ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
4.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/1 |
DECISIONE (UE) 2017/192 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2016
relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 8,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità alla decisione 2014/122/UE del Consiglio (2), il protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 4 marzo 2016, con riserva della sua conclusione in data successiva. |
(2) |
È opportuno che il protocollo sia approvato a nome dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (3) è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 6 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ad essere vincolati dal protocollo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
(1) Approvazione del 14 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2014/122/UE del Consiglio, dell' 11 febbraio 2014, sulla firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 2).
(3) Il testo del protocollo è stato pubblicato in (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 3).
(4) La data di entrata in vigore dela protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
4.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/3 |
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea
L'UNIONE EUROPEA
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA, e
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito denominati «Stati membri»,
da una parte,
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
di seguito denominata «Svizzera»,
dall'altra,
di seguito denominate «le parti contraenti»,
VISTO l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «accordo»), entrato in vigore il 1o giugno 2002,
VISTO il protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (di seguito denominato «il protocollo del 2004»), che è entrato in vigore il 1o aprile 2006,
VISTO il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (di seguito «il protocollo del 2008»), che è entrato in vigore il 1o giugno 2009,
VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013,
CONSIDERANDO che è necessario che la Repubblica di Croazia diventi parte contraente dell'accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. La Repubblica di Croazia diventa parte contraente dell'accordo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo sono vincolanti per la Repubblica di Croazia come per le attuali parti contraenti dell'accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente protocollo.
Articolo 2
Il corpo e l'allegato I dell'accordo sono adattati come segue:
a) |
la Repubblica di Croazia è aggiunta all'elenco delle parti contraenti insieme all'Unione europea e agli Stati membri; |
b) |
nell'articolo 10 dell'accordo, alla fine dei paragrafi 1 ter, 2 ter, 3 ter, 4 quater e 5 ter, sono inseriti i seguenti paragrafi 1 quater, 2 quater, 3 quater, 4 quinquies, 4 sexies e 5 quater: «1 quater. Sino al termine dei due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera può mantenere contingenti di accesso per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in Svizzera e i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a restrizioni quantitative. Prima della fine del suddetto periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini della Croazia sulla base di un rapporto della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del suddetto periodo, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure per cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma. Al termine del periodo transitorio definito al presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Croazia. Quest'ultima può introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.» «2 quater. Sino al termine dei due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera e la Croazia possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo, nei quattro settori seguenti: orticoltura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente codici NACE (1) 01.41, da 45.1 a 45.4, 74.60 e 74.70). Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 quater, 2 quater, 3 quater e 4 quinquies, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini della Croazia rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea o all'EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti in materia di qualifiche per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi (2) e per i prestatori di servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, nei quattro settori sopra citati. Entro i due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, il Comitato misto riesamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall'entrata in vigore del suddetto protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l'intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma. Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.» «3 quater. Dall'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 quater, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell'ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno (3) conformemente alla tabella seguente:
3 quinquies. Qualora la Svizzera e/o la Croazia applichino ai lavoratori impiegati sul loro territorio le misure descritte ai paragrafi 1 quater, 2 quater e 3 quater e in caso di gravi perturbazioni, reali o potenziali, sui loro mercati del lavoro, comunicano al Comitato misto la situazione prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1 quater. Il Comitato misto deciderà se il paese che ha effettuato la comunicazione possa continuare ad applicare le misure transitorie sulla base di detta comunicazione. Qualora emetta parere favorevole, il paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1 quater, 2 quater e 3 quater fino a sette anni dall'entrata in vigore del suddetto protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1 quater è il seguente:
«4 quinquies. Al termine del periodo di cui ai paragrafi 1 quater e 3 quinquies, e sino alla fine del decimo anno dall'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, si applicano le seguenti disposizioni: qualora, per un anno di riferimento, il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1 quater, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dei tre anni che precedono l'anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni precedenti all'anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l'anno che segue l'anno di applicazione. In deroga al precedente comma, al termine del sesto e del settimo anno di riferimento si applicano le seguenti disposizioni: qualora il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1 quater, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dell'anno che precede l'anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l'anno che segue l'anno di applicazione. 4 sexies. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 quinquies si intende per:
«5 quater. Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1 quater, 2 quater, 3 quater e 4 quinquies, segnatamente quelle del paragrafo 2 quater relative alla priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, della mobilità geografica e professionale. I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno, senza che possa essere invocato l'esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata pari o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godono dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati dalle disposizioni di base dell'accordo, in particolare dall'articolo 7.»; |
c) |
all'articolo 27, paragrafo 2, dell'allegato I dell'accordo, il riferimento all'articolo 10, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 4 bis, 4 ter e 4 quater è sostituito dal riferimento all'articolo 10, paragrafi 2 ter, 2 quater, 4 quater e 4 quinquies. |
Articolo 3
In deroga all'articolo 25 dell'allegato I dell'accordo, si applicano i periodi transitori di cui all'allegato I del presente protocollo.
Articolo 4
L'allegato II e l'allegato III dell'accordo sono rispettivamente modificati conformemente all'allegato 2 e all'allegato 3 del presente protocollo.
Articolo 5
1. Gli allegati 1, 2 e 3 del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Il presente protocollo, insieme al protocollo del 2004 e al protocollo del 2008, costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 6
1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri e dell'Unione europea, e dalla Svizzera in conformità delle proprie rispettive procedure.
2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
Articolo 7
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di ratifica o approvazione.
Articolo 8
Il presente protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell'accordo.
Articolo 9
1. Il presente protocollo nonché le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare originale in bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
2. Le versioni in lingua croata dell'accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l'atto finale, fanno ugualmente fede. Il Comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo approva la versione facente fede dell'accordo in lingua croata.
Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.
V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione Svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
(1) NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).
(2) I lavoratori possono chiedere permessi di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al comma 3 quater anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.
(3) Questi permessi di soggiorno sono rilasciati in aggiunta ai contingenti di cui all'articolo 10 del presente accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell'accordo (21 giugno 1999) o cittadini degli Stati membri divenuti parti contraenti dell'accordo in virtù dei protocolli del 2004 e del 2008. Questi permessi di soggiorno si aggiungono inoltre a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti relativi a scambi di tirocinanti tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.
ALLEGATO 1
MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI
La Repubblica di Croazia può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo sull'acquisizione di terreni agricoli da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese diverso dalle parti contraenti dell'accordo o dalle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere in Croazia non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini croati.
Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo paragrafo o di porvi fine.
Qualora vi siano prove sufficienti che, allo scadere del periodo transitorio, il mercato croato dei terreni agricoli sarà colpito da gravi perturbazioni o sussisterà tale rischio, la Croazia comunica dette circostanze al Comitato misto prima del termine del periodo transitorio di sette anni di cui al primo paragrafo. In tal caso, la Croazia può continuare ad applicare le misure descritte al primo paragrafo fino a dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. Tale proroga può essere limitata a determinate zone geografiche particolarmente interessate.
ALLEGATO 2
L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:
1. |
alla sezione A, punto 1: (atti cui è fatto riferimento), è inserito il seguente atto: Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1), che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia; |
2. |
il paragrafo 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del protocollo all'allegato II si applica ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia fino alla fine del settimo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo. |
ALLEGATO 3
L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:
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al punto 1 bis sono aggiunti i seguenti trattini:
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Al punto 2 bis è aggiunto il seguente trattino:
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Al punto 3 bis è aggiunto il seguente trattino:
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Al punto 5 bis è aggiunto il seguente trattino:
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DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA A MISURE AUTONOME A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA
La Svizzera darà provvisoriamente accesso, in base alla sua legislazione nazionale, al suo mercato del lavoro ai cittadini della Repubblica di Croazia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 dell'accordo, a favore dei cittadini della Repubblica di Croazia, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo. I contingenti riguarderanno 50 permessi a lungo termine e 450 permessi a breve termine all'anno. Inoltre, saranno ammessi 1 000 lavoratori a breve termine all'anno per un soggiorno inferiore a 4 mesi.
REGOLAMENTI
4.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/193 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, il punto 1, primo comma, dell'articolo 8 e il punto 4 dell'articolo 8,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione (3) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di determinati prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4. |
(2) |
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, purché tali prodotti siano conformi al trattamento indicato in tale elenco. Se i paesi terzi sono regionalizzati ai fini dell'iscrizione in tale elenco, i loro territori regionalizzati figurano nella parte 1 di tale allegato. |
(3) |
L'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 dello stesso allegato e assegna un codice a ciascuno di essi. Esso definisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» enumerati in ordine decrescente di rigorosità. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame. Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. |
(5) |
Le condizioni di certificazione veterinaria di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 tengono conto dell'eventuale necessità di condizioni specifiche motivate dalla qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, compresi il campionamento e i test per l'individuazione di varie malattie del pollame, ove opportuno. Dette condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento. Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(6) |
L'Ucraina figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui sono autorizzate, da tutto il suo territorio, le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici che siano stati sottoposti a un trattamento generico «A». |
(7) |
L'Ucraina figura inoltre nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati, da tutto il suo territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame. |
(8) |
Il 30 novembre 2016 l'Ucraina ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerata indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie dell'Ucraina non sono quindi più in grado di rilasciare certificati veterinari per le partite di pollame e prodotti a base di pollame destinati all'esportazione nell'Unione europea. |
(9) |
Successivamente, il 4 gennaio 2017, l'Ucraina ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende situate in altre due regioni del suo territorio. Le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno confermato di aver attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione. |
(10) |
L'Ucraina ha presentato informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale esame, nonché delle garanzie fornite dall'Ucraina, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione alle zone colpite da HPAI, che le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso, dovrebbe essere sufficiente a coprire i rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione. |
(11) |
Inoltre, al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, i prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla zona dell'Ucraina colpita da HPAI e che le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai, dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D», come elencato nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 e la decisione 2007/777/CE vanno pertanto modificati di conseguenza. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, 1 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
(4) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
ALLEGATO I
(1) |
Nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE, la seguente nuova voce relativa all'Ucraina è inserita tra la voce relativa alla Russia e quella relativa agli Stati Uniti:
|
(2) |
Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO II
Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio |
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Condizioni specifiche |
Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria |
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria |
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6) |
||
Modelli |
Garanzie supplementari |
Data di chiusura (1) |
Data di apertura (2) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 A |
6B |
7 |
8 |
9 |
«UA — Ucraina |
UA-0 |
L'intero paese |
EP, E |
|
|
|
|
|
|
|
UA-1 |
L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2 |
WGM |
|
|
|
|
|
|
|
|
POU, RAT |
|
|
|
|
|
|
|
|||
UA-2 |
Zona dell'Ucraina corrispondente a: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UA-2.1 |
Regione (oblast) di Kherson |
WGM |
|
P2 |
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
POU, RAT |
|
P2 |
30.11.2016 |
|
|
|
|
|||
UA-2.2 |
Regione (oblast) di Odessa |
WGM |
|
P2 |
4.1.2017 |
|
|
|
|
|
POU, RAT |
|
P2 |
4.1.2017 |
|
|
|
|
|||
UA-2.3 |
Regione (oblast) di Chernivtsi |
WGM |
|
P2 |
4.1.2017 |
|
|
|
|
|
POU, RAT |
|
P2 |
4.1.2017» |
|
|
|
|
4.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/194 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2017
relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
Una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
(4) |
Nel suo parere del 12 luglio 2016 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana e l'ambiente. L'additivo dovrebbe tuttavia essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2016; 14(9):4556.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Formula chimica, descrizione, metodi di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizza-zione |
||||||
UFC di additivo/kg di materiale fresco |
||||||||||||||
Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio |
||||||||||||||
1k20752 |
Lactobacillus diolivorans DSM 32074 |
Composizione dell'additivo: Preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 contenente almeno 3 × 1011 CFU/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di Lactobacillus diolivorans DSM 32074. Metodo di analisi (1): Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15787). Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
24 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
4.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/195 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. La parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive incluse nel presente regolamento sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3) . L'approvazione di tali sostanze può tuttavia scadere prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione per motivi che sfuggono al controllo del richiedente. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(3) |
Considerati il tempo e le risorse necessari a completare la valutazione delle domande di rinnovo delle numerose approvazioni di sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 6104 (4) è stato stabilito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa le priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(4) |
Le priorità delle sostanze ritenute a basso rischio dovrebbero essere stabilite in conformità alla decisione di esecuzione C(2016) 6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenuto conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie alla valutazione e alla decisione, tale periodo dovrebbe corrispondere a un anno per le sostanze attive: solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberellina, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, silicato di sodio e alluminio, feromoni di lepidotteri a catena lineare e urea. |
(5) |
Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori e delle risorse disponibili necessarie alla valutazione e alla decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni i periodi di approvazione per il bifenthrin, il cimoxanil e il metazaclor e prorogare di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive: estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, fosfuro di alluminio, carburo di calcio, fosfuro di calcio, denatonio benzoato, dodemorf, etilene, imidacloprid, fosfuro di magnesio, metamitron, oli vegetali/olio di citronella, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine e sulcotrione. |
(6) |
Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva. |
(7) |
Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(4) Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
A) |
La parte A è così modificata:
|
B) |
Nella parte B, alla riga 23, «Bifenthrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2021»; |
4.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/196 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
116,2 |
TN |
311,6 |
|
TR |
163,3 |
|
ZZ |
197,0 |
|
0707 00 05 |
MA |
80,2 |
TR |
187,3 |
|
ZZ |
133,8 |
|
0709 91 00 |
EG |
79,4 |
ZZ |
79,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
130,8 |
TR |
256,7 |
|
ZZ |
193,8 |
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
40,0 |
IL |
72,3 |
|
MA |
46,6 |
|
TN |
53,7 |
|
TR |
73,5 |
|
ZZ |
57,2 |
|
0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00 |
EG |
90,8 |
IL |
130,5 |
|
JM |
112,4 |
|
MA |
88,3 |
|
TR |
83,9 |
|
ZZ |
101,2 |
|
0805 22 00 |
IL |
139,7 |
MA |
91,9 |
|
ZZ |
115,8 |
|
0805 50 10 |
EG |
85,5 |
TR |
93,8 |
|
ZZ |
89,7 |
|
0808 10 80 |
CN |
139,4 |
US |
205,0 |
|
ZZ |
172,2 |
|
0808 30 90 |
CL |
81,7 |
CN |
112,5 |
|
TR |
154,0 |
|
ZA |
99,6 |
|
ZZ |
112,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
4.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/197 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2017
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per quanto riguarda talune scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca
[notificata con il numero C(2017) 457]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare gli articoli 111 e 116,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 146 undecies;
considerando quanto segue:
(1) |
I sistemi degli Stati membri di bandiera dovrebbero essere in grado di inviare messaggi relativi al sistema di controllo dei pescherecci e di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci sulla base della norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) in conformità all'articolo 146 septies del regolamento (UE) n. 404/2011. |
(2) |
L'articolo 146 quinquies del regolamento (UE) n. 404/2011 prevede che tutti i messaggi di trasmissione, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci, siano trasmessi utilizzando la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca «strato di trasporto» che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione (3) fissa le scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca. |
(4) |
La realizzazione della rete dello strato di trasporto ha subito un ritardo di quattro mesi e gli Stati membri necessitano del tempo sufficiente per l'installazione e il collaudo. |
(5) |
Di conseguenza è auspicabile rimandare alcune scadenze stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per l'utilizzo di dette norme UN/CEFACT. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci
L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. A partire dal 1o febbraio 2017, il formato da utilizzare per la comunicazione di dati del sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 146 septies del regolamento (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel formato UN/Cefact P 1000-7: specifiche del campo «Posizione del peschereccio» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
2. A partire dal 1o luglio 2018, i sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci, secondo quanto indicato all'articolo 146 septies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, utilizzando il formato modificato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.»
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 26).
4.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/198 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2017
relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
[notificata con il numero C(2017) 460]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione (2) stabiliva misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (di seguito «l'organismo specificato»), l'agente causale del cancro del kiwi. Tale decisione di esecuzione è scaduta il 31 marzo 2016. |
(2) |
Alla luce dell'attuale rischio fitosanitario rappresentato dall'organismo specificato, vari Stati membri hanno chiesto che le misure della decisione di esecuzione 2012/756/UE continuino a essere d'applicazione. Per questo motivo le stesse misure, ovvero le misure stabilite in detta decisione di esecuzione, dovrebbero essere adottate riguardo all'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione di Actinidia Lindl. (di seguito «i vegetali specificati») provenienti da paesi terzi, nonché riguardo al loro spostamento all'interno dell'Unione. |
(3) |
Inoltre l'esperienza acquisita durante l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/756/UE dimostra che, come alternativa equivalente alle ispezioni visive, la distruzione di tutte le piante specificate o le prove individuali su di esse costituiscono altrettante misure adeguate per prevenire la diffusione dell'organismo specificato in determinate zone. Tali misure forniscono una risposta altrettanto efficace in caso di comparsa di un focolaio dell'organismo specificato, pertanto esse dovrebbero essere consentite anche per piante specificate originarie dell'Unione o di paesi terzi. L'esperienza dimostra inoltre che una zona di una larghezza di 100 m, anziché 500 m, attorno a un luogo o un sito di produzione indenne da organismi nocivi, con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo specificato, è sufficiente per conseguire gli obiettivi della presente decisione. |
(4) |
Gli Stati membri dovrebbero, all'occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione. |
(5) |
La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2020 per lasciare il tempo necessario a seguire l'andamento della situazione. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Divieto relativo all'organismo nocivo Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
L'organismo Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (di seguito «l'organismo specificato») non è introdotto o diffuso all'interno dell'Unione.
Articolo 2
Introduzione di Actinidia Lindl. nell'Unione
Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl. (di seguito «i vegetali specificati») originari di paesi terzi possono essere introdotti nell'Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione, precisate all'allegato I.
Articolo 3
Spostamenti dei vegetali specificati all'interno dell'Unione
I vegetali specificati possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II.
Articolo 4
Indagini e notifiche relative all'organismo specificato
1. Gli Stati membri effettuano indagini annuali ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati.
Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno dell'indagine.
2. Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza dell'organismo nei vegetali, nei prodotti vegetali o altri oggetti che si trovano sotto il suo controllo nonché in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile, affinché questo adotti le azioni appropriate. Se opportuno, l'operatore professionale provvede altresì ad adottare immediatamente misure precauzionali per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo specificato.
Articolo 5
Conformità
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione.
Articolo 6
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2020.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (GU L 335 del 7.12.2012, pag. 49).
ALLEGATO I
Prescrizioni specifiche per l'introduzione nell'Unione di cui all'articolo 2
SEZIONE I
Certificato fitosanitario
1) |
I vegetali specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE (di seguito «il certificato»), che alla voce «Dichiarazione supplementare» riporta le informazioni di cui ai punti 2 e 3. |
2) |
Il certificato deve riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
|
3) |
Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettere c) o d), il certificato deve inoltre riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
|
4) |
Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettera b), il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla voce «Luogo di origine» del certificato. |
SEZIONE II
Ispezione
I vegetali specificati introdotti nell'Unione accompagnati da un certificato fitosanitario conforme alla sezione I sono rigorosamente ispezionati e, se del caso, sottoposti a prove per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato presso il punto di entrata o il luogo di destinazione stabilito a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (3).
Se i vegetali specificati sono introdotti nell'Unione attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di entrata informa l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di destinazione.
(1) Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi), ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2016.
(2) Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites (Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), Roma, IPPC, FAO 2016.
(3) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).
ALLEGATO II
Prescrizioni per gli spostamenti nell'Unione di cui all'articolo 3
1) |
I vegetali specificati originari dell'Unione possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (1) e se rispettano le prescrizioni di cui al punto 2. |
2) |
I vegetali specificati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
|
3) |
Nei casi in cui le prescrizioni di cui al punto 2, lettera d) o lettera e), sono rispettate, i vegetali specificati devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni:
|
4) |
I vegetali specificati introdotti nell'Unione conformemente all'allegato I che provengono da paesi terzi possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1. |
(1) Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).
(2) Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi), ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2016.
(3) Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites (Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), Roma, IPPC, FAO 2016.