ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 28

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
2 febbraio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/172 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l'importazione di alimenti per animali da compagnia e per l'esportazione di stallatico trasformato ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515 ( 1 )

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/174 della Commissione, del 1o febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive [notificata con il numero C(2017) 299]  ( 1 )

9

 

*

Decisione (UE) 2017/176 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù [notificata con il numero C(2017) 303]  ( 1 )

44

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/177 della Commissione, del 31 gennaio 2017, relativa alla conformità della proposta congiunta di realizzare il corridoio merci Amber all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 141]

69

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/178 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo [notificata con il numero C(2017) 142]

71

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/179 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che stabilisce le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo di cooperazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

73

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/172 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l'importazione di alimenti per animali da compagnia e per l'esportazione di stallatico trasformato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 27, lettera g), l'articolo 41, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) reca le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprendenti i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost, le condizioni per l'immissione sul mercato di alimenti importati per animali da compagnia e le norme per l'esportazione di materiali di categoria 2.

(2)

L'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011 fissa le norme per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas e in compost. Conformemente all'allegato V, capo III, sezione 2, punto 3, lettera b), l'autorità competente può, a determinate condizioni, autorizzare l'applicazione di prescrizioni particolari diverse da quelle specificate al capo III.

(3)

In tali casi i residui della digestione e il compost dovrebbero tuttavia essere immessi sul mercato solo all'interno dello Stato membro in cui i parametri di trasformazione alternativi sono stati autorizzati. Al fine di dare alle autorità competenti la necessaria flessibilità nel modo in cui esse disciplinano gli impianti di biogas e compost menzionati nell'allegato V, capo III, sezione 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno escludere dalle norme stabilite al capo III, sezione 3, punto 2, i residui della digestione e il compost per i quali lo Stato membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011.

(4)

Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati esclusivamente da paesi terzi autorizzati. Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca provenienti da paesi terzi autorizzati a importare prodotti della pesca destinati al consumo umano in conformità all'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione (3). Ciò non vale per l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. L'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca è, a tale riguardo, soggetta a condizioni più rigorose di quelle per l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. È opportuno autorizzare l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca da tutti i paesi terzi autorizzati ad importare alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. Va pertanto modificata di conseguenza la tabella II dell'l'allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(5)

L'esportazione di stallatico trasformato destinato all'incenerimento o allo smaltimento in discarica è vietata. Tuttavia, a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'esportazione di tale materiale per l'uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost può essere consentita a condizione che il paese di destinazione sia un membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Al fine di consentire l'esportazione di stallatico trasformato e fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato, è opportuno fissar norme per l'esportazione di tali prodotti per fini diversi dall'incenerimento, dallo smaltimento in discarica o dall'uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost in paesi non membri dell'OCSE. Tali norme dovrebbero stabilire prescrizioni almeno equivalenti a quelle per l'immissione sul mercato di stallatico trasformato e di fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 25 del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Le norme stabilite nell'allegato XIV, capo V, si applicano alle esportazioni dall'Unione dei prodotti derivati ivi specificati.»

Articolo 2

Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato V, capo III, sezione 3, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

I residui di digestione o il compost diversi da quelli di cui alla sezione 2, punto 3, lettera b), che non sono conformi alle prescrizioni della presente sezione vengono sottoposti a nuova trasformazione o compostaggio e, nel caso di presenza della Salmonella, vengono manipolati o eliminati secondo le istruzioni dell'autorità competente.»

2)

l'allegato XIV è così modificato:

a)

al capo II, sezione 1, nella tabella 2, la riga 12 è sostituita dal testo seguente:

«12

Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare

a)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punti i) e ii).

b)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punto iii).

Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II.

a)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia:

i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

b)

Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi:

i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi:

 

(JP) Giappone

 

(EC) Ecuador

 

(LK) Sri Lanka

 

(TW) Taiwan.

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

a)

Nel caso di conserve di alimenti per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera A.

b)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva: allegato XV, capo 3, lettera B.

c)

Nel caso di articoli da masticare: allegato XV, capo 3, lettera C.

d)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera D.»

b)

è aggiunto il seguente capo V:

«CAPO V

NORME PER L'ESPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI DERIVATI

Norme applicabili all'esportazione dei prodotti derivati sottoelencati di cui all'articolo 25, paragrafo 4:

 

Prodotti derivati

Norme per l'esportazione

1

Stallatico trasformato e fertilizzanti organici, compost o residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas non contenenti altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato.

Lo stallatico trasformato e i fertilizzanti organici, compost o residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas non contenenti altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato devono essere conformi almeno alle condizioni stabilite all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e).»


2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/173 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La società Norel SA ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione (3).

(2)

Il richiedente sostiene che la società Evonik Nutrition & Care GmbH ha acquisito dalla Norel SAS i diritti di commercializzazione degli additivi per mangimi Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e Enterococcus faecium CECT 4515 con effetto a decorrere dal 4 luglio 2016. Il richiedente ha presentato opportuni dati a sostegno della sua richiesta.

(3)

La proposta di modifica del titolare dell'autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire alla Evonik Nutrition & Care GmbH di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle rispettive autorizzazioni.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011.

(6)

Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1292/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1292/2008

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1292/2008, seconda colonna, il termine «Norel SA» è sostituito dal termine «Evonik Nutrition & Care GmbH».

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 è così modificato:

a)

nel titolo, i termini «Norel SA» sono sostituiti dai termini «Evonik Nutrition & Care GmbH»;

b)

nella seconda colonna dell'allegato, i termini «Norel SA» sono sostituiti dai termini «Evonik Nutrition & Care GmbH».

Articolo 3

Misure transitorie

Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 7).


2.2.2017   

IT

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L 28/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/174 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

299,8

MA

122,9

TR

153,5

ZZ

192,1

0707 00 05

MA

48,2

TR

192,3

ZZ

120,3

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

172,1

TR

261,6

ZZ

216,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,2

MA

45,8

TN

52,9

TR

72,7

ZZ

53,9

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

97,9

IL

143,2

JM

112,4

MA

88,2

TR

83,6

ZZ

105,1

0805 22 00

IL

139,8

MA

83,3

ZZ

111,6

0805 50 10

EG

85,5

TR

85,8

ZZ

85,7

0808 10 80

US

186,4

ZZ

186,4

0808 30 90

CL

81,7

CN

101,0

TR

154,0

ZA

98,4

ZZ

108,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.2.2017   

IT

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L 28/9


DECISIONE (UE) 2017/175 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2017

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive

[notificata con il numero C(2017) 299]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) può essere assegnato a servizi con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.

(3)

Le decisioni 2009/564/CE (2) e 2009/578/CE (3) hanno stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica rispettivamente per i servizi di campeggio e per i servizi di ricettività turistica, validi fino al 31 dicembre 2016.

(4)

Al fine di riflettere al meglio le caratteristiche comuni dei servizi di campeggio e dei servizi di ricettività turistica e al fine di realizzare le sinergie derivate da un approccio comune per questi gruppi di prodotti e garantire la massima efficienza nell'amministrazione dei criteri, si ritiene opportuno far confluire entrambi i prodotti in un gruppo unico di prodotti denominato «strutture ricettive».

(5)

I criteri riveduti mirano a promuovere l'uso delle fonti d'energia rinnovabili per favorire il risparmio energetico e idrico, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell'ambiente locale. I criteri riveduti, con i pertinenti requisiti di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di prodotti.

(6)

Il codice corrispondente al gruppo di prodotti costituisce parte integrante dei numeri di registrazione Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione Ecolabel UE alle strutture ricettive conforme ai criteri in materia, è necessario assegnare un numero di codice a tale gruppo di prodotti.

(7)

Le decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE dovrebbero pertanto essere abrogate.

(8)

È opportuno istituire un periodo transitorio per i richiedenti ai cui servizi di ricettività turistica o servizi di campeggio sia stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per il servizio di campeggio e di ricettività turistica sulla base dei criteri fissati rispettivamente nelle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE, affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri servizi e conformarsi ai criteri riveduti. I richiedenti dovrebbero altresì poter presentare le domande sulla base dei criteri ecologici stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE per un periodo sufficiente.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:

1)

servizio di ristorazione;

2)

strutture ricreative o sportive;

3)

spazi verdi;

4)

strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;

5)

impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.

2.   I servizi di trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«servizi di ricettività turistica», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;

2)

«servizio di campeggio», la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;

3)

«servizi di ristorazione», la fornitura di prime colazioni o di altri pasti;

4)

«strutture ricreative o sportive», saune, piscine, impianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi;

5)

«spazi verdi», parchi, giardini o altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (UE) n. 66/2010, una struttura ricettiva rientra nel gruppo di prodotti «strutture ricettive» quali definiti all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa tutti i seguenti requisiti nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione:

a)

è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell'allegato della presente decisione;

b)

è conforme a un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell'allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti a norma degli articoli 4 e 5.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'articolo 3, lettera b), il servizio di ricettività turistica ottiene almeno 20 punti.

2.   Il punteggio minimo richiesto a norma del paragrafo 1 è aumentato come segue:

a)

3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;

b)

3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;

c)

3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.

Articolo 5

1.   Ai fini dell'articolo 3, lettera b), il servizio di campeggio ottiene almeno 20 punti o 24 punti se sono erogati servizi comuni.

2.   Il punteggio minimo richiesto di cui al paragrafo 1 è aumentato come segue:

a)

3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio;

b)

3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio;

c)

3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.

Articolo 6

I criteri ecologici Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «strutture ricettive» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 7

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «strutture ricettive» è «051».

Articolo 8

Le decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE sono abrogate.

Articolo 9

In deroga all'articolo 8, le domande di Ecolabel UE relative ai prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di ricettività turistica» o «servizi di campeggio» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono essere presentate a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/578/CE o 2009/564/CE oppure a norma dei criteri stabiliti nella presente decisione.

I marchi Ecolabel UE assegnati a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE o 2009/578/CE possono essere utilizzati per 20 mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36).

(3)  Decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di ricettività turistica (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57).


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI DEL MARCHIO ECOLABEL UE

Criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive:

Criteri obbligatori

Criteri generali di gestione

Criterio 1.

Base di un sistema di gestione ambientale

Criterio 2.

Formazione del personale

Criterio 3.

Informazioni comunicate agli ospiti

Criterio 4.

Manutenzione generale

Criterio 5.

Monitoraggio del consumo

Criteri energetici

Criterio 6.

Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e per il riscaldamento dell'acqua

Criterio 7.

Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria

Criterio 8.

Illuminazione a basso consumo

Criterio 9.

Termoregolazione

Criterio 10.

Spegnimento automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e dell'illuminazione

Criterio 11.

Apparecchi esterni per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria

Criterio 12.

Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili

Criterio 13.

Carbone e oli combustibili

Criteri relativi all'acqua

Criterio 14.

Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce

Criterio 15.

Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi

Criterio 16.

Riduzione dei lavaggi mediante riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto

Criteri relativi ai rifiuti e alle acque reflue

Criterio 17.

Prevenzione dei rifiuti: piano di riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione

Criterio 18.

Prevenzione dei rifiuti: articoli usa-e-getta

Criterio 19.

Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio

Altri criteri

Criterio 20.

Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle camere

Criterio 21.

Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale

Criterio 22.

Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Ecolabel UE

Criteri facoltativi

Criteri generali di gestione

Criterio 23.

Registrazione EMAS, certificazione ISO della struttura ricettiva (massimo 5 punti)

Criterio 24.

Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori (massimo 5 punti)

Criterio 25.

Servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (massimo 4 punti)

Criterio 26.

Comunicazione ed educazione ambientale e sociale (massimo 2 punti)

Criterio 27.

Monitoraggio del consumo: contatori individuali per il consumo di energia e di acqua (massimo 2 punti)

Criteri energetici

Criterio 28.

Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e dell'acqua (massimo 3 punti)

Criterio 29.

Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria (massimo 3,5 punti)

Criterio 30.

Pompe di calore ad aria con una potenza massima di 100 kW (3 punti)

Criterio 31.

Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)

Criterio 32.

Recupero del calore (massimo 3 punti)

Criterio 33.

Termoregolazione e isolamento delle finestre (massimo 4 punti)

Criterio 34.

Apparecchiature/dispositivi a spegnimento automatico (massimo 4,5 punti)

Criterio 35.

Teleriscaldamento e teleraffreddamento e raffrescamento da cogenerazione (massimo 4 punti)

Criterio 36.

Asciugamani elettrici con sensore di prossimità (1 punto)

Criterio 37.

Emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente (1,5 punti)

Criterio 38.

Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti)

Criterio 39.

Autogenerazione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 5 punti)

Criterio 40.

Energia per il riscaldamento da fonti rinnovabili (massimo 3,5 punti)

Criterio 41.

Riscaldamento della piscina (massimo 1,5 punti)

Criteri relativi all'acqua

Criterio 42.

Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce (massimo 4 punti)

Criterio 43.

Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi (massimo 4,5 punti)

Criterio 44.

Consumo di acqua delle lavastoviglie (2,5 punti)

Criterio 45.

Consumo di acqua delle lavatrici (3 punti)

Criterio 46.

Indicazione della durezza dell'acqua (massimo 1,5 punti)

Criterio 47.

Gestione ottimizzata della piscina (massimo 2,5 punti)

Criterio 48.

Riciclaggio delle acque piovane e delle acque domestiche (massimo 3 punti)

Criterio 49.

Irrigazione efficiente (1,5 punti)

Criterio 50.

Specie autoctone o esotiche non invasive utilizzate per piantagioni all'esterno (massimo 2 punti)

Criteri relativi ai rifiuti e alle acque reflue

Criterio 51.

Prodotti di carta (massimo 2 punti)

Criterio 52.

Beni durevoli (massimo 4 punti)

Criterio 53.

Fornitura di bevande (2 punti)

Criterio 54.

Approvvigionamento di detergenti e di prodotti per l'igiene del corpo (massimo 2 punti)

Criterio 55.

Minimizzazione dell'uso di prodotti per la pulizia (1,5 punti)

Criterio 56.

Antigelo (1 punto)

Criterio 57.

Tessuti e mobili usati (massimo 2 punti)

Criterio 58.

Compostaggio (massimo 2 punti)

Criterio 59.

Trattamento delle acque reflue (massimo 3 punti)

Altri criteri

Criterio 60.

Divieto di fumare nelle camere (1 punto)

Criterio 61.

Politica del lavoro (massimo 2 punti)

Criterio 62.

Veicoli per la manutenzione (1 punto)

Criterio 63.

Offerta di mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (massimo 2,5 punti)

Criterio 64.

Superfici non impermeabilizzate (1 punto)

Criterio 65.

Prodotti locali e biologici (massimo 4 punti)

Criterio 66.

Non uso di pesticidi (2 punti)

Criterio 67.

Ulteriori azioni ambientali e sociali (massimo 3 punti)

VALUTAZIONE E VERIFICA

I requisiti specifici di valutazione e verifica sono indicati in ciascun criterio stabilito nelle parti A e B.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi attestanti la conformità ai criteri, tale documentazione può provenire dal richiedente stesso o dal o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è effettuato a norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le informazioni estratte dalle dichiarazioni ambientali presentate secondo il sistema di ecogestione e audit (2) (EMAS) dell'Unione sono ritenute mezzi di prova equivalenti agli attestati di cui al precedente paragrafo.

Se del caso, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Gli organismi competenti effettuano una visita in loco prima di assegnare la licenza Ecolabel UE e possono in seguito effettuare periodicamente visite di verifica in loco durante il periodo di validità della licenza.

Come prerequisito, i servizi soddisfano tutti i rispettivi obblighi giuridici del paese (dei paesi) in cui è ubicata la struttura ricettiva. In particolare è garantito quanto segue:

1.

la struttura fisica rispetta le disposizioni legislative e regolamentari unionali, nazionali e locali in materia di efficienza energetica e isolamento termico, fonti idriche, trattamento delle acque e smaltimento delle acque reflue (compresi i WC chimici), raccolta e smaltimento dei rifiuti, manutenzione e riparazione delle attrezzature, disposizioni in materia di sicurezza e salute nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nella zona per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e la conservazione della biodiversità;

2.

l'impresa è operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale o locale e il personale è assunto e assicurato a norma di legge. A tal fine, il personale ha sottoscritto un contratto nazionale scritto, è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale negoziato mediante contrattazione collettiva (in assenza di contrattazione collettiva il personale è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale) e ha un orario di lavoro conforme alla normativa nazionale.

Il richiedente dichiara e dimostra la conformità del servizio a tali requisiti, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, senza pregiudicare la normativa nazionale sulla tutela dei dati (per esempio licenze/autorizzazioni edilizie, dichiarazioni di periti che illustrano le modalità di rispetto della legislazione nazionale e locale relativamente ai suddetti aspetti, copia scritta della politica del lavoro, copie dei contratti, dichiarazioni di registrazione del personale presso il regime previdenziale nazionale, documentazione/registri ufficiali in cui figurano i nomi e il numero di addetti presso l'ispettorato o l'agenzia del lavoro pubblico locale); possono inoltre essere condotte interviste casuali con il personale in occasione della visita in loco.

PARTE A

CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA a)

GESTIONE GENERALE

Criterio 1.   Base di un sistema di gestione ambientale

La struttura ricettiva stabilisce la base di un sistema di gestione ambientale con l'attuazione dei seguenti processi:

una politica ambientale intesa a identificare gli aspetti ambientali salienti, relativi all'energia, all'acqua e ai rifiuti pertinenti alla struttura ricettiva;

un programma d'azione dettagliato che stabilisce gli obiettivi di prestazione ambientale relativi agli aspetti ambientali identificati, fissati almeno ogni due anni, tenendo in considerazione i requisiti stabiliti dalla presente decisione in materia di Ecolabel UE.

Se gli aspetti ambientali identificati non sono disciplinati dal presente Ecolabel UE, di preferenza gli obiettivi dovrebbero essere stabiliti in base agli indicatori di prestazione ambientale e agli esempi di eccellenza stabiliti dal documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale per il settore del turismo (3) (EMAS);

un processo di valutazione interna che consenta di verificare con cadenza almeno annuale le prestazioni dell'organizzazione riguardo agli obiettivi definiti nel programma d'azione e di adottare le azioni correttive eventualmente necessarie.

Gli ospiti e il personale hanno la facoltà di consultare le informazioni sui processi di cui al paragrafo precedente.

I commenti e i riscontri degli ospiti raccolti per mezzo del questionario di cui al criterio 3 sono valutati nell'ambito del processo di valutazione interna e, se necessario, nel programma d'azione.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e:

una copia della politica ambientale,

il programma d'azione, e

la relazione di valutazione che sarà messa a disposizione dell'organismo competente entro due anni dalla presentazione della domanda. La versione aggiornata è pubblicata ogni due anni.

I richiedenti registrati in base al sistema EMAS o certificati conformemente alla norma ISO 14001 sono ritenuti conformi. In tal caso si allega il certificato ISO 14001 o la registrazione EMAS come mezzo di prova. Nel caso della certificazione ISO 14001 si allega alla domanda una relazione che sintetizza le prestazioni relative agli obiettivi definiti nel programma d'azione.

Criterio 2.   Formazione del personale

a)

La struttura ricettiva fornisce informazioni e impartisce formazione al personale (compreso il personale esterno in subappalto), ad esempio sotto forma di procedure scritte o manuali, per garantire l'applicazione delle misure ambientali e per sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento ecologico, conformemente ai criteri applicabili obbligatori e facoltativi del presente Ecolabel UE. La formazione del personale comprende in particolare i seguenti aspetti:

i.

la politica e il piano d'azione ambientali della struttura ricettiva e la sensibilizzazione all'Ecolabel UE per questo settore;

ii.

azioni di risparmio energetico connesse all'illuminazione, ai sistemi di condizionamento dell'aria e di riscaldamento quando il personale esce dalla stanza o apre le finestre;

iii.

azioni di risparmio idrico connesse alle eventuali perdite, all'irrigazione, alla frequenza del cambio della biancheria da letto e degli asciugamani nonché alla procedura di controlavaggio dei filtri delle piscine;

iv.

azioni di minimizzazione dell'uso di sostanze chimiche connesse ai prodotti chimici per la pulizia, il lavaggio delle stoviglie, la disinfezione, il bucato e altri usi speciali (per esempio controlavaggio dei filtri delle piscine) da usarsi solo se necessari, e, se sono disponibili informazioni relative al dosaggio, i limiti di consumo dei suddetti prodotti sono quelli indicati sull'imballaggio o raccomandati dal produttore;

v.

azioni di riduzione dei rifiuti e di differenziazione degli articoli usa-e-getta e categorie per lo smaltimento;

vi.

mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale a disposizione del personale;

vii.

conformemente al criterio 3, le informazioni pertinenti che il personale è tenuto a comunicare agli ospiti.

b)

Tutto il personale neoassunto riceve una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività e tutto il personale riceve un aggiornamento dei suddetti aspetti almeno una volta l'anno.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e i suoi contenuti, indicando gli addetti che hanno seguito la formazione nonché il periodo in cui questa è stata effettuata. Le date e i tipi di formazione sono registrati a dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento formativo.

Criterio 3.   Informazioni comunicate agli ospiti

a)

La struttura ricettiva comunica inoltre informazioni agli ospiti per garantire l'applicazione delle misure ambientali e per sensibilizzarli ad assumere un comportamento ecologico, conformemente ai criteri applicabili obbligatori e facoltativi del presente Ecolabel UE. Tali informazioni sono comunicate attivamente agli ospiti in forma orale o scritta all'arrivo o nella stanza e comprendono, in particolare, i seguenti aspetti:

i.

la politica ambientale della struttura ricettiva e la sensibilizzazione all'Ecolabel UE per questo settore;

ii.

le azioni di risparmio energetico connesse all'illuminazione, ai sistemi di condizionamento dell'aria e di riscaldamento quando gli ospiti escono dalla stanza o aprono le finestre;

iii.

le azioni di risparmio idrico connesse alle eventuali perdite e alla frequenza del cambio della biancheria da letto e degli asciugamani;

iv.

la riduzione dei rifiuti e le azioni di differenziazione degli articoli usa-e-getta, le categorie di smaltimento nonché gli elementi da non smaltire nelle acque reflue. Inoltre, nei locali adibiti alla prima colazione o ai pasti sarà affisso un manifesto o qualsiasi altro materiale informativo recante consigli per ridurre i rifiuti alimentari;

v.

mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale a disposizione degli ospiti;

vi.

la struttura ricettiva fornisce informazioni agli ospiti in merito a punti di interesse turistici, guide, ristoranti, mercati e centri d'artigianato locali.

b)

Gli ospiti ricevono un questionario per via elettronica o in loco, in cui è loro chiesto di esprimere pareri in merito agli aspetti ambientali generali della struttura ricettiva di cui alla lettera a) e la loro soddisfazione complessiva riguardo agli impianti e ai servizi della struttura ricettiva. Esiste una procedura chiara che registra le osservazioni e i reclami dei clienti nonché le risposte fornite e le azioni correttive adottate.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copie del materiale informativo a disposizione degli ospiti. Il richiedente indica le procedure seguite per la distribuzione e la raccolta delle informazioni e il ritiro del questionario nonché le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.

Criterio 4.   Manutenzione generale

La manutenzione preventiva delle apparecchiature e dei dispositivi è effettuata almeno una volta l'anno, o più frequentemente se previsto dalla legge o secondo le pertinenti istruzioni del fabbricante. La manutenzione comprende la ricerca di eventuali perdite e l'accertamento del funzionamento corretto almeno delle apparecchiature che consumano energia (per esempio riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, ossia apparecchiature HVAC, sistemi di refrigerazione ecc.) e idrauliche (per esempio impianti idraulici, sistemi di irrigazione ecc.) in loco.

Le apparecchiature che usano refrigeranti disciplinati dal regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sono controllate e mantenute come segue:

a)

per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;

b)

per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;

c)

per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

Tutte le attività di manutenzione sono registrate in un apposito registro di manutenzione, in cui si precisano i quantitativi approssimativi di acqua perduta dagli impianti di erogazione dell'acqua.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità nonché una descrizione sintetica del programma di manutenzione, informazioni sulle persone o le imprese incaricate della manutenzione nonché il registro delle operazioni di manutenzione.

Criterio 5.   Monitoraggio del consumo

La struttura ricettiva dispone di procedure per raccogliere e monitorare i dati su base mensile o almeno annuale, quantomeno circa i seguenti aspetti:

a)

domanda di energia specifica (kWh/ospite-notte e/o kWh/m2 di superficie interna/anno);

b)

percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco (%);

c)

consumo d'acqua per ospite-notte (l/ospite-notte) inclusa l'acqua usata per l'irrigazione (se pertinente) e ogni altra attività connessa al consumo d'acqua;

d)

produzione di rifiuti per ospite-notte (kg/ospite-notte). I rifiuti alimentari sono monitorati distintamente (5);

e)

consumo di prodotti chimici per la pulizia, il lavaggio delle stoviglie, il bucato, la disinfezione e per altri usi speciali (per esempio controlavaggio dei filtri delle piscine) (kg o l/ospite-notte), precisando se sono pronti all'uso o non diluiti;

f)

percentuale di prodotti (%) cui è stato assegnato un marchio ISO Tipo I usati secondo i criteri facoltativi applicabili della presente decisione in materia di Ecolabel UE.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure di raccolta e monitoraggio. La struttura ricettiva presenta una breve sintesi dei dati raccolti afferenti ai summenzionati parametri di consumo, unitamente alla relazione di valutazione interna di cui al criterio 1, che sarà comunicata all'organismo competente entro due anni dalla presentazione della domanda e successivamente ogni due anni.

ENERGIA

Criterio 6.   Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e per il riscaldamento dell'acqua

a)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente ad acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE:

i.

sono unità di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), oppure

ii.

presentano un'efficienza energetica stagionale e/o limiti delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) conformi a quanto riportato nelle seguenti tabelle, secondo i calcoli di cui alla decisione 2014/314/UE (7) della Commissione:

Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua

Indicatore di efficienza

Tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente tranne le caldaie a biomassa solida e le pompe di calore

Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente

s) ≥ 98 %

Caldaie a biomassa solida

Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente

s) ≥ 79 %

Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 ; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 )

Opzione 1Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante

ηs ≥ 107 %/[0 — 500]

ηs ≥ 110 %/[500 — 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/[1 000 — 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Opzione 2Limiti di emissione di GHG

produzione termica 150 g CO2-equivalente/kWh

b)

Gli apparecchi per il riscaldamento locale d'ambiente installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE sono conformi all'efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente stabilita nel regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione (8) o nel regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione (9).

c)

Gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE presentano almeno i seguenti indicatori pertinenti di efficienza energetica:

Tipo di scaldacqua

Indicatore di efficienza energetica

Tutti gli scaldacqua con un profilo di carico dichiarato ≤ S

Classe energetica A (b)

Tutti gli scaldacqua tranne gli scaldacqua a pompa di calore con un profilo di carico dichiarato > S e ≤ XXL

Classe energetica A (b)

Scaldacqua a pompa di calore con un profilo di carico dichiarato > S e ≤ XXL

Classe energetica A+ (b)

Tutti gli scaldacqua con un profilo di carico dichiarato > XXL (3XL e 4XL)

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua ≥ 131 % (c)

d)

Le unità di cogenerazione esistenti sono conformi alla definizione di rendimento di cui all'allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE se installate dopo il 4 dicembre 2012.

e)

Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio (11) sono conformi alle norme in materia di rendimento almeno equivalenti alle tre stelle definite nella stessa direttiva. Le caldaie non disciplinate dalla direttiva 92/42/CEE sono conformi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di efficienza energetica e sono accettabili solo se presentano un rendimento minimo dell'88 % (ad esclusione delle caldaie a biomassa).

Valutazione e verifica

Per quanto riguarda i requisiti a), b) e c) il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità della licenza Ecolabel UE relativamente ai nuovi apparecchi e fornisce le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua, indicando in quale modo questi rispondono al requisito di efficienza. I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi al requisito a) ii). Prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO Tipo I conformi a qualsiasi requisito elencato ai punti da a) a e) sono ritenuti conformi al corrispondente punto del presente criterio. Se si utilizzano sistemi di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO Tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio Tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO Tipo I elencati ai punti da a) a e). Per i requisiti d) ed e) il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta.

Criterio 7.   Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria

Gli apparecchi domestici per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore ad aria installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE appartengono almeno alle seguenti classi energetiche a norma del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione (12):

Tipo

Classe di efficienza energetica (raffreddamento/riscaldamento)

Monosplit < 3 kW

A+++/A+++

Monosplit 3-4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4-5 kW

A+++/A++

Monosplit 5-6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6-7 kW

A++/A+

Monosplit 7-8 kW

A++/A+

Monosplit > 8 kW

A++/A++

Multi-split

A++/A+

NB: questo criterio si applica ai condizionatori d'aria e alle pompe di calore ad aria collegati alla rete elettrica aventi una capacità nominale ≤ 12 kW di raffreddamento, o di riscaldamento, se il prodotto non dispone della funzione di raffreddamento. Questo criterio non si applica agli apparecchi che non utilizzano fonti energetiche non elettriche; né agli apparecchi in cui il lato condensatore o evaporatore o entrambi non utilizzano aria per il trasferimento termico.

Valutazione e verifica

Il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE relativamente ai suddetti apparecchi e fornisce le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria, indicando in quale modo questi rispondono al requisito di efficienza.

Criterio 8.   Efficienza energetica dell'illuminazione

a)

Al momento dell'assegnazione della licenza Ecolabel UE:

i)

almeno il 40 % di tutta l'illuminazione della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (13);

ii)

almeno il 50 % dell'illuminazione ubicata in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre 5 ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

b)

Al massimo entro due anni dalla data di assegnazione della licenza Ecolabel UE:

i)

almeno l'80 % di tutta l'illuminazione della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012;

ii)

il 100 % dell'illuminazione ubicata in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre 5 ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

NB: le percentuali sono stabilite in riferimento al numero complessivo degli apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico. Gli obiettivi di cui sopra non sono applicabili se le caratteristiche fisiche degli apparecchi di illuminazione non consentono l'utilizzo di lampade a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta all'organismo competente relazioni scritte che indicano il quantitativo totale di lampade e di apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico, le ore di funzionamento e il quantitativo di lampade e di apparecchi di illuminazione a risparmio energetico con lampade e apparecchi di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico almeno di classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012. Le relazioni comprendono inoltre la spiegazione dell'impossibilità di sostituire lampade e apparecchi di illuminazione le cui caratteristiche fisiche non consentono l'uso di lampade e di apparecchi di illuminazione a basso consumo. Si forniscono due relazioni, la prima alla presentazione della domanda e la seconda al massimo entro 2 anni dalla data dell'assegnazione.

Fra le caratteristiche fisiche che possono impedire l'uso di lampadine a risparmio energetico si annoverano: l'illuminazione decorativa che necessita di lampade e di apparecchi di illuminazione speciali, l'illuminazione a intensità regolabile, le situazioni in cui l'illuminazione a basso consumo può non essere disponibile. In tal caso, si fornisce la prova a dimostrazione del motivo per cui non sia possibile usare lampade e apparecchi di illuminazione a basso consumo. A titolo di esempio si può includere una prova fotografica del tipo di illuminazione installato.

Criterio 9.   Termoregolazione

La temperatura di tutte le aree comuni (quali ristoranti, saloni e sale da conferenza) è regolata individualmente nel seguente intervallo designato:

i)

temperatura impostata dell'area comune in modalità di raffreddamento, 22 °C o superiore (+/– 2 °C su richiesta dei clienti) per la durata dell'estate;

ii)

temperatura impostata dell'area comune in modalità di riscaldamento, 22 °C o inferiore (+/– 2 °C su richiesta dei clienti) per la durata dell'inverno.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di termoregolazione o alle procedure seguite per impostare gli intervalli di temperatura designati.

Criterio 10.   Spegnimento automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e dell'illuminazione

a)

I sistemi/le apparecchiature HVAC installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE sono dotati di spegnimento automatico quando le finestre sono aperte e quando gli ospiti escono dalla stanza.

b)

I sistemi automatici (per esempio sensori, chiave/scheda centralizzata ecc.) che spengono tutta l'illuminazione quando gli ospiti escono dalla stanza sono installati all'atto della costruzione e/o ristrutturazione di tutti gli alloggi/camere nuovi e/o ristrutturati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE.

NB: sono esonerate le piccole strutture (fino a 5 camere).

Valutazione e verifica

Entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto di spegnimento automatico dei sistemi o dei dispositivi HVAC e di illuminazione e comunica le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione o della manutenzione di tali sistemi/dispositivi.

Criterio 11.   Apparecchi per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria in aree esterne

Nella struttura ricettiva non sono ammesse apparecchiature per il riscaldamento o il condizionamento dell'aria in aree esterne.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

Criterio 12.   Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili

a)

Qualora vi siano da 1 a 4 fornitori di tariffe verdi individuali che offrono il 50 % di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva,

la struttura ricettiva si approvvigiona per almeno il 50 % di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14). A tal fine:

La struttura ricettiva di preferenza stipula un contratto di fornitura di energia elettrica ad una tariffa individuale che prevede almeno il 50 % di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili. Questo criterio è soddisfatto sia nel caso in cui sia indicato che il mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore è composto per almeno il 50 % da energie rinnovabili, sia nel caso in cui sia indicato che il mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto è composto per almeno il 50 % da fonti rinnovabili;

oppure

in alternativa, almeno il 50 % di energia rinnovabile può essere acquistato anche attraverso l'acquisto separato di garanzie di origine a norma della definizione dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE, scambiate in linea con il protocollo «Principles and Rules of Operation of the European Energy Certificate System» (EECS). Per questa alternativa è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

i)

la regolamentazione nazionale dei paesi sia d'esportazione che d'importazione fornisce protocolli di settore accreditati dall'associazione dei soggetti emittenti (Association of Issuing Bodies, AIB) nell'ambito del suddetto protocollo EECS al fine di evitare il doppio conteggio qualora il cliente scelga un acquisto svincolato di garanzie di origine;

ii)

il quantitativo di garanzie di origine acquisito con l'acquisto svincolato corrisponde al consumo di energia elettrica del richiedente nello stesso periodo;

b)

qualora vi siano almeno 5 fornitori di tariffe elettriche individuali che offrono il 100 % di energia da fonti rinnovabili ove è ubicata la struttura ricettiva, questa acquista il 100 % dell'energia elettrica da fonti rinnovabili mediante una tariffa verde individuale. Questo criterio è soddisfatto sia nel caso che il mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore sia denominato al 100 % in energie rinnovabili, sia nel caso che il mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto sia denominato al 100 % in energie rinnovabili.

NB: sono esonerate le strutture ricettive che non rientrano nei casi a) o b). Ai fini del numero minimo di fornitori menzionati nei casi a) e b) si tiene conto solo dei fornitori che erogano la potenza e la tensione richieste dalla struttura ricettiva.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione del (o il contratto con il) fornitore o i fornitori di energia elettrica/garanzie di origine attestante il tipo di fonte(i) di energia(e) rinnovabile(i) e la percentuale dell'energia elettrica fornita derivante da fonti rinnovabili, nonché l'elenco dei fornitori di tariffe verdi che erogano energia elettrica verde ove è ubicata la struttura ricettiva. Inoltre, i richiedenti che si avvalgono dell'acquisto svincolato di cui alla lettera a), forniscono le dichiarazioni del fornitore di garanzie di origine attestanti la conformità alle condizioni di cui alla lettera a).

I richiedenti che, dove è ubicata la struttura, non hanno accesso a fornitori che offrono la tariffa elettrica o le garanzie di origine di cui sopra presentano prove documentali relative all'assenza di accesso a fornitori di tariffe verdi e di garanzie d'origine svincolate.

Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (ovvero eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

Criterio 13.   Carbone e oli combustibili

Quali fonti di energia non sono ammessi oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % e il carbone.

NB: tale criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonti energetiche utilizzate. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

ACQUA

Criterio 14.   Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa al flusso d'acqua di rubinetti da bagno e docce, il flusso d'acqua medio di tali dispositivi non supera 8,5 litri/minuto.

NB: sono esonerate le vasche da bagno, le docce con soffione a pioggia e le docce idromassaggio.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, unitamente a una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio (per esempio l'uso di un flussometro o di un secchiello e di un orologio). Sono ritenuti conformi i prodotti di rubinetteria per sanitari cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I che soddisfano i suddetti requisiti. Se si utilizzano prodotti di rubinetteria per sanitari cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/250/UE della Commissione (15). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I analoghi a quelli suelencati.

Criterio 15.   Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa allo scarico dei vasi sanitari a scarico d'acqua e degli orinatoi,

a)

negli orinatoi della struttura non è ammesso il flusso di risciacquo continuo,

b)

i vasi sanitari a scarico d'acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE hanno un flusso di risciacquo reale ≤ 4,5 l.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a questo criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Per quanto attiene al requisito b) il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE relativamente ai vasi sanitari a scarico d'acqua, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa. Sono ritenuti conformi i vasi sanitari a scarico d'acqua e gli orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ISO tipo I che soddisfano i suddetti requisiti. Se si utilizzano vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/641/UE della Commissione (16). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I analoghi a quelli suelencati.

Criterio 16.   Riduzione dei lavaggi mediante riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto

Di norma la struttura ricettiva cambia la biancheria da letto e gli asciugamani alla frequenza stabilita nel suo programma d'azione ambientale, ossia inferiore alla frequenza quotidiana, salvo disposizioni contrarie imposte da leggi o regolamentazioni nazionali o stabilite da un sistema indipendente di certificazione cui partecipa il servizio di ricettività. Sono ammesse frequenze più elevate solo su esplicita richiesta degli ospiti.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla pertinente documentazione sulla frequenza stabilita dalla struttura ricettiva o dal certificatore indipendente o dalle leggi o regolamentazioni nazionali.

RIFIUTI E ACQUE REFLUE

Criterio 17.   Prevenzione dei rifiuti: piano di riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa ai servizi di ristorazione:

a)

per ridurre i rifiuti da imballaggio: per i servizi di ristorazione non sono ammesse le monodosi per le derrate alimentari non deperibili (per esempio caffè, zucchero, polvere di cacao, fatta eccezione per le bustine di tè);

b)

per equilibrare i rifiuti da imballaggio e i rifiuti alimentari, a seconda della stagione: per tutte le derrate alimentari deperibili (per esempio yogurt, marmellate, miele, carni fredde, dolci), la struttura ricettiva gestisce la fornitura di alimenti agli ospiti minimizzando sia i rifiuti da imballaggio che quelli alimentari. A questo fine la struttura ricettiva segue una procedura documentata connessa al programma d'azione (criterio 1) che specifica in che modo si ottimizzi l'equilibrio fra i due tipi di rifiuti in base al numero degli ospiti.

Sono esonerati da questo criterio: i negozi e i distributori automatici gestiti dalla struttura ricettiva e le monodosi di zucchero e caffè collocate nelle camere a condizione che i prodotti usati a questo fine provengano dal commercio equo e solidale e/o siano certificati biologici e che le capsule di caffè (se pertinente) siano restituite al produttore per essere riciclate.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio unitamente alla procedura documentata che delinea come siano minimizzati i rifiuti da imballaggio e quelli alimentari. Si allega altresì qualsiasi disposizione di legge relativa all'uso di prodotti monodose. Se pertinente, si allega la documentazione a dimostrazione della conformità alle condizioni necessarie per un'esenzione (per esempio dichiarazione di restituzione rilasciata dal produttore di capsule di caffè, l'etichetta dell'imballaggio biologico e/o equo e solidale). Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

Le derrate alimentari deperibili sono definite quali quelle soggette a deterioramento o distruzione, solitamente alimenti che hanno subito una trasformazione minima o non altrimenti conservati e che dipendono dallo stoccaggio refrigerato per ridurre il tasso di deterioramento e di perdita della qualità (Codex Alimentarius).

Criterio 18.   Prevenzione dei rifiuti: articoli usa-e-getta

a)

Gli articoli di igiene per il corpo (cuffie da doccia, spazzole, lime per unghie, shampoo, saponi ecc.) non sono a disposizione degli ospiti nelle camere, salvo su richiesta degli ospiti o qualora sussista un obbligo di legge o se si tratta un requisito del regime di valutazione della qualità o di certificazione indipendente o della politica della catena alberghiera di cui fa parte la struttura ricettiva.

b)

Gli articoli usa-e-getta del servizio di ristorazione (stoviglie, posate e caraffe d'acqua) non sono a disposizione degli ospiti nelle camere e presso i servizi di ristorazione/bar tranne nel caso in cui il richiedente abbia un accordo con un'impresa di riciclaggio per tali articoli.

c)

Nelle camere non si usano asciugamani e biancheria da letto usa-e-getta (esclusi i lenzuoli trasversali).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio unitamente a un'opportuna documentazione che spieghi come è stato rispettato tale criterio. Si allega altresì qualsiasi prova relativa alle disposizioni di legge o al regime di valutazione della qualità o di certificazione indipendente in merito all'uso di articoli usa-e-getta. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

Criterio 19.   Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio

a)

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa alla raccolta differenziata, nelle camere e/o su ciascun piano e/o in un punto centrale della struttura ricettiva sono disponibili contenitori idonei alla raccolta differenziata da parte degli ospiti.

b)

I rifiuti sono differenziati dalla struttura ricettiva nelle categorie richieste o suggerite dagli impianti locali disponibili per la gestione dei rifiuti, con un'attenzione particolare agli articoli per l'igiene del corpo e ai rifiuti pericolosi, quali toner, inchiostri, apparecchi di refrigerazione ed elettrici, batterie, lampadine a basso consumo, prodotti farmaceutici e grassi/oli.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e/o gli eventuali contratti a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

ALTRI CRITERI

Criterio 20.   Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle camere

a)

Non è permesso fumare nelle aree comuni al chiuso.

b)

Non è permesso fumare in almeno l'80 % delle camere o degli alloggi (arrotondato alla prima unità).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e le prove documentali, quali immagini dei cartelli apposti all'interno della struttura ricettiva. Il richiedente indica il numero di camere e quali di queste siano riservate ai non fumatori.

Criterio 21.   Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale

Sul sito web della struttura (se disponibile) e in loco gli ospiti e il personale hanno accesso a informazioni in merito:

a)

ai dettagli sui mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale disponibili per visitare la città/il villaggio in cui è ubicata la struttura ricettiva (trasporti pubblici, biciclette ecc.);

b)

ai dettagli sui mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale disponibili per raggiungere/lasciare la città/il villaggio in cui è ubicata la struttura ricettiva;

c)

se del caso, alle offerte o agli accordi speciali con le agenzie di trasporto che la struttura ricettiva può offrire agli ospiti e al personale (per esempio servizio di navetta, autobus collettivo per il personale, automobili elettriche ecc.).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente al materiale informativo disponibile, per esempio su siti web, opuscoli ecc.

Criterio 22.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Ecolabel UE

La casella di testo facoltativa contiene la dicitura in appresso:

«Questa struttura ha adottato misure attive per ridurre l'impatto ambientale:

per promuovere l'uso di energie rinnovabili,

per risparmiare energia e acqua,

e ridurre i rifiuti.»

Il documento «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio illustrando le modalità previste di affissione del logo.

PARTE B

CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA b)

GESTIONE GENERALE

Criterio 23.   Registrazione EMAS, certificazione ISO della struttura ricettiva (massimo 5 punti)

La struttura ricettiva è registrata in base al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) (5 punti) o è certificata conformemente alla norma ISO 14001 (3 punti) o alla norma ISO 50001 (2 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente dimostra adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la/le certificazione/i ISO.

Criterio 24.   Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori (massimo 5 punti)

Almeno due dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva sono locali e registrati in base al sistema EMAS (5 punti) o sono certificati conformemente alla norma ISO 14001 (2 punti) o alla norma ISO 50001 (1,5 punti).

Ai fini del presente criterio, un fornitore che eroga un servizio locale è un fornitore ubicato entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la/le certificazione/i ISO di almeno due dei suoi fornitori principali.

Criterio 25.   Servizi cui è stato assegnato un marchio ecologico (massimo 4 punti)

Tutte le operazioni esternalizzate di lavanderia e/o di pulizia sono effettuate da un fornitore cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I (2 punti per ciascun servizio, massimo 4 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente dimostra adeguatamente la certificazione ISO tipo I per il fornitore dei servizi di lavanderia e/o di pulizie.

Criterio 26.   Comunicazione ed educazione ambientale e sociale (massimo 2 punti)

a)

La struttura ricettiva garantisce la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1 punto).

b)

L'intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale, quali libri, animazioni, eventi (1 punto).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa.

Criterio 27.   Monitoraggio del consumo: contatori individuali per l'energia e l'acqua (massimo 2 punti)

Nella struttura ricettiva sono installati contatori per l'energia e l'acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività e/o macchine presenti, per le categorie in appresso (1 punto per ciascuna categoria, massimo 2 punti);

a)

stanze,

b)

piazzole,

c)

servizio lavanderia,

d)

cucina,

e)

macchine specifiche (per esempio frigoriferi, lavatrici)

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente a una mappa della collocazione dei contatori

ENERGIA

Criterio 28.   Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e dell'acqua (massimo 3 punti)

La struttura ricettiva dispone almeno di:

a)

un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua che risponde al criterio 6 a) (1 punto);

b)

un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale appartenente almeno alla classe energetica A quale definita nel regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione (17) (1 punto);

c)

uno scaldacqua che risponde al criterio 6 c) (1 punto).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua, indicando in quale modo questi rispondano ai requisiti di efficienza di cui al criterio 6 a), b) e c). I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi al requisito 6 a) ii). Sono ritenuti conformi i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I che presentano le stesse caratteristiche di cui al criterio 6 a), b) e c). Se si utilizzano prodotti di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I elencati ai punti a), b) e c).

Criterio 29.   Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria (massimo 3,5 punti)

La struttura ricettiva soddisfa una delle soglie:

a)

il 50 % dei condizionatori d'aria per uso domestico o delle pompe di calore ad aria (arrotondato alla prima unità) avente efficienza almeno superiore del 15 % alla soglia stabilita al criterio 7 (1,5 punti);

b)

il 50 % dei condizionatori d'aria per uso domestico o delle pompe di calore ad aria (arrotondato alla prima unità) aventi efficienza almeno superiore del 30 % alla soglia stabilita al criterio 7 (3,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione dell'impianto di condizionamento, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta.

Criterio 30.   Pompe di calore ad aria con una potenza massima di 100 kW (3 punti)

La struttura ricettiva dispone di almeno una pompa di calore ad aria che risponde al criterio 7 (se pertinente, cfr. nota al criterio 7) e che ha ottenuto il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2007/742/CE della Commissione (18) o un altro marchio ISO tipo I.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione della pompa di calore ad aria, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta, se pertinente. Se si utilizzano prodotti a pompe di calore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2007/742/CE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 31.   Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva dispone di apparecchiature a basso consumo energetico appartenenti alle seguenti categorie (0,5 punti o 1 punto per ciascuna categoria, massimo 4 punti):

a)

apparecchiature di refrigerazione per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (19);

b)

forni elettrici per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione (20);

c)

lavastoviglie per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (21);

d)

lavatrici per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione (22);

e)

apparecchiature per ufficio, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) è qualificato ENERGY STAR conformemente al regime Energy Star v6.1 applicabile ai computer nell'ambito dell'accordo di cui alla decisione (UE) 2015/1402 della Commissione (23), al regime Energy Star v6.0 applicabile agli schermi, al regime Energy Star v2.0 applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini, al regime Energy Star v1.0 applicabile ai sistemi statici di continuità e/o al regime Energy Star v2.0 applicabile ai server per imprese e nell'ambito dell'accordo di cui alla decisione 2014/202/UE della Commissione (24);

f)

asciugabiancheria per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (25);

g)

aspirapolvere per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione (26);

h)

lampade elettriche e apparecchiature d'illuminazione, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) appartiene alla classe A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

NB: questo criterio non si applica alle apparecchiature e all'illuminazione non disciplinate dal predetto regolamento per ciascuna categoria (per esempio apparecchiature industriali).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta la documentazione nella quale si indica la classe energetica (certificato Energy Star per la categoria e)] di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile.

Criterio 32.   Recupero del calore (massimo 3 punti)

La struttura ricettiva dispone di un sistema di recupero del calore per una (1,5 punti) o due (3 punti) delle seguenti categorie: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscine e acque reflue provenienti da impianti sanitari.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla documentazione sui sistemi di recupero del calore (per esempio copia del progetto dei sistemi di recupero del calore in essere, descrizione redatta da un tecnico ecc.).

Criterio 33.   Termoregolazione e isolamento delle finestre (massimo 4 punti)

a)

In ciascuna camera la temperatura è regolabile dagli ospiti. Il sistema di termoregolazione consente la regolazione individuale entro l'intervallo di temperatura designato (2 punti):

i)

la temperatura della camera in modalità di raffreddamento è impostata a 22 °C o superiore per la durata dell'estate;

ii)

la temperatura della camera in modalità di riscaldamento è impostata a 22 °C o inferiore per la durata dell'inverno.

b)

Il 90 % delle finestre nelle camere e nelle aree comuni riscaldate e/o condizionate è isolato almeno con doppio vetro o equivalente (2 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di termoregolazione o alle procedure seguite per impostare gli intervalli di temperatura designati o immagini delle finestre. Si allega una dichiarazione di un perito se è presente un isolamento delle finestre equivalente alla vetratura multipla.

Criterio 34.   Spegnimento automatico di apparecchiature/dispositivi (massimo 4,5 punti)

a)

Il 90 % delle camere della struttura ricettiva (arrotondato all'unità più vicina) è munito di un dispositivo per lo spegnimento automatico dei sistemi HVAC installati quando le finestre sono aperte e quando gli ospiti escono dalla stanza (1,5 punti).

b)

Il 90 % delle camere della struttura ricettiva (arrotondato all'unità più vicina) è munito di un sistema per lo spegnimento automatico dell'illuminazione quando gli ospiti escono dalla stanza (1,5 punti).

c)

Il 90 % delle luci esterne (arrotondato all'unità più vicina) non necessarie per motivi di sicurezza si spegne automaticamente dopo un tempo predeterminato o è attivato da un sensore di prossimità (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione o della manutenzione di tali apparecchiature/dispositivi.

Criterio 35.   Teleriscaldamento e teleraffreddamento e raffrescamento da cogenerazione (massimo 4 punti)

a)

Il riscaldamento e/o il raffreddamento della struttura ricettiva è erogato da un sistema efficiente di teleriscaldamento o di teleraffreddamento. Ai fini dell'Ecolabel UE, la definizione è la seguente: un sistema di teleriscaldamento o di teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia da fonti rinnovabili, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore da cogenerazione o il 50 % da una combinazione di tali fonti di energie e di calore; conformemente alla direttiva 2012/27/UE (2 punti).

b)

Il raffrescamento della struttura ricettiva è erogato da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2012/27/UE (2 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento per mezzo della cogenerazione.

Criterio 36.   Asciugamani elettrici con sensore di prossimità (1 punto)

Tutti gli asciugamani elettrici sono muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio ISO tipo I.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una documentazione adeguata attestante come la struttura ricettiva risponda a tale criterio. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 37.   Emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente (1,5 punti)

Per quanto riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente della struttura ricettiva il tenore di ossido di azoto (NOx) nel gas evacuato non supera i valori limite indicati nella tabella in appresso, calcolati a norma dei seguenti atti:

a)

per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua alimentati con combustibili liquidi o gassosi, il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione (27);

b)

per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua alimentati con combustibili solidi, il regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione (28);

c)

per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale a combustibili liquidi o gassosi, il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione;

d)

per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale a combustibili solidi, il regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione.

Tecnologia del generatore di calore

Limite di emissione di NOx

Apparecchi di riscaldamento a gas

Per gli apparecchi di riscaldamento ad acqua con dispositivo di combustione interno: apporto energetico 240 mg/kWh GCV

Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali e ad acqua con dispositivo di combustione esterno (caldaie): apporto energetico 56 mg/kWh GCV

Apparecchi di riscaldamento a combustibili liquidi

Per gli apparecchi di riscaldamento ad acqua con dispositivo di combustione interno: apporto energetico 420 mg/kWh GCV

Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali e ad acqua con dispositivo di combustione esterno (caldaie): apporto energetico 120 mg/kWh GCV

Apparecchi di riscaldamento a combustibili solidi

Apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua: 200 mg/Nm3 al 10 % O2

Apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali: 200 mg/Nm3 al 13 % O2

Per quanto riguarda le caldaie a combustibili solidi e gli apparecchi di riscaldamento locale a combustibili solidi della struttura ricettiva, le emissioni di particolato (PM) nel gas evacuato non superano i valori limite stabiliti rispettivamente nei regolamenti (UE) 2015/1189 e 2015/1185 della Commissione.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta. I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi. Sono ritenuti conformi i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano prodotti di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano altri prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I corrispondenti a quelli suelencati.

Criterio 38.   Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti)

a)

La struttura ricettiva sottoscrive un contratto a tariffa individuale per l'energia elettrica contenente il 100 % (mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore o mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto) di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE (3 punti) e certificato da un marchio ambientale per l'energia elettrica (4 punti).

b)

In alternativa, è possibile acquistare il 100 % dell'energia elettrica da fonti rinnovabili certificata da un marchio ambientale per l'energia elettrica mediante l'acquisto svincolato di garanzie di origine ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE (3 punti).

Ai fini di questo criterio il marchio ambientale per l'energia elettrica soddisfa le seguenti condizioni:

1.

la norma pertinente all'etichetta di qualità è verificata da un organismo indipendente (terzi);

2.

l'energia elettrica certificata ottenuta proviene dalla capacità di nuovi impianti per le energie rinnovabili installati negli ultimi due anni oppure una parte finanziaria dell'energia elettrica ottenuta è usata per promuovere gli investimenti in questo settore.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione della/le (o il contratto con la/le) società di approvvigionamento elettrico attestante il tipo di fonte/i di energia/e rinnovabile/i e la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili, e, se pertinente, il fatto che il 100 % dell'energia elettrica acquistata è certificata o ha ottenuto un marchio ambientale certificato da terzi. Si allegano inoltre per la lettera b), le dichiarazioni del fornitore di garanzie di origine attestanti la conformità alle condizioni di cui al criterio 12 a).

Criterio 39.   Autogenerazione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 5 punti)

La struttura ricettiva dispone in situ della possibilità di generare energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE, fra cui: sistema locale fotovoltaico (pannelli solari) o idroelettrico, geotermico, biomassa locale o energia eolica, che generi:

a)

almeno il 10 % del consumo generale annuo di energia elettrica (1 punto);

b)

almeno il 20 % del consumo generale annuo di energia elettrica (3 punti);

c)

almeno il 50 % del consumo generale annuo di energia elettrica (5 punti).

Ai fini del presente criterio, è considerata biomassa locale quella proveniente da una fonte ubicata entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

Se l'autogenerazione di energia elettrica rinnovabile comporta l'emissione di garanzie di origine, l'autogenerazione può essere presa in considerazione solo se tali garanzie non entrano nel mercato ma sono annullate per coprire il consumo locale.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa al sistema fotovoltaico, idroelettrico, geotermico, a biomassa o eolico nonché i dati sulla produzione reale. Qualora si utilizzi biomassa locale, il richiedente dimostra la disponibilità di biomassa locale (per esempio attraverso un contratto con il fornitore di biomassa). Inoltre, se si utilizza un sistema idroelettrico, il richiedente presenta un valido permesso o un'autorizzazione/concessione conforme alle leggi e alle regolamentazioni nazionali vigenti. Si può usare il calcolo della percentuale generata sul consumo complessivo dell'anno precedente a quello di domanda per dimostrare la capacità di soddisfare tale criterio.

Criterio 40.   Energia per il riscaldamento da fonti rinnovabili (massimo 3,5 punti)

a)

Almeno il 70 % dell'energia totale utilizzata per scaldare o raffreddare le camere (1,5 punti) e/o per scaldare l'acqua degli impianti sanitari (1 punto) proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE.

b)

Il 100 % dell'energia totale utilizzata per scaldare o raffreddare le camere (2 punti) e/o per scaldare l'acqua degli impianti sanitari (1,5 punti) proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente ai dati sull'energia consumata e una documentazione attestante che almeno il 70 % o il 100 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Criterio 41.   Riscaldamento della piscina (massimo 1,5 punti)

a)

Almeno il 50 % dell'energia totale utilizzata per scaldare l'acqua della piscina proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE (1 punto).

b)

Almeno il 95 % dell'energia totale utilizzata per scaldare l'acqua della piscina proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente ai dati sul consumo di energia per il riscaldamento della piscina e la documentazione attestante il quantitativo di energia da fonti di energia rinnovabili.

ACQUA

Criterio 42.   Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce (massimo 4 punti)

a)

Il flusso d'acqua medio delle docce non supera 7 litri/minuto e i rubinetti (tranne i rubinetti delle vasche da bagno) non superano 6 litri/minuto (2 punti).

b)

Almeno il 50 % dei rubinetti da bagno e delle docce (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2013/250/UE o un altro marchio ISO tipo I (2 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, unitamente a una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio (per esempio l'uso di un flussometro o di un secchiello e di un orologio). Sono ritenuti conformi i prodotti di rubinetteria per uso sanitario cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano prodotti di rubinetteria per uso sanitario cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/250/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 43.   Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi (massimo 4,5 punti)

a)

Tutti gli orinatoi devono utilizzare un sistema senz'acqua (1,5 punti).

b)

Almeno il 50 % degli orinatoi (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto l'Ecolabel UE a norma della decisione 2013/641/UE o un altro marchio ISO tipo I (1,5 punti).

c)

Almeno il 50 % dei vasi sanitari a scarico d'acqua (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto l'Ecolabel UE a norma della decisione 2013/641/UE o un altro marchio ISO tipo I (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Sono ritenuti conformi i vasi sanitari a scarico d'acqua e gli orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il certificato Ecolabel UE è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/641/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 44.   Consumo di acqua delle lavastoviglie (2,5 punti)

Il consumo d'acqua delle lavastoviglie è inferiore o uguale alla soglia stabilita nella tabella in appresso, misurato conformemente alla norma EN 50242, con il ciclo di lavaggio normale:

Sottogruppo di prodotti

Consumo d'acqua (Wt)

[litri/ciclo]

Lavastoviglie a uso domestico per 15 coperti

10

Lavastoviglie a uso domestico per 14 coperti

10

Lavastoviglie a uso domestico per 13 coperti

10

Lavastoviglie a uso domestico per 12 coperti

9

Lavastoviglie a uso domestico per 9 coperti

9

Lavastoviglie a uso domestico per 6 coperti

7

Lavastoviglie a uso domestico per 4 coperti

9,5

NB: questo criterio si applica solo alle lavastoviglie a uso domestico disciplinate dal regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (29).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie. Qualora si comunichi solo il consumo annuo, si ipotizzano complessivamente 280 lavaggi normali l'anno.

Criterio 45.   Consumo di acqua delle lavatrici (3 punti)

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia della struttura ricettiva rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a)

per le lavatrici per uso domestico il consumo d'acqua è inferiore o uguale alla soglia stabilita nella tabella in appresso, misurato conformemente alla norma EN 60456, con il ciclo di lavaggio normale (programma per il cotone a 60 °C):

Sottogruppo di prodotti

Consumo d'acqua: [litri/ciclo]

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 3 kg

39

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 3,5 kg

39

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 4,5 kg

40

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 5 kg

39

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 6 kg

37

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 7 kg

43

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 8 kg

56

b)

per quanto riguarda le lavatrici commerciali o professionali, queste hanno un consumo d'acqua medio ≤ 7 l per kg di biancheria lavata.

NB: la lettera a) si applica solo alle lavatrici per uso domestico disciplinate dal regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (30).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici. Ai fini di dimostrazione della conformità con la lettera a) si ipotizzano complessivamente 220 lavaggi normali l'anno se si comunica solo il consumo annuo.

Criterio 46.   Indicazione della durezza dell'acqua (massimo 1,5 punti)

Il richiedente risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a)

in prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie sono affisse informazioni sulla durezza dell'acqua locale per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi (0,5 punti);

b)

per le lavatrici/lavastoviglie usate dagli ospiti e dal personale nella struttura ricettiva si utilizza un sistema di dosaggio automatico per ottimizzare il consumo dei detersivi in funzione della durezza dell'acqua (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente alla documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti o le informazioni pertinenti relative ai sistemi di dosaggio automatico utilizzati.

Criterio 47.   Gestione ottimizzata della piscina (massimo 2,5 punti)

a)

Durante la notte le piscine e le piscine idromassaggio esterne riscaldate sono coperte. Per ridurre l'evaporazione le piscine e le piscine idromassaggio esterne riempite non riscaldate sono coperte quando non sono usate per oltre un giorno (1 punto).

b)

Le piscine e le piscine idromassaggio esterne sono munite di un sistema automatico per ottimizzare il consumo di cloro mediante l'ottimizzazione del dosaggio o l'uso di metodi di disinfezione supplementari quali l'ozono e il trattamento UV (0,5 punti) o sono di tipo naturale con sistemi di filtraggio naturali a base di piante per purificare l'acqua conformemente alla norma igienica richiesta (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione particolareggiata delle modalità con cui la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa (per esempio fotografie delle coperture, dei sistemi di dosaggio automatico o dei tipi di piscina, procedure documentate dei sistemi di dosaggio automatico).

Criterio 48.   Riciclaggio delle acque piovane e delle acque domestiche (massimo 3 punti)

La struttura ricettiva si avvale delle seguenti fonti idriche alternative a fini diversi dall'acqua per usi sanitari e potabili in loco:

i.

acqua recuperata o acque domestiche provenienti dalle lavanderie e/o dalle docce e/o dai lavabi (1 punto);

ii.

acque piovane provenienti dai tetti (1 punto);

iii.

condensa proveniente dai sistemi HVAC (1 punto).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente a fotografie che mostrano i sistemi alternativi di distribuzione dell'acqua; presenta inoltre opportune garanzie che la fornitura di acqua per usi sanitari e di acqua potabile siano completamente separate.

Criterio 49.   Irrigazione efficiente (1,5 punti)

Il richiedente risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a)

la struttura ricettiva dispone di una procedura documentata per l'irrigazione di aree/piantagioni esterne, comprensiva di dettagli sui modi di ottimizzare i tempi di irrigazione minimizzando il consumo idrico. Si può includere a titolo di esempio l'assenza di irrigazione per le aree esterne (1,5 punti);

b)

la struttura ricettiva utilizza un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le aree e le piantagioni esterne (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione particolareggiata delle modalità con cui la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa comprensiva di dettagli relativi al sistema/procedura documentati per irrigare o fotografie che illustrano i sistemi automatici di irrigazione.

Criterio 50.   Specie autoctone o esotiche non invasive utilizzate per piantagioni all'esterno (massimo 2 punti)

Durante il periodo di validità dell'Ecolabel UE la vegetazione delle aree esterne, compresa la vegetazione acquatica, è composta da specie autoctone e/o esotiche non invasive:

i)

assenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (0,5 punti) (possono essere presenti altre specie esotiche invasive),

ii)

esclusivamente specie esotiche non invasive (1 punto),

iii)

specie autoctone e/o esotiche non invasive (1,5 punti),

iv)

esclusivamente specie autoctone (2 punti).

Ai fini del presente Ecolabel UE per specie autoctone si intendono specie naturalmente presenti nel paese.

Ai fini del presente Ecolabel UE, per specie non invasive si intendono specie vegetali non naturalmente presenti nel paese e per le quali non esistono prove che si riproducano, impiantino e diffondano facilmente o che possano incidere negativamente sulla biodiversità autoctona.

Le piantagioni all'esterno escludono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa redatta da un esperto.

RIFIUTI E ACQUE REFLUE

Criterio 51.   Prodotti di carta (massimo 2 punti)

Il 90 % delle seguenti categorie di prodotti di carta usati ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (0,5 punti per ciascuna delle seguenti categorie, massimo 2 punti):

a)

carta igienica,

b)

tessuto-carta,

c)

carta da ufficio,

d)

carta stampata,

e)

carta trasformata (per esempio buste).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta dati e documenti (comprese le fatture pertinenti) attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2014/256/UE della Commissione (32) o alla decisione 2012/481/UE della Commissione (33) o alla decisione 2011/333/UE della Commissione (34) o alla decisione 2009/568/CE della Commissione (35). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 52.   Beni durevoli (massimo 4 punti)

Almeno il 40 % (arrotondato all'unità più vicina) di almeno una delle seguenti categorie di beni durevoli presenti nella struttura ricettiva ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (1 punto per ciascuna delle seguenti categorie, massimo 4 punti):

a)

biancheria da letto, asciugamani e biancheria da tavola,

b)

computer,

c)

televisori,

d)

materassi da letto,

e)

mobili di legno,

f)

aspirapolvere,

g)

rivestimenti del suolo,

h)

dispositivi per il trattamento di immagini.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta dati e documenti attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2014/350/UE della Commissione (36) o alla decisione 2009/300/CE della Commissione (37) o alla decisione 2014/391/UE della Commissione (38) o alla decisione 2010/18/EC della Commissione (39) o alla decisione (UE) 2016/1332 della Commissione (40) o alla decisione 2009/607/CE della Commissione (41). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 53.   Fornitura di bevande (2 punti)

Se sono presenti punti di distribuzione di bevande (per esempio servizio di ristorazione/bar, negozi e distributori automatici) di proprietà o in gestione diretta della struttura ricettiva, almeno il 50 % (1 punto) o il 70 % (2 punti) della fornitura di bevande è del tipo vuoto a rendere o riempibile.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e, se pertinente, l'opportuna documentazione giustificativa.

Criterio 54.   Approvvigionamento di detergenti e di prodotti per l'igiene del corpo (massimo 2 punti)

Almeno l'80 % del volume o del peso acquistato di almeno una delle seguenti categorie di detergenti e di prodotti per l'igiene del corpo usati nella struttura ricettiva ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (0,5 punti per ciascuna categoria, massimo 2 punti):

a)

detersivi per piatti (a mano),

b)

detersivi per lavastoviglie,

c)

detersivi per bucato,

d)

prodotti generici per la pulizia,

e)

detergenti sanitari,

f)

saponi e shampoo,

g)

balsamo per capelli.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta dati e documenti attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2011/382/UE della Commissione (42) o alla decisione 2011/263/UE della Commissione (43) o alla decisione 2011/264/UE (44) della Commissione o alla decisione 2011/383/UE della Commissione (45) o alla decisione 2014/893/UE della Commissione (46). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 55.   Minimizzazione dell'uso di prodotti per la pulizia (1,5 punti)

La struttura ricettiva dispone di procedure dettagliate relativamente all'uso efficiente dei prodotti per la pulizia, quale l'uso di prodotti in microfibra o di altri materiali per la pulizia aventi effetti analoghi, oltre ad attività di pulizia ad acqua o altre attività di pulizia aventi effetti analoghi. Il rispetto di questo criterio richiede che per tutte le operazioni di pulizia si applichi un metodo basato sull'uso efficiente dei prodotti per la pulizia, salvo disposizioni di legge o pratiche igieniche o sanitarie e di sicurezza diverse.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio unitamente all'opportuna documentazione giustificativa, se pertinente (per esempio copia delle procedure, dettagli tecnici dei prodotti usati).

Criterio 56.   Antigelo (1 punto)

Se è necessaria l'applicazione di antigelo sulle strade, si utilizzano mezzi meccanici, sabbia/ghiaia o prodotti antigelo cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I per garantire che le strade entro il perimetro della struttura ricettiva siano sicure in caso di ghiaccio o neve.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del prodotto o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 57.   Tessuti e mobili usati (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva dispone di una procedura relativa a:

a)

tutte le attività di donazione per il complesso dei mobili e dei tessuti che giungono al termine del loro ciclo di vita nella struttura ricettiva ma che sono ancora fruibili. Fra gli utilizzatori finali si annoverano il personale, enti di beneficenza o altre associazioni che raccolgono e distribuiscono beni (1 punto);

b)

tutte le attività di approvvigionamento relative ai prodotti riutilizzati/di seconda mano riguardanti il mobilio. Fra i fornitori si annoverano i mercati dell'usato o altre associazioni o collettivi che vendono o ridistribuiscono beni usati (1 punto).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa, per esempio copia delle procedure scritte con i recapiti degli utilizzatori finali, le ricevute e i registri dei beni usati in precedenza o donati ecc.

Criterio 58.   Compostaggio (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva separa almeno una delle seguenti categorie pertinenti di rifiuti, per garantire che questi siano compostati o usati per produrre biogas secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (per esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata) (1 punto per ciascuna categoria, massimo 2 punti):

a)

rifiuti di giardino,

b)

rifiuti alimentari provenienti dai servizi di ristorazione,

c)

prodotti biodegradabili (per esempio articoli usa-e-getta a base di mais),

d)

rifiuti biodegradabili prodotti dagli ospiti nella camera o nell'alloggio.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e, se pertinente, l'opportuna documentazione giustificativa.

Criterio 59.   Trattamento delle acque reflue (massimo 3 punti)

a)

Se nella struttura ricettiva è offerta la possibilità di autolavaggio, questo è consentito solo in zone adeguatamente attrezzate per raccogliere l'acqua e i detergenti usati e convogliarli verso il sistema fognario (1 punto).

b)

Quando non è possibile inviare le acque reflue ad un trattamento centralizzato, il trattamento in loco di tali acque comprende un trattamento preliminare (setaccio/griglia, omogeneizzazione e decantazione), seguito da un trattamento biologico con > 95 % di rimozione di BOD (domanda chimica di ossigeno), > 90 % di nitrificazione e digestione anaerobica (all'esterno del sito) dei fanghi in eccesso (2 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa (per esempio fotografie per il requisito a) e le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione del sistema di gestione delle acque reflue per il requisito b)].

ALTRI CRITERI

Criterio 60.   Divieto di fumare nelle camere (1 punto)

Non è permesso fumare nelle camere o negli alloggi.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e le prove documentali, come le immagini dei cartelli apposti all'interno delle camere o degli alloggi.

Criterio 61.   Politica del lavoro (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva dispone di una politica del lavoro scritta volta a garantire almeno uno dei seguenti vantaggi sociali al personale (0,5 punti per ciascun vantaggio, massimo 2 punti):

a)

tempo libero per la formazione,

b)

pasti gratuiti o buoni pasto,

c)

uniformi e abbigliamento professionale gratuiti,

d)

sconti su prodotti/servizi presso la struttura ricettiva,

e)

regime sovvenzionato di trasporti sostenibili,

f)

cauzione per ottenere un mutuo.

La politica del lavoro scritta è aggiornata e comunicata al personale con cadenza annuale. Il personale firma la politica scritta in occasione della sessione di comunicazione. Il documento può essere consultato da tutto il personale al banco d'accoglienza.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una copia della politica del lavoro scritta debitamente firmata dal personale, unitamente a un'autodichiarazione che illustra come siano soddisfatti i suddetti requisiti. L'organismo competente può inoltre richiedere prove documentali e/o effettuare interviste casuali durante la visita in loco.

Criterio 62.   Veicoli per la manutenzione (1 punto)

Per la manutenzione della struttura ricettiva non sono usati veicoli con motore a combustione (1 punto).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa.

Criterio 63.   Offerta di mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (massimo 2,5 punti)

a)

La struttura ricettiva offre agli ospiti almeno uno dei seguenti mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (1 punto ciascuno, massimo 2 punti):

i.

veicoli elettrici per prelevare gli ospiti o per il loro tempo libero;

ii.

prese (stazioni di ricarica) per i veicoli elettrici;

iii.

almeno 1 bicicletta ogni 5 piazzole o unità di alloggio o camere.

b)

La struttura ricettiva ha avviato partenariati attivi con imprese fornitrici di biciclette o veicoli elettrici (0,5 punti). Per «partenariato attivo» s'intende un accordo fra una struttura ricettiva e una società che affitta biciclette o veicoli elettrici. Le informazioni su tale partenariato attivo sono visibili in loco. Se la società di locazione non ha sede presso la struttura ricettiva, è opportuno tenere conto di alcuni aspetti pratici, quali la consegna delle biciclette nella struttura ricettiva da parte della società di locazione.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa nonché alle eventuali informazioni destinate agli ospiti.

Criterio 64.   Superfici non impermeabilizzate (1 punto)

Almeno il 90 % della superficie all'aperto sotto la gestione della struttura ricettiva non è ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale impermeabile che impedisce l'adeguato drenaggio e l'aerazione del terreno.

Se si effettua la raccolta delle acque piovane e delle acque domestiche, le acque piovane e le acque domestiche non usate sono trattate e infiltrate nel terreno.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa.

Criterio 65.   Prodotti locali e biologici (massimo 4 punti)

a)

Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù sono inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale e di stagione (per la frutta e la verdura fresche) (1 punto).

b)

La struttura ricettiva sceglie attivamente fornitori locali di beni e servizi (1 punto).

c)

Almeno 2 prodotti (1 punto) o 4 prodotti (2 punti) usati nella preparazione quotidiana dei pasti o venduti nella struttura ricettiva sono stati prodotti mediante l'agricoltura biologica, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (47).

Ai fini del presente criterio, per «locale» s'intende entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa. Se si usano prodotti biologici, il richiedente presenta una copia del certificato del prodotto o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007. In alcuni paesi i ristoranti e gli alberghi possono ottenere la certificazione secondo alcuni regimi di etichettatura se usano esclusivamente prodotti biologici. Se una struttura ricettiva ottiene la certificazione secondo questo tipo di regimi, si possono comunicare tali informazioni a dimostrazione della conformità a questo criterio.

Criterio 66.   Non uso di pesticidi (2 punti)

Le aree esterne della struttura ricettiva sono gestite senza ricorrere a pesticidi.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva eviti i pesticidi e gestisca le aree esterne. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

Criterio 67.   Ulteriori azioni ambientali e sociali (massimo 3 punti)

La direzione della struttura ricettiva intraprende altre azioni, oltre a quelle indicate nei criteri della parte A o B, per migliorare le prestazioni ambientali o sociali della struttura ricettiva:

a)

ulteriori azioni ambientali (fino a 0,5 punti ciascuna, massimo 2 punti)

e/o

b)

ulteriori azioni sociali (fino a 0,5 punti ciascuna, massimo 1 punto)

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che si desidera sia presa in considerazione, compresi i benefici ambientali o sociali documentati associati alle azioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(2)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni 2001/681/CE e 2006/193/CE della Commissione (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2016/611 della Commissione, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27).

(4)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

(5)  Applicabile se è presente un servizio di ristorazione e se le strutture locali di gestione dei rifiuti consentono la raccolta differenziata di rifiuti organici.

(6)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(7)  Decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 83).

(8)  Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).

(b)  Ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione (1)

(c)  Ai sensi dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione (2).

(1)

Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).

(2)

Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162).

(10)  Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).

(11)  Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

(14)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(15)  Decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6).

(16)  Decisione 2013/641/UE della Commissione, del 7 novembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico d'acqua e agli orinatoi (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 38).

(17)  Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20).

(18)  Decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14).

(19)  Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

(20)  Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1).

(21)  Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

(22)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(23)  Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).

(24)  Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all'allegato C dell'accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell'allegato C dell'accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).

(25)  Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).

(26)  Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).

(28)  Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).

(29)  Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 31).

(30)  Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21).

(31)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(32)  Decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 24).

(33)  Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).

(34)  Decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12).

(35)  Decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87).

(36)  Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

(37)  Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).

(38)  Decisione 2014/391/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18).

(39)  Decisione 2010/18/EC della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32).

(40)  Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 100).

(41)  Decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21).

(42)  Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).

(43)  Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).

(44)  Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).

(45)  Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52).

(46)  Decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 47).

(47)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).


2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/44


DECISIONE (UE) 2017/176 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2017

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù

[notificata con il numero C(2017) 303]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che per l'assegnazione dell'Ecolabel UE si stabiliscano criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti.

(3)

La decisione 2010/18/CE (2) ha stabilito i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e di verifica per i rivestimenti del suolo in legno, validi fino al 31 dicembre 2016.

(4)

Al fine di rispecchiare al meglio la gamma di rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù presenti sul mercato nonché lo stato dell'arte di tali prodotti e tenere conto delle innovazioni degli ultimi anni, si ritiene opportuno modificare la dicitura e l'ambito di applicazione del gruppo di prodotti nonché stabilire un insieme rivisto di criteri Ecolabel UE.

(5)

Questi criteri rivisti mirano all'utilizzo di materiali prodotti in modo più sostenibile secondo un approccio fondato su un'analisi del ciclo di vita che limiti il consumo energetico, l'uso di composti pericolosi, i livelli di residui pericolosi, il contributo dei rivestimenti del suolo all'inquinamento atmosferico interno e che promuova prodotti durevoli e di elevata qualità. I criteri rivisti, insieme alle relative prescrizioni di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti.

(6)

Il codice corrispondente al gruppo di prodotti è parte integrante dei numeri di registrazione del marchio Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione Ecolabel UE ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù conformi ai criteri Ecolabel UE, è necessario assegnare un numero di codice a detto gruppo di prodotti.

(7)

Occorre pertanto abrogare la decisione 2010/18/CE.

(8)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i rivestimenti del suolo in legno sulla base dei criteri ecologici di cui alla decisione 2010/18/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai requisiti dei criteri aggiornati. I produttori dovrebbero inoltre poter presentare le domande in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2010/18/CE per un periodo sufficiente.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» comprende i rivestimenti del suolo per uso interno, compresi le pavimentazioni in legno, le pavimentazioni laminate, i rivestimenti del suolo in sughero e le pavimentazioni di bambù, composti per oltre l'80 % in peso del prodotto finito da legno, sughero o bambù e da materiali o fibre a base di legno, sughero e bambù, che non contengono fibre sintetiche in nessuno degli strati costitutivi.

Sono esclusi i rivestimenti murali, i rivestimenti per uso esterno, i rivestimenti aventi una funzione strutturale o i composti livellanti.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1)

«pavimentazione in legno», un assemblaggio di elementi di legno, pannelli preassemblati o pannelli di parquet che costituiscono la superficie d'usura del pavimento;

(2)

«rivestimento del suolo in sughero», un rivestimento del suolo composto da granulato di sughero miscelato con un legante e quindi fatto indurire oppure diversi strati di sughero, agglomerato o impiallaccio, che possono essere pressati insieme con una colla e sono destinati a essere usati previo un rivestimento;

(3)

«rivestimento», un preparato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

(4)

«rivestimento del suolo in bambù», un rivestimento del suolo composto da elementi in massello di bambù o in agglomerati miscelati con un legante;

(5)

«pavimentazione laminata», un rivestimento del suolo rigido con uno strato superficiale formato da uno o più fogli sottili di materiale fibroso (in genere carta), impregnato di resine termoindurenti amminoplastiche (in genere melammina), pressato o fissato su un substrato, di norma rifinito con un sostegno;

(6)

«composto organico semivolatile» (SVOC), qualsiasi composto organico che, in una colonna capillare rivestita con 5 % di fenilpolisilossano e 95 % di metilpolisilossano, eluisce con un intervallo di ritenzione tra n-esadecano (escluso) e n-docosano (compreso);

(7)

«valore R», somma di tutti i valori Ri in cui il valore Ri corrisponde al rapporto Ci/LCIi, in cui Ci è la concentrazione in massa del composto in camera, e LCIi è il valore LCI (Lowest Concentration of Interest — concentrazione minima d'interesse,) del composto i definito nell'ambito dell'azione di collaborazione europea «Urban air, indoor environment and human exposure reports» (4);

(8)

«sostanza», una sostanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

(9)

«miscela», una miscela ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(10)

«biocida», un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

(11)

«preservante», qualsiasi prodotto che rientra nel tipo di prodotto 8 (preservanti del legno) ai sensi dell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, compresi i prodotti usati per la preservazione del sughero o del bambù;

(12)

«principio attivo», qualsiasi principio attivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012;

(13)

«materiale riciclato», materiale rilavorato a partire da materiale recuperato o rigenerato mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto, ad esclusione dei residui legnosi, dei trucioli e delle fibre derivati da operazioni di taglio e segatura, ai sensi della norma ISO 14021;

(14)

«materiale a base di legno», qualsiasi materiale fabbricato a partire da fibre di legno, trucioli di legno o legno proveniente da uno dei vari processi che possono comportare l'uso di temperature o pressioni elevate nonché l'uso di resine leganti o adesivi. I materiali a base di legno comprendono pannelli duri, pannelli di fibre, pannelli di fibre a media e ad alta densità, pannelli di truciolato, pannelli a scaglie orientate (OSB), pannelli di legno compensato e pannelli di legno massiccio. Questo materiale può essere rivestito con una finitura durante la produzione del rivestimento del suolo;

(15)

«materiale a base di sughero», qualsiasi materiale fabbricato a partire da fibre di sughero, trucioli di sughero o sughero proveniente da uno dei vari processi che possono comportare l'uso di temperature o pressioni elevate nonché l'uso di resine leganti o adesivi;

(16)

«materiale a base di bambù», qualsiasi materiale fabbricato a partire da fibre di bambù, trucioli di bambù o bambù proveniente da uno dei vari processi che possono comportare l'uso di temperature o pressioni elevate nonché l'uso di resine leganti o adesivi;

(17)

«fibre sintetiche», qualsiasi fibra polimerica;

(18)

«energia da fonti rinnovabili», energia proveniente da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

(19)

«garanzia di origine», qualsiasi garanzia di origine ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» quale definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici Ecolabel UE, nonché le relative prescrizioni di valutazione e verifica di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» è «035».

Articolo 6

La decisione 2010/18/CE è abrogata.

Articolo 7

In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono essere presentate sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2010/18/CE o dei criteri stabiliti nella presente decisione.

Le licenze Ecolabel UE attribuite in base ai criteri stabiliti nella decisione 2010/18/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2010/18/UE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32).

(3)  Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI ECOLABEL UE

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel) UE ai prodotti di rivestimento del suolo a base di legno, sughero e bambù

Criterio 1.

Descrizione del prodotto

Criterio 2.

Materiali a base di legno, sughero e bambù

Criterio 3.

Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose

Criterio 4.

Requisiti specifici relativi alle sostanze

Criterio 5.

Consumo di energia durante il processo produttivo

Criterio 6.

Emissioni di VOC provenienti dai rivestimenti del suolo

Criterio 7.

Emissioni di formaldeide provenienti dai rivestimenti del suolo e dall'anima

Criterio 8.

Idoneità all'uso

Criterio 9.

Riparabilità e garanzia estesa

Criterio 10.

Informazioni per il consumatore

Criterio 11.

Informazioni riportate sull'Ecolabel UE

Appendice I.

Indicazioni sul calcolo del quantitativo di VOC applicato

Appendice II.

Indicazioni per calcolare il consumo di energia durante il processo produttivo

Appendice III.

Elenco delle norme

VALUTAZIONE E VERIFICA

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di verifica e valutazione.

Qualora il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altre prove documentali a dimostrazione della conformità ai criteri, queste possono provenire dal richiedente o dai suoi fornitori ecc. come opportuno.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è effettuato a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento e del Consiglio (1).

Se del caso, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l'organismo competente che esamina la domanda ne accetta l'equivalenza.

Se del caso, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare accertamenti indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto deve soddisfare tutti gli obblighi normativi applicabili nel o nei paesi in cui si intende commercializzare il prodotto. Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tale prerequisito.

Se il fornitore preferisce non rivelare al richiedente le sostanze costitutive di una miscela, tale informazione può essere trasmessa direttamente dal fornitore all'organismo competente.

Criterio 1.   Descrizione del prodotto

Si deve fornire all'organismo competente una descrizione tecnica del rivestimento del suolo comprensiva di disegni che illustrino le parti o i materiali che costituiscono il prodotto finale di rivestimento del suolo, le relative dimensioni nonché una descrizione del processo produttivo. La descrizione deve essere corredata della distinta dei materiali relativi al prodotto nella quale si dichiara il peso totale del prodotto e come tale peso sia ripartito fra i diversi materiali usati.

Occorre dimostrare che i prodotti in questione rientrano nell'ambito di applicazione del gruppo di prodotti, secondo la definizione di cui all'articolo 1.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità, corroborata dalle seguenti informazioni sul rivestimento del suolo:

denominazione commerciale/marca (2);

una descrizione del prodotto comprensiva dei disegni tecnici che illustrino le parti o i materiali usati nel prodotto finale;

la distinta dei materiali: la percentuale in massa delle materie prime, delle sostanze o delle miscele che compongono il prodotto finale, ivi compresi gli additivi e i trattamenti superficiali, se pertinente;

un elenco di tutte le parti componenti (3) del prodotto e il loro peso;

una descrizione del processo produttivo. I fornitori di materie prime o di sostanze sono designati con la loro ragione sociale, il sito di produzione, i recapiti e la descrizione della o delle fasi di produzione da essi svolta/e o di cui fanno parte.

A dimostrazione della conformità a questo criterio si accetta la scheda informativa del prodotto, la dichiarazione ambientale del prodotto o un documento equivalente, a condizione che includa le informazioni di cui sopra.

Criterio 2.   Materiali a base di legno, sughero e bambù

Il presente requisito si applica al legno, al sughero e al bambù nonché ai materiali a base di legno, sughero e bambù che pesino oltre l'1 % del prodotto finito.

Tutto il legno, il sughero e il bambù nonché tutti i materiali a base di legno, sughero e bambù non devono provenire da organismi geneticamente modificati (OGM) e devono aver ottenuto certificati relativi alla catena di custodia rilasciati da un sistema di certificazione indipendente ad opera di terzi, quale il Forest Stewardship Council (FSC), il Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o un sistema equivalente.

Tutto il legno, il sughero e il bambù vergini deve essere oggetto di certificati validi che attestino la gestione forestale sostenibile, rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o un sistema equivalente.

Se un sistema di certificazione consente di mescolare materiali non certificati a materiali certificati e/o riciclati in un prodotto o in una linea di produzione, almeno il 70 % del legno, del sughero e/o del bambù deve provenire da materiali vergini certificati sostenibili e/o da materiali riciclati.

I materiali non certificati sono oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e che soddisfa tutti gli altri requisiti del sistema di certificazione relativi ai materiali non certificati.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o relativi alla catena di custodia devono essere accreditati o riconosciuti da tale sistema di certificazione.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità del fabbricante, corroborata da un certificato della catena di custodia valido, emesso da un organismo indipendente, per tutti i legni, sugheri e bambù nonché per tutti i materiali a base di legno, sughero e bambù usati nel prodotto o nella linea di produzione e deve dimostrare che nessuno dei materiali vergini proviene da OGM. Il richiedente deve fornire documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70 % dei materiali proviene da foreste o zone gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile e/o da fonti riciclate che soddisfano quanto prescritto dal pertinente sistema indipendente di certificazione della catena di custodia in questione. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o sistemi equivalenti come certificazione indipendente ad opera di terzi.

Se il prodotto o la linea di produzione include materiale non certificato, si deve fornire la prova che il tenore di materiali vergini non certificati non supera il 30 % e che è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e che soddisfa tutti gli altri requisiti del sistema di certificazione relativi al materiale non certificato.

Criterio 3.   Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose

Ai sensi dei punti 3.a. e 3.b è soggetta a restrizioni la presenza nel prodotto e in ciascuno dei suoi elementi delle sostanze identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 come sostanze estremamente preoccupanti (substances of very high concern — SVHC) o di sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativamente ai pericoli elencati nella tabella 3.1. della presente decisione. Ai fini del presente criterio le sostanze candidate identificate come sostanze estremamente preoccupanti e le classi di pericolo CLP sono raggruppate nella tabella 3.1 secondo le rispettive caratteristiche di pericolo.

Tabella 3.1.

Classificazione di pericolo con restrizioni

Pericoli del gruppo 1 — SVHC e CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza al gruppo 1:

sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate identificate come estremamente preoccupanti

sostanze cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Pericoli del gruppo 2 — CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza al gruppo 2:

categoria 2 (CMR): H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410

categorie 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330, H304

categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304

categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372

categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317

Pericoli del gruppo 3 — CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza al gruppo 3:

categorie 2, 3 e 4 tossicità per gli organismi acquatici: H411, H412, H413

categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331, EUH070

categoria 2 STOT: H371, H373

3.a.   Restrizioni applicabili alle SVHC

Il prodotto e i suoi elementi non devono contenere SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Non è concessa alcuna deroga a tale criterio per le SVCH candidate presenti nel prodotto o nei suoi elementi in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Valutazione e verifica

Il richiedente deve compilare le dichiarazioni relative all'assenza di SVHC in concentrazioni superiori al limite specificato per il prodotto e gli elementi usati nel prodotto. Le dichiarazioni devono far riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze candidate pubblicato dall'ECHA (5).

3.b.   Restrizioni applicabili alle sostanze o alle miscele classificate CLP usate nei rivestimenti del suolo

Le sostanze o le miscele usate dal fabbricante di rivestimenti del suolo o dai suoi fornitori durante la preparazione delle materie prime, la fabbricazione, l'assemblaggio o qualsiasi altro trattamento dei rivestimenti del suolo non devono essere classificate in nessuno dei gruppi di pericoli CLP elencati nella tabella 3.1. Fra le sostanze o le miscele soggette a restrizione sono compresi adesivi, pitture, fondi, vernici, mordenti, resine, biocidi, riempitivi, cere, oli, corpi di giunti, coloranti e sigillanti.

L'uso di tali sostanze soggette a restrizioni è tuttavia ammesso se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

la sostanza o la miscela soggetta a restrizioni è stata usata in quantitativi inferiori allo 0,10 % del peso totale del rivestimento del suolo o di qualsiasi suo elemento;

le proprietà della sostanza soggetta a restrizioni cambiano durante il trattamento (per esempio cessa di essere biodisponibile o subisce una reazione chimica) a tal punto che le classi di pericolo CLP con restrizioni non sono più applicabili e che qualsiasi contenuto residuo non reagito di tale sostanza costituisce meno dello 0,10 % del peso totale del rivestimento del suolo o di qualsiasi suo elemento.

Valutazione e verifica

Il richiedente e/o i suoi fornitori devono fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità al criterio 3.b, corroborata se del caso da un elenco delle sostanze o miscele usate, accompagnata da dichiarazioni di classificazione o non classificazione dei pericoli, i quantitativi aggiunti e, se pertinente, da dichiarazioni in merito all'eventuale cambiamento delle proprietà delle sostanze o delle miscele durante il trattamento a tal punto che i pericoli CLP soggetti a restrizioni non sono più applicabili. In tal caso, si devono comunicare gli eventuali quantitativi di contenuto residuo non reagito della sostanza soggetta a restrizioni.

Devono essere comunicate le seguenti informazioni relative alla classificazione o alla non classificazione dei pericoli per ciascuna sostanza:

i.

numero del «Chemical Abstract Service» (CAS) (6), numero della Comunità europea (CE) (7) o un altro numero di elenco (se disponibile per le miscele);

ii.

forma e stato fisici in cui è usata la sostanza o la miscela;

iii.

classificazioni di pericolo CLP armonizzate:

iv.

VOC autoclassificate nella banca dati REACH dell'ECHA (8) (se non è disponibile una classificazione armonizzata);

v.

classificazioni delle miscele secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

Nel considerare le VOC autoclassificate della banca dati delle sostanze registrate a titolo del REACH si deve accordare priorità a quelle provenienti da domande congiunte.

Se una classificazione è registrata come «carente di dati» o «inconcludente» nella banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH o se una sostanza non è ancora stata registrata nell'ambito del sistema REACH, si devono comunicare i dati tossicologici che soddisfano quanto prescritto all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sufficienti a corroborare in maniera concludente l'autoclassificazione a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e degli orientamenti dell'ECHA. Nel caso di una registrazione indicata come «carente di dati» o «inconcludente», le autoclassificazioni devono essere oggetto di verifica. A tal fine si accettano le fonti di informazione seguenti:

i.

studi tossicologici e valutazioni dei pericoli a cura di agenzie di regolamentazione omologhe dell'ECHA (9), organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi;

ii.

una scheda di sicurezza (SDS) adeguatamente compilata a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;

iii.

un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista, basato su una disamina della letteratura scientifica e su dati di prova esistenti, se del caso corroborato dai risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi approvati dall'ECHA;

iv.

un attestato, se del caso basato sul parere di esperti, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di rischio a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o dei sistemi di classificazione di pericolo (CLP).

A norma dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006, le informazioni sulle caratteristiche di pericolo delle sostanze possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio ricorrendo a metodi alternativi quali i metodi in vitro, i modelli di relazioni quantitative struttura-attività oppure utilizzando il raggruppamento di sostanze o il metodo del read-across.

Criterio 4.   Requisiti specifici relativi alle sostanze

4. a.   Contaminanti nel legno, sughero e bambù riciclati

Tutte le fibre o i trucioli riciclati usati nella fabbricazione dei prodotti di rivestimento del suolo finali devono essere sottoposti a prove conformemente alla norma della European Panel Federation (EPF) relativa alle condizioni di consegna del legno riciclato (10) o a un'altra norma equivalente che stabilisce limiti uguali o più rigorosi, e devono rispettare i limiti relativi ai contaminanti elencati alla tabella 4.1.

Tabella 4.1.

Limiti per i contaminanti nel legno, nel sughero e nel bambù riciclati e nelle loro fibre o trucioli (mg/kg materiale riciclato secco)

Contaminanti

Valori limite

Contaminanti

Valori limite

Arsenico (As)

25

Mercurio (Hg)

25

Cadmio (Cd)

50

Fluoro (F)

100

Cromo (Cr)

25

Cloro (Cl)

1 000

Rame (Cu)

40

Pentaclorofenolo (PCP)

5

Piombo (Pb)

90

Oli di catrame (benzo(a)pirene)

0,5

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente:

una dichiarazione del fabbricante o del fornitore di pannelli, a seconda del caso, attestante che nel rivestimento del suolo non sono stati usati legno, sughero, bambù riciclati o loro fibre o trucioli, o

una dichiarazione del fabbricante o del fornitore di pannelli, se del caso, attestante che tutto il legno, sughero, bambù riciclati o le loro fibre o trucioli usati sono stati sottoposti a prove a campione, conformemente alla norma EPF relativa alle condizioni di consegna del legno riciclato o a un'altra norma equivalente che stabilisce limiti uguali o più rigorosi, corroborata da relazioni di prova attestanti la conformità dei campioni riciclati ai limiti specificati nella tabella 4.1.

4.b.   Biocidi

Non è ammesso il trattamento del legno, sughero e/o bambù dei rivestimenti del suolo mediante biocidi.

I seguenti principi attivi non sono ammessi per la preservazione in scatola di miscele a base di acqua, come gli adesivi e le lacche:

miscela (3:1) di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone (CMIT/MIT CAS n. 55965-84-9) in concentrazione superiore a 15 ppm;

metilisotiazolinone in concentrazione superiore a 200 ppm.

altri isotiazolinoni in concentrazione superiore a 500 ppm.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di non utilizzo di biocidi o, se pertinente, una dichiarazione corroborata da una scheda di sicurezza rilasciata dai fornitori delle miscele a base di acqua attestante quali principi attivi sono stati usati come preservanti per la conservazione in scatola di tali miscele.

4.c.   Metalli pesanti in pitture, fondi e vernici

Le pitture, i fondi o le vernici usati sul legno, sughero, bambù o sui materiali a base di legno, sughero o bambù non devono contenere sostanze a base dei metalli seguenti: cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010 % (peso/peso) per ciascun metallo presente nella preparazione di pittura, fondo o vernice in scatola.

Valutazione e verifica

Il richiedente o il suo fornitore, a seconda del caso, deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio e le rispettive schede di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi e delle vernici usati.

4.d.   Tenore di VOC nel trattamento superficiale

I prodotti per il trattamento superficiale del legno, sughero, bambù o dei materiali a base di legno, sughero o bambù devono presentare una delle caratteristiche seguenti:

un tenore totale di VOC inferiore o uguale al 5 % peso/peso (concentrazione della sostanza per prodotti in scatola);

un tenore totale di VOC superiore al 5 % peso/peso, a condizione che si dimostri che sono stati applicati in quantitativi inferiori a 10 g/m2 della superficie trattata.

Il criterio si riferisce ai VOC totali contenuti nei prodotti per il trattamento superficiale nella loro composizione chimica in forma umida. Se il prodotto deve essere diluito prima dell'uso, il calcolo deve basarsi sul tenore nel prodotto diluito.

Ai fini del presente criterio, per VOC si intendono i composti organici volatili ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2004/42/CE.

Questo criterio non si applica alle miscele usate per la riparazione (per esempio nodi, fessurazioni, ammaccature. ecc.) durante il processo di fabbricazione.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata dalla scheda di sicurezza, per ogni sostanza o miscela per il trattamento superficiale utilizzata sul legno, sughero e bambù e/o tutti i materiali a base di legno, sughero e bambù. Se la scheda di sicurezza attesta che il tenore di VOC delle sostanze o miscele per il trattamento superficiale è inferiore o uguale al 5 % peso/peso, non è necessaria un'ulteriore verifica.

Se le informazioni relative al tenore di VOC non sono incluse nella scheda di sicurezza, questo tenore deve essere calcolato dall'elenco di sostanze contenute nella miscela per il trattamento superficiale. La concentrazione di ciascun ingrediente che costituisce un VOC deve essere indicata come percentuale in peso.

In alternativa, se il tenore di VOC è superiore al 5 % peso/peso, il richiedente deve fornire un calcolo che dimostri che il quantitativo effettivo di VOC applicato per m2 di superficie trattata del rivestimento del suolo è inferiore a 10 g/m2, a norma degli orientamenti figuranti nell'appendice I.

4.e.   Tenore di VOC nelle altre sostanze e miscele usate

Il tenore di VOC deve essere inferiore:

al 3 % peso/peso sia negli adesivi che nelle resine in scatola usati nella fabbricazione dei rivestimenti del suolo;

all'1 % peso/peso nelle altre sostanze diverse dagli adesivi e dalle resine in scatola e dai trattamenti superficiali (criterio 4.d) usati nella fabbricazione dei rivestimenti del suolo.

La formaldeide libera contenuta nelle resine amminoplastiche liquide usate nella fabbricazione dei rivestimenti del suolo deve essere inferiore allo 0,2 % peso/peso.

Il criterio si riferisce al tenore totale di VOC delle sostanze in base alla composizione chimica in forma umida. Se la miscela deve essere diluita prima dell'uso, il calcolo è basato sul tenore nel prodotto diluito.

Ai fini del presente criterio, per VOC si intendono i composti organici volatili ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2004/42/CE.

Questo criterio non si applica alle miscele usate per la riparazione (per esempio nodi, fessurazioni, ammaccature. ecc.) durante il processo di fabbricazione.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata da una scheda di sicurezza di tutti gli adesivi, resine o altre sostanze usate in scatola o una documentazione equivalente che corrobora la dichiarazione di conformità, congiuntamente a una formulazione completa con l'indicazione dei quantitativi e dei numeri CAS.

Se la scheda di sicurezza attesta che il tenore di VOC è inferiore al 3 % peso/peso degli adesivi e delle resine in scatola utilizzati o è inferiore all'1 % peso/peso delle altre sostanze usate, non è necessaria un'ulteriore verifica.

Se le informazioni relative al tenore di VOC non sono incluse nella scheda di sicurezza, questo tenore deve essere calcolato a partire dall'elenco di sostanze. La concentrazione di ciascun ingrediente VOC è indicata come percentuale in peso.

Il richiedente deve fornire relazioni di prova attestanti che il contenuto di formaldeide libera nelle resine amminoplastiche liquide è inferiore allo 0,2 % peso/peso conformemente alla norma EN 1243.

4.f.   Plastificanti

Le sostanze o le miscele contenute negli adesivi, nelle resine o nei prodotti per i trattamenti superficiali non devono contenere i plastificanti a base di ftalati di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'assenza di tali ftalati deve significare che la somma totale degli ftalati rappresenta meno dello 0,10 % del peso dell'adesivo, della resina o della sostanza o della miscela del trattamento superficiale (1 000 mg/kg).

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente:

una dichiarazione di conformità a questo criterio rilasciata dal fornitore o dal fabbricante di rivestimenti del suolo che attesti che non sono stati utilizzati plastificanti a base di ftalati, oppure

una dichiarazione di conformità a questo criterio rilasciata dal fornitore o dal fabbricante dei rivestimenti del suolo attestante che non sono stati usati plastificanti a base di ftalati e che nessuno dei ftalati che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stato usato negli adesivi, nelle resine o nella sostanza e nella miscela del trattamento superficiale. In assenza di un'idonea dichiarazione, i materiali che costituiscono gli adesivi, le resine o la sostanza o la miscela del trattamento superficiale devono essere sottoposti a prova per accertare la presenza di tali ftalati secondo la norma ISO 8124-6.

4.g.   Composti organici alogenati

Nelle sostanze usate per fabbricare i rivestimenti del suolo (per esempio come leganti, adesivi, rivestimenti ecc.) non sono ammessi composti organici alogenati.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da una dichiarazione di non utilizzo di composti organici alogenati rilasciata dal fabbricante delle sostanze. Si devono inoltre trasmettere le rispettive schede di sicurezza delle sostanze.

4.h.   Ritardanti di fiamma

Nelle sostanze usate per la fabbricazione di rivestimenti del suolo non sono ammessi i ritardanti di fiamma.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da una dichiarazione di non utilizzo di ritardanti di fiamma rilasciata dal fabbricante delle sostanze. Si devono allegare inoltre le rispettive schede di sicurezza delle sostanze.

4.i.   Aziridina e poliaziridina

Nelle sostanze usate per fabbricare i rivestimenti del suolo (per esempio come trattamenti superficiali, rivestimenti ecc.) non sono ammesse l'aziridina e la poliaziridina.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da una dichiarazione di non utilizzo di aziridina e poliaziridina rilasciata dal fabbricante delle sostanze. Si allegano inoltre le rispettive schede di sicurezza delle sostanze.

Criterio 5.   Consumo di energia durante il processo produttivo

Il quantitativo medio annuo di energia utilizzato durante il processo produttivo dei rivestimenti del suolo è calcolato secondo quanto indicato nella tabella 5.1 e nell'appendice II e non deve superare i seguenti limiti (punteggio E):

Prodotto

Punteggio E

Pavimentazioni del suolo in legno massiccio

> 11,0

Pavimentazioni del suolo in legno multistrato

Rivestimenti del suolo in legno impiallacciato

Rivestimenti del suolo in sughero e pavimentazioni in mattonelle di sughero

Rivestimenti del suolo in bambù

Pavimentazioni laminate

> 8,0


Tabella 5.1.

Calcolo del punteggio E

Formula

 

Parametro ambientale

Requisiti massimi

Formula

A

Quota di energie rinnovabili nel consumo di energia medio annuo

%

B

Energia elettrica acquistata annualmente

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Consumo annuo di combustibili

kWh/m2

35 kWh/m2

 

A = rapporto fra l'energia da fonti rinnovabili e l'energia totale.

Al numeratore del rapporto A figurano i combustibili rinnovabili acquistati come (quantitativo di combustibili × valore standard), più il calore generato in situ da energie rinnovabili diverse dai combustibili, più 2,5 × energia elettrica generata in situ da energie rinnovabili diverse dai combustibili e più 2,5 × energia elettrica acquistata proveniente da fonti rinnovabili.

Al denominatore del rapporto A figurano i combustibili rinnovabili acquistati come (quantitativo di combustibili × valore standard), più i combustibili non rinnovabili acquistati come (quantitativo di combustibili × valore standard), più il calore generato in situ da energie rinnovabili diverse dai combustibili, più 2,5 × energia elettrica generata in situ da energie rinnovabili diverse dai combustibili, più 2,5 × energia elettrica acquistata proveniente da fonti rinnovabili e più 2,5 × energia elettrica acquistata proveniente da fonti non rinnovabili.

 

B = per energia elettrica acquistata annualmente si intende la somma dell'energia elettrica acquistata presso un fornitore esterno. Se l'energia elettrica acquistata proviene da fonti rinnovabili, si deve applicare il fattore 0,8.

 

C = per consumo annuo di combustibili si intende la somma di tutti i combustibili acquistati o provenienti da sottoprodotti della fabbricazione delle pavimentazioni e usati per generare energia in situ.

 

Il punteggio E è calcolato per m2 di pavimentazione prodotto e deve tenere conto dell'energia diretta consumata nella produzione del rivestimento del suolo. Non si tiene conto del consumo di energia indiretta.

Quanto segue è un elenco indicativo delle attività da includere e da escludere nei calcoli del consumo di energia. Le attività iniziano al ricevimento dei tronchi d'albero, del sughero e del bambù presso gli impianti del fabbricante o del suo fornitore e finiscono al termine del processo produttivo.

Prodotto

Condizioni relative al consumo di energia elettrica e di combustibili (elenco indicativo)

Incluso

Non incluso

Rivestimenti del suolo in legno massiccio

asciugatura, sgrossatura e segatura

messa a misura e tranciatura

levigatura

rivestimento

imballaggio

e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione

produzione di lacche o di qualsiasi altra preparazione in scatola

energia consumata nelle attività di controllo della qualità

consumo di energia indiretta (per esempio riscaldamento, illuminazione, trasporti interni ecc.)

Rivestimenti del suolo in legno multistrato

asciugatura, sgrossatura e segatura

messa a misura e tranciatura

levigatura

pressatura

rivestimento

imballaggio

e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione

Rivestimenti del suolo in sughero e in mattonelle di sughero

asciugatura, sgrossatura e segatura

messa a misura e tranciatura

levigatura

pressatura

fabbricazione dell'anima se presente nella struttura

rivestimento

imballaggio

e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione

Rivestimenti del suolo in bambù

Rivestimenti da pavimentazione laminati

fabbricazione dell'anima

processo di impregnazione della decorazione, dello strato superiore e della carta di supporto

pressatura

messa a misura

imballaggio

e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione

Valutazione e verifica

Il richiedente deve dichiarare e dimostrare:

il tipo e il quantitativo di energia elettrica acquistata in media ogni anno presso un fornitore esterno. Qualora l'energia elettrica acquistata provenga da fonti rinnovabili, occorre allegare le garanzie a norma della direttiva 2009/28/CE. Nel caso suddetta direttiva non sia applicabile nel paese in cui è fabbricato il rivestimento del suolo, occorre allegare un mezzo di prova equivalente;

il o i tipi di combustibili e i quantitativi usati nella fabbricazione dei rivestimenti del suolo mediante contratti, fatture o documentazione equivalente che contenga date, quantitativi erogati/acquistati e specifiche del combustibile (per esempio proprietà fisico-chimiche, potere calorifico inferiore — LHV ecc.). Occorre allegare la dichiarazione relativa ai tipi di combustibile usati provenienti da fonti rinnovabili a norma della direttiva 2009/28/CE;

il quantitativo di energia usato nelle fasi della fabbricazione incluse nel calcolo del punteggio E, congiuntamente alla documentazione giustificativa (per esempio misurazioni energetiche nelle diverse fasi di fabbricazione, consumo di energia delle attrezzature secondo quanto indicato nelle schede di prodotto ecc.);

il tipo e il quantitativo di energia venduta. I calcoli devono includere il tipo e il quantitativo di combustibili, se del caso, usati per generare l'energia venduta, le date o i periodi in cui è stata generata nonché le date di vendita;

una dichiarazione relativa al quantitativo di rivestimenti del suolo cui si riferisce la domanda di Ecolabel UE (in m2) prodotto in media ogni anno.

Per dimostrare la conformità a questo criterio si possono utilizzare i documenti usati per comunicare alle autorità nazionali il consumo di energia, l'acquisto di combustibili e la produzione di energia nonché i documenti usati per comunicare la produzione di rivestimenti del suolo.

Criterio 6.   Emissioni di VOC provenienti dai rivestimenti del suolo

I rivestimenti del suolo non devono superare i valori di emissione di cui alla tabella 6.1 misurati in una camera di prova conformemente alla norma CEN/TS 16516. L'imballaggio e i campioni forniti per la prova e il relativo trattamento e condizionamento devono rispettare le procedure descritte nella norma CEN/TS 16516.

Tabella 6.1.

Requisiti relativi alle emissioni

Prodotti

Requisiti relativi alle emissioni

Composto

Valore limite dopo 28 giorni in una camera di prova ventilata (cfr. CEN/TS 16516) in mg/m3 d'aria (d)

Pavimentazioni in legno massiccio

Pavimentazioni in legno multistrato

Rivestimenti del suolo in legno impiallacciato

VOC totali meno acido acetico

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Rivestimenti del suolo in sughero

Rivestimenti del suolo in bambù

VOC totali

Rivestimenti laminati

VOC totali

< 0,16

Tutti i rivestimenti del suolo

COSV totali

< 0,1

Pavimentazioni in legno massiccio

Pavimentazioni in legno multistrato

Rivestimenti del suolo in legno impiallacciato

Valore R per le sostanze soggette a concentrazioni minime di interesse (LCI) meno l'acido acetico (CAS 64-19-7)

≤ 1

Rivestimenti del suolo in sughero

Rivestimenti del suolo in bambù

Pavimentazioni laminate

Valore R per sostanze soggette a LCI

≤ 1

Tutti i rivestimenti del suolo

Sostanze cancerogene

< 0,001

Ai fini del presente criterio, per VOC si intendono tutti i composti organici volatili che si eluiscono in una colonna gascromatografica fra l'n-esano e l'n-esadecano compresi e aventi un punto di ebollizione nell'intervallo compreso fra 68 e 287 °C, misurato per mezzo di una colonna capillare rivestita con il 5 % di fenilpolisilossano e il 95 % di metilpolisilossano.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata dalle relazioni delle prove in camera svolte secondo la norma CEN/TS 16516 o un altro metodo equivalente che dimostri il rispetto dei limiti di cui alla tabella 6.1. Le relazioni di prova devono precisare:

il metodo di prova utilizzato;

i risultati della prova e i calcoli necessari a dimostrare il rispetto dei limiti di cui alla tabella 6.1.

Se i limiti di concentrazione della camera specificati a 28 giorni possono essere raggiunti tre giorni dopo aver collocato il campione nella camera o in qualsiasi altro arco di tempo compreso fra 3 e 27 giorni dopo aver collocato il campione nella camera, si può allora accertare la conformità e la prova può essere conclusa in anticipo.

I dati delle prove effettuate fino a 12 mesi prima della domanda di Ecolabel UE sono validi a condizione che non si apportino al processo di fabbricazione o alle formulazioni chimiche modifiche che potrebbero aumentare le emissioni di VOC del prodotto finale.

Come prova di conformità è possibile anche usare un certificato valido proveniente dalle pertinenti etichette per il clima interno se queste soddisfano i requisiti del presente criterio e se sono ritenute equivalenti dall'organismo competente.

Criterio 7.   Emissioni di formaldeide provenienti dai rivestimenti del suolo e dall'anima

Il rivestimento del suolo fabbricato mediante anime, adesivi, resine o agenti di finitura a base di formaldeide e, se usate, le anime non trattate fabbricate mediante adesivi o resine a base di formaldeide, devono presentare una delle caratteristiche seguenti:

emissioni di formaldeide inferiori al 50 % del valore limite che consente la loro classificazione come E1 secondo la definizione dell'allegato B della norma EN 13986+A1 (applicabile a tutti i rivestimenti del suolo e alle anime non in MDF/non in HDF);

emissioni di formaldeide inferiori al 65 % del valore limite E1 secondo la definizione dell'allegato B della norma EN 13986+A1 applicabile a tutte le anime non trattate in MDF/HDF;

emissioni di formaldeide inferiori ai limiti stabiliti dalla norma California Air Resources Board (CARB) Phase II o dalle norme giapponesi F-3 star o F-4 star.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità rispetto a questo criterio. La valutazione e la verifica dei rivestimenti del suolo e delle anime a basse emissioni di formaldeide variano in funzione del sistema di certificazione applicato. La documentazione di verifica necessaria per ciascun sistema è descritta nella tabella 7.1.

Tabella 7.1.

Documentazione di verifica dei rivestimenti del suolo e delle anime a basse emissioni di formaldeide

Sistema di certificazione

Valutazione e verifica

E1

(secondo la definizione dell'allegato B della norma EN 13986+A1)

Una dichiarazione del fabbricante e del fornitore delle anime, se pertinente, attestante che il rivestimento del suolo e le anime non trattate non in MDF/non in HDF rispettano al 50 % i limiti di emissione E1 definiti nell'allegato B della norma EN 13986+A1 (11) o, per le anime non trattate in MDF/HDF, al 65 % i limiti di emissione E1 definiti nell'allegato B della norma EN 13986+A1, corroborata da relazioni di prova svolte secondo la norma EN 120, EN 717-2 o EN 717-1 o un metodo equivalente.

CARB: limiti della Phase II

Una dichiarazione del fabbricante e del fornitore di anime, se pertinente, corroborata da risultati delle prove effettuate secondo la norma ASTM E1333 o ASTM D6007, attestanti la conformità dei rivestimenti del suolo ai limiti di emissione Phase II definiti dal California Composite Wood Products Regulation 93120 (12).

Il rivestimento del suolo e l'anima, se pertinente, possono essere etichettati a norma della sezione 93120.3(e), con i dettagli relativi al nome del fabbricante, il numero del lotto o della partita del prodotto nonché il numero CARB assegnato per il certificatore indipendente (parte non obbligatoria se i prodotti sono venduti fuori dalla California o se i prodotti sono stati fabbricati senza formaldeide aggiunta o con alcune resine a base di formaldeide a bassissime emissioni).

Limiti F-3 o 4 star

Una dichiarazione del fabbricante e del fornitore di anime, se pertinente, di conformità ai limiti di emissione di formaldeide secondo la norma JIS A 5905 (per i pannelli di fibre) o JIS A 5908:2003 (per i pannelli di fibre e il compensato), corroborata da relazioni di prova secondo la norma JIS A 1460 (metodo dell'essiccatore).

Criterio 8.   Idoneità all'uso

Occorre soddisfare unicamente i requisiti associati al tipo specifico di pavimentazione.

I rivestimenti del suolo devono essere sottoposti a prova e classificati secondo le versioni più recenti delle norme e delle indicazioni di cui alla tabella 8.1.

Tabella 8.1.

Norme per la prova e la classificazione dei rivestimenti del suolo

Rivestimento del suolo

Metodo di prova

Classificazione

Rivestimenti in legno impiallacciati (13)

EN 1534 per la resistenza alla penetrazione

EN 13329 per il rigonfiamento dello spessore

Metodo di prova opportuno per la resistenza all'impatto (14)

Metodo di prova opportuno per la resistenza all'usura (14)

ISO 24334 per la forza di serraggio

EN ISO 10874 (1)

Pavimentazioni massicce e multistrato laccate in fabbrica

Spessore dello strato superficiale

Durezza del legno dello strato superficiale (2)

EN 685 (2) CTBA

Pavimentazioni in legno massiccio e multistrato non rivestite oliate in fabbrica

Rivestimenti del suolo in mattonelle di sughero

EN 12104

EN ISO 10874

Rivestimenti del suolo in sughero

EN 660-1 per la resistenza all'usura

EN 425 per la sedia con ruote

EN 425 per la simulazione del movimento della gamba di un mobile

ISO 24343-1 per l'impronta residua

Rivestimenti del suolo in bambù

EN 1534 per la resistenza alla penetrazione

EN 13696 per lo spessore dello strato superiore o lo strato di usura

Pavimentazioni laminate

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

I rivestimenti del suolo devono raggiungere perlomeno i limiti seguenti:

Rivestimento del suolo

Limiti

Pavimentazioni impiallacciate

livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato

livello di utilizzo di classe 32 per le pavimentazioni a uso commerciale

Pavimentazioni massicce e multistrato laccate in fabbrica

livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato e commerciale

Pavimentazioni in legno massiccio e multistrato non rivestite oliate in fabbrica

Rivestimenti del suolo in mattonelle di sughero

livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato

livello di utilizzo di classe 32 per le pavimentazioni a uso commerciale

Rivestimenti del suolo in sughero

Rivestimenti del suolo in bambù

tenore di umidità di equilibrio: 8 % a 20 °C e al 50 % di umidità relativa

resistenza alla penetrazione:

≥ 4 kg/mm2 per i rivestimenti del suolo in massello e pressati

≥ 9,5 kg/mm2 per i rivestimenti del suolo ad alta densità

Pavimentazioni laminate

livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato

livello di utilizzo di classe 32 per le pavimentazioni a uso commerciale

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio. La dichiarazione deve essere corroborata dai risultati delle prove che comprendono:

il tipo di pavimentazione;

il o i metodi di prova scelto/i;

i risultati delle prove e la classificazione della pavimentazione secondo i risultati delle prove e della relativa norma se pertinente.

Il rivestimento del suolo può essere sottoposto a prova secondo un metodo di prova diverso da quello citato, purché tale metodo sia ritenuto equivalente dall'organismo competente.

Criterio 9.   Riparabilità e garanzia estesa

Occorre soddisfare unicamente i requisiti associati al tipo specifico di pavimentazione.

Per la riparazione e la sostituzione delle parti usurate, il rivestimento del suolo deve soddisfare i criteri elencati qui di seguito.

Riparabilità: nelle istruzioni destinate al consumatore o sul sito web del fabbricante devono essere incluse informazioni accessibili agli utilizzatori e ai posatori.

a)

Progettazione mirata a favorire la riparazione e istruzioni sulle riparazioni: per i rivestimenti del suolo non incollati, la pavimentazione è progettata per essere smontata al fine di agevolare la riparazione, il riutilizzo e il riciclo. Si devono accludere istruzioni semplici e illustrate per lo smontaggio e la sostituzione degli elementi danneggiati. Le operazioni di smontaggio e di sostituzione devono poter essere svolte con l'aiuto di attrezzi elementari di uso comune. Si accludono le informazioni/raccomandazioni relative alla conservazione di elementi di ricambio del rivestimento del suolo per eventuali riparazioni.

Garanzia di prodotto estesa:

b)

Il richiedente deve offrire senza costi aggiuntivi una garanzia di almeno cinque anni che prende effetto dalla data di consegna del prodotto. Tale garanzia deve essere fornita senza pregiudizio degli obblighi giuridici nazionali facenti capo al fabbricante e al venditore.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da:

una copia del documento contenente le istruzioni sulle riparazioni o qualsiasi altro materiale in cui figurano le informazioni relative alla progettazione mirata a favorire le riparazioni;

una copia della garanzia in cui sono indicati i termini e le condizioni della garanzia di prodotto estesa illustrati nella documentazione di informazione destinata al consumatore e che soddisfano i requisiti minimi stabiliti nel presente criterio.

Criterio 10.   Informazioni al consumatore

Le informazioni pertinenti per il consumatore devono figurare sull'imballaggio del prodotto o in qualsiasi altro documento che accompagna il prodotto. Occorre soddisfare unicamente i requisiti associati al tipo specifico di rivestimento del suolo.

Le istruzioni relativi agli aspetti seguenti devono essere leggibili e redatte nella lingua del paese in cui il prodotto è commercializzato e/o includere rappresentazioni grafiche o icone relative ai seguenti aspetti:

informazioni sul sottogruppo cui appartiene il prodotto (rivestimento del suolo in legno massiccio o multistrato, sughero, mattonelle di sughero, bambù, pavimentazioni laminate ecc.), il quantitativo di legno, sughero o bambù nel prodotto finito (percentuale in peso) e l'eventuale necessità di un ulteriore trattamento superficiale presso l'utilizzatore.

Raccomandazioni per la posa: devono essere riportate tutte le istruzioni relative alle migliori pratiche ambientali di posa:

ove possibile si raccomanda la posa flottante. Occorre fare riferimento alla preparazione necessaria del substrato e dei materiali ausiliari richiesti;

se si raccomanda una posa incollata per ottenere una maggior durata, occorre includere una raccomandazione relativa al tipo di adesivo/colla certificati con un Ecolabel di tipo I o un adesivo a basse emissioni conforme alla norma EMICODE EC1 o equivalente;

istruzioni per il montaggio e lo smontaggio illustrate, conformemente al criterio 9.a. (se pertinente).

Raccomandazioni per il trattamento superficiale dei rivestimenti del suolo e delle pavimentazioni non trattati che richiedono un trattamento oleoso:

informazioni pertinenti in merito al tipo e al quantitativo di prodotti di rivestimento necessari (per esempio olio o lacca) per ottenere la durabilità desiderata;

informazioni pertinenti in merito al rivestimento delle pavimentazioni con prodotti di rivestimento a basse emissioni a norma della direttiva 2004/42/CE;

informazioni in merito al modo di prolungare la durata di vita utile delle pavimentazioni mediante il rinnovamento (per esempio levigatura e trattamento superficiale).

Raccomandazioni per l'uso, la pulizia e la manutenzione del prodotto:

informazioni pertinenti in merito alla pulizia ordinaria se applicabili al tipo di rivestimento del suolo, con un'indicazione dei prodotti di pulizia che hanno un Ecolabel di tipo I;

istruzioni per la manutenzione, compresi i prodotti di manutenzione nonché i prodotti per il rinnovamento o la pulizia approfondita. Se possibile, occorre raccomandare prodotti di manutenzione che hanno un Ecolabel di tipo I;

una chiara indicazione delle zone d'uso del rivestimento del suolo e una dichiarazione di conformità alle norme EN afferenti applicabili al prodotto di cui al criterio 8.

Informazioni connesse alla riparabilità:

una dichiarazione esplicita con la quale si raccomanda la disponibilità di pezzi di ricambio a norma del criterio 9.a;

informazioni pertinenti relative ai termini e alle condizioni della garanzia di prodotto a norma del criterio 9.b.

Informazioni sulla fine di vita del prodotto:

Si deve fornire al consumatore una descrizione dettagliata dei modi migliori di smaltire il prodotto (per esempio riutilizzo, riciclo, recupero di energia ecc.), ordinandoli secondo il loro impatto ambientale.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità al criterio, corroborata da una copia del documento di informazioni al consumatore fornito con il prodotto. La copia deve dimostrare la conformità a ciascuno dei punti enumerati nel criterio, come opportuno.

Criterio 11.   Informazioni da riportare sull'Ecolabel UE

Il simbolo deve essere visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE deve figurare sul prodotto in modo leggibile e chiaramente visibile.

L'etichetta facoltativa con la casella di testo deve recare la seguente dicitura:

Materiale di legno, sughero o bambù proveniente da foreste gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile

Produzione a basso consumo energetico

Prodotto a basse emissioni

Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità al criterio, corroborata da una copia delle informazioni che figurano sull'Ecolabel UE:


(1)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(2)  Per marca si intendono tutte le denominazioni con le quali la sostanza è commercializzata nel mercato unionale.

(3)  Per parte componente si intende ciascuno degli strati del rivestimento del suolo, in cui il materiale costitutivo e la forma conferiscono una funzione specifica. Sono compresi, per esempio, lo strato resistente all'usura o al graffio, lo strato decorato o il piallaccio, il substrato o lo strato di stabilità e lo strato di supporto.

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(6)  Registro CAS: https://www.cas.org/content/chemical-substances

(7)  Inventario CE: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory

(8)  ECHA, banca dati REACH delle sostanze registrate: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(9)  ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione analoghe, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(10)  «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», ottobre 2002, all'indirizzo: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(d)  Il test nella camera di prova deve avvenire 28 giorni dopo la conclusione del trattamento superficiale. Fino a tale momento il prodotto da sottoporre a prova è tenuto in un imballaggio sigillato presso il sito di produzione e successivamente consegnato al laboratorio di prova.

(11)  Il requisito è applicabile ai rivestimenti del suolo aventi un tenore di umidità H = 6,5 %.

(12)  Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» California Code of Regulations.

(13)  Per rivestimento del suolo impiallacciato si intende un rivestimento rigido composto da un substrato fatto di un pannello a base di legno con uno strato superficiale di piallaccio ed eventualmente un supporto.

(14)  Per rivestimento del suolo impiallacciato si intende un rivestimento rigido composto da un substrato fatto di un pannello a base di legno con uno strato superficiale di piallaccio ed eventualmente un supporto.

(1)  Occorre dichiarare il metodo di prova utilizzato per misurare la resistenza all'abrasione e lo spessore dello strato superiore, se del caso.

(2)  La classificazione delle essenze di legno in merito alla durezza del legno e le correlazioni fra le classi d'uso nella norma EN 685, lo spessore dello strato superficiale di usura e le essenze di legno possono essere consultate nel documento «CTBA Revêtements intérieurs Parquet 71.01».

APPENDICE I.

Istruzioni relative al calcolo del quantitativo di VOC utilizzato

I requisiti si riferiscono ai VOC totali contenuti nei prodotti per il trattamento superficiale nella loro composizione chimica in forma umida. Se i prodotti devono essere diluiti, il calcolo deve basarsi sul contenuto nel prodotto diluito.

Questo metodo è basato sul metodo di applicazione che calcola i quantitativi applicati per m2 di superficie. Esso determina il contenuto di solventi organici in percentuale del quantitativo del trattamento superficiale applicato.

Il quantitativo applicato di VOC è calcolato mediante la seguente formula:

Formula

Dove:

quantitativo di prodotto di trattamento superficiale: per ciascuno strato applicato, si indica il quantitativo di trattamento superficiale introdotto nel sistema espresso in g/m2;

proporzione di VOC nei prodotti di trattamento superficiale: la concentrazione deve essere indicata con la percentuale in peso;

l'efficienza del trattamento superficiale che dipende dal metodo di applicazione. L'efficienza è calcolata conformemente allo stato dell'arte dell'industria dei trattamenti superficiali come illustrato nella tabella 4.2;

somma di tutti i rivestimenti applicati.

Tabella 4.2.

Efficienza dei trattamenti superficiali

Trattamento superficiale

Efficienza %

Trattamento superficiale %

Efficienza %

Applicazione automatica a spruzzo, senza riciclo

50

Rivestimento a rullo

95

Applicazione automatica a spruzzo, con riciclo

70

Rifinizione a velo

95

Applicazione a spruzzo, elettrostatica

65

Rivestimento sottovuoto

95

Applicazione a spruzzo, campana/disco

80

 

 

APPENDICE II.

Indicazioni per calcolare il consumo di energia durante il processo produttivo

Il consumo di energia per m2 di pavimentazione è calcolato come la media aritmetica annua degli ultimi tre anni. Se l'impresa non dispone di tali dati, gli organismi competenti valuteranno se siano accettabili dati equivalenti.

Se il produttore dispone di un'eccedenza energetica che vende come elettricità, vapore o calore, la quantità venduta può essere dedotta dal consumo di combustibile. Si include nel calcolo solo il combustibile effettivamente consumato nell'impianto di produzione del rivestimento del suolo.

Il consumo di energia è espresso in kWh/m2, anche se è possibile effettuare calcoli espressi in MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Il contenuto di energia dei combustibili è calcolato in base alla tabella 5.2. Se si produce energia elettrica in situ, si può applicare uno dei seguenti metodi per calcolare il consumo di combustibile:

consumo annuo reale di combustibile;

consumo di energia elettrica prodotta in situ moltiplicata per 2,5 se proviene da una fonte rinnovabile non combustibile.

I valori del consumo di energia sono calcolati mediante i valori standard del combustibile. Il contenuto di energia dei diversi combustibili è riportato nella tabella 5.2.

Tabella 5.2.

Valori standard dei combustibili  (1)

Combustibile

MJ/kg

Combustibile

MJ/kg

Petrolio

44,0

Pellet (7 % W)

16,8

Gasolio

 

Torba

7,8-13,8

GPL

45,2

Paglia (15 % W)

 

Olio Eo1

42,3

Biogas

 

Olio Eo5

44,0

Trucioli di legno (25 % W)

13,8

Gas naturale

47,2

Scarti di legno

 

Carbone per caldaie

28,5

GJ/tonnellata equivale a MJ/kg

La formula per calcolare il contenuto energetico dei trucioli di legno dipende dal tenore di acqua. L'energia è necessaria per far evaporare l'acqua contenuta nel legno. Tale energia riduce il contenuto di energia dei trucioli di legno. Il contenuto di energia può essere così calcolato:

Formula

Il fattore 21,442 rappresenta la somma dell'evaporazione del calore dell'acqua (2,442 MJ/kg) e del contenuto di energia del legno asciutto 19,0 MJ/kg. Se il richiedente dispone di analisi di laboratorio del valore termico di un combustibile, gli organismi competenti possono avvalersi di tale valore per calcolare il contenuto di energia.


(1)  I valori sono stabiliti nell'allegato IV della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(% W) è la percentuale in peso dell'acqua contenuta nel combustibile ed è espressa dalla lettera f nella formula sottostante. Ove non diversamente indicato, f = 0 % W con tenore di ceneri medio.

APPENDICE III.

Elenco delle norme e delle altre specifiche tecniche

Tabella III.1.

Elenco delle norme e di altre specifiche tecniche

Norma

Titolo

Definizioni di rivestimenti del suolo

EN 12466

Rivestimenti resilienti per pavimentazioni — Vocabolario

EN 13329

Pavimentazioni laminate. Specifiche, requisiti e metodi di prova

ISO 14021

Etichette e dichiarazioni ambientali — Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)

Emissioni di composti organici volatili

CEN/TS 16516

Prodotti da costruzione — Valutazione del rilascio di sostanze pericolose — Determinazione delle emissioni in ambiente interno

EN 717-1

Pannelli a base di legno — Determinazione del rilascio di formaldeide — Emissione di formaldeide con il metodo della camera

EN 717-2

Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide. Rilascio di formaldeide con il metodo dell'analisi del gas

EN 120

Pannelli a base di legno. Determinazione del contenuto di formaldeide. Metodo di estrazione detto metodo perforatore

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Materie prime

EPF

EPF «Standard for delivery conditions of recycled wood», ottobre 2002. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Adesivi Determinazione della concentrazione di formaldeide libera in condensati di ammino ed ammido- formaldeide

ISO 8124-6

Safety of toys -- Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products

Idoneità all'uso

EN 425

Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni. Prova della sedia con ruote

EN 660-1

Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'usura. Prova di Stuttgart

EN 685

Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Classificazione

EN 1534

Parquet e pavimentazioni di legno — Determinazione della resistenza all'indentazione (Brinell) — Metodo di prova.

EN ISO 10874

Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni — Classificazione

EN 12104

Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle di sughero. Specifica

EN 13329

Pavimenti di laminato. Specifiche, requisiti e metodi di prova

EN 13696

Pavimentazioni di legno — Metodi di prova per la determinazione dell'elasticità, della resistenza all'usura per abrasione e della resistenza all'impatto

EN 14978

Rivestimenti laminati per pavimentazioni — Elementi con strato superficiale a base acrilica, trattati con fascio elettronico — Specifiche, requisiti e metodi di prova

EN 15468

Rivestimenti laminati per pavimentazioni — Elementi a stampa diretta e con strato superficiale di resina. Specificazioni, requisiti e metodi di prova

ISO 24343-1

Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni — Determinazione della penetrazione e dell'impronta residua — parte 1: Impronta residua


2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/177 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2017

relativa alla conformità della proposta congiunta di realizzare il corridoio merci «Amber» all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 141]

(I testi in lingua ungherese, polacca, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti per il trasporto ferroviario dell'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia hanno inviato alla Commissione una lettera d'intenti, pervenuta il 7 aprile 2016. La lettera conteneva la proposta riguardante la realizzazione del corridoio ferroviario per il trasporto merci «Amber» sul territorio di questi quattro Stati membri.

(2)

La Commissione, dopo aver esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, ritiene che essa sia conforme a detto articolo per i motivi esposti di seguito.

(3)

Nella proposta sono stati presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento. Il corridoio merci proposto, che attraversa il territorio di più di tre Stati membri, facilita i collegamenti tra i porti marittimi sull'Adriatico nella Repubblica di Slovenia, i porti fluviali sul Danubio in Ungheria e la Repubblica slovacca; migliora i collegamenti con i principali terminali intermodali ferroviario-stradali negli Stati membri interessati e fornisce una via diretta per il trasporto merci a est delle Alpi; può favorire lo sviluppo del traffico ferroviario con la Serbia e potenzialmente di quello che attraversa il confine orientale dell'UE e il ponte continentale Europa-Asia.

(4)

Inoltre, i risultati degli studi di mercato a sostegno del corridoio merci «Amber» indicano l'esistenza di una domanda di utilizzo della via proposta, compreso il percorso andata e ritorno tra il porto di Capodistria e l'entroterra attraverso l'Ungheria occidentale e tra le regioni orientali della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria. Gli studi evidenziano un potenziale per il trasferimento modale e per un aumento del traffico lungo il corridoio.

(5)

I gestori dell'infrastruttura interessati hanno espresso il loro pieno appoggio a tale nuovo corridoio merci e, come indicato nella lettera d'intenti, i richiedenti potenziali hanno espresso il loro interesse all'utilizzo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La lettera d'intenti ricevuta il 7 aprile 2016, riguardante la realizzazione del corridoio merci «Amber», inviata alla Commissione dai ministeri competenti per il trasporto ferroviario dell'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia e che propone il percorso Capodistria — Lubiana –/Zalaszentivan — Sopron/Csorna –/(confine ungaro-serbo) — Kelebia — Budapest –/– Komárom — Leopoldov/Rajka — Bratislava — Žilina — Katowice/Cracovia — Varsavia/Łuków — Terespol — (confine polacco-bielorusso) quale tracciato principale per il corridoio merci «Amber» è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

Articolo 2

L'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.


2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/71


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/178 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

[notificata con il numero C(2017) 142]

(I testi in lingua ceca, tedesca, francese, lituana, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, il 27 aprile 2014 i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario del Belgio, della Repubblica ceca, della Germania, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti comprendente una proposta di estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico alla Repubblica ceca, alla Polonia meridionale e alla frontiera polacco-ucraina.

(2)

La Commissione ha esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010 e ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione (2) sulla conformità all'articolo 5 di tale regolamento.

(3)

Nella lettera di intenti del 27 aprile 2014 si affermava che l'estensione da Katowice a Medyka poteva diventare operativa solo nel 2020. La decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 contempla tuttavia anche tale estensione e, in conformità all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 913/2010, gli Stati membri interessati dovrebbero realizzare il corridoio merci entro due anni dalla pubblicazione della decisione della Commissione. L'estensione a Medyka dovrebbe pertanto essere operativa entro il 7 luglio 2017, ma ciò non corrisponde all'intenzione precisata nella lettera degli Stati membri. È quindi opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sopprimendo il riferimento all'estensione a Medyka del corridoio merci Mare del Nord-Baltico.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La lettera di intenti del 27 aprile 2014 concernente le estensioni del corridoio merci Mare del Nord-Baltico alla Repubblica ceca e alla Polonia meridionale, inviata alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario del Belgio, della Repubblica ceca, della Germania, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia e che propone il tracciato “Wilhelmshaven/Bremerhaven/Amburgo/Amsterdam/Rotterdam/Anversa-Aquisgrana-Hannover/Berlino-Varsavia-Terespol (frontiera polacco-bielorussa)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Praga/Wroclaw-Katowice” come il tracciato principale per il corridoio merci Mare del Nord-Baltico è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.»

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 82).


2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/73


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/179 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2017

che stabilisce le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo di cooperazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La cooperazione strategica tra gli Stati membri e la condivisione di informazioni, di esperienze e di migliori pratiche in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi sono essenziali per rispondere in modo efficace alle sfide degli incidenti e dei rischi relativi alla sicurezza di tali sistemi in tutta l'Unione.

(2)

Al fine di sostenere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni fra Stati membri e sviluppare la fiducia reciproca, l'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148 istituisce un gruppo di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

(3)

Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148 il gruppo di cooperazione è tenuto a svolgere i suoi compiti sulla base di programmi di lavoro biennali, il primo dei quali dev'essere stabilito entro il 9 febbraio 2018. Uno dei compiti del gruppo di cooperazione è fornire un orientamento strategico per le attività della rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente, scambiare informazioni e migliori pratiche, discutere sulle capacità e lo stato di preparazione degli Stati membri. Il gruppo di cooperazione inoltre è tenuto ad elaborare, entro il 9 agosto 2018 e, successivamente, ogni 18 mesi, una relazione in cui valuta l'esperienza acquisita riguardo alla cooperazione strategica realizzata ai sensi dell'articolo succitato.

(4)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1148, per il periodo compreso tra il 9 febbraio 2017 e il 9 novembre 2018 e al fine di sostenere gli Stati membri nell'adottare un approccio coerente nel processo di identificazione degli operatori di servizi essenziali, il gruppo di cooperazione è tenuto ad esaminare la procedura, la sostanza e il tipo delle misure nazionali che consentono l'identificazione degli operatori di servizi essenziali in un settore specifico. Il gruppo di cooperazione è tenuto altresì a esaminare, su richiesta di uno Stato membro, specifici progetti di misure nazionali di tale Stato membro volte a consentire l'identificazione degli operatori di servizi essenziali in un settore specifico.

(5)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/1148, le autorità competenti, agendo unitamente nell'ambito del gruppo di cooperazione, possono elaborare e adottare orientamenti sulle circostanze in cui gli operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare gli incidenti, compresi i parametri per determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente.

(6)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1148 la Commissione è tenuta ad assicurare il segretariato del gruppo di cooperazione. La Commissione dovrebbe inoltre fornire supporto di segreteria ai sottogruppi creati a norma della presente decisione.

(7)

Il gruppo di cooperazione dovrebbe essere presieduto da un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Il presidente dovrebbe essere assistito nell'esercizio delle sue funzioni da rappresentanti degli Stati membri che detengono la precedente e la successiva presidenza del Consiglio dell'Unione. Il presidente può specificare per quali funzioni tale assistenza può essere necessaria. Qualora lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio decida di non presiedere il gruppo, dovrebbe essere sostituito un altro presidente eletto a maggioranza di due terzi dei membri del gruppo.

(8)

Il lavoro del presidente dovrebbe essere disciplinato dai principi di inclusione, impegno, rispetto per la diversità e formazione del consenso. In particolare, il presidente del gruppo di cooperazione dovrebbe agevolare l'impegno di tutti i membri, consentendo l'espressione di varie opinioni e posizioni e si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al gruppo di cooperazione.

(9)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1148, il gruppo di cooperazione può, se opportuno, invitare rappresentanti di parti interessate a partecipare alle riunioni del gruppo. Al fine di garantire che i paesi in via di adesione si conformino alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/1148 a decorrere dal giorno dell'adesione, è opportuno che i rappresentanti di tali paesi siano invitati a partecipare alle riunioni del gruppo di cooperazione a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione. La decisione di invitare rappresentanti delle parti interessate o esperti a partecipare a una riunione del gruppo di cooperazione o a una determinata parte di essa dovrebbe essere presa dal presidente a meno che, a maggioranza semplice dei membri, il gruppo si opponga alla partecipazione del rappresentante o dell'esperto in questione alla riunione o a parte di essa.

(10)

Conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/1148, l'Unione può, a norma dell'articolo 218 del TFUE, concludere accordi internazionali con paesi terzi o organizzazioni internazionali che consentano e organizzino la loro partecipazione a talune attività del gruppo di cooperazione.

(11)

Ai fini dell'efficienza, il gruppo di cooperazione dovrebbe avere la possibilità di creare sottogruppi.

(12)

Ai fini di semplificazione, il gruppo di cooperazione dovrebbe adottare un regolamento interno più dettagliato, in relazione, tra l'altro, alle modalità di distribuzione della documentazione, alla procedura scritta o alla compilazione dei verbali delle riunioni.

(13)

In linea di principio, le discussioni del gruppo non dovrebbero essere aperte al pubblico in quanto la loro divulgazione potrebbe avere un'influenza negativa sulla creazione di un clima di fiducia tra i membri, visto che le questioni discusse riguardano spesso la pubblica sicurezza. Tuttavia, il gruppo può decidere, con l'accordo del presidente, di aprire al pubblico le discussioni relative a determinate questioni nonché di agevolare la divulgazione al pubblico della documentazione adeguata.

(14)

Al fine di assicurare il buon funzionamento del gruppo a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1148, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, istituito dall'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/1148,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione stabilisce le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo di cooperazione (in appresso «il gruppo») a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148.

Articolo 2

Presidente del gruppo

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Il presidente è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da rappresentanti degli Stati membri che detengono la precedente e la successiva presidenza del Consiglio dell'Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1 e in risposta a una richiesta di un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, qualora tale Stato membro decida di non presiedere il gruppo, quest'ultimo può decidere, a maggioranza di due terzi dei membri che lo compongono, di eleggere un altro presidente tra gli Stati membri fino all'elezione del presidente successivo a norma del paragrafo 1.

Articolo 3

Convocazione di una riunione

1.   Le riunioni del gruppo sono convocate dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza semplice dei membri. Il presidente fornisce un calendario indicativo delle riunioni che intende organizzare durante il suo mandato, tenendo conto del programma di lavoro del gruppo.

2.   Le riunioni del gruppo si svolgono, in principio, presso i locali della Commissione.

Articolo 4

Metodi di lavoro

Il gruppo svolge il proprio lavoro mediante una combinazione di riunioni fisiche o virtuali e di procedure scritte.

Articolo 5

Ordine del giorno

1.   Il presidente, assistito dal segretariato, stabilisce l'ordine del giorno e lo trasmette ai membri del gruppo.

2.   L'ordine del giorno è adottato dal gruppo all'inizio della riunione.

Articolo 6

Regole di voto e posizioni espresse dai membri del gruppo

1.   Le decisioni del gruppo sono adottate per consenso, salvo altrimenti disposto nella presente decisione.

2.   Se ha luogo una votazione, i membri che votano contro o si astengono hanno il diritto di far allegare al documento sottoposto a votazione una sintesi delle motivazioni della loro posizione.

3.   Il gruppo adotta il suo programma di lavoro deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Articolo 7

Terzi ed esperti

1.   I rappresentanti dei paesi in via di adesione vengono invitati a partecipare alle riunioni del gruppo a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione.

2.   Il presidente può decidere di invitare rappresentanti delle parti interessate o degli esperti pertinenti a partecipare a una riunione del gruppo o a una determinata parte di essa, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del gruppo. Tuttavia, una maggioranza semplice dei membri del gruppo può opporsi a tale partecipazione.

3.   I rappresentanti di terzi, le parti interessate pertinenti e gli esperti di cui ai paragrafi 1 e 2 non assistono e non partecipano alle votazioni del gruppo.

Articolo 8

Istituzione di sottogruppi

1.   Il gruppo può istituire sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche relative alla sua attività.

2.   Il gruppo definisce il mandato dei sottogruppi. Un sottogruppo riferisce al gruppo e cessa di esistere una volta assolto il proprio mandato.

3.   I servizi della Commissione forniscono supporto di segreteria per le riunioni dei sottogruppi di cui al paragrafo 1.

4.   Si applicano ai sottogruppi le norme in materia di accesso ai documenti e di riservatezza di cui all'articolo 10, le norme sulla protezione dei dati personali di cui all'articolo 11 e le norme in materia di spese di cui all'articolo 12.

Articolo 9

Regolamento interno

1.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

2.   Il presidente può proporre modifiche al regolamento interno su richiesta di un membro del gruppo o di propria iniziativa.

Articolo 10

Accesso ai documenti e riservatezza

1.   Le domande rivolte al gruppo per l'accesso ai documenti relativi alle sue attività sono trattate dalla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2.   Le discussioni del gruppo non sono aperte al pubblico. D'intesa con il presidente, il gruppo può decidere, per taluni argomenti, di consentire al pubblico di partecipare a tali dibattiti.

3.   I documenti trasmessi ai membri del gruppo, ai rappresentanti di terzi e agli esperti non sono divulgati pubblicamente, tranne qualora sia stato concesso l'accesso a tali documenti a norma del paragrafo 1 o la Commissione li abbia resi pubblici in altro modo.

4.   Le regole della Commissione in tema di sicurezza relativa alla protezione delle informazioni classificate e delle altre informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (3) e (UE, Euratom) 2015/444 (4) si applicano a ciascuna di tali informazioni ricevute, create o trattate dal gruppo. Le informazioni trattate dal gruppo che sono coperte dall'obbligo del segreto professionale, sono debitamente protette.

5.   I membri del gruppo nonché i rappresentanti di terzi e gli esperti sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che i rappresentanti di terzi e gli esperti siano informati sugli obblighi in materia di riservatezza che sono tenuti ad osservare.

Articolo 11

Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali da parte del gruppo è conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 12

Spese di riunione

1.   La Commissione non corrisponde alcuna remunerazione alle persone che partecipano alle attività del gruppo per i loro servizi.

2.   Le spese di viaggio sostenute dai partecipanti alle riunioni del gruppo possono essere rimborsate dalla Commissione. I rimborsi sono effettuati in conformità alle disposizioni in vigore all'interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(3)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).