ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
7 giugno 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/955 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

17

 

*

Decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica

23

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/957 della Commissione, del 6 giugno 2017, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea

27

 

*

Decisione n. 2/2015 del comitato di associazione UE-Cile, del 30 novembre 2015, che sostituisce l'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra [2017/958]

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/1


DIRETTIVA (UE) 2017/952 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

È fondamentale ristabilire la fiducia nell'equità dei regimi di imposizione e consentire ai governi di esercitare effettivamente la sovranità fiscale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha elaborato pertanto raccomandazioni di azioni concrete nell'ambito dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

(2)

Le relazioni finali sulle 15 azioni dell'OCSE contro il BEPS sono state pubblicate il 5 ottobre 2015. Tale risultato è stato accolto con favore dal Consiglio nelle conclusioni dell'8 dicembre 2015. Le conclusioni del Consiglio hanno ribadito l'esigenza di reperire soluzioni a livello di Unione che siano al tempo stesso comuni e flessibili nonché coerenti con le conclusioni dell'OCSE sul BEPS.

(3)

In risposta all'esigenza di una tassazione più equa e, in particolare, per dare un seguito alle conclusioni dell'OCSE sul BEPS, il 28 gennaio 2016 la Commissione ha presentato il pacchetto anti-elusione. La direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (3) sulle norme contro le pratiche di elusione fiscale è stata adottata nell'ambito di tale pacchetto.

(4)

La direttiva (UE) 2016/1164 istituisce un quadro di riferimento inteso ad affrontare i disallineamenti da ibridi.

(5)

È necessario stabilire norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi con una modalità il più possibile onnicomprensiva. Considerando che la direttiva (UE) 2016/1164 disciplina solo i disallineamenti da ibridi derivati dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri, il 12 luglio 2016 il Consiglio Ecofin ha rilasciato una dichiarazione nella quale chiedeva alla Commissione di avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi finalizzata all'adozione di norme che siano coerenti con le norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla «Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 — 2015 Final Report» (neutralizzazione degli effetti degli accordi sui disallineamenti da ibridi), azione 2 — relazione finale 2015 (relazione dell'OCSE BEPS relativa all'azione 2), e non meno efficaci di queste, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016.

(6)

La direttiva (UE) 2016/1164 riconosce tra l'altro che è fondamentale proseguire i lavori sugli altri disallineamenti da ibridi, come quelli che coinvolgono stabili organizzazioni. In considerazione di ciò, è essenziale che anche i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride siano disciplinati da tale direttiva.

(7)

Al fine di realizzare un quadro di riferimento coerente con la relazione dell'OCSE sul BEPS in ordine all'azione 2 e non meno efficace di questa, è essenziale che la direttiva (UE) 2016/1164 includa altresì norme sui trasferimenti ibridi e sui disallineamenti importati e che affronti l'intera gamma dei fenomeni di doppia deduzione al fine di impedire ai contribuenti di sfruttare le lacune rimanenti.

(8)

La direttiva (UE) 2016/1164 comprende norme sui disallineamenti da ibridi fra Stati membri e dovrebbe pertanto includere anche norme in relazione ai paesi terzi se almeno una delle parti coinvolte è una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società o, nel caso di ibridi inversi, un'entità in uno Stato membro, come pure norme sui disallineamenti importati. Di conseguenza, le norme sui disallineamenti da ibridi e sui disallineamenti da residenza fiscale dovrebbero applicarsi a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese alle stabili organizzazioni, o agli accordi trattati come stabili organizzazioni, di entità residenti in paesi terzi. Le norme sui disallineamenti da ibridi inversi dovrebbero applicarsi a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.

(9)

Le norme sui disallineamenti da ibridi dovrebbero disciplinare le situazioni di disallineamento derivanti da doppia deduzione, da conflitti nella qualificazione di strumenti finanziari, pagamenti ed entità o dall'allocazione dei pagamenti. Poiché i disallineamenti da ibridi potrebbero determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile, secondo i casi. Tali norme, tuttavia, si applicano solo ai pagamenti deducibili e non dovrebbero incidere sulle caratteristiche generali di un regime di imposizione, che si tratti di un sistema classico o di un sistema di imputazione.

(10)

Un disallineamento da stabili organizzazioni ibride si verifica quando differenze tra le norme della giurisdizione della stabile organizzazione e le norme della giurisdizione di residenza in materia di allocazione di redditi e spese tra parti diverse della stessa entità generano un disallineamento nei risultati fiscali e comprende i casi in cui un disallineamento si verifica a causa del fatto che una stabile organizzazione non è riconosciuta come tale a norma delle leggi della giurisdizione in cui si trova la sede fissa di affari. Tali disallineamenti potrebbero determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione e dovrebbero pertanto essere eliminati. In caso di stabile organizzazione disconosciuta, lo Stato membro nel quale risiede il contribuente dovrebbe includere il reddito che sarebbe altrimenti allocato alla stabile organizzazione.

(11)

Gli eventuali adeguamenti che è necessario apportare a norma della presente direttiva non dovrebbero in linea di principio incidere sulla ripartizione dei diritti di imposizione tra giurisdizioni stabilita a norma di una convenzione contro la doppia imposizione.

(12)

Al fine di garantire la proporzionalità è necessario affrontare solo i casi in cui vi è un rischio sostanziale di elusione fiscale attraverso i disallineamenti da ibridi. È pertanto appropriato disciplinare i disallineamenti da ibridi che si generano tra sede centrale e stabile organizzazione o fra due o più stabili organizzazioni della stessa entità, i disallineamenti da ibridi che sorgono fra il contribuente e le sue imprese associate o tra imprese associate e quelli derivanti da un accordo strutturato che coinvolga un contribuente.

(13)

I disallineamenti che in particolare derivano dalla natura ibrida delle entità dovrebbero essere affrontati solo nel caso in cui una delle imprese associate abbia almeno il controllo effettivo sulle altre imprese associate. Di conseguenza, in questi casi si dovrebbe esigere che un'impresa associata sia detenuta o detenga l'impresa contribuente o un'altra impresa associata attraverso la partecipazione in termini di diritti di voto, proprietà del capitale o titolo a ricevere profitti pari almeno al 50 per cento. Per applicare questo requisito, la titolarità o i diritti delle persone che agiscono congiuntamente dovrebbero essere aggregati.

(14)

Per elaborare una definizione comune e sufficientemente esaustiva di «impresa associata» ai fini delle norme sui disallineamenti da ibridi, tale definizione dovrebbe comprendere anche un'entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, un'impresa nella quale il contribuente esercita un'influenza significativa sulla gestione e, a contrario, un'impresa che esercita un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.

(15)

È necessario affrontare quattro categorie di disallineamento da ibridi: in primo luogo, i disallineamenti da ibridi derivanti da pagamenti a titolo di uno strumento finanziario; in secondo luogo, i disallineamenti da ibridi che sono la conseguenza di differenze nell'allocazione dei pagamenti effettuati all'entità ibrida o alla stabile organizzazione, anche a seguito di pagamenti a una stabile organizzazione disconosciuta; in terzo luogo, i disallineamenti da ibridi risultanti da pagamenti effettuati da un'entità ibrida al proprio titolare o pagamenti nozionali tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni; infine, fenomeni di doppia deduzione risultanti da pagamenti effettuati da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione.

(16)

In relazione a pagamenti a titolo di uno strumento finanziario, potrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se la deduzione senza inclusione è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento o dei pagamenti effettuati a tale titolo. Se la qualifica del pagamento lo rende ammissibile a uno sgravio fiscale per doppia imposizione in virtù delle norme della giurisdizione del beneficiario, ad esempio esenzione dall'imposta, riduzione dell'aliquota d'imposta o qualsiasi credito o rimborso dell'imposta, si dovrebbe ritenere che il pagamento generi un disallineamento da ibridi nella misura dell'importo sottotassato che ne deriva. Tuttavia, non si dovrebbe ritenere che il pagamento a titolo di uno strumento finanziario generi un disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario è dovuto esclusivamente allo status fiscale del beneficiario o al fatto che lo strumento è soggetto ai termini di un regime speciale.

(17)

Al fine di evitare risultati indesiderati dall'interazione tra la norma sugli strumenti finanziari ibridi e i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite imposti alle banche, e fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero poter escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti infragruppo emessi al solo scopo di soddisfare i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite dell'emittente e non a fini di elusione fiscale.

(18)

In relazione a pagamenti effettuati a un'entità ibrida o una stabile organizzazione, potrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se la deduzione senza inclusione deriva da differenze nelle norme che disciplinano l'allocazione di quel pagamento tra l'entità ibrida e il suo titolare nel caso in cui il pagamento sia effettuato all'entità ibrida, tra la sede centrale e la stabile organizzazione, o tra due o più stabili organizzazioni in caso di pagamento nozionale alla stabile organizzazione. La definizione di disallineamento da ibridi dovrebbe applicarsi solo se il disallineamento è la conseguenza di differenze nelle norme che disciplinano l'allocazione dei pagamenti a norma delle leggi delle due giurisdizioni e un pagamento non dovrebbe determinare un disallineamento da ibridi che si sarebbe verificato in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario.

(19)

La definizione di disallineamento da ibridi dovrebbe altresì comprendere i fenomeni di deduzione senza inclusione che derivano da pagamenti effettuati a stabili organizzazioni disconosciute. Una stabile organizzazione disconosciuta è qualunque accordo che, a norma delle leggi della giurisdizione della sede centrale, si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione, ma che non è trattata come stabile organizzazione a norma delle leggi dell'altra giurisdizione. Tuttavia, la norma sul disallineamento da ibridi non dovrebbe applicarsi se il disallineamento si sarebbe verificato in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi di qualsiasi giurisdizione del beneficiario.

(20)

In relazione a pagamenti effettuati da un'entità ibrida al suo titolare o a pagamenti nozionali effettuati tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni, potrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se la deduzione senza inclusione deriva dal fatto che il pagamento o il pagamento nozionale non è riconosciuto nella giurisdizione del beneficiario. In tal caso, se il disallineamento è conseguenza della mancata allocazione del pagamento o pagamento nozionale, la giurisdizione del beneficiario è la giurisdizione in cui il pagamento o pagamento nozionale è considerato ricevuto a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Come con altre entità ibride e disallineamenti da sede fissa di affari che determinano una deduzione senza inclusione, non dovrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se il beneficiario è esente da imposta a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. In relazione a tale categoria di disallineamenti da ibridi, tuttavia, un disallineamento si verificherebbe solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente che la deduzione relativamente al pagamento o pagamento nozionale sia compensata a fronte di un importo che non è reddito a doppia inclusione. Se la giurisdizione del pagatore consente il riporto della deduzione a un periodo d'imposta successivo, il requisito di effettuare eventuali adeguamenti a norma della presente direttiva potrebbe essere differito fino al momento in cui la deduzione è effettivamente compensata a fronte di un reddito non a doppia inclusione nella giurisdizione del pagatore.

(21)

La definizione di disallineamento da ibridi dovrebbe altresì comprendere fenomeni di doppia deduzione, indipendentemente dal fatto che essi si verifichino a seguito di pagamenti, spese non considerate pagamenti a norma del diritto nazionale o perdite per ammortamento o deprezzamento. Tuttavia, come per i pagamenti nozionali o pagamenti effettuati da un'entità ibrida che non sono riconosciuti dal beneficiario, dovrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la compensazione della deduzione a fronte di un importo che non è reddito a doppia inclusione. Ciò significa che, se la giurisdizione del pagatore consente il riporto della deduzione a un periodo d'imposta successivo, il requisito di effettuare un adeguamento a norma della presente direttiva potrebbe essere differito fino al momento in cui la deduzione è effettivamente compensata a fronte di un reddito non a doppia inclusione nella giurisdizione del pagatore.

(22)

Le differenze di risultati fiscali imputabili alle sole differenze nel valore attribuibile a un pagamento, anche mediante l'applicazione di prezzi di trasferimento, non dovrebbero rientrare nella definizione di disallineamento da ibridi. Inoltre, poiché le giurisdizioni utilizzano periodi per la dichiarazione d'imposta diversi e hanno regole diverse per riconoscere le modalità di derivazione o di generazione delle voci di reddito o di spesa, in linea generale non si dovrebbe ritenere che tali differenze temporali generino disallineamenti nei risultati fiscali. Tuttavia, nel caso di un pagamento deducibile a titolo di uno strumento finanziario, in relazione al quale non si può presumere che sia incluso nel reddito entro un periodo ragionevole, si dovrebbe ritenere che esso determini un disallineamento da ibridi se tale deduzione senza inclusione è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale titolo. Si dovrebbe intendere che si verifica un disallineamento se un pagamento effettuato a titolo di uno strumento finanziario non è incluso nel reddito entro un periodo ragionevole. Tale pagamento dovrebbe essere considerato incluso nel reddito entro un periodo ragionevole se incluso dal beneficiario entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore o come determinato in base al principio di normali condizioni di mercato. Al fine di evitare il verificarsi di un fenomeno di disallineamento e di garantire il controllo fiscale, gli Stati membri potrebbero esigere l'inclusione del pagamento entro un periodo definito.

(23)

I trasferimenti ibridi potrebbero generare una differenza di trattamento fiscale se, in conseguenza di un accordo di trasferimento di uno strumento finanziario, il rendimento sottostante di tale strumento è trattato come derivato simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo. In tali casi il pagamento nell'ambito del trasferimento ibrido potrebbe determinare una deduzione per il pagatore, mentre è trattato come rendimento dello strumento sottostante dal beneficiario. Tale differenza di trattamento fiscale potrebbe determinare una deduzione senza inclusione o un'eccedenza di credito d'imposta per la ritenuta alla fonte sullo strumento sottostante. Tali disallineamenti dovrebbero pertanto essere eliminati. In caso di deduzione senza inclusione si dovrebbero applicare le stesse regole della neutralizzazione di disallineamenti derivanti da pagamenti a titolo di uno strumento finanziario ibrido. Nel caso di trasferimenti ibridi che sono stati strutturati per produrre eccedenze di credito d'imposta, lo Stato membro interessato dovrebbe impedire al pagatore di utilizzare l'eccedenza di credito per ottenere un vantaggio fiscale anche mediante l'applicazione di una norma generale antiabuso coerente con l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164.

(24)

È necessario prevedere una norma che consenta agli Stati membri di affrontare le disparità in termini di recepimento e attuazione della presente direttiva che comportano un disallineamento da ibridi nonostante gli Stati membri agiscano in conformità con la presente direttiva. Se tale situazione si verifica e la regola primaria prevista dalla presente direttiva non si applica, dovrebbe applicarsi una regola secondaria. Non di meno l'applicazione della regola primaria e della regola secondaria vale solo per i disallineamenti da ibridi quali definiti dalla presente direttiva e non dovrebbe incidere sulle caratteristiche generali del regime di imposizione di uno Stato membro.

(25)

I disallineamenti importati spostano l'effetto di un disallineamento da ibridi fra le parti in paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato membro attraverso il ricorso a uno strumento non ibrido, compromettendo l'efficacia delle norme per neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Un pagamento deducibile in uno Stato membro può essere usato per finanziare spese connesse a un disallineamento da ibridi. Per contrastare tali disallineamenti importati è pertanto necessario includere norme che impediscano la deduzione di un pagamento se il corrispondente reddito da questo derivato è compensato, direttamente o indirettamente, da una deduzione derivante da un disallineamento da ibridi che determina una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione fra paesi terzi.

(26)

Un disallineamento da doppia residenza potrebbe determinare una doppia deduzione se un pagamento effettuato da un contribuente avente doppia residenza è dedotto a norma di entrambe le giurisdizioni di residenza. Poiché potrebbero generare una doppia deduzione, i disallineamenti da doppia residenza dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Uno Stato membro dovrebbe negare la doppia deduzione risultante per una società avente doppia residenza nella misura in cui tale pagamento è compensato a fronte di un importo non trattato come reddito a norma delle leggi dell'altra giurisdizione.

(27)

Obiettivo della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso a fronte di disallineamenti da ibridi. Questo risultato non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono individualmente, considerato che i regimi nazionali di imposizione delle società sono eterogenei e che l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. Ne deriverebbe quindi la persistenza di inefficienze e distorsioni nell'interazione di misure nazionali distinte, e, di conseguenza, una mancanza di coordinamento. Tale obiettivo può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione data la natura transfrontaliera dei disallineamenti da ibridi e l'esigenza di adottare soluzioni che siano funzionali per il mercato interno nel suo complesso. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando il necessario livello di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il livello essenziale di coordinamento nell'Unione che è necessario per la realizzazione del suo obiettivo.

(28)

Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle spiegazioni e degli esempi applicabili riportati nella relazione dell'OCSE BEPS relativa all'azione 2 sia come fonte illustrativa o interpretativa nella misura in cui essi sono coerenti con le disposizioni della presente direttiva e con il diritto dell'Unione.

(29)

Le norme sui disallineamenti da ibridi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, si applicano solo nella misura in cui la situazione in cui il contribuente è coinvolto genera un disallineamento. Non dovrebbe verificarsi un disallineamento se l'accordo è soggetto ad adeguamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o dell'articolo 9 bis e, di conseguenza, gli accordi soggetti ad adeguamento a norma di tali parti della presente direttiva non dovrebbero essere assoggettati ad alcun ulteriore adeguamento ai sensi delle norme sui disallineamenti da ibridi.

(30)

Se le disposizioni di un'altra direttiva, ad esempio della direttiva 2011/96/UE del Consiglio (4), comportano la neutralizzazione del disallineamento dei risultati fiscali, non dovrebbe esservi spazio per l'applicazione delle norme sui disallineamenti da ibridi di cui alla presente direttiva.

(31)

La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva cinque anni dopo l'entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.

(32)

La direttiva (UE) 2016/1164 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/1164 è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.

2.   L'articolo 9 bis si applica anche a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al punto 4) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini degli articoli 9 e 9 bis:

a)

qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del punto 9, primo comma, lettere b), c), d), e) o g), del presente articolo o se è richiesto un adeguamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, o dell'articolo 9 bis, la definizione di impresa associata è modificata nel senso che il requisito del 25 per cento è sostituito da un requisito del 50 per cento;

b)

una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrice di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona;

c)

un'impresa associata significa inoltre un'entità che, a fini di contabilità finanziaria, faccia parte del medesimo gruppo consolidato del contribuente, un'impresa nella quale il contribuente eserciti un'influenza significativa sulla gestione o un'impresa che eserciti un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.»;

b)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9)

«disallineamento da ibridi», una situazione in cui è coinvolto un contribuente o, relativamente all'articolo 9, paragrafo 3, un'entità in cui:

a)

un pagamento a titolo di uno strumento finanziario genera una deduzione senza inclusione, e:

i)

tale pagamento non è incluso entro un periodo ragionevole; e

ii)

il disallineamento è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale titolo.

Ai fini del primo comma, un pagamento a titolo di uno strumento finanziario è considerato incluso nel reddito entro un periodo ragionevole qualora:

i)

il pagamento sia incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore; o

ii)

sia ragionevole attendersi che il pagamento sarà incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un prossimo periodo d'imposta e i termini del pagamento siano quelli che presumibilmente sarebbero convenuti tra imprese indipendenti;

b)

un pagamento a un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e il disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti effettuati all'entità ibrida a norma delle leggi della giurisdizione in cui è stabilita o registrata l'entità ibrida e della giurisdizione di qualsiasi persona con una partecipazione in tale entità ibrida;

c)

un pagamento a un'entità avente una o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità a norma delle leggi delle giurisdizioni in cui opera l'entità;

d)

un pagamento genera una deduzione senza inclusione a seguito di un pagamento a una stabile organizzazione disconosciuta;

e)

un pagamento da parte di un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento deriva dal fatto che il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario;

f)

un pagamento nozionale tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento deriva dal fatto che il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario; o

g)

si verifica un fenomeno di doppia deduzione.

Ai fini del presente punto 9:

a)

un pagamento che rappresenta il rendimento sottostante di uno strumento finanziario trasferito non determina un disallineamento da ibridi di cui alla lettera a) del primo comma qualora il pagamento sia effettuato da un operatore finanziario a titolo di un trasferimento ibrido sul mercato a condizione che la giurisdizione del pagatore imponga all'operatore finanziario di includere nel suo reddito tutti gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito;

b)

il disallineamento da ibridi si verifica solo ai sensi delle lettere e), f) o g) del primo comma nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la compensazione della deduzione a fronte di un importo che non è reddito a doppia inclusione;

c)

un disallineamento non è ritenuto un disallineamento da ibridi a meno che si verifichi tra imprese associate, tra un contribuente e un'impresa associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità o nell'ambito di un accordo strutturato.

Ai fini del presente punto 9 e degli articoli 9, 9 bis e 9 ter si intende per:

a)

«disallineamento», una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione;

b)

«doppia deduzione», una deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o delle stesse perdite nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite (giurisdizione del pagatore) e in un'altra giurisdizione (giurisdizione dell'investitore). Nel caso di un pagamento da parte di un'entità ibrida o di una stabile organizzazione la giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l'entità ibrida o la stabile organizzazione è stabilita o situata;

c)

«deduzione senza inclusione», la deduzione di un pagamento o pagamento nozionale tra sede centrale e stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni in qualsiasi giurisdizione in cui il pagamento (o il pagamento nozionale) si ritenga effettuato (giurisdizione del pagatore) senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso pagamento (o pagamento nozionale) nella giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi giurisdizione in cui il pagamento (o pagamento nozionale) è ricevuto o si ritiene ricevuto a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione;

d)

«deduzione», l'importo considerato deducibile dal reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va interpretato di conseguenza;

e)

«inclusione», l'importo di cui si tiene conto per il calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un pagamento a titolo di uno strumento finanziario non è considerato incluso nella misura in cui il pagamento è ammissibile a fruire di sgravi fiscali solo per il modo in qui il pagamento è qualificato a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza;

f)

«sgravio fiscale», un'esenzione dalle imposte o una riduzione dell'aliquota d'imposta o qualsiasi credito o rimborso di imposta (diverso da un credito per ritenute alla fonte);

g)

«reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento;

h)

«persona» un individuo o un'entità;

i)

«entità ibrida», qualsiasi entità o accordo considerato, a norma delle leggi di una giurisdizione, un'entità imponibile e i cui redditi e spese sono considerati redditi o spese di un'altra o di varie altre persone a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;

j)

«strumento finanziario», qualsiasi strumento che dà origine a utili da finanziamento o rendimento da capitale tassati secondo le regole di tassazione del debito, del capitale, o dei derivati a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore e che comporta un trasferimento ibrido;

k)

«operatore finanziario», una persona o entità impegnata regolarmente nell'attività di acquisto o vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro;

l)

«trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo;

m)

«trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido intrapreso da un operatore finanziario nell'ambito dell'attività ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato;

n)

«stabile organizzazione disconosciuta», qualunque accordo che, a norma della giurisdizione della sede centrale, si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione;»;

c)

sono aggiunti i seguenti punti:

«10)

«gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria», un gruppo composto da tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;

11)

«accordo strutturato», accordo che comporta un disallineamento da ibridi in cui il disallineamento è valutato nei termini dell'accordo o un accordo elaborato per produrre un disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata non possa ragionevolmente aver avuto conoscenza di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi.»;

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

alla lettera a) del paragrafo 5, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

tutte gli attivi e i passivi sono valutati secondo lo stesso metodo utilizzato per il bilancio consolidato redatto in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 7, si può concedere al contribuente il diritto di utilizzare bilanci consolidati redatti secondo principi contabili internazionali diversi dai principi internazionali d'informativa finanziaria o dal sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro.»;

4)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Disallineamenti da ibridi

1.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione:

a)

la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione dell'investitore e

b)

se non è negata dalla giurisdizione dell'investitore, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore.

Non di meno la deduzione è ammissibile alla compensazione a fronte di un reddito a doppia inclusione, generato nel periodo d'imposta di riferimento o successivo.

2.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione:

a)

la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore e

b)

se la deduzione non è negata nella giurisdizione del pagatore, l'importo del pagamento che altrimenti genererebbe un disallineamento è incluso nel reddito nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del beneficiario.

3.   Uno Stato membro nega la deduzione per un pagamento da parte di un contribuente nella misura in cui esso finanzi, direttamente o indirettamente, spese deducibili che generano un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato, salvo se una delle giurisdizioni coinvolte nella transazione o serie di transazioni ha effettuato un adeguamento equivalente rispetto al disallineamento da ibridi in questione.

4.   Uno Stato membro può escludere dall'ambito di applicazione:

a)

del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo i disallineamenti da ibridi quali definiti all'articolo 2, punto 9, primo comma, lettere b), c), d) o f);

b)

del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo i disallineamenti da ibridi derivanti dal pagamento di interessi a un'impresa associata a titolo di uno strumento finanziario, qualora:

i)

lo strumento finanziario abbia caratteristiche di conversione, bail-in o svalutazione;

ii)

lo strumento finanziario sia stato emesso al solo scopo di soddisfare i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite applicabili al settore bancario e lo strumento finanziario sia riconosciuto come tale nei requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite del contribuente;

iii)

lo strumento finanziario sia stato emesso

in collegamento con strumenti finanziari aventi caratteristiche di conversione, bail-in o svalutazione a livello di un'impresa madre;

al livello necessario per soddisfare i requisiti applicabili sulla capacità di assorbimento delle perdite;

non nel quadro di un accordo strutturato; e

iv)

la deduzione netta totale di cui beneficia il gruppo consolidato nel quadro dell'accordo non superi l'importo che si sarebbe ottenuto se il contribuente avesse emesso lo strumento finanziario direttamente sul mercato.

La lettera b) si applica fino al 31 dicembre 2022.

5.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolga un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta non assoggettato a imposta nello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali, questo Stato membro esige che il contribuente includa il reddito che sarebbe altrimenti attribuito alla stabile organizzazione disconosciuta. Ciò si applica salvo che lo Stato membro sia tenuto a esentare il reddito a norma di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa dallo Stato membro con un paese terzo.

6.   Nella misura in cui un trasferimento ibrido sia concepito per produrre uno sgravio fiscale alla fonte per un pagamento derivato da uno strumento finanziario trasferito a più di una delle parti coinvolte, lo Stato membro del contribuente limita il beneficio di tale sgravio in proporzione al reddito netto imponibile relativo a tale pagamento.»;

5)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Disallineamenti da ibridi inversi

1.   Se una o più entità associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita in uno Stato membro, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida persona imponibile, l'entità ibrida è considerata residente di questo Stato membro e soggetta a imposizione sul suo reddito nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi dello Stato membro o di qualsiasi altra giurisdizione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo. Ai fini del presente articolo per «organismo di investimento collettivo» si intende un fondo di investimento o un organismo con ampia diffusione, che detiene un portafoglio diversificato di titoli ed è soggetto alle norme sulla protezione degli investitori nel paese in cui è stabilito.

Articolo 9 ter

Disallineamenti da residenza fiscale

Nella misura in cui una deduzione di pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni sia deducibile dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione nella misura in cui l'altra giurisdizione consente che la doppia deduzione sia compensata a fronte di reddito che non è reddito da doppia inclusione. Se entrambe le giurisdizioni sono Stati membri, nega la deduzione lo Stato membro in cui il contribuente non è considerato residente ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione tra i due Stati membri in questione.»;

6)

all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma la Commissione valuta l'attuazione degli articoli 9 e 9 ter e, in particolare, le conseguenze dell'esclusione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), entro il 1o gennaio 2022 e presenta al Consiglio una relazione al riguardo.»;

7)

all'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9 bis della direttiva (UE) 2016/1164. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. CARDONA


(1)  Parere del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/953 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di accrescere la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari derivati su merci, delle quote di emissioni e degli strumenti derivati sulle stesse, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione in cui sono negoziati detti strumenti finanziari dovrebbero pubblicare una relazione settimanale indicante il numero aggregato di persone titolari del contratto e il totale delle posizioni aperte per ciascuno strumento finanziario derivato su merci, ciascuna quota di emissioni o ciascuno strumento derivato sulla stessa che supera le soglie di cui al regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione (2) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci, e trasmettere detta relazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(2)

La tempestiva trasmissione delle relazioni precedentemente pubblicate dalle rispettive sedi di negoziazione entro un termine chiaro e comune facilita la pubblicazione settimanale centralizzata da parte dell'ESMA di tali relazioni provenienti da tutta l'Unione.

(3)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(5)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Termini di trasmissione

I gestori del mercato e le imprese di investimento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE trasmettono all'ESMA, entro le ore 17.30 (CET) di mercoledì della settimana successiva, la relazione settimanale di cui alla lettera a) di tale articolo per quanto concerne le posizioni aggregate detenute ogni settimana alla chiusura delle attività.

Se il lunedì, il martedì o il mercoledì della settimana in cui deve essere trasmessa la relazione non è un giorno lavorativo per il gestore del mercato o l'impresa di investimento di cui al primo comma, il gestore del mercato o l'impresa di investimento trasmette la relazione non appena possibile e comunque entro le ore 17.30 (CET) di giovedì della settimana stessa.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1o dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/954 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2017

sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») di paesi terzi esistenti, l'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso le CCP di paesi terzi. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di paesi terzi di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014.

(4)

L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati prorogati fino al 15 giugno 2017 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014 (3), (UE) n. 1317/2014 (4), (UE) 2015/880 (5), (UE) 2015/2326 (6), (UE) 2016/892 (7) e (UE) 2016/2227 (8) della Commissione.

(5)

Delle CCP stabilite in paesi terzi che a tutt'oggi hanno chiesto il riconoscimento, 28 sono già state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Tra queste, due CCP degli Stati Uniti d'America sono state riconosciute dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione (9). Oltre a ciò, a seguito dell'adozione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2269 (10), (UE) 2016/2275 (11), (UE) 2016/2276 (12), (UE) 2016/2277 (13) e (UE) 2016/2278 (14) della Commissione sono state altresì riconosciute cinque CCP rispettivamente di India, Giappone, Brasile, Centro finanziario internazionale di Dubai e Emirati arabi uniti. Altre CCP di India e Nuova Zelanda possono essere infine riconosciute rispettivamente sulla base delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2269 e (UE) 2016/2274 della Commissione (15). Nonostante questi sviluppi le altre CCP di paesi terzi sono ancora in attesa di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 giugno 2017. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre controparti centrali di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i loro fondi propri per tali esposizioni. Anche se fossero solo temporanei, tali aumenti potrebbero potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti, causando così perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano.

(6)

La necessità di evitare perturbazioni ai mercati all'esterno dell'Unione che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2017.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 31).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 6).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 151 dell'8.6.2016, pag. 4).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione, del 9 dicembre 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 36).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 32).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 38).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2275 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 57).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2276 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Brasile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 61).

(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2277 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 65).

(14)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2278 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Emirati arabi uniti in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 68).

(15)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 54).


DECISIONI

7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/17


DECISIONE (UE) 2017/955 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo N. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («programma quadro Orizzonte 2020»), fornisce un incentivo per la revisione della decisione 2008/376/CE del Consiglio (3) per garantire che il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma FRCA») integri il programma quadro Orizzonte 2020 nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio.

(2)

Al fine di garantire un quadro coerente di partecipazione sia al programma FRCA sia al programma quadro Orizzonte 2020, è necessario allineare determinate norme di partecipazione del programma FRCA a quelle applicabili nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020.

(3)

È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche degli esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere.

(4)

È opportuno prendere in considerazione una semplificazione delle regole di finanziamento, onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma FRCA e consentire il ricorso a «costi unitari» ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i titolari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

(5)

Le misure necessarie ai fini dell'attuazione della decisione 2008/376/CE dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/376/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/376/CE è così modificata:

1)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Compiti dei gruppi consultivi

Per gli aspetti attinenti rispettivamente alle azioni di RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza alla Commissione per quanto riguarda:

a)

lo sviluppo generale del programma di ricerca, il fascicolo informativo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e futuri orientamenti;

b)

la coerenza e la possibile duplicazione con altri programmi di RST a livello dell'Unione e nazionale;

c)

l'elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;

d)

la pertinenza dei lavori effettuati su progetti specifici;

e)

gli obiettivi di ricerca del programma di ricerca elencati nelle sezioni 3 e 4 del Capo II

f)

gli obiettivi prioritari annui elencati nel fascicolo informativo ed eventualmente gli obiettivi prioritari per gli inviti mirati per la presentazione di proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

g)

l'elaborazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui agli articoli 27 e 28;

h)

le norme, le procedure e l'efficacia relative alla valutazione delle proposte di azioni di RST;

i)

il numero, le competenze e l'organizzazione dei gruppi tecnici di cui all'articolo 24;

j)

la redazione di inviti mirati per la presentazione di proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

k)

altre misure, ove richiesto dalla Commissione.»;

2)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Composizione dei gruppi consultivi

1.   La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dalla Commissione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

Le nomine sono effettuate per un periodo di 42 mesi. I membri che non sono più in grado di dare un contributo effettivo alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, rivelano informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi, non sono più invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi consultivi e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

2.   I membri dei gruppi consultivi sono selezionati tra esperti con competenze nei settori di cui al capo II, sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti pubblici a presentare candidature. Tali esperti possono essere nominati sulla base di proposte avanzate dagli enti di cui alle tabelle riportate in allegato o dagli Stati membri.

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore.

3.   In seno a ciascun gruppo consultivo, la Commissione mira a garantire un elevato livello di competenze, una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza e dei settori di interesse e, nella maggior misura possibile, una rappresentanza equilibrata di genere e in termini di provenienza geografica, tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi consultivi, del tipo di competenze necessarie e dell'esito della procedura di selezione degli esperti.»;

3)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Istituzione e compiti dei gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio

1.   I gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio («gruppi tecnici») sostengono la Commissione nelle sue attività di monitoraggio di attività di ricerca e di progetti pilota o dimostrativi.

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dalla Commissione.

I membri che non sono più in grado di dare un contributo effettivo alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, rivelano informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi, non sono più invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi tecnici.

2.   I membri dei gruppi tecnici sono selezionati tra esperti con competenze nella strategia di ricerca, nella gestione o produzione dei settori di cui al capo II, sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti pubblici a presentare candidature.

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione nei rispettivi settori.

3.   In seno a ciascun gruppo tecnico, la Commissione mira a garantire un elevato livello di competenza professionale, una rappresentanza equilibrata delle pertinenti aree di competenza e, nella maggior misura possibile, una rappresentanza equilibrata di genere e in termini di provenienza geografica, tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi tecnici, del tipo di competenze necessarie e dell'esito della procedura di selezione degli esperti. L'appartenenza a un gruppo tecnico non esclude l'ammissibilità come esperto in materia di valutazione.

La Commissione provvede affinché siano in atto norme e procedure adeguate per prevenire e gestire correttamente i conflitti d'interesse dei membri dei gruppi tecnici incaricati della valutazione di un determinato progetto. Tali procedure assicurano altresì parità di trattamento ed equità in tutto il processo di monitoraggio dei progetti.

Se possibile, le riunioni dei gruppi tecnici sono tenute in luoghi che permettono di procedere nelle migliori condizioni al monitoraggio dei progetti ed alla valutazione dei risultati.»;

4)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Invito a presentare proposte

1.   Ogni anno è pubblicato un invito annuale a presentare proposte. La data a decorrere da cui è possibile presentare proposte è pubblicata nel fascicolo informativo di cui al paragrafo 3. Se non altrimenti specificato, il termine ultimo per l'invio delle proposte da valutare è fissato al 15 settembre di ogni anno. Se il 15 settembre cade in un fine settimana o di venerdì o lunedì, il termine è automaticamente esteso al primo giorno feriale successivo al 15 settembre. Il termine ultimo è pubblicato nel fascicolo informativo di cui al paragrafo 3.

2.   Quando decide, a norma dell'articolo 41, lettere d) ed e), di modificare il termine per l'invio delle proposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo o di indire inviti mirati per la presentazione proposte, la Commissione pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli inviti mirati per la presentazione di proposte precisano le date e le modalità per la presentazione, in particolare se questa abbia luogo in una o due fasi, e, per la valutazione delle proposte, le priorità, eventualmente i tipi di progetto ammissibili quali indicati agli articoli da 14 a 18 ed il finanziamento previsto.

3.   La Commissione provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell'invito per la presentazione di proposte, in particolare per mezzo di un fascicolo informativo disponibile sul sito web della Commissione. Una copia cartacea di tale fascicolo informativo può anche essere ottenuta rivolgendosi alla Commissione.

Il fascicolo informativo illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, i formulari per le domande, le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l'aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca.

Le domande sono presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel fascicolo informativo.»;

5)

all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione provvede affinché tutti i potenziali partecipanti abbiano accesso a un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST.»;

6)

all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione stabilisce l'elenco delle proposte adottate in ordine di merito.»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Attuazione delle azioni

1.   I partecipanti attuano le azioni nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui alla presente decisione, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (*2), nonché all'invito a presentare proposte e alla convenzione di sovvenzione.

2.   I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la presente decisione o la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non rispetti gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri partecipanti adempiono agli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tali obblighi. I partecipanti provvedono affinché la Commissione sia informata a tempo debito di tutti gli eventi che possono incidere in modo significativo sull'attuazione dell'azione o sugli interessi dell'Unione.

3.   I partecipanti attuano l'azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Essi dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell'azione. Laddove necessario per l'attuazione dell'azione, possono invitare terzi, inclusi subappaltatori a eseguire lavori nell'ambito dell'azione. Per il lavoro svolto i partecipanti restano responsabili nei confronti della Commissione e verso gli altri partecipanti.

4.   L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione e a casi debitamente giustificati non chiaramente prevedibili al momento dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione.

5.   I terzi diversi dai subappaltatori possono svolgere un lavoro nell'ambito dell'azione alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Il terzo in questione e il lavoro da svolgere sono precisati nella convenzione di sovvenzione.

I costi sostenuti da detti terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

sarebbe ammissibile al finanziamento se si trattasse di un partecipante;

b)

è un soggetto collegato o ha un collegamento giuridico con un partecipante che implica una collaborazione non limitata all'azione;

c)

è identificato nella convenzione di sovvenzione; e

d)

rispetta le regole applicabili al partecipante in forza della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa.

6.   I partecipanti rispettano la normativa nazionale, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi in cui l'azione è realizzata. Se del caso, i partecipanti chiedono l'approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell'avvio dell'azione.

(*1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)."

(*2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).»;"

8)

l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Costi per il personale

I costi per il personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione.

I costi per il personale per i titolari di piccole e medie imprese e le persone fisiche che non percepiscono una retribuzione possono essere rimborsati sulla base di costi unitari.»;

9)

l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) si applicano mutatis mutandis alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38.

(*3)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).»;"

10)

all'articolo 41, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

modifiche del termine di cui all'articolo 25;»;

11)

all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(*4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per il Consiglio

Il president

C. CARDONA


(1)  Parere del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(3)  Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/23


DECISIONE (Euratom) 2017/956 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del parere del comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca, il reattore ad alto flusso di Petten («HFR») è stato e continuerà ad essere per qualche tempo un'importante risorsaa disposizione della Comunità per contribuire alla ricerca nella scienza dei materiali e alla sperimentazione dei materiali, alla medicina nucleare e alla sicurezza dei reattori nucleari.

(2)

Il funzionamento dell'HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari (1), l'ultimo dei quali è scaduto il 31 dicembre 2015.

(3)

L'HFR ha continuato a funzionare per tutto il 2016 in assenza di programma di ricerca supplementare, in attesa dei negoziati tra i soggetti incaricati da parte degli Stati membri finanziatori. Visto che negoziati hanno portato all'accordo tra due organismi nazionali, è necessario assicurare la continuità del sostegno finanziario tramite un nuovo programma di ricerca supplementare.

(4)

Per assicurare la continuità tra programmi di ricerca supplementari, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. Dovrebbe essere permesso che parte dei contributi per il programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019 copriano le spese sostenute durante l'esercizio 2016.

(5)

Poiché l'HFR rappresenta tuttora un'infrastruttura insostituibile e indispensabile per la sulla sicurezza dei reattori nucleari, della sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici per la ricerca medica), della fusione nucleare, della scienza di base,della formazione, nonché della gestione dei rifiuti (compreso lo studio del comportamento, sotto il profilo della sicurezza, dei combustibili nucleari utilizzati in specifici reattori dell'Unione di interesse europeo), è opportuno che il suo funzionamento prosegua fino alla fine del 2019 nell'ambito del presente programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019.

(6)

Dato il loro particolare interesse per le capacità di irraggiamento dell'HFR, il Commissariat à l'energie atomique et aux energies alternatives («CEA») l'NRG: Nuclear Research and consultancy Group V.O.F. («NRG»), quali agenti attuatori, rispettivamente, di Francia e Paesi Bassi, hanno concordato di finanziare l'intero programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019 mediante contributi che verseranno al bilancio generale dell'Unione europea sotto forma di entrate con destinazione specifica.

(7)

Tali contributi sono finalizzati a finanziare il funzionamento dell'HFR allo scopo di sostenere un programma di ricercache presuppone un normale funzionamento e una manutenzione periodica dell'HFR. Una notifica ufficiale di disattivazione definitiva da parte dell'operatore NRG alle autorità nazionali regolatorie dei Paesi Bassi prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura dovrebbe determinare la sospensione dei pagamenti che rimangono da effettuare e delle richieste di fondi da parte della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di ricerca supplementare relativo all'esercizio dell'HFR, i cui obiettivi sono definiti all'allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 2

I costi dell'esecuzione del programma, stimati a 30,2 milioni di EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Francia e Paesi Bassi, mediante, rispettivamente la CEA e l'NRG. La ripartizione di questo importo è stabilita nell'allegato II. Questo contributo è considerato come entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio (2).

Articolo 3

1.   La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.

2.   La Commissione tiene informato il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca dell'attuazione del programma.

Articolo 4

Nel caso in cui l'NRG notifichi ufficialmente la disattivazione definitiva dell'NRG alle autorità regolatorie dei Paesi Bassi (prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura), le obbligazioni facenti capo a Francia e Paesi Bassi mediante, rispettivamente, la CEA e l'NRG, di effettuare uteriori versamenti sono sospese così come le richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La Commissione presenta una relazione finale sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo la conclusione del programma di ricerca supplementare per l'HRF per il 2016-2019.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. CORDONA


(1)  Decisione 2012/709/Euratom del Consiglio, del 13 novembre 2012, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 59).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI

I principali obiettivi del programma di ricerca supplementare sono i seguenti:

1.

garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell'HFR allo scopo di assicurare la disponibilità del flusso di neutroni a fini sperimentali;

2.

consentire l'uso efficiente dell'HFR da parte di istituti di ricerca in un'ampia gamma di aree di ricerca: miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari; sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici); fusione nucleare; scienza di base; formazione; nonché gestione dei rifiuti (compreso il comportamento sicuro dei combustibili nucleari nell'interesse dell'Europa).


ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi al programma di ricerca supplementare saranno versati dai Paesi Bassi e dalla Francia.

La ripartizione dei contributi è la seguente:

 

Francia: 1,2 milioni di EUR

 

Paesi Bassi: 29 milioni di EUR

 

Totale: 30,2 milioni di EUR.

I contributi sono versati al bilancio generale dell'Unione europea e destinati specificamente al presente programma. Parte dei contributi per il presente programma supplementare può coprire anche le spese sostenute per il funzionamento dell'HFR durante l'esercizio 2016, conformemente al programma di lavoro da concordare tra gli Stati membri contributori e la Commissione.

Tali contributi sono fissi e non rivedibili per quanto attiene alle variazioni dei costi di esercizio, di manutenzione e di disattivazione.


7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/957 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2017

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 3 agosto 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping sulle importazioni nell'Unione di acido tereftalico purificato («PTA») e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea («il paese interessato»), sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»). Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 20 giugno 2016 da BP Aromatics Limited NV, Artland PTA SA e Indorama Ventures Quimica S.L.U. («i denuncianti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Parti interessate

(3)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità coreane, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(4)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.   Campionamento

(5)

La Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

a)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica di Corea

(6)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(7)

Cinque produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse adeguatamente essere esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non è stata sollevata alcuna obiezione sul campione proposto.

b)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato che avrebbe inviato il questionario a tutti e sei i produttori noti del prodotto in esame. Visto il numero esiguo di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

c)   Campionamento degli importatori

(9)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(10)

Due importatori indipendenti hanno trasmesso le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il loro numero esiguo, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

d)   Risposte al questionario

(11)

La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori esportatori inclusi nel campione, a tutti e sei i produttori dell'Unione, a nove utilizzatori noti e a due importatori noti.

(12)

Sono pervenute le risposte al questionario dei tre produttori esportatori inclusi nel campione, dei sei produttori dell'Unione, di dodici utilizzatori e dei due importatori.

e)   Visite di verifica

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie a determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

 

produttori esportatori coreani

Hanwha General Chemical Co. Ltd, Seoul, Repubblica di Corea

Samnam Petrolchemical Co. Ltd, Seoul, Repubblica di Corea

Taekwang Industrial Co. Ltd, Seoul, Repubblica di Corea

 

produttori dell'Unione

Artlant PTA SA, Sines, Portogallo

BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgio

Indorama Ventures Europe B.V., Rotterdam, Paesi Bassi

Indorama Ventures Quimica S.L.U., San Roque, Spagna

PKN Orlen SA, Płock, Polonia

 

utilizzatori

UAB Neo Group, Klaipeda, Lituania

UAB Orion Global PET, Klaipeda, Lituania.

1.4.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(14)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame è costituito da acido tereftalico con una purezza, in peso, del 99,5 % o più e dai suoi sali, originari della Repubblica di Corea e attualmente classificati con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917360010) («il prodotto in esame»).

(16)

Il PTA è ottenuto mediante purificazione dell'acido tereftalico grezzo, risultante dalla reazione di paraxilene (PX) con un solvente e una soluzione catalitica.

(17)

Il prodotto in esame è utilizzato principalmente come materia prima per la sintesi di polimeri usati, ad esempio, per la produzione di fibre tessili di poliestere e bottiglie di polietilene tereftalato (PET).

2.2.   Prodotto simile

(18)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame,

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(19)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni sulla definizione del prodotto

(20)

Nella definizione del prodotto indicata al considerando 15 sono incluse varianti del PTA che, oltre alla forma più pura del PTA («PTA più puro»), comprendono anche il cosiddetto acido tereftalico qualificato («QTA») e l'acido tereftalico di media qualità («MTA»). Le varianti possono essere distinte essenzialmente in base al livello di purezza. L'MTA e il QTA presentano livelli più elevati di impurità rispetto al PTA più puro. Il livello di impurità non supera comunque lo 0,5 % in nessuna di queste varianti, che quindi sono tutte comprese nella definizione del prodotto indicata al considerando 15.

(21)

Varie parti interessate hanno sostenuto che il QTA dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Secondo tali parti le caratteristiche fisiche e chimiche del QTA sono diverse da quelle del PTA più puro e queste differenze comportano impieghi diversi. Le parti hanno inoltre sostenuto che i processi di produzione e l'impiego del QTA sono diversi da quelli del PTA più puro e che il costo di produzione e il prezzo di vendita del QTA sono inferiori a quelli del PTA più puro.

(22)

Mentre il PTA più puro contiene fino allo 0,01 % di impurità, il QTA può contenerne fino allo 0,2 % e inoltre vi sono differenze per quanto riguarda il tipo di impurità contenute. Nonostante questa differenza a livello di impurità, tutte le varianti del PTA hanno la stessa formula chimica. La Commissione ha ritenuto pertanto che la differenza relativamente modesta concernente le impurità non alteri il fatto che le caratteristiche chimiche e fisiche di base di tutte le varianti del PTA siano le stesse e che quindi essa non giustifichi di per sé l'esclusione del QTA dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(23)

Le stesse parti interessate hanno anche sostenuto che il QTA e il PTA più puro hanno impieghi diversi. La Commissione ha constatato che le differenze non erano tanto significative da giustificare l'esclusione del QTA dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(24)

Le stesse parti interessate hanno inoltre sostenuto che il QTA e il PTA più puro sono fabbricati con processi di produzione diversi, dato che le tecniche di produzione del PTA più puro sono incentrate principalmente sulla reazione di ossidazione, sulla raffinazione e sulla reazione di riduzione, che fanno parte di una tecnica di produzione a due fasi, mentre la tecnica di produzione del QTA è incentrata soprattutto sulla reazione di ossidazione e sulla raffinazione, che fanno parte di una tecnica di produzione a fase unica. La Commissione ha constatato che entrambi i processi di produzione utilizzano le stesse materie prime e gli stessi processi e sono in gran parte simili.

(25)

Le stesse parti interessate hanno infine sostenuto che, a causa della differenza tra le suddette tecniche a fase unica e a due fasi, il costo di produzione del QTA è inferiore a quello del PTA più puro di 18-36 EUR/tm. Dall'inchiesta non è emersa una differenza significativa del costo di produzione. In ogni caso non sono le differenze del costo di produzione che sono rilevanti per la definizione del prodotto bensì la similarità delle caratteristiche tecniche, chimiche e fisiche e degli impieghi di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(26)

Dopo la divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha ribadito le sue argomentazioni secondo cui il QTA dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto in esame a causa delle differenze riguardanti la composizione, il tenore di impurità, il processo di produzione, il costo di produzione e gli impieghi. La Commissione ha tuttavia constatato che queste differenze sono relativamente limitate e non alterano la conclusione secondo la quale le caratteristiche tecniche, chimiche e fisiche e gli impieghi di base del QTA e del PTA più puro sono essenzialmente le stesse. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(27)

Per i motivi sopraindicati le argomentazioni a favore dell'esclusione del QTA dalla definizione del prodotto sono state respinte.

3.   DUMPING

3.1.   Valore normale

(28)

La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore incluso nel campione fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore incluso nel campione sono state rappresentative.

(29)

La Commissione ha poi verificato se le vendite effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore incluso nel campione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno effettuate ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha stabilito che, per ciascun produttore esportatore incluso nel campione, il volume totale delle vendite sul mercato interno rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione.

(30)

La Commissione ha definito successivamente la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(31)

Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:

a)

il volume delle vendite effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(32)

In questo caso il valore normale era pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI.

(33)

Per uno dei produttori esportatori le condizioni indicate al considerando 31 erano soddisfatte e il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno. Per tale produttore esportatore il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata di tutte le vendite sul mercato interno.

(34)

Il valore normale è il prezzo effettivamente praticato sul mercato interno per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se:

a)

il volume delle vendite remunerative rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite o

b)

la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(35)

Per due produttori esportatori l'analisi delle vendite effettuate sul mercato interno ha dimostrato che meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo. Di conseguenza per questi due produttori esportatori il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(36)

Una parte ha sostenuto che la sua entità di produzione di PTA forma un'unica entità economica con il suo principale fornitore della materia prima collegato. Il fornitore collegato versa anche dividendi al produttore di PTA incluso nel campione. La Commissione dovrebbe quindi detrarre, ai fini del calcolo del dumping, il profitto che il fornitore collegato realizza sulla vendita al produttore di PTA incluso nel campione della materie prima per la produzione di PTA. La società ha calcolato il profitto da detrarre come la differenza tra il prezzo di acquisto e il costo di produzione totale della materia prima.

(37)

La Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui il produttore di PTA incluso nel campione e il fornitore della materia prima collegato formano un'unica entità economica per i seguenti motivi. In primo luogo, l'inchiesta ha confermato che il produttore di PTA incluso nel campione non detiene una partecipazione di maggioranza nella società del fornitore collegato, il che significa che non ha un potere decisionale esclusivo sul fornitore collegato. In secondo luogo, dato che le vendite della materia prima hanno rappresentato solo una percentuale minima delle vendite totali effettuate durante il periodo dell'inchiesta dal fornitore della materia prima collegato, non esiste un legame diretto tra il margine di profitto riguardante la materia prima e i dividendi percepiti.

(38)

In terzo luogo, il fornitore collegato non vende la materia prima esclusivamente al produttore di PTA incluso nel campione, bensì anche ad altri clienti. Inoltre vende anche vari altri prodotti ad altri acquirenti. Non esiste quindi alcun legame diretto tra le vendite della materia prima effettuate dal fornitore collegato al produttore di PTA incluso nel campione, da un lato, e i dividendi che il primo paga a quest'ultimo, dall'altro.

(39)

In quarto luogo, il produttore di PTA incluso nel campione acquista la materia prima dal fornitore collegato a prezzi che comprendono il profitto. Questi prezzi corrispondono ai prezzi ai quali tale produttore acquista la stessa materia prima da altri fornitori indipendenti.

(40)

In quinto luogo, i bilanci annuali del produttore di PTA incluso nel campione non sono consolidati con i bilanci del fornitore collegato.

(41)

In base a quanto precede, l'asserzione che il produttore di PTA incluso nel campione formi un'unica entità economica con il fornitore della materia prima collegato è stata respinta. Di conseguenza la percentuale del margine di profitto che il fornitore collegato ha applicato al produttore di PTA incluso nel campione non è stata detratta dal prezzo di acquisto.

(42)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, due parti interessate hanno chiesto perché, nel determinare il valore normale, la Commissione non avesse applicato un profitto di riferimento per stabilire la percentuale delle vendite remunerative sul mercato interno. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, il parametro per stabilire se le operazioni siano remunerative sono i costi di produzione unitari (fissi e variabili) con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita. Il concetto di profitto di riferimento non è pertinente in questo contesto e quindi l'argomentazione è stata respinta.

(43)

Le stesse parti hanno anche chiesto perché la Commissione non avesse effettuato l'analisi della percentuale delle vendite remunerative su una base mensile. L'inchiesta non ha stabilito alcun motivo per cui l'analisi delle vendite remunerative o la determinazione del valore normale debba discostarsi dal metodo standard, che utilizza la media ponderata del valore normale basata sulle operazioni effettuate durante l'intero periodo dell'inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(44)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società commerciali collegate e indipendenti situate al di fuori dell'Unione.

(45)

Nel caso dei produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(46)

Nel caso dei produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(47)

Nel caso dei produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame tramite società commerciali indipendenti situate al di fuori dell'Unione si è stabilito dapprima se le vendite alle società commerciali indipendenti erano effettivamente vendite all'esportazione nell'Unione. In tal caso il prezzo all'esportazione era anche il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.3.   Confronto

(48)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica.

(49)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio, per le spese bancarie, i costi del credito e le commissioni.

3.4.   Margini di dumping

(50)

Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(51)

Su tale base la media ponderata dei margini di dumping espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping (%)

Hanwha General Chemical Co. Ltd

3,5

Samnam Petrolchemical Co. Ltd

0,3

Taekwang Industrial Co. Ltd

0,0

(52)

I cinque produttori esportatori che hanno collaborato indicati al considerando 7 hanno rappresentato tutte le esportazioni nell'Unione originarie della Repubblica di Corea durante il periodo dell'inchiesta in base ai dati di Eurostat e i tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno rappresentato più del 75 % del totale delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(53)

La Commissione ha preso in considerazione il livello elevato di collaborazione e di rappresentatività del campione di cui al considerando 52 nonché il fatto che solo uno degli esportatori inclusi nel campione aveva un margine di dumping superiore al livello minimo indicato all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Al fine di valutare se il margine di dumping per i produttori esportatori non inclusi nel campione fosse inferiore al livello minimo, è stata pertanto stabilita una media ponderata del margine di dumping per l'intero paese. È stato constatato che tale margine era inferiore al livello minimo ed era pari allo 0,8 %.

(54)

Dopo la divulgazione delle conclusioni due parti interessate hanno chiesto perché il margine di dumping stabilito per Hanwha (3,5 %) non sia stato applicato ai due produttori esportatori che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione. Come spiegato nel considerando 53, la Commissione ha preso in considerazione il livello elevato di collaborazione e di rappresentatività del campione nonché il fatto che solo uno degli esportatori inclusi nel campione aveva un margine di dumping superiore al livello minimo. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la stima più ragionevole del margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione e del margine di dumping a livello nazionale dovesse essere effettuata in base a un confronto tra una media ponderata del valore normale e una media ponderata del prezzo all'esportazione per i produttori esportatori inclusi nel campione, come descritto sopra. Si ricorda inoltre che lo stesso metodo è già stato applicato precedentemente in un caso simile (3). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(55)

Dopo la divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha sostenuto che esistevano differenze tra le statistiche coreane sulle esportazioni e le statistiche di Eurostat sulle importazioni. In considerazione di ciò, tale parte ha anche messo in dubbio l'affidabilità dei dati forniti dai produttori esportatori e utilizzati dalla Commissione per determinare il margine di dumping. La Commissione ha confermato che, secondo una prassi consolidata e come spiegato nel considerando 52, le esportazioni originarie della Repubblica di Corea effettuate verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta erano basate su dati di Eurostat. Si ricorda inoltre che, come spiegato nel considerando 13, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping e che i dati forniti dai produttori esportatori sono stati debitamente verificati in conformità alla prassi consolidata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(56)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha presentato diverse ipotesi e scenari alternativi riguardanti il rapporto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione e ha chiesto se, applicando il prezzo all'esportazione e i valori normali costruiti in base a questi scenari, i margini di dumping sarebbero risultati diversi. La Commissione ha ricordato che i calcoli del dumping erano basati su dati reali verificati relativi alle operazioni e che essi devono essere effettuati utilizzando il metodo previsto all'articolo 2 del regolamento di base. Gli scenari alternativi presentati da tale parte interessata non erano conformi al regolamento di base e per questo motivo sono stati respinti.

(57)

Visto il margine di dumping minimo per l'intero paese, non dovrebbero essere istituite misure sulle importazioni di PTA originario della Repubblica di Corea.

4.   PREGIUDIZIO, NESSO DI CAUSALITÀ E INTERESSE DELL'UNIONE

(58)

In considerazione dei risultati sopraindicati relativi al dumping, non si ritiene necessario presentare un'analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione.

(59)

Dopo la divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha messo in discussione i motivi dell'aumento delle esportazioni nell'Unione originarie della Repubblica di Corea a partire dal 2012. Come già spiegato, viste le conclusioni relative al dumping, non è stato considerato necessario presentare un'analisi del pregiudizio. La richiesta è stata pertanto respinta.

5.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(60)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, il procedimento dovrebbe quindi essere chiuso, dato che il margine di dumping determinato per la Repubblica di Corea è inferiore al 2 %. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni.

(61)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha quindi concluso che è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea senza l'istituzione di misure antidumping.

(62)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico con una purezza, in peso, del 99,5 % o più e dei suoi sali, attualmente classificati con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917360010) e originari della Repubblica di Corea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea (GU C 281 del 3.8.2016, pag. 18).

(3)  Cfr. considerando da 27 a 30 della decisione 2011/32/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 22).


7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/35


DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE

del 30 novembre 2015

che sostituisce l'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra [2017/958]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1), in particolare l'articolo 38 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («accordo») stabilisce che il trattamento preferenziale si applica unicamente alle merci che soddisfano i requisiti dell'allegato III trasportate direttamente dalla Repubblica del Cile («Cile») all'Unione europea.

(2)

Il Cile e l'Unione europea hanno concluso numerosi accordi commerciali dall'entrata in vigore dell'accordo, che hanno dato agli operatori economici la possibilità di adattare la loro strategia di esportazione al fine di ridurre i costi e rispondere meglio alla domanda del mercato.

(3)

Il Cile e l'Unione europea hanno convenuto di modificare l'articolo 12 del titolo III dell'allegato III dell'accordo, al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui è stata eseguita l'ultima notifica con la quale le parti comunicano il completamento delle necessarie procedure giuridiche interne.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015.

Per il comitato di associazione UE-Cile

Edgardo RIVEROS

Sottosegretario agli Affari esteri, Repubblica del Cile

Roland SCHAEFER

Vice amministratore delegato per le Americhe, SEAE


(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.


ALLEGATO

«Articolo 12

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra l'Unione europea e il Cile. Tuttavia il trasporto dei prodotti può effettuarsi attraversando altri territori mediante trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette o sigilli, lo scarico, il ricarico, il frazionamento delle spedizioni o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario. In tal caso dette autorità possono imporre all'importatore di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni: le prove sono presentate in qualsiasi forma appropriata, quali documenti contrattuali di trasporto, ad esempio polizze di carico, o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o la numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.».