ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
10 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario ( 1 )

9

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati ( 1 )

44

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli ( 1 )

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/393 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e le procedure per la segnalazione e la trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

116

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per l'autorizzazione, il riesame e la valutazione dei depositari centrali di titoli, per la cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, per la consultazione delle autorità coinvolte nell'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario, per l'accesso riguardante i depositari centrali di titoli, nonché per quanto riguarda il formato dei dati che devono essere conservati dai depositari centrali di titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

145

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/389 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 14, e l'articolo 24, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate perché riguardano gli elementi richiesti per l'attuazione delle misure previste dal regolamento (UE) n. 909/2014. Al fine di garantire la coerenza fra tali misure e di facilitare una visione complessiva e l'accesso da parte delle persone soggette alle presenti disposizioni, è auspicabile includere in un unico regolamento tutti questi elementi che riguardano le misure di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 909/2014, i depositari centrali di titoli (CSD) impongono penali pecuniarie ai partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli che sono responsabili di mancati regolamenti (partecipanti inadempienti).

(3)

Per garantire che le penali pecuniarie imposte ai partecipanti inadempienti abbiano un effetto deterrente efficace, i parametri per il calcolo del livello delle penali pecuniarie dovrebbero essere strettamente correlati al valore degli strumenti finanziari non consegnati, cui si dovrebbero applicare tassi sanzionatori adeguati. Il valore degli strumenti finanziari sottostanti l'operazione dovrebbe altresì costituire la base per il calcolo del livello della penale pecuniaria qualora il mancato regolamento sia dovuto alla mancanza di contanti. Il livello delle penali pecuniarie dovrebbe costituire un incentivo per i partecipanti inadempienti a regolare prontamente le operazioni non regolate. Per garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi perseguiti tramite l'imposizione di penali pecuniarie, è necessario monitorare su base continuativa l'adeguatezza dei parametri utilizzati per il calcolo di tali penali e, se del caso, correggerli sulla base dell'impatto delle penali sul mercato.

(4)

In considerazione delle notevoli differenze di prezzo degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni sottostanti multiple, e allo scopo di facilitare il calcolo delle penali pecuniarie, il valore degli strumenti finanziari dovrebbe essere basato su un unico prezzo di riferimento. I CSD dovrebbero utilizzare lo stesso prezzo di riferimento in un determinato giorno per calcolare le penali pecuniarie per mancati regolamenti riguardanti strumenti finanziari identici. Le penali pecuniarie dovrebbero pertanto essere il risultato della moltiplicazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti l'operazione non regolata per il prezzo di riferimento rilevante. La determinazione dei prezzi di riferimento dovrebbe essere basata su dati e metodi obiettivi e affidabili.

(5)

Considerando che l'automazione dei calcoli delle penali pecuniarie dovrebbe garantire la loro effettiva applicazione da parte dei CSD, è necessario stabilire tassi sanzionatori adeguati basati su un'unica tabella di valori facile da automatizzare e applicare. I tassi sanzionatori per tipi differenti di strumenti finanziari dovrebbero essere stabiliti a livelli tali per cui le penali pecuniarie risultanti soddisfino le condizioni del regolamento (UE) n. 909/2014.

(6)

Di solito il regolamento delle operazioni su azioni è altamente standardizzato. Qualora le azioni dispongano di un mercato liquido e possano quindi essere acquistate facilmente, ai mancati regolamenti si dovrebbe applicare il tasso sanzionatorio più elevato, in modo da incentivare i partecipanti inadempienti a regolare tempestivamente le operazioni non regolate. Alle azioni prive di un mercato liquido dovrebbe essere applicato un tasso sanzionatorio più basso, dato che un simile tasso dovrebbe avere un effetto deterrente senza incidere sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati interessati.

(7)

Il livello delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti di operazioni su strumenti di debito emessi da emittenti sovrani dovrebbe tenere conto delle dimensioni abitualmente grandi di tali operazioni e della loro importanza per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari. Pertanto, a questi mancati regolamenti si dovrebbe applicare il tasso sanzionatorio più basso. Detto tasso però dovrebbe nondimeno avere un effetto deterrente e costituire un incentivo per un regolamento tempestivo.

(8)

Gli strumenti di debito che non sono emessi da emittenti sovrani dispongono di mercati meno liquidi e le loro operazioni sono di minori dimensioni. Inoltre, tali strumenti di debito incidono di meno sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari rispetto agli strumenti di debito emessi da emittenti sovrani. Pertanto, il tasso sanzionatorio per mancati regolamenti dovrebbe essere superiore al tasso per gli strumenti di debito emessi da emittenti sovrani.

(9)

Ai mancati regolamenti di operazioni su strumenti di debito si dovrebbero applicare tassi sanzionatori inferiori a quelli per i mancanti regolamenti di operazioni su altri strumenti finanziari, visto che i primi hanno dimensioni complessivamente più grandi, un regolamento non standardizzato, una maggiore portata transfrontaliera e una maggiore importanza per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari. Questo tasso sanzionatorio più basso dovrebbe nondimeno avere un effetto deterrente e costituire un incentivo per un regolamento tempestivo.

(10)

Gli strumenti finanziari diversi dalle azioni e dagli strumenti di debito cui si applica il regolamento (UE) n. 909/2014, come i certificati di deposito, le quote di emissioni e i fondi indicizzati quotati, non hanno abitualmente un regolamento altamente standardizzato né mercati liquidi. Spesso inoltre sono negoziati fuori borsa (OTC). Dato che le loro operazioni hanno volumi e dimensioni limitati, e per tenere conto del fatto che le loro negoziazioni e il loro regolamento non sono standardizzati, ai mancati regolamenti in questi strumenti si dovrebbe applicare un tasso sanzionatorio simile a quello per le azioni prive di un mercato liquido.

(11)

I parametri per calcolare le penali pecuniarie dovrebbero essere adattati alle specificità di determinate sedi di negoziazione, come i mercati di crescita per le PMI quali definiti nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le penali pecuniarie per i mancati regolamenti non dovrebbero ostacolare l'accesso da parte delle PMI ai mercati dei capitali in alternativa al credito bancario. Inoltre, il regolamento (UE) n. 909/2014 lascia ai mercati di crescita per le PMI la flessibilità di non applicare ai mancati regolamenti la procedura di acquisto forzoso fino a 15 giorni dopo la data prevista per il regolamento. Le penali pecuniarie per i mancati regolamenti in strumenti finanziari negoziati sui mercati di crescita per le PMI possono essere pertanto applicate per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altri strumenti finanziari. Viste la durata dell'applicazione delle penali pecuniarie, la minore liquidità e le specificità dei mercati di crescita per le PMI, il tasso sanzionatorio per i mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari negoziati nelle sedi di negoziazione citate dovrebbe essere stabilito a un livello specifico, tale da costituire un incentivo per il regolamento puntuale, ma non dovrebbe incidere sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati in questione. Inoltre, è opportuno garantire che ai mancati regolamenti di operazioni su determinati strumenti finanziari, come gli strumenti di debito negoziati nelle sedi citate, si applichi un tasso sanzionatorio più basso di quello per gli strumenti di debito simili negoziati in altri mercati.

(12)

Ai mancati regolamenti dovuti all'assenza di contanti si dovrebbe applicare un unico tasso sanzionatorio per tutte le operazioni, dato che tale situazione non dipende dal tipo di attività e dalla liquidità dello strumento finanziario interessato, né dal tipo di operazione. Per garantire un effetto deterrente e incentivare il regolamento tempestivo da parte dei partecipanti inadempienti attraverso l'assunzione di contante in prestito, è opportuno utilizzare i costi dell'assunzione di contante in prestito quale base per il tasso sanzionatorio. Il tasso sanzionatorio più adatto dovrebbe essere il tasso di interesse ufficiale della banca centrale di emissione della valuta dell'operazione, che dovrebbe dimostrare i costi dell'assunzione di prestiti in tale valuta.

(13)

Il regolamento (UE) n. 909/2014 autorizza i CSD a prestare servizi nell'Unione sotto la vigilanza delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di origine. Per garantire un livello adeguato di sicurezza nella prestazione dei servizi da parte dei CSD negli Stati membri ospitanti, il regolamento (UE) n. 909/2014 obbliga le autorità competenti e le autorità rilevanti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti a concludere accordi di cooperazione per la vigilanza delle attività dei CSD nello Stato membro ospitante quando le loro operazioni hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti in questione.

(14)

Per stabilire complessivamente se le operazioni dei CSD hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti, è opportuno garantire che i criteri di valutazione tengano conto dei servizi di base prestati dai CSD negli Stati membri ospitanti come specificato nella sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, dato che tali servizi di base sono prestati dai CSD nella loro qualità di infrastrutture dei mercati finanziari.

(15)

Per valutare l'importanza delle operazioni dei CSD negli Stati membri ospitanti, i criteri di valutazione dovrebbero tenere conto delle dimensioni dei servizi di base prestati dai CSD agli utenti degli Stati membri ospitanti, compresi gli emittenti, i partecipanti a sistemi di regolamento titoli o altri detentori di conti titoli gestiti dai CSD. Se le dimensioni dei servizi di base prestati dai CSD agli utenti degli Stati membri ospitanti sono sufficientemente grandi, le operazioni dei CSD in tali Stati membri ospitanti dovrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori, dato che eventuali mancanze o carenze nelle operazioni di tali CSD possono incidere sul corretto funzionamento dei mercati mobiliari e sulla tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti in questione. Per garantire una valutazione globale, è opportuno applicare criteri di valutazione che tengano conto in modo indipendente delle dimensioni di ciascun servizio di base prestato dai CSD agli utenti degli Stati membri ospitanti.

(16)

Se i CSD emettono o gestiscono in modo accentrato parti consistenti dei titoli per emittenti stabiliti negli Stati membri ospitanti, o se gestiscono in modo accentrato parti consistenti dei conti titoli per i partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli o per altri titolari di conti stabiliti negli Stati membri ospitanti, le loro operazioni dovrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti in questione.

(17)

Se i CSD regolano valori consistenti di operazioni su titoli emessi da emittenti stabiliti negli Stati membri ospitanti, o se regolano valori consistenti di istruzioni di regolamento emesse dai partecipanti e da altri titolari di conti titoli stabiliti negli Stati membri ospitanti, le loro operazioni dovrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti in questione.

(18)

La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) autorizza gli Stati membri a designare sistemi di regolamento titoli disciplinati dalle loro legislazioni ai fini dell'applicazione della direttiva citata qualora gli Stati membri ritengano che tale designazione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. Se i CSD operano sistemi di regolamento titoli designati dagli Stati membri ospitanti conformemente alla direttiva 98/26/CE, le loro operazioni dovrebbero essere quindi considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti interessati.

(19)

Le valutazioni delle operazioni dei CSD dovrebbero essere condotte abbastanza spesso da consentire alle autorità interessate di concludere senza indebiti ritardi accordi di cooperazione a decorrere dal momento in cui le operazioni dei CSD rilevanti hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti.

(20)

Se le operazioni dei CSD hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori in uno Stato membro ospitante, dovrebbero essere considerate di importanza sostanziale per un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire alle autorità interessate di concludere accordi di cooperazione efficaci ed efficienti conformemente al regolamento (UE) n. 909/2014.

(21)

I calcoli relativi alle valutazioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere basati su dati e metodi obiettivi e affidabili. Considerato che taluni calcoli previsti dal presente regolamento sono basati sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), dovrebbero essere effettuati soltanto quando tale regolamento è applicabile.

(22)

Considerato che le misure per la gestione dei mancati regolamenti relative al calcolo delle penali pecuniarie e talune misure per stabilire l'importanza sostanziale possono richiedere cambiamenti consistenti del sistema informatico, verifiche di mercato e modifiche degli accordi giuridici tra le parti interessate, compresi i CSD e altri partecipanti al mercato, dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per consentire l'applicazione delle misure rilevanti, al fine di garantire che i CSD e altre parti interessate soddisfino i requisiti necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «istruzioni di regolamento» s'intende un ordine di trasferimento quale definito all'articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/CE.

Articolo 2

Calcolo delle penali pecuniarie

Il livello delle penali pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 per i mancati regolamenti di operazioni su un dato strumento finanziario è calcolato applicando il tasso sanzionatorio rilevante riportato nell'allegato del presente regolamento al prezzo di riferimento dell'operazione determinato conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 3

Prezzo di riferimento dell'operazione

1.   Il prezzo di riferimento di cui all'articolo 2 è pari al valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari determinato conformemente all'articolo 7 per ciascun giorno lavorativo in cui l'operazione risulta non regolata.

2.   Il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1 è utilizzato per calcolare il livello delle penali pecuniarie per tutti i mancati regolamenti, a prescindere dal fatto che il mancato regolamento sia dovuto o meno a una mancanza di titoli o contanti.

Articolo 4

Criteri per stabilire l'importanza sostanziale di un CSD

Le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione se è soddisfatto almeno uno dei criteri di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Criteri per stabilire l'importanza sostanziale dei servizi di notariato e di gestione accentrata

1.   La prestazione di servizi di notariato e di gestione accentrata quali indicati alla sezione A, punti e 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 da parte di un CSD in uno Stato membro ospitante è considerata di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

a)

il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante che sono registrati inizialmente o gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD rappresenta almeno il 15 % del valore totale degli strumenti finanziari emessi da tutti gli emittenti dello Stato membro ospitante che sono registrati inizialmente o gestiti in modo accentrato in conti titoli da tutti i CSD stabiliti nell'Unione;

b)

il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante rappresenta almeno il 15 % del valore totale degli strumenti finanziari gestiti in modo accentrato in conti titoli da tutti i CSD stabiliti nell'Unione per tutti i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il valore di mercato degli strumenti finanziari è determinato conformemente all'articolo 7.

3.   Se è soddisfatto uno dei criteri di cui al paragrafo 1, le operazioni del CSD in questione in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione per periodi rinnovabili di tre anni civili a decorrere dal 30 aprile dell'anno civile successivo all'adempimento di uno di detti criteri.

Articolo 6

Criteri per stabilire l'importanza sostanziale dei servizi di regolamento

1.   La prestazione di servizi di regolamento quali indicati alla sezione A, punto 3, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 da parte di un CSD in uno Stato membro ospitante è considerata di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

a)

il valore annuo delle istruzioni di regolamento relative a operazioni su strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante e regolate dal CSD rappresenta almeno il 15 % del valore annuo totale di tutte le istruzioni di regolamento relative a operazioni su strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante e regolate da tutti i CSD stabiliti nell'Unione;

b)

il valore annuo delle istruzioni di regolamento regolate dal CSD per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante rappresenta almeno il 15 % del valore annuo totale delle istruzioni di regolamento regolate da tutti i CSD stabiliti nell'Unione per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante;

c)

il CSD opera un sistema di regolamento titoli disciplinato dalla legislazione dello Stato membro ospitante ed è stato notificato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), il valore di un'istruzione di regolamento è:

a)

nel caso di un'istruzione di regolamento contro pagamento, il valore della corrispondente operazione su strumenti finanziari registrati nel sistema di regolamento titoli;

b)

nel caso di istruzioni di regolamento senza pagamento (FOP), il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari rilevanti quale determinato a norma dell'articolo 7.

3.   Se è soddisfatto uno dei criteri di cui al paragrafo 1, le operazioni del CSD in questione in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione per periodi rinnovabili di tre anni civili a decorrere dal 30 aprile dell'anno civile successivo all'adempimento di uno di detti criteri.

Articolo 7

Determinazione dei valori di mercato

Il valore di mercato degli strumenti finanziari di cui agli articoli 3, 5 e 6 del presente regolamento è determinato come segue:

a)

nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, il valore di mercato dello strumento finanziario rilevante è il prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento citato;

b)

nel caso degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli indicati alla lettera a), il valore di mercato è il prezzo di chiusura derivato dalla sede di negoziazione nell'Unione con il controvalore degli scambi più elevato;

c)

nel caso di strumenti finanziari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), il valore di mercato è determinato sulla base di un metodo prestabilito, approvato dall'autorità competente del CSD in questione, che fa riferimento a criteri relativi a dati di mercato affidabili, come i prezzi di mercato disponibili in tutte le sedi di negoziazione o in tutte le imprese di investimento.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

1.   I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono applicati per la prima volta entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono basati sui valori degli strumenti finanziari registrati inizialmente o gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD alla data del 31 dicembre dell'anno civile precedente.

2.   I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), sono applicati per la prima volta entro quattro mesi dalla data di applicazione indicata nell'articolo 9, paragrafo 2, e sono basati sui valori degli strumenti finanziari gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD alla data del 31 dicembre dell'anno civile precedente.

3.   Nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di applicazione citata nell'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 vale quanto segue:

a)

in deroga all'articolo 5, paragrafo 2, il valore di mercato degli strumenti finanziari è il valore nominale di tali strumenti;

b)

in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), il valore di mercato degli strumenti finanziari rilevanti è il valore nominale di tali strumenti finanziari.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 10 marzo 2019.

In deroga al secondo paragrafo,

a)

gli articoli 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

l'articolo 7 si applica dalla data indicata nell'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014;

c)

l'articolo 8 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(3)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(4)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


ALLEGATO

Tassi sanzionatori applicabili ai mancati regolamenti

Tipo di mancato regolamento

Tasso

1.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di azioni che dispongono di un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, escluse le azioni di cui al punto 3

1,0 punti base

2.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di azioni che non dispongono di un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, escluse le azioni di cui al punto 3

0,5 punti base

3.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di strumenti finanziari negoziati sui mercati di crescita per le PMI, esclusi gli strumenti di debito di cui al punto 6

0,25 punti base

4.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di strumenti di debito emessi o garantiti da:

a)

un emittente sovrano quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 60, della direttiva 2014/65/UE;

b)

un emittente sovrano di un paese terzo;

c)

un'autorità di un governo locale;

d)

una banca centrale;

e)

qualsiasi banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

f)

il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il Meccanismo europeo di stabilità.

0,10 punti base

5.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di strumenti di debito diversi da quelli di cui ai punti 4 e 6

0,20 punti base

6.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di strumenti di debito negoziati sui mercati di crescita per le PMI

0,15 punti base

7.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di tutti gli altri strumenti finanziari non compresi nei punti da 1 a 6

0,5 punti base

8.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di contante

Tasso di interesse ufficiale per crediti overnight imposto dalla banca centrale che emette la valuta del regolamento con un valore minimo di 0


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/390 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 54, paragrafo 8, terzo comma, l'articolo 59, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 909/2014 stabilisce requisiti prudenziali per i depositari centrali di titoli («CSD») affinché siano sicuri e solidi e osservino in ogni momento i requisiti patrimoniali. Tali requisiti patrimoniali assicurano che il CSD sia costantemente capitalizzato in modo adeguato per fronteggiare i rischi a cui è esposto e che possa procedere, se necessario, a una ristrutturazione o a una liquidazione ordinata delle proprie attività.

(2)

Dato che le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di rischi di credito e di liquidità relativamente ai CSD e agli enti creditizi designati stabiliscono esplicitamente che le norme e procedure interne consentono loro di controllare, misurare e gestire le esposizioni e il fabbisogno di liquidità non solo nei confronti dei singoli partecipanti, ma anche nei confronti dei partecipanti appartenenti allo stesso gruppo e che sono controparti del CSD, tali disposizioni dovrebbero applicarsi a gruppi di imprese composti da un'impresa madre e le sue filiazioni.

(3)

Ai fini del presente regolamento, si è tenuto conto delle raccomandazioni pertinenti dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari formulati dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari («Principi CPSS-IOSCO») (2). Si è tenuto conto altresì del trattamento ai fini patrimoniali degli enti creditizi, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dato che i CSD sono esposti in una certa misura a rischi analoghi a quelli assunti dagli enti creditizi.

(4)

È opportuno che la definizione di capitale ai sensi del presente regolamento rispecchi la definizione di capitale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (EMIR). Tale definizione è la più idonea in relazione ai requisiti normativi dato che la definizione di capitale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 è stata specificamente concepita per le infrastrutture di mercato. I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario, ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, sono tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali di cui al presente regolamento e, al contempo, i requisiti in materia di fondi propri, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Essi sono tenuti a osservare i requisiti in materia di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 con strumenti che soddisfino le condizioni di tale regolamento. Al fine di evitare duplicazioni o conflitti normativi e considerando che le metodologie utilizzate per il calcolo della maggiorazione di capitale aggiuntiva per i CSD, ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, sono strettamente correlate a quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, i CSD che offrono servizi accessori di tipo bancario dovrebbero poter soddisfare i requisiti patrimoniali aggiuntivi del presente regolamento con gli stessi strumenti conformi ai requisiti stabiliti sia dal regolamento (UE) n. 575/2013 che dal regolamento (UE) n. 909/2014.

(5)

Per assicurare di essere in grado, nel caso, di organizzare la ristrutturazione delle proprie attività o una liquidazione ordinata, il CSD deve disporre di capitale con utili non distribuiti e riserve sufficienti per far fronte, in qualsiasi momento, alle spese operative in un lasso di tempo in cui il CSD deve essere in grado di riorganizzare le attività critiche, tra cui la ricapitalizzazione, la sostituzione della dirigenza, la revisione delle strategie commerciali e delle strutture dei costi o delle commissioni, nonché la ristrutturazione dei servizi forniti. Dato che durante la liquidazione o ristrutturazione delle attività il CSD deve tuttavia continuare a svolgere le proprie attività abituali e sebbene le spese effettive nel corso di una liquidazione o ristrutturazione delle attività del CSD possano essere significativamente superiori alle spese operative lorde annuali a causa dei costi di ristrutturazione o di liquidazione, l'uso di tali spese come punto di riferimento per il calcolo del capitale necessario dovrebbe fornire un'approssimazione adeguata delle spese effettive che il CSD si troverebbe a sostenere in caso di liquidazione o ristrutturazione delle attività.

(6)

Analogamente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, che impone agli enti di dedurre le perdite relative all'esercizio in corso dal capitale primario di classe 1, il presente regolamento dovrebbe altresì riconoscere il ruolo svolto dal reddito netto nel coprire o assorbire i rischi generati da cambiamenti sfavorevoli delle condizioni commerciali. Pertanto, solo nei casi in cui l'utile netto sia insufficiente per coprire le perdite derivanti dalla cristallizzazione del rischio commerciale tali perdite devono essere coperte da fondi propri. Per tener conto delle nuove circostanze, dovrebbero altresì essere considerati i dati attesi per l'anno in corso, laddove non siano disponibili i dati dell'anno precedente, come nel caso dei CSD di nuova costituzione. In linea con disposizioni analoghe di cui al regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione (5), i CSD dovrebbero essere tenuti a disporre di un importo minimo prudenziale del capitale per fronteggiare il rischio commerciale al fine di garantire un trattamento prudenziale minimo.

(7)

In conformità con i principi CPSS-IOSCO, i costi di ammortamento degli attivi materiali e immateriali possono essere dedotti dalle spese operative lorde per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Dal momento che detti costi non generano flussi di cassa effettivi che richiedono un sostegno di capitale, tali deduzioni dovrebbero essere applicabili ai requisiti patrimoniali per il rischio commerciale e a quelli a copertura della liquidazione o ristrutturazione.

(8)

Poiché il tempo necessario per una liquidazione o una ristrutturazione ordinata è strettamente legato ai servizi forniti da ogni singolo CSD e alle condizioni del mercato in cui opera, in particolare alla possibilità che un altro CSD possa accettare di svolgere una parte o tutti i suoi servizi, il numero di mesi necessari per la ristrutturazione delle attività o per la liquidazione dovrebbe basarsi su stime proprie del CSD. Tuttavia, tale periodo non dovrebbe essere inferiore al numero minimo di mesi necessari per la ristrutturazione o la liquidazione di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di assicurare un livello prudente di requisiti patrimoniali.

(9)

Il CSD dovrebbe formulare scenari per la ristrutturazione delle sue attività o per la liquidazione adeguati al proprio modello di business. Tuttavia, per ottenere un'applicazione armonizzata dei requisiti in materia di ristrutturazione o liquidazione nell'Unione e per assicurare l'osservanza di requisiti solidi sotto il profilo prudenziale, la discrezione sulla formulazione di tali scenari dovrebbe essere limitata da criteri ben definiti.

(10)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è il parametro di riferimento pertinente volto a definire i requisiti patrimoniali per i CSD. Per garantire la coerenza con tale regolamento, le metodologie per il calcolo del rischio operativo di cui al presente regolamento dovrebbero altresì coprire il rischio giuridico ai fini del presente regolamento.

(11)

Nel caso in cui la custodia di titoli per conto di un partecipante non andasse a buon fine, ciò rappresenterebbe una spesa per il partecipante o una spesa per il CSD che si troverebbe a dover far fronte ad azioni legali. Pertanto, le norme per il calcolo del capitale regolamentare per il rischio operativo tengono già conto del rischio di custodia. Per le medesime ragioni, il rischio di custodia per i titoli detenuti tramite un collegamento a un altro CSD non dovrebbe essere subordinato a qualsivoglia requisito patrimoniale supplementare, bensì dovrebbe essere considerato parte del capitale regolamentare per il rischio operativo. Analogamente, il rischio di custodia a cui è esposto il CSD per attività detenute presso una banca depositaria o presso altri CSD non dovrebbe essere oggetto di un doppio conteggio e non dovrebbe essere richiesto alcun capitale regolamentare supplementare.

(12)

Il CSD può altresì essere esposto a rischi di investimento nell'ambito delle attività da esso detenute o degli investimenti da esso realizzati avvalendosi di garanzie reali, depositi dei partecipanti, prestiti ai partecipanti o di qualsivoglia esposizione di altra natura conformemente ai servizi accessori di tipo bancario consentiti. Il rischio di investimento è il rischio di perdita a cui è esposto il CSD laddove investa risorse proprie o dei suoi partecipanti come garanzia reale. Le disposizioni a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 sono il punto di riferimento adeguato per stabilire i requisiti patrimoniali a copertura del rischio di credito, del rischio di credito di una controparte e dei rischi di mercato che potrebbero insorgere dagli investimenti del CSD.

(13)

Data la natura delle sue attività, il CSD assume il rischio commerciale dovuto a potenziali cambiamenti delle condizioni commerciali generali che possono perturbarne la situazione finanziaria in seguito ad una flessione dei ricavi o ad un aumento delle spese, con una perdita imputabile al suo capitale. Dato che il livello di rischio commerciale dipende fortemente dalla situazione specifica di ciascun CSD e può essere generato da vari fattori, i requisiti patrimoniali del presente regolamento dovrebbero basarsi su stime proprie del CSD e la metodologia utilizzata dal CSD per detta stima dovrebbe essere proporzionale alla portata e alla complessità delle attività del CSD. Il CSD dovrebbe elaborare una propria stima del capitale richiesto per fronteggiare il rischio commerciale in base a una serie di scenari di stress al fine di coprire i rischi non ancora contemplati dalla metodologia impiegata per il rischio operativo. Al fine di assicurare un livello prudente di requisiti patrimoniali per il rischio commerciale ove si effettui un calcolo basato su propri scenari, un livello minimo di capitale dovrebbe essere introdotto sotto forma di soglia minima prudenziale. Il livello minimo di capitale richiesto per il rischio commerciale dovrebbe essere in linea con requisiti analoghi previsti per altre infrastrutture di mercato nei relativi atti dell'Unione come il regolamento delegato della Commissione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali («CCP»).

(14)

La maggiorazione di capitale aggiuntiva per i rischi legati ai servizi accessori di tipo bancario dovrebbe coprire i rischi relativi alla concessione di credito infragiornaliero ai partecipanti o ad altri utenti di CSD. Laddove dalla concessione di credito infragiornaliero risultino esposizioni creditizie overnight o più durature, i relativi rischi dovrebbero essere misurati e fronteggiati facendo uso delle metodologie già stabilite alla parte tre, titolo II, capo 2, per il metodo standardizzato, e al capo 3, per il metodo basato sui rating interni (metodo IRB), del regolamento (UE) n. 575/2013, dato che tale regolamento stabilisce norme prudenziali per misurare il rischio di credito derivante da esposizioni creditizie overnight o più durature. Tuttavia, i rischi creditizi infragiornalieri richiedono un trattamento particolare in quanto la metodologia per eseguirne la misurazione non è definita esplicitamente dal regolamento (UE) n. 575/2013 o da un'altra normativa dell'Unione applicabile. Di conseguenza, la metodologia che si riferisce nello specifico al rischio di credito infragiornaliero dovrebbe essere sufficientemente sensibile al rischio per tener conto della qualità della garanzia, della valutazione della qualità creditizia dei partecipanti e delle effettive esposizioni infragiornaliere osservate. Al contempo, la metodologia dovrebbe fornire incentivi idonei ai fornitori di servizi accessori di tipo bancario, compreso l'incentivo per l'acquisizione di garanzie della qualità più elevata e la selezione di controparti con merito di credito elevato. Sebbene sui fornitori di servizi accessori di tipo bancario incomba l'obbligo di valutare e testare adeguatamente il livello e il valore delle garanzie reali e degli scarti di garanzia, la metodologia impiegata per stabilire la maggiorazione di capitale aggiuntiva per il rischio di credito infragiornaliero dovrebbe tuttavia garantire e fornire abbastanza capitale qualora un calo improvviso del valore della garanzia risulti superiore alle stime, generando esposizioni creditizie residue parzialmente non garantite.

(15)

Al fine di calcolare la maggiorazione di capitale per i rischi insorti dalla prestazione di servizi accessori di tipo bancario, è necessario tener conto delle informazioni passate sulle esposizioni creditizie infragiornaliere. Pertanto, al fine di poter calcolare la maggiorazione di capitale, le entità che forniscono servizi accessori di tipo bancario agli utenti dei servizi CSD, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 («CSD fornitori di servizi bancari») dovrebbero raccogliere, almeno per un anno, dati relativi alle loro esposizioni creditizie infragiornaliere. In caso contrario, esse non sono in grado di individuare le esposizioni pertinenti in base a cui è effettuato il calcolo. Di conseguenza, i CSD fornitori di servizi bancari non dovrebbero essere tenuti a osservare il requisito di fondi propri corrispondente alla maggiorazione di capitale finché non abbiano raccolto tutte le informazioni necessarie per eseguire il calcolo della maggiorazione.

(16)

L'articolo 54, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 prevede l'elaborazione di norme per determinare la maggiorazione di capitale aggiuntiva di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 54, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento. L'articolo 54 di tale regolamento prevede altresì che la maggiorazione di capitale rifletta il rischio di credito infragiornaliero derivante dalle attività di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, e in particolare dalle concessioni di credito infragiornaliero ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti di servizi CSD. Pertanto, l'esposizione al rischio di credito infragiornaliero dovrebbe includere altresì le perdite che il CSD fornitore di servizi bancari si troverebbe ad affrontare in caso di inadempimento di un partecipante debitore.

(17)

L'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al rischio di credito del CSD fornitore di servizi bancari prevede l'acquisizione di «garanzie altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato». L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari prevede la disponibilità di «risorse liquide ammissibili». Una siffatta risorsa liquida ammissibile è costituita dalle «garanzie altamente liquide». Sebbene sia comprensibile che la terminologia impiegata in ciascuno dei due casi differisca, data la diversa natura dei rischi in questione e la corrispondenza a concetti diversi nel regolamento in materia di rischi di credito e di liquidità, entrambi i casi sono tuttavia correlati a fornitori o attività aventi una qualità analogamente elevata. Pertanto, sarebbe opportuno stabilire che siano soddisfatte le stesse condizioni prima che una garanzia reale o una risorsa di liquidità sotto forma di garanzia possa essere considerata appartenente rispettivamente alla categoria di «garanzie altamente liquide con rischio minimo di credito e di mercato» o alla categoria di «risorse liquide ammissibili».

(18)

L'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 stabilisce che il CSD fornitore di servizi bancari accetti garanzie altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato per gestire il rischio di credito corrispondente, e consente di avvalersi, in situazioni specifiche, di garanzie di altra natura, se si applicano scarti di garanzia adeguati. A tal fine, dovrebbe essere definita una chiara gerarchia della qualità delle garanzie reali per individuare quelle che dovrebbero essere idonee a coprire interamente l'esposizione al rischio di credito, quelle accettabili come risorsa di liquidità e quelle che, pur essendo idonee a mitigare il rischio di credito, necessitano di risorse liquide ammissibili. I fornitori di garanzie reali non dovrebbero essere ostacolati nel sostituire liberamente le garanzie reali in base alla disponibilità di risorse o alle strategie di gestione di attività e passività. Pertanto, l'impiego di pratiche di garanzia comuni, come il ricorso ai conti di garanzia dei partecipanti, laddove la garanzia reale viene depositata dal partecipante nei propri conti costituiti in garanzia al fine di coprire totalmente qualsivoglia esposizione creditizia, dovrebbe essere concesso per sostituire le garanzie reali purché la qualità e la liquidità delle garanzie siano sottoposte a controllo e siano conformi ai requisiti del presente regolamento. Conformemente a tali accordi di conto in garanzia, la garanzia reale è depositata dal partecipante nel proprio conto in garanzia al fine di coprire totalmente qualsivoglia esposizione creditizia. Inoltre, il CSD fornitore di servizi bancari dovrebbe accettare le garanzie reali tenendo conto della gerarchia stabilita, ma, se necessario, può eseguire la liquidazione della garanzia accettata nel modo più efficiente possibile in seguito a un inadempimento di un partecipante. Tuttavia, da un punto di vista prudenziale, il CSD fornitore di servizi bancari dovrebbe essere in grado di controllare su base continuativa la disponibilità delle garanzie reali, comprese la qualità e la liquidità, per coprire totalmente le esposizioni creditizie. Esso dovrebbe altresì porre in essere accordi con i partecipanti debitori per fare in modo che tutti i requisiti di garanzia del presente regolamento siano osservati in ogni momento.

(19)

Ai fini della misurazione del rischio di credito infragiornaliero, i CSD fornitori di servizi bancari dovrebbero essere in grado di anticipare le esposizioni di picco per la giornata; pur non essendo necessaria una previsione del numero esatto, dovrebbero essere individuate le tendenze di tali esposizioni infragiornaliere. Tale concetto è ulteriormente ribadito nelle norme elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dove si fa riferimento a esposizioni di picco anticipate (7).

(20)

La parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce i fattori di ponderazione del rischio da applicare alle esposizioni creditizie verso la Banca centrale europea e altre entità esonerate. Quando si misura il rischio di credito a fini normativi, è generalmente riconosciuto che tali fattori di ponderazione siano il miglior riferimento disponibile. Pertanto, la stessa metodologia può essere applicata alle esposizioni creditizie infragiornaliere. Al fine di garantire il rigore concettuale di tale approccio, alcune correzioni sono tuttavia necessarie; in particolare durante l'esecuzione dei calcoli utilizzando il quadro del rischio di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, per il metodo standardizzato e al capo 3, per il metodo IRB, del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni infragiornaliere dovrebbero essere considerate come esposizioni a fine giornata essendo questo il presupposto di tale regolamento.

(21)

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, che include un riferimento esplicito all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie bancarie o lettere di credito, se del caso, dovrebbero essere allineate ai principi CPSS-IOSCO e osservare requisiti analoghi a quelli di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, secondo cui le garanzie bancarie e le lettere di credito sono pienamente garantite dai garanti. Tuttavia, al fine di preservare l'efficienza del regolamento titoli all'interno dell'UE, laddove garanzie bancarie o lettere di credito siano utilizzate in relazione alle esposizioni creditizie derivanti da collegamenti interoperabili tra CSD, dovrebbero essere contemplati adeguati strumenti alternativi di attenuazione del rischio di credito, purché forniscano un livello pari o più elevato di tutela rispetto alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012. Tale trattamento speciale dovrebbe applicarsi solo alle garanzie bancarie o lettere di credito a tutela di un collegamento interoperabile tra CSD e dovrebbe coprire esclusivamente l'esposizione creditizia tra i due CSD collegati. Dal momento che la garanzia bancaria o la lettera di credito tutela i CSD non inadempienti nei confronti di perdite creditizie, il fabbisogno di liquidità dei CSD non inadempienti dovrebbe essere altresì soddisfatto tramite un tempestivo regolamento delle obbligazioni dei garanti o, in alternativa, mediante risorse liquide ammissibili.

(22)

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014, stabilisce che i CSD fornitori di servizi bancari sono tenuti a mitigare i rischi di liquidità con risorse liquide ammissibili in ciascuna valuta. Di conseguenza, le risorse liquide che non sono ammissibili non possono essere utilizzate per adempiere ai requisiti di cui al medesimo articolo. Tuttavia, nulla osta a che risorse liquide non ammissibili, come ad esempio gli swap sulle valute, siano utilizzate nella gestione della liquidità giornaliera, oltre alle risorse liquide ammissibili. Ciò è altresì conforme alle norme internazionali che si riflettono nei principi CPSS-IOSCO. Le risorse liquide non ammissibili dovrebbero pertanto essere misurate e controllate a tale fine.

(23)

Il rischio di liquidità può potenzialmente insorgere da qualsivoglia servizio accessorio di tipo bancario eseguito dal CSD. Il quadro di gestione dei rischi di liquidità dovrebbe individuare i rischi derivanti dai diversi servizi accessori di tipo bancario, compresa la concessione di titoli e, laddove opportuno, distinguerne la gestione.

(24)

Al fine di coprire tutte le esigenze di liquidità, tra cui il fabbisogno infragiornaliero di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari, il quadro di gestione del rischio di liquidità del CSD dovrebbe assicurare che le obbligazioni di pagamento e di regolamento, tra cui quelle infragiornaliere, siano effettuate alla scadenza prevista in tutte le valute di regolamento del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD.

(25)

Dato che tutti i rischi di liquidità, ad eccezione di quelli infragiornalieri, sono già contemplati dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013, il presente regolamento dovrebbe concentrarsi sui rischi infragiornalieri.

(26)

Dato che i CSD fornitori di servizi bancari sono infrastrutture di mercato di importanza sistemica, è essenziale assicurare che il CSD fornitore di servizi bancari gestisca i rischi di credito e di liquidità in modo prudente. Di conseguenza, al CSD fornitore di servizi bancari dovrebbe essere consentito di concedere solo linee di credito non impegnate ai partecipanti debitori nel corso della prestazione di servizi accessori di tipo bancario di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.

(27)

Al fine di garantire che le procedure di gestione del rischio del CSD fornitore di servizi bancari siano sufficientemente solide anche in condizioni sfavorevoli, le prove di stress delle risorse finanziarie liquide del CSD fornitore di servizi bancari dovrebbero essere rigorose e lungimiranti. Per lo stesso motivo, le prove dovrebbero tenere conto di una serie di scenari estremi ma plausibili ed essere condotte per ciascuna valuta pertinente offerta dal CSD fornitore di servizi bancari, considerando che uno degli accordi di finanziamento (funding) prestabiliti potrebbe non andare a buon fine. Gli scenari dovrebbero comprendere, ma non in via esclusiva, l'inadempimento dei due maggiori partecipanti del CSD fornitore di servizi bancari in tale valuta. Ciò è necessario per stabilire una norma che da un lato sia prudente, poiché tiene conto del fatto che anche altri partecipanti, oltre al maggiore, possono generare rischi di liquidità e che, dall'altro, sia anche proporzionata all'obiettivo, non considerando altri partecipanti che presentano un potenziale minore nel generare un rischio di liquidità.

(28)

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014 stabilisce che i CSD fornitori di servizi bancari sono tenuti a disporre di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti in un'ampia serie di potenziali scenari di stress. Pertanto, le norme che precisano i quadri e gli strumenti per la gestione del rischio di liquidità in scenari di stress dovrebbero prescrivere una metodologia per individuare le valute pertinenti per la gestione del rischio di liquidità. L'individuazione delle valute pertinenti dovrebbe basarsi su valutazioni di rilevanza, sull'esposizione netta di liquidità cumulativa identificata e sui dati raccolti nel corso di un periodo di tempo prolungato e ben definito. Inoltre, al fine di mantenere un quadro normativo coerente nell'Unione, le valute dell'Unione più rilevanti individuate ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione (8), ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014, dovrebbero essere incluse a priori come valute pertinenti.

(29)

La raccolta di dati sufficienti per individuare tutte le altre valute oltre alle più pertinenti dell'Unione richiede un lasso di tempo minimo a partire dalla data di autorizzazione dei CSD fornitori di servizi bancari. Pertanto, l'uso di metodi alternativi per individuare tutte le altre valute rispetto alle valute più pertinenti dell'Unione dovrebbe essere consentito per il primo anno in seguito all'autorizzazione dei CSD fornitori di servizi bancari, ai sensi del nuovo quadro normativo stabilito dal regolamento (UE) n. 909/2014 per i CSD fornitori di servizi bancari che già prestano servizi accessori di tipo bancario alla data di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 909/2014. Tale disposizione transitoria non dovrebbe pregiudicare, come tale, l'obbligo per i CSD fornitori di servizi bancari di disporre di risorse liquide sufficienti, ma solo l'individuazione di quelle valute oggetto di prove di stress ai fini della gestione della liquidità.

(30)

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 impone ai CSD fornitori di servizi bancari di porre in essere accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili per far sì che le garanzie reali fornite da un cliente inadempiente possano essere convertite in contante anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Il medesimo regolamento impone al CSD fornitore di servizi bancari di mitigare i rischi infragiornalieri con garanzie reali altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato. Dato che la liquidità deve essere prontamente disponibile, il CSD fornitore di servizi bancari dovrebbe essere in grado di soddisfare qualsivoglia fabbisogno di liquidità lo stesso giorno. Dato che i CSD fornitori di servizi bancari possono operare in diversi fusi orari, la disposizione di convertire le garanzie reali in contanti lo stesso giorno tramite accordi di finanziamento prestabiliti dovrebbe essere applicata considerando gli orari di apertura dei sistemi di pagamento locali di ciascuna valuta pertinente.

(31)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano i requisiti prudenziali per i CSD. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso unico alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 909/2014.

(32)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(33)

Prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento, l'Autorità bancaria europea ha lavorato in stretta cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). L'Autorità bancaria europea ha inoltre condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

REQUISITI PATRIMONIALI PER TUTTI I CSD DI CUI ALL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014

Articolo 1

Presentazione dei requisiti riguardanti il capitale del CSD

1.   Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, un depositario centrale di titoli («CSD») dispone in ogni momento, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve, dell'importo di capitale di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2.   I requisiti di capitale di cui all'articolo 3 sono soddisfatti con strumenti di capitale conformi alle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Condizioni relative agli strumenti di capitale

1.   Ai fini dell'articolo 1, il CSD detiene strumenti di capitale che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

sono capitale sottoscritto ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (10);

b)

sono stati versati, comprese le relative riserve sovrapprezzo azioni;

c)

assorbono integralmente le perdite in situazioni di continuità aziendale;

d)

in caso di fallimento o liquidazione, sono subordinati a tutti gli altri diritti o crediti in azioni di insolvenza o in base alle disposizioni applicabili in materia di insolvenza.

2.   Oltre agli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario può, al fine di osservare i requisiti di cui all'articolo 1, avvalersi di strumenti di capitale che:

a)

soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1;

b)

sono «strumenti di fondi propri» quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 119, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

sono soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Livello dei requisiti patrimoniali per il CSD

1.   Il CSD detiene capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve, che in ogni momento è pari o superiore alla somma dei:

a)

requisiti patrimoniali del CSD per i rischi operativi, giuridici e di custodia, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'articolo 4;

b)

requisiti patrimoniali del CSD per i rischi di investimento, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'articolo 5;

c)

requisiti patrimoniali del CSD per rischi commerciali, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'articolo 6;

d)

requisiti patrimoniali del CSD per la liquidazione o la ristrutturazione delle attività, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'articolo 7.

2.   Il CSD dispone di procedure per identificare tutte le fonti dei rischi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Livello dei requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia

1.   Il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e ad utilizzare i metodi avanzati di misurazione («AMA»), di cui agli articoli da 321 a 324 del regolamento (UE) n. 575/2013, calcola i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia in conformità degli articoli da 231 a 234 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e ad utilizzare il metodo standardizzato per il rischio operativo di cui agli articoli da 317 a 320 del regolamento (UE) n. 575/2013, calcola i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia in conformità delle disposizioni di tale regolamento applicabili al metodo standardizzato per il rischio operativo di cui agli articoli da 317 a 320.

3.   Il CSD che soddisfi una delle seguenti condizioni calcola i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia conformemente alle disposizioni del metodo base di cui agli articoli 315 e 316 del regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

il CSD non autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

il CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, ma non autorizzato a utilizzare il metodo AMA di cui agli articoli da 321 a 324 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

il CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, ma non autorizzato a utilizzare il metodo standardizzato di cui agli articoli da 317 a 320 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 5

Livello dei requisiti patrimoniali per il rischio di investimento

1.   Il CSD calcola i requisiti patrimoniali per il rischio di investimento come la somma dei seguenti elementi:

a)

l'8 % degli importi delle esposizioni del CSD ponderati per il rischio riguardanti il:

i)

rischio di credito, conformemente al paragrafo 2; e

ii)

rischio di credito della controparte, conformemente al paragrafo 3;

b)

requisiti patrimoniali del CSD per il rischio di mercato, conformemente ai paragrafi 4 e 5.

2.   Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni del CSD ponderati per il rischio riguardanti il rischio di credito, si applica quanto segue:

a)

laddove il CSD non sia autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 a prestare servizi accessori di tipo bancario, il CSD applica il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 107 a 141 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con gli articoli da 192 a 241 del regolamento sull'attenuazione del rischio di credito;

b)

laddove il CSD sia autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 a prestare servizi accessori di tipo bancario, ma non sia in possesso dell'autorizzazione per utilizzare il metodo basato sui rating interni (metodo IRB), di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, il CSD applica il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 107 a 141 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con gli articoli da 192 a 241 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativi all'attenuazione del rischio di credito;

c)

laddove il CSD sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2), lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e sia in possesso dell'autorizzazione per impiegare il metodo IRB, il CSD applica tale metodo per il rischio di credito di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con gli articoli da 192 a 241 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativi all'attenuazione del rischio di credito.

3.   Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito della controparte, il CSD impiega entrambi i seguenti metodi:

a)

uno dei metodi di cui agli articoli da 271 a 282 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che applica le rettifiche per volatilità, ai sensi degli articoli da 220 a 227 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.   Il CSD che soddisfi una delle seguenti condizioni calcola i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato conformemente alle disposizioni degli articoli da 102 a 106 e da 325 a 361 del regolamento (UE) n. 575/2013, anche mediante la deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni prevista dall'articolo 94 di detto regolamento:

a)

il CSD non autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

il CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, ma a cui non è concesso di utilizzare modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

5.   Il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e con autorizzazione a utilizzare modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcola i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato ai sensi degli articoli da 102 a 106 e da 362 a 376 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 6

Requisiti patrimoniali per il rischio commerciale

1.   I requisiti patrimoniali del CSD per il rischio commerciale corrispondono al valore maggiore tra gli elementi seguenti:

a)

la stima risultante dall'applicazione del paragrafo 2, meno il valore minore tra i seguenti:

i)

utile al netto delle imposte dell'ultimo esercizio sottoposto a revisione;

ii)

utile previsto al netto delle imposte dell'esercizio in corso;

iii)

utile previsto al netto delle imposte per la maggior parte dell'ultimo esercizio i cui risultati sottoposti a revisione non sono ancora disponibili;

b)

il 25 % delle spese operative lorde annuali del CSD di cui al paragrafo 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il CSD applica quanto segue:

a)

stima il capitale necessario per coprire le perdite derivanti dal rischio commerciale in scenari sfavorevoli ragionevolmente prevedibili e pertinenti al proprio modello di business;

b)

documenta le ipotesi di fondo e le metodologie impiegate per stimare le perdite attese di cui alla lettera a);

c)

riesamina e aggiorna gli scenari di cui alla lettera a) con cadenza almeno annuale.

3.   Per il calcolo delle spese operative lorde annuali del CSD, si applica quanto segue:

a)

le spese operative lorde annuali del CSD tengono conto almeno di quanto segue:

i)

spese totali per il personale, compresi salari, stipendi, bonus e oneri sociali;

ii)

spese amministrative generali totali e, in particolare, spese di marketing e di rappresentanza;

iii)

spese assicurative;

iv)

spese di altri dipendenti e di viaggio;

v)

spese relative alle attività immobiliari;

vi)

spese di assistenza informatica;

vii)

spese di telecomunicazione;

viii)

spese postali e di trasferimento dei dati;

ix)

spese di consulenza esterna;

x)

deprezzamento e ammortamento delle attività materiali e immateriali;

xi)

svalutazione e cessione di immobilizzazioni;

b)

le spese operative lorde annuali del CSD sono stabilite in base a uno dei punti in appresso:

i)

principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS), adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

ii)

direttive del Consiglio 78/660/CEE (12), 83/349/CEE (13) e 86/635/CEE;

iii)

principi contabili generalmente accettati di un paese terzo considerati equivalenti agli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (14) o principi contabili di un paese terzo il cui utilizzo è consentito ai sensi dell'articolo 4 di tale regolamento;

c)

il CSD può dedurre deprezzamento e ammortamento delle attività materiali e immateriali dalle spese operative lorde annuali;

d)

il CSD si avvale delle informazioni derivanti dalla revisione contabile più recente del suo bilancio d'esercizio;

e)

laddove il periodo di attività del CSD sia inferiore a un anno completo, a partire dalla data di inizio dell'attività, si applicano le spese operative lorde previste nel suo piano aziendale.

Articolo 7

Requisiti patrimoniali per la liquidazione o la ristrutturazione

Il CSD calcola i requisiti patrimoniali per la liquidazione o la ristrutturazione attuando le seguenti operazioni in sequenza:

a)

stima del lasso di tempo necessario per la liquidazione o la ristrutturazione per tutti gli scenari di stress di cui all'allegato, coerentemente con il piano di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

divisione delle spese operative lorde annuali del CSD definite in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, per dodici («spese operative lorde mensili»);

c)

moltiplicazione delle spese operative lorde mensili di cui alla lettera b), per il valore più lungo tra i seguenti punti:

i)

il lasso di tempo di cui alla lettera a);

ii)

sei mesi.

TITOLO II

MAGGIORAZIONE DI CAPITALE PER CSD AUTORIZZATI A PRESTARE SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO E PER ENTI CREDITIZI DESIGNATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014

Articolo 8

Maggiorazione di capitale derivante dalla concessione di credito infragiornaliero

1.   Ai fini del calcolo della maggiorazione di capitale aggiuntiva derivante dalla concessione di credito infragiornaliero, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 e dell'articolo 54, paragrafo 4, lettera e), di detto regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari attua le seguenti operazioni in sequenza:

a)

calcola, nel corso dell'anno di calendario più recente, la media delle cinque esposizioni creditizie infragiornaliere più elevate («esposizioni di picco») risultanti dalla prestazione dei servizi di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

applica scarti di garanzia a tutte le garanzie reali riscosse in relazione alle esposizioni di picco, partendo dal presupposto che, in seguito all'applicazione degli scarti di garanzia a norma degli articoli da 222 a 227 del regolamento (UE) n. 575/2013, la garanzia perde il 5 % del valore di mercato;

c)

calcola la media dei requisiti di fondi propri relativamente alle esposizioni di picco calcolate in conformità del paragrafo 2, considerando tali esposizioni alla stregua di esposizioni a fine giornata («maggiorazione di capitale»).

2.   Ai fini del calcolo della maggiorazione di capitale di cui al paragrafo 1, gli enti applicano uno dei seguenti metodi:

a)

il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 107 a 141 del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove non siano autorizzati ad applicare il metodo IRB;

b)

il metodo IRB e i requisiti di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove siano autorizzati ad applicare il metodo IRB.

3.   Laddove gli enti applichino il metodo standardizzato per il rischio di credito, in conformità del paragrafo 2, lettera a), l'importo di ciascuna delle cinque esposizioni di picco di cui al paragrafo 1, lettera a), è considerato valore dell'esposizione, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del paragrafo 1, lettera b). Sono altresì applicabili i requisiti precisati nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativi all'articolo 111 di tale regolamento.

4.   Laddove gli enti applichino il metodo IRB per il rischio di credito, in conformità del paragrafo 2, lettera b), l'importo ancora non corrisposto di ciascuna delle cinque esposizioni di picco di cui al paragrafo 1, lettera a), è considerato un valore dell'esposizione, ai sensi dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini del paragrafo 1, lettera b). Sono altresì di applicabili i requisiti precisati nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativi all'articolo 166 di tale regolamento.

5.   I requisiti patrimoniali del presente articolo sono di applicazione dodici mesi dopo l'ottenimento dell'autorizzazione per prestare servizi accessori di tipo bancario, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 909/2014.

TITOLO III

REQUISITI PRUDENZIALI APPLICABILI AGLI ENTI CREDITIZI O AI CSD AUTORIZZATI A FORNIRE SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 59 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014

CAPO I

GARANZIE REALI E ALTRE RISORSE FINANZIARIE EQUIVALENTI PER I RISCHI DI CREDITO E DI LIQUIDITÀ

Articolo 9

Norme generali in materia di garanzie reali e di altre risorse finanziarie equivalenti

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a soddisfare le seguenti condizioni relativamente alle garanzie:

a)

distingue chiaramente le garanzie dagli altri titoli del partecipante debitore;

b)

accetta garanzie reali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 o altri tipi di garanzie che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 nella gerarchia seguente:

i)

in primo luogo, accetta come garanzia reale solamente i titoli nel conto del partecipante debitore che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10;

ii)

in secondo luogo, accetta come garanzia reale solamente i titoli nel conto del partecipante debitore che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

iii)

in ultimo, accetta come garanzia reale tutti i titoli nel conto del partecipante debitore che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nei limiti delle risorse liquide ammissibili disponibili di cui all'articolo 34 con il fine di soddisfare il requisito riguardo alle risorse liquide minime ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3;

c)

controlla, almeno su base quotidiana, la qualità creditizia, la liquidità del mercato e la volatilità dei prezzi di ciascun titolo accettato come garanzia, valutandolo conformemente all'articolo 12;

d)

chiarisce le metodologie legate agli scarti di garanzia applicati al valore della garanzia, ai sensi dell'articolo 13;

e)

assicura che la garanzia rimanga sufficientemente diversificata per consentirne la liquidazione entro i termini di cui agli articoli 10 e 11, senza un'incidenza significativa sul mercato, conformemente all'articolo 14.

2.   La garanzia reale deve essere fornita dalle controparti in base a un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o in base a un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva.

3.   Il CSD fornitore di servizi bancari soddisfa le condizioni di cui agli articoli 15 e 16 per quanto riguarda le altre risorse finanziarie equivalenti.

Articolo 10

Garanzia reale per le finalità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d,) e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014

1.   Perché una garanzia reale possa essere considerata della migliore qualità per le finalità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014, essa deve essere costituita da strumenti di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono emessi o esplicitamente garantiti da uno dei seguenti soggetti:

i)

un governo;

ii)

una banca centrale;

iii)

una delle banche multilaterali di sviluppo elencate nell'articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013;

iv)

il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il meccanismo europeo di stabilità;

b)

il CSD può dimostrare di avere un rischio di credito e di mercato basso sulla base di una propria valutazione interna, impiegando una metodologia definita e oggettiva che non si fonda esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio paese del paese specifico in cui l'emittente ha sede;

c)

sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio;

d)

sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione;

e)

soddisfano uno dei seguenti requisiti:

i)

hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto con un gruppo eterogeneo di acquirenti e venditori, anche in condizioni di stress e a cui il CSD fornitore di servizi bancari ha un accesso affidabile;

ii)

possono essere liquidati dal CSD fornitore di servizi bancari attraverso accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all'articolo 38 del presente regolamento;

f)

dati affidabili sui prezzi di tali strumenti di debito vengono pubblicati almeno su base quotidiana;

g)

sono prontamente disponibili e convertibili in contante lo stesso giorno.

2.   Perché una garanzia reale possa essere considerata di qualità inferiore rispetto a quella di cui al paragrafo 1 per le finalità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014, essa deve consistere in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

gli strumenti finanziari sono stati emessi da un emittente avente un rischio di credito ridotto sulla base di una valutazione interna adeguata svolta dal CSD fornitore di servizi bancari, che impiega una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio derivante dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese;

b)

gli strumenti finanziari hanno un basso rischio di mercato sulla base di una valutazione interna adeguata svolta dal CSD fornitore di servizi bancari, che utilizza una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni;

c)

sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio;

d)

sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione;

e)

soddisfano uno dei seguenti requisiti:

i)

hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto con un gruppo eterogeneo di acquirenti e venditori, a cui il CSD fornitore di servizi bancari può dimostrare di avere un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;

ii)

possono essere liquidati dal CSD fornitore di servizi bancari attraverso accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all'articolo 38 del presente regolamento;

f)

possono essere liquidati il giorno stesso;

g)

i dati sui prezzi di tali strumenti sono resi pubblici in tempo quasi reale;

h)

non sono emessi da nessuno dei seguenti soggetti:

i)

il partecipante che fornisce la garanzia reale o un'entità che faccia parte dello stesso gruppo del partecipante, salvo nel caso di obbligazioni garantite e solo laddove le attività che garantiscono tale obbligazione siano adeguatamente separate all'interno di un quadro giuridico solido e soddisfino i requisiti di cui al presente articolo;

ii)

il CSD fornitore di servizi bancari o un'entità che faccia parte dello stesso gruppo del CSD fornitore di servizi bancari;

iii)

un'entità la cui attività consiste nel prestare servizi essenziali per il funzionamento del CSD fornitore di servizi bancari, a meno che l'entità sia una banca centrale dell'Unione o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale il CSD fornitore di servizi bancari ha esposizioni;

i)

non siano altrimenti soggetti a un rischio significativo di correlazione sfavorevole, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 11

Altre garanzie reali

1.   Altri tipi di garanzie reali utilizzate dal CSD fornitore di servizi bancari consistono in strumenti finanziari che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione;

b)

sono ammissibili presso una banca centrale dell'Unione in cui il CSD fornitore di servizi bancari gode di un accesso al credito non occasionale e regolare («credito di routine»);

c)

sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio;

d)

il CSD fornitore di servizi bancari dispone di un accordo di finanziamento prestabilito con il tipo di ente finanziario con merito di credito elevato di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all'articolo 38 del presente regolamento, che esegue la conversione di tali strumenti in contante lo stesso giorno.

2.   Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014, altri tipi di garanzie reali utilizzate dal CSD fornitore di servizi bancari consistono in strumenti finanziari che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione;

b)

sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio;

c)

il CSD fornitore di servizi bancari dispone di quanto segue:

i)

un accordo di finanziamento prestabilito, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all'articolo 38 del presente regolamento, tale da assicurare la liquidazione di tali strumenti entro cinque giorni lavorativi;

ii)

un importo sufficiente di risorse liquide ammissibili, ai sensi dell'articolo 34, tale da assicurare la copertura dell'intervallo di tempo per la liquidazione di tale garanzia reale in caso di inadempimento del partecipante.

Articolo 12

Valutazione delle garanzie reali

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari stabilisce politiche e procedure di valutazione delle garanzie reali che assicurano che:

a)

gli strumenti finanziari di cui all'articolo 10 sono oggetto di valutazione al valore di mercato almeno su base quotidiana;

b)

gli strumenti finanziari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono valutati almeno su base quotidiana, e, qualora tale valutazione giornaliera non sia possibile, sono valutati in base a un modello;

c)

gli strumenti finanziari di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono valutati almeno su base quotidiana, e, qualora tale valutazione giornaliera non sia possibile, sono valutati in base a un modello.

2.   Le metodologie per la valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono debitamente documentate.

3.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina l'adeguatezza delle proprie politiche e procedure di valutazione nei seguenti casi:

a)

su base regolare, a cadenza almeno annuale;

b)

laddove una modifica sostanziale incida sulle politiche e procedure di valutazione.

Articolo 13

Scarti di garanzia

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari stabilisce il livello degli scarti di garanzia nel modo seguente:

a)

laddove la garanzia sia ammissibile presso la banca centrale in cui il CSD fornitore di servizi bancari ha accesso al credito di routine, gli scarti di garanzia che la banca centrale applica a tale tipo di garanzia reale possono essere considerati come la soglia minima del coefficiente di scarto;

b)

laddove la garanzia non sia ammissibile presso la banca centrale in cui il CSD fornitore di servizi bancari ha accesso al credito di routine, gli scarti di garanzia applicati dalla banca centrale che emette la valuta in cui è denominato lo strumento finanziario sono considerati come soglia minima del coefficiente di scarto.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari fa in modo che le sue politiche e procedure per definire gli scarti di garanzia tengano conto dell'eventualità in cui sia necessario liquidare la garanzia reale in condizioni di mercato critiche e del tempo necessario per liquidarla.

3.   Gli scarti di garanzia vengono determinati tenendo conto dei criteri pertinenti, tra cui i seguenti:

a)

il tipo di attività;

b)

il livello di rischio di credito associato allo strumento finanziario;

c)

il paese di emissione dell'attività;

d)

la scadenza dell'attività;

e)

la volatilità dei prezzi futura ipotetica e storica dell'attività in condizioni di mercato critiche;

f)

la liquidità del mercato sottostante, compresi i differenziali denaro-lettera;

g)

il rischio di cambio, se del caso;

h)

il rischio di correlazione sfavorevole, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabile.

4.   I criteri di cui al paragrafo 3, lettera b), sono stabiliti da una valutazione interna del CSD fornitore di servizi bancari, sulla base di una metodologia definita ed oggettiva che non si affida esclusivamente a pareri esterni.

5.   Nessun valore della garanzia deve essere applicato ai titoli forniti da un'entità appartenente al medesimo gruppo del debitore.

6.   Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto ad assicurare che gli scarti di garanzia siano calcolati in modo prudente per limitare, per quanto possibile, la prociclicità.

7.   Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a far sì che le politiche e procedure da esso attuate in materia di scarti di garanzia siano convalidate almeno a cadenza annuale da un'unità indipendente del CSD fornitore di servizi bancari e che gli scarti di garanzia applicabili siano calcolati con riferimento alla banca centrale che emette la valuta pertinente e, laddove il parametro di riferimento della banca centrale non sia disponibile, alle altre fonti pertinenti.

8.   Gli scarti di garanzia applicati sono riesaminati dal CSD fornitore di servizi bancari almeno su base quotidiana.

Articolo 14

Limiti di concentrazione delle garanzie reali

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari si avvale di politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione delle garanzie reali che comprendono quanto segue:

a)

politiche e procedure da seguire in caso di violazione dei limiti di concentrazione;

b)

misure di attenuazione del rischio da applicare in caso di superamento dei limiti di concentrazione definiti nelle politiche;

c)

i tempi dell'attuazione prevista delle misure di cui alla lettera b).

2.   I limiti di concentrazione nel quadro dell'importo totale delle garanzie reali raccolte («portafoglio delle garanzie reali») sono fissati tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

a)

singoli emittenti, considerando la struttura del loro gruppo;

b)

paese dell'emittente;

c)

tipo di emittente;

d)

tipo di attività;

e)

valuta di regolamento;

f)

garanzie reali con rischio di credito, di liquidità e di mercato oltre i livelli minimi;

g)

l'ammissibilità della garanzia reale affinché il CSD fornitore di servizi bancari possa avere accesso al credito di routine presso la banca centrale di emissione;

h)

ogni partecipante debitore;

i)

tutti i partecipanti debitori;

j)

strumenti finanziari emessi da emittenti dello stesso tipo in termini di settore economico, attività e regione geografica;

k)

il livello di rischio di credito dello strumento finanziario o dell'emittente determinato da una valutazione interna svolta dal CSD fornitore di servizi bancari fondata su una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio derivante dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese;

l)

la liquidità e la volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari.

3.   Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto ad assicurare che non più del 10 % della sua esposizione creditizia infragiornaliera sia garantita da uno dei seguenti soggetti:

a)

un unico ente creditizio;

b)

un ente finanziario di un paese terzo soggetto e conforme a norme prudenziali rigorose almeno quanto quelle stabilite dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 7, di tale regolamento;

c)

un'entità commerciale appartenente al medesimo gruppo dell'ente di cui alla lettera a) o b).

4.   Nel calcolo dei limiti di concentrazione delle garanzie reali, di cui al paragrafo 2, il CSD fornitore di servizi bancari aggrega l'esposizione complessiva verso un'unica controparte derivante dall'importo complessivo delle linee di credito, dai conti di deposito, dai conti correnti, dagli strumenti del mercato monetario, dalle operazioni di acquisto con patto di rivendita utilizzati dal CSD fornitore di servizi bancari.

5.   Nel definire il limite di concentrazione delle garanzie reali per l'esposizione del CSD fornitore di servizi bancari verso un singolo emittente, il CSD fornitore di servizi bancari aggrega e considera come un unico rischio la sua esposizione verso tutti gli strumenti finanziari emessi dall'emittente o da un'entità del gruppo, espressamente garantiti dall'emittente o da un'entità del gruppo.

6.   Il CSD fornitore di servizi bancari assicura in ogni momento l'adeguatezza delle sue politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione delle garanzie reali. Riesamina i propri limiti di concentrazione delle garanzie reali almeno una volta all'anno e ogni qualvolta si verifichi una modifica sostanziale che incida sull'esposizione al rischio del CSD fornitore di servizi bancari.

7.   Il CSD fornitore di servizi bancari informa i partecipanti debitori in merito ai limiti di concentrazione delle garanzie reali applicabili e a qualsivoglia loro modifica di cui al paragrafo 6.

Articolo 15

Altre risorse finanziarie equivalenti

1.   Le altre risorse finanziarie equivalenti consistono unicamente nelle risorse finanziarie o nella protezione del credito di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 16.

2.   Le altre risorse finanziarie equivalenti possono comprendere le garanzie di una banca commerciale fornite da un ente finanziario con merito di credito elevato che adempie ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, o da un consorzio di tali enti finanziari che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le risorse sono emesse da un emittente avente un rischio di credito ridotto sulla base di una valutazione interna adeguata, svolta dal CSD fornitore di servizi bancari che si affida a una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio derivante dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese;

b)

sono denominate in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire adeguatamente il rischio;

c)

sono irrevocabili, incondizionate e l'emittente non può avvalersi di alcuna esenzione o opzione legale o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;

d)

possono essere onorate, su richiesta, entro un giorno lavorativo, durante il periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante debitore inadempiente e non sono soggette ad alcun vincolo regolamentare, legale o operativo;

e)

non sono emesse da un'entità appartenente al medesimo gruppo del partecipante debitore coperto dalla garanzia, o da un'entità la cui attività comporta la prestazione di servizi essenziali per il funzionamento del CSD fornitore di servizi bancari, a meno che tale entità sia una banca centrale dello Spazio economico europeo o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale il CSD fornitore di servizi bancari ha esposizioni;

f)

non sono soggette a un rischio di correlazione sfavorevole significativo, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013;

g)

sono pienamente assicurate da garanzie reali che adempiono alle seguenti condizioni:

i)

non sono soggette a un rischio di correlazione sfavorevole, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base di una correlazione con il merito di credito del garante o del partecipante debitore, a meno che tale rischio non sia stato adeguatamente attenuato da uno scarto di garanzia applicato alla garanzia reale;

ii)

il CSD fornitore di servizi bancari ha un rapido accesso alle garanzie reali e non è aggredibile in caso di procedura concorsuale per inadempimento simultaneo del partecipante debitore e del garante;

iii)

l'idoneità del garante è stata sancita dall'organo di amministrazione del CSD fornitore di servizi bancari in seguito a una valutazione completa dell'emittente e del quadro legale, contrattuale e operativo della garanzia, al fine di disporre di un livello elevato di sicurezza sull'efficacia della garanzia, e notificata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Le altre risorse finanziarie equivalenti possono comprendere garanzie bancarie, emesse da una banca centrale, che soddisfino le seguenti condizioni:

a)

sono emesse da una banca centrale dell'Unione o da una banca centrale di emissione di una valuta nella quale il CSD fornitore di servizi bancari ha esposizioni;

b)

sono denominate in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire adeguatamente il rischio;

c)

sono irrevocabili, incondizionate e la banca centrale di emissione non può avvalersi di alcuna esenzione o opzione legale o contrattuale che consenta all'emittente di opporsi al pagamento della garanzia;

d)

sono onorate entro un giorno lavorativo.

4.   Le altre risorse finanziarie equivalenti possono comprendere capitale, al netto dei requisiti patrimoniali di cui agli articoli da 1 a 8, ma solo ai fini di copertura delle esposizioni verso banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali non esenti, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 16

Altre risorse finanziarie equivalenti per le esposizioni nei collegamenti interoperabili

Le altre risorse finanziarie equivalenti possono includere garanzie bancarie e lettere di credito, utilizzate per coprire le esposizioni creditizie insorte tra CSD che stabiliscono collegamenti interoperabili, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

coprono unicamente le esposizioni creditizie tra i due CSD collegati;

b)

sono state emesse da un consorzio di enti finanziari con merito di credito elevato che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e in cui ciascuno di detti enti finanziari è tenuto a corrispondere la parte dell'importo totale contrattualmente stabilito;

c)

sono denominate in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire adeguatamente il rischio;

d)

sono irrevocabili, incondizionate e gli enti emittenti non possono avvalersi di alcuna esenzione o opzione legale o contrattuale che consenta all'emittente di opporsi al pagamento della lettera di credito;

e)

possono essere onorate, su richiesta, e sono libere da qualsivoglia vincolo regolamentare, legale o operativo;

f)

esse non sono emesse da:

i)

un'entità appartenente al medesimo gruppo del CSD debitore o un CSD con un'esposizione coperta da garanzia bancaria e da lettere di credito;

ii)

un'entità la cui attività consiste nel fornire servizi essenziali per il funzionamento del CSD fornitore di servizi bancari;

g)

non sono soggette a un rischio di correlazione sfavorevole significativo, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013;

h)

il CSD fornitore di servizi bancari controlla regolarmente l'affidabilità creditizia degli enti finanziari emittenti, valutando in modo indipendente l'affidabilità creditizia di tali enti, e assegnando e riesaminando regolarmente i rating di credito interni di ciascun ente finanziario;

i)

possono essere onorate durante il periodo di liquidazione entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il CSD fornitore di servizi bancari inadempiente non effettua i pagamenti obbligatori nei termini dovuti;

j)

le risorse liquide ammissibili di cui all'articolo 34 sono disponibili in un importo sufficiente a coprire l'intervallo di tempo fino al momento in cui la garanzia bancaria e le lettere di credito devono essere onorate in caso di inadempimento di uno dei CSD collegati;

k)

il rischio che il consorzio non paghi l'intero importo della garanzia bancaria e delle lettere di credito è attenuato:

i)

da limiti di concentrazione adeguati volti ad assicurare che nessun ente finanziario, compresi impresa madre e filiazioni, rientri nelle garanzie consortili per oltre il 10 % dell'importo totale della lettera di credito;

ii)

limitando l'esposizione creditizia coperta impiegando la garanzia bancaria e le lettere di credito, all'importo totale della garanzia bancaria meno il 10 % dell'importo totale o, se inferiore, all'importo garantito dai due enti creditizi con la quota maggiore dell'importo totale;

iii)

attuando ulteriori misure di attenuazione del rischio, come gli accordi di ripartizione delle perdite, che siano efficaci e che prevedano norme e procedure ben definite;

l)

gli accordi sono sottoposti a verifiche e revisioni periodiche, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

CAPO II

QUADRO PRUDENZIALE PER IL RISCHIO DI CREDITO E DI LIQUIDITÀ

Articolo 17

Disposizioni generali

1.   Ai fini dei requisiti prudenziali relativi al rischio di credito derivante dalla prestazione di servizi accessori di tipo bancario da parte del CSD fornitore di servizi bancari in relazione a ciascun sistema di regolamento titoli, di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari adempie ai requisiti di cui al presente capo in materia di controllo, misurazione, gestione, segnalazione e pubblicazione del rischio di credito relativamente a quanto segue:

a)

rischio di credito infragiornaliero e rischio di credito overnight;

b)

garanzie reali pertinenti e altre risorse finanziarie equivalenti utilizzate in relazione ai rischi di cui alla lettera a);

c)

esposizioni creditizie residue potenziali;

d)

procedure di rimborso e tassi sanzionatori.

2.   Ai fini dei requisiti prudenziali relativi al rischio di liquidità derivante dalla prestazione di servizi accessori di tipo bancario da parte del CSD fornitore di servizi bancari per ciascun sistema di regolamento titoli, di cui all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a osservare quanto segue:

a)

i requisiti della sezione 2 in materia di controllo, misurazione, gestione, segnalazione e pubblicazione dei rischi di liquidità;

b)

i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di controllo, misurazione, gestione, segnalazione e pubblicazione dei rischi di liquidità diversi da quelli di cui alla lettera a).

SEZIONE 1

Rischio di credito

Articolo 18

Quadro di gestione del rischio di credito

1.   Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a elaborare e ad attuare politiche e procedure che soddisfino i seguenti requisiti:

a)

misurazione del rischio di credito infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 1;

b)

controllo del rischio di credito infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 2;

c)

gestione del rischio di credito infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 3;

d)

misurazione, controllo e gestione delle garanzie reali e delle altre risorse finanziarie equivalenti, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 909/2014, a norma del capo I del presente regolamento;

e)

analisi e pianificazione delle modalità con cui far fronte ad eventuali esposizioni creditizie residue, ai sensi della sottosezione 4;

f)

gestione delle proprie procedure di rimborso e dei tassi sanzionatori, ai sensi della sottosezione 5;

g)

segnalazione dei propri rischi di credito, ai sensi della sottosezione 6;

h)

divulgazione dei propri rischi di credito, ai sensi della sottosezione 7.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 a cadenza almeno annuale.

3.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina altresì tali politiche e procedure ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni e laddove una delle modifiche di cui alla lettera a) o b) incida sull'esposizione al rischio del CSD fornitore di servizi bancari:

a)

le politiche e le procedure sono soggette a una modifica sostanziale;

b)

qualora il CSD fornitore di servizi bancari apporti volontariamente un cambiamento a seguito della valutazione di cui all'articolo 19.

4.   Le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono la preparazione e l'aggiornamento di una relazione relativa ai rischi di credito. La relazione comprende quanto segue:

a)

le misure di cui all'articolo 19;

b)

gli scarti di garanzia applicati ai sensi dell'articolo 13, per tipo di garanzia reale;

c)

le modifiche alle politiche o alle procedure di cui al paragrafo 3.

5.   La relazione di cui al paragrafo 4 è soggetta a revisione mensile da parte dei comitati competenti istituiti dall'organo di amministrazione del CSD fornitore di servizi bancari. Qualora il CSD fornitore di servizi bancari sia un ente creditizio designato dal CSD, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, la relazione di cui al paragrafo 4 è altresì messa a disposizione del comitato di rischio istituito ai sensi dell'articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2017/392 del CSD con la medesima frequenza mensile.

6.   Qualora il CSD fornitore di servizi bancari violi uno o più limiti di concentrazione di cui all'articolo 14, ne informa immediatamente il comitato pertinente incaricato del controllo del rischio e, ove si tratti di un ente creditizio di cui al paragrafo 5 del presente articolo, ne informa immediatamente il comitato dei rischi del CSD.

Sottosezione 1

Misurazione dei rischi di credito

Articolo 19

Misurazione del rischio di credito infragiornaliero

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari identifica e misura le esposizioni al rischio di credito infragiornaliero e anticipa il picco delle esposizioni creditizie infragiornaliere mediante strumenti operativi e analitici che identificano e misurano le esposizioni creditizie infragiornaliere, registrando, in particolare, le seguenti misure per ciascuna controparte:

a)

picco e media delle esposizioni creditizie infragiornaliere per servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

picco e media delle esposizioni creditizie infragiornaliere per partecipante debitore e ulteriore ripartizione delle garanzie reali a copertura di dette esposizioni creditizie;

c)

picco e media delle esposizioni creditizie infragiornaliere verso altre controparti e, se garantite da garanzie reali, ulteriore ripartizione delle garanzie reali a copertura di dette esposizioni creditizie infragiornaliere;

d)

valore totale delle linee di credito infragiornaliere accordate ai partecipanti;

e)

l'ulteriore ripartizione delle esposizioni creditizie di cui alle lettere b) e c) comprende quanto segue:

i)

garanzie reali che adempiono ai requisiti di cui all'articolo 10;

ii)

altre garanzie reali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;

iii)

altre garanzie reali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2;

iv)

altre risorse finanziarie equivalenti, ai sensi degli articoli 15 e 16.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari svolge la misurazione, di cui al paragrafo 1, su base continuativa.

Laddove non fosse possibile effettuare l'identificazione e la misurazione del rischio di credito infragiornaliero su base continuativa per la dipendenza dalla disponibilità di dati esterni, il CSD fornitore di servizi bancari misura l'esposizione creditizia infragiornaliera il più frequentemente possibile e almeno su base quotidiana.

Articolo 20

Misurazione delle esposizioni creditizie overnight

Il CSD fornitore di servizi bancari misura le esposizioni creditizie overnight per i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, registrando le esposizioni creditizie in essere dal giorno precedente su base giornaliera, alla fine del giorno lavorativo.

Sottosezione 2

Controllo del rischio di credito

Articolo 21

Controllo delle esposizioni creditizie infragiornaliere

Ai fini del controllo del rischio di credito infragiornaliero, il CSD fornitore di servizi bancari, in particolare:

a)

controlla su base continuativa, mediante un sistema di segnalazione automatico, le esposizioni creditizie infragiornaliere derivanti dai servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

conserva, per un periodo minimo di dieci anni, i dati relativi al picco infragiornaliero quotidiano e alla media delle esposizioni creditizie infragiornaliere derivanti dai servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

registra le esposizioni creditizie infragiornaliere derivanti da ogni entità verso la quale sono assunte esposizioni creditizie infragiornaliere, comprese le seguenti entità:

i)

emittenti;

ii)

partecipanti al sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, a livello di entità e di gruppo;

iii)

CSD con collegamenti interoperabili;

iv)

banche e altri enti finanziari tramite cui effettuare o ricevere pagamenti;

d)

descrive debitamente in che modo il quadro di gestione del rischio di credito tiene conto delle interdipendenze e delle molteplici relazioni che il CSD fornitore di servizi bancari può intrattenere con ciascuna delle entità di cui alla lettera c);

e)

chiarisce, per ciascuna controparte, in che modo il CSD fornitore di servizi bancari controlla la concentrazione delle sue esposizioni creditizie infragiornaliere, tra cui le esposizioni verso le entità dei gruppi che comprendono le entità di cui alla lettera c);

f)

chiarisce in che modo il CSD fornitore di servizi bancari valuta l'adeguatezza degli scarti di garanzia applicati alla garanzia reale acquisita;

g)

chiarisce in che modo il CSD fornitore di servizi bancari controlla i titoli dati in garanzia delle esposizioni creditizie e la copertura delle esposizioni creditizie con altre risorse finanziarie equivalenti.

Articolo 22

Controllo del rischio di credito overnight

Ai fini del controllo delle esposizioni creditizie overnight, in relazione al credito overnight il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

tiene un registro della somma delle esposizioni creditizie reali a fine giornata, per un periodo minimo di dieci anni;

b)

registra le informazioni di cui alla lettera a) su base giornaliera.

Sottosezione 3

Gestione dei rischi di credito infragiornalieri

Articolo 23

Requisiti generali per la gestione del rischio di credito infragiornaliero

1.   Ai fini della gestione del rischio di credito infragiornaliero, il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

chiarisce la modalità di valutazione dell'elaborazione e del funzionamento del proprio quadro di gestione del rischio di credito relativo alle attività di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

concede unicamente linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento dal CSD fornitore di servizi bancari e senza preavviso ai partecipanti debitori del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;

c)

laddove una garanzia bancaria, di cui all'articolo 16, sia utilizzata in collegamenti interoperabili, il CSD fornitore di servizi bancari valuta e analizza l'interconnessione che può scaturire da una situazione in cui i medesimi partecipanti forniscono detta garanzia bancaria.

2.   Le esposizioni seguenti sono esenti dall'applicazione degli articoli da 9 a 15 e dell'articolo 24:

a)

esposizioni verso i membri del Sistema europeo di banche centrali e altri organismi degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe, nonché verso altri organismi pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b)

esposizioni verso una delle banche multilaterali di sviluppo elencate nell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

esposizioni verso una delle organizzazioni internazionali elencate nell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

esposizioni verso entità del settore pubblico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 575/2013, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi da parte delle amministrazioni centrali che ne garantiscono le esposizioni creditizie;

e)

esposizioni verso banche centrali di paesi terzi denominate nella valuta nazionale di detta banca centrale, purché la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, a conferma che tale paese terzo applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

Articolo 24

Limiti di credito

Ai fini della gestione del rischio di credito infragiornaliero e nello stabilire limiti di credito applicabili a un singolo partecipante debitore a livello di gruppo, il CSD fornitore di servizi bancari adempie a quanto segue:

a)

valuta l'affidabilità creditizia del partecipante debitore sulla base di una metodologia non esclusivamente basata su pareri esterni;

b)

verifica la conformità delle garanzie reali e delle altre risorse finanziarie equivalenti fornite da un partecipante a copertura delle esposizioni creditizie infragiornaliere, conformemente ai requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 15;

c)

stabilisce i limiti di credito applicabili a un partecipante debitore sulla base delle molteplici relazioni che il CSD fornitore di servizi bancari intrattiene con il partecipante debitore, ivi compreso laddove il fornitore del servizio bancario CSD presti più di un servizio accessorio di tipo bancario tra quelli di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 al medesimo partecipante;

d)

tiene conto del livello delle risorse liquide ammissibili, ai sensi dell'articolo 34;

e)

riesamina i limiti di credito applicabili a un partecipante debitore con il fine di assicurare entrambe le seguenti condizioni:

i)

laddove l'affidabilità creditizia di un partecipante debitore diminuisca, vengono riesaminati o ridotti i limiti di credito;

ii)

laddove il valore della garanzia reale fornita da un partecipante debitore diminuisca, viene ridotta la disponibilità di credito;

a)

riesamina le linee di credito concesse ai partecipanti debitori a cadenza almeno annuale in base al loro effettivo utilizzo del credito;

b)

assicura che l'importo delle esposizioni creditizie overnight sia integrato nell'utilizzo del limite di credito concesso al partecipante;

c)

fa sì che l'importo del credito overnight non ancora rimborsato sia incluso nelle esposizioni infragiornaliere del giorno successivo e che rientri nel massimale del limite di credito.

Sottosezione 4

Esposizioni creditizie residue potenziali

Articolo 25

Esposizioni creditizie residue potenziali

1.   Le politiche e le procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, assicurano la gestione di eventuali esposizioni creditizie residue, anche in situazioni in cui il valore post-liquidazione delle garanzie reali e delle altre risorse finanziarie equivalenti non sia sufficiente per coprire le esposizioni creditizie del CSD fornitore di servizi bancari.

2.   Tali politiche e procedure:

a)

chiariscono la modalità con cui vengono ripartite le perdite creditizie potenzialmente scoperte, compreso il rimborso di qualsivoglia fondo che il CSD fornitore di servizi bancari possa prendere in prestito da fornitori di liquidità per coprire le carenze di liquidità correlate a tali perdite;

b)

comprendono una valutazione continua dell'evoluzione delle condizioni di mercato legata al valore post-liquidazione della garanzia reale o di altre risorse finanziarie equivalenti che possono trasformarsi in potenziali esposizioni creditizie residue;

c)

prevedono che la valutazione di cui alla lettera b) debba essere corredata da una procedura che definisca:

i)

le misure da adottare per affrontare le condizioni di mercato di cui alla lettera b);

ii)

la tempistica delle misure di cui al punto i);

iii)

qualsivoglia aggiornamento del quadro di gestione del rischio di credito a seguito di dette condizioni di mercato di cui alla lettera b).

3.   Il comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e, se del caso, il comitato dei rischi del CSD è informato di qualsivoglia rischio possa causare potenziali esposizioni creditizie residue, e l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 è tempestivamente informata di tali rischi.

4.   L'evoluzione del mercato e delle attività che interessa le esposizioni al rischio di credito infragiornaliero è analizzata e riesaminata a cadenza semestrale, nonché segnalata al comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e, se del caso, al comitato dei rischi del CSD.

Sottosezione 5

Procedure di rimborso e tassi sanzionatori

Articolo 26

Procedure di rimborso di credito infragiornaliero

1.   Un CSD fornitore di servizi bancari dispone di procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Le procedure di rimborso del credito infragiornaliero prevedono tassi sanzionatori che fungono da deterrente efficace contro le esposizioni creditizie overnight, e, in particolare, soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a)

sono superiori al tasso di mercato garantito overnight sul mercato monetario interbancario e al tasso di rifinanziamento marginale di una banca centrale di emissione della valuta dell'esposizione creditizia;

b)

tengono conto dei costi di finanziamento della valuta dell'esposizione creditizia e dell'affidabilità creditizia del partecipante con esposizione creditizia overnight.

Sottosezione 6

Segnalazione del rischio di credito

Articolo 27

Segnalazione alle autorità in merito alla gestione del rischio infragiornaliero

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari informa l'autorità competente pertinente di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari osserva i seguenti obblighi di segnalazione:

a)

presenta una dichiarazione qualitativa che dettaglia le misure adottate in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione dei rischi di credito, compresi i rischi di credito infragiornalieri, con cadenza almeno annuale;

b)

notifica tutte le modifiche sostanziali alle misure adottate in conformità della lettera a) subito dopo il loro verificarsi;

c)

presenta le misure di cui all'articolo 19 su base mensile.

3.   Qualora il CSD fornitore di servizi bancari violi o rischi di violare gli obblighi del presente regolamento, anche durante i periodi di stress, ne informa immediatamente l'autorità competente interessata e, senza indebito ritardo, sottopone a detta autorità competente un piano dettagliato per il tempestivo ritorno alla conformità.

4.   Fino al ripristino della conformità ai requisiti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari segnala gli elementi di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, su base giornaliera, al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente pertinente autorizzi una frequenza di segnalazione minore e scadenze di segnalazione più lunghe tenendo conto della situazione specifica del CSD fornitore di servizi bancari, nonché della portata e della complessità delle sue attività.

Sottosezione 7

Informativa al pubblico

Articolo 28

Informativa al pubblico

Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera h), il CSD fornitore di servizi bancari divulga pubblicamente a cadenza annuale una dichiarazione qualitativa globale che chiarisce le modalità di misurazione, controllo e gestione dei rischi di credito, compresi i rischi di credito infragiornalieri.

SEZIONE 2

Rischio di liquidità

Articolo 29

Norme generali in materia di rischio di liquidità

1.   Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a elaborare e ad attuare politiche e procedure che:

a)

misurano il rischio di liquidità infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 1;

b)

controllano il rischio di liquidità infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 2;

c)

gestiscono il rischio di liquidità, ai sensi della sottosezione 3;

d)

segnalano il rischio di liquidità infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 4;

e)

divulgano il quadro e gli strumenti per il controllo, la misurazione, la gestione e la segnalazione del rischio di liquidità, ai sensi della sottosezione 5.

2.   Qualsivoglia modifica al quadro del rischio di liquidità generale è segnalata all'organo di amministrazione del CSD fornitore di servizi bancari.

Sottosezione 1

Misurazione dei rischi di liquidità infragiornalieri

Articolo 30

Misurazione dei rischi di liquidità infragiornalieri

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari mette in atto strumenti operativi e analitici efficaci per misurare su base continuativa i seguenti valori su una valuta, a seconda delle valute:

a)

impiego della liquidità infragiornaliera massima, calcolato utilizzando la maggiore posizione netta positiva complessiva e la maggiore posizione netta negativa complessiva;

b)

il totale delle risorse liquide infragiornaliere disponibili all'inizio della giornata lavorativa, suddiviso in:

i)

risorse liquide ammissibili ai sensi dell'articolo 34:

depositi in contante presso una banca centrale di emissione;

depositi in contante disponibili presso enti finanziari con merito di credito elevato, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1;

linee di credito impegnate o accordi analoghi;

attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento applicabili alle garanzie reali, oppure strumenti finanziari conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/392 che sono prontamente disponibili e convertibili in contante con accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, ai sensi dell'articolo 38;

le garanzie reali di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1;

ii)

altre risorse liquide diverse da quelle ammissibili, comprese le linee di credito non impegnate;

c)

il valore totale dei seguenti elementi:

i)

deflussi di liquidità infragiornalieri, compresi quelli per cui esiste un termine infragiornaliero preciso;

ii)

obblighi di regolamento in contanti in altri sistemi di regolamento titoli in cui il CSD, per il quale il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento, è tenuto a regolare le posizioni;

iii)

obblighi relativi alle attività di mercato del CSD fornitore di servizi bancari, come la consegna o la restituzione di operazioni sul mercato monetario o di pagamenti di margine;

iv)

altri pagamenti fondamentali per la reputazione del CSD e del CSD fornitore di servizi bancari;

2.   per ciascuna valuta dei sistemi di regolamento titoli per cui il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari controlla le esigenze di liquidità derivanti da ciascuna entità verso cui il CSD fornitore di servizi bancari ha un'esposizione di liquidità.

Articolo 31

Misurazione dei rischi di liquidità overnight

In relazione ai rischi di liquidità overnight, il CSD fornitore di servizi bancari raffronta, su base continuativa, le proprie risorse liquide con le proprie esigenze di liquidità, laddove tali esigenze derivino dall'utilizzo di credito overnight, in tutte le valute di regolamento dei sistemi di regolamento titoli per i quali il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento.

Sottosezione 2

Controllo dei rischi di liquidità infragiornalieri

Articolo 32

Controllo dei rischi di liquidità infragiornalieri

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari elabora e conserva una relazione sul rischio di liquidità infragiornaliero da esso assunto. Tale relazione comprende almeno:

a)

le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 1;

b)

la propensione al rischio del CSD fornitore di servizi bancari;

c)

un piano di finanziamento d'emergenza che descrive i rimedi da applicare in caso di violazione della propensione al rischio.

La relazione di cui al primo comma è riesaminata a cadenza mensile dal comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e dal comitato dei rischi del CSD.

2.   Per ciascuna valuta di regolamento del sistema di regolamento titoli per cui il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento, quest'ultimo si dota di strumenti operativi e analitici efficaci per controllare in tempo quasi reale le sue posizioni di liquidità infragiornaliere a fronte delle attività previste e delle risorse disponibili sulla base di saldi e della capacità di liquidità infragiornaliera residua. Il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

conserva, per un periodo minimo di dieci anni, un registro, su base giornaliera, della maggiore posizione infragionaliera netta positiva complessiva e della maggiore posizione infragiornaliera netta negativa complessiva per ciascuna valuta di regolamento del sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento;

b)

controlla le proprie esposizioni di liquidità infragiornaliere su base continuativa a fronte della maggiore esposizione di liquidità infragiornaliera mai registrata.

Articolo 33

Controllo dei rischi di liquidità overnight

In relazione ai rischi di liquidità overnight, il CSD fornitore di servizi bancari adotta i due criteri seguenti:

a)

conserva, per un periodo minimo di dieci anni, un registro dei rischi di liquidità derivanti dall'impiego di credito overnight per ogni valuta del sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento;

b)

controlla il rischio di liquidità derivato dal credito overnight accordato rispetto alla maggiore esposizione di liquidità derivata dal credito overnight accordato mai registrata.

Sottosezione 3

Gestione dei rischi di liquidità

Articolo 34

Risorse liquide ammissibili

Il CSD fornitore di servizi bancari attenua il corrispondente rischio di liquidità, compresi i rischi di liquidità infragiornalieri, in ciascuna valuta utilizzando una delle seguenti risorse liquide ammissibili:

a)

depositi in contante presso una banca centrale di emissione;

b)

depositi in contante disponibili presso uno degli enti finanziari con merito di credito elevato di cui all'articolo 38, paragrafo 1;

c)

linee di credito impegnate o accordi analoghi;

d)

attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento applicabili alle garanzie reali, oppure strumenti finanziari conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/392 che sono prontamente disponibili e convertibili in contante con accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili ai sensi dell'articolo 38 del regolamento;

e)

le garanzie reali di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 35

Gestione dei rischi di liquidità infragiornalieri

1.   Per ciascuna valuta di qualsivoglia sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

stima gli afflussi e i deflussi di liquidità infragiornalieri per tutti i servizi accessori di tipo bancario prestati;

b)

prevede la tempistica infragiornaliera di tali flussi;

c)

prevede il fabbisogno di liquidità infragiornaliero che può insorgere in diversi momenti della giornata.

2.   Per ciascuna valuta di qualsivoglia sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

organizza l'acquisizione di funding infragiornaliero sufficiente per perseguire i propri obiettivi infragiornalieri derivanti dall'analisi di cui al paragrafo 1;

b)

gestisce e predispone la conversione in contante delle garanzie reali necessarie per ottenere fondi infragiornalieri in situazioni di stress, tenendo conto degli scarti di garanzia, in conformità dell'articolo 13, e dei limiti di concentrazione, ai sensi dell'articolo 14;

c)

gestisce la tempistica dei propri deflussi di liquidità in base agli obiettivi infragiornalieri;

d)

pone in essere accordi per affrontare interruzioni impreviste dei flussi di liquidità infragiornalieri.

3.   Al fine di osservare il requisito delle risorse liquide ammissibili minime, il CSD fornitore di servizi bancari identifica e gestisce i rischi ai quali sarebbe esposto a seguito dell'inadempimento di almeno due partecipanti, tra cui l'impresa madre e le filiazioni, verso cui è maggiormente esposto.

4.   Per il rischio di interruzioni impreviste dei flussi di liquidità infragiornalieri, di cui al paragrafo 2, lettera d), il CSD fornitore di servizi bancari specifica scenari estremi ma plausibili, ivi compresi quelli menzionati all'articolo 36, paragrafo 7, se del caso, e sulla base di almeno uno dei seguenti elementi:

a)

una serie di scenari storici che avrebbero esposto il CSD fornitore di servizi bancari al massimo rischio finanziario, compresi i periodi di movimenti di mercato estremi osservati negli ultimi 30 anni, o da quando sono disponibili dati affidabili, a meno che il CSD fornitore di servizi bancari dimostri che la ricorrenza di un caso storico di grandi movimenti di prezzi non è plausibile;

b)

una serie di potenziali scenari futuri che soddisfano le seguenti condizioni:

i)

si fondano su ipotesi coerenti in materia di volatilità del mercato e di correlazione dei prezzi di mercati e strumenti finanziari;

ii)

si basano su valutazioni quantitative e qualitative delle condizioni di mercato potenziali, comprese le perturbazioni o le irregolarità di accessibilità ai mercati, nonché le flessioni nel valore di liquidazione delle garanzie reali e la liquidità del mercato ridotta laddove attività non in contanti siano state accettate come garanzie reali.

5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, il CSD fornitore di servizi bancari tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a)

l'assetto e le operazioni del CSD fornitore di servizi bancari, anche in relazione alle entità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e alle infrastrutture dei mercati finanziari collegate o alle altre entità che possono costituire un rischio materiale di liquidità per il CSD fornitore di servizi bancari, che, se del caso, riguardano un periodo di più giorni;

b)

qualsivoglia forte legame o esposizioni analoghe tra i partecipanti del CSD fornitore di servizi bancari, compresi quelli tra i partecipanti e l'impresa madre e le filiazioni;

c)

una valutazione della probabilità di molteplici inadempienze dei partecipanti e degli effetti che tali inadempienze possono esercitare sui partecipanti;

d)

l'impatto dei molteplici inadempimenti di cui alla lettera c) sui flussi di cassa del CSD fornitore di servizi bancari, nonché sulla sua capacità di compensazione e sull'orizzonte di sopravvivenza;

e)

se la modellizzazione riflette i diversi impatti che uno stress economico può esercitare sia sulle attività del CSD fornitore di servizi bancari che sui suoi afflussi e deflussi di liquidità.

6.   L'insieme degli scenari storici e ipotetici utilizzati per identificare le condizioni estreme ma plausibili di mercato viene riesaminato dal CSD fornitore di servizi bancari, e, se del caso, di concerto con il comitato dei rischi del CSD, a cadenza almeno annuale. Tali scenari vengono riesaminati con maggiore frequenza laddove l'evoluzione del mercato o le operazioni del CSD fornitore di servizi bancari incidano sulle ipotesi alla base degli scenari in maniera tale da richiedere adeguamenti di tali scenari.

7.   Il quadro del rischio di liquidità considera, a livello quantitativo e qualitativo, in che misura potrebbero verificarsi contemporaneamente movimenti estremi dei prezzi nelle garanzie reali o nelle attività in più mercati identificati. Il quadro riconosce che le correlazioni storiche dei prezzi potrebbero non essere più applicabili in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Il CSD fornitore di servizi bancari tiene altresì conto di qualsivoglia dipendenza esterna in relazione alle sue prove di stress di cui al presente articolo.

8.   Il CSD fornitore di servizi bancari individua la modalità con cui le misure per il controllo infragiornaliero di cui all'articolo 30, paragrafo 1, sono utilizzate per il calcolo del valore appropriato del funding infragiornaliero richiesto. Esso elabora un quadro interno per valutare un valore prudenziale di attività liquide ritenute sufficienti per la sua esposizione infragiornaliera, tra cui, in particolare, i seguenti elementi:

a)

controllo tempestivo delle attività liquide, compresa la qualità delle attività, la loro concentrazione e disponibilità immediata;

b)

politica adeguata in materia di controllo delle condizioni di mercato che possono incidere sulla liquidità delle risorse liquide ammissibili infragiornaliere;

c)

valore delle risorse liquide ammissibili infragiornaliere, valutato e calibrato in condizioni di stress dei mercati, ivi compresi gli scenari di cui all'articolo 36, paragrafo 7.

9.   Il CSD fornitore di servizi bancari assicura che le sue attività liquide siano controllate da una specifica funzione di gestione della liquidità.

10.   Il quadro del rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari comprende dispositivi di governo societario adeguati relativi all'importo e alla forma delle risorse liquide ammissibili totali che il CSD fornitore di servizi bancari detiene, nonché una documentazione adeguata pertinente e, in particolare, uno dei seguenti elementi:

a)

collocamento delle attività liquide in un conto separato gestito direttamente dalla funzione di gestione della liquidità, al solo scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale durante periodi di stress;

b)

istituzione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità riceva un controllo operativo efficace per svolgere entrambe le seguenti operazioni:

i)

convertire in contante la disponibilità di attività liquide in qualsiasi momento durante il periodo di stress;

ii)

accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi, in modo tale che nessuna attività sia inclusa nella riserva di liquidità quando la vendita di tali attività, in assenza di sostituzione nell'arco del periodo di stress, creerebbe una posizione di rischio aperta eccedente i limiti interni del CSD fornitore di servizi bancari;

c)

una combinazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b), laddove tale combinazione assicuri un risultato paragonabile.

11.   I requisiti del presente articolo relativi al quadro del rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari sono altresì di applicazione per le esposizioni transfrontaliere e tra due o più valute, se del caso.

12.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 11 a cadenza almeno annuale, tenendo conto sia di tutti i pertinenti sviluppi del mercato che della portata e concentrazione delle esposizioni.

Articolo 36

Prove di stress dell'adeguatezza delle risorse finanziarie liquide

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari definisce e verifica l'adeguatezza delle proprie risorse liquide a livello di valuta pertinente mediante prove di stress regolari e rigorose che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono condotte sulla base dei fattori di cui ai paragrafi 4 e 5, così come di scenari specifici di cui al paragrafo 6;

b)

prevedono prove regolari delle procedure del CSD fornitore di servizi bancari per l'accesso alle risorse liquide ammissibili da un fornitore di liquidità utilizzando scenari infragiornalieri;

c)

sono conformi ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari assicura, almeno attraverso una rigorosa due diligence e prove di stress, che ogni fornitore delle risorse liquide ammissibili minime previste ai sensi dell'articolo 34 disponga di informazioni sufficienti per comprendere e gestire il rischio di liquidità associato e sia in grado di rispettare le condizioni di un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Il CSD fornitore di servizi bancari si dota di norme e procedure per fronteggiare l'inadeguatezza delle risorse finanziarie liquide ammissibili rilevata mediante le prove di stress.

4.   Qualora le prove di stress si traducano in violazioni della propensione al rischio concordata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

segnala sia al proprio comitato dei rischi che, se del caso, al comitato dei rischi del CSD i risultati delle prove di stress;

b)

riesamina e adegua il piano di emergenza, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), laddove le violazioni non possano essere corrette entro fine giornata;

c)

dispone di regole e procedure per valutare e regolare l'adeguatezza del quadro di gestione del rischio di liquidità e dei fornitori di liquidità in base ai risultati e alle analisi delle prove di stress.

5.   Gli scenari di prove di stress utilizzati nelle prove di stress delle risorse finanziarie liquide sono concepiti tenendo conto dell'assetto e delle operazioni del CSD fornitore di servizi bancari, e comprendono tutte le entità che possono costituire un rischio di liquidità significativo per il CSD fornitore di servizi bancari.

6.   Gli scenari delle prove di stress utilizzati nelle prove di stress delle risorse finanziarie liquide ammissibili sono concepiti tenendo conto dell'inadempimento, separato o congiunto, di almeno due partecipanti del CSD fornitore di servizi bancari, tra cui l'impresa madre e le filiazioni, verso cui quest'ultimo ha la massima esposizione di liquidità.

7.   Gli scenari utilizzati nelle prove di stress delle risorse finanziarie liquide sono concepiti tenendo conto di una vasta gamma di scenari pertinenti estremi ma plausibili che includono stress prolungati e a breve termine, nonché lo stress generale del mercato e di un ente specifico, tra cui:

a)

la mancata riscossione tempestiva dei pagamenti dei partecipanti;

b)

la temporanea impossibilità o incapacità di uno dei fornitori di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari di erogare liquidità, compresi quelli ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014, banche depositarie, agenti «nostro», o qualsivoglia infrastruttura collegata, ivi compresi i CSD interoperabili;

c)

pressioni simultanee nei mercati del funding e delle attività, compresa una diminuzione del valore delle risorse liquide ammissibili;

d)

stress nella convertibilità della valuta e nell'accesso ai mercati dei cambi;

e)

cambiamenti sfavorevoli della reputazione del CSD fornitore di servizi bancari che inducono alcuni fornitori di liquidità a ritirare liquidità;

f)

picco significativo della volatilità dei prezzi storica delle garanzie o attività come evento ricorrente;

g)

cambiamenti nella disponibilità di credito sul mercato.

8.   Il CSD fornitore di servizi bancari definisce le valute pertinenti, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014, applicando, in sequenza, le seguenti operazioni:

a)

classifica le valute dalla più elevata alla meno elevata in base alla media delle tre maggiori posizioni nette negative complessive, convertite in euro, in un periodo di dodici mesi;

b)

considera come pertinenti:

i)

le valute dell'Unione più rilevanti che soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/392;

ii)

tutte le valute restanti finché l'importo aggregato corrispondente della media delle maggiori posizioni nette negative complessive misurate in conformità della lettera a) sia pari o superiore al 95 % di tutte le valute.

9.   Il CSD fornitore di servizi bancari individua e aggiorna regolarmente, almeno a cadenza mensile, le valute pertinenti di cui al paragrafo 8. Le sue norme prevedono che, in situazioni di stress, i servizi provvisori di regolamento in valute non pertinenti potrebbero essere eseguiti in base al valore equivalente in una valuta pertinente.

Articolo 37

Carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari stabilisce norme e procedure per effettuare il regolamento tempestivo infragiornaliero e su più giorni degli obblighi di pagamento in seguito a qualsivoglia inadempimento congiunto o individuale dei partecipanti. Tali regole e procedure prevedono eventuali carenze di liquidità inattese e potenzialmente prive di copertura risultanti da detto inadempimento per evitare la liquidazione, la revoca o il ritardo del regolamento, nel medesimo giorno, degli obblighi di pagamento.

2.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 assicurano che il CSD fornitore di servizi bancari abbia accesso ai depositi in contante o agli investimenti overnight di depositi in contante e che metta in atto un processo in grado di ricostituire tutte le risorse liquide da impiegare durante un evento di stress, perché possa continuare a operare in modo sicuro e corretto.

3.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono i requisiti per entrambe le seguenti operazioni:

a)

un'analisi continua dell'evoluzione delle esigenze di liquidità per consentire l'identificazione di eventi che possono sfociare in eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura, compreso un piano per il rinnovo degli accordi di finanziamento prima della loro scadenza;

b)

una prova pratica periodica delle norme e delle procedure stesse.

4.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una procedura che definisca come le potenziali carenze di liquidità individuate siano fronteggiate senza indebito ritardo, aggiornando, inoltre, se necessario, il quadro di gestione del rischio di liquidità.

5.   La norme e le procedure di cui al paragrafo 1 specificano altresì tutti i seguenti elementi:

a)

la modalità di accesso del CSD fornitore di servizi bancari ai depositi in contanti o agli investimenti overnight di depositi in contanti;

b)

la modalità con cui il CSD fornitore di servizi bancari esegue operazioni di mercato nel medesimo giorno;

c)

il modo in cui il CSD fornitore di servizi bancari attinge da linee di liquidità prestabilite.

6.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono l'obbligo per il CSD fornitore di servizi bancari di segnalare qualsivoglia rischio di liquidità che potrebbe causare eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura:

a)

al comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e, se del caso, al comitato dei rischi del CSD;

b)

all'autorità competente pertinente di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, con le modalità di cui all'articolo 39 del presente regolamento.

Articolo 38

Disposizioni per convertire garanzie reali o investimenti in contante con accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili

1.   Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014, gli enti finanziari con merito di credito elevato includono:

a)

gli enti creditizi autorizzati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE per cui il CSD fornitore di servizi bancari possa dimostrare che hanno un rischio di credito basso sulla base di una valutazione interna, impiegando una metodologia definita e oggettiva non fondata esclusivamente su pareri esterni;

b)

gli enti finanziari di un paese terzo che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

i)

sono soggetti e conformi a norme prudenziali ritenute tanto rigorose almeno quanto quelle stabilite dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

dispongono di pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni ben solidi;

iii)

hanno un rischio di credito ridotto sulla base di una valutazione interna effettuata dal CSD fornitore di servizi bancari, che impiega una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni;

iv)

tengono conto dei rischi derivanti dallo stabilimento in un determinato paese.

2.   Qualora il CSD fornitore di servizi bancari intenda stipulare un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile con un ente finanziario con merito di credito elevato a norma del paragrafo 1, sceglie solo gli enti finanziari che hanno accesso al credito almeno dalla banca centrale che emette la valuta impiegata negli accordi di finanziamento prestabiliti, sia direttamente che attraverso entità del medesimo gruppo.

3.   In seguito alla stipula di un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile con uno degli enti di cui al paragrafo 1, il CSD fornitore di servizi bancari controlla l'affidabilità creditizia di tali enti finanziari su base continuativa, eseguendo entrambe le seguenti operazioni:

a)

sottopone tali enti a valutazioni regolari e indipendenti dell'affidabilità creditizia;

b)

assegna e riesamina regolarmente i rating di credito interni di ciascun ente finanziario con cui il CSD abbia stipulato un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile.

4.   Il CSD fornitore di servizi bancari segue da vicino e controlla la concentrazione della sua esposizione al rischio di liquidità verso ciascun ente finanziario coinvolto in un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile, tra cui l'impresa madre e le filiazioni.

5.   Il quadro di gestione del rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari prevede l'obbligo di stabilire limiti di concentrazione, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

i limiti di concentrazione devono essere stabiliti per valuta;

b)

devono essere messi in atto almeno due accordi per ciascuna valuta principale;

c)

il CSD fornitore di servizi bancari non deve dipendere eccessivamente da un singolo ente finanziario nel caso si tenga conto di tutte le valute.

Ai fini della lettera b) vengono considerate valute principali almeno quelle appartenenti al 50 % delle valute più rilevanti, conformemente all'articolo 36, paragrafo 8. Laddove una valuta sia stata considerata valuta principale, essa continua a essere tale per un periodo di tre anni di calendario a decorrere dalla data in cui è stata definita tale.

6.   Il CSD fornitore di servizi bancari avente accesso al credito di routine presso la banca centrale di emissione è considerato soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5, lettera b), nella misura in cui disponga di garanzie reali ammissibili per la costituzione in pegno presso la banca centrale pertinente.

7.   Il CSD fornitore di servizi bancari segue da vicino e controlla costantemente i propri limiti di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 6, e attua politiche e procedure per assicurare che l'esposizione al rischio complessiva nei confronti di qualsivoglia ente finanziario rimanga entro i limiti di concentrazione stabiliti dal paragrafo 5.

8.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina le proprie politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione applicabili ai fornitori di liquidità, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 6, almeno a cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichi un cambiamento sostanziale che incida sull'esposizione al rischio nei confronti di qualsivoglia ente finanziario.

9.   Nell'ambito delle segnalazioni all'autorità competente pertinente, ai sensi dell'articolo 39, il CSD fornitore di servizi bancari informa l'autorità competente in merito a entrambi i seguenti elementi:

a)

qualsivoglia variazione significativa delle politiche e delle procedure riguardo ai limiti di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, ai sensi del presente articolo;

b)

i casi in cui superi un limite di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, conformemente alle politiche e procedure di cui al paragrafo 5.

10.   In caso di superamento di un limite di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, il CSD fornitore di servizi bancari vi pone rimedio senza indebito ritardo seguendo le misure di attenuazione del rischio di cui al paragrafo 7.

11.   Il CSD fornitore di servizi bancari assicura che il contratto di garanzia consenta di avere un accesso rapido alla garanzia reale in caso di inadempienza di un cliente, tenendo conto almeno della natura, della portata, della qualità, della scadenza e dell'ubicazione delle attività fornite dal cliente come garanzia reale.

12.   Laddove le attività impiegate come garanzia reale dal CSD fornitore di servizi bancari si trovino nei conti titoli presso un altro soggetto terzo, il CSD fornitore di servizi bancari assicura l'osservanza di tutte le seguenti condizioni:

a)

ha visibilità in tempo reale delle attività identificate come garanzia;

b)

la garanzia reale è separata dagli altri titoli del partecipante debitore;

c)

gli accordi con tale soggetto terzo impediscono che il CSD fornitore di servizi bancari subisca perdite di attività.

13.   Il CSD fornitore di servizi bancari adotta, in anticipo, tutte le misure necessarie per stabilire l'esecutività della sua pretesa sugli strumenti finanziari forniti come garanzia reale.

14.   Il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di acquisire e di convertire in contanti attività non in contanti, di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1, su base giornaliera attraverso accordi prestabiliti e altamente affidabili sanciti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014.

Sottosezione 4

Segnalazione dei rischi di liquidità

Articolo 39

Segnalazione alle autorità competenti in merito alla gestione del rischio infragiornaliero

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari informa l'autorità competente pertinente di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari osserva tutti i seguenti obblighi di segnalazione:

a)

presenta una valutazione qualitativa che specifica le misure adottate in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione dei rischi di liquidità, compresi i rischi infragiornalieri, con cadenza almeno annuale;

b)

notifica qualsivoglia modifica sostanziale alle misure adottate in conformità della lettera a) immediatamente dopo il verificarsi di dette modifiche sostanziali;

c)

presenta le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 1, su base mensile.

3.   Qualora il CSD fornitore di servizi bancari violi o rischi di violare gli obblighi del presente regolamento, anche durante i periodi di stress, ne informa immediatamente l'autorità competente interessata e sottopone, senza indebito ritardo, a detta autorità competente un piano dettagliato per il tempestivo ritorno alla conformità.

4.   Fino al ripristino della conformità con i requisiti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari segnala gli elementi di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, almeno su base giornaliera, al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente pertinente autorizzi una frequenza di segnalazione minore e scadenze di segnalazione più lunghe, tenendo conto della situazione specifica del CSD fornitore di servizi bancari, nonché della portata e della complessità delle sue attività.

Sottosezione 5

Informativa al pubblico

Articolo 40

Informativa al pubblico

Il CSD fornitore di servizi bancari rende pubblica una dichiarazione qualitativa globale che chiarisce le modalità di misurazione, controllo e gestione dei rischi di liquidità, compresi i rischi di liquidità infragiornalieri, su base annua.

Sottosezione 6

Disposizioni finali

Articolo 41

Disposizioni transitorie

1.   I CSD fornitori di servizi bancari individuano le valute pertinenti di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera b), punto ii), dodici mesi dopo l'ottenimento dell'autorizzazione per prestare servizi accessori di tipo bancario.

2.   Durante il periodo transitorio di dodici mesi di cui al paragrafo 1, i CSD fornitori di servizi bancari di cui al medesimo paragrafo individuano le valute pertinenti di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera b), punto ii), tenendo conto di entrambi i seguenti elementi:

a)

una quota pertinente sufficientemente elevata di ogni valuta sul valore totale delle istruzioni di regolamento regolate dal CSD, dietro pagamento calcolato nell'arco di un anno;

b)

l'impatto della non disponibilità di ciascuna valuta sul buon funzionamento delle operazioni dei CSD fornitori di servizi bancari nel quadro di un'ampia serie di scenari potenziali di stress di cui all'articolo 36.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Principles for Financial Market Infrastructures, Committee on Payment and Settlement Systems -Bank for International Settlements, and Technical Committee of the International Organisation of Securities Commissions, April 2012 (Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento -Banca dei regolamenti internazionali e comitato tecnico dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, aprile 2012).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Monitoring tools for intraday liquidity management, aprile 2013.

(8)  Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario (Cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(10)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243, 11.9.2002, pag. 1).

(12)  Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).

(13)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

(15)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).


ALLEGATO

Scenari di liquidazione o ristrutturazione

1.

Uno scenario in cui il CSD non sia in grado di reperire nuovi capitali per osservare i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 innesca la ristrutturazione di un CSD («ristrutturazione»), laddove gli eventi descritti nello scenario indurrebbero comunque il CSD a continuare a gestire un sistema di regolamento titoli di cui alla sezione A, punto 3, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 e a fornire almeno un altro servizio di base elencato nella sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.

Si ritiene che uno scenario in cui il CSD non sia in grado di reperire nuovi capitali per osservare i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 inneschi la liquidazione delle operazioni («liquidazione»), laddove gli eventi descritti nello scenario non consentirebbero al CSD di soddisfare la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.

Gli scenari di cui all'articolo 7, lettera a), comprendono quanto segue:

a)

nel caso di una ristrutturazione, il CSD valuta il numero previsto di mesi necessari per assicurare la ristrutturazione ordinata delle proprie operazioni;

b)

nel caso di una liquidazione, il numero previsto di mesi necessari per la liquidazione.

4.

Gli scenari sono proporzionati alla natura dell'attività economica del CSD, alla sua dimensione, all'interconnessione con altri enti e con il sistema finanziario, al modello di business e di finanziamento, alle attività e alla struttura e a qualsivoglia vulnerabilità o debolezza identificata del CSD. Gli scenari si basano su eventi eccezionali ma plausibili.

5.

Nell'elaborazione degli scenari, un CSD osserva ciascuno dei seguenti requisiti:

a)

gli eventi previsti nello scenario rischierebbero di indurre la ristrutturazione delle operazioni del CSD;

b)

gli eventi previsti nello scenario rischierebbero di indurre la liquidazione delle operazioni del CSD.

6.

Il piano teso ad assicurare una ristrutturazione o liquidazione ordinata delle attività del CSD di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 comprende tutti i seguenti scenari («eventi idiosincratici»):

a)

il fallimento di controparti rilevanti;

b)

danni alla reputazione dell'ente o del gruppo;

c)

un grave deflusso di liquidità;

d)

fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi delle attività a cui l'ente o il gruppo è prevalentemente esposto;

e)

gravi perdite creditizie;

f)

grave perdita dovuta al rischio operativo.

7.

Il piano che assicura una ristrutturazione o liquidazione ordinata delle attività del CSD ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 comprende tutti i seguenti scenari («eventi sistemici»):

a)

il fallimento di controparti rilevanti che incide sulla stabilità finanziaria;

b)

una diminuzione della liquidità disponibile nel mercato dei prestiti interbancari;

c)

un aumento del rischio paese e un deflusso di capitali generalizzato da un paese significativo in cui opera l'ente o il gruppo;

d)

fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi delle attività in uno o in vari mercati;

e)

una recessione macroeconomica.


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/44


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/391 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha esaminato la relazione del 17 aprile 2009 sul risultato dell'invito del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria a presentare contributi sull'internalizzazione dei regolamenti e sullo svolgimento di attività analoghe a quelle di controparte centrale da parte delle banche depositarie, da cui emergono differenze considerevoli in relazione alle norme e alle procedure di monitoraggio a livello degli internalizzatori di regolamento tra gli Stati membri e alla comprensione del concetto di regolamento internalizzato.

(2)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, gli internalizzatori di regolamento devono segnalare i regolamenti che hanno internalizzato. Al fine di fornire una buona panoramica dell'ambito e dell'entità dei regolamenti internalizzati, è necessario specificare ulteriormente il contenuto di tale segnalazione. Le segnalazioni dei regolamenti internalizzati dovrebbero includere informazioni dettagliate in forma aggregata sul volume e sul valore delle istruzioni di regolamento regolate dagli internalizzatori di regolamento al di fuori dei sistemi di regolamento titoli, specificando classe di attività, tipo di operazioni su titoli, tipo di clienti e depositario centrale di titoli (CSD) emittente.

L'internalizzatore di regolamento dovrebbe segnalare solo i regolamenti internalizzati in cui ha eseguito un'istruzione di regolamento di un proprio cliente nelle proprie scritture. L'internalizzatore di regolamento non dovrebbe segnalare successivi allineamenti delle posizioni contabili che riflettono il regolamento di istruzioni da parte di altre entità della catena di detenzione dei titoli, poiché essi non costituiscono un regolamento internalizzato. Analogamente, l'internalizzatore di regolamento non dovrebbe segnalare le operazioni eseguite in una sede di negoziazione e trasferite da tale sede a una controparte centrale (CCP) per compensazione o a un CSD per regolamento.

(3)

Allo scopo di agevolare la comparabilità dei dati tra gli internalizzatori di regolamento, i calcoli riguardanti il valore delle istruzioni di regolamento internalizzato a norma del presente regolamento dovrebbero basarsi su dati e metodologie obiettivi e affidabili.

(4)

Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento possono richiedere modifiche significative dei sistemi informatici, verifiche di mercato e adeguamenti delle disposizioni prese dagli enti interessati in ottemperanza agli obblighi giuridici. È pertanto necessario lasciare a tali enti il tempo sufficiente per predisporre l'applicazione degli obblighi medesimi.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(6)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(7)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, l'ESMA ha operato in stretta collaborazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «Istruzione di regolamento internalizzato»: l'istruzione di un cliente dell'internalizzatore di regolamento di mettere a disposizione del beneficiario un importo di denaro o di trasferire il titolo di proprietà o l'interesse in uno o più titoli mediante una scrittura su un registro o con altre modalità, che viene regolata dall'internalizzatore di regolamento nelle proprie scritture e non tramite un sistema di regolamento titoli;

2)   «Istruzione di regolamento internalizzato non andata a buon fine»: il mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un'operazione su titoli alla data concordata dalle parti interessate a causa della mancanza di titoli o di contante, a prescindere dal motivo di tale mancanza.

Articolo 2

1.   Le segnalazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 includono le seguenti informazioni:

a)

codice paese del luogo di stabilimento dell'internalizzatore di regolamento;

b)

data e ora della segnalazione;

c)

periodo a cui si riferisce la segnalazione;

d)

identificativo dell'internalizzatore di regolamento;

e)

informazioni di contatto dell'internalizzatore di regolamento;

f)

volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione;

g)

volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti finanziari:

i)

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

ii)

debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE;

iii)

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, diversi da quelli a cui si fa riferimento nel presente comma, lettera g), punto ii);

iv)

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;

v)

fondi indicizzati quotati secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE;

vi)

quote di organismi di investimento collettivi diversi dai fondi indicizzati quotati;

vii)

strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al punto ii);

viii)

quote di emissioni;

ix)

altri strumenti finanziari;

h)

volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, di tutte le istruzioni di regolamento internalizzato per ognuno dei seguenti tipi di operazioni su titoli regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione:

i)

acquisto o vendita di titoli;

ii)

operazioni di gestione delle garanzie;

iii)

concessione o assunzione di titoli in prestito;

iv)

operazioni di vendita con patto di riacquisto;

v)

altre operazioni su titoli;

i)

volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, di tutte le istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione riferite ai seguenti tipi di clienti:

i)

clienti professionali secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;

ii)

clienti al dettaglio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;

j)

volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, di tutte le istruzioni di regolamento internalizzato riferite a trasferimenti di contante regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione;

k)

volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, di tutte le istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione per ciascun CSD che fornisce il servizio di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai titoli sottostanti;

l)

volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, di tutte le istruzioni di regolamento internalizzato di cui alle lettere da g) a j) per ciascun CSD che fornisce il servizio di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai titoli sottostanti;

m)

volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine di cui alle lettere da f) a l) che non sono state regolate nel periodo oggetto della segnalazione;

n)

i tassi di istruzioni di regolamento internalizzato di cui alle lettere da f) a l) che non sono andate a buon fine rispetto a quanto segue:

i)

valore in euro, espresso in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento e delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine;

ii)

volume in forma aggregata delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento e delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine.

Ai fini del primo comma, lettere k) ed l), se le informazioni sul CSD che fornisce il servizio di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione all'emissione di titoli sottostanti non sono disponibili, si utilizza come indicatore il codice ISIN dei titoli, separando i dati in base ai primi due caratteri di tale codice.

2.   Ove disponibile, per le conversioni in euro delle altre valute si utilizza il tasso di cambio della Banca centrale europea dell'ultimo giorno del periodo oggetto delle segnalazioni.

3.   Il valore in forma aggregata delle istruzioni di regolamento internalizzato di cui al paragrafo 1 viene calcolato come segue:

a)

nel caso di istruzioni di regolamento internalizzato contro pagamento, l'importo del regolamento della gamba contante;

b)

nel caso di istruzioni di regolamento internalizzato senza pagamento, il valore di mercato dei titoli o, laddove non sia disponibile, il valore nominale degli stessi.

Il valore di mercato di cui al primo comma, lettera b), viene calcolato come segue:

a)

per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione, il valore viene determinato sulla base del prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento stesso;

b)

per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione diversi da quelli di cui alla lettera a), il valore viene determinato sulla base del prezzo di chiusura della sede di negoziazione dell'Unione con il maggiore volume di scambi;

c)

per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore viene determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia predeterminata, approvata dall'autorità competente, che faccia riferimento a criteri correlati a dati di mercato, come i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 dell'12.6.2014, pag. 349).

(4)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/48


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/392 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 13, l'articolo 17, paragrafo 9, l'articolo 22, paragrafo 10, l'articolo 25, paragrafo 12, l'articolo 55, paragrafo 7, l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 26, paragrafo 8, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafo 4, l'articolo 45, paragrafo 7,l'articolo 46, paragrafo 6, l'articolo 33, paragrafo 5,l'articolo 48, paragrafo 10, l'articolo 49, paragrafo 5, l'articolo 52, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, poiché riguardano tutte i requisiti di vigilanza applicabili ai depositari centrali di titoli (CSD). Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e una facilità di accesso a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti in materia di vigilanza previste dal regolamento (UE) n. 909/2014.

(2)

Data la natura globale dei mercati finanziari, e tenuto conto degli impegni assunti dall'Unione in questo settore, si dovrebbe tener debito conto dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari emanati nell'aprile 2012 dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dall'International Organization of Securities Commissions (Principi CPSS-IOSCO).

(3)

Al fine di garantire l'applicazione coerente delle norme per il miglioramento del regolamento titoli nell'Unione è opportuno definire chiaramente taluni termini tecnici.

(4)

È importante garantire che i CSD siano adeguatamente autorizzati e vigilati. Pertanto è auspicabile redigere un elenco delle autorità competenti che emettono le principali valute dell'Unione in cui si effettua il regolamento al fine della loro partecipazione al processo di autorizzazione e vigilanza dei CSD. Tale elenco dovrebbe basarsi sulla quota delle valute emesse da dette autorità rispetto al valore totale delle istruzioni di regolamento contro pagamento regolate su base annuale da parte di un CSD, nonché sulla quota di istruzioni di regolamento contro pagamento regolate da un CSD in una valuta dell'Unione rispetto al valore totale delle istruzioni di regolamento contro pagamento regolate in tale valuta da tutti i CSD dell'Unione.

(5)

Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare una valutazione approfondita, il CSD richiedente dovrebbero fornire informazioni sulla struttura dei suoi controlli interni e sull'indipendenza dei suoi organi direttivi, al fine di consentire all'autorità competente di valutare se la struttura di governo societario garantisca l'indipendenza del CSD e se tale struttura, le sue linee gerarchiche e i meccanismi adottati per gestire eventuali conflitti di interesse siano adeguati.

(6)

Il CSD richiedente l'autorizzazione dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di valutare la buona reputazione, l'esperienza e le competenze della sua alta dirigenza e dei membri del suo organo di amministrazione.

(7)

Sono inoltre necessarie informazioni sulle succursali e sulle imprese figlie del CSD per consentire all'autorità competente di comprendere chiaramente la sua struttura organizzativa e di valutare ogni potenziale rischio posto al CSD dall'attività di tali succursali e imprese figlie.

(8)

Il CSD che chiede l'autorizzazione dovrebbe fornire all'autorità competente le informazioni atte a dimostrare di disporre delle risorse finanziarie necessarie e di adeguate disposizioni in materia di continuità operativa per svolgere le proprie funzioni in maniera continuativa.

(9)

È importante che l'autorità competente, per avere un quadro completo dei servizi del CSD che richiede l'autorizzazione, riceva informazioni non solo sulle attività di base ma anche sui servizi accessori che questo intende offrire.

(10)

Il CSD richiedente l'autorizzazione dovrebbe fornire all'autorità competente le descrizioni dei suoi sistemi tecnologici e della loro gestione, anche in caso di esternalizzazione, affinché tale autorità possa valutarne la continuità e il regolare funzionamento.

(11)

Data la loro importanza, le informazioni sulle commissioni applicate ai servizi di base forniti dai CSD dovrebbero essere parte della richiesta di autorizzazione, in modo da consentire alle autorità competenti di verificare se tali commissioni siano proporzionate, non discriminatorie e non abbinate ai costi di altri servizi.

(12)

Al fine di garantire la tutela dei diritti degli investitori e una gestione adeguata dei conflitti tra leggi, i CSD, nel valutare le misure da adottare per consentire ai loro utenti di conformarsi alla nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, dovrebbero tenere conto sia degli emittenti che dei partecipanti, se del caso, in conformità della normativa nazionale.

(13)

Per garantire un accesso equo e non discriminatorio ai servizi di notariato, di gestione accentrata e di regolamento titoli nel mercato finanziario, ai CSD hanno accesso gli emittenti, gli altri CSD e altre infrastrutture di mercato, in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014. Il CSD richiedente l'autorizzazione dovrebbe pertanto fornire all'autorità competente informazioni sulle sue politiche e procedure di accesso.

(14)

Per svolgere in modo efficace i propri compiti in materia di autorizzazione, l'autorità competente dovrebbe ricevere tutte le informazioni dai CSD che richiedono l'autorizzazione e dai terzi collegati, compresi i terzi a cui i tali CSD hanno esternalizzato funzioni e attività operative.

(15)

Per garantire la trasparenza generale delle regole di governo societario del CSD che richiede l'autorizzazione, all'autorità competente dovrebbero essere forniti documenti che attestino che esso ha adottato le disposizioni necessarie per l'istituzione in maniera non discriminatoria di un comitato degli utenti indipendente per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato.

(16)

Per garantire il buon funzionamento dei servizi di base delle infrastrutture nel mercato finanziario, il CSD che chiede l'autorizzazione dovrebbe fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per dimostrare di disporre di politiche e procedure adeguate per garantire l'affidabilità dei sistemi di registrazione e l'efficacia dei meccanismi inerenti ai propri servizi, comprese in particolare le misure per la prevenzione e la gestione dei mancati regolamenti e le norme concernenti l'integrità dell'emissione, la protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti, il carattere definitivo del regolamento, l'inadempimento dei partecipanti e il trasferimento delle attività dei partecipanti e dei clienti in caso di revoca dell'autorizzazione.

(17)

La domanda di autorizzazione del CSD richiedente l'autorizzazione dovrebbe contemplare anche i modelli di gestione dei rischi associati ai servizi da esso forniti, per consentire all'autorità competente di valutare l'affidabilità e l'integrità delle procedure adottate e aiutare i partecipanti al mercato a fare una scelta informata.

(18)

Al fine di verificare la sicurezza degli accordi di collegamento del CSD che richiede l'autorizzazione, di valutare le norme applicate ai sistemi collegati e di valutare i rischi derivanti da tali collegamenti, l'autorità competente dovrebbe ricevere da detto CSD tutte le informazioni utili per l'analisi, unitamente alla valutazione degli accordi di collegamento effettuata dal CSD stesso.

(19)

Al momento di concedere l'autorizzazione per la partecipazione di un CSD al capitale di un altra entità, l'autorità competente del CSD dovrebbe prendere in considerazione i criteri in grado di garantire che tale partecipazione non aumenti in modo significativo il profilo di rischio del CSD stesso. Per garantire la sicurezza e la continuità dei loro servizi, i CSD non dovrebbero farsi carico di passività finanziarie illimitate per la partecipazione al capitale di persone giuridiche diverse da quelle che forniscono i servizi previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014. I CSD dovrebbero capitalizzare appieno i rischi derivanti da qualsiasi partecipazione al capitale di un altra entità.

(20)

Per non dipendere da altri azionisti delle entità in cui detengono una partecipazione, anche per quanto riguarda le politiche di gestione del rischio, i CSD dovrebbero avere il pieno controllo di tali entità. Questo requisito dovrebbe anche agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza da parte delle autorità competenti e delle autorità rilevanti facilitando l'accesso alle necessarie informazioni.

(21)

La partecipazione dei CSD dovrebbe basarsi su una chiara logica strategica che vada oltre il semplice scopo di lucro e che tenga conto degli interessi degli emittenti di titoli emessi presso di loro, dei loro partecipanti e dei loro clienti.

(22)

Per evidenziare e quantificare con precisione i rischi derivanti dalla partecipazione al capitale di un'altra persona giuridica, i CSD dovrebbero fornire analisi dei rischi indipendenti approvate da un revisore interno o esterno in merito alle passività e ai rischi di tipo finanziario derivanti da tale partecipazione.

(23)

Sulla scorta dell'esperienza della crisi finanziaria, le autorità dovrebbero concentrarsi sulla vigilanza continua anziché su quella a posteriori. È pertanto necessario garantire che, per ciascun riesame e ciascuna valutazione di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente possa accedere alle informazioni in maniera sufficiente e continuativa. Al fine di determinare la portata delle informazioni da fornire per ciascun riesame e ciascuna valutazione, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero rispettare i requisiti per l'autorizzazione che i CSD sono tenuti a rispettare a norma del regolamento (UE) n. 909/2014. Ciò comprende modifiche sostanziali agli elementi già presentati durante il processo di autorizzazione, informazioni relative a eventi periodici e dati statistici.

(24)

Per promuovere un efficace scambio bilaterale e multilaterale di informazioni tra le autorità competenti, è opportuno che i risultati del riesame e della valutazione delle attività dei CSD da parte di un'autorità siano condivisi con altre autorità competenti laddove queste informazioni possano facilitarne i compiti, fatti salvi i requisiti di riservatezza e di protezione dei dati e in aggiunta ad eventuali accordi di cooperazione previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014. È auspicabile che sia organizzato un ulteriore scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità rilevanti o quelle preposte ai mercati degli strumenti finanziari per consentire la condivisione dei risultati del processo di riesame e di valutazione da parte dell'autorità competente.

(25)

Tenuto conto dell'eventuale onere derivante dalla raccolta e dall'elaborazione di una grande quantità di informazioni sul funzionamento dei CSD, e al fine di evitare duplicazioni, nell'ambito del riesame e della valutazione dovrebbero essere forniti solo i pertinenti documenti modificati. Tali documenti dovrebbero essere presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di individuare tutte le pertinenti modifiche apportate ad accordi, strategie, processi e meccanismi attuati dai CSD successivamente all'autorizzazione o al completamento dell'ultimo riesame e dell'ultima valutazione.

(26)

Un'altra categoria di informazioni utili all'autorità competente per il riesame e la valutazione sono quelle relative ad eventi che per loro natura si verificano periodicamente e che sono collegati al funzionamento dei CSD e alla fornitura dei loro servizi.

(27)

Per effettuare una valutazione completa dei rischi dei CSD l'autorità competente dovrà richiedere dati statistici in merito alla portata delle loro attività per valutare i rischi connessi alle sue operazioni e al buon funzionamento dei mercati mobiliari. Inoltre i dati statistici consentono all'autorità competente di monitorare le dimensioni e l'importanza delle operazioni su titoli e dei regolamenti titoli nei mercati finanziari e di valutare l'impatto attuale e potenziale di un determinato CSD sul mercato mobiliare in genere.

(28)

L'autorità competente dovrebbe avere la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive sui rischi e le attività di un CSD al fine di monitorare e valutare i rischi ai quali esso è o potrebbe essere esposto e che potrebbero incidere sul regolare funzionamento dei mercati mobiliari. L'autorità competente dovrebbe quindi essere in grado di definire e chiedere di propria iniziativa, o a seguito della richiesta di un'altra autorità, le informazioni aggiuntive che ritenga necessarie per riesaminare e valutare le attività di un CSD.

(29)

È importante garantire che i CSD di paesi terzi che intendano prestare i servizi di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 non turbino il funzionamento ordinato dei mercati dell'Unione.

(30)

Spetta all'autorità competente del paese terzo valutare continuamente che i CSD di tale paese rispettino pienamente i requisiti prudenziali nazionali. Le informazioni che il CSD richiedente l'autorizzazione è tenuto a fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbero servire non già a ripetere la valutazione svolta dall'autorità competente del paese terzo, bensì a garantire che il richiedente sia effettivamente sottoposto a vigilanza e se del caso a misure di esecuzione della normativa in tale paese terzo, al fine di garantire un grado elevato di protezione degli investitori.

(31)

Per consentire all'ESMA di svolgere una valutazione completa della richiesta di riconoscimento occorre che le informazioni fornite dal richiedente siano integrate con le informazioni necessarie per valutare l'efficacia della vigilanza continua svolta dall'autorità competente del paese terzo nonché dei poteri di esecuzione della normativa di tale autorità e delle misure di esecuzione da essa intraprese. È opportuno che tali informazioni siano fornite nell'ambito di un accordo di cooperazione stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014. Tale accordo di cooperazione dovrebbe garantire che l'ESMA sia informata tempestivamente di ogni azione di vigilanza o di esecuzione della normativa adottata nei confronti del CSD del paese terzo richiedente il riconoscimento, di qualsiasi modifica delle condizioni alle quali è stata concessa l'autorizzazione a detto CSD e di qualsiasi aggiornamento delle informazioni inizialmente fornite dal CSD nell'ambito della procedura di riconoscimento.

(32)

Al fine di garantire la tutela dei diritti degli investitori e una gestione adeguata dei conflitti tra leggi, i CSD di un paese terzo, nel valutare le misure da adottare per consentire ai loro utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, dovrebbero tenere conto sia degli emittenti che dei partecipanti, se del caso, in conformità della normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, di detto regolamento.

(33)

Per definire un quadro solido per la gestione dei rischi, i CSD dovrebbero adottare una visione integrata e globale di tutti i rischi pertinenti. Il quadro dovrebbe comprendere i rischi a cui qualsiasi altra entità espone i CSD e i rischi che essi comportano per i terzi, compresi i loro utenti e, nella misura del possibile, i loro clienti, oltre che per i CSD collegati, le controparti centrali, le sedi di negoziazione, i sistemi di pagamento, le banche di regolamento, i fornitori di liquidità e gli investitori.

(34)

Per garantire che i CSD siano dotati del livello di risorse umane necessario per soddisfare tutti i loro obblighi e far sì che le autorità competenti dispongano dei necessari contatti all'interno dei CSD su cui esercitano la vigilanza, il personale chiave dei CSD dovrebbero essere responsabile sia del CSD stesso che delle proprie prestazioni individuali, in particolare a livello di alta dirigenza e dell'organo di amministrazione.

(35)

Al fine di garantire un adeguato controllo delle attività svolte dai CSD, dovrebbero essere predisposti ed eseguiti regolarmente audit indipendenti sulle operazioni da essi effettuate, processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno e di conformità. L'indipendenza degli audit non dovrebbe necessariamente comportare l'intervento di un revisore esterno, a condizione che i CSD dimostrino all'autorità competente che l'indipendenza del revisore interno è adeguatamente garantita. I CSD dovrebbero inoltre istituire un comitato di audit per garantire l'indipendenza della funzione di audit interno.

(36)

I CSD dovrebbero istituire un comitato dei rischi al fine di garantire che il loro organo di amministrazione disponga di consulenza al più alto livello tecnico sulla loro tolleranza globale al rischio attuale e futura e sulla relativa strategia. Per garantirne l'indipendenza della direzione esecutiva dei CSD e un elevato grado di competenza, il comitato dei rischi dovrebbe essere composto da una maggioranza di membri senza incarichi esecutivi ed essere presieduto da una persona con un'adeguata esperienza in materia di gestione del rischio.

(37)

Nel valutare i potenziali conflitti di interesse, i CSD dovrebbero esaminare non solo i membri del loro organo di amministrazione, la loro alta dirigenza e il loro personale, ma anche qualsiasi persona, fisica o giuridica, direttamente o indirettamente collegata a loro o alle suddette persone.

(38)

I CSD dovrebbero avere un responsabile della gestione dei rischi, un responsabile del controllo della conformità e un responsabile delle tecnologie, nonché una funzione di gestione del rischio, una funzione tecnologia, una funzione di conformità e controllo interno e una funzione di audit interno. I CSD dovrebbero in ogni caso essere in grado di organizzare la struttura interna di tali funzioni in base alle proprie esigenze. Le funzioni di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie dovrebbero essere affidate a persone diverse poiché generalmente tali mansioni sono svolte da persone con profili professionali e accademici diversi. A tale riguardo, le disposizioni di cui al presente regolamento seguono da vicino il sistema stabilito dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per altre infrastrutture di mercato.

(39)

I registri tenuti dai CSD dovrebbero essere strutturati e consentire alle autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD di accedere con semplicità ai dati in essi conservati. I CSD dovrebbero garantire che i registri che conservano, compresa la contabilità completa dei titoli che ha in custodia, siano precisi e aggiornati, costituendo così una fonte di dati affidabile per la vigilanza.

(40)

Per facilitare la segnalazione e la registrazione di un insieme coerente di informazioni nell'ambito di diversi requisiti, i registri tenuti dai CSD dovrebbero coprire ogni servizio da essi prestato conformemente al regolamento (UE) n. 909/2014, e comprendere almeno tutte le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito delle norme in materia di regolamento previste in detto regolamento.

(41)

La tutela dei diritti degli emittenti e degli investitori è essenziale per il corretto funzionamento del mercato mobiliare. I CSD dovrebbero pertanto applicare norme, procedure e controlli adeguati per evitare la creazione o la cancellazione non autorizzata di titoli. Dovrebbero altresì procedere almeno quotidianamente alla riconciliazione dei conti titoli che detengono.

(42)

I CSD dovrebbero applicare pratiche contabili solide e svolgere verifiche in merito all'accuratezza dei loro registri dei titoli e all'adeguatezza delle loro misure atte a garantire l'integrità delle emissioni di titoli.

(43)

Per garantire l'integrità dell'emissione, le misure di riconciliazione di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbero applicarsi a tutti i CSD, a prescindere dal fatto che, in relazione all'emissione di titoli, forniscano o meno il servizio di notariato o di gestione accentrata di cui a tale regolamento.

(44)

Per quanto riguarda le altre entità coinvolti nel processo di riconciliazione, è opportuno distinguere diversi scenari in funzione del loro ruolo. Le misure di riconciliazione dovrebbero rispecchiarne flettere i ruoli specifici. Nel modello delle autorità di registrazione, l'autorità di registrazione conserva i registri dei titoli, che sono registrati anche in un CSD. Nel modello dell'agente di trasferimento, il gestore del fondo o agente di trasferimento è responsabile di un conto che gestisce una parte di un'emissione di titoli registrati in un CSD. Nel modello del depositario comune, i CSD utilizzano il depositario comune creando un collegamento interoperabile, e questo depositario dovrebbe essere responsabile dell'integrità generale delle emissioni di titoli registrate inizialmente o gestite a livello centrale dai CSD che hanno creato detto collegamento.

(45)

Al fine di limitare i rischi operativi, che comprendono i rischi derivanti da carenze nei sistemi di informazione, procedure interne, prestazioni del personale o perturbazioni causate da eventi esterni che comportano la riduzione, il deterioramento o l'interruzione dei servizi forniti da un CSD, i CSD dovrebbero identificare tutti i rischi e monitorarne l'evoluzione, a prescindere dalla loro origine, che può essere legata, ad esempio, ai loro utenti, a fornitori di servizi ai CSD e ad altre infrastrutture di mercato, ivi compresi altri CSD. I rischi operativi dovrebbero essere gestiti sulla base di un quadro solido e ben documentato, con una ripartizione chiara di ruoli e responsabilità. Tale quadro dovrebbe comprendere obiettivi operativi, tracciabilità e meccanismi di valutazione e dovrebbe essere integrato nel sistema di gestione del rischio del CSD. In tale contesto, la responsabilità per il quadro di gestione dei rischi operativi dovrebbe essere in capo al responsabile della gestione dei rischi. I CSD dovrebbero gestire internamente il proprio rischio. Laddove i controlli interni siano insufficienti o non sia possibile eliminare determinati rischi, i CSD dovrebbero essere in grado di coprire tali rischi a livello finanziario mediante un'assicurazione.

(46)

I CSD non dovrebbero effettuare investimenti che possano incidere sul loro profilo di rischio. I CSD dovrebbero concludere contratti derivati solo qualora siano necessari per coprire un rischio che non possa essere ridotto altrimenti. La copertura dovrebbe essere soggetta a determinate condizioni rigorose che garantiscano che i derivati non siano utilizzati a fini diversi dalla copertura dei rischi e che non siano utilizzati per realizzare profitti.

(47)

Le attività dei CSD dovrebbero essere gestite in modo sicuro, essere facilmente accessibili e liquidabili rapidamente. I CSD dovrebbero pertanto assicurare che le loro politiche e procedure in materia di accesso rapido alle loro attività si basino almeno sulla natura, le dimensioni, la qualità, la scadenza e l'ubicazione delle attività. I CSD dovrebbero inoltre garantire che l'accesso rapido alle loro attività non sia pregiudicato dall'esternalizzazione a terzi delle funzioni di custodia o di investimento.

(48)

I CSD, per gestire il loro fabbisogno di liquidità, dovrebbero poter accedere immediatamente alle loro attività liquide e poter accedere a tutti i titoli che detengono a loro nome nella medesima giornata lavorativa qualora venga decisa la liquidazione dell'attivo.

(49)

Per garantire un maggiore livello di protezione delle attività di un CSD dall'inadempimento dell'intermediario, un CSD che accede a un altro CSD mediante un collegamento tra CSD dovrebbero mantenere tali attività in un conto segregato presso il CSD collegato. Questo livello di segregazione dovrebbe garantire la separazione delle attività di un CSD da quelle di altre entità e la loro adeguata protezione. Tuttavia è necessario consentire che siano stabiliti collegamenti con CSD di paesi terzi anche nel caso in cui non siano disponibili conti individuali segregati presso il CSD del paese terzo, a condizione che le attività del CSD richiedente siano comunque adeguatamente protette e che le autorità competenti siano informate dei rischi derivanti dalla mancata disponibilità di conti individuali segregati e che vi sia un'adeguata mitigazione di tali rischi.

(50)

Al fine di garantire che i CSD investano le loro risorse finanziarie in strumenti altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimo e che questi investimenti possano essere liquidati rapidamente, con un effetto minimo sul prezzo, è opportuno che essi diversifichino il proprio portafoglio e stabiliscano opportuni limiti di concentrazione per quanto riguarda gli emittenti degli strumenti in cui investono le loro risorse.

(51)

Per garantire la sicurezza e l'efficacia dell'accordo di collegamento con un altro CSD, è opportuno che i CSD individuino, monitorare e gestiscano tutte le potenziali fonti di rischio derivanti da tale accordo. Un collegamento tra CSD dovrebbero avere una solida base giuridica in tutte le giurisdizioni interessate che ne sostenga la progettazione e offra un'adeguata protezione ai CSD partecipanti ad esso. Ogni CSD dovrebbe misurare, monitorare e gestire i rischi di credito e di liquidità derivanti dai CSD cui è collegato.

(52)

Un CSD richiedente che ricorre a un collegamento indiretto tra CSD o a un intermediario per gestire un collegamento con un CSD cui è presentata la domanda dovrebbe misurare, monitorare e gestire i rischi supplementari, compresi i rischi di custodia, di credito, legali e operativi, derivanti dal ricorso all'intermediario per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'accordo di collegamento.

(53)

Per garantire l'integrità dell'emissione, laddove i titoli siano gestiti da vari CSD attraverso collegamenti tra CSD, i CSD dovrebbero applicare specifiche misure di riconciliazione e coordinare le loro azioni.

(54)

I CSD dovrebbero fornire un accesso equo e aperto ai loro servizi, tenendo in debito conto i rischi per la stabilità finanziaria e l'ordinato funzionamento dei mercati. Essi dovrebbero controllare i rischi derivanti dai loro partecipanti e da altri utenti mediante la definizione di criteri legati al rischio per la fornitura dei loro servizi. I CSD dovrebbero garantire che i loro utenti, quali partecipanti, altri CSD, controparti centrali (CCP), sedi di negoziazione ed emittenti a cui viene concesso l'accesso ai loro servizi soddisfino i criteri e abbiano le capacità operative, le risorse finanziarie, le competenze giuridiche e le capacità di gestione del rischio necessarie per evitare l'insorgenza di rischi per i CSD e per gli altri utenti.

(55)

Per garantire la sicurezza e l'efficienza dei propri sistemi di regolamento titoli, i CSD dovrebbero monitorare la conformità con i propri requisiti di accesso su base continuativa e disporre di procedure ben definite e pubbliche per favorire la sospensione e il ritiro ordinato delle parti richiedenti che violino i requisiti di accesso o che non li soddisfino più.

(56)

Ai fini dell'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario, è opportuno che i CSD facciano domanda presso l'autorità competente corredandola di tutti gli elementi necessari per garantire che la fornitura di servizi accessori di tipo bancario non pregiudichi la regolare fornitura di servizi di base dei CSD. Le entità già autorizzate come CSD non dovrebbero essere tenute a presentare nuovamente gli elementi già presentati per la richiesta di autorizzazione come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.

(57)

Al fine di garantire la certezza del diritto e un'applicazione uniforme della legge, taluni requisiti previsti dal presente regolamento in materia di misure relative alla disciplina di regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali misure.

(58)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(59)

Nell'elaborare le norme tecniche di cui al presente regolamento, l'ESMA ha operato in stretta collaborazione con i membri del sistema europeo di banche centrali e con l'Autorità bancaria europea.

(60)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «periodo del riesame»: il periodo oggetto del riesame, che ha inizio il giorno successivo al termine del precedente periodo del riesame e della valutazione;

b)   «istruzione di regolamento»: ordine di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)   «restrizione di regolamento»: il blocco, la riserva o l'accantonamento di titoli rendendoli indisponibili per il regolamento, o il blocco o la riserva di liquidità rendendola indisponibile per il regolamento;

d)   «fondo indicizzato quotato» (ETF): fondo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

e)   «CSD emittente»: CSD che fornisce i servizi di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione a un'emissione di titoli;

f)   «CSD investitore»: CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD o che si avvale di un terzo o di un intermediario che è un partecipante al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD in relazione a un'emissione di titoli;

g)   «supporto durevole»: ogni strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

CAPO II

DETERMINAZIONE DELLE PRINCIPALI VALUTE E MODALITÀ PRATICHE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI RILEVANTI

[Articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 2

Determinazione delle principali valute

1.   Le principali valute di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 sono individuate in base ad uno dei seguenti calcoli:

a)

la quota relativa di ogni valuta dell'Unione rispetto al valore totale del regolamento da parte di un CSD delle istruzioni di regolamento contro pagamento, calcolata su un periodo di un anno, a condizione che ogni singola quota sia superiore all'1 %;

b)

la quota relativa delle istruzioni di regolamento contro pagamento regolate da un CSD in una valuta dell'Unione rispetto al valore totale delle istruzioni di regolamento contro pagamento regolate in tale valuta da tutti i CSD nell'Unione, calcolata su un periodo di un anno, a condizione che ogni singola quota sia superiore al 10 %.

2.   I calcoli di cui al paragrafo 1 sono effettuati su base annuale da parte dell'autorità competente di ciascun CSD.

Articolo 3

Modalità pratiche di consultazione delle autorità rilevanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 909/2014

1.   Se una delle valute principali determinate in conformità all'articolo 2 del presente regolamento è emessa da più banche centrali, tali banche centrali individuano un rappresentante unico in qualità di autorità rilevante per tale valuta di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Se la gamba contante delle operazioni su titoli è regolata, a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, attraverso conti aperti presso diverse banche centrali che emettono la stessa valuta, tali banche centrali individuano un rappresentante unico in qualità di autorità competente di cui alla lettera c) dell'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DEL CSD

[Articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014]

SEZIONE 1

Informazioni generali sul CSD richiedente l'autorizzazione

Articolo 4

Identificazione e forma giuridica del CSD richiedente l'autorizzazione

1.   La domanda di autorizzazione identifica chiaramente il CSD richiedente l'autorizzazione, le attività che esso intende svolgere e i servizi che intende fornire.

2.   La domanda di autorizzazione contiene gli elementi seguenti:

a)

dati di contatto della persona responsabile della domanda;

b)

dati di contatto della persona o delle persone responsabili della conformità del CSD richiedente l'autorizzazione e della funzione di controllo interno;

c)

denominazione sociale, identificativo della persona giuridica (LEI) e indirizzo della sede legale nell'Unione del CSD richiedente l'autorizzazione;

d)

atto costitutivo, statuto o altri documenti societari del CSD richiedente l'autorizzazione;

e)

estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinenti, o altre forme di prova certificata dell'indirizzo della sede legale e dell'attività del CSD richiedente l'autorizzazione che siano validi alla data della domanda;

f)

identificazione dei sistemi di regolamento titoli che il CSD richiedente l'autorizzazione opera o intende operare;

g)

copia della decisione dell'organo di amministrazione in merito alla domanda e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il fascicolo della domanda e la sua presentazione;

h)

prospetto indicante i legami proprietari tra l'impresa madre, le imprese figlie e ogni altra entità collegata o succursale, in cui ciascuna entità sia identificata con la sua denominazione sociale completa, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale e i codici fiscali o numeri di registrazione della società;

i)

descrizione delle attività delle imprese figlie del CSD richiedente l'autorizzazione e delle altre persone giuridiche in cui il CSD richiedente l'autorizzazione detiene una partecipazione, comprese le informazioni sul livello della partecipazione;

j)

elenco contenente:

i)

il nome di ogni persona o entità che, direttamente o indirettamente, detiene il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del CSD richiedente l'autorizzazione;

ii)

il nome di ogni persona o entità che potrebbe esercitare un'influenza notevole sulla gestione del CSD richiedente l'autorizzazione a causa della sua partecipazione al capitale del CSD richiedente l'autorizzazione;

k)

elenco contenente:

i)

il nome di ciascuna entità nella quale il CSD richiedente l'autorizzazione detiene il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto;

ii)

il nome di ciascuna entità sulla cui gestione il CSD richiedente l'autorizzazione esercita un'influenza notevole;

l)

elenco dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce o intende fornire;

m)

elenco dei servizi accessori di cui alla sezione B dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce o intende fornire;

n)

elenco di altri servizi accessori consentiti ma non indicati esplicitamente alla sezione B dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce o intende fornire;

o)

elenco dei servizi di investimento soggetti alla direttiva 2014/65/UE di cui alla lettera n);

p)

elenco dei servizi e delle attività che il CSD richiedente l'autorizzazione esternalizza o intende esternalizzare a terzi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014;

q)

valuta o valute che il CSD richiedente l'autorizzazione tratta o intende trattare in relazione ai servizi che il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce, a prescindere dal fatto che il contante sia regolato su un conto presso una banca centrale, un conto del CSD o un conto presso un ente creditizio designato;

r)

informazioni su cause giudiziarie, amministrative, arbitrati e ogni altro procedimento giudiziario, pendente o giunto a sentenza, nel quale il CSD richiedente l'autorizzazione sia parte in causa e che potrebbe comportare costi finanziari o di altro tipo.

3.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione intende fornire servizi di base o costituire una succursale ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda di autorizzazione include anche le seguenti informazioni:

a)

lo Stato membro o gli Stati membri in cui il CSD richiedente l'autorizzazione intende operare;

b)

programma di attività che indica, in particolare, i servizi che il CSD richiedente l'autorizzazione presta o intende prestare nello Stato membro ospitante;

c)

valuta o valute che il CSD richiedente l'autorizzazione tratta o intende trattare nello Stato membro ospitante;

d)

qualora il CSD richiedente presti o intenda prestare servizi tramite succursale, struttura organizzativa della succursale e nomi delle persone responsabili della sua gestione;

e)

ove rilevante, valutazione delle misure che il CSD richiedente l'autorizzazione intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 5

Informazioni generali sulle politiche e le procedure

1.   La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni in merito alle politiche e alle procedure del CSD richiedente l'autorizzazione di cui al presente capo:

a)

qualifica professionale delle persone responsabili dell'approvazione e dell'attuazione delle politiche e procedure;

b)

descrizione delle misure per l'attuazione delle politiche e procedure e per il controllo della conformità.

2.   La domanda di autorizzazione contiene la descrizione delle procedure messe in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione a norma dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 6

Informazioni sui servizi e le attività del CSD

La domanda di autorizzazione del CSD richiedente l'autorizzazione comprende:

a)

descrizione dettagliata dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da l) a p);

b)

procedure da applicare per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a).

Articolo 7

Informazione sui gruppi

1.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione è parte di un gruppo di imprese che comprende altri CSD o enti creditizi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda di autorizzazione contiene:

a)

politiche e procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

informazioni sulla composizione dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione e sull'assetto azionario dell'impresa madre e delle altre imprese del gruppo;

c)

servizi e soggetti di rilievo non appartenenti all'alta dirigenza che il CSD richiedente l'autorizzazione condivide con altre imprese del gruppo;

2.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione ha un'impresa madre, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

a)

indirizzo della sede legale dell'impresa madre del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

se l'impresa madre è un'entità autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione o di paesi terzi, qualsiasi autorizzazione o numero di registrazione pertinente e il nome dell'autorità competente o delle autorità competenti per la vigilanza dell'impresa madre.

3.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione ha esternalizzato servizi o attività a un'impresa del gruppo in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda include una sintesi e una copia dell'accordo di esternalizzazione.

SEZIONE 2

Risorse finanziarie per la prestazione di servizi da parte del CSD richiedente l'autorizzazione

Articolo 8

Relazioni finanziarie, piano aziendale e piano di risanamento

1.   La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni finanziarie e aziendali per consentire all'autorità competente di valutare la conformità del CSD richiedente l'autorizzazione agli articoli 44, 46 e 47 del regolamento (UE) n. 909/2014:

a)

relazioni finanziarie comprendenti i bilanci completi degli ultimi tre anni e la relazione di revisione legale dei conti annuali e consolidati ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) degli ultimi tre anni;

b)

se il controllo dei conti del CSD richiedente l'autorizzazione è effettuato da un revisore esterno, nome e numero di registrazione nazionale del revisore esterno;

c)

piano aziendale, comprendente un piano finanziario e un bilancio previsionale, che prevede vari scenari per i servizi forniti dal CSD richiedente l'autorizzazione per un periodo di riferimento di almeno tre anni;

d)

eventuali piani per la costituzione di imprese figlie e succursali e loro ubicazione;

e)

descrizione delle attività aziendali che il CSD richiedente l'autorizzazione intende svolgere, comprese le attività delle sue imprese figlie o succursali.

2.   In caso di indisponibilità delle informazioni finanziarie storiche di cui al paragrafo 1, lettera a), la domanda di autorizzazione contiene le informazioni seguenti in merito al CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

prova della disponibilità di risorse finanziarie sufficienti nei sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione;

b)

bilancio intermedio;

c)

prospetti concernenti la situazione finanziaria del CSD richiedente l'autorizzazione, compresi stato patrimoniale, conto economico, variazioni del capitale e dei flussi di cassa e sintesi dei principi contabili e altre note integrative rilevanti;

d)

bilanci di esercizio sottoposti a revisione dell'impresa madre per i tre esercizi precedenti la data della domanda.

3.   La domanda contiene la descrizione di un piano di risanamento adeguato che assicuri la continuità delle operazioni critiche del CSD richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, tra cui:

a)

sintesi del piano e della sua attuazione;

b)

identificazione delle operazioni critiche del CSD richiedente l'autorizzazione, scenari di stress ed eventi che avviano il risanamento, e descrizione degli strumenti di risanamento a disposizione del CSD richiedente l'autorizzazione;

c)

valutazione degli eventuali effetti del piano di risanamento per le parti interessate su cui potrebbe ripercuotersi la sua attuazione;

d)

valutazione dell'applicabilità giuridica del piano di risanamento tenuto conto di eventuali vincoli imposti dalla normativa dell'Unione, nazionale o di paesi terzi.

SEZIONE 3

Requisiti organizzativi

Articolo 9

Organigramma

La domanda di autorizzazione contiene un organigramma che descrive la struttura organizzativa del CSD richiedente l'autorizzazione. L'organigramma illustra i seguenti aspetti:

a)

identità e funzioni delle persone che ricoprono le seguenti funzioni:

i)

alta dirigenza;

ii)

dirigenti responsabili delle funzioni operative di cui all'articolo 47, paragrafo 3;

iii)

dirigenti responsabili delle attività delle eventuali succursali del CSD richiedente l'autorizzazione;

iv)

altre persone che ricoprono ruoli significativi per le operazioni del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

numero di membri del personale in ogni divisione e unità operativa.

Articolo 10

Politiche e procedure in materia di personale

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sulle politiche e procedure del CSD richiedente l'autorizzazione in materia di personale:

a)

descrizione della politica di remunerazione, che include informazioni sugli elementi fissi e variabili della retribuzione dell'alta dirigenza, dei membri dell'organo di amministrazione e del personale impiegato nelle funzioni di gestione del rischio, controllo interno e della conformità, tecnologia e audit interno del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

misure poste in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione per attenuare il rischio di un affidamento eccessivo alle responsabilità conferite ai singoli.

Articolo 11

Strumenti di controllo del rischio e dispositivi di governo societario

1.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti i dispositivi di governo societario e gli strumenti di controllo del rischio del CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

descrizione dei dispositivi di governo societario del CSD richiedente l'autorizzazione istituiti a norma dell'articolo 47, paragrafo 2;

b)

politiche, procedure e sistemi istituiti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1;

c)

descrizione della composizione, del ruolo e delle responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e di eventuali comitati istituiti a norma dell'articolo 48.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la descrizione delle procedure di selezione, nomina, valutazione delle prestazioni e destituzione dell'alta dirigenza e dei membri dell'organo di amministrazione.

3.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce la descrizione della sua procedura al fine di rendere pubblici i suoi dispositivi di governo societario e le norme che disciplinano la sua attività.

4.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione aderisce a un codice di condotta riconosciuto in materia di governo societario, la domanda identifica il codice in questione, ne include una copia e giustifica eventuali casi in cui il CSD richiedente l'autorizzazione non si attiene al codice.

Articolo 12

Funzioni di controllo della conformità, controllo interno e audit interno

1.   La domanda di autorizzazione comprende la descrizione delle procedure del CSD richiedente l'autorizzazione per la segnalazione interna delle violazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   La domanda di autorizzazione contiene informazioni sulle politiche e procedure di audit interno del CSD richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 51, tra cui:

a)

descrizione degli strumenti di controllo e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi di audit interno del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

descrizione degli strumenti di controllo e di salvaguardia dei sistemi di elaborazione delle informazioni del CSD richiedente l'autorizzazione;

c)

descrizione dell'elaborazione e applicazione della metodologia di audit interno del CSD richiedente l'autorizzazione;

d)

piano di lavoro della funzione di audit interno per i tre anni successivi alla data della domanda;

e)

descrizione dei ruoli e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell'audit interno di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettera d), sotto la sorveglianza del comitato di audit di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b).

3.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti la funzione di controllo della conformità e di controllo interno del CSD richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettera c):

a)

descrizione dei ruoli e delle qualifiche delle persone che sono responsabili della funzione di controllo della conformità e di controllo interno e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità, ivi compresa una descrizione dei mezzi per garantire l'indipendenza della funzione di controllo della conformità e di controllo interno dal resto delle unità operative;

b)

politiche e procedure della funzione di controllo della conformità e di controllo interno comprendenti la descrizione del ruolo in questo ambito dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza;

c)

ove disponibile, la più recente relazione interna preparata dai responsabili della funzione di controllo della conformità e di controllo interno o da qualsiasi altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità all'interno del CSD richiedente l'autorizzazione.

Articolo 13

Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti

1.   Per consentire all'autorità competente di valutare la conformità del CSD richiedente l'autorizzazione all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni per ciascun membro dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

copia del curriculum vitae che illustra l'esperienza e le conoscenze di ogni membro;

b)

informazioni dettagliate relative alle eventuali sanzioni penali e amministrative irrogate a un membro in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione dati o per atti di frode o appropriazione indebita di fondi sotto forma di adeguato certificato ufficiale se disponibile nello Stato membro interessato;

c)

autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione dati, in cui tutti i membri dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione dichiarano se:

i)

siano stati condannati per reati o illeciti amministrativi in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita dei fondi;

ii)

siano incorsi in una sanzione a conclusione di un procedimento disciplinare avviato nei loro confronti da un'autorità di regolamentazione o da un organismo o ente pubblico o siano sottoposti a un tale procedimento non ancora concluso;

iii)

siano stati condannati in un procedimento civile dinanzi al giudice connesso a prestazioni di servizi finanziari o di gestione di dati, o per frode nella gestione di un'impresa;

iv)

siano Stati membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza di un'impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione, laddove siano stati collegati all'impresa almeno un anno prima della data di revoca dell'autorizzazione o della registrazione;

v)

sia stato loro rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione;

vi)

siano Stati membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza di un'impresa nei cui confronti è stata aperta una procedura d'insolvenza almeno un anno prima dell'apertura di una procedura;

vii)

siano Stati membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza di un'impresa cui è stata irrogata una sanzione da un organismo di regolamentazione, laddove siano stati collegati all'impresa almeno un anno prima dell'irrogazione di tale sanzione;

viii)

siano stati altrimenti multati, sospesi, interdetti o soggetti ad altra sanzione in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati da parte di un organismo amministrativo, di regolamentazione o professionale;

ix)

siano stati esclusi dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziati o rimossi da qualsiasi altro incarico in un'impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità.

Ai fini della lettera c), punto i), del presente paragrafo, l'autocertificazione non è necessaria qualora sia presentato un certificato ufficiale ai sensi della lettera b) del presente paragrafo.

2.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti l'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

prova del rispetto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

descrizione dei ruoli e delle responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione;

c)

obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di amministrazione, la relativa politica sulle modalità per conseguire tale obiettivo e il metodo utilizzato dal CSD richiedente l'autorizzazione per rendere pubblici l'obiettivo, la politica e la sua attuazione.

3.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti l'assetto proprietario e gli azionisti del CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

descrizione dell'assetto proprietario del CSD richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), compresa la descrizione dell'identità e della portata degli interessi di entità in grado di esercitare un controllo sul funzionamento del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

elenco degli azionisti e delle persone in grado di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD richiedente l'autorizzazione.

Articolo 14

Gestione dei conflitti di interessi

1.   La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sulle politiche e procedure applicate dal CSD richiedente l'autorizzazione per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi conformemente all'articolo 50:

a)

descrizione delle politiche e procedure relative all'identificazione, gestione e comunicazione all'autorità competente dei potenziali conflitti di interessi e del processo utilizzato per garantire che il personale del CSD richiedente l'autorizzazione sia informato di tali politiche e procedure;

b)

descrizione dei controlli e delle misure poste in atto per garantire che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera a) sulla gestione dei conflitti di interessi;

c)

descrizione dei seguenti elementi:

i)

ruoli e responsabilità del personale in posizioni chiave, in particolare se ha responsabilità anche in altre entità;

ii)

misure per garantire che le persone che hanno un conflitto di interessi permanente siano escluse dal processo decisionale e dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti alle questioni oggetto del conflitto di interessi permanente;

iii)

registro aggiornato dei conflitti d'interessi esistenti al momento della presentazione della domanda e descrizione di come tali conflitti di interessi siano gestiti.

2.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione fa parte di un gruppo, il registro di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), include la descrizione dei conflitti di interessi derivanti da altre imprese appartenenti al gruppo in relazione ai servizi forniti dal CSD richiedente l'autorizzazione e delle misure adottate per gestire tali conflitti di interessi.

Articolo 15

Riservatezza

1.   La domanda di autorizzazione descrive le politiche e procedure messe in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione per impedire l'uso non autorizzato o la comunicazione di informazioni riservate. Le informazioni riservate comprendono:

a)

informazioni relative ai partecipanti, clienti, emittenti o altri utenti dei servizi del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

altre informazioni detenute dal CSD richiedente l'autorizzazione a causa delle sue attività e non utilizzabili a fini commerciali.

2.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti l'accesso del personale alle informazioni detenute dal CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

procedure interne in materia di permessi di accesso alle informazioni che garantiscono l'accesso sicuro ai dati;

b)

descrizione di eventuali restrizioni sull'uso dei dati per motivi di riservatezza.

Articolo 16

Comitato degli utenti

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni su ciascun comitato degli utenti:

a)

mandato del comitato degli utenti;

b)

dispositivi di governo societario del comitato degli utenti;

c)

procedure operative del comitato degli utenti;

d)

criteri di ammissione e meccanismo di elezione dei membri del comitato degli utenti;

e)

elenco dei membri proposti per il comitato degli utenti e indicazione degli interesse che rappresentano.

Articolo 17

Conservazione dei dati

1.   La domanda di autorizzazione contiene la descrizione dei sistemi, delle politiche e delle procedure di conservazione dei dati del CSD richiedente l'autorizzazione, istituiti e mantenuti a norma del capo VIII del presente regolamento.

2.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione presenta la domanda di autorizzazione prima della data di applicazione dell'articolo 54, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

a)

analisi della misura in cui i sistemi, le politiche e le procedure di conservazione dei dati applicati dal CSD richiedente l'autorizzazione sono conformi ai requisiti previsti all'articolo 54;

b)

piano di attuazione che indica nel dettaglio in che modo il CSD richiedente l'autorizzazione rispetterà i requisiti di cui all'articolo 54 alla data in cui esso diventerà applicabile.

SEZIONE 4

Norme sulla condotta negli affari

Articolo 18

Finalità e obiettivi

La domanda di autorizzazione contiene la descrizione delle finalità e degli obiettivi del CSD richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 19

Gestione dei reclami

La domanda di autorizzazione descrive le procedure adottate dal CSD richiedente l'autorizzazione per la gestione dei reclami.

Articolo 20

Requisiti di partecipazione

La domanda di autorizzazione contiene tutte le informazioni necessarie concernenti la partecipazione ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD richiedente l'autorizzazione in conformità dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014 e degli articoli da 88 a 90 del presente regolamento. Le informazioni comprendono:

a)

criteri di partecipazione che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone giuridiche che intendono diventare partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

procedure per l'applicazione di misure disciplinari nei confronti dei partecipanti esistenti che non rispettano i criteri di partecipazione.

Articolo 21

Trasparenza

1.   La domanda di autorizzazione contiene documenti e informazioni sulla politica dei prezzi del CSD richiedente l'autorizzazione per quanto concerne i servizi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 909/2014. Le informazioni comprendono in particolare i prezzi e le commissioni di ciascun servizio di base fornito dal CSD richiedente l'autorizzazione ed eventuali sconti e riduzioni, nonché le condizioni di tali riduzioni.

2.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce all'autorità competente una descrizione dei metodi utilizzati per comunicare le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 34, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   La domanda di autorizzazione contiene informazioni che consentano all'autorità competente di valutare il modo in cui il CSD richiedente l'autorizzazione intende rispettare l'obbligo di contabilizzare separatamente i costi e i ricavi a norma dell'articolo 34, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 909/2014

Articolo 22

Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato

La domanda di autorizzazione contiene informazioni pertinenti all'utilizzo da parte del CSD richiedente l'autorizzazione di procedure e norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento nelle sue procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato.

SEZIONE 5

Requisiti per i servizi forniti dal CSD

Articolo 23

Scrittura contabile

La domanda di autorizzazione contiene informazioni sui processi riguardanti le scritture contabili che garantiscono la conformità del CSD richiedente l'autorizzazione con l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 24

Date previste per il regolamento e misure per la prevenzione e la gestione dei mancati regolamenti

1.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti il CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

procedure e misure per la prevenzione dei mancati regolamenti in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

misure per la gestione dei mancati regolamenti in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione presenta la domanda di autorizzazione prima che siano applicabili gli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 conformemente all'articolo 76, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento, la domanda di autorizzazione contiene il piano di attuazione che descrive le modalità con cui il CSD richiedente l'autorizzazione rispetterà i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Gli enti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 includono nel piano di attuazione di cui al primo comma un'analisi della misura in cui le loro attuali norme, procedure, meccanismi e misure sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 25

Integrità dell'emissione

La domanda di autorizzazione contiene informazioni relative alle norme e procedure del CSD richiedente l'autorizzazione atte a garantire l'integrità delle emissioni di titoli di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo IX del presente regolamento.

Articolo 26

Protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sulle misure messe in atto per proteggere i titoli dei partecipanti del CSD richiedente l'autorizzazione e quelli dei loro clienti in conformità dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 909/2014:

a)

norme e procedure per ridurre e gestire i rischi connessi alla custodia dei titoli;

b)

descrizione dettagliata dei diversi livelli di segregazione offerti dal CSD richiedente l'autorizzazione; descrizione dei costi inerenti a ogni livello, delle condizioni commerciali alle quali sono offerti, delle loro principali implicazioni giuridiche e della legislazione vigente in materia di insolvenza;

c)

norme e procedure per ottenere il consenso esplicito di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 27

Carattere definitivo del regolamento

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti le norme sul carattere definitivo del regolamento messe in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 28

Regolamento in contanti

1.   La domanda di autorizzazione descrive le procedure per il regolamento dei pagamenti in contanti per ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente l'autorizzazione in conformità dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce informazioni sul fatto che il regolamento dei pagamenti in contanti avvenga o meno conformemente all'articolo 40, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Nel caso in cui il regolamento dei pagamenti in contanti debba avere luogo in conformità dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD richiedente l'autorizzazione spiega il motivo per cui non è pratico e possibile il regolamento in conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 29

Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

La domanda di autorizzazione contiene le regole e le procedure messe in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione per far fronte all'inadempimento dei partecipanti.

Articolo 30

Trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti in caso di revoca dell'autorizzazione

La domanda di autorizzazione contiene informazioni sulle procedure poste in essere dal CSD richiedente l'autorizzazione per garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD in caso di revoca dell'autorizzazione.

SEZIONE 6

Requisiti prudenziali

Articolo 31

Rischio giuridico

1.   La domanda di autorizzazione contiene tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità competente di verificare che le norme, le procedure e i contratti del CSD richiedente l'autorizzazione siano chiari, comprensibili e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD richiedente l'autorizzazione, nel caso in cui intenda esercitare l'attività in un'altra giurisdizione territoriale, fornisce all'autorità competente informazioni sulle misure messe in atto per individuare e attenuare i rischi derivanti da potenziali conflitti di legge tra le varie giurisdizioni in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014. Le informazioni includono le valutazioni giuridiche sulle quali si basano le misure.

Articolo 32

Rischio commerciale generale

1.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce all'autorità competente una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo del rischio e degli strumenti informatici che esso mette in atto per gestire i rischi commerciali in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Qualora il CSD richiedente l'autorizzazione abbia ottenuto un rating del rischio da parte di terzi, esso lo fornisce all'autorità competente unitamente a tutte le informazioni pertinenti a sostegno di tale rating del rischio.

Articolo 33

Rischio operativo

1.   La domanda di autorizzazione contiene informazioni che dimostrino la conformità del CSD richiedente l'autorizzazione ai requisiti in materia di gestione del rischio operativo conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo X del presente regolamento.

2.   La domanda di autorizzazione contiene anche le seguenti informazioni concernenti l'elenco dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera p), del presente regolamento:

a)

copia degli accordi di esternalizzazione stipulati;

b)

metodi utilizzati per monitorare il livello delle attività e dei servizi esternalizzati.

Articolo 34

Politica di investimento

La domanda di autorizzazione contiene elementi che dimostrano quanto segue:

a)

che il CSD richiedente l'autorizzazione detiene le proprie attività finanziarie in conformità dell'articolo 46, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 e del capo XI del presente regolamento;

b)

che gli investimenti del CSD richiedente l'autorizzazione sono conformi all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo XI del presente regolamento.

Articolo 35

Requisiti patrimoniali

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni in materia di requisiti patrimoniali:

a)

informazioni che dimostrano che il capitale del CSD richiedente l'autorizzazione, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

il piano di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e relativi aggiornamenti, e prova della sua approvazione da parte dell'organo di amministrazione o di un opportuno comitato dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione.

SEZIONE 7

Articolo 36

Collegamenti tra CSD

Qualora il CSD richiedente l'autorizzazione abbia creato o intenda creare collegamenti tra CSD, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

a)

descrizione dei collegamenti tra CSD accompagnata dalla valutazione da parte del CSD richiedente l'autorizzazione delle potenziali fonti di rischio derivanti da tali accordi di collegamento;

b)

volumi e valori previsti o effettivi per quanto riguarda i regolamenti eseguiti nell'ambito dei collegamenti tra CSD;

c)

procedure riguardanti l'identificazione, la valutazione, il controllo e la gestione di tutte le potenziali fonti di rischio, per il CSD richiedente l'autorizzazione e i suoi partecipanti, derivanti dall'accordo di collegamento e le misure appropriate messe in atto per porvi rimedio;

d)

valutazione dell'applicabilità della legislazione vigente in materia di insolvenza ad un collegamento tra CSD e relative implicazioni per il CSD richiedente l'autorizzazione;

e)

altre informazioni pertinenti richieste dall'autorità competente per valutare la conformità dei collegamenti tra CSD ai requisiti di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo XII del presente regolamento.

SEZIONE 8

Accesso al CSD

Articolo 37

Norme in materia di accesso

La domanda di autorizzazione contiene una descrizione delle procedure per il trattamento delle domande di accesso:

a)

delle persone giuridiche che intendono diventare partecipanti in conformità dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del capo XIII del presente regolamento;

b)

degli emittenti in conformità dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del capo XIII del presente regolamento;

c)

di altri CSD in conformità dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del capo XIII del presente regolamento;

d)

di altre infrastrutture di mercato in conformità dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del capo XIII del presente regolamento.

SEZIONE 9

Informazioni aggiuntive

Articolo 38

Richiesta di informazioni aggiuntive

L'autorità competente può chiedere al CSD richiedente l'autorizzazione tutte le informazioni aggiuntive necessarie per valutare se, al momento della concessione dell'autorizzazione, esso sia conforme ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014.

CAPO IV

PARTECIPAZIONI DEL CSD IN DETERMINATE ENTITÀ

[Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 39

Criteri di partecipazione del CSD

Nel concedere l'autorizzazione per la partecipazione di un CSD in una persona giuridica che non presta i servizi di cui alle sezioni A e B dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente tiene conto dei seguenti criteri:

a)

l'entità delle passività finanziarie assunte dal CSD in conseguenza della partecipazione;

b)

disponibilità da parte del CSD di risorse finanziarie sufficienti a soddisfare i criteri di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di coprire i rischi derivanti da:

i)

garanzie fornite dal CSD a detta persona giuridica;

ii)

eventuali obbligazioni potenziali assunte dal CSD in favore di detta persona giuridica;

iii)

eventuali accordi sulla ripartizione delle perdite o meccanismi di risanamento in favore di detta persona giuridica;

c)

se si tratta di una persona giuridica che fornisce servizi complementari rispetto ai servizi di base forniti dal CSD, di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, ad esempio:

i)

una controparte centrale autorizzata o riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012; oppure

ii)

una sede di negoziazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 42, del regolamento (UE) n. 909/2014;

d)

eventuale controllo del CSD sulla persona giuridica, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 909/2014, derivante da detta partecipazione;

e)

analisi condotta dal CSD in merito ai rischi derivanti da tale partecipazione, comprendente eventuali analisi approvate da un revisore interno o esterno, che dimostri l'adeguata gestione di tutti i rischi derivanti dalla partecipazione. Le autorità competenti tengono conto, in particolare, dei seguenti aspetti dell'analisi del CSD:

i)

la giustificazione strategica della partecipazione, che tenga conto degli interessi degli utenti del CSD, compresi gli emittenti, i partecipanti e i relativi clienti;

ii)

le passività e i rischi di tipo finanziario derivanti dalla partecipazione del CSD.

CAPO V

RIESAME E VALUTAZIONE

[Articolo 22 del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 40

Informazioni da fornire all'autorità competente

1.   Ai fini del presente capo, il «periodo del riesame» quale definito all'articolo 1, lettera a), include il periodo compreso tra la prima autorizzazione concessa al CSD a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e il primo riesame e la prima valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

2.   Ai fini del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornisce alla sua autorità competente le seguenti informazioni:

a)

informazioni di cui agli articoli 41 e 42;

b)

relazione sulle attività del CSD e le modifiche sostanziali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 effettuate nel corso del periodo del riesame e tutti i documenti connessi;

c)

eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente e necessarie per valutare la conformità del CSD e delle sue attività al regolamento (UE) n. 909/2014 durante il periodo del riesame.

3.   La relazione di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende una dichiarazione da parte del CSD di conformità generale con le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 nel corso del periodo del riesame.

Articolo 41

Informazioni da fornire periodicamente ai fini del riesame

Per ogni periodo del riesame il CSD fornisce all'autorità competente le seguenti informazioni:

a)

ultimo bilancio completo sottoposto a revisione del CSD, compreso quello consolidato a livello di gruppo;

b)

versione sintetica del più recente bilancio intermedio del CSD;

c)

decisioni dell'organo di amministrazione che seguono il parere del comitato degli utenti e decisioni dell'organo di amministrazione che non seguono il parere del comitato degli utenti;

d)

informazioni su procedimenti di natura civile o amministrativa o qualsiasi altro procedimento giudiziario o extragiudiziale in corso riguardanti il CSD, in particolare inerenti a questioni di natura fiscale e di insolvenza o a questioni che possono esporre il CSD a costi finanziari o reputazionali;

e)

informazioni su procedimenti di natura civile o amministrativa o qualsiasi altro procedimento giudiziario o extragiudiziale in corso riguardanti un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza che possono avere un impatto negativo sul CSD;

f)

eventuali decisioni finali derivanti dai procedimenti di cui alle lettere d) ed e);

g)

copia dei risultati delle prove di stress per la continuità operativa o di esercizi analoghi svolti durante il periodo del riesame;

h)

relazione sugli incidenti operativi verificatisi durante il periodo del riesame che hanno influenzato la regolare prestazione di servizi di base, le misure adottate per porvi rimedio e i relativi risultati;

i)

relazione sul funzionamento del sistema di regolamento titoli, comprendente una valutazione della disponibilità del sistema durante il periodo del riesame misurata su base giornaliera come percentuale di tempo in cui il sistema è operativo e funzionante in base ai parametri concordati;

j)

sintesi dei tipi di intervento manuale effettuati dal CSD;

k)

informazioni riguardanti l'identificazione delle operazioni critiche del CSD, eventuali modifiche sostanziali del suo piano di risanamento, risultati degli scenari di stress, eventi che avviano il risanamento e strumenti di risanamento del CSD;

l)

informazioni riguardanti eventuali reclami formali ricevuti dal CSD durante il periodo del riesame e in particolare:

i)

natura del reclamo;

ii)

gestione ed esito del reclamo;

iii)

data di chiusura del trattamento del reclamo;

m)

informazioni riguardanti i casi in cui il CSD ha rifiutato l'accesso ai suoi servizi a partecipanti esistenti o potenziali, emittenti, altri CSD o altre infrastrutture di mercato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 2, e dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

n)

relazione sui cambiamenti che interessano i collegamenti tra CSD stabiliti dal CSD, comprese le modifiche ai meccanismi e alle procedure utilizzati per il regolamento in tali collegamenti tra CSD;

o)

informazioni relative a tutti i casi di conflitti di interessi che si sono verificati durante il periodo del riesame, inclusa la descrizione del modo in cui sono stati gestiti;

p)

informazioni relative a controlli e audit interni effettuati dal CSD durante il periodo del riesame;

q)

informazioni relative a eventuali violazioni del regolamento (UE) n. 909/2014, comprese quelle individuate attraverso il canale di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014;

r)

informazioni dettagliate in merito a eventuali azioni disciplinari adottate dal CSD, compresi i casi di sospensione di partecipanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014 con indicazione del periodo di sospensione e dei motivi di tale sospensione;

s)

strategia commerciale generale del CSD riguardante un periodo di almeno tre anni dall'ultimo riesame e dall'ultima valutazione e un piano di attività dettagliato per i servizi forniti dal CSD riguardante almeno un periodo di un anno dopo l'ultimo riesame e l'ultima valutazione.

Articolo 42

Dati statistici da fornire per ogni riesame e valutazione

1.   Per ogni periodo del riesame il CSD fornisce all'autorità competente i seguenti dati statistici:

a)

elenco dei partecipanti per ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, in cui si specifichi il paese in cui hanno sede;

b)

elenco degli emittenti e elenco delle emissioni di titoli registrate nei conti titoli tenuti, a livello centrale e non, in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, specificando il paese in cui hanno sede gli emittenti e l'identificazione degli emittenti a cui il CSD presta i servizi di cui alla sezione A, punto 1 e 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

valore di mercato e valore nominale complessivo dei titoli registrati nei conti titoli mantenuti, a livello centrale e non, in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;

d)

valore nominale e valore di mercato dei titoli di cui alla lettera c), indicato come segue:

i)

per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti finanziari:

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE,

debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE,

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva,

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE,

fondi indicizzati quotati (ETF) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE,

quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF,

strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE,

quote di emissioni,

altri strumenti finanziari;

ii)

per paese in cui ha sede il partecipante;

iii)

per paese in cui ha sede l'emittente;

e)

valore nominale e valore di mercato dei titoli registrati inizialmente in ogni sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;

f)

valore nominale e valore di mercato dei titoli di cui alla lettera e), indicato come segue:

i)

per tipo di strumenti finanziari di cui alla lettera d), punto i);

ii)

per paese in cui ha sede il partecipante;

iii)

per paese in cui ha sede l'emittente;

g)

numero totale e valori delle istruzioni di regolamento contro pagamento e numero totale e valori delle istruzioni di regolamento FOP regolate in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;

h)

numero totale e valori delle istruzioni di regolamento in base alla seguente classificazione:

i)

per tipo di strumenti finanziari di cui alla lettera d), punto i);

ii)

per paese in cui ha sede il partecipante;

iii)

per paese in cui ha sede l'emittente;

iv)

per valuta di regolamento;

v)

per tipo di istruzioni di regolamento, come segue:

istruzioni di regolamento FOP consistenti nelle istruzioni di consegna senza contestuale pagamento (DFP) e nelle istruzioni di ricevimento senza contestuale pagamento (RFP),

istruzioni di regolamento di consegna contro pagamento (DVP) e ricevimento contro pagamento (RVP),

istruzioni di regolamento di consegna con pagamento (DWP) e ricevimento con pagamento (RWP),

istruzioni di regolamento di pagamento senza contestuale consegna (PFOD);

vi)

per istruzioni di regolamento contro pagamento, se la gamba contanti è regolata in conformità con l'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 o in conformità con l'articolo 40, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

i)

numero e valore delle operazioni di acquisto forzoso (buy-in) di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

j)

numero e importo delle penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 per partecipante;

k)

valore totale delle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito trattate dal CSD in qualità di agente o per conto proprio per ogni tipo di strumenti finanziari di cui alla lettera d), punto i);

l)

valore totale delle istruzioni di regolamento regolate attraverso ogni collegamento tra CSD, precisando se il CSD è il CSD richiedente o il CSD cui è presentata la domanda;

m)

valore delle garanzie e degli impegni di firma ricevuti o forniti dal CSD in relazione a operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;

n)

valore delle attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi creditori dei partecipanti, comprese le categorie di enti i cui saldi creditori sono gestiti dal CSD;

o)

numero dei processi di riconciliazione che rivelano creazioni o cancellazioni indebite di titoli di cui all'articolo 65, paragrafo 2, laddove tali processi riguardino emissioni di titoli registrate nei conti titoli tenuti, a livello centrale e non, dal CSD;

p)

media, mediana e moda per la lunghezza dei tempi necessari per porre rimedio agli errori rilevati a norma dell'articolo 65, paragrafo 2.

I valori di cui al primo comma, lettere g), h) e l), vengono calcolati come segue:

a)

nel caso di istruzioni di regolamento contro pagamento, l'importo del regolamento della gamba contante;

b)

nel caso di istruzioni di regolamento FOP, il valore di mercato degli strumenti finanziari o, laddove non sia disponibile, il valore nominale degli stessi.

2.   Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 è calcolato alla data dell'ultimo giorno del periodo del riesame, come segue:

a)

per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione, il valore di mercato corrisponde al prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento stesso;

b)

nel caso degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli indicati alla lettera a), il valore di mercato è il prezzo di chiusura derivato dalla sede di negoziazione nell'Unione con il controvalore degli scambi più elevato;

c)

per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore di mercato viene determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia predeterminata che faccia riferimento a criteri correlati a dati di mercato, come i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento.

3.   Il CSD fornisce i valori di cui al paragrafo 1 nella valuta nella quale sono denominati o regolati i titoli o in cui è concesso il credito. L'autorità competente può chiedere al CSD di fornire tali valori nella valuta dello Stato membro di origine del CSD o in euro.

4.   Ai fini della presentazione di informazioni statistiche da parte del CSD, l'autorità competente può determinare algoritmi o principi per l'aggregazione dei dati.

Articolo 43

Altre informazioni

I documenti forniti dal CSD all'autorità competente a norma dell'articolo 41 riportano le seguenti indicazioni:

a)

se un documento viene fornito per la prima volta o è già stato fornito ed è stato aggiornato nel corso del periodo del riesame;

b)

numero di riferimento univoco del documento attribuito dal CSD;

c)

titolo del documento;

d)

capitolo, sezione o pagina del documento in cui sono state introdotte modifiche durante il periodo del riesame ed eventuali spiegazioni aggiuntive di tali modifiche.

Articolo 44

Informazioni da fornire alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 909/2014

Per ogni periodo del riesame, l'autorità competente trasmette le seguenti informazioni alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014:

a)

relazione sulla valutazione da parte dell'autorità competente dei rischi ai quali il CSD è o potrebbe essere esposto o che esso genera per il corretto funzionamento dei mercati mobiliari;

b)

eventuali penali o azioni correttive, siano esse già stabilite o ancora in fase di valutazione, nei confronti del CSD a seguito del riesame e della valutazione.

Se del caso, la relazione di cui alla lettera a) comprende i risultati delle analisi da parte dell'autorità competente delle modalità con cui il CSD rispetta i requisiti previsti dall'articolo 24, paragrafo 2, e la documentazione e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, presentate dal CSD.

Articolo 45

Scambio di informazioni tra le autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014]

1.   Nel corso del riesame e della valutazione, l'autorità competente invia alle autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 tutte le informazioni pertinenti fornite dal CSD in relazione a personale, soggetti di rilievo, funzioni, servizi o sistemi condivisi tra detto CSD e altri CSD con i quali esso mantiene i tipi di relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 909/2014 entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.

2.   Dopo aver effettuato il riesame e la valutazione, l'autorità competente trasmette le seguenti informazioni alle autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014:

a)

relazione sulla valutazione da parte dell'autorità competente dei rischi ai quali il CSD è o potrebbe essere esposto o che esso genera per il corretto funzionamento dei mercati mobiliari;

b)

eventuali penali o azioni correttive, siano esse già stabilite o ancora in fase di valutazione, nei confronti del CSD a seguito del riesame e della valutazione.

CAPO VI

RICONOSCIMENTO DEL CSD DI UN PAESE TERZO

[Articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 46

Contenuto della domanda

1.   La domanda di riconoscimento contiene le informazioni di cui all'allegato I.

2.   La domanda di riconoscimento:

a)

è fornita su un supporto durevole;

b)

è presentata sia in formato cartaceo che in formato elettronico, utilizzando per quest'ultimo formati aperti che possono essere letti facilmente;

c)

è presentata in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, corredata di una traduzione se i documenti originali non sono redatti in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;

d)

è dotata di un numero di riferimento univoco per ciascun documento allegato.

3.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce elementi di prova attestanti le informazioni di cui all'allegato I.

CAPO VII

STRUMENTI DI CONTROLLO DEI RISCHI

[Articolo 26, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 47

Strumenti di controllo dei rischi del CSD

1.   Il CSD adotta, nel quadro dei suoi dispositivi di governo societario, politiche, procedure e sistemi documentati per l'individuazione, la misurazione, il controllo, la gestione e la segnalazione dei rischi ai quali il CSD può essere esposto e dei rischi che il CSD rappresenta per qualsiasi altra entità, compresi i partecipanti e i loro clienti, nonché i CSD collegati, le controparti centrali, le sedi di negoziazione, i sistemi di pagamento, le banche di regolamento, i fornitori di liquidità e gli investitori.

Il CSD struttura le politiche, le procedure e i sistemi di cui al primo comma in modo da garantire che gli utenti e, se del caso, i clienti di questi ultimi gestiscano e affrontino correttamente i rischi che essi comportano per il CSD.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i dispositivi di governo societario del CSD comprendono i seguenti elementi:

a)

la composizione, il ruolo, le responsabilità, le procedure di nomina, la valutazione dei risultati e l'assunzione di responsabilità dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati di controllo dei rischi;

b)

la struttura, il ruolo, le responsabilità, le procedure di nomina e la valutazione dei risultati dell'alta dirigenza;

c)

le linee gerarchiche tra l'alta dirigenza e l'organo di amministrazione.

I dispositivi di governo societario di cui al primo comma sono chiaramente specificati e ben documentati.

3.   Il CSD stabilisce e precisa i compiti delle seguenti funzioni:

a)

la funzione di gestione dei rischi;

b)

la funzione tecnologia;

c)

la funzione di controllo interno e della conformità;

d)

la funzione di audit interno.

Ciascuna funzione dispone di una descrizione dei suoi compiti ben documentata, dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti atte a svolgere tali compiti.

Ciascuna funzione opera in modo indipendente rispetto alle altre funzioni del CSD.

Articolo 48

Comitati per il controllo dei rischi

1.   Il CSD istituisce i seguenti comitati:

a)

un comitato dei rischi incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sulla propensione generale al rischio e sulla strategia generale in materia di rischio del CSD, sia presenti che future;

b)

un comitato di audit incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sullo svolgimento della funzione di audit interno del CSD, che supervisiona;

c)

un comitato per le remunerazioni incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sulla politica retributiva del CSD, che supervisiona.

2.   Ciascun comitato è presieduto da una persona con un'adeguata esperienza nel settore di competenza del comitato stesso, indipendente dai membri esecutivi dell'organo di amministrazione del CSD.

I membri esecutivi del consiglio di amministrazione non costituiscono la maggioranza dei membri di nessun comitato.

Per ciascun comitato il CSD stabilisce un mandato e procedure chiari e disponibili al pubblico e garantisce che ciascun comitato si avvalga, se necessario, di consulenti esterni qualificati.

Articolo 49

Responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi

1.   Il CSD dispone di personale adeguato per assolvere i propri obblighi. Il CSD non condivide il personale con altre entità del gruppo, se non nell'ambito di un accordo scritto di esternalizzazione, conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   L'organo di amministrazione assume almeno le seguenti responsabilità:

a)

definire politiche, procedure e processi ben documentati secondo i quali operano l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza e i comitati;

b)

definire obiettivi e strategie chiari per il CSD;

c)

controllare efficacemente l'alta dirigenza;

d)

stabilire adeguate politiche retributive;

e)

garantire il controllo della funzione di gestione dei rischi e prendere le decisioni relative alla gestione dei rischi;

f)

garantire l'indipendenza e risorse adeguate alle funzioni di cui all'articolo 47, paragrafo 3;

g)

controllare gli accordi di esternalizzazione;

h)

controllare e assicurare la conformità con tutti i pertinenti requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza;

i)

rispondere agli azionisti o ad altri detentori, ai dipendenti, agli utenti e agli altri soggetti interessati;

j)

approvare la programmazione e i riesami dell'audit interno;

k)

riesaminare e aggiornare periodicamente i dispositivi di governo societario del CSD.

Se l'organo di amministrazione o i suoi membri delegano funzioni, essi mantengono la responsabilità delle decisioni che potrebbero pregiudicare la regolare prestazione di servizi da parte del CSD.

L'organo di amministrazione del CSD detiene la responsabilità finale della gestione dei rischi del CSD. L'organo di amministrazione definisce, determina e documenta un adeguato livello di propensione al rischio e di capacità di rischio per il CSD e per tutti i servizi che il CSD presta. L'organo di amministrazione e l'alta dirigenza assicurano che le politiche, le procedure e i controlli del CSD siano coerenti con il suo livello di propensione al rischio e di capacità di rischio e che tali politiche, procedure e controlli riguardino il modo in cui il CSD individua, segnala, controlla e gestisce i rischi.

3.   L'alta dirigenza assume almeno le seguenti responsabilità:

a)

garantire la coerenza delle attività del CSD con gli obiettivi e la strategia del CSD stabiliti dall'organo di amministrazione;

b)

elaborare e definire procedure in materia di gestione dei rischi, tecnologia, controllo interno e della conformità che promuovano gli obiettivi del CSD;

c)

sottoporre le procedure in materia di gestione dei rischi, tecnologia, controllo interno e della conformità a revisioni e verifiche periodiche;

d)

garantire che siano destinate risorse sufficienti alla gestione dei rischi, alla tecnologia, al controllo interno e della conformità, nonché all'audit interno.

4.   Il CSD stabilisce linee di responsabilità chiare, coerenti e ben documentate. Il CSD si dota di linee gerarchiche chiare e dirette tra i membri del proprio organo di amministrazione e l'alta dirigenza al fine di assicurare che quest'ultima risponda del suo operato. Le linee gerarchiche per la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo interno e della conformità e la funzione di audit interno sono chiare e distinte da quelle per le operazioni del CSD.

5.   Il CSD si dota di un responsabile della gestione dei rischi che attua il quadro di gestione dei rischi, comprese le politiche e le procedure definite dall'organo di amministrazione.

6.   Il CSD si dota di un responsabile delle tecnologie che attua il quadro delle tecnologie, comprese le politiche e le procedure definite dall'organo di amministrazione.

7.   Il CSD si dota di un responsabile del controllo della conformità che attua il quadro di controllo interno e della conformità, comprese le politiche e le procedure definite dall'organo di amministrazione.

8.   Il CSD assicura che le funzioni di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie siano svolte da persone diverse, che siano dipendenti del CSD o di un'entità dello stesso gruppo del CSD. Per ciascuna di tali funzioni la responsabilità è esercitata da una sola persona.

9.   Il CSD stabilisce procedure per assicurare che il responsabile della gestione dei rischi, il responsabile delle tecnologie e il responsabile del controllo della conformità abbiano accesso diretto all'organo di amministrazione.

10.   Le persone nominate in qualità di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie possono svolgere altre funzioni in seno al CSD a condizione che siano predisposte procedure specifiche nell'ambito dei dispositivi di governo societario per individuare e gestire i conflitti di interessi che possono derivare da tali funzioni.

Articolo 50

Conflitti di interessi

1.   Il CSD mette in atto una politica in materia di conflitti di interessi derivanti dal CSD o dalle sue attività o che incidano su di essi, anche in relazione agli accordi di esternalizzazione.

2.   Se il CSD fa parte di un gruppo di imprese, le disposizioni amministrative e organizzative del CSD tengono conto delle circostanze, di cui il CSD è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi derivante dalla struttura e dalle attività aziendali di altre imprese dello stesso gruppo.

3.   Se il CSD condivide le funzioni di responsabile della gestione dei rischi, di responsabile del controllo della conformità, di responsabile delle tecnologie o l'audit interno con altre entità del gruppo, i dispositivi di governo societario garantiscono che i relativi conflitti di interessi a livello di gruppo siano gestiti in modo appropriato.

4.   Le disposizioni amministrative e organizzative di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 contemplano una descrizione delle circostanze che potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più utenti del CSD, o dei loro clienti, nonché le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti di interessi.

5.   La descrizione delle circostanze di cui al paragrafo 4 tiene conto del fatto che un membro dell'organo di amministrazione, dell'alta dirigenza e del personale del CSD, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a tali persone o al CSD:

a)

abbia un interesse personale all'uso dei servizi, dei materiali e delle attrezzature del CSD ai fini di un'altra attività commerciale;

b)

abbia interessi personali o finanziari in un'altra entità che stipula contratti con il CSD;

c)

detenga una partecipazione o un interesse personale in un'altra entità che presta servizi utilizzati dal CSD, comprese le entità presso le quali il CSD esternalizza servizi o attività;

d)

abbia un interesse personale in un'entità che utilizza il servizio del CSD;

e)

sia collegata a qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'influenza sulle operazioni di qualsiasi entità che presta i servizi utilizzati dal CSD o utilizza i servizi prestati dal CSD;

f)

sia membro dell'organo di amministrazione o di altri organi o comitati di qualsiasi entità che presta i servizi utilizzati dal CSD o utilizza i servizi prestati per il CSD.

Ai fini del presente paragrafo, hanno un collegamento diretto o indiretto con una persona fisica il coniuge o il partner riconosciuto, i familiari in linea diretta ascendente o discendente fino al secondo grado e i loro coniugi o partner riconosciuti, i fratelli e le sorelle e i loro coniugi o partner riconosciuti, e qualsiasi persona avente lo stesso domicilio o la stessa residenza abituale di dipendenti, dirigenti o membri dell'organo di amministrazione.

6.   Il CSD adotta ogni ragionevole iniziativa per impedire qualsiasi utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei suoi sistemi e impedisce l'utilizzo di tali informazioni per altre attività economiche. Le persone fisiche che hanno accesso ai dati registrati nel CSD o le persone giuridiche che appartengono allo stesso gruppo del CSD non usano le informazioni registrate in tale CSD per fini commerciali senza aver precedentemente ottenuto il consenso scritto della persona a cui le informazioni si riferiscono.

Articolo 51

Metodologie di audit

1.   La funzione di audit interno del CSD:

a)

adotta, attua e gestisce un piano di audit integrato per esaminare e valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei processi di gestione dei rischi, dei meccanismi di controllo interno, delle politiche retributive, dei dispositivi di governo societario, delle attività e delle operazioni del CSD, comprese le attività esternalizzate;

b)

riesamina il piano di audit e ne informa l'autorità competente almeno una volta all'anno;

c)

istituisce un audit esaustivo basato sul rischio;

d)

formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori condotti conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a) e verifica che tali raccomandazioni siano rispettate;

e)

informa l'organo di amministrazione delle questioni relative all'audit interno;

f)

è indipendente dall'alta dirigenza e riferisce direttamente all'organo di amministrazione;

g)

garantisce che si possano effettuare in tempi brevi audit speciali a seguito del verificarsi di eventi.

2.   Qualora il CSD appartenga ad un gruppo, la funzione di audit interno può essere svolta a livello di gruppo, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

essa è separata e indipendente dalle altre funzioni e attività del gruppo;

b)

essa risponde direttamente all'organo di amministrazione del CSD;

c)

il dispositivo riguardante il funzionamento della funzione di audit interno non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l'accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni.

3.   Il CSD valuta la funzione di audit interno.

Le valutazioni dell'audit interno constano di un controllo costante sullo svolgimento dell'attività di audit interno e di riesami periodici eseguiti mediante un'autovalutazione effettuata dal comitato di audit o da altre persone all'interno del CSD o del gruppo che dispongono di conoscenze sufficienti delle pratiche di audit interno.

La valutazione esterna della funzione di audit interno è svolta almeno una volta ogni cinque anni da un valutatore qualificato e indipendente esterno al CSD e alla struttura del gruppo.

4.   Le operazioni del CSD, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e i relativi dati sono oggetto di regolari audit interni o esterni.

La frequenza degli audit è determinata sulla base di una valutazione dei rischi documentata. Gli audit di cui al primo comma sono effettuati almeno ogni due anni.

5.   Il bilancio del CSD è elaborato su base annuale e sottoposto a revisione da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati conformemente alla direttiva 2006/43/CE.

Articolo 52

Condivisione dei risultati delle verifiche con il comitato degli utenti

1.   Il CSD condivide i risultati delle verifiche con il comitato degli utenti in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a)

i risultati riguardano i criteri di accettazione degli emittenti o degli utenti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli operati dai CSD;

b)

i risultati riguardano qualsiasi altro aspetto del mandato del comitato degli utenti;

c)

i risultati possono ripercuotersi sul livello di prestazione dei servizi da parte del CSD, in particolare sulla continuità operativa.

2.   Ai membri del comitato degli utenti non sono fornite informazioni che possano conferire loro un vantaggio concorrenziale.

CAPO VIII

CONSERVAZIONE DEI DATI

[Articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 53

Requisiti generali

1.   Il CSD conserva in maniera completa e accurata i dati relativi a tutte le attività specificate nel presente regolamento in qualsiasi momento, anche nel corso di perturbazioni durante le quali sono attivati la politica di continuità operativa e i piani di ripristino in caso di disastro. I dati devono essere facilmente accessibili.

2.   I dati conservati dal CSD sono distinti per ciascuno dei servizi prestati dal CSD in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Il CSD conserva i dati su un supporto durevole che consenta di mettere le informazioni a disposizione delle autorità di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014. Il sistema di conservazione dei dati garantisce che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

ciascuna fase fondamentale dell'elaborazione dei dati da parte del CSD può essere ricostituita;

b)

il contenuto originario di una registrazione di dati prima di correzioni o altre modifiche può essere registrato, rintracciato e recuperato;

c)

sono predisposte misure volte a prevenire un'alterazione non autorizzata dei dati;

d)

sono predisposte misure volte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati registrati;

e)

nel sistema di conservazione dei dati è integrato un meccanismo per l'identificazione e la correzione degli errori;

f)

nel sistema di conservazione dei dati è garantito il recupero tempestivo dei dati in caso di disfunzione del sistema.

Articolo 54

Dati riguardanti operazioni/istruzioni di regolamento (flusso)

1.   Il CSD conserva i dati relativi alla totalità delle operazioni, delle istruzioni di regolamento e degli ordini riguardanti le restrizioni di regolamento che tratta, e garantisce che i dati contengano tutte le informazioni necessarie per identificarli con esattezza.

2.   In relazione a ciascuna istruzione di regolamento ricevuta e a ciascun ordine riguardante le restrizioni di regolamento ricevuto, il CSD, subito dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti, registra e aggiorna i seguenti elementi, a seconda del fatto che l'istruzione di regolamento o le restrizioni di regolamento riguardino esclusivamente titoli o contante oppure sia titoli che contante:

a)

il tipo di istruzione di regolamento di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da h) a v);

b)

il tipo di operazione, come segue:

i)

acquisto o vendita di titoli;

ii)

operazioni di gestione delle garanzie;

iii)

operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;

iv)

operazioni di vendita con patto di riacquisto;

v)

altre;

c)

il riferimento di istruzione univoco del partecipante;

d)

la data della negoziazione;

e)

la data prevista per il regolamento;

f)

la data e l'ora del regolamento;

g)

la data e l'ora dell'immissione dell'istruzione di regolamento nel sistema di regolamento titoli;

h)

la data e l'ora dell'irrevocabilità dell'istruzione di regolamento;

i)

la data e l'ora dell'abbinamento (matching) in caso di istruzioni di regolamento abbinate;

j)

l'identificativo del conto titoli;

k)

l'identificativo del conto corrente;

l)

l'identificativo della banca di regolamento;

m)

l'identificativo del partecipante disponente;

n)

l'identificativo della controparte del partecipante disponente;

o)

l'identificativo del cliente del partecipante disponente, se noto al CSD;

p)

l'identificativo del cliente della controparte del partecipante disponente, se noto al CSD;

q)

l'identificativo dei titoli;

r)

la valuta di regolamento;

s)

l'importo regolamento in contanti;

t)

la quantità o l'importo nominale dei titoli;

u)

lo status dell'istruzione di regolamento indicante:

i)

le istruzioni in attesa che possono ancora essere regolate alla data prevista per il regolamento;

ii)

le istruzioni di regolamento non andate a buon fine che non possono più essere regolate alla data prevista per il regolamento;

iii)

le istruzioni di regolamento integralmente regolate;

iv)

le istruzioni di regolamento parzialmente regolate, comprensive della parte regolata e della parte mancante o in strumenti finanziari o in contante;

v)

le istruzioni di regolamento cancellate, corredate di un'indicazione che specifichi se l'istruzione è stata cancellata dal sistema o dal partecipante.

Per ciascuna delle categorie di istruzioni di regolamento di cui al primo comma, sono registrate le seguenti informazioni:

a)

se l'istruzione è abbinata o non abbinata;

b)

se l'istruzione può essere regolata parzialmente;

c)

se l'istruzione è in attesa;

d)

laddove pertinenti, le motivazioni per cui l'istruzione è in attesa o non è andata a buon fine;

e)

il luogo di negoziazione;

f)

se del caso, il luogo di compensazione (clearing);

laddove sia stata avviata una procedura di acquisto forzoso conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, informazioni riguardanti:

i)

i risultati finali della procedura di acquisto forzoso al più tardi nell'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento, compresi il numero e il valore degli strumenti finanziari se l'acquisto è andato parzialmente o integralmente a buon fine;

ii)

il pagamento di un risarcimento in contanti, compreso l'importo del risarcimento in contanti, se l'acquisto forzoso non è possibile o non è andato a buon fine o è andato parzialmente a buon fine;

iii)

la cancellazione dell'istruzione di regolamento iniziale;

iv)

per ciascun mancato regolamento, l'importo delle penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 55

Dati riguardanti le posizioni (stock)

1.   Il CSD conserva i dati relativi alle posizioni corrispondenti a tutti i conti titoli che detiene. Il CSD tiene registri separati per ciascun conto tenuto a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD tiene traccia delle seguenti informazioni:

a)

l'identificativo di ciascun emittente per il quale il CSD presta i servizi di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

l'identificativo di ciascuna emissione di titoli per la quale il CSD presta i servizi di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, il diritto cui sono soggetti i titoli registrati dal CSD e il paese in cui hanno sede gli emittenti di ciascuna emissione di titoli;

c)

l'identificativo di ciascuna emissione di titoli registrati nei conti titoli detenuti dal CSD non a livello centrale, il diritto cui sono soggetti i titoli registrati dal CSD e il paese in cui hanno sede gli emittenti di ciascuna emissione di titoli;

d)

l'identificativo del CSD emittente o dell'entità del paese terzo pertinente che svolge funzioni analoghe a quelle di un CSD emittente per ciascuna emissione di titoli di cui alla lettera c);

e)

gli identificativi dei conti titoli degli emittenti, nel caso di CSD emittenti;

f)

gli identificativi dei conti correnti degli emittenti, nel caso di CSD emittenti;

g)

gli identificativi delle banche di regolamento utilizzate da ciascun emittente, nel caso di CSD emittenti;

h)

gli identificativi dei partecipanti;

i)

il paese in cui hanno sede i partecipanti;

j)

gli identificativi dei conti titoli dei partecipanti;

k)

gli identificativi dei conti correnti dei partecipanti;

l)

gli identificativi delle banche di regolamento utilizzate da ciascun partecipante;

m)

il paese in cui hanno sede le banche di regolamento utilizzate da ciascun partecipante.

3.   Alla fine di ciascuna giornata lavorativa il CSD registra per ciascuna posizione i seguenti elementi, nella misura in cui sono rilevanti per la posizione:

a)

gli identificativi dei partecipanti e degli altri titolari di conti;

b)

il tipo di conto titoli a seconda che il conto titoli appartenga a un partecipante («conto proprio del partecipante»), a uno dei suoi clienti («segregazione per singolo cliente») o a una pluralità di clienti («segregazione omnibus»);

c)

per ciascun identificativo di emissione di titoli (ISIN), i saldi di fine giornata dei conti titoli indicanti il numero di titoli;

d)

per ciascun conto titoli e ISIN di cui alla lettera c), il numero di titoli soggetti a restrizioni di regolamento, il tipo di restrizioni e l'identità del beneficiario delle restrizioni a fine giornata.

4.   Il CSD conserva i dati relativi ai mancati regolamenti e alle misure adottate dal CSD e dai suoi partecipanti per prevenire e gestire i mancati regolamenti conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 56

Dati riguardanti servizi accessori

1.   Il CSD conserva i tipi di dati di cui all'allegato II del presente regolamento per ciascuno dei servizi accessori da esso prestati a norma delle sezioni B e C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, compresi i saldi di fine giornata dei conti correnti forniti dal CSD o dall'ente creditizio designato per ciascuna valuta.

2.   Se presta servizi accessori diversi da quelli espressamente menzionati nella sezione B o C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD conserva dati adeguati in merito a tali servizi.

Articolo 57

Dati riguardanti l'impresa

1.   Il CSD conserva dati adeguati e ordinati in merito alle attività connesse alla sua attività d'impresa e alla sua organizzazione interna.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 tengono conto di qualsiasi modifica sostanziale dei documenti detenuti dal CSD e comprendono i seguenti elementi:

a)

l'organigramma dell'organo di amministrazione, dell'alta dirigenza, dei comitati pertinenti, delle unità operative e di tutte le altre unità o divisioni del CSD;

b)

l'identità degli azionisti (persone fisiche o giuridiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto sulla gestione del CSD o che detengono partecipazioni nel capitale del CSD e gli importi di tali partecipazioni;

c)

le partecipazioni del CSD nel capitale di altre persone giuridiche;

d)

i documenti che riportano le politiche, le procedure e i processi prescritti dai requisiti organizzativi del CSD e relativi ai servizi prestati dal CSD;

e)

i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza e degli altri comitati;

f)

i verbali delle riunioni dei comitati degli utenti;

g)

i verbali dei gruppi di consultazione con i partecipanti e i clienti, se esistenti;

h)

le relazioni di audit interno ed esterno, le relazioni sulla gestione dei rischi, le relazioni sul controllo interno e della conformità, comprese le reazioni dell'alta dirigenza a dette relazioni;

i)

tutti i contratti di esternalizzazione;

j)

la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro;

k)

i dati riguardanti tutte le attività e passività e i conti di capitale del CSD;

l)

i dati riguardanti tutte le entrate e le spese, compresi i costi e i ricavi contabilizzati separatamente a norma dell'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014;

m)

i reclami formali ricevuti e, in particolare, il nome e l'indirizzo dell'autore del reclamo, la data di ricevimento del reclamo, il nome di tutte le persone identificate nel reclamo, la descrizione della natura del reclamo e la data in cui il reclamo è stato risolto;

n)

i dati su qualsiasi interruzione di servizio o disfunzione, compresa una relazione dettagliata sui tempi, sugli effetti di tali interruzioni o disfunzioni e sulle azioni correttive;

o)

i dati sui risultati delle prove di stress e a posteriori eseguite dal CSD che presta servizi accessori di tipo bancario;

p)

le comunicazioni scritte con l'autorità competente, l'ESMA e le autorità rilevanti;

q)

i pareri giuridici ricevuti in conformità alle pertinenti disposizioni sui requisiti organizzativi in conformità al capo VII del presente regolamento;

r)

la documentazione riguardante gli accordi di collegamento in conformità al capo XII del presente regolamento;

s)

le tariffe e gli oneri applicati per i diversi servizi, compresi sconti o riduzioni.

Articolo 58

Dati supplementari

Il CSD conserva i dati supplementari richiesti dall'autorità competente al fine di consentire a quest'ultima di verificare la conformità del CSD al regolamento (UE) n. 909/2014.

CAPO IX

MISURE DI RICONCILIAZIONE

[Articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 59

Misure di riconciliazione generali

1.   Il CSD mette in atto le misure di riconciliazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 per ciascuna emissione di titoli registrata nei conti titoli detenuti dal CSD a livello centrale e non centrale.

Il CSD mette a confronto il saldo di fine giornata del giorno precedente con tutti i regolamenti trattati durante il giorno e il saldo di fine giornata corrente per ciascuna emissione di titoli e ciascun conto titoli detenuto dal CSD a livello centrale o non centrale.

Il CSD si avvale di una contabilità in partita doppia, secondo la quale ad ogni registrazione di accredito su un conto titoli detenuto dal CSD a livello centrale o non centrale corrisponde una registrazione di addebito su un altro conto titoli detenuto dal medesimo CSD.

2.   Le verifiche di cui all'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento n. 909/2014 assicurano l'accuratezza dei dati del CSD relativi alle emissioni di titoli e l'adeguatezza delle misure di riconciliazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, e delle misure relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni con i terzi in materia di riconciliazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Se il processo di riconciliazione riguarda titoli soggetti ad accentramento, il CSD predispone misure adeguate per proteggere i titoli fisici da furto, frode e distruzione. Tali misure contemplano almeno l'utilizzo di camere blindate la cui concezione e la cui ubicazione garantiscano un elevato livello di protezione contro le inondazioni, i terremoti, gli incendi e altre catastrofi.

4.   Le verifiche di cui all'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda le camere blindate, in particolare le ispezioni fisiche, sono eseguite almeno una volta all'anno. Il CSD informa l'autorità competente dei risultati di tali verifiche.

Articolo 60

Misure di riconciliazione per le operazioni societarie

1.   Il CSD non stabilisce i diritti ai proventi di operazioni societarie sullo stock che modificherebbero il saldo dei conti titoli detenuti dal CSD fino a quando non sono completate le misure di riconciliazione specificate all'articolo 59 e agli articoli 61, 62 e 63.

2.   Una volta che l'operazione societaria è stata trattata, il CSD garantisce l'aggiornamento di tutti i conti titoli detenuti dal CSD a livello centrale o non centrale.

Articolo 61

Misure di riconciliazione per il modello dell'autorità di registrazione

Se un'autorità di registrazione, un agente di emissione o un'altra analoga entità è coinvolta nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, e conserva dati relativi a titoli che sono anche registrati presso il CSD, le misure che il CSD e tale entità adottano per garantire l'integrità complessiva dell'emissione comprendono una riconciliazione giornaliera del saldo totale registrato nei conti titoli detenuti dal CSD con i corrispondenti registri dei titoli tenuti da tale entità. Il CSD e l'entità eseguono altresì:

a)

una riconciliazione a fine giornata del saldo di ciascun conto titoli detenuto dal CSD con il saldo del corrispondente registro dei titoli tenuto da tale entità, se i titoli sono stati trasferiti nel corso di un dato giorno lavorativo;

b)

almeno una volta ogni due settimane, una riconciliazione completa di tutti i saldi in un'emissione di titoli con tutti i saldi sul corrispondente registro dei titoli tenuto da tale entità.

Articolo 62

Misure di riconciliazione per il modello dell'agente di trasferimento

Se un gestore di fondi, un agente di trasferimento o un'altra analoga entità è responsabile del processo di riconciliazione per un conto che detiene una parte di un'emissione di titoli registrati presso il CSD, le misure che il CSD e tale entità adottano per garantire l'integrità di questa parte di emissione comprendono una riconciliazione giornaliera del saldo complessivo dei conti titoli detenuti dal CSD con i registri dei titoli dell'entità tenuti dal CSD, inclusi i saldi di apertura e di chiusura aggregati.

Se il CSD tiene i suoi conti nel registro di tale entità tramite un terzo soggetto che non sia un CSD, il CSD richiede a quest'ultimo di informare l'entità che agisce per conto del CSD e di predisporre misure equivalenti in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con l'entità, al fine di garantire che i requisiti di cui al presente articolo siano soddisfatti.

Articolo 63

Misure di riconciliazione per il modello del depositario comune

Se il CSD che ha creato un collegamento interoperabile si avvale di un depositario comune o di qualsiasi altra entità analoga, il CSD riconcilia su base giornaliera il saldo totale per emissione di titoli registrato nei conti titoli che detiene, diversi da quelli degli altri CSD del collegamento interoperabile, con i corrispondenti registri di titoli che il depositario comune o un'altra analoga entità tiene per tale CSD.

Se il depositario comune o qualsiasi altra analoga entità è responsabile dell'integrità complessiva di una determinata emissione di titoli, il depositario comune o l'altra analoga entità mette a confronto su base giornaliera il saldo complessivo per emissione di titoli e i saldi nei conti titoli che detiene per ciascun CSD.

Se il processo di riconciliazione riguarda titoli soggetti ad accentramento, il CSD garantisce che il depositario comune o l'altra entità soddisfi i requisiti di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 64

Misure supplementari qualora altre entità siano coinvolte nel processo di riconciliazione

1.   Il CSD riesamina almeno una volta all'anno le sue misure finalizzate alla cooperazione e allo scambio di informazioni con altre entità di cui agli articoli 61, 62 e 63. Tale riesame può essere condotto parallelamente al riesame degli accordi di collegamento tra CSD. Su richiesta dell'autorità competente, il CSD attua altre misure finalizzate alla cooperazione e allo scambio di informazioni oltre a quelle specificate nel presente regolamento.

2.   Quando il CSD crea collegamenti, questi ultimi sono conformi alle prescrizioni supplementari di cui all'articolo 86.

3.   Il CSD richiede ai suoi partecipanti di riconciliare i propri dati con le informazioni ricevute dal CSD stesso su base giornaliera.

4.   Ai fini del paragrafo 3, su base giornaliera il CSD fornisce ai partecipanti le seguenti informazioni specifiche per ciascun conto titoli e per ciascuna emissione di titoli:

a)

il saldo aggregato di un conto titoli all'inizio del rispettivo giorno lavorativo;

b)

i singoli trasferimenti di titoli in o a partire da un conto titoli durante il rispettivo giorno lavorativo;

c)

il saldo aggregato di un conto titoli alla fine del rispettivo giorno lavorativo.

Il CSD fornisce le informazioni di cui al primo comma su richiesta di altri titolari di conti titoli detenuti dal CSD, a livello centrale o non centrale, se tali informazioni sono necessarie per la riconciliazione dei registri di quei titolari con i registri del CSD.

5.   Il CSD assicura che, dietro sua richiesta, i suoi partecipanti, altri titolari di conti presso il CSD e gli operatori dei conti forniscano al CSD le informazioni che il CSD ritiene necessarie per garantire l'integrità dell'emissione, in particolare per risolvere qualsiasi problema di riconciliazione.

Ai fini del presente paragrafo, per «operatore dei conti» si intende un'entità incaricata dal CSD mediante contratto di registrare le scritture contabili nei conti titoli di quest'ultimo.

Articolo 65

Problemi relativi alla riconciliazione

1.   Il CSD analizza le asimmetrie e le discrepanze risultanti dal processo di riconciliazione e si adopera per risolverle prima dell'inizio del regolamento il giorno lavorativo successivo.

2.   Se il processo di riconciliazione rivela la creazione o la cancellazione indebite di titoli e il CSD non riesce a risolvere tale problema entro la fine del giorno lavorativo successivo, il CSD sospende l'emissione di titoli ai fini del regolamento finché non abbia posto rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita di titoli.

3.   In caso di sospensione del regolamento, il CSD informa senza indebito ritardo i suoi partecipanti, l'autorità competente, le autorità rilevanti e tutte le altre entità coinvolte nella procedura di riconciliazione di cui agli articoli 61, 62 e 63.

4.   Il CSD adotta senza indebito ritardo tutte le misure necessarie per porre rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita di titoli e ne informa l'autorità competente e le autorità rilevanti.

5.   Il CSD informa senza indebito ritardo i suoi partecipanti, l'autorità competente, le autorità rilevanti e le altre entità coinvolte nel processo di riconciliazione, di cui agli articoli 61, 62 e 63, dopo aver posto rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita dei titoli.

6.   Se un'emissione di titoli è sospesa dal regolamento, le misure della disciplina di regolamento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 non si applicano in relazione a tale emissione di titoli per la durata della sospensione.

7.   Il CSD riprende il regolamento non appena abbia posto rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita di titoli.

8.   Nel caso in cui il numero di casi di creazione o cancellazione indebita di titoli di cui al paragrafo 2 sia superiore a cinque al mese, il CSD propone entro un mese all'autorità competente e alle autorità rilevanti un piano di misure per ridurre il verificarsi di casi analoghi. Il CSD aggiorna il piano e presenta una relazione sull'attuazione dello stesso all'autorità competente e alle autorità rilevanti su base mensile, fino al momento in cui il numero dei casi di cui al paragrafo 2 è inferiore a cinque al mese.

CAPO X

RISCHIO OPERATIVO

[Articolo 45, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 909/2014]

SEZIONE 1

Individuazione dei rischi operativi

Articolo 66

Rischi operativi generali e loro valutazione

1.   I rischi operativi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 comprendono i rischi derivanti da carenze nei sistemi di informazione, nei processi interni, nelle prestazioni del personale o da perturbazioni causate da eventi esterni che comportano la riduzione, il deterioramento o l'interruzione dei servizi forniti dal CSD.

2.   Il CSD, su base continuativa, individua tutte le potenziali singole carenze nelle sue operazioni e valuta l'evoluzione del rischio operativo al quale è esposto, compresi gli attacchi informatici e le pandemie.

Articolo 67

Rischio operativo che può derivare dai partecipanti principali

1.   Il CSD individua su base continuativa i principali partecipanti al sistema di regolamento titoli da esso operato sulla base dei seguenti fattori:

a)

volumi e valori delle loro operazioni;

b)

dipendenze rilevanti tra i partecipanti e i clienti dei partecipanti, se i clienti sono noti al CSD, che potrebbero influire sul CSD;

c)

il loro impatto potenziale sugli altri partecipanti e sul sistema di regolamento titoli del CSD nel suo insieme, nel caso in cui un problema operativo pregiudichi la regolare prestazione di servizi da parte del CSD.

Ai fini del primo comma, lettera b), il CSD individua inoltre i seguenti elementi:

i)

i clienti dei partecipanti responsabili di una parte significativa delle operazioni trattate dal CSD;

ii)

i clienti dei partecipanti le cui operazioni, per volumi e valori, sono significative rispetto alla capacità di gestione del rischio dei rispettivi partecipanti.

2.   Il CSD riesamina e tiene aggiornata l'identificazione dei partecipanti principali su base continuativa.

3.   Il CSD si dota di criteri, metodi e norme chiari e trasparenti al fine di garantire che i partecipanti principali soddisfino i requisiti operativi.

4.   Su base continuativa il CSD individua, controlla e gestisce i rischi operativi che i partecipanti principali rappresentano per il medesimo.

Ai fini del primo comma, il sistema di gestione dei rischi operativi di cui all'articolo 70 contempla inoltre norme e procedure atte a raccogliere tutte le informazioni pertinenti in merito ai clienti dei partecipanti. Il CSD include altresì negli accordi con i suoi partecipanti tutte le disposizioni necessarie per agevolare la raccolta di tali informazioni.

Articolo 68

Rischio operativo che può derivare dai fornitori di utenze critiche e di servizi critici

1.   Il CSD individua i fornitori di utenze critiche e i fornitori di servizi critici che possono comportare rischi per le operazioni del CSD a causa della sua dipendenza da essi.

2.   Il CSD adotta le opportune azioni per gestire le dipendenze di cui al paragrafo 1 mediante adeguate disposizioni contrattuali ed organizzative, nonché grazie a specifiche disposizioni della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro, prima che qualsiasi relazione con tali prestatori diventi operativa.

3.   Il CSD si assicura che gli accordi contrattuali con i prestatori individuati in conformità al paragrafo 1 prevedano che questi ultimi debbano ottenere l'approvazione preventiva del CSD per poter subappaltare qualsiasi elemento dei servizi prestati al CSD.

Nel caso in cui il fornitore di servizi esternalizzi i suoi servizi in conformità al primo comma, il CSD garantisce che il livello del servizio e la sua resilienza non ne siano influenzati e che il CSD mantenga il pieno accesso alle informazioni necessarie per la prestazione dei servizi esternalizzati.

4.   Il CSD stabilisce chiare linee di comunicazione con i fornitori di cui al paragrafo 1 per agevolare lo scambio di informazioni sia in condizioni normali che in circostanze eccezionali.

5.   Il CSD informa la sua autorità competente di qualsiasi dipendenza dai fornitori di utenze e servizi individuati a norma del paragrafo 1 e adotta misure per garantire che le autorità possano ottenere informazioni sulle attività di tali prestatori, o direttamente dai fornitori di utenze e servizi o tramite il CSD.

Articolo 69

Rischio operativo che può derivare da altri CSD o da altre infrastrutture di mercato

1.   Il CSD garantisce che i suoi sistemi e i suoi dispositivi di comunicazione con altri CSD o infrastrutture di mercato siano affidabili e sicuri, nonché progettati in modo da ridurre al minimo i rischi operativi.

2.   Qualsiasi accordo che il CSD concluda con un altro CSD o con altre infrastrutture di mercato dispone quanto segue:

a)

l'altro CSD o l'altra infrastruttura del mercato finanziario comunica al CSD qualsiasi fornitore di servizi critici del quale si avvalga l'altro CSD o l'altra infrastruttura di mercato;

b)

i dispositivi di governo societario e i processi di gestione nell'altro CSD o nell'altra infrastruttura di mercato non pregiudicano la regolare prestazione di servizi da parte del CSD, in particolare i dispositivi di gestione dei rischi e le condizioni d'accesso non discriminatorie.

SEZIONE 2

Metodi per testare, gestire e ridurre al minimo i rischi operativi

Articolo 70

Sistema e quadro di gestione del rischio operativo

1.   Nel quadro delle politiche, delle procedure e dei sistemi di cui all'articolo 47, il CSD si dota di un quadro ben documentato per la gestione del rischio operativo, con una ripartizione chiara di ruoli e responsabilità. Il CSD si dota di sistemi informatici, politiche, procedure e controlli appropriati per individuare, misurare, controllare, segnalare e attenuare il rischio operativo.

2.   L'organo di amministrazione e l'alta dirigenza del CSD definiscono, attuano e controllano il quadro di gestione del rischio relativo ai rischi operativi di cui al paragrafo 1, individuano tutte le esposizioni al rischio operativo del CSD e tengono traccia dei dati pertinenti in materia di rischio operativo, includendo eventuali casi di perdita di dati rilevanti.

3.   Il CSD definisce e documenta obiettivi chiari di affidabilità operativa, in particolare obiettivi di rendimento operativo e obiettivi relativi al livello di servizio promesso per i suoi servizi e i suoi sistemi di regolamento titoli. Esso dispone di politiche e procedure atte a conseguire tali obiettivi.

4.   Il CSD si assicura che i propri obiettivi di rendimento operativo e gli obiettivi relativi al livello di servizio di cui al paragrafo 3 comprendano misure di rendimento operativo sia qualitative che quantitative.

5.   Il CSD controlla e valuta regolarmente se gli obiettivi prefissati e il livello di servizio promesso siano stati conseguiti.

6.   Il CSD si dota di norme e procedure intese a garantire che l'alta dirigenza, i membri dell'organo di amministrazione, i comitati pertinenti dell'organo di amministrazione, i comitati degli utenti e l'autorità competente siano regolarmente informati circa le prestazioni del suo sistema di titoli.

7.   Il CSD riesamina periodicamente gli obiettivi operativi per integrare nuovi sviluppi tecnologici e commerciali.

8.   Il quadro di gestione del rischio operativo del CSD comprende processi di gestione dei cambiamenti e di gestione dei progetti per attenuare il rischio operativo derivante dalle modifiche apportate alle operazioni, alle politiche, alle procedure e ai controlli messi in atto dal CSD.

9.   Il quadro di gestione del rischio operativo del CSD comprende un quadro globale in materia di sicurezza fisica e di sicurezza delle informazioni per gestire i rischi di attacco cui il CSD è esposto, in particolare gli attacchi informatici, le intrusioni e le catastrofi naturali. Tale quadro globale consente al CSD di proteggere le informazioni a sua disposizione dall'accesso o dalla divulgazione non autorizzati, di garantire l'accuratezza e l'integrità dei dati e di dare continuità alla disponibilità dei servizi forniti dal CSD.

10.   Il CSD predispone le opportune procedure in materia di risorse umane al fine di assumere, formare e trattenere personale qualificato, nonché ridurre gli effetti del ricambio del personale o un eccessivo affidamento al personale in posizioni chiave.

Articolo 71

Integrazione e rispetto del sistema operativo e di gestione del rischio di impresa

1.   Il CSD garantisce che il sistema di gestione del rischio operativo sia parte dei suoi processi di gestione quotidiana del rischio e che i risultati di tali processi siano presi in considerazione nel processo di elaborazione, controllo e verifica del profilo di rischio operativo del CSD.

2.   Il CSD si dota di meccanismi per segnalare con regolarità all'alta dirigenza le esposizioni al rischio operativo e le perdite derivanti da rischi operativi, e di procedure per adottare appropriate azioni correttive intese a mitigare tali esposizioni e perdite.

3.   Il CSD si dota di procedure per garantire la conformità con il sistema di gestione dei rischi operativi, in particolare di norme interne per il trattamento di carenze nell'applicazione di tale sistema.

4.   Il CSD si dota di procedure complete e ben documentate per registrare, controllare e risolvere tutti gli incidenti operativi, che comprendono:

a)

un sistema di classificazione degli incidenti che tenga conto delle loro ripercussioni sulla regolare prestazione di servizi da parte del CSD;

b)

un sistema di segnalazione di un incidente operativo rilevante all'alta dirigenza, all'organo di amministrazione e all'autorità competente;

c)

un riesame «post-incidente» successivo a qualsiasi perturbazione rilevante delle attività del CSD, al fine di individuare le cause e i necessari miglioramenti delle operazioni o della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro, nonché delle politiche e dei piani degli utenti del CSD. Il risultato di tale riesame è comunicato senza indugio all'autorità competente e alle autorità rilevanti.

Articolo 72

La funzione di gestione del rischio operativo

Nel quadro della funzione di gestione dei rischi, la funzione di gestione del rischio operativo del CSD gestisce il rischio operativo del CSD. In particolare:

a)

elabora strategie, politiche e procedure volte a individuare, misurare, controllare e segnalare i rischi operativi;

b)

elabora procedure volte a controllare e gestire i rischi operativi, anche introducendo eventuali modifiche necessarie nel sistema di gestione del rischio operativo;

c)

garantisce che le strategie, le politiche e le procedure di cui alle lettere a) e b) siano attuate correttamente.

Articolo 73

Verifiche e test

1.   I sistemi e il quadro di gestione del rischio operativo del CSD sono soggetti a verifiche. La frequenza di tali verifiche si basa su una valutazione del rischio documentata; esse sono effettuate almeno una volta ogni due anni.

2.   Le verifiche di cui al precedente paragrafo riguardano sia le attività delle unità operative interne del CSD che quelle della funzione di gestione del rischio operativo.

3.   Il CSD valuta periodicamente il sistema per la gestione dei rischi operativi e, se necessario, lo adegua.

4.   Il CSD riesamina e sottopone a test periodici con gli utenti le politiche, le procedure e i dispositivi operativi. I test e i riesami sono anche effettuati qualora siano apportate modifiche sostanziali al sistema di regolamento titoli operato dal CSD o dopo il verificarsi di incidenti operativi che pregiudicano la regolare prestazione di servizi da parte del CSD.

5.   Il CSD garantisce che i flussi di dati e i processi associati al sistema di gestione del rischio operativo siano resi accessibili ai revisori legali senza indugio.

Articolo 74

Attenuazione del rischio operativo mediante copertura assicurativa

Il CSD può stipulare un contratto di assicurazione per attenuare i rischi operativi di cui al presente capo soltanto quando le misure di cui al presente capo non attenuano completamente il rischio operativo.

SEZIONE 3

Sistemi informatici

Articolo 75

Strumenti informatici

1.   Il CSD garantisce che i suoi sistemi di tecnologia dell'informazione (sistemi informatici) siano ben documentati e progettati per rispondere alle esigenze operative del CSD e ai rischi operativi cui il CSD è esposto.

I sistemi informatici del CSD:

a)

sono resilienti, anche in condizioni di stress dei mercati;

b)

dispongono di una sufficiente capacità per il trattamento di informazioni supplementari a seguito di un aumento dei volumi dei regolamenti;

c)

conseguono gli obiettivi del CSD in materia di livello dei servizi.

2.   I sistemi del CSD dispongono di una capacità sufficiente per il trattamento di tutte le operazioni entro la fine della giornata, anche nel caso in cui si verifichino perturbazioni di grave entità.

Il CSD si dota di procedure atte a garantire una capacità sufficiente dei sistemi informatici, anche in caso di introduzione di nuove tecnologie.

3.   Il CSD basa i propri sistemi informatici su norme tecniche riconosciute a livello internazionale e sulle migliori pratiche del settore.

4.   I sistemi informatici del CSD garantiscono che tutti i dati a disposizione del CSD siano protetti contro la perdita, la fuga di dati, l'accesso non autorizzato, la cattiva gestione, l'inadeguata conservazione dei dati e altri rischi derivanti dal trattamento.

5.   Il quadro di sicurezza informatica del CSD illustra i meccanismi di cui il CSD si dota al fine di individuare e prevenire gli attacchi informatici. Il quadro illustra anche il piano del CSD di risposta agli attacchi informatici.

6.   Il CSD sottopone i suoi sistemi informatici a prove rigorose, simulando condizioni di stress, prima che tali sistemi siano utilizzati per la prima volta, dopo che siano state apportate modifiche significative ai sistemi e dopo il verificarsi di gravi perturbazioni operative. Se del caso, il CSD coinvolge nell'elaborazione e nell'esecuzione di tali test:

a)

gli utenti;

b)

i fornitori di utenze critiche e di servizi critici;

c)

altri CSD;

d)

altre infrastrutture di mercato;

e)

qualsiasi altra istituzione rispetto alla quale sono state individuate interdipendenze nella politica di continuità operativa.

7.   Il quadro di sicurezza informatica contempla:

f)

controlli sull'accesso al sistema;

g)

adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l'uso illecito dei dati;

h)

dispositivi specifici per preservare l'autenticità e l'integrità dei dati, incluse tecniche crittografiche;

i)

reti e procedure affidabili per la trasmissione accurata e tempestiva dei dati senza perturbazioni di grave entità;

j)

tracce di audit.

8.   Il CSD si dota di dispositivi per la selezione e la sostituzione dei prestatori esterni di servizi informatici, per l'accesso tempestivo del CSD a tutte le informazioni necessarie, nonché di controlli e di strumenti di controllo adeguati.

9.   Il CSD garantisce che i sistemi informatici e il quadro di sicurezza informatica concernente i servizi di base del CSD siano riesaminati almeno una volta all'anno e siano soggetti alle valutazioni dell'audit. I risultati delle valutazioni sono comunicati all'organo di amministrazione del CSD e all'autorità competente.

SEZIONE 4

Continuità operativa

Articolo 76

Aspetti strategici e politici

1.   Il CSD si dota di una politica di continuità operativa associata a un piano di ripristino in caso di disastro che sono:

a)

approvati dall'organo di amministrazione;

b)

soggetti a riesami dell'audit i cui esiti sono comunicati all'organo di amministrazione.

2.   Il CSD assicura che la politica di continuità operativa:

a)

individui tutte le operazioni e i sistemi informatici critici e preveda un livello minimo di servizio da mantenere per tali operazioni;

b)

comprenda la strategia e gli obiettivi del CSD volti a garantire la continuità delle operazioni e dei sistemi di cui alla lettera a);

c)

tenga conto di tutti i collegamenti e le interdipendenze almeno con:

i)

gli utenti;

ii)

i fornitori di utenze critiche e di servizi critici;

iii)

altri CSD;

iv)

altre infrastrutture di mercato;

d)

definisce e documenta i dispositivi da applicare per la condotta in caso di emergenza operativa o di grave perturbazione delle operazioni del CSD al fine di garantire un livello di servizio minimo per quanto riguarda le funzioni critiche del CSD;

e)

definisce il periodo di tempo massimo accettabile durante il quale le funzioni e i sistemi informatici critici possono essere fuori servizio.

3.   Il CSD adotta ogni ragionevole iniziativa per assicurare che il regolamento sia completato entro la fine della giornata lavorativa anche in caso di perturbazione, e che tutte le posizioni degli utenti al momento della perturbazione siano identificate con certezza in modo tempestivo.

Articolo 77

Analisi di impatto sulle attività aziendali

1.   Il CSD effettua un'analisi di impatto sulle attività aziendali al fine di:

a)

preparare un elenco di tutti i processi e le attività che intervengono nella consegna dei servizi che presta;

b)

individuare e inventariare tutte le componenti del suo sistema informatico che assicurano i processi e le attività di cui alla lettera a), nonché le loro rispettive interdipendenze;

c)

individuare e documentare l'impatto qualitativo e quantitativo di uno scenario di ripristino in caso di disastro per ciascun processo e ciascuna attività di cui alla lettera a) e le variazioni dell'impatto nel tempo in caso di perturbazione;

d)

definire e documentare i livelli di servizio minimi ritenuti accettabili e adeguati dal punto di vista degli utenti del CSD;

e)

determinare e documentare le risorse minime richieste per quanto riguarda il personale e le competenze, lo spazio di lavoro e le tecnologie informatiche al fine di svolgere ciascuna funzione critica al livello minimo accettabile.

2.   Il CSD effettua un'analisi dei rischi per determinare l'incidenza dei vari scenari sulla continuità delle sue operazioni critiche.

3.   Il CSD assicura che l'analisi di impatto sulle attività aziendali e l'analisi del rischio soddisfino tutti i requisiti seguenti:

a)

sono aggiornate;

b)

sono soggette a riesame a seguito di un incidente rilevante o di modifiche operative significative, e almeno una volta all'anno;

c)

tengono conto di tutti gli sviluppi pertinenti, compresi l'andamento del mercato e l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione.

Articolo 78

Ripristino in caso di disastro

1.   Il CSD si dota di dispositivi per garantire la continuità delle operazioni critiche negli scenari di catastrofe, in particolare in caso di calamità naturali, pandemie, attacchi fisici, intrusioni, attacchi terroristici e attacchi informatici. Tali dispositivi garantiscono:

d)

la disponibilità di risorse umane adeguate;

e)

la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;

f)

la migrazione, il ripristino e la ripresa delle operazioni in un sito di trattamento secondario.

2.   Il piano di ripristino in caso di disastro del CSD determina e contempla un tempo massimo di ripristino per le operazioni critiche e definisce, per ciascuna operazione critica, le strategie di recupero più idonee. Il tempo massimo di ripristino per ciascuna operazione critica non è superiore a due ore. Il CSD assicura che sistemi di back-up comincino il trattamento senza indebito ritardo, a meno che ciò non metta a repentaglio l'integrità delle emissioni di titoli o la riservatezza dei dati conservati dal CSD. Il CSD si adopera per riprendere le operazioni critiche entro due ore dalla perturbazione. Per determinare i tempi di ripristino di ciascuna operazione il CSD tiene conto del potenziale impatto generale sull'efficienza del mercato. Tali dispositivi assicurano almeno che, in scenari estremi, siano garantiti i livelli di servizio concordati.

3.   Il CSD si dota di almeno un sito di trattamento secondario dotato di risorse, capacità, funzionalità e personale sufficienti, adeguato alle esigenze operative del CSD e ai rischi cui il CSD è esposto, al fine di assicurare la continuità delle operazioni critiche, almeno nel caso in cui la sede principale dell'attività non sia disponibile.

Il sito di trattamento secondario:

a)

fornisce il livello di servizi necessario a garantire che il CSD effettui le sue operazioni critiche entro il tempo massimo di ripristino;

b)

è situato ad una distanza geografica dal sito di trattamento primario che consenta al sito di trattamento secondario di avere un profilo di rischio distinto e di non essere interessato dall'evento che colpisce il sito di trattamento primario;

c)

è immediatamente accessibile per il personale del CSD al fine di garantire la continuità delle operazioni critiche se il sito di trattamento primario non è disponibile.

4.   Il CSD elabora e mantiene procedure e piani dettagliati riguardanti:

a)

l'identificazione, la registrazione e la segnalazione di tutte le perturbazioni delle operazioni del CSD;

b)

misure atte a porre rimedio a incidenti operativi e a situazioni di emergenza;

c)

la valutazione dei danni e piani adeguati per attivare le misure di cui alla lettera b);

d)

la gestione e la comunicazione delle crisi, in particolare punti di contatto appropriati, al fine di garantire la trasmissione di informazioni affidabili e aggiornate alle parti interessate e all'autorità competente;

e)

l'attivazione di altri siti operativi e aziendali e il passaggio a questi ultimi;

f)

il ripristino informatico, in particolare l'attivazione del sito di trattamento informatico secondario e la migrazione verso quest'ultimo.

Articolo 79

Verifica e controllo

Il CSD controlla la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro e li sottopone a verifica almeno una volta all'anno. Il CSD sottopone a verifica la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro anche dopo modifiche sostanziali dei sistemi o delle relative operazioni al fine di assicurare che i sistemi e le operazioni raggiungano gli obiettivi del CSD. Il CSD pianifica e documenta tali verifiche che comprendono:

a)

scenari di disastri su vasta scala;

b)

i passaggi tra il sito di trattamento primario e il sito di trattamento secondario;

c)

la partecipazione di, a seconda dei casi:

i)

utenti del CSD;

ii)

fornitori di utenze critiche e di servizi critici;

iii)

altri CSD;

iv)

altre infrastrutture di mercato;

v)

qualsiasi altra istituzione rispetto alla quale sono state individuate interdipendenze nella politica di continuità operativa.

Articolo 80

Manutenzione

1.   Il CSD riesamina e aggiorna periodicamente la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro. Il riesame riguarda tutte le operazioni critiche del CSD e indica la strategia di ripristino più idonea per tali operazioni.

2.   Nell'aggiornare la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro, il CSD tiene conto degli esiti delle verifiche e delle raccomandazioni scaturite dai riesami dell'audit e dall'autorità competente.

3.   Il CSD riesamina la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro dopo ogni perturbazione significativa delle operazioni. Tale riesame individua le cause della perturbazione e i miglioramenti da apportare alle operazioni del CSD, alla politica di continuità operativa e al piano di ripristino in caso di disastro.

CAPO XI

POLITICA DI INVESTIMENTO

[Articolo 46, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 81

Strumenti altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi

1.   Gli strumenti finanziari sono considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi se sono strumenti di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono emessi o garantiti da:

i)

una pubblica amministrazione;

ii)

una banca centrale;

iii)

una banca multilaterale di sviluppo tra quelle elencate all'articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

iv)

il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il meccanismo europeo di stabilità;

b)

il CSD può dimostrare all'autorità competente che gli strumenti finanziari hanno un basso rischio di credito e di mercato sulla base di una valutazione interna svolta dal CSD;

c)

sono denominati in una qualsiasi delle seguenti valute:

i)

una valuta nella quale sono regolate le operazioni nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD;

ii)

qualsiasi altra valuta della quale il CSD è in grado di gestire i rischi;

d)

sono liberamente trasferibili e senza vincoli regolamentari o pretese di terzi che ne compromettono la liquidazione;

e)

hanno un mercato attivo per la vendita a fermo o la vendita con patto di riacquisto, con un gruppo diversificato di compratori e venditori, ai quali il CSD ha un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;

f)

dati affidabili sui prezzi di tali strumenti sono resi pubblici periodicamente.

Ai fini della lettera b), nell'eseguire tale valutazione il CSD utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa esclusivamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese.

2.   In deroga al paragrafo 1, i contratti derivati sono considerati strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di credito e un rischio di mercato minimi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

sono conclusi allo scopo di coprire il rischio di cambio derivante dal regolamento in più di una valuta nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD, o il rischio di tasso di interesse che può influire sulle attività del CSD e, in entrambi i casi, si configurano come un contratto di copertura in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

b)

dati affidabili sui prezzi di tali contratti derivati sono resi pubblici periodicamente;

c)

sono conclusi per lo specifico periodo di tempo necessario a ridurre il rischio di tasso di interesse o di valuta al quale il CSD è esposto.

Articolo 82

Termini appropriati per l'accesso alle attività

1.   Il CSD ha un accesso immediato e senza condizioni alle attività liquide.

2.   Il CSD ha accesso agli strumenti finanziari nella medesima giornata lavorativa in cui è adottata la decisione di liquidare gli strumenti finanziari.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il CSD mette in atto procedure che gli garantiscano l'accesso alle liquidità e agli strumenti finanziari nei tempi ivi indicati. Il CSD informa l'autorità competente di ogni modifica di tali procedure in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 e ne ottiene la convalida prima di attuare tale modifica.

Articolo 83

Limiti di concentrazione applicabili a singole entità

1.   Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD detiene le proprie attività finanziarie in vari enti creditizi autorizzati o CSD autorizzati al fine di rimanere entro limiti di concentrazione accettabili.

2.   Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, i limiti di concentrazione accettabili sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

a)

la distribuzione geografica delle entità presso cui il CSD detiene le proprie attività finanziarie;

b)

le eventuali relazioni di interdipendenza tra l'entità che detiene le attività finanziarie o le entità del suo gruppo e il CSD;

c)

il livello di rischio di credito dell'entità che detiene le attività finanziarie.

CAPO XII

COLLEGAMENTI TRA CSD

[Articolo 48, paragrafi 3, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 84

Condizioni per l'adeguata protezione dei CSD collegati e dei loro partecipanti

1.   Un collegamento tra CSD è stabilito e mantenuto alle seguenti condizioni:

a)

il CSD richiedente soddisfa i requisiti delle norme di partecipazione del CSD cui è presentata la domanda;

b)

il CSD richiedente effettua un'analisi della solidità finanziaria del CSD del paese terzo cui è presentata la domanda, dei suoi dispositivi di governo societario, della sua capacità di trattamento, della sua affidabilità operativa e della sua eventuale dipendenza da un fornitore di servizi critici terzo;

c)

il CSD richiedente adotta tutte le misure necessarie al fine di controllare e gestire i rischi individuati in seguito all'analisi di cui alla lettera b);

d)

il CSD richiedente comunica i termini e le condizioni giuridiche e operative dell'accordo di collegamento ai suoi partecipanti affinché valutino e gestiscano i rischi esistenti;

e)

prima di stabilire un collegamento con il CSD di un paese terzo, il CSD richiedente effettua una valutazione della legislazione locale applicabile al CSD cui è presentata la domanda;

f)

i CSD collegati assicurano la riservatezza delle informazioni relative al funzionamento del collegamento. La capacità di garantire la riservatezza è attestata dalle informazioni fornite dai CSD, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici pertinenti;

g)

i CSD collegati decidono di comune accordo norme e procedure armonizzate in relazione a questioni operative e alla comunicazione ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 909/2014;

h)

prima che il collegamento diventi operativo, il CSD richiedente e il CSD cui è presentata la domanda:

i)

conducono test end-to-end;

ii)

stabiliscono un piano di emergenza, nel quadro del piano di continuità operativa di ciascun CSD, in cui individuano le situazioni di malfunzionamento o di guasto dei sistemi di regolamento titoli dei due CSD e le azioni correttive previste qualora si verifichino tali situazioni;

i)

tutti gli accordi di collegamento sono riesaminati almeno a cadenza annuale dal CSD cui è presentata la domanda e dal CSD richiedente, tenendo conto di tutti gli sviluppi pertinenti, compreso l'andamento del mercato e l'evoluzione tecnologica, nonché di eventuali sviluppi della normativa locale di cui alla lettera e);

j)

per i collegamenti tra CSD che non prevedono il regolamento tramite consegna contro pagamento, il riesame annuale di cui alla lettera i) comprende anche una valutazione di eventuali sviluppi che potrebbero consentire il regolamento tramite consegna contro pagamento.

Ai fini della lettera e), nell'effettuare la valutazione il CSD garantisce che i titoli mantenuti nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD cui è presentata la domanda godano di un livello di protezione delle attività comparabile a quello assicurato dalle norme applicabili al sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente. Il CSD richiedente impone al CSD del paese terzo di procedere a una valutazione giuridica dei seguenti elementi:

i)

i diritti del CSD richiedente sui titoli, in particolare la legge applicabile agli aspetti patrimoniali, la natura dei diritti del CSD richiedente sui titoli, la possibilità di vincolare i titoli;

ii)

le ripercussioni sul CSD richiedente di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del CSD del paese terzo cui è presentata la domanda per quanto riguarda l'obbligo di segregazione, il carattere definitivo del regolamento, le procedure e i termini per esigere i titoli nel paese terzo in questione.

2.   In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, i collegamenti tra CSD che prevedono il regolamento tramite consegna contro pagamento sono stabiliti e mantenuti alle seguenti condizioni:

a)

il CSD richiedente valuta e attenua i rischi supplementari derivanti dal regolamento per contante;

b)

il CSD che non è autorizzato a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, e che interviene nell'esecuzione del pagamento in contanti per conto dei suoi partecipanti, non riceve crediti e utilizza i meccanismi di prefinanziamento coperti dai partecipanti per i regolamenti tramite consegna contro pagamento da trattare attraverso il collegamento;

c)

il CSD che utilizza un intermediario per il pagamento in contanti garantisce che l'intermediario effettui il regolamento in modo efficiente. Il CSD procede a riesami annuali degli accordi conclusi con tale intermediario.

3.   In aggiunta alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, un collegamento interoperabile è stabilito e mantenuto alle seguenti condizioni:

a)

i CSD collegati decidono di comune accordo norme equivalenti in materia di riconciliazione, orari di apertura per il trattamento del regolamento e delle operazioni societarie e orari limite (cut-off time);

b)

i CSD collegati stabiliscono procedure e meccanismi equivalenti per la trasmissione di istruzioni di regolamento al fine di assicurare un trattamento corretto, sicuro e interamente automatizzato delle istruzioni di regolamento;

c)

se il collegamento interoperabile prevede il regolamento tramite consegna contro pagamento, i CSD collegati registrano i risultati del regolamento nelle proprie scritture almeno su base giornaliera e senza indebito ritardo;

d)

i CSD collegati decidono di comune accordo modelli di gestione del rischio equivalenti;

e)

i CSD collegati decidono di comune accordo norme e procedure equivalenti da seguire in caso di imprevisti e inadempimento ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 85

Controllo e gestione dei rischi supplementari derivanti dall'uso di collegamenti indiretti o intermediari per gestire collegamenti tra CSD

1.   Oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 84, se il CSD richiedente si avvale di un collegamento indiretto o di un intermediario per gestire un collegamento tra CSD, esso assicura che:

a)

l'intermediario è un'entità tra le seguenti:

i)

un ente creditizio, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfi i seguenti requisiti:

è conforme all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 o a prescrizioni in materia di segregazione e informativa almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014, se il collegamento è stabilito con un CSD di un paese terzo,

garantisce il rapido accesso del CSD richiedente ai titoli di quest'ultimo, se necessario,

ha un basso rischio di credito, stabilito mediante una valutazione interna condotta dal CSD richiedente avvalendosi di una metodologia definita e obiettiva che non si basi esclusivamente su pareri esterni;

ii)

un ente finanziario di un paese terzo che soddisfi i seguenti requisiti:

è soggetto e conforme a norme prudenziali almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013,

possiede pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni solidi,

è conforme all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 o a prescrizioni in materia di segregazione e informativa almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014, se il collegamento è stabilito con un CSD di un paese terzo,

garantisce il rapido accesso del CSD richiedente ai titoli di quest'ultimo, se necessario,

ha un basso rischio di credito, sulla base di una valutazione interna condotta dal CSD richiedente avvalendosi di una metodologia definita e obiettiva che non si basi esclusivamente su pareri esterni;

b)

l'intermediario soddisfa le norme e i requisiti del CSD richiedente, come risulta dalle informazioni fornite dall'intermediario stesso, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici pertinenti;

c)

l'intermediario soddisfa la riservatezza delle informazioni relative al funzionamento del collegamento tra CSD, come risulta dalle informazioni fornite dall'intermediario stesso, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici pertinenti;

d)

l'intermediario possiede la capacità e i sistemi operativi per:

i)

gestire i servizi prestati al CSD richiedente;

ii)

inviare tempestivamente al CSD tutte le informazioni pertinenti ai servizi prestati in relazione al collegamento tra CSD;

iii)

rispettare le misure di riconciliazione in conformità all'articolo 86 e al capo IX;

e)

l'intermediario aderisce e si conforma alle politiche e alle procedure di gestione del rischio del CSD richiedente e ha competenze adeguate in materia di gestione del rischio;

f)

l'intermediario ha messo in atto misure che comprendano politiche di continuità operativa, associate a piani di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, per garantire la continuità dei servizi, la ripresa tempestiva delle operazioni e l'adempimento degli obblighi assunti in circostanze che comportano un rischio significativo di perturbazione delle operazioni;

g)

l'intermediario detiene risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai suoi obblighi nei confronti del CSD richiedente e per coprire perdite delle quali può essere ritenuto responsabile;

h)

per le operazioni del collegamento tra CSD è utilizzato un conto individuale segregato presso il CSD cui è presentata la domanda;

i)

è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera e);

j)

il CSD richiedente viene informato delle disposizioni in materia di continuità tra l'intermediario e il CSD cui è presentata la domanda;

k)

i proventi del regolamento sono immediatamente trasferiti al CSD richiedente.

Ai fini della lettera a), punto i), primo trattino, della lettera a), punto ii), terzo trattino e della lettera h), il CSD richiedente si assicura di poter avere accesso ai titoli detenuti nel conto individuale segregato in qualsiasi momento. Se un conto individuale segregato presso il CSD cui è presentata la domanda non è tuttavia disponibile per le operazioni del collegamento tra CSD stabilito con CSD di paesi terzi, il CSD richiedente informa la sua autorità competente in merito alle ragioni che giustificano la non disponibilità di conti individuali segregati e fornisce informazioni dettagliate sui rischi derivanti dall'indisponibilità di conti individuali segregati. Il CSD richiedente garantisce in ogni caso un livello adeguato di protezione delle sue attività presso il CSD del paese terzo.

2.   Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, se il CSD richiedente si avvale di un intermediario per gestire un collegamento tra CSD e tale intermediario gestisce i conti titoli del CSD richiedente per suo conto nei libri contabili del CSD cui è presentata la domanda, il CSD richiedente garantisce che:

a)

l'intermediario non abbia alcun diritto sui titoli detenuti;

b)

il conto nei libri contabili del CSD cui è presentata la domanda sia aperto a nome del CSD richiedente e gli impegni e gli obblighi concernenti la registrazione, il trasferimento e la custodia di titoli siano applicabili solo tra i due CSD;

c)

il CSD richiedente possa accedere immediatamente ai titoli detenuti presso il CSD cui è presentata la domanda, anche in caso di cambiamento o di insolvenza dell'intermediario.

3.   I CSD richiedenti di cui ai paragrafi 1 e 2 svolgono annualmente un'adeguata verifica (due diligence) per garantire che le condizioni ivi previste siano soddisfatte.

Articolo 86

Procedure di riconciliazione per CSD collegati

1.   Le procedure di riconciliazione di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 contemplano le seguenti misure:

a)

il CSD cui è presentata la domanda trasmette al CSD richiedente prospetti giornalieri contenenti informazioni che, per ogni conto titoli e per ogni emissione di titoli, specificano:

i)

il saldo di apertura aggregato;

ii)

i singoli movimenti registrati durante la giornata;

iii)

il saldo di chiusura aggregato;

b)

su base giornaliera il CSD richiedente mette a confronto il saldo di apertura e il saldo di chiusura comunicatigli dal CSD cui è presentata la domanda o dall'intermediario e i registri tenuti dal CSD richiedente stesso.

Nel caso di un collegamento indiretto, i prospetti giornalieri di cui al primo comma, lettera a), sono trasmessi per il tramite dell'intermediario di cui all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a).

2.   Se il CSD sospende un'emissione di titoli ai fini del regolamento a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, tutti i CSD che partecipano o hanno un collegamento indiretto con esso, anche in caso di collegamento interoperabile, sospendono di conseguenza l'emissione di titoli ai fini del regolamento.

Se nella gestione di collegamenti tra CSD sono coinvolti degli intermediari, questi ultimi stipulano adeguati accordi contrattuali con i CSD interessati al fine di garantire il rispetto del primo comma.

3.   Nel caso in cui un'operazione societaria riduca i saldi dei conti titoli detenuti da un CSD investitore presso un altro CSD, le istruzioni di regolamento nelle emissioni di titoli interessate non sono trattate dal CSD investitore fino a quando l'altro CSD non ha trattato integralmente l'operazione societaria.

Nel caso in cui un'operazione societaria riduca i saldi dei conti titoli detenuti da un CSD investitore presso un altro CSD, il CSD investitore non aggiorna i conti titoli che detiene in modo da tener conto dell'operazione societaria fino a quando l'altro CSD non l'ha trattata integralmente.

Il CSD emittente garantisce la trasmissione tempestiva a tutti i partecipanti, compresi i CSD investitori, delle informazioni sul trattamento delle operazioni societarie per una determinata emissione di titoli. I CSD investitori, a loro volta, trasmettono le informazioni ai loro partecipanti. Tale trasmissione contiene tutte le informazioni necessarie per i CSD investitori al fine di riportare adeguatamente i risultati di tali operazioni societarie nei conti titoli che detengono.

Articolo 87

Il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti tra CSD

Il regolamento tramite consegna contro pagamento è considerato pratico e possibile se:

a)

vi è una domanda di mercato per il regolamento tramite consegna contro pagamento attestata da una richiesta proveniente da uno dei comitati degli utenti di uno dei CSD collegati;

b)

i CSD collegati possono applicare una commissione commerciale ragionevole per il servizio di regolamento tramite consegna contro pagamento, calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dai CSD collegati;

c)

vi è un accesso sicuro ed efficiente alle liquidità nelle valute utilizzate dal CSD cui è presentata la domanda per il regolamento delle operazioni su titoli del CSD richiedente e dei suoi partecipanti.

CAPO XIII

ACCESSO A UN CSD

[Articolo 33, paragrafo 5, articolo 49, paragrafo 5, articolo 52, paragrafo 3, e articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 88

Parte cui è presentata la domanda e parte richiedente

1.   Ai fini del presente capo, la parte cui è presentata la domanda è una delle seguenti entità:

a)

un CSD cui è presentata la domanda, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 89, paragrafi 1, 4, 9, 13 e 14 e all'articolo 90 del presente regolamento;

b)

un CSD che riceve, da parte di un partecipante, un emittente, una controparte centrale (CCP) o una sede di negoziazione, una domanda di accesso ai suoi servizi, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 89, paragrafi da 1 a 3, da 5 a 8 e da 10 a 14, e all'articolo 90 del presente regolamento;

c)

una CCP che riceve, da un CSD, una domanda di accesso ai flussi relativi alle operazioni conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 90 del presente regolamento;

d)

una sede di negoziazione che riceve, da un CSD, una domanda di accesso ai flussi relativi alle operazioni conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 90 del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente capo, la parte richiedente è una delle seguenti entità:

a)

un CSD richiedente, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 89, paragrafi 1, 4, 9 e 13, e all'articolo 90 del presente regolamento;

b)

un partecipante, un emittente, una CCP o una sede di negoziazione che richiede di accedere al sistema di regolamento titoli operato dal CSD o ad altri servizi prestati dal CSD, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 89, paragrafi da 1 a 3, da 5 a 8 e da 10 a 14, e all'articolo 90 del presente regolamento;

c)

un CSD che richiede di accedere ai flussi relativi alle operazioni di una CCP, conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 90 del presente regolamento;

d)

un CSD che richiede di accedere ai flussi relativi alle operazioni di una sede di negoziazione, conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, relativamente all'articolo 90 del presente regolamento.

SEZIONE 1

Criteri che giustificano il rifiuto dell'accesso

[Articolo 33, paragrafo 3, articolo 49, paragrafo 3, articolo 52, paragrafo 2, e articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 89

Rischi di cui devono tenere conto i CSD e le autorità competenti

1.   Qualora, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 2, o all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD proceda a una valutazione generale dei rischi a seguito di una domanda di accesso da parte di un partecipante richiedente, un emittente, un CSD richiedente, una CCP o una sede di negoziazione, nonché qualora un'autorità competente valuti i motivi del rifiuto di prestare servizi da parte del CSD, essi tengono conto dei seguenti rischi derivanti dall'accesso ai servizi del CSD:

a)

rischi giuridici;

b)

rischi finanziari;

c)

rischi operativi.

2.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di un partecipante richiedente, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il partecipante richiedente non è in grado di rispettare i requisiti giuridici per la partecipazione al sistema di regolamento titoli operato dal CSD, o non fornisce al CSD le informazioni necessarie affinché il CSD possa valutare la conformità, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici prescritti;

b)

il partecipante richiedente non è in grado di assicurare, in conformità alle norme applicabili nello Stato membro d'origine del CSD, la riservatezza delle informazioni fornite attraverso il sistema di regolamento titoli del CSD, o non fornisce al CSD le informazioni necessarie affinché il CSD possa valutare la sua capacità di ottemperare a tali disposizioni in materia di riservatezza, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici prescritti;

c)

se un partecipante richiedente è stabilito in un paese terzo,

i)

il partecipante richiedente non è soggetto a un quadro di regolamentazione e di vigilanza comparabile al quadro di regolamentazione e di vigilanza che sarebbe applicabile al partecipante richiedente se fosse stabilito nell'Unione; oppure

ii)

le norme del CSD che disciplinano il carattere definitivo del regolamento di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014 non sono applicabili nella giurisdizione del partecipante richiedente.

3.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di registrazione dei propri titoli in un CSD da parte di un emittente a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri:

a)

l'emittente non è in grado di ottemperare ai requisiti giuridici per la prestazione di servizi da parte del CSD;

b)

l'emittente non è in grado di garantire che i titoli siano stati emessi in un modo che consenta al CSD di assicurare l'integrità dell'emissione a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 909/2014.

4.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD richiedente, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

5.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di una CCP, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

6.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di una sede di negoziazione, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri:

a)

i criteri di cui al paragrafo 2, lettera b);

b)

se la sede di negoziazione è stabilita in un paese terzo, la sede di negoziazione richiedente non è soggetta a un quadro di regolamentazione e di vigilanza comparabile al quadro di regolamentazione e di vigilanza applicabile a una sede di negoziazione nell'Unione.

7.   Nel valutare i rischi finanziari in seguito a una richiesta di accesso da parte di un partecipante richiedente, il CSD e la sua autorità competente si accertano del fatto che il partecipante richiedente possegga risorse finanziarie sufficienti per adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti del CSD.

8.   Nel valutare i rischi finanziari a seguito di una domanda di registrazione dei propri titoli nel CSD da parte di un emittente a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD e la sua autorità competente tengono conto del criterio di cui al paragrafo 7.

9.   Nel valutare i rischi finanziari a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD richiedente, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto del criterio di cui al paragrafo 7.

10.   Nel valutare i rischi finanziari a seguito di una domanda di accesso da parte di una CCP o di una sede di negoziazione, il CSD e la sua autorità competente tengono conto del criterio di cui al paragrafo 7.

11.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di accesso da parte di un partecipante richiedente, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il partecipante richiedente non possiede la capacità operativa per partecipare al CSD;

b)

il partecipante richiedente non è conforme alle norme di gestione del rischio del CSD cui è presentata la domanda, o non possiede le competenze necessarie in tal senso;

c)

il partecipante richiedente non ha messo in atto politiche di continuità operativa o piani di ripristino in caso di disastro;

d)

la concessione dell'accesso impone al CSD cui è presentata la domanda di procedere a modifiche significative delle sue operazioni che influiscono sulle procedure di gestione del rischio e che mettono in pericolo il buon funzionamento del sistema di regolamento titoli operato dal CSD cui è presentata la domanda, in particolare l'attuazione del trattamento manuale continuativo da parte del CSD.

12.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di registrazione dei propri titoli nel CSD da parte di un emittente a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il criterio di cui al paragrafo 11, lettera d);

b)

il sistema di regolamento titoli operato dal CSD non può trattare le valute richieste dall'emittente.

13.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD richiedente o di una CCP, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto dei criteri di cui al paragrafo 11.

14.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di accesso da parte di una sede di negoziazione, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto almeno dei criteri di cui al paragrafo 11, lettera d).

SEZIONE 2

Procedura per il rifiuto dell'accesso

[Articolo 33, paragrafo 3, articolo 49, paragrafo 4, articolo 52, paragrafo 2, e articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 90

Procedura

1.   In caso di rifiuto dell'accesso, la parte richiedente ha diritto a presentare un reclamo, entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento del rifiuto, all'autorità competente del CSD cui è presentata la domanda, alla CCP o alla sede di negoziazione che ha rifiutato l'accesso a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 4, dell'articolo 52, paragrafo 2, o dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 può chiedere informazioni supplementari relative al rifiuto dell'accesso alla parte richiedente e alla parte cui è presentata la domanda.

Le risposte alla richiesta di informazioni di cui al primo comma sono comunicate all'autorità competente entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta.

Conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento del reclamo di cui al paragrafo 1, l'autorità competente della parte cui è presentata la domanda trasmette il reclamo all'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, dello Stato membro del luogo di stabilimento della parte cui è presentata la domanda.

3.   Se del caso, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 consulta le seguenti autorità in merito alla sua valutazione iniziale del reclamo entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del reclamo:

a)

l'autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

l'autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente, in conformità all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

l'autorità competente del CSD richiedente e l'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente, a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, e dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

d)

l'autorità competente della CCP o della sede di negoziazione richiedente a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, e l'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli nello Stato membro in cui la controparte centrale e le sedi di negoziazione richiedenti sono stabilite, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

4.   Le autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), rispondono entro un mese dalla data della richiesta di consultazione di cui al paragrafo 3. Qualora un'autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), non fornisca un parere entro tale termine, si ritiene che abbia espresso parere favorevole sulla valutazione fornita dall'autorità competente di cui al paragrafo 3.

5.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa le autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), della sua valutazione finale del reclamo entro due settimane dal termine di cui al paragrafo 4.

6.   In caso di disaccordo di una delle autorità di cui paragrafo 3, lettere da a) a d), in merito alla valutazione fornita dall'autorità competente di cui al paragrafo 1, ciascuna di queste autorità può deferire la questione all'ESMA entro due settimane a decorrere dalla data in cui l'autorità competente di cui al paragrafo 1 ha fornito le informazioni concernenti la sua valutazione finale del reclamo conformemente al paragrafo 5.

7.   Nel caso in cui la questione non sia stata deferita all'ESMA, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 invia una risposta motivata alla parte richiedente entro due giorni lavorativi dal termine di cui al paragrafo 6.

L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa altresì la parte cui è presentata la domanda e le autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), della risposta motivata di cui al primo comma del presente paragrafo entro due giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui invia la risposta motivata alla parte richiedente.

8.   Nel caso di deferimento all'ESMA di cui al paragrafo 6, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa del deferimento la parte richiedente e la parte cui è presentata la domanda entro due giorni lavorativi dalla data del deferimento.

9.   Se il rifiuto della parte cui è presentata la domanda di concedere l'accesso alla parte richiedente è ritenuto ingiustificato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7, l'autorità competente di cui al paragrafo 1, entro due settimane dal termine di cui al paragrafo 7, ordina alla parte cui è presentata la domanda di concedere l'accesso alla parte richiedente entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordine.

Il termine di cui al primo comma è esteso a otto mesi in caso di collegamenti personalizzati che necessitano di uno sviluppo significativo di strumenti informatici, salvo diverso accordo tra il CSD richiedente e il CSD cui è presentata la domanda.

L'ordine indica i motivi per cui l'autorità competente di cui al paragrafo 1 ha concluso che il rifiuto di concedere l'accesso da parte della parte cui è presentata la domanda non era giustificato.

Tale ordine è inviato all'ESMA, alle autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), alla parte richiedente e alla parte cui è presentata la domanda entro due giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

10.   La procedura di cui ai paragrafi da 1 a 9 si applica anche nel caso in cui la parte cui è presentata la domanda intenda revocare l'accesso ad una parte richiedente alla quale già presta i suoi servizi.

CAPO XIV

AUTORIZZAZIONE A PRESTARE SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO

[Articolo 55, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 91

CSD che offrono essi stessi servizi accessori di tipo bancario

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 contempla le seguenti informazioni:

a)

copia della decisione dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione in merito alla domanda di autorizzazione e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il contenuto del fascicolo della domanda e la sua presentazione;

b)

i dati di contatto della persona responsabile della domanda di autorizzazione, nel caso in cui tale persona non sia quella che presenta la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

elementi di prova che dimostrino l'esistenza di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014;

d)

elementi di prova attestanti che il CSD richiedente l'autorizzazione soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento;

e)

elementi di prova contenenti qualsiasi documento pertinente, compresi lo statuto, i bilanci, le relazioni di audit, le relazioni dei comitati dei rischi, che dimostrino che il CSD richiedente l'autorizzazione è conforme all'articolo 54, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014;

f)

dettagli del piano di risanamento di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 909/2014;

g)

un programma delle operazioni che soddisfi le seguenti condizioni:

i)

comprende un elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, che il CSD intende prestare;

ii)

comprende una spiegazione di come i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 sono direttamente collegati agli eventuali servizi di base o accessori di cui alle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD è autorizzato a prestare;

iii)

è strutturato secondo l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

h)

elementi di prova a sostegno delle ragioni per non regolare i pagamenti in contanti del sistema di regolamento titoli del CSD mediante conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta del paese in cui si svolge il regolamento;

i)

informazioni dettagliate sui dispositivi volti a garantire che la fornitura di servizi accessori di tipo bancario che si intende prestare non pregiudica la regolare fornitura dei servizi di base del CSD di cui alla sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare:

i)

la piattaforma informatica utilizzata per il regolamento della gamba contante delle operazioni su titoli, compresa una panoramica dell'organizzazione informatica e un'analisi dei rischi correlati e di come vengono attenuati;

ii)

il funzionamento e i dispositivi giuridici del processo di consegna contro pagamento e, in particolare, le procedure utilizzate per affrontare il rischio di credito derivante dal regolamento della gamba contante delle operazioni in titoli;

iii)

la selezione, il controllo, la documentazione giuridica e la gestione delle interconnessioni con altri terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante, in particolare i pertinenti accordi con terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante;

iv)

l'analisi dettagliata, contenuta nel piano di risanamento del CSD richiedente l'autorizzazione, degli eventuali effetti della fornitura di servizi accessori di tipo bancario sulla fornitura dei servizi di base del CSD;

v)

la rivelazione di potenziali conflitti di interessi nei dispositivi di governo societario, risultanti dalla fornitura di servizi accessori di tipo bancario, e le misure adottate per risolverli.

Articolo 92

CSD che offrono servizi accessori di tipo bancario tramite un ente creditizio designato

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 contempla le seguenti informazioni:

a)

copia della decisione dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione in merito alla domanda di autorizzazione e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il contenuto del fascicolo della domanda e la sua presentazione;

b)

i dati di contatto della persona responsabile della domanda di autorizzazione, nel caso in cui tale persona non corrisponda a quella che presenta la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

la denominazione sociale dell'ente creditizio designato a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, la forma giuridica e la sua sede legale nell'Unione;

d)

elementi di prova attestanti che l'ente creditizio di cui alla lettera c) ha ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014;

e)

lo statuto e altra documentazione statutaria dell'ente creditizio designato;

f)

l'assetto proprietario dell'ente creditizio designato, compresa l'identità dei suoi azionisti;

g)

l'identificazione di tutti gli azionisti comuni del CSD richiedente l'autorizzazione e dell'ente creditizio designato e di eventuali partecipazioni tra il CSD richiedente l'autorizzazione e l'ente creditizio designato;

h)

elementi di prova attestanti che l'ente creditizio designato soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento;

i)

elementi di prova, compresi l'atto costitutivo, i bilanci, le relazioni di audit, le relazioni dei comitati dei rischi e altri documenti, che dimostrino che l'ente creditizio designato è conforme all'articolo 54, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014;

j)

dettagli del piano di risanamento di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 909/2014;

k)

un programma delle operazioni che soddisfi le seguenti condizioni:

i)

comprende un elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, che l'ente creditizio designato intende prestare;

ii)

comprende una spiegazione di come i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 sono direttamente collegati agli eventuali servizi di base o accessori di cui alle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione è autorizzato a prestare;

iii)

è strutturato secondo l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

l)

elementi di prova a sostegno delle ragioni per non regolare i pagamenti in contanti del sistema di regolamento titoli del CSD mediante conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta del paese in cui si svolge il regolamento;

m)

informazioni dettagliate sui seguenti aspetti della relazione tra il CSD e l'ente creditizio designato:

i)

la piattaforma informatica utilizzata per il regolamento della gamba contante delle operazioni su titoli, compresa una panoramica dell'organizzazione informatica e un'analisi dei rischi correlati e di come vengono attenuati;

ii)

le norme e le procedure applicabili per garantire il rispetto dei requisiti relativi al carattere definitivo del regolamento di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014;

iii)

il funzionamento e i dispositivi giuridici del processo di consegna contro pagamento, in particolare le procedure utilizzate per affrontare il rischio di credito derivante dalla gamba contante delle operazioni in titoli;

iv)

la selezione, il controllo e la gestione delle interconnessioni con altri terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante, in particolare i pertinenti accordi con terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante;

v)

l'accordo sul livello dei servizi che stabilisce i dettagli delle funzioni che il CSD esternalizza presso l'ente creditizio designato o viceversa e qualsiasi elemento di prova che dimostri il rispetto dei requisiti per l'esternalizzazione di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014;

vi)

l'analisi dettagliata, contenuta nel piano di risanamento del CSD richiedente l'autorizzazione, degli eventuali effetti della fornitura di servizi accessori di tipo bancario sulla fornitura dei servizi di base del CSD;

vii)

la divulgazione di potenziali conflitti di interessi nei dispositivi di governo societario, risultanti dai servizi accessori di tipo bancario, e le misure adottate per risolverli;

viii)

elementi di prova atti a dimostrare che l'ente creditizio dispone della necessaria capacità contrattuale e operativa di accedere rapidamente alle garanzie in titoli situate presso il CSD e relative alla concessione di credito infragiornaliero e, se del caso, di credito a breve termine.

Articolo 93

Requisiti specifici

1.   Se il CSD chiede l'autorizzazione a designare più di un ente creditizio affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario, la domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

le informazioni di cui all'articolo 91, per ciascun ente creditizio designato;

b)

la descrizione del ruolo di ciascun ente creditizio designato e delle relazioni tra di essi.

2.   Se la domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 54, paragrafo2, letteraa) o b), del regolamento (UE) n. 909/2014 è stata presentata dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento, il CSD richiedente l'autorizzazione identifica e comunica all'autorità competente le modifiche sostanziali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, a meno che non abbia già fornito tali informazioni nell'ambito del processo di riesame e valutazione di cui all'articolo 22 dello stesso regolamento.

Articolo 94

Moduli standard e modelli per la domanda

1.   Il CSD richiedente l'autorizzazione presenta una domanda per le autorizzazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 909/2014 nel formato di cui all'allegato III del presente regolamento.

2.   Il CSD richiedente l'autorizzazione presenta la domanda di cui al paragrafo 1 su un supporto durevole.

3.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce un numero di riferimento univoco per ogni documento che presenta nella domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Il CSD richiedente l'autorizzazione assicura che le informazioni presentate nella domanda di cui al paragrafo 1 identifichino chiaramente a quale specifica prescrizione del presente capo fanno riferimento tali informazioni e in quale documento sono fornite.

5.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce alla sua autorità competente un elenco di tutti i documenti presentati nella domanda di cui al paragrafo 1, corredato dei numeri di riferimento.

6.   Tutte le informazioni sono presentate nella lingua indicata dall'autorità competente. L'autorità competente può chiedere al CSD di presentare le stesse informazioni in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 95

Disposizioni transitorie

1.   Le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento sono comunicate all'autorità competente al più tardi sei mesi prima della data di cui all'articolo 96, paragrafo 2.

2.   Le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento sono comunicate all'autorità competente al più tardi sei mesi prima della data di cui all'articolo 96, paragrafo 2.

3.   Le informazioni di cui all'articolo 41, lettere j) e r), e all'articolo 42, paragrafo 1, lettere d), f), h), i) e j), del presente regolamento sono fornite a decorrere dalla data di cui all'articolo 96, paragrafo 2.

Articolo 96

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L'articolo 54 si applica dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, o dell'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014, se posteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(6)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(7)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

Informazioni da includere nella domanda di riconoscimento del CSD di un paese terzo

[Articolo 25, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Informazioni generali

Tipo di informazione

Testo libero

Data della domanda

 

Denominazione sociale della persona giuridica

 

Sede legale

 

Cognome e nome della persona responsabile della domanda

 

Dati di contatto della persona responsabile della domanda

 

Cognome e nome delle altre persone responsabili della conformità del CSD di un paese terzo con il regolamento (UE) n. 909/2014

 

Dati di contatto delle persone responsabili della conformità del CSD di un paese terzo con il regolamento (UE) n. 909/2014

 

Identità degli azionisti o soci che detengono partecipazioni nel capitale del CSD di un paese terzo

 

Identificazione della struttura di gruppo, comprese eventuali imprese figlie e imprese madri del CSD di un paese terzo

 

Elenco degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo intende prestare servizi

 

Informazioni sui servizi di base elencati alla sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD di un paese terzo intende prestare nell'Unione per Stato membro

 

Informazioni sui servizi accessori elencati alla sezione B dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD di un paese terzo intende prestare nell'Unione per Stato membro

 

Informazioni su altri servizi consentiti ma non indicati esplicitamente nell'elenco della sezione B dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD di un paese terzo intende prestare nell'Unione per Stato membro

 

Valuta o valute che il CSD di un paese terzo tratta o intende trattare

 

Dati statistici relativi ai servizi che il CSD di un paese terzo intende prestare nell'Unione per Stato membro

 

Valutazione delle misure che il CSD di un paese terzo intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alle normative nazionali specifiche dello Stato membro o degli Stati membri in cui esso intende prestare i suoi servizi

 

Nel caso in cui il CSD di un paese terzo intenda prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, una descrizione delle misure che tale CSD intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa pertinente dello Stato membro in cui esso intende prestare i servizi, come previsto all'articolo 25, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

Norme e procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari alla data prevista per il regolamento

 

Risorse finanziarie del CSD di un paese terzo, forma e metodi di detenzione di tali risorse e disposizioni per preservarle

 

Elementi di prova del fatto che le norme e le procedure del CSD di un paese terzo siano pienamente conformi alle disposizioni applicabili nel paese terzo in cui questo ha sede, comprese le norme relative ad aspetti prudenziali, organizzativi, di continuità operativa, di ripristino in caso di disastro e di condotta negli affari

 

Informazioni dettagliate in merito ad eventuali accordi di esternalizzazione

 

Norme che disciplinano il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e di contante

 

Informazioni concernenti la partecipazione al sistema di regolamento titoli operato dal CSD di un paese terzo, compresi i criteri di partecipazione e le procedure per la sospensione e il ritiro ordinato dei partecipanti che non soddisfano più tali criteri

 

Norme e procedure per garantire l'integrità delle emissioni di titoli

 

Informazioni sui meccanismi predisposti per garantire la protezione dei titoli dei partecipanti e dei loro clienti

 

Informazioni sui collegamenti del CSD di un paese terzo, sui collegamenti con altre infrastrutture di mercato e sulle modalità di controllo e gestione dei rischi correlati

 

Informazioni sulle regole e procedure da seguire in caso di inadempimento di un partecipante

 

Piano di risanamento

 

Politica di investimento del CSD di un paese terzo

 

Informazioni su procedure atte a garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD in caso di inadempimento del CSD

 

Informazioni su tutti i procedimenti giudiziari o extragiudiziali pendenti, in particolare procedimenti arbitrali o a carattere amministrativo o civile, che possano causare significativi oneri finanziari e di altro genere al CSD di un paese terzo

Informazioni su eventuali decisioni finali derivanti dai procedimenti di cui sopra

 

Informazioni sulla la gestione di conflitti di interessi da parte del CSD di un paese terzo

 

Informazioni da pubblicare sul sito Internet dell'ESMA a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'articolo 25 di tale regolamento

 


ALLEGATO II

Dati riguardanti i servizi accessori del CSD

[Articolo 29 del regolamento (UE) n. 909/2014]

N.

Servizi accessori a norma del regolamento (UE) n. 909/2014

Tipi di dati

A.   Servizi accessori di tipo non bancario del CSD che non comportano rischi di credito o liquidità

1

Organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli

a)

Identificazione delle parti che consegnano/che ricevono;

b)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione di concessione o assunzione di titoli in prestito, compresi il volume e il valore dei titoli e l'ISIN;

c)

finalità di ogni operazione di concessione o assunzione di titoli in prestito;

d)

tipi di garanzie reali;

e)

valutazione delle garanzie reali.

2

Fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie reali per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli

a)

Identificazione delle parti che consegnano/che ricevono;

b)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli e l'ISIN;

c)

tipi di garanzie reali;

d)

finalità dell'uso delle garanzie reali;

e)

valutazione delle garanzie reali.

3

Riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di operazioni;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli e l'ISIN.

4

Fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli e l'ISIN.

5

Supporto al trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli/del contante, i beneficiari dell'operazione e l'ISIN.

6

Servizi per le nuove emissioni, inclusa l'assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compreso l'ISIN.

7

Indirizzamento e trattamento delle istruzioni, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli/del contante, i beneficiari dell'operazione, l'ISIN e le finalità dell'operazione.

8

Istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, mantenimento o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie reali e ad altri servizi accessori

a)

Informazioni dettagliate sui collegamenti tra CSD, compresa l'identificazione dei CSD;

b)

tipi di servizi.

9

Servizi generali di gestione delle garanzie reali in qualità di agente

a)

Identificazione delle parti che consegnano/che ricevono;

b)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli e l'ISIN;

c)

tipi di garanzie reali;

d)

finalità dell'uso delle garanzie reali;

e)

valutazione delle garanzie reali.

10

Informativa

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD fornisce l'informativa;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate sui dati forniti, tra cui la base giuridica e la finalità.

11

Fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altre entità governative o intergovernative

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate sui dati forniti, tra cui la base giuridica e la finalità.

12

Servizi informatici

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta i servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate sui servizi informatici.

B.   Servizi di tipo bancario prestati dal CSD e direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014

13

Fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, ai sensi dell'allegato I, punto 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

dati del conto corrente;

c)

valuta;

d)

importi dei depositi.

14

Apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai detentori di conti titoli, ai sensi dell'allegato I, punto 2, della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compreso il volume e il valore dei titoli/del contante e l'ISIN;

d)

tipi di garanzie reali;

e)

valutazione delle garanzie reali;

f)

finalità delle operazioni;

g)

informazioni riguardanti eventuali incidenti in relazione a tali servizi e azioni correttive, compreso il relativo follow-up.

15

Servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contante e in valuta estera ai sensi dell'allegato I, punto 4, della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compresi il volume del contante e la finalità dell'operazione.

16

Garanzie e impegni di firma relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell'allegato I, punto 6, della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compresi il volume e il valore dei titoli/del contante e la finalità dell'operazione.

17

Attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi creditori dei partecipanti, ai sensi dell'allegato I, punto 7, lettere b) ed e), della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compresi il volume e il valore dei titoli/del contante e la finalità dell'operazione.


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO III

Modelli per la presentazione da parte del CSD della domanda per la designazione di un ente creditizio o la fornitura di servizi accessori di tipo bancario

[Articolo 55 del regolamento (UE) n. 909/2014]

Modello 1

Per richiedere l'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornisce le seguenti informazioni:

Informazioni da presentare

Numero di riferimento univoco del documento

Titolo del documento

Capitolo, sezione o pagina del documento in cui figurano le informazioni

(1)

denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo della sede legale nell'Unione del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

(2)

copia della decisione dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione di presentare la domanda di autorizzazione e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il contenuto del fascicolo della domanda e la sua presentazione

 

 

 

(3)

dati di contatto della persona responsabile della domanda di autorizzazione, laddove si tratti di una persona diversa da quella che presenta la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(4)

elementi di prova che dimostrino l'esistenza di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(5)

elementi di prova attestanti che il CSD richiedente l'autorizzazione soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento

 

 

 

(6)

elementi di prova che dimostrino che il CSD richiedente l'autorizzazione è conforme all'articolo 54, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(7)

dettagli del piano di risanamento di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(8)

un programma di attività che soddisfa le seguenti condizioni:

 

 

 

a)

comprende un elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, che il CSD intende prestare

 

 

 

b)

comprende una spiegazione di come i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 sono direttamente collegati agli eventuali servizi di base o accessori di cui alle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD è autorizzato a prestare

 

 

 

c)

è strutturato secondo l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(9)

elementi di prova a sostegno delle ragioni per non regolare i pagamenti in contanti del sistema di regolamento titoli del CSD mediante conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta del paese in cui si svolge il regolamento

 

 

 

(10)

informazioni dettagliate sui dispositivi volti a garantire che la prestazione dei servizi accessori di tipo bancario per i quali è presentata la domanda non pregiudichi la regolare fornitura dei servizi di base del CSD di cui alla sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare:

 

 

 

a)

la piattaforma informatica utilizzata per il regolamento della gamba contante delle operazioni su titoli, compresa una panoramica dell'organizzazione informatica e un'analisi dei rischi correlati e di come vengono attenuati

 

 

 

b)

il funzionamento e i dispositivi giuridici del processo di consegna contro pagamento e, in particolare, le procedure utilizzate per affrontare il rischio di credito derivante dalla gamba contante delle operazioni in titoli

 

 

 

c)

la selezione, il controllo, la documentazione giuridica e la gestione delle interconnessioni con altri terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante, in particolare i pertinenti accordi con terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante

 

 

 

d)

l'analisi dettagliata nel piano di risanamento del CSD richiedente l'autorizzazione degli eventuali effetti della fornitura di servizi accessori di tipo bancario sulla fornitura dei servizi di base del CSD

 

 

 

e)

la rivelazione di potenziali conflitti di interessi nei dispositivi di governo societario, risultanti dalla fornitura di servizi accessori di tipo bancario, e le misure adottate per risolverli

 

 

 

(11)

se del caso, l'identificazione di eventuali modifiche sostanziali della documentazione fornita per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, utilizzando lo stesso formato di tabella, qualora la documentazione aggiornata non sia già stata fornita nell'ambito del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Qualora la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 sia presentata contemporaneamente alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del presente regolamento, il CSD richiedente fornisce le seguenti informazioni:

1

Nome della persona responsabile della domanda, laddove si tratti di una persona diversa da quella che presenta la domanda di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014

2

Dati di contatto della persona responsabile della domanda, laddove si tratti di una persona diversa da quella che presenta la domanda di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014

3

Data di ricevimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a)

Modello 2

Per richiedere l'autorizzazione a designare un ente creditizio separato affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornisce le seguenti informazioni:

Informazioni da presentare

Numero di riferimento univoco del documento

Titolo del documento

Capitolo, sezione o pagina del documento in cui figurano le informazioni

(1)

denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo della sede legale nell'Unione del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

(2)

copia della decisione dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione di presentare la domanda di autorizzazione e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il contenuto del fascicolo della domanda e la sua presentazione

 

 

 

(3)

dati di contatto della persona responsabile della domanda di autorizzazione, nel caso in cui tale persona non corrisponda a quella che presenta la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(4)

denominazione sociale, forma giuridica e sede legale nell'Unione dell'ente creditizio designato a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(5)

elementi di prova attestanti che l'ente creditizio di cui al punto 4 ha ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(6)

statuto e, se del caso, altra documentazione statutaria dell'ente creditizio designato

 

 

 

(7)

assetto proprietario dell'ente creditizio designato, compresa l'identità dei suoi azionisti

 

 

 

(8)

individuazione di tutti gli azionisti comuni del CSD richiedente l'autorizzazione e dell'ente creditizio designato e di eventuali partecipazioni tra il CSD richiedente l'autorizzazione e l'ente creditizio designato

 

 

 

(9)

elementi di prova attestanti che l'ente creditizio designato soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(10)

elementi di prova, compresi l'atto costitutivo, i bilanci, le relazioni di audit, le relazioni dei comitati dei rischi e altri documenti, che dimostrino che l'ente creditizio designato è conforme all'articolo 54, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(11)

dettagli del piano di risanamento di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(12)

un programma di attività che soddisfa le seguenti condizioni:

 

 

 

a)

comprende un elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, che il CSD intende prestare

 

 

 

b)

comprende una spiegazione di come i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 sono direttamente collegati agli eventuali servizi di base o accessori di cui alle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione è autorizzato a prestare

 

 

 

c)

è strutturato secondo l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(13)

informazioni dettagliate sulle ragioni per non regolare i pagamenti in contanti del sistema di regolamento titoli del CSD mediante conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta del paese in cui si svolge il regolamento

 

 

 

(14)

informazioni dettagliate sull'organizzazione strutturale delle relazioni tra il CSD e l'ente creditizio designato, e in particolare:

 

 

 

a)

la piattaforma informatica utilizzata per il regolamento della gamba contante delle operazioni su titoli, compresa una panoramica dell'organizzazione informatica e un'analisi dei rischi correlati e di come vengono attenuati

 

 

 

b)

le norme e le procedure applicabili per garantire il rispetto delle disposizioni relative al carattere definitivo del regolamento di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

c)

il funzionamento e i dispositivi giuridici del processo di consegna contro pagamento e, in particolare, le procedure utilizzate per affrontare il rischio di credito derivante dalla gamba contante delle operazioni in titoli

 

 

 

d)

la selezione, il controllo e la gestione delle interconnessioni con altri terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante, in particolare i pertinenti accordi con terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante

 

 

 

e)

l'accordo sul livello dei servizi che stabilisce i dettagli delle funzioni che il CSD esternalizza all'ente creditizio designato e qualsiasi elemento di prova che dimostri il rispetto dei requisiti per l'esternalizzazione di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

f)

l'analisi dettagliata, contenuta nel piano di risanamento del CSD richiedente l'autorizzazione, degli eventuali effetti della fornitura di servizi accessori di tipo bancario sulla fornitura dei servizi di base del CSD

 

 

 

g)

la divulgazione di potenziali conflitti di interessi nei dispositivi di governo societario, risultanti dai servizi accessori di tipo bancario, e le misure adottate per risolverli

 

 

 

h)

elementi di prova atti a dimostrare che l'ente creditizio dispone della necessaria capacità contrattuale e operativa di accedere rapidamente alle garanzie reali in titoli situate presso il CSD e relative alla concessione di credito infragiornaliero e, se del caso, di credito a breve termine

 

 

 

(15)

se del caso, l'identificazione di eventuali modifiche della documentazione fornita per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, utilizzando lo stesso formato di tabella, qualora la documentazione aggiornata non sia già stata fornita nell'ambito del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Qualora la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 sia presentata contemporaneamente alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del presente regolamento, occorre fornire le seguenti informazioni:

1

Denominazione sociale dell'entità designata per fornire servizi accessori di tipo bancario

2

Indirizzo della sede legale

3

Nome della persona responsabile della domanda

4

Dati di contatto della persona responsabile della domanda

5

Identificazione dell'eventuale impresa madre dell'ente creditizio designato (o degli enti creditizi designati)

6

Autorità competente dell'ente creditizio designato (o degli enti creditizi designati)

7

Data di ricevimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/116


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/393 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e le procedure per la segnalazione e la trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 gli internalizzatori di regolamento e le autorità competenti devono segnalare e trasmettere informazioni sui regolamenti internalizzati utilizzando formati standard, modelli e procedure. Formati standard, modelli e procedure devono essere utilizzati anche dalle autorità competenti quando informano l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in merito ai rischi potenziali derivanti dall'attività di regolamento.

(2)

Al fine di agevolare l'attuazione, da parte dei partecipanti al mercato, delle procedure e dei processi connessi agli obblighi di segnalazione dei regolamenti internalizzati e di ridurre al minimo le spese connesse, le informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando i codici specificati nelle norme pubblicate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, se disponibili.

(3)

Al fine di agevolare il trattamento di grandi volumi di dati in modo coerente ed efficiente, le segnalazioni dovrebbero essere trasmesse in un formato leggibile da un dispositivo informatico.

(4)

Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento possono richiedere modifiche significative dei sistemi informatici, verifiche di mercato e adeguamenti delle disposizioni prese dagli enti interessati in ottemperanza agli obblighi giuridici. È pertanto necessario lasciare a tali enti il tempo sufficiente per predisporre l'applicazione degli obblighi medesimi.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(6)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli internalizzatori di regolamento utilizzano il modello di cui all'allegato I del presente regolamento quando trasmettono le segnalazioni all'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014. La segnalazione è trasmessa entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre dell'anno civile.

La prima segnalazione ai sensi del primo comma è trasmessa entro 10 giorni lavorativi dalla fine del primo trimestre successivo al 10 marzo 2019.

2.   L'autorità competente utilizza il modello di cui all'allegato I del presente regolamento quando trasmette all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le informazioni ricevute a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014. Tali informazioni sono trasmesse entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento di ciascuna delle segnalazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Il modello di cui all'allegato I è compilato conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

4.   L'autorità competente utilizza il modello di cui all'allegato III quando informa l'ESMA in merito ai rischi potenziali derivanti dall'attività di regolamento internalizzato. Le informazioni sui potenziali rischi derivanti dall'attività di regolamento internalizzato sono trasmesse entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre dell'anno civile. L'autorità competente compila tale modello conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IV.

5.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono trasmesse in un formato leggibile da un dispositivo informatico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Modello per la segnalazione e la trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati

Regolamento internalizzato

Informazioni sull'internalizzatore di regolamento

 

C0010

Codice del paese

R0010

 

Data e ora della segnalazione

R0020

 

Periodo di segnalazione

R0030

 

LEI

R0040

 

Nome della persona responsabile

R0050

 

Funzione della persona responsabile

R0060

 

Numero di telefono

R0070

 

Indirizzo di posta elettronica

R0080

 

 

Aggregato

Tasso

Regolato

Non andato a buon fine (mancato)

Totale

Non andato a buon fine (mancato)

Volume

Valore (EUR)

Volume

Valore (EUR)

Volume

Valore (EUR)

Volume %

Valore %

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Totale generale

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi indicizzati quotati (ETF) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote di emissione

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri strumenti finanziari

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di operazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisto o vendita di titoli

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni su titoli

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di cliente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimenti di contante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale trasferimenti di contante

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni su ciascun CSD emittente

 

C0100

Identificativo del CSD emittente

R0270

 

Codice del paese del CSD emittente

R0280

 

 

Aggregato

Tasso

Regolato

Non andato a buon fine (mancato)

Totale Regolato/Non andato a buon fine (mancato)

Non andato a buon fine (mancato)

Volume

Valore (EUR)

Volume

Valore (EUR)

Volume

Valore (EUR)

Volume %

Valore %

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Totale generale

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote di emissione

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri strumenti finanziari

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di operazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisto o vendita di titoli

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni su titoli

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di cliente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimenti di contante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale trasferimenti di contante

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


ALLEGATO II

Istruzioni per la compilazione del modello per la segnalazione e la trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati

La colonna «Riferimento della cella» della tabella in appresso indica gli elementi da segnalare indicando le colonne e le righe, come illustrato nel modello di cui all'allegato I. Le informazioni nelle colonne da C0100 a C0180 e nelle righe da R0270 a R0460 sono comunicate per ciascun CSD emittente.

Le informazioni nelle colonne C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 e C0150 relative ai volumi aggregati sono comunicate con un numero intero espresso utilizzando fino a 20 caratteri numerici senza decimali.

Le informazioni nelle colonne C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 e C0160 relative ai valori aggregati sono comunicate con un valore espresso utilizzando fino a 20 caratteri numerici inclusi i decimali. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico ed è almeno preceduto da un carattere e seguito da due caratteri. Come separatore decimale è utilizzato il punto.

Le informazioni nelle colonne C0080, C0090, C00170 e C00180 per i tassi sono comunicate in valore percentuale con al massimo due decimali.

Se non occorre segnalare alcuna attività, le colonne da C0020 a C0090 e da C0110 a C0180 sono compilate con il valore zero.

N.

Riferimento della cella

Voce

Istruzione

1

C0010, R0010

Codice del paese

Indicare il codice a due caratteri ISO 3166 del paese di stabilimento dell'internalizzatore di regolamento.

2

C0010, R0020

Data e ora della segnalazione

Per le segnalazioni dell'internalizzatore di regolamento all'autorità competente indicare il codice della data ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC (AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ).

Per le segnalazioni dell'autorità competente all'ESMA indicare il codice della data ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC (AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ).

3

C0010, R0030

Periodo di segnalazione

Indicare il codice ISO 8601 (AAAA-MM-GG) della data corrispondente all'ultimo giorno del periodo di segnalazione.

4

C0010, R0040

Identificativo dell'internalizzatore di regolamento

Inserire il codice di identificazione dell'internalizzatore di regolamento, utilizzando l'identificativo della persona giuridica (LEI).

5

C0010, R0050

Nome della persona responsabile

Per le segnalazioni dell'internalizzatore di regolamento all'autorità competente, indicare il nome della persona responsabile della segnalazione presso l'internalizzatore di regolamento.

Per le segnalazioni dell'autorità competente all'ESMA, indicare il nome della persona di riferimento presso l'autorità competente.

6

C0010, R0060

Funzione della persona responsabile

Per le segnalazioni dell'internalizzatore di regolamento all'autorità competente, indicare la funzione della persona responsabile della segnalazione presso l'internalizzatore di regolamento.

Per le segnalazioni dell'autorità competente all'ESMA, indicare la funzione della persona di riferimento presso l'autorità competente.

7

C0010, R0070

Numero di telefono

Per le segnalazioni dell'internalizzatore di regolamento all'autorità competente, indicare il numero di telefono della persona responsabile della segnalazione presso l'internalizzatore di regolamento.

Per le segnalazioni dell'autorità competente all'ESMA, indicare il numero di telefono della persona di riferimento presso l'autorità competente.

8

C0010, R0080

Indirizzo di posta elettronica

Per le segnalazioni dell'internalizzatore di regolamento all'autorità competente, indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona responsabile della segnalazione presso l'internalizzatore di regolamento.

Per le segnalazioni dell'autorità competente all'ESMA, indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento presso l'autorità competente.

9

C0100, R0270

Identificativo del CSD emittente

Indicare il codice di identificazione del CSD, utilizzando il LEI.

Se non sono disponibili informazioni relative al CSD emittente, si utilizzano i primi due caratteri dei codici ISIN.

10

C0100, R0280

Codice del paese del CSD emittente

Indicare il codice a due caratteri ISO 3166 del paese di stabilimento del CSD emittente.

11

C0020, R0090

C0110, R0290

Totale generale

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione.

12

C0030, R0090

C0120, R0290

Totale generale

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate nel periodo oggetto della segnalazione.

13

C0040, R0090

C0130, R0290

Totale generale

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

14

C0050, R0090

C0140, R0290

Totale generale

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

15

C0060, R0090

C0150, R0290

Totale generale

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

16

C0070, R0090

C0160, R0290

Totale generale

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

17

C0080, R0090

C0170, R0290

Totale generale

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

18

C0090, R0090

C0180, R0290

Totale generale

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

19

C0020, R0100

C0110, R0300

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione.

20

C0030, R0100

C0120, R0300

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

21

C0040, R0100

C0130, R0300

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

22

C0050, R0100

C0140, R0300

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

23

C0060, R0100

C0150, R0300

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

24

C0070, R0100

C0160, R0300

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

25

C0080, R0100

C0170, R0300

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

26

C0090, R0100

C0180, R0300

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

27

C0020, R0110

C0110, R0310

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

28

C0030, R0110

C0120, R0310

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate nel debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

29

C0040, R0110

C0130, R0310

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato nel debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

30

C0050, R0110

C0140, R0310

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato nel debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

31

C0060, R0110

C0150, R0310

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

32

C0070, R0110

C0160, R0310

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

33

C0080, R0110

C0170, R0310

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

34

C0090, R0110

C0180, R0310

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

35

C0020, R0120

C0110, R0320

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della predetta direttiva nel periodo oggetto della segnalazione.

36

C0030, R0120

C0120, R0320

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

Volume aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della predetta direttiva nel periodo oggetto della segnalazione.

37

C0040, R0120

C0130, R0320

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della predetta direttiva non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

38

C0050, R0120

C0140, R0320

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della predetta direttiva non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

39

C0060, R0120

C0150, R0320

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della predetta direttiva nel periodo oggetto della segnalazione.

40

C0070, R0120

C0160, R0320

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

Volume totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della predetta direttiva nel periodo oggetto della segnalazione.

41

C0080, R0120

C0170, R0320

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della predetta direttiva nel periodo oggetto della segnalazione.

42

C0090, R0120

C0180, R0320

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della predetta direttiva nel periodo oggetto della segnalazione.

43

C0020, R0130

C0110, R0330

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

44

C0030, R0130

C0120, R0330

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

45

C0040, R0130

C0130, R0330

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

46

C0050, R0130

C0140, R0330

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

47

C0060, R0130

C0150, R0330

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

48

C0070, R0130

C0160, R0330

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

49

C0080, R0130

C0170, R0330

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

50

C0090, R0130

C0180, R0330

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

51

C0020, R0140

C0110, R0340

Fondi indicizzati quotati (ETF) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento in fondi indicizzati quotati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

52

C0030, R0140

C0120, R0340

ETF ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate in fondi indicizzati quotati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

53

C0040, R0140

C0130, R0340

ETF ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per i fondi indicizzati quotati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

54

C0050, R0140

C0140, R0340

ETF ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato in fondi indicizzati quotati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

55

C0060, R0140

C0150, R0340

ETF ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in fondi indicizzati quotati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

56

C0070, R0140

C0160, R0340

ETF ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in fondi indicizzati quotati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

57

C0080, R0140

C0170, R0340

ETF ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in fondi indicizzati quotati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

58

C0090, R0140

C0180, R0340

ETF ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in fondi indicizzati quotati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

59

C0020, R0150

C0110, R0350

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento in quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati nel periodo oggetto della segnalazione.

60

C0030, R0150

C0120, R0350

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate in quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati nel periodo oggetto della segnalazione.

61

C0040, R0150

C0130, R0350

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per le quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

62

C0050, R0150

C0140, R0350

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per le quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

63

C0060, R0150

C0150, R0350

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in quote di organismi di investimento collettivi diversi dai fondi indicizzati quotati nel periodo oggetto della segnalazione.

64

C0070, R0150

C0160, R0350

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati nel periodo oggetto della segnalazione.

65

C0080, R0150

C0170, R0350

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati nel periodo oggetto della segnalazione.

66

C0090, R0150

C0180, R0350

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in quote di organismi di investimento collettivo diversi dai fondi indicizzati quotati nel periodo oggetto della segnalazione.

67

C0020, R0160

C0110, R0360

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento in strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

68

C0030, R0160

C0120, R0360

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate in strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

69

C0040, R0160

C0130, R0360

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato in strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione

70

C0050, R0160

C0140, R0360

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato in strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

71

C0060, R0160

C0150, R0360

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

72

C0070, R0160

C0160, R0360

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

73

C0080, R0160

C0170, R0360

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

74

C0090, R0160

C0180, R0360

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE nel periodo oggetto della segnalazione.

75

C0020, R0170

C0110, R0370

Quote di emissione

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento in quote di emissione nel periodo oggetto della segnalazione.

76

C0030, R0170

C0120, R0370

Quote di emissione

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate in quote di emissione nel periodo oggetto della segnalazione.

77

C0040, R0170

C0130, R0370

Quote di emissione

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato in quote di emissione non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

78

C0050, R0170

C0140, R0370

Quote di emissione

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato in quote di emissione non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

79

C0060, R0170

C0150, R0370

Quote di emissione

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in quote di emissione nel periodo oggetto della segnalazione.

80

C0070, R0170

C0160, R0370

Quote di emissione

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in quote di emissione nel periodo oggetto della segnalazione.

81

C0080, R0170

C0170, R0370

Quote di emissione

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in quote di emissione nel periodo oggetto della segnalazione.

82

C0090, R0170

C0180, R0370

Quote di emissione

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in quote di emissione nel periodo oggetto della segnalazione.

83

C0020, R0180

C0110, R0380

Altri strumenti finanziari

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento in altri strumenti finanziari nel periodo oggetto della segnalazione.

84

C0030, R0180

C0120, R0380

Altri strumenti finanziari

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate in altri strumenti finanziari nel periodo oggetto della segnalazione.

85

C0040, R0180

C0130, R0380

Altri strumenti finanziari

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per altri strumenti finanziari non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

86

C0050, R0180

C0140, R0380

Altri strumenti finanziari

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per altri strumenti finanziari non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

87

C0060, R0180

C0150, R0380

Altri strumenti finanziari

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in altri strumenti finanziari nel periodo oggetto della segnalazione.

88

C0070, R0180

C0160, R0380

Altri strumenti finanziari

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in altri strumenti finanziari nel periodo oggetto della segnalazione.

89

C0080, R0180

C0170, R0380

Altri strumenti finanziari

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in altri strumenti finanziari nel periodo oggetto della segnalazione.

90

C0090, R0180

C0180, R0380

Altri strumenti finanziari

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, in altri strumenti finanziari nel periodo oggetto della segnalazione.

91

C0020, R0190

C0110, R0390

Acquisto o vendita di titoli

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per l'acquisto o la vendita di titoli regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione.

92

C0030, R0190

C0120, R0390

Acquisto o vendita di titoli

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per l'acquisto o la vendita di titoli regolate nel periodo oggetto della segnalazione.

93

C0040, R0190

C0130, R0390

Acquisto o vendita di titoli

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per l'acquisto o la vendita di titoli non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

94

C0050, R0190

C0140, R0390

Acquisto o vendita di titoli

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per l'acquisto o la vendita di titoli non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

95

C0060, R0190

C0150, R0390

Acquisto o vendita di titoli

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per l'acquisto o la vendita di titoli, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

96

C0070, R0190

C0160, R0390

Acquisto o vendita di titoli

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per l'acquisto o la vendita di titoli, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

97

C0080, R0190

C0170, R0390

Acquisto o vendita di titoli

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per l'acquisto o la vendita di titoli, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

98

C0090, R0190

C0180, R0390

Acquisto o vendita di titoli

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per l'acquisto o la vendita di titoli, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

99

C0020, R0200

C0110, R0400

Operazioni di gestione delle garanzie

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di gestione delle garanzie regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di gestione delle garanzie sono indicate come segue:

garanzia in entrata: COLI;

garanzia in uscita: COLO;

operazione di collateralizzazione con la banca centrale: CNCB.

100

C0030, R0200

C0120, R0400

Operazioni di gestione delle garanzie

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di gestione delle garanzie regolate nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di gestione delle garanzie sono indicate come segue:

garanzia in entrata: COLI

garanzia in uscita: COLO

operazione di collateralizzazione con la banca centrale: CNCB

101

C0040, R0200

C0130, R0400

Operazioni di gestione delle garanzie

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di gestione delle garanzie non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di gestione delle garanzie sono indicate come segue:

garanzia in entrata: COLI

garanzia in uscita: COLO

operazione di collateralizzazione con la banca centrale: CNCB

102

C0050, R0200

C0140, R0400

Operazioni di gestione delle garanzie

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di gestione delle garanzie non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di gestione delle garanzie sono indicate come segue:

garanzia in entrata: COLI

garanzia in uscita: COLO

operazione di collateralizzazione con la banca centrale: CNCB

103

C0060, R0200

C0150, R0400

Operazioni di gestione delle garanzie

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di gestione delle garanzie, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di gestione delle garanzie sono indicate come segue:

garanzia in entrata: COLI

garanzia in uscita: COLO

operazione di collateralizzazione con la banca centrale: CNCB

104

C0070, R0200

C0160, R0400

Operazioni di gestione delle garanzie

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di gestione delle garanzie, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di gestione delle garanzie sono indicate come segue:

garanzia in entrata: COLI

garanzia in uscita: COLO

operazione di collateralizzazione con la banca centrale: CNCB

105

C0080, R0200

C0170, R0400

Operazioni di gestione delle garanzie

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di gestione delle garanzie, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di gestione delle garanzie sono indicate come segue:

garanzia in entrata: COLI

garanzia in uscita: COLO

operazione di collateralizzazione con la banca centrale: CNCB

106

C0090, R0200

C0180, R0400

Operazioni di gestione delle garanzie

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di gestione delle garanzie, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di gestione delle garanzie sono indicate come segue:

garanzia in entrata: COLI

garanzia in uscita: COLO

operazione di collateralizzazione con la banca centrale: CNCB

107

C0020, R0210

C0110, R0410

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per la concessione e l'assunzione di titoli in prestito regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione.

108

C0030, R0210

C0120, R0410

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per la concessione e l'assunzione di titoli in prestito regolate nel periodo oggetto della segnalazione.

109

C0040, R0210

C0130, R0410

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per la concessione e l'assunzione di titoli in prestito non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

110

C0050, R0210

C0140, R0410

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per la concessione e l'assunzione di titoli in prestito non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

111

C0060, R0210

C0150, R0410

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per la concessione e l'assunzione di titoli in prestito, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

112

C0070, R0210

C0160, R0410

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per la concessione e l'assunzione di titoli in prestito, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

113

C0080, R0210

C0170, R0410

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per la concessione e l'assunzione di titoli in prestito, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

114

C0090, R0210

C0180, R0410

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per la concessione e l'assunzione di titoli in prestito, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

115

C0020, R0220

C0110, R0420

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di vendita con patto di riacquisto regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono indicate come:

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto: REPU

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo: RVPO

contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti: TRPO

contratti di vendita con patto di riacquisto passivi tripartiti: TRVO

operazioni di buy sell back: BSBK

operazioni di sell buy back: SBBK

116

C0030, R0220

C0120, R0420

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di vendita con patto di riacquisto regolate nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono indicate come:

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto: REPU

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo: RVPO

contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti: TRPO

contratti di vendita con patto di riacquisto passivi tripartiti: TRVO

operazioni di buy sell back: BSBK

operazioni di sell buy back: SBBK

117

C0040, R0220

C0130, R0420

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di vendita con patto di riacquisto non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono indicate come:

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto: REPU

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo: RVPO

contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti: TRPO

contratti di vendita con patto di riacquisto passivi tripartiti: TRVO

operazioni di buy sell back: BSBK

operazioni di sell buy back: SBBK

118

C0050, R0220

C0140, R0420

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di vendita con patto di riacquisto non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono indicate come:

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto: REPU

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo: RVPO

contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti: TRPO

contratti di vendita con patto di riacquisto passivi tripartiti: TRVO

operazioni di buy sell back: BSBK

operazioni di sell buy back: SBBK

119

C0060, R0220

C0150, R0420

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono indicate come:

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto: REPU

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo: RVPO

contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti: TRPO

contratti di vendita con patto di riacquisto passivi tripartiti: TRVO

operazioni di buy sell back: BSBK

operazioni di sell buy back: SBBK

120

C0070, R0220

C0160, R0420

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono indicate come:

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto: REPU

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo: RVPO

contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti: TRPO

contratti di vendita con patto di riacquisto passivi tripartiti: TRVO

operazioni di buy sell back: BSBK

operazioni di sell buy back: SBBK

121

C0080, R0220

C0170, R0420

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono indicate come:

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto: REPU

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo: RVPO

contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti: TRPO

contratti di vendita con patto di riacquisto passivi tripartiti: TRVO

operazioni di buy sell back: BSBK

operazioni di sell buy back: SBBK

122

C0090, R0220

C0180, R0420

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono indicate come:

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto: REPU

operazioni disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo: RVPO

contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti: TRPO

contratti di vendita con patto di riacquisto passivi tripartiti: TRVO

operazioni di buy sell back: BSBK

operazioni di sell buy back: SBBK

123

C0020, R0230

C0110, R0430

Altre operazioni su titoli

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per altre operazioni su titoli regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione.

124

C0030, R0230

C0120, R0430

Altre operazioni su titoli

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per altre operazioni su titoli regolate nel periodo oggetto della segnalazione.

125

C0040, R0230

C0130, R0430

Altre operazioni su titoli

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per altre operazioni su titoli non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

126

C0050, R0230

C0140, R0430

Altre operazioni su titoli

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per altre operazioni su titoli non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

127

C0060, R0230

C0150, R0430

Altre operazioni su titoli

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per altre operazioni su titoli, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

128

C0070, R0230

C0160, R0430

Altre operazioni su titoli

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per altre operazioni su titoli sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

129

C0080, R0230

C0170, R0430

Altre operazioni su titoli

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per altre operazioni su titoli, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

130

C0090, R0230

C0180, R0430

Altre operazioni su titoli

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per altre operazioni su titoli, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

131

C0020, R0240

C0110, R0440

Clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione.

132

C0030, R0240

C0120, R0440

Clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE regolate nel periodo oggetto della segnalazione.

133

C0040, R0240

C0130, R0440

Clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

134

C0050, R0240

C0140, R0440

Clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

135

C0060, R0240

C0150, R0440

Clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

136

C0070, R0240

C0160, R0440

Clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

137

C0080, R0240

C0170, R0440

Clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

138

C0090, R0240

C0180, R0440

Clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

139

C0020, R0250

C0110, R0450

Clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione.

140

C0030, R0250

C0120, R0450

Clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE regolate nel periodo oggetto della segnalazione.

141

C0040, R0250

C0130, R0450

Clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

142

C0050, R0250

C0140, R0450

Clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

143

C0060, R0250

C0150, R0450

Clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

144

C0070, R0250

C0160, R0450

Clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

145

C0080, R0250

C0170, R0450

Clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

146

C0090, R0250

C0180, R0450

Clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato per i clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

147

C0020, R0260

C0110, R0460

Totale trasferimenti di contante

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato in trasferimenti di contante regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione.

148

C0030, R0260

C0120, R0460

Totale trasferimenti di contante

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato in trasferimenti di contante regolate nel periodo oggetto della segnalazione.

149

C0040, R0260

C0130, R0460

Totale trasferimenti di contante

Volume aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato in trasferimenti di contante non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

150

C0050, R0260

C0140, R0460

Totale trasferimenti di contante

Valore aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato in trasferimenti di contante non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

151

C0060, R0260

C0150, R0460

Totale trasferimenti di contante

Volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato in trasferimenti di contante, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

152

C0070, R0260

C0160, R0460

Totale trasferimenti di contante

Valore totale aggregato, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato in trasferimenti di contante sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine nel periodo oggetto della segnalazione.

153

C0080, R0260

C0170, R0460

Totale trasferimenti di contante

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al volume totale aggregato delle istruzioni di regolamento internalizzato in trasferimenti di contante, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.

154

C0090, R0260

C0180, R0460

Totale trasferimenti di contante

Tasso delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine rispetto al valore totale, espresso in euro, delle istruzioni di regolamento internalizzato in trasferimenti di contante, sia regolate dall'internalizzatore di regolamento che non andate a buon fine, nel periodo oggetto della segnalazione.


ALLEGATO III

Modello relativo alle informazioni sui rischi potenziali

Rischi potenziali

Identificazione dell'autorità competente segnalante

 

C0010

Nome dell'autorità competente:

R0010

 

Data e ora della segnalazione

R0020

 

Periodo di segnalazione

R0030

 

Nome della persona di riferimento

R0040

 

Funzione della persona di riferimento

R0050

 

Numero di telefono della persona di riferimento

R0060

 

Indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento

R0070

 

Indicazione dei rischi potenziali derivanti dall'attività di regolamento internalizzato nel paese

Indicazione dei rischi potenziali derivanti dall'attività di regolamento internalizzato nel paese

R0080

 


ALLEGATO IV

Istruzioni per la compilazione del modello relativo alle informazioni sui rischi potenziali

La colonna «Riferimento della cella» della tabella in appresso indica gli elementi da segnalare indicando le colonne e le righe, come illustrato nel modello di cui all'allegato III.

N.

Riferimento della cella

Voce

Istruzione

1

C0010, R0010

Nome dell'autorità competente

Nome completo dell'autorità competente.

2

C0010, R0020

Data e ora della segnalazione

Per le segnalazioni dell'autorità competente indicare il codice della data ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC (AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ).

2

C0010, R0030

Periodo di segnalazione

Indicare il codice ISO 8601 (AAAA-MM-GG) della data corrispondente all'ultimo giorno del periodo di segnalazione.

2

C0010, R0040

Nome della persona di riferimento

Persona responsabile per la compilazione del modello relativo alle informazioni sui rischi potenziali presso l'autorità competente.

3

C0010, R0050

Funzione della persona di riferimento

Funzione della persona responsabile per la compilazione del modello relativo alle informazioni sui rischi potenziali presso l'autorità competente.

4

C0010, R0060

Numero di telefono della persona di riferimento

Numero di telefono della persona responsabile per la compilazione del modello relativo alle informazioni sui rischi potenziali presso l'autorità competente.

5

C0010, R0070

Indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento

Indirizzo di posta elettronica della persona responsabile per la compilazione del modello relativo alle informazioni sui rischi potenziali presso l'autorità competente.

6

C0010, R0080

Indicazione dei rischi potenziali derivanti dall'attività di regolamento internalizzato nel paese.

Testo libero.


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/145


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/394 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per l'autorizzazione, il riesame e la valutazione dei depositari centrali di titoli, per la cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, per la consultazione delle autorità coinvolte nell'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario, per l'accesso riguardante i depositari centrali di titoli, nonché per quanto riguarda il formato dei dati che devono essere conservati dai depositari centrali di titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 10, l'articolo 22, paragrafo 11, l'articolo 24, paragrafo 8, l'articolo 29, paragrafo 4, l'articolo 33, paragrafo 6, l'articolo 49, paragrafo 6, l'articolo 52, paragrafo 4, l'articolo 53, paragrafo 5, e l'articolo 55, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, poiché riguardano tutte gli obblighi di vigilanza riguardanti i depositari centrali di titoli (CSD). Per garantire la coerenza tra tali disposizioni e favorire una visione globale e un accesso unico alle persone soggette a tali obblighi, è opportuno riunire tutte le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, all'articolo 22, paragrafo 11, all'articolo 24, paragrafo 8, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 53, paragrafo 5, e all'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 in un regolamento unico.

(2)

Le informazioni da comunicare all'autorità competente nella domanda di autorizzazione di un CSD e ai fini del riesame e della valutazione dovrebbero essere fornite su un supporto durevole.

(3)

Al fine di agevolare una rapida identificazione delle informazioni presentate da un CSD, tutti i documenti forniti all'autorità competente, compresi quelli forniti con la domanda di autorizzazione, dovrebbero recare un numero di riferimento univoco. Le informazioni presentate nel quadro del processo di riesame e valutazione delle attività dei CSD dovrebbero contenere indicazioni precise per quanto riguarda le modifiche dei documenti che sono stati presentati nel corso di tale processo.

(4)

Al fine di agevolare la cooperazione tra autorità nel caso in cui i CSD prestano servizi transfrontalieri o creano succursali, è necessario prevedere norme armonizzate, moduli e procedure per tale cooperazione.

(5)

I dati dei CSD dovrebbero essere tra loro comparabili affinché le autorità autorizzate ad accedervi a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 possano assolvere le loro funzioni in maniera efficace e uniforme. Inoltre, l'uso di formati comuni in tutte le infrastrutture del mercato finanziario dovrebbe promuovere il più ampio uso di detti formati da parte di un'ampia gamma di partecipanti al mercato, promuovendo in tal modo la standardizzazione. La standardizzazione delle procedure e dei formati di dati per i CSD dovrebbe altresì ridurre i costi per i partecipanti al mercato e facilitare i compiti delle autorità di vigilanza e di regolamentazione.

(6)

Per garantire la coerenza dei dati conservati, tutte le persone giuridiche che si avvalgono dei servizi di un CSD dovrebbero essere identificate con un codice unico identificativo delle persone giuridiche (LEI). L'uso del LEI è già previsto a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (2) e dovrebbe essere obbligatorio ai fini della conservazione dei dati da parte dei CSD. L'uso di formati proprietari da parte dei CSD dovrebbe essere limitato ai processi interni, ma ai fini della segnalazione e per fornire informazioni alle autorità competenti qualsiasi codice interno dovrebbe essere opportunamente convertito in una norma accettata a livello mondiale come il LEI. I titolari dei conti che non sono partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dai CSD, per esempio nel caso dei sistemi di detenzione diretta dei titoli, e i clienti dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dai CSD dovrebbero poter continuare ad essere identificati mediante gli identificativi nazionali, se disponibili.

(7)

Al fine di garantire un approccio armonizzato per quanto riguarda il trattamento dei reclami relativi all'accesso dei partecipanti ai CSD, all'accesso degli emittenti ai CSD, all'accesso tra CSD e all'accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato, dovrebbero essere utilizzati moduli standard e modelli che specificano i rischi identificati e la valutazione dei rischi identificati che motivano il rifiuto dell'accesso.

(8)

Al fine di facilitare la consultazione, da parte dell'autorità competente di un CSD, di altre autorità interessate di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 prima di concedere o rifiutare l'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario, è necessario prevedere un processo efficace e strutturato di consultazione. Per facilitare la cooperazione tempestiva delle autorità interessate e consentire a ciascuna di loro di fornire un parere motivato concernente la domanda, i documenti e i dati allegati a una domanda dovrebbero essere organizzati secondo modelli comuni.

(9)

Al fine di garantire la certezza del diritto e un'applicazione uniforme della legge, taluni obblighi previsti dal presente regolamento in materia di misure relative alla disciplina di regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali misure.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.

(11)

Conformemente al regolamento (UE) n. 909/2014, nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, l'ESMA ha operato in stretta collaborazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AUTORIZZAZIONE DEL CSD

[Articolo 17, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 1

Moduli standard, modelli e procedure per la presentazione della domanda

1.   Il depositario centrale di titoli che richiede l'autorizzazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014 («CSD richiedente l'autorizzazione») presenta la domanda su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione (4), compilando il modulo standard e i modelli di cui all'allegato I.

2.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce all'autorità competente un elenco di tutti i documenti che accompagnano la domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

a)

il numero di riferimento univoco di ciascun documento;

b)

il titolo di ciascun documento;

c)

il capitolo, la sezione o la pagina di ciascun documento in cui figurano le informazioni pertinenti.

3.   Tutte le informazioni sono presentate nella lingua indicata dall'autorità competente. L'autorità competente può chiedere al CSD di presentare le stesse informazioni in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

4.   Il CSD richiedente l'autorizzazione che rientra in uno dei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 fornisce all'autorità competente l'elenco delle autorità competenti da consultare, incluse le persone di contatto di dette autorità.

CAPO II

RIESAME E VALUTAZIONE

[Articolo 22, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 2

Moduli standard e modelli per la trasmissione di informazioni

1.   Il CSD fornisce le informazioni di cui all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione su un supporto durevole.

2.   Le informazioni fornite dal CSD sono presentate tramite il modulo standard e i modelli di cui all'allegato II e, ove rilevante, il modello di cui alla tabella 2 dell'allegato I. Riguardo al modello di cui alla tabella 2 dell'allegato I, esso presenta un'ulteriore colonna che specifica il capitolo, la sezione e la pagina del documento al quale sono state apportate modifiche durante il periodo del riesame e un'altra colonna aggiuntiva per fornire eventuali spiegazioni in proposito.

Articolo 3

Procedura relativa alla trasmissione di informazioni

1.   L'autorità competente comunica al CSD le seguenti informazioni:

a)

la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

la data di inizio e di conclusione del periodo del riesame di cui all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/392;

c)

la lingua nella quale sono presentate tutte le informazioni. L'autorità competente può chiedere al CSD di presentare le stesse informazioni in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

L'autorità competente comunica al CSD senza indebito ritardo ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al primo comma, compresa la richiesta di presentare più frequentemente informazioni specifiche.

2.   Il CSD fornisce le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392 entro i due mesi successivi alla fine del periodo del riesame.

Articolo 4

Trasmissione di informazioni alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014

1.   Una volta conclusi il riesame e la valutazione, l'autorità competente ne comunica i risultati entro tre giorni lavorativi alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 come indicato all'articolo 44 del regolamento delegato (UE) 2017/392.

2.   Se il riesame e la valutazione danno luogo ad azioni correttive o sanzioni, l'autorità competente informa le autorità di cui al paragrafo 1 entro tre giorni lavorativi dalla data di adozione della misura.

3.   Le autorità di cui al paragrafo 1 decidono di comune accordo la lingua di lavoro per lo scambio di informazioni e, in assenza di accordo, la lingua di lavoro è una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Articolo 5

Scambio di informazioni tra autorità competenti

1.   Prima di ogni riesame e valutazione, in sede di vigilanza di un CSD di cui all'articolo 17, paragrafo 6, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente aggiorna l'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento riguardante le altre autorità competenti da coinvolgere nel riesame e nella valutazione, comprese le persone di contatto di tali autorità, e condivide tale elenco con tutte le predette autorità.

2.   L'autorità competente fornisce le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392 alle autorità competenti comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di disponibilità delle informazioni.

3.   Entro 30 giorni lavorativi dal termine di cui al paragrafo 2, le autorità competenti che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 inviano all'autorità competente che ha fornito le informazioni la loro valutazione.

4.   Entro tre giorni lavorativi dal completamento del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, come notificato dall'autorità competente alle autorità competenti incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'autorità competente ne comunica i risultati alle autorità competenti incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 come indicato all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392.

5.   Le autorità di cui ai paragrafi da 1 a 4 decidono di comune accordo la lingua di lavoro per lo scambio di informazioni e, in assenza di accordo, la lingua di lavoro è una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

CAPO III

ACCORDI DI COOPERAZIONE

[Articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 6

Requisiti generali per gli accordi di cooperazione

1.   L'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro ospitante decidono di comune accordo la lingua di lavoro da utilizzare nelle loro attività di cooperazione e, in assenza di accordo, la lingua di lavoro è una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2.   Ciascuna autorità competente designa una prima e una seconda persona di riferimento e ne condivide i dati di contatto ed eventuali loro modifiche con le altre autorità competenti.

Articolo 7

Vigilanza di una succursale

1.   Quando un CSD autorizzato in uno Stato membro ha creato una succursale in un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'autorità competente dello Stato membro ospitante utilizzano per lo scambio di informazioni il modulo e il modello di cui alla tabella 1 dell'allegato III.

2.   In caso di richiesta di informazioni supplementari ad un'altra autorità competente, l'autorità competente indica le attività del CSD che giustificano la richiesta.

Articolo 8

Ispezioni in loco presso una succursale

1.   Prima di effettuare le ispezioni in loco di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitante concordano le condizioni e l'ambito dell'ispezione in loco, in particolare:

a)

i rispettivi ruoli e responsabilità;

b)

le ragioni dell'ispezione in loco.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitante si informano reciprocamente di un'ispezione in loco presso una succursale del CSD in uno Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1 mediante il modello di cui alla tabella 2 dell'allegato III.

Articolo 9

Scambio di informazioni sulle attività del CSD nello Stato membro ospitante

1.   La richiesta di informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 è inviata per lettera o via e-mail all'autorità competente dello Stato membro d'origine e include una spiegazione della pertinenza delle informazioni per le attività di tale CSD nello Stato membro ospitante.

2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica senza indebito ritardo le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 per lettera o via e-mail mediante il modello di cui alla tabella 3 dell'allegato III.

Articolo 10

Violazione degli obblighi da parte del CSD

1.   Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente dello Stato membro ospitante trasmette le sue conclusioni sulle violazioni commesse dal CSD all'autorità competente dello Stato membro d'origine e all'ESMA mediante il modello di cui alla tabella 4 dell'allegato III.

2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine esamina le conclusioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante e informa tale autorità delle misure che intende adottare per correggere le violazioni constatate.

3.   In caso di deferimento della questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente deferente fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti.

CAPO IV

CONSERVAZIONE DEI DATI

[Articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 11

Formato dei dati

1.   Il CSD conserva i dati di cui all'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2017/392 per tutte le operazioni, le istruzioni di regolamento e gli ordini riguardanti le restrizioni di regolamento da esso trattate, nel formato di cui alla tabella 1 dell'allegato IV del presente regolamento.

2.   Il CSD conserva i dati di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2017/392 per le posizioni corrispondenti a tutti i conti titoli mantenuti, nel formato di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.

3.   Il CSD conserva i dati di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392 per i servizi accessori prestati, nel formato di cui alla tabella 3 dell'allegato IV.

4.   Il CSD conserva i dati di cui all'articolo 57 del regolamento delegato (UE) 2017/392 per le operazioni relative alla sua attività e all'organizzazione interna, nel formato di cui alla tabella 4 dell'allegato IV.

5.   Ai fini delle segnalazioni alle autorità, il CSD utilizza l'identificativo della persona giuridica (LEI) per identificare nei propri dati:

a)

il CSD;

b)

i partecipanti al CSD;

c)

le banche di regolamento;

d)

gli emittenti per i quali il CSD presta i servizi di base di cui all'allegato, sezione A, punto 1 o 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

6.   Il CSD utilizza l'identificativo della persona giuridica (LEI) o il codice di identificazione della banca (BIC) o un'altra forma disponibile di identificazione delle persone giuridiche per identificare nei propri dati i clienti dei partecipanti, se noti al CSD.

7.   Il CSD può avvalersi di qualsiasi identificativo disponibile che consenta l'identificazione univoca delle persone fisiche a livello nazionale per identificare nei propri dati i clienti del partecipante noti al CSD.

8.   Il CSD utilizza nei dati conservati i codici ISO di cui all'allegato IV.

9.   Il CSD può usare un formato proprietario solo se esso può essere convertito senza indebito ritardo in un formato aperto basato su procedure e norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento, al fine di rendere disponibili i propri dati alle autorità conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

10.   Su richiesta, il CSD fornisce all'autorità competente le informazioni di cui agli articoli 54 e 55 del regolamento delegato (UE) 2017/392 mediante la trasmissione diretta dei dati. Il CSD dispone di un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure necessarie per rispondere alla richiesta.

CAPO V

ACCESSO

[Articolo 33, paragrafo 6, articolo 49, paragrafo 6, articolo 52, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 12

Moduli standard e modelli per la procedura di accesso

1.   Il CSD richiedente e qualsiasi altra parte richiedente utilizza il modello di cui alla tabella 1 dell'allegato V del presente regolamento per presentare una domanda di accesso ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, o dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD cui è presentata la domanda e qualsiasi altra parte cui è presentata la domanda utilizza il modello di cui alla tabella 2 dell'allegato V del presente regolamento per concedere l'accesso a seguito di una domanda a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Il CSD utilizza il modello di cui alla tabella 3 dell'allegato V del presente regolamento per rifiutare l'accesso a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 4, dell'articolo 52, paragrafo 2, o dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

4.   La CCP o la sede di negoziazione utilizza il modello di cui alla tabella 4 dell'allegato V del presente regolamento per rifiutare l'accesso a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

5.   La parte richiedente utilizza il modello di cui alla tabella 5 dell'allegato V del presente regolamento per presentare un reclamo all'autorità competente del CSD che le ha rifiutato l'accesso a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 4, dell'articolo 52, paragrafo 2, o dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

6.   Il CSD utilizza il modello di cui alla tabella 6 dell'allegato V del presente regolamento per presentare un reclamo all'autorità competente della CCP o della sede di negoziazione che ha rifiutato l'accesso alla CCP o alla sede di negoziazione a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

7.   Le autorità competenti di cui ai paragrafi 5 e 6 utilizzano il modello di cui alla tabella 7 dell'allegato V per consultare le seguenti autorità sulla loro valutazione del reclamo, se del caso:

a)

l'autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

l'autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente in conformità all'articolo 49, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

l'autorità competente del CSD richiedente e l'autorità rilevante del CSD richiedente di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, quinto comma, del suddetto regolamento;

d)

l'autorità competente della CCP o sede di negoziazione richiedente in conformità all'articolo 53, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Le autorità di cui alle lettere da a) a d) utilizzano il modello di cui alla tabella 8 dell'allegato V per rispondere alla consultazione di cui al presente paragrafo.

8.   Le autorità di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), utilizzano il modello di cui alla tabella 8 dell'allegato V del presente regolamento se una di esse decide di deferire la questione all'ESMA a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, dell'articolo 49, paragrafo 4, quarto comma, dell'articolo 52, paragrafo 2, quinto comma, o dell'articolo 53, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014.

9.   Le autorità competenti di cui ai paragrafi 5 e 6 forniscono alla parte richiedente una risposta motivata nel formato di cui alla tabella 9 dell'allegato V.

10.   Le autorità di cui ai paragrafi 7 e 8 e l'ESMA, ai fini del paragrafo 9, decidono di comune accordo la lingua di lavoro per le comunicazioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9. In assenza di accordo, la lingua di lavoro è una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

CAPO VI

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE A PRESTARE SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Elenco delle autorità

All'atto del ricevimento di una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente identifica le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, di detto regolamento e ne redige un elenco.

Articolo 14

Trasmissione di informazioni e richiesta di parere motivato

1.   L'autorità competente trasmette una richiesta di parere motivato di cui all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 alle autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), di detto regolamento utilizzando il modello di cui all'allegato VI, sezione 1, del presente regolamento.

2.   Per ogni trasmissione di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 e richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, immediatamente dopo il ricevimento ogni autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014 conferma per e-mail all'autorità competente mittente di aver ricevuto le informazioni corrispondenti.

3.   In caso di mancata conferma del ricevimento conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente contatta direttamente le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014, per accertarsi che queste ultime abbiano ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15

Parere motivato e decisione motivata

1.   Le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014 emettono il parere motivato destinato all'autorità competente utilizzando il modello di cui all'allegato VI, sezione 2, del presente regolamento.

2.   Se almeno una delle autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014 emette un parere motivato negativo e l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione fornisce a dette autorità la decisione motivata di cui all'articolo 55, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente utilizza il modello di cui all'allegato VI, sezione 3, del presente regolamento.

Articolo 16

Autorizzazione nonostante il parere motivato negativo

1.   Se una delle autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014 decide di deferire all'ESMA la decisione motivata dell'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione conformemente all'articolo 55, paragrafo 5, terzo comma, del predetto regolamento, l'autorità deferente utilizza il modello di cui all'allegato VI, sezione 4, del presente regolamento.

2.   L'autorità deferente fornisce all'ESMA tutte le informazioni fornite dall'autorità competente a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, i pareri motivati forniti dalle autorità ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 e la decisione motivata emessa dall'autorità competente in conformità all'articolo 55, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   L'autorità deferente trasmette senza indebito ritardo una copia di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 11, paragrafo 1, si applica dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, o dell'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014, se posteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (Cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Moduli e modelli per la domanda di autorizzazione del CSD

[Articolo 17, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Tabella 1

Informazioni generali

Tipo di informazioni

Formato

Data della domanda

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Denominazione sociale del CSD richiedente l'autorizzazione

Testo libero

Identificazione del CSD richiedente l'autorizzazione

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

Indirizzo della sede legale del CSD richiedente l'autorizzazione

Testo libero

Sistema/sistemi di regolamento titoli che il CSD richiedente l'autorizzazione opera o intende operare

Testo libero

Dati di contatto della persona responsabile della domanda (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Testo libero

Dati di contatto della persona/delle persone responsabili della funzione di controllo interno e di controllo della conformità del CSD richiedente l'autorizzazione (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Testo libero

Elenco di tutti i documenti forniti dal CSD richiedente l'autorizzazione contrassegnati da numeri di riferimento univoci

Testo libero


Tabella 2

Riferimenti dei documenti

Informazioni da presentare in conformità con la disposizione specifica del regolamento delegato sui requisiti di autorizzazione, vigilanza e operativi che specifica i dettagli della domanda di autorizzazione del CSD, adottato a norma dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014

Numero di riferimento univoco del documento

Titolo del documento

Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione

A.   Informazioni generali sul CSD richiedente l'autorizzazione [articoli da 4 a 7 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Identificazione e forma giuridica del CSD [articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/392 ]

La domanda di autorizzazione presentata a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014 identifica chiaramente il soggetto che chiede l'autorizzazione per le attività e i servizi che intende svolgere

Denominazione sociale, LEI e indirizzo della sede legale del CSD richiedente l'autorizzazione nell'Unione

 

 

 

Atto costitutivo, statuto e altri documenti societari

 

 

 

Estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinenti, o altre forme di prova certificata dell'indirizzo della sede legale e dell'attività del CSD richiedente l'autorizzazione che siano validi alla data della domanda

 

 

 

Identificazione dei sistemi di regolamento titoli che il CSD richiedente l'autorizzazione opera o intende operare

 

 

 

Copia della decisione dell'organo di amministrazione in merito alla domanda e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il fascicolo della domanda e la sua presentazione

 

 

 

Dati di contatto della persona responsabile della domanda

 

 

 

Prospetto indicante i legami proprietari tra l'impresa madre, le imprese figlie e ogni altro soggetto collegato o succursale; i soggetti figuranti nel prospetto sono identificati con la loro denominazione sociale completa, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale e i codici fiscali o numeri di registrazione della società

 

 

 

Descrizione delle attività delle imprese figlie del CSD richiedente l'autorizzazione e delle altre persone giuridiche in cui il CSD richiedente l'autorizzazione detiene una partecipazione, comprese le informazioni sul livello della partecipazione

 

 

 

Elenco contenente:

i)

il nome di ogni persona o soggetto che, direttamente o indirettamente, detiene il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del CSD richiedente l'autorizzazione;

ii)

il nome di ogni persona o soggetto che potrebbe esercitare un'influenza notevole sulla gestione del CSD richiedente l'autorizzazione a causa della sua partecipazione al capitale del CSD richiedente l'autorizzazione.

 

 

 

Elenco contenente:

i)

il nome di ciascun soggetto nel quale il CSD richiedente l'autorizzazione detiene il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto;

ii)

il nome di ciascun soggetto sulla cui gestione il CSD richiedente l'autorizzazione esercita un'influenza notevole a causa della partecipazione al suo capitale.

 

 

 

Elenco dei servizi di base di cui all'allegato, sezione A, del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione presta o intende prestare

 

 

 

Elenco dei servizi accessori di cui all'allegato, sezione B, del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione presta o intende prestare

 

 

 

Elenco di altri servizi accessori consentiti ma non indicati esplicitamente nell'elenco dell'allegato, sezione B, del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione presta o intende prestare

 

 

 

Elenco dei servizi e delle attività di investimento soggetti alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ma non espressamente indicati nell'allegato, sezione B, del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione presta o intende prestare

 

 

 

Elenco dei servizi che il CSD richiedente l'autorizzazione esternalizza o intende esternalizzare a terzi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Valuta o valute che il CSD richiedente l'autorizzazione tratta o intende trattare in relazione ai servizi che il CSD richiedente l'autorizzazione presta, a prescindere dal fatto che il contante sia regolato su un conto presso una banca centrale, un conto del CSD o un conto presso un ente creditizio designato

 

 

 

Informazioni su cause giudiziarie, civili o amministrative, pendenti o giunte a sentenza, e arbitrati o ogni altro procedimento giudiziario nel quale il CSD sia parte in causa, che potrebbero comportare costi finanziari o di altro tipo.

 

 

 

Se il CSD richiedente l'autorizzazione intende prestare servizi di base o costituire una succursale ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, occorre fornire le seguenti informazioni:

Stato membro/Stati membri nei quali il CSD richiedente l'autorizzazione intende operare

 

 

 

programma di attività che indica, in particolare, i servizi che il CSD richiedente l'autorizzazione presta o intende prestare nello Stato membro ospitante

 

 

 

valuta o valute che il CSD richiedente l'autorizzazione tratta o intende trattare nello Stato membro ospitante/negli Stati membri ospitanti

 

 

 

in caso di prestazione dei servizi tramite succursale, struttura organizzativa della succursale e nomi delle persone responsabili della sua gestione

 

 

 

ove rilevante, valutazione delle misure che il CSD richiedente l'autorizzazione intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

ove rilevante, descrizione dei servizi o delle attività che il CSD richiedente l'autorizzazione esternalizza a terzi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Politiche e procedure per il rispetto degli obblighi regolamentari [articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Qualifica professionale delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento delle politiche e procedure

 

 

 

Descrizione delle misure per l'attuazione delle politiche e procedure e per il controllo della conformità

 

 

 

Descrizione delle procedure messe in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione in conformità con i meccanismi istituiti a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Servizi e attività del CSD [articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Descrizione dettagliata dei servizi e delle attività del CSD richiedente l'autorizzazione e delle procedure da applicare per la loro prestazione:

servizi di base di cui all'allegato, sezione A, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

servizi accessori di cui all'allegato, sezione B, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

altri servizi accessori consentiti ma non indicati esplicitamente nell'elenco dell'allegato, sezione B, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

servizi e attività di investimento soggetti alla direttiva 2014/65/UE di cui al punto precedente

 

 

 

Informazioni per i gruppi [articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Politiche e procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Informazioni sulla composizione dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione e sull'assetto azionario dell'impresa madre o di altre imprese del gruppo

 

 

 

Servizi e soggetti di rilievo non appartenenti all'alta dirigenza detentori di funzioni che il CSD richiedente l'autorizzazione condivide con altre imprese del gruppo

 

 

 

Se il CSD ha un'impresa madre, occorre fornire le seguenti informazioni:

Indirizzo della sede legale dell'impresa madre

 

 

 

Indicare se l'impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza ai sensi della legislazione dell'Unione o di paesi terzi

 

 

 

Ove pertinente, numeri di registrazione rilevanti e denominazione dell'autorità o delle autorità competenti per la vigilanza dell'impresa madre

 

 

 

Se il CSD richiedente l'autorizzazione ha concluso un accordo con un'impresa del gruppo che presta servizi relativi ai servizi forniti dal CSD, descrizione e copia dell'accordo

 

 

 

B.   Risorse finanziarie per la prestazione di servizi da parte del CSD richiedente l'autorizzazione [articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Relazioni finanziarie, piano aziendale (business plan) e piano di risanamento [articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Relazioni finanziarie comprendenti i bilanci completi degli ultimi tre anni e relazioni di revisione dei conti annuali e consolidati ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) degli ultimi tre anni

 

 

 

Nome e numero di registrazione nazionale del revisore esterno

 

 

 

Piano aziendale, comprendente un piano finanziario e un bilancio previsionale, che prevede vari scenari per i servizi del CSD relativi ad un periodo di riferimento di almeno tre anni

 

 

 

Eventuali piani per la costituzione di imprese figlie e succursali e loro ubicazione

 

 

 

Descrizione delle attività aziendali che il CSD richiedente l'autorizzazione intende svolgere, comprese le attività delle sue imprese figlie o succursali

 

 

 

In caso di indisponibilità delle informazioni finanziarie storiche di cui sopra, la domanda di autorizzazione contiene le informazioni seguenti in merito al CSD richiedente l'autorizzazione:

prova della disponibilità di risorse finanziarie sufficienti nei sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione

 

 

 

bilancio intermedio, qualora il bilancio di esercizio non sia ancora disponibile per il periodo richiesto

 

 

 

prospetto concernente la situazione finanziaria del CSD richiedente l'autorizzazione, ad esempio stato patrimoniale, conto economico, variazioni del capitale e dei flussi di cassa e sintesi dei principi contabili e altre note integrative rilevanti

 

 

 

ove applicabile, bilanci di esercizio sottoposti a revisione dell'impresa madre per i tre esercizi precedenti la data della domanda

 

 

 

Descrizione di un piano di risanamento adeguato comprendente:

sintesi del piano e della sua attuazione

 

 

 

identificazione delle operazioni critiche del CSD richiedente l'autorizzazione, scenari di stress ed eventi che avviano il risanamento, e descrizione concreta degli strumenti di risanamento a disposizione del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

informazioni sulla valutazione degli eventuali effetti del piano di risanamento per le varie parti che saranno probabilmente interessate dalla sua attuazione

 

 

 

valutazione da parte del CSD richiedente l'autorizzazione dell'applicabilità giuridica del piano di risanamento tenuto conto di eventuali vincoli imposti dalla legislazione dell'Unione, nazionale o di paesi terzi

 

 

 

C.   Requisiti organizzativi [articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Organigramma [articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Identità e funzioni delle persone che ricoprono le seguenti funzioni:

i)

alta dirigenza;

ii)

dirigenti che ricoprono funzioni operative;

iii)

dirigenti responsabili delle attività delle eventuali succursali del CSD richiedente l'autorizzazione;

iv)

altre persone che ricoprono ruoli significativi per le operazioni del CSD richiedente l'autorizzazione.

 

 

 

Numero di membri del personale in ogni divisione e unità operativa

 

 

 

Politiche e procedure in materia di personale [articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Descrizione della politica retributiva, che include informazioni sugli elementi fissi e variabili della retribuzione dell'alta dirigenza, dei membri dell'organo di amministrazione e del personale impiegato nelle funzioni di gestione del rischio, controllo interno e della conformità, tecnologia e audit interno del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Misure poste in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione per attenuare il rischio di un affidamento eccessivo alle responsabilità affidate ai singoli

 

 

 

Strumenti di controllo dei rischi e dispositivi di governo societario [articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Descrizione delle componenti dei dispositivi di governo societario del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Politiche, procedure e sistemi per identificare, valutare, controllare, gestire e segnalare i rischi cui il CSD richiedente l'autorizzazione può essere esposto e i rischi che il CSD richiedente l'autorizzazione rappresenta per eventuali altri soggetti

 

 

 

Descrizione della composizione, del ruolo e delle responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e di eventuali comitati istituiti a norma del regolamento delegato (UE) 2017/392.

 

 

 

Descrizione delle procedure di selezione, nomina, valutazione delle prestazioni e destituzione dell'alta dirigenza e dei membri dell'organo di amministrazione

 

 

 

Descrizione della procedura utilizzata dal CSD richiedente l'autorizzazione per rendere pubblici i suoi dispositivi di governo societario e le norme che ne disciplinano l'attività.

 

 

 

Se il CSD richiedente l'autorizzazione aderisce ad un codice di condotta riconosciuto in materia di governo societario:

identificazione del codice di condotta (copia del codice)

 

 

 

spiegazione di casi in cui il CSD richiedente l'autorizzazione non si attiene al codice

 

 

 

Funzioni di controllo della conformità, controllo interno e audit interno [articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Descrizione delle procedure per la segnalazione interna delle violazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Informazioni riguardanti le politiche e procedure di audit interno, in particolare:

descrizione degli strumenti di controllo e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi di controllo interno del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

descrizione degli strumenti di controllo e di salvaguardia dei sistemi di elaborazione delle informazioni del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

spiegazione dell'elaborazione e applicazione della sua metodologia di audit interno

 

 

 

piano di lavoro per i tre anni successivi alla data della domanda

 

 

 

descrizione dei ruoli e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell'audit interno

 

 

 

La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti la funzione di controllo della conformità e di controllo interno del CSD richiedente l'autorizzazione:

descrizione dei ruoli e delle qualifiche delle persone che sono responsabili della funzione di controllo della conformità e di controllo interno e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità, ivi compresa una descrizione dei mezzi per garantire l'indipendenza della funzione di controllo della conformità e di controllo interno dal resto delle unità operative

 

 

 

politiche e procedure della funzione di controllo della conformità e di controllo interno comprendenti la descrizione del ruolo in questo ambito dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza

 

 

 

ove disponibile, la più recente relazione interna preparata dai responsabili della funzione di controllo della conformità e di controllo interno o da qualsiasi altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità all'interno del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti [articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Per ogni membro dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione, occorre fornire le seguenti informazioni:

copia del curriculum vitae che illustra l'esperienza e le conoscenze di ogni membro

 

 

 

informazioni dettagliate relative alle eventuali sanzioni penali e amministrative irrogate a un membro in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione dati o per atti di frode o appropriazione indebita di fondi sotto forma di adeguato certificato ufficiale se disponibile nello Stato membro interessato

 

 

 

autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione dati, incluse tutte le dichiarazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

Informazioni concernenti l'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione

prova del rispetto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

descrizione dei ruoli e delle responsabilità dell'organo di amministrazione

 

 

 

Informazioni concernenti l'assetto proprietario e gli azionisti del CSD richiedente l'autorizzazione

Descrizione dell'assetto proprietario del CSD richiedente l'autorizzazione, compresa la descrizione dell'identità e della portata degli interessi di soggetti in grado di esercitare un controllo sul funzionamento del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Elenco degli azionisti e delle persone in grado di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Gestione dei conflitti di interessi [articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Politiche e procedure poste in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi:

descrizione delle politiche e procedure relative all'identificazione, gestione e comunicazione all'autorità competente dei potenziali conflitti di interessi e del processo utilizzato per garantire che il personale del CSD richiedente l'autorizzazione sia informato di tali politiche e procedure

 

 

 

descrizione dei controlli e delle altre misure poste in atto per garantire che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/392 sulla gestione dei conflitti di interessi

 

 

 

descrizione di:

i)

ruoli e responsabilità del personale in posizioni chiave, in particolare se ha responsabilità anche in altri soggetti;

ii)

misure per garantire che le persone che hanno un conflitto di interessi permanente siano escluse dal processo decisionale e dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti alle questioni oggetto del conflitto di interessi permanente;

iii)

registro aggiornato dei conflitti di interessi esistenti al momento della presentazione della domanda e descrizione di come tali conflitti di interessi siano gestiti.

 

 

 

Se il CSD richiedente l'autorizzazione fa parte di un gruppo, il registro di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2017/392 contiene la descrizione di:

a)

conflitti di interessi derivanti da altre imprese del gruppo in relazione ai servizi prestati dal CSD richiedente l'autorizzazione; e

b)

misure adottate per gestire tali conflitti di interessi.

 

 

 

Riservatezza [articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Politiche e procedure che impediscono l'uso non autorizzato o la comunicazione di informazioni riservate ai sensi dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

Informazioni concernenti l'accesso del personale alle informazioni detenute dal CSD richiedente l'autorizzazione:

procedure interne in materia di permessi di accesso del personale alle informazioni che garantiscono l'accesso sicuro ai dati

 

 

 

descrizione di eventuali restrizioni sull'uso dei dati per motivi di riservatezza

 

 

 

Comitato degli utenti [articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Documenti o informazioni su ciascun comitato degli utenti:

mandato del comitato degli utenti

 

 

 

dispositivi di governo societario del comitato degli utenti

 

 

 

procedure operative del comitato degli utenti

 

 

 

criteri di ammissione e meccanismo di elezione dei membri del comitato degli utenti

 

 

 

elenco dei membri proposti per il comitato degli utenti e indicazione degli interessi che rappresentano

 

 

 

Conservazione dei dati [articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Descrizione di sistemi, politiche e procedure di conservazione dei dati del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392 prima della data di applicazione dell'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2017/392

Analisi della misura in cui i sistemi, le politiche e le procedure di conservazione dei dati applicati dal CSD richiedente l'autorizzazione siano conformi ai requisiti previsti all'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

Piano di attuazione che indica nel dettaglio in che modo il CSD richiedente l'autorizzazione intenda rispettare i requisiti di cui all'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2017/392 entro la data richiesta

 

 

 

D.   Norme sulla condotta negli affari [articoli da 18 a 22 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Finalità e obiettivi [articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Descrizione degli obiettivi e delle finalità del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Gestione dei reclami [articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Procedure adottate dal CSD richiedente l'autorizzazione per la gestione dei reclami

 

 

 

Requisiti di partecipazione [articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Informazioni concernenti la partecipazione al sistema di regolamento titoli/ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD richiedente l'autorizzazione:

criteri di partecipazione che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone giuridiche che intendono diventare partecipanti al sistema di regolamento titoli/ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

procedure per l'applicazione di misure disciplinari nei confronti dei partecipanti esistenti che non rispettano i criteri di partecipazione

 

 

 

Trasparenza [articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Informazioni sulla politica dei prezzi del CSD richiedente l'autorizzazione, in particolare i prezzi e le commissioni di ciascun servizio di base prestato dal CSD richiedente l'autorizzazione e di eventuali sconti e riduzioni, nonché le condizioni di tali riduzioni

 

 

 

Descrizione dei metodi utilizzati per comunicare le informazioni pertinenti ai clienti e ai potenziali clienti conformemente all'articolo 34, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Informazioni che consentono all'autorità competente di valutare il modo in cui il CSD intende rispettare l'obbligo di contabilizzare separatamente i costi e i ricavi a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato [articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Informazioni pertinenti all'utilizzo da parte del CSD richiedente l'autorizzazione di procedure e norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento nelle sue procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato

 

 

 

E.   Requisiti per i servizi prestati dal CSD [articoli da 23 a 30 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Scrittura contabile [articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Informazioni riguardanti i processi che garantiscono la conformità del CSD richiedente l'autorizzazione con l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Date previste per il regolamento e misure per la prevenzione e la gestione dei mancati regolamenti [articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Regole e procedure riguardanti le misure per la prevenzione dei mancati regolamenti

 

 

 

Informazioni dettagliate sulle misure per la gestione dei mancati regolamenti

 

 

 

Se la domanda è presentata anteriormente all'entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014

Analisi della misura in cui norme, procedure, meccanismi e misure applicati dal CSD richiedente l'autorizzazione rispettano i requisiti previsti dagli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014.

 

 

 

Piano di attuazione che indica nel dettaglio il modo in cui il CSD intende rispettare i requisiti previsti dagli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014 prima della data della loro entrata in vigore.

 

 

 

Integrità dell'emissione [articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Informazioni riguardanti le norme e le procedure del CSD atte a garantire l'integrità delle emissioni di titoli

 

 

 

Protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti [articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Informazioni riguardanti le misure messe in atto per garantire la protezione dei titoli dei partecipanti del CSD richiedente l'autorizzazione e di quelli dei loro clienti, in particolare:

norme e procedure per ridurre e gestire i rischi connessi alla custodia dei titoli

 

 

 

descrizione dettagliata dei diversi livelli di segregazione offerti dal CSD richiedente l'autorizzazione, compresa una descrizione dei costi inerenti a ogni livello, delle condizioni commerciali alle quali sono offerti, delle loro principali implicazioni giuridiche e della legislazione vigente in materia di insolvenza

 

 

 

norme e procedure per ottenere il consenso esplicito di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Carattere definitivo del regolamento [articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Informazioni riguardanti le norme sul carattere definitivo del regolamento

 

 

 

Regolamento in contanti [articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Procedure per il regolamento dei pagamenti in contanti per ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Informazioni sul fatto che il regolamento dei pagamenti in contanti avvenga o meno conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Ove applicabile, spiegazione del motivo per cui il regolamento conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 non è pratico, né possibile

 

 

 

Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti [articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento del partecipante

 

 

 

Trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti in caso di revoca dell'autorizzazione [articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Informazioni sulle procedure poste in essere dal CSD richiedente l'autorizzazione per garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD in caso di revoca dell'autorizzazione

 

 

 

F.   Requisiti prudenziali [articoli da 31 a 35 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Rischio giuridico [articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Informazioni che consentano all'autorità competente di verificare che le norme, le procedure e i contratti del CSD richiedente l'autorizzazione siano chiari, comprensibili e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Se il CSD richiedente l'autorizzazione intende esercitare l'attività in un'altra giurisdizione territoriale, informazioni sulle misure messe in atto per individuare e attenuare i rischi derivanti da potenziali conflitti di legge tra le varie giurisdizioni in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, comprese le valutazioni giuridiche sulle quali si basano le misure.

 

 

 

Rischio commerciale generale [articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo del rischio, nonché degli strumenti informatici messi in atto dal CSD per gestire i rischi commerciali

 

 

 

Ove applicabile, il rating del rischio ottenuto da terzi, comprese le informazioni pertinenti a sostegno di tale rating del rischio

 

 

 

Rischio operativo [articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Prova che il CSD richiedente l'autorizzazione soddisfa il requisito per la gestione del rischio operativo conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo X del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

Informazioni riguardanti l'esternalizzazione da parte del CSD richiedente l'autorizzazione di servizi o attività a terzi conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare:

a)

copie dei contratti di esternalizzazione stipulati dal CSD richiedente l'autorizzazione

b)

metodi utilizzati per monitorare il livello delle attività e dei servizi esternalizzati

 

 

 

Politica di investimento [articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Elementi comprovanti che:

a)

il CSD richiedente l'autorizzazione detiene le proprie attività finanziarie in conformità all'articolo 46, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo X del regolamento delegato (UE) 2017/392,

b)

gli investimenti del CSD richiedente l'autorizzazione sono conformi all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo X del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

Requisiti patrimoniali [articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Informazioni a dimostrazione che il capitale del CSD richiedente l'autorizzazione, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

Piano di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e relativi aggiornamenti e prova della sua approvazione da parte dell'organo di amministrazione o di un opportuno comitato dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Collegamenti tra CSD [articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Descrizione dei collegamenti tra CSD accompagnata da valutazione degli accordi di collegamento da parte del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Volumi e valori previsti o effettivi per quanto riguarda i regolamenti eseguiti nell'ambito dei collegamenti tra CSD

 

 

 

Procedure riguardanti l'identificazione, la valutazione, il controllo e la gestione di tutte le potenziali fonti di rischio, per il CSD richiedente l'autorizzazione e i suoi partecipanti, derivanti dall'accordo di collegamento e le misure appropriate messe in atto per porvi rimedio

 

 

 

Valutazione dell'applicabilità della legislazione vigente in materia di insolvenza ad un collegamento tra CSD e relative implicazioni per il CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

Altre informazioni pertinenti indispensabili per valutare la conformità dei collegamenti tra CSD ai requisiti di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo XII del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

G.   Accesso al CSD [articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Norme in materia di accesso [articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Descrizione delle procedure per il trattamento delle domande di accesso di:

persone giuridiche che intendono diventare partecipanti in conformità all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo XIII del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

emittenti in conformità all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo XIII del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

altri CSD in conformità all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo XIII del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

altre infrastrutture di mercato in conformità all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo XIII del regolamento delegato (UE) 2017/392

 

 

 

H.   Informazioni aggiuntive [articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2017/392])

Informazioni aggiuntive [articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2017/392]

Eventuali informazioni aggiuntive necessarie per valutare se, al momento del rilascio dell'autorizzazione, il CSD richiedente l'autorizzazione soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 e dei pertinenti atti delegati e di esecuzione adottati ad attuazione del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 


(1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(2)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).


ALLEGATO II

Modelli per la presentazione delle informazioni per il riesame e la valutazione

[Articolo 22, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Tabella 1

Informazioni generali che il CSD deve fornire

Tipo di informazioni

Formato

Data di presentazione delle informazioni

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Data dell'ultimo riesame e valutazione

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Denominazione sociale del CSD

Testo libero

Identificazione del CSD

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

Indirizzo della sede legale del CSD

Testo libero

Sistema/sistemi di regolamento titoli operati dal CSD

Testo libero

Dati di contatto della persona responsabile del processo di riesame e valutazione (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Testo libero

Dati di contatto della persona/delle persone responsabili della funzione di controllo interno e di controllo della conformità del CSD (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Testo libero

Elenco di tutti i documenti forniti dal CSD contrassegnati da numeri di riferimento univoci

Testo libero

Relazione sulle attività del CSD e le modifiche sostanziali apportate nel corso del periodo del riesame, compresa una dichiarazione di conformità generale con le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e le relative norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, anche per quanto riguarda ogni modifica sostanziale

Documento separato


Tabella 2

Informazioni relative a eventi periodici

N.

Tipo di informazioni

Numero di riferimento univoco del documento contenente le informazioni

1

Ultimo bilancio completo sottoposto a revisione del CSD, compreso quello consolidato a livello di gruppo

 

2

Una versione sintetica del più recente bilancio intermedio del CSD

 

3

Decisioni dell'organo di amministrazione che seguono il parere del comitato degli utenti e decisioni dell'organo di amministrazione che non seguono il parere del comitato degli utenti

 

4

Informazioni su procedimenti di natura civile o amministrativa o di qualsiasi altro procedimento giudiziario o extragiudiziale in corso riguardanti il CSD, in particolare inerenti a questioni di natura fiscale e di insolvenza o a questioni che possono esporre il CSD a costi finanziari o reputazionali e decisioni finali derivanti da tali procedimenti

 

5

Informazioni su procedimenti di natura civile o amministrativa o di qualsiasi altro procedimento giudiziario o extragiudiziale in corso riguardanti un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza che possono avere un impatto negativo sul CSD e decisioni finali derivanti da tali procedimenti

 

6

Copia dei risultati delle prove di stress per la continuità operativa o di esercizi analoghi svolti durante il periodo del riesame

 

7

Relazione sugli incidenti operativi verificatisi durante il periodo del riesame che hanno influenzato la regolare prestazione di servizi di base, le misure adottate per porvi rimedio e i relativi risultati

 

8

Relazione sul funzionamento del sistema, comprendente una valutazione della disponibilità del sistema durante il periodo del riesame; la disponibilità del sistema è misurata su base giornaliera e corrisponde alla percentuale di tempo in cui il sistema è a disposizione per il regolamento

 

9

Sintesi dei tipi di intervento manuale effettuati dal CSD

 

10

Informazioni riguardanti l'identificazione delle operazioni critiche del CSD, eventuali modifiche sostanziali del suo piano di risanamento, risultati degli scenari di stress, eventi che avviano il risanamento e strumenti di risanamento del CSD

 

11

Informazioni riguardanti eventuali reclami formali ricevuti dal CSD durante il periodo del riesame e in particolare:

i)

la natura del reclamo;

ii)

la gestione e l'esito del reclamo; e

iii

la data di chiusura del trattamento del reclamo.

 

12

Informazioni riguardanti i casi in cui il CSD ha rifiutato l'accesso ai suoi servizi a partecipanti esistenti o potenziali, emittenti, altri CSD o altre infrastrutture di mercato

 

13

Relazione sui cambiamenti che interessano i collegamenti tra CSD stabiliti dal CSD, comprese le modifiche ai meccanismi e alle procedure utilizzati per il regolamento in tali collegamenti tra CSD

 

14

Informazioni relative a tutti i casi di conflitti di interessi che si sono verificati durante il periodo del riesame, inclusa la descrizione del modo in cui sono stati gestiti

 

15

Informazioni relative a controlli e audit interni effettuati dal CSD durante il periodo del riesame

 

16

Informazioni relative a eventuali violazioni del regolamento (UE) n. 909/2014, comprese quelle individuate attraverso il canale di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014

 

17

Informazioni dettagliate in merito a eventuali azioni disciplinari adottate dal CSD, compresi i casi di sospensione di partecipanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014 con indicazione del periodo di sospensione e dei motivi di tale sospensione

 

18

Strategia commerciale generale del CSD riguardante un periodo di almeno tre anni dall'ultimo riesame e valutazione e un piano di attività dettagliato per i servizi prestati dal CSD riguardante almeno un periodo di un anno dopo l'ultimo riesame e valutazione

 


Tabella 3

Dati statistici

N.

Tipo di dati

Formato

1

Elenco dei partecipanti per ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD, comprese informazioni sul paese in cui hanno sede

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici (per ogni partecipante)

+ Codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri

2

Elenco degli emittenti e elenco delle emissioni di titoli tenute dal CSD, comprese informazioni sul paese in cui hanno sede gli emittenti, e identificazione degli emittenti, specificando a quali il CSD presta i servizi di cui all'allegato, sezione A, punto 1 o 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici (per ogni emittente)

Codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri

Codice alfanumerico di 12 caratteri ISIN secondo ISO 6166 (per ogni emissione di titoli)

+ Servizio di notariato: S/N

+ Servizio di tenuta centralizzata: S/N

3

Valore di mercato e valore nominale complessivo dei titoli registrati nei conti titoli mantenuti, a livello centrale e non, in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD

Valore nominale dei titoli:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

Valore di mercato dei titoli:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

4

Valore nominale e valore di mercato dei titoli di cui al punto 3, ripartito come segue:

i)

per tipo di strumento finanziario, come segue:

a)

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;

b)

debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE;

c)

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, diversi da quelli di cui alla lettera b);

d)

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;

e)

fondi indicizzati quotati (ETF) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE;

f)

quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF;

g)

strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui alla lettera b);

h)

quote di emissioni;

i)

altri strumenti finanziari;

ii)

per paese in cui ha sede il partecipante; e

iii)

per paese in cui ha sede l'emittente.

Per ciascun tipo di strumenti finanziari:

a)

SHRS (o codici più granulari forniti dal CSD) — valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

b)

SOVR (o codici più granulari forniti dal CSD) — debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE;

c)

DEBT (o codici più granulari forniti dal CSD) — valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, diversi da quelli di cui alla lettera b);

d)

SECU (o codici più granulari forniti dal CSD) — valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;

e)

ETFS (o codici più granulari forniti dal CSD) — fondi indicizzati quotati (ETF);

f)

UCIT (o codici più granulari forniti dal CSD) — quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF;

g)

MMKT (o codici più granulari forniti dal CSD) — strumenti del mercato monetario, diversi da quelli di cui alla lettera b);

h)

EMAL (o codici più granulari forniti dal CSD) — quote di emissione;

i)

OTHR (o codici più granulari forniti dal CSD) — altro

per paese in cui ha sede il partecipante (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/paese in cui ha sede l'emittente (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri):

valore nominale dei titoli:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico;

valore di mercato dei titoli:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

5

Valore nominale e valore di mercato dei titoli registrati inizialmente in ogni sistema di regolamento titoli operato dal CSD

Valore nominale dei titoli:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

Valore di mercato dei titoli:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

6

Valore nominale e valore di mercato dei titoli di cui al punto 5, ripartito come segue:

i)

per tipo di strumenti finanziari;

ii)

per paese in cui ha sede il partecipante;

iii)

per paese in cui ha sede l'emittente.

Per ogni tipo di strumenti finanziari (di cui al punto 4)/paese in cui ha sede il partecipante (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/paese in cui ha sede l'emittente (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri):

valore nominale dei titoli:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico;

valore di mercato dei titoli:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

7

Numero e valore totale delle istruzioni di regolamento contro pagamento più numero e valore di mercato totale delle istruzioni di regolamento FOP o, se non disponibile, valore nominale delle istruzioni di regolamento FOP regolate in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD

Numero delle istruzioni di regolamento regolate in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD:

fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

Valore delle istruzioni di regolamento regolate in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

8

Numero e valore totale delle istruzioni di regolamento di cui al punto 7, ripartito come segue:

i)

per tipo di strumenti finanziari di cui al punto 4;

ii)

per paese in cui ha sede il partecipante;

iii)

per paese in cui ha sede l'emittente;

iv)

per valuta di regolamento;

v)

per tipo di istruzioni di regolamento, come segue:

a)

istruzioni di regolamento FOP corrispondenti alle istruzioni di consegna senza contestuale pagamento (DFP) e di ricevimento senza contestuale pagamento (RFP);

b)

istruzioni di regolamento di consegna contro pagamento (DVP) e ricevimento contro pagamento (RVP);

c)

istruzioni di regolamento di consegna con pagamento (DWP) e ricevimento con pagamento (RWP);

d)

istruzioni di regolamento di pagamento senza contestuale consegna (PFOD);

vi)

per istruzioni di regolamento aventi una gamba contanti, se il regolamento in contanti è effettuato in conformità con l'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 o con l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

Per ciascun tipo di strumenti finanziari (di cui al punto 4)/paese in cui ha sede il partecipante (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/paese in cui ha sede l'emittente (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/valuta di regolamento (codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici)/tipo di istruzioni di regolamento (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/regolamento in moneta di banca centrale (CBM)/moneta di banca commerciale (COM):

numero delle istruzioni di regolamento regolate in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD:

fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali);

valore delle istruzioni di regolamento regolate in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

9

Numero e valore delle operazioni di acquisto forzoso (buy-in) di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 909/2014

Numero delle operazioni di acquisto forzoso:

fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

Valore delle operazioni di acquisto forzoso:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

10

Numero e importo delle penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 per partecipante del CSD

Per ciascun partecipante del CSD:

numero delle penali:

fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali);

importo delle penali:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

11

Valore totale delle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito trattate dal CSD in qualità di agente e per conto proprio, a seconda del caso, ripartito per tipo di strumenti finanziari di cui al punto 4

Per ciascun tipo di strumenti finanziari (di cui al punto 4), il valore delle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito trattate dal:

a)

CSD in qualità di agente:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico;

b)

CSD per conto proprio:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

12

Valore totale delle istruzioni di regolamento regolate tramite ogni collegamento tra CSD dal punto di vista del CSD come:

a)

CSD richiedente;

b)

CSD cui è presentata la domanda.

Per ogni collegamento identificato:

a)

punto di vista del CSD richiedente:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico;

b)

punto di vista del CSD cui è presentata la domanda:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

13

Valore delle garanzie e degli impegni di firma relativi alle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito

Fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

14

Valore delle attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi creditori dei partecipanti, comprese le categorie di enti i cui saldi creditori sono gestiti dal CSD

Fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

15

Numero di problemi di riconciliazione incontrati per l'indebita creazione o cancellazione di titoli dell'emissione mantenuta dal CSD di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392

Fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

16

MEDIA, mediana e moda per la lunghezza dei tempi necessari per porre rimedio agli errori rilevati a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392

MEDIA: fino a 20 caratteri numerici compresi decimali (precisando se il tempo si riferisce a minuti/ore/giorni).

Mediana: fino a 20 caratteri numerici compresi decimali (precisando se il tempo si riferisce a minuti/ore/giorni).

Moda: fino a 20 caratteri numerici compresi decimali (precisando se il tempo si riferisce a minuti/ore/giorni).


ALLEGATO III

Moduli e modelli da utilizzare per la cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante

[Articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Tabella 1

Modello per lo scambio di informazioni tra l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro ospitante in cui il CSD ha costituito una succursale

Campo

Contenuto

Frequenza

Informazioni dettagliate riguardanti il riesame e la valutazione del CSD di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014

Informazioni che devono essere fornite dall'autorità competente dello Stato membro di origine

Denominazione sociale del CSD

denominazione

in caso di cambiamenti

Indirizzo della sede legale del CSD

indirizzo

in caso di cambiamenti

Elenco dei servizi che il CSD presta conformemente all'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014

elenco

in caso di cambiamenti

Struttura e assetto proprietario del gruppo al quale appartiene il CSD

schema

in caso di cambiamenti significativi

Livello del capitale del CSD (se del caso, capitale di classe 1 e capitale totale)

tabella

in caso di cambiamenti significativi

Organizzazione, organo di amministrazione e alta dirigenza del CSD (compresi i CV)

descrizione

in caso di cambiamenti

Procedure e dispositivi di governo societario

descrizione

quando le modifiche hanno un'incidenza significativa sul governo societario del CSD

Dati delle autorità partecipanti alla vigilanza/sorveglianza del CSD

nome/funzione

notifica preventiva, ove possibile, o al più presto possibile

Informazioni relative a eventuali rischi sostanziali che pesano sulla capacità del CSD di attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e dei pertinenti regolamenti delegati e di esecuzione

descrizione

notifica preventiva, ove possibile, o senza indebito ritardo

Sanzioni e misure di vigilanza eccezionali che possono incidere sulle attività della succursale del CSD

descrizione

notifica preventiva, ove possibile, o senza indebito ritardo

Relazione su importanti problemi di performance o incidenti e azioni correttive adottate che possono incidere sulle attività della succursale

descrizione

quando si verificano

Difficoltà nelle operazioni del CSD che possono avere significativi effetti di ricaduta sulla succursale

descrizione

non appena possibile

Fattori che indicano un rischio potenzialmente elevato di contagio dalle operazioni del CSD alla succursale

descrizione

non appena possibile

Estensione dei servizi o revoca dell'autorizzazione

descrizione

notifica preventiva, ove possibile, o al più presto possibile

Statistiche dell'organico

tabella

base annua

Dati finanziari, quali stato patrimoniale, conto profitti e perdite

tabella

base annua

Dimensioni delle operazioni (attività in custodia, entrate)

tabella

base annua

Politica di gestione del rischio

descrizione

quando le modifiche hanno un'incidenza significativa sul governo societario o sulla gestione del rischio del CSD

Se pertinente per la succursale, accordi di esternalizzazione per i servizi prestati dalla succursale

schema

quando le modifiche hanno un'incidenza significativa sul governo societario o sulla gestione del rischio del CSD

Altre informazioni ai fini dell'adempimento del proprio mandato

 

su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante

Informazioni che devono essere fornite dall'autorità competente dello Stato membro ospitante

Denominazione sociale della succursale

denominazione

in caso di cambiamenti

Indirizzo della sede legale della succursale

indirizzo

in caso di cambiamenti

Elenco dei servizi prestati tramite la succursale conformemente all'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014

elenco

in caso di cambiamenti

Organizzazione, alta dirigenza della succursale

descrizione

in caso di cambiamenti

Procedure e dispositivi specifici per il governo societario della succursale

descrizione

quando le modifiche hanno un'incidenza significativa sul governo societario o sulla gestione del rischio del CSD

Dati delle autorità partecipanti alla vigilanza/sorveglianza della succursale

nome/funzione

notifica preventiva, ove possibile, o al più presto possibile

Informazioni relative a eventuali rischi sostanziali che pesano sulla capacità della succursale del CSD di attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e dei pertinenti regolamenti delegati e di esecuzione

descrizione

notifica preventiva, ove possibile, o al più presto possibile

Sanzioni e misure di vigilanza eccezionali applicate alla succursale

descrizione

notifica preventiva, ove possibile, o al più presto possibile

Relazione su problemi o incidenti importanti connessi alle prestazioni e sulle azioni correttive adottate

descrizione

quando si verificano

Difficoltà nelle operazioni della succursale che possono avere significativi effetti di ricaduta sul CSD

descrizione

non appena possibile

Fattori che indicano un rischio potenzialmente elevato di contagio dalle operazioni della succursale alle operazioni del CSD

descrizione

non appena possibile

Statistiche dell'organico della succursale

tabella

base annua

Dati finanziari, quali stato patrimoniale e conto profitti e perdite, riguardanti la succursale

tabella

base annua

Altre informazioni ai fini dell'adempimento del proprio mandato

 

Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di origine


Tabella 2

Modello da compilare a cura dell'autorità competente che effettua ispezioni in loco presso una succursale del CSD

Campo

Contenuto

Denominazione dell'autorità competente che richiede l'ispezione in loco

Denominazione

Prima e seconda persona di contatto dell'autorità competente che richiede l'ispezione in loco

nome, numero di telefono, indirizzo email, ruolo

Denominazione della succursale del CSD presso la quale avrà luogo l'ispezione in loco

denominazione e indirizzo

Denominazione del CSD che ha costituito la succursale

denominazione

Se disponibile, persona di contatto del CSD o della succursale per l'ispezione in loco

nome, numero di telefono, indirizzo email, ruolo

Denominazione dell'altra autorità competente

denominazione

Prima e seconda persona di contatto dell'altra autorità competente

nome, numero di telefono, indirizzo email, ruolo

Data prevista per l'ispezione in loco

AAAA/MM/GG — AAAA/MM/GG

Motivazione dell'ispezione in loco

testo

Documenti di base che dovrebbero essere utilizzati nel contesto dell'ispezione in loco

elenco dei documenti


Tabella 3

Modello da compilare a cura dell'autorità competente dello Stato membro di origine a seguito della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante

Campo

Contenuto

Denominazione sociale del CSD

denominazione

Indirizzo della sede legale del CSD

indirizzo

Elenco dei servizi che il CSD presta conformemente all'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014

elenco

Denominazione sociale dei soggetti giuridici partecipanti al CSD

elenco

Paese d'origine dei partecipanti al CSD (codice paese ISO a 2 caratteri)

elenco

LEI degli emittenti le cui emissioni di titoli sono registrate in conti titoli tenuti dal CSD a livello centrale o non centrale

elenco

Paese d'origine degli emittenti (codice paese ISO a 2 caratteri)

elenco

Codice ISIN dei titoli emessi conformemente al diritto dello Stato membro ospitante registrati inizialmente nel CSD dello Stato membro d'origine

elenco

Valore di mercato o, in mancanza di questo, valore nominale dei titoli emessi da emittenti dello Stato membro ospitante per i quali il CSD dello Stato membro di origine presta i servizi di base di cui all'allegato, sezione A, punto 1 o 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

numero

Valore di mercato o, in mancanza di questo, valore nominale dei titoli registrati in conti titoli tenuti non a livello centrale dal CSD dello Stato membro di origine per i partecipanti e gli altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante

numero

Valore delle istruzioni di regolamento contro pagamento più valore di mercato delle istruzioni di regolamento FOP o, se indisponibile, valore nominale delle istruzioni di regolamento FOP regolate dal CSD dello Stato membro d'origine in relazione alle operazioni su titoli emessi da emittenti dello Stato membro ospitante

numero

Valore delle istruzioni di regolamento contro pagamento più valore di mercato delle istruzioni di regolamento FOP o, se indisponibile, valore nominale delle istruzioni di regolamento FOP regolate dal CSD dello Stato membro d'origine dei partecipanti e altri detentori dei conti titoli dello Stato membro ospitante

numero

Altre informazioni ai fini dell'adempimento del proprio mandato

 


Tabella 4

Modello da compilare a cura dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014

Campo

Contenuto

Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante

denominazione

Prima e seconda persona di contatto dell'autorità competente dello Stato membro ospitante

nome, numero di telefono, indirizzo email, ruolo

Denominazione del CSD che presta servizi nello Stato membro ospitante che si ritiene abbia violato i propri obblighi

denominazione e indirizzo

Persona di contatto del CSD che presta servizi nello Stato membro ospitante che si ritiene abbia violato i propri obblighi

nome, numero di telefono, indirizzo email, ruolo

Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine

denominazione

Prima e seconda persona di contatto dell'autorità competente dello Stato membro di origine

nome, numero di telefono, indirizzo email, ruolo

Se del caso, prima e seconda persona di contatto dell'ESMA

nome, numero di telefono, indirizzo email, ruolo

Descrizione dei motivi per ritenere che il CSD stabilito nello Stato membro di origine che presta servizi nel territorio dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014

testo


ALLEGATO IV

Formato dei dati del CSD

[Articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Tabella 1

Dati riguardanti operazioni/istruzioni di regolamento (Flusso)

N.

Campo

Formato

1

Tipo di istruzioni di regolamento

a)

DFP — istruzioni di regolamento deliver free of payment (consegnare senza pagamento);

b)

RFP — istruzioni di regolamento receive free of payment (ricevere senza pagamento);

c)

DVP — istruzioni di regolamento consegna contro pagamento;

d)

RVP — istruzioni di regolamento receive versus payment (ricevere a fronte pagamento);

e)

DWP — istruzioni di regolamento delivery with payment (consegnare con pagamento);

f)

RWP — istruzioni di regolamento receive with payment (ricevere con pagamento);

g)

PFOD — istruzioni di regolamento payment free of delivery (pagamento senza consegna).

2

Tipo di operazione

a)

TRAD — acquisto o vendita di titoli;

b)

COLI/COLO/CNCB — operazioni di gestione delle garanzie reali;

c)

SECL/SECB — operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;

d)

REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — operazioni di vendita con patto di riacquisto;

e)

OTHR (o codici più granulari forniti dal CSD) — altro.

3

Riferimento di istruzione univoco del partecipante

Riferimento di istruzione univoco del partecipante in base al regolamento del CSD

4

Data della negoziazione

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

5

Data prevista per il regolamento

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

6

Data e ora del regolamento

Data secondo ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

7

Data e ora dell'immissione dell'istruzione di regolamento nel sistema di regolamento titoli

Data secondo ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

8

Data e ora dell'irrevocabilità dell'istruzione di regolamento

Data secondo ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

9

Data e ora del matching, ove applicabile

Data secondo ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

10

Identificativo del conto titoli

Identificativo univoco del conto titoli fornito dal CSD

11

Identificativo del conto corrente

Identificativo univoco del conto corrente fornito dalla banca centrale o dal CSD autorizzato conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 o da un ente creditizio designato di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014

12

Identificativo della banca di regolamento

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 o codice identificativo della banca (BIC) con l'obbligo di conversione al LEI ai fini delle segnalazioni alle autorità

13

Identificativo del partecipante disponente

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 o codice identificativo della banca (BIC) con l'obbligo di conversione al LEI ai fini delle segnalazioni alle autorità

14

Identificativo della controparte del partecipante disponente

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 o codice identificativo della banca (BIC) con l'obbligo di conversione al LEI ai fini delle segnalazioni alle autorità

15

Identificativo del cliente del partecipante disponente, se noto al CSD

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 o codice identificativo della banca (BIC) o altra forma disponibile di identificazione delle persone giuridiche.

Se disponibile, identificativo nazionale per le persone fisiche (50 caratteri alfanumerici) che consente l'identificazione univoca della persona fisica a livello nazionale

16

Identificativo del cliente della controparte del partecipante disponente, se noto al CSD

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 o codice identificativo della banca (BIC) o altra forma disponibile di identificazione delle persone giuridiche.

Se disponibile, identificativo nazionale per le persone fisiche (50 caratteri alfanumerici) che consente l'identificazione univoca della persona fisica a livello nazionale

17

Identificativo dei titoli

Codice alfanumerico di 12 caratteri ISIN secondo ISO 6166

18

Valuta di regolamento

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

19

Importo del regolamento in contanti

Fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico

20

Quantità o importo nominale dei titoli

Fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali)

21

Status delle istruzioni di regolamento

PEND — in attesa di istruzioni (regolamento alla data prevista ancora possibile);

PENF — istruzioni non andate a buon fine (regolamento alla data prevista non più possibile);

SETT — Regolato completamente

PAIN — Regolato parzialmente

CANS — Istruzione cancellata dal sistema

CANI — Istruzione cancellata dal partecipante

Parte restante di titoli da regolare (se lo status dell'istruzione è PAIN)

Informazioni sull'importo XXX di titoli restanti da consegnare a fronte di un importo YYY in contanti

Status di abbinamento (matching)

MACH se l'abbinamento è avvenuto

NMAT se l'abbinamento dell'istruzione non è avvenuto

Status di attesa dell'istruzione

Valori possibili:

 

PREA [Vostra istruzione in attesa]

 

CSDH [CSD in attesa]

 

CVAL [CSD convalida]

 

CDLR [consegna condizionata in attesa rilascio]

 

BLANK se non in attesa

Opzione di rinuncia al regolamento parziale

Valori possibili:

 

NPAR se è attivata l'opzione di rinuncia al regolamento parziale

 

BLANK se il regolamento parziale è consentito

Codici dei motivi per il mancato regolamento delle istruzioni (se lo status dell'istruzione è PEND o PENF)

BLOC Conto bloccato

CDLR consegna condizionata in attesa rilascio

CLAC Titoli insufficienti della controparte

CMON Denaro insufficiente della controparte

CSDH CSD in attesa

CVAL CSD convalida

FUTU In attesa della data di regolamento

INBC Numero conto incompleto

LACK Mancanza dei titoli

LATE Mancato termine mercato

LINK In attesa istruzione collegata

MONY Denaro insufficiente

OTHR Altro

PART Regolamento parziale

PRCY Istruzione controparte in attesa

PREA Vostra istruzione in attesa

SBLO Titoli bloccati

CONF In attesa di conferma

CDAC Consegna condizionata in attesa di cancellazione

22

Luogo di negoziazione

Inserire MIC (codice di identificazione del mercato secondo ISO 10383) se l'istruzione deriva da una negoziazione conclusa in una sede di negoziazione, lasciare vuoto in caso di operazioni OTC

23

Se del caso, luogo di compensazione (clearing)

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 relativo alla CCP che compensa l'operazione o codice identificativo della banca (BIC) relativo alla CCP con l'obbligo di conversione al LEI ai fini delle segnalazioni alle autorità

24

Nel caso in cui sia stata avviata la procedura di acquisto forzoso (buy-in) per un'operazione, le seguenti informazioni riguardanti:

a)

i risultati finali della procedura di acquisto forzoso (compresi il numero e il valore degli strumenti finanziari acquistati se l'acquisto forzoso è andato a buon fine);

b)

se del caso, il versamento di un risarcimento in contanti (compreso il relativo importo);

c)

se del caso, la cancellazione dell'istruzione di regolamento iniziale

Acquisto forzoso iniziato: S/N

L'acquisto forzoso ha avuto buon fine: S/N/in parte

Numero di strumenti finanziari acquistati:

fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

Valore degli strumenti finanziari acquistati:

fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

Pagamento di un risarcimento in contanti: S/N

Importo del risarcimento in contanti: fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

Cancellazione dell'istruzione di regolamento iniziale: S/N

25

Per ciascuna istruzione di regolamento non regolata alla data prevista, importo delle penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

Importo delle penali: fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico


Tabella 2

Dati riguardanti le posizioni (Stock)

N.

Campo

Formato

1

Identificativi degli emittenti per i quali il CSD presta i servizi di base di cui all'allegato, sezione A, punto 1 o 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 o codice identificativo della banca (BIC) per le persone giuridiche con l'obbligo di conversione al LEI ai fini delle segnalazioni alle autorità

2

Identificativo di ciascuna emissione di titoli per i quali il CSD presta i servizi di base di cui all'allegato, sezione A, punto 1 o 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

Codice alfanumerico di 12 caratteri ISIN secondo ISO 6166

3

Identificativo di ciascuna emissione di titoli registrata in conti titoli tenuti dal CSD non a livello centrale

Codice alfanumerico di 12 caratteri ISIN secondo ISO 6166

4

Identificativo del CSD emittente o del soggetto del paese terzo pertinente che svolge funzioni analoghe a quelle di un CSD emittente per ciascuna emissione di titoli di cui al punto 3

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 o codice identificativo della banca (BIC) con l'obbligo di conversione al LEI ai fini delle segnalazioni alle autorità

5

Per ciascuna emissione di titoli di cui ai punti 2 e 3, il diritto cui sono soggetti i titoli registrati dal CSD

Codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri

6

Paese in cui hanno sede gli emittenti di ciascuna emissione di titoli di cui ai punti 2 e 3

Codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri

7

Identificativi dei conti titoli degli emittenti, nel caso di CSD emittenti

Identificativo univoco del conto titoli fornito dal CSD emittente

8

Identificativi dei conti correnti degli emittenti, nel caso di CSD emittenti

Numero di conto bancario internazionale (IBAN)

9

Identificativi delle banche di regolamento utilizzate da ciascun emittente, nel caso di CSD emittenti

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 o codice identificativo della banca (BIC) con l'obbligo di conversione al LEI ai fini delle segnalazioni alle autorità

10

Identificativi dei partecipanti

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 o codice identificativo della banca (BIC) con l'obbligo di conversione al LEI ai fini delle segnalazioni alle autorità

11

Paese in cui hanno sede i partecipanti

Codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri

12

Identificativi dei conti titoli dei partecipanti

Identificativo univoco del conto titoli fornito dal CSD

13

Identificativi dei conti correnti dei partecipanti

Identificativo univoco del conto corrente fornito dalla banca centrale

14

Identificativi delle banche di regolamento utilizzate da ciascun partecipante

Codice di 20 caratteri alfanumerici identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442 o codice identificativo della banca (BIC) con l'obbligo di conversione al LEI ai fini delle segnalazioni alle autorità

15

Paese in cui hanno sede le banche di regolamento utilizzate da ciascun partecipante

Codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri

16

Tipo di conti titoli:

i)

conto proprio del partecipante del CSD;

ii)

conto individuale del cliente del partecipante del CSD;

iii)

conto omnibus dei clienti del partecipante del CSD.

OW = conto proprio

IS = conto individuale segregato

OM = conto omnibus

17

I saldi di fine giornata dei conti titoli per ogni ISIN

File, documenti

18

Per ciascun conto titoli e ISIN, numero di titoli soggetti a restrizioni di regolamento, tipo di restrizioni e, se del caso, identità del beneficiario della restrizione a fine giornata

File, documenti

19

Dati sui mancati regolamenti, nonché sulle misure adottate dal CSD e dai suoi partecipanti per migliorare l'efficienza dei regolamenti, conformemente agli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014

File, documenti


Tabella 3

Dati riguardanti i servizi accessori

N.

Servizi accessori a norma del regolamento (UE) n. 909/2014

Tipi di dati

Formato

1

Organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli

a)

Identificazione della parte che consegna/che riceve;

b)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione di concessione o assunzione di titoli in prestito, compreso il volume e il valore dei titoli dati o presi in prestito, ISIN;

c)

finalità di ciascuna operazione di concessione o assunzione di titoli in prestito;

d)

tipi di garanzie reali;

e)

valutazione della garanzia reale.

File, documenti

2

Fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli

a)

Identificazione della parte che consegna/che riceve;

b)

Informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compreso il volume e il valore dei titoli, ISIN;

c)

tipi di garanzie reali utilizzate;

d)

finalità dell'uso della garanzia reale;

e)

valutazione della garanzia reale.

File, documenti

3

Riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta servizi;

b)

tipi di operazioni;

c)

Informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compreso il volume e il valore dei titoli oggetto di servizi, ISIN.

File, documenti

4

Fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compreso il volume e il valore dei titoli oggetto di servizi, ISIN.

File, documenti

5

Supporto al trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compreso il volume e il valore dei titoli/del contante oggetto di servizi, beneficiari dell'operazione, ISIN.

File, documenti

6

Fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l'assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta i servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compreso codice ISIN.

File, documenti

7

Indirizzamento e trattamento delle istruzioni, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta i servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compreso il volume e il valore dei titoli/del contante oggetto di servizi, beneficiari dell'operazione, ISIN, finalità dell'operazione.

File, documenti

8

Istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, mantenimento o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori

a)

Informazioni dettagliate sui collegamenti tra CSD, compresa l'identificazione dei CSD;

b)

tipi di servizi.

File, documenti

9

Servizi generali di gestione delle garanzie in qualità di agente;

a)

Identificazione della parte che consegna/che riceve;

b)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compreso il volume e il valore dei titoli oggetto di servizi, ISIN;

c)

tipi di garanzie reali;

d)

finalità dell'uso della garanzia reale;

e)

valutazione della garanzia reale.

File, documenti

10

Informativa

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta servizi di informativa;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate sui dati forniti, tra cui la base giuridica e la finalità.

File, documenti

11

Fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altre entità governative o intergovernative

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate sui dati forniti, tra cui la base giuridica e la finalità.

File, documenti

12

Servizi informatici

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta i servizi;

b)

tipi di servizi;

a)

informazioni dettagliate sui servizi informatici.

File, documenti

13

Fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, ai sensi dell'allegato I, punto 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta i servizi;

b)

dati del conto corrente;

c)

valuta;

d)

importi dei depositi;

e)

saldi di fine giornata dei conti correnti forniti dal CSD o dall'ente creditizio designato (per ciascuna valuta).

File, documenti

14

Apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai detentori di conti titoli, ai sensi dell'allegato I, punto 2, della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compreso il volume e il valore dei titoli/contante oggetto di servizi, ISIN;

d)

tipi di garanzie reali utilizzate;

e)

valutazione della garanzia reale;

f)

finalità delle operazioni;

g)

informazioni riguardanti eventuali incidenti in relazione a tali servizi e azioni correttive, compreso il relativo follow-up.

File, documenti

15

Servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contanti e in valuta estera ai sensi dell'allegato I, punto 4, della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta i servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compresi il volume del contante e la finalità dell'operazione.

File, documenti

16

Garanzie e impegni di firma relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell'allegato I, punto 6, della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta i servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compresi il volume e il valore dei titoli/del contante e la finalità dell'operazione.

File, documenti

17

Attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi creditori dei partecipanti, ai sensi dell'allegato I, punto 7, lettere b) ed e), della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta i servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compresi il volume e il valore dei titoli/del contante e la finalità dell'operazione.

File, documenti


Tabella 4

Dati riguardanti l'impresa

N.

Elemento

Formato

Descrizione

1

Organigramma

Tabelle

Organo di amministrazione, alta dirigenza, comitati pertinenti, unità operative e tutte le altre unità o divisioni del CSD

2

Identità degli azionisti o persone (fisiche o giuridiche) che esercitano il controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD o che detengono partecipazioni nel capitale del CSD e importi di tali partecipazioni

S = azionista/M = socio

D = diretto/I = indiretto

N = persona fisica/L = persona giuridica

Importo della partecipazione = fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

Azionisti o persone che esercitano il controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD o detengono partecipazioni nel capitale del CSD (aggiungere un campo per ognuno degli azionisti/delle persone rilevanti)

3

Partecipazioni del CSD nel capitale di altre persone giuridiche

Testo libero

Importo della partecipazione = fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

Identificazione di ogni persona giuridica (aggiungere un campo per ogni persona giuridica)

4

Documenti che attestano le politiche, le procedure e i processi secondo i requisiti organizzativi del CSD e in relazione ai servizi prestati dal CSD

File, documenti

 

5

Verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza e degli altri comitati del CSD

File, documenti

 

6

Verbali delle riunioni del comitato/dei comitati degli utenti

File, documenti

 

7

Verbali delle riunioni con i gruppi di consultazione composti da partecipanti e clienti, se del caso

File, documenti

 

8

Relazioni di audit interno ed esterno, relazioni sulla gestione dei rischi, relazioni di controllo della conformità e di controllo interno, comprese le reazioni dell'alta dirigenza a dette relazioni

File, documenti

 

9

Tutti i contratti di esternalizzazione

File, documenti

 

10

Politica di continuità operativa e piano di ripristino in caso di disastro

File, documenti

 

11

Dati riguardanti tutte le attività e passività e i conti di capitale del CSD

File, documenti

 

12

Dati riguardanti tutte le entrate e le spese, compresi i costi e ricavi contabilizzati separatamente a norma dell'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014

File, documenti

 

13

Reclami formali ricevuti

Testo libero

Per ciascun reclamo formale: informazioni riguardanti nome e indirizzo dell'autore del reclamo; data di ricevimento del reclamo; nome di tutte le persone identificate nel reclamo; descrizione della natura del reclamo; contenuto ed esito del reclamo; data in cui il reclamo è stato risolto.

14

Informazioni su interruzioni o disfunzioni nei servizi

Testo libero

Dati sulle eventuali interruzioni o disfunzioni nei servizi, compresa una relazione dettagliata sui tempi, gli effetti di tali interruzioni o disfunzioni e le azioni correttive adottate

15

Dati sui risultati delle prove di stress e a posteriori eseguite per i CSD che prestano servizi accessori di tipo bancario

File, documenti

 

16

Comunicazioni scritte con l'autorità competente, l'ESMA e le autorità rilevanti

File, documenti

 

17

Pareri giuridici ricevuti in conformità alle pertinenti disposizioni sui requisiti organizzativi di cui al capo VII del regolamento delegato (UE) 2017/392

File, documenti

 

18

Documentazione giuridica riguardante gli accordi di collegamento tra CSD conformemente al capo XII del regolamento delegato (UE) 2017/392

File, documenti

 

19

Tariffe e oneri applicati per i diversi servizi, compresi sconti o riduzioni

Testo libero

 


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO V

Moduli e modelli per le procedure di accesso

[Articolo 33, paragrafo 6, articolo 49, paragrafo 6, articolo 52, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Tabella 1

Modello per la domanda per stabilire un collegamento tra CSD o per la domanda di accesso tra un CSD e una CCP o una sede di negoziazione

I.   Informazioni generali

Mittente: parte richiedente

 

Destinatario: parte cui è presentata la domanda

 

Data della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte richiedente

 

II.   Identificazione della parte richiedente

Denominazione sociale della parte richiedente

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della domanda (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

III.   Servizi che formano oggetto della domanda

Tipi di servizi

 

Descrizione dei servizi

 

IV.   Identificazione delle autorità

Denominazione e dati di contatto dell'autorità competente della parte richiedente

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

Denominazione e dati di contatto dell'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

V.

Altre informazioni e/o documenti rilevanti


Tabella 2

Modello per la concessione di accesso a seguito di domanda per stabilire un collegamento tra CSD o di domanda di accesso tra un CSD e una CCP o una sede di negoziazione

I.   Informazioni generali

Mittente: parte cui è presentata la domanda

 

Destinatario: parte richiedente

 

Data della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte richiedente

 

Data di ricevimento della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte cui è presentata la domanda

 

II.   Identificazione del CSD cui è presentata la domanda

Denominazione sociale della parte cui è presentata la domanda

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della valutazione della domanda (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

III.   Identificazione della parte richiedente

Denominazione sociale della parte richiedente

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della domanda (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

Accesso concesso

IV.   Identificazione delle autorità

Denominazione e dati di contatto dell'autorità competente della parte cui è presentata la domanda (persona responsabile, nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

Denominazione e dati di contatto dell'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 (persona responsabile, nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

V.

Altre informazioni e/o documenti rilevanti


Tabella 3

Modello per il rifiuto di accesso al CSD

I.   Informazioni generali

Mittente: CSD cui è presentata la domanda

 

Destinatario: parte richiedente

 

Data della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte richiedente

 

Data di ricevimento della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dal CSD cui è presentata la domanda

 

II.   Identificazione del CSD cui è presentata la domanda

Denominazione sociale del CSD cui è presentata la domanda

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della valutazione della domanda di accesso

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

III.   Identificazione della parte richiedente

Denominazione sociale della parte richiedente

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della domanda di accesso

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

IV.   Analisi dei rischi della domanda di accesso

Rischi giuridici derivanti dalla prestazione di servizi

 

Rischi finanziari derivanti dalla prestazione di servizi

 

Rischi operativi derivanti dalla prestazione di servizi

 

V.   Esito dell'analisi dei rischi

L'accesso influirebbe sul profilo di rischio del CSD

NO

L'accesso influirebbe sul funzionamento ordinato e corretto dei mercati finanziari

NO

L'accesso comporterebbe un rischio sistemico

NO

In caso di rifiuto di accesso, sintesi delle motivazioni di tale rifiuto

 

Termine per il reclamo della parte richiedente all'autorità competente del CSD cui è presentata la domanda

 

Accesso concesso

NO

VI.   Identificazione delle autorità

Denominazione e dati di contatto dell'autorità competente del CSD cui è presentata la domanda

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

Denominazione e dati di contatto dell'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

VII.

Altre informazioni e/o documenti rilevanti


Tabella 4

Modello per il rifiuto di accesso ai flussi relativi alle operazioni di una CCP o di una sede di negoziazione

I.   Informazioni generali

Mittente: parte cui è presentata la domanda

 

Destinatario: CSD richiedente

 

Data della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dal CSD richiedente

 

Data di ricevimento della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte cui è presentata la domanda

 

II.   Identificazione della parte cui è presentata la domanda

Denominazione sociale della parte cui è presentata la domanda

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della valutazione della domanda di accesso (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

 

 

 

 

III.   Identificazione del CSD richiedente

Denominazione sociale del CSD richiedente

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della domanda di accesso (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

 

 

 

 

IV.   Analisi dei rischi della domanda di accesso

Rischi derivanti dalla prestazione di servizi

 

V.   Esito dell'analisi dei rischi

L'accesso influirebbe sul funzionamento ordinato e corretto dei mercati finanziari

NO

L'accesso comporterebbe un rischio sistemico

NO

Sintesi delle motivazioni di tale rifiuto

 

Termine per il reclamo del CSD richiedente all'autorità competente della parte cui è presentata la domanda

 

Accesso concesso

NO

VI.   Identificazione delle autorità

Denominazione e dati di contatto dell'autorità competente della parte cui è presentata la domanda (persona responsabile, nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

Denominazione e dati di contatto dell'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 (persona responsabile, nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

VII.

Altre informazioni e/o documenti rilevanti


Tabella 5

Modello per il reclamo per il rifiuto di accesso al CSD

I.   Informazioni generali

Mittente: parte richiedente

 

Destinatario: autorità competente del CSD cui è presentata la domanda

 

Data della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte richiedente

 

Data di ricevimento della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dal CSD cui è presentata la domanda

 

II.   Identificazione della parte richiedente

Denominazione sociale della parte richiedente

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della domanda di accesso (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

 

III.   Identificazione del CSD cui è presentata la domanda

Denominazione sociale del CSD cui è presentata la domanda

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della valutazione della domanda di accesso

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

IV.   Osservazioni della parte richiedente in merito alla valutazione del rischio della domanda di accesso svolta dal CSD cui è presentata la domanda e motivazioni del rifiuto di accesso

Osservazioni della parte richiedente sui rischi giuridici derivanti dalla prestazione di servizi

 

Osservazioni della parte richiedente sui rischi finanziari derivanti dalla prestazione di servizi

 

Osservazioni della parte richiedente sui rischi operativi derivanti dalla prestazione di servizi

 

Osservazioni della parte richiedente in merito al rifiuto di prestare i servizi di cui all'allegato, sezione A, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 applicabile alla specifica emissione di titoli.

 

Osservazioni della parte richiedente sulle motivazioni del rifiuto d'accesso della parte cui è presentata la domanda

 

Ogni altra informazione pertinente

 

V.   Allegati

Copia della domanda iniziale di accesso presentata dalla parte richiedente al CSD cui è presentata la domanda

Copia della risposta del CSD cui è presentata la domanda alla domanda iniziale di accesso

VI.

Altre informazioni e/o documenti rilevanti


Tabella 6

Modello per il reclamo per il rifiuto di accesso ai flussi relativi alle operazioni di una CCP o di una sede di negoziazione

I.   Informazioni generali

Mittente: CSD richiedente

 

Destinatario: autorità competente della parte cui è presentata la domanda

 

Data della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dal CSD richiedente

 

Data di ricevimento della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte cui è presentata la domanda

 

II.   Identificazione del CSD richiedente

Denominazione sociale del CSD richiedente

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della domanda di accesso (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

 

III.   Identificazione della parte cui è presentata la domanda

Denominazione sociale della parte cui è presentata la domanda

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della valutazione della domanda di accesso

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

IV.   Osservazioni del CSD richiedente in merito alla valutazione del rischio della domanda di accesso svolta dalla parte cui è presentata la domanda e motivazioni del rifiuto di accesso

Osservazioni del CSD richiedente sui rischi derivanti dalla prestazione di servizi

 

Osservazioni del CSD richiedente sulle motivazioni del rifiuto d'accesso della parte cui è presentata la domanda

 

Ogni altra informazione pertinente

 

V.   Allegati

Copia della domanda iniziale di accesso presentata dal CSD richiedente alla parte cui è presentata la domanda

Copia della risposta della parte cui è presentata la domanda alla domanda iniziale di accesso

VI.

Altre informazioni e/o documenti rilevanti


Tabella 7

Modello per la consultazione di altre autorità in merito alla valutazione del rifiuto di accesso o per il deferimento all'ESMA

I.   Informazioni generali

Mittente: autorità competente della parte cui è presentata la domanda

 

Destinatario:

a)

autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente; oppure

b)

autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente; oppure

c)

autorità competente del CSD richiedente e autorità rilevante del CSD richiedente di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014; oppure

d)

autorità competente della CCP o sede di negoziazione richiedente e autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014; oppure

e)

ESMA (in caso di deferimento all'ESMA).

 

Data della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte richiedente

 

Data di ricevimento della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte cui è presentata la domanda

 

Data di ricevimento del reclamo per il rifiuto di accesso

 

Numero di riferimento dato dall'autorità competente della parte cui è presentata la domanda

 

II.   Identificazione delle autorità

Denominazione e dati di contatto dell'autorità competente della parte cui è presentata la domanda

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

Ove applicabile, denominazione e dati di contatto dell'autorità rilevante della parte cui è presentata la domanda di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

III.   Identificazione della parte richiedente

Denominazione sociale della parte richiedente

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della domanda di accesso (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

 

IV.   Identificazione della parte cui è presentata la domanda

Denominazione sociale della parte cui è presentata la domanda

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della valutazione della domanda di accesso

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

V.   Valutazione dell'autorità competente della parte cui è presentata la domanda

Osservazioni dell'autorità competente riguardanti:

a)

le motivazioni per il rifiuto d'accesso della parte cui è presentata la domanda; e

b)

le argomentazioni della parte richiedente.

 

Ove applicabile, osservazioni dell'autorità rilevante della parte cui è presentata la domanda di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

Il rifiuto di concedere l'accesso è ritenuto ingiustificato

NO

Le motivazioni fornite dall'autorità competente della parte cui è presentata la domanda a sostegno della sua valutazione

 

VI.   Allegati

Copia della domanda iniziale di accesso presentata dalla parte richiedente alla parte cui è presentata la domanda

Copia della risposta della parte cui è presentata la domanda alla domanda iniziale di accesso

Copia del reclamo della parte richiedente per il rifiuto di accesso

VII.

Altre informazioni e/o documenti rilevanti


Tabella 8

Modello per la risposta alla consultazione dell'autorità competente o di altre autorità in merito alla valutazione del rifiuto di accesso, e per il deferimento all'ESMA

I.   Informazioni generali

Mittente:

a)

autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente; oppure

b)

autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente; oppure

c)

autorità competente del CSD richiedente e autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014; oppure

d)

autorità competente della CCP o sede di negoziazione richiedente e autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.

 

Destinatario:

a)

autorità competente della parte cui è presentata la domanda; oppure

b)

ESMA.

 

Data della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte richiedente

 

Data di ricevimento della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte cui è presentata la domanda

 

Data di ricevimento del reclamo per il rifiuto di accesso

 

Numero di riferimento dato dall'autorità competente della parte cui è presentata la domanda

 

Data di ricevimento della valutazione fornita dall'autorità competente alla parte cui è presentata la domanda

 

Numero di riferimento dato dall'autorità competente della parte richiedente

 

II.   Identificazione dell'autorità che presenta la risposta alla valutazione da parte dell'autorità competente della parte cui è presentata la domanda

Denominazione e dati di contatto delle seguenti autorità:

a)

autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente; oppure

b)

autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente; oppure

c)

autorità competente del CSD richiedente e autorità rilevante del CSD richiedente di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014; oppure

d)

autorità competente della CCP o sede di negoziazione richiedente e autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

III.   Identificazione della parte richiedente

Denominazione sociale della parte richiedente

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della domanda di accesso (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

 

IV.   Identificazione della parte cui è presentata la domanda

Denominazione sociale della parte cui è presentata la domanda

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della valutazione della domanda di accesso

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

V.   Valutazione dell'autorità competente della parte cui è presentata la domanda

Osservazioni riguardanti:

a)

le motivazioni per il rifiuto d'accesso della parte cui è presentata la domanda;

b)

le argomentazioni della parte richiedente;

c)

le motivazioni fornite dall'autorità competente della parte cui è presentata la domanda a sostegno della sua valutazione.

 

Il rifiuto di concedere l'accesso è ritenuto ingiustificato

NO

Le motivazioni fornite dall'autorità a sostegno della sua valutazione

 

VI.   Ove rilevante, valutazione dell'autorità rilevante della parte richiedente di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

Osservazioni riguardanti:

a)

le motivazioni per il rifiuto d'accesso della parte cui è presentata la domanda;

b)

le argomentazioni della parte richiedente;

c)

le motivazioni fornite dall'autorità competente della parte cui è presentata la domanda a sostegno della sua valutazione.

 

Il rifiuto di concedere l'accesso è ritenuto ingiustificato

NO

Le motivazioni fornite dall'autorità a sostegno della sua valutazione

 

VII.   Allegati

Copia del reclamo della parte richiedente per il rifiuto di accesso, compresa copia delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I

Copia della valutazione da parte dell'autorità competente della parte cui è presentata la domanda in merito al reclamo avviato dalla parte richiedente per quanto riguarda il rifiuto di accesso, compresa copia delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato II

VIII.

Altre informazioni e/o documenti rilevanti


Tabella 9

Modello per la risposta al reclamo per il rifiuto di accesso

I.   Informazioni generali

Mittente: autorità competente della parte cui è presentata la domanda

 

Destinatari:

a)

parte richiedente;

b)

parte cui è presentata la domanda;

c)

autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente; oppure

d)

autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente; oppure

e)

in caso di collegamenti tra CSD, autorità competente del CSD richiedente e autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014; oppure

f)

in caso di accesso da parte di una sede di negoziazione o CCP, autorità competente della CCP o sede di negoziazione richiedente e autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.

 

Data della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte richiedente

 

Data di ricevimento della domanda di accesso

 

Numero di riferimento dato dalla parte cui è presentata la domanda

 

Data di ricevimento del reclamo per il rifiuto di accesso

 

Numero di riferimento dato dall'autorità competente della parte cui è presentata la domanda

 

Data di ricevimento della valutazione da parte dell'autorità competente della parte richiedente e, ove applicabile, dell'autorità rilevante della parte richiedente di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

Numero di riferimento dato dall'autorità competente della parte richiedente o, ove applicabile, dall'autorità rilevante della parte richiedente di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

II.   Identificazione dell'autorità che presenta la risposta al reclamo per il rifiuto di accesso

Denominazione e dati di contatto dell'autorità competente della parte cui è presentata la domanda

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

III.   Identificazione della parte richiedente

Denominazione sociale della parte richiedente

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della domanda di accesso (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)

 

IV.   Identificazione della parte cui è presentata la domanda

Denominazione sociale della parte cui è presentata la domanda

 

Paese d'origine

 

Indirizzo della sede legale

 

LEI

 

Nome e dati di contatto della persona responsabile della valutazione della domanda di accesso

Nome

Funzione

Numero di telefono

Email:

V.   Valutazione dell'autorità competente della parte cui è presentata la domanda

Osservazioni riguardanti:

a)

le motivazioni per il rifiuto d'accesso della parte cui è presentata la domanda;

b)

le argomentazioni della parte richiedente;

c)

le motivazioni fornite dall'autorità della parte richiedente a sostegno della sua valutazione.

 

Ove applicabile, osservazioni dell'autorità rilevante della parte cui è presentata la domanda di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 riguardanti:

a)

le motivazioni per il rifiuto d'accesso della parte cui è presentata la domanda;

b)

le argomentazioni della parte richiedente;

c)

le motivazioni fornite dall'autorità della parte richiedente a sostegno della sua valutazione.

 

Il rifiuto di concedere l'accesso è ritenuto ingiustificato

NO

Le motivazioni fornite dall'autorità competente della parte cui è presentata la domanda a sostegno della sua valutazione

 

VI.   Ordine rivolto alla parte cui è presentata la domanda di concedere l'accesso alla parte richiedente

Quando il rifiuto di concedere l'accesso viene ritenuto ingiustificato, copia dell'ordine rivolto alla parte cui è presentata la domanda di concedere l'accesso alla parte richiedente, compresa la scadenza da rispettare.

VII.

Altre informazioni e/o documenti rilevanti

ALLEGATO VI

Moduli e modelli per la consultazione delle autorità prima della concessione dell'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario

[Articolo 55, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014]

SEZIONE 1

Modello per la trasmissione delle informazioni pertinenti e la richiesta di un parere motivato

[Denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione]

Dati di contatto dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione

Nome della persona/delle persone responsabili per ulteriori contatti:

Funzione:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

1)

Il [data di presentazione della domanda di autorizzazione], [denominazione del CSD richiedente l'autorizzazione] ha presentato la domanda di autorizzazione a [designare un ente creditizio/a prestare] (1) servizi accessori di tipo bancario a [denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione] in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2)

[Denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione] ha esaminato la domanda e la considera completa.

3)

[Denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione] trasmette in allegato alla presente lettera tutte le informazioni incluse nella domanda [l'autorità competente dovrebbe garantire l'invio delle informazioni in allegato alla presente lettera] a tutte le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, e chiede un parere motivato alle autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014 entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera. Ciascuna autorità è tenuta ad accusare ricevuta della presente domanda e delle informazioni allegate alla data di ricevimento. Se un'autorità non fornisce un parere entro 30 giorni, si considera che abbia espresso parere positivo.

Fatto a …il [data] …

Per conto di [denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione],

[firma]

Elenco dei destinatari, comprese le autorità aventi il diritto di esprimere un parere motivato:

1.

[Autorità competente a elencare le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014]

SEZIONE 2

Modello per il parere motivato

[Denominazione dell'autorità che esprime il parere motivato]

Dati di contatto dell'autorità che ha espresso un parere motivato

Nome della persona/delle persone responsabili per ulteriori contatti:

Funzione:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

1)

Il [data di presentazione della domanda di autorizzazione], [denominazione del CSD richiedente l'autorizzazione] ha presentato la domanda di autorizzazione a [designare un ente creditizio/a prestare] (2) servizi accessori di tipo bancario a [denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione] in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2)

[Denominazione dell'autorità competente] ha controllato la completezza della domanda, ha trasmesso le informazioni incluse nella domanda a [fornire elenco delle autorità, comprese ABE e ESMA] e ha richiesto un parere motivato a [autorità interessata] conformemente all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014. La domanda è stata ricevuta il [data …].

3)

Visto l'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, [denominazione dell'autorità interessata che emette il parere motivato] esprime il presente parere motivato sulla domanda.

Parere motivato: [scegliere un'opzione: positivo o negativo]

[Motivazione dettagliata e completa in caso di parere motivato negativo …]

Fatto a …il [data] …

Per conto di [denominazione dell'autorità che esprime il parere],

[firma]

SEZIONE 3

Modello per la decisione motivata relativa a un parere motivato negativo

[Denominazione dell'autorità competente del paese di origine responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione]

Dati di contatto dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione

Nome della persona/delle persone responsabili per ulteriori contatti:

Funzione:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

1)

Il [data di presentazione della domanda di autorizzazione], [denominazione del CSD richiedente l'autorizzazione] ha presentato la domanda di autorizzazione a [designare un ente creditizio/a prestare] (2) servizi accessori di tipo bancario a [denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione] in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2)

[Denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione] ha controllato la completezza della domanda, ha trasmesso le informazioni incluse nella domanda a [tutte le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014] e ha richiesto un parere motivato a [tutte le autorità aventi diritto designate dall'autorità competente in conformità all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014].

3)

Visto il parere motivato negativo/i pareri motivati negativi espressi ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 sulla domanda da:

[Denominazione dell'autorità interessata che ha espresso un parere] il [data del parere motivato];

[Denominazione dell'autorità interessata che ha espresso un parere] il [data del parere motivato];

4)

[Denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione] ha esaminato attentamente il parere motivato/i pareri motivati ed emette la presente decisione motivata conformemente all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Decisione motivata relativa al parere negativo/ai pareri negativi:

[Scegliere un'opzione] Procedere/non procedere al rilascio dell'autorizzazione

[Motivazioni e giustificazione per la decisione motivata …]

Fatto a …il [data] …

Per conto di [denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione],

[firma]

[allegato: copia della decisione]

SEZIONE 4

Modello per la richiesta di assistenza all'ESMA

[Denominazione dell'autorità che deferisce la questione all'ESMA]

Dati di contatto dell'autorità che deferisce la questione all'ESMA

Nome della persona/delle persone responsabili per ulteriori contatti:

Funzione:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

1)

Il [data di presentazione della domanda di autorizzazione], [denominazione del CSD richiedente l'autorizzazione] ha presentato la domanda di autorizzazione a [designare un ente creditizio/a prestare] (3) servizi accessori di tipo bancario a [denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione] in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2)

[Denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione] ha controllato la completezza della domanda, ha trasmesso le informazioni incluse nella domanda a [tutte le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014] e ha richiesto un parere motivato a [autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014] conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3)

Visto il parere motivato negativo/i pareri motivati negativi espresso/i ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 sulla domanda da:

[Denominazione dell'autorità interessata che aveva espresso un parere motivato negativo] il [data del parere motivato];

[Denominazione dell'autorità interessata che aveva espresso un parere motivato negativo] il [data del parere motivato];

4)

Vista la decisione motivata di [denominazione dell'autorità competente responsabile della valutazione della domanda di autorizzazione] del [data di emissione della decisione motivata relativa al parere] di procedere al rilascio dell'autorizzazione a fronte del suddetto parere motivato negativo/dei suddetti pareri motivati negativi a norma dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014,

5)

Vista l'assenza di accordo sulla valutazione della domanda di autorizzazione tra l'autorità competente e le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014, nonostante ulteriori tentativi di raggiungere un accordo,

6)

Con la presente, a norma dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, [denominazione dell'autorità che richiede l'assistenza dell'ESMA] deferisce la questione all'ESMA a fini di assistenza, le fornisce una copia della domanda, del parere motivato/dei pareri motivati e della decisione di cui sopra, e le chiede di procedere a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro 30 giorni dal ricevimento della presente richiesta.

Motivazioni della richiesta

[Motivazioni del deferimento all'ESMA]

Fatto a …il [data] …

Per conto di [denominazione dell'autorità che deferisce la questione all'ESMA],

[firma]

Fatto a …il [data] …

Per conto di [denominazione dell'autorità che deferisce la questione all'ESMA]

[firma]


(1)  Dovrebbe essere utilizzato il riferimento appropriato, in funzione del caso, e dovrebbe essere identificato il soggetto specifico.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3)  Cfr. nota a piè di pagina 1.