ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
3 maggio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/762 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/764 della Commissione, del 2 maggio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí hrudkový syr — salašnícky (STG)]

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/765 della Commissione, del 2 maggio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí salašnícky údený syr (STG)]

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/766 della Commissione, del 2 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/767 della Commissione, del 28 aprile 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 2741]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/762 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio (1) prevede un'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum se il valore totale di ogni spedizione di merci dell'Unione non supera 10 000 EUR e se le merci dell'Unione sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto conformi alle condizioni di cui all'articolo 4, lettera b) («esenzione»).

(2)

La soglia di 10 000 EUR è stata stabilita con riferimento alla soglia di valore equivalente prevista all'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2).

(3)

In seguito all'entrata in vigore del codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),l'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato sostituito dall'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (4) che prevede una soglia di 15 000 EUR. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale dell'Unione, è opportuno pertanto allineare l'ambito di applicazione dell'esenzione a tale soglia.

(4)

Ai fini della certezza del diritto e della chiarezza giuridica, è opportuno aggiornare taluni riferimenti giuridici contenuti nel regolamento (UE) n. 479/2013.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 479/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

«merci dell'Unione», le merci quali definite all'articolo 5, paragrafo 23, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»."

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

alla lettera a), la cifra «EUR 10 000» è sostituita dalla cifra «15 000 EUR»:

b)

alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

includono almeno i dati di cui all'articolo 126, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*2);

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  Regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fìssa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).


3.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/763 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 16 novembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di determinati tipi di carta termica leggera («LWTP») originari della Repubblica di Corea («il paese interessato»).

(2)

L'inchiesta è stata avviata il 18 febbraio 2016 (3) in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dall'Associazione europea per la carta termica (European Thermal Paper Association) («l'ETPA» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati tipi di LWTP.

(3)

Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), tre parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

Sia il gruppo Hansol che l'ETPA hanno chiesto l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore»). Nel corso delle audizioni del 13 dicembre 2016 e del 2 marzo 2017, il gruppo Hansol è tornato sui temi discussi in occasione dell'audizione del 10 marzo 2016 (vale a dire sull'esenzione dall'obbligo di risposta al questionario, richiesta per un certo numero di trasformatori collegati) e ha contestato il metodo utilizzato per il calcolo del dumping e del pregiudizio. Durante l'audizione del 22 marzo 2017, il gruppo Hansol ha fatto riferimento ad alcuni problemi in merito ai calcoli del dumping e ha proposto di modificare la forma delle misure. Nel corso dell'audizione del 24 gennaio 2017, l'ETPA ha espresso preoccupazione in merito ad alcune questioni di riservatezza e ha contestato le affermazioni del gruppo Hansol circa la definizione del prodotto e il livello di sostegno alle misure.

(6)

Dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di carta termica leggera originaria della Repubblica di Corea («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Successivamente a quest'ultima, sono state apportate ulteriori modifiche ai calcoli del dumping e del pregiudizio, di cui sono state informate tutte le parti, ed è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni («l'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato poi concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla modifica della forma delle misure.

(7)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

1.3.   Prodotto in esame e prodotto simile

1.3.1.   Prodotto in esame

(8)

Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2, in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»), con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di una sostanza termosensibile (miscela di un colorante e un rivelatore che reagiscono e formano un'immagine quando sono esposti a calore) su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale; detto prodotto in esame è originario della Repubblica di Corea e attualmente classificato con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85.

1.3.2.   Obiezioni relative alla definizione del prodotto

(9)

Il gruppo Hansol ha ribadito la sua richiesta di escludere la carta termica leggera senza fenolo dalla definizione del prodotto, poiché la Commissione ha omesso di valutare adeguatamente una serie di fattori. Secondo il gruppo Hansol, la carta termica leggera senza fenolo e altri tipi di LWTP si differenziano per composizione chimica, processi di produzione e percezione dei consumatori.

(10)

In termini di composizione chimica, la parte ha affermato che la carta termica leggera contenente fenolo e quella senza fenolo sono molto diverse in quanto sottoposte nel mercato dell'UE a un trattamento differente dal punto di vista normativo, in funzione del rivelatore impiegato nella loro produzione. Va tuttavia rilevato che soltanto il bisfenolo A («BPA»), ossia uno dei numerosi rivelatori possibili contenenti fenolo, è stato recentemente vietato nell'Unione a partire dal 2020 e che non è previsto alcun trattamento giuridico distinto per tutti gli altri rivelatori contenenti fenolo. Il trattamento normativo più severo cui sarebbero stati sottoposti due rivelatori contenenti fenolo non dimostra che tutti i bisfenoli e le sostanze fenoliche impiegati come rivelatori siano diversi da altri rivelatori cromogeni. Si osserva inoltre che il rivelatore, sebbene rivesta un'importanza cruciale, è soltanto uno dei numerosi tipi di prodotti chimici necessari alla produzione di LWTP. A ciò si aggiunge il fatto che il fascicolo non contiene alcun elemento a sostegno dell'affermazione secondo cui la carta termica leggera contenente BPA fosse già stata vietata in alcuni Stati membri. Si è pertanto concluso che, da un punto di vista materiale, la carta termica leggera contenente fenolo e quella senza fenolo non hanno una composizione chimica diversa. L'obiezione è pertanto respinta.

(11)

Per quanto riguarda i processi di produzione, la parte ha sostenuto che non è possibile fabbricare LWTP senza fenolo e LWTP senza BPA sulla stessa linea di produzione. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che è tecnicamente possibile fabbricare LWTP senza fenolo e LWTP contenente fenolo sulla stessa linea di produzione, benché in lotti diversi, e che questa è la pratica seguita dai produttori dell'Unione.

(12)

Quanto alla percezione dei consumatori, la parte ha sostenuto che i consumatori sono a conoscenza della presenza di bisfenolo nella carta termica leggera. Il gruppo Hansol ha inoltre sostenuto che un produttore americano di LWTP ha avviato la produzione di carta termica leggera senza fenolo in risposta alla domanda dei clienti e che una catena di supermercati dell'Unione ha espresso preoccupazioni circa il tipo di rivelatore impiegato nella carta termica leggera. Tuttavia, sebbene i consumatori possano avere preferenze diverse, in generale tutti i tipi di prodotti sono intercambiabili dal punto di vista della domanda (senza modifiche da parte degli utilizzatori finali) e in concorrenza tra loro.

(13)

Il gruppo Hansol ha inoltre asserito che vi è una limitata disponibilità di Pergafast 201 (un rivelatore cromogeno senza fenolo) e che, dall'esame dei prezzi di acquisto di due società dell'Unione collegate al gruppo Hansol, emerge una notevole differenza di prezzo tra la carta termica leggera senza fenolo e quella contenente fenolo.

(14)

Data l'esistenza di numerosi tipi di rivelatori, la presunta disponibilità limitata di un solo tipo specifico, ossia del Pergafast 201 (che, in ogni caso, il gruppo Hansol non sembra aver utilizzato), è irrilevante in quanto esistono altre fonti alternative. Nel 2015, ad esempio, i comitati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, segnatamente il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») e il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC»), hanno ritenuto che vi fossero circa dieci alternative realistiche al bisfenolo A nella carta termica, oltre a nuove e promettenti soluzioni (4). Si prevede che i fornitori di rivelatori chimici siano pronti, entro il 2019, per il divieto del BPA di cui al considerando 10 e per la scadenza del brevetto sul Pergafast 201.

(15)

Per quanto riguarda la presunta differenza di prezzo, accade spesso che il prodotto oggetto di un'inchiesta antidumping sia composto da svariati tipi che rientrano in fasce di prezzo diverse. Tale differenza di prezzo non è tuttavia sufficiente di per sé a considerare i vari tipi in questione come prodotti diversi ai fini della definizione del prodotto oggetto di un'inchiesta antidumping, fintanto che tali tipi presentano le stesse caratteristiche di base e sono in concorrenza tra di loro, come avviene nel caso di specie. In ogni caso qualsiasi elemento che influisca sui prezzi è preso in considerazione ai fini del confronto dei prezzi. Il gruppo Hansol ha ribadito che vi è una notevole differenza di prezzo tra la carta termica leggera senza fenolo e quella contenente fenolo (in base ai prezzi di acquisto dei suoi trasformatori nell'Unione), il che dimostrerebbe che si tratti di prodotti diversi. A tale proposito, la conclusione di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio, secondo cui i prezzi di vendita unitari di carta termica leggera senza fenolo sono diminuiti meno dei prezzi di vendita unitari di carta termica leggera contenente fenolo, non può essere smentita dai prezzi di acquisto di due società dell'Unione collegate al gruppo Hansol, che rappresentano una quota minima del consumo dell'Unione.

(16)

Il gruppo Hansol ha inizialmente sostenuto che la carta termica leggera senza fenolo non dovrebbe rientrare nell'ambito dell'inchiesta in quanto non viene né prodotta né esportata dalla Repubblica di Corea. A tale riguardo, consultando il sito web del gruppo Hansol si può constatare che tale parte mette in vendita sia carta termica senza bisfenolo che LWTP senza BPA.

(17)

Il gruppo Hansol ha inoltre affermato che la Commissione ha sbagliato nel dare una definizione troppo ampia del prodotto, poiché ciò ostacolerà i futuri sviluppi tecnologici. Per la precisione, la parte ha sostenuto che i cataloghi del denunciante non comprendono carta termica leggera di peso inferiore a 44 g/m2 e ha ribadito l'argomentazione ripresa al considerando 20 del regolamento provvisorio, chiedendo l'esclusione di questo tipo di LWTP.

(18)

La suddetta argomentazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. In primo luogo, il fascicolo non contiene alcun elemento da cui risulti che la carta termica leggera di peso inferiore a 44 g/m2 si differenzi da altri tipi di LWTP o non sia con essi intercambiabile dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, dell'uso, della percezione dei consumatori, dei canali di distribuzione, dei processi di fabbricazione, dei costi di produzione e della qualità. In secondo luogo, non vi è alcun ostacolo tecnico che possa impedire ai produttori di fabbricare LWTP di peso inferiore a 44 g/m2. In realtà un produttore dell'Unione vende attualmente carta termica leggera avente un peso di 42 g/m2. In terzo luogo, non esiste una linea di demarcazione chiara per quanto riguarda la grammatura e i produttori di carta termica lavorano con un margine di tolleranza in termini di peso. È possibile ad esempio che un tipo di carta commercializzato come avente un peso di 45 g/m2 sia in realtà un po' più leggero, mentre un tipo di carta commercializzato come avente un peso di 44 g/m2 sia più pesante di quanto dichiarato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

1.3.3.   Conclusioni

(19)

Sono state pertanto confermate le conclusioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile riportate ai considerando da 16 a 24 del regolamento provvisorio.

2.   DUMPING

2.1.   Valore normale

(20)

Come illustrato al considerando 12 del regolamento provvisorio, il gruppo Hansol comprende i produttori esportatori coreani Hansol Paper e Artone. Per due tipi di prodotto le vendite effettuate da Artone sul mercato interno erano inesistenti o non rappresentative. A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, per questi due tipi di prodotto il valore normale è stato calcolato in base al costo di produzione di Artone (cfr. i considerando da 34 a 36 del regolamento provvisorio). In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo Hansol ha sostenuto che, nel determinare il valore normale per questi due tipi di prodotto, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi dell'altro produttore, Hansol Paper, anziché costruire il valore normale in base al costo di produzione di Artone. Tale argomentazione è stata reiterata dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

(21)

L'argomentazione è stata respinta, dal momento che la Commissione ha accertato che la struttura dei costi e i prezzi di vendita di Artone si discostavano in misura rilevante da quelli di Hansol Paper. Per uno di questi due tipi di prodotto venduti da Hansol Paper, inoltre, i volumi delle vendite sul mercato interno sono risultati non rappresentativi. La Commissione ha pertanto confermato che, in tali circostanze e per questi tipi di prodotto, era più opportuno calcolare il valore normale in base al costo di produzione di Artone, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti, conformemente alla prima opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(22)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo Hansol ha contestato l'inserimento dei rotoli di piccole dimensioni nei calcoli del dumping per due motivi. In primo luogo, il volume delle vendite di rotoli di grandi dimensioni a parti indipendenti sarebbe significativo e quindi il calcolo sulla base di tali vendite sarebbe rappresentativo. In secondo luogo, i rotoli di piccole dimensioni non costituiscono il prodotto in esame.

(23)

Come illustrato ai considerando 25 e 37 del regolamento provvisorio, la maggior parte delle vendite di Hansol Paper e Artone nell'Unione (tra il 75 % e l'85 %) erano vendite a società collegate ed erano destinate alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. In considerazione della notevole quantità di rotoli di grandi dimensioni che venivano trasformati in rotoli di piccole dimensioni e soltanto a quel punto rivenduti ad acquirenti indipendenti, la Commissione ha ribadito che tali rotoli di piccole dimensioni non potevano essere ignorati nei calcoli. Di conseguenza, per le vendite a parti collegate di rotoli di grandi dimensioni da trasformare in rotoli di piccole dimensioni, si è ritenuto opportuno fissare il prezzo all'esportazione in base al prezzo al quale il prodotto importato e trasformato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(24)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha ribadito la sua obiezione all'inclusione dei rotoli di piccole dimensioni nel calcolo del dumping, senza tuttavia addurre nessun nuovo elemento.

(25)

Il gruppo Hansol ha inoltre criticato il fatto che, per quanto riguarda le vendite tramite parti collegate, il margine di dumping fosse basato sui dati trasmessi da un trasformatore collegato, anziché su quelli inviati da tutti e quattro i trasformatori.

(26)

A tale riguardo occorre rilevare quanto segue. Il 19 febbraio 2016 il gruppo Hansol ha chiesto alla Commissione di esonerare interamente tre dei quattro trasformatori collegati dall'obbligo di risposta al questionario. Il 23 febbraio 2016 la Commissione ha accolto tale richiesta, riservandosi specificamente il diritto di effettuare ulteriori accertamenti/presentare nuove richieste di informazioni riguardo a questi tre trasformatori collegati, se e quando necessario. Il 7 marzo 2016, dopo aver ulteriormente analizzato le informazioni presentate dal gruppo Hansol durante la riunione del 22 febbraio 2016, la Commissione ha chiesto ai tre trasformatori collegati in questione di rispondere a una versione modificata del questionario che, tra l'altro, includeva la richiesta di dati relativi ai costi di trasformazione e alle rivendite dei rotoli di piccole dimensioni. L'8 marzo 2016 il gruppo Hansol ha chiesto un'audizione con il consigliere auditore, che si è tenuta il 10 marzo 2016. Questa domanda è stata motivata reiterando la richiesta di esonerare i tre trasformatori collegati dall'obbligo di risposta al questionario e dichiarando di non riuscire a capire «per quale motivo la Commissione (avrebbe richiesto) i dati relativi ai costi e alle vendite per un prodotto che non è quello in esame e in che modo questi dati possano essere utilizzati concretamente nel corso della presente inchiesta». Questa posizione è stata ribadita durante l'audizione.

(27)

Il consigliere auditore ha suggerito ai servizi della Commissione e alla parte interessata di addivenire a un compromesso sul metodo in base al quale verificare se il volume dei dati, la tracciabilità e la costruzione del prezzo all'esportazione basato sulle vendite dei rotoli di piccole dimensioni fossero pertinenti all'inchiesta e ha consigliato une visita preliminare alla verifica presso il quarto importatore collegato, per il quale non era stata richiesta alcuna esenzione, al fine di accertare l'esattezza delle precedenti spiegazioni della parte. Nel caso di un riscontro positivo, il consigliere auditore ha suggerito di limitare l'inchiesta alla parte in questione ai fini della costruzione del prezzo all'esportazione per le vendite di rotoli di piccole dimensioni effettuate dal gruppo Hansol. Oltre a tali suggerimenti, la Commissione ha esaminato in che modo si potesse ridurre l'onere per le società di trasformazione collegate e stabilire la tracciabilità dalle vendite di rotoli di piccole dimensioni alle importazioni di rotoli di grandi dimensioni.

(28)

Dopo questa prima audizione nel marzo 2016 e la successiva visita in loco, la Commissione ha stabilito quanto segue. In primo luogo, uno dei quattro trasformatori collegati acquistava la quota di gran lunga inferiore di rotoli di grandi dimensioni destinati alla trasformazione da altri produttori indipendenti non coreani del medesimo prodotto (ossia meno del 25 % dei suoi acquisti di rotoli di grandi dimensioni). In secondo luogo, quello stesso trasformatore collegato acquistava dal gruppo Hansol i maggiori volumi di rotoli di grandi dimensioni da trasformare in rotoli di piccole dimensioni. In terzo luogo, lo stesso trasformatore collegato registrava la maggior parte delle vendite di rotoli di grandi dimensioni del gruppo Hansol a trasformatori collegati dell'Unione e rappresentava anche il maggior volume delle rivendite del prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Infine il volume delle sue vendite di rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti era anche di gran lunga superiore ai corrispondenti volumi realizzati da tutti e quattro i trasformatori collegati, tranne uno. Quest'ultimo è stato però acquisito soltanto durante la seconda metà del periodo dell'inchiesta ed era quindi meno rappresentativo.

(29)

In tale contesto la Commissione ha deciso di basare le proprie conclusioni relative alle vendite del gruppo Hansol effettuate tramite trasformatori collegati sui dati provenienti dal trasformatore collegato ritenuto più rappresentativo. Tali risultati sono stati considerati rappresentativi delle vendite effettuate dalla società tramite trasformatori collegati, in considerazione degli scarsi volumi registrati da tale trasformatore collegato per gli acquisti di rotoli di grandi dimensioni di origine non coreana destinati alla trasformazione nonché alla luce dei consistenti volumi delle vendite del gruppo Hansol ad acquirenti indipendenti, alle quali tale trasformatore collegato aveva partecipato.

(30)

Inoltre, e come indicato al considerando 25 del regolamento provvisorio, è stata attribuita la ponderazione appropriata ad entrambi i canali di vendita (ossia le vendite di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti, da un lato, e quelle a parti collegate per la trasformazione in rotoli di piccole dimensioni). Di conseguenza, come illustrato al considerando 45 del regolamento provvisorio, la conclusione concernente le vendite di rotoli di grandi dimensioni alle parti collegate per la trasformazione in rotoli di piccole dimensioni e la successiva rivendita di questi ultimi alle parti indipendenti è stata estrapolata in modo da rispecchiare i flussi effettivi delle vendite del gruppo Hansol durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha confermato l'adeguatezza di tale approccio per le seguenti ragioni. È stato ricordato che, durante il periodo dell'inchiesta, il gruppo Hansol ha effettuato tra il 75 % e l'85 % delle vendite nell'Unione tramite trasformatori collegati ai fini della trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. L'inchiesta ha stabilito che tali vendite, calcolate in base al livello del rotolo di grandi dimensioni, sono state realizzate a prezzi diversi rispetto alle vendite di questo tipo di rotoli ad acquirenti indipendenti. Al fine di rispecchiare correttamente l'eventuale margine di dumping praticato, ad entrambi i canali di vendita era stata pertanto attribuita la ponderazione appropriata, tenendo debitamente conto dei volumi e dei valori delle vendite per ciascun canale di vendita.

(31)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva in realtà inserito nel campione il trasformatore collegato. Secondo quanto asserito dal gruppo Hansol la Commissione avrebbe violato l'articolo 17 del regolamento di base in quanto, durante l'inchiesta e, in particolare, prima della divulgazione delle conclusioni provvisorie, essa non ha informato la parte del fatto che la conclusione relativa alle vendite di rotoli di grandi dimensioni a parti collegate per la trasformazione in rotoli di piccole dimensioni e la successiva rivendita di questi ultimi a parti indipendenti sarebbe stata estrapolata in modo da rispecchiare i flussi effettivi delle vendite del gruppo Hansol. Tale argomentazione è stata ribadita dopo l'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive. Il gruppo Hansol ha inoltre sostenuto che la decisione della Commissione di estrapolare le conclusioni riguardanti il trasformatore collegato era priva di fondamento giuridico.

(32)

La Commissione ha sottolineato innanzi tutto di non aver fatto ricorso all'articolo 17 del regolamento di base. Dal momento che il gruppo Hansol aveva rifiutato di rispondere a un questionario per tutti e quattro i trasformatori collegati, e al fine di accogliere il suggerimento del consigliere auditore di limitare l'onere gravante sulla parte interessata e giungere comunque a conclusioni attendibili riguardo alle vendite di rotoli di piccole dimensioni e alle rivendite di rotoli di grandi dimensioni, la Commissione si è concentrata sul trasformatore collegato in questione. In base alle informazioni fornite dal gruppo Hansol e verificate nel corso della successiva visita in loco, tale trasformatore era infatti nella posizione migliore per fornire i dati più accurati in merito alla maggior parte delle vendite del gruppo Hansol nell'Unione (ossia le vendite ai trasformatori collegati per la successiva rivendita sotto forma di rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti). Per quanto concerne gli altri tre trasformatori collegati, la Commissione ha accertato che le loro vendite nell'Unione erano molto meno accurate e rappresentative, a causa di una serie di fattori descritti al considerando 28. In effetti i livelli sostanzialmente più elevati di rotoli di grandi dimensioni di provenienza non coreana e il fatto che uno degli altri tre trasformatori collegati fosse stato acquisito soltanto a metà del periodo dell'inchiesta avrebbero portato ad una conclusione meno attendibile con riferimento a tali vendite coreane, qualora fossero stati inclusi nell'analisi. La Commissione non ha pertanto fatto ricorso all'articolo 17 del regolamento di base e l'argomentazione avanzata dal gruppo Hansol, secondo cui la Commissione avrebbe applicato la tecnica del campionamento ai trasformatori collegati, non è corretta. Al contrario, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base la Commissione ha cercato di stabilire, nelle specifiche circostanze del caso in esame, di cui ai considerando 28 e 29, il prezzo all'esportazione più attendibile nel caso delle vendite a parti collegate di rotoli di grandi dimensioni destinati alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. A norma dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base la Commissione ha accertato con la massima accuratezza l'esattezza delle informazioni comunicate dalla parte interessata.

(33)

Inoltre, fin dalle prime fasi dell'inchiesta il gruppo Hansol avrebbe dovuto rendersi conto della pertinenza delle vendite effettuate attraverso i trasformatori collegati. In primo luogo il denunciante, nel presentare un margine di dumping, già nella denuncia aveva attirato l'attenzione sul fatto che la maggior parte delle vendite del gruppo Hansol nell'Unione era stata effettuata tramite trasformatori collegati e che il dumping relativo a tali vendite era notevolmente più elevato del dumping riguardante le vendite dirette di tale gruppo. Il denunciante ha calcolato due margini (uno per le vendite dirette e l'altro per le vendite tramite società collegate) per i quali ha anche determinato una media semplice, non essendo in grado di conoscere la portata esatta delle vendite dirette del gruppo Hansol ad acquirenti indipendenti (la percentuale citata nella denuncia e corrispondente alla quota di tali vendite rispetto alle vendite totali del gruppo Hansol nell'Unione era comunque molto vicina alla realtà). In secondo luogo, già durante la prima audizione la Commissione ha indicato chiaramente al gruppo Hansol di non poter ignorare che la maggior parte delle vendite di quest'ultimo fosse stata effettuata tramite trasformatori collegati e di dover tenere adeguatamente conto di tali vendite nel calcolo del dumping. Per tale motivo la Commissione aveva inserito nei questionari destinati ai trasformatori collegati una richiesta di informazioni dettagliate sulle rivendite di rotoli di piccole dimensioni e sui costi di trasformazione di un rotolo di grandi dimensioni in uno di piccole dimensioni. In terzo luogo, le successive discussioni e l'accettazione da parte della Commissione, con email datata 21 marzo 2016, della richiesta del gruppo Hansol di esonerare gli altri tre trasformatori collegati dall'obbligo di risposta al questionario hanno fatto sì che la Commissione abbia dovuto limitare la propria analisi riguardante tali vendite al trasformatore collegato in questione.

(34)

Infine la Commissione ha comunicato tutti i motivi e le cifre su cui è stata basata l'estrapolazione concernente tali vendite, sia nella fase dell'istituzione delle misure provvisorie che al momento della divulgazione delle conclusioni definitive. I diritti della parte interessata in questione sono stati quindi pienamente rispettati. Le argomentazioni del gruppo Hansol sono pertanto respinte.

(35)

Il gruppo Hansol ha altresì sostenuto che i prezzi applicati ai suoi trasformatori collegati rispettavano le normali condizioni di mercato e che, di conseguenza, per le vendite tramite trasformatori collegati non vi era alcuna necessità di costruire i prezzi all'esportazione utilizzando i prezzi di vendita dei rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti.

(36)

La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto non suffragata dai dati disponibili. In primo luogo, il tipo di prodotto più venduto (che rappresenta oltre il 30 % delle vendite totali del gruppo Hansol nell'Unione) è stato venduto alle parti collegate a un prezzo di vendita superiore dell'8 %-15 % ai prezzi di vendita medi praticati agli acquirenti indipendenti. In secondo luogo, considerando insieme tutti i tipi di prodotto, le società collegate hanno pagato un prezzo superiore del 3 %-6 % ai prezzi fatturati agli acquirenti indipendenti. Di conseguenza l'argomentazione secondo la quale i prezzi di vendita praticati dal gruppo Hansol ai trasformatori collegati rispettavano le normali condizioni di mercato non è stata confermata dai dati disponibili. La Commissione ha inoltre riscontrato che le due parti collegate nell'Unione sottoposte a verifica hanno entrambe registrato ingenti perdite per quanto riguarda il prodotto in esame. È stata così corroborata la conclusione di cui sopra, in base alla quale il prezzo di acquisto pagato dalle società collegate del gruppo Hansol nell'Unione non corrisponde a un prezzo di mercato per i rotoli di grandi dimensioni, considerando i costi che esse devono sostenere in termini di trasformazione e/o di SGAV, a seconda della società collegata. Su tale base la Commissione ha ritenuto di essere pertanto autorizzata a costruire i prezzi all'esportazione per le vendite del gruppo Hansol effettuate tramite parti collegate.

(37)

Il gruppo Hansol ha altresì sostenuto che talune considerazioni in materia di chiusura dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi al salmone  (5) e del procedimento antidumping relativo ad alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature  (6) indicherebbero l'esistenza di una prassi, messa in atto dalla Commissione, di avvalersi dei prezzi pagati dalle parti collegate in circostanze simili a quelle del presente procedimento. Per quanto concerne il procedimento in esame, la Commissione sottolinea che, come già illustrato al considerando 36, è stato accertato che le vendite ad acquirenti collegati non sono avvenute in normali condizioni di mercato, bensì a prezzi di trasferimento distorti, e che pertanto esse sono state giudicate inattendibili per la determinazione del prezzo all'esportazione. Tali circostanze si differenziano dai procedimenti citati dal gruppo Hansol in quanto, in tali casi, si è riscontrato che le vendite alle parti collegate erano state effettuate a prezzi del tutto corrispondenti ai prezzi fatturati agli acquirenti indipendenti. Nei suddetti procedimenti la Commissione ha inoltre stabilito che le parti collegate operavano con margini di profitto adeguati, circostanza che non ricorre nel presente procedimento (cfr. il considerando 36). Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(38)

Il gruppo Hansol ha inoltre sostenuto che la Commissione, nell'utilizzare le vendite di rotoli di piccole dimensioni, aveva anche incluso determinate vendite di rotoli di piccole dimensioni che non erano stati fabbricati (cioè trasformati) dal trasformatore collegato in questione, bensì acquistati da fonti sia indipendenti che collegate.

(39)

La Commissione non disponeva di informazioni sui prezzi di acquisto o sull'identità dei fornitori per gli acquisti di rotoli di piccole dimensioni da parte di tale trasformatore collegato. È stato però possibile verificare che tali vendite di rotoli di piccole dimensioni acquistati rappresentavano tra il 10 % e il 15 % (in peso) delle vendite totali di tale prodotto ad acquirenti indipendenti. Considerando che l'85 %-90 % delle vendite di rotoli di piccole dimensioni è stato trasformato dal trasformatore in questione a partire da rotoli di grandi dimensioni, la Commissione ha ritenuto ragionevole l'approccio adottato. Il calcolo del dumping è stato inoltre basato sui prezzi di vendita dei rotoli di piccole dimensioni. Al tempo stesso il gruppo Hansol non ha fornito alcuna prova da cui risultasse che il prezzo di vendita dei rotoli di piccole dimensioni fosse diverso per i rotoli di produzione propria rispetto a quelli acquistati. Non vi è quindi alcun elemento di prova che dimostri che la quota modesta di rotoli di piccole dimensioni acquistati abbia influito sul calcolo del dumping. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(40)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, il gruppo Hansol ha criticato l'inclusione dei rotoli di grandi dimensioni provenienti dall'Unione nel calcolo del dumping relativo ai rotoli di piccole dimensioni. Come illustrato al considerando 43 del regolamento provvisorio, data l'impossibilità di ricostruire la tracciabilità dalle vendite di rotoli di piccole dimensioni ai corrispondenti rotoli di grandi dimensioni, quelli di piccole dimensioni fabbricati a partire da rotoli di grandi dimensioni di origine diversa dal gruppo Hansol non potevano essere esclusi dal calcolo del prezzo all'esportazione dei rotoli di grandi dimensioni trasformati in rotoli di piccole dimensioni e venduti come tali. Tale questione si pone soltanto perché, a differenza di altri trasformatori nell'Unione, il gruppo Hansol non dispone di un sistema di tracciabilità. In ogni caso, come anche indicato ai considerando 28 e 29, la Commissione ha limitato il volume potenziale dei rotoli di grandi dimensioni di provenienza diversa dal gruppo Hansol, preso in considerazione per costruire il prezzo all'esportazione: a tal fine essa ha circoscritto il calcolo di tali vendite al trasformatore collegato in questione. Quest'ultimo svolgeva prevalentemente le attività di fabbricazione e rivendita di rotoli di piccole dimensioni a partire da rotoli di grandi dimensioni prodotti e forniti dal gruppo Hansol durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale incidenza sul calcolo del dumping derivante dall'inclusione degli altri rotoli non poteva che essere limitata, a causa della proporzione relativamente ridotta di rotoli di grandi dimensioni di provenienza diversa dal gruppo Hansol. In ogni caso, il calcolo del dumping è stato basato sul prezzo di vendita dei rotoli di piccole dimensioni, che con ogni probabilità era identico, indipendentemente dall'origine dei rotoli di grandi dimensioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(41)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha sostenuto che, per alcune transazioni, i costi di trasporto erano stati detratti due volte nel calcolo del prezzo all'esportazione costruito e che questa doppia detrazione era stata applicata anche al prezzo cif costruito, utilizzato come denominatore. L'argomentazione è stata debitamente verificata e si è stabilito che, per le vendite di rotoli di piccole dimensioni da parte del trasformatore collegato, acquistati dal gruppo Hansol tramite l'operatore commerciale collegato, determinati adeguamenti erano stati effettivamente detratti due volte. Questo errore è stato quindi corretto sia per quanto riguarda il prezzo all'esportazione che la costruzione del prezzo cif.

(42)

Anche per quanto riguarda il calcolo del prezzo all'esportazione costruito, il gruppo Hansol ha sostenuto che, relativamente alla detrazione degli adeguamenti dal prezzo di vendita dei rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti, non si è tenuto conto a sufficienza della presenza di determinati volumi di materiali di base non coreani, il che ha comportato in generale un aumento arbitrario degli adeguamenti. Dopo aver verificato questa argomentazione, si è stabilito che non era effettivamente giustificato applicare gli adeguamenti al calcolo di un prezzo all'esportazione franco fabbrica coreano per la parte di rotoli di piccole dimensioni fabbricati a partire da rotoli di grandi dimensioni di provenienza europea. Tale errore è stato corretto sottraendo gli adeguamenti, sino ad un importo massimo pari al cif, per un volume rappresentativo di vendite di rotoli di piccole dimensioni. In base alle informazioni disponibili, si è potuto in effetti stabilire che il produttore europeo aveva venduto i rotoli di grandi dimensioni al trasformatore collegato del gruppo Hansol secondo i termini di consegna CIP. Per tali vendite il valore cif calcolato è stato considerato paragonabile al valore franco fabbrica della quota di vendite di origine coreana.

(43)

In seguito all'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha contestato il fatto che gli adeguamenti unitari riveduti fossero stati calcolati come media ponderata per tutti i tipi di prodotto e ha proposto di considerare un tipo di prodotto e basare il calcolo sugli adeguamenti specifici sostenuti in occasione delle vendite tra società collegate per quell'unico tipo di prodotto. La Commissione ha ritenuto che il volume degli acquisti, da parte del trasformatore collegato, di quel particolare tipo di prodotto che poteva essere utilizzato per il calcolo in questione non fosse sufficientemente rappresentativo, durante il periodo dell'inchiesta, da costituire una base attendibile al fine di stabilire gli adeguamenti per il calcolo di un prezzo all'esportazione franco fabbrica coreano di quel tipo di prodotto. In effetti i volumi di tale tipo di prodotto provenivano per la maggior parte da un altro canale d'acquisto collegato che non è stato utilizzato per questo calcolo. Inoltre il gruppo Hansol non è riuscito a dimostrare che il metodo applicato dalla Commissione per calcolare e applicare una media non fosse accurato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(44)

Per quanto riguarda le SGAV calcolate e applicate per le vendite effettuate tramite un operatore commerciale collegato nell'Unione, il gruppo Hansol ha contestato, dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e nuovamente dopo la divulgazione di quelle definitive, l'importo aggiunto dalla Commissione come voce di spesa nella tabella dei profitti e delle perdite dell'operatore commerciale collegato per quanto riguarda le spese di gestione. A questo proposito la Commissione ricorda che l'operatore commerciale collegato in questione ha percepito, da Hansol Korea e altri trasformatori collegati, un contributo finanziario relativo alle spese di gestione, che è stato incluso nella tabella dei profitti e delle perdite dell'operatore commerciale collegato come un reddito, con l'approvazione della Commissione. In tali circostanze la Commissione ha ritenuto opportuno di prendere altresì in considerazione il 100 % delle spese connesse, vale a dire i costi salariali per i dirigenti in questione. Tali costi, individuati durante la verifica in loco in Corea, sono stati convertiti in EUR utilizzando il tasso di cambio medio del periodo dell'inchiesta, indicato dalla Commissione, e trasferiti alla tabella dei profitti e delle perdite dell'operatore commerciale collegato come voce di spesa. In questo modo il trattamento delle spese di gestione (reddito) è stato riportato in pareggio con il trattamento delle retribuzioni dei dirigenti (spese).

(45)

Il gruppo Hansol ha sostenuto che il fatturato generato dall'operatore commerciale collegato riguardava soltanto una parte del periodo dell'inchiesta e che nessuno dei dirigenti aveva partecipato alle vendite del prodotto in esame. Il dato utilizzato per le SGAV era stato quindi sopravvalutato. L'approccio seguito dalla Commissione è stato di stabilire il tasso di SGAV (comprese le spese in questione) dell'operatore commerciale collegato in relazione al fatturato totale di quest'ultimo. Tale fatturato si riferisce nella sua totalità al prodotto in esame. Anche se le SGAV da ultimo considerate possono essere state in parte sostenute prima che fosse stato generato il fatturato, il loro legame con il fatturato non viene meno, poiché i costi erano stati sostenuti al fine di realizzare detto fatturato. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'approccio adottato fosse accurato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(46)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, il gruppo Hansol ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto riclassificare le vendite di un tipo di prodotto effettuate tramite il trasformatore collegato, in quanto al cliente finale era stato fatturato un tipo di prodotto diverso da quello effettivamente ricevuto. A tale riguardo, la Commissione ha riscontrato durante la verifica in loco che il trasformatore collegato ha acquistato dal gruppo Hansol alcune quantità di rotoli di grandi dimensioni contenenti il rivelatore bisfenolo S; questo prodotto è stato però successivamente rivenduto a un acquirente indipendente come contenente il rivelatore bisfenolo A. Tale argomentazione è stata debitamente verificata e si osserva quanto segue. In primo luogo, i due prodotti sono chiaramente tipi diversi di prodotto, aventi un costo di produzione distinto e venduti sul mercato interno coreano a prezzi diversi. In secondo luogo, il fatto che il trasformatore collegato, come risulta dalla sua fatturazione, abbia venduto il prodotto come un tipo diverso di prodotto sul mercato dell'Unione non è di per sé un motivo valido per ignorare l'effettivo disciplinare di produzione ai fini del confronto dei prezzi. La parte non ha fornito elementi di prova che dimostrino che la descrizione fuorviante del prodotto nella fase di rivendita abbia anche influito sul suo prezzo di vendita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.3.   Confronto

(47)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(48)

In seguito alle osservazioni presentate dal gruppo Hansol successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, è stata accolta un'argomentazione relativa al metodo di calcolo e all'applicazione dei costi di trasformazione. Ciò ha comportato anche l'individuazione di un errore metodologico analogo per quanto riguarda la detrazione di taluni adeguamenti per i costi di trasporto, che è stato quindi corretto. È stato inoltre corretto un errore di calcolo in seguito all'osservazione del gruppo Hansol. Infine, sempre secondo il gruppo Hansol, sarebbe stato opportuno concedere un certo numero di adeguamenti (legati ai costi del credito e alla restituzione del dazio) e rivedere il metodo per il calcolo dei costi di trasporto nel paese interessato applicando il metodo di assegnazione previsto dal gruppo Hansol. La Commissione ha accolto anche tali argomentazioni e ha adeguato di conseguenza i calcoli relativi al valore normale e/o al prezzo all'esportazione.

2.4.   Margine di dumping

2.4.1.   Ponderazione dei margini di dumping

(49)

Come illustrato al considerando 46 del regolamento provvisorio, il margine di dumping provvisorio stabilito per il gruppo Hansol era costituito da una media ponderata dei margini di dumping determinati per le vendite di rotoli di grandi dimensioni (margini compresi tra lo 0,5 % e il 5 %, con una ponderazione del 15 %-25 %) e per le vendite di rotoli di piccole dimensioni (margini compresi tra il 10 % e il 15 %, con una ponderazione del 75 %-85 %). Tale ponderazione è stata basata sul volume delle vendite del gruppo Hansol nell'Unione ad acquirenti collegati e indipendenti durante il periodo dell'inchiesta.

(50)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie e definitive, il gruppo Hansol ha sostenuto che non esisteva alcuna base giuridica per applicare tale ponderazione e che quest'ultima si basava su supposizioni non suffragate. Questa argomentazione è stata respinta in quanto la ponderazione è stata calcolata in base al volume delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, quale dichiarato dal gruppo Hansol. La Commissione ritiene che sia opportuno adeguare la ponderazione del margine di dumping stabilito per le vendite a parti collegate (ai fini della successiva rivendita sotto forma di rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti) alla sua ponderazione effettiva, franco frontiera dell'Unione, durante il periodo dell'inchiesta.

(51)

Il gruppo Hansol ha altresì contestato il fatto che la Commissione abbia costruito il prezzo cif utilizzato come denominatore per le vendite dapprima trasformate in rotoli di piccole dimensioni dalle parti collegate dell'Unione, e successivamente vendute ad acquirenti indipendenti. Secondo quanto proposto dalla parte, la Commissione dovrebbe utilizzare la media ponderata del prezzo cif di trasferimento dichiarato dei rotoli di grandi dimensioni o un valore medio cif calcolato per tonnellata in base alle vendite dirette del gruppo Hansol ad acquirenti indipendenti per le vendite in questione. In alternativa, se la Commissione non intendesse utilizzare uno dei metodi sopra descritti, il gruppo Hansol ha invitato la Commissione ad applicare un dazio antidumping sotto forma di un importo specifico per tonnellata, anziché un dazio ad valorem. La parte ha sostenuto che un dazio espresso sotto forma di un importo specifico per tonnellata risponderebbe adeguatamente alle sue preoccupazioni in merito alla possibilità che la riscossione di un dazio antidumping ad valorem superi l'importo del dumping constatato.

(52)

Per quanto riguarda quest'ultima argomentazione, essa è specificamente affrontata e accettata ai considerando 127 e 128. La Commissione non è quindi tenuta a prendere posizione sulle due opzioni per i valori cif alternativi proposti dal gruppo Hansol, in quanto esse non hanno più ragione d'essere.

(53)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha contestato la detrazione dei costi del credito nel calcolo del valore cif costruito. È stato possibile accogliere tale argomentazione. Inoltre il prezzo cif utilizzato come denominatore ha risentito delle modifiche descritte ai considerando 41 e 42.

(54)

Tenendo conto delle modifiche nella determinazione del prezzo all'esportazione, del valore normale e del prezzo cif, di cui ai considerando 41, 42, 48 e 53, e confermando le altre conclusioni formulate ai considerando da 25 a 47 del regolamento provvisorio, la media ponderata del margine di dumping definitivo del gruppo Hansol, espressa in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 10,3 %. Come descritto ai considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio, il margine di dumping residuo è stato fissato allo stesso livello.

3.   PREGIUDIZIO

3.1.   Introduzione

(55)

Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata, in considerazione dell'andamento positivo o della stabilità di una serie di indicatori di pregiudizio. Questa argomentazione è già stata respinta ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio e viene definitivamente respinta in questa sede.

(56)

Per concludere che vi sia un notevole pregiudizio, non è necessario che l'analisi del pregiudizio riveli che ogni singolo indicatore evidenzia una situazione di pregiudizio. In effetti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base uno o più fattori di pregiudizio pertinenti non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Nel caso di specie il pregiudizio riscontrato è notevole, come illustrato in particolare dal livello di redditività, dagli indicatori relativi ai prezzi e dalla quota di mercato dell'industria dell'Unione. Tutti i produttori inclusi nel campione hanno registrato un forte decremento lineare degli utili e dei flussi di cassa, che ha coinciso dal punto di vista temporale con l'impennata delle importazioni dalla Repubblica di Corea. Inoltre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE si è mantenuto relativamente stabile, ma poiché ciò è avvenuto nel contesto di un aumento significativo del consumo dell'Unione (+ 15 %), in realtà la quota di mercato dei produttori dell'Unione ha subito una contrazione. Anche se alcuni fattori di pregiudizio, quali l'utilizzo degli impianti, l'occupazione, il costo del lavoro e gli investimenti, non possono costituire una base di giudizio determinante della situazione pregiudizievole dei produttori dell'Unione, essi non contraddicono né precludono l'esistenza di un pregiudizio notevole.

(57)

Gli argomenti specifici sollevati dal gruppo Hansol su particolari indicatori di pregiudizio vengono trattati in modo dettagliato nella rimanente parte della presente sezione.

3.2.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(58)

In assenza di osservazioni sulla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 51 e 52 del regolamento provvisorio.

3.3.   Consumo dell'Unione

(59)

In assenza di osservazioni sul consumo dell'Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 53 e 55 del regolamento provvisorio.

3.4.   Importazioni dal paese interessato

3.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(60)

Il volume delle importazioni dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta era di gran lunga superiore ad un livello trascurabile (7).

(61)

In assenza di osservazioni sul volume e sulla quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 56 e 58 del regolamento provvisorio.

3.4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(62)

Il gruppo Hansol ha ritenuto non significativo il margine di sottoquotazione dell'8,1 % stabilito in via provvisoria, a causa del volume limitato delle importazioni (pari al 13,6 % del consumo dell'Unione). La parte ha sostenuto che il panel dell'OMC, nella sua relazione riguardo alle DRAM chips  (8), consideri il termine «significativo» sinonimo di importante, rilevante, essenziale, che va al di là di una semplice fluttuazione nominale/marginale. Essa cita inoltre due casi (il carbonato di sodio denso  (9) e alcuni sistemi di lettura ottica al laser  (10)), in cui la Commissione ha ritenuto che il margine di sottoquotazione fosse limitato.

(63)

La Commissione ha respinto le argomentazioni del gruppo Hansol per i seguenti motivi. In primo luogo, anche se la Commissione ha ritenuto non significativo il margine di sottoquotazione del 6 % nell'ambito del carbonato di sodio denso, si osserva che la quota di mercato delle importazioni era, in quel caso, di gran lunga inferiore (del 3,2 % prima del 1983; dell'1,4 % dopo tale data) rispetto al caso in esame. In secondo luogo, la decisione relativa ad alcuni sistemi di lettura ottica al laser riguardava principalmente prodotti eterogenei, che presentano una grande varietà di caratteristiche e differenze tecniche e sono soggetti a un rapido sviluppo tecnologico, il che non avviene con la carta termica leggera. Da ultimo ma non meno importante, la Commissione ha ritenuto che un margine di sottoquotazione dell'8,1 % per la carta termica leggera fosse significativo, dato l'elevato livello delle importazioni oggetto di dumping, fortemente aumentato durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 67, il margine di sottoquotazione definitivo stabilito era addirittura superiore a quello provvisorio, e ciò confuta l'argomentazione secondo cui il margine doveva essere considerato limitato.

(64)

L'argomentazione del gruppo Hansol, in base alla quale il calcolo della sottoquotazione era illecito, è stata respinta per motivi analoghi a quelli esposti nella sezione 6.1.

(65)

Al fine di seguire lo stesso metodo impiegato per il calcolo del dumping, nella fase definitiva si è deciso di calcolare la sottoquotazione dei prezzi applicando la stessa ponderazione di cui alla sezione 2.4.1 del presente regolamento. Il margine di sottoquotazione stabilito per il gruppo Hansol era costituito da una media ponderata dei margini determinati per le vendite di rotoli di grandi dimensioni (margini compresi tra -5 % e 0 %, con una ponderazione del 15 %-25 %) e quelli per le vendite di rotoli di piccole dimensioni (margini compresi tra il 10 % e il 20 %, con una ponderazione del 75 %-85 %). Questo approccio e le correzioni di cui alla sezione 2 hanno comportato una revisione del margine di sottoquotazione determinato in via provvisoria.

(66)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha sostenuto che la Commissione non ha tratto le sue conclusioni basandosi sul margine di sottoquotazione negativo rilevato per una parte delle vendite, violando in tal modo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. Questa argomentazione è stata però respinta, dal momento che la Commissione ha formulato le sue conclusioni in base al margine globale di sottoquotazione, conformemente alla sua prassi abituale.

(67)

Il margine di sottoquotazione definitivo è pari al 9,4 %.

(68)

In assenza di ulteriori osservazioni sul prezzo delle importazioni dal paese interessato e fatta eccezione per il margine di sottoquotazione, come spiegato ai considerando precedenti, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 59 a 64 del regolamento provvisorio.

3.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

3.5.1.   Indicatori macroeconomici

3.5.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(69)

Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata in quanto, ad eccezione di una società, i risultati della produzione erano impressionanti e alcuni produttori dell'Unione hanno aumentato la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti. La parte ha inoltre affermato che il tasso di utilizzo degli impianti era vicino al livello massimo.

(70)

Per quanto riguarda la produzione, il considerando 70 del regolamento provvisorio indica tuttavia che il volume di produzione dell'industria dell'Unione è sceso complessivamente dell'1 %. Questa tendenza negativa è coerente con la conclusione secondo cui l'industria si trovava in una situazione precaria a causa degli elevati costi fissi da essa sostenuti. Tale conclusione generale non può essere rimessa in discussione per la situazione individuale di alcuni produttori. In ogni caso, il consistente incremento della produzione di un produttore non inserito nel campione era il semplice risultato matematico della ripresa di attività temporaneamente interrotte, come illustrato al considerando 71 del regolamento provvisorio. Inoltre un altro produttore ha cessato gradualmente la produzione di carta termica leggera, proprio mentre il consumo dell'Unione registrava un incremento durante il periodo in esame (+ 15 %). In passato, in alcuni casi come quello relativo ad alcuni tipi di candele  (11), la Commissione ha riscontrato un pregiudizio concomitante con un aumento della produzione (il che non è avvenuto con la produzione di LWTP), laddove tale aumento era inferiore all'aumento del consumo nell'Unione.

(71)

Per quanto concerne la capacità produttiva, quanto asserito dalla parte, ossia che tutti i produttori dell'Unione abbiano aumentato la propria capacità produttiva, non è corretto, salvo nel caso di una società. Il produttore dell'Unione citato al considerando 71 del regolamento provvisorio non ha aumentato la sua capacità produttiva in quanto tale, bensì ha semplicemente riavviato un impianto di produzione che nel 2012 era rimasto inutilizzato e per questo escluso dal conteggio delle capacità produttive per quell'anno. Al considerando 70 del regolamento provvisorio si sottolineano inoltre le difficoltà in materia di produzione, incontrate da una delle società incluse nel campione.

(72)

Per quanto concerne l'utilizzo complessivo degli impianti, la tabella 4 del regolamento provvisorio non evidenzia un aumento, bensì un calo dell'utilizzo degli impianti nell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Il consistente aumento dell'utilizzo degli impianti registrato da un produttore era il risultato della ripresa delle attività dopo la cessazione di cui al considerando 71 del regolamento provvisorio.

(73)

Inoltre, anche se un tasso di utilizzo degli impianti del 92 % può effettivamente apparire elevato, un divario dell'8 % tra capacità e utilizzo effettivo non è considerato trascurabile, in particolare in un settore dai costi fissi elevati. I produttori di carta termica leggera devono mantenere costantemente un portafoglio ordini e continuare a vendere e produrre per evitare tempi di inattività lungo le linee di produzione. Un produttore di carta preferirebbe vendere un prodotto ad un prezzo inferiore anziché ridurne la produzione, in quanto è probabile che macchinari improduttivi provochino un pregiudizio ancora maggiore. Considerati l'elevata intensità di capitale che caratterizza l'industria della carta e il margine spesso ristretto di determinazione dei prezzi al momento della vendita, ai fini della redditività sono essenziali elevati tassi di utilizzo degli impianti. Di conseguenza, variazioni marginali dei tassi di utilizzo possono consolidare o far fallire un'azienda. Il divario dell'8 %, dal canto suo, rappresenta 32 240 tonnellate di produzione di carta termica leggera, un quantitativo superiore al volume delle importazioni del gruppo Hansol nel 2015. I produttori dell'Unione dispongono altresì di impianti multifunzionali polivalenti che possono essere utilizzati per la produzione di un prodotto diverso, come sottolineato al considerando 125 del regolamento provvisorio. È però impossibile ricorrere a tale polivalenza in un mercato in cui sussistono pratiche di dumping.

(74)

Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte e, in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 69 a 72 del regolamento provvisorio.

3.5.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(75)

Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata, dal momento che i) i produttori dell'Unione hanno aumentato le loro vendite nell'Unione e ii) hanno deciso di ridurre le vendite del prodotto in esame sul mercato dell'Unione al fine di concentrare i loro sforzi sui mercati dei paesi terzi.

(76)

Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte poiché, anche se il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato complessivamente dell'1 % durante il periodo in esame, i produttori dell'Unione non hanno potuto beneficiare pienamente dell'aumento del consumo dell'Unione (+ 15 %). Ne è conseguita una perdita significativa di quote di mercato. Per quanto riguarda l'argomentazione riguardante la riduzione delle vendite sul mercato dell'Unione, essa è in contrasto con la prima parte dell'argomentazione stessa.

(77)

In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 73 a 75 del regolamento provvisorio.

3.5.1.3.   Occupazione, costo del lavoro e produttività

(78)

Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata, dal momento che la tabella 6 del regolamento provvisorio sintetizza il buon andamento dell'industria dell'Unione con riferimento all'occupazione. La parte ha dichiarato che non vi è stata alcuna inflazione che possa spiegare un aumento del costo del lavoro.

(79)

In merito all'occupazione, la Commissione non ha riscontrato buoni risultati da parte dell'industria dell'Unione. Come evidenziato nel regolamento provvisorio, essa ha anzi rilevato una riduzione dell'1 % del livello di occupazione. Secondo i dati contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, il tasso di occupazione è aumentato in misura significativa per due produttori dell'Unione. Tuttavia, date le dimensioni di tali produttori, all'atto pratico ciò corrisponde a pochi posti di lavoro in termini assoluti e ad una diminuzione complessiva per l'industria dell'Unione nel suo insieme. In ogni caso, tenendo presente che in questo settore specifico il livello di occupazione segue da vicino l'andamento della produzione, l'occupazione non è considerata un indicatore che possa costituire una base di giudizio determinante della situazione pregiudizievole dei produttori dell'Unione.

(80)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha sostenuto che i dipendenti di due produttori dell'Unione dovrebbero essere esclusi dalla tabella 6 del regolamento provvisorio, a causa della loro situazione specifica. Questa argomentazione è stata respinta in quanto non è stata fornita alcuna giustificazione che consentisse alla Commissione di discostarsi dalla sua prassi abituale in merito all'analisi degli indicatori di pregiudizio macroeconomici.

(81)

Per quanto riguarda i costi di produzione, il considerando 86 del regolamento provvisorio deve essere interpretato nel senso che l'aumento del costo del lavoro non è sembrato eccessivo alla luce dei tassi di inflazione annui.

(82)

Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte e, in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 77 a 79, 85 e 86 del regolamento provvisorio.

3.5.1.4.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(83)

Il gruppo Hansol ha dichiarato che i prezzi praticati nell'Unione dai produttori dell'Unione dovrebbero essere oggetto di ulteriori indagini. La parte ha messo in discussione l'assenza di aumenti di prezzo da parte dei produttori dell'Unione, in base all'ipotesi che alcuni produttori dell'Unione avrebbero incrementato i loro prezzi di vendita. Il gruppo Hansol ha inoltre affermato che il calo dei prezzi di vendita registrato tra il 2013 e il 2014 è dovuto al fatto che un produttore dell'Unione ha invaso il mercato dell'Unione con merci che non aveva potuto vendere negli Stati Uniti d'America («USA»).

(84)

Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte. Per quanto riguarda la prima argomentazione, il fatto che alcuni produttori abbiano annunciato una serie di aumenti dei prezzi non significa che tutti gli aumenti siano stati effettivamente applicati. L'affermazione della parte si basa sugli aumenti di prezzo per le vendite effettuate dall'industria dell'Unione alle sue società collegate, le quali vendite rappresentano solo una piccola parte del consumo dell'Unione. Secondo la tabella 7 del regolamento provvisorio, basata su cifre verificate, nell'Unione non si è registrato un aumento generalizzato dei prezzi. Da ultimo ma non meno importante, il calo dei prezzi di vendita tra il 2013 e 2014 coincide nel tempo con la massima riduzione dei prezzi delle importazioni dalla Repubblica di Corea, conformemente a quanto indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio.

(85)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, dalla tabella 5 del regolamento provvisorio (volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE) non traspare alcun segno di «invasione» del mercato dato che, tra il 2013 e il 2014, l'indice è passato da 101 a 97.

(86)

In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 82 a 84 del regolamento provvisorio.

3.5.1.5.   Scorte

(87)

Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata, in quanto la riduzione dei livelli delle scorte, sia in termini assoluti che relativi, ha consentito all'industria dell'Unione di vendere la sua produzione senza difficoltà.

(88)

Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte perché, come indicato al considerando 88 del regolamento provvisorio, il prodotto simile è generalmente fabbricato in base a ordinazioni specifiche degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo tipo di industria poiché seguono l'andamento della produzione; durante il periodo in esame, esse sono rimaste costantemente al di sotto del livello di produzione mensile.

(89)

In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 87 e 88 del regolamento provvisorio.

3.5.1.6.   Redditività e investimenti

(90)

Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata, dal momento che i suoi investimenti sono più che raddoppiati durante il periodo dell'inchiesta. A suo avviso, la tabella 10 del regolamento provvisorio e gli elementi di prova disponibili non corroborano l'affermazione di cui al considerando 93 del regolamento provvisorio, ove si legge che i produttori inclusi nel campione hanno mantenuto i loro investimenti al livello strettamente necessario a proseguire l'attività. La parte ha inoltre dichiarato che due produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno realizzato investimenti considerevoli nel 2014.

(91)

Le argomentazioni di cui sopra sono state tuttavia respinte poiché, nonostante il raddoppiamento degli investimenti, il livello di questi ultimi è rimasto limitato in termini assoluti, in particolare se si considera che, ad esempio, il valore di una nuova linea di produzione di LWTP è stimato a 120 milioni di EUR. Durante il periodo considerato, come indicato al considerando 119 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione ha rinviato alcuni investimenti a causa della riduzione degli utili.

(92)

La stessa parte ha anche chiesto una nuova valutazione della redditività dell'industria dell'Unione poiché i problemi di un produttore dell'Unione incluso nel campione deriverebbero da fattori non connessi alle importazioni oggetto di dumping, e in particolare dagli enormi costi relativi alla chiusura di due impianti nonché dai provvedimenti presi da un'altra società per coprire i futuri pagamenti di dazi antidumping negli USA. La parte ha aggiunto che andrebbe eliminata qualsiasi distorsione riguardo alle strategie di mercato attuate dalle altre due società incluse nel campione su mercati geografici diversi e ha sostenuto che, nel complesso, esse hanno generato ingenti profitti durante il periodo dell'inchiesta.

(93)

La Commissione ha ritenuto che non fosse necessario procedere a una nuova valutazione della redditività dell'industria dell'Unione, in quanto tutti i presunti costi eccezionali sono già stati isolati ed esclusi dalla determinazione della redditività presentata nella fase provvisoria. Inoltre, come indicato al considerando 90 del regolamento provvisorio, la Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite: in altre parole, la redditività nei mercati dei paesi terzi è stata messa da parte. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(94)

In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 89 a 91 del regolamento provvisorio e, per quanto concerne gli investimenti, al considerando 93 di detto regolamento.

3.5.1.7.   Entità del margine di dumping, crescita, flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(95)

In assenza di osservazioni riguardanti l'entità del margine di dumping, la crescita, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 76, 80, 81, 92 e 93 del regolamento provvisorio e, per quanto concerne l'utile sul capitale investito, al considerando 94 di detto regolamento.

3.5.2.   Conclusioni relative al pregiudizio

(96)

In base all'esame delle osservazioni sintetizzate ai considerando da 55 a 95, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 95 a 98 del regolamento provvisorio.

4.   NESSO DI CAUSALITÀ

(97)

Il gruppo Hansol ha affermato che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame, bensì era il risultato: delle ripercussioni delle misure antidumping statunitensi su un produttore dell'Unione incluso nel campione, dell'effetto combinato dei costi di fabbricazione e dei tassi di cambio, nonché dell'influenza del prezzo della carta termica leggera senza fenolo. Le argomentazioni erano in gran parte una ripetizione di quelle già avanzate durante la fase provvisoria e sono state tutte trattate ai considerando da 98 a 101.

(98)

Per quanto riguarda le misure antidumping imposte dagli Stati Uniti, la Commissione ha osservato che, al considerando 109 del regolamento provvisorio, è stato riconosciuto che tali circostanze hanno influito in una certa misura sul produttore dell'Unione in questione. Anche se le conseguenze non avessero riguardato solo tale società, come spiegato al considerando 110 del regolamento provvisorio, l'impatto complessivo per l'industria dell'Unione è stato quasi inesistente durante il periodo dell'inchiesta. Al considerando 110 del regolamento provvisorio è stato stabilito che gli USA hanno istituito dazi elevati nei confronti di un solo produttore dell'Unione, per poi revocarli nel 2015, e che il produttore dell'Unione incluso nel campione è riuscito a rimediare parzialmente alla situazione incrementando le esportazioni verso altri mercati. Se tale produttore dell'Unione incluso nel campione sia riuscito o meno a riprendersi, compensando del tutto le mancate vendite negli Stati Uniti, non è pertinente poiché tali circostanze non avrebbero influito in alcun modo sulla maggior parte dei dati relativi a tale produttore dell'Unione, come indicato al considerando 109 del regolamento provvisorio. Contrariamente a quanto suggerisce il gruppo Hansol, nel periodo in cui erano in vigore dazi elevati negli Stati Uniti la carta termica leggera non si è riversata nel mercato dell'Unione (questa ipotesi è ulteriormente confutata al considerando 85) né si è registrato un aumento dei prezzi di vendita nel 2015 (come illustrato nelle tabelle 3 e 7 del regolamento provvisorio). Sulla base di quanto precede e delle conclusioni della fase provvisoria, si è concluso che le misure antidumping statunitensi esaminate non hanno comportato una riduzione dei prezzi e della redditività sul mercato dell'Unione.

(99)

Per quanto concerne i costi di fabbricazione, la parte si è concentrata solo sul periodo 2014-2015. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, essa ha esteso l'argomentazione all'intero periodo dell'inchiesta e ha sostenuto che l'aumento dei prezzi delle materie prime, in concomitanza con la tendenza al ribasso del tasso di cambio dell'euro, ha interessato in maniera particolare l'industria dell'Unione. È stato tuttavia accertato che, durante il periodo considerato, il calo di redditività era dovuto all'assenza di correlazione tra i costi (+ 3 %) e i prezzi (– 11 %), dal momento che la diminuzione dei prezzi era superiore all'aumento dei costi. Sulla base di quanto precede e delle conclusioni della fase provvisoria, si è concluso che l'aumento dei costi non ha annullato il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Repubblica di Corea.

(100)

Per quanto riguarda l'effetto del prezzo della carta termica leggera senza fenolo, i presunti prezzi d'acquisto superiori di alcune società collegate al produttore esportatore non sono in contraddizione con la conclusione generale di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio, ove si legge che «durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari di carta termica leggera senza fenolo sono diminuiti meno dei prezzi di vendita unitari di carta termica leggera contenente fenolo». Queste società rappresentano una quota modesta del consumo dell'Unione. Sulla base di quanto precede e delle conclusioni della fase provvisoria, si è concluso che il calo dei prezzi dell'industria dell'Unione non può essere attribuito alla presunta diminuzione dei prezzi della carta termica leggera senza fenolo.

(101)

Il gruppo Hansol ha sostenuto che, anche se nessuno dei presunti fattori influisce da solo in maniera determinante, la Commissione dovrebbe approfondire l'esame delle cause reali del presunto pregiudizio, compreso il loro effetto aggregato. Questa argomentazione è stata però respinta dal momento che la Commissione ha già effettuato una valutazione combinata, illustrata al considerando 121 del regolamento provvisorio, e che non sono stati addotti nuovi elementi dopo l'istituzione delle misure provvisorie.

(102)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 99 a 121 del regolamento provvisorio.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(103)

Il denunciante ha suggerito l'esistenza della minaccia di un ulteriore pregiudizio per i produttori dell'Unione alla luce dell'annuncio del gruppo Hansol di aumentare in misura significativa la sua capacità produttiva di carta termica leggera entro il 2019. Date le conclusioni relative al pregiudizio notevole, la Commissione non ha effettuato un'analisi della minaccia di pregiudizio.

(104)

In assenza di osservazioni riguardanti l'interesse dell'industria dell'Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 123 a 128 del regolamento provvisorio.

5.2.   Interesse di altre parti interessate

(105)

Il governo della Corea ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 132 del regolamento provvisorio, senza fornire elementi di prova aggiuntivi. Tale argomentazione è già stata respinta nella fase provvisoria.

(106)

Il governo della Corea ha inoltre sostenuto che le misure non sono nell'interesse dell'Unione per i seguenti motivi: molti trasformatori e importatori europei hanno espresso le loro obiezioni nel corso dell'audizione del settembre 2016 (cfr. il considerando 5 del regolamento provvisorio); le misure incideranno negativamente sui trasformatori controllati del gruppo Hansol, comprendenti il settore a valle dell'industria della carta termica leggera; infine i produttori dell'Unione sono costituiti da grandi società, mentre i trasformatori controllati del gruppo Hansol sono per lo più piccole e medie imprese («PMI») la cui rilevanza non è tale da influire sui prezzi.

(107)

Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte. Dall'inchiesta non è emersa l'esistenza di una maggioranza di trasformatori e importatori dell'Unione contrari alle misure, come ulteriormente precisato al considerando 109. Non è stato inoltre possibile accertare fino a che punto le misure si sarebbero ripercosse negativamente sulle controllate del gruppo Hansol nell'Unione, specie se si considera che è stato il gruppo Hansol stesso a sottolineare che i risultati negativi di una di queste controllate erano dovuti a una cattiva gestione. Per quanto riguarda la dimensione dei trasformatori controllati del gruppo Hansol, si fa osservare che, in fin dei conti, essi appartengono ad un grande gruppo. Dal momento che il gruppo Hansol stesso ha riconosciuto la riluttanza dei clienti finali ad accettare aumenti dei prezzi, si è concluso che i clienti detengono un potere contrattuale nelle negoziazioni dei prezzi.

(108)

Il gruppo Hansol ha sostenuto che le industrie dell'Unione a valle sono quasi unanimemente contrarie all'istituzione di misure e che, secondo i fascicoli consultabili dalle parti interessate, almeno 36 trasformatori indipendenti e utilizzatori finali hanno espresso la loro ferma opposizione alle misure. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha affermato che la Commissione aveva trascurato il fatto che la maggior parte dei trasformatori dell'Unione a valle e degli utilizzatori che hanno collaborato si è dichiarata contraria all'istituzione di misure. Secondo tali dichiarazioni, il fatto che non tutte le industrie dell'Unione a valle abbiano manifestato la loro opposizione, o che molte di esse non abbiano ribadito il proprio punto di vista dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non avrebbe pregiudicato la loro opposizione.

(109)

Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte. Al considerando 129 del regolamento provvisorio si tiene conto della limitata collaborazione di alcune parti. Molte industrie dell'Unione a valle non si sono manifestate nel corso dell'inchiesta e nessuna di esse ha presentato osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie o definitive. Tale silenzio non poteva essere interpretato come una tacita opposizione alle misure: si doveva invece intendere che la posizione di tali industrie «non era nota». Come indicato al considerando 130 del regolamento provvisorio, in termini di volume di acquisti di carta termica leggera i trasformatori che si sono manifestati esprimendosi a favore delle misure hanno un peso maggiore di quelli che non hanno formulato osservazioni o che si sono opposti all'istituzione di misure. In seguito all'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive, un altro trasformatore si è dichiarato favorevole alle misure. Anche la Confederazione delle industrie europee della carta, che in ultima analisi rappresenta numerose industrie a valle, si è espressa a favore delle misure sia nella fase iniziale che in quella definitiva. I fascicoli consultabili dalle parti interessate indicano dal canto loro che circa un terzo dei trasformatori indipendenti e degli utilizzatori finali conteggiati nel considerando precedente si era opposto alle misure in una certa fase del procedimento, prima della comunicazione delle conclusioni provvisorie.

(110)

Il gruppo Hansol ha dichiarato che le misure sono contrarie all'interesse delle imprese europee per i seguenti motivi: innanzi tutto il mercato dell'Unione può essere definito un duopolio/oligopolio ed è opportuno promuovere la concorrenza in quanto non esistono fonti alternative di approvvigionamento, i produttori dell'Unione non dispongono di infrastrutture competitive e non sarebbero in grado di cambiare produzione in modo efficiente per passare alla carta termica leggera; inoltre è altamente improbabile che il produttore minore dell'Unione decida di invertire una decisione commerciale che ha consentito un aumento della redditività; infine le PMI europee che operano nell'industria a valle dovranno fare i conti con un'offerta disponibile ridotta e a prezzi eccessivi, il che costituirà una grave minaccia per la loro sopravvivenza. Inoltre le misure eliminerebbero la concorrenza e comporterebbero una perdita di posti di lavoro per gli utilizzatori.

(111)

Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte. Il semplice fatto che i produttori dell'Unione siano poco numerosi è irrilevante e, come precisato al considerando 115 del regolamento provvisorio, non esistono elementi disponibili che dimostrino l'esistenza di pratiche anticoncorrenziali. Conformemente al considerando 131 del regolamento provvisorio, nell'Unione esistono numerose fonti di approvvigionamento. Non mancano alternative supplementari, quali le importazioni del gruppo Hansol (a prezzi equi) e importazioni minori da altri paesi terzi. L'argomentazione relativa alla mancanza di infrastrutture competitive è smentita, tra l'altro, dalle osservazioni presentate dal gruppo Hansol l'8 dicembre 2016, che descrivono l'industria dell'Unione come «altamente efficiente». Il produttore minore dell'Unione è libero, dal canto suo, di tornare sulla sua decisione qualora vi siano prospettive migliori per la carta termica leggera. Per quanto concerne l'industria a valle, si ritiene che trarrà beneficio dalla significativa capacità dell'industria dell'Unione (come indicato al considerando 73), dalle diverse fonti di approvvigionamento di cui sopra e dal ripristino della concorrenza nel mercato dell'Unione.

(112)

Il gruppo Hansol ha altresì sostenuto che le misure sarebbero contrarie all'interesse dei consumatori, ai quali sarà impedito l'accesso alla carta termica leggera a prezzi ragionevoli. In mancanza di prove sostanziali a sostegno di questa argomentazione, essa è stata respinta.

(113)

Il gruppo Hansol ha inoltre asserito che le misure comporterebbero, oltre a un'invasione di rotoli cinesi di piccole dimensioni, la creazione, lungo le frontiere dell'Unione, di nuovi impianti di trasformazione aventi libero accesso alle materie prime, e quindi la chiusura di numerosi trasformatori nell'Unione. In mancanza di prove sostanziali a sostegno di questa argomentazione, essa è stata respinta.

(114)

In assenza di osservazioni riguardanti l'interesse di altre parti interessate, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 129 a 134 del regolamento provvisorio.

5.3.   Altre argomentazioni

(115)

Il gruppo Hansol ha sostenuto che un gruppo selezionato di imprese europee cerca di aumentare artificialmente i propri profitti spingendo la Commissione ad abusare dello strumento antidumping.

(116)

Questa argomentazione non è stata ulteriormente comprovata. La Commissione ha sottolineato che l'inchiesta è stata condotta nel quadro giuridico applicabile, secondo le più elevate norme di neutralità e di trasparenza.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(117)

In assenza di altre osservazioni in merito all'interesse dell'Unione, è stata confermata la conclusione raggiunta al considerando 135 del regolamento provvisorio.

6.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

6.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(118)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, nessuna parte ha formulato osservazioni in merito al profitto di riferimento utilizzato in via provvisoria per calcolare le vendite sottocosto (underselling). Le parti non hanno formulato osservazioni in merito al profitto di riferimento neppure nella fase definitiva.

(119)

Il gruppo Hansol ha contestato l'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 2, paragrafo 9, per calcolare il pregiudizio, dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 9, è citato nelle disposizioni sul dumping del regolamento di base e non può essere utilizzato per analogia per calcolare il margine di pregiudizio. La parte ha contestato che il calcolo si basa in gran parte sull'adeguamento delle operazioni di vendita riguardanti rotoli di piccole dimensioni, ossia un prodotto diverso che non è oggetto dell'inchiesta. Secondo il gruppo Hansol non vi è alcuna concorrenza tra le vendite nell'Unione di rotoli di piccole dimensioni effettuate dai suoi trasformatori collegati e le vendite di rotoli di grandi dimensioni effettuate dall'industria dell'Unione; la Commissione, calcolando il margine di pregiudizio in base ai prezzi di vendita di un prodotto che non è un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, avrebbe così violato l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. La parte ha corroborato la sua affermazione relativa al nesso di causalità basandosi sull'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa ChinaGOES  (12) e sulla relazione del panel dell'OMC ChinaX-ray  (13).

(120)

Lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è determinare se sia sufficiente, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, applicare al prezzo all'esportazione di tali importazioni un'aliquota del dazio inferiore (rispetto a quella basata sul margine di dumping). Tale valutazione dovrebbe essere basata sul prezzo all'esportazione franco frontiera dell'Unione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dato che il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e che detto articolo è la sola disposizione del regolamento di base che fornisce indicazioni sulla costruzione del prezzo all'esportazione, l'applicazione di tale articolo per analogia è giustificata.

(121)

La Commissione ha ritenuto che la determinazione del pertinente prezzo all'importazione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto non dovrebbe essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano destinate a operatori collegati o indipendenti nell'Unione. Il metodo usato dalla Commissione ha garantito un trattamento paritario in entrambe le circostanze.

(122)

Il calcolo del margine di pregiudizio dovrebbe di norma essere basato sul confronto dei prezzi al livello in cui si svolge la concorrenza nell'UE. Nel caso di specie, soltanto una piccola parte delle vendite all'esportazione del prodotto in esame viene effettuata ad acquirenti indipendenti nell'UE. Nella stragrande maggioranza dei casi, il prodotto in esame è venduto a trasformatori collegati nell'Unione, che trasformano i prodotti in rotoli di piccole dimensioni. In tali circostanze, sono principalmente i trasformatori collegati ad essere in concorrenza tra loro. Per analogia con il calcolo del dumping, questi prezzi di vendita non potevano essere considerati attendibili ai fini di un confronto obiettivo dei prezzi ed è per questo che è stato necessario costruire i prezzi all'importazione del prodotto in esame. Nella sezione 2.2 si analizzano più approfonditamente i motivi per cui i rotoli di piccole dimensioni non potevano essere ignorati nei calcoli ed è stato necessario, per talune operazioni, costruire i prezzi all'esportazione.

(123)

Nella misura in cui la Commissione ha confermato la propria scelta di considerare i rotoli di piccole dimensioni ai fini dei calcoli, i riferimenti all'articolo 3, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, alla relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa ChinaGOES e alla relazione del panel dell'OMC ChinaX-ray sono irrilevanti.

(124)

Per i motivi sopra indicati, la Commissione ha ritenuto che l'approccio adottato era corretto e ha respinto tali argomentazioni.

(125)

Al fine di seguire lo stesso metodo impiegato per il calcolo del dumping, nella fase definitiva si è deciso di calcolare il margine di pregiudizio applicando la stessa ponderazione di cui alla sezione 2.4.1 del presente regolamento. Questo approccio e le correzioni di cui alla sezione 2 hanno comportato una revisione del margine di pregiudizio calcolato in via provvisoria.

(126)

Il margine di pregiudizio definitivo così stabilito era pari al 37,0 %.

6.2.   Forma delle misure

(127)

Si ricorda che la maggior parte delle vendite del gruppo Hansol avviene tramite parti collegate ed è finalizzata alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha contestato il fatto che la Commissione avesse costruito il prezzo cif utilizzato come denominatore per tali vendite (cfr. il considerando 51). A tale riguardo la parte ha sostenuto tra l'altro che il prezzo cif provvisoriamente utilizzato dalla Commissione come denominatore per il calcolo del dumping riferito alle vendite in questione avrebbe comportato un importo superiore all'importo del dumping accertato. Per rimediare a tale presunta distorsione, la Commissione dovrebbe applicare, secondo quanto proposto dal gruppo Hansol, un dazio antidumping sotto forma di un importo specifico per tonnellata, anziché un dazio ad valorem.

(128)

L'argomentazione è stata debitamente analizzata e, alla luce delle specifiche circostanze circa la determinazione di un prezzo cif per tali vendite nel caso di specie, la Commissione ha concluso che sarebbe più appropriato utilizzare una forma di dazio che non richieda la determinazione di un prezzo cif attendibile. La Commissione ha pertanto deciso che il dazio antidumping dovrebbe essere istituito sotto forma di un importo fisso per tonnellata espresso in euro per tonnellata netta, anziché di un dazio ad valorem come quello istituito in via provvisoria.

6.3.   Misure definitive

(129)

Tenendo conto delle questioni menzionate nella sezione precedente, le aliquote del dazio antidumping, espresse in base al prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere basate sul margine di dumping e corrispondere ai seguenti valori:

Paese

Società

Margine di dumping definitivo (%)

Margine di pregiudizio definitivo (%)

Aliquota del dazio definitivo (%)

Fissazione dell'aliquota del dazio definitivo — EUR/tonnellata

Repubblica di Corea

Gruppo Hansol (Hansol Paper Co., Ltd e Hansol Artone Paper Co., Ltd)

10,3

37,0

10,3

104,46

Tutte le altre società

10,3

37,0

10,3

104,46

(130)

In seguito all'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha affermato che il dazio specifico calcolato e indicato nell'ultima colonna della tabella di cui sopra corrisponderebbe a un importo del dumping superiore a quello accertato durante l'inchiesta. Tuttavia il calcolo effettuato per giungere a tale conclusione era errato, in quanto non teneva conto della ponderazione descritta al considerando 46 del regolamento provvisorio e al considerando 49 del presente regolamento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(131)

Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta.

(132)

Come anche illustrato al considerando 50 del regolamento provvisorio, nel caso di specie il livello di collaborazione era elevato, poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il totale delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto il dazio antidumping residuo era basato sul livello della società che ha collaborato.

(133)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

6.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(134)

In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio. Gli importi depositati dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo stabilito a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

(135)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520).

2.   Il tasso del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 è un importo fisso di 104,46 EUR per tonnellata netta.

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 1).

(3)  GU C 62 del 18.2.2016, pag. 7.

(4)  RAC e SEAC, Documento di riferimento del Parere sul fascicolo conforme all'allegato XV, che propone restrizioni per il 4,4′-isopropilidendifenolo (bisfenolo A; BPA), 4 dicembre 2015, consultabile all'indirizzo: http://echa.europa.eu/documents/10162/d52d2c6b-2f1c-4ddf-bb44-4e3e42ea1820, pagg. 356-358.

(5)  Regolamento (CE) n. 930/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia nonché il procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario del Cile e delle Isole Færøer (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4).

(7)  L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base stabilisce il limite del «livello trascurabile» ad una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che i paesi esportatori rappresentino complessivamente una quota pari o superiore al 3 % del consumo dell'Unione.

(8)  Relazione del panel dell'OMC, European CommunitiesCountervailing Measures on Dynamic Random Access Memory Chips from Korea (Comunità europee — Misure compensative sulle DRAM in forma di chip originarie della Corea), WT/DS299/R, 3.8.2015.

(9)  Decisione 90/507/CEE della Commissione, del 7 settembre 1990, relativa alla chiusura della procedura di riesame delle misure antidumping nei confronti delle importazioni di carbonato di sodio denso originario degli Stati Uniti d'America (GU L 283 del 16.10.1990, pag. 38).

(10)  Decisione 1999/55/CE della Commissione, del 21 dicembre 1998, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 18 del 23.1.1999, pag. 62).

(11)  Regolamento (CE) n. 1130/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (GU L 306 del 15.11.2008, pag. 22).

(12)  Relazione dell'organo di appello nella causa ChinaGOES, WT/DS414/AB/R, 18 ottobre 2012, punto 128.

(13)  Relazione del panel ChinaX-ray, WT/DS425/R, 26 febbraio 2013, punto 7.50.


3.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/764 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí hrudkový syr — salašnícky (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovacchia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Ovčí hrudkový syr — salašnícky», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 984/2010 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Ovčí hrudkový syr — salašnícky» (STG).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 984/2010 della Commissione, del 3 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí hrudkový syr — salašnícky (STG)] (GU L 286 del 4.11.2010, pag. 3).

(3)  GU C 388 del 21.10.2016, pag. 6.


3.5.2017   

IT

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L 114/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/765 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí salašnícky údený syr (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovacchia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Ovčí salašnícky údený syr», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 930/2010 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Ovčí salašnícky údený syr» (STG).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 930/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí salašnícky údený syr (STG)] (GU L 273 del 19.10.2010, pag. 5).

(3)  GU C 388 del 21.10.2016, pag. 10.


3.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/766 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

288,4

MA

92,1

TR

118,3

ZZ

166,3

0707 00 05

MA

79,4

TR

140,7

ZZ

110,1

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,9

IL

80,5

MA

56,7

TR

65,5

ZA

43,6

ZZ

59,2

0805 50 10

EG

56,5

TR

54,0

ZZ

55,3

0808 10 80

AR

89,0

BR

117,6

CL

121,6

NZ

141,4

US

116,7

ZA

84,0

ZZ

111,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

3.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/767 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 2741]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende anche alcune zone della Polonia.

(2)

Dal novembre 2015 non sono stati notificati casi di peste suina africana nei cinghiali nelle zone più settentrionali della Polonia elencate nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. In tali zone sono state inoltre messe in atto pratiche di sorveglianza e gestione dei cinghiali. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica in tali zone. Tali zone dovrebbero pertanto figurare adesso nella parte I anziché nella parte II dell'allegato.

(3)

Tra gennaio e marzo 2017 sono stati rilevati pochi casi di peste suina africana nei cinghiali nei powiecie łosickim in Polonia, in una zona attualmente elencata nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e in prossimità di zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Il verificarsi di tali casi costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone della Polonia dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato.

(4)

L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da tale malattia in Polonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Polonia.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO

PARTE I

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Hiiu maakond.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Dobeles novada Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu, Dobeles un Bērzes pagasts, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts,

Kuldīgas novada Rendas un Kabiles pagasts,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Ventspils novada Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts un Piltenes pilsēta,

Brocēnu novads,

Rundāles novads,

Tērvetes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Bauskas pilsēta,

Talsu pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Ventspils.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ir Šakių seniūnijos,

Pasvalio miesto savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo i Prostki w powiecie ełckim,

gmina Biała Piska w powiecie piskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki i Raczki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki w powiecie sokołowskim,

gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

Północna część gminy Platerów do linii kolejowej Nr 31 (Czeremcha — Siedlce) oraz gminy Olszanka i Łosice w powiecie Łosickim,

powiat ostrowski.

 

w województwie lubelskim:

gmina Hanna w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia i Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Elva linn,

Võhma linn,

Kuressaare linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

IDA-Viru maakond,

Lääne maakond,

Pärnu maakond,

Põlva maakond,

Võru maakond,

Valga maakond,

Rapla maakond,

Suure-Jaani vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Tartu vald,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Tarvastu vald,

Nõo vald,

Ülenurme vald,

Tähtvere vald,

Rõngu vald,

Rannu vald,

Konguta vald,

Puhja vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Kõpu vald,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Orissaare vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Torgu vald,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Raunas novada Raunas pagasts,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes un Puzes pagasts,

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Iecavas novads,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

Rēzeknes novads,

Rojas novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Skrīveru novads,

Strenču novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Naujamiesčio, Paįstrio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Alytaus miesto savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Visagino savivaldybė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Rutki w powiecie zambrowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

południowa część gmina Platerów od linii kolejowej Nr 31 (Czeremcha — Siedlce) w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Jõgeva maakond,

Järva maakond,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Vārkavas novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Miežiškių, Raguvos ir Karsakiškio seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

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