ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
8.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/373 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2017
che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8 ter, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) (2), in particolare gli articoli 4 e 6,
visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo) (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 1034/2011 (4) e (UE) n. 1035/2011 (5) stabiliscono rispettivamente i requisiti sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea e i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. I fornitori di servizi interessati sono tenuti a ottemperare a questi ultimi per poter ottenere la certificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell'articolo 8 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008. Tali regolamenti stabiliscono anche i requisiti riguardanti le autorità competenti responsabili del rilascio di detti certificati che esercitano attività di sorveglianza e controllo dell'attuazione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dell'articolo 2 e dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e degli articoli 10 e 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(2) |
I requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 servono soprattutto a implementare, in una fase iniziale, i requisiti essenziali concernenti la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea («ATM/ANS»), di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare al fine di garantire la conformità con gli articoli 8 ter e 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 e all'allegato V ter del medesimo regolamento e per consentire l'avvio delle ispezioni di standardizzazione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(3) |
Alla luce del progresso tecnico è opportuno integrare e aggiornare i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011. È opportuno inoltre precisare che, al fine di ottenere e mantenere un certificato o presentare una dichiarazione in conformità al presente regolamento, i fornitori di servizi devono attenersi, e continuare ad attenersi, a tali requisiti nonché ai requisiti essenziali di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. La coerenza tra tali requisiti e i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 965/2012 (7), (UE) n. 1178/2011 (8), (UE) n. 139/2014 (9) e (UE) 2015/340 (10) della Commissione dovrebbe essere garantita al fine di progredire verso un «approccio sistemico globale» che implica un approccio logico e coerente dal punto di vista tecnologico nei diversi settori. È pertanto opportuno fissare in un unico strumento i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 e abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011. |
(4) |
Affinché gli Stati membri acquisiscano fiducia reciproca nei loro rispettivi sistemi sono essenziali norme comuni per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi interessati. Per questo motivo, e al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e security, è pertanto opportuno rafforzare i requisiti per la fornitura di servizi e la loro sorveglianza. Ciò dovrebbe garantire la fornitura in sicurezza di servizi di alta qualità per la navigazione aerea nonché il riconoscimento reciproco dei certificati in tutta l'Unione e migliorare la libertà di circolazione e la disponibilità di tali servizi. |
(5) |
Per assicurare un approccio armonizzato alla certificazione e alla sorveglianza è opportuno coordinare le misure da attuare per la security di sistemi, componenti in uso e dati tra gli Stati membri, i blocchi funzionali di spazio aereo e la rete costituita da servizi, funzioni e prodotti offerti da fornitori di servizi, dal gestore della rete, dagli aeroporti e da altre persone che offrono l'infrastruttura necessaria per le operazioni di volo. |
(6) |
La gestione della sicurezza garantisce l'identificazione, la valutazione e la minimizzazione dei rischi di sicurezza e delle vulnerabilità a livello di security che incidono sulla sicurezza. È pertanto necessario elaborare ulteriormente i requisiti relativi alla valutazione, da parte di un'organizzazione certificata, delle modifiche del sistema funzionale in termini di sicurezza. Tali requisiti dovrebbero essere adeguati tenendo conto dell'integrazione dei requisiti relativi alla gestione delle modifiche nella struttura regolamentare comune per la sicurezza dell'aviazione civile e dell'esperienza acquisita dalle parti interessate e dalle autorità competenti in materia di sorveglianza della sicurezza. |
(7) |
È opportuno introdurre una cultura della sicurezza nel quadro dei sistemi di gestione dei fornitori di servizi in modo da promuovere la comprensione e il miglioramento di tali sistemi e allo stesso tempo riconoscere la necessità di potenziarli ulteriormente, soprattutto attraverso l'integrazione di un meccanismo affidabile di segnalazione degli eventi. |
(8) |
È opportuno specificare quali autorità sono responsabili dei compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione nei confronti dei fornitori di servizi soggetti al presente regolamento, in linea con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, e i compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia»), a norma dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 550/2004. Date la natura e l'entità dei servizi forniti, l'autorità competente per i fornitori di servizi di dati e per il gestore della rete dovrebbe essere l'Agenzia. Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, è altresì opportuno allineare i requisiti per le autorità competenti all'evoluzione dei concetti di gestione della sicurezza dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), in particolare per quanto riguarda l'introduzione di un sistema di gestione delle autorità, nonché l'attuazione del programma nazionale di sicurezza e la garanzia di coordinamento tra tali autorità. |
(9) |
È opportuno chiarire che, nell'ambito dell'esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero essere indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi; un'adeguata separazione di tali autorità da detti fornitori dovrebbe essere garantita almeno a livello funzionale in modo da evitare ogni possibile conflitto di interesse. Lo scopo è quello di garantire l'obiettività e l'imparzialità delle autorità e di assicurare un'elevata qualità nello svolgimento dei compiti loro assegnati a norma del presente regolamento. |
(10) |
L'Agenzia dovrebbe istituire una banca dati delle informazioni utili relative alle autorità competenti, in modo da facilitare le ispezioni di standardizzazione delle autorità competenti e il coordinamento con le stesse, nonché sostenere la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti. |
(11) |
Al fine di garantire che i requisiti per i fornitori di servizi stabiliti nel presente regolamento siano rispettati in ogni momento e che le autorità competenti possano esercitare effettivamente i propri compiti a norma del presente regolamento, conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 549/2004, a tali autorità dovrebbero essere concessi determinati poteri di indagine, oltre alla possibilità di svolgere le ispezioni e le indagini di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004 e all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. È opportuno chiarire che tali poteri dovrebbero essere esercitati in conformità alle norme nazionali applicabili in materia, tenendo nella dovuta considerazione una serie di elementi specifici che mirano ad assicurare un giusto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi coinvolti nel caso specifico. |
(12) |
Il personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo alle dipendenze di un fornitore di servizi o del gestore della rete dovrebbe essere sottoposto a un sistema armonizzato di addestramento e di valutazione delle competenze. Il fornitore di servizi o il gestore della rete dovrebbe altresì garantire che il personale delle organizzazioni appaltatrici sia adeguatamente qualificato. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere disposizioni dettagliate in materia di addestramento e valutazione delle competenze di detto personale. |
(13) |
Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero rispecchiare lo stato dell'arte in materia di sicurezza aerea, comprese le migliori pratiche e il progresso tecnico e scientifico nel settore dei servizi meteorologici. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere basato sulle norme e sulle pratiche raccomandate applicabili dell'ICAO, in particolare l'allegato 3 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale sottoscritta a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «Convenzione di Chicago») relativo al «Servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale», e allo stesso tempo poggiare sulle esperienze in tema di fornitura di servizi meteorologici acquisite a livello di Unione e mondiale, nonché assicurare la proporzionalità alle dimensioni, al tipo e alla complessità strutturale del fornitore di servizi meteorologici. |
(14) |
È auspicabile che siano stabiliti requisiti comuni per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi di dati al fine di assicurare che i fornitori di dati aeronautici destinati all'impiego su aeromobili elaborino i dati in una maniera appropriata, che soddisfi i requisiti degli utenti dello spazio aereo e consenta operazioni sicure di navigazione basata su requisiti di prestazione. |
(15) |
All'industria aeronautica e alle autorità competenti degli Stati membri dovrebbe essere concesso un tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo istituito dal presente regolamento e per sostituire i certificati rilasciati prima della data di applicazione dello stesso. |
(16) |
Al fine di garantire la coerenza con il regolamento (UE) n. 965/2012, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero tuttavia essere applicate ai fornitori di servizi di dati già a partire da una data anteriore. Tali fornitori di servizi dovrebbero inoltre avere la possibilità di richiedere e ottenere, su base volontaria, i certificati pertinenti già a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, affinché possano beneficiare, in quanto entità non soggette al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 ma soggette invece alla pratica del rilascio di lettere di accettazione volontarie dell'Agenzia, di un'applicazione anticipata del presente regolamento e del reciproco riconoscimento di tali certificati. L'applicazione anticipata del presente regolamento per quanto riguarda i fornitori di servizi di dati esonererebbe inoltre gli operatori aerei dalla loro responsabilità di sorveglianza quando danno in appalto i servizi a tali fornitori, purché il fornitore in questione sia in possesso della certificazione per banche dati aeronautiche. Qualora il fornitore di servizi si avvalga di tale possibilità, dovrebbe essere sottoposto alle prescrizioni del presente regolamento ai fini dell'ottenimento del certificato e continuare ad essere sottoposto a tali prescrizioni anche in seguito. Considerata tale possibilità per i fornitori di servizi di dati, le pertinenti disposizioni del presente regolamento che riguardano l'autorità competente nei confronti di tali fornitori, in questo caso solo l'Agenzia, dovrebbero essere applicate già a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(17) |
Le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (11) dovrebbero essere integrate con aspetti relativi alla fornitura di servizi di traffico aereo al fine di garantire la coerenza della fornitura di servizi con le azioni dei piloti e del personale impegnato nei servizi di traffico aereo e con i requisiti di tale regolamento. |
(18) |
L'accettabilità in termini di sicurezza di qualsiasi modifica proposta da un fornitore di servizi dovrebbe essere valutata in base a un'analisi dei rischi presentati da tale modifica al suo sistema funzionale, differenziando tra criteri di valutazione oggettivi quantitativi o qualitativi, o una combinazione di entrambi, da determinare a livello locale. |
(19) |
Per garantire la coerenza e agevolare l'applicazione è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 482/2008 (12) della Commissione e di conseguenza abrogare lo stesso regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione. |
(20) |
I requisiti di cui agli articoli 12 e 21 e l'allegato VI del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (13) dovrebbero essere integrati nel presente regolamento per assicurare un approccio armonizzato a tutti i fornitori di servizi. Di conseguenza tali disposizioni dovrebbero essere soppresse. |
(21) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1377 della Commissione (14), non ancora applicabile, contiene numerosi errori. Al fine di eliminare tali errori e al contempo garantire la necessaria chiarezza giuridica è opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1377 nella sua interezza e sostituirlo con le norme stabilite nel presente regolamento. |
(22) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa requisiti comuni per:
1. |
la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale, con particolare riferimento alle persone fisiche o giuridiche che forniscono tali servizi e funzioni; |
2. |
le autorità competenti e i soggetti riconosciuti che agiscono per proprio conto e svolgono compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione nei confronti dei fornitori dei servizi e delle funzioni di cui al punto (1). |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I e le definizioni che seguono:
1. |
le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione della definizione di «certificato» di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 549/2004; |
2. |
«fornitore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce funzioni o servizi di ATM/ANS di cui all'articolo 3, lettera q), del regolamento (CE) n. 216/2008, o altre funzioni della rete ATM, singolarmente o combinati per il traffico aereo generale; |
3. |
«gestore della rete»: l'organismo istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 e incaricato dello svolgimento delle mansioni previste da detto articolo e dagli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 677/2011; |
4. |
«servizio paneuropeo»: un'attività progettata e stabilita per gli utenti della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio di applicazione del trattato; |
5. |
«fornitore di servizi di dati (fornitore DAT)»: un'organizzazione che sia:
|
Articolo 3
Fornitura di ATM/ANS e di funzioni della rete ATM
1. Gli Stati membri garantiscono che gli opportuni ATM/ANS e funzioni della rete ATM siano forniti a norma del presente regolamento e in modo tale da facilitare il traffico aereo generale, tenendo conto delle considerazioni in materia di sicurezza e di circolazione.
2. Se gli Stati membri adottano disposizioni supplementari per integrare il presente regolamento in merito a eventuali questioni lasciate alla loro discrezione a norma del presente regolamento, tali disposizioni sono conformi alle norme e alle pratiche raccomandate di cui alla convenzione di Chicago. Qualora sia fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 38 della convenzione di Chicago, oltre a informare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, gli Stati membri notificano all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») le ulteriori disposizioni adottate e la relativa motivazione al più tardi due mesi dopo la loro adozione.
3. Gli Stati membri pubblicano, in conformità alla convenzione di Chicago, queste disposizioni complementari attraverso le rispettive pubblicazioni di informazione aeronautica.
4. Nel caso in cui uno Stato membro decida di organizzare la fornitura di specifici servizi di traffico aereo in un ambiente competitivo, tale Stato membro adotta tutte le misure appropriate per garantire che i fornitori di tali servizi non adottino un comportamento che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, né un comportamento equivalente allo sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi del vigente diritto nazionale e dell'Unione.
Articolo 4
Autorità competente per la certificazione, la sorveglianza e il controllo dell'attuazione
1. L'autorità competente responsabile del rilascio dei certificati ai fornitori di servizi, dell'attestazione del ricevimento delle dichiarazioni presentate dai fornitori di servizi di informazioni di volo di cui all'articolo 7, se del caso, nonché della sorveglianza e del controllo dell'attuazione nei confronti di tali fornitori di servizi è l'autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004, dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica che richiede il certificato o che presenta la dichiarazione ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, salvo qualora a norma dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 l'autorità competente sia l'Agenzia.
Ai fini del presente regolamento i fornitori di servizi di dati e il gestore della rete sono considerati fornitori di servizi paneuropei per i quali, a norma dell'articolo 22 bis, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008, l'autorità competente è l'Agenzia.
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 soddisfano i requisiti di cui all'allegato II.
3. Nei casi in cui uno dei fornitori di servizi in questione sia un'organizzazione per la quale l'autorità competente è l'Agenzia, le autorità competenti degli Stati membri interessati si coordinano con l'Agenzia al fine di garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui ai all'allegato II, punto ATM/ANS.AR.A.005b), punti da 1 a 3, nelle seguenti circostanze alternative:
a) |
se i fornitori di servizi forniscono servizi riferiti a blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo soggetto alla responsabilità di più di uno Stato membro, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004; |
b) |
se i fornitori di servizi forniscono servizi transfrontalieri di navigazione aerea di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004. |
4. Se uno Stato membro ha designato o istituito più di un'autorità competente conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 o all'articolo 2, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 550/2004 per svolgere i compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, esso assicura che gli ambiti di competenza di ogni singola autorità siano chiaramente definiti in termini di responsabilità e limiti geografici e di spazio aereo. In tal caso dette autorità instaurano un coordinamento tra loro, sulla base di accordi scritti, onde garantire una sorveglianza e un controllo dell'attuazione efficaci nei confronti di tutti i fornitori di servizi cui hanno rilasciato certificati o, se del caso, che hanno presentato loro dichiarazioni.
5. Nell'ambito dell'esercizio dei compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti sono indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra le autorità competenti e i fornitori di servizi. In questo contesto gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino i loro poteri con imparzialità e trasparenza.
6. Gli Stati membri e, laddove l'autorità competente sia l'Agenzia, la Commissione garantiscono che le rispettive autorità competenti non consentano al proprio personale di partecipare alle attività di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione attribuite a detta autorità a norma del presente regolamento qualora vi sia motivo di ritenere che tale coinvolgimento potrebbe comportare, direttamente o indirettamente, un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario.
7. L'Agenzia mantiene una banca dati delle informazioni di contatto delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. A tal fine gli Stati membri comunicano all'Agenzia i nominativi e gli indirizzi delle rispettive autorità competenti e ogni loro successiva modifica.
8. Gli Stati membri e, laddove l'autorità competente sia l'Agenzia, la Commissione stabiliscono le risorse necessarie e le capacità richieste alle autorità competenti per l'esercizio dei loro compiti, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 549/2004 e dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui una valutazione effettuata dalle rispettive autorità competenti per determinare le risorse necessarie per l'esercizio dei loro compiti nell'ambito del presente regolamento.
Articolo 5
Poteri dell'autorità competente di cui all'articolo 4
1. Se necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, alle autorità competenti è conferito il potere di:
a) |
chiedere ai fornitori di servizi soggetti alla loro vigilanza di fornire tutte le informazioni necessarie; |
b) |
chiedere a qualsiasi rappresentante, dirigente o altro membro del personale di tali fornitori di servizi di fornire oralmente delucidazioni in merito a qualsiasi fatto, documento, soggetto, procedura o altro oggetto pertinente ai fini della sorveglianza del fornitore di servizi; |
c) |
accedere a tutti i locali e terreni, compresi i siti operativi, e mezzi di trasporto di tali fornitori di servizi; |
d) |
esaminare qualsiasi documento, registrazione o dato in possesso di tali fornitori di servizi o a loro accessibile, farne copia o prelevarne stralci, indipendentemente dal supporto sul quale sono archiviate le informazioni; |
e) |
effettuare audit, valutazioni, indagini e ispezioni nei confronti di tali fornitori di servizi. |
2. Se necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti possono inoltre esercitare i poteri di cui al paragrafo 1 in relazione alle organizzazioni appaltatrici soggette alla sorveglianza dei fornitori di servizi, conformemente al punto ATM/ANS.OR.B.015 dell'allegato III.
3. I poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono esercitati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha luogo l'attività in questione e al principio di proporzionalità, tenendo in debita considerazione la necessità di assicurare l'effettivo esercizio di tali poteri, e i diritti e gli interessi legittimi dei fornitori di servizi e di eventuali terzi. Se il diritto nazionale applicabile richiede un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione per accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1, lettera c), i poteri ad essa collegati sono esercitati soltanto una volta ottenuta detta autorizzazione preventiva.
Nell'esercitare i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente si accerta che i membri del suo personale e, se del caso, eventuali altri esperti coinvolti nelle attività in questione siano debitamente autorizzati.
4. Le autorità competenti adottano o avviano qualsiasi misura attuativa appropriata necessaria per garantire che i fornitori di servizi ai quali hanno rilasciato certificati o, se del caso, che hanno presentato dichiarazioni all'autorità competente rispettino e continuino a rispettare i requisiti del presente regolamento.
Articolo 6
Fornitori di servizi
Ai fornitori di servizi è rilasciato un certificato ed essi hanno il diritto di esercitare le attribuzioni concesse nell'ambito di tale certificato a condizione che rispettino e continuino a rispettare, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, anche i seguenti requisiti:
a) |
per tutti i fornitori di servizi, i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparti A e B, e all'allegato XIII (parte PERS). |
b) |
per i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), anche i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparte C; |
c) |
per i fornitori di servizi di navigazione aerea, i fornitori di servizi di gestione del flusso di traffico aereo e i gestori della rete, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), anche i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparte D; |
d) |
per i fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e c), anche i requisiti di cui all'allegato IV (parte ATS); |
e) |
per i fornitori di servizi meteorologici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato V (parte MET); |
f) |
per i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato VI (parte AIS); |
g) |
per i fornitori di servizi di dati, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato VII (parte DAT); |
h) |
per i fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato VIII (parte CNS); |
i) |
per i fornitori di servizi di gestione del flusso di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato IX (parte ATFM); |
j) |
per i fornitori di servizi di gestione dello spazio aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato X (parte ASM); |
k) |
per i fornitori di servizi di progettazione di procedure, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato XI (parte ASD), qualora tali requisiti siano adottati dalla Commissione; |
l) |
per i gestori della rete, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato XII (parte NM); |
Articolo 7
Dichiarazione dei fornitori di servizi di informazione di volo
Qualora gli Stati membri consentano ai fornitori di servizi di informazioni volo di dichiarare di possedere la capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, tali fornitori soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, anche i requisiti di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.A.015, del presente regolamento.
Articolo 8
Certificati esistenti
1. I certificati rilasciati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento.
2. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al paragrafo 1 con certificati conformi al formato stabilito nell'allegato II, appendice 1, entro il 1o gennaio 2021.
Articolo 9
Abrogazione e modifica
1. Il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 sono abrogati.
2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1377 è abrogato.
3. Gli articoli 12 e 21 e l'allegato VI del regolamento (UE) n. 677/2011 sono soppressi.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 gennaio 2020.
Tuttavia:
1. |
l'articolo 9 paragrafo 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; |
2. |
per quanto riguarda l'Agenzia, l'articolo 4, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 8, e l'articolo 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; |
3. |
per quanto riguarda i fornitori di servizi di dati, l'articolo 6 si applica in ogni caso a decorrere dal 1o gennaio 2019 e, qualora tale fornitore richieda e ottenga un certificato a norma di tale articolo 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(3) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23).
(6) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44, del 14.2.2014, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63, del 6.3.2015, pag. 1).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5).
(13) Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1377 della Commissione, del 4 agosto 2016, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi e la sorveglianza nella gestione del traffico aereo, nei servizi di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 226 del 19.8.2016, pag. 1).
ALLEGATO I
DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEGLI ALLEGATI DA II A XIII
(Parte relativa alle DEFINIZIONI)
Ai fini degli allegati da II a XIII si intende per:
1. «metodi accettabili di rispondenza (AMC)»: norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative;
2. «lavoro aereo»: operazione di un aeromobile utilizzato per servizi specialistici, ad esempio in agricoltura, costruzione, fotografia, rilevamenti topografici, ricognizioni nonché attività di pattugliamento, ricerca e soccorso o servizi di pubblicità aerea;
3. «sommario climatologico di aeroporto»: sintesi concisa di specifici elementi meteorologici in un dato aeroporto basata su dati statistici;
4. «tabella climatologica di aeroporto»: tabella contenente i dati statistici sulla frequenza di uno o più elementi meteorologici osservata in un dato aeroporto;
5. «altitudine dell'aeroporto»: l'altitudine del punto più alto dell'area di atterraggio;
6. «servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS)»: servizio di informazioni di volo e servizio di allarme per il traffico aeroportuale in un dato aeroporto;
7. «ufficio meteorologico aeroportuale»: ufficio incaricato di fornire servizi meteorologici per l'aeroporto;
8. «avviso di aeroporto»: informazione emessa da un ufficio meteorologico aeroportuale riguardante la presenza effettiva o prevista di determinate condizioni meteorologiche che potrebbero avere ripercussioni negative per gli aeromobili a terra, compresi gli aeromobili parcheggiati e le installazioni e i servizi aeroportuali;
9. «dati aeronautici»: rappresentazione formale dei fatti, dei concetti o delle istruzioni aeronautiche, adeguata ai fini della comunicazione, dell'interpretazione o del trattamento;
10. «banca dati aeronautici»: raccolta di dati aeronautici organizzati e ordinati in una serie strutturata, archiviata in formato elettronico, valida per un periodo definito e aggiornabile.
11. «servizio fisso aeronautico (AFS)»: servizio di telecomunicazioni tra punti fissi specificati, fornito primariamente per la sicurezza della navigazione aerea e per il regolare, efficiente ed economico esercizio dei servizi aerei.
12. «rete del servizio fisso delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)»: sistema mondiale di circuiti fissi aeronautici, costituiti come parte dell'AFS, per lo scambio di messaggi e/o dati digitali tra stazioni aeronautiche fisse dotate di sistemi di comunicazione uguali o compatibili;
13. «informazioni aeronautiche»: informazioni derivanti dall'assemblaggio, dall'analisi e dalla formattazione dei dati aeronautici;
14. «dati di mappatura degli aeroporti»: dati raccolti allo scopo di redigere informazioni di mappatura degli aeroporti;
15. «banca dati di mappatura degli aeroporti (AMDB)»: raccolta di dati di mappatura degli aeroporti organizzati e ordinati in una serie strutturata;
16. «stazione meteorologica aeronautica»: stazione istituita allo scopo di effettuare osservazioni e riporti meteorologici a supporto della navigazione aerea;
17. «riporto di volo»: riporto da un aeromobile in volo elaborato in conformità ai requisiti per il riporto di posizione e per i riporti operativi o meteorologici;
18. «aeromobile»: ogni macchina che può trarre sostentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo;
19. «messaggio AIRMET»: informazione emessa da un ufficio di veglia meteorologica concernente la presenza, effettiva o prevista, e lo sviluppo nello spazio e nel tempo di determinati fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni a bassa quota degli aeromobili, e che non erano precedentemente inclusi nei bollettini emessi per i voli a bassa quota sulla regione informazioni volo di pertinenza o su un suo settore;
20. «personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo (ATSEP)»: il personale tecnico autorizzato che ha la competenza per poter condurre, manutenere oppure togliere e rimettere in servizio operativo apparecchiature del sistema funzionale;
21. «ente dei servizi di traffico aereo»: espressione generica che indica indifferentemente un «ente di controllo del traffico aereo», un «centro informazioni volo», un «ente informazioni volo aeroportuale» o un «ufficio informazioni dei servizi di traffico aereo»;
22. «aeroporto alternato»: un aeroporto verso il quale un aeromobile può procedere quando diventa impossibile o sconsigliabile proseguire il volo verso o atterrare sull'aeroporto di atterraggio previsto, che dispone dei servizi e delle infrastrutture necessari, che può soddisfare i requisiti di prestazione dell'aeromobile e che è operativo all'orario previsto di utilizzo;
23. «metodi alternativi di rispondenza (AltMOC)»: metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative per i quali non sono stati adottati dall'Agenzia AMC corrispondenti;
24. «altitudine»: distanza verticale di un livello, un punto o un oggetto considerato come punto, misurata sul livello medio marino;
25. «centro di controllo di area (ACC)»: ente istituito per fornire il servizio di controllo del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di controllo sotto la propria giurisdizione;
26. «previsione d'area per voli a bassa quota»: una previsione dei fenomeni meteorologici per una regione informazioni volo o un suo settore, che copre lo strato al di sotto del livello di volo 100 (o, nelle zone di montagna, al di sotto del livello di volo 150 o più, a seconda dei casi);
27. «navigazione d'area (RNAV)»: metodo di navigazione che permette operazioni di aeromobili su qualsiasi traiettoria di volo desiderata entro la copertura degli ausili alla navigazione installati a terra o nello spazio o nei limiti di capacità di sistemi di navigazione autonomi, o una combinazione di entrambi;
28. «motivazione»: affermazione sostenuta attraverso deduzioni tratte da una serie di prove.
29. «ASHTAM»: serie speciale di NOTAM che servono a notificare, in un formato specifico, un cambiamento nell'attività di un vulcano, un'eruzione vulcanica e/o una nube di cenere vulcanica che sia rilevante per le operazioni degli aeromobili;
30. «funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM)»: funzioni svolte dal gestore della rete a norma del regolamento (UE) n. 677/2011;
31. «audit»: procedura sistematica, indipendente e documentata per l'ottenimento di prove oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti siano rispettati;
32. «fonte autorevole»:
(a) |
un'autorità dello Stato, o |
(b) |
un'organizzazione ufficialmente riconosciuta dall'autorità dello Stato per la produzione e/o pubblicazione di dati e che soddisfa i requisiti di qualità dei dati (DQR) specificati da detto Stato; |
33. «sistema di osservazione automatico»: sistema di osservazione che misura, ricava e riporta tutti gli elementi necessari senza interazione umana;
34. «organizzazione aeronautica»: ente, organizzazione o persona, diverso dal fornitore di servizi di cui al presente regolamento, interessato da un servizio prestato da un fornitore o che abbia influenza su di esso.
35. «pausa (break)»: periodo di tempo compreso nel periodo di servizio in cui il controllore del traffico aereo può riposare e non è tenuto a svolgere alcuna mansione;
36. «applicazione certificata per aeromobili»: applicazione software approvata dall'Agenzia come parte dell'aeromobile a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 216/2008;
37. «nube operativamente significativa»: nube con altezza della base al di sotto di 1 500 m (5 000 ft) o al di sotto del valore più elevato di altitudine minima di settore, qualora quest'ultima fosse maggiore, oppure cumulonembo o cumulo torreggiante a prescindere dall'altezza della loro base;
38. «trasporto aereo commerciale»: l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o altro titolo oneroso;
39. «area di controllo»: spazio aereo controllato che si estende verso l'alto da un limite specificato al di sopra la superficie terrestre;
40. «stress da evento critico»: il manifestarsi di reazioni insolite e/o estremamente emotive, sul piano fisico e/o comportamentale in un individuo in seguito ad un evento o un incidente;
41. «qualità dei dati»: il grado o livello di certezza che i dati forniti possiedano i requisiti definiti dall'utente in termini di accuratezza, risoluzione, integrità (o livello di certezza equivalente), tracciabilità, tempestività, completezza e formato;
42. «requisiti di qualità dei dati (DQR)»: elenco delle caratteristiche dei dati (ovvero accuratezza, risoluzione e integrità (o livello di certezza equivalente), tracciabilità, tempestività, completezza e formato) necessarie ad accertare che i dati siano compatibili con l'uso previsto;
43. «alternato alla destinazione»: aeroporto alternato sul quale un aeromobile sarebbe in grado di atterrare qualora diventasse impossibile o sconsigliabile atterrare sull'aeroporto di atterraggio previsto;
44. «servizio»: qualsiasi mansione che il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo richieda al controllore del traffico aereo di eseguire;
45. «periodo di servizio»: periodo che inizia nel momento in cui il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo richiede al controllore del traffico aereo di presentarsi, di essere disponibile o di prendere servizio e che termina quando il controllore del traffico aereo cessa il servizio;
46. «altitudine»: distanza verticale di un punto o di un livello, posto o fissato su una superficie terrestre, misurata sul livello medio marino;
47. «alternato in rotta»: aeroporto alternato sul quale un aeromobile sarebbe in grado di atterrare qualora si rendesse necessaria una deviazione durante la rotta;
48. «affaticamento»: lo stato fisiologico di una riduzione della capacità di prestazioni fisiche o mentali derivante dalla privazione di sonno o da stati di veglia prolungati, dalla fase circadiale o dal carico di lavoro (attività mentale e/o fisica) che possono alterare lo stato di vigilanza e la capacità di un individuo di svolgere le proprie mansioni in sicurezza;
49. «documentazione di volo»: documenti, tra cui grafici o moduli, contenenti informazioni meteorologiche di volo;
50. «centro informazioni volo (FIC)»: ente istituito per fornire il servizio di informazioni volo ed il servizio di allarme;
51. «regione informazioni volo (FIR)»: spazio aereo di dimensioni definite nel quale sono forniti servizi di informazioni di volo e servizi di allarme;
52. «livello di volo (FL)»: superficie di pressione atmosferica costante riferita al valore standard di 1 013,2 hPa e separata da altre analoghe superfici da specifici intervalli di pressione;
53. «prova in volo»: volo effettuato per la fase di sviluppo di un nuovo progetto (aeromobili, sistemi di propulsione, parti e pertinenze); volo effettuato per dimostrare la conformità alla base di certificazione o al progetto di tipo di un aeromobile proveniente dalla linea di produzione; volo destinato a sperimentare nuovi concetti di progettazione che richiedono manovre non convenzionali o profili per i quali potrebbe essere possibile uscire dall'inviluppo già approvato dell'aeromobile; oppure volo di addestramento per l'esecuzione di uno dei voli qui elencati;
54. «previsione»: descrizione di condizioni meteorologiche previste per uno specifico orario o periodo e per una specifica area o porzione di spazio aereo;
55. «previsione per il decollo»: previsione per un determinato periodo di tempo, preparata da un ufficio meteorologico aeroportuale, che contiene informazioni sulle condizioni previste sul complesso delle piste per quanto riguarda la direzione e la velocità del vento in superficie e le loro eventuali variazioni, la temperatura, la pressione (QNH) e qualsiasi altro elemento, come convenuto a livello locale;
56. «sistema funzionale»: la combinazione di procedure, risorse umane e apparecchiature, ivi compresi hardware e software, organizzate per svolgere una funzione nel contesto ATM/ANS e altre funzioni della rete ATM;
57. «aviazione generale»: tutti gli utilizzi di un aeromobile nel settore dell'aviazione civile diversi dal trasporto aereo commerciale e dal lavoro aereo;
58. «dati relativi ai punti di griglia in formato digitale»: dati meteorologici informatizzati relativi a una serie di punti distribuiti regolarmente su un grafico, per la trasmissione da un computer meteorologico a un altro in un formato codificato adatto al trattamento elettronico;
59. «materiale esplicativo»: materiale non vincolante elaborato dall'Agenzia che aiuta a definire il significato di un requisito o di una specifica e che viene utilizzato per facilitare l'interpretazione del regolamento (CE) n. 216/2008, delle relative norme attuative e degli AMC;
60. «previsioni globali su griglia»: previsione dei valori attesi di elementi meteorologici su una griglia globale con una determinata risoluzione orizzontale e verticale;
61. «pericolo»: qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa avere un effetto dannoso;
62. «altezza»: la distanza verticale di un livello, un punto o un oggetto considerato come punto, misurata da uno specifico dato di riferimento;
63. «livello»: espressione generica relativa alla posizione verticale di un aeromobile in volo e che indica indifferentemente altezza, altitudine o livello di volo;
64. «riporto regolare locale»: riporto meteorologico emesso a intervalli fissi, destinato alla sola divulgazione nell'aeroporto di origine in cui sono state effettuate le osservazioni;
65. «riporto speciale locale»: riporto meteorologico emesso conformemente ai criteri stabiliti per le osservazioni speciali, destinato alla sola divulgazione nell'aeroporto di origine in cui sono state effettuate le osservazioni;
66. «bollettino meteorologico»: un testo comprendente informazioni meteorologiche precedute da un titolo appropriato;
67. «informazione meteorologica»: riporto, analisi, previsione meteorologica e qualsiasi altra indicazione relativa alle condizioni meteorologiche effettive o previste;
68. «osservazione meteorologica»: misurazione e/o valutazione di uno o più elementi meteorologici;
69. «riporto meteorologico»: descrizione delle condizioni meteorologiche osservate relative a uno specifico orario e luogo;
70. «satellite meteorologico»: satellite artificiale terrestre che effettua osservazioni meteorologiche per la trasmissione alla terra;
71. «ufficio di veglia meteorologica»: ufficio di monitoraggio delle condizioni meteorologiche che influiscono sulle operazioni di volo e forniscono informazioni riguardanti la presenza effettiva o prevista di determinati fenomeni meteorologici lungo la rotta, pericoli naturali o altri rischi che possono inficiare la sicurezza delle operazioni degli aeromobili entro un determinato ambito di competenza;
72. «altitudine minima di settore (MSA)»: la più bassa altitudine utilizzabile che permette una separazione minima di 300 m (1 000 ft) al di sopra di ogni oggetto collocato in un'area circolare di 46 km (25 NM) di raggio e avente per centro un punto significativo, un punto di riferimento dell'aeroporto (ARP) o un punto di riferimento dell'eliporto (HRP);
73. «NOTAM»: notifica distribuita tramite mezzi di telecomunicazione, contenente informazioni relative all'istituzione, alla condizione o alla modifica di strutture, servizi, procedure o pericoli aeronautici, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo;
74. «ostacolo»: tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che:
(a) |
sono situati su un'area destinata al movimento in superficie di aeromobili; oppure |
(b) |
si estendono al di sopra di una superficie definita a protezione degli aeromobili in volo; oppure |
(c) |
si trovano all'esterno delle summenzionate superfici e sono ritenuti un pericolo per la navigazione aerea; |
75. «OPMET»: informazioni meteorologiche operative destinate all'uso per la pianificazione pre-volo ed in volo delle operazioni di volo;
76. «banca dati OPMET»: banca dati istituita per archiviare e rendere disponibili a livello internazionale informazioni meteorologiche operative destinate all'uso aeronautico;
77. «attività vulcanica pre-eruttiva»: attività vulcanica anomala e/o crescente che potrebbe presagire un'eruzione vulcanica;
78. «visibilità prevalente»: massimo valore della visibilità, osservato in accordo con la definizione di «visibilità», raggiunto in almeno mezzo giro di orizzonte o entro almeno la metà della superficie dell'aeroporto. Tali aree possono includere settori contigui o non contigui.
79. «uso improprio di sostanze psicoattive»: uso di una o più sostanze psicoattive da parte di una persona in modo tale da:
(a) |
costituire un pericolo diretto per chi le usa o metta in pericolo la vita, la salute od il benessere di terzi; e/o |
(b) |
provocare o peggiorare un problema o disturbo professionale, sociale, mentale o fisico; |
80. «carta di previsione»: previsione meteorologica di uno o più elementi meteorologici per uno specifico orario o periodo e per una determinata superficie o porzione di spazio aereo, rappresentata graficamente su una mappa;
81. «sostanze psicoattive»: alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altre sostanze psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad esclusione di caffeina e tabacco;
82. «centro di coordinamento soccorso (RCC)»: ente responsabile di promuovere una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e soccorso e di coordinare la condotta delle operazioni di ricerca e soccorso entro una regione di ricerca e soccorso.
83. «periodo di riposo»: periodo di tempo continuativo e definito, successivo e/o precedente a un servizio, durante il quale un controllore del traffico aereo è libero da qualsiasi tipo di servizio;
84. «sistema di turni»: la struttura dei turni di servizio e dei periodi di riposo dei controllori del traffico aereo in conformità dei requisiti giuridici e operativi;
85. «rischio»: combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto;
86. «pista»: area rettangolare definita su un aeroporto su terra predisposta per l'atterraggio e il decollo degli aeromobili;
87. «portata visuale di pista (RVR)»: distanza fino alla quale il pilota di un aeromobile posizionato sull'asse pista può vedere la segnaletica orizzontale o le luci di bordo pista o di asse pista;
88. «direttiva di sicurezza»: documento rilasciato o adottato da un'autorità competente che impone l'adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale o ne limita l'uso operativo al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa;
89. «sistema di gestione della sicurezza (SMS)»: approccio sistematico alla gestione della sicurezza, comprese le necessarie strutture organizzative, responsabilità, politiche e procedure;
90. «unità di servizi di ricerca e soccorso»: espressione generica che indica, a seconda dei casi, un centro di coordinamento di soccorso, un sottocentro di soccorso o una postazione di allarme.
91. «osservatorio vulcanologico selezionato»: fornitore, selezionato dall'autorità competente, che osserva l'attività di un vulcano o di un gruppo di vulcani e mette tali osservazioni a disposizione di un elenco concordato di destinatari del settore dell'aviazione;
92. «sistema di osservazione semiautomatico»: un sistema di osservazione che consente il potenziamento degli elementi misurati e che richiede l'intervento umano per l'emissione dei riporti pertinenti;
93. «SIGMET»: informazione riguardante fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni di volo;
94. «messaggio SIGMET»: informazione emessa da un ufficio di veglia meteorologica riguardante la presenza o la prevista presenza di specifici fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni di volo e l'evoluzione di tali fenomeni nel tempo e nello spazio;
95. «riporto di volo speciale»: riporto meteorologico da un aeromobile emesso conformemente ai criteri basati sulle osservazioni compiute durante il volo;
96. «stress»: l'esito dell'esperienza vissuta da una persona di fronte a una potenziale causa («fattore stressante») di alterazione delle prestazioni umane. L'esperienza del fattore stressante può avere sulle singole prestazioni un effetto negativo (angoscia), neutro o positivo (eustress), in base alla percezione del singolo e alla sua capacità di gestire il fattore stressante;
97. «addestramento specifico per l'abilitazione alle famiglie di sistemi e apparecchiature»: addestramento inteso a impartire conoscenze e competenze specifiche relative al sistema e alle apparecchiature, mirato all'acquisizione di competenze operative;
98. «dati su misura»: dati aeronautici forniti dall'operatore aereo o dal fornitore DAT per conto dell'operatore aereo e prodotti per lo stesso operatore aereo per l'utilizzo operativo designato;
99. «aeroporto alternato al decollo»: un aeroporto alternato sul quale un aeromobile può atterrare se ciò dovesse rendersi necessario subito dopo il decollo e non fosse possibile usare l'aeroporto di partenza;
100. «previsioni di aeroporto (TAF)»: breve comunicato sulle condizioni meteorologiche previste in un aeroporto per un determinato periodo;
101. «terreno»: superficie terrestre con tutte le sue caratteristiche naturali come montagne, colline, crinali, valli, corpi idrici, nevi e ghiacciai perenni, ad esclusione degli ostacoli;
102. «soglia»: inizio del tratto di pista utilizzabile per l'atterraggio;
103. «zona di contatto»: porzione di pista, oltre la soglia, ove è previsto il primo contatto dei velivoli in atterraggio;
104. «ciclone tropicale»: espressione generica che indica un ciclone non frontale a scala sinottica che si origina su acque tropicali o sub-tropicali con attività convettiva organizzata e circolazione ciclonica ben definita;
105. «centro avvisi cicloni tropicali (TCAC)»: centro meteorologico che fornisce avvisi agli uffici di veglia meteorologica, ai centri mondiali di previsione d'area e alle banche dati internazionali OPMET, per quanto riguarda la posizione e la previsione della direzione e della velocità di movimento, la pressione centrale e il vento massimo al suolo dei cicloni tropicali;
106. «visibilità»: visibilità ai fini aeronautici, definita come il maggiore fra i seguenti valori:
(a) |
la massima distanza alla quale un oggetto nero di adeguate dimensioni, posto in prossimità del suolo, può essere visto e riconosciuto contro uno sfondo luminoso; |
(b) |
la massima distanza alla quale una luce di circa 1 000 candele può essere vista e riconosciuta contro uno sfondo non illuminato; |
107. «centro avvisi cenere vulcanica (VAAC)»: centro meteorologico che fornisce avvisi agli uffici di veglia meteorologica, ai centri di controllo di area, ai centri informazioni volo, ai centri mondiali di previsioni d'area e alle banche dati internazionali OPMET per quanto riguarda l'estensione laterale e verticale e le previsioni di spostamento delle ceneri vulcaniche nell'atmosfera in seguito a eruzioni vulcaniche;
108. «centri mondiali di previsione d'area (WAFC)»: centro meteorologico deputato a preparare previsioni meteorologiche significative e previsioni in quota, in formato digitale a scala globale e a diffonderle agli Stati membri mediante gli appropriati mezzi del servizio fisso aeronautico;
109. «sistema mondiale per le previsioni d'area (WAFS)»: sistema globale mediante il quale i centri mondiali di previsioni d'area forniscono previsioni meteorologiche in rotta, in formati uniformi e standardizzati.
ALLEGATO II
REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI — SORVEGLIANZA DEI SERVIZI E ALTRE FUNZIONI DI RETE ATM
(Parte-ATM/ANS.AR)
SOTTOPARTE A — REQUISITI GENERALI
ATM/ANS.AR.A.001 Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce i requisiti per i sistemi di amministrazione e di gestione delle autorità competenti responsabili per la certificazione, la sorveglianza e il controllo dell'attuazione per quanto riguarda l'ottemperanza da parte dei fornitori di servizi ai requisiti di cui agli allegati da III a XIII a norma dell'articolo 6.
ATM/ANS.AR.A.005 Certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione
(a) |
L'autorità competente svolge compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione per quanto riguarda l'ottemperanza da parte dei fornitori di servizi ai requisiti a loro applicabili; essa controlla che i servizi siano forniti in sicurezza e verifica che siano soddisfatti tutti i requisiti applicabili. |
(b) |
Le autorità competenti individuano ed esercitano le loro responsabilità di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione in modo da assicurare che:
Le autorità competenti interessate riesaminano periodicamente l'accordo sulla sorveglianza dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi in blocchi funzionali di spazio aereo (FAB) che si estendono nello spazio aereo che è di responsabilità di più Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004 e, in caso di fornitura transfrontaliera di servizi di navigazione aerea, l'accordo relativo al reciproco riconoscimento dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, nonché l'attuazione pratica di tali accordi, in particolare alla luce delle prestazioni in materia di sicurezza dei fornitori di servizi sotto la loro supervisione. |
(c) |
L'autorità competente istituisce meccanismi di coordinamento con altre autorità competenti per la notifica di modifiche ai sistemi funzionali che riguardano fornitori di servizi sotto la sorveglianza delle altre autorità competenti. Tali accordi di coordinamento assicurano l'efficacia della selezione e del riesame delle modifiche notificate a norma del punto ATM/ANS.AR.C.025. |
ATM/ANS.AR.A.010 Documentazione delle attività di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione
L'autorità competente mette a disposizione del proprio personale i pertinenti atti legislativi, le norme, i regolamenti, le pubblicazioni tecniche e i documenti connessi affinché quest'ultimo possa svolgere le proprie mansioni e adempiere alle proprie responsabilità.
ATM/ANS.AR.A.015 Metodi di rispondenza
(a) |
L'Agenzia sviluppa metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento. Laddove siano rispettati gli AMC, sono considerati soddisfatti anche i requisiti del presente regolamento. |
(b) |
Possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) per stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento. |
(c) |
L'autorità competente stabilisce un sistema per verificare in modo coerente che tutti gli AltMOC utilizzati da essa stessa o dai fornitori di servizi soggetti alla sua sorveglianza permettano di stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento. |
(d) |
L'autorità competente valuta tutti gli AltMOC proposti da un fornitore di servizi in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.020, analizzando la documentazione fornita e, se lo ritiene necessario, procedendo a un'ispezione del fornitore di servizi. Qualora l'autorità competente ritenga che gli AltMOC siano sufficienti ad assicurare la conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, senza indugio essa:
|
(e) |
Qualora sia la stessa autorità competente a usare gli AltMOC per conseguire la conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, essa:
L'autorità competente fornisce all'Agenzia una descrizione completa degli AltMOC, incluse eventuali revisioni delle procedure pertinenti, nonché una valutazione che dimostri la conformità ai requisiti applicabili. |
ATM/ANS.AR.A.020 Informazioni all'Agenzia
(a) |
L'autorità competente informa immediatamente l'Agenzia qualora si verifichi un qualsiasi problema significativo di attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008, delle sue norme attuative o dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 nonché del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) applicabili ai fornitori di servizi. |
(b) |
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'autorità competente fornisce all'Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza estrapolate dalle segnalazioni di eventi ricevute. |
ATM/ANS.AR.A.025 Reazione immediata a un problema di sicurezza
(a) |
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014, l'autorità competente attua un sistema per raccogliere, analizzare e divulgare in maniera appropriata le informazioni relative alla sicurezza. |
(b) |
L'Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera appropriata tutte le informazioni in materia di sicurezza rilevanti ricevute dalle autorità competenti e fornisce immediatamente agli Stati membri e alla Commissione, a seconda dei casi, tutte le informazioni necessarie, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, per poter reagire tempestivamente a un problema di sicurezza che coinvolge i fornitori di servizi. |
(c) |
Al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente adotta misure adeguate per risolvere i problemi di sicurezza, inclusa la pubblicazione di direttive di sicurezza in conformità al punto ATM/ANS.AR.A.030. |
(d) |
Le misure adottate a norma della lettera c) sono immediatamente comunicate ai fornitori di servizi interessati, affinché possano adeguarvisi in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.060. L'autorità competente comunica i suddetti provvedimenti anche all'Agenzia e, nel caso in cui sia necessario un intervento congiunto, alle altre autorità competenti interessate. |
ATM/ANS.AR.A.030 Direttive di sicurezza
(a) |
Se l'autorità competente constata nell'ambito di un sistema funzionale l'esistenza di una condizione di non sicurezza che richiede una reazione immediata, essa pubblica una direttiva di sicurezza. |
(b) |
La direttiva di sicurezza è trasmessa ai fornitori di servizi interessati e contiene almeno le informazioni seguenti:
|
(c) |
L'autorità competente trasmette una copia della direttiva di sicurezza all'Agenzia e a ogni altra autorità competente interessata entro un mese dalla sua pubblicazione. |
(d) |
L'autorità competente verifica l'ottemperanza da parte dei fornitori di servizi alle direttive di sicurezza applicabili. |
SOTTOPARTE B — GESTIONE (ATM/ANS.AR.B)
ATM/ANS.AR.B.001 Sistema di gestione
(a) |
L'autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione che comprende almeno i seguenti elementi:
|
(b) |
Per ogni settore di attività incluso nel sistema di gestione, l'autorità competente nomina una o più persone che siano responsabili per la gestione delle rispettive mansioni. |
(c) |
L'autorità competente stabilisce le procedure per la partecipazione allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie e di assistenza con le altre autorità competenti interessate, tra cui lo scambio di tutti i rilievi identificati e le azioni di follow-up avviate in seguito alla certificazione e alla sorveglianza dei fornitori di servizi che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificati dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia. |
(d) |
Ai fini della standardizzazione, è messa a disposizione dell'Agenzia una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche. |
ATM/ANS.AR.B.005 Assegnazione di mansioni a soggetti riconosciuti
(a) |
L'autorità competente può assegnare a soggetti riconosciuti le proprie mansioni relative alla certificazione o alla sorveglianza di fornitori di servizi a norma del presente regolamento, ad esclusione del rilascio dei certificati stessi. Nell'assegnare tali mansioni l'autorità competente si assicura di:
|
(b) |
L'autorità competente si accerta che le procedure di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza di cui al punto ATM/ANS.AR.B.001a)4) ricoprano tutte le mansioni svolte per suo conto dal soggetto riconosciuto. |
ATM/ANS.AR.B.010 Modifiche al sistema di gestione
(a) |
L'autorità competente dispone di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere le proprie mansioni ed espletare le proprie responsabilità a norma del presente regolamento. Tale sistema permette all'autorità di adottare, a seconda dei casi, le azioni appropriate al fine di assicurare che il sistema di gestione continui ad essere adeguato ed efficace. |
(b) |
L'autorità competente aggiorna tempestivamente il proprio sistema di gestione per rispecchiare le modifiche al presente regolamento in modo da assicurare un'attuazione efficace. |
(c) |
L'autorità competente informa l'Agenzia dei cambiamenti significativi che incidono sulla sua capacità di svolgere le proprie mansioni ed espletare le proprie responsabilità a norma del presente regolamento. |
ATM/ANS.AR.B.015 Conservazione dei registri
(a) |
L'autorità competente istituisce un sistema per la conservazione dei registri che permetta un'adeguata archiviazione, l'accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:
|
(b) |
L'autorità competente mantiene un elenco di tutti i certificati rilasciati a fornitori di servizi e delle dichiarazioni ricevute dagli stessi. |
(c) |
Tutti i registri sono conservati per un periodo minimo di 5 anni dopo la cessazione della validità del certificato o dopo la revoca della dichiarazione, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. |
SOTTOPARTE C — SORVEGLIANZA, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE (ATM/ANS.AR.C)
ATM/ANS.AR.C.001 Controllo delle prestazioni in materia di sicurezza
(a) |
Le autorità competenti svolgono regolari attività di controllo e valutazione delle prestazioni in materia di sicurezza dei fornitori di servizi soggetti la loro sorveglianza. |
(b) |
Le autorità competenti utilizzano i risultati del controllo delle prestazioni in materia di sicurezza in particolare nell'ambito delle loro attività di sorveglianza basata sui rischi. |
ATM/ANS.AR.C.005 Certificazione, dichiarazione e verifica della conformità dei fornitori di servizi ai requisiti
(a) |
Nel quadro del punto ATM/ANS.AR.B.001a)1) l'autorità competente istituisce un procedimento per verificare:
|
(b) |
Il procedimento di cui alla lettera a):
|
ATM/ANS.AR.C.010 Sorveglianza
(a) |
L'autorità competente, o i soggetti riconosciuti che agiscono per suo conto, svolge attività di audit conformemente all'articolo 5. |
(b) |
Gli audit di cui alla lettera a):
|
(c) |
Sulla base degli elementi di cui dispone l'autorità competente controlla la continuità della conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi sotto la sua sorveglianza. |
ATM/ANS.AR.C.015 Programma di sorveglianza
(a) |
L'autorità competente stabilisce e aggiorna annualmente un programma di sorveglianza che tenga in considerazione la natura specifica dei fornitori di servizi, la complessità delle loro attività, i risultati delle attività di certificazione e/o di sorveglianza precedenti e che sia basato sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma comprende audit, i quali:
|
(b) |
L'autorità competente può decidere di modificare gli obiettivi e il campo di applicazione degli audit già pianificati e prevedere riesami documentali e audit supplementari se necessario. |
(c) |
L'autorità competente decide quali disposizioni, elementi, servizi, funzioni, prodotti, locali e attività sono oggetto di audit in un determinato periodo di tempo. |
(d) |
Le osservazioni e i rilievi emessi nell'ambito dell'audit in conformità al punto ATM/ANS.AR.C.050 sono documentati. Essi sono giustificati e segnalati in termini dei requisiti applicabili e delle relative modalità di attuazione su cui è stato basato l'audit. |
(e) |
Una relazione d'audit contenente i dettagli dei rilievi e delle osservazioni è elaborata e trasmessa al fornitore di servizi interessato. |
ATM/ANS.AR.C.020 Rilascio di certificati
(a) |
Secondo la procedura di cui al punto ATM/ANS.AR.C.005a), al ricevimento di una richiesta di rilascio di un certificato a un fornitore di servizi, l'autorità competente verifica la conformità del fornitore di servizi ai requisiti applicabili del presente regolamento. |
(b) |
Prima di rilasciare il certificato l'autorità competente può esigere tutti gli audit, le ispezioni o le valutazioni che ritenga necessari. |
(c) |
Il certificato è rilasciato per una durata illimitata. Le attribuzioni delle attività che il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere sono specificate nelle condizioni di fornitura del servizio allegate al certificato. |
(d) |
Laddove rimanga aperto un rilievo di livello 1, non è rilasciato alcun certificato. In circostanze eccezionali il fornitore di servizi valuta e risolve, a seconda del caso, i rilievi di livello diverso da 1; un piano d'azione correttivo per chiudere i rilievi è approvato dall'autorità competente prima del rilascio del certificato. |
ATM/ANS.AR.C.025 Modifiche
(a) |
Al ricevimento di una notifica di modifica a norma del punto ATM/ANS.OR.A.045, l'autorità competente si attiene ai punti ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 e ATM/ANS.AR.C.040. |
(b) |
Al ricevimento di una notifica di modifica a norma del punto ATM/ANS.OR.A.040a)2) che richieda una previa approvazione, l'autorità competente:
|
(c) |
Per permettere a un fornitore di servizi di modificare il proprio sistema di gestione e/o sistema di gestione della sicurezza, a seconda dei casi, senza previa approvazione conformemente al punto ATM/ANS.OR.A.040b), l'autorità competente approva una procedura che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive come tali modifiche saranno gestite e notificate. Nel processo di sorveglianza continua l'autorità competente valuta le informazioni fornite nella notifica per verificare se le azioni adottate siano conformi alle procedure approvate e ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l'autorità competente:
|
ATM/ANS.AR.C.030 Approvazione di procedure di gestione delle modifiche per i sistemi funzionali
(a) |
L'autorità competente riesamina:
|
(b) |
L'autorità competente approva le procedure, le modifiche e le deviazioni di cui alla lettera a) laddove abbia constatato che esse sono necessarie e sufficienti a dimostrare la conformità del fornitore di servizi ai punti ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 e ATS.OR.210, a seconda dei casi. |
ATM/ANS.AR.C.035 Decisione di riesame di una modifica notificata del sistema funzionale
(a) |
Al ricevimento di una notifica a norma del punto ATM/ANS.OR.A.045a)1) o al ricevimento di informazioni modificate a norma del punto ATM/ANS.OR.A.045b), l'autorità competente decide se riesaminare o meno la modifica. L'autorità competente richiede eventuali ulteriori informazioni al fornitore di servizi per sostenere tale decisione. |
(b) |
L'autorità competente stabilisce la necessità di un riesame in base a criteri specifici, validi e documentati che assicurino, come minimo, un riesame della modifica notificata se la probabilità che la motivazione sia complessa o poco familiare al fornitore di servizi, combinata alla gravità delle possibili conseguenze della modifica, è significativa. |
(c) |
Se l'autorità competente decide che è necessario un riesame in base ad altri criteri basati sul rischio oltre a quelli indicati alla lettera b), tali criteri sono specifici, validi e documentati. |
(d) |
L'autorità competente informa il fornitore di servizi della sua decisione di riesaminare una modifica notificata del sistema funzionale e, su richiesta del fornitore di servizi, ne comunica la motivazione. |
ATM/ANS.AR.C.040 Riesame di una modifica notificata del sistema funzionale
(a) |
Quando l'autorità competente riesamina le motivazioni a favore di una modifica notificata, essa:
|
(b) |
In via alternativa l'autorità competente:
|
ATM/ANS.AR.C.045 Dichiarazioni dei fornitori di servizi informazioni volo
(a) |
Al ricevimento di una dichiarazione di un fornitore di servizi informazioni volo che intenda prestare tali servizi, l'autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste dal punto ATM/ANS.OR.A.015 e conferma a tale fornitore di servizi il ricevimento della dichiarazione. |
(b) |
Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste o contiene informazioni che indicano la non conformità ai requisiti applicabili, l'autorità competente comunica al fornitore di servizi informazioni volo la non conformità rilevata e chiede ulteriori informazioni. Se necessario, l'autorità competente effettua un audit del fornitore di servizi informazioni volo. Se la non conformità viene confermata, l'autorità competente intraprende le azioni previste al punto ATM/ANS.AR.C.050. |
(c) |
L'autorità competente tiene un registro delle dichiarazioni dei fornitori di servizi informazioni volo che le vengono presentate in conformità al presente regolamento. |
ATM/ANS.AR.C.050 Non conformità, azioni correttive e misure attuative
(a) |
L'autorità competente dispone di un sistema per analizzare i rilievi in termini di rilevanza per la sicurezza e decide le misure attuative in base al rischio di sicurezza che la non conformità del fornitore di servizi comporta. |
(b) |
Nei casi in cui il rischio per la sicurezza sia esiguo o nullo grazie all'adozione immediata di misure di attenuazione appropriate, l'autorità competente può accettare la fornitura di servizi per assicurare la continuità del servizio durante l'applicazione delle azioni correttive. |
(c) |
L'autorità competente formula un rilievo di livello 1 quando viene riscontrata una non conformità grave rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, nonché dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004, (CE) n. 552/2004 e delle relative norme attuative, alle procedure e ai manuali del fornitore di servizi, ai termini e alle condizioni del certificato o al certificato stesso, all'atto di designazione, se del caso, o al contenuto di una dichiarazione, laddove tale non conformità costituisca un rischio significativo per la sicurezza del volo o metta altrimenti in discussione la capacità del fornitore di servizi di continuare la propria attività. I rilievi di livello 1 comprendono, a mero titolo esemplificativo:
|
(d) |
L'autorità competente formula un rilievo di livello 2 quando viene riscontrata qualsiasi altra non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, nonché i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004, (CE) n. 552/2004 e relative norme attuative, alle procedure e ai manuali del fornitore di servizi, ai termini e alle condizioni del certificato o al certificato stesso o al contenuto di una dichiarazione. |
(e) |
Quando viene riscontrato un rilievo nel corso dell'attività di sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dal regolamento (CE) n. 216/2008, dal presente regolamento, nonché dai regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 E (CE) n. 552/2004 e dalle relative norme attuative, comunica per iscritto il rilievo al fornitore di servizi e chiede un'azione correttiva per rimediare alle non conformità rilevate.
|
(f) |
Per i casi che non prevedono rilievi di livello 1 o 2, l'autorità competente può formulare osservazioni. |
(1) Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).
(2) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
Appendice 1
CERTIFICATO PER IL FORNITORE DI SERVIZI
UNIONE EUROPEA
AUTORITÀ COMPETENTE
CERTIFICATO DI FORNITORE DI SERVIZI
[NUMERO DI CERTIFICATO/N. DI EMISSIONE]
A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e conformemente alle condizioni specificate di seguito, l' [autorità competente] certifica che
[NOME DEL FORNITORE DI SERVIZI]
[INDIRIZZO DEL FORNITORE DI SERVIZI]
è fornitore di servizi avente le attribuzioni elencate nelle condizioni di fornitura del servizio allegate.
CONDIZIONI:
Il rilascio del presente certificato è soggetto alle condizioni e all'ambito di fornitura dei servizi e delle funzioni elencati nelle condizioni di fornitura del servizio allegate.
Il presente certificato è valido fintanto che il fornitore di servizi continua a operare in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e agli altri regolamenti applicabili e, se del caso, alle procedure previste nella documentazione del fornitore di servizi.
Ferma restando l'osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido fintanto che non sia ceduto, limitato, sospeso o revocato.
Data di emissione:
Firma:
[Autorità competente]
Modulo AESA 157 Edizione 1 — pagina 1/4
CERTIFICATO DI
FORNITORE DI SERVIZI
CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO
Allegato al certificato di fornitore di servizi:
[NUMERO DI CERTIFICATO/N. DI EMISSIONE]
[NOME DEL FORNITORE DI SERVIZI]
ha ottenuto le attribuzioni per fornire i seguenti servizi/funzioni:
(Cancellare le righe come opportuno)
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Servizi di traffico aereo (ATS) (*4) |
Controllo del traffico aereo (ATC) |
Servizio di controllo di area |
|
Servizio di controllo di avvicinamento |
|
||
Servizio di controllo dell'aeroporto |
|
||
Servizio d'informazione di volo (FIS) |
Servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS) |
|
|
Servizio informazioni volo in rotta (en-route FIS) |
|
||
Consulenza |
n.a. |
|
|
Gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM) |
ATFM |
Fornitura del servizio locale di ATFM |
|
Gestione dello spazio aereo (ASM) |
ASM |
Fornitura del servizio locale di ASM (tattica /ASM di livello 3) |
|
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Controllo del traffico aereo (ATC) |
Servizio di controllo di area |
|
|
Servizio di controllo di avvicinamento |
|
||
Servizio di controllo dell'aeroporto |
|
||
Servizio d'informazione di volo (FIS) |
Servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS) |
|
|
Servizio informazioni volo in rotta (en-route FIS) |
|
||
Consulenza |
n.a. |
|
|
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS) |
Comunicazione (C) |
Servizio aeronautico mobile (comunicazione aria/terra) |
|
Servizio aeronautico fisso (comunicazione terra/terra) |
|
||
Servizio aeronautico mobile via satellite (AMSS) |
|
||
Navigazione (N) |
Fornitura di segnale NDB nello spazio |
|
|
Fornitura di segnale VOR nello spazio |
|
||
Fornitura di segnale DME nello spazio |
|
||
Fornitura di segnale ILS nello spazio |
|
||
Fornitura di segnale MLS nello spazio |
|
||
Fornitura di segnale GNSS nello spazio |
|
||
Sorveglianza (S) |
Fornitura di dati di sorveglianza primaria (PS) |
|
|
Fornitura di dati di sorveglianza secondaria (SS) |
|
||
Fornitura di dati di sorveglianza dipendente automatica (ADS) |
|
||
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Servizio di informazione aeronautica (AIS) |
AIS |
Fornitura del servizio di AIS completo |
|
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Servizi di trasmissione dati (DAT) |
Tipo 1 |
La fornitura di DAT di tipo 1 autorizza la fornitura di banche dati aeronautiche nei seguenti formati: [elenco dei formati di dati generici] La fornitura di DAT di tipo 1 non autorizza la fornitura di banche dati aeronautiche direttamente agli utenti finali/operatori aerei. |
|
Tipo 2 |
La fornitura di DAT di tipo 2 autorizza la fornitura di banche dati aeronautici agli utenti finali/operatori aerei per quanto riguarda le seguenti applicazioni/apparecchiature aeree, la cui compatibilità è stata dimostrata: [nome del costruttore] Applicazione certificata/Modello dell'apparecchiatura [XXX], parte n. [YYY] |
|
|
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Servizi meteorologici (MET) |
MET |
Ufficio di veglia meteorologica |
|
Uffici meteorologici aeroportuali |
|
||
Stazioni meteorologiche aeronautiche |
|
||
VAAC |
|
||
WAFC |
|
||
TCAC |
|
||
Condizioni (*2) |
|
||
|
|||
Servizi/funzioni |
Tipo di servizio/funzione |
Ambito del servizio/funzione |
Limitazioni (*1) |
Funzioni della rete di ATM |
Progettazione della rete europea delle rotte (ERN) |
n.a. |
|
Risorse limitate |
Radiofrequenza |
|
|
Codice del transponder |
|
||
ATFM |
Fornitura del servizio centrale di ATFM |
|
|
Condizioni (*2) |
|
Data di emissione:
Firma: [Autorità competente]
Per lo Stato membro/AESA
Modulo AESA 157 Edizione 1 — pagina 4/4
(*1) Secondo quanto prescritto dall'autorità competente
(*2) Se necessario
(*3) Se l'autorità competente ritiene necessario stabilire requisiti supplementari
(*4) L'ATS copre anche il servizio di allarme
ALLEGATO III
REQUISITI COMUNI PER I FORNITORI DI SERVIZI
(Parte-ATM/ANS.OR)
SOTTOPARTE A — REQUISITI GENERALI (ATM/ANS.OR.A)
ATM/ANS.OR.A.001 Ambito di applicazione
A norma dell'articolo 6, il presente allegato stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi.
ATM/ANS.OR.A.005 Richiesta di un certificato di fornitore di servizi
(a) |
La richiesta di un certificato di fornitore di servizi o di una modifica a un certificato esistente è effettuata nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili del presente regolamento. |
(b) |
A norma dell'articolo 6, per ottenere il certificato il fornitore di servizi si conforma::
|
ATM/ANS.OR.A.010 Richiesta di un certificato limitato
(a) |
A prescindere dalle disposizioni della lettera b), il fornitore di servizi di traffico aereo può richiedere un certificato limitato alla fornitura di servizi nello spazio aereo sotto la responsabilità dello Stato membro in cui ha la propria sede di attività principale o l'eventuale sede sociale, quando esso fornisce o intende fornire servizi compresi esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:
|
(b) |
Anche i seguenti fornitori di servizi di navigazione aerea possono richiedere un certificato limitato:
|
(c) |
Come stabilito dall'autorità competente, i fornitori di servizi di navigazione aerea che richiedono un certificato limitato conformemente alla lettera a) o alla lettera b), punto 1, possiedono almeno i requisiti di cui:
|
(d) |
Come stabilito dall'autorità competente, i fornitori di servizi di navigazione aerea che richiedono un certificato limitato conformemente alla lettera b), numero 2, possiedono almeno i requisiti di cui alla lettera c), punti da 1 a 4, e i requisiti specifici di cui all'allegato IV. |
(e) |
Per ottenere un certificato limitato il richiedente presenta domanda all'autorità competente nella forma e secondo le modalità stabilite dalla stessa. |
ATM/ANS.AR.A.015 Dichiarazioni dei fornitori di servizi informazioni volo
(a) |
A norma dell'articolo 7, i fornitori di servizi informazioni volo possono dichiarare di possedere la capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti se soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 216/2008, anche i seguenti requisiti alternativi:
|
(b) |
I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività:
|
(c) |
Prima di cessare la fornitura di servizi, i fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività informano l'autorità competente entro un periodo fissato da quest'ultima. |
(d) |
I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività possiedono i requisiti di cui:
|
(e) |
I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività possono avviare le attività solo dopo aver ricevuto l'attestazione di ricevimento della dichiarazione dell'autorità competente. |
ATM/ANS.OR.A.020 Metodi di rispondenza
(a) |
Il fornitore di servizi può utilizzare metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) all'AMC adottato dall'Agenzia per stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento. |
(b) |
Qualora il fornitore di servizi desideri fare uso di un AltMOC, esso ne trasmette prima una descrizione completa all'autorità competente. La descrizione include eventuali revisioni a manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri la conformità ai requisiti del presente regolamento. Il fornitore di servizi può applicare tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione dell'autorità competente e su ricevimento della notifica di cui al punto ATM/ANS.AR.A.015d). |
ATM/ANS.OR.A.025 Mantenimento della validità di un certificato
(a) |
Il certificato di un fornitore mantiene la propria validità purché:
|
(b) |
Qualora il certificato sia ceduto o revocato, esso è immediatamente restituito all'autorità competente. |
ATM/ANS.OR.A.030 Mantenimento della validità di una dichiarazione di un fornitore di servizi informazioni volo
Una dichiarazione del fornitore di servizi informazioni volo emessa in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.015 mantiene la propria validità purché:
(a) |
i servizi informazioni volo continuino a essere forniti in conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, compresi quelli relativi alla facilitazione e alla cooperazione ai fini dell'esercizio dei poteri delle autorità competenti e quelli relativi alla gestione dei rilievi, come indicato rispettivamente ai punti ATM/ANS.OR.A.050 e ATM/ANS.OR.A.055; |
(b) |
la dichiarazione non sia stata ritirata dal fornitore di tali servizi o cancellata dall'autorità competente. |
ATM/ANS.OR.A.035 Dimostrazione della conformità
Su richiesta dell'autorità competente i fornitori di servizi forniscono tutti gli elementi atti a comprovare la propria conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento.
ATM/ANS.OR.A.040 Modifiche — parte generale
(a) |
La notifica e la gestione di:
|
(b) |
L'implementazione di qualsiasi modifica di cui alla lettera a), punto 2, richiede una previa approvazione, a meno che tale modifica non sia notificata e gestita secondo una procedura approvata dall'autorità competente conformemente al punto ATM/ANS.AR.C.025c). |
ATM/ANS.OR.A.045 Modifiche al sistema funzionale
(a) |
I fornitori di servizi che intendono modificare il proprio sistema funzionale:
|
(b) |
Una volta notificata una modifica, il fornitore di servizi informa l'autorità competente di qualsiasi variazione sostanziale delle informazioni fornite conformemente alla lettera a), punti 1 e 2, e i pertinenti fornitori di servizi e società aeronautiche di qualsiasi variazione sostanziale delle informazioni fornite conformemente alla lettera a), punto 3. |
(c) |
I fornitori di servizi possono autorizzare il passaggio allo stato di servizio operativo solo di quelle parti della modifica per le quali sono state portate a termine le attività previste dalle procedure di cui al punto ATM/ANS.OR.B.010. |
(d) |
Se la modifica è soggetta al riesame dell'autorità competente in conformità al punto ATM/ANS.AR.C.035, il fornitore di servizi può autorizzare il passaggio allo stato di servizio operativo solo di quelle parti della modifica per le quali l'autorità competente ha approvato la motivazione. |
(e) |
Qualora la modifica interessi anche altri fornitori di servizi e/o società aeronautiche, come indicato alla lettera a), punto 3, il fornitore di servizi e tali altri fornitori di servizi stabiliscono di concerto:
|
(f) |
I fornitori di servizi interessati dalle ipotesi e dalle misure di attenuazione del rischio di cui alla lettera e), punto 2, utilizzano nella propria motivazione della modifica solamente ipotesi e misure di attenuazione del rischio concordate fra loro e, laddove possibile, con le società aeronautiche. |
ATM/ANS.OR.A.050 Facilitazione e cooperazione
I fornitori di servizi facilitano le ispezioni e gli audit da parte dell'autorità competente, o di un soggetto riconosciuto che agisce per loro conto, e cooperano secondo necessità ai fini dell'efficiente ed efficace esercizio dei poteri delle autorità competenti di cui all'articolo 5.
ATM/ANS.OR.A.055 Rilievi e azioni correttive
Al ricevimento della notifica di rilievo da parte dell'autorità competente, il fornitore di servizi:
(a) |
individua le cause che sono alla base della non conformità; |
(b) |
definisce un piano di azioni correttive che soddisfa i requisiti di approvazione da parte dell'autorità competente; |
(c) |
dimostra l'attuazione di azioni correttive in modo soddisfacente per l'autorità competente entro il periodo di tempo proposto dal fornitore di servizi e concordato con tale autorità conformemente al punto ATM/ANS.AR.C.050e). |
ATM/ANS.OR.A.060 Reazione immediata a un problema di sicurezza
I fornitori di servizi attuano tutte le misure di sicurezza, incluse le direttive di sicurezza, imposte dall'autorità competente conformemente al punto ATM/ANS.AR.A.025c).
ATM/ANS.OR.A.065 Segnalazione di eventi
(a) |
I fornitori di servizi segnalano all'autorità competente e a ogni altra organizzazione indicata dallo Stato membro in cui operano, qualsiasi incidente, inconveniente grave ed evento, conformemente al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e al regolamento (UE) n. 376/2014. |
(b) |
Fatta salva la lettera a), il fornitore di servizi segnala all'autorità competente e all'organizzazione responsabile della progettazione del sistema e dei suoi costituenti, se diversa dallo stesso fornitore di servizi, ogni malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche, evento o altra circostanza irregolare che ha o potrebbe avere messo a rischio la sicurezza dei servizi e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave. |
(c) |
Fatti salvi i regolamenti (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014, le segnalazioni di cui alle lettere a) e b) sono effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente e contengono tutte le informazioni pertinenti in merito all'evento noto al fornitore di servizi. |
(d) |
Le segnalazioni sono effettuate quanto prima possibile, e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fornitore di servizi identifica i dettagli dell'evento a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali. |
(e) |
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014 il fornitore di servizi trasmette, se del caso, un'ulteriore segnalazione nella quale fornisce i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro, non appena tali azioni siano state individuate. Questa segnalazione è trasmessa nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente. |
ATM/ANS.OR.A.070 Piani di emergenza
I fornitori di servizi adottano piani di emergenza per tutti i servizi forniti nel caso di eventi che comportino un significativo deterioramento o un'interruzione delle loro attività.
ATM/ANS.OR.A.075 Apertura e trasparenza nella fornitura dei servizi
(a) |
I fornitori di servizi forniscono i loro servizi in modo aperto e trasparente. Essi pubblicano le condizioni di accesso ai propri servizi e le relative modifiche e istituiscono un processo di consultazione, individuale o collettiva, degli utenti dei servizi, su base regolare o secondo necessità, in caso di determinate modifiche nella fornitura del servizio. |
(b) |
I fornitori di servizi non possono porre in atto discriminazioni in base alla nazionalità o ad altre caratteristiche dell'utente o della classe di utenti dei loro servizi in maniera contraria al diritto dell'Unione. |
SOTTOPARTE B — GESTIONE (ATM/ANS.OR.B)
ATM/ANS.OR.B.001 Competenza e capacità tecniche e operative
I fornitori di servizi assicurano di essere in grado di fornire i propri servizi in modo sicuro, efficiente, continuativo e sostenibile, corrispondente a un livello previsto di domanda complessiva in un determinato spazio aereo. A questo scopo essi mantengono un adeguato livello di capacità e competenza sotto l'aspetto tecnico ed operativo.
ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione
(a) |
I fornitori di servizi attuano e mantengono un sistema di gestione comprendente:
|
(b) |
I fornitori di servizi documentano tutti i processi chiave del sistema di gestione, compreso un processo per sensibilizzare il personale alle rispettive responsabilità e una procedura per la modifica di tali processi. |
(c) |
I fornitori di servizi stabiliscono una funzione per monitorare la conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili e l'adeguatezza delle procedure. Il monitoraggio della conformità comprende un sistema di riporto dei rilievi al dirigente responsabile al fine di assicurare un'efficace attuazione delle necessarie misure correttive. |
(d) |
I fornitori di servizi controllano l'operato del proprio sistema funzionale e, laddove sia individuata un'insufficienza, ne stabiliscono le cause e le eliminano o, dopo aver stabilito l'implicazione di tale insufficienza, ne attenuano gli effetti. |
(e) |
Il sistema di gestione è proporzionato alle dimensioni del fornitore di servizi e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività. |
(f) |
Nell'ambito del suo sistema di gestione, il fornitore di servizi crea interfacce ufficiali con i pertinenti fornitori di servizi e le società aeronautiche al fine di:
|
(g) |
Nel caso in cui il fornitore di servizi detenga anche un certificato di gestore aeroportuale, esso assicura che il sistema di gestione copre tutte le attività nell'ambito dei suoi certificati. |
ATM/ANS.OR.B.010 Procedure di gestione delle modifiche
(a) |
I fornitori di servizi impiegano procedure per gestire, valutare e, se necessario, attenuare l'impatto delle modifiche sui propri sistemi funzionali conformemente ai punti ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 e ATS.OR.210, a seconda dei casi. |
(b) |
Le procedure di cui alla lettera a) o qualsiasi modifica sostanziale di dette procedure:
|
(c) |
Qualora le procedure approvate di cui alla lettera b) non siano adeguate per una specifica modifica, il fornitore di servizi:
|
ATM/ANS.OR.B.015 Attività appaltate
(a) |
Le attività appaltate includono tutte le attività nell'ambito delle operazioni del fornitore di servizi in conformità alle condizioni del certificato e svolte da altre organizzazioni che, se certificate, svolgono tali attività o che, se non certificate, lavorano sotto la supervisione del fornitore di servizi. Quando appaltano o acquistano da organizzazioni esterne parte delle proprie attività, i fornitori di servizi si accertano che le attività, i sistemi o i costituenti appaltati o acquistati siano conformi ai requisiti applicabili. |
(b) |
Se i fornitori di servizi appaltano una parte delle proprie attività a un'organizzazione non direttamente certificata per il loro svolgimento a norma del presente regolamento, essi assicurano che l'organizzazione appaltatrice svolga tali attività sotto la sua supervisione. Il fornitore di servizi garantisce che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione appaltatrice, al fine di determinare la continua conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento. |
ATM/ANS.OR.B.020 Requisiti per il personale
(a) |
I fornitori di servizi nominano un dirigente responsabile in grado di garantire che tutte le attività possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile è incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace. |
(b) |
I fornitori di servizi definiscono i poteri, i compiti e le responsabilità del personale designato, in particolare del personale direttivo con funzioni attinenti alla sicurezza, alla qualità, alla security, alle finanze e alle risorse umane. |
ATM/ANS.OR.B.025 Requisiti per le strutture
I fornitori di servizi assicurano la disponibilità di strutture adeguate e appropriate per svolgere e gestire tutte le mansioni e le attività in conformità ai requisiti applicabili.
ATM/ANS.OR.B.030 Conservazione dei registri
(a) |
I fornitori di servizi istituiscono un sistema per la conservazione dei registri che permetta un'adeguata archiviazione e una tracciabilità affidabile di tutte le proprie attività, in particolare per quanto concerne gli elementi indicati al punto ATM/ANS.OR.B.005. |
(b) |
Il formato e il periodo di conservazione dei registri di cui alla lettera a) è specificato nelle procedure del sistema di gestione del fornitore di servizi. |
(c) |
La documentazione è conservata con modalità che assicurano la protezione da danneggiamento, alterazione e furto. |
ATM/ANS.OR.B.035 Manuali operativi
(a) |
I fornitori di servizi forniscono e tengono aggiornati i propri manuali operativi concernenti i servizi forniti, ad uso e guida del personale operativo. |
(b) |
Essi garantiscono che:
|
SOTTOPARTE C — REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DIVERSI DAI FORNITORI DI ATS (ATM/ANS.OR.C)
ATM/ANS.OR.C.001 Ambito di applicazione
La presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle sottoparti A e B.
ATM/ANS.OR.C.005 Valutazione del sostegno alla sicurezza e garanzia delle modifiche al sistema funzionale
(a) |
Per qualsiasi modifica notificata conformemente al punto ATM/ANS.OR.A.045a)1), i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo:
|
(b) |
I fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo si accertano che la valutazione del sostegno alla sicurezza di cui alla lettera a) comprenda:
|
SOTTOPARTE D — REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI ANS E ATFM E IL GESTORE DELLA RETE (ATM/ANS.OR.D)
ATM/ANS.OR.D.001 Ambito di applicazione
La presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi di navigazione aerea (ANS) e di gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM) e dal gestore della rete, oltre ai requisiti di cui alle sottoparti A, B e C.
ATM/ANS.OR.D.005 Piano delle attività, piano annuale e piano di miglioramento delle prestazioni
(a) Piano delle attività
(1) |
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo elaborano un piano delle attività relativo a un periodo di almeno cinque anni. Il piano delle attività:
|
(2) |
Le informazioni di cui ai punti i) e ii) del punto 1 sono in linea con il piano di miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 e, per quanto riguarda i dati in materia di sicurezza, sono coerenti con il programma statale di sicurezza di cui alla norma 3.1.1 dell'annesso 19 della Convenzione di Chicago, prima edizione del luglio 2013. |
(3) |
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di servizi di gestione dei flussi di traffico aereo presentano motivazioni relative all'aspetto economico e della sicurezza per progetti di investimento importanti ivi compreso, ove pertinente, l'impatto previsto sugli obiettivi di rendimento appropriati di cui al punto ii) del punto 1, identificando gli investimenti che derivano dai requisiti normativi connessi all'attuazione del programma di ricerca ATM nell'ambito del cielo unico europeo (SESAR). |
(b) Piano annuale
(1) |
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo elaborano un piano annuale per l'esercizio successivo che precisa ulteriormente le componenti del piano delle attività e descrive le modifiche apportatevi rispetto al piano precedente. |
(2) |
Il piano annuale risponde alle seguenti disposizioni relative al livello e alla qualità dei servizi, come il livello atteso sotto il profilo della capacità, della sicurezza, dell'ambiente e dell'efficienza economica:
|
(c) Parte dei piani relativa alla prestazione
Su richiesta, i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo mettono a disposizione della Commissione il contenuto della parte del piano delle attività e del piano annuale relativa alla prestazione, alle condizioni stabilite dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale.
ATM/ANS.OR.D.010 Gestione della sicurezza (security)
(a) |
Come parte integrante del loro sistema di gestione, secondo quanto previsto al punto ATM/ANS.OR.B.005, i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete istituiscono un sistema di security al fine di assicurare:
|
(b) |
Il sistema di gestione della security definisce:
|
(c) |
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete garantiscono che il loro personale sia dotato di nulla osta di sicurezza, se del caso, e si coordinano con le competenti autorità civili e militari per garantire la sicurezza degli impianti, del personale e dei dati. |
(d) |
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete adottano le misure necessarie per proteggere i propri sistemi, componenti in uso e dati. In caso di minacce alla sicurezza delle informazioni e alla cibersicurezza che potrebbero comportare un'interferenza illegale con la fornitura dei loro servizi, essi si adoperano per prevenire la compromissione della rete. |
ATM/ANS.OR.D.015 Solidità finanziaria — capacità economica e finanziaria
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo sono necessariamente in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari, ad esempio con riferimento ai costi di esercizio fissi e variabili o ai costi di investimento in conto capitale. Essi si servono di un idoneo sistema contabile. I fornitori di servizi dimostrano la propria capacità tramite il piano annuale di cui al punto ATM/ANS.OR.D.005b), nonché per mezzo di bilanci finanziari e conti di gestione, compatibilmente con il loro status giuridico, e si sottopongono a regolari audit finanziari condotti da organismi indipendenti.
ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilità e copertura assicurativa
(a) |
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete adottano modalità per coprire la responsabilità civile connessa all'esercizio delle loro mansioni conformemente alle norme applicabili. |
(b) |
Il metodo impiegato per fornire tale copertura è adeguato alla perdita potenziale e al danno in oggetto e considera lo stato giuridico dei fornitori interessati e del gestore della rete, nonché il livello di copertura assicurativa commerciale disponibile. |
(c) |
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete che si avvalgono dei servizi di un altro fornitore garantiscono che gli accordi da loro sottoscritti a tal fine specifichino la ripartizione delle responsabilità tra le parti. |
ATM/ANS.OR.D.025 Requisiti di rendicontazione
(a) |
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo forniscono all'autorità competente una relazione annuale delle loro attività. |
(b) |
Tale relazione comprende i risultati finanziari ottenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, fatto salvo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 550/2004, nonché le loro prestazioni operative e tutte le altre attività e sviluppi significativi, in particolare nel settore della sicurezza. |
(c) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 677/2011 il gestore della rete presenta una relazione annuale delle sue attività alla Commissione e all'Agenzia. La relazione illustra il rendimento operativo e ogni altra attività o sviluppo significativo, in particolare nel settore della sicurezza. |
(d) |
Le relazioni annuali di cui alle lettere a) e c) comprendono almeno:
|
(e) |
I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete mettono le rispettive relazioni annuali a disposizione della Commissione e dell'Agenzia quando queste lo richiedano. Essi pubblicano inoltre tali relazioni alle condizioni stabilite dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione. |
(1) Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).
ALLEGATO IV
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO
(Parte-ATS)
SOTTOPARTE A — REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO (ATS.OR)
SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI
ATS.OR.100 Proprietà
(a) |
I fornitori di servizi di traffico aereo comunicano alle autorità competenti:
|
(b) |
I fornitori di servizi di traffico aereo adottano tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi che potrebbe compromettere l'imparziale e oggettiva fornitura dei loro servizi. |
ATS.OR.105 Apertura e trasparenza nella fornitura del servizio
In aggiunta a quanto previsto al punto ATM/ANS.OR.A.075 dell'allegato III, i fornitori di servizi di traffico aereo si astengono dal tenere una condotta che abbia per oggetto o per effetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza o un comportamento che costituisca un abuso di posizione dominante, conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione applicabile.
SEZIONE 2 — SICUREZZA DEI SERVIZI
ATS.OR.200 Sistema di gestione della sicurezza
I fornitori di servizi di traffico aereo adottano un sistema di gestione della sicurezza (SMS), il quale può essere parte integrante del sistema di gestione previsto al punto ATM/ANS.OR.B.005, e che comprende le seguenti componenti:
(1) |
Politica e obiettivi di sicurezza:
|
(2) |
Gestione dei rischi per la sicurezza:
|
(3) |
Garanzia di sicurezza:
|
(4) |
Promozione della sicurezza:
|
ATS.OR.205 Valutazione della sicurezza e garanzia delle modifiche al sistema funzionale
(a) |
Per qualsiasi modifica notificata conformemente a quanto stabilito al punto ATM/ANS.OR.A.045a)1), i fornitori di servizi:
|
(b) |
I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono che la valutazione della sicurezza di cui alla lettera a) comprende:
|
ATS.OR.210 Criteri di sicurezza
(a) |
I fornitori di servizi di traffico aereo determinano l'accettabilità di una modifica al sistema funzionale in termini di sicurezza in base a un'analisi dei rischi introdotti dalla modifica stessa, differenziati in funzione dei tipi di operazioni e categorie di parti interessate, a seconda dei casi. |
(b) |
L'accettabilità di una modifica in termini di sicurezza è valutata utilizzando criteri di sicurezza specifici e verificabili, e ciascun criterio è espresso in termini di livello esplicito e quantitativo di rischio per la sicurezza o con altra misura correlata al rischio per la sicurezza. |
(c) |
I fornitori di servizi di traffico aereo assicurano che i criteri di sicurezza:
|
ATS.OR.215 Obbligo di licenza e di certificazione medica per i controllori del traffico aereo
I fornitori di servizi di traffico aereo assicurano che i controllori del traffico aereo siano in possesso di una regolare licenza e di un certificato medico valido a norma del regolamento (UE) 2015/340.
SEZIONE 3 — REQUISITI SPECIFICI LEGATI AL FATTORE UMANO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO
ATS.OR.300 Ambito di applicazione
La presente sezione definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dal fornitore di servizi di controllo del traffico aereo con riferimento alle prestazioni umane, al fine di:
(a) |
prevenire e attenuare il rischio che il servizio di controllo del traffico aereo sia fornito da controllori del traffico aereo che fanno un uso improprio di sostanze psicoattive; |
(b) |
prevenire e attenuare gli effetti negativi legati allo stress dei controllori del traffico aereo allo scopo di assicurare la sicurezza del traffico aereo; |
(c) |
prevenire e attenuare gli effetti negativi legati all'affaticamento dei controllori del traffico aereo allo scopo di assicurare la sicurezza del traffico aereo. |
ATS.OR.305 Responsabilità dei fornitori di servizi di controllo del traffico aereo quanto all'uso improprio di sostanze psicoattive da parte dei controllori del traffico aereo
(a) |
I fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano e mettono in atto una politica, completa delle relative procedure, volta ad assicurare che la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo non sia compromessa da un uso improprio di sostanze psicoattive. |
(b) |
Fatte salve le disposizioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la legislazione nazionale applicabile per la conduzione di test di rilevamento sulle persone, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano e mettono in atto una procedura obiettiva, trasparente e non discriminatoria per l'individuazione di casi di uso improprio di sostanze psicoattive da parte di controllori del traffico aereo. Tale procedura tiene conto delle disposizioni di cui al punto ATCO.A.015, del regolamento (UE) 2015/340. |
(c) |
La procedura di cui alla lettera b) va approvata dall'autorità competente. |
ATS.OR.310 Stress
A norma del punto ATS.OR.200 i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo:
(a) |
sviluppano e mantengono una politica di gestione dello stress dei controllori del traffico aereo, compresa l'attuazione di un programma di gestione dello stress da evento critico; |
(b) |
offrono ai controllori del traffico aereo programmi di sensibilizzazione e di informazione sulla prevenzione dello stress, compreso lo stress da evento critico, integrando un addestramento ai fattori umani a norma dell'allegato I, sottoparte D, sezioni 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/340. |
ATS.OR.315 Affaticamento
A norma del punto ATS.OR.200 i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo:
(a) |
sviluppano e mantengono una politica di gestione dell'affaticamento dei controllori del traffico aereo; |
(b) |
offrono ai controllori del traffico aereo programmi di informazione sulla prevenzione dell'affaticamento, integrando una addestramento ai fattori umani a norma dell'allegato I, sottoparte D, sezioni 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/340. |
ATS.OR.320 Sistemi di turni dei controllori del traffico aereo
(a) |
I fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano, mettono in atto e monitorano un sistema di turni allo scopo di gestire i rischi professionali dovuti all'affaticamento dei controllori del traffico aereo tramite un avvicendamento di turni di servizio e periodi di riposo. Nell'ambito del sistema di turni, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo specificano i seguenti elementi:
|
(b) |
Durante lo sviluppo e l'applicazione del sistema di turni, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo consultano i controllori del traffico aereo che ne saranno interessati o, se del caso, i loro rappresentanti, al fine di individuare e attenuare i rischi in materia di affaticamento che potrebbero essere causati dal sistema di turni stesso. |
SOTTOPARTE B — REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO (ATS.TR)
SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI
ATS.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative per i fornitori di servizi di traffico aereo
(a) |
I fornitori di servizi di traffico aereo dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi:
|
(b) |
A prescindere dalle disposizioni di cui alla lettera a), per gli enti dei servizi di traffico aereo che forniscono servizi per le prove in volo, l'autorità competente può prevedere condizioni e procedure supplementari o alternative a quelle di cui alla lettera a) qualora ciò sia necessario per la fornitura dei servizi per le prove in volo. |
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
ALLEGATO V
REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI
(Parte-MET)
SOTTOPARTE A — REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI (MET.OR)
SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI
MET.OR.100 Dati e informazioni meteorologici
(a) |
Il fornitore di servizi meteorologici fornisce a operatori, membri dell'equipaggio di condotta, enti dei servizi di traffico aereo, unità di servizi di ricerca e soccorso, gestori aeroportuali, organismi d'indagine su incidenti e inconvenienti e altri fornitori di servizi e organizzazioni aeronautiche le informazioni meteorologiche necessarie all'espletamento delle rispettive funzioni, quali definite dall'autorità competente. |
(b) |
Il fornitore di servizi meteorologici conferma che le informazioni diffuse per lo svolgimento delle operazioni, compresa la fonte di tali informazioni, soddisfano il livello di accuratezza auspicabile ai fini dell'operatività e garantisce che le informazioni sono diffuse tempestivamente e aggiornate secondo necessità. |
MET.OR.105 Conservazione delle informazioni meteorologiche
(a) |
Il fornitore di servizi meteorologici conserva le informazioni meteorologiche pubblicate per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. |
(b) |
Tali informazioni sono rese disponibili, su richiesta, per lo svolgimento di inchieste o indagini e, a tal fine, sono conservate fino a quando non viene conclusa l'indagine o inchiesta. |
MET.OR.110 Requisiti per lo scambio di informazioni meteorologiche
Il fornitore di servizi meteorologici si accerta di disporre dei sistemi, delle procedure e dell'accesso ad adeguate strutture di telecomunicazioni al fine di:
(a) |
consentire lo scambio delle informazioni meteorologiche operative con altri fornitori di servizi meteorologici; |
(b) |
fornire le informazioni meteorologiche in maniera tempestiva a tutti gli utenti. |
MET.OR.115 Bollettini meteorologici
Il fornitore di servizi meteorologici competente per il rispettivo territorio fornisce bollettini meteorologici agli utenti interessati tramite il servizio fisso aeronautico o via Internet.
MET.OR.120 Notifica di discrepanze ai centri mondiali di previsione d'area (WAFC)
Il fornitore di servizi meteorologici competente per il rispettivo territorio notifica immediatamente al WAFC di competenza, utilizzando i dati WAFS BUFR, in merito a discrepanze rilevate o segnalate rispetto alle previsioni del tempo significative (SIGWX) per quanto riguarda:
(a) |
formazioni di ghiaccio, turbolenza, cumulonembi oscurati, frequenti, affogati o collegati da una linea di groppo e tempeste di sabbia/polvere; |
(b) |
eruzioni vulcaniche o rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera che abbiano rilevanza per le operazioni degli aeromobili. |
SEZIONE 2 — REQUISITI SPECIFICI
Capitolo 1 — Requisiti per le stazioni meteorologiche aeronautiche
MET.OR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni
(a) |
Le stazioni meteorologiche aeronautiche provvedono alla diffusione di:
|
(b) |
Le stazioni meteorologiche aeronautiche informano gli enti dei servizi di traffico aereo e i servizi di informazioni aeronautiche di un aeroporto in merito ai cambiamenti nello stato operativo delle apparecchiature automatizzate utilizzate per valutare la portata visuale di pista. |
(c) |
Le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati la presenza di attività vulcanica pre-eruttiva, eruzioni vulcaniche e nubi di cenere vulcanica. |
(d) |
Le stazioni meteorologiche aeronautiche stilano un elenco di criteri per l'emissione dei riporti speciali locali in consultazione con gli enti ATS, gli operatori e gli altri soggetti interessati. |
MET.OR.205 Riporto degli elementi meteorologici
Negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano:
(a) |
direzione e intensità del vento al suolo; |
(b) |
visibilità; |
(c) |
portata visuale di pista, se del caso; |
(d) |
tempo presente sull'aeroporto o nelle sue immediate vicinanze; |
(e) |
nuvolosità; |
(f) |
temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada; |
(g) |
pressione atmosferica; |
(h) |
ulteriori informazioni, se del caso. |
Se autorizzate dall'autorità competente, negli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche possono segnalare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici pertinenti ai tipi di volo effettuati su tale aeroporto. Tale pacchetto di dati è pubblicato nella pubblicazione di informazioni aeronautiche.
MET.OR.210 Osservazione di elementi meteorologici
Negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche osservano e/o misurano:
(a) |
direzione e intensità del vento al suolo; |
(b) |
visibilità; |
(c) |
portata visuale di pista, se del caso; |
(d) |
tempo presente sull'aeroporto o nelle sue immediate vicinanze; |
(e) |
nuvolosità; |
(f) |
temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada; |
(g) |
pressione atmosferica; |
(h) |
ulteriori informazioni, se del caso. |
Se autorizzate dall'autorità competente, negli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche possono osservare e/o misurare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici pertinenti ai tipi di volo effettuati su tale aeroporto. Tale pacchetto di dati è pubblicato nella pubblicazione di informazioni aeronautiche.
Capitolo 2 — Requisiti per gli uffici meteorologici aeroportuali
MET.OR.215 Previsioni e altre informazioni
Gli uffici meteorologici aeroportuali:
(a) |
preparano e/o ottengono previsioni meteorologiche e altre informazioni pertinenti necessarie all'esercizio delle loro funzioni per i voli di cui sono responsabili, secondo quanto stabilito dall'autorità competente; |
(b) |
forniscono previsioni e/o avvisi relativi a condizioni meteorologiche locali sugli aeroporti di cui sono responsabili; |
(c) |
riesaminano costantemente le previsioni e gli avvisi ed emettono immediatamente le modifiche necessarie e cancellano qualsiasi previsione dello stesso tipo emessa in precedenza per lo stesso luogo e per lo stesso periodo di validità o per parte di essi; |
(d) |
forniscono informazioni, consulenza e documentazione di volo ai membri dell'equipaggio di condotta e/o altro personale operativo di volo; |
(e) |
forniscono informazioni climatiche; |
(f) |
forniscono agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati informazioni ricevute in merito alla presenza di un'attività vulcanica pre-eruttiva, un'eruzione vulcanica o una nube di cenere vulcanica. |
(g) |
forniscono, se del caso, informazioni meteorologiche alle unità di servizi di ricerca e soccorso e mantengono il contatto con queste ultime per tutta la durata di un'operazione di ricerca e soccorso; |
(h) |
forniscono informazioni meteorologiche ai servizi di informazioni aeronautiche pertinenti, secondo necessità, per lo svolgimento delle loro funzioni; |
(i) |
preparano e/o ottengono previsioni e altre informazioni meteorologiche pertinenti necessarie all'esercizio delle funzioni gli enti ATS secondo quanto stabilito al punto MET.OR.242; |
(j) |
inoltrano agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati informazioni ricevute in merito al rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera. |
MET.OR.220 Previsioni di aeroporto
(a) |
A orari stabiliti gli uffici meteorologici aeroportuali emettono previsioni di aeroporto in formato TAF. |
(b) |
Al momento di rilasciare una TAF, gli uffici meteorologici aeroportuali assicurano che in ogni momento sia valida una sola TAF per un dato aeroporto. |
MET.OR.225 Previsioni per l'atterraggio
(a) |
Gli uffici meteorologici aeroportuali preparano le previsioni per l'atterraggio secondo quanto stabilito dall'autorità competente. |
(b) |
Le previsioni per l'atterraggio sono preparate in forma di previsione di tendenza (TREND). |
(c) |
Il periodo di validità di una previsione TREND è di due ore a decorrere dall'orario del riporto che costituisce parte della previsione per l'atterraggio. |
MET.OR.230 Previsioni per il decollo
Gli uffici meteorologici aeroportuali:
(a) |
preparano le previsioni per il decollo, come stabilito dall'autorità competente; |
(b) |
forniscono le previsioni per il decollo agli operatori e ai membri dell'equipaggio di condotta su richiesta entro le 3 ore precedenti l'orario previsto per il decollo. |
MET.OR.235 Avvisi di aeroporto e avvisi e allarmi di wind-shear
Gli uffici meteorologici aeroportuali:
(a) |
forniscono informazioni relative agli avvisi di aeroporto; |
(b) |
preparano avvisi di wind-shear per gli aeroporti in cui il wind-shear è considerato un fenomeno significativo, secondo gli accordi locali con gli enti ATS e gli operatori interessati; |
(c) |
sugli aeroporti in cui il wind-shear è rilevato da dispositivi di telerilevamento automatizzati a terra, emettono allarmi di wind-shear generati da detti dispositivi. |
(d) |
cancellano gli avvisi quando le condizioni non sono più presenti e/o previste sull'aeroporto. |
MET.OR.240 Informazioni per l'uso da parte di operatori ed equipaggio di condotta
(a) |
Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono agli operatori e ai membri dell'equipaggio di condotta:
|
(b) |
Nei casi in cui le informazioni meteorologiche da inserire nella documentazione di volo differiscono sostanzialmente da quelle messe a disposizione per la pianificazione del volo, gli uffici meteorologici aeroportuali:
|
MET.OR.242 Informazioni da fornire agli enti dei servizi di traffico aereo
(a) |
Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono alla torre di controllo dell'aeroporto associata, secondo necessità:
|
(b) |
Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono all'ente di controllo di avvicinamento associato:
|
Capitolo 3 — Requisiti per gli uffici di veglia meteorologica
MET.OR.245 Veglia meteorologica e altre informazioni
All'interno del rispettivo ambito di competenza gli uffici di veglia meteorologica:
(a) |
monitorano con continuità le condizioni meteorologiche che possono influenzare le operazioni di volo; |
(b) |
si coordinano con l'organismo responsabile di fornire NOTAM e/o ASHTAM al fine di accertarsi della coerenza delle informazioni meteorologiche relative alle ceneri vulcaniche contenute nei messaggi SIGMET e NOTAM e/o ASHTAM; |
(c) |
si coordinano con gli osservatori vulcanologici selezionati al fine di accertarsi che le informazioni sulle attività vulcaniche siano ricevute in modo efficace e tempestivo; |
(d) |
inoltrano ai VAAC associati le informazioni ricevute in merito a un'attività vulcanica pre-eruttiva, un'eruzione vulcanica e a una nube di cenere vulcanica per le quali non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET; |
(e) |
inoltrano ai propri servizi di informazioni aeronautiche le informazioni ricevute in merito al rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera della zona vegliata o delle zone adiacenti per il quale non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET; |
(f) |
forniscono al centro di controllo di area e al centro informazioni volo (ACC/FIC), secondo necessità e pertinenza:
|
MET.OR.250 Messaggi SIGMET
Gli uffici di veglia meteorologica:
(a) |
forniscono e diffondono i messaggi SIGMET; |
(b) |
garantiscono che un messaggio SIGMET sia cancellato quando i fenomeni non sono più presenti o previsti nell'area di riferimento del messaggio SIGMET; |
(c) |
si assicurano che il periodo di validità di un messaggio SIGMET non sia superiore a 4 ore e, nel caso particolare di messaggi SIGMET relativi a una nube di cenere vulcanica e a cicloni tropicali, che la validità sia estesa fino a un massimo di 6 ore; |
(d) |
si assicurano che i messaggi SIGMET siano rilasciati non più di 4 ore prima dell'inizio del periodo di validità e, nel caso particolare di messaggi SIGMET relativi a una nube di cenere vulcanica e a cicloni tropicali, che siano rilasciati non appena possibile, ma non oltre 12 ore prima che inizi il periodo di validità, e che siano aggiornati almeno ogni 6 ore. |
MET.OR.255 Messaggi AIRMET
Gli uffici di veglia meteorologica:
(a) |
forniscono e diffondono i messaggi AIRMET nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica il rilascio e la diffusione di previsioni d'area per tali operazioni; |
(b) |
cancellano il messaggio AIRMET quando i fenomeni non sono più presenti o previsti nell'area; |
(c) |
si assicurano che il periodo di validità di un messaggio AIRMET non sia superiore a 4 ore. |
MET.OR.260 Previsioni d'area per voli a bassa quota
Gli uffici di veglia meteorologica:
(a) |
forniscono previsioni d'area per voli a bassa quota quando la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustificano il rilascio di routine e la diffusione di previsioni d'area per tali operazioni; |
(b) |
si assicurano che la frequenza, la forma, l'intervallo fisso di tempo o il periodo di validità delle previsioni d'area per voli a bassa quota e i criteri per le relative modifiche siano conformi a quanto stabilito dall'autorità competente; |
(c) |
si assicurano che le previsioni d'area per voli a bassa quota elaborate a supporto dell'emissione di un messaggio AIRMET siano pubblicate ogni 6 ore, abbiano un periodo di validità di 6 ore e siano trasmesse agli uffici di veglia meteorologica interessati al più tardi 1 ora prima dell'inizio del loro periodo di validità. |
Capitolo 4 — Requisiti per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC)
MET.OR.265 Responsabilità dei centri avvisi cenere vulcanica
Nel proprio ambito di competenza i VAAC:
(a) |
ogni volta che si verifica o è prevista un'eruzione vulcanica, o che viene riferita la presenza di una nube di cenere vulcanica, forniscono un avviso circa l'entità e gli spostamenti previsti della nube di cenere vulcanica:
|
(b) |
si coordinano con gli osservatori vulcanologici selezionati al fine di accertarsi che le informazioni sulle attività vulcaniche siano ricevute in modo efficace e tempestivo; |
(c) |
forniscono le informazioni meteorologiche di avviso di cui alla lettera a) almeno ogni 6 ore fino a quando la nube di cenere vulcanica non sia più identificabile dai dati satellitari, nessun riporto meteorologico ricevuto dall'area interessata riporti la presenza di cenere vulcanica e non siano riportate notizie di ulteriori eruzioni vulcaniche; e |
(d) |
mantengono un servizio di veglia 24 ore su 24. |
Capitolo 5 — Requisiti per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC)
MET.OR.270 Responsabilità del centro avvisi cicloni tropicali
I TCAC emettono:
(a) |
avvisi riguardanti la posizione del centro del ciclone, la sua direzione e la velocità di movimento, la pressione centrale e il vento massimo al suolo in prossimità del centro, usando un linguaggio chiaro abbreviato, e li inviano:
|
(b) |
inviano avvisi meteorologici aggiornati agli uffici di veglia meteorologica per ogni ciclone tropicale, quando necessario, ma almeno ogni 6 ore. |
Capitolo 6 — Requisiti per i centri mondiali di previsione d'area (WAFC)
MET.OR.275 Responsabilità dei centri mondiali di previsione d'area
(a) |
I WAFC forniscono, in formato digitale:
|
(b) |
I WAFC garantiscono che i prodotti dei sistemi mondiali per le previsioni d'area emessi in formato digitale siano trasmessi usando tecniche di comunicazione dati in formato binario. |
SOTTOPARTE B — REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI (MET.TR)
SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI
MET.TR.115 Bollettini meteorologici
(a) |
I bollettini meteorologici contengono una testata composta da:
|
(b) |
I bollettini meteorologici contenenti informazioni meteorologiche operative da trasmettersi a mezzo AFTN sono inseriti nella parte riservata al testo prevista dal formato dei messaggi da trasmettere a mezzo AFTN. |
SEZIONE 2 — REQUISITI SPECIFICI
Capitolo 1 — Requisiti tecnici per le stazioni meteorologiche aeronautiche
MET.TR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni
(a) |
I riporti regolari e speciali locali e i METAR contengono i seguenti elementi nell'ordine indicato:
|
(b) |
Nei riporti regolari e speciali locali:
|
(c) |
METAR
|
(d) |
Le informazioni su visibilità, portata visuale di pista, tempo presente e copertura, tipo e altezza della base delle nubi, sono sostituite in tutti i messaggi meteorologici dal termine «CAVOK» se al momento dell'osservazione si verificano simultaneamente le seguenti condizioni:
|
(e) |
L'elenco dei criteri per l'emissione di riporti speciali locali comprende:
|
(f) |
Se così è stato concordato tra il fornitore dei servizi meteorologici e l'autorità competente, sono rilasciati riporti speciali locali ogni volta che si verificano i seguenti cambiamenti:
|
MET.TR.205 Riporto degli elementi meteorologici
(a) Direzione e intensità del vento al suolo;
(1) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR, la direzione e l'intensità del vento al suolo sono riportate per intervalli di 10 gradi veri e di 1 kt (0,5 m/s). |
(2) |
Tutti i valori osservati che non corrispondono ad uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati al più vicino gradino della scala. |
(3) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR:
|
(b) Visibilità
(1) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR la visibilità è riportata per intervalli di 50 m quando essa è inferiore a 800 m; per intervalli di 100 m quando è pari o superiore a 800 metri, ma inferiore a 5 km; per intervalli di 1 km quando è pari o superiore a 5 km, ma inferiore a 10 km; come pari a 10 km quando raggiunge o supera i 10 km, salvo quando sono applicabili le condizioni per l'utilizzazione del termine CAVOK. |
(2) |
Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto al più vicino gradino della scala. |
(3) |
Nei riporti regolari e speciali locali è riportata la visibilità lungo la pista con l'indicazione dell'unità di misura impiegata. |
(c) Portata visuale di pista (RVR)
(1) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR la RVR è riportata per intervalli di 25 m quando è inferiore a 400 m; per intervalli di 50 m quando è compresa fra 400 e 800 m; e per intervalli di 100 m quando è superiore a 800 m. |
(2) |
Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto al più vicino gradino della scala. |
(3) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR:
|
(4) |
Nei riporti regolari e speciali locali:
|
(d) Fenomeni del tempo presente
(1) |
Nei riporti regolari e speciali locali i fenomeni del tempo presente osservati sono riportati in termini di tipo e caratteristiche, e qualificati secondo l'intensità, a seconda dei casi. |
(2) |
Nei METAR i fenomeni del tempo presente osservati sono riportati in termini di tipo e caratteristiche, e qualificati secondo l'intensità o la vicinanza all'aeroporto, a seconda dei casi. |
(3) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR sono riportate, secondo necessità, le seguenti caratteristiche di fenomeni del tempo presente, utilizzando le rispettive abbreviazioni e relativi criteri pertinenti, a seconda dei casi:
|
(4) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR:
|
(e) Nubi
(1) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR l'altezza della base delle nubi è riportata per intervalli di 100 ft (30 m) fino a 10 000 ft (3 000 m). |
(2) |
Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto al più vicino gradino della scala. |
(3) |
Nei riporti regolari e speciali locali:
|
(f) Temperatura dell'aria e temperatura di rugiada
(1) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR la temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada sono riportate per intervalli di gradi Celsius interi. |
(2) |
Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati al grado intero più prossimo; nel caso di temperatura rilevata terminante per 0,5 °C l'arrotondamento viene fatto per eccesso. |
(3) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR i valori negativi di temperatura sono chiaramente specificati. |
(g) Pressione atmosferica
(1) |
Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR, i valori del QNH e del QFE sono determinati in decimi di ettopascal e sono riportati per intervalli di ettopascal interi, in quattro cifre. |
(2) |
Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto all'ettopascal intero più prossimo. |
(3) |
Nei riporti regolari e speciali locali:
|
(4) |
Nei METAR è riportato solo il valore del QNH. |
MET.TR.210 Osservazione di elementi meteorologici
I seguenti elementi meteorologici sono osservati e/o misurati con l'accuratezza specificata e quindi diffusi tramite sistemi automatici o semiautomatici di osservazione meteorologica.
(a) Direzione e intensità del vento al suolo;
La direzione media e la intensità media del vento al suolo, così come le variazioni significative della direzione e dell'intensità del vento, sono misurate ed espresse, rispettivamente, in gradi veri e in nodi.
(1) Posizionamento
Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare direzione e intensità del vento al suolo sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni.
(2) Visualizzazione
Nella stazione meteorologica sono collocati, per ogni sensore, dei visualizzatori del vento al suolo. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo sono correlati con gli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista o della sezione di pista monitorata da ciascun sensore.
(3) Elaborazione delle medie
Il periodo per il calcolo della media delle osservazioni del vento è di:
(i) |
2 minuti per i riporti regolari e speciali locali nonché per i visualizzatori del vento situati presso gli enti ATS; |
(ii) |
10 minuti per i METAR, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti si verifichi una marcata discontinuità nella direzione o intensità del vento; in tal caso sono usati solo i valori registrati dalla discontinuità in poi per ottenere i valori medi, cosicché il periodo della media in queste circostanze sarà ridotto di conseguenza. |
(b) Visibilità
(1) La visibilità è osservata o misurata, e riportata in metri o chilometri.
(2) Posizionamento
Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare la visibilità sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni.
(3) Visualizzazione
Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la misurazione della visibilità, nella stazione meteorologica sono collocati visualizzatori per ogni sensore. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo sono correlati con gli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della zona monitorata da ciascun sensore.
(4) Elaborazione delle medie
Il periodo di tempo per il calcolo della media è di 10 minuti per i METAR, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti immediatamente precedenti l'osservazione si verifichi una marcata discontinuità della visibilità; in tal caso per ottenere i valori medi sono usati solo i valori registrati in seguito alla discontinuità.
(c) Portata visuale di pista (RVR)
(1) Posizionamento
Gli strumenti meteorologici utilizzati per valutare la RVR sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le osservazioni.
(2) Sistemi strumentali
Per determinare la RVR sulle piste destinate alle operazioni di avvicinamento e atterraggio per avvicinamenti strumentali in Categoria II e III sono necessariamente utilizzati sistemi strumentali basati su tecnologia trasmissometrica o «forward-scatter», mentre per la categoria I il loro uso è stabilito dall'autorità competente.
(3) Visualizzazione
Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la misurazione della RVR, nella stazione meteorologica sono collocati uno o più visualizzatori, secondo necessità. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo sono correlati con gli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista o della sezione di pista monitorata da ciascun sensore.
(4) Elaborazione delle medie
(i) |
Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la valutazione della RVR, le loro misurazioni sono aggiornate almeno ogni 60 secondi così da consentire di fornire valori rappresentativi sempre attuali. |
(ii) |
Il periodo per il calcolo della media dei valori della RVR è di:
|
(d) Fenomeni del tempo presente
(1) Sono riportati almeno i seguenti fenomeni del tempo presente: pioggia, pioviggine, neve e precipitazioni congelantesi (freezing precipitation), compresa la loro intensità, caligine, foschia, nebbia, nebbia congelantesi (freezing fog) e temporali, compresi i temporali nelle vicinanze.
(2) Posizionamento
Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare i fenomeni del tempo presente sull'aeroporto o nelle sue immediate vicinanze sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni.
(e) Nubi
(1) La copertura nuvolosa in ottavi, il tipo di nubi e l'altezza della base delle nubi sono osservate e riportate in modo adeguato per permettere la descrizione di nubi operativamente significative. Se il cielo è oscurato, è osservata e, se misurata, è riportata la visibilità verticale invece della copertura nuvolosa in ottavi, del tipo di nubi e dell'altezza della base delle nubi. L'altezza della base delle nubi e la visibilità verticale sono riportate in piedi (ft.).
(2) Posizionamento
Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare la copertura nuvolosa in ottavi e l'altezza della base delle nubi sono posizionati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni.
(3) Visualizzazione
Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione dell'altezza della base delle nubi, nella stazione meteorologica è collocato almeno un visualizzatore. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo sono correlati con gli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della zona monitorata da ciascun sensore.
(4) Livello di riferimento
(i) |
L'altezza della base delle nubi è riferita all'altitudine dell'aeroporto. |
(ii) |
Quando è in uso una pista con avvicinamento di precisione la cui soglia si trova a 50 ft (15 m) o più al di sotto dell'altitudine dell'aeroporto, sono presi accordi a livello locale affinché l'altezza della base delle nubi da segnalare agli aeromobili in arrivo sia riferita all'altitudine della soglia. |
(iii) |
Nel caso di riporti da piattaforme in mare, l'altezza della base delle nubi è riferita al livello medio del mare. |
(f) Temperatura dell'aria e temperatura di rugiada
(1) |
La temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada sono misurate, visualizzate e riportate in gradi Celsius. |
(2) |
Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione della temperatura dell'aria e della temperatura di rugiada nella stazione meteorologica sono collocati dei visualizzatori. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo sono correlati con gli stessi sensori. |
(g) Pressione atmosferica
(1) La pressione atmosferica viene misurata mentre i valori del QNH e del QFE sono calcolati e riportati in ettopascal.
(2) Visualizzazione
(i) |
Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione della pressione atmosferica, nella stazione meteorologica sono collocati i visualizzatori del QNH e, se previsto al punto MET.TR.205(g)(3)(ii), anche del QFE, con i visualizzatori corrispondenti posti presso gli enti dei servizi di traffico aereo responsabili. |
(ii) |
Quando i valori del QFE sono visualizzati per più di una pista, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista a cui il valore del QFE è riferito. |
(3) Livello di riferimento
Per il calcolo del QFE è utilizzato un livello di riferimento.
Capitolo 2 — Requisiti tecnici per gli uffici meteorologici aeroportuali
MET.TR.215 Previsioni e altre informazioni
(a) |
Le informazioni meteorologiche fornite agli operatori e ai membri d'equipaggio di condotta:
|
(b) |
Le informazioni meteorologiche fornite ai centri di coordinamento di soccorso comprendono le condizioni meteorologiche che erano in corso nell'ultima posizione conosciuta di un aeromobile disperso e lungo l'itinerario previsto dell'aeromobile e in particolare elementi generalmente non diffusi in modo sistematico. |
(c) |
Le informazioni meteorologiche fornite agli enti dei servizi di informazioni aeronautiche comprendono:
|
(d) |
Le informazioni meteorologiche delle carte contenute nella documentazione di volo sono riportate come segue:
|
(e) |
La documentazione di volo comprende:
Tuttavia, se concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e gli operatori interessati, la documentazione di volo fornita per voli di durata inferiore o uguale a due ore, dopo una breve sosta intermedia o in caso di turnaround, può essere limitata alle informazioni operativamente necessarie; in ogni caso la documentazione di volo comprende almeno le informazioni meteorologiche di cui ai punti 3, 4, 5 e 6. |
(f) |
Le carte generate da previsioni digitali sono rese disponibili, come richiesto dagli operatori, per le aree fisse di copertura, come indicato nell'appendice 2. |
(g) |
Quando le previsioni del vento e delle temperature in quota di cui al punto MET.OR.275a)1) sono fornite in formato grafico, queste sono carte di previsione per livelli di volo e orari prefissati come specificato ai punti MET.TR.260b), MET.TR.275c) and MET.TR.275d). Quando le previsioni dei fenomeni SIGWX di cui al punto MET.OR.275a)2) sono fornite in formato grafico, queste sono carte di previsione per orari prefissati e per uno strato atmosferico delimitato da livelli di volo come specificato al punto MET.TR.275b)3). |
(h) |
Le previsioni dei venti e delle temperature in quota e dei fenomeni SIGWX al di sopra del livello di volo 100 sono fornite non appena disponibili e comunque almeno tre ore prima della partenza |
(i) |
Le informazioni climatiche aeronautiche sono preparate sotto forma di tabelle climatologiche di aeroporto e di sommari climatologici di aeroporto. |
MET.TR.220 Previsioni di aeroporto
(a) |
Le previsioni di aeroporto e i relativi emendamenti sono emessi come TAF e riportano le seguenti informazioni nell'ordine indicato:
|
(b) |
I TAF sono emessi in accordo con il modello riportato all'appendice 3 e diffusi nel formato codificato TAF. |
(c) |
Il periodo di validità di un TAF emesso con regolarità, è di 9, 24 o 30 ore; i TAF sono emessi non prima di un'ora dall'inizio del loro periodo di validità. |
(d) |
Se diffusi in formato digitale, i TAF:
|
(e) |
Gli elementi meteorologici da includere nel TAF sono: (1) Vento al suolo
(2) Visibilità
(3) Tempo significativo
(4) Nuvolosità
|
(f) |
Uso dei gruppi evolutivi
|
(g) |
La probabilità del verificarsi di un valore alternativo a quello di uno o più elementi previsti va indicata quando:
Tale probabilità è indicata nel TAF attraverso l'uso dell'abbreviazione «PROB» seguita dal valore della probabilità espresso in decine di punti percentuali e, nel caso di cui al punto 1, il periodo di tempo a cui si riferiscono i valori previsti oppure, nel caso di cui al punto 2, usando l'abbreviazione «PROB» seguita dalla probabilità espressa in decine di punti percentuali, l'indicatore evolutivo «TEMPO» e il gruppo orario associato. |
MET.TR.225 Previsioni per l'atterraggio
(a) |
Le previsioni TREND sono rilasciate conformemente all'appendice 1. |
(b) |
Le unità e i parametri utilizzati nella previsione TREND sono gli stessi di quelli utilizzati nel riporto cui essa è allegata. |
(c) |
La previsione TREND indica variazioni significative di uno o più dei seguenti elementi: vento al suolo, visibilità, tempo significativo e nuvolosità. Sono inclusi solo quegli elementi per cui è prevista una variazione significativa. Tuttavia, nel caso di una variazione significativa della nuvolosità, sono indicati tutti i gruppi di nubi, compresi gli strati o gli ammassi per i quali non è prevista variazione. Nel caso di variazioni significative della visibilità, è indicato anche il fenomeno che è responsabile della diminuzione della visibilità. Quando non si prevedono variazioni è usato il termine «NOSIG». (1) Vento al suolo La previsione TREND indica variazioni del vento al suolo che comportano:
(2) Visibilità
(3) Tempo significativo
(4) Nuvolosità
(5) Visibilità verticale La previsione TREND indica le variazioni della visibilità verticale quando si prevede che il cielo rimanga o diventi oscurato, è disponibile l'informazione della visibilità verticale misurata sull'aeroporto, ed è previsto che la visibilità verticale aumenti raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori oppure diminuisca passando per uno o più dei seguenti valori: 100, 200, 500 o 1 000 ft (30, 60, 150 o 300 m). (6) Criteri addizionali L'ufficio meteorologico aeroportuale e gli utenti possono concordare ulteriori criteri da utilizzare, in base ai minimi operativi locali dell'aeroporto. (7) Uso dei gruppi evolutivi
(8) Uso dell'indicatore di probabilità L'indicatore «PROB» non è utilizzato nelle previsioni TREND. |
MET.TR.230 Previsioni per il decollo
(a) |
Le previsioni per il decollo sono riferite a un determinato periodo di tempo, e contengono informazioni sulle condizioni previste sul complesso delle piste per quanto riguarda direzione e intensità del vento al suolo e loro eventuali variazioni, temperatura, pressione e qualsiasi altro elemento, come convenuto tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e gli operatori; |
(b) |
L'ordine degli elementi e la terminologia, le unità e i parametri utilizzati nelle previsioni per il decollo sono gli stessi di quelli utilizzati nei riporti per lo stesso aeroporto. |
MET.TR.235 Avvisi di aeroporto e avvisi e allarmi di wind-shear
(a) |
Gli avvisi di wind-shear sono emessi in conformità al modello riportato all'appendice 4. |
(b) |
Il numero progressivo indicato sul modello riportato all'appendice 4 corrisponde al numero degli avvisi di wind-shear emessi a partire dalle ore 00:01 UTC del giorno in questione. |
(c) |
Gli allarmi di wind-shear forniscono informazioni sintetiche e aggiornate sul wind-shear osservato che produce variazioni del vento frontale o in coda pari o superiori a15 kt (7,5 m/s), le quali possono influire negativamente su un aeromobile nella fase finale di avvicinamento o all'inizio della traiettoria di decollo o durante la corsa d'atterraggio o di decollo. |
(d) |
Se possibile, gli allarmi di wind-shear sono riferiti a sezioni specifiche della pista e a distanze lungo la traiettoria di avvicinamento o di decollo, come concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale, gli enti ATS responsabili e gli operatori interessati. |
Capitolo 3 — Requisiti tecnici per gli uffici di veglia meteorologica
MET.TR.250 SIGMET messages
(a) |
Il contenuto e l'ordine degli elementi dei messaggi SIGMET sono conformi al modello riportato all'appendice 5. |
(b) |
I messaggi SIGMET consistono di tre tipi:
|
(c) |
Il numero progressivo dei messaggi SIGMET consiste di tre caratteri, di cui una lettera e due cifre. |
(d) |
Solo uno dei fenomeni di cui all'appendice 5 è incluso in un messaggio SIGMET, utilizzando le abbreviazioni adeguate e il rispettivo valore soglia dell'intensità del vento al suolo pari o superiore a 34 kt (17 m/s) per il ciclone tropicale. |
(e) |
Le informazioni SIGMET relative a temporali o a cicloni tropicali non comprendono riferimenti a turbolenze e formazioni di ghiaccio ad esse associate. |
(f) |
Se diffusi in formato digitale, i messaggi SIGMET:
|
MET.TR.255 AIRMET messages
(a) |
Il contenuto e l'ordine degli elementi dei messaggi AIRMET sono conformi al modello riportato all'appendice 5. |
(b) |
Il numero progressivo indicato sul modello riportato all'appendice 5 corrisponde al numero di messaggi AIRMET emessi per una regione informazioni volo a partire dalle ore 00:01 UTC del giorno in questione. |
(c) |
Solo uno dei fenomeni di cui all'appendice 5 è incluso nel messaggio AIRMET, utilizzando le abbreviazioni adeguate e i rispettivi valori soglia quando il fenomeno è al di sotto del livello di volo 100 o al di sotto del livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se del caso:
|
(d) |
I messaggi AIRMET relativi a temporali o a cumulonembi non comprendono riferimenti a turbolenze e formazioni di ghiaccio ad essi associate. |
MET.TR.260 Previsioni d'area per voli a bassa quota
(a) |
Quando è utilizzato il formato grafico per le previsioni d'area per voli a bassa quota, le previsioni dei venti e delle temperature in quota sono emesse per punti separati da non più di 300 NM e per almeno le seguenti altitudini: 2 000, 5 000 e 10 000 ft (600, 1 500 e 3 000 m) e 15 000 ft (4 500 m) nelle zone di montagna. L'emissione delle previsioni dei venti e delle temperature in quota ad altitudini superiori a 2 000 ft (600 m) possono essere oggetto di considerazioni orografiche locali come stabilito dall'autorità competente. |
(b) |
Quando è utilizzato il formato grafico per le previsioni d'area per voli a bassa quota, la previsione dei fenomeni SIGWX è emessa come «low-level SIGWX forecast» e interessa livelli di volo fino a 100, o fino a 150 nelle zone di montagna, o più, se necessario. Le previsioni «low-level SIGWX forecast» includono i seguenti elementi:
|
(c) |
Nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 giustifica il rilascio di un messaggio AIRMET, le previsioni d'area sono emesse per lo strato tra il suolo e il livello di volo 100, o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, e contengono informazioni sui fenomeni meteorologici in rotta pericolosi per voli a bassa quota, a sostegno dell'emissione del messaggio AIRMET e delle informazioni complementari necessarie per voli a bassa quota. |
Chapter 4 — Technical requirements for volcanic ash advisory centres (VAAC)
MET.TR.265 Responsabilità dei centri avvisi cenere vulcanica
(a) |
Gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche sono emessi in linguaggio chiaro abbreviato conformemente al modello riportato all'appendice 6. In mancanza di abbreviazioni, è usato un linguaggio chiaro, semplice ed essenziale in lingua inglese. |
(b) |
Quando elaborati in formato grafico, gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche seguono le specifiche riportate qui di seguito ![]() e sono emessi usando:
|
Chapter 5 — Technical requirements for tropical cyclone advisory centres (TCAC)
MET.TR.270 Responsabilità del centro avvisi cicloni tropicali
(a) |
Gli avvisi per cicloni tropicali sono emessi quando si prevede che il valore massimo della intensità media sui 10 minuti del vento al suolo raggiunga o ecceda, i 34 kt durante il periodo coperto dall'avviso. |
(b) |
Gli avvisi per cicloni tropicali sono emessi secondo lo schema riportato all'appendice 7. |
Capitolo 6 — Requisiti tecnici per i centri mondiali di previsione d'area (WAFC)
MET.TR.275 Responsabilità dei centri mondiali di previsione d'area
(a) |
I WAFC utilizzano dati meteorologici elaborati sotto forma di valori su punti di griglia espressi in formato binario (codice GRIB) per la fornitura di previsioni globali su griglia e il codice BUFR per la fornitura di previsioni relative a fenomeni meteorologici significativi. |
(b) |
Per le previsioni su scala globale su reticolato (gridded global forecast) i WAFC:
|
(c) |
Per le previsioni globali di fenomeni meteorologici significativi in rotta, i WAFC:
|
(d) |
sono emesse previsioni SIGWX di livello medio per i livelli di volo tra 100 e 250 per aree geografiche limitate. |
Appendice 1
Schema per METAR Legenda:
Nota 1: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei METAR sono indicati in fondo al presente schema. Nota 2: La spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400). |
|||||||||||||||||
Elemento |
Contenuto dettagliato |
Schemi |
Esempi |
||||||||||||||
Identificativo del tipo di riporto (M) |
Tipo di riporto (M) |
METAR, METAR COR, |
METAR METAR COR |
||||||||||||||
Indicatore di località (M) |
Indicatore di località ICAO (M) |
Nnnn |
YUDO |
||||||||||||||
Ora dell'osservazione (M) |
Giorno e ora effettivi di osservazione in UTC (M) |
nnnnnnZ |
221630Z |
||||||||||||||
Identificativo di riporto automatizzato o di riporto non disponibile (C) |
Identificatore del riporto automatizzato o del riporto non disponibile (C) |
AUTO o NIL |
AUTO NIL |
||||||||||||||
FINE DEL METAR SE IL RIPORTO NON È DISPONIBILE. |
|||||||||||||||||
Vento al suolo (M) |
Direzione del vento (M) |
Nnn |
VRB |
24004MPS VRB01MPS (24008KT) (VRB02KT) 19006MPS (19012KT) 00000MPS (00000KT) 140P149MPS (140P99KT) |
|||||||||||||
Intensità del vento (M) |
[P]nn[n] |
||||||||||||||||
Variazioni significative di intensità (C) |
G[P]nn[n] |
12003G09MPS (12006G18KT) 24008G14MPS (24016G28KT) |
|||||||||||||||
Unità di misura (M) |
MPS (o KT) |
||||||||||||||||
Variazione significativa della direzione/sbandieramento (C) |
nnnVnnn |
— |
02005MPS 350V070 (02010KT 350V070) |
||||||||||||||
Visibilità (M) |
Visibilità prevalente o minima (M) |
Nnnn |
CAVOK |
0350 CAVOK 7000 9999 0800 |
|||||||||||||
Visibilità minima e direzione della visibilità minima (C) |
nnnn[N] or nnnn[NE] or nnnn[E] or nnnn[SE] or nnnn[S] or nnnn[SW] or nnnn[W] or nnnn[NW] |
2000 1200NW 6000 2800E 6000 2800 |
|||||||||||||||
Portata visuale di pista (C) (1) |
Nome dell'elemento (M) |
R |
R32/0400 R12R/1700 R10/M0050 R14L/P2000 |
||||||||||||||
|
Pista (M) |
nn[L]/o nn[C]/o nn[R]/ |
|||||||||||||||
|
Portata visuale di pista (M) |
[P o M]nnnn |
R16L/0650 R16C/0500 R16R/0450 R17L/0450 |
||||||||||||||
|
Precedente tendenza della portata visuale di pista (C) |
U, D o N |
R12/1100U R26/0550N R20/0800D R12/0700 |
||||||||||||||
Tempo presente (C) |
Qualificatore di intensità o indicatore di vicinanza del tempo presente (C) |
– o + |
— |
VC |
|
|
|||||||||||
Descrittore e indicazione del tipo di fenomeno (M) |
DZ o RA o SN o SG o PL o DS o SS o FZDZ o FZRA o FZUP o FC (2) o SHGR o SHGS o SHRA o SHSN o SHUP o TSGR o TSGS o TSRA o TSSN o TSUP o UP |
FG o BR o SA o DU o HZ o FU o VA o SQ o PO o TS o BCFG o BLDU o BLSA o BLSN o DRDU o DRSA o DRSN o FZFG o MIFG o PRFG oppure // |
FG o PO o FC o DS o SS o TS o SH o BLSN o BLSA oppure BLDU o VA |
RA HZ VCFG +TSRA FG VCSH +DZ VA VCTS –SN MIFG VCBLSA +TSRASN –SNRA DZ FG +SHSN BLSN UP FZUP TSUP FZUP // |
|||||||||||||
Nubi (M) |
Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (M) |
FEWnnn o SCTnnn o BKNnnn o OVCnnn o FEW/// o SCT/// o BKN/// o OVC/// o ///nnn o ////// |
VVnnn o VV/// |
NSC o NCD |
FEW015 VV005 OVC030 VV/// NSC SCT010 OVC020 BKN/// ///015 |
||||||||||||
Tipo di nube (C) |
CB o TCU o /// |
— |
BKN009TCU NCD SCT008 BKN025CB BKN025/// //////CB |
||||||||||||||
Temperatura dell'aria e di rugiada (M) |
Temperatura dell'aria e di rugiada (M) |
[M]nn/[M]nn |
17/10 02/M08 M01/M10 |
||||||||||||||
Valori di pressione (M) |
Nome dell'elemento (M) |
Q |
Q0995 Q1009 Q1022 Q0987 |
||||||||||||||
QNH (M) |
Nnnn |
||||||||||||||||
Informazioni supplementari (C) |
Tempo recente (C) |
REFZDZ o REFZRA o REDZ o RE[SH]RA o RERASN o RE[SH]SN o RESG o RESHGR o RESHGS o REBLSN o RESS o REDS o RETSRA o RETSSN o RETSGR o RETSGS o RETS o REFC o REVA o REPL o REUP o REFZUP o RETSUP o RESHUP |
REFZRA RETSRA |
||||||||||||||
Wind-shear (C) |
WS Rnn[L] o WS Rnn[C] o WS Rnn[R] o WS ALL RWY |
WS R03 WS ALL RWY WS R18C |
|||||||||||||||
|
Temperatura della superficie del mare e stato del mare o altezza d'onda significativa (C) |
W[M]nn/Sn o W[M]nn/Hn[n][n] |
W15/S2 W12/H75 |
||||||||||||||
|
Stato della pista (C) |
Designatore della pista (M) |
R nn[L]/ o Rnn[C]/ o Rnn[R]/ |
R/SNOCLO |
R99/421594 R/SNOCLO R14L/CLRD// |
||||||||||||
Depositi sulla pista (M) |
n o / |
CLRD// |
|||||||||||||||
Estensione della contaminazione della pista (M) |
n o / |
||||||||||||||||
Spessore del deposito (M) |
nn o // |
||||||||||||||||
Coefficiente di aderenza o azione frenante (M) |
nn o // |
||||||||||||||||
Previsioni di tendenza (O) |
Indicatore evolutivo (M) |
NOSIG |
BECMG o TEMPO |
NOSIG BECMG FEW020 TEMPO 25018G25MPS (TEMPO 25036G50KT) BECMG FM1030 TL1130 CAVOK BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9000 NSW BECMG FM1900 0500 +SNRA BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN TEMPO FM0330 TL0430 FZRA |
|||||||||||||
Periodo della variazione (C) |
FMnnnn e/o TLnnnn oppure ATnnnn |
||||||||||||||||
Vento (C) |
nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS (oppure nnn[P]nn[G[P]nn]KT) |
||||||||||||||||
Visibilità prevalente (C) |
nnnn |
CAVOK |
|||||||||||||||
Fenomeno meteorologico: qualificatore di intensità (C) |
– o + |
— |
NSW |
||||||||||||||
Fenomeno meteorologico: descrittore e indicazione del tipo (C) |
DZ o RA o SN o SG o PL o DS o SS o FZDZ o FZRA o SHGR o SHGS o SHRA o SHSN o TSGR o TSGS o TSRA o TSSN |
FG o BR o SA o DU o HZ o FU o VA o SQ o PO o FC o TS o BCFG o BLDU o BLSA o BLSN o DRDU o DRSA o DRSN o FZFG o MIFG o PRFG |
|||||||||||||||
Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (C) |
FEWnnn o SCTnnn oppure BKNnnn oppure OVCnnn |
VVnnn o VV/// |
NSC |
TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC BECMG AT1130 OVC010 |
|||||||||||||
Tipo di nube (C) |
CB o TCU |
— |
TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB |
Intervalli e risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei METAR |
||||||
|
Elemento |
Intervallo |
Risoluzione |
|||
Pista: |
(nessuna unità di misura) |
01-36 |
1 |
|||
Direzione del vento: |
° veri |
000-360 |
10 |
|||
Intensità del vento: |
MPS |
00–99 |
1 |
|||
|
KT |
00-199 |
1 |
|||
Visibilità: |
M |
0000-0750 |
50 |
|||
|
M |
0800–4 900 |
100 |
|||
|
M |
5 000 –9 000 |
1 000 |
|||
|
M |
10 000 – |
0 (valore fisso: 9 999 ) |
|||
Portata visuale di pista: |
M |
0000-0375 |
25 |
|||
|
M |
0400-0750 |
50 |
|||
|
M |
0800-2 000 |
100 |
|||
Visibilità verticale: |
30's M (100's FT) |
|
000-020 |
1 |
||
Nubi: altezza della base delle nubi: |
30's M (100's FT) |
|
000-100 |
1 |
||
Temperatura dell'aria; |
|
– 80 – + 60 |
1 |
|||
Temperatura di rugiada: |
°C |
|||||
QNH: |
hPa |
0850-1 100 |
1 |
|||
Temperatura della superficie del mare |
°C |
– 10 – + 40 |
1 |
|||
Stato del mare: |
(nessuna unità di misura) |
0-9 |
1 |
|||
Altezza d'onda significativa, |
M |
0-999 |
0,1 |
|||
Stato della pista: |
Designatore della pista: |
(nessuna unità di misura) |
01–36; 88; 99 |
1 |
||
Depositi sulla pista: |
(nessuna unità di misura) |
0-9 |
1 |
|||
Estensione della contaminazione della pista: |
(nessuna unità di misura) |
1; 2; 5; 9 |
— |
|||
Spessore del deposito: |
(nessuna unità di misura) |
00-90; 92–99 |
1 |
|||
Coefficiente di aderenza/azione frenante: |
(nessuna unità di misura) |
00-95; 99 |
1 |
|||
|
(1) Da includere in caso di visibilità o di portata visuale di pista < 1 500 m per un numero di piste fino a un massimo di quattro.
(2) «Heavy» (forte) è usato per indicare un tornado o una tromba marina; «moderate» (moderato; nessun qualificatore) per indicare una nube a imbuto che non raggiunge il suolo.
Appendice 2
Aree fisse di copertura delle previsioni del WAFS in formato grafico
Proiezione di Mercatore
Proiezione stereografica polare (emisfero nord)
Proiezione stereografica polare (emisfero sud)
Appendice 3
Schema per TAF Legenda:
Nota 1: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei TAF sono indicati in fondo al presente schema. Nota 2: La spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400). |
|||||||||||||||
Elemento |
Contenuto dettagliato |
Schemi |
Esempi |
||||||||||||
Identificativo del tipo di previsione (M) |
Tipo di previsione (M) |
TAF o TAF AMD o TAF COR |
TAF TAF AMD |
||||||||||||
Indicatore di località (M) |
Indicatore di località ICAO (M) |
Nnnn |
YUDO |
||||||||||||
Ora di emissione della previsione (M) |
Data e ora di emissione della previsione in UTC (M) |
nnnnnnZ |
160000Z |
||||||||||||
Identificativo di previsione non disponibile (C) |
Identificatore della previsione non disponibile (C) |
NIL |
NIL |
||||||||||||
FINE DEL TAF SE LA PREVISIONE NON È DISPONIBILE. |
|||||||||||||||
Giorni e periodo di validità della previsione (M) |
Giorni e periodo di validità della previsione in UTC (M) |
nnnn/nnnn |
1606/1624 0812/0918 |
||||||||||||
Identificativo di previsione cancellata (C) |
Identificatore della previsione cancellata (C) |
CNL |
CNL |
||||||||||||
FINE DEL TAF SE LA PREVISIONE È STATA CANCELLATA. |
|||||||||||||||
Vento al suolo (M) |
Direzione del vento (M) |
nnn o VRB |
24004MPS; VRB01MPS (24008KT); (VRB02KT) 19005MPS (19010KT) |
||||||||||||
Intensità del vento (M) |
[P]nn[n] |
00000MPS (00000KT) 140P49MPS (140P99KT) |
|||||||||||||
Variazioni significative di intensità (C) |
G[P]nn[n] |
12003G09MPS (12006G18KT) 24008G14MPS (24016G28KT) |
|||||||||||||
Unità di misura (M) |
MPS (o KT) |
||||||||||||||
Visibilità (M) |
Visibilità prevalente (M) |
Nnnn |
CAVOK |
0350 CAVOK 7000 9000 9999 |
|||||||||||
Condizioni meteorologiche (C) |
Intensità dei fenomeni meteorologici (C) (1) |
– o + |
— |
|
|||||||||||
Descrittore e indicazione del tipo dei fenomeni meteorologici (C) |
DZ o RA o SN o SG o PL o DS o SS o FZDZ o FZRA o SHGR o SHGS o SHRA o SHSN o TSGR o TSGS o TSRA o TSSN |
FG o BR o SA o DU o HZ o FU o VA o SQ o PO o FC o TS o BCFG o BLDU o BLSA o BLSN o DRDU o DRSA o DRSN o FZFG o MIFG o PRFG |
RA HZ +TSRA FG –FZDZ PRFG +TSRASN SNRA FG |
||||||||||||
Nubi (M) (2) |
Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (M) |
FEWnnn oppure SCTnnn o BKNnnn o OVCnnn |
VVnnn oppure VV/// |
NSC |
FEW010 VV005 OVC020 VV/// NSC SCT005 BKN012 |
||||||||||
Tipo di nube (C) |
CB o TCU |
— |
SCT008 BKN025CB |
||||||||||||
Temperatura (O) (3) |
Nome dell'elemento (M) |
TX |
TX25/1013Z TN09/1005Z TX05/2112Z TNM02/2103Z |
||||||||||||
Temperatura massima (M) |
[M]nn/ |
||||||||||||||
Data e ora di occorrenza della temperatura massima (M) |
nnnnZ |
||||||||||||||
Nome dell'elemento (M) |
TN |
||||||||||||||
Temperatura minima (M) |
[M]nn/ |
||||||||||||||
Data e ora di occorrenza della temperatura minima (M) |
nnnnZ |
||||||||||||||
Variazioni significative di uno o più degli elementi sopra indicati, attese nel periodo di validità (C) |
Indicatore evolutivo o di probabilità (M) |
PROB30 [TEMPO] o PROB40 [TEMPO] o BECMG o TEMPO o FM |
|
||||||||||||
Periodo di manifestazione o della variazione (M) |
nnnn/nnnn o nnnnnn |
||||||||||||||
Vento (C) |
nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS oppure VRBnnMPS (oppure nnn[P]nn[G[P]nn]KT oppure VRBnnKT) |
TEMPO 0815/0818 25017G25MPS (TEMPO 0815/0818 25034G50KT) TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000 TSRA SCT010CB BKN020 (TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020) |
|||||||||||||
Visibilità prevalente (C) |
Nnnn |
CAVOK |
BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 OVC010 (BECMG 3010/3011 00000KT 2400 OVC010) PROB30 1412/1414 0800 FG |
||||||||||||
Fenomeno meteorologico: qualificatore di intensità (C) |
– o + |
— |
NSW |
BECMG 1412/1414 RA TEMPO 2503/2504 FZRA TEMPO 0612/0615 BLSN PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG |
|||||||||||
Fenomeno meteorologico: descrittore e indicazione del tipo (C) |
DZ o RA o SN o SG o PL o DS o SS o FZDZ o FZRA o SHGR o SHGS o SHRA o SHSN o TSGR o TSGS o TSRA o TSSN |
FG o BR o SA o DU o HZ o FU o VA o SQ o PO o FC o TS o BCFG o BLDU o BLSA o BLSN o DRDU o DRSA o DRSN o FZFG o MIFG o PRFG |
|
||||||||||||
|
Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (C) |
FEWnnn o SCTnnn o BKNnnn o OVCnnn |
VVnnn oppure VV/// |
NSC |
|
FM051230 15015KMH 9999 BKN020 (FM051230 15008KT 9999 BKN020) BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC |
|||||||||
Tipo di nube (C) |
CB o TCU |
— |
BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020 |
Intervalli e risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei TAF |
|||
Elementi |
Intervallo |
Risoluzione |
|
Direzione del vento: |
° veri |
000-360 |
10 |
Intensità del vento: |
MPS |
00–99 (*1) |
1 |
|
KT (*1) |
0-199 |
1 |
Visibilità: |
M |
0000-0750 |
50 |
|
M |
0800-4 900 |
100 |
|
M |
5 000 -9 000 |
1 000 |
|
M |
10 000 – |
0 (valore fisso: 9 999 ) |
Visibilità verticale: |
30's M (100's FT) |
000-020 |
1 |
Nubi: altezza della base delle nubi: |
30's M (100's FT) |
000-100 |
1 |
Temperatura dell'aria (massima e minima): |
°C |
–80 — + 60 |
1 |
(1) Da includere ogni qualvolta possibile. Nessun qualificatore per intensità moderata.
(2) Fino a quattro strati di nubi.
(3) Composto da fino a quattro temperature (due temperature massime e due temperature minime).
(*1) Non esiste alcun requisito aeronautico che obblighi a segnalare un'intensità del vento uguale o superiore a 100 kt (50 m/s); è stato tuttavia stabilito di segnalare l'intensità del vento fino a 199 kt (99 m/s) per fini non aeronautici, secondo necessità.
Appendice 4
Schema per avvisi di wind-shear Legenda:
Nota 1: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi negli avvisi di wind-shear sono indicati nell'appendice 8. Nota 2: La spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400). |
|||||||||
Elemento |
Contenuto dettagliato |
Schemi |
Esempio |
||||||
Indicatore di località dell'aeroporto (M) |
Indicatore di località dell'aeroporto |
nnnn |
YUCC |
||||||
Identificativo del tipo di messaggio (M) |
Tipo di messaggio e numero progressivo |
WS WRNG [n]n |
WS WRNG 1 |
||||||
Ora di emissione e periodo di validità (M) |
Data e ora di emissione e, laddove applicabile, il periodo di validità in UTC |
nnnnnn [VALID TL nnnnnn] o [VALID nnnnnn/nnnnnn] |
211230 VALID TL 211330 221200 VALID 221215/221315 |
||||||
PER LA CANCELLAZIONE DELL'AVVISO DI WIND-SHEAR, VEDERE I DETTAGLI IN CALCE ALLO SCHEMA. |
|||||||||
Fenomeno (M) |
Identificativo del fenomeno e sua posizione |
[MOD] o [SEV] WS IN APCH o [MOD] o [SEV] WS [APCH] RWYnnn oppure [MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT oppure [MOD] o [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn o MBST IN APCH o MBST [APCH] RWYnnn oppure MBST IN CLIMB-OUT o MBST CLIMB-OUT RWYnnn |
WS APCH RWY12 MOD WS RWY34 WS IN CLIMB-OUT MBST APCH RWY26 MBST IN CLIMB-OUT |
||||||
Fenomeno osservato, riportato o previsto (M) |
Indica se il fenomeno è osservato o riportato e se ne prevede la persistenza o se è previsto |
REP AT nnnn nnnnnnnn o OBS [AT nnnn] o FCST |
REP AT 1510 B747 OBS AT 1205 FCST |
||||||
Dettagli del fenomeno (C) |
Descrizione del fenomeno che provoca l'emissione dell'avviso di wind-shear |
SFC WIND: nnn/nnMPS (o nnn/nnKT) nnnM (nnnFT)-WIND: nnn/nnMPS (o nnn/nnKT) oppure nnKMH (o nnKT) LOSS nnKM (o nnNM) FNA RWYnn oppure nnKMH (o nnKT) GAIN nnKM (o nnNM) FNA RWYnn |
SFC WIND: 320/5MPS 60M-WIND: 360/13MPS (SFC WIND: 320/10KT 200FT-WIND: 360/26KT) 60KMH LOSS 4KM FNA RWY13 (30KT LOSS 2NM FNA RWY13) |
||||||
OPPURE |
|||||||||
Cancellazione di avviso di wind-shear |
Cancellazione di avviso di wind-shear con riferimento al suo identificativo |
CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn |
CNL WS WRNG 1 211230/211330 |
Appendice 5
Schema per SIGMET, AIRMET e riporti di volo speciali Legenda:
Nota: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei messaggi SIGMET/AIRMET e nei riporti di volo speciali sono indicati nell'appendice 8. |
||||||||||||||
Elementi |
Contenuto dettagliato |
Schemi |
Esempi |
|||||||||||
SIGMET |
AIRMET |
RIPORTO SPECIALE DI VOLO |
||||||||||||
Indicatore di località della FIR/CTA (M) |
Indicatore di località ICAO degli enti ATS che servono la FIR o CTA cui si riferisce il SIGMET/AIRMET (M) |
Nnnn |
|
— |
YUCC YUDD |
|||||||||
Identificativo (M) |
Identificativo del messaggio e numero progressivo (M) |
SIGMET nnn |
AIRMET [nn]n |
ARS |
SIGMET 5 SIGMET A3 AIRMET 2 ARS |
|||||||||
Periodo di validità (M) |
Gruppi data-orario indicanti il periodo di validità in UTC (M) |
VALID nnnnnn/nnnnnn |
— |
VALID 221215/221600 VALID 101520/101800 VALID 251600/252200 |
||||||||||
Indicatore di località del MWO (M) |
Indicatore di località del MWO che ha dato origine al messaggio, con trattino di separazione (M) |
nnnn– |
|
YUDO– YUSO– |
||||||||||
Nome della FIR/CTA o identificativo aeromobile (M) |
Indicatore di località e nome della FIR/CTA per il quale è emesso il SIGMET/AIRMET o nominativo radiotelefonico dell'aeromobile (M) |
nnnn nnnnnnnnnn FIR[/UIR] o nnnn nnnnnnnnnn CTA |
nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] |
nnnnnn |
YUCC AMSWELL FIR YUDD SHANLON FIR/UIR YUCC AMSWELL FIR/2 YUDD SHANLON FIR VA812 |
|||||||||
PER LA CANCELLAZIONE DEL SIGMET, VEDERE I DETTAGLI IN CALCE ALLO SCHEMA. |
||||||||||||||
Fenomeno (M) |
Descrizione del fenomeno che provoca l'emissione del SIGMET/AIRMET (C) |
OBSC TS[GR] EMBD TS[GR] FRQ TS[GR] SQL TS[GR] TC nnnnnnnnnn o NN SEV TURB SEV ICE SEV ICE (FZRA) SEV MTW HVY DS HVY SS [VA ERUPTION] [MT] [nnnnnnnnnn] [PSN Nnn[nn] o Snn[nn] Ennn[nn] o Wnnn[nn]] VA CLD RDOACT CLD |
SFC WSPD nn[n]MPS (o SFC WSPD nn[n]KT) SFC VIS nnnnM (nn) ISOL TS[GR] OCNL TS[GR] MT OBSC BKN CLD nnn/[ABV]nnnnM (o BKN CLD nnn/[ABV]nnnnFT) OVC CLD nnn/[ABV]nnnnM (o OVC CLD nnn/[ABV]nnnnFT) ISOL CB OCNL CB FRQ CB ISOL TCU OCNL TCU FRQ TCU MOD TURB MOD ICE MOD MTW |
TS TSGR SEV TURB SEV ICE SEV MTW HVY SS VA CLD [FL nnn/nnn] VA [MT nnnnnnnnnn] MOD TURB MOD ICE |
SEV TURB FRQ TS OBSC TSGR EMBD TSGR TC GLORIA TC NN VA ERUPTION MT ASHVAL PSN S15 E073 VA CLD MOD TURB MOD MTW ISOL CB BKN CLD 120/900M (BKN CLD 400/3000FT) OVC CLD 270/ABV3000M (OVC CLD 900/ABV10000FT) SEV ICE RDOACT CLD |
|||||||||
Fenomeno osservato o previsto (M) |
Indica se il fenomeno è osservato e se ne prospetta la persistenza o se è previsto (M) |
OBS [AT nnnnZ] FCST [AT nnnnZ] |
OBS AT nnnnZ |
OBS AT 1210Z OBS FCST AT 1815Z |
||||||||||
Posizione (C) |
Posizione (con riferimento a latitudine e longitudine, in gradi e minuti) |
Nnn[nn] Wnnn[nn] o Nnn[nn] Ennn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Snn[nn] Ennn[nn] oppure N OF Nnn[nn] o S OF Nnn[nn] o N OF Snn[nn] o S OF Snn[nn] o [AND] W OF Wnnn[nn] o E OF Wnnn[nn] o W OF Ennn[nn] o E OF Ennn[nn] oppure [N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [LINE] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] oppure WI Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — [Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] oppure ENTIRE FIR (3) oppure ENTIRE CTA (3) |
NnnnnWnnnnn o NnnnnEnnnnn o SnnnnWnnnnn o SnnnnEnnnnn |
S OF N54 N OF N50 N2020 W07005 N2706 W07306 N48 E010 N OF N1515 AND W OF E13530 W OF E1554 N OF LINE S2520 W11510 — S2520 W12010 WI N6030 E02550 — N6055 E02500 — N6050 E02630 ENTIRE FIR ENTIRE CTA |
||||||||||
Livello (C) |
livello di volo o altitudine ed estensione (C) (1) |
[SFC/]FLnnn o [SFC/]nnnnM (o [SFC/]nnnnFT) o FLnnn/nnn o TOP FLnnn o [TOP] ABV FLnnn o (2) CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (o CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) o CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (o CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) o (3) FLnnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM] [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] [Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] [ — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] [ — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]]] (o FLnnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM] [Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] [ — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] [ — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] |
FLnnn o nnnnM (o nnnnFT) |
FL180 FL050/080 TOP FL390 SFC/FL070 TOP ABV FL100 FL310/450 CB TOP FL500 WI 270KM OF CENTRE (CB TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE) FL310/350 APRX 220KM BY 35KM FL390 |
||||||||||
Movimento o movimento previsto (C) |
Movimento o movimento previsto (direzione e velocità) con riferimento a uno di sedici punti cardinali o stazionario (C) |
MOV N [nnKMH] o MOV NNE [nnKMH] o MOV NE [nnKMH] o MOV ENE [nnKMH] o MOV E [nnKMH] o MOV ESE [nnKMH] o MOV SE [nnKMH] o MOV SSE [nnKMH] o MOV S [nnKMH] o MOV SSW [nnKMH] o MOV SW [nnKMH] o MOV WSW [nnKMH] o MOV W [nnKMH] o MOV WNW [nnKMH] o MOV NW [nnKMH] o MOV NNW [nnKMH] (o MOV N [nnKT] o MOV NNE [nnKT] o MOV NE [nnKT] o MOV ENE [nnKT] o MOV E [nnKT] o MOV ESE [nnKT] o MOV SE [nnKT] o MOV SSE [nnKT] o MOV S [nnKT] o MOV SSW [nnKT] o MOV SW [nnKT] o MOV WSW [nnKT] o MOV W [nnKT] o MOV WNW [nnKT] o MOV NW [nnKT] o MOV NNW [nnKT]) o STNR |
— |
MOV E 40KMH (MOV E 20KT) MOV SE STNR |
||||||||||
Variazioni di intensità (C) |
Variazioni di intensità previste (C) |
INTSF o WKN o NC |
— |
WKN |
||||||||||
Posizione prevista (C) |
Posizione prevista della nube di cenere vulcanica o del centro del TC o altri fenomeni pericolosi (6) al termine del periodo di validità del messaggio SIGMET (C) |
FCST nnnnZ TC CENTRE Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] oppure FCST nnnnZ VA CLD APRX [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] [ — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] [ — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] [AND] oppure (4) FCST nnnnZ ENTIRE FIR (3) oppure FCST nnnnZ ENTIRE CTA (3) oppure FCST nnnnZ NO VA EXP oppure (6) [FCST nnnnZ Nnn[nn] Wnnn[nn] o Nnn[nn] Ennn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Snn[nn] Ennn[nn] oppure N OF Nnn[nn] o S OF Nnn[nn] o N OF Snn[nn] o S OF Snn[nn] [AND] W OF Wnnn[nn] o E OF Wnnn[nn] o W OF Ennn[nn] o E OF Ennn[nn] oppure [N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [LINE] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] oppure WI (5) Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] |
— |
— |
FCST 2200Z TC CENTRE N2740 W07345 FCST 1700Z VA CLD APRX S15 E075 — S15 E081 — S17 E083 — S18 E079 — S15 E075 FCST 0500Z ENTIRE FIR FCST 0500Z ENTIRE CTA FCST 0500Z NO VA EXP |
|||||||||
OPPURE |
||||||||||||||
Cancellazione del SIGMET/AIRMET (C) |
Cancellazione del SIGMET/AIRMET con riferimento al suo identificativo |
CNL SIGMET [nn]n nnnnnn/nnnnnn oppure CNL SIGMET [nn]n nnnnnn/nnnnnn [va] di MOV NNNN FIR (3) |
CNL AIRMET [nn]n nnnnnn/nnnnnn |
— |
CNL SIGMET 2 101200/101600 CNL SIGMET 3 251030/251430 VA MOV TO YUDO FIR CNL AIRMET 151520/151800 |
|||||||||
(1) Solo per messaggi SIGMET riferiti a nubi di cenere vulcanica e cicloni tropicali.
(2) Solo per messaggi SIGMET riferiti a cicloni tropicali.
(3) Solo per messaggi SIGMET riferiti a nubi di cenere vulcanica.
(4) Da utilizzare per due nubi di cenere vulcanica o due centri di ciclone tropicale che interessano simultaneamente la FIR in questione.
(5) Il numero di coordinate dovrebbe essere ridotto al minimo e, di norma, non dovrebbe essere maggiore di sette.
(6) Da utilizzare per fenomeni pericolosi diversi dalle nubi di cenere vulcanica e dai cicloni tropicali.
Nota: le formazioni di ghiaccio (moderate o severe) e le turbolenze (moderate o severe) (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) associate a temporali, cumulonembi o cicloni tropicali, non dovrebbero essere incluse.
Appendice 6
Schema per avvisi di cenere vulcanica Legenda:
Nota 1: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi negli avvisi di cenere vulcanica sono indicati nell'appendice 8. Nota 2: La spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400). Nota 3: È obbligatorio l'inserimento dei «due punti» dopo la testata di ciascun elemento. Nota 4: I numeri da 1 a 18 sono inclusi solo a fini di chiarezza e non fanno parte dell'avviso, come indicato nell'esempio. |
|||||||||||||||
Elemento |
Contenuto dettagliato |
Schemi |
Esempi |
||||||||||||
1 |
Identificativo del tipo di messaggio (M) |
Tipo di messaggio |
VA ADVISORY |
VA ADVISORY |
|||||||||||
2 |
Ora di emissione (M) |
Anno, mese, giorno, ora in UTC |
DTG: |
nnnnnnnn/nnnnZ |
DTG: |
20080923/0130Z |
|||||||||
3 |
Nome del VAAC (M) |
Nome del VAAC |
VAAC: |
nnnnnnnnnnnn |
VAAC: |
TOKYO |
|||||||||
4 |
Nome del vulcano (M) |
Nome e numero IAVCEI del vulcano |
VOLCANO: |
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn] oppure UNKNOWN o UNNAMED |
VOLCANO: VOLCANO: |
KARYMSKY 1000-13 UNNAMED |
|||||||||
5 |
Posizione del vulcano (M) |
Posizione del vulcano in gradi e minuti |
PSN: |
Nnnnn o Snnnn Wnnnnn o Ennnnn oppure UNKNOWN |
PSN: PSN: |
N5403 E15927 UNKNOWN |
|||||||||
6 |
Stato o regione (M) |
Stato, oppure regione se la cenere non è riportata su uno stato |
AREA: |
nnnnnnnnnnnnnnnn |
AREA: |
RUSSIA |
|||||||||
7 |
Altitudine della sommità (M) |
Altitudine della sommità in m (o ft) |
SUMMIT ELEV: |
nnnnM (o nnnnnFT) |
SUMMIT ELEV: |
1536M |
|||||||||
8 |
Numero avviso (M) |
Numero avviso: anno (per esteso) e numero del messaggio (sequenza distinta per ogni vulcano) |
ADVISORY NR: |
nnnn/nnnn |
ADVISORY NR: |
2008/4 |
|||||||||
9 |
Fonte di informazione (M) |
Fonti di informazioni utilizzando testo libero |
INFO SOURCE: |
Testo libero fino a 32 caratteri |
INFO SOURCE: |
MTSAT-1R KVERT KEMSD |
|||||||||
10 |
Codice colore (O) |
Codice colore |
AVIATION COLOUR CODE: |
RED o ORANGE o YELLOW o GREEN o UNKNOWN o NOT GIVEN o NIL |
AVIATION COLOUR CODE: |
RED |
|||||||||
11 |
Dettagli dell'eruzione (M) |
Dettagli dell'eruzione (comprese data e ora delle eruzioni) |
ERUPTION DETAILS: |
Testo libero fino a 64 caratteri oppure UNKNOWN |
ERUPTION DETAILS: |
ERUPTION AT 20080923/0000Z FL300 REPORTED |
|||||||||
12 |
Ora di osservazione (o stima) delle ceneri (M) |
Data e ora (UTC) di osservazione (o stima) delle ceneri vulcaniche |
OBS (o EST) VA DTG: |
nn/nnnnZ |
OBS VA DTG: |
23/0100Z |
|||||||||
13 |
Nube di cenere osservata o stimata (M) |
Estensione orizzontale (in gradi e minuti) e verticale al momento dell'osservazione della nube di cenere osservata o stimata oppure, se non è nota la base, la sommità della nube di cenere osservata o stimata; Movimento della nube di cenere osservata o stimata |
OBS VA CLD o EST VA CLD: |
TOP FLnnn o SFC/FLnnn o FLnnn/nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] |