ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
26 aprile 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/716 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 19, paragrafo 5, e l’allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012 specificano le informazioni da includere nell’elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri includono altresì nell’elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all’articolo 38 del medesimo regolamento.

(4)

È pertanto necessario stabilire modelli di formulari da utilizzare per la compilazione, da parte degli Stati membri, degli elenchi degli enti selezionatori per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e degli enti ibridatori per i suini ibridi riproduttori riconosciuti dalle rispettive autorità competenti in conformità al regolamento (UE) 2016/1012.

(5)

Tenuto conto del ruolo degli Stati membri nel riconoscimento di una razza quale razza a rischio di estinzione, in conformità alle definizioni di cui all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012, è necessario includere tale informazione negli elenchi degli enti selezionatori riconosciuti di cui al medesimo regolamento.

(6)

Per facilitare gli scambi commerciali di animali riproduttori e i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti, è altresì necessario indicare, nell’elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012, le date in cui il riconoscimento è stato concesso o revocato, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 64, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o in cui l’approvazione di un programma genetico è stata concessa, sospesa o revocata.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012 sono presentate in conformità ai modelli di formulari di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.


ALLEGATO

I.   Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura

a)   Animali riproduttori di razza pura della specie bovina

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie bovina di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Lingua ufficiale/

Ente selezionatore o autorità competente

Lingua ufficiale/

Programma genetico (1)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Lingua ufficiale/

Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (2)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato

Lingua ufficiale/

Deroghe (3)

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico

(gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore (4)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (4)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (4)

Nome

Image

Image

Image

Image

www (2)

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

 

b)   Animali riproduttori di razza pura della specie suina

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie suina di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Lingua ufficiale/

Ente selezionatore o autorità competente

Lingua ufficiale/

Programma genetico (5)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Lingua ufficiale/

Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (6)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato

Lingua ufficiale/

Deroghe (7)

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico

(gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore (8)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (8)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (8)

Nome

Image

Image

Image

Image

www (6)

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

 

c)   Animali riproduttori di razza pura della specie ovina

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie ovina di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Lingua ufficiale/

Ente selezionatore o autorità competente

Lingua ufficiale/

Programma genetico (9)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Lingua ufficiale/

Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (10)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato

Lingua ufficiale/

Deroghe (11)

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico

(gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore (12)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (12)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (12)

Nome

Image

Image

Image

Image

www (10)

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

 

d)   Animali riproduttori di razza pura della specie caprina

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie caprina di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Lingua ufficiale/

Ente selezionatore o autorità competente

Lingua ufficiale/

Programma genetico (13)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Lingua ufficiale/

Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (14)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato

Lingua ufficiale/

Deroghe (15)

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico

(gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore (16)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (16)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (16)

Nome

Image

Image

Image

Image

www (14)

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

 

e)   Animali riproduttori di razza pura della specie equina

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie equina di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

7

Lingua ufficiale/

Ente selezionatore o autorità competente

Lingua ufficiale/

Programma genetico (17)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Lingua ufficiale/

Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (18)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato

Lingua ufficiale/

Deroghe (19)

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico

(gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Libro genealogico d’origine della razza (20)

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore (21)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (21)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (21)

Nome

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

Nome

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Enti ibridatori che tengono registri suini ibridi per i suini ibridi riproduttori

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti ibridatori che attuano programmi genetici su suini ibridi riproduttori (23) di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012, riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

7

Lingua ufficiale/

Ente ibridatore

Lingua ufficiale/Programma genetico (24)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente ibridatore

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente ibridatore

Lingua ufficiale/

Nome delle razze, delle linee o degli incroci contemplati dal/dai programma/i genetico/i approvato/i

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (25)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico attuato

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente ibridatore (26)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (26)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (26)

Nome della razza o della linea in purezza

Nome dell’incrocio

Nome

Image

Image

Image

Image

www (25)

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

 


(1)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(2)  Ove disponibile.

(3)  Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1»

creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2»

ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3»

miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4»

programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(4)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(5)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(6)  Ove disponibile.

(7)  Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1»

creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2»

ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3»

miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4»

programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(8)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(9)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(10)  Ove disponibile.

(11)  Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1»

creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2»

ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3»

miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4»

programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(12)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(13)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(14)  Ove disponibile.

(15)  Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1»

creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2»

ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3»

miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4»

programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(16)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(17)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(18)  Ove disponibile.

(19)  Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1»

creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2»

ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3»

programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012;

«4»

divieto o limitazione della raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale e/o della raccolta degli ovociti per la produzione di embrioni o della raccolta degli embrioni per il trasferimento di embrioni [articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012].

(20)  Compilare se il libro genealogico è tenuto da un ente selezionatore/un’autorità competente diverso/a dall’ente selezionatore/autorità competente della colonna 1.

(21)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(22)  Inserire il codice a 3 cifre del paese e il codice a 3 cifre della banca dati, come opportuno.

(23)  Come definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/1012.

(24)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente ibridatore.

(25)  Ove disponibile.

(26)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente ibridatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.


26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/717 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale, comprese le norme relative all’emissione di certificati zootecnici per tali prodotti. L’articolo 30, paragrafo 4, di detto regolamento stabilisce che qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, o il relativo materiale germinale, siano oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti o registrati in un altro libro genealogico o registro suini ibridi, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.

(2)

L’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell’elenco di cui all’articolo 34 del medesimo regolamento, o il relativo materiale germinale, siano introdotti nell’Unione, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.

(3)

Il certificato zootecnico di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1012 è rilasciato unicamente dall’ente selezionatore, dall’ente ibridatore o dall’autorità competente di spedizione degli animali riproduttori o del loro materiale germinale, qualora tali partite siano commercializzate all’interno dell’Unione, o dall’organismo di allevamento o dal servizio ufficiale del paese terzo di spedizione, qualora tali partite siano introdotte nell’Unione.

(4)

L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che l’autorità competente può consentire che il materiale germinale sia accompagnato da un certificato zootecnico emesso, sulla base delle informazioni ricevute dall’ente selezionatore o dall’ente ibridatore, da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuto a fini di scambi commerciali all’interno dell’Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale.

(5)

L’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1012 precisa che i certificati zootecnici contengono le informazioni di cui alle parti e ai capi pertinenti dell’allegato V del medesimo regolamento e sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione.

(6)

È pertanto necessario stabilire modelli per i certificati zootecnici che devono accompagnare le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale quando tali partite sono commercializzate all’interno dell’Unione o sono introdotte nell’Unione.

(7)

L’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, è possibile inserire nel certificato zootecnico un riferimento al sito web che riporta tali risultati anziché indicare tali risultati nel certificato zootecnico. Tale possibilità dovrebbe trovare riscontro nei modelli di certificati zootecnici stabiliti dal presente regolamento.

(8)

L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, le informazioni di cui all’allegato V, parte 2, capo I, del medesimo regolamento figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi e che la Commissione adotta atti delegati riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione. Non è pertanto necessario che il presente regolamento stabilisca un modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura della specie equina.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati zootecnici per gli scambi commerciali e l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/1012.

Articolo 2

Certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale

1.   Per quanto concerne gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all’allegato V, parti 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell’allegato I del presente regolamento:

a)

la sezione A per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina;

b)

la sezione B per lo sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;

c)

la sezione C per gli ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;

d)

la sezione D per gli embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.

2.   Per quanto concerne gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all’allegato V, parti 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell’allegato II del presente regolamento:

a)

la sezione A per i suini ibridi riproduttori;

b)

la sezione B per lo sperma di suini ibridi riproduttori;

c)

la sezione C per gli ovociti di suini ibridi riproduttori;

d)

la sezione D per gli embrioni di suini ibridi riproduttori.

Articolo 3

Certificati zootecnici per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale

1.   Per quanto concerne l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all’allegato V, parti 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell’allegato III del presente regolamento:

a)

la sezione A per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;

b)

la sezione B per lo sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;

c)

la sezione C per gli ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;

d)

la sezione D per gli embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.

2.   Per quanto concerne l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all’allegato V, parti 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell’allegato IV del presente regolamento:

a)

la sezione A per i suini ibridi riproduttori;

b)

la sezione B per lo sperma di suini ibridi riproduttori;

c)

la sezione C per gli ovociti di suini ibridi riproduttori;

d)

la sezione D per gli embrioni di suini ibridi riproduttori.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.


ALLEGATO I

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina

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SEZIONE B

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura

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SEZIONE C

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di animali riproduttori di razza pura

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SEZIONE D

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura

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ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE B

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE C

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE D

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori

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ALLEGATO III

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

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SEZIONE B

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura

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SEZIONE C

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura

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SEZIONE D

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura

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ALLEGATO IV

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE B

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di sperma di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE C

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE D

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori

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