ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 153

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
16 giugno 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell'esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto riguarda la modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.) ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1008 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione JHJ Ltd) ( 1 )

16

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata (UE) 2017/1009 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione ( 1 )

21

 

*

Direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti ( 1 )

23

 

*

Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche ( 1 )

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/1012 del comitato politico e di sicurezza, del 13 giugno 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) ( *1 )

27

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 1927]  ( 1 )

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme europee EN 13869:2016 sui requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini e EN 13209-2:2015 sugli zaini porta-bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

36

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1015 della Commissione, del 15 giugno 2017, sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2014

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

 

(*1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell'esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 3, e l'articolo 52, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/65/UE istituisce un sistema in base al quale la sospensione dalla negoziazione, la revoca della sospensione e l'esclusione dalla negoziazione devono essere pubblicate e comunicate in modo tempestivo ed efficiente.

(2)

La pubblicazione di queste informazioni sui siti web da parte dei gestori delle sedi di negoziazione e delle autorità competenti permette di accedervi agevolmente senza rilevanti costi aggiunti. Pertanto, la pubblicazione sul sito web dovrebbe essere il principale mezzo di pubblicazione e di contestuale divulgazione delle informazioni nell'Unione. Per assicurare che le informazioni siano messe simultaneamente a disposizione di tutti, la pubblicazione con altri mezzi dovrebbe essere possibile solo contestualmente o successivamente alla pubblicazione sul sito web.

(3)

Vista la necessità di una comunicazione rapida e precisa per consentire il funzionamento dello scambio di informazioni e della collaborazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE, è opportuno stabilire formati e una tempistica uniformi per agevolare e rendere efficienti le comunicazioni e la pubblicazione di tutte le informazioni pertinenti. L'uso di questi formati e tempistica non dovrebbe pregiudicare l'uso di altri formati o tempistica in circostanze eccezionali e imprevedibili, in cui i formati e la tempistica stabiliti nel presente regolamento non fossero appropriati, in considerazione del notevole volume e dell'urgenza delle comunicazioni imposte, ad esempio, dalla chiusura dell'intero mercato.

(4)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.

(6)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce il formato e la tempistica delle seguenti comunicazioni e pubblicazioni:

a)

pubblicazione, da parte di un operatore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, di un'impresa di investimento o di un operatore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, della sua decisione di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalla negoziazione;

b)

comunicazione delle decisioni di cui alla lettera a) all'autorità competente;

c)

pubblicazione, da parte dell'autorità competente, della sua decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione;

d)

comunicazione, da parte dell'autorità competente, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione;

e)

comunicazione, da parte dell'autorità competente notificata, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della sua decisione di dare seguito a una decisione di cui alla lettera d).

Articolo 2

Definizione di «gestore della sede di negoziazione»

Ai fini del presente regolamento, per «gestore della sede di negoziazione» si intende:

a)

un operatore di mercato che gestisce un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;

b)

un'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Articolo 3

Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte del gestore della sede di negoziazione

1.   Il gestore della sede di negoziazione pubblica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), sul proprio sito web nel formato di cui alla tabella 2 dell'allegato.

2.   Il gestore della sede di negoziazione comunica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), all'autorità competente in un formato standard leggibile da dispositivo informatico, approvato dall'autorità competente utilizzando il formato di cui alla tabella 2 dell'allegato.

Articolo 4

Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte del gestore della sede di negoziazione

1.   Il gestore della sede di negoziazione pubblica immediatamente le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a).

2.   Il gestore della sede di negoziazione non pubblica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), con altre mezzi prima della loro pubblicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

3.   Il gestore della sede di negoziazione comunica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), all'autorità competente contestualmente alla loro pubblicazione o immediatamente dopo.

Articolo 5

Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti pubblicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettera c), su un sito web nel formato di cui alla tabella 3 dell'allegato.

2.   Le autorità competenti comunicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettere d) ed e), in un formato standard leggibile da dispositivo informatico utilizzando i formati di cui rispettivamente alle tabelle 3 e 4 dell'allegato.

Articolo 6

Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti pubblicano immediatamente la decisione di cui all'articolo 1, lettera c).

2.   Le autorità competenti comunicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettera d), contestualmente alla loro pubblicazione o immediatamente dopo.

3.   L'autorità competente notificata comunica la decisione di cui all'articolo 1, lettera e), senza indebiti ritardi non appena riceve la comunicazione di cui all'articolo 1, lettera d).

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Tabella 1

Tabella dei simboli da applicare a tutte le tabelle

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell'ISO 3166-1.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.Z.

«AAAA» indica l'anno;

«MM» indica il mese;

«GG» indica il giorno;

«T» indica che va inserita la lettera «T»;

«hh» indica l'ora;

«mm» indica i minuti;

«ss» indica i secondi;

«Z» indica l'ora UTC.

La data e l'ora sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166.

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442.

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383.


Tabella 2

Formato della pubblicazione e della comunicazione all'autorità competente da parte del gestore della sede di negoziazione della sua decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e i relativi strumenti derivati e della sua decisione di revocare la sospensione dello strumento finanziario e dei relativi strumenti derivati

CAMPO

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

FORMATO DELLA COMUNICAZIONE

Data e ora della pubblicazione/comunicazione

Campo da compilare con la data e l'ora della pubblicazione/comunicazione.

{DATE_TIME_FORMAT}

Tipo di azione

Campo da compilare con il tipo di azione.

Sospensione, esclusione, revoca della sospensione

Motivi dell'azione

Campo da compilare con i motivi dell'azione

{ALPHANUM-350}

Avente effetto dal

Campo da compilare con la data e l'ora a decorrere dalle quali l'azione ha effetto.

{DATE_TIME_FORMAT}

Con effetto fino al

Campo da compilare con la data e l'ora fino alle quali l'azione ha effetto.

{DATE_TIME_FORMAT}

In corso

Campo da compilare con «Vero» se l'azione in corso o «Falso» se non è in corso.

«Vero»— L'azione è in corso

«Falso»— L'azione non è in corso

Sede(i) di negoziazione:

Campo da compilare con il o i MIC della o delle sedi di negoziazione a cui si riferisce l'azione.

{MIC}

Se deve essere indicato più di un MIC, compilare il campo con i diversi MIC separati da una virgola.

Denominazione dell'emittente

Campo da compilare con la denominazione dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

{ALPHANUM-350}

Emittente

Campo da compilare con il LEI dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

{LEI}

Identificativo dello strumento

Campo da compilare con l'ISIN dello strumento.

{ISIN}

Nome completo dello strumento

Campo da compilare con il nome dello strumento.

{ALPHANUM-350}

Strumenti derivati relativi

Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario di cui al regolamento delegato (UE) 2017/569 (1) ugualmente interessati dall'azione.

{ISIN}

Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

Altri strumenti relativi

Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario interessati dall'azione.

{ISIN}

Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

Osservazioni

Campo da compilare con le osservazioni.

{ALPHANUM-350}


Tabella 3

Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti della decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e i relativi derivati e di revocare la sospensione di uno strumento finanziario e dei relativi derivati

CAMPO

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

FORMATO DELLA COMUNICAZIONE

Autorità competente

Campo da compilare con l'acronimo dell'autorità competente che effettua la pubblicazione/comunicazione.

{ALPHANUM-10}

Stato membro dell'autorità competente

Campo da compilare con il codice paese dello Stato membro dell'autorità competente che effettua la pubblicazione/comunicazione.

{COUNTRYCODE_2}

Gestore della sede di negoziazione all'origine dell'azione

Campo da compilare con:

«Vero» se il soggetto all'origine dell'azione è il gestore della sede di negoziazione o

«Falso» se il soggetto all'origine dell'azione non è il gestore della sede di negoziazione, ma un'autorità competente.

«Vero»— è il gestore della sede di negoziazione

«Falso»— non è il gestore della sede di negoziazione

Data e ora della pubblicazione/comunicazione

Campo da compilare con la data e l'ora della pubblicazione/comunicazione.

{DATE_TIME_FORMAT}

Tipo di azione

Campo da compilare con il tipo di azione.

Sospensione, esclusione, revoca della sospensione

Motivi dell'azione

Campo da compilare con i motivi dell'azione.

{ALPHANUM-350}

Avente effetto dal

Campo da compilare con la data e l'ora a decorrere dalle quali l'azione ha effetto.

{DATE_TIME_FORMAT}

Con effetto fino al

Campo da compilare con la data e l'ora fino alle quali l'azione ha effetto.

{DATE_TIME_FORMAT}

In corso

Campo da compilare con «Vero» se l'azione in corso o «Falso» se non è in corso.

«Vero»— L'azione è in corso

«Falso»— L'azione non è in corso

Sede(i) di negoziazione:

Campo da compilare con il o i MIC della o delle sedi di negoziazione a cui si riferisce l'azione.

{MIC}

Se deve essere indicato più di un MIC, compilare il campo con i diversi MIC separati da una virgola.

Denominazione dell'emittente

Campo da compilare con la denominazione dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

{ALPHANUM-350}

Emittente

Campo da compilare con il LEI dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

{LEI}

Identificativo dello strumento

Campo da compilare con l'ISIN dello strumento.

{ISIN}

Nome completo dello strumento

Campo da compilare con il nome dello strumento.

{ALPHANUM-350}

Strumenti derivati relativi

Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi di cui al regolamento delegato (UE) 2017/569 ugualmente interessati dall'azione.

{ISIN}

Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

Altri strumenti relativi

Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario interessati dall'azione.

{ISIN}

Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

Osservazioni

Campo da compilare con le osservazioni.

{ALPHANUM-350}


Tabella 4

Formato della comunicazione all'ESMA e alle altre autorità competenti, da parte delle autorità competenti, della decisione di dare seguito alla sospensione, all'esclusione o alla revoca della sospensione

CAMPO

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

FORMATO DELLA COMUNICAZIONE

Autorità competente

Campo da compilare con l'acronimo dell'autorità competente che ha comunicato l'azione originaria.

{ALPHANUM-10}

Stato membro dell'autorità competente

Campo da compilare con il codice paese dello Stato membro dell'autorità competente che ha comunicato l'azione originaria.

{COUNTRYCODE_2}

Autorità competente all'origine della presente azione

Campo da compilare con l'acronimo dell'autorità competente che dà o non dà seguito all'azione originaria.

{ALPHANUM-10}

Stati membro dell'autorità competente all'origine della presente azione

Campo da compilare con il codice paese dello Stato membro dell'autorità competente che dà o non dà seguito all'azione iniziale.

{COUNTRYCODE_2}

Tipo di azione originaria

Campo da compilare con il tipo dell'azione originaria.

Sospensione, esclusione, revoca della sospensione

Decisione di dare seguito, se pertinente

Campo da compilare, se pertinente, con:

«Vero» se si dà seguito all'azione o

«Falso» se non si dà seguito all'azione.

«Vero»— Si dà seguito all'azione

«Falso»— Non si dà seguito all'azione

Motivi della decisione di non dare seguito all'esclusione, sospensione o revoca, se pertinente

Campo da compilare con i motivi della decisione di non dare seguito all'esclusione, sospensione o revoca, se pertinente.

{ALPHANUM-350}

Data e ora della comunicazione

Campo da compilare con la data e l'ora della comunicazione della presente azione.

{DATE_TIME_FORMAT}

Avente effetto dal

Campo da compilare con la data e l'ora a decorrere dalle quali la presente azione ha effetto.

{DATE_TIME_FORMAT}

Con effetto fino al

Campo da compilare con la data e l'ora fino alle quali la presente azione è effettiva.

{DATE_TIME_FORMAT}

In corso

Campo da compilare con «Vero» se l'azione è in corso o «Falso» se non è in corso.

«Vero»— L'azione è in corso

«Falso»— L'azione non è in corso

Sede(i) di negoziazione:

Campo da compilare con il o i MIC della o delle sedi di negoziazione a cui si riferisce la presente azione.

{MIC}

Se deve essere indicato più di un MIC, compilare il campo con i diversi MIC separati da una virgola.

Denominazione dell'emittente

Campo da compilare con la denominazione dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

{ALPHANUM-350}

Emittente

Campo da compilare con il LEI dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

{LEI}

Identificativo dello strumento

Campo da compilare con l'ISIN dello strumento.

{ISIN}

Nome completo dello strumento

Campo da compilare con il nome dello strumento.

{ALPHANUM-350}

Strumenti derivati relativi

Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi di cui al regolamento delegato (UE) 2017/569 ugualmente interessati dall'azione.

{ISIN}

Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

Altri strumenti relativi

Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario interessati dall'azione.

{ISIN}

Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

Osservazioni

Campo da compilare con le osservazioni.

{ALPHANUM-350}


(1)  Regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 122).


16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1006 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto riguarda la modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 10287), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione (2).

(2)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato in questione chiedendo una modifica del ceppo produttore Aspergillus oryzae (DSM 10287) con Aspergillus oryzae (DSM 26372). La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(3)

Nel suo parere del 14 luglio 2016 (3), l'Autorità ha concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) non ha effetti dannosi per la salute animale, la salute umana e l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è potenzialmente efficace come additivo zootecnico per le specie avicole da ingrasso, i suinetti svezzati e i suini da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012.

(6)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017 possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 347 del 15.12.2012, pag. 12.

(3)  EFSA Journal 2016; 14(8):4564.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a1607i

DSM Nutritional Products Ltd.

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Composizione dell'additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) con un'attività minima di:

 

forma solida: 1 000 FXU (1) g

 

forma liquida: 650 FXU/ml

Caratterizzazione della sostanza attiva

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372)

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) in un additivo per mangimi:

metodo colorimetrico per la misurazione del composto colorato prodotto dall'acido dinitrosalicilico (DNS) e delle parti xilosiliche rilasciate dall'azione della xilanasi sull'arabinoxilano.

Per la quantificazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) nelle premiscele e negli alimenti per animali:

metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione della xilanasi a partire dall'azo-xilano di avena/farro evidenziato con colorante.

Pollame da ingrasso

100FXU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Dose massima raccomandata per kg di mangime completo:

pollame da ingrasso: 200 FXU;

suinetti (svezzati): 400 FXU;

suini da ingrasso: 400 FXU.

3.

Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.

4.

Da utilizzare per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

4 gennaio 2023

Suinetti svezzati

200FXU

Suini da ingrasso

200FXU

»

(1)  1 FXU è la quantità di enzima che libera 7,8 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dall'azo-arabinoxilano del frumento, a pH 6,0 e a 50 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1007 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede l il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le lecitine sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di riesame di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «emulsionanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 13 luglio 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di lecitine non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato è considerato efficace per l'impiego nei mangimi come emulsionante. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi contenuti negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione delle lecitine dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

L'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «emulsionanti», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   L'additivo specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(8):4560.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di lecitine/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: emulsionanti

1c322

Lecitine

Composizione dell'additivo

Preparato di lecitine avente un minimo di

fosfolipidi ≥ 18 %,

lisofosfolipidi ≥ 11 %,

altri fosfolipidi ≤ 6 %,

Umidità ≤ 1 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lecitine (n. CAS 8002-43-5) estratte dai semi di soia

Metodo di analisi  (1)

Per la caratterizzazione dell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) e prove corrispondenti della monografia FAO JECFA «Lecithin» (3)  (4).

Tutte le specie animali

Livello d'impiego nel mangime completo: 100-1 500  mg di additivo/kg di mangime completo

6 luglio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, «Lecithin», Monograph n. 4 (2007), http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/260/.

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications — Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1008 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

relativo all'autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione JHJ Ltd)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 12 luglio 2016 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente e che può migliorare il rendimento zootecnico nei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(9):4555.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1892

JHJ Ltd

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p contenente almeno 1,2 × 109 UFC/g di batteri lattici (LAB) totali e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p 1 × 107 UFC/g

con un minimo di:

 

Lactococcus lactis PCM B/00039 ≥ 5 × 108 CFU/g

 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p ≥ 3 × 108 CFU/g

 

Lactobacillus casei PCM B/00080 ≥ 1 × 108 CFU/g

 

Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ≥ 3 × 108 CFU/g

 

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ≥ 1 × 107 CFU/g.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p.

Metodo analitico  (1)

Per il conteggio di Lactococcus lactis PCM B/00039 e Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:

metodo di diffusione su piastra con MRS agar (de Man, Rogosa e Sharpe) ISO 15214

Per il conteggio di Lactobacilli nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:

metodo di diffusione su piastra con MRS agar EN 15787

Per il conteggio di Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:

metodo di diffusione su piastra con agar di estratto di lievito glucosio cloramfenicolo EN 15789

Per l'identificazione di Lactobacilli, Lactococcus lactis PCM B/00039 e Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p:

identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Per l'identificazione di Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p:

reazione a catena della polimerasi (PCR).

Polli da ingrasso

5 × 108 (LAB)

5 × 106 (Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p)

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

L'impiego è consentito nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, diclazuril, decochinato o maduramicina ammonio.

3.

Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.

6 luglio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DIRETTIVE

16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/21


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1009 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo e cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Le lenti ottiche filtranti contenenti cadmio o piombo sono usate in un'ampia gamma di applicazioni ottiche per molti tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sia il cadmio che il piombo sono usati in quanto presentano proprietà ottiche uniche consentite loro, quale l'elevata selettività nello spettro visibile non inficiato dall'angolo di riflessione.

(3)

Anche se esistono diverse modalità di sostituzione, queste non forniscono una prestazione selettiva sufficiente. Nei pochi casi in cui le alternative sono ritenute erogare prestazioni sufficienti in questo ambito, i materiali usati sono troppo sensibili alle condizioni operative ambientali, quali calore o radiazioni UV, e non offrono quindi un'affidabilità analoga.

(4)

In questo senso, le alternative non sono ancora idonee a molte applicazioni per le quali il reperimento di alternative è complesso ed esoso in termini di tempo, pertanto un periodo quinquennale è ritenuto giustificato per le categorie da 1 a 7 e 10.

(5)

Si dovrebbero pertanto esentare alcune lenti ottiche contenenti cadmio e/o piombo di categoria da 1 a 7 e 10 fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei cicli di innovazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate, la durata della presente esenzione non è suscettibile di incidere negativamente sull'innovazione.

(6)

La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 13 b) è sostituito dal seguente:

«13 b)

Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione

Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il:

21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

21 luglio 2021 per le altre sottocategorie delle categorie 8 e 9

13 b)-(I)

Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate

Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; Scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;»

13 b)-(II)

Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; Escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato

13 b)-(III)

Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione


16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/23


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1010 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Il piombo è utilizzato nei cuscinetti dei compressori contenenti refrigerante ermeticamente sigillati per impedire la fuoriuscita del refrigerante. Il piombo garantisce un basso attrito nei cuscinetti agendo come lubrificante solido nel caso di lubrificazione inadeguata.

(3)

Benché i cuscinetti senza piombo rappresentino una soluzione praticabile, essi non garantiscono tuttavia la necessaria affidabilità come sostituti dei cuscinetti con piombo nei compressori contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore.

(4)

Il piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) dovrebbe pertanto essere oggetto di esenzione fino al 21 luglio 2019. Alla luce dei cicli di innovazione per le applicazioni HVACR, la durata della presente esenzione non dovrebbe avere ripercussioni negative sull'innovazione.

(5)

La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 9, lettera b), è sostituito dal seguente:

«9(b)

Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)

Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il:

21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;

21 luglio 2021 per altre sottocategorie delle categorie 8 e 9.

9(b)-(I)

Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)

Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019.»


16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/25


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1011 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2017

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Le lenti a base di piombo sono usate in quanto presentano una combinazione unica di proprietà e caratteristiche, quali la prestazione in termini di trasmissione luminosa, la dispersione ottica, la conduttività termica, la rifrazione doppia e altre.

(3)

Le lenti ottiche senza piombo di tipo alternativo esistono sotto forma di lenti senza piombo, di lenti di plastica e come attrezzature a progettazione alternativa. Tuttavia queste alternative non possono offrire diverse proprietà né combinazioni analoghe a quelle delle lenti a base di piombo.

(4)

Laddove il reperimento di sostituti si è rivelato relativamente semplice, questo è già avvenuto e i sostituti sono in uso. Continuano a non essere disponibili alternative per le applicazioni rimanenti. La sostituzione per l'intera gamma di applicazioni non è pertanto possibile in generale. Si dovrebbe quindi esentare l'uso del piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche di categoria da 1 a 7 e 10 fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei cicli di innovazione di questo tipo di applicazioni ottiche, la durata della presente esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.

(5)

La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 13 a) è sostituito dal seguente:

«13 a)

Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche

Applicabile a tutte le categorie, scadenza il:

21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie»


DECISIONI

16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/27


DECISIONE (PESC) 2017/1012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 giugno 2017

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo EULEX KOSOVO (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 (2) che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018.

(3)

Il 20 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1207 (3) relativa alla nomina della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO dal 1o settembre 2016 al 14 giugno 2017.

(4)

Il 30 maggio 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) è prorogato per il periodo dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(2)  Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 26).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1207 del comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 49).


16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1013 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2017

che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 1927]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

visto il parere del comitato per i trasporti su strada istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il formulario tipo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri per trasmettere alla Commissione ogni due anni le informazioni necessarie per elaborare una relazione sull'attuazione del regolamento in questione nonché del regolamento (UE) n. 165/2014 e sull'evoluzione dei settori contemplati da tali atti.

(2)

Il formulario tipo istituito dalla decisione 2009/810/CE della Commissione (3) dovrebbe essere soppresso e dovrebbe essere adottata una nuova decisione che tenga conto anche degli sviluppi successivi all'adozione della decisione per quanto riguarda l'Unione europea, ad esempio l'adesione della Croazia, e delle nuove norme sui periodi di guida e di riposo.

(3)

Gli obblighi in materia di relazioni sanciti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e dalla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ne fissa le condizioni minime di applicazione, riguardano in particolare le informazioni sulle deroghe nazionali concesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e informazioni più precise sui controlli effettuati sui veicoli.

(4)

La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), integra le disposizioni riguardanti i periodi di guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006.

(5)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/15/CE, ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva in questione. Questo periodo biennale coincide con quello di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. Per motivi di praticità amministrativa e di efficacia dei controlli sull'impatto delle norme dell'Unione in questo settore, è opportuno includere le informazioni in questione nel formulario tipo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formulario tipo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 è stabilito in conformità al modello di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   La decisione 2009/810/CE è abrogata.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

(3)  Decisione della Commissione, del 22 settembre 2008, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 5.11.2009, pag. 9).

(4)  Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

(5)  Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).


ALLEGATO

Formulario tipo per la trasmissione delle relazioni sull'attuazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dell'articolo 13 della direttiva 2002/15/CE

1.   STATO MEMBRO

2.   PERIODO DI RIFERIMENTO

[articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006]

Dal (data):

Al (data):

3.   CALCOLO DEI CONTROLLI MINIMI DA EFFETTUARE

(articolo 2 della direttiva 2006/22/CE)

a)

Numero di giorni di lavoro per conducente nel periodo di riferimento: …

b)

Numero totale dei veicoli soggetti al regolamento (CE) n. 561/2006: …

c)

Numero totale di giorni di lavoro [(a) * (b)]: …

d)

Numero minimo di controlli [3 % dal gennaio 2010]: …

4.   CONTROLLI SU STRADA

4.1.   Numero di conducenti controllati su strada ripartiti per paese di immatricolazione e tipo principale di trasporto

Tipo principale di trasporto

UE/SEE/Svizzera

Paesi terzi

Cittadini dello Stato in questione

Cittadini di altri Stati

Trasporto di persone

 

 

 

Trasporto di merci

 

 

 

Totale

 

 

 

4.2.   Numero di veicoli fermati per controlli su strada ripartiti per tipo di strada e paese di immatricolazione

Tipo di strada

A

B

BG

CY

CZ

D

DK

E

EST

F

FIN

GB

GR

H

HR

I

IRL

Autostrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada secondaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di strada

L

LT

LV

M

NL

P

PL

RO

S

SK

SLO

FL

IS

N

CH

Altro

Totale

Autostrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada secondaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.   Numero di veicoli fermati per controlli su strada ripartiti per tipo di tachigrafo

Tipo di tachigrafo

UE/SEE/Svizzera

Paesi terzi

Cittadini dello Stato in questione

Cittadini di altri Stati

Analogico

 

 

 

Digitale

 

 

 

Intelligente (1)

 

 

 

Totale

 

 

 

Se le statistiche nazionali lo consentono, si prega di completare anche la tabella sottostante indicando le cifre esatte riguardanti i veicoli provvisti di tachigrafo digitale:

a)

Numero di veicoli provvisti di tachigrafo digitale

 

b)

Percentuale di veicoli provvisti di tachigrafo digitale rispetto al totale dei veicoli soggetti ai regolamenti

 

4.4.   Numero di giorni di lavoro controllati su strada ripartiti per tipo principale di trasporto e per paese di registrazione

Tipo principale di trasporto

UE/SEE/Svizzera

Paesi terzi

Cittadini dello Stato in questione

Cittadini di altri Stati

Trasporto di persone

 

 

 

Trasporto di merci

 

 

 

Totale

 

 

 

4.5.   Infrazioni — numero e tipo di infrazioni accertate su strada

[R — infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, D — infrazione ai sensi della direttiva 2006/22/CE]

Articolo

Tipo di infrazione

Trasporto di persone

Trasporto di merci

UE/SEE/Svizzera

Paesi terzi

UE/SEE/Svizzera

Paesi terzi

Cittadini dello Stato in questione

Cittadini di altri Stati

Cittadini dello Stato in questione

Cittadini di altri Stati

R 6

Periodo di guida:

limite giornaliero

limite settimanale

limite bisettimanale

 

 

 

 

 

 

R 6

Mancanza di dati riguardanti le altre mansioni e/o la disponibilità

 

 

 

 

 

 

R 7

Interruzioni durante i periodi di guida (guida per oltre 4,5 ore senza interruzione o con un'interruzione troppo breve)

 

 

 

 

 

 

R 8

Periodi di riposo:

minimo giornaliero

minimo settimanale

 

 

 

 

 

 

R 10 & 26

Dati riguardanti i periodi di guida:

registrazioni per i 28 giorni precedenti

 

 

 

 

 

 

D allegato I A

Apparecchio di controllo:

funzionamento non corretto

abuso o manipolazione dell'apparecchio di controllo

 

 

 

 

 

 

5.   CONTROLLI NEI LOCALI DELLE IMPRESE

5.1.   Numero di conducenti controllati e numero di giorni di lavoro controllati nei locali delle imprese:

Tipo di trasporto

Numero di conducenti controllati

Numero di giorni di lavoro controllati

I.   Tipologia

Trasporto di persone

 

 

Trasporto di merci

 

 

II.   Tipologia

Trasporto per conto terzi

 

 

Trasporto per conto proprio

 

 

5.2.   Infrazioni — numero e tipo di infrazioni accertate nei locali delle imprese

[R — infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, D — infrazione ai sensi della direttiva 2006/22/CE]

Articolo

Tipo di infrazione

Trasporto di persone

Trasporto di merci

R 6

Periodo di guida:

limite giornaliero

limite settimanale

limite bisettimanale

 

 

R 6

Mancanza di dati riguardanti le altre mansioni e/o la disponibilità

 

 

R 7

Interruzioni durante i periodi di guida (guida per oltre 4,5 ore senza interruzione o con un'interruzione troppo breve)

 

 

R 8

Periodi di riposo:

minimo giornaliero

minimo settimanale

 

 

R 10 & 26

Dati riguardanti i periodi di guida:

dati conservati per 1 anno

 

 

D allegato I A

Apparecchio di controllo:

funzionamento non corretto

abuso o manipolazione dell'apparecchio di controllo

 

 

5.3.   Numero di imprese e di conducenti controllati nei locali delle imprese ripartiti in base alle dimensioni della flotta

Dimensioni della flotta

Numero di imprese controllate

Numero di conducenti controllati

Numero di infrazioni accertate

1

 

 

 

2-5

 

 

 

6-10

 

 

 

11-20

 

 

 

21-50

 

 

 

51-200

 

 

 

201-500

 

 

 

Oltre 500

 

 

 

6.   CAPACITÀ DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO A LIVELLO NAZIONALE

a)

Numero di agenti di controllo impiegati nei controlli su strada e nei locali delle imprese:

b)

Numero di agenti di controllo formati per analizzare i dati dei tachigrafi digitali su strada e nei locali delle imprese:

c)

Numero di apparecchi forniti agli agenti di controllo per trasferire, leggere e analizzare i dati dei tachigrafi digitali su strada e nei locali delle imprese:

7.   INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

7.1.   Nazionali

a)

Regolamentari (compreso l'aggiornamento dei dati relativi al ricorso alle deroghe ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1)

b)

Amministrative

c)

Altro

7.2.   Internazionali

a)

Controlli coordinati: numero per anno, paesi partecipanti

b)

Scambio di esperienze, di dati, di personale: numero di iniziative, persone, materie oggetto di scambio, paesi partecipanti

8.   SANZIONI

8.1.   Tabelle: nell'anno di riferimento

8.2.   Variazioni

a)

Data e natura delle variazioni più recenti (sulla base dell'anno di riferimento)

b)

Riferimenti amministrativi o legali

9.   CONCLUSIONI E COMMENTI, COMPRESI EVENTUALI SVILUPPI NEI SETTORI IN QUESTIONE

10.   RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/15/CE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In generale, questa sezione contiene le informazioni seguenti:

modalità di elaborazione della relazione e dettagli sulle parti interessate consultate;

attuazione [contesto giuridico, modifiche al contesto giuridico relativo ai periodi di lavoro per effetto del recepimento, eventuali difficoltà specifiche incontrate nell'applicazione della direttiva, misure adottate in risposta alle difficoltà incontrate, eventuali misure di sostegno per agevolare l'attuazione pratica della legislazione];

monitoraggio dell'attuazione [organismi responsabili di monitorare la conformità alle regole, metodi utilizzati a tal fine, problemi incontrati e soluzioni adottate];

interpretazione giudiziale [indicare se sono state emesse sentenze a livello nazionale che interpretano o applicano la direttiva su questioni rilevanti e quali sono i principi giuridici fondamentali in proposito];

valutazione dell'efficacia [dati utilizzati per valutare l'efficacia delle misure di recepimento, aspetti positivi e negativi dell'applicazione pratica della legislazione];

prospettive [indicare eventuali priorità nel settore pertinente, suggerire adattamenti o modifiche della direttiva illustrandone i motivi, indicare le modifiche ritenute necessarie per tenere conto del progresso tecnico, suggerire misure di sostegno a livello di UE].

11.   RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE

Nome: …

Funzione: …

Organizzazione: …

Indirizzo amministrativo: …

Tel./fax …

E-mail: …

Data: …


(1)  Obbligatorio a partire dalla data di applicazione dell'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).


16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1014 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme europee EN 13869:2016 sui requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini e EN 13209-2:2015 sugli zaini porta-bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE impone ai produttori di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4 di detta direttiva.

(3)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

(5)

Il 23 aprile 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/357/CE (2) e il 7 giugno 2008 ha affidato al Comitato europeo di normazione (CEN) il mandato M/427 riguardante i requisiti di resistenza all'uso da parte di bambini degli accendini.

(6)

Sulla base del mandato M/427, il CEN ha adottato la norma EN 13869:2016 «Accendini — Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova». La norma europea EN 13869:2016 soddisfa il mandato M/427 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha affidato il mandato M/264 al CEN e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) in materia di sicurezza degli articoli di puericultura.

(8)

Sulla base del mandato M/264, il CEN ha adottato la norma EN 13209-2:2015 «Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 2: Zaini di materiale flessibile». La norma europea EN 13209-2:2015 soddisfa il mandato M/264 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

a)

EN 13869:2016 «Accendini — Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

b)

EN 13209-2:2015 «Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 2: Zaini di materiale flessibile».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  Decisione 2008/357/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 11).


16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1015 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce i limiti delle emissioni di gas a effetto serra (le assegnazioni annuali di emissioni) per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione (3). Tali assegnazioni sono state adeguate dalla decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione (4).

(2)

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri ai fini di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 è stata effettuata sulla base dei dati sulle emissioni del 2014 trasmessi alla Commissione nell'aprile 2016, secondo le procedure di cui al capo III e all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (5).

(3)

La quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per il 2014 dovrebbe prendere in considerazione le rettifiche tecniche e le stime rivedute calcolate nel corso della revisione completa, quali contenute nelle relazioni di revisione finali redatte a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014.

(4)

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione al fine di essere in linea con le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013, che fissa la data di pubblicazione della presente decisione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l'anno 2014, calcolata in base ai dati di inventario corretti al momento del completamento della revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, è riportata nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

(2)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(3)  Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).


ALLEGATO

Stato membro

Emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per l'anno 2014

(tonnellate di CO2 equivalente)

Belgio

70 054 910

Bulgaria

22 900 867

Repubblica ceca

57 620 658

Danimarca

32 643 514

Germania

436 790 185

Estonia

6 083 093

Irlanda

41 663 021

Grecia

44 409 918

Spagna

199 755 020

Francia

353 528 786

Croazia

14 663 196

Italia

265 275 604

Cipro

3 924 856

Lettonia

9 017 595

Lituania

12 922 268

Lussemburgo

8 858 306

Ungheria

38 423 028

Malta

1 291 392

Paesi Bassi

97 887 338

Austria

48 194 334

Polonia

181 543 023

Portogallo

38 836 638

Romania

72 534 134

Slovenia

10 472 374

Slovacchia

19 782 144

Finlandia

30 146 832

Svezia

34 522 651

Regno Unito

324 444 705