ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 125

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
18 maggio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/836 della Commissione, dell'11 gennaio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/837 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rettifica le versioni in lingua polacca e svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) 2017/839 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso di nitriti (E 249 — 250) nella golonka peklowana ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/840 della Commissione, del 17 maggio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva orthosulfamuron, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione, del 17 maggio 2017, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/844 della Commissione, del 17 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2017/845 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino ( 1 )

27

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/846 del Parlamento europeo, del 16 marzo 2017, recante proroga del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale

34

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/847 della Commissione, del 16 maggio 2017, relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2017) 2891]

35

 

*

Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE ( 1 )

43

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ( GU L 162 del 27.6.2015 )

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/836 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2017

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Un paese che gode di preferenze commerciali nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate («SPG») può chiedere la concessione delle preferenze tariffarie supplementari previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). A tal fine l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime GSP+. Il paese richiedente deve essere considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale. Deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VIII del regolamento n. 978/2012 e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non devono aver rilevato gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, il paese in questione non deve aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione. Esso deve accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(2)

Un paese beneficiario dell'SPG che intenda beneficiare dell'SPG+ deve presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.

(3)

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati di modifica dell'allegato III del regolamento n. 978/2012 per concedere l'SPG+ al paese che ne faccia richiesta inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

(4)

Il 12 luglio 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di ammissione all'SPG+ dalla Repubblica democratica socialista di Sri Lanka («Sri Lanka»).

(5)

La Commissione ha esaminato la domanda di ammissione all'GSP+ dello Sri Lanka in conformità alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e ha stabilito che lo Sri Lanka soddisfa i criteri di ammissibilità. È pertanto opportuno concedere l'SPG+ allo Sri Lanka a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.

(6)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012 la Commissione è tenuta a seguire lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e controllare la loro attuazione effettiva, nonché la cooperazione del governo dello Sri Lanka con gli organi di controllo competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, rispettivamente nelle colonne B e A, sono aggiunti il seguente paese e il corrispondente codice alfabetico:

«Sri Lanka

LK»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/837 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che rettifica le versioni in lingua polacca e svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) contiene un errore al punto 11.4.3, lettera a), dell'allegato per quanto riguarda l'elenco di competenze che richiedono una formazione periodica a intervalli specifici.

(2)

La versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 contiene errori nell'allegato, nello specifico ai punti 8.1.1.2 e 9.1.1.3 per quanto riguarda l'obbligo di un ulteriore screening; al punto 8.3.1 per quanto riguarda l'oggetto dell'obbligo di consegna; al punto 9.1.3.5, lettera b), primo capoverso, per quanto riguarda il campo di applicazione del metodo di convalida; al punto 9.3.1 per quanto riguarda l'oggetto dell'obbligo di consegna; al punto 11.2.3.1, nella frase introduttiva, per quanto riguarda le persone soggette all'obbligo di formazione.

(3)

Le versioni in lingua polacca e svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche.

(4)

Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).


18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/838 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla produzione biologica di animali d'acquacoltura, ivi incluso in materia di mangimi. Le modalità di applicazione di tali requisiti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2).

(2)

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007 dispone che pesci e crostacei siano nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo.

(3)

L'articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, del medesimo regolamento. Le norme contenute in tale articolo mirano a dare la priorità agli alimenti presenti in natura, qualora disponibili.

(4)

Ai sensi dell'articolo 25 terdecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, gli animali considerati devono nutrirsi di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi. L'articolo 25 terdecies, paragrafo 2, del suddetto regolamento consente l'impiego di mangimi biologici di origine vegetale o di alghe marine, qualora non siano disponibili risorse alimentari naturali in quantità sufficienti. L'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettere a) e b), di tale regolamento stabilisce le percentuali massime di farina di pesce e olio di pesce che possono essere incluse nella razione alimentare di pangasio e gamberetti qualora le risorse alimentari naturali disponibili vengano integrate.

(5)

I mangimi presenti in natura sono limitati o inesistenti nella fase di incubazione. Gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione che le norme in materia di alimentazione dei gamberi peneidi, in particolare di gamberi tigre (Penaeus monodon), di cui all'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 causerebbero malnutrizione e porterebbero ad un aumento della mortalità se applicate allo stadio di novellame in incubatoio.

(6)

Ai sensi dell'articolo 25 terdecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, gli animali considerati devono nutrirsi di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi. La norma contenuta in tale articolo dovrebbe riguardare solo le fasi di ingrasso, quando gli animali sono tenuti in stagni e laghi, anziché le fasi di incubatoio, quando i mangimi presenti in natura sono insufficienti. Ciò risulta pertinente, in modo particolare, a decorrere dal 31 dicembre 2016, vale a dire da quando, ai sensi dell'articolo 25 sexies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008, non è più possibile introdurre in un'azienda biologica novellame di animali d'acquacoltura proveniente da allevamenti non biologici. Prima di tale data era consentito introdurre una percentuale di novellame non biologico in un'azienda biologica successivamente a una fase di incubazione in condizioni di gestione non biologica.

(7)

Il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica («EGTOP»), istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione (3), ha inoltre confermato che le norme specifiche di cui all'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 889/2008 sono applicabili soltanto alle fasi di ingrasso (4). L'EGTOP ritiene che le limitazioni in materia di farina di pesce e olio di pesce di cui al suddetto articolo non permettono di soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'animale nelle prime fasi di vita, quando si trova in incubatoio.

(8)

La Commissione ha riconosciuto la necessità di modificare la normativa sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura, chiarendo che queste norme si applicano solo alle fasi di ingrasso. Nel giungere a tale conclusione essa ha tenuto conto dell'esigenza di soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, della finalità di cui all'articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008 mirante a dare la priorità agli alimenti presenti in natura, ove disponibili, e del parere dell'EGTOP.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nelle fasi di ingrasso, gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, sono nutriti con alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/427/CE della Commissione, del 3 giugno 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29).

(4)  Relazione finale: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf.


18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/7


REGOLAMENTO (UE) 2017/839 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso di nitriti (E 249 — 250) nella «golonka peklowana»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 10 marzo 2016 la Polonia ha presentato una domanda di autorizzazione per l'uso di nitriti (E 249-250) come conservanti nella «golonka peklowana». La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

In base a quanto dichiarato dal richiedente la «golonka peklowana» è una preparazione tradizionale polacca di carni in cui i nitriti, oltre ad avere funzione di conservanti, sono impiegati affinché il prodotto raggiunga le caratteristiche auspicate di colore, sapore e consistenza che i consumatori si attendono. La «golonka peklowana» è offerta ai consumatori previo ulteriore trattamento termico prima del consumo.

(5)

In conformità del considerando 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'autorizzazione degli additivi alimentari dovrebbe tenere conto di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori tradizionali. È pertanto opportuno mantenere determinati prodotti tradizionali sul mercato di alcuni Stati membri dove l'uso degli additivi alimentari è conforme alle condizioni generali e specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1333/2008.

(6)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'uso degli additivi contemplati dal presente regolamento, la «golonka peklowana» sarà descritta nel documento di orientamento che illustra le categorie alimentari elencate nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari (3).

(7)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nel caso in cui gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. In generale i nitriti possono essere utilizzati nei prodotti a base di carne. L'uso in preparazioni di carni è invece limitato ad alcune preparazioni tradizionali e disposizioni specifiche sono stabilite per i prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura. Poiché la domanda di estensione dell'uso dei nitriti si limita alla specifica preparazione di carni impiegata tradizionalmente, è lecito supporre che l'estensione non inciderà in maniera significativa sull'esposizione generale ai nitriti. L'estensione dell'uso di tali additivi costituisce dunque un aggiornamento dell'elenco dell'Unione che non ha effetti sulla salute umana e non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria alimentare 08.2 «Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004» la voce relativa ai nitriti (E 249-250) è sostituita dalla seguente:

 

«E 249-250

Nitriti

150

(7)

solo lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy (danie tatarskie) e golonka peklowana»


18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/840 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

concernente la non approvazione della sostanza attiva orthosulfamuron, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda l'orthosulfamuron le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2006/806/CE della Commissione (3).

(2)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 4 luglio 2005 l'Italia ha ricevuto dalla Isagro SpA una domanda di iscrizione della sostanza attiva orthosulfamuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/806/CE ha confermato la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 27 luglio 2012 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione. Il richiedente è stato invitato a fornire ulteriori informazioni in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4). La valutazione, da parte dell'Italia, delle informazioni supplementari fornite dal richiedente è stata presentata sotto forma di addenda al progetto di relazione di valutazione e redatta dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») nell'agosto 2013.

(4)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità che, il 3 settembre 2013, ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva orthosulfamuron come antiparassitario (5). L'Autorità ha concluso che le informazioni disponibili sulla natura dei residui nelle colture primarie e successive, unitamente alla mancanza di informazioni tossicologiche e di una valutazione dell'assunzione su alcuni metaboliti vegetali, non consentono di ultimare la valutazione del rischio per i consumatori. Non è stato possibile ultimare nemmeno la valutazione del rischio per gli organismi terricoli e acquatici. L'Autorità ha inoltre evidenziato motivi di preoccupazione in merito ad alcuni metaboliti; non è stato pertanto possibile ultimare la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee.

(5)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 188/2011, in merito al progetto di relazione di esame. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito.

(6)

Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato tuttavia possibile eliminare i motivi di preoccupazione individuati/menzionati al considerando 4.

(7)

Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti orthosulfamuron risultano generalmente conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Non è pertanto opportuno approvare l'orthosulfamuron a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata concessa la possibilità di accordare, per un periodo iniziale di tre anni, autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti orthosulfamuron. La decisione di esecuzione 2013/205/UE della Commissione (6) ha consentito agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie per l'orthosulfamuron fino al 30 aprile 2015.

(10)

Poiché tutte le autorizzazioni esistenti sono scadute, non è necessario prevedere un periodo supplementare per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti orthosulfamuron.

(11)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa all'orthosulfamuron in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva orthosulfamuron non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/806/CE della Commissione, del 24 novembre 2006, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'orthosulfamuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 74).

(4)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

(5)  EFSA Journal 2013;11(9):3352. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(6)  Decisione di esecuzione 2013/205/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie rilasciate per le nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazone e topramezone (GU L 117 del 27.4.2013, pag. 20).


18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

I periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), famoxadone, flumiossazina, metalaxyl-M e pimetrozina sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2017. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5).

(3)

I periodi di approvazione delle sostanze attive carfentrazone etile, ciazofamid, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobin sono stati prorogati dalla regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (6). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.

(4)

I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, e S-metolachlor sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (7). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.

(5)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze elencate ai considerando 3 e 4 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8).

(6)

Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

(7)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).

(4)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, tiram e ziram (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 27).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 11, «Bentazone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

2)

alla riga 15, «Diquat», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

3)

alla riga 19, «DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

4)

alla riga 23, «Pimetrozina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

5)

alla riga 35, «Famoxadone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

6)

alla riga 37, «Metalaxyl-M», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

7)

alla riga 39, «Flumiossazina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

8)

alla riga 41, «Imazamox», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

9)

alla riga 42, «Oxasulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

10)

alla riga 44, «Foramsulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

11)

alla riga 46, «Ciazofamid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

12)

alla riga 53, «Pendimetalin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

13)

alla riga 59, «Trifloxystrobin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

14)

alla riga 60, «Carfentrazone etile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

15)

alla riga 62, «Fenamidone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

16)

alla riga 63, «Isoxaflutole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

17)

alla riga 78, «Chlorpropham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

18)

alla riga 83, «Alpha-cypermethrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

19)

alla riga 84, «Benalaxyl», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

20)

alla riga 85, «Bromoxynil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

21)

alla riga 86, «Desmedipham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

22)

alla riga 88, «Phenmedipham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

23)

alla riga 93, «Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

24)

alla riga 95, «Laminarin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

25)

alla riga 96, «Metossifenozide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

26)

alla riga 97, «S-metolachlor», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

27)

alla riga 98, «Gliocladium catenulatum ceppo: J1446», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

28)

alla riga 99, «Etoxazole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

29)

alla riga 109, «Bifenazato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

30)

alla riga 110, «Milbemectin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;


18.5.2017   

IT

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L 125/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/842 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/79/CE della Commissione (2) ha iscritto il Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2017.

(4)

In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo e il 29 maggio 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo a diposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

L'8 giugno 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 6 dicembre 2016 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto sul rinnovo relativo al Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito al rapporto sul rinnovo.

(10)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08.

(11)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione ai soli usi come fungicida.

(12)

La Commissione ha inoltre considerato che il Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 è un ceppo selvatico naturalmente presente nell'ambiente. Esso non è patogeno per l'uomo o per gli animali. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.

(13)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 come sostanza a basso rischio. In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(14)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(15)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 fino al 31 ottobre 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della data di scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2017.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/79/CE della Commissione, del 13 agosto 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive (GU L 205 del 14.8.2003, pag. 16).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2016;14(7):4517, 16 pp. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08

Numero di registrazione nella raccolta delle colture di Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Germania: DSM 9660

N. CIPAC 614

Non pertinente

Tenore minimo di spore vitali:

1 × 1012 CFU/kg

1o agosto 2017

31 luglio 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo relativo al Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 71 sul Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 è soppressa;

2)

nella parte D, è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«11

Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08

Numero di registrazione nella raccolta delle colture di Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Germania: DSM 9660

N. CIPAC 614

Non pertinente

Tenore minimo di spore vitali:

1 × 1012 CFU/kg

1o agosto 2017

31 luglio 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo relativo al Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/843 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 6 novembre 2012 la società Arysta Lifescience S.A.S. ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005. In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 5 febbraio 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(2)

Il 7 ottobre 2014 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione il 3 luglio 2015.

(4)

Il 6 ottobre 2015 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

(5)

L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 e un progetto di regolamento in cui tale sostanza viene approvata.

(6)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(7)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno approvare la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005.

(8)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(9)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2015;13(10):4264 [34 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4264.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Beauveria bassiana ceppo NPP111B005

Numero di registrazione nella raccolta Collection Nationale de Culture de Microorganismes (CNCM) — Istituto Pasteur, Parigi, Francia: I-2961.

Non pertinente.

Livello massimo di beauvericin: 24 μg/L

7 giugno 2017

7 giugno 2027

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo NPP111B005, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Beauveria bassiana ceppo NPP111B005, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante, e prestando particolare attenzione all'esposizione per inalazione;

al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«109

Beauveria bassiana ceppo NPP111B005

Numero di registrazione nella raccolta Collection Nationale de Culture de Microorganismes (CNCM) — Istituto Pasteur, Parigi, Francia: I-2961.

Non pertinente.

Livello massimo di beauvericin: 24 μg/L

7 giugno 2017

7 giugno 2027

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo NPP111B005, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Beauveria bassiana ceppo NPP111B005, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante, e prestando particolare attenzione all'esposizione per inalazione;

al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/844 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

109,8

TN

158,2

TR

94,0

ZZ

120,7

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

131,8

ZZ

131,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

55,2

MA

59,8

TR

41,8

ZA

88,5

ZZ

61,3

0805 50 10

AR

123,2

TR

65,0

ZA

144,7

ZZ

111,0

0808 10 80

AR

95,5

BR

108,5

CL

123,4

CN

130,6

NZ

136,2

US

107,1

ZA

99,3

ZZ

114,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/27


DIRETTIVA (UE) 2017/845 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III della direttiva 2008/56/CE stabilisce gli elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti che figurano rispettivamente all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 24 della direttiva stessa.

(2)

In base alla valutazione iniziale delle loro acque marine a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e nell'ambito del primo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino, nel 2012 gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione una serie di requisiti di buono stato ecologico e i rispettivi traguardi ambientali in conformità all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva. La valutazione della Commissione (2) di tali relazioni degli Stati membri, intrapresa in conformità all'articolo 12 di tale direttiva, ha messo in luce l'urgenza di maggiori sforzi degli Stati membri e dell'Unione per conseguire il buono stato ecologico entro il 2020.

(3)

Per garantire che il secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino degli Stati membri contribuisca ulteriormente e al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/56/CE e consenta di giungere a definizioni più coerenti del buono stato ecologico, nella relazione sulla prima fase di attuazione la Commissione ha raccomandato che, a livello dell'Unione, i servizi della Commissione e gli Stati membri collaborino per rivedere, potenziare e migliorare la decisione 2010/477/UE della Commissione (3) entro il 2015, al fine di conseguire criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico più chiari, semplici, concisi, coerenti e comparabili e, allo stesso tempo, riesaminare l'allegato III della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e, se necessario, rivederlo, nonché sviluppare orientamenti specifici volti ad assicurare, nel prossimo ciclo di attuazione, un'impostazione delle valutazioni più coerente e uniforme.

(4)

Il riesame dell'allegato III della direttiva 2008/56/CE è necessario per completare il riesame della decisione 2010/477/UE. Inoltre, il rapporto tra l'allegato III della direttiva 2008/56/CE e i descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico elencati nell'allegato I della medesima è solo implicito e, di conseguenza, non sufficientemente chiaro. In un documento di lavoro del 2011 (4) la Commissione ha illustrato i rapporti tra i descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE, gli elementi di cui all'allegato III della medesima e i criteri e gli indicatori fissati nella decisione 2010/477/UE, ma ha potuto fornire una risposta solo parziale dato il loro contenuto intrinseco. È necessario rivedere l'allegato III della direttiva 2008/56/CE per chiarire ulteriormente tali rapporti e agevolare l'applicazione, collegando meglio gli elementi dell'ecosistema e le pressioni e gli impatti antropogenici sull'ambiente marino ai descrittori di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE e ai risultati del riesame della decisione 2010/477/UE.

(5)

Nella direttiva 2008/56/CE l'allegato III dovrebbe indicare elementi di valutazione (articolo 8, paragrafo 1) in relazione al buono stato ecologico (articolo 9, paragrafo 1), elementi di monitoraggio (articolo 11, paragrafo 1), che sono complementari alla valutazione (per esempio, temperatura, salinità), ed elementi di cui tener conto nel fissare gli obiettivi (articolo 10, paragrafo 1). La pertinenza di questi elementi varierà secondo la regione e lo Stato membro a causa delle diverse caratteristiche regionali. Ciò significa che gli elementi devono essere passati al vaglio solo se sono ritenuti «elementi e caratteristiche essenziali» o «pressioni e impatti principali» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/56/CE, e se si verificano nelle acque territoriali dello Stato membro.

(6)

È importante garantire che gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva 2008/56/CE siano chiaramente correlati ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I della medesima e ai criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3 nonché alla loro applicazione in relazione agli articoli 8, 9, 10 e 11 della medesima. In tale contesto, gli elementi devono essere generici e generalmente applicabili in tutta l'Unione, dal momento che elementi più specifici possono essere stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE o nel contesto della determinazione di una serie di requisiti di buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva stessa.

(7)

Nella direttiva 2008/56/CE le tabelle 1 e 2 dell'allegato III dovrebbero contenere un riferimento più chiaro agli elementi relativi allo stato (tabella 1) e agli elementi relativi alle pressioni e ai loro impatti (tabella 2), e collegare direttamente gli elementi contenuti nei rispettivi elenchi ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I e, di conseguenza, ai criteri stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva stessa.

(8)

Nella direttiva 2008/56/CE, al fine di orientare le valutazioni sugli usi delle acque marine a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e sulle attività umane di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sul relativo monitoraggio di cui all'articolo 11, nella tabella 2 dovrebbe essere incluso un elenco indicativo degli usi e delle attività umane al fine di garantirne una valutazione coerente in tutte le regioni o sottoregioni marine.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2008/56/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2008/56/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 dicembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   L'obbligo di recepire la presente direttiva non si applica agli Stati membri privi di acque marine.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(2)  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Prima fase di attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE) Valutazione e orientamenti della Commissione europea (COM(2014)97 final del 20.2.2014).

(3)  Decisione della Commissione 2010/477/UE, del 1o settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14).

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011) 1255


ALLEGATO

«

ALLEGATO III

Elenchi indicativi di elementi dell'ecosistema, pressioni antropogeniche e attività umane pertinenti per le acque marine

(di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 24)

Tabella 1

Struttura, funzioni e processi degli ecosistemi marini

di particolare pertinenza per l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e per gli articoli 9 e 11

Tema

Elementi dell'ecosistema

Parametri e caratteristiche possibili (nota 1)

Descrittori qualitativi pertinenti di cui all'allegato I (note 2 e 3)

Specie

Gruppi di specie (nota 4) di uccelli, mammiferi e rettili marini, pesci e cefalopodi della regione o sottoregione marina

Variazione spaziale e temporale per specie o popolazione:

distribuzione, abbondanza e/o biomassa

struttura in base a età, dimensioni e sesso

tassi di fecondità, sopravvivenza e mortalità/lesioni

comportamento, compresi movimenti e migrazione

habitat delle specie (estensione, idoneità)

composizione per specie del gruppo

1); 3)

Habitat

Tipi generali di habitat nella colonna d'acqua (pelagici) e sul fondo marino (bentonici) (nota 5) o altri tipi di habitat, comprese le comunità biologiche associate in tutta la regione o sottoregione marina

Per tipo di habitat:

distribuzione e estensione degli habitat (e volume, se pertinente)

composizione per specie, abbondanza e/o biomassa (variazione spaziale e temporale)

struttura delle specie per dimensioni e per età (se pertinente)

caratteristiche fisiche, idrologiche e chimiche

Inoltre, per gli habitat pelagici:

concentrazione di clorofilla a

frequenza ed estensione territoriale delle fioriture di plancton

1); 6)

Ecosistemi, comprese le reti trofiche

Struttura, funzioni e processi degli ecosistemi, comprendenti:

caratteristiche fisiche e idrologiche

caratteristiche chimiche

caratteristiche biologiche

funzioni e processi

Variazione spaziale e temporale di:

temperatura e ghiaccio

idrologia (regimi del moto ondoso e delle correnti; risalita di acque profonde, mescolamento, tempo di residenza, apporto di acque dolci; livello del mare)

batimetria

torbidità (limo/carichi sedimentari), trasparenza, suoni

substrato e morfologia del fondo marino

salinità, nutrienti (N, P), carbonio organico, gas disciolti (pCO2, O2) e pH

collegamenti tra habitat e specie di uccelli, mammiferi e rettili marini, pesci e cefalopodi

struttura delle comunità pelagico-bentoniche

produttività

1); 4)

Note relative alla tabella 1

Nota 1:

È fornito un elenco indicativo dei parametri e caratteristiche pertinenti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi, che tengono conto dei parametri soggetti alle pressioni di cui alla tabella 2 del presente allegato e che sono rilevanti per i criteri stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3. I particolari parametri e caratteristiche da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione dovrebbero essere fissati conformemente ai requisiti della presente direttiva, con particolare riguardo agli articoli da 8 a 11.

Nota 2:

I numeri in questa colonna si riferiscono alla numerazione dei punti nell'allegato I.

Nota 3:

Nella tabella 1 sono elencati solo i descrittori qualitativi di stato 1), 3), 4) e 6) i cui criteri sono fissati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Tutti gli altri descrittori qualitativi basati sulla pressione di cui all'allegato I possono essere pertinenti a ciascun tema.

Nota 4:

Questi gruppi di specie sono ulteriormente precisati nell'allegato, parte II, della decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (cfr. pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale).

Nota 5:

Questi tipi generali habitat sono ulteriormente precisati nell'allegato, parte II, della decisione (UE) 2017/848 della Commissione che definisce i criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico e le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione e che abroga la decisione 2010/477/UE.

Tabella 2

Pressioni antropogeniche, usi e attività umane presenti nell'ambiente marino o che incidono su di esso

2a.

Pressioni antropogeniche sull'ambiente marino

di particolare pertinenza per l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e per gli articoli 9, 10 e 11

Tema

Pressione (Nota 1)

Parametri possibili

Descrittori qualitativi pertinenti di cui all'allegato I (note 2 e 3)

Biologico

Introduzione o diffusione di specie non indigene

Intensità e variazioni spaziali e temporali della pressione nell'ambiente marino e, se pertinente, alla fonte

Per la valutazione dell'impatto ambientale della pressione, selezionare gli elementi e i parametri pertinenti degli ecosistemi dalla tabella 1

2)

Introduzione di patogeni microbici

 

Introduzione di specie geneticamente modificate e traslocazione di specie autoctone

 

Perdita o alterazione di comunità biologiche naturali, dovute all'allevamento di specie animali o alla coltivazione di specie vegetali

 

Perturbazione delle specie (per esempio dove si riproducono, riposano e si nutrono) dovuta alla presenza umana

 

Prelievo di specie selvatiche o mortalità/lesioni a specie selvatiche (causate da pesca commerciale o ricreativa e altre attività)

3)

Fisico

Perturbazioni fisiche del fondo marino (temporanee o reversibili)

6); 7)

Perdita fisica (dovuta a cambiamento permanente del substrato o della morfologia del fondo marino e ad estrazione di substrati del fondo marino)

Cambiamenti delle condizioni idrologiche

Sostanze, rifiuti ed energia

Apporto di nutrienti — fonti diffuse, fonti puntuali, deposizione atmosferica

5)

Apporto di materiale organico — fonti diffuse e fonti puntuali

Apporto di altre sostanze (ad es. sostanze sintetiche, non sintetiche, radionuclidi) — fonti diffuse, fonti puntuali, deposizione atmosferica, eventi di crisi

8); 9)

Introduzione di rifiuti (rifiuti solidi, compresi i microrifiuti)

10)

Introduzione di suoni antropogenici (impulsivi, continui)

11)

Introduzione di altre forme di energia (compresi campi elettromagnetici, luce e calore)

Introduzione di acqua — fonti puntuali (ad esempio salamoia)

 


2b.

Usi e attività umane presenti nell'ambiente marino o che incidono su di esso

di particolare pertinenza per l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) (solo le attività contrassegnate con * sono pertinenti per l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)) e per gli articoli 10 e 13

Tema

Attività

Ristrutturazione fisica di fiumi, coste o fondo marino (gestione delle risorse idriche)

Recupero di terreni

Opere di canalizzazione e altre modifiche dei corsi d'acqua

Opere di difesa costiera e di protezione contro le inondazioni *

Strutture in mare (escluse le strutture di estrazione di petrolio/gas e per le energie rinnovabili) *

Ristrutturazione della morfologia dei fondi marini, compresi il dragaggio e la deposizione dei materiali *

Estrazione di risorse non biologiche

Estrazione di minerali (roccia, minerali metalliferi, ghiaia, sabbia, conchiglie) *

Estrazione di petrolio e di gas, comprese le infrastrutture *

Estrazione di sale *

Estrazione di acqua *

Produzione di energia

Produzione di energia rinnovabile (energia eolica, del moto ondoso e delle maree), comprese le infrastrutture *

Produzione di energia non rinnovabile

Trasmissione di energia elettrica e comunicazioni (cavi) *

Estrazione di risorse biologiche

Cattura di pesci e molluschi (a scopo professionale, ricreativo) *

Trasformazione di pesci e molluschi *

Raccolta di flora marina *

Caccia e raccolta per altri scopi *

Coltura di risorse biologiche

Acquacoltura marina, comprese le infrastrutture *

Acquacoltura in acque dolci

Agricoltura

Silvicoltura

Trasporti

Infrastrutture dei trasporti *

Trasporti — marittimi *

Trasporti — aerei

Trasporti — terrestri

Usi urbani e industriali

Usi urbani

Usi industriali

Trattamento e smaltimento dei rifiuti *

Turismo e attività ricreative

Infrastrutture per turismo e attività ricreative *

Attività turistiche e ricreative *

Sicurezza/difesa

Operazioni militari (salvo l'articolo 2, paragrafo 2)

Istruzione e ricerca

Ricerca, indagini e attività didattiche *

Note relative alla tabella 2

Nota 1:

La valutazione delle pressioni dovrebbe vertere sui relativi livelli nell'ambiente marino e, se pertinente, sui tassi di immissione (da fonti terrestri o atmosferiche) nell'ambiente marino.

Nota 2:

I numeri in questa colonna si riferiscono alla numerazione dei punti nell'allegato I.

Nota 3:

Nella tabella 2a sono elencati solo i descrittori qualitativi basati sulla pressione: 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) i cui criteri sono fissati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Tutti gli altri descrittori qualitativi di stato di cui all'allegato I possono essere pertinenti a ciascun tema.»


DECISIONI

18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/34


DECISIONE (UE) 2017/846 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 16 marzo 2017

recante proroga del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

vista la sua decisione (UE) 2016/1021, dell'8 giugno 2016, sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (2),

visto l'articolo 198, paragrafo 11, del suo regolamento,

A.

considerando che la commissione d'inchiesta ha chiesto una proroga della sua durata affinché possa dare piena e adeguata attuazione al suo mandato, tenendo conto del numero dei documenti ancora da esaminare, delle analisi commissionate e delle parti interessate da sentire;

1.

decide di prorogare di tre mesi il mandato della commissione d'inchiesta.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI


(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 24.6.2016, pag. 10.


18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/847 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2017

relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2017) 2891]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 novembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2002/915/CE (2) relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, consentendo l'applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno in determinati allevamenti bovini nel quadro del programma d'azione danese per il periodo 1999-2003. La deroga è stata prorogata dalla decisione 2005/294/CE (3) della Commissione, nell'ambito del programma d'azione danese adottato per il periodo 2004-2007, dalla decisione 2008/664/CE (4) della Commissione, nell'ambito del programma d'azione danese adottato per il periodo 2008-2012 e dalla decisione di esecuzione 2012/659/UE della Commissione (5), nell'ambito del programma d'azione danese adottato per il periodo 2008-2015.

(2)

La deroga concessa dalla decisione di esecuzione 2012/659/UE riguardava (per la campagna 2014/2015) circa 1 500 allevamenti di bovini, 425 102 capi di bestiame e 205 165 ettari di seminativi, corrispondenti rispettivamente al 4,0 % del numero totale di aziende, al 18,6 % del numero totale di capi e all'8,2 % del totale dei seminativi in Danimarca.

(3)

Il 4 febbraio 2016 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(4)

La Danimarca ha adottato un programma d'azione per il periodo 2016-2018, in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE, mediante parti dell'ordinanza n. 1324, del 15 novembre 2016, relativa al bestiame commerciale, agli effluenti di allevamento, ai foraggi insilati ecc., la legge consolidata n. 388, del 27 aprile 2016, sull'impiego di fertilizzanti nelle aziende agricole e sulla copertura vegetale e l'ordinanza n. 1055 del 1o luglio 2016, sull'impiego di fertilizzanti nelle aziende agricole nel periodo di programmazione 2016/2017, un nuovo regime mirato di colture miglioratrici, parte obbligatoria, come disposto dalla legge sull'impiego di fertilizzanti nelle aziende agricole e sulla copertura vegetale. La legislazione danese include inoltre un nuovo regolamento generale sul fosforo, conformemente alla legge sull'approvazione ambientale ecc. degli allevamenti nonché all'ordinanza relativa al bestiame commerciale, agli effluenti di allevamento, ai foraggi insilati ecc.

(5)

La legislazione danese che recepisce la direttiva 91/676/CE contempla limiti relativi all'applicazione di azoto. La legislazione che limita l'applicazione di fosforo è stata adottata ed entrerà in vigore nell'agosto 2017.

(6)

La relazione danese sullo stato e le tendenze dell'ambiente acquatico e delle pratiche agricole relative al periodo 2012-2015 mostra un'eccedenza annuale su scala nazionale pari a 80 kg N/ha nel 2014 e uno scarico totale di azoto nel mare da fonti agricole pari a circa il 70 % del totale nel 2012. La Danimarca stima che, per raggiungere un buono stato ecologico, il carico di azoto terrestre riversato nelle acque costiere debba essere ridotto da 56,8 Mt a 44,7 Mt.

(7)

La legislazione danese dovrebbe includere un regime mirato combinato di colture miglioratrici facoltative e obbligatorie per il 2017 e il 2018. Nell'ambito di questo regime le disposizioni obbligatorie dovrebbero entrare in vigore automaticamente se gli accordi volontari per le colture miglioratrici non riescono a realizzare gli obiettivi ambientali. Queste colture dovrebbero integrare il requisito nazionale relativo alle colture miglioratrici obbligatorie a norma della legge danese sull'impiego di fertilizzanti nelle aziende agricole e sulla copertura vegetale. Tali misure sono necessarie ad assicurare che l'applicazione della deroga in oggetto non comporti un deterioramento della qualità dell'acqua.

(8)

Le informazioni comunicate dalla Danimarca nell'ambito della deroga concessa dalla decisione di esecuzione 2012/659/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento della qualità dell'acqua rispetto alle zone non interessate dalla deroga. I dati comunicati dalla Danimarca sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE per il periodo 2012-2015 (6) mostrano che in Danimarca circa il 16 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee presenta concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e circa il 23 % presenta concentrazioni medie di nitrati superiori a 40 mg/l. I dati del monitoraggio mostrano una tendenza stabile della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee rispetto al precedente periodo di riferimento (2008-2011). Per quanto riguarda le acque superficiali, la maggior parte dei punti di monitoraggio mostra concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l e una tendenza stabile della concentrazione di nitrati. Dalla relazione sul periodo 2012-2015 risulta che lo stato di 2 delle 119 acque costiere era classificato come «buono».

(9)

La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta della Danimarca, in base agli elementi di cui all'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE e alla luce dell'esperienza acquisita con la deroga concessa dalle decisioni 2002/915/CE, 2005/294/CE, 2008/664/CE e dalla decisione di esecuzione 2012/659/UE, ritiene che il quantitativo di effluente proposto dalla Danimarca, pari a 230 kg di azoto per ettaro l'anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE se verranno rispettate determinate condizioni rigorose.

(10)

Nelle aziende agricole autorizzate ad applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno, i piani sono aggiornati tempestivamente al fine di garantire la coerenza con le reali pratiche agricole e la copertura vegetale permanente della superficie arabile e che le colture miglioratrici siano usate per compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e limitare le perdite invernali di azoto.

(11)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di conseguire entro il 2015 un buono stato dei corpi idrici europei. Ridurre i nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione di una deroga a norma della presente decisione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2000/60/CE e non esclude la necessità di ulteriori misure intese a soddisfare gli obblighi da queste derivati.

(12)

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce norme generali per l'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività suscettibili di ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare la coerenza dei dati la Danimarca, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione, dovrebbe avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Subordinatamente alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dalla Danimarca con lettera del 4 febbraio 2016, finalizzata a consentire l'applicazione al suolo di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente deroga si applica agli allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale superiore all'80 % di colture con elevato assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate e per i quali è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 5.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«allevamento di bovini», un allevamento avente una produzione annuale di azoto nell'effluente di allevamento superiore a 300 kg, di cui almeno due terzi derivati dal bestiame;

b)

«prato», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea;

c)

«coltura intercalata da praticoltura», cereali insilati, mais insilato, orzo primaverile oppure orzo primaverile e piselli, da intercalare con praticoltura prima o dopo il raccolto;

d)

«colture con elevato assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate», una delle seguenti colture:

i)

praticoltura;

ii)

colture miglioratrici intercalate da praticoltura;

iii)

barbabietole destinate a foraggio;

iv)

colture intercalate da praticoltura;

e)

«profilo del suolo», lo strato di suolo fino a una profondità di 0,90 metri o al livello medio più elevato delle acque sotterranee, se tale livello è a una profondità inferiore a 0,90 cm dalla superficie.

Articolo 4

Condizioni della deroga

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

(1)

A decorrere da agosto 2017 l'entrata in vigore di un regolamento sul fosforo fissa i massimali diretti di fosforo a diversi livelli sul territorio nazionale, secondo l'ubicazione geografica e il tipo di fertilizzante. I massimali riguardano l'applicazione di fosforo effettuata con tutti i tipi di fertilizzanti: fertilizzanti biologici, compreso l'effluente di allevamento, digestato da biogas, biomassa vegetale degassata, fanghi di depurazione delle acque reflue nonché fertilizzanti industriali. Per i bacini di drenaggio di ambienti acquatici vulnerabili al fosforo sono stati stabiliti massimali più rigorosi per l'applicazione di fosforo effettuata con tutti i tipi di fertilizzanti.

(2)

Si istituiscono un indicatore e un sistema di monitoraggio del quantitativo di fosforo applicato ai campi coltivati in Danimarca. Qualora l'indicatore o il sistema di monitoraggio evidenziasse che il tasso medio reale annuo di fertilizzazione da fosforo sui suoli agricoli in Danimarca potrebbe superare o ha già superato i livelli nazionali medi di fertilizzazione da fosforo fissati per il periodo 2018-2025, i massimali relativi all'applicazione massima di fosforo saranno ridotti di conseguenza.

(3)

Si istituisce un regime mirato combinato di colture miglioratrici facoltative e volontarie in base all'esigenza di ridurre il tenore di nitrati nelle acque sotterranee e costiere. In questo regime le disposizioni obbligatorie entrano in vigore automaticamente se gli accordi su base volontaria per le colture miglioratrici non riescono a realizzare gli obiettivi ambientali.

(4)

Le colture intercalari conformi a tale regime integrano il requisito nazionale obbligatorio del 10 % o del 14 % di colture miglioratrici nelle zone coltivate delle aziende agricole e possono non essere realizzate sulla stessa superficie impiegata per soddisfare i requisiti delle aree di interesse ecologico relativi alle colture intercalari.

Articolo 5

Autorizzazione annuale e dichiarazione di impegno

1.   Gli allevatori di bovini possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale ad applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno.

Il termine per la presentazione corrisponde al termine nazionale per le domande di pagamento unico e per la presentazione delle quote fertilizzanti nonché del piano per le colture miglioratrici.

2.   Congiuntamente alla domanda di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una dichiarazione in cui s'impegna a rispettare le condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 6

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento, compreso l'effluente escreto dal bestiame stesso e l'effluente trattato, contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno è concessa alle condizioni stabilite agli articoli da 7 a 9.

Articolo 7

Condizioni di applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.   L'apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata, tenuto conto dei nutrienti rilasciati dal suolo. Non supera i massimali d'applicazione stabiliti dall'ordinanza n. 1055 (1.7.2016) sull'uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2016-2017 e dalle corrispondenti ordinanze per i successivi periodi di programmazione.

2.   Si prepara un piano di fertilizzazione per l'intera superficie dell'allevamento di bovini. Il piano è conservato presso l'azienda agricola. Esso copre il periodo compreso fra il 1o agosto e il 31 luglio dell'anno seguente. Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

a)

un piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:

(1)

la superficie in ettari delle parcelle adibite a colture con stagioni di crescita prolungata e con elevato assorbimento di azoto;

(2)

la superficie delle parcelle con colture diverse da quelle indicate al punto 1;

(3)

una mappa schematica dell'ubicazione delle parcelle di cui rispettivamente ai punti 1 e 2;

b)

il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola, una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti;

c)

il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola;

d)

la descrizione del trattamento dell'effluente, se pertinente, e le caratteristiche attese dell'effluente trattato;

e)

la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

f)

il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo necessario alle colture di ciascuna parcella;

g)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;

h)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella;

i)

un'indicazione dei tempi di applicazione dell'effluente e dei fertilizzanti chimici.

Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni successivi a eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'allevamento di bovini. Il resoconto di fertilizzazione è presentato annualmente alle autorità competenti entro la fine di marzo.

3.   L'effluente non si applica nel periodo compreso fra il 31 agosto e il 1o marzo sulle praticolture destinate a essere arate la primavera successiva.

Articolo 8

Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo

1.   I campioni sono prelevati dai 30 cm superiori del terreno agricolo e analizzati al fine di determinarne il contenuto di azoto e fosforo.

2.   Per ogni area dell'azienda agricola avente caratteristiche omogenee sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, i campionamenti e le analisi sono effettuati con cadenza almeno quadriennale.

3.   Si esegue almeno un campionamento e un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

4.   I risultati delle analisi sono disponibili per ispezione presso l'allevamento di bovini.

Articolo 9

Condizioni relative alla gestione dei terreni

1.   Almeno l'80 % della superficie coltivabile disponibile per l'applicazione di effluente è destinato a colture con elevato assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate.

2.   Le colture miglioratrici intercalate da praticoltura non sono arate prima del 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state introdotte.

3.   I terreni adibiti a praticoltura in via temporanea sono arati in primavera. Una coltura con stagione di crescita prolungata ed elevato assorbimento di azoto è seminata il più presto possibile, comunque non oltre 3 settimane dopo l'aratura dell'erba.

4.   Le colture usate nella rotazione non contemplano le leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico, fatta eccezione per le seguenti:

a)

trifoglio presente nelle praticolture in percentuale inferiore al 50 % di trifoglio ed erba medica;

b)

erba medica presente nelle praticolture in percentuale inferiore al 50 % di trifoglio ed erba medica;

c)

orzo e piselli intercalati da praticoltura.

5.   I parametri di fertilizzazione all'azoto per le colture successive alla praticoltura temporanea sono ridotti del valore dell'azoto relativo alla coltura precedente ai sensi dell'ordinanza n. 1055 (1.7.2016) sull'uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2016-2017 e delle ordinanze corrispondenti per i successivi periodi di programmazione per quanto riguarda i parametri di fertilizzazione, la tabella sulle norme di fertilizzazione per le colture agricole e vegetali nonché le successive modifiche.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti accertano che le mappe siano stilate indicando quanto segue:

a)

la percentuale di allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni, per ciascun comune;

b)

la percentuale di capi interessati da autorizzazioni per ciascun comune;

c)

la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni per ciascun comune.

Tali mappe sono aggiornate ogni anno.

I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende interessate da autorizzazioni sono raccolti a cura dell'autorità competente. Tali dati sono aggiornati ogni anno.

2.   Le autorità competenti monitorano le acque della rizosfera, le acque superficiali e le acque sotterranee, e comunicano alla Commissione i dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosforo nel profilo del suolo e alle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, in regime sia di deroga, sia di non deroga.

Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali. Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio rafforzato.

Le concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee sono inoltre monitorate in almeno il 3 % di tutte le aziende agricole beneficiarie di autorizzazioni.

3.   Le autorità competenti effettuano indagini e analisi continue dei nutrienti nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono indicazioni sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione.

Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 7 e dal monitoraggio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e di fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione, in base a principi scientifici.

4.   Le autorità competenti determinano la percentuale dei terreni oggetto di deroga coperti da:

a)

trifoglio o erba medica presente nelle praticolture;

b)

orzo e piselli intercalati da praticoltura.

Articolo 11

Verifica

1.   Le autorità competenti garantiscono che le domande di autorizzazione sono oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9 non sono rispettate, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto.

2.   Le autorità competenti definiscono un programma di ispezioni delle aziende agricole che beneficiano di autorizzazioni.

Il programma è basato sull'analisi dei rischi alla luce dei risultati dei controlli effettuati gli anni precedenti relativamente alle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9, nonché dei risultati dei controlli di conformità alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 91/676/CEE.

3.   Le ispezioni consistono in ispezioni sul terreno e controlli in loco che verificano il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9 e interessano ogni anno almeno il 7 % delle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione. Qualora un'azienda agricola non risultasse conforme a tali condizioni, al titolare dell'autorizzazione è comminata un'ammenda a norma della legislazione nazionale e l'anno successivo non potrà ottenere un'autorizzazione.

4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative alla deroga concessa a norma della presente decisione.

Articolo 12

Trasmissione delle informazioni

Ogni anno entro il 31 dicembre, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

a)

le mappe con l'indicazione delle percentuali di allevamenti di bovini, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;

b)

i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga, sia di non deroga, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2;

c)

i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque della rizosfera, in regime sia di deroga, sia di non deroga, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2;

d)

i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3;

e)

i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di azoto e fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

f)

le tabelle che indicano la percentuale della superficie agricola oggetto di deroga coperta da trifoglio o erba medica presente nelle praticolture e da orzo o piselli intercalati da praticoltura, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4;

g)

la valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l'azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole inadempienti, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni sul terreno, ai sensi dell'articolo 11;

h)

l'evoluzione del numero dei capi e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame in Danimarca e nelle aziende agricole oggetto della deroga.

I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, la Danimarca si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 13

Periodo di applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 14

Destinatario

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  Decisione 2002/915/CE della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b) e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 24).

(3)  Decisione 2005/294/CE della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 34).

(4)  Decisione 2008/664/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, che modifica la decisione 2005/294/CE, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 217 del 13.8.2008, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione 2012/659/UE della Commissione, del 23 ottobre 2012, relativa alla concessione di una deroga richiesta dal Regno di Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 295 del 25.10.2012, pag. 20).

(6)  Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (ed.), Stato e tendenze dell'ambiente acquatico e delle pratiche agricole in Danimarca, relazione alla Commissione europea per il periodo 2012-2015 a norma dell'articolo 10 della direttiva sui nitrati (91/676/CEE), settembre 2016.

(7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(8)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/43


DECISIONE (UE) 2017/848 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/477/UE della Commissione (2) stabilisce i criteri che gli Stati membri devono applicare per determinare il buono stato ecologico delle acque marine e orientare le rispettive valutazioni di tale status nel primo ciclo di attuazione della direttiva 2008/56/CE.

(2)

La decisione 2010/477/UE riconosce la necessità di approfondire le conoscenze scientifiche e tecniche per sostenere lo sviluppo o la revisione di tali criteri per alcuni descrittori qualitativi e per sviluppare norme metodologiche in stretto coordinamento con la definizione di programmi di monitoraggio. La decisione afferma inoltre l'opportunità di procedere alla revisione il prima possibile dopo aver portato a termine la valutazione prevista dall'articolo 12 della direttiva 2008/56/CE, in modo da riuscire ad aggiornare le strategie per l'ambiente marino rispettando la scadenza del 2018 a norma dell'articolo 17 della suddetta direttiva.

(3)

Nel 2012, sulla base della valutazione iniziale delle loro acque marine effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione sia lo stato ecologico delle loro acque marine e la definizione di buono stato ecologico, sia i traguardi ambientali da loro definiti, a norma, rispettivamente, dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE Nella valutazione (3) delle suddette relazioni, effettuata conformemente all'articolo 12 della direttiva 2008/56/CE, la Commissione sottolinea la necessità urgente di un maggiore impegno se gli Stati membri devono conseguire un buono stato ecologico entro il 2020. Dai risultati emerge che gli Stati membri devono migliorare significativamente la qualità e la coerenza delle definizioni di buono stato ecologico. La valutazione riconosce inoltre che la cooperazione regionale deve essere posta al centro dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE, e che gli Stati membri devono basarsi sistematicamente su norme derivanti dalla legislazione unionale o, laddove non esistano, sulle norme stabilite dalle convenzioni marittime regionali o da altri accordi internazionali.

(4)

Per far sì che il secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino degli Stati membri contribuisca a conseguire ulteriormente gli obiettivi della direttiva 2008/56/CE e migliori la coerenza delle definizioni di buono stato ecologico, nella relazione sulla prima fase di attuazione la Commissione raccomanda una collaborazione a livello unionale tra i servizi della Commissione e gli Stati membri per rivedere, rafforzare e migliorare la decisione 2010/477/UE al fine di definire una serie di criteri e norme metodologiche sul buono stato ecologico più chiari, semplici, concisi, coerenti e comparabili e, nel contempo, rivedere e se necessario aggiornare l'allegato III della direttiva 2008/56/CE ed elaborare orientamenti specifici per garantire un'impostazione più uniforme e coerente per le valutazioni nel prossimo ciclo di attuazione.

(5)

In base a tali conclusioni, nel 2013 è stato avviato il processo di revisione con una tabella di marcia in più fasi (tecnica e scientifica, di consultazione, di decisione) approvata dal comitato di regolamentazione istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE. Durante il processo la Commissione ha consultato tutte le parti interessate, convenzioni marittime regionali comprese.

(6)

Per agevolare in futuro gli aggiornamenti della valutazione iniziale delle acque marine degli Stati membri e la loro definizione di buono stato ecologico, e ai fini di una maggiore coerenza nell'attuazione della direttiva 2008/56/CE nell'Unione, è necessario precisare, rivedere o introdurre i criteri, le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati che gli Stati membri devono applicare rispetto agli elementi attualmente indicati nella decisione 2010/477/UE. Di conseguenza occorre diminuire il numero di criteri che gli Stati membri devono monitorare e valutare, applicando a quelli mantenuti un approccio basato sul rischio per consentire agli Stati membri di focalizzarsi sulle principali pressioni antropiche che interessano le loro acque. Infine, occorre precisare meglio i criteri e le relative modalità d'uso, anche introducendo valori di soglia che permettano di quantificare il grado di conseguimento del buono stato ecologico in tutte le acque marine dell'Unione.

(7)

La presente decisione dovrebbe assicurare coerenza con la legislazione dell'Unione, conformemente all'impegno assunto dalla Commissione quando ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE (4). Per assicurare a livello unionale maggiore coerenza e comparabilità nelle definizioni di buono stato ecologico degli Stati membri e per evitare inutili sovrapposizioni, è opportuno tener conto delle norme in vigore e dei metodi di monitoraggio e valutazione pertinenti iscritti nella legislazione dell'UE, tra cui la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (5), la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (7), il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (8), la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(8)

Per ciascun descrittore qualitativo figurante nell'allegato I della direttiva 2008/56/CE e in base agli elenchi indicativi di cui all'allegato III della medesima direttiva, è necessario definire i criteri, compresi gli elementi dei criteri e, se pertinente, i valori di soglia. I valori di soglia sono intesi a contribuire alla definizione di una serie di requisiti di buono stato ecologico da parte degli Stati membri, e a valutare il grado di conseguimento di quest'ultimo. Occorre altresì stabilire norme metodologiche, che comprendono le scale geografiche per la valutazione e la modalità d'uso dei criteri. Criteri e norme metodologiche devono garantire la coerenza e consentire il confronto tra le regioni o sottoregioni marine riguardo alla valutazione del grado di conseguimento del buono stato ecologico.

(9)

È necessario definire specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto delle specifiche e norme vigenti sia a livello unionale o internazionale sia a livello di regioni e sottoregioni, per assicurare la comparabilità dei dettagli degli aggiornamenti effettuati dagli Stati membri in esito al riesame di alcuni elementi delle loro strategie per l'ambiente marino, inviati alla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.

(10)

Quando definiscono una serie di requisiti di buono stato ecologico a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva e quando elaborano programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 della direttiva, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri, le norme metodologiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione di cui alla presente decisione in combinazione con gli elementi dell'ecosistema, le pressioni antropiche e le attività umane figuranti negli elenchi indicativi di cui all'allegato III della direttiva 2008/56/CE e sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta.

(11)

Per stabilire un legame chiaro tra la definizione di una serie di requisiti di buono stato ecologico e la valutazione dei progressi compiuti nel conseguirli, è opportuno organizzare i criteri e le norme metodologiche in base ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE, tenendo conto degli elenchi indicativi di elementi dell'ecosistema, pressioni antropiche e attività umane di cui all'allegato III della direttiva. Alcuni di questi criteri e norme metodologiche si riferiscono in particolare alla valutazione, rispettivamente, dello stato ecologico o delle pressioni e degli impatti principali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), della direttiva 2008/56/CE.

(12)

Se non sono stabiliti valori di soglia, gli Stati membri dovrebbero fissarli attraverso la cooperazione unionale regionale o sottoregionale, ad esempio in riferimento a valori esistenti o sviluppandone di nuovi nel quadro delle convenzioni marittime regionali. Nel caso siano fissati valori di soglia attraverso la cooperazione unionale (per i descrittori relativi ai rifiuti marini, rumore sottomarino, integrità del fondo marino) il quadro adatto è la strategia comune di attuazione elaborata dagli Stati membri e dalla Commissione ai fini della direttiva 2008/56/CE. Una volta stabiliti attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, i valori di soglia entrano a far parte della serie di requisiti di buono stato ecologico solo quando sono trasmessi alla Commissione nell'ambito delle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE. Finché tali valori di soglia non vengono stabiliti attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri possono applicare a valori di soglia nazionali, tendenze direzionali o valori di soglia indicativi basati sulla pressione.

(13)

I valori di soglia dovrebbero: riflettere, laddove opportuno, il livello qualitativo rappresentante la rilevanza di un effetto negativo per un determinato criterio; essere stabiliti in relazione a una condizione di riferimento; essere coerenti con la legislazione unionale e fissati secondo adeguate scale geografiche per riflettere le diverse caratteristiche biotiche e abiotiche delle regioni, sottoregioni e suddivisioni. Di conseguenza, anche se la fissazione dei valori di soglia si svolge a livello unionale, il risultato può esprimere valori diversi, specifici di una regione, sottoregione o suddivisione. I valori di soglia dovrebbero essere fissati in base al principio di precauzione, tenendo conto dei rischi potenziali per l'ambiente marino e della natura dinamica degli ecosistemi marini e dei loro elementi, che possono mutare nello spazio e nel tempo a causa di cambiamenti idrologici e climatici, rapporti predatore-preda e altri fattori ambientali. I valori di soglia dovrebbero anche denotare che gli ecosistemi marini deteriorati possono ristabilirsi assumendo uno stato che riflette le condizioni fisiografiche, geografiche, climatiche e biologiche prevalenti anziché ritornare allo specifico stato originale.

(14)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, la pressione collettiva delle attività umane deve essere mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico, in modo da non compromettere la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo. Possono quindi verificarsi casi in cui i valori di soglia per determinate pressioni e relativi impatti ambientali non sono necessariamente raggiunti in tutte le zone delle acque marine degli Stati membri, purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2008/56/CE e sia consentito nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini.

(15)

È necessario stabilire valori di soglia che facciano parte della serie dei requisiti usati dagli Stati membri per definire il buono stato ecologico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e in che misura si debbano raggiungere tali valori. I valori di soglia, in sé e per sé, non costituiscono pertanto la definizione di buono stato ecologico degli Stati membri.

(16)

Gli Stati dovrebbero esprimere il grado di conseguimento del buono stato ecologico come la percentuale delle loro acque marine o la percentuale degli elementi dei criteri (specie, contaminanti ecc.) che ha raggiunto i valori di soglia. Data la reazione spesso lenta dell'ambiente marino ai cambiamenti, quando valutano lo stato delle loro acque marine conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri dovrebbero indicarne i cambiamenti rispetto al periodo di riferimento precedente, ossia indicare se lo stato è migliore, stabile o deteriorato.

(17)

Se i valori di soglia fissati conformemente alla presente decisione non sono raggiunti per un particolare criterio, gli Stati membri dovrebbero valutare se adottare le misure del caso o svolgere ulteriori ricerche o indagini in merito.

(18)

Gli Stati membri, quando sono tenuti a cooperare a livello regionale o sottoregionale, dovrebbero avvalersi delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, ove possibile e opportuno, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, come previsto all'articolo 6 della direttiva 2008/56/CE. Analogamente, in mancanza di precisi criteri, norme metodologiche (anche per l'integrazione dei criteri), specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri dovrebbero basarsi, ove possibile e opportuno, su strumenti sviluppati a livello internazionale, regionale e sottoregionale, ad esempio quelli concordati nel quadro delle convenzioni marittime regionali o di altri strumenti internazionali. Diversamente, gli Stati membri possono scegliere di coordinarsi tra loro all'interno delle regioni o sottoregioni, se pertinente; possono anche decidere, in base alle specificità delle loro acque marittime, di tener conto di elementi supplementari non indicati nella presente decisione e non trattati sul piano internazionale, regionale o sottoregionale oppure valutare se applicare gli elementi della presente decisione alle rispettive acque di transizione definite all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE a sostegno dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero disporre di sufficiente flessibilità, a determinate condizioni, per concentrarsi sulle principali pressioni e relativi impatti ambientali sui diversi elementi dell'ecosistema in ciascuna regione o sottoregione, per poter monitorare e valutare le acque marine in modo efficiente ed efficace nonché agevolare la classificazione delle azioni da adottare secondo un ordine di priorità per conseguire il buono stato ecologico. A tal fine, in primo luogo, gli Stati membri dovrebbero poter considerare inopportuna l'applicazione di alcuni criteri, se la considerazione è giustificata. In secondo luogo, gli Stati membri dovrebbero poter decidere, in base ad una valutazione dei rischi relativamente alle pressioni e al loro impatto, di non usare determinati elementi dei criteri o di selezionare elementi supplementari o di focalizzarsi su determinate matrici o zone delle acque marine. Infine, occorre introdurre una distinzione tra criteri primari e secondari. I criteri primari dovrebbero essere usati per assicurarne la coerenza in tutta l'Unione, mentre per i criteri secondari dovrebbe essere garantita una certa flessibilità. L'uso di un criterio secondario dovrebbe essere deciso dagli Stati membri, se necessario, a integrazione di un criterio primario o se, per un determinato criterio, l'ambiente marino rischia di non conseguire o mantenere il buono stato ecologico.

(20)

I criteri, compresi i valori di soglia, le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione dovrebbero basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Sono comunque necessari progressi tecnici e scientifici supplementari per sostenere l'ulteriore sviluppo di alcuni di questi criteri, norme e specifiche, e i progressi in materia dovrebbero essere sfruttati alla luce delle nuove conoscenze.

(21)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2010/477/UE.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di regolamentazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce:

a)

criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare quando definiscono una serie di requisiti per il buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, in base agli allegati I e III e con riferimento alla valutazione iniziale effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta, per valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva suddetta;

b)

specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri devono usare quando elaborano i programmi di monitoraggio coordinati di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 della stessa direttiva;

c)

il calendario per la definizione di valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale;

d)

l'obbligo di comunicazione degli elementi dei criteri, dei valori di soglia e delle norme metodologiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/56/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(1)   «sottoregioni»: le sottoregioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;

(2)   «sottodivisioni»: le sottodivisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;

(3)   «specie non indigena invasiva»: la «specie esotica invasiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

(4)   «elementi dei criteri»: elementi costitutivi di un ecosistema, in particolare gli elementi biologici (specie, habitat e relative comunità), o aspetti delle pressioni sull'ambiente marino (pressioni biologiche, fisiche, sostanze, rifiuti ed energia) che sono valutati in base a ciascun criterio;

(5)   «valore di soglia»: valore o serie di valori che consente di misurare il livello qualitativo conseguito di un particolare criterio, contribuendo anche a valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico.

Articolo 3

Uso di criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati

1.   Gli Stati membri usano i criteri primari e le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati a essi connessi di cui all'allegato per attuare la presente decisione. Tuttavia, in base alla valutazione iniziale e ai successivi aggiornamenti di cui all'articolo 8 e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri possono non ritenere opportuno usare uno o più criteri primari in circostanze debitamente giustificate. In tali casi, gli Stati membri forniscono alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.

In base all'obbligo di cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE, uno Stato membro informa gli altri Stati membri che condividono la stessa regione o sottoregione marittima prima di decidere di non usare un criterio primario conformemente alle disposizioni del primo comma.

2.   I criteri secondari e relative norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati riportati nell'allegato sono usati a integrazione di un criterio primario o qualora l'ambiente marino rischi di non conseguire o non preservare il buono stato ecologico per quel particolare criterio. L'uso di un criterio secondario è deciso da ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti specificato nell'allegato.

3.   Se la presente decisione non fissa criteri, norme metodologiche, specifiche o metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri si basano, ove possibile e opportuno, su strumenti sviluppati a livello internazionale, regionale o sottoregionale, ad esempio quelli concordati nelle pertinenti convenzioni marittime regionali.

4.   Fino a quando non siano fissati elenchi di elementi dei criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione a livello unionale, internazionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri possono avvalersi di strumenti stabiliti a livello nazionale, fatto salvo il conseguimento della cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE.

Articolo 4

Fissazione di valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale

1.   Se gli Stati membri sono tenuti a norma della presente decisione a fissare valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, tali valori:

a)

fanno parte della serie di requisiti usati dagli Stati membri per definire il buono stato ecologico;

b)

sono coerenti con la legislazione unionale;

c)

ove opportuno, distinguono il livello qualitativo che rappresenta la rilevanza di un effetto negativo per un criterio e sono fissati in relazione ad una condizione di riferimento;

d)

sono fissati secondo adeguate scale geografiche per riflettere le diverse caratteristiche biotiche e abiotiche delle regioni, sottoregioni e suddivisioni;

e)

sono fissati in base al principio di precauzione, tenendo conto dei rischi potenziali per l'ambiente marino;

f)

sono coerenti con i diversi criteri quando si rapportano al medesimo elemento dell'ecosistema;

g)

si avvalgono delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;

h)

si basano su dati di serie temporali lunghe, se disponibili, per consentire la definizione del valore più adatto;

i)

tengono conto delle dinamiche dell'ecosistema, compresi i rapporti predatore-preda e i cambiamenti climatici e idrologici, nonché del fatto che gli ecosistemi, se deteriorati, possono ristabilirsi in tutto o in parte assumendo uno stato che riflette le nuove condizioni fisiografiche, geografiche, climatiche e biologiche prevalenti anziché ritornare allo specifico stato originale;

j)

sono coerenti, ove possibile e opportuno, con i valori pertinenti fissati nell'ambito delle strutture istituzionali di cooperazione regionale, tra cui quelli concordati nelle convenzioni marittime regionali.

2.   Gli Stati membri, fino a quando non abbiano fissato valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale a norma della presente decisione, possono avvalersi degli strumenti indicati di seguito per esprimere il grado di conseguimento del buono stato ecologico:

a)

valori di soglia nazionali, salvo l'obbligo di cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE;

b)

tendenze direzionali dei valori;

c)

valori di soglia indicativi basati sulle pressioni.

Gli strumenti sopra indicati seguono, ove possibile, i principi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i).

3.   Se i valori di soglia, compresi quelli fissati dagli Stati membri conformemente alla presente decisione, non sono raggiunti per un particolare criterio al grado che lo Stato membro in questione ha definito come costituente il buono stato ecologico conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri valutano se occorra adottare misure a norma dell'articolo 13 della suddetta direttiva o svolgere ulteriori ricerche o indagini in merito.

4.   I valori di soglia fissati dagli Stati membri conformemente alla presente decisione possono essere periodicamente riveduti alla luce del progresso tecnico e scientifico e modificati, se necessario, in tempo utile per il riesame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE.

Articolo 5

Calendario

1.   Se la presente decisione prevede che gli Stati membri fissino valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri s'impegnano a procedere nei tempi stabiliti per il primo riesame della valutazione iniziale e della definizione di buono stato ecologico conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE (15 luglio 2018).

2.   Gli Stati membri, se non riescono a fissare valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale nei tempi stabiliti al paragrafo 1, li fissano quanto prima possibile successivamente a tale data a condizione che entro il 15 ottobre 2018 ne trasmettano alla Commissione la motivazione nella comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, o all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.

Articolo 6

Comunicazione

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, nell'ambito della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, gli elementi dei criteri, valori di soglia e standard metodologici — stabiliti attraverso la cooperazione unionale, regionale o subregionale conformemente alla presente decisione — di cui decide di avvalersi in quanto parte della serie di requisiti per definire il buono stato ecologico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2010/477/UE è abrogata.

I riferimenti alla decisione 2010/477/UE si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(2)  Decisione 2010/477/UE della Commissione, del 1o settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14).

(3)  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Prima fase di attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE) — Valutazione e orientamenti della Commissione europea (COM/2014/097 final del 20.2.2014).

(4)  COM(2015) 215 final.

(5)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(6)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(8)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(9)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

(10)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(11)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(12)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).


ALLEGATO

Criteri e norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine (pertinenti ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE e agli elenchi indicativi di cui all'allegato III della direttiva) nonché specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

Il presente allegato è strutturato in due parti:

nella parte I sono stabiliti i criteri e le norme metodologiche per la determinazione del buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva, che gli Stati membri devono utilizzare in relazione alla valutazione delle pressioni e degli impatti principali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/56/CE,

nella parte II sono stabiliti i criteri e le norme metodologiche per la determinazione del buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri devono utilizzare per la valutazione dello stato ecologico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/56/CE.

PARTE I

Criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione delle pressioni e degli impatti principali, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/56/CE

La parte I prende in considerazione i descrittori (1) collegati alle pressioni antropiche pertinenti: pressioni biologiche (descrittori 2 e 3), pressioni fisiche (descrittori 6 e 7) oltre a sostanze, rifiuti ed energia (descrittori 5, 8, 9, 10 e 11), elencati nell'allegato III della direttiva 2008/56/CE.

Descrittore 2

Le specie non indigene introdotte dalle attività umane si attestano a livelli che non hanno effetti negativi sugli ecosistemi

Pressione pertinente: introduzione o diffusione di specie non indigene

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Specie non indigene di nuova introduzione.

D2C1 — Primario:

viene ridotto al minimo e, se possibile, a zero, il numero di specie non indigene di nuova introduzione nell'ambiente mediante attività umane, per ciascun periodo di valutazione (6 anni) misurato dall'anno di riferimento indicato per la valutazione iniziale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

Gli Stati membri stabiliscono il valore di soglia per quanto riguarda il numero di nuove introduzioni di specie non indigene, attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Scala di valutazione:

Sottodivisioni della regione o sottoregione divise, ove necessario, da confini nazionali.

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

il numero di specie non indigene di nuova introduzione mediante attività umane nei 6 anni del periodo di valutazione, nonché un elenco delle specie.

Specie non indigene già insediate, in particolare specie non indigene invasive, che comprendono quelle presenti nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, e le specie rilevanti secondo il criterio D2C3.

Gli Stati membri compilano l'elenco attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

D2C2 — Secondario:

Abbondanza e distribuzione spaziale di specie non indigene già insediate, segnatamente specie invasive, che contribuiscono in misura significativa al prodursi di effetti negativi su particolari gruppi di specie o su tipi generali di habitat.

Scala di valutazione:

La stessa usata per la valutazione dei corrispondenti gruppi di specie o dei tipi generali di habitat nell'ambito dei descrittori 1 e 6.

Uso dei criteri:

Il criterio D2C2 (quantificazione delle specie non indigene) viene utilizzato per ogni specie esaminata e contribuisce alla valutazione del criterio D2C3 (effetti negativi prodotti da specie non indigene).

Il criterio D2C3 indica in che percentuale o in che misura, rispettivamente, un gruppo di specie o un habitat generale hanno subito effetti negativi, contribuendo così alla loro valutazione nell'ambito dei descrittori 1 e 6.

Gruppi di specie e tipi generali di habitat a rischio a causa di specie non indigene, selezionati tra quelli utilizzati per i descrittori 1 e 6.

Gli Stati membri compilano l'elenco attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

D2C3 — Secondario:

La percentuale del gruppo di specie o estensione territoriale di un tipo di habitat generale che ha subito effetti negativi a causa di specie non indigene, in particolare specie non indigene invasive.

Gli Stati membri, attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, stabiliscono valori di soglia in relazione agli effetti negativi sui gruppi di specie o sui tipi di habitat generali, dovuti a specie non indigene.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1.

Per «specie non indigene di nuova introduzione» si intendono quelle la cui presenza nella zona non era nota nel precedente periodo di valutazione.

2.

Per specie non indigene «già insediate» si intendono quelle la cui presenza nella zona era nota nel precedente periodo di valutazione.

3.

Per D2C1: qualora non sia chiaro se il recente arrivo di specie non indigene sia dovuto alle attività umane o a dispersione naturale da zone limitrofe, la loro introduzione è considerata nell'ambito di D2C1.

4.

Per D2C2: quando la comparsa e l'abbondanza di una specie variano a seconda della stagione (ad esempio nel caso del plancton), il monitoraggio viene effettuato nei momenti più opportuni nel corso dell'anno.

5.

Se possibile, i programmi di monitoraggio sono collegati a quelli per i descrittori 1, 4, 5 e 6 in quanto generalmente utilizzano gli stessi metodi di campionamento ed è inoltre più pratico controllare le specie non indigene nel quadro del monitoraggio più generale della biodiversità, salvo nel caso in cui il campionamento debba concentrarsi sui principali vettori e sulle zone a rischio in relazione alle nuove introduzioni.

Unità di misura dei criteri:

D2C1: il numero di specie di nuova introduzione per ogni settore di valutazione, durante il periodo di valutazione (6 anni);

D2C2: abbondanza [numero di esemplari, biomassa in tonnellate (t) o estensione in chilometri quadrati (km2)] per le specie non indigene;

D2C3: percentuale del gruppo di specie (rapporto tra specie indigene e non indigene, espresso dal numero di specie e/o dalla loro abbondanza all'interno del gruppo) o estensione territoriale del tipo di habitat generale [in chilometri quadrati (km2)] che ha subito effetti negativi.

Descrittore 3

Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una distribuzione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock

Pressione pertinente: Prelievo di specie selvatiche o mortalità/lesioni a specie selvatiche, comprese le specie bersaglio e non bersaglio

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali.

Gli Stati membri stabiliscono attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale un elenco di pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali, conformemente ai criteri stabiliti nelle «specifiche».

D3C1 — Primario:

Il tasso di mortalità per pesca delle popolazioni di specie sfruttate a fini commerciali è pari o inferiore a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Sono consultati appropriati organismi scientifici conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Scala di valutazione:

Le popolazioni di ciascuna specie sono valutate su scale significative dal punto di vista ambientale all'interno di ciascuna regione o sottoregione marina, come stabilito dagli organismi scientifici pertinenti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di aggregazioni specifiche di zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), di sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e di zone di pesca per la regione biogeografica macaronesica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

a)

popolazioni valutate, valori raggiunti per ciascun criterio e se sono stati raggiunti i livelli per D3C1 e D3C2 e i valori di soglia per D3C3, nonché stato generale della popolazione sulla base di norme per l'integrazione dei criteri concordate a livello dell'Unione;

b)

popolazioni non valutate di specie sfruttate a fini commerciali nella zona di valutazione.

I risultati di queste valutazioni delle popolazioni contribuiscono anche alle valutazioni nell'ambito dei descrittori 1 e 6, se le specie sono rilevanti per la valutazione di particolari gruppi di specie e di tipi di habitat bentonici.

D3C2 (2) — Primario:

La biomassa dello stock riproduttore (SSB, Spawning Stock Biomass) delle popolazioni di specie sfruttate a fini commerciali si situa al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Sono consultati appropriati organismi scientifici conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

D3C3 (2)  (3), — Primario:

La distribuzione per età e dimensioni degli esemplari nelle popolazioni di specie sfruttate a fini commerciali è indicativa di una popolazione in buona salute. Ciò comporta un'alta percentuale di esemplari in età avanzata/di grandi dimensioni ed effetti negativi limitati sulla diversità genetica dovuti allo sfruttamento.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale per ciascuna popolazione di specie in conformità dei pareri scientifici ottenuti a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Il prelievo di specie non sfruttate a fini commerciali o la mortalità/le lesioni a specie non sfruttate a fini commerciali (catture accidentali) a causa delle attività di pesca sono affrontati nell'ambito del criterio D1C1.

Le perturbazioni fisiche dei fondali marini risultanti dalle attività di pesca, compresi gli effetti sulle comunità bentoniche, sono affrontate nell'ambito dei criteri di cui al descrittore 6 (in particolare i criteri D6C2 e D6C3) e devono confluire nelle valutazioni dei tipi di habitat bentonici di cui ai descrittori 1 e 6.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1.

Gli Stati membri, attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, stabiliscono un elenco di specie sfruttate a fini commerciali a cui vengono applicati i criteri per ciascuna zona di valutazione; l'elenco viene aggiornato per ogni periodo di valutazione di sei anni tenendo conto del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (4) e di quanto indicato di seguito:

a)

tutti gli stock che sono gestiti a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le specie per le quali le possibilità di pesca (totali ammissibili di catture e contingenti) sono fissate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c)

le specie per le quali le taglie minime di riferimento per la conservazione sono fissate a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006;

d)

le specie di cui ai piani pluriennali conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

la specie di cui ai piani di gestione nazionali conformi all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;

f)

qualsiasi specie importante a livello regionale o nazionale per la piccola pesca costiera/su piccola scala.

Ai fini della presente decisione, in ciascuna zona di valutazione le specie non indigene sfruttate a fini commerciali devono essere escluse dall'elenco e quindi non contribuiscono al conseguimento di un buono stato ecologico per il descrittore 3.

2.

Il regolamento (CE) n. 199/2008 definisce norme sulla raccolta e la gestione, nell'ambito di programmi pluriennali, di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici relativi al settore della pesca che sono utilizzati per il monitoraggio nell'ambito del descrittore 3.

3.

Il termine «popolazioni» è inteso come il termine «stock» ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4.

Per D3C1 e D3C2, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

per gli stock gestiti nel quadro di un piano pluriennale a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013, nelle zone di pesca miste l'obiettivo per il tasso di mortalità per pesca e i livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sono in conformità con il pertinente piano pluriennale;

b)

per il Mar Mediterraneo e il Mar Nero, si possono utilizzare opportune approssimazioni.

5.

I seguenti metodi di valutazione sono utilizzati:

a)

per il criterio D3C1: se le valutazioni quantitative dei valori di rendimento per la mortalità per pesca non sono disponibili a causa di lacune nei dati reperibili, è possibile ricorrere, quale metodo alternativo, ad altre variabili quali il rapporto tra cattura e indice di biomassa («rapporto cattura/biomassa»). In tal caso, viene adottato un metodo adeguato per l'analisi delle tendenze (ad esempio, il valore corrente può essere confrontato con la media storica a lungo termine);

b)

per il criterio D3C2: il valore di soglia usato è conforme all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Se le valutazioni quantitative dei valori di rendimento per la biomassa dello stock riproduttore (SSB, Spawning Stock Biomass) non sono disponibili a causa di lacune nei dati reperibili, si può ricorrere, come metodo alternativo, agli indici pertinenti alla biomassa quali gli indici di catture per unità di sforzo o gli indici di abbondanza derivanti da studi scientifici. In tal caso, viene adottato un metodo adeguato per l'analisi delle tendenze (ad esempio, il valore corrente può essere confrontato con la media storica a lungo termine);

c)

D3C3 deve rispecchiare il fatto che la popolazione in buona salute di una specie è caratterizzata da un'elevata percentuale di esemplari in età avanzata e di grandi dimensioni. Le caratteristiche in questione sono le seguenti:

i)

la distribuzione per taglia degli esemplari all'interno della popolazione, espressa come:

la percentuale di pesci di taglia superiore alla media al raggiungimento della prima maturazione sessuale, oppure

il 95o percentile della distribuzione della lunghezza dei pesci per ciascuna popolazione, osservata nel corso delle prospezioni effettuate da navi da ricerca o di altre prospezioni;

ii)

ove opportuno e possibile, gli effetti genetici dovuti allo sfruttamento delle specie, come ad esempio la taglia alla prima maturazione sessuale.

Si possono utilizzare altre indicazioni delle proprietà pertinenti in seguito a un ulteriore sviluppo scientifico e tecnico del criterio in questione.

Unità di misura dei criteri:

D3C1: il tasso annuale di mortalità per pesca;

D3C2: biomassa in tonnellate (t) o numero di esemplari per specie, salvo nel caso in cui vengano utilizzati altri indici come dal punto 5, lettera b);

D3C3: in merito al punto 5, lettera c): per i), primo trattino: percentuale o numero di esemplari; per i), secondo trattino: lunghezza in centimetri (cm); per ii): lunghezza in centimetri (cm).

Descrittore 5

È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo

Pressioni pertinenti: apporto di nutrienti; apporto di materia organica.

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Nutrienti nella colonna d'acqua: azoto inorganico disciolto (DIN), azoto totale (TN); fosforo inorganico disciolto (DIP), fosforo totale (TP).

All'interno delle acque costiere, gli stessi utilizzati ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Al di fuori delle acque costiere gli Stati membri possono decidere a livello regionale o sottoregionale di non utilizzare uno o più di questi nutrienti.

D5C1 — Primario:

I livelli di concentrazione dei nutrienti non indicano la presenza di effetti negativi dovuti all'eutrofizzazione.

I valori di soglia sono i seguenti:

a)

per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE;

b)

al di fuori delle acque costiere, si tratta di valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale

Scala di valutazione:

all'interno delle acque costiere, la stessa utilizzata ai sensi della direttiva 2000/60/CE,

al di fuori delle acque costiere, sottodivisioni della regione o sottoregione divise, ove necessario, da confini nazionali.

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

a)

i valori ottenuti per ciascun criterio utilizzato, nonché una stima dell'estensione della zona valutata nella quale sono stati raggiunti i valori di soglia stabiliti;

b)

per quanto riguarda le acque costiere, i criteri devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE per accertare se il corpo idrico è soggetto a eutrofizzazione (5);

c)

per le acque al di fuori di quelle costiere, una stima dell'estensione della superficie (espressa in percentuale) non soggetta a eutrofizzazione (come indicato dai risultati forniti da tutti i criteri utilizzati, integrati secondo la modalità concordata a livello dell'Unione, ove possibile, e comunque almeno a livello regionale o sottoregionale).

Al di fuori delle acque costiere, l'uso di criteri secondari viene concordato a livello regionale o sottoregionale.

I risultati delle valutazioni contribuiscono inoltre alla valutazione degli habitat pelagici nell'ambito del descrittore 1, secondo quanto segue:

la distribuzione e una stima dell'estensione della superficie (espressa in percentuale) soggetta a eutrofizzazione nella colonna d'acqua (come indicato dal fatto che i valori di soglia per i criteri D5C2, D5C3 e D5C4, se utilizzati, sono stati raggiunti).

I risultati delle valutazioni devono anche contribuire alle valutazioni per gli habitat bentonici nell'ambito dei descrittori 1 e 6, come segue:

la distribuzione e una stima dell'estensione della superficie (come percentuale soggetta a eutrofizzazione sui fondali marini (come indicato dal fatto che i valori di soglia per i criteri D5C4, D5C5, D5C6, D5C7 e D5C8, se utilizzati, sono stati raggiunti).

Clorofilla a nella colonna d'acqua

D5C2 — Primario:

Le concentrazioni di clorofilla a non sono a livelli che indicano effetti negativi dovuti ad eccesso di nutrienti.

I valori di soglia sono i seguenti:

a)

per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE;

b)

al di fuori delle acque costiere, si tratta di valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

La proliferazione dannosa di alghe (per esempio cianobatteri) nella colonna d'acqua.

D5C3 — Secondario:

Il numero, l'estensione territoriale e la durata delle proliferazioni dannose di alghe non raggiungono livelli che indicano effetti negativi dovuti ad eccesso di nutrienti.

Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia per questi livelli attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Limite fotico (trasparenza) della colonna d'acqua

D5C4 — Secondario:

Il limite fotico (trasparenza) della colonna d'acqua non è ridotto, a causa dell'aumento delle alghe in sospensione, a un livello che indica gli effetti negativi dell'arricchimento in nutrienti.

I valori di soglia sono i seguenti:

a)

per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE;

b)

al di fuori delle acque costiere, si tratta di valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Ossigeno disciolto nella parte inferiore della colonna d'acqua

D5C5 — Primario (può essere sostituito da D5C8):

Nonostante l'eccesso di nutrienti, la concentrazione dell'ossigeno disciolto non è ridotta a livelli che indicano effetti negativi sugli habitat bentonici (compresi le specie mobili e il biota associati) o altri effetti dovuti all'eutrofizzazione.

I valori di soglia sono i seguenti:

a)

per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE;

b)

al di fuori delle acque costiere, si tratta di valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Macroalghe opportuniste degli habitat bentonici

D5C6 — Secondario:

L'abbondanza di macroalghe opportuniste non è a livelli che indicano effetti negativi dovuti a eccesso di nutrienti.

I valori di soglia sono i seguenti:

a)

per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE;

b)

qualora questo criterio si dimostrasse pertinente per le acque al di fuori delle acque costiere, i valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Comunità macrofite (alghe e angiosperme marine perenni come ad esempio fucacee, Zostera marina e Posidonia oceanica) degli habitat bentonici

D5C7 — Secondario:

La composizione per specie e l'abbondanza relativa o la distribuzione in profondità delle comunità macrofite raggiungono valori che indicano l'assenza di effetti negativi dovuti a un eccesso di nutrienti, anche a causa di una diminuzione della trasparenza dell'acqua, e riportati di seguito:

a)

per quanto riguarda le acque costiere, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE;

b)

qualora questo criterio si dimostrasse pertinente per le acque al di fuori delle acque costiere, i valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Comunità macrofaunali degli habitat bentonici

D5C8 — Secondario (salvo se utilizzato in sostituzione di D5C5):

La composizione per specie e l'abbondanza relativa delle comunità macrofaunali raggiunge valori che indicano l'assenza di effetti negativi dovuti a un eccesso di nutrienti e a sostanze organiche, secondo i valori riportati di seguito:

a)

per quanto riguarda le acque costiere, i valori per gli elementi di qualità biologica bentonici stabiliti in conformità della direttiva 2000/60/CE;

b)

al di fuori delle acque costiere, si tratta di valori coerenti con quelli per le acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri stabiliscono questi valori attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1.

Nelle acque costiere, gli elementi dei criteri sono selezionati in conformità della direttiva 2000/60/CE.

2.

Per D5C2 e D5C3, gli Stati membri possono inoltre utilizzare dati riferiti alla composizione per specie e all'abbondanza del fitoplancton.

3.

Ove possibile, si raccolgono informazioni sulle vie di diffusione (atmosferiche, di terra o di mare) dei nutrienti nell'ambiente marino.

4.

Il monitoraggio al di fuori delle acque costiere può non essere necessario in presenza di un basso rischio, ad esempio nei casi in cui nelle acque costiere sono raggiunti i valori di soglia, tenendo conto dell'apporto di nutrienti provenienti da fonti atmosferiche, marine (incluse le acque costiere) e transfrontaliere.

5.

Le valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono utilizzate per valutare ciascun criterio nelle acque costiere.

6.

I valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE si riferiscono a quelli stabiliti tramite l'esercizio di intercalibrazione conformemente alla decisione n. 2013/480/UE della Commissione (6) oppure dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 8 e all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. I valori sono equivalenti alla classificazione «Delimitazione buono-sufficiente» nei rapporti di qualità ecologica.

7.

È da intendersi che la composizione per specie faccia riferimento al più basso livello tassonomico idoneo per la valutazione.

Unità di misura dei criteri:

D5C1: per le concentrazioni di nutrienti: micromole per litro (μmol/l);

D5C2: per le concentrazioni di clorofilla a (biomassa): microgrammi per litro (μg/l);

D5C3: per le proliferazioni: numero di proliferazioni, durata in giorni e estensione territoriale in chilometri quadrati (km2) all'anno;

D5C4: per il limite fotico: profondità in metri (m);

D5C5: per la concentrazione di ossigeno nella parte inferiore della colonna d'acqua: milligrammi per litro (mg/l);

D5C6: per abbondanza o copertura territoriale delle macroalghe: rapporti di qualità ecologica. Estensione degli effetti negativi in chilometri quadrati (km2) o in percentuale della zona di valutazione;

D5C7: riguardo alla composizione per specie e alla valutazione dell'abbondanza relativa o alla profondità massima della crescita di macrofite: rapporti di qualità ecologica. Estensione degli effetti negativi in chilometri quadrati (km2) o in percentuale della zona di valutazione;

D5C8: riguardo alla composizione per specie e alla valutazione dell'abbondanza relativa: rapporti di qualità ecologica. Estensione degli effetti negativi in chilometri quadrati (km2) o in percentuale della zona di valutazione.

Se disponibili, gli Stati membri utilizzano le unità o i rapporti di qualità ecologica di cui alla direttiva 2000/60/CE.

Descrittore 6

Il livello di integrità del fondale marino è tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e che gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano effetti negativi

Pressioni pertinenti: perdita fisica (dovuta a modifica permanente del substrato o della morfologia del fondale marino e all'estrazione di substrati dal fondale); perturbazioni fisiche del fondo marino (temporanee o reversibili).

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Perdita fisica del fondale marino (comprese le zone intertidali).

D6C1 — Primario:

estensione territoriale e distribuzione della perdita fisica (modifica permanente) del fondale marino naturale.

Scala di valutazione:

La stessa usata per la valutazione dei tipi generali di habitat bentonici nell'ambito dei descrittori 1 e 6.

Uso dei criteri:

I risultati della valutazione del criterio D6C1 (distribuzione e stima dell'entità della perdita fisica) sono utilizzati per valutare i criteri D6C4 e D7C1.

I risultati della valutazione del criterio D6C2 (distribuzione delle pressioni dovute a perturbazioni fisiche e stima della loro entità) sono utilizzati per valutare il criterio D6C3.

I risultati della valutazione del criterio D6C3 (stima dell'entità dell'effetto negativo dovuto a perturbazioni fisiche per tipologia di habitat in ciascuna zona di valutazione) contribuisce alla valutazione del criterio D6C5.

Perturbazione fisica del fondale marino (comprese le zone intertidali).

D6C2 — Primario:

estensione territoriale e distribuzione sul fondale marino delle pressioni dovute a perturbazioni fisiche.

Tipi generali di habitat bentonici o altri tipi di habitat, utilizzati nell'ambito dei descrittori 1 e 6.

D6C3 — Primario:

estensione territoriale di ciascun tipo di habitat compromesso da effetti negativi dovuti a perturbazioni fisiche che ne modificano la struttura biotica e abiotica e le funzioni (ad esempio a causa di cambiamenti nella composizione per specie e nell'abbondanza relativa, di assenza di specie particolarmente sensibili o fragili o che assolvono una funzione fondamentale, di cambiamenti nella struttura delle specie in base alle dimensioni).

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per gli effetti negativi delle perturbazioni fisiche attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

I criteri D6C1, D6C2 e D6C3 riguardano solo le pressioni definite «perdita fisica» e «perturbazioni fisiche» e i loro impatti, mentre i criteri D6C4 e D6C5 sono relativi alla valutazione globale del descrittore 6, nonché a quella del descrittore 1 per gli habitat bentonici. I criteri D6C4 e D6C5 sono illustrati alla parte II del presente allegato.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1.

Per quanto riguarda i metodi di monitoraggio:

a)

per D6C1, sono sottoposte a valutazione le modifiche permanenti del fondale marino dovute ad attività umane di diverso tipo (comprese le modifiche permanenti del substrato o della morfologia del fondale marino naturale derivanti da ristrutturazione fisica, sviluppi infrastrutturali e perdita di substrato dovuta a estrazione di materiali dal fondale);

b)

per D6C2, sono sottoposte a valutazione le perturbazioni fisiche da attività umane di diverso tipo (ad esempio la pesca con reti a strascico);

c)

per le acque costiere, sono utilizzati i dati idromorfologici e le valutazioni pertinenti ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Al di fuori delle acque costiere, i dati possono essere raccolti dalla mappatura di infrastrutture e di siti di estrazione autorizzati.

2.

Per quanto riguarda i metodi di valutazione, i dati vanno aggregati in modo che:

a)

D6C1 sia valutato in termini di zone perse in rapporto all'estensione naturale totale di tutti gli habitat bentonici nella zona di valutazione (ad esempio indicando l'estensione delle modifiche antropiche);

b)

D6C3 sia valutato in rapporto all'estensione totale naturale di ciascun tipo di habitat bentonico in esame.

3.

Per perdita fisica si intende una modifica permanente del fondale marino che perdura o si presume perduri per un periodo di due cicli di rendicontazione (12 anni) o superiore.

4.

Per perturbazione fisica si intende una modifica del fondale marino dalla quale il fondale può ristabilirsi qualora cessi l'attività all'origine della perturbazione.

5.

Per D6C3 è da intendersi che la composizione per specie faccia riferimento al più basso livello tassonomico idoneo per la valutazione.

Unità di misura dei criteri:

D6C1: estensione della zona di valutazione fisicamente andata perduta, in chilometri quadrati (km2);

D6C2: estensione della zona di valutazione fisicamente oggetto di perturbazione, in chilometri quadrati (km2);

D6C3: estensione di ciascun tipo di habitat che ha subito effetti negativi, in chilometri quadrati (km2) o in quota percentuale ( %) rispetto al totale dell'estensione dell'habitat naturale nella zona di valutazione.

Descrittore 7

L'alterazione permanente delle condizioni idrografiche non si traduce in effetti negativi sugli ecosistemi marini

Pressioni pertinenti: Perdita fisica (dovuta a modifiche permanenti del substrato o della morfologia dei fondali marini o a estrazione di substrato dai fondali); Modifiche delle condizioni idrologiche

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Modifiche idrografiche del fondale marino e nella colonna d'acqua (comprese le zone intertidali).

D7C1 — Secondario:

estensione territoriale e distribuzione di una alterazione permanente delle condizioni idrografiche (ad esempio: modifiche dell'azione delle onde, delle correnti, della salinità, della temperatura) sul fondo marino e nella colonna d'acqua, associate in particolare alla perdita fisica (7) dei fondali marini.

Scala di valutazione:

La stessa usata per la valutazione dei tipi generali di habitat bentonici nell'ambito dei descrittori 1 e 6.

Uso dei criteri:

I risultati della valutazione del criterio D7C1 (distribuzione e stima dell'estensione delle modifiche idrografiche) sono utilizzati per valutare il criterio D7C2.

I risultati della valutazione del criterio D7C2 (stima dell'estensione dell'effetto negativo per tipo di habitat in ciascuna zona di valutazione) contribuiscono alla valutazione del criterio D6C5.

Tipi generali di habitat bentonici o altri tipi di habitat, utilizzati per i descrittori 1 e 6.

D7C2 — Secondario:

Estensione territoriale di ciascun tipo di habitat bentonico che ha subito effetti negativi (caratteristiche fisiche e idrografiche, nonché comunità biologiche associate) a causa della alterazione permanente delle condizioni idrografiche.

Attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, gli Stati membri stabiliscono valori di soglia riguardo gli effetti negativi delle alterazioni permanenti delle condizioni idrografiche.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1.

Per quanto riguarda i metodi di monitoraggio e di valutazione:

a)

il monitoraggio si concentra sui cambiamenti connessi allo sviluppo di infrastrutture, sulla costa o in mare aperto.

b)

Per valutare l'entità delle conseguenze di ogni sviluppo infrastrutturale, vengono utilizzati, ove necessario, modelli idrodinamici per la valutazione dell'impatto ambientale convalidati da un'analisi accurata del suolo, oppure altre fonti di informazione idonee.

c)

Per le acque costiere vengono utilizzati dati relativi all'idromorfologia e valutazioni pertinenti ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

2.

Per quanto riguarda i metodi di valutazione, i dati vanno aggregati in modo che:

a)

D7C1 è valutato in rapporto all'estensione naturale totale di tutti gli habitat della zona di valutazione;

b)

D7C2 è valutato in rapporto all'estensione naturale totale di ciascun tipo di habitat bentonico valutato.

Unità di misura dei criteri:

D7C1: estensione, in chilometri quadrati (km2), della zona di valutazione che ha subito effetti negativi dal punto di vista idrografico;

D7C2: estensione di ciascun tipo di habitat che ha subito effetti negativi, in chilometri quadrati (km2) o in quota percentuale ( %) rispetto al totale dell'estensione dell'habitat naturale nella zona di valutazione.

Descrittore 8

Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti

Pressioni pertinenti: Immissione di altre sostanze (ad esempio sostanze sintetiche, non sintetiche, radionuclidi)

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

(1)

Nelle acque costiere e territoriali:

a)

i contaminanti selezionati in conformità alla direttiva 2000/60/CE:

i)

contaminanti per i quali esiste uno standard di qualità ambientale stabilito nella direttiva 2008/105/CE, allegato I, parte A;

ii)

inquinanti specifici dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE, allegato VIII, nelle acque costiere;

b)

se rilevanti, altri contaminanti (ad esempio da fonti offshore) che non siano già compresi nella lettera a) e che possano dare origine a effetti inquinanti nella regione o sottoregione marina. Gli Stati membri stabiliscono l'elenco dei contaminanti attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

(2)

Al di fuori delle acque territoriali:

a)

i contaminanti considerati al punto 1), dove possano ancora dare origine a effetti inquinanti;

b)

altri contaminanti, se del caso, se non già identificati al punto 2), lettera a), che possano dare origine a effetti inquinanti nella regione o sottoregione. Gli Stati membri stabiliscono l'elenco dei contaminanti attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

D8C1 — Primario:

Nelle acque costiere e territoriali, le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano i seguenti valori di soglia:

a)

per i contaminanti di cui al punto 1), lettera a), degli elementi dei criteri, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE;

b)

quando i contaminanti di cui alla lettera a) vengono misurati in una matrice per la quale non è stato fissato alcun valore ai sensi della direttiva 2000/60/CE, la concentrazione dei contaminanti nella matrice è fissata dagli Stati membri attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale;

c)

per altri contaminanti selezionati ai sensi del punto 1), lettera b), degli elementi dei criteri, le concentrazioni per la matrice specificata (acqua, sedimenti o biota) che possono dar luogo a effetti inquinanti. Gli Stati membri stabiliscono le concentrazioni attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, considerando come verranno applicate nelle acque costiere e territoriali e al di fuori di esse.

Al di fuori delle acque territoriali, le concentrazioni di contaminanti non superano i seguenti valori soglia:

a)

per i contaminanti selezionati ai sensi del punto 2), lettera a), degli elementi dei criteri, gli stessi valori applicabili all'interno delle acque costiere e territoriali;

b)

per i contaminanti selezionati ai sensi del punto 2), lettera b), degli elementi dei criteri, le concentrazioni per la matrice specificata (acqua, sedimenti o biota) che possono dar luogo a effetti inquinanti. Gli Stati membri stabiliscono tali concentrazioni attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Scala di valutazione:

nelle acque costiere e territoriali, la stessa utilizzata ai sensi della direttiva 2000/60/CE,

al di là delle acque territoriali, sottodivisioni della regione o sottoregione, divise, ove necessario, da confini nazionali.

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

a)

per ciascun contaminante nell'ambito del criterio D8C1, la sua concentrazione, la matrice utilizzata (acqua, sedimenti, biota), se i valori di soglia fissati sono stati raggiunti, e la percentuale di contaminanti valutati che hanno raggiunto i valori di soglia, specificando separatamente le sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie), di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/105/CE;

b)

per ciascuna specie valutata nell'ambito del criterio D8C2, una stima dell'abbondanza della popolazione che ha subito effetti negativi nella zona di valutazione;

c)

per ciascun habitat valutato nell'ambito del criterio D8C2, una stima dell'estensione della superficie che ha subito effetti negativi nella zona di valutazione.

L'uso del criterio D8C2 nella valutazione globale del buono stato ecologico per il descrittore 8 è concordato a livello regionale o sottoregionale.

I risultati della valutazione del criterio D8C2 contribuiscono alle valutazioni nell'ambito dei descrittori 1 e 6, ove opportuno.

Le specie e gli habitat a rischio a causa di contaminanti.

Gli Stati membri stilano l'elenco delle specie (e dei tessuti pertinenti da esaminare) e degli habitat, attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

D8C2 — Secondario:

La salute delle specie e la condizione degli habitat (ad esempio la loro composizione per specie e l'abbondanza relativa in siti caratterizzati da inquinamento cronico) non subiscono effetti negativi, inclusi effetti cumulativi o sinergici, a causa di contaminanti.

Gli Stati membri stabiliscono tali effetti negativi e i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Gli episodi significativi di inquinamento grave dovuti a sostanze inquinanti, quali definite all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), inclusi petrolio greggio e simili.

D8C3 — Primario:

l'estensione territoriale e la durata degli episodi di inquinamento gravi significativi sono ridotte al minimo.

Scala di valutazione:

A livello regionale o sottoregionale con divisioni dovute ai confini nazionali, ove necessario.

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

una stima dell'estensione territoriale totale degli episodi di inquinamento gravi significativi, della loro distribuzione e durata totale per ogni anno.

Questo criterio è utilizzato per determinare la valutazione del criterio D8C4.

Le specie appartenenti ai gruppi di specie di cui alla parte II, tabella 1, e i tipi generali di habitat bentonici, di cui alla parte II, tabella 2.

D8C4 — Secondario (da utilizzare in presenza di un episodio di inquinamento grave significativo):

Gli effetti negativi degli episodi significativi di inquinamento grave sulla salute delle specie e sulla condizione degli habitat (quali la loro composizione per specie e l'abbondanza relativa) sono ridotti al minimo e, ove possibile, eliminati.

Scala di valutazione:

La stessa usata per la valutazione dei gruppi di specie o dei tipi generali di habitat bentonici nell'ambito dei descrittori 1 e 6.

Uso dei criteri:

I risultati della valutazione del criterio D8C4 contribuiscono, in presenza di effetti cumulativi significativi in termini spaziali e temporali, alle valutazioni nell'ambito dei descrittori 1 e 6 fornendo:

a)

una stima dell'abbondanza di ciascuna specie che ha subito effetti negativi;

b)

una stima dell'estensione di ciascun tipo generale di habitat che ha subito effetti negativi.

L'uso del criterio D8C4 nella valutazione globale del buono stato ecologico per il descrittore 8 è concordato a livello regionale o sottoregionale.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1.

Per gli elementi dei criteri nell'ambito di D8C1 la selezione di altri contaminanti che possono dare origine a effetti inquinanti, di cui al punto 1, lettera b) e al punto 2), lettera b), si basa sulla valutazione del rischio. Per questi contaminati la matrice e i valori di soglia usati per la valutazione sono rappresentativi delle specie e delle vie di diffusione più sensibili, e comprendono i rischi per la salute umana dovuti a esposizione attraverso la catena alimentare.

2.

Ai fini della presente decisione:

a)

Criterio D8C1: per la valutazione di contaminanti presenti nelle acque costiere e territoriali, gli Stati membri procedono al monitoraggio dei contaminanti in conformità agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE e utilizzando, ove disponibili, le valutazioni previste da detta direttiva. Ove possibile, si raccolgono informazioni sulle vie di diffusione (atmosferiche, di terra o di mare) dei contaminanti nell'ambiente marino.

b)

Criteri D8C2 e D8C4: biomarcatori o caratteristiche demografiche della popolazione (ad esempio: tassi di fecondità, di sopravvivenza, di mortalità e capacità riproduttiva) possono essere rilevanti per valutare gli effetti sulla salute.

c)

Criteri D8C3 e D8C4: ai fini della presente decisione, il monitoraggio è necessario dopo il verificarsi di episodi di inquinamento gravi ma non rientra in un regolare programma di monitoraggio ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE.

d)

Criterio D8C3: gli Stati membri individuano l'origine degli episodi di inquinamento gravi significativi, ove possibile. A tal fine possono utilizzare il sistema di sorveglianza satellitare dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

3.

Per contaminanti si intendono singole sostanze o gruppi di sostanze. Per una rendicontazione coerente, i gruppi di sostanze sono definiti a livello dell'Unione.

4.

È da intendersi che la composizione per specie faccia riferimento al più basso livello tassonomico idoneo per la valutazione.

Unità di misura dei criteri:

D8C1: per l'acqua: concentrazioni dei contaminanti in microgrammi per litro (μg/l); per i sedimenti: microgrammi per chilogrammo (μg/kg) di peso secco; per il biota: microgrammi per chilogrammo (μg/kg) di peso umido;

D8C2: per ciascuna specie interessata: abbondanza (numero di individui o altre unità di misura idonee, concordate a livello regionale o sottoregionale); per tipologia generale di habitat interessato: estensione in chilometri quadrati (km2);

D8C3: per gli episodi di inquinamento gravi significativi avvenuti nel corso di un anno: durata in giorni ed estensione territoriale in chilometri quadrati (km2);

D8C4: per ciascuna specie interessata: abbondanza (numero di individui o altre unità di misura idonee, concordate a livello regionale o sottoregionale); per tipologia generale di habitat interessato: estensione in chilometri quadrati (km2).

Descrittore 9

I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione o da altre norme pertinenti

Pressione pertinente: Immissione di sostanze pericolose

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Contaminanti elencati nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

Ai fini della presente decisione, gli Stati membri possono decidere di non considerare i contaminanti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 ove ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi.

Gli Stati membri possono valutare altri contaminanti che non figurano nel regolamento (CE) n. 1881/2006. Gli Stati membri stabiliscono un elenco di questi ulteriori contaminanti attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Gli Stati membri definiscono l'elenco delle specie e dei tessuti pertinenti da valutare, in base alle condizioni stabilite nel quadro delle «specifiche». Gli Stati membri possono cooperare a livello regionale o sottoregionale per stabilire l'elenco delle specie e i tessuti pertinenti.

D9C1 — Primario:

Il livello di contaminanti nei tessuti commestibili (muscolo, fegato, uova, carne o altre parti molli, a seconda del caso) di prodotti della pesca in mare (inclusi pesci, crostacei, molluschi, echinodermi, alghe marine e altre piante marine) catturati o raccolti nell'ambiente naturale (esclusi i pesci pinnati di maricoltura) non supera:

a)

per i contaminanti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006, i tenori massimi fissati da tale regolamento, che corrispondono ai valori di soglia ai fini della presente decisione;

b)

per altri contaminanti non elencati nel regolamento (CE) n. 1881/2006, i valori di soglia che gli Stati membri stabiliscono attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Scala di valutazione:

La zona di cattura o di produzione in conformità dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

per ogni contaminante, la concentrazione nei prodotti della pesca in mare, la matrice impiegata (specie e tessuti), se i valori di soglia fissati sono stati raggiunti, la percentuale dei contaminanti valutati che hanno raggiunto i valori di soglia pertinenti.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1.

Quando gli Stati membri stabiliscono l'elenco delle specie da utilizzare nell'ambito del criterio D9C1, le specie:

a)

sono pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata;

b)

rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006;

c)

sono idonee alla valutazione dei contaminanti del caso;

d)

sono tra le più consumate nello Stato membro o tra le più catturate o raccolte per il consumo.

2.

Il superamento della norma stabilita per un contaminante ne comporta il successivo monitoraggio per determinare se la contaminazione persista nella zona e nella specie sottoposte a campionamento. Il monitoraggio prosegue finché non si saranno raccolte prove sufficienti che non persista alcun rischio di fallimento.

3.

Ai fini della presente decisione, il prelievo dei campioni per la valutazione dei livelli massimi di contaminanti è effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), del regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione (11) e del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (12).

4.

All'interno di ciascuna regione o sottoregione, gli Stati membri provvedono affinché l'ambito temporale e geografico del campionamento sia sufficiente a fornire un campione rappresentativo dei contaminanti specificati nei prodotti della pesca in mare nella regione o sottoregione marina.

Unità di misura dei criteri:

D9C1: le concentrazioni dei contaminanti nelle unità di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006.

Descrittore 10

Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino

Pressione pertinente: Immissione di rifiuti

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Rifiuti (esclusi i microrifiuti), classificati nelle seguenti categorie (13): materiali polimerici artificiali, gomma, tessuti/tessili, carta/cartone, prodotti trasformati e/o lavorati del legno, metallo, vetro/ceramica, prodotti chimici, non definiti, alimentari.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori sottocategorie.

D10C1 — Primario:

La composizione, la quantità e la distribuzione territoriale dei rifiuti sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondo marino, sono a livelli che non provocano danni all'ambiente costiero e marino.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia relativi a tali livelli attraverso la cooperazione unionale tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.

Scala di valutazione:

Sottodivisioni della regione o sottoregione marina divise, ove necessario, da confini nazionali.

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata e per ciascun criterio, nei seguenti termini:

a)

per ciascun criterio, i risultati (quantità di rifiuti o microrifiuti per categoria) e la distribuzione per matrice usata nell'ambito dei descrittori D10C1 e D10C2 e se i valori di soglia fissati sono stati raggiunti;

b)

per il criterio D10C3, i risultati (quantità di rifiuti e microrifiuti per categoria e per specie) e se i valori di soglia fissati sono stati raggiunti.

L'uso dei criteri D10C1, D10C2 e D10C3 nella valutazione globale del buono stato ecologico per il descrittore 10 è concordato a livello unionale.

I risultati del criterio D10C3 contribuiscono anche alla valutazione di cui al descrittore 1, ove opportuno.

Microrifiuti (particelle < 5 mm), classificati nelle categorie «materiali polimerici artificiali» e «altro».

D10C2 — Primario:

La composizione, la quantità e la distribuzione territoriale dei microrifiuti sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua e nei sedimenti del fondale, sono a livelli che non provocano danni all'ambiente costiero e marino.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia relativi a tali livelli attraverso la cooperazione unionale tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.

Rifiuti e microrifiuti classificati nelle categorie «materiali polimerici artificiali» e «altro», valutati tra le specie dei seguenti gruppi: uccelli, mammiferi, rettili, pesci, invertebrati.

Gli Stati membri stabiliscono l'elenco delle specie da valutare attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

D10C3 — Secondario:

La quantità di rifiuti e microrifiuti ingerita dagli animali marini è a un livello che non comporta effetti negativi per la salute delle specie interessate.

Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia per questi livelli attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Specie di uccelli, mammiferi, rettili, pesci o invertebrati a rischio a causa dei rifiuti.

Gli Stati membri stabiliscono l'elenco delle specie da valutare attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

D10C4 — Secondario:

Il numero di esemplari per specie che subiscono effetti negativi a causa dei rifiuti, ad esempio impigliamento, altri tipi di lesioni o mortalità, danni alla salute.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per gli effetti negativi dei rifiuti attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Scala di valutazione:

La stessa usata per la valutazione del gruppo di specie di cui al descrittore 1.

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

per ciascuna specie valutata nell'ambito del criterio D10C4, una stima del numero di esemplari che ha subito effetti negativi della zona di valutazione.

L'uso del criterio D10C4 nella valutazione globale del buono stato ecologico per il descrittore 10 è concordato a livello unionale.

I risultati di questo criterio contribuiscono anche alle valutazioni di cui al descrittore 1, ove opportuno.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1.

Per D10C1: I rifiuti sono monitorati sul litorale ed eventualmente anche nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondale marino. Ove possibile, si raccolgono informazioni sull'origine e il percorso dei rifiuti.

2.

Per D10C2: I microrifiuti sono monitorati nello strato superficiale della colonna d'acqua e nei sedimenti del fondale, eventualmente anche sul litorale. I microrifiuti sono monitorati in modo da poter essere collegati ai punti d'origine dell'immissione (porti, porti turistici, impianti di trattamento delle acque reflue, effluenti da acque meteoriche), ove possibile.

3.

Per D10C3 e D10C4: Il monitoraggio può basarsi su eventi accidentali (ad esempio spiaggiamenti di animali morti, animali impigliati nelle colonie riproduttive, esemplari che subiscono effetti per ciascuna indagine).

Unità di misura dei criteri:

D10C1: quantità di rifiuti per categoria in numero di pezzi:

per 100 metri (m) sul litorale;

per chilometro quadrato (km2) nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondo marino;

D10C2: quantità di microrifiuti per categoria in numero di pezzi e peso in grammi (g):

per metro quadrato (m2) nello strato superficiale della colonna d'acqua;

per chilogrammo (peso secco) (kg) di sedimento sul litorale e sul fondo marino;

D10C3: quantità di rifiuti/microrifiuti in grammi (g) e numero di pezzi per esemplare per ciascuna specie in relazione alle dimensioni (lunghezza o peso, secondo i casi) dell'esemplare campione

D10C4: numero di esemplari colpiti (letale; subletale) per specie.

Descrittore 11

L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino

Pressioni pertinenti: potenza sonora di origine antropica; potenza di altre forme di energia

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Suono intermittente di origine antropica nell'acqua.

D11C1 — Primario:

La distribuzione territoriale, l'estensione temporale e i livelli dei suoni intermittenti di origine antropica non superano livelli che hanno effetti negativi sulle popolazioni degli animali marini.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia relativi per tali livelli attraverso la cooperazione unionale tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.

Scala di valutazione:

Regione, sottoregione o suddivisioni.

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

a)

Per D11C1, la durata per anno civile delle fonti di suono intermittente, la distribuzione nell'anno e nel territorio all'interno della zona di valutazione, e se i valori di soglia fissati sono stati raggiunti;

b)

Per D11C2, la media annuale del livello sonoro o altra metrica temporale idonea concordata a livello regionale o sottoregionale per unità di superficie e distribuzione territoriale all'interno della zona di valutazione, e l'estensione (percentuale in km2) della zona di valutazione sulla quale i valori di soglia fissati sono stati raggiunti.

L'uso dei criteri D11C1 e D11C2 nella valutazione del buono stato ecologico per il descrittore 11 è concordato a livello unionale.

I risultati di questi criteri contribuiscono anche alle valutazioni di cui al descrittore 1, ove opportuno.

Suono continuo a bassa frequenza di origine antropica nell'acqua.

D11C2 — Primario:

La distribuzione territoriale, l'estensione temporale e i livelli dei suoni continui a bassa frequenza di origine antropica non superano livelli che hanno effetti negativi sulle popolazioni degli animali marini.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per tali livelli attraverso la cooperazione unionale tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1.

Per il monitoraggio D11C1:

a)

Risoluzione territoriale: ubicazioni geografiche di cui devono essere definite natura e zone, a livello regionale o sottoregionale, sulla base, ad esempio, delle attività di cui all'allegato III della direttiva 2008/56/CE.

b)

Suono intermittente descritto come livello di pressione acustica di una fonte unica misurato in unità di dB re 1μΡa2 s o come livello di pressione acustica da zero al picco in unità di dB re1μΡa m, in entrambi i casi sulla banda di frequenza da 10 Hz a 10 kHz. Gli Stati membri possono esaminare altre fonti specifiche con bande di frequenza più elevate se gli effetti di più ampia portata sono considerati pertinenti.

2.

Per il monitoraggio D11C2:

MEDIA annuale — o altra misurazione idonea concordata a livello regionale o sotto regionale — della pressione sonora al quadrato in due bande di terzo di ottava, una a 63 Hz, l'altra a 125 Hz, espressa come livello di decibel in unità di dB re 1 μΡa, ad un'adeguata risoluzione spaziale in relazione alla pressione. Questa media può essere misurata direttamente o dedotta da un modello usato per interpolazione tra le misurazioni o estrapolato da esse. Gli Stati membri possono anche decidere, a livello regionale o sottoregionale, di monitorare bande di frequenza supplementari.

I criteri relativi ad altre forme di potenza energetica (tra cui l'energia termica, i campi elettromagnetici e la luce) e i criteri relativi all'impatto ambientale del rumore richiedono ulteriore sviluppo.

Unità di misura dei criteri:

D11C1: Numero di giorni al trimestre (o al mese, se opportuno) con fonti di suono intermittente; Quota ( %) delle unità di superficie o estensione in chilometri quadrati (km2) della zona di valutazione con fonti di suono intermittente all'anno;

D11C2: MEDIA annuale (o altra metrica temporale) del livello di suono continuo per unità di superficie; Quota ( %) delle unità di superficie o estensione in chilometri quadrati (km2) della zona di valutazione con fonti di suono superiori ai valori;

PARTE II

Criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque marine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/56/CE

La parte II prende in considerazione i descrittori collegati agli elementi dell'ecosistema pertinenti: gruppi di specie di uccelli, mammiferi, rettili, pesci e cefalopodi (descrittore 1), habitat pelagici (descrittore 1), habitat bentonici (descrittori 1 e 6) ed ecosistemi, comprese le reti trofiche (descrittori 1 e 4), di cui all'allegato III della direttiva 2008/56/CE (14).

Tema

Gruppi di specie di uccelli, mammiferi, rettili, pesci e cefalopodi (descrittore 1)

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Specie di uccelli, mammiferi, rettili, specie di pesci e cefalopodi non sfruttati a fini commerciali, a rischio di catture accessorie accidentali nella regione o sottoregione marina.

Gli Stati membri definiscono l'elenco delle specie attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le attività di raccolta dei dati e tenendo conto dell'elenco delle specie di cui alla tabella 1D dell'allegato della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1251 (15).

D1C1 — Primario:

Il tasso di mortalità per specie dovuto a catture accidentali è inferiore ai livelli di pericolo per le specie, in modo da garantire la vitalità a lungo termine.

Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia dei tassi di mortalità per specie dovuti a catture accidentali, attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Scala di valutazione:

La stessa usata per la valutazione delle specie o dei gruppi di specie nell'ambito dei criteri D1C2-D1C5.

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

tasso di mortalità per specie e se è stato raggiunto il valore di soglia fissato.

Il criterio contribuisce alla valutazione delle corrispondenti specie secondo il criterio D1C2.

Gruppi di specie, elencati nella tabella 1, e se presenti nella regione o sottoregione marina.

Gli Stati membri stabiliscono una serie di specie rappresentative di ciascun gruppo, selezionate secondo i criteri stabiliti nelle «specifiche per la selezione di specie e habitat», attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale. Tali specie comprendono i mammiferi e rettili figuranti nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e possono comprendere altre specie, quali quelle figuranti nella legislazione unionale (altri allegati della direttiva 92/43/CEE, direttiva 2009/147/CE, regolamento (UE) n. 1380/2013) e negli accordi internazionali quali le convenzioni marittime regionali.

D1C2 — Primario:

L'abbondanza di popolazione delle specie non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche, in modo da garantire la vitalità a lungo termine.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per ciascuna specie attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, tenendo conto della variazione naturale delle dimensioni della popolazione e dei tassi di mortalità dovuti a D1C1, D8C4 e D10C4 e ad altre pressioni pertinenti. Per le specie disciplinate dalla direttiva 92/43/CEE, tali valori sono coerenti con i valori di stato di conservazione soddisfacente della popolazione di riferimento stabiliti dagli Stati membri a norma della direttiva 92/43/CEE.

Scala di valutazione:

Per ciascun gruppo di specie si usano scale pertinenti sotto il profilo ecologico, come segue:

per odontoceti di acque profonde, misticeti, pesci di acque profonde: regione;

per uccelli, piccoli odontoceti, pesci pelagici e demersali: regione o suddivisioni per il Mar Baltico e il Mar Nero; sottoregione per l'Oceano Atlantico nordorientale e il Mediterraneo;

per foche, tartarughe, cefalopodi: regione o suddivisioni per il Mar Baltico; sottoregione per l'Oceano Atlantico nordorientale e il Mediterraneo;

per pesci costieri: suddivisione di regione o sottoregione.

Per pesci e cefalopodi sfruttati a fini commerciali: come nell'ambito del descrittore 3.

Uso dei criteri:

Lo status di ciascuna specie è valutato singolarmente in base ai criteri selezionati per esprimere in che misura il buono stato ecologico è stato raggiunto per ciascun gruppo di specie per ciascuna zona esaminata, come segue:

a)

le valutazioni esprimono il valore/i valori per ciascun criterio per specie e se le specie conseguono i valori di soglia fissati;

b)

lo stato di conservazione complessivo delle specie disciplinate dalla direttiva 92/43/CEE è ottenuto con il metodo di cui alla suddetta direttiva. Lo stato complessivo delle specie sfruttate a fini commerciali è valutato nell'ambito del descrittore 3. Per le altre specie, lo stato di conservazione complessivo è ottenuto con un metodo concordato a livello unionale, tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali;

c)

lo stato di conservazione complessivo del gruppo di specie, ottenuto con un metodo concordato a livello unionale tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.

D1C3 — Primario per i pesci e cefalopodi sfruttati a fini commerciali, secondario per le altre specie:

le caratteristiche demografiche della popolazione delle specie (ad esempio struttura per taglia o per classe di età, ripartizione per sesso, tassi di fecondità, tassi di sopravvivenza) sono indicative di una popolazione sana che non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per determinate caratteristiche di ciascuna specie attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, tenendo conto degli effetti negativi per la salute dovuti a D8C2, D8C4 e ad altre pressioni pertinenti.

D1C4 — Primario per le specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE, secondario per le altre specie:

l'estensione e, se pertinente, lo schema di distribuzione delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.

Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia per ciascuna specie attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale. Per le specie disciplinate dalla direttiva 92/43/CEE, tali valori sono coerenti con i valori dello stato di conservazione soddisfacente della popolazione di riferimento stabiliti dagli Stati membri a norma della direttiva 92/43/CEE.

D1C5 — Primario per le specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE, secondario per le altre specie:

l'habitat delle specie dispone dell'estensione e delle condizioni necessarie per sostenere le varie fasi del ciclo di vita della specie.

Elementi dei criteri

Tabella 1

Gruppi di specie  (16)

Componente dell'ecosistema

Gruppi di specie

Uccelli

Uccelli erbivori

Uccelli di ripa

Uccelli marini di superficie

Uccelli tuffatori pelagici

Uccelli tuffatori in profondità

Mammiferi

Piccoli odontoceti

Odontoceti che si immergono in acque profonde

Misticeti

Foche

Rettili

Tartarughe

Pesci

Pesci costieri

Pesci pelagici

Pesci demersali

Pesci di acque profonde

Cefalopodi

Cefalopodi costieri e della piattaforma continentale

Cefalopodi di acque profonde

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione relativi al tema «Gruppi di specie di uccelli marini, mammiferi, rettili, pesci e cefalopodi»

1.

Per D1C1, i dati sono forniti per specie, per attività di pesca in ciascuna zona CIEM, sottozona geografica della CGPM o zone di pesca FAO per la regione biogeografica macaronesica, in modo da consentirne l'aggregazione al livello pertinente per le specie interessate e per individuare le particolari attività di pesca e gli attrezzi da pesca che più di altri sono responsabili delle catture accidentali per ciascuna specie.

2.

«Costieri» è inteso in base a parametri fisici, idrologici ed ecologici e non è limitato alle acque costiere definite all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

3.

Le specie possono essere valutate a livello di popolazione, se opportuno.

4.

Ove possibile, le valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE e del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono utilizzate ai fini della presente decisione:

a)

per gli uccelli, i criteri D1C2 e D1C4 equivalgono ai criteri di «dimensioni della popolazione» e di «mappa delle zone di riproduzione ed estensione della distribuzione» della direttiva 2009/147/CE;

b)

per i mammiferi, rettili e pesci non commerciali, i criteri sono equivalenti a quelli della direttiva 92/43/CEE come segue: D1C2 e D1C3 equivalgono a «popolazione», D1C4 equivale a «estensione» e D1C5 equivale a «habitat delle specie»;

c)

per i pesci e cefalopodi sfruttati a fini commerciali, le valutazioni nell'ambito del descrittore 3 valgono per il descrittore 1, usando il criterio D3C2 per il D1C2 e il criterio D3C3 per il D1C3.

5.

Nelle valutazioni delle specie nell'ambito del descrittore 1 sono prese in considerazione le valutazioni degli effetti negativi dovuti alle pressioni di cui ai criteri D1C1, D2C3, D3C1, D8C2, D8C4, D10C4 e le valutazioni delle pressioni di cui ai criteri D9C1, D10C3, D11C1, D11C2.

Unità di misura dei criteri:

D1C2: abbondanza [numero di esemplari o biomassa in tonnellate (t)] per specie.

Tema

Habitat pelagici (descrittore 1)

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Tipi generali di habitat pelagici [salinità variabile (17), costiero, della piattaforma continentale e oceanico/oltre la piattaforma] se presenti nella regione o sottoregione marina e altri tipi di habitat definiti al secondo paragrafo.

Attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale gli Stati membri possono selezionare tipi di habitat supplementari secondo i criteri stabiliti nelle «specifiche per la selezione di specie e habitat».

D1C6 — Primario:

La condizione del tipo di habitat, compresi la struttura biotica e abiotica e le relative funzioni (ad esempio la composizione tipica delle specie e la relativa abbondanza, l'assenza di specie particolarmente sensibili o fragili che prestano una funzione fondamentale, struttura dimensionale della specie), non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche.

Attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale gli Stati membri stabiliscono valori di soglia per la condizione di ciascun tipo di habitat, garantendo la compatibilità con i corrispondenti valori stabiliti nell'ambito dei descrittori 2, 5 e 8.

Scala di valutazione:

Suddivisione della regione o sottoregione marina per la valutazione dei tipi generali di habitat bentonici, che riflette le differenze biogeografiche nella composizione delle specie del tipo di habitat.

Uso dei criteri:

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

a)

stima della percentuale e dell'estensione di ciascun tipo di habitat valutato che ha raggiunto il valore di soglia fissato;

b)

elenco dei tipi generali di habitat non valutati nella zona di valutazione.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione relativi al tema «Habitat pelagici».

1.

«Costieri» è inteso in base a parametri fisici, idrologici ed ecologici e non è limitato alle acque costiere definite all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

2.

Nelle valutazioni degli habitat pelagici nell'ambito del descrittore 1 sono prese in considerazione le valutazioni degli effetti negativi dovuti a pressioni anche nell'ambito di D2C3, D5C2, D5C3, D5C4, D7C1, D8C2 e D8C4.

Unità di misura dei criteri:

D1C6: Estensione dell'habitat che ha subito effetti negativi, in chilometri quadrati (km2) e in percentuale dell'estensione totale del tipo di habitat.

Tema

Habitat bentonici (descrittori 1 e 6)

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Per i criteri D6C1, D6C2 e D6C3 cfr. parte I.

Tipi generali di habitat bentonici elencati nella tabella 2, se presenti nella regione o sottoregione marina, e altri tipi di habitat definiti al secondo capoverso.

Attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale gli Stati membri possono selezionare tipi di habitat supplementari conformemente ai criteri stabiliti nelle «specifiche per la selezione di specie e habitat», che possono includere i tipi di habitat elencati nella direttiva 92/43/CEE o negli accordi internazionali quali le convenzioni marittime regionali, al fine di:

a)

valutare ogni tipo generale di habitat nell'ambito del criterio D6C5;

b)

valutare questi tipi di habitat.

Un unico insieme di tipi di habitat consente di valutare sia gli habitat bentonici nell'ambito del descrittore 1 che l'integrità del fondo marino nell'ambito del descrittore 6.

D6C4 — Primario:

L'entità della perdita del tipo di habitat dovuta a pressioni antropiche non supera una determinata percentuale dell'estensione naturale del tipo di habitat nella zona di valutazione.

Attraverso la cooperazione a livello unionale gli Stati membri definiscono l'entità massima ammessa della perdita di habitat in percentuale dell'estensione naturale totale del tipo di habitat, tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.

Scala di valutazione:

Suddivisione della regione o sottoregione marina, che riflette le differenze biogeografiche nella composizione del tipo generale di habitat.

Uso dei criteri:

Un'unica valutazione per tipo di habitat, attraverso i criteri D6C4 e D6C5, consente di valutare sia gli habitat bentonici nell'ambito del descrittore 1 che l'integrità del fondo marino nell'ambito del descrittore 6.

Esprimere in che misura è stato conseguito il buono stato ecologico per ciascuna zona valutata, nei seguenti termini:

a)

per D6C4, una stima della percentuale e dell'estensione della perdita per tipo di habitat e se è stato raggiunto il valore di soglia fissato;

b)

per D6C5, una stima della percentuale e dell'estensione degli effetti negativi, compresa la percentuale di perdita di cui alla lettera a), per tipo di habitat e se è stato raggiunto il valore di soglia fissato;

c)

stato generale del tipo di habitat, secondo un metodo concordato a livello unionale in base alle lettere a) e b), e un elenco dei tipi generali di habitat non valutati nella zona di valutazione.

D6C5 — Primario:

L'estensione degli effetti negativi dovuti a pressioni antropiche sulla condizione del tipo di habitat, compresa l'alterazione della struttura biotica e abiotica (ad esempio, composizione tipica delle specie e relativa abbondanza, assenza di specie particolarmente sensibili o fragili o che assolvono una funzione fondamentale, struttura dimensionale della specie), non supera una determinata percentuale dell'estensione naturale del tipo di habitat nella zona di valutazione.

Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia degli effetti negativi sulla condizione di ciascun tipo di habitat, garantendo la compatibilità con i relativi valori stabiliti nell'ambito dei descrittori 2, 5, 6, 7, 8 attraverso la cooperazione unionale e tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.

Gli Stati membri stabiliscono l'entità massima ammessa dei suddetti effetti negativi in percentuale dell'estensione naturale totale del tipo di habitat, attraverso la cooperazione unionale e tenendo conto delle specificità regionali o sottoregionali.

Elementi dei criteri

Tabella 2

Tipi generali di habitat bentonici, con le relative comunità biologiche (pertinenti ai criteri di cui ai descrittori 1 e 6), che equivalgono a uno o più tipi di habitat secondo la classificazione del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS)  (18) . Gli aggiornamenti della tipologia EUNIS sono ripresi nei tipi generali di habitat usati ai fini della direttiva 2008/56/CE e della presente decisione

Componente dell'ecosistema

Tipi generali di habitat

Codici pertinenti EUNIS degli habitat (versione 2016)

Habitat bentonici

Rocce litoranee e scogliere biogeniche

MA1, MA2

Sedimenti litoranei

MA3, MA4, MA5, MA6

Rocce infralitoranee e scogliere biogeniche

MB1, MB2

Sedimenti infralitoranei grossolani

MB3

Sedimenti infralitoranei misti

MB4

Sabbia infralitoranea

MB5

Fango infralitoraneo

MB6

Rocce circalitorali e scogliere biogeniche

MC1, MC2

Sedimenti circalitorali grossolani

MC3

Sedimenti circalitorali misti

MC4

Sabbia circalitorale

MC5

Fango circalitorale

MC6

Rocce circalitorali e scogliere biogeniche d'alto mare

MD1, MD2

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare

MD3

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare

MD4

Sabbia circalitorale d'alto mare

MD5

Fango circalitorale d'alto mare

MD6

Rocce e scogliere biogeniche del piano batiale superiore (19)

ME1, ME2

Sedimento del piano batiale superiore

ME3, ME4, ME5, ME6

Rocce e scogliere biogeniche del piano batiale inferiore

MF1, MF2

Sedimento del piano batiale inferiore

MF3, MF4, MF5, MF6

Abissale

MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione relativi al tema «Habitat bentonici».

1.

Lo status di ciascun tipo di habitat è valutato secondo i criteri (come quello dei sottotipi dei tipi generali di habitat) di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2000/60/CE, ove possibile.

2.

La valutazione del criterio D6C4 si avvale della valutazione effettuata nell'ambito del criterio D6C1.

3.

I criteri D6C4 e D6C5 equivalgono ai criteri di «area di ripartizione/superficie coperta dal tipo di habitat all'interno dall'area di ripartizione» e «struttura e funzioni specifiche» di cui alla direttiva 92/43/CEE.

4.

Per il criterio D6C5 si tiene conto delle valutazioni degli effetti negativi dovuti a pressioni, comprese quelle dei criteri D2C3, D3C1, D3C2, D3C3, D5C4, D5C5, D5C6, D5C7, D5C8, D6C3, D7C2, D8C2 e D8C4.

5.

Per D6C5, la composizione delle specie s'intende riferita al livello tassonomico più basso idoneo alla valutazione.

Unità di misura dei criteri:

D6C4: Estensione della perdita di habitat in chilometri quadrati (km2) e in percentuale dell'estensione totale del tipo di habitat;

D6C5: Estensione dell'habitat che ha subito effetti negativi, in chilometri quadrati (km2) e in percentuale dell'estensione totale del tipo di habitat.

Specifiche per la selezione delle specie e degli habitat di cui ai temi «Gruppi di specie di uccelli marini, mammiferi, rettili, pesci e cefalopodi», «Habitat pelagici» e «Habitat bentonici»

La selezione delle specie e degli habitat da assegnare ai gruppi di specie e ai tipi generali di habitat bentonici e pelagici si basano sui seguenti elementi:

1.

Criteri scientifici (pertinenza ecologica):

a)

componente rappresentativa dell'ecosistema (gruppo di specie o tipo generale di habitat) e del funzionamento dell'ecosistema (ad esempio la connettività tra gli habitat e le popolazioni, la completezza e l'integrità degli habitat essenziali); pertinente per la valutazione dello stato/degli impatti, ad esempio in quanto assolve una funzione fondamentale all'interno della componente (per esempio, biodiversità elevata o specifica, produttività, collegamento trofico, particolare risorsa o servizio) o specificità nel ciclo di vita (età e dimensioni alla riproduzione, longevità, caratteristiche migratorie);

b)

pertinente per la valutazione di una pressione antropica fondamentale cui la componente dell'ecosistema è esposta in quanto sensibile (vulnerabile) ad essa nella zona di valutazione;

c)

presente nella zona di valutazione in quantità o estensione sufficiente a costituire un indicatore di valutazione;

d)

l'insieme di specie o habitat selezionati copre, per quanto possibile, tutte le funzioni ecologiche dell'ecosistema e le principali pressioni cui la componente è esposta;

e)

Se tra le specie dei gruppi di specie alcune sono strettamente associate a un particolare tipo generale di habitat, possono essere comprese nell'ambito di tale tipo di habitat ai fini del monitoraggio e della valutazione; in tali casi, le specie non sono comprese nella valutazione del gruppo di specie.

2.

Criteri pratici supplementari (che non prevalgono sui criteri scientifici):

a)

monitoraggio/fattibilità tecnica;

b)

costi di monitoraggio;

c)

adeguata serie temporale dei dati.

La serie rappresentativa delle specie e degli habitat da valutare è verosimilmente specifica della regione o sottoregione marina, sebbene alcune specie possano trovarsi in varie regioni o sottoregioni marine.

Tema

Ecosistemi, reti trofiche comprese (per i descrittori 1 e 4)

Criteri, compresi gli elementi dei criteri, e norme metodologiche

Elementi dei criteri

Criteri

Norme metodologiche

Gilde trofiche di un ecosistema.

Gli Stati membri stabiliscono l'elenco delle gilde trofiche attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

D4C1 — Primario

La diversità (composizione delle specie e relativa abbondanza) della gilda trofica non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche.

Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Scala di valutazione:

livello regionale per il Mar Baltico e il Mar Nero; livello sottoregionale per l'Atlantico nordorientale e il Mediterraneo;

il ricorso a sottodivisioni è possibile ove opportuno.

Uso dei criteri:

se i valori non rientrano nelle soglie può esser necessario effettuare ulteriori ricerche e indagini per comprendere le cause del fallimento.

D4C2 — Primario

L'equilibrio dell'abbondanza totale tra le gilde trofiche non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche.

Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

D4C3 — Secondario

La ripartizione per dimensioni degli esemplari nella gilda trofica non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche.

Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

D4C4 — Secondario (a sostegno del criterio D4C2, se necessario)

La produttività della gilda trofica non subisce effetti negativi dovuti a pressioni antropiche.

Gli Stati membri stabiliscono i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione

1.

La composizione delle specie s'intende riferita al livello tassonomico più basso idoneo alla valutazione.

2.

Le gilde trofiche selezionate secondo gli elementi dei criteri tengono conto dell'elenco CIEM delle gilde trofiche (20) e rispettano le condizioni seguenti:

a)

comprendono almeno tre gilde trofiche;

b)

due sono gilde non ittiche;

c)

almeno una è una gilda trofica di produttori primari;

d)

le gilde rappresentano preferibilmente almeno l'inizio, metà e fine della catena alimentare.

Unità di misura:

D4C2: abbondanza totale (numero di individui o biomassa in tonnellate (t)] per tutte le specie all'interno della gilda trofica.


(1)  Quando la presente decisione fa riferimento a un «descrittore», si intende ai descrittori qualitativi pertinenti per la determinazione del buono stato ecologico, come indicato nell'elenco numerato dell'allegato I della direttiva 2008/56/CE.

(2)  D3C2 e D3C3 sono criteri su base nazionale per pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali, ma per motivi di maggior chiarezza compaiono nella parte I.

(3)  Il criterio D3C3 potrebbe non essere disponibile in tempo né per la revisione della valutazione iniziale, da svolgersi nel 2018, né per la definizione di un buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE.

(4)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

(5)  In questa valutazione possono essere utili i documenti di orientamento pubblicati nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE [ad esempio, «No 13 — Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential» (Approccio globale per la classificazione dello stato ecologico e del potenziale ecologico) e «No 23 — Eutrophication Assessment in the Context of European Water Policies» (Valutazione dell'eutrofizzazione nel contesto delle politiche UE in materia di acque)],

(6)  Decisione n. 2013/480/UE della Commissione, del 20 settembre 2013, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/CE (GU L 266 dell'8.10.2013, pag. 1).

(7)  «Perdita fisica»: cfr. definizione al punto 3 delle specifiche relative al descrittore 6.

(8)  Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

(9)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 18).

(12)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

(13)  Sono le categorie «Livello 1 — Materiale» dell'elenco delle categorie di rifiuti del Centro comune di ricerca «Orientamenti in materia di monitoraggio dei rifiuti marini nei mari europei» (2013, ISBN 978-92-79-32709-4). L'elenco precisa cosa rientra nell'ambito di ciascuna categoria; ad esempio «sostanze chimiche» si riferisce a paraffina, cera, petrolio e catrame.

(14)  Per la raccolta dei dati di pesca pertinenti nell'ambito dei descrittori 1, 4 e 6 ci si può avvalere del regolamento (CE) n. 199/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(15)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

(16)  Dovrebbero essere utilizzati i dati di pesca pertinenti in applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008.

(17)  Considerati nelle situazioni in cui pennacchi di inquinamento dagli estuari si spingano al di là delle acque designate come acque di transizione ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

(18)  Evans, D. (2016), Revising the marine section of the EUNIS Habitat classification (Rivedere la sezione marina della classificazione EUNIS degli habitat) — Relazione di un seminario tenutosi presso il Centro tematico europeo sulla diversità biologica, 12-13 maggio 2016. ETC/BD Working Paper n. A/2016.

(19)  Se non specificamente definito nella classificazione EUNIS, il confine tra piano batiale superiore e inferiore può essere fissato ad un determinato limite di profondità.

(20)  Parere CIEM (2015) libro 1, Richiesta di parere specifico del CIEM, pubblicato il 20 marzo 2015.


Rettifiche

18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/75


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162 del 27 giugno 2015 )

Pagina 15, articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, punto i):

anziché:

«data di scadenza della validità quando sia stato fissato un periodo di validità a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento o dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004;»

leggasi:

«data di scadenza della validità quando sia stato fissato un periodo di validità a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del presente regolamento o dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004;».