ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
28 giugno 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

1

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141 della Commissione, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1142 della Commissione, del 27 giugno 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni ( 1 )

29

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2017/1143 del Consiglio, del 26 giugno 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica francese

36

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2017) 4136]

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (1), firmato a Bruxelles il 25 novembre 2016, entrerà in vigore il 30 giugno 2017.


(1)  GU L 108 del 26.4.2017, pag. 3.


28.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

Il protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (1) entrerà in vigore il 1o luglio 2017.


(1)  GU L 81 del 28.3.2017, pag. 3.


REGOLAMENTI

28.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1141 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2017

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nell'aprile 2011, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 (2) («regolamento definitivo») un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile (stainless steel bars — SSB) originarie dell'India, attualmente classificate sotto i codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.

(2)

Il regolamento definitivo ha istituito un dazio compensativo con aliquote comprese tra il 3,3 % e il 4,3 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, del 4,0 % per le società che hanno collaborato e non rientrano nel campione e del 4,3 % per tutte le altre società in India.

(3)

Nel luglio 2013, a seguito di un riesame intermedio parziale («riesame intermedio»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 721/2013 (3) («regolamento di modifica») il Consiglio ha modificato l'aliquota di dazio applicabile al produttore esportatore indiano Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra («Viraj») dal 4,3 % allo 0 % e ha rivisto l'aliquota per tutte le altre società portandola dal 4,3 % al 4,0 %.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

Nel giugno 2015 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di imminente scadenza delle misure compensative sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India (4).

(5)

Il 28 gennaio 2016 l'Associazione europea della siderurgia («Eurofer»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione complessiva di barre di acciaio inossidabile nell'Unione europea («l'Unione»), ha presentato una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (5).

(6)

Eurofer ha fondato la domanda sul presupposto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza delle sovvenzioni e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura

(7)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura del riesame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («avviso di apertura»).

1.4.   Parti interessate

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta.

(9)

La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza Eurofer, i produttori noti dell'Unione e le rispettive associazioni, gli utilizzatori e gli importatori noti di barre di acciaio inossidabile nell'Unione nonché il governo indiano e i produttori esportatori noti in India invitandoli a partecipare.

(10)

A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.1.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

1.4.1.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione.

(13)

In conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite che potesse essere esaminato nel periodo disponibile, garantendo al contempo una distribuzione geografica.

(14)

Il campione selezionato in via provvisoria era composto da tre produttori dell'Unione rappresentanti circa il 50 % delle vendite complessive dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio.

(15)

Alla Commissione è stato notificato che un produttore dell'Unione aveva dichiarato vendite effettuate tra membri del gruppo come vendite effettuate all'Unione e pertanto tale soggetto è stato sostituito con un altro produttore dell'Unione. Il campione definitivo copriva anch'esso circa il 50 % delle vendite complessive dei produttori dell'Unione che hanno collaborato.

1.4.1.2.   Campionamento degli importatori

(16)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli importatori e le loro associazioni rappresentative a manifestarsi e a fornire informazioni specifiche necessarie a stabilire se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, alla selezione del campione. Si sono manifestati due importatori.

1.4.1.3.   Campionamento dei produttori esportatori

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell'India a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità indiane di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(18)

Quattordici produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori, rappresentanti circa il 46 % delle importazioni complessive nell'Unione di barre di acciaio inossidabili dall'India, hanno fornito le informazioni richieste nell'Allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento. La Commissione ha inserito nel campione tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori con il più alto volume di vendite all'esportazione nell'Unione (rappresentanti il 62 % del volume delle esportazioni da parte delle società che hanno collaborato) che potesse essere ragionevolmente esaminato nel periodo disponibile.

(19)

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità indiane sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

1.4.1.4.   Utilizzatori

(20)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni che rappresentano i consumatori, a manifestarsi e collaborare. Nell'Unione non si è manifestato alcun utilizzatore o associazione di utilizzatori.

1.4.2.   Questionari e visite di verifica

(21)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

(22)

Tra questi il governo indiano, tre produttori esportatori indiani inseriti nel campione, tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, i due importatori di cui al considerando 16, Eurofer e un'altra associazione dei produttori dell'Unione.

(23)

Hanno risposto al questionario tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, Eurofer, il governo indiano e tre produttori esportatori indiani inseriti nel campione.

(24)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni, la persistenza o reiterazione del pregiudizio e se il mantenimento delle misure compensative non fosse contrario all'interesse dell'Unione.

(25)

Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le sedi del governo indiano a Delhi, in India, presso la sede di Eurofer a Bruxelles, in Belgio, e presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori dell'Unione:

Ugitech SA, Ugine, Francia;

Acerinox SA, Madrid, Spagna;

A.I. Olarra SA, Bilbao, Spagna.

b)

Produttori esportatori dell'India:

Chandan Steel Limited, Mumbai, India;

Isinox Steel Limited, Mumbai, India;

Gruppo Venus:

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, India;

Precision Metals, Mumbai, India;

Sieves Manufactures Pvt. Ltd., Mumbai, India;

Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Mumbai, India.

1.5.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(26)

L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2015 e il 31 marzo 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

(27)

L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(28)

Il prodotto in esame è identico al prodotto definito nell'inchiesta iniziale, ossia barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm («SSB» o «prodotto oggetto del riesame»), originarie dell'India e attualmente rientranti nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89 («prodotto in esame»).

2.2.   Prodotto simile

(29)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(30)

La Commissione ha concluso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(31)

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza delle sovvenzioni.

(32)

In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame sono stati esaminati i seguenti sistemi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:

 

Sistemi nazionali

a)

Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS)

b)

Sistema di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS)

c)

Sistema di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

d)

Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation — DFIA)

e)

Esenzione del credito all'esportazione dalla tassazione degli interessi

f)

Sistema di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

g)

Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

h)

Garanzie sui prestiti e trasferimenti diretti di fondi da parte del governo indiano

i)

Sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Export from India Scheme — MEIS)

 

Sistemi regionali

j)

Sistema d'incentivi (Package Scheme of Incentives — PSI)

k)

Sovvenzioni regionali

(33)

I sistemi di cui alle lettere a), c), d), g) e i) hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [Foreign Trade Act (Development and Regulation)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). Tale legge autorizza il governo indiano a rilasciare notifiche riguardanti le politiche di esportazione e importazione, sintetizzate in documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy) pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Ai fini del periodo dell'inchiesta di riesame relativo alla presente inchiesta risultano pertinenti due documenti sulla politica del commercio estero: Foreign Trade Policy 2009-2014 («FTP 09-14») e Foreign Trade Policy 2015-2020 («FTP 15-20»). Quest'ultimo è entrato in vigore nell'aprile 2015. Il governo indiano ha inoltre definito procedure che disciplinano l'FTP 09-14 e l'FTP 15-20 rispettivamente nel manuale di procedure, vol. I, 2009-2014 («HOP I 04-09») e nel manuale di procedure, vol. I, 2015-2020 («HOP I 15-20»). Tali manuali di procedure vengono aggiornati periodicamente.

(34)

Il sistema DDS di cui alla lettera b) è basato sulla sezione 75 della legge doganale (Customs Act) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (Central Excise Act) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (Financial Act) del 1994 e sulle norme relative al rimborso delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione dei dazi sono pubblicati periodicamente.

(35)

L'esenzione del credito all'esportazione dalla tassazione degli interessi di cui alla lettera e) è basata sulla legge sulla tassazione degli interessi del 1974.

(36)

Il sistema ECS di cui alla lettera f) si fonda sulle sezioni 21 e 35 A della legge bancaria del 1949 (Banking Regulation Act 1949), che permette alla Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India — RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.

(37)

Le garanzie sui prestiti e i trasferimenti diretti di fondi da parte del governo indiano di cui alla lettera h) sono disciplinati dalla politica sulle garanzie governative.

(38)

Il sistema PSI di cui alla lettera j), applicabile dal 1o aprile 2013, è basato sulla risoluzione n. PSI–2013/(CR–54)/IND–8, pubblicata dal dipartimento Industria, energia e lavoro del governo del Maharashtra.

(39)

I sistemi di sovvenzione regionali di cui alla lettera k) sono disciplinati dalle amministrazioni regionali.

3.2.   Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS)

3.2.1.   Base giuridica

(40)

La descrizione dettagliata del sistema si trova ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 del documento FTP 09-14 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del manuale HOP I 09-14 nonché ai punti da 4.03 a 4.24 del documento FTP 15-20 e ai capitoli da 4.04 a 4.52 del manuale HOP I 15-20.

3.2.2.   Ammissibilità

(41)

Il sistema AAS si compone di sei sottosistemi, descritti più dettagliatamente al successivo considerando 42. Tali sottosistemi differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda l'ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare del sottosistema AAS per le esportazioni fisiche e del sottosistema AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono per «presunte esportazioni» le categorie di cui al punto 7.02 del documento FTP 15-20, come i fornitori di un'unità orientata all'esportazione (export oriented unit — EOU), possono beneficiare del sottosistema AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori sono invece ammessi a beneficiare dei vantaggi delle «esportazioni presunte» nel quadro dei sottosistemi per i buoni di approvvigionamento anticipato (Advance Release Order) e della lettera di credito interna di compensazione (Back to back inland letter of credit).

3.2.3.   Attuazione pratica

(42)

L'AAS può essere applicato per:

a)

esportazioni fisiche: si tratta del sottosistema principale, che permette l'importazione in esenzione da dazi dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto all'esportazione. In questo contesto il termine «fisico» indica che il prodotto all'esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto all'esportazione, sono specificate nella licenza;

b)

fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto all'esportazione, ma a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle sue esportazioni, qualsiasi fattore produttivo destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi;

c)

forniture intermedie: questo sottosistema riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto all'esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che fabbrica il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in esenzione da dazi e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

d)

esportazioni presunte: questo sottosistema permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 7.02, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) del documento FTP 15-20. Secondo il governo indiano per esportazioni presunte si intendono le transazioni in cui le merci fornite non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture, a condizione che le merci siano fabbricate in India, come la fornitura di prodotti a un'unità orientata all'esportazione (EOU) o a una società con sede in una zona economica speciale (special economic zone — SEZ);

e)

buono di approvvigionamento anticipato (advance release order — ARO): il titolare dell'AAS che intende procurarsi i fattori produttivi da fonti nazionali, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. In questi casi le autorizzazioni preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore nazionale all'atto della consegna dei prodotti specificati nel buono. La girata dell'ARO conferisce al fornitore nazionale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 7.03 del documento FTP 15-20 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece che all'esportatore finale sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi nazionali che per quelli importati;

f)

lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottosistema riguarda le forniture locali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore locale. La banca convaliderà l'autorizzazione a importazioni dirette solo per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore nazionale avrà diritto ai vantaggi relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 7.03 del documento FTP 15-20 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

(43)

La Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori che hanno collaborato e che usufruivano del sistema hanno ottenuto concessioni nell'ambito del primo sottosistema, ossia l'AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottosistemi non utilizzati.

(44)

Per consentire le verifiche da parte delle autorità indiane, il titolare di un'autorizzazione preventiva è tenuto per legge a conservare una contabilità corretta e accurata del consumo e dell'utilizzo di beni importati in esenzione da dazi/acquistati sul mercato interno attenendosi al formato richiesto (capitoli 4.47 e 4.51, nonché appendice 4H del manuale HOP I 15-20), ossia un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori, il quale rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell'appendice 4H sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

(45)

Per quanto riguarda il sottosistema per le esportazioni fisiche utilizzato nel periodo dell'inchiesta di riesame dalle società interessate, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo indiano e sono specificati nell'autorizzazione. Al momento dell'importazione e dell'esportazione le operazioni corrispondenti devono inoltre essere specificate nell'autorizzazione da funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell'ambito dell'AAS è fissato dal governo indiano in base alle norme SION (Standard Input-Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame.

(46)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto all'esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto di 18 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna.

(47)

La Commissione ha constatato che non c'è una stretta connessione tra i fattori produttivi importati e i prodotti finiti esportati. I fattori produttivi ammissibili sono importati e utilizzati anche per prodotti diversi dal prodotto in esame. Inoltre, possono essere unite licenze per vari prodotti. Ciò significa che l'esportazione con una licenza AAS per un dato prodotto può dare diritto all'importazione di fattori produttivi in esenzione da dazi con una licenza AAS per un altro prodotto.

(48)

Durante la visita di verifica della Commissione un produttore esportatore ha confermato che, proprio per la mancanza di un chiaro nesso, il consumo dei fattori produttivi è registrato in base alle norme SION. L'altro produttore esportatore che usufruiva del sistema ha dichiarato di usufruire di un metodo di tracciabilità che consente di ricondurre al prodotto finale i fattori produttivi importati con il sistema. L'azienda non è stata tuttavia in grado di fornire una descrizione di tale metodo nell'ambito della propria documentazione interna. Il metodo non è mai stato oggetto di un controllo.

(49)

Uno dei produttori esportatori non è stato in grado di esibire alcuna appendice 4H per le proprie licenze AAS. L'altro produttore esportatore ha esibito un modulo dell'appendice 4H da cui non risultava alcuna remissione in eccesso. Tuttavia dalla formulazione della dichiarazione del perito contabile giurato nell'appendice 4H, e come confermato dal governo indiano in occasione della visita di verifica, l'indagine del perito si limitava a comprovare la corrispondenza tra i registri contabili della società e i dati di cui all'appendice 4H. Un produttore esportatore ha confermato inoltre che il contabile si concentra sulla verifica della corrispondenza tra l'obbligo di esportazione e le importazioni ammesse in base alle norme SION per le licenze pertinenti. Il perito non mette in discussione e non verifica se il consumo effettivo corrisponda alla norma SION pertinente, di conseguenza non controlla che i registri stessi riportino una contabilità corretta e accurata del consumo e dell'utilizzo dei beni importati in esenzione da dazi/acquistati sul mercato interno. Va rilevato inoltre che durante e dopo la visita di verifica il governo indiano non è stato in grado di fornire alla Commissione una copia di un modulo dell'appendice 4H presentato dai produttori esportatori inseriti nel campione. In sintesi, la Commissione ha concluso che entrambe le società che hanno usufruito del sistema non erano in grado di dimostrare il rispetto delle disposizioni pertinenti dell'FTP.

3.2.4.   Conclusioni sull'AAS

(50)

L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario concesso dal governo indiano, poiché riduce le entrate provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.

(51)

L'AAS per le esportazioni fisiche è inoltre condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione una società non può ottenere i vantaggi previsti da questo sistema.

(52)

Il sottosistema utilizzato nel caso in questione non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il governo indiano non ha applicato in modo efficace un sistema o una procedura di verifica che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (allegato II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso di sistemi di restituzione daziaria sostitutiva, allegato III, parte II, punto 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto oggetto del riesame non siano abbastanza precise e che non possano costituire un sistema di verifica dell'effettivo consumo, perché la loro struttura non permette al governo indiano di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi utilizzate nella fabbricazione del prodotto all'esportazione. Il governo indiano non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).

(53)

Il sottosistema risulta quindi compensabile.

3.2.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(54)

In assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella remissione dell'importo totale dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base prevede la compensazione non solo per una remissione dei dazi «in eccesso». A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'allegato I, lettera i), del regolamento di base, possono essere compensate solo le remissioni eccessive di dazi, purché siano state soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in questione, tali condizioni non sono tuttavia state soddisfatte. Per questo motivo, se non viene dimostrata una procedura di controllo adeguata, la suddetta eccezione per i sistemi di restituzione del dazio non è applicabile e si applica la regola normale della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (entrate non riscosse) invece di una presunta remissione eccessiva dei dazi. Come stabilito dall'allegato II, parte II, e dall'allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare tale remissione eccessiva dei dazi. Al contrario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(55)

Come spiegato al considerando 47, il diritto acquisito al vantaggio (cioè l'esportazione grazie alla licenza) e il conferimento del vantaggio (cioè l'importazione dei fattori produttivi in esenzione da dazi) non sono connessi strettamente. Non è necessario che avvengano in un ordine particolare o che siano vicini nel tempo. È quindi possibile che il diritto acquisito sia esercitato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre il conferimento del vantaggio può avvenire sia prima che dopo tale periodo. Inoltre, tramite l'unione di licenze, il diritto a un vantaggio acquisito grazie a una licenza per un prodotto può essere trasferito in modo da conferire alla fine un vantaggio per un altro prodotto.

(56)

Nel regolamento definitivo l'importo della sovvenzione derivante dall'AAS è stato calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati su tutti i materiali importati per tutte le barre di acciaio inossidabile nell'ambito del sistema durante il periodo dell'inchiesta iniziale. L'importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul fatturato totale delle esportazioni del prodotto durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

(57)

I due produttori esportatori che utilizzavano il sistema AAS hanno convenuto con la valutazione della Commissione di cui al precedente considerando 55 e hanno confermato che nel periodo dell'inchiesta di riesame del prodotto in questione le esportazioni hanno conferito loro un beneficio, che è stato o sarà in parte conferito al di fuori del periodo dell'inchiesta. Uno dei produttori esportatori ha confermato inoltre che, per le modalità con cui è stato condotto il processo di fusione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, non si può escludere che le importazioni di fattori produttivi nell'ambito delle licenze AAS per le barre di acciaio inossidabile siano confluite in altri prodotti e che le importazioni di fattori produttivi nell'ambito delle licenze AAS per altri prodotti siano confluite nelle barre di acciaio inossidabile. Il produttore esportatore pertanto ha convenuto che considerando soltanto il dazio non riscosso per le importazioni nell'ambito delle licenze AAS per le barre di acciaio inossidabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame non si ha un quadro dell'effettivo vantaggio conferito dal sistema per le esportazioni di barre di acciaio inossidabile in quel periodo. A causa della mancanza di dati appropriati, la Commissione non è stata in grado di calcolare l'importo della sovvenzione in base ai dazi all'importazione non riscossi su tutti i materiali importati per le barre di acciaio inossidabile nell'ambito di tale sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come era avvenuto nell'inchiesta iniziale.

(58)

In tali circostanze, entrambe le società hanno convenuto di calcolare l'importo della sovvenzione in base al totale delle operazioni di esportazione compensate durante il periodo dell'inchiesta di riesame grazie alle licenze AAS per il prodotto in esame. Ciascuna società ha proposto un metodo adeguato alla propria situazione specifica (nel presente caso a seconda della varietà delle materie prime importate per la produzione del prodotto in esame). Applicando le norme SION o il valore aggiunto medio per tutte le licenze precedenti per il prodotto in esame è stato possibile effettuare un calcolo affidabile dell'entità dei dazi risparmiati per l'importazione dei fattori produttivi. Tali metodologie sono state ritenute idonee e sono state accettate dalla Commissione.

(59)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo di tali sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato all'esportazione complessivo del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(60)

La Commissione ha quindi stabilito che le aliquote della sovvenzione in base a questo sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano pari allo 0,88 % per Chandan Steel Limited e all'1,56 % per Isinox Steel Limited.

3.3.   Sistema di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS)

3.3.1.   Base giuridica

(61)

La descrizione dettagliata del DDS si trova nelle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995, quali successivamente modificate.

3.3.2.   Ammissibilità

(62)

Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

3.3.3.   Attuazione pratica

(63)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere la restituzione del dazio, il cui importo è calcolato come percentuale del valore fob (free on board) dei prodotti esportati nell'ambito di tale sistema. Il governo indiano ha fissato i tassi di restituzione per una serie di prodotti, tra cui il prodotto in esame. I tassi sono calcolati in base alla quantità media o al valore medio dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione di un prodotto e all'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi. Essi si applicano a prescindere dall'effettivo pagamento dei dazi all'importazione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il tasso DDS è stato dell'1,9 % fino al 22 novembre 2015, poi del 2 % con un massimale di 3,2 INR/kg fino al 10 febbraio 2016, e successivamente del 2 % con un massimale di 4,3 INR/kg.

(64)

Per beneficiare di tale sistema, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l'esportazione avviene nel quadro del DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Una volta che la compagnia di navigazione ha consegnato la nota di carico per l'esportazione (Export General Manifest — EGM) e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio mediante pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure a mezzo tratta.

(65)

L'esportatore deve anche dimostrare di aver incassato i proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate — BRC). Il certificato bancario può essere fornito dopo il pagamento dell'importo della restituzione, ma il governo indiano procederà al recupero dell'importo erogato qualora l'esportatore non presenti il BRC entro i termini previsti.

(66)

L'importo della restituzione può essere utilizzato per qualsiasi finalità.

(67)

In base alle norme di contabilità dell'India l'importo della restituzione del dazio può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali, una volta assolto l'obbligo di esportazione.

(68)

La Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame tutti i produttori esportatori che hanno collaborato hanno continuato a beneficiare del DDS.

3.3.4.   Conclusioni sul DDS

(69)

Il sistema DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione del dazio costituisce un contributo finanziario del governo indiano, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell'India. Non esistono restrizioni per l'impiego di questi fondi. L'importo della restituzione del dazio conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.

(70)

Il tasso di restituzione del dazio per le esportazioni è fissato dal governo indiano prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione venga definita una restituzione del dazio, il sistema non presenta le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime.

(71)

Durante la visita di verifica il governo indiano ha affermato che esiste un nesso adeguato tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sulle materie prime poiché, nel calcolo dei tassi di restituzione del dazio, il governo indiano tiene conto della quantità media o del valore medio dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto nonché dell'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi.

(72)

La Commissione non ritiene però che il presunto nesso tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sulle materie prime sia sufficiente affinché il sistema sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'entità del credito non è calcolata in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure che consentano di verificare quali fattori produttivi (e in che quantità e di quale origine) siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Per di più, il governo indiano non ha condotto alcun esame ulteriore sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettivi, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(73)

Il pagamento sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo indiano in seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori va pertanto considerato un sussidio diretto di tale governo condizionato all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato come una sovvenzione specifica e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

3.3.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(74)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato equiparato al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato conferito al beneficiario nel momento in cui è stata effettuata l'operazione di esportazione nel quadro di tale sistema. Da tale momento il governo indiano è tenuto al pagamento dell'importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo della restituzione da concedere per tale operazione di esportazione, il governo indiano non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò e in assenza di elementi affidabili che indichino il contrario, è opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del DDS corrisponda alla somma degli importi di restituzione del dazio acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(75)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo di tali sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato all'esportazione complessivo del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(76)

La Commissione ha quindi stabilito che le aliquote della sovvenzione in base a questo sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano pari all'1,02 % per Chandan Steel Limited, allo 0,66 % per Isinox Steel Limited e all'1,82 % per il gruppo Venus.

3.4.   Sistema di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

(77)

Dall'inchiesta è emerso che tale sistema è stato abrogato e che non aveva conferito alcun vantaggio ai produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo inutili ulteriori valutazioni della compensabilità ai fini dell'inchiesta.

3.5.   Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation — DFIA)

(78)

Dall'inchiesta è emerso che nessun produttore esportatore inserito nel campione ha ricevuto alcun vantaggio da tale schema durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo inutili ulteriori valutazioni della compensabilità ai fini dell'inchiesta.

3.6.   Esenzione del credito all'esportazione dalla tassazione degli interessi

(79)

Dall'inchiesta è emerso che tale sistema è stato abrogato e che non aveva conferito alcun vantaggio ai produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo inutili ulteriori valutazioni della compensabilità ai fini dell'inchiesta.

3.7.   Sistema di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

(80)

Dall'inchiesta è emerso che tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno usufruito di tale sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché però gli incentivi percepiti risultavano trascurabili, ulteriori valutazioni della compensabilità sono inutili ai fini dell'inchiesta.

3.8.   Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

(81)

Dall'inchiesta è emerso che tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno usufruito di tale sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché però gli incentivi percepiti risultavano trascurabili, ulteriori valutazioni della compensabilità sono inutili ai fini dell'inchiesta.

3.9.   Garanzie sui prestiti e trasferimenti diretti di fondi da parte del governo indiano

(82)

Dall'inchiesta è emerso che nessun produttore esportatore inserito nel campione ha beneficiato di garanzie sui prestiti o trasferimenti diretti di fondi da parte del governo indiano che potessero conferire un vantaggio durante il periodo dell'inchiesta di riesame, pertanto ulteriori valutazioni della compensabilità di tali accordi risultano inutili ai fini dell'inchiesta.

3.10.   Sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Export from India Scheme — MEIS)

3.10.1.   Base giuridica

(83)

Il sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Export from India Scheme — MEIS) è descritto in dettaglio al capitolo 3 del documento FTP 15-20 e al capitolo 3 del manuale HOP I 15-20.

(84)

Il MEIS è il sistema che ha sostituito altri cinque sistemi (Focus Market Scheme, Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Agricultural Infrastructure Incentive Scrip e VKGUY).

3.10.2.   Ammissibilità

(85)

Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

3.10.3.   Attuazione pratica

(86)

Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell'UE), gruppo B («mercati emergenti e mirati») e gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l'elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio erano specificati rispettivamente nella tabella 1 e nella tabella 2 dell'appendice 3B del documento FTP 15-20. Verso la fine del periodo dell'inchiesta di riesame la distinzione tra i vari mercati è stata abolita e il sistema è diventato ammissibile per tutti.

(87)

Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. Nel caso delle barre di acciaio inossidabile all'inizio del periodo dell'inchiesta di riesame tale percentuale era del 2 % per le esportazioni nei paesi del gruppo B e dello 0 % per le esportazioni nei paesi dei gruppi A e C. Come già menzionato al considerando 86, alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame la distinzione tra i gruppi di paesi è stata abolita e la percentuale del 2 % è diventata applicabile per tutti i paesi. Sono esclusi da tale sistema alcuni tipi di esportazioni, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.

(88)

I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio. Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, ii) per il pagamento delle accise sugli acquisti interni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali e iii) per il pagamento dell'imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi.

(89)

Per richiedere i vantaggi nel quadro del MEIS occorre presentare una domanda on line sul sito Internet della direzione generale del Commercio estero. Alla domanda on line vanno aggiunti i link alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti l'autorità regionale competente del governo indiano concede il credito sul dazio. Se ed in quanto l'esportatore fornisce la documentazione pertinente, l'autorità regionale competente non ha alcun potere decisionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio.

(90)

La Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori inseriti nel campione hanno beneficiato del MEIS.

3.10.4.   Conclusioni sul MEIS

(91)

Il MEIS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo indiano in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del governo derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.

(92)

Il MEIS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(93)

Questo sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato, o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del MEIS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per poter ottenere i vantaggi è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i fattori produttivi sul mercato locale e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del MEIS. Un esportatore può inoltre usare i crediti sul dazio concessi a titolo del MEIS per importare beni strumentali benché questi ultimi non rientrino nel campo d'applicazione dei sistemi ammissibili di restituzione del dazio di cui all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono utilizzati nella produzione dei prodotti esportati. Per di più, il governo indiano non ha condotto alcun esame ulteriore, sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettivi, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo.

3.10.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(94)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato equiparato al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato conferito al beneficiario nel momento in cui è stata effettuata l'operazione di esportazione nel quadro di tale sistema.

(95)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo di tali sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato complessivo all'esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(96)

La Commissione ha quindi stabilito che le aliquote della sovvenzione in base a questo sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano pari all'1,31 % per Chandan Steel Limited, all'1,33 % per Isinox Steel Limited e all'1,00 % per il gruppo Venus.

(97)

Dopo la relativa notifica, una parte sosteneva che soltanto il vantaggio conferito rispetto alle vendite all'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame dovrebbe essere compensato. Tuttavia, come già menzionato al considerando 95, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base l'importo della sovvenzione è stato ripartito sul fatturato complessivo all'esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato il denominatore appropriato, ed è stato quindi compensato l'importo del vantaggio destinato al fatturato derivante dalle esportazioni verso l'Unione.

3.11.   Sistema d'incentivi (Package Scheme of Incentives — PSI) di Maharashtra

(98)

Dall'inchiesta è emerso che nessun produttore esportatore inserito nel campione ha ricevuto alcun vantaggio da tale sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo inutili ulteriori valutazioni della compensabilità ai fini dell'inchiesta.

3.12.   Sovvenzioni regionali

(99)

Dall'inchiesta è emerso che nessun produttore esportatore inserito nel campione ha ricevuto alcun vantaggio da tali sistemi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo inutili ulteriori valutazioni della compensabilità ai fini dell'inchiesta.

3.13.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(100)

Per il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è il seguente:

Tabella 1

Sovvenzioni compensabili

SISTEMI

SOCIETÀ

AAS (%)

DDS (%)

MEIS (%)

Totale (%)

Chandan Steel Limited

0,88

1,02

1,31

3,21

Isinox Steels Limited

1,56

0,66

1,33

3,55

Gruppo Venus

n.d.

1,82

1,00

2,82

Fonte: Inchiesta

(101)

L'importo totale delle sovvenzioni supera la soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.14.   Conclusioni sul rischio di persistenza delle sovvenzioni

(102)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza delle sovvenzioni.

(103)

Come indicato nei precedenti considerando da 31 a 101, è stato stabilito che durante il periodo dell'inchiesta di riesame gli esportatori indiani del prodotto in esame hanno continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile erogata dalle autorità indiane.

(104)

I sistemi di sovvenzioni conferiscono vantaggi continui e non vi è alcuna indicazione che tali sistemi saranno gradualmente abbandonati in un futuro prossimo. Le sovvenzioni nell'ambito del DDS e del MEIS hanno riportato un aumento durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'aliquota e il massimale del DDS sono aumentati e il MEIS, che all'inizio del periodo dell'inchiesta di riesame era disponibile per l'esportazione verso un gruppo di paesi (da cui erano esclusi gli Stati membri), successivamente è diventato applicabile per tutti i paesi. Per effetto di quest'ultimo cambiamento le esportazioni verso l'Unione sono risultate più appetibili.

(105)

Sebbene i prezzi delle barre di acciaio inossidabile applicati all'Unione siano simili a quelli applicati nei mercati terzi, tutti i produttori esportatori inclusi nel campione presentano notevoli capacità inutilizzate, che variano dal 14 % al 66 %. Il tasso di utilizzo degli impianti di tutti i produttori esportatori che hanno collaborato (rappresentanti circa il 46 % delle importazioni totali dell'Unione di barre di acciaio inossidabile dall'India) è di circa il 42 %. La capacità inutilizzata di tali produttori è, da sola, pari a circa 156 000 tonnellate metriche, ossia il 50 % del consumo complessivo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tenuto conto che in tale dato non rientra la capacità inutilizzata né dei produttori esportatori del restante 54 % delle importazioni totali dell'Unione di barre di acciaio inossidabile dall'India né dei produttori indiani che non esportano verso l'UE, si tratta di una stima prudente della capacità inutilizzata complessiva dell'India.

(106)

In base al progetto di politica nazionale dell'acciaio 2017, nel 2015 l'India è stata l'unica grande economia al mondo la cui domanda di acciaio ha continuato a mostrare un andamento positivo, con un aumento pari al 5,3 %. La produzione per il consumo interno tra i produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame varia tra l'1 % e il 17 % della produzione totale, invece la capacità in eccesso dei produttori esportatori che hanno collaborato si attesta intorno al 58 %. Pertanto, sebbene la crescita del consumo interno abbia mantenuto i livelli del 2015, ci vorrebbero molti anni perché tale domanda possa assorbire l'eccesso di capacità.

(107)

Il mercato dell'Unione è attraente, nonostante le misure. Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione sono orientati all'esportazione, in cui confluisce tra l'83 % e il 99 % della loro produzione complessiva di barre di acciaio inossidabile. Nonostante le misure vigenti l'Unione è rimasta una destinazione importante per i produttori esportatori inseriti nel campione e ha rappresentato la meta delle loro esportazioni totali di barre di acciaio inossidabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame in una percentuale compresa tra il 35 % e il 53 %. Qualora le misure fossero abrogate, appare probabile che il volume delle esportazioni verso l'Unione, già considerevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame, aumenterebbe. Come indicato più dettagliatamente al considerando 183, tale eventualità è ben dimostrata dall'esempio di un produttore esportatore i cui dazi sono stati ridotti allo 0 % per effetto di un riesame intermedio nel 2013.

(108)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che esiste il rischio di persistenza delle sovvenzioni.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(109)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da 25 produttori, che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2.   Osservazioni preliminari

(110)

Il pregiudizio è stato valutato in base a tendenze relative a produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività e crescita registrate a livello dell'industria complessiva dell'Unione e tendenze relative a prezzi, redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, utile sul capitale investito e retribuzioni registrate a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(111)

A eccezione del 2013, nel periodo in esame si è avuta una prevalenza di condizioni di mercato positive, con un incremento nel consumo di barre di acciaio inossidabile nell'Unione. Come già indicato al considerando 3, nel 2013 un riesame intermedio ha abbattuto allo 0 % l'aliquota di dazio applicabile a Viraj.

4.3.   Consumo dell'Unione

(112)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando:

a)

le vendite verificate nell'Unione dei tre produttori UE inseriti nel campione;

b)

le vendite nell'Unione di produttori UE che hanno collaborato e che non rientravano nel campione, in base ai dati ricavati dalla domanda di riesame e previa verifica dei dati forniti da Eurofer; e

c)

le importazioni come riferite da Eurostat.

(113)

Il consumo dell'Unione di barre di acciaio inossidabile ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in TM)

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Consumo totale dell'Unione (in TM)

270 254

259 213

301 309

310 418

314 305

Indice (2012 = 100)

100

96

111

115

116

Fonte: Eurostat, Eurofer e risposte al questionario

(114)

Nel periodo in esame i consumi dell'Unione sono aumentati del 16 %. Un'analisi annuale denota un calo iniziale del 4 % tra il 2012 e il 2013 e un successivo aumento graduale di 20 punti percentuali, ossia oltre 55 000 tonnellate nel periodo dal 2014 alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame.

4.4.   Importazioni dall'India

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dall'India

(115)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni di barre di acciaio inossidabile dall'India all'Unione in base ai dati Eurostat e alle quote di mercato delle importazioni confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell'Unione riportato nella Tabella 2.

(116)

Le importazioni di barre di acciaio inossidabile nell'Unione dall'India ha avuto il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni dall'India (in TM) e quote di mercato

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Volume delle importazioni dall'India (in TM)

27 138

27 053

42 631

44 494

44 636

Indice (2012 = 100)

100

100

157

164

164

Quota di mercato delle importazioni dall'India (%)

10

10

14

14

14

Indice (2012 = 100)

100

102

140

141

140

Fonte: Eurostat

(117)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni dall'India nell'Unione ha registrato un aumento significativo del 64 % pari a quasi 18 000 tonnellate. Un'analisi annuale mostra un trascurabile calo iniziale nel 2013 e un successivo incremento di 57 punti percentuali nel 2014, con un successivo aumento di 7 punti percentuali fino al 2015 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(118)

In un primo periodo, tra il 2012 e il 2013, le importazioni dall'India erano stabili mentre il consumo dell'Unione era sceso del 3 %. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni dall'India hanno riportato un aumento del 64 %, mentre il consumo dell'Unione era cresciuto del 20 %. Poiché l'aumento delle importazioni dall'India era maggiore dell'aumento del consumo dell'Unione la quota di mercato di tali importazioni è salita dal 10 % al 14 %.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dall'India

(119)

La Commissione si è basata sui prezzi delle importazioni riportati da Eurostat.

(120)

I prezzi medi delle importazioni di barre di acciaio inossidabile nell'Unione dall'India ha avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione dall'India

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Prezzi all'importazione dall'India

(EUR per TM)

2 509

2 233

2 095

2 225

2 165

Indice (2012 = 100)

100

89

84

89

86

Fonte: Eurostat

(121)

Nel periodo in esame i prezzi all'importazione dall'India hanno subito una flessione del 14 % e le variazioni più incisive sono state riscontrate tra il 2012 e il 2013. Vi è stata una contrazione dell'11 % nel 2013 e di ulteriori 5 punti percentuali nel 2014, con un aumento di 5 punti percentuali nel 2015 e un successivo calo di 3 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(122)

Sebbene tale contrazione seguisse la tendenza al ribasso dei prezzi delle materie prime, la Commissione ha rilevato che nel corso del periodo in esame il prezzo medio unitario delle importazioni dall'India era molto più basso rispetto al prezzo di vendita unitario medio e del costo di produzione unitario medio dell'industria dell'Unione indicato nella Tabella 9, il che ha determinato forti pressioni sui prezzi di vendita nell'Unione.

4.4.3.   Sottoquotazione dei prezzi

(123)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori indiani inseriti nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.

(124)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(125)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato il confronto ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 12 % nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.5.   Importazioni da altri paesi

(126)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni da altri paesi diversi dall'India in base ai dati Eurostat e alle quote di mercato delle importazioni confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell'Unione riportato nella Tabella 2.

(127)

Le importazioni di barre di acciaio inossidabile nell'Unione da altri paesi hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni di barre di acciaio inossidabile da altri paesi

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Totale altri paesi

Volume delle importazioni (in TM)

22 035

19 243

20 326

20 367

20 262

Indice (2012 = 100)

100

87

92

92

92

Quota di mercato (%)

8

7

7

7

6

Prezzo medio (in EUR/TM)

4 395

4 171

4 178

4 236

4 145

Indice (2012 = 100)

100

95

95

96

94

Svizzera

Volume delle importazioni (in TM)

9 911

10 122

10 921

10 268

10 578

Indice (2012 = 100)

100

102

110

104

107

Quota di mercato (%)

4

4

4

3

3

Prezzo medio (in EUR/TM)

4 364

4 080

4 013

3 960

3 866

Indice (2012 = 100)

100

93

92

91

89

Ucraina

Volume delle importazioni (in TM)

4 276

3 344

2 891

3 773

3 573

Indice (2012 = 100)

100

78

68

88

84

Quota di mercato (%)

2

1

1

1

1

Prezzo medio (in EUR/TM)

3 174

2 834

2 805

2 612

2 406

Indice (2012 = 100)

100

89

88

82

76

Altri paesi

Volume delle importazioni (in TM)

7 849

5 777

6 514

6 327

6 111

Indice (2012 = 100)

100

74

83

81

78

Quota di mercato (%)

3

2

2

2

2

Prezzo medio (in EUR/TM)

5 099

5 103

5 065

5 651

5 646

Indice (2012 = 100)

100

100

99

111

111

Fonte: Eurostat

(128)

Il volume delle importazioni da paesi terzi diversi dall'India ha subito un calo dell'8 % contro l'aumento del 64 % del volume delle importazioni dall'India.

(129)

Nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni da altri paesi è scesa dall'8 % al 6 %, mentre la quota di mercato delle importazioni dall'India è aumentata dal 10 % al 14 %.

(130)

Le quote di mercato dei primi due paesi importatori dopo l'India nel periodo in esame sono scese: la quota di mercato della Svizzera è passata dal 4 % al 3 % e quella dell'Ucraina dal 2 % all'1 %.

(131)

Nel periodo in esame l'aumento del consumo dell'Unione del 16 % e la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione del 3 % dimostrano che le importazioni dall'India hanno acquisito quote di mercato a scapito non soltanto dell'industria dell'Unione, ma anche degli altri importatori.

(132)

Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito molto più lentamente rispetto ai prezzi di importazione dall'India, rispettivamente con un calo del 6 % e del 14 %.

(133)

I prezzi delle importazioni dalla Svizzera e dall'Ucraina in media sono molto più elevati rispetto ai prezzi di importazione dall'India nell'intero periodo considerato. Tali prezzi tuttavia non sono sempre direttamente confrontabili, dal momento che il prezzo medio è influenzato da un mix di prodotto differente.

(134)

Il volume delle importazioni dalla Svizzera (+ 7 %) e, in particolare, dall'Ucraina (– 16 %), o da tutti gli altri paesi terzi (– 8 %) in generale non ha riportato i notevoli aumenti riscontrati nel caso dell'India (+ 64 %).

(135)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni dall'India ha riportato un aumento di 17 000 tonnellate, il volume delle importazioni dall'Ucraina è sceso di circa 700 tonnellate, nel caso della Svizzera si è avuto un aumento di circa 700 tonnellate mentre il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi (incluse Svizzera e Ucraina) ha riportato un incremento di circa 1 700 tonnellate.

(136)

Sulla base di quanto sopra e considerando che, rispetto all'India, i volumi delle importazioni dalla Svizzera e dall'Ucraina sono stati molto più contenuti, non vi è alcuna indicazione che le importazioni da questi due paesi abbiano arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione.

(137)

Le importazioni da altri paesi diversi dall'India (incluse Svizzera e Ucraina) presentano, in media, prezzi più elevati e hanno subito una contrazione della quota di mercato del 2 % nel periodo in esame.

4.6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1.   Osservazioni generali

(138)

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione tenendo conto di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(139)

Come già indicato al considerando 12, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(140)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.

(141)

La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame, dei dati presentati da Eurofer e delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano a tutti i produttori dell'Unione.

(142)

La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati all'interno delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(143)

Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(144)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

(145)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

4.6.2.   Indicatori macroeconomici

4.6.2.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(146)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Volume di produzione (in TM)

285 000

269 000

314 000

325 000

326 000

Indice (2012 = 100)

100

94

110

114

114

Capacità di produzione (in TM)

475 000

470 000

491 000

494 000

493 500

Indice (2012 = 100)

100

99

103

104

104

Utilizzo degli impianti (%)

60

57

64

66

66

Indice (2012 = 100)

100

95

107

110

110

Fonte: Eurostat, Eurofer e risposte al questionario

(147)

Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 14 %. Da un'analisi annuale è emerso che, dopo un calo iniziale del 6 % nel 2013, si è avuto un aumento graduale di 16 punti percentuali nel 2014 e di ulteriori 4 punti percentuali nel 2015, per poi rimanere stabile nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(148)

La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è diminuita del 4 % nel corso del periodo in esame.

(149)

Per effetto dell'incremento del volume della produzione l'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione è aumentato del 10 % nel periodo in esame.

4.6.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(150)

Il volume delle vendite nell'Unione e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Volume delle vendite nell'Unione (in TM)

221 081

212 917

238 352

245 557

249 407

Indice (2012 = 100)

100

96

108

111

113

Quota di mercato (%)

82

82

79

79

79

Indice (2012 = 100)

100

99

96

96

96

Fonte: Eurostat, Eurofer e risposte al questionario

(151)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato UE ha riportato un aumento di circa il 13 %, ossia oltre 28 000 tonnellate, quindi inferiore alla crescita del mercato del 16 % riportata nella Tabella 2.

(152)

Un'analisi annuale denota una flessione iniziale del 4 % tra il 2012 e il 2013, a cui sono seguiti aumenti progressivi di 12 punti percentuali nel 2014, di 3 punti percentuali nel 2015 e di ulteriori 2 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(153)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione ha subito una contrazione del 3 % nel periodo in esame, passando dall'82 % nel 2012 e 2013 al 79 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.2.3.   Crescita

(154)

Il consumo dell'Unione nel periodo in esame è aumentato del 16 %, ossia più di 44 000 tonnellate. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha riportato un aumento del 13 %, ossia oltre 23 000 tonnellate, che tuttavia si è tradotto in una perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione pari a 4 punti percentuali.

4.6.2.4.   Occupazione e produttività

(155)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Numero di dipendenti

2 150

2 150

2 150

2 150

2 150

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Produttività (in TM per dipendente)

133

125

146

151

152

Indice (2012 = 100)

100

94

110

114

114

Fonte: Eurostat, Eurofer e risposte al questionario

(156)

L'occupazione nell'industria dell'Unione è rimasta costante durante il periodo in esame.

(157)

Per effetto dell'incremento della produzione del 14 % durante il periodo in esame, anche la produttività è aumentata del 14 % nel medesimo periodo. Un'analisi annuale denota una contrazione iniziale del 6 % tra il 2012 e il 2013, a cui sono seguiti progressivi aumenti di 16 punti percentuali nel 2014 e di ulteriori 4 punti percentuali nel 2015, per poi rimanere costante nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.2.5.   Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(158)

La Commissione ha accertato che le importazioni di barre di acciaio inossidabile dall'India hanno continuato a manifestarsi sul mercato dell'Unione a prezzi sovvenzionati. Il margine di sovvenzione accertato per l'India durante il periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo, come già descritto al considerando 100.

(159)

Ciò ha coinciso con una riduzione dei prezzi delle importazioni indiane del 14 % nel periodo in esame. Di conseguenza l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare appieno delle misure compensative in vigore, con una contrazione della quota di mercato del 4 % e della redditività di quasi 5 punti percentuali.

4.6.3.   Indicatori microeconomici

4.6.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(160)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (in EUR/TM)

3 190

2 832

2 804

2 680

2 482

Indice (2012 = 100)

100

89

88

84

78

Costo unitario di produzione (in EUR/TM)

3 012

2 772

2 681

2 561

2 459

Indice (2012 = 100)

100

92

89

85

82

Fonte: Risposte al questionario

(161)

Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 22 % in modo costante nel corso del periodo in esame fino a raggiungere 2 482 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'industria dell'Unione ha dovuto adeguare i propri prezzi al ribasso in risposta al calo generale dei prezzi di vendita nel mercato delle barre di acciaio inossidabile.

(162)

Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un calo meno incisivo, pari al 18 %. Il fattore che ha influito maggiormente sulla diminuzione del costo unitario di produzione è stato il calo dei prezzi delle materie prime, insieme all'aumento della produttività.

4.6.3.2.   Costo del lavoro

(163)

Durante il periodo in esame i costi medi della manodopera dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

51 304

52 672

54 130

54 393

52 462

Indice (2012 = 100)

100

103

106

107

103

Fonte: Risposte al questionario

(164)

Il costo medio del lavoro per dipendente nell'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame ha riportato un aumento marginale del 3 %.

4.6.3.3.   Scorte

(165)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Scorte finali (in TM)

6 857

9 336

8 493

6 331

5 778

Indice (2012 = 100)

100

136

124

92

84

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

6

8

7

5

5

Indice (2012 = 100)

100

134

114

85

77

Fonte: Risposte al questionario

(166)

Il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione ha registrato un calo del 16 % nel periodo considerato. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il livello delle scorte rappresentava circa il 5 % della produzione.

4.6.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(167)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.

(168)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Redditività delle vendite nell'UE ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

8,1

3,8

6,4

6,1

3,3

Indice (2012 = 100)

100

47

79

76

41

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

28,4

9,6

26,8

28,4

16,5

Indice (2012 = 100)

100

34

94

100

58

Investimenti (in milioni di EUR)

7,7

6,9

6,8

7,1

7,0

Indice (2012 = 100)

100

90

88

92

91

Utile sul capitale investito (%)

44

20

34

38

23

Indice (2012 = 100)

100

46

78

86

53

Fonte: Risposte al questionario

(169)

La redditività dell'industria dell'Unione è gradualmente diminuita passando dall'8,1 % nel 2012 al 3,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, ossia una flessione del 59 %. Un'analisi annuale denota un calo iniziale del 53 % tra il 2012 e il 2013, a cui sono seguiti aumenti progressivi di 32 punti percentuali nel 2014, un lieve calo di 3 punti percentuali nel 2015 e un ulteriore calo di 35 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(170)

Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, ha subito una contrazione del 42 % durante il periodo in esame. Da un'analisi annuale si osserva un andamento irregolare. Un impressionante calo iniziale del 66 % tra il 2012 e il 2013, con successivi incrementi di 60 punti percentuali nel 2014, un lieve aumento di 6 punti percentuali nel 2015 e successivamente un calo di 42 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(171)

La pesante riduzione del flusso di cassa dell'industria dell'Unione si spiega principalmente con il forte calo della redditività, descritto al considerando 169.

(172)

Durante il periodo in esame gli investimenti annui nel prodotto simile da parte dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 9 %, ossia da 7,7 milioni di EUR nel 2012 a 7,0 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(173)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame l'utile sul capitale investito che l'industria dell'Unione ha ricavato dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile ha subito una flessione del 47 %.

4.6.4.   Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

(174)

L'inchiesta ha rivelato che, nonostante le misure in vigore, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un'evoluzione negativa e la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione si è deteriorata durante il periodo in esame.

(175)

L'industria dell'Unione ha subito una contrazione della quota di mercato del 4 % e ha riportato profitti sempre più modesti e un calo del flusso di cassa, degli investimenti e dell'utile sul capitale investito.

(176)

Tali sviluppi negativi si sono manifestati parallelamente a un marcato incremento nei consumi dell'Unione pari al 16 % nel periodo in esame. Allo stesso tempo le importazioni dall'India hanno registrato un costante aumento in termini di volume e di quota di mercato dell'Unione.

(177)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame i pressi delle importazioni sovvenzionate dall'India erano più bassi rispetto a quelli dell'industria dell'Unione nella misura del 12 %, con una conseguente pressione sui prezzi. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tali pressioni erano più elevate rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, quando il vantaggio di prezzo delle importazioni indiane era inferiore al 2 %.

(178)

L'industria dell'Unione è stata pertanto costretta a ridurre i prezzi di vendita nel tentativo di arginare l'erosione della quota di mercato. Di conseguenza il suo profitto, sebbene ancora positivo (3,3 %) nel periodo dell'inchiesta di riesame, era inferiore rispetto al profitto di riferimento del 9,5 % stabilito nell'inchiesta iniziale.

(179)

Al contempo, come già indicato al considerando 133, le importazioni di barre di acciaio inossidabile da altri paesi diversi dall'India presentavano prezzi più elevati rispetto alle importazioni indiane e, nel periodo in esame, hanno subito un'erosione della quota di mercato del 2 %.

(180)

La Commissione ha concluso pertanto che l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio durante in periodo in esame e durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.7.   Rischio di persistenza del pregiudizio

(181)

Per definire il rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti dell'India fossero revocate, la Commissione ha analizzato la capacità di produzione e la capacità inutilizzata dell'India, le esportazioni dall'India verso altri paesi e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(182)

Come precedentemente illustrato al considerando 105, secondo una stima prudenziale nel periodo dell'inchiesta di riesame la capacità inutilizzata dell'India era superiore a 156 000 tonnellate, che già rappresentavano il 50 % del consumo dell'Unione in tale periodo.

(183)

La Commissione ha osservato inoltre che, a seguito della riduzione dell'aliquota di dazio per Viraj allo 0 % nel 2013, conseguente al riesame di cui al considerando 3, questo produttore ha notevolmente intensificato la propria presenza sul mercato dell'Unione.

(184)

Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame Viraj ha acquisito una quota di maggioranza nelle importazioni indiane verso l'Unione. In questo periodo le importazioni di Viraj sono quasi triplicate, con un incremento della quota superiore al 60 %.

(185)

Nel medesimo periodo il volume delle importazioni dall'India è aumentato del 64 % e la relativa quota del mercato dell'Unione è aumentata del 40 %. La grande maggioranza di tale incremento si deve al cospicuo aumento delle importazioni di Viraj. Tale condizione denota la maggiore attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori indiani. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha subito un calo di 3 punti percentuali per la quota di mercato e di quasi 5 punti percentuali per la redditività, con un conseguente deterioramento della propria situazione.

(186)

Il livello dei prezzi delle esportazioni indiane verso altri paesi era paragonabile a quello applicato all'Unione.

(187)

In considerazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione descritta nei precedenti considerando 105, 182 e 183, qualora le misure fossero abrogate almeno una parte della capacità produttiva inutilizzata con tutta probabilità sarebbe orientata verso il mercato dell'Unione. Inoltre, come già indicato al considerando 107, i produttori indiani sono fortemente orientati all'esportazione.

(188)

Le importazioni indiane presentano prezzi di vendita inferiori a quelli dell'Unione nella misura del 12 %. Questa è un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dall'India se le misure fossero abrogate. Su questa base è probabile che la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione aumenti significativamente qualora le misure fossero abrogate, il che peggiorerebbe ulteriormente la situazione economica dell'industria dell'Unione.

(189)

Su questa base, in assenza di misure è probabile che i produttori esportatori indiani intensifichino la loro presenza sul mercato dell'Unione in termini di volume e di quote di mercato, applicando prezzi sovvenzionati che sarebbero nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

(190)

Ne seguirebbe una maggiore pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione, con un impatto negativo sulla redditività e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, che determinerebbe un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(191)

La Commissione ha concluso pertanto che in caso di abrogazione delle misure vi è un elevato rischio di persistenza del pregiudizio.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(192)

In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure compensative in vigore nei confronti dell'India fosse contrario all'interesse generale dell'Unione.

(193)

Per determinare l'interesse dell'Unione la Commissione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di base.

(194)

Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere delle sovvenzioni e del pregiudizio, esistessero valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(195)

Come spiegato al considerando 153, le misure vigenti non hanno impedito una contrazione del 4 % della quota di mercato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(196)

Al contempo, al considerando 188 la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria dell'Unione probabilmente subirebbe un deterioramento se si lasciassero scadere le misure compensative nei confronti dell'India.

(197)

La Commissione ha concluso pertanto che la proroga delle misure nei confronti dell'India andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

5.2.   Interesse degli importatori

(198)

La Commissione ha inviato questionari ai due importatori che hanno collaborato. Come precedentemente indicato al considerando 23, nessuno dei due ha fornito risposta né ha collaborato in altro modo all'inchiesta. Non si è manifestato nessun altro importatore.

(199)

La Commissione ha concluso pertanto che non vi sono elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure stesse.

5.3.   Interesse degli utilizzatori

(200)

Come già indicato al considerando 20, nessun utilizzatore dell'Unione si è manifestato dopo l'avvio dell'inchiesta o ha collaborato in alcun modo.

(201)

Le barre di acciaio inossidabile sono utilizzate per un'ampia serie di applicazioni tra cui l'industria automobilistica, gli apparecchi per uso domestico, strumentazione medica e di laboratorio.

(202)

Eppure, come riscontrato dalla Commissione nell'inchiesta iniziale, gli utilizzatori sono solo attori intermedi che producono e forniscono gli elementi destinati alle applicazioni citate.

(203)

In quanto tali, gli utilizzatori sono in grado di trasferire tutti (o quasi tutti) gli aumenti di prezzo derivanti dal dazio compensativo agli utilizzatori finali, tenendo conto che per questi ultimi l'impatto è trascurabile.

(204)

Tali risultati sono stati confermati nel presente riesame, poiché l'inchiesta non ha mostrato alcun indicatore che possa confutare questo risultato iniziale per il periodo successivo all'imposizione delle misure vigenti.

(205)

Inoltre, sebbene le misure siano in vigore dal 2011, gli utilizzatori dell'Unione hanno continuato ad approvvigionarsi anche in India. Gli utilizzatori non hanno fornito informazioni che dimostrassero l'esistenza di difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento e neanche dall'inchiesta è emersa alcuna informazione in merito.

(206)

Sulla base delle conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale e in linea con esse la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non avrà un impatto negativo rilevante sugli utilizzatori.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(207)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'applicazione delle misure compensative in vigore anche alle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India.

6.   MISURE COMPENSATIVE

(208)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva mantenere le misure compensative in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale comunicazione e chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

(209)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le misure compensative applicabili alle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India, istituite con il regolamento definitivo come emendato dal regolamento di modifica, dovrebbero essere mantenute.

(210)

Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società il cui nome, completo di indirizzo, non sia menzionato specificamente nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(211)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (per esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione (7) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento del nome della società o a cambiamenti a livello delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(212)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Si impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell'India e attualmente rientranti nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.

2.   L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio (in %)

Codice addizionale TARIC

Chandan Steel Ltd., Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai;

Precision Metals, Mumbai;

Hindustan Inox Ltd., Mumbai;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai

3,3

B003

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra

0

B004

Società elencate nell'allegato

4,0

B005

Tutte le altre società

4,0

B999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 del Consiglio, del 19 aprile 2011, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India (GU L 108 del 28.4.2011, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 721/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India (GU L 202 del 27.7.2013, pag. 2).

(4)  GU C 248 del 29.7.2015, pag. 4.

(5)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

(6)  GU C 148 del 27.4.2016, pag. 8.

(7)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

(8)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).


ALLEGATO

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione

Codice addizionale TARIC B005

Nome della società

Città

Ambica Steel Ltd

New Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Navi Mumbai

Chase Bright Steel Ltd

Navi Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Facor Steels Ltd

Nagpur

Global Smelters Ltd

Kanpur

Indian Steel Works Ltd

Navi Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai

Laxcon Steels Ltd

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Mumbai

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd

Kanpur

Sindia Steels Ltd

Mumbai

SKM Steels Ltd

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Thane

Shah Alloys Ltd

Gandhinagar


28.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1142 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco debba essere sottoposto a riesame periodico almeno semestrale, prendendo in considerazione almeno le fonti d'informazione indicate in detto articolo.

(3)

La frequenza e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri, in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(4)

Le fonti d'informazione pertinenti indicano la comparsa di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare per le partite di uve secche provenienti dalla Turchia e dall'Iran, di peperoni (Capsicum spp.) dello Sri Lanka, di arachidi e prodotti derivati del Senegal e di semi di sesamo della Nigeria e del Sudan. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

(5)

L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato aumentando la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un'intensificazione dei controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa alle albicocche secche provenienti dalla Turchia dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

È inoltre opportuno modificare l'elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le fonti d'informazione pertinenti indicano un miglioramento generale della conformità ai requisiti fissati dalla normativa dell'Unione e per i quali il livello attuale dei controlli ufficiali non è quindi più adeguato. Le voci dell'elenco relative ai piselli con baccello del Kenya e alla Brassica oleracea («broccoli cinesi») proveniente dalla Cina dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(7)

È inoltre opportuno modificare l'elenco sopprimendo le voci concernenti i prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai relativi requisiti di sicurezza fissati dalla normativa dell'Unione e per i quali non è quindi più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle melanzane della Cambogia e agli enzimi provenienti dall'India dovrebbero pertanto essere soppresse.

(8)

Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

(9)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

Ananas

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Residui di antiparassitari (2)  (3)

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (2)  (4)

50

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(altri prodotti commestibili del genere Brassica, “broccoli cinesi”) (6)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0704 90 90

40

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2)

20

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2)  (7)

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (2)  (8)

20

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

 

 

Fragole

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0810 10 00

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2)  (9)

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2)  (10)

10

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

 

 

Uve da tavola

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0806 10 10

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2)  (3)

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Nocciole con guscio

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatossine

20

Nocciole sgusciate

0802 22 00

(Alimenti)

 

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Coloranti Sudan (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Uve secche

(Alimenti)

0806 20

 

Iran (IR)

Ocratossina A

5

Piselli non sgranati

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari (2)  (13)

5

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Semi di sesamo

(Alimenti — freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (12)

50

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Lamponi

(Alimenti — congelati)

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatossine

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Semi di sesamo

(Alimenti — freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (12)

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0709 60 99

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (2)  (14)

10

Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (2)  (15)

20

Melanzane (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Uve secche

(Alimenti)

0806 20

 

Turchia (TR)

Ocratossina A

5

Albicocche secche

0813 10 00

 

Turchia (TR)

Solfiti (16)

20

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

2008 50 61

(Alimenti)

 

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)

20

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)  (17)

10

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)  (18)

50

Melagrane

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)  (19)

20

Melanzane (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Uganda (UG)

Residui di antiparassitari (2)

20

ex 0710 80 95

72

Melanzane etiopi (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti — freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

10

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

(Alimenti)

 

Albicocche secche

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Solfiti (16)

50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

2008 50 61

(Alimenti)

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (20)

50

Basilico

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

Prezzemolo

ex 0709 99 90

40

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

 

 

Gombi (Okra)

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (20)

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Pitahaya (frutto del dragone)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (20)

10

»

(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(3)  Residui di etefon.

(4)  Residui di clorbufam.

(5)  Residui di fentoato.

(6)  Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese kale”, “Jie Lan”.

(7)  Residui di trifluralin.

(8)  Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e relativi solfossido e solfone, espressa in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma di metiocarb e relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).

(9)  Residui di esaflumuron, metiocarb (somma di metiocarb e relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

(10)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(11)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

(12)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità alla versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.

(13)  Residui di acefato e diafentiuron.

(14)  Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

(15)  Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.

(16)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(17)  Residui di diafentiuron e di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

(18)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(19)  Residui di procloraz.

(20)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.


DECISIONI

28.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/36


DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1143 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica francese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo francese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Michel DUBROMEL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Arnaud SCHWARTZ, Secrétaire national de France Nature environnement, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. MIZZI


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).


28.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1144 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2017

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2017) 4136]

(I testi in lingua bulgara, danese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2) e, dal 1o gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento.

(7)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (3).

(8)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 31 marzo 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

(3)  Ares(2017)2831484, 7 giugno 2017.


ALLEGATO

Voce di bilancio: 05040501

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

RO

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

22 850 154,78

6 418 693,16

16 431 461,62

 

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2010

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

8 507 107,30

1 459 929,21

7 047 178,09

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

13 471 514,97

2 311 644,65

11 159 870,32

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

129 773,68

– 481,74

130 255,42

 

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 10 435,76

0,00

– 10 435,76

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

1 924 121,26

330 203,99

1 593 917,27

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 394 552,63

0,00

– 394 552,63

 

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 60 445,30

0,00

– 60 445,30

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

46 417 238,30

10 519 989,27

35 897 249,03

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LT

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2010

Effetto finanziario della decisione C(2015)6810 del 9.10.2015 che ha ridotto i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nei periodi tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2014, tra il 1o gennaio 2015 e il 31 marzo 2015 e tra il 1o aprile e il 30 giugno 2015.

UNA TANTUM

 

EUR

708 136,83

0,00

708 136,83

 

 

 

 

 

Totale LT:

EUR

708 136,83

0,00

708 136,83


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

47 125 375,13

10 519 989,27

36 605 385,86

Voce di bilancio: 05070107

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

MT

Irregolarità

2016

Rimborso dell'importo addebitato per la liquidazione dei casi di irregolarità

UNA TANTUM

 

EUR

201 499,67

0,00

201 499,67

 

 

 

 

 

Totale MT

EUR

201 499,67

0,00

201 499,67

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PL

Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti

2012

Rimborso relativo al periodo dal 16.10.2011 al 13.2.2012

FORFETTARIO

25,00 %

EUR

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

 

 

 

 

 

Totale PL:

EUR

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

RO

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

60 723 392,19

2 629 950,76

58 093 441,43

 

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2010

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

185 062,92

370,13

184 692,79

 

Altri aiuti diretti

2010

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

83 561,22

7 140,83

76 420,39

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

34 885 948,11

765 982,00

34 119 966,11

 

Altri aiuti diretti

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

40 279,67

0,00

40 279,67

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

14 498,34

29,00

14 469,34

 

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

23,62

0,05

23,57

 

Altri aiuti diretti

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 6,62

– 0,01

– 6,61

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

40 874,57

0,00

40 874,57

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 98 628,64

0,00

– 98 628,64

 

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 6,51

0,00

– 6,51

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

95 874 998,87

3 403 472,76

92 471 526,11


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

108 593 757,23

8 410 376,24

100 183 380,99

Voce di bilancio: 6701

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

AT

Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri

2014

Mancata esecuzione di due controlli essenziali

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 677 033,31

– 677 033,31

0,00

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri

2015

Mancata esecuzione di due controlli essenziali

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 763 280,20

0,00

– 763 280,20

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

– 1 440 313,51

– 677 033,31

– 763 280,20

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BG

Condizionalità

2013

Carenze nella portata, estensione e qualità dei controlli in loco e nelle relazioni per i CGO 7 e 8, applicazione delle tolleranze, anno di domanda 2012

FORFETTARIO

3,00 %

EUR

– 174 830,40

– 1 875,59

– 172 954,81

 

Condizionalità

2013

Carenze nella portata, estensione e qualità dei controlli in loco e nelle relazioni per i CGO 7 e 8, applicazione delle tolleranze, anno di domanda 2013

FORFETTARIO

6,00 %

EUR

– 8 128,40

0,00

– 8 128,40

 

Condizionalità

2014

Carenze nella portata, estensione e qualità dei controlli in loco e nelle relazioni per i CGO 7 e 8, applicazione delle tolleranze, anno di domanda 2013

FORFETTARIO

6,00 %

EUR

– 391 569,13

– 150,78

– 391 418,35

 

Condizionalità

2013

Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli per i CGO 7 e 8, carenze nell'aumento della percentuale di controlli, anno di domanda 2014

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 21 192,88

0,00

– 21 192,88

 

Condizionalità

2015

Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli per i CGO 7 e 8, carenze nell'aumento della percentuale di controlli, anno di domanda 2014

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 1 172 970,16

– 526,34

– 1 172 443,82

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

– 1 768 690,97

– 2 552,71

– 1 766 138,26

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Anno di domanda 2012 Zone non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 23 056,56

0,00

– 23 056,56

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Anno di domanda 2013 Zone non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 23 513,46

0,00

– 23 513,46

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Anno di domanda 2014 Zone non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 27 314,63

0,00

– 27 314,63

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Anno di domanda 2014 Recuperi retroattivi

UNA TANTUM

 

EUR

– 9 023,01

– 5 362,92

– 3 660,09

 

Irregolarità

2011

Negligenza imputabile al mancato recupero del pagamento indebito

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 298,67

0,00

– 1 298,67

 

Irregolarità

2013

Decisione ingiustificata di non procedere al recupero.

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 523,94

0,00

– 4 523,94

 

Irregolarità

2011

Sospensione ingiustificata della procedura di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

– 46 219,07

0,00

– 46 219,07

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 134 949,34

– 5 362,92

– 129 586,42

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DK

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

EF 2015 — Qualità del SIPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 174 979,00

0,00

– 174 979,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

EF 2015 — Recuperi retroattivi

UNA TANTUM

 

EUR

– 736 162,00

0,00

– 736 162,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

EF 2016 — Controlli in loco — controllo di ammissibilità

UNA TANTUM

 

EUR

– 522 366,00

0,00

– 522 366,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

EF 2016 — Controlli in loco — Area di interesse ecologico

UNA TANTUM

 

EUR

– 54 849,00

0,00

– 54 849,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

EF 2016 — Qualità del SIPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 174 587,00

0,00

– 174 587,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

EF 2016 — Recuperi retroattivi

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 243 766,00

0,00

– 1 243 766,00

 

 

 

 

 

Totale DK:

EUR

– 2 906 709,00

 0,00

– 2 906 709,00

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Anno di domanda 2013: qualità dei controlli in loco insufficiente

UNA TANTUM

 

EUR

– 9 312,36

0,00

– 9 312,36

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Anno di domanda 2013: qualità dei controlli in loco insufficiente

UNA TANTUM

 

EUR

– 26,35

0,00

– 26,35

 

Condizionalità

2015

Carenze nella parte scelta in modo casuale del campione sul benessere degli animali, anno di domanda 2012-2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 66 615,68

0,00

– 66 615,68

 

Condizionalità

2014

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Primo pilastro — Anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 240 657,88

– 11 564,21

– 229 093,67

 

Condizionalità

2013

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Vino — Anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 30,18

0,00

– 30,18

 

Condizionalità

2015

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Primo pilastro — Anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 222 425,22

0,00

– 222 425,22

 

Condizionalità

2013

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Vino — Anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 10 385,58

0,00

– 10 385,58

 

Condizionalità

2014

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Vino — Anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 448,95

0,00

– 448,95

 

Condizionalità

2013

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Primo pilastro — Anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 247 147,90

– 15 410,19

– 231 737,71

 

Condizionalità

2014

Carenze nella portata dei controlli dei CGO 2 e 4 e nell'esecuzione delle misure sul benessere degli animali e delle relative relazioni, anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 89 033,37

0,00

– 89 033,37

 

Condizionalità

2013

Carenze nella portata dei controlli dei CGO 2 e 4, nell'esecuzione delle misure sul benessere degli animali e delle relative relazioni e nel controllo in loco delle parcelle, anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 316 430,95

0,00

– 316 430,95

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Carenze in controllo essenziale con impatto finanziario calcolato — Catalogna

UNA TANTUM

 

EUR

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2013

Carenze in controllo essenziale con impatto finanziario calcolato — Catalogna

UNA TANTUM

 

EUR

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Pagamenti forfettari degli aiuti per le spese di personale

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 97 958,68

– 97 958,68

0,00

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Pagamenti forfettari degli aiuti per le spese di personale

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 112 555,18

– 91 488,65

– 21 066,53

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Numero insufficiente di controlli in loco nell'anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 5 707,30

0,00

– 5 707,30

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Numero insufficiente di controlli in loco nell'anno di domanda 2013 per superfici a pascolo permanente

UNA TANTUM

 

EUR

– 82 097,33

– 82 097,33

0,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Mancata esecuzione, nell'anno 2013, dell'analisi della retroattività in relazione agli anni dal 2010 al 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 12 884,58

0,00

– 12 884,58

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Mancata esecuzione, nell'anno 2013, dell'analisi della retroattività in relazione agli anni dal 2010 al 2012 (relativamente alle superfici a pascolo permanente)

UNA TANTUM

 

EUR

– 19 298,48

– 19 298,48

0,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Mancata esecuzione, nell'anno 2014, dell'analisi della retroattività in relazione agli anni dal 2011 al 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 9 603,76

0,00

– 9 603,76

 

Certificazione

2012

superamento del massimale complessivo, EF 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 18 356 430,10

– 287 742,17

– 18 068 687,93

 

Vino — Promozione sui mercati dei paesi terzi

2014

Esecuzione di controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati, su tutte le domande di aiuto e di pagamento (articolo 59 del regolamento 1306/2013 e articolo 77 del regolamento 555/2008)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 44 060,79

0,00

– 44 060,79

 

Vino — Promozione sui mercati dei paesi terzi

2015

Esecuzione di controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati, su tutte le domande di aiuto e di pagamento (articolo 59 del regolamento 1306/2013 e articolo 77 del regolamento 555/2008)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 19 149,42

0,00

– 19 149,42

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

OP indebitamente riconosciute — Catalogna

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 054 948,10

0,00

– 1 054 948,10

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2013

OP indebitamente riconosciute — Catalogna

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 139 900,05

0,00

– 1 139 900,05

 

Controllo delle operazioni

2012

carenze nel sistema di controllo

FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 798 575,83

– 35 460,70

– 763 115,13

 

Controllo delle operazioni

2013

carenze nel sistema di controllo

FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 872 653,50

0,00

– 872 653,50

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Carenze in un controllo essenziale

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 536 412,02

– 158 849,53

– 1 377 562,49

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2013

Carenze in un controllo essenziale

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 2 943 353,24

– 191 765,11

– 2 751 588,13

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri

2014

Carenze in un controllo essenziale

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 3 103 864,90

– 135 618,25

– 2 968 246,65

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Carenze nell'approvazione dei programmi — Valencia

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 27 829,89

0,00

– 27 829,89

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Carenze nell'approvazione dei programmi — Valencia

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 20 026,86

– 20 026,86

0,00

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2013

Carenze nell'approvazione dei programmi — Valencia

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 27 546,54

– 27 546,54

0,00

 

Controllo delle operazioni

2011

Carenza nel sistema di controllo

FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 587 025,35

– 93 858,22

– 493 167,13

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 32 318 685,08

– 1 268 684,92

– 31 050 000,16

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

Latte — latte nelle scuole

2013

controlli amministrativi incompleti

FORFETTARIO

3,78 %

EUR

– 237 587,74

0,00

– 237 587,74

 

Latte — latte nelle scuole

2014

controlli amministrativi incompleti

FORFETTARIO

3,78 %

EUR

– 437 243,59

0,00

– 437 243,59

 

Certificazione

2013

pagamenti tardivi

UNA TANTUM

 

EUR

– 646 948,97

0,00

– 646 948,97

 

Certificazione

2012

carenze gestionali

UNA TANTUM

 

EUR

– 109 959,83

0,00

– 109 959,83

 

Certificazione

2013

carenze gestionali nell'EF 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 137 612,96

0,00

– 137 612,96

 

Latte — latte nelle scuole

2014

mancata applicazione di riduzioni dei pagamenti per presentazione tardiva

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 281 052,48

– 374 599,36

– 906 453,12

 

Latte — latte nelle scuole

2015

mancata applicazione di riduzioni dei pagamenti per presentazione tardiva

UNA TANTUM

 

EUR

– 846 946,00

0,00

– 846 946,00

 

Restituzioni all'esportazione — altre

2011

Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione

ESTRAPOLATO

94,00 %

EUR

– 11 000 810,21

0,00

– 11 000 810,21

 

Restituzioni all'esportazione — altre

2012

Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione

ESTRAPOLATO

94,00 %

EUR

– 52 202 377,67

0,00

– 52 202 377,67

 

Restituzioni all'esportazione — altre

2013

Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione

ESTRAPOLATO

94,00 %

EUR

– 27 340 769,48

0,00

– 27 340 769,48

 

Restituzioni all'esportazione — altre

2011

Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione

ESTRAPOLATO

83,33 %

EUR

– 3 507 120,69

0,00

– 3 507 120,69

 

Restituzioni all'esportazione — altre

2012

Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione

ESTRAPOLATO

83,33 %

EUR

– 16 247 139,77

0,00

– 16 247 139,77

 

Restituzioni all'esportazione — altre

2013

Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione

ESTRAPOLATO

83,33 %

EUR

– 10 103 631,00

0,00

– 10 103 631,00

 

Restituzioni alle esportazioni (2014+)

2014

Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione

ESTRAPOLATO

83,33 %

EUR

– 415 472,21

0,00

– 415 472,21

 

Restituzioni alle esportazioni (2014+)

2014

Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione

ESTRAPOLATO

94,00 %

EUR

– 83 895,58

0,00

– 83 895,58

 

 

 

 

 

 Total FR:

EUR

– 124 598 568,18

– 374 599,36

– 124 223 968,82

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GR

Condizionalità

2014

Regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 149 585,87

0,00

– 149 585,87

 

Condizionalità

2015

Regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 161 979,04

0,00

– 161 979,04

 

Condizionalità

2013

Carenze nell'analisi dei rischi, nei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari e nel CGO1, anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 589 334,72

0,00

– 589 334,72

 

Condizionalità

2014

Carenze nell'analisi dei rischi, nei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari e nel CGO1, anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

5 986,07

0,00

5 986,07

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

– 894 913,56

 0,00

– 894 913,56

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IT

Irregolarità

2009

Caso 2008000093: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 541 621,44

0,00

– 541 621,44

 

Irregolarità

2009

Caso 3099: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 008 606,28

0,00

– 1 008 606,28

 

Irregolarità

2009

Caso 3133: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 539 514,05

0,00

– 539 514,05

 

Irregolarità

2010

Caso 3690: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 378 239,16

0,00

– 1 378 239,16

 

Irregolarità

2009

Caso 8002: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 673 871,96

0,00

– 2 673 871,96

 

Irregolarità

2012

Casi 8194 e 8558: Negligenze imputabili allo Stato membro nei procedimenti di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 809 767,13

0,00

– 1 809 767,13

 

Irregolarità

2009

Caso 8522: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 739 489,65

0,00

– 739 489,65

 

Irregolarità

2012

Caso 8802: ritardi nei procedimenti di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

– 10 298,68

0,00

– 10 298,68

 

Irregolarità

2009

Caso 9117: ritardi nei procedimenti di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

– 585 884,28

0,00

– 585 884,28

 

Irregolarità

2012

Caso 9172: ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 743 929,98

0,00

– 743 929,98

 

Irregolarità

2010

Caso 9298: ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 152 704,50

0,00

– 152 704,50

 

Irregolarità

2012

Caso OLAF OF/2010/0942: negligenze nei procedimenti di recupero imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 101 410,87

0,00

– 101 410,87

 

Irregolarità

2009

Casi 11353, 11354, 11355, 14982: negligenze imputabili allo Stato membro nei procedimenti di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

– 9 201 609,04

0,00

– 9 201 609,04

 

Irregolarità

2012

Casi 3108 e 3109: ritardi nei procedimenti di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 541 365,89

0,00

– 1 541 365,89

 

Irregolarità

2012

Casi 8155 e 8187: ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 694 447,20

0,00

– 1 694 447,20

 

Irregolarità

2012

Casi 8316 e 8859: ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 812 811,90

0,00

– 6 812 811,90

 

Irregolarità

2012

Casi 8433, 8434, 8435: ritardi nei procedimenti di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

– 8 321 237,00

0,00

– 8 321 237,00

 

Irregolarità

2012

Casi rettificati o dichiarati irrecuperabili tra l'EF 2010 e l'EF 2013: rettifica in base a negligenze nei procedimenti di recupero accertate nella gestione dei singoli fascicoli

FORFETTARIO

100,00 %

EUR

– 37 925 444,68

0,00

– 37 925 444,68

 

Certificazione

2011

rettifica della contabilità B — sequestri imposti dal giudice

UNA TANTUM

 

EUR

– 45 285,89

0,00

– 45 285,89

 

Certificazione

2011

rettifica della contabilità B: Pagamenti tardivi

UNA TANTUM

 

EUR

– 493 670,22

0,00

– 493 670,22

 

Irregolarità

2009

Classificazione errata di caso gravato da procedimento giudiziario in corso, per cui all'importo non è stata applicata la regola 50/50

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 106,60

0,00

– 1 106,60

 

Certificazione

2007

Debiti UE registrati come debiti nazionali

UNA TANTUM

 

EUR

– 17 196,50

0,00

– 17 196,50

 

Certificazione

2008

Debiti UE registrati come debiti nazionali

UNA TANTUM

 

EUR

– 364 988,16

0,00

– 364 988,16

 

Certificazione

2009

Debiti UE registrati come debiti nazionali

UNA TANTUM

 

EUR

– 31 531,16

0,00

– 31 531,16

 

Certificazione

2010

Debiti UE registrati come debiti nazionali

UNA TANTUM

 

EUR

– 99 765,05

0,00

– 99 765,05

 

Certificazione

2011

Debiti UE registrati come debiti nazionali

UNA TANTUM

 

EUR

– 91 996,91

0,00

– 91 996,91

 

Condizionalità

2013

Regime sanzionatorio poco rigoroso nel settore Animali, anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 92 510,77

0,00

– 92 510,77

 

Condizionalità

2015

Accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 1 148 562,11

0,00

– 1 148 562,11

 

Certificazione

2007

Negligenza nella gestione dei recuperi e di altri crediti

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 491 218,51

0,00

– 4 491 218,51

 

Certificazione

2008

Negligenza nella gestione dei recuperi e di altri crediti

UNA TANTUM

 

EUR

– 95 324 148,63

0,00

– 95 324 148,63

 

Certificazione

2009

Negligenza nella gestione dei recuperi e di altri crediti

UNA TANTUM

 

EUR

– 8 235 009,37

0,00

– 8 235 009,37

 

Certificazione

2010

Negligenza nella gestione dei recuperi e di altri crediti

UNA TANTUM

 

EUR

– 26 055 691,76

0,00

– 26 055 691,76

 

Certificazione

2011

Negligenza nella gestione dei recuperi e di altri crediti

UNA TANTUM

 

EUR

– 24 026 882,28

0,00

– 24 026 882,28

 

Condizionalità

2014

Nessun controllo per una BCAA e controlli parziali per due CGO, Azienda senza animali, anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 449 776,89

0,00

– 449 776,89

 

Irregolarità

2011

Caso OLAF OF/2007/0889: Irregolarità dovuta alla negligenza delle autorità dello Stato membro

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 189 041,35

0,00

– 13 189 041,35

 

Condizionalità

2014

Controllo parziale di due requisiti, uso di controlli settoriali senza la garanzia necessaria, aziende con animali, anno di domanda 2013

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 237 679,39

0,00

– 237 679,39

 

Condizionalità

2015

Controllo parziale di due requisiti, uso di controlli settoriali senza la garanzia necessaria, aziende con animali, anno di domanda 2014

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 240 761,35

0,00

– 240 761,35

 

Condizionalità

2016

Controllo parziale di due requisiti, uso di controlli settoriali senza la garanzia necessaria, aziende con animali, anno di domanda 2015

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 199 521,76

0,00

– 199 521,76

 

Condizionalità

2013

CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 323 958,59

– 160,12

– 3 323 798,47

 

Condizionalità

2014

CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 033,28

0,00

– 7 033,28

 

Condizionalità

2015

CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 186,77

0,00

– 186,77

 

Condizionalità

2014

CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 271 891,50

0,00

– 3 271 891,50

 

Condizionalità

2015

CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 10 760,16

0,00

– 10 760,16

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 257 232 428,65

– 160,12

– 257 232 268,53

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PT

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): aiuto indebitamente versato all'OP «X»

UNA TANTUM

 

EUR

– 175 573,68

0,00

– 175 573,68

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2013

Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): aiuto indebitamente versato all'OP «X»

UNA TANTUM

 

EUR

– 252 204,60

0,00

– 252 204,60

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): carenze nel sistema di controllo — EF 2012 e 2013

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 244 696,30

– 8 778,69

– 235 917,61

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2013

Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): carenze nel sistema di controllo — EF 2012 e 2013

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 366 164,35

– 12 610,23

– 353 554,12

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri

2014

Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): carenze nel sistema di controllo — EF 2014 e 2015

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 2 631,15

0,00

– 2 631,15

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri

2015

Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): carenze nel sistema di controllo — EF 2014 e 2015

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 8 500,96

0,00

– 8 500,96

 

Certificazione

2011

Mancato rispetto dei termini di pagamento

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 995 329,97

– 1 995 329,97

0,00

 

Certificazione

2011

superamento del massimale

UNA TANTUM

 

EUR

– 112 617,66

– 112 617,66

0,00

 

Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria

2012

superamento del massimale

UNA TANTUM

 

EUR

– 981 955,95

– 981 955,95

0,00

 

Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria

2012

superamento del massimale — in più, ancora da detrarre

UNA TANTUM

 

EUR

– 584 114,93

0,00

– 584 114,93

 

 

 

 

 

Totale PT:

EUR

– 4 723 789,55

– 3 111 292,50

– 1 612 497,05

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

RO

Irregolarità

2012

Errore noto accertato in seguito alla verifica sostanziale dell'allegato III A

UNA TANTUM

 

EUR

– 18 439,35

0,00

– 18 439,35

 

Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti

2013

PG: mantenimento del riconoscimento e piani di riconoscimento. EF 2013 e 2014

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 778 261,88

0,00

– 778 261,88

 

Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti

2014

PG: mantenimento del riconoscimento e piani di riconoscimento. EF 2013 e 2014

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 589 910,80

0,00

– 589 910,80

 

Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti

2015

PG: mantenimento del riconoscimento e piani di riconoscimento. EF 2013 e 2014

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 346 636,03

0,00

– 346 636,03

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2013

OP: Controlli sulle domande di aiuto — Ammissibilità della spesa — EF 2013

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 20 646,29

0,00

– 20 646,29

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri

2014

OP: Controllisulle domande di aiuto — Ammissibilità della spesa — EF 2014

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 30 663,30

0,00

– 30 663,30

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri

2015

OP: Controllisulle domande di aiuto — Ammissibilità della spesa — EF 2015

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 47 987,50

0,00

– 47 987,50

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 1 832 545,15

 0,00

– 1 832 545,15


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 427 851 592,99

– 5 439 685,84

– 422 411 907,15

Voce di bilancio: 6711

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

AT

Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette al SIGC

2015

Misura 214: Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 5 958,97

0,00

– 5 958,97

 

Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette al SIGC

2015

misura 214 «Agricoltura biologica» — Procedure di supervisione adeguate

ESTRAPOLATO

0,21 %

EUR

– 101 920,89

0,00

– 101 920,89

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

– 107 879,86

0,00

– 107 879,86

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BG

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco, verifica degli appalti pubblici, della ragionevolezza dei costi e delle spese non ammissibili

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 2 793 872,47

– 2 793 872,47

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco, verifica degli appalti pubblici, della ragionevolezza dei costi e delle spese non ammissibili

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 074 263,60

– 1 074 263,60

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco, verifica degli appalti pubblici, della ragionevolezza dei costi e delle spese non ammissibili

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 780 941,24

– 780 941,24

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco, verifica degli appalti pubblici, della ragionevolezza dei costi e delle spese non ammissibili

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 637 751,75

0,00

– 1 637 751,75

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari pubblici

2014

Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco, verifica degli appalti pubblici, della ragionevolezza dei costi e delle spese non ammissibili

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 690 283,33

0,00

– 1 690 283,33

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Adeguamento dovuto al ritiro, da parte delle autorità nazionali, di importi precedenti rettificati

UNA TANTUM

 

EUR

259 643,71

0,00

259 643,71

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Adeguamento dovuto al ritiro, da parte delle autorità nazionali, di importi precedenti rettificati

UNA TANTUM

 

EUR

107 839,98

0,00

107 839,98

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Adeguamento dovuto al ritiro, da parte delle autorità nazionali, di importi precedenti rettificati

UNA TANTUM

 

EUR

51 063,74

0,00

51 063,74

 

Condizionalità

2013

Carenze nella portata, estensione e qualità dei controlli in loco e nelle relazioni per i CGO 7 e 8, applicazione delle tolleranze, anno di domanda 2012

FORFETTARIO

3,00 %

EUR

– 27 147,64

0,00

– 27 147,64

 

Condizionalità

2014

Carenze nella portata, estensione e qualità dei controlli in loco e nelle relazioni per i CGO 7 e 8, applicazione delle tolleranze, anno di domanda 2013

FORFETTARIO

6,00 %

EUR

– 105 957,72

0,00

– 105 957,72

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Rettifica estrapolata del 9 % — carenze relative alla ragionevolezza dei costi e alle spese non ammissibili

ESTRAPOLATO

9,00 %

EUR

– 4 183 858,87

– 418 385,89

– 3 765 472,98

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Rettifica estrapolata del 9 % — carenze relative alla ragionevolezza dei costi e alle spese non ammissibili

ESTRAPOLATO

9,00 %

EUR

– 896 213,65

– 89 621,36

– 806 592,29

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Rettifica estrapolata del 9 % — carenze relative alla ragionevolezza dei costi e alle spese non ammissibili

ESTRAPOLATO

9,00 %

EUR

– 556 147,52

– 55 614,76

– 500 532,76

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Rettifica estrapolata del 9 % — carenze relative alla ragionevolezza dei costi e alle spese non ammissibili

ESTRAPOLATO

9,00 %

EUR

– 2 893 246,02

0,00

– 2 893 246,02

 

Condizionalità

2015

Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli per i CGO 7 e 8, carenze nell'aumento della percentuale di controlli, anno di domanda 2014

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 350 314,96

0,00

– 350 314,96

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

– 16 571 451,34

– 5 212 699,32

– 11 358 752,02

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari pubblici

2014

Errori finanziari negli appalti pubblici controllati

UNA TANTUM

 

EUR

– 351 787,61

– 349 181,08

– 2 606,53

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari pubblici

2015

Errori finanziari negli appalti pubblici controllati

UNA TANTUM

 

EUR

– 159 761,90

0,00

– 159 761,90

 

Certificazione

2015

Errori finanziari nella popolazione FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 511 727,53

0,00

– 511 727,53

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 1 023 277,04

– 349 181,08

– 674 095,96

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Condizionalità

2013

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Secondo pilastro — Anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

2,40

0,00

2,40

 

Condizionalità

2014

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Secondo pilastro — Anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 2 272,97

0,00

– 2 272,97

 

Condizionalità

2014

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Secondo pilastro — Anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

1,06

0,00

1,06

 

Condizionalità

2015

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Secondo pilastro — Anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 2 493,06

0,00

– 2 493,06

 

Condizionalità

2013

Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Campionamento carente delle parcelle per i controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Secondo pilastro — Anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 180,81

0,00

– 180,81

 

Certificazione

2013

Errore rilevante nelle contabilità FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 903 456,80

– 17 985,15

– 885 471,65

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 908 400,18

– 17 985,15

– 890 415,03

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2014

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi e delle domande di pagamento — Misure 121 e 123

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 4 980 641,31

– 41 685,40

– 4 938 955,91

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi e delle domande di pagamento — Misure 121 e 123

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 396 917,70

0,00

– 396 917,70

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati

2015

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi e delle domande di pagamento — Misure 121 e 123

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 4 482 936,52

0,00

– 4 482 936,52

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati

2016

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi e delle domande di pagamento — Misure 121 e 123

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 595 408,44

0,00

– 1 595 408,44

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati

2015

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi: rettifica con ricorrenza per le misure 121C4 e 123A

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 3 184 129,20

– 1 592 064,61

– 1 592 064,59

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati

2016

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi: rettifica con ricorrenza per le misure 121C4 e 123A

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 1 279 291,51

– 639 645,75

– 639 645,76

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi: rettifica con ricorrenza per le misure 121C4 e 123A

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 344 907,12

– 171 577,47

– 173 329,65

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2014

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi: rettifica con ricorrenza per le misure 121C4 e 123A

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 2 802 935,54

– 1 404 390,37

– 1 398 545,17

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari pubblici

2014

Esclusione della spesa non ammissibile, M321

UNA TANTUM

 

EUR

– 68 062,01

0,00

– 68 062,01

 

Certificazione

2012

carenze gestionali

UNA TANTUM

 

EUR

– 16 845 764,04

0,00

– 16 845 764,04

 

Certificazione

2013

carenze gestionali nell'EF 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 10 359 335,40

0,00

– 10 359 335,40

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 46 340 328,79

– 3 849 363,60

– 42 490 965,19

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GB

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

misura 214 — EF 2014: carenze nel sistema di controllo della densità del bestiame (sia amministrativo che in loco)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 538 979,08

0,00

– 538 979,08

 

Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette al SIGC

2015

misura 214 — EF 2015: carenze nel sistema di controllo della densità del bestiame (sia amministrativo che in loco)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 543 702,51

0,00

– 543 702,51

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

misura 221 — EF 2014: carenze nel controllo dei criteri di ammissibilità

UNA TANTUM

 

EUR

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali

2015

misura 221 — EF 2015: carenze nel controllo dei criteri di ammissibilità

UNA TANTUM

 

EUR

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

Sviluppo rurale FEASR LEADER

2014

Carenza in un controllo essenziale e assenza di un controllo complementare

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 602 585,37

0,00

– 602 585,37

 

Sviluppo rurale FEASR LEADER

2015

Carenza in un controllo essenziale e assenza di un controllo complementare

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

4 026,71

0,00

4 026,71

 

Sviluppo rurale FEASR LEADER

2016

Carenza in un controllo essenziale e assenza di un controllo complementare

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

368,09

0,00

368,09

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

– 1 705 280,16

0,00

– 1 705 280,16

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GR

Condizionalità

2013

Carenze nell'analisi dei rischi, nei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari e nel CGO1, anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 229 711,85

0,00

– 229 711,85

 

Condizionalità

2014

Carenze nell'analisi dei rischi, nei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari e nel CGO1, anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 57 428,76

0,00

– 57 428,76

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

– 287 140,61

0,00

– 287 140,61

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IT

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenze nel controllo essenziale: «Valutazione appropriata della ragionevolezza dei costi con un sistema di valutazione adeguato» relativamente ai costi generali

UNA TANTUM

 

EUR

– 26 409,49

0,00

– 26 409,49

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2014

Carenze nel controllo essenziale: «Valutazione appropriata della ragionevolezza dei costi con un sistema di valutazione adeguato» relativamente ai costi generali

UNA TANTUM

 

EUR

– 45 475,98

0,00

– 45 475,98

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Gestione del rischio

2015

Carenze nel controllo essenziale: «Valutazione appropriata della ragionevolezza dei costi con un sistema di valutazione adeguato» relativamente ai costi generali

UNA TANTUM

 

EUR

– 133 118,88

0,00

– 133 118,88

 

Condizionalità

2013

Regime sanzionatorio poco rigoroso nel settore Animali, anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 112,87

0,00

– 7 112,87

 

Condizionalità

2015

Accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 175 426,91

0,00

– 175 426,91

 

Condizionalità

2014

Nessun controllo per una BCAA e controlli parziali per due CGO, Azienda senza animali, anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 39 153,87

0,00

– 39 153,87

 

Condizionalità

2014

Controllo parziale di due requisiti, uso di controlli settoriali senza la garanzia necessaria, aziende con animali, anno di domanda 2013

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 61 526,63

0,00

– 61 526,63

 

Condizionalità

2015

Controllo parziale di due requisiti, uso di controlli settoriali senza la garanzia necessaria, aziende con animali, anno di domanda 2014

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 78 725,47

0,00

– 78 725,47

 

Condizionalità

2013

CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 280 745,26

– 41,98

– 280 703,28

 

Condizionalità

2014

CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 97 287,65

0,00

– 97 287,65

 

Condizionalità

2015

CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 13 600,21

0,00

– 13 600,21

 

Condizionalità

2014

CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 203 367,80

0,00

– 203 367,80

 

Condizionalità

2015

CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 27 839,23

0,00

– 27 839,23

 

Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette al SIGC

2015

Due sottomisure agroambientali (214):

Follow-up inadeguato dei risultati dei controlli incrociati, ove opportuno con i dati del SIGC

FORFETTARIO

3,00 %

EUR

– 148 200,00

0,00

– 148 200,00

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 1 337 990,25

– 41,98

– 1 337 948,27

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LT

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2013

Carenze nei controlli essenziali: 1) qualità dei controlli in loco; 2) valutazione della ragionevolezza dei costi in fase di domanda; 3) ammissibilità dei costi dell'operazione (contributi in natura)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 288 795,90

0,00

– 1 288 795,90

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2014

Carenze nei controlli essenziali: 1) Qualità dei controlli in loco; 2) Valutazione della ragionevolezza dei costi in fase di domanda; 3) Ammissibilità dei costi dell'operazione (contributi in natura)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 530 512,90

0,00

– 1 530 512,90

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2015

Carenze nei controlli essenziali: 1) Qualità dei controlli in loco; 2) Valutazione della ragionevolezza dei costi in fase di domanda; 3) Ammissibilità dei costi dell'operazione (contributi in natura)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 926 149,21

0,00

– 926 149,21

 

Sviluppo rurale FEASR LEADER

2016

Carenze nei controlli essenziali: 1) Qualità dei controlli in loco 2) Valutazione della ragionevolezza dei costi in fase di domanda 3) Ammissibilità dei costi dell'operazione (contributi in natura). Periodo di rettifica: 16.10.2015-31.12.2015.

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 462 436,92

0,00

– 462 436,92

 

 

 

 

 

Totale LT:

EUR

– 4 207 894,93

0,00

– 4 207 894,93

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LU

Liquidazione dei conti — Verifica di conformità

2010

Mancato rispetto dei criteri di ammissibilità

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

 

 

 

 

 

Totale LU:

EUR

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

MT

Certificazione

2015

Liquidazione dei conti — EF2015

UNA TANTUM

 

EUR

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

 

 

 

 

 

Totale MT

EUR

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

NL

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2014

carenze nei controlli essenziali e complementari

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 217 083,50

0,00

– 217 083,50

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2014

carenze nei controlli essenziali e complementari

FORFETTARIO

7,00 %

EUR

– 89 804,68

0,00

– 89 804,68

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2015

carenze nei controlli essenziali e complementari

FORFETTARIO

7,00 %

EUR

– 314 873,64

0,00

– 314 873,64

 

Sviluppo rurale FEASR LEADER

2016

carenze nei controlli essenziali e complementari

FORFETTARIO

7,00 %

EUR

– 216 895,65

0,00

– 216 895,65

 

 

 

 

 

Totale NL:

EUR

– 838 657,47

0,00

– 838 657,47

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

RO

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2015

Controlli sulle condizioni artificiali

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 949 386,13

0,00

– 949 386,13

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Ammissibilità del beneficiario — verifica delle competenze e controlli sulle condizioni artificiali

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 2 661 268,10

0,00

– 2 661 268,10

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2014

Ammissibilità del beneficiario — verifica delle competenze e controlli sulle condizioni artificiali

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 648 249,31

0,00

– 648 249,31

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Ammissibilità dei costi — rispetto dei massimali/dell'intensità dell'aiuto

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 478 707,10

– 73 935,36

– 1 404 771,74

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Ammissibilità dei costi — rispetto dei massimali/dell'intensità dell'aiuto

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 335 193,08

0,00

– 1 335 193,08

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2014

Ammissibilità dei costi — rispetto dei massimali/dell'intensità dell'aiuto

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 041 006,91

0,00

– 1 041 006,91

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

5 907,74

– 5 907,74

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

0,00

2 731 143,60

– 2 731 143,60

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

53 937,77

– 53 937,77

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

15 400,00

– 15 400,00

 

Certificazione

2012

Errore più probabile per la popolazione FEASR SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 212 281,45

– 83 053,09

– 4 129 228,36

 

Certificazione

2012

Errore più probabile per la popolazione FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 8 565 856,43

– 852 487,19

– 7 713 369,24

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Appalti — carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 508 630,52

0,00

– 508 630,52

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Appalti — carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 1 533 681,75

0,00

– 1 533 681,75

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2014

Appalto — carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 220 258,09

0,00

– 220 258,09

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2014

Appalti — carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 511 227,25

0,00

– 511 227,25

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 23 665 746,12

1 796 913,47

– 25 462 659,59

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

SK

Certificazione

2015

Errore noto nella popolazione FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34

 

 

 

 

 

Totale SK:

EUR

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 98 799 942,40

– 7 632 357,66

– 91 167 584,74