ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 108

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
26 aprile 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

1

 

 

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/731 della Commissione, del 25 aprile 2017, che modifica i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato per i prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/732 della Commissione, del 25 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia

31

 

*

Decisione (PESC) 2017/734 del Consiglio, del 25 aprile 2017, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/1


DECISIONE (UE) 2017/730 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

Tali negoziati si sono conclusi e il 12 luglio 2016 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea («accordo»).

(4)

L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il 25 novembre 2016, con riserva della sua conclusione in data successiva, in conformità della decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio (2).

(5)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea é approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista dall'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dallo stesso (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  Il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo il 15 marzo 2017.

(2)  Decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 1).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio


26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/3


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

A.   Lettera dell'Unione

Signor,

in seguito ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi pregio proporre quanto segue:

L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche seguenti:

 

aumento di 4 766 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Pezzi di galli e di galline, della specie Gallus domesticus, congelati», voci tariffarie 0207.14.10, 0207.14.50 e 0207.14.70, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0 %;

 

aumento di 610 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Pezzi di tacchina e di tacchino, congelati», voci tariffarie 0207.27.10, 0207.27.20 e 0207.27.80, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0 %;

 

aumento di 36 000 tonnellate nella parte «erga omnes» del contingente tariffario UE per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingentale di 98 EUR per tonnellata;

 

aumento di 78 000 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingentale di 98 EUR per tonnellata.

Per quanto riguarda il volume di 78 000 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, nonostante il limite del dazio contingentale di 98 EUR per tonnellata, l'Unione europea applicherà autonomamente:

nel corso dei primi sei anni in cui questo volume sarà disponibile, un dazio contingentale di 11 EUR per tonnellata, e

nel corso del settimo anno in cui questo volume sarà disponibile, un dazio contingentale di 54 EUR per tonnellata.

L'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou Unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku Uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

B.   Lettera della Repubblica federativa del Brasile

Signor,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«in seguito ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi pregio proporre quanto segue:

L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche seguenti:

 

aumento di 4 766 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Pezzi di galli e di galline, della specie Gallus domesticus, congelati», voci tariffarie 0207.14.10, 0207.14.50 e 0207.14.70, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0 %;

 

aumento di 610 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Pezzi di tacchina e di tacchino, congelati», voci tariffarie 0207.27.10, 0207.27.20 e 0207.27.80, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0 %;

 

aumento di 36 000 tonnellate nella parte «erga omnes» del contingente tariffario UE per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingentale di 98 EUR per tonnellata;

 

aumento di 78 000 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingentale di 98 EUR per tonnellata.

Per quanto riguarda il volume di 78 000 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, nonostante il limite del dazio contingentale di 98 EUR per tonnellata, l'Unione europea applicherà autonomamente:

nel corso dei primi sei anni in cui questo volume sarà disponibile, un dazio contingentale di 11 EUR per tonnellata, e

nel corso del settimo anno in cui questo volume sarà disponibile, un dazio contingentale di 54 EUR per tonnellata.

L'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile.».

Posso comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Fait à Bruxelles, le

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Pela República Federativa do Brasil

За Федеративна република Бразилия

Por la República Federativa de Brasil

Za Brazilskou Federativní republiku

For den Føderative Republik Brasilien

Für die Föderative Republik Brasilien

Brasiilia Liitvabariigi nimel

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

For the Federative Republic of Brazil

Pour la République fédérative du Brésil

Za Saveznu Republiku Brazil

Per la Repubblica federativa del Brasile

Brazīlijas Federatīvās Republikas vārdā –

Brazilijos Federacinės Respublikos vardu

A Brazil Szövetségi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Voor de Federale Republiek Brazilië

W imieniu Federacyjnej Republiki Brazylii

Pentru Republica Federativă a Braziliei

Za Brazílsku federatívnu republiku

Za Federativno republiko Brazilijo

Brasilian liittotasavallan puolesta

För Förbundsrepubliken Brasilien

Image


REGOLAMENTI

26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/731 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2017

che modifica i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato per i prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4) definisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, compresi i bovini domestici, e di determinate partite di carni fresche destinate al consumo umano, comprese le carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici.

(2)

L'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X) e un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (BOV-Y). L'allegato II, parte 2, di detto regolamento contiene un modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci) (BOV) e un modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (Ovis aries) e di caprini domestici (Capra hircus) (OVI). In tali modelli di certificati veterinari figurano garanzie in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (5) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(4)

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 contiene, nella parte III, un modello di certificato per le importazioni di gelatina destinata al consumo umano (GEL), nella parte IV un modello di certificato per le importazioni di collagene destinato al consumo umano (COL), nella parte V un modello di certificato per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano (RCG) e nella parte VI un modello di certificato per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano (TCG). In tali modelli di certificati veterinari figurano garanzie in relazione alla BSE per i prodotti di origine bovina, ovina e caprina.

(5)

Il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (6) fissa, tra l'altro, condizioni di certificazione sanitaria per importare nell'Unione di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano o per consentirne il transito attraverso di essa.

(6)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 contiene il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano. In tale modello di certificato sanitario figurano garanzie in relazione alla BSE per i prodotti di origine bovina, ovina e caprina.

(7)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato IX, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di bovini per quanto riguarda la BSE mentre il capitolo C di detto allegato stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini per quanto riguarda la BSE.

(8)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione (8). Tali modifiche chiariscono, tra l'altro, le disposizioni di cui all'allegato IX, capitoli B e C, del regolamento (CE) n. 999/2001. Esse prevedono inoltre la modifica dell'obbligo di cui all'allegato IX, capitolo C, di detto regolamento secondo il quale, qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse di bovini deve recare una striscia blu. Tale modifica prevede che, qualora tale rimozione sia richiesta per i prodotti di origine bovina importati nell'Unione, l'etichetta debba invece recare una striscia rossa.

(9)

In particolare, il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396, consente l'importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini provenienti da paesi terzi con un rischio trascurabile di BSE, secondo quanto stabilito all'allegato IX, capitolo C, sezione B, di detto regolamento, anche quando tali prodotti sono ottenuti da materie prime provenienti da paesi con un rischio controllato o indeterminato di BSE, purché da tali materie prime sia stato rimosso il materiale specifico a rischio.

(10)

I modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y di cui all'allegato I, parte 2, e i certificati BOV e OVI di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati veterinari GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 dovrebbero pertanto essere modificati per tener conto delle prescrizioni relative alle importazioni di bovini e di carni fresche di bovini, ovini e caprini nonché di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il regolamento (UE) n. 28/2012.

(12)

Il regolamento (UE) 2016/1396 dispone che le modifiche da esso apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 si applichino a decorrere dal 1o luglio 2017.

(13)

Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di bovini, ovini e caprini vivi, di carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici, di gelatina, di collagene, di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano, nonché di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati rilasciati conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e al regolamento (UE) n. 28/2012 nelle versioni applicabili prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di bovini, ovini e caprini vivi accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e di partite di carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

2.   Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di gelatina destinata al consumo umano, di collagene destinato al consumo umano, di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano, accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II, rispettivamente parti III, IV, V e VI, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

3.   Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(4)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).


ALLEGATO I

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono così modificati:

1)

nell'allegato I, la parte 2 è così modificata:

a)

il modello di certificato veterinario BOV-X è così modificato:

i)

nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.3. è sostituito dal seguente:

«II.1.3.

con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a)

gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti animali:

i)

i casi di BSE;

ii)

i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme ai casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame; oppure

iii)

se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;

(1) (2) [b)

se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(1) (3) o [b)

gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(1) (4) o [b)

gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]»;

ii)

nella parte II delle note, le note 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati continuativamente in paesi o regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

(3)

Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

(4)

Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano stati classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

b)

il modello di certificato veterinario BOV-Y è così modificato:

i)

nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.3. è sostituito dal seguente:

«II.1.3.

con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a)

gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti animali:

i)

i casi di BSE;

ii)

i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme ai casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame; oppure

iii)

se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;

(1) (2) [b)

se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(1) (3) o [b)

gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(1) (4) o [b)

gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]»;

ii)

nella parte II delle note, le note 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati continuativamente in paesi o regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

(3)

Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

(4)

Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano stati classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

2)

nell'allegato II, la parte 2 è così modificata:

a)

il modello di certificato veterinario BOV è così modificato:

i)

nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.9. è sostituito dal seguente:

«(1)

[II.1.9.

con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a)

il paese o la regione di spedizione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(1) [b)

gli animali da cui derivano le carni/carni macinate:

i)

sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii)

sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

(1) o [b)

gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

(1) [c)

le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 (*);]

(1) o [c)

i)

le carni/carni macinate sono derivate da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato o indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii)

le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali;

iii)

le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore ai 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile (3);]

(1) [d)

le carni/carni macinate derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

(1) o [d)

le carni/carni macinate non sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;]

(1) [e)

i)

gli animali da cui derivano le carni/carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii)

agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

iii)

le carni/carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

(1) o

[II.1.9.

con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a)

il paese o la regione di spedizione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

b)

gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

(1) [c)

le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini.]

(1) o [c)

le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore ai 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile (3).]]

(1) o

[II.1.9.

con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a)

il paese o la regione di spedizione non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono stati classificati come paese o regione aventi un rischio indeterminato di BSE;

b)

agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

c)

gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

(1) [d)

le carni/carni macinate non contengono né sono derivate da:

i)

materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini.]

(1) o [d)

le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore ai 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile (3).]]»;

ii)

nella parte II delle note, la nota 3 è sostituita dalla seguente:

«(3)

Al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 è aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.»;

iii)

nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota (*):

«(*)

La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le carni/carni macinate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

b)

il modello di certificato veterinario OVI è così modificato:

i)

nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.9. è sostituito dal seguente:

«(1)

[II.1.9.

con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a)

il paese o la regione di spedizione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(1) o [b)

gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

(1) o [b)

gli animali da cui derivano le carni/carni macinate:

i)

sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii)

sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

c)

le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 (*);

(1) [d)

le carni/carni macinate non sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini;]

(1) o [d)

le carni/carni macinate derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

(1) [e)

i)

gli animali da cui derivano le carni/carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii)

agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

iii)

le carni/carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

(1) o

[II.1.9.

con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a)

il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

b)

gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

c)

le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini.]

(1) o

[II.1.9.

con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a)

il paese o la regione di spedizione non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono stati classificati come paese o regione aventi un rischio indeterminato di BSE;

b)

agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

c)

gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

d)

le carni/carni macinate non contengono né sono derivate da:

i)

materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini.]»;

ii)

nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota (*):

«(*)

La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le carni/carni macinate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

1)

nella parte III, il modello di certificato per le importazioni di gelatina destinata al consumo umano, modello GEL, è così modificato:

a)

la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:

«Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che la gelatina sopra descritta è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

è stata prodotta a partire da materie prime che ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

è stata fabbricata conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

soddisfa i criteri dell'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

e, se di origine bovina, ovina e caprina,

è stata ottenuta da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(1) e, ad eccezione della gelatina ottenuta da pelli,

(1)

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (2);

la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione della gelatina derivata da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;

gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ad essi non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];

(1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che essa non contenga, e non sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

o

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene, o è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

o

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

la gelatina è derivata da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e da animali nati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, che non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene, o è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

o

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

la gelatina non è derivata da:

i)

materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]»;

b)

nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 2:

«(2)

La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se la gelatina deriva da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

2)

nella parte IV, il modello di certificato per le importazioni di collagene destinato al consumo umano, modello COL, è così modificato:

a)

la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:

«Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che il collagene sopra descritto è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

è stato prodotto a partire da materie prime che ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

è stato prodotto conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

soddisfa i criteri dell'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

(1) e, se di origine bovina, ovina e caprina,

è stato ottenuto da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(1) e, ad eccezione del collagene ottenuto da pelli,

(1)

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (2);

il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione del collagene derivato da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;

gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(1) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE];

(1) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che esso non contenga, e non sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

(1) o

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

gli animali da cui deriva il collagene non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

(1) o

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

gli animali da cui deriva il collagene non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

il collagene non è derivato da:

i)

materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]»;

b)

nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 2:

«(2)

La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se il collagene deriva da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

3)

nella parte V, il modello di certificato per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano, modello RCG, è così modificato:

a)

la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:

«Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) e certifica che le materie prime di cui sopra ottemperano a dette prescrizioni e in particolare che:

(1) [le ossa, le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici di allevamento e i tendini e i legamenti di cui sopra derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

e/o

(1) [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

e/o

(1) [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

(1) e, se di origine bovina, ovina e caprina,

sono state ottenute da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(1) e, ad eccezione delle pelli di ruminanti,

(1)

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (6);

non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione delle materie prime derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei qual non si siano verificati casi indigeni di BSE;

gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(1) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];

(1) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

(1) o

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime di origine animale destinate all'esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

(1) o

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

le materie prime non sono derivate da:

i)

materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]»;

b)

nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 6:

«(6)

La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le materie prime derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

4)

nella parte VI, il modello di certificato per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano, modello TCG, è così modificato:

a)

la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:

«Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui sopra ottemperano alle seguenti prescrizioni:

sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati,

e

(1) [le ossa e le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici di allevamento di cui sopra derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

(1) e/o

[le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

(1) e/o

[le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

e

(1)

[sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di allevamento o selvatici, pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma per la produzione di collagene o gelatina, provengono da animali sani macellati in un macello e hanno subito i seguenti trattamenti:

(1)

[sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti, e successivamente separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C.]

(1) o

[sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C.]

(1) o

[sono state sottoposte a trattamento acido in modo tale che il pH del nucleo è stato mantenuto a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione.]]

(1) o

[sono pelli di ruminanti di allevamento, di suini, di pollame o di selvaggina, derivate da animali sani, che:

(1)

[sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni]

(1) o

[sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C;]

(1) o

[sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura almeno un pH del nucleo inferiore a 5 per un minimo di un'ora.]

(1) o

[sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore.]]

(1) o

[sono ossa o pelli di ruminanti di allevamento, pelli di suini, di pollame, di pesci e di selvaggina, provenienti da paesi terzi, parti di paesi terzi e territori di cui all'allegato I, parte IV, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13), che sono state sottoposte a qualsiasi altro trattamento rispetto a quelli sopraelencati e che provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 o al regolamento (CE) n. 853/2004,

(1) e, se di origine bovina, ovina e caprina,

sono derivate da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(1) e, ad eccezione delle pelli di ruminanti,

(1)

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (4);

non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione delle materie prime trattate derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;

gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(1) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];

(1) [gli animali da cui derivano le materie trattate prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, e non siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

(1) o

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime trattate di origine animale destinate all'esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

(1) o

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime trattate di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

le materie prime trattate non sono derivate da:

i)

materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]»;

b)

nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 4:

«(4)

La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le materie prime trattate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.».


ALLEGATO III

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012, il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano è modificato come segue:

1)

nella parte II «Informazioni sanitarie», punto II.2.A., la lettera E) è sostituita dalla seguente:

«E)

Se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:

(1) [(E.1)

nel caso di importazioni da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

1.

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

2.

i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

3.

i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione dei prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nel quale non si siano verificati casi indigeni di BSE;

4.

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

5.

se i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, a tali animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, e non siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]

(1) o [(E2)

nel caso di importazioni da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

1.

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem e non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

2.

i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

(1) (4) 3.

nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o da una regione avente un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

il paese o la regione sono stati classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

b)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione avente un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

(1) c)

se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

i)

gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; o

ii)

i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]

(1) o [(E.3)

nel caso di importazioni da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE:

1.

ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti, e gli animali hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

2.

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

3.

i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non sono derivati da:

a)

materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

c)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

(1) (4) 4.

nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o da una regione avente un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

il paese o la regione sono stati classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

b)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione avente un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

(1) c)

se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

i)

gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; o

ii)

i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]»;

2)

nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 11:

«(11)

La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se i prodotti di origine animale derivano da bovini, ovini e caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.».


26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/732 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

288,4

MA

98,4

TR

122,6

ZZ

169,8

0707 00 05

MA

79,4

TR

152,9

ZZ

116,2

0709 93 10

MA

78,6

TR

141,3

ZZ

110,0

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,7

IL

80,7

MA

50,0

TR

71,4

ZZ

63,5

0805 50 10

AR

68,9

TR

67,0

ZZ

68,0

0808 10 80

AR

89,5

BR

108,0

CL

131,3

CN

147,6

NZ

152,0

US

116,7

ZA

80,7

ZZ

118,0

0808 30 90

AR

155,6

CL

132,6

CN

81,4

ZA

123,6

ZZ

123,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/31


DECISIONE (UE) 2017/733 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione siano soddisfatte in tale paese, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali.

(2)

Le procedure di valutazione Schengen applicabili sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (2).

(3)

La valutazione Schengen relativa alla protezione dei dati è stata effettuata in Croazia nel febbraio 2016. La Commissione ha adottato, tramite decisione di esecuzione della Commissione, una relazione di valutazione che conferma che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativamente alla protezione dei dati.

(4)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione (3) è stato verificato che, da un punto di vista tecnico, il sistema nazionale croato (N.SIS) è pronto per essere integrato nel sistema d'informazione Schengen («SIS»).

(5)

Avendo pertanto la Croazia introdotto le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trattare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, il Consiglio può ora fissare la data a decorrere dalla quale l'acquis di Schengen relativo al SIS si applicherà in Croazia.

(6)

L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati del SIS alla Croazia. L'utilizzazione concreta di questi dati dovrebbe permettere alla Commissione di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS. Una volta verificato che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne.

(7)

È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per stabilire la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Croazia. Fino alla data stabilita in tale decisione, è opportuno imporre alcune restrizioni nell'uso del SIS in Croazia.

(8)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (4) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (6), che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7) e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (8).

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (10) e l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   A decorrere dal 27 giugno 2017, le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen («SIS»), di cui all'allegato della presente decisione, si applicano, alle condizioni specificate nel presente articolo, nella Repubblica di Croazia nelle sue relazioni con:

a)

il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia;

b)

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardo alle disposizioni di cui alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio (12); e

c)

la Republica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.

2.   A decorrere dal 2 maggio 2017, le segnalazioni contemplate dalla decisione 2007/533/GAI e dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione e dell'articolo 3, lettera a), di tale regolamento, così come le informazioni supplementari e i dati complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale decisione e dell'articolo 3, lettere b) e c), di tale regolamento, che sono connessi a tali segnalazioni, possono essere messi a disposizione della Croazia conformemente alle disposizioni di tale decisione e di tale regolamento.

3.   A decorrere dal 27 giugno 2017, la Croazia può inserire segnalazioni e dati complementari nel SIS, usare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, ferme restando le disposizioni del paragrafo 4.

4.   Fino a quando non sono soppressi i controlli alle frontiere interne con la Croazia, tale Stato:

a)

non è obbligato a rifiutare l'ingresso o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006;

b)

si astiene dall'introdurre nel SIS segnalazioni e dati complementari nonché dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione, del 16 marzo 2015, che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 31).

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(7)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(8)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(12)  Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

(13)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).


ALLEGATO

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia

1)

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (1);

2)

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

3)

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3).


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(3)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.


26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/35


DECISIONE (PESC) 2017/734 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.

(2)

Il 21 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/627 (2) che proroga le misure restrittive fino al 30 aprile 2017.

(3)

In base a un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2018.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2013/184/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2018. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

(2)  Decisione (PESC) 2016/627 del Consiglio, del 21 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 23).