ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
1 giugno 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/928 della Commissione, del 29 maggio 2017, recante divieto temporaneo di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/929 della Commissione, del 31 maggio 2017, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante operanti nelle acque territoriali della Grecia

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione, del 31 maggio 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2016 ( 1 )

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/931 della Commissione, del 31 maggio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 19 maggio 2017 al 26 maggio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/932 del Consiglio, del 23 maggio 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

12

 

*

Decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (ECB/2016/40)

14

 

*

Decisione (UE) 2017/934 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (BCE/2016/41)

18

 

*

Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (ECB/2016/42)

21

 

*

Decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16)

26

 

*

Decisione (UE) 2017/937 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di significatività di soggetti vigilati (BCE/2017/17)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/928 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2017

recante divieto temporaneo di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

08/TQ127

Stato membro

Spagna

Stock

POK/56-14

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

Data di chiusura

8.5.2017


1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/929 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante operanti nelle acque territoriali della Grecia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

Il 2 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca dello zerro (Spicara smaris) e della boga (Boops boops) nelle acque territoriali greche.

(4)

La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Grecia e interessa imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Grecia.

(5)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel settembre 2016 la deroga chiesta dalla Grecia e il relativo progetto di piano di gestione.

(6)

La Grecia ha adottato il piano di gestione (di seguito denominato il «piano di gestione greco») il 29 dicembre 2016 con decisione ministeriale (6719/146097/29-12-2016), in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(7)

La deroga chiesta dalla Grecia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)

In particolare, sussistono vincoli geografici specifici a motivo della struttura morfologica propria della Grecia, caratterizzata da numerose isole sparse in diversi mari, e della distribuzione spaziale delle specie bersaglio, che sono esclusivamente presenti in determinati siti e zone della fascia costiera a profondità inferiori a 50 metri. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate.

(9)

Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da natante hanno le caratteristiche tecniche necessarie.

(10)

Inoltre, esso non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, poiché le sciabiche da natante sono attrezzi molto selettivi, che non entrano in contatto con il fondo marino e non possono essere utilizzati su praterie di Posidonia oceanica.

(11)

La richiesta riguarda 244 imbarcazioni elencate nell'allegato 5 del piano di gestione che disciplina l'attività delle sciabiche da natante tradizionali nelle acque greche. La deroga chiesta dalla Grecia interessa quindi un numero limitato di imbarcazioni rispetto alla vasta zona di distribuzione della flotta operante con sciabiche da natante, che corrisponde all'1,5 per cento circa dell'intera flotta peschereccia greca e a 1 697,72 tonnellate di stazza lorda (GT).

(12)

Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(13)

La decisione ministeriale greca e il piano di gestione garantiscono che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in linea con l'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(14)

Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che vieta la pesca al di sopra degli habitat in questione. In effetti, le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino. Inoltre, la realizzazione di una mappatura delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali greche contribuisce alla protezione della Posidonia oceanica.

(15)

Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.

(16)

Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Grecia ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione, in quanto le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5.

(17)

Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.

(18)

Il piano di gestione garantisce che le catture di specie incluse nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime, in quanto le specie bersaglio — zerro (Spicara smaris) e boga (Boops boops) — non figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e le attività di pesca sono altamente selettive.

(19)

Le attività di pesca sono altamente selettive e non sono mirate alla cattura di cefalopodi.

(20)

Il piano di gestione greco include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2).

(21)

Il piano di gestione greco include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(22)

È pertanto opportuno concedere la deroga richiesta.

(23)

È opportuno che la Grecia riferisca alla Commissione a scadenze regolari e in conformità del piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(24)

La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione degli stock sfruttati e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

1.   L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca dello zerro (Spicara smaris) e della boga (Boops boops) praticata con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Grecia.

2.   Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da imbarcazioni:

a)

recanti un numero di registrazione indicato nell'allegato 5 del piano di gestione greco;

b)

aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; e

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Grecia in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

La Grecia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/930 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

che concerne l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2016

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae e per una modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per i suini concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione (2). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 nonché dei dati pertinenti a sostegno della richiesta di modifica.

(3)

Detta domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» nonché la modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per i suini al fine di estendere l'impiego a tutte le micotossine tricoteceni.

(4)

Nel suo parere del 7 dicembre 2016 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha riconosciuto che il preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae ha la capacità di ridurre il deossinivalenolo (DON) nei mangimi contaminati. Essa ha concluso che il preparato ha la capacità di ridurre il gruppo 12,13-epossido in vari tricoteceni rappresentativi e in altre micotossine dello stesso tipo strutturale, indipendentemente dalla specie o categoria di animali ai quali si somministrano i mangimi contaminati. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 al fine di consentire l'impiego dell'additivo con altri tricoteceni.

(6)

La valutazione del preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi per i suini (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 36).

(3)  EFSA Journal 2017;15(1):4676.


ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: sostanze che riducono la contaminazione da micotossine dei mangimi: tricoteceni.

1m01

Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae

Composizione dell'additivo

Preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae

Metodo di analisi  (1)

Enumerazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae: metodo di semina per inclusione su piastra (pour plate) in agar VM integrato con oxyrase.

Identificazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie avicole

1,7 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

3.

L'impiego è consentito nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina.

4.

Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.

21 giugno 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ALLEGATO II

«

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: sostanze che riducono la contaminazione da micotossine dei mangimi: tricoteceni.

1m01

Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae

Composizione dell'additivo

Preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae

Metodo di analisi  (1)

Enumerazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae: metodo di semina per inclusione su piastra (pour plate) in agar VM integrato con oxyrase.

Identificazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Suini

1,7 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

3.

Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.

13 novembre 2023

»

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/931 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 19 maggio 2017 al 26 maggio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione (2) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina.

(2)

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 ha fissato per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il quantitativo del contingente recante il numero d'ordine 09.4306 a 960 000 tonnellate.

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 19 maggio 2017 a partire dalle ore 13, al 26 maggio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4306, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4306, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per il periodo contingentale in corso.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recanti il numero d'ordine 09.4306 e di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, introdotte dal 19 maggio 2017 a partire dalle ore 13, al 26 maggio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, è applicato un coefficiente di attribuzione dell'86,524176 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4306.

2.   La presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4306, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, è sospesa a partire dal 26 maggio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingentale in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


DECISIONI

1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/12


DECISIONE (UE) 2017/932 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2017

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 31 marzo 2017 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (BCE/2017/8) (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato dei revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, è giunto a scadenza dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2016. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2017.

(3)

La Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ha selezionato Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022.

(4)

Il Consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA quali revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA sono accettati quali revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  GU C 120 del 13.4.2017, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


1.6.2017   

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L 141/14


DECISIONE (UE) 2017/933 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 2016

su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (ECB/2016/40)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

considerando quanto segue:

(1)

Il conferimento di compiti in materia di vigilanza alla Banca centrale europea (BCE) da parte del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1) mette alla prova l'efficacia e l'efficienza del processo decisionale della BCE, dato l'elevato numero di decisioni richieste in relazione ai compiti della BCE in materia di vigilanza bancaria.

(2)

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, ciascuna istituzione dell'Unione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, le condizioni e le finalità da essi previste. L'articolo 9.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») prevede che la BCE abbia due organi decisionali, il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

(3)

L'articolo 11.6 dello Statuto del SEBC stabilisce che il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. In relazione a ciò, gli articoli 10.1 e 10.2 del regolamento interno della Banca centrale europea (di seguito il «regolamento interno»), adottato con la Decisione BCE/2004/2 (2), dispone che tutte le unità operative della BCE siano poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. Ai sensi dell'articolo 13 quaterdecies.1 del regolamento interno, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza.

(4)

In conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 i compiti attribuiti alla BCE devono essere assolti senza arrecare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Inoltre l'articolo 25 dispone che il personale coinvolto nell'assolvimento di tali compiti sia separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. Tale separazione organizzativa, in forza della quale il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 risponde al presidente del Consiglio di vigilanza, è stata attuata in conformità alla decisione BCE/2014/39 (3).

(5)

Il Comitato esecutivo non ha competenza decisionale in relazione alle decisioni di vigilanza. L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 ha istituito il Consiglio di vigilanzacome organo interno incaricato di pianificare ed eseguire i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 alla BCE. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza svolge attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e propone al Consiglio direttivo progetti di decisione completi che, salve obiezioni, sono adottati da quest'ultimo. Il Consiglio di vigilanza non è un organo decisionale della BCE ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 9.3 dello Statuto del SEBC.

(6)

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha statuito che può essere necessaria una procedura per delegare l'assunzione di decisioni, tenuto conto del numero considerevole di atti decisionali che un'istituzione può essere tenuta ad adottare per svolgere i propri compiti. La CGUE ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (4). Pertanto i poteri conferiti a un'istituzione includono il diritto di delegare, in osservanza delle disposizioni del TFUE, un certo numero di tali poteri, salvo il rispetto delle condizioni precisate dall'istituzione. Un'istituzione dell'Unione può stabilire, pertanto, misure a carattere organizzativo, delegando poteri ai propri organi decisionali interni nella misura in cui tali misure siano giustificate e rispettino il principio di proporzionalità.

(7)

Una decisione quadro generale sulla delega è necessaria in quanto parte dell'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali. Gli strumenti giuridici la cui adozione può essere delegata comprendono decisioni di vigilanza ai sensi di cui all'articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5) o istruzioni relative a compiti in materia di vigilanza di cui all'articolo 17 bis.3 del regolamento interno. La decisione quadro generale dovrebbe servire a chiarire la procedura da seguire per l'adozione di specifiche decisioni di vigilanza e dovrebbe determinare l'ambito delle responsabilità del Comitato esecutivo e di ogni capo di unità operativa al quale i poteri decisionali sono delegati. La presente decisione quadro generale non dovrebbe incidere sull'esercizio dei compiti di vigilanza della BCE né pregiudicare la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre progetti di decisione completi al Consiglio direttivo.

(8)

In questo quadro, il Consiglio direttivo dovrebbe adottare decisioni di delega in conformità alla presente decisione quadro generale e alla procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ciò è conforme alla giurisprudenza della CGUE, che statuisce che una decisione di delega debba essere adottata con la procedura che troverebbe applicazione se una decisione finale dovesse essere adottata dall'autorità delegante. Il Consiglio di vigilanza può in ogni momento presentare al Consiglio direttivo un progetto di decisione completo, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, che proponga l'abrogazione o la modifica di una specifica decisione di delega. Tale abrogazione o modifica non dovrebbe pregiudicare decisioni di delega già assunte. Decisioni su questioni al di fuori dell'ambito della decisione di delega devono essere adottate con la procedura di non obiezione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Natura suppletiva

La presente decisione integra il regolamento interno.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce regole in materia di delega di poteri decisionali chiaramente individuati del Consiglio direttivo in relazione a strumenti giuridici di vigilanza.

Articolo 3

Definizioni

Le espressioni utilizzate nella presente decisione hanno lo stesso significato di quelle definite nel regolamento interno, e ad esse si aggiungono le seguenti definizioni:

1)

per «strumento giuridico in materia di vigilanza» si intende uno strumento giuridico relativo ai compiti di vigilanza della BCE;

2)

per «decisione di delega» si intende una decisione del Consiglio direttivo di delegare poteri decisionali relativi a strumenti giuridici di vigilanza a capi di unità operative della BCE;

3)

per «decisione di nomina» si intende una decisione del Comitato esecutivo di nominare uno o più capi di unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega;

4)

per «decisione delegata» si intende una decisione relativa a strumenti giuridici di vigilanza assunta sulla base di poteri decisionali delegati.

Articolo 4

Decisioni di delega

Il Consiglio direttivo può delegare poteri decisionali in relazione a strumenti giuridici di vigilanza a capi di unità operative della BCE adottando una decisione di delega con la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Una decisione di delega stabilisce con precisione l'ambito della delega e le condizioni sulla base delle quali tali poteri possono essere esercitati, e diviene efficace con l'adozione di una decisione di nomina da parte del Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5.

Articolo 5

Decisioni di nomina

1.   Il Comitato esecutivo può nominare uno o più capi di unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega mediante l'adozione di una decisione di nomina, previa consultazione del Presidente del Consiglio di vigilanza.

2.   I capi di unità operative della BCE di cui al paragrafo 1 sono scelti tra i capi di unità operative della BCE impegnati nello svolgimento di compiti di vigilanza, separati dal punto di vista organizzativo dai compiti del personale impegnato nello svolgimento di altri compiti conferiti alla BCE in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013. La selezione dei capi delle unità operative della BCE tiene altresì conto dell'importanza della decisione di delega e del numero di destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.

Articolo 6

Decisioni delegate

1.   Le decisioni delegate sono assunte per conto del Consiglio direttivo e sotto la sua responsabilità.

2.   Ove un capo di unità operativa della BCE sia stato nominato per l'assunzione decisioni sulla base di una decisione di delega in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, le decisioni delegate sono sottoscritte dal capo di unità operativa della BCE. Ove più di un capo di unità operativa della BCE sia stato nominato per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione delegata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, le decisioni delegate sono sottoscritte dai capi di unità operative nominati della BCE che hanno approvato la decisione delegata.

Articolo 7

Registrazione delle decisioni delegate e relative comunicazioni

1.   Il segretariato del Consiglio di vigilanza registra le decisioni delegate assunte in conformità alla presente decisione e ne informa mensilmente il segretariato del Consiglio direttivo.

2.   Il segretariato del Consiglio direttivo presenta al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza una relazione trimestrale sull'esercizio dei poteri decisionali delegati in relazione a strumenti giuridici di vigilanza.

Articolo 8

Riesame delle decisioni delegate

1.   Le decisione delegate possono essere soggette a riesame amministrativo interno in conformità all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come previsto dalla decisione BCE/2014/16 (6).

2.   In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(2)  Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(3)  Decisione (UE) 2014/39, del 17 settembre 2014, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).

(4)  Sentenze della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e del 26 maggio 2005, Carmine Salvatore Tralli contro BCE, C--301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

(5)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(6)  Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).


1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/18


DECISIONE (UE) 2017/934 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 2016

sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (BCE/2016/41)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce i criteri in base ai quali un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista è classificato come come soggetto vigilato significativo. I criteri per determinare la significatività sono ulteriormente precisati nella parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3).

(2)

Ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), un soggetto vigilato è considerato significativo se la BCE così stabilisce in una propria decisione adottata nei confronti del soggetto vigilato in questione. Ai sensi dell'articolo 40 del predetto regolamento, se uno o più soggetti vigilati fanno parte di un gruppo vigilato, i criteri per determinare la significatività sono stabiliti al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti e ciascun soggetto vigilato è considerato significativo in conformità a tali criteri.

(3)

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE, in ogni momento, ricevute informazioni pertinenti, può verificare in qualunque momento se i criteri di significatività sono soddisfatti.

(4)

Dall'ambito di applicazione della presente decisione dovrebbero essere escluse nuove decisioni sulla significatività. L'adozione di una modifica a una decisione sulla significatività dovrebbe far salva l'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte III, titolo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

(5)

Una modifica a una decisione sulla significatività che revochi la classificazione come significativo di un soggetto o un gruppo vigilato significativo, se basata sull'articolo 70 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), non dovrebbe essere effettuata per mezzo di una decisione delegata.

(6)

Ogni anno la BCE, in quanto autorità competente per tutti i soggetti vigilati significativi nel Meccanismo di vigilanza unico, si trova ad adottare un numero significativo di decisioni che modificano precedenti decisioni sulla significatività. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare, è necessaria una decisione di delega in relazione all'adozione di decisioni che modifichino precedenti decisioni sulla significatività. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di atti decisionali per assolvere i propri compiti. Analogamente, la CGUE ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (4). Al fine di agevolare il processo decisionale in relazione all'adozione di una modifica a una decisione sulla significatività, è necessaria una decisione di delega.

(7)

La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su specifici criteri. Mentre le decisioni sulla significatività di un gruppo vigilato contengono un elenco dei soggetti ricompresi nel gruppo vigilato significativo, tali specifici criteri dovrebbero far riferimento a una modifica della composizione di un gruppo vigilato significativo o a un cambiamento della denominazione di un soggetto vigilato, giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.

(8)

La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) chiarisce la procedura da osservare per l'adozione di specifiche decisioni di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza e non pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.

(9)

Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le modifiche a una decisione sulla significatività dovrebbero essere adottate in conformità alla procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (5). La presente decisione non dovrebbe incidere sull'esercizio dei compiti di vigilanza della BCE né pregiudicare la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre progetti di decisione completi al Consiglio direttivo.

(10)

Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 (6). In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «modifica a una decisione sulla significatività» si intende una decisione adottata a seguito del riesame della significatività in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, o 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), che modifica o abroga una decisione della BCE che ha classificato un soggetto o un gruppo vigilato come significativo ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

2)

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante secondo la definizione di cui al punto 1 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013;

3)

per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

4)

per «soggetto vigilato» si intende un soggetto vigilato secondo la definizione di cui al punto 20 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

5)

per «gruppo vigilato» si intende un gruppo vigilato secondo la definizione di cui al punto 21 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

6)

per «gruppo vigilato significativo» si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

7)

per «decisione delegata» si intende una decisione assunta sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

8)

per «capi di unità operative» si intendono i capi di unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare modifiche alle decisioni sulla significatività.

Articolo 2

Delega delle modifiche alle decisioni sulla significatività

1.   In conformità all'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega l'adozione delle modifiche alle decisioni sulla significatività ai capi di unità operative nominati dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione.

2.   Una modifica a una decisione sulla significatività è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Criteri per l'adozione di decisioni delegate

1.   Una modifica a una decisione sulla significatività che classifichi un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato significativo è assunta con decisione delegata ove i criteri per determinare la significatività al più alto livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità alle disposizioni di cui alla parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) continuino ad essere soddisfatti per il gruppo vigilato significativo.

2.   Una modifica a una decisione sulla significatività che revochi la classificazione come significativo di un soggetto vigilato significativo nell'ambito di un gruppo vigilato è assunta con decisione delegata ove i criteri per la determinazione della significatività al più alto livello di consolidamento all'interndegli Stati membri partecipanti in conformità alle disposizioni di cui alla parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) continuino ad essere soddisfatti per il gruppo vigilato significativo, sebbene il soggetto vigilato abbia cessato di far parte del gruppo.

3.   Una modifica a una decisione sulla significatività che revochi la classificazione come significativo di un soggetto o un gruppo vigilato significativo è assunta con decisione delegata solo ove i criteri per la determinazione della significatività al più alto livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità alle disposizioni di cui alla parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) non siano più soddisfatti.

4.   Una modifica a una decisione sulla significatività che modifica la denominazione di un soggetto vigilato significativo è assunta con decisione delegata ove alla BCE non sia stata comunicata alcuna informazione supplementare pertinente alla classificazione del soggetto vigilato.

5.   Una modifica a una decisione sulla significatività non è adottata con decisione delegata ove il soggetto o il gruppo vigilato interessato sia stato classificato come significativo in conformità all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

6.   Una modifica a una decisione sulla significatività non è assunta con decisione delegata ove la BCE riceva una comunicazione scritta che contesti la classificazione di un soggetto vigilato come significativo o meno significativo.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(4)  Sentenze della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e del 26 maggio 2005, Carmine Salvatore Tralli contro BCE, C--301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

(5)  Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(6)  Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).


1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/21


DECISIONE (UE) 2017/935 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 2016

sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (ECB/2016/42)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e),

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE), quale autorità competente per gli enti vigilati significativi, ha la responsabilità di assicurare, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e degli articoli 93 e 94 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3), che i membri degli organi di amministrazione di tali enti siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità.

(2)

L'articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) richiede che: (a) i membri degli organi di amministrazione siano sempre in possesso dei requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e che l'organo di amministrazione possieda complessivamente conoscenze, competenze ed esperienza adeguate per poter comprendere le attività dell'ente; (b) tutti i membri dell'organo di amministrazione dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno all'ente e che, tenuto conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, il numero di incarichi di amministratore ricoperto da ciascun membro dell'organo di amministrazione non superi un certo numero; (c) ciascun membro dell'organo di amministrazione agisca con onestà, integrità e indipendenza di giudizio; e (d) i soggetti vigilati predispongano una politica che promuova la diversità in seno all'organo di amministrazione.

(3)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE è tenuta ad applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. La BCE è anche soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La BCE è tenuta a compiere ogni sforzo per ottemperare agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati dall'ABE ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e al manuale di vigilanza europeo predisposto dall'ABE conformemente a tale regolamento.

(4)

Secondo l'orientamento ABE/GL/2012/06 dell'Autorità bancaria europea (6) nel verificare l'idoneità di un membro, oltre ai criteri relativi alla sua onorabilità ed esperienza, dovrebbe tenersi conto anche dei criteri pertinenti al funzionamento dell'organo di amministrazione. La verifica dovrebbe includere anche potenziali conflitti di interessi dei membri, la sufficiente disponibilità di tempo, la capacità di esercitare le sue funzioni in modo indipendente senza l'indebita influenza da parte di altre persone, la composizione complessiva dell'organo di amministrazione e le conoscenze e l'esperienza complessive ad esso richieste. Ciò non pregiudica la verifica dell'attuazione dei dispositive di governance dell'ente ai fini dell'articolo 88 della direttiva 2013/36/UE.

(5)

Oltre alla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, una decisione della BCE in materia di professionalità e onorabilità dovrebbe assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti in ogni altra normativa nazionale applicabile. Pertanto, la possibilità di adottare una decisione per delega dovrebbe essere valutata facendo salva la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi della normativa applicabile.

(6)

Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero considerevole di decisioni in materia di professionalità e onorabilità. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare, è necessaria una decisione di delega per l'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (7).

(7)

La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.

(8)

La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2014/17) chiarisce la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.

(9)

Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata stabiliti nella presente decisione non siano soddisfatti, le decisioni in materia di professionalità e onorabilità dovrebbero essere adottate con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (8).

(10)

Se si ritiene che un membro non sia in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, la decisione in materia di professionalità e onorabilità non dovrebbe essere adottata con decisione delegata, ma piuttosto con la procedura di non obiezione. È necessario, pertanto, ove non sia possibile predeterminare se sia consentita l'adozione di una decisione delegata, prevedere un tempo sufficiente per la procedura di non obiezione. Per questo motivo, se un'autorità nazionale competente non presenta alla BCE un progetto di decisione delegata 20 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per l'adozione della decisione in materia di professionalità e onorabilità ai sensi della normativa nazionale applicabile, la decisione dovrebbe essere adottata con la procedura di non obiezione. Inoltre, se i capi delle unità operative nutrono dubbi in merito al possesso da parte del membro dei requisiti di professionalità e onorabilità a causa dell'insufficienza delle informazioni fornite dall'autorità nazionale competente o della complessità della verifica, dovrebbe essere utilizzata anche in questo caso la procedura di non obiezione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «requisiti di professionalità e onorabilità» si intendono i requisiti di cui i membri dell'organo di amministrazione di un soggetto vigilato significativo devono costantemente essere in possesso in conformità all'articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE e di ogni altra normativa applicabile;

2)

per «decisione in materia di professionalità e onorabilità» si intende una decisione della BCE che stabilisce se un singolo è possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità;

3)

per «normativa applicabile» si intende il pertinente diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e qualsivoglia normativa nazionale rilevante per la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità;

4)

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante secondo la definizione di cui al punto 1 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013;

5)

per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

6)

per «soggetto vigilato» si intende un soggetto vigilato secondo la definizione di cui al punto 20) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

7)

per «gruppo vigilato significativo» si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

8)

per «decisione delegata» si intende una decisione adottata sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

9)

per «organo di amministrazione» si intende un organo con funzioni di amministrazione secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2013/36/UE, salvo l'articolo 3, paragrafo 2, della medesima;

10)

per «membro» si intende un membro di un organo di amministrazione, di cui sia proposta la nomina o designato, ovvero, se del caso, un membro del personale che rivesta ruoli chiave (key function holder) come definito in conformità alla normativa applicabile;

11)

per «capi di unità operative» si intendono i capi di unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare congiuntamente decisioni in materia di professionalità e onorabilità;

12)

per «autorità nazionale competente» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui al punto 2 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013;

13)

per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE72004/2;

14)

per «Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità» si intende un documento così intitolato, adottato e di volta in volta modificato con procedura di non obiezione e pubblicato sul sito internet della BCE, contenente indicazioni sulle modalità di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità;

15)

per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito al punto 1) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

Articolo 2

Delega delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità

1.   In conformità all'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2014/40), il Consiglio direttivo delega il potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità ai capi delle unità operative nominati dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione.

2.   I capi delle unità operative adottano le decisioni delegate in conformità alla presente decisione e alla normativa applicabile.

Articolo 3

Ambito della delega

1.   Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se il soggetto vigilato interessato è uno di quelli di seguito indicati:

a)

il soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento di un gruppo vigilato significativo all'interno degli Stati membri partecipanti;

b)

l'ente creditizio con il valore totale delle attività più elevato in un gruppo vigilato significativo se tale soggetto è diverso da quello di cui alla lettera a);

c)

un soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato significativo.

2.   Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se la decisione in materia di professionalità e onorabilità:

a)

stabilisce che il membro non è in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità; o

b)

impone condizioni, tranne che le tali condizioni siano necessarie ad assicurare che il membro soddisfi i requisiti di professionalità e onorabilità ed esse siano state convenute per iscritto.

3.   Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se, sulla base delle informazioni fornite alla BCE:

a)

il membro è attualmente sottoposto a procedimento penale dinanzi a un'autorità giudiziaria o ha subito una condanna per un illecito penale in primo grado o in via definitiva; o

b)

nei confronti del membro sono state condotte o sono in corso indagini o risultano pendenti o irrogate azioni esecutive o sanzioni amministrative per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia di servizi finanziari.

4.   Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se:

a)

l'autorità nazionale competente non presenta alla BCE un progetto di decisione delegata 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione di una decisione in materia di professionalità e onorabilità ai sensi della normativa nazionale applicabile; o

b)

informazioni insufficienti o la complessità della valutazione richiedono che la decisione in materia di professionalità e onorabilità sia adottata con procedura di non obiezione.

5.   Ove, ai sensi dei paragrafi da 1 a 4, un decisione in materia di professionalità e onorabilità non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla normativa applicabile e con procedura di non obiezione.

6.   Ai fini dei paragrafi da 2 a 4 se la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità interessa più di un membro dell'organo di amministrazione e in relazione a uno o più di loro una decisione non può essere adottata con decisione delegata, la verifica dà luogo a due decisioni in materia di professionalità e onorabilità. Una decisione è adottata in conformità alla normativa applicabile e alla procedura di non obiezione; l'altra è adottata con decisione delegata.

Articolo 4

Verifica in materia di professionalità e onorabilità

La verifica dei requisiti in materia di professionalità e onorabilità è effettuata in conformità alla normativa applicabile tenendo conto della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (capitolo sui criteri di valutazione) che comprende i seguenti criteri:

a)

Esperienza. Il membro possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

b)

Onorabilità. Il membro soddisfa sempre i requisiti di onorabilità in modo da garantire la sana e prudente gestione del soggetto vigilato. Alla verifica dell'onorabilità non si applica il principio di proporzionalità.

c)

Potenziali conflitti di interessi e indipendenza di giudizio. Il membro ha la capacità di operare in modo indipendente. La valutazione di potenziali conflitti di interessi e dell'indipendenza di giudizio include una valutazione dei dispositivi di governance del soggetto vigilato diretti ad assicurare la comunicazione, l'attenuazione, la gestione e la prevenzione del conflitto di interessi.

d)

Disponibilità di tempo. Il membro ha la capacità di dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni in seno al soggetto vigilato. La valutazione può dipendere da diversi fattori come il numero di incarichi di amministratore ricoperti dal membro, la natura, la scala e la complessità delle attività del soggetto vigilato, e gli altri impegni rilevanti.

e)

Idoneità complessiva. Il membro è valutato in relazione al requisito di idoneità complessiva al momento della verifica iniziale di professionalità e onorabilità, tenendo conto della vigilanza in corso sulla governance del soggetto vigilato, nonché dell'autovalutazione dell'organo di amministrazione, in particolare con riguardo alla composizione e alle esigenze di idoneità complessiva.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

La presente decisione non si applica alle proposte di decisione in materia di professionalità e onorabilità presentate da un'autorità nazionale competente alla BCE prima dell'entrata in vigore di tale decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Orientamenti ABE/GL/2012/06 dell'Autorità bancaria europea, del 22 novembre 2012, sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave.

(7)  Sentenze della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e del 26 maggio 2005, Carmine Salvatore Tralli contro BCE, C--301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

(8)  Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(9)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/26


DECISIONE (UE) 2017/936 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 maggio 2017

che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 11,6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità (BCE/2016/42) (2), in particolare l'articolo 2,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (3), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.

(2)

Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.

(3)

Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.

(4)

Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi di unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 o 4, della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità, ovvero, se questi non è disponibile, dal Capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operative:

a)

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;

b)

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o

c)

se un direttore generale non è disponibile, il rispettivo vice direttore generale.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, 23 maggio 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  (Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  (Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.


1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/28


DECISIONE (UE) 2017/937 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 maggio 2017

che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di significatività di soggetti vigilati (BCE/2017/17)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2017/934 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega di decisioni sulla significatività di soggetti vigilati (BCE/2016/41) (2), e in particolare l'articolo 2,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (3), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.

(2)

Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.

(3)

Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.

(4)

Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi di unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato significativo o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 o 4, della decisione (UE) 2017/934 (ECB/2016/41) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:

a)

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;

b)

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o

c)

se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.

Articolo 2

Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) sono adottate dal direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III ovvero, se il direttore generale non è disponibile, dal vice direttore generale e da uno dei seguenti capi di unità operative:

a)

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;

b)

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o

c)

se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, 23 maggio 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  (Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  (Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.