ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/180 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2016
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 7, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario stabilire norme affinché le autorità competenti possano valutare i metodi interni adottati dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri, nonché norme dettagliate relative alle procedure per condividere tali valutazioni tra le autorità competenti cui spetta sorvegliare la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti di fondi propri calcolati dagli enti autorizzati ad utilizzare metodi interni per il calcolo di detti importi o dei requisiti di fondi propri. |
(2) |
La valutazione della qualità dei metodi avanzati utilizzati dagli enti consente di mettere a confronto i metodi interni a livello dell'Unione e a tal fine l'Autorità bancaria europea (ABE) assiste le autorità competenti nel valutare la sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri. Le norme relative alle procedure per condividere le valutazioni dovrebbero contenere opportune disposizioni sulla tempistica della condivisione di tali valutazioni con le pertinenti autorità competenti e con l'ABE. |
(3) |
Le autorità competenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata hanno un legittimo interesse ad accertarsi della qualità dei metodi interni usati da tali enti, poiché tali metodi sono tenuti in considerazione in primo luogo in sede di decisione congiunta sull'approvazione dei metodi interni, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013 del parlamento europeo e del Consiglio (2). Le norme relative alle procedure per condividere le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero inoltre specificare in quali modi si esplichino gli obblighi generali di collaborazione e di scambio delle informazioni all'interno dei collegi nel contesto specifico dell'esercizio di analisi comparata. |
(4) |
Al fine di garantire che le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE siano condivise con efficienza e praticità, le autorità competenti dovrebbero rendere note le proprie stime o le proprie opinioni sul livello di sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri derivante dai metodi interni utilizzati dagli enti, nonché le riflessioni all'origine delle conclusioni esposte nelle valutazioni delle autorità competenti. Oltre a ciò, le misure correttive poste in essere o previste dalle autorità competenti a norma dell'articolo 78, paragrafo 4, di detta direttiva sono rilevanti anche per tutte le altre autorità competenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata, le quali hanno un legittimo interesse ad accertarsi della qualità costante del metodo interno utilizzato da tali enti. Le misure correttive poste in essere o previste dalle autorità competenti dovrebbero inoltre essere portate a conoscenza dell'ABE a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto necessarie all'ABE per lo svolgimento dei propri compiti. |
(5) |
La relazione che l'ABE produce per assistere le autorità competenti nel valutare la qualità dei metodi interni costituisce una pietra miliare dell'esercizio di analisi comparata, giacché tale relazione contiene i risultati del confronto degli enti interessati con enti loro simili a livello dell'Unione. Le informazioni contenute nella relazione dell'ABE dovrebbero pertanto fornire alle autorità competenti le basi per decidere a quali società e portafogli prestare «particolare attenzione» in sede di valutazione, come prescritto dall'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE. |
(6) |
I risultati della valutazione della qualità dei metodi interni dipendono dalla qualità dei dati comunicati dagli enti pertinenti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 (3), che devono anche essere coerenti e paragonabili. Le autorità competenti dovrebbero pertanto confermare la corretta applicazione di detto regolamento di esecuzione da parte degli enti, in particolare in relazione all'esercizio da parte degli enti della possibilità di non presentare informazioni su determinati portafogli individuali. |
(7) |
Qualora le autorità competenti calcolino i parametri di riferimento avvalendosi del metodo standardizzato si dovrebbe, per motivi di prudenza, effettuare un aggiustamento dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti applicando il metodo standardizzato. Tale aggiustamento dovrebbe essere stabilito nella misura applicata transitoriamente al calcolo del requisito minimo di Basilea I in base all'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(8) |
I parametri basati sul metodo standardizzato non sono attualmente considerati da utilizzare nel caso del rischio di mercato, poiché possono indurre distorsioni. A causa di importanti differenze metodologiche nel calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo standardizzato e secondo metodi interni, dovute principalmente a marcate differenze nell'aggregazione o diversificazione delle posizioni individuali, un raffronto tra le due metriche in relazione al rischio di mercato per i portafogli di piccole dimensioni non fornirebbe un'indicazione significativa della sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri. Qualora nella valutazione di modelli del rischio di credito siano tenuti presenti i calcoli del metodo standardizzato, il loro impiego dovrebbe essere inteso unicamente ad ottenere parametri di riferimento per la valutazione, piuttosto che soglie. |
(9) |
Nel valutare la qualità complessiva dei metodi interni degli enti e il grado di variabilità osservato in specifici metodi, le autorità competenti non dovrebbero prestare attenzione unicamente ai risultati bensì mirare a determinare i principali motivi della variabilità e trarre conclusioni per i diversi metodi di modellizzazione. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a prendere in considerazione i risultati dei calcoli alternativi del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (sVaR) sulla scorta delle serie temporali di profitti e perdite. |
(10) |
Poiché il ruolo delle autorità competenti è fondamentale per l'esame e la conferma della qualità dei metodi interni, oltre a ricevere le informazioni trasmesse dagli enti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, le autorità competenti dovrebbero avvalersi dei poteri loro concessi dal regolamento (UE) n. 575/2013 per approvare e riesaminare i metodi interni in modo proattivo, richiedendo qualsiasi altra informazione utile per la valutazione corrente della qualità dei metodi interni. |
(11) |
Per la valutazione del rischio di mercato l'esecuzione di test retrospettivi, in base alle variazioni sia reali sia ipotetiche del valore di un portafoglio, è già obbligatoria a cadenza quotidiana per le posizioni dell'intero portafoglio alla chiusura, come indicato nell'articolo 366, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il numero di scostamenti va comunicato alle autorità competenti ed è utilizzato regolarmente per valutare il comportamento del modello e per determinare le maggiorazioni dei fattori moltiplicativi regolamentari per VaR e sVaR. Non dovrebbero quindi essere applicati né valutati test retrospettivi ulteriori per i portafogli in relazione ai metodi interni per il rischio di mercato. |
(12) |
Se il risultato dell'esercizio di analisi comparata di un portafoglio singolo è un valore estremo, o è indicato nella relazione dell'ABE come valore da sottoporre all'esame delle autorità competenti, ciò non dovrebbe implicare necessariamente che il modello usato dall'ente è scorretto o sbagliato. Sotto questo punto di vista le valutazioni svolte dalle autorità competenti dovrebbero essere utilizzate alla stregua di strumenti atti a fornire una conoscenza più approfondita dei modelli e delle ipotesi di modellizzazione dell'ente. Inoltre, l'analisi delle differenze potenziali tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 e i requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti con l'applicazione dei parametri di rischio osservati storicamente («andamenti effettivi» o «outturns») dovrebbe costituire per le autorità competenti un indizio indiretto di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri, senza però mai sostituire la convalida vera e propria del metodo interno. |
(13) |
Nell'utilizzare i risultati dell'analisi comparata le autorità competenti dovrebbero tenere presenti le possibili limitazioni dei dati e rispecchiarle nella propria valutazione ove lo ritengano opportuno. Altre metriche basate sugli andamenti effettivi, che apporterebbero un ulteriore contributo all'analisi, dovrebbero essere calcolate dall'ABE sulla scorta delle informazioni raccolte. Analogamente, poiché i requisiti di fondi propri ottenuti dai modelli per il rischio di mercato dipendono dai portafogli e le conclusioni raggiunte a livello disaggregato non possono essere estrapolate acriticamente ai portafogli reali detenuti dagli enti, le conclusioni preliminari fondate unicamente sui livelli complessivi di capitale ottenuti dai portafogli aggregati dovrebbero essere trattate con la debita cautela. Nel valutare i risultati ottenuti le autorità competenti dovrebbero tenere presente che anche i portafogli aggregati, comprendenti un gran numero di strumenti, sono comunque sostanzialmente diversi da un portafoglio reale in termini di dimensioni e struttura. Poiché inoltre la maggior parte degli enti non sarà in grado di modellare tutti i portafogli non aggregati, i risultati potrebbero non essere confrontabili in tutti i casi. Andrebbe inoltre ricordato che i dati non rispecchieranno tutti gli interventi sui fondi propri, quali i limiti ai benefici di diversificazione o le maggiorazioni dei fondi propri introdotti per compensare pecche note del modello o fattori di rischio mancanti. |
(14) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(15) |
L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è fondato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Procedure per la condivisione delle valutazioni
1. Le autorità competenti che effettuano valutazioni annuali della qualità dei metodi interni degli enti in conformità all'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE condividono tali valutazioni con tutte le altre autorità competenti pertinenti e con l'Autorità bancaria europea (ABE) entro tre mesi dalla diffusione della relazione redatta dall'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, di detta direttiva.
2. Ricevute le valutazioni di cui al paragrafo 1, l'ABE le condivide con le autorità competenti pertinenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata, se non vi hanno già provveduto le autorità competenti autrici delle relative valutazioni.
Articolo 2
Procedure per la condivisione delle informazioni con altre autorità competenti e con l'ABE
Nel condividere le valutazioni svolte a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti forniscono le informazioni seguenti:
a) |
le conclusioni e le motivazioni della valutazione, in base all'applicazione delle norme di valutazione di cui agli articoli da 3 a 11; |
b) |
le proprie opinioni sul livello di sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri derivante dai metodi interni utilizzati dagli enti. |
Articolo 3
Quadro generale
1. Quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti individuano i metodi interni per i quali è necessaria una valutazione specifica in modo proporzionato alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi inerenti al modello aziendale e alla rilevanza per l'ente dei portafogli compresi nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 in relazione al profilo di rischio dell'ente. Esse tengono anche presente l'analisi fornita nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE nei modi seguenti:
a) |
i valori ottenuti mediante modellizzazione che sono considerati estremi nella relazione dell'ABE sono trattati come indicazioni di differenze significative dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE; |
b) |
i valori ottenuti mediante modellizzazione e la deviazione standard di tali valori per le esposizioni nello stesso portafoglio di riferimento o in portafogli di riferimento simili individuati nella relazione dell'ABE sono trattati come indicazioni preliminari di differenze significative e di diversità alta o bassa, secondo i casi, dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE; |
c) |
le differenze potenziali calcolate in conformità all'articolo 4 del presente regolamento sono trattate come indicazioni preliminari di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE; |
d) |
le differenze potenziali tra i parametri di rischio stimati, comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, e i parametri di rischio osservati storicamente («andamenti storici») comunicati dagli enti a norma di detto regolamento di esecuzione sono trattate come indicazioni preliminari di differenze significative dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE; |
e) |
le differenze potenziali tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito, come comunicati dagli enti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 e i requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti dagli enti utilizzando gli andamenti storici in conformità a detto regolamento di esecuzione, o calcolati dall'ABE nella propria relazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, sono trattate come indicazioni preliminari di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE. Nell'utilizzare la relazione fornita dall'ABE, le autorità competenti possono tenere presenti le possibili limitazioni dei dati e rispecchiarle nella propria valutazione ove lo ritengano opportuno. |
2. Quando effettuano la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano le norme di valutazione di cui agli articoli da 6 a 11.
Articolo 4
Calcolo delle differenze potenziali per il rischio di credito applicando il metodo standardizzato
1. Le autorità competenti calcolano le differenze potenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sottraendo i requisiti di fondi propri per il rischio di credito comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 dai requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti applicando il metodo standardizzato. Esse calcolano inoltre le statistiche di riferimento relative a tali differenze come di seguito:
a) |
per i low default portfolios (LDP), a livello di portafoglio escludendo le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di cui all'articolo 114, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
b) |
per gli high default portfolios (HDP), a livello di portafoglio. |
2. Per il calcolo delle statistiche di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti usano i requisiti di fondi propri per il rischio di credito aggiustati nella misura applicata transitoriamente al requisito minimo di Basilea I in base all'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 5
Calcolo delle differenze potenziali per il rischio di credito utilizzando gli andamenti storici
Ai fini dell'articolo 3, paragrafo1, lettere d) ed e), per il calcolo delle differenze le autorità competenti utilizzano gli andamenti storici medi sia su un anno sia su cinque anni.
Articolo 6
Norme di valutazione
1. Quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la conformità degli enti alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 se gli enti hanno esercitato la possibilità, concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione, di comunicare un numero ridotto di informazioni ai sensi di detto regolamento. A tal fine le autorità competenti confermano la logica e la giustificazione della presentazione di informazioni in misura ridotta da parte di tali enti a norma di detto regolamento di esecuzione.
2. Quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti indagano i motivi della sottovalutazione significativa e sistematica e della diversità alta o bassa dei requisiti di fondi propri di cui a detto paragrafo nei modi seguenti:
a) |
per le valutazioni relative a metodi per il rischio di credito, applicando le norme di cui agli articoli 7 e 8; |
b) |
per le valutazioni relative a metodi per il rischio di mercato, applicando le norme di cui agli articoli da 9 a 11. |
Articolo 7
Norme di valutazione generale per i metodi interni per il rischio di credito
1. Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di credito, le autorità competenti utilizzano almeno, se pertinenti, le informazioni sui metodi interni applicati ai portafogli di riferimento a fini di vigilanza contenute nei documenti seguenti:
a) |
la relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE; |
b) |
le regolari relazioni di convalida dell'ente; |
c) |
la documentazione di modellizzazione, compresi i manuali, la documentazione sull'elaborazione e la calibrazione del modello e la metodologia dei metodi interni; |
d) |
relazioni relative alle visite in loco. |
2. Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di credito, le autorità competenti tengono conto degli elementi seguenti, se pertinenti:
a) |
se l'ente utilizza stime proprie della perdita in caso di default (LGD) e dei fattori di conversione a norma dell'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
b) |
il perimetro di applicazione del modello e la rappresentatività dei portafogli di riferimento; |
c) |
le caratteristiche fondamentali del modello, distinguendo ad esempio tra modelli elaborati e calibrati a livello centralizzato di gruppo (globale) e modelli elaborati e calibrati solo a livello della giurisdizione ospitante (locale), modelli provenienti da fornitori e modelli dell'ente, modelli elaborati e calibrati utilizzando dati interni e modelli elaborati e calibrati utilizzando dati esterni; |
d) |
la data di approvazione del modello e la data di elaborazione del modello; |
e) |
il confronto tra i tassi di default previsti e quelli osservati durante un periodo di tempo significativo; |
f) |
il confronto tra le stime della LGD in fase recessiva e le LGD osservate; |
g) |
il confronto tra le esposizioni in caso di default stimate e quelle osservate; |
h) |
la lunghezza delle serie temporali utilizzate e, secondo i casi, l'inclusione di anni problematici o la natura e l'incidenza di eventuali aggiustamenti per tenere conto di condizioni recessive e aggiungere margini di prudenza nella calibrazione dei modelli; |
i) |
recenti modifiche della composizione del portafoglio dell'ente al quale si applica il metodo interno; |
j) |
la situazione microeconomica e macroeconomica del portafoglio dell'ente, il rischio e la strategia aziendale oltre ai processi interni, quali le procedure di recupero per le attività in stato di default («procedure di rinegoziazione»); |
k) |
la posizione attuale nel ciclo, la scelta di una filosofia di rating tra l'approccio «point-in-time» (PIT) e quello «through-the-cycle» (TTC) e la ciclicità osservata nel modello; |
l) |
il numero e le dimensioni delle classi di rating utilizzate dagli enti nei modelli di probabilità di default (PD), LGD e fattore di conversione; |
m) |
le definizioni dei tassi di default e di rientro in bonis utilizzati dall'ente; |
n) |
l'inserimento o l'esclusione delle procedure di rinegoziazione in corso nelle serie temporali utilizzate per la calibrazione dei modelli di LGD, se applicabile. |
3. Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano sufficienti per giungere a conclusioni in relazione agli elementi figuranti nel paragrafo 2, esse raccolgono prontamente dagli enti le informazioni supplementari ritenute necessarie al fine di completare la propria valutazione.
Per decidere le informazioni supplementari da raccogliere, le autorità competenti prendono in considerazione l'importanza e la rilevanza della deviazione dei parametri e dei requisiti di fondi propri dell'ente. Le autorità competenti raccolgono le informazioni supplementari nei modi ritenuti più opportuni, tra i quali questionari, interviste e visite ad hoc in loco.
Articolo 8
Norme di valutazione per i metodi interni per il rischio di credito specifiche per LDP
1. Quando effettuano una valutazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, in relazione alle controparti dei LDP indicate nel modello 101 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, le autorità competenti valutano se le differenze tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di un ente e quelli di enti simili sono dovute a uno degli elementi seguenti:
a) |
diverso ordine di rango delle controparti comprese nei campioni LDP o diversi livelli di PD assegnati ad ogni classe; |
b) |
tipi specifici di facility, strumenti di garanzia o collocazione geografica delle controparti; |
c) |
eterogeneità delle PD, delle LGD, delle scadenze o dei fattori di conversione; |
d) |
prassi seguite in materia di garanzie; |
e) |
grado di indipendenza dalle valutazioni di rating esterne e frequenza di aggiornamento dei rating interni. |
2. Se un ente classifica una controparte come «in stato di default» mentre altri enti la classificano come «in bonis», o viceversa, le autorità competenti applicano a tale controparte il metodo di cui al paragrafo 1.
Articolo 9
Norme di valutazione generali per i metodi interni per il rischio di mercato
1. Quando effettuano una valutazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti utilizzano almeno, se pertinenti, le informazioni sui metodi interni applicati ai portafogli di riferimento a fini di vigilanza contenute nei seguenti documenti:
a) |
la relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE; |
b) |
le relazioni di convalida dell'ente, redatte da esperti indipendenti al momento dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta siano apportate modifiche significative. Tali informazioni comprendono test per dimostrare che tutte le ipotesi adottate nei metodi interni sono adeguate e non sottostimano né sovrastimano il rischio, test retrospettivi specifici elaborati in relazione ai rischi e alle strutture dei portafogli, l'impiego di portafogli ipotetici per garantire che i metodi interni siano in grado di tenere presenti eventuali caratteristiche strutturali particolari, quali un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione; |
c) |
notifiche del numero e giustificazione delle cause degli scostamenti nei test retrospettivi quotidiani, osservati nell'anno precedente, in base a test retrospettivi delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio; |
d) |
la documentazione di modellizzazione, compresi i manuali, la documentazione sull'elaborazione e la calibrazione del modello e la metodologia dei metodi interni; |
e) |
relazioni relative alle visite in loco. |
2. Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto degli elementi seguenti, se pertinenti:
a) |
la scelta della metodologia per il VaR applicata dall'ente; |
b) |
il perimetro di applicazione del modello e la rappresentatività dei portafogli di riferimento; |
c) |
giustificazione e logica sottostante qualora un fattore di rischio sia incorporato nel modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente ma non nel modello di misurazione del rischio; |
d) |
l'insieme dei fattori di rischio incorporati relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detiene posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse; |
e) |
il numero dei segmenti di scadenza in cui è divisa la curva di rendimento; |
f) |
la metodologia applicata per tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse; |
g) |
l'insieme dei fattori di rischio modellizzati corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente; |
h) |
il numero dei fattori di rischio utilizzati per rilevare il rischio di strumenti di capitale; |
i) |
la metodologia applicata per valutare il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici; |
j) |
i risultati passati delle variabili proxy utilizzate nel modello, con valutazione del loro impatto sulle metriche del rischio; |
k) |
la lunghezza delle serie temporali utilizzate per il VaR; |
l) |
la metodologia applicata per determinare il periodo di stress per lo sVaR e l'adeguatezza del periodo di stress scelto per i portafogli di riferimento; |
m) |
le metodologie applicate nel modello di misurazione dei rischi per tenere conto delle non linearità delle opzioni, in particolare se l'ente utilizza metodi di approssimazione Taylor invece della rivalutazione piena, e di altri prodotti, nonché per tenere conto del rischio di correlazione e del rischio di base; |
n) |
le metodologie applicate per rilevare il rischio di base associato al nome e l'indicazione se siano sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche; |
o) |
le metodologie adottate per tenere conto del rischio di evento; |
p) |
per i rischi incrementali di default e di migrazione (IRC), le metodologie applicate per determinare gli orizzonti di liquidità per posizione, oltre alle PD, alle LGD e alle matrici di migrazione utilizzate nella simulazione di cui all'articolo 374 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
q) |
per il metodo interno per la negoziazione di correlazione, le metodologie applicate per rilevare i rischi di cui all'articolo 377, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le ipotesi sulle correlazioni tra i pertinenti fattori di rischio oggetto della modellizzazione. |
3. Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano sufficienti per giungere a conclusioni in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 2, esse raccolgono prontamente dagli enti le informazioni supplementari ritenute necessarie al fine di completare la propria valutazione.
Per decidere le informazioni supplementari da raccogliere, le autorità competenti prendono in considerazione l'importanza e la rilevanza della deviazione dei parametri e dei requisiti di fondi propri dell'ente. Le autorità competenti raccolgono le informazioni supplementari nei modi ritenuti più opportuni, tra i quali questionari, interviste e visite ad hoc in loco.
Articolo 10
Valutazione delle differenze dei risultati dei metodi interni per il rischio di mercato
1. Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di mercato, le autorità competenti applicano le norme di cui ai paragrafi da 2 a 8.
2. Quando valutano le cause delle differenze tra valori VaR, le autorità competenti tengono presenti entrambi gli elementi di seguito:
a) |
eventuali calcoli alternativi uniformati del VaR, in base ai dati disponibili sui profitti e sulle perdite, forniti dall'ABE nella propria relazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE; |
b) |
la dispersione osservata nella metrica del VaR fornita dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070. |
3. Per gli enti che ricorrono alla simulazione storica, le autorità competenti valutano la variabilità osservata sia nei calcoli alternativi uniformati del VaR sia nei dati sul VaR comunicati dagli enti di cui al paragrafo 2, al fine di determinare l'effetto delle diverse opzioni applicate da tali enti nel contesto della simulazione storica.
4. Le autorità competenti valutano la dispersione tra gli enti in relazione a fattori particolari di rischio inclusi in ognuno dei portafogli di riferimento non aggregati utilizzando la volatilità osservata e la correlazione osservata del vettore dei valori dei profitti e delle perdite fornito dagli enti che applicano la simulazione storica per i portafogli non aggregati.
5. Le autorità competenti analizzano i modelli del VaR adottati dall'ente per i portafogli che potrebbero riportare una serie temporale di profitti e perdite notevolmente divergente dalle serie temporali di profitti e perdite di enti simili, individuati nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, anche se il requisito finale di fondi propri per tale specifico portafoglio è simile in termini assoluti a quello riportato dagli enti simili.
6. In relazione a VaR, sVaR, IRC e modelli utilizzati per le attività di negoziazione di correlazione, le autorità competenti valutano inoltre l'effetto dei motivi della variabilità legati alla normativa, utilizzando i dati forniti dalla relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, mediante clustering dei risultati della metrica in base alle diverse opzioni di modellizzazione.
7. Una volta valutate le cause della variabilità dovute alle diverse opzioni regolamentari, le autorità competenti valutano se la variabilità residua e la sottovalutazione dei requisiti di fondi propri siano dovute ad uno o più degli elementi seguenti:
a) |
erronea interpretazione delle posizioni o dei fattori di rischio in gioco; |
b) |
applicazione incompleta del modello; |
c) |
fattori di rischio mancanti; |
d) |
differenze di calibrazione o nelle serie di dati utilizzate nella simulazione di modellizzazione; |
e) |
incorporazione nel modello di fattori di rischio aggiuntivi; |
f) |
applicazione di ipotesi alternative nei modelli; |
g) |
differenze ascrivibili alla metodologia applicata dall'ente. |
8. Le autorità competenti mettono a confronto i risultati ottenuti per portafogli che si differenziano unicamente per uno specifico fattore di rischio, in modo da determinare se gli enti hanno incorporato tale fattore di rischio nei propri modelli interni in modo coerente con l'operato degli enti simili.
Articolo 11
Valutazione del livello dei fondi propri nei metodi interni per il rischio di mercato
1. Quando valutano il livello dei fondi propri di ogni ente, le autorità competenti tengono presenti entrambi gli elementi di seguito:
a) |
il livello di fondi propri per portafoglio non aggregato; |
b) |
l'effetto del beneficio di diversificazione applicato da ogni ente nei portafogli aggregati, mettendo a confronto il totale dei fondi propri dei portafogli non aggregati di cui alla lettera a) con il livello di fondi propri comunicato per il portafoglio aggregato, come indicato nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE. |
2. Quando valutano il livello di fondi propri di ogni ente, le autorità competenti tengono inoltre presenti entrambi gli elementi di seguito:
a) |
l'effetto delle maggiorazioni regolamentari; |
b) |
l'effetto delle azioni di vigilanza non contemplato nei dati raccolti dall'ABE. |
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/181 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Una mensola di vetro singola corredata di supporti di metallo per fissarla alla parete. La mensola di vetro è composta da una lastra di vetro trasparente dalle dimensioni approssimative di 60 × 13,5 × 0,7 cm, di forma irregolare con bordi lavorati (il bordo frontale ha forma ricurva), e due supporti in lega di rame e zinco (ottone), nichelati e cromati. La lastra di vetro è provvista di due fori per montarla sui sostegni. Il prodotto si presenta non montato, corredato di viti e tasselli per la montatura, imballato in una scatola di cartone. Cfr. l'illustrazione (*1). |
9403 89 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), dalla nota 2 a) del capitolo 94 e dal testo dei codici NC 9403 e 9403 89 00 . L'articolo è utilizzato per arredare stanze, ad esempio in abitazioni private. Trattasi pertanto di mobili ai sensi della voce 9403 . Ai sensi della nota 2 a) del capitolo 94, questa voce comprende gli scaffali singoli dotati di supporti per essere fissati al muro. L'articolo non può pertanto essere classificato nella voce 7020 come altri lavori di vetro. La mensola di vetro conferisce all'articolo il suo carattere essenziale. I supporti di metallo, le viti e i tasselli servono esclusivamente a fissare la mensola di vetro alla parete. È pertanto esclusa la classificazione nel codice NC 9403 20 80 come altri mobili di metallo. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9403 89 00 fra gli altri mobili. |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/182 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Articoli (denominati «gommini copri-levette per console del controller di videogiochi») di circa 20 mm di diametro e 6 mm di altezza costituiti da silicone elastico (plastica) e dotati di una superficie antiscivolo. Essi sono provvisti di un profilo in alluminio autoadesivo, tagliato in base alla forma del supporto. Tali copri-levette sono utilizzati come tappi sui joystick delle console dei controller di videogiochi. I copri-levette hanno la funzione di proteggere il controller di videogiochi dal sudore e dall'usura causati dall'uso intensivo, nonché di evitare, grazie alla superficie antiscivolo, lo scivolamento delle dita dal controller. Cfr. illustrazione (*1) |
3926 90 97 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 . I «copri-levette» si limitano a migliorare la funzione del controller di videogiochi. Pertanto, essi non rendono il controller di videogiochi atto a un particolare lavoro, non gli conferiscono possibilità supplementari né lo mettono in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale del controller o della console per videogiochi (cfr. causa C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punti 13, 29 e 38). Di conseguenza, è esclusa la classificazione come accessorio di console e apparecchi per videogiochi alla voce 9504 . L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva sotto il codice NC 3926 90 97 , come altri lavori di materie plastiche. |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/183 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo (cosiddetto «tappeto a incastro») in EVA (etilene-vinil-acetato) a forma di quadrati aventi dimensioni di 100 × 100 cm con superficie antiscivolo e uno spessore di circa 3 cm. I pezzi sono muniti di un sistema a incastro basato sul principio dei puzzle e sono appoggiati stabilmente su un'altra superficie per formare in tal modo un tappeto. L'articolo è destinato ad assorbire gli urti durante diverse attività sportive (quali per esempio yoga, ginnastica o arti marziali) grazie alla struttura cellulare del tappeto intesa a proteggere il corpo. L'articolo è inoltre idoneo per isolare dal rumore, dal calore e dall'umidità e funge quindi da protezione contro i danni alla superficie sottostante e per proteggere le persone che eseguono diverse altre attività, per esempio quando utilizzato negli asili nido o da artisti. Cfr. illustrazione (*1) |
3918 90 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3918 e 3918 90 00 . La classificazione nella voce 9506 come oggetto ed attrezzo per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport o i giochi all'aperto è esclusa poiché il rivestimento per pavimenti in materie plastiche non assemblato non è destinato esclusivamente alla pratica sportiva bensì anche alla protezione delle superfici e delle persone che svolgono altre attività. L'articolo deve pertanto essere classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica). Deve quindi essere classificato nel codice NC 3918 90 00 fra i rivestimenti per pavimenti di materie plastiche. |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/184 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. |
(2) |
Il 26 gennaio 2017 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.
ALLEGATO
La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:
«13. |
AMANAT AL-ASIMA. Indirizzo: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.» |
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/21 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/185 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2017
che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, primo comma,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 modificano in modo significativo le norme e le procedure cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri. Dal momento che l'applicazione con effetto immediato di alcune di tali norme e procedure in determinati casi avrebbe comportato difficoltà di ordine pratico, è stato necessario adottare misure transitorie. |
(2) |
La relazione del 28 luglio 2009 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («la relazione») presenta una sintesi oggettiva dell'esperienza acquisita e delle difficoltà incontrate nel 2006, 2007 e 2008 da tutte le parti interessate dall'applicazione dei suddetti regolamenti |
(3) |
La relazione contiene osservazioni sulle esperienze acquisite nell'applicazione delle disposizioni transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (4). Essa fa inoltre riferimento a difficoltà riscontrate in relazione alla fornitura a livello locale di piccole quantità di determinati alimenti e sottolinea che è necessario chiarire le condizioni di importazione laddove, in assenza di norme fissate a livello di Unione, si applicano disposizioni nazionali in tema di importazione e che le crisi dovute ad alimenti importati contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) hanno confermato l'esigenza di maggiori controlli su questi prodotti. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione (5) ha stabilito disposizioni transitorie per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. La durata del periodo transitorio è stata fissata tenendo conto del riesame del quadro normativo in materia di igiene previsto dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004. |
(5) |
In base alle informazioni raccolte durante recenti audit effettuati da ispettori della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare dell'Unione interessati, è inoltre opportuno che determinate misure transitorie stabilite dal regolamento (UE) n. 1079/2013 siano mantenute, in attesa dell'introduzione delle prescrizioni permanenti di cui al preambolo del presente regolamento. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo ambito di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. Limitare tale disposizione alle carni fresche comporterebbe un onere aggiuntivo per i piccoli produttori. Il regolamento (UE) n. 1079/2013 prevede pertanto una deroga all'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di tali prodotti a determinate condizioni, senza limitarla alle carni fresche. Tale esclusione andrebbe mantenuta durante l'ulteriore periodo transitorio previsto dal presente regolamento, mentre viene valutata la possibilità di applicare una deroga permanente. |
(7) |
I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 stabiliscono determinate norme per l'importazione di prodotti di origine animale e di prodotti composti nell'Unione. Il regolamento (UE) n. 1079/2013 contiene disposizioni transitorie che derogano ad alcune di tali norme per determinati prodotti composti, per i quali le condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione non sono ancora state stabilite a livello dell'Unione, ad esempio per i prodotti composti diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (6). |
(8) |
Una proposta della Commissione di un regolamento sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare sta per essere adottata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Una volta adottato e applicabile, tale regolamento costituirà la base giuridica per un approccio al controllo dei prodotti composti all'importazione adeguato al rischio. È necessario prevedere deroghe da applicarsi per un ulteriore periodo transitorio di quattro anni, al termine del quale il nuovo regolamento dovrebbe diventare applicabile. |
(9) |
I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 consentono l'importazione di alimenti di origine animale provenienti da stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici, a meno che non siano stati stabiliti un elenco armonizzato di paesi terzi autorizzati e un modello comune di certificato di importazione. Occorre più tempo per procedere alla consultazione dei portatori di interessi e delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, tenendo conto dell'eventuale impatto che la compilazione dell'elenco e la definizione del modello di certificato di importazione potrebbero avere sull'importazione dei suddetti alimenti. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 per un periodo transitorio dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.
Articolo 2
Deroga relativa alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi
In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di detto regolamento non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.
Articolo 3
Deroga relativa alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale e di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale
1. L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non sono state stabilite prescrizioni in materia di sanità pubblica armonizzate applicabili alle importazioni.
Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, agli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012, non si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.
Articolo 4
Deroga relativa alle procedure in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale
Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per cui non sono state stabilite prescrizioni in materia di sanità pubblica armonizzate applicabili alle importazioni.
Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(3) COM(2009) 403 definitivo.
(4) Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(5) Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 10).
(6) Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/186 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2017
che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente qualora sia manifesto un grave rischio che non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
(2) |
L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che gli alimenti importati nell'Unione per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dall'Unione o, quando tra l'Unione e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare sull'igiene dei prodotti alimentari. |
(4) |
L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i requisiti per i metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali. |
(5) |
L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. A norma del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti devono verificare la conformità degli operatori del settore alimentare alla normativa dell'Unione. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 (4) della Commissione stabilisce norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale figuranti nell'allegato I del medesimo regolamento. |
(7) |
Per molti anni sono persistiti numerosi casi di non conformità alle norme di sicurezza microbiologica per quanto riguarda i semi di sesamo e le foglie di betel (Piper betle L.) importati dall'India. Nel 2014 è stato pertanto stabilito di accrescere la frequenza dei controlli ufficiali sulle importazioni di tali alimenti per quanto concerne la presenza di Salmonella spp. Tali controlli hanno tuttavia confermato la persistenza di numerosi casi di non conformità di detti alimenti alle norme di sicurezza microbiologica a causa della Salmonella spp. Poiché l'importazione di detti alimenti costituisce dunque un grave rischio per la salute pubblica all'interno dell'Unione, è necessario adottare misure urgenti a livello dell'Unione. |
(8) |
Sono necessarie, al fine di tutelare la salute umana nell'Unione, garanzie da parte delle autorità competenti dei paesi esportatori che detti alimenti sono stati prodotti conformemente ai requisiti in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Per assicurare l'applicazione armonizzata dei controlli all'importazione in tutta l'Unione, tutte le partite di detti alimenti dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario firmato dalle autorità competenti dei paesi esportatori e da risultati di esami analitici che ne attestino il campionamento e l'analisi, con esito soddisfacente, per la rilevazione di microrganismi patogeni. |
(9) |
L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 669/2009 impone agli operatori del settore alimentare responsabili delle partite di notificare previamente l'arrivo e la natura delle partite al punto di entrata designato (PED). |
(10) |
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 669/2009 prevede, con riferimento al livello accresciuto di controlli ufficiali, che essi comprendano controlli documentari, fisici e d'identità. I controlli documentari devono essere effettuati senza indebiti ritardi su tutte le partite entro due giorni lavorativi dall'arrivo al PED, e i controlli fisici e d'identità, tra cui analisi di laboratorio, devono essere effettuati alla frequenza indicata nell'allegato I di tale regolamento. |
(11) |
Per assicurare un'organizzazione efficiente e controlli all'importazione armonizzati a livello dell'Unione per quanto riguarda la presenza di microrganismi patogeni in alcuni alimenti importati da alcuni paesi terzi, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche applicabili alle importazioni di tali alimenti. A fini di chiarezza giuridica, è opportuno che tutti gli alimenti importati da paesi terzi soggetti a condizioni specifiche a causa di rischi microbiologici siano riuniti in un unico regolamento. Pertanto le disposizioni relative alle foglie di betel importate dall'India stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione (5) dovrebbero essere inserite nel presente regolamento e il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(12) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 dovrebbe essere abrogato e contemporaneamente sostituito da un regolamento più generale che stabilisca le condizioni applicabili alle importazioni di alcuni alimenti da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento si applica all'introduzione degli alimenti di cui all'allegato I.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.
Articolo 3
Introduzione nell'Unione
L'operatore del settore alimentare provvede affinché:
a) |
le partite di alimenti di cui all'allegato I («alimenti») siano introdotte nell'Unione unicamente in conformità alle procedure di cui al presente regolamento; |
b) |
le partite di alimenti siano introdotte nell'Unione unicamente attraverso il punto di entrata designato («PED»). |
Articolo 4
Risultati del campionamento e delle analisi che accompagnano la partita
1. Ogni partita di alimenti è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dall'autorità competente del paese terzo di spedizione per verificare l'assenza dei rischi di cui all'allegato I.
2. Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al capo III «Campionamento e analisi» del titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004. In particolare, il campionamento è effettuato conformemente alle pertinenti norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e agli orientamenti del Codex Alimentarius utilizzati come riferimento e l'analisi per la rilevazione della Salmonella è effettuata conformemente al metodo di riferimento EN/ISO 6579 (l'ultima versione aggiornata del metodo di rilevazione) o a un metodo validato in base al metodo di riferimento in conformità con il protocollo stabilito dalla norma EN/ISO 16140 o con altri protocolli analoghi internazionalmente accettati.
Articolo 5
Certificato sanitario
1. Le partite di alimenti di cui all'allegato I sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III.
2. Il certificato sanitario è firmato e timbrato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese terzo di spedizione.
3. Il certificato sanitario e i suoi allegati sono redatti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui si trova il PED. Lo Stato membro del PED può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
4. Il certificato sanitario è valido per un periodo di quattro mesi dalla data di rilascio, ma non oltre sei mesi dalla data dell'ultima analisi microbiologica di laboratorio.
Articolo 6
Identificazione
Ciascuna partita di alimenti è identificata da un codice di identificazione (codice partita) che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto o altro tipo di confezione della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
Articolo 7
Notifica previa delle partite
1. Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano previamente la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita di alimenti nonché la natura della partita all'autorità competente del PED.
2. Ai fini della notifica previa, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti compilano la parte I del documento comune di entrata («DCE») e trasmettono quest'ultimo all'autorità competente del PED, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.
3. Nel compilare il DCE gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.
4. Il DCE è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui si trova il PED. Lo Stato membro del PED può tuttavia consentire che il DCE sia redatto in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
Articolo 8
Controlli ufficiali
1. L'autorità competente al PED effettua controlli documentari su ogni partita di alimenti per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. I controlli fisici e d'identità sugli alimenti sono effettuati conformemente agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 alla frequenza indicata nell'allegato II del presente regolamento.
3. Qualora una partita di alimenti non sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e dal certificato sanitario di cui all'articolo 5 o qualora detti risultati o tale certificato sanitario non siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, la partita non è importata nell'Unione ed è rispedita nel paese terzo di origine o distrutta.
4. Una volta espletati i controlli fisici e d'identità, le autorità competenti:
a) |
compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE; |
b) |
allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; |
c) |
assegnano al DCE il relativo numero di riferimento; |
d) |
timbrano e firmano l'originale del DCE; |
e) |
effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato. |
5. Gli originali del DCE e del certificato sanitario di cui all'articolo 5 e i risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 accompagnano la partita durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica. In caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, viene rilasciata una copia certificata del DCE originale. Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione, l'autorità competente al PED ne informa l'autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti e che non possa essere manomessa in alcun modo in attesa dei risultati dei controlli fisici.
Articolo 9
Frazionamento delle partite
1. Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli e le autorità competenti del PED non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.
2. In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.
Articolo 10
Immissione in libera pratica
L'immissione in libera pratica di partite di alimenti di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o dei loro rappresentanti, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente del PED una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.
Articolo 11
Non conformità
Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, l'autorità competente del PED compila la parte III del DCE e intraprende i provvedimenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 12
Relazioni
Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati delle analisi effettuate sulle partite di alimenti conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.
Tale relazione copre un periodo di sei mesi ed è presentata due volte l'anno entro la fine del mese successivo a ciascun semestre.
La relazione contiene le seguenti informazioni:
a) |
il numero delle partite introdotte, comprese le dimensioni in termini di peso netto e il paese di origine di ciascuna partita; |
b) |
il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi; |
c) |
i risultati dei controlli fisici e d'identità di cui all'articolo 8, paragrafo 2. |
Articolo 13
Costi
Tutti i costi risultanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 8, compresi il campionamento, le analisi, lo stoccaggio e le eventuali misure adottate in caso di non conformità di cui all'articolo 11, sono a carico degli operatori del settore alimentare.
Articolo 14
Misure transitorie
Gli Stati membri autorizzano l'introduzione di partite di alimenti che hanno lasciato il paese terzo di spedizione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento senza essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 5 e dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4.
Articolo 15
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 è abrogato.
Articolo 16
Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 143).
ALLEGATO I
Elenco degli alimenti di cui all'articolo 1
Alimenti (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati) |
1207 40 90 |
|
India (IN) |
Salmonella |
Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) |
ex 1404 90 00 |
10 |
India (IN) |
Salmonella |
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».
ALLEGATO II
Frequenza dei controlli fisici e d'identità per gli alimenti di cui all'articolo 1 al punto di entrata designato (PED) conformemente all'articolo 8, paragrafo 2
Alimenti (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) |
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati) |
1207 40 90 |
|
India (IN) |
Salmonella (2) |
20 |
Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) |
ex 1404 90 00 |
10 |
India (IN) |
Salmonella (2) |
10 |
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(2) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 (l'ultima versione aggiornata del metodo di rilevazione) o un metodo validato in base al metodo di riferimento in conformità con il protocollo stabilito dalla norma EN/ISO 16140 o con altri protocolli analoghi internazionalmente accettati.
ALLEGATO III
Certificato sanitario per l'introduzione di foglie di betel e semi di sesamo dall'India nell'Unione europea
Testo di immagine
Testo di immagine
Testo di immagine
ALLEGATO IV
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è soppressa la seguente voce:
«Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati) |
1207 40 90 |
|
India (IN) |
Salmonella (12) |
20» |
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/187 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2017
relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
Una domanda di autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Nel suo parere del 24 maggio 2016 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e può migliorare i parametri produttivi dei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2016; 14(6):4507.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizza-zione |
||||||||||
CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||||||
4b1825 |
Lactosan GmbH & Co. KG |
Bacillus subtilis (DSM 28343) |
Composizione dell'additivo: Preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) contenente almeno: 1 × 1010 CFU/g di additivo In forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vive di Bacillus subtilis (DSM 28343) Metodo di analisi (1) Identificazione e conteggio di Bacillus subtilis (DSM 28343) nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:
|
Polli da ingrasso |
— |
1 × 109 |
— |
|
23 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/188 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
299,8 |
MA |
120,2 |
|
TR |
157,6 |
|
ZZ |
192,5 |
|
0707 00 05 |
MA |
48,2 |
TR |
191,4 |
|
ZZ |
119,8 |
|
0709 91 00 |
EG |
79,4 |
ZZ |
79,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
142,6 |
TR |
234,0 |
|
ZZ |
188,3 |
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
41,3 |
MA |
47,1 |
|
TN |
52,7 |
|
TR |
71,9 |
|
ZZ |
53,3 |
|
0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00 |
EG |
90,8 |
IL |
135,7 |
|
JM |
112,4 |
|
MA |
88,4 |
|
TR |
83,1 |
|
ZZ |
102,1 |
|
0805 22 00 |
IL |
139,7 |
MA |
85,5 |
|
ZZ |
112,6 |
|
0805 50 10 |
EG |
85,5 |
TR |
88,8 |
|
ZZ |
87,2 |
|
0808 10 80 |
US |
205,0 |
ZZ |
205,0 |
|
0808 30 90 |
CL |
81,7 |
CN |
96,1 |
|
TR |
154,0 |
|
ZA |
99,6 |
|
ZZ |
107,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/40 |
DECISIONE (UE) 2017/189 DEL CONSIGLIO
del 16 gennaio 2017
relativa alle posizioni che devono essere adottate a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie, sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, sottocomitato doganale e sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni di tali sottocomitati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo. |
(2) |
L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria. Queste comprendono le disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD»), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»). |
(3) |
L'articolo 74 dell'accordo prevede che il sottocomitato SPS debba adottare le proprie procedure di lavoro durante la prima riunione. |
(4) |
L'articolo 300 dell'accordo prevede che il sottocomitato TSD sostenibile debba adottare il proprio regolamento interno. |
(5) |
L'articolo 83 dell'accordo prevede che il sottocomitato doganale debba adottare il proprio regolamento interno. |
(6) |
L'articolo 211 dell'accordo prevede che il sottocomitato IG debba adottare il proprio regolamento interno. |
(7) |
È opportuno stabilire le posizioni che devono essere adottate a nome dell'Unione in sede di sottocomitato SPS, di sottocomitato TSD, di sottocomitato doganale e di sottocomitato IG in merito all'adozione dei regolamenti interni di tali sottocomitati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato SPS istituito a norma dell'articolo 74 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), è basata sul progetto di decisione del sottocomitato SPS accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato TSD istituito a norma dell'articolo 300 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato TSD accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato TSD possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito a norma dell'articolo 83 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato IG istituito a norma dell'articolo 211 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato IG accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(2) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
PROGETTO DI
DECISIONE N. … DEL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA
del …
recante adozione del suo regolamento interno
IL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 74,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(2) |
L'articolo 74 dell'accordo dispone che il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») debba esaminare le questioni connesse all'attuazione del capo 4 del titolo IV dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 74, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare le proprie procedure di lavoro, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato SPS riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a … il
Per il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie
Il presidente
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato SPS svolge i compiti indicati all'articolo 74, paragrafo 2, dell'accordo alla luce dell'obiettivo di cui all'articolo 59 dell'accordo.
3. Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle parti, responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie.
4. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni sanitarie e fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
5. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione sdel termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
La presidenza del sottocomitato SPS è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno.
2. Ogni riunione del sottocomitato SPS è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, riunioni ordinarie del sottocomitato SPS sono convocate con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.
5. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.
Articolo 4
Delegazioni
Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato SPS di cui all'articolo 5, della composizione prevista delle rispettive delegazioni.
Articolo 5
Segretariato
Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
Articolo 6
Corrispondenza
1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato del sottocomitato SPS a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.
Articolo 7
Documenti
1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato SPS.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Tale segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
5. I segretari del sottocomitato SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 67 dell'accordo.
Articolo 8
Riservatezza
Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche.
Se una parte comunica al sottocomitato SPS informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio, nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del sottocomitato SPS in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 10
Verbali e conclusioni operative
1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
a) |
i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori che hanno partecipato alla riunione; |
b) |
i documenti presentati al sottocomitato SPS; |
c) |
le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal sottocomitato SPS; e |
d) |
le conclusioni operative della riunione di cui al paragrafo 4. |
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario da ciascuna riunione del sottocomitato SPS. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di successive riunioni del sottocomitato SPS. A tal fine, il sottocomitato SPS adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.
Articolo 11
Decisioni e raccomandazioni
1. Il sottocomitato SPS adotta decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 74 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ogni decisione, raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione, la raccomandazione o la relazione o adottato il parere pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato SPS può adottare decisioni, raccomandazioni, pareri o relazioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari.
4. Gli atti del sottocomitato SPS recano il titolo di «decisione», «parere», «raccomandazione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni, le raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi a entrambe le parti.
6. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccommandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato SPS.
7. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del sottocomitato SPS nelle rispettive Gazzette ufficiali.
Articolo 12
Relazioni
Il sottocomitato SPS presenta al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una relazione sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc istituiti dal sottocomitato SPS. La relazione è presentata 25 giorni prima della riunione annuale ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
Articolo 13
Lingue
1. Le lingue di lavoro del sottocomitato SPS sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 14
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.
Le spese relative all'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
Articolo 15
Gruppi di lavoro tecnici e gruppi ad hoc
1. Mediante una decisione a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato SPS può istituire o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc, anche a carattere scientifico.
2. La composizione dei gruppi di lavoro ad hoc non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di riservatezza.
3. Salvo decisione contraria, i gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato stesso, a cui riferiscono.
4. Se richiesto, le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite videoconferenza o audioconferenza.
5. La segreteria del sottocomitato SPS è in copia di tutta la corrispondenza, documenti e comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro.
6. I gruppi di lavoro hanno il potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le raccomandazioni sono adottate per consenso e comunicate al presidente, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7.
7. Il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversa disposizione del presente articolo. I riferimenti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono come riferimenti al sottocomitato SPS.
Articolo 16
Modifica
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 74, paragrafo 5, dell'accordo.
PROGETTO DI
DECISIONE N. … DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA
del …
recante adozione del suo regolamento interno
IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 300,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(2) |
L'articolo 300 dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD») deve verificare l'attuazione del capo 13 del titolo IV dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo, il sottocomitato TSDeve adottare il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a … il
Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina
Il presidente
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD»), istituito a norma dell'articolo 300 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato TSD svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato TSD è composto da rappresentanti dell'amministrazione di ciascuna parte, responsabili per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile esercita le funzioni di presidenza del sottocomitato TSD.
5. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.
Articolo 2
Disposizioni specifiche
1. Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Ucraina.
2. I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato TSD.
Articolo 3
Riunioni
Il sottocomitato TSD si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.
Articolo 4
Modifica
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato TSD a norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo.
PROGETTO DI
DECISIONE N. … DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA
del …
recante adozione del suo regolamento interno
IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 83,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(2) |
L'articolo 83 dell'accordo dispone che il sottocomitato doganale debba controllare l'attuazione e l'amministrazione del capo 5 del titolo IV dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 83, lettera e), dell'accordo, il sottocomitato doganale deve adottare il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato doganale riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il
Per il sottocomitato doganale UE-Ucraina
Il presidente
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato doganale, istituito a norma dell'articolo 83 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito in detto articolo.
2. Il sottocomitato doganale è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane.
3. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni doganali e relative alle dogane esercita le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
4. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
La presidenza del sottocomitato doganale è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di dodici mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato doganale si riunisce una volta l'anno o su richiesta di una delle parti.
2. Ogni riunione del sottocomitato doganale è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Le riunioni del sottocomitato doganale possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.
4. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato doganale può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.
Articolo 4
Delegazioni
Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato doganale di cui all'articolo 5, in merito alla composizione prevista della delegazione.
Articolo 5
Segretariato
Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato doganale ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
Articolo 6
Corrispondenza
1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.
Articolo 7
Documenti
1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato doganale.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina. Il segretario dell'Unione invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione. Il segretario dell'Ucraina invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
Articolo 8
Riservatezza
Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del sottocomitato doganale non sono pubbliche.
Se una parte comunica al sottocomitato doganale informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del sottocomitato doganale stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato doganale all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del sottocomitato doganale in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 10
Verbali e conclusioni operative
1. Il progetto di verbale di ogni riunione, comprendente le conclusioni operative, è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza.
2. Il progetto di verbale, comprendente le conclusioni operative, è presentato al sottocomitato doganale per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato doganale. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
Articolo 11
Decisioni e raccomandazioni
1. Il sottocomitato doganale adotta modalità pratiche, misure, decisioni e raccomandazioni come previsto all'articolo 83 dell'accordo. Esse sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 3, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato doganale può adottare decisioni, o raccomandazioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le due segreterie, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti.
4. Gli atti del sottocomitato doganale recano il titolo di «decisione» o «raccomandazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale sono autenticate dai due segretari.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a entrambe le parti.
7. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccommandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato doganale.
8. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale nelle rispettive Gazzette ufficiali.
Articolo 12
Relazioni
Il sottocomitato doganale riferisce al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione annuale ordinaria di tale comitato.
Articolo 13
Lingue
1. Le lingue di lavoro del sottocomitato doganale sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato doganale delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 14
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato doganale sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.
Le spese relative all 'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
Articolo 15
Modifica
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato doganale a norma dell'articolo 83, lettera e), dell'accordo.
PROGETTO DI
DECISIONE N. … DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-UCRAINA
del …
recante adozione del suo regolamento interno
IL SOTTOCOMITATO UE-UCRAINA PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compresa la sottosezione 3 (Indicazioni geografiche) del capo 9, sezione 2 (Proprietà intellettuale), del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(2) |
L'articolo 211 dell'accordo dispone che il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG») deve monitorare l'evoluzione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e deve fungere da forum per la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. |
(3) |
A norma dell'articolo 211, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato IG deve adottare il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato IG riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Ucraina
Il presidente
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-UCRAINA
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»), istituito a norma dell'articolo 211 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui al l'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato IG esercita le funzioni indicate all'articolo 211 dell'accordo.
3. Il sottocomitato IG è composto da funzionari della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni relative alle indicazioni geografiche.
4. Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato.
5. I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
6. Ogni capo delegazione può delegare alcune o tutte le sue funzioni a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.
7. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
La presidenza del sottocomitato IG è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato IG si riunisce a turno nell'Unione e in Ucraina su richiesta di una delle parti entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Ogni riunione del sottocomitato IG è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, riunioni ordinarie del sottocomitato IG sono convocate con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. A titolo di eccezione, le riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.
Articolo 4
Delegazioni
Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato IG di cui all'articolo 5, in merito alla composizione prevista della delegazione.
Articolo 5
Segretariato
Un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante dell'Ucraina sono nominati dai rispettivi capi delegazione a svolgere congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato IG ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
Articolo 6
Corrispondenza
1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.
Articolo 7
Documenti
1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato IG.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
Articolo 8
Riservatezza
Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche.
Se una parte comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio, nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato IG ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno viene adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni del sottocomitato IG in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 10
Verbali e conclusioni operative
1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
a) |
i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori che hanno partecipato alla riunione; |
b) |
i documenti presentati al sottocomitato IG; |
c) |
le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal sottocomitato IG; e |
d) |
se necessario, le conclusioni operative della riunione di cui al paragrafo 4. |
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di successive riunioni del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.
Articolo 11
Decisioni
1. Il sottocomitato IG ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 211, paragrafo 3, dell'accordo. Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ciascuna decisione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 3, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato IG può adottare decisioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti.
4. Gli atti del sottocomitato IG recano il titolo di «decisione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato IG sono autenticate dai due segretari.
6. Le decisioni sono trasmesse a entrambe le parti.
7. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccommandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato IG.
8. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive Gazzette ufficiali.
Articolo 12
Relazioni
1. Il sottocomitato IG riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione ordinaria di tale comitato.
2. Le relazioni sono adottate per consenso tra le parti e recano il titolo di «relazione». Le relazioni sono trasmesse a entrambe le parti.
3. La procedura di adozione delle decisioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, alle relazioni.
Articolo 13
Lingue
1. Le lingue di lavoro del sottocomitato IG sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 14
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.
Le spese relative all'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
Articolo 15
Modifica
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 211, paragrafo 2, dell'accordo.
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/61 |
DECISIONE (UE) 2017/190 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2017
che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea relative all'installazione di componenti
[notificata con il numero C(2017) 458]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
La Francia ha notificato l'intenzione di concedere un'approvazione in deroga alle regole comuni in materia di sicurezza aerea di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008, contenute nel regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2). A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione ha valutato la necessità della deroga proposta e il livello di protezione da essa derivante in base alla raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in seguito «AESA») del 24 settembre 2015 (3). |
(2) |
La deroga proposta, notificata dalla Francia il 24 luglio 2015, riguarda il punto M.A.501 dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a norma del quale non può essere installato sugli aeromobili alcun componente la cui omologazione per il servizio non sia certificata dal modulo 1 dell'AESA o equivalente. |
(3) |
La deroga proposta concerne l'installazione dei motori R755B2M sugli aeromobili YMF5C registrati in Francia. Tali aeromobili sono prodotti dalla WACO Classic Aircraft Corporation, con sede negli Stati Uniti d'America, che detiene il certificato di omologazione EASA.IM.A.055 e il certificato di produzione n. 328CE della FAA che approva la produzione del tipo di aeromobile in questione. I motori R755B2M sono prodotti dall'AIR REPAIR, anch'essa con sede negli Stati Uniti d'America, che detiene il certificato di omologazione EASA.E.092 approvato dall'AESA. L'AIR REPAIR fornisce alla WACO Classic Aircraft Corporation i propri motori ai fini dell'installazione. L'AIR REPAIR non è tuttavia in possesso di un'approvazione della produzione né di un'approvazione FAA 145 relativa al centro di riparazione e non può quindi fornire ad altri clienti motori corredati di moduli di riammissione in servizio. Sulla scorta delle informazioni ricevute dall'AESA, l'AIR REPAIR non è interessata ad ottenere un'approvazione della produzione o un'approvazione AESA in conformità alla parte 145. |
(4) |
Dato che i nuovi motori prodotti dall'AIR REPAIR non possono essere forniti ai clienti corredati di un modulo 1 dell'AESA o equivalente, le autorità francesi hanno precisato che una deroga al requisito di cui al punto M.A.501 è necessaria al fine di garantire che il proprietario di un aeromobile YMF5C, che intenda acquistare un nuovo motore P/N (modello) R755B2M, numero di serie 17819, possa farlo installare, in Francia, su tale aeromobile. |
(5) |
Le autorità francesi hanno spiegato che è possibile ottenere un livello di protezione equivalente con altri mezzi. Tali mezzi consistono nel requisito secondo il quale il produttore dell'aeromobile dichiara che i motori da installare sono analoghi a quelli che verrebbero installati nella propria linea di produzione e nel requisito in base al quale detti motori sono installati da personale qualificato e in conformità al manuale applicabile di manutenzione dell'aeromobile, che contiene le informazioni necessarie per la rimozione e l'installazione di detti motori. |
(6) |
In base alla raccomandazione dell'AESA del 24 settembre 2015 la Commissione ritiene che, tramite tali altri mezzi, possa essere conseguito un livello di protezione equivalente a quello raggiunto mediante l'applicazione del punto M.A.501 dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014. La Francia dovrebbe quindi essere autorizzata a concedere la deroga proposta. |
(7) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, una decisione della Commissione in cui si stabilisce che uno Stato membro può concedere una deroga proposta deve essere notificata a tutti gli Stati membri, che avrebbero inoltre la facoltà di applicare la misura in oggetto. Tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto essere destinatari della presente decisione. La descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, dovrebbe essere tale da permettere agli altri Stati membri di applicare tale misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore decisione da parte della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni sull'applicazione della misura, qualora la applichino, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, poiché tale applicazione potrebbe produrre effetti al di fuori degli Stati membri che concedono la deroga. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga al punto M.A.501 dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, la Francia può concedere approvazioni ai proprietari di aeromobili YMF5C prodotti dalla WACO Classic Aircraft Corporation che intendano acquistare motori R755B2M e farli installare sui loro aeromobili, purché il costruttore dell'aeromobile abbia dichiarato che tali motori sono analoghi a quelli che verrebbero installati nella propria linea di produzione e purché i motori siano installati da personale qualificato e in conformità al manuale applicabile di manutenzione dell'aeromobile, che contiene le informazioni necessarie per la rimozione e l'installazione di tali motori.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) CAUSA AESA 2015/87 — Raccomandazione n. FR/18/2015 — lettera AESA 2015(D)54366
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/63 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/191 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2017
che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea
[notificata con il numero C(2017) 450]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2010/166/UE della Commissione (2) stabilisce le condizioni tecniche e operative necessarie per consentire l'uso del GSM a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione. |
(2) |
Lo sviluppo di mezzi di comunicazione avanzati sostenuti dal progresso tecnico può migliorare la capacità di tutti i cittadini di connettersi ovunque e in qualsiasi momento, in linea con il programma relativo alla politica in materia di spettro radio istituito dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e contribuire all'attuazione del mercato unico digitale. Inoltre, lo spettro dovrebbe essere utilizzato nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e dei servizi di cui alla direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(3) |
La decisione 2010/166/UE invita gli Stati membri a sorvegliare costantemente l'uso delle bande dei 900 MHz e dei 1 800 MHz da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni stabilite nella decisione e i casi di interferenze dannose. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sulle conclusioni cui sono giunti e la Commissione dovrebbe, se del caso, modificare la decisione 2010/166/UE. |
(4) |
Le relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione hanno decisamente confermato la necessità di consentire nuove tecnologie di comunicazione per l'uso dei servizi MCV. |
(5) |
Al fine di agevolare l'ulteriore diffusione delle applicazioni MCV nell'Unione, la Commissione, in data 16 novembre 2015, ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (la «CEPT»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato di esaminare la possibilità di coesistenza dei dispositivi marittimi che utilizzano la tecnologia LTE con le reti di comunicazione elettronica terrestri operanti nelle bande 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz e 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz e di coesistenza dei dispositivi marittimi che utilizzano la tecnologia UMTS con le reti di comunicazione elettronica terrestri operanti nelle bande 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz. |
(6) |
Nel dar seguito a detto mandato, il 17 giugno 2016 la CEPT ha adottato la sua relazione 62, in cui ha concluso che sarebbe possibile utilizzare i servizi MCV, purché siano soddisfatte le pertinenti condizioni tecniche, con la tecnologia LTE nelle bande 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz e 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz e con la tecnologia UMTS nelle bande 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz. La decisione 2010/166/UE dovrebbe pertanto essere modificata sulla scorta dei risultati della relazione 62 della CEPT al fine di includere dette tecnologie e frequenze e consentire l'uso di sistemi basati su tali tecnologie a bordo delle navi. |
(7) |
Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, e al fine di proteggere gli altri usi autorizzati dello spettro, gli Stati membri possono imporre ulteriori restrizioni geografiche al funzionamento del sistema MCV nelle loro acque territoriali. |
(8) |
Considerando l'importanza delle tecnologie UMTS e LTE per le comunicazioni senza fili nell'Unione, la possibilità di usare i sistemi MCV LTE e i sistemi MCV UMTS come descritto nella presente decisione dovrebbe applicarsi il prima possibile e comunque entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione. |
(9) |
È opportuno proseguire la revisione delle specifiche tecniche MCV per garantire che tengano il passo con il progresso tecnologico. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/166/UE è così modificata:
1. |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente decisione ha l'obiettivo di armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione e uso efficiente delle bande di frequenza 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz e 2 600 MHz per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali dell'Unione.». |
2. |
L'articolo 2 è così modificato:
|
3. |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono a disposizione almeno 2 MHz di spettro in direzione uplink e 2 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 900 e/o dei 1 800 MHz per i sistemi GSM che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali. 2. Il prima possibile e al più tardi entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili 5 MHz di spettro in direzione uplink e 5 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 1 900/2 100 MHz per i sistemi UMTS e nelle bande dei 1 800 e 2 600 MHz per i sistemi LTE che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato.». |
4. |
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri tengono sotto osservazione l'uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni di cui all'articolo 3 e i casi di interferenze dannose.». |
5. |
L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017
Per la Commissione
Andrus ANSIP
Vicepresidente
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 38).
(3) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(4) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Condizioni che i sistemi che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri dell'Unione europea devono rispettare per evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri
(1) Condizioni che i sistemi GSM che operano nella banda dei 900 MHz e nella banda dei 1 800 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri.
Si applicano le seguenti condizioni:
a) |
i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a due miglia nautiche (1) dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; |
b) |
nello spazio compreso tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima; |
c) |
limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:
|
(2) Condizioni che i sistemi UMTS che operano nella banda dei 1 900/2 100 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri.
Si applicano le seguenti condizioni:
a) |
i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a due miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; |
b) |
nello spazio compreso tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima; |
c) |
può essere utilizzata solo la larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex); |
d) |
limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:
|
(3) Condizioni che i sistemi LTE che operano nella banda dei 1 800 MHz e nella banda dei 2 600 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri
Si applicano le seguenti condizioni:
a) |
i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a quattro miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; |
b) |
nello spazio compreso tra quattro e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima; |
c) |
Può essere utilizzata unicamente una larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex) per banda di frequenza (1 800 MHz e 2 600 MHz); |
d) |
limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:
|
(1) Un miglio nautico = 1 852 metri.
(2) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.
(3) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 148 008.
(4) Trasmissione discontinua o DTX; quale descritta nella norma GSM ETSI TS 148 008.
(5) Avanzamento temporale (timing advance); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.
Rettifiche
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/69 |
Rettifica della decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 13 dicembre 2016 )
Pagina 18, articolo 1, punto 1:
anziché:
«1) |
nel titolo e in tutto il testo, il nome “EUCAP NESTOR” è sostituito da “EUCAP Somalia”» |
leggasi:
«1) |
il titolo è sostituito da “Decisione 2012/389/PESC del 16 luglio 2012 relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)” e ovunque ricorra nel testo la denominazione “EUCAP NESTOR” è sostituita da “EUCAP Somalia”». |
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/69 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/2137 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332 del 7 dicembre 2016 )
Pagina 4, articolo 1, punto 3):
anziché:
«3) |
è inserito l'articolo seguente: “Articolo 16 ter …”» |
leggasi:
«3) |
è inserito l'articolo seguente: “Articolo 6 ter …”». |