ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 161

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
22 giugno 2017


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1022]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 234/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1023]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 235/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1024]

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1025]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 237/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1026]

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 238/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1027]

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 239/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1028]

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 240/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1029]

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 241/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1030]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 242/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1031]

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 243/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1032]

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 244/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1033]

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 245/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1034]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 246/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1035]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1036]

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1037]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 249/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1038]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 250/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1039]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1040]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 252/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1041]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 253/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1042]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 254/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1043]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 255/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1044]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 256/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1045]

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 257/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1046]

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 258/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1047]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 259/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1048]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 260/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1049]

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 261/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1050]

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 262/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1051]

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 263/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1052]

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 264/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1053]

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 265/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1054]

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 266/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1055]

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 267/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1056]

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 268/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1057]

53

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 269/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1058]

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 270/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1059]

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 271/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/1060]

57

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 272/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1061]

58

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 273/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1062]

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 274/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1063]

61

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 275/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1064]

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 276/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1065]

64

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 277/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1066]

65

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 278/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1067]

66

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 279/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1068]

67

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 280/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti), il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2017/1069]

68

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 281/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2017/1070]

71

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 282/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1071]

72

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 283/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1072]

73

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 284/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1073]

75

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 285/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1074]

77

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 286/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1075]

78

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 287/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1076]

80

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 288/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1077]

81

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 289/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1078]

82

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 290/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1079]

83

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 291/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1080]

84

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 292/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1081]

85

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 293/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1082]

87

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 294/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1083]

89

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 233/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1022]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 7c [Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0653: Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 33).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 653/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 33.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 234/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1023]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/704/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 D 0704: Decisione di esecuzione 2014/704/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2014 (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 46).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/704/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 294 del 10.10.2014, pag. 46.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 235/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1024]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/919 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 D 0919: Decisione di esecuzione (UE) 2015/919 della Commissione, del 12 giugno 2015 (GU L 149 del 16.6.2015, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/919 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 149 del 16.6.2015, pag. 15.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 236/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1025]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/250/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'approvazione delle misure nazionali volte a impedire l'introduzione dell'ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in alcune zone dell'Irlanda e del Regno Unito (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 94 (Decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 D 0250: Decisione di esecuzione 2014/250/UE della Commissione, del 29 aprile 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 79).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/250/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 79.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 237/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1026]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/728 della Commissione, del 6 maggio 2015, che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione, del 15 luglio 2015, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(4)

La decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (3), integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 167/2014 (4), riguarda animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Occorre pertanto indicare che la decisione di esecuzione 2013/503/UE non si applica all'Islanda.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 0728: Regolamento (UE) 2015/728 della Commissione, del 6 maggio 2015 (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 1);

32015 R 1162: Regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione, del 15 luglio 2015 (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 3).»

2.

Dopo il punto 59 (Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto quanto segue:

«Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/728 e (UE) 2015/1162 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 116 del 7.5.2015, pag. 1.

(2)  GU L 188 del 16.7.2015, pag. 3.

(3)  GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38.

(4)  GU L 202 del 30.7.2015, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

IT

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L 161/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 238/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1027]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/861 della Commissione, del 3 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 828/2007 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, suinetti, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, gatti e cani e che modifica i regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 255/2005, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1104 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 relativo a una nuova forma di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015, relativo all'autorizzazione della L-valina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 848/2014 e (UE) n. 1236/2014 (9).

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

(11)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1)

Ai punti 1zs [Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione], 1zzf [Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione], 1zzm [Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione], 1zzzzh [Regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1053: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1o luglio 2015 (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 8).»;

2)

Ai punti 1zze [Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] e 1zzzzx [Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1043: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).»;

3)

Al punto 1zzzx [Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1043: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).»;

4)

Al punto 1zzzzza [Regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1114: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»;

5)

Ai punti 110 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione] e 121 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1114: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»;

6)

Al punto 2zzf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1104: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1104 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 61).»;

7)

Al punto 89 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1105: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 65).»;

8)

Dopo il punto 135 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«136.

32015 R 0861: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/861 della Commissione, del 3 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 1).

137.

32015 R 1020: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 22).

138.

32015 R 1043: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo- 1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 828/2007 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).

139.

32015 R 1053: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, suinetti, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, gatti e cani e che modifica i regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 255/2005, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 8).

140.

32015 R 1060: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 3).

141.

32015 R 1061: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 8).

142.

32015 R 1105: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 65).

143.

32015 R 1114: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015, relativo all'autorizzazione della L-valina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 848/2014 e (UE) n. 1236/2014 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/861, (UE) 2015/1020, (UE) 2015/1043, (UE) 2015/1053, (UE) 2015/1060, (UE) 2015/1061, (UE) 2015/1104, (UE) 2015/1105 e (UE) 2015/1114 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 137 del 4.6.2015, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 30.6.2015, pag. 22.

(3)  GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63.

(4)  GU L 171 del 2.7.2015, pag. 8.

(5)  GU L 174 del 3.7.2015, pag. 3.

(6)  GU L 174 del 3.7.2015, pag. 8.

(7)  GU L 181 del 9.7.2015, pag. 61.

(8)  GU L 181 del 9.7.2015, pag. 65.

(9)  GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 239/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1028]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell'additivo per mangimi decochinato (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1zy [Regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0291: Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 87).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 87 del 22.3.2014, pag. 87.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 240/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1029]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/897 della Commissione, dell'11 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di cloridrato di tiamina e mononitrato di tiamina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 143 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«144.

32015 R 0897: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/897 della Commissione, dell'11 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di cloridrato di tiamina e mononitrato di tiamina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/897 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 147 del 12.6.2015, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 241/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1030]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/786 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 144 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/897 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«145.

32015 R 0786: Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/786 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 125 del 21.5.2015, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 242/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1031]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1103 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione del beta-carotene come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152 della Commissione, del 14 luglio 2015, relativo all'autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e dell'alfa-tocoferolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 145 [Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«146.

32015 R 1103: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1103 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione del beta-carotene come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 57).

147.

32015 R 1152: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152 della Commissione, del 14 luglio 2015, relativo all'autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e dell'alfa-tocoferolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 5).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1103 e (UE) 2015/1152 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 181 del 9.7.2015, pag. 57.

(2)  GU L 187 del 15.7.2015, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 243/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1032]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1417 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426 della Commissione, del 25 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product) (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 147 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«148.

32015 R 1417: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1417 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 15).

149.

32015 R 1426: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426 della Commissione, del 25 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product) (GU L 223 del 26.8.2015, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1417 e (UE) 2015/1426 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 220 del 21.8.2015, pag. 15.

(2)  GU L 223 del 26.8.2015, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 244/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1033]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 46b [Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«46c.

32014 R 0901: Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

al punto 2.1 dell'allegato VII è aggiunto quanto segue:

“IS per l'Islanda;

FL per il Liechtenstein;

16 per la Norvegia.”»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 143/2015 dell'11 giugno 2015 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L 341 del 15.12.2016, pag. 30.


22.6.2017   

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L 161/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 245/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1034]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 40a [Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione] del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«41.

32015 R 0208: Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2015/208 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 246/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1035]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 685/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole nei complementi alimentari solidi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0685: Regolamento (UE) n. 685/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 23).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 685/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 182 del 21.6.2014, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 247/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1036]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1362 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso del diossido di silicio (E 551) negli estratti di rosmarino (E 392) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1378 della Commissione, dell'11 agosto 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in fiocchi e granuli di patate secchi (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 1362: Regolamento (UE) 2015/1362 della Commissione, del 6 agosto 2015 (GU L 210 del 7.8.2015, pag. 22),

32015 R 1378: Regolamento (UE) 2015/1378 della Commissione, dell'11 agosto 2015 (GU L 213 del 12.8.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1362 e (UE) 2015/1378 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 210 del 7.8.2015, pag. 22.

(2)  GU L 213 del 12.8.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 248/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1037]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1102 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1102: Regolamento (UE) 2015/1102 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 54).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1102 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 181 del 9.7.2015, pag. 54.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 249/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1038]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/7 della Commissione, del 6 gennaio 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/8 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54zzzzzp [Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0007: Regolamento (UE) 2015/7 della Commissione, del 6 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 3).»

2.

Dopo il punto 99 [Regolamento (UE) 2015/539 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«100.

32015 R 0007: Regolamento (UE) 2015/7 della Commissione, del 6 gennaio 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 3),

101.

32015 R 0008: Regolamento (UE) 2015/8 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/7 e (UE) 2015/8 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 3 del 7.1.2015, pag. 3.

(2)  GU L 3 del 7.1.2015, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 250/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1039]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione, del 15 aprile 2015, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2016, il 2017 e il 2018 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 101 [regolamento (UE) 2015/8 della Commissione] è inserito quanto segue:

«102.

32015 R 0595: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione, del 15 aprile 2015, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2016, il 2017 e il 2018, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 7).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nella tabella di cui al punto 5) dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)»

2.

Il testo del punto 88 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 99 del 16.4.2015, pag. 7.

(2)  GU L 119 del 23.4.2014, pag. 44.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

IT

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L 161/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 251/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1040]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1041 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1052 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo al rifiuto di autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 102 [regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«103.

32015 R 1041: Regolamento (UE) 2015/1041 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 57).

104.

32015 R 1052: Regolamento (UE) 2015/1052 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo al rifiuto di autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 5).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1041 e (UE) 2015/1052 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 57.

(2)  GU L 171 del 2.7.2015, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 252/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1041]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 104 (Regolamento (UE) n. 2015/1052 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«105.

32013 R 0210: Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 24).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 210/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 68 del 12.3.2013, pag. 24.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 253/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1042]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2014 della Commissione, del 1o dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lasalocid» (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1359/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tulatromicina» (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1390/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «eprinomectina» (3).

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32014 R 1277: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2014 della Commissione, del 1o dicembre 2014 (GU L 346 del 2.12.2014, pag. 23),

32014 R 1359: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1359/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 103),

32014 R 1390: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1390/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014 (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 65).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1277/2014, (UE) n. 1359/2014 e (UE) n. 1390/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 346 del 2.12.2014, pag. 23.

(2)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 103.

(3)  GU L 369 del 24.12.2014, pag. 65.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 254/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1043]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1078 della Commissione, del 3 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «acido clodronico (sotto forma di sale disodico)» (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1079 della Commissione, del 3 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «esaflumuron» (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1080 della Commissione, del 3 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico» (3).

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 1078: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1078 della Commissione, del 3 luglio 2015 (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 5),

32015 R 1079: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1079 della Commissione, del 3 luglio 2015 (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 8),

32015 R 1080: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1080 della Commissione, del 3 luglio 2015 (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 11).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1078, (UE) 2015/1079 e (UE) 2015/1080 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 175 del 4.7.2015, pag. 5.

(2)  GU L 175 del 4.7.2015, pag. 8.

(3)  GU L 175 del 4.7.2015, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 255/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1044]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1308 della Commissione, del 29 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «salicilato basico di alluminio» (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1308: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1308 della Commissione, del 29 luglio 2015 (GU L 200 del 30.7.2015, pag. 11),»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1308 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 200 del 30.7.2015, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 256/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1045]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1057 della Commissione, del 1o luglio 2015, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15qb (Decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1057: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1057 della Commissione, del 1o luglio 2015 (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 23).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/1057 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 171 del 2.7.2015, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 257/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1046]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione, del 4 settembre 2015, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1494: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1494 della Commissione, del 4 settembre 2015 (GU L 233 del 5.9.2015, pag. 2).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1494 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 233 del 5.9.2015, pag. 2.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 258/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1047]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0830: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015 (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/830 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 132 del 29.5.2015, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 259/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1048]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zf [Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0864: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 139 del 5.6.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 260/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1049]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/744 della Commissione, dell'8 maggio 2015, che autorizza la misura provvisoria adottata dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda prescrizioni supplementari in materia di imballaggio e di etichettatura per le sigarette elettroniche contenenti nicotina e per i contenitori di liquido di ricarica (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzy [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/419 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12zzz.

32015 R 0744: Decisione di esecuzione (UE) 2015/744 della Commissione, dell'8 maggio 2015, che autorizza la misura provvisoria adottata dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda prescrizioni supplementari in materia di imballaggio e di etichettatura per le sigarette elettroniche contenenti nicotina e per i contenitori di liquido di ricarica (GU L 118 del 9.5.2015, pag. 8).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/744 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 118 del 9.5.2015, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

IT

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L 161/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 261/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1050]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/984 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (2).

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzz [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/744 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzza.

32015 R 0984: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/984 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 43).

12zzzb.

32015 R 0985: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 46).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/984 e (UE) 2015/985 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 159 del 25.6.2015, pag. 43.

(2)  GU L 159 del 25.6.2015, pag. 46.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 262/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1051]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/707 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo alla non approvazione dell'estratto di radice di Rheum officinale come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13zzzzt [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«13zzzzu.

32015 R 0707: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/707 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo alla non approvazione dell'estratto di radice di Rheum officinale come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 44).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/707 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 44.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 263/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1052]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione, del 12 maggio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base idrossido di calcio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0762: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/762 della Commissione, del 12 maggio 2015 (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 6).»;

2)

Dopo il punto 13zzzzu [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/707 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«13zzzzv.

32015 R 0762: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione, del 12 maggio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base idrossido di calcio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 120 del 13.5.2015, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 264/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1053]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva isopyrazam (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1115 della Commissione, del 9 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piridato in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1154 della Commissione, del 14 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1166 della Commissione, del 15 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione, del 22 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 1106: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 70),

32015 R 1115: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1115 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 22),

32015 R 1154: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1154 della Commissione, del 14 luglio 2015 (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 18),

32015 R 1166: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1166 della Commissione, del 15 luglio 2015 (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 34),

32015 R 1201: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione, del 22 luglio 2015 (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 37).»;

2)

Al punto 13zs [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32015 R 1106: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 70).»;

3)

Dopo il punto 13zzzzv [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzw.

32015 R 1115: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1115 della Commissione, del 9 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piridato in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 22).

13zzzzx.

32015 R 1154: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1154 della Commissione, del 14 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 18).

13zzzzy.

32015 R 1166: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1166 della Commissione, del 15 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 34).

13zzzzz.

32015 R 1201: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione, del 22 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 37).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1106, (UE) 2015/1115, (UE) 2015/1154, (UE) 2015/1166 e (UE) 2015/1201 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 181 del 9.7.2015, pag. 70.

(2)  GU L 182 del 10.7.2015, pag. 22.

(3)  GU L 187 del 15.7.2015, pag. 18.

(4)  GU L 188 del 16.7.2015, pag. 34.

(5)  GU L 195 del 23.7.2015, pag. 37.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 265/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1054]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1107 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base Salix spp cortex a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione, dell'8 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione, del 9 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base lecitine a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1165 della Commissione, del 15 luglio 2015, che approva la sostanza attiva halauxifen-methyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1191 della Commissione, del 20 luglio 2015, relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1192 della Commissione, del 20 luglio 2015, che approva la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015, che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

(9)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 1107: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1107 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 72),

32015 R 1108: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 75),

32015 R 1116: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 26),

32015 R 1165: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1165 della Commissione, del 15 luglio 2015 (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 30),

32015 R 1176: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015 (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 1),

32015 R 1192: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1192 della Commissione, del 20 luglio 2015 (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 124),

32015 R 1295: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015 (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 8).»;

2)

Dopo il punto 13zzzzz [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzza.

32015 R 1107: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1107 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base Salix spp cortex a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 72).

13zzzzzb.

32015 R 1108: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione, dell'8 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 75).

13zzzzzc.

32015 R 1116: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione, del 9 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base lecitine a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 26).

13zzzzzd.

32015 R 1165: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1165 della Commissione, del 15 luglio 2015, che approva la sostanza attiva halauxifen-methyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 30).

13zzzzze.

32015 R 1176: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 1).

13zzzzzf.

32015 R 1191: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1191 della Commissione, del 20 luglio 2015, relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 122).

13zzzzzg.

32015 R 1192: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1192 della Commissione, del 20 luglio 2015, che approva la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 124).

13zzzzzh.

32015 R 1295: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015, che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commission (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 8).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1107, (UE) 2015/1108, (UE) 2015/1116, (UE) 2015/1165, (UE) 2015/1176, (UE) 2015/1191, (UE) 2015/1192 e (UE) 2015/1295 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 181 del 9.7.2015, pag. 72.

(2)  GU L 181 del 9.7.2015, pag. 75.

(3)  GU L 182 del 10.7.2015, pag. 26.

(4)  GU L 188 del 16.7.2015, pag. 30.

(5)  GU L 192 del 18.7.2015, pag. 1.

(6)  GU L 193 del 21.7.2015, pag. 122.

(7)  GU L 193 del 21.7.2015, pag. 124.

(8)  GU L 199 del 29.7.2015, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 266/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1055]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1475 della Commissione, del 27 agosto 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 284/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per le procedure concernenti i prodotti fitosanitari (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13c [Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«, modificato da:

32015 R 1475: Regolamento (UE) 2015/1475 della Commissione, del 27 agosto 2015 (GU L 225 del 28.8.2015, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1475 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 225 del 28.8.2015, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


22.6.2017   

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L 161/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 267/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1056]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1190 della Commissione, del 20 luglio 2015, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a [Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1190: Regolamento (UE) 2015/1190 della Commissione, del 20 luglio 2015 (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 115).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1190 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 193 del 21.7.2015, pag. 115.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali


22.6.2017   

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L 161/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 268/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1057]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1298 della Commissione, del 28 luglio 2015, che modifica l'allegato II e l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a [regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1298: Regolamento (UE) 2015/1298 della Commissione, del 28 luglio 2015 (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 22).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1298 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 199 del 29.7.2015, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 269/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1058]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/39/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al primo trattino (direttiva 2012/9/UE della Commissione) del punto 3 (direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32014 L 0039: Direttiva 2014/39/UE della Commissione, del 12 marzo 2014 (GU L 73 del 13.3.2014, pag. 3).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/39/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 73 del 13.3.2014, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 270/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1059]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (1).

(2)

La direttiva 2009/30/CE abroga la direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0030: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).»

2.

al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:

«c)

All'articolo 2, paragrafo 5, dopo “Finlandia” viene aggiunta la parola “Islanda” e dopo “Lituania” viene aggiunta la parola “Norvegia”.

d)

All'articolo 3, paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

“L'Islanda può autorizzare l'immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo o metanolo con una tensione di vapore massima di 70 kPa, a condizione che l'etanolo utilizzato sia un biocarburante o che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie all'uso di metanolo soddisfi i criteri specificati all'articolo 7 ter, paragrafo 2.”

e)

Gli articoli da 7 ter a 7 sexies non si applicano al Liechtenstein.

f)

L'articolo 7 ter, paragrafo 6, non si applica agli Stati EFTA.»

3.

il testo del punto 6 (direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Al punto 21ad (direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0030: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2009/30/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

(2)  GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 271/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/1060]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/516 della Commissione, del 26 marzo 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 5oab [Regolamento (CE) n. 874/2004 del Consiglio] dell'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1)

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0516: Regolamento (UE) 2015/516 della Commissione, del 26 marzo 2015 (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 14).»;

2)

Il testo dell'adattamento è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/516 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 82 del 27.3.2015, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 272/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1061]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 37ah (decisione 2008/232/CE della Commissione) e 37g (decisione 2011/229/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 1304: Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).»

2.

dopo il punto 37ah (decisione 2008/232/CE della Commissione) è inserito quanto segue:

«37ai.

32014 R 1304: Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — rumore”, che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

(a)

nella sezione 7.3.2.3 a) dell'allegato, le parole “Norvegia e” sono inserite prima della parola “Svezia”;

(b)

nella sezione 7.3.2.4 a) dell'allegato, le parole “Norvegia e” sono inserite prima della parola “Svezia”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1304/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 273/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1062]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37 dl (Decisione 2012/757/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0995: Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015 (GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/995 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 274/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1063]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/924 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37n [regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0924: Regolamento (UE) 2015/924 della Commissione, dell'8 giugno 2015 (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/924 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 272/2014 del 30 ottobre 2015 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 150 del 17.6.2015, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 58 della presente Gazzetta ufficiale.


22.6.2017   

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L 161/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 275/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1064]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 66d [regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«32010 R 0996: Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

32014 R 0376: Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 18, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

“Il Liechtenstein e la Svizzera hanno una banca dati nazionale comune sugli eventi nel settore dell'aviazione civile. I dati pertinenti provenienti dal Liechtenstein saranno integrati nel repertorio centrale insieme ai dati svizzeri.”»;

2.

dopo il punto 66gb [regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione] è inserito quanto segue:

«66gc.

32014 R 0376: Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il Liechtenstein e la Svizzera hanno una banca dati nazionale comune sugli eventi nel settore dell'aviazione civile. I dati pertinenti provenienti dal Liechtenstein saranno integrati nel repertorio centrale insieme ai dati svizzeri. Nell'ambito della cooperazione bilaterale con la Svizzera per gli eventi nel settore dell'aviazione civile nel Liechtenstein, il Liechtenstein gestirà le richieste ricevute a norma del presente regolamento in stretta collaborazione con la Svizzera.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 376/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 276/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1065]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66gc [regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il seguente punto:

«66gd.

32015 R 1018: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 275/2014 del 30 ottobre 2015 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 62 della presente Gazzetta ufficiale.


22.6.2017   

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L 161/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 277/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1066]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione, del 30 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le prove in volo (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66p [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1039: Regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1039 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/66


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 278/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1067]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione, del 16 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle norme per il mantenimento dell'aeronavigabilità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di manutenzione e il controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66q [Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1536: Regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione, del 16 settembre 2015 (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1536 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 279/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1068]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1014 della Commissione, del 25 giugno 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66zab [Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1014: Regolamento (UE) 2015/1014 della Commissione, del 25 giugno 2015 (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 65).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 162 del 27.6.2015, pag. 65.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/68


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 280/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti), il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2017/1069]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1).

(2)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 abroga la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«6.   Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

32013 R 1315: Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato istituito dall'articolo 52 del regolamento.»

Articolo 2

Il testo del punto 5 (Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

Il testo del punto 4 del protocollo 37 dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 4

I testi del regolamento (UE) n. 1315/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. 280/2015, del 30 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE

«Conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1315/2013, gli adeguamenti delle mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti estese a specifici paesi vicini, che figurano nell'allegato III, si basano su accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura del trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati. Gli Stati EFTA invitano l'Unione a esaminare i seguenti adeguamenti, che riguardano le mappe relative ai loro territori, e a confermare che è stato raggiunto un accordo ad alto livello ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6:

l'aeroporto di Vestmannaeyjar in Islanda è rimosso dalla rete globale,

il porto marittimo di Landeyjahöfn in Islanda è aggiunto alla rete globale,

il tratto stradale di 18 km sulla E18 verso la città di Oslo, in Norvegia, è sostituito dal tratto parallelo della E6 come parte della rete globale,

gli aeroporti di Rygge e Ørland in Norvegia sono aggiunti alla rete globale,

gli aeroporti di Kirkenes e Mo i Rana in Norvegia sono aggiunti alla rete globale,

i porti marittimi di Sandefjord e Ålesund in Norvegia sono rimossi dalla rete globale,

i porti marittimi di Grenland e Karmsund in Norvegia sostituiscono, rispettivamente, Porsgrunn e Kopervik nella rete globale.»


Dichiarazione dell'Unione europea relativa alla decisione n. 280/2015, del 30 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE

«L'Unione prende atto degli adeguamenti delle mappe proposti dagli Stati EFTA e conferma che le modifiche richieste rispettano i criteri pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 (di seguito “il regolamento”) e, di conseguenza, che è stato raggiunto un accordo ad alto livello ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento. L'accordo ad alto livello sarà utilizzato come base per adeguare l'allegato III del regolamento per quanto riguarda le mappe indicative per gli Stati EFTA interessati. A tal fine, la Commissione seguirà la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento.»


22.6.2017   

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L 161/71


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 281/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2017/1070]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32k (Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«32 l.

32014 R 0112: Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/112/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/72


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 282/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1071]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/801 della Commissione, del 20 maggio 2015, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1eae (Decisione 2013/131/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1eaf.

32015 R 0801: Decisione (UE) 2015/801 della Commissione, del 20 maggio 2015, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 127 del 22.5.2015, pag. 25).»

Articolo 2

I testi della decisione (UE) 2015/801 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 127 del 22.5.2015, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/73


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 283/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1072]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/877 della Commissione, del 4 giugno 2015, recante modifica delle decisioni 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE e 2012/481/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/886 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1)

ai punti 2i (Decisione 2009/568/CE della Commissione) e 2zf (Decisione 2012/481/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0877: Decisione (UE) 2015/877 della Commissione, del 4 giugno 2015 (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 32).»;

2)

Ai punti 2u (Decisione 2011/381/UE della Commissione), 2x (Decisione 2011/333/UE della Commissione) e 2ze (Decisione 2012/448/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32015 R 0877: Decisione (UE) 2015/877 della Commissione, del 4 giugno 2015 (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 32).»;

3)

Al punto 2v (Decisione 2014/312/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32015 R 0886: Decisione (UE) 2015/886 della Commissione, dell'8 giugno 2015 (GU L 144 del 10.6.2015, pag. 12).»

Articolo 2

I testi delle decisioni (UE) 2015/877 e (UE) 2015/886 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 142 del 6.6.2015, pag. 32.

(2)  GU L 144 del 10.6.2015, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/75


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 284/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1073]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1844 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto dopo il 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (2).

(3)

Il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (3) non è stato integrato nell'accordo SEE.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21ana [regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1844: Regolamento delegato (UE) 2015/1844 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2015/1844 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 268 del 15.10.2015, pag. 1.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(3)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/77


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 285/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1074]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32ff (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1127: Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015 (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 13).»

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/1127 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/78


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 286/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1075]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione (1), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione (3), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(4)

Il regolamento (CE) n. 68/2003 della Commissione (4), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione (5), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(6)

Il regolamento (CE) n. 247/2003 della Commissione (6), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione (7), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(8)

Il regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione (8) è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione (9). Poiché entrambi i regolamenti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento (CE) n. 430/2005.

(9)

La decisione 1999/35/CE della Commissione (10), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(10)

L'appendice 1 dell'allegato XXI dell'accordo SEE è diventata obsoleta e deve quindi essere soppressa dall'accordo SEE.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In testo dei punti 1a [regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione], 1b [regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione], 1c [regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione], 7d (decisione 1999/35/CE della Commissione), 18ad [regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione], 18ae [regolamento (CE) n. 247/2003 della Commissione], 18ai [regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione], 23b [regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione] e 24b [regolamento (CE) n. 68/2003 della Commissione] e dell'appendice 1 dell'allegato XXI dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49.

(2)  GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81.

(3)  GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102.

(4)  GU L 12 del 17.1.2003, pag. 5.

(5)  GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 3.

(6)  GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 5.

(7)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26.

(8)  GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36.

(9)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.

(10)  GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 287/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1076]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1042 della Commissione, del 30 giugno 2015, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 250/2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese per quanto riguarda l'adeguamento del formato tecnico a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1k [regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1042: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1042 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 61).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1042 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 61.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/81


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 288/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1077]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) 2015/1163 della Commissione, del 15 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d'acquisto (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 19y [regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1163: Regolamento (UE) 2015/1163 della Commissione, del 15 luglio 2015 (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1163 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 188 del 16.7.2015, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/82


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 289/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1078]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica la metodologia per la classificazione dei prodotti associata alle attività di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 19z [regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1342: Regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione, del 22 aprile 2015 (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 35).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2015/1342 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 207 del 4.8.2015, pag. 35.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/83


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 290/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1079]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 19za [regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«19zb.

32015 R 1365: Regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2015/1365 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/84


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 291/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1080]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1391 della Commissione, del 13 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2009 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 23a [regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1391: Regolamento (UE) 2015/1391 della Commissione, del 13 agosto 2015 (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1391 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 215 del 14.8.2015, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/85


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 292/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1081]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 26a [regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI è sostituito da quanto segue:

«32008 R 1099: Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1), modificato da:

32013 R 0147: Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1),

32014 R 0431: Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014 (GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

il Liechtenstein è esentato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni dei vari prodotti energetici e alla produzione di elettricità per le statistiche annuali dell'energia (allegato B).

b)

L'Islanda è esentata dalla dichiarazione degli aggregati di cui all'allegato B relativi alla ripartizione dettagliata del consumo energetico per tipo e uso finale (riscaldamento degli ambienti, climatizzazione degli ambienti, riscaldamento dell'acqua, cottura di cibi, apparecchi elettrici e di illuminazione, altri usi finali) del settore residenziale di cui alla sezione 2.3 dell'allegato A.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 431/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/87


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 293/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1082]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1).

(2)

La direttiva 2013/34/UE abroga la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (2) e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio (3), che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 10f (direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32013 L 0034: Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»

2.

Dopo il punto 10 h (direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«10i.

32013 L 0034: Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

per l'Islanda e la Norvegia, la conversione degli importi in euro nelle valute nazionali è ottenuta applicando il tasso di cambio pubblicato dalla banca centrale responsabile della valuta nazionale;

b)

all'allegato I è aggiunto quanto segue:

“—

Islanda:

hlutafélag, einkahlutafélag;

Liechtenstein:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft;

Norvegia:

aksjeselskap, allmennaksjeselskap.”

c)

All'allegato II è aggiunto quanto segue:

“—

Islanda:

sameignarfélag, samlagsfélag;

Liechtenstein:

die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

Norvegia:

partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap.”»

3.

Il testo dei punti 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) e 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/34/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(2)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(3)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.6.2017   

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L 161/89


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 294/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1083]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/102/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (1).

(2)

Poiché l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (2) («l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE») firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014 è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10i (Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32014 L 0102: Direttiva 2014/102/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014 (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 86).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/102/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 293/2015 del 30 ottobre 2015 (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE, oppure, se successivo, a decorrere dal giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 293/3015 del 30 ottobre 2015.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 334 del 21.11.2014, pag. 86.

(2)  GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  Cfr. pagina 87 della presente Gazzetta ufficiale.