ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 64

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
10 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/418 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base Urtica spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

72

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/424 della Commissione, del 9 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

105

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/425 della Commissione, del 9 marzo 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sesta gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

107

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/426 del Consiglio, del 7 marzo 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

108

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/427 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2017) 1482]

109

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014 )

116

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/1


DECISIONE (UE) 2017/418 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2017

relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione e il governo delle Isole Cook hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») della durata di cinque anni, tacitamente rinnovabile, e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette ai diritti di sovranità o di giurisdizione delle Isole Cook in materia di pesca.

(2)

L'accordo e il protocollo sono stati firmati conformemente alla decisione (UE) 2016/776 del Consiglio (2) e si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 14 ottobre 2016.

(3)

L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione. La commissione mista può inoltre approvare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle secondo una procedura semplificata.

(4)

È opportuno approvare l'accordo e il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste dall'articolo 17 dell'accordo e dall'articolo 13 del protocollo (3).

Articolo 3

Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo in sede di commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. HERRERA


(1)  Approvazione del 14 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2016/776 del Consiglio, del 29 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 1).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo e del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1)

La Commissione è autorizzata a negoziare con il governo delle Isole Cook e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle questioni seguenti:

a)

revisione del livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, del contributo finanziario pertinente, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo e agli articoli 5 e 6 del protocollo;

b)

decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo e all'articolo 3 del protocollo;

c)

le condizioni e le modalità tecniche conformemente alle quali le navi dell'Unione svolgono le loro attività di pesca a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo e degli articoli 4 e 6 del protocollo.

2)

Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel quadro della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.

3)

Quando in una riunione della commissione mista è destinata a essere adottata una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta dell'Unione, per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se tale scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

4)

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.


REGOLAMENTI

10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/419 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2017

che approva la sostanza di base Urtica spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 18 agosto 2015 la Commissione ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'Urtica spp. quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. Il 5 gennaio 2016 la Commissione ha ricevuto inoltre dalla Myosotis una domanda di approvazione dell'ortica quale sostanza di base. Poiché tale domanda riguarda anche l'Urtica spp., ma con un diverso uso proposto, la Commissione ha effettuato una valutazione congiunta di entrambe le domande.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 28 luglio 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 24 gennaio 2017.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'Urtica spp. soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzata prevalentemente per scopi fitosanitari, essa è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua, e pertanto deve essere considerata una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che l'Urtica spp. può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'Urtica spp. come sostanza di base.

(5)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza Urtica spp., quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2016. Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance applications for Urtica spp. for use in plant protection as insecticide, acaricide and fungicide (Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulle domande relative alla sostanza di base Urtica spp. per l'uso in prodotti fitosanitari come insetticida, acaricida e fungicida). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1075. 72 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Urtica spp.

N. CAS 84012-40-8 (estratto di Urtica dioica)

N. CAS 90131-83-2 (estratto di Urtica urens)

Urtica spp.

Farmacopea europea

30 marzo 2017

L'Urtica spp. deve essere impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull'Urtica spp. (SANTE/11809/2016), in particolare le relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«14

Urtica spp.

N. CAS 84012-40-8 (estratto di Urtica dioica)

N. CAS 90131-83-2 (estratto di Urtica urens)

Urtica spp.

Farmacopea europea

30 marzo 2017

L'Urtica spp. deve essere impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull'Urtica spp. (SANTE/11809/2016), in particolare le relative appendici I e II.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/420 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 4 dicembre 2015 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha concluso inoltre che tale preparato può influire positivamente sui parametri produttivi dei polli da ingrasso. Secondo l'Autorità, questa conclusione può essere estesa alle galline ovaiole e, per estrapolazione, a tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2016; 14(7):4351.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri produttivi)

4d15

Delacon Biotechnik GmbH

Olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia

Composizione dell'additivo:

Preparato di oli essenziali microincapsulati di timo (Thymus vulgaris L.) (1) e anice stellato sintetico (2): ≥ 74 mg/g,

Polvere di corteccia di quillaia (Quillaja saponaria) ≥ 200 mg/g

Saponine ≤ 23 mg/g

Forma solida

Caratterizzazione delle sostanze attive:

Olio di timo: timolo 2-4 mg/g

Olio di anice stellato (prodotto mediante sintesi chimica): (trans e cis)-anetolo 40-50 mg/g

Polvere di corteccia di quillaia (Quillaja saponaria) ≥ 200 mg/g

Metodi di analisi  (3)

Quantificazione del timolo nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali: gas cromatografia-spettrometria di massa (CG-MS)

Polli da ingrasso

Galline ovaiole

Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole

150

150

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

30 marzo 2027


(1)  Secondo la definizione della Farmacopea europea del Consiglio d'Europa (PhEur, 2005)

(2)  Una miscela di composti puri che replicano il profilo dell'olio essenziale naturale di anice stellato (senza estragolo).

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/421 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2017

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta iniziale»), ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 (2), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India («il paese interessato»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010).

(2)

Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping, ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

(3)

In seguito a un riesame intermedio parziale d'ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008 (4).

(4)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 (5), ha esteso le misure compensative. In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 (6), ha esteso le misure antidumping.

(5)

Le misure compensative hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 6,3 % e del 7,0 % per le importazioni da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 7,2 %.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(6)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (8).

(7)

La domanda è stata presentata da SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH e GrafTech Switzerland SA («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

(8)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere delle sovvenzioni e del persistere o della reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3.   Apertura

(9)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 15 dicembre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (9) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009.

4.   Inchiesta parallela

(10)

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 15 dicembre 2015 (10), la Commissione ha inoltre annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (11), delle misure antidumping definitive in vigore per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

5.   Parti interessate

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità indiane, invitandoli a partecipare.

(12)

A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

5.1.   Campionamento

(13)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(14)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, considerando anche l'ubicazione geografica. Tale campione era costituito da quattro produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre l'80 % della produzione totale dell'Unione, sulla base delle informazioni ricevute nel corso dell'esame della rappresentatività. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione è stato confermato. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

b)   Campionamento degli importatori

(15)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(16)

Nessun importatore si è manifestato per fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

5.2.   Questionari e visite di verifica

(17)

La Commissione ha inviato questionari al governo dell'India (anche nel senso di amministrazione pubblica indiana), a tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione, ai due produttori esportatori indiani noti e a 53 utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta.

(18)

Hanno risposto al questionario il governo dell'India, i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, un produttore esportatore indiano e otto utilizzatori.

(19)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le sedi del governo dell'India a Delhi e a Bhopal e presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Graftech France SNC, Calais, Francia

Graftech Iberica S.L., Navarra, Spagna

SGL Carbon SA, Wiesbaden, Germania

Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Germania

b)

produttore esportatore indiano:

HEG Limited, Bhopal («HEG»).

6.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(20)

L'inchiesta sul rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(21)

Il prodotto in esame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari dell'India («elettrodi di grafite» o «il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010).

2.   Prodotto simile

(22)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(23)

La Commissione ha concluso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

C.   RISCHIO DEL PERSISTERE DELLE SOVVENZIONI

1.   Introduzione

(24)

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio del persistere delle sovvenzioni.

(25)

In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame sono stati esaminati i seguenti sistemi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:

 

sistemi nazionali

a)

sistema di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS);

b)

sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS);

c)

sistema del mercato mirato (Focus Market Scheme — FMS);

d)

sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Export from India Scheme — MEIS);

e)

sistema di esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS);

f)

sistema di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS);

 

sistema regionale

g)

sistema di esenzione dall'imposta sull'elettricità (Electricity Duty Exemption Scheme — EDES).

(26)

I sistemi di cui alle lettere da a) a e) hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [Foreign Trade Act (Development and Regulation)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell'India a rilasciare notifiche riguardanti la politica di esportazione e importazione, sintetizzate in documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy), pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Ai fini del PIR relativo alla presente inchiesta risultano pertinenti due documenti sulla politica del commercio estero: Foreign Trade Policy 2009-2014 («FTP 09-14») e Foreign Trade Policy 2015-2020 («FTP 15-20»), l'ultimo dei quali è entrato in vigore nell'aprile 2015. Il governo dell'India ha inoltre definito procedure che disciplinano l'FTP 09-14 e l'FTP 15-20 rispettivamente nel manuale di procedure, vol. I, 2009-2014 («HOP I 04-09») e nel manuale di procedure, vol. I, 2015-2020 («HOP I 15-20»). Tali manuali di procedure vengono aggiornati periodicamente.

(27)

Il sistema ECF di cui alla lettera f) si fonda sulle sezioni 21 e 35 A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949), che permette alla Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India — RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.

(28)

Il sistema di cui alla lettera g) è gestito dalle autorità dello Stato di Madhya Pradesh.

(29)

Il DDS, sotto forma del suo predecessore ossia il sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB) (12), e l'EPCGS sono già stati oggetto di misure compensative nel corso dell'inchiesta iniziale, mentre l'AAS, l'FMS, il MEIS, l'ECS e l'EDES non sono stati oggetto di inchiesta.

(30)

Come menzionato sopra al considerando 18, ha collaborato solo un produttore esportatore indiano, che rappresentava più del 95 % di tutte le importazioni di elettrodi di grafite dall'India nell'Unione e il 50 % della capacità di produzione totale stimata dell'India. La capacità di produzione dell'India è stata calcolata sulla base dei dati verificati contenuti nel questionario del produttore esportatore che ha collaborato e sul bilancio, disponibile pubblicamente, del produttore esportatore che non ha collaborato. La collaborazione dei produttori esportatori indiani è stata quindi considerata scarsa. Le autorità indiane sono state debitamente informate che, a causa della scarsa collaborazione dei produttori esportatori indiani, la Commissione potrebbe applicare l'articolo 28 del regolamento di base. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

(31)

Dopo la comunicazione delle informazioni il governo dell'India ha sostenuto che la collaborazione non poteva essere considerata scarsa in quanto il produttore che ha collaborato rappresentava più del 95 % delle esportazioni indiane di elettrodi di grafite nell'Unione durante il PIR e il 50 % della capacità di produzione totale stimata dell'India. A tale proposito si precisa che la Commissione ha determinato il livello di collaborazione sulla base della capacità di produzione totale dell'India, che è stata considerata più pertinente, nel contesto di un riesame in previsione della scadenza, rispetto al volume delle esportazioni indiane di elettrodi di grafite nell'Unione durante il PIR. Poiché vi sono solo due grandi produttori di pari dimensioni in India e solo uno di essi ha collaborato all'inchiesta, è giustificato ritenere che la collaborazione sia stata scarsa in quanto la società che non ha collaborato ha potenzialmente una grande incidenza sulla valutazione del rischio del persistere delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio. Come spiegato al considerando 155, il produttore che non ha collaborato ha infatti quasi cessato di esportare nell'Unione a causa delle aliquote del dazio e ricomincerebbe probabilmente ad esportare in quantitativi più consistenti in caso di scadenza delle misure. Di conseguenza, poiché i due produttori noti rappresentano ciascuno il 50 % della capacità di produzione totale stimata dell'India, non si può escludere che le rispettive quote all'interno del totale delle esportazioni indiane nell'Unione diventino più equilibrate e quindi completamente diverse rispetto al rapporto di circa 95/5 osservato durante il PIR. L'argomentazione è stata pertanto respinta. La Commissione osserva comunque che tale argomentazione non è pertinente nel contesto di un riesame in previsione della scadenza, il cui scopo è determinare l'eventuale persistere delle sovvenzioni. Sulla base delle conclusioni relative al solo produttore esportatore, la Commissione può già concludere che le sovvenzioni persistono. Che il grado di collaborazione sia scarso o elevato è quindi del tutto irrilevante.

2.   Sistema di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS)

2.1.   Base giuridica

(32)

La descrizione dettagliata del DDS si trova nelle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995, quali successivamente modificate.

2.2.   Ammissibilità

(33)

Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

2.3.   Attuazione pratica

(34)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere la restituzione del dazio, il cui importo è calcolato come percentuale del valore fob dei prodotti esportati nel quadro di tale sistema. Il governo dell'India ha fissato i tassi di restituzione per una serie di prodotti, tra cui il prodotto oggetto del riesame. I tassi sono calcolati in base alla quantità media o al valore medio dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione di un prodotto e all'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi. Essi si applicano a prescindere dall'effettivo pagamento dei dazi all'importazione. Nel corso del PIR il tasso DDS è stato pari al 3 %, con un massimale di 3,2 INR/kg, fino al 22 novembre 2014 e pari al 2,4 %, con un massimale di 8 INR/kg, dopo tale data.

(35)

Per beneficiare di tale sistema, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l'esportazione avviene nel quadro del DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Una volta che la compagnia di navigazione ha consegnato la nota di carico per l'esportazione (Export General Manifest — EGM) e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio mediante pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure a mezzo tratta.

(36)

L'esportatore deve anche dimostrare di aver incassato i proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate — BRC). Il certificato bancario può essere fornito dopo il pagamento dell'importo della restituzione, ma il governo dell'India procederà a recuperare l'importo erogato qualora l'esportatore non presenti il BRC entro i termini previsti.

(37)

L'importo della restituzione può essere utilizzato per qualsiasi finalità.

(38)

In base alle norme di contabilità dell'India l'importo della restituzione del dazio può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali, una volta assolto l'obbligo di esportazione.

(39)

È emerso che durante il PIR il produttore esportatore che ha collaborato ha continuato a beneficiare del DDS.

2.4.   Conclusioni sul DDS

(40)

Come osservato nell'inchiesta iniziale, il DDS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione del dazio costituisce un contributo finanziario attribuito dal governo dell'India poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte di tale governo. Non esistono restrizioni per l'impiego di questi fondi. L'importo della restituzione del dazio conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.

(41)

Il tasso di restituzione del dazio per le esportazioni è fissato dal governo dell'India prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione venga definita una restituzione del dazio, il sistema non presenta tuttavia le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime.

(42)

Durante la visita di verifica il governo dell'India e il produttore esportatore che ha collaborato hanno affermato che esiste un nesso adeguato tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sulle materie prime poiché, nel calcolo dei tassi di restituzione del dazio, il governo dell'India tiene conto della quantità o del valore medi dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto nonché dell'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi.

(43)

La Commissione non ritiene però che il presunto nesso tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sulle materie prime sia sufficiente affinché il sistema sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'importo del credito non è in particolare calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure che consentano di verificare quali fattori produttivi (e in che quantità e di quale origine) siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Per di più, il governo dell'India non ha condotto alcun esame ulteriore, sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettivi, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(44)

Il pagamento sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell'India in seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori va pertanto considerato un sussidio diretto di tale governo condizionato all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato come una sovvenzione specifica e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

2.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(45)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del PIR. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato conferito al beneficiario nel momento in cui è stata effettuata l'operazione di esportazione nel quadro di tale sistema. Da tale momento il governo dell'India è tenuto al pagamento dell'importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo della restituzione da concedere per tale operazione di esportazione, il governo dell'India non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o no la sovvenzione. In considerazione di ciò e in assenza di elementi affidabili che indichino il contrario, è opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del DDS corrisponde alla somma degli importi di restituzione del dazio acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale sistema durante il PIR.

(46)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importi delle sovvenzioni così calcolati sono stati ripartiti in base al fatturato totale delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il PIR, usato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(47)

Considerato quanto precede, il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato era pari al 2,02 %.

3.   Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS)

3.1.   Base giuridica

(48)

La descrizione dettagliata del sistema si trova ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 del documento FTP 09-14 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del manuale HOP I 09-14 nonché ai punti da 4.03 a 4.24 del documento FTP 15-20 e ai capitoli da 4.04 a 4.52 del manuale HOP I 15-20.

3.2.   Ammissibilità

(49)

L'AAS si compone di sei sottosistemi, descritti più dettagliatamente al considerando 50, che differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda l'ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare del sottosistema AAS per le esportazioni fisiche e del sottosistema AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono per presunte esportazioni le categorie di cui al punto 8.2 del documento FTP 09-14, come i fornitori di un'unità orientata all'esportazione (export oriented unit — EOU), possono beneficiare del sottosistema AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono infine beneficiare dei vantaggi per le esportazioni presunte a titolo dei sottosistemi dei buoni di approvvigionamento anticipato (advance release orders — ARO) e delle lettere di credito interne di compensazione (back to back inland letters of credit).

3.3.   Attuazione pratica

(50)

L'AAS può essere applicato per:

i)

esportazioni fisiche: si tratta del sottosistema principale, che permette l'importazione in esenzione da dazi dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto da esportazione. In questo contesto il termine «fisico» indica che il prodotto da esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto da esportazione, sono specificate nella licenza;

ii)

fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto da esportazione, ma a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle sue esportazioni, qualsiasi fattore produttivo destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientri nel gruppo di prodotti e sia stato fabbricato utilizzando tali fattori produttivi esenti da dazi;

iii)

forniture intermedie: questo sottosistema riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto da esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che fabbrica il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in esenzione da dazi e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

iv)

esportazioni presunte: questo sottosistema permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) del documento FTP 09-14. Secondo il governo dell'India, per esportazioni presunte si intendono le transazioni in cui le merci fornite non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un'unità orientata all'esportazione (EOU) o a una società con sede in una zona economica speciale (special economic zone — SEZ);

v)

buono di approvvigionamento anticipato (advance release order — ARO): il titolare dell'AAS che intende procurarsi i fattori produttivi da fonti nazionali, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. In questi casi le autorizzazioni preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore nazionale all'atto della consegna dei prodotti specificati nel buono. La girata dell'ARO conferisce al fornitore nazionale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FTP 09-14 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece che all'esportatore finale sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi nazionali che per quelli importati;

vi)

lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottosistema riguarda le forniture nazionali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore nazionale. La banca convaliderà l'autorizzazione a importazioni dirette solo per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore nazionale avrà diritto ai vantaggi relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 8.3 del documento FTP 09-14 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

(51)

È emerso che durante il PIR il produttore esportatore che ha collaborato ha ottenuto concessioni nel quadro del primo sottosistema, ossia l'AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottosistemi non utilizzati.

(52)

Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un'autorizzazione preventiva è tenuto per legge a conservare una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazi/acquistati sul mercato interno nel formato richiesto (capitoli 4.26 e 4.30, nonché appendice 23 del manuale HOP I 09-14), cioè un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell'appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

(53)

Per quanto riguarda il sottosistema per le esportazioni fisiche utilizzato nel PIR dalla società interessata, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo dell'India e sono specificati nell'autorizzazione. Al momento dell'importazione e dell'esportazione le operazioni corrispondenti devono inoltre essere specificate nell'autorizzazione da funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nel quadro dell'AAS è fissato dal governo dell'India sulla base delle norme SION (Standard Input Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto oggetto del riesame.

(54)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto da esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto di 24 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna.

(55)

Come spiegato nel considerando 26, nell'aprile 2015 è entrato in vigore un nuovo documento FTP. Per quanto riguarda l'attuazione pratica di cui ai considerando da 50 a 54, l'unica modifica introdotta dal nuovo documento FTP è stata una riduzione del termine per l'obbligo di esportazione da 24 a 18 mesi. Va inoltre osservato che tutte le licenze utilizzate dal produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR erano ancora soggette al documento FTP 09-14, in quanto rilasciate prima dell'aprile 2015.

(56)

Dall'inchiesta è emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non erano ancora stati rispettati o messi in pratica.

(57)

Il produttore esportatore che ha collaborato teneva un registro della produzione e del consumo. Non è stato tuttavia possibile verificare quali fattori produttivi (e di quale origine) fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Con il sistema messo in atto non è stato in particolare possibile identificare e misurare con precisione l'eventuale remissione in eccesso.

(58)

Per quanto riguarda gli obblighi di verifica di cui al considerando 52, si è accertato che nessuna delle licenze AAS utilizzate dalla società era in una fase del suo ciclo di vita che richiedesse la presentazione dell'appendice 23 alle autorità. Si è tuttavia riscontrato che le società non disponevano di una documentazione che consentisse di calcolare la remissione dei dazi in eccesso come prescritto nell'appendice 23, il che rendeva impossibile ogni futura certificazione da parte di un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori.

(59)

È stato inoltre stabilito che solo una quota compresa tra il 75 % e l'85 % della materia prima principale (coke di petrolio calcinato o «CPC») importata in esenzione da dazi nel quadro dell'AAS è stata fisicamente incorporata negli elettrodi di grafite, mentre una quota compresa tra il 15 % e il 25 % è stata incorporata in due sottoprodotti (masselli e fini). È stato altresì constatato che almeno una parte di entrambi i sottoprodotti è stata venduta sul mercato interno e che non esisteva alcun sistema per misurare le quantità effettive di CPC importate in esenzione da dazi incorporate nei sottoprodotti esportati o venduti sul mercato interno.

(60)

In breve, si ritiene che il produttore esportatore che ha collaborato non sia stato in grado di dimostrare di aver soddisfatto le pertinenti disposizioni della politica del commercio estero.

3.4.   Conclusioni sull'AAS

(61)

L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, poiché riduce le entrate provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.

(62)

L'AAS per le esportazioni fisiche è inoltre chiaramente condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione una società non può ottenere alcun vantaggio nel quadro dell'AAS.

(63)

Il sottosistema utilizzato nel caso in questione non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il governo dell'India non ha applicato in modo efficace un sistema o una procedura di verifica che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (allegato II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso di sistemi di restituzione daziaria sostitutiva, allegato III, parte II, punto 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto oggetto del riesame non siano abbastanza precise e che non possano costituire un sistema di verifica dell'effettivo consumo, perché la loro struttura non permette al governo dell'India di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi utilizzate nella fabbricazione del prodotto da esportazione. Il governo dell'India non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).

(64)

Il sottosistema risulta quindi compensabile.

3.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(65)

In assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva, il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione dei fattori produttivi.

(66)

In assenza di elementi affidabili che indicassero il contrario, l'importo della sovvenzione per il produttore esportatore che ha collaborato è stato calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell'ambito del sottosistema durante il PIR (numeratore). A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il PIR, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(67)

Il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato è pari allo 0,30 %.

4.   Sistema del mercato mirato (Focus Market Scheme — FMS)

4.1.   Base giuridica

(68)

L'FMS è descritto dettagliatamente al punto 3.14 del documento FTP 09-14 e al punto 3.8 del manuale HOP I 09-14.

4.2.   Ammissibilità

(69)

Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

4.3.   Attuazione pratica

(70)

In base a tale sistema le esportazioni di tutti i prodotti, comprese le esportazioni di elettrodi di grafite, nei paesi che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'appendice 37 C del manuale HOP I 09-14 possono ottenere un credito sul dazio pari al 3 % del valore fob. A decorrere dal 1o aprile 2011 le esportazioni di tutti i prodotti nei paesi che figurano nella tabella 3 dell'appendice 37 C («Special Focus Markets») possono ottenere un credito sul dazio pari al 4 % del valore fob. Sono esclusi dal sistema alcuni tipi di attività di esportazione, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.

(71)

I crediti sul dazio nel quadro dell'FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Essi possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi fattore di produzione o merce, compresi i beni strumentali.

(72)

Il certificato di autorizzazione al credito è rilasciato dal porto da cui sono partite le esportazioni una volta effettuata l'esportazione o la spedizione delle merci. Se il denunciante fornisce alle autorità una copia di tutti i pertinenti documenti di esportazione (ordine di esportazione, fatture, bolle di spedizione, certificati bancari di realizzazione), il governo dell'India non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione dei crediti sul dazio.

(73)

È emerso che durante il PIR il produttore esportatore che ha collaborato ha ottenuto vantaggi nel quadro dell'FMS.

4.4.   Conclusioni sull'FMS

(74)

L'FMS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro dell'FMS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del governo dell'India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo dell'FMS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.

(75)

L'FMS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(76)

Questo sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure che consentano di verificare quali fattori produttivi (e in che quantità e di quale origine) siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato e quindi se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi dell'FMS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per poter ottenere i vantaggi è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dell'FMS. Un esportatore può inoltre usare i crediti sul dazio concessi a titolo dell'FMS per importare beni strumentali benché questi ultimi non rientrino nel campo d'applicazione dei sistemi ammissibili di restituzione del dazio di cui all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono utilizzati nella produzione dei prodotti esportati. Per di più, la Commissione osserva che il governo dell'India non ha condotto alcun esame ulteriore, sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettivi, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo.

4.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(77)

In assenza di elementi affidabili che indicassero il contrario, l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dai richiedenti secondo i principi della contabilità per competenza come entrate al momento dell'operazione di esportazione. Conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il PIR, usato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(78)

Considerato quanto precede, il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato era pari allo 0,13 %.

Revoca e sostituzione dell'FMS

(79)

Con l'entrata in vigore del documento FTP 15-20 il 1o aprile 2015, l'FMS è confluito, con altri quattro sistemi, nel sistema di incentivazione delle esportazioni di merci (Merchandise Export Incentive Scheme — MEIS) descritto nei considerando da 83 a 100. Come spiegato nel documento intitolato «Highlights of the Foreign Trade Policy 2015-2020» (13), pubblicato dalla direzione generale per il Commercio estero del governo dell'India, in precedenza esistevano cinque sistemi distinti (Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Focus Market Scheme, Agri. Infrastructure Incentive Scrip, VKGUY) che incoraggiavano l'esportazione di merci mediante diversi tipi di crediti sul dazio a varie condizioni (in base al settore specifico o all'utilizzatore effettivo), mentre attualmente tutti questi sistemi sono stati fusi in un unico sistema, il sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Export from India Scheme).

(80)

L'inchiesta ha stabilito che, non appena l'FMS è stato revocato, il produttore esportatore che ha collaborato è passato da quest'ultimo sistema al MEIS.

(81)

Alla luce dei considerando 79 e 80, la Commissione ritiene che le sovvenzioni concesse dall'FMS non siano state interrotte, ma semplicemente fuse e ridenominate e che i vantaggi conferiti dall'FMS continuino ad essere conferiti dal nuovo sistema. In base a quanto precede l'FMS è considerato compensabile fino alla sua revoca.

5.   Sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Export from India Scheme — MEIS)

5.1.   Base giuridica

(82)

Il MEIS è descritto dettagliatamente al capitolo 3 del documento FTP 15-20 e al capitolo 3 del manuale HOP I 15-20.

(83)

Il MEIS è entrato in vigore il 1o aprile 2015, ossia a metà del PIR. Si ricorda che, come spiegato nei considerando da 79 a 81, il MEIS è il sistema che ha sostituito l'FMS e quattro altri sistemi (Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Agricultural Infrastructure Incentive Scrip e VKGUY).

5.2.   Ammissibilità

(84)

Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

5.3.   Attuazione pratica

(85)

Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell'UE), gruppo B («mercati emergenti e mirati») e gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l'elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono specificati rispettivamente nella tabella 1 e nella tabella 2 dell'appendice 3B del documento FTP 15-20.

(86)

Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. Nel caso degli elettrodi di grafite, tale percentuale era del 2 % per le esportazioni nei paesi del gruppo B e dello 0 % per le esportazioni nei paesi del gruppo A e C durante il PIR. Sono esclusi da tale sistema alcuni tipi di esportazioni, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.

(87)

I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio. Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, ii) per il pagamento delle accise sugli acquisti interni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali e iii) per il pagamento dell'imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi.

(88)

Per richiedere i vantaggi nel quadro del MEIS occorre presentare una domanda on line sul sito Internet della direzione generale del Commercio estero. Alla domanda on line vanno aggiunti i link alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti l'autorità regionale competente del governo dell'India concede il credito sul dazio. Se ed in quanto l'esportatore fornisce la documentazione pertinente, l'autorità regionale competente non ha alcun potere decisionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio.

(89)

È emerso che durante il PIR il produttore esportatore che ha collaborato ha ottenuto vantaggi nel quadro del MEIS.

5.4.   Conclusioni sul MEIS

(90)

Il MEIS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del governo dell'India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.

(91)

Il MEIS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(92)

Questo sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato, o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del MEIS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per poter ottenere i vantaggi è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del MEIS. Un esportatore può inoltre usare i crediti sul dazio concessi a titolo del MEIS per importare beni strumentali benché questi ultimi non rientrino nel campo d'applicazione dei sistemi ammissibili di restituzione del dazio di cui all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono utilizzati nella produzione dei prodotti esportati. Per di più, il governo dell'India non ha condotto alcun esame ulteriore, sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettivi, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo.

(93)

Le esportazioni nell'Unione europea non potevano beneficiare direttamente del MEIS durante il PIR in quanto gli Stati membri dell'UE rientrano nel gruppo A, che non poteva beneficiare in tale periodo dei vantaggi conferiti dal sistema in questione. Su tale base, il governo dell'India ha asserito che il MEIS non dovrebbe essere considerato compensabile. I crediti sul dazio nel quadro del MEIS ottenuti dalle esportazioni di elettrodi di grafite nei paesi terzi sono però liberamente trasferibili e possono essere utilizzati per compensare i dazi all'importazione sui fattori produttivi incorporati nel prodotto oggetto del riesame anche quando quest'ultimo è esportato nell'Unione. Si è pertanto ritenuto che il MEIS conferisca vantaggi alle esportazioni di elettrodi di grafite in generale, comprese le esportazioni nell'Unione, e per questo motivo l'argomentazione è stata respinta.

(94)

Dopo la comunicazione delle informazioni il governo dell'India ha ribadito l'argomentazione secondo la quale, poiché durante il PIR potevano beneficiare direttamente dei vantaggi del MEIS solo le esportazioni nei paesi terzi, il sistema non poteva essere considerato compensabile. Il governo dell'India non ha però presentato nuovi argomenti che consentano di contestare le conclusioni del considerando 93, in particolare il fatto che i crediti sul dazio ottenuti dalle esportazioni di elettrodi di grafite nei paesi terzi siano liberamente trasferibili e possano essere utilizzati per compensare i dazi all'importazione sui fattori produttivi incorporati nel prodotto oggetto del riesame esportato nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(95)

L'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dai richiedenti secondo i principi della contabilità per competenza come entrate al momento dell'operazione di esportazione.

(96)

Si è accertato che, sebbene il MEIS e il sistema che lo ha preceduto (FMS) siano stati entrambi in vigore per sei mesi (la prima metà del PIR per l'FMS e la seconda metà per il MEIS), l'importo delle sovvenzioni compensabili conferito dal MEIS è risultato tre volte superiore a quello conferito dall'FMS.

(97)

Nella comunicazione delle informazioni la Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, ha ripartito l'importo della sovvenzione (numeratore) in base al fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il PIR, usato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(98)

Il governo dell'India ha sostenuto che il metodo di calcolo della Commissione descritto al considerando 97 ha comportato un doppio conteggio dei vantaggi conferiti dal MEIS, ossia una volta per le esportazioni nei paesi direttamente ammissibili a beneficiare del sistema e un'altra volta per le esportazioni globali (incluse quelle nell'Unione). Tuttavia, poiché il metodo di calcolo di cui al considerando 97 consiste nel dividere i vantaggi relativi a tutte le esportazioni unicamente per il fatturato all'esportazione (comprese le esportazioni nell'Unione), non vi è stato alcun doppio conteggio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(99)

Nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza non è comunque necessario stabilire il tasso esatto di sovvenzione del MEIS dal momento che, alla luce delle conclusioni raggiunte per altri sistemi oggetto dell'inchiesta, esistono sufficienti elementi di prova del persistere delle sovvenzioni. Occorre quindi accertare solamente che i vantaggi conferiti dall'FMS abbiano continuato ad essere conferiti dal MEIS dal momento che quest'ultimo sistema ha sostituito l'FMS come stabilito nei considerando da 79 a 81. A tal fine la Commissione ha ricalcolato il tasso di sovvenzione nel modo più prudente possibile utilizzando il maggiore denominatore disponibile, ossia il fatturato totale derivante dagli elettrodi di grafite. Su tale base, il tasso di sovvenzione calcolato relativamente a tale sistema per il produttore esportatore che ha collaborato era pari allo 0,31 %. Si tratta di un limite inferiore del tasso di sovvenzione durante il PIR.

(100)

Va osservato che il tasso delle sovvenzioni nel quadro di tale sistema dovrebbe aumentare considerevolmente dopo il PIR: con l'avviso pubblico n. 44/2015-2020 del 29 ottobre 2015 il governo dell'India ha infatti esteso il vantaggio del tasso del 2 % ai gruppi A e C, estendendo così la copertura di mercato del MEIS a tutti i paesi e segnatamente agli Stati membri dell'UE. Questo sviluppo comporterà un aumento del livello delle sovvenzioni rispetto a quanto osservato nel corso del PIR. Infatti, poiché i vantaggi del MEIS possono essere richiesti, in linea di principio, per qualsiasi esportazione, si prevede che il tasso di sovvenzione per questo sistema aumenti in modo significativo, raggiungendo il 2 %.

6.   Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

6.1.   Base giuridica

(101)

La descrizione dettagliata del sistema si trova al capitolo 5 dei documenti FTP 09-14 e FTP 15-20 nonché al capitolo 5 dei manuali HOP I 09-14 e HOP I 15-20.

6.2.   Ammissibilità

(102)

Possono beneficiare del sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati ai produttori e i fornitori di servizi.

6.3.   Attuazione pratica

(103)

A condizione di rispettare l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali versando un'aliquota di dazio ridotta. Un obbligo di esportazione è un obbligo di esportare un valore minimo di beni pari a sei o otto volte l'importo del dazio risparmiato, a seconda del sottosistema prescelto. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un'imposta, il governo dell'India rilascia una licenza EPCGS. Tale sistema accorda una riduzione del 3 % dell'aliquota del dazio di importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del sistema stesso. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre un determinato quantitativo di beni destinati all'esportazione nel corso di un certo periodo. I beni strumentali possono anche essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro dell'EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all'obbligo di esportazione è più breve.

(104)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato nazionale. In tal caso il fabbricante nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in esenzione da dazi le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.

(105)

Come nell'inchiesta iniziale, è emerso che durante il PIR il produttore esportatore che ha collaborato ha continuato a beneficiare dell'EPCGS.

6.4.   Conclusioni sull'EPCGS

(106)

L'EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India in quanto tale concessione riduce le entrate del governo dell'India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore dato che i dazi risparmiati sulle importazioni ne migliorano la liquidità.

(107)

L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere ottenute senza un impegno a esportare. È pertanto ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(108)

L'EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi ammissibili, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella realizzazione dei prodotti esportati.

6.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(109)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L'importo così calcolato, attribuibile al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il PIR.

(110)

Conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(111)

Considerato quanto precede, il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato era pari allo 0,27 %.

(112)

Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che per il calcolo del tasso di sovvenzione di questo sistema l'importo della sovvenzione avrebbe dovuto essere ripartito in base al fatturato totale della società, considerando sia le esportazioni sia le vendite sul mercato interno, e non soltanto in base al fatturato delle esportazioni. Il produttore ha giustificato tale affermazione con il fatto che le macchine che beneficiano di sovvenzioni nel quadro dell'EPCGS possono essere utilizzate anche per fabbricare prodotti venduti sul mercato interno e ha fatto riferimento alla parte F, lettera b), punto ii), degli orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi (14) («gli orientamenti»), dove figurano istruzioni per il calcolo dei tassi per le sovvenzioni diverse da quelle all'esportazione. La possibilità di fabbricare elettrodi di grafite per la vendita sul mercato interno utilizzando macchine importate nel quadro dell'EPCG non inficia la qualifica dell'EPCGS come sovvenzione all'esportazione dal momento che, come spiegato ai considerando 103 e 107, si tratta di una sovvenzione condizionata di diritto all'andamento delle esportazioni. La parte F, lettera b), punto ii), degli orientamenti, riguardante le sovvenzioni diverse da quelle all'esportazione, non è quindi applicabile al calcolo relativo all'EPCGS e l'argomentazione è stata respinta. Si ricorda inoltre che il metodo di calcolo utilizzato per l'EPCGS nell'attuale procedimento è identico a quello utilizzato negli altri procedimenti relativi agli elettrodi di grafite originari dell'India, ossia l'inchiesta iniziale [cfr. il considerando 57 del regolamento (CE) n. 1008/2004 della Commissione (15)], il riesame intermedio parziale [cfr. il considerando 54 del regolamento (CE) n. 1354/2008] e il primo riesame in previsione della scadenza [cfr. il considerando 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010].

7.   Sistema di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

(113)

I richiedenti hanno affermato che, nel quadro dell'ECS, la Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India — RBI) imponeva tassi di interesse massimi sui crediti all'esportazione concessi dalle banche. Il massimale sarebbe stato fissato al tasso di base della banca meno il 2,5 %.

(114)

È stato però riscontrato che i tassi di interesse massimi sui crediti all'esportazione in INR imposti alle banche sono stati revocati con effetto dal 1o luglio 2010 dalla Master Circular DBOD N. DIR(Exp.) BC 06/04.02.002/2010-11 della RBI, mentre quelli relativi ai crediti in valuta estera sono stati revocati con effetto dal 5 maggio 2012 dalla Master Circular DBOD N. DIR(Exp.) BC 04/04.02.002/2011-2012, ad eccezione di un numero limitato di settori specifici dell'industria. Gli elettrodi di grafite non figuravano nell'elenco delle eccezioni e conformemente alla base giuridica in vigore l'ECS non era quindi disponibile per i produttori di elettrodi di grafite durante il PIR.

(115)

L'inchiesta ha confermato che i tassi effettivi ottenuti per i suoi prestiti dal produttore esportatore che ha collaborato erano pari ai tassi di base delle rispettive banche che concedevano i prestiti, o solo lievemente differenti. Poiché nulla indica che la RBI fissasse il tasso di base delle banche, si è concluso che i tassi dei crediti all'esportazione erano determinati liberamente dalle banche.

(116)

Va osservato che poco dopo il PIR la Banca centrale dell'India ha annunciato un nuovo sistema di perequazione degli interessi sui crediti all'esportazione in rupie prima e dopo la spedizione (Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit) nella Master Circular DBR.Dir.BC.N.62/04.02.001/2015-16 del 4 dicembre 2015. Tale sistema è disponibile per le esportazioni di una vasta gamma di prodotti (tra cui gli elettrodi di grafite) indipendentemente dalle dimensioni del produttore esportatore, nonché per tutte le esportazioni delle piccole e medie imprese. Su tale base non si può escludere che il produttore esportatore che ha collaborato abbia cominciato ad usufruire di tale sistema o lo faccia in futuro. Gli eventuali vantaggi ottenuti sarebbero comunque posteriori al PIR.

(117)

In considerazione di quanto precede, la Commissione non ritiene necessario formulare conclusioni su questo sistema nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza.

8.   Sistema di esenzione dall'imposta sull'elettricità (Electricity Duty Exemption Scheme — EDES).

(118)

In base alla strategia per la promozione dell'industria (Industrial Promotion Policy) del 2004 lo stato di Madhya Pradesh (MP) concede un'esenzione dall'imposta sull'elettricità alle imprese industriali che investono nella produzione di energia elettrica destinata a un consumo vincolato.

8.1.   Base giuridica

(119)

La descrizione del sistema di esenzione dall'imposta sull'elettricità applicato dal governo dell'MP si trova alla sezione 3-B della legge relativa all'imposta sull'elettricità (Electricity Duty Act) del 1949.

8.2.   Ammissibilità

(120)

Ogni fabbricante che investa un determinato importo del capitale nella costruzione di una centrale elettrica nello stato di Madhya Pradesh può beneficiare di tale sistema.

8.3.   Attuazione pratica

(121)

In base alla notifica N. 5691-XIII-2004 del governo dell'MP del 29 settembre 2004, le società o le persone che investono in nuove centrali elettriche per uso vincolato di capacità superiore a 10 KW possono ottenere un certificato di esenzione dall'imposta sull'elettricità dall'ispettorato per l'energia elettrica dell'MP. L'esenzione viene concessa solo per l'energia elettrica generata per uso proprio e solo se la nuova centrale elettrica per uso vincolato non sostituisce una vecchia centrale. L'esenzione viene concessa per un periodo di cinque anni.

(122)

Con la notifica N. 3023/F-4/3/13/03 del 5 aprile 2005 il governo dell'MP ha concesso l'esenzione alla prima centrale elettrica costruita dal produttore esportatore che ha collaborato («la centrale da 30 MW») per un periodo di dieci anni, con effetto a decorrere dal 6 aprile 2005. Si osserva che la notifica in questione era applicabile unicamente al produttore esportatore che ha collaborato e costituiva pertanto un'eccezione al periodo generale di esenzione di cinque anni definito nella notifica N. 5691-XIII-2004. Ciò fa supporre che tale incentivo non sia concesso in maniera sistematica in base a criteri chiaramente definiti da disposizioni legislative o regolamentari.

(123)

Con la notifica N. 4328-XIII-2006 del 21 luglio 2006, il governo dell'MP ha introdotto periodi distinti di esenzione di cinque, sette e dieci anni in funzione del valore di investimento della centrale sovvenzionata.

(124)

Secondo una lettera del governo dell'MP del 4 febbraio 2015, alla seconda centrale elettrica costruita dal produttore esportatore che ha collaborato («la centrale da 33 MW») è stata concessa un'esenzione per sette anni, dal 10 giugno 2009 al 9 giugno 2016.

8.4.   Conclusioni sull'EDES

(125)

L'importo della sovvenzione è stato calcolato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base considerando l'imposta sulle vendite non versata in relazione all'elettricità acquistata durante il PIR (numeratore) e il fatturato totale delle vendite della società (denominatore), poiché l'EDES non è condizionato all'andamento delle esportazioni e l'uso dell'elettricità non era limitato alla fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

(126)

Considerato quanto precede, il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato era pari al 2 %.

(127)

Nell'aprile 2015 (ossia durante il PIR) la centrale da 30 MW del produttore esportatore che ha collaborato non era tuttavia più ammissibile all'EDES in base alla notifica N. 3023/F-4/3/13/03 di cui al considerando 122. L'inchiesta ha confermato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha beneficiato dell'esenzione dall'imposta per la centrale elettrica in questione successivamente a tale data.

(128)

Per quanto riguarda la centrale da 33 MW, l'ammissibilità è venuta a termine nel giugno 2016, come spiegato al considerando 124. Poiché la visita di verifica è stata eseguita proprio nel giugno 2016, non è stato possibile appurare sul posto che i vantaggi abbiano effettivamente cessato di essere attribuiti dopo tale data. Tuttavia, poiché lo scadere dei vantaggi è stato verificato per la centrale da 30 MW, non vi sono motivi concreti per mettere in dubbio lo scadere per tempo anche dei vantaggi relativi alla centrale da 33 MW.

(129)

Tenuto conto dello scadere dei vantaggi, la Commissione ha concluso che il produttore esportatore ha cessato di beneficiare del sistema in questione. Nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza la Commissione non ritiene comunque necessario formulare conclusioni su questo sistema poiché, come rilevato in precedenza, vi sono sufficienti elementi di prova per confermare il persistere della sovvenzioni in base ai sistemi per i quali la Commissione ha invece raggiunto conclusioni.

9.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(130)

Per il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è il seguente:

Tabella 1

SISTEMI

DDS

AAS

FMS

MEIS

EPCGS

Totale

HEG Limited (%)

2,02

0,30

0,13

0,31

0,27

3,03

(131)

L'importo totale delle sovvenzioni supera la soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(132)

Il governo dell'India ha affermato che il produttore esportatore che non ha collaborato, Graphite India Limited (GIL), non ha beneficiato di nessuno dei cinque sistemi compensabili che sono risultati conferire vantaggi a HEG, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a)

durante il PIR non è stato emesso alcun credito sul dazio nel quadro del DDS per le esportazioni nell'Unione;

b)

l'FMS si è concluso durante il PIR e non conferirà vantaggi ai produttori esportatori in futuro;

c)

il MEIS non era disponibile per le esportazioni nell'Unione durante il PIR per quanto riguarda gli elettrodi di grafite;

d)

durante il PIR nessuna licenza AAS o EPCGS è stata concessa a GIL.

(133)

Le argomentazioni avanzate vanno tuttavia respinte per i motivi indicati di seguito:

a)

anche se GIL non avesse ricevuto crediti sul dazio nel quadro del DDS per le sue esportazioni nell'Unione, ciò non consentirebbe comunque di concludere che il sistema non abbia conferito vantaggi a GIL. Il tasso di sovvenzione nel quadro del DDS è infatti calcolato sulla base di tutte le esportazioni della società e quindi anche delle esportazioni in altri paesi terzi;

b)

l'inchiesta ha effettivamente confermato che l'FMS si è concluso durante il PIR, ma ha anche stabilito, come descritto ai considerando da 79 a 81, che i vantaggi conferiti dall'FMS prima della sua cessazione hanno continuato ad essere attribuiti dal MEIS, il nuovo sistema entrato in vigore immediatamente dopo la cessazione dell'FMS;

c)

come spiegato al considerando 93, il semplice fatto che le esportazioni nell'Unione non possano beneficiare direttamente dei crediti sul dazio nel quadro del MEIS non permette di concludere che un produttore esportatore non benefici di questo stesso sistema per le sue attività di esportazione o produzione in generale. I crediti sul dazio nel quadro del MEIS ottenuti dalle esportazioni di elettrodi di grafite nei paesi terzi sono infatti liberamente trasferibili e possono essere utilizzati per compensare i dazi all'importazione sui fattori produttivi incorporati nel prodotto oggetto del riesame anche se quest'ultimo è esportato nell'Unione. Si ritiene pertanto che tali crediti sul dazio conferiscano vantaggi alle esportazioni di elettrodi di grafite come pure alla produzione di GIL in generale, comprese le esportazioni nell'Unione;

d)

anche se GIL non avesse ottenuto nuove licenze AAS o EPCGS durante il PIR, ciò non consentirebbe comunque di concludere che tali sistemi non abbiano conferito vantaggi a GIL. GIL avrebbe potuto usufruire di tali sistemi utilizzando licenze concesse prima del PIR. A tale riguardo si osserva che il produttore esportatore che ha collaborato, pur non avendo ottenuto alcuna nuova licenza AAS o EPCGS durante il PIR, ha comunque ricevuto vantaggi nel quadro di entrambi i sistemi mediante licenze concesse prima del PIR.

(134)

Secondo quanto affermato nella domanda di riesame, GIL ha beneficiato degli stessi sistemi compensabili del produttore esportatore che ha collaborato. Non si dispone di informazioni che indichino il contrario. L'attuale inchiesta ha dimostrato in effetti che due sistemi di cui GIL ha beneficiato e che sono stati oggetto di misure compensative nell'inchiesta iniziale (DDS e EPCGS) continuano ad essere in vigore e il produttore esportatore che ha collaborato continua a beneficiarne. Sulla base di questi dati disponibili e in conformità all'articolo 28 del regolamento di base si è concluso che le sovvenzioni a livello nazionale sono continuate durante il PIR.

10.   Conclusioni sul rischio del persistere delle sovvenzioni

(135)

È stato constatato che durante il PIR il produttore esportatore che collaborato ha continuato a beneficiare delle sovvenzioni compensabili delle autorità indiane. Nel considerando 134 è stato accertato che le sovvenzioni sono continuate a livello nazionale.

(136)

I sistemi di sovvenzioni compensabili conferiscono vantaggi continui e niente indica (fatta eccezione per l'FMS, che è stato immediatamente sostituito dal MEIS) che tali sistemi saranno gradualmente abbandonati in un futuro prossimo o che il produttore esportatore che ha collaborato non otterrà più vantaggi nel quadro di tali sistemi. I sistemi in questione sono stati al contrario riconfermati durante il PIR nell'ambito della Foreign Trade Policy 2015-2020, che rimarrà in vigore fino al marzo 2020. Si ricorda inoltre che dopo il PIR i) il tasso di sovvenzione del MEIS è aumentato come stabilito nei considerando 96 e 100 e ii) le sovvenzioni del sistema di crediti all'esportazione sono state riattivate come stabilito al considerando 116. Per di più, ogni esportatore è ammissibile a più sistemi di sovvenzioni.

(137)

È stata anche valutata l'ipotesi di volumi significativi di esportazioni nell'Unione in caso di abrogazione delle misure. A tal fine sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata in India, le esportazioni dall'India in altri paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(138)

Come si è già menzionato al considerando 30, ha collaborato solo un produttore esportatore dell'India, che rappresentava solo la metà della capacità di produzione totale del paese. Conformemente all'articolo 28 del regolamento di base le conclusioni che figurano nelle sezioni seguenti sono state pertanto elaborate in base ai dati disponibili. A tale riguardo la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, la domanda di riesame in previsione della scadenza, la banca dati delle Nazioni Unite, le statistiche della direzione generale delle Informazioni e statistiche commerciali («DGCIS») fornite dal governo dell'India e le informazioni disponibili pubblicamente.

10.1.   Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata

(139)

In base a informazioni finanziarie pubbliche e ai dati verificati del produttore esportatore che ha collaborato HEG (16), (17) entrambi i produttori indiani hanno aumentato del 27 % la propria capacità di produzione dopo il precedente riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 4. Alla fine del PIR la capacità di produzione totale in India ammontava a 160 000 tonnellate all'anno, equamente ripartite tra i due produttori (18). L'inchiesta ha rivelato inoltre che è probabile che i produttori esportatori indiani aumentino ulteriormente la loro capacità in caso di incremento della domanda (19).

(140)

Il volume di produzione dei due produttori indiani ha oscillato tra le 110 000 e le 120 000 tonnellate durante il PIR. Sulla base di quanto precede si stima che la capacità produttiva inutilizzata totale in India vada dalle 40 000 alle 50 000 tonnellate, che rappresentano tra il 29 % e il 36 % del consumo dell'Unione durante il PIR.

(141)

L'incremento della capacità ha avuto luogo in parallelo a una diminuzione del consumo di elettrodi di grafite in India e nel mondo. Gli elettrodi di grafite vengono utilizzati principalmente nella siderurgia elettrica: nello specifico sono utilizzati negli impianti siderurgici per fondere i rottami di acciaio. L'andamento del consumo di elettrodi di grafite è quindi direttamente correlato all'andamento della produzione di acciaio elettrico e segue tendenze analoghe. L'inchiesta ha stabilito che la produzione di acciaio elettrico in India e nel mondo è diminuita tra il 2012 e il PIR (20), mentre la capacità di produzione di elettrodi di grafite in India è aumentata.

(142)

Alla fine del novembre 2014 le autorità indiane hanno imposto misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite provenienti dalla Cina (21). Si prevede che i produttori indiani aumenteranno la loro quota di mercato sul mercato interno.

10.2.   Esportazioni in paesi terzi

(143)

Sulla base dei bilanci resi pubblici, i due produttori esportatori indiani sono risultati orientati all'esportazione (22), (23), avendo esportato il 60 % circa della loro produzione totale durante il PIR.

(144)

Nonostante le misure in vigore l'Unione è rimasta un'importante destinazione di esportazione per il produttore esportatore che ha collaborato, HEG. Le esportazioni di HEG hanno rappresentato tra il 10 % e il 17 % delle sue vendite totali in termini di valore e tra il 10 % e il 20 % in termini di volume durante il PIR. La società indiana che non ha collaborato, GIL, ha esportato nell'Unione volumi molto ridotti durante il PIR. Ciò tuttavia è da mettere in correlazione con i dazi antidumping e i dazio compensativi applicabili a GIL (15,7 % in totale) rispetto a HEG (7 % in totale).

(145)

In mancanza di fonti più affidabili per stabilire i volumi delle esportazioni dall'India nei mercati di altri paesi terzi, è stata utilizzata la banca dati delle Nazioni Unite. In base a tale banca dati le esportazioni in altri paesi terzi sono aumentate del 43 % tra il 2012 e il 2013, per poi diminuire del 38 % rispetto al 2013 nel 2014 e nel 2015. Il volume delle esportazioni è complessivamente diminuito tra il 2012 e il PIR (del 10 %). Le principali destinazioni delle esportazioni indiane nel 2015 sono state gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, l'Iran, la Turchia, gli Emirati arabi uniti, la Repubblica di Corea e l'Egitto. Tra il 2012 e il 2015 le esportazioni indiane in alcune di queste destinazioni sono aumentate (Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, Stati Uniti), mentre sono diminuite in altre (Iran, Turchia, Repubblica di Corea, Egitto), con una diminuzione complessiva del 9 %.

(146)

Nel 2012 la Russia era il terzo mercato di esportazione in termini di volume per i produttori indiani, ma dopo che la Russia ha imposto nel dicembre 2012 un dazio ad valorem compreso fra il 16,04 % e il 32,83 % sulle importazioni di elettrodi di grafite dall'India (24), le esportazioni indiane in Russia sono passate nel 2015 da 4 415 tonnellate a 638 tonnellate, con una riduzione dell'86 %.

(147)

Le informazioni sui volumi delle esportazioni nella banca dati delle Nazioni Unite hanno potuto essere sottoposte a un controllo incrociato con le statistiche DGCIS, che hanno registrato tendenze analoghe a quelle osservate nella banca dati delle Nazioni Unite.

(148)

Inoltre anche i volumi delle esportazioni in altri paesi terzi del produttore esportatore che ha collaborato HEG hanno seguito un andamento analogo, con un aumento dei volumi delle esportazioni in altri paesi terzi dal 2012 al 2013 e una diminuzione tra il 2014 e il PIR, con una generale tendenza al ribasso durante il periodo in esame. Va rilevato che, nonostante la diminuzione del volume delle esportazioni, il livello complessivo durante il PIR è rimasto considerevole, tra le 20 000 e le 30 000 tonnellate.

(149)

Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, sulla base della banca dati delle Nazioni Unite l'inchiesta ha rivelato che i prezzi all'esportazione indiani in determinati paesi come gli Stati Uniti e la Repubblica di Corea, in media inferiori ai prezzi nell'UE tra il 2012 e il 2014, hanno raggiunto nel 2015 circa lo stesso livello dei prezzi nell'UE. Inoltre i prezzi delle esportazioni indiane in altri paesi, come l'Arabia Saudita, che tra il 2012 e il 2014 erano inferiori a quelli praticati nell'UE, nel 2015 hanno superato i prezzi dell'UE. Le esportazioni indiane in altri paesi, come la Turchia, hanno inoltre continuato ad essere effettuate a prezzi inferiori ai prezzi UE durante l'intero periodo in esame. Va notato tuttavia che i prezzi in tale banca dati non permettono di distinguere tra i diversi tipi di prodotto e pertanto l'affidabilità di un confronto dei prezzi su tale base è limitata.

(150)

Dall'analisi delle informazioni sui prezzi all'esportazione nei mercati di altri paesi terzi praticati dal produttore esportatore che ha collaborato è risultato che durante il 2012 e il 2014 i prezzi medi nel mercato dell'Unione erano più alti dei prezzi medi di HEG sui mercati di altri paesi terzi (adeguati sulla base dell'anno civile, visto che i dati erano stati forniti per esercizio finanziario), mentre durante il PIR i prezzi medi nel mercato dell'Unione erano inferiori ai prezzi medi di HEG sui mercati di altri paesi terzi.

(151)

Non erano disponibili altri dati per stabilire accurati livelli di prezzo dei produttori esportatori indiani sui mercati di altri paesi terzi.

10.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(152)

L'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione è stata dimostrata dal fatto che, nonostante i dazi antidumping e compensativi in vigore, gli elettrodi di grafite indiani hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione. Durante il periodo in esame l'India ha continuato a essere il secondo maggior esportatore nell'Unione dopo la Repubblica popolare cinese («Cina»). Nonostante un calo registrato tra il 2012 e il PIR, l'India ha mantenuto le sue esportazioni nell'Unione in volumi significativi e le quote di mercato, come indicato nel considerando 179.

(153)

Il possibile andamento delle vendite all'esportazione nell'Unione, qualora le misure venissero lasciate scadere, va considerato nel quadro di un calo globale del consumo di elettrodi di grafite in India e nel mondo in combinazione con la capacità produttiva inutilizzata in India. Con ogni probabilità ciò aumenterà la pressione sui produttori esportatori indiani a esplorare altri mercati di esportazione, in particolare se si tiene conto del loro modello commerciale orientato all'esportazione. Pertanto, qualora le misure nell'Unione fossero abrogate e l'accesso al mercato dell'Unione fosse esente da dazi antidumping e compensativi, è probabile che una gran parte della capacità produttiva inutilizzata disponibile sia utilizzata per le esportazioni nel mercato dell'Unione. L'inchiesta ha in particolare dimostrato che, anche se in alcuni mercati d'esportazione (come l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti, gli Stati Uniti) le esportazioni indiane sono aumentate nel 2015, le esportazioni totali dall'India verso i mercati di altri paesi terzi hanno avuto una tendenza al ribasso. Ciò indica che in alcuni paesi terzi sembra esserci una capacità limitata di assorbire ulteriori quantità di esportazioni.

(154)

Inoltre, come menzionato al considerando 146, la Russia ha imposto dazi antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite provenienti dall'India. I produttori esportatori indiani hanno pertanto un accesso limitato a tale mercato e non possono aumentare o riorientare i volumi delle loro esportazioni verso la Russia, come dimostra il calo delle esportazioni verso questa destinazione a partire dal 2012.

(155)

Su questa base è probabile che, qualora le misure venissero lasciate scadere, i produttori esportatori indiani continuino a esportare notevoli quantitativi nell'Unione e aumentino persino gli attuali volumi delle esportazioni, considerata la loro significativa capacità produttiva inutilizzata. Di fatto, ciò è probabile per il produttore esportatore che ha collaborato, che avrà un incentivo ad aumentare ulteriormente la sua già notevole presenza sul mercato dell'Unione, e anche di più per il produttore esportatore che non ha collaborato, i cui livelli di dazio sono più elevati rispetto a quelli del produttore esportatore che ha collaborato e che ha quasi cessato di esportare nel mercato dell'Unione.

10.4.   Conclusioni sul rischio del persistere delle sovvenzioni

(156)

Dall'analisi che precede emerge che i) durante il PIR le importazioni dall'India oggetto di sovvenzioni hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione in quantità significative; ii) i sistemi di sovvenzione continueranno ad essere disponibili nel prossimo futuro; iii) entrambi i produttori indiani sono orientati all'esportazione e hanno capacità inutilizzate che potrebbero essere utilizzate per incrementare i volumi delle esportazione nell'Unione; iv) il consumo a livello globale tende al ribasso, riducendo in tal modo le possibilità di esportazione in mercati di altri paesi terzi; v) l'esistenza di misure antidumping in Russia contro gli elettrodi di grafite indiani riduce ulteriormente le possibilità di esportazione dei produttori esportatori indiani. È pertanto probabile che gli elettrodi di grafite indiani continuino ad entrare nel mercato dell'Unione in quantità significative e a prezzi sovvenzionati in caso di abrogazione delle misure.

(157)

Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che esiste il rischio del persistere delle sovvenzioni qualora le misure in vigore scadessero.

(158)

Dopo la comunicazione delle informazioni l'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato, HEG, ha affermato che la Commissione non ha preso in considerazione i dati relativi al periodo successivo al PIR nella sua valutazione del rischio del persistere delle sovvenzioni. A questo proposito il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che, nell'applicare l'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che GIL, l'altro produttore indiano di elettrodi di grafite, ha investito in un impianto di produzione nell'Unione, vale a dire Graphite Cova GmbH («GIL Cova»). HEG ha inoltre sostenuto che GIL ha un contratto strategico a lungo termine per la vendita di elettrodi verdi cotti (un prodotto semilavorato) al suo impianto di grafitizzazione GIL Cova. In aggiunta ha affermato che, a causa degli investimenti strategici di GIL, la conclusione della Commissione secondo cui le esportazioni dall'India nell'UE aumenteranno è errata e che la constatazione che i due produttori indiani dispongono di una capacità produttiva inutilizzata disponibile per le esportazioni è basata su mere supposizioni. Ha altresì affermato che la scadenza delle misure non aumenterà il volume delle importazioni nell'Unione data la tendenza alla diminuzione delle esportazioni dall'India nell'Unione (comprese le esportazioni di HEG nell'Unione) dopo il PIR.

(159)

HEG ha sostenuto inoltre che il suo piano di aumentare la capacità di produzione era solo il programma del suo presidente in considerazione dello scenario economico favorevole del 2010. Nella relazione annuale di HEG per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2016 non compaiono più nuove proposte di espansione della capacità di produzione in fase di discussione a livello di consiglio di amministrazione.

(160)

Per quanto riguarda il confronto dei prezzi effettuato dalla Commissione nei considerando 149 e 150 per quanto riguarda le esportazioni in mercati di altri paesi terzi, HEG ha presentato un'analisi dei prezzi medi cif/CFR in altri quattro paesi terzi rispetto ai prezzi cif medi nell'Unione e ha concluso che, in generale, i prezzi medi praticati agli altri quattro paesi terzi erano superiori ai prezzi praticati nell'Unione. Di conseguenza la società ha sostenuto che il mercato dell'Unione a livelli di prezzo inferiori sarebbe in confronto meno attraente.

(161)

Per quanto riguarda l'affermazione di HEG relativa all'investimento di GIL in GIL Cova nel periodo in esame, GIL ha esportato un volume assai limitato nel mercato dell'Unione. Si ritiene tuttavia che ciò non sia dovuto solo all'investimento di GIL in GIL Cova, ma principalmente agli elevati dazi antidumping e compensativi che si applicano alle esportazioni di GIL India nell'Unione (15,7 % in totale). Pertanto, nell'ipotesi in cui le misure antidumping e/o compensative venissero abrogate, è probabile che GIL riprenda le esportazioni nell'Unione nonostante l'investimento in GIL Cova, tenendo anche conto della capacità produttiva inutilizzata disponibile e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, come descritto nei considerando da 152 a 155.

(162)

Per quanto riguarda l'argomentazione di HEG relativa all'andamento delle esportazioni dopo il PIR, è stato sottolineato che tali esportazioni sono avvenute mentre le misure antidumping e compensative erano in vigore. Pertanto, anche se il volume delle esportazioni di HEG dopo il PIR ha registrato una tendenza al ribasso, è probabile che le sue esportazioni nell'Unione aumentino se le misure antidumping e/o compensative venissero abrogate, in considerazione del fatto che, nonostante le misure in vigore, la società ha continuato a esportare nel mercato dell'Unione a prezzi oggetto di dumping e sovvenzioni considerevoli, del suo modello commerciale orientato all'esportazione e della sua capacità produttiva inutilizzata, che potrebbe aumentare in futuro se aumentasse la domanda dei suoi prodotti, come descritto nei precedenti considerando da 139 a 155.

(163)

Inoltre, per quanto riguarda l'intenzione di HEG di aumentare la capacità di produzione, va sottolineato che durante la verifica in loco nel 2016 la società ha mostrato al gruppo incaricato del caso un breve filmato che fornisce una panoramica del gruppo HEG. Il filmato mostrava, tra l'altro, i piani futuri della società relativi all'incremento della capacità di produzione. I rappresentanti della società hanno spiegato durante la verifica in loco che tali piani erano sospesi poiché l'azienda non utilizzava appieno la sua capacità e a causa del calo della domanda a livello globale. Pertanto, nel caso in cui le misure antidumping e/o compensative venissero abrogate, è probabile che la domanda di elettrodi di grafite indiani nel mercato dell'Unione aumenti e che HEG sia quindi incentivata ad aumentare la propria capacità per soddisfare la domanda.

(164)

Per quanto riguarda l'affermazione di HEG relativa alle differenze di prezzo tra il mercato dell'Unione e i mercati di altri paesi terzi, si sottolinea che il confronto effettuato dalla Commissione ai considerando 149 e 150 riguarda i prezzi medi dei produttori esportatori indiani sui mercati di altri paesi terzi e i prezzi medi dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione e non i prezzi medi dei produttori indiani sul mercato dell'Unione. Si rammenta che il prezzo medio di HEG sul mercato dell'Unione è a un livello di forte dumping, inferiore a quello medio dei produttori dell'Unione, e non è perciò adatto per il confronto in questione.

(165)

In considerazione di quanto precede, le affermazioni di HEG sono respinte.

(166)

La conclusione della Commissione secondo cui vi è il rischio del persistere delle sovvenzioni in caso di abrogazione delle misure è pertanto confermata.

D.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(167)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da otto produttori (due società individuali e due gruppi). Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   Osservazioni preliminari

(168)

Come indicato al considerando, la situazione dell'industria degli elettrodi di grafite è strettamente connessa a quella dell'industria siderurgica elettrica, in cui gli elettrodi di grafite sono utilizzati nei forni di fusione elettrici per fondere i rottami di acciaio. In questo contesto, durante il periodo in esame hanno prevalso condizioni di mercato negative nell'industria siderurgica elettrica, con una diminuzione dei consumi che si riflette anche nel consumo di elettrodi di grafite.

(169)

Poiché in India ci sono solo due produttori esportatori del prodotto in esame, i dati relativi alle importazioni di elettrodi di grafite dall'India e da altri paesi terzi nell'Unione europea non sono presentati in forma dettagliata al fine di tutelare la riservatezza, in conformità dell'articolo 29 del regolamento di base.

3.   Consumo dell'Unione

(170)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando:

i)

le vendite dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, ottenute dopo la verifica delle risposte al questionario,

ii)

le vendite dei produttori dell'Unione che hanno collaborato non inseriti nel campione, ottenute dalla domanda di riesame,

iii)

le vendite del produttore dell'Unione che non ha collaborato e non inserito nel campione, ottenute dalle sue relazioni annuali,

iv)

le importazioni dall'India, sulla base dei dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6,

v)

le importazioni da tutti gli altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat (livello TARIC).

(171)

Alla luce di quanto precede, il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

151 508

140 244

146 637

139 974

Indice (2012 = 100)

100

93

97

92

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato, domanda di riesame, Eurostat (livello TARIC), banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(172)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato dell'8 %. Più precisamente, il consumo dell'Unione è diminuito del 7 % nel 2013, è aumentato del 4 % fra il 2013 e il 2014, ed è nuovamente diminuito del 5 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

(173)

Come indicato ai considerando 141 e 168, il calo generale della domanda è stato una conseguenza delle condizioni di mercato negative che hanno caratterizzato il settore siderurgico elettrico, dal momento che i volumi delle vendite di elettrodi di grafite seguono l'andamento del volume della produzione di acciaio nei forni elettrici.

(174)

Dopo la comunicazione delle informazioni, il produttore esportatore che ha collaborato in India ha affermato che l'analisi della quota di mercato e del consumo dovrebbe prendere in considerazione le importazioni effettuate dai produttori dell'Unione dalle loro società collegate negli Stati Uniti, in Messico, in Giappone e in Malaysia, che sarebbero aumentate in maniera significativa nel corso degli ultimi tre anni.

(175)

Le importazioni da tutti gli altri paesi terzi sono state debitamente prese in considerazione nel calcolo del consumo dell'Unione, come spiegato al considerando 170, e sono pertanto debitamente rispecchiate nel consumo totale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   Importazioni dal paese interessato

4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

India

Volume delle importazioni (in tonnellate)

9 000 — 10 000

5 000 — 6 000

7 000 — 8 000

6 500 — 7 500

 

Volume delle importazioni indicizzato (2012 = 100)

100

57

80

74

Quota di mercato (%)

6 — 7

3 — 4

5 — 6

4 — 5

Quota di mercato indicizzata

100

62

83

80

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(176)

I volumi delle importazioni sono diminuiti nel corso del periodo in esame. Sono calati significativamente nel 2013 (del 43 %), sono risaliti nel 2014 e sono diminuiti nuovamente nel periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente si è registrato un calo del 26 % durante il periodo in esame.

(177)

La Commissione ha determinato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell'Unione di cui al considerando 170.

(178)

La quota di mercato ha registrato tendenze analoghe a quelle dei volumi delle importazioni, vale a dire un calo tra il 2012 e il 2013, un aumento tra il 2013 e il 2014 e poi una nuova flessione tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente la quota di mercato è diminuita di 1,2 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2012.

(179)

La quota di mercato delle importazioni dall'India all'inizio del periodo in esame era compresa tra il 6 % e il 7 %. Alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame era scesa fino a essere compresa tra il 4 % e il 5 %.

4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(180)

La Commissione ha determinato la tendenza dei prezzi delle importazioni dall'India in base ai dati registrati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Essi erano generalmente in linea con i prezzi indicati dal produttore esportatore che ha collaborato.

(181)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzo all'importazione  (*1)

Paese

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

India

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

2 500 — 3 500

3 000 — 4 000

2 500 — 3 500

2 200 — 3 200

 

Indice (2012 = 100)

100

105

89

86

(182)

Nel complesso i prezzi medi all'importazione sono diminuiti del 14 % durante il periodo in esame. I prezzi all'importazione sono aumentati del 5 % tra il 2012 e il 2013, sono diminuiti del 16 % nel 2014 e sono poi ulteriormente diminuiti del 3 % durante il PIR.

4.3.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(183)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando: i) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inseriti nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nel mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e ii) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori indiani che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente nel mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi antidumping/compensativi e dei costi successivi all'importazione.

(184)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(185)

Per un produttore esportatore che ha collaborato il confronto ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 3 % nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, detraendo dal calcolo i dazi antidumping e compensativi, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 9 %. Per quanto riguarda il produttore esportatore che non ha collaborato, durante il PIR sono stati importati solo quantitativi molto ridotti. La Commissione ha tuttavia effettuato una stima della sottoquotazione dei prezzi e ha riscontrato un margine di sottoquotazione del 12 %, una volta detratti dai calcoli i dazi antidumping e compensativi in vigore. Tale stima si basa tuttavia su un volume di importazioni molto limitato e, a causa della mancanza di collaborazione, non prende in considerazione i tipi di prodotto. La sua affidabilità è pertanto limitata.

4.4.   Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 5

Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Totale degli altri paesi terzi

Importazioni (in tonnellate)

33 000 — 35 000

30 000 — 32 000

34 000 — 36 000

30 000 — 32 000

Indice

100

90

103

90

Quota di mercato (%)

22 — 23

22 — 23

24 — 25

22 — 23

Prezzo (EUR/t)

2 500 — 3 500

2 400 — 3 400

2 400 — 3 400

2 300 — 3 300

Indice

100

98

89

92

Cina

Importazioni (in tonnellate)

14 000 — 15 000

11 000 — 12 000

16 000 — 17 000

14 000 — 15 000

 

Indice

100

80

117

103

Quota di mercato (%)

9 — 10

8 — 9

11 — 12

10 — 11

Prezzo (EUR/t)

2 000 — 3 000

1 500 — 2 500

1 400 — 2 400

1 600 — 2 600

Indice

100

94

90

99

USA

Importazioni (in tonnellate)

3 000 — 4 000

4 000 — 5 000

4 200 — 5 200

4 200 — 5 200

 

Indice

100

118

129

128

Quota di mercato (%)

2 — 3

3 — 4

3 — 4

3 — 4

Prezzo (EUR/t)

3 300 — 4 300

3 200 — 4 200

3 000 — 4 000

2 800 — 3 800

Indice

100

96

84

81

Messico

Importazioni (in tonnellate)

3 000 — 4 000

4 000 — 5 000

5 500 — 6 500

4 000 — 5 000

 

Indice

100

127

165

119

Quota di mercato (%)

2 — 3

3 — 4

4 — 5

3 — 4

Prezzo (EUR/t)

3 800 — 4 800

3 900 — 4 900

3 900 — 4 900

4 000 — 5 000

Indice

100

103

103

115

Russia

Importazioni (in tonnellate)

3 000 — 4 000

2 500 — 3 500

3 500 — 4 500

3 700 — 4 700

 

Indice

100

70

101

103

Quota di mercato (%)

2 — 3

1 — 2

2 — 3

2 — 3

Prezzo (EUR/t)

3 000 — 4 000

2 800 — 3 800

2 500 — 3 500

2 100 — 3 100

Indice

100

91

79

75

Giappone

Importazioni (in tonnellate)

4 500 — 5 500

3 000 — 4 000

3 000 — 4 000

2 000 — 3 000

 

Indice

100

74

62

50

Quota di mercato (%)

3 — 4

2 — 3

2 — 3

1 — 2

Prezzo (EUR/t)

3 400 — 4 400

3 300 — 4 300

2 800 — 3 800

2 900 — 3 900

Indice

100

99

82

83

Altri paesi terzi

Importazioni (in tonnellate)

4 000 — 5 000

4 000 — 5 000

1 000 — 2 000

700 — 1 700

 

Indice

100

104

25

19

Quota di mercato (%)

2 — 3

3 — 4

0,5 — 1,5

0,5 — 1,5

Prezzo (EUR/t)

2 600 — 3 600

2 000 — 3 000

1 900 — 2 900

1 600 — 2 600

Indice

100

83

78

72

Fonte: Eurostat (livello TARIC).

(186)

In linea con il calo dei consumi, il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è diminuito del 10 % tra il 2012 e il PIR. La quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è stata tra il 22 % e il 23 % durante il periodo in esame. Le importazioni principali provenivano da Cina, Stati Uniti, Messico, Russia e Giappone, gli unici paesi con quote di mercato individuali superiori all'1 % durante il PIR.

(187)

I prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti, dal Giappone e dal Messico erano superiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni dagli Stati Uniti e dal Messico è aumentata di meno dell'1 % nel periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni dal Giappone è diminuita dell'1,5 % nel periodo in esame.

(188)

I prezzi delle importazioni dalla Cina e dalla Russia erano inferiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell'Unione (ad eccezione del 2012 per la Russia). In base alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame, una parte delle importazioni dalla Cina si riferisce a elettrodi di grafite di piccolo diametro (inferiore a 400 mm), mentre la maggior parte delle importazioni dall'India e della produzione dell'industria dell'Unione è costituita da elettrodi di grafite di grande diametro (25) (superiore a 400 mm), che sono più costosi.

(189)

La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di 1 punto percentuale durante il periodo in esame e andava dal 10 % all'11 % durante il PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Russia era solo pari al 2 %–3 % durante il PIR. Nel periodo in esame essa è aumentata di 0,3 punti percentuali. Questi aumenti non sono tuttavia andati a scapito della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la quale, come spiegato al considerando 202, è aumentata di 1,9 punti percentuali durante il periodo in esame.

(190)

In conclusione, dato che i dati provenienti dalle statistiche sulle importazioni non permettono di distinguere tra diversi tipi di prodotto e che, di conseguenza, non può essere effettuato un valido confronto dei prezzi per tipo di prodotto, come è stato possibile per l'India sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, l'impatto delle importazioni dalla Cina e dalla Russia non può essere chiaramente stabilito.

5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.1.   Osservazioni generali

(191)

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(192)

Come già indicato al considerando 14, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(193)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame, nelle relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e nelle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(194)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

(195)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

(196)

I due insiemi di dati sono stati entrambi considerati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

5.2.   Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(197)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

235 915

235 502

241 623

221 971

Indice (2012 = 100)

100

100

102

94

Capacità di produzione (in tonnellate)

297 620

297 245

299 120

290 245

Indice (2012 = 100)

100

100

101

98

Utilizzo degli impianti (%)

79

79

81

76

Fonte: domanda di riesame, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(198)

Il volume della produzione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Più in particolare, è aumentato dapprima del 2 % fino al 2014 per poi calare dell'8 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014.

(199)

La capacità di produzione è diminuita del 2 % nel periodo in esame.

(200)

In conseguenza del calo del volume di produzione, l'utilizzo degli impianti è diminuito di 3 punti percentuali nel periodo in esame.

b)   Volume delle vendite e quota di mercato

(201)

Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle vendite nell'Unione (tonnellate)

107 655

103 779

103 704

102 123

Indice (2012 = 100)

100

96

96

95

Quota di mercato (%)

71,1

74,0

70,7

73,0

Fonte: domanda di riesame, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(202)

Nel periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono diminuite di circa il 5 %. Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha subito oscillazioni. È aumentata di 2,9 punti percentuali nel 2013, per poi diminuire di 3,3 punti percentuali nel 2014 ed aumentare nuovamente di 2,3 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 1,9 punti percentuali nel periodo in esame.

(203)

Dopo la comunicazione delle informazioni, il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che per stabilire la quota di mercato dell'industria dell'Unione dovrebbero essere prese in considerazione le importazioni dei produttori dell'Unione dalle loro società collegate negli Stati Uniti, in Messico, in Giappone e in Malaysia. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è tuttavia calcolata sulla base delle vendite della sua produzione nel mercato dell'Unione. Le importazioni da parte dell'industria dell'Unione non sono prese in considerazione perché avrebbero un effetto distorsivo sul quadro generale, dato che le importazioni sarebbero conteggiate due volte: come importazione, da un lato, e come vendita da parte dell'industria dell'Unione, dall'altro. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

c)   Crescita

(204)

Tra il 2012 e il PIR il consumo dell'Unione è diminuito dell'8 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 5 %, il che ha tuttavia corrisposto a un aumento della quota di mercato di 1,9 punti percentuali.

d)   Occupazione e produttività

(205)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

1 526

1 539

1 475

1 523

Indice (2012 = 100)

100

101

97

100

Produttività (tonnellate/dipendente)

155

153

164

146

Indice (2012 = 100)

100

99

106

94

Fonte: domanda di riesame, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(206)

L'occupazione nell'industria dell'Unione è rimasta più o meno costante durante il periodo in esame. A causa del calo della produzione (calo del 6 % durante il periodo in esame), anche la produttività è diminuita del 6 % nello stesso periodo.

e)   Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(207)

L'inchiesta ha accertato che le importazioni di elettrodi di grafite dall'India hanno continuato a essere effettuate sul mercato dell'Unione a prezzi sovvenzionati. Il margine di sovvenzione accertato per l'India durante il periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo, come descritto al considerando 130. Ciò ha coinciso con un calo dei prezzi all'importazione rispetto al 2012. L'industria dell'Unione ha potuto comunque trarre vantaggio dalle misure compensative in vigore, mantenendo e aumentando lievemente la propria quota di mercato.

5.3.   Indicatori microeconomici

f)   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(208)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

3 784

3 468

2 997

2 825

Indice (2012 = 100)

100

92

79

75

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

3 357

3 116

2 776

2 745

Indice (2012 = 100)

100

93

83

82

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(209)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito costantemente del 25 % e ha raggiunto 2 825 EUR/tonnellata nel PIR. L'industria dell'Unione ha dovuto adeguare i propri prezzi al ribasso per tener conto del calo generale dei prezzi di vendita nel mercato del prodotto oggetto del riesame, dovuto alla contrazione della domanda nel settore siderurgico elettrico.

(210)

Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è calato in misura minore, ossia del 18 %. Il principale fattore a influenzare la diminuzione del costo unitario di produzione è stato il calo del prezzo delle materie prime.

(211)

Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che a livello mondiale il prezzo delle materie prime è diminuito più del costo delle materie prime sostenuto dall'industria dell'Unione nel periodo in esame. Di conseguenza l'industria dell'Unione era inefficiente nell'approvvigionarsi delle materie prime e la sua redditività era pertanto discutibile.

(212)

L'inchiesta ha riscontrato che l'industria dell'Unione ha acquistato le materie prime a livello mondiale da società collegate e indipendenti a livelli di prezzo simili e non vi erano indicazioni di inefficienze dal punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime. Dato che non è stata suffragata da alcun elemento di prova, l'argomentazione è stata respinta.

g)   Costo del lavoro

(213)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/dipendente)

66 111

66 842

67 113

67 253

Indice (2012 = 100)

100

101

102

102

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(214)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato nel corso del periodo in esame, con un aumento marginale del 2 %.

h)   Scorte

(215)

Nel periodo in esame il livello delle scorte ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Scorte finali

8 952

8 821

13 770

18 465

Indice (2012 = 100)

100

99

154

206

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

6

5

7

11

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(216)

Il livello delle scorte a fine esercizio dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è più che raddoppiato in termini assoluti durante il periodo in esame. Nel PIR il livello delle scorte rappresentava circa l'11 % della sua produzione.

i)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(217)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

11,3

10,2

7,4

2,8

Flusso di cassa (EUR)

47 981 432

46 443 978

30 426 147

31 283 121

Indice (2012 = 100)

100

97

63

65

Investimenti (EUR)

25 293 559

23 133 505

21 672 869

12 313 975

Indice (2012 = 100)

100

91

86

49

Utile sul capitale investito (%)

16,5

13,9

10,1

3,9

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(218)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita progressivamente dall'11,3 % nel 2012 al 2,8 % nel PIR, ossia un calo di 8,5 punti percentuali.

(219)

Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha affermato che il calo di redditività dei produttori dell'Unione è stato causato dagli elevati costi amministrativi e di vendita.

(220)

Dall'inchiesta è emerso che il costo unitario di produzione è diminuito durante il periodo in esame, come già indicato al considerando 210. Tale diminuzione del costo unitario di produzione ha interessato i costi amministrativi e di vendita, anche se la maggior parte del costo è stata attribuita alla materia prima. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(221)

Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità del produttore dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, ha complessivamente subito una contrazione del 35 % durante il periodo in esame. Il notevole calo del flusso di cassa si spiega principalmente con il forte calo della redditività, come spiegato al considerando 218.

(222)

Durante il periodo in esame il flusso annuo di investimenti effettuati relativamente al prodotto in esame dall'industria dell'Unione è diminuito di oltre la metà, passando da 25 milioni di EUR nel 2012 a 12 milioni di EUR durante il PIR.

(223)

Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che il calo degli investimenti è esclusivamente imputabile alla contrazione della domanda e alla sovraccapacità di produzione di elettrodi di grafite a livello mondiale.

(224)

In effetti l'inchiesta ha confermato che, come illustrato al considerando 172, si è verificato un calo del consumo di elettrodi di grafite durante il periodo in esame. Va tuttavia notato che gli investimenti effettuati nel prodotto in esame dall'industria dell'Unione durante il PIR dell'ultimo riesame in previsione della scadenza, ugualmente interessato da un calo del consumo, sono stati pari a tre volte il livello di investimenti realizzato durante il PIR del presente riesame.

(225)

L'utile sul capitale investito, ossia il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è gradualmente diminuito dal 16,5 % nel 2012 al 3,9 % nel PIR.

5.4.   Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

(226)

L'inchiesta ha rivelato che, nonostante le misure in vigore, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un'evoluzione negativa e la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione si è deteriorata durante il periodo in esame. L'industria dell'Unione è tuttavia riuscita a mantenere e aumentare leggermente la propria quota di mercato, cosa possibile solo al prezzo di una riduzione dei livelli di profitto ottenuti.

(227)

Sebbene questi sviluppi negativi possano spiegarsi con il calo del consumo, sceso dell'8 % nel periodo in esame, le importazioni dall'India erano ancora una presenza costante nel mercato dell'Unione. Tali importazioni erano vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, che durante il PIR erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 3 %. Il margine di vendita sottocosto riscontrato era inoltre del 9 %. Pertanto le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall'India esercitavano ancora una pressione sui prezzi. La pressione sui prezzi durante il PIR attuale è in effetti aumentata rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza, quando il margine di sottoquotazione dei prezzi era inferiore al 2 %.

(228)

A fronte di una diminuzione del consumo e della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, l'industria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi di vendita. Di conseguenza il suo profitto, sebbene ancora positivo (2,8 %) nel periodo dell'inchiesta di riesame, era inferiore rispetto al profitto di riferimento dell'8 % stabilito nell'inchiesta iniziale.

(229)

Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che, poiché la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 2 %, i produttori dell'Unione hanno tratto un beneficio sostanziale dalla flessione delle importazioni dall'India. Ha sostenuto altresì che la quota di mercato dell'industria dell'Unione sarebbe stata ancora più elevata se fossero state prese in considerazione anche le importazioni dell'industria dell'Unione da altri paesi terzi. Al tempo stesso l'industria dell'Unione ha dovuto far fronte a una forte concorrenza dei prezzi da altre fonti (in particolare importazioni a prezzi bassi dalla Cina e dalla Russia). È stato quindi sostenuto che non era possibile attribuire alle importazioni dall'India alcun pregiudizio legato a un presunto calo della quota di mercato dei produttori dell'Unione.

(230)

In effetti l'inchiesta ha rivelato un calo del volume delle importazioni e delle quote di mercato delle importazioni dall'India; tuttavia, come spiegato al considerando 227, le importazioni dall'India oggetto di dumping e di sovvenzioni esercitavano ancora una pressione sui prezzi, addirittura aumentata durante il PIR attuale rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(231)

La stessa parte interessata ha inoltre affermato che la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che le importazioni a basso costo provenienti dalla Cina e dalla Russia sono uno dei principali fattori di pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione e ha esortato a compiere un'analisi esaustiva delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina e dalla Russia del prodotto in esame prima di determinare il rischio di una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Questa parte ha inoltre affermato che alcuni fabbricanti cinesi hanno aumentato le importazioni di elettrodi di grafite di grande diametro nel mercato dell'Unione.

(232)

Per quanto riguarda i prezzi all'importazione degli elettrodi di grafite provenienti dalla Cina e dalla Russia, come spiegato nei considerando 188 e 190, si ricorda che: i) non è stato possibile effettuare un valido confronto dei prezzi per tipo di prodotto per le importazioni da questi paesi, come è stato invece possibile fare per l'India sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal produttore esportatore che ha collaborato; ii) le statistiche sulle importazioni provenienti da questi paesi a disposizione della Commissione non consentono di operare una distinzione tra i diversi tipi di prodotto e iii) in base alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame e confermate dagli utilizzatori, la maggioranza delle importazioni da tali paesi riguarda elettrodi di grafite di piccolo diametro, che sono meno costosi. Inoltre il produttore esportatore indiano che ha collaborato non ha dimostrato la fondatezza della sua affermazione relativa all'aumento delle importazioni nell'Unione di elettrodi di grafite di grande diametro provenienti dalla Cina.

(233)

Per quanto riguarda i volumi delle importazioni di elettrodi di grafite da Cina e Russia e le loro quote di mercato, come spiegato al considerando 189, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata di 1 punto percentuale, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Russia è aumentata di 0,3 punti percentuali nel corso del periodo in esame. Questi aumenti non sono andati a scapito della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la quale, come spiegato al considerando 189, è aumentata di 1,9 punti percentuali durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(234)

La stessa parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione era poco efficiente nella produzione di elettrodi di grafite di piccolo diametro perché le vendite di questi prodotti rappresentavano solo una parte del volume totale.

(235)

Le condizioni di mercato di norma garantiscono che l'offerta, vale a dire il tipo di prodotto venduto, sia determinata dalla domanda. Poiché l'affermazione riguardante l'inefficienza dell'industria dell'Unione nella produzione di elettrodi di grafite di piccolo diametro non è stata sostenuta da ulteriori elementi di prova, l'argomentazione è stata respinta.

(236)

La stessa parte interessata ha sostenuto che non era stata effettuata un'analisi dell'impatto dell'aumento dei quantitativi di importazioni a prezzi di dumping da altri paesi, comprese le importazioni da società collegate in Stati Uniti, Messico, Malaysia e Giappone.

(237)

Come indicato al considerando 187, i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti, dal Giappone e dal Messico erano superiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni da questi paesi è aumentata di 0,1 punti percentuali durante il periodo in esame ed era inferiore al 10 % alla fine del PIR. Analogamente, la Commissione non disponeva di alcuna prova che i prezzi praticati da questi paesi fossero oggetto di dumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(238)

La stessa parte interessata ha sostenuto che, ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto per i singoli tipi di prodotto, la Commissione ha utilizzato il numero di controllo del prodotto, non prendendo in considerazione la materia prima utilizzata, che ha tuttavia un impatto significativo sui costi e sui prezzi. Il confronto tra i tipi di prodotto fabbricati a partire dalla stessa materia prima avrebbe l'effetto di ridurre il margine di vendita sottocosto dal 9 % all'8 %.

(239)

In effetti, la struttura del numero di controllo del prodotto non tiene conto della differenza delle materie prime e, di conseguenza, il calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto non ha tenuto conto di tale differenza. Tuttavia quando i tipi di prodotto sono stati ripartiti tenendo in considerazione la materia prima utilizzata ai fini del calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto, come ha fatto la parte interessata dopo la comunicazione delle informazioni, il margine di vendita sottocosto indicato al considerando 227 è diminuito solo di 1 punto percentuale, passando all'8 %. Pertanto questo calo non ha avuto alcun effetto significativo sulle conclusioni della Commissione in materia di margine di vendita sottocosto durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(240)

La stessa parte interessata ha messo in discussione il livello di profitto di riferimento dell'8 % stabilito nell'inchiesta iniziale, affermando che i produttori di elettrodi di grafite stavano subendo perdite dovute al calo della domanda di acciaio a livello internazionale e, di conseguenza, il profitto di riferimento dell'8 % non era più giustificato.

(241)

Si rammenta che il livello del profitto di riferimento sulle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione deve essere pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza da un'industria di questo tipo operante nel settore, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping/sovvenzioni. A questo proposito, come rilevato al considerando 34 del regolamento (CE) n. 1628/2004, è stata effettuata un'accurata analisi dei livelli di profitto dell'industria dell'Unione quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni era ai livelli più bassi (cioè nel 1999). Si è pertanto concluso in via definitiva che il margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente considerato rappresentativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli da parte dell'India dovrebbe essere fissato all'8 % ai fini del calcolo del margine di pregiudizio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(242)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di estrema fragilità, perlopiù imputabile alle condizioni di mercato negative e al conseguente calo dei consumi. Per questo motivo la valutazione della Commissione si è concentrata sul rischio di una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India.

6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(243)

Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure nei confronti dell'India sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata in India, le esportazioni dall'India in altri paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(244)

Al considerando 155 si è concluso che, qualora le misure venissero lasciate scadere, è probabile che i produttori esportatori indiani continuino a esportare notevoli quantitativi nell'Unione e aumentino persino gli attuali volumi delle esportazioni, effettuate a prezzi sovvenzionati.

(245)

Come stabilito ai considerando 139 e 140, si stima che la capacità dell'India sia di circa 160 000 tonnellate nel PIR, mentre la capacità produttiva inutilizzata è stimata tra 40 000 e 50 000 tonnellate, che rappresentano tra il 29 % e il 36 % del consumo dell'Unione durante lo stesso periodo. Inoltre, come indicato al considerando 139, è probabile che i produttori esportatori indiani aumentino ulteriormente la loro capacità in caso di incremento della domanda. Come indicato al considerando 142, alla fine di novembre 2014 le autorità indiane hanno imposto misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite dalla Cina. Si prevede pertanto che i produttori indiani aumenteranno la loro quota di mercato sul mercato interno.

(246)

A causa dell'attrattiva del mercato dell'Unione descritta nei considerando da 152 a 155, qualora le misure fossero abrogate almeno una parte della capacità produttiva inutilizzata sarebbe riorientata, con tutta probabilità, verso il mercato dell'Unione. Inoltre, come indicato al considerando 143, i produttori indiani sono fortemente orientati all'esportazione. Per quanto riguarda i prezzi degli elettrodi di grafite, come spiegato al considerando 149, per alcune destinazioni delle esportazioni indiane sono stati riscontrati prezzi più elevati rispetto ai prezzi nell'Unione. Considerato tuttavia il diverso mix di prodotti, tali informazioni non modificano la valutazione globale secondo cui la nuova capacità produttiva sarà diretta verso il mercato dell'Unione, in quanto l'affidabilità di questo confronto dei prezzi è limitata.

(247)

Come indicato al considerando 146, in Russia sono state imposte misure antidumping nei confronti delle importazioni di elettrodi di grafite dall'India e le esportazioni indiane in Russia sono notevolmente diminuite durante il periodo in esame. Ciò implica che l'accesso al terzo principale mercato di esportazione per i produttori esportatori indiani è limitato e con l'attuale, o probabilmente addirittura maggiore, capacità produttiva inutilizzata menzionata al considerando 245, è molto probabile che i produttori esportatori indiani aumentino considerevolmente le esportazioni del prodotto in esame nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(248)

Come stabilito al considerando 185, i prezzi delle importazioni dall'India in assenza di dazi antidumping e compensativi sarebbero inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione del 9 %. Per il produttore esportatore che non ha collaborato, è stato calcolato che senza dazi antidumping e compensativi il margine di sottoquotazione sarebbe del 12 %. Questa è un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dall'India se le misure fossero abrogate. Su questa base è probabile che la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione aumenti significativamente qualora le misure fossero abrogate, il che peggiorerebbe ulteriormente la situazione economica dell'industria dell'Unione.

(249)

In termini di volume è molto probabile che l'abrogazione delle misure consenta ai produttori esportatori indiani di conquistare quote di mercato dell'Unione. In particolare il produttore esportatore che non ha collaborato, che attualmente ha l'aliquota di dazio più elevata, pari al 15,7 %, avrebbe un forte incentivo a riprendere le esportazioni nel mercato dell'Unione in quantità significative. Qualora la situazione dovesse verificarsi, l'industria dell'Unione soffrirebbe un calo immediato delle vendite e delle quote di mercato.

(250)

Su questa base, in assenza di misure è probabile che i produttori esportatori indiani aumentino la loro presenza sul mercato dell'Unione, in termini di volume delle importazioni e di quote di mercato a prezzi oggetto di dumping e di sovvenzioni nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Ciò darà luogo a una maggiore pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione, con un impatto negativo sulla redditività e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Ciò peggiorerà inoltre ulteriormente la situazione economica dell'industria dell'Unione.

(251)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che è elevato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

E.   INTERESSE DELL'UNIONE

(252)

In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure compensative in vigore nei confronti dell'India fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. Per determinare l'interesse dell'Unione sono stati valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(253)

Si ricorda che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione.

(254)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di base.

(255)

Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio, esistessero valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(256)

Come spiegato al considerando 226, le misure hanno consentito all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato. Al considerando 250 si è inoltre concluso che l'industria dell'Unione subirebbe probabilmente un deterioramento della sua situazione se venissero lasciate scadere le misure compensative nei confronti dell'India. Si può quindi concludere che la proroga delle misure nei confronti dell'India andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(257)

Come menzionato al considerando 16, nessuno degli importatori ha collaborato o si è manifestato nell'attuale inchiesta. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure.

3.   Interesse degli utilizzatori

(258)

Come già menzionato al considerando 18, dei 53 utilizzatori contattati, otto hanno risposto al questionario. Quattro di essi hanno utilizzato elettrodi di grafite importati dall'India. Le loro importazioni hanno rappresentato il 20 % circa di tutte le importazioni del prodotto in esame dall'India.

(259)

Si rammenta che durante l'inchiesta iniziale si era accertato che l'incidenza dell'istituzione di misure non sarebbe stata significativa per gli utilizzatori. Nonostante le misure siano in vigore da 10 anni, gli utilizzatori dell'Unione hanno continuato ad approvvigionarsi anche in India. Gli utilizzatori non hanno fornito informazioni che dimostrassero l'esistenza di difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento; nemmeno l'inchiesta ha rivelato tali informazioni.

(260)

Inoltre per quanto riguarda gli effetti dell'istituzione di misure sugli utilizzatori, si ricorda che nell'inchiesta iniziale si era concluso che, data l'incidenza trascurabile del costo del prodotto oggetto del riesame sulle industrie utilizzatrici, era improbabile che un aumento dei costi avesse su di loro un effetto significativo. Queste conclusioni sono state confermate nell'attuale riesame, in quanto nessun elemento indicante il contrario è stato rilevato dopo l'istituzione delle misure. Nessuno dei quattro utilizzatori ha inoltre addotto alcuna argomentazione contro il mantenimento delle misure in vigore.

(261)

Una federazione dei produttori di acciaio, la tedesca Wirtschaftsvereinigung Stahl (federazione dell'industria dell'acciaio), si è opposta al mantenimento delle misure sostenendo che esse hanno causato svantaggi in materia di concorrenza per i produttori di acciaio nell'Unione rispetto ai produttori di acciaio di altre regioni che non hanno imposto misure sul prodotto oggetto del riesame. La federazione ha sostenuto che il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere una posizione dominante. Risulta tuttavia evidente dall'andamento delle importazioni dall'India dopo l'istituzione delle misure che tali importazioni sono proseguite durante il periodo in esame. L'inchiesta inoltre ha mostrato che un numero sempre maggiore di importazioni del prodotto oggetto del riesame nel mercato dell'Unione provengono da altri paesi terzi.

(262)

Sulla base di tali elementi e conformemente alle conclusioni formulate nell'inchiesta iniziale, è presumibile che il mantenimento delle misure non incida in modo particolarmente negativo sugli utilizzatori e non vi siano pertanto valide ragioni per concludere che la proroga delle misure in vigore sia contraria all'interesse dell'Unione.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(263)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure compensative in vigore sulle importazioni dall'India.

F.   MISURE COMPENSATIVE

(264)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva mantenere le misure compensative in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale comunicazione. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

(265)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010, dovrebbero essere mantenute.

(266)

Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di mantenere le misure per un periodo di due anni. L'inchiesta tuttavia non ha riscontrato la presenza di circostanze eccezionali che giustifichino di limitare la durata delle misure a due anni.

(267)

Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società il cui nome, completo di indirizzo, non sia menzionato specificamente nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(268)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (per esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione (26) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento del nome della società o a cambiamenti a livello delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(269)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (27),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μ.Ω.m o inferiore, classificati attualmente al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) e dei relativi nippli, classificati attualmente al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell'India.

2.   L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

6,3

A530

HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

7,0

A531

Tutte le altre società

7,2

A999

3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4).

(3)  Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10).

(4)  Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 17).

(7)  GU C 82 del 10.3.2015, pag. 4.

(8)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

(9)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (GU C 415 del 15.12.2015, pag. 25).

(10)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (GU C 415 del 15.12.2015, pag. 33).

(11)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(12)  La transizione dal DEPB al DDS è spiegata tra l'altro ai considerando da 47 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1).

(13)  http://dgft.gov.in/exim/2000/highlight2015.pdf

(14)  GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.

(15)  Regolamento (CE) n. 1008/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, che istituisce un dazio antisovvenzioni provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 35).

(16)  http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqt6H2u9_QAhWEzRoKHYUwBVEQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fhegltd.com%2Fwebmaster%2FDownloadFile.aspx%3Fd%3D..%2Fuploads%2FFinance%2F70Results_Release.pdf&usg=AFQjCNGMpUymLm4BNOjIMmolLDgwSGgcDw

(17)  http://content.icicidirect.com/mailimages/IDirect_GraphiteIndia_Q1FY16.pdf

(18)  http://hegltd.com/ e http://www.graphiteindia.com/

(19)  http://hegltd.com/WEBMASTER/DownloadFile.aspx?D=../Uploads/Newsletter/News9.pdf

(20)  https://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html

(21)  http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_Graphite_Electrodes_diameters_ChinaPR.pdf

(22)  http://hegltd.com/pdf/HEGLtd_Q1_FY_16_Investors_Presentation.pdf

(23)  http://www.graphiteindia.com/View/investor_relation.aspx (cfr. GIL Q3 FY2015 Earnings Presentation.pdf, pag. 14)

(24)  http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1

(*1)  Il prezzo medio non comprende i dazi antidumping/compensativi in vigore.

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(25)  Gli elettrodi di grafite di grande e piccolo diametro rientrano negli stessi codici TARIC.

(26)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

(27)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/422 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping, ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India («il paese interessato»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010).

(2)

Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antisovvenzioni, ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 (3), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

(3)

In seguito a un riesame intermedio parziale d'ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008 (4).

(4)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 (5), ha esteso le misure antidumping. In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 (6), ha esteso le misure compensative.

(5)

Le misure antidumping hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 9,4 % e dello 0 % per le importazioni da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo dell'8,5 %.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(6)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (8).

(7)

La domanda è stata presentata da SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH e GrafTech Switzerland SA («i richiedenti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

(8)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3.   Apertura

(9)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 15 dicembre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (9) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

4.   Inchiesta parallela

(10)

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 15 dicembre 2015 (10), la Commissione ha inoltre annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (11), delle misure compensative definitive in vigore per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

5.   Parti interessate

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità indiane, invitandoli a partecipare.

(12)

A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

5.1.   Campionamento

(13)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(14)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite realizzate che potesse essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile, considerando anche l'ubicazione geografica. Tale campione era costituito da quattro produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre l'80 % della produzione totale dell'Unione, sulla base delle informazioni ricevute nel corso dell'esame della rappresentatività. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione è stato confermato. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

b)   Campionamento degli importatori

(15)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(16)

Nessun importatore si è manifestato per fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

5.2.   Questionari e visite di verifica

(17)

La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione, due produttori esportatori indiani e 53 utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta.

(18)

Hanno risposto al questionario i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, un produttore esportatore indiano e otto utilizzatori del prodotto oggetto del riesame. Il secondo produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta iniziale, ossia la società Graphite India Limited («GIL»), non ha risposto al questionario dell'attuale riesame.

(19)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società seguenti:

a)

produttori dell'Unione:

Graftech France S.N.C. Calais, Francia

Graftech Iberica S.L., Navarra, Spagna

SGL Carbon SA, Wiesbaden, Germania

Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Germania

b)

produttore esportatore indiano:

HEG Limited, Bhopal ('HEG').

6.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(20)

L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(21)

Il prodotto in esame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μ.Ω.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari dell'India («elettrodi di grafite» o «il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010).

2.   Prodotto simile

(22)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(23)

La Commissione ha concluso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(24)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base si è valutato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping.

(25)

Come indicato al considerando 18, solo un produttore esportatore indiano ha collaborato all'inchiesta attuale. Tale società rappresentava più del 95 % delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame dall'India nell'Unione durante il PIR. La Commissione ha pertanto ritenuto di disporre di elementi sufficienti per la valutazione del prezzo all'esportazione e del margine di dumping durante il PIR.

(26)

Questo produttore esportatore rappresentava tuttavia solo il 50 % della capacità di produzione totale e solo una quota compresa tra il 40 % e il 50 % della produzione totale di elettrodi di grafite in India nel PIR. Le sue esportazioni in altri paesi terzi costituivano inoltre una quota compresa solo tra il 43 % e il 52 % del totale delle esportazioni dall'India in altri paesi terzi durante il PIR (il valore esatto dell'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato rispetto alla produzione totale dell'India e alle esportazioni totali non può essere rivelato per ragioni di riservatezza). Per tale motivo, e considerando che l'altro produttore indiano del prodotto oggetto del riesame non ha collaborato, la Commissione ha ritenuto di non disporre di informazioni sufficienti per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e ha dovuto ricorrere ai dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base al fine di valutare l'andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure.

(27)

Le autorità indiane sono state debitamente informate che, a causa della scarsa collaborazione dei produttori esportatori indiani, la Commissione potrebbe applicare l'articolo 18 del regolamento di base. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

(28)

Le conclusioni di cui alla sezione 3 sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. A tal fine sono state usate le informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, la domanda di riesame in previsione della scadenza, le statistiche di Eurostat, i dati raccolti dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e le informazioni pubblicamente disponibili.

2.   Dumping nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Valore normale

(29)

La Commissione ha in primo luogo verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno dell'unico produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per produttore esportatore rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame durante il PIR. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno dall'unico produttore esportatore che ha collaborato erano rappresentative.

(30)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione per il produttore esportatore con vendite rappresentative sul mercato interno. Gli elementi presi in considerazione per definire i vari tipi del prodotto oggetto del riesame erano i seguenti: i) se il prodotto viene venduto con o senza nipplo, ii) il diametro e iii) la lunghezza.

(31)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che nello stabilire tipi di prodotto oggetto del riesame identici o direttamente comparabili si dovrebbe tenere in considerazione il fatto che il prodotto oggetto del riesame è prodotto con gradi diversi di «needle coke» (materia prima principale). L'inchiesta ha in effetti confermato che nel processo di produzione la società ha utilizzato due tipi diversi di «needle coke», cioè «needle coke» importato, di qualità superiore, e «needle coke» comune acquistato sul mercato indiano. È stato inoltre confermato che il tipo di coke utilizzato determina il costo di produzione e il prezzo del prodotto finito.

(32)

Per effettuare un confronto equo, la Commissione ha perciò diviso ciascun tipo di prodotto, ai fini del calcolo del dumping, in prodotti di basso grado e alto grado.

(33)

La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno dell'unico produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il PIR rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha constatato che questi tipi di prodotto erano rappresentativi.

(34)

La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il PIR, al fine di decidere se utilizzare il prezzo effettivo delle vendite realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(35)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano remunerative o no, se:

a)

il volume delle vendite sul mercato interno del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(36)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PIR.

(37)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, unicamente per le vendite remunerative del tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PIR, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o

b)

la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(38)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo di prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(39)

Per questi tipi di prodotto il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dell'unico produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dall'unico produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PIR; e

b)

la media ponderata dei profitti conseguiti dall'unico produttore esportatore che ha collaborato dalle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PIR.

(40)

Per i tipi di prodotto non venduti sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti di tutte le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(41)

L'unico produttore esportatore che ha collaborato ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(42)

Nel corso della verifica in loco è stato rilevato un certo numero di errori nei prezzi all'esportazione riferiti dall'esportatore che ha collaborato. Tali errori sono stati corretti e il produttore esportatore è stato debitamente informato.

2.3.   Confronto

(43)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione stabilito secondo le modalità sopra esposte a livello franco fabbrica.

(44)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati eseguiti adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, scarico e spese accessorie, imballaggio, costi del credito, spese bancarie e dazi compensativi pagati dal produttore esportatore che ha collaborato, ove opportuno e giustificato.

(45)

L'unico produttore esportatore che ha collaborato ha chiesto un adeguamento per gli oneri all'importazione sulle materie prime pagati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, poiché gli oneri all'importazione gravavano sugli elettrodi di grafite destinati al consumo in India ma venivano rimborsati con un sistema di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS) quando il prodotto era venduto all'esportazione nell'UE. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che non vi è un nesso diretto tra gli importi ricevuti a titolo del DDS sulle esportazioni di elettrodi di grafite e i dazi effettivamente pagati sulle materie prime importate incorporate. Si ritiene pertanto che il produttore esportatore non sia riuscito a dimostrare che nel prezzo praticato sul mercato interno era inclusa un'imposta rimborsata sulle vendite all'esportazione. Ciò è stato confermato anche nei considerando da 38 a 42 della parallela inchiesta antisovvenzioni, in cui è stato stabilito che il DDS costituisce una sovvenzione nella forma di un contributo finanziario da parte del governo dell'India e non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva. Pertanto l'adeguamento non può essere concesso.

(46)

Il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha chiesto inoltre un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sostenendo che gli oneri all'importazione gravavano sul prodotto simile destinato al consumo in India ma non venivano riscossi a causa del sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS) quando il prodotto era venduto all'esportazione nell'UE. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che non vi era alcun sistema per verificare che le materie prime importate in esenzione dai dazi nell'ambito dell'AAS fossero esclusivamente incorporate in elettrodi di grafite esportati. La Commissione ritiene pertanto che il produttore esportatore non sia riuscito a dimostrare che l'imposta non pagata sulle vendite all'esportazione era inclusa nel prezzo praticato sul mercato interno. Ciò è stato confermato anche nei considerando da 59 a 62 della parallela inchiesta antisovvenzioni, in cui è stato stabilito che l'AAS costituisce una sovvenzione nella forma di un contributo finanziario da parte del governo dell'India e non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva. Pertanto l'adeguamento non può essere concesso.

2.4.   Margine di dumping

(47)

Come stabilito all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame. Con questo metodo per il produttore esportatore che ha collaborato è stato stabilito un margine di dumping del 29,8 % durante il PIR.

(48)

Durante la verifica in loco presso la sede dell'unico produttore esportatore che ha collaborato in India, questi ha sostenuto che si dovessero tenere in considerazione le presunte significative oscillazioni del prezzo della principale materia prima («needle coke») durante il PIR e ha chiesto alla Commissione di calcolare a tal fine un margine di dumping trimestrale. Ciò avrebbe dimostrato che non vi era stato dumping durante il PIR. A tale riguardo, la società ha presentato i dati trimestrali relativi ai costi di produzione alla fine della verifica in loco.

(49)

Poiché tale richiesta non è stata presentata in una fase precedente del procedimento né nella risposta al questionario, la Commissione non è stata in grado di verificare adeguatamente questa argomentazione e non ha pertanto potuto stabilire se i dati forniti fossero completi ed esatti.

(50)

In ogni caso, sulla base dei dati forniti nel corso della verifica in loco, è stato stabilito che il costo unitario di produzione per tipo di prodotto ha mostrato una tendenza al ribasso di trimestre in trimestre nel corso del PIR per alcuni tipi di prodotto, ma non per tutti. Il costo unitario di produzione per diversi numeri di controllo del prodotto è aumentato nell'ultimo trimestre. Il prezzo unitario delle esportazioni ha avuto una tendenza negativa analoga, ad eccezione dell'ultimo trimestre, durante il quale i prezzi all'esportazione sono aumentati, fatta eccezione per due tipi di prodotto. La società ha esportato volumi significativi in ciascun trimestre del PIR, distribuiti nei vari trimestri come indicato nella tabella sotto riportata (i dati relativi ai volumi esatti non possono essere comunicati per motivi di riservatezza). Inoltre non tutti i tipi di prodotto sono stati venduti in tutti i trimestri; dei 23 tipi di prodotto venduti sul mercato dell'Unione dal produttore esportatore che ha collaborato, solo sei sono stati venduti in ciascun trimestre.

(51)

I margini di dumping calcolati per ciascun trimestre secondo il metodo illustrato nei considerando da 29 a 47 hanno messo in evidenza un dumping significativo in ciascun trimestre del PIR.

Tabella 1

PIR

Margine di dumping (%)

Volume delle esportazioni (tonnellate)

ottobre 2014 — dicembre 2014

23,1

[1 500 — 1 700 ]

gennaio 2015 — marzo 2015

32,3

[1 900 — 2 100 ]

aprile 2015 — giugno 2015

15,4

[1 500 — 1 700 ]

luglio 2015 — settembre 2015

6,4

[1 100 — 1 400 ]

(52)

L'argomentazione del produttore esportatore che ha collaborato secondo cui un calcolo del suo margine di dumping su base trimestrale avrebbe avuto come risultato un'assenza di dumping era dunque inesatta. I margini di dumping erano significativi in ciascun trimestre, così come si è mantenuto a un livello significativo, pari al 19,3 %, il margine medio di dumping durante il PIR calcolato in base a tali margini trimestrali.

(53)

Mentre i margini di dumping nei vari trimestri calcolati in base al tipo di prodotto mostrano un andamento oscillante (crescente tra ottobre 2014-dicembre 2014 e gennaio 2015-marzo 2015 e in calo tra gennaio 2015-marzo 2015 e la fine del PIR), la graduale riduzione del costo di produzione durante il PIR non ha avuto il presunto impatto. Si osserva in effetti che la riduzione del margine di dumping è stata in parte dovuta anche a un aumento del prezzo all'esportazione. Si ricorda che l'argomentazione del produttore esportatore che ha collaborato a favore di un margine di dumping trimestrale era basata unicamente sulle fluttuazioni del prezzo delle materie prime. La Commissione ha pertanto concluso che le informazioni fornite non mettevano in discussione le conclusioni riguardanti il dumping durante il PIR e, di conseguenza, le conclusioni sulla persistenza del dumping di cui ai considerando da 57 a 87.

(54)

Dopo la divulgazione delle informazioni l'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che per il calcolo della redditività utilizzata per costruire il valore normale, la Commissione dovrebbe operare una distinzione tra i prodotti fabbricati a partire da coke nazionale, da un lato, e i prodotti fabbricati a partire da «needle coke» importato, dall'altro. Ciò a causa di una differenza nell'uso di tali prodotti. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che solo i prodotti fabbricati a partire da «needle coke» importato, utilizzati nei forni elettrici ad arco ad alta potenza, sono venduti sul mercato dell'Unione e che la redditività utilizzata per costruire il valore normale avrebbe pertanto dovuto essere calcolata unicamente sulla base di questi tipi di prodotti. Nel corso di un'audizione tenuta dalla Commissione in seguito alla divulgazione delle informazioni, HEG ha sostenuto che, sulla base di tali argomentazioni, per costruire il valore normale la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare il tasso medio ponderato di redditività calcolato in base a tutte le vendite sul mercato interno. HEG ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto calcolare due tassi di redditività distinti, tenendo conto dell'origine del coke, e applicarli di conseguenza nella costruzione del valore normale.

(55)

Nella risposta al questionario HEG ha riferito, per ciascun tipo di prodotto, la provenienza delle materie prime e le prestazioni degli elettrodi di grafite. Tuttavia, prendendo in considerazione soltanto questi due elementi, il confronto tra i tipi di prodotto venduti sul mercato dell'Unione e quelli venduti sul mercato indiano ha rivelato che durante il PIR HEG ha venduto gli stessi tipi di prodotto in entrambi i mercati. Di conseguenza, la prima parte dell'argomentazione è di fatto errata.

(56)

Inoltre, come spiegato nei considerando 39 e 40, per costruire il valore normale la Commissione ha utilizzato la media ponderata dei profitti delle vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PIR, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Tuttavia, utilizzando i tassi di profitto individuali per ciascun tipo di prodotto presentati dalla società nel corso dell'audizione di cui al considerando 54, il margine di dumping indicato al considerando 47 diminuirebbe solo di 3,2 punti percentuali, raggiungendo il 26,7 %. Tale diminuzione non ha pertanto un'incidenza rilevante sulle conclusioni della Commissione riguardanti il dumping durante il PIR e, di conseguenza, sulle conclusioni relative alla persistenza del dumping di cui ai considerando da 57 a 87.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(57)

Oltre a riscontrare l'esistenza di un dumping significativo durante il PIR, la Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata in India, le esportazioni dall'India in altri paesi terzi e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione.

(58)

Come già menzionato al considerando 25, ha collaborato un solo produttore esportatore indiano che rappresentava solo la metà del totale della capacità di produzione indiana. A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni delle sezioni seguenti sono pertanto basate sui dati disponibili. A tale riguardo la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, la domanda di riesame in previsione della scadenza, la banca dati delle Nazioni Unite, le informazioni fornite dal governo dell'India nell'ambito della parallela inchiesta antisovvenzioni di cui al considerando 10 e le informazioni pubblicamente disponibili.

3.1.   Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata

(59)

In base a informazioni finanziarie pubbliche e a dati verificati del produttore esportatore che ha collaborato (12)  (13), entrambi i produttori indiani hanno aumentato del 27 % la propria capacità di produzione dopo il precedente riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 4. Alla fine del PIR la capacità di produzione totale in India ammontava a 160 000 tonnellate all'anno, equamente ripartite tra i due produttori (14). L'inchiesta ha rivelato inoltre che è probabile che i produttori esportatori indiani aumentino ulteriormente la loro capacità in caso di incremento della domanda (15).

(60)

Il volume di produzione dei due produttori indiani ha oscillato tra le 110 000 e le 120 000 tonnellate durante il PIR. Sulla base di quanto precede si stima che la capacità produttiva inutilizzata totale in India vada dalle 40 000 alle 50 000 tonnellate, che rappresentano tra il 29 % e il 36 % del consumo dell'Unione durante il PIR.

(61)

L'incremento della capacità ha avuto luogo in parallelo a una diminuzione del consumo di elettrodi di grafite in India e nel mondo. Gli elettrodi di grafite vengono utilizzati principalmente nella siderurgia elettrica: nello specifico sono utilizzati negli impianti siderurgici per fondere i rottami di acciaio. L'andamento del consumo di elettrodi di grafite è quindi direttamente legato all'andamento della produzione di acciaio elettrico e segue un andamento analogo. L'inchiesta ha stabilito che la produzione di acciaio elettrico in India e nel mondo è diminuita tra il 2012 e il PIR (16), mentre la capacità di produzione di elettrodi di grafite in India è aumentata.

(62)

Alla fine di novembre 2014 le autorità indiane hanno imposto misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite provenienti dalla Cina (17). Si prevede che i produttori indiani aumenteranno la loro quota di mercato sul mercato interno.

3.2.   Esportazioni in paesi terzi

(63)

Sulla base dei bilanci resi pubblici, i due produttori esportatori indiani sono risultati orientati all'esportazione (18) ,  (19) e hanno esportato il 60 % circa della loro produzione totale durante il PIR.

(64)

Nonostante le misure in vigore l'Unione è rimasta un'importante destinazione di esportazione per il produttore esportatore che ha collaborato, HEG. Le esportazioni di HEG hanno rappresentato tra il 10 % e il 17 % delle sue vendite totali in termini di valore e tra il 10 % e il 20 % in termini di volume durante il PIR. La società indiana che non ha collaborato, GIL, ha esportato nell'Unione volumi molto ridotti durante il PIR. Ciò tuttavia è da mettere in correlazione con i dazi antidumping e i dazi compensativi applicabili a GIL (15,7 % in totale) rispetto a HEG (7 % in totale).

(65)

In mancanza di fonti più affidabili per stabilire i volumi delle esportazioni dall'India nei mercati di altri paesi terzi, è stata utilizzata la banca dati delle Nazioni Unite. In base a tale banca dati le esportazioni in altri paesi terzi sono aumentate del 43 % tra il 2012 e il 2013, per poi diminuire del 38 % rispetto al 2013 nel 2014 e nel 2015. Il volume delle esportazioni è complessivamente diminuito (del 10 %) tra il 2012 e il PIR. Le principali destinazioni delle esportazioni indiane nel 2015 sono state gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, l'Iran, la Turchia, gli Emirati arabi uniti, la Repubblica di Corea e l'Egitto. Tra il 2012 e il 2015 le esportazioni indiane in alcune di queste destinazioni (Arabia Saudita, Emirati arabi uniti e Stati Uniti) sono aumentate, mentre sono diminuite in altre (Iran, Turchia, Repubblica di Corea, Egitto), con una diminuzione complessiva del 9 %.

(66)

Nel 2012 la Russia era il terzo mercato di esportazione in termini di volume per i produttori indiani, ma dopo che la Russia ha imposto nel dicembre 2012 un dazio ad valorem compreso fra il 16,04 % e il 32,83 % sulle importazioni di elettrodi di grafite dall'India (20), le esportazioni indiane in Russia sono passate nel 2015 da 4 415 tonnellate a 638 tonnellate, con una riduzione dell'86 %.

(67)

Le informazioni sui volumi delle esportazioni nella banca dati delle Nazioni Unite hanno potuto essere sottoposte a un controllo incrociato con le informazioni fornite dal governo dell'India nella parallela inchiesta antisovvenzioni, vale a dire con le statistiche all'esportazione della direzione generale delle Informazioni e statistiche commerciali («DGCIS»), che hanno registrato tendenze simili a quelle osservate nella banca dati delle Nazioni Unite.

(68)

Inoltre anche i volumi delle esportazioni in altri paesi terzi del produttore esportatore che ha collaborato HEG hanno seguito un andamento analogo, registrando un aumento dal 2012 al 2013 e una diminuzione tra il 2014 e il PIR, con una generale tendenza al ribasso durante il periodo in esame. Va rilevato che, nonostante la diminuzione del volume delle esportazioni, il livello complessivo durante il PIR è rimasto considerevole, tra le 20 000 e le 30 000 tonnellate.

(69)

Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, sulla base della banca dati delle Nazioni Unite l'inchiesta ha rivelato che i prezzi all'esportazione indiani in determinati paesi come gli Stati Uniti e la Repubblica di Corea, in media inferiori ai prezzi nell'UE tra il 2012 e il 2014, hanno raggiunto nel 2015 circa lo stesso livello dei prezzi nell'UE. Inoltre i prezzi delle esportazioni indiane in altri paesi, come l'Arabia Saudita, che tra il 2012 e il 2014 erano inferiori a quelli praticati nell'UE, nel 2015 hanno superato i prezzi dell'UE. Le esportazioni indiane in altri paesi, come la Turchia, hanno inoltre continuato ad essere effettuate a prezzi inferiori ai prezzi UE durante l'intero periodo in esame. Va notato tuttavia che i prezzi in tale banca dati non permettono di distinguere tra i diversi tipi di prodotto e pertanto l'affidabilità di un confronto dei prezzi su tale base è limitata.

(70)

Dall'analisi delle informazioni sui prezzi all'esportazione nei mercati di altri paesi terzi praticati dal produttore esportatore che ha collaborato è risultato che durante il 2012 e il 2014 i prezzi medi nel mercato dell'Unione erano più alti dei prezzi medi di HEG sui mercati di altri paesi terzi (adeguati sulla base dell'anno civile, visto che i dati erano stati forniti per esercizio finanziario), mentre durante il PIR i prezzi medi nel mercato dell'Unione erano inferiori ai prezzi medi di HEG sui mercati di altri paesi terzi.

(71)

Non erano disponibili altri dati per stabilire accurati livelli di prezzo dei produttori esportatori indiani sui mercati di altri paesi terzi.

3.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(72)

L'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione è stata dimostrata dal fatto che, nonostante i dazi antidumping e compensativi in vigore, gli elettrodi di grafite indiani hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione. Durante il periodo in esame l'India ha continuato a essere il secondo maggior esportatore nell'Unione dopo la Repubblica popolare cinese («Cina»). Nonostante un calo registrato tra il 2012 e il PIR, l'India ha mantenuto le sue esportazioni nell'Unione in volumi significativi e le quote di mercato, come indicato nel considerando 100.

(73)

Il possibile andamento delle vendite all'esportazione nell'Unione, qualora le misure venissero lasciate scadere, va considerato nel quadro di un calo globale del consumo di elettrodi di grafite in India e nel mondo in combinazione con la capacità produttiva inutilizzata in India. Con ogni probabilità ciò aumenterà la pressione sui produttori esportatori indiani a esplorare altri mercati di esportazione, in particolare se si tiene conto del loro modello commerciale orientato all'esportazione. Pertanto, qualora le misure nell'Unione fossero abrogate e l'accesso al mercato dell'Unione fosse esente da dazi antidumping e compensativi, è probabile che una gran parte della capacità produttiva inutilizzata disponibile sia utilizzata per le esportazioni nel mercato dell'Unione. L'inchiesta ha in particolare dimostrato che, anche se in alcuni mercati d'esportazione (come l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti, gli Stati Uniti) le esportazioni indiane sono aumentate nel 2015, le esportazioni totali dall'India verso i mercati di altri paesi terzi hanno avuto una tendenza al ribasso. Ciò indica che in alcuni paesi terzi sembra esserci una capacità limitata di assorbire ulteriori quantità di esportazioni.

(74)

Inoltre, come menzionato al considerando 66, la Russia ha imposto dazi antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite provenienti dall'India. I produttori esportatori indiani hanno pertanto un accesso limitato a tale mercato e non possono aumentare o riorientare i volumi delle loro esportazioni verso la Russia, come dimostra il calo delle esportazioni verso questa destinazione a partire dal 2012.

(75)

Su questa base è probabile che, qualora le misure venissero lasciate scadere, i produttori esportatori indiani continuino a esportare notevoli quantitativi nell'Unione e aumentino persino gli attuali volumi delle esportazioni, considerata la loro significativa capacità produttiva inutilizzata. Di fatto, ciò è probabile per il produttore esportatore che ha collaborato, che avrà un incentivo ad aumentare ulteriormente la sua già notevole presenza sul mercato dell'Unione, e anche di più per il produttore esportatore che non ha collaborato, i cui livelli di dazio sono più elevati rispetto a quelli del produttore esportatore che ha collaborato e che ha quasi cessato di esportare nel mercato dell'Unione.

3.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(76)

Dall'analisi che precede emerge che i) le importazioni dall'India hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di forte dumping e in quantità significative; ii) entrambi i produttori indiani sono orientati all'esportazione e hanno capacità produttiva inutilizzata che potrebbe essere utilizzata per incrementare i volumi delle esportazione nell'Unione a prezzi di dumping; iii) il consumo a livello globale tende al ribasso, riducendo in tal modo le possibilità di esportazione in certi mercati di altri paesi terzi; iv) l'esistenza di misure antidumping in Russia contro gli elettrodi di grafite indiani riduce ulteriormente le possibilità di esportazione dei produttori esportatori indiani.

(77)

Alla luce di quanto precede si è concluso che in caso di abrogazione delle misure esiste un rischio di persistenza del dumping.

(78)

Dopo la divulgazione delle informazioni l'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato, HEG, ha affermato che la Commissione non ha preso in considerazione i dati relativi al periodo successivo al PIR nella sua valutazione del rischio di persistenza del dumping. A questo proposito il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che, nell'applicare l'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che GIL, l'altro produttore indiano di elettrodi di grafite, ha investito in un impianto di produzione nell'Unione, vale a dire Graphite Cova GmbH («GIL Cova»). HEG ha inoltre sostenuto che GIL ha un contratto strategico a lungo termine per la vendita di elettrodi verdi cotti (un prodotto semilavorato) al suo impianto di grafitizzazione GIL Cova. In aggiunta ha affermato che, a causa degli investimenti strategici di GIL, la conclusione della Commissione secondo cui le esportazioni dall'India nell'UE aumenteranno è errata e che la constatazione che i due produttori indiani dispongono di una capacità produttiva inutilizzata disponibile per le esportazioni è basata su mere supposizioni. Ha altresì affermato che la scadenza delle misure non aumenterà il volume delle importazioni nell'Unione data la tendenza alla diminuzione delle esportazioni dall'India nell'Unione (comprese le esportazioni di HEG nell'Unione) dopo il PIR.

(79)

HEG ha sostenuto inoltre che il suo piano di aumentare la capacità di produzione era solo il programma del suo presidente in considerazione dello scenario economico favorevole del 2010. Nella relazione annuale di HEG per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2016 non compaiono più nuove proposte di espansione della capacità produttiva in fase di discussione a livello di consiglio di amministrazione.

(80)

Per quanto riguarda il confronto dei prezzi effettuato dalla Commissione nei considerando 69 e 70 per quanto riguarda le esportazioni in mercati di altri paesi terzi, HEG ha presentato un'analisi dei prezzi medi cif/CFR in altri quattro paesi terzi rispetto ai prezzi cif medi nell'Unione e ha concluso che, in generale, i prezzi medi praticati agli altri quattro paesi terzi erano superiori ai prezzi praticati nell'Unione. Di conseguenza la società ha sostenuto che il mercato dell'Unione a livelli di prezzo inferiori sarebbe in confronto meno attraente.

(81)

Per quanto riguarda l'affermazione di HEG relativa all'investimento di GIL in GIL Cova nel periodo in esame, GIL ha esportato un volume assai limitato nel mercato dell'Unione. Si ritiene tuttavia che ciò non sia dovuto solo all'investimento di GIL in GIL Cova, ma principalmente agli elevati dazi antidumping e compensativi che si applicano alle esportazioni di GIL India nell'Unione (15,7 % in totale). Pertanto, nell'ipotesi in cui le misure antidumping e/o compensative venissero abrogate, è probabile che GIL riprenda le esportazioni nell'Unione nonostante l'investimento in GIL Cova, tenendo anche conto della capacità produttiva inutilizzata disponibile e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, come descritto nei considerando da 72 a 75.

(82)

Per quanto riguarda l'argomentazione di HEG relativa all'andamento delle esportazioni dopo il PIR, è stato sottolineato che tali esportazioni sono avvenute mentre le misure antidumping e compensative erano in vigore. Pertanto, anche se il volume delle esportazioni di HEG dopo il PIR ha registrato una tendenza al ribasso, è probabile che le sue esportazioni nell'Unione aumentino se le misure antidumping e/o compensative venissero abrogate, in considerazione del fatto che, nonostante le misure in vigore, la società ha continuato a esportare nel mercato dell'Unione a prezzi che implicano elevati livelli di dumping, del suo modello commerciale orientato all'esportazione e della sua capacità produttiva inutilizzata, che potrebbe aumentare in futuro se aumentasse la domanda dei suoi prodotti, come descritto nei considerando da 59 a 75.

(83)

Inoltre, per quanto riguarda l'intenzione di HEG di aumentare la capacità di produzione, va sottolineato che durante la verifica in loco nel 2016 la società ha mostrato al gruppo incaricato del caso un breve filmato che fornisce una panoramica del gruppo HEG. Il filmato mostrava, tra l'altro, i piani futuri della società relativi all'incremento della capacità di produzione. I rappresentanti della società hanno spiegato durante la verifica in loco che tali piani erano sospesi poiché l'azienda non utilizzava appieno la sua capacità e a causa del calo della domanda a livello globale. Pertanto, nel caso in cui le misure antidumping e/o compensative venissero abrogate, è probabile che la domanda di elettrodi di grafite indiani nel mercato dell'Unione aumenti e che HEG sia quindi incentivata ad aumentare la propria capacità per soddisfare la domanda.

(84)

Per quanto riguarda l'affermazione di HEG relativa alle differenze di prezzo tra il mercato dell'Unione e i mercati di altri paesi terzi, si sottolinea che il confronto effettuato dalla Commissione ai considerando 69 e 70 riguarda i prezzi medi dei produttori esportatori indiani sui mercati di altri paesi terzi e i prezzi medi dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione e non i prezzi medi dei produttori indiani sul mercato dell'Unione. Si rammenta che il prezzo medio di HEG sul mercato dell'Unione è a un livello di forte dumping, inferiore a quello medio dei produttori dell'Unione, e non è perciò adatto per il confronto in questione.

(85)

In considerazione di quanto precede, le affermazioni di HEG sono respinte.

(86)

Un'altra parte interessata ha sostenuto che a causa del minor consumo di energia, in quanto principale fattore di costo, e del costo del lavoro più basso, i produttori indiani godono di chiari vantaggi comparativi in termini di efficienza dei costi. Va notato tuttavia che l'inchiesta ha rivelato che il fattore che incide principalmente sul costo nel processo di fabbricazione del prodotto oggetto del riesame in India è in realtà il coke e non l'energia o il lavoro. In ogni caso l'eventuale vantaggio comparativo per i produttori indiani dovrebbe avere un effetto analogo sul prezzo all'esportazione e sul valore normale e non incidere quindi sul margine di dumping. L'argomentazione è quindi di fatto errata ed è pertanto respinta.

(87)

La conclusione della Commissione secondo cui vi è un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure è pertanto confermata.

D.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(88)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da otto produttori (due società individuali e due gruppi). Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   Osservazioni preliminari

(89)

Come indicato al considerando 61, la situazione dell'industria degli elettrodi di grafite è strettamente connessa a quella dell'industria siderurgica elettrica, in cui gli elettrodi di grafite sono utilizzati nei forni di fusione elettrici per fondere i rottami di acciaio. In questo contesto, durante il periodo in esame hanno prevalso condizioni di mercato negative nell'industria siderurgica elettrica, con una diminuzione dei consumi che si riflette anche nel consumo di elettrodi di grafite.

(90)

Poiché in India ci sono solo due produttori esportatori del prodotto in esame, i dati relativi alle importazioni di elettrodi di grafite dall'India e da altri paesi terzi nell'Unione europea non sono presentati in forma dettagliata al fine di tutelare la riservatezza, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base.

3.   Consumo dell'Unione

(91)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando:

i)

le vendite dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, ottenute dopo la verifica delle risposte al questionario,

ii)

le vendite dei produttori dell'Unione che hanno collaborato non inseriti nel campione, ottenute dalla domanda di riesame,

iii)

le vendite del produttore dell'Unione che non ha collaborato e non inserito nel campione, ottenute dalle sue relazioni annuali,

iv)

le importazioni dall'India, sulla base dei dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6,

v)

le importazioni da tutti gli altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat (livello TARIC).

(92)

Alla luce di quanto precede, il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

151 508

140 244

146 637

139 974

Indice (2012 = 100)

100

93

97

92

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato, domanda di riesame, Eurostat (livello TARIC), banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(93)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato dell'8 %. Più precisamente, il consumo dell'Unione è diminuito del 7 % nel 2013, è aumentato del 4 % fra il 2013 e il 2014, ed è nuovamente diminuito del 5 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

(94)

Come indicato ai considerando 61 e 89, il calo generale della domanda è stato una conseguenza delle condizioni di mercato negative che hanno caratterizzato il settore siderurgico elettrico, dal momento che i volumi delle vendite di elettrodi di grafite seguono l'andamento del volume della produzione di acciaio nei forni elettrici.

(95)

Dopo la divulgazione delle informazioni il produttore esportatore che ha collaborato in India ha affermato che l'analisi della quota di mercato e del consumo dovrebbe prendere in considerazione le importazioni effettuate dai produttori dell'Unione dalle loro società collegate negli Stati Uniti, in Messico, in Giappone e in Malaysia, che sarebbero aumentate in maniera significativa nel corso degli ultimi tre anni.

(96)

Le importazioni da tutti gli altri paesi terzi sono state debitamente prese in considerazione nel calcolo del consumo dell'Unione, come spiegato al considerando 91, e sono pertanto debitamente rispecchiate nel consumo totale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   Importazioni dal paese interessato

4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

India

Volume delle importazioni (in tonnellate)

9 000 — 10 000

5 000 — 6 000

7 000 — 8 000

6 500 — 7 500

Volume delle importazioni indicizzato (2012 = 100)

100

57

80

74

Quota di mercato (%)

6 — 7

3 — 4

5 — 6

4 — 5

Quota di mercato indicizzata

100

62

83

80

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(97)

I volumi delle importazioni sono diminuiti nel corso del periodo in esame. Sono calati significativamente nel 2013 (del 43 %), sono risaliti nel 2014 e sono diminuiti nuovamente nel periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente si è registrato un calo del 26 % durante il periodo in esame.

(98)

La Commissione ha determinato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell'Unione di cui al considerando 91.

(99)

La quota di mercato ha registrato tendenze analoghe a quelle dei volumi delle importazioni, vale a dire un calo tra il 2012 e il 2013, un aumento tra il 2013 e il 2014 e poi una nuova flessione tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente la quota di mercato è diminuita di 1,2 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2012.

(100)

La quota di mercato delle importazioni dall'India all'inizio del periodo in esame era compresa tra il 6 % e il 7 %. Alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame era scesa fino a essere compresa tra il 4 % e il 5 %.

4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(101)

La Commissione ha determinato la tendenza dei prezzi delle importazioni dall'India in base ai dati registrati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Essi erano generalmente in linea con i prezzi indicati dal produttore esportatore che ha collaborato.

(102)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzo all'importazione  (21)

Paese

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

India

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

2 500 — 3 500

3 000 — 4 000

2 500 — 3 500

2 200 — 3 200

Indice (2012 = 100)

100

105

89

86

(103)

Nel complesso i prezzi medi all'importazione sono diminuiti del 14 % durante il periodo in esame. I prezzi all'importazione sono aumentati del 5 % tra il 2012 e il 2013, sono diminuiti del 16 % nel 2014 e sono poi ulteriormente diminuiti del 3 % durante il PIR.

4.3.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(104)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando: i) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inseriti nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nel mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e ii) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori indiani che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente nel mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi antidumping/compensativi e dei costi successivi all'importazione.

(105)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(106)

Per un produttore esportatore che ha collaborato il confronto ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 3 % nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, detraendo dal calcolo i dazi antidumping e compensativi, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 9 %. Per quanto riguarda il produttore esportatore che non ha collaborato, durante il PIR sono stati importati solo quantitativi molto ridotti. La Commissione ha tuttavia effettuato una stima della sottoquotazione dei prezzi e ha riscontrato un margine di sottoquotazione del 12 %, una volta detratti dai calcoli i dazi antidumping e compensativi in vigore. Tale stima si basa tuttavia su un volume di importazioni molto limitato e, a causa della mancanza di collaborazione, non prende in considerazione i tipi di prodotto. La sua affidabilità è pertanto limitata.

4.4.   Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 5

Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Totale degli altri paesi terzi

Importazioni (in tonnellate)

33 000 — 35 000

30 000 — 32 000

34 000 — 36 000

30 000 — 32 000

Indice

100

90

103

90

Quota di mercato (%)

22 — 23

22 — 23

24 — 25

22 — 23

Prezzo (EUR/t)

2 500 — 3 500

2 400 — 3 400

2 400 — 3 400

2 300 — 3 300

Indice

100

98

89

92

Cina

Importazioni (in tonnellate)

14 000 — 15 000

11 000 — 12 000

16 000 — 17 000

14 000 — 15 000

Indice

100

80

117

103

Quota di mercato (%)

9 — 10

8 — 9

11 — 12

10 — 11

Prezzo (EUR/t)

2 000 — 3 000

1 500 — 2 500

1 400 — 2 400

1 600 — 2 600

Indice

100

94

90

99

USA

Importazioni (in tonnellate)

3 000 — 4 000

4 000 — 5 000

4 200 — 5 200

4 200 — 5 200

Indice

100

118

129

128

Quota di mercato (%)

2 — 3

3 — 4

3 — 4

3 — 4

Prezzo (EUR/t)

3 300 — 4 300

3 200 — 4 200

3 000 — 4 000

2 800 — 3 800

Indice

100

96

84

81

Messico

Importazioni (in tonnellate)

3 000 — 4 000

4 000 — 5 000

5 500 — 6 500

4 000 — 5 000

Indice

100

127

165

119

Quota di mercato (%)

2 — 3

3 — 4

4 — 5

3 — 4

Prezzo (EUR/t)

3 800 — 4 800

3 900 — 4 900

3 900 — 4 900

4 000 — 5 000

Indice

100

103

103

115

Russia

Importazioni (in tonnellate)

3 000 — 4 000

2 500 — 3 500

3 500 — 4 500

3 700 — 4 700

Indice

100

70

101

103

Quota di mercato (%)

2 — 3

1 — 2

2 — 3

2 — 3

Prezzo (EUR/t)

3 000 — 4 000

2 800 — 3 800

2 500 — 3 500

2 100 — 3 100

Indice

100

91

79

75

Giappone

Importazioni (in tonnellate)

4 500 — 5 500

3 000 — 4 000

3 000 — 4 000

2 000 — 3 000

Indice

100

74

62

50

Quota di mercato (%)

3 — 4

2 — 3

2 — 3

1 — 2

Prezzo (EUR/t)

3 400 — 4 400

3 300 — 4 300

2 800 — 3 800

2 900 — 3 900

Indice

100

99

82

83

Altri paesi terzi

Importazioni (in tonnellate)

4 000 — 5 000

4 000 — 5 000

1 000 — 2 000

700 — 1 700

Indice

100

104

25

19

Quota di mercato (%)

2 — 3

3 — 4

0,5 — 1,5

0,5 — 1,5

Prezzo (EUR/t)

2 600 — 3 600

2 000 — 3 000

1 900 — 2 900

1 600 — 2 600

Indice

100

83

78

72

Fonte: Eurostat (livello TARIC).

(107)

In linea con il calo dei consumi, il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è diminuito del 10 % tra il 2012 e il PIR. La quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è stata tra il 22 % e il 23 % durante il periodo in esame. Le importazioni principali provenivano da Cina, Stati Uniti, Messico, Russia e Giappone, gli unici paesi con quote di mercato individuali superiori all'1 % durante il PIR.

(108)

I prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti, dal Giappone e dal Messico erano superiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni dagli Stati Uniti e dal Messico è aumentata di meno dell'1 % nel periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni dal Giappone è diminuita dell'1,5 % nel periodo in esame.

(109)

I prezzi delle importazioni dalla Cina e dalla Russia erano inferiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell'Unione (ad eccezione del 2012 per la Russia). In base alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame, una parte delle importazioni dalla Cina si riferisce a elettrodi di grafite di piccolo diametro (inferiore a 400 mm), mentre la maggior parte delle importazioni dall'India e della produzione dell'industria dell'Unione è costituita da elettrodi di grafite di grande diametro (22) (superiore a 400 mm), che sono più costosi.

(110)

La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di 1 punto percentuale durante il periodo in esame e andava dal 10 % all'11 % durante il PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Russia era solo pari al 2 %–3 % durante il PIR, ed è aumentata di 0,3 punti percentuali nel periodo in esame. Questi aumenti non sono tuttavia andati a scapito della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la quale, come spiegato al considerando, è aumentata di 1,9 punti percentuali durante il periodo in esame.

5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.1.   Osservazioni generali

(112)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(113)

Come già indicato al considerando 14, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(114)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame, nelle relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e nelle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(115)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volumi di vendita, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(116)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

(117)

I due insiemi di dati sono stati entrambi considerati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

5.2.   Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(118)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

235 915

235 502

241 623

221 971

Indice (2012 = 100)

100

100

102

94

Capacità di produzione (in tonnellate)

297 620

297 245

299 120

290 245

Indice (2012 = 100)

100

100

101

98

Utilizzo degli impianti (%)

79

79

81

76

Fonte: domanda di riesame, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(119)

Il volume della produzione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Più in particolare, è aumentato dapprima del 2 % fino al 2014 per poi calare dell'8 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014.

(120)

La capacità di produzione è diminuita del 2 % nel periodo in esame.

(121)

In conseguenza del calo del volume di produzione, l'utilizzo degli impianti è diminuito di 3 punti percentuali nel periodo in esame.

b)   Volume delle vendite e quota di mercato

(122)

Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle vendite nell'Unione (tonnellate)

107 655

103 779

103 704

102 123

Indice (2012 = 100)

100

96

96

95

Quota di mercato (%)

71,1

74,0

70,7

73,0

Fonte: domanda di riesame, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(123)

Nel periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono diminuite di circa il 5 %. Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha subito oscillazioni. È aumentata di 2,9 punti percentuali nel 2013, per poi diminuire di 3,3 punti percentuali nel 2014 ed aumentare nuovamente di 2,3 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 1,9 punti percentuali nel periodo in esame.

(124)

Dopo la divulgazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che per stabilire la quota di mercato dell'industria dell'Unione dovrebbero essere prese in considerazione le importazioni dei produttori dell'Unione dalle loro società collegate negli Stati Uniti, in Messico, in Giappone e in Malaysia. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è tuttavia calcolata sulla base delle vendite della sua produzione nel mercato dell'Unione. Le importazioni da parte dell'industria dell'Unione non sono prese in considerazione perché avrebbero un effetto distorsivo sul quadro generale, dato che le importazioni sarebbero conteggiate due volte: come importazione, da un lato, e come vendita da parte dell'industria dell'Unione, dall'altro. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

c)   Crescita

(125)

Tra il 2012 e il PIR il consumo dell'Unione è diminuito dell'8 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 5 %, il che ha tuttavia corrisposto a un aumento della quota di mercato di 1,9 punti percentuali.

d)   Occupazione e produttività

(126)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

1 526

1 539

1 475

1 523

Indice (2012 = 100)

100

101

97

100

Produttività (tonnellate/dipendente)

155

153

164

146

Indice (2012 = 100)

100

99

106

94

Fonte: domanda di riesame, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(127)

L'occupazione nell'industria dell'Unione è rimasta più o meno costante durante il periodo in esame. A causa del calo della produzione (calo del 6 % durante il periodo in esame), anche la produttività è diminuita del 6 % nello stesso periodo.

e)   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(128)

L'inchiesta ha accertato che le importazioni di elettrodi di grafite dall'India hanno continuato a essere effettuate sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Il margine di dumping accertato per l'India durante il periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo, come descritto al considerando 47. Ciò ha coinciso con un calo dei prezzi all'importazione rispetto al 2012. L'industria dell'Unione ha potuto comunque trarre vantaggio dalle misure antidumping in vigore, mantenendo e aumentando lievemente la propria quota di mercato.

5.3.   Indicatori microeconomici

a)   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(129)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

3 784

3 468

2 997

2 825

Indice (2012 = 100)

100

92

79

75

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

3 357

3 116

2 776

2 745

Indice (2012 = 100)

100

93

83

82

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(130)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito costantemente del 25 % e ha raggiunto 2 825 EUR/tonnellata nel PIR. L'industria dell'Unione ha dovuto adeguare i propri prezzi al ribasso per tener conto del calo generale dei prezzi di vendita nel mercato del prodotto oggetto del riesame, dovuto alla contrazione della domanda nel settore siderurgico elettrico.

(131)

Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è calato in misura minore, ossia del 18 %. Il principale fattore a influenzare la diminuzione del costo unitario di produzione è stato il calo del prezzo delle materie prime.

(132)

Dopo la divulgazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che a livello mondiale il prezzo delle materie prime è diminuito più del costo delle materie prime sostenuto dall'industria dell'Unione nel periodo in esame. Di conseguenza l'industria dell'Unione era inefficiente nell'approvvigionarsi delle materie prime e la sua redditività era pertanto discutibile.

(133)

L'inchiesta ha riscontrato che l'industria dell'Unione ha acquistato le materie prime a livello mondiale da società collegate e indipendenti a livelli di prezzo simili e non vi erano indicazioni di inefficienze dal punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime. Dato che non è stata suffragata da alcun elemento di prova, l'argomentazione è stata respinta.

b)   Costo del lavoro

(134)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/dipendente)

66 111

66 842

67 113

67 253

Indice (2012 = 100)

100

101

102

102

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(135)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato nel corso del periodo in esame, con un aumento marginale del 2 %.

c)   Scorte

(136)

Nel periodo in esame il livello delle scorte ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Scorte finali

8 952

8 821

13 770

18 465

Indice (2012 = 100)

100

99

154

206

Scorte finali in percentuale della produzione

6

5

7

11

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(137)

Il livello delle scorte a fine esercizio dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è più che raddoppiato in termini assoluti durante il periodo in esame. Nel PIR il livello delle scorte rappresentava circa l'11 % della sua produzione.

d)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(138)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

11,3

10,2

7,4

2,8

Flusso di cassa (EUR)

47 981 432

46 443 978

30 426 147

31 283 121

Indice (2012 = 100)

100

97

63

65

Investimenti (EUR)

25 293 559

23 133 505

21 672 869

12 313 975

Indice (2012 = 100)

100

91

86

49

Utile sul capitale investito (%)

16,5

13,9

10,1

3,9

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(139)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita progressivamente dall'11,3 % nel 2012 al 2,8 % nel PIR, ossia un calo di 8,5 punti percentuali.

(140)

Dopo la divulgazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha affermato che il calo di redditività dei produttori dell'Unione è stato causato dagli elevati costi amministrativi e di vendita.

(141)

Dall'inchiesta è emerso che il costo unitario di produzione è diminuito durante il periodo in esame, come già indicato al considerando 131. Tale diminuzione del costo unitario di produzione ha interessato i costi amministrativi e di vendita, anche se la maggior parte del costo è stata attribuita alla materia prima. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(142)

Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità del produttore dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, ha complessivamente subito una contrazione del 35 % durante il periodo in esame. Il notevole calo del flusso di cassa si spiega principalmente con il forte calo della redditività, come spiegato al considerando 139.

(143)

Durante il periodo in esame il flusso annuo di investimenti effettuati relativamente al prodotto in esame dall'industria dell'Unione è diminuito di oltre la metà, passando da 25 milioni di EUR nel 2012 a 12 milioni di EUR durante il PIR.

(144)

Dopo la divulgazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che il calo degli investimenti è esclusivamente imputabile alla contrazione della domanda e alla sovraccapacità di produzione di elettrodi di grafite a livello mondiale.

(145)

In effetti l'inchiesta ha confermato che, come illustrato al considerando 93, si è verificato un calo del consumo di elettrodi di grafite durante il periodo in esame. Va tuttavia notato che gli investimenti effettuati nel prodotto in esame dall'industria dell'Unione durante il PIR dell'ultimo riesame in previsione della scadenza, ugualmente interessato da un calo del consumo, sono stati pari a tre volte il livello di investimenti realizzato durante il PIR del presente riesame.

(146)

L'utile sul capitale investito, ossia il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è gradualmente diminuito dal 16,5 % nel 2012 al 3,9 % nel PIR.

5.4.   Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

(147)

L'inchiesta ha rivelato che, nonostante le misure in vigore, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un'evoluzione negativa e la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione si è deteriorata durante il periodo in esame. L'industria dell'Unione è tuttavia riuscita a mantenere e aumentare leggermente la propria quota di mercato, cosa possibile solo al prezzo di una riduzione dei livelli di profitto ottenuti.

(148)

Sebbene questi sviluppi negativi possano spiegarsi con il calo del consumo, sceso dell'8 % nel periodo in esame, le importazioni dall'India erano ancora una presenza costante nel mercato dell'Unione. Tali importazioni erano vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, che durante il PIR erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 3 %. Il margine di vendita sottocosto riscontrato era inoltre del 9 %. Pertanto le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall'India esercitavano ancora una pressione sui prezzi. La pressione sui prezzi durante il PIR attuale è in effetti aumentata rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza, quando il margine di sottoquotazione dei prezzi era inferiore al 2 %.

(149)

A fronte di una diminuzione del consumo e della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, l'industria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi di vendita. Di conseguenza il suo profitto, sebbene ancora positivo (2,8 %) nel periodo dell'inchiesta di riesame, era inferiore rispetto al profitto di riferimento dell'8 % stabilito nell'inchiesta iniziale.

(150)

Dopo la divulgazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che, poiché la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 2 %, i produttori dell'Unione hanno tratto un beneficio sostanziale dalla flessione delle importazioni dall'India. Ha sostenuto altresì che la quota di mercato dell'industria dell'Unione sarebbe stata ancora più elevata se fossero state prese in considerazione anche le importazioni dell'industria dell'Unione da altri paesi terzi. Al tempo stesso l'industria dell'Unione ha dovuto far fronte a una forte concorrenza dei prezzi da altre fonti (in particolare importazioni a prezzi bassi dalla Cina e dalla Russia). È stato quindi sostenuto che non era possibile attribuire alle importazioni dall'India alcun pregiudizio legato a un presunto calo della quota di mercato dei produttori dell'Unione.

(151)

In effetti l'inchiesta ha rivelato un calo del volume delle importazioni e delle quote di mercato delle importazioni dall'India; tuttavia, come spiegato al considerando 148, le importazioni dall'India oggetto di dumping e di sovvenzioni esercitavano ancora una pressione sui prezzi, addirittura aumentata durante il PIR attuale rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(152)

La stessa parte interessata ha inoltre affermato che la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che le importazioni a basso costo provenienti dalla Cina e dalla Russia sono uno dei principali fattori di pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione e ha esortato a compiere un'analisi esaustiva delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina e dalla Russia del prodotto in esame prima di determinare il rischio di una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Questa parte ha inoltre affermato che alcuni fabbricanti cinesi hanno aumentato le importazioni di elettrodi di grafite di grande diametro nel mercato dell'Unione.

(153)

Per quanto riguarda i prezzi all'importazione degli elettrodi di grafite provenienti dalla Cina e dalla Russia, come spiegato nei considerando 109 e 111, si ricorda che: i) non è stato possibile effettuare un valido confronto dei prezzi per tipo di prodotto per le importazioni da questi paesi, come è stato invece possibile fare per l'India sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal produttore esportatore che ha collaborato; ii) le statistiche sulle importazioni provenienti da questi paesi a disposizione della Commissione non consentono di operare una distinzione tra i diversi tipi di prodotto e iii) in base alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame e confermate dagli utilizzatori, la maggioranza delle importazioni da tali paesi riguarda elettrodi di grafite di piccolo diametro, che sono meno costosi. Inoltre il produttore esportatore indiano che ha collaborato non ha dimostrato la fondatezza della sua affermazione relativa all'aumento delle importazioni nell'Unione di elettrodi di grafite di grande diametro provenienti dalla Cina.

(154)

Per quanto riguarda i volumi delle importazioni di elettrodi di grafite da Cina e Russia e le loro quote di mercato, come spiegato al considerando 110, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata di 1 punto percentuale, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Russia è aumentata di 0,3 punti percentuali nel corso del periodo in esame. Questi aumenti non sono andati a scapito della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la quale, come spiegato al considerando 110, è aumentata di 1,9 punti percentuali durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(155)

La stessa parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione era poco efficiente nella produzione di elettrodi di grafite di piccolo diametro perché le vendite di questi prodotti rappresentavano solo una parte del volume totale.

(156)

Le condizioni di mercato di norma garantiscono che l'offerta, vale a dire il tipo di prodotto venduto, sia determinata dalla domanda. Poiché l'affermazione riguardante l'inefficienza dell'industria dell'Unione nella produzione di elettrodi di grafite di piccolo diametro non è stata sostenuta da ulteriori elementi di prova, l'argomentazione è stata respinta.

(157)

La stessa parte interessata ha sostenuto che non era stata effettuata un'analisi dell'impatto dell'aumento dei quantitativi di importazioni a prezzi di dumping da altri paesi, comprese le importazioni da società collegate in Stati Uniti, Messico, Malaysia e Giappone.

(158)

Come indicato al considerando 108, i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti, dal Giappone e dal Messico erano superiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni da questi paesi è aumentata di 0,1 punti percentuali durante il periodo in esame ed era inferiore al 10 % alla fine del PIR. Analogamente, la Commissione non disponeva di alcuna prova che i prezzi praticati da questi paesi fossero oggetto di dumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(159)

La stessa parte interessata ha sostenuto che, ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto per i singoli tipi di prodotto, la Commissione ha utilizzato il numero di controllo del prodotto, non prendendo in considerazione la materia prima utilizzata, che ha tuttavia un impatto significativo sui costi e sui prezzi. Il confronto tra i tipi di prodotto fabbricati a partire dalla stessa materia prima avrebbe l'effetto di ridurre il margine di vendita sottocosto dal 9 % all'8 %.

(160)

In effetti, la struttura del numero di controllo del prodotto non tiene conto della differenza delle materie prime e, di conseguenza, il calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto non ha tenuto conto di tale differenza. Tuttavia quando i tipi di prodotto sono stati ripartiti tenendo in considerazione la materia prima utilizzata ai fini del calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto, come ha fatto la parte interessata dopo la divulgazione delle informazioni, il margine di vendita sottocosto indicato al considerando 148 è diminuito solo di 1 punto percentuale, passando all'8 %. Pertanto questo calo non ha avuto alcun effetto significativo sulle conclusioni della Commissione in materia di margine di vendita sottocosto durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(161)

La stessa parte interessata ha messo in discussione il livello di profitto di riferimento dell'8 % stabilito nell'inchiesta iniziale, affermando che i produttori di elettrodi di grafite stavano subendo perdite dovute al calo della domanda di acciaio a livello internazionale e, di conseguenza, il profitto di riferimento dell'8 % non era più giustificato.

(162)

Si rammenta che il livello del profitto di riferimento sulle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione deve essere pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza da un'industria di questo tipo operante nel settore, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping/sovvenzioni. A questo proposito, come rilevato al considerando 26 del regolamento (CE) n. 1629/2004, è stata effettuata un'accurata analisi dei livelli di profitto dell'industria dell'Unione quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping era ai livelli più bassi (cioè nel 1999). Si è pertanto concluso in via definitiva che il margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente considerato rappresentativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli da parte dell'India dovrebbe essere fissato all'8 % ai fini del calcolo del margine di pregiudizio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(163)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di estrema fragilità, perlopiù imputabile alle condizioni di mercato negative e al conseguente calo dei consumi. Per questo motivo la valutazione della Commissione si è concentrata sul rischio di una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'India.

6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(164)

Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure nei confronti dell'India sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata in India, le esportazioni dall'India in altri paesi terzi e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione.

(165)

Al considerando 75 si è concluso che, qualora le misure venissero lasciate scadere, è probabile che i produttori esportatori indiani continuino a esportare notevoli quantitativi nell'Unione e aumentino persino gli attuali volumi delle esportazioni.

(166)

Come stabilito al considerando 60, si stima che la capacità dell'India sia di circa 160 000 tonnellate nel PIR, mentre la capacità produttiva inutilizzata è stimata tra 40 000 e 50 000 tonnellate, che rappresentano tra il 29 % e il 36 % del consumo dell'Unione durante lo stesso periodo. Inoltre, come indicato al considerando 59, è probabile che i produttori esportatori indiani aumentino ulteriormente la loro capacità in caso di incremento della domanda. Come indicato al considerando 62, alla fine di novembre 2014 le autorità indiane hanno imposto misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite dalla Cina. Si prevede pertanto che i produttori indiani aumenteranno la loro quota di mercato sul mercato interno.

(167)

A causa dell'attrattiva del mercato dell'Unione descritta nei considerando da 72 a 75, qualora le misure fossero abrogate almeno una parte della capacità produttiva inutilizzata sarebbe riorientata, con tutta probabilità, verso il mercato dell'Unione. Inoltre, come indicato al considerando 63, i produttori indiani sono fortemente orientati all'esportazione. Per quanto riguarda i prezzi degli elettrodi di grafite, come spiegato al considerando 69, per alcune destinazioni delle esportazioni indiane sono stati riscontrati prezzi più elevati rispetto a quelli dell'Unione. Considerato tuttavia il diverso mix di prodotti, tali informazioni non modificano la valutazione globale secondo cui la nuova capacità produttiva sarà diretta verso il mercato dell'Unione, in quanto l'affidabilità di questo confronto dei prezzi è limitata.

(168)

Come indicato al considerando 66, in Russia sono state imposte misure antidumping nei confronti delle importazioni di elettrodi di grafite dall'India e le esportazioni indiane in Russia sono notevolmente diminuite durante il periodo in esame. Ciò implica che l'accesso al terzo principale mercato di esportazione per i produttori esportatori indiani è limitato e con l'attuale, o probabilmente addirittura maggiore, capacità produttiva inutilizzata menzionata al considerando 166, è molto probabile che i produttori esportatori indiani aumentino considerevolmente le esportazioni del prodotto in esame nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(169)

Come stabilito al considerando 106, i prezzi delle importazioni dall'India in assenza di dazi antidumping e compensativi sarebbero inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione del 9 %. Per il produttore esportatore che non ha collaborato, è stato calcolato che senza dazi antidumping e compensativi il margine di sottoquotazione sarebbe del 12 %. Questa è un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dall'India se le misure fossero abrogate. Su questa base è probabile che la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione aumenti significativamente qualora le misure fossero abrogate, il che peggiorerebbe ulteriormente la situazione economica dell'industria dell'Unione.

(170)

In termini di volume è molto probabile che l'abrogazione delle misure consenta ai produttori esportatori indiani di conquistare quote di mercato dell'Unione. In particolare il produttore esportatore che non ha collaborato, che attualmente ha l'aliquota di dazio più elevata, pari al 15,7 %, avrebbe un forte incentivo a riprendere le esportazioni nel mercato dell'Unione in quantità significative. Qualora la situazione dovesse verificarsi, l'industria dell'Unione soffrirebbe un calo immediato delle vendite e delle quote di mercato.

(171)

Su questa base, in assenza di misure è probabile che i produttori esportatori indiani aumentino la loro presenza sul mercato dell'Unione, in termini di volume delle importazioni e di quote di mercato a prezzi oggetto di dumping e di sovvenzioni nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Ciò darà luogo a una maggiore pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione, con un impatto negativo sulla redditività e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Ciò peggiorerà inoltre ulteriormente la situazione economica dell'industria dell'Unione.

(172)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che è elevato il rischio di reiterazione del pregiudizio dovuto alle importazioni oggetto di dumping dall'India in caso di abrogazione delle misure.

E.   INTERESSE DELL'UNIONE

(173)

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti dell'India fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. Per determinare l'interesse dell'Unione sono stati valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(174)

Si ricorda che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione.

(175)

A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(176)

Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e reiterazione del pregiudizio, esistessero valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(177)

Come spiegato al considerando 147, le misure hanno consentito all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato. Al considerando 172 si è inoltre concluso che l'industria dell'Unione subirebbe probabilmente un deterioramento della sua situazione se venissero lasciate scadere le misure antidumping nei confronti dell'India. Si può quindi concludere che la proroga delle misure nei confronti dell'India andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(178)

Come menzionato al considerando 16, nessuno degli importatori ha collaborato o si è manifestato nell'attuale inchiesta. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure.

3.   Interesse degli utilizzatori

(179)

Come già menzionato al considerando 18, dei 53 utilizzatori contattati, otto hanno risposto al questionario. Quattro di essi hanno utilizzato elettrodi di grafite importati dall'India. Le loro importazioni hanno rappresentato il 20 % circa di tutte le importazioni del prodotto in esame dall'India.

(180)

Si rammenta che durante l'inchiesta iniziale si era accertato che l'incidenza dell'istituzione di misure non sarebbe stata significativa per gli utilizzatori. Nonostante le misure siano in vigore da 10 anni, gli utilizzatori dell'Unione hanno continuato ad approvvigionarsi anche in India. Gli utilizzatori non hanno fornito informazioni che dimostrassero l'esistenza di difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento; nemmeno l'inchiesta ha rivelato tali informazioni.

(181)

Inoltre per quanto riguarda gli effetti dell'istituzione di misure sugli utilizzatori, si ricorda che nell'inchiesta iniziale si era concluso che, data l'incidenza trascurabile del costo del prodotto oggetto del riesame sulle industrie utilizzatrici, era improbabile che un aumento dei costi avesse su di loro un effetto significativo. Queste conclusioni sono state confermate nell'attuale riesame, in quanto nessun elemento indicante il contrario è stato rilevato dopo l'istituzione delle misure. Nessuno dei quattro utilizzatori ha inoltre addotto alcuna argomentazione contro il mantenimento delle misure in vigore.

(182)

Una federazione dei produttori di acciaio, la tedesca Wirtschaftsvereinigung Stahl (federazione dell'industria dell'acciaio), si è opposta al mantenimento delle misure sostenendo che esse hanno causato svantaggi in materia di concorrenza per i produttori di acciaio nell'Unione rispetto ai produttori di acciaio di altre regioni che non hanno imposto misure sul prodotto oggetto del riesame. La federazione ha sostenuto che il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere una posizione dominante. Risulta tuttavia evidente dall'andamento delle importazioni dall'India dopo l'istituzione delle misure che tali importazioni sono proseguite durante il periodo in esame. L'inchiesta inoltre ha mostrato che un numero sempre maggiore di importazioni del prodotto oggetto del riesame nel mercato dell'Unione provengono da altri paesi terzi.

(183)

Sulla base di tali elementi e conformemente alle conclusioni formulate nell'inchiesta iniziale, è presumibile che il mantenimento delle misure non incida in modo particolarmente negativo sugli utilizzatori e non vi siano pertanto valide ragioni per concludere che la proroga delle misure antidumping in vigore sia contraria all'interesse dell'Unione.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(184)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dall'India.

F.   MISURE ANTIDUMPING

(185)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

(186)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di elettrodi di grafite originari dell'India, istituite con il regolamento (UE) n. 1225/2009, dovrebbero essere mantenute.

(187)

Dopo la divulgazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di mantenere le misure per un periodo di due anni. L'inchiesta tuttavia non ha riscontrato la presenza di circostanze eccezionali che giustifichino di limitare la durata delle misure a due anni.

(188)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società il cui nome, completo di indirizzo, non sia menzionato specificamente nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(189)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione (23) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento del nome della società o a cambiamenti a livello delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(190)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μ.Ω.m o inferiore, classificati attualmente al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) e dei relativi nippli, classificati attualmente al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell'India.

2.   L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

9,4 %

A530

HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Tutte le altre società

8,5 %

A999

3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 17).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 1).

(7)  GU C 82 del 10.3.2015, pag. 5.

(8)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

(9)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (GU C 415 del 15.12.2015, pag. 33).

(10)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (GU C 415 del 15.12.2015, pag. 25).

(11)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(12)  http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqt6H2u9_QAhWEzRoKHYUwBVEQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fhegltd.com%2Fwebmaster%2FDownloadFile.aspx%3Fd%3D..%2Fuploads%2FFinance%2F70Results_Release.pdf&usg=AFQjCNGMpUymLm4BNOjIMmolLDgwSGgcDw

(13)  http://content.icicidirect.com/mailimages/IDirect_GraphiteIndia_Q1FY16.pdf

(14)  http://hegltd.com/ e http://www.graphiteindia.com/

(15)  http://hegltd.com/WEBMASTER/DownloadFile.aspx?D=../Uploads/Newsletter/News9.pdf

(16)  https://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html

(17)  http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_Graphite_Electrodes_diameters_ChinaPR.pdf

(18)  http://hegltd.com/pdf/HEGLtd_Q1_FY_16_Investors_Presentation.pdf

(19)  http://www.graphiteindia.com/View/investor_relation.aspx (cfr. GIL Q3 FY2015 Earnings Presentation.pdf, pag. 14).

(20)  http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1

(21)  Il prezzo medio non comprende i dazi antidumping/compensativi in vigore.

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(22)  Gli elettrodi di grafite di grande e piccolo diametro rientrano negli stessi codici TARIC.

(23)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/423 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2017

che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 (2) che istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e del Vietnam («il regolamento provvisorio»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 (3) il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006» o «il regolamento controverso»].

(3)

Con il regolamento (CE) n. 388/2008 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.

(4)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato il 3 ottobre 2008 (5), il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (6), ha esteso le misure antidumping per un ulteriore periodo di 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [«il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009»].

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «il Tribunale»). Tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale con le sentenze del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio.

(6)

I richiedenti hanno presentato ricorso contro tali sentenze. Con la sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e la sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha annullato tali sentenze. Essa ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto in quanto aveva sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato («TEM»), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate da operatori commerciali non inclusi nel campione (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 36, e sentenza nella causa C-247/10 P, punti 29 e 32).

(7)

La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sul caso. Essa ha sostenuto che«[…], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 42, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 36).

(8)

Di conseguenza la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte riguardante i richiedenti interessati.

(9)

Nell'ottobre 2013 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (7), di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di esaminare se i richiedenti avessero operato in condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005. In tale avviso essa ha invitato le parti interessate a manifestarsi.

(10)

Nel marzo 2014, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE (8), il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione per l'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd e ha chiuso i procedimenti nei confronti di detti produttori. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature dai produttori esportatori ai quali i dazi doganali pertinenti erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio (9) («il codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare l'articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi.

(11)

Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») («gli importatori interessati») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata nei considerando da 5 a 7 dinanzi ai giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.

(12)

Il 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE (10), la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non validi in quanto la Commissione europea non aveva esaminato le richieste di concessione del TEM e del trattamento individuale («TI») presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano inclusi nel campione («le sentenze»), contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (11).

(13)

Per quanto riguarda la causa C-571/14 Timberland Europe, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.

(14)

L'articolo 266 del TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (12).

(15)

Secondo la giurisprudenza della Corte, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità (13). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento la procedura antidumping è ancora aperta, perché l'atto che chiude tale procedura è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione (14), salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.

(16)

A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le richieste di TEM e TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam non inclusi nel campione, tutte le altre conclusioni riportate nel regolamento (CE) n. 1472/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 rimangono valide.

(17)

Nel caso in questione l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di riprendere il presente procedimento antidumping, ancora aperto dopo le sentenze, dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i produttori esportatori interessati nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005, cioè nel periodo in cui è stata svolta l'inchiesta («il periodo dell'inchiesta»). La Commissione ha anche esaminato, ove opportuno, se i produttori esportatori interessati presentassero i requisiti richiesti per il TI in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (15) («il regolamento di base nella versione precedente la sua modifica») (16).

(18)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 (17) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark e Puma, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e fabbricate da tredici produttori esportatori cinesi, che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.

(19)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 (18) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark, Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e fabbricate da alcuni produttori esportatori vietnamiti, che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.

(20)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 (19) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da General Footwear Ltd e di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Diamond Vietnam Co. Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd («Ty Hung Co Ltd»), che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.

(21)

La validità dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647 e (UE) 2016/1731 è stata contestata da Puma e Timberland dinanzi al Tribunale nelle cause T-781/16 Puma e a./Commissione e T-782/16 Timberland Europe/Commissione. La validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 è stata anche contestata dinanzi al Tribunale da Clark nelle cause T-790/16 C & J Clark International/Commissione e T-861/16 C & J Clark International/Commissione.

(22)

Al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE menzionata al considerando 12, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 (20). All'articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi pagati sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam, presentate dagli importatori a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, in considerazione dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure definitive con il regolamento (CE) n. 1472/2006 («l'inchiesta iniziale»). La Commissione valuta la richiesta di TEM o TI pertinente e reistituisce l'aliquota del dazio appropriata. In base a ciò le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping.

(23)

La validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 è oggetto di una richiesta di pronuncia pregiudiziale presentata il 9 maggio 2016 dal tribunale tributario Finanzgericht di Düsseldorf (causa C-256/16 Deichmann). Detta richiesta di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nel contesto di una controversia tra Deichmann, un importatore di calzature tedesco, e l'autorità doganale nazionale pertinente, Hauptzollamt Duisburg. La controversia riguarda il rimborso dei dazi antidumping pagati da Deichmann sulle importazioni di calzature provenienti, tra l'altro, dal suo fornitore cinese Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, che aveva presentato una richiesta di TEM e TI e non era incluso nel campione. Una seconda richiesta di pronuncia pregiudiziale sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 è stata presentata il 28 novembre 2016 dal tribunale di primo grado (sezione tributaria) del Regno Unito UK First-tier Tribunal (Tax Chamber), (causa C-612/16 C & J Clark International).

(24)

In seguito a una notifica delle autorità doganali francesi, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, la Commissione ha anche analizzato le richieste di TEM/TI presentate da tre produttori esportatori cinesi, Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd

(25)

Visto quanto precede, la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 (21) e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da tre produttori esportatori che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.

(26)

Il 12 luglio 2016, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali del Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori dell'Unione e hanno presentato documenti giustificativi.

(27)

Il 13 luglio 2016, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali del Belgio hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori dell'Unione e hanno presentato documenti giustificativi.

(28)

Il 26 luglio 2016, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali della Svezia hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori dell'Unione e hanno presentato documenti giustificativi.

(29)

Le notifiche suddette, che sono oggetto del presente regolamento, menzionano complessivamente 246 società fornitrici di calzature della Cina e del Vietnam.

(30)

Per molte di queste società (168, elencate nell'allegato III del presente regolamento) la Commissione non dispone di alcuna indicazione che attesti la presentazione di un modulo di richiesta di TEM o TI nell'inchiesta iniziale. Fra queste società vi erano anche alcune non interessate dall'inchiesta perché ad esempio non erano situate in Cina o in Vietnam o perché erano società commerciali o di semplice trasformazione, che ad ogni modo non avevano diritto a un margine di dumping individuale. Le società elencate nell'allegato III non sono state inoltre in grado di dimostrare di essere collegate a un produttore esportatore cinese o vietnamita che aveva presentato una richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale. Come indicato al considerando 79, la Commissione riconosce comunque che non tutti gli importatori che hanno acquistato calzature da tali operatori commerciali possono essere stati al corrente della necessità di comunicare alla Commissione i nomi dei produttori esportatori da cui hanno acquistato calzature. Al considerando 79 si spiega inoltre in modo più dettagliato il motivo per cui la Commissione ha deciso conseguentemente di sospendere in via temporanea l'esame delle società elencate nell'allegato III.

(31)

Fra le società rimanenti, 20 (elencate nell'allegato IV del presente regolamento) erano già state esaminate individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società selezionato nel campione di produttori esportatori cinesi o vietnamiti nel contesto dell'inchiesta iniziale. Dato che a nessuna di queste società è stata concessa un'aliquota del dazio individuale, alle loro importazioni di calzature si applica un dazio rispettivamente del 16,5 % per la Cina o del 10 % per il Vietnam. La sentenza menzionata al considerando 12 non ha inciso su tali aliquote.

(32)

Fra le società rimanenti, 31 (elencate nell'allegato V del presente regolamento) erano già state esaminate individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società nell'ambito dell'esecuzione della sentenza menzionata al considerando 12, rispettivamente nella decisione di esecuzione 2014/149/UE o nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 e (UE) 2016/2257. Queste valutazioni hanno riguardato anche otto società notificate alla Commissione che sono state individuate dopo la divulgazione delle conclusioni grazie alle osservazioni fornite dalla Federazione delle industrie europee di articoli sportivi («FESI») e dalla Coalizione delle calzature («la Coalizione»), in quanto collegate a una società o un gruppo di società già valutati in precedenza in uno dei suddetti regolamenti.

(33)

Le società o i gruppi di società valutati nella decisione di esecuzione 2014/149/UE non sono stati assoggettati a una reistituzione del dazio antidumping, come già menzionato al considerando 10, perché avevano già beneficiato del rimborso dei dazi e ciò aveva creato un legittimo affidamento che tale reistituzione non sarebbe avvenuta. Le domande di rimborso degli importatori dell'Unione relative a società o gruppi di società valutati rispettivamente nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 e (UE) 2016/2257, non dovrebbero invece essere accettate. Questi importatori si trovano infatti in una situazione giuridica diversa da quella degli importatori valutati nella decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, non avendo acquisito un legittimo affidamento.

(34)

Dopo la divulgazione delle conclusioni e grazie alle osservazioni della FESI e dell'EBFC, un produttore esportatore cinese che era stato notificato alla Commissione è stato identificato come una società che aveva presentato un modulo di richiesta di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale, ma che non era stata inclusa nel campione o valutata nei precedenti esercizi di esecuzione menzionati nei considerando da 18 a 20 e 25. Le stesse parti hanno individuato anche altre quattro società notificate alla Commissione, le quali erano collegate a produttori esportatori cinesi o vietnamiti che avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale, ma non erano stati inclusi nel campione e valutati nei precedenti esercizi di esecuzione menzionati nei considerando da 18 a 20 e 25. In totale dovrebbero quindi essere valutate le richieste di TEM/TI presentate da cinque società (elencate nell'allegato VI) o dalle loro società collegate. Tali valutazioni non possono essere completate entro i termini dell'esercizio di esecuzione in corso e saranno quindi oggetto di un'esecuzione successiva. Le domande di rimborso degli importatori nell'Unione di tali società (elencate nell'allegato VI) dovrebbero perciò essere sospese temporaneamente, in attesa dell'esito della valutazione delle richieste di TEM/TI dei fornitori cinesi e/o vietnamiti.

(35)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, le stesse parti hanno infine sostenuto che sei società elencate nell'allegato III erano collegate a una società o un gruppo di società già valutati negli esercizi di esecuzione precedenti e dovrebbero essere identificati come tali. Gli elementi di prova del fascicolo non hanno però confermato tale affermazione, che in ogni caso non è stata sostenuta da altri elementi di prova. L'argomentazione è pertanto respinta.

(36)

Le 19 società rimanenti erano produttori esportatori cinesi o vietnamiti che non erano stati inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale ed avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/IT. La Commissione ha perciò esaminato le richieste di TEM e TI presentate da queste società. Tale valutazione ha riguardato anche due società che erano state notificate alla Commissione e individuate dopo la divulgazione delle conclusioni grazie alle osservazioni fornite dalla FESI e dalla Coalizione, in quanto collegate a un produttore esportatore cinese oggetto della valutazione in corso.

(37)

Riassumendo, nel presente regolamento la Commissione ha esaminato i moduli di richiesta di TEM/TI delle seguenti società: Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co.

B.   ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14 PER LE IMPORTAZIONI DALLA CINA

(38)

La Commissione ha la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza (22).

(39)

Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento controverso che sono risultati in contrasto con il regolamento di base ed hanno portato alla dichiarazione di invalidità per quanto riguarda i produttori esportatori menzionati al considerando 37.

(40)

Tutte le altre conclusioni raggiunte nel regolamento controverso e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 che non sono state dichiarate nulle dalla Corte rimangono valide e sono inserite nel presente regolamento.

(41)

I seguenti considerando si limitano quindi alla nuova valutazione necessaria per dare esecuzione alle sentenze della Corte.

(42)

La Commissione ha esaminato se per i produttori esportatori menzionati al considerando 37 («i produttori esportatori interessati») che hanno presentato richieste di TEM/TI per il periodo dell'inchiesta fossero prevalse le condizioni necessarie per la concessione del TEM o TI. Tale esame ha lo scopo di accertare la misura in cui gli importatori interessati hanno diritto a un rimborso del dazio antidumping pagato, per quanto riguarda i dazi antidumping versati sulle esportazioni di tali fornitori.

(43)

Qualora l'analisi rivelasse che il TEM doveva essere concesso al produttore esportatore interessato, le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping pagato dagli importatori interessati, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale a tale produttore esportatore e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato e l'aliquota del dazio individuale, vale a dire, nel caso delle importazioni dalla Cina, la differenza fra il 16,5 % e il dazio istituito nei confronti dell'unico esportatore incluso nel campione che ha ottenuto il TEM, cioè il 9,7 % e nel caso delle importazioni dal Vietnam, la differenza tra il 10 % e l'aliquota del dazio individuale calcolata per l'eventuale produttore esportatore interessato.

(44)

Qualora l'analisi rivelasse che il TI doveva essere concesso a un produttore esportatore cui è stato negato il TEM, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale al produttore esportatore interessato e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato, vale a dire il 16,5 % nel caso delle importazioni dalla Cina e il 10 % nel caso delle importazioni dal Vietnam, e il dazio individuale calcolato per l'eventuale produttore esportatore interessato.

(45)

Qualora le analisi delle richieste di TEM e TI dovessero invece rivelare che dovevano essere rifiutati sia il TEM sia il TI, non potrà essere concesso alcun rimborso dei dazi antidumping.

(46)

Come spiegato al considerando 12, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di determinati produttori esportatori cinesi e vietnamiti, in quanto la Commissione non aveva esaminato le richieste di TEM e TI presentate da tali produttori esportatori.

(47)

La Commissione ha quindi esaminato le richieste di TEM e TI dei produttori esportatori interessati al fine di stabilire l'aliquota di dazio applicabile alle loro esportazioni. Da tale valutazione è emerso che le informazioni fornite non hanno dimostrato che i produttori esportatori interessati hanno operato in condizioni di economia di mercato o che presentavano i requisiti richiesti per il trattamento individuale (per una spiegazione dettagliata si vedano i considerando 48 e seguenti).

1.   Valutazione delle richieste di TEM

(48)

È necessario sottolineare che in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base l'onere della prova incombe al produttore che intende richiedere il TEM. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, le istituzioni dell'Unione sono tenute a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base per potergli concedere il TEM e il giudice dell'Unione è tenuto a verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 32, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 24).

(49)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per la concessione del TEM ad un produttore esportatore è necessario che siano soddisfatti tutti e cinque i criteri in esso elencati. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti criteri fosse un motivo sufficiente per respingere la richiesta di TEM.

(50)

Nessuno dei produttori esportatori interessati è stato in grado di dimostrare di soddisfare il criterio 1 (decisioni delle imprese). Più specificamente, la Commissione ha constatato che la maggior parte dei produttori esportatori interessati (le società 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25) (23) non poteva determinare liberamente i quantitativi delle vendite per il mercato interno e i mercati di esportazione. A tale proposito la Commissione ha stabilito che esistevano limitazioni della produzione e/o dei quantitativi delle vendite su specifici mercati (interno e di esportazione). Alcuni dei produttori esportatori interessati (le società 8, 9, 10 e 15) hanno inoltre omesso di fornire informazioni essenziali e complete (per esempio elementi concernenti la struttura e il capitale della società ed elementi o spiegazioni concernenti il processo decisionale della società) per dimostrare che le decisioni commerciali erano prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali.

(51)

Per quanto riguarda il criterio 2 (documenti contabili), le società 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 non hanno inoltre dimostrato che disponevano di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Le valutazioni per la concessione del TEM hanno rivelato in particolare che queste società non avevano fornito alla Commissione un parere o una relazione di un revisore contabile indipendente o che i loro conti non erano stati sottoposti ad audit o che mancavano le note esplicative su varie voci del bilancio e del conto economico.

(52)

Per quanto riguarda il criterio 3 (attivi e incidenza del precedente sistema), le società 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 25 non hanno dimostrato che dal precedente sistema a economia non di mercato non era derivata alcuna distorsione. In particolare, tali società non hanno fornito informazioni essenziali e complete su, tra l'altro, gli attivi posseduti e le condizioni e il valore dei diritti di utilizzo del terreno.

(53)

Per i motivi indicati al considerando 49, infine, la Commissione non ha valutato il criterio 4 (leggi in materia di fallimenti e di proprietà) e il criterio 5 (conversioni del tasso di cambio) per nessuno dei produttori esportatori interessati. Essa ha informato i produttori esportatori interessati delle conclusioni relative al TEM e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

2.   Valutazione delle richieste di TI

(54)

L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica dispone che, nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento, sia tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori che possono dimostrare che rispettano tutti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica.

(55)

Come indicato al considerando 48, occorre precisare che l'onere della prova incombe al produttore che intende chiedere il TI, in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica. A tal fine l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, prevede che la richiesta presentata sia debitamente motivata. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che l'esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, le istituzioni dell'Unione devono valutare se gli elementi di prova forniti dall'esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente della sua modifica, per potergli concedere il TI.

(56)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica, per poter beneficiare del TI gli esportatori devono dimostrare, sulla base di una richiesta debitamente motivata, che soddisfano tutti e cinque i criteri elencati in tale articolo. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto di anche solo uno dei criteri fosse sufficiente per respingere la richiesta di TI.

(57)

I cinque criteri sono i seguenti:

1)

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

2)

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

3)

la maggior parte delle azioni appartiene a privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza, oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

4)

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato e

5)

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.

(58)

Tutti i 19 produttori esportatori interessati che hanno richiesto il TEM hanno chiesto anche il TI nel caso in cui non venisse loro concesso il TEM. La Commissione ha quindi esaminato le richieste di TI di ciascun produttore esportatore interessato.

(59)

Per quanto riguarda il criterio 1 (rimpatrio di capitali e profitti), le società 9 e 20 non hanno fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che erano libere di rimpatriare capitali e profitti e quindi non hanno dimostrato di soddisfare di tale criterio.

(60)

Per quanto riguarda il criterio 2 (vendite e prezzi delle esportazioni determinati liberamente), la Commissione ha concluso che le società 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24 non hanno dimostrato che le decisioni commerciali, ad esempio i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, erano determinati liberamente in risposta a tendenze del mercato, poiché gli elementi di prova analizzati, come gli statuti societari o le licenze commerciali, hanno rivelato una limitazione della produzione e/o dei quantitativi delle vendite di calzature in determinati mercati.

(61)

Per quanto riguarda il criterio 3 (società, cioè dirigenti e azionisti, sufficientemente indipendenti dall'ingerenza dello Stato), le società 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 25 non hanno fornito informazioni che dimostrino che erano sufficientemente indipendenti dall'ingerenza dello Stato. Tra l'altro non sono state fornite informazioni sul modo in cui i diritti di utilizzo dei terreni sono stati trasferiti a queste società e a quali condizioni.

(62)

Le società 8, 10, 17, 18 e 25 non hanno inoltre dimostrato di soddisfare i requisiti del criterio 5 (elusione) dato che non è stata fornita alcuna informazione sul modo in cui le decisioni sono state adottate all'interno della società.

(63)

Infine, in considerazione delle disposizioni del considerando 56, la Commissione non ha valutato il criterio 4 (conversioni del tasso di cambio effettuate ai tassi di mercato) per nessuno dei produttori esportatori interessati.

(64)

Nessuno dei 19 produttori esportatori interessati ha soddisfatto le condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica e di conseguenza a nessuno di loro è stato concesso il TI. La Commissione ha informato al riguardo i produttori esportatori interessati e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(65)

Il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe quindi essere istituito sulle esportazioni effettuate dai 19 produttori esportatori interessati per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Inizialmente tale periodo andava dal 7 ottobre 2006 al 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni dell'Unione non avevano stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o a un dazio individuale. In considerazione dell'illegittimità rilevata dalla Corte, non esiste alcuna base giuridica per esentare completamente i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dal pagamento di un dazio antidumping. Il nuovo atto che corregge l'illegittimità rilevata dalla Corte deve quindi riesaminare soltanto l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse.

(66)

Dato che si è concluso che il dazio residuo applicabile rispettivamente alla Cina e al Vietnam dovrebbe essere reistituito nei confronti dei produttori esportatori interessati a un'aliquota pari a quella inizialmente prevista dal regolamento controverso e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, non è richiesta alcuna modifica del regolamento (CE) n. 388/2008. Quest'ultimo regolamento rimane valido.

C.   CONCLUSIONI

(67)

Tenuto conto delle osservazioni presentate e della loro analisi, si è concluso che il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe essere reistituito per il periodo di applicazione del regolamento controverso.

D.   DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(68)

I produttori esportatori interessati e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati in merito ai fatti essenziali e alle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la reistituzione del dazio antidumping definitivo sulle esportazioni dei 19 produttori esportatori interessati. È stato fissato un periodo entro il quale essi potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione.

E.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(69)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni per conto di i) FESI e Coalizione (24), che rappresentano gli importatori di calzature nell'Unione e ii) Cortina NV («Cortina»), un importatore di calzature nell'Unione.

(70)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni, la FESI e la Coalizione hanno affermato in primo luogo che l'esecuzione in corso si fonda sulle stesse basi giuridiche e motivazioni dei regolamenti adottati precedentemente dalla Commissione in relazione alla stessa procedura di esecuzione, vale a dire i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 e (UE) 2016/2257. Nella loro risposta alla divulgazione, la FESI e la Coalizione hanno quindi fatto riferimento, includendole mediante un rinvio, alle osservazioni già trasmesse in relazione ai suddetti regolamenti rispettivamente il 16 dicembre 2015, il 6 giugno 2016, il 16 giugno 2016 e l'11 agosto 2016, senza tuttavia precisare queste osservazioni e argomentazioni.

(71)

In risposta a tali osservazioni la Commissione rinvia ai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 e (UE) 2016/2257, che hanno preso in considerazione pienamente le osservazioni presentate dalla FESI e dalla Coalizione nell'attuale esecuzione. Dato che la FESI e la Coalizione non hanno aggiunto nulla alle loro argomentazioni, la Commissione ritiene di avervi risposto pienamente nei suddetti regolamenti e le conclusioni espresse a tale riguardo in tali regolamenti sono pertanto confermate.

(72)

La FESI e la Coalizione hanno inoltre presentato osservazioni che sono esaminate dettagliatamente qui di seguito.

Status delle società elencate nell'allegato III

(73)

La FESI e la Coalizione hanno sostenuto che l'approccio seguito dalla Commissione nei riguardi delle società elencate nell'allegato III era illegale. Elencando nell'allegato III le società che erano collegate a società già esaminate nel contesto dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 o (UE) 2016/2257, la Commissione aveva violato il concetto di «entità economica individuale» applicato invece nell'inchiesta iniziale. Tale approccio potrebbe inoltre comportare incoerenze giuridiche poiché tramite i regolamenti summenzionati la Commissione ha reistituito i dazi antidumping nei confronti di queste società, mentre nell'allegato III le stesse imprese sono elencate come società che non risultano aver presentato alcuna richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale.

(74)

Per quanto riguarda gli operatori commerciali indipendenti, dato che questi non avevano alcun obbligo giuridico di presentare richieste di TEM/TI nell'inchiesta iniziale, non sarebbe comunque necessario elencarli nell'allegato III.

(75)

Per quanto riguarda infine le società collegate a fornitori cinesi o vietnamiti che avevano presentato una richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale, ma non erano ancora state valutate in alcun regolamento indicato nel considerando 63, nell'ambito dell'esecuzione delle sentenze di cui al considerando 12, la FESI e la Coalizione hanno affermato che neanche queste avrebbero dovuto essere inserite nell'allegato III. In particolare è stato sostenuto che un tale approccio avrebbe impedito in futuro alla Commissione di valutare qualsiasi richiesta di TEM/TI dei loro fornitori collegati in Cina o Vietnam. Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha l'obbligo di individuare nell'elenco delle società notificate dalle autorità doganali nazionali le società o gli operatori commerciali che appartengono allo stesso gruppo di società e di verificare se sono collegati ai produttori esportatori cinesi o vietnamiti che hanno presentato una richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale, ma non erano inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale. Altrimenti la Commissione creerebbe un onere della prova impossibile per le parti interessate.

(76)

Come indicato al considerando 34, dopo la divulgazione delle conclusioni la FESI e l'EBFC hanno effettivamente individuato le società che erano collegate a produttori esportatori cinesi o vietnamiti che avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale, ma non erano inclusi nel campione e non erano stati valutati nei precedenti esercizi di esecuzione indicati nei considerando da 18 a 20 e 25. Le informazioni del fascicolo hanno confermato le informazioni fornite da queste parti interessate e quindi le richieste di TEM/TI di queste società saranno valutate. I risultati di tale valutazione saranno oggetto di un atto giuridico distinto. La richiesta riguardante queste società è stata pertanto accolta ed esse non sono elencate nell'allegato III.

(77)

Per quanto riguarda gli operatori commerciali che hanno chiesto il rimborso dei dazi pagati (collegati o non collegati a fornitori cinesi o vietnamiti), la Commissione ritiene che l'onere della prova sia a carico di tali operatori.

(78)

Nessuno degli operatori commerciali elencati nell'allegato III ha tuttavia fornito informazioni o elementi di prova riguardo ai loro fornitori cinesi o vietnamiti (eccetto quelli menzionati al considerando 76).

(79)

La Commissione riconosce tuttavia che non tutti gli importatori che hanno acquistato calzature da tali operatori commerciali possono essere stati al corrente della necessità di comunicare alla Commissione i nomi dei produttori esportatori da cui tali operatori hanno acquistato le calzature. Per garantire il pieno rispetto dei loro diritti di difesa, la Commissione ha quindi deciso di contattare in modo specifico gli importatori in questione e di informarli della situazione e dell'onere della prova a loro carico. Per prevedere il tempo necessario all'attuazione della presente decisione, l'esame delle società elencate nell'allegato III è temporaneamente sospeso fino a quando la Commissione avrà contattato gli importatori interessati, dando loro il tempo di reagire. Il termine di otto mesi per la valutazione delle richieste di TEM/TI inizierà il giorno in cui l'importatore comunica alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori interessati, o, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna risposta entro il periodo di tempo stabilito dalla Commissione, a decorrere dalla data di scadenza di detto periodo.

Sospensione dell'esercizio di esecuzione in corso

(80)

La FESI e la Coalizione hanno inoltre sostenuto che, ai fini della certezza del diritto, la Commissione non dovrebbe adottare e pubblicare altri atti giuridici concernenti l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, finché la Corte di giustizia non si sarà pronunciata in via pregiudiziale sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 di cui al considerando 23, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 di cui al considerando 19 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 di cui al considerando 20. A tale riguardo esse hanno affermato che l'articolo 278 del TFUE, che dispone che i ricorsi contro atti giuridici adottati dalle istituzioni non hanno effetto sospensivo, non è applicabile nel caso in questione poiché la richiesta presentata a tale riguardo non è di sospendere il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, bensì di astenersi dall'adottare ulteriori regolamenti che reistituiscano dazi antidumping definitivi sulle importazioni di calzature provenienti dalla Cina e dal Vietnam. Per gli stessi motivi è stato anche sostenuto che le sentenze nella causa Zuckerfabrik Süderdithmarschen/Altana non costituivano un riferimento giuridicamente pertinente.

(81)

Per quanto riguarda l'articolo 278 del TFUE e le sentenze nella causa Zuckerfabrik Süderdithmarschen/Altana, la Commissione concorda con la FESI e la Coalizione sul fatto che tale giurisprudenza non sia applicabile per valutare se si debba sospendere o meno l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14. La Commissione ritiene comunque di essere tenuta a dare esecuzione a tale sentenza entro un termine ragionevole e che le procedure in corso concernenti atti di esecuzione anteriori di tale sentenza non costituiscono un motivo valido per non portare a termine l'esecuzione della sentenza. In particolare, essa ritiene che così facendo si impedirebbe alle parti interessate diverse dalla FESI e dalla Coalizione di esercitare i propri diritti nel procedimento amministrativo e in un'eventuale procedimento giudiziario.

(82)

Per quanto riguarda la validità dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1647 e (UE) 2016/1731, la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che dal momento che quest'ultimo e qualsiasi nuovo regolamento che reistituisca i dazi definitivi sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam hanno la stessa base giuridica e si basano su un approccio e una motivazione identici della Commissione, l'annullamento dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1647 e (UE) 2016/1731 comporterebbe anche l'invalidità di qualsiasi altro regolamento simile. L'approccio della Commissione non rifletterebbe quindi uno sforzo in buona fede per dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International e C-34/14 Puma di cui al considerando 12.

(83)

La FESI e la Coalizione hanno sostenuto infine che l'esecuzione di detta sentenza non sarebbe soggetta ad alcuna scadenza fissata dalla Corte di giustizia e che essa avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori dell'Unione, senza presentare, d'altro canto, alcun vantaggio finanziario per l'Unione. Per questi motivi la Commissione dovrebbe astenersi dal dare esecuzione alla sentenza, in attesa dell'esito delle cause giudiziarie di cui al considerando 80.

(84)

La Commissione rinvia ai motivi esposti al considerando 81.

Requisiti procedurali della valutazione dei moduli di richiesta di TEM e TI

(85)

La FESI e la Coalizione hanno sostenuto che l'onere della prova nella valutazione delle richieste di TEM/TI incombe alla Commissione, perché i produttori esportatori cinesi e vietnamiti hanno adempiuto tale onere presentendo le richieste di TEM/TI nell'inchiesta iniziale. Inoltre, secondo la FESI e la Coalizione, ai produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione avrebbero dovuto essere concessi gli stessi diritti procedurali conferiti ai produttori esportatori inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale. La FESI e la Coalizione hanno affermato in particolare che era stata realizzata soltanto un'analisi documentale invece delle visite di verifica in loco e che ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non era stata offerta, con lettere di richiamo, la possibilità di completare i moduli di richiesta di TEM/TI.

(86)

La FESI e la Coalizione hanno inoltre sostenuto che ai produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso non erano state fornite le stesse garanzie procedurali applicate normalmente nelle inchieste antidumping, ma erano state applicate norme più rigorose. Secondo dette parti, la Commissione non aveva tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la presentazione della richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale e la valutazione di tali richieste. Durante l'inchiesta iniziale erano inoltre stati lasciati ai produttori esportatori solo 15 giorni per compilare le richieste di TEM/TI, invece dei 21 giorni abituali.

(87)

Pertanto la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che non è stato rispettato il principio giuridico fondamentale secondo cui alle parti interessate è concessa la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. In base a ciò è stato sostenuto che, non avendo dato ai produttori esportatori la possibilità di integrare informazioni incomplete, la Commissione ha abusato dei suoi poteri e ha effettivamente invertito l'onere della prova nella fase di esecuzione.

(88)

Infine la FESI e la Coalizione hanno anche affermato che questo approccio sarebbe discriminatorio nei confronti dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale, nonché per gli altri produttori esportatori di paesi ad economia non di mercato che sono stati sottoposti a un'inchiesta antidumping e hanno presentato richieste di TEM/TI durante tale inchiesta. Le società cinesi e vietnamite interessate dall'esecuzione in corso non dovrebbero quindi essere tenute a rispettare le stesse condizioni sulla fornitura di informazioni applicate in una normale inchiesta di 15 mesi e non dovrebbero essere sottoposte a norme procedurali più severe.

(89)

La FESI e la Coalizione hanno anche affermato che la Commissione ha applicato de facto i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, senza rispettare le norme procedurali stabilite all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(90)

La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Pertanto, come dichiarato dalla Corte nelle sentenze della causa Brosmann e Aokang, non spetta alle istituzioni provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. La Commissione è tenuta invece a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base, per potergli concedere il TEM/TI (cfr. considerando 48). A tale riguardo si ricorda che la Commissione non ha l'obbligo di chiedere al produttore esportatore di completare la richiesta di TEM/TI. La Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore.

(91)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui è stata realizzata soltanto un'analisi documentale, la Commissione osserva che tale analisi è una procedura in cui si esaminano le richieste di TEM/TI in base ai documenti forniti dal produttore esportatore. Tutte le richieste di TEM/TI sono oggetto di un'analisi documentale da parte della Commissione. In aggiunta, la Commissione può decidere di effettuare ispezioni in loco. Tali ispezioni non sono tuttavia obbligatorie e non vengono effettuate per ogni richiesta di TEM/TI. Se vengono svolte, le ispezioni in loco hanno normalmente lo scopo di confermare una determinata valutazione preliminare effettuata dalle istituzioni e/o di verificare l'esattezza delle informazioni fornite dal produttore esportatore interessato. In altre parole, se gli elementi di prova presentati dal produttore esportatore indicano chiaramente che il TEM/TI non è giustificato, la fase aggiuntiva e facoltativa delle ispezioni in loco normalmente non viene realizzata. Spetta alla Commissione valutare se sia opportuno effettuare una visita di verifica (25). Tale istituzione ha il potere discrezionale di decidere sui mezzi da utilizzare per la verifica delle informazioni contenute in un modulo di richiesta di TEM/TI. Qualora, come nel caso in questione, la Commissione decida, in base a un'analisi documentale, che dispone di elementi di prova sufficienti per pronunciarsi su una richiesta di TEM/TI, una visita di verifica non è necessaria e non può essere richiesta.

(92)

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i diritti di difesa non sono stati adeguatamente rispettati a causa della decisione della Commissione di non inviare lettere di richiamo, si ricorda in primo luogo che i diritti di difesa sono diritti soggettivi e che la FESI e la Coalizione non possono invocare una violazione di un diritto soggettivo di altre società. In secondo luogo la Commissione contesta l'asserzione secondo cui esiste una prassi della Commissione che comporta un considerevole scambio di informazioni e un processo dettagliato di richiesta di informazioni mancanti nei casi in cui viene svolta solo un'analisi documentale invece di un'analisi documentale e una verifica in loco. In effetti, la FESI e la Coalizione non sono state in grado di dimostrare il contrario.

(93)

Anche le osservazioni della FESI e della Coalizione relative alla discriminazione devono essere respinte in quanto infondate. Si ricorda che il principio della parità di trattamento risulta violato se le istituzioni dell'Unione trattano in modo diverso casi simili, svantaggiando alcuni operatori commerciali rispetto ad altri, senza che tale differenziazione sia giustificata dall'esistenza di differenze oggettive sostanziali (26). Ciò non è esattamente quello che fa la Commissione: chiedendo ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione di presentare richieste di TEM/TI per un riesame, essa intende mettere questi produttori esportatori precedentemente non inclusi nel campione in una condizione paritaria a quella di coloro che erano inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale. Inoltre, dato che il regolamento di base non fissa un termine minimo a tale proposito, finché il termine fissato è ragionevole e offre alle parti una possibilità sufficiente di raccogliere le informazioni necessarie, tutelando allo stesso tempo i loro diritti di difesa, non vi è alcuna discriminazione.

(94)

Per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, nel caso in questione la Commissione ha accettato le informazioni fornite dai produttori esportatori interessati, non le ha respinte e ha basato su di esse la sua valutazione. Quindi la Commissione non ha applicato l'articolo 18. Conseguentemente non è stato necessario seguire la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale procedura è seguita nei casi in cui la Commissione intende respingere determinate informazioni fornite dalla parte interessata e utilizzare invece i dati disponibili.

Base giuridica della riapertura dell'inchiesta

(95)

Secondo la FESI e la Coalizione, la Commissione avrebbe violato l'articolo 266 del TFUE, poiché tale articolo non le fornisce la base giuridica per riaprire l'inchiesta in relazione a una misura scaduta. La FESI e la Coalizione hanno inoltre ribadito che l'articolo 266 del TFUE non consente l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping, il che è confermato anche dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-458/98P, IPS/Consiglio.

(96)

A tale riguardo la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature dalla Cina e dal Vietnam si era concluso il 31 marzo 2011 con la scadenza delle misure. A tal fine, la Commissione aveva pubblicato un avviso sulla scadenza dei dazi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 marzo 2011 (27) («avviso di scadenza»), l'industria dell'Unione non aveva indicato alcuna persistenza del dumping e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non aveva invalidato l'avviso di scadenza.

(97)

Dette parti hanno inoltre sostenuto che nel regolamento di base non era indicato alcun motivo che permettesse alla Commissione di riaprire l'inchiesta antidumping.

(98)

In tale contesto la FESI e la Coalizione hanno affermato inoltre che la ripresa dell'inchiesta e della valutazione delle richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori cinesi e vietnamiti interessati durante l'inchiesta iniziale viola il principio universale di prescrizione o decadenza. Tale principio è sancito dall'accordo OMC e dal regolamento di base, che fissano un termine di cinque anni per le misure, nonché dall'articolo 236, paragrafo 1, e dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, che fissano un termine di tre anni entro cui gli importatori, da un lato, possono chiedere il rimborso di dazi antidumping e le autorità doganali nazionali, dall'altro, possono riscuotere dazi sull'importazione e dazi antidumping (28). L'articolo 266 del TFUE non consente alcuna deroga a tale principio.

(99)

Infine è stato asserito che la Commissione non ha fornito alcuna motivazione o giurisprudenza precedente a sostegno dell'utilizzo dell'articolo 266 del TFUE come base giuridica per la riapertura del procedimento.

(100)

Per quanto riguarda la mancanza di qualsiasi base giuridica per la riapertura dell'inchiesta, la Commissione ricorda la giurisprudenza citata al considerando 15, in base alla quale essa può riprendere l'inchiesta dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità. Secondo la giurisprudenza, la legalità di un regolamento antidumping deve essere valutata alla luce delle norme oggettive del diritto dell'Unione e non di una prassi decisionale, anche qualora tale prassi esista (il che non è il caso nella fattispecie). Quindi la prassi precedente della Commissione, quod non, non può creare un legittimo affidamento: secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il legittimo affidamento può sorgere solo nel caso in cui le istituzioni abbiano fornito specifiche garanzie che permettono a una parte interessata di dedurre legittimamente che le istituzioni dell'Unione agiranno in un determinato modo (29). Né la FESI né la Coalizione hanno cercato di dimostrare che tali garanzie sono state fornite nel caso in questione. Ciò vale a maggior ragione in quanto la prassi precedente cui è fatto riferimento non corrisponde alla situazione di fatto e di diritto del caso in questione e le divergenze possono essere spiegate dalle differenze di fatto e di diritto rispetto al caso in questione.

(101)

Le differenze sono le seguenti: l'illegittimità rilevata dalla Corte non riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione e quindi il principio dell'istituzione del dazio, ma unicamente l'aliquota esatta del dazio. I precedenti annullamenti cui si riferiscono le parti interessate riguardavano invece le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Le istituzioni sono quindi autorizzate a ricalcolare l'aliquota esatta del dazio per i produttori esportatori interessati.

(102)

In particolare, nel caso in questione non è stato necessario chiedere ulteriori informazioni alle parti interessate. La Commissione ha dovuto piuttosto valutare le informazioni che erano state presentate, ma non valutate prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Ad ogni modo, come indicato al considerando 100, la prassi precedente di altri casi non costituisce una garanzia precisa e incondizionata per il caso in questione.

(103)

Infine tutte le parti alle quali è diretto il procedimento, vale a dire i produttori esportatori interessati, nonché le parti nelle cause dinanzi alla Corte e l'associazione che rappresenta una di queste parti, sono state informate tramite una comunicazione dei fatti pertinenti sulla base dei quali la Commissione intende adottare la presente valutazione relativa al TEM/TI. I loro diritti di difesa sono quindi rispettati. A tale riguardo va sottolineato in particolare che gli importatori indipendenti non beneficiano, in un procedimento antidumping, di diritti di difesa, in quanto tali procedimenti non sono diretti contro di loro.

(104)

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, la Commissione non vede per quale motivo la scadenza della misura abbia un'incidenza sulla possibilità di adottare un nuovo atto per sostituire l'atto annullato in seguito a una sentenza di annullamento dell'atto iniziale. Secondo la giurisprudenza di cui al considerando 15, il procedimento amministrativo dovrebbe essere ripreso dal punto in cui si è verificata l'illegittimità.

(105)

Dato che l'atto che chiude i procedimenti è stato annullato, i procedimenti antidumping sono ancora aperti. La Commissione ha l'obbligo di chiudere tali procedimenti, poiché l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che un'inchiesta debba essere chiusa con un atto della Commissione.

Articolo 236 del codice doganale comunitario

(106)

La FESI e la Coalizione hanno inoltre affermato che la procedura adottata per riaprire l'inchiesta e istituire il dazio retroattivamente costituisce un abuso di potere della Commissione e viola il TUE. A tale riguardo la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che la Commissione non ha il potere di interferire con l'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale comunitario impedendo il rimborso dei dazi antidumping. Secondo loro, spetta alle autorità doganali nazionali trarre le conseguenze dall'annullamento di un atto che istituisce dazi antidumping e queste ultime sarebbero anche tenute a rimborsare i dazi dichiarati non validi dalla Corte.

(107)

A questo riguardo la FESI e la Coalizione hanno affermato che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non permette alla Commissione di derogare all'articolo 236 del codice doganale comunitario, poiché le due normative sono ordinamenti giuridici paritari e il regolamento di base non può essere considerato una lex specialis del codice doganale comunitario.

(108)

Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non fa riferimento all'articolo 236 del codice doganale comunitario e stabilisce soltanto che la Commissione può adottare disposizioni speciali e non deroghe al codice doganale comunitario.

(109)

In risposta a ciò è importante sottolineare che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base non rende le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione automaticamente applicabili all'istituzione dei dazi antidumping individuali (30). L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base conferisce invece alle istituzioni dell'Unione il diritto di recepire e rendere applicabili, se necessario e opportuno, le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione (31).

(110)

Tale recepimento non richiede la piena applicazione di tutte le disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base prevede espressamente disposizioni particolari relative alla definizione comune della nozione di origine, un buon esempio di un caso in cui si verifica una deroga alle disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. È su questa base che la Commissione ha usato i poteri derivanti dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base e ha chiesto alle autorità doganali nazionali di astenersi temporaneamente da qualsiasi rimborso. Ciò non mette in causa la competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali nell'ambito delle controversie concernenti l'obbligazione doganale: il potere decisionale spetta alle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri decidono ancora, in base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alle richieste di TEM e TI, se concedere o meno un rimborso.

(111)

Pertanto, anche se è vero che la legislazione doganale dell'Unione non contiene alcuna disposizione che consenta di ostacolare il rimborso dei dazi doganali versati indebitamente, in relazione al rimborso dei dazi antidumping non può essere fatta un'affermazione così categorica. Vista la necessità generale di proteggere le risorse dell'Unione da ingiustificate richieste di rimborso e le difficoltà che l'avvio di un'azione per rimborsi ingiustificati comporta, la Commissione ha pertanto dovuto derogare temporaneamente alla legislazione doganale dell'Unione avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.

Assenza di menzione della base giuridica

(112)

La FESI e la Coalizione hanno anche sostenuto che la Commissione, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, non ha fornito un'adeguata motivazione e non ha indicato la base giuridica della reistituzione retroattiva dei dazi e quindi del rifiuto di rimborso dei dazi agli importatori interessati dall'esecuzione in corso. Di conseguenza, la FESI e la Coalizione hanno affermato che la Commissione ha violato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle parti interessate.

(113)

La Commissione ritiene che la motivazione giuridica completa fornita nel documento contenente le conclusioni generali e nel presente regolamento motivi debitamente quest'ultimo.

Legittimo affidamento

(114)

La FESI e la Coalizione hanno inoltre sostenuto che la correzione retroattiva delle misure scadute viola il principio del legittimo affidamento. La FESI ha affermato che in un primo momento alle parti, inclusi gli importatori, è stato assicurato che le misure sarebbero scadute il 31 marzo 2011 e che, visto il tempo trascorso dall'inchiesta iniziale, esse potevano giustamente fare affidamento sul fatto che l'inchiesta iniziale non sarebbe stata ripresa o riaperta. I produttori esportatori cinesi e vietnamiti potevano giustamente fare legittimo affidamento sul fatto che le loro richieste di TEM/TI presentate nell'inchiesta iniziale non sarebbero più state riesaminate dalla Commissione, per il semplice fatto che tali richieste non erano state esaminate entro il termine di tre mesi applicabile durante l'inchiesta iniziale.

(115)

Per quanto riguarda il legittimo affidamento delle parti interessate sul fatto che le misure antidumping sarebbero scadute e che l'inchiesta non sarebbe più stata riaperta si rinvia ai considerando 104 e 105 in cui tali argomentazioni sono state trattate dettagliatamente.

(116)

Per quanto riguarda il legittimo affidamento dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti sul fatto che le loro richieste di TEM/TI non sarebbero state riesaminate, si rinvia al considerando 100, in cui la questione è trattata alla luce delle giurisprudenza della Corte in materia.

Principio di non discriminazione

(117)

La FESI e la Coalizione hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping con effetto retroattivo costituisce i) una discriminazione degli importatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto agli importatori interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang di cui al considerando 6, ai quali sono stati rimborsati i dazi pagati sulle importazioni di calzature dai cinque produttori esportatori interessati da dette sentenze nonché ii) una discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto ai cinque produttori esportatori interessati dalle sentenze Brosmann e Aokang che non sono stati assoggettati ad alcun dazio in seguito alla decisione di esecuzione 2014/149/UE.

(118)

Per quanto riguarda l'affermazione sulla discriminazione, la Commissione ricorda in primo luogo le condizioni per una discriminazione, indicate al considerando 93.

(119)

Occorre inoltre notare che la differenza tra gli importatori interessati dall'esecuzione in corso e quelli interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang sta nel fatto che questi ultimi hanno deciso di impugnare il regolamento (CE) n. 1472/2006 dinanzi al Tribunale, mentre i primi non lo hanno fatto.

(120)

Una decisione adottata da un'istituzione dell'Unione che non è stata impugnata dal suo destinatario entro i termini stabiliti all'articolo 263, sesto comma, del TFUE, diviene definitiva nei suoi confronti. Tale regola è basata in particolare sulla considerazione che i termini entro cui devono essere avviati i procedimenti giuridici sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che le misure dell'Unione che producono effetti giuridici siano messe in discussione per un tempo indeterminato (32).

(121)

Questo principio procedurale del diritto dell'Unione crea necessariamente due gruppi: coloro che hanno impugnato una misura dell'Unione e di conseguenza possono aver acquisito una posizione vantaggiosa (come Brosmann e gli altri quattro produttori esportatori) e coloro che non lo hanno fatto. Ciò non significa però che la Commissione abbia trattato le due parti in modo disuguale, in violazione del principio della parità di trattamento. Il fatto di riconoscere che una parte rientra in quest'ultima categoria per una decisione consapevole di non contestare un atto dell'Unione non è discriminatorio nei confronti di tale gruppo.

(122)

Tutte le parti interessate hanno quindi beneficiato della tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione in qualsiasi momento.

(123)

Per quanto riguarda la presunta discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso che non erano soggetti ad alcun dazio in seguito alla decisione 2014/149/UE, va notato che la decisione del Consiglio di non reistituire i dazi è stata chiaramente presa in base alle circostanze particolari della situazione specifica esistente al momento in cui la Commissione ha presentato la proposta di reistituire tali dazi, in particolare per il fatto che i dazi antidumping in questione erano già stati rimborsati e considerando che la comunicazione iniziale dell'obbligazione al debitore in questione era stata ritirata in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang. Secondo il Consiglio tale rimborso aveva creato il legittimo affidamento degli importatori interessati. Dato che gli altri importatori non hanno fruito di un rimborso comparabile, essi non si trovano in una situazione comparabile a quella degli importatori interessati dalla decisione del Consiglio.

(124)

In ogni caso, il fatto che il Consiglio abbia deciso di agire in un certo modo, date le circostanze particolari del caso in questione, non può obbligare la Commissione ad eseguire un'altra sentenza in modo esattamente uguale.

Competenza della Commissione di istituire misure antidumping definitive

(125)

La FESI e la Coalizione hanno affermato inoltre che la Commissione non ha la competenza per adottare il regolamento che istituisce un dazio antidumping con effetto retroattivo nell'esercizio di esecuzione in corso e che tale competenza spetterebbe al Consiglio. Questa affermazione si basava sull'argomentazione secondo la quale, se l'inchiesta è ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, dovrebbero essere applicabili le stesse norme valide al momento dell'inchiesta iniziale, in cui le misure definitive sono state adottate dal Consiglio. Le suddette parti hanno sostenuto che, in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) (il cosiddetto «regolamento Omnibus I») la nuova procedura decisionale nel settore della politica commerciale comune non si applica al presente contesto, dato che prima dell'entrata in vigore del regolamento Omnibus I: i) la Commissione aveva già adottato un atto (il regolamento provvisorio); ii) le consultazioni prescritte dal regolamento (CE) n. 384/96 erano state avviate e concluse; e iii) la Commissione aveva già adottato una proposta di regolamento del Consiglio sull'adozione di misure definitive. In base a ciò, dette parti hanno concluso che dovrebbero essere applicate le procedure decisionali anteriori all'entrata in vigore del regolamento Omnibus I.

(126)

L'argomentazione si concentra tuttavia sulla data di apertura dell'inchiesta (che è in effetti pertinente in relazione alle altre modifiche sostanziali apportate al regolamento di base) ma omette di menzionare il fatto che il regolamento (UE) n. 37/2014 usa un criterio diverso (vale a dire l'apertura della procedura di adozione delle misure). La posizione della FESI e della Coalizione si basa quindi su un'interpretazione erronea della norma transitoria del regolamento (UE) n. 37/2014.

(127)

In effetti, visto il riferimento contenuto nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 alle «procedure in itinere relative all'adozione di misure», che stabilisce le norme transitorie per le modifiche delle procedure decisionali di adozione delle misure antidumping, e visto il significato di «procedura» nel regolamento di base, per un'inchiesta che è stata aperta prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 37/2014, ma per la quale la Commissione non aveva avviato la consultazione del comitato competente in vista dell'adozione delle misure prima di tale entrata in vigore, si applicano le nuove norme alla procedura di adozione di dette misure antidumping. Lo stesso vale per i procedimenti in cui le misure sono state istituite in base alle vecchie norme e che vanno riesaminati o per i casi in cui sono stati istituiti dazi provvisori in base alle vecchie norme, ma la procedura di adozione delle misure definitive non era ancora stata aperta quando è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 37/2014. In altre parole, il regolamento (UE) n. 37/2014 si applica a una specifica «procedura di adozione» e non all'intero periodo di una data inchiesta o anche di una procedura.

(128)

Di conseguenza la procedura decisionale introdotta dal regolamento Omnibus I era effettivamente la procedura corretta da applicare.

(129)

Per quanto riguarda la società Cortina, essa ha affermato in primo luogo che la Commissione non dispone di una base giuridica per esaminare le richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori nell'inchiesta iniziale. Cortina ha sostenuto che il procedimento chiuso il 31 marzo 2011 con la scadenza delle misure non era stato annullato dalla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/144 e che pertanto esso non poteva essere riaperto.

(130)

In risposta a tale osservazione, la Commissione rinvia alla spiegazione fornita nei considerando 104 e 105.

(131)

In secondo luogo Cortina ha affermato che il procedimento in corso viola i principi di non retroattività e di certezza del diritto stabiliti dall'articolo 10 del regolamento di base.

(132)

Per quanto riguarda l'affermazione relativa alla retroattività basata sull'articolo 10 del regolamento di base e sull'articolo 10 dell'accordo antidumping dell'OMC, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, che segue il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo antidumping dell'OMC, stabilisce che le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, a seconda dei casi. Nel presente caso i dazi antidumping in questione sono applicati solo ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore del regolamento provvisorio e del regolamento controverso (definitivo), adottati rispettivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La retroattività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce tuttavia solo a una situazione in cui le merci sono state immesse in libera pratica prima dell'introduzione delle misure, come si può evincere dal testo stesso di tale disposizione, nonché dall'eccezione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

(133)

La Commissione osserva inoltre che nel presente caso non vi è né violazione del principio di retroattività né violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

(134)

Per quanto concerne la retroattività, la giurisprudenza della Corte distingue, quando si tratta di stabilire se una misura sia retroattiva, tra l'applicazione di una nuova norma a una situazione diventata definitiva (definita anche situazione giuridica esistente o definitivamente stabilita) (34) e una situazione iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ma non ancora definitiva (definita anche situazione temporanea) (35).

(135)

Nel presente caso la situazione delle importazioni dei prodotti in esame verificatasi nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 non è ancora diventata definitiva dato che, a causa dell'annullamento del regolamento controverso, il dazio antidumping applicabile a tali importazioni non è ancora stato stabilito definitivamente. Nel contempo gli importatori di calzature sono stati avvertiti della possibile introduzione di tale dazio tramite la pubblicazione dell'avviso di apertura (36) e del regolamento provvisorio. Secondo una giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, gli operatori non possono acquisire un legittimo affidamento finché le istituzioni non hanno adottato un atto di chiusura del procedimento amministrativo, rendendolo definitivo (37).

(136)

Il presente regolamento costituisce un'applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione in corso: i dazi sulle calzature sono stati riscossi dalle autorità doganali nazionali. A causa dell'esistenza delle domande di rimborso, che non hanno ricevuto una risposta definitiva, essi costituiscono una situazione in corso. Il presente regolamento fissa il dazio applicabile a queste importazioni e di conseguenza disciplina gli effetti futuri di una situazione in corso.

(137)

In ogni caso, anche se si trattasse di retroattività ai sensi del diritto dell'Unione, quod non, tale retroattività sarebbe giustificata per il motivo spiegato qui di seguito.

(138)

Le norme di diritto sostanziale dell'Unione possono essere applicate alle situazioni esistenti anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva (38). In particolare, nella causa C-337/88 Società agricola fattoria alimentare (SAFA) è stato dichiarato che: «[B]enché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato» (39).

(139)

Nel presente caso l'obiettivo è ottemperare all'obbligo della Commissione derivante dall'articolo 266 del TFUE. Dato che nelle sentenze di cui al considerando 12 la Corte ha rilevato un'illegittimità solo per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota del dazio applicabile e non l'istituzione delle misure stesse (vale a dire per quanto riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione), i produttori esportatori interessati non potevano fare legittimamente affidamento sul fatto che non sarebbero state istituite misure antidumping definitive. Di conseguenza l'istituzione delle misure, anche se fosse stata retroattiva, quod non, non può essere vista come una violazione del legittimo affidamento.

(140)

In terzo luogo Cortina ha sostenuto che l'affermazione della Commissione riportata al considerando 46, secondo cui la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di determinati produttori esportatori cinesi e vietnamiti, è inesatta, in quanto la sentenza nelle cause C-659/13 e C-34/14 non ha annullato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda i 19 produttori esportatori interessati, ma ha annullato tali regolamenti con efficacia erga omnes. Secondo Cortina, se la Commissione reistituisse un dazio antidumping solo sulle importazioni provenienti dai 19 produttori esportatori interessati e non su quelle provenienti da altri produttori esportatori ugualmente interessati dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C & J Clark International Limited e Puma SE, ciò rappresenterebbe un'ingiustificabile discriminazione nei confronti di questi altri produttori esportatori nonché una violazione dell'articolo 266 del TFUE.

(141)

Per quanto riguarda il preteso trattamento discriminatorio nei confronti delle importazioni provenienti dagli altri produttori esportatori ugualmente interessati dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C & J Clark International Limited e Puma SE, la Commissione osserva che i produttori esportatori ed alcuni importatori interessati dal presente regolamento godono della tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione nei confronti del presente regolamento. Altri importatori beneficiano di questa tutela dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, che agiscono in qualità di giudici ordinari di diritto dell'Unione.

(142)

Come indicato al considerando 21, in vista dell'esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C & J Clark International Limited e Puma SE, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223. All'articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi pagati sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam presentate dagli importatori in base all'articolo 236 del codice doganale comunitario e motivate dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva chiesto il TEM o il TI nell'inchiesta iniziale. La Commissione valuterà la richiesta di TEM o TI pertinente e reistituirà l'aliquota del dazio appropriata. In base a ciò le autorità doganali nazionali prenderanno successivamente una decisione in merito alla domanda di rimborso e sgravio dei dazi antidumping.

(143)

Per tutte le importazioni di calzature che rispettano i suddetti criteri, la Commissione esaminerà quindi le richieste di TEM e TI e i dazi antidumping saranno reistituiti sulla base dei criteri oggettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica. Di conseguenza tutti gli altri produttori esportatori della RPC e del Vietnam non inclusi nel campione e i loro importatori saranno trattati allo stesso modo in una fase successiva, conformemente alla procedura stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/223. Solo se non vi sono procedure nazionali in sospeso non sarà effettuata alcuna valutazione delle richieste di TEM e TI, poiché ciò non avrebbe alcuno scopo pratico.

(144)

In quarto luogo Cortina ha sostenuto che sarebbe discriminatorio reistituire un dazio antidumping per i 19 produttori esportatori interessati, dato che non è stato reistituito alcun dazio antidumping in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang.

(145)

Tale argomentazione è priva di fondamento. Gli importatori che hanno importato dalla Brosmann e dagli altri quattro produttori esportatori interessati dalle sentenze nelle cause C-247/10 P e C-249/10 P si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa, perché i loro produttori esportatori hanno deciso di contestare il regolamento controverso e perché i loro dazi sono stati rimborsati, quindi essi sono protetti dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario. Gli altri importatori non hanno contestato il regolamento e non hanno ottenuto un rimborso. A tale riguardo si vedano anche i considerando da 118 a 122.

(146)

In quinto luogo Cortina ha sostenuto che vi sono varie irregolarità procedurali derivanti dalla presente inchiesta. Innanzitutto ha affermato che i produttori esportatori interessati potrebbero non essere più in grado di presentare osservazioni rilevanti o di fornire elementi di prova supplementari a sostegno delle richieste di TEM/TI che avevano presentato diversi anni prima. Ad esempio, le società potrebbero non esistere più o i documenti pertinenti potrebbero non essere più disponibili.

(147)

Cortina ha inoltre sostenuto che, contrariamento all'inchiesta iniziale, le misure della Commissione colpirebbero di fatto e di diritto solo gli importatori, che non dispongono di alcun mezzo per fornire un contributo significativo e non possono esigere che i loro fornitori collaborino con la Commissione.

(148)

La Commissione osserva che il regolamento di base non contiene alcuna disposizione in base alla quale essa è tenuta a offrire alle società esportatrici che chiedono il TEM/TI la possibilità di completare le informazioni fattuali mancanti. Essa ricorda che conformemente alla giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Pertanto, come dichiarato dalla Corte nelle sentenze della causa Brosmann e Aokang, non spetta alle istituzioni provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, la Commissione è tenuta a valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base, per potergli concedere il TEM/TI (cfr. considerando 44). Il diritto di essere sentiti concerne la valutazione dei fatti, ma non comprende il diritto di completare informazioni lacunose, altrimenti il produttore esportatore potrebbe prolungare la valutazione a tempo indeterminato, fornendo le informazioni una per una.

(149)

A tale riguardo si ricorda che la Commissione non ha alcun obbligo di chiedere al produttore esportatore di completare la sua richiesta di TEM/TI. Come indicato nel considerando precedente, la Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore. Ad ogni modo i produttori esportatori interessati non hanno contestato la valutazione delle loro richieste di TEM/TI effettuata dalla Commissione e non hanno indicato quali documenti o quali persone non erano più disponibili. L'asserzione è quindi talmente astratta che le istituzioni non possono tenere conto di queste difficoltà durante la valutazione delle richieste di TEM/TI. L'argomentazione si basa su speculazioni e non è sostenuta da indicazioni precise riguardo a quali documenti e quali persone non siano più disponibili e riguardo alla pertinenza di tali documenti e persone per la valutazione della richiesta di TEM/TI e deve pertanto essere respinta.

(150)

Per quanto riguarda l'asserzione secondo la quale un importatore non dispone di alcun mezzo per fornire un contributo significativo, la Commissione osserva quanto segue: in primo luogo gli importatori non godono del diritto di difesa, poiché le misure antidumping non sono dirette contro di loro bensì contro i produttori esportatori. In secondo luogo gli importatori hanno già avuto la possibilità di presentare osservazioni su questo punto durante la procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione del regolamento controverso. In terzo luogo, se gli importatori ritenevano che era stata commessa un'irregolarità a tale proposito, dovevano prendere i necessari accordi contrattuali con i fornitori per assicurarsi di disporre della documentazione necessaria. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

(151)

In sesto luogo Cortina ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato se l'istituzione dei dazi antidumping fosse nell'interesse dell'Unione e che le misure sarebbero contrarie all'interesse dell'Unione perché i) hanno già avuto l'effetto desiderato quando sono state istituite la prima volta, ii) non apporterebbero alcun beneficio supplementare all'industria dell'Unione, iii) non influirebbero sui produttori esportatori e iv) comporterebbero un costo notevole per gli importatori dell'Unione.

(152)

Il caso in questione riguarda unicamente le richieste di TEM/TI, perché questo è l'unico punto sul quale gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno riscontrato un errore di diritto. Per l'interesse dell'Unione la valutazione effettuata nel quadro del regolamento (CE) n. 1472/2006 rimane pienamente valida. Inoltre la presente misura è giustificata per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione.

(153)

In settimo luogo Cortina ha sostenuto che il dazio antidumping, se venisse reistituito, non potrebbe più essere riscosso a causa della scadenza dei termini di prescrizione di cui all'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario (ora articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione). Secondo Cortina, questa situazione costituirebbe un abuso di potere da parte della Commissione.

(154)

La Commissione ricorda che, conformemente all'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario/all'articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione, i termini di prescrizione non si applicano qualora venga presentato un ricorso a norma dell'articolo 243 del codice doganale comunitario/dell'articolo 44, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, come in tutti i casi in questione, che riguardano ricorsi a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario/dell'articolo 119 del codice doganale dell'Unione. Un ricorso ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione, conformemente alla precisazione contenuta nell'articolo 44, paragrafo 2, dello stesso regolamento, si estende dal ricorso iniziale contro la decisione delle autorità doganali nazionali che istituiscono i dazi fino alla sentenza definitiva pronunciata dal giudice nazionale, compreso, ove necessario, un rinvio pregiudiziale. Il periodo di tre anni è quindi sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso.

(155)

Cortina ha infine affermato che in seguito alla scadenza del paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della Cina all'OMC, avvenuta l'11 dicembre 2016, la Commissione non può più avvalersi del metodo usato nell'inchiesta iniziale per determinare il valore normale per gli esportatori cinesi [vale a dire il metodo del paese di riferimento di cui dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base].

(156)

Il regolamento controverso è stato adottato nel 2006. La legislazione pertinente applicabile al procedimento è il regolamento (UE) 2016/1036. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(157)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole ed altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento e classificate con i codici NC 6403 20 00, ex 6403 30 00 (40), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 (41), che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio. I codici TARIC sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

per «calzature per lo sport» si intendono le calzature ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (42);

per «calzature contenenti una tecnologia speciale» si intendono le calzature che hanno un prezzo cif uguale o superiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

per «calzature con puntale protettivo» si intendono le calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule (43) classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 30 00 (44), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00;

per «pantofole ed altre calzature da camera» si intendono le calzature classificate con il codice NC 6405 10 00.

3.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento è pari al 16,5 % per i produttori esportatori cinesi interessati e al 10 % per i produttori esportatori vietnamiti interessati.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 553/2006 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

La valutazione della situazione delle società elencate nell'allegato III del presente regolamento è temporaneamente sospesa fino a quando l'importatore che ha chiesto il rimborso alle autorità doganali nazionali non avrà comunicato alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori da cui gli operatori commerciali pertinenti hanno acquistato calzature, oppure, in mancanza di una risposta entro tale periodo, fino alla scadenza del termine fissato dalla Commissione per la presentazione di tali informazioni. Tale termine è indicato in una lettera inviata dalla Commissione all'importatore in questione e in ogni caso non è inferiore a un mese.

La Commissione esamina le informazioni fornite entro otto mesi dalla data di ricevimento. Le autorità doganali nazionali sono invitate a non rimborsare i dazi doganali riscossi fino a quando la Commissione non avrà concluso la valutazione delle domande.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

(5)  GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

(7)  GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.

(8)  Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(10)  GU C 106 del 21.3.2016, pag. 2.

(11)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

(12)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

(13)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-1999, punto 83.

(14)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

(15)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(16)  Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1). A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012, le modifiche introdotte da tale regolamento di modifica si applicano solo alle inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. La presente inchiesta è stata tuttavia aperta il 7 luglio 2005 (GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co. Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd, Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 52).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 16).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262 del 29.9.2016, pag. 4).

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3).

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 340 I del 15.12.2016, pag. 1).

(22)  Causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

(23)  Per tutelare la riservatezza, i nomi delle società sono stati sostituiti con numeri. Per le società 1-3 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 di cui al considerando 20, mentre per le società 4-6 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 di cui al considerando 24. Alle società interessate dal presente regolamento sono stati attribuiti i numeri progressivi da 7 a 25.

(24)  Nella loro risposta al documento di divulgazione generale, Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited e Damco Netherlands BV hanno fatto riferimento alle osservazioni presentate dalla FESI e dalla Coalizione.

(25)  Causa T-192/08 Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, Racc. 2011, II-07449, punto 298. La sentenza è stata confermata in appello, cfr. causa C-10/12 P, Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, ECLI:EU:C:2013:865.

(26)  Causa T-255/01 Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures e Zhejiang Sunlight Group/Consiglio, Racc. 2003, II-04741, punto 60.

(27)  Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 82 del 16.3.2011, pag. 4).

(28)  Detto termine è indicato ora all'articolo 103, paragrafo 1, e all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(29)  Causa C-373/07 Mebrom/Commissione [2009] Racc. 2009, I-00054, punti 91-94.

(30)  Cfr. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang, che accompagna la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd/* SWD/2014/046 final, considerando 45-48.

(31)  Causa C-382/09 Stils Met, Racc. 2010, I-09315, punti 42-43. Il codice TARIC, ad esempio, usato anch'esso come mezzo per garantire la conformità alle misure di difesa commerciale, ha le sue origini nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(32)  Causa C-239/99 Nachi Europe, Racc. 2001, I-01197, punto 29.

(33)  Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

(34)  Causa 270/84, Licata/ESC, Racc. 1986, 2305, punto 31, causa C-60/98, Butterfly Music/CEDEM, Racc. 1999, 1-3939, punto 24; causa 68/69, Bundesknappschaft/Brock, Racc. 1970, 171, punto 6; causa 1/73, Westzucker GmbH/Einfuhr und Vorratsstelle für Zucker, Racc. 1973, 723, punto 5; causa 143/73 SOPAD/FORMA e a. Racc. 1973, 1433, punto 8; causa 96/77, Bauche, Racc. 1978, 383, punto 48; causa 125/77, Koninklijke Scholten-Honig NV/Floofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, Racc. 1978, 1991, punto 37; causa 40/79, P./Commissione, Racc.1981, 361, punto 12; causa T-404/05, Grecia/Commissione, Racc. 2008, II-272, punto 77; causa C-334/07 Ρ, Commissione/Freistaat Sachsen, Racc. 2008, I-9465, punto 53.

(35)  Causa T-176/01 Ferrière Nord/Commissione, Racc. 2004, II-3931, punto 139; C-334/07 Ρ.

(36)  GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14.

(37)  Causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. 1997, I-135, punti da 51 a 54; cause riunite T-116/01 e T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA/Commissione, Racc. 2003, II-2957, punto 205.

(38)  Causa C-34/92, GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Racc. 1993, I-4147, punto 22. Formulazioni simili o identiche si trovano, ad esempio, nelle cause riunite da 212 a 217/80, Meridionale Industria Salumi α.δ. Racc. 1981, 2735, punti 9 e 10; causa 21/81, Bout, Racc. 1982, 381, punto 13; causa T-42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. 1998, II-401, punti 53, 55 e 56; causa T-180/01, Euroagri/Commissione, Racc. 2004, II-369, punti 36-37.

(39)  Causa C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (SAFA), Racc. 1990, I-1, punto 13.

(40)  A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) tale codice NC è sostituito il 1o gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.

(41)  Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

(42)  Cfr. nota a piè di pagina precedente.

(43)  La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN345 o EN346.

(44)  A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 questo codice NC è sostituito il 1o gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.


ALLEGATO I

Codici TARIC relativi a calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito di cui all'articolo 1

a)

A decorrere dal 7 ottobre 2006:

6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 e 6405100080

b)

A decorrere dal 1o gennaio 2007:

6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 e 6405100080

c)

A decorrere dal 7 settembre 2007:

6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 e 6405100089


ALLEGATO II

Elenco dei produttori esportatori sulle cui importazioni è istituito un dazio antidumping definitivo

Nome del produttore esportatore

Codice addizionale TARIC

An Loc Joint Stock Company (Vietnam)

A999

Chang Shin Vietnam Co. Ltd (Dong Nai — Vietnam) e la sua società collegata Changshin Inc. (Busan — Corea del Sud)

A999

Chau Giang Company Limited (Haiphong City, Vietnam)

A999

Dongguan Texas Shoes Limited Co.

A999

Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co.Ltd (Foshan City — Cina)

A999

Fujian Viscap Shoes Co.Ltd (Quanzhou — Cina)

A999

Lien Phat Company Ltd (Vietnam)

A999

Maystar Footwear Co. Ltd (Zhuhai — Cina) (collegato a Kingmaker)

A999

Min Yuan (Guangzhou — Cina) e le società collegate E-Light e Golden Chang

A999

Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd (Cina)

A999

PanYu Leader Footwear Corporation (Guangzhou — Cina)

A999

Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd (Guangzhou — Cina)

A999

Qingdao Changshin Shoes Company Limited (Qingdao — Cina) e la sua società collegata Changshin Inc. (Busan — Corea del Sud)

A999

Qingdao Samho Shoes Co. Ltd (Cina) e la società collegata Samho Shoes Co. Ltd (Corea del Sud)

A999

Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd (Qingdao — Cina)

A999

Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd (Cina) e la società collegata Tae Kwang Industrial C. (Corea) (collegata alla società Taekwang Vina inclusa nel campione)

A999

Samyang Vietnam Co. Ltd (Ho Chi Minh City — Vietnam)

A999

Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd (Vietnam)

A999

Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd (Ho Chi Minh — Vietnam)

A999


ALLEGATO III

Elenco delle società per le quali l'esame è sospeso a norma dell'articolo 3

 

ALAMODE

 

ALL PASS

 

ALLIED JET LIMITED

 

ALLIED JET LIMITED C/O SHENG RONG F

 

AMERICAN ZABIN INTL

 

AN THINH FOOTWEAR CO. LTD

 

AQUARIUS CORPORATION

 

ASIA FOOTWEAR

 

BCNY INTERNATIONAL INC.

 

BESCO ENTERPRISE

 

BEST CAPITAL

 

BRANCH OF EMPEREOR CO. LTD

 

BRENTWOOD FUJIAN INDUSTRY CO. LTD

 

BRENTWOOD TRADING COMPANY

 

BROWN PACIFIC TRADING LTD,

 

BUFENG

 

BULLBOXER

 

C AND C ACCORD LTD

 

CALSON INVESTMENT LIMITED

 

CALZ.SAB SHOES S.R.L.

 

CARLSON GROUP

 

CD STAR

 

CHAOZHOU ZHONG TIAN CHENG

 

CHINA EVER

 

CORAL REEF ASIA PACIFIC LTD

 

CULT DESIGN

 

DHAI HOAN FOOTWEAR PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

 

DIAMOND GROUP INTERNATIONAL LTD/YONG ZHOU XIANG WAY SPORTS GOODS LTD

 

DONG GUAN CHANG AN XIAO BIAN SEVILLA

 

DONG GUAN HUA XIN SHOES LTD

 

DONGGUAN QIAOSHENG FOOTWEAR CO.

 

DONGGUAN TA YUE SHOES CO. LTD

 

DONGGUAN YONGXIN SHOES CO. LTD

 

EASTERN SHOES COLLECTION CO. LTD

 

EASY DENSE LIMITED

 

ENIGMA/MORE SHOES INC.

 

EVAIS CO. LTD

 

EVER CREDIT PACIFIC LTD

 

EVERGIANT

 

EVERGO ENTERPRISES LTD C/O THUNDER

 

FH SPORTS AGENCIES LTD

 

FIJIAN GUANZHOU FOREIGN TRADE CORP

 

FOSTER INVESTMENTS INC.

 

FREEMANSHOES CO. LTD

 

FU XIANG FOOTWEAR

 

FUJIAN JINMAIWANG SHOES & GARMENTS PRODUCTS CO. LTD

 

GERLI

 

GET SUCCESS LIMITED GLOBE DISTRIBUTING CO. LTD

 

GOLDEN STEPS FOOTWEAR LTD

 

GOODMILES

 

HA CHEN TRADE CORPORATION

 

HAI VINH TRADING COMP

 

HAIPHONG SHOLEGA

 

HANLIN (BVI) INT'L COMPNAY LTD C/O

 

HAPPY THOSE INTERNATIONAL LTD

 

HAWSHIN

 

HESHAN SHI HENGYU FOOTWEAR LTD

 

HIEP TRI CO. LTD

 

HISON VINA CO. LTD

 

HOLLY PACIFIC LTD

 

HUEY CHUEN SHOES GROUP/FUH CHUEN CO. LTD

 

HUI DONG FUL SHING SHOES CO. LTD

 

HUNEX

 

HUNG TIN CO. LTD

 

IFR

 

INTER — PACIFIC CORP.

 

IPC HONG KONG BRANCH LTD

 

J.C. TRADING LIMITED

 

JASON FOOTWEAR

 

JIA HSIN CO. LTD

 

JIA HUAN

 

JINJIANG YIREN SHOES CO. LTD

 

JOU DA

 

JUBILANT TEAM INTERNATIONAL LTD

 

JWS INTERNATIONAL CORP

 

KAI YANG VIETNAM CO. LTD

 

KAIYANG VIETNAM CO. LTD

 

KIM DUCK TRADING PRODUCTION

 

LEGEND FOOTWEAR LTD anche scritto LEGENT FOOTWEAR LTD

 

LEIF J. OSTBERG, INC.

 

LU XIN JIA

 

MAI HUONG CO. LTD

 

MARIO MICHELI

 

MASTERBRANDS

 

MAYFLOWER

 

MING WELL INT'L CORP.

 

MIRI FOOTWEAR INTERNATIONAL, INC.

 

MIX MODE

 

MORGAN INT'L CO. LTD C/O HWASHUN

 

NEW ALLIED

 

NEW FU XIANG

 

NORTHSTAR SOURCING GROUP HK LTD

 

O.T. ENTERPRISE CO.

 

O'LEAR IND VIETNAM CO. LTD anche scritto O'LEER IND. VIETNAM CO. LTD

 

O'LEER IND. VIETNAM CO. LTD

 

ONTARIO DC

 

OSCO INDUSTRIES LTD

 

OSCO VIETNAM COMPANY LTD

 

PACIFIC BEST CO. LTD

 

PERFECT GLOBAL ENTERPRISES LTD

 

PETER TRUONG STYLE, INC.

 

PETRONA TRADING CORP

 

PHUOC BINH COMPANY LTD

 

PHY LAM INDUSTRY TRADING INVESTMENT CORP

 

POP EUROPE

 

POU CHEN P/A POU SUNG VIETNAM CO. LTD

 

POU CHEN CORP P/A IDEA

 

POU CHEN CORP P/A YUE YUEN INDUSTRIAL ESTATE

 

PRO DRAGON INC.

 

PUIBRIGHT INVESTMENTS LIMITED T/A

 

PUTIAN LIFENG FOOTWEAR CO. LTD

 

PUTIAN NEWPOWER INTERNATIONAL T

 

PUTIAN XIESHENG FOOTWEAR CO.

 

QUAN TAK

 

RED INDIAN

 

RICK ASIA (HONG KONG) LTD

 

RIGHT SOURCE INVESTMENT LIMITED/VINH LONG FOOTWEAR CO.,LTD

 

RIGHT SOURCE INVESTMENTS LTD

 

ROBINSON TRADING LTD

 

RUBBER INDUSTRY CORP. RUBIMEX

 

SENG HONG SHOES (DONG GUAN) CO. LTD

 

SEVILLE FOOTWEAR

 

SHANGHAI XINPINGSHUN TRADE CO. LTD

 

SHENG RONG

 

SHENZHEN GUANGYUFA INDUSTRIAL CO. LTD

 

SHENZHEN HENGGTENGFA ELECTRONI

 

SHINING YWANG CORP

 

SHISHI

 

SHISHI LONGZHENG IMPORT AND EXPORT TRADE CO. LTD

 

SHOE PREMIER

 

SIMONATO

 

SINCERE TRADING CO. LTD

 

SINOWEST

 

SLIPPER HUT & CO.

 

SUN POWER INTERNATIONAL CO. LTD

 

SUNKUAN TAICHUNG OFFICE/JIA HSIN CO. LTD

 

SUNNY

 

SUNNY FAITH CO. LTD

 

SUNNY STATE ENTERPRISES LTD

 

TBS

 

TENDENZA ENTERPRISE LTD

 

TEXAS SHOE FOOTWEAR CORP

 

THAI BINH HOLDING & SHOES MANUFAC

 

THANH LE GENERAL IMPORT-EXPORT TRADING COMPANY

 

THUONG TANG SHOES CO. LTD

 

TIAN LIH

 

TONG SHING SHOES COMPANY

 

TOP ADVANCED ENTERPRISE LIMITED

 

TRANS ASIA SHOES CO. LTD

 

TRIPLE WIN

 

TRULLION INC.

 

TRUONG SON TRADE AND SERVICE CO. LTD

 

TUNLIT INTERNATIONAL LTD- SIMPLE FOOTWEAR

 

UYANG

 

VIETNAM XIN CHANG SHOES CO.

 

VINH LONG FOOTWEAR CO. LTD

 

WINCAP INDUSTRIAL LTD

 

WUZHOU PARTNER LEATHER CO. LTD

 

XIAMEN DUNCAN — AMOS SPORTSWEAR CO. LTD

 

XIAMEN LUXINJIA IMPORT & EXPORT CO.

 

XIAMEN OCEAN IMP&EXP

 

XIAMEN UNIBEST IMPORT AND EXPORT CO. LTD

 

YANGZHOU BAOYI SHOES

 

YDRA SHOES

 

YONGMING FOOTWEAR FACTORY

 

ZHONG SHAN POU SHEN FOOTWEAR COMPANY LTD

 

ZIGI NEW YORK GROUP


ALLEGATO IV

Elenco tramesso alla Commissione dei produttori esportatori già esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società selezionato nel campione di produttori esportatori nell'inchiesta iniziale

 

APACHE FOOTWEAR AND APACHE II FOOTWEAR

 

FOSHAN CITY NANHAI GOLDEN STEP INDUSTRIAL CO. LTD

 

GROWTH-LINK TRADING COMPANY LIMITED

 

JOINT STOCK COMPANY 32

 

KAI NAN JOINT VENTURE CO. LTD

 

NIKE (SUZHOU) SPORTS CO. LTD

 

POU CHEN/POU CHEN VIETNAM ENTERPRISE LTD

 

POU CHEN CORP P/A POU CHEN VIETNAM ENTERPRISE, LTD

 

POU CHEN CORPORATION/DONGGUAN YUE YUEN MFR. CO.

 

POU CHEN CORPORATION/POU YUEN VIETNAM ENTERPRISES LTD

 

POU CHEN CORPORATION/POUYUEN VIETNAM COMPANY LIMITED

 

POU CHEN CORPORATION/PT. POU CHEN INDONESIA

 

POU YUEN/POU YUEN VIETNAM COMPANY LTD/POU YUEN VIETNAM ENTERPRISE LTD

 

SHOES MAJESTY TRADING COMPANY LTD (VIETNAM)

 

SKY HIGH TRADING LTD

 

SUN KUAN (BVI) ENTERPRISES/SUN KUAN J V CO.

 

SUN SANG KONG YUEN SHOES FACTORY (HUY YANG) CO. LTD

 

SUNKUAN TAICHUNG OFFICE/SUN KUAN J.V. CO.

 

TAE KWANG INDUSTRIAL CO. LTD P/A TAE KWANG VINA INDUSTRIAL CO.

 

YUE GROUP/YUE YUEN


ALLEGATO V

Elenco trasmesso alla Commissione dei produttori esportatori già esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società nel contesto, rispettivamente, della decisione di esecuzione (UE) 2014/149 o dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 e (UE) 2016/2257

Nome del produttore esportatore

Regolamento in cui è stato esaminato

BROOKDALE INVESTMENTS LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

WEI HUA SHOE COMPANY LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

DIAMOND GROUP INTERNATIONAL LTD/TAI-WAY SPORTS LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

DONGGUAN STELLA FOOTWEAR CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

HK WEI HUA — KIMO

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

HO HSING

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

HOPEWAY GROUP LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

FOSHAN CITY NANHAI QUNRUI FOOTWEAR CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

QUN RUI FOOTWEAR

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

STELLA INTERNATIONAL LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A DONA PACIFIC (VIETNAM) CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A LIFENG FOOTWEAR CORPORATION

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A VIETNAM DONA STANDARD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A DONA VICTOR FOOTWEAR CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A VIETNAM DONA ORIENT CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

FULGENT SUNSHINE FOOTWEAR CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

GRAND SMARTLY GROUP LTD P/A FREETREND INDUSTRIAL CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

KINGFIELD INTERNATIONAL LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647; regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

VIETNAM SHOE MAJESTER CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

GENFORT SHOES LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647; regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

FOOTGEARMEX FOOTWEAR CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

DIAMOND GROUP INTERNATIONAL LTD/DIAMOND VIETNAM CO. LTD — P.T. HORN MING INDONESIA

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

DIAMOND VIETNAM CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

FOOTGEARMEX FOOTWEAR CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

CAPITAL CONCORD ENTERPRISES LTD P/A FUJIAN SUNSHINE FOOTWEAR CO. LTD SUNNY FOOTWEAR CO. LTD

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257

BROSMANN FOOTWEAR (HK) LTD

decisione di esecuzione 2014/149/UE

LUNG PAO FOOTWEAR (GUANGZHOU) LTD

decisione di esecuzione 2014/149/UE

NOVI FOOTWEAR

decisione di esecuzione 2014/149/UE

RISEN FOOTWEAR (HK) CO. LTD

decisione di esecuzione 2014/149/UE

SEASONABLE FOOTWEAR (ZHONGSHAN) LTD

decisione di esecuzione 2014/149/UE

WENZHOU TAIMA SHOES CO. LTD

decisione di esecuzione 2014/149/UE

ZHEJIANG AOKANG SHOES CO. LTD

decisione di esecuzione 2014/149/UE


ALLEGATO VI

Elenco trasmesso alla Commissione delle società che saranno esaminate nel prossimo esercizio di esecuzione individualmente o in quanto parte di un gruppo

 

DAH LIH PUH

 

EVERVAN GROUP P/A EVA OVERSEAS INTERNATIONAL, LTD

 

EVERVAN GROUP P/A JIANGXI GUANGYOU FOOTWEAR CO.

 

LONG SON JOINT STOCK COMPANY

 

SHING TAK IND. CO. LTD


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/105


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/424 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

235,2

IL

243,7

MA

93,7

SN

205,2

TR

104,7

ZZ

176,5

0707 00 05

MA

80,2

TR

182,6

ZZ

131,4

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

51,9

TR

149,9

ZZ

100,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,9

IL

71,1

MA

48,0

TN

57,4

TR

73,0

ZZ

59,9

0805 50 10

EG

68,9

TR

70,0

ZZ

69,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

135,3

ZA

86,6

ZZ

104,0

0808 30 90

AR

124,1

CL

131,5

CN

74,5

ZA

129,2

ZZ

114,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/107


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/425 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2017

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sesta gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la sesta gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 7 marzo 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/108


DECISIONE (UE) 2017/426 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2017

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/552 del Consiglio (4), il sig. Thomas KASTRUP-LARSEN è stato sostituito dal sig. Erik NIELSEN in qualità di membro.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Erik NIELSEN.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Kirstine BILLE a membro.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig.ra Kirstine BILLE, Deputy Mayor of Syddjurs Municipality,

b)

quale supplente:

sig.ra Kirsten JENSEN, Deputy Mayor of Hillerød Municipality.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2016/552 del Consiglio, del 5 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 12).


10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/109


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/427 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2017) 1482]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase;

considerando quanto segue:

(1)

Data la situazione critica dovuta al nematode del pino in Portogallo e considerato che sono stati riscontrati alcuni casi in Spagna, nel settembre 2014 è stata istituita una task force composta da diversi esperti degli Stati membri a sostegno delle azioni di contenimento attuate dal Portogallo e dell'attività di eradicazione attuata dalla Spagna nei rispettivi territori, oltre che di prevenzione la diffusione nel resto del territorio dell'Unione.

(2)

Il 22 giugno 2016 la task force sul nematode del pino ha pubblicato una relazione contenente una serie di raccomandazioni. Inoltre, nell'ambito del progetto REPHRAME (2), sono state acquisite ulteriori conoscenze scientifiche.

(3)

Per individuare le piante sensibili cui devono essere applicate le rispettive misure, è necessario introdurre una definizione di «pianta colpita da incendio o da tempesta».

(4)

L'Organizzazione europea per la protezione delle piante ha messo a punto standard internazionali relativi ai piani di emergenza. Le regole riguardanti i piani di emergenza dovrebbero definire in modo più dettagliato i compiti degli organismi ufficiali, dei laboratori e degli operatori responsabili, al fine di garantire la coerenza con tali standard internazionali (3) e di migliorare la chiarezza e l'efficacia dei piani di emergenza.

(5)

Al fine di ridurre l'onere amministrativo e tenendo conto del miglioramento della situazione indicato dagli esiti dei controlli finora effettuati dal Portogallo e dalla Spagna, i risultati dei controlli effettuati in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, della decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE (4) dovrebbero essere presentati annualmente e non più mensilmente. I risultati delle misure adottate a norma degli articoli 6 e 7 di tale decisione, ove applicabile, dovrebbero essere comunicati entro il 30 aprile di ciascun anno per garantire la tempestiva presentazione delle informazioni pertinenti riguardanti il periodo che precede l'inizio della stagione di volo del vettore.

(6)

L'esperienza maturata sia in Portogallo sia in Spagna, così come gli studi tecnici e scientifici, indicano che è estremamente improbabile individuare il nematode del pino sui pini di aspetto sano, mentre il campionamento dei fusti tagliati, dei residui delle operazioni di taglio e dei detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori può essere molto importante per rilevare la presenza di nematode del pino in aree dove non è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/535/UE.

(7)

I dati riferiti dalla task force hanno confermato che gli incendi boschivi che si verificano durante la stagione di volo del vettore attirano immediatamente vettori anche da molto lontano e per un certo tempo successivamente all'incendio. L'immediata rimozione ed eliminazione delle piante nelle zone colpite da incendi non riduce l'attrattività e può invece comportare il rischio di una ulteriore dispersione di vettori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a procedere con l'abbattimento e la rimozione delle piante sensibili situate nelle zone colpite da incendi prima dell'inizio della successiva stagione di volo del vettore.

(8)

L'esperienza ha dimostrato che, per garantire un uso ottimale delle risorse disponibili, le indagini nelle zone infestate di cui all'allegato II, punto 2, della decisione di esecuzione 2012/535/UE, dovrebbero concentrarsi sulle parti delle zone infestate adiacenti alle zone cuscinetto, in modo da poter adottare misure atte a contenere il nematode del pino in quelle parti delle zone infestate in cui è notoriamente presente e a prevenirne la diffusione nelle zone cuscinetto.

(9)

Gli Stati membri possono ridurre il raggio della zona di taglio raso da 500 m a 100 m se, in base alle attività d'indagine svolte conformemente allo standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4 (5), e tenendo conto della capacità di dispersione dei vettori, non vi sono prove della presenza di vettori in quella parte di territorio.

(10)

L'esperienza ha confermato che il trattamento del legno individuato nella zona delimitata durante la stagione di volo del vettore, come stabilito nell'allegato I, punto 8, e nell'allegato II, punto 3, lettera c), della decisione di esecuzione 2012/535/UE, non sempre è idoneo a prevenire l'ulteriore diffusione del nematode del pino nel caso di tronchi colonizzati da vettori nel corso dell'anno precedente l'attività d'indagine. Lo Stato membro può quindi decidere di distruggere immediatamente tale legname sul posto.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2012/535/UE

La decisione di esecuzione 2012/535/UE è così modificata:

1)

all'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera h):

«h)   «pianta colpita da incendio o da tempesta»: qualsiasi pianta sensibile danneggiata da incendio o da tempesta in un modo che consente l'ovideposizione da parte del vettore.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il piano di emergenza stabilisce:

a)

una sezione specifica contenente informazioni di sintesi sulla valutazione del rischio di infestazione da nematode del pino per lo Stato membro interessato, incluse le informazioni di base sulla biologia del nematode del pino, i sintomi previsti e le piante ospiti colpite, così come i metodi di rilevamento, le principali vie di ingresso e di ulteriore diffusione, comprese le raccomandazioni su come ridurre il rischio di ingresso, insediamento e diffusione;

b)

i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti nell'esecuzione del piano se la presenza del nematode del pino è ufficialmente confermata oppure sospetta, così come la catena di comando e le procedure di coordinamento delle azioni che devono essere intraprese dagli organismi ufficiali responsabili, dalle altre autorità pubbliche, dagli organismi delegati o dalle persone fisiche coinvolte, dai laboratori e dagli operatori;

c)

le condizioni di accesso degli organismi ufficiali responsabili ai locali degli operatori e di altri;

d)

le condizioni di accesso degli organismi ufficiali responsabili, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere il nematode del pino;

e)

le misure da adottare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori interessati e al pubblico in merito alla presenza del nematode del pino e alle misure adottate per combatterlo qualora la sua presenza sia ufficialmente confermata o sospetta;

f)

le modalità di registrazione dei rilevamenti della presenza del nematode del pino;

g)

i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;

h)

le procedure e le persone responsabili del coordinamento complessivo con gli Stati membri confinanti e, se del caso, con i paesi terzi confinanti.

Il contenuto del piano di emergenza deve tenere conto del rischio che l'organismo specificato costituisce per lo Stato membro interessato.»;

3)

all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate tra il 1o aprile dell'anno precedente e il 31 marzo dell'anno della comunicazione, in applicazione degli articoli 6 e 7.

La relazione include tutti i seguenti elementi:

a)

il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, individuati rispettivamente per la zona infestata e per la zona cuscinetto;

b)

il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state individuate, specificando il numero delle piante completamente distrutte da incendi boschivi o da tempeste;

c)

il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state campionate;

d)

il numero di campioni prelevati su piante morte, piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta e analizzati per accertare la presenza del nematode del pino;

e)

il numero di campioni risultati positivi ai test per la presenza del nematode del pino;

f)

il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state eliminate, specificando il numero di piante individuate prima dell'inizio del periodo pertinente;

g)

il numero e l'ubicazione delle trappole e il periodo di monitoraggio, così come il numero di vettori catturati, le specie interessate, il numero di vettori analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, il numero di campioni analizzati per accertare la presenza del nematode del pino rispettivamente nella zona tampone e nelle zone infestate, compreso il numero di campioni eventualmente risultati positivi ai test per la presenza del nematode del pino.

Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui alle lettere b) ed f) durante i seguenti periodi: dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o aprile al 31 ottobre e dal 1o novembre al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 1o gennaio al 31 marzo dell'anno della comunicazione.

Nel comunicare tali informazioni gli Stati membri fanno riferimento al periodo di raccolta in questione.»;

4)

all'articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri comunicano, entro il 30 aprile di ciascun anno, agli altri Stati membri e alla Commissione il periodo e i risultati dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 effettuati nel corso dell'anno precedente.»;

5)

gli allegati I e II sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Sviluppo di metodi più efficaci per l'individuazione, il controllo e l'eradicazione del nematode del pino a sostegno della politica fitosanitaria dell'UE (REPHRAME) — progetto di ricerca cofinanziato dall'UE n. 265483.

(3)  2009 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39, 471–474 «Generic elements for contingency plans» («Elementi generici per i piani di emergenza»).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42).

(5)  Segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (1995), standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 4: Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi).


ALLEGATO

Gli allegati della decisione di esecuzione 2012/535/UE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

al punto 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Da tutte le piante morte o in cattive condizioni di salute e da alcune piante di aspetto sano, selezionate in funzione del rischio di propagazione del nematode del pino, sono prelevati campioni in modo mirato dopo l'abbattimento. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna pianta, compresa la corona, e in particolare in quelle parti dove sono visibili i segni dell'attività degli insetti vettori. I campioni sono prelevati anche da fusti tagliati, dai residui delle operazioni di taglio e dai detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori e che si trovano in parti delle zone delimitate dove non è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento delle piante sensibili oppure dove la loro manifestazione è prevista in una fase successiva. Tali campioni sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino.»;

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

Nei casi in cui si applica il punto 3, ciascuna pianta sensibile non abbattuta e situata a una distanza compresa tra 100 e 500 m dalle piante sensibili in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino è ispezionata prima, durante e dopo la stagione di volo dei vettori, per accertare la presenza di segni o sintomi dovuti al nematode del pino.

Se sono presenti tali segni o sintomi, dalla pianta sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna di tali piante sensibili, compresa la corona. Lo Stato membro interessato, durante la stagione di volo, effettua indagini intensive sul vettore prelevando campioni e analizzando tali vettori per accertare la presenza del nematode del pino.

Tali misure si applicano fino alla completa eradicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o fino a che non siano approvate le misure di contenimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1.»;

c)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)

Se uno Stato membro dispone di prove che dimostrano che negli ultimi tre anni il vettore non è stato presente nell'area interessata, in base a indagini effettuate conformemente allo standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4 (*1) e tenendo conto della capacità di dispersione dei vettori, il raggio minimo della zona di taglio raso è di 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza dal nematode del pino.

Tali prove sono indicate nella comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.;

(*1)  Segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (1995), standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 4: Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi).»"

d)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

Gli Stati membri effettuano, durante e al di fuori della stagione di volo del vettore, indagini sulle piante sensibili nelle zone delimitate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. Essi effettuano inoltre indagini sul vettore del nematode del pino durante la stagione di volo. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna di tali piante sensibili, compresa la corona. Le indagini sono effettuate anche sui fusti tagliati, sui residui delle operazioni di taglio e sui detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori e che si trovano in parti delle zone delimitate dove è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento delle piante sensibili oppure dove è prevista una manifestazione ritardata di tali sintomi. L'intensità delle indagini effettuate nel raggio di 3 000 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino è almeno quattro volte superiore a quella delle indagini effettuate nella zona compresa tra i 3 000 m di distanza dalla pianta sensibile e il limite esterno della zona cuscinetto.»;

e)

al punto 7, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«7)

Gli Stati membri individuano e abbattono, in tutta la zona delimitata, tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e quelle morte, in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta. Essi asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell'abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore fino al termine dell'abbattimento. Essi rispettano le seguenti condizioni.»;

f)

al punto 8, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Se lo Stato membro ritiene inopportuno lo scortecciamento, il trattamento con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore e la copertura con una rete impregnata di tale insetticida, il legname non scortecciato è immediatamente distrutto sul posto.

I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto e il legname non scortecciato che è stato distrutto sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.»;

g)

è inserito il seguente punto 8 bis:

«8 bis)

In deroga al punto 7, lettera b), se uno Stato membro ritiene inopportuno l'abbattimento e la rimozione delle piante sensibili colpite da incendio o da tempesta durante la stagione di volo del vettore, lo Stato membro interessato può decidere di procedere all'abbattimento e alla rimozione di tali piante prima dell'inizio della successiva stagione di volo.

Fatto salvo il punto 6, lo Stato membro interessato, durante la stagione di volo del vettore, effettua indagini intensive nell'area colpita da incendio o da tempesta prelevando campioni dei vettori e analizzandoli per accertare la presenza del nematode del pino e in caso di conferma effettua indagini sulle piante sensibili situate nell'area circostante, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante che mostrano segni o sintomi della presenza del nematode del pino o dei suoi vettori.»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

Gli Stati membri effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone infestate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. Tali indagini si concentrano sulle parti delle zone infestate adiacenti alle zone cuscinetto, al fine di proteggere tali zone. Gli Stati membri abbattono tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell'abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e dei sui vettori.»;

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

Gli Stati membri adottano le seguenti misure nelle zone cuscinetto:

a)

gli Stati membri effettuano, durante e al di fuori della stagione di volo del vettore, indagini sulle piante sensibili nelle zone cuscinetto, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. Essi effettuano inoltre indagini sul vettore del nematode del pino durante la stagione di volo. Tali indagini prestano particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta, e ai vettori situati in aree in cui è probabile la presenza del nematode del pino o dove si può prevedere una manifestazione ritardata dei sintomi. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna di tali piante sensibili, compresa la corona. Le indagini sono effettuate anche sui fusti tagliati, sui residui delle operazioni di taglio e sui detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori e che si trovano in parti di zone delimitate dove non è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento delle piante sensibili;

b)

gli Stati membri, nelle zone cuscinetto interessate, identificano e abbattono tutte le piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. Essi asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell'abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore prima e durante l'abbattimento e alle seguenti condizioni:

i)

le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore sono, prima della successiva stagione di volo, abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);

ii)

le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).

Dalle piante sensibili abbattute, eccettuate le piante completamente distrutte da incendi, sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili è inferiore allo 0,02 %;

In deroga al punto ii), se uno Stato membro ritiene inopportuno l'abbattimento e la rimozione delle pianti sensibili individuate durante la stagione di volo e colpite da incendio o da tempesta, lo Stato membro interessato può decidere di procedere all'abbattimento e alla rimozione di tali piante prima dell'inizio della successiva stagione di volo. Durante tali abbattimento e rimozione le piante sensibili interessate sono distrutte sul posto o rimosse e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Se si applica tale deroga e fatta salva la lettera a), lo Stato membro interessato, durante la stagione di volo del vettore, effettua indagini intensive nell'area colpita da incendio o da tempesta prelevando campioni dei vettori e analizzandoli per accertare la presenza del nematode del pino e in caso di conferma effettua indagini sulle piante sensibili situate nell'area circostante, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante che mostrano segni o sintomi della presenza del nematode del pino;

c)

per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona cuscinetto durante la stagione di volo del vettore, di cui alla lettera b), gli Stati membri rimuovono la corteccia dai tronchi delle piante sensibili abbattute o trattano tali tronchi con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o li coprono con una rete impregnata di tale insetticida immediatamente dopo l'abbattimento.

Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato è immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell'impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o coperto con una rete impregnata di tale insetticida.

I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.

In deroga al primo capoverso, se lo Stato membro ritiene inopportuno lo scortecciamento, il trattamento con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore e la copertura con una rete impregnata di tale insetticida, il legname non scortecciato è immediatamente distrutto sul posto. Se si applica tale deroga, i residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto e il legname non scortecciato che è stato distrutto sul posto devono essere ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.».



Rettifiche

10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/116


Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )

Pagina 421, articolo 34, paragrafo 9, primo comma:

anziché:

«L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 7.»

leggasi:

«L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 7.»

Pagina 423, articolo 35, paragrafo 12, primo comma:

anziché:

«L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4, 7 e 10.»

leggasi:

«L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 7 e 10.»