ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 61

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
8 marzo 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia)

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

8.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 61/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2001 (2) del Consiglio elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

(2)

Il meccanismo per la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, quale stabilito all’articolo 1 bis di tale regolamento («meccanismo di sospensione») dovrebbe essere rafforzato rendendo più facile per gli Stati membri notificare le circostanze che portano a un’eventuale sospensione e consentendo alla Commissione di attivare di propria iniziativa il meccanismo di sospensione.

(3)

In particolare, l’uso del meccanismo di sospensione dovrebbe essere agevolato abbreviando i periodi di riferimento e i termini, consentendo una procedura più rapida, e ampliando i possibili motivi di sospensione, in modo tale da includere tra tali motivi una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione nonché un aumento sostanziale dei rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri. Una tale diminuzione nella cooperazione dovrebbe riguardare un aumento sostanziale della percentuale delle domande di riammissione rifiutate, anche di cittadini di paesi terzi che sono transitati nel paese terzo in questione, qualora un siffatto obbligo di riammissione sia previsto da un accordo di riammissione concluso tra l’Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione. La Commissione dovrebbe inoltre poter attivare il meccanismo di sospensione nel caso in cui il paese terzo non cooperi in materia di riammissione, in particolare qualora tra il paese terzo in questione e l’Unione sia stato concluso un accordo di riammissione.

(4)

Ai fini del meccanismo di sospensione, un aumento sostanziale indica il superamento di una soglia del 50 %. Esso può anche indicare un aumento inferiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

(5)

Ai fini del meccanismo di sospensione, un basso tasso di riconoscimento indica un tasso di riconoscimento delle domande di asilo dell’ordine del 3 % o 4 %. Esso può anche indicare un tasso di riconoscimento superiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

(6)

È necessario evitare e contrastare eventuali abusi dell’esenzione dall’obbligo del visto qualora ciò comporti un aumento della pressione migratoria derivante, ad esempio, da un aumento di domande di asilo infondate, e qualora ciò comporti la presentazione di domande infondate di permessi di soggiorno.

(7)

Al fine di garantire che i requisiti specifici basati sull’articolo - 1 e utilizzati per valutare l’appropriatezza dell’esenzione dall’obbligo del visto, concessa in seguito alla conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, continuino a essere rispettati nel corso del tempo, la Commissione dovrebbe monitorare la situazione nei paesi terzi interessati. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei paesi terzi interessati.

(8)

La Commissione dovrebbe riferire periodicamente, almeno una volta l’anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dall’entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione, e successivamente quando la Commissione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

(9)

È opportuno che la Commissione, prima di adottare qualsiasi decisione di sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo, tenga conto della situazione dei diritti umani in tale paese terzo e delle possibili conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto in tale situazione.

(10)

Al fine di garantire l’applicazione efficace del meccanismo di sospensione e in particolare laddove sia necessaria una risposta urgente per far fronte alle difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, e tenendo conto dell’impatto complessivo della situazione di emergenza sull’Unione nel suo complesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per l’adozione di tali atti di esecuzione è opportuno far ricorso alla procedura d’esame.

(11)

La sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto mediante un atto di esecuzione dovrebbe riguardare determinate categorie di cittadini del paese terzo in questione, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi, ad esempio per le persone che si recano per la prima volta nel territorio degli Stati membri. L’atto di esecuzione dovrebbe stabilire le categorie di cittadini cui dovrebbe applicarsi la sospensione, tenendo conto delle circostanze specifiche notificate da uno o più Stati membri o riferite dalla Commissione, nonché del principio di proporzionalità.

(12)

Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati all’attuazione del meccanismo di sospensione, date la natura politicamente sensibile di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e le relative implicazioni orizzontali per gli Stati membri e l’Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(13)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (5); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(14)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(15)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8).

(16)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10).

(17)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1)

l’articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 bis

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II è sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente al presente articolo.

2.   Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di due mesi rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l’applicazione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, una o più delle circostanze seguenti:

a)

un aumento sostanziale del numero di cittadini di tale paese terzo a cui è stato rifiutato l’ingresso o che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto;

b)

un aumento sostanziale del numero di domande d’asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso;

c)

una diminuzione nella cooperazione con il paese terzo in materia di riammissione, suffragata da dati adeguati, in particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate dallo Stato membro a tale paese terzo per i propri cittadini o per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in tale paese terzo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l’Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo;

d)

un rischio accresciuto o una minaccia imminente all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, in particolare un aumento significativo dei reati gravi riguardanti i cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti.

La notifica di cui al primo comma precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione a norma del paragrafo 4, lettera a), fornendo motivazioni dettagliate. La Commissione informa immediatamente di tale notifica il Parlamento europeo e il Consiglio;

bis.   Se, tenendo conto di dati, relazioni e statistiche pertinenti, è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), presenti in uno o più Stati membri, o al fatto che il paese terzo non sta cooperando in materia di riammissione, in particolare qualora tra tale paese terzo e l’Unione sia stato concluso un accordo di riammissione, ad esempio in ragione:

del rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione,

del mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell’accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell’accordo di riammissione; oppure

della denuncia o la sospensione dell’accordo di riammissione,

la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi e si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

ter.   La Commissione monitora il rispetto costante dei requisiti specifici basati sull’articolo - 1 e utilizzati per valutare l’appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti da parte dei paesi terzi i cui cittadini sono stati esentati dall’obbligo del visto quando si recano nel territorio degli Stati membri a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti fra l’Unione e quel paese terzo.

La Commissione, inoltre, riferisce periodicamente, almeno una volta l’anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione, e successivamente quando la Commissione lo ritiene necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che alcuni requisiti non siano più soddisfatti.

Ove una relazione della Commissione indichi che uno o più dei requisiti specifici non siano più soddisfatti da parte di uno specifico paese terzo, si applica il paragrafo 4.

3.   La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

a)

se sussistono alcune delle situazioni descritte al paragrafo 2;

b)

il numero di Stati membri interessati da alcune delle situazioni descritte al paragrafo 2;

c)

le ripercussioni generali delle circostanze di cui al paragrafo 2 sulla situazione migratoria nell’Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione;

d)

le relazioni elaborate dalla Guardia di frontiera e costiera europea, dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo o dall’Ufficio europeo di polizia (Europol) o da qualsiasi altra istituzione, organo, organismo, o servizio dell’Unione o da qualsiasi altra organizzazione internazionale, che siano competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;

e)

le indicazioni eventualmente fornite nella notifica dallo Stato membro interessato in relazione a possibili misure a norma del paragrafo 4, lettera a).

f)

la questione generale dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame.

4.   Qualora, sulla base dell’analisi di cui al paragrafo 2 bis, della relazione di cui al paragrafo 2 ter, o dell’esame di cui al paragrafo 3, e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo per trovare soluzioni alternative di lungo periodo, la Commissione stabilisca che occorre intervenire, o qualora una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione la sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b) c) o d), si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di nove mesi. La sospensione si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, considera categorie sufficientemente ampie tali da contribuire in maniera efficace ad affrontare le circostanze di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 2 ter in ogni specifico caso, rispettando al contempo il principio di proporzionalità. La Commissione adotta l’atto di esecuzione entro il termine di un mese da quando:

i)

ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 2;

ii)

è venuta in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 2 bis;

iii)

ha presentato la relazione di cui al paragrafo 2 ter; o

iv)

ha ricevuto la notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b), c) o d).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2. Esso stabilisce la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto.

Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione;

b)

se le circostanze di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 2 ter persistono la Commissione adotta, al più tardi due mesi dopo la scadenza del periodo di nove mesi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un atto delegato a norma dell’articolo 4 ter che sospende temporaneamente, per un periodo di 18 mesi, l’applicazione dell’allegato II per tutti i cittadini del paese terzo interessato. L’atto delegato ha effetto dalla data di scadenza dell’atto di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo e modifica l’allegato II di conseguenza. Tale modifica consiste nell’inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, in cui sia indicato che l’esenzione dall’obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Se la Commissione ha presentato una proposta legislativa a norma del paragrafo 5, il periodo di sospensione previsto dall’atto delegato è prorogato di sei mesi. La nota in calce è modificata di conseguenza.

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, durante il periodo di sospensione i cittadini del paese terzo interessato devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Uno Stato membro che, ai sensi dell’articolo 4, disponga nuove esenzioni dall’obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo riguardato dall’atto che sospende l’esenzione dall’obbligo del visto comunica tali misure conformemente all’articolo 5.

5.   Prima dello scadere del periodo di validità dell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall’allegato II all’allegato I il riferimento al paese terzo.

6.   Qualora abbia presentato una proposta legislativa ai sensi del paragrafo 5, la Commissione può prorogare la validità dell’atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4 per un periodo non superiore a dodici mesi. La decisione di prorogare la validità dell’atto di esecuzione è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 1 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 ter

Entro il 10 gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell’efficacia del meccanismo di reciprocità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, e del meccanismo di sospensione di cui all’articolo 1 bis e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 1 quater

Entro il 29 marzo 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell’efficacia del meccanismo di sospensione di cui all’articolo 1 bis e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.»;

4)

l’articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 ter

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera f), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

bis.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 marzo 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera f), e all’articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

bis.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*1).

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera f), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. AGIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2017.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(5)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(6)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(8)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(9)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(10)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(11)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(12)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


8.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 61/7


REGOLAMENTO (UE) 2017/372 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2) elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri di cui al regolamento (CE) n. 539/2001. I riferimenti ai paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro, a seconda dei casi.

(2)

Si ritiene che la Georgia abbia soddisfatto tutti i parametri di riferimento stabiliti nel piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti presentato dal governo georgiano nel febbraio 2013 e, pertanto, sia conforme ai criteri previsti affinché siano riconosciute ai suoi cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto nel territorio degli Stati membri. La Commissione monitorerà debitamente, conformemente al pertinente meccanismo di cui al regolamento (CE) n. 539/2001, il rispetto costante da parte della Georgia di tali criteri, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata.

(3)

È opportuno pertanto trasferire il riferimento alla Georgia dall’allegato I all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. Tale esenzione dal visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).

(4)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(8)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

a)

nell’allegato I, parte 1 («STATI»), è soppresso il riferimento alla Georgia;

b)

nell’allegato II, parte 1 («STATI»), è aggiunto il riferimento seguente:

«Georgia (*1)

(*1)  L’esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. AGIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2017.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).