). Numeri di fax +850-2-3814685 e +850-2-3813372. Indirizzi di posta elettronica: pac@silibank.com e kndic@co.chesin.com.

46.

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army

Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi missilistici balistici della RPDC ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG.»


ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 le voci relative alle persone ed entità di seguito indicate sono cancellate:

I.

Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

A.   Persone

«6.

PAEK Se-bong

12.

PAK To-Chun»

B.   Entità

«7.

Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)»


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/55


DECISIONE (PESC) 2017/1340 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.

(2)

Il 21 giugno 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2360 (2017) che modifica i criteri di inserimento nell'elenco che disciplinano le misure restrittive dell'ONU.

(3)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/788/PESC, la lettera i) è così modificata:

«i)

la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite, compresi i membri del gruppo di esperti;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1341 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, in particolare dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano e del suo coinvolgimento nella proliferazione delle armi chimiche, sedici persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone) dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

«242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Data di nascita: 4 settembre 1965

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

(Image)

Data di nascita: 5 febbraio 1964

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche.

È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

(Image)

Data di nascita: 1960

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale presso le forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. Alto ufficiale nella Direzione delle informazioni militari delle forze armate siriane. Ex capo del dipartimento 235 dell'intelligence militare a Damasco e dell'intelligence militare a Homs. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Titolo: Brigadier Generale

Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011. Detiene la carica di Capo di stato maggiore della brigata 50 dell'aeronautica militare e di vicecomandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

(Image)

Titolo: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana e nella catena di comando della 22a divisione, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22a divisione, come l'attacco contro Talmenas, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Titolo: Maggiore Generale

Governatore di Hasaka, nominato da Bashar al-Assad; è associato a Bashar al-Assad.

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

(Image)

Titolo: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20a divisione.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)

(Image)

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale della guardia repubblicana, in carica dopo maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche durante l'assedio di Baba Amr nel febbraio 2012.

18.7.2017

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Safwan Katan è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(alias Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Ziad Ghritawi è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Darar Khaludi è stato inoltre notoriamente implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Il dott. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È stato implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

254.

Raymond Rizq

(alias Raymond Rizk)

(Image)

 

Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Fawwaz El-Atou è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Fawwaz El-Atou è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

(Image)

 

Fayez Asi è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

(Image)

Data di nascita: 5 gennaio 1953

Titolo: dottoressa

La dott.ssa Hala Sirhan collabora con l'intelligence militare siriana presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. Ha svolto attività presso l'Institute 3000, che è coinvolto nella proliferazione di armi chimiche.

È associata al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017»


18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/60


DECISIONE (PESC) 2017/1342 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC (1) che istituisce la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

(2)

Il 19 gennaio 2016 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto di avvalersi della struttura esistente dell'EUBAM Libia per pianificare un possibile impegno civile nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune/settore della sicurezza civile con il governo libico di intesa nazionale, su sua richiesta, contribuendo alle iniziative della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), e su questa base ha deciso di prorogare di sei mesi il mandato dell'EUBAM Libia. Successivamente, il 15 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/207 (2) prorogando l'EUBAM Libia fino al 21 agosto 2016.

(3)

Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1339 (3), recante modifica della decisione 2013/233/PESC e proroga della stessa fino al 21 agosto 2017.

(4)

La dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione, del 3 febbraio 2017, ha sottolineato, segnatamente, che gli sforzi tesi a stabilizzare la Libia sono ora più importanti che mai e che l'Unione farà tutto il possibile per contribuire al conseguimento di tale obiettivo. In Libia lo sviluppo di capacità è fondamentale affinché le autorità possano acquisire il controllo delle frontiere terrestri e marittime e contrastare le attività di transito e di traffico.

(5)

Nelle conclusioni sulla Libia del 6 febbraio 2017 il Consiglio ha ribadito in particolare il suo pieno appoggio a favore dell'UNSMIL e ha concluso che l'EUBAM Libia continuerà a collaborare con le autorità libiche e a prestare loro assistenza in vista di una possibile futura missione civile, quando le condizioni lo consentiranno, nei settori della polizia, dello Stato di diritto e della gestione delle frontiere.

(6)

Il 4 luglio 2017 il CPS ha convenuto, sulla base della revisione strategica della missione, di prorogare il mandato dell'EUBAM Libia fino al 31 dicembre 2018.

(7)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («AR») dovrebbe essere autorizzato a comunicare a Europol, Frontex, alle Nazioni Unite e all'Interpol le informazioni classificate prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio (4).

(8)

La decisione 2013/233/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9)

L'EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/233/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivi

L'EUBAM Libia presterà assistenza a un processo globale di pianificazione della riforma del settore della sicurezza civile nella prospettiva di preparare un'eventuale missione civile in ambito di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Gli obiettivi dell'EUBAM Libia sono collaborare con le autorità libiche e prestare loro assistenza nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e del sistema di giustizia penale più in generale.»;

2)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'EUBAM Libia:

a)

informa la pianificazione dell'UE a un'eventuale missione civile in ambito PSDC relativamente a sviluppo di capacità e assistenza nell'ambito della riforma del settore della sicurezza, contribuendo alle iniziative della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) e cooperandovi strettamente, mantenendo i contatti con le autorità legittime della Libia e altri pertinenti interlocutori della sicurezza;

b)

sostiene lo sviluppo del quadro più ampio di gestione delle frontiere, inclusi la fornitura di capacità alla polizia costiera del ministero degli interni (amministrazione generale per la sicurezza costiera), collaborando con la guardia costiera libica, e il potenziamento dei contatti con le autorità legittime della Libia alle frontiere meridionali;

c)

sostiene lo sviluppo di capacità e l'assistenza alla pianificazione strategica nell'ambito del ministero degli interni per quanto riguarda l'applicazione della legge a Tripoli e lo sviluppo di capacità di coordinamento tra le autorità libiche pertinenti nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo;

d)

sostiene lo sviluppo più ampio di capacità e l'assistenza alla pianificazione strategica destinata al ministero della giustizia, anche istituendo il gruppo di lavoro sulla riforma della giustizia penale ed eventuali sottogruppi.»;

3)

all'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Se necessario, il comandante civile dell'operazione, il capo delegazione dell'Unione in Libia e il capomissione dell'EUBAM Libia si consultano reciprocamente. Dovrebbe altresì essere consultato, se del caso, il consigliere principale del servizio europeo per l'azione esterna per le questioni di genere»;

4)

all'articolo 6, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo delegazione dell'Unione in Libia.»;

5)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUBAM Libia. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni all'uopo pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e modificare i documenti di pianificazione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUBAM Libia restano attribuite al Consiglio.»;

6)

all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il personale dell'EUBAM Libia è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente ai documenti di pianificazione. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.»;

7)

all'articolo 13, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 agosto 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 17 000 000 EUR.»;

8)

all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'AR è autorizzato a comunicare a Europol e Frontex le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE.»;

9)

all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   L'AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite le informazioni classificate dell'UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE.

6.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Interpol le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE. In attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e l'Interpol, l'EUBAM Libia può comunicare le informazioni in questione agli uffici centrali nazionali Interpol degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante civile dell'operazione e il capo dell'ufficio centrale nazionale pertinente.

7.   L'AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio di informazioni previste nel presente articolo.

8.   L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al presente articolo, a persone poste sotto l'autorità dell'AR, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione.»;

10)

all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 31 dicembre 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).

(2)  Decisione (PESC) 2016/207 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 45).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1339 del Consiglio, del 4 agosto 2016, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 111).

(4)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).