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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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11.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1241 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2017
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(2) |
Una persona non dovrebbe più essere mantenuta nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 («elenco»). |
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(3) |
Un'entità dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle entità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(4) |
È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
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1. |
Nella sezione A («Persone») sono depennate la seguente persona e la voce relativa:
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2. |
Nella sezione A («Persone») la voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:
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3. |
Nella sezione B («Entità») è inserita la voce relativa alla seguente entità:
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11.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 78, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali. Nel caso di specie con un ciclo produttivo breve e frequente avvicendamento degli animali, il numero di animali per cui viene presentata una domanda di pagamento per animale nell'ambito della misura di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) può variare significativamente nel corso dell'anno di domanda. Questo può determinare una differenza notevole tra il numero di animali dichiarati nella domanda di pagamento per animale e il numero di animali che potranno beneficiare di un miglioramento delle condizioni di benessere. Di conseguenza, il numero di capi di bestiame dichiarato nella domanda di pagamento risulta puramente indicativo. Per quanto riguarda tali specie con un ciclo produttivo breve, gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati a istituire un sistema che consenta al beneficiario di presentare una domanda di aiuto per tutti gli animali ammissibili al sostegno a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro. In mancanza di una banca dati informatizzata, dovrebbe essere possibile stabilire il numero effettivo di animali sulla base dei certificati di macellazione o di altri documenti giustificativi presentati alle autorità competenti dopo la presentazione della richiesta di pagamento per animale. |
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(2) |
L'applicazione di criteri di selezione non è obbligatoria per tutte le misure o per tutti i tipi di operazioni. Pertanto, i controlli amministrativi relativi alle domande di sostegno dovrebbero includere soltanto la verifica di tale elemento, ove necessario. |
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(3) |
La verifica della ragionevolezza dei costi è effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulla base di un sistema di valutazione. Tuttavia, dovrebbero applicarsi norme specifiche qualora il rischio di costi eccessivi sia basso o la composizione dei costi non possa essere definita prima dell'esecuzione dell'operazione. |
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(4) |
A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'importo del sostegno può essere stabilito sulla base di tabelle standard di costi unitari, di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso forfettario. In tali casi, i controlli amministrativi non dovrebbero includere la verifica dell'importo delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dal beneficiario. |
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(5) |
È opportuno adeguare le norme sui controlli che si applicano agli strumenti finanziari al fine di garantirne la coerenza con le norme in materia di gestione e di controllo stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (5) e di tenere conto delle specificità del sostegno concesso sotto forma di uno strumento finanziario. |
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(6) |
I controlli in loco non dovrebbero vertere sulle spese da pagare, bensì sulle spese dichiarate all'organismo pagatore. Poiché non è possibile determinare le spese da pagare se non dopo che sono stati completati tutti i controlli, il fatto di effettuare controlli su tali spese renderebbe aleatorio il raggiungimento della percentuale di controllo. Inoltre, le spese oggetto dei controlli in loco non dovrebbero includere le spese effettuate dall'organismo pagatore a titolo di anticipi, dal momento che tali spese non corrispondono alle spese sostenute dal beneficiario. Inoltre, le spese connesse agli strumenti finanziari dovrebbero essere conteggiate ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controllo solo nella misura in cui siano effettivamente controllate dall'autorità competente. Al fine di garantire il rispetto della percentuale minima di controlli per ciascun anno civile, è opportuno eseguire i controlli entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. |
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(7) |
Per evitare una duplicazione inutile dei controlli, i controlli in loco dovrebbero riguardare soltanto gli elementi che non hanno ancora formato oggetto di controlli amministrativi. |
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(8) |
Conformemente agli articoli 48 e 51 del regolamento (UE) n. 809/2014, i controlli sono intesi a verificare il rispetto, tra l'altro, dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi. Inoltre, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento di esecuzione, il campione di operazioni da sottoporre a controllo deve tener conto dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni. Di conseguenza, le disposizioni connesse a misure specifiche riguardanti l'oggetto o l'intensità dei controlli di cui agli articoli da 54 a 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono superflue. |
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(9) |
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, al fine di garantire la parità di trattamento tra le operazioni selezionate e le operazioni non selezionate per i controlli in loco, le spese controllate dovrebbero, in entrambi i casi, corrispondere alle spese dichiarate. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. |
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(11) |
Le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi alle domande di sostegno o alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2018. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà incontrate nell'anno di domanda 2015 dagli Stati membri che devono adeguare i loro sistemi al termine per la presentazione della richiesta di pagamento per animale di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nonché al sistema di riduzioni, esclusioni e sanzioni previsto dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (6), la disposizione che consente di stabilire il numero effettivo di animali di specie a ciclo produttivo breve sulla base dei certificati di macellazione o di altri documenti giustificativi presentati alle autorità competenti dopo la presentazione della richiesta di pagamento per animale dovrebbe applicarsi alle domande di pagamento per animale presentate in riferimento agli anni di domanda a partire dal 1o gennaio 2016. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:
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1) |
all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis. Per le specie con ciclo produttivo breve che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono, in mancanza di uno schedario computerizzato, introdurre procedure che prevedano l'utilizzazione dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi ai fini della domanda di pagamento per animale. Tali dati offrono le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione della misura di sostegno in questione a livello dei singoli animali. Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili al sostegno sulla base dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi. In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, in conformità alle disposizioni applicabili alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario.»; |
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2) |
l'articolo 48 è così modificato:
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3) |
l'articolo 50 è così modificato:
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4) |
l'articolo 51 è così modificato:
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5) |
gli articoli da 54 a 59 sono soppressi; |
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6) |
all'articolo 60 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. In deroga all'articolo 48, paragrafo 2, lettera e), per le operazioni attuate da un gruppo di azione locale e relative a un gruppo di progetti inerenti a un tema comune, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative a tale gruppo di progetti.»; |
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7) |
l'articolo 61 è così modificato:
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8) |
all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle domande di sostegno o alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Tuttavia, all'articolo 1, il punto 1 si applica alle domande di pagamento per animale presentate in riferimento agli anni di domanda a partire dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).
(3) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(4) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
(6) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).
DECISIONI
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11.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/9 |
DECISIONE (UE) 2017/1243 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2017
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 98a sessione del comitato per la sicurezza marittima e della 71a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino riguardo all'adozione delle modifiche della regola SOLAS II-1/23, della regola SOLAS II-2/9.4.1.3, dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio e dell'appendice V dell'allegato VI della convenzione MARPOL
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe avere lo scopo di migliorare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente marino. |
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(2) |
Il comitato per la sicurezza marittima («MSC») dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 97a sessione, ha approvato modifiche della regola II-1/23 e della regola II-2/9.4.1.3 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («SOLAS»), dei codici internazionali di sicurezza per le unità veloci («codici HSC») 1994 e 2000, del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA») e dell'allegato della risoluzione MSC.81(70). È previsto che tali modifiche siano adottate in occasione della 98a sessione dell'MSC, che si terrà a giugno 2017. |
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(3) |
Il comitato per la protezione dell'ambiente marino («MEPC») dell'IMO, in occasione della sua 70a sessione, ha approvato modifiche all'appendice V dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato VI della MARPOL») per quanto riguarda le informazioni che devono essere incluse nel bollettino di consegna («BC»). È previsto che tali modifiche siano adottate in occasione della 71a sessione del MEPC, che si terrà a luglio 2017. |
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(4) |
L'MSC dell'IMO, in occasione delle sue 95a e 96a sessioni, ha approvato vari progetti di modifica della regola SOLAS II-1 sulle norme relative alla compartimentazione e alla stabilità in condizioni di avaria. La posizione da adattare a nome dell'Unione riguardo a tali modifiche è stata definita nella decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio (1). |
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(5) |
L'MSC dell'IMO, in occasione della sua 97a sessione, ha convenuto di sospendere l'adozione dei progetti di modifica della regola II-1 della convenzione SOLAS, sulle norme relative alla compartimentazione e alla stabilità in condizioni di avaria fino alla sua 98a sessione, e ha convenuto inoltre, per quanto riguarda le modifiche alla regola II1/6 concernente la formula per l'indice di compartimentazione richiesto R, che eventuali ulteriori modifiche a tale regola non dovrebbero abbassare l'attuale livello di sicurezza. |
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(6) |
La posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/2077 rimane dunque applicabile. |
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(7) |
L'MSC dell'IMO, in occasione della sua 97a sessione, ha convenuto di armonizzare il testo delle regole II-1/22, II-1/23 e II-1/24 per quanto riguarda l'esistenza di molteplici espressioni per prescrizioni simili, e di aggiornare i riferimenti incrociati esistenti, senza alterare il contenuto delle modifiche approvate in precedenza. La regola II-1/23 riguarda i requisiti speciali per le navi ro/ro da passeggeri e non rientra nella posizione che deve essere adottata dall'Unione di cui alla decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio. La direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. |
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(8) |
Le modifiche della regola SOLAS II-2/9.4.1.3 chiariscono i requisiti relativi alla resistenza al fuoco dei finestrini sulle navi da passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri e sulle navi a destinazione specifica con più di 60 (ma non più di 240) persone a bordo. Le navi che trasportano fino a 36 passeggeri dovrebbero garantire lo stesso livello di sicurezza di quelle che trasportano più di 36 passeggeri. La direttiva 2009/45/CE si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. La parte B.10.4 dell'allegato I, capitolo II-2, di tale direttiva stabilisce che per le navi da passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri deve essere prestata particolare attenzione alla resistenza al fuoco dei finestrini prospicienti le zone, scoperte o chiuse, d'imbarco delle imbarcazioni e zattere di salvataggio e alla resistenza al fuoco dei finestrini situati al di sotto di tali zone in posizione tale che una loro avaria durante un incendio non impedisca la messa a mare delle imbarcazioni o zattere di salvataggio o l'imbarco sulle stesse. |
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(9) |
Le modifiche dei codici HSC chiariscono l'applicazione dei punti da 8.10.1.4 a 8.10.1.6 dei codici HSC stessi in merito all'esenzione del trasporto di imbarcazioni di soccorso per unità veloci di lunghezza inferiore, rispettivamente, a 20 m e 30 m. Un'unità veloce di lunghezza inferiore a 30 m ai fini del codice HSC 2000, o a 20 m ai fini del codice HSC 1994, può essere esentata dal trasportare un'imbarcazione di soccorso a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui al punto 8.10.1.6 di entrambi i codici HSC, compreso il nuovo punto che prevede che deve essere possibile recuperare dall'acqua in posizione orizzontale o semi-orizzontale una persona in difficoltà. La direttiva 2009/45/CE si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. |
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(10) |
Il codice LSA stabilisce prescrizioni internazionali per i dispositivi di salvataggio contemplati dal capitolo III della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. Le modifiche dei punti 6.1.1.5 e 6.1.1.6 del codice LSA e del punto 8.1.1 della parte 1 dell'allegato della risoluzione MSC.81(70) assicurano coerenza alle prove statiche e ai carichi di prova che i dispositivi per la messa a mare, compresi i relativi elementi di struttura e verricelli, devono sostenere. Tali modifiche devono essere considerate correzioni di lieve entità. I dispositivi di ammaino e i verricelli sono menzionati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 (3) della Commissione, che fa riferimento al codice LSA e alla risoluzione MSC.81(70) in relazione alle voci MED/1.21, 1.23, 1.24 e 1.25 per quanto riguarda i dispositivi di ammaino e in relazione alle voci MED/1.41a, 1.41b, 1.41c, 1.41d, 1.41e per quanto riguarda i verricelli. Essi rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(11) |
Le modifiche all'appendice V dell'allegato VI della convenzione MARPOL chiariscono che le navi che rispettano l'allegato VI della convenzione MARPOL le prescrizioni relative al tenore di zolfo nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo («SECA») attraverso mezzi equivalenti (sistemi di depurazione dei gas di scarico («EGCS»)] della facoltà di permettere al fornitore, in seguito alla notifica dell'acquirente, di dichiarare nel BC che il combustibile è destinato ad essere utilizzato da una nave che rispetta le prescrizioni relative al tenore di zolfo mediante un mezzo equivalente. Alla luce del numero crescente di navi equipaggiate con EGCS, le modifiche dell'allegato VI della convenzione MARPOL sono necessarie per adeguare il testo standard del BC al fatto che le navi possono continuare a utilizzare combustibili con un tenore di zolfo più elevato anche dopo l'entrata in vigore delle prescrizioni per un limite del tenore di zolfo dello 0,10 % nelle SECA a decorrere dal 1o gennaio 2015. Le prescrizioni di cui all'allegato VI della convenzione MARPOL, per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di SOx, sono attuate nel diritto dell'Unione per mezzo della direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'articolo 6, paragrafo 9, lettere b) e c), e l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva fanno riferimento al BC come principale meccanismo per garantire la conformità a tale direttiva. I mezzi equivalenti di conformità sono considerati come metodi alternativi di riduzione delle emissioni, come definiti all'articolo 2 di tale direttiva, e possono essere impiegati a condizione che le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni raggiungano costantemente riduzioni delle emissioni di anidride solforosa che siano almeno equivalenti alle riduzioni che si otterrebbero utilizzando combustibili per uso marittimo conformi alle prescrizioni di tale direttiva. |
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(12) |
L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. È pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche in questione, nella misura in cui tali modifiche rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 98a sessione del Comitato della sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire all'adozione delle modifiche seguenti:
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a) |
modifiche alla regola SOLAS II-1/23 di cui all'allegato 1 del documento MSC 97/WP.5 dell'IMO, fatte salve le modifiche proposte nei documenti MSC 97/3/5 e MSC 97/3/4 dell'IMO; |
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b) |
modifiche alla regola SOLAS II-2/9.4.1.3 di cui all'allegato 13 del documento MSC 97/22/Add.1 dell'IMO; |
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c) |
modifiche ai codici HSC di cui agli allegati 15 e 16 del documento MSC 97/22/Add.1 dell'IMO; |
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d) |
modifiche al codice LSA e all'allegato della risoluzione MSC.81(70) di cui all'allegato 17 del documento MSC 97/22/Add.1 dell'IMO e all'allegato 1 del documento MSC 98/3/1 dell'IMO. |
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 71a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è di acconsentire all'adozione delle modifiche dell'appendice V dell'allegato VI della convenzione MARPOL, come stabilito nell'allegato 7 del documento MEPC 70/18/Add.1. dell'IMO.
Articolo 3
1. Le posizioni da adottare a nome dell'Unione indicate negli articoli 1 e 2 sono espresse dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto negli interessi dell'Unione.
2. Modifiche di lieve entità alle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
C. CARDONA
(1) Decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 70a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 97a sessione del comitato per la sicurezza marittima riguardo all'adozione delle modifiche dell'allegato VI della convenzione MARPOL, della regola SOLAS II-1, delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37, delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10, della regola SOLAS II-1/3-12, della convenzione e del codice STCW, del codice dei sistemi antincendio e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 36).
(2) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo (GU L 48 del 24.2.2017, pag. 1).
(4) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
(5) Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).
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11.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/12 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1244 DEL CONSIGLIO
di comune accordo con il presidente della Commissione,
del 7 luglio 2017
relativa alla nomina di un membro della Commissione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 246, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 23 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2014/749/UE (2) recante nomina della Commissione europea per il periodo fino al 31 ottobre 2019. |
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(2) |
Con lettera del 28 ottobre 2016 il sig. Jean-Claude JUNCKER, presidente della Commissione, ha informato il Consiglio che la sig.ra Kristalina GEORGIEVA ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente e membro della Commissione con effetto dal 1o gennaio 2017. |
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(3) |
A norma dell'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie deve essere coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità. |
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(4) |
È pertanto opportuno procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Di comune accordo con il sig. Jean-Claude JUNCKER, presidente della Commissione, il Consiglio nomina la sig.ra Mariya GABRIEL membro della Commissione per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 ottobre 2019.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Parere del 4 luglio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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11.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1245 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2017
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. |
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(2) |
Una persona non dovrebbe più essere mantenuta nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC («elenco»). |
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(3) |
Un'entità dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle entità di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
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(4) |
È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:
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1. |
Nella sezione A («Persone») sono depennate la seguente persona e la relativa voce:
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2. |
Nella sezione A («Persone») la voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:
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3. |
Nella sezione B («Entità») è inserita la voce relativa alla seguente entità:
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11.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/15 |
DECISIONE (UE) 2017/1246 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2017
che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.
[notificata con il numero C(2017) 4038]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 7 giugno 2017 alle ore 05:13 il Comitato di risoluzione unico (SRB) ha trasmesso alla Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, un programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.. |
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(2) |
Nel programma di risoluzione l'SRB afferma che, nel caso del Banco Popular Español SA, sono soddisfatte tutte le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 e valuta i motivi per i quali l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico. |
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(3) |
Conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 il programma di risoluzione sottopone il Banco Popular Español SA a risoluzione e prevede l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa all'ente soggetto a risoluzione. Il programma di risoluzione indica altresì i motivi per i quali tutti questi elementi sono adeguati. |
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(4) |
La Commissione è d'accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con l'SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 806/2014. |
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(5) |
Il programma di risoluzione presentato dall'SRB dovrebbe pertanto essere approvato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA è approvato.
Articolo 2
Il Comitato di risoluzione unico è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017
Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente
Rettifiche
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11.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/16 |
Rettifica della decisione (UE) 2017/470 del Consiglio del 28 febbraio 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73 del 18 marzo 2017 )
Pagina di copertina, pagina 1, titolo e pagina 2, considerando 7 e articolo 1:
anziché:
«… accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea»
leggasi:
«… accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate».
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11.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/16 |
Rettifica della decisione (UE) 2017/471 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73 del 18 marzo 2017 )
Pagina di copertina, pagina 3, titolo e pagina 4, considerando 7 e articolo 1:
anziché:
«… accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, il la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea»
leggasi:
«… accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate».