ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1227 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2017
relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e che modifica la decisione 2005/610/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione (2) è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. Tra i prodotti da costruzione ai quali si applica questo regolamento delegato figurano i prodotti di legno lamellare incollato e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita. |
(2) |
Con la decisione 2005/610/CE della Commissione (3) sono state stabilite classi di reazione al fuoco per i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 (tabella 1 dell'allegato della decisione). Le condizioni stabilite dalla decisione per tali prodotti sono tuttavia state adeguate a seguito di ulteriori prove sui prodotti. |
(3) |
Le prove hanno dimostrato che i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 hanno prestazioni stabili e prevedibili per quanto riguarda la reazione al fuoco qualora siano soddisfatte determinate condizioni di densità media del legno e di spessore medio minimo del prodotto. |
(4) |
In presenza di tali condizioni si dovrebbe pertanto considerare i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 appartenenti a una determinata classe di reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 senza che siano necessarie ulteriori prove. |
(5) |
Ai fini della certezza del diritto, la tabella 1 dell'allegato della decisione 2005/610/CE dovrebbe essere soppressa e al suo posto dovrebbe essere applicato, per i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080, l'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si considera che i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 che soddisfano le condizioni di cui all'allegato rientrano nelle classi di reazione al fuoco indicate nell'allegato stesso senza che siano necessarie ulteriori prove.
Articolo 2
La tabella 1 dell'allegato della decisione 2005/610/CE è soppressa.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).
(3) Decisione 2005/610/CE della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (GU L 208 dell'11.8.2005, pag. 21).
ALLEGATO
Prodotti (1) |
Densità media minima (2) (in kg/m3) |
Spessore globale minimo (in mm) |
Classe (3) |
Prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 |
380 |
22 |
D-s2, d0 |
(1) Si applica a tutte le specie e colle contemplate dalle norme di prodotto.
(2) Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.
(3) Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1228 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2017
relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e delle malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione (2) è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. Gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici e le malte per intonaci rientrano tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato. |
(2) |
Le prove hanno dimostrato che gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 offrono prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, purché siano soddisfatte determinate condizioni relative al tenore massimo di composti organici nel prodotto, la massa massima per unità di superficie applicata sul substrato e la reazione al fuoco del substrato. |
(3) |
In presenza di tali condizioni gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 dovrebbero essere considerati appartenenti ad una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 senza che siano necessarie ulteriori prove, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 che soddisfano le condizioni di cui all'allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato stesso senza che siano necessarie prove.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).
ALLEGATO
Prodotti (1) |
Tenore massimo di composti organici (2) (% in peso) |
Massa massima per unità di superficie (3) (kg/m2) |
Classe (4) |
Intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 |
≤ 9,0 |
≤ 4,0 |
B - s2, d0 |
Intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 |
≤ 2,5 |
≤ 6,0 |
A2 - s1, d0 |
≤ 4,0 |
≤ 4,0 |
||
≤ 5,0 |
≤ 2,0 |
(1) Prodotti in pasta o in polvere utilizzati per il rivestimento esterno e interno di muri, colonne, pareti divisorie e soffitti. La prestazione dei substrati deve essere almeno di classe A2 — s1, d0 e la densità non inferiore a 525 kg/m3.
(2) Relativo al contenuto di solidi (paragonabile all'intonaco completamente asciutto applicato al substrato).
(3) Relativa al prodotto allo stato umido (pronto per l'impiego).
(4) Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1229 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2017
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Le versioni in lingua maltese, neerlandese e slovena del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione (2) contengono un errore nel considerando 3, nell'articolo 1, primo comma, nell'articolo 3 e nell'allegato I, punto I, per quanto riguarda le varietà di banana soggette alle norme di commercializzazione per le banane stabilite nel medesimo regolamento. È pertanto necessaria una rettifica delle versioni in lingua maltese, neerlandese e slovena. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 23).
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1230 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2017
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 422, paragrafo 10, e l'articolo 425, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (IPS), a norma degli articoli 29 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2), è limitata ai casi in cui sono presenti le garanzie necessarie e soggetta alla previa approvazione delle autorità competenti. Tali garanzie sono previste all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in termini di criteri oggettivi aggiuntivi che devono essere rispettati nel contesto delle operazioni in questione. Le garanzie dovrebbero essere ulteriormente precisate al fine di definire chiaramente le condizioni per la conformità. |
(2) |
È opportuno garantire che l'applicazione di tali tassi preferenziali non metta in pericolo la solidità, sul piano della liquidità, del fornitore di liquidità e consenta di alleviare efficacemente la conformità con il coefficiente di copertura della liquidità del ricevente. Un basso profilo di rischio di liquidità dovrebbe essere dimostrato dagli enti creditizi mediante l'uso di riferimenti oggettivi delle relative posizioni di liquidità, ovvero la conformità al coefficiente di copertura della liquidità e altre eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché la valutazione delle autorità competenti, sulla base del più recente processo di revisione e valutazione prudenziale, che stabilisce che la posizione di liquidità dell'ente presenta un basso livello di rischio. |
(3) |
L'efficacia del supporto di liquidità all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale su base transfrontaliera dovrebbe essere garantita da un quadro contrattuale solido comprovato da un parere giuridico approvato dall'organo di amministrazione degli enti creditizi. Una durata residua minima della linea dovrebbe garantire che l'impegno non sia puntuale per una specifica operazione ma duraturo nell'arco di un periodo minimo di tempo. |
(4) |
È opportuno garantire che il fornitore possa fornire al ricevente il necessario supporto di liquidità in modo tempestivo, anche in periodi di stress. A tal fine il fornitore di liquidità dovrebbe controllare la posizione di liquidità del ricevente, ed eventuali piani di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità e del ricevente dovrebbero affrontare le conseguenze dell'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso. |
(5) |
Le condizioni per il rispetto dei criteri oggettivi aggiuntivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dovrebbero essere volte a fornire una base sufficiente per prevedere flussi di liquidità transfrontalieri più elevati del normale all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale in condizioni di stress, senza ostacolare l'efficienza e l'efficacia di un modello in cui la liquidità di norma è gestita a livello centrale. In alcuni casi specifici di inosservanza di tali condizioni, vale a dire quando il fornitore di liquidità o il ricevente non soddisfano o prevedono di non soddisfare il requisito di copertura della liquidità o eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità, o quando la durata residua della linea di credito o di liquidità scende al di sotto del limite minimo previsto, o in caso di preavviso di annullamento della linea, le pertinenti autorità competenti dovrebbero procedere ad una nuova verifica della possibilità di continuare ad applicare tassi preferenziali di deflusso o di afflusso di liquidità per evitare le conseguenze indesiderate che una sospensione automatica del trattamento preferenziale potrebbe causare in termini di effetti prociclici e di contagio. |
(6) |
L'ulteriore precisazione di tali criteri oggettivi aggiuntivi non dovrebbe modificare la responsabilità degli enti creditizi, in qualità di fornitori di liquidità o di riceventi, per quanto concerne la prudente gestione del proprio rischio di liquidità. |
(7) |
L'ulteriore precisazione di tali criteri oggettivi aggiuntivi dovrebbe anche essere intesa a fornire alle autorità competenti strumenti sufficienti per determinare l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso. |
(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(9) |
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha chiesto il parere del gruppo di parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento specifica ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 ai fini dell'applicazione della deroga ivi prevista.
Articolo 2
Basso profilo di rischio di liquidità del fornitore di liquidità e del ricevente
1. Il basso profilo di rischio di liquidità di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 soddisfa le seguenti condizioni:
a) |
il fornitore di liquidità e il ricevente hanno rispettato il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità quale definito agli articoli 4 e 38 del regolamento delegato (UE) 2015/61 ed eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE su base continuativa e per almeno dodici mesi prima del rilascio dell'autorizzazione ad applicare il tasso preferenziale di deflusso o di afflusso per le linee di credito o di liquidità non utilizzate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61; |
b) |
le posizioni di liquidità del fornitore di liquidità e del ricevente presentano un basso livello di rischio secondo il più recente processo di revisione e valutazione prudenziale condotto a norma del titolo VII, capo 2, sezione III, della direttiva 2013/36/UE. |
Per stabilire se sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità è calcolato sulla base del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità applicato durante il periodo di dodici mesi di cui alla suddetta lettera.
2. Nel caso in cui il fornitore di liquidità o il ricevente sia stato autorizzato dalle pertinenti autorità competenti a derogare alla condizione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e non soddisfi o preveda di non soddisfare il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità di cui agli articoli 4 e 38 del suddetto regolamento delegato, o eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE, ne fornisce immediatamente notifica alle pertinenti autorità competenti e acclude una descrizione degli effetti di tale inosservanza del coefficiente di copertura della liquidità o di eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità sul corrispondente tasso preferenziale di deflusso o di afflusso applicato alla sua controparte.
3. Nel caso in cui il fornitore di liquidità o il ricevente sia stato autorizzato dalle pertinenti autorità competenti a derogare alla condizione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e non soddisfi o preveda di non soddisfare il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità di cui al suddetto regolamento delegato, la notifica di cui al paragrafo 2 è inclusa nella notifica immediata e nel piano di ripristino di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le pertinenti autorità competenti stabiliscono se continuino ad applicarsi i tassi preferenziali di deflusso o di afflusso in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 3
Accordi e impegni giuridicamente vincolanti tra i soggetti del gruppo in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata
1. Gli accordi e impegni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
la linea di credito o di liquidità è una linea irrevocabile che è legalmente e praticamente disponibile in qualsiasi momento, per la sua intera durata, anche in periodi di stress, su base transfrontaliera. Essa riguarda specificamente l'applicazione del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di cui agli articoli 29 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 ed è disponibile su richiesta. A tal fine gli enti creditizi hanno effettuato un'analisi giuridica sufficientemente approfondita sostenuta da un parere giuridico scritto e motivato, approvato dai rispettivi organi di amministrazione, che conferma la validità giuridica e l'applicabilità dell'accordo o impegno in materia di linea di credito o di liquidità in tutte le giurisdizioni pertinenti; |
b) |
la valuta di denominazione della linea irrevocabile di credito o di liquidità è coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi netti di liquidità del ricevente che non sono collegati alla linea stessa; |
c) |
l'importo e il costo della linea irrevocabile di credito o di liquidità sono chiaramente specificati nel pertinente contratto; |
d) |
gli accordi e gli impegni non contengono alcuna clausola che consenta al fornitore di liquidità:
|
e) |
la linea di credito o di liquidità ha in ogni momento una durata residua di oltre sei mesi. Se non ha una data di scadenza, la linea di credito o di liquidità prevede per l'annullamento un preavviso minimo di sei mesi. |
2. L'analisi giuridica di cui al paragrafo 1, lettera a), è aggiornata regolarmente per tener conto di eventuali modifiche nella legislazione di tutte le pertinenti giurisdizioni. Le autorità competenti sono informate dell'esito di tali analisi giuridiche.
3. L'importo della linea di credito o di liquidità di cui al paragrafo 1, lettera c), non è rivisto senza il previo consenso delle pertinenti autorità competenti.
4. Se la durata residua di cui al paragrafo 1, lettera e), scende al di sotto di sei mesi o in caso di preavviso di annullamento della linea di credito o di liquidità, gli enti creditizi informano immediatamente le pertinenti autorità competenti. Le autorità stabiliscono se continuino ad applicarsi i tassi preferenziali di deflusso o di afflusso in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 4
Considerazione del profilo di rischio di liquidità del ricevente nell'ambito della gestione del rischio di liquidità del fornitore
Il profilo di rischio di liquidità del ricevente è preso in considerazione nella gestione del rischio di liquidità del fornitore di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
il fornitore di liquidità controlla e sorveglia la posizione di liquidità del ricevente su base giornaliera. In caso di banca corrispondente, il controllo e la sorveglianza della posizione di liquidità del ricevente può limitarsi ai saldi dei conti vostro del ricevente; |
b) |
gli effetti del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso sono pienamente presi in considerazione e integrati nei piani di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità e del ricevente, che tengono conto dei potenziali impedimenti al trasferimento di tale liquidità e valutano il tempo necessario per la realizzazione del trasferimento stesso. A tal fine il fornitore di liquidità dimostra alle pertinenti autorità competenti che si può ragionevolmente ritenere che egli possa continuare a fornire la linea di liquidità al ricevente anche in periodi di stress, senza un impatto negativo rilevante sulla propria posizione di liquidità. Il piano di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità non fa ricorso alla liquidità necessaria per onorare la linea irrevocabile di credito o di liquidità del ricevente; |
c) |
il piano di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità tiene conto del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso al fine di garantirgli la capacità di fornire la liquidità necessaria, laddove richiesto. |
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 321 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(3) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1231 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova al fine di precisare alcuni elementi procedurali, e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (2) e, per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (3). Per agevolare la transizione verso la nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri (ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri — Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), la procedura di correlazione per le autovetture dovrebbe essere allineata, per quanto possibile, a quella per i veicoli commerciali leggeri. |
(2) |
Occorre fornire chiarimenti circa la designazione, da parte degli Stati membri, delle persone di contatto presso le autorità di omologazione e i servizi tecnici affinché le chiavi di firma elettronica necessarie per il funzionamento formale dello strumento di correlazione possano essere fornite in maniera sicura ed efficiente. |
(3) |
Nel caso di veicoli di categoria M1 con massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico pari o superiore a 3 000 kg, è opportuno concedere ai costruttori la possibilità — già prevista per i veicoli di categoria N1 — di scegliere se determinare i coefficienti della resistenza all'avanzamento NEDC in base alle prove secondo la procedura WLTP oppure se utilizzare i valori riportati nell'allegato 4a, tabella 3, del regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) (regolamento UN/ECE n. 83) (4). Ciò dovrebbe facilitare le prove di omologazione di questa particolare categoria di veicoli. |
(4) |
A seguito del perfezionamento dello strumento di correlazione, alcuni parametri dei dati di input non sono più necessari, mentre altri dati di natura amministrativa andrebbero aggiunti per garantire un processo tracciabile e verificabile. |
(5) |
È altresì opportuno prevedere l'uso di codici hash per i file in uscita dello strumento di correlazione. Un numero limitato di risultati non riservati dello strumento di correlazione dovrebbe essere messo a disposizione della Commissione al fine di garantire lo sviluppo e il miglioramento continui dello strumento di correlazione e di fornire un mezzo di ulteriore verifica sui risultati della correlazione. |
(6) |
Occorre semplificare il calcolo del valore di CO2 NEDC di riferimento rendendo inutile il post-trattamento dei risultati delle prove secondo la procedura WLTP e il calcolo della differenza tra il valore di CO2 WLTP simulato con lo strumento di correlazione e il valore di CO2 NEDC. Il nuovo metodo di calcolo fornisce un valore assoluto di CO2 NEDC di riferimento e qualsiasi deviazione dello strumento di correlazione dovrebbe essere facilmente calcolata e riportata nel file non riservato contenente il riepilogo dei risultati. Tale approccio riduce notevolmente il rischio di errori nel calcolo dei valori di riferimento. |
(7) |
È inoltre opportuno semplificare il calcolo dei valori di consumo di carburante in ciclo misto e specifico per fase. Il consumo di carburante dovrebbe essere calcolato a partire dal valore di CO2 NEDC finale (valore dichiarato, determinato mediante strumento di correlazione o prova fisica sul veicolo) utilizzando le formule precisate nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5). |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (6) è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).
(4) Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2015/1038] (GU L 172 del 3.7.2015, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è così modificato:
1) |
il punto 2.1.2 è sostituito dal seguente: «2.1.2. Designazione degli utilizzatori dello strumento di correlazione Gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive persone di contatto responsabili delle operazioni eseguite con lo strumento di correlazione presso l'autorità di omologazione e, se del caso, presso i servizi tecnici. Può essere designata soltanto una persona di contatto per autorità o per servizio. Le informazioni trasmesse alla Commissione comprendono i seguenti dati (il nome dell'organizzazione, il nome della persona responsabile, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono). Tali informazioni sono inviate al seguente indirizzo di posta elettronica (*1): EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu Le chiavi di firma elettronica ai fini del funzionamento dello strumento di correlazione sono fornite soltanto su richiesta della persona di contatto (*2). La Commissione pubblica linee guida sulla procedura da seguire per tali richieste. (*1) Gli aggiornamenti dell'indirizzo di posta elettronica saranno accessibili sul sito web." (*2) Le chiavi di firma elettronica saranno fornite dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea.»;" |
2) |
al punto 2.2, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
il punto 2.3.1 è sostituito dal seguente: «2.3.1. Determinazione dell'inerzia del veicolo nella procedura NEDC La massa di riferimento NEDC dei veicoli H e, ove applicabile, dei veicoli L e R è determinata come segue:
dove: il veicolo R è il veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento ai sensi dell'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*3); MRO è la massa in ordine di marcia definita all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione (*4) per i veicoli H, L e R, rispettivamente; la massa di riferimento da usare come input per le simulazioni e, ove applicabile, per le prove fisiche sui veicoli è il valore di inerzia di cui all'allegato 4a, tabella 3, del regolamento UN/ECE n. 83, che equivale alla massa di riferimento RM, determinata conformemente al presente punto e detta TMn,L, TMn,H e TMn,R. (*3) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1)." (*4) Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).»;" |
4) |
i punti 2.3.5 e 2.3.6 sono sostituiti dai seguenti: «2.3.5. Determinazione della differenza di pressione degli pneumatici Conformemente all'allegato I, appendice 3, punto 6.6.3, del regolamento (UE) 2017/1151, la pressione degli pneumatici più bassa raccomandata per la massa di prova del veicolo deve essere utilizzata durante il coast down per la determinazione della resistenza all'avanzamento, mentre ciò non è precisato nella procedura NEDC. La pressione degli pneumatici di cui tener conto ai fini del calcolo della resistenza all'avanzamento nell'ambito della procedura NEDC conformemente al punto 2.3.8, corrisponde alla media tra i due assi della media tra la pressione minima e la pressione massima consentite per gli pneumatici selezionati per ogni asse per la massa di riferimento NEDC del veicolo. Il calcolo è effettuato per il veicolo H e, se del caso, per i veicoli L e R applicando le seguenti formule:
dove:
L'effetto che ne risulta in termini di resistenza applicata al veicolo è calcolato utilizzando le seguenti formule, rispettivamente, per i veicoli H, L e R:
2.3.6. Determinazione della profondità del battistrada (TTD) Ai sensi dell'allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.2.2, del regolamento (UE) 2017/1151, ai fini della prova WLTP la profondità del battistrada minima è pari all'80 %, mentre ai sensi dell'allegato 4a, appendice 7, punto 4.2, del regolamento UN/ECE n. 83, la profondità minima consentita del battistrada ai fini della prova NEDC è pari al 50 % del valore nominale. Ciò si traduce in una differenza media di 2 mm di profondità del battistrada tra le due procedure. L'effetto corrispondente in termini di resistenza applicata al veicolo è determinato, ai fini del calcolo della resistenza all'avanzamento NEDC di cui al punto 2.3.8, secondo le seguenti formule, rispettivamente, per i veicoli H, L e R:
dove: RMn,H, RMn,L, e RMn,R sono le masse di riferimento dei veicoli H, L e R determinate conformemente al punto 2.3.1.»; |
5) |
al punto 2.3.8.1 sono aggiunti i seguenti due paragrafi: «I coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono calcolati secondo le formule di cui al punto 2.3.8.1.1 (per i veicoli H) e al punto 2.3.8.1.2 (per i veicoli L). Salvo diversa indicazione, tali formule si applicano sia nel caso di simulazioni che di prove fisiche sul veicolo.»; |
6) |
il punto 2.3.8.2 è sostituito dal seguente: 2.3.8.2. Determinazione delle resistenze all'avanzamento se queste, ai fini della prova WLTP, sono state stabilite a norma dell'allegato XXI, suballegato 4, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1151 2.3.8.2.1. Famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151 Laddove la resistenza all'avanzamento sia stata calcolata in conformità all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all'avanzamento NEDC da utilizzare come dati di input ai fini delle simulazioni dello strumento di correlazione sono calcolate come segue.
2.3.8.2.2. Resistenze all'avanzamento preimpostate conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151 Le resistenze all'avanzamento preimpostate che siano state calcolate in conformità all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151 sono calcolate nella procedura NEDC conformemente al punto 2.3.8.2.1, lettera a), del presente allegato. Nel caso di prova fisica su veicolo, la prova deve essere eseguita con i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per i veicoli H o L, determinati conformemente all'allegato 4a, tabella 3, del regolamento UN/ECE n. 83.»; |
7) |
la tabella 1 del punto 2.4 è modificata come segue:
|
8) |
al punto 3.1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la differenza tra il veicolo H e il veicolo L sia unicamente ascrivibile ad una differenza di apparecchiature opzionali (ad esempio MRO, forma della carrozzeria e coefficienti della resistenza all'avanzamento sono uguali) il valore di CO2 NEDC di riferimento è determinato solo per il veicolo H.»; |
9) |
i punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 sono sostituiti dai seguenti: «3.1.1. Dati di input e risultati dello strumento di correlazione 3.1.1.1. Rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione L'autorità di omologazione o il servizio tecnico designato provvedono affinché il file dei dati di input per lo strumento di correlazione sia completo. In seguito al completamento di un ciclo di prova con lo strumento di correlazione è emesso un rapporto originale dei risultati ottenuti dalla correlazione a cui viene attribuito un codice hash. Il rapporto contiene le seguenti parti:
3.1.1.2. File di correlazione completo Se il rapporto originale di correlazione è stato emesso conformemente al punto 3.1.1.1, l'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico designato si avvale delle pertinenti funzionalità dello strumento di correlazione per inviare il file riepilogativo ad un server con marcatura temporale dal quale una risposta con indicazione temporale è ritrasmessa al mittente (con copia ai servizi competenti della Commissione), comprendente un numero intero tra 1 e 99 generato casualmente. Si crea un file di correlazione completo, comprensivo della risposta con indicazione temporale e del rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.1.1. Al file di correlazione completo è attribuito un codice hash. Il file è conservato dall'autorità di omologazione quale verbale di prova conformemente all'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE. 3.1.2. Valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H Lo strumento di correlazione deve essere utilizzato per eseguire le prove di simulazione NEDC del veicolo H utilizzando i pertinenti dati di input di cui al punto 2.4. Il valore di CO2 NEDC di riferimento del veicolo H è determinato come segue: CO 2, H = NEDC CO2,C,H · Ki,H dove:
Oltre al valore di riferimento delle emissioni di CO2 NEDC, lo strumento di correlazione fornisce anche i valori di CO2 specifici per fase per il veicolo H. 3.1.3. Valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo L Se del caso, la prova simulata NEDC del veicolo L va effettuata utilizzando lo strumento di correlazione e i pertinenti dati di input di cui al punto 2.4. Il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo L è determinato come segue: CO 2, L = NEDC CO2,C,L · Ki,L dove:
Oltre al valore delle emissioni di CO2 NEDC di riferimento, lo strumento di correlazione fornisce anche i valori di CO2 specifici per fase per il veicolo L.»; |
10) |
il punto 3.2.6 è sostituito dal seguente: 3.2.6. Se il numero generato casualmente di cui al punto 3.1.1.2 è compreso nell'intervallo tra 90 e 99, il veicolo è selezionato per una misurazione fisica conformemente alla procedura di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, tenuto conto delle precisazioni di cui al punto 2 del presente allegato. I risultati della prova sono documentati conformemente all'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE. Se il valore di CO2 NEDC per entrambi i veicoli H e L è determinato conformemente al punto 3.2.1., la configurazione di veicolo selezionata per la misurazione fisica è quella del veicolo L se il numero casuale è compreso nell'intervallo tra 90 e 94, e quella del veicolo H se il numero casuale è compreso nell'intervallo tra 95 e 99. Se il valore di CO2 NEDC è determinato conformemente al punto 3.2.1 per uno solo tra i veicoli H o L nella famiglia di interpolazione, tale veicolo è selezionato per la misurazione fisica se il numero casuale è compreso tra 90 e 99. Se i valori di CO2 NEDC non sono determinati conformemente al punto 3.2.1, ma sia il veicolo H che il veicolo L sono sottoposti a prova fisica, non si tiene conto del numero casuale.»; |
11) |
al punto 3.2.8, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il fattore De è calcolato al terzo decimale ed è riportato sul certificato di omologazione e sul certificato di conformità.»; |
12) |
i punti 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 sono sostituiti dai seguenti: «3.3.1. Calcolo dei valori CO2 NEDC specifici per fase per il veicolo H I valori NEDC specifici per fase per il veicolo H sono calcolati come segue: NEDC CO 2, p,H = NEDC CO 2, p,H,c · CO 2, AF,H dove:
3.3.2. Calcolo dei valori CO2 NEDC specifici per fase per il veicolo L I valori NEDC specifici per fase per il veicolo L sono calcolati come segue: NEDC CO 2, p,L = NEDC CO 2, p,L,c · CO 2, AF,L dove:
3.3.3. Calcolo del consumo di carburante NEDC per i veicoli H e L 3.3.3.1. Calcolo del consumo di carburante NEDC (ciclo misto) Il consumo di carburante (ciclo misto) NEDC per i veicoli H ed L è calcolato utilizzando le emissioni di CO2 NEDC in ciclo misto determinate conformemente al punto 3.2 e alle disposizioni di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008. Le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km. 3.3.3.2. Calcolo del consumo di carburante NEDC specifico per fase Il consumo di carburante NEDC specifico per fase per i veicoli H ed L è calcolato utilizzando il valore delle emissioni di CO2 NEDC specifico per fase determinato conformemente al punto 3.3 e alle disposizioni di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008. Le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km.»; |
13) |
è aggiunto il seguente punto 4.2.1.4 bis: «4.2.1.4 bis. Resistenza all'avanzamento NEDC del veicolo rappresentativo di una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento Se la resistenza all'avanzamento su strada NEDC del veicolo rappresentativo è stata calcolata a partire da un veicolo rappresentativo WLTP conformemente al punto 2.3.8.2.1, lettera b), la resistenza all'avanzamento NEDC di un singolo veicolo è calcolata secondo le seguenti formule: a) il valore F0n,ind del singolo veicolo è determinato come segue:
dove:
b) il valore F2n,ind del singolo veicolo è determinato come segue:
dove:
c) il valore F1n,ind del singolo veicolo è fissato a 0.»; |
14) |
alla sezione 5, lettera a), le parole «rapporto dei risultati dello strumento di correlazione» sono sostituite dalle parole «file di correlazione completo». |
(*1) Gli aggiornamenti dell'indirizzo di posta elettronica saranno accessibili sul sito web.
(*2) Le chiavi di firma elettronica saranno fornite dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea.»;
(*3) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(*4) Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).»;»
ALLEGATO II
Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1014/2010, nella tabella «Fonti dei dati» è aggiunta la seguente riga:
«Numero di identificazione della famiglia del veicolo |
|
Allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*1) |
(*1) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).»
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1232 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo circolare con un diametro di circa 500 mm e un peso di circa 23 kg. Esso è fatto di ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile, EN-GJS-500-7). L'articolo è verniciato di bitume nero per proteggerlo contro l'erosione. L'articolo è certificato secondo la norma EN 124 (dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali) ed è usato per le coperture delle fognature (ad esempio per le coperture degli scoli dell'acqua piovana). Cfr. immagine (*1) |
7325 99 10 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7325 , 7325 99 e 7325 99 10 . Le note esplicative della nomenclatura combinata per il codice NC 7307 19 10 definiscono la ghisa malleabile. Secondo tali note, l'espressione «malleabile» comprende la ghisa a grafite sferoidale. Ai fini della certezza del diritto e di assicurare un'interpretazione coerente della NC, occorre applicare per analogia le note esplicative della nomenclatura combinata alla voce 7325 . Di conseguenza la classificazione dell'articolo nel codice NC 7325 10 00 come «altri lavori di ghisa non malleabile» è esclusa. L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 7325 99 10 come «altri lavori di ghisa malleabile». |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1233 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Un autoveicolo a motore polivalente con quattro ruote motrici nuovo (di tipo furgone). Il veicolo ha un motore a pistone con accensione per compressione di cilindrata superiore a 1 500 cm3 e inferiore o uguale a 2 500 cm3. Il suo peso lordo totale è circa 2 800 kg. Il veicolo ha due file di sedili: la prima fila ha due sedili (un sedile per il conducente e un «sedile a panchina» per due passeggeri) e la seconda fila ha tre sedili. La prima fila di sedili è dotata su entrambi i lati di una portiera con finestrino, mentre la seconda fila ha sul lato sinistro un finestrino e sul lato destro un portello scorrevole con un finestrino. Dietro la seconda fila di sedili vi è una barriera permanente (griglia divisoria) che divide la zona passeggeri dalla zona per il trasporto di merci. Quest'ultima non è dotata di cinture di sicurezza né di attacchi per la loro installazione. Essa ha un portellone posteriore del tipo che si apre verso l'esterno, ma non ha finestrini. Il veicolo presenta elementi di comfort e rifiniture e attacchi interni esclusivamente nelle zone passeggeri. La zona per il trasporto di merci ha una lunghezza di circa 1,9 m e una capacità di carico di 4,4 m3. |
8703 32 19 |
La classificazione è determinata delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8703 , 8703 32 e 8703 32 19 . La classificazione dei veicoli a motore polivalenti è determinata da alcune caratteristiche che indicano se il veicolo è destinato principalmente al trasporto di persone o a quello di merci (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato riguardanti le voci 8703 e 8704 e le note esplicative della nomenclatura combinata alla voce 8703 ). La classificazione nella voce 8704 come autoveicolo per il trasporto di merci è esclusa, in quanto le caratteristiche oggettive e l'aspetto generale del veicolo sono quelli di un veicolo destinato principalmente al trasporto di persone (presenza di una seconda fila di sedili con attrezzatura di sicurezza, presenza di quattro finestrini, presenza di un portellone scorrevole con un finestrino per i passeggeri posteriori, presenza di elementi di comfort in tutta la zona sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori). La presenza di una barriera permanente tra la zona passeggeri e la zona per il trasporto di merci non può essere considerata un criterio decisivo per escludere la classificazione nella voce 8703 , in quanto si tratta di una caratteristica tipica di molti veicoli classificati come veicoli per il trasporto di persone (specialmente i SUV). Si vedano anche i pareri di classificazione del sistema armonizzato 8703 32/1 e 8703 32/2 . Il veicolo va pertanto classificato nel codice NC 8703 32 19 come autoveicolo a motore nuovo costruito principalmente per il trasporto di persone. |
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1234 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
Prodotto composito che consiste delle seguenti componenti:
Il prodotto è destinato a persone a partire dagli 8 anni di età. La funzione di mezzo di trasporto di merci può essere combinata a quella di monopattino; il prodotto può altrimenti essere tirato o spinto al fine di trasportare la valigia sulle ruote quando la tavola orizzontale è sollevata. Cfr. immagini dell'articolo (*1) |
4202 12 50 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 4202 , 4202 12 e 4202 12 50 . Il prodotto è un articolo composito. La sua funzione principale è essenzialmente di trasportare merci nella valigia. Ciò può essere fatto da una persona in piedi sulla tavola orizzontale che spinge l'articolo (con la tavola abbassata) o da una persona che lo tira o lo spinge come una valigia trolley su ruote convenzionale (con la tavola sollevata). Le componenti del monopattino (quelle che non fanno parte delle normali valigie trolley, ossia la tavola orizzontale pieghevole con una ruota di plastica munita di freno) sono di carattere accessorio e facilitano il trasporto delle merci contenute nella valigia. È quindi la valigia che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale. Di conseguenza è esclusa la classificazione nella voce 8716 come altro veicolo o nella voce 9503 come monopattino. Il prodotto va pertanto classificato nel codice NC 4202 12 50 come valigia con superficie esterna di materie plastiche stampate. |
(*1) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1235 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2017
recante duecentosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 3 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre persone fisiche dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente,
il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:
«Ahmad Zerfaoui [alias: a) Abdullah; b) Abdalla; c) Smail; d) Abu Khaoula; e) Abu Cholder; f) Nuhr]. Data di nascita: 15.7.1963. Luogo di nascita: Chréa, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: a) ex membro dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, b) confermato suo decesso nel Mali settentrionale il 19.9.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.»
«Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5.8.1964. Luogo di nascita: Blida, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: confermato suo decesso in Ciad l'8.3.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.»
«Hacene Allane [alias: a) Hassan il vecchio; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne]. Data di nascita: 17.1.1941. Luogo di nascita: Médéa, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: confermato suo decesso il 16.4.2004 nel Niger settentrionale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.»
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1236 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2017
recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2017
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento. |
(2) |
L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) per il finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili. |
(3) |
L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, incluso nel progetto di bilancio 2018 della Commissione, ammonta a 459,5 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per l'anno civile 2017. |
(4) |
Le previsioni dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2018 della Commissione, indicano che non è necessaria un'ulteriore disciplina finanziaria. |
(5) |
Deliberando in base a quanto disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il 30 marzo 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 (4). |
(6) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito il tasso di adattamento entro il 30 giugno 2017. Pertanto, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione è tenuta a fissare il tasso di adattamento mediante un atto di esecuzione e a informarne immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. |
(7) |
Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il tasso di adattamento può essere modificato dalla Commissione entro il 1o dicembre 2017, in base ai nuovi elementi in suo possesso. In caso di nuovi elementi, la Commissione ne terrà conto e adotterà un regolamento di esecuzione che adegui il tasso di adattamento entro il 1o dicembre 2017, nel contesto della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2018. |
(8) |
Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata in un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile in cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori. |
(9) |
L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da versare agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di tale Stato membro, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai fini della fissazione del tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2017, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,388149 %.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(3) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(4) COM(2017) 150 final.
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/36 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1237 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 (2) della Commissione definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. |
(2) |
Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi acuti per la salute connessi alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca grezzi e nei loro prodotti derivati (3). L'espressione «semi di albicocca grezzi e loro prodotti derivati» usata nel parere scientifico si riferisce allo stesso prodotto denominato nel presente regolamento con l'espressione «semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati». |
(3) |
L'amigdalina è il principale glicoside cianogenico presente nei semi di albicocca non trasformati e si degrada in acido cianidrico (cianuro) con la masticazione. L'acido cianidrico (cianuro) è altamente tossico per gli esseri umani. Per la valutazione dei rischi associati alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati, il gruppo CONTAM ha determinato una dose acuta di riferimento (DAR) di 20 μg/kg di peso corporeo. Tenendo conto dei tenori riferiti di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca non trasformati, la DAR sarebbe superata già con il consumo di pochissimi semi di albicocca non trasformati. |
(4) |
È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di acido cianidrico (cianuro) nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale. |
(5) |
In considerazione della notevole frammentazione del mercato dei semi di albicocca e dei possibili rischi acuti per la salute pubblica, è opportuno stabilire che l'operatore garantisca che i semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale rispettino il tenore massimo. |
(6) |
È opportuno definire le norme del campionamento da applicare per il controllo del rispetto del tenore massimo. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'operatore che immette sul mercato semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati per il consumatore finale dimostra, su richiesta dell'autorità competente, che il prodotto commercializzato rispetta il tenore massimo.
Articolo 3
Il campionamento per il controllo del rispetto del tenore massimo deve essere effettuato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, allegato I, parte D.2 (4).
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(3) Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2016. Scientific opinion on the acute health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in raw apricot kernels and products derived from raw apricot kernels (Parere scientifico sui rischi acuti per la salute connessi alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca grezzi e nei loro prodotti derivati). EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4424
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf
(4) Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
ALLEGATO
Nella sezione 8 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunto il seguente punto:
«8.3 |
Acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico legato in glicosidi cianogenici |
|
8.3.1 |
Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (54) (55) |
20,0 |
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1238 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2017
che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 dicembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese («Cina») in seguito a una denuncia presentata il 25 ottobre 2016 da EUROFER («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni acciai anticorrosione. |
1. PRODOTTO IN ESAME
(2) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese. |
(3) |
Gli acciai anticorrosione sono costituiti da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti. Sono esclusi i seguenti prodotti:
|
(4) |
Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094). |
2. RICHIESTA
(5) |
La richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è stata presentata dal denunciante il 24 maggio 2017. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché a decorrere dalla data di registrazione si possano applicare misure nei confronti di tali importazioni. |
3. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
(6) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. |
(7) |
Il denunciante sostiene che la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame continua a essere oggetto di dumping e che gli importatori erano a conoscenza di pratiche di dumping che si sono protratte a lungo e hanno arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Il denunciante sostiene inoltre che le importazioni cinesi stanno arrecando un pregiudizio all'industria dell'Unione e che vi è stato un sostanziale aumento del livello di tali importazioni anche dopo il periodo dell'inchiesta, il che comprometterebbe gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping, se questo dovesse essere applicato. |
(8) |
La Commissione ritiene che gli importatori effettivamente fossero, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza delle pratiche di dumping degli esportatori. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie al riguardo, come chiaramente indicato nell'avviso di apertura del presente procedimento (3). La versione non riservata della denuncia stimava un margine di dumping del 50 % per le importazioni cinesi. Le prove del dumping contenute nella denuncia si fondano su un confronto tra i valori normali, stabiliti in base alle informazioni sui prezzi di un produttore del Canada (scelto come paese di riferimento), e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione. Il prezzo cinese all'esportazione è stato determinato in base ai dati indicati dai produttori esportatori cinesi sul mercato dell'Unione dall'agosto 2012 all'aprile 2016. |
(9) |
Data l'entità del dumping che potrebbe essere praticato, è ragionevole supporre che gli importatori siano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza della situazione. |
(10) |
Il denunciante ha inoltre fornito, sia nella denuncia sia nella richiesta di registrazione, elementi di prova sufficienti sotto forma di comunicati stampa che descrivono le pratiche di dumping degli esportatori cinesi e che, prima facie, gli importatori non avrebbero potuto né dovuto ignorare. La domanda di riesame menzionava anche le misure di difesa commerciale, tra cui l'antidumping attualmente applicabile nei paesi terzi. |
(11) |
Dall'apertura del procedimento nel dicembre 2016, confrontando la media dei volumi delle importazioni mensili fra ottobre 2015 e settembre 2016 (il periodo dell'inchiesta) e quella dei volumi delle importazioni fra gennaio e aprile 2017 (il periodo successivo all'apertura) si può osservare un ulteriore aumento di oltre il 50 %. Da ulteriori elementi di prova prima facie risultano aumenti delle quote di mercato e dell'entità delle scorte. |
(12) |
Nella denuncia vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del pregiudizio arrecato, e nelle comunicazioni effettuate nel quadro dell'inchiesta, compresa la richiesta di registrazione, vi sono prove dell'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da un persistente aumento di tali importazioni. Tenuto conto del momento in cui si verifica, è probabile che l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e altre circostanze (quali l'eccesso di capacità in Cina e la politica dei prezzi degli esportatori cinesi che risultano dalla denuncia iniziale) potrebbero compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. La prospettiva dell'apertura dell'attuale procedimento e l'andamento delle importazioni cinesi in termini di prezzi e volumi rendono inoltre probabili un ulteriore aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori. |
4. PROCEDURA
(13) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(14) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
5. REGISTRAZIONE
(15) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano rispettate le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(16) |
Il denunciante stima nella denuncia un margine medio di dumping del 50 % circa e un margine medio di vendita sottocosto compreso fra il 37,8 % e il 41,0 % per il prodotto in esame. Per quanto concerne la Cina, l'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di svendita sottocosto stimato in base alla denuncia, vale a dire fra il 37,8 % e il 41,0 % sul valore cif all'importazione del prodotto in esame. |
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(17) |
I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di acciai resistenti alla corrosione, originari della Repubblica popolare cinese, costituiti da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, esclusi quelli:
— |
di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi; |
— |
solo laminati a caldo o a freddo, |
e attualmente classificati ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 and ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).
Le importazioni sono sottoposte a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17.
(3) GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17 (punto 3 dell'avviso di apertura).
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
DECISIONI
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/43 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1239 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2017
relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare
[notificata con il numero C(2017) 4555]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di riconoscere, mediante convalida, certificati di competenza o addestramento adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»). |
(2) |
Tramite lettere rispettivamente del 9 gennaio 2014 e del 5 novembre 2014 il Lussemburgo e Cipro hanno chiesto il riconoscimento dell'Etiopia. A seguito di tali richieste la Commissione ha preso contatto con le autorità etiopi al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se l'Etiopia soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'«Agenzia») in Etiopia. |
(3) |
Sulla base dei risultati di un'ispezione effettuata nell'ottobre 2015, la Commissione ha proceduto a una valutazione del sistema di formazione e abilitazione dell'Etiopia. In tale valutazione la Commissione ha individuato diverse questioni che dovevano essere affrontate adeguatamente dalle autorità etiopi, fra cui carenze in relazione all'approvazione dei programmi e dei corsi, alla formazione a bordo e all'abilitazione e alla convalida. |
(4) |
Un piano volontario di azioni correttive è stato presentato dalle autorità etiopi nel maggio 2016 e ulteriormente integrato nel luglio, nell'ottobre e nel dicembre 2016. |
(5) |
In particolare, l'Etiopia ha adottato una nuova normativa che pone rimedio alle carenze relative alle disposizioni nazionali individuate nella valutazione della Commissione e ha aggiornato le procedure di qualità della propria amministrazione e dei propri istituti di istruzione marittima nonché i programmi di studio e formazione dei propri istituti di istruzione marittima. |
(6) |
Sulla base di tutte le informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che le autorità etiopi hanno adottato misure volte ad allineare il sistema etiope di formazione e abilitazione della gente di mare ai requisiti della convenzione STCW, fornendo prove documentarie adeguate. |
(7) |
Nell'aprile 2017 la Commissione ha fornito alle autorità etiopi una relazione di valutazione che si basava sui risultati dell'ispezione dell'ottobre 2016 e teneva conto del piano di azioni correttive aggiornato. |
(8) |
I risultati finali della valutazione dimostrano che l'Etiopia soddisfa i requisiti della convenzione STCW, che ha posto rimedio a tutte le carenze individuate e che ha adottato misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. |
(9) |
Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della valutazione. |
(10) |
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare l'Etiopia è riconosciuta ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/45 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1240 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 4896]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone. |
(3) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9), (UE) 2017/977 (10) e (UE) 2017/1139 (11) per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 anche al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione. |
(4) |
Benché la situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione sia in costante miglioramento, dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 la Francia ha rilevato un nuovo focolaio di questa malattia, del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola rurale a Brillon, nel nord del paese vicino alla frontiera belga. Tale paese ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno all'azienda infetta. |
(5) |
Anche il Belgio ha istituito una zona di sorveglianza, conformemente alla direttiva 2005/94/CE, a Brunehaut e a Rumes, nel nord del paese vicino alla frontiera francese, a seguito del recente focolaio confermato in Francia. |
(6) |
La Commissione ha esaminato le misure che la Francia e il Belgio hanno adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito al recente focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5N8 nel nord della Francia e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente della Francia e quelli della zona di sorveglianza istituita in Belgio si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. |
(7) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Francia e il Belgio, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Francia e la zona di sorveglianza istituita in Belgio, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito del recente focolaio in Francia. Le nuove aree relative alla Francia e al Belgio dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia e la zona di sorveglianza istituita dal Belgio, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(9) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Francia
|
2) |
la parte B è così modificata:
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