ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 142

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
2 giugno 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

1

 

*

Decisione (UE) 2017/938 del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

2

 

*

Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione, del 1o giugno 2017, relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 della Commissione, del 1o giugno 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, del 1o giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

53

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/943 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE

84

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/944 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia e che sostituisce la decisione 2014/911/UE

87

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/945 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE

89

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/946 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE

93

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/947 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE

97

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2017/948 della Commissione, del 31 maggio 2017, sull'uso dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, misurati e omologati in conformità della procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure), al momento di fornire le informazioni ai consumatori a norma della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 3525]

100

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

L'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles hanno firmato, il 20 maggio 2014, a Bruxelles, un accordo per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea.

Il 10 febbraio 2015 l'Unione europea ha notificato di avere completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. La Repubblica delle Seychelles ha proceduto alla notifica in data 18 maggio 2017.

Il protocollo è pertanto entrato in vigore il 18 maggio 2017 a norma dell'articolo 19 dello stesso.


2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/2


DECISIONE (UE) 2017/938 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il mercurio e i suoi composti sono altamente tossici per la salute delle persone e per la salute degli animali e dei vegetali. All'interno dell'Unione, il mercurio e i suoi composti sono soggetti alla normativa intesa a tutelare la salute umana e l'ambiente.

(2)

Nel 2009 il consiglio direttivo del programma per l'ambiente delle Nazioni unite (UNEP) ha chiesto al direttore esecutivo dell'UNEP di convocare un comitato negoziale intergovernativo con l'incarico di preparare uno strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale sul mercurio, con l'obiettivo di ultimare i lavori prima della ventisettesima sessione ordinaria del consiglio direttivo nel 2013.

(3)

In dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, per quanto attiene a materie che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Unione e rispetto alle quali quest'ultima ha adottato norme, a partecipare ai negoziati relativi a uno strumento globale giuridicamente vincolante sul mercurio, conformemente alle direttive di negoziato stabilite nell'addendum di tale autorizzazione.

(4)

Il processo di negoziato è stato portato a termine con esito positivo durante la quinta sessione del comitato intergovernativo di negoziazione che si è tenuta a Ginevra dal 13 al 18 gennaio 2013.

(5)

L'Unione ha avuto un ruolo propulsore nel negoziato e ha partecipato attivamente al risultato entro i limiti delle direttive di negoziato conferite alla Commissione.

(6)

Il Consiglio, in occasione della sua 3233a sessione del 21 marzo 2013, ha espresso soddisfazione per l'esito del processo di negoziato.

(7)

Lo strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale sul mercurio sarà aperto alla firma presso la conferenza diplomatica di Kumamoto (Giappone) dal 7 all'11 ottobre 2013, quale convenzione di Minamata sul mercurio.

(8)

È opportuno pertanto firmare la convenzione di Minamata sul mercurio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione della convenzione di Minamata sul mercurio è autorizzata, con riserva della conclusione di tale convenzione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/4


DECISIONE (UE) 2017/939 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

conformemente alla decisione del Consiglio (UE) 2017/938, del 23 settembre 2013 (2), la convenzione di Minamata sul mercurio (la «convenzione») è stata firmata il 10 ottobre 2013 a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2)

La convenzione è stata adottata a Kumamoto il 10 ottobre 2013. La convenzione fornisce un quadro per controllare e limitare l'uso e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente.

(3)

Il mercurio è una sostanza per sua natura transfrontaliera ed è pertanto necessario intervenire a livello globale, integrando le misure adottate a livello europeo, se si vuole garantire la protezione delle persone e dell'ambiente nell'Unione.

(4)

Il settimo programma di azione per l'ambiente (3) ha fissato l'obiettivo di lungo termine di un ambiente non tossico e ha sottolineato che, a tal fine, sono necessari interventi per contenere entro livelli minimi, entro il 2020, gli effetti negativi significativi delle sostanze chimiche sulla salute umana.

(5)

La Strategia comunitaria sul mercurio del 2005, riveduta nel 2010, era finalizzata a ridurre le emissioni, diminuire l'offerta e la domanda di mercurio, garantire una protezione contro l'esposizione al mercurio e promuovere un'azione a livello internazionale in relazione al mercurio.

(6)

Il Consiglio ribadisce il proprio impegno, quale espresso nelle conclusioni del 14 marzo 2011, rispetto all'obiettivo generale di proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti, riducendo al minimo e, se possibile, eliminando definitivamente le emissioni globali di mercurio di origine antropica in aria, acqua e suolo. La convenzione contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

(7)

A norma dell'articolo 30, paragrafo 3 della convenzione, l'Unione dovrebbe dichiarare, nel suo strumento di approvazione, la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione.

(8)

È opportuno approvare la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione di Minamata sul mercurio è approvata a nome dell'Unione europea.

È inoltre approvata la dichiarazione di competenza prevista dall'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione.

Il testo della convenzione e la dichiarazione di competenza sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della convenzione, unitamente alla dichiarazione di competenza.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  Approvazione del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2017/938 del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).


TRADUZIONE

ALLEGATO

CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO

Le parti della presente convenzione,

Riconoscendo che il mercurio è una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una volta introdotto dall'uomo, la sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l'ambiente,

Ricordando la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio 2009, di avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in modo efficiente, efficace e coerente,

Ricordando il paragrafo 221 del documento conclusivo della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il futuro che vogliamo» che auspica un esito positivo dei negoziati su uno strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente il mercurio per far fronte ai rischi per la salute umana e l'ambiente,

Ricordando la riaffermazione da parte della Conferenza delle Nazioni unite sullo sviluppo sostenibile dei principi della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra l'altro, le responsabilità comuni ma differenziate, e riconoscendo le circostanze e le capacità specifiche dei singoli Stati e la necessità di un'azione a livello mondiale,

Consapevoli delle preoccupazioni per la salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione al mercurio delle popolazioni vulnerabili, in particolare delle donne e dei bambini, e attraverso di loro, delle generazioni future,

Considerando le vulnerabilità specifiche degli ecosistemi artici e delle comunità indigene legate alla biomagnificazione del mercurio e alla contaminazione degli alimenti tradizionali, e preoccupate più in generale degli effetti del mercurio per le comunità indigene,

Riconoscendo gli importanti insegnamenti tratti dalla sindrome di Minamata, in particolare i gravi effetti sulla salute e l'ambiente derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessità di garantire un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi non si ripetano in futuro,

Sottolineando l'importanza del sostegno finanziario, tecnico, tecnologico e di sviluppo di capacità, in particolare per i paesi in via di sviluppo e le economie in transizione, al fine di rafforzare le capacità nazionali di gestione del mercurio e promuovere un'efficace attuazione della convenzione,

Riconoscendo inoltre le attività dell'Organizzazione mondiale della sanità per la tutela della salute umana in relazione al mercurio e il ruolo degli accordi multilaterali pertinenti in materia ambientale, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,

Riconoscendo che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di ambiente e commercio concorrono al medesimo obiettivo,

Sottolineando che nessuna disposizione della presente convenzione è volta a pregiudicare i diritti e gli obblighi di una parte derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti,

Precisando che il considerando precedente non intende stabilire una gerarchia tra la presente convenzione ed altri accordi internazionali,

Constatando che nessuna delle disposizioni della presente convenzione impedisce ad una parte di adottare misure nazionali supplementari, coerenti con le disposizioni della presente convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente dall'esposizione al mercurio in conformità di altri obblighi di tale parte, a norma del diritto internazionale applicabile,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente convenzione è proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione si intende per:

a)

«estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala», l'estrazione dell'oro effettuata da singoli individui o piccole imprese con investimenti di capitale ridotti e una produzione limitata;

b)

«migliori tecniche disponibili», le tecniche più efficaci per prevenire e, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci sull'ambiente nel suo insieme, alla luce di considerazioni economiche e tecniche per una determinata parte o un impianto specifico nel territorio di tale parte. In questo contesto si intende per:

 

tecniche «migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

 

tecniche «disponibili», in relazione ad una determinata parte o a un impianto specifici nel territorio di tale parte, quelle tecniche messe a punto su una scala tale da consentirne l'applicazione in un settore industriale pertinente a condizioni economiche e tecniche sostenibili, tenendo conto dei costi e dei vantaggi, indipendentemente dal fatto che queste tecniche siano utilizzate o messe a punto nel territorio di tale parte, a condizione che siano accessibili al gestore dell'impianto come stabilito dalla parte in questione; e

 

«tecniche», le tecnologie utilizzate, le pratiche operative e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti;

c)

«migliori pratiche ambientali», l'applicazione della combinazione più adeguata di strategie e misure di controllo ambientale;

d)

«mercurio», il mercurio elementare (Hg(0), n. CAS 7439-97-6);

e)

«composto di mercurio», qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;

f)

«prodotto con aggiunta di mercurio», un prodotto o un componente di prodotto che contiene mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente;

g)

«parte», uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla presente convenzione e per il quale la convenzione è in vigore;

h)

«parti presenti e votanti», le parti presenti che esprimono un voto favorevole o sfavorevole in una riunione delle parti;

i)

«estrazione primaria di mercurio», si intende l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;

j)

«organizzazione d'integrazione economica regionale», qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente convenzione, o ad aderirvi; e

k)

«uso consentito», qualsiasi utilizzo, ad opera di una parte, di mercurio o composti di mercurio conformemente alla presente convenzione, tra cui, ma non solo, gli usi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 3

Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio

1.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

i riferimenti al «mercurio» comprendono le miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso; e

b)

per «composti di mercurio» si intendono il cloruro di mercurio (I) (detto anche calomelano), l'ossido di mercurio (II), il solfato di mercurio (II), il nitrato di mercurio (II), il cinabro e il solfuro di mercurio.

2.   Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a:

a)

quantità di mercurio o di composti di mercurio destinate ad essere utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; o

b)

tracce di mercurio o di composti di mercurio esistenti in natura presenti in prodotti quali i metalli privi di mercurio, i minerali o prodotti minerali (compreso il carbone), i prodotti derivati da questi materiali, e tracce non intenzionali presenti nei prodotti chimici; o

c)

prodotti con aggiunta di mercurio.

3.   Ciascuna parte vieta le attività di estrazione primaria di mercurio che non erano già in corso nel suo territorio alla data di entrata in vigore della convenzione.

4.   Ciascuna parte autorizza unicamente il proseguimento delle attività di estrazione primaria di mercurio che erano già in corso alla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti di tale parte, per un periodo massimo di quindici anni a decorrere da tale data. Nel corso di tale periodo il mercurio proveniente da queste attività di estrazione viene utilizzato esclusivamente per la produzione di prodotti con aggiunta di mercurio a norma dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione a norma dell'articolo 5, o per essere smaltito a norma dell'articolo 11, ricorrendo a operazioni che non comportano attività di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi.

5.   Ciascuna parte:

a)

si impegna a censire le singole riserve di mercurio o di composti di mercurio superiori a 50 tonnellate (metriche) e le fonti di approvvigionamento di mercurio che producono riserve superiori a 10 tonnellate metriche l'anno, situate nel proprio territorio;

b)

adotta misure al fine di garantire che, qualora la parte accerti l'esistenza di eccedenze di mercurio provenienti dalla disattivazione di impianti per la produzione di cloro-alcali, questo mercurio sia smaltito conformemente agli orientamenti per una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), ricorrendo ad operazioni che non comportino attività di recupero, riciclaggio, bonifica, riutilizzo diretto o qualsiasi altro utilizzo.

6.   Ciascuna parte vieta l'esportazione del mercurio eccetto nei seguenti casi:

a)

a destinazione di una parte che abbia fornito alla parte esportatrice il proprio consenso scritto, e solo ai fini di:

i)

un uso consentito alla parte importatrice nell'ambito della presente convenzione; o

ii)

uno stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto come stabilito all'articolo 10; o

b)

a destinazione una non-parte che abbia fornito alla parte esportatrice il proprio consenso scritto, comprendente una certificazione che attesti che:

i)

la non-parte ha adottato misure atte a garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente e la conformità alle disposizioni degli articoli 10 e 11; e

ii)

il mercurio è destinato unicamente a un uso consentito a una parte dalla convenzione o per lo stoccaggio ecologicamente corretto, a norma dell'articolo 10.

7.   Una parte esportatrice può accettare, come consenso scritto di cui al paragrafo 6, una notifica generale trasmessa al segretariato da parte della parte o della non parte importatrice. Questa notifica generale stabilisce i termini e le condizioni ai quali la parte o non parte importatrice fornisce il proprio consenso. La notifica può essere revocata in qualsiasi momento da tale parte o non parte. Il segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche.

8.   Ciascuna parte vieta l'importazione di mercurio proveniente da una non parte cui trasmetterà il proprio consenso scritto se tale non parte non ha fornito una certificazione che attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b).

9.   Una parte che trasmette una notifica generale di autorizzazione a norma del paragrafo 7, può decidere di non applicare il paragrafo 8, purché mantenga ampie restrizioni sull'esportazione del mercurio e preveda misure nazionali al fine di garantire che il mercurio importato sia gestito in modo ecologicamente corretto. La parte trasmette al segretariato una notifica relativa a questa decisione, includendovi informazioni che descrivono le sue restrizioni all'esportazione e le disposizioni regolamentari nazionali, nonché informazioni sulle quantità e i paesi di origine del mercurio importato da non parti. Il segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche. Il comitato per l'attuazione e l'osservanza esamina e valuta le notifiche di questo tipo e le informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e può rivolgere raccomandazioni, se del caso, alla conferenza delle parti.

10.   La procedura di cui al paragrafo 9 è applicabile fino alla conclusione della seconda riunione della conferenza delle parti. Dopo tale data, non si potrà più ricorrere a questa procedura, a meno che la conferenza delle parti non decida altrimenti a maggioranza semplice delle parti presenti e votanti, salvo per una parte che ha presentato una notifica a norma del paragrafo 9 prima della fine della seconda riunione della conferenza delle parti.

11.   Ciascuna parte include nelle sue relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21 le informazioni che dimostrano che le prescrizioni di cui al presente articolo sono state soddisfatte.

12.   Alla sua prima riunione, la conferenza delle parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 e elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), e al paragrafo 8.

13.   La conferenza delle parti valuta se il commercio di determinati composti di mercurio compromette l'obiettivo della presente convenzione e stabilisce se questi composti di mercurio devono, data la loro iscrizione in un allegato aggiuntivo adottato a norma dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.

Articolo 4

Prodotti con aggiunta di mercurio

1.   Ciascuna parte, adottando le misure opportune, vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I dell'allegato A, dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione, a meno che l'allegato A preveda delle esclusioni o che la parte benefici di una deroga registrata in applicazione dell'articolo 6.

2.   In alternativa al disposto del paragrafo 1, al momento della ratifica o dell'entrata in vigore di una modifica dell'allegato A nei suoi confronti, una parte può indicare che attua disposizioni o strategie diverse in relazione ai prodotti elencati nella parte I dell'allegato A. Una parte può scegliere questa opzione solo se può dimostrare di aver già ridotto al minimo la produzione, l'importazione e l'esportazione della maggior parte dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A e che ha attuato misure o strategie volte a ridurre l'utilizzo del mercurio in ulteriori prodotti non elencati nella parte I dell'allegato A al momento della notifica al segretariato della sua decisione di optare per questa alternativa. Inoltre le parti che optano per questa alternativa:

a)

trasmettono alla conferenza delle parti, alla prima occasione utile, una descrizione delle misure o strategie attuate, quantificando le riduzioni conseguite;

b)

attuano misure o strategie per ridurre l'utilizzo di mercurio nei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A per i quali un valore minimo non è ancora stato ottenuto;

c)

esaminano eventuali misure aggiuntive per conseguire ulteriori riduzioni; e

d)

non possono chiedere deroghe ai sensi dell'articolo 6 per nessuna categoria di prodotti per i quali hanno scelto la presente opzione.

Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la conferenza delle parti, nell'ambito del processo di esame di cui al paragrafo 8, esamina i progressi e l'efficacia delle misure adottate a norma del presente paragrafo.

3.   Ciascuna parte adotta misure per i prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte II dell'allegato A conformemente alle disposizioni ivi stabilite.

4.   Il segretariato, sulla base di informazioni fornite dalle parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di mercurio e le loro alternative, e mette tali informazioni a disposizione del pubblico. Il segretariato mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili trasmesse dalle parti.

5.   Ciascuna parte adotta misure atte a impedire che nei prodotti assemblati siano incorporati prodotti con aggiunta di mercurio la cui produzione, importazione ed esportazione non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

6.   Ciascuna parte scoraggia la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti con aggiunta di mercurio per finalità non note prima della data di entrata in vigore della convenzione, a meno che da una valutazione dei rischi e dei benefici del prodotto si accerti l'esistenza di benefici per la salute umana o l'ambiente. Le parti forniscono al segretariato, se del caso, informazioni su ogni prodotto di questo tipo, ivi comprese informazioni sui rischi e i benefici che comporta per l'ambiente e la salute umana. Il segretariato mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

7.   Qualsiasi parte può presentare al segretariato una proposta di iscrizione nell'allegato A di un prodotto con aggiunta di mercurio, nella quale devono figurare informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica e ai rischi e ai benefici per l'ambiente e la salute delle soluzioni alternative non contenti mercurio, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 4.

8.   Al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, la conferenza delle parti esamina l'allegato A e può considerare la possibilità di modificarlo, ai sensi dell'articolo 27.

9.   Nell'esame dell'allegato A in applicazione del paragrafo 8, la conferenza delle parti tiene conto almeno:

a)

di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 7;

b)

delle informazioni messe a disposizione in applicazione del paragrafo 4; e

c)

della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute umana.

Articolo 5

Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

1.   Ai fini del presente articolo e dell'allegato B, i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio non comprendono i processi che utilizzano o servono a produrre prodotti con aggiunta di mercurio, né i processi per il trattamento dei rifiuti contenenti mercurio.

2.   Ciascuna parte, adottando misure appropriate, si adopera per vietare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte I dell'allegato B, dopo la data di eliminazione progressiva specificata in tale allegato per i singoli processi, salvo nei casi di deroga registrata ai sensi dell'articolo 6.

3.   Ciascuna parte adotta misure atte a limitare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi elencati nella parte II dell'allegato B, conformemente alle disposizioni ivi stabilite.

4.   Il segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, raccoglie e conserva informazioni in merito ai processi che utilizzano mercurio o composti di mercurio e alle loro alternative, e rendono tali informazioni accessibili al pubblico. Il segretariato mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili comunicate dalle parti.

5.   Ciascuna parte che possiede uno o più impianti che utilizzano mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato B:

a)

adotta misure per limitare le emissioni e i rilasci di mercurio e di composti di mercurio provenienti da tali impianti;

b)

include nelle sue relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21, le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente paragrafo; e

c)

si adopera per individuare gli impianti situati nel suo territorio che utilizzano mercurio o composti di mercurio per i processi elencati nell'allegato B e trasmette al segretariato, al più tardi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, le informazioni relative al numero e alle tipologie di tali impianti e il consumo stimato annuale di mercurio o composti di mercurio utilizzati in tali impianti. Il segretariato mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

6.   Negli impianti che non esistevano prima della data di entrata in vigore della convenzione, ciascuna parte vieta l'uso di mercurio o di composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato B. Non sono previste esenzioni per tali impianti.

7.   Ogni parte scoraggia la creazione di qualsiasi impianto, che non esisteva prima della data di entrata in vigore della convenzione, che utilizzi altri processi di fabbricazione in cui il mercurio o i composti di mercurio sono usati intenzionalmente, a meno che la parte possa dimostrare, in maniera ritenuta soddisfacente dalla conferenza delle parti che il processo di fabbricazione comporta notevoli vantaggi per l'ambiente e la salute e che non esistono alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente praticabili che garantiscano questi vantaggi.

8.   Le parti sono incoraggiate a scambiare informazioni su nuovi sviluppi tecnologici pertinenti, sulle alternative senza mercurio economicamente e tecnicamente sostenibili, e le eventuali misure e tecniche per ridurre e, ove possibile, eliminare l'uso di mercurio e di composti di mercurio e le emissioni e i rilasci di mercurio e di composti di mercurio derivanti dai processi di fabbricazione di cui all'allegato B.

9.   Qualsiasi parte può presentare una proposta di modifica dell'allegato B al fine di iscrivervi un processo di fabbricazione che utilizza mercurio o composti di mercurio. Nella proposta devono figurare informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica e ai rischi e ai vantaggi per l'ambiente e la salute di processi alternativi che non prevedono l'utilizzo di mercurio.

10.   Al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, la conferenza delle parti esamina l'allegato B e può considerare la possibilità di modificarlo, ai sensi dell'articolo 27.

11.   Nell'esame dell'allegato B in applicazione del paragrafo 10, la conferenza delle parti tiene conto almeno:

a)

di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 9;

b)

delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo 4; e

c)

della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute.

Articolo 6

Deroghe che le parti possono richiedere

1.   Qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può far registrare una o più deroghe dalle date di eliminazione progressiva di cui all'allegato A e all'allegato B, in appresso «deroga», mediante notifica scritta al segretariato:

a)

al momento dell'adesione alla presente convenzione; o

b)

nel caso dell'inserimento di un prodotto con aggiunta di mercurio mediante modifica dell'allegato A o dell'inserimento di un processo di fabbricazione in cui è utilizzato mercurio mediante modifica dell'allegato B, entro la data in cui l'emendamento in questione entra in vigore per la parte.

La registrazione deve essere corredata di una dichiarazione che illustri i motivi della richiesta di deroga.

2.   Una deroga può essere registrata per una categoria di cui all'allegato A o all'allegato B o per una sottocategoria individuata da qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica.

3.   Le parti che beneficiano di una o più deroghe devono essere identificate in un registro. Il segretariato redige e aggiorna il registro e lo mette a disposizione del pubblico.

4.   Il registro contiene:

a)

un elenco delle parti che beneficiano di una o più deroghe;

b)

le deroghe registrate per ciascuna parte; e

c)

la data di scadenza di ogni deroga.

5.   A meno che una parte non indichi nel registro un periodo più breve, tutte le deroghe ai sensi del paragrafo 1 scadono cinque anni dopo la data di eliminazione progressiva di cui all'allegato A o all'allegato B.

6.   La conferenza delle parti può, su richiesta di una parte, decidere di prorogare una deroga per cinque anni, a meno che la parte non chieda un periodo più breve. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto:

a)

Una relazione della parte che giustifichi la necessità di prorogare la deroga e descriva a grandi linee le attività intraprese e previste per eliminare la necessità della deroga non appena possibile;

b)

Le informazioni disponibili, anche in relazione alla disponibilità di prodotti e processi alternativi che non utilizzano mercurio o che comportano un consumo più limitato di mercurio rispetto all'utilizzo che beneficia di una deroga; e

c)

Le attività previste o in corso per garantire lo stoccaggio del mercurio e lo smaltimento dei rifiuti di mercurio in modo ecologicamente corretto.

Una deroga può essere prorogata soltanto una volta, per prodotto e per data di eliminazione progressiva.

7.   In qualsiasi momento una parte può, mediante notifica scritta al segretariato, ritirare una deroga. Il ritiro di una deroga ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.

8.   Fatto salvo il paragrafo 1, nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può far registrare una domanda di deroga dopo cinque anni dalla data di eliminazione progressiva di un prodotto o un processo elencato nell'allegato A o B, a meno che una o più parti siano ancora registrate per una deroga per tale prodotto o processo, avendo beneficiato di una proroga ai sensi del paragrafo 6. In tal caso, uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica può, entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per il prodotto o processo in questione far registrare una deroga che scade dieci anni dopo la data di eliminazione progressiva.

9.   Nessuna delle parti può ottenere una deroga dopo 10 anni dalla data di eliminazione progressiva per un prodotto o un processo di cui all'allegato A o B.

Articolo 7

Attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala

1.   Le misure di cui al presente articolo e all'allegato C si applicano alle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale.

2.   Ciascuna parte nel cui territorio si svolgono le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala di cui al presente articolo adotta misure volte a ridurre e, ove possibile, eliminare l'impiego di mercurio e di composti di mercurio e le emissioni e i rilasci nell'ambiente di mercurio proveniente da tali attività di estrazione e trasformazione.

3.   Se, in qualsiasi momento, un parte valuta che l'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel suo territorio non sia trascurabile, lo notifica al segretariato. In tal caso, la parte:

a)

elabora e attua un piano d'azione nazionale ai sensi dell'allegato C;

b)

presenta il suo piano d'azione nazionale al segretariato entro tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione o tre anni dopo la notifica al segretariato, se quest'ultima data è posteriore; e

c)

in seguito procede ogni tre anni ad una valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli obblighi ai sensi del presente articolo, e include tali valutazioni nelle relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21.

4.   Le parti possono cooperare tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, se del caso, per conseguire gli obiettivi del presente articolo. Questa cooperazione può comprendere:

a)

lo sviluppo di strategie volte a prevenire la diversione di mercurio o di composti di mercurio in vista dell'utilizzo nell'estrazione e nella trasformazione dell'oro su piccola scala e artigianale;

b)

iniziative nel settore dell'istruzione, della sensibilizzazione e dello sviluppo di capacità;

c)

promozione della ricerca nel campo delle pratiche alternative che non prevedono l'utilizzo di mercurio;

d)

la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria;

e)

la creazione di partenariati per fornire assistenza nell'adempimento dei loro impegni in forza del presente articolo; e

f)

L'utilizzo dei meccanismi di informazione esistenti al fine di diffondere le conoscenze, le migliori pratiche ambientali e le tecnologie alternative sostenibili sotto il profilo ambientale, tecnico, sociale ed economico.

Articolo 8

Emissioni

1.   Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione delle emissioni atmosferiche di mercurio e dei composti di mercurio, spesso definiti «mercurio totale», attraverso misure di controllo delle emissioni delle fonti puntuali incluse nelle categorie elencate nell'allegato D.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

«emissioni», le emissioni atmosferiche di mercurio o di composti di mercurio;

b)

«fonte pertinente», una fonte appartenente ad una delle categorie delle fonti di cui all'allegato D. Una parte può, se lo desidera, stabilire criteri per identificare le fonti che rientrano in una delle categorie di cui all'allegato D, purché tali criteri per ogni categoria coprano almeno il 75 % delle emissioni di detta categoria;

c)

«nuova fonte», qualsiasi fonte pertinente appartenente a una categoria di cui all'allegato D, la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo:

i)

la data di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata; o

ii)

la data di entrata in vigore, per la parte interessata, di un emendamento dell'allegato D, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente convenzione solo in virtù di tale emendamento;

d)

«modifica sostanziale», la modifica di una fonte pertinente che determina un aumento significativo delle emissioni, ad esclusione di eventuali variazioni delle emissioni derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla parte stabilire se una modifica è sostanziale o meno;

e)

«fonte esistente», qualsiasi fonte pertinente che non è una fonte nuova;

f)

«valore limite di emissione», un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione, la massa o il tasso delle emissioni di mercurio o di composti di mercurio, da una fonte puntuale.

3.   Una parte che dispone di fonti pertinenti adotta le misure necessarie per controllare le emissioni e può predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli obiettivi, le finalità e i risultati attesi. Il piano è trasmesso alla conferenza delle parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della convenzione per la parte in questione. Se una parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, può includervi il piano elaborato a norma del presente paragrafo.

4.   Per le sue nuove fonti, ciascuna parte impone l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni, non appena possibile e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione per la parte in questione. Una parte può utilizzare valori limite di emissione che siano in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

5.   Per le fonti esistenti, ciascuna parte include nell'eventuale piano nazionale e attua una o più delle misure elencate qui di seguito, tenendo conto della propria situazione nazionale, nonché della fattibilità tecnica ed economica e dell'accessibilità economica delle misure, non appena possibile e comunque entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della convenzione:

a)

un obiettivo quantificato per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti pertinenti;

b)

valori limite di emissione per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti pertinenti;

c)

l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare le emissioni provenienti da fonti pertinenti;

d)

una strategia di controllo «multinquinanti» che comporterebbe benefici collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio;

e)

misure alternative per ridurre le emissioni da fonti pertinenti.

6.   Le parti possono applicare le stesse misure a tutte le fonti esistenti pertinenti o possono adottare misure diverse per le diverse categorie di fonti. L'obiettivo delle misure applicate da una parte è realizzare progressi ragionevoli nella riduzione delle emissioni nel corso del tempo.

7.   Ciascuna parte istituisce, non appena possibile e entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, e mantiene in seguito, un inventario delle emissioni provenienti da fonti pertinenti.

8.   Nel corso della sua prima riunione, la conferenza delle parti adotta orientamenti riguardanti:

a)

le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati; e

b)

il sostegno alle parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei valori limite di emissione.

9.   La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:

a)

i criteri che le parti possono elaborare a norma del paragrafo 2, lettera b);

b)

la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

10.   La conferenza delle parti esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna, gli orientamenti elaborati a norma dei paragrafi 8 e 9. Le parti tengono conto di questi orientamenti nell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente articolo.

11.   Ciascuna parte riporta informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle sue relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure adottate conformemente ai paragrafi da 4 a 7 e all'efficacia di queste misure.

Articolo 9

Svincolo

1.   Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione dei rilasci del mercurio e dei composti di mercurio, spesso indicati come «mercurio totale» nel suolo e nell'acqua dalle fonti puntali pertinenti non contemplate da altre disposizioni della presente convenzione.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

«rilasci», i rilasci di mercurio o composti di mercurio nel suolo o nell'acqua;

b)

«fonte pertinente», qualsiasi fonte antropica puntuale significativa di rilasci individuata da una parte che non è disciplinata da altre disposizioni della presente convenzione;

c)

«nuova fonte», qualsiasi fonte pertinente la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata;

d)

«modifica sostanziale», la modifica di una fonte pertinente che determina un aumento significativo dei rilasci, ad esclusione di eventuali variazioni dei rilasci derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla parte stabilire se una modifica è sostanziale o meno;

e)

«fonte esistente», qualsiasi fonte pertinente che non è una fonte nuova;

f)

«valore limite di rilascio», un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione o la massa di mercurio o di composti di mercurio, rilasciati da una fonte puntuale.

3.   Ciascuna parte provvede, entro tre anni dalla entrata in vigore della convenzione e successivamente a intervalli regolari, ad individuare le categorie di fonti puntuali pertinenti.

4.   Una parte che dispone di fonti pertinenti adotta le misure necessarie per controllare i rilasci e può predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli obiettivi, le finalità e i risultati attesi. Il piano è trasmesso alla conferenza delle parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della convenzione per la parte in questione. Se una parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, può includervi il piano elaborato a norma del presente paragrafo.

5.   Le misure comprendono uno o più dei seguenti elementi, a seconda del caso:

a)

valori limite di rilascio per controllare e, ove possibile, ridurre i rilasci provenienti da fonti pertinenti;

b)

l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare i rilasci provenienti da fonti pertinenti;

c)

una strategia di controllo «multinquinanti» che comporterebbe benefici collaterali per il controllo dei rilasci di mercurio;

d)

misure alternative per ridurre i rilasci provenienti da fonti pertinenti.

6.   Ciascuna parte istituisce, non appena possibile e entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, e mantiene in seguito, un inventario dei rilasci provenienti da fonti pertinenti.

7.   La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:

a)

le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati;

b)

la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

8.   Ciascuna parte riporta informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure adottate conformemente ai paragrafi da 3 a 6 e all'efficacia di queste misure.

Articolo 10

Stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio

1.   Il presente articolo si applica allo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio, definiti all'articolo 3, che non rientrano nella definizione di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11.

2.   Ciascuna parte adotta opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio in questione destinati ad un utilizzo consentito ad una parte nell'ambito della presente convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli eventuali orientamenti e nel rispetto delle eventuali prescrizioni adottati ai sensi del paragrafo 3.

3.   La conferenza delle parti adotta orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio, tenendo conto di tutti gli orientamenti pertinenti messi a punto nell'ambito della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e di altri orientamenti pertinenti. La conferenza delle parti può stabilire prescrizioni per lo stoccaggio temporaneo in un allegato aggiuntivo della presente convenzione in conformità all'articolo 27.

4.   Le parti cooperano, ove opportuno, tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, per rafforzare lo sviluppo di capacità per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio in questione.

Articolo 11

Rifiuti di mercurio

1.   Per le parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, le pertinenti definizioni della convenzione di Basilea si applicano ai rifiuti disciplinati dalla presente convenzione. Le parti della presente convenzione che non sono parti della convenzione di Basilea utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai rifiuti di cui alla presente convenzione.

2.   Ai fini della presente convenzione, per rifiuti di mercurio si intendono sostanze o oggetti:

a)

costituiti da mercurio o da composti di mercurio;

b)

contenenti mercurio o composti di mercurio; o

c)

contaminati da mercurio o da composti di mercurio

in una quantità superiore alle pertinenti soglie definite dalla conferenza delle parti, in collaborazione con i gli organi competenti della convenzione di Basilea in modo armonizzato, che sono smaltiti o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti a norma delle disposizioni del diritto nazionale o della presente convenzione. La presente definizione esclude il cappellaccio, la roccia sterile e gli sterili delle attività minerarie, se non provenienti dall'estrazione primaria di mercurio, a meno che non contengano mercurio o composti di mercurio in quantità superiori alle soglie definite dalla conferenza delle parti.

3.   Ciascuna parte adotta le misure adeguate affinché i rifiuti di mercurio siano:

a)

gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli orientamenti messi a punto nell'ambito della convenzione di Basilea e conformemente alle prescrizioni che la conferenza della parti adotta in un allegato aggiuntivo ai sensi dell'articolo 27. Nell'elaborare tali prescrizioni, la conferenza delle parti tiene conto dei regolamenti e dei programmi di gestione dei rifiuti delle parti;

b)

recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito ad una parte nell'ambito della presente convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in applicazione del paragrafo 3, lettera a);

c)

per le parti della convenzione di Basilea, non siano trasportati attraverso le frontiere internazionali, se non a fini di uno smaltimento ecologicamente corretto, conformemente al presente articolo e alla convenzione di Basilea. Nei casi di trasporto attraverso le frontiere internazionali cui non si applica la convenzione di Basilea, una parte consente tale trasporto solo dopo aver tenuto debitamente conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali.

4.   La conferenza delle parti si adopera per cooperare strettamente con i competenti organi della convenzione di Basilea per l'esame e l'aggiornamento, se del caso, degli orientamenti di cui al paragrafo 3, lettera a).

5.   Le parti sono incoraggiate a cooperare, ove opportuno, tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, per sviluppare e mantenere le capacità mondiali, regionali e nazionali ai fini della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di mercurio.

Articolo 12

Siti contaminati

1.   Ogni parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio.

2.   Gli interventi per ridurre i rischi presentati da tali siti sono effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio in essi contenuti.

3.   Per la gestione dei siti contaminati la conferenza delle parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per:

a)

l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;

b)

il coinvolgimento del pubblico;

c)

le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;

d)

le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;

e)

la valutazione dei benefici e dei costi; e

f)

la convalida dei risultati.

4.   Le parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie e all'esecuzione di attività destinate a individuare, valutare, classificare per ordine di priorità, gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.

Articolo 13

Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento

1.   Conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali, ciascuna parte si impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, risorse alle attività nazionali previste per l'attuazione della presente convenzione. Le risorse possono includere finanziamenti nazionali nell'ambito di pertinenti politiche, strategie di sviluppo e bilanci nazionali, e finanziamenti bilaterali e multilaterali, nonché il coinvolgimento del settore privato.

2.   L'efficacia globale dell'attuazione della presente convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo dipenderà dalla corretta attuazione del presente articolo.

3.   Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza nel settore finanziario e tecnico, e in quello dello sviluppo delle capacità e del trasferimento tecnologico, sono incoraggiate, in via d'urgenza, a rafforzare e aumentare le loro attività in relazione al mercurio a sostegno delle parti che sono paesi in via di sviluppo nell'attuazione della presente convenzione per quanto concerne le risorse finanziarie, l'assistenza tecnica e il trasferimento tecnologico.

4.   Nei loro interventi in relazione ai finanziamenti, le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e delle circostanze particolari delle parti che sono piccoli Stati insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati.

5.   È istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie congrue, prevedibili e tempestive. Il meccanismo mira a sostenere le parti che sono i paesi in via di sviluppo e i paesi in fase di transizione economica nell'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in virtù della presente convenzione.

6.   Il meccanismo comprende:

a)

il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente; e

b)

un programma internazionale specifico a sostegno dello sviluppo di capacità e dell'assistenza tecnica.

7.   Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse finanziarie nuove, prevedibili, congrue e tempestive per coprire i costi legati all'attuazione della presente convenzione come convenuto dalla conferenza delle parti. Ai fini della presente convenzione, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente è posto sotto la guida della conferenza delle parti cui deve rendere conto. La conferenza delle parti fornisce orientamenti sulle strategie, le politiche, le priorità di programma generali e sui criteri di ammissibilità per avere accesso ed utilizzare queste risorse finanziarie. Inoltre, la conferenza delle parti fornisce orientamenti su un elenco indicativo delle categorie di attività che potrebbero beneficiare di un sostegno del fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse per coprire i costi incrementali convenuti dei vantaggi ambientali globali e la totalità dei costi concordati di alcune attività di supporto.

8.   Quando fornisce risorse per un'attività, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe tener conto del potenziale di riduzione del mercurio di un'attività proposta rispetto ai suoi costi.

9.   Ai fini della presente convenzione, il programma di cui al paragrafo 6, lettera b), è posto sotto la guida della conferenza delle parti cui deve render conto. La conferenza delle parti, alla sua prima riunione, decide in merito all'istituto ospitante per il programma, che deve essere un entità esistente, e fornisce all'istituto in questione orientamenti, anche in merito alla durata del programma. Tutte le parti e altri soggetti interessati sono invitati a fornire, su base volontaria, risorse finanziarie al programma.

10.   La conferenza delle parti e i soggetti che costituiscono il meccanismo stabiliscono di comune accordo, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti, le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi.

11.   Entro la sua terza riunione, e in seguito a intervalli regolari, la conferenza delle parti esamina il livello di finanziamento e gli orientamenti forniti dalla conferenza delle parti ai soggetti cui è affidata la gestione operativa del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, e la loro efficacia e capacità di far fronte alle esigenze in costante evoluzione delle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in fase di transizione. Sulla base di questo esame, essa adotta misure adeguate per migliorare l'efficacia del meccanismo.

12.   Tutte le parti, nei limiti delle loro capacità, sono invitate a contribuire al meccanismo. Il meccanismo incoraggia la fornitura di risorse provenienti da altre fonti, compreso il settore privato, e punta a mobilitare tali risorse per le attività che sostiene.

Articolo 14

Sviluppo di capacità, assistenza tecnica e trasferimento tecnologico

1.   Le parti collaborano al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, lo sviluppo delle capacità e un'assistenza tecnica adeguati e in tempo utile alle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare le parti che sono paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e alle parti che sono economie in transizione, per aiutarle ad adempiere gli obblighi che incombono loro in virtù della presente convenzione.

2.   Il rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 e all'articolo 13, possono essere garantiti mediante accordi regionali, subregionali e nazionali, che possono coinvolgere i centri regionali e subregionali esistenti, o tramite altri mezzi multilaterali e bilaterali e mediante partenariati, compresi i partenariati che coinvolgono il settore privato. Per rafforzare l'efficacia dell'assistenza tecnica e la sua fornitura si deve mirare alla cooperazione e al coordinamento con altri accordi ambientali multilaterali nel settore dei prodotti chimici e dei rifiuti.

3.   Nei limiti delle loro capacità, le parti che sono paesi sviluppati e le altre parti promuovono e agevolano, con il sostegno del settore privato e di altri soggetti interessati, ove opportuno, lo sviluppo, il trasferimento e la diffusione e il relativo l'accesso a tecnologie alternative di punta, ecologicamente corrette a beneficio delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e delle parti con un'economia in fase di transizione, al fine di rafforzare la loro capacità di attuare efficacemente la presente convenzione.

4.   La conferenza delle parti, entro la sua seconda riunione, e in seguito a intervalli regolari, alla luce delle osservazioni scritte e delle relazioni delle parti, ivi comprese quelle previste dall'articolo 21, e delle informazioni fornite da altre parti interessate:

a)

esamina le informazioni sulle iniziative in corso e i progressi compiuti nel campo delle tecnologie alternative;

b)

valuta le esigenze delle parti, in particolare le parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di tecnologie alternative; e

c)

identifica le sfide affrontate dalle parti, in particolare le parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di trasferimento tecnologico.

5.   La conferenza delle parti elabora raccomandazioni sulle modalità di rafforzamento dello sviluppo di capacità, dell'assistenza tecnica e del trasferimento tecnologico a norma del presente articolo.

Articolo 15

Comitato per l'attuazione e l'osservanza

1.   È istituito un meccanismo, che prevede un comitato in qualità di organo sussidiario della conferenza delle parti, al fine di promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni della presente convenzione e verificarne l'osservanza. Il meccanismo, ivi compreso il comitato, mira a svolgere una funzione di sostegno e presta particolare attenzione alle capacità e situazioni nazionali delle parti.

2.   Il comitato promuove l'attuazione e verifica l'osservanza di tutte le disposizioni della presente convenzione. Il comitato esamina, sia a livello individuale che sistemico, le questioni attinenti all'attuazione e all'osservanza e, se del caso, formula raccomandazioni destinate alla conferenza delle parti.

3.   Il comitato è composto da 15 membri nominati dalle parti e eletti dalla conferenza delle parti, nel rispetto di un'equa rappresentanza geografica sulla base delle cinque regioni delle Nazioni Unite; i primi membri sono eletti nel corso della prima riunione della conferenza delle parti e, in seguito secondo le modalità previste dal regolamento interno approvato dalla conferenza delle parti a norma del paragrafo 5; i membri del comitato devono possedere conoscenze in un settore legato alla presente convenzione e rispecchiare un adeguato equilibrio di competenze.

4.   Il comitato può esaminare delle questioni sulla base di:

a)

comunicazioni scritte trasmesse dalle parti per quanto concerne il rispetto delle disposizioni;

b)

relazioni nazionali trasmesse a norma dell'articolo 21; e

c)

domande da parte della conferenza delle parti.

5.   Il comitato elabora il proprio regolamento interno, che è sottoposto all'approvazione della seconda riunione della conferenza delle parti che può adottare clausole aggiuntive al mandato del comitato.

6.   Il comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni per consenso. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, non si raggiunga un consenso in seno al comitato, le raccomandazioni sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, sulla base di un quorum di due terzi dei membri.

Articolo 16

Aspetti sanitari

1.   Le parti sono invitate a:

a)

promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi destinati a individuare e proteggere le popolazioni a rischio, in particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando linee guida sanitarie scientificamente fondate relative all'esposizione al mercurio e ai composti del mercurio, fissando obiettivi di riduzione dell'esposizione al mercurio, se del caso, e di istruzione del pubblico, con la partecipazione del settore sanitario pubblico e di altri settori interessati;

b)

promuovere la messa a punto e l'attuazione di programmi di educazione e prevenzione scientificamente fondati concernenti l'esposizione professionale al mercurio e ai composti di mercurio;

c)

promuovere adeguati servizi di assistenza medica per la prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle popolazioni colpite dall'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio; e

d)

istituire e rafforzare, ove opportuno, le capacità istituzionali e dei professionisti della salute per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio dei rischi per la salute connessi all'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio.

2.   La conferenza delle parti, nell'esaminare le questioni o le attività legate alla salute, dovrebbe:

a)

promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni intergovernative competenti, a seconda dei casi; e

b)

promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni intergovernative competenti, a seconda dei casi.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1.   Ciascuna parte agevola lo scambio di:

a)

informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai composti di mercurio, ivi comprese informazioni tossicologiche, ecotossicologiche e relative alla sicurezza;

b)

informazioni sulla riduzione o l'eliminazione della produzione, dell'uso, del commercio, delle emissioni e dei rilasci di mercurio e di composti del mercurio;

c)

informazioni sulle alternative tecnicamente ed economicamente valide ai:

i)

prodotti con aggiunta di mercurio;

ii)

processi di fabbricazione in cui vengono utilizzati il mercurio o i composti di mercurio; e

iii)

le attività e processi che producono emissioni o rilasci di mercurio o di composti del mercurio,

ivi comprese le informazioni sui rischi sanitari e ambientali e i costi economici e sociali e i benefici di tali alternative; e

d)

dati epidemiologici concernenti gli impatti sulla salute derivanti dall'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio, in stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità e altre organizzazioni competenti, se del caso.

2.   Le parti possono scambiarsi le informazioni di cui al paragrafo 1, direttamente, tramite il segretariato, o in collaborazione con altre organizzazioni competenti, compresi i segretariati delle convenzioni relative alle sostanze chimiche e ai rifiuti, se del caso.

3.   Il segretariato agevola la cooperazione per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, e la collaborazione con organizzazioni competenti, comprese i segretariati degli accordi multilaterali sull'ambiente e di altre iniziative internazionali. In aggiunta alle informazioni fornite dalle parti, queste informazioni devono includere le informazioni provenienti dalle organizzazioni intergovernative e non governative e dalle istituzioni nazionali e internazionali con competenze nel settore del mercurio.

4.   Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni nell'ambito della presente convenzione, anche in relazione al consenso delle parti importatrici di cui all'articolo 3.

5.   Ai fini della presente convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.

Articolo 18

Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

1.   Ciascuna parte promuove e facilita, nei limiti delle sue capacità:

a)

la messa a disposizione del pubblico delle informazioni disponibili concernenti:

i)

l'impatto ambientale e sulla salute del mercurio e dei composti di mercurio;

ii)

le alternative esistenti al mercurio e ai suoi composti;

iii)

le tematiche individuate all'articolo 17, paragrafo 1;

iv)

i risultati delle proprie attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui all'articolo 19; e

v)

le attività per adempiere i propri obblighi in forza della presente convenzione;

b)

l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente in collaborazione con le pertinenti organizzazioni intergovernative e non governative e le popolazioni vulnerabili, a seconda dei casi.

2.   Ciascuna parte utilizza i meccanismi esistenti o valuta la possibilità di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti, se del caso, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantità annue di mercurio e di composti di mercurio che vengono emessi, rilasciati o smaltiti tramite le attività umane.

Articolo 19

Ricerca, sviluppo e sorveglianza

1.   Nella misura delle loro capacità e tenendo conto delle circostanze specifiche, le parti si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare:

a)

gli inventari sugli usi, il consumo e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio;

b)

la modellizzazione e il monitoraggio, su basi geograficamente rappresentative, dei livelli di mercurio e di composti di mercurio nelle popolazioni vulnerabili e nei comparti ambientali, in particolare nel biota, come i pesci, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli uccelli, e la collaborazione per la raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati;

c)

le valutazioni dell'impatto del mercurio e dei composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente, oltre alle conseguenze sociali, economiche e culturali, in particolare per quanto concerne le popolazioni vulnerabili;

d)

metodologie armonizzate per le attività realizzate ai sensi delle lettere a), b) e c);

e)

informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi il trasporto di lungo raggio e il deposito) la trasformazione e l'evoluzione del mercurio e dei composti di mercurio in vari ecosistemi, tenendo debitamente conto della distinzione tra emissioni e rilasci di mercurio di origine naturale e antropica e della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici;

f)

informazioni sul commercio e gli scambi del mercurio, dei composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e

g)

informazione e ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio.

2.   Ove opportuno, nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1 le parti dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti.

Articolo 20

Piani di attuazione

1.   Ciascuna parte può, a seguito di una valutazione iniziale, elaborare e realizzare un piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali, per adempiere gli obblighi ai sensi della presente convenzione. I piani in questione dovrebbero essere trasmessi al segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto.

2.   Ciascuna parte può rivedere e aggiornare il proprio piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e facendo riferimento agli orientamenti impartiti dalla conferenza delle parti e ad altri orientamenti pertinenti.

3.   Quando svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti dovrebbero consultare i portatori di interesse nazionali al fine di facilitare lo sviluppo, l'attuazione, il riesame e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.

4.   Le parti possono anche concertarsi in relazione ai piani regionali per facilitare l'attuazione della presente convenzione.

Articolo 21

Relazioni

1.   Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti, tramite il segretariato, delle misure adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione e dell'efficacia di tali misure e delle eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione degli obiettivi della convenzione.

2.   Le parti includono nelle loro relazioni, le informazioni richieste di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente convenzione.

3.   La conferenza delle parti, alla sua prima riunione, stabilisce la periodicità e il formato delle relazioni che le parti sono tenute a rispettare, tenendo conto del fatto che è auspicabile un coordinamento con le altre convenzioni pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.

Articolo 22

Valutazione dell'efficacia

1.   La conferenza delle parti valuta l'efficacia della presente convenzione, al più tardi sei anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione e in seguito periodicamente, a intervalli da essa stabiliti.

2.   Al fine di facilitare la valutazione, la conferenza delle parti, alla sua prima riunione, provvede a stabilire le modalità per ottenere dati di monitoraggio comparabili sulla presenza e i movimenti del mercurio e dei composti di mercurio nell'ambiente, nonché sulle tendenze dei livelli dei mercurio e dei composti di mercurio rilevati nei bioti e nelle popolazioni vulnerabili.

3.   La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche, finanziari ed economiche disponibili, ivi compresi:

a)

le relazioni e altri dati di monitoraggio forniti alla conferenza delle parti in applicazione del paragrafo 2;

b)

le relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21;

c)

le informazioni e le raccomandazioni fornite ai sensi dell'articolo 15; e

d)

le relazioni e altre informazioni pertinenti sul funzionamento dei meccanismi in materia di assistenza finanziaria, trasferimento tecnologico e sviluppo delle capacità istituiti nell'ambito della presente convenzione.

Articolo 23

Conferenza delle parti

1.   È istituita una conferenza delle parti.

2.   Il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente convoca la prima riunione della conferenza delle parti entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della conferenza delle parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla conferenza stessa.

3.   Le riunioni straordinarie della conferenza delle parti hanno luogo ogniqualvolta la conferenza lo ritenga necessario o qualora una delle parti lo richieda per iscritto, purché tale richiesta venga approvata da almeno un terzo delle parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle parti dal segretariato.

4.   In occasione della sua prima riunione, la conferenza delle parti delibera e adotta all'unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla conferenza stessa e ai suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l'attività del segretariato.

5.   La conferenza delle parti tiene sotto costante controllo ed esame l'attuazione della presente convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla convenzione e, a questo fine:

a)

istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione della presente convenzione;

b)

coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli enti intergovernativi e non governativi competenti;

c)

esamina periodicamente tutte le informazioni messe a sua disposizione e a disposizione del al segretariato a norma dell'articolo 21;

d)

esamina le raccomandazioni trasmesse dal comitato per l'attuazione e l'osservanza;

e)

valuta e intraprende eventuali azioni supplementari ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione; e

f)

esamina gli allegati A e B in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

6.   L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, inoltre tutti gli Stati che non sono parti alla presente Convenzione, possono partecipare alle riunioni della Conferenza delle parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente o agenzia, sia esso nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle questioni soggette alla convenzione, che ha informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato a una riunione della conferenza delle parti in qualità di osservatore, può essere ammesso, a meno che a ciò non si opponga almeno un terzo delle parti presenti. L'ammissione e la partecipazione di osservatori è disciplinata dal regolamento interno adottato dalla conferenza delle parti.

Articolo 24

Segretariato

1.   È istituito un segretariato.

2.   Il segretariato ha le seguenti funzioni:

a)

organizzare le riunioni della conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e fornir loro i servizi richiesti;

b)

prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo o a economia in fase di transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione;

c)

garantire il coordinamento, se del caso, con i segretariati di altri organismi internazionali pertinenti, in particolare con quelli di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti;

d)

assistere le parti nello scambio di informazioni concernenti l'attuazione della presente convenzione;

e)

preparare e mettere a disposizione delle parti relazioni periodiche sulla base delle informazioni ricevute a norma degli articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili;

f)

concludere, sotto la supervisione generale della conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni; e

g)

svolgere le altre funzioni del segretariato previste dalla presente convenzione nonché eventuali altre funzioni stabilite dalla conferenza delle parti.

3.   Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la conferenza delle parti non decida, a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del segretariato ad una o più organizzazioni internazionali.

4.   La conferenza delle parti, in consultazione con organismi internazionali competenti, può adoperarsi per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra il segretariato e i segretariati di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti. La conferenza delle parti, in consultazione con organismi internazionali competenti, può fornire ulteriori orientamenti in materia.

Articolo 25

Risoluzione delle controversie

1.   Le parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2.   Nel ratificare, accettare, approvare la convenzione o nell'accedervi, oppure in qualsiasi momento successivo, una parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica, può dichiarare, con atto scritto trasmesso al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione riconosce come obbligatori, nei confronti di qualsiasi parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambi i mezzi di risoluzione delle controversie seguenti:

a)

l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella parte I dell'allegato E;

b)

il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

3.   Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

4.   Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della stessa.

5.   La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o di una nuova dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo se le parti della controversia convengono diversamente.

6.   Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa procedura di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2 o 3, e se non sono addivenuti ad una composizione della controversia mediante la procedura di cui al paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla notifica dell'esistenza della controversia da una parte all'altra, la controversia può essere deferita ad una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La procedura di cui alla parte II dell'allegato E si applica alla conciliazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 26

Modifiche della convenzione

1.   Qualsiasi parte può proporre modifiche alla presente convenzione.

2.   Le modifiche alla presente convenzione sono adottate in occasione di una riunione della conferenza delle parti. Il testo della modifica proposta è comunicato alle parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il segretariato comunica altresì le modifiche proposte ai firmatari della presente convenzione e, per informazione, al depositario.

3.   Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di modifica della presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso la modifica è adottata a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti.

4.   La modifica è notificata dal depositario a tutte le parti per ratifica, accettazione o approvazione.

5.   La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al depositario. Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le parti che hanno di essere vincolate dalle sue disposizioni, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle parti che erano parti al momento dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra parte, la modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.

Articolo 27

Adozione e modifica degli allegati

1.   Gli allegati della presente convenzione formano parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati.

2.   Ulteriori allegati adottati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione riguardano esclusivamente questioni di carattere procedurale, scientifico, tecnico o amministrativo.

3.   Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi allegati alla presente convenzione si applica la procedura seguente:

a)

gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3;

b)

se una delle parti non può accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle parti l'adozione di tale allegato. Quest'ultimo informa tempestivamente tutte le parti circa eventuali notifiche di questo tipo pervenutegli. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al depositario che essa ritira una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, e in tal caso l'allegato entra in vigore per la parte interessata, fatta salva la lettera c); e

c)

Allo scadere di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato l'adozione di un allegato aggiuntivo, quest'ultimo entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

4.   La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che un emendamento ad un allegato non entra in vigore, nei confronti delle parti che abbiano reso una dichiarazione in merito alle modifiche degli allegati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 30, nel qual caso una siffatta modifica entra in vigore per tale parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.

5.   Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi ad una modifica della convenzione, l'allegato aggiuntivo o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

Articolo 28

Diritto di voto

1.   Ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2.   Un'organizzazione d'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della presente convenzione. L'organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

Articolo 29

Firma

La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Kumamoto, Giappone, il 10 e 11 ottobre 2013, e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York fino al 9 ottobre 2014.

Articolo 30

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1.   La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. Essa è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale a partire dal giorno successivo a quello in cui non è più aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il depositario.

2.   Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che diventa parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualora uno o più Stati membri di una simile organizzazione siano parti della convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla convenzione.

3.   Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta ne informa le parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

4.   Ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica è invitato a trasmettere al segretariato, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione della convenzione, informazioni sulle misure da esso adottate per attuare la convenzione.

5.   Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna parte può dichiarare che qualsiasi modifica di un allegato entrerà in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.

Articolo 31

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2.   Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più rispetto allo strumento depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.

Articolo 32

Riserve

La presente convenzione non può essere oggetto di riserve.

Articolo 33

Recesso

1.   Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione per una parte, detta parte può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione mediante notifica scritta al depositario.

2.   Tale recesso prende effetto dopo un anno dalla data in cui il depositario ne abbia ricevuto notifica o alla data posteriore specificata nella notifica.

Articolo 34

Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente convenzione.

Articolo 35

Testi autentici

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatta a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.

ALLEGATO A

PRODOTTI CON AGGIUNTA DI MERCURIO

I prodotti elencati qui di seguito sono esclusi dal presente allegato:

a)

prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;

b)

prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;

c)

in assenza di valide alternative senza mercurio, interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici, e dispositivi di misurazione;

d)

prodotti usati in pratiche tradizionali o religiose; e

e)

vaccini contenenti tiomersale come conservante.

Parte I: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 1

Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono più consentite (data di eliminazione progressiva)

Pile, ad eccezione delle pile a bottone all'ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio < 2 % e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2 %

2020

Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè).

2020

Lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per bruciatore.

2020

Lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione:

a)

a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina;

b)

a fosfori alofosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10 mg per lampada.

2020

Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (HPMV) per usi generali di illuminazione

2020

Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici:

a)

lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada

b)

lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500  mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada

c)

lampade lunghe (> 1 500  mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada

2020

Cosmetici (con tenore di mercurio superiore a 1 ppm) comprendenti saponi e creme schiarenti, ma ad esclusione dei cosmetici per la zona degli occhi in cui il mercurio è utilizzato come agente di conservazione per il quale non sono disponibili alternative efficaci e sicure (1)

2020

Pesticidi, biocidi e antisettici topici

2020

I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici, ad eccezione dei dispositivi di misurazione non elettronici, incorporati in apparecchiature di grandi dimensioni o utilizzati per misurazioni ad alta precisione, qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio:

a)

barometri;

b)

igrometri;

c)

manometri;

d)

termometri;

e)

sfigmomanometri;

2020

Parte II: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 3

Prodotti con aggiunta di mercurio

Disposizioni

Amalgama dentale

Le misure che una parte è tenuta ad adottare per eliminare progressivamente l'amalgama dentale tengono conto delle sue circostanze nazionali e degli orientamenti internazionali in materia e comprendono due o più misure tra quelle elencate in appresso:

i)

fissazione di obiettivi nazionali in materia di prevenzione delle carie dentali e promozione dell'igiene dentale, in modo da ridurre al minimo le esigenze in materia di otturazioni dentali;

ii)

fissazione di obiettivi nazionali destinati a minimizzarne l'uso;

iii)

promozione, per le otturazioni dentali, dell'uso di alternative senza mercurio, clinicamente efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi;

iv)

promozione della ricerca e dello sviluppo di materiali di qualità senza mercurio per le otturazioni dentali;

v)

incentivazione delle organizzazioni professionali rappresentative e delle facoltà di odontoiatria a educare e formare i professionisti e gli studenti di questo settore affinché utilizzino alternative senza mercurio per le otturazioni dentali e promuovano le migliori pratiche in materia di gestione;

vi)

disincentivazione delle polizze assicurative e dei programmi che favoriscono l'uso dell'amalgama rispetto alle otturazioni che non utilizzano mercurio;

vii)

incentivazione delle polizze assicurative e di programmi che favoriscono l'uso di alternative di qualità all'amalgama dentale per le otturazioni dentali;

viii)

limitazione dell'uso dell'amalgama dentale alla sua forma incapsulata;

ix)

promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali negli ambulatori dentistici per ridurre i rilasci di mercurio e dei suoi composti nell'acqua e nel suolo.


(1)  I cosmetici, saponi o creme contenenti mercurio sotto forma di contaminante in tracce non considerati.

ALLEGATO B

PROCESSI DI FABBRICAZIONE CHE COMPORTANO L'UTILIZZO DI MERCURIO O DI COMPOSTI DI MERCURIO

Parte I: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 2

Processi di fabbricazione che prevedono l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

Data di eliminazione progressiva

Produzione di cloro-alcali

2025

Produzione di acetaldeide in cui sono utilizzati mercurio o composti di mercurio come catalizzatori

2018

Parte II: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 3

Processi che prevedono l'utilizzo di mercurio

Disposizioni

Produzione di cloruro di vinile monomero

Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono tra l'altro:

i)

riduzione, rispetto al 2010, dell'utilizzo di mercurio del 50 % per unità di produzione entro il 2020;

ii)

promozione delle misure destinate a ridurre la dipendenza nei confronti del mercurio provenienti dall'estrazione primaria;

iii)

adozione di misure per ridurre le emissioni e i rilasci del mercurio nell'ambiente;

iv)

sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dei catalizzatori e dei processi senza mercurio;

v)

divieto dell'utilizzo del mercurio entro cinque anni dal momento in cui la conferenza delle parti decide che sulla base dei processi sono tecnicamente e economicamente realizzabili catalizzatori senza mercurio;

vi)

comunicazione alla conferenza delle parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21.

Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio.

Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono tra l'altro:

i)

misure finalizzate a ridurre l'utilizzo del mercurio in vista dell'eliminazione totale il più rapidamente possibile, al massimo entro 10 anni dall'entrata in vigore della convenzione;

ii)

riduzione, rispetto al 2010, delle emissioni e dei rilasci di mercurio del 50 % per unità di produzione entro il 2020;

iii)

divieto dell'uso del mercurio nuovo da estrazione primaria;

iv)

sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo in materia di processi senza mercurio;

v)

divieto dell'utilizzo del mercurio entro cinque anni dal momento in cui la conferenza delle parti decide che processi senza mercurio sono tecnicamente e economicamente realizzabili;

vi)

comunicazione alla conferenza delle parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21.

Produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio

Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono tra l'altro:

i)

adozione di misure destinate finalizzate a ridurre l'utilizzo del mercurio in vista dell'eliminazione totale il più rapidamente possibile, entro 10 anni dall'entrata in vigore della convenzione;

ii)

adozione di misure destinate a ridurre la dipendenza nei confronti del mercurio proveniente dall'estrazione primaria;

iii)

adozione di misure per ridurre le emissioni e i rilasci del mercurio nell'ambiente;

iv)

incentivazione delle ricerca e dello sviluppo nel settore dei catalizzatori e dei processi senza mercurio;

v)

comunicazione alla conferenza delle parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21.

Il paragrafo 6 dell'articolo 5 non si applica a questo processo manifatturiero.

ALLEGATO C

ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DELL'ORO A LIVELLO ARTIGIANALE E SU PICCOLA SCALA

Piani d'azione nazionali

1.

Le parti soggette alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, includono nei loro piani nazionali:

a)

obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;

b)

misure per l'eliminazione di:

i)

amalgami di minerale grezzo;

ii)

combustione all'aria aperta di amalgami o di amalgami trattati;

iii)

combustione di amalgama nelle aree residenziali; e

iv)

lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui è stato aggiunto del mercurio, senza prima eliminarlo;

c)

misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

d)

stime di base delle quantità di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;

e)

Strategie di promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell'esposizione a questa sostanza, dell'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala includendo i metodiche non utilizzano mercurio;

f)

strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

g)

strategie per coinvolgere le parti interessate nell'attuazione e lo sviluppo continuo del piano d'azione nazionale;

h)

una strategia di sanità pubblica relativa all'esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunità. Una siffatta strategia dovrebbe includere, tra l'altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari e una campagna di sensibilizzazione attraverso strutture sanitarie;

i)

strategie per prevenire l'esposizione delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in età fertile (soprattutto le donne in stato di gravidanza) al mercurio utilizzato nelle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

j)

strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e alle comunità interessate; e

k)

un calendario per l'attuazione del piano d'azione nazionale.

2.

Ciascuna parte può includere nel proprio piano di azione nazionale strategie supplementari per conseguire i suoi obiettivi, come l'uso o l'introduzione di norme relative alle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza mercurio e meccanismi basati sul mercato o strumenti di marketing.

ALLEGATO D

ELENCO DELLE FONTI PUNTUALI DI EMISSIONI ATMOSFERICHE DI MERCURIO E DI COMPOSTI DI MERCURIO

Categorie di fonti puntuali:

 

centrali elettriche a carbone;

 

caldaie industriali a carbone;

 

processi di fusione e arrostimento utilizzati nella produzione di metalli non ferrosi (1);

 

impianti di incenerimento dei rifiuti.

 

Impianti di produzione di clinker da cemento.


(1)  Ai fini del presente allegato, per «metalli non ferrosi» si intendono il piombo, lo zinco, il rame e l'oro industriale.

ALLEGATO E

PROCEDURE DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE

Parte I: Procedura di arbitrato

La procedura di arbitrato ai fini del paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 25 della presente convenzione si articola come segue:

Articolo 1

1.   Una parte può avviare il procedimento di arbitrato conformemente all'articolo 25 della presente convenzione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia. La notifica è accompagnata da una dichiarazione esplicita in relazione alla volontà di ricorrere alla procedura di arbitrato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e indica l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della presente convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa.

2.   La parte ricorrente notifica al segretariato il fatto che sottopone una controversia ad arbitrato in conformità alle previsioni dell'articolo 25 della presente convenzione. La notifica è corredata della notifica scritta della parte ricorrente, della dichiarazione esplicita in relazione alla volontà di ricorrere alla procedura di arbitrato e dei documenti giustificativi di cui al precedente paragrafo 1. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti.

Articolo 2

1.   Se la controversia è sottoposta ad arbitrato ai sensi dell'articolo 1, viene costituito un tribunale arbitrale composto da tre membri.

2.   Ciascuna delle parti della controversia designa un arbitro; i due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che funge da presidente del tribunale. In caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Il presidente del tribunale non deve essere un cittadino di una delle parti in causa, né avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.

3.   Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.

Articolo 3

1.   Se una parte della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve la notifica dell'arbitrato, l'altra parte può informare al riguardo il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi.

2.   Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni della presente convenzione e alle norme di diritto internazionale.

Articolo 5

A meno che le parti alla controversia convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Su richiesta di una delle parti, il tribunale arbitrale può raccomandare misure provvisorie indispensabili di protezione.

Articolo 7

Le parti in causa agevolano l'attività del tribunale arbitrale e in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:

a)

fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e

b)

qualora sia necessario, mettere il tribunale in grado di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro disposizioni.

Articolo 8

Le parti e gli arbitri hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione o documento ottenuti in via confidenziale nel corso delle udienze del tribunale arbitrale.

Articolo 9

A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso i costi del tribunale sono suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il tribunale tiene un registro di tutte le spese e fornisce un estratto finale alle parti.

Articolo 10

Ogni parte che abbia un interesse di ordine giuridico riguardo all'oggetto della controversia, interesse che può essere influenzato dalla decisione, può intervenire nella procedura con il consenso del tribunale arbitrale.

Articolo 11

Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono adottate a maggioranza dei componenti.

Articolo 13

1.   Qualora una delle parti alla controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento.

2.   Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

Articolo 14

Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione definitiva entro cinque mesi a decorrere dalla data in cui era costituito da tutti i membri, a meno che ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non deve superare altri cinque mesi.

Articolo 15

La decisione finale del tribunale arbitrale è limitata all'oggetto della controversia e comprende le motivazioni su cui è basata. Essa riporta i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Ogni membro del tribunale può aggiungere un parere separato e diverso dalla decisione finale.

Articolo 16

La decisione finale è vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della presente convenzione resa dalla decisione finale è vincolante per una parte che interviene a norma dell'articolo 10 nella misura in cui riguarda questione in relazione alle quali la parte in questione è intervenuta. La decisione finale è inappellabile, a meno che le parti alla controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura di ricorso.

Articolo 17

Eventuali disaccordi che dovessero sorgere tra coloro vincolati dalla decisione finale ai sensi dell'articolo 16, per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione della decisione finale possono essere sottoposti da una o l'altra parte al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza.

Parte II: Procedura di conciliazione

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione, la procedura di conciliazione è la seguente:

Articolo 1

La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione è trasmessa per iscritto al segretariato, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il segretariato ne informa immediatamente tutte le parti.

Articolo 2

1.   A meno che le parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta di tre membri, uno dei quali è designato da ciascuna parte in causa, mentre il presidente è scelto di comune accordo dai suddetti membri.

2.   Nel caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione.

Articolo 3

Se, entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento da parte del segretariato della richiesta scritta di cui all'articolo 1, le parti non hanno ancora nominato i membri della commissione, il segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, procede alle designazioni necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Qualora il presidente della commissione di conciliazione non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 5

La commissione di conciliazione assiste le parti della controversia in modo indipendente e parziale nel loro tentativo di raggiungere una soluzione amichevole.

Articolo 6

1.   La commissione di conciliazione può svolgere le procedure di conciliazione nel modo che ritiene più appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche e degli eventuali pareri delle parti contendenti, ivi comprese le richieste di una rapida risoluzione. Può adottare il proprio regolamento interno in funzione delle esigenze, salvo diversa decisione delle parti.

2.   La commissione di conciliazione può, in qualsiasi momento nel corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per la risoluzione della controversia.

Articolo 7

Le parti della controversia cooperano con la commissione di conciliazione. In particolare si adoperano per soddisfare le richieste della commissione in relazione alla trasmissione di materiale scritto, alla fornitura di prove a alla partecipazione alle riunioni. Le parti e i membri della commissione di conciliazione hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.

Articolo 8

La commissione di conciliazione decide alla maggioranza dei membri.

Articolo 9

Se la controversia non è stata risolta, la commissione di conciliazione elabora, entro dodici mesi dalla sua piena costituzione, una relazione contenente raccomandazioni per la risoluzione della disputa di cui le parti della controversia devono tenere conto in buona fede.

Articolo 10

In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, è quest'ultima a decidere in merito alla propria competenza.

Articolo 11

Se non altrimenti concordato, le spese della commissione di conciliazione sono a carico in uguale misura delle parti della disputa. La commissione tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.


ALLEGATO

DICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO

Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione di Minamata recita: «3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta ne informa le parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.»

L'Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 192, paragrafo 1, a stipulare accordi internazionali, e ad adempiere agli obblighi da essi derivanti, che contribuiscono a perseguire i seguenti obiettivi:

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

protezione della salute umana;

utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale, compresi i cambiamenti climatici.

Il seguente elenco di strumenti giuridici dell'Unione illustra la misura in cui l'Unione ha esercitato le sue competenze a livello interno, in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda le materie disciplinate dalla convenzione di Minamata. L'Unione è competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Minamata sul mercurio relativamente ai quali le disposizioni degli strumenti giuridici dell'Unione, in particolare quelle elencate in seguito, stabiliscono norme comuni e nella misura in cui la portata di tali norme comuni sia condizionata o modificata dalle disposizioni della convenzione di Minamata o da un atto adottato per la loro attuazione.

Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (1);

direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88);

direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1);

direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34);

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59);

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1);

regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1);

regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1);

direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1);

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17);

direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1);

regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3);

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3);

direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1);

regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

L'esercizio delle competenze trasferite all'Unione europea dai suoi Stati membri ai sensi dei trattati è, per natura, in continua evoluzione. L'Unione si riserva pertanto il diritto di adeguare la presente dichiarazione.


(1)  GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.


REGOLAMENTI

2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/940 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2017

relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido formico. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Detta domanda riguarda l'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel suo parere del 30 aprile 2015 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di acido formico non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato è efficace per l'inibizione o la riduzione del numero di batteri patogeni nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di acido formico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «potenziatori delle condizioni d'igiene», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(5):4113.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Formula chimica, descrizione, metodi di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di acido formico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Additivi tecnologici: potenziatori delle condizioni d'igiene.

1k236

Acido formico

Composizione dell'additivo

Acido formico (≥ 84,5 %)

Forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido formico ≥ 84,5 %

H2CO2

N. CAS: 64-18-6

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido formico: metodo di cromatografia ionica con rilevatore di conduttività elettrica (IC-ECD).

Tutte le specie animali

10 000

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione.

2.

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

3.

Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

21.6.2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/941 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2017

che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

(3)

Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Il Consiglio ha inoltre istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

(5)

In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Nell'allegato di detta decisione sono elencati i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra cui figurano:

a)

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd e la sua società collegata nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B871 («BYD»),

b)

Yingli Energy (China) Co. Ltd e le sue società collegate nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B797 («Yingli»).

(6)

Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME relativa ad alcuni chiarimenti sull'attuazione dell'impegno per i prodotti in esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.

(8)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

(10)

La Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (13) il 5 dicembre 2015.

(11)

La Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (14) il 5 dicembre 2015.

(12)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (15) il 5 dicembre 2015.

(13)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(14)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(15)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(16)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (19) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(17)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (20) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(18)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.

(19)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (22) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(20)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (23) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.

(21)

In seguito al riesame in previsione della scadenza e al riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 (24) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 (25).

(22)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (26) il 3 marzo 2017.

(23)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 (27) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.

(24)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 (28) la Commissione ha accettato una proposta presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME concernente l'attuazione dell'impegno.

B.   CONDIZIONI DELL'IMPEGNO E REVOCA VOLONTARIA DI YINGLI E BYD

(25)

Secondo le condizioni dell'impegno ogni produttore esportatore può revocare volontariamente il proprio impegno in qualsiasi momento nel corso del periodo di applicazione.

(26)

Nel marzo 2017 BYD ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

(27)

Nell'aprile 2017 Yingli ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

C.   REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DEI DAZI DEFINITIVI

(28)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che va revocata l'accettazione dell'impegno per BYD e Yingli.

(29)

Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da BYD (codice addizionale TARIC B871) e da Yingli (codice addizionale TARIC B797) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(30)

La Commissione ricorda inoltre che, quando alle autorità doganali degli Stati membri risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se è stato violato l'obbligo di includere eventuali sgravi nelle fatture relative all'impegno o se non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o se il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali.

(31)

La Commissione osserva infine che l'accettazione della revoca volontaria non pregiudica il potere conferito alla Commissione dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 di annullare le fatture relative all'impegno emesse prima dell'accettazione della revoca volontaria, se la Commissione viene a conoscenza di fatti che giustificano tale annullamento.

(32)

Nella tabella riportata nell'allegato del presente regolamento sono elencati a titolo informativo i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd

B871

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Articolo 2

1.   Se alle autorità doganali risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che quindi tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere che la Commissione presenti loro una copia dell'impegno e altre informazioni perché possano verificare il prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di emissione della fattura relativa all'impegno.

2.   Se tale verifica rivela che il prezzo pagato è inferiore al prezzo medio all'importazione, saranno riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Se tale verifica rivela che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, saranno riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate ai fini della riscossione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(4)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(5)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(6)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(7)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(8)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(9)  GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

(10)  GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

(11)  GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

(12)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

(13)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

(14)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

(15)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

(16)  GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.

(17)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

(18)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

(19)  GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.

(20)  GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.

(21)  GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.

(22)  GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8.

(23)  GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4.

(24)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

(25)  GU L 56 del 3.3. 2017, pag. 131.

(26)  GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

(27)  GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.

(28)  GU L 86 del 31.3.2017, pag. 14.


ALLEGATO

Elenco delle società

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920


2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/942 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («l'inchiesta originaria»). Con decisione 90/480/CEE (3), la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali concernenti il prodotto soggetto alle misure.

(2)

In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi interessati, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio (4), ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e ha istituito un dazio definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso.

(3)

Con regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio (5), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, queste misure sono state prorogate di altri cinque anni.

(4)

Con regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio (6), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della RPC.

(5)

Con regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio (7), il Consiglio ha modificato la definizione del prodotto che rientrava nell'ambito di applicazione delle misure così da includere anche il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica.

(6)

In seguito ad una revisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (8), il Consiglio ha prorogato le misure di altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio (9) («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (10) delle misure esistenti, il 7 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («la domanda di riesame»).

(8)

La domanda è stata presentata per conto di sei produttori dell'Unione («il richiedente») che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica («carburo di tungsteno»).

(9)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato probabilmente il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura

(10)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 23 marzo 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (11) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

(11)

Diversi utilizzatori hanno affermato di aver richiesto alla Commissione prima dell'apertura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza che, qualora venisse aperta un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, venisse avviato parallelamente un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale affermazione è stata ribadita dopo la divulgazione delle informazioni.

(12)

Contrariamente a quanto affermato, tale richiesta non è mai stata presentata alla Commissione. Le parti in questione hanno semplicemente chiesto alla Commissione se le precedenti conclusioni riguardanti le pratiche di dumping e il pregiudizio fossero ancora valide oggi. Tali domande non erano associate ad una richiesta di apertura di un riesame intermedio e tali parti non hanno fornito alcun elemento di prova a dimostrazione di un mutamento duraturo delle circostanze. Solo una richiesta motivata da elementi di prova sufficienti, che dimostrano tale mutamento delle circostanze di natura duratura, può essere considerata una richiesta valida.

1.4.   Parti interessate

(13)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.

(14)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(15)

Durante l'inchiesta si sono tenute quattro audizioni: due con vari utilizzatori, una con i produttori dell'Unione e una alla presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale per un importatore/utilizzatore.

a)   Campionamento

(16)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(17)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.

(18)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(19)

Le informazioni sul campionamento sono state ricevute da otto produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori situati nella RPC.

(20)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, inizialmente la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori noti interessati e le autorità nella RPC sono stati consultati nella selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

(21)

Ai tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono stati inviati questionari, ma nessuno di loro ha fornito alla Commissione le informazioni richieste. Pertanto, allo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, i servizi della Commissione hanno ritenuto necessario richiedere la collaborazione dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori rimanenti che hanno presentato informazioni durante il campionamento. Tutti i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori noti interessati e le autorità nella RPC sono stati consultati in merito al nuovo campione. Non sono pervenute osservazioni. Pertanto sono stati inviati questionari ai rimanenti produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori. Ciò nonostante, nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi ha fornito alla Commissione le informazioni richieste.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(22)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Secondo la domanda di riesame, sono nove i produttori di carburo di tungsteno nell'Unione, sei dei quali producono per il mercato libero e tre principalmente per l'uso vincolato. Tutti e sei i produttori dell'Unione/gruppi di produttori dell'Unione che producono per il mercato libero si sono manifestati durante l'esame della rappresentatività, e costituiscono il 65 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha deciso di procedere al campionamento di tutti e sei i produttori. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

(23)

I tre produttori che producono principalmente per il mercato vincolato, pur non collaborando, non si sono opposti all'inchiesta.

Campionamento degli importatori/utilizzatori

(24)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, la Commissione ha contattato dieci importatori/utilizzatori noti chiedendo loro di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(25)

Sette società si sono manifestate entro i termini stabiliti e a tutte sono stati inviati questionari. Tutte erano utilizzatori.

b)   Risposte al questionario

(26)

La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, a sette utilizzatori noti, a otto produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della RPC, e a 20 produttori noti in potenziali paesi di riferimento (Canada, Giappone e Stati Uniti d'America).

(27)

Sono state ricevute risposte al questionario da sei produttori dell'Unione, otto utilizzatori (due dei quali collegati), un produttore di un potenziale paese di riferimento negli Stati Uniti d'America e un produttore di un potenziale paese di riferimento in Giappone. Nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario.

(28)

Un'associazione tedesca di metalli non ferrosi si è manifestata a sostegno del mantenimento delle misure.

c)   Visite di verifica

(29)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Le visite di verifica ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di base sono state condotte presso i locali delle seguenti società:

 

Produttori dell'Unione

Eurotungstène Poudres SA, Grenoble, Francia

Global Tungsten & Powders spol. s r.o, Brutal, Repubblica ceca

H. C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar, Germania

Tikomet Oy, Jyväskylä, Finlandia

Treibacher Industrie AG, Althofen, Austria

Wolfram Bergbau und Hütten-GmbH Nfg.KG., St Peter, Austria

 

Utilizzatori

Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta, Svezia

Betek GmbH & Co. KG, Aichhalden, Germania

Gühring KG, Albstadt, Germania

Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG, Kulmbach, Germania

Technogenia SAS, Sait-Jorioz, Francia

 

Produttore del paese di riferimento

Global Tungsten & Powders Corp., Towanda, Stati Uniti d'America

1.5.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(30)

L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(31)

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824300010).

(32)

Il carburo di tungsteno, il carburo di tungsteno fuso e il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica sono composti di tungsteno e di carbonio prodotti mediante trattamento termico. Si tratta di prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.

(33)

Durante il periodo in esame il prodotto oggetto del riesame è stato fabbricato nell'Unione a partire da materie prime «vergini» (minerale, concentrato, paratungstato di ammonio — PTA e ossido) con un processo chiamato «produzione da materia vergine» e a partire da rottami con un processo chiamato «produzione per riciclaggio». I rottami di metalli duri sono generati nel processo di produzione di società metallurgiche che trattano metalli duri, nel processo di produzione di utensili e presso gli utilizzatori finali di prodotti in metalli duri. Nell'industria del tungsteno, i rottami possono essere riciclati utilizzando il processo di riciclaggio chimico o di recupero dello zinco.

(34)

Il carburo di tungsteno vergine e il carburo di tungsteno riciclato chimicamente hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. Inoltre nel processo di fabbricazione non c'è separazione tra il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e quello fabbricato a partire da rottami.

(35)

Il processo di recupero dello zinco produce carburo di tungsteno miscelato a polveri metalliche, come per esempio il cobalto. Questo processo di fabbricazione è un processo di riciclaggio fisico-meccanico e la qualità del fattore di produzione (i rottami utilizzati) determina la qualità del carburo di tungsteno.

(36)

Diverse parti interessate hanno affermato che le polveri di zinco recuperato non dovrebbero essere trattate nella presente inchiesta per via dei diversi costi di fabbricazione, del diverso livello della domanda, dei diversi clienti e delle diverse applicazioni rispetto al carburo di tungsteno ottenuto da materie prime vergini.

(37)

Le polveri di zinco recuperato rientrano nella descrizione del carburo di tungsteno miscelato a polveri metalliche, uno dei tre tipi di prodotto trattati nella presente inchiesta. La presente inchiesta ha rivelato che la polvere di zinco recuperato ha una purezza chimica inferiore e una granulometria superiore rispetto al carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini o dai rottami di tungsteno mediante il processo di riciclaggio chimico. La qualità della polvere ottenuta dipende dalla qualità dei rottami che costituiscono i fattori di produzione. Benché le polveri di zinco recuperato non possano essere utilizzate in tutte le applicazioni come carburo di tungsteno, sono utilizzate per produrre alcuni utensili in metallo duro come carburo di tungsteno. Pertanto si è concluso che questo tipo di carburo di tungsteno ha caratteristiche fisiche e chimiche simili e applicazioni simili a quelle del carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini o da rottami attraverso il processo di riciclaggio chimico. Inoltre gli altri elementi citati al considerando 36, come i costi di fabbricazione e la domanda, non sono rilevanti di per sé per la definizione del prodotto oggetto del riesame. Per quanto concerne l'asserita diversità di clientela delle polveri di zinco recuperato, l'inchiesta ha rivelato che tre delle parti interessate che hanno espresso tale argomentazione erano di fatto consumatori di questo tipo di prodotto oltre che di carburo di tungsteno. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(38)

Diverse parti interessate hanno affermato che la presente inchiesta non dovrebbe trattare il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami. Si asseriva che il prodotto oggetto del riesame importato dalla RPC è fabbricato quasi esclusivamente da materie prime vergini mentre l'industria dell'Unione produceva carburo di tungsteno anche da materiale riciclato. Tali parti sostenevano che il costo della produzione del carburo di tungsteno varia a seconda della materia prima utilizzata e che le attività di raccolta, trasporto e lavorazione dei rottami comportano una struttura dei costi differente.

(39)

Il costo di produzione basato sul fattore di produzione utilizzato (materie prime vergini o rottami) non è di per sé rilevante ai fini della definizione del prodotto, ma piuttosto ai fini delle caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche e delle applicazioni di base del prodotto. Inoltre, come confermato durante la valutazione del processo di produzione dell'industria dell'Unione, non vi è separazione tra il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami. Alcuni produttori dell'Unione utilizzano solo materie prime vergini nel proprio processo di fabbricazione, mentre altri utilizzano anche rottami. Come citato al considerando 34, il carburo di tungsteno prodotto da materie prime vergini e quello prodotto da rottami hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. In ogni caso, come citato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario. La Commissione non è quindi stata in grado di valutare il loro processo di fabbricazione e i tipi di prodotti esportati nell'Unione. L'argomentazione secondo cui la presente inchiesta non dovrebbe trattare il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami è stata pertanto respinta.

(40)

Un utilizzatore ha affermato che l'inchiesta dovrebbe prendere in considerazione diverse qualità commerciali del carburo di tungsteno perché le diverse categorie di carburo di tungsteno (come le categorie ultrafine, standard e quelle cementate ad alta temperatura) incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Inoltre si asseriva che i produttori esportatori cinesi sono specializzati nella produzione di categorie standard mentre l'industria dell'Unione produce tutte le categorie.

(41)

Questa argomentazione non è stata motivata e non è stato possibile confermarla durante l'inchiesta. L'utilizzatore in questione non ha fornito alcun elemento di prova che indichi una significativa differenza di prezzo tra i vari tipi/qualità di prodotto. Non è stato inoltre possibile confermare questa argomentazione con le informazioni raccolte durante l'inchiesta. Inoltre, come citato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha inviato una risposta al questionario. La Commissione non è stata pertanto in grado di valutare, tra gli altri elementi, il tipo di prodotti da loro fabbricato, la loro struttura dei costi e i loro prezzi di vendita. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

2.2.   Prodotto simile

(42)

L'inchiesta ha concluso che il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nell'Unione è identico in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e usi al prodotto fabbricato dai produttori dell'Unione e venduto nel mercato dell'Unione o a quello prodotto e venduto nel paese di riferimento.

(43)

La Commissione ha pertanto concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Dumping

Paese di riferimento

(44)

Nell'inchiesta originaria nessuno dei produttori esportatori cinesi ha ricevuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per tutti i produttori esportatori è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine è stato necessario selezionare un paese terzo ad economia di mercato («il paese di riferimento»).

(45)

Gli Stati Uniti d'America («USA») sono stati selezionati come paese di riferimento nei precedenti riesami in previsione della scadenza. Nell'avviso di apertura del presente riesame, la Commissione ha proposto di utilizzare nuovamente gli USA come paese di riferimento e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito.

(46)

La Commissione ha chiesto la collaborazione di altri potenziali paesi di riferimento, ha contattato produttori noti di carburo di tungsteno in Giappone e Canada e li ha invitati a fornire le informazioni necessarie. La Commissione ha contattato le autorità di Israele, Giappone, USA, Canada, Repubblica di Corea, India e Federazione russa e ha chiesto loro di fornire informazioni riguardanti la produzione di carburo di tungsteno nei loro rispettivi paesi. La Commissione ha ricevuto informazioni dal Canada, dal Giappone e dagli USA riguardanti circa 20 produttori noti del prodotto simile in questi paesi, che sono stati contattati e invitati a rispondere a un questionario. Solo un produttore negli USA e uno in Giappone si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste.

(47)

I due mercati, gli USA e il Giappone, erano simili in termini di numero di produttori interni, assenza di misure antidumping in vigore e significative quantità di importazioni dalla Cina. Questo indicava che entrambi i mercati erano competitivi.

(48)

Tuttavia, mentre il produttore giapponese ha venduto solo quantità trascurabili del prodotto simile nel proprio mercato interno, il produttore USA ha venduto quantità significative nel proprio mercato interno durante il PIR.

(49)

Benché diverse parti abbiano evidenziato che il produttore negli USA era collegato all'industria dell'Unione, questo fatto di per sé non costituisce un impedimento per la selezione degli USA come paese di riferimento. Infatti nessuna parte ha presentato elementi di prova del fatto che in questo caso la relazione incidesse sui prezzi interni negli USA e che, di conseguenza, gli USA non costituirebbero un paese di riferimento adeguato.

(50)

Varie parti interessate hanno inoltre affermato che non sono stati presi in considerazione i metodi di produzione utilizzati negli USA, in particolare se il carburo di tungsteno fosse prodotto da materie prime vergini o da rottami (come spiegato al considerando 33). Tali parti asserivano che questi metodi di produzione diversi incidessero sulla domanda e sui prezzi sul mercato statunitense e che questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione. Sostenevano inoltre che i prezzi negli USA fossero a livelli particolarmente elevati considerando che i produttori statunitensi avevano stipulato contratti con l'esercito statunitense a prezzi elevati.

(51)

Come già citato al considerando 34, il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. Pertanto anche negli USA non vi è stata alcuna separazione, nel processo di fabbricazione, tra il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami. In aggiunta, l'inchiesta ha rivelato che il processo di produzione non incideva in alcun modo sulla domanda e sui prezzi.

(52)

Inoltre, benché il carburo di tungsteno sia di fatto utilizzato per applicazioni militari, in base alle informazioni raccolte durante l'inchiesta non vi erano elementi di prova del fatto che un'eventuale collaborazione con il governo incidesse sul prezzo interno del produttore del mercato di riferimento.

(53)

Infine queste parti interessate non hanno proposto alcun paese di riferimento alternativo.

(54)

Le argomentazioni a contestazione dell'adeguatezza degli USA quale mercato di riferimento sono state pertanto respinte.

(55)

In base a quanto sopra esposto, tenendo conto delle quantità vendute sui mercati interni dei produttori di potenziali paesi di riferimento al momento della selezione, considerando che gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento anche nell'inchiesta originaria e il fatto che la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate che sia riuscita a mettere in dubbio l'adeguatezza degli USA come paese di rifermento, gli USA sono stati considerati un paese di riferimento idoneo.

(56)

Le parti interessate sono state informate di questa selezione. Non sono pervenute osservazioni.

Valore normale

(57)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prima di tutto esaminato se il volume totale di vendite del prodotto simile effettuate dal produttore del paese di riferimento nel mercato interno fosse rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Queste vendite sono state considerate rappresentative se il volume complessivo delle vendite ad acquirenti indipendenti rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame nell'Unione, come stabilito nel considerando 111, durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su questa base, le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore del paese di riferimento nel mercato interno erano rappresentative.

(58)

La Commissione ha successivamente esaminato, per il produttore del paese di riferimento, se le vendite del prodotto simile nel mercato interno fossero remunerative durante il periodo dell'inchiesta di riesame e pertanto se si possa ritenere che siano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(59)

Il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava meno dell'80 % del volume complessivo delle vendite del prodotto simile, quindi il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

Prezzo all'esportazione

(60)

Come citato al considerando 21, vista l'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ossia alle informazioni fornite da Eurostat rivedute alla luce dei dati ricevuti dagli utilizzatori che hanno importato carburo di tungsteno dalla Cina.

(61)

Le esportazioni dalla Cina sono avvenute sia in regime di perfezionamento attivo (12) («RPA») sia con il regime normale. Come illustrato al considerando 111, poiché le esportazioni effettuate in regime normale rappresentavano solo lo 0,1 % della quota di mercato dell'Unione durante il PIR, sono state ritenute trascurabili e i calcoli sono stati realizzati sul prezzo all'esportazione solamente in RPA.

Confronto

(62)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così determinato a livello franco fabbrica. Se giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per i costi di trasporto (nolo marittimo e interno) e per l'imposta sulle esportazioni del 5 % (revocata nel maggio 2015) in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ossia la domanda di riesame.

(63)

Diverse parti interessate hanno affermato che i produttori cinesi hanno un vantaggio comparativo per quanto concerne il prezzo della materia prima, segnatamente il PTA, e pertanto costi di produzione inferiori. Tale affermazione è stata ribadita dopo la divulgazione delle informazioni. Asserivano inoltre che i produttori esportatori cinesi vantavano una produzione più efficiente ed economie di scala. Questi elementi dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del margine di dumping.

(64)

Come riportato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi ha fornito alla Commissione una risposta al questionario. Inoltre nessuna di queste parti interessate ha fornito elementi di prova a supporto delle proprie argomentazioni. Di conseguenza non è stato possibile valutare l'eventuale vantaggio comparativo asserito rispetto al produttore del paese di riferimento nel processo di produzione dei produttori cinesi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(65)

Dopo la divulgazione delle informazioni vari utilizzatori hanno affermato che, nel calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio, è necessario prendere in considerazione le differenze di qualità in funzione degli usi, i costi di produzione e le vendite.

(66)

A tale proposito, come spiegato nei considerando 34 e 37, i tre tipi di prodotto hanno caratteristiche fisiche e chimiche simili e applicazioni simili. Inoltre, come citato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha inviato una risposta al questionario. La Commissione non è stata pertanto in grado di valutare, tra gli altri elementi, il tipo di prodotti da loro fabbricato, le loro differenze a livello di qualità e di usi finali, la struttura dei costi e i loro prezzi di vendita. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(67)

Dopo la divulgazione delle informazioni vari utilizzatori hanno inoltre affermato che, non avendo utilizzato i numeri di controllo del prodotto nella presente inchiesta, la Commissione si è discostata dalla sua prassi abituale.

(68)

L'inchiesta originaria ha stabilito che non era necessario usare diversi numeri di controllo del prodotto per differenziare i tipi di prodotto ai fini del calcolo, tra l'altro, dei margini di dumping.

(69)

La presente inchiesta ha confermato che non si è verificato alcun cambiamento delle circostanze di fatto tale da giustificare uno scostamento dalla metodologia iniziale. Inoltre, vista l'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, come spiegato nel considerando 21, non è stato possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto tra il prodotto fabbricato e venduto nel mercato del paese di riferimento e il prodotto esportato dalla Cina nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Margine di dumping

(70)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione come stabilito sopra a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(71)

Su tale base, la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo di costo, assicurazione, nolo («cif») franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 40 %.

(72)

Diverse parti interessate hanno affermato che, visto il passaggio dei produttori esportatori cinesi alla fabbricazione di prodotti a valle, era altamente improbabile che i produttori esportatori cinesi vendessero a prezzi di dumping.

(73)

Va osservato che il margine di dumping stabilito al considerando 71 era coerente con la metodologia definita nell'articolo 2 del regolamento di base. Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato e fornito le informazioni pertinenti per calcolare i margini di dumping. Le parti in questione inoltre non hanno fornito alcun elemento di prova a supporto delle proprie argomentazioni. L'argomentazione è stata respinta.

(74)

Diverse parti interessate hanno affermato che i dati richiesti ai produttori esportatori cinesi e al produttore del paese di riferimento erano incompleti e non consentivano un adeguato confronto basato sul tipo di prodotto. Sostenevano che i dati avrebbero dovuto essere raccolti in base al tipo di prodotto.

(75)

Tale affermazione non è stata comprovata. L'inchiesta ha stabilito, come nelle precedenti inchieste concernenti lo stesso prodotto, che le differenze tra tipi/qualità di carburo di tungsteno non incidevano in modo significativo sul costo e sui prezzi. Le parti interessate in questione inoltre non hanno fornito alcun elemento di prova che indichi tale differenza significativa di prezzo tra i vari tipi/qualità di prodotto. Inoltre, come affermato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha presentato una risposta al questionario e la Commissione pertanto non è stata in grado di accertare il tipo di prodotti fabbricati dai produttori esportatori cinesi e l'eventuale incidenza sul costo e sui prezzi. L'argomentazione è stata respinta.

3.2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(76)

Per stabilire il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i seguenti elementi: i) produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata della Cina, ii) stoccaggio di materie prime e imposta sull'esportazione di concentrato di tungsteno, iii) esportazioni cinesi e attrattiva del mercato dell'Unione, iv) andamento dei consumi in Cina e nei suoi altri mercati di esportazione principali.

3.2.1.   Produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

(77)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la produzione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina sono state accertate in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base e in base alle seguenti fonti: i) informazioni raccolte durante il campionamento dei produttori esportatori, ii) informazioni fornite nella domanda di riesame (in base alle informazioni di mercato del richiedente), e iii) informazioni pubblicamente disponibili, ossia il Metal Bulletin, specializzato in informazioni di mercato riguardanti i mercati globali dell'acciaio, dei metalli non ferrosi e dei rottami metallici.

(78)

Durante il PIR la produzione di carburo di tungsteno in Cina era stimata a circa 30 000 tonnellate, la capacità produttiva tra 42 000 e 50 000 tonnellate e la capacità inutilizzata pertanto tra 12 000 e 20 000 tonnellate. La capacità inutilizzata stimata rappresentava quindi tra il 94 % e il 156 % del consumo dell'Unione (come stabilito nel considerando 107) durante il PIR.

3.2.2.   Stoccaggio di materie prime e imposta sull'esportazione di concentrato di tungsteno

(79)

In base alle informazioni pubblicamente disponibili (13), la Commissione ha riscontrato che durante e dopo il PIR la Cina deteneva scorte di materie prime (PTA e concentrati di tungsteno), a partire dalle quali poteva produrre più di 25 000 tonnellate di carburo di tungsteno e pertanto creare un volume sostanziale disponibile a breve termine. L'inchiesta non ha rivelato alcuna indicazione di un aumento della domanda mondiale di produzione di carburo di tungsteno da queste materie prime.

(80)

Inoltre la RPC controlla il 60 % delle riserve mondiali di minerale di tungsteno e, al contempo, applica un'imposta sull'esportazione del 20 % sul concentrato di tungsteno (14).

3.2.3.   Esportazioni cinesi e attrattiva del mercato dell'Unione

(81)

I volumi delle esportazioni cinesi e l'attrattiva del mercato dell'Unione sono stati accertati in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, in base alle seguenti fonti: i) la base dati sulle statistiche relative alle esportazioni cinesi; ii) le informazioni fornite da Eurostat rivedute alla luce dei dati ricevuti dagli utilizzatori che hanno importato carburo di tungsteno dalla Cina come descritto al considerando 106; iii) le informazioni raccolte durante l'operazione di campionamento dei produttori esportatori; iv) le informazioni sui prezzi del mercato a pronti cinese durante l'inchiesta; e v) un'offerta di prezzo presentata dalla Cina al Giappone raccolta durante l'inchiesta.

(82)

I principali produttori esportatori cinesi noti hanno esportato circa il 20 % della loro produzione del prodotto oggetto del riesame e il rapporto tra le esportazioni nell'Unione e negli altri paesi terzi (Giappone, Repubblica di Corea, USA ecc.) era di circa 1:3.

(83)

Inoltre le esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame in altri paesi terzi sono aumentate del 10 % durante il periodo in esame.

(84)

Nonostante le misure antidumping in vigore, la Cina è rimasta il più grande paese esportatore di carburo di tungsteno nell'Unione. Infatti le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina nel PIR sono state superiori di oltre cinque volte alle importazioni nel 2012 (pari al 406 %), il che rappresenta un aumento di 6,9 punti percentuali in termini di quota di mercato nell'Unione (come stabilito al considerando 109, dal 2,0 % nel 2012 all'8,9 % nel PIR). Questo dimostra il persistente interesse della Cina nei confronti del mercato dell'Unione. L'Unione è il secondo mercato di esportazione del carburo di tungsteno della Cina per dimensioni, preceduto dal Giappone.

(85)

Per valutare l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi, i prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione sono stati confrontati con i prezzi interni cinesi e i prezzi all'esportazione cinesi in altri paesi terzi.

(86)

I prezzi interni cinesi medi nel PIR erano inferiori fino al 19 % ai prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione.

(87)

I prezzi all'esportazione cinesi applicati ad altri mercati terzi nel PIR erano fino al 25 % inferiori ai prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione.

(88)

Il fatto che durante il PIR i prezzi all'esportazione cinesi del prodotto oggetto del riesame nel mercato dell'Unione siano stati superiori ai prezzi interni cinesi e ai prezzi all'esportazione in altri mercati terzi costituisce una solida indicazione del fatto che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori cinesi.

(89)

Va inoltre osservato che, anche in assenza di dazi antidumping in altri paesi terzi, l'Unione continua ad essere per la Cina il secondo mercato di esportazione del carburo di tungsteno per dimensioni, preceduto dal Giappone, come già affermato al considerando 84. Inoltre, nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni, numerosi utilizzatori hanno convenuto che il prodotto cinese sarà sempre richiesto sul mercato dell'Unione.

(90)

Diverse parti interessate hanno affermato che il livello di attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori cinesi è piuttosto basso. Queste parti sostenevano che ciò è corroborato dal fatto che negli ultimi dieci anni i produttori esportatori cinesi non hanno fatto ricorso a nessun metodo di elusione o assorbimento, che i produttori esportatori cinesi non hanno aumentato significativamente le loro esportazioni o quote di mercato nel mercato dell'Unione e non hanno diminuito i loro prezzi all'esportazione nell'Unione.

(91)

Sebbene le pratiche di elusione o assorbimento siano validi indicatori del fatto che certi produttori esportatori potrebbero avere un interesse per un mercato specifico nonostante le misure in vigore, non sono di per sé indispensabili per stabilire l'attrattiva di tale mercato per le importazioni da paesi terzi. Non è stato possibile confermare le altre argomentazioni espresse da tali parti nelle conclusioni della presente inchiesta che, come spiegato ai considerando 109 e 114, ha stabilito un aumento della quota di mercato dei produttori esportatori cinesi e una diminuzione dei loro prezzi all'esportazione nell'Unione durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(92)

Diverse parti interessate hanno affermato che in nessun altro mercato esistono dazi antidumping sul carburo di tungsteno, pertanto se le misure scadessero è improbabile che una parte di questa capacità inutilizzata venga utilizzata per aumentare le esportazioni nell'Unione.

(93)

In primo luogo, i produttori esportatori cinesi potrebbero già esportare in questi altri paesi terzi privi di dazi antidumping. In secondo luogo, come sottolineato al considerando 107, il consumo nel mercato dell'Unione è aumentato del 15 % durante il periodo in esame. In terzo luogo, come spiegato ai considerando 111 e 112, la maggior parte delle importazioni dalla RPC avviene in RPA (senza dazi), che ha registrato un aumento del 477 % durante il periodo in esame. Pertanto, se i dazi antidumping venissero aboliti, le esportazioni cinesi nell'UE probabilmente registrerebbero un aumento. L'argomentazione è stata respinta.

3.2.4.   Andamento dei consumi in Cina e nei suoi altri mercati di esportazione principali

(94)

Per quanto concerne la probabile evoluzione dei consumi interni in Cina, l'inchiesta non ha messo in luce alcun elemento che potrebbe indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in Cina nel prossimo futuro. In seguito all'aumento delle esportazioni cinesi di carburo di tungsteno nell'Unione (406 %) e in altri paesi terzi (10 %) (come spiegato nei considerando 83 e 84), la Commissione ha concluso che la domanda interna in Cina non potrebbe assorbire la capacità inutilizzata disponibile.

(95)

Per quanto riguarda la probabile evoluzione dei consumi negli altri mercati di esportazione principali della Cina (Giappone, Repubblica di Corea e USA), l'inchiesta non ha messo in luce alcun elemento che potrebbe indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in tali mercati. Nonostante l'aumento del volume delle esportazioni cinesi in questi paesi sia stato dell'8 % durante il periodo in esame, i volumi delle esportazioni cinesi negli USA sono diminuiti del 35 % nello stesso periodo. Tenendo conto del fatto che la Cina è il principale produttore di tungsteno del mondo (come spiegato al considerando 192) e anche se i dati sulla produzione interna e sulle importazioni di questi paesi non sono noti, la Commissione ha concluso che questi mercati non potrebbero assorbire livelli significativi della capacità inutilizzata disponibile esistente in Cina.

3.2.5.   Conclusioni

(96)

In conclusione, il margine di dumping stabilito nel PIR, la significativa capacità inutilizzata disponibile in Cina e l'attrattiva dimostrata del mercato dell'Unione indicano che un'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping, e che le esportazioni oggetto di dumping entreranno nel mercato dell'Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che vi sia il rischio di persistenza delle pratiche di dumping qualora si lasciassero scadere le attuali misure antidumping.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(97)

All'interno dell'Unione, il prodotto simile è fabbricato da nove società o gruppi di società, delle quali sei società producono e vendono sul mercato libero e le restanti tre società producono carburo di tungsteno principalmente come fattore di produzione per prodotti a valle («uso vincolato»). Si ritiene che tali società costituiscano l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(98)

Un utilizzatore ha messo in evidenza il fatto che, nella vendita dei suoi prodotti nell'Unione, uno dei produttori dell'Unione utilizza un codice NC diverso (8101 10 00), che non è oggetto della presente inchiesta. Ciò significherebbe quindi che questo produttore dell'Unione non dovrebbe rientrare nell'industria dell'Unione quale definita nel considerando 97.

(99)

I codici NC utilizzati nella vendita di prodotti all'interno dell'Unione sono irrilevanti ai fini della definizione del prodotto oggetto del riesame e della definizione di industria dell'Unione. Ciò che conta è se il prodotto fabbricato dai produttori dell'Unione rientra nella definizione del prodotto oggetto del riesame riportata al considerando 31. L'inchiesta ha rivelato che il prodotto fabbricato da questo produttore dell'Unione rientra di fatto nella suddetta definizione. Di conseguenza, questo produttore dell'Unione fa parte dell'industria dell'Unione quale definita nel considerando 97.

4.2.   Consumo dell'Unione

(100)

Come indicato al considerando 97, alcuni dei produttori dell'Unione fabbricano il prodotto oggetto del riesame essenzialmente per l'uso vincolato come materia prima principale per la produzione di vari prodotti a valle; pertanto il consumo vincolato e il consumo sul mercato libero sono stati analizzati separatamente.

(101)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, e i prezzi di trasferimento sono fissati all'interno dei gruppi secondo varie politiche di prezzo e non sono pertanto affidabili. Per contro, la produzione destinata al mercato libero è in diretta concorrenza con le importazioni del prodotto oggetto del riesame e i prezzi sono prezzi di libero mercato.

(102)

In base ai dati ottenuti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e dal richiedente per l'intera attività dell'industria dell'Unione (vincolata e libera), la Commissione ha determinato che circa il 31 % della produzione totale dell'Unione era destinato all'uso vincolato.

(103)

Inoltre nel libero mercato l'industria dell'Unione produce nell'ambito di contratti normali (l'industria dell'Unione possiede la materia prima) e di contratti in conto lavorazione (l'acquirente del carburo di tungsteno è il proprietario della materia prima e versa una commissione di lavorazione ai produttori dell'Unione per la trasformazione della materia prima in carburo di tungsteno). I contratti in conto lavorazione sono utilizzati per le attività di riciclaggio poiché gli acquirenti forniscono i rottami all'industria dell'Unione per la lavorazione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il 23 % del volume totale di produzione è stato fabbricato nell'ambito di un contratto in conto lavorazione e di questo circa l'89 % era destinato al mercato dell'Unione. Ne consegue che la normale produzione per il mercato libero ammonta al 46 % circa della produzione totale.

4.2.1.   Consumo vincolato

(104)

La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell'Unione sulla base dell'uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione. Su questa base, il consumo vincolato dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo vincolato

 

2012

2013

2014

PIR

Consumo vincolato (in tonnellate)

2 249

2 461

2 599

2 653

Indice (2012 = 100)

100

109

116

118

Fonte: risposte al questionario, informazioni fornite dal richiedente e Eurostat

(105)

Durante il periodo in esame il consumo vincolato dell'Unione è aumentato del 18 %, raggiungendo 2 653 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.2.2.   Consumo del mercato libero

(106)

La Commissione ha stabilito il consumo del mercato libero dell'Unione basandosi su: a) il volume di vendite libere nell'Unione di tutti i produttori dell'Unione noti e b) i volumi totali delle importazioni nell'Unione secondo quanto riferito da Eurostat. Per quanto concerne la RPC, i volumi di importazione comunicati da Eurostat sono stati riveduti tenendo in considerazione le risposte verificate al questionario degli utilizzatori che hanno collaborato, poiché questi hanno riferito volumi di importazione superiori rispetto a Eurostat.

(107)

Su questa base, il consumo del mercato libero dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo del mercato libero

 

2012

2013

2014

PIR

Consumo del mercato libero (in tonnellate)

11 151

11 778

13 815

12 814

Indice (2012 = 100)

100

106

124

115

Fonte: risposte al questionario e Eurostat.

(108)

Il consumo dell'Unione sul mercato libero è aumentato del 24 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire del 7 % nel PIR rispetto al 2014, raggiungendo 12 814 tonnellate. Nel complesso, il consumo sul mercato libero è aumentato del 15 % nel corso del periodo in esame.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(109)

La Commissione ha stabilito il volume di importazioni in base ai dati Eurostat riveduti tenendo in considerazione le risposte verificate al questionario degli utilizzatori che hanno collaborato, poiché questi riferivano complessivamente volumi di importazione superiori rispetto a Eurostat, come citato anche al considerando 106. Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Importazioni cinesi (in tonnellate)

225

303

905

1 140

Indice (2012 = 100)

100

135

402

506

Quota di mercato della Cina (%)

2,0

2,6

6,6

8,9

Indice (2012 = 100)

100

127

325

441

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(110)

Le importazioni dalla RPC sono aumentate significativamente nel periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame 1 140 tonnellate sono state importate dalla RPC, più di cinque volte rispetto al volume di importazioni dalla RPC all'inizio del periodo in esame (225 tonnellate). L'aumento del volume di importazioni ha superato l'aumento del consumo e pertanto la quota di mercato della Cina è aumentata di 6,9 punti percentuali durante il periodo in esame, dal 2,0 % nel 2012 all'8,9 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3.1.1.   Regimi di importazione

(111)

Il volume in provenienza dalla RPC è stato importato in regime normale e in RPA, come illustrato di seguito:

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato per regime di importazione

 

2012

2013

2014

PIR

Regime di importazione normale

Importazioni cinesi (in tonnellate)

29

8

10

10

Indice (2012 = 100)

100

27

34

33

Quota di mercato della Cina (%)

0,3

0,1

0,1

0,1

Indice (2012 = 100)

100

25

28

29

Regime di perfezionamento attivo

Importazioni cinesi (in tonnellate)

196

295

895

1 131

Indice (2012 = 100)

100

151

457

577

Quota di mercato della Cina (%)

1,8

2,5

6,5

8,8

Indice (2012 = 100)

100

143

369

502

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(112)

Quasi la totalità delle importazioni dalla RPC avviene in RPA, che ha registrato un aumento di quasi cinque volte in termini di volume durante il periodo in esame. Le importazioni in regime normale sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame (meno dello 0,1 % della quota di mercato), mostrando persino una tendenza al ribasso.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

(113)

La Commissione ha stabilito l'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base a Eurostat, tenendo anche conto delle risposte verificate al questionario da parte degli utilizzatori che hanno collaborato. Poiché i volumi delle importazioni dalla RPC in regime di importazione normale erano trascurabili, sono stati ignorati nella determinazione del prezzo medio delle importazioni e nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi.

(114)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata) per RPA

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzi delle importazioni cinesi (EUR/t)

39 418

35 465

34 414

33 327

Indice (2012 = 100)

100

90

87

85

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(115)

Il prezzo medio del prodotto importato in RPA, nel complesso, è diminuito del 15 % nel corso del periodo in esame. Questo calo dei prezzi ha seguito la riduzione del prezzo delle materie prime.

(116)

In base alle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato e ai regimi di importazione utilizzati per le importazioni dalla RPC, tutte le importazioni dalla RPC del prodotto oggetto del riesame sono avvenute nell'ambito di contratti normali. Di conseguenza, e ai fini di un confronto equo, nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi le vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'ambito di contratti in conto lavorazione sono state ignorate. Inoltre, come citato al considerando 113, le importazioni in regime normale sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame e sono state pertanto ignorate. Di conseguenza, il calcolo della sottoquotazione è avvenuto in base ai soli prezzi delle importazioni in RPA.

(117)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita del carburo di tungsteno venduto dai produttori dell'Unione applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione nell'ambito di contratti normali, adeguati ad un livello franco fabbrica, e

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni forniti da Eurostat, tenendo anche conto delle risposte verificate al questionario da parte degli utilizzatori che hanno collaborato, con opportuni adeguamenti per i costi post-importazione.

(118)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale della media ponderata del prezzo dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed era in media del 13,2 %. Questo calcolo prende in considerazione il fatto che le polveri di zinco recuperato non sono state importate dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame e sono state pertanto escluse.

4.4.   Importazioni da altri paesi terzi

(119)

Il volume delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dal paese interessato è illustrato nella tabella seguente. L'andamento delle quantità e dei prezzi è basato su Eurostat e riguarda tutti i regimi di importazione (regime normale, regime di perfezionamento attivo e regime di perfezionamento passivo). La maggior parte del volume delle importazioni da paesi terzi è importata in regime normale.

Tabella 6

Importazioni da altri paesi terzi

 

2012

2013

2014

PIR

Importazioni (in tonnellate)

1 896

1 402

1 724

1 359

Indice (2012 = 100)

100

74

91

72

Quota di mercato (%)

17,0

11,9

12,5

10,6

Quota di mercato degli USA (%)

4,2

2,8

4,7

4,8

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

54 525

52 342

40 543

39 878

Indice (2012 = 100)

100

96

74

73

Quota di mercato della Corea del Sud (%)

1,4

2,3

2,0

2,4

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

49 249

38 022

39 256

41 316

Indice (2012 = 100)

100

77

80

84

Quota di mercato del Vietnam (%)

1,3

1,0

1,1

0,9

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

44 633

35 110

36 869

37 352

Indice (2012 = 100)

100

79

83

84

Fonte: Eurostat.

(120)

Le importazioni totali da paesi terzi sono diminuite del 28 % nel corso del periodo in esame. Il loro andamento non ha seguito l'andamento del mercato in generale determinato dal crescente consumo descritto al considerando 108. Solo nel 2014 il volume delle importazioni è aumentato del 23 % rispetto al 2013, ma poi è diminuito del 21 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Di conseguenza, la quota di mercato di queste importazioni è scesa dal 17,0 % al 10,6 % durante il periodo in esame.

(121)

Gli USA e la Corea del Sud non hanno seguito questa tendenza complessiva e hanno registrato un leggero aumento durante il periodo in esame, raggiungendo però un livello inferiore nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto alle importazioni cinesi. Inoltre il prezzo medio delle importazioni dagli USA e dalla Corea del Sud è diminuito durante il periodo in esame, rimanendo comunque considerevolmente al di sopra del prezzo di vendita medio delle esportazioni cinesi importate in RPA.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(122)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(123)

Come riportato al considerando 97, l'industria dell'Unione è composta da nove società o gruppi di società delle quali sei società producono e vendono sul mercato libero e le restanti tre società producono principalmente per l'uso vincolato. Tre dei produttori dell'Unione attivi sul mercato libero e i tre produttori sul mercato vincolato sono integrati a valle. Inoltre, come affermato al considerando 22, la Commissione ha deciso di esaminare tutti e sei i produttori dell'Unione che operano sul mercato libero per determinare il possibile pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(124)

Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dal richiedente. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che sono state verificate. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(125)

Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.

(126)

Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario medio, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali.

(127)

Per alcuni indicatori macroeconomici riguardanti l'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato separatamente i dati relativi al mercato libero e al mercato vincolato e ha condotto un'analisi comparativa. Tali fattori sono: vendite e quota di mercato. Tuttavia altri indicatori economici potrebbero essere esaminati in modo significativo soltanto facendo riferimento all'intera attività, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione, perché dipendono dall'intera attività, indipendentemente dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero. Tali fattori sono: produzione, capacità, utilizzo degli impianti, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, occupazione, produttività e costi del lavoro. Per questi fattori, l'analisi dell'intera industria dell'Unione è opportuna allo scopo di stabilire un quadro completo del pregiudizio dell'industria dell'Unione, poiché i dati in questione non possono essere separati tra vendite vincolate e libere.

(128)

Per alcuni indicatori microeconomici (prezzo unitario medio, costo unitario medio e redditività), l'analisi ha praticato una distinzione tra contratti normali e in conto lavorazione. Ciò è dovuto al fatto che i contratti in conto lavorazione non includono il costo delle materie prime e i prezzi costituiscono di fatto commissioni di trasformazione.

(129)

Diverse parti interessate hanno affermato che l'attività in conto lavorazione non dovrebbe essere trattata nell'inchiesta, sostenendo che poiché l'acquirente è il proprietario delle materie prime, è opinabile chi sia il reale produttore. È stato inoltre asserito che il costo di fabbricazione per l'attività in conto lavorazione è inferiore al costo di fabbricazione nella normale produzione in cui l'industria dell'Unione rimane il proprietario della materia prima (in quanto il costo della materia prima non è incluso nei contratti in conto lavorazione) e che i due modelli operativi non dovrebbero essere mischiati nell'analisi del pregiudizio.

(130)

L'inchiesta ha rivelato che nel processo di fabbricazione dei produttori dell'Unione non è possibile separare il carburo di tungsteno prodotto nell'ambito di contratti normali da quello prodotto nell'ambito di contratti in conto lavorazione. Gli acquirenti non sapranno se il carburo di tungsteno che ricevono è ottenuto da rottami o da materie prime vergini. Solo il processo di recupero dello zinco funziona in lotti e, in questo caso, l'acquirente riceve il carburo di tungsteno ottenuto dai propri rottami. Tuttavia i volumi prodotti con il processo di recupero dello zinco nell'ambito di contratti in conto lavorazioni erano molto bassi (inferiori al 3 %) rispetto alla produzione totale dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Di conseguenza, le quantità prodotte con questo processo nell'ambito di contratti in conto lavorazione non alterano la valutazione generale della produzione dell'Unione. Inoltre la quota della produzione in conto lavorazione nella produzione complessiva dell'Unione differisce da un anno all'altro in base alla disponibilità delle materie prime sul mercato.

(131)

Per quanto concerne la differenza tra il costo di fabbricazione in conto lavorazione e il costo di fabbricazione nella produzione normale, questo non costituisce un motivo per escludere l'attività in conto lavorazione dall'analisi del pregiudizio. In ogni caso questa differenza è rispecchiata nell'analisi. Di conseguenza, l'argomentazione secondo cui l'attività in conto lavorazione non dovrebbe essere trattata nell'inchiesta viene respinta.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(132)

La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2012

2013

2014

PIR

Produzione (in tonnellate)

12 667

13 903

15 068

14 668

Indice (2012 = 100)

100

110

119

116

Capacità produttiva (in tonnellate)

19 225

20 100

21 245

21 565

Indice (2012 = 100)

100

105

111

112

Utilizzo degli impianti (%)

66

69

71

68

Indice (2012 = 100)

100

105

108

103

Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dal richiedente.

(133)

I dati riportati nella precedente tabella includono sia la produzione normale che quella in conto lavorazione, per prodotti vergini e riciclati.

(134)

Il volume complessivo di produzione è aumentato del 16 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire leggermente del 3 % a partire dal 2014 fino al periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo 14 668 tonnellate. Nel complesso, il volume di produzione è aumentato del 16 % durante il periodo in esame.

(135)

Anche la capacità produttiva ha segnato un incremento durante il periodo in esame (del 12 %), raggiungendo 21 565 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Diversi produttori dell'Unione hanno in programma di continuare ad aumentare la loro capacità produttiva nei prossimi 3-4 anni.

(136)

Inoltre il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato dell'8 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire leggermente nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2012. Nel complesso, il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato del 3 % durante il periodo in esame, attestandosi al 68 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(137)

Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel mercato libero hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato sul mercato libero

 

2012

2013

2014

PIR

Volume delle vendite sul mercato libero dell'Unione (in tonnellate)

9 030

10 073

11 186

10 314

Indice (2012 = 100)

100

112

124

114

Quota di mercato (%)

81,0

85,5

81,0

80,5

Indice (2012 = 100)

100

106

100

99

Fonte: risposte al questionario, informazioni fornite dal richiedente e Eurostat.

(138)

Il volume delle vendite sul mercato libero tra il 2012 e il 2014 è aumentato del 24 % per poi diminuire dell'8 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, il volume delle vendite è aumentato del 14 % durante il periodo in esame, raggiungendo 10 314 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo sviluppo ha seguito l'aumento del consumo dell'Unione durante lo stesso periodo.

(139)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato libero è aumentata di 4,5 punti percentuali tra il 2012 e il 2013, per poi diminuire di 5 punti percentuali entro la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo l'80,5 %. Nel complesso, la quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato libero è leggermente calata di 0,5 punti percentuali durante il periodo in esame.

(140)

Per quanto concerne il mercato vincolato, il volume e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 9

Volume e quota di mercato sul mercato vincolato

 

2012

2013

2014

PIR

Consumo vincolato (in tonnellate)

2 249

2 461

2 599

2 653

Indice (2012 = 100)

100

109

116

118

Quota di mercato (sul totale dei mercati libero e vincolato) (%)

17

17

16

17

Indice (2012 = 100)

100

103

94

102

Fonte: risposte al questionario, informazioni fornite dal richiedente e Eurostat.

(141)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato vincolato (composto da uso vincolato e vendite vincolate dell'industria dell'Unione) è aumentato del 18 % durante il periodo in esame, leggermente superiore all'aumento del consumo totale del mercato vincolato e del mercato libero. Di conseguenza, durante il periodo in esame la quota di mercato vincolata dell'industria dell'Unione espressa come percentuale del consumo totale (sia del mercato vincolato che del mercato libero) è rimasta praticamente costante al 17 %.

4.5.2.3.   Crescita

(142)

Il volume di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato libero ha seguito strettamente l'evoluzione del consumo dell'Unione, aumentando del 14 % nel corso del periodo in esame. Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha mantenuto un livello abbastanza stabile di quota di mercato durante l'intero periodo in esame, salvo nel 2013, quando è aumentata di 4,5 punti percentuali rispetto al 2012.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(143)

L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 10

Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

PIR

Numero di dipendenti

681

687

700

704

Indice (2012 = 100)

100

101

103

103

Produttività (tonnellate/dipendente)

19

20

22

21

Indice (2012 = 100)

100

109

116

112

Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dal richiedente.

(144)

Il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è leggermente aumentato, del 3 %, durante il periodo in esame, attestandosi a 704 dipendenti nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di un maggiore incremento della produzione, nel periodo in esame la produttività è aumentata del 12 %.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(145)

L'inchiesta ha stabilito nel considerando 71 che le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC hanno continuato a raggiungere il mercato dell'Unione a significativi prezzi di dumping.

(146)

L'industria dell'Unione si è ripresa in buona misura dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e le misure antidumping in vigore si sono dimostrate efficaci. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha aumentato il suo volume di vendite del 14 %. La sua quota di mercato è leggermente diminuita di 0,5 punti percentuali sul mercato libero nel corso del periodo in esame.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(147)

La media ponderata dei prezzi di vendita unitari applicati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti per contratti normali sul mercato libero dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 11

Media ponderata del prezzo di vendita unitario

 

2012

2013

2014

PIR

Media ponderata del prezzo di vendita unitario nell'Unione (EUR/tonnellata)

47 296

41 686

41 118

36 160

Indice (2012 = 100)

100

88

87

76

Fonte: risposte al questionario.

(148)

La media ponderata dei prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione per volumi normali è diminuita del 24 % durante il periodo in esame. Il calo dei prezzi ha seguito la riduzione del prezzo delle materie prime.

(149)

La media ponderata della commissione di trasformazione unitaria applicata dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti per contratti in conto lavorazione sul mercato libero dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 12

Media ponderata della commissione di trasformazione unitaria

 

2012

2013

2014

PIR

Media ponderata della commissione di trasformazione unitaria nell'Unione (EUR/tonnellata)

12 792

13 497

13 669

13 452

Indice (2012 = 100)

100

106

107

105

Fonte: risposte al questionario.

(150)

La media ponderata della commissione di trasformazione unitaria dell'industria dell'Unione per volumi in conto lavorazione è aumentata del 5 % durante il periodo in esame.

(151)

Per quanto concerne il costo di produzione e il costo di trasformazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha dovuto fornire tali dati sotto forma di indici poiché costituiscono informazioni aziendali riservate.

(152)

La media ponderata del costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione per contratti normali ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 13

Media ponderata del costo di produzione unitario per contratti normali

 

2012

2013

2014

PIR

Indice (2012 = 100)

100

82

85

78

Fonte: risposte al questionario.

(153)

Nel corso del periodo in esame la media ponderata del costo di produzione unitario per la produzione normale è diminuita del 22 %. Anche il costo della produzione ha seguito la riduzione del prezzo delle materie prime.

(154)

La media ponderata del costo di trasformazione unitario dell'industria dell'Unione per contratti in conto lavorazione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 14

Media ponderata del costo di trasformazione unitario per contratti in conto lavorazione

 

2012

2013

2014

PIR

Indice (2012 = 100)

100

105

97

99

Fonte: risposte al questionario.

(155)

Nel corso del periodo in esame la media ponderata della commissione di trasformazione unitaria per la produzione in conto lavorazione è diminuita dell'1 %.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(156)

Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 15

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente

65 626

70 243

73 736

71 898

Indice (2012 = 100)

100

107

112

110

Fonte: risposte al questionario.

(157)

Il costo medio del lavoro è aumentato del 12 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire del 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Nel complesso, il costo medio del lavoro è aumentato del 10 % durante il periodo in esame.

4.5.3.3.   Scorte

(158)

I livelli di scorte dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 16

Scorte

 

2012

2013

2014

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

1 201

1 095

923

1 069

Indice (2012 = 100)

100

91

77

89

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

9

9

7

8

Indice (2012 = 100)

100

91

77

89

Fonte: risposte al questionario.

(159)

Il livello delle scorte è diminuito dell'11 % durante il periodo in esame. Le scorte rappresentavano l'8 % del volume di produzione nel periodo dell'inchiesta di riesame e sono state ritenute ad un livello normale.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(160)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 17

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

PIR

Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti — contratti normali e in conto lavorazione (% del fatturato di vendita)

11,9

16,8

13,6

11,6

Indice (2012 = 100)

100

140

114

97

Flusso di cassa (EUR)

63 654 025

57 060 905

54 583 859

40 680 386

Indice (2012 = 100)

100

90

86

64

Investimenti (EUR)

19 902 447

21 890 061

25 810 548

15 752 867

Indice (2012 = 100)

100

110

130

79

Utile sul capitale investito (%)

37,1

46,0

35,9

20,1

Indice (2012 = 100)

100

124

97

54

Fonte: risposte al questionario.

(161)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del fatturato di tali vendite per l'attività totale dell'industria dell'Unione (produzione normale e in conto lavorazione). La redditività dell'attività normale, che rappresentava il 77 % della produzione totale nel PIR, era inferiore alla redditività dell'attività in conto lavorazione. Inoltre va osservato che la redditività dell'attività normale è stata inferiore all'utile perseguito del 10 %.

(162)

L'industria dell'Unione è stata redditizia durante il periodo in esame, con un tasso di redditività fluttuante. Di conseguenza, nel 2013 la redditività è aumentata rispetto al 2012 di 4,8 punti percentuali, raggiungendo il 16,8 %, per poi diminuire di 5,1 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame, attestandosi all'11,6 %. Nel complesso, la redditività è diminuita di 0,3 punti percentuali durante il periodo in esame.

(163)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le loro attività, è rimasto positivo durante il periodo in esame. Tuttavia durante il periodo in esame è diminuito considerevolmente, del 36 %.

(164)

Gli investimenti sono aumentati del 30 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire del 39 % entro la fine del periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Nel complesso, gli investimenti sono diminuiti del 21 % nel corso del periodo in esame. Durante il periodo in esame gli investimenti dell'industria dell'Unione hanno superato 80 milioni di EUR. Sono stati realizzati investimenti per ottenere un migliore utilizzo delle materie prime e pertanto conseguire una diminuzione del costo di produzione, miglioramenti analoghi nelle operazioni di smistamento, miglioramenti nella struttura di riciclaggio per l'attività di aspirazione e miglioramenti nell'attività di frantumazione. Inoltre l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti per essere conforme alle norme ambientali applicabili nell'Unione. Sono stati inoltre realizzati investimenti per migliorare l'efficienza mediante la sostituzione della tecnologia obsoleta con una più efficiente dal punto di vista del consumo energetico. Investimenti sono stati effettuati altresì per sostituire numerosi forni al fine di aumentarne la flessibilità nella miscelazione di rottami duri e rottami dolci e lavorare una gamma più ampia di rottami.

(165)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. È stato positivo durante il periodo in esame. Nel 2013 è aumentato del 24 % rispetto al 2012 per poi diminuire entro la fine del periodo dell'inchiesta di riesame di 25,9 punti percentuali. Nel complesso, l'utile sul capitale investito è diminuito di 17 punti percentuali durante il periodo in esame.

4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(166)

Grazie ai dazi antidumping in vigore, l'industria dell'Unione ha continuato a riprendersi dall'effetto di precedenti pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

(167)

Durante il periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento positivo in quanto l'industria dell'Unione è riuscita a seguire l'espansione del consumo. Anche la produzione e l'utilizzo degli impianti sono aumentati nel corso del periodo in esame.

(168)

Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione (redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) erano positivi durante il periodo in esame. Ciò nonostante, il flusso di cassa ha registrato una tendenza al ribasso.

(169)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione si è ripresa dalle precedenti pratiche di dumping e che non ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

4.6.1.   Osservazioni preliminari

(170)

L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi erano effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che vi era il rischio di persistenza delle pratiche di dumping in caso di scadenza delle misure antidumping.

(171)

Poiché l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio, è stato valutato se vi fosse un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure contro la RPC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(172)

Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: i) la capacità inutilizzata e lo stoccaggio delle materie prime della RPC, ii) i possibili livelli di prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione del prodotto oggetto del riesame e iii) la loro incidenza sull'industria dell'Unione.

4.6.2.   Capacità inutilizzata e stoccaggio di materie prime della RPC

(173)

Come spiegato al considerando 78, la RPC ha una notevole capacità inutilizzata per la produzione di carburo di tungsteno: essa può essere stimata tra 12 000 e 20 000 tonnellate, il che rappresenta tra il 94 % e il 156 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(174)

Inoltre, come affermato al considerando 79, la RPC ha scorte di materie prime di carburo di tungsteno (PTA e concentrati di tungsteno), dalle quali potrebbero essere prodotte più di 25 000 tonnellate di carburo di tungsteno in un breve periodo di tempo.

(175)

In assenza di misure antidumping, la capacità inutilizzata e le scorte di materie prime sarebbero probabilmente utilizzate per produrre per l'esportazione nell'Unione, poiché questa rappresenta un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi come descritto ai considerando 85 e seguenti. Inoltre non vi sono indicazioni di un eventuale incremento della domanda di carburo di tungsteno in altri mercati terzi, mentre il consumo nell'Unione ha mostrato un andamento crescente e, come citato anche al considerando 84, il mercato dell'Unione era il più grande mercato di esportazione della RPC per dimensioni dopo il Giappone durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È pertanto probabile che le importazioni dalla RPC rientrino nel mercato dell'Unione in quantità significative.

(176)

Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno sostenuto che i produttori cinesi preferiranno rifornire i produttori cinesi a valle che esportare la materia prima nel mercato dell'Unione. Tale affermazione non è stata tuttavia suffragata da alcun elemento di prova ed è stata pertanto respinta.

4.6.3.   Possibili livelli di prezzo delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione

(177)

Come indicazione del livello di prezzo al quale è possibile che il carburo di tungsteno cinese venga importato nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate, sono stati presi in considerazione i prezzi all'importazione cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In RPA, questi risultavano in media inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 13,2 % circa. Inoltre, anche valutando i possibili prezzi in regime di importazione normale, senza dazi antidumping e con dazi doganali inclusi, la sottoquotazione sarebbe significativa, pari in media all'8,6 %.

(178)

Sono stati altresì analizzati i livelli di prezzo delle importazioni cinesi in altri paesi terzi e i prezzi cinesi sul mercato interno. In entrambi i casi è stato constatato che i prezzi cinesi sono inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione fino al 33 % rispetto ad altri paesi terzi, e fino al 28 % rispetto ai prezzi interni in Cina.

4.6.4.   Incidenza sull'industria dell'Unione

(179)

La significativa capacità inutilizzata e le scorte di materie prime della RPC illustrate ai considerando 173 e 174, congiuntamente al differenziale di prezzo descritto ai considerando da 85 a 87 e 177, incentiveranno i produttori esportatori cinesi a esportare considerevoli volumi a prezzi bassi a livelli di dumping in un breve periodo di tempo nel mercato dell'Unione in assenza di misure antidumping.

(180)

Tali volumi elevati di carburo di tungsteno conveniente eserciteranno una considerevole pressione sui prezzi nei confronti dell'industria dell'Unione, che dovrà ridurre i propri prezzi per riuscire ancora a vendere nell'Unione. Allo stesso tempo, tuttavia, l'industria dell'Unione perderà anche volumi, perché non sarà in grado di portare i prezzi allo stesso basso livello dei prezzi delle esportazioni cinesi. Si rammenta che, come affermato al considerando 80, i produttori esportatori cinesi hanno accesso a materie prime più economiche rispetto all'industria dell'Unione perché la RPC controlla il 60 % delle riserve mondiali di minerale di tungsteno e, allo stesso tempo, applica un'imposta sulle esportazioni del 20 % sul concentrato di tungsteno, che aumenta il prezzo di questa materia prima per le parti al di fuori della RPC.

(181)

Se si considerano i prezzi delle importazioni cinesi in RPA, con l'aggiunta dei dazi doganali, come un possibile valore di riferimento per il futuro prezzo di vendita dell'industria dell'Unione dopo l'abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione cesserà di conseguire utili ma si troverà in una situazione di pareggio, il che non è sostenibile. Questo scenario è di fatto prudenziale, perché è probabile che i produttori esportatori cinesi vendano sul mercato dell'Unione a prezzi persino inferiori a questo valore di riferimento, tenendo conto dei livelli di prezzo cinesi osservati in altri paesi terzi. Sarebbero incentivati a farlo nel tentativo di ridurre le proprie scorte di materie prime come spiegato al considerando 79. In questo caso l'industria dell'Unione dovrà continuare a ridurre i propri prezzi di vendita, il che comporterà che entro un breve periodo di tempo (1-2 anni) la normale attività si trasformi in un'attività economica in perdita. Inoltre va osservato che il prodotto oggetto del riesame è caratterizzato da un'elevata volatilità del margine di profitto. Come illustrato alla tabella 17, la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita di 5,2 punti percentuali in soli due anni (tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame).

(182)

Inoltre l'industria dell'Unione sarà probabilmente spinta a diminuire anche il suo volume di produzione perché non sarà in grado di allinearsi ai bassi prezzi cinesi senza incorrere in perdite. La perdita di volume ha un effetto diretto anche sull'attività in conto lavorazione. Infatti l'industria del tungsteno è un settore ad alta intensità di capitale che deve mantenere un certo volume di produzione per mantenere i costi fissi a livelli ragionevoli. L'aumento dei costi fissi a seguito di un calo della produzione comporterà un incremento non solo del costo di produzione dell'attività normale ma anche dei costi di trasformazione, ripercuotendosi negativamente anche sulla redditività dei contratti in conto lavorazione.

(183)

Per esempio, nello scenario che prevede un calo del volume di produzione del 25 % (3 700 tonnellate o 23 % della capacità inutilizzata cinese), i costi di trasformazione aumenteranno dell'82 % e l'attività in conto lavorazione passerà dall'essere redditizia ad una perdita superiore al 30 %. Questo è stato osservato anche nell'inchiesta precedente quando un calo del volume di produzione del 50 % circa (6 400 tonnellate) ha causato un calo della redditività dal 7,6 % a -19,5 % in un solo anno.

(184)

Le attività in conto lavorazione hanno senso dal punto di vista economico per gli acquirenti dell'industria dell'Unione (utilizzatori) solo fintanto che le commissioni di trasformazione (costo di trasformazione + margine) più il costo dei rottami (per l'utilizzatore) sono inferiori al prezzo di importazione del carburo di tungsteno dalla RPC. Quando verrà raggiunto questo limite, gli utilizzatori non saranno incentivati a stipulare contratti in conto lavorazione con l'industria dell'Unione ma acquisteranno carburo di tungsteno dalla RPC. La possibilità di rinegoziare le commissioni di trasformazione con l'industria dell'Unione non sembra essere un'alternativa poiché i costi di trasformazione dell'industria dell'Unione aumenteranno come spiegato in precedenza.

(185)

Inoltre, anche se l'attività in conto lavorazione è più redditizia dell'attività normale, l'industria dell'Unione non può lavorare esclusivamente nell'ambito di contratti in conto lavorazione. I contratti in conto lavorazione sono esclusivamente applicabili alle attività di riciclaggio e la capacità dell'industria dell'Unione di lavorare i rottami per ottenere concentrato di tungsteno è troppo ridotta rispetto al fabbisogno complessivo di concentrato di tungsteno nel processo di produzione. Pertanto l'industria dell'Unione deve integrare il fabbisogno di concentrato di tungsteno con concentrati vergini nell'ambito di contratti normali. Inoltre non ci sono abbastanza rottami sul mercato perché l'industria dell'Unione aumenti la sua capacità di riciclaggio.

(186)

Alla luce di quanto precede, una riduzione del prezzo di vendita fino almeno al livello del prezzo all'importazione in RPA durante il PIR, compresi i dazi doganali, unita ad un calo del volume, trasformerà l'industria dell'Unione in un'industria in perdita.

(187)

Sulla base dei fatti sopra descritti, la Commissione ha concluso che se le misure venissero abrogate è probabile una reiterazione molto rapida di un pregiudizio notevole. In particolare a breve termine (1-2 anni) è probabile che i produttori dell'Unione non integrati a valle saranno obbligati a liquidare la loro attività perché saranno direttamente esposti sul mercato libero alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Due di queste società non sono coinvolte in attività di riciclaggio e pertanto non possono contare sui margini più elevati dei contratti in conto lavorazione. Inoltre i produttori dell'Unione integrati a valle continueranno a vendere carburo di tungsteno a utilizzatori collegati a prezzi più bassi, ma i costi di trasformazione nei contratti in conto lavorazione aumenteranno a causa del calo del volume di produzione. Più a lungo termine (4-5 anni), è probabile che anche i produttori dell'Unione integrati a valle cessino la loro attività perché non saranno in grado d competere con questa pressione nel lungo periodo, visto che anche i loro utilizzatori collegati sceglieranno di acquistare carburo di tungsteno dalla Cina. Qualora questo scenario si materializzasse, nell'Unione non esisterebbe più la produzione di questa materia prima strategica.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(188)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, in base alle conclusioni del presente riesame in previsione della scadenza, sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(189)

Occorre ricordare che nelle inchieste precedenti si è ritenuto che l'adozione delle misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, che in quanto tale esamina una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, permette di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

(190)

Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo caso specifico.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(191)

Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione esposte nei considerando da 166 a 169 e degli argomenti relativi all'analisi della probabilità della reiterazione del pregiudizio presentati nei considerando da 170 a 186, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione in caso di scadenza dei dazi antidumping subirebbe un grave deterioramento della sua situazione finanziaria. Le misure si sono dimostrate essenziali per mantenere la produzione del carburo di tungsteno nell'Unione perché l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di resistere alla pressione dei grandi volumi di importazioni di carburo di tungsteno oggetto di dumping dalla RPC venduti nel mercato dell'Unione al di sotto dei livelli di prezzo dell'industria dell'Unione.

(192)

Si ritiene che il mantenimento delle misure andrebbe a beneficio dell'industria dell'Unione, che sarebbe quindi in grado di continuare a investire in nuove tecnologie per i suoi stabilimenti produttivi, soprattutto nelle sue attività di riciclaggio allo scopo di essere più indipendente dalla RPC e trovarsi quindi in una situazione migliore per affrontare le carenze di materie prime vergini sul mercato.

(193)

Per contro, l'eventuale abrogazione delle misure avrà probabilmente un effetto negativo sull'industria dell'Unione. Questo comprometterà gravemente la possibilità di sopravvivenza dell'industria dell'Unione che, di conseguenza, potrebbe essere costretta a cessare le proprie attività, riducendo così le fonti di approvvigionamento disponibili sul mercato dell'Unione e la concorrenza. Se i produttori dell'Unione interromperanno la produzione, l'Unione sarà principalmente dipendente dalle importazioni da altri paesi terzi, e principalmente dalla RPC, che non solo è il principale produttore mondiale di tungsteno ma possiede anche gran parte della riserva di materie prime del mondo.

5.2.   Interesse degli utilizzatori

(194)

All'apertura sono stati contattati dieci importatori/utilizzatori noti. Sette utilizzatori si sono manifestati entro i termini e a tutti sono stati inviati questionari. Questi acquistavano carburo di tungsteno dalla RPC, altri paesi terzi (Corea del Sud, Vietnam, Giappone, Israele e India) e dall'industria dell'Unione. Questi utilizzatori usavano il carburo di tungsteno per fabbricare carburo cementato per la produzione di utensili in metallo duro per vari settori come i settori petrolifero ed estrattivo.

(195)

Sono state ricevute le risposte ai questionari da otto utilizzatori (due dei quali collegati). Questi riferivano importazioni dalla RPC superiori rispetto a quelle registrate in Eurostat. Tutti tranne uno importavano il prodotto oggetto del riesame solo in RPA. Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 32 % del consumo sul mercato libero dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Altri cinque utilizzatori si sono manifestati a supporto delle misure in vigore, ma non hanno risposto al questionario. Questi utilizzatori coprivano circa l'8 % del consumo complessivo sul mercato libero.

(196)

Uno degli utilizzatori che ha collaborato ha affermato di aver bisogno, nel suo processo di produzione, di uno specifico tipo di prodotto che non era prodotto dall'industria dall'Unione nella qualità richiesta e chiedeva di essere esentato dal dazio antidumping per questo specifico tipo di prodotto. Tuttavia il tipo di prodotto importato da questo utilizzatore rientrava nella definizione del prodotto descritta ai considerando 31 e 32. Non sussistevano motivi per escludere certi tipi di prodotto dall'ambito di applicazione dell'inchiesta nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(197)

Gli altri sette utilizzatori che hanno collaborato hanno affermato che le misure antidumping in vigore avevano un effetto negativo significativo sulla loro redditività.

(198)

L'inchiesta ha rivelato che l'attività di questi utilizzatori che coinvolge il carburo di tungsteno rappresentava tra il 55 % e il 100 % del loro fatturato totale durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alcuni degli utilizzatori appartenevano a gruppi di società e vendevano i loro prodotti fabbricati a partire dal carburo di tungsteno anche all'interno del loro gruppo, mentre altri erano entità autonome. Queste società vendevano utensili in carburo cementato ad acquirenti indipendenti sia sul mercato dell'Unione sia al di fuori dell'Unione. Per le vendite al di fuori del mercato dell'Unione, gli utilizzatori acquistavano principalmente il prodotto oggetto del riesame dalla RPC in RPA, pertanto non venivano versati dazi all'importazione su tali importazioni.

(199)

Tutti gli utilizzatori che hanno collaborato producevano un'ampia varietà di prodotti che incorporavano il prodotto oggetto del riesame. Il costo del carburo di tungsteno nei costi di fabbricazione complessivi variava in misura considerevole tra un utilizzatore e l'altro, tra il 6 % e il 50 %, a seconda del tipo di prodotto finito. Alcuni dei prodotti fabbricati dagli utilizzatori che hanno collaborato includono un valore aggiunto e un know-how rilevanti e pertanto tali utilizzatori sono in grado di applicare margini consistenti, mentre altri prodotti con un valore aggiunto inferiore sono meno redditizi. Inoltre è stato riscontrato che gli utilizzatori che hanno collaborato hanno per la maggior parte registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fino a più del 15 %. L'inchiesta ha altresì rivelato che la redditività di questi utilizzatori era influenzata anche da fattori diversi dalle misure antidumping in vigore, come la scarsa domanda sui mercati in cui operano (trivellazione petrolifera e estrazione mineraria).

(200)

I cinque altri utilizzatori citati al considerando 194 che si sono manifestati a sostegno del mantenimento delle misure antidumping in vigore erano acquirenti dell'industria dell'Unione. Tali utilizzatori hanno affermato che benché una riduzione dei prezzi del tungsteno gioverebbe agli utilizzatori nel breve periodo, a medio e lungo termine probabilmente i prezzi cinesi aumenteranno nuovamente in assenza della concorrenza con l'industria dell'Unione. Inoltre hanno asserito che l'abrogazione delle misure antidumping si ripercuoterebbe negativamente anche sulle attività di riciclaggio nell'Unione, perché le importazioni di grandi volumi di carburo di tungsteno a basso prezzo dalla Cina renderebbero l'attività di riciclaggio nell'Unione non redditizia. Infine questi utilizzatori evidenziavano il loro interesse verso la disponibilità di molteplici fonti di approvvigionamento, tra cui l'industria dell'Unione.

(201)

Le conclusioni dell'inchiesta dimostrano che gli utilizzatori erano in grado di continuare ad acquistare carburo di tungsteno da diverse fonti. Tra queste rientravano le importazioni di carburo di tungsteno dalla RPC, in quantità significative, senza versare dazi come previsto dal regime RPA. La loro attività era per la maggior parte redditizia. Benché sia ragionevole prevedere che alcuni utilizzatori traggano vantaggio, almeno nel breve periodo, dalla disponibilità di importazioni più convenienti dalla RPC, le misure non hanno avuto un grave effetto negativo su di loro e ciò conferma che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non ha un impatto notevole sugli utilizzatori. Inoltre diversi utilizzatori hanno persino sostenuto il mantenimento delle misure.

(202)

Diverse parti interessate hanno affermato che la valutazione dell'incidenza delle misure sugli utilizzatori dovrebbe riguardare l'intero periodo in cui le misure sono state in vigore, in linea con il caso del ferrosilicio (15), asserendo che gli utilizzatori stanno affrontando effetti negativi cumulativi a lungo termine sproporzionati rispetto a qualsiasi beneficio potenziale o effettivo per i produttori dell'Unione.

(203)

A tale riguardo va osservato che sebbene le misure siano in vigore dal 1990, gli utilizzatori sono riusciti ad assorbire il loro aumento dei costi e hanno continuato a registrare utili. Inoltre, nel quadro dell'inchiesta originaria e di ogni riesame in previsione della scadenza condotto in relazione alla stessa, la Commissione ha valutato l'impatto delle misure antidumping sugli utilizzatori. Ogni volta la Commissione è giunta alla conclusione che fosse improbabile che il mantenimento delle misure antidumping avesse un effetto notevole sugli utilizzatori nell'Unione. Inoltre la presente valutazione ha confermato tale conclusione sulla base dell'incidenza effettiva delle misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(204)

Dopo la divulgazione delle informazioni, altri quattro utilizzatori del prodotto oggetto del riesame si sono manifestati, tre dei quali sono collegati ad uno degli utilizzatori che hanno collaborato e che hanno risposto al questionario. Uno di essi ha però sede in Brasile e non è stato pertanto considerato una parte interessata ai fini della presente inchiesta. Tali società erano contrarie al mantenimento delle misure antidumping in vigore.

(205)

Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno inoltre sostenuto che la loro capacità di assorbire il costo delle misure e di mantenere attività redditizie ha raggiunto il massimo. È stato inoltre affermato che questi utilizzatori hanno dimostrato e comprovato che non esistono ulteriori possibilità di miglioramento tecnologico del prodotto e che diventa impossibile continuare a sostenere i costi aggiuntivi.

(206)

Come spiegato al considerando 198, gli utilizzatori che hanno collaborato producevano un'ampia varietà di prodotti che incorporavano il prodotto oggetto del riesame e il costo del carburo di tungsteno nei costi di fabbricazione complessivi variava in misura considerevole tra un utilizzatore e l'altro, tra il 6 % e il 50 %, a seconda del tipo di prodotto finito Benché non sia escluso che la redditività per prodotto sia variabile, gli utilizzatori che hanno collaborato hanno per la maggior parte registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fino a più del 15 %. L'argomentazione è pertanto respinta.

(207)

Su tale base, la Commissione è giunta alla conclusione che per quanto concerne l'impatto sugli utilizzatori, non vi sono indicazioni che il mantenimento delle misure avrà un effetto negativo significativo sulla loro attività.

5.3.   Interesse dei fornitori

(208)

Dieci società del mercato a monte si sono manifestate esprimendo il proprio sostegno al mantenimento delle misure. Quattro di questi erano società estrattive e produttori di concentrato di tungsteno che riforniscono l'industria dell'Unione.

(209)

Le altre sei società erano fornitori di materiali riciclati all'industria dell'Unione. Questi hanno affermato che la chiusura dell'industria dell'Unione avrà ripercussioni negative significative sulla loro attività perché perderanno i loro clienti. Hanno inoltre evidenziato l'importanza del riciclaggio dei rottami nell'Unione, asserendo che i materiali di scarto hanno un contenuto di tungsteno superiore al concentrato di minerale e che pertanto i rottami di tungsteno sono una materia prima preziosa, che può ridurre i costi delle materie prime per gli utilizzatori.

(210)

Su questa base, la Commissione è giunta alla conclusione che è nell'interesse dei fornitori mantenere le misure antidumping in vigore.

5.4.   Il tungsteno come materia prima essenziale

(211)

Dal 2011 il tungsteno è classificato come materia prima essenziale (16) per l'Unione europea.

(212)

È pertanto nell'interesse dell'Unione mantenere la produzione di tungsteno nell'Unione, promuovere il riciclaggio allo scopo di ridurre il consumo di materie prime principali e diminuire la relativa dipendenza dalle importazioni.

5.5.   Concorrenza nell'Unione

(213)

Diverse parti interessate hanno affermato che le misure antidumping avevano deteriorato il livello di concorrenza dell'Unione poiché riducevano la scelta di fornitori. Sostenevano che tutti i produttori dell'Unione avevano livelli di prezzi simili che non erano competitivi.

(214)

Sul mercato sono presenti sei produttori dell'Unione, che utilizzano diversi processi di fabbricazione e diverse materie prime. Come citato al considerando 33, alcuni produttori dell'Unione utilizzano solo materie prime vergini mentre altri utilizzano sia materie prime vergini sia rottami. Il processo di fabbricazione con materie vergini può iniziare da concentrato, PTA o ossido di tungsteno. Questi elementi possono influire sul costo di produzione. Pertanto la commissione che l'industria dell'Unione applica ai suoi clienti in aggiunta al prezzo del PTA è influenzata dai suoi costi di produzione. I sei produttori dell'Unione sono indipendenti tra loro e sono in concorrenza tra loro sul mercato dell'Unione. Inoltre l'inchiesta ha dimostrato che esistono altre fonti di approvvigionamento oltre al mercato dell'Unione, come USA, Vietnam, Corea del Sud e Israele. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.6.   Svantaggio concorrenziale dei produttori a valle

(215)

Diverse parti interessate hanno sostenuto che, a causa delle misure in vigore, gli utilizzatori dell'Unione si trovano in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai loro concorrenti in altri paesi terzi poiché le misure favoriscono gli utilizzatori al di fuori dell'Unione a spese degli utilizzatori dell'Unione. Inoltre sostenevano che, beneficiando di una base di costo inferiore, le attività degli utilizzatori a valle dei paesi terzi sono più redditizie rispetto ai loro concorrenti nell'Unione. Asserivano altresì di aver subito l'impatto negativo dell'eliminazione, da parte della RPC, del dazio all'esportazione del 5 % sul carburo di tungsteno e delle restrizioni sui prodotti a monte (contingenti all'esportazione sul PTA) nel maggio 2015. Affermavano inoltre che in caso di proroga delle misure, al fine di evitare di perdere i loro clienti, gli utilizzatori dovranno trasferire gli impianti di produzione al di fuori dell'Unione.

(216)

Come affermato nel considerando 198, l'inchiesta ha dimostrato che gli utilizzatori dell'Unione che hanno collaborato hanno per la maggior parte registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che la loro redditività era influenzata da altri fattori diversi dalle misure antidumping in vigore, come la scarsa domanda sui mercati in cui operano (trivellazione petrolifera ed estrazione mineraria). L'argomentazione secondo cui gli utilizzatori in altri paesi terzi genererebbero utili maggiori rispetto agli utilizzatori dell'Unione non è pertinente ai fini della valutazione dell'interesse dell'Unione. Inoltre queste parti non sono state in grado di spiegare come il fatto che la RPC abbia eliminato il dazio all'esportazione e le restrizioni sui prodotti a monte abbia influito negativamente sugli utilizzatori; tale affermazione non era inoltre supportata da alcun elemento di prova. L'argomentazione riguardante il trasferimento di alcuni utilizzatori era infondata poiché la redditività di questi utilizzatori dipende dal tipo di prodotti fabbricati ma, allo stesso tempo, anche da altri fattori come il calo della domanda di questi prodotti. In ogni caso, non vi sono elementi di prova che dimostrino che l'abrogazione delle misure impedirebbe il trasferimento degli utilizzatori. Pertanto le affermazioni di cui al considerando 214 sono respinte.

5.7.   Integrazione a valle

(217)

Diverse parti interessate hanno affermato che la maggior parte dei produttori di carburo di tungsteno dell'Unione sono integrati a valle e, di conseguenza, i loro produttori collegati di utensili possono acquistare materie prime a prezzi inferiori rispetto agli utilizzatori non integrati, il che provoca una situazione disuguale di svantaggio tra gli utilizzatori.

(218)

L'inchiesta ha dimostrato che dei sei produttori di carburo di tungsteno dell'Unione per il mercato libero, tre erano integrati a valle. Questi produttori dell'Unione hanno venduto il prodotto oggetto del riesame alle loro società collegate a prezzi di mercato e tali società non avevano pertanto alcun vantaggio in termini di prezzo nell'approvvigionamento di materie prime rispetto agli utilizzatori non integrati. L'argomentazione è pertanto respinta.

(219)

Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno sostenuto che i fornitori integrati verticalmente sono anche in concorrenza con gli utilizzatori e ostacolano la concorrenza leale in quanto possono cessare la fornitura del prodotto oggetto del riesame agli utilizzatori.

(220)

Dall'inchiesta non è emersa alcuna indicazione che l'industria dell'Unione cesserà la vendita del prodotto oggetto del riesame agli utilizzatori indipendenti. Durante il periodo in esame le vendite dei produttori dell'Unione integrati a valle agli utilizzatori indipendenti sono al contrario aumentate del 16 %. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.8.   Mancanza di investimenti e tecnologie obsolete

(221)

Diverse parti interessate hanno affermato che a causa delle misure antidumping in vigore l'industria dell'Unione non aveva alcun incentivo ad investire in nuove tecnologie. Queste parti affermavano che l'industria dell'Unione opera con tecnologie vecchie e obsolete.

(222)

Tuttavia l'inchiesta ha rivelato che, come affermato al considerando 164 durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha realizzato significativi investimenti al fine di utilizzare meglio le materie prime e pertanto di ridurre il costo di fabbricazione, migliorare l'efficienza, aumentare la flessibilità nella miscelazione dei rottami duri e dolci e migliorare la conformità alle norme ambientali. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.9.   Materie prime

(223)

Diversi utilizzatori hanno affermato che la situazione dell'industria dell'Unione dipendeva dal suo accesso alle materie prime, dalla loro disponibilità e dai loro prezzi. Le misure antidumping non dovrebbero compensare un eventuale svantaggio nell'approvvigionamento di materie prime.

(224)

Le misure antidumping sono state istituite sulla base del riscontro di pratiche di dumping da parte dei produttori esportatori cinesi, che causa un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. L'argomentazione che le misure antidumping compensano gli svantaggi nell'approvvigionamento di materie prime è stata pertanto respinta.

(225)

Il nuovo codice doganale dell'Unione

(226)

Diversi utilizzatori hanno affermato che l'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (17) ha introdotto modifiche alle norme doganali dell'Unione secondo cui il RPA non sarà più consentito per prodotti soggetti a misure antidumping o quanto meno non sarà più economicamente vantaggioso. Pertanto il loro costo di produzione aumenterà.

(227)

Questa argomentazione era errata nel merito perché l'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non vieta l'uso del RPA nel caso di dazi antidumping, ma fa riferimento all'uso di merci equivalenti. Pertanto le merci importate in RPA saranno soggette a un dazio antidumping solo se i prodotti trasformati vengono successivamente immessi in libera pratica nell'Unione. Nel caso in cui i prodotti trasformati vengano riesportati, come avviene attualmente di norma, non saranno soggetti ad alcun dazio antidumping. Inoltre le parti interessate non hanno fornito alcun elemento di prova che dimostri che il RPA non sarà più economicamente vantaggioso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(228)

Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno sostenuto che le modifiche del codice doganale dell'Unione limiteranno l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo a causa dell'aumento della documentazione richiesta e del rischio elevato di non conformità, il che comporterà un incremento del costo delle materie prime fino al 15 %.

(229)

A tale proposito va osservato che le modifiche del codice doganale dell'Unione sono intese a migliorare la tracciabilità delle merci soggette a misure antidumping importate in regime di perfezionamento attivo. Non si può pertanto escludere che ciò comporterà un aumento dei costi amministrativi delle società. Gli utilizzatori non hanno però fornito alcuna prova o spiegazione in merito al modo in cui è stato calcolato l'incremento del 15 %. Pertanto, in considerazione del suo carattere ipotetico, l'argomentazione è stata respinta.

5.10.   Durata delle misure

(230)

Le parti interessate hanno affermato che le misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame sono in vigore dal 1990 e pertanto non dovrebbero più essere prorogate.

(231)

Secondo le condizioni definite all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nel caso in cui venga stabilita la persistenza o la reiterazione di dumping pregiudizievole e le misure non siano contrarie all'interesse generale dell'Unione, tali misure devono essere mantenute. Tutte le condizioni sono soddisfatte nella presente inchiesta. Analogamente, le parti interessate non hanno dimostrato alcun motivo specifico in termini di interesse generale dell'Unione per non mantenere le misure. La Commissione non ha pertanto nessuna alternativa all'istituzione di misure antidumping. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.11.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(232)

Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione per non mantenere le misure antidumping definitive sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC.

6.   MISURE ANTIDUMPING

6.1.   Misure

(233)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende mantenere le misure antidumping in vigore. È stato concesso anche un periodo entro il quale potessero presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Le informazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.

(234)

Come indicato nel considerando 65, dopo la divulgazione delle informazioni vari utilizzatori hanno affermato che, nel calcolo tra l'altro del margine di pregiudizio, è necessario prendere in considerazione le differenze di qualità in funzione degli usi, i costi di produzione e le vendite.

(235)

Tale argomentazione è priva di fondamento. Si ricorda che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che ha lo scopo di valutare se le misure antidumping in vigore debbano essere mantenute o abrogate. Nel quadro della presente inchiesta non viene calcolato un nuovo margine di pregiudizio.

(236)

Inoltre, dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno chiesto che le misure siano lasciate scadere quando le autorizzazioni di perfezionamento attivo saranno progressivamente eliminate, ovvero fra due anni.

(237)

A questo proposito è opportuno sottolineare che dall'inchiesta non è emersa alcuna circostanza eccezionale che potrebbe giustificare la proroga delle misure per un periodo inferiore a cinque anni, conformemente alle norme applicabili del regolamento di base.

(238)

Ne consegue che, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC dovrebbero essere mantenute. Si ricorda che tali misure consistono in dazi ad valorem.

(239)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (18) (codice TARIC 3824300010), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 è del 33 %.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7).

(3)  Decisione 90/480/CEE della Commissione, del 24 settembre 1990, relativa all'accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito della procedura antidumping concernente le importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e alla chiusura dell'inchiesta nei confronti degli stessi esportatori (GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59).

(4)  Regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio, del 20 marzo 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2735/90, (CEE) n. 2736/90 e (CEE) n. 2737/90 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 2286/94 della Commissione (GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56).

(7)  Regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio, del 26 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 1).

(10)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 212 del 27.6.2015, pag. 8).

(11)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese (GU C 108 del 23.3.2016, pag. 6).

(12)  Il carburo di tungsteno importato in RPA non è soggetto al pagamento di dazi doganali e antidumping ed è utilizzato nel processo di produzione di utensili esportati al di fuori dell'UE.

(13)  Metal Bulletin: 1) https://www.metalbulletin.com/Article/3646910/2017-PREVIEW-Chinese-tungsten-prices-will-continue-journey-of-recovery-as-market-reaches-consensus-on.html e 2) https://www.metalbulletin.com/Article/3596231/Chinas-SRB-tungsten-concentrate-stockpiling-boosts-domestic-export-prices.html

(14)  https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/mcs-2015-tungs.pdf

(15)  Decisione 2001/230/CE della Commissione, del 21 febbraio 2001, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84 del 23.3.2001, pag. 36).

(16)  COM (2011) 25 final del 2 febbraio 2011 e COM (2014) 297 final del 26 maggio 2014.

(17)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(18)  Le particelle sono irregolari e non scorrono liberamente a differenza delle particelle delle polveri pronte per la pressatura, che sono sferiche o di forma granulare, omogenee e in libero scorrimento. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l'apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.


DECISIONI

2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/84


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/943 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia.

(4)

Con l'adozione della decisione 2014/731/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 9 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5)

Con l'adozione della decisione 2014/743/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 ottobre 2014 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(6)

Con l'adozione della decisione 2014/744/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(7)

La presente decisione sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE, che sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con la sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE cessano di produrre effetti.

(8)

Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

(9)

L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli relativamente a Malta, Cipro ed Estonia al fine di sostituire le decisioni annullate 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE e consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(11)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, Malta, Cipro e l'Estonia continuano ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 2

1.   Le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di dette decisioni dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(4)  Decisione 2014/731/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa all'avvio a Malta dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 56).

(5)  Decisione 2014/743/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 100).

(6)  Decisione 2014/744/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 102).


2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/87


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/944 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia e che sostituisce la decisione 2014/911/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici in Lettonia.

(4)

Con l'adozione della decisione 2014/911/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che la Lettonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 4 dicembre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5)

La presente decisione sostituisce la decisione 2014/911/UE, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con la sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2014/911/UE fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2014/911/UE cessa di produrre effetti.

(6)

Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma della decisione 2014/911/UE. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma della decisione 2014/911/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

(7)

L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici relativamente alla Lettonia al fine di sostituire la decisione annullata 2014/911/UE e consentire a tale Stato membro di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

(8)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(9)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici, la Lettonia continua ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 2

1.   La decisione 2014/911/UE cessa di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di detta decisione dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma della decisione 2014/911/UE rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(4)  Decisione 2014/911/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all'avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 28).


2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/89


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/945 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio.

(4)

Con l'adozione della decisione 2010/689/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dall'8 novembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5)

Con l'adozione della decisione 2011/472/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che il Portogallo ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 luglio 2011 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(6)

Con l'adozione della decisione 2011/715/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che la Lettonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 27 ottobre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(7)

Con l'adozione della decisione 2011/887/UE del Consiglio (7), il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 dicembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(8)

Con l'adozione della decisione 2012/58/UE del Consiglio (8), il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 23 gennaio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Con l'adozione della decisione 2012/299/UE del Consiglio (9), il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 7 giugno 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(10)

Con l'adozione della decisione 2012/445/UE del Consiglio (10), il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 luglio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(11)

Con l'adozione della decisione 2012/673/UE del Consiglio (11), il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(12)

Con l'adozione della decisione 2013/3/UE del Consiglio (12), il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 20 dicembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(13)

Con l'adozione della decisione 2013/148/UE del Consiglio (13), il Consiglio ha concluso che la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(14)

Con l'adozione della decisione 2013/152/UE del Consiglio (14), il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(15)

Con l'adozione della decisione 2014/410/UE del Consiglio (15), il Consiglio ha concluso che il Belgio ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 giugno 2014 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(16)

Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura.

(17)

Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione.

(18)

Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(19)

Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE.

(20)

Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

(21)

L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA relativamente a Slovacchia, Portogallo, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Cipro, Polonia, Svezia, Malta e Belgio al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.

(22)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(23)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Slovacchia, il Portogallo, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, Cipro, la Polonia, la Svezia, Malta e il Belgio continuano ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 2

1.   Le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di dette decisioni dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(4)  Decisione 2010/689/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 14).

(5)  Decisione 2011/472/UE del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Portogallo (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 71).

(6)  Decisione 2011/715/UE del Consiglio, del 27 ottobre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Lettonia (GU L 285 dell'1.11.2011, pag. 24).

(7)  Decisione 2011/887/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Lituania (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 36).

(8)  Decisione 2012/58/UE del Consiglio, del 23 gennaio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA nella Repubblica ceca (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 15).

(9)  Decisione 2012/299/UE del Consiglio, del 7 giugno 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Estonia (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 31).

(10)  Decisione 2012/445/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Ungheria (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 22).

(11)  Decisione 2012/673/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Cipro (GU L 302 del 31.10.2012, pag. 12).

(12)  Decisione 2013/3/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Polonia (GU L 3 dell'8.1.2013, pag. 5).

(13)  Decisione 2013/148/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Svezia (GU L 84 del 23.3.2013, pag. 26).

(14)  Decisione 2013/152/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Malta (GU L 86 del 26.3.2013, pag. 20).

(15)  Decisione 2014/410/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Belgio (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 80).


2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/93


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/946 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia.

(4)

Con l'adozione della decisione 2010/682/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dall'8 novembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5)

Con l'adozione della decisione 2010/758/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 2 dicembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(6)

Con l'adozione della decisione 2011/355/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che la Francia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 9 giugno 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(7)

Con l'adozione della decisione 2011/434/UE del Consiglio (7), il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 luglio 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(8)

Con l'adozione della decisione 2011/888/UE del Consiglio (8), il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 dicembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Con l'adozione della decisione 2012/46/UE del Consiglio (9), il Consiglio ha concluso che i Paesi Bassi hanno attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 23 gennaio 2012 sono autorizzati a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(10)

Con l'adozione della decisione 2012/446/UE del Consiglio (10), il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 luglio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(11)

Con l'adozione della decisione 2012/672/UE del Consiglio (11), il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(12)

Con l'adozione della decisione 2012/710/UE del Consiglio (12), il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 novembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(13)

Con l'adozione della decisione 2013/153/UE del Consiglio (13), il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(14)

Con l'adozione della decisione 2013/229/UE del Consiglio (14), il Consiglio ha concluso che la Romania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 14 maggio 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(15)

Con l'adozione della decisione 2013/792/UE del Consiglio (15), il Consiglio ha concluso che la Finlandia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 16 dicembre 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(16)

Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura.

(17)

Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione.

(18)

Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(19)

Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE.

(20)

Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

(21)

L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici relativamente a Slovacchia, Bulgaria, Francia, Repubblica ceca, Lituania, Paesi Bassi, Ungheria, Cipro, Estonia, Malta, Romania e Finlandia al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

(22)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(23)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Slovacchia, la Bulgaria, la Francia, la Repubblica ceca, la Lituania, i Paesi Bassi, l'Ungheria, Cipro, l'Estonia, Malta, la Romania e la Finlandia continuano ad aver diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 2

1.   Le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di tali decisioni dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(4)  Decisione 2010/682/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 58).

(5)  Decisione 2010/758/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Bulgaria (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 43).

(6)  Decisione 2011/355/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Francia (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 23).

(7)  Decisione 2011/434/UE del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 72).

(8)  Decisione 2011/888/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lituania (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 38).

(9)  Decisione 2012/46/UE del Consiglio, del 23 gennaio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nei Paesi Bassi (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 32).

(10)  Decisione 2012/446/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Ungheria (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 23).

(11)  Decisione 20012/672/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici a Cipro (GU L 302 del 31.10.2012, pag. 11).

(12)  Decisione 2012/710/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Estonia (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 61).

(13)  Decisione 2013/153/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici a Malta (GU L 86 del 26.3.2013, pag. 21.)

(14)  Decisione 2013/229/UE del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Romania (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 11).

(15)  Decisione 2013/792/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Finlandia (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 103).


2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/97


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/947 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria.

(4)

Con l'adozione della decisione 2010/559/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che la Finlandia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 settembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5)

Con l'adozione della decisione 2011/387/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che la Slovenia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 28 giugno 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(6)

Con l'adozione della decisione 2011/547/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che la Romania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 12 settembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(7)

Con l'adozione della decisione 2012/236/UE del Consiglio (7), il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 26 aprile 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(8)

Con l'adozione della decisione 2012/664/UE del Consiglio (8), il Consiglio ha concluso che la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Con l'adozione della decisione 2012/713/UE del Consiglio (9), il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 novembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(10)

Con l'adozione della decisione 2013/230/UE del Consiglio (10), il Consiglio ha concluso che la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 14 maggio 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(11)

Con l'adozione della decisione 2013/692/UE del Consiglio (11), il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 novembre 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(12)

Con l'adozione della decisione 2014/264/UE del Consiglio (12), il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 6 maggio 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(13)

Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura.

(14)

Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione.

(15)

Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(16)

Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE.

(17)

Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

(18)

L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici relativamente a Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(19)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(20)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, la Finlandia, la Slovenia, la Romania, la Polonia, la Svezia, la Lituania, la Bulgaria, la Slovacchia e l'Ungheria continuano ad aver diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 2

1.   Le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di tali decisioni dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(4)  Decisione 2010/559/UE del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Finlandia (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 34).

(5)  Decisione 2011/387/UE del Consiglio, del 28 giugno 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Slovenia (GU L 173 dell'1.7.2011, pag. 9).

(6)  Decisione 2011/547/UE del Consiglio, del 12 settembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Romania (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 8).

(7)  Decisione 2012/236/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Polonia (GU L 118 del 3.5.2012, pag. 8).

(8)  Decisione 2012/664/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Svezia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 44).

(9)  Decisione 2012/713/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Lituania (GU L 323 del 22.11.2012, pag. 17).

(10)  Decisione 2013/230/UE del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Bulgaria (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 12).

(11)  Decisione 2013/692/UE del Consiglio, del 19 novembre 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati d'immatricolazione dei veicoli con la Slovacchia (GU L 319 del 29.11.2013, pag. 7).

(12)  Decisione 2014/264/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Ungheria (GU L 137 del 12.5.2014, pag. 7).


RACCOMANDAZIONI

2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/100


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/948 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

sull'uso dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, misurati e omologati in conformità della procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure), al momento di fornire le informazioni ai consumatori a norma della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 3525]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (1) e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, vale a dire la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, «WLTP») introdotta dal regolamento C(2017) 3521 (2), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle, «NEDC»), ossia la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 (3) che però non corrisponde più alle condizioni di guida o alle tecnologie dei veicoli. La procedura WLTP garantirà condizioni di prova più rigorose e realistiche in merito ai valori pertinenti al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, a vantaggio dei consumatori. Gli obblighi in materia di informazione dei consumatori dovrebbero includere la modalità con cui garantire l'ottenimento di queste informazioni migliorate al fine di consentirne la necessaria comparabilità.

(2)

La direttiva 1999/94/CE ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove in vendita o in leasing nell'Unione, affinché possano effettuare una scelta consapevole al momento dell'acquisto di un'automobile nuova. Per le autovetture nuove, la direttiva prevede che sia il consumo ufficiale di carburante sia le emissioni specifiche ufficiali di CO2 delle autovetture nuove, definiti all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva, siano messi a disposizione dei consumatori. I valori da utilizzare sono quelli omologati e valutati dall'autorità di omologazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 692/2008, in particolare del suo allegato XII, e inclusi nell'allegato VIII della direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tali valori devono essere allegati al certificato di omologazione CE del veicolo e devono essere inseriti nel certificato di conformità.

(3)

La WLTP è introdotta a partire dal 1o settembre 2017, cominciando dai nuovi tipi di autovetture descritti nell'allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE, a cui faranno seguito dal 1o settembre 2018 le autovetture nuove. I veicoli di fine serie, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 22, della direttiva 2007/46/CE, che sono omologati con misurazioni effettuate in conformità del NEDC, possono essere immessi sul mercato per un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione CE, vale a dire fino al 31 agosto 2019. Di conseguenza, a decorrere dal 1o settembre 2019 tutti i nuovi autoveicoli immessi sul mercato dell'Unione devono essere sottoposti a prova in conformità della procedura WLTP.

(4)

Durante la graduale introduzione della WLTP, il certificato di omologazione CE del veicolo e il certificato di conformità devono indicare i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante omologati e misurati conformemente al NEDC e/o alla WLTP. Per le autovetture omologate secondo la procedura WLTP, i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante misurati sia tramite WLTP sia tramite NEDC saranno registrati nel certificato di conformità.

(5)

È quindi importante chiarire quali valori utilizzare durante il periodo transitorio di introduzione graduale della WLTP per informare i consumatori ai sensi della direttiva 1999/94/CE, così da garantire che le informazioni loro fornite siano comparabili per tutte le nuove autovetture e in tutti gli Stati membri.

(6)

È molto probabile che i valori per il consumo di carburante e per le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP saranno diversi da quelli misurati utilizzando il NEDC. Per lo stesso veicolo, i valori ottenuti con la WLTP saranno in molti casi più elevati rispetto a quelli ottenuti con il NEDC. Inoltre, a differenza del NEDC, la WLTP garantirà valori specifici delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante per ogni singolo veicolo, riflettendo le specifiche e i dispositivi opzionali che incidono su tali valori. Ciò dovrebbe consentire di offrire ai consumatori informazioni più precise e realistiche su ogni autovettura nuova o, nel caso di un determinato modello di automobile, sul possibile ventaglio di valori di emissioni di CO2 e consumo di carburante.

(7)

I risultati delle prove sul consumo di carburante e sui valori di emissione di CO2 sono registrati per le diverse fasi di prova. Per i veicoli omologati conformemente al NEDC, vengono forniti i valori per il ciclo «urbano» e «extraurbano» ma anche i valori «ciclo misto» e «ponderati, ciclo misto». Per i veicoli omologati conformemente alla WLTP, vengono forniti i valori per la fase a velocità «bassa», «media», «alta» e «altissima» ma anche i valori «ciclo misto» e «ponderati, ciclo misto». Al fine di garantire la comparabilità, occorre mettere a disposizione dei consumatori almeno i valori «ciclo misto» del metodo di prova applicabile.

(8)

Se fornite separatamente da etichette, guide, poster o materiale promozionale previsti dalla direttiva 1999/94/CE, le informazioni relative al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 sono messe a disposizione dei consumatori sulla base di protocolli di prova non armonizzati all'interno di regimi volontari stabiliti dai costruttori, e i consumatori dovrebbero essere messi al corrente inequivocabilmente del fatto che si tratta di valori basati su protocolli di prova non armonizzati. È opportuno segnalare ai consumatori che per mettere a confronto il consumo di carburante o le emissioni di CO2 di autovetture nuove, occorre utilizzare valori misurati e omologati conformemente a un protocollo di prova armonizzato a livello dell'UE.

(9)

Nel recepire la direttiva 1999/94/CE, alcuni Stati membri hanno scelto di riportare sulle etichette delle automobili anche informazioni sugli inquinanti atmosferici, in aggiunta alle informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2. Dopo l'introduzione della procedura WLTP, di quella sulle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions — RDE) e dei nuovi obblighi relativi alla dichiarazione di un valore massimo per le emissioni reali di guida sul certificato di conformità dei nuovi veicoli (6), le informazioni sugli inquinanti atmosferici saranno disponibili a partire dal 1o settembre 2017 per tutti i nuovi tipi di veicoli e dal 1o settembre 2019 per tutti i veicoli nuovi. In linea con le raccomandazioni del Parlamento europeo a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (7), gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di mettere tali informazioni a disposizione dei consumatori per sensibilizzarli, consentendo loro di compiere una scelta informata al momento dell'acquisto di un'automobile.

(10)

Al fine di garantire che i consumatori siano pienamente consapevoli delle implicazioni della modifica apportata alla WLTP, tutte le parti interessate dovrebbero organizzare o partecipare a campagne d'informazione per spiegare gli effetti della nuova procedura di prova sui valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante. Le campagne d'informazione dovrebbero coinvolgere sia le autorità pubbliche, sia le organizzazioni dei consumatori, ambientali, non governative, degli automobilisti e l'industria automobilistica.

(11)

Dopo aver condotto consultazioni con il gruppo di esperti nel campo dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche in materia di CO2 dei veicoli stradali, con esperti del settore, associazioni dei consumatori e altre organizzazioni non governative e con gli Stati membri, la Commissione ritiene opportuno formulare raccomandazioni sul modo in cui, per informare i consumatori, dovrebbero essere espressi il consumo ufficiale di carburante e le emissioni specifiche ufficiali di CO2 delle autovetture nuove.

(12)

Dovrebbe essere adottata una raccomandazione per consentire ai consumatori di compiere una scelta informata e per promuovere un'applicazione uniforme della direttiva 1999/94/CE in tutta l'Unione.

(13)

Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 10 della direttiva 1999/94/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i valori NEDC registrati nei certificati di conformità dei nuovi veicoli immatricolati siano utilizzati al fine di comunicare ai consumatori il consumo ufficiale di carburante e le emissioni specifiche ufficiali di CO2, quali definiti all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/94/CE, fino al 31 dicembre 2018, termine dopo il quale tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato dell'Unione devono essere sottoposti a prove e omologati in conformità alla procedura WLTP.

2.

A partire dal 1o gennaio 2019, gli Stati membri dovrebbero garantire che per informare i consumatori siano utilizzati solo i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP.

3.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che dopo il 1o gennaio 2019, allorché ai veicoli di fine serie potrebbero ancora essere associati solo valori NEDC, tali valori siano accompagnati da una clausola di esclusione della responsabilità che indica che il veicolo è un veicolo di fine serie e che i valori non sono paragonabili a quelli ottenuti tramite la procedura WLTP.

4.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'etichetta apposta su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita, oppure affissa nelle vicinanze dello stesso, comprenda le informazioni sui valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 del veicolo a cui si riferisce.

5.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 sia il poster o lo schermo di visualizzazione da esporre nel punto vendita comprenda le informazioni relative ai valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 del veicolo a cui si riferisce. Se un modello comprende più varianti e/o versioni, i valori da fornire dovrebbero basarsi sul singolo veicolo che presenta le più elevate emissioni ufficiali di CO2 nell'ambito del gruppo compreso.

6.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il materiale promozionale contenente riferimenti a un particolare modello, versione o variante di autovettura nuova comprenda le informazioni sul consumo ufficiale di carburante e sulle emissioni specifiche ufficiali di CO2 del veicolo a cui si riferisce. Se sono indicati più modelli, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, per tutti i veicoli cui si riferiscono, le informazioni comprendano i valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche di CO2 o l'intervallo tra i valori più elevati e quelli meno elevati di tutti i veicoli. Per i veicoli omologati secondo la procedura WLTP, i valori più elevati e quelli meno elevati dovrebbero rispecchiare i valori delle autovetture nuove disponibili sul mercato, come indicato nei certificati di conformità.

7.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il materiale promozionale distribuito con mezzi elettronici che consente ai consumatori di configurare un determinato veicolo (ad esempio i configuratori online di veicoli), illustri loro con chiarezza il modo in cui diverse attrezzature specifiche e dispositivi opzionali possono incidere sui valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 omologati e misurati in conformità con la procedura WLTP.

8.

Nel caso in cui gli Stati membri consentano di fornire, come informazioni complementari e prima del 1o gennaio 2019, i valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 misurati con procedura WLTP — al fine di assicurare il prima possibile ai consumatori l'accesso a valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante più rappresentativi delle condizioni di guida reali — essi dovrebbero garantire sia che le informazioni siano presentate in modo chiaro e distinto da etichette, guide, poster o materiale promozionale previsti dalla direttiva 1999/94/CE, sia che contengano l'indicazione seguente:

«A partire dal 1o settembre 2017 alcuni veicoli nuovi saranno omologati secondo la procedura di prova armonizzata a livello internazionale (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), che è una procedura di prova nuova e più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A partire dal 1o settembre 2018 la procedura WLTP sostituirà integralmente l'attuale procedura di prova, ovvero il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC.»

9.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori, prima di prendere una decisione in merito all'acquisto di un'automobile, siano informati circa i cambiamenti rispetto al consumo di carburante e ai valori delle emissioni di CO2 risultanti dall'introduzione della procedura WLTP e circa le conseguenze che essi possono avere al momento della registrazione.

10.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il valore del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 includano almeno i valori «in ciclo misto» misurati secondo la procedura di prova pertinente.

11.

Se le informazioni relative al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 che si basano su protocolli di prova non armonizzati nell'ambito dei sistemi volontari dei produttori vengono fornite ai consumatori separatamente da etichette, guide, poster o materiale promozionale previsti dalla direttiva 1999/94/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali informazioni contengano l'indicazione seguente:

«I valori del consumo di carburante o delle emissioni di CO2 si basano su protocolli di prova non armonizzati e sono forniti a titolo puramente informativo. Al fine di confrontare i valori del consumo di carburante o delle emissioni di CO2 di un'autovettura nuova, sulla base di un protocollo di prova armonizzato a livello dell'UE, si dovrebbero utilizzare i valori ufficiali delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante [reperibili qui: inserire hyperlink al sito].»

12.

Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di includere anche le informazioni riguardanti le emissioni di inquinanti atmosferici in condizioni di guida reali, dichiarate nel certificato di conformità del veicolo, sull'etichetta apposta su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita oppure affissa nelle vicinanze dello stesso.

13.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano lanciate campagne di informazione idonee a spiegare ai consumatori l'introduzione della procedura WLTP e come essa incide sui valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, in particolare riguardo al fatto che si ottengono valori più alti rispetto a quelli ottenuti mediante l'NEDC, e il significato dei valori risultanti dalle diverse fasi di prova.

14.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

(2)  Regolamento C(2017) 3521 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(5)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1).

(7)  P8_TA(2017)0100