ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 76

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
22 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/488 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/490 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

10

 

*

Regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/493 della Commissione, del 21 marzo 2017, sullo svincolo di cauzioni relative a contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina gestiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/494 della Commissione, del 21 marzo 2017, recante duecentosessantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/495 della Commissione, del 21 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/496 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

22

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/497 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

25

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/498 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

33

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/499 della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa all'istituzione dell'infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC LifeWatch) [notificata con il numero C(2017) 1648]  ( 2 )

35

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/500 della Commissione, del 21 marzo 2017, relativa al riconoscimento del sistema Bonsucro EU per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera.

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/488 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44 (1) che, per motivi di chiarezza, ha consolidato il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2).

(2)

L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 204/2011 conferiva al Consiglio il potere di modificare l'allegato VI di tale regolamento in seguito a una decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni. Tuttavia, nessun conferimento è stato incluso nel regolamento (UE) 2016/44.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II o nell'allegato VI.

2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato III.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decida di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II o l'allegato VI di conseguenza.

6.   L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).


22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/489 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

L'11 novembre 2016 e il 6 gennaio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a 15 persone e a due entità soggette a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e VI del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e VI del regolamento (UE) 2016/44 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)   GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

1.   

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

A.   Persone

6.   Nome: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: 4 aprile 1944 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 1o aprile 2016) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

7.   Nome: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titolo: Maggiore Generale Designazione: ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8.   Nome: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

9.   Nome: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto libico: 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 21 marzo 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

10.   Nome: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libano (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11.   Nome: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12.   Nome: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13.   Nome: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14.   Nome: 1: MUTASSIM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: a) 1976 b) 5 febbraio 1974 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: a) Almuatesem Bellah Muammer Gheddafi b) Mutassim Billah Abuminyar Gheddafi Alias incerto: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/001897 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Sarebbe deceduto a Sirte, Libia, il 20 ottobre 2011. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15.   Nome: 1: SAADI 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 marzo 2015, il 2 aprile 2012, il 14 marzo 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16.   Nome: 1: SAIF AL-ARAB 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17.   Nome: 1: SAIF AL-ISLAM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita: 25 giugno 1972 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: limitata libertà di spostamento a Zintan, Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18.   Nome: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (passaporto numero: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (carta d'identità del Mali numero 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 21 marzo 2013) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19.   Nome: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239, data di rilascio: 4 maggio 2014; scadenza: 3 maggio 2024.) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: 98606491 Indirizzo: a) Sultanato dell'Oman b) (Presunto luogo — Egitto) Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 marzo 2015, il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012, il 13 febbraio 2012) Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20.   Nome: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: a) ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

2.   

Nell'allegato VI del regolamento (UE) 2016/44 le voci relative alle entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4

1.   Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Già: n.d. Indirizzo: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075

2.   Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: n.d. Già: n.d. Indirizzo: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715


22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/490 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 270/2011.

(2)

Due persone non dovrebbero più essere mantenute nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)   GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.


ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono soppresse:

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein.

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy.


22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/491 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 270/2011.

(2)

È opportuno modificare le motivazioni relative a sei persone elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011. Le informazioni identificative concernenti una persona inserita in elenco dovrebbero essere aggiornate.

(3)

Due persone non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)   GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.


ALLEGATO

I.   

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011, le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni identificative

Motivi della designazione

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 4.5.1928

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

2.

Suzanne Saleh Thabet

Moglie di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 28.2.1941

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 26.11.1960

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Moglie di Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 5.10.1971

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 28.12.1963

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Moglie di Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 13.10.1982

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Moglie di Ahmed Abdelaziz Ezz

Data di nascita: 31.1.1963

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

II.   

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 sono cancellate le voci relative alle persone seguenti:

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin,

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana.


22.3.2017   

IT

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L 76/13


REGOLAMENTO (UE) 2017/492 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l'articolo 88,

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto di alcune modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri o della loro volontà di semplificare l'applicazione del sistema di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri hanno presentato alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare alcuni allegati di tali regolamenti.

(2)

La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato alla Commissione proposte pertinenti per gli adeguamenti tecnici degli allegati.

(3)

La Commissione può accettare le proposte.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)

L'allegato VI è così modificato:

a)

nella voce «ESTONIA» è aggiunto il seguente punto d) dopo la lettera c):

«d)

Prestazione di ridotta capacità lavorativa accordata in conformità alla legge sull'invalidità lavorativa»;

b)

la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale)»;

c)

la voce «REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:

«REGNO UNITO

Indennità di integrazione salariale e di sostegno (ESA — Employment and Support Allowance)

a)

Per le prestazioni concesse anteriormente al 1o aprile 2016, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 91 giorni (fase di valutazione). Dal 92o giorno l'ESA (fase principale) diventa una prestazione d'invalidità;

b)

per le prestazioni concesse il 1o aprile 2016 o dopo tale data, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 365 giorni (fase di valutazione). Dal 366o giorno l'ESA (gruppo di sostegno) diventa una prestazione d'invalidità.

Legislazione della Gran Bretagna: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007.

Legislazione dell'Irlanda del Nord: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.»;

2)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

nella parte 1, la voce «POLONIA» è sostituita dalla seguente:

«POLONIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 20 anni per le donne e 25 anni per gli uomini ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (e non meno di 15 anni per le donne e 20 anni per gli uomini), e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748).»;

b)

nella parte 1, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

a)

Le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia (capi 66 e 67 del codice dell'assicurazione sociale);

b)

le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice dell'assicurazione sociale).»;

c)

nella parte 1, alla voce «REGNO UNITO», la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:»;

d)

nella parte 2, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del Codice dell'assicurazione sociale).»;

3)

l'allegato IX è così modificato:

a)

nella parte I, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale).

La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1o gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data»;

b)

nella parte II, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale).

Pensione ai superstiti calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale).»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1)

nell'allegato 1:

a)

la voce «BELGIO-IRLANDA» è soppressa;

b)

la voce «DANIMARCA-GRECIA» è soppressa;

2)

nell'allegato 3:

a)

la voce «PAESI BASSI» è soppressa;

b)

la voce «FINLANDIA» è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/493 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2017

sullo svincolo di cauzioni relative a contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina gestiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (2) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per carni di pollame originarie dell'Ucraina.

(2)

In seguito alla conferma della presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame presente sul territorio ucraino in data 30 novembre 2016 e in base ai requisiti che devono essere soddisfatti affinché un paese sia considerato indenne da HPAI, stabiliti all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3), il territorio ucraino non ha potuto essere considerato indenne da tale malattia. Le autorità ucraine non sono state pertanto in grado di rilasciare i certificati veterinari necessari per l'esportazione di pollame e di prodotti a base di pollame nell'Unione.

(3)

In base alle informazioni fornite dall'Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione (4) ha modificato tra l'altro il regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame alle sole zone dell'Ucraina colpite da HPAI. Le autorità ucraine sono state pertanto in grado di rilasciare certificati veterinari per l'esportazione nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame dalle zone non colpite da HPAI dal 7 febbraio 2017.

(4)

Di conseguenza, gli operatori che avevano ottenuto diritti e titoli di importazione in relazione alle carni di pollame di cui al contingente tariffario di importazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2016 non sono stati in grado di rifornirsi di tali prodotti dal 30 novembre 2016 al 31 dicembre 2016. Inoltre, gli operatori che avevano ottenuto diritti di importazione per il sottoperiodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2017 avrebbero difficoltà a rifornirsi di tali prodotti, visti l'impossibilità di importare fino a dopo il 7 febbraio 2017 e il fatto che permangono restrizioni per talune zone dell'Ucraina.

(5)

È pertanto necessario disporre, a determinate condizioni, lo svincolo delle cauzioni costituite per i diritti di importazione e per i titoli di importazione non utilizzati entro il 31 dicembre 2016 nonché per i diritti di importazione non utilizzati entro il 31 dicembre 2017.

(6)

Poiché tale misura può riguardare cauzioni costituite alla fine del 2015 o all'inizio del 2016, gli operatori dovrebbero poter chiederne lo svincolo appena possibile. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Svincolo delle cauzioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016

1.   Su richiesta degli operatori interessati, le cauzioni relative a diritti di importazione e a titoli di importazione costituite rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, sono svincolate a condizione che tali diritti o titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati utilizzati affatto al 31 dicembre 2016.

2.   Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti e ai titoli di importazione non utilizzati al 31 dicembre 2016.

Articolo 2

Svincolo delle cauzioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

1.   Su richiesta degli operatori interessati, le cauzioni relative a diritti di importazione concessi per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017, costituite a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, sono svincolate a condizione che tali diritti siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati utilizzati affatto al 31 dicembre 2017.

2.   Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 13).


22.3.2017   

IT

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L 76/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/494 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2017

recante duecentosessantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 16 marzo 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz Al-Khashiban (alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad' Abd al-'Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman). Indirizzo: Arabia Saudita. Data di nascita: 16.10.1966. Luogo di nascita: Oneiza, Arabia Saudita. N. passaporto: G477835 (dell'Arabia Saudita, rilasciato il 26.6.2006, scaduto il 3.5.2011). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.10.2007.»


22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/495 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

288,4

IL

234,5

MA

107,2

SN

196,7

TR

107,9

ZZ

186,9

0707 00 05

EG

241,9

TR

183,5

ZZ

212,7

0709 93 10

MA

45,3

TR

136,9

ZZ

91,1

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,7

IL

73,4

MA

50,2

TN

55,3

TR

87,2

ZA

92,1

ZZ

67,7

0805 50 10

AR

45,3

TR

84,5

ZZ

64,9

0808 10 80

CL

100,4

CN

144,8

ZA

114,1

ZZ

119,8

0808 30 90

AR

124,4

CL

135,7

CN

91,5

TR

148,9

ZA

115,2

ZZ

123,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/22


DECISIONE (PESC) 2017/496 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto.

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/172/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 22 marzo 2018.

(3)

È opportuno modificare le motivazioni relative a sei persone elencate nell'allegato della decisione 2011/172/PESC. Le informazioni identificative concernenti una persona inserita in elenco dovrebbero essere aggiornate.

(4)

Due persone non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato della decisione 2011/172/PESC.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/172/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2018.»;

2)

l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).


ALLEGATO

I.   

Nell'allegato della decisione 2011/172/PESC le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni identificative

Motivi della designazione

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 4.5.1928

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

2.

Suzanne Saleh Thabet

Moglie di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 28.2.1941

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 26.11.1960

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Moglie di Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 5.10.1971

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 28.12.1963

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Moglie di Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 13.10.1982

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Moglie di Ahmed Abdelaziz Ezz

Data di nascita: 31.1.1963

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

II.   

Nell'allegato della decisione 2011/172/PESC sono cancellate le voci relative alle persone seguenti:

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin,

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana.


22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/497 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.

(2)

L'11 novembre 2016 e il 6 gennaio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a 20 persone e a due entità soggette a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, III e VI della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I, III e VI della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)   GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.


ALLEGATO

1.   

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2015/1333 le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1.   Nome: 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: n.d.

Titolo: Dr Designazione: Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Data di nascita: 1o luglio 1950 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B010574 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Tunisia (Presunto status/luogo: carcere in Tunisia.) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 marzo 2015, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

2.   Nome: 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

3.   Nome: 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: a) Sirte, Libia b) Egitto Alias certo: Sayed M. Gaddef Eddam Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Passaporto libico n. 513519 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 1o aprile 2016) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735

4.   Nome: 1: QUREN 2: SALIH 3: QUREN 4: AL QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: Ambasciatore libico in Ciad Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: Akrin Saleh Akrin Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Egitto Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 (modificata il 26 marzo 2015, il 26 settembre 2014) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

5.   Nome: 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: n.d.

Titolo: Colonnello Designazione: Governatore di Ghat (Libia meridionale) Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: Libia meridionale) Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio).

6.   Nome: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: 4 aprile 1944 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 1o aprile 2016) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

7.   Nome: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titolo: Maggiore Generale Designazione: ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8.   Nome: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

9.   Nome: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto libico: 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 21 marzo 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

10.   Nome: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libano (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11.   Nome: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12.   Nome: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13.   Nome: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14.   Nome: 1: MUTASSIM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: a) 1976 b) 5 febbraio 1974 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: a) Almuatesem Bellah Muammer Gheddafi b) Mutassim Billah Abuminyar Gheddafi Alias incerto: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/001897 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Sarebbe deceduto a Sirte, Libia, il 20 ottobre 2011. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15.   Nome: 1: SAADI 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 marzo 2015, il 2 aprile 2012, il 14 marzo 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16.   Nome: 1: SAIF AL-ARAB 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17.   Nome: 1: SAIF AL-ISLAM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita: 25 giugno 1972 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: limitata libertà di spostamento a Zintan, Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18.   Nome: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (passaporto numero: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (carta d'identità del Mali numero 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 21 marzo 2013) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19.   Nome: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239, data di rilascio: 4 maggio 2014; scadenza: 3 maggio 2024.) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: 98606491 Indirizzo: a) Sultanato dell'Oman b) (Presunto luogo — Egitto) Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 marzo 2015, il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012, il 13 febbraio 2012) Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20.   Nome: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: a) ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

2.   

Nell'allegato III della decisione (PESC) 2015/1333 le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

ALLEGATO III

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

A.   Persone

6.   Nome: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: 4 aprile 1944 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 1o aprile 2016) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

7.   Nome: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titolo: Maggiore Generale Designazione: ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8.   Nome: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/esearchn/notice//un/5525795

9.   Nome: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto libico: 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 21 marzo 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

10.   Nome: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libano (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11.   Nome: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12.   Nome: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13.   Nome: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14.   Nome: 1: MUTASSIM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: a) 1976 b) 5 febbraio 1974 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: a) Almuatesem Bellah Muammer Gheddafi b) Mutassim Billah Abuminyar Gheddafi Alias incerto: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/001897 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Sarebbe deceduto a Sirte, Libia, il 20 ottobre 2011. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15.   Nome: 1: SAADI 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 marzo 2015, il 2 aprile 2012, 1 l 14 marzo 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16.   Nome: 1: SAIF AL-ARAB 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17.   Nome: 1: SAIF AL-ISLAM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita: 25 giugno 1972 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: limitata libertà di spostamento a Zintan, Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18.   Nome: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (passaporto numero: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (carta d'identità del Mali numero 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 21 marzo 2013) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19.   Nome: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239, data di rilascio: 4 maggio 2014; scadenza: 3 maggio 2024.) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: 98606491 Indirizzo: a) Sultanato dell'Oman b) (Presunto luogo — Egitto) Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 marzo 2015, il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012, il 13 febbraio 2012) Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20.   Nome: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: a) ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

3.   

Nell'allegato VI della decisione (PESC) 2015/1333 le voci relative alle entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

1.   Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Già: n.d. Indirizzo: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075

2.   Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: n.d. Già: n.d. Indirizzo: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715


22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/498 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che attua la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC.

(2)

Due persone non dovrebbero più essere mantenute nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all'allegato della decisione 2011/172/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/172/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)   GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.


ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono soppresse:

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein.

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy.


22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/499 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2017

relativa all'istituzione dell'infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC LifeWatch)

[notificata con il numero C(2017) 1648]

(I testi in lingua francese, greca, italiana, neerlandese, portoghese, rumena, slovena e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Belgio, Grecia, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Slovenia hanno chiesto alla Commissione di istituire l'infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC LifeWatch) e hanno stabilito che la Spagna sarà lo Stato membro ospitante di ERIC LifeWatch.

(2)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituita l'infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca denominato ERIC LifeWatch.

2.   Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC LifeWatch figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Romania e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per la Commissione

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ERIC LIFEWATCH

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto di ERIC LifeWatch stabiliscono gli elementi essenziali in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio.

Articolo 2

Funzioni e attività, componenti dell'ERIC

1.   La principale funzione di ERIC LifeWatch è istituire e gestire l'infrastruttura e i sistemi di informazione necessari per mobilitare e integrare i dati e gli algoritmi per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi, anche per migliorare la comprensione, i collegamenti e le sinergie con altri problemi della società quali l'adeguamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, e fornire capacità analitiche.

2.   A tal fine ERIC LifeWatch intraprende e coordina varie attività, tra le quali:

a)

la gestione di un'infrastruttura di ricerca distribuita comprendente capacità che agevolano la mobilitazione dei dati sulla biodiversità in funzione della domanda; un accesso integrato alle risorse di dati distribuite; l'erogazione di servizi per il reperimento, l'analisi, la modellizzazione e la visualizzazione dei dati; un supporto per gli utenti in sito o via web; e ambienti digitali per la cooperazione e sperimentazione scientifiche;

b)

il sostegno alle strutture nazionali e internazionali e la collaborazione con le stesse sulla base di accordi sul livello dei servizi in materia di mobilitazione e condivisione dei dati, capacità computazionale e sviluppo di nuove capacità infrastrutturali — inclusa una possibile figura di intermediario che coordina i requisiti e i piani di erogazione dei servizi tra le strutture, le istituzioni e le organizzazioni nazionali e internazionali, qualora esse ne facciano richiesta;

c)

la creazione di capacità al fine di promuovere nuove opportunità di sviluppo scientifico su larga scala; una cattura più rapida dei dati grazie alle nuove tecnologie; il sostegno a un processo decisionale basato sulle conoscenze per la gestione della biodiversità e degli ecosistemi; e sostenere i programmi di formazione;

d)

il mantenimento di una capacità per il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca, l'innovazione e la valorizzazione delle conoscenze e della tecnologia e lo sviluppo di nuove capacità di analisi;

e)

l'esecuzione di eventuali altri compiti strettamente collegati alle attività sopramenzionate su decisione dell'assemblea generale.

Articolo 1

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

1.   L'infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, nel prosieguo «ERIC LifeWatch» è istituita sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.

3.   La sede legale di ERIC LifeWatch è a Siviglia, Regno di Spagna (nel prosieguo lo «Stato membro ospitante»).

Articolo 18

Durata

ERIC LifeWatch è istituito per una durata indeterminata.

Articolo 19

Scioglimento e insolvenza

1.   Lo scioglimento di ERIC LifeWatch è deciso con voto a maggioranza qualificata dell'assemblea generale.

2.   L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC LifeWatch alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla data dell'adozione.

3.   Una volta adottata la decisione di sciogliere ERIC LifeWatch, il consiglio d'amministrazione, operando in conformità alle leggi della giurisdizione dello Stato membro ospitante, ne dispone la liquidazione di attivi e attività, nel rispetto dei seguenti principi:

a)

viene restituito qualsiasi elemento di sostegno fisico messo a disposizione dallo Stato membro che ospita una struttura comune o un centro distribuito.

b)

Gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo di ERIC LifeWatch e i costi associati al suo scioglimento. Eventuali eccedenze finanziarie sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario totale di base erogato sin dall'inizio delle attività di ERIC LifeWatch.

c)

Per quanto riguarda i contributi in natura o di altro tipo, il consiglio d'amministrazione, previa approvazione dell'assemblea generale e nella misura del possibile, può trasferire le attività e le competenze di ERIC LifeWatch a istituzioni che abbiano obiettivi simili. Qualora non vi siano istituzioni equivalenti, gli attivi diversi dalle eccedenze finanziarie rimasti dopo l'estinzione dei debiti di ERIC LifeWatch sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo annuo cumulato dei rispettivi contributi, salvo se diversamente stabilito negli accordi sul livello dei servizi. Nella misura del possibile gli attivi sono assegnati ai membri che li avevano forniti.

4.   Per lo scioglimento e il conseguente smantellamento di LifeWatch valgono i termini temporali applicabili al ritiro e alla cessazione dell'adesione, di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 6.

5.   ERIC LifeWatch cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Risorse, principi di bilancio, responsabilità e assicurazioni

3.   ERIC LifeWatch è responsabile dei propri debiti. I membri non sono responsabili in solido per i debiti di ERIC LifeWatch. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'ERIC LifeWatch è limitata ai rispettivi contributi.

CAPO 6

POLITICHE

Articolo 15

Accesso alle strutture di ERIC LifeWatch e politica di divulgazione

1.   ERIC LifeWatch è al servizio della ricerca e dell'apprendimento e non restringe l'accesso ai dati e agli algoritmi disponibili, salvo quando essi siano in conflitto con eventuali condizioni d'uso preventivamente concordate con i rispettivi proprietari.

2.   LifeWatch istituisce e gestisce la propria infrastruttura per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi a livello europeo. I servizi erogati sono determinati con decisione dell'assemblea generale che può operare una distinzione tra i servizi erogati ai membri e ai non membri e ai rispettivi ricercatori.

3.   Le decisioni relative alla definizione delle priorità per i servizi specifici erogati da ERIC LifeWatch sono adottate dall'assemblea generale, tenendo conto dei risultati di un processo di valutazione indipendente coordinato dal comitato consultivo tecnico-scientifico.

4.   Qualora la capacità di fornire l'accesso sia limitata da problemi di tipo finanziario e/o tecnico, l'assemblea generale istituisce, utilizzando le risorse disponibili, bandi di concorso per sovvenzioni al fine di consentire ai candidati selezionati di beneficiare dei servizi proposti. Le domande provenienti da qualsiasi parte del mondo sono valutate da comitati di valutazione indipendenti nominati dal consiglio di amministrazione su indicazione del comitato consultivo tecnico-scientifico. I bandi per sovvenzioni, la procedura di valutazione e il capitolato d'oneri eventualmente definiti dall'assemblea generale sono conformi ai requisiti generici di eccellenza scientifica e pratiche leali.

5.   Il consiglio d'amministrazione può proporre all'assemblea generale politiche in materia di requisiti sui rapporti giuridici (generali o ad hoc) con gli utenti dei dati. L'accesso del pubblico è autorizzato salvo nel caso di risorse o servizi soggetti a condizioni di licenza imposte dai proprietari. ERIC LifeWatch è conforme ai regolamenti e alle politiche pertinenti dell'Unione europea.

6.   Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, l'assemblea generale può decidere, con voto a maggioranza assoluta, di imporre un corrispettivo per l'accesso generale a determinate categorie di utenti o a tutti gli utenti in relazione a servizi specifici erogati da ERIC LifeWatch come pure di brevettare i propri strumenti o prodotti, come beni comuni o soggetti a licenza.

7.   L'accesso ai dati e la politica di divulgazione di ERIC LifeWatch seguono le migliori pratiche internazionali in relazione ai dati pubblici, come quelle emanate dall'Unione europea, e riconoscono i diritti dei proprietari dei dati e degli algoritmi, tenendo pienamente conto di eventuali aspetti etici o legali correlati. ERIC LifeWatch promuove l'eccellenza nella ricerca, nell'insegnamento e nell'apprendimento e sostiene una cultura delle migliori pratiche mediante attività promozionali e di formazione.

8.   ERIC LifeWatch incoraggia i ricercatori che se ne avvalgono a mettere a disposizione del pubblico i risultati delle loro ricerche e chiede ai ricercatori dei membri di rendere disponibili i loro risultati attraverso ERIC LifeWatch.

9.   La politica di divulgazione identifica i vari gruppi di destinatari, per raggiungere i quali ERIC LifeWatch si avvale di diversi canali tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

Articolo 16

Valutazioni scientifiche e tecniche

1.   ERIC LifeWatch istituisce un comitato consultivo tecnico-scientifico come organismo indipendente costituito da ricercatori scientifici ed esperti qualificati. Il suo mandato è sottoposto dal consiglio d'amministrazione all'assemblea generale per approvazione. I membri del comitato consultivo tecnico-scientifico sono nominati per un periodo, rinnovabile, di quattro anni. Il comitato consultivo tecnico-scientifico può formulare raccomandazioni rivolte al consiglio d'amministrazione. Le raccomandazioni sono trasmesse integralmente all'assemblea generale che può emanare norme di attuazione o linee guida per fornire ulteriori orientamenti al consiglio d'amministrazione.

2.   L'assemblea generale può approvare una compensazione adeguata per le mansioni svolte dai membri del comitato consultivo tecnico-scientifico e dei comitati di valutazione.

3.   Il quarto anno di ogni periodo di pianificazione quinquennale è istituito un comitato di valutazione ad hoc per valutare l'efficienza tecnico-scientifica di ERIC LifeWatch e formulare raccomandazioni strategiche per il successivo periodo quinquennale. I suoi membri sono nominati dall'assemblea generale, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato consultivo tecnico-scientifico. La nomina è su base personale e non in rappresentanza di un particolare paese o istituzione.

Articolo 17

Politiche in materia di accesso ai dati e di diritti di proprietà intellettuale

1.   ERIC LifeWatch riconosce che parte del suo valore come infrastruttura risiede nel fatto di accrescere i benefici derivanti da conoscenze che sono di pubblico dominio, privilegiando i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.

2.   ERIC LifeWatch fornisce ai ricercatori orientamenti volti a garantire che l'attività di ricerca con materiale messo a disposizione da ERIC LifeWatch si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone. La provenienza dei dati è assicurata e la politica in materia di dati di ERIC LifeWatch, quando dipende da risorse di dati e/o infrastrutture esterne, è soggetta all'accordo con i partner pertinenti a norma del presente articolo ed è gestita da uno dei membri del consiglio d'amministrazione designato dall'assemblea generale.

3.   Gli utenti e i fornitori di servizi che abbiano accesso ai dati, alle competenze o ad altre risorse della proprietà intellettuale custodite o generate da ERIC LifeWatch, riconoscono i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà di cui ai protocolli o accordi di presentazione delle informazioni e ai memorandum di intesa. Gli utenti dei dati e i fornitori di servizi di ERIC LifeWatch devono fare prova della necessaria diligenza nell'assicurare che i diritti relativi ai dati in loro custodia siano adeguatamente gestiti.

4.   ERIC LifeWatch si assicura che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento.

5.   ERIC LifeWatch pubblica le disposizioni adottate per investigare e risolvere presunti casi di illeciti professionali e violazioni della sicurezza o della riservatezza commessi a livello interno per quanto riguarda i dati e i servizi in sua custodia.

Articolo 12

Politiche per l'occupazione

1.   ERIC LifeWatch non opera discriminazioni in base a razza, appartenenza etnica, religione, sesso, età, disabilità fisiche o mentali, orientamento sessuale, stato civile o stato genitoriale. Questa politica si applica a tutti i diritti, privilegi e attività del personale. ERIC LifeWatch può adottare politiche di discriminazione positiva in relazione al personale femminile e, a tal fine, l'assemblea generale approva un piano d'azione mirato prima di bandire posti di lavoro.

2.   L'amministratore delegato è l'autorità di gestione del personale ed è responsabile delle condizioni di impiego e di ciascun posto bandito, subordinatamente ai limiti di bilancio approvati dall'assemblea generale, alle norme di attuazione, agli orientamenti e alle decisioni strategiche adottate dall'assemblea generale. L'amministratore delegato, salvo diversa indicazione, può delegare funzioni specifiche a uno o più membri del consiglio d'amministrazione.

3.   Le attività di ERIC LifeWatch per quanto riguarda la ricerca di personale, i colloqui, le assunzioni, le promozioni o le retrocessioni sono condotte in modo coerente con i principi di cui al paragrafo 1 e in conformità ai principi e alle restrizioni in materia di occupazione di cui alle norme di attuazione, agli orientamenti, ai mandati o alle politiche generali approvati dall'assemblea generale.

4.   Le politiche per l'occupazione stabilite nelle norme di attuazione sono basate sui principi e le condizioni approvati dall'assemblea generale e sono soggette alle leggi e ai regolamenti applicabili nello Stato membro ospitante o alle leggi del paese in cui sono condotte le attività di ERIC LifeWatch.

Articolo 13

Politiche in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

1.   Tutte le gare d'appalto sono pubblicate sul sito Internet di LifeWatch ERIC e nei territori dei membri e degli osservatori. Nella relazione annuale dell'attività di ERIC LifeWatch figura una dichiarazione sugli appalti banditi.

2.   L'assemblea generale approva le norme di attuazione in materia di appalti pubblici e stabilisce l'importo minimo oltre il quale gli appalti possono essere aggiudicati soltanto previo parere del comitato consultivo tecnico-scientifico.

3.   La politica degli appalti di ERIC LifeWatch è basata sui principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, tenuto conto dell'esigenza di garantire che le offerte soddisfino i più rigorosi requisiti tecnici, finanziari e di risultato, informando nel contempo con anticipo l'industria e i fornitori di servizi in merito alle specifiche richieste.


22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/40


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/500 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2017

relativa al riconoscimento del sistema «Bonsucro EU» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 7 ter e 7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE, gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri simili di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.

(2)

Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4)

La richiesta di riconoscere che il sistema volontario «Bonsucro EU» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 18 ottobre 2016. Questo sistema, basato al 50-52 Wharf Road, London N1 7EU, Regno Unito, si applica ai biocarburanti prodotti dallo zucchero da canna, compresi i residui. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere resi disponibili sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.

(5)

L'esame del sistema volontario «Bonsucro EU» ha dimostrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(6)

Dalla valutazione del sistema volontario «Bonsucro EU» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Bonsucro EU» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 18 ottobre 2016, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione di biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 18 ottobre 2016, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:

a)

qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

b)

qualora nell'ambito del sistema non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;

c)

qualora il sistema non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(2)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.