ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 148

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
10 giugno 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/979 della Commissione, del 2 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/982 della Commissione, del 7 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

24

 

*

Regolamento (UE) 2017/983 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti ( 1 )

27

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/984 del Consiglio, dell'8 agosto 2016, che intima alla Spagna di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo

38

 

*

Decisione (UE) 2017/985 del Consiglio, dell'8 agosto 2016, che intima al Portogallo di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo

42

 

*

Decisione (UE) 2017/986 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che proroga il mandato di un vicedirettore esecutivo di Europol

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/979 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'esercizio delle responsabilità monetarie e la gestione del debito sovrano, che hanno un impatto congiunto sul funzionamento dei mercati dei tassi di interesse, dovrebbero essere oggetto di coordinamento in modo che le due funzioni siano esercitate con efficienza. Dato che il regolamento (UE) n. 648/2012 esclude dal suo ambito di applicazione le banche centrali dell'Unione e gli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito, in modo da non limitare i poteri di cui detti enti dispongono per l'esercizio delle loro funzioni di interesse comune, l'applicazione a tali funzioni di regimi diversi quando esse sono esercitate da soggetti di paesi terzi nuocerebbe alla loro efficacia. Per assicurare che le banche centrali e gli altri enti pubblici di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima continuino a poter esercitare le loro funzioni in maniera adeguata, anche gli enti pubblici di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

La Commissione ha valutato il trattamento riservato agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e alle banche centrali dal quadro normativo di taluni paesi terzi e ha presentato le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ha effettuato in particolare un'analisi comparata di tale trattamento nonché degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti enti e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione.

(3)

Nella sua analisi la Commissione è giunta alla conclusione che le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di Australia, Canada, Hong Kong, Messico, Singapore e Svizzera dovrebbero essere esonerati dagli obblighi di compensazione e segnalazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(4)

Le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di Australia, Canada, Hong Kong, Messico, Singapore e Svizzera dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco dei soggetti esonerati previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento delle banche centrali e degli enti pubblici esonerati dagli obblighi di compensazione e segnalazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 sono aggiunti i seguenti punti:

«iii)

Australia;

iv)

Canada;

v)

Hong Kong;

vi)

Messico;

vii)

Singapore;

viii)

Svizzera.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.


10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/980 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 80, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/65/UE stabilisce obblighi per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti. Nell'ambito di tale procedura, l'autorità competente può chiedere la collaborazione dell'autorità competente di un altro Stato membro per una verifica in loco o un'indagine.

(2)

Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di collaborare e scambiarsi informazioni in modo efficiente e tempestivo ai fini della direttiva 2014/65/UE e di prestarsi piena assistenza reciproca, è opportuno stabilire procedure nonché modelli e moduli che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per la collaborazione e lo scambio di informazioni, in particolare per la presentazione delle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni, gli avvisi di ricevimento e le risposte a tali richieste.

(3)

Per garantire che le autorità interpellate trattino le richieste di collaborazione o di informazioni in modo efficiente e rapido, è opportuno che ciascuna richiesta indichi chiaramente il motivo della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni. Al di là dell'uso di modelli e moduli per le richieste di collaborazione o di informazioni e per le risposte a tali richieste, le procedure per la collaborazione e lo scambio di informazioni dovrebbero consentire e facilitare la comunicazione, la consultazione e l'interazione tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata durante tutto il processo.

(4)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(5)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.

(7)

L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di moduli standard, modelli e procedure che devono essere utilizzati dalle autorità competenti rilevanti, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

(8)

L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1.   Le autorità competenti designano punti di contatto per la comunicazione delle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni a norma, rispettivamente, degli articoli 80 e 81 della direttiva 2014/65/UE. Esse pubblicano i dati relativi ai punti di contatto sui loro siti web.

2.   Le autorità competenti comunicano i dati dei loro punti di contatto all'ESMA. L'ESMA tiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto designati in conformità al paragrafo 1, ad uso delle autorità competenti.

Articolo 2

Richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1.   L'autorità richiedente presenta una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni in forma cartacea o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato I. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto dell'autorità interpellata.

2.   In caso di urgenza, l'autorità richiedente può presentare la richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni verbalmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità interpellata disponga altrimenti.

3.   L'autorità richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o materiale di supporto ritenuto necessario a motivare la richiesta.

Articolo 3

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni da parte del punto di contatto dell'autorità interpellata, tale autorità invia un avviso di ricevimento all'autorità richiedente utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

Articolo 4

Risposta a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1.   L'autorità interpellata risponde a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni in forma cartacea o per via elettronica utilizzando il modulo di cui all'allegato III. Salvo diverse disposizioni dell'autorità richiedente, la risposta è trasmessa al punto di contatto dell'autorità richiedente.

2.   L'autorità interpellata dà esecuzione alle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni in modo da garantire che si proceda alle necessarie misure regolamentari senza indebito ritardo, tenuto conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere terzi o un'altra autorità.

Articolo 5

Procedure per l'invio e il trattamento di una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1.   Per le comunicazioni relative alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano o il supporto cartaceo o quello elettronico, a seconda di quale dei due sia il più celere, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. In particolare, l'autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimenti dell'autorità interpellata.

2.   Qualora l'autorità interpellata preveda un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi rispetto alla data della risposta prevista indicata nell'avviso di ricevimento, ne informa l'autorità richiedente.

3.   Qualora l'autorità richiedente consideri la richiesta urgente, l'autorità interpellata e quella richiedente concordano sulla frequenza con cui l'autorità interpellata si impegna ad aggiornare l'autorità richiedente sul trattamento della richiesta e sulla data in cui prevede di fornire una risposta.

4.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione di una richiesta.

Articolo 6

Procedura per la richiesta di acquisire dichiarazioni di persone

1.   Se l'autorità richiedente include nella sua richiesta l'acquisizione di una dichiarazione di una qualsiasi persona, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente, fatte salve le limitazioni giuridiche o i vincoli esistenti e le eventuali differenze negli obblighi procedurali, valutano e tengono conto di quanto segue:

a)

i diritti della persona o delle persone da cui si devono acquisire le dichiarazioni;

b)

il ruolo del personale dell'autorità interpellata e dell'autorità richiedente al momento dell'acquisizione della dichiarazione;

c)

se la persona da cui acquisire la dichiarazione ha diritto ad essere assistita da un rappresentante legale e, in tal caso, la portata dell'assistenza di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi registrazione o relazione riguardante la dichiarazione;

d)

se la dichiarazione deve essere resa su base volontaria o coercitiva, laddove sussista tale distinzione;

e)

se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui acquisire la dichiarazione è un testimone o oggetto di indagine;

f)

se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento penale;

g)

l'ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell'autorità richiedente;

h)

la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se si tratti di un resoconto scritto in extenso o sintetico oppure di registrazione sonora o audiovisiva;

i)

le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte delle persone che rendono la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo che la dichiarazione è acquisita.

2.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si dotano di disposizioni che consentano al proprio personale di agire in modo efficace, in particolare di disposizioni che permettano al personale di concordare eventuali informazioni aggiuntive che potrebbero risultare necessarie, tra cui:

a)

la pianificazione delle date;

b)

l'elenco delle domande da porre alla persona dalla quale acquisire la dichiarazione e la revisione dello stesso;

c)

le modalità di viaggio, in particolare garantendo che l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possano riunirsi per discutere della questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;

d)

il regime di traduzione.

Articolo 7

Procedura per la richiesta di una verifica in loco o di un'indagine

1.   Qualora sia stata presentata una richiesta di svolgere una verifica in loco o un'indagine, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare effetto utile alla richiesta di collaborazione tenendo conto dell'articolo 80, paragrafo 1), lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE, anche sul merito di svolgere congiuntamente una verifica in loco o un'indagine.

Nel decidere il modo migliore per dare effetto utile alla richiesta di collaborazione, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:

a)

il contenuto di ciascuna richiesta di collaborazione ricevuta dall'autorità richiedente, compresi eventuali suggerimenti in merito all'opportunità di svolgere l'indagine o la verifica in loco congiuntamente;

b)

se stanno conducendo separatamente le loro inchieste in relazione ad una questione con implicazioni transfrontaliere, e se tale questione non possa essere più opportunamente trattata in modo congiunto;

c)

il quadro normativo e regolamentare in ciascuna giurisdizione, in modo da garantire che entrambe le autorità abbiano una buona comprensione dei potenziali vincoli e delle limitazioni giuridiche che si applicano alla loro condotta e agli eventuali procedimenti che possono seguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem;

d)

la gestione e le istruzioni necessarie all'indagine o alla verifica in loco;

e)

la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l'indagine o la verifica in loco;

f)

la possibilità di stabilire un piano di azione comune e il calendario dei lavori di ciascuna autorità;

g)

la definizione delle azioni che ciascuna autorità deve intraprendere, congiuntamente o individualmente;

h)

la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese;

i)

altre questioni specifiche del caso.

2.   Se l'autorità interpellata effettua direttamente la verifica o l'indagine, essa informa l'autorità richiedente in merito ai progressi di tali attività e formula le proprie conclusioni in tempo utile.

3.   Se l'autorità richiedente e l'autorità interpellata decidono di effettuare un'indagine o una verifica in loco congiuntamente,

a)

si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;

b)

lavorano a stretto contatto e collaborano l'una con l'altra durante lo svolgimento dell'indagine congiunta o della verifica in loco congiunta;

c)

individuano le specifiche disposizioni giuridiche che costituiscono l'oggetto dell'indagine o della verifica in loco;

d)

se del caso, concordano almeno i seguenti elementi:

i)

l'elaborazione di un piano d'azione comune che specifica il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle rispettive priorità di ciascuna autorità;

ii)

l'individuazione e la valutazione delle eventuali limitazioni giuridiche o degli eventuali vincoli e delle eventuali differenze nelle procedure relative alle indagini o alle azioni coercitive o a qualsiasi altro procedimento, inclusi i diritti delle persone oggetto di indagine;

iii)

l'individuazione e la valutazione di specifici privilegi giuridici professionali che possono avere un'incidenza sul procedimento di indagine nonché sul procedimento di esecuzione, in particolare l'autoincriminazione;

iv)

la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media;

v)

l'uso previsto delle informazioni scambiate.

Articolo 8

Scambio di informazioni spontaneo

1.   Se un'autorità competente dispone di informazioni che ritiene possano assistere un'altra autorità competente ai fini dell'espletamento dei suoi compiti a norma della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), essa trasmette tali informazioni in forma cartacea o per via elettronica al punto di contatto dell'altra autorità competente.

2.   In deroga al paragrafo 1, se l'autorità competente che trasmette le informazioni ritiene che queste ultime debbano essere inviate con urgenza, essa può comunicare in prima battuta le informazioni verbalmente, purché la medesima autorità le trasmetta successivamente per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità che le riceve disponga altrimenti.

3.   L'autorità che trasmette informazioni spontaneamente utilizza a tal fine il modulo di cui all'allegato III, indicando in particolare gli aspetti attinenti alla riservatezza delle informazioni.

Articolo 9

Obbligo di notifica alle autorità competenti

1.   Se, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente di un mercato regolamentato si rivolge direttamente alle imprese di investimento che sono membri o partecipanti remoti di un mercato regolamentato, essa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del membro o partecipante remoto, in forma cartacea o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato IV del presente regolamento, subito dopo aver contattato il membro o partecipante remoto, a meno che l'autorità dello Stato membro d'origine del membro o partecipante remoto non abbia già accettato per iscritto di essere informata mediante altri mezzi di comunicazione.

2.   Se la ragione per la quale si rivolge al membro o partecipante remoto del mercato regolamentato riveste carattere di urgenza, l'autorità competente del mercato regolamentato può, per giustificati motivi, procedere alla notifica verbalmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità interpellata disponga altrimenti.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


ALLEGATO I

Modulo per la richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

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ALLEGATO II

Modulo per l'avviso di ricevimento

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ALLEGATO III

Modulo per la risposta a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

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ALLEGATO IV

Modulo per notificare la scelta di rivolgersi direttamente a un membro o partecipante remoto di un mercato regolamentato

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10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/981 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 84, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE prevede la consultazione delle autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma dell'articolo 7 di tale direttiva. La direttiva 2014/65/UE stabilisce inoltre che debbano essere previsti moduli standard, modelli e procedure per tale consultazione.

(2)

Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità competenti, tali autorità dovrebbero designare un punto di contatto appositamente ai fini della comunicazione prima della concessione dell'autorizzazione.

(3)

Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di consultarsi prima di concedere l'autorizzazione in modo efficiente e tempestivo è necessario stabilire le procedure per le richieste di consultazione, gli avvisi di ricevimento e le risposte alle richieste di consultazione.

(4)

I moduli standard, i modelli e le procedure dovrebbero consentire che le informazioni scambiate o trasmesse siano trattate come riservate conformemente alla direttiva 2014/65/UE, e che siano rispettate le norme stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di trattamento dei dati personali e di trasferimento di tali dati.

(5)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici relativi all'introduzione di moduli standard e procedure per le autorità competenti rilevanti, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

(8)

L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1.   Le autorità competenti designano punti di contatto per le comunicazioni ai sensi del presente regolamento e pubblicano le informazioni ad essi relative sui loro siti web.

2.   Le autorità competenti trasmettono le informazioni relative ai loro punti di contatto all'ESMA. L'ESMA aggiorna l'elenco dei punti di contatto ad uso delle autorità competenti e lo pubblica sul proprio sito web.

Articolo 2

Richiesta di consultazione

1.   L'autorità competente richiedente trasmette la richiesta di consultazione in forma cartacea o per via elettronica al punto di contatto dell'autorità competente da consultare.

2.   L'autorità competente richiedente presenta la propria richiesta di consultazione compilando il modulo di cui all'allegato I. Essa può allegare alla richiesta di consultazione qualsiasi documento o materiale di supporto ritenuto necessario a sostegno della richiesta.

Articolo 3

Avviso di ricevimento

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consultazione l'autorità competente destinataria della richiesta invia al punto di contatto dell'autorità competente richiedente un avviso di ricevimento, compilando il modulo di cui all'allegato II.

Articolo 4

Risposta ad una richiesta di consultazione

1.   L'autorità competente destinataria della richiesta risponde a una richiesta di consultazione in forma cartacea o per via elettronica. La risposta è indirizzata al punto di contatto dell'autorità competente richiedente salvo altrimenti disposto da tale autorità.

2.   L'autorità competente destinataria della richiesta informa l'autorità competente richiedente di qualsiasi chiarimento essa ritenga necessario in relazione alle informazioni richieste.

3.   L'autorità competente destinataria della richiesta fornisce all'autorità competente richiedente compilando il modulo di cui all'allegato III, prima possibile ed al più tardi entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consultazione, le seguenti informazioni:

a)

le informazioni richieste nella richiesta di consultazione ed eventuali pareri o riserve in merito alla concessione dell'autorizzazione;

b)

ogni altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la concessione dell'autorizzazione.

4.   Nel caso in cui ritenga probabile di non riuscire a rispettare il termine di cui al paragrafo 3, l'autorità competente destinataria della richiesta ne informa prontamente l'autorità competente richiedente, indicando i motivi del ritardo e la data prevista per la risposta. Essa la informa altresì regolarmente sullo stato di preparazione della risposta.

5.   Se l'autorità competente destinataria della richiesta non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo, essa fornisce le informazioni in modo da garantire che eventuali provvedimenti necessari possano essere presi rapidamente, rispettando il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 5

Procedure per la consultazione

1.   Per le comunicazioni relative alla richiesta di consultazione e alla relativa risposta le autorità competenti utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità competente richiedente. In particolare, l'autorità competente richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimenti dell'autorità competente destinataria della richiesta.

2.   Se l'informazione richiesta è o può essere detenuta da un'autorità competente di uno Stato membro diversa dall'autorità competente dello stesso Stato membro destinataria della richiesta, l'autorità competente destinataria della richiesta raccoglie prontamente le informazioni dall'altra autorità competente e le trasmette all'autorità competente richiedente conformemente all'articolo 4.

3.   Le autorità competenti cooperano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.

4.   Se durante la procedura che porta alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione emergono informazioni nuove o la necessità di informazioni aggiuntive, le autorità competenti cooperano per assicurare lo scambio di tutte le informazioni rilevanti. A tal fine sono usati i moduli di cui agli allegati I e II.

5.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, durante gli ultimi 30 giorni lavorativi prima del termine per la valutazione della domanda di autorizzazione la richiesta di consultazione può essere presentata verbalmente, a condizione che l'autorità competente richiedente la confermi successivamente per iscritto, a meno che l'autorità competente destinataria della richiesta disponga altrimenti.

Articolo 6

Utilizzo delle informazioni

1.   Se le informazioni fornite dall'autorità competente destinataria della richiesta sono riportate nella risposta dell'autorità competente richiedente alla domanda di autorizzazione, l'autorità competente richiedente informa l'autorità competente destinataria della richiesta prima di informarne il richiedente l'autorizzazione.

2.   In caso di richiesta di divulgare informazioni che un'autorità competente ha ricevuto da un'altra autorità competente, l'autorità competente destinataria della richiesta di divulgazione ne dà notifica all'altra autorità competente prima di divulgare le informazioni e fa valere, se appropriato, le eventuali esenzioni o prerogative previste dalla legge in relazione a tali informazioni.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Modulo per la richiesta di consultazione

Image Testo di immagine Image Testo di immagine

ALLEGATO II

Modulo per l'avviso di ricevimento della richiesta di consultazione

Image Testo di immagine

ALLEGATO III

Modulo per la risposta alla richiesta di consultazione

Image Testo di immagine Image Testo di immagine

10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/982 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo (cosiddetto predellino per accesso vasca), avente dimensioni di circa 41 × 31 × 14 cm, costituito da un piano d'appoggio in plastica e quattro piedi in alluminio. Ogni piede è munito di una protezione, ossia un puntale antiscivolo in gomma.

L'articolo è presentato come predellino che permette di entrare e di uscire dalla vasca da bagno.

Cfr. immagine (*1)

9403 20 80

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 94, nonché dal testo dei codici NC 9403 , 9403 20 e 9403 20 80 .

L'articolo serve ad arredare le stanze, ad esempio, di abitazioni private [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, considerazioni generali, secondo paragrafo, A)]. Si tratta pertanto di un mobile ai sensi della voce 9403 costruito per essere poggiato a terra.

La classificazione alla voce 7616 , altri lavori di alluminio, è esclusa ai sensi della nota 1, lettera k), della sezione XV. L'articolo deve essere pertanto classificato sotto il codice NC 9403 20 80 come altri mobili di metallo diversi dai letti.

Image


(*1)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.


10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/27


REGOLAMENTO (UE) 2017/983 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2017

che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per il triciclazolo sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Tutti gli LMR, tranne quello per il riso, sono fissati al limite di determinazione (LOD).

(2)

La non iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stabilita dalla decisione 2008/770/CE della Commissione (2). A seguito di una nuova domanda presentata conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tale sostanza attiva non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triciclazolo sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR per il riso fissati per tale sostanza nell'allegato III conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

(3)

In considerazione della mancata approvazione della sostanza attiva triciclazolo, gli LMR per tale sostanza dovrebbero essere fissati al limite di determinazione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti ai LOD pertinenti è opportuno elencare valori per difetto nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo tecnico permette di fissare LOD inferiori.

(5)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(6)

Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

In considerazione della lunga durata di conservazione del riso e per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per il riso coltivato prima o durante il 2016. Tuttavia, tenuto conto delle incertezze relative ad alcune proprietà del triciclazolo, i termini previsti nel presente regolamento non consentono alcun trattamento con triciclazolo durante e dopo il 2017.

(8)

Al fine di applicare lo stesso metodo al riso Basmati, tenuto conto che esso è sottoposto a un processo specifico di stagionatura prima di poter essere immesso sul mercato, è opportuno prevedere per tale riso coltivato prima o durante il 2016 un periodo supplementare di 6 mesi prima di applicare gli LMR modificati, per consentirne condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile, ad eccezione del riso Basmati, al riso importato e immesso sul mercato prima del 30 giugno 2017.

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile al riso Basmati importato prima del 30 dicembre 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a tutti i prodotti, ad eccezione del riso Basmati a decorrere dal 30 giugno 2017.

Esso si applica al riso Basmati a decorrere dal 30 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/770/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 88).


ALLEGATO

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato III, parte A, la colonna relativa al triciclazolo è soppressa.

2)

nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna per il triciclazolo:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Triciclazolo

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01  (*1)

0110000

Agrumi

 

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (*1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

CEREALI

0,01  (*1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05 (*1)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (*1)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05 (*1)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

0,05 (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05 (*1)

0840020

Zenzero

0,05 (*1)

0840030

Curcuma

0,05 (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

0,05 (*1)

0850000

Spezie da bocci

0,05 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,01  (*1)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

0,01  (*1)

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*1)


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

Triciclazolo

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Triciclazolo

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»


DECISIONI

10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/38


DECISIONE (UE) 2017/984 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 2016

che intima alla Spagna di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 9,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (1), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.

(3)

Il 27 aprile 2009 il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Spagna esisteva una situazione di disavanzo eccessivo e ha emanato una raccomandazione ai fini della sua correzione entro e non oltre il 2012, conformemente all'articolo 104, paragrafo 7, dello stesso trattato. Successivamente, il Consiglio ha rivolto alla Spagna, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, altre tre raccomandazioni (il 2 dicembre 2009, il 10 luglio 2012 e il 21 giugno 2013), con cui il termine per la correzione del disavanzo eccessivo è stato prorogato rispettivamente al 2013, al 2014 e al 2016. In tutte e tre le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che la Spagna avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche (2).

(4)

In conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il 12 luglio 2016 il Consiglio ha deciso che la Spagna non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013.

(5)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, qualora le misure non siano attuate da uno Stato membro partecipante oppure, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

(6)

La Commissione ha aggiornato le sue previsioni della primavera 2016 con le informazioni disponibili al 19 luglio 2016. Su tale base, la previsione di crescita del PIL reale per il 2016 è stata rivista al rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni di primavera, ovvero al 2,9 %, e al ribasso per il 2017 (2,3 % contro 2,5 % in primavera). Nel 2018 la crescita del PIL reale dovrebbe attestarsi al 2,1 % mentre nel 2015 era del 3,2 %. Si prevede quindi un rallentamento della crescita economica che dovrebbe però rimanere solida grazie alle riforme intraprese in risposta alla crisi e al positivo completamento del programma di assistenza finanziaria. La ripresa è tuttora accompagnata da una consistente creazione di posti di lavoro, in un contesto di costante moderazione salariale che trae beneficio delle riforme del mercato del lavoro. La crescita è sostenuta anche dai bassi prezzi del petrolio. Al tempo stesso l'inflazione dovrebbe assestarsi a — 0,3 % nel 2016. Vi sono tuttavia rischi di revisione al ribasso delle previsioni di crescita, in particolare a partire dal 2017, dovuti tra l'altro all'esito del referendum sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione, che ha aumentato l'incertezza e può avere ripercussioni negative sugli scambi e sulla domanda interna.

(7)

Secondo le previsioni della primavera 2016 aggiornate della Commissione, il disavanzo pubblico dovrebbe scendere al 4,6 % del PIL nel 2016, al 3,3 % del PIL nel 2017 e al 2,7 % del PIL nel 2018 (rispetto agli obiettivi del 3,6 % del PIL nel 2016, 2,9 % del PIL nel 2017 e 2,2 % del PIL nel 2018 del programma di stabilità e di un disavanzo previsto del 3,9 % del PIL nel 2016 e del 3,1 % del PIL nel 2017 secondo le previsioni di primavera). La previsione di un disavanzo più elevato è in parte dovuta al fatto che le misure dirette a contenere la spesa a livello dell'amministrazione centrale e regionale adottate in risposta alla raccomandazione della Commissione del marzo 2016 sono state prese in conto in misura minore nelle previsioni aggiornate della Commissione (0,2 % del PIL) rispetto alle previsioni del programma di stabilità (0,4 % del PIL), perché alcune di queste misure non sono ancora sufficientemente specificate per poter essere incluse nelle previsioni della Commissione sulla base della consueta ipotesi di politiche invariate. Tuttavia, la differenza deriva essenzialmente dalle modifiche apportate al quadro giuridico che disciplina l'imposta sul reddito delle società, che comporta la diminuzione dei pagamenti anticipati da parte delle imprese («pagos fraccionados») nel 2016. Questa diminuzione non è stata quantificata nel programma di stabilità ed è divenuta manifesta solo in aprile, quando è stata versata la prima rata delle imposte, ovvero dopo la scadenza del termine per le previsioni di primavera aggiornate. Nelle previsioni della primavera 2016 aggiornate, la Commissione stima questa diminuzione allo 0,5 % del PIL nel 2016. Poiché comportano un ritardo permanente nel versamento delle imposte, ma non modificano l'aliquota o la base imponibile, le modifiche suddette non influiranno sulle entrate derivanti dalle imposte sul reddito delle imprese una volta che il nuovo quadro sarà stabile (a partire dal 2017). Esse si traducono in una perdita temporanea di gettito fiscale nel 2016, che è stata considerata una tantum nelle previsioni di primavera aggiornate.

Per il 2017 le differenze tra le previsioni di primavera aggiornate e il programma di stabilità derivano da una posizione di partenza peggiore del previsto e dal fatto che le misure di risparmio adottate in risposta alla raccomandazione della Commissione del marzo 2016 non sono state ancora sufficientemente specificate e non possono essere prese in considerazione sulla base della consueta ipotesi di politiche invariate. Il disavanzo strutturale dovrebbe aumentare dello 0,4 % nel 2016 e dello 0,1 % del PIL nel 2017 per rimanere invariato nel 2018. L'aumento previsto del disavanzo strutturale nel 2016 è tuttavia dovuto in parte al fatto che le attuali previsioni in materia di inflazione e crescita nominale del PIL sono inferiori a quelle alla base del bilancio 2016, il che ha avuto un effetto negativo sulle entrate pubbliche strutturali senza possibilità di rettificare la spesa.

(8)

Il rapporto debito lordo/PIL è passato dal 36 % nel 2007 al 99 % circa nel 2014. Nel 2015 tale rapporto è rimasto più o meno stabile, poiché le vendite nette di attività finanziarie hanno compensato l'incidenza negativa della crescita del disavanzo a un ritmo superiore alla crescita del PIL nominale. Secondo le previsioni della primavera 2016 aggiornate, il rapporto debito/PIL dovrebbe culminare al 100,6 % del PIL nel 2017, mentre le previsioni di primavera prevedevano che il debito avrebbe toccato l'apice del 100,3 % del PIL nel 2016. Sebbene non si ravvisi per la Spagna un rischio immediato di tensioni sul bilancio derivante da questo elevato rapporto debito/PIL, i rischi per la sostenibilità del debito aumenteranno considerevolmente a medio termine se non migliora la posizione di bilancio. A più lungo termine, i rischi per la sostenibilità di bilancio dovrebbero diminuire grazie all'effetto positivo delle riduzioni della spesa legata all'invecchiamento.

(9)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1467/97, nella decisione con cui intima di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio deve chiedere che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. Tuttavia, il fatto che tale decisione sia adottata nella seconda metà dell'anno rende necessario un maggior sforzo di bilancio per conseguire il miglioramento annuo richiesto del saldo strutturale. Occorre inoltre evidenziare che lo scenario su cui si fonda il nuovo percorso di aggiustamento inizia con un peggioramento del disavanzo strutturale pari allo 0,4 % del PIL, che è almeno in parte il risultato di un calo dell'inflazione rispetto a quanto previsto nello scenario alla base del bilancio 2016, un fattore in buona misura al di fuori del controllo del governo. Alla luce di quanto precede, appare opportuno non richiedere ulteriori misure strutturali nel 2016.

(10)

Considerando che non dovrebbero essere previste misure strutturali nel 2016, la concessione alla Spagna di un ulteriore anno per la correzione del disavanzo eccessivo, che è la regola ai sensi del regolamento (CE) n. 1467/97, richiederebbe un miglioramento annuo del saldo strutturale nel 2017, con effetti troppo negativi per la crescita. Appare quindi opportuno prorogare di due anni il termine entro il quale la Spagna dovrà porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo.

(11)

Pertanto, affinché il percorso di aggiustamento sia credibile e sostenibile, la Spagna dovrebbe pervenire a un disavanzo pubblico del 4,6 %, 3,1 % e 2,2 % del PIL rispettivamente nel 2016, 2017 and 2018, in linea con un deterioramento del saldo strutturale pari allo 0,4 % del PIL nel 2016 e con un miglioramento strutturale pari allo 0,5 % del PIL sia nel 2017 che nel 2018. Tali obiettivi di bilancio tengono conto anche della necessità di compensare gli effetti negativi secondari del risanamento di bilancio sulle finanze pubbliche, dovuti al suo impatto sull'economia in generale.

(12)

Per conseguire tali obiettivi, appaiono necessarie misure strutturali supplementari con un'incidenza stimata pari allo 0,5 % del PIL sia nel 2017 che nel 2018. Le economie per il 2017 e il 2018 potrebbero includere, fra l'altro, la riduzione del numero e della portata delle agevolazioni fiscali, in particolare le aliquote ridotte dell'IVA, al fine di conseguire lo sforzo strutturale richiesto.

(13)

Inoltre, un'applicazione rigorosa a tutti i livelli di governo dei meccanismi preventivi e correttivi previsti dalla legge di stabilità spagnola potrebbe garantire una correzione tempestiva e duratura del disavanzo eccessivo. Questo risultato potrebbe essere ottenuto rendendo più automatica l'applicazione dei meccanismi. Il contributo della regola di spesa della legge di stabilità alla sostenibilità delle finanze pubbliche potrebbe inoltre essere rafforzato chiarendo ulteriormente la copertura e la definizione delle categorie di spesa necessarie per il calcolo dello stesso contributo e invitando esplicitamente le pubbliche amministrazioni inadempienti a compensare gli scostamenti nella spesa nell'anno successivo a quello in cui si sono verificati.

(14)

La Spagna dovrebbe inoltre prestare la dovuta attenzione alla qualità delle finanze pubbliche, in particolare alla politica in materia di appalti pubblici. Negli ultimi anni sono state segnalate alla Commissione numerose irregolarità che hanno effetti sull'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di appalti pubblici. I dati mostrano che esistono disparità nell'attuazione degli appalti pubblici tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori e che la carenza di meccanismi di controllo ex ante ed ex post ostacola un'applicazione corretta e uniforme della normativa in materia di appalti pubblici. Rispetto ad altri Stati membri, la Spagna si contraddistingue per un basso tasso di pubblicazione dei bandi di gara e un ricorso relativamente elevato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ne consegue che la concorrenza esercitata da imprese di altri Stati membri è limitata e che gli appalti sono spesso aggiudicati direttamente, il che comporta un aumento della spesa delle amministrazioni pubbliche. L'uso limitato di strumenti di aggiudicazione congiunta o centralizzata impedisce incrementi di efficienza che contribuirebbero al risparmio finanziario. L'assenza di un organo indipendente incaricato di garantire l'efficacia e il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici in tutto il paese ostacola la corretta applicazione delle norme in materia di appalti e può dare adito a irregolarità, il che, in entrambi i casi, ha un impatto negativo sulle finanze pubbliche della Spagna.

(15)

Per favorire il successo della strategia di risanamento del bilancio, sarà importante sostenere tale risanamento con riforme strutturali generali, in linea con le raccomandazioni del Consiglio rivolte alla Spagna nell'ambito del semestre europeo 2016 e in particolare quelle relative alla correzione degli squilibri macroeconomici.

(16)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio può chiedere allo Stato membro interessato, nell'ambito della sua decisione di intimazione di cui a tale disposizione, di presentare relazioni sullo sforzo di aggiustamento secondo un calendario preciso. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, la relazione dello Stato membro deve comprendere gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio. Al fine di agevolare il monitoraggio del termine per conformarsi alle raccomandazioni contenute nella presente decisione nonché del termine per la correzione del disavanzo eccessivo, è opportuno che la Spagna presenti detta relazione entro il 15 ottobre 2016 contestualmente al suo documento programmatico di bilancio 2017.

(17)

La Spagna dovrebbe inoltre presentare una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, come stabilito dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Consiglio (3) in conformità alle specifiche stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione (4). La prima relazione dovrebbe essere trasmessa entro il 15 gennaio 2017 e le successive a cadenza trimestrale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Spagna pone fine all'attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2018.

2.   La Spagna riduce il disavanzo pubblico al 4,6 % del PIL nel 2016, al 3,1 % del PIL nel 2017 e al 2,2 % del PIL nel 2018. Questo miglioramento del disavanzo pubblico è in linea con un deterioramento del saldo strutturale pari allo 0,4 % del PIL nel 2016 e con un miglioramento strutturale pari allo 0,5 % del PIL sia nel 2017 che nel 2018, sulla base delle previsioni della primavera 2016 aggiornate della Commissione. La Spagna utilizza tutte le entrate straordinarie per accelerare la riduzione del disavanzo e del debito.

3.   Oltre alle economie già incluse nelle previsioni della primavera 2016 aggiornate della Commissione, la Spagna adotta e attua pienamente misure di risanamento per un importo pari allo 0,5 % del PIL sia nel 2017 che nel 2018.

4.   La Spagna è pronta ad adottare ulteriori misure qualora dovessero emergere rischi per i piani di bilancio. Le misure di risanamento del bilancio garantiscono un miglioramento duraturo e favorevole alla crescita del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche.

5.   La Spagna adotta misure per rafforzare il suo quadro di bilancio, in particolare al fine di aumentare l'automaticità dei meccanismi di prevenzione e correzione delle deviazioni rispetto agli obiettivi in termini di disavanzo, debito e spesa e di potenziare il contributo della regola di spesa della legge di stabilità alla sostenibilità delle finanze pubbliche.

6.   La Spagna istituisce un quadro coerente per garantire la trasparenza e il coordinamento della politica in materia di appalti pubblici in tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori onde assicurare l'efficienza economica e un elevato livello di concorrenza. Tale quadro comprende opportuni meccanismi di controllo ex ante ed ex post per gli appalti pubblici al fine di garantire l'efficacia e il rispetto degli obblighi normativi.

Articolo 2

Il Consiglio fissa al 15 ottobre 2016 il termine entro il quale la Spagna deve dare seguito effettivo a quanto disposto e, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, presentare una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato in risposta alla presente decisione. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e specifica le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio di rafforzare il quadro di bilancio e il quadro per la politica in materia di appalti pubblici in conformità con l'articolo 1, paragrafi 5 e 6.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(2)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi della Spagna sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/spain_en.htm

(3)  Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 23).


10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/42


DECISIONE (UE) 2017/985 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 2016

che intima al Portogallo di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 9,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (1), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.

(3)

Il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che in Portogallo esisteva un disavanzo eccessivo e ha rivolto al paese una raccomandazione invitandolo a porvi rimedio al più tardi entro il 2013, conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97. Dando seguito alla richiesta delle autorità portoghesi di beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione, degli Stati membri la cui moneta è l'euro e del Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio ha concesso assistenza finanziaria al Portogallo (2). Il Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality (protocollo d'intesa su condizioni specifiche di politica economica, di seguito «protocollo d'intesa») tra la Commissione e le autorità portoghesi è stato firmato il 17 maggio 2011. Da allora il Consiglio ha rivolto al Portogallo due nuove raccomandazioni (il 9 ottobre 2012 e il 21 giugno 2013), basate sull'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, che hanno prorogato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2014 e al 2015. In entrambe le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che il Portogallo avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione originaria, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche (3).

(4)

In conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il 12 luglio 2016 il Consiglio ha deciso che il Portogallo non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013.

(5)

Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 risulti che il disavanzo eccessivo non è stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nella raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, il Consiglio dovrebbe adottare immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

(6)

Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, l'economia portoghese dovrebbe registrare una lieve ripresa. Si prevede che il PIL reale cresca dell'1,5 % nel 2016, mantenendo lo stesso ritmo del 2015, grazie soprattutto alla domanda interna in un contesto di forti e persistenti squilibri macroeconomici. I consumi privati dovrebbero subire un rallentamento nel 2016 a causa di un aumento delle imposte indirette e di una lieve ripresa dell'inflazione dei prezzi dell'energia. Stando alle previsioni, la forte ripresa dei consumi di beni durevoli nel primo semestre del 2015 non si protrarrà nel medio periodo, poiché i livelli del debito e della disoccupazione, ancora elevati, dovrebbero continuare a esercitare pressioni all'aumento del risparmio delle famiglie. Nonostante il tasso di utilizzo relativamente alto delle capacità, non si prevede a breve termine un ritorno al tasso di crescita precedente degli investimenti delle imprese, che hanno già subito un notevole rallentamento nel secondo semestre del 2015. Per il 2017 si prevede una certa ripresa degli investimenti totali, sostenuta dai Fondi strutturali dell'UE e dal miglioramento delle condizioni di finanziamento. Le esportazioni dovrebbero aumentare in linea con la domanda estera, ma secondo le previsioni continueranno ad essere inferiori alle importazioni. Di conseguenza, il contributo degli scambi netti alla crescita del PIL dovrebbe restare leggermente negativo, anche se in misura nettamente minore rispetto al 2015. L'inflazione IAPC dovrebbe salire allo 0,7 % nel 2016, principalmente a causa dell'aumento delle imposte indirette. Sebbene i rischi al ribasso per le prospettive siano aumentati dalla pubblicazione delle previsioni di primavera, i dati relativi al primo trimestre del 2016 e le informazioni preliminari sul secondo trimestre confermano nel complesso le prospettive risultanti dalle previsioni per il resto dell'anno.

(7)

Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, il disavanzo pubblico scenderà al 2,7 % del PIL nel 2016. Il bilancio 2016, entrato in vigore il 31 marzo 2016, mira a un disavanzo del 2,2 % del PIL, obiettivo confermato nel programma di stabilità 2016. La differenza tra l'obiettivo del governo e le previsioni della Commissione è dovuta allo scenario macroeconomico meno ottimistico della Commissione, che prevede una riduzione del gettito fiscale e un aumento della spesa sociale, come pure alla valutazione più prudente della Commissione circa gli effetti di alcune misure di risanamento, in particolare per quanto concerne i risparmi previsti nei consumi intermedi e in altre spese correnti. Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, il disavanzo pubblico scenderà ulteriormente attestandosi al 2,3 % del PIL nel 2017. Il miglioramento previsto è in gran parte riconducibile a un'operazione una tantum avente impatto positivo sul disavanzo, legata all'atteso recupero della garanzia bancaria di Banco Privado Português (BPP) corrispondente a circa

Formula

 % del PIL. Tenendo conto di questa incidenza una tantum sul bilancio, il disavanzo dovrebbe raggiungere il 2,6 % del PIL nel 2017. In base alla valutazione della Commissione circa gli effetti delle misure indicate nel bilancio 2016 e nel programma di stabilità 2016, il disavanzo strutturale dovrebbe registrare una diminuzione annuale di

Formula

 % del PIL nel 2016 e nel 2017 secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione.

(8)

Il rapporto debito pubblico lordo/PIL si è sostanzialmente stabilizzato nel corso del periodo 2013-2015, attestandosi al 129,2 % nel 2013, al 130,2 % nel 2014 e al 129,0 % nel 2015. Tenuto conto dei considerevoli aggiustamenti stock/flussi a riduzione del debito nel 2016 e degli avanzi primari costanti, le previsioni di primavera 2016 della Commissione prospettano una diminuzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe arrivare al 126 % nel 2016 e quindi al 124,5 % nel 2017. Nel breve periodo il Portogallo non sembra esposto a considerevoli rischi di tensioni di bilancio, ma non si escludono sfide a breve termine (derivanti dal debito pubblico lordo e netto, dal fabbisogno di finanziamento lordo, dalla posizione patrimoniale netta sull'estero, dal livello dei crediti deteriorati e dall'evoluzione della loro quota o dal fabbisogno generale di capitale del sistema bancario). Nel medio periodo, tuttavia, i rischi appaiono significativi a causa dell'entità del debito e dell'elevata sensibilità del rapporto debito/PIL agli eventuali aumenti dei tassi di interesse e agli shock derivanti da una crescita nominale negativa. A lungo termine, purché siano preservati costantemente saldi primari strutturali adeguati, i rischi per la sostenibilità appaiono bassi grazie alle riforme pensionistiche attuate in passato.

(9)

Secondo le misure di politica di bilancio adottate con il bilancio 2016, nel 2016 il disavanzo pubblico dovrebbe attestarsi al di sotto del 3 % del PIL. Tuttavia, in base alle previsioni di primavera 2016 della Commissione, il margine di sicurezza per evitare di superare il valore di riferimento previsto nel trattato è stretto. A fronte di forti incertezze relative agli sviluppi economici e di bilancio, gli obiettivi di bilancio raccomandati per l'anno di correzione dovrebbero essere fissati a un livello nettamente inferiore rispetto al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito nel trattato, onde garantire una correzione duratura del disavanzo eccessivo entro il termine previsto.

(10)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1467/97, nella decisione che intima l'adozione di misure volte alla riduzione del disavanzo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio deve chiedere che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL, come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. Poiché tale decisione è adottata nel secondo semestre dell'anno, e considerate le stime attuali contenute nelle previsioni di primavera della Commissione, un saldo strutturale invariato nel 2016 permetterebbe di offrire un margine di sicurezza sufficiente per conseguire una correzione duratura del disavanzo eccessivo.

(11)

Pertanto, un percorso di aggiustamento credibile e sostenibile imporrebbe al Portogallo di raggiungere un disavanzo pubblico del 2,5 % del PIL nel 2016, in linea con un saldo strutturale invariato rispetto al 2015. Questi obiettivi di bilancio tengono conto della necessità di compensare gli effetti di secondo impatto sulle finanze pubbliche del risanamento di bilancio, dovuti all'impatto sull'economia in generale.

(12)

L'obiettivo di disavanzo che implica il percorso di aggiustamento proposto non tiene conto della possibile incidenza diretta sul bilancio delle eventuali misure di sostegno alle banche nel secondo semestre del 2016. Questo è dovuto alla notevole incertezza circa l'effettiva attuazione e la registrazione statistica di queste misure, e quindi circa la loro possibile incidenza sul disavanzo e sul debito. Le eventuali misure di sostegno al settore bancario dovrebbero mirare a limitare quanto più possibile l'incidenza sul bilancio per garantire la sostenibilità del debito.

(13)

Per conseguire gli obiettivi di bilancio che il percorso di aggiustamento proposto implica, si ritengono necessarie ulteriori misure di risanamento per un impatto stimato pari allo 0,25 % del PIL nel 2016, anche in considerazione del deterioramento strutturale individuato nelle previsioni della primavera 2016 della Commissione. In particolare, il Portogallo dovrà attuare le misure incluse nel bilancio 2016 nonché il meccanismo di controllo della spesa negli appalti per la fornitura di beni e servizi, attualmente contemplato nel programma di stabilità 2016. Questi risparmi dovrebbero essere integrati da altre misure di natura strutturale che potrebbero concentrarsi sulle entrate, mirando ad aumentare il gettito fiscale indiretto mediante l'ampliamento della base imponibile e la riduzione delle agevolazioni fiscali. Un modo per conseguire questo obiettivo potrebbe consistere nell'adeguare il ricorso ancora ampio ad aliquote IVA ridotte.

(14)

Inoltre, il Portogallo dovrebbe potenziare le riforme strutturali per rafforzare la competitività e favorire una crescita sostenibile a lungo termine, in linea con le raccomandazioni rivolte al paese dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo, in particolare quelle relative alla correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi. Sono necessarie, in particolare, ulteriori misure strutturali di bilancio per aumentare la resilienza delle finanze pubbliche del Portogallo. L'attuazione tempestiva e rigorosa della legge quadro sul bilancio riveduta e della legge sul controllo degli impegni e gli ulteriori miglioramenti della riscossione delle entrate e del controllo della spesa possono contribuire in misura significativa a conseguire e mantenere una posizione di bilancio sana. Il Portogallo dovrebbe presentare un calendario chiaro e attuare misure volte a liquidare la totalità degli arretrati e a migliorare l'efficienza del sistema sanitario, a ridurre la dipendenza del sistema pensionistico dai trasferimenti di bilancio e ad assicurare risparmi di bilancio nella ristrutturazione delle imprese statali.

(15)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, nell'ambito della decisione di intimazione ai sensi di tale disposizione il Consiglio può chiedere allo Stato membro interessato di presentare relazioni sullo sforzo di aggiustamento secondo un calendario preciso. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, la relazione dello Stato membro dovrebbe comprendere gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche, specificare le misure di bilancio sul lato delle spese e delle entrate e contenere informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio. Al fine di agevolare il monitoraggio del termine per conformarsi alle raccomandazioni contenute nelle presente decisione, nonché del termine per la correzione del disavanzo eccessivo, è opportuno che il Portogallo presenti detta relazione entro il 15 ottobre 2016, contestualmente al documento programmatico di bilancio per il 2017.

(16)

Entro lo stesso termine del 15 ottobre 2016, il Portogallo è tenuto a presentare anche un programma di partenariato economico in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il programma di partenariato economico dovrebbe indicare le misure strategiche e le riforme strutturali necessarie per assicurare una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo, sviluppando il programma nazionale di riforma e il programma di stabilità e tenendo pienamente conto delle raccomandazioni del Consiglio relative all'attuazione degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali.

(17)

Il Portogallo dovrebbe inoltre presentare una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, come stabilito dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013, conformemente alle specifiche stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione (5). La prima relazione dovrebbe essere trasmessa entro il 15 gennaio 2017 e le successive a cadenza trimestrale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il Portogallo fa cessare l'attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016.

2.   Il Portogallo riduce il disavanzo pubblico al 2,5 % del PIL nel 2016. L'obiettivo fissato non tiene conto dell'incidenza diretta dell'eventuale sostegno alle banche. Detto miglioramento del disavanzo pubblico è in linea con un saldo strutturale invariato rispetto al 2015, sulla base delle previsioni di primavera 2016 della Commissione. Il Portogallo destina inoltre tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo e del debito.

3.   Oltre ai risparmi già inclusi nelle previsioni di primavera 2016 della Commissione, il Portogallo adotta e attua pienamente misure di risanamento per un importo pari allo 0,25 % del PIL nel 2016. In particolare, il Portogallo provvede alla piena attuazione delle misure di risanamento comprese nel bilancio 2016, incluso il controllo supplementare della spesa negli appalti per la fornitura di beni e servizi evidenziato nel programma di stabilità. Il Portogallo integra questi risparmi con ulteriori misure di natura strutturale per realizzare lo sforzo strutturale raccomandato.

4.   Il Portogallo è pronto ad adottare ulteriori misure se si materializzeranno rischi per i programmi di bilancio. Le misure di risanamento del bilancio assicurano un miglioramento duraturo e favorevole alla crescita del saldo delle amministrazioni pubbliche.

5.   Al fine di assicurare un miglioramento duraturo delle finanze pubbliche, il Portogallo attua in modo rigoroso la legge quadro sul bilancio e la legge sul controllo degli impegni e migliora ulteriormente la riscossione delle entrate e il controllo delle spese. Il Portogallo presenta un calendario chiaro e attua misure volte a liquidare la totalità degli arretrati e a migliorare l'efficienza del sistema sanitario, a ridurre la dipendenza del sistema pensionistico dai trasferimenti di bilancio e ad assicurare risparmi di bilancio nella ristrutturazione delle imprese statali.

Articolo 2

Il Consiglio fissa al 15 ottobre 2016 il termine entro il quale il Portogallo deve adottare misure efficaci e presentare al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle misure adottate in risposta alla presente decisione. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche, specifica le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate e contiene informazioni sul seguito dato all'articolo 1, paragrafo 5.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(2)  Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi del Portogallo sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm

(4)  Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 23).


10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/46


DECISIONE (UE) 2017/986 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2017

che proroga il mandato di un vicedirettore esecutivo di Europol

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (1), in particolare l'articolo 54, paragrafi da 3 a 5,

deliberando quale autorità che ha il potere di nomina del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi di Europol,

vista la proposta del consiglio di amministrazione di Europol del 19 maggio 2017,

considerando quanto segue:

(1)

Il sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT è stato nominato vicedirettore esecutivo di Europol con atto del Consiglio dell'11 febbraio 2014 (2). Il mandato del sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT scade il 30 aprile 2018.

(2)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/794, i vicedirettori esecutivi di Europol sono nominati per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta.

(3)

La decisione del consiglio di amministrazione di Europol del 1o maggio 2017 fissa la procedura per la proroga del mandato di vicedirettore esecutivo di Europol.

(4)

Il 10 maggio 2017 il consiglio di amministrazione ha informato il Parlamento europeo dell'intenzione di proporre al Consiglio di prorogare il mandato del sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT.

(5)

Il consiglio di amministrazione ha presentato al Consiglio un parere in cui propone di prorogare il mandato del sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT, vicedirettore esecutivo di Europol, e che il suo grado sia reinquadrato come grado AD 14.

(6)

Sulla base della proposta trasmessa dal consiglio di amministrazione, il Consiglio intende prorogare il mandato del sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT quale vicedirettore esecutivo di Europol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT come vicedirettore esecutivo di Europol è prorogato dal 1o maggio 2018 al 30 aprile 2022 nel grado AD 14, primo scatto.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

U. REINSALU


(1)  GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.

(2)  GU C 44 del 15.2.2014, pag. 3.