ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1180 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11;
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva, presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate. |
(3) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, come le aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli (4) e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti. |
(4) |
Se uno Stato membro ritiene necessario adottare determinate misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell'Unione e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca su cui tali misure andrebbero ad influire, alla Commissione è conferito il potere di adottare dette misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri interessati. |
(5) |
Il 5 settembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/118 (5) che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino in determinate zone del Mare del Nord. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca, in qualità di Stato membro promotore, ha fornito alla Commissione e agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle ulteriori misure richieste, includendovi le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione delle stesse. |
(7) |
Il 16 novembre 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera in quattro ulteriori siti Natura 2000 danesi nel Kattegat. Tali misure comprendono il divieto di praticare attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (nell'ambito del tipo di habitat 1170) e il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas (nell'ambito del tipo di habitat 1180). |
(8) |
La pesca di fondo con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere poiché incide sia sulla struttura che sulla biodiversità di queste ultime. È pertanto opportuno inserire nel regolamento delegato (UE) 2017/118 il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera danesi pertinenti indicate nella raccomandazione comune. Le scogliere che emettono gas sono strutture particolarmente fragili e qualsiasi impatto fisico ne minaccia lo stato di conservazione. Di conseguenza, è opportuno inserire in tale regolamento anche il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone pertinenti, indicate nella raccomandazione comune, in cui sono presenti scogliere che emettono gas. |
(9) |
Nel suo parere scientifico del 6 dicembre 2016, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP (6)) ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione proposti per le zone speciali di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente raggiunti senza opportune misure atte ad evitare le attività di pesca in tali zone. |
(10) |
Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi nel controllo e nell'attuazione delle misure di conservazione all'interno dei siti interessati. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate, a mettere a disposizione risorse finanziarie adeguate e a creare le strutture necessarie a garantire il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca (PCP). Le suddette misure possono includere l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggior frequenza la rispettiva posizione VMS ovvero di identificare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base a una gestione dei rischi, così da risolvere i problemi rilevati dallo CSTEP. |
(11) |
La Danimarca ha fornito informazioni dettagliate sulle misure di controllo e di monitoraggio tenendo conto dell'attuale livello dell'attività di pesca in dette zone. Tali misure di controllo comprendono ispezioni in mare sulle attività di pesca e un monitoraggio costante da parte del centro di controllo della pesca danese tramite il sistema di gestione basato sui rischi. Per integrare i dati VMS si ricorre anche al sistema di identificazione automatica. |
(12) |
È importante garantire la valutazione delle misure introdotte dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca. La Danimarca, pertanto, dovrebbe procedere, al più tardi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a un'ulteriore valutazione volta a garantire il rispetto dei divieti di pesca. |
(13) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118. |
(14) |
Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:
(1) |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Riesame 1. Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4:
2. Entro il 31 luglio 2017 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 1. 3. Entro il 31 ottobre 2018 gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4:
4. Entro il 30 novembre 2018 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 3.» |
(2) |
L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento. |
(3) |
L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento. |
(4) |
L'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(3) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(4) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10).
(6) stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf
ALLEGATO I
ALLEGATO I
Coordinate delle zone 1
Zona 1(1): Habitat n. 166, sito Natura 2000 n. 191 (codice UE: DK00VA248) Herthas Flak
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1S |
57°39.422′ |
10°49.118′ |
2S |
57°39.508′ |
10°49.602′ |
3S |
57°39.476′ |
10°49.672′ |
4S |
57°39.680′ |
10°50.132′ |
5S |
57°39.312′ |
10°50.813′ |
6S |
57°39.301′ |
10°51.290′ |
7S |
57°38.793′ |
10°52.365′ |
8S |
57°38.334′ |
10°53.201′ |
9S |
57°38.150′ |
10°52.931′ |
10S |
57°38.253′ |
10°52.640′ |
11S |
57°37.897′ |
10°51.936′ |
12S |
57°38.284′ |
10°51.115′ |
13S |
57°38.253′ |
10°50.952′ |
14S |
57°38.631′ |
10°50.129′ |
15S |
57°39.142′ |
10°49.201′ |
16S |
57°39.301′ |
10°49.052′ |
17S |
57°39.422′ |
10°49.118′ |
Zona 1(2): Habitat n. 168, sito Natura 2000 n. 192 (codice UE: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1S |
57°25.045′ |
11°6.757′ |
2S |
57°26.362′ |
11°6.858′ |
3S |
57°27.224′ |
11°9.239′ |
4S |
57°26.934′ |
11°10.026′ |
5S |
57°27.611′ |
11°10.938′ |
6S |
57°28.053′ |
11°11.000′ |
7S |
57°28.184′ |
11°11.547′ |
8S |
57°28.064′ |
11°11.808′ |
9S |
57°28.843′ |
11°13.844′ |
10S |
57°29.158′ |
11°15.252′ |
11S |
57°29.164′ |
11°16.861′ |
12S |
57°29.017′ |
11°17.266′ |
13S |
57°29.080′ |
11°17.597′ |
14S |
57°28.729′ |
11°18.494′ |
15S |
57°28.486′ |
11°18.037′ |
16S |
57°28.258′ |
11°18.269′ |
17S |
57°27.950′ |
11°18.239′ |
18S |
57°27.686′ |
11°18.665′ |
19S |
57°27.577′ |
11°18.691′ |
20S |
57°27.525′ |
11°18.808′ |
21S |
57°27.452′ |
11°18.837′ |
22S |
57°27.359′ |
11°18.818′ |
23S |
57°26.793′ |
11°17.929′ |
24S |
57°27.984′ |
11°15.500′ |
25S |
57°27.676′ |
11°14.758′ |
26S |
57°25.998′ |
11°17.309′ |
27S |
57°25.946′ |
11°17.488′ |
28S |
57°26.028′ |
11°17.555′ |
29S |
57°26.060′ |
11°17.819′ |
30S |
57°26.011′ |
11°18.360′ |
31S |
57°25.874′ |
11°18.666′ |
32S |
57°25.683′ |
11°18.646′ |
33S |
57°25.417′ |
11°18.524′ |
34S |
57°25.377′ |
11°18.408′ |
35S |
57°25.330′ |
11°18.039′ |
36S |
57°25.175′ |
11°17.481′ |
37S |
57°24.928 |
11°17.579′ |
38S |
57°24.828′ |
11°17.366′ |
39S |
57°24.891′ |
11°17.049′ |
40S |
57°25.128′ |
11°17.118′ |
41S |
57°25.249′ |
11°16.721′ |
42S |
57°25.211′ |
11°16.592′ |
43S |
57°25.265′ |
11°16.162′ |
44S |
57°25.170′ |
11°15.843′ |
45S |
57°25.245′ |
11°15.562′ |
46S |
57°25.208′ |
11°15.435′ |
47S |
57°25.278′ |
11°15.083′ |
48S |
57°25.462′ |
11°15.059′ |
49S |
57°25.517′ |
11°15.007′ |
50S |
57°25.441′ |
11°14.613′ |
51S |
57°25.610′ |
11°14.340′ |
52S |
57°25.630′ |
11°14.119′ |
53S |
57°25.629′ |
11°13.827′ |
54S |
57°25.738′ |
11°13.658′ |
55S |
57°25.610′ |
11°13.392′ |
56S |
57°25.625′ |
11°13.176′ |
57S |
57°25.933′ |
11°12.379′ |
58S |
57°25.846′ |
11°11.959′ |
59S |
57°25.482′ |
11°12.956′ |
60S |
57°25.389′ |
11°13.083′ |
61S |
57°25.221′ |
11°13.212′ |
62S |
57°25.134′ |
11°13.221′ |
63S |
57°25.031′ |
11°13.077′ |
64S |
57°25.075′ |
11°12.751′ |
65S |
57°24.817′ |
11°12.907′ |
66S |
57°24.747′ |
11°12.862′ |
67S |
57°24.616′ |
11°13.229′ |
68S |
57°24.549′ |
11°13.240′ |
69S |
57°24.347′ |
11°13.093′ |
70S |
57°24.256′ |
11°13.288′ |
71S |
57°24.145′ |
11°13.306′ |
72S |
57°24.051′ |
11°13.138′ |
73S |
57°23.818′ |
11°13.360′ |
74S |
57°23.649′ |
11°13.280′ |
75S |
57°23.553′ |
11°13.260′ |
76S |
57°23.432′ |
11°13.088′ |
77S |
57°23.416′ |
11°12.861′ |
78S |
57°23.984′ |
11°9.081′ |
79S |
57°25.045′ |
11°6.757′ |
Zona 1(3): Habitat n. 167, sito Natura 2000 n. 207 (codice UE: DK00VA299) Lysegrund
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1S |
56°19.367′ |
11°46.017′ |
2S |
56°18.794′ |
11°48.153′ |
3S |
56°17.625′ |
11°48.541′ |
4S |
56°17.424′ |
11°48.117′ |
5S |
56°17.864′ |
11°47.554′ |
6S |
56°17.828′ |
11°47.265′ |
7S |
56°17.552′ |
11°47.523′ |
8S |
56°17.316′ |
11°47.305′ |
9S |
56°17.134′ |
11°47.260′ |
10S |
56°16.787′ |
11°46.753′ |
11S |
56°16.462′ |
11°46.085′ |
12S |
56°16.455′ |
11°43.620′ |
13S |
56°17.354′ |
11°42.671′ |
14S |
56°18.492′ |
11°42.689′ |
15S |
56°18.950′ |
11°41.823′ |
16S |
56°19.263′ |
11°41.870′ |
17S |
56°19.802′ |
11°40.939′ |
18S |
56°19.989′ |
11°41.516′ |
19S |
56°18.967′ |
11°43.600′ |
20S |
56°19.460′ |
11°44.951′ |
21S |
56°19.367′ |
11°46.017′ |
Zona 1(4): Habitat n. 169, sito Natura 2000 n. 193 (codice UE: DK00VA250) Store Middelgrund
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1 |
56°34.52′ |
12°2.208′ |
1 |
56°34.612′ |
12°2.136′ |
1 |
56°35.19′ |
12°2.285′ |
1 |
56°35.474′ |
12°2.817′ |
1 |
56°35.465′ |
12°4.468′ |
1 |
56°35.233′ |
12°5.415′ |
1 |
56°33.428′ |
12°6.808′ |
1 |
56°32.915′ |
12°5.233′ |
1 |
56°31.324′ |
12°4.355′ |
1 |
56°31.318′ |
12°2.235′ |
Zona 1(5): Habitat n. 204, sito Natura 2000 n. 204 (codice UE: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1 |
56°11.54′ |
11°11.308′ |
1 |
56°12.748′ |
11°11.412′ |
1 |
56°12.977′ |
11°11.076′ |
1 |
56°13.812′ |
11°11.019′ |
1 |
56°14.318′ |
11°11.153′ |
1 |
56°16.409′ |
11°12.95′ |
1 |
56°16.553′ |
11°13.137′ |
1 |
56°16.645′ |
11°13.574′ |
1 |
56°17.029′ |
11°14.117′ |
1 |
56°17.401′ |
11°14.234′ |
1 |
56°17.495′ |
11°14.355′ |
1 |
56°17.543′ |
11°15.095′ |
1 |
56°17.511′ |
11°15.328′ |
1 |
56°17.047′ |
11°15.456′ |
1 |
56°16.571′ |
11°14.971′ |
1 |
56°16.555′ |
11°14.611′ |
1 |
56°15.931′ |
11°14.504′ |
1 |
56°15.479′ |
11°14.11′ |
1 |
56°14.679′ |
11°14.013′ |
1 |
56°14.193′ |
11°14.207′ |
1 |
56°12.565′ |
11°13.067′ |
1 |
56°11.523′ |
11°13.443′ |
1 |
56°11.247′ |
11°14.042′ |
1 |
56°10.105′ |
11°13.247′ |
1 |
56°9.516′ |
11°11.983′ |
1 |
56°9.417′ |
11°11.258′ |
1 |
56°9.476′ |
11°10.556′ |
1 |
56°8.737′ |
11°8.954′ |
1 |
56°8.756′ |
11°8.568′ |
1 |
56°9.334′ |
11°8.269′ |
1 |
56°9.907′ |
11°8.446′ |
1 |
56°9.914′ |
11°9.319′ |
1 |
56°10.4′ |
11°10.654′ |
1 |
56°10.362′ |
11°11.298′ |
1 |
56°10.805′ |
11°11.88′ |
1 |
56°11.184′ |
11°11.956′ |
2 |
56°20.985′ |
11°22.005′ |
2 |
56°20.367′ |
11°19.136′ |
2 |
56°19.547′ |
11°17.294′ |
2 |
56°18.7′ |
11°15.982′ |
2 |
56°18.724′ |
11°18.399′ |
2 |
56°20.817′ |
11°20.511′ |
2 |
56°18.27′ |
11°17.204′ |
2 |
56°18.629′ |
11°17.695′ |
2 |
56°18.078′ |
11°16.411′ |
2 |
56°18.7′ |
11°15.982′ |
2 |
56°20.257′ |
11°22.733′ |
2 |
56°20.13′ |
11°22.319′ |
2 |
56°19.134′ |
11°18.983′ |
Zona 1(6): Habitat n. 09, sito Natura 2000 n. 09 (codice UE: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1 |
57°16.590′ |
11°14.495′ |
1 |
57°16.256′ |
11°14.59′ |
1 |
57°16.169′ |
11°14.409′ |
1 |
57°16.169′ |
11°14.209′ |
1 |
57°16.677′ |
11°12.483′ |
1 |
57°17.116′ |
11°12.001′ |
1 |
57°16.556′ |
11°13.269′ |
1 |
57°17.591′ |
11°12.392′ |
1 |
57°17.86′ |
11°13.122′ |
1 |
57°17.55′ |
11°13.861′ |
7 |
57°5.371′ |
11°20.659′ |
7 |
57°6.381′ |
11°21.944′ |
7 |
57°5.91′ |
11°22.787′ |
7 |
57°5.18′ |
11°22.809′ |
7 |
57°8.174′ |
11°16.527′ |
7 |
57°8.68′ |
11°18.549′ |
7 |
57°7.534′ |
11°20.441′ |
7 |
57°6.804′ |
11°20.398′ |
7 |
57°5.816′ |
11°19.63′ |
7 |
57°6.634′ |
11°17.078′ |
7 |
57°8.174′ |
11°16.527′ |
7 |
57°4.903′ |
11°22.463′ |
8 |
57°9.615′ |
11°17.231′ |
8 |
57°10.129′ |
11°13.882′ |
8 |
57°2.822′ |
11°17.65′ |
8 |
57°11.948′ |
11°12.687′ |
8 |
57°12.088′ |
11°11.741′ |
8 |
57°10.658′ |
11°12.883′ |
8 |
57°3.599′ |
11°17.885′ |
8 |
57°5.012′ |
11°16.909′ |
8 |
57°8.004′ |
11°13.522′ |
8 |
57°9.202′ |
11°17.358′ |
8 |
57°1.939′ |
11°16.417′ |
8 |
57°1.962′ |
11°14.827′ |
8 |
57°0.983′ |
11°14.342′ |
8 |
57°1.274′ |
11°10.035′ |
8 |
57°2.903′ |
11°6.783′ |
8 |
57°9.434′ |
11°17.472′ |
8 |
57°3.496′ |
11°7.083′ |
8 |
57°2.717′ |
11°11.757′ |
8 |
57°4.945′ |
11°9.468′ |
8 |
57°6.501′ |
11°10.111′ |
8 |
57°10.612′ |
11°11.461′ |
8 |
57°11.716′ |
11°11.244′ |
8 |
57°12.088′ |
11°11.741′ |
8 |
57°3.177′ |
11°6.659′ |
10 |
57°6.231′ |
11°8.031′ |
10 |
57°5.661′ |
11°7.912′ |
10 |
57°6.118′ |
11°6.363′ |
10 |
57°5.32′ |
11°6.254′ |
10 |
57°4.912′ |
11°6.315′ |
10 |
57°4.942′ |
11°7.2′ |
10 |
57°7.305′ |
11°6.688′ |
10 |
57°7.293′ |
11°5.893′ |
10 |
57°7.147′ |
11°7.866′ |
10 |
57°7.293′ |
11°5.893′ |
10 |
57°6.946′ |
11°5.845′ |
11 |
57°5.31′ |
10°59.197′ |
11 |
57°4.371′ |
10°56.279′ |
11 |
57°3.443′ |
10°58.93′ |
11 |
57°6.547′ |
11°1.968′ |
11 |
57°1.808′ |
10°58.496′ |
11 |
57°1.597′ |
10°57.823′ |
11 |
57°2.366′ |
10°53.025′ |
11 |
57°4.236′ |
11°5.614′ |
11 |
57°2.764′ |
10°51.91′ |
11 |
57°7.571′ |
11°4.806′ |
11 |
57°7.936′ |
11°3.651′ |
11 |
57°7.953′ |
11°2.667′ |
11 |
57°7.198′ |
11°5.634′ |
11 |
57°6.366′ |
10°52.893′ |
11 |
57°4.98′ |
10°50.473′ |
11 |
57°3.356′ |
10°51.401′ |
11 |
57°7.443′ |
10°58.998′ |
11 |
57°7.198′ |
11°5.634′ |
11 |
57°6.471′ |
11°5.125′ |
11 |
57°6.751′ |
11°2.224′ |
11 |
57°3.535′ |
11°5.08′ |
11 |
57°4.354′ |
10°59.94′ |
Zona 1(7): Habitat n. 20, sito Natura 2000 n. 20 (codice UE: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1 |
57°25.564′ |
11°1.008′ |
1 |
57°25.474′ |
11°1.727′ |
1 |
57°25.29′ |
11°1.947′ |
1 |
57°24.992′ |
11°1.863′ |
1 |
57°24.724′ |
11°1.233′ |
1 |
57°24.785′ |
11°0.981′ |
1 |
57°25.008′ |
11°0.467′ |
1 |
57°24.837′ |
11°0.331′ |
1 |
57°24.813′ |
11°0.153′ |
1 |
57°24.837′ |
10°59.992′ |
1 |
57°24.927′ |
10°59.909′ |
1 |
57°25.004′ |
10°59.935′ |
1 |
57°25.223′ |
11°0.27′ |
1 |
57°25.564′ |
11°1.008′ |
1 |
57°25.12′ |
11°1.924′ |
17 |
57°20.061′ |
11°2.851′ |
17 |
57°19.734′ |
11°0.84′ |
17 |
57°19.812′ |
11°0.697′ |
17 |
57°19.891′ |
11°0.335′ |
17 |
57°19.621′ |
10°59.763′ |
17 |
57°19.398′ |
10°59.772′ |
17 |
57°19.174′ |
11°0.903′ |
17 |
57°19.579′ |
11°3.014′ |
17 |
57°19.776′ |
11°3.182′ |
17 |
57°19.912′ |
11°3.156′ |
17 |
57°20.061′ |
11°2.851′ |
18 |
57°22.145′ |
10°57.371′ |
18 |
57°20.103′ |
10°55.273′ |
18 |
57°22.57′ |
10°57.338′ |
18 |
57°22.66′ |
10°56.892′ |
18 |
57°21.115′ |
10°55.086′ |
18 |
57°22.634′ |
10°56.392′ |
18 |
57°19.757′ |
10°54.713′ |
18 |
57°20.042′ |
10°54.207′ |
18 |
57°22.512′ |
10°55.648′ |
18 |
57°21.238′ |
10°53.014′ |
18 |
57°21.634′ |
10°53.434′ |
18 |
57°22.151′ |
10°54.627′ |
18 |
57°21.263′ |
10°55.473′ |
18 |
57°21.169′ |
10°56.585′ |
18 |
57°20.831′ |
10°53.127′ |
19 |
57°22.957′ |
11°4.239′ |
19 |
57°22.64′ |
11°4.987′ |
19 |
57°21.687′ |
11°5.546′ |
19 |
57°21.85′ |
11°6.385′ |
19 |
57°21.559′ |
11°6.792′ |
19 |
57°21.026′ |
11°6.641′ |
19 |
57°20.663′ |
11°6.423′ |
19 |
57°20.435′ |
11°6.035′ |
19 |
57°20.219′ |
11°4.913′ |
19 |
57°20.173′ |
11°3.355′ |
19 |
57°20.351′ |
11°1.386′ |
19 |
57°20.676′ |
10°59.222′ |
19 |
57°20.968′ |
10°59.072′ |
19 |
57°21.64′ |
10°59.792′ |
19 |
57°22.075′ |
10°58.079′ |
19 |
57°22.814′ |
10°57.873′ |
19 |
57°23.349′ |
10°58.116′ |
19 |
57°23.44′ |
10°59.169′ |
19 |
57°23.291′ |
11°1.892′ |
19 |
57°23.44′ |
10°59.169′ |
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Coordinate delle zone 2
Zona 2(1): Habitat n. 166, sito Natura 2000 n. 191 (codice UE: DK00VA248) zona di scogliere che emettono gas di Herthas Flak
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1B |
57°38.334′ |
10°53.201′ |
2B |
57°38.15′ |
10°52.931′ |
3B |
57°38.253′ |
10°52.64′ |
4B |
57°38.237′ |
10°52.15′ |
5B |
57°38.32′ |
10°51.974′ |
6B |
57°38.632′ |
10°51.82′ |
7B |
57°38.839′ |
10°52.261′ |
8B |
57°38.794′ |
10°52.36′ |
9B |
57°38.334′ |
10°53.201′ |
Zona 2(2): Habitat n. 168, sito Natura 2000 n. 192 (codice UE: DK00VA249) zona di scogliere che emettono gas di Læsø Trindel & Tønneberg Banke
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1B |
57°27.496′ |
11°15.033′ |
2B |
57°25.988′ |
11°17.323′ |
3B |
57°25.946′ |
11°17.488′ |
4B |
57°25.417′ |
11°18.524′ |
5B |
57°25.377′ |
11°18.408′ |
6B |
57°25.346′ |
11°18.172′ |
7B |
57°25.330′ |
11°18.039′ |
8B |
57°25.175′ |
11°17.481′ |
9B |
57°24.928′ |
11°17.579′ |
10B |
57°24.828′ |
11°17.366′ |
11B |
57°24.891′ |
11°17.049′ |
12B |
57°25.128′ |
11°17.118′ |
13B |
57°25.249′ |
11°16.721′ |
14B |
57°25.211′ |
11°16.592′ |
15B |
57°25.263′ |
11°16.177′ |
16B |
57°25.170′ |
11°15.843′ |
17B |
57°25.240′ |
11°15.549′ |
18B |
57°26.861′ |
11°15.517′ |
19B |
57°26.883′ |
11°14.998′ |
20B |
57°27.496′ |
11°15.033′ |
Zona 2(3): BRATTEN 1.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
1.1 |
58.54797 |
10.61234 |
58°32.87790′ |
10°36.74060′ |
1.2 |
58.54242 |
10.59708 |
58°32.54500′ |
10°35.82450′ |
1.3 |
58.57086 |
10.57829 |
58°34.25170′ |
10°34.69750′ |
1.4 |
58.57113 |
10.58584 |
58°34.26810′ |
10°35.15060′ |
Zona 2(4): BRATTEN 2.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
2.1 |
58.58333 |
10.70000 |
58°35.00000′ |
10°42.00000′ |
2.2 |
58.56370 |
10.70000 |
58°33.82200′ |
10°42.00000′ |
2.3 |
58.56834 |
10.68500 |
58°34.10000′ |
10°41.10000′ |
2.4 |
58.58333 |
10.67333 |
58°35.00000′ |
10°40.40000′ |
Zona 2(5): BRATTEN 3.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
3.1 |
58.55448 |
10.66622 |
58°33.26910′ |
10°39.97320′ |
3.2 |
58.53817 |
10.65876 |
58°32.29020′ |
10°39.52570′ |
3.3 |
58.56064 |
10.62589 |
58°33.63840′ |
10°37.55310′ |
3.4 |
58.58333 |
10.60196 |
58°35.00000′ |
10°36.11730′ |
3.5 |
58.58333 |
10.64007 |
58°35.00000′ |
10°38.40390′ |
Zona 2(6): BRATTEN 4.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
4.1 |
58.41829 |
10.56322 |
58°25.09750′ |
10°33.79350′ |
4.2 |
58.44104 |
10.54711 |
58°26.46240′ |
10°32.82670′ |
4.3 |
58.46111 |
10.53893 |
58°27.66680′ |
10°32.33610′ |
4.4 |
58.49248 |
10.55864 |
58°29.54890′ |
10°33.51860′ |
4.5 |
58.47846 |
10.58575 |
58°28.70790′ |
10°35.14500′ |
4.6 |
58.45570 |
10.60806 |
58°27.34200′ |
10°36.48350′ |
4.7 |
58.42942 |
10.58963 |
58°25.76550′ |
10°35.37770′ |
Zona 2(7): BRATTEN 5.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
5.1 |
58.46216 |
10.62166 |
58°27.72940′ |
10°37.29940′ |
5.2 |
58.48256 |
10.59473 |
58°28.95350′ |
10°35.68400′ |
5.3 |
58.50248 |
10.58245 |
58°30.14850′ |
10°34.94690′ |
5.4 |
58.50213 |
10.61104 |
58°30.12770′ |
10°36.66250′ |
5.5 |
58.47972 |
10.63392 |
58°28.78320′ |
10°38.03540′ |
Zona 2(8): BRATTEN 6.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
6.1 |
58.45450 |
10.49373 |
58°27.26970′ |
10°29.62370′ |
6.2 |
58.46727 |
10.47881 |
58°28.03640′ |
10°28.72850′ |
6.3 |
58.48976 |
10.46582 |
58°29.38550′ |
10°27.94900′ |
6.4 |
58.49126 |
10.47395 |
58°29.47550′ |
10°28.43730′ |
6.5 |
58.47369 |
10.50004 |
58°28.42150′ |
10°30.00260′ |
6.6 |
58.45435 |
10.49995 |
58°27.26080′ |
10°29.99710′ |
Zona 2(9): BRATTEN 7A.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
7A.1 |
58.42132 |
10.53168 |
58°25.27900′ |
10°31.90080′ |
7A.2 |
58.41075 |
10.51853 |
58°24.64520′ |
10°31.11190′ |
7A.3 |
58.41982 |
10.50999 |
58°25.18910′ |
10°30.59960′ |
7A.4 |
58.44487 |
10.51291 |
58°26.69240′ |
10°30.77450′ |
7A.5 |
58.45257 |
10.52057 |
58°27.15410′ |
10°31.23410′ |
7A.6 |
58.44918 |
10.52936 |
58°26.95050′ |
10°31.76140′ |
7A.7 |
58.42423 |
10.52271 |
58°25.45370′ |
10°31.36260′ |
Zona 2(10): BRATTEN 7B.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
7B.1 |
58.38556 |
10.51815 |
58°23.13340′ |
10°31.08930′ |
7B.2 |
58.39907 |
10.50486 |
58°23.94410′ |
10°30.29150′ |
7B.3 |
58.41075 |
10.51853 |
58°24.64520′ |
10°31.11190′ |
7B.4 |
58.42132 |
10.53168 |
58°25.27900′ |
10°31.90080′ |
7B.5 |
58.41613 |
10.54764 |
58°24.96810′ |
10°32.85830′ |
7B.6 |
58.38776 |
10.53394 |
58°23.26560′ |
10°32.03650′ |
Zona 2(11): BRATTEN 7C.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
7C.1 |
58.32839 |
10.44780 |
58°19.70320′ |
10°26.86790′ |
7C.2 |
58.33196 |
10.43976 |
58°19.91750′ |
10°26.38560′ |
7C.3 |
58.34390 |
10.44579 |
58°20.63390′ |
10°26.74760′ |
7C.4 |
58.36412 |
10.46309 |
58°21.84690′ |
10°27.78530′ |
7C.5 |
58.39907 |
10.50486 |
58°23.94410′ |
10°30.29150′ |
7C.6 |
58.38556 |
10.51815 |
58°23.13340′ |
10°31.08930′ |
7C.7 |
58.38172 |
10.50243 |
58°22.90310′ |
10°30.14580′ |
7C.8 |
58.34934 |
10.46503 |
58°20.96020′ |
10°27.90180′ |
7C.9 |
58.33436 |
10.45233 |
58°20.06130′ |
10°27.13950′ |
Zona 2(12): BRATTEN 7D.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
7D.1 |
58.32839 |
10.44780 |
58°19.70320′ |
10°26.86790′ |
7D.2 |
58.30802 |
10.43235 |
58°18.48120′ |
10°25.94100′ |
7D.3 |
58.31273 |
10.42636 |
58°18.76400′ |
10°25.58170′ |
7D.4 |
58.32300 |
10.43560 |
58°19.38030′ |
10°26.13580′ |
7D.5 |
58.33196 |
10.43976 |
58°19.91750′ |
10°26.38560′ |
Zona 2(13): BRATTEN 7E.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
7E.1 |
58.30802 |
10.43235 |
58°18.48120′ |
10°25.94100′ |
7E.2 |
58.30260 |
10.42276 |
58°18.15610′ |
10°25.36540′ |
7E.3 |
58.30642 |
10.41908 |
58°18.38510′ |
10°25.14470′ |
7E.4 |
58.31273 |
10.42636 |
58°18.76400′ |
10°25.58170′ |
Zona 2(14): BRATTEN 8.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
8.1 |
58.35013 |
10.56697 |
58°21.00780′ |
10°34.01820′ |
8.2 |
58.35000 |
10.54678 |
58°21.00000′ |
10°32.80660′ |
8.3 |
58.36596 |
10.54941 |
58°21.95780′ |
10°32.96480′ |
8.4 |
58.36329 |
10.56736 |
58°21.79740′ |
10°34.04160′ |
Zona 2(15): BRATTEN 9A.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
9A.1 |
58.28254 |
10.48633 |
58°16.95260′ |
10°29.17970′ |
9A.2 |
58.28185 |
10.46037 |
58°16.91100′ |
10°27.62230′ |
9A.3 |
58.32814 |
10.47828 |
58°19.68840′ |
10°28.69670′ |
9A.4 |
58.32314 |
10.49764 |
58°19.38860′ |
10°29.85840′ |
Zona 2(16): BRATTEN 9B.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
9B.1 |
58.28254 |
10.49986 |
58°16.95260′ |
10°29.99170′ |
9B.2 |
58.30184 |
10.50257 |
58°18.11030′ |
10°30.15410′ |
9B.3 |
58.30128 |
10.51117 |
58°18.07690′ |
10°30.67040′ |
9B.4 |
58.28560 |
10.51374 |
58°17.13590′ |
10°30.82450′ |
Zona 2(17): BRATTEN 10.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
10.1 |
58.40548 |
10.47122 |
58°24.32870′ |
10°28.27330′ |
10.2 |
58.39710 |
10.45111 |
58°23.82620′ |
10°27.06670′ |
10.3 |
58.41923 |
10.45140 |
58°25.15390′ |
10°27.08390′ |
10.4 |
58.43279 |
10.45575 |
58°25.96770′ |
10°27.34510′ |
10.5 |
58.41816 |
10.46972 |
58°25.08960′ |
10°28.18310′ |
Zona 2(18): BRATTEN 11.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
11.1 |
58.44546 |
10.48585 |
58°26.72760′ |
10°29.15080′ |
11.2 |
58.43201 |
10.48224 |
58°25.92060′ |
10°28.93410′ |
11.3 |
58.44293 |
10.46981 |
58°26.57590′ |
10°28.18890′ |
11.4 |
58.46009 |
10.46709 |
58°27.60540′ |
10°28.02550′ |
Zona 2(19): BRATTEN 12.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
12.1 |
58.31923 |
10.39146 |
58°19.15400′ |
10°23.48740′ |
12.2 |
58.33421 |
10.41007 |
58°20.05280′ |
10°24.60400′ |
12.3 |
58.32229 |
10.41228 |
58°19.33750′ |
10°24.73680′ |
12.4 |
58.30894 |
10.39258 |
58°18.53660′ |
10°23.55460′ |
Zona 2(20): BRATTEN 13.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
13.1 |
58.53667 |
10.41500 |
58°32.20000′ |
10°24.90020′ |
13.2 |
58.55302 |
10.40684 |
58°33.18120′ |
10°24.41050′ |
13.3 |
58.55827 |
10.41840 |
58°33.49610′ |
10°25.10420′ |
13.4 |
58.54551 |
10.42903 |
58°32.73030′ |
10°25.74190′ |
Zona 2(21): BRATTEN 14.
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
14.1 |
58.26667 |
10.02858 |
58°16.00000′ |
10°1.71510′ |
14.2 |
58.51269 |
10.14490 |
58°30.76120′ |
10°8.69400′ |
14.3 |
58.53608 |
10.18669 |
58°32.16510′ |
10°11.20140′ |
14.4 |
58.46886 |
10.23659 |
58°28.13140′ |
10°14.19520′ |
14.5 |
58.31137 |
10.26041 |
58°18.68210′ |
10°15.62490′ |
14.6 |
58.26667 |
10.16996 |
58°16.00000′ |
10°10.19740′ |
Zona 2(22): Habitat n. 169, sito Natura 2000 n. 193 (codice UE: DK00VA250) zona di scogliere che emettono gas di Store Middelgrund
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
B-2 |
56°33.544′ |
12°6.298′ |
B-2 |
56°33.409′ |
12°5.528′ |
B-2 |
56°33.335′ |
12°5.519′ |
B-2 |
56°33.265′ |
12°5.575′ |
B-2 |
56°33.383′ |
12°6.519′ |
B-2 |
56°33.476′ |
12°5.629′ |
B-2 |
56°33.544′ |
12°6.298′ |
B-2 |
56°33.517′ |
12°6.446′ |
B-2 |
56°33.443′ |
12°6.52′ |
B-2 |
56°33.331′ |
12°6.476′ |
B-2 |
56°33.292′ |
12°6.396′ |
B-2 |
56°33.224′ |
12°5.717′ |
Zona 2(23): Habitat n. 09, sito Natura 2000 n. 09 (codice UE: DK00FX010) zona di scogliere che emettono gas di Strandenge på Læsø og havet syd herfor
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
B-2 |
57°15.542′ |
10°45.194′ |
B-2 |
57°15.604′ |
10°45.344′ |
B-2 |
57°15.614′ |
10°45.557′ |
B-2 |
57°15.446′ |
10°45.761′ |
B-2 |
57°15.124′ |
10°45.67′ |
B-2 |
57°15.04′ |
10°45.438′ |
B-2 |
57°15.139′ |
10°45.208′ |
B-2 |
57°15.542′ |
10°45.194′ |
B-3 |
57°13.714′ |
10°46.124′ |
B-3 |
57°13.788′ |
10°46.399′ |
B-3 |
57°13.53′ |
10°46.837′ |
B-3 |
57°13.421′ |
10°46.821′ |
B-3 |
57°13.233′ |
10°46.369′ |
B-3 |
57°13.225′ |
10°46.199′ |
B-3 |
57°13.305′ |
10°46.023′ |
B-3 |
57°13.714′ |
10°46.124′ |
B-4 |
57°13.175′ |
10°46.559′ |
B-4 |
57°13.298′ |
10°46.613′ |
B-4 |
57°13.37′ |
10°46.818′ |
B-4 |
57°13.286′ |
10°47.075′ |
B-4 |
57°13.115′ |
10°47.045′ |
B-4 |
57°13.069′ |
10°46.751′ |
B-5 |
57°15.382′ |
10°51.675′ |
B-5 |
57°15.132′ |
10°52.02′ |
B-5 |
57°15.382′ |
10°51.675′ |
B-5 |
57°15.401′ |
10°51.986′ |
B-5 |
57°15.271′ |
10°52.139′ |
B-5 |
57°15.13′ |
10°51.715′ |
B-5 |
57°15.246′ |
10°51.612′ |
B-6 |
57°15.146′ |
10°51.413′ |
B-6 |
57°15.265′ |
10°51.276′ |
B-6 |
57°15.276′ |
10°50.991′ |
B-6 |
57°15.007′ |
10°51.29′ |
B-6 |
57°15.276′ |
10°50.991′ |
B-6 |
57°15.123′ |
10°50.862′ |
B-6 |
57°15.011′ |
10°51.016′ |
B-9 |
57°7.285′ |
11°8.669′ |
B-9 |
57°7.256′ |
11°9.263′ |
B-9 |
57°6.929′ |
11°9.478′ |
B-9 |
57°6.675′ |
11°9.137′ |
B-9 |
57°6.707′ |
11°8.498′ |
B-9 |
57°7.285′ |
11°8.669′ |
B-9 |
57°7.046′ |
11°8.343′ |
B-12 |
57°2.207′ |
10°57.537′ |
B-12 |
57°2.081′ |
10°57.168′ |
B-12 |
57°1.881′ |
10°57.05′ |
B-12 |
57°1.799′ |
10°57.111′ |
B-12 |
57°1.656′ |
10°57.457′ |
B-12 |
57°1.649′ |
10°57.5′ |
B-12 |
57°1.889′ |
10°58.494′ |
B-12 |
57°1.752′ |
10°58.311′ |
B-12 |
57°1.633′ |
10°57.929′ |
B-12 |
57°2.207′ |
10°57.537′ |
B-12 |
57°2.244′ |
10°58.141′ |
B-12 |
57°2.201′ |
10°58.248′ |
B-12 |
57°1.972′ |
10°58.528′ |
B-13 |
57°7.65′ |
11°2.894′ |
B-13 |
57°7.501′ |
11°3.03′ |
B-13 |
57°7.409′ |
11°3.539′ |
B-13 |
57°7.453′ |
11°3.718′ |
B-13 |
57°7.707′ |
11°3.935′ |
B-13 |
57°7.838′ |
11°3.837′ |
B-13 |
57°7.93′ |
11°3.614′ |
B-13 |
57°7.941′ |
11°3.373′ |
B-13 |
57°7.942′ |
11°3.31′ |
B-13 |
57°7.877′ |
11°3.093′ |
B-13 |
57°7.872′ |
11°3.077′ |
B-13 |
57°7.409′ |
11°3.258′ |
B-13 |
57°7.549′ |
11°3.894′ |
B-13 |
57°7.872′ |
11°3.077′ |
B-13 |
57°7.783′ |
11°2.965′ |
B-14 |
57°9.651′ |
11°16.75′ |
B-14 |
57°9.202′ |
11°17.358′ |
B-14 |
57°9.528′ |
11°16.459′ |
B-14 |
57°9.348′ |
11°16.415′ |
B-14 |
57°9.528′ |
11°16.459′ |
B-14 |
57°9.649′ |
11°17.006′ |
B-14 |
57°9.434′ |
11°17.472′ |
B-14 |
57°9.615′ |
11°17.231′ |
B-14 |
57°9.182′ |
11°16.531′ |
B-14 |
57°9.094′ |
11°16.95′ |
B-15 |
57°7.089′ |
11°17.532′ |
B-15 |
57°7.014′ |
11°17.903′ |
B-15 |
57°6.837′ |
11°18.035′ |
B-15 |
57°6.683′ |
11°17.999′ |
B-15 |
57°6.522′ |
11°17.479′ |
B-15 |
57°6.605′ |
11°17.172′ |
B-15 |
57°6.698′ |
11°17.063′ |
B-15 |
57°6.778′ |
11°17.027′ |
B-15 |
57°6.793′ |
11°17.021′ |
B-15 |
57°6.905′ |
11°17.047′ |
B-15 |
57°7.033′ |
11°17.211′ |
B-15 |
57°6.57′ |
11°17.784′ |
Zona 2(24): Habitat n. 20, sito Natura 2000 n. 20 (codice UE: DK00FX257) zona di scogliere che emettono gas di Havet omkring Nordre Rønner
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
B-3 |
57°26.016′ |
10°59.043′ |
B-3 |
57°25.683′ |
10°58.337′ |
B-3 |
57°25.906′ |
10°58.09′ |
B-3 |
57°26.191′ |
10°58.652′ |
B-4 |
57°26.23′ |
10°59.318′ |
B-4 |
57°26.357′ |
10°59.266′ |
B-4 |
57°26.375′ |
10°58.909′ |
B-4 |
57°26.097′ |
10°59.228′ |
B-4 |
57°26.375′ |
10°58.909′ |
B-4 |
57°26.225′ |
10°58.796′ |
B-4 |
57°26.113′ |
10°58.93′ |
B-5 |
57°25.681′ |
10°58.575′ |
B-5 |
57°25.545′ |
10°58.468′ |
B-5 |
57°25.39′ |
10°58.583′ |
B-5 |
57°25.364′ |
10°58.894′ |
B-5 |
57°25.515′ |
10°59.05′ |
B-5 |
57°25.659′ |
10°58.968′ |
B-5 |
57°25.681′ |
10°58.575′ |
B-6 |
57°25.441′ |
10°57.453′ |
B-6 |
57°25.608′ |
10°57.415′ |
B-6 |
57°25.688′ |
10°57.605′ |
B-6 |
57°25.523′ |
10°57.957′ |
B-6 |
57°25.408′ |
10°57.813′ |
B-6 |
57°25.608′ |
10°57.415′ |
B-6 |
57°25.663′ |
10°57.895′ |
B-10 |
57°24.973′ |
10°53.21′ |
B-10 |
57°24.54′ |
10°53.719′ |
B-10 |
57°24.973′ |
10°53.21′ |
B-10 |
57°24.988′ |
10°53.482′ |
B-10 |
57°24.733′ |
10°54.043′ |
B-10 |
57°24.581′ |
10°53.99′ |
B-10 |
57°24.804′ |
10°53.132′ |
B-11 |
57°25.064′ |
10°54.588′ |
B-11 |
57°24.852′ |
10°54.493′ |
B-11 |
57°24.781′ |
10°54.874′ |
B-11 |
57°24.924′ |
10°55.053′ |
B-11 |
57°25.068′ |
10°54.936′ |
B-11 |
57°25.064′ |
10°54.588′ |
B-12 |
57°24.739′ |
10°58.133′ |
B-12 |
57°24.878′ |
10°58.216′ |
B-12 |
57°24.992′ |
10°57.798′ |
B-12 |
57°24.996′ |
10°58.095′ |
B-12 |
57°24.85′ |
10°57.68′ |
B-12 |
57°24.732′ |
10°57.833′ |
B-13 |
57°23.058′ |
10°56.857′ |
B-13 |
57°23.205′ |
10°56.485′ |
B-13 |
57°22.944′ |
10°56.445′ |
B-13 |
57°23.205′ |
10°56.485′ |
B-13 |
57°23.089′ |
10°56.289′ |
B-13 |
57°22.94′ |
10°56.712′ |
B-13 |
57°23.197′ |
10°56.754′ |
B-14 |
57°23.821′ |
10°56.317′ |
B-14 |
57°23.538′ |
10°56.582′ |
B-14 |
57°23.821′ |
10°56.317′ |
B-14 |
57°23.59′ |
10°56.302′ |
B-14 |
57°23.694′ |
10°56.23′ |
B-14 |
57°23.675′ |
10°56.756′ |
B-14 |
57°23.828′ |
10°56.661′ |
B-15 |
57°23.393′ |
10°51.3′ |
B-15 |
57°23.455′ |
10°51.039′ |
B-15 |
57°23.561′ |
10°50.998′ |
B-15 |
57°23.684′ |
10°51.09′ |
B-15 |
57°23.514′ |
10°51.538′ |
B-15 |
57°23.677′ |
10°51.428′ |
B-16 |
57°22.969′ |
10°49.591′ |
B-16 |
57°22.921′ |
10°49.501′ |
B-16 |
57°22.816′ |
10°49.487′ |
B-16 |
57°22.735′ |
10°49.619′ |
B-16 |
57°22.722′ |
10°49.734′ |
B-16 |
57°22.761′ |
10°49.938′ |
B-16 |
57°22.919′ |
10°49.988′ |
B-16 |
57°22.971′ |
10°49.841′ |
B-16 |
57°22.993′ |
10°49.718′ |
B-16 |
57°22.866′ |
10°49.475′ |
B-16 |
57°22.768′ |
10°49.538′ |
B-16 |
57°22.993′ |
10°49.718′ |
B-20 |
57°26.397′ |
10°56.392′ |
B-20 |
57°26.404′ |
10°56.415′ |
B-20 |
57°26.413′ |
10°56.446′ |
B-20 |
57°26.618′ |
10°57.292′ |
B-20 |
57°26.555′ |
10°57.383′ |
B-20 |
57°26.344′ |
10°56.29′ |
B-20 |
57°26.379′ |
10°56.352′ |
B-20 |
57°26.184′ |
10°56.277′ |
B-20 |
57°26.582′ |
10°56.907′ |
B-20 |
57°26.085′ |
10°57.231′ |
B-20 |
57°26.413′ |
10°56.446′ |
B-20 |
57°26.645′ |
10°57.215′ |
B-20 |
57°26.652′ |
10°57.129′ |
B-20 |
57°26.648′ |
10°57.08′ |
B-20 |
57°26.64′ |
10°57.025′ |
B-20 |
57°26.621′ |
10°56.973′ |
B-20 |
57°26.422′ |
10°56.555′ |
B-20 |
57°26.355′ |
10°56.912′ |
B-20 |
57°26.527′ |
10°56.881′ |
B-20 |
57°26.418′ |
10°56.49′ |
B-20 |
57°26.388′ |
10°56.369′ |
B-21 |
57°23.075′ |
11°2.044′ |
B-21 |
57°23.243′ |
11°1.61′ |
B-21 |
57°23.295′ |
11°1.816′ |
B-21 |
57°23.298′ |
11°1.827′ |
B-21 |
57°23.293′ |
11°1.849′ |
B-21 |
57°23.256′ |
11°2.034′ |
B-21 |
57°23.163′ |
11°2.085′ |
B-21 |
57°23.023′ |
11°1.885′ |
B-21 |
57°23.037′ |
11°1.684′ |
B-21 |
57°23.132′ |
11°1.592′ |
B-21 |
57°23.243′ |
11°1.61′ |
B-22 |
57°25.491′ |
11°0.852′ |
B-22 |
57°25.562′ |
11°1.005′ |
B-22 |
57°25.564′ |
11°1.008′ |
B-22 |
57°25.541′ |
11°1.188′ |
B-22 |
57°25.298′ |
11°1.417′ |
B-22 |
57°25.54′ |
11°1.198′ |
B-22 |
57°25.232′ |
11°1.019′ |
B-22 |
57°25.383′ |
11°0.818′ |
B-22 |
57°25.424′ |
11°1.389′ |
B-22 |
57°25.202′ |
11°1.239′ |
B-23 |
57°25.302′ |
11°0.479′ |
B-23 |
57°25.254′ |
11°0.698′ |
B-23 |
57°25.165′ |
11°0.746′ |
B-23 |
57°24.837′ |
10°59.992′ |
B-23 |
57°25.302′ |
11°0.479′ |
B-23 |
57°25.241′ |
11°0.31′ |
B-23 |
57°25.223′ |
11°0.27′ |
B-23 |
57°25.004′ |
10°59.935′ |
B-23 |
57°24.927′ |
10°59.909′ |
B-23 |
57°24.813′ |
11°0.153′ |
B-23 |
57°24.837′ |
11°0.331′ |
B-23 |
57°25.008′ |
11°0.467′ |
B-23 |
57°25.075′ |
11°0.729′ |
ALLEGATO III
ALLEGATO III
Coordinate della zona marina protetta di Bratten
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
Latitudine N |
Longitudine E |
1 NV |
58.58333 |
10.27120 |
58°35.00000′ |
10°16.27200′ |
2 NO |
58.58333 |
10.70000 |
58°35.00000′ |
10°42.00000′ |
3 SO |
58.26667 |
10.70000 |
58°16.00000′ |
10°42.00000′ |
4 SV |
58.26667 |
10.02860 |
58°16.00000′ |
10°1.71600′ |
5 V |
58.5127 |
10.14490 |
58°30.76200′ |
10°8.69400′ |
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/30 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1181 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva, presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate. |
(3) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, come le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli (4) e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti. |
(4) |
Se uno Stato membro ritiene necessario adottare determinate misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell'Unione e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca su cui tali misure andrebbero a influire, alla Commissione è conferito il potere di adottare dette misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri interessati. |
(5) |
Il 5 settembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/117 (5) che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione (6). |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Commissione e agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto informazioni pertinenti sulle ulteriori misure richieste, e segnatamente le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione delle stesse. |
(7) |
Il 30 novembre 2016 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera di altri tre siti Natura 2000 danesi nel Mar Baltico. Tale raccomandazione è stata trasmessa previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. |
(8) |
Le misure proposte comprendono il divieto di praticare attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (nell'ambito del tipo di habitat 1170) e nelle zone cuscinetto che le circondano. |
(9) |
La pesca di fondo con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere poiché incide sia sulla struttura che sulla biodiversità di queste ultime. È pertanto opportuno includere nel regolamento delegato (UE) 2017/117 il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera danesi in questione indicate nella raccomandazione comune. |
(10) |
Nel suo parere scientifico del 6 dicembre 2016, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (7) ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione proposti per le zone speciali di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente raggiunti senza opportune misure atte a evitare le attività di pesca in tali zone. |
(11) |
Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi nel controllo e nell'attuazione delle misure di conservazione all'interno dei siti interessati. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate, a mettere a disposizione risorse finanziarie adeguate e a creare le strutture necessarie a garantire il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca (PCP). Le suddette misure possono includere l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggior frequenza la rispettiva posizione VMS ovvero di identificare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base a una gestione dei rischi, così da risolvere i problemi rilevati dallo CSTEP. |
(12) |
La Danimarca ha fornito informazioni dettagliate sulle misure di controllo e di monitoraggio tenendo conto dell'attuale livello dell'attività di pesca in dette zone. Tali misure di controllo comprendono ispezioni in mare sulle attività di pesca e un monitoraggio costante da parte del centro di controllo della pesca danese tramite il sistema di gestione basato sui rischi. Per integrare i dati VMS si ricorre anche al sistema di identificazione automatica. |
(13) |
È importante garantire la valutazione delle misure introdotte dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca. La Danimarca, pertanto, dovrebbe procedere, al più tardi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a un'ulteriore valutazione volta a garantire il rispetto dei divieti di pesca. |
(14) |
È necessario modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/117. |
(15) |
Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117
Il regolamento delegato (UE) 2017/117 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, la lettera c) è soppressa; |
2) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Riesame 1. Entro il 30 giugno 2017 la Danimarca, la Germania e la Svezia valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 nelle zone da 1 a 7 quali definite nell'allegato. 2. Entro il 31 luglio 2017 la Danimarca, la Germania e la Svezia presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 1. 3. Entro il 31 ottobre 2018 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 nelle zone 8, 9 e 10 quali definite nell'allegato. 4. Entro il 30 novembre 2018 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 3.»; |
3) |
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(3) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(4) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/117 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778 (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 1).
(6) Regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 5).
(7) 2016-12_STECF 16-24 — JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf
ALLEGATO
ALLEGATO
Zone di limitazione della pesca: coordinate delle zone di protezione delle scogliere
Zona 1: Habitat n. 205, sito Natura 2000 n. 205, (codice UE: DK00VA304) Munkegrund
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1S |
55°57.190′ |
10°51.690′ |
2S |
55°57.465′ |
10°51.403′ |
3S |
55°57.790′ |
10°51.477′ |
4S |
55°57.976′ |
10°52.408′ |
5S |
55°57.985′ |
10°54.231′ |
6S |
55°58.092′ |
10°54.315′ |
7S |
55°58.092′ |
10°57.432′ |
8S |
55°57.920′ |
10°57.864′ |
9S |
55°57.526′ |
10°57.861′ |
10S |
55°56.895′ |
10°57.241′ |
11S |
55°57.113′ |
10°53.418′ |
12S |
55°57.050′ |
10°53.297′ |
13S |
55°57.100′ |
10°52.721′ |
14S |
55°57.275′ |
10°52.662′ |
15S |
55°57.296′ |
10°52.435′ |
16S |
55°57.399′ |
10°52.244′ |
17S |
55°57.417′ |
10°52.116′ |
18S |
55°57.251′ |
10°52.121′ |
19S |
55°57.170′ |
10°51.919′ |
20S |
55°57.190′ |
10°51.690′ |
Zona 2: Habitat n. 174, sito Natura 2000 n. 198, (codice UE: DK00VA255) Hatterbarn
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1S |
55°51.942′ |
10°49.294′ |
2S |
55°52.186′ |
10°49.309′ |
3S |
55°52.655′ |
10°49.509′ |
4S |
55°52.676′ |
10°49.407′ |
5S |
55°52.892′ |
10°49.269′ |
6S |
55°52.974′ |
10°49.388′ |
7S |
55°53.273′ |
10°49.620′ |
8S |
55°53.492′ |
10°50.201′ |
9S |
55°53.451′ |
10°50.956′ |
10S |
55°53.576′ |
10°51.139′ |
11S |
55°53.611′ |
10°51.737′ |
12S |
55°53.481′ |
10°52.182′ |
13S |
55°53.311′ |
10°52.458′ |
14S |
55°53.013′ |
10°52.634′ |
15S |
55°52.898′ |
10°52.622′ |
16S |
55°52.778′ |
10°52.335′ |
17S |
55°52.685′ |
10°52.539′ |
18S |
55°52.605′ |
10°52.593′ |
19S |
55°52.470′ |
10°52.586′ |
20S |
55°52.373′ |
10°52.724′ |
21S |
55°52.286′ |
10°52.733′ |
22S |
55°52.129′ |
10°52.572′ |
23S |
55°52.101′ |
10°52.360′ |
24S |
55°52.191′ |
10°52.169′ |
25S |
55°51.916′ |
10°51.824′ |
26S |
55°51.881′ |
10°51.648′ |
27S |
55°51.970′ |
10°51.316′ |
28S |
55°51.976′ |
10°51.064′ |
29S |
55°52.325′ |
10°50.609′ |
30S |
55°52.647′ |
10°50.687′ |
31S |
55°52.665′ |
10°50.519′ |
32S |
55°52.091′ |
10°50.101′ |
33S |
55°51.879′ |
10°50.104′ |
34S |
55°51.810′ |
10°49.853′ |
35S |
55°51.790′ |
10°49.482′ |
36S |
55°51.942′ |
10°49.294′ |
Zona 3: Habitat n. 172, sito Natura 2000 n. 196, (codice UE: DK00VA253) Ryggen
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1S |
55°37.974′ |
10°44.258′ |
2S |
55°37.942′ |
10°45.181′ |
3S |
55°37.737′ |
10°45.462′ |
4S |
55°37.147′ |
10°44.956′ |
5S |
55°36.985′ |
10°45.019′ |
6S |
55°36.828′ |
10°44.681′ |
7S |
55°36.521′ |
10°44.658′ |
8S |
55°36.527′ |
10°43.575′ |
9S |
55°37.163′ |
10°43.663′ |
10S |
55°37.334′ |
10°43.889′ |
11S |
55°37.974′ |
10°44.258′ |
Zona 4: Habitat n. 175, sito Natura 2000 n. 199, (codice UE: DK00VA256) Broen
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1S |
55°11.953′ |
11°0.089′ |
2S |
55°12.194′ |
11°0.717′ |
3S |
55°12.316′ |
11°0.782′ |
4S |
55°12.570′ |
11°1.739′ |
5S |
55°12.743′ |
11°1.917′ |
6S |
55°12.911′ |
11°2.291′ |
7S |
55°12.748′ |
11°2.851′ |
8S |
55°12.487′ |
11°3.188′ |
9S |
55°12.291′ |
11°3.088′ |
10S |
55°12.274′ |
11°3.108′ |
11S |
55°12.336′ |
11°3.441′ |
12S |
55°12.023′ |
11°3.705′ |
13S |
55°11.751′ |
11°2.984′ |
14S |
55°11.513′ |
11°2.659′ |
15S |
55°11.390′ |
11°2.269′ |
16S |
55°11.375′ |
11°2.072′ |
17S |
55°11.172′ |
11°1.714′ |
18S |
55°11.069′ |
11°0.935′ |
19S |
55°11.099′ |
11°0.764′ |
20S |
55°11.256′ |
11°0.588′ |
21S |
55°11.337′ |
11°0.483′ |
22S |
55°11.582′ |
11°0.251′ |
23S |
55°11.603′ |
11°0.254′ |
24S |
55°11.841′ |
11°0.033′ |
25S |
55°11.953′ |
11°0.089′ |
Zona 5: Habitat n. 210, sito Natura 2000 n. 189, (codice UE: DK007X079) Ertholmene
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1S |
55°19.496′ |
15°9.290′ |
2S |
55°20.441′ |
15°9.931′ |
3S |
55°20.490′ |
15°10.135′ |
4S |
55°20.284′ |
15°10.690′ |
5S |
55°20.216′ |
15°10.690′ |
6S |
55°20.004′ |
15°11.187′ |
7S |
55°19.866′ |
15°11.185′ |
8S |
55°19.596′ |
15°11.730′ |
9S |
55°19.820′ |
15°12.157′ |
10S |
55°19.638′ |
15°12.539′ |
11S |
55°19.131′ |
15°12.678′ |
12S |
55°18.804′ |
15°11.892′ |
13S |
55°18.847′ |
15°10.967′ |
14S |
55°19.445′ |
15°9.885′ |
15S |
55°19.387′ |
15°9.717′ |
16S |
55°19.496′ |
15°9.290′ |
Zona 6: Habitat n. 209, sito Natura 2000 n. 209, (codice UE: DK00VA308) Davids Banke
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1S |
55°20.167′ |
14°41.386′ |
2S |
55°20.354′ |
14°40.754′ |
3S |
55°21.180′ |
14°39.936′ |
4S |
55°22.000′ |
14°39.864′ |
5S |
55°22.331′ |
14°39.741′ |
6S |
55°22.449′ |
14°39.579′ |
7S |
55°23.150′ |
14°39.572′ |
8S |
55°23.299′ |
14°39.890′ |
9S |
55°23.287′ |
14°40.793′ |
10S |
55°23.011′ |
14°41.201′ |
11S |
55°22.744′ |
14°41.206′ |
12S |
55°22.738′ |
14°41.775′ |
13S |
55°22.628′ |
14°42.111′ |
14S |
55°22.203′ |
14°42.439′ |
15S |
55°22.050′ |
14°42.316′ |
16S |
55°21.981′ |
14°41.605′ |
17S |
55°21.050′ |
14°41.818′ |
18S |
55°20.301′ |
14°41.676′ |
19S |
55°20.167′ |
14°41.386′ |
Zona 7: Habitat n. 212, sito Natura 2000 n. 212, (codice UE: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1S |
54°57.955′ |
14°44.869′ |
2S |
54°58.651′ |
14°41.755′ |
3S |
54°59.234′ |
14°41.844′ |
4S |
54°59.458′ |
14°43.025′ |
5S |
54°59.124′ |
14°44.441′ |
6S |
54°59.034′ |
14°44.429′ |
7S |
54°58.781′ |
14°45.240′ |
8S |
54°58.298′ |
14°45.479′ |
9S |
54°58.134′ |
14°45.406′ |
10S |
54°57.955′ |
14°44.869′ |
Zona 8: Habitat n. 261, sito Natura 2000 n. 252, (codice UE: DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1 |
54°50.2′ |
14°22.77′ |
1 |
54°49.91′ |
14°22.5′ |
1 |
54°49.461′ |
14°21.831′ |
1 |
54°49.673′ |
14°21.203′ |
1 |
54°49.637′ |
14°21.172′ |
1 |
54°49.229′ |
14°21.434′ |
1 |
54°49.075′ |
14°21.385′ |
1 |
54°48.736′ |
14°21.821′ |
1 |
54°48.324′ |
14°21.197′ |
1 |
54°48.321′ |
14°19.268′ |
1 |
54°48.368′ |
14°17.09′ |
1 |
54°48.233′ |
14°16.306′ |
1 |
54°48.262′ |
14°14.382′ |
1 |
54°47.997′ |
14°12.93′ |
1 |
54°48.802′ |
14°9.888′ |
1 |
54°58.281′ |
14°36.49′ |
1 |
54°56.959′ |
14°34.793′ |
1 |
54°56.816′ |
14°35.056′ |
1 |
54°50.283′ |
14°26.605′ |
1 |
54°50.368′ |
14°25.991′ |
1 |
54°50.479′ |
14°25.724′ |
1 |
54°50.586′ |
14°25.711′ |
1 |
54°50.655′ |
14°25.222′ |
1 |
54°50.573′ |
14°25.081′ |
1 |
54°50.599′ |
14°24.788′ |
1 |
54°50.704′ |
14°24.373′ |
1 |
54°50.553′ |
14°24.025′ |
1 |
54°50.576′ |
14°23.71′ |
1 |
54°50.735′ |
14°23.591′ |
1 |
54°50.778′ |
14°23.43′ |
1 |
54°50.898′ |
14°23.263′ |
1 |
54°51.248′ |
14°22.848′ |
1 |
54°51.607′ |
14°23.248′ |
1 |
54°51.733′ |
14°22.857′ |
1 |
54°51.174′ |
14°22.625′ |
1 |
54°50.784′ |
14°22.19′ |
1 |
54°50.561′ |
14°22.625′ |
1 |
54°51.407′ |
14°22.412′ |
1 |
54°54°.127′ |
14°21.359′ |
1 |
54°48.802′ |
14°9.888′ |
1 |
54°50.52′ |
14°12.125′ |
1 |
54°49.028′ |
14°13.925′ |
1 |
54°50.832′ |
14°16.266′ |
1 |
54°50.608′ |
14°16.808′ |
1 |
54°59.354′ |
14°31.369′ |
1 |
54°54°.3′ |
14°22.661′ |
1 |
54°53.976′ |
14°23.554′ |
1 |
54°55.143′ |
14°25.105′ |
1 |
54°55.013′ |
14°26.378′ |
1 |
54°55.131′ |
14°26.576′ |
1 |
54°55.316′ |
14°28.098′ |
1 |
54°48.623′ |
14°10.252′ |
1 |
54°56.264′ |
14°28.778′ |
1 |
54°57.603′ |
14°30.03′ |
1 |
54°58.146′ |
14°28.954′ |
1 |
54°59.569′ |
14°30.82′ |
1 |
54°59.918′ |
14°32.115′ |
1 |
55°0.553′ |
14°30.644′ |
1 |
54°59.771′ |
14°29.605′ |
1 |
55°0.053′ |
14°29.042′ |
1 |
55°0.334′ |
14°29.386′ |
1 |
55°0.578′ |
14°28.837′ |
1 |
55°0.968′ |
14°29.355′ |
1 |
55°0.734′ |
14°29.839′ |
1 |
55°1.266′ |
14°30.639′ |
1 |
55°1.34′ |
14°31.374′ |
1 |
55°0.065′ |
14°33.739′ |
1 |
54°59.72′ |
14°33.79′ |
1 |
54°59.485′ |
14°34.193′ |
1 |
54°59.594′ |
14°35.129′ |
1 |
54°58.875′ |
14°36.417′ |
2 |
54°56.989′ |
14°20.483′ |
2 |
54°56.775′ |
14°21.031′ |
2 |
54°55.97′ |
14°20.005′ |
2 |
54°55.208′ |
14°19.918′ |
2 |
54°54.614′ |
14°19.139′ |
2 |
54°54.842′ |
14°18.629′ |
2 |
54°55.423′ |
14°19.358′ |
2 |
54°56.232′ |
14°19.534′ |
2 |
54°56.989′ |
14°20.483′ |
3 |
54°59.065′ |
14°26.817′ |
3 |
54°57.764′ |
14°25.132′ |
3 |
54°57.984′ |
14°24.458′ |
3 |
54°57.971′ |
14°23.479′ |
3 |
54°57.233′ |
14°22.515′ |
3 |
54°57.285′ |
14°22.001′ |
3 |
54°57.922′ |
14°21.922′ |
3 |
54°58.045′ |
14°21.993′ |
3 |
54°58.098′ |
14°22.314′ |
3 |
54°57.983′ |
14°22.684′ |
3 |
54°58.736′ |
14°23.659′ |
3 |
54°58.606′ |
14°24.422′ |
3 |
54°58.706′ |
14°24.611′ |
3 |
54°58.485′ |
14°25.145′ |
3 |
54°59.305′ |
14°26.211′ |
3 |
54°59.065′ |
14°26.817′ |
Zona 9: Habitat n. 100, sito Natura 2000 n. 116, (codice UE: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
1 |
55°25.438′ |
11°1.989′ |
1 |
55°25.601′ |
11°3.28′ |
1 |
55°24.903′ |
11°3.559′ |
1 |
55°24.649′ |
11°2.88′ |
1 |
55°24.439′ |
11°2.217′ |
1 |
55°25.119′ |
11°1.706′ |
1 |
55°25.438′ |
11°1.989′ |
1 |
55°24.619′ |
11°1.854′ |
2 |
55°25.419′ |
11°5.434′ |
2 |
55°25.184′ |
11°5.534′ |
2 |
55°24.902′ |
11°5.54′ |
2 |
55°24.783′ |
11°5.26′ |
2 |
55°24.819′ |
11°5.086′ |
2 |
55°24.67′ |
11°4.593′ |
2 |
55°24.659′ |
11°4.042′ |
2 |
55°24.939′ |
11°3.703′ |
2 |
55°25.256′ |
11°4.045′ |
2 |
55°25.252′ |
11°4.428′ |
2 |
55°25.625′ |
11°4.901′ |
2 |
55°25.625′ |
11°4.901′ |
3 |
55°23.089′ |
11°0.437′ |
3 |
55°23.314′ |
11°0.64′ |
3 |
55°23.276′ |
11°1.024′ |
3 |
55°22.98′ |
11°1.046′ |
3 |
55°22.965′ |
11°0.658′ |
3 |
55°23.257′ |
11°0.451′ |
3 |
55°23.314′ |
11°0.64′ |
4 |
55°22.624′ |
11°0.355′ |
4 |
55°22.359′ |
11°0.259′ |
4 |
55°22.176′ |
10°59.661′ |
4 |
55°22.279′ |
10°59.321′ |
4 |
55°22.479′ |
10°59.184′ |
4 |
55°22.78′ |
10°59.978′ |
4 |
55°22.479′ |
10°59.184′ |
5 |
55°22.187′ |
11°6.828′ |
5 |
55°23.241′ |
11°5.892′ |
5 |
55°23.232′ |
11°6.815′ |
5 |
55°22.211′ |
11°6.834′ |
5 |
55°22.792′ |
11°6.766′ |
5 |
55°22.499′ |
11°7.033′ |
5 |
55°22.154′ |
11°6.932′ |
5 |
55°22.139′ |
11°6.882′ |
5 |
55°22.162′ |
11°6.84′ |
5 |
55°22.232′ |
11°6.814′ |
5 |
55°22.227′ |
11°6.789′ |
5 |
55°22.195′ |
11°6.762′ |
5 |
55°22.107′ |
11°6.651′ |
5 |
55°22.049′ |
11°6.583′ |
5 |
55°21.901′ |
11°6.091′ |
5 |
55°21.759′ |
11°5.742′ |
5 |
55°21.822′ |
11°4.958′ |
5 |
55°21.98′ |
11°4.822′ |
5 |
55°22.383′ |
11°5.326′ |
5 |
55°22.671′ |
11°5.463′ |
5 |
55°22.87′ |
11°5.831′ |
5 |
55°23.241′ |
11°5.892′ |
6 |
55°23.116′ |
11°4.313′ |
6 |
55°23.116′ |
11°5.023′ |
6 |
55°22.97′ |
11°5.376′ |
6 |
55°22.783′ |
11°5.465′ |
6 |
55°22.4′ |
11°5.251′ |
6 |
55°22.211′ |
11°4.987′ |
6 |
55°22.085′ |
11°4.631′ |
6 |
55°21.815′ |
11°3.811′ |
6 |
55°21.865′ |
11°3.393′ |
6 |
55°21.955′ |
11°3.286′ |
6 |
55°22.125′ |
11°3.286′ |
6 |
55°22.426′ |
11°3.522′ |
6 |
55°22.771′ |
11°3.846′ |
6 |
55°23.116′ |
11°4.313′ |
6 |
55°22.56′ |
11°5.372′ |
7 |
55°20.632′ |
11°6.389′ |
7 |
55°20.646′ |
11°6.342′ |
7 |
55°20.638′ |
11°6.342′ |
7 |
55°20.616′ |
11°6.469′ |
7 |
55°20.514′ |
11°6.85′ |
7 |
55°20.61′ |
11°6.83′ |
7 |
55°20.627′ |
11°6.794′ |
7 |
55°20.613′ |
11°6.506′ |
7 |
55°20.682′ |
11°6.403′ |
7 |
55°20.525′ |
11°6.027′ |
7 |
55°20.225′ |
11°5.564′ |
7 |
55°20.103′ |
11°5.659′ |
7 |
55°20.028′ |
11°5.906′ |
7 |
55°20.223′ |
11°6.516′ |
7 |
55°20.682′ |
11°6.403′ |
7 |
55°20.68′ |
11°6.641′ |
7 |
55°20.651′ |
11°6.771′ |
7 |
55°20.633′ |
11°6.767′ |
7 |
55°20.62′ |
11°6.51′ |
7 |
55°20.336′ |
11°5.695′ |
7 |
55°20.635′ |
11°6.49′ |
7 |
55°20.639′ |
11°6.446′ |
7 |
55°20.63′ |
11°6.436′ |
7 |
55°20.647′ |
11°6.362′ |
8 |
55°21.056′ |
10°56.562′ |
8 |
55°21.92′ |
10°59.68′ |
8 |
55°22.028′ |
10°59.909′ |
8 |
55°22.219′ |
11°0.087′ |
8 |
55°20.379′ |
10°58.507′ |
8 |
55°20.421′ |
10°58.837′ |
8 |
55°20.49′ |
10°59.106′ |
8 |
55°20.537′ |
10°59.268′ |
8 |
55°20.506′ |
10°59.374′ |
8 |
55°20.444′ |
10°59.385′ |
8 |
55°20.72′ |
11°0.843′ |
8 |
55°20.951′ |
11°1.385′ |
8 |
55°21.374′ |
11°1.777′ |
8 |
55°22.182′ |
11°2.048′ |
8 |
55°22.637′ |
11°1.948′ |
8 |
55°22.807′ |
11°1.442′ |
8 |
55°22.535′ |
11°0.65′ |
8 |
55°22.219′ |
11°0.087′ |
8 |
55°19.712′ |
10°59.605′ |
8 |
55°20.707′ |
10°55.772′ |
8 |
55°20.044′ |
10°55.351′ |
8 |
55°19.074′ |
10°55.587′ |
8 |
55°19.01′ |
10°55.724′ |
8 |
55°18.926′ |
10°57.284′ |
8 |
55°18.978′ |
10°59.081′ |
8 |
55°20.044′ |
10°59.317′ |
8 |
55°19.963′ |
10°59.031′ |
8 |
55°19.878′ |
10°58.604′ |
8 |
55°19.765′ |
10°58.204′ |
8 |
55°19.669′ |
10°57.572′ |
8 |
55°19.673′ |
10°57.297′ |
8 |
55°19.475′ |
10°56.801′ |
8 |
55°19.53′ |
10°56.681′ |
8 |
55°19.683′ |
10°57.012′ |
8 |
55°19.784′ |
10°57.181′ |
8 |
55°19.882′ |
10°57.508′ |
8 |
55°20.129′ |
10°57.805′ |
8 |
55°20.382′ |
10°58.341′ |
10 |
55°19.539′ |
11°7.846′ |
10 |
55°19.464′ |
11°8.143′ |
10 |
55°19.348′ |
11°8.54′ |
10 |
55°19.237′ |
11°8.9′ |
10 |
55°19.249′ |
11°8.982′ |
10 |
55°19.134′ |
11°9.283′ |
10 |
55°19.063′ |
11°9.396′ |
10 |
55°18.886′ |
11°9.591′ |
10 |
55°18.843′ |
11°9.67′ |
10 |
55°18.724′ |
11°9.841′ |
10 |
55°17.958′ |
11°8.211′ |
10 |
55°17.881′ |
11°8.862′ |
10 |
55°17.714′ |
11°9.281′ |
10 |
55°17.648′ |
11°9.861′ |
10 |
55°17.477′ |
11°10.315′ |
10 |
55°17.239′ |
11°10.827′ |
10 |
55°17.114′ |
11°11.133′ |
10 |
55°16.854′ |
11°11.197′ |
10 |
55°16.766′ |
11°11.324′ |
10 |
55°16.53′ |
11°11.452′ |
10 |
55°16.095′ |
11°12.308′ |
10 |
55°16.08′ |
11°12.453′ |
10 |
55°16.169′ |
11°12.654′ |
10 |
55°16.161′ |
11°12.723′ |
10 |
55°16.033′ |
11°12.904′ |
10 |
55°16.007′ |
11°13.144′ |
10 |
55°16.543′ |
11°13.644′ |
10 |
55°16.902′ |
11°13.73′ |
10 |
55°17.096′ |
11°13.51′ |
10 |
55°17.076′ |
11°13.064′ |
10 |
55°17.545′ |
11°13.235′ |
10 |
55°17.587′ |
11°13.017′ |
10 |
55°17.673′ |
11°12.6′ |
10 |
55°17.845′ |
11°12.322′ |
10 |
55°17.929′ |
11°12.155′ |
10 |
55°18.036′ |
11°11.762′ |
10 |
55°18.08′ |
11°11.607′ |
10 |
55°18.129′ |
11°11.477′ |
10 |
55°18.265′ |
11°11.005′ |
10 |
55°18.326′ |
11°10.851′ |
10 |
55°18.315′ |
11°10.591′ |
10 |
55°18.361′ |
11°10.416′ |
10 |
55°18.527′ |
11°10.156′ |
10 |
55°18.616′ |
11°10.002′ |
10 |
55°17.988′ |
11°11.987′ |
10 |
55°19.539′ |
11°7.846′ |
10 |
55°19.847′ |
11°6.941′ |
10 |
55°19.653′ |
11°5.987′ |
10 |
55°19.486′ |
11°5.827′ |
10 |
55°19.338′ |
11°5.889′ |
10 |
55°19.032′ |
11°6.271′ |
10 |
55°18.7′ |
11°6.298′ |
10 |
55°18.633′ |
11°6.171′ |
10 |
55°18.155′ |
11°6.263′ |
10 |
55°18.056′ |
11°6.409′ |
10 |
55°17.965′ |
11°6.661′ |
10 |
55°17.843′ |
11°6.743′ |
10 |
55°17.755′ |
11°6.86′ |
10 |
55°17.682′ |
11°7.066′ |
10 |
55°17.682′ |
11°7.356′ |
10 |
55°17.736′ |
11°7.553′ |
10 |
55°17.835′ |
11°7.591′ |
10 |
55°17.937′ |
11°7.587′ |
12 |
55°13.037′ |
10°54.564′ |
12 |
55°13.099′ |
10°54.201′ |
12 |
55°12.975′ |
10°53.846′ |
12 |
55°12.738′ |
10°53.308′ |
12 |
55°12.528′ |
10°54.474′ |
12 |
55°12.431′ |
10°52.92′ |
12 |
55°12.291′ |
10°52.964′ |
12 |
55°12.204′ |
10°53.563′ |
12 |
55°13.099′ |
10°54.201′ |
12 |
55°12.27′ |
10°54.034′ |
12 |
55°12.934′ |
10°54.608′ |
13 |
55°12.001′ |
10°52.671′ |
13 |
55°11.988′ |
10°54.097′ |
13 |
55°11.946′ |
10°54.239′ |
13 |
55°11.675′ |
10°54.439′ |
13 |
55°11.172′ |
10°54.336′ |
13 |
55°11.088′ |
10°54.182′ |
13 |
55°11.241′ |
10°53.372′ |
13 |
55°11.541′ |
10°53.384′ |
13 |
55°11.584′ |
10°52.825′ |
13 |
55°11.107′ |
10°52.819′ |
13 |
55°10.944′ |
10°53.173′ |
13 |
55°10.431′ |
10°53.477′ |
13 |
55°10.324′ |
10°53.338′ |
13 |
55°10.304′ |
10°52.808′ |
13 |
55°10.069′ |
10°52.688′ |
13 |
55°9.994′ |
10°52.053′ |
13 |
55°10.484′ |
10°51.781′ |
13 |
55°10.689′ |
10°51.872′ |
13 |
55°11.711′ |
10°51.901′ |
13 |
55°12.001′ |
10°52.671′ |
13 |
55°9.919′ |
10°52.511′ |
14 |
55°8.442′ |
10°53.135′ |
14 |
55°7.312′ |
10°53.026′ |
14 |
55°7.339′ |
10°52.24′ |
14 |
55°6.665′ |
10°52.011′ |
14 |
55°6.458′ |
10°51.873′ |
14 |
55°6.425′ |
10°51.644′ |
14 |
55°6.49′ |
10°51.431′ |
14 |
55°7.913′ |
10°51.552′ |
14 |
55°8.542′ |
10°51.629′ |
14 |
55°8.762′ |
10°51.987′ |
14 |
55°8.754′ |
10°52.343′ |
14 |
55°8.442′ |
10°53.135′ |
15 |
55°23.281′ |
10°45.868′ |
15 |
55°23.438′ |
10°46.899′ |
15 |
55°22.436′ |
10°48.264′ |
15 |
55°21.686′ |
10°48.96′ |
15 |
55°21.508′ |
10°50.307′ |
15 |
55°20.441′ |
10°51.066′ |
15 |
55°20.104′ |
10°51.73′ |
15 |
55°19.095′ |
10°52.473′ |
15 |
55°18.718′ |
10°52.328′ |
15 |
55°18.642′ |
10°51.7′ |
15 |
55°18.91′ |
10°51.124′ |
15 |
55°19.513′ |
10°50.867′ |
15 |
55°19.65′ |
10°49.615′ |
15 |
55°19.861′ |
10°48.606′ |
15 |
55°20.471′ |
10°48.321′ |
15 |
55°21.046′ |
10°47.795′ |
15 |
55°21.568′ |
10°47.536′ |
15 |
55°22.25′ |
10°46.695′ |
15 |
55°22.534′ |
10°46.353′ |
15 |
55°22.816′ |
10°46.344′ |
15 |
55°22.948′ |
10°46.253′ |
15 |
55°23.281′ |
10°45.868′ |
16 |
55°17.047′ |
10°49.155′ |
16 |
55°16.79′ |
10°48.307′ |
16 |
55°15.961′ |
10°50.277′ |
16 |
55°15.729′ |
10°50.6′ |
16 |
55°15.396′ |
10°50.281′ |
16 |
55°15.076′ |
10°49.59′ |
16 |
55°14.69′ |
10°49.923′ |
16 |
55°14.26′ |
10°49.912′ |
16 |
55°13.484′ |
10°49.512′ |
16 |
55°13.171′ |
10°49.238′ |
16 |
55°13.008′ |
10°48.759′ |
16 |
55°13.052′ |
10°48.589′ |
16 |
55°13.187′ |
10°48.565′ |
16 |
55°13.412′ |
10°48.691′ |
16 |
55°13.514′ |
10°48.719′ |
16 |
55°13.598′ |
10°48.78′ |
16 |
55°13.696′ |
10°48.876′ |
16 |
55°13.756′ |
10°48.89′ |
16 |
55°13.844′ |
10°48.866′ |
16 |
55°13.876′ |
10°48.941′ |
16 |
55°14.054′ |
10°48.763′ |
16 |
55°14.243′ |
10°48.657′ |
16 |
55°14.308′ |
10°48.555′ |
16 |
55°14.365′ |
10°48.506′ |
16 |
55°14.61′ |
10°48.945′ |
16 |
55°15.371′ |
10°49.001′ |
16 |
55°15.408′ |
10°48.532′ |
16 |
55°15.772′ |
10°47.882′ |
16 |
55°16.2′ |
10°47.656′ |
16 |
55°16.614′ |
10°47.216′ |
16 |
55°16.75′ |
10°47.263′ |
16 |
55°17.035′ |
10°47.428′ |
16 |
55°17.137′ |
10°47.465′ |
16 |
55°17.217′ |
10°47.533′ |
16 |
55°17.277′ |
10°47.53′ |
16 |
55°17.317′ |
10°47.474′ |
16 |
55°17.563′ |
10°47.673′ |
16 |
55°17.654′ |
10°48.554′ |
16 |
55°17.615′ |
10°49.147′ |
16 |
55°17.27′ |
10°49.375′ |
16 |
55°17.047′ |
10°49.155′ |
17 |
55°15.901′ |
10°53.294′ |
17 |
55°15.897′ |
10°53.739′ |
17 |
55°16.516′ |
10°54.748′ |
17 |
55°17.165′ |
10°55.712′ |
17 |
55°17.195′ |
10°56.657′ |
17 |
55°17.043′ |
10°57.42′ |
17 |
55°16.717′ |
10°57.427′ |
17 |
55°16.223′ |
10°56.627′ |
17 |
55°15.216′ |
10°55.738′ |
17 |
55°14.488′ |
10°55.598′ |
17 |
55°14.255′ |
10°55.435′ |
17 |
55°13.955′ |
10°54.872′ |
17 |
55°14.014′ |
10°54.435′ |
17 |
55°14.277′ |
10°54.294′ |
17 |
55°14.315′ |
10°53.183′ |
17 |
55°14.404′ |
10°52.716′ |
17 |
55°15.081′ |
10°52.435′ |
17 |
55°15.504′ |
10°52.472′ |
17 |
55°15.901′ |
10°53.294′ |
18 |
55°19.153′ |
11°1.41′ |
18 |
55°19.153′ |
11°1.405′ |
18 |
55°18.706′ |
11°1.361′ |
18 |
55°18.556′ |
11°1.38′ |
18 |
55°18.54′ |
11°1.382′ |
18 |
55°18.407′ |
10°59.519′ |
18 |
55°18.083′ |
10°58.811′ |
18 |
55°17.231′ |
10°57.913′ |
18 |
55°17.31′ |
10°56.894′ |
18 |
55°17.792′ |
10°55.498′ |
18 |
55°17.345′ |
10°55.539′ |
18 |
55°17.204′ |
10°55.094′ |
18 |
55°16.45′ |
10°54.649′ |
18 |
55°16.272′ |
10°54.307′ |
18 |
55°16.034′ |
10°53.54′ |
18 |
55°16.043′ |
10°53.107′ |
18 |
55°16.312′ |
10°52.573′ |
18 |
55°16.321′ |
10°51.505′ |
18 |
55°16.48′ |
10°50.971′ |
18 |
55°16.719′ |
10°50.963′ |
18 |
55°17.598′ |
10°51.706′ |
18 |
55°17.712′ |
10°51.637′ |
18 |
55°17.756′ |
10°51.339′ |
18 |
55°18.016′ |
10°51.184′ |
18 |
55°17.996′ |
10°50.625′ |
18 |
55°18.057′ |
10°50.283′ |
18 |
55°18.209′ |
10°49.881′ |
18 |
55°18.337′ |
10°49.638′ |
18 |
55°18.446′ |
10°49.432′ |
18 |
55°18.71′ |
10°49.284′ |
18 |
55°19.429′ |
10°49.555′ |
18 |
55°19.456′ |
10°49.88′ |
18 |
55°18.953′ |
10°50.561′ |
18 |
55°18.626′ |
10°50.886′ |
18 |
55°18.339′ |
10°53.146′ |
18 |
55°18.587′ |
10°53.85′ |
18 |
55°19.2′ |
10°54.345′ |
18 |
55°19.368′ |
10°54.926′ |
18 |
55°19.129′ |
10°55.437′ |
18 |
55°18.633′ |
10°55.848′ |
18 |
55°18.749′ |
10°58.729′ |
18 |
55°18.67′ |
10°59.198′ |
18 |
55°19.262′ |
11°0.072′ |
18 |
55°20.109′ |
11°0.134′ |
18 |
55°20.163′ |
11°0.469′ |
18 |
55°19.793′ |
11°1.058′ |
18 |
55°19.185′ |
11°1.404′ |
18 |
55°19.153′ |
11°1.41′ |
19 |
55°12.521′ |
10°48.713′ |
19 |
55°12.66′ |
10°48.627′ |
19 |
55°12.612′ |
10°49.461′ |
19 |
55°12.028′ |
10°49.661′ |
19 |
55°11.588′ |
10°49.552′ |
19 |
55°11.513′ |
10°49.361′ |
19 |
55°11.598′ |
10°49.005′ |
19 |
55°11.744′ |
10°48.931′ |
19 |
55°12.172′ |
10°48.956′ |
19 |
55°12.25′ |
10°48.747′ |
19 |
55°12.322′ |
10°48.752′ |
19 |
55°12.398′ |
10°48.755′ |
19 |
55°12.464′ |
10°48.707′ |
19 |
55°12.509′ |
10°48.678′ |
19 |
55°12.521′ |
10°48.713′ |
21 |
55°11.213′ |
10°49.51′ |
21 |
55°11.138′ |
10°50.719′ |
21 |
55°10.916′ |
10°51.079′ |
21 |
55°10.626′ |
10°51.187′ |
21 |
55°9.675′ |
10°50.936′ |
21 |
55°9.479′ |
10°50.754′ |
21 |
55°9.476′ |
10°49.829′ |
21 |
55°10.234′ |
10°48.014′ |
21 |
55°10.256′ |
10°48.051′ |
21 |
55°11.213′ |
10°49.51′ |
21 |
55°11.177′ |
10°49.151′ |
21 |
55°10.847′ |
10°48.427′ |
21 |
55°10.816′ |
10°48.379′ |
21 |
55°10.719′ |
10°48.362′ |
21 |
55°10.669′ |
10°48.285′ |
21 |
55°10.475′ |
10°48.162′ |
21 |
55°10.339′ |
10°48.111′ |
22 |
55°14.799′ |
11°10.2′ |
22 |
55°15.844′ |
11°10.527′ |
22 |
55°15.044′ |
11°10.252′ |
22 |
55°16.2′ |
11°8.367′ |
22 |
55°16.768′ |
11°8.485′ |
22 |
55°15.204′ |
11°10.346′ |
22 |
55°14.917′ |
11°10.106′ |
22 |
55°14.446′ |
11°8.476′ |
22 |
55°16.484′ |
11°8.142′ |
22 |
55°15.684′ |
11°8.295′ |
22 |
55°13.227′ |
11°9.632′ |
22 |
55°13.149′ |
11°9.334′ |
22 |
55°13.702′ |
11°8.196′ |
22 |
55°16.768′ |
11°8.485′ |
22 |
55°16.551′ |
11°9.587′ |
23 |
55°14.471′ |
11°6.497′ |
23 |
55°15.696′ |
11°6.903′ |
23 |
55°15.987′ |
11°6.678′ |
23 |
55°15.927′ |
11°6.109′ |
23 |
55°15.683′ |
11°5.663′ |
23 |
55°14.974′ |
11°5.842′ |
23 |
55°14.502′ |
11°6.306′ |
23 |
55°14.49′ |
11°6.317′ |
23 |
55°14.49′ |
11°6.317′ |
23 |
55°15.907′ |
11°5.482′ |
23 |
55°15.162′ |
11°7.045′ |
23 |
55°15.36′ |
11°6.988′ |
23 |
55°15.052′ |
11°6.967′ |
23 |
55°15.008′ |
11°6.705′ |
23 |
55°14.73′ |
11°6.849′ |
24 |
55°16.004′ |
11°7.717′ |
24 |
55°15.922′ |
11°7.401′ |
24 |
55°15.963′ |
11°7.048′ |
24 |
55°16.19′ |
11°6.895′ |
24 |
55°16.578′ |
11°6.822′ |
24 |
55°16.601′ |
11°7.41′ |
24 |
55°16.578′ |
11°6.822′ |
24 |
55°16.422′ |
11°7.753′ |
24 |
55°16.19′ |
11°7.898′ |
25 |
55°17.387′ |
11°7.5′ |
25 |
55°17.225′ |
11°6.722′ |
25 |
55°16.608′ |
11°6.803′ |
25 |
55°17.108′ |
11°7.79′ |
25 |
55°17.225′ |
11°6.722′ |
25 |
55°17.232′ |
11°7.807′ |
25 |
55°16.67′ |
11°7.181′ |
25 |
55°16.779′ |
11°6.532′ |
26 |
55°11.208′ |
11°8.312′ |
26 |
55°11.336′ |
11°8.546′ |
26 |
55°11.466′ |
11°8.478′ |
26 |
55°11.584′ |
11°8.192′ |
26 |
55°11.594′ |
11°8.074′ |
26 |
55°11.545′ |
11°7.839′ |
26 |
55°11.336′ |
11°7.839′ |
26 |
55°11.545′ |
11°7.839′ |
27 |
55°12.832′ |
11°8.739′ |
27 |
55°12.918′ |
11°8.519′ |
27 |
55°12.522′ |
11°9.001′ |
27 |
55°12.818′ |
11°8.16′ |
27 |
55°12.907′ |
11°8.258′ |
27 |
55°12.918′ |
11°8.519′ |
27 |
55°12.45′ |
11°8.991′ |
27 |
55°12.371′ |
11°8.858′ |
27 |
55°12.351′ |
11°8.707′ |
27 |
55°12.388′ |
11°8.532′ |
27 |
55°12.523′ |
11°8.438′ |
27 |
55°12.707′ |
11°8.117′ |
27 |
55°12.74′ |
11°8.871′ |
28 |
55°13.515′ |
11°6.869′ |
28 |
55°13.519′ |
11°6.868′ |
28 |
55°14.309′ |
11°6.652′ |
28 |
55°14.311′ |
11°6.651′ |
28 |
55°14.276′ |
11°6.793′ |
28 |
55°14.06′ |
11°7.176′ |
28 |
55°13.781′ |
11°7.32′ |
28 |
55°13.623′ |
11°7.281′ |
28 |
55°13.52′ |
11°7.074′ |
28 |
55°13.515′ |
11°6.869′ |
29 |
55°11.712′ |
11°2.469′ |
29 |
55°11.707′ |
11°2.916′ |
29 |
55°12.211′ |
11°2.56′ |
29 |
55°12.756′ |
11°2.064′ |
29 |
55°13.506′ |
11°2.685′ |
29 |
55°14.132′ |
11°4.408′ |
29 |
55°14.132′ |
11°4.408′ |
29 |
55°14.174′ |
11°5.053′ |
29 |
55°14.119′ |
11°5.172′ |
29 |
55°13.845′ |
11°5.486′ |
29 |
55°13.238′ |
11°5.52′ |
29 |
55°12.863′ |
11°5.161′ |
29 |
55°12.681′ |
11°5.349′ |
29 |
55°12.439′ |
11°5.275′ |
29 |
55°12.283′ |
11°4.904′ |
29 |
55°12.123′ |
11°4.836′ |
29 |
55°12.079′ |
11°4.703′ |
29 |
55°11.665′ |
11°2.827′ |
29 |
55°11.634′ |
11°2.708′ |
30 |
55°10.661′ |
11°3.627′ |
30 |
55°11.822′ |
11°6.151′ |
30 |
55°11.741′ |
11°5.371′ |
30 |
55°11.501′ |
11°4.037′ |
30 |
55°11.374′ |
11°3.746′ |
30 |
55°10.86′ |
11°3.558′ |
30 |
55°12.075′ |
11°6.32′ |
30 |
55°10.628′ |
11°3.878′ |
30 |
55°11.079′ |
11°5.423′ |
30 |
55°10.893′ |
11°5.851′ |
30 |
55°10.889′ |
11°6.753′ |
30 |
55°11.513′ |
11°7.505′ |
30 |
55°11.574′ |
11°7.507′ |
30 |
55°11.574′ |
11°7.507′ |
30 |
55°11.81′ |
11°7.802′ |
30 |
55°12.075′ |
11°6.32′ |
30 |
55°13.387′ |
11°6.859′ |
30 |
55°13.397′ |
11°6.863′ |
30 |
55°13.366′ |
11°7.055′ |
30 |
55°13.219′ |
11°7.528′ |
30 |
55°12.743′ |
11°8.047′ |
30 |
55°11.882′ |
11°7.928′ |
33 |
55°10.52′ |
11°0.624′ |
33 |
55°9.891′ |
10°56.303′ |
33 |
55°9.835′ |
10°56.615′ |
33 |
55°9.651′ |
10°56.891′ |
33 |
55°9.493′ |
10°57.265′ |
33 |
55°9.355′ |
10°57.346′ |
33 |
55°9.383′ |
10°59.387′ |
33 |
55°9.419′ |
10°59.402′ |
33 |
55°9.509′ |
10°59.432′ |
33 |
55°9.761′ |
10°59.518′ |
33 |
55°10.084′ |
10°59.832′ |
33 |
55°10.301′ |
11°0.194′ |
33 |
55°10.35′ |
11°0.271′ |
33 |
55°10.566′ |
11°0.25′ |
33 |
55°10.675′ |
11°0.948′ |
33 |
55°10.885′ |
10°55.558′ |
33 |
55°11.174′ |
10°55.765′ |
33 |
55°9.807′ |
10°56.235′ |
33 |
55°12.186′ |
10°58.317′ |
33 |
55°12.329′ |
10°59.308′ |
33 |
55°11.837′ |
11°0.701′ |
33 |
55°11.229′ |
11°1.175′ |
33 |
55°10.675′ |
11°0.948′ |
33 |
55°11.904′ |
10°57.704′ |
34 |
55°9.411′ |
11°3.202′ |
34 |
55°9.411′ |
11°2.46′ |
34 |
55°9.676′ |
11°2.082′ |
34 |
55°9.383′ |
11°1.07′ |
34 |
55°9.39′ |
10°59.871′ |
34 |
55°9.991′ |
11°3.159′ |
34 |
55°9.866′ |
11°0.298′ |
34 |
55°10.451′ |
11°1.635′ |
34 |
55°10.501′ |
11°2.061′ |
34 |
55°10.276′ |
11°2.795′ |
34 |
55°9.39′ |
10°59.871′ |
34 |
55°9.587′ |
11°3.423′ |
34 |
55°9.515′ |
10°59.983′ |
35 |
55°20.698′ |
11°5.781′ |
35 |
55°20.501′ |
11°5.489′ |
35 |
55°19.429′ |
11°4.654′ |
35 |
55°18.993′ |
11°4.615′ |
35 |
55°18.847′ |
11°4.228′ |
35 |
55°18.904′ |
11°3.106′ |
35 |
55°18.823′ |
11°3.041′ |
35 |
55°20.109′ |
11°3.973′ |
35 |
55°18.823′ |
11°3.041′ |
35 |
55°18.872′ |
11°2.921′ |
35 |
55°19.173′ |
11°2.188′ |
35 |
55°19.162′ |
11°1.756′ |
35 |
55°19.195′ |
11°1.75′ |
35 |
55°19.674′ |
11°1.496′ |
35 |
55°19.793′ |
11°1.681′ |
35 |
55°20.048′ |
11°1.664′ |
35 |
55°20.365′ |
11°1.713′ |
35 |
55°20.817′ |
11°1.873′ |
35 |
55°21.281′ |
11°2.069′ |
35 |
55°21.423′ |
11°3.756′ |
35 |
55°21.639′ |
11°5.288′ |
35 |
55°21.429′ |
11°6.001′ |
35 |
55°21.349′ |
11°5.918′ |
35 |
55°21.119′ |
11°5.624′ |
35 |
55°21.084′ |
11°5.633′ |
35 |
55°21.04′ |
11°5.628′ |
35 |
55°20.991′ |
11°5.667′ |
35 |
55°20.964′ |
11°5.667′ |
35 |
55°20.903′ |
11°5.631′ |
35 |
55°20.814′ |
11°5.537′ |
35 |
55°20.796′ |
11°5.613′ |
35 |
55°20.758′ |
11°5.667′ |
35 |
55°20.736′ |
11°5.715′ |
35 |
55°20.705′ |
11°5.766′ |
Zona 10: Habitat n. 173, sito Natura 2000 n. 197, (codice UE: DK00VA254) Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als
Punto |
Latitudine N |
Longitudine E |
2 |
54°53.509′ |
9°46.189′ |
2 |
54°53.686′ |
9°45.822′ |
2 |
54°54.227′ |
9°46.743′ |
2 |
54°54.056′ |
9°47.246′ |
2 |
54°53.788′ |
9°47.19′ |
2 |
54°53.647′ |
9°47.665′ |
2 |
54°53.175′ |
9°47.547′ |
2 |
54°53.239′ |
9°47.288′ |
2 |
54°53.509′ |
9°46.189′ |
3 |
54°53.037′ |
9°44.738′ |
3 |
54°53.034′ |
9°45.098′ |
3 |
54°52.581′ |
9°45.493′ |
3 |
54°52.313′ |
9°45.144′ |
3 |
54°52.304′ |
9°44.662′ |
3 |
54°52.405′ |
9°44.49′ |
3 |
54°52.551′ |
9°44.514′ |
3 |
54°52.701′ |
9°44.481′ |
3 |
54°52.814′ |
9°44.46′ |
3 |
54°53.037′ |
9°44.738′ |
4 |
54°52.09′ |
9°44.886′ |
4 |
54°52.164′ |
9°45.97′ |
4 |
54°51.927′ |
9°46.449′ |
4 |
54°51.774′ |
9°46.719′ |
4 |
54°51.576′ |
9°47.24′ |
4 |
54°51.49′ |
9°47.397′ |
4 |
54°51.374′ |
9°47.565′ |
4 |
54°51.319′ |
9°47.574′ |
4 |
54°51.201′ |
9°47.734′ |
4 |
54°51.167′ |
9°47.772′ |
4 |
54°51.161′ |
9°47.917′ |
4 |
54°51.148′ |
9°47.979′ |
4 |
54°51.117′ |
9°48.044′ |
4 |
54°51.086′ |
9°48.079′ |
4 |
54°50.948′ |
9°48.13′ |
4 |
54°50.939′ |
9°48.149′ |
4 |
54°50.918′ |
9°48.175′ |
4 |
54°50.899′ |
9°48.193′ |
4 |
54°50.665′ |
9°48.391′ |
4 |
54°50.612′ |
9°48.374′ |
4 |
54°50.572′ |
9°48.345′ |
4 |
54°50.541′ |
9°48.294′ |
4 |
54°50.525′ |
9°48.24′ |
4 |
54°50.5′ |
9°48.096′ |
4 |
54°50.498′ |
9°48.028′ |
4 |
54°50.436′ |
9°47.909′ |
4 |
54°50.351′ |
9°47.861′ |
4 |
54°50.318′ |
9°47.83′ |
4 |
54°50.254′ |
9°47.679′ |
4 |
54°50.242′ |
9°47.609′ |
4 |
54°50.24′ |
9°47.551′ |
4 |
54°50.22′ |
9°47.443′ |
4 |
54°50.217′ |
9°47.377′ |
4 |
54°50.24′ |
9°47.234′ |
4 |
54°50.252′ |
9°46.969′ |
4 |
54°50.147′ |
9°46.907′ |
4 |
54°50.04′ |
9°45.967′ |
4 |
54°50.07′ |
9°46.089′ |
4 |
54°50.099′ |
9°46.164′ |
4 |
54°50.13′ |
9°46.21′ |
4 |
54°50.107′ |
9°46.381′ |
4 |
54°50.073′ |
9°46.522′ |
4 |
54°50.067′ |
9°46.599′ |
4 |
54°50.091′ |
9°46.783′ |
4 |
54°50.106′ |
9°46.841′ |
4 |
54°50.809′ |
9°45.451′ |
4 |
54°52.09′ |
9°44.886′ |
4 |
54°51.914′ |
9°44.953′ |
4 |
54°51.734′ |
9°45.508′ |
4 |
54°51.178′ |
9°45.611′ |
4 |
54°51.02′ |
9°45.725′ |
4 |
54°50.937′ |
9°45.662′ |
4 |
54°50.384′ |
9°45.183′ |
4 |
54°50.22′ |
9°44.71′ |
4 |
54°50.184′ |
9°44.392′ |
4 |
54°50.116′ |
9°44.377′ |
4 |
54°50.005′ |
9°44.45′ |
4 |
54°49.964′ |
9°44.515′ |
4 |
54°49.94′ |
9°44.607′ |
4 |
54°49.878′ |
9°44.654′ |
4 |
54°49.846′ |
9°44.705′ |
4 |
54°49.83′ |
9°44.805′ |
4 |
54°49.822′ |
9°44.904′ |
4 |
54°49.825′ |
9°45.043′ |
4 |
54°49.852′ |
9°45.167′ |
4 |
54°49.865′ |
9°45.205′ |
4 |
54°49.871′ |
9°45.252′ |
4 |
54°49.892′ |
9°45.332′ |
4 |
54°49.934′ |
9°45.38′ |
4 |
54°49.961′ |
9°45.44′ |
4 |
54°49.964′ |
9°45.496′ |
4 |
54°50.005′ |
9°45.698′ |
4 |
54°50.044′ |
9°45.778′ |
4 |
54°50.033′ |
9°45.902′ |
5 |
54°50.845′ |
9°52.297′ |
5 |
54°50.789′ |
9°52.249′ |
5 |
54°50.763′ |
9°52.206′ |
5 |
54°50.688′ |
9°51.99′ |
5 |
54°50.617′ |
9°51.601′ |
5 |
54°50.586′ |
9°51.244′ |
5 |
54°50.584′ |
9°51.162′ |
5 |
54°50.605′ |
9°51.077′ |
5 |
54°50.393′ |
9°49.586′ |
5 |
54°50.428′ |
9°49.548′ |
5 |
54°50.46′ |
9°49.534′ |
5 |
54°50.526′ |
9°49.535′ |
5 |
54°51.514′ |
9°52.659′ |
5 |
54°50.579′ |
9°49.494′ |
5 |
54°50.641′ |
9°49.416′ |
5 |
54°50.691′ |
9°49.392′ |
5 |
54°50.747′ |
9°49.373′ |
5 |
54°50.79′ |
9°49.384′ |
5 |
54°50.872′ |
9°49.45′ |
5 |
54°51.007′ |
9°49.483′ |
5 |
54°51.087′ |
9°49.459′ |
5 |
54°51.131′ |
9°49.47′ |
5 |
54°51.444′ |
9°49.704′ |
5 |
54°50.934′ |
9°52.32′ |
5 |
54°51.04′ |
9°53.093′ |
5 |
54°51.025′ |
9°52.244′ |
5 |
54°51.032′ |
9°52.311′ |
5 |
54°51.062′ |
9°52.402′ |
5 |
54°51.005′ |
9°52.497′ |
5 |
54°50.894′ |
9°52.324′ |
5 |
54°50.989′ |
9°52.601′ |
5 |
54°51.013′ |
9°52.736′ |
5 |
54°51.014′ |
9°52.844′ |
5 |
54°51.046′ |
9°52.971′ |
5 |
54°50.657′ |
9°50.869′ |
5 |
54°51.035′ |
9°53.181′ |
5 |
54°51.029′ |
9°53.316′ |
5 |
54°50.967′ |
9°53.368′ |
5 |
54°50.922′ |
9°53.438′ |
5 |
54°50.905′ |
9°53.538′ |
5 |
54°50.908′ |
9°53.676′ |
5 |
54°50.941′ |
9°53.838′ |
5 |
54°51.073′ |
9°54.04′ |
5 |
54°51.25′ |
9°54.301′ |
5 |
54°51.306′ |
9°54.332′ |
5 |
54°51.437′ |
9°54.369′ |
5 |
54°51.514′ |
9°54.368′ |
5 |
54°51.587′ |
9°54.283′ |
5 |
54°51.836′ |
9°53.012′ |
5 |
54°51.504′ |
9°52.282′ |
5 |
54°51.685′ |
9°51.909′ |
5 |
54°51.717′ |
9°51.767′ |
5 |
54°51.723′ |
9°51.672′ |
5 |
54°51.706′ |
9°51.266′ |
5 |
54°51.706′ |
9°51.022′ |
5 |
54°51.78′ |
9°50.774′ |
5 |
54°51.785′ |
9°50.697′ |
5 |
54°51.701′ |
9°50.123′ |
5 |
54°51.444′ |
9°49.704′ |
5 |
54°50.635′ |
9°50.794′ |
5 |
54°50.595′ |
9°50.791′ |
5 |
54°50.529′ |
9°50.837′ |
5 |
54°50.476′ |
9°50.852′ |
5 |
54°50.419′ |
9°50.825′ |
5 |
54°50.389′ |
9°50.781′ |
5 |
54°50.655′ |
9°50.993′ |
5 |
54°50.36′ |
9°50.71′ |
5 |
54°50.287′ |
9°50.123′ |
5 |
54°50.257′ |
9°49.953′ |
5 |
54°50.256′ |
9°49.87′ |
5 |
54°50.284′ |
9°49.791′ |
5 |
54°50.344′ |
9°49.677′ |
6 |
54°52.192′ |
9°52.057′ |
6 |
54°52.385′ |
9°51.526′ |
6 |
54°52.418′ |
9°51.25′ |
6 |
54°52.605′ |
9°51.175′ |
6 |
54°52.831′ |
9°51.596′ |
6 |
54°52.771′ |
9°51.344′ |
6 |
54°52.831′ |
9°52.061′ |
6 |
54°52.781′ |
9°52.12′ |
6 |
54°52.633′ |
9°52.041′ |
6 |
54°52.574′ |
9°52.131′ |
6 |
54°52.531′ |
9°52.233′ |
6 |
54°52.473′ |
9°52.344′ |
6 |
54°52.458′ |
9°52.374′ |
6 |
54°52.4′ |
9°52.49′ |
6 |
54°52.351′ |
9°52.422′ |
6 |
54°52.831′ |
9°51.596′ |
7 |
54°49.116′ |
9°59.562′ |
7 |
54°49.249′ |
10°0.171′ |
7 |
54°48.776′ |
10°1.256′ |
7 |
54°48.341′ |
10°0.994′ |
7 |
54°48.233′ |
10°0.716′ |
7 |
54°48.374′ |
10°0.189′ |
7 |
54°48.326′ |
9°59.517′ |
7 |
54°48.492′ |
9°59.239′ |
7 |
54°49.116′ |
9°59.562′ |
8 |
54°49.795′ |
10°2.926′ |
8 |
54°50.228′ |
10°1.616′ |
8 |
54°50.578′ |
10°1.454′ |
8 |
54°50.739′ |
10°2.384′ |
8 |
54°50.739′ |
10°2.384′ |
8 |
54°50.732′ |
10°2.688′ |
8 |
54°50.698′ |
10°2.829′ |
8 |
54°50.726′ |
10°2.92′ |
8 |
54°50.737′ |
10°3.069′ |
8 |
54°50.735′ |
10°3.119′ |
8 |
54°50.728′ |
10°3.159′ |
8 |
54°50.718′ |
10°3.191′ |
8 |
54°50.621′ |
10°3.418′ |
8 |
54°50.509′ |
10°3.489′ |
8 |
54°50.374′ |
10°4.141′ |
8 |
54°50.263′ |
10°4.464′ |
8 |
54°49.533′ |
10°4.343′ |
8 |
54°49.779′ |
10°5.347′ |
8 |
54°49.611′ |
10°5.838′ |
8 |
54°48.625′ |
10°5.639′ |
8 |
54°47.05′ |
10°5.375′ |
8 |
54°46.423′ |
10°4.986′ |
8 |
54°46.235′ |
10°4.119′ |
8 |
54°47.75′ |
10°3.306′ |
8 |
54°48.324′ |
10°3.243′ |
8 |
54°49.298′ |
10°3.069′ |
9 |
54°52.544′ |
10°5.93′ |
9 |
54°52.37′ |
10°6.044′ |
9 |
54°52.276′ |
10°5.981′ |
9 |
54°52.209′ |
10°5.668′ |
9 |
54°52.018′ |
10°5.799′ |
9 |
54°51.298′ |
10°6.441′ |
9 |
54°50.892′ |
10°6.316′ |
9 |
54°53.11′ |
10°4.169′ |
9 |
54°53.11′ |
10°4.169′ |
9 |
54°53.021′ |
10°4.203′ |
9 |
54°52.869′ |
10°4.209′ |
9 |
54°52.754′ |
10°4.272′ |
9 |
54°52.639′ |
10°4.306′ |
9 |
54°52.478′ |
10°4.046′ |
9 |
54°50.684′ |
10°5.541′ |
9 |
54°52.404′ |
10°3.875′ |
9 |
54°52.457′ |
10°2.816′ |
9 |
54°52.5′ |
10°2.223′ |
9 |
54°52.473′ |
10°1.892′ |
9 |
54°53.22′ |
10°4.134′ |
9 |
54°52.302′ |
10°1.138′ |
9 |
54°52.091′ |
10°1.159′ |
9 |
54°51.775′ |
10°2.023′ |
9 |
54°51.808′ |
10°2.257′ |
9 |
54°51.686′ |
10°2.487′ |
9 |
54°51.606′ |
10°2.445′ |
9 |
54°51.531′ |
10°2.457′ |
9 |
54°51.461′ |
10°2.309′ |
9 |
54°51.233′ |
10°1.892′ |
9 |
54°51.146′ |
10°1.847′ |
9 |
54°51.08′ |
10°1.889′ |
9 |
54°51.024′ |
10°2.022′ |
9 |
54°50.978′ |
10°2.192′ |
9 |
54°50.935′ |
10°2.372′ |
9 |
54°50.899′ |
10°2.613′ |
9 |
54°50.861′ |
10°2.786′ |
9 |
54°50.862′ |
10°2.989′ |
9 |
54°50.941′ |
10°3.225′ |
9 |
54°50.87′ |
10°3.465′ |
9 |
54°50.869′ |
10°3.699′ |
9 |
54°50.834′ |
10°3.776′ |
9 |
54°50.77′ |
10°3.821′ |
9 |
54°50.712′ |
10°3.916′ |
9 |
54°50.692′ |
10°3.999′ |
9 |
54°53.233′ |
10°4.607′ |
9 |
54°53.196′ |
10°4.721′ |
9 |
54°52.901′ |
10°4.936′ |
9 |
54°52.939′ |
10°5.179′ |
9 |
54°52.923′ |
10°5.305′ |
9 |
54°52.821′ |
10°5.659′ |
9 |
54°52.635′ |
10°5.808′ |
9 |
54°52.6′ |
10°5.883′ |
10 |
54°55.306′ |
10°14.667′ |
10 |
54°55.217′ |
10°14.732′ |
10 |
54°55.14′ |
10°14.777′ |
10 |
54°55.089′ |
10°14.88′ |
10 |
54°54.692′ |
10°14.915′ |
10 |
54°54.739′ |
10°14.421′ |
10 |
54°55.758′ |
10°13.576′ |
10 |
54°55.263′ |
10°14.729′ |
10 |
54°55.818′ |
10°14.632′ |
10 |
54°55.758′ |
10°13.576′ |
10 |
54°55.643′ |
10°14.649′ |
10 |
54°55.577′ |
10°14.629′ |
10 |
54°55.48′ |
10°14.561′ |
10 |
54°55.428′ |
10°14.629′ |
10 |
54°55.342′ |
10°14.641′ |
11 |
54°59.867′ |
10°10.894′ |
11 |
54°58.931′ |
10°10.949′ |
11 |
54°59.498′ |
10°11.882′ |
11 |
55°0.436′ |
10°10.201′ |
11 |
55°0.592′ |
10°10.779′ |
11 |
55°0.436′ |
10°10.201′ |
12 |
55°1.129′ |
10°10.216′ |
12 |
55°0.773′ |
10°10.374′ |
12 |
55°0.577′ |
10°9.259′ |
12 |
55°0.846′ |
10°8.761′ |
12 |
55°0.95′ |
10°8.784′ |
12 |
55°1.389′ |
10°8.149′ |
12 |
55°1.738′ |
10°8.665′ |
12 |
55°1.835′ |
10°8.986′ |
12 |
55°1.602′ |
10°9.315′ |
12 |
55°1.852′ |
10°10.252′ |
12 |
55°1.586′ |
10°10.865′ |
12 |
55°1.586′ |
10°10.865′ |
13 |
54°57.138′ |
10°1.498′ |
13 |
54°56.926′ |
10°1.595′ |
13 |
54°56.67′ |
10°1.883′ |
13 |
54°56.536′ |
10°2.003′ |
13 |
54°56.8′ |
10°2.747′ |
13 |
54°57.047′ |
10°2.535′ |
13 |
54°57.311′ |
10°2.159′ |
13 |
54°56.751′ |
10°1.792′ |
13 |
54°56.583′ |
10°2.572′ |
13 |
54°57.024′ |
10°1.573′ |
13 |
54°57.311′ |
10°2.159′ |
13 |
54°57.344′ |
10°1.985′ |
14 |
54°59.342′ |
9°59.98′ |
14 |
54°59.306′ |
9°59.73′ |
14 |
54°59.188′ |
9°59.647′ |
14 |
54°59.342′ |
9°59.98′ |
14 |
54°57.67′ |
10°1.436′ |
14 |
54°59.018′ |
9°59.858′ |
14 |
54°58.912′ |
9°59.993′ |
14 |
54°58.748′ |
10°0.122′ |
14 |
54°58.697′ |
10°0.19′ |
14 |
54°57.731′ |
10°0.913′ |
14 |
54°58.77′ |
10°1.091′ |
14 |
54°57.934′ |
10°0.78′ |
14 |
54°58.163′ |
10°0.584′ |
14 |
54°58.329′ |
10°0.464′ |
14 |
54°57.837′ |
10°1.797′ |
14 |
54°59.159′ |
9°59.713′ |
15 |
55°7.061′ |
9°58.268′ |
15 |
55°7.371′ |
9°58.186′ |
15 |
55°7.425′ |
9°57.391′ |
15 |
55°7.425′ |
9°57.391′ |
15 |
55°7.04′ |
9°57.371′ |
16 |
55°6.926′ |
9°56.402′ |
16 |
55°6.581′ |
9°56.535′ |
16 |
55°6.724′ |
9°55.371′ |
16 |
55°6.917′ |
9°55.374′ |
16 |
55°6.917′ |
9°55.374′ |
16 |
55°7.086′ |
9°55.828′ |
17 |
55°5.687′ |
9°52.437′ |
17 |
55°6.623′ |
9°54.685′ |
17 |
55°5.243′ |
9°54.787′ |
17 |
55°5.651′ |
9°56.322′ |
17 |
55°5.266′ |
9°55.606′ |
17 |
55°5.334′ |
9°54.238′ |
17 |
55°5.687′ |
9°52.437′ |
17 |
55°5.357′ |
9°53.259′ |
17 |
55°6.141′ |
9°56.307′ |
17 |
55°6.478′ |
9°55.548′ |
18 |
55°4.505′ |
9°52.71′ |
18 |
55°5.288′ |
9°54.25′ |
18 |
55°5.021′ |
9°54.969′ |
18 |
55°4.153′ |
9°53.836′ |
18 |
55°4.365′ |
9°52.05′ |
18 |
55°4.829′ |
9°51.488′ |
18 |
55°4.595′ |
9°51.553′ |
18 |
55°5.288′ |
9°54.25′ |
18 |
55°5.3′ |
9°52.485′ |
18 |
55°5.076′ |
9°51.644′ |
19 |
55°1.54′ |
9°55.631′ |
19 |
55°1.138′ |
9°54.303′ |
19 |
55°1.54′ |
9°55.631′ |
19 |
55°1.616′ |
9°54.495′ |
19 |
55°1.657′ |
9°53.627′ |
19 |
55°1.365′ |
9°53.469′ |
19 |
55°1.215′ |
9°53.886′ |
19 |
55°1.174′ |
9°54.05′ |
19 |
55°1.136′ |
9°54.77′ |
19 |
55°1.174′ |
9°55.102′ |
19 |
55°1.546′ |
9°53.513′ |
19 |
55°1.154′ |
9°55.437′ |
19 |
55°1.272′ |
9°55.766′ |
19 |
55°1.127′ |
9°54.513′ |
20 |
54°55.327′ |
10°2.909′ |
20 |
54°55.865′ |
10°2.968′ |
20 |
54°55.043′ |
10°4.181′ |
20 |
54°56.032′ |
10°3.14′ |
20 |
54°55.263′ |
10°4.343′ |
20 |
54°54.879′ |
10°3.415′ |
20 |
54°56.029′ |
10°3.434′ |
20 |
54°56.032′ |
10°3.14′ |
21 |
55°4.083′ |
9°48.621′ |
21 |
55°3.677′ |
9°49.439′ |
21 |
55°3.472′ |
9°50.486′ |
21 |
55°3.62′ |
9°50.547′ |
21 |
55°4.46′ |
9°49.517′ |
21 |
55°3.434′ |
9°49.936′ |
21 |
55°4.46′ |
9°49.517′ |
22 |
54°52.703′ |
9°37.962′ |
22 |
54°52.556′ |
9°38.113′ |
22 |
54°52.703′ |
9°37.962′ |
22 |
54°52.674′ |
9°37.675′ |
22 |
54°52.563′ |
9°37.608′ |
22 |
54°52.437′ |
9°37.66′ |
22 |
54°52.419′ |
9°37.969′ |
23 |
55°1.982′ |
9°53.721′ |
23 |
55°3.253′ |
9°51.284′ |
23 |
55°2.963′ |
9°51.067′ |
23 |
55°2.734′ |
9°51.219′ |
23 |
55°2.675′ |
9°51.294′ |
23 |
55°2.419′ |
9°51.517′ |
23 |
55°2.337′ |
9°51.79′ |
23 |
55°2.056′ |
9°52.057′ |
23 |
55°1.651′ |
9°52.695′ |
23 |
55°1.699′ |
9°53.646′ |
23 |
55°2.366′ |
9°53.366′ |
23 |
55°3.278′ |
9°52.154′ |
23 |
55°3.253′ |
9°51.284′ |
24 |
55°7.248′ |
10°1.614′ |
24 |
55°7.217′ |
10°1.481′ |
24 |
55°7.247′ |
10°1.341′ |
24 |
55°7.18′ |
10°1.006′ |
24 |
55°6.396′ |
10°1.726′ |
24 |
55°6.133′ |
10°2.688′ |
24 |
55°6.346′ |
10°3.264′ |
24 |
55°6.46′ |
10°3.326′ |
24 |
55°7.281′ |
10°1.685′ |
24 |
55°7.248′ |
10°1.614′ |
24 |
55°6.842′ |
10°2.743′ |
25 |
54°58.043′ |
10°11.492′ |
25 |
54°58.068′ |
10°11.479′ |
25 |
54°58.489′ |
10°11.412′ |
25 |
54°58.689′ |
10°11.455′ |
25 |
54°58.763′ |
10°11.491′ |
25 |
54°59.001′ |
10°11.714′ |
25 |
54°59.027′ |
10°12.099′ |
25 |
54°58.305′ |
10°12.475′ |
25 |
54°58.32′ |
10°12.336′ |
25 |
54°58.24′ |
10°12.261′ |
25 |
54°58.131′ |
10°12.25′ |
25 |
54°58.094′ |
10°12.264′ |
25 |
54°58.01′ |
10°12.268′ |
25 |
54°57.94′ |
10°12.311′ |
25 |
54°57.901′ |
10°12.35′ |
25 |
54°57.79′ |
10°12.371′ |
25 |
54°57.698′ |
10°12.471′ |
25 |
54°57.618′ |
10°12.585′ |
25 |
54°57.479′ |
10°12.689′ |
25 |
54°57.368′ |
10°12.942′ |
25 |
54°57.216′ |
10°13.195′ |
25 |
54°57.142′ |
10°13.323′ |
25 |
54°57.017′ |
10°13.555′ |
25 |
54°56.931′ |
10°13.616′ |
25 |
54°56.836′ |
10°13.829′ |
25 |
54°56.65′ |
10°14.154′ |
25 |
54°56.504′ |
10°14.357′ |
25 |
54°56.016′ |
10°14.196′ |
25 |
54°56.017′ |
10°13.938′ |
25 |
54°56.047′ |
10°13.818′ |
25 |
54°56.047′ |
10°13.728′ |
25 |
54°56.074′ |
10°13.63′ |
25 |
54°56.105′ |
10°13.588′ |
25 |
54°56.157′ |
10°13.548′ |
25 |
54°56.193′ |
10°13.538′ |
25 |
54°56.211′ |
10°13.491′ |
25 |
54°56.239′ |
10°13.439′ |
25 |
54°56.316′ |
10°13.38′ |
25 |
54°56.351′ |
10°13.235′ |
25 |
54°56.406′ |
10°13.156′ |
25 |
54°56.661′ |
10°13.088′ |
25 |
54°56.735′ |
10°13.174′ |
25 |
54°56.76′ |
10°13.272′ |
25 |
54°56.873′ |
10°13.244′ |
25 |
54°57.033′ |
10°13.114′ |
25 |
54°57.061′ |
10°13.077′ |
25 |
54°57.111′ |
10°12.976′ |
25 |
54°57.174′ |
10°12.908′ |
25 |
54°57.206′ |
10°12.819′ |
25 |
54°57.291′ |
10°12.683′ |
25 |
54°57.287′ |
10°12.589′ |
25 |
54°57.295′ |
10°12.529′ |
25 |
54°57.312′ |
10°12.476′ |
25 |
54°57.359′ |
10°12.384′ |
25 |
54°57.406′ |
10°12.321′ |
25 |
54°57.488′ |
10°12.204′ |
25 |
54°57.594′ |
10°12.116′ |
25 |
54°57.625′ |
10°12.083′ |
25 |
54°57.645′ |
10°12.069′ |
25 |
54°57.678′ |
10°12.02′ |
25 |
54°57.702′ |
10°11.997′ |
25 |
54°57.729′ |
10°11.947′ |
25 |
54°57.76′ |
10°11.905′ |
25 |
54°57.772′ |
10°11.893′ |
25 |
54°57.781′ |
10°11.867′ |
25 |
54°57.799′ |
10°11.834′ |
25 |
54°57.844′ |
10°11.769′ |
25 |
54°57.861′ |
10°11.748′ |
25 |
54°57.871′ |
10°11.738′ |
25 |
54°57.897′ |
10°11.718′ |
25 |
54°57.923′ |
10°11.655′ |
25 |
54°58.021′ |
10°11.512′ |
25 |
54°58.043′ |
10°11.492′ |
25 |
54°56.947′ |
10°13.256′ |
26 |
55°2.406′ |
9°55.459′ |
26 |
55°3.147′ |
9°53.862′ |
26 |
55°3.758′ |
9°54.315′ |
26 |
55°3.835′ |
9°55.545′ |
26 |
55°3.734′ |
9°55.911′ |
26 |
55°4.09′ |
9°56.653′ |
26 |
55°3.017′ |
9°58.579′ |
26 |
55°2.908′ |
9°59.105′ |
26 |
55°2.694′ |
9°59.185′ |
26 |
55°2.125′ |
10°0.197′ |
26 |
55°1.798′ |
10°0.078′ |
26 |
55°1.731′ |
9°59.062′ |
26 |
55°2.174′ |
9°58.022′ |
26 |
55°2.093′ |
9°57.502′ |
26 |
55°2.11′ |
9°56.562′ |
26 |
55°2.406′ |
9°55.459′ |
27 |
55°6.18′ |
10°3.938′ |
27 |
55°5.344′ |
10°4.361′ |
27 |
55°5.256′ |
10°4.302′ |
27 |
55°5.201′ |
10°4.182′ |
27 |
55°5.138′ |
10°4.192′ |
27 |
55°5.093′ |
10°4.24′ |
27 |
55°4.832′ |
10°4.315′ |
27 |
55°4.606′ |
10°4.339′ |
27 |
55°4.549′ |
10°4.435′ |
27 |
55°4.525′ |
10°4.62′ |
27 |
55°4.284′ |
10°4.335′ |
27 |
55°4.329′ |
10°3.358′ |
27 |
55°4.686′ |
10°3.222′ |
27 |
55°5.106′ |
10°3.562′ |
27 |
55°5.274′ |
10°2.929′ |
27 |
55°5.45′ |
10°2.804′ |
27 |
55°5.751′ |
10°2.814′ |
27 |
55°6.18′ |
10°3.938′ |
28 |
55°3.933′ |
10°5.745′ |
28 |
55°3.835′ |
10°7.238′ |
28 |
55°3.602′ |
10°7.282′ |
28 |
55°3.373′ |
10°6.635′ |
28 |
55°2.859′ |
10°7.445′ |
28 |
55°2.581′ |
10°7.321′ |
28 |
55°2.027′ |
10°6.512′ |
28 |
55°2.053′ |
10°5.121′ |
28 |
55°2.826′ |
10°3.918′ |
28 |
55°3.022′ |
10°4.233′ |
28 |
55°3.283′ |
10°5.237′ |
28 |
55°3.481′ |
10°5.27′ |
28 |
55°3.933′ |
10°5.745′ |
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/74 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2017
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, lettere da a) a d), l'articolo 223, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). La parte II, titolo I, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, incluse la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi delle medesime, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e stabilire prezzi di mercato comparabili per le carcasse e gli animali vivi nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare una serie di norme mediante tale tipo di atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite nei regolamenti (CE) n. 315/2002 (3), (CE) n. 1249/2008 (4) e (UE) n. 807/2013 (5). |
(2) |
L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di cui all'allegato IV, parte A, dello stesso si applichino ai bovini di età non inferiore agli otto mesi. Per garantire un'uniformità di applicazione è opportuno autorizzare gli Stati membri a rendere obbligatoria l'applicazione della tabella unionale per le carcasse di bovini a partire da una determinata età, fissata in base al sistema di identificazione e registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tale sistema di identificazione e di registrazione dovrebbe essere utilizzato anche ai fini della suddivisione delle carcasse nelle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Al fine di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli stabilimenti di piccole dimensioni deroghe all'obbligo generale di classificare le carcasse. Sulla base dell'esperienza acquisita mediante l'applicazione della tabella unionale di classificazione è opportuno prevedere questo tipo di deroghe per i macelli che abbattono, come media settimanale annua, meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi o meno di 500 suini. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire limiti inferiori a seconda della situazione nazionale, in particolare al fine di garantire la rappresentatività dei prezzi comunicati. |
(4) |
Poiché alcuni macelli ingrassano, nei propri stabilimenti, sia bovini di età non inferiore agli otto mesi che suini, non vi è un prezzo di mercato da rilevare per le carcasse di tali animali. In questi casi, pertanto, non occorre applicare le tabelle unionali obbligatorie di classificazione. È quindi opportuno consentire agli Stati membri in cui esiste tale prassi di derogare alle norme in materia di classificazione obbligatoria per quanto riguarda le suddette carcasse. Tale deroga dovrebbe essere consentita anche per le carcasse di suini di razze autoctone aventi una particolare composizione corporea anatomica o che richiedano particolari modalità di commercializzazione tali da rendere impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse. |
(5) |
Per quanto concerne gli ovini, al fine di tener conto delle specificità degli stabilimenti e della stagionalità della macellazione è opportuno consentire agli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di tali animali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 di esentare dalla classificazione alcuni macelli sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. |
(6) |
Per garantire, a livello di Unione, una classificazione uniforme delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini occorre precisare meglio le definizioni delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di peso della carcassa e di colore della carne di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013. Per le carcasse di agnelli di peso inferiore ai 13 kg possono essere tuttavia utilizzati altri criteri. |
(7) |
L'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 prevede una classe di conformazione S per le carcasse di bovini con sviluppo muscolare con doppia groppa. Poiché questa classe di conformazione eccezionale è commercializzata solo in determinati Stati membri è opportuno prevedere per gli Stati membri la possibilità di non utilizzare la classe di conformazione S. |
(8) |
Tenuto conto del costante aumento della percentuale di carne magra delle carcasse di suino, la maggior parte di queste è classificata utilizzando unicamente due classi. È pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, così da assicurarne la differenziazione. |
(9) |
Tenuto conto delle esigenze di mercato relative alla determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, dovrebbero inoltre essere autorizzati criteri di valutazione complementari a quelli relativi al peso e al tenore stimato di carne magra. |
(10) |
Al fine di garantire prezzi di mercato comparabili, l'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un tipo di presentazione standard della carcassa. Per tener conto di alcune esigenze del mercato in materia di presentazione della carcassa occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare una presentazione diversa da quella di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante l'applicazione di coefficienti correttori, ai fini della definizione dei prezzi di mercato. |
(11) |
Per tener conto delle prassi consistenti nell'asportazione del grasso esterno tradizionalmente seguite da alcuni Stati membri è opportuno consentire a questi ultimi di continuare ad avvalersene purché si soddisfino determinate condizioni. |
(12) |
Al fine di garantire la corretta applicazione delle tabelle unionali di classificazione e migliorare la trasparenza del mercato è opportuno specificare le condizioni e i metodi pratici di classificazione, pesatura e marchiatura delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, nonché di suini e ovini. |
(13) |
In caso di guasto tecnico al metodo di classificazione automatizzata si dovrebbero prevedere alcune deroghe, in particolare per quanto riguarda il termine stabilito per la classificazione e la pesatura delle carcasse. |
(14) |
La marchiatura delle carcasse dovrebbe essere effettuata al momento della classificazione. Gli Stati membri possono decidere di non bollare le carcasse nel caso in cui la procedura di registrazione ufficiale preveda un collegamento tra le carcasse e i risultati della classificazione, in particolare quando le carcasse vengono porzionate in tagli subito dopo la classificazione, il che ne rende superflua la marchiatura. |
(15) |
Per garantire l'accuratezza e l'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, suini e ovini, la classificazione dovrebbe essere eseguita da addetti qualificati dotati di licenza o autorizzazione apposita, oppure utilizzando un metodo di classificazione autorizzato. |
(16) |
Al fine di autorizzare metodi di classificazione che permettano una valutazione diretta della conformazione e dello stato di ingrassamento delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, nonché della percentuale di carne magra delle carcasse di suini, è possibile introdurre sistemi di classificazione basati su metodi statisticamente comprovati. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata al rispetto di condizioni e requisiti specifici. |
(17) |
Si dovrebbe prevedere la possibilità di modificare, successivamente al rilascio di una licenza, le specifiche tecniche dei metodi di classificazione automatizzata delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, in modo da migliorarne la precisione. |
(18) |
Il valore di una carcassa di suino è determinato, in particolare, dalla sua percentuale di carne magra rispetto al peso. La percentuale di carne magra è calcolata mediante un metodo di classificazione che dovrebbe consistere in una tecnica manuale, automatizzata o semiautomatizzata e in una formula matematica. La formula matematica dovrebbe basarsi sulla misurazione di determinate parti anatomiche della carcassa mediante metodi autorizzati e statisticamente comprovati. Per far sì che l'applicazione dei metodi statisticamente comprovati risulti oggettiva è necessario informare gli esperti degli Stati membri tramite i protocolli concernenti il test di autorizzazione e consultare tali esperti in merito ai risultati del test. Poiché possono essere utilizzati metodi diversi per determinare la percentuale di carne magra di una carcassa di suino è necessario fare in modo che la scelta del metodo non incida sulla stima di tale percentuale. |
(19) |
Al fine di monitorare i prezzi di mercato comparabili delle carcasse e degli animali vivi è necessario prevedere che la rilevazione dei prezzi faccia riferimento a una fase di commercializzazione chiaramente definita. Occorre determinare a quali tipi di animali si riferisce la comunicazione dei prezzi. |
(20) |
I prezzi di mercato dei diversi tipi di animali dovrebbero essere comunicati alla Commissione in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione (7) e dovrebbero fungere da base per la determinazione dei prezzi medi ponderati a livello di Unione. |
(21) |
Se, ai fini del presente regolamento, uno Stato membro ha definito delle regioni, i prezzi regionali stabiliti dovrebbero essere presi in considerazione in sede di calcolo del prezzo nazionale. Nel caso in cui vengano effettuati eventuali pagamenti supplementari ai fornitori degli animali, gli stabilimenti o le persone fisiche tenuti a comunicare i prezzi dovrebbero avere l'obbligo di informare l'autorità competente in merito a tali pagamenti al fine di correggere il prezzo medio nazionale. |
(22) |
Per garantire il monitoraggio del mercato e confrontare l'evoluzione dei prezzi con alcuni prezzi di riferimento stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 occorre calcolare i prezzi medi dell'Unione per talune carcasse e per taluni animali vivi sulla base di determinate informazioni trasmesse annualmente dagli Stati membri. |
(23) |
Per attuare un monitoraggio sulla comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e suini e ai fini del calcolo dei coefficienti di ponderazione per categoria, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere periodicamente alla Commissione determinate informazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (8), ad eccezione delle notifiche necessarie per l'organizzazione delle ispezioni in loco o che servono da base per disporre di un quadro completo del mercato delle carni. |
(24) |
A fini di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013. |
(25) |
Tenuto conto della necessità di consentire agli Stati membri di adeguarsi al nuovo quadro giuridico è opportuno che il presente regolamento si applichi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE
Articolo 1
Identificazione dell'età e delle categorie di bovini
L'età dei bovini ai fini della determinazione delle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è verificata in base alle informazioni disponibili nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito in ogni Stato membro in conformità del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Articolo 2
Deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse
1. Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini stabilite dall'allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono obbligatorie per i macelli che abbattono:
a) |
meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua; |
b) |
meno di 500 suini come media settimanale annua. |
Gli Stati membri possono stabilire un limite inferiore, in particolare per garantire la rappresentatività della rilevazione dei prezzi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
2. Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini non sono obbligatorie:
a) |
per le carcasse di bovini e suini di proprietà del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di tali animali; |
b) |
per le carcasse di suini di razze autoctone chiaramente definite o che richiedano particolari modalità di commercializzazione, se la loro composizione corporea anatomica rende impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse. |
3. Gli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di ovini ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di ovini non sono obbligatorie per determinati macelli.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di applicare una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 3
Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione, allo stato di ingrassamento e al peso della carcassa di bovini e ovini
1. Gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono disposizioni complementari relative alle definizioni delle classi di conformazione e allo stato di ingrassamento per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. L'allegato III del presente regolamento stabilisce disposizioni complementari relative alla classificazione degli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore ai 13 kg.
Articolo 4
Classe di conformazione S
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la classe di conformazione S per le carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del loro patrimonio bovino.
Articolo 5
Classificazione delle carcasse di suino
Gli Stati membri possono suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ai fini della determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, gli Stati membri possono autorizzare ulteriori criteri di valutazione, oltre a quelli relativi al peso e alla percentuale stimata di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 6
Disposizioni complementari relative alla presentazione delle carcasse ai fini della determinazione di prezzi di mercato comparabili
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, parte B, punto III, e parte C, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nessun tessuto adiposo, muscolare o altro può essere asportato dalla carcassa prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura, ad eccezione dei casi in cui vengono applicate prescrizioni veterinarie.
2. Le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi sono presentate conformemente all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e senza:
a) |
diaframma; |
b) |
muscoli del diaframma. |
3. Le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi sono presentate senza:
a) |
rognoni; |
b) |
grasso di rognoni; |
c) |
grasso di bacino; |
d) |
diaframma; |
e) |
muscoli del diaframma; |
f) |
coda; |
g) |
midollo spinale; |
h) |
grasso scrotale; |
i) |
corona della fesa (controgirello); |
j) |
vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa). |
4. Ai fini dell'applicazione dell'allegato IV, parte A, punto V, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare l'asportazione del grasso esterno prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura della carcassa, purché ciò consenta una valutazione più oggettiva della conformazione e non incida sullo stato di ingrassamento. Gli Stati membri provvedono affinché tale prassi sia disciplinata dalla legislazione nazionale e comporti esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno:
a) |
a livello dell'anca, del lombo e della zona medio-costale; |
b) |
a livello della punta di petto e sul contorno della regione anogenitale; |
c) |
a livello della fesa. |
Articolo 7
Classificazione e pesatura
1. La classificazione di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è effettuata nel macello al momento della determinazione del peso della carcassa a caldo.
2. La Commissione può autorizzare la classificazione prima della pesatura ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento se richiesto da taluni metodi di classificazione utilizzati nel territorio di uno Stato membro.
3. Le carcasse sono pesate il più rapidamente possibile, dopo la macellazione, e comunque non oltre:
a) |
60 minuti dopo la giugulazione dell'animale, per quanto riguarda i bovini e gli ovini; |
b) |
45 minuti dopo la giugulazione dell'animale, per quanto riguarda i suini. |
4. Nel caso dei suini, se in un determinato macello risulta di norma impossibile rispettare il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la pesatura delle carcasse, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che la detrazione del 2 % di cui all'articolo 14, paragrafo 3:
a) |
sia ridotta di 0,1 punti percentuali per ogni ulteriore quarto d'ora o frazione di ora trascorsi, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione supera i 45 minuti; |
b) |
possa essere aumentata di determinati punti percentuali stabiliti dallo Stato membro interessato, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione è inferiore ai 45 minuti. In tal caso la detrazione è giustificata sulla base di dati scientifici. |
5. Qualora i metodi automatizzati di cui all'articolo 10 non consentano di classificare le carcasse di bovini o di ovini, la classificazione di tali carcasse ha luogo il giorno della macellazione o, se il periodo richiesto tra la giugulazione e la pesatura scade il giorno dopo la macellazione, è effettuata il più rapidamente possibile in quello stesso giorno.
Articolo 8
Marchiatura delle carcasse
1. La marchiatura delle carcasse è effettuata al momento della classificazione.
2. La marchiatura è effettuata per mezzo di un timbro o di un'etichetta che indichino almeno:
a) |
per i bovini e gli ovini, la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, e parte C, punti II e III, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
b) |
per i suini, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
3. Il marchio è apposto sulla superficie di almeno:
a) |
ogni quarto di carcassa, per i bovini; |
b) |
ogni carcassa o mezzena, per gli ovini; |
c) |
ogni mezzena, per i suini. |
Il marchio è apposto sulla superficie esterna della carcassa. L'etichetta può essere apposta sulla superficie esterna o interna della carcassa.
4. Il marchio è chiaramente leggibile ed è stampigliato utilizzando un inchiostro indelebile, non tossico e termoresistente.
5. L'etichetta è chiaramente leggibile, inviolabile e saldamente attaccata alla carcassa.
6. Gli Stati membri possono stabilire che le carcasse non siano bollate nei casi seguenti:
a) |
quando si procede a una registrazione ufficiale in cui, per ogni carcassa, figurino almeno:
|
b) |
quando tutte le carcasse, nell'ambito di un processo continuo, sono porzionate all'interno di un laboratorio di sezionamento riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e annesso al macello. |
7. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni nazionali concernenti requisiti supplementari in materia di marchiatura.
Articolo 9
Metodi di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini
Gli Stati membri provvedono affinché la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini sia effettuata:
a) |
da addetti qualificati che abbiano ottenuto una licenza per la classificazione a vista delle carcasse. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro, purché corrispondente al riconoscimento di una qualifica; o |
b) |
mediante metodi di classificazione autorizzati che possono prevedere l'uso di tecniche automatizzate, semiautomatizzate o manuali, come stabilito dagli articoli 10 e 11. Gli Stati membri provvedono affinché le tecniche di classificazione siano applicate da personale qualificato. |
Articolo 10
Autorizzazione riguardante i metodi automatizzati per la classificazione delle carcasse di bovini e ovini
1. Gli Stati membri possono rilasciare una licenza che autorizza l'uso di metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, consistenti in una tecnica automatizzata (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) da applicare sul loro territorio o parte di esso.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato IV, parte A.
3. Almeno due mesi prima dell'inizio del test di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato IV, parte B, alla Commissione affinché essa possa partecipare al test.
4. Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV, parte C.
5. Qualora sia concessa una licenza che, per bovini e ovini, autorizza metodi di classificazione automatizzata in base a un test di autorizzazione per il quale sono state utilizzate più presentazioni della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.
6. Gli Stati membri possono autorizzare metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, senza organizzare alcun test apposito, a condizione che gli stessi metodi siano già stati autorizzati in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio di bovini o di ovini presente negli Stati membri interessati.
7. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di un metodo autorizzato di classificazione automatizzata per bovini od ovini sono approvate dalle autorità competenti, purché si dimostri che esse garantiscono un livello di precisione tale da soddisfare almeno i requisiti minimi previsti per un test di autorizzazione.
Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica da essi approvata in tal senso.
Articolo 11
Autorizzazione riguardante i metodi di classificazione delle carcasse di suini
1. Un metodo di classificazione ai sensi dell'allegato IV, parte B, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste in una tecnica di classificazione automatizzata, semiautomatizzata o manuale (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) utilizzati per la stima della percentuale di carne magra di una carcassa di suino.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato V, parte A, del presente regolamento.
3. Tramite il protocollo descritto nell'allegato V, parte B, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi di classificazione che chiedono di poter applicare nel loro territorio per quanto concerne i suini.
Il protocollo consta di due parti e include i dati di cui all'allegato V, parte B, del presente regolamento.
La prima parte del protocollo è presentata alla Commissione prima dell'inizio del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione la seconda parte del protocollo.
4. Dopo averlo ricevuto, la Commissione mette il protocollo a disposizione degli altri Stati membri. Questi ultimi possono presentare osservazioni di carattere tecnico entro tre settimane dal ricevimento del protocollo. Lo Stato membro che ha presentato il protocollo può modificarlo e presentarne uno nuovo entro otto settimane dalla trasmissione del primo.
5. L'applicazione dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione figurante nella decisione della Commissione che li autorizza.
6. La Commissione può autorizzare un metodo di classificazione senza organizzare alcun test apposito, a condizione che lo stesso metodo sia già stato autorizzato in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio suinicolo presente negli Stati membri interessati.
Articolo 12
Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate
1. I macelli che effettuano la classificazione utilizzando le tecniche automatizzate di cui agli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 1:
a) |
identificano, per quanto riguarda i bovini, la categoria della carcassa utilizzando il sistema di identificazione e di registrazione apposito istituito ai sensi dell'articolo 1; |
b) |
redigono rapporti di controllo giornalieri sul funzionamento dei metodi di classificazione automatizzata, in cui, all'occorrenza, figurano anche le carenze riscontrate e i provvedimenti adottati. |
2. La classificazione mediante tecniche automatizzate è valida solo se:
a) |
la presentazione della carcassa è identica alla presentazione utilizzata durante il test di autorizzazione; o |
b) |
si dimostra, in modo convincente per le autorità competenti dello Stato membro interessato, che l'uso di una presentazione diversa della carcassa non incide sul risultato della classificazione mediante i metodi automatizzati. |
CAPO II
COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO PER LE CARCASSE E GLI ANIMALI VIVI
Articolo 13
Disposizioni generali concernenti la comunicazione dei prezzi di mercato
Ai fini della determinazione del prezzo di mercato di talune categorie di animali, i prezzi di mercato sono comunicati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 per:
a) |
le carcasse di:
|
b) |
i seguenti animali vivi:
|
Articolo 14
Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di suini
1. Il prezzo di mercato comunicato è quello indicato franco macello, che esprime il valore della carcassa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, in base alla documentazione rilasciata al fornitore:
a) |
dal macello, o |
b) |
dalla persona fisica o giuridica che ha inviato i capi alla macellazione presso tale stabilimento. |
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità dell'articolo 6, pesata al gancio, nel macello.
3. Il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, diminuito del 2 %.
4. I prezzi delle carcasse classificate comunicati dal macello o dalla persona fisica o giuridica che ha inviato i capi alla macellazione sono i prezzi medi per classe o i prezzi delle carcasse per ciascuna classe. In tal caso, se sono comunicati i prezzi delle carcasse per ciascuna classe, l'autorità competente calcola il prezzo medio per classe.
Articolo 15
Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi
1. Per quanto riguarda le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi, il prezzo di mercato comunicato corrisponde alla media dei prezzi pagati franco macello ed esprime il valore della carcassa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ponderato mediante applicazione di un coefficiente. Il coefficiente tiene conto:
a) |
della proporzione relativa:
|
b) |
dell'importanza relativa di ciascun mercato. |
2. Il prezzo di mercato di cui al paragrafo 1 è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità dell'articolo 6, pesata al gancio, nel macello.
3. Per i bovini di età inferiore agli otto mesi il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, diminuito del 2 %.
4. Per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo, corretto al fine di tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento.
Articolo 16
Comunicazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi
1. Ai fini della comunicazione dei prezzi di mercato, gli animali vivi di cui all'articolo 13, lettera b), sono classificati in tipi diversi, come segue:
a) |
per quanto riguarda i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane:
|
b) |
per quanto riguarda i bovini magri:
|
c) |
per quanto riguarda i suini: «suinetti», per i suini di peso medio vivo di circa 25 kg, acquistati per l'ingrasso. |
2. Il prezzo di mercato comunicato corrisponde alla media dei prezzi pagati nello Stato membro nella stessa fase del commercio all'ingrosso, per il tipo di animale di cui al paragrafo 1, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ponderata mediante l'applicazione di coefficienti. I coefficienti tengono conto della proporzione relativa delle diverse qualità degli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dell'importanza relativa di ciascun mercato.
Articolo 17
Disposizioni complementari relative alla comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse e gli animali vivi
1. Se uno Stato membro ha definito le regioni di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, l'autorità competente dello Stato membro in questione determina i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi e per ogni qualità delle carcasse, nonché per ciascun tipo e per ogni qualità degli animali vivi di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il macello o la persona fisica o giuridica tenuta a comunicare i prezzi effettuino pagamenti supplementari ai fornitori delle carcasse o degli animali vivi, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'importo di tali pagamenti e il periodo a cui si riferiscono. Se uno Stato membro decide di prendere in considerazione i pagamenti supplementari corrisposti ai fornitori delle carcasse o degli animali vivi, il macello o la persona fisica o giuridica tenuta a comunicare i prezzi notifica all'autorità competente l'importo di qualunque pagamento supplementare ogni volta che esso è effettuato.
CAPO III
CALCOLO DEL PREZZO MEDIO DELL'UNIONE
SEZIONE I
Prezzo medio dell'Unione per le carcasse
Articolo 18
Prezzo medio dell'Unione per i bovini
1. Per una determinata categoria di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
il prezzo medio dell'Unione per ciascuna delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 corrisponde alla media ponderata dei prezzi di mercato nazionali rilevati per la classe in questione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe effettuate all'interno dell'Unione; |
b) |
il prezzo medio dell'Unione per ciascuna classe di conformazione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi dell'Unione per le classi di stato d'ingrassamento che compongono la classe di conformazione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ogni classe di stato d'ingrassamento rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe di conformazione effettuate all'interno dell'Unione; |
c) |
il prezzo medio dell'Unione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi dell'Unione di cui alla lettera a). La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ciascuna classe di cui alla lettera a) rispetto al totale delle macellazioni relative a detta categoria effettuate all'interno dell'Unione. |
2. Il prezzo medio dell'Unione per tutte le categorie nel loro insieme corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera c). La ponderazione si basa sulla percentuale di ciascuna categoria rispetto al totale delle macellazioni di bovini di età non inferiore agli otto mesi all'interno dell'Unione.
Articolo 19
Prezzo medio dell'Unione per i suini
Il prezzo medio dell'Unione per ciascuna delle classi di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 corrisponde alla media ponderata dei prezzi di mercato nazionali rilevati per la classe in questione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe effettuate all'interno dell'Unione.
Articolo 20
Prezzo medio dell'Unione per i bovini di età inferiore agli otto mesi
Il prezzo medio dell'Unione per i bovini macellati a un'età inferiore agli otto mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per tali bovini ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. Tale media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base della produzione netta di tali bovini nell'Unione.
Articolo 21
Prezzo medio dell'Unione per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi
Il prezzo medio dell'Unione per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per le diverse categorie di peso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. Tale media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base della produzione netta di tali agnelli nell'Unione.
SEZIONE II
Prezzo medio dell'Unione per gli animali vivi
Articolo 22
Prezzo medio dell'Unione per i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane
1. Il prezzo medio dell'Unione, espresso per capo, per i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i vitelli maschi di allevamento da latte e per i vitelli maschi di allevamento da carne, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
2. La media dei prezzi rilevati è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di vacche rilevato nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nel modo seguente:
a) |
per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da latte, il numero di vacche da latte; |
b) |
per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da carne, il numero di vacche. |
Articolo 23
Prezzo medio dell'Unione per i bovini magri
1. Il prezzo medio dell'Unione per i bovini magri, per chilogrammo di peso vivo, corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i giovani bovini magri e per i bovini magri di un anno, maschi e femmine, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
2. La media dei prezzi rilevati è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di bovini rilevato nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008, nel modo seguente:
a) |
per quanto riguarda i giovani bovini magri, il numero di bovini di età non superiore a un anno e non destinati alla macellazione; |
b) |
per quanto riguarda i bovini magri maschi di un anno, il numero di bovini maschi di età superiore a un anno ma inferiore ai due anni; |
c) |
per quanto riguarda i bovini magri femmine di un anno, il numero di bovini femmine di età superiore a un anno ma inferiore ai due anni e che non hanno ancora figliato. |
Articolo 24
Prezzo medio dell'Unione per i suinetti
Il prezzo medio dell'Unione per i suinetti di peso vivo di circa 25 kg corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i suinetti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. La media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di suinetti rilevato nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008.
CAPO IV
NOTIFICHE
Articolo 25
Notifiche degli Stati membri alla Commissione
1. Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi, dei suini e degli ovini macellati nell'anno civile precedente, suddivisi come segue:
a) |
nel caso dei bovini, il numero totale per ciascuna categoria, classe di conformazione e classe di stato d'ingrassamento; |
b) |
nel caso dei suini, il numero totale per ciascuna classe di carcassa; |
c) |
nel caso degli ovini, il numero totale per ciascuna categoria di peso. |
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, gli elenchi relativi:
a) |
ai macelli che rilevano i prezzi, a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, indicando la quantità dei bovini di età non inferiore agli otto mesi abbattuti in ciascun macello nell'anno civile precedente, espressa in numero di capi; |
b) |
alle persone fisiche o giuridiche che rilevano i prezzi, a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, indicando la quantità dei bovini di età non inferiore agli otto mesi da esse inviati alla macellazione nell'anno civile precedente. |
4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, se disponibili, le seguenti informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parti XV, XVII e XVIII, del regolamento (CE) n. 1308/2013:
a) |
i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi; |
b) |
i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. |
5. Entro il 1o giugno di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le qualità delle carcasse e degli animali vivi e i coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento, nonché i coefficienti correttori e i mercati rappresentativi di cui agli articoli 5, 10, 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
6. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26
Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 27
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).
(4) Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).
(6) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (cfr. pag. 103 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica ed abroga alcuni regolamenti della Commissione (cfr. pag. 113 della presente Gazzetta ufficiale).
(9) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(10) Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1).
ALLEGATO I
Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento delle carcasse di bovini di cui all'articolo 3, paragrafo 1
1. CONFORMAZIONE
Sviluppo dei profili della carcassa e, in particolare, delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)
Classe di conformazione |
Disposizioni complementari |
|
S Superiore |
Coscia: arrotondamento molto pronunciato, doppia muscolatura, strie muscolari ben evidenziate |
Fesa (scannello) che avanza molto ampiamente sulla sinfisi (symphisis pelvis) |
Schiena: molto larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla |
Scamone molto arrotondato |
|
Spalla: arrotondamento molto pronunciato |
|
|
E Eccellente |
Coscia: molto arrotondata |
Fesa (scannello) che avanza ampiamente sulla sinfisi (symphisis pelvis) |
Schiena: larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla |
Scamone molto arrotondato |
|
Spalla: molto arrotondata |
|
|
U Ottima |
Coscia: arrotondata |
Fesa (scannello) che avanza sulla sinfisi (symphisis pelvis) |
Schiena: larga e spessa, sino all'altezza della spalla |
Scamone arrotondato |
|
Spalla: arrotondata |
|
|
R Buona |
Coscia: ben sviluppata |
Fesa (scannello) e scamone leggermente arrotondati |
Schiena: ancora spessa ma meno larga all'altezza della spalla |
|
|
Spalla: abbastanza ben sviluppata |
|
|
O Abbastanza buona |
Coscia: da mediamente sviluppata a insufficientemente sviluppata |
|
Schiena: di spessore da medio a insufficiente |
Scamone rettilineo |
|
Spalla: da mediamente sviluppata a quasi piatta |
|
|
P Mediocre |
Coscia: poco sviluppata |
|
Schiena: stretta con ossa visibili |
|
|
Spalla: piatta con ossa visibili |
|
2. STATO DI INGRASSAMENTO
Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica
Classe di stato di ingrassamento |
Disposizioni complementari |
1 Molto scarso |
Nessuna traccia di grasso all'interno della cassa toracica |
2 Scarso |
All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono nettamente visibili |
3 Medio |
All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono ancora visibili |
4 Abbondante |
Le venature di grasso della coscia sono prominenti. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali possono essere infiltrati di grasso |
5 Molto abbondante |
La coscia è quasi interamente ricoperta di uno strato di grasso, di modo che le venature di grasso non sono più chiaramente visibili. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono infiltrati di grasso |
ALLEGATO II
Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento delle carcasse di ovini di cui all'articolo 3, paragrafo 1
1. CONFORMAZIONE
Sviluppo dei profili della carcassa e, in particolare, delle sue parti essenziali (quarto posteriore, schiena, spalla)
Classe di conformazione |
Disposizioni complementari |
S Superiore |
Quarto posteriore: doppia muscolatura. Profili estremamente convessi Schiena: estremamente convessa, estremamente larga ed estremamente spessa Spalla: estremamente convessa ed estremamente spessa |
E Eccellente |
Quarto posteriore: molto spesso. Profili molto convessi Schiena: molto convessa, molto larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla Spalla: molto convessa e molto spessa |
U Ottima |
Quarto posteriore: spesso. Profili convessi Schiena: larga e spessa, sino all'altezza della spalla Spalla: spessa e convessa |
R Buona |
Quarto posteriore: profili prevalentemente rettilinei Schiena: spessa, ma meno larga all'altezza della spalla Spalla: ben sviluppata, ma meno spessa |
O Abbastanza buona |
Quarto posteriore: profili che tendono a essere leggermente concavi Schiena: larghezza e spessore scarsi Spalla: tendenzialmente stretta. Spessore scarso |
P Mediocre |
Quarto posteriore: profili da concavi a molto concavi Schiena: stretta e concava con le ossa visibili Spalla: stretta, piatta e ossa visibili |
2. STATO DI INGRASSAMENTO
Spessore di grasso nelle parti interne ed esterne della carcassa
Classe di stato di ingrassamento |
Disposizioni complementari (1) |
||
1. Molto scarso |
Esterno |
Tracce di grasso o grasso non visibile |
|
Interno |
Addominale |
Tracce di grasso o grasso non visibile sui rognoni |
|
Toracico |
Tracce di grasso intercostale o grasso intercostale non visibile |
||
2. Scarso |
Esterno |
Un sottile strato di grasso copre parte della carcassa, ma può essere meno evidente sugli arti |
|
Interno |
Addominale |
Tracce di grasso o un sottile strato di grasso copre parte dei rognoni |
|
Toracico |
Muscolo chiaramente visibile tra le costole |
||
3. Medio |
Esterno |
Un sottile strato di grasso copre la maggior parte della carcassa o tutta la carcassa. Zone di grasso leggermente ispessito alla base della coda |
|
Interno |
Addominale |
Un sottile strato di grasso avvolge parte o tutti i rognoni |
|
Toracico |
Muscolo ancora visibile tra le costole |
||
4. Abbondante |
Esterno |
Uno spesso strato di grasso copre la maggior parte della carcassa o tutta la carcassa, ma può essere più sottile sugli arti e più spesso sulle spalle |
|
Interno |
Addominale |
Il grasso avvolge interamente i rognoni |
|
Toracico |
Il muscolo intercostale può presentare infiltrazioni di grasso. Si possono vedere depositi di grasso sulle costole |
||
5. Molto abbondante |
Esterno |
Copertura adiposa molto spessa Masse di grasso talora visibili |
|
Interno |
Addominale |
Uno spesso strato di grasso avvolge interamente i rognoni |
|
Toracico |
Il muscolo intercostale presenta infiltrazioni di grasso. Depositi di grasso visibili sulle costole. |
(1) Le disposizioni complementari per la cavità addominale non si applicano ai fini dell'allegato III.
ALLEGATO III
Tabella di classificazione delle carcasse di agnelli di meno di 13 kg di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Categoria |
A |
B |
C |
|||
Peso |
≤ 7 kg |
7,1-10 kg |
10,1-13 kg |
|||
Qualità |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
Colore della carne (*1) |
rosa chiaro |
altro colore o altra copertura adiposa |
rosa chiaro o rosa |
altro colore o altra copertura adiposa |
rosa chiaro o rosa |
altro colore o altra copertura adiposa |
Classe di stato di ingrassamento (*2) |
(2) (3) |
(2) (3) |
(2) (3) |
(*1) Determinato sui fianchi dell'addome (rectus abdominis), con riferimento a una scala colorimetrica normalizzata.
(*2) Quale definita dall'allegato IV, parte C, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
ALLEGATO IV
Autorizzazione riguardante i metodi di classificazione automatizzata delle carcasse di bovini e ovini di cui all'articolo 10
PARTE A
Condizioni e requisiti minimi per l'autorizzazione
1. |
Lo Stato membro interessato organizza un test di autorizzazione per una giuria formata da almeno cinque periti, esperti nella classificazione delle carcasse di bovini od ovini. Due membri della giuria provengono dallo Stato membro che effettua il test. Gli altri membri provengono ciascuno da un altro Stato membro. La giuria consta di un numero dispari di periti. I servizi della Commissione e i periti degli altri Stati membri possono assistere al test di autorizzazione in qualità di osservatori. I membri della giuria lavorano in modo indipendente e anonimo. Lo Stato membro interessato nomina un coordinatore del test, il quale:
|
2. |
Per il test di autorizzazione:
|
3. |
Per ogni carcassa convalidata, la mediana dei risultati dei membri della giuria è considerata quale classe corretta della carcassa. Per valutare l'efficacia del metodo di classificazione automatizzata, i risultati ottenuti per ogni carcassa convalidata mediante la sua applicazione si confrontano con la mediana dei risultati della giuria. La precisione della classificazione ottenuta con i metodi automatizzati è stabilita utilizzando un sistema di punti così assegnati:
Per essere autorizzati, i metodi di classificazione automatizzata dovrebbero ottenere almeno il 60 % del numero massimo di punti, sia per la conformazione che per lo stato di ingrassamento. La classificazione mediante i metodi automatizzati, inoltre, deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:
Se durante il test di autorizzazione si utilizza più di una presentazione della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione. |
PARTE B
Informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione sull'organizzazione di un test di autorizzazione
a) |
Le date in cui sarà effettuato il test di autorizzazione; |
b) |
una descrizione dettagliata delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi classificate nello Stato membro o in parte di esso; |
c) |
i metodi statistici utilizzati per selezionare il campione di carcasse rappresentativo in termini di categoria, classe di conformazione e classe di stato di ingrassamento dei bovini di età non inferiore agli otto mesi e degli ovini macellati nello Stato membro interessato o in parte di esso; |
d) |
il nome e l'indirizzo del macello o dei macelli nei quali deve effettuarsi il test di autorizzazione, una spiegazione dell'organizzazione e del funzionamento della linea o delle linee di macellazione, compresa la velocità oraria; |
e) |
la presentazione o le presentazioni della carcassa da utilizzare nel corso del test di autorizzazione; |
f) |
una descrizione del metodo di classificazione automatizzata e delle sue caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza dell'apparecchio contro manomissioni di ogni tipo; |
g) |
i periti nominati dallo Stato membro interessato che prenderanno parte al test di autorizzazione come membri della giuria; |
h) |
il coordinatore del test di autorizzazione, con la dimostrazione delle sue conoscenze tecniche soddisfacenti e della sua totale indipendenza; |
i) |
il nome e l'indirizzo dell'organismo indipendente designato dallo Stato membro che esamina i risultati del test di autorizzazione. |
PARTE C
Informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione sui risultati di un test di autorizzazione
a) |
Una sintesi dei risultati della classificazione firmata dai membri della giuria e dal coordinatore nel corso del test di autorizzazione; |
b) |
un rapporto redatto dal coordinatore sull'organizzazione del test di autorizzazione, tenendo conto delle condizioni e dei requisiti minimi elencati nella parte A; |
c) |
un esame quantitativo dei risultati del test di autorizzazione, da attuarsi tramite un metodo approvato dalla Commissione, che indichi i risultati della classificazione ottenuti da ciascun perito classificatore e quelli ottenuti utilizzando i metodi di classificazione automatizzata. I dati utilizzati per l'esame devono essere forniti in un formato elettronico approvato dalla Commissione; |
d) |
la precisione dei metodi di classificazione automatizzata, stabilita conformemente alle disposizioni di cui alla parte A, punto 3. |
ALLEGATO V
Autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino di cui all'articolo 11
PARTE A
1. CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE
Il test di autorizzazione comprende quanto segue:
a) |
La selezione di un campione rappresentativo delle carcasse di suino da sottoporre a una prova di sezionamento.
|
b) |
La rilevazione di misurazioni (variabili predittive) sul campione rappresentativo delle carcasse di suino.
|
c) |
Una prova di sezionamento per la stima della percentuale di riferimento relativa alla carne magra delle carcasse di suino secondo le modalità descritte nella parte A, punto 2.
|
d) |
Il calcolo di un'equazione (formula matematica) per il metodo di classificazione da autorizzare.
|
e) |
Le analisi statistiche standard per la valutazione del risultato della prova di sezionamento.
|
f) |
L'introduzione o la modifica di un'equazione relativa al metodo di classificazione, da utilizzare per la previsione della percentuale di carne magra di una carcassa di suino.
|
Sono autorizzati solo i metodi di classificazione per i quali lo scarto quadratico medio di previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale oppure mediante una prova di convalida effettuata su un campione rappresentativo di almeno 60 carcasse, è inferiore a 2,5. Inoltre, tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo dell'RMSEP.
Se durante un test di autorizzazione si utilizza più di una presentazione della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.
2. PROCEDURA RELATIVA ALLA PROVA DI SEZIONAMENTO DA EFFETTUARE AI FINI DELLA PREVISIONE DELLA PERCENTUALE DI RIFERIMENTO RELATIVA ALLA CARNE MAGRA DI UNA CARCASSA DI SUINO
2.1. |
La previsione della percentuale di riferimento relativa alla carne magra si basa sul sezionamento totale della mezzena sinistra secondo il metodo di riferimento di cui alla parte 1, lettera c). |
2.2. |
Se si esegue un sezionamento totale, la percentuale di riferimento relativa alla carne magra (YST) si calcola come segue:
Il peso della parte magra si calcola sottraendo il peso totale delle parti non magre dal peso totale della carcassa prima del sezionamento. Le zampe e la testa, ad eccezione delle guance, non sono sezionate. |
2.3. |
Se si esegue un sezionamento parziale, la previsione della percentuale di riferimento relativa alla carne magra (YSP) si basa sul sezionamento dei quattro tagli principali (spalla, lombata, prosciutto e pancetta) più il peso del filetto. La percentuale di carne magra ottenuta tramite sezionamento parziale è calcolata come segue:
Il peso della carne magra dei quattro tagli principali (spalla, lombata, prosciutto e pancetta) è calcolato sottraendo il peso totale delle loro parti non magre dal peso totale dei quattro tagli prima del sezionamento. L'errore sistematico tra sezionamento totale e parziale è corretto ricorrendo ad un sottocampione sottoposto a sezionamento totale. |
2.4. |
La percentuale di carne magra può essere calcolata con un procedimento analitico basato sulla scansione della mezzena sinistra con tomografia computerizzata. Se questa procedura di scansione con tomografia computerizzata non è calibrata in funzione del sezionamento totale delle carcasse, l'eventuale errore sistematico riguardante tale tipo di sezionamento è corretto ricorrendo ad un sottocampione sottoposto a sezionamento totale secondo il metodo di riferimento. È necessario scansionare unicamente la parte della mezzena sinistra contenente carne magra come previsto per il metodo di sezionamento totale, il che significa che le zampe e la testa, ad eccezione delle guance, non vanno scansionate. |
2.5. |
La correzione dell'errore sistematico necessaria per il sezionamento parziale o per la procedura di scansione con tomografia computerizzata si basa su un sottocampione rappresentativo comprendente tutte le combinazioni del campione per quanto riguarda i fattori di stratificazione — quali la razza, il sesso o lo stato d'ingrassamento — utilizzati per selezionare l'intero campione. Ai fini della correzione dell'errore sistematico si selezionano almeno 10 carcasse. Non è necessario procedere ad alcun ulteriore sezionamento totale se la popolazione di suini da macello da sottoporre a campionamento ha le stesse caratteristiche di quella per la quale si è precedentemente proceduto alla correzione di un errore sistematico relativo al sezionamento parziale o a una procedura di scansione con tomografia computerizzata. Non è necessario procedere ad alcun ulteriore sezionamento totale nel caso in cui una procedura di scansione con tomografia computerizzata, opportunamente descritta, sia ricollegabile mediante opportune misurazioni ad un sezionamento totale o ad un'altra procedura di scansione in cui l'errore sistematico sia stato corretto. |
PARTE B
Informazioni da fornire alla Commissione e agli altri Stati membri da parte dello Stato membro interessato, tramite protocolli relativi al test di autorizzazione
1. |
La parte 1 del protocollo contiene una descrizione dettagliata della prova di sezionamento e indica in particolare:
|
2. |
La parte 2 del protocollo contiene una descrizione dettagliata dei risultati della prova di sezionamento e indica in particolare:
|
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
1. Regolamento (CE) n. 1249/2008
Regolamento (CE) n. 1249/2008 |
Presente regolamento |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 1 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Articolo 5 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 8, paragrafo 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 7 |
Articolo 8, paragrafo 6, lettera b) |
|
Articolo 7 |
|
Articolo 1 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
|
Articolo 9 |
Articolo 10 |
|
Articolo 10 |
Articolo 12 |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i) |
Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 25, paragrafo 5 |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 12 |
|
Articolo 4 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
|
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
Articolo 13, paragrafo 5, primo comma |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
Articolo 7 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
|
Articolo 6 |
Articolo 15 |
|
Articolo 8 |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 14 |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
|
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
|
Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 17, paragrafo 1 |
|
Articolo 16, paragrafo 5 |
|
Articolo 13, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 7, lettera a) |
|
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
|
Articolo 19 |
Articolo 25, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 20, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 21, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 5, secondo comma |
|
Articolo 21, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 2, lettera b), |
|
Articolo 21, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
Articolo 21, paragrafo 3, quarto comma |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera c) |
|
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 6, lettera a) |
|
Articolo 21, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 22, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera b) |
|
Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 3 |
|
Articolo 22, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 7, paragrafo 4, lettera a) |
|
Articolo 23, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
|
Articolo 23, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
|
Articolo 24, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2, lettera b), |
Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii) |
Articolo 24, paragrafo 4 |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 25, paragrafo 2 |
|
Articolo 9 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 26, paragrafo 3 |
Articoli 19 e 25 |
|
Articolo 27, paragrafo 3 |
Articolo 25, paragrafo 3 |
|
Articolo 28 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 29 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 30, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera a) |
|
Articolo 30, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera b) |
|
Articolo 30, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
Articolo 30, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
|
Articolo 31 |
Articolo 9 |
|
Articolo 33, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 33, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
|
Articolo 35 |
Articolo 21 |
|
Articolo 38 |
|
Articoli 16, 17 e 18 |
2. Regolamento (CE) n. 315/2002
Regolamento (CE) n. 315/2002 |
Presente regolamento |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 |
Articolo 2 |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b) |
|
3. Regolamento (UE) n. 807/2013
Regolamento (UE) n. 807/2013 |
Presente regolamento |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 22 |
|
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 22 |
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 23 |
|
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 12 |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 20 |
|
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 10 |
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a d) |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/100 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1183 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2017
che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 hanno abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 73/2009 (3) e (CE) n. 1234/2007 (4), rispettivamente. I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e gli atti adottati sulla base di tali regolamenti prevedono un'ampia gamma di obblighi degli Stati membri relativi alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione. I suddetti regolamenti conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire la regolare notifica di informazioni e documenti alla Commissione, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali norme dovrebbero sostituire le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5), che andrebbe pertanto abrogato. |
(2) |
La Commissione ha intensificato lo sviluppo di sistemi informatici che consentano la gestione elettronica di documenti e procedure, sia nell'ambito del suo funzionamento interno che nei rapporti con le autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione della politica agricola comune. Gli Stati membri hanno inoltre sviluppato sistemi informatici a livello nazionale volti a garantire la gestione concorrente della politica agricola comune. |
(3) |
In tale contesto, è opportuno stabilire un quadro giuridico che preveda norme comuni applicabili ai sistemi di informazione istituiti ai fini della notifica di informazioni e documenti da parte degli Stati membri alla Commissione. |
(4) |
Occorre inoltre stabilire la natura e il tipo di informazioni da comunicare a norma dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Ove fosse necessario ricevere informazioni di mercato supplementari rispetto a quelle previste dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione che l'accompagna a causa di un'evoluzione del mercato, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a chiedere tali informazioni per un periodo di tempo limitato. |
(6) |
Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di notifica, i soggetti autorizzati a effettuare notifiche dovrebbero essere sempre identificati nell'ambito dei sistemi di informazione istituiti. Il processo di identificazione dovrebbe essere effettuato sotto la responsabilità di un organismo di contatto unico designato da ciascuno Stato membro. Occorre inoltre stabilire le condizioni per la concessione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da notificare e i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili per soddisfare gli obblighi di notifica stabiliti da tali regolamenti e dagli atti adottati sulla base dei medesimi.
2. Gli obblighi di notifica previsti dal presente regolamento riguardano i settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 2
Natura e tipo di informazioni da notificare
1. L'obbligo di notifica comprende tutte le informazioni necessarie per le finalità di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o per l'applicazione degli atti adottati sulla base di detti regolamenti o al fine di conformarsi ad accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.
2. L'obbligo di notifica comprende dati quantitativi, costituiti principalmente da cifre, e dati qualitativi, costituiti principalmente da testi e relazioni.
Articolo 3
Informazioni supplementari per la gestione dei mercati agricoli
1. Nei casi in cui un'evoluzione del mercato renda urgentemente necessarie informazioni supplementari che rientrano nell'ambito di applicazione del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (6), la Commissione può chiedere agli Stati membri la notifica di tali informazioni supplementari e mettere a disposizione i moduli necessari per comunicarli.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data della medesima.
Articolo 4
Organismo di contatto unico e sue responsabilità
1. Gli Stati membri designano un organismo di contatto unico e comunicano alla Commissione tutte le sue coordinate utili.
2. L'organismo di contatto unico è responsabile dei seguenti compiti in relazione al sistema di informazione:
a) |
concedere diritti di accesso agli utilizzatori; |
b) |
certificare l'identità degli utilizzatori a cui sono concessi diritti di accesso; |
c) |
notificare alla Commissione i diritti concessi agli utilizzatori per accedere al sistema di informazione. |
3. La Commissione attiva i diritti di accesso degli utilizzatori sulla base delle notifiche ricevute dall'organismo di contatto unico conformemente al disposto del paragrafo 2, lettera c).
Articolo 5
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 792/2009 è abrogato.
I riferimenti al regolamento (CE) n. 792/2009 si intendono fatti al presente regolamento delegato e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
(4) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (cfr. pag. 113 della presente Gazzetta ufficiale).
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/103 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1184 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2017
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere c), p), q), r), s) e u), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere c) e d),
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). Nella parte II, titolo I, capo I, sezione 1, esso contiene disposizioni in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, incluse la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi corrispettivi, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e stabilire prezzi di mercato comparabili per le carcasse e gli animali vivi nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare una serie di norme mediante tale tipo di atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire i regolamenti (CE) n. 315/2002 (4), (CE) n. 1249/2008 (5) e (UE) n. 807/2013 (6) della Commissione. Gli anzidetti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (7). |
(2) |
Al fine di garantire la trasparenza nei confronti dei fornitori, il macello, l'agenzia di classificazione o l'addetto qualificato che hanno effettuato la classificazione di bovini di età non inferiore agli otto mesi, o di suini od ovini dovrebbero informare il fornitore in merito al risultato della classificazione degli animali consegnati alla macellazione. Detta comunicazione dovrebbe includere elementi quali il risultato della classificazione, il peso e la presentazione della carcassa e informare, se del caso, che la classificazione è stata eseguita mediante tecniche automatizzate. |
(3) |
L'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, suini e ovini dovrebbe essere verificata nell'ambito di controlli in loco periodici effettuati da organismi indipendenti dagli stabilimenti ispezionati, dalle agenzie responsabili della classificazione e dai classificatori qualificati. È opportuno stabilire le condizioni e i requisiti minimi per tali controlli in loco, inclusa l'elaborazione di relazioni su quelli effettuati e sulle azioni conseguentemente intraprese. Per permettere agli Stati membri di eseguire i controlli in loco con maggior flessibilità a seconda delle loro esigenze è necessario prevedere la possibilità di effettuare una valutazione dei rischi. |
(4) |
Per ottenere prezzi di mercato comparabili nell'Unione occorre definire, per le carcasse, una presentazione di riferimento che incida sulla determinazione del peso e del prezzo corretto. È inoltre opportuno fissare alcuni coefficienti correttori così da adeguare le presentazioni in uso in determinati Stati membri a quella di riferimento utilizzata nell'Unione. |
(5) |
Ai fini della rilevazione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero decidere se suddividere il proprio territorio in regioni, indicandone in tal caso il numero. Poiché il Regno Unito ha espresso l'intenzione di mantenere la divisione del suo territorio in due regioni, è opportuno prevedere, per motivi di trasparenza, che la rilevazione dei prezzi per il Regno Unito si riferisca a tali due regioni, segnatamente la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. |
(6) |
Per garantire che i prezzi delle carcasse e degli animali vivi siano rappresentativi della produzione degli Stati membri nel settore delle carni bovine, suine e ovine occorre definire categorie, classi e tipi, fissando altresì i criteri per individuare i macelli o le persone fisiche o giuridiche per i quali la rilevazione dei prezzi dovrebbe essere obbligatoria. |
(7) |
È opportuno stabilire quale metodo pratico debba essere utilizzato dagli Stati membri per il calcolo dei prezzi medi settimanali. Questi ultimi dovrebbero essere comunicati alla Commissione, unitamente alle relative notifiche, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (8), ad eccezione delle notifiche necessarie per l'organizzazione delle ispezioni in loco o che servono da base per disporre di un quadro completo del mercato delle carni. |
(8) |
Per garantire un'applicazione uniforme delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, le ispezioni in loco dovrebbero essere effettuate da un comitato di controllo dell'Unione composto da esperti della Commissione e da esperti nominati dagli Stati membri. Per la composizione e il funzionamento di tale comitato dovrebbero essere stabilite apposite norme. |
(9) |
Tenuto conto della necessità di consentire agli Stati membri di adeguarsi al nuovo quadro giuridico è opportuno che il presente regolamento si applichi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE E CONTROLLI IN LOCO
Articolo 1
Comunicazione dei risultati della classificazione
1. I macelli, le agenzie responsabili della classificazione o gli addetti qualificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/1182 che effettuano la classificazione in base all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comunicano al fornitore dei capi i risultati della classificazione. Tale comunicazione è effettuata su supporto cartaceo o per via elettronica e, per ogni carcassa, indica:
a) |
i risultati della classificazione tramite le lettere e le cifre corrispondenti di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rispettivamente; |
b) |
il peso della carcassa stabilito ai sensi dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, specificando se si tratta di peso a caldo o a freddo; |
c) |
la presentazione della carcassa applicata al momento della pesatura e della classificazione al gancio; l'indicazione della presentazione della carcassa non è obbligatoria nel caso in cui nel territorio o in una regione dello Stato membro interessato sia autorizzata un'unica presentazione in conformità della legislazione nazionale; |
d) |
all'occorrenza, se tale classificazione è stata eseguita utilizzando una tecnica di classificazione automatizzata. |
2. Gli Stati membri possono chiedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), comprenda l'indicazione di sottoclassi, laddove si disponga di tali informazioni.
Articolo 2
Controlli in loco
1. I controlli in loco sono effettuati in tutti i macelli che applicano la classificazione delle carcasse obbligatoria di cui all'articolo 10, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Le prestazioni degli addetti qualificati e i metodi di classificazione applicati, nonché la presentazione, la classificazione e l'identificazione delle carcasse nei macelli di cui all'allegato IV, parte A, punti II, III e V, parte B, punti II e V, e parte C, punti II, III, IV e V, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono oggetto di controlli in loco effettuati, senza preavviso, da un organismo indipendente dai macelli, dalle agenzie responsabili della classificazione e dagli addetti qualificati.
Tuttavia, l'obbligo di indipendenza delle agenzie responsabili della classificazione e degli addetti qualificati non si applica se i controlli sono eseguiti dalle autorità competenti dello stesso Stato membro.
3. Nel caso in cui l'organismo responsabile dei controlli in loco non dipenda da un'autorità competente, quest'ultima verifica almeno una volta all'anno, mediante supervisione fisica attuata alle medesime condizioni, che i controlli in loco siano effettuati correttamente.
Articolo 3
Requisiti minimi dei controlli in loco
1. Qualora in uno Stato membro si proceda a una valutazione dei rischi per definire i requisiti minimi per i controlli in loco, la frequenza di tali controlli e il numero minimo delle carcasse da controllare sono stabiliti sulla base di detta valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare del numero dei capi abbattuti nei macelli considerati e delle risultanze dei precedenti controlli in loco in tali macelli.
2. Qualora in uno Stato membro non si proceda a una valutazione dei rischi, i controlli in loco sono effettuati come segue:
a) |
almeno due volte ogni tre mesi in tutti i macelli che abbattono un numero pari o superiore a 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua; ciascun controllo verte su almeno 40 carcasse scelte a caso o, se il numero di quelle disponibili è inferiore a 40, su tutte le carcasse; |
b) |
almeno due volte ogni tre mesi in tutti i macelli che abbattono un numero non inferiore ai 500 suini come media settimanale annua; |
c) |
gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli in loco e il numero minimo delle carcasse da controllare per i macelli che:
|
3. I controlli in loco verificano in particolare:
a) |
la categoria delle carcasse di bovini e ovini; |
b) |
la classificazione, la pesatura e la bollatura delle carcasse; |
c) |
l'accuratezza dei metodi di classificazione automatizzata per i bovini e gli ovini, utilizzando un sistema di punti e limiti mirante a determinare la precisione del metodo di classificazione applicato; |
d) |
la presentazione delle carcasse; |
e) |
se del caso, la prova funzionale giornaliera, nonché eventuali altri aspetti tecnici dei metodi di classificazione; |
f) |
i rapporti di controllo giornalieri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/1182 |
Articolo 4
Relazioni e revoca delle licenze e delle autorizzazioni
1. L'autorità competente elabora e conserva le relazioni sui controlli in loco di cui all'articolo 2.
2. Nel caso di un numero considerevole di classificazioni, presentazioni o identificazioni errate o di non conformità alla normativa dell'applicazione della tecnica di classificazione automatizzata, accertata all'atto dei controlli in loco di cui all'articolo 2, le licenze o le autorizzazioni rilasciate agli addetti qualificati o relative alla tecnica di classificazione automatizzata di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 possono essere revocate. In caso di errore concernente la categoria, la conformazione o lo stato di ingrassamento, l'organismo responsabile dei controlli in loco può chiedere all'operatore di correggerlo sulla bolla della carcassa e nella relativa documentazione.
CAPO II
RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO PER LE CARCASSE E GLI ANIMALI VIVI
Articolo 5
Presentazione delle carcasse
1. Qualora la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisca da quella prevista all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, il peso a caldo della carcassa è rettificato mediante l'applicazione dei coefficienti correttori.
Per le carcasse dei suini, dei bovini di età inferiore agli otto mesi e degli ovini, i coefficienti correttori sono specificati dagli Stati membri.
Per le carcasse dei bovini di età non inferiore agli otto mesi, i coefficienti correttori sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 possono essere calcolate su base nazionale se risultano uguali in tutto il territorio di uno Stato membro. Sono calcolate per ciascun macello se variano da un macello all'altro.
Articolo 6
Divisione territoriale per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse
Gli Stati membri decidono se il loro territorio debba constare di un'unica regione o essere suddiviso in più regioni. A tal fine tengono conto:
a) |
della dimensione del loro territorio; |
b) |
dell'eventuale esistenza di suddivisioni amministrative; |
c) |
delle variazioni geografiche dei prezzi. |
Ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini, il Regno Unito comprende almeno due regioni, segnatamente la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, che possono essere suddivise in base ai criteri di cui al primo comma.
Articolo 7
Classi per la rilevazione dei prezzi di mercato relativi alle carcasse di bovini
La rilevazione dei prezzi di mercato in base alle tabelle unionali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 fa riferimento alle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, di tale regolamento e alle seguenti classi di conformazione e di stato di ingrassamento:
a) |
carcasse di animali di età pari o superiore agli otto mesi ma inferiore ai dodici mesi: U2, U3, R2, R3, O2, O3; |
b) |
carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi: U2, U3, R2, R3, O2, O3; |
c) |
carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore ai ventiquattro mesi: R3; |
d) |
carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore ai dodici mesi: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4; |
e) |
carcasse di animali femmine che hanno già figliato: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3; |
f) |
carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore ai dodici mesi: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4. |
Articolo 8
Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini
1. Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi di cui all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato:
a) |
dal gestore di un macello che, annualmente, abbatta un numero pari o superiore a 20 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi; |
b) |
dal gestore di un macello designato dallo Stato membro che abbatta, annualmente, meno di 20 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi; |
c) |
da una persona fisica o giuridica che invii annualmente alla macellazione un numero pari o superiore a 10 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi; e |
d) |
da una persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invii annualmente alla macellazione meno di 10 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi. |
2. Lo Stato membro si accerta che i prezzi siano rilevati per almeno:
a) |
il 25 % delle macellazioni effettuate nelle regioni che coprono complessivamente almeno il 75 % del totale delle macellazioni eseguite a livello nazionale; e |
b) |
il 30 % dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati al suo interno. |
3. I prezzi rilevati ai sensi del paragrafo 1 si riferiscono ai bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati durante il periodo di rilevazione considerato e si basano sul peso della carcassa a freddo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182.
4. In sede di rilevazione dei prezzi, per ciascuna delle classi di cui all'articolo 7 del presente regolamento occorre indicare il peso medio della carcassa al quale i prezzi si riferiscono e precisare se essi sono stati rettificati mediante l'applicazione di ciascuno dei coefficienti di cui all'articolo 5.
Articolo 9
Classi e pesi per la rilevazione dei prezzi di mercato relativi alle carcasse di suini
La rilevazione dei prezzi di mercato in base alle tabelle unionali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 fa riferimento alle seguenti classi di peso:
a) |
carcasse di peso pari o superiore ai 60 kg, ma inferiore ai 120 kg: S, E; |
b) |
carcasse di peso pari o superiore ai 120 kg, ma inferiore ai 180 kg: R. |
Articolo 10
Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi
Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro, ovvero dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invia tali capi alla macellazione.
Articolo 11
Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di ovinidi età inferiore ai dodici mesi
Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di ovini di età inferiore ai dodici mesi di cui all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro, ovvero dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invia tali capi alla macellazione.
La rilevazione dei prezzi di mercato si riferisce alle seguenti categorie di peso:
a) |
carcasse di agnelli leggeri di peso inferiore ai 13 kg (peso morto); |
b) |
carcasse di agnelli pesanti di peso pari o superiore ai 13 kg (peso morto). |
Articolo 12
Rilevazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi
I prezzi di mercato da comunicare per ciascun tipo di vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, bovini magri e suinetti di circa 25 kg di peso vivo di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 sono rilevati, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro o da persone fisiche o giuridiche designate dallo Stato membro che commerciano tali animali.
Articolo 13
Calcolo dei prezzi di mercato settimanali per le carcasse e gli animali vivi
1. In assenza di rilevazione nei mercati rappresentativi o da parte dei gestori dei macelli o delle persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10, 11 e 12, i prezzi sono rilevati dalle camere dell'agricoltura, dai centri di quotazione, dalle cooperative agricole o dai sindacati degli agricoltori nello Stato membro interessato.
Tuttavia, lo Stato membro che, nella regione interessata, abbia istituito ai fini della determinazione dei prezzi per tale regione un comitato responsabile in cui siano equamente rappresentati sia gli acquirenti che i venditori di bovini di età non inferiore agli otto mesi e delle relative carcasse può utilizzare i prezzi determinati da tale comitato ai fini del calcolo dei prezzi da comunicare.
2. Se più del 35 % del totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati in uno Stato membro è rappresentato da acquisti pagati forfettariamente, lo Stato membro in questione può stabilire criteri atti ad escludere dal calcolo dei prezzi determinate partite, qualora queste influenzino sproporzionatamente i prezzi.
Tuttavia, se gli acquisti pagati forfettariamente rappresentano meno del 35 % del totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati nello Stato membro, quest'ultimo può decidere di non tener conto dei prezzi relativi a tali acquisti ai fini del calcolo dei prezzi.
Nei casi di cui al secondo comma, l'autorità competente calcola un prezzo nazionale rappresentativo per ciascuna classe tenendo conto dei coefficienti di cui all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 e all'articolo 5 del presente regolamento.
Articolo 14
Comunicazione dei prezzi di mercato all'autorità competente
I prezzi rilevati ai sensi degli articoli da 7 a 12 nel periodo che va dal lunedì alla domenica di ogni settimana:
a) |
sono comunicati all'autorità competente, su supporto cartaceo o per via elettronica, dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12, entro il termine stabilito dallo Stato membro; o, |
b) |
a scelta dello Stato membro, sono messi a disposizione dell'autorità competente presso il macello o nei locali della persona fisica o giuridica di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12. |
Articolo 15
Comunicazione dei prezzi di mercato e notifiche alla Commissione
1. La comunicazione dei prezzi di mercato e le notifiche di cui agli articoli 13 e 25 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, rispettivamente, sono effettuate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, ad eccezione delle notifiche di cui all'articolo 25, paragrafi 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2017/1182.
2. I prezzi si riferiscono al periodo che va dal lunedì alla domenica della settimana precedente a quella in cui sono notificati.
CAPO III
COMITATO DI CONTROLLO DELL'UNIONE E ISPEZIONI IN LOCO
Articolo 16
Comitato di controllo dell'Unione
1. Il comitato di controllo dell'Unione (di seguito «il comitato») è incaricato di effettuare ispezioni in loco concernenti:
a) |
l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini; |
b) |
la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione; |
c) |
la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti nell'ambito degli acquisti all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine. |
2. Il numero dei membri del comitato è limitato a:
a) |
tre esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza del comitato; |
b) |
un esperto dello Stato membro interessato; |
c) |
otto esperti degli altri Stati membri. |
Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza, in particolare in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato, nonché della specificità del lavoro da svolgere.
Gli esperti non devono utilizzare in nessun caso a fini personali né divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del comitato.
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del comitato per le ispezioni in loco sono a carico della Commissione, in conformità della normativa in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione che quest'ultima designa in qualità di esperti.
Articolo 17
Ispezioni in loco
1. Le ispezioni in loco sono effettuate presso i macelli, i mercati delle carni, i centri di intervento, i centri di quotazione e i servizi centrali e regionali responsabili dell'applicazione delle disposizioni e riguardano:
a) |
l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini; |
b) |
la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione; |
c) |
la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti nell'ambito degli acquisti all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine. |
2. Le ispezioni in loco sono effettuate a intervalli regolari negli Stati membri e la loro frequenza può variare, in particolare, in funzione della consistenza relativa della produzione di carni bovine, suine e ovine negli Stati membri visitati o delle irregolarità connesse all'applicazione delle tabelle di classificazione e alla comunicazione dei prezzi di mercato.
A tali ispezioni possono partecipare dei rappresentanti dello Stato membro visitato.
Ciascuno Stato membro organizza le ispezioni in loco sul suo territorio in base ai criteri stabiliti dalla Commissione. A tal fine lo Stato membro trasmette alla Commissione il programma indicativo delle ispezioni proposte, al più tardi 60 giorni prima che vengano effettuate. La Commissione può chiedere modifiche al programma.
Con congruo anticipo rispetto ad ogni ispezione in loco, la Commissione trasmette agli Stati membri informazioni sulle modifiche al programma e sul suo svolgimento.
Articolo 18
Relazioni
Alla fine di ogni visita i membri del comitato e i rappresentanti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutarne i risultati. Dall'ispezione in loco i membri del comitato traggono conclusioni concernenti:
a) |
l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini; |
b) |
la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione. |
Il presidente del comitato redige una relazione sulle ispezioni in loco effettuate in cui figurano le conclusioni di cui al primo comma. La relazione è trasmessa quanto prima allo Stato membro visitato e, successivamente, agli altri Stati membri.
Nel caso delle relazioni sulle ispezioni in loco di cui al secondo comma effettuate in uno Stato membro, la Commissione fornisce all'autorità competente pertinente un progetto di relazione ai fini della segnalazione di eventuali osservazioni, di cui tiene conto all'atto della stesura della relazione finale e che pubblica unitamente a quest'ultima.
Se la relazione sulle ispezioni in loco effettuate evidenzia delle carenze nei vari campi di attività oggetto della verifica, ovvero formula raccomandazioni allo scopo di migliorare le operazioni, gli Stati membri, entro tre mesi dalla data di trasmissione della relazione, informano la Commissione delle eventuali modifiche previste o attuate.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).
(5) Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).
(7) Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (cfr. pagina 74 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (cfr. pagina 113 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Coefficienti correttori per bovini di età non inferiore agli otto mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in percentuale del peso della carcassa, da aggiungere o sottrarre
Percentuale |
Riduzione |
Aumento |
||||||
Classi di stato di ingrassamento |
1-2 |
3 |
4-5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Rognoni |
– 0,4 |
|
||||||
Grasso di rognoni |
– 1,75 |
– 2,5 |
– 3,5 |
|
||||
Grasso di bacino |
– 0,5 |
|
||||||
Fegato |
– 2,5 |
|
||||||
Diaframma |
– 0,4 |
|
||||||
Muscoli del diaframma |
– 0,4 |
|
||||||
Coda |
– 0,4 |
|
||||||
Midollo spinale |
– 0,05 |
|
||||||
Grasso mammario |
– 1,0 |
|
||||||
Testicoli |
– 0,3 |
|
||||||
Grasso scrotale |
– 0,5 |
|
||||||
Corona della fesa (controgirello) |
– 0,3 |
|
||||||
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa) |
– 0,3 |
|
||||||
Asportazione del grasso esterno |
|
0 |
0 |
+ 2 |
+ 3 |
+ 4 |
||
Asportazione del grasso della punta di petto lasciando una copertura di grasso (il tessuto muscolare non deve essere visibile) |
|
0 |
+ 0,2 |
+ 0,2 |
+ 0,3 |
+ 0,4 |
||
Asportazione del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale |
|
0 |
+ 0,3 |
+ 0,4 |
+ 0,5 |
+ 0,6 |
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/113 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2017
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare gli articoli 126 e 151 e l'articolo 223, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 hanno abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 73/2009 (3) e (CE) n. 1234/2007 (4), rispettivamente. I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e gli atti adottati sulla base di detti regolamenti prevedono un'ampia gamma di obblighi relativi alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione. I suddetti regolamenti conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire la regolare notifica alla Commissione di informazioni e documenti da parte degli Stati membri, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5), che è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 (6). |
(2) |
È opportuno stabilire il metodo da utilizzare per la notifica delle informazioni e dei documenti necessari per ottemperare agli obblighi di notifica di cui ai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013, come integrati dal regolamento delegato (UE) 2017/1183, nonché specificare le deroghe previste per tale metodo. |
(3) |
L'autenticità, l'integrità e la leggibilità dei documenti e dei metadati associati devono poter essere garantiti per l'intero periodo di conservazione prescritto affinché la loro validità sia riconosciuta per le esigenze della Commissione. |
(4) |
I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle regole di protezione dei dati personali. A tal fine, è opportuno che si applichino le norme generali previste dalla legislazione dell'Unione, in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dai regolamenti (CE) n. 45/2001 (8) e (CE) n. 1049/2001 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e che vengano stabilite ulteriori disposizioni per orientare gli Stati membri. |
(5) |
È importante che le informazioni notificate siano pertinenti per il mercato interessato, accurate e complete e gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti a tal fine, comprese le misure necessarie a garantire che gli operatori economici trasmettano loro le informazioni richieste entro termini adeguati. |
(6) |
A fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo, in caso di mancata notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione considera che sia stata trasmessa una notifica negativa. |
(7) |
Gli Stati membri possono notificare informazioni supplementari pertinenti per il mercato che vadano oltre quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione mette a disposizione, tramite il sistema di informazione, il modulo necessario per la trasmissione di tali informazioni. |
(8) |
Ai fini del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli nonché ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 occorrono informazioni sui prezzi dei prodotti e informazioni sulla produzione e sul mercato. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di queste informazioni. |
(9) |
Al fine di semplificare e agevolare l'accesso alle norme relative agli obblighi di notifica, è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni riguardanti le notifiche da parte degli Stati membri alla Commissione dei dati sui mercati agricoli, in particolare i prezzi, la produzione e i dati di bilancio, attualmente contenute nei regolamenti della Commissione (CE) n. 315/2002 (11), (CE) n. 546/2003 (12), (CE) n. 1709/2003 (13), (CE) n. 2336/2003 (14), (CE) n. 2095/2005 (15), (CE) n. 952/2006 (16), (CE) n. 1557/2006 (17), (CE) n. 589/2008 (18), (CE) n. 826/2008 (19), (CE) n. 1249/2008 (20), (CE) n. 436/2009 (21), (UE) n. 1272/2009 (22) e (UE) n. 479/2010 (23) e nei regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 543/2011 (24), (UE) n. 1288/2011 (25), (UE) n. 1333/2011 (26) e (UE) n. 807/2013 (27). Tali obblighi di notifica andrebbero aggiornati alla luce dell'esperienza maturata e ai fini di una gestione più efficace della politica agricola comune. |
(10) |
Al fine di disporre di un quadro completo dei dati sui prezzi comunicati e di seguirne l'evoluzione, è opportuno esigere che ogni serie di prezzi sia definita. |
(11) |
Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro comunicano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale. |
(12) |
L'Unione è tenuta a effettuare alcune notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (28), come specificato al paragrafo 4 del documento OMC G/AG/2 del 30 giugno 1995 e nell'allegato alla decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Per soddisfare tali requisiti, l'Unione necessita di talune informazioni provenienti dagli Stati membri, in particolare informazioni relative al sostegno interno e alla concorrenza all'esportazione. È pertanto opportuno stabilire disposizioni riguardanti le notifiche che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione a tale proposito. |
(13) |
Le disposizioni relative alle notifiche nel settore dello zucchero dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2017 al fine di garantire una transizione armoniosa con la fine del sistema delle quote. |
(14) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1249/2008, (CE) n. 436/2009, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 479/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011, (UE) n. 1333/2011 e (UE) n. 807/2013. I regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 2095/2005 e (CE) n. 1557/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 dovrebbero essere abrogati. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 1
Sistema di informazione della Commissione e metodo di notifica
1. La notifica delle informazioni e dei documenti richiesti a norma degli obblighi di notifica previsti dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e dagli atti adottati sulla base di detti regolamenti è effettuata per mezzo di un sistema basato sulla tecnologia dell'informazione che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
Le informazioni e i documenti sono elaborati e notificati conformemente:
a) |
alle procedure stabilite per il sistema di informazione; |
b) |
ai diritti di accesso concessi dall'organismo di contatto unico di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183; e |
c) |
ai moduli messi a disposizione degli utenti nel sistema di informazione. |
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione le informazioni richieste tramite posta, fax, posta elettronica o consegna a mano:
a) |
se la Commissione non ha messo a disposizione i mezzi informatici necessari per un obbligo di notifica specifico; |
b) |
in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che rendono impossibile per lo Stato membro utilizzare il sistema di informazione di cui al paragrafo 1. |
Articolo 2
Integrità e leggibilità nel tempo
Il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione è concepito per proteggere l'integrità dei documenti notificati e conservati. In particolare, esso:
a) |
consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file o metadati; |
b) |
è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro possibili attacchi informatici; |
c) |
impedisce qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito modifiche nel tempo; |
d) |
conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura; |
e) |
salvaguarda i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b); |
f) |
offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità dei documenti per l'intero periodo di immagazzinamento previsto; |
g) |
dispone di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema; tale documentazione è accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche. |
Articolo 3
Autenticità dei documenti
L'autenticità di un documento notificato o conservato mediante un sistema di informazione a norma delle disposizioni del presente regolamento è riconosciuta se la persona che ha inviato il documento è adeguatamente identificata e se il documento è stato elaborato e notificato a norma del presente regolamento.
Articolo 4
Protezione dei dati di carattere personale
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi la direttiva 95/46/CE, il regolamento (CE) n. 45/2001, il regolamento (CE) n. 1049/2001, la direttiva 2002/58/CE e le disposizioni adottate in applicazione di tali atti.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare la riservatezza dei dati ricevuti dagli operatori economici.
3. Se le informazioni notificate alla Commissione provengono da meno di 3 operatori, o se le informazioni provenienti da un singolo operatore rappresentano più del 70 % del volume di informazioni notificate, lo Stato membro interessato lo segnala alla Commissione al momento di comunicare le informazioni.
4. La Commissione non pubblica informazioni in un modo che possa condurre all'identificazione di un singolo operatore. Laddove esista un rischio di questo tipo, la Commissione pubblica tali informazioni solo in forma aggregata.
Articolo 5
Notifica di inadempimento
Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all'articolo 1, in caso di mancata notifica alla Commissione, da parte di uno Stato membro, delle informazioni o dei documenti richiesti entro il termine ultimo di presentazione («notifica negativa»), si considera che lo Stato membro abbia notificato alla Commissione:
a) |
nel caso di informazioni quantitative, un valore pari a zero; |
b) |
nel caso di informazioni qualitative, la situazione «nulla da segnalare». |
CAPO II
NOTIFICHE SUI PREZZI, SULLA PRODUZIONE E SULLE INFORMAZIONI DI MERCATO E NOTIFICHE RICHIESTE DA ACCORDI INTERNAZIONALI
SEZIONE 1
Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato
Articolo 6
Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulla situazione di mercato
La notifica di informazioni sui prezzi richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II.
La notifica di informazioni sulla produzione e sui mercati richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III.
Articolo 7
Integrità delle informazioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni notificate siano pertinenti per i mercati interessati, accurate e complete. Gli Stati membri provvedono affinché i dati quantitativi notificati costituiscano una serie statistica coerente. Qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che le informazioni notificate possano non essere pertinenti, accurate o complete, esso è tenuto a segnalarlo alla Commissione al momento della notifica delle informazioni.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni nuova informazione rilevante atta a modificare in modo sostanziale le informazioni già notificate.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati forniscano loro le informazioni richieste entro termini adeguati. Gli operatori economici forniscono agli Stati membri le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di informazione di cui al presente regolamento.
Articolo 8
Informazioni supplementari
Gli Stati membri possono notificare alla Commissione informazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli allegati I, II e III mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 1, qualora tali informazioni siano ritenute pertinenti da parte dello Stato membro interessato. Le suddette notifiche sono trasmesse tramite un modulo messo a disposizione dalla Commissione nel sistema.
Articolo 9
Definizione dei prezzi
1. Per ciascuna notifica di prezzi di cui alla presente sezione, gli Stati membri notificano la fonte e la metodologia utilizzata per determinare i prezzi forniti. Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia il diritto di pubblicare i dati che essi le notificano, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.
Articolo 10
Comunicazione dei prezzi in moneta ufficiale
Salvo disposizioni specifiche contrarie degli allegati I, II e III, gli Stati membri notificano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale, al netto dell'IVA.
Articolo 11
Monitoraggio settimanale dei prezzi
Salvo disposizioni specifiche contrarie dell'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni settimanali sui prezzi di cui al suddetto allegato entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente.
Articolo 12
Informazioni non settimanali sui prezzi e monitoraggio della produzione
Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i termini prescritti:
a) |
le informazioni non settimanali sui prezzi di cui all'allegato II del presente regolamento; e |
b) |
le informazioni relative alla produzione e ai mercati di cui all'allegato III del presente regolamento. |
SEZIONE 2
Notifiche richieste da accordi internazionali
Articolo 13
Dati dell'OMC sul sostegno interno
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno i dati sulle spese di bilancio nazionali, incluse le mancate entrate, relative alle misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli per il precedente esercizio finanziario dell'Unione. La notifica include i dati sulle misure cofinanziate dal bilancio dell'Unione e riguarda sia la componente unionale che quella nazionale del finanziamento. La notifica non riguarda misure finanziate interamente dal bilancio dell'Unione.
2. I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono quelli stabiliti nel documento G/AG/2 dell'OMC sul sostegno interno e sono notificati nel formato previsto nel suddetto documento.
Articolo 14
Dati dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno per l'anno civile precedente i dati relativi alle seguenti misure di concorrenza all'esportazione da essi applicate:
a) |
sostegno al finanziamento delle esportazioni (crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione o programmi di assicurazione); |
b) |
aiuti alimentari internazionali; |
c) |
imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli. |
2. I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono quelli stabiliti nell'allegato della decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione e sono notificati nel formato previsto nel suddetto allegato.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Modifiche di determinati regolamenti e disposizioni transitorie
1. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 315/2002 è soppresso.
2. Gli articoli 12, 13, 14, 14 bis, 15 bis, 20, 21 e 22 del regolamento (CE) n. 952/2006 sono soppressi a decorrere dal 1o ottobre 2017. Tali disposizioni continuano ad applicarsi con riguardo alle notifiche residue relative al regime delle quote nel settore dello zucchero.
3. L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 589/2008 è soppresso.
4. Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008, il testo del punto A è soppresso.
5. L'articolo 16, paragrafo 8, l'articolo 17, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, l'articolo 34, paragrafo 2, e l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008 sono soppressi.
6. L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 436/2009 è soppresso, ad eccezione del paragrafo 1, lettera b), punto iii), e del paragrafo 2, che continueranno ad applicarsi fino al 31 luglio 2017.
7. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1272/2009 sono soppressi.
8. Gli articoli 1 bis, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 479/2010 sono soppressi.
9. L'articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è soppresso.
10. L'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 è soppresso.
11. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 sono soppressi.
Articolo 16
Abrogazione
Sono abrogati i seguenti regolamenti:
— |
il regolamento (CE) n. 546/2003; |
— |
il regolamento (CE) n. 1709/2003; |
— |
il regolamento (CE) n. 2336/2003; |
— |
il regolamento (CE) n. 2095/2005; |
— |
il regolamento (CE) n. 1557/2006; |
— |
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011. |
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato II e il punto 2 dell'allegato III si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
(4) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(6) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (cfr. pag. 100 della presente Gazzetta ufficiale).
(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(11) Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).
(12) Regolamento (CE) n. 546/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12).
(13) Regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 92).
(14) Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).
(15) Regolamento (CE) n. 2095/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco (GU L 335 del 21.12.2005, pag. 6).
(16) Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).
(17) Regolamento (CE) n. 1557/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 18).
(18) Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).
(19) Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).
(20) Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).
(21) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).
(22) Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).
(23) Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26).
(24) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
(25) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, riguardante la comunicazione dei prezzi all'ingrosso delle banane nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 42).
(26) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 23).
(27) Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).
(28) Negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) — allegato 1 — allegato 1 A — Accordo sull'agricoltura (OMC-GATT 1994) OMC — «GATT 1994» (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22).
ALLEGATO I
Requisiti relativi alle notifiche settimanali dei prezzi di cui all'articolo 11
1. Cereali
Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuno dei cereali e per ciascuna delle qualità di cereali considerati rilevanti per il mercato dell'Unione, espressi per tonnellata di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: i prezzi fanno riferimento, in particolare, alle caratteristiche qualitative, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.
2. Riso
Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuna delle varietà di riso considerate rilevanti per il mercato dell'Unione, espressi per tonnellata di prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri produttori di riso.
Altro: i prezzi fanno riferimento, in particolare, alla fase di trasformazione, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.
3. Olio di oliva
Contenuto della notifica: i prezzi medi constatati sui principali mercati rappresentativi e i prezzi medi nazionali per le categorie di olio di oliva elencate nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri che producono oltre 20 000 t di olio d'oliva nel periodo dal 1o ottobre al 30 settembre.
Altro: i prezzi devono corrispondere all'olio d'oliva sfuso franco frantoio per l'olio d'oliva vergine e franco fabbrica per le altre categorie. I mercati rappresentativi coprono almeno il 70 % della produzione nazionale del prodotto in questione.
4. Prodotti ortofrutticoli
Contenuto della notifica: un unico prezzo medio ponderato per i tipi e le varietà di ortofrutticoli elencati nell'allegato XV, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, conformi alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I, parte A, di detto regolamento, o per i prodotti della categoria I soggetti a una norma di commercializzazione specifica, espresso per 100 kg di peso netto del prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri specificati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, quando sono disponibili i dati.
Altro: i prezzi si intendono franco centro di imballaggio, per i prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, su pallet.
5. Banane
Contenuto della notifica: i prezzi all'ingrosso delle banane gialle di cui al codice NC 0803 90 10, espresso per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri che commercializzano oltre 50 000 tonnellate di banane gialle per anno civile.
Altro: i prezzi sono comunicati per gruppo di paesi di origine.
6. Carni
Contenuto della notifica: i prezzi delle carcasse di bovini, suini e ovini e di taluni bovini, vitelli e suinetti vivi per quanto riguarda la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato in conformità delle norme dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato ritenga non vi sia un numero sufficiente di carcasse o animali vivi da notificare, lo Stato membro interessato può decidere, per il periodo in questione, di sospendere la registrazione dei prezzi di tali carcasse o animali vivi e informa la Commissione dei motivi della propria decisione.
7. Latte e prodotti lattiero-caseari
Contenuto della notifica: i prezzi del siero di latte in polvere, del latte scremato in polvere, del latte intero in polvere, del burro e dei formaggi di base, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione dell'Unione o, nel caso dei formaggi di base, quando il tipo di formaggio rappresenta almeno il 4 % del totale della produzione nazionale di formaggio.
Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.
8. Uova
Contenuto della notifica: il prezzo all'ingrosso per le uova della categoria A da allevamento in gabbie (media delle categorie L e M), espresso per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti nei centri di imballaggio. Se la produzione in gabbie non è più rappresentativa, lo Stato membro interessato notifica il prezzo all'ingrosso delle uova della categoria A, prodotte da galline ovaiole allevate in sistemi di allevamento a terra, espresso per 100 kg.
9. Carni di volatili
Contenuto della notifica: il prezzo medio all'ingrosso dei polli interi di categoria A («polli 65 %»), espresso per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti negli impianti di macellazione o registrati su mercati rappresentativi. Se un'altra presentazione di pollo o tagli specifici di carne di pollo sono importanti in termini di struttura del mercato, lo Stato membro interessato può notificare, in aggiunta al prezzo medio all'ingrosso dei polli interi di categoria A («polli 65 %»), il prezzo di vendita all'ingrosso di una presentazione diversa di pollo o di tagli di qualità di categoria A, specificando il tipo di presentazione o di tagli a cui il prezzo si riferisce, espresso per 100 kg.
ALLEGATO II
Requisiti relativi alle notifiche non settimanali dei prezzi di cui all'articolo 12, lettera a)
1. Zucchero
Contenuto della notifica:
a) |
le medie ponderate dei seguenti prezzi dello zucchero, espressi per tonnellata di zucchero, nonché i quantitativi totali corrispondenti e le deviazioni standard ponderate:
|
b) |
il prezzo medio ponderato della barbabietola da zucchero nel corso della campagna precedente, espresso per tonnellata di barbabietole, nonché i quantitativi totali corrispondenti. |
Stati membri interessati:
a) |
per i prezzi dello zucchero, tutti gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 10 000 tonnellate di zucchero ottenuto da barbabietole da zucchero o da zucchero greggio; |
b) |
per i prezzi della barbabietola da zucchero, tutti gli Stati membri in cui essa viene prodotta. |
Periodo di notifica:
a) |
per i prezzi dello zucchero, entro la fine di ogni mese; |
b) |
per i prezzi della barbabietola da zucchero, entro il 30 giugno di ogni anno. |
Altro:
i prezzi sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione e fanno riferimento:
a) |
ai prezzi dello zucchero bianco alla rinfusa franco fabbrica per lo zucchero della qualità tipo definita all'allegato III, punto B II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, raccolto presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie; |
b) |
al prezzo della barbabietola da zucchero per barbabietole da zucchero della qualità tipo definita all'allegato III, punto B I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, pagato dalle imprese produttrici di zucchero ai produttori. Le barbabietole sono attribuite alla stessa campagna di commercializzazione dello zucchero da esse estratto. |
2. Fibre di lino
Contenuto della notifica: i prezzi medi franco fabbrica per il mese precedente, constatati sui principali mercati rappresentativi per le fibre lunghe di lino, espressi per tonnellata di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
3. Vino
Contenuto della notifica: per quanto riguarda i vini di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
una tabella riepilogativa dei prezzi per il mese precedente, espressi per ettolitro di vino con riferimento ai volumi interessati; o |
b) |
entro il 31 luglio 2017, le fonti di informazione pubblicamente disponibili considerate attendibili per la constatazione dei prezzi. |
Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione vinicola, nei cinque anni precedenti, ha superato in media il 5 % della produzione vinicola totale dell'Unione.
Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: i prezzi si riferiscono al prodotto non confezionato, franco produttore. Per le informazioni di cui ai punti a) e b), gli Stati membri interessati effettuano una selezione degli otto mercati più rappresentativi da monitorare, comprendente almeno due mercati per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
4. Latte e prodotti lattiero-caseari
a) Latte
Contenuto della notifica: il prezzo del latte crudo e il prezzo stimato per le consegne effettuate durante il mese in corso, espressi per 100 kg di prodotto, a tenore reale di materie grasse e proteine.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: il prezzo è quello pagato dai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro.
b) Prodotti lattiero-caseari
Contenuto della notifica: i prezzi per i formaggi, diversi dai formaggi di base di cui all'allegato I, punto 7, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri per i tipi di formaggi pertinenti per il mercato nazionale.
Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese per il mese precedente.
Altro: i prezzi si riferiscono ai formaggi acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.
ALLEGATO III
Requisiti relativi alle notifiche di informazioni sulla produzione e i mercati di cui all'articolo 12, lettera b)
1. Riso
Contenuto della notifica: per ciascuno dei tipi di riso di cui all'allegato II, parte I, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
superficie coltivata, resa agronomica, produzione di risone nell'anno del raccolto e resa alla lavorazione; |
b) |
scorte di riso (espresso in equivalente lavorato) detenute dai produttori e dalle riserie al 31 agosto di ogni anno, suddivise per riso prodotto nell'Unione europea e riso importato. |
Periodo di notifica: entro il 15 gennaio di ogni anno per l'anno precedente.
Stati membri interessati
a) |
per la produzione di risone, tutti gli Stati membri produttori di riso; |
b) |
per le scorte di riso, tutti gli Stati membri produttori di riso e gli Stati membri con riserie. |
2. Zucchero
A. Superfici coltivate a barbabietola
Contenuto della notifica: superfici coltivate a barbabietola da zucchero per la campagna di commercializzazione in corso e una stima per la campagna di commercializzazione successiva.
Periodo di notifica: entro il 31 maggio di ogni anno.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 1 000 ettari di barbabietole da zucchero nell'anno in questione.
Altro: i dati devono essere espressi in ettari e ripartiti per superfici destinate alla produzione di zucchero e superfici destinate alla produzione di bioetanolo.
B. Produzione di zucchero e di bioetanolo
Contenuto della notifica: la produzione di zucchero e la produzione di bioetanolo di ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione precedente e una stima della produzione di zucchero di ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione in corso.
Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riguardo alla produzione della campagna di commercializzazione precedente ed entro il 31 marzo di ogni anno (il 30 giugno per i dipartimenti francesi di Guadalupa e Martinica) con riguardo alla produzione della campagna di commercializzazione attuale.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 10 000 tonnellate di zucchero.
Altro
a) |
per «produzione di zucchero» si intende la quantità totale, espressa in tonnellate di zucchero bianco come segue, di:
|
b) |
la produzione di zucchero non comprende lo zucchero bianco ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) o ottenuti in regime di perfezionamento attivo; |
c) |
lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nel corso di una data campagna di commercializzazione è imputato alla campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di attribuire lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nell'autunno di una data campagna di commercializzazione alla stessa campagna, notificando alla Commissione la loro decisione al massimo entro il 1o ottobre 2017; |
d) |
le cifre per lo zucchero sono ripartite per mese, e, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione in corso, devono corrispondere a dati provvisori fino al mese di febbraio e a stime per i restanti mesi della campagna di commercializzazione; |
e) |
la produzione di bioetanolo comprende unicamente il bioetanolo ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) ed è espressa in ettolitri. |
C. Produzione di isoglucosio
Contenuto della notifica
a) |
i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso della campagna di commercializzazione precedente; |
b) |
i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso del mese precedente. |
Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento alla campagna precedente ed entro il 25 di ogni mese con riferimento al mese precedente.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio.
Altro: per «produzione di isoglucosio» si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 41 % di fruttosio, espresso in tonnellate di materia secca, a prescindere dall'effettivo tenore in fruttosio oltre la soglia del 41 %. Le cifre della produzione annuale devono essere ripartite per mese.
D. Scorte di zucchero e di isoglucosio
Contenuto della notifica
a) |
i quantitativi di produzione di zucchero in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie; |
b) |
i quantitativi di produzione di isoglucosio in giacenza presso i produttori di isoglucosio alla fine della campagna di commercializzazione precedente. |
Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese per il mese precedente in causa per quanto riguarda lo zucchero ed entro il 30 novembre per quanto riguarda l'isoglucosio.
Stati membri interessati:
a) |
per lo zucchero, tutti gli Stati membri in cui si trovano imprese produttrici di zucchero o raffinerie e in cui la produzione di zucchero è superiore a 10 000 tonnellate; |
b) |
per l'isoglucosio, tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio. |
Altro: le cifre si riferiscono ai prodotti giacenti in libera pratica sul territorio dell'Unione e alla produzione di zucchero e di isoglucosio di cui ai punti B e C.
Con riguardo allo zucchero:
— |
le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà dell'impresa o del raffinatore o oggetto di una garanzia; |
— |
per i quantitativi in giacenza alla fine dei mesi di luglio, agosto e settembre, le cifre specificano i quantitativi provenienti dalla produzione di zucchero a titolo della campagna di commercializzazione successiva; |
— |
in caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la notifica alla Commissione, lo Stato membro notificante informa lo Stato membro interessato in merito ai quantitativi immagazzinati sul proprio territorio e alla loro posizione entro la fine del mese successivo a quello della notifica alla Commissione. |
Con riguardo all'isoglucosio, le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà del produttore.
3. Piante tessili
Contenuto della notifica
a) |
la superficie a lino tessile per la campagna di commercializzazione in corso e una stima per la campagna di commercializzazione successiva, espresse in ettari; |
b) |
la produzione di fibre di lino lunghe per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in tonnellate; |
c) |
la superficie piantata a cotone per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna agricola in corso, espresse in ettari; |
d) |
la produzione di cotone non sgranato per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna in corso, espresse in tonnellate; |
e) |
il prezzo medio del cotone non sgranato pagato ai produttori di cotone per la campagna precedente, espresso per tonnellata di prodotto. |
Periodo di notifica
a) |
per la superficie a lino tessile, entro il 31 luglio di ogni anno; |
b) |
per la produzione di fibre lunghe di lino, entro il 31 ottobre di ogni anno; |
c), d) ed e): |
per il cotone, entro il 15 ottobre di ogni anno. |
Stati membri interessati
a) e b): |
per il lino, tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile; |
c), d) ed e): |
per il cotone, tutti gli Stati membri in cui sono seminati almeno 1 000 ettari di cotone. |
4. Luppolo
Contenuto della notifica: le seguenti informazioni sulla produzione, espresse in dati complessivi e, con riguardo alle informazioni di cui alle lettere da b) a d), ripartite per varietà di luppolo amaro e aromatico:
a) |
numero di produttori di luppolo; |
b) |
superficie coltivata a luppolo, espressa in ettari; |
c) |
quantitativo in tonnellate e prezzo medio franco azienda, espresso in kg di luppolo venduto nell'ambito di un contratto a termine e senza un contratto di questo tipo; |
d) |
produzione di acido alfa (in tonnellate) e tenore medio di acido alfa (in percentuale). |
Periodo di notifica: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto del luppolo.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 200 ettari di luppolo nell'anno precedente.
5. Olio di oliva
Contenuto della notifica
a) |
i dati sulla produzione finale, sul consumo interno totale (anche da parte dell'industria di trasformazione) e sulle scorte finali per il precedente periodo annuale dal 1o ottobre al 30 settembre; |
b) |
una stima della produzione mensile e stime della produzione totale, del consumo interno (anche da parte dell'industria di trasformazione) e delle scorte finali per il periodo annuale dal 1o ottobre al 30 settembre in corso. |
Periodo di notifica
a) |
per il precedente periodo annuale, entro il 31 ottobre di ogni anno; |
b) |
per il periodo annuale in corso, entro il 31 ottobre e entro il 15o giorno di ogni mese da novembre a giugno. |
Stati membri interessati: gli Stati membri produttori di olio di oliva.
6. Banane
Contenuto della notifica
a) |
i prezzi di vendita medi sui mercati locali delle banane verdi commercializzate nella regione di produzione, espressi per 100 kg di prodotto, e i relativi quantitativi; |
b) |
i prezzi di vendita medi delle banane verdi commercializzate fuori dalla regione di produzione, espressi per 100 kg di prodotto, e i relativi quantitativi. |
Periodo di notifica:
— |
entro il 15 giugno di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o gennaio al 30 aprile; |
— |
entro il 15 ottobre di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o maggio al 31 agosto; |
— |
entro il 15 febbraio di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o settembre al 31 dicembre. |
Stati membri interessati: gli Stati membri con una regione di produzione, ossia:
a) |
Isole Canarie; |
b) |
Guadalupa; |
c) |
Martinica: |
d) |
Madera e le Azzorre; |
e) |
Creta e Laconia; |
f) |
Cipro. |
Altro: i prezzi per le banane verdi commercializzate nell'Unione al di fuori della rispettiva regione di produzione si intendono al primo porto di scarico (merci non scaricate).
7. Tabacco
Contenuto della notifica: per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio:
i) |
numero di coltivatori; |
ii) |
superficie in ettari; |
iii) |
quantitativo consegnato in tonnellate; |
iv) |
prezzo medio pagato ai coltivatori, al netto di tasse e imposte, espresso per kg di prodotto. |
Periodo di notifica: entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto.
Stati membri interessati: gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 3 000 ettari di tabacco nel raccolto precedente.
Altro: i gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti:
Gruppo I |
: |
Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia; |
Gruppo II |
: |
Light air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland; |
Gruppo III |
: |
Dark air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta e Pulawski; |
Gruppo IV |
: |
Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento; |
Gruppo V |
: |
Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak. |
8. Prodotti del settore vitivinicolo
Contenuto della notifica
a) |
stime di produzione dei prodotti vitivinicoli (compresi i mosti di uve vinificati e non vinificati) sul territorio dello Stato membro durante la campagna vinicola in corso; |
b) |
il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 436/2009, nonché una stima della produzione non coperta da tali dichiarazioni; |
c) |
un riepilogo delle dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 436/2009, detenute al 31 luglio della campagna vinicola precedente; |
d) |
il bilancio definitivo della campagna vinicola precedente, comprese informazioni complete relative alle disponibilità (disponibilità di scorte, produzione, importazioni), agli impieghi (consumo umano e industriale, trasformazione, esportazioni e perdite) e alle scorte finali. |
Periodo di notifica
a) |
stime di produzione, entro il 30 settembre di ogni anno; |
b) |
risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione, entro il 15 marzo di ogni anno; |
c) |
sintesi delle dichiarazioni di giacenza, entro il 31 ottobre di ogni anno; |
d) |
bilancio finale, entro il 15 gennaio di ogni anno. |
Stati membri interessati: gli Stati membri che mantengono aggiornato un catasto viticolo in conformità all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
9. Latte e prodotti lattiero-caseari
Contenuto della notifica: il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro : i quantitativi si riferiscono al latte consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, in modo tempestivo e preciso, in modo da soddisfare tale requisito.
10. Uova
Contenuto della notifica: il numero di siti di produzione di uova, con la suddivisione per metodi di produzione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008, inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di galline ovaiole presenti contemporaneamente.
Periodo di notifica: entro il 1o aprile di ogni anno.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
11. Alcole etilico
Contenuto della notifica: per l'alcole di origine agricola, espressi in ettolitri di alcole puro:
a) |
la produzione per fermentazione e distillazione, ripartita in funzione della materia prima agricola da cui è ottenuto l'alcole; |
b) |
i volumi trasferiti dai produttori o dagli importatori di alcole per la trasformazione o il confezionamento, ripartiti per categoria di uso (prodotti alimentari e bevande, combustibili, settore industriale/altri). |
Periodo di notifica: entro il 1o marzo di ogni anno per l'anno civile precedente.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/131 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1186 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2017
che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha disposto l'inclusione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione (4) prevedeva che gli Stati membri interessati dovessero far sì che il notificante, su richiesta del quale è stata inclusa la sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, presentasse ulteriori informazioni di conferma riguardanti, da un lato, l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità e, dall'altro, il profilo tossicologico della sostanza, rispettivamente entro il 1° maggio 2013 e il 31 maggio 2014. |
(2) |
Le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5). |
(3) |
Nell'aprile 2013 il notificante ha trasmesso informazioni allo Stato membro relatore, la Grecia, in adempimento all'obbligo di presentare le informazioni ulteriori di cui al considerando 1. |
(4) |
La Grecia ha valutato le informazioni fornite dal notificante, comprese alcune informazioni ulteriori relative alla domanda iniziale che sono state presentate nel corso della procedura di valutazione, e nel novembre 2014 e novembre 2015 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). |
(5) |
Gli Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni in merito alla valutazione dello Stato membro relatore. Il 27 marzo 2015 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica che sintetizza i risultati di tale consultazione per il tallolio grezzo (6). |
(6) |
Alla luce delle informazioni fornite dal notificante, della valutazione di tali informazioni da parte dello Stato membro relatore e delle osservazioni sulla valutazione trasmesse dagli Stati membri e dall'EFSA, la Commissione ritiene che le informazioni di conferma non sono sufficienti per trarre conclusioni né sull'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità né sul profilo tossicologico della sostanza. |
(7) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sulle considerazioni da essa espresse. |
(8) |
Nonostante le argomentazioni addotte dal notificante, la Commissione è giunta alla conclusione che le informazioni presentate sono incomplete e non permettono di trarre conclusioni né sull'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità né sul profilo tossicologico della sostanza. |
(9) |
È pertanto opportuno revocare l'approvazione di questa sostanza attiva. |
(10) |
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(11) |
È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva. |
(12) |
Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva, tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 24 ottobre 2018. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Revoca dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo è revocata.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 250 relativa alla sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo.
Articolo 3
Misure transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo entro il 24 ottobre 2017.
Articolo 4
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 24 ottobre 2018.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio (GU L 186 del 14.7.2012, pag. 20).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(6) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for tall oil crude (Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri, il richiedente e l'EFSA sulla valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per il tallolio grezzo come antiparassitario). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-781. 14 pagg.
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/134 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1187 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2017
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
In seguito ad un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta originaria»), con regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 (2) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»). |
(2) |
In seguito ad un'inchiesta antidumping, con regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC. |
(3) |
Le misure compensative hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 4 % e il 12 % per gli le importazioni effettuate dagli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 12 %. |
(4) |
L'8 agosto 2011 i produttori cinesi Gold East Paper Co. Ltd. e Gold Huasheng Paper Co. Ltd. («il gruppo APP») hanno presentato ricorsi di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 e del regolamento (UE) n. 452/2011 per quanto concerne le ricorrenti (4). L'11 settembre 2014 la Terza Sezione del Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(5) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(6) |
La domanda è stata presentata da cinque produttori dell'Unione (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA), congiuntamente denominati il «richiedente», che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di carta fine patinata. |
(7) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(8) |
Avendo stabilito l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 maggio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
Inchiesta parallela
(9) |
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 13 maggio 2016 (7), la Commissione ha annunciato anche l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (8) delle misure antidumping definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese. |
(10) |
Prima dell'apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, e all'articolo 33, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Cina («il governo della RPC») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e ha invitato il governo della RPC a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della domanda di riesame e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Il governo della RPC ha accettato tale offerta e successivamente tali consultazioni si sono tenute l'11 maggio 2016. Nel corso delle consultazioni le osservazioni delle autorità del governo della RPC sono state prese debitamente in considerazione. Tuttavia non è stato possibile giungere ad una soluzione concordata. |
1.4. Inchiesta
Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(11) |
L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
Parti interessate
(12) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare. |
(13) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. A tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un'audizione con la Commissione. |
Campionamento
a) Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(14) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 27 del regolamento di base. |
(15) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i 36 produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
(16) |
Solo un gruppo di produttori esportatori della RPC ha fornito le informazioni richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento (9). Nel corso di un'audizione tenutasi l'8 giugno 2016 lo stesso gruppo di produttori esportatori ha informato la Commissione che non intendeva inviare una risposta al questionario. Tale scelta era motivata dalla mancanza di esportazioni nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e dalla complessa struttura del gruppo. |
(17) |
Tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati informati delle conseguenze della mancata collaborazione e che, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione può formulare le sue conclusioni sulla base dei migliori dati disponibili. |
b) Campionamento dei produttori dell'Unione
(18) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite e produzione, prendendo anche in considerazione l'estensione geografica. Il campione preliminare era composto da tre gruppi di produttori dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Uno dei produttori dell'Unione inserito nel campione provvisorio ha informato la Commissione di non essere in grado di rispondere al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto la precisazione che altre due parti inserite nel campione erano gruppi composti da diversi produttori. Di conseguenza la Commissione ha rivisto il campione sostituendo il produttore non disposto a collaborare con il successivo produttore in termini di volume di vendite e produzione, nonché selezionando i maggiori produttori all'interno degli altri due gruppi dei produttori inseriti nel campione provvisorio. Non avendo ricevuto osservazioni sul campione rivisto entro la scadenza, la Commissione ha confermato il campione così rivisto. Il campione definitivo comprendeva più del 30 % della produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
c) Campionamento degli importatori indipendenti
(19) |
Al fine di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(20) |
La Commissione ha contattato cinque potenziali importatori, ma nessuno ha risposto al modulo di campionamento. |
Questionari
a) Questionario — Governo della Cina
(21) |
Il 13 maggio 2016 la Commissione ha inviato un questionario al governo della Cina («il governo della RPC») che includeva questionari specifici per la China Development Bank, la Export Import Bank of China («EXIM»), la Agricultural Bank of China e la China Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») in base al fatto che, secondo le informazioni contenute nella domanda e/o nell'inchiesta originaria, queste avevano erogato prestiti e prestato servizi finanziari all'industria della carta fine patinata. Inoltre al governo della Cina è stato chiesto di inoltrare un questionario per le banche a qualsiasi altro istituto finanziario noto al governo della Cina per aver erogato prestiti all'industria interessata. |
(22) |
Il 24 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dal governo della Cina la risposta al questionario. La Commissione non ha ricevuto risposta da nessuno degli istituti finanziari sopraelencati. |
(23) |
Il 2 settembre 2016 la Commissione ha inviato al governo della RPC una lettera di richiesta di maggiori informazioni. Il governo della RPC ha richiesto una proroga della scadenza al fine di rispondere a tale lettera di richiesta di maggiori informazioni. Il 23 settembre 2016 il governo della RPC ha informato la Commissione della decisione di non presentare la sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni e ha confermato che non avrebbe più collaborato all'inchiesta. |
(24) |
Con una nota verbale del 7 ottobre 2016 la Commissione ha informato le autorità della RPC che a seguito della mancata collaborazione del governo della RPC, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione intendeva formulare le sue conclusioni sulla base dei migliori dati disponibili. Ha fatto notare inoltre che una conclusione basata sui dati disponibili potrebbe essere meno favorevole che in caso di collaborazione da parte del governo della RPC. |
b) Questionario — Produttori esportatori
(25) |
Ai produttori esportatori che non hanno risposto alla richiesta della Commissione nell'avviso di apertura non è stato inviato nessun questionario. La Commissione non ha inviato un questionario neanche al produttore esportatore cinese di cui al considerando 16, in quanto aveva affermato che non avrebbe risposto. |
c) Questionario — Produttori dell'Unione
(26) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e ha ricevuto risposte da tutti e tre. |
Visite di verifica
(27) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie nel contesto di un'inchiesta di riesame per determinare le sovvenzioni, il pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Le visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base sono state condotte presso i locali delle seguenti società dell'Unione:
|
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(28) |
Il prodotto in esame è rappresentato ad alcuni tipi di carta fine patinata («CFP») composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza (brightness) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), originaria della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 e 4810998020). |
(29) |
Il prodotto in esame non comprende:
|
2.2. Prodotto simile
(30) |
L'inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:
|
(31) |
La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI
(32) |
Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza dei dazi esistenti possa comportare la persistenza delle sovvenzioni. |
3.1. Mancata collaborazione e uso dei migliori dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo1, del regolamento di base
(33) |
Come spiegato sopra, inizialmente il governo della RPC ha collaborato con la Commissione e ha risposto al questionario. Tuttavia, poiché tale risposta era fortemente carente, il 2 settembre 2016 è stata inviata una lettera di richiesta di maggiori informazioni. Dopo aver ricevuto la lettera di richiesta di maggiori informazioni, il 23 settembre 2016 il governo della RPC ha informato la Commissione della sua decisione di interrompere la collaborazione. La Commissione ha pertanto ricevuto dal governo della RPC solo una quantità limitata di informazioni non verificate. |
(34) |
La Commissione non ha ricevuto risposte ai questionari specifici destinati a China Development Bank, EXIM, Agricultural Bank of China, Sinosure o qualsiasi altro istituto finanziario o assicurativo noto al governo della RPC per aver erogato prestiti all'industria della carta fine patinata. |
(35) |
La Commissione ha informato tutte le parti interessate delle conseguenze della mancata collaborazione e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni a tal riguardo. La Commissione, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario l'uso dei migliori dati disponibili al fine di esaminare la persistenza delle pratiche di sovvenzionamento della RPC nell'industria della carta. |
(36) |
In merito all'uso dei dati disponibili, l'organo d'appello ha rammentato che l'articolo 12, paragrafo 7, dell'accordo SCM consente l'uso dei dati a disposizione esclusivamente al fine di sostituire informazioni eventualmente mancanti, allo scopo di giungere ad una determinazione accurata delle sovvenzioni o del pregiudizio. Di conseguenza l'organo d'appello ha spiegato che deve esistere un collegamento diretto tra le «informazioni necessarie» mancanti e gli specifici «dati disponibili» su cui si basa una determinazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 7. Pertanto un'autorità incaricata di un'inchiesta deve usare i «dati disponibili» che «sostituiscono ragionevolmente le informazioni che una parte interessata ha omesso di fornire», al fine di giungere ad una determinazione accurata. L'organo d'appello ha inoltre spiegato che per «dati disponibili» si intendono i dati in possesso dell'autorità incaricata dell'inchiesta e nei suoi registri. Poiché le determinazioni formulate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, devono essere basate sui «dati disponibili», non possono essere formulate sulla base di ipotesi o congetture non fattuali. Inoltre, nell'argomentazione e nella valutazione di quali dati disponibili possano ragionevolmente sostituire le informazioni mancanti, tutti i dati motivati a disposizione devono essere presi in considerazione da un'autorità incaricata di un'inchiesta. L'organo d'appello ha spiegato che l'accertamento dei ragionevoli sostituti per le «informazioni necessarie» mancanti comporta un processo di argomentazione e valutazione da parte dell'autorità incaricata dell'inchiesta. Se un'autorità responsabile dell'inchiesta ha a disposizione diversi dati tra i quali deve operare una scelta, sembra una conseguenza naturale che il processo di argomentazione e valutazione comporterebbe un grado di confronto allo scopo di giungere ad una determinazione accurata. La valutazione dei dati disponibili richiesta, e la forma che può assumere, dipendono dalle circostanze particolari di un caso specifico, comprese la natura, la qualità e la quantità di elementi di prova a disposizione e la particolare determinazione che deve essere formulata. La natura e la portata della spiegazione e dell'analisi richieste varieranno necessariamente da una determinazione e all'altra (10). |
(37) |
Di conseguenza, per la sua analisi la Commissione ha usato tutti i dati a sua disposizione, in particolare:
|
3.2. Sovvenzioni e programmi di sovvenzioni esaminati nella presente inchiesta
(38) |
Vista la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori summenzionati, la Commissione ha deciso di esaminare l'eventuale presenza di una persistenza delle sovvenzioni nella modalità esposta di seguito. In primo luogo la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nell'inchiesta originaria hanno continuato a conferire vantaggi all'industria della carta fine patinata. Successivamente la Commissione ha analizzato se l'industria della carta fine patinata traesse vantaggio dalle nuove sovvenzioni come presunto nella domanda (ossia sovvenzioni che non erano compensate nell'inchiesta originaria). La Commissione ha deciso che, alla luce delle conclusioni sulla persistenza delle sovvenzioni in relazione a buona parte delle sovvenzioni compensate nell'inchiesta originaria nonché a nuove sovvenzioni, non era necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni delle quali il denunziante sosteneva l'esistenza. Infatti, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione dovrebbe esaminare se esistano elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni, indipendentemente dal loro importo. |
3.3. Sovvenzioni compensate nell'inchiesta originaria
I. Prestiti preferenziali
(39) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa misura era del 5,37 % per il gruppo APP (16) e dell'1,26 % per il gruppo Chenming (17). |
a) Intervento statale a favore dell'industria della carta fine patinata
(40) |
La Commissione ha prima di tutto esaminato se i prestiti preferenziali facciano parte dell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC volta a incoraggiare lo sviluppo dell'industria cartaria, come nel caso dell'inchiesta originaria. |
(41) |
L'industria della carta fine patinata oggetto dell'inchiesta della Commissione fa parte di una categoria più ampia dell'industria della carta, denominata anche industria cartaria. Il richiedente sosteneva che il governo della RPC continua a sovvenzionare la sua industria della carta e faceva riferimento a diversi documenti strategici e di pianificazione nonché alla legislazione che sono alla base della persistenza del sostegno dello Stato a questa industria. |
(42) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato l'esistenza di piani strategici specifici per l'industria della carta. In base a tali piani le autorità pubbliche monitorano attentamente le prestazioni dell'industria della carta e attuano politiche specifiche (ad esempio decreti esecutivi) per raggiungere gli obiettivi dei piani strategici. L'inchiesta ha inoltre stabilito che i piani strategici specifici prevedono prestiti preferenziali all'industria cartaria. |
(43) |
Nella presente inchiesta la Commissione ha accertato che il mercato finanziario nella RPC continua a essere distorto dagli interventi del governo della RPC. Le conclusioni dell'inchiesta originaria basata sui piani statali in vigore in quel momento sono riaffermate nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Sia il 12° piano quinquennale (18) applicabile durante il PIR che il precedente 11° piano quinquennale continuano a indicare l'industria della carta come un'«industria incoraggiata». |
(44) |
Il 13° piano quinquennale (2016-2020) riguarda il periodo successivo al periodo dell'inchiesta di riesame, ma conferma la persistenza delle sovvenzioni anche in futuro. Il 13° piano quinquennale identifica infatti l'industria della carta come un'«industria incoraggiata». |
(45) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato, con riferimento alla «decisione n. 40 del Consiglio di Stato» (19) («decisione n. 40»), che tale atto rappresenta un ordine emesso dal Consiglio di Stato, ossia il più alto ente amministrativo nella RPC e risulta perciò vincolante nei confronti di altri enti pubblici e degli operatori economici. La decisione classificava i settori industriali come segue: «progetti incoraggiati, limitati ed eliminati». Tale atto rappresentava un documento di strategia industriale vincolante che dimostra che il governo della RPC porta avanti una politica volta a sostenere gruppi di imprese o settori industriali, quali quello cartario, classificato dal catalogo con elenco tra le «industrie incoraggiate». Sulla base della comunicazione del governo della RPC nella presente inchiesta, la Commissione ha confermato che la decisione n. 40 è ancora in vigore. |
(46) |
I settori industriali elencati tra quelli «incoraggiati» sono in totale 26, rappresentanti solo una parte dell'economia cinese. Solo a determinate attività comprese tra questi 26 settori è inoltre riconosciuto lo status di «incoraggiato». L'articolo 17 della decisione n. 40 stabilisce inoltre che i «progetti di investimenti incoraggiati» beneficiano di privilegi ed incentivi specifici (contributo finanziario, esenzione dai dazi all'importazione, esenzione dall'IVA, esenzione fiscale). In merito ai «progetti limitati ed eliminati», la decisione n. 40 conferisce alle autorità dello Stato la facoltà di intervenire direttamente per regolamentare il mercato. In realtà gli articoli 18 e 19 prevedono che l'autorità competente interrompa l'erogazione di finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie; essi prescrivono inoltre all'ente pubblico di fissazione dei prezzi di aumentare il prezzo dell'energia elettrica e fanno obbligo alle aziende di fornitura dell'energia elettrica di interrompere detta fornitura a tali «progetti limitati ed eliminati». Risulta chiaro da quanto sopra descritto che la decisione n. 40 istituisce regole e istruzioni vincolanti dirette a tutti i soggetti e istituzioni economici sotto forma di direttive sulla promozione e il sostegno delle industrie incoraggiate, tra cui rientra il settore cartario. |
(47) |
Nella presente inchiesta la Commissione ha accertato che numerosi documenti strategici indicano esplicitamente l'industria della carta come un'«industria incoraggiata». Ciò riguarda in particolare il 12° piano quinquennale per il settore della carta. Questo piano è attuato attraverso il 12° programma di innovazione della tecnologia industriale emesso dal ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. Il programma fa inoltre riferimento alla promozione della «ristrutturazione e riqualificazione industriale […] dell'industria della carta e delle sue industrie collegate». Analogamente, la summenzionata decisione n. 40 indica il sostegno a favore dello sviluppo e della modernizzazione dell'industria della carta. Pertanto, piuttosto che dichiarazioni generiche di incoraggiamento, tali piani strategici dettano agli enti di rispettare l'obiettivo di interesse pubblico di sostenere lo sviluppo dell'industria della carta fine patinata. |
(48) |
La politica di sviluppo 2007 per l'industria cartaria («il piano 2007 per l'industria cartaria») prevede inoltre condizioni, orientamenti e obiettivi specifici per l'industria cartaria. Come riscontrato nell'inchiesta originaria, il piano 2007 per l'industria cartaria descrive lo stato dell'industria cartaria in Cina (ad esempio, numero di imprese, produzione, consumi ed esportazioni, statistiche sul tipo di materie prime utilizzate). Vengono stabilite le strategie e le finalità dell'industria cartaria in termini di pianificazione industriale, utilizzo delle materie prime, utilizzo delle tecnologie e dell'attrezzatura, struttura del prodotto e struttura organizzativa dei produttori del settore cartario. Il testo stabilisce inoltre i «criteri di ammissione» delle industrie, prevedendo specifiche prescrizioni in merito al rapporto attività/passività del settore cartario e fissando rating di credito specifici per l'industria cartaria e obiettivi precisi per le economie di scala, gli indici della quota di mercato e il consumo di acqua e di energia che le società sono tenute a conseguire. Alle imprese viene chiesto di elaborare i propri piani di sviluppo conformemente al piano 2007 per l'industria cartaria. Alle province e alle regioni locali viene inoltre prescritto di partecipare all'attuazione del piano, mentre un intero capitolo è dedicato all'«investimento e finanziamento» dell'industria cartaria. A questo riguardo è opportuno osservare che il piano stabilisce esplicitamente che le istituzioni finanziarie non possono erogare fondi a sostegno di progetti non conformi alla propria regolamentazione. In sunto il piano 2007 per l'industria cartaria è uno specifico strumento statale volto a disciplinare l'industria cartaria in Cina e non può che essere considerato uno strumento di politica industriale obbligatorio che le parti interessate in Cina (autorità statali, istituzioni finanziarie e produttori) sono tenute ad attuare concretamente. Poiché l'industria della carta continua ad essere elencata come industria «incoraggiata» nel 12° e nel 13° piano quinquennale e non è stato reso disponibile o non è stato possibile reperire nessun documento che sostituisca o riveda il piano 2007 per l'industria cartaria, la Commissione ha concluso che il piano 2007 per l'industria cartaria è ancora in vigore. |
(49) |
Inoltre a livello generale l'articolo 34 della legge sulle banche commerciali [2015] n. 34 prevede che le banche commerciali portano avanti la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale e sotto la direzione della politica industriale dello Stato. Questo indica che i prestiti ricevuti dai produttori di CFP da banche statali e da altri istituti finanziari sono erogati in conformità di direttive governative e obiettivi pubblici. |
(50) |
Infine la Commissione ha rammentato le sue conclusioni nell'inchiesta originaria per quanto concerne il ruolo della Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma («NDRC»). La NDRC è un'agenzia del Consiglio di Stato incaricata del coordinamento della politica macroeconomica e della gestione degli investimenti pubblici. Il Consiglio di Stato, ente pubblico amministrativo supremo, ha emesso, tra gli altri, il piano 2007 per l'industria cartaria, che deve essere seguito dalla NDRC. L'inchiesta originaria ha inoltre accertato che la NDRC raccoglie costantemente dettagliate informazioni sulle società. L'esistenza di un meccanismo sistematico di raccolta dei dati relativi alle società, da utilizzare per piani e progetti governativi, rivela che tali piani e progetti sono considerati un elemento importante della politica industriale dello Stato. |
(51) |
Ne consegue che le decisioni prese dalle istituzioni finanziarie in merito all'industria della carta (e pertanto anche all'industria della carta fine patinata al suo interno), continuano a tener conto della necessità di raggiungere gli obiettivi dichiarati dei relativi piani strategici. |
(52) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha stabilito che il collegamento tra gli specifici obiettivi strategici riportati in tali piani e documenti e il sostegno all'industria della carta fine patinata continua ad esistere durante il PIR. L'industria della carta fine patinata è considerata un'industria chiave/strategica il cui sviluppo è perseguito attivamente dallo Stato come obiettivo di interesse pubblico, anche attraverso prestiti preferenziali. |
b) Banche statali che agiscono come enti pubblici
(53) |
Nell'inchiesta originaria (20) la Commissione ha concluso che il mercato finanziario in Cina era distorto dall'intervento pubblico e i tassi di interesse applicati dalle banche non statali e da altre istituzioni finanziarie coincidevano probabilmente con i tassi di interesse pubblici. L'inchiesta non ha portato alla luce alcun elemento che contraddica la suddetta conclusione; nel corso della presente inchiesta il governo della RPC non ha fornito elementi di prova di un mutamento di tale situazione. La domanda conteneva argomentazioni secondo cui il governo della RPC continuava a sovvenzionare l'industria della carta fine patinata tramite prestiti preferenziali. La Commissione rammenta che, in conformità a quanto statuito dall'organo di appello dell'OMC, per stabilire se un'impresa statale è un ente pubblico «quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto l'organo di appello ritiene che la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. L'organo di appello tiene tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici» (21). Nel caso di specie, come spiegato di seguito, la conclusione secondo la quale le banche statali che hanno concesso prestiti agevolati sono investite dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche si fonda sui migliori dati disponibili in relazione alla proprietà statale, agli indizi formali di un controllo del governo nonché agli elementi di prova che dimostrano che il governo della RPC continua a esercitare un controllo significativo sulla condotta di tali banche. |
(54) |
La Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha stabilito che le principali banche hanno per la maggior parte continuato ad essere statali. Il governo della RPC ha fornito informazioni che indicano che il governo stesso è l'azionista di maggioranza delle quattro banche più grandi della RPC: la Industrial and Commercial Bank of China («ICBC»), la Bank of China («BOC»), la China Construction Bank («CCB») e la Agricultural Bank of China («ABC»). Il governo della RPC ha sostenuto di detenere meno del 50 % delle azioni della Bank of Communications. In inchieste recenti come il riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari la Commissione ha accertato che la Bank of Communications è controllata dallo Stato grazie ad una partecipazione indiretta (22). |
(55) |
Sulla stessa base la Commissione ha inoltre concluso che era comprovata l'esistenza di indizi formali di un controllo del governo nelle banche di Stato. Ad esempio, per quanto concerne l'EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell'avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China emesso dal Consiglio di Stato e nello statuto dell'EXIM. Lo Stato, in qualità di socio al 100 % dell'EXIM, la controlla nominando i membri del suo consiglio di vigilanza. Tali membri rappresentano l'interesse dello Stato, comprese considerazioni strategiche nelle riunioni dell'EXIM. Non è presente un consiglio di amministrazione. Lo Stato nomina direttamente la dirigenza dell'EXIM (23). Secondo il suo sito web (24), l'EXIM si dedica a sostenere il commercio estero, gli investimenti e la cooperazione economica internazionale della Cina ed è impegnata a rafforzare il sostegno finanziario destinato a settori chiave e anelli deboli dell'economia cinese al fine di garantire uno sviluppo economico e sociale sano e sostenibile. |
(56) |
Benché il governo della RPC sostenga che le banche statali non siano enti pubblici e che il mercato dei tassi di interesse di prestito e di deposito sia stato liberalizzato, non vi sono elementi comprovanti una riforma sostanziale del settore bancario nella RPC che creerebbe per la concessione di prestiti un sistema più improntato al mercato. In realtà, in inchieste recenti la Commissione è giunta alla conclusione opposta (25). |
(57) |
Né il governo della RPC nella sua risposta non verificata, né le banche statali o gli altri istituti finanziari che avrebbero dovuto ricevere un questionario hanno fornito sufficienti elementi che dimostrino che alle società sono concessi prestiti secondo opportune valutazioni del rating creditizio. Pertanto la Commissione non ha informazioni che contraddicano la precedente conclusione che le banche statali stanno sostenendo le industrie incoraggiate e/o attuando strategie nazionali, come indicato ai considerando 40 e 52. |
(58) |
Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che gli specifici obiettivi di interesse pubblico previsti nel quadro giuridico delineato in precedenza sono attuati da banche statali nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione all'industria della carta, agendo quindi come enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base e in conformità alla giurisprudenza dell'OMC pertinente. |
(59) |
Inoltre, anche se le banche statali non fossero considerate enti pubblici, la Commissione ha riscontrato che alla luce del quadro normativo descritto ai considerando 40 e 52, si riterrebbe che il governo della RPC incarichi o dia ordine a tali banche di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Pertanto la loro condotta sarebbe in ogni caso attribuita al governo della RPC. Per gli stessi motivi, i prestiti concessi da altri istituti finanziari a società del settore della carta sarebbero attribuiti al governo della RPC. |
c) Vantaggi
(60) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato che l'industria della carta ha beneficiato di prestiti preferenziali. La Commissione stabiliva che l'importo del vantaggio consistesse nella differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato. Tale importo è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato. L'importo ad valorem delle sovvenzioni stabilito nell'ambito di tale misura era del 5,37 % per il gruppo APP e dell'1,26 % per il gruppo Chenming. |
(61) |
Nella presente inchiesta la Commissione, in base alle informazioni disponibili, non ha trovato alcuna indicazione che il prestito preferenziale per i produttori di carta fine patinata nella RPC abbia cessato di continuare. |
(62) |
La Commissione fa notare che nella sua domanda e nelle successive comunicazioni il richiedente forniva esempi di altri prestiti ricevuti dai produttori esportatori anche durante il PIR, in particolare:
|
(63) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulla società in base alle quali stabilire che i prestiti identificati dal richiedente erano stati concessi a normali condizioni di mercato. In base alle informazioni disponibili, la Commissione ha tuttavia riscontrato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a beneficiare di prestiti preferenziali. L'industria della carta continua infatti ad essere identificata come «industria incoraggiata». In recenti inchieste la Commissione ha inoltre accertato che i prestiti preferenziali destinati alle industrie incoraggiate erano stati forniti a tassi di interesse ben al di sotto di quelli che sarebbero stati applicati in assenza di distorsioni sul mercato finanziario, inclusa l'assenza di validi rating creditizi (26). |
(64) |
Pertanto, senza dover quantificare l'importo delle sovvenzioni conferite attraverso i prestiti preferenziali, la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha continuato a fornire prestiti preferenziali a tassi di interesse favorevoli in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive riguardanti l'industria della carta. Il trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti preferenziali ha continuato ad essere a disposizione delle società dell'industria della carta durante il PIR. |
d) Specificità
(65) |
Come dimostrato ai considerando 40 e 52, gli istituti finanziari sono indirizzati da diversi documenti giuridici specificamente destinati a società nel settore della carta. Sulla base di tali documenti è dimostrato che gli istituti finanziari concedono prestiti preferenziali solo a un numero limitato di industrie/società che rispettano le politiche pertinenti del governo della RPC. |
(66) |
La Commissione ha pertanto concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti preferenziali non sono generalmente accessibili ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre nessuna delle parti interessate ha presentato elementi di prova che suggeriscano che i prestiti preferenziali si basano su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
e) Conclusioni
(67) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di prestiti preferenziali. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile. |
II. Programmi relativi all'imposta sul reddito
II.A. Regimi fiscali preferenziali per le società riconosciute come operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie
(68) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa sovvenzione era dell'1,22 % per il gruppo APP e dello 0,58 % per il gruppo Chenming. |
(69) |
La sovvenzione consente ad una società che abbia richiesto e ottenuto il certificato di società operante nei settori delle alte o nuove tecnologie di beneficiare di un tasso di imposta sul reddito ridotto, pari al 15 %, rispetto al tasso ordinario del 25 %. |
a) Base giuridica
(70) |
La sovvenzione si presenta sotto forma di trattamento fiscale preferenziale ai sensi dell'articolo 28 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63 promulgata il 16 marzo 2007) congiuntamente ai provvedimenti amministrativi per la determinazione delle società operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie. Anche la nota dell'amministrazione statale fiscale sulle questioni relative al pagamento dell'imposta sul reddito societario delle società operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie (Guo Shui Han [2008] n. 985) fa riferimento a tale regime, fornendo ulteriori dettagli in merito all'attuazione. |
b) Ammissibilità
(71) |
L'articolo 10 dei provvedimenti amministrativi per la determinazione delle società operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie elenca i criteri di ammissibilità che le società devono soddisfare per beneficiare di tale tasso di imposta sul reddito ridotto. Se la società soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'articolo 10, deve presentare domanda alle autorità competenti attenendosi alla procedura indicata nell'articolo 11 dello stesso documento legislativo. |
c) Attuazione pratica
(72) |
Qualsiasi società che intenda chiedere di beneficiare di questo tasso di imposta sul reddito ridotto deve inoltrare una domanda online all'ufficio locale per la scienza e la tecnologia, il quale effettua una prima valutazione. Successivamente, detto ufficio formula raccomandazioni per il dipartimento provinciale per la scienza e la tecnologia. Prima di prendere qualsiasi decisione in merito al rilascio del certificato di società operante nei settori delle alte o nuove tecnologie, quest'ultimo può inoltre decidere di condurre un'indagine direttamente presso la sede del richiedente. |
d) Risultati della presente inchiesta
(73) |
Come riscontrato nell'inchiesta originaria, il tasso di imposta sul reddito ridotto dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale tasso di imposta sul reddito ridotto solo a determinate società e industrie classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti all'industria della carta fine patinata. |
(74) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale tasso di imposta sul reddito ridotto. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda, nonché di inchieste recenti (27) e di informazioni pubblicamente disponibili (28), ha stabilito che l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di regimi fiscali preferenziali per le società riconosciute come operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie (e pertanto anche l'industria della carta fine patinata). |
(75) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. |
e) Conclusioni
(76) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile. |
II.B. Regimi fiscali preferenziali per il settore della ricerca e dello sviluppo
(77) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questo trattamento fiscale preferenziale dello 0,02 % per il gruppo APP e allo 0,05 % per il gruppo Chenming. |
(78) |
Il governo della RPC offre un trattamento fiscale preferenziale che conferisce un vantaggio a tutte le società a cui viene riconosciuta un'attività su progetti di ricerca e sviluppo (R&S). Tale riconoscimento consente alle società che sostengono spese per R&S in vista dello sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e nuove competenze di compensare un ulteriore 50 % delle loro spese per R&S a fronte del loro debito di imposta sul reddito. Anche le spese per attività immateriali di R&S danno diritto alle imprese cui si applica il regime a una detrazione del 150 % dei costi effettivi da esse sostenuti. |
a) Base giuridica
(79) |
Il trattamento fiscale preferenziale è previsto dall'articolo 30, paragrafo 1, della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63 promulgata il 16 marzo 2007), dell'articolo 95 della normativa sull'attuazione della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC (decreto n. 512 del Consiglio di Stato della RPC, promulgato il 6 dicembre 2007) e della guida ai settori chiave (notifica n. 6, 2007). |
b) Ammissibilità
(80) |
Le società la cui attività relativa a progetti di R&S è riconosciuta beneficiano di un vantaggio in base a questo trattamento fiscale preferenziale. Possono beneficiare del regime solo i progetti di R&S delle società operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie che ricevono un sostegno pubblico di primaria importanza e i progetti elencati nella guida ai settori chiave dell'industrializzazione per le alte tecnologie conformemente all'attuale obiettivo prioritario di sviluppo promulgato dalla Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma. |
c) Attuazione pratica
(81) |
Qualsiasi società che intenda chiedere di beneficiare di questo trattamento fiscale preferenziale dovrà trasmettere informazioni dettagliate relative ai progetti di R&S all'ufficio locale per la scienza e la tecnologia. Dopo aver esaminato la richiesta, l'ufficio fiscale rilascia la notifica di accettazione. L'importo soggetto all'imposta sul reddito societario subisce una riduzione pari al 50 % delle spese effettive relative ai progetti approvati. |
d) Risultati della presente inchiesta
(82) |
Come riscontrato nell'inchiesta originaria, il trattamento fiscale preferenziale dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Il regime di sovvenzioni rimane specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a determinate società e industrie classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti all'industria della carta fine patinata. |
(83) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale trattamento fiscale preferenziale. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda, ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare di regimi fiscali preferenziali per le attività di R&S durante il PIR. Infatti il trattamento fiscale preferenziale continua ad assicurare un vantaggio alle società che sono formalmente riconosciute come imprese di nuova e alta tecnologia. |
(84) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. |
e) Conclusioni
(85) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile. |
II.C. Esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate
(86) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questo regime era dell'1,34 % per il gruppo APP e dello 0,21 % per il gruppo Chenming. |
(87) |
L'esenzione dei dividendi distribuiti riguarda le società residenti nella RPC risultanti azioniste di altre società residenti nella RPC. Le prime hanno diritto ad un'esenzione fiscale sul reddito derivante da determinati dividendi corrisposti dalle seconde. |
a) Base giuridica
(88) |
L'esenzione dei dividendi distribuiti è prevista dall'articolo 26 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC ed è ulteriormente descritta all'articolo 83 della normativa sull'attuazione della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC (decreto n. 512 del Consiglio di Stato della RPC, promulgato il 6 dicembre 2007). |
b) Ammissibilità
(89) |
L'esenzione dei dividendi distribuiti prevede un vantaggio per tutte le società residenti in Cina risultanti azioniste di altre imprese residenti in Cina. |
c) Attuazione pratica
(90) |
Le società possono avvalersi di questa esenzione dei dividendi distribuiti direttamente in occasione della loro dichiarazione dei redditi. |
d) Risultati della presente inchiesta
(91) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che questa esenzione dei dividendi distribuiti dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a società residenti nella RPC beneficiarie di reddito da dividendi di altre società residenti nella RPC, con l'esclusione delle società che investono in imprese estere. |
(92) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale esenzione dei dividendi distribuiti. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda nonché di inchieste recenti, (29) ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dell'esenzione dei dividendi distribuiti. |
(93) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. |
e) Conclusioni
(94) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile. |
III. Programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni
III.A. Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dal dazio sulle apparecchiature importate
(95) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa misura era dell'1,17 % per il gruppo APP e dello 0,61 % per il gruppo Chenming. |
(96) |
La misura prevede un vantaggio sotto forma di esenzione dall'IVA e dal dazio sulle importazioni di beni strumentali da parte delle imprese a partecipazione straniera («FIE») o delle società cinesi in grado di ottenere il certificato relativo ai progetti incoraggiati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi in conformità alle normative fiscali, doganali e in materia di investimenti. |
a) Base giuridica
(97) |
L'esenzione dall'IVA e dal dazio si basa su una serie di disposizioni giuridiche: la circolare n. 37/1997 del Consiglio di Stato sull'adeguamento delle politiche fiscali per le apparecchiature importate, l'avviso n. 43 del ministero della Finanza, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione statale fiscale [2008], la notifica n. 316/2006 della NDRC, del 22 febbraio 2006, sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti con finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato e il catalogo 2008 degli articoli per cui non è consentita l'importazione in esenzione doganale da parte delle FIE o delle aziende cinesi. |
b) Ammissibilità
(98) |
L'ammissibilità è limitata ai richiedenti, ossia alle FIE o alle imprese cinesi, in grado di ottenere il certificato relativo ai progetti incoraggiati dallo Stato. |
c) Attuazione pratica
(99) |
A norma dell'articolo I, paragrafo 1, della notifica n. 316/2006 della NDRC, del 22 febbraio 2006, sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti con finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato, i progetti di investimenti stranieri conformi a quelli con trasferimento di tecnologie nel catalogo per la guida agli investimenti esteri e nel catalogo delle industrie per gli investimenti esteri nelle regioni centrali e occidentali sono esentati dalla tariffa doganale e dall'IVA, ad eccezione di quelli elencati nel catalogo per l'importazione dei prodotti di base che non beneficiano dell'esenzione d'imposta dei progetti di investimento esteri. La lettera di conferma del progetto relativa ai progetti di investimento esteri rientranti nella categoria «incoraggiati» con un investimento totale pari o superiore a 30 milioni di USD viene rilasciata dalla NDRC. La lettera di conferma del progetto relativa ai progetti di investimento esteri rientranti nella categoria «incoraggiati» con un investimento totale inferiore a 30 milioni di dollari viene rilasciata dalle commissioni o dalle municipalità economiche a livello provinciale. Una volta ricevuta la lettera di conferma che il progetto rientra nella categoria «incoraggiati», le società presentano i certificati e altra documentazione a corredo della domanda alle autorità doganali locali per avere diritto all'esenzione dalle tariffe doganali e dall'IVA sulle importazioni di apparecchiature. |
d) Risultati della presente inchiesta
(100) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che l'esenzione dall'IVA e dal dazio dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime alle sole società che investono in determinate categorie commerciali definite esaurientemente dalla legge (ossia dal catalogo con linee guida per le industrie relative agli investimenti esteri e dal catalogo delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie chiave di cui lo Stato incoraggia attualmente lo sviluppo). |
(101) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale esenzione dall'IVA e dal dazio. La Commissione, sulla base dei migliori dati disponibili e in particolare delle conclusioni della Commissione su questa sovvenzione in inchieste recenti (30), ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dell'esenzione dall'IVA e dal dazio sulle apparecchiature importate. |
(102) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. |
e) Conclusioni
(103) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile. |
III.B. Riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese
(104) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa sovvenzione era dello 0,03 % per il gruppo APP e dello 0,05 % per il gruppo Chenming. |
(105) |
La misura prevede un vantaggio sotto forma di riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE. |
a) Base giuridica
(106) |
Le riduzioni dell'aliquota IVA si basano su una serie di disposizioni giuridiche:
|
b) Ammissibilità
(107) |
L'ammissibilità è limitata alle sole FIE che acquistano apparecchiature fabbricate nel paese e che rientrano nella categoria incoraggiata. |
c) Attuazione pratica
(108) |
Il programma è volto al rimborso dell'IVA corrisposta per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE purché tali apparecchiature non siano elencate nel catalogo degli articoli per cui non è consentita l'esenzione e purché il valore delle apparecchiature non superi il limite massimo complessivo per gli investimenti nelle FIE a norma dei provvedimenti amministrativi provvisori sull'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese. |
(109) |
Nell'inchiesta originaria tutti i produttori che hanno collaborato hanno beneficiato di questa misura. |
d) Risultati della presente inchiesta
(110) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che le riduzioni dell'aliquota IVA dovrebbero essere considerate una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Questa sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata all'uso di merci nazionali e non importate. |
(111) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tali riduzioni dell'aliquota IVA e di tali esenzioni dal dazio. La Commissione, sulla base di inchieste recenti, (31) ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare di riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese. |
(112) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. |
e) Conclusioni
(113) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile. |
IV. Programmi di sussidi
a) Introduzione
(114) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'industria della carta fine patinata ha beneficiato di vari programmi di sussidi. In particolare nell'inchiesta originaria la Commissione ha esaminato cinque programmi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato e li ha ritenuti tutti compensabili. La Commissione ha inoltre preso nota di altri sei programmi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma non li ha esaminati alla luce dell'entità minima dei vantaggi conferiti. |
b) Risultati della presente inchiesta
(115) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che nell'ambito dei piani del governo della RPC a sostegno dell'industria della carta i produttori di carta fine patinata hanno beneficiato di diversi sussidi che dovrebbero essere considerati una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. |
(116) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tali sussidi. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda nonché di inchieste recenti, (32) ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dei sussidi come un'industria incoraggiata. |
(117) |
Per esempio la Commissione, sulla base del suo bilancio annuale del 2015 ha potuto accertare che nel 2015 il gruppo Chenming ha ricevuto sussidi pubblici per un valore di 245 milioni di CNY riportati nel conto profitti e perdite. Un'altra somma pari a 150 milioni di CNY era riportata come «Fondi speciali China Development Bank», una banca statale. Non veniva fornita nessun'altra ripartizione concernente la natura dei sussidi ricevuti o gli importi specifici. Nel complesso tali sussidi ammontano a più dell'1 % del fatturato del gruppo Chenming nel 2015. Nella domanda il richiedente ha inoltre fornito elementi comprovanti che il gruppo Chenming ha ricevuto sovvenzioni per il pagamento di servizi di depurazione dall'ufficio finanziario della città di Shouguang nel 2014. |
(118) |
Sulla scorta di quanto precede la Commissione ha concluso che il governo della RPC continua a fornire vari sussidi all'industria della carta fine patinata e che i produttori di carta fine patinata nella RPC continuano a beneficiare di tali sussidi, senza dover quantificare precisamente l'importo del vantaggio conferito. Tali sussidi sono ritenuti specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base e sembrano inoltre essere stati concessi ad hoc. |
c) Conclusioni
(119) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile. |
V. Fornitura statale di beni e servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato («LTAR»)
— Fornitura di terreni a un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato
(120) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito, usando il valore di riferimento dei prezzi fondiari di Taiwan, che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa misura era del 2,81 % per il gruppo APP e dello 0,69 % per il gruppo Chenming. |
(121) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato che l'industria della carta fine patinata nella RPC ha beneficiato della fornitura di terreni e più specificamente della concessione di diritti d'uso del suolo a un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. |
a) Base giuridica e ammissibilità
(122) |
Nella domanda il richiedente ha fornito elementi comprovanti che il governo della RPC ha continuato a concedere diritti d'uso del suolo all'industria della carta fine patinata per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Il fondamento giuridico di questa argomentazione è costituito dai seguenti documenti forniti dal governo della RPC:
|
(123) |
Il governo della RPC ha inoltre rifiutato di fornire dati relativi ai prezzi effettivi per i diritti d'uso del suolo, al mercato fondiario basato su norme e sulla concorrenza di cui afferma l'istituzione in Cina, nonché alla metodologia adottata laddove lo Stato espropria i precedenti utilizzatori del terreno. |
b) Attuazione pratica
(124) |
A norma dell'articolo 2 della legge sull'amministrazione del suolo, tutto il suolo è pubblico poiché secondo la costituzione cinese e le relative disposizioni giuridiche il suolo appartiene collettivamente al popolo cinese. Nessun terreno può essere venduto, ma è possibile concedere i diritti d'uso del suolo a norma di legge: le autorità statali lo concedono mediante offerta pubblica di acquisto, quotazione o asta. |
c) Risultati dell'inchiesta
(125) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che la concessione dei diritti d'uso del suolo da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una concessione di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. |
(126) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più della concessione dei diritti d'uso del suolo. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda nonché di inchieste recenti (33) e delle informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC nella sua risposta al questionario, ha stabilito che l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare della fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato durante il PIR. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ha concluso che le tariffe pagate per l'uso dei terreni hanno continuato a essere sovvenzionate perché il sistema imposto dal governo della RPC non rispetta i principi di mercato. Alla luce del fatto che l'industria della carta ha continuato ad essere un'«industria incoraggiata» nell'ambito del 12° piano quinquennale durante il periodo dell'inchiesta di riesame e continua ad essere un'«industria incoraggiata» nell'ambito del 13° piano quinquennale, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha stabilito che la concessione preferenziale di terreni continua. La concessione di diritti d'uso sul suolo da parte del governo della RPC all'industria della carta in quanto una delle industrie incoraggiate dimostra che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(127) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. |
d) Conclusioni
(128) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile. |
3.4. Nuove sovvenzioni che non erano compensate nell'inchiesta originaria
I) Programmi di assicurazione delle esportazioni per l'industria della carta fine patinata
a) Base giuridica
(129) |
Le basi giuridiche sono costituite da:
|
b) Sinosure è un ente pubblico
(130) |
In base alle informazioni a disposizione della Commissione, e alla luce della mancata collaborazione del governo della RPC e di Sinosure, la Commissione ha concluso che Sinosure è un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In particolare, come nel contesto dei prestiti preferenziali trattato in precedenza, la conclusione che Sinosure è investita dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche si fonda sui migliori dati disponibili in relazione alla proprietà statale, agli indizi formali di un controllo del governo nonché agli elementi di prova che dimostrano che il governo della RPC continua a esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure. |
(131) |
Come confermato nella presente inchiesta sulla base delle informazioni disponibili, Sinosure è di proprietà del governo che ne ha il pieno controllo finanziario. Sinosure è un'impresa individuale statale di cui è proprietario al 100 % il Consiglio di Stato. Il capitale di 4 miliardi di CNY proviene dal fondo di capitale di rischio di assicurazione dei crediti all'esportazione, in linea con il bilancio finanziario dello Stato. Nel 2011 lo Stato ha inoltre effettuato una iniezione di capitale di 20 miliardi di CNY attraverso la China Investment Corporation, il fondo sovrano cinese (34). Lo statuto stabilisce che delle attività dell'impresa è responsabile il ministero delle Finanze, a cui essa è tenuta a presentare, per esame e approvazione, relazioni finanziarie e contabili e il bilancio fiscale. |
(132) |
Per quanto riguarda il controllo statale, in quanto impresa individuale statale Sinosure non dispone di un consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, tutti i revisori sono nominati dal Consiglio di Stato ed esercitano le loro funzioni nel rispetto del «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari di proprietà statale». Anche gli alti dirigenti di Sinosure sono di nomina governativa. Dal sito web di Sinosure (35) risulta che il presidente dell'impresa è il segretario del comitato del partito e che la maggioranza degli alti dirigenti sono anch'essi membri del comitato del partito. |
(133) |
Sinosure non ha pubblicato il proprio bilancio annuale per diversi anni (36), compreso quello durante il PIR. Dal bilancio annuale del 2011 («B 2011») risulta tuttavia che Sinosure esercita funzioni pubbliche e attua politiche governative, così che si può concludere che tale soggetto è una diretta emanazione del governo stesso. Il bilancio annuale del 2011 di Sinosure contiene numerose conferme a questo riguardo, in particolare: Sinosure ha fattivamente svolto le funzioni di un'agenzia per il credito all'esportazione […] e ha iniziato bene il primo dei cinque anni oggetto del dodicesimo piano quinquennale (B 2011, pag. 4); il progredire della riforma delle società ha rafforzato le funzioni di Sinosure in qualità di agenzia per il credito all'esportazione. La conferenza sull'economia del CCPCC ha messo in evidenza tale funzione e ha definito chiare prescrizioni per l'assicurazione dei crediti, che hanno delineato la via della crescita (B 2011, pag. 5); Nel 2011 Sinosure ha attuato le strategie, le decisioni e le disposizioni del comitato centrale del PCC e del Consiglio di Stato, nonché le politiche statali in materia di industria, commercio estero, diplomazia e finanza, ha svolto appieno le sue funzioni strategiche e ha conseguito una rapida crescita (B 2011, pag. 11); Sinosure ha pienamente attuato la politica statale prevista dal «Regime speciale per l'assicurazione del finanziamento dell'esportazione di grandi attrezzature complete» e ha adempiuto ai suoi obblighi stabiliti dallo Stato (B 2011, pag. 11). |
(134) |
Nel riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, si riscontrava che il bilancio annuale del 2014 di Sinosure confermava la situazione descritta dal B 2011, in quanto «Sinosure non si è risparmiata nel sostenere le politiche nazionali cinesi e ha cercato di raggiungere tale obiettivo esplorando idee e concetti nuovi, ottimizzando i metodi di lavoro, perfezionando i prodotti e i servizi e migliorando l'efficienza nello svolgimento delle sue funzioni politiche» o sostenendo che Sinosure fungeva da «organo di sostegno politico» (37). |
(135) |
Il quadro istituzionale in cui opera Sinosure e altri documenti elaborati al riguardo dal governo della RPC dimostrano ancora una volta che ad essa sono conferiti poteri per attuare politiche pubbliche. La comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004], n. 368 del 26 luglio 2004), stilata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure nel 2004, disciplina tuttora le attività di Sinosure. Tra gli obiettivi della comunicazione rientra la promozione dell'esportazione di prodotti di nuova e alta tecnologia e ad alto valore aggiunto mediante l'ulteriore ricorso all'assicurazione dei crediti all'esportazione. |
(136) |
Come riportato ai considerando da 40 a 52, la Commissione ha stabilito che l'industria della carta fine patinata è considerata dal governo della RPC un'industria chiave/strategica il cui sviluppo è perseguito attivamente dallo Stato come obiettivo di interesse pubblico. Si rammenta che l'industria della carta è una delle 26 industrie classificate come «incoraggiate», come affermato al considerando 46. La Commissione ha fatto notare che l'attività di assicurazione del credito all'esportazione svolta da Sinosure costituisce una parte integrante del più ampio settore finanziario in cui è accertato che l'intervento del governo interferisce direttamente e distorce il normale funzionamento del mercato finanziario della RPC (cfr. considerando 53). |
(137) |
La Commissione è a conoscenza di altri documenti che dimostrano che Sinosure attua direttamente politiche pubbliche che vanno a vantaggio tra gli altri dei produttori esportatori. Il cosiddetto «piano 840» è riportato in dettaglio nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009 (38). Tale denominazione si riferisce all'utilizzo di 84 miliardi di dollari per assicurare le esportazioni ed è una delle sei misure adottate dal Consiglio di Stato nel 2009 per stabilizzare la domanda di esportazioni in seguito alla crisi mondiale e al conseguente aumento della domanda di assicurazione dei crediti all'esportazione. Le sei misure comprendono in particolare una migliore copertura assicurativa dei rischi all'esportazione, l'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine per un ammontare di 84 miliardi di USD nel 2009 e una riduzione dell'aliquota del premio. In qualità di unico organismo che assicura crediti all'esportazione, Sinosure è indicata come responsabile dell'attuazione del piano. Per quanto riguarda la diminuzione del premio assicurativo, a Sinosure è stato chiesto di garantire una riduzione del 30 % dell'aliquota media delle assicurazioni dei crediti all'esportazione a breve termine rispetto all'aliquota media complessiva del 2008. |
(138) |
Il cosiddetto «piano 421» è stato incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete, redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009. Anche questo piano ha costituito un importante tassello della politica di internazionalizzazione della Cina in risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2009, e ha messo a disposizione 42,1 miliardi di USD per finanziare le assicurazioni a sostegno dell'esportazione di grandi attrezzature complete. Sinosure e qualche altro istituto finanziario sono stati incaricati di gestire e fornire le risorse finanziarie. Le imprese beneficiarie considerate dal documento possono usufruire di provvedimenti finanziari agevolati, compresa l'assicurazione dei crediti all'esportazione. A causa della mancata collaborazione del governo della RPC, la Commissione non ha potuto approfondire ulteriormente i dettagli dell'applicazione della comunicazione. In assenza di elementi che provino il contrario, la Commissione ha motivo di ritenere che anche l'industria della carta rientri tra quelle interessate da tale documento. |
(139) |
Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ha concluso che Sinosure è un ente pubblico in quanto le sono conferiti poteri per esercitare funzioni pubbliche. Alle stesse conclusioni giungevano anche inchieste antisovvenzioni precedenti riguardanti le industrie incoraggiate nella RPC (39). |
(140) |
Poiché Sinosure è un ente pubblico cui sono conferiti poteri pubblici e che attua leggi e piani governativi, la prestazione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a favore dei produttori di carta fine patinata si configura come contributo finanziario sotto forma di potenziale trasferimento diretto di fondi dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. |
c) Vantaggi
(141) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. In ogni caso, in base alle informazioni fornite nella denuncia e in inchieste recenti (40) la Commissione ha concluso che si configura un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base in quanto Sinosure garantisce una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario potrebbe ottenere normalmente sul mercato o una copertura assicurativa che altrimenti non sarebbe affatto disponibile sul mercato. |
(142) |
L'articolo 11 dello statuto fornito nella risposta al questionario del governo della RPC prevede infatti che la società debba operare in pareggio. In altri termini, secondo le disposizioni dello statuto Sinosure non mira a massimizzare i suoi utili, ma semplicemente al pareggio di bilancio conformemente alla sua funzione di unico assicuratore ufficiale dei crediti all'esportazione nella RPC. Come spiegato in precedenza, i riscontri disponibili hanno dimostrato che il quadro giuridico e politico in cui opera Sinosure impone alla società pubblica di attuare le strategie e i piani governativi nel rispetto del suo mandato pubblico. Tra le «industrie incoraggiate» specificamente sostenute dallo Stato, i produttori di carta fine patinata hanno avuto pieno accesso all'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata da Sinosure a tassi agevolati. Pertanto Sinosure garantisce la disponibilità illimitata di copertura assicurativa per il settore della carta e i modesti premi assicurativi da essa proposti non riflettono i rischi effettivamente incorsi per assicurare le esportazioni in questo settore. |
(143) |
Nella revisione in previsione della scadenza sui pannelli solari è inoltre stato stabilito che Sinosure ha subito perdite nel 2015, ossia durante il periodo dell'inchiesta di riesame della presente inchiesta (41) e sarebbe stata in perdita nel 2013 e nel 2014 se non fossero stati registrati determinati redditi non operativi (42). Sulla base di tutti questi elementi si può già concludere che le aliquote dei premi riconosciuti a Sinosure rimangono insufficienti a coprire le sue attività a lungo termine. |
(144) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito l'esistenza di un vantaggio che non sarebbe stato altrimenti disponibile per l'industria della carta fine patinata. |
d) Specificità
(145) |
Le sovvenzioni sono condizionate all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, e pertanto sono specifiche. |
e) Conclusioni
(146) |
La Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha concluso che i produttori di carta fine patinata della RPC hanno beneficiato dell'assicurazione dei crediti all'esportazione fornita da Sinosure nel PIR. |
II. Riduzioni dell'aliquota IVA per prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli
a) Base giuridica
(147) |
Dal 1° luglio 2015 il regime di rimborso o esenzione IVA per i servizi di fabbricazione e di manodopera che utilizzano globalmente risorse è consolidato nella comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria statale sulla stampa e l'emissione di un catalogo di prodotti e servizi di manodopera con un utilizzo globale delle risorse (CaiShui [2015] n. 78). Le vendite sul mercato nazionale di carta fine patinata sono soggette a un'aliquota IVA del 17 %. Secondo la comunicazione, le società ricevono una riduzione dell'aliquota IVA del 50 % per i prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli, come bagassa, carta straccia e paglia. |
b) Ammissibilità
(148) |
Secondo le informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC, conformemente alla comunicazione summenzionata, le politiche di rimborso dell'IVA sono applicabili alle vendite di prodotti la cui fabbricazione ha utilizzato i materiali riciclati, di riutilizzo o ridondanti o l'energia provenienti da altre produzioni. |
c) Attuazione pratica
(149) |
Secondo le informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC il regime è gestito dall'amministrazione tributaria statale della Repubblica popolare cinese con l'assistenza di altre autorità competenti ed è attuato dalle autorità tributarie locali all'interno delle rispettive giurisdizioni. Le imprese che presentano domanda di rimborso dell'IVA devono depositare presso l'autorità tributaria la propria domanda insieme ad altri documenti pertinenti per esame. Successivamente all'approvazione della domanda, il richiedente può ricevere i vantaggi. |
d) Risultati dell'inchiesta
(150) |
La Commissione ha riscontrato che le riduzioni dell'aliquota IVA per prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli dal governo della RPC dovrebbero essere considerate una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. In base alle informazioni disponibili la Commissione ha inoltre concluso che la sovvenzione era specifica in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(151) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non abbia beneficiato di tali riduzioni dell'aliquota IVA, come sostenuto nella denuncia. Infatti la comunicazione di cui al considerando 147 cita specificamente la carta come prodotto che utilizza risorse come bagassa, carta straccia e paglia, e afferma che i produttori devono rispettare le regolamentazioni tecniche specifiche dell'industria della pasta di carta e della carta. Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che il governo della RPC concede all'industria della carta fine patinata sovvenzioni sotto forma di riduzioni dell'aliquota IVA per i prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli e che i produttori di carta fine patinata nella RPC beneficiano di tali sgravi durante il PIR. |
e) Conclusioni
(152) |
La Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha concluso che i produttori di carta fine patinata della RPC hanno beneficiato di questa sovvenzione nel PIR. |
3.5. Conclusione complessiva in relazione alla persistenza delle sovvenzioni
(153) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori di carta fine patinata della RPC hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili durante il PIR. |
3.6. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
— Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC
(154) |
Alla luce della mancata collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state stabilite in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente, tra cui i dati presentati da un fornitore indipendente di informazioni sull'industria, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. |
(155) |
La capacità produttiva di carta patinata senza legno nella RPC era di 7 629 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame (43), di cui il 40 % rappresenta la produzione di CFP (44). La produzione totale di carta patinata senza legno nella RPC aveva un tasso di utilizzo degli impianti dell'85 % (45) durante il periodo dell'inchiesta di riesame corrispondente a una capacità inutilizzata di 1 167 000 tonnellate, pari al 32 % del consumo totale di CFP nell'Unione. Supponendo che solo il 40 % di questa capacità sarebbe utilizzata per la CFP, si è ritenuto che la capacità inutilizzata cinese per il prodotto in esame sia intorno al 13 % del consumo totale dell'Unione. |
(156) |
La Commissione ha riscontrato inoltre che per i produttori è semplice passare dalla produzione di altri prodotti patinati senza legno a quella del prodotto in esame (46). Il passaggio dei produttori cinesi alla CFP comporterebbe un aumento di 3 877 000 tonnellate della capacità produttiva, pari a più del 100 % del consumo totale dell'Unione (stabilito in 3 589 694 tonnellate). |
(157) |
Benché si preveda che il livello di capacità inutilizzata di carta patinata senza legno registri una leggera diminuzione del 4 %, si prevede che la domanda interna cinese diminuisca di oltre il 10 % entro il 2021 (47). |
(158) |
In base a quanto detto, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre CFP da esportare nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate. La Commissione ha inoltre rilevato che questo potenziale di esportazione potrebbe aumentare per via del calo previsto della domanda interna nella RPC. |
3.7. Attrattiva del mercato dell'Unione
(159) |
L'inchiesta ha dimostrato che la domanda dell'Unione di CFP è rimasta considerevole. Sebbene il consumo dell'Unione sia diminuito nel corso del periodo in esame, il mercato dell'Unione rimane il più grande mercato del mondo, rappresentando il 25 %-30 % della domanda globale. |
(160) |
In base ai dati disponibili, i prezzi all'esportazione cinesi nei paesi terzi geograficamente vicini all'Unione erano in media del 7 % inferiori ai prezzi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale differenza di prezzo è considerevole visto che il mercato della CFP è competitivo e molto sensibile ai prezzi. |
(161) |
Si prevede inoltre che la domanda interna della RPC diminuisca, il che incentiverebbe fortemente i produttori cinesi a cercare mercati alternativi che assorbano la sovraccapacità cinese. Il mercato statunitense, un altro importante mercato per la CFP, rimane poco attraente per la RPC, perché gli USA hanno in vigore misure antidumping e antisovvenzioni contro la RPC in relazione al prodotto in esame. |
(162) |
A tal riguardo, il governo della RPC ha dichiarato che il basso livello di importazioni dalla RPC dimostrava che il mercato dell'Unione non era affatto attraente per i produttori esportatori cinesi. Ha inoltre affermato che secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi, nel 2015 la RPC ha esportato più CFP in altri tre paesi (India, Giappone, Thailandia) e in paesi non membri dell'Unione europea, il che dimostrerebbe la maggiore attrattiva di questi paesi, dove non sono in vigore misure di difesa commerciale. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la RPC è attualmente parte di 14 accordi di libero scambio con diversi interlocutori commerciali e ne sta negoziando altri. Questo comporterebbe maggiori esportazioni di CFP nei paesi partner interessati. |
(163) |
Per quanto concerne l'effetto degli accordi di libero scambio, l'argomentazione veniva espressa in relazione ai prodotti cinesi in generale e non conteneva alcun elemento di prova in relazione al prodotto in esame. L'argomentazione è stata considerata troppo ampia e priva di elementi di prova a supporto. In ogni caso, come illustrato al considerando 166, le informazioni a disposizione della Commissione vanno nella direzione opposta. |
(164) |
In realtà le esportazioni cinesi di CFP nell'Unione sono crollate ed hanno quasi raggiunto il livello zero dopo l'istituzione delle misure originarie nel 2010, il che suggerisce che sono state tali misure a rendere il mercato dell'Unione poco attraente per le esportazioni cinesi. La rimozione delle misure renderebbe il mercato dell'Unione nuovamente attraente. Queste argomentazioni sono pertanto respinte. |
(165) |
Il gruppo APP ha ammesso che il mercato europeo è tradizionalmente un mercato importante per la CFP, ma ha affermato che la sua importanza stava diminuendo a causa del costante calo della domanda mentre, allo stesso tempo, la domanda in altri paesi è rimasta stabile o è aumentata nel corso degli ultimi anni. Ha inoltre affermato che la mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione era dimostrata dal calo delle importazioni da altri paesi successivamente all'istituzione delle misure e dall'elevato livello di esportazioni di CFP fabbricata dall'industria dell'Unione. |
(166) |
Nonostante il calo del consumo di CFP nell'Unione, il mercato dell'Unione è ancora il più grande mercato di CFP del mondo. Le informazioni nel fascicolo suggeriscono che il mercato dell'Unione rimarrà il più grande mercato mondiale per la CFP almeno nel prossimo futuro (48). In base ai dati disponibili nel fascicolo, si prevede la diminuzione della domanda di CFP nella RPC; un potenziale aumento, ove occorra, in altri mercati non basterebbe a ridurre l'attrattiva del mercato dell'Unione per via delle loro dimensioni ridotte rispetto al mercato dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta originaria il volume e la quota di mercato delle importazioni nell'Unione provenienti da paesi diversi dalla RPC sono stati infatti superiori a quelli durante il periodo in esame della presente inchiesta. Le importazioni di CFP da paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta originaria erano tuttavia costituite in misura predominante da importazioni di CFP dalla Svizzera, dove uno dei produttori dell'Unione possedeva una società che fabbrica CFP. La presente inchiesta ha stabilito che tale produttore ha interrotto la fabbricazione di CFP nel 2011, di conseguenza le importazioni dalla Svizzera sono praticamente scomparse. Il calo delle importazioni da paesi terzi pertanto non ha niente a che fare con la presunta mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione e l'argomentazione è respinta. |
(167) |
Inoltre il livello relativamente elevato di esportazioni dell'industria dell'Unione non indebolisce la conclusione che il mercato dell'Unione è attraente poiché per gran parte del periodo in esame i prezzi medi raggiunti al di fuori dell'Unione, dove l'industria dell'Unione era in competizione con le esportazioni sovvenzionate di CFP oggetto di dumping dalla RPC, erano al di sotto dei prezzi medi raggiunti nell'Unione. L'argomentazione è pertanto respinta. |
(168) |
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, era probabile che le esportazioni dalla RPC sarebbero state indirizzate nel mercato dell'Unione. |
3.8. Conclusioni relative al rischio di persistenza delle sovvenzioni
(169) |
La Commissione, sulla base dei migliori dati disponibili, ha concluso che esistevano sufficienti elementi di prova che le sovvenzioni a favore dell'industria della carta fine patinata nella RPC sono continuate durante il periodo in esame ed è probabile che continuino in futuro. |
(170) |
Le sovvenzioni a favore dell'industria della carta fine patinata hanno consentito ai produttori cinesi di mantenere le loro capacità produttive ad un livello di gran lunga superiore alla domanda interna, nonostante la contrazione dei mercati in Cina e nel mondo. |
(171) |
Pertanto la Commissione ha riscontrato che l'abrogazione delle misure compensative comporterebbe probabilmente un ritorno nel mercato dell'Unione di volumi significativi di importazioni sovvenzionate del prodotto in esame. Il governo della RPC ha continuato a offrire vari regimi di sovvenzione all'industria della carta fine patinata e la Commissione ha sufficienti elementi comprovanti che l'industria della carta fine patinata ha beneficiato di molti di questi durante il PIR. |
4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(172) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 10 produttori noti, alcuni dei quali sono gruppi che possiedono diversi stabilimenti di carta. Queste società costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(173) |
La produzione totale dell'Unione è stata stabilita in circa 4 606 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le società che hanno sostenuto la domanda di riesame rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 18, i produttori dell'Unione selezionati nel campione rappresentavano più del 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. |
(174) |
I dati macroeconomici presentati dal richiedente erano stati forniti da Euro-Graph (49) e sono stati debitamente verificati. |
4.2. Consumo dell'Unione
(175) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume di vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione con le importazioni da paesi terzi in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. |
(176) |
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione
|
(177) |
Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento. Il consumo stimato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era inferiore del 21 % rispetto a quello riscontrato durante il periodo dell'inchiesta originaria (4 572 057 tonnellate). Il calo del consumo rispecchia la generale contrazione della domanda di carta grafica dovuta principalmente alla rapida crescita dei supporti digitali, che stanno sostituendo i tradizionali supporti di stampa. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(178) |
Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato
|
(179) |
Durante il periodo in esame il volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC era trascurabile. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)
(180) |
Visti il trascurabile volume delle importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione, il fatto che rappresentavano meno dello 0,5 % delle importazioni totali classificate con i codici NC pertinenti sia in Eurostat che nelle statistiche ufficiali sulle esportazioni della RPC, e la mancanza di affidabilità dei prezzi di queste scarse vendite, non è stato possibile usare le statistiche sulle importazioni dell'Unione al fine trarre conclusioni in merito ai prezzi delle importazioni dalla RPC. La Commissione ha concluso che i dati riguardanti le vendite di CFP effettuate dalla RPC in altri paesi dovrebbero essere utilizzati invece come variabile sostitutiva al fine di stabilire quale sarebbe stato l'undercutting se le società cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi. |
(181) |
La Commissione ha determinato il livello teorico di undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione applicati a clienti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati ad un livello franco fabbrica, con la media ponderata del prezzo all'esportazione cinese in paesi geograficamente vicini all'Unione, adeguati per arrivare al livello del valore cif nell'Unione e tenere conto dei costi sostenuti dopo l'importazione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione cinesi applicati in altri paesi sono stati basati su dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. Al fine di stabilire il prezzo all'esportazione sono state consultate diverse fonti di informazioni. Si è ritenuto che la base più appropriata fosse costituita dalle fatture di produttori esportatori cinesi in paesi terzi vicini all'Unione, ossia Egitto, Russia e Turchia, fornite dal richiedente, calcolata in base alla media ponderata. Il confronto tra prezzi ha dimostrato che se durante il periodo dell'inchiesta di riesame gli esportatori cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi, questi sarebbero risultati inferiori del 5,4 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. |
4.4. Importazioni da altri paesi terzi
(182) |
La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni. La tabella si basa sui dati provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Tabella 3 Importazioni da paesi terzi
|
(183) |
Il volume totale delle importazioni nell'Unione da paesi diversi dalla RPC è stato ridotto durante l'intero periodo in esame e la loro quota di mercato totale ha oscillato intorno all'1 %. I prezzi medi di tali importazioni erano superiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame nessuno dei paesi terzi aveva individualmente una quota di mercato superiore allo 0,4 %. |
4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1. Osservazioni generali
(184) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per l'industria dell'Unione è stato utilizzato il campionamento. |
(185) |
Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. La Commissione ha valutato solo gli indicatori microeconomici riguardanti le società inserite nel campione sulla base dei dati verificati contenuti nelle risposte al questionario. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(186) |
Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità dell'importo delle sovvenzioni e la ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni. |
(187) |
Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario, i costi della manodopera, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(188) |
La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(189) |
Durante il periodo in esame la produzione è diminuita del 12 %. Nel 2013 ha registrato un calo del 7 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento. |
(190) |
Già prima del periodo in esame i produttori dell'Unione avevano intrapreso considerevoli sforzi di ristrutturazione volti a gestire la sovraccapacità strutturale; tali sforzi sono continuati durante il periodo in esame. A causa della chiusura di alcuni stabilimenti e della conversione di altri stabilimenti al fine di fabbricare prodotti della carta diversi dalla CFP, l'industria dell'Unione ha ridotto la propria capacità produttiva di CFP di circa 901 216 tonnellate, pari al 15 %, tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(191) |
La continua riduzione della capacità produttiva ha consentito all'industria dell'Unione di mantenere l'utilizzo degli impianti relativamente stabile durante il periodo in esame e persino di raggiungere il 92,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, quasi quattro punti percentuali in più rispetto al 2012. |
(192) |
L'inchiesta ha stabilito che l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante nella possibilità di sopravvivenza a lungo termine del settore della carta per via degli elevati investimenti in immobilizzazioni e il conseguente impatto sui costi di fabbricazione medi. |
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(193) |
Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(194) |
Durante il periodo in esame il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento. |
(195) |
Poiché nel periodo in esame le importazioni di CFP sono state pressoché nulle, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta stabile intorno al 99 %. |
4.5.2.3. Crescita
(196) |
Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita della produzione e delle vendite. Al contrario, tali indicatori economici hanno seguito strettamente l'evoluzione al ribasso del consumo dell'Unione. |
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(197) |
L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 6 Occupazione e produttività
|
(198) |
Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito del 24 % con riduzioni costanti verificatesi ogni anno. Ciò riflette parte degli sforzi di ristrutturazione a lungo termine intrapresi dall'industria dell'Unione al fine di gestire problemi di sovraccapacità strutturale, come illustrato al considerando 190. |
(199) |
Tali riduzioni sostanziali della forza lavoro hanno causato significativi aumenti della produttività, misurati come produzione (in tonnellate) per lavoratore dipendente all'anno, pari ad un aumento del 17 % durante il periodo in esame. |
4.5.2.5. Entità dell'importo della sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni
(200) |
Durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, pertanto è possibile concludere che l'entità dell'importo della sovvenzione non ha avuto praticamente nessun impatto sull'industria dell'Unione, che era sulla buona strada per riprendersi dagli effetti di precedenti sovvenzioni. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(201) |
I prezzi di vendita medi applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 7 Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario
|
(202) |
Il prezzo di vendita unitario applicato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Con un leggero ritardo, l'andamento dei prezzi ha seguito l'andamento dei costi di produzione. |
(203) |
Anche il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame, con il calo più significativo osservato nel periodo 2013-2014 (-8 %). |
4.5.3.2. Costo della manodopera
(204) |
Il costo medio della manodopera ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 8 Costo medio della manodopera per dipendente
|
(205) |
Nel 2013 il costo medio della manodopera per dipendente è diminuito del 4 % rispetto al 2012, per poi stabilizzarsi e durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto un livello superiore del 4 % rispetto al 2012. |
4.5.3.3. Scorte
(206) |
I livelli di scorte hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 9 Scorte
|
(207) |
Le scorte finali dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento dell'8 % nel periodo 2012-2013, per poi rimanere relativamente stabili durante la restante durata del periodo in esame. Il calo del volume di produzione ha comportato un aumento complessivo del livello di scorte finali come percentuale della produzione del 14 % durante il periodo in esame. |
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
(208) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(209) |
La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle sue vendite di CFP ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha aumentato la sua redditività dallo 0,7 % circa al 2,3 %. Va osservato che nell'inchiesta originaria il profitto di riferimento per l'industria era stabilito all'8 % (50). Il 2014 è stato l'anno migliore, in cui la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto il 5 % principalmente grazie ai costi più bassi delle materie prime, soprattutto la pasta di carta, ma anche grazie agli effetti positivi degli sforzi di ristrutturazione e dell'aumento dell'efficienza. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la redditività ha subito gli effetti negativi del calo del tasso di cambio della sterlina britannica rispetto all'euro. |
(210) |
Il flusso di cassa netto è la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le sue attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è stato positivo e il suo andamento ha rispecchiato in buona misura l'evoluzione della redditività, con il 2014 che si è dimostrato l'anno migliore. |
(211) |
Alla luce del calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha investito in nuova capacità e il livello degli investimenti è diminuito complessivamente del 15 %. Gli investimenti realizzati sono stati incentrati sulla manutenzione, sulla sostituzione del capitale, sul miglioramento dell'efficienza energetica e su misure volte al rispetto delle norme di protezione dell'ambiente. |
(212) |
L'utile sul capitale investito è composto dal profitto espresso come percentuale del valore contabile netto delle immobilizzazioni. Il suo andamento durante il periodo in esame è stato influenzato sia dal calo del valore patrimoniale netto sia dall'evoluzione della redditività, il che spiega i risultati negativi del 2013 e quelli molto migliori del 2014 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(213) |
Visto il costo del debito esistente, la redditività relativamente bassa dell'industria dell'Unione e il continuo calo della domanda di CFP, la capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitali, pur rimanendo limitata, è migliorata rispetto all'inchiesta originaria. |
4.5.4. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione
(214) |
Durante il periodo in esame gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un quadro eterogeneo. Mentre gli indicatori dei risultati finanziari, come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno registrato un miglioramento, gli indicatori di volume, come la produzione e le vendite, hanno continuato a scendere. |
(215) |
Il miglioramento degli indicatori dei risultati finanziari è derivato sia dal calo dei prezzi delle materie prime nel 2014 sia dagli sforzi di ristrutturazione dei produttori dell'Unione volti a tagliare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza. Le tendenze negative dei volumi di produzione e di vendita erano il risultato del continuo calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, che ha costretto l'industria dell'Unione a proseguire la ristrutturazione, anche chiudendo alcuni stabilimenti di carta e convertendone altri al fine della fabbricazione di altri tipi di carta. |
(216) |
L'ulteriore calo della domanda di CFP previsto nei prossimi 5-10 anni suffraga la conclusione che la situazione dell'industria dell'Unione rimarrà difficile e che dovranno aver luogo ulteriori tagli della produzione e della capacità produttiva. |
(217) |
L'inchiesta ha confermato che le misure istituite dall'inchiesta originaria hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione, che ha riacquistato la sua quota di mercato ed è stata in grado di aumentare i suoi prezzi della CFP fino ad un livello superiore alla copertura dei costi nonché di finanziare le sue attività di ristrutturazione. |
(218) |
In base a quanto precede, la Commissione conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. Ciò nonostante, alla luce del continuo calo della domanda di CFP e degli elevati costi di ristrutturazione collegati, entrambi fattori fortemente pertinenti in relazione alla sua redditività, l'industria dell'Unione si trova in una situazione vulnerabile. |
4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio
(219) |
Al considerando 171, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe la reiterazione delle esportazioni sovvenzionate di CFP dalla RPC nell'Unione. |
(220) |
Al considerando 181 la Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle esportazioni cinesi di CFP nei mercati geograficamente vicini all'Unione erano inferiori a quelli applicati dall'industria dell'Unione nell'Unione. Pertanto la Commissione ha concluso che, qualora si lasciassero scadere le misure, gli esportatori produttori cinesi probabilmente applicherebbero sul mercato dell'Unione prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. |
(221) |
Inoltre, come indicato al considerando 166, il mercato dell'Unione è il più grande mercato di CFP al mondo. Le sue dimensioni complessive e l'esistenza di grandi acquirenti di CFP lo rendono infatti molto attraente per i produttori cinesi di CFP, perché tali ingenti volumi di fornitura consentirebbero loro di utilizzare in misura maggiore la loro capacità produttiva (attualmente inutilizzata), il che a sua volta abbasserebbe i costi di produzione unitari. Di conseguenza, visti i benefici economici dell'uso della capacità produttiva inutilizzata nella RPC (cfr. considerando da 154 a 158), in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori esportatori cinesi offrirebbero la CFP a prezzi sovvenzionati sul mercato dell'Unione, esercitando pressione sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione. |
(222) |
L'inchiesta ha dimostrato (cfr. considerando 218) che la situazione dell'industria dell'Unione è vulnerabile. |
(223) |
L'inchiesta ha inoltre confermato le conclusioni dell'inchiesta originaria secondo cui l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante per la sopravvivenza a lungo termine dei produttori di carta perché il processo di fabbricazione è ad alta intensità di capitale. L'assenza di importazioni sovvenzionate durante il periodo in esame ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi della CFP fino a livelli superiori alla copertura dei costi, di finanziare la ristrutturazione e di aumentare il tasso di utilizzo della capacità produttiva. Qualsiasi reiterazione delle importazioni sovvenzionate e della conseguente pressione sui prezzi annullerebbe questi sviluppi positivi, poiché priverebbe l'industria dell'Unione del flusso di cassa necessario al fine di finanziare gli sforzi di ristrutturazione volti all'adattamento al calo della domanda mondiale di CFP. Indebolirebbe inoltre gli effetti positivi dei precedenti sforzi di ristrutturazione e comporterebbe il peggioramento di tutti gli indicatori di pregiudizio. |
(224) |
Pertanto la Commissione conclude che l'abrogazione delle misure compensative sulle importazioni di CFP dalla RPC comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio. |
5. INTERESSE DELL'UNIONE
(225) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure esistenti contro la RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
5.1. Interesse dell'industria dell'Unione
(226) |
Dall'inchiesta è emerso che le misure esistenti avevano consentito all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti sovvenzioni, di mantenere i prezzi della CFP a livelli superiori alla copertura dei costi e di migliorare i risultati finanziari. Tali andamenti positivi avevano a loro volta consentito all'industria dell'Unione di affrontare le sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP attuando piani di ristrutturazione a lungo termine, compresa la chiusura di alcuni stabilimenti di carta e la conversione di altri ai fini della fabbricazione di altri tipi di carta. |
(227) |
In mancanza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate dalla RPC, l'industria dell'Unione sarà in grado di tenere i prezzi della CFP al di sopra del livello di copertura dei costi, di generare il reddito necessario al fine di finanziare i suoi sforzi di ristrutturazione e di adeguarsi alle sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP. |
(228) |
Su tale base, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure compensative in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
5.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti
(229) |
Gli importatori/operatori commerciali non hanno collaborato. In base al fatto che durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame non rappresentano una parte considerevole delle attività economiche degli importatori/operatori commerciali e che nessun fattore suggeriva che tali importatori/operatori commerciali avrebbero subito effetti sproporzionati in caso di mantenimento delle misure. |
5.3. Interesse degli utilizzatori
(230) |
Gli utilizzatori non hanno collaborato. La Commissione ha ricevuto una comunicazione scritta da un'associazione dell'industria tipografica (Intergraf), sostenuta da altre tre associazioni (BPIF, Gratkom e Bundesverband Druck und Medien). |
(231) |
La comunicazione spiegava che l'industria tipografica dell'Unione stava subendo le conseguenze della sostituzione dei supporti cartacei con supporti digitali, nonché delle massicce importazioni di prodotti stampati, in particolare provenienti dalla RPC. L'implicazione dell'argomentazione era che le misure antidumping indebolivano la competitività dei tipografi dell'Unione per la quale occorre l'accesso alla carta in esenzione da dazio. L'unico elemento di prova presentato in relazione all'argomentazione di massicce importazioni era una stima delle importazioni totali di prodotti stampati originari della RPC, che include un'ampia varietà di prodotti stampati non stampati su CFP. In base alle informazioni a disposizione, la Commissione non ha potuto valutare quale parte dei prodotti importati dalla RPC fosse stampata su CFP e quale fosse stampata su altri tipi di carta. |
(232) |
Dall'inchiesta originaria è emerso che i prodotti stampati su CFP sono in gran parte prodotti «a scadenza», come riviste, brochure, pubblicità diretta per corrispondenza e inserti che hanno meno probabilità di venire importati dalla RPC a causa dei tempi di trasporto. Le informazioni presentate dal richiedente nel presente riesame hanno confermato che le conclusioni dell'inchiesta originaria erano ancora valide. |
(233) |
Pertanto la Commissione ha concluso che benché sia probabile che alcuni materiali stampati siano stampati su CFP al di fuori dell'Unione a causa dei dazi antidumping e antisovvenzioni, il loro impatto sulla situazione economica dell'industria tipografica dell'Unione è limitato. |
5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(234) |
Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure compensative in vigore sulle importazioni dalla RPC. |
6. DIFFUSIONE DELLE CONCLUSIONI
(235) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende mantenere le misure compensative in vigore. È stato concesso anche un periodo di 11 giorni entro il quale potessero presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Solo il richiedente ha inviato osservazioni a sostegno delle conclusioni della Commissione e della proposta di mantenere le misure compensative in vigore. |
(236) |
Dalle considerazioni esposte in precedenza consegue che, come previsto all'articolo 18 del regolamento di base, le misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011, dovrebbero essere mantenute. |
(237) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (51), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulla carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza (brightness) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 e 4810998020) e originaria della Repubblica popolare cinese.
Il dazio compensativo definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina; Il dazio compensativo definitivo non si applica nemmeno alla carta e al cartone a più strati.
2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è il seguente:
Società |
Aliquota del dazio |
Codice addizionale TARIC |
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC |
12 % |
B001 |
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC |
4 % |
B013 |
Tutte le altre società |
12 % |
B999 |
3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).
(4) Causa T-443/11 e causa T-444/11.
(5) GU C 280 del 25.8.2015, pag. 8.
(6) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 19).
(7) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 9).
(8) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(9) Gruppo Sinar Mas composto da: Gold East Paper Co., Ltd; Gold Huasheng Paper co., Ltd. e Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.
(10) WT/DS437/AB/R, Stati Uniti — dazi compensativi su alcuni prodotti originari della Cina, relazione dell'organo di appello del 18 dicembre 2014, paragrafi da 4.178 a 4.179. Questa relazione dell'organo di appello citava WT/DS295/AB/R, Messico — misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso, relazione dell'organo di appello del 29 novembre 2005, paragrafo 293; e WT/DS436/AB/R, Stati Uniti — misure compensative su alcuni prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo originari dell'India, relazione dell'organo di appello dell'8 dicembre 2014, paragrafi da 4.416 a 4.421.
(11) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22).
(14) Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).
(16) Il gruppo APP: Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd., Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd., Gold Huasheng Paper (SuZhou Industrial Park) Co., Ltd., Ningbo Zhonghua Paper Industry Co., Ltd., Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd.
(17) Il gruppo Chenming: Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang Chenming Art Paper Co. Ltd.
(18) 12° piano quinquennale (2011-2015) della Cina adottato il 14 marzo 2011.
(19) Decisione n. 40 del Consiglio di Stato sulla promulgazione e l'attuazione delle disposizioni temporanee per la promozione dell'adeguamento della struttura industriale.
(20) Cfr. considerando da 82 a 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.
(21) WT/DS379/AB/R (Stati Uniti — dazi antidumping e compensativi su alcuni prodotti originari della Cina), relazione dell'organo di appello dell'11 marzo 2011, DS 379, paragrafo 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [Stati Uniti — acciaio al carbonio (India)], relazione dell'organo di appello dell'8 dicembre 2014, paragrafi da 4.9 a 4.10 e da 4.17 a 4.20 e WT/DS437/AB/R (Stati Uniti — dazi compensativi su alcuni prodotti originari della Cina), relazione dell'organo di appello del 18 dicembre 2014, paragrafo 4.92.
(22) Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 106.
(23) Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 112 a 136.
(24) http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index_617.html, visitato il 31 maggio 2017
(25) Cfr. ad esempio riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 458 e 459.
(26) Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 87 e da 245 a 260, fibra di vetro a filamento, considerando da 67 a 76 e da 140 a 143.
(27) Cfr. fibre di vetro a filamento, considerando 158 e seguenti; vetro solare, considerando 143 e seguenti; inchiesta originaria sui pannelli solari, considerando 321.
(28) Bilancio annuale del 2015 del gruppo Chenming, pagina 14.
(29) Cfr. vetro solare, considerando da 153 a 160, e acciaio a rivestimento organico, considerando da 284 a 289.
(30) Inchiesta originaria sui pannelli solari, considerando da 336 a 342; acciaio a rivestimento organico, considerando da 293 a 298.
(31) Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 384 a 392; acciaio a rivestimento organico, considerando da 247 a 252.
(32) Cfr. acciaio a rivestimento organico, considerando da 349 a 389; riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 460 a 488.
(33) Cfr. fibre di vetro a filamento, considerando da 188 a 205; riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 417 a 444; vetro solare, considerando da 172 a 195; acciaio a rivestimento organico, considerando da 107 a 126 e da 432 a 437.
(34) Fonti: http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526 e http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation, entrambi visitati il 31 maggio 2017.
(35) http://www.sinosure.com.cn/sinosure/english/Top%20Management.htm, visitato il 31 maggio 2017.
(36) http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, visitato il 31 maggio 2017.
(37) Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 284.
(38) http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm, visitato il 31 maggio 2017.
(39) Cfr. revisione in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 284, e inchiesta originaria sui pannelli solari, considerando da 225 a 235.
(40) Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 276 a 305.
(41) Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 289.
(42) Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 291.
(43) In base ai dati di RISI (http://www.risiinfo.com) forniti dal richiedente.
(44) In base alla domanda.
(45) In base ai dati di RISI.
(46) In base alla domanda.
(47) In base ai dati di RISI.
(48) In base ai dati di RISI forniti dal richiedente.
(49) L'associazione europea dei produttori di carta grafica (Euro-Graph) è stata istituita nel 2012 attraverso la fusione di CEPIPRINT (associazione europea dei produttori di carta per editoria) e CEPIFINE (associazione europea dei produttori di carta fine) e i suoi membri includono tutti i produttori di carta fine patinata dell'Unione.
(50) Considerando 158 del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011.
(51) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/168 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1188 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2017
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
In seguito ad un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), col regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»). |
(2) |
In seguito ad un'inchiesta antisovvenzioni, col regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 (3), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC. |
(3) |
Le misure antidumping hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra l'8 % e il 35,1 % per le importazioni effettuate dagli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 27,1 %. |
(4) |
L'8 agosto 2011 i produttori cinesi Gold East Paper Co. Ltd. e Gold Huasheng Paper Co. Ltd. («il gruppo APP») hanno presentato ricorsi di annullamento dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 451/2011 e (UE) n. 452/2011 per quanto concerne le ricorrenti (4). L'11 settembre 2014 la Terza Sezione del Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(5) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(6) |
La domanda è stata presentata da cinque produttori dell'Unione (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA), congiuntamente denominati il «richiedente», che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di carta fine patinata. |
(7) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(8) |
Avendo stabilito l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 maggio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
Inchiesta parallela
(9) |
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 13 maggio 2016 (7), la Commissione ha annunciato anche l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009 (8) delle misure compensative definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese. |
1.4. Inchiesta
Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(10) |
L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
Parti interessate
(11) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati, nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare. |
(12) |
La Commissione ha inoltre affermato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («gli USA») come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, lo stesso paese utilizzato come paese di riferimento nell'inchiesta originaria. Pertanto la Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta le autorità e il produttore negli USA invitandoli a partecipare. |
(13) |
La Commissione ha inoltre comunicato l'apertura dell'inchiesta alle autorità in Brasile, India, Indonesia, Giappone, Corea, Norvegia e Svizzera, richiedendo informazioni sulla produzione e la vendita di carta fine patinata in tali paesi. A tutti i produttori noti di carta fine patinata in tali paesi sono state inviate lettere nelle quali si chiedeva la loro collaborazione al riesame e alle quali era allegato un questionario sul paese di riferimento. |
(14) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. A tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un'audizione con la Commissione. |
Campionamento
a) Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(15) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. |
(16) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i 36 produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
(17) |
Un produttore esportatore cinese ha fornito le informazioni richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento (9). All'audizione dell'8 giugno 2016 lo stesso gruppo di produttori esportatori ha tuttavia informato la Commissione che non intendeva fornire una risposta al questionario. Come spiegazione ha indicato la mancanza di vendite all'esportazione nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e la complessa struttura del gruppo. Tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati informati delle conseguenze della mancata collaborazione e che, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione può formulare le proprie conclusioni sulla base delle migliori informazioni disponibili. |
b) Campionamento dei produttori dell'Unione
(18) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite e produzione, prendendo anche in considerazione l'estensione geografica. Il campione preliminare era composto da tre gruppi di produttori dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Uno dei produttori dell'Unione inserito nel campione provvisorio ha informato la Commissione di non essere in grado di rispondere al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto la precisazione che altre due parti inserite nel campione erano gruppi composti da diversi produttori. Di conseguenza la Commissione ha rivisto il campione sostituendo il produttore non disposto a collaborare con il successivo produttore in termini di volume di vendite e produzione, nonché selezionando i maggiori produttori all'interno degli altri due gruppi dei produttori inseriti nel campione provvisorio. Non avendo ricevuto osservazioni sul campione rivisto entro la scadenza, la Commissione ha confermato il campione così rivisto. Il campione definitivo comprendeva più del 30 % della produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
c) Campionamento degli importatori indipendenti
(19) |
Al fine di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(20) |
La Commissione ha contattato cinque potenziali importatori, ma nessuno ha risposto al modulo di campionamento. |
Paese di riferimento
(21) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare gli USA come possibile paese di riferimento e le ha invitate a presentare osservazioni in merito. Gli USA sono stati utilizzati nell'inchiesta originaria come paese di riferimento adeguato. |
(22) |
La Commissione ha chiesto ai produttori del prodotto simile negli USA, in Brasile, India, Indonesia, Giappone, Norvegia, Corea del Sud e Svizzera di fornire informazioni. Un produttore negli USA ha collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario. |
(23) |
L'inchiesta ha dimostrato che gli USA avevano un mercato competitivo per la carta fine patinata, con il 50 % circa del mercato rifornito dalla produzione locale e il resto da importazioni di paesi terzi. Sebbene siano in vigore dazi antidumping contro la RPC e l'Indonesia, altri paesi produttori possono esportare liberamente negli USA. |
(24) |
Si è concluso pertanto che, come nell'inchiesta originaria, gli USA costituivano un paese di riferimento adeguato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
Questionari
(25) |
La Commissione non ha inviato un questionario al produttore esportatore cinese non disposto a collaborare di cui al considerando 17, in quanto aveva già affermato che non avrebbe risposto. |
(26) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e a tutti i produttori noti del paese di riferimento. |
(27) |
La Commissione ha ricevuto risposte ai questionari dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e da un produttore del paese di riferimento (gli USA). |
Visite di verifica
(28) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie nel contesto di un riesame in previsione della scadenza ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base sono state condotte presso i locali delle seguenti società:
|
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(29) |
Il prodotto in esame è rappresentato da alcuni tipi di carta fine patinata («CFP») composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza (brightness) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), originaria della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 e 4810998020). |
(30) |
Il prodotto in esame non comprende:
|
2.2. Prodotto simile
(31) |
L'inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:
|
(32) |
La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
(33) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in corso pratiche di dumping e se la scadenza delle misure esistenti possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping. |
(34) |
Come indicato ai considerando 17 e 25, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha fatto pertanto ricorso all'utilizzo di dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(35) |
Le autorità cinesi e il produttore esportatore cinese noto sono stati informati dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Il produttore esportatore cinese ha risposto che intendeva collaborare parzialmente all'inchiesta presentando osservazioni in merito al pregiudizio e al nesso di causalità. |
(36) |
Su tale base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate di seguito si basano su dati disponibili, in particolare informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, comunicazioni delle parti interessate e statistiche disponibili. |
3.2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame
(37) |
Per il periodo dell'inchiesta di riesame, i dati statistici dimostrano che solo volumi trascurabili di CFP (meno di 400 tonnellate) sono stati importati nell'Unione dalla RPC. La Commissione ha concluso che queste quantità non erano rappresentative poiché rappresentavano meno dell'1 % delle importazioni totali del prodotto in esame nell'Unione. |
(38) |
Pertanto non è stato possibile effettuare un'analisi significativa del dumping in base alle importazioni cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta è stata quindi incentrata sul rischio di reiterazione del dumping. |
3.3. Elementi di prova del rischio di reiterazione del dumping
(39) |
La Commissione ha analizzato l'eventuale presenza di un rischio reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi: i prezzi all'esportazione cinesi in alti paesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione in relazione alle importazioni dalla RPC. |
3.3.1. Esportazioni in paesi terzi
(40) |
Alla luce del volume non rappresentativo di importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione (cfr. considerando 37), la Commissione ha concluso che al fine di valutare il probabile livello dei prezzi all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure dovrebbero essere utilizzati i dati concernenti le vendite di CFP dalla RPC in paesi terzi. La valutazione del dumping è stata effettuata utilizzando i prezzi per le vendite effettuate a clienti di paesi terzi, sulla base di fatture fornite dal richiedente, come illustrato al considerando 45. |
a) Valore normale
(41) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine, gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento, come illustrato ai considerando da 21 a 24. |
(42) |
Il gruppo APP ha affermato che, dopo l'11 dicembre 2016, la Commissione dovrebbe applicare il metodo dell'economia di mercato e calcolare il valore normale in base ai prezzi interni cinesi, e pertanto non dovrebbe utilizzare gli USA come paese di riferimento. |
(43) |
A tal riguardo, la Commissione fa notare di non avere discrezionalità in merito all'applicazione o meno delle norme vigenti di cui al regolamento di base. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
b) Prezzo all'esportazione
(44) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base a dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(45) |
Al fine di determinare il prezzo all'esportazione sono state consultate diverse fonti di informazioni. Al fine di valutare il probabile livello dei prezzi all'esportazione nell'Unione in assenza di misure, si è ritenuto che la base più appropriata fosse costituita dalle fatture di produttori esportatori cinesi in paesi terzi vicini all'Unione, ossia Egitto, Russia e Turchia, fornite dal richiedente, calcolata in base alla media ponderata. |
c) Confronto e adeguamenti
(46) |
La media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione di CFP, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi a livello franco fabbrica. |
(47) |
Se giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per i costi di nolo e trasporto. |
d) Margine di dumping
(48) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(49) |
Su tale base, la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione era del 58 %. |
3.3.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC
(50) |
Vista l'assenza di collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state determinate in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente, tra cui i dati presentati da un fornitore indipendente di informazioni sull'industria, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(51) |
La capacità produttiva di carta patinata senza legno nella RPC era di 7 629 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame (10), di cui il 40 % rappresenta la produzione di CFP (11). La produzione totale di carta patinata senza legno nella RPC aveva un tasso di utilizzo degli impianti dell'85 % (12) durante il periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondente a una capacità inutilizzata di 1 167 000 tonnellate, pari al 32 % del consumo totale di CFP nell'Unione. Supponendo che solo il 40 % di questa capacità sarebbe utilizzata per la CFP, si è ritenuto che la capacità inutilizzata cinese per il prodotto in esame sia intorno al 13 % del consumo totale dell'Unione. |
(52) |
Inoltre, la Commissione ha riscontrato che per i produttori è semplice passare dalla produzione di altri prodotti patinati senza legno a quella del prodotto in esame (13). Il passaggio dei produttori cinesi alla CFP comporterebbe un aumento di 3 877 000 tonnellate della capacità produttiva, pari a più del 100 % del consumo totale dell'Unione (stabilito in 3 589 694 tonnellate). |
(53) |
Benché si preveda che il livello di capacità inutilizzata di carta patinata senza legno registri una leggera diminuzione del 4 %, si prevede che la domanda interna cinese diminuisca di oltre il 10 % entro il 2021 (14). |
(54) |
In base a quanto detto, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre CFP da esportare nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate. La Commissione ha inoltre rilevato che questo potenziale di esportazione potrebbe aumentare per via del calo previsto della domanda interna nella RPC. |
3.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione
(55) |
L'inchiesta ha dimostrato che la domanda dell'Unione di CFP è rimasta considerevole. Sebbene il consumo dell'Unione sia diminuito nel corso del periodo in esame, il mercato dell'Unione rimane il più grande mercato del mondo, rappresentando il 25 %-30 % della domanda globale. |
(56) |
In base ai dati disponibili, i prezzi all'esportazione cinesi nei paesi terzi geograficamente vicini all'Unione erano in media del 7 % inferiori ai prezzi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale differenza di prezzo è considerevole visto che il mercato della CFP è competitivo e molto sensibile ai prezzi. |
(57) |
Si prevede inoltre che la domanda interna della RPC diminuisca, il che incentiverebbe fortemente i produttori cinesi a cercare mercati alternativi che assorbano la sovraccapacità cinese. Il mercato statunitense, un altro importante mercato per la CFP, rimane poco attraente per la RPC, perché gli USA hanno in vigore misure antidumping e antisovvenzioni contro la RPC in relazione al prodotto in esame. |
(58) |
A tal riguardo, il governo della RPC ha dichiarato che il basso livello di importazioni dalla RPC dimostrava che il mercato dell'Unione non era affatto attraente per i produttori esportatori cinesi. Ha inoltre affermato che secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi, nel 2015 la RPC ha esportato più CFP in altri tre paesi (India, Giappone, Thailandia) e in paesi non membri dell'Unione europea, il che dimostrerebbe la maggiore attrattiva di questi paesi, dove non sono in vigore misure di difesa commerciale. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la RPC è attualmente parte di 14 accordi di libero scambio con diversi interlocutori commerciali e ne sta negoziando altri. Questo comporterebbe maggiori esportazioni di CFP nei paesi partner interessati. |
(59) |
Per quanto concerne l'effetto degli accordi di libero scambio, l'argomentazione veniva espressa in relazione ai prodotti cinesi in generale e non conteneva alcun elemento di prova in relazione al prodotto in esame. L'argomentazione è stata considerata troppo ampia e priva di elementi di prova a supporto. In ogni caso, come illustrato al considerando 62, le informazioni a disposizione della Commissione vanno nella direzione opposta. |
(60) |
In realtà le esportazioni cinesi di CFP nell'Unione sono crollate ed hanno quasi raggiunto il livello zero dopo l'istituzione delle misure originarie nel 2010, il che suggerisce che sono state tali misure a rendere il mercato dell'Unione poco attraente per le esportazioni cinesi. La rimozione delle misure renderebbe il mercato dell'Unione nuovamente attraente. Queste argomentazioni sono pertanto respinte. |
(61) |
Il gruppo APP ha ammesso che il mercato europeo è tradizionalmente un mercato importante per la CFP, ma ha affermato che la sua importanza stava diminuendo a causa del costante calo della domanda mentre, allo stesso tempo, la domanda in altri paesi è rimasta stabile o è aumentata nel corso degli ultimi anni. Ha inoltre affermato che la mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione era dimostrata dal calo delle importazioni da altri paesi successivamente all'istituzione delle misure e dall'elevato livello di esportazioni di CFP fabbricata dall'industria dell'Unione. |
(62) |
Nonostante il calo del consumo di CFP nell'Unione, il mercato dell'Unione è ancora il più grande mercato di CFP del mondo. Le informazioni nel fascicolo suggeriscono che il mercato dell'Unione rimarrà il più grande mercato mondiale per la CFP almeno nel prossimo futuro (15). In base ai dati disponibili nel fascicolo, si prevede la diminuzione della domanda di CFP nella RPC; un potenziale aumento, ove occorra, in altri mercati non basterebbe a ridurre l'attrattiva del mercato dell'Unione per via delle loro dimensioni ridotte rispetto al mercato dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta originaria il volume e la quota di mercato delle importazioni nell'Unione provenienti da paesi diversi dalla RPC sono stati infatti superiori a quelli durante il periodo in esame della presente inchiesta. Le importazioni di CFP da paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta originaria erano tuttavia costituite in misura predominante da importazioni di CFP dalla Svizzera, dove uno dei produttori dell'Unione possedeva una società che fabbrica CFP. La presente inchiesta ha stabilito che tale produttore ha interrotto la fabbricazione di CFP nel 2011, di conseguenza le importazioni dalla Svizzera sono praticamente scomparse. Il calo delle importazioni da paesi terzi pertanto non ha niente a che fare con la presunta mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione e l'argomentazione è respinta. |
(63) |
Inoltre il livello relativamente elevato di esportazioni dell'industria dell'Unione non indebolisce la conclusione che il mercato dell'Unione è attraente poiché per gran parte del periodo in esame i prezzi medi raggiunti al di fuori dell'Unione, dove l'industria dell'Unione era in competizione con le esportazioni di CFP oggetto di dumping dalla RPC, erano al di sotto dei prezzi medi raggiunti nell'Unione. L'argomentazione è pertanto respinta. |
(64) |
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, era probabile che le esportazioni dalla RPC sarebbero state indirizzate nel mercato dell'Unione. |
3.3.4. Conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping
(65) |
Come indicato ai considerando 48 e 49, un confronto tra i prezzi all'esportazione cinesi in paesi terzi geograficamente vicini all'Unione e il prezzo sul mercato del paese di riferimento sostiene fortemente un riscontro di rischio di reiterazione del dumping. |
(66) |
Inoltre, vista la significativa capacità produttiva disponibile nella RPC, nonché la capacità inutilizzata e l'attrattiva del mercato dell'Unione per le esportazioni, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente l'aumento delle esportazioni di CFP proveniente dalla RPC nell'Unione a prezzi di dumping. |
4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(67) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 10 produttori noti, alcuni dei quali sono gruppi che possiedono diversi stabilimenti di carta. Queste società costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(68) |
La produzione totale dell'Unione è stata stabilita in circa 4 606 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le società che hanno sostenuto la domanda di riesame rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 18, i produttori dell'Unione selezionati nel campione rappresentavano più del 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. |
(69) |
I dati macroeconomici presentati dal richiedente erano stati forniti da Euro-Graph (16) e sono stati debitamente verificati. |
4.2. Consumo dell'Unione
(70) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume di vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione con le importazioni da paesi terzi in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. |
(71) |
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione
|
(72) |
Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento. Il consumo stimato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era inferiore del 21 % rispetto a quello riscontrato durante il periodo dell'inchiesta originaria (4 572 057 tonnellate). Il calo del consumo rispecchia la generale contrazione della domanda di carta grafica dovuta principalmente alla rapida crescita dei supporti digitali, che stanno sostituendo i tradizionali supporti di stampa. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(73) |
Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato
|
(74) |
Durante il periodo in esame il volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC era trascurabile. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)
(75) |
Visti il trascurabile volume delle importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione e la mancanza di affidabilità dei prezzi di queste scarse vendite (cfr. considerando 37), non è stato possibile usare le statistiche sulle importazioni dell'Unione al fine trarre conclusioni in merito ai prezzi delle importazioni dalla RPC. La Commissione ha concluso che i dati riguardanti le vendite di CFP effettuate dalla RPC in altri paesi dovrebbero essere utilizzati invece come variabile sostitutiva al fine di stabilire quale sarebbe stato l'undercutting se le società cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi. |
(76) |
La Commissione ha determinato il livello teorico di undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione applicati a clienti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati ad un livello franco fabbrica, con la media ponderata del prezzo all'esportazione cinese in paesi geograficamente vicini all'Unione, adeguati per arrivare al livello del valore cif nell'Unione e tenere conto dei costi sostenuti dopo l'importazione. Vista l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione cinesi in altri paesi sono stati determinati in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, come già illustrato in precedenza (cfr. considerando 40, 44 e 45). Il confronto tra prezzi ha dimostrato che se gli esportatori cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi all'importazione cinesi sarebbero risultati inferiori del 5,4 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. |
4.4. Importazioni da altri paesi terzi
(77) |
La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni. La tabella si basa sui dati provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Tabella 3 Importazioni da paesi terzi
|
(78) |
Il volume totale delle importazioni nell'Unione da paesi diversi dalla RPC è stato ridotto durante l'intero periodo in esame e la loro quota di mercato totale ha oscillato intorno all'1 %. I prezzi medi di tali importazioni erano superiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame nessuno dei paesi terzi aveva individualmente una quota di mercato superiore allo 0,4 %. |
4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1. Osservazioni generali
(79) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per l'industria dell'Unione è stato utilizzato il campionamento. |
(80) |
Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. La Commissione ha valutato solo gli indicatori microeconomici riguardanti le società inserite nel campione sulla base dei dati verificati contenuti nelle risposte al questionario. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(81) |
Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
(82) |
Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario, i costi della manodopera, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(83) |
La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(84) |
Durante il periodo in esame la produzione è diminuita del 12 %. Nel 2013 ha registrato un calo del 7 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento. |
(85) |
Già prima del periodo in esame i produttori dell'Unione avevano intrapreso considerevoli sforzi di ristrutturazione volti a gestire la sovraccapacità strutturale; tali sforzi sono continuati durante il periodo in esame. A causa della chiusura di alcuni stabilimenti e della conversione di altri stabilimenti al fine di fabbricare prodotti della carta diversi dalla CFP, l'industria dell'Unione ha ridotto la propria capacità produttiva di CFP di circa 901 216 tonnellate, pari al 15 %, tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(86) |
La continua riduzione della capacità produttiva ha consentito all'industria dell'Unione di mantenere l'utilizzo degli impianti relativamente stabile durante il periodo in esame e persino di raggiungere il 92,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, quasi quattro punti percentuali in più rispetto al 2012. |
(87) |
L'inchiesta ha stabilito che l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante nella possibilità di sopravvivenza a lungo termine del settore della carta per via degli elevati investimenti in immobilizzazioni e il conseguente impatto sui costi di fabbricazione medi. |
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(88) |
Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(89) |
Durante il periodo in esame il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento. |
(90) |
Poiché nel periodo in esame le importazioni di CFP sono state pressoché nulle, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta stabile intorno al 99 %. |
4.5.2.3. Crescita
(91) |
Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita della produzione e delle vendite. Al contrario, tali indicatori economici hanno seguito strettamente l'evoluzione al ribasso del consumo dell'Unione. |
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(92) |
L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 6 Occupazione e produttività
|
(93) |
Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito del 24 % con riduzioni costanti verificatesi ogni anno. Ciò riflette parte degli sforzi di ristrutturazione a lungo termine intrapresi dall'industria dell'Unione al fine di gestire problemi di sovraccapacità strutturale, come illustrato al considerando 85. |
(94) |
Tali riduzioni sostanziali della forza lavoro hanno causato significativi aumenti della produttività, misurati come produzione (in tonnellate) per lavoratore dipendente all'anno, pari ad un aumento del 17 % durante il periodo in esame. |
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(95) |
Durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, pertanto è possibile concludere che l'entità del margine di dumping non ha avuto praticamente nessun impatto sull'industria dell'Unione, che era sulla buona strada per riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(96) |
I prezzi di vendita medi applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 7 Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario
|
(97) |
Il prezzo di vendita unitario applicato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Con un leggero ritardo, l'andamento dei prezzi ha seguito l'andamento dei costi di produzione. |
(98) |
Anche il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame, con il calo più significativo osservato nel periodo 2013-2014 (-8 %). |
4.5.3.2. Costo della manodopera
(99) |
Il costo medio della manodopera ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 8 Costo medio della manodopera per dipendente
|
(100) |
Nel 2013 il costo medio della manodopera per dipendente è diminuito del 4 % rispetto al 2012, per poi stabilizzarsi e durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto un livello superiore del 4 % rispetto al 2012. |
4.5.3.3. Scorte
(101) |
I livelli di scorte hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 9 Scorte
|
(102) |
Le scorte finali dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento dell'8 % nel periodo 2012-2013, per poi rimanere relativamente stabili durante la restante durata del periodo in esame. Il calo del volume di produzione ha comportato un aumento complessivo del livello di scorte finali come percentuale della produzione del 14 % durante il periodo in esame. |
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
(103) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(104) |
La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle sue vendite di CFP ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha aumentato la sua redditività dallo 0,7 % circa al 2,3 %. Va osservato che nell'inchiesta originaria il profitto di riferimento per l'industria era stabilito all'8 % (17). Il 2014 è stato l'anno migliore, in cui la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto il 5 % principalmente grazie ai costi più bassi delle materie prime, soprattutto la pasta di carta, ma anche grazie agli effetti positivi degli sforzi di ristrutturazione e dell'aumento dell'efficienza. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la redditività ha subito gli effetti negativi del calo del tasso di cambio della sterlina britannica rispetto all'euro. |
(105) |
Il flusso di cassa netto è la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le sue attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è stato positivo e il suo andamento ha rispecchiato in buona misura l'evoluzione della redditività, con il 2014 che si è dimostrato l'anno migliore. |
(106) |
Alla luce del calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha investito in nuova capacità e il livello degli investimenti è diminuito complessivamente del 15 %. Gli investimenti realizzati sono stati incentrati sulla manutenzione, sulla sostituzione del capitale, sul miglioramento dell'efficienza energetica e su misure volte al rispetto delle norme di protezione dell'ambiente. |
(107) |
L'utile sul capitale investito è composto dal profitto espresso come percentuale del valore contabile netto delle immobilizzazioni. Il suo andamento durante il periodo in esame è stato influenzato sia dal calo del valore patrimoniale netto sia dall'evoluzione della redditività, il che spiega i risultati negativi del 2013 e quelli molto migliori del 2014 e del periodo dell'inchiesta di riesame. |
(108) |
Visto il costo del debito esistente, la redditività relativamente bassa dell'industria dell'Unione e il continuo calo della domanda di CFP, la capacità dell'industria dell'Unione di reperire capitali, pur rimanendo limitata, è migliorata rispetto all'inchiesta originaria. |
4.5.4. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione
(109) |
Durante il periodo in esame gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un quadro eterogeneo. Mentre gli indicatori dei risultati finanziari, come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno registrato un miglioramento, gli indicatori di volume, come la produzione e le vendite, hanno continuato a scendere. |
(110) |
Il miglioramento degli indicatori dei risultati finanziari è derivato sia dal calo dei prezzi delle materie prime nel 2014 sia dagli sforzi di ristrutturazione dei produttori dell'Unione volti a tagliare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza. Le tendenze negative dei volumi di produzione e di vendita erano il risultato del continuo calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, che ha costretto l'industria dell'Unione a proseguire la ristrutturazione, anche chiudendo alcuni stabilimenti di carta e convertendone altri al fine della fabbricazione di altri tipi di carta. |
(111) |
L'ulteriore calo della domanda di CFP previsto nei prossimi 5-10 anni suffraga la conclusione che la situazione dell'industria dell'Unione rimarrà difficile e che dovranno aver luogo ulteriori tagli della produzione e della capacità produttiva. |
(112) |
L'inchiesta ha confermato che le misure istituite dall'inchiesta originaria hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione, che ha riacquistato la sua quota di mercato ed è stata in grado di aumentare i suoi prezzi della CFP fino ad un livello superiore alla copertura dei costi nonché di finanziare le sue attività di ristrutturazione. |
(113) |
In base a quanto precede, la Commissione conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Ciò nonostante, alla luce del continuo calo della domanda di CFP e degli elevati costi di ristrutturazione collegati, entrambi fattori fortemente pertinenti in relazione alla sua redditività, l'industria dell'Unione si trova in una situazione vulnerabile. |
4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio
(114) |
Ai considerando 65 e 66, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe la reiterazione del dumping e l'aumento delle esportazioni di CFP a prezzi di dumping dalla RPC nell'Unione. |
(115) |
Al considerando 76 la Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle esportazioni cinesi di CFP nei mercati geograficamente vicini all'Unione erano inferiori a quelli applicati dall'industria dell'Unione nell'Unione. Pertanto la Commissione ha concluso che, qualora si lasciassero scadere le misure, gli esportatori produttori cinesi probabilmente applicherebbero sul mercato dell'Unione prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. |
(116) |
Inoltre, come indicato al considerando 62, il mercato dell'Unione è il più grande mercato di CFP al mondo. Le sue dimensioni complessive e l'esistenza di grandi acquirenti di CFP lo rendono infatti molto attraente per i produttori cinesi di CFP, perché tali ingenti volumi di fornitura consentirebbero loro di utilizzare in misura maggiore la loro capacità produttiva (attualmente inutilizzata), il che a sua volta abbasserebbe i costi di produzione unitari. Di conseguenza, visti i benefici economici dell'uso della capacità produttiva inutilizzata nella RPC (cfr. considerando da 50 a 54), in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori esportatori cinesi offrirebbero la CFP a prezzi di dumping sul mercato dell'Unione, esercitando pressione sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione. |
(117) |
L'inchiesta ha dimostrato (cfr. considerando 113) che la situazione dell'industria dell'Unione è vulnerabile. |
(118) |
L'inchiesta ha inoltre confermato le conclusioni dell'inchiesta originaria secondo cui l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante per la sopravvivenza a lungo termine dei produttori di carta perché il processo di fabbricazione è ad alta intensità di capitale. L'assenza di importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi della CFP fino a livelli superiori alla copertura dei costi, di finanziare la ristrutturazione e di aumentare il tasso di utilizzo della capacità produttiva. Qualsiasi reiterazione delle importazioni oggetto di dumping e della conseguente pressione sui prezzi annullerebbe questi sviluppi positivi, poiché priverebbe l'industria dell'Unione del flusso di cassa necessario al fine di finanziare gli sforzi di ristrutturazione volti all'adattamento al calo della domanda mondiale di CFP. Indebolirebbe inoltre gli effetti positivi dei precedenti sforzi di ristrutturazione e comporterebbe il peggioramento di tutti gli indicatori di pregiudizio. |
(119) |
Pertanto la Commissione conclude che l'abrogazione delle misure antidumping sulle importazioni di CFP dalla RPC comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio. |
5. INTERESSE DELL'UNIONE
(120) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure esistenti contro la RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
5.1. Interesse dell'industria dell'Unione
(121) |
Dall'inchiesta è emerso che le misure esistenti avevano consentito all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, di mantenere i prezzi della CFP a livelli superiori alla copertura dei costi e di migliorare i risultati finanziari. Tali andamenti positivi avevano a loro volta consentito all'industria dell'Unione di affrontare le sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP attuando piani di ristrutturazione a lungo termine, compresa la chiusura di alcuni stabilimenti di carta e la conversione di altri ai fini della fabbricazione di altri tipi di carta. |
(122) |
In mancanza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, l'industria dell'Unione sarà in grado di tenere i prezzi della CFP al di sopra del livello di copertura dei costi, di generare il reddito necessario al fine di finanziare i suoi sforzi di ristrutturazione e di adeguarsi alle sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP. |
(123) |
Su tale base, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
5.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti
(124) |
Gli importatori/operatori commerciali non hanno collaborato. In base al fatto che durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame non rappresentano una parte considerevole delle attività economiche degli importatori/operatori commerciali e che nessun fattore suggeriva che tali importatori/operatori commerciali avrebbero subito effetti sproporzionati in caso di mantenimento delle misure. |
5.3. Interesse degli utilizzatori
(125) |
Gli utilizzatori non hanno collaborato. La Commissione ha ricevuto una comunicazione scritta da un'associazione dell'industria tipografica (Intergraf), sostenuta da altre tre associazioni (BPIF, Gratkom e Bundesverband Druck und Medien). |
(126) |
La comunicazione spiegava che l'industria tipografica dell'Unione stava subendo le conseguenze della sostituzione dei supporti cartacei con supporti digitali, nonché delle massicce importazioni di prodotti stampati, in particolare provenienti dalla RPC. L'implicazione dell'argomentazione era che le misure antidumping indebolivano la competitività dei tipografi dell'Unione per la quale occorre l'accesso alla carta in esenzione da dazio. L'unico elemento di prova presentato in relazione all'argomentazione di massicce importazioni era una stima delle importazioni totali di prodotti stampati originari della RPC, che include un'ampia varietà di prodotti stampati non stampati su CFP. In base alle informazioni a disposizione, la Commissione non ha potuto valutare quale parte dei prodotti importati dalla RPC fosse stampata su CFP e quale fosse stampata su altri tipi di carta. |
(127) |
Dall'inchiesta originaria è emerso che i prodotti stampati su CFP sono in gran parte prodotti «a scadenza», come riviste, brochure, pubblicità diretta per corrispondenza e inserti che hanno meno probabilità di venire importati dalla RPC a causa dei tempi di trasporto. Le informazioni presentate dal richiedente nel presente riesame hanno confermato che le conclusioni dell'inchiesta originaria erano ancora valide. |
(128) |
Pertanto la Commissione ha concluso che benché sia probabile che alcuni materiali stampati siano stampati su CFP al di fuori dell'Unione a causa dei dazi antidumping e antisovvenzioni, il loro impatto sulla situazione economica dell'industria tipografica dell'Unione è limitato. |
5.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione
(129) |
Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC. |
6. DIFFUSIONE DELLE CONCLUSIONI
(130) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende mantenere le misure antidumping in vigore. È stato concesso anche un periodo di 11 giorni entro il quale potessero presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Solo il richiedente ha inviato osservazioni a sostegno delle conclusioni della Commissione e della proposta di mantenere le misure antidumping in vigore. |
(131) |
Dalle considerazioni esposte in precedenza consegue che, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011, dovrebbero essere mantenute. |
(132) |
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulla carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza (brightness) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 e 4810998020) e originaria della Repubblica popolare cinese.
Il dazio antidumping definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina; Il dazio antidumping definitivo non si applica nemmeno alla carta e al cartone a più strati.
2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è il seguente:
Società |
Aliquota del dazio (%) |
Codice addizionale TARIC |
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC |
8 |
B001 |
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC |
35,1 |
B013 |
Tutte le altre società |
27,1 |
B999 |
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18).
(4) Causa T-443/11 e causa T-444/11.
(5) GU C 280 del 25.8.2015, pag. 7.
(6) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 9).
(7) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 19).
(8) Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
(9) Sinar Mas, che comprende Gold East Paper Co., Ltd; Gold Huasheng Paper Co. Ltd e Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.
(10) In base ai dati di RISI (http://www.risiinfo.com) forniti dal richiedente.
(11) In base alla domanda.
(12) In base ai dati di RISI.
(13) In base alla domanda.
(14) In base ai dati di RISI.
(15) In base ai dati di RISI forniti dal richiedente.
(16) L'associazione europea dei produttori di carta grafica (Euro-Graph) è stata istituita nel 2012 attraverso la fusione di CEPIPRINT (associazione europea dei produttori di carta per editoria) e CEPIFINE (associazione europea dei produttori di carta fine) e i suoi membri includono tutti i produttori di carta fine patinata dell'Unione.
(17) Considerando 158 del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/185 |
DECISIONE N. 1/2017 del COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA
del 22 giugno 2017
relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/1189]
IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «l'accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L'allegato 12 dell'accordo riguarda la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. |
(3) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'allegato 12 dell'accordo, per quanto attiene alle IG registrate dalla Svizzera e dall'Unione europea rispettivamente nel 2012, nel 2013 e nel 2014, la Svizzera e l'Unione europea hanno proceduto all'esame e alla consultazione pubblica di cui all'articolo 3 di detto allegato ai fini della loro protezione. |
(4) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'allegato 12 dell'accordo, il gruppo di lavoro «DOP/IGP», istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo, assiste il comitato su richiesta di quest'ultimo. Il gruppo di lavoro ha raccomandato al comitato di adattare l'elenco delle IG riportate nell'appendice 1 dell'allegato 12 dell'accordo e l'elenco delle legislazioni delle parti, di cui all'appendice 2 dell'allegato in questione. |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le appendici 1 e 2 dell'allegato 12 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2017.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017
Per il comitato misto per l'agricoltura
Il presidente e capo della delegazione svizzera
Tim KRÄNZLEIN
Il capo della delegazione dell'Unione europea
Susana MARAZUELA-AZPIROZ
Il segretario del comitato
Thomas MAIER
ALLEGATO
Appendice 1
ELENCO DELLE RISPETTIVE IG OGGETTO DI PROTEZIONE DALL'ALTRA PARTE
1. Elenco delle IG svizzere
Tipo di prodotto |
Nome |
Protezione (1) |
Spezie: |
Munder Safran |
DOP |
Formaggi: |
Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse |
DOP |
|
Formaggio d'alpe ticinese |
DOP |
|
Glarner Alpkäse |
DOP |
|
L'Etivaz |
DOP |
|
Gruyère |
DOP |
|
Raclette du Valais/Walliser Raclette |
DOP |
|
Sbrinz |
DOP |
|
Tête de Moine, Fromage de Bellelay |
DOP |
|
Vacherin fribourgeois |
DOP |
|
Vacherin Mont-d'Or |
DOP |
|
Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse |
DOP |
Frutta: |
Poire à Botzi |
DOP |
Ortaggi o legumi: |
Cardon épineux genevois |
DOP |
Prodotti carnei e di salumeria: |
Glarner Kalberwurst |
IGP |
|
Longeole |
IGP |
|
Saucisse d'Ajoie |
IGP |
|
Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise |
IGP |
|
Saucisson vaudois |
IGP |
|
Saucisse aux choux vaudoise |
IGP |
|
St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst |
IGP |
|
Bündnerfleisch |
IGP |
|
Viande séchée du Valais |
IGP |
Prodotti di panetteria: |
Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot |
DOP |
Prodotti della molitura: |
Rheintaler Ribel/Türggen Ribel |
DOP |
2. Elenco delle IG dell'Unione
Le classi di prodotti figurano all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
Nome |
Traslitterazione in caratteri latini |
Protezione (2) |
Tipo di prodotto |
Gailtaler Almkäse |
|
DOP |
Formaggi |
Gailtaler Speck |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Marchfeldspargel |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Mostviertler Birnmost |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Steirischer Kren |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Steirisches Kürbiskernöl |
|
IGP |
Oli e grassi |
Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse |
|
DOP |
Formaggi |
Tiroler Bergkäse |
|
DOP |
Formaggi |
Tiroler Graukäse |
|
DOP |
Formaggi |
Tiroler Speck |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Vorarlberger Alpkäse |
|
DOP |
Formaggi |
Vorarlberger Bergkäse |
|
DOP |
Formaggi |
Wachauer Marille |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Waldviertler Graumohn |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Beurre d'Ardenne |
|
DOP |
Oli e grassi |
Brussels grondwitloof |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fromage de Herve |
|
DOP |
Formaggi |
Gentse azalea |
|
IGP |
Fiori e piante ornamentali |
Geraardsbergse Mattentaart |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Jambon d'Ardenne |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Liers vlaaike |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Pâté gaumais |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Poperingse hopscheuten/Poperingse hoppescheuten |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Vlaams — Brabantse Tafeldruif |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Bulgarsko rozovo maslo |
|
IGP |
Oli essenziali |
Горнооряховски суджук |
Gornooryahovski sudzhuk |
IGP |
Prodotti a base di carne |
Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου |
Koufeta Amygdalou Geroskipou |
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Λουκούμι Γεροσκήπου |
Loukoumi Geroskipou |
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Březnický ležák |
|
IGP |
Birre |
Brněnské pivo/Starobrněnské pivo |
|
IGP |
Birre |
Budějovické pivo |
|
IGP |
Birre |
Budějovický měšťanský var |
|
IGP |
Birre |
Černá Hora |
|
IGP |
Birre |
České pivo |
|
IGP |
Birre |
Českobudějovické pivo |
|
IGP |
Birre |
Český kmín |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Chamomilla bohemica |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Chelčicko — Lhenické ovoce |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Chodské pivo |
|
IGP |
Birre |
Hořické trubičky |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Jihočeská Niva |
|
IGP |
Formaggi |
Jihočeská Zlatá Niva |
|
IGP |
Formaggi |
Karlovarské oplatky |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Karlovarské trojhránky |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Karlovarský suchar |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Lomnické suchary |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Mariánskolázeňské oplatky |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Nošovické kysané zelí |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Olomoucké tvarůžky |
|
IGP |
Formaggi |
Pardubický perník |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Pohořelický kapr |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Štramberské uši |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Třeboňský kapr |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Valašský frgál |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Všestarská cibule |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Žatecký chmel |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Znojemské pivo |
|
IGP |
Birre |
Aachener Printen |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Aischgründer Karpfen |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Allgäuer Bergkäse |
|
DOP |
Formaggi |
Altenburger Ziegenkäse |
|
DOP |
Formaggi |
Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez'n/Bayerische Brezel |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Bayerisches Bier |
|
IGP |
Birre |
Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Bremer Bier |
|
IGP |
Birre |
Bremer Klaben |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Diepholzer Moorschnucke |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Dithmarscher Kohl |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Dortmunder Bier |
|
IGP |
Birre |
Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert |
|
IGP |
Pasta di mostarda |
Elbe-Saale Hopfen |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Feldsalat von der Insel Reichenau |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Filderkraut/Filderspitzkraut |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Göttinger Feldkieker |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Göttinger Stracke |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Greußener Salami |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Gurken von der Insel Reichenau |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Halberstädter Würstchen |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Hessischer Apfelwein |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs |
|
IGP |
Formaggi |
Hofer Bier |
|
IGP |
Birre |
Hofer Rindfleischwurst |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Holsteiner Karpfen |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Holsteiner Katenschinken/Holsteiner Schinken/Holsteiner Katenrauchschinken/Holsteiner Knochenschinken |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Hopfen aus der Hallertau |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Höri Bülle |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Kölsch |
|
IGP |
Birre |
Kulmbacher Bier |
|
IGP |
Birre |
Lausitzer Leinöl |
|
IGP |
Oli e grassi |
Lübecker Marzipan |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Lüneburger Heidekartoffeln |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Lüneburger Heidschnucke |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Mainfranken Bier |
|
IGP |
Birre |
Meißner Fummel |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Münchener Bier |
|
IGP |
Birre |
Nieheimer Käse |
|
IGP |
Formaggi |
Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Nürnberger Lebkuchen |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Oberpfälzer Karpfen |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Odenwälder Frühstückskäse |
|
DOP |
Formaggi |
Reuther Bier |
|
IGP |
Birre |
Rheinisches Apfelkraut |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Salate von der Insel Reichenau |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Salzwedeler Baumkuchen |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Schrobenhausener Sparge l/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen |
|
IGP |
Paste alimentari |
Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle |
|
IGP |
Paste alimentari |
Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Schwarzwälder Schinken |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Schwarzwaldforelle |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Spalt Spalter |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Spreewälder Gurken |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Spreewälder Meerrettich |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Stromberger Pflaume |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Tettnanger Hopfen |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Thüringer Leberwurst |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Thüringer Rostbratwurst |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Thüringer Rotwurst |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Tomaten von der Insel Reichenau |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Walbecker Spargel |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Weideochse vom Limpurger Rind |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Westfälischer Knochenschinken |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Westfälischer Pumpernickel |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Danablu |
|
IGP |
Formaggi |
Esrom |
|
IGP |
Formaggi |
Lammefjordsgulerod |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Lammefjordskartofler |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Vadehavslam |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Vadehavsstude |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας |
Agios Mattheos Kerkyras |
IGP |
Oli e grassi |
Αγουρέλαιο Χαλκιδικής |
Agoureleo Chalkidikis |
DOP |
Oli e grassi |
Ακτινίδιο Πιερίας |
Aktinidio Pierias |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ακτινίδιο Σπερχειού |
Aktinidio Sperchiou |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ανεβατό |
Anevato |
DOP |
Formaggi |
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης |
Apokoronas Chanion Kritis |
DOP |
Oli e grassi |
Αρνάκι Ελασσόνας |
Arnaki Elassonas |
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης |
Arxanes Irakliou Kritis |
DOP |
Oli e grassi |
Αυγοτάραχο Μεσολογγίου |
Avgotaracho Messolongiou |
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης |
Viannos Irakliou Kritis |
DOP |
Oli e grassi |
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης |
Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis |
DOP |
Oli e grassi |
Γαλοτύρι |
Galotyri |
DOP |
Formaggi |
Γραβιέρα Αγράφων |
Graviera Agrafon |
DOP |
Formaggi |
Γραβιέρα Κρήτης |
Graviera Kritis |
DOP |
Formaggi |
Γραβιέρα Νάξου |
Graviera Naxou |
DOP |
Formaggi |
Ελιά Καλαμάτας |
Elia Kalamatas |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία» |
Exeretiko partheno eleolado «Trizinia» |
DOP |
Oli e grassi |
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό |
Exeretiko partheno eleolado Thrapsano |
DOP |
Oli e grassi |
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης |
Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis |
DOP |
Oli e grassi |
Ζάκυνθος |
Zakynthos |
IGP |
Oli e grassi |
Θάσος |
Thassos |
IGP |
Oli e grassi |
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης |
Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Θρούμπα Θάσου |
Throumpa Thassou |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Θρούμπα Χίου |
Throumpa Chiou |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Καλαθάκι Λήμνου |
Kalathaki Limnou |
DOP |
Formaggi |
Καλαμάτα |
Kalamata |
DOP |
Oli e grassi |
Κασέρι |
Kasseri |
DOP |
Formaggi |
Κατίκι Δομοκού |
Katiki Domokou |
DOP |
Formaggi |
Κατσικάκι Ελασσόνας |
Katsikaki Elassonas |
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας |
Kelifoto fystiki Fthiotidas |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου |
Kerassia Tragana Rodochoriou |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Κεφαλογραβιέρα |
Kefalograviera |
DOP |
Formaggi |
Κεφαλονιά |
Kefalonia |
IGP |
Oli e grassi |
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης |
Kolymvari Chanion Kritis |
DOP |
Oli e grassi |
Κονσερβολιά Αμφίσσης |
Konservolia Amfissis |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Κονσερβολιά Αρτας |
Konservolia Artas |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Κονσερβολιά Αταλάντης |
Konservolia Atalantis |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου |
Konservolia Piliou Volou |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Κονσερβολιά Ροβίων |
Konservolia Rovion |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Κονσερβολιά Στυλίδας |
Konservolia Stylidas |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Κοπανιστή |
Kopanisti |
DOP |
Formaggi |
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα |
Korinthiaki Stafida Vostitsa |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας |
Koum kouat Kerkyras |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Κρανίδι Αργολίδας |
Kranidi Argolidas |
DOP |
Oli e grassi |
Κρητικό παξιμάδι |
Kritiko paximadi |
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Κροκεές Λακωνίας |
Krokees Lakonias |
DOP |
Oli e grassi |
Κρόκος Κοζάνης |
Krokos Kozanis |
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Λαδοτύρι Μυτιλήνης |
Ladotyri Mytilinis |
DOP |
Formaggi |
Λακωνία |
Lakonia |
IGP |
Oli e grassi |
Λέσβος/Μυτιλήνη |
Lesvos/Mytilini |
IGP |
Oli e grassi |
Λυγουριό Ασκληπιείου |
Lygourio Asklipiiou |
DOP |
Oli e grassi |
Μανούρι |
Manouri |
DOP |
Formaggi |
Μανταρίνι Χίου |
Mandarini Chiou |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Μαστίχα Χίου |
Masticha Chiou |
DOP |
Gomme e resine naturali |
Μαστιχέλαιο Χίου |
Mastichelaio Chiou |
DOP |
Oli essenziali |
Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια |
Meli Elatis Menalou Vanilia |
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Μεσσαρά |
Messara |
DOP |
Oli e grassi |
Μετσοβόνε |
Metsovone |
DOP |
Formaggi |
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου |
Mila Zagoras Piliou |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως |
Mila Delicious Pilafa Tripoleos |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Μήλο Καστοριάς |
Milo Kastorias |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Μπάτζος |
Batzos |
DOP |
Formaggi |
Ξερά σύκα Κύμης |
Xera syka Kymis |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας |
Xygalo Siteias/Xigalo Siteias |
DOP |
Formaggi |
Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη |
Xira Syka Taxiarchi |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ξυνομυζήθρα Κρήτης |
Xynomyzithra Kritis |
DOP |
Formaggi |
Ολυμπία |
Olympia |
IGP |
Oli e grassi |
Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου |
Patata Kato Nevrokopiou |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Πατάτα Νάξου |
Patata Naxou |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης |
Peza Irakliou Kritis |
DOP |
Oli e grassi |
Πέτρινα Λακωνίας |
Petrina Lakonias |
DOP |
Oli e grassi |
Πηχτόγαλο Χανίων |
Pichtogalo Chanion |
DOP |
Formaggi |
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης |
Portokalia Maleme Chanion Kritis |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής |
Prasines Elies Chalkidikis |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Πρέβεζα |
Preveza |
IGP |
Oli e grassi |
Ροδάκινα Νάουσας |
Rodakina Naoussas |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ρόδος |
Rodos |
IGP |
Oli e grassi |
Σάμος |
Samos |
IGP |
Oli e grassi |
Σαν Μιχάλη |
San Michali |
DOP |
Formaggi |
Σητεία Λασιθίου Κρήτης |
Sitia Lasithiou Kritis |
DOP |
Oli e grassi |
Σταφίδα Ζακύνθου |
Stafida Zakynthou |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Σταφίδα Ηλείας |
Stafida Ilias |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων |
Syka Vavronas Markopoulou Messongion |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Σφέλα |
Sfela |
DOP |
Formaggi |
Τοματάκι Σαντορίνης |
Tomataki Santorinis |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου |
Tsakoniki Melitzana Leonidiou |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Τσίχλα Χίου |
Tsikla Chiou |
DOP |
Gomme e resine naturali |
Φάβα Σαντορίνης |
Fava Santorinis |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Φασόλια Βανίλιες Φενεού |
Fasolia Vanilies Feneou |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας |
Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας |
Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς |
Fassolia GigantesElefantes Kastorias |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου |
Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου |
Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Φέτα |
Feta |
DOP |
Formaggi |
Φιρίκι Πηλίου |
Firiki Piliou |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Φοινίκι Λακωνίας |
Finiki Lakonias |
DOP |
Oli e grassi |
Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού |
Formaella Arachovas Parnassou |
DOP |
Formaggi |
Φυστίκι Αίγινας |
Fystiki Eginas |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Φυστίκι Μεγάρων |
Fystiki Megaron |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Χανιά Κρήτης |
Chania Kritis |
IGP |
Oli e grassi |
Aceite Campo de Calatrava |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite Campo de Montiel |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite de La Alcarria |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite de la Rioja |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite de la Comunitat Valenciana |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite del Baix Ebre-Montsià/Oli del Baix Ebre-Montsià |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite del Bajo Aragón |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite de Lucena |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite de Navarra |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite Monterrubio |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceite Sierra del Moncayo |
|
DOP |
Oli e grassi |
Aceituna Aloreña de Málaga |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Aceituna de Mallorca/Aceituna Mallorquina/Oliva de Mallorca/Oliva Mallorquina |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Afuegàl Pitu |
|
DOP |
Formaggi |
Ajo Morado de las Pedroñeras |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Alcachofa de Tudela |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Alfajor de Medina Sidonia |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Alubia de La Bãneza-León |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Antequera |
|
DOP |
Oli e grassi |
Arroz de Valencia/Arròs de València |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Arzùa-Ulloa |
|
DOP |
Formaggi |
Avellana de Reus |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Azafrán de La Mancha |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Baena |
|
DOP |
Oli e grassi |
Berenjena de Almagro |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Botillo del Bierzo |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Caballa de Andalucìa |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Cabrales |
|
DOP |
Formaggi |
Calasparra |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Calçot de Valls |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Carne de Ávila |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne de Cantabria |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne de la Sierra de Guadarrama |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne de Morucha de Salamanca |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Castaña de Galicia |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Cebolla Fuentes de Ebro |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Cebreiro |
|
DOP |
Formaggi |
Cecina de León |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Cereza del Jerte |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Cerezas de la Montaña de Alicante |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Chorizo de Cantimpalos |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chorizo Riojano |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chosco de Tineo |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chufa de Valencia |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Coliflor de Calahorra |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Cordero de Extremadura |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cordero Manchego |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cordero Segureño |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Dehesa de Extremadura |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Espárrago de Huétor-Tájar |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Espárrago de Navarra |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Estepa |
|
DOP |
Oli e grassi |
Faba Asturiana |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Faba de Lourenzá |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Gamoneu/Gamonedo |
|
DOP |
Formaggi |
Garbanzo de Escacena |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Garbanzo de Fuentesaúco |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Gata-Hurdes |
|
DOP |
Oli e grassi |
Gofio Canario |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Grelos de Galicia |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Guijuelo |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Idiazábal |
|
DOP |
Formaggi |
Jamón de Huelva |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Jamón de Serón |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Jamón de Teruel/Paleta de Teruel |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Jamón de Trevélez |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Jijona |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Judías de El Barco de Ávila |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Kaki Ribera del Xúquer |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Lacón Gallego |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Lechazo de Castilla y León |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Lenteja de La Armuña |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Lenteja de Tierra de Campos |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Les Garrigues |
|
DOP |
Oli e grassi |
Los Pedroches |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Mahón-Menorca |
|
DOP |
Formaggi |
Mantecadas de Astorga |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Mantecados de Estepa |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya |
|
DOP |
Oli e grassi |
Mantequilla de Soria |
|
DOP |
Oli e grassi |
Manzana de Girona/Poma de Girona |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Manzana Reineta del Bierzo |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Mazapán de Toledo |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Melocotón de Calanda |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Melón de la Mancha |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Melva de Andalucìa |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Miel de Galicia/Mel de Galicia |
|
IGP |
Altri prodotti di origine animale |
Miel de Granada |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Miel de La Alcarria |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Miel de Tenerife |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Mongeta del Ganxet |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Montes de Granada |
|
DOP |
Oli e grassi |
Montes de Toledo |
|
DOP |
Oli e grassi |
Montoro-Adamuz |
|
DOP |
Oli e grassi |
Nísperos Callosa d'En Sarriá |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pa de Pagès Català |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Pan de Alfacar |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Pan de Cea |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Pan de Cruz de Ciudad Real |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Papas Antiguas de Canarias |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pasas de Málaga |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pataca de Galicia/Patata de Galicia |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Patatas de Prades/Patates de Prades |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pemento da Arnoia |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pemento de Herbón |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pemento de Mougán |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pemento de Oímbra |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pemento do Couto |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pera de Jumilla |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pera de Lleida |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Peras de Rincón de Soto |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Picón Bejes-Tresviso |
|
DOP |
Formaggi |
Pimentón de la Vera |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Pimentón de Murcia |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Pimiento Asado del Bierzo |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pimiento de Fresno-Benavente |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pimiento Riojano |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pimientos del Piquillo de Lodosa |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Plátano de Canarias |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pollo y Capón del Prat |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Poniente de Granada |
|
DOP |
Oli e grassi |
Priego de Córdoba |
|
DOP |
Oli e grassi |
Queso Camerano |
|
DOP |
Formaggi |
Queso Casin |
|
DOP |
Formaggi |
Queso de Flor de Guía/Queso de MEDIA Flor de Guía/Queso de Guía |
|
DOP |
Formaggi |
Queso de La Serena |
|
DOP |
Formaggi |
Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya |
|
DOP |
Formaggi |
Queso de Murcia |
|
DOP |
Formaggi |
Queso de Murcia al vino |
|
DOP |
Formaggi |
Queso de Valdeón |
|
IGP |
Formaggi |
Queso Ibores |
|
DOP |
Formaggi |
Queso Los Beyos |
|
IGP |
Formaggi |
Queso Majorero |
|
DOP |
Formaggi |
Queso Manchego |
|
DOP |
Formaggi |
Queso Nata de Cantabria |
|
DOP |
Formaggi |
Queso Palmero/Queso de la Palma |
|
DOP |
Formaggi |
Queso Tetilla |
|
DOP |
Formaggi |
Queso Zamorano |
|
DOP |
Formaggi |
Quesucos de Liébana |
|
DOP |
Formaggi |
Roncal |
|
DOP |
Formaggi |
Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
San Simón da Costa |
|
DOP |
Formaggi |
Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Sierra de Cadiz |
|
DOP |
Oli e grassi |
Sierra de Cazorla |
|
DOP |
Oli e grassi |
Sierra de Segura |
|
DOP |
Oli e grassi |
Sierra Mágina |
|
DOP |
Oli e grassi |
Siurana |
|
DOP |
Oli e grassi |
Sobao Pasiego |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Sobrasada de Mallorca |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Tarta de Santiago |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Ternasco de Aragón |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Ternera Asturiana |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Ternera de Extremadura |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Ternera Gallega |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Tomate La Cañada |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Torta del Casar |
|
DOP |
Formaggi |
Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Turrón de Alicante |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Uva de mesa embolsada «Vinalopó» |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Vinagre de Jerez |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Vinagre del Condado de Huelva |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Kainuun rönttönen |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Kitkan viisas |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Lapin Poron kuivaliha |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Lapin Poron kylmäsavuliha |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Lapin Poron liha |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Lapin Puikula |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Puruveden muikku |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Abondance |
|
DOP |
Formaggi |
Agneau de lait des Pyrénées |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Agneau de l'Aveyron |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Agneau de Lozère |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Agneau de Pauillac |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Agneau du Périgord |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Agneau de Sisteron |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Agneau du Bourbonnais |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Agneau du Limousin |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Agneau du Poitou-Charentes |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Agneau du Quercy |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Ail blanc de Lomagne |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ail de la Drôme |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ail fumé d'Arleux |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ail rose de Lautrec |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Anchois de Collioure |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Asperge des sables des Landes |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Banon |
|
DOP |
Formaggi |
Barèges-Gavarnie |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Béa du Roussillon |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Beaufort |
— |
DOP |
Formaggi |
Bergamote(s) de Nancy |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres |
|
DOP |
Oli e grassi |
Beurre de Bresse |
|
DOP |
Oli e grassi |
Beurre d'Isigny |
|
DOP |
Oli e grassi |
Bleu d'Auvergne |
|
DOP |
Formaggi |
Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel |
|
DOP |
Formaggi |
Bleu des Causses |
|
DOP |
Formaggi |
Bleu du Vercors-Sassenage |
|
DOP |
Formaggi |
Bœuf charolais du Bourbonnais |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Bœuf de Bazas |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Bœuf de Chalosse |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Bœuf de Charolles |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Bœuf de Vendée |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Bœuf du Maine |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Boudin blanc de Rethel |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Brie de Meaux |
|
DOP |
Formaggi |
Brie de Melun |
|
DOP |
Formaggi |
Brioche vendéenne |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Brocciu Corse/Brocciu |
|
DOP |
Formaggi |
Camembert de Normandie |
|
DOP |
Formaggi |
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Cantal/Fourme de Cantal/Cantalet |
|
DOP |
Formaggi |
Chabichou du Poitou |
|
DOP |
Formaggi |
Chaource |
|
DOP |
Formaggi |
Charolais |
|
DOP |
Formaggi |
Chasselas de Moissac |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Châtaigne d'Ardèche |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Chevrotin |
|
DOP |
Formaggi |
Cidre de Bretagne/Cidre Breton |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Cidre de Normandie/Cidre Normand |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Clémentine de Corse |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Coco de Paimpol |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Comté |
|
DOP |
Formaggi |
Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Cornouaille |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Crème de Bresse |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Crème d'Isigny |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Crème fraîche fluide d'Alsace |
|
IGP |
Altri prodotti di origine animale |
Crottin de Chavignol/Chavignol |
|
DOP |
Formaggi |
Dinde de Bresse |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Domfront |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Époisses |
|
DOP |
Formaggi |
Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Farine de Petit Epeautre de Haute Provence |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Figue de Solliès |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fin Gras/Fin Gras du Mézenc |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Foin de Crau |
|
DOP |
Foin |
Fourme d'Ambert/Fourme de Montbrison |
|
DOP |
Formaggi |
Fraise du Périgord |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fraises de Nîmes |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Gâche vendéenne |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Génisse Fleur d'Aubrac |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Gruyère (3) |
|
IGP |
Formaggi |
Haricot tarbais |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Huile d'olive d'Aix-en-Provence |
|
DOP |
Oli e grassi |
Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica |
|
DOP |
Oli e grassi |
Huile d'olive de Haute-Provence |
|
DOP |
Oli e grassi |
Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence |
|
DOP |
Oli e grassi |
Huile d'olive de Nice |
|
DOP |
Oli e grassi |
Huile d'olive de Nîmes |
|
DOP |
Oli e grassi |
Huile d'olive de Nyons |
|
DOP |
Oli e grassi |
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence |
|
DOP |
Oli e grassi |
Huîtres Marennes Oléron |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Jambon de Bayonne |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Jambon de l'Ardèche |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Jambon de Vendée |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Kiwi de l'Adour |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Laguiole |
|
DOP |
Formaggi |
Langres |
|
DOP |
Formaggi |
Lentille vert du Puy |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Lentilles vertes du Berry |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Lingot du Nord |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Livarot |
|
DOP |
Formaggi |
Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Mâche nantaise |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Mâconnais |
|
DOP |
Formaggi |
Maine — Anjou |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Maroilles/Marolles |
|
DOP |
Formaggi |
Melon de Guadeloupe |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Melon du Haut-Poitou |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Melon du Quercy |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Miel d'Alsace |
|
IGP |
Altri prodotti di origine animale |
Miel de Corse/Mele di Corsica |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Miel de Provence |
|
IGP |
Altri prodotti di origine animale |
Miel de sapin des Vosges |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Mirabelles de Lorraine |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Mogette de Vendée |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Mont d'or/Vacherin du Haut-Doubs |
|
DOP |
Formaggi |
Morbier |
|
DOP |
Formaggi |
Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Moutarde de Bourgogne |
|
IGP |
Pasta di mostarda |
Munster/Munster-Géromé |
|
DOP |
Formaggi |
Muscat du Ventoux |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Neufchâtel |
|
DOP |
Formaggi |
Noisette de Cervione — Nuciola di Cervion |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Noix de Grenoble |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Noix du Périgord |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Œufs de Loué |
|
IGP |
Altri prodotti di origine animale |
Oie d'Anjou |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Oignon de Roscoff |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Oignon doux des Cévennes |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Olive de Nice |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Olive de Nîmes |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Olives noires de la Vallée des Baux de Provence |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Olives noires de Nyons |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ossau-Iraty |
|
DOP |
Formaggi |
Pâté de Campagne Breton |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Pâtes d'Alsace |
|
IGP |
Paste alimentari |
Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Pélardon |
|
DOP |
Formaggi |
Petit Épeautre de Haute-Provence |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Picodon |
|
DOP |
Formaggi |
Piment d'Espelette/Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Pintadeau de la Drôme |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Poireaux de Créances |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pomelo de Corse |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pomme de terre de l'Île de Ré |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pomme du Limousin |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pommes des Alpes de Haute Durance |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pommes de terre de Merville |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pommes et poires de Savoie |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pont-l'Évêque |
|
DOP |
Formaggi |
Porc d'Auvergne |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Porc de Franche-Comté |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Porc de la Sarthe |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Porc de Normandie |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Porc de Vendée |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Porc du Limousin |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Porc du Sud-Ouest |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Pouligny-Saint-Pierre |
|
DOP |
Formaggi |
Prés-salés de la baie de Somme |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Prés-salés du Mont-Saint-Michel |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Raviole du Dauphiné |
|
IGP |
Paste alimentari |
Reblochon/Reblochon de Savoie |
|
DOP |
Formaggi |
Rigotte de Condrieu |
|
DOP |
Formaggi |
Rillettes de Tours |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Riz de Camargue |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Rocamadour |
|
DOP |
Formaggi |
Roquefort |
|
DOP |
Formaggi |
Sainte-Maure de Touraine |
|
DOP |
Formaggi |
Saint-Marcellin |
|
IGP |
Formaggi |
Saint-Nectaire |
|
DOP |
Formaggi |
Salers |
|
DOP |
Formaggi |
Saucisse de Montbéliard |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Saucisse de Morteau/Jésus de Morteau |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Saucisson de l'Ardèche |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Selles-sur-Cher |
|
DOP |
Formaggi |
Taureau de Camargue |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Tome des Bauges |
|
DOP |
Formaggi |
Tomme de Savoie |
|
IGP |
Formaggi |
Tomme des Pyrénées |
|
IGP |
Formaggi |
Valençay |
|
DOP |
Formaggi |
Veau de l'Aveyron et du Ségala |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Veau du Limousin |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles d'Alsace |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles d'Ancenis |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles d'Auvergne |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Bourgogne |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Bresse |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Bretagne |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Challans |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Cholet |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Gascogne |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Houdan |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Janzé |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de la Champagne |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de la Drôme |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de l'Ain |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Licques |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de l'Orléanais |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Loué |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Normandie |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles de Vendée |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles des Landes |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Béarn |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Berry |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Charolais |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Forez |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Gatinais |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Gers |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Languedoc |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Lauragais |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Maine |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du plateau de Langres |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Val de Sèvres |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Volailles du Velay |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Alföldi kamillavirágzat |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Gönci kajszibarack |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Hajdúsági torma |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Kalocsai fűszerpaprika örlemény |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Magyar szürkemarha hús |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Makói vöröshagyma/Makói hagyma |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Szentesi paprika |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Szőregi rózsatő |
|
IGP |
Fiori e piante ornamentali |
Clare Island Salmon |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Imokilly Regato |
|
DOP |
Formaggi |
Timoleague Brown Pudding |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Waterford Blaa/Blaa |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Abbacchio Romano |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Acciughe sotto sale del Mar Ligure |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Aceto balsamico di Modena |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Aceto balsamico tradizionale di Modena |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Aglio Bianco Polesano |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Aglio di Voghiera |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Agnello del Centro Italia |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Agnello di Sardegna |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Alto Crotonese |
|
DOP |
Oli e grassi |
Amarene Brusche di Modena |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Aprutino Pescarese |
|
DOP |
Oli e grassi |
Arancia del Gargano |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Arancia di Ribera |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Arancia Rossa di Sicilia |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Asiago |
|
DOP |
Formaggi |
Asparago bianco di Bassano |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Asparago bianco di Cimadolmo |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Asparago di Badoere |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Asparago verde di Altedo |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Basilico Genovese |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale |
|
DOP |
Oli essenziali |
Bitto |
|
DOP |
Formaggi |
Bra |
|
DOP |
Formaggi |
Bresaola della Valtellina |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Brisighella |
|
DOP |
Oli e grassi |
Brovada |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Bruzio |
|
DOP |
Oli e grassi |
Caciocavallo Silano |
|
DOP |
Formaggi |
Canestrato di Moliterno |
|
IGP |
Formaggi |
Canestrato Pugliese |
|
DOP |
Formaggi |
Canino |
|
DOP |
Oli e grassi |
Capocollo di Calabria |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Cappero di Pantelleria |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Carciofo Brindisino |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Carciofo di Paestum |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Carciofo Romanesco del Lazio |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Carciofo Spinoso di Sardegna |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Carota dell'Altopiano del Fucino |
— |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Carota Novella di Ispica |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Cartoceto |
|
DOP |
Oli e grassi |
Casatella Trevigiana |
|
DOP |
Formaggi |
Casciotta d'Urbino |
|
DOP |
Formaggi |
Castagna Cuneo |
— |
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Castagna del Monte Amiata |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Castagna di Montella |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Castagna di Vallerano |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Castelmagno |
|
DOP |
Formaggi |
Chianti Classico |
|
DOP |
Oli e grassi |
Ciauscolo |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Cilento |
|
DOP |
Oli e grassi |
Ciliegia dell'Etna |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ciliegia di Marostica |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ciliegia di Vignola |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Cinta Senese |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cipolla Rossa di Tropea Calabria |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Cipollotto Nocerino |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Clementine del Golfo di Taranto |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Clementine di Calabria |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Collina di Brindisi |
|
DOP |
Oli e grassi |
Colline di Romagna |
|
DOP |
Oli e grassi |
Colline Pontine |
|
DOP |
Oli e grassi |
Colline Salernitane |
— |
DOP |
Oli e grassi |
Colline Teatine |
|
DOP |
Oli e grassi |
Coppa di Parma |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Coppa Piacentina |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Coppia Ferrarese |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Cotechino Modena |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Cozza di Scardovari |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Crudo di Cuneo |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Culatello di Zibello |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Dauno |
|
DOP |
Oli e grassi |
Fagioli Bianchi di Rotonda |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fagiolo Cannellino di Atina |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fagiolo Cuneo |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fagiolo di Sarconi |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fagiolo di Sorana |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Farina di castagne della Lunigiana |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Farina di Neccio della Garfagnana |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Farro di Monteleone di Spoleto |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Farro della Garfagnana |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fichi di Cosenza |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fico Bianco del Cilento |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ficodindia dell'Etna |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ficodindia di San Cono |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fiore Sardo |
|
DOP |
Formaggi |
Fontina |
|
DOP |
Formaggi |
Formaggella del Luinese |
|
DOP |
Formaggi |
Formaggio di Fossa di Sogliano |
|
DOP |
Formaggi |
Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana |
|
DOP |
Formaggi |
Fungo di Borgotaro |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Garda |
|
DOP |
Oli e grassi |
Gorgonzola |
|
DOP |
Formaggi |
Grana Padano |
|
DOP |
Formaggi |
Insalata di Lusia |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Irpinia — Colline dell'Ufita |
|
DOP |
Oli e grassi |
Kiwi Latina |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
La Bella della Daunia |
— |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Laghi Lombardi |
— |
DOP |
Oli e grassi |
Lametia |
|
DOP |
Oli e grassi |
Lardo di Colonnata |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Lenticchia di Castelluccio di Norcia |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Limone Costa d'Amalfi |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Limone di Rocca Imperiale |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Limone di Siracusa |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Limone di Sorrento |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Limone Femminello del Gargano |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Limone Interdonato Messina |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Liquirizia di Calabria |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Lucca |
|
DOP |
Oli e grassi |
Maccheroncini di Campofilone |
|
IGP |
Paste alimentari |
Marrone della Valle di Susa |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Marrone del Mugello |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Marrone di Caprese Michelangelo |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Marrone di Castel del Rio |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Marrone di Combai |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Marrone di Roccadaspide |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Marrone di San Zeno |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Marroni del Monfenera |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Mela di Valtellina |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Mela Rossa Cuneo |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Mela Val di Non |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Melannurca Campana |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Melanzana Rossa di Rotonda |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Melone Mantovano |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Miele della Lunigiana |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Miele delle Dolomiti Bellunesi |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Miele Varesino |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Molise |
|
DOP |
Oli e grassi |
Montasio |
|
DOP |
Formaggi |
Monte Etna |
|
DOP |
Oli e grassi |
Monte Veronese |
|
DOP |
Formaggi |
Monti Iblei |
|
DOP |
Oli e grassi |
Mortadella Bologna |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Mozzarella di Bufala Campana |
|
DOP |
Formaggi |
Murazzano |
|
DOP |
Formaggi |
Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Nocciola di Giffoni |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Nocciola Romana |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Nocellara del Belice |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Nostrano Valtrompia |
|
DOP |
Formaggi |
Oliva Ascolana del Piceno |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pagnotta del Dittaino |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pancetta di Calabria |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Pancetta Piacentina |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Pane casareccio di Genzano |
— |
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Pane di Altamura |
— |
DOP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Pane di Matera |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Panforte di Siena |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Parmigiano Reggiano |
— |
DOP |
Formaggi |
Pasta di Gragnano |
|
IGP |
Paste alimentari |
Patata dell'Alto Viterbese |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Patata della Sila |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Patata di Bologna |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pecorino Crotonese |
|
DOP |
Formaggi |
Pecorino di Filiano |
|
DOP |
Formaggi |
Pecorino di Picinisco |
|
DOP |
Formaggi |
Pecorino Romano |
|
DOP |
Formaggi |
Pecorino Sardo |
|
DOP |
Formaggi |
Pecorino Siciliano |
|
DOP |
Formaggi |
Pecorino Toscano |
|
DOP |
Formaggi |
Penisola Sorrentina |
|
DOP |
Oli e grassi |
Peperone di Pontecorvo |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Peperone di Senise |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pera dell'Emilia Romagna |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pera mantovana |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pescabivona |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pesca di Leonforte |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pesca di Verona |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pesca e nettarina di Romagna |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Piacentinu Ennese |
|
DOP |
Formaggi |
Piadina Romagnola/Piada Romagnola |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Piave |
|
DOP |
Formaggi |
Pistacchio verde di Bronte |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pomodoro di Pachino |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Porchetta di Ariccia |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Pretuziano delle Colline Teramane |
|
DOP |
Oli e grassi |
Prosciutto Amatriciano |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Prosciutto di Carpegna |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Prosciutto di Modena |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Prosciutto di Norcia |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Prosciutto di Parma |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Prosciutto di Sauris |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Prosciutto di S. Daniele |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Prosciutto Toscano |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Provolone del Monaco |
|
DOP |
Formaggi |
Provolone Valpadana |
|
DOP |
Formaggi |
Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì |
|
DOP |
Formaggi |
Quartirolo Lombardo |
|
DOP |
Formaggi |
Radicchio di Chioggia |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Radicchio di Verona |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Radicchio Rosso di Treviso |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Radicchio Variegato di Castelfranco |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ragusano |
|
DOP |
Formaggi |
Raschera |
|
DOP |
Formaggi |
Ricciarelli di Siena |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Ricotta di Bufala Campana |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Ricotta Romana |
|
DOP |
Formaggi |
Riso del Delta del Po |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Riso Nano Vialone Veronese |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Riviera Ligure |
|
DOP |
Oli e grassi |
Robiola di Roccaverano |
|
DOP |
Formaggi |
Sabina |
|
DOP |
Oli e grassi |
Salama da sugo |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Salame Brianza |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Salame Cremona |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Salame di Varzi |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Salame d'oca di Mortara |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Salame Felino |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Salame Piacentino |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Salame S. Angelo |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Salamini italiani alla cacciatora |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Salmerino del Trentino |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Salsiccia di Calabria |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Salva Cremasco |
|
DOP |
Formaggi |
Sardegna |
|
DOP |
Oli e grassi |
Scalogno di Romagna |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Sedano Bianco di Sperlonga |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Seggiano |
|
DOP |
Oli e grassi |
Soppressata di Calabria |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Soprèssa Vicentina |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Spressa delle Giudicarie |
|
DOP |
Formaggi |
Squacquerone di Romagna |
|
DOP |
Formaggi |
Stelvio/Stilfser |
|
DOP |
Formaggi |
Strachitunt |
|
DOP |
Formaggi |
Susina di Dro |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Taleggio |
|
DOP |
Formaggi |
Tergeste |
|
DOP |
Oli e grassi |
Terra di Bari |
|
DOP |
Oli e grassi |
Terra d'Otranto |
|
DOP |
Oli e grassi |
Terre Aurunche |
|
DOP |
Oli e grassi |
Terre di Siena |
|
DOP |
Oli e grassi |
Terre Tarentine |
|
DOP |
Oli e grassi |
Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Toma Piemontese |
|
DOP |
Formaggi |
Torrone di Bagnara |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Toscano |
|
IGP |
Oli e grassi |
Trote del Trentino |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Tuscia |
|
DOP |
Oli e grassi |
Umbria |
|
DOP |
Oli e grassi |
Uva da tavola di Canicattì |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Uva da tavola di Mazzarrone |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Uva di Puglia |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Val di Mazara |
|
DOP |
Oli e grassi |
Valdemone |
|
DOP |
Oli e grassi |
Valle d'Aosta Fromadzo |
|
DOP |
Formaggi |
Valle d'Aosta Jambon de Bosses |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Valle d'Aosta Lard d'Arnad |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Valle del Belice |
|
DOP |
Oli e grassi |
Valli Trapanesi |
|
DOP |
Oli e grassi |
Valtellina Casera |
|
DOP |
Formaggi |
Vastedda della valle del Belìce |
|
DOP |
Formaggi |
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa |
|
DOP |
Oli e grassi |
Vitellone bianco dell'Appennino Centrale |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Vulture |
|
DOP |
Oli e grassi |
Zafferano dell'Aquila |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Zafferano di San Gimignano |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Zafferano di Sardegna |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Zampone Modena |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Daujėnų naminė duona |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Lietuviškas varškės sūris |
|
IGP |
Formaggi |
Seinų/Lazdijų krašto medus/Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Stakliškės |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Beurre rose — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg |
|
DOP |
Oli e grassi |
Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Boeren-Leidse met sleutels |
|
DOP |
Formaggi |
Edam Holland |
|
IGP |
Formaggi |
Gouda Holland |
|
IGP |
Formaggi |
Kanterkaas/Kanternagelkaas/Kanterkomijnekaas |
|
DOP |
Formaggi |
Noord-Hollandse Edammer |
|
DOP |
Formaggi |
Noord-Hollandse Gouda |
|
DOP |
Formaggi |
Opperdoezer Ronde |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Westlandse druif |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Andruty Kaliskie |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Bryndza Podhalańska |
|
DOP |
Formaggi |
Cebularz lubelski |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Chleb prądnicki |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Fasola korczyńska |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Fasola Wrzawska |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Jabłka grójeckie |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Jabłka łąckie |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Jagnięcina podhalańska |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Karp zatorski |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Kiełbasa lisiecka |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Kołocz śląski/kołacz śląski |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Miód drahimski |
|
IGP |
Altri prodotti di origine animale |
Miód kurpiowski |
|
IGP |
Altri prodotti di origine animale |
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich |
|
IGP |
Altri prodotti di origine animale |
Obwarzanek krakowski |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Oscypek |
|
DOP |
Formaggi |
Podkarpacki miód spadziowy |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Redykołka |
|
DOP |
Formaggi |
Rogal świętomarciński |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Ser koryciński swojski |
|
IGP |
Formaggi |
Śliwka szydłowska |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Suska sechlońska |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Wielkopolski ser smażony |
|
IGP |
Formaggi |
Wiśnia nadwiślanka |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Alheira de Barroso-Montalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Alheira de Vinhais |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Ameixa d'Elvas |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Amêndoa Douro |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Ananás dos Açores/São Miguel |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Anona da Madera |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Azeite de Moura |
|
DOP |
Oli e grassi |
Azeite de Trás-os-Montes |
|
DOP |
Oli e grassi |
Azeite do Alentejo Interior |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) |
|
DOP |
Oli e grassi |
Azeites do Norte Alentejano |
|
DOP |
Oli e grassi |
Azeites do Ribatejo |
|
DOP |
Oli e grassi |
Azeitona de conserva Negrinha de Freixo |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Batata de Trás-os-montes |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Batata doce de Aljezur |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Borrego da Beira |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Borrego de Montemor-o-Novo |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Borrego do Baixo Alentejo |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Borrego do Nordeste Alentejano |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Borrego Serra da Estrela |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Borrego Terrincho |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Cabrito da Beira |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cabrito da Gralheira |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cabrito das Terras Altas do Minho |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cabrito de Barroso |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cabrito do Alentejo |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cabrito Transmontano |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cacholeira Branca de Portalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Carnalentejana |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne Arouquesa |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne Barrosã |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne Cachena da Peneda |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne da Charneca |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne de Bísaro Transmonano/Carne de Porco Transmontano |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne de Bravo do Ribatejo |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne de Porco Alentejano |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne dos Açores |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne Marinhoa |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne Maronesa |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne Mertolenga |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Carne Mirandesa |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Castanha da Terra Fria |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Castanha de Padrela |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Castanha dos Soutos da Lapa |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Castanha Marvão-Portalegre |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Cereja da Cova da Beira |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Cereja de São Julião-Portalegre |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Chouriça de carne de Barroso-Montalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chouriça de Carne de Vinhais/Linguiça de Vinhais |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chouriça doce de Vinhais |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chouriço azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chouriço de Carne de Estremoz e Borba |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chouriço de Portalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chouriço grosso de Estremoz e Borba |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Chouriço Mouro de Portalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Citrinos do Algarve |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Cordeiro Bragançano |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Farinheira de Estremoz e Borba |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Farinheira de Portalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Linguiça de Portalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Linguiça do Baixo Alentejo/Chouriço de carne do Baixo Alentejo |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Lombo Branco de Portalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Lombo Enguitado de Portalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Maçã Bravo de Esmolfe |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Maçã da Beira Alta |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Maçã da Cova da Beira |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Maçã de Alcobaça |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Maçã de Portalegre |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Maçã Riscadinha de Palmela |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Maracujá dos Açores/S. Miguel |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Mel da Serra da Lousã |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Mel da Serra de Monchique |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Mel da Terra Quente |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Mel das Terras Altas do Minho |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Mel de Barroso |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Mel do Alentejo |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Mel do Parque de Montezinho |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão) |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Mel dos Açores |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Morcela de Assar de Portalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Morcela de Cozer de Portalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Morcela de Estremoz e Borba |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Ovos moles de Aveiro |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Paio de Estremoz e Borba |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Paia de Lombo de Estremoz e Borba |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Paia de Toucinho de Estremoz e Borba |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Painho de Portalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Paio de Beja |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Pastel de Tentúgal |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Pêra Rocha do Oeste |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Pêssego da Cova da Beira |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Presunto de Barrancos |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Presunto de Barroso |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Presunto de Camp Maior e Elvas/Paleta de Campo Maior e Elvas |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Presunto de Santana da Serra/Paleta de Santana da Serra |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo |
|
DOP |
Prodotti a base di carne |
Queijo de Azeitão |
|
DOP |
Formaggi |
Queijo de cabra Transmontano |
|
DOP |
Formaggi |
Queijo de Évora |
|
DOP |
Oli e grassi |
Queijo de Nisa |
|
DOP |
Formaggi |
Queijo do Pico |
|
DOP |
Formaggi |
Queijo mestiço de Tolosa |
|
IGP |
Formaggi |
Queijo Rabaçal |
|
DOP |
Formaggi |
Queijo São Jorge |
|
DOP |
Formaggi |
Queijo Serpa |
|
DOP |
Formaggi |
Queijo Serra da Estrela |
|
DOP |
Formaggi |
Queijo Terrincho |
|
DOP |
Formaggi |
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) |
|
DOP |
Formaggi |
Requeijão da Beira Baixa |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Requeijão Serra da Estrela |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Salpicão de Barroso-Montalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Salpicão de Vinhais |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Sangueira de Barroso-Montalegre |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Travia da Beira Baixa |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Vitela de Lafões |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Magiun de prune Topoloveni |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Bruna bönor från Öland |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Kalix Löjrom |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Skånsk spettkaka |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Svecia |
|
IGP |
Formaggi |
Upplandskubb |
|
DOP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Bovški sir |
|
DOP |
Formaggi |
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre |
|
DOP |
Oli e grassi |
Kočevski gozdni med |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Kraška panceta |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Kraški med |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Kraški pršut |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Kraški zašink |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Mohant |
|
DOP |
Formaggi |
Nanoški sir |
|
DOP |
Formaggi |
Prekmurska šunka |
|
IGP |
Viande (et abats) frais |
Prleška tünka |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Ptujski lük |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Šebreljski želodec |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Slovenski med |
|
IGP |
Altri prodotti di origine animale |
Štajersko prekmursko bučno olje |
|
IGP |
Oli e grassi |
Tolminc |
|
DOP |
Formaggi |
Zgornjesavinjski želodec |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Oravský korbáčik |
|
IGP |
Formaggi |
Paprika Žitava/Žitavská paprika |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Skalický trdelnik |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Slovenská bryndza |
|
IGP |
Formaggi |
Slovenská parenica |
|
IGP |
Formaggi |
Slovenský oštiepok |
|
IGP |
Formaggi |
Tekovský salámový syr |
|
IGP |
Formaggi |
Zázrivské vojky |
|
IGP |
Formaggi |
Zázrivský korbáčik |
|
IGP |
Formaggi |
Arbroath Smokies |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Armagh Bramley Apples |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Beacon Fell traditional Lancashire cheese |
|
DOP |
Formaggi |
Bonchester cheese |
|
DOP |
Formaggi |
Buxton blue |
|
DOP |
Formaggi |
Cornish Clotted Cream |
|
DOP |
Altri prodotti di origine animale |
Cornish Pasty |
|
IGP |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Cornish Sardines |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Dorset Blue Cheese |
|
IGP |
Formaggi |
Dovedale cheese |
|
DOP |
Formaggi |
East Kent Goldings |
|
DOP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Exmoor Blue Cheese |
|
IGP |
Formaggi |
Fal Oyster |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Fenland Celery |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Gloucestershire cider/perry |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Herefordshire cider/perry |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Isle of Man Manx Loaghtan Lamb |
— |
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Jersey Royal potatoes |
— |
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Isle of Man Queenies |
|
DOP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Kentish ale and Kentish strong ale |
— |
IGP |
Birre |
Lakeland Herdwick |
|
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Lough Neagh Eel |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Melton Mowbray Pork Pie |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Native Shetland Wool |
|
DOP |
Laine |
Newmarket Sausage |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
New Season Comber Potatoes/Comber Earlies |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Orkney beef |
— |
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Orkney lamb |
— |
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Orkney Scottish Island Cheddar |
|
IGP |
Formaggi |
Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes |
|
IGP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Rutland Bitter |
— |
IGP |
Birre |
Scotch Beef |
— |
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Scotch Lamb |
— |
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Scottish Farmed Salmon |
— |
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Scottish Wild Salmon |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Shetland Lamb |
— |
DOP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Single Gloucester |
— |
DOP |
Formaggi |
Staffordshire Cheese |
— |
DOP |
Formaggi |
Stornoway Black Pudding |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Swaledale cheese/Swaledale ewes' cheese |
— |
DOP |
Formaggi |
Teviotdale Cheese |
|
IGP |
Formaggi |
Traditional Cumberland Sausage |
|
IGP |
Prodotti a base di carne |
Traditional Grimsby Smoked Fish |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Welsh Beef |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
Welsh lamb |
|
IGP |
Carne fresche (e frattaglie) |
West Country Beef |
|
IGP |
Viande (et abats) frais |
West Country farmhouse Cheddar cheese |
|
DOP |
Formaggi |
West Country Lamb |
|
IGP |
Viande (et abats) frais |
White Stilton cheese/Blue Stilton cheese |
|
DOP |
Formaggi |
Whitstable oysters |
|
IGP |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Worcestershire cider/perry |
|
IGP |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Yorkshire Forced Rhubarb |
|
DOP |
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati |
Yorkshire Wensleydale |
|
IGP |
Formaggi |
Appendice 2
LEGISLAZIONE DELLE PARTI
Legislazione dell'Unione europea
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
Legislazione della Confederazione svizzera
Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, modificata da ultimo il 1o gennaio 2015 (RS 910.12, RO 2014 3903).
(1) Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto nell'appendice 2.
(2) Conformemente alla legislazione dell'Unione vigente, come contenuto nell'appendice 2.
(3) Le modalità di utilizzo dell'IGP Gruyère sono descritte nei considerando 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2013 della Commissione, del 6 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gruyère (IGP)] (GU L 36 del 7.2.2013, pag. 1).