ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 138

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
25 maggio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio, del 24 maggio 2017, che attua l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati

57

 

*

Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali ( 1 )

92

 

*

Regolamento (UE) 2017/894 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione degli ovini ( 1 )

117

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/895 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

120

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] ( 1 )

123

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/897 della Commissione, del 24 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

126

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli ( 1 )

128

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

131

 

*

Decisione (UE) 2017/900 del Consiglio, del 22 maggio 2017, relativa all'istituzione del gruppo ad hoc Articolo 50 TUE presieduto dal segretariato generale del Consiglio

138

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/901 del Consiglio, del 24 maggio 2017, che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

140

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/902 della Commissione, del 23 maggio 2017, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 3252]

143

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/903 della Commissione, del 23 maggio 2017, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 3324]  ( 1 )

189

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/890 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2017

che attua l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.

(2)

Il 17 maggio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)  GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

La persona di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunta all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014.

A.   Persone

«12.

Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: Ndele, Bamingui-Bangoran, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Passaporto n.: passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000897, rilasciato il 5 aprile 2013 (valido fino al 4 aprile 2018)

Indirizzo: a) KM5, Bangui, Repubblica centrafricana; b) Nana-Grebizi, Repubblica centrafricana

Data di designazione da parte dell'ONU:17 maggio 2017

Altre informazioni: Hissène è stato ministro della gioventù e dello sport all'interno del gabinetto dell'ex presidente della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Precedentemente, è stato a capo del partito politico della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace. Si è inoltre affermato come leader delle milizie armate a Bangui, in particolare nel quartiere «PK5» (3o distretto).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Informazioni supplementari:

 

Abdoulaye Hissène e altri membri dell'ex-Séléka, in collaborazione con i fomentatori anti-balaka alleati con l'ex presidente della Repubblica centrafricana (RCA) François Bozizé, tra cui Maxime Mokom, hanno incoraggiato proteste violente e scontri nel settembre 2015 nel quadro di un fallito tentativo di colpo di stato volto a far cadere il governo dell'allora presidente di transizione, Catherine Samba-Panza, mentre quest'ultima stava partecipando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015. Mokom, Hissène e altri sono stati accusati dal governo centrafricano di vari reati, tra cui omicidi, incendi dolosi, torture e saccheggi nel quadro del fallito tentativo di colpo di Stato.

 

Dal 2015 Hissène è uno dei principali leader delle milizie armate del quartiere «PK5» di Bangui, che comprendono più di 100 uomini. In tale veste, ha impedito la libertà di circolazione e il ritorno dell'autorità statale nella zona, anche attraverso la tassazione illecita dei trasporti e delle attività commerciali. Nel secondo semestre del 2015 Hissène ha rappresentato i «nairobisti» dell'ex-Séléka a Bangui nel quadro di un riavvicinamento con i combattenti anti-balaka sotto la guida di Mokom. Uomini armati sotto il controllo di Haroun Gaye e Hissène hanno partecipato alle violenze verificatesi a Bangui tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2015.

 

Membri del gruppo di Hissène sono sospettati di aver partecipato a un attacco perpetrato il 13 dicembre 2015 — il giorno del referendum costituzionale — diretto contro il veicolo di Mohamed Moussa Dhaffane, uno dei leader dell'ex-Séléka. Hissène è accusato di aver orchestrato gli atti di violenza commessi nel distretto KM5 di Bangui, che hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre venti, impedendo inoltre ai residenti di recarsi alle urne in occasione del referendum costituzionale. Hissène ha messo a rischio le elezioni creando un ciclo di attacchi di ritorsione tra diversi gruppi.

 

Il 15 marzo 2016 Hissène è stato fermato dalla polizia all'aeroporto M'poko di Bangui e trasferito alla sezione della gendarmeria nazionale incaricata delle ricerche e delle indagini. La sua milizia lo ha successivamente liberato con la forza, rubando un'arma che la Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA) aveva precedentemente consegnato alla gendarmeria nazionale nell'ambito di una richiesta di deroga approvata dal comitato.

 

Il 19 giugno 2016, a seguito dell'arresto di commercianti musulmani da parte delle forze di sicurezza interna nel quartiere «PK 12», le milizie di Gaye e Hissène hanno rapito cinque agenti della polizia nazionale a Bangui. Il 20 giugno la MINUSCA ha tentato di liberare i poliziotti. Uomini armati sotto il controllo di Hissène e Gaye hanno avuto uno scontro a fuoco con i membri della forza di pace che tentavano di liberare gli ostaggi. Almeno sei persone sono state uccise e un membro della forza di pace è rimasto ferito.

 

Il 12 agosto 2016 Hissène ha preso la guida di un convoglio di sei veicoli sui quali viaggiavano anche individui pesantemente armati. Il convoglio, in fuga da Bangui, è stato intercettato dalla MINUSCA a sud di Sibut. Mentre si dirigeva verso nord, il convoglio ha avuto uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza interna a vari posti di blocco ed è stato infine fermato dalla MINUSCA 40 km a sud di Sibut. A seguito di vari scontri a fuoco, la MINUSCA ha catturato 11 uomini, tuttavia Hissène e alcuni altri sono riusciti a fuggire. Le persone arrestate hanno segnalato alla MINUSCA che Hissène era il leader del convoglio e che il suo obiettivo era quello di giungere a Bria e partecipare all'assemblea dei gruppi ex Séléka organizzata da Nourredine Adam.

 

Nei mesi di agosto e settembre 2016 il gruppo di esperti si è recato due volte a Sibut al fine di ispezionare gli effetti di Hissène, Gaye e Hamit Tidjani ritrovati nel convoglio, sequestrato dalla MINUSCA in data 13 agosto. Il gruppo ha inoltre ispezionato le munizioni sequestrate nella casa di Hissène in data 16 agosto. Attrezzature militari letali e non letali sono state rinvenute nei sei veicoli e tra le persone fermate. Il 16 agosto 2016 la gendarmeria centrale ha fatto irruzione nell'abitazione di Hissène a Bangui, dove sono state trovate più di 700 armi.

 

Il 4 settembre 2016 un gruppo di elementi ex Séléka venuti da Kaga-Bandoro su sei motociclette per prelevare Hissène e i suoi affiliati ha aperto il fuoco contro la MINUSCA nei pressi di Dékoa. Un combattente dell'ex-Séléka è stato ucciso mentre due membri della forza di pace e un civile sono rimasti feriti nell'attacco.»


25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 37, lettera a), punti i), ii), iii) e vi), lettere b) e c), lettera d), punti i), da iii) a vi), viii), x), xi) e xii), e lettera e), punto i), l'articolo 173, paragrafo 1, lettere b), c), d) e da f) a j), l'articolo 181, paragrafo 2, l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 231, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, e l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3), stabilisce nuove norme riguardanti i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (4).

(2)

Al fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli e di promuovere una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe incoraggiare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni. Ciò deve avvenire nel rispetto delle strutture giuridiche e amministrative nazionali.

(3)

È opportuno prevedere disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori per i prodotti da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo per prodotti destinati alla trasformazione, è opportuno accertarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla trasformazione. Le organizzazioni di produttori dovrebbero disporre delle strutture necessarie a garantire il loro funzionamento. Inoltre, per l'attuazione di un programma operativo, le organizzazioni di produttori dovrebbero essere tenute a raggiungere un valore minimo di produzione commercializzata, che dovrebbe essere stabilito dallo Stato membro al fine di garantire l'efficienza del sostegno ricevuto e contribuire in tal modo a rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli.

(4)

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo sostenibile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro interno vi sia stabilità. L'adesione ad un'organizzazione di produttori dovrebbe quindi avere una durata minima. È opportuno lasciare agli Stati membri il compito di fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai quali può acquistare efficacia il recesso del socio.

(5)

Se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto che richiede la fornitura di mezzi tecnici, è opportuno autorizzarla a fornire tali mezzi tecnici tramite i suoi soci, mediante filiali o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.

(6)

Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori dovrebbero avere per oggetto la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti, in modo da rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli e da garantire una distribuzione più equa dei vantaggi che ne derivano lungo la catena di approvvigionamento. Tuttavia è opportuno consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare altre attività, di carattere commerciale o di altro tipo. È opportuno favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e a tale riguardo dovrebbe essere consentito a queste organizzazioni di commercializzare ortofrutticoli acquistati esclusivamente da un'altra organizzazione di produttori riconosciuta purché il valore di tale produzione non sia contabilizzato nel valore della produzione commercializzata ai fini dell'attività principale e di altre attività.

(7)

Sebbene l'attività principale di un'organizzazione di produttori consista nella concentrazione dell'offerta e nell'immissione sul mercato dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta, in alcuni casi i soci produttori dovrebbero essere autorizzati a vendere una certa percentuale della loro produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori, previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni dello Stato membro e dell'organizzazione di produttori. La percentuale complessiva di vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori non dovrebbe superare una soglia massima.

(8)

È opportuno specificare ulteriormente le disposizioni in materia di esternalizzazione ove le attività siano esternalizzate a soggetti strettamente connessi alle organizzazioni di produttori.

(9)

Per agevolare la concentrazione dell'offerta è opportuno promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che si sono fuse.

(10)

Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni possa essere consentito ad altre persone fisiche o giuridiche aderire ad un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori.

(11)

Per garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, gli Stati membri dovrebbero prendere misure per evitare che una minoranza di soci, che eventualmente detengano la maggior quota del volume di produzione o delle azioni o del capitale dell'organizzazione di produttori, eserciti un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell'organizzazione. La responsabilità democratica è già garantita qualora i soggetti abbiano una forma giuridica che la richiede in conformità della normativa nazionale, prima di essere riconosciuti come organizzazione di produttori. Negli altri casi gli Stati membri dovrebbero fissare la percentuale massima dei diritti di voto o di partecipazione azionaria ed effettuare gli opportuni controlli.

(12)

È opportuno stabilire norme relative al riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori. Per coerenza è opportuno che tali norme riflettano per quanto possibile le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori.

(13)

Per facilitare il funzionamento del regime di sostegno ai programmi operativi è opportuno definire chiaramente il valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, specificando norme su quali prodotti possono essere presi in considerazione e in quale fase di commercializzazione si debba calcolare il valore della produzione. A fini di controllo e di semplificazione è opportuno utilizzare un tasso forfettario per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione. Tale tasso forfettario dovrebbe essere calcolato sulla base del valore del prodotto di base, ossia gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, al quale si aggiunge il valore unicamente di quelle attività che non costituiscono vere e proprie attività di trasformazione. Poiché i volumi di ortofrutticoli necessari per la produzione di ortofrutticoli trasformati variano notevolmente a seconda dei gruppi di prodotti, i valori forfettari applicabili dovrebbero rispecchiare tali differenze. Anche nel caso degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione che sono trasformati in erbe aromatiche trasformate e paprika in polvere è opportuno prevedere, ai fini del calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, un valore forfettario che corrisponda esclusivamente al valore del prodotto di base. Il metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata dovrebbe attenuare le fluttuazioni annuali o l'insufficienza di dati ed evitare un doppio conteggio, in particolare nel caso delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle loro associazioni. Per evitare abusi nell'applicazione del regime è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori, come regola generale, di modificare il metodo di fissazione del periodo di riferimento nel corso di un dato programma.

(14)

Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni o capitale in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei soci. È opportuno stabilire le regole per il calcolo del valore di tale produzione commercializzata. Le attività principali delle filiali dovrebbero essere le stesse dell'organizzazione di produttori.

(15)

Per garantire l'uso corretto dell'aiuto, è opportuno stabilire norme che disciplinino la gestione e la contabilità dei fondi di esercizio e i contributi finanziari dei soci, garantendo la massima flessibilità possibile, a condizione che tutti i produttori possano beneficiare del fondo di esercizio e partecipare democraticamente alle decisioni sul suo utilizzo.

(16)

È opportuno adottare disposizioni relative alla portata e alla struttura della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e della disciplina nazionale per le azioni ambientali. Lo scopo dovrebbe essere ottimizzare l'assegnazione di risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia. È opportuno anche adottare disposizioni intese ad evitare il doppio finanziamento della stessa azione mediante altri regimi di sostegno, quali programmi di sviluppo rurale o di promozione.

(17)

Per motivi di sicurezza finanziaria e certezza del diritto è opportuno redigere un elenco delle operazioni e delle spese che non possono essere coperte e un elenco non esaustivo delle operazioni che possono essere coperte dai programmi operativi. Dovrebbero essere stabilite disposizioni riguardanti le spese ammissibili, l'uso di tassi forfettari e tabelle di costi unitari, nonché gli investimenti. L'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce una serie di obiettivi per i programmi operativi, compresi obiettivi riguardanti i prodotti sia freschi sia trasformati. Al fine di garantire che tali obiettivi siano conseguiti, è opportuno stabilire le condizioni alle quali le azioni connesse alla trasformazione degli ortofrutticoli in ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno. Per quanto riguarda gli investimenti realizzati nelle singole aziende, è opportuno stabilire disposizioni per il recupero del valore residuo nei casi in cui un socio si dimetta dall'organizzazione di produttori.

(18)

Benché i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori siano soggetti alle stesse regole applicabili ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori, determinati requisiti dovrebbero essere applicati a livello delle organizzazioni di produttori aderenti.

(19)

Per permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità e delle misure e azioni che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse, è opportuno stabilire le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.

(20)

È opportuno stabilire una procedura che permetta di modificare i programmi operativi per gli anni successivi, in modo da adeguarli per tener conto di eventuali condizioni nuove, non prevedibili al momento della loro presentazione. È altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo di esercizio durante l'anno di esecuzione di un programma. Per garantire che i programmi approvati siano coerenti con gli obiettivi generali, tutte le modifiche dovrebbero essere subordinate a determinati limiti e condizioni, da definirsi dagli Stati membri, e all'obbligo di comunicare le modifiche alle autorità competenti.

(21)

Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. In caso di cessazione di un programma operativo o di revoca del riconoscimento, su base volontaria o obbligatoria, o di scioglimento di un'organizzazione di produttori, è necessario garantire che gli obiettivi per i quali è stato versato l'aiuto siano stati conseguiti; in caso contrario gli aiuti erogati dovrebbero essere rimborsati al Fondo europeo agricolo di garanzia.

(22)

Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. La presenza di eccedenze anche non eccessive può creare turbative considerevoli sul mercato. È pertanto opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla portata e all'applicazione di misure di prevenzione e gestione delle crisi per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013. È opportuno che tali disposizioni offrano, per quanto possibile, flessibilità e rapidità di applicazione in tempo di crisi e consentano agli Stati membri e alle stesse organizzazioni di produttori di prendere le decisioni del caso. Nondimeno, tali disposizioni dovrebbero prevenire gli abusi dell'aiuto finanziario dell'Unione e fissare pertanto limiti, anche finanziari, al ricorso a determinate misure. Inoltre esse dovrebbero garantire il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali.

(23)

Per quanto riguarda i ritiri dal mercato, è opportuno adottare disposizioni per tener conto dell'impatto potenziale della misura. In particolare si dovrebbero stabilire norme relative al dispositivo di sostegno rinforzato previsto per i prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato che sono distribuiti gratuitamente come aiuto umanitario da organizzazioni caritative e altre opere o istituzioni. Per agevolare la distribuzione gratuita è opportuno prevedere la possibilità di autorizzare le organizzazioni e le istituzioni caritative a chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato. Inoltre si dovrebbero fissare massimali per il sostegno ai prodotti ritirati dal mercato, in modo da impedire che i ritiri dal mercato si trasformino sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In tale contesto è opportuno continuare ad applicare livelli comuni di sostegno ai prodotti principali. Per altri prodotti, per i quali l'esperienza non ha finora evidenziato un rischio di ritiri eccessivi, è opportuno fissare massimali di sostegno come percentuale della media dei prezzi registrati in ciascuno Stato membro. In ogni caso è comunque opportuno, per gli stessi motivi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori.

(24)

Sulla base dell'esperienza acquisita, le disposizioni per la raccolta verde e la mancata raccolta dovrebbero essere ulteriormente elaborate. Analogamente, le disposizioni relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e il reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione dovrebbero essere semplificate.

(25)

È opportuno adottare norme relative all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, comprese norme su come calcolare il livello di organizzazione e confermare un livello di organizzazione scarso. Tali norme dovrebbero riflettere quelle attualmente in vigore.

(26)

Il sostegno ai gruppi di produttori è divenuto parte integrante della politica di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ma le norme in materia di comunicazioni riguardanti i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che sono necessarie per attuare le disposizioni del regime di aiuto dovrebbero essere mantenute nel presente regolamento.

(27)

È opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo, il formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Tali disposizioni dovrebbero includere le comunicazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione. L'esperienza acquisita in materia di dati registrati consente una semplificazione con riguardo al numero e alla frequenza dei dati richiesti.

(28)

È opportuno disporre un'adeguata sorveglianza e valutazione dei programmi e dei regimi in corso per permettere alle organizzazioni di produttori e agli Stati membri di monitorarne l'efficienza e l'efficacia. È possibile ridurre il numero e il livello di dettaglio dei requisiti attuali senza compromettere la qualità della valutazione.

(29)

Dovrebbero essere adottate misure per quanto riguarda le opportune sanzioni amministrative applicabili in caso di irregolarità. Tali misure dovrebbero riguardare sia i controlli specifici e le sanzioni amministrative previsti a livello dell'Unione, sia ulteriori controlli e sanzioni amministrative nazionali.

(30)

È opportuno adottare disposizioni procedurali in merito alle condizioni alle quali le regole adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali del settore ortofrutticolo possano essere estese a tutti gli operatori stabiliti in una determinata circoscrizione economica. Con riguardo alla vendita di prodotti sull'albero, è opportuno precisare quali regole devono essere estese rispettivamente ai produttori e agli acquirenti.

(31)

È opportuno adottare norme riguardanti il regime del prezzo di entrata degli ortofrutticoli. Il fatto che la maggior parte degli ortofrutticoli deperibili siano forniti in conto consegna crea particolari difficoltà per determinare il valore di tali prodotti. È opportuno stabilire i possibili metodi di calcolo del prezzo di entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune. È inoltre opportuno prevedere, in determinate circostanze, la costituzione di una garanzia volta ad assicurare la corretta applicazione del regime.

(32)

È opportuno stabilire disposizioni relative alla comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati affinché la Commissione riceva le necessarie informazioni in modo tempestivo e coerente. Devono essere previste norme per la comunicazione dei casi di forza maggiore onde far fronte alle conseguenze di tali situazioni.

(33)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 che sono sostituite dal presente regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (6) dovrebbero essere abrogate. Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 in materia di norme di commercializzazione dovrebbero essere mantenute fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. Le disposizioni riguardanti i gruppi di produttori direttamente costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 dovrebbero essere mantenute, mentre alcuni altri articoli che li riguardano indirettamente dovrebbero continuare ad applicarsi fino al termine dell'attuazione del loro piano di riconoscimento e al loro riconoscimento come organizzazione di produttori.

(34)

È opportuno stabilire disposizioni transitorie per assicurare un'agevole transizione dai requisiti precedenti a quelli nuovi. Le organizzazioni di produttori dovrebbero avere la possibilità di completare i programmi operativi in corso in base alle norme precedenti.

(35)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), del suddetto regolamento, ad eccezione delle norme di commercializzazione, e integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori.

Tuttavia, il titolo II del presente regolamento si applica unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPO I

Requisiti e riconoscimento

Sezione 1

Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a)   «produttore»: un agricoltore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che produce prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione;

b)   «socio produttore»: un produttore o una persona giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori;

c)   «filiale»: impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori hanno acquisito delle quote o costituito un capitale e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di tali organizzazioni o associazioni;

d)   «organizzazione di produttori transnazionale»: qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;

e)   «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori»: qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;

f)   «misura»:

i)

azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;

ii)

azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;

iii)

azioni finalizzate a incrementare il valore commerciale dei prodotti e a migliorare la commercializzazione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali, nonché la promozione dei prodotti, freschi o trasformati, e attività di comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi);

iv)

azioni di ricerca e produzione per fini sperimentali, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;

v)

azioni di formazione e scambio di buone pratiche, diverse da quelle contemplate al punto vi), e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica;

vi)

le azioni di prevenzione e gestione delle crisi elencate all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

vii)

azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;

viii)

altre azioni, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali, diverse da quelle contemplate ai punti da i) a vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

g)   «azione»: una specifica attività o uno specifico strumento destinato a concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

h)   «investimento in immobilizzazioni materiali»: l'acquisizione di immobilizzazioni materiali destinate a concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

i)   «sottoprodotto»: un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato;

j)   «preparazione»: le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l'essiccazione di prodotti ortofrutticoli senza trasformarli in ortofrutticoli trasformati;

k)   «livello interprofessionale» ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le attività che perseguono uno o più obiettivi di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento, approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione o della distribuzione di prodotti alimentari;

l)   «indicatore iniziale»: un indicatore che rispecchia una situazione esistente o una tendenza in atto all'inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili:

i)

nell'analisi della situazione iniziale, per stabilire una strategia nazionale per programmi operativi sostenibili o per stabilire un programma operativo;

ii)

quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo o

iii)

nell'interpretazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo;

m)   «costi specifici»: i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti e la perdita di reddito derivanti da un'azione, escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.

Sezione 2

Criteri di riconoscimento e altri requisiti

Articolo 3

Status giuridico delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se del caso, essi stabiliscono inoltre disposizioni relative alle parti chiaramente definite di persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi di detto articolo. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori e sulle persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento come organizzazioni di produttori.

Articolo 4

Prodotti

1.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento.

2.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.

Articolo 5

Numero minimo di soci

Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono un numero minimo di soci.

Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.

Articolo 6

Periodo minimo di adesione

1.   La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno.

2.   Il recesso del socio è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.

Articolo 7

Strutture e attività delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri verificano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati agli articoli 152, 154 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:

a)

la conoscenza della produzione dei loro soci,

b)

i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,

c)

la commercializzazione della produzione dei loro soci;

d)

la gestione commerciale e finanziaria e

e)

una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale.

Articolo 8

Valore o volume della produzione commercializzabile

1.   Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 22 e 23 del presente regolamento.

2.   Nei casi in cui i dati storici sulla produzione commercializzata di un socio ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 non sono sufficienti, il valore della produzione commercializzabile è uguale al valore effettivo della produzione commercializzata in un periodo di 12 mesi consecutivi. Tali 12 mesi rientrano nei tre anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di riconoscimento.

Articolo 9

Valore minimo della produzione commercializzata

Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono, oltre a un numero minimo di soci, un valore minimo della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo.

Articolo 10

Mezzi tecnici

Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 7, lettera b), del presente regolamento, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi al riguardo se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.

Articolo 11

Attività principali delle organizzazioni di produttori

1.   L'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.

La commercializzazione di cui al primo comma è effettuata dall'organizzazione di produttori o sotto il suo controllo nel caso dell'esternalizzazione di cui all'articolo 13. La commercializzazione comprende, fra l'altro, la decisione sul prodotto da vendere, la forma di vendita e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo.

L'organizzazione di produttori tiene una documentazione, anche contabile, per almeno cinque anni, a dimostrazione del fatto che ha concentrato l'offerta e commercializzato i prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.

2.   Un'organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata calcolata a norma dell'articolo 22.

3.   Non si considera rientrante nelle attività di un'organizzazione di produttori la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati direttamente da un'altra organizzazione di produttori o di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori non è riconosciuta.

4.   In caso di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 8, il paragrafo 2 del presente articolo si applica mutatis mutandis alle filiali.

Articolo 12

Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori

1.   Previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dallo Stato membro e dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:

a)

vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda;

b)

commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti di cui trattasi;

c)

commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

2.   La percentuale della produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata al di fuori dell'organizzazione di produttori non deve superare il 25 % in volume o in valore. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una percentuale inferiore. Gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 40 % nel caso di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (8) o se i soci produttori commercializzano la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono.

Articolo 13

Esternalizzazione

1.   Le attività di cui uno Stato membro può consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 riguardano gli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento e possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori.

2.   L'organizzazione di produttori che esternalizza un'attività conclude un accordo commerciale scritto in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività.

Tuttavia, l'attività si considera svolta dall'organizzazione di produttori se è effettuata da un'associazione di organizzazioni di produttori o da una cooperativa i cui soci sono essi stessi cooperative qualora l'organizzazione di produttori ne sia socia o da una filiale che soddisfa il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8.

3.   La gestione, il controllo e la supervisione complessivi di cui al paragrafo 2, primo comma, sono effettivi e prevedono che il contratto, l'accordo o il protocollo di esternalizzazione:

a)

contenga disposizioni che permettano all'organizzazione di produttori di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni;

b)

stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti, gli accordi e i protocolli di esternalizzazione nonché le comunicazioni di cui al primo comma, lettera b), sono conservati dall'organizzazione di produttori per almeno cinque anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.

Articolo 14

Organizzazioni di produttori transnazionali

1.   La sede di un'organizzazione di produttori transnazionale è situata nello Stato membro in cui l'organizzazione realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata calcolata a norma degli articoli 22 e 23.

In alternativa, la sede può essere stabilita nello Stato membro in cui è stabilita la maggioranza dei soci produttori, se gli Stati membri interessati esprimono il loro accordo al riguardo.

2.   Se l'organizzazione di produttori transnazionale attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzata in un altro Stato membro o se la maggioranza dei soci produttori è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede di tale organizzazione di produttori transnazionale, la sede è mantenuta nello Stato membro in cui si trova in quel momento fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzata o la maggioranza dei soci dell'organizzazione è ancora stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede in quel momento, la sede è trasferita in quest'altro Stato membro, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che l'ubicazione della sede non debba essere cambiata.

3.   Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:

a)

riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale;

b)

approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale;

c)

stabilire la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell'organizzazione di produttori transnazionale per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento nonché il regime di controlli e sanzioni amministrative. Questi altri Stati membri forniscono in tempo utile tutta la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori; e

d)

fornire, su richiesta di uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tutta la documentazione pertinente, compresa la legislazione applicabile tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

Articolo 15

Fusioni di organizzazioni di produttori

1.   In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione di produttori sorta dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse. Lo Stato membro assicura che la nuova organizzazione di produttori soddisfi tutti i criteri di riconoscimento e le assegna un nuovo numero ai fini del sistema di identificazione unico di cui all'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

L'organizzazione di produttori sorta dalla fusione può portare avanti i programmi operativi in parallelo e distintamente fino al 1o gennaio dell'anno successivo alla fusione, oppure può procedere alla fusione immediata degli stessi a partire dalla data della fusione.

L'articolo 34 del presente regolamento si applica ai programmi operativi risultanti dalla fusione.

2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, lo svolgimento in parallelo dei programmi operativi fino alla loro conclusione naturale.

Articolo 16

Soci non produttori

1.   Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può diventare socio di un'organizzazione di produttori.

2.   Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 159, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:

a)

essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;

b)

beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.

Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori

1.   Se un'organizzazione di produttori ha una struttura giuridica che richiede un controllo democratico in base alla legislazione nazionale applicabile, si ritiene che soddisfi tale requisito ai fini del presente regolamento, a meno che lo Stato membro decida altrimenti.

2.   Per le organizzazioni di produttori diverse da quella di cui al paragrafo 1 gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. La percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale è inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote o del capitale.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote o del capitale che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione che siano adottate misure atte ad evitare in ogni caso un abuso di potere da parte di tale persona giuridica.

In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuavano un programma operativo al 17 maggio 2014 la percentuale massima di quote o di capitale stabilita dallo Stato membro a norma del primo comma si applica solo dopo il termine di tale programma operativo.

3.   Le autorità degli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, sui diritti di voto e sulle partecipazioni. Se i soci dell'organizzazione di produttori sono essi stessi persone giuridiche, tali controlli includono l'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono quote o capitale dei soci.

4.   Gli Stati membri adottano misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.

Sezione 3

Associazioni di organizzazioni di produttori

Articolo 18

Norme riguardanti le organizzazioni di produttori applicabili alle associazioni di organizzazioni di produttori

Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 13, 15 e 17 si applicano mutatis mutandis alle associazioni di organizzazioni di produttori. Se un'associazione di organizzazioni di produttori vende i prodotti delle proprie organizzazioni di produttori socie, si applica mutatis mutandis l'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 19

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1.   Gli Stati membri possono riconoscere le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la o le attività relative al prodotto o al gruppo di prodotti specificati nella domanda di riconoscimento se l'associazione di organizzazioni di produttori è in grado di svolgere effettivamente tali attività.

2.   Un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 può svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai propri soci.

3.   Per un determinato prodotto o gruppo di prodotti e per una determinata attività, un'organizzazione di produttori è socia di una sola associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo.

4.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 20

Soci di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori

1.   Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un'organizzazione di produttori riconosciuta possa diventare socia di un'associazione di organizzazioni di produttori.

2.   I soci di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori riconosciute non possono:

a)

essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;

b)

beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.

Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto di tali soci sulle decisioni relative ai programmi operativi.

Articolo 21

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

1.   La sede di un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è situata nello Stato membro in cui le organizzazioni di produttori socie realizzano la maggior parte del valore della produzione commercializzata.

In alternativa, la sede può essere situata nello Stato membro in cui è stabilita la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie, se gli Stati membri interessati esprimono il loro accordo al riguardo.

2.   Se l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzata in un altro Stato membro o se la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede di tale associazione transnazionale, la sede è mantenuta nello Stato membro in cui si trova in quel momento fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzata o la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie è ancora stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede in quel momento, la sede è trasferita in quest'altro Stato membro, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che l'ubicazione della sede non debba essere cambiata.

3.   Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:

a)

riconoscere l'associazione;

b)

approvare, se necessario, il programma operativo dell'associazione;

c)

stabilire la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento, l'attuazione del programma operativo da parte delle organizzazioni di produttori socie nonché il regime di controlli e sanzioni amministrative. Questi altri Stati membri forniscono tutta la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è ubicata la sede; e

d)

fornire, su richiesta di uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tutta la documentazione pertinente, compresa la legislazione applicabile tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

CAPO II

Fondi di esercizio e programmi operativi

Sezione 1

Valore della produzione commercializzata

Articolo 22

Base di calcolo

1.   Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere ortofrutticoli non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione stessa e dalle organizzazioni di produttori socie e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta. Nell'effettuare questo calcolo sono evitati i doppi conteggi.

2.   Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente articolo e descritto più in particolare nell'allegato I del presente regolamento, da un'organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da loro filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui al paragrafo 8 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all'esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale. Il tasso forfettario è pari:

a)

al 53 % per i succhi di frutta;

b)

al 73 % per i succhi concentrati;

c)

al 77 % per il concentrato di pomodoro;

d)

al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;

e)

al 48 % per le conserve di frutta e verdura;

f)

al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus;

g)

all'81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;

h)

all'81 % per la frutta essiccata;

i)

al 27 % per gli ortofrutticoli trasformati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere da a) ad h);

j)

al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;

k)

al 41 % per la paprika in polvere.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

4.   Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato smaltiti nei modi indicati all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il valore è calcolato sulla base del prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall'organizzazione di produttori nel periodo in questione.

5.   Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dell'organizzazione di produttori e dei suoi soci produttori commercializzata dall'organizzazione stessa. La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori commercializzata da un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori di cui sono soci entra nel calcolo del valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori. Sono evitati i doppi conteggi.

6.   Salvo ove si applichi il paragrafo 8, la produzione commercializzata di ortofrutticoli è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» quale prodotto elencato nell'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013, condizionato e imballato, escluse:

a)

l'IVA;

b)

le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori per una distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori superiore a 300 km.

7.   Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dall'associazione di organizzazioni di produttori» e secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6.

8.   Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6, purché almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga:

a)

ad una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, o

b)

previo consenso dello Stato membro, a soci produttori dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

9.   Se si fa ricorso all'esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» e include il valore economico aggiunto dell'attività esternalizzata dall'organizzazione di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 8.

10.   In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori.

Articolo 23

Periodo di riferimento e massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione

1.   Gli Stati membri determinano per ciascuna organizzazione di produttori un periodo di riferimento di 12 mesi che inizia non prima del 1o gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

Il periodo di riferimento di 12 mesi è il periodo contabile dell'organizzazione di produttori considerata.

Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.

2.   Il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento dai produttori che aderiscono all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, al 1o gennaio dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto.

3.   In alternativa al metodo di cui al paragrafo 2, per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori non transazionali gli Stati membri possono decidere di utilizzare il valore effettivo della produzione commercializzata nel periodo di riferimento interessato dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori. In tal caso la norma si applica a tutte le organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori non transnazionali in tale Stato membro.

4.   Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento.

L'organizzazione di produttori giustifica i motivi di cui al primo comma all'autorità competente dello Stato membro.

Il presente paragrafo si applica anche al fine di determinare la conformità al valore minimo della produzione commercializzata di cui all'articolo 9.

5.   Se i dati storici sulla produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori riconosciute di recente non sono sufficienti ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il valore della produzione commercializzata corrisponde al valore della produzione commercializzabile indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.

Articolo 24

Contabilità

Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di produttori rispettino le norme nazionali di contabilità basata sui costi che consentono a revisori indipendenti di individuare, verificare e certificare prontamente le loro spese ed entrate.

Sezione 2

Fondi di esercizio

Articolo 25

Finanziamento dei fondi di esercizio

1.   I contributi finanziari al fondo di esercizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono fissati dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori.

2.   Tutti i soci produttori o le organizzazioni socie hanno la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso del fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori e dei contributi finanziari al fondo di esercizio.

3.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori o quello di un'associazione di organizzazioni di produttori impone ai soci produttori o alle organizzazioni socie di versare i contributi finanziari, in conformità a quanto indicato nello statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 26

Comunicazione dell'importo indicativo

1.   Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro che ha concesso il riconoscimento gli importi indicativi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dei propri soci e dell'organizzazione di produttori o dell'associazione stessa al fondo di esercizio per l'anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche.

Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.

2.   Il calcolo dell'importo indicativo del fondo di esercizio si basa sui programmi operativi e sul valore della produzione commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.

Sezione 3

Programmi operativi

Articolo 27

Strategia nazionale

1.   La strategia nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprensiva della disciplina nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è definita prima della trasmissione annuale del progetto di programma operativo. La disciplina nazionale è inserita nella strategia nazionale dopo essere stata presentata alla Commissione e, ove applicabile, modificata a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La strategia nazionale può essere suddivisa in elementi regionali.

2.   Oltre agli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le disposizioni adottate dallo Stato membro ai fini degli articoli da 152 a 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Il processo di elaborazione della strategia nazionale comprende un'analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro.

Essa identifica e valuta le necessità prioritarie, gli obiettivi, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati rispetto alla situazione iniziale.

Essa stabilisce inoltre gli strumenti e le azioni per raggiungere tali obiettivi.

4.   Gli Stati membri procedono al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione attraverso i programmi operativi.

La strategia nazionale può essere modificata prima della presentazione annuale dei progetti di programmi operativi.

5.   Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione in modo da garantire un equilibrio tra le diverse misure.

Articolo 28

Disciplina nazionale per le azioni ambientali

Oltre alla trasmissione del progetto di disciplina di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura indicata nel medesimo comma.

La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.

Articolo 29

Norme complementari degli Stati membri

Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Articolo 30

Rapporto con lo sviluppo rurale, gli aiuti di Stato e i programmi di promozione

1.   Se il sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro è stato concesso per operazioni identiche alle azioni che sarebbero potenzialmente ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale Stato membro provvede affinché il beneficiario possa ricevere sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

Se include tali operazioni nel proprio programma o nei propri programmi di sviluppo rurale, lo Stato membro assicura che la strategia nazionale indichi le garanzie, le disposizioni e i controlli messi in atto per evitare il doppio finanziamento della stessa azione o operazione.

2.   Le organizzazioni di produttori cui è stato concesso il sostegno previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (9) non attuano un programma operativo nello stesso periodo.

3.   Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'importo del sostegno concesso per le misure contemplate da tale regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.

4.   Il sostegno a favore di azioni ambientali identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o connessi all'agricoltura biologica di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato II del suddetto regolamento per i pagamenti agro-climatico-ambientali e per le indennità a favore dell'agricoltura biologica. Detti massimali possono essere maggiorati in casi debitamente motivati per tenere conto di particolari circostanze, da giustificare nella strategia nazionale e nei programmi operativi delle organizzazione di produttori.

5.   Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni ambientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella.

6.   Se le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali beneficiano di programmi di promozione approvati in virtù del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

Articolo 31

Ammissibilità delle azioni nell'ambito dei programmi operativi

1.   Le azioni o le spese figuranti nell'elenco di cui all'allegato II sono escluse dai programmi operativi. Un elenco non esaustivo delle azioni ammissibili figura nell'allegato III.

2.   Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari nei seguenti casi:

a)

se tali tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari sono previsti nell'allegato III;

b)

per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura di protezione dell'ambiente.

Inoltre gli Stati membri possono decidere di usare tabelle differenziate di costi unitari per tenere conto di specificità regionali o locali.

Gli Stati membri riesaminano i tassi forfettari fissi o le tabelle standard di costi unitari almeno ogni cinque anni.

3.   Gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A tal fine gli Stati membri:

a)

garantiscono che un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettui i calcoli o confermi l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi;

b)

conservano tutti i documenti giustificativi concernenti la determinazione dei tassi forfettari fissi o delle tabelle standard dei costi unitari e il loro riesame.

4.   Perché un'azione sia ammissibile, i prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta devono rappresentare più del 50 % del valore dei prodotti interessati da tale azione. Inoltre i prodotti devono provenire dai soci dell'organizzazione di produttori o dai soci produttori di un'altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Al calcolo del valore si applicano mutatis mutandis gli articoli 22 e 23.

5.   Gli investimenti in immobilizzazioni materiali comportano i seguenti impegni:

a)

fatto salvo il paragrafo 4, le immobilizzazioni materiali acquisite sono utilizzate secondo la loro destinazione d'uso, come descritto nel programma operativo approvato;

b)

fatto salvo il paragrafo 6, terzo e quarto comma, le immobilizzazioni materiali acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale dell'immobilizzazione materiale o per 10 anni, a seconda di quale periodo sia più breve. Il beneficiario assicura la manutenzione dell'immobilizzazione materiale nel corso di tale periodo. Tuttavia, se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che gli investimenti siano stati in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto nella prima frase del presente punto;

c)

se l'organizzazione di produttori è la proprietaria e il socio dell'organizzazione di produttori è il possessore dell'immobilizzazione materiale oggetto dell'investimento, l'organizzazione di produttori gode dei diritti di accesso a tale immobilizzazione per la durata del periodo di ammortamento fiscale.

Tuttavia, ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere l'applicazione di un periodo diverso da quello di ammortamento fiscale. Tale periodo è precisato e debitamente giustificato nella loro strategia nazionale e copre almeno il periodo di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

6.   Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati attraverso il fondo di esercizio in un unico importo o in rate di uguale importo secondo quanto approvato nel relativo programma operativo. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono approvare modifiche del programma operativo che prevedono una nuova ripartizione delle rate.

Se il periodo di ammortamento fiscale di un investimento è superiore alla durata del programma operativo, può essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo.

In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

a)

aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o

b)

detratto dal costo della sostituzione.

Se l'investimento è venduto prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, ma non è sostituito, gli aiuti dell'Unione versati per finanziare l'investimento sono recuperati e rimborsati al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) in proporzione al numero di anni interi che rimangono fino alla fine del periodo di ammortamento di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera b).

7.   Le azioni, compresi gli investimenti, possono essere realizzate nelle singole aziende o nei locali dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o delle loro filiali che rispettano il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto di esternalizzazione a soci dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo.

Se un socio produttore lascia l'organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dall'organizzazione di produttori e in quest'ultimo caso aggiunto al fondo di esercizio.

Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono esentare l'organizzazione di produttori dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

8.   Le azioni, compresi gli investimenti, connesse alla trasformazione di ortofrutticoli in ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno se tali azioni e investimenti perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inclusi quelli di cui all'articolo 160 del medesimo regolamento, e purché siano previste dalla strategia nazionale di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

9.   Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali possono essere ammissibili al sostegno se perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inclusi quelli di cui all'articolo 160 del medesimo regolamento, e purché siano previsti dalla strategia nazionale di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 32

Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori

1.   Gli Stati membri possono autorizzare i soci produttori di associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori, ma che sono soci di tali associazioni conformemente all'articolo 20, a finanziare le misure attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori socie.

2.   Gli articoli 30, 31, 33 e 34 del presente regolamento e gli articoli da 4 a 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applicano mutatis mutandis ai programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori. Tuttavia, per i programmi operativi parziali delle associazioni di organizzazioni di produttori non è richiesto l'equilibrio tra le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

3.   Il massimale di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi, di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori, è calcolato a livello di ciascuna organizzazione di produttori socia.

Articolo 33

Decisione

1.   Gli Stati membri:

a)

approvano gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a quelle del presente capo;

b)

approvano i programmi operativi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche; o

c)

respingono i programmi operativi o parti dei medesimi.

2.   Gli Stati membri adottano una decisione in merito ai programmi operativi e ai fondi di esercizio entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.

Gli Stati membri comunicano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, tale decisione può essere adottata dopo tale data, ma non oltre il 20 gennaio successivo alla data di presentazione. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione.

Articolo 34

Modifiche dei programmi operativi

1.   Le organizzazioni di produttori possono chiedere di apportare modifiche ai programmi operativi, anche riguardo alla durata, per gli anni successivi. Gli Stati membri fissano i termini per la presentazione e l'approvazione delle richieste in modo che le modifiche approvate si applichino a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.

Per motivi debitamente giustificati, tali richieste possono essere approvate dopo i termini stabiliti dagli Stati membri, ma non oltre il 20 gennaio successivo all'anno della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni che essi stabiliscono. Le decisioni relative a tali modifiche sono adottate entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le modifiche sono richieste.

Nel corso dell'anno gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori:

a)

ad attuare solo parzialmente i programmi operativi;

b)

a modificare il contenuto dei programmi operativi;

c)

ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati;

d)

ad aggiungere l'aiuto finanziario nazionale al fondo di esercizio in caso di applicazione dell'articolo 53.

Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità dello Stato membro. Le modifiche sono ammissibili solo se l'organizzazione di produttori ne dà immediata comunicazione all'autorità competente.

Gli Stati membri possono modificare le percentuali di cui al secondo comma, lettera c), in caso di fusioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3.   Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.

Sezione 4

Aiuto

Articolo 35

Anticipi

1.   Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento anticipato di una parte dell'aiuto. Il pagamento anticipato corrisponde alle spese previste del programma operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda di anticipo.

Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità degli articoli 24 e 25 e che i precedenti anticipi e il corrispondente contributo dell'organizzazione di produttori siano stati effettivamente spesi.

2.   Le domande di svincolo delle cauzioni possono essere presentate nel corso dell'anno corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.

Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell'80 % dell'importo degli anticipi versati.

3.   In caso di mancato rispetto dei programmi operativi ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 5, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la cauzione è incamerata, fatte salve altre sanzioni amministrative da applicare in conformità al capo V, sezione 3, del presente titolo.

In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

Articolo 36

Cessazione di un programma operativo e sospensione del riconoscimento

1.   Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori cessa di attuare il proprio programma operativo prima della fine della sua durata, nessun ulteriore pagamento è effettuato a tale organizzazione o associazione per le azioni attuate dopo la data di cessazione.

2.   L'aiuto ricevuto per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo non è recuperato, a condizione che:

a)

l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori abbia rispettato i criteri di riconoscimento e gli obiettivi delle azioni previste dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione; e

b)

gli investimenti finanziati con il sostegno del fondo di esercizio siano mantenuti in possesso di e utilizzati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori o dalle sue filiali che rispettano il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, o dai rispettivi soci almeno fino al termine del loro periodo di ammortamento di cui all'articolo 31, paragrafo 5. In caso contrario, l'aiuto finanziario dell'Unione erogato per finanziare tali investimenti è recuperato e rimborsato al FEAGA.

3.   L'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, è recuperato e rimborsato al FEAGA se i relativi obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati a causa dell'interruzione della misura.

4.   Il presente articolo si applica mutatis mutandis in caso di sospensione volontaria del riconoscimento, revoca del riconoscimento o scioglimento dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori.

5.   L'aiuto indebitamente versato è recuperato in conformità dell'articolo 67.

CAPO III

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 37

Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi

Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 38

Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi

I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono, per motivi economici debitamente giustificati, essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo, se il loro periodo di ammortamento è superiore alla durata del programma operativo.

Sezione 2

Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato

Articolo 39

Investimenti connessi alla gestione dei volumi

1.   Gli Stati membri includono nella loro strategia nazionale l'elenco degli investimenti ammissibili allo scopo di rendere più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Prima di approvare i programmi operativi contenenti le azioni relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono la dimostrazione che l'investimento proposto è adatto a prevenire efficacemente la crisi o a resistervi meglio.

Sezione 3

Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione

Articolo 40

Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione

1.   Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo dell'organizzazione di produttori. L'importo totale del sostegno non supera complessivamente il 5 %, il 4 % e il 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo.

3.   Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno di cui al paragrafo 1 una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l'organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio del fondo, il sostegno è pari rispettivamente al 4 % e al 2 %.

4.   Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione.

Sezione 4

Reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione

Articolo 41

Reimpianto di frutteti

1.   Se gli Stati membri includono nelle strategie nazionali il reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative misure adottate sono conformi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (12).

2.   Il reimpianto di frutteti copre non più del 20 % dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi. Gli Stati membri possono decidere di fissare una percentuale inferiore.

Sezione 5

Ritiri dal mercato

Articolo 42

Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme relative ai ritiri dal mercato e alla distribuzione gratuita di cui, rispettivamente, all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera f), e all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 43

MEDIA triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita

1.   Il limite del 5 % del volume della produzione commercializzata di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si calcola in base alla media aritmetica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.

2.   Per le organizzazioni di produttori di recente riconoscimento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione precedenti il riconoscimento sono i seguenti:

a)

se l'organizzazione è stata in precedenza un gruppo di produttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori, se disponibili, o

b)

il volume applicabile alla domanda di riconoscimento.

Articolo 44

Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro

1.   Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano in anticipo alle autorità competenti degli Stati membri, per iscritto o per via elettronica, l'intenzione di ritirare i prodotti.

La comunicazione reca un elenco dei prodotti da ritirare, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai controlli di cui all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Le comunicazioni comprendono una dichiarazione scritta attestante che i prodotti da ritirare sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

2.   Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione relative alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, con particolare riguardo alla tempistica.

Articolo 45

Sostegno

1.   Il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati nell'allegato IV.

Per i prodotti non inclusi nell'allegato IV gli Stati membri fissano i massimali di sostegno, comprensivi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, a un livello non superiore al 40 % dei prezzi medi di mercato per i cinque anni precedenti in caso di distribuzione gratuita e a un livello non superiore al 30 % della media dei prezzi di mercato per i cinque anni precedenti per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

Se l'organizzazione di produttori ha ricevuto da terzi un'indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto di un importo equivalente all'indennità ricevuta. Possono beneficiare del sostegno i prodotti che non verranno reimmessi nel circuito commerciale degli ortofrutticoli.

2.   I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento.

Il volume della produzione commercializzata di cui al primo comma corrisponde alla media della produzione commercializzata nei tre anni precedenti. In mancanza di dati al riguardo, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

La percentuale di cui al primo comma corrisponde a valori medi annuali per un periodo di tre anni, compreso l'anno in questione e i due anni precedenti, con un margine annuo di superamento di cinque punti percentuali.

3.   In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni e istituzioni caritative di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione è limitato all'importo dovuto per i prodotti smaltiti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e alle spese di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Articolo 46

Destinazioni dei prodotti ritirati

1.   Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative.

2.   Le destinazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ogni altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri.

Su richiesta, gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di chiedere un contributo ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato.

Oltre a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni e le istituzioni caritative che hanno ottenuto l'autorizzazione tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.

Il pagamento in natura ai trasformatori di ortofrutticoli da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita è consentito se copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma.

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per favorire i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni e istituzioni caritative di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, da essi riconosciute.

3.   È consentita la cessione di prodotti all'industria di trasformazione. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all'interno dell'Unione o dei prodotti importati e per impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito commerciale. L'alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

Articolo 47

Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

1.   I destinatari dei prodotti ritirati di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si impegnano a:

a)

rispettare le norme previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e ad esso conformi;

b)

tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi;

c)

sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione; e

d)

presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.

Gli Stati membri possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere la contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi inferiori a un massimale che essi devono determinare sulla base di un'analisi dei rischi documentata.

2.   I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a:

a)

rispettare le norme previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e ad esso conformi;

b)

tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se lo Stato membro lo ritiene necessario benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna;

c)

sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione; e

d)

non richiedere aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.

Sezione 6

Raccolta verde e mancata raccolta

Articolo 48

Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta

1.   La raccolta verde e la mancata raccolta di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche colturali.

2.   Le piante ortofrutticole oggetto di raccolta verde o di mancata raccolta non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo dopo l'avvenuta operazione.

3.   La raccolta verde non si applica agli ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata e la mancata raccolta non si applica nel caso in cui la produzione commerciale sia stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale.

Il primo comma non si applica nel caso in cui le piante ortofrutticole abbiano un periodo di raccolta superiore a un mese. In questi casi gli importi di cui al paragrafo 4 compensano solo la produzione che sarà raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo dopo l'avvenuta operazione.

Ai fini del secondo comma gli Stati membri hanno la facoltà di vietare l'applicazione delle misure di raccolta verde e di mancata raccolta se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata. Lo Stato membro che intenda applicare tale disposizione è tenuto ad indicare nella strategia nazionale qual è la parte che ritiene significativa.

La raccolta verde e la mancata raccolta non sono applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno, tranne ai fini del secondo comma qualora entrambe le operazioni possano essere applicate simultaneamente.

4.   Il sostegno destinato alla raccolta verde riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. Gli Stati membri fissano, a norma dell'articolo 49, primo comma, lettera a), gli importi per ettaro dell'indennità per la raccolta verde e la mancata raccolta, comprensivi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, ad un livello tale da coprire non più del 90 % del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.   Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano in anticipo alle autorità competenti dello Stato membro, per iscritto o per via elettronica, l'intenzione di effettuare un'operazione di raccolta verde o di mancata raccolta.

Articolo 49

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri adottano:

a)

modalità di applicazione delle misure relative alla raccolta verde e alla mancata raccolta, in particolare in merito alla comunicazione preventiva della raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto e alla tempistica, all'importo dell'indennità da versare e all'applicazione delle misure, nonché all'elenco dei prodotti ammissibili;

b)

disposizioni atte a garantire che l'applicazione di queste misure non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative.

Gli Stati membri verificano la corretta esecuzione delle misure, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b). Se ritengono che le misure non siano state eseguite correttamente, gli Stati membri non ne autorizzano l'applicazione.

Sezione 7

Assicurazione del raccolto

Articolo 50

Obiettivo delle misure di assicurazione del raccolto

Le misure relative all'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contribuiscono a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o, se del caso, da fitopatie o infestazioni parassitarie.

Articolo 51

Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto

1.   Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

2.   Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia il sostegno pubblico complessivo per l'assicurazione del raccolto non può superare:

a)

l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

b)

il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i)

delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse; e

ii)

delle perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

Il limite di cui al primo comma, lettera b), si applica anche nei casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare di un aiuto finanziario dell'Unione pari al 60 % in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepiscono in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

CAPO IV

Aiuto finanziario nazionale

Articolo 52

Livello di organizzazione dei produttori e definizione di «regione»

1.   Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati da:

a)

organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e

b)

gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e associazioni di produttori e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il valore degli ortofrutticoli prodotti è diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.

Il valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni, dalle associazioni e dai gruppi di cui al primo comma, lettere a) e b), comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni, associazioni e gruppi di produttori sono riconosciuti. L'articolo 22 si applica mutatis mutandis.

Solo gli ortofrutticoli prodotti nella regione interessata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dai gruppi di produttori e dai loro soci e da essi ottenuti e commercializzati sono inclusi nel calcolo di tale valore.

Ai fini del calcolo del valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione si applica, mutatis mutandis, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

2.   Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando la media dei livelli di organizzazione, calcolata in conformità del paragrafo 1, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, è inferiore al 20 %.

3.   Soltanto gli ortofrutticoli prodotti nella regione di cui ai paragrafi 1 e 2 beneficiano di un aiuto finanziario nazionale.

4.   Ai fini del presente capo, gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione in conformità del paragrafo 1.

Le regioni definite da uno Stato membro ai fini del presente capo non sono modificate per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata da motivi di merito non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.

Se uno Stato membro chiede un rimborso parziale dell'aiuto finanziario nazionale a norma dell'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la richiesta riguarda la stessa definizione delle regioni specificata nella richiesta di autorizzazione.

Articolo 53

Modifiche al programma operativo

Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo in conformità dell'articolo 34.

CAPO V

Disposizioni generali

Sezione 1

Comunicazioni e relazioni

Articolo 54

Comunicazioni degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti informazioni e i seguenti documenti:

a)

entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo totale dei fondi di esercizio approvato nello stesso anno per tutti i programmi operativi. La comunicazione indica l'importo complessivo dei fondi di esercizio e l'importo totale dell'aiuto finanziario concesso dall'Unione compreso in tali fondi. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi destinati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e alle altre misure;

b)

entro il 15 novembre di ogni anno, una relazione annuale concernente le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché i fondi di esercizio, i programmi operativi e i piani di riconoscimento in vigore nell'anno precedente. Tale relazione annuale contiene le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento;

c)

entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo finanziario corrispondente a ciascun successivo periodo annuale di esecuzione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, incluso l'anno di esecuzione in corso. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori e ciascun successivo periodo annuale di esecuzione del piano, tale comunicazione contiene le seguenti informazioni:

i)

l'importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, l'aiuto finanziario dell'Unione e i contributi degli Stati membri, dei gruppi di produttori e dei loro soci;

ii)

una ripartizione degli aiuti concessi a norma dell'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 55

Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, la media ponderata dei prezzi rilevati per i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato VI nel corso della settimana precedente, se dispongono dei relativi dati.

Per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti rispondenti a tale norma, mentre per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica di cui alla parte B dello stesso allegato sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti della categoria I.

Gli Stati membri comunicano una sola media ponderata dei prezzi corrispondente ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e alle presentazioni di cui all'allegato VI del presente regolamento. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri o forme di presentazione diversi da quelli indicati in tale allegato, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e le forme di presentazione dei prodotti ai quali si riferiscono i prezzi.

I prezzi comunicati si intendono franco centro d'imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.

2.   Gli Stati membri individuano i mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli interessati. Essi comunicano alla Commissione i mercati rappresentativi e il loro peso nella media in occasione della prima comunicazione o di modifiche successive. Essi possono comunicare altri prezzi su base volontaria.

Sezione 2

Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi e delle strategie nazionali

Articolo 56

Indicatori comuni di rendimento

1.   I programmi operativi e le strategie nazionali sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati per i programmi operativi, nonché l'efficienza e l'efficacia rispetto a tali obiettivi.

2.   I progressi, l'efficienza e l'efficacia sono valutati mediante un insieme di indicatori comuni di rendimento, che figurano nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, relativi alla situazione iniziale nonché agli investimenti (esecuzione finanziaria), ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi operativi attuati.

3.   Gli Stati membri possono specificare ulteriori indicatori nella loro strategia nazionale.

Articolo 57

Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi

1.   Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati per l'elaborazione degli indicatori applicabili alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.

2.   L'esercizio di sorveglianza è effettuato in modo che i suoi risultati:

a)

verifichino la qualità dell'esecuzione del programma;

b)

individuino l'eventuale necessità di adeguamenti o riesami del programma operativo;

c)

forniscano informazioni sugli obblighi di comunicazione. Le informazioni sui risultati delle attività di sorveglianza sono incluse nella relazione annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

3.   La valutazione assume la forma di una relazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

L'esercizio di valutazione esamina i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma. A tal fine sono utilizzati gli indicatori comuni di rendimento relativi alla situazione iniziale, agli investimenti e ai risultati.

Se del caso, l'esercizio di valutazione comprende una valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti:

a)

la prevenzione dell'erosione del suolo;

b)

un uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari;

c)

la protezione degli habitat e della biodiversità e

d)

la tutela del paesaggio.

I risultati dell'esercizio sono utilizzati per:

a)

migliorare la qualità del programma operativo;

b)

individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali del programma operativo e

c)

trarre insegnamenti utili per migliorare i futuri programmi operativi.

La relazione di valutazione è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Articolo 58

Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale

1.   Gli Stati membri istituiscono un idoneo sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati in forma elettronica per la compilazione degli indicatori di cui all'articolo 56. A tal fine essi si basano sulle informazioni trasmesse dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori in merito alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.

2.   La sorveglianza è permanente per monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi dei programmi operativi. A tal fine si utilizzano le informazioni contenute nelle relazioni annuali trasmesse dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori. L'esercizio di sorveglianza è effettuato in modo che i suoi risultati:

a)

verifichino la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi;

b)

individuino l'eventuale necessità di adeguamenti o di una revisione della strategia nazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi per essa stabiliti o di migliorare la gestione della sua esecuzione, compresa la gestione finanziaria dei programmi operativi.

3.   La valutazione è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della strategia. A tal fine si utilizzano i risultati della sorveglianza e della valutazione dei programmi operativi, esposti nelle relazioni annuali e del penultimo anno trasmesse dalle organizzazioni di produttori. I risultati dell'esercizio di valutazione sono utilizzati per:

a)

migliorare la qualità della strategia;

b)

individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali della strategia.

La valutazione comprende un esercizio di valutazione da eseguire nel 2020. I risultati fanno parte della relazione nazionale annuale di cui all'articolo 54, lettera b), relativa allo stesso anno. La relazione esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie nonché l'efficienza e l'efficacia dei programmi operativi eseguiti, oltre a valutare gli effetti e l'impatto di tali programmi in relazione agli obiettivi, ai traguardi e alle misure stabiliti dalla strategia e, se del caso, agli altri obiettivi fissati all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sezione 3

Sanzioni amministrative

Articolo 59

Inosservanza dei criteri di riconoscimento

1.   Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connessi ai requisiti di cui agli articoli 5 e 7, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, invia all'organizzazione di produttori in questione entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a quattro mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Dal momento in cui l'inosservanza è accertata, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti fino all'adozione di misure correttive giudicate soddisfacenti.

2.   Se le misure correttive di cui al paragrafo 1 non sono adottate entro i termini fissati dallo Stato membro, il riconoscimento dell'organizzazione di produttori è sospeso. Lo Stato membro comunica all'organizzazione di produttori il periodo di sospensione, che inizia immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di tali misure correttive e non è comunque superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di ricevimento della lettera di avvertimento da parte dell'organizzazione di produttori. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.

Durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti degli aiuti sono differiti fino alla revoca della sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è ridotto del 2 % per ogni mese civile o parte di esso durante il quale il riconoscimento è sospeso.

La sospensione cessa il giorno in cui il controllo conferma che i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.

3.   Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, quest'ultimo revoca il riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione del riconoscimento in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia. Gli aiuti ancora da erogare nel periodo in cui l'inosservanza è stata individuata non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.

4.   Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 diversi da quelli menzionali al paragrafo 1, invia all'organizzazione di produttori in questione entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a quattro mesi, entro cui queste misure devono essere adottate.

5.   La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti e una riduzione dell'importo dell'aiuto annuale pari all'1 % per ciascun mese civile o parte di esso che supera tale termine. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.

6.   Gli Stati membri revocano il riconoscimento se l'organizzazione di produttori non rispetta il criterio del volume o del valore minimo di produzione commercializzata, previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 ottobre del secondo anno che segue l'anno in cui tali criteri non sono stati rispettati. La revoca ha effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non sono più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Gli aiuti ancora da erogare nel periodo in cui l'inosservanza è stata individuata non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.

Tuttavia, se un'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro la prova che a causa di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le misure di prevenzione dei rischi, non è in grado di rispettare i criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile stabilito dagli Stati membri, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile per tale organizzazione di produttori.

7.   Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1, 2, 4 e 5, gli Stati membri possono effettuare i pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Tuttavia, tali pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

8.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo di fornire allo Stato membro le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Articolo 60

Frodi

1.   Gli Stati membri sospendono i pagamenti e il riconoscimento di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori che sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 fino al completamento dei relativi accertamenti.

2.   Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto dello Stato membro e dell'Unione, se risulta che un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori abbia commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri:

a)

revocano il riconoscimento di tale organizzazione o associazione;

b)

escludono le azioni in causa dal sostegno a favore del programma operativo e procedono al recupero degli aiuti già erogati per tali azioni e

c)

escludono tale organizzazione o associazione dal riconoscimento nel corso dell'anno successivo.

Articolo 61

Sanzione per gli importi non ammissibili

1.   I pagamenti sono calcolati in funzione delle azioni ammissibili.

2.   Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso stabilisce:

a)

l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto;

b)

l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità della domanda di aiuto.

3.   Se l'importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3 % l'importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo, si applica una sanzione. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza fra l'importo calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), e quello calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b). Non si applica tuttavia alcuna sanzione se l'organizzazione di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inserimento dell'importo non ammissibile.

4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

5.   Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.

6.   Se alla fine del programma operativo le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono state rispettate, l'importo totale dell'aiuto per l'ultimo anno del programma operativo è ridotto in proporzione all'importo delle spese non sostenute per azioni ambientali.

Articolo 62

Sanzioni amministrative a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

1.   Se, a seguito del controllo di cui all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, sono state riscontrate inadempienze con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 che superano le tolleranze stabilite, l'organizzazione di produttori interessata è tenuta al pagamento di una sanzione calcolata in base alla proporzione dei prodotti ritirati non conformi:

a)

se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi effettivamente ritirati a norma dell'articolo 44 del presente regolamento, la sanzione è pari all'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;

b)

se tali quantitativi sono compresi tra il 10 % e il 25 % dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi; o

c)

se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo effettivamente ritirato, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato a norma dell'articolo 44 del presente regolamento.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 61.

Articolo 63

Sanzione amministrativa applicabile alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro

Le spese per le operazioni di ritiro non sono ammissibili se i prodotti non sono stati smaltiti come stabilito dallo Stato membro a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, oppure se l'operazione ha provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative, fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 61.

Articolo 64

Sanzioni amministrative applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

Se nel corso dei controlli eseguiti a norma degli articoli 29 e 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono riscontrate irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, tali destinatari:

a)

sono esclusi dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato e

b)

sono tenuti a versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

L'esclusione di cui al primo comma, lettera a), ha effetto immediato e una durata di almeno un anno con possibilità di proroga.

Articolo 65

Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta

1.   Se l'organizzazione di produttori non ha rispettato i propri obblighi con riguardo alla raccolta verde, essa è tenuta a versare una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:

a)

la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile a tale misura,

b)

la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata;

c)

si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.

2.   Se l'organizzazione di produttori non ha rispettato i propri obblighi con riguardo alla mancata raccolta, essa è tenuta a versare una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:

a)

la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura;

b)

la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte;

c)

si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.

Qualora si applichi l'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, non si applica la lettera b) del primo comma del presente paragrafo.

3.   Le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano in aggiunta a un'eventuale sanzione imposta a norma dell'articolo 61.

Articolo 66

Impossibilità di effettuare un controllo in loco

Una domanda di riconoscimento o di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto sono respinte per la voce o la parte delle spese in questione se un'organizzazione di produttori, compresi i suoi soci o rappresentanti pertinenti, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.

Articolo 67

Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni

1.   Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, e pagano le sanzioni previste nella presente sezione.

Gli interessi sono calcolati:

a)

in base al periodo trascorso tra il ricevimento del pagamento indebito e il rimborso da parte del beneficiario;

b)

al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2.   Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni sono versati al FEAGA.

CAPO VI

Estensione delle regole

Articolo 68

Condizioni per l'estensione delle regole

1.   L'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica ai prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati a condizione che le regole di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo:

a)

siano in vigore da almeno un anno;

b)

siano rese obbligatorie per un massimo di tre anni.

Tuttavia gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, purché la finalità delle regole da estendere sia una di quelle di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettere a), e), f), h), i), j), m) e n), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica non si applicano ai prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio del raccolto, a meno che l'estensione delle regole riguardi espressamente tali prodotti, ad eccezione delle norme sulla conoscenza del mercato di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Le regole delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, salvo qualora esse siano state convenute da almeno il 50 % dei produttori interessati da tale regolamento nella circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori e tale organizzazione o associazione copra almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.

4.   Le regole di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applicano ai prodotti ottenuti al di fuori della circoscrizione economica specifica di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 69

Diritto nazionale

1.   Ai fini dell'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono decidere che la circoscrizione economica presa in considerazione per l'estensione delle regole di un'organizzazione interprofessionale sia una regione o l'intero territorio nazionale, qualora le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.

2.   Per la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esclusione:

a)

dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell'azienda o nella zona di produzione;

b)

delle vendite dirette di cui alla lettera a);

c)

dei prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio del raccolto, salvo qualora le regole estese riguardino espressamente tali prodotti;

d)

dei produttori o della produzione di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 70

Comunicazione dell'estensione delle regole e delle circoscrizioni economiche

1.   Contestualmente alla comunicazione, a norma dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, delle regole che ha reso obbligatorie per un particolare prodotto e per una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro comunica alla Commissione:

a)

la circoscrizione economica in cui tali regole si applicano;

b)

l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori o l'organizzazione interprofessionale che ha chiesto l'estensione delle regole e i dati che dimostrino la conformità con l'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

se l'estensione delle regole è chiesta da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori, il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o associazione e il numero totale di produttori della circoscrizione economica in questione; tali dati si riferiscono alla situazione esistente alla data di inoltro della richiesta di estensione;

d)

se l'estensione delle regole è chiesta da un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, la produzione totale della circoscrizione economica e la produzione commercializzata da tale organizzazione o associazione nell'ultima campagna per la quale i dati sono disponibili;

e)

la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate nell'ambito dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale interessata e

f)

la data di entrata in vigore dell'estensione e la durata di validità della stessa.

2.   Se uno Stato membro ha stabilito norme nazionali in materia di rappresentatività in caso di estensione delle regole delle organizzazioni interprofessionali a norma dell'articolo 164, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esso comunica alla Commissione, contestualmente alla comunicazione dell'estensione delle regole, tali norme e la relativa giustificazione.

3.   Prima di rendere pubbliche le regole estese, la Commissione ne informa gli Stati membri con tutti i mezzi che ritiene appropriati.

Articolo 71

Revoca dell'estensione delle regole

La Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 175, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che impone a uno Stato membro di revocare l'estensione delle regole da esso decisa a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, di tale regolamento, qualora constati che:

a)

la decisione dello Stato membro esclude la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi, oppure che sono messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

b)

l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori;

c)

le disposizioni del presente capo non sono state rispettate.

La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica dalla data di comunicazione di tale constatazione allo Stato membro interessato.

Articolo 72

Acquirenti di prodotti sull'albero

1.   In caso di vendita di prodotti sull'albero da parte di un produttore non aderente ad un'organizzazione di produttori, l'acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole relative alla conoscenza della produzione e alla commercializzazione.

2.   Lo Stato membro interessato può decidere che per l'acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui trattasi possano essere rese obbligatorie determinate regole diverse da quelle indicate al paragrafo 1.

TITOLO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI — REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA

Articolo 73

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)   «partita»: la merce presentata sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata e

b)   «importatore»: il dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

Articolo 74

Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati

1.   Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine:

a)

i prezzi rappresentativi medi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione degli Stati membri e

b)

i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).

Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati d'importazione che ritengono rappresentativi e che comprendono Londra, Milano, Perpignan e Rungis.

Se i quantitativi totali di cui al primo comma, lettera b), sono inferiori a dieci tonnellate, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione.

2.   I prezzi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono rilevati:

a)

per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A;

b)

per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e

c)

nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili.

Essi sono ridotti dei seguenti importi:

a)

un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze e

b)

le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell'Unione.

Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati immediatamente alla Commissione.

3.   I prezzi rilevati a norma del paragrafo 2, se stabiliti nella fase grossista/dettagliante, sono ridotti:

a)

di un importo pari al 9 % per tenere conto del margine commerciale del grossista e

b)

di un importo pari a 0,7245 EUR per 100 chilogrammi per tenere conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.

4.   Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, i seguenti prezzi sono considerati rappresentativi:

a)

i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;

b)

i prezzi dei prodotti delle categorie I e II, se i quantitativi di queste categorie rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;

c)

i prezzi dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, salvo qualora si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle loro caratteristiche qualitative, tali prodotti non sono normalmente commercializzati nella categoria I.

Il coefficiente di adeguamento di cui al primo comma, lettera c), si applica previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.

Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.

Articolo 75

Base del prezzo di entrata

1.   Ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui a tale articolo sono quelli elencati nell'allegato VII del presente regolamento.

2.   Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la garanzia di cui all'articolo 148 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (15). A tale scopo l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, del presente regolamento possono essere soggetti corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione.

Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (16), o se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la garanzia.

3.   Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, è calcolato conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. In tal caso l'importatore costituisce una garanzia per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile.

4.   Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è determinato direttamente in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 e a tal fine il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applica durante i periodi in vigore.

5.   L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 o per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.

In caso di inosservanza di uno dei termini suddetti la garanzia costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6.

La garanzia costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la garanzia è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.

Per fornire la prova che la partita è stata smerciata alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio della stessa.

Qualora le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo degli ortofrutticoli siano indicati sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo dell'ortofrutticolo che costituiscono parte della partita sono indicati sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.

6.   Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 5, primo comma, può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76

Sanzioni nazionali

Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento (UE) n. 1306/2013, nel regolamento (UE) n. 1308/2013, nel presente regolamento o nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, gli Stati membri applicano sanzioni a livello nazionale per le irregolarità relative ai requisiti fissati in tali regolamenti, anche per quanto riguarda la mancata attuazione di un programma operativo da parte delle organizzazioni di produttori. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 77

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri designano un'unica autorità od organismo competente responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti:

a)

gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 54;

b)

prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno ai sensi dell'articolo 55;

c)

prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'articolo 74;

d)

volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai sensi dell'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione e i dati di contatto dell'autorità o dell'organismo interessato, nonché ogni modifica di tali dati.

L'elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.

3.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (17).

4.   Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.

Articolo 78

Comunicazione di forza maggiore

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 7, e dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore sono comunicati all'autorità competente dello Stato membro, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest'ultima, entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il caso di forza maggiore ha avuto luogo.

Articolo 79

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è così modificato:

1)

L'articolo 2 è soppresso.

2)

Gli articoli da 19 a 35 sono soppressi.

3)

Gli articoli da 50 a 148 sono soppressi.

4)

Gli allegati da VI a XVIII sono soppressi.

Articolo 80

Disposizioni transitorie

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, un programma operativo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 può:

a)

continuare ad essere attuato fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011;

b)

essere modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o

c)

essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

2.   In deroga all'articolo 23, il massimale per l'aiuto finanziario dell'Unione per il 2017 è calcolato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

3.   Per quanto riguarda i gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le disposizioni soppresse del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 di cui all'articolo 79 del presente regolamento continuano ad applicarsi fino a quando tali gruppi di produttori siano riconosciuti come organizzazioni di produttori o lo Stato membro interessato abbia recuperato gli aiuti versati a norma dell'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Articolo 81

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (cfr. pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(8)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

(11)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(12)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(16)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).


ALLEGATO I

Prodotti trasformati di cui all'articolo 22, paragrafo 2

Categoria

Codice NC

Designazione delle merci

Succhi di frutta

ex 2009

Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 , i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80 e i succhi concentrati.

I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella sottovoce ex 2009 . Sono ottenuti dall'eliminazione fisica di almeno il 50 % del loro tenore d'acqua e imballati in confezioni il cui peso netto è pari almeno a 200 kg.

Concentrato di pomodoro

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 28 %, imballato in confezioni pronte il cui peso netto è pari almeno a 200 kg.

Ortofrutticoli congelati

ex 0710

Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00 , le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59 .

ex 0811

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95 .

ex 2004

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10 , le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91 .

Frutta e verdura in scatola

ex 2001

Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:

pimenti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40

cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

olive della sottovoce 2001 90 65

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97 .

ex 2002

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci ex 2002 90 31 ed ex 2002 90 91 descritte più in alto.

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , escluse le olive della sottovoce 2005 70 , il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i pimenti del genere Capsicum, diversi dai peperoni dolci e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10 , nonché le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10 .

ex 2008

Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

altra frutta a guscio, diversamente preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominata né compresa altrove, della sottovoce ex 2008 19

cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

granturco della sottovoce 2008 99 85

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

miscugli di banane, diversamente preparati o conservati, delle sottovoci ex 2008 92 59 ,ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98

banane, diversamente preparate o conservate, delle sottovoci ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99 .

Funghi in scatola

2003 10

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che nell'aceto o nell'acido acetico.

Frutta temporaneamente conservata in salamoia

ex 0812

Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non idonea all'alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98 .

Frutta essiccata

ex 0813

0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 .

Fichi secchi.

Uve secche.

Altra frutta a guscio, diversamente preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominata né compresa altrove, esclusa la frutta tropicale e relativi miscugli.

Altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

 

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013, diversi dai prodotti elencati nelle categorie più in alto.

Erbe aromatiche trasformate

ex 0910

ex 1211

Timo essiccato.

Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/maggiorana selvatica) rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati.

Paprika in polvere

ex 0904

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10 .


ALLEGATO II

Elenco di azioni e spese non ammissibili nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 31, paragrafo 1

1.

Spese generali di produzione, segnatamente spese per micelio, sementi e piante non perenni (anche certificate); prodotti fitosanitari (compresi i mezzi di lotta integrata); concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di magazzinaggio; spese di imballaggio (comprensive di uso e gestione degli imballaggi), anche nell'ambito di nuovi procedimenti; spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).

2.

Costi amministrativi e di personale, eccetto le spese inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi.

3.

Complementi di reddito o di prezzo non legati alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

4.

Spese di assicurazione non legate alle misure di assicurazione del raccolto di cui al titolo II, capo III, sezione 7.

5.

Rimborso di prestiti contratti per azioni realizzate prima dell'inizio del programma operativo, eccetto quelle di cui all'articolo 38.

6.

Acquisto di terreni non edificati per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.

7.

Spese per riunioni e corsi di formazione non attinenti al programma operativo.

8.

Azioni o spese riguardanti i quantitativi prodotti dai soci dell'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione.

9.

Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori.

10.

Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzazione di produttori per la commercializzazione o la distribuzione.

11.

Spese di esercizio dei beni noleggiati.

12.

Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione ecc.) e spese di funzionamento.

13.

Contratti di subfornitura o esternalizzazione riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.

14.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

15.

Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.

16.

Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.

17.

Investimenti in azioni o capitale di società qualora si tratti di un investimento finanziario.

18.

Spese sostenute da terzi diversi dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci, dall'associazione di organizzazioni di produttori o dai suoi soci, o dalle filiali conformi al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8.

19.

Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali appartenenti all'organizzazione di produttori o ai suoi soci produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o ai suoi soci produttori, o ad una filiale conforme al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8.

20.

Misure esternalizzate dall'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione.


ALLEGATO III

Elenco non esaustivo di azioni e spese ammissibili nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 31, paragrafo 1

1.

Spese specifiche relative a:

miglioramento della qualità dei prodotti,

prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale,

azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013,

produzione biologica, integrata o sperimentale, comprese le spese specifiche per sementi e piantine biologiche,

controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un'azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.

Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari debitamente giustificati per ognuna delle categorie di spese specifiche ammissibili di cui al primo comma.

2.

Costi amministrativi e di personale inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi, che comprendono:

a)

spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo, comprese le spese di gestione e personale, le spese per relazioni e studi valutativi, nonché le spese per la tenuta e la gestione della contabilità, mediante pagamento di un tasso forfettario fisso pari al 2 % del fondo di esercizio approvato ai sensi dell'articolo 33, fino ad un importo massimo di 180 000 EUR, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'UE, sia il contributo dell'organizzazione di produttori.

Nel caso di programmi operativi presentati da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, le spese generali sono calcolate sommando le spese generali di ciascuna organizzazione di produttori di cui al primo paragrafo, nel limite massimo di 1 250 000 EUR per associazione di organizzazioni di produttori.

Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali, nel qual caso essi devono definire le spese ammissibili;

b)

spese di personale, compresi gli oneri salariali obbligatori per legge se questi sono direttamente a carico dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o delle filiali conformi al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8, soggette all'approvazione degli Stati membri, o a carico di cooperative socie dell'organizzazione di produttori, connesse a misure intese:

i)

a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;

ii)

a migliorare le condizioni di commercializzazione.

L'attuazione delle suddette misure comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se, in tali circostanze, l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri dipendenti o soci produttori, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato.

In alternativa alla limitazione del finanziamento alle spese reali, gli Stati membri possono stabilire, ex ante e con le dovute giustificazioni, tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari fino ad un massimo del 20 % del fondo di esercizio approvato, per tutte le spese di personale ammissibili di cui al presente punto. Detta percentuale può essere aumentata in casi debitamente giustificati.

All'atto di chiedere detti tassi forfettari fissi le organizzazioni di produttori devono provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che l'azione è stata eseguita;

c)

spese legali e amministrative per la fusione di organizzazioni di produttori, nonché spese legali e amministrative relative alla creazione di organizzazioni di produttori transnazionali o di associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dalle organizzazioni di produttori.

3.

Spese per riunioni e corsi di formazione, ove siano attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio (se del caso sulla base di tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari).

4.

Promozione:

di marchi di fabbrica/di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle filiali conformi al requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 8,

promozione generica e promozione di marchi di qualità,

spese per la stampa di messaggi promozionali sull'imballaggio o sulle etichette in relazione al primo e al secondo trattino, a condizione che siano previste nel programma operativo.

Le indicazioni geografiche sono ammesse a condizione che:

a)

siano denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o

b)

in tutti i casi non contemplati alla lettera a), siano secondarie rispetto al messaggio principale.

Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità reca l'emblema dell'Unione europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione europea». Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le filiali conformi al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del presente regolamento non utilizzano l'emblema dell'Unione europea per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.

5.

Spese per trasporto, cernita e imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

6.

Acquisto di terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma operativo, purché il costo sia inferiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell'ambiente.

7.

Acquisto di attrezzature, comprese attrezzature d'occasione purché non siano state acquistate con il contributo finanziario dell'Unione o nazionale nei sette anni che precedono l'acquisto.

8.

Investimenti in mezzi di trasporto, se l'organizzazione di produttori dimostra allo Stato membro interessato che i mezzi di trasporto sono utilizzati unicamente per i trasporti interni all'organizzazione di produttori; e investimenti in accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

9.

Locazione, anche di materiale d'occasione che non ha ricevuto il contributo finanziario dell'Unione o nazionale nei sette anni che precedono la locazione, nei limiti del valore netto di mercato del bene.

10.

Noleggio di attrezzature o di altri beni ove economicamente giustificato come alternativa all'acquisto, su approvazione dello Stato membro.

11.

Investimenti in azioni o capitale di società che contribuiscano direttamente al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.


(1)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO IV

Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 45, paragrafo 1

Prodotto

Massimale di sostegno (EUR/100 kg)

Distribuzione gratuita

Altre destinazioni

Cavolfiori

21,05

15,79

Pomodori (1o giugno — 31 ottobre)

7,25

7,25

Pomodori (1o novembre — 31 maggio)

33,96

25,48

Mele

24,16

18,11

Uve

53,52

40,14

Albicocche

64,18

48,14

Pesche noci

37,82

28,37

Pesche

37,32

27,99

Pere

33,96

25,47

Melanzane

31,2

23,41

Meloni

48,1

36,07

Cocomeri

9,76

7,31

Arance

21,00

21,00

Mandarini

25,82

19,50

Clementine

32,38

24,28

Mandarini satsuma

25,56

19,50

Limoni

29,98

22,48


ALLEGATO V

Informazioni che devono figurare nella relazione annuale degli Statui membri di cui all'articolo 54, lettera b)

Tutte le informazioni fornite devono riguardare l'anno cui si riferisce la relazione, comprendere dati sulle spese sostenute dopo la fine di tale anno, nonché sui controlli effettuati e sulle sanzioni amministrative applicate in relazione a quell'anno o successivamente. Per quanto riguarda le informazioni che variano nel corso dell'anno, la relazione annuale deve riassumere le variazioni di tali informazioni che si sono verificate durante l'anno di riferimento, nonché la situazione esistente al 31 dicembre di tale anno.

PARTE A — INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL MERCATO

1.   Informazioni di carattere amministrativo

a)

Atti legislativi nazionali adottati in applicazione degli articoli da 32 a 38, da 152 a 160, 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi attuati nell'anno di riferimento.

b)

Informazioni sulle organizzazioni di produttori, sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sui gruppi di produttori:

numero di codice,

nome e coordinate di contatto,

data del riconoscimento (o del prericonoscimento per i gruppi di produttori),

tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate,

numero di soci (distinti tra soci produttori e non produttori) e variazioni verificatesi nel corso dell'anno,

superficie coltivata a ortofrutticoli (totale e suddivisa secondo le principali colture); prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti (con l'indicazione del relativo valore e volume secondo le principali fonti), nonché principali destinazioni dei prodotti secondo il valore (distinguendo tra prodotti commercializzati sul mercato del fresco, prodotti destinati alla trasformazione e prodotti ritirati dal mercato),

cambiamenti strutturali verificatisi nel corso dell'anno, in particolare: organismi riconosciuti o costituiti recentemente, revoche e sospensioni del riconoscimento e fusioni, con relative date.

c)

Informazioni sulle organizzazioni interprofessionali:

nome e coordinate di contatto dell'organizzazione,

data del riconoscimento,

prodotti trattati,

variazioni verificatesi nel corso dell'anno.

2.   Informazioni concernenti le spese

a)

Organizzazioni di produttori. Dati finanziari per beneficiario (organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori):

fondo di esercizio: importo totale, aiuto finanziario dell'Unione, dello Stato membro (aiuto nazionale), contributi dell'organizzazione di produttori e dei soci,

entità dell'aiuto finanziario dell'Unione ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013,

dati finanziari del programma operativo, distinti tra organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori,

valore della produzione commercializzata: totale e suddiviso tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori,

spese del programma operativo, suddivise per misure e tipi di azioni selezionati come sovvenzionabili,

informazioni sul volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese e suddiviso in quantitativi complessivamente ritirati dal mercato e quantitativi destinati alla distribuzione gratuita, in tonnellate,

elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

b)

Per i gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007. Dati finanziari per beneficiario:

importo totale, aiuto finanziario dell'Unione o dello Stato membro e contributi del gruppo di produttori e dei soci,

aiuto finanziario dello Stato membro, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del periodo transitorio,

spese per investimenti necessari per ottenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CE) n. 1234/2007, distinte tra aiuto finanziario dell'Unione, dello Stato membro e contributo del gruppo di produttori,

valore della produzione commercializzata, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del periodo transitorio.

c)

Per le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

valore e volume della produzione commercializzata e numero di soci.

3.   Informazioni sull'attuazione della strategia nazionale:

breve descrizione dello stato di avanzamento di ciascun programma operativo, scomposto per tipo di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f). La descrizione si basa sugli indicatori finanziari e sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato e costituisce una sintesi delle informazioni contenute nelle relazioni annuali sull'esecuzione dei programmi operativi presentate dalle organizzazioni di produttori,

sintesi dei risultati delle valutazioni dei programmi operativi trasmesse dalle organizzazioni di produttori, comprensiva della valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali,

riepilogo dei principali problemi incontrati in sede di attuazione e di gestione della strategia nazionale, nonché dei provvedimenti adottati, con indicazione dell'aggiornamento della strategia e dei motivi di tale aggiornamento. Alla relazione annuale è allegata copia della strategia aggiornata.

PARTE B — INFORMAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI

Informazioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative:

controlli effettuati dallo Stato membro: organismi controllati e date dei controlli,

percentuali di controllo,

risultati dei controlli,

sanzioni amministrative applicate.


ALLEGATO VI

Comunicazioni dei prezzi di cui all'articolo 55, paragrafo 1

Prodotto

Tipo/varietà

Presentazione/calibro

Mercati rappresentativi

Pomodori

Tondi

Calibro 57-100 mm alla rinfusa in imballaggi da 5-6 kg

Belgio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Romania

A grappolo

Alla rinfusa in imballaggi da 3-6 kg ca.

Ciliegia

Vaschette da 250-500 g ca.

Albicocche

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 45-50 mm

Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.

Bulgaria

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Pesche noci

Polpa bianca

Calibro A/B

Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Polpa gialla

Calibro A/B

Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.

Pesche

Polpa bianca

Calibro A/B

Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Portogallo

Polpa gialla

Calibro A/B

Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.

Uve da tavola

Qualsiasi tipo e varietà con semi

Vaschette o imballaggi da 1 kg

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Portogallo

Vaschette o imballaggi da 1 kg

Qualsiasi tipo e varietà senza semi

Pere

Blanquilla

Calibro 55/60, imballaggi da 5-10 kg ca.

Belgio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Conference

Calibro 60/65+, imballaggi da 5-10 kg ca.

Williams

Calibro 65+/75+, imballaggi da 5-10 kg ca.

Rocha

Abbé Fétel

Calibro 70/75, imballaggi da 5-10 kg ca.

Kaiser

Doyenné du Comice

Calibro 75/90, imballaggi da 5-10 kg ca.

Mele

Golden delicious

Calibro 70/80, imballaggi da 5-20 kg ca.

Belgio

Repubblica ceca

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Austria

Braeburn

Jonagold (o Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious e altre varietà rosse

Boskoop

Gala

Calibro 70/80, imballaggi da 5-20 kg ca.

Francia

Italia

Ungheria

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Romania

Elstar

Cox orange

Mandarini satsuma

Tutte le varietà

Calibro 1-X — 3, imballaggi da 10-20 kg ca.

Spagna

Limoni

Tutte le varietà

Calibro 3 — 4, imballaggi da 10-20 kg ca.

Grecia

Spagna

Italia

Clementine

Tutte le varietà

Calibro 1-X -3, imballaggi da 10-20 kg ca.

Grecia

Spagna

Italia

Mandarini

Tutte le varietà

Calibro 1- 2, imballaggi da 10-20 kg ca.

Grecia

Spagna

Italia

Portogallo

Arance

Salustiana

Calibro 3-6, imballaggi da 10-20 kg ca.

Grecia

Spagna

Italia

Portogallo

Navelinas

Navelate

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Zucchine

Tutte le varietà

Calibro 14-21, alla rinfusa nell'imballaggio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Ciliegie

Tutte le varietà di ciliegie dolci

Calibro 22 e oltre, alla rinfusa nell'imballaggio

Bulgaria

Repubblica ceca

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Polonia

Portogallo

Romania

Cetrioli

Lisci

Calibro 350-500 g, a strati nell'imballaggio

Bulgaria

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Paesi Bassi

Polonia

Aglio

Bianco

Calibro 50-60 mm, imballaggi da 2-5 kg ca.

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Viola

Calibro 45-55 mm, imballaggi da 2-5 kg ca.

Primavera

Calibro 50-60 mm, imballaggi da 2-5 kg ca.

Prugne

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 35 mm e oltre

Bulgaria

Germania

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Polonia

Romania

Calibro 35 mm e oltre

Calibro 40 mm e oltre

Calibro 40 mm e oltre

Peperoni dolci

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 70 mm e oltre

Bulgaria

Grecia

Spagna

Italia

Ungheria

Paesi Bassi

Portogallo

Calibro 50 mm e oltre

Calibro 40 mm e oltre

Lattughe

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 400 g e oltre, imballaggi da 8-12 pezzi

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Regno Unito

Calibro 400 g e oltre, imballaggi da 8-12 pezzi

Fragole

Tutte le varietà

Imballaggi da 250/500 g

Belgio

Germania

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Funghi coltivati

Chiusi

Calibro medio (30-65 mm)

Irlanda

Spagna

Francia

Ungheria

Paesi Bassi

Polonia

Regno Unito

Kiwi

Hayward

Calibro 105-125 g, imballaggi da 3-10 kg ca.

Grecia

Francia

Italia

Portogallo

Cavolfiori

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 16-20 mm

Germania

Spagna

Francia

Italia

Polonia

Asparagi

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 10-16/16+

Germania

Spagna

Francia

Paesi Bassi

Polonia

Melanzane

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 40+/70+

Spagna

Italia

Romania

Carote

Qualsiasi tipo e varietà

Norme usuali nel mercato rappresentativo

Germania

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Polonia

Regno Unito

Cipolle

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 40-80

Germania

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Polonia

Regno Unito

Fagioli

Qualsiasi tipo e varietà

Norme usuali nel mercato rappresentativo

Belgio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Polonia

Porri

Qualsiasi tipo e varietà

Norme usuali nel mercato rappresentativo

Belgio

Germania

Spagna

Francia

Paesi Bassi

Polonia

Cocomeri

Qualsiasi tipo e varietà

Norme usuali nel mercato rappresentativo

Grecia

Spagna

Italia

Ungheria

Romania

Meloni

Qualsiasi tipo e varietà

Norme usuali nel mercato rappresentativo

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Cavoli

Qualsiasi tipo e varietà

Norme usuali nel mercato rappresentativo

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Polonia

Romania

Regno Unito


ALLEGATO VII

Elenco dei prodotti ai fini del regime del prezzo di entrata di cui al titolo III

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione del regime di cui al titolo III è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da «ex», il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.

PARTE A

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

ex 0702 00 00

Pomodori

1o gennaio — 31 dicembre

ex 0707 00 05

Cetrioli (1)

1o gennaio — 31 dicembre

ex 0709 90 80

Carciofi

1o novembre — 30 giugno

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio — 31 dicembre

ex 0805 10 20

Arance dolci, fresche

1o dicembre — 31 maggio

ex 0805 20 10

Clementine

1o novembre — fine febbraio

ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma; wilkings e ibridi simili di agrumi

1o novembre — fine febbraio

ex 0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

1o giugno — 31 maggio

ex 0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio — 20 novembre

ex 0808 10 80

Mele

1o luglio — 30 giugno

ex 0808 20 50

Pere

1o luglio — 30 aprile

ex 0809 10 00

Albicocche

1o giugno — 31 luglio

ex 0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio — 10 agosto

ex 0809 30 10 ex 0809 30 90

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno — 30 settembre

ex 0809 40 05

Prugne

11 giugno — 30 settembre

PARTE B

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

ex 0707 00 05

Cetrioli destinati alla trasformazione

1o maggio — 31 ottobre

ex 0809 20 05

Ciliegie acide (Prunus cerasus)

21 maggio — 10 agosto


25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/892 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l'articolo 38, l'articolo 174, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 181, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera h), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce nuove norme riguardanti i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (4). Quest'ultimo regolamento è modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (5).

(2)

Al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia, è opportuno stabilire disposizioni che definiscano la struttura e il contenuto della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e la disciplina nazionale per le azioni ambientali. Le azioni ambientali da includere in tale disciplina nazionale e i requisiti da rispettare andrebbero stabiliti al fine di agevolare l'elaborazione e l'esecuzione di tali azioni.

(3)

È inoltre opportuno prevedere norme concernenti il contenuto dei programmi operativi, i documenti da presentare, le scadenze per la presentazione e i periodi di attuazione dei programmi operativi.

(4)

Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto per le organizzazioni di produttori è opportuno stabilire disposizioni relative alle informazioni da inserire nella domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del medesimo. Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno offrire alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per motivi analoghi, dovrebbe essere disponibile un sistema alternativo per il rimborso delle spese già sostenute.

(5)

Data l'imprevedibilità della produzione ortofrutticola e la deperibilità dei prodotti, le eccedenze sul mercato, anche di modesta entità, possono causare perturbazioni significative. È dunque necessario stabilire modalità di applicazione relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

(6)

Occorre adottare le modalità relative all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso. Dovrebbero essere istituite procedure per l'approvazione del suddetto aiuto nazionale nonché per l'approvazione e l'importo del rimborso da parte dell'Unione. Andrebbe inoltre stabilita la percentuale di rimborso.

(7)

È opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo e il formato di talune informazioni da fornire ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2103, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento. Tali disposizioni dovrebbero includere le informazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione.

(8)

È opportuno adottare disposizioni per quanto riguarda i controlli amministrativi e in loco necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli.

(9)

Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno adottare norme relative alla correzione degli errori palesi nelle domande di aiuto, comunicazioni, altre domande o richieste.

(10)

È opportuno adottare norme riguardanti i contributi finanziari dei produttori non aderenti a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali per i quali determinate regole concordate nell'ambito di organizzazioni o associazioni considerate rappresentative in una circoscrizione economica specifica sono rese obbligatorie.

(11)

Occorre calcolare valori forfettari all'importazione sulla base della media ponderata dei prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati commercializzati sui mercati d'importazione degli Stati membri, utilizzando i dati su tali prezzi e sui quantitativi importati dei prodotti di cui trattasi comunicati dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891. È opportuno stabilire disposizioni per i casi in cui i prezzi medi rappresentativi dei prodotti di una determinata origine non siano disponibili.

(12)

È opportuno stabilire disposizioni specifiche in merito ai dazi all'importazione addizionali che possono essere imposti a taluni prodotti in aggiunta a quelli previsti dalla tariffa doganale comune. Occorre disporre che possano essere imposti dazi addizionali all'importazione se i volumi di importazione dei prodotti superano i livelli limite stabiliti per prodotto e per periodo di applicazione. Le merci in viaggio verso l'Unione sono esenti dall'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e occorre pertanto prevedere disposizioni specifiche per queste merci.

(13)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore e si applichi a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

SEZIONE 1

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento reca norme per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, fatta eccezione per le norme di commercializzazione.

2.   I capi da I a V si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

SEZIONE 2

Programmi operativi

Articolo 2

Strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili

La struttura e il contenuto della strategia nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono conformi a quanto stabilito all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Disciplina nazionale per le azioni ambientali e gli investimenti ammissibili

1.   Una sezione distinta della disciplina nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, indica i requisiti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che devono essere soddisfatti dalle azioni ambientali selezionate nell'ambito di un programma operativo.

La disciplina nazionale reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'elenco di cui al secondo comma può includere i seguenti tipi di azioni ambientali:

a)

azioni identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o agli impegni connessi all'agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e previste nell'ambito del programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato;

b)

investimenti benefici per l'ambiente;

c)

altre azioni benefiche per l'ambiente, comprese quelle che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella ma che sono collegate al settore degli ortofrutticoli, purché contribuiscano alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o alla conservazione della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o al miglioramento della gestione dei rifiuti.

Per ciascuna azione ambientale di cui al terzo comma, lettere b) e c), la disciplina nazionale indica:

a)

la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto e

b)

l'impegno o gli impegni specifici assunti.

La disciplina nazionale comprende almeno un'azione relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata.

2.   Le azioni ambientali identiche a impegni agro-climatico-ambientali o a impegni connessi all'agricoltura biologica che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata dell'azione supera la durata del programma operativo iniziale, l'azione è proseguita nell'ambito di un programma operativo successivo.

Gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare tenendo conto dei risultati della valutazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

3.   Gli investimenti benefici per l'ambiente effettuati presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891, o presso i loro membri produttori sono ammissibili al sostegno se:

a)

consentono di ridurre l'attuale utilizzo di fattori di produzione, l'emissione di sostanze inquinanti o i rifiuti del processo di produzione; o

b)

consentono di conseguire la sostituzione dell'uso di fonti energetiche fossili con fonti di energia rinnovabili; o

c)

consentono di ridurre i rischi ambientali legati all'uso di taluni fattori di produzione, compresi i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari; o

d)

consentono di migliorare l'ambiente; o

e)

sono legati a investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi di un impegno agro-climatico-ambientale o connesso all'agricoltura biologica, in particolare qualora tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità.

4.   Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), sono sovvenzionabili se consentono una riduzione pari almeno al 15 %, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, di uno dei seguenti elementi:

a)

l'uso di fattori di produzione costituiti da risorse naturali non rinnovabili, come l'acqua o i combustibili fossili, o di possibili fonti di inquinamento ambientale, come i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari o taluni tipi di fonti energetiche;

b)

l'emissione di inquinanti dell'aria, del suolo o dell'acqua dal processo di produzione; o

c)

la produzione di rifiuti, comprese le acque reflue, dal processo di produzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono accettare investimenti che consentono una riduzione pari almeno al 7 %, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, a condizione che tali investimenti permettano di conseguire almeno un altro beneficio ambientale.

La riduzione prevista e, se del caso, i benefici ambientali attesi, dovranno essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori al momento della presentazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'investimento, come attestato dai documenti tecnici o da un organismo indipendente qualificato o da un esperto riconosciuto dallo Stato membro.

Gli investimenti volti a conseguire una riduzione del consumo idrico:

a)

consentono una riduzione del consumo idrico pari almeno al 5 % nei sistemi di irrigazione a goccia o in sistemi analoghi rispetto al consumo prima dell'investimento, e

b)

non danno luogo a un aumento netto delle superfici irrigue, a meno che il consumo idrico totale per l'irrigazione dell'intera azienda, compreso l'incremento di superficie, resti pari o inferiore alla media del consumo idrico dei 5 anni precedenti all'investimento.

5.   Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera b), che consistono in sistemi capaci di generare energia, sono sovvenzionabili se la quantità di energia generata non supera il quantitativo che può essere utilizzato ex ante su base annua per le azioni connesse ai prodotti ortofrutticoli dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dalla filiale o dai soci dell'organizzazione di produttori che beneficiano dell'investimento.

6.   Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), sono sovvenzionabili se contribuiscono alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o al mantenimento della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o a una migliore gestione dei rifiuti, anche se il loro contributo non è quantificabile.

L'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori fornisce la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma. L'autorità nazionale competente può esigere che le prove siano fornite sotto forma di specifiche di progetto certificate da un organismo indipendente qualificato o da un esperto del settore ambientale in questione.

7.   Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:

a)

è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni diverse dagli investimenti in immobilizzazioni materiali, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;

b)

gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;

c)

gli investimenti benefici per l'ambiente di cui al paragrafo 3 sono pienamente ammissibili al sostegno.

Articolo 4

Contenuto dei programmi operativi

1.   I programmi operativi contengono:

a)

una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali di cui all'allegato II, punto 5;

b)

gli obiettivi del programma, tenendo conto delle prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e sia coerente con gli obiettivi della medesima, compreso l'equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma;

c)

le misure proposte, comprese le azioni di prevenzione e gestione delle crisi;

d)

la durata del programma; e

e)

gli aspetti finanziari, in particolare:

i)

modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;

ii)

procedura di finanziamento del fondo di esercizio;

iii)

informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi e

iv)

bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.

2.   I programmi operativi indicano:

a)

in che grado le diverse misure siano complementari e coerenti con altre misure, comprese le misure finanziate o sovvenzionabili da altri Fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Se del caso, viene fatto specifico riferimento alle misure attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi; e

b)

l'assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

Articolo 5

Documenti da presentare con il programma operativo

I programmi operativi sono corredati di:

a)

documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio;

b)

un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento e

c)

un impegno scritto dell'organizzazione di produttori attestante che non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli.

Articolo 6

Termini per la presentazione dei programmi

1.   L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.

2.   La persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compreso un gruppo di produttori costituito a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o un'associazione di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al paragrafo 1. L'approvazione del programma operativo è subordinata alla concessione del riconoscimento entro il termine stabilito all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Articolo 7

Periodi di esecuzione dei programmi operativi

1.   I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annuali che vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.   I programmi operativi approvati entro il 15 dicembre vengono eseguiti a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo.

L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.

3.   In deroga al paragrafo 2, in caso di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.

SEZIONE 3

Aiuto

Articolo 8

Importo approvato dell'aiuto

Entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto, gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l'importo approvato dell'aiuto.

In deroga al primo comma, in caso di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri comunicano alle suddette organizzazioni e associazioni l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

Articolo 9

Domande di aiuto

1.   Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.

2.   Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:

a)

l'aiuto richiesto;

b)

il valore della produzione commercializzata;

c)

i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima;

d)

le spese sostenute a titolo del programma operativo;

e)

le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;

f)

la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni;

g)

il rispetto dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 33, paragrafo 5, primo comma, e dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

h)

una dichiarazione scritta attestante che l'organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento dell'Unione o nazionale per le misure o le operazioni ammissibili all'aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli;

i)

in caso di domanda di pagamento di un aiuto calcolato in base ai tassi forfettari fissi o alle tabelle standard di costi unitari di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi; e

j)

la relazione annuale di cui all'articolo 21.

3.   Le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:

a)

le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori;

b)

dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto e

c)

un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.

L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, è svincolata soltanto su presentazione della prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate e a condizione che il diritto all'aiuto sia effettivamente accertato.

4.   In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all'articolo 10. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo nella presentazione.

5.   Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e per conto dei soli soci che sono organizzazioni di produttori riconosciute nello stesso Stato membro che ha riconosciuto l'associazione di organizzazioni di produttori e a condizione che per ciascuno di essi siano trasmessi i documenti giustificativi di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale dell'aiuto è l'organizzazione di produttori.

6.   Le organizzazioni di produttori che sono socie di associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto nello Stato membro in cui sono riconosciute per quanto concerne azioni attuate sul territorio di tale Stato membro. L'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori fornisce una copia della domanda allo Stato membro in cui si trova la sua sede.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto nello Stato membro in cui l'associazione ha sede per quanto concerne azioni eseguite a livello di associazione a condizione che non vi sia alcun rischio di doppio finanziamento.

Articolo 10

Pagamento dell'aiuto

Gli Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell'anno che segue l'anno di esecuzione del programma.

Articolo 11

Anticipi

1.   Le domande di anticipo possono essere presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

L'importo totale degli anticipi per un dato anno non supera l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.

2.   Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del loro importo, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (8).

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.

Articolo 12

Pagamenti parziali

1.   Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo.

2.   Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all'anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.

3.   I pagamenti parziali richiesti sono effettuati nella misura massima dell'80 % della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali e le scadenze da rispettare per le relative domande.

CAPO II

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 13

Azioni di formazione e scambio di buone pratiche

Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le azioni di formazione e lo scambio di buone pratiche devono rispettare per essere considerate misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Articolo 14

Misure di promozione e di comunicazione

1.   Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le misure di promozione e di comunicazione devono rispettare quando tali misure riguardano la prevenzione o la gestione delle crisi. Tali disposizioni permettono, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.

2.   Le azioni realizzate nell'ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad altre eventuali azioni di promozione e comunicazione in corso applicate dall'organizzazione di produttori interessata nel suo programma operativo e non connesse alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

Articolo 15

Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati

1.   Un prodotto ritirato dal mercato deve essere conforme alla norma di commercializzazione per quel prodotto di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, fatte salve le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. Se i prodotti sono ritirati alla rinfusa vengono rispettati i requisiti minimi della categoria II.

Tuttavia i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

2.   Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato III. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.

Articolo 16

Spese di trasporto per la distribuzione gratuita

1.   Le spese di trasporto via terra per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono sovvenzionabili nell'ambito del programma operativo in base alla tabella dei costi unitari fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna secondo quanto indicato nell'allegato IV.

In caso di trasporto marittimo, gli Stati membri determinano la distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna finale. L'indennità non può superare il costo del trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di carico e il punto di consegna finale in cui è possibile il trasporto terrestre. Agli importi di cui all'allegato IV si applica un coefficiente correttore di 0,6.

In caso di trasporto combinato, le spese di trasporto applicabili sono pari alla somma del costo corrispondente alla distanza calcolata per il trasporto via terra più il 60 % del supplemento di spesa che si sarebbe avuto in caso di trasporto effettuato totalmente via terra, secondo quanto stabilito nell'allegato IV.

2.   Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l'onere finanziario del trasporto.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:

a)

i nomi delle organizzazioni beneficiarie;

b)

il quantitativo dei prodotti in questione;

c)

la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie e i mezzi di trasporto utilizzati e

d)

la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

Articolo 17

Spese di cernita e imballaggio per la distribuzione gratuita

1.   Le spese di cernita e imballaggio degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi. Per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg si applicano gli importi forfettari di cui all'allegato V.

2.   Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l'emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell'allegato VI.

3.   Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all'organizzazione di produttori che ha effettuato tali operazioni.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:

a)

i nomi delle organizzazioni beneficiarie;

b)

il quantitativo dei prodotti in questione; e

c)

la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie, con indicazione delle modalità di presentazione.

CAPO III

AIUTO FINANZIARIO NAZIONALE

Articolo 18

Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i programmi operativi da attuare in quell'anno.

La richiesta è corredata di elementi comprovanti:

a)

che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2017/891;

b)

che soltanto i prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti nella regione beneficiano dell'assistenza; nonché di

c)

informazioni sulle organizzazioni di produttori, sull'importo dell'aiuto concesso e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   La Commissione accoglie o respinge la richiesta mediante decisione entro tre mesi. Tale periodo ha inizio il giorno successivo al giorno in cui la Commissione ha ricevuto una richiesta completa da parte dello Stato membro. Se la Commissione non richiede informazioni supplementari entro il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene completa.

Articolo 19

Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale

1.   Gli articoli 9 e 10 si applicano mutatis mutandis alle domande e al pagamento dell'aiuto finanziario nazionale.

2.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari relative all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale, compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali.

Articolo 20

Rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione

1.   Entro il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma gli Stati membri possono chiedere all'Unione il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale approvato effettivamente erogato alle organizzazioni di produttori.

La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che le condizioni stabilite all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state soddisfatte in tre dei quattro anni precedenti.

Ai fini del calcolo del livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo, è altresì preso in considerazione il valore della produzione ortofrutticola proveniente da gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La richiesta di rimborso da parte dell'Unione dell'aiuto finanziario nazionale contiene inoltre:

a)

le informazioni sull'organizzazione di produttori interessata;

b)

l'importo del contributo versato per ciascuna organizzazione di produttori, limitatamente all'importo inizialmente autorizzato; e

c)

una descrizione del fondo di esercizio indicante l'importo totale, l'aiuto finanziario dell'Unione, l'aiuto finanziario nazionale e i contributi delle organizzazioni di produttori e dei soci.

2.   La Commissione accoglie o respinge la richiesta.

La richiesta è respinta quando sono state disattese le norme sull'autorizzazione e sul rimborso dell'aiuto finanziario nazionale o quando non sono state rispettate le disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, fondi di esercizio e programmi operativi stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma di tale regolamento.

3.   Se il rimborso dell'aiuto da parte dell'Unione è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (9).

4.   La quota di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione non è superiore al 60 % dell'aiuto finanziario nazionale concesso all'organizzazione di produttori. La quota di rimborso non è superiore al 48 % dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

CAPO IV

INFORMAZIONI, RELAZIONI E CONTROLLI

SEZIONE 1

Informazioni e relazioni

Articolo 21

Informazioni e relazioni annuali dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e relazioni annuali degli Stati membri

1.   Su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro, i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al numero di soci, al volume e al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono invitate a comunicare il numero di soci, il volume e il valore della produzione commercializzata.

2.   Unitamente alle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori presentano relazioni annuali sull'esecuzione dei rispettivi programmi operativi.

Dette relazioni annuali riguardano:

a)

il programma operativo attuato nel corso dell'anno precedente;

b)

le principali modifiche apportate al programma operativo; e

c)

le differenze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti.

3.   La relazione annuale delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori riporta:

a)

i risultati ottenuti dal programma operativo, basati sugli indicatori di cui all'allegato II e, se del caso, su indicatori supplementari definiti nella strategia nazionale come segue:

i)

indicatori comuni iniziali e indicatori di investimento (finanziari) sono utilizzati in ciascuna relazione annuale;

ii)

indicatori di risultato e di prodotto sono utilizzati negli ultimi due anni del programma operativo; e

b)

una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia della sua attuazione.

Se del caso, la relazione annuale specifica le difese predisposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito del programma operativo.

4.   La relazione annuale delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori del penultimo anno di un programma operativo indica in che misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti. Tale relazione illustra inoltre i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell'esecuzione del programma e il modo in cui tali fattori sono stati presi in considerazione nel programma in corso o saranno presi in considerazione per il programma operativo seguente.

Lo Stato membro riferisce particolari sui casi di cui al primo comma nella relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891.

SEZIONE 2

Controlli

Articolo 22

Sistema di identificazione unico

Gli Stati membri provvedono affinché alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e ai gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applichi un sistema di identificazione unico con riguardo alle domande di aiuto da essi presentate. Questo sistema di identificazione è compatibile con il sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio.

Articolo 23

Procedura di presentazione delle domande

Fatti salvi gli articoli 9, 24 e 25, gli Stati membri stabiliscono procedure per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione dei programmi operativi nonché delle domande di pagamento.

Articolo 24

Concessione del riconoscimento

1.   Prima di concedere il riconoscimento a un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), o dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco relativi all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori per verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento.

2.   Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco con riguardo ai criteri di riconoscimento che si applicano a tutte le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute almeno una volta ogni cinque anni, anche se le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori non attuano un programma operativo.

Articolo 25

Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche

1.   Prima di approvare un programma operativo a norma dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e l'eventuale richiesta di modifiche. Detti controlli riguardano in particolare:

(a)

l'esattezza delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo;

(b)

la conformità del programma con l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché con la strategia nazionale e la disciplina nazionale;

(c)

l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte; e

(d)

la coerenza e la qualità tecnica del programma, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 verificano in particolare:

a)

se gli obiettivi sono misurabili e possono essere monitorati e conseguiti mediante le azioni proposte; e

b)

se le operazioni per le quali è chiesto l'aiuto sono conformi alle leggi nazionali e dell'Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato, lo sviluppo rurale e i programmi di promozione, e alle norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla strategia nazionale.

Articolo 26

Controlli amministrativi

1.   Le procedure relative ai controlli amministrativi richiedono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

2.   Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto.

3.   I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono, ove pertinente, una verifica dei seguenti elementi:

a)

la relazione annuale sull'esecuzione del programma operativo, trasmessa unitamente alla domanda di aiuto;

b)

il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;

c)

la correlazione precisa delle spese dichiarate con i prodotti e i servizi forniti;

d)

la conformità delle azioni intraprese con quelle contenute nel programma operativo approvato; e

e)

il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.

4.   Le spese sostenute nell'ambito del programma operativo sono comprovate dalla prova del pagamento. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891 oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, le fatture relative alle spese di personale di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del suddetto regolamento oppure, previo consenso dello Stato membro, a cooperative che sono socie dell'organizzazione di produttori.

Articolo 27

Controlli in loco sulle domande di aiuto annuali

1.   A complemento dei controlli amministrativi, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le loro filiali, ove del caso, per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato secondo quanto indicato all'articolo 9, paragrafo 1.

2.   I controlli in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.

3.   Gli Stati membri determinano le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti criteri:

a)

l'importo dell'aiuto;

b)

le risultanze dei controlli degli anni precedenti;

c)

un elemento casuale e

d)

altri parametri fissati dagli Stati membri.

4.   È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo.

5.   Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, dei loro soci o delle loro filiali, se del caso, che è possibile controllare al momento della visita e che non sono stati verificati nel corso dei controlli amministrativi. I controlli in loco riguardano in particolare:

a)

il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato;

b)

l'esecuzione delle azioni e la loro coerenza con il programma operativo approvato;

c)

per un congruo numero di azioni: la conformità della spesa con il diritto dell'Unione e il rispetto delle scadenze ivi stabilite;

d)

l'utilizzo del fondo di esercizio, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o equivalenti;

e)

la completa fornitura dei prodotti da parte dei soci, la fornitura dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate; e

f)

i controlli di secondo livello di cui all'articolo 30 per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta.

6.   Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati in conformità al diritto nazionale.

A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari.

Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente ma al più tardi prima del pagamento dell'aiuto.

7.   Salvo in circostanze eccezionali, i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui al paragrafo 2 formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l'esecuzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all'aiuto o di mancata esecuzione dell'intervento. La corrispondente decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione. I criteri di analisi dei rischi di cui al paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis al presente paragrafo.

8.   Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata al paragrafo 2 soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo.

9.   I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. Tale valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le misure preventive e correttive raccomandate.

Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell'anno nella regione o con riguardo all'organizzazione o all'associazione in questione e aumenta la percentuale delle domande corrispondenti da controllare l'anno successivo.

Articolo 28

Relazioni sui controlli in loco

1.   Per ciascun controllo in loco viene redatta una relazione dettagliata recante almeno le seguenti informazioni:

a)

il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;

b)

il nome e le funzioni delle persone presenti;

c)

le azioni, le misure e i documenti controllati, compresi la pista di audit e gli elementi di prova verificati; e

d)

i risultati del controllo.

2.   A un rappresentante dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori è data la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo e per registrare le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione.

Articolo 29

Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

1.   Gli Stati membri effettuano, presso ciascuna organizzazione di produttori, controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità suffragato da un controllo fisico, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato, e in un controllo di conformità alle disposizioni dell'articolo 15, secondo le modalità previste dal titolo II, capo II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891, entro i termini di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

2.   I controlli di primo livello riguardano l'intero quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro a norma dell'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2017/891.

3.   In deroga al paragrafo 2, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al suddetto paragrafo, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati membri effettuano controlli supplementari.

Articolo 30

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro

1.   Gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro presso l'organizzazione di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati sulla base di un'analisi del rischio. L'analisi del rischio include le risultanze di precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché la verifica dell'esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all'organizzazione di produttori. La suddetta analisi serve da base per stabilire la frequenza minima dei controlli di secondo livello per ciascuna organizzazione di produttori.

2.   I controlli di secondo livello di cui al paragrafo 1 riguardano:

a)

la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare;

b)

i quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e fiscali delle organizzazioni di produttori interessate;

c)

la contabilità, in particolare la veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento nonché la proporzionalità delle eventuali spese di ritiro; e

d)

la destinazione dei prodotti ritirati quale dichiarata nella domanda di pagamento e la loro denaturazione.

3.   Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione.

4.   La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i quantitativi movimentati (espressi in tonnellate):

a)

della produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2017/891;

b)

delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, identificando i prodotti destinati al mercato del fresco e quelli destinati alla trasformazione; e

c)

dei prodotti ritirati dal mercato.

5.   I controlli sulla destinazione dei prodotti ritirati dal mercato comprendono:

a)

un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria delle organizzazioni e delle istituzioni caritative in questione, se è applicabile l'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891; e

b)

il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.

6.   Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità, gli Stati membri approfondiscono tali controlli per la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori durante la campagna successiva.

Articolo 31

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

1.   Prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.

2.   Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.

Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta.

3.   Qualora si applichi l'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891:

a)

il requisito di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, che prevede che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale, non si applica; e

b)

gli Stati membri accertano che le piante ortofrutticole a cui sono state applicate le misure di mancata raccolta e di raccolta verde non siano utilizzate a fini di ulteriore produzione nella stessa stagione di produzione.

4.   Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3 e 6.

Articolo 32

Organizzazioni di produttori transnazionali

1.   Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale ha competenza generale per l'organizzazione di controlli su tale organizzazione per quanto riguarda il programma operativo e il fondo di esercizio nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi.

2.   Gli altri Stati membri tenuti a prestare la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/891 effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.

3.   Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell'organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, con riguardo alle questioni ambientali e fitosanitarie e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, si applicano le norme dello Stato membro in cui si svolgono le singole azioni.

Articolo 33

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

1.   Lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione di produttori che è socia di un'associazione transnazionale ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio e al fondo di esercizio nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi.

2.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 coopera strettamente con lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e comunica senza indugio i risultati dei controlli effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative applicate.

3.   Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio a livello dell'associazione transnazionale e al fondo di esercizio dell'associazione transnazionale nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi. Esso provvede inoltre al coordinamento dei controlli e dei pagamenti per quanto riguarda le azioni dei programmi operativi eseguite sul territorio degli altri Stati membri.

4.   Le azioni dei programmi operativi rispettano le norme nazionali dello Stato membro in cui sono effettivamente eseguite.

Articolo 34

Controlli

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri istituiscono controlli e adottano provvedimenti atti a garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento. Tali controlli e misure sono efficaci, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Gli Stati membri garantiscono in particolare che:

a)

tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa nazionale o dell'Unione o dalla strategia nazionale o dalla disciplina nazionale possano essere verificati;

b)

le autorità competenti nazionali responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli e

c)

siano predisposti controlli intesi a evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli e da altri regimi degli Stati membri o dell'Unione.

Articolo 35

Errori palesi

In caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro, di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 o del presente regolamento e ogni domanda di aiuto possono essere corrette e adattate in qualsiasi momento successivamente alla loro presentazione.

CAPO V

ESTENSIONE DELLE REGOLE

Articolo 36

Contributo finanziario

Se uno Stato membro decide, conformemente all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che operatori non aderenti a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, ma nei confronti dei quali determinate regole sono rese obbligatorie, siano tenuti al pagamento di un contributo finanziario, detto Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni necessarie per verificare l'osservanza delle condizioni previste dal suddetto articolo. Tali informazioni comprendono la base di calcolo del contributo, l'importo unitario del medesimo, le attività previste e i relativi costi.

Articolo 37

Estensione di durata superiore a un anno

1.   In caso di estensione delle regole di durata superiore a un anno, gli Stati membri verificano, per ciascun anno, che le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 abbiano continuato ad essere soddisfatte per tutto il periodo di validità dell'estensione.

2.   Gli Stati membri revocano l'estensione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte.

3.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni revoca. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale informazione nella forma opportuna.

CAPO VI

REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA E DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 38

Valore forfettario all'importazione

1.   Per ciascuno dei prodotti e dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l'origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 74 del suddetto regolamento, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.

2.   Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione di cui all'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è fissato un valore forfettario all'importazione a norma degli articolo 74 e 75 del suddetto regolamento e del presente articolo, non si applica il prezzo unitario di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (10). Esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.

3.   Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media ponderata dei valori forfettari all'importazione in vigore.

4.   Durante i periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per due settimane consecutive non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.

Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.

5.   In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 non si applica alcun valore forfettario all'importazione.

6.   Il tasso di cambio applicabile al valore forfettario all'importazione è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente all'ultimo giorno del periodo per il quale sono trasmessi i prezzi.

7.   I valori forfettari all'importazione espressi in euro sono pubblicati dalla Commissione tramite la TARIC (11).

CAPO VII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 39

Imposizione di un dazio addizionale all'importazione

1.   Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto.

2.   Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII e nei periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3.   Il dazio addizionale all'importazione è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:

a)

il valore in dogana dei prodotti, determinato conformemente all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione; e

b)

l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale all'importazione.

Articolo 40

Importo del dazio addizionale all'importazione

Il dazio addizionale all'importazione applicato a norma dell'articolo 39 è pari ad un terzo del dazio doganale indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto in questione.

Tuttavia, per i prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie all'importazione relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale all'importazione è pari a un terzo del dazio doganale specifico per il prodotto in questione in caso di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 41

Esenzioni dal dazio addizionale all'importazione

1.   Sono esenti dal dazio addizionale all'importazione:

a)

le merci importate nell'ambito di un contingente tariffario;

b)

le merci che hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale all'importazione e che sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell'Unione, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del dazio addizionale all'importazione.

2.   Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di applicazione del dazio addizionale all'importazione se è esibito uno dei seguenti documenti:

a)

in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;

b)

in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;

c)

in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito nell'Unione o di transito comune;

d)

in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima di tale data.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(7)  Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(11)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm


ALLEGATO I

Struttura e contenuto della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili di cui all'articolo 2

1.   Durata della strategia nazionale:

deve essere indicata dallo Stato membro.

2.   Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.1.   Analisi della situazione

Descrizione, con l'ausilio di dati quantificati, della situazione attuale del settore ortofrutticolo, che evidenzi i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori comuni iniziali fissati all'allegato II, punto 5, e di altri indicatori supplementari ove del caso. La descrizione verte quanto meno sui seguenti elementi:

prestazioni del settore ortofrutticolo: punti di forza e di debolezza del settore, competitività e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori,

effetti ambientali (impatti, pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con riferimento alle principali tendenze.

2.2.   Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza

Descrizione dei principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto:

pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei risultati attesi nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati,

coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e possibili conflitti o contraddizioni tra gli obiettivi operativi delle varie azioni selezionate,

complementarità e coerenza delle azioni selezionate con altri interventi nazionali o regionali e con le attività sovvenzionate dai fondi concessi dall'Unione, in particolare con lo sviluppo rurale e i programmi di promozione,

risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

2.3.   Impatto della precedente strategia nazionale (se pertinente)

Descrizione dei risultati e dell'impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato.

3.   Obiettivi dei programmi operativi e indicatori di rendimento di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Descrizione dei tipi di azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo), degli obiettivi perseguiti, degli obiettivi quantitativi verificabili e degli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia.

3.1.   Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni incluse nella strategia nazionale e nella disciplina nazionale siano verificabili e controllabili. Qualora la valutazione effettuata durante l'attuazione dei programmi operativi evidenzi che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le azioni interessate sono adattate di conseguenza o cancellate.

Se il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari fissi o di tabelle standard di costi unitari, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. Le azioni ambientali rispettano i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Gli Stati membri adottano misure di salvaguardia, disposizioni e controlli per garantire che le azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti pertinenti della politica agricola comune, in particolare dallo sviluppo rurale e dai programmi di promozione o da altri regimi nazionali o regionali.

Idonee difese predisposte, a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall'articolo 191 del TFUE e dal settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente.

3.2.   Informazioni specifiche richieste per i tipi di azioni volti al raggiungimento degli obiettivi definiti o di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati)

3.2.1.   Acquisizione di capitale fisso

tipi di investimenti sovvenzionabili,

altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing),

esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.2.   Altre azioni

descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili,

esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

4.   Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

Designazione da parte dello Stato membro dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.

5.   Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione

Gli indicatori di rendimento stabiliti dalla strategia nazionale comprendono gli indicatori comuni di rendimento previsti all'articolo 4 ed elencati nell'allegato II. Ove si ritenga opportuno, la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali o regionali propri dei programmi operativi nazionali.

5.1.   Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, inclusi gli obblighi di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori.

5.2.   Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale

Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.


ALLEGATO II

Elenco degli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891

L'insieme di indicatori comuni di rendimento relativi alle azioni intraprese dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai loro soci nell'ambito dei programmi operativi non rispecchia necessariamente tutti i fattori che possono influire sui prodotti, sui risultati e sull'impatto dei programmi operativi. In questo contesto, le informazioni fornite dagli indicatori comuni di rendimento vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che contribuiscono ad un'attuazione riuscita o meno del programma.

1.   INDICATORI COMUNI DI ESECUZIONE FINANZIARIA (INDICATORI DI INVESTIMENTO) (ANNUALI)

Misura

Tipo di azione

Indicatori di investimento (annuali)

Azioni intese a pianificare la produzione

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)

Altre azioni

Spesa in EUR

Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)

Altre azioni

Spesa in EUR

Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)

Attività di promozione e comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi)

d)

Altre azioni

Spesa in EUR

Ricerca e produzione sperimentale

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)

Altre azioni

Spesa in EUR

Attività di formazione e azioni finalizzate allo scambio di informazioni sulle buone pratiche (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e azioni intese a promuovere il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica

A seconda della principale materia trattata:

a)

Produzione biologica

b)

Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata

c)

Altre tematiche ambientali

d)

Tracciabilità

e)

Qualità dei prodotti, compresi i residui di pesticidi

f)

Altre questioni

Spesa in EUR

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

a)

Investimenti per rendere più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato

b)

Misure di formazione e scambio di buone pratiche

c)

Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi

d)

Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento

e)

Reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro

f)

Ritiro dal mercato

g)

Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli

h)

Assicurazione del raccolto

Spesa in EUR

Azioni ambientali

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)

Produzione biologica

d)

Produzione integrata

e)

Migliore uso o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio

f)

Azioni mirate a preservare il suolo (ad es., tecniche per prevenire o ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura)

g)

Azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p. es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive)

h)

Azioni a favore del risparmio energetico e/o del miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; transizione verso un'energia proveniente da fonti rinnovabili

i)

Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti

j)

Altre azioni

Spesa in EUR

Altre azioni

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)

Altre azioni

Spesa in EUR

2.   INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO (NEGLI ULTIMI DUE ANNI DEL PROGRAMMA OPERATIVO)

Misura

Tipo di azione

Indicatori di prodotto (annuali)

Azioni intese a pianificare la produzione

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Numero di aziende partecipanti

Valore totale degli investimenti in EUR

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

Numero di aziende partecipanti

c)

Altre azioni

Numero di aziende partecipanti

Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Numero di aziende partecipanti

Valore totale degli investimenti in EUR

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

Numero di aziende partecipanti

c)

Altre azioni

Numero di aziende partecipanti

Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Numero di aziende partecipanti

Valore totale degli investimenti in EUR

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

Numero di aziende partecipanti

c)

Attività di promozione e comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi)

Numero di azioni intraprese (1)

d)

Altre azioni

Numero di aziende partecipanti

Ricerca e produzione sperimentale

 

Numero di aziende partecipanti

Numero di progetti

Attività di formazione e azioni finalizzate allo scambio di informazioni sulle buone pratiche (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e azioni intese a promuovere il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica

A seconda della principale materia trattata:

a)

Produzione biologica

b)

Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata

c)

Altre tematiche ambientali

d)

Tracciabilità

e)

Qualità dei prodotti, compresi i residui di pesticidi

f)

Altre questioni

Numero di giorni di formazione impartita

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

a)

Investimenti per rendere più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato

Valore totale degli investimenti in EUR

b)

Misure di formazione e scambio di buone pratiche

Numero di azioni intraprese

c)

Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi

Numero di azioni intraprese (1)

d)

Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento

Numero di azioni intraprese (4)

e)

Reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro

Numero di aziende partecipanti

f)

Ritiri dal mercato

Numero di azioni intraprese (2)

g)

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

Numero di azioni intraprese (3)

h)

Assicurazione del raccolto

Numero di aziende partecipanti

Azioni ambientali

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali (5)

Numero di aziende partecipanti

Valore totale degli investimenti in EUR

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing (6)

Numero di aziende partecipanti

c)

Produzione biologica

d)

Produzione integrata

e)

Migliore uso e/o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio

f)

Azioni mirate a preservare il suolo (ad es., tecniche per prevenire/ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura)

g)

Azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p. es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive)

h)

Azioni a favore del risparmio energetico e/o del miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; transizione verso un'energia proveniente da fonti rinnovabili

i)

Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti

j)

Altre azioni

Numero di aziende partecipanti Numero di ettari interessati

Altre azioni

a)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Numero di aziende partecipanti

Valore totale degli investimenti in EUR

b)

Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

Numero di aziende partecipanti

c)

Altre azioni

Numero di aziende partecipanti

3.   INDICATORI COMUNI DI RISULTATO (NEGLI ULTIMI DUE ANNI DEL PROGRAMMA OPERATIVO)

Misura

Indicatori di risultato (unità di misura)

Azioni intese a pianificare la produzione

Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg)

Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti

Variazione di volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» (tonnellate) (7)

Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg)

Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione

Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg)

Attività di formazione e scambio di buone pratiche (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e azioni intese a promuovere il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica

Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

 

a)

Investimenti per rendere più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato

Volume totale della produzione soggetta a una gestione dei volumi (tonnellate)

b)

Azioni di formazione

Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo

c)

Promozione e comunicazione

Variazione stimata di volume della produzione commercializzata dei prodotti oggetto di attività di promozione/comunicazione (tonnellate)

d)

Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento

Valore totale del fondo di mutualizzazione costituito (EUR)

e)

Reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro

Superficie totale interessata dal reimpianto dei frutteti (ha)

f)

Ritiri dal mercato

Volume totale della produzione ritirata (tonnellate)

g)

Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli

Superficie totale interessata dalla raccolta verde o dalla mancata raccolta (ha)

h)

Assicurazione del raccolto

Valore totale del rischio assicurato (EUR)

Azioni ambientali

Variazione stimata del consumo annuo di concimi chimici all'ettaro, per tipo di concime (N e P2O3) (t/ha)

Variazione del consumo annuo di acqua all'ettaro (m3/ha)

Variazione stimata del consumo annuo di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m3/Kwh per tonnellata di produzione commercializzata)

Variazione stimata del volume annuo di rifiuti prodotto (tonnellate)

Altre azioni

Variazione del volume totale della produzione commercializzata (tonnellate)

Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg)

Note: Le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma.

4.   INDICATORI COMUNI DI IMPATTO (NEGLI ULTIMI DUE ANNI DEL PROGRAMMA OPERATIVO)

Misura

Obiettivi generali

Indicatori d'impatto (unità di misura)

Azioni intese a pianificare la produzione

Potenziare la competitività

Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori

Variazione stimata del valore totale della produzione commercializzata (EUR)

Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'organizzazione di produttori (OP)/associazione di organizzazioni di produttori (AOP) come soci attivi (8) (numero)

Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)

Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti

Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione

Ricerca e produzione sperimentale

Attività di formazione e scambio di buone pratiche (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e/o azioni intese a promuovere il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

Azioni ambientali

Salvaguardare e proteggere l'ambiente:

 

a)

Qualità dell'acqua

Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici, per tipo di concime (N e P2O3) (tonnellate)

b)

Uso sostenibile delle risorse idriche

Variazione stimata del consumo totale di acqua (m3)

c)

Attenuazione dei cambiamenti climatici

Variazione stimata del consumo totale di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m3/Kwh)

Altre azioni

Potenziare la competitività

Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori

Variazione stimata del valore totale della produzione commercializzata (EUR)

Variazione del numero totale di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (8) (numero)

Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)

Note: le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma.

5.   INDICATORI COMUNI INIZIALI

Nota bene:

gli indicatori iniziali sono necessari per analizzare la situazione all'inizio del periodo di programmazione. Alcuni degli indicatori comuni iniziali sono pertinenti solo ai singoli programmi operativi a livello dell'organizzazione di produttori (p. es. volume della produzione commercializzata a meno dell'80 % del prezzo medio ricevuto dall'OP/AOP). Altri indicatori comuni iniziali sono pertinenti anche alla strategia nazionale a livello di Stato membro (p. es. valore totale della produzione commercializzata).

In linea di massima, gli indicatori iniziali rappresentano medie triennali. Se i dati non sono disponibili, essi vanno calcolati perlomeno su un anno.

Obiettivi

Indicatori iniziali di obiettivo

Obiettivi generali

Indicatore

Definizione (e unità di misura)

Potenziare la competitività

Valore totale della produzione commercializzata

Valore totale della produzione commercializzata dell'OP/AOP (EUR)

Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori

Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi

Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (9)

Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP/AOP

Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP /AOP (ha)

Obiettivi specifici

 

 

Promuovere la concentrazione dell'offerta

Volume totale della produzione commercializzata

Volume totale della produzione commercializzata dell'OP/AOP (tonnellate)

Promuovere l'immissione sul mercato della produzione dei soci

Assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi

Volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» (10), per tipo di «regime di qualità» (tonnellate)

Incrementare il valore commerciale dei prodotti

Valore unitario medio della produzione commercializzata

Valore totale della produzione commercializzata / Volume totale della produzione commercializzata (EUR/kg)

Promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano

Numero di partecipanti ad azioni di formazione

Numero di persone che hanno portato a termine un'attività/un programma di formazione completo negli ultimi tre anni (numero)

 

Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza

Numero di aziende aderenti all'OP/AOP che ricorrono a servizi di consulenza (numero)

Obiettivi

Indicatori iniziali di obiettivo

Indicatore

Definizione (e unità di misura)

Obiettivi specifici in campo ambientale

Contribuire alla protezione del suolo

Superficie esposta a rischio di erosione del suolo, soggetta a misure antierosione

Superficie ortofrutticola esposta a rischio di erosione del suolo (11) su cui vengono attuate misure antierosione (ha)

Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'acqua

Superficie con uso ridotto/più razionale di fertilizzanti

Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto o più razionale di fertilizzanti (ha)

Contribuire all'uso sostenibile delle risorse idriche

Superficie con misure di risparmio idrico

Superficie ortofrutticola su cui vengono attuate misure di risparmio idrico (ha)

Contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità e alla tutela del paesaggio

Produzione biologica

Superficie adibita alla produzione biologica di ortofrutticoli (ha)

Produzione integrata

Superficie adibita alla produzione integrata di ortofrutticoli (ha)

Altre azioni che contribuiscono alla protezione degli habitat e della biodiversità e alla tutela del paesaggio

Superficie sottoposta ad altre azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità e alla tutela del paesaggio (ha)

Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici

Serre riscaldate — efficienza energetica

Consumo annuo stimato di energia per il riscaldamento delle serre, per tipo di fonte energetica (t/l/m3/Kwh per tonnellata di produzione commercializzata)

Ridurre la produzione di rifiuti

Quantitativo o volume dei rifiuti

Tonnellate/litri/m3


(1)  Ogni giorno di una campagna di promozione è considerato un'azione distinta.

(2)  Il ritiro dal mercato di uno stesso prodotto in diversi periodi dell'anno e i ritiri dal mercato di prodotti differenti si considerano azioni diverse. Ciascuna operazione di ritiro dal mercato di un dato prodotto costituisce un'azione distinta.

(3)  La raccolta verde e la mancata raccolta di prodotti diversi sono considerate azioni diverse. La raccolta verde e la mancata raccolta dello stesso prodotto si considerano un'azione distinta, indipendentemente dal numero di giorni impiegati, dal numero di aziende partecipanti e dal numero di appezzamenti o di ettari interessati.

(4)  Le azioni relative alla costituzione di diversi fondi di mutualizzazione sono considerate azioni diverse.

(5)  Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.

(6)  Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso finalizzate all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.

(7)  Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione, a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale; e ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. Si propongono i seguenti tipi principali di «regimi di qualità»: a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; c) produzione integrata certificata; d) regimi di qualità privati certificati.

(8)  Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.

(9)  Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.

(10)  Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione, a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale e ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. I principali tipi di «regimi di qualità» sono: a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; c) produzione integrata certificata; d) regimi di qualità privati certificati.

(11)  Per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con pendenza superiore al 10 %, sottoposto o meno a interventi antierosione (p. es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.). Se sono disponibili i dati corrispondenti, gli Stati membri hanno facoltà di applicare la seguente definizione: per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con una perdita prevedibile di suolo superiore al tasso naturale di formazione del suolo, sottoposto o meno a interventi antierosione (p.es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.).


ALLEGATO III

Requisiti minimi dei prodotti ritirati dal mercato di cui all'articolo 15, paragrafo 2

1.

I prodotti devono essere:

interi,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili,

praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odore e/o sapore estranei.

2.

I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, tenuto conto della loro natura.

3.

I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e del tipo commerciale cui appartengono.


ALLEGATO IV

Spese di trasporto connesse alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna

Spese di trasporto (EUR/t) (1)

Pari o inferiore a 25 km

18,20

Superiore a 25 km ma pari o inferiore a 200 km

41,40

Superiore a 200 km ma pari o inferiore a 350 km

54,30

Superiore a 350 km ma pari o inferiore a 500 km

72,60

Superiore a 500 km ma pari o inferiore a 750 km

95,30

Oltre i 750 km

108,30


(1)  Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,50 EUR/t.


ALLEGATO V

Spese di cernita e di imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1

Prodotto

Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t)

Mele

187,70

Pere

159,60

Arance

240,80

Clementine

296,60

Pesche

175,10

Pesche noci

205,80

Cocomeri

167,00

Cavolfiori

169,10

Altri prodotti

201,10


ALLEGATO VI

Dicitura da apporre sull'imballaggio dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/…)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/…]

Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/…]

Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/… )

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/…)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/…]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/… ]

Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/…)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/…]

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/…)

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/…]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/…]

Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/…]

Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/…]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/…)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/…]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/…]

Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/…]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/…]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/…]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/…)

Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)


ALLEGATO VII

Prodotti e periodi di applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 39

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre — 31 maggio

78.0020

1o giugno — 30 settembre

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio — 31 ottobre

78.0075

1o novembre — 30 aprile

78.0085

0709 91 00

Carciofi

1o novembre — 30 giugno

78.0100

0709 93 10

Zucchine

1o gennaio — 31 dicembre

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre — 31 maggio

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre — fine febbraio

78.0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

1o novembre — fine febbraio

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno — 31 dicembre

78.0160

1o gennaio — 31 maggio

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

16 luglio — 16 novembre

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio — 31 agosto

78.0180

1o settembre — 31 dicembre

78.0220

0808 30 90

Pere

1o gennaio — 30 aprile

78.0235

1o luglio — 31 dicembre

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno — 31 luglio

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

16 maggio — 15 agosto

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

16 giugno — 30 settembre

78.0280

0809 40 05

Prugne

16 giugno — 30 settembre


25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/92


REGOLAMENTO (UE) 2017/893 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.

(2)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti e limita il divieto, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali con prodotti di origine animale, come specificato nell'allegato IV di detto regolamento.

(3)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 estende il divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, alla somministrazione agli animali d'allevamento non ruminanti, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia, tra l'altro, di proteine animali trasformate. In deroga a quanto sopra e in condizioni specifiche, l'allegato IV, capitolo II, lettera c), autorizza tuttavia la somministrazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti unicamente ad animali d'acquacoltura, a condizione che le proteine animali trasformate e i mangimi composti contenenti tali proteine siano stati prodotti in conformità all'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001. Tale sezione stabilisce attualmente che i sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate provengano da macelli o impianti di sezionamento. Tenuto conto del processo di produzione delle proteine animali trasformate derivate da insetti, questo requisito non può essere soddisfatto nel caso di insetti. Di conseguenza, l'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti in mangimi per animali d'acquacoltura non è attualmente consentito.

(4)

In diversi Stati membri è iniziato l'allevamento di insetti per la produzione di proteine animali trasformate da essi derivate e di altri derivati di insetti destinati agli alimenti per animali da compagnia. Tale produzione è effettuata nel quadro dei piani di controllo nazionali delle autorità competenti degli Stati membri. Alcuni studi hanno dimostrato che gli insetti d'allevamento potrebbero rappresentare una soluzione alternativa e sostenibile alle fonti convenzionali di proteine animali destinate all'alimentazione di animali da allevamento non ruminanti.

(5)

L'8 ottobre 2015 l'EFSA (European Food Safety Authority — Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha pubblicato un parere scientifico su un profilo di rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi (3). Per quanto riguarda i rischi connessi alla presenza di prioni, l'EFSA conclude che, rispetto alla presenza di pericoli nelle fonti di proteine di origine animale attualmente autorizzate, il verificarsi di pericoli negli insetti non trasformati dovrebbe essere pari o inferiore, a condizione che gli insetti siano nutriti con substrati che non contengono materiale proveniente da ruminanti o di origine umana (concime). Poiché la trasformazione di insetti può ridurre ulteriormente il verificarsi di pericoli biologici, tale affermazione è valida anche quando si tratta di proteine animali trasformate derivate da insetti.

(6)

Secondo la definizione di «animale d'allevamento» di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli insetti allevati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti sono da considerare animali d'allevamento, e sono quindi soggetti alle norme sul divieto concernente i mangimi di cui all'articolo 7 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 nonché alle norme in materia di alimentazione degli animali stabilite dal regolamento (CE) n. 1069/2009. È di conseguenza vietato l'uso di proteine derivate da ruminanti, di rifiuti di cucina e ristorazione, di farine di carne e ossa e di stallatico come alimenti per gli insetti. Inoltre, conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è vietato l'uso delle feci ai fini dell'alimentazione animale.

(7)

Le proteine animali trasformate derivate da insetti e i mangimi composti che le contengono dovrebbero pertanto essere autorizzati per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura. L'allegato IV, capitolo II, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza e all'allegato IV, capitolo IV, di tale regolamento dovrebbe essere aggiunta una sezione che stabilisce le condizioni in materia di TSE per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e di mangimi composti contenenti tali proteine.

(8)

Per analogia con quanto già applicabile alle proteine animali trasformate derivate da animali non ruminanti e ai mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'alimentazione degli animali d'acquacoltura, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche per la produzione e l'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata con altre proteine che potrebbero comportare un rischio di TSE nei ruminanti. In particolare, per analogia con le condizioni di cui all'allegato IV, capitolo IV, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, le proteine animali trasformate derivate da insetti dovrebbero essere prodotte in impianti adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento.

(9)

Nell'interesse della certezza del diritto, è inoltre opportuno inserire una definizione di insetti d'allevamento nell'allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001.

(10)

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(11)

L'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5) stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, compresi i parametri per la produzione di mangimi sicuri di origine animale destinati all'alimentazione di animali d'allevamento. Solo i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati conformi alle prescrizioni dell'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia. Sebbene le disposizioni di cui all'allegato X di tale regolamento non riguardino gli insetti vivi e quelli essiccati nei mangimi per animali d'allevamento, l'uso di insetti essiccati come alimenti per animali da compagnia o in tali alimenti è soggetto alle disposizioni di cui all'allegato XIII del succitato regolamento.

(12)

La modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 volta ad autorizzare le proteine animali trasformate derivate da insetti per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura potrebbe permettere di accrescere nell'Unione la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti. Poiché l'attuale allevamento su piccola scala di insetti per alimenti destinati ad animali da compagnia può essere adeguatamente gestito nel quadro dei piani di controllo nazionali esistenti, le disposizioni dell'Unione riguardanti la salute degli animali e dei vegetali, la sanità pubblica o i rischi ambientali sono adeguate per garantire che l'allevamento di insetti in seno all'Unione su una scala più ampia sia sicuro. Le specie di insetti allevati nell'Unione non dovrebbero essere patogene o avere altri effetti negativi sulla salute umana, animale o vegetale; non dovrebbero essere riconosciute come vettori di agenti patogeni umani, animali o vegetali e non dovrebbero essere né specie protette né specie definite come esotiche invasive. Tenendo conto di tali valutazioni del rischio a livello nazionale, nonché del parere dell'EFSA dell'8 ottobre 2015, le specie di insetti elencate di seguito possono essere identificate come specie di insetti allevate attualmente nell'Unione che soddisfano le suddette condizioni di sicurezza per la produzione di insetti per l'impiego nei mangimi: mosca soldato nera (Hermetia illucens), mosca comune (Musca domestica), tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor), alfitobio (Alphitobius diaperinus), grillo domestico (Acheta domesticus), Gryllodes sigillatus (Gryllodes sigillatus) e grillo silente (Gryllus assimilis).

(13)

L'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato aggiungendo al capo II, sezione 1, un elenco di specie di insetti che possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento. Tale elenco dovrebbe includere le suddette specie di insetti e poter essere modificato in futuro in base a una valutazione dei rischi posti dalle specie di insetti in questione per la salute degli animali e dei vegetali, la sanità pubblica o l'ambiente.

(14)

L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni applicabili all'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti da paesi terzi. I requisiti di sicurezza applicabili all'allevamento di insetti destinati a essere utilizzati nell'alimentazione di animali d'acquacoltura e all'immissione sul mercato di proteine animali trasformate derivate da tali insetti, in particolare per quanto riguarda le specie di insetti che possono essere utilizzate e i mangimi che possono essere somministrati agli insetti, dovrebbero applicarsi anche nel caso di importazioni provenienti da paesi terzi. L'allegato XIV, capo I, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato per stabilire tali prescrizioni per le importazioni nell'Unione.

(15)

L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di sottoprodotti di origine animale. Il modello di certificato sanitario di cui al capo 1 di tale allegato si applica alle importazioni nell'Unione di proteine animali trasformate. Ai fini delle importazioni di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento è opportuno stabilire un nuovo modello di certificato sanitario che includa le prescrizioni specifiche per l'allevamento di insetti finalizzato alla produzione di proteine animali trasformate di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 nonché le altre prescrizioni pertinenti per le importazioni di proteine animali trasformate. Nell'allegato XV, capo 1, dovrebbe pertanto essere inserito un nuovo modello di certificato sanitario per l'importazione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento.

(16)

Il nuovo modello di certificato sanitario inserito nell'allegato XV, capo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe anche tenere conto della modifica, operata dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione (6), delle prescrizioni relative alle TSE applicabili alle importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di origine bovina, ovina o caprina, di cui all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(17)

Gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(18)

L'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni per evitare la contaminazione incrociata durante il trasporto alla rinfusa tra le farine di pesce, il fosfato dicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale, i prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e i mangimi composti contenenti tali sostanze, che sono destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti, da un lato, e i mangimi destinati ai ruminanti, dall'altro lato. Tenuto conto che un simile rischio di contaminazione incrociata esiste qualora tali materiali siano immagazzinati alla rinfusa, le prescrizioni di cui all'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere estese in modo da contemplare l'immagazzinaggio alla rinfusa di farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e mangimi composti contenenti tali materie.

(19)

L'allegato IV, capitolo V, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni per evitare la contaminazione incrociata durante il trasporto tra le materie prime per mangimi sfuse e i mangimi composti sfusi contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da latte e prodotti a base di latte, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti, da un lato, e di mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia dall'altro lato. Considerando che un simile rischio di contaminazione incrociata esiste qualora tali materiali siano immagazzinati alla rinfusa, le prescrizioni di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere estese in modo da contemplare l'immagazzinaggio alla rinfusa di materie prime per mangimi e di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da latte e prodotti a base di latte, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti.

(20)

L'allegato IV, capitolo IV, sezione D, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che i sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, derivati da non ruminanti e destinati a essere utilizzati nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura, provengano da macelli che non macellano ruminanti e da impianti di sezionamento in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti. La lettera a) prevede una deroga a tale prescrizione per i macelli che applicano misure efficaci volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di ruminanti e sottoprodotti di non ruminanti e che sono controllati e autorizzati dall'autorità competente sulla base di tale prescrizione.

(21)

Al fine di consentire possibilità più ampie riguardo ai tipi di materie prime utilizzate per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e destinate a essere utilizzate nei mangimi per animali d'acquacoltura o all'esportazione, è opportuno modificare l'allegato IV, capitolo IV, sezione D, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 per consentire l'uso di sottoprodotti di origine animale provenienti da stabilimenti diversi dai macelli o dagli impianti di sezionamento, purché questi altri stabilimenti siano destinati esclusivamente alla manipolazione di materiali di non ruminanti, o siano autorizzati dall'autorità competente in esito a una verifica in loco, in base alle stesse prescrizioni in materia di canali di distribuzione previste nell'ambito dell'attuale deroga per i macelli, dato che tali prescrizioni in materia di canali di distribuzione forniscono le garanzie necessarie affinché venga evitata e controllata la contaminazione incrociata. È inoltre opportuno estendere agli impianti di sezionamento la deroga vigente per i macelli, a condizione che siano applicate le stesse prescrizioni in materia di canali di distribuzione. L'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(22)

L'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che la documentazione commerciale o il certificato sanitario che accompagnano le partite di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono nonché i relativi imballaggi rechino la dicitura «Contiene farine di pesce — da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti». Tuttavia il documento commerciale o il certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 non è richiesto per i mangimi composti. È quindi opportuno modificare l'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di chiarire che, per i mangimi composti contenenti farine di pesce, la dicitura «Contiene farine di pesce — da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti» dovrebbe essere aggiunta solo sull'etichetta dei mangimi composti. L'allegato IV, capitolo IV, sezione B, sezione C, lettera d), e sezione D, lettera e), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe anch'esso essere modificato a tale riguardo.

(23)

L'allegato IV, capitolo V, sezione C, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia in stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da pelliccia contenenti prodotti derivati da ruminanti il cui impiego è vietato nei mangimi per animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia. Un divieto analogo dovrebbe essere previsto per gli stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da pelliccia contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce, al fine di garantire l'assenza di contaminazione incrociata di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia o di animali d'acquacoltura con prodotti vietati in tali alimenti. L'allegato IV, capitolo V, sezione C, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(24)

L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti. Tale prescrizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell'Unione e l'Europa era la principale parte del mondo colpita dall'epidemia. Tuttavia la situazione della BSE nell'Unione è sensibilmente migliorata. Nel 2015 sono stati registrati cinque casi di BSE nell'Unione rispetto ai 2 166 casi segnalati nel 2001. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che 23 Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità alla decisione 2007/453/CE della Commissione (7) in base alla qualifica sanitaria riguardo al rischio di BSE riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

(25)

Il divieto di esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti dovrebbe essere pertanto abrogato e sostituito da condizioni specifiche da rispettare, al fine di ridurre l'onere per gli scambi commerciali e commisurarlo all'attuale situazione epidemiologica della BSE. Tali condizioni dovrebbero in particolare essere volte a garantire che i prodotti esportati non contengano farine di carne e ossa, la cui esportazione non è autorizzata dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Poiché le farine di carne e ossa possono contenere materiale specifico a rischio o possono essere derivate da animali morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, esse presentano un rischio di BSE più elevato e non dovrebbero pertanto essere esportate.

(26)

Al fine di garantire che le proteine animali trasformate esportate derivate da ruminanti non contengono farine di carne e ossa e non sono utilizzate per fini diversi da quelli autorizzati dalla legislazione dell'Unione, le proteine animali trasformate derivate da ruminanti dovrebbero essere trasportate in contenitori sigillati direttamente dallo stabilimento di trasformazione fino al punto di uscita dall'Unione, che dovrebbe essere un posto d'ispezione frontaliero presente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (8), al fine di consentire controlli ufficiali. Tali controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti utilizzando le procedure di controllo ufficiali esistenti, in particolare il documento commerciale conforme al modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011 e la comunicazione tra autorità competenti mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (9).

(27)

A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'impianto di trasformazione deve essere riconosciuto per la trasformazione di materiali di categoria 3, e a norma dell'articolo 45 di tale regolamento, esso deve essere soggetto a controlli ufficiali regolari che comprendono, se l'impianto di trasformazione è riconosciuto anche per la trasformazione di materiali di categoria 1 e/o 2, la verifica della marcatura permanente dei materiali delle categorie 1 e 2 richiesta da tale regolamento.

(28)

L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e destinati all'esportazione siano prodotti nel rispetto di determinate prescrizioni, in particolare quelli di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione A, lettera e), di tale regolamento che, a sua volta, fa riferimento al capitolo IV, sezione D, di tale allegato. Poiché tali riferimenti incrociati hanno portato a interpretazioni divergenti, è opportuno riformulare l'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, al fine di chiarire le prescrizioni applicabili alla produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'esportazione dall'Unione.

(29)

In particolare, il riferimento, all'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001, che riguarda le esportazioni di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, al capitolo IV, sezione D, lettera d), dello stesso allegato, che riguarda la produzione di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura, non è adatto a tutti i casi. Sebbene l'allegato IV, capitolo IV, sezione D, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001 imponga che lo stabilimento di mangimi composti sia adibito esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'acquacoltura o sia autorizzato sulla base di misure adottate per evitare la contaminazione incrociata tra mangimi destinati ad animali d'acquacoltura e mangimi destinati ad altri animali d'allevamento, nel caso delle esportazioni l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 non limita le specie che possono essere alimentate coi mangimi composti esportati nel paese terzo. La contaminazione incrociata interessata in questo caso è pertanto quella tra mangimi composti esportati contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali d'acquacoltura destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione. L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(30)

Le modifiche descritte nei precedenti considerando riguardanti: 1) l'immagazzinaggio di alcune materie prime per mangimi e mangimi composti; 2) la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e di mangimi composti contenenti tali proteine; 3) l'esportazione di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti; e 4) l'uso di materie prime provenienti da altri stabilimenti diversi da macelli e impianti di sezionamento per la fabbricazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprendono prescrizioni per le autorità competenti degli Stati membri in merito alla registrazione o all'autorizzazione di alcuni stabilimenti sulla base del rispetto di tali prescrizioni. L'allegato IV, capitolo V, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato per includere l'obbligo per gli Stati membri di mantenere aggiornati e mettere a disposizione del pubblico gli elenchi di tali stabilimenti.

(31)

Al fine di limitare l'onere per le autorità competenti, la pubblicazione degli elenchi degli operatori dovrebbe essere limitata solo ai casi in cui tale pubblicazione è necessaria per consentire agli operatori di individuare i potenziali fornitori che rispettano le prescrizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, e alle autorità competenti di controllare il rispetto di tali prescrizioni lungo la catena di produzione. L'allegato IV, capitolo V, sezione A, dovrebbe pertanto essere modificato per escludere gli elenchi di preparatori a domicilio dall'obbligo di essere messi a disposizione del pubblico.

(32)

Poiché gli Stati membri e gli operatori necessitano di tempo sufficiente per adattarsi alle modifiche introdotte dal presente regolamento nel capitolo III, sezione A, per quanto riguarda l'immagazzinaggio di talune materie prime per mangimi e mangimi composti sfusi, e nell'allegato IV, capitolo V, sezioni A, B, e C, del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda gli elenchi degli stabilimenti che producono nel rispetto di determinati requisiti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, per quanto riguarda l'immagazzinaggio di mangimi contenenti prodotti derivati da ruminanti e per quanto riguarda la produzione di alimenti per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, tali modifiche dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(33)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

Le seguenti modifiche apportate all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 dal presente regolamento si applicano tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2018:

a)

le modifiche apportate all'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dall'allegato I, punto 2, lettera b), punto i), del presente regolamento; e

b)

le modifiche apportate all'allegato IV, capitolo V, sezioni A, B e C, del regolamento (CE) n. 999/2001 dall'allegato I, punto 2, lettera d), punto i), del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(3)  Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed (Parere scientifico su un profilo di rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi), The EFSA Journal (2015);13(10):4257.

(4)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).

(7)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

(8)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

(9)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).


ALLEGATO I

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

al punto 1, lettera d), è aggiunto il seguente punto iv):

«iv)

“etichetta”, articolo 3, paragrafo 2, lettera t);»

b)

al punto 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

«m)   “insetti d'allevamento”: animali d'allevamento, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, delle specie di insetti che sono autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.

n)   “preparatori a domicilio”: gli allevatori che miscelano mangimi composti a uso esclusivo della propria azienda.»;

2)

l'allegato IV è così modificato:

a)

al capitolo II, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

agli animali d'acquacoltura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti seguenti:

i)

proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione D;

ii)

proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione F;»;

b)

il capitolo III è così modificato:

i)

la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Trasporto e immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti

1.

I seguenti prodotti destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti devono essere trasportati in veicoli e contenitori nonché immagazzinati in strutture che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ai ruminanti:

a)

proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce e le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico sfusi di origine animale;

c)

prodotti sanguigni sfusi derivati da non ruminanti;

d)

mangimi composti sfusi contenenti le materie prime per mangimi di cui alle lettere a), b) e c).

Registri contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati o immagazzinati in un impianto di immagazzinaggio sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni.

2.

In deroga al punto 1, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ai ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

3.

Gli impianti di immagazzinaggio dove sono immagazzinati, conformemente al punto 2, le materie prime per mangimi e i mangimi composti di cui al punto 1 sono autorizzati dall'autorità competente sulla base di una verifica della conformità con le prescrizioni di cui al punto 2.

4.

Le proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti, comprese le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, ad esclusione delle farine di pesce e dei mangimi composti sfusi contenenti tali proteine animali trasformate, sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura.

5.

In deroga al punto 4, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.»;

ii)

alla sezione B, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

In deroga al punto 1, per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali a partire da mangimi composti contenenti i prodotti indicati in tale punto, purché essi rispettino le seguenti condizioni:

a)

devono essere registrati presso l'autorità competente come preparatori che producono alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti i prodotti di cui al punto 1;

b)

devono detenere unicamente animali non ruminanti;

c)

i mangimi composti contenenti farine di pesce utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %;

d)

i mangimi composti contenenti fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore totale di fosforo inferiore al 10 %;

e)

i mangimi composti contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %.»;

iii)

alla sezione C, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce e le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;»;

iv)

alla sezione D, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce e le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;»;

c)

il capitolo IV è così modificato:

i)

alla sezione A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la dicitura “Farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati” deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta delle farine di pesce;

la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti” deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia.»;

ii)

la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Condizioni specifiche applicabili all'uso del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico di origine animale e dei mangimi composti che li contengono destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

a)

La dicitura “Fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti” deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta del fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale;

b)

la dicitura “Contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti” deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale.»;

iii)

alla sezione C, lettera c), il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«c)

I prodotti sanguigni sono prodotti in impianti adibiti esclusivamente alla trasformazione di sangue di non ruminanti e registrati dall'autorità competente come tali.»;

iv)

alla sezione C, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

La dicitura “Prodotti sanguigni di non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti” deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta dei prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;

la dicitura “Contiene prodotti sanguigni di non ruminanti — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti” deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti.»;

v)

alla sezione D, il titolo della sezione, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dai seguenti:

«SEZIONE D

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

Le condizioni specifiche indicate in appresso si applicano alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, e dei mangimi composti che le contengono da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura:

a)

i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione provengono da:

i)

macelli che non macellano ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali; o

ii)

impianti di sezionamento in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali; o

iii)

stabilimenti diversi da quelli di cui al punto i) o ii) che non manipolano prodotti derivati da ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali.

In deroga a questa condizione specifica, l'autorità competente può autorizzare la macellazione di ruminanti in macelli che producono sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti in un impianto di sezionamento o in un altro stabilimento che produce sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l'autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica in loco, l'efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di ruminanti e sottoprodotti di non ruminanti.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

i)

la macellazione di non ruminanti deve avvenire in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per la macellazione di ruminanti;

ii)

i prodotti derivati da non ruminanti devono essere manipolati su linee di produzione che sono fisicamente separate da quelle utilizzate per la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti;

iii)

le strutture di raccolta, immagazzinaggio, trasporto e imballaggio dei sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti devono essere separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale derivati da ruminanti;

iv)

il prelievo e l'analisi di campioni di sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare la presenza di proteine derivate da ruminanti. Il metodo di analisi utilizzato deve essere scientificamente convalidato a tal fine. La frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.»;

vi)

alla sezione D, lettera c), il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«c)

Le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione sono prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti provenienti dai macelli, dai laboratori di sezionamento e da altri stabilimenti di cui alla lettera a). Tali impianti di trasformazione sono registrati dall'autorità competente come adibiti esclusivamente ai sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti.»;

vii)

alla sezione D, lettera d), secondo capoverso, punto i), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«i)

la produzione di mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione per animali d'acquacoltura in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad altri animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:»;

viii)

alla sezione D, la lettera d), punto ii), e la lettera e) sono sostituite dalle seguenti:

«ii)

per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione, purché essi rispettino le seguenti condizioni:

siano registrati presso l'autorità competente per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento,

detengano unicamente animali d'acquacoltura, e

utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50 %.

e)

Il documento commerciale o il certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, che accompagnano le partite di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e le relative etichette recano chiaramente la seguente dicitura: “Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”.

La seguente dicitura deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione:

“Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”.»;

ix)

alla sezione E, le lettere da b) a g) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

la dicitura “Farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati” deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta delle farine di pesce destinate a essere impiegate nei sostituti del latte;

c)

l'uso di farine di pesce per l'alimentazione degli animali d'allevamento ruminanti non svezzati è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido a ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento;

d)

i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati sono prodotti in stabilimenti che non producono altri mangimi composti per ruminanti e che sono autorizzati a tal fine dall'autorità competente.

In deroga a questa condizione specifica, la produzione di altri mangimi composti per ruminanti in stabilimenti che producono anche sostituti del latte contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

i)

nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio gli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere conservati in strutture fisicamente separate da quelle utilizzate per le farine di pesce sfuse e per i sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce;

ii)

gli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere prodotti in impianti fisicamente separati da quelli adibiti alla produzione di sostituti del latte contenenti farine di pesce;

iii)

registri contenenti particolari sugli acquisti e sull'impiego di farine di pesce e sulle vendite dei sostituti del latte contenenti farine di pesce devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;

iv)

il prelievo e l'analisi di campioni degli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;

e)

prima dell'immissione in libera pratica sul territorio dell'Unione, gli importatori provvedono a che ciascuna partita di sostituti del latte contenenti farine di pesce importata sia analizzata secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati;

f)

l'etichetta dei sostituti del latte contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati, deve recare chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati”;

g)

i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di altri mangimi destinati ai ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di altri mangimi sfusi destinati ai ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto o l'immagazzinaggio di sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura;

h)

nelle aziende che detengono ruminanti sono adottate misure volte a evitare che sostituti del latte contenenti farine di pesce siano somministrati a ruminanti diversi dai ruminanti non svezzati. L'autorità competente redige l'elenco delle aziende che utilizzano sostituti del latte contenenti farine di pesce mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente condizione specifica.»;

x)

è aggiunta la seguente sezione F:

«SEZIONE F

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine animali trasformate da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura:

a)

le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento devono:

i)

essere prodotte in impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento; nonché

ii)

essere prodotte secondo le prescrizioni di cui all'allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;

b)

i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento sono prodotti in stabilimenti autorizzati a tal fine dall'autorità competente e adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'acquacoltura.

In deroga a questa condizione specifica:

i)

la produzione di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento per animali d'acquacoltura in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad altri animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

i mangimi composti per ruminanti devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in strutture fisicamente separate da quelle in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per non ruminanti,

i mangimi composti per animali d'acquacoltura devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in strutture fisicamente separate da quelle in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per altri animali non ruminanti,

i registri contenenti particolari sugli acquisti e sull'impiego delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e sulle vendite di mangimi composti contenenti tali proteine devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni,

il prelievo e l'analisi di campioni di mangimi composti destinati agli animali d'allevamento diversi dagli animali d'acquacoltura devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;

ii)

per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, purché essi rispettino le seguenti condizioni:

siano registrati presso l'autorità competente come preparatori che producono alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento,

detengano unicamente animali d'acquacoltura, e

utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50 %.

c)

Il documento commerciale o il certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, che accompagnano le partite di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e le relative etichette recano chiaramente la seguente dicitura: “Proteine di insetti trasformate — Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”.

La seguente dicitura deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate derivate da insetti:

“Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”.»;

d)

il capitolo V è così modificato:

i)

le sezioni A, B e C sono sostituite dalle seguenti:

«SEZIONE A

Elenchi

1.

Gli Stati membri tengono aggiornati e mettono a disposizione del pubblico:

a)

un elenco dei macelli registrati come macelli che non macellano ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a), primo capoverso, nonché dei macelli autorizzati che possono fornire sangue prodotto conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;

b)

un elenco degli impianti di trasformazione registrati come impianti che trasformano esclusivamente sangue di non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), primo capoverso, nonché degli impianti di trasformazione autorizzati che producono prodotti sanguigni conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;

c)

un elenco dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli altri stabilimenti registrati, rispettivamente, come macelli che non macellano ruminanti, laboratori che non disossano o sezionano carni di ruminanti e stabilimenti che non manipolano prodotti di ruminanti, che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a), primo capoverso, nonché dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli altri stabilimenti autorizzati che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;

d)

un elenco degli impianti di trasformazione registrati come impianti che non trasformano sottoprodotti di ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), primo capoverso, nonché degli impianti di trasformazione autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che operano conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;

e)

un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo III, sezione B, mangimi composti contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale o prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;

f)

un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera d), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, nonché degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo V, sezione E, punto 3, lettera b), punto ii), esclusivamente mangimi composti per l'esportazione dall'Unione o mangimi composti per l'esportazione dall'Unione e mangimi composti per animali d'acquacoltura da immettere sul mercato;

g)

un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione E, lettera d), sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati;

h)

un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione F, lettera b), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;

i)

un elenco degli impianti di immagazzinaggio autorizzati conformemente al capitolo III, sezione A, punto 3, o conformemente al capitolo V, sezione E, punto 3, lettera d), terzo capoverso.

2.

Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati dei preparatori a domicilio registrati conformemente al capitolo III, sezione B, punto 3, al capitolo IV, sezione D, lettera d), punto ii), e al capitolo IV, sezione F, lettera b), punto ii).

SEZIONE B

Trasporto e immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti

1.

Le materie prime per mangimi sfuse e i mangimi composti sfusi contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d), sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

a)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti;

d)

grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiore allo 0,15 % in peso e derivati di tali grassi.

2.

In deroga al punto 1, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio che sono stati precedentemente impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio delle materie prime per mangimi sfuse o dei mangimi composti sfusi di cui a tale punto possono essere utilizzati per il trasporto o l'immagazzinaggio di alimenti destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

SEZIONE C

Produzione di mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia contenenti prodotti derivati da ruminanti o da non ruminanti

1.

I mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d), non possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

a)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti;

d)

grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiore allo 0,15 % in peso e derivati di tali grassi.

2.

I mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce, non possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dagli animali d'acquacoltura.»;

ii)

la sezione D è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE D

Uso e immagazzinaggio nelle aziende di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d'allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti

L'uso e l'immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d'allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d) sono vietati nelle aziende che detengono animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

a)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti;

d)

grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiore allo 0,15 % in peso e derivati di tali grassi.»;

iii)

la sezione E è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE E

Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti tali proteine

1.

L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti o di proteine animali trasformate derivate sia da ruminanti sia da non ruminanti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

le proteine animali trasformate devono essere trasportate in contenitori sigillati, direttamente dall'impianto di trasformazione al punto di uscita dal territorio dell'Unione, che è un posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (*1). Prima di lasciare il territorio dell'Unione, l'operatore responsabile dell'organizzazione del trasporto delle proteine animali trasformate informa l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero dell'arrivo della partita al punto di uscita.

b)

La partita è accompagnata da un documento commerciale debitamente compilato, prodotto secondo il modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011, rilasciato dal sistema informatico veterinario integrato (TRACES), istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (*2). Il posto d'ispezione frontaliero di uscita deve essere indicato come punto di uscita nella casella I.28 del suddetto documento commerciale.

c)

Quando la spedizione giunge al punto di uscita, l'autorità competente al posto d'ispezione frontaliero deve verificare il sigillo di ogni contenitore presentato al posto d'ispezione frontaliero.

A titolo di deroga, sulla base di un'analisi del rischio, l'autorità competente al posto d'ispezione frontaliero, può decidere di verificare i sigilli dei contenitori in maniera casuale.

Se la verifica del sigillo non è soddisfacente, la partita deve essere distrutta o rispedita allo stabilimento di origine.

L'autorità competente al posto d'ispezione frontaliero informa, tramite il sistema TRACES, l'autorità competente responsabile dello stabilimento di origine dell'arrivo della partita presso il punto di uscita e, se del caso, dei risultati delle verifiche dei sigilli e delle eventuali azioni correttive intraprese.

d)

L'autorità competente responsabile dello stabilimento di origine effettua controlli ufficiali periodici per verificare la corretta applicazione delle lettere a) e b), e per verificare che, per ciascuna partita di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e destinate all'esportazione, l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero ha ricevuto la conferma del controllo effettuato presso il punto di uscita, mediante il sistema TRACES.

2.

Fatto salvo il punto 1, l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti è vietata.

A titolo di deroga, tale divieto non si applica agli alimenti trasformati per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti che:

a)

sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009; e

b)

sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione.

3.

L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono prodotte in impianti di trasformazione che soddisfano i requisiti di cui al capitolo IV, sezione D, lettera c);

b)

i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono prodotti in stabilimenti di mangimi composti che:

i)

producono conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera d); o

ii)

forniscono le proteine animali trasformate utilizzate nei mangimi composti destinati all'esportazione in impianti di trasformazione che soddisfano le disposizioni di cui alla lettera a) e siano:

adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi composti destinati all'esportazione dall'Unione e autorizzati a tal fine dall'autorità competente, oppure

adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi composti per l'esportazione dall'Unione e alla produzione di mangimi composti per animali d'acquacoltura da immettere sul mercato nell'Unione e autorizzati a tal fine dall'autorità competente.

c)

I mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione o ai requisiti giuridici del paese di importazione. Qualora i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti non siano etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione, l'etichetta reca la seguente dicitura: «Contiene proteine animali trasformate di non ruminanti».

d)

Le proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine e destinati all'esportazione sono trasportati in veicoli e contenitori e sono immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. Registri contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati o immagazzinati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni.

In deroga al primo capoverso, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio di proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e di mangimi composti sfusi contenenti tali proteine e destinati all'esportazione dall'Unione, possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

Gli impianti di immagazzinaggio che immagazzinano proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e mangimi composti sfusi contenenti tali proteine conformemente alle condizioni di cui alla lettera d), secondo capoverso, sono autorizzati dall'autorità competente sulla base di una verifica della loro conformità con le prescrizioni elencate in tale capoverso.

4.

In deroga al punto 3, le condizioni ivi stabilite non si applicano:

a)

agli alimenti per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e che sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione;

b)

alla farina di pesce, a condizione che sia prodotta conformemente al presente allegato;

c)

alle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, a condizione che siano prodotte conformemente al presente allegato;

d)

ai mangimi composti che non contengono proteine animali trasformate diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, a condizione che siano prodotti conformemente al presente allegato;

e)

alle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di fertilizzanti organici e ammendanti nel paese terzo di destinazione, a condizione che, prima dell'esportazione, l'esportatore garantisca che le partite di proteine animali trasformate sono analizzate secondo il metodo di analisi di cui all'allegato VI, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale provenienti da ruminanti.

(*1)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1)."

(*2)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).»"



ALLEGATO II

Gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1)

all'allegato X, capo II, sezione 1, la parte A è sostituita dal testo seguente:

«A.   Materie prime

1.

Solo i sottoprodotti di origine animale che sono materiali di categoria 3 o prodotti derivati da tali sottoprodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate.

2.

Le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, destinate alla produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, possono essere ottenute solo dalle seguenti specie di insetti:

i)

mosca soldato nera (Hermetia illucens) e mosca comune (Musca domestica),

ii)

tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor) e alfitobio (Alphitobius diaperinus),

iii)

grillo domestico (Acheta domesticus), grillo tropicale (Gryllodes sigillatus) e grillo silente (Gryllus assimilis).»;

2)

all'allegato XIV, il capo I è così modificato:

a)

alla sezione 1, tabella 1, la prima riga è sostituita dalla seguente:

«1

Proteine animali trasformate, comprese le miscele e i prodotti diversi da alimenti per animali domestici contenenti tali proteine, e i mangimi composti contenenti tali proteine come definiti all'articolo 3, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009.

Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) e m).

a)

Le proteine animali trasformate devono essere prodotte a norma dell'allegato X, capo II, sezione 1; e

b)

le proteine animali trasformate devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 2 del presente capo.

a)

Nel caso di proteine animali trasformate, esclusa la farina di pesce:

i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

b)

Nel caso della farina di pesce:

paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

a)

Nel caso di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento:

allegato XV, capo 1.

b)

Nel caso di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento:

allegato XV, capo 1 bis.»;

b)

alla sezione 2, è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

Le proteine animali trasformate ottenute da insetti d'allevamento possono essere importate nell'Unione a condizione che siano state prodotte conformemente alle seguenti condizioni:

a)

gli insetti appartengono a una delle seguenti specie:

mosca soldato nera (Hermetia illucens) e mosca comune (Musca domestica),

tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor) e alfitobio (Alphitobius diaperinus),

grillo domestico (Acheta domesticus), grillo tropicale (Gryllodes sigillatus) e grillo silente (Gryllus assimilis);

b)

Il substrato per l'alimentazione degli insetti può contenere solo prodotti di origine non animale o i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da materiali di categoria 3:

farine di pesce,

prodotti sanguigni da non ruminanti,

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale,

proteine idrolizzate derivate da non ruminanti,

proteine idrolizzate derivate da pelli di ruminanti,

gelatina e collagene derivati da non ruminanti,

uova e prodotti a base di uova,

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte e colostro,

miele,

grassi fusi;

c)

il substrato per l'alimentazione degli insetti e gli insetti o le loro larve non sono stati in contatto con materiali di origine animale diversi da quelli riportati alla lettera b) e il substrato non conteneva stallatico, rifiuti di cucina e ristorazione o altri rifiuti.»;

3)

l'allegato XV è così modificato:

a)

al capo 1, il titolo del modello di certificato sanitario è sostituito dal seguente:

«Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia»;

b)

è aggiunto il seguente capo 1 bis:

«CAPO 1 bis

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

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25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/117


REGOLAMENTO (UE) 2017/894 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

che modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione degli ovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che ogni Stato membro è tenuto ad attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente all'allegato III del medesimo regolamento, il quale stabilisce disposizioni per l'istituzione di un sistema di sorveglianza. Il capitolo A, parte II, di tale allegato stabilisce disposizioni per la sorveglianza degli ovini e dei caprini; al medesimo capitolo, parte II, il punto 8.2 dispone che tutti gli Stati membri sono tenuti a determinare il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 141, 154 e 171 di un campione minimo di ovini rappresentativo dell'intera popolazione ovina dello Stato membro, pari ad almeno 600 animali nel caso degli Stati membri con una popolazione adulta di ovini superiore ai 750 000 capi e ad almeno 100 animali per gli altri Stati membri.

(3)

A partire dall'introduzione del requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, gli obiettivi iniziali di mappatura dei genotipi degli ovini esposti a scrapie e di identificazione dei genotipi degli ovini resistenti alle TSE per ciascun paese sono stati raggiunti. La genotipizzazione casuale degli ovini è tuttavia ancora utile negli Stati membri che, in conformità all'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'allegato VII, capitolo C, del medesimo regolamento, conducono un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE nelle rispettive popolazioni ovine e mirato ad avere un impatto sul profilo genetico della popolazione ovina totale. A tali Stati membri la genotipizzazione casuale di parte della rispettiva popolazione ovina totale permette di valutare se il programma di allevamento di cui dispongono abbia l'impatto auspicato, ovvero aumentare la frequenza dell'allele ARR riducendo al contempo la prevalenza di quegli alleli che hanno dimostrato di contribuire alla suscettibilità alle TSE.

(4)

L'allegato VII, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni minime per i programmi di allevamento di ovini resistenti alle TSE negli Stati membri e la parte 1, punto 1, del medesimo capitolo dispone che il programma di allevamento deve concentrarsi su greggi di elevato valore genetico. Il punto 1, secondo paragrafo, permette agli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento di decidere se consentire che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento. Tale disposizione è utilizzata nei casi in cui il programma di allevamento di uno Stato membro sia mirato ad avere un impatto sul profilo genetico della popolazione ovina totale. Il requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere limitato agli Stati membri che dispongono un programma di allevamento e che consentono che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento.

(5)

Secondo il parere del 13 luglio 2006 relativo al programma di allevamento per la resistenza alle TSE negli ovini emesso dal gruppo di esperti sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (2) (il «parere dell'EFSA») gli attuali requisiti stabiliti all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, che prevedono la genotipizzazione casuale di 100 o 600 ovini l'anno a seconda della dimensione della popolazione ovina dello Stato membro, non paiono adeguati a monitorare l'impatto di un programma di allevamento sulla popolazione ovina totale di uno Stato membro, viste le dimensioni ridotte del campione richiesto. Nel suo parere, l'EFSA raccomanda di aumentare le dimensioni del campione e osserva che, ipotizzando che la prevalenza del genotipo oggetto della sorveglianza sia pari al 50 %, per individuare un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % con un livello di attendibilità del 95 %, ogni anno dovrebbero essere testati 1 560 animali. Poiché è improbabile che in un anno si verifichi un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % a livello dell'intera popolazione ovina, è opportuno effettuare tale genotipizzazione casuale ogni tre anni.

(6)

Nel suo parere, l'EFSA raccomanda inoltre la raccolta di dati epidemiologici pertinenti, come la regione, il tipo di gregge e il sesso dell'animale, per permettere un adeguamento a posteriori e la sorveglianza di un piano di campionamento adatto. È pertanto opportuno fornire agli Stati membri la possibilità di determinare con precisione l'entità del campione e la frequenza del campionamento rappresentativo e della genotipizzazione della popolazione ovina nazionale, tenendo conto dei dati epidemiologici raccolti nel corso delle campagne di campionamento precedenti, a condizione che il piano di campionamento permetta di rilevare almeno un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % su un periodo di tre anni con un livello di attendibilità del 95 %.

(7)

Il requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, dovrebbe pertanto essere soppresso e sostituito dal requisito di cui all'allegato VII, capitolo C, parte 1, del medesimo regolamento, il quale stabilisce che gli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento per gli ovini e che decidono di consentire che il campionamento e la genotipizzazione riguardi soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento dovrebbero effettuare la genotipizzazione su un campione casuale di ovini rappresentativo della popolazione ovina dello Stato membro, pari ad almeno 1 560 animali ogni tre anni oppure la cui frequenza di campionamento e dimensione del campione siano determinate dallo Stato membro in base ai criteri definiti nel precedente considerando.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Poiché la genotipizzazione casuale è organizzata per anno civile, la presente modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 382, 1-46.


ALLEGATO

Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

l'allegato III è così modificato:

a)

al capitolo A, parte II, il punto 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.   Genotipizzazione

Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 154 e 171. I casi di TSE riscontrati in ovini con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 171 sono immediatamente comunicati alla Commissione. Qualora il caso positivo di TSE riguardi una scrapie atipica, viene determinato anche il genotipo della proteina prionica per il codone 141.»;

b)

al capitolo B, parte I, sezione A, il punto 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.

Il genotipo e, se possibile, la razza di ciascun ovino risultato positivo al test della TSE e sottoposto a campionamento in conformità al capitolo A, parte II, punto 8.»;

2)

all'allegato VII, al capitolo C, parte 1, è aggiunto il seguente punto 8:

«8.

Laddove lo Stato membro consenta, conformemente al punto 1, secondo paragrafo, che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento, viene determinato il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 141, 154 e 171 di un campione minimo rappresentativo dell'intera popolazione di ovini dello Stato membro:

a)

una volta ogni tre anni su un campione minimo di 1 560 ovini; oppure

b)

con frequenza di campionamento e dimensione del campione determinate dallo Stato membro in conformità ai criteri seguenti:

i)

il piano di campionamento tiene conto dei dati epidemiologici pertinenti raccolti nel corso di campagne di campionamento precedenti, compresi i dati relativi al genotipo della proteina prionica degli ovini per i codoni 136, 141, 154 e 171 suddivisi per razza, regione, età, sesso e tipo di gregge;

ii)

il piano di campionamento permette almeno di rilevare un cambiamento della prevalenza del genotipo pari al 5 % su un periodo di tre anni con una potenza pari all'80 % e un livello di attendibilità del 95 %.».


25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/120


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/895 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Detta domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 19 ottobre 2016 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, la 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo può essere efficace per migliorare la disponibilità di fosforo fitato nelle diete delle specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della 3-fitasi dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione della 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(11):4622.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4a25

Fertinagro Nutrientes S.L.

3-fitasi

EC 3.1.3.8

Composizione dell'additivo

Preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) con un'attività minima di 1 000 FTU (1)/ml.

Forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-fitasi (EC 3.1.3.8) prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094)

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell'attività della 3-fitasi nell'additivo per mangimi:

metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato.

Per la quantificazione dell'attività della 3-fitasi negli alimenti per animali:

metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato — EN ISO 30024.

Polli da ingrasso

500 FTU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Dose massima raccomandata per i polli da ingrasso e le galline ovaiole: 1 000 FTU/kg di mangime completo.

3.

Al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.

14 giugno 2027

Galline ovaiole

1 000 FTU


(1)  1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/123


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/896 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

L'impiego del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma liquida è stato autorizzato per dieci anni per tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione (2).

(3)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma solida. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma solida come additivo per mangimi destinati a specie di pollame e di suini, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(5)

Nel suo parere del 20 ottobre 2016 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma solida non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente e migliora la disponibilità di fosforo fitato per le specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 15).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(11):4625.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a24

Danisco (UK) Ltd

6-fitasi EC 3.1.3.26

Composizione dell'additivo

Preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) con un'attività minima di 20 000  FTU (1) /g.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528).

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi sul fitato.

Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi negli alimenti per animali:

metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi sul fitato EN ISO 30024.

Tutte le specie di pollame

Tutte le specie di suini (diverse dai suinetti lattanti)

250 FTU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Dose massima raccomandata: 2 000 FTU/kg di mangime completo.

3.

Al fine di evitare rischi di inalazione e di contatto cutaneo ed oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele nel settore dei mangimi, occorre stabilire procedure operative e misure organizzative appropriate. Se l'esposizione cutanea, oculare e inalatoria non può essere ridotta a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale appropriati.

14 giugno 2027


(1)  1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/126


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/897 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

99,7

TR

67,0

ZZ

83,4

0707 00 05

TR

84,9

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

130,3

ZZ

130,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

53,1

MA

54,5

TR

48,9

ZA

91,0

ZZ

61,9

0805 50 10

AR

116,2

TR

153,8

ZA

150,8

ZZ

140,3

0808 10 80

AR

158,4

BR

117,1

CL

132,2

CN

145,5

NZ

153,3

ZA

107,8

ZZ

135,7

0809 29 00

TR

367,5

ZZ

367,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/128


DIRETTIVA (UE) 2017/898 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti per le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE stabilisce valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.

(2)

Il valore limite specifico per il bisfenolo A (numero CAS 80-05-7) è di 0,1 mg/l (limite di migrazione). Le norme europee EN 71-10:2005 (preparazione del campione) ed EN 71-11:2005 (misurazione) indicano i metodi di prova pertinenti.

(3)

La norma EN 71-10:2005 prescrive l'estrazione di 10 cm2 di materiale per giocattoli con 100 ml di acqua per un'ora. Il rispetto del valore limite specifico di 0,1 mg/l implica quindi che la quantità massima di bisfenolo A che può migrare dai materiali per giocattoli durante tale estrazione sia pari a 0,01 mg.

(4)

La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli affinché le fornisca consulenze nell'elaborazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. Il suo sottogruppo «prodotti chimici» è incaricato di fornire tali consulenze per quanto riguarda le sostanze chimiche che possono essere utilizzate nei giocattoli. Nella sua riunione del 1o ottobre 2015 il sottogruppo «prodotti chimici» del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha ritenuto che l'applicazione del valore limite specifico e dei suddetti metodi di prova determini un'esposizione di 3 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno in un bambino di 10 kg di peso corporeo che metta in bocca un giocattolo per 3 ore al giorno.

(5)

Nuovi dati sul bisfenolo A e metodologie perfezionate hanno indotto il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (gruppo CEF) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a fissare a 4 microgrammi di bisfenolo A per kg di peso corporeo al giorno la dose giornaliera tollerabile (DGT) «temporanea» (3). Il gruppo CEF ha definito la DGT «temporanea» in attesa dei risultati dello studio a lungo termine sull'esposizione sia prenatale sia postnatale al bisfenolo A, svolto attualmente sui ratti dal Programma nazionale di tossicologia (National Toxicology Programme) dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti.

(6)

Alla luce di quanto precede, il sottogruppo «prodotti chimici» del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha raccomandato, nella sua riunione del 1o ottobre 2015, di limitare il bisfenolo A nei giocattoli a 0,04 mg/l, un limite di migrazione stabilito conformemente alle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005, nell'ipotesi di un bambino con un peso corporeo di 10 kg, che mette in bocca 10 cm2 della superficie del giocattolo per tre ore al giorno, e attribuendo il 10 % della DGT temporanea all'esposizione di un bambino al bisfenolo A presente nei giocattoli. Il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha sostenuto tale raccomandazione nella sua riunione del 14 gennaio 2016.

(7)

Sebbene il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (4) fissi un limite di migrazione specifico per il bisfenolo A utilizzato come monomero in alcuni materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e vieti l'utilizzo del bisfenolo A per la fabbricazione di biberon per lattanti in policarbonato, le ipotesi in base alle quali è stato fissato il limite di migrazione e stabilito il divieto sono diverse da quelle usate per determinare il limite di migrazione del bisfenolo A presente nei giocattoli.

(8)

Viste le prove scientifiche disponibili e tenuto conto delle differenze tra i giocattoli e i materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari, il valore limite specifico attualmente applicabile per il bisfenolo A nei giocattoli è troppo elevato e dovrebbe essere riveduto.

(9)

Gli effetti del bisfenolo A sono attualmente oggetto di riesame nelle sedi scientifiche. Anche se in futuro potrà essere necessario rivedere il limite di migrazione se saranno disponibili nuove informazioni scientifiche pertinenti, è opportuno fissare il limite che riflette le attuali conoscenze scientifiche al fine di garantire un'adeguata protezione dei bambini.

(10)

L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dei giocattoli, istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, la voce relativa al bisfenolo A è sostituita dalla seguente:

«Bisfenolo A

80-05-7

0,04 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) (2015), Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs: PART IIToxicological assessment and risk characterisation [Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di bisfenolo A (BPA) nei prodotti alimentari: PARTE II — Valutazione tossicologica e caratterizzazione del rischio]. EFSA Journal 2015;13(1):3978, pag. 196.

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3978part2.pdf

(4)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).


DECISIONI

25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/131


DECISIONE (UE) 2017/899 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel pluriennale programma relativo alla politica in materia di spettro radio («RSPP») istituito dalla decisione n. 243/2012/UE (3), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato gli obiettivi di individuare almeno 1 200 MHz di spettro idoneo per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione entro il 2015, di sostenere l'ulteriore sviluppo di servizi di trasmissione innovativi assicurando spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi ove l'esigenza sia chiaramente giustificata, e di garantire spettro sufficiente per la realizzazione di programmi ed eventi speciali («PMSE»).

(2)

Nella sua comunicazione del 6 maggio 2015 intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», la Commissione ha sottolineato l'importanza della banda di frequenza 694-790 MHz («dei 700 MHz») per garantire la fornitura di servizi a banda larga nelle zone rurali al fine di assicurare accesso e connettività e ha posto l'accento sulla necessità di liberare tale banda di frequenza in modo coordinato, venendo incontro nel contempo alle esigenze specifiche legate alla distribuzione dei servizi di trasmissione. La riduzione del divario digitale, a livello di copertura e conoscenze, è un aspetto importante che deve diventare prioritario, senza creare ulteriori divari quando gli utenti adottano nuove tecnologie.

(3)

La gestione efficace dello spettro è una premessa per la transizione dell'industria verso la tecnologia 5G, che porrebbe l'Unione al centro dell'innovazione e creerebbe un contesto favorevole allo sviluppo di servizi e reti di comunicazione elettronica, massimizzando in tal modo il potenziale di crescita dell'economia digitale. La società digitale sarà sempre più al centro dell'economia dell'Unione, il che presuppone una copertura totale della rete per sviluppare servizi inerenti all'Internet degli oggetti, al commercio elettronico e ai servizi europei di cloud computing e per cogliere appieno i vantaggi dell'industria 4.0 in tutta l'Unione.

(4)

La banda di frequenza dei 700 MHz rappresenta un'opportunità per armonizzare e coordinare a livello mondiale lo spettro per la banda larga senza fili che offre economie di scala. Essa dovrebbe consentire lo sviluppo di nuovi servizi digitali innovativi nelle zone urbane e in quelle rurali o remote, come ad esempio i servizi di sanità elettronica («e-Health») e di sanità mobile («m-Health»), supportati da telefoni cellulari, dispositivi per il monitoraggio dei pazienti e altri dispositivi senza fili, nonché da reti energetiche intelligenti.

(5)

Nella risoluzione del 19 gennaio 2016 intitolata «Verso un atto sul mercato unico digitale», il Parlamento europeo ha ricordato agli Stati membri il loro impegno di conseguire la piena attuazione dell'obiettivo minimo di velocità di 30 Mbit/s entro il 2020, ha sottolineato che lo spettro radio è una risorsa fondamentale per il mercato interno per le comunicazioni a banda larga senza fili, così come per la trasmissione, ed è essenziale per la competitività futura dell'Unione e ha chiesto che sia considerata prioritaria l'istituzione di un quadro armonizzato e favorevole alla concorrenza per l'assegnazione e l'efficace gestione dello spettro.

(6)

Lo spettro è un bene pubblico. Nella banda di frequenza 470-790 MHz è una risorsa preziosa per una diffusione efficiente in termini di costi di reti senza fili che offrano una copertura interna ed esterna universale. Detto spettro è attualmente utilizzato in tutta l'Unione per la televisione terrestre digitale («DTT») e per le apparecchiature PMSE audio senza fili. Esso è dunque un requisito preliminare per l'accesso a contenuti culturali, informazioni e idee e per la loro diffusione. Contribuisce, parallelamente a nuove forme di distribuzione, allo sviluppo dei settori dei media, creativi, culturali e della ricerca, che dipendono ampiamente da esso per la fornitura di contenuti agli utenti finali tramite servizi senza fili.

(7)

L'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz dovrebbe essere strutturata in modo da agevolare la concorrenza e dovrebbe avvenire in maniera da non pregiudicare la concorrenza esistente.

(8)

Per la regione 1, che comprende l'Unione, i regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, adottati dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015, prevedono l'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di trasmissione e ai servizi mobili (ad eccezione del servizio aeronautico) su base coprimaria. La banda di frequenza 470-694 MHz («al di sotto dei 700 MHz») rimane unicamente assegnata ai servizi di trasmissione, su base primaria, e alle apparecchiature PMSE audio senza fili, su base secondaria.

(9)

A causa del rapido aumento del traffico a banda larga senza fili e della crescente importanza dell'economia digitale sul piano economico, industriale e sociale, è necessario potenziare la capacità delle reti senza fili. Lo spettro nella banda di frequenza dei 700 MHz fornisce allo stesso tempo capacità aggiuntiva e copertura universale, in particolare nelle zone rurali, montane e insulari nonché in altre zone isolate che pongono difficoltà dal punto di vista economico, predeterminate in conformità delle zone di priorità nazionale, anche lungo i principali assi di trasporto terrestri, e per l'uso in ambienti interni e per le comunicazioni tra macchine ad ampio raggio. In tale contesto, misure coerenti e coordinate a favore di una copertura senza fili terrestre di alta qualità in tutta l'Unione, ispirate alle migliori prassi nazionali relative agli obblighi in materia di licenze degli operatori, dovrebbero mirare a conseguire l'obiettivo dell'RSPP di garantire a tutti i cittadini, nell'intero territorio dell'Unione, l'accesso, sia negli ambienti interni che esterni, alla banda larga della maggiore velocità possibile pari ad almeno 30 Mbit/s entro il 2020, nonché a concretizzare una visione ambiziosa di una società dei gigabit nell'Unione. Tali misure consentiranno di promuovere servizi digitali innovativi e di offrire vantaggi socioeconomici a lungo termine.

(10)

Il 5G avrà un impatto rilevante non solo sul settore digitale, ma anche sull'intera economia. Specialmente in un contesto caratterizzato dalla lenta diffusione del 4G e dei servizi corrispondenti, il buon esito del lancio del 5G nell'Unione sarà decisivo per lo sviluppo economico e per la competitività e produttività dell'economia dell'Unione. L'Unione deve pertanto assumere un ruolo guida, garantendo una disponibilità di spettro sufficiente per la buona riuscita del lancio e dello sviluppo del 5G. Inoltre, al momento di autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione l'opportunità di garantire che gli operatori virtuali di rete mobile possano estendere la loro copertura geografica. Qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, la Commissione dovrebbe favorire, laddove praticabile, la possibilità di aste organizzate congiuntamente, contribuendo in tal modo alle strutture paneuropee.

(11)

La condivisione dello spettro in una banda di frequenza comune tra banda larga senza fili bidirezionale per l'uso in zone estese (in uplink e downlink), da una parte, e trasmissione televisiva unidirezionale o apparecchiature PMSE audio senza fili, dall'altra, è problematica dal punto di vista tecnico qualora le loro zone di copertura si sovrappongano o siano vicine. Ciò significa che la ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali priverebbe gli utenti della DTT e delle apparecchiature PMSE audio senza fili di parte delle loro risorse di spettro. I settori DTT e PMSE necessitano pertanto di prevedibilità della normativa a lungo termine per quanto riguarda la disponibilità di spettro sufficiente, in modo da poter garantire la fornitura e lo sviluppo sostenibili dei loro servizi, in particolare dei servizi televisivi non a pagamento, assicurando nel contempo un contesto adeguato per gli investimenti, in modo da conseguire gli obiettivi della politica audiovisiva dell'Unione e nazionale, quali la coesione sociale, il pluralismo dei media e la diversità culturale. E' possibile che siano necessarie misure a livello dell'Unione e nazionale per garantire risorse di spettro supplementari, al di fuori della banda di frequenza 470-790 MHz, per le apparecchiature PMSE audio senza fili.

(12)

Nel suo rapporto alla Commissione, Pascal Lamy, presidente del gruppo ad alto livello sull'uso futuro della banda UHF («470-790 MHz»), ha raccomandato di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020 (+/– due anni). Tale liberazione contribuirebbe al conseguimento dell'obiettivo della prevedibilità della normativa a lungo termine per la DTT, rendendo disponibile la banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz fino al 2030, anche se la situazione dovrebbe essere riesaminata entro il 2025.

(13)

Nel suo parere del 19 febbraio 2015 su una strategia a lungo termine sull'uso futuro della banda UHF («470-790 MHz») nell'Unione europea, il gruppo «Politica dello spettro radio» ha raccomandato che sia adottato un approccio coordinato in tutta l'Unione al fine di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per l'uso effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili entro la fine del 2020, considerando che gli Stati Membri possono decidere sulla base di motivi debitamente giustificati di ritardare la disponibilità della banda per un periodo massimo di due anni. Inoltre, la disponibilità della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per la fornitura dei servizi di trasmissione dovrebbe essere assicurata fino al 2030.

(14)

Alcuni Stati membri hanno già avviato o completato una procedura nazionale per autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali. Un approccio coordinato è necessario con riguardo all'uso futuro della banda di frequenza dei 700 MHz, che dovrebbe anche contemplare la prevedibilità della normativa, consentire di raggiungere un equilibrio tra la diversità degli Stati membri e gli obiettivi del mercato digitale unico e promuovere la leadership europea nel campo dello sviluppo tecnologico internazionale. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a ridestinare la banda di frequenza dei 700 MHz in tempo utile, in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero poter ritardare, sulla base di motivi debitamente giustificati, l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili oltre il termine comune dell'Unione fissato al 2020, per un periodo massimo di due anni. I motivi di tale ritardo dovrebbero limitarsi ai problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti che causano interferenze dannose, alla necessità e alla complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di trasmissione avanzati, ai costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione e alla forza maggiore. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le conseguenti interferenze dannose negli Stati membri interessati. Qualora gli Stati membri ritardino l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz, essi dovrebbero informare di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e dovrebbero pertanto includere i motivi debitamente giustificati nelle proprie tabelle di marcia nazionali. Tali Stati membri, e ogni Stato membro interessato dal ritardo, dovrebbero cooperare al fine di coordinare il processo di liberazione della banda di frequenza dei 700 MHz, e dovrebbero includere informazioni su tale cooperazione nelle loro tabelle di marcia nazionale.

(16)

L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte di altre applicazioni in paesi terzi, autorizzato da accordi internazionali, o in parti del territorio nazionale al di fuori del controllo effettivo delle autorità degli Stati membri, potrebbe limitare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri in alcuni Stati membri. Ciò impedirebbe a tali Stati membri di rispettare il calendario comune fissato a livello dell'Unione. Gli Stati membri interessati dovrebbero intraprendere tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tali limitazioni, chiedendo, se del caso, l'assistenza dell'Unione, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 243/2012/UE. È opportuno inoltre che essi notifichino alla Commissione tali limitazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7 della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e pubblichino le informazioni a norma dell'articolo 5 della decisione n. 676/2002/CE.

(17)

La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione, che perseguono obiettivi di interesse generale relativi al diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(18)

L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri dovrebbe essere assoggettato il prima possibile a un regime di autorizzazione flessibile. Tale regime dovrebbe prevedere la possibilità per i titolari dei diritti d'uso dello spettro di trasferire e affittare i loro diritti esistenti nell'ambito di applicazione degli articoli 9, 9 bis e 9 ter della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), tenuto conto dell'obbligo di promuovere una concorrenza effettiva, senza distorsioni della concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 5 della decisione n. 243/2012/UE. Durante le rispettive valutazioni in sede di concessione delle licenze per lo spettro, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la durata delle licenze, il piano di attività degli operatori e il relativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale e la promozione dei servizi digitali innovativi e dei benefici socio-economici a lungo termine.

(19)

È importante giungere a una prevedibilità della normativa a lungo termine per la DTT con riguardo all'accesso alla banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, tenendo conto dei risultati della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015. Conformemente agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri dovrebbero, se possibile, adottare un approccio flessibile e, in funzione delle esigenze nazionali relative alla distribuzione dei servizi di trasmissione, anche per le iniziative innovative orientate agli utenti, dovrebbero poter autorizzare l'introduzione di altri utilizzi nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, ad esempio i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri. Tali utilizzi alternativi dovrebbero garantire la continuità dell'accesso allo spettro per la trasmissione quale utente principale, in funzione della domanda nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione tra gli emittenti, gli operatori di trasmissione e gli operatori di telefonia mobile per agevolare la convergenza delle piattaforme audiovisive e internet e l'uso condiviso dello spettro. Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, gli Stati membri dovrebbero garantire che tale uso non causi interferenze dannose alla trasmissione digitale terrestre negli Stati membri confinanti, come previsto dall'accordo concluso alla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tabelle di marcia nazionali coerenti per agevolare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, garantendo allo stesso tempo la continuità dei servizi di trasmissione televisiva che liberano la banda. Una volta stabilite tali tabelle di marcia nazionali, gli Stati membri dovrebbero renderle disponibili in modo trasparente nell'Unione. Le tabelle di marcia nazionale dovrebbero riguardare le attività e i tempi previsti per la riprogrammazione delle frequenze, l'evoluzione tecnica della rete e delle apparecchiature degli utenti finali, la coesistenza di apparecchiature radio e non radio, i regimi di autorizzazione esistenti e quelli nuovi, i meccanismi atti a evitare interferenze dannose nei confronti degli utenti dello spettro in bande adiacenti e informazioni sulla possibilità di compensare gli eventuali costi di migrazione, qualora sorgano, al fine di evitare, tra l'altro, costi a carico degli utenti finali o degli emittenti. Se gli Stati membri intendono mantenere la DTT, nelle loro tabelle di marcia nazionali dovrebbero considerare l'opzione di facilitare l'aggiornamento delle apparecchiature di trasmissione e il loro passaggio a tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente, quali formati video (ad esempio HEVC) o tecnologie di trasmissione del segnale (ad esempio DVB-T2) avanzati.

(21)

La portata e il meccanismo di un'eventuale compensazione per il completamento della transizione in materia di uso dello spettro, in particolare per gli utenti finali, dovrebbero essere analizzati conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e dovrebbero essere conformi agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo, ad esempio, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente. La Commissione dovrebbe poter fornire orientamenti ad uno Stato membro, su sua richiesta, al fine di agevolare la transizione relativa all'uso dello spettro.

(22)

La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile. La Commissione dovrebbe tenere conto degli aspetti sociali, economici, culturali e internazionali che condizionano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, degli ulteriori sviluppi tecnologici, dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori e dei requisiti di connettività necessari a favorire la crescita e l'innovazione nell'Unione.

(23)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia garantire un approccio coordinato all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione in conformità di obiettivi comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz («dei 700 MHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili unicamente in presenza delle condizioni tecniche armonizzate stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

Tuttavia, gli Stati membri possono ritardare l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per un periodo massimo di due anni, sulla base di uno o più dei motivi debitamente giustificati di cui all'allegato della presente decisione. Nel caso di un tale ritardo, lo Stato membro interessato informa di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e include detti motivi debitamente giustificati nella tabella di marcia nazionale stabilita a norma dell'articolo 5 della presente decisione. Se necessario al fine di autorizzare detto uso, gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione o modificano i pertinenti diritti d'uso dello spettro esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE.

Uno Stato membro che ritarda l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz a norma del secondo comma coopera con gli Stati membri interessati da tale ritardo al fine di coordinare il processo di liberazione di tale banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e includono le informazioni su tale coordinamento nelle tabelle di marcia nazionali stabilite a norma dell'articolo 5.

2.   Al fine di autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri concludono, entro il 31 dicembre 2017, tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione.

3.   Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle zone geografiche in cui la questione del coordinamento delle frequenze con i paesi terzi è ancora irrisolta, purché essi compiano ogni sforzo possibile per ridurre al minimo la durata di tale mancato coordinamento e per limitarne al massimo la portata geografica e a condizione di comunicare i risultati alla Commissione, su base annuale, finché i problemi in sospeso in materia di coordinamento non saranno risolti.

Il primo comma si applica ai problemi di coordinamento dello spettro nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

4.   La presente decisione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

Articolo 2

Al momento della concessione dei diritti d'uso nella banda di frequenza dei 700 MHz per sistemi terrestri capaci di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto di tali diritti secondo procedure aperte e trasparenti conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Articolo 3

1.   Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz o modificano i diritti d'uso esistenti per tale banda di frequenza, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di conseguire gli obiettivi di velocità e di qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, inclusa la copertura in zone prioritarie nazionali predeterminate, se necessario, come quelle lungo i principali assi di trasporto terrestri, affinché le applicazioni senza fili e la leadership europea nei nuovi servizi digitali possano contribuire efficacemente alla crescita economica dell'Unione. Dette misure possono includere condizioni volte ad agevolare o a promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete o dello spettro in conformità del diritto dell'Unione.

2.   In applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri valutano la necessità di imporre condizioni ai diritti d'uso delle frequenze nella banda di frequenza dei 700 MHz e, se del caso, consultano i pertinenti portatori di interesse al riguardo.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che la banda di frequenza 470-694 MHz («al di sotto dei 700 MHz») sia disponibile almeno fino al 2030 per la fornitura terrestre di servizi di trasmissione, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso con apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali, tenendo conto al contempo del principio della neutralità tecnologica. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi altro uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz sul rispettivo territorio sia compatibile con le esigenze nazionali di trasmissione nello Stato membro interessato e non causi interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di trasmissione in uno Stato membro limitrofo, né richieda protezione da essa. Detto uso non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali, come gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze.

Articolo 5

1.   Non appena possibile e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2018, gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici i piani e i calendari nazionali («tabelle di marcia nazionali»), tra cui misure dettagliate ai fini dell'adempimento degli obblighi ai sensi degli articoli 1 e 4. Gli Stati membri elaborano le proprie tabelle di marcia nazionali previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interesse.

2.   Al fine di assicurare un uso della banda di frequenza dei 700 MHz conforme all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono nelle rispettive tabelle di marcia nazionali, ove opportuno, informazioni sulle misure, comprese eventuali misure di sostegno, volte a limitare l'impatto che l'imminente processo di transizione avrà sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE audio senza fili e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono, se del caso e in conformità del diritto dell'Unione, garantire che un'adeguata compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, in particolare quello a carico degli utenti finali, sia fornita in maniera tempestiva e trasparente allo scopo, tra l'altro, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente.

A richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può fornire orientamenti in merito a tale compensazione al fine di agevolare la transizione nell'uso dello spettro.

Articolo 7

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile. La Commissione tiene conto degli aspetti sociali, economici, culturali e internazionali che condizionano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz conformemente agli articoli 1 e 4, degli ulteriori sviluppi tecnologici, dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori e dei requisiti di connettività necessari a favorire la crescita e l'innovazione nell'Unione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 127.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2017.

(3)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(4)  Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

(5)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(6)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).


ALLEGATO

Motivi giustificati per un ritardo nell'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili oltre il 30 giugno 2020 (articolo 1, paragrafo 1):

1)

problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti, con conseguenti interferenze dannose;

2)

la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di trasmissione avanzati;

3)

costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione;

4)

forza maggiore.


25.5.2017   

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L 138/138


DECISIONE (UE) 2017/900 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2017

relativa all'istituzione del gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE» presieduto dal segretariato generale del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

vista la decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo, del 1o dicembre 2009, sull'esercizio della presidenza del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Consiglio europeo ha ricevuto dal Regno Unito la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione europea, avviando in tal modo la procedura ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE).

(2)

Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha adottato degli orientamenti, come previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE. In particolare, ha approvato le modalità procedurali di cui all'allegato della dichiarazione dei 27 capi di Stato o di governo e dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea del 15 dicembre 2016. In conformità del punto 4 di tale allegato, nell'arco di tempo fra le riunioni del Consiglio europeo, il Consiglio e il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper), assistiti da un gruppo ad hoc con presidenza permanente, garantiranno che i negoziati siano condotti conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e alle direttive di negoziato del Consiglio, e forniranno una guida al negoziatore dell'Unione.

(3)

È pertanto opportuno istituire un gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE» («gruppo ad hoc») con presidenza permanente.

(4)

Il gruppo ad hoc dovrebbe assistere il Coreper e il Consiglio in tutte le questioni attinenti al recesso del Regno Unito dall'Unione. In particolare, detto gruppo dovrebbe assistere il Coreper e il Consiglio nel corso dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE, conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e alle direttive di negoziato del Consiglio. Il gruppo ad hoc potrebbe altresì fornire assistenza in questioni connesse alla procedura ai sensi dell'articolo 50 TUE che non rientrano nei negoziati con il Regno Unito.

(5)

Poiché la procedura ai sensi dell'articolo 50 TUE è temporanea, il gruppo ad hoc dovrebbe cessare una volta adempiuto il suo mandato.

(6)

In seguito alla notificazione ai sensi dell'articolo 50 TUE, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio o che lo riguardano

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito il gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE».

Esso è presieduto dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 2

Il gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE» assiste il Coreper e il Consiglio in tutte le questioni attinenti al recesso del Regno Unito dall'Unione.

Cessa una volta adempiuto il suo mandato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per il Consiglio

Il president

L. GRECH


(1)  GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50.


25.5.2017   

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L 138/140


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/901 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2017

che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 2 quater,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.

(2)

Il 17 maggio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.


ALLEGATO

La persona elencata nell'allegato della presente decisione è aggiunta all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2013/798/PESC.

A.   Persone

«12.

Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: Ndele, Bamingui-Bangoran, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Passaporto n.: passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000897, rilasciato il 5 aprile 2013 (valido fino al 4 aprile 2018)

Indirizzo: a) KM5, Bangui, Repubblica centrafricana; b) Nana-Grebizi, Repubblica centrafricana

Data di designazione da parte dell'ONU:17 maggio 2017

Altre informazioni: Hissène è stato ministro della gioventù e dello sport all'interno del gabinetto dell'ex presidente della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Precedentemente, è stato a capo del partito politico della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace. Si è inoltre affermato come leader delle milizie armate a Bangui, in particolare nel quartiere “PK5” (3o distretto).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Informazioni supplementari:

Abdoulaye Hissène e altri membri dell'ex-Séléka, in collaborazione con i fomentatori anti-balaka alleati con l'ex presidente della Repubblica centrafricana (RCA) François Bozizé, tra cui Maxime Mokom, hanno incoraggiato proteste violente e scontri nel settembre 2015 nel quadro di un fallito tentativo di colpo di stato volto a far cadere il governo dell'allora presidente di transizione, Catherine Samba-Panza, mentre quest'ultima stava partecipando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015. Mokom, Hissène e altri sono stati accusati dal governo centrafricano di vari reati, tra cui omicidi, incendi dolosi, torture e saccheggi nel quadro del fallito tentativo di colpo di Stato.

Dal 2015 Hissène è uno dei principali leader delle milizie armate del quartiere “PK5” di Bangui, che comprendono più di 100 uomini. In tale veste, ha impedito la libertà di circolazione e il ritorno dell'autorità statale nella zona, anche attraverso la tassazione illecita dei trasporti e delle attività commerciali. Nel secondo semestre del 2015 Hissène ha rappresentato i “nairobisti” dell'ex-Séléka a Bangui nel quadro di un riavvicinamento con i combattenti anti-balaka sotto la guida di Mokom. Uomini armati sotto il controllo di Haroun Gaye e Hissène hanno partecipato alle violenze verificatesi a Bangui tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2015.

Membri del gruppo di Hissène sono sospettati di aver partecipato a un attacco perpetrato il 13 dicembre 2015 — il giorno del referendum costituzionale — diretto contro il veicolo di Mohamed Moussa Dhaffane, uno dei leader dell'ex-Séléka. Hissène è accusato di aver orchestrato gli atti di violenza commessi nel distretto KM5 di Bangui, che hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre venti, impedendo inoltre ai residenti di recarsi alle urne in occasione del referendum costituzionale. Hissène ha messo a rischio le elezioni creando un ciclo di attacchi di ritorsione tra diversi gruppi.

Il 15 marzo 2016 Hissène è stato fermato dalla polizia all'aeroporto M'poko di Bangui e trasferito alla sezione della gendarmeria nazionale incaricata delle ricerche e delle indagini. La sua milizia lo ha successivamente liberato con la forza, rubando un'arma che la Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA) aveva precedentemente consegnato alla gendarmeria nazionale nell'ambito di una richiesta di deroga approvata dal comitato.

Il 19 giugno 2016, a seguito dell'arresto di commercianti musulmani da parte delle forze di sicurezza interna nel quartiere “PK 12”, le milizie di Gaye e Hissène hanno rapito cinque agenti della polizia nazionale a Bangui. Il 20 giugno la MINUSCA ha tentato di liberare i poliziotti. Uomini armati sotto il controllo di Hissène e Gaye hanno avuto uno scontro a fuoco con i membri della forza di pace che tentavano di liberare gli ostaggi. Almeno sei persone sono state uccise e un membro della forza di pace è rimasto ferito.

Il 12 agosto 2016 Hissène ha preso la guida di un convoglio di sei veicoli sui quali viaggiavano anche individui pesantemente armati. Il convoglio, in fuga da Bangui, è stato intercettato dalla MINUSCA a sud di Sibut. Mentre si dirigeva verso nord, il convoglio ha avuto uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza interna a vari posti di blocco ed è stato infine fermato dalla MINUSCA 40 km a sud di Sibut. A seguito di vari scontri a fuoco, la MINUSCA ha catturato 11 uomini, tuttavia Hissène e alcuni altri sono riusciti a fuggire. Le persone arrestate hanno segnalato alla MINUSCA che Hissène era il leader del convoglio e che il suo obiettivo era quello di giungere a Bria e partecipare all'assemblea dei gruppi ex Séléka organizzata da Nourredine Adam.

Nei mesi di agosto e settembre 2016 il gruppo di esperti si è recato due volte a Sibut al fine di ispezionare gli effetti di Hissène, Gaye e Hamit Tidjani ritrovati nel convoglio, sequestrato dalla MINUSCA in data 13 agosto. Il gruppo ha inoltre ispezionato le munizioni sequestrate nella casa di Hissène in data 16 agosto. Attrezzature militari letali e non letali sono state rinvenute nei sei veicoli e tra le persone fermate. Il 16 agosto 2016 la gendarmeria centrale ha fatto irruzione nell'abitazione di Hissène a Bangui, dove sono state trovate più di 700 armi.

Il 4 settembre 2016 un gruppo di elementi ex Séléka venuti da Kaga-Bandoro su sei motociclette per prelevare Hissène e i suoi affiliati ha aperto il fuoco contro la MINUSCA nei pressi di Dékoa. Un combattente dell'ex-Séléka è stato ucciso mentre due membri della forza di pace e un civile sono rimasti feriti nell'attacco.»


25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/143


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/902 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 3252]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 79, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nell'Unione. Detto regolamento prevede che, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni, conformemente alle disposizioni del regolamento stesso, nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 prevede che l'elenco degli ispettori dell'Unione sia adottato dalla Commissione in base alle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca («l'Agenzia»).

(4)

Un primo elenco di ispettori dell'Unione è stato istituito con decisione di esecuzione 2011/883/UE della Commissione (3). Tale elenco è stato sostituito quattro volte da nuovi elenchi di ispettori dell'Unione, istituiti rispettivamente con le decisioni di esecuzione 2013/174/UE (4), 2014/120/UE (5), (UE) 2016/645 (6) e (UE) 2016/706 della Commissione (7). A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia devono notificare alla Commissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo e la Commissione deve modificare l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre.

(5)

Alcuni Stati membri e l'Agenzia hanno notificato modifiche all'attuale elenco degli ispettori. In base a tali modifiche è quindi opportuno sostituire l'elenco istituito con decisione di esecuzione (UE) 2016/706 con un nuovo elenco degli ispettori dell'Unione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degli ispettori dell'Unione figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/706 è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112, del 30.4.2011, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione 2011/883/UE, del 21 dicembre 2011, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 343, del 23.12.2011, pag. 123).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/174/UE, dell' 8 aprile 2013, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 101 del 10.4.2013, pag. 31).

(5)  Decisione di esecuzione della Commissione 2014/120/UE, del 4 marzo 2014, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 31).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/645 della Commissione, del 20 aprile 2015, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 31).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/706 della Commissione, del 3 maggio 2016, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 122 del 12.5.2016, pag. 26).


ALLEGATO

ELENCO DEGLI ISPETTORI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 79, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009

Paese

Ispettori

Belgio

Coens, Philippe

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Huygh, Gerd

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Noet, Werner

Steenssens, Kurt

Timmerman, Thierry

Vandenbrouck, Frank

Van Rompaey, Tim

Van Torre, Mike

Verhaeghe, Dirk

Bulgaria

Angelov, Todor

Bakardzhiev, Stefan

Cholakov, Atanas

Damyanov, Konstantin

Encheva, Kremena

Hristov, Martin

Ivanov, Ivan

Ivanov, Todor

Kerekov, Nikolay

Kostadinov, Ivan

Kyumyurdzhiev, Kiril

Nikolov, Galin

Petkov, Dimitar

Petrova, Miroslava

Raev, Yordan

Valkov, Dimitar

Repubblica ceca

non applicabile

Danimarca

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Martin Burgwaldt

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Astrup, Iben

Bache, René

Bang, Mai

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Bjerre, Casper

Carl, Morten Grand Wiglaur

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, René Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harrison, Dorthe Kronborg

Hartmann, Christian

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtorp

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone Agathon

Jensen, René Sandholt

Jensen, Søren Palle

Jespersen, René

Johansen, Allan

Juul, Simon

Juul, Torben

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Peter Holmgaard

Kristiansen, Jeanne Marie

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Melgaard, Bo Kornum

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Mads Grundvad

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Steven Bo

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Pedersen, Morten Berg

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, John

Ramm, Heine

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vind, Finn

Vistrup, Annette Klarlund

Wallenstrøm, Silas Lindgreen

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Germania

Abs, Volker

Ahlmeyer, Jens

Angermann, Henry

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan-Hendrik

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Cramer, Arne

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Ehlers, Klaus

Fiedler, Sebastian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Gätjen, Sebastian

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hannes, Chistoph

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Jansen- Raabe, Karsten

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kinast, Daniel

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nitze, Andreas

Nöckel, Steffen

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Pötzsch, Frank

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Richter, Thomas

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmiedeberg, Christian

Schröter, Robert

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Schulze, Roberto

Sehne, Dirk

Siebrecht, Hannes

Skrey, Erich

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sween, Gorm

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinrich

Wichert, Peter

Estonia

Grossmann, Meit

Kutsar, Andres

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Niinemaa, Endel

Pai, Aare

Parts, Erik

Soll, Simon

Torn, Kerdo

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Hioväin, Heikki

Aid, Ott

Grigorjev, Mait

Lillema, Tarvo

Melk, Kristi

Irlanda

Ahern Christy

Allan, Damien

Amrien, Rudi

Ankers, Brian

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barcoe, Michael

Barr, William

Barret, Brendan

Barrett, Elizabeth

Barrett, Jamie

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brannigan, Steve

Breen, Kieran

Brennan, Colm

Brett, Martin

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Brendan

Brunicardi, Michael

Bryant, William

Buckley, Anthony

Buckley, David

Buckley, John

Bugler, Andrew

Butler, David

Butler, John

Byrne, Kenneth

Byrne, Paul

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Campbell, Stephen

Carr, Kieran

Casey, Anthony

Chandler, Frank

Chute, Killian

Chute, Richard

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Clinton, Andrew

Clinton, Finbar

Cloake, Niall

Cogan, Jerry

Collins, Damien

Connaghan, Fintan

Connery, Paul

Connolly, Stephen

Cooper, Thomas

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Karl

Cosgrove, Thomas

Cotter, Colm

Cotter, James

Cotter, Jamie

Coughlan, Neville

Craven, Cormac

Croke, Jason

Cronin, Martin

Cronin, Philip

Crowley, Brian

Cummins, Alan

Cummins, Paul

Cummins, William

Cunningham, Diarmiad

Curran, Donal

Curran, Siubhan

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joe

Daly, John

Daly, Mick

Darcy, Enna

De Barra, Ruairi

Dempsey, Brian

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Dohery, Brian

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Donnachie, Martin

Donnchadh, Cahalane

Donovan, Tom

Downes, Eamon

Downing, Erica

Downing, John

Doyle, Billy

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Duggan, Cian

Duignam, Ray

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Farrelly, Emmett

Faulkner, Damien

Fealy, Gerard

Fennel, Siobhan

Fenton, Garry

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Finnegan, David

Fitzgerald, Brian,

Fitzpatrick, Gerry

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Connor

Foley, Kevin

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Fox, Dennis

Freeman, Harry

Friel, Aidan

Gallagher, Damien

Gallagher, Danny

Gallagher, Neil

Gallagher, Orlaith

Gallagher, Patrick

Galvin, Rory

Gannon, James

Geraghty, Tony

Gernon, Ross

Gleeson, Marie

Goulding, Donal

Grogan, Susanne

Hamilton, Alan

Hamilton, Gillian

Hamilton, Greg

Hamilton, Martin

Hannon, Gary

Hanrahan, Michael

Harding, James

Harkin, Patrick

Harrington, Michael

Harty, Paddy

Hastings, Brian

Healy, Conor

Healy, Jef

Heffernan, Bernard

Hegarthy, Mark

Hegarty, Paul

Hickey, Adrian

Hickey, Andrew

Hickey, Declan

Hickey, Michael

Hobbins, Tom

Holland, Ken

Hollingsworth, Edward

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Kavanagh, Ian

Kavanagh, Paul

Kearney, Brendan

Keating, Debbie

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam

Kennedy, Tom

Keogh, Mark

Kerr, Charlie

Kickham, Jon-Lawrence

Kinsella, Gordan

Kirwan, Conor

Kirwan, Darragh

Lacey-Byrne, Dillon

Laide, Cathal

Landy, Glen

Lane, Brian

Lane, Mary

Lawlor, Collie

Leahy, Brian

Lenihen, Marc

Linehan, Sean

Long Emmett

Lynch, Darren

Lynch, Mark

Lynch, Paul

Mackey, Eoin

Mackey, John

Madden, Brendan

Madine, Stephen

Maguire, Paul

Mallon, Keith

Maloney, Nessa

Manning, Neil

Martin, Jamie

Matthews, Brian

McCarthy, Gavin

McCarthy, Michael

McCarthy, Niall

McCarthy, Paul

McCarthy, Robert

McCoy, Sean

McDermot, Paul

McGarry, John

McGee, Noel

McGee, Paul

McGrath, Owen

McGroarty, John

McGroarty, Mark

McGroary, Peter

McHale, Laura

McKenna, David

McLoughlin, John

McLoughlin, Ronan

McMahon, Dean

McNamara, Ken

McNamara, Paul

McPhilbin, Dwain

McUmfraidh, Caoimhin

Meehan, Robert

Melvin, David

Meredith, Helen

Minehane, John

Molloy, Darragh

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Mooney, Gerry

Mooney, Keith

Moore, Conor

Morrissey, Stephen

Mulcahy, John

Mulcahy, Liam

Mulcahy, Shane

Mullan, Patrick

Mullane, Paul

Mundy, Brendan

Murphy, Adam

Murphy, Aidan

Murphy, Barry

Murphy, Caroline

Murphy, Chris

Murphy, Claire

Murphy, Daniel

Murphy, Enda

Murphy, Honour

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Newstead, Sean

Nic Dhonnchadha, Stephanie

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

Nolan, James

Northover, James

O'Beirnes, Derek

O'Brien, Jason

O'Brien, Ken

O'Brien, Paul

O'Brien, Roberta

O'Callaghan, Maria

O'Connell, Paul

O'Connor, Dermot

O'Connor, Frank

O'Donovan, Diarmuid

O'Donovan, Michael

O'Driscoll, Olan

O'Flynn, Aisling

O'Grady, Vivienne

O'Leary, David

O'Mahoney, Kevin

O'Mahony, David

O'Mahony, Denis

O'Mahony, Karl

O'Meara, Pat

O'Neill Donal

O'Regan, Alan

O'Regan, Cliona

O'Regan, Tony

O'Reilly, Brendan

O'Seaghdha, Ciaran

O'Sullivan, Cormac

O'Sullivan, Patricia

Ó Neachtain, Aonghus

Parke, Declan

Patterson, Adrienne

Patterson, John

Pender, Darragh

Pentony, Declan

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Thomas

Plunkett, Thomas

Power, Cathal

Power, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Quigg, James

Quinn, Mikey

Raferty, Damien

Reddin, Tony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Robinson, Niall

Russell, Mark

Ryan, Fergal

Ryan, Marcus

Scalici, Fabio

Scanlon, Gordon

Shalloo, Jim

Sheridan, Glenn

Sills, Barry

Sinnott, Lee

Smith, Brian

Smith, Dean

Smith, Gareth

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Stapleton, Alan

Sweeney, Brian

Sweetnam, Vincent

Swords, Graham

Tarrant, Martin

Tigh, Declan

Timon, Eric

Tobin, John

Troy, Ivan

Tubridy, Fergal

Turley, Mark

Turnbull, Michael

Twomey, Tom

Valls Senties, Virginia

Verling, Ronan

Von Raesfeldt, Mark

Wall, Danny

Wallace, Robert

Walsh, Conleth

Walsh, Dave

Walsh, Karen

Walsh, Richard

Weldon, James

Whelan, Mark

White, John

Whoriskey, David

Wickham, Larry

Wilson, Tony

Wise, James

Woodward, Ciaran

Grecia

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ

ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΛΥΦΑΝΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΣΟΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΙΣ, ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΙΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΙΤΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ

ΒΑΚΑΤΑΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΑΡΔΙΔΑΚΗ, ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΡΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΩ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΛΕΑΝΘΗ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΝΕΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΒΕΡΓΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΤΤΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΡΤΕΛΙΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΡΛΕΤΣΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΑΒΑΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ, ΑΝΝΑ

ΓΑΛΗΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΟΥΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΡΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΙΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΚΟΥΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΓΟΛΕΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΡΔΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΛΗΜΗΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕΛΙΕΖΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΕΛΧΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕΣΠΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΟΥΝΑΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΔΡΟΛΑΓΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ΑΝΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΡΚΑΔΑ, ΑΛΕΞΙΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΙΑΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΖΩΓΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΓΑΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΖΩΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΗΛΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΚΙΟΥΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΓΙΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΜΑΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΛΑΓΙΑ

ΚΑΠΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΠΟΤΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΚΟΝΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΡΑΤΑΓΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΣΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΣΤΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΚΚΟΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ

ΚΟΜΗΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΗ, ΜΑΡΙΑ

ΚΟΝΤΟΒΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΡΤΕΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΚΟΣΜΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΟΥΖΙΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΟΥΚΑΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΥΚΔΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΟΥΡΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΩΤΤΑΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΛΑΜΠΕΤΣΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΑΤΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΚΑΚΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΙΑΛΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ

ΛΙΟΚΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΟΥΓΙΑΚΗ, ΑΝΝΑ

ΛΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΙΛΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΛΛΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΔΑΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΑΝΙΑΤΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΑΝΝΑ

ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΑΥΡΕΛΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, ΝΙΚΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΤΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΡΚΟΒΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΝΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΜΗΤΣΟΥ, ΣΑΠΦΩ

ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΝΑΧΕΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΟΥΣΤΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΠΑΡΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΟΣ

ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΠΕΘΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΕΘΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΙΧΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ

ΜΠΟΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΟΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΡΕΖΑΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΥΛΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ, ΙΩΣΗΦ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΝΤΑΛΤΑΣ, ΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΕΚΟΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΤΕΛΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΤΕΜΙΡΗ ΔΕΜΙΡΗ, ΝΙΚΗ

ΝΤΕΜΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΞΑΝΘΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΜΑΛΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΩΝΗ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΔΑΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΑΝΘΟΥΛΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΔΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΙΑΡΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΠΑΡΙΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΙΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΤΤΑΚΗ, ΠΕΛΑΓΙΑ

ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΑΜΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΟΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΥΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ

ΣΑΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΡΔΕΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΑΤΑΝΤΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΗΦΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ, ΑΝΝΑ

ΣΚΟΥΡΤΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΛΑΝΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΛΙΑΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΣΠΑΝΟΜΗΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΥΡΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΕΛΙΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ

ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΣΤΟΥΡΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΡΙΧΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΒΙΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΑΡΤΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ

ΤΕΡΖΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΖΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΖΙΜΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΖΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥΡΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΤΡΙΧΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ, ΡΑΦΑΗΛ

ΤΣΑΝΔΗΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΑΧΠΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΕΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΣΕΣΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΑΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΙΜΠΛΙΔΑΚΗ, ΖΑΦΕΙΡΙΑ

ΤΣΙΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΟΥΜΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΛΩΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΛΩΡΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΡΑΖΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΦΡΥΣΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΧΑΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΧΑΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΨΑΡΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΨΗΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Spagna

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Al-Ismail Calderon, Samer

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Arteaga Sánchez, Ana

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Bravo Téllez, Guillermo

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Ceballos Pérez-Canales, Alba

Cervantes de la Torre, Andrés

Chamizo Catalán, Carlos

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

Delgado González, Gonzalo

De la Rosa Cano, Francisco Javier

Del Hierro Suanzes, Javier

Deniz Fleitas, Jose Manuel

Elices López, Juan Manuel

Expósito González, Jonay

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Fernandez Despiau, Estrella

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

Garcia Cantón, Javier

García González, Francisco Javier

Genovés Ferriols, José Carlos

Gómez Cayuelas, Carmen

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Guisado Sancho, María Jesús

Gundín Payero, Laura

Hernández Betzen, Roberto

Iglesias Prada, Juan Antonio

Jimenez Álvarez, Ignacio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Lucena Garcia, Antonio Jesús

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Miranda Almón, Fernando

Núñez Casas, Julio

Ochando Ramos, Ana María

Oñorbe Esparraguera, Manuel

Orgueira Pérez Vanessa

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodriguez Bermejo, José

Rodríguez Moreno, Alberto

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sonia

Rull Del Águila, Laura

Sáenz Arteche, Idoia

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santas Barge, Verònica

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel A.

Tubío Rodríguez, Xosé

Vicente Castro, José

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Francia

Allanic, Gilles

Beyaert, Francis

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bistour, Stéphane

Bon, Philippe

Bouniol, Anthony

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Charbonnier, Alexandre

Cluzel, Stéphane

Cras, Renaud

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Dechaine, Frédéric

Delattre, Nicolas

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Duval, Laurent

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Garbe, Steeve

Gauvain, Benoît

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Goron, Xavier

Guillard, Thimothée

Guillemette, Jean Luc

Guittet-Dupont, Gaëtan

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Lacombe, Thomas

Lalanne, Anne

Lebosquain, Olivier

Le Berriguaud, Thierry

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Le Mentec, Arnaud

Legouedec, Loïg

Lenormand, Daniel

Lelandois, Cyril

Lescroel, Yann

Maingraud, Dominique

Maniette, Yves

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Peoch, Philippe

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Petit, François

Pochet, Ludovic

Radius, Caroline

Raguet, José

Renault, Alan

Reunavot, Matthieu

Richou, Fabrice

Robin, Yannick

Rousselet, Pascal

Sauvage, Christian

Schneider, Frédéric

Sottiaux, David

Trividic, Bernard

Urvoy, Jonathan

Vesque Arnaud

Vilbois, Pierre

Villenave, Yorrick

Virlogeux, Julian

Croazia

Aćimov, Dejan

Aunedi, Jurica

Barbalić, Boris

Bartulović, Ivica

Bašić, Vicko

Bilobrk, Stipe

Bratičević, Nino

Brlek, Neda

Brnadić, Ivica

Budimir, Miroslav

Dolić, Nedjeljko

Dvoraček, Tomislav

Ercegović, Marin

Franceschi, Jenko

Grljušić, Frano

Hrženjak, Jurica

Hržić, Ivica

Ivković, Hrvoje

Jelić, Božidar

Jeftimijades, Ivor

Jukić, Ivica

Jurčević, Marinko

Kalinić, Andrej

Kerum, Jurica

Krišto, Rino

Kusanović, Gordan

Lešić, Lidija

Marčina, Robert

Matković, Mijo

Miletić, Ivana

Novak, Danijel

Orešković, Lovro

Paparić, Neven

Perković, Kristijan

Perović, Andrea

Petrić, Andrea

Prtenjača, Silvija

Pupić-Bakrač, Marko

Radovčić, Ivica

Rogić, Ante

Rukavina, Dubravko

Rumora, Ivan

Šalaj, Damir

Šestan, Hrvoje

Sikirica, Nenad

Skelin, Stipe

Škorjanec, Mario

Skroza, Nikica

Sobin, Mijo

Strinović, Boris

Verzon, Nikola

Vuletić, Ivo

Italia

Abate, Massimiliano

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Ambrosio, Salvatore

Annicchiarico, Dario

Antonioli, Giacomo

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Arena, Enrico

Astelli, Gabriele

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Basile, Marco

Battaglia, Daniele

Battista, Filomena

Bavila, Nicola

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Biondo, Fortunato

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bongermino, Onofrio

Bonsignore, Antonino

Borghi, Andrea

Bottiglieri, Vincenzo

Bove, Gian Luigi

Buccioli, Andrea

Caforio, Cosimo

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Camicia, Ciro

Cappelli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Clemente, Cosimo

Colarossi, Mauro

Colucciello, Roberto

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Coppola, Giorgio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Costanzo, Antonino

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

Cuscela, Michele

D'Acunto, Francesco

D'Amato, Fabio

Dammicco, Luigi

D'Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

D'Erchia, Alessandro

De Santis, Antonio

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Di Matteo, Michele

Di Santo, Giovanni

Doria, Angelo

D'Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Robertino

Esposito, Salvatore

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferioli, Debora

Ferrara, Manfredo

Fiorentino, Giovanni

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Fuso, Vittorio

Gagliardi, Raffaele

Gallo, Antonio

Gangemi, Domenico

Gangemi, Roberto Francesco

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Limatola, Daniele

Limetti, Fabio

Lo Pinto, Nicola

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Luperto, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Malaponti, Salvatore Francesco

Maresca, Emanuel

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martire, Antonio

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Minò, Alessandro

Monaco, Paolo

Morciano, Giuseppe

Morelli, Alessio

Morra, Tommaso

Mostacci, Sergio Massimo

Mugavero, Amalia

Mule, Vincenzo

Musella, Stefano

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Pagan, Francesco

Palmerini, Giorgio

Palombella, Fabio Luigi

Pantaleo, Cosimo

Paoletti, Dario

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pellegrino, Roberto

Pepe, Angelo

Pipino, Leonardo

Piroddi, Paola

Pisano, Paolo

Piscopello, Luciano

Pisino, Tommaso

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticò, Daniele

Puca, Michele

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Randis, Orazio Roberto

Ravanelli, Marco

Restuccia, Marco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Russo, Aniello

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Sarpi, Stefano

Scanu, Fabrizio

Scaramuzzino, Paola

Schiattino, Andrea

Scuccimarri, Gianluca

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Signanini, Claudio

Silvestri, Nicola

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Soccorso, Alessandro

Stramandino, Rosario

Strazzulla, Francesco

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Triolo, Alessandro

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Vangelo, Pietro

Varone, Stefano

Vellucci, Alfredo

Verde, Maurizio

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Cyprus

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulou, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos Argyris

Pavlou George

Prodromou, Pantelis

Savvides, Andreas

Shamma, Theodora

Lettonia

Avdjukeviča, Svetlana

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Griezīte, Frančeska

Gronska, Ieva

Gudovannijs, Vsevolods

Holštroms, Artūrs

Jansons, Kārlis

Jaunzems, Aldis

Junkurs, Andris

Kalējs, Rūdolfs

Kalniņa, Ingūna

Kaptelija, Liene

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Putniņš, Raitis

Raginskis, Jānis

Štraubis, Valērijs

Šuideiķis, Aigars

Tīģeris, Ģirts

Vārsbergs, Jānis

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Ziemelis, Elvijs

Lituania

Balnis, Algirdas

Dambrauskis, Tomas

Giedrius, Vaitkus

Jonaitis, Arūnas

Kairyté, Lina

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vitalij, Zartun

Lussemburgo

non applicabile

Ungheria

non applicabile

Malta

Abela, Claire

Attard, Glen

Attard, Godwin

Attard, Omar

Azzopardi, Joseph

Baldacchino, Duncan

Balzan, Gilbert

Barbara, Anthony

Borg, Benjamin

Borg, Jonathan

Borg, Robert

Briffa, Daniel

Bugeja, Stephanie

Cachia, Pierre

Calleja, Martin

Camilleri, Aldo

Camilleri, Christopher

Carabott, Paul

Caruana, Gary

Cassar, Gaetano

Cassar Jonathan

Cassar, Kenneth

Cassar Lucienne

Cauchi David

Cuschieri, Roderick

Farrugia, Emanuel

Farrugia, Joseph

Farrugia, Omar

Fenech, Melvin

Fenech, Paul

GATT, Glen

GATT, Joseph

GATT, Mervin

GATT, William

Gauci, Mark

Little, Elaine

Lungaro, Gordon

Mallia, Ramzy

Micallef, Rundolf

Muscat, Christian

Muscat, Simon

Musu, Matthew

Piscopo, Christine

Psaila, Kevin

Psaila, Mark Anthony

Sammut, Adem

Sciberras, Christopher

Sciberras, Norman

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Vassallo, Benjamin

Vella, Anthony

Vella, Charlie

Paesi Bassi

Bastinaan, Robert

Beij, Willem

Boone, Jan Cees

de Boer, Meindert

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Fortuin, Annelies

Freke, Hans

Groeneveld, Daan

Jonk, Jan

Kleczewski-Schoon, Anneke

Kleinen, Tom

Koenen, Gerard

Kraayenoord, Jaap

Kramer, Willem

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Ruijter, Tim

Schneider, Leendert

Starreveld, Nanette

van den Berg, Dirk

van der Laan, Yvonne

van der Veer, Siemen

van Doorn, Joost

van Geenen, Koen

van Westen, Jan

Velt, Ernst

Vervoort, Hans

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zevenbergen, Jan

Austria

non applicabile

Polonia

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Belej, Konrad

Chrostowski, Pawel

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jeziorny, Przemyslaw

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Konkel, Adam

Korthals, Jakub

Kościelny, Jarosław

Kowalska, Justyna

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Letki, Pawel

Lisiak, Agnieszka

Litwin, Ireneusz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Maciejewski, Maciej

Mystek, Marcin

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Pankowski, Piotr

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Simlat,Tomasz

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Stankiewicz, Marcin

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zacharzewski, Dawid

Zięba, Marcin

Portogallo

Albuquerque, José

Brabo, Rui

Cabeçadas, Paula

Carvalho, Ricardo

Diogo, João

Escudeiro, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Moura, Nuno

Pedroso, Rui

Quintans, Miguel

Silva, António Miguel

Romania

Balaci, Kety

Bîrsan, Marilena

Conțolencu, Radu

Dima, Richard

Dinu, Lucian

Ianuris, Mihail

Ionaşcu, Neculai

Kazimirovicz, Ancuta

Larie, Gabriel

Panaitescu, Laurenţiu Lorin

Puiu, Gheorghe

Serștiuc, Mihail Dorin

Stroie, Constantin

Țăranu, Sorinel

Vasile, Bocaneala

Slovenia

Šiško, Slavko

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovacchia

non applicabile

Finlandia

Aheristo, Marko

Aho, Jere-Joonas

Arvilommi, Markku

Grönfors, Niko

Heickell, Carl-Arthur

Hiiterä, Timo

Hiltunen, Juha

Hägerström, Matti

Iljina, Ilja

Johansson, Esko

Kaasinen, Harry

Kajosmaa, Jesse

Kontto, Tommi

Koskinen, Aki

Lejonqvist, Mika

Leppikorpi, Markus

Leppäkorpi, Juho

Leskinen, Henri

Luukkonen, Tuomas

Lähde, Jukka

Niemelä, Teemu

Nieminen, Jere

Niittylä, Pekka

Normia, Pertti

Nousiainen, Kyösti

Nousiainen, Markku

Nurminen, Joona

Painilainen, Laura

Purhonen, Jere

Pyykönen, Pekka

Rautavirta, Miikka

Saarilehto, Tuomas

Sahla, Ilkka

Salmela, Janne

Salovaara, Tuomas

Salmi, Veera

Savola, Petri

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Suvilaakso, Hannes

Sjöberg, Joni

Taattola, Olli

Tervakangas, Ville

Träskelin, Otto

Uitti, Mika

Ulenius, Niklas

Vanninen, Vesa

Välimäki, Juha

Väänänen, Timo

Yläjääski, Antti

Ääri, Mikko

Svezia

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Almström, Petter

Andersson, Karin

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Bäckman, Johan

Baltzer, Martin

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Borg, Calle

Bryngelsson, Tomas

Brännström, Lennart

Cannehag, Niclas

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Englund, Raymond

Erlandsson, Björn

Falk, David

Frejd, Maud

Fristedt, David

Gynäs, Mattias

Hagberg, Elice

Hartman Bergqvist, Désirée

Havh, Johan

Hedman, Elin

Hellberg, Stefan

Hellqvist, Johan

Holmberg, Hanna

Holmer, Johanna

Jakobsson, Magnus

Jansson, Anders

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Isabella

Johansson, Klaes

Johansson, Thomas

Joxelius, Paul

Karlsson, Kent

Kempe, Clas

Koivula, Mikael

Kurtsson, Morgan

Larsson, Mats

Lilja, Filip

Lindström, Jakob

Lindved, Martin

Lundberg, Johan

Lundh, Emelie

Lundin, Stig

Lundkvist, Mats

Lundqvist, Annica

Malmström, John

Martini, Martin

Mattson, Olof

Montan, Anders

Mukkavaara, Henrik

Nihlén, Linus

Nilsson, Pierre

Nilsson, Stefan

Nord, Iza

Nyberg, Linda

Näsman, Lars

Olson, Magnus

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peters, Linda

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Rase, Dennis

Reuterljung, Thomas

Rinaldo, Joakim

Rönnlund, Agneta

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Stålnacke, Erik

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Sundberg, Andreas

Sundberg, Patrick

Svärd, Lars-Erik

Svensson, Rutger

Svensson, Tony

Thilly, Tomas

Timan, Hans

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Uppman, Kerstin

Werner, Lars

Westerlund, Emma

Wilson, Pierre

Österlund, Erik

Regno Unito

Adamson, Gary

Alexander, Stephen

Alston, Colin

Anderson, Reid

Arris, Martin

Ashby, Peter

Bailey Roberta

Baker, Edward

Barclay, Michael

Barfoot, Lt Cdr Peter

Beasley, Adam

Bedlingham, Sarah

Bell, Stuart

Bhandari, Kiran

Billson, Carol

Bolden, Rachel

Bourne, Adam

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Brown, Carley

Bruce, John

Bugg, Jennifer

Caldwell, Mark

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Chittenden, Gordon

Cook, David

Craig, Ian

Craig, Stephen

Critchlow, Amy

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cunningham, George

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Dawson, Liam

Devine, Warren

Dixon-Lack, Emma

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Eccles, David

Ellison, Peter

Errington, Sarah

Evans, David

Evans, Mathilda

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Finnie, Andrew

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Flint, Toby

Foster, Pam

Fraser, Uilleam

Frew, Clare

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gough, Callum

Graham, Chris

Grant, Leigh

Gray, Neil

Gray, Patrick

Gregor, Stuart

Gregory, Sam

Griffin, Stuart

Gwillam SLt Ben

Hamilton, Ian

Harris, Hugh

Harris, William

Harsent, SLt Paul

Hay, David

Hay, John

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Higgins, Frank

Higby, Louisa

Hildreth, Joe

Hill, Julie

Holbrook, Joanna

Howarth, Dan

Hudson, John

Hugues, Gary

Hughes, Greta

Imrie, Peter

Irish, Rachel

Irwin, Gerry

James, Katie

Jasinski, Michael

John, Barrie

Johnston, Heather

Johnson, Matthew

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Johnstone, Ann

Jones, Carl

Karavla, Alexandra

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Kozlowski, Stephen

Lane, Rory

Lardeur, Beth

Law, Garry

Lethbridge, Wendy

Legge, James

Lindsay, Andrew

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

Lowry, Thomas

Lucas, David

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacKay, Janice

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Magill, SLt Michael

Marshall, Phil

Martin David

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

May, Colin

Mayger, Lt Martyn

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stephen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McHardy, Alex

McKay, Andrew

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McPherson, Katie

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Milligan, David

Mills, John

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Moar, Laurence

Moloughney, Bernie

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mustard, Emma

Mynard, Nick

Neat, Simon

Neilson, SLt Robert

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Newlyn, Lindsley

Newman, Chris

Nye, Verity

Overy, Thomas

Owen, Gary

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Poulding, Daniel

Poulson, Lt Chris

Pringle, Geoff

Proud, Christian

Quinn, Barry

Reeves, Adam

Reid, Ian

Reid, Peter

Rendall, Colin

Rhodes, Glen

Richardson, David

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Salt, Isaac

Scarrf, David

Sheperd, Ashley

Shepley, Ben

Skillen, Damien

Smith, David

Smith, Barry

Smith, Don

Smith, Matthew

Smith, Pam

Spencer, James

Steele, Gordon

Stevens, Emma

Storton, George

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Sykes-Gelder, Dan

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thompson, Dan

Thompson, Gerald

Thomson, Dave

Thomson, Dave

Turner, Alun

Turner, Patrick

Tyack, Paul

Venton, Andrew

Ward, Daniel

Ward, Mark

Watson, Stacey

Watt, Barbara

Watt, James

Webb, Simon

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

Whitford, Annika

Williams, Adam

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Wilson, Jane

Wilson, Tom

Windebank, James

Wood, Ben

Wordley, Sara

Worsnop, Mark

Worth, Steven

Young, Ally

Young, James

Yuille, Derek

Zalewski, Alex

Commissione europea

Arena, Francesca

Casier, Maarten

Courcy, Nils

Hederman, John

Janakakisz, Marta

Jury, Justine

Kelterbaum, Richard

Libioulle, Jean-Marc

Martins E Amorim, Sergio Luis

Muhrbeck, Lars

Musella, Manuela

Nordstrom Saba

Skountis Vasileios

Spezzani, Aronne

Surace, Michele

Vitiello-Ferrara, Sarah Rosaria

Wolff, Gunnar

Wysocka, Malgorzata

Agenzia europea di controllo della pesca

Allen, Patrick

Chapel, Vincent

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Mueller, Wolfgang

Papaioannou, Themis

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sokolowski, Pawel

Sorensen, Svend

Stewart, William

Tahon, Sven


25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/189


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/903 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 3324]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui elencate nel suo allegato I. L'articolo 29 di detta direttiva dispone che i paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che offra le garanzie richieste («il piano»). Tale piano dovrebbe essere applicato almeno alle categorie di residui e alle sostanze di cui al suddetto allegato I.

(2)

La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi concernenti specifici animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione («la lista»).

(3)

La Colombia ha presentato alla Commissione un piano per il latte. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa alla Colombia concernente il latte.

(4)

Il Montenegro ha presentato alla Commissione un piano per il latte. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Montenegro concernente il latte.

(5)

L'Ucraina ha presentato alla Commissione un piano per i conigli. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa all'Ucraina concernente i conigli.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Codice ISO2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d'allevamento

Miele

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Repubblica dominicana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Birmania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

»

(1)  Solo latte di cammello.

(2)  Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3)  Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(7)  Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, cioè le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(8)  Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.