ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/53 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione del butan-1-olo, dell'esan-1-olo, dell'ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell'eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell'etanolo, dell'acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell'esanale, dell'ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell'eptanale, dell'undecanale, dell'1,1-dietossietano, dell'acido formico, dell'acido acetico, dell'acido propionico, dell'acido valerico, dell'acido esanoico, dell'acido ottanoico, dell'acido decanoico, dell'acido dodecanoico, dell'acido oleico, dell'acido esadecanoico, dell'acido tetradecanoico, dell'acido eptanoico, dell'acido nonanoico, dell'acetato di etile, del propilacetato, dell'acetato di butile, dell'acetato di esile, dell'acetato di ottile, dell'acetato di nonile, dell'acetato di decile, dell'acetato di dodecile, dell'acetato di eptile, dell'acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell'esanoato di etile, dell'esanoato di propile, dell'esanoato di pentile, dell'esanoato di esile, dell'esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell'ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell'es-3-enoato di etile, dell'esadecanoato di etile, del trans-2-butenoato di etile, dell'undecanoato di etile, dell'isovalerato di butile, dell'isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell'isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Il butan-1-olo, l'esan-1-olo, l'ottan-1-olo, il nonan-1-olo, il dodecan-1-olo, l'eptan-1-olo, il decan-1-olo, il pentan-1-olo, l'etanolo, l'acetaldeide, il propanale, il butanale, il pentanale, l'esanale, l'ottanale, il decanale, il dodecanale, il nonanale, l'eptanale, l'undecanale, l'1,1-dietossietano, l'acido formico, l'acido acetico, l'acido propionico, l'acido valerico, l'acido esanoico, l'acido ottanoico, l'acido decanoico, l'acido dodecanoico, l'acido oleico, l'acido esadecanoico, l'acido tetradecanoico, l'acido eptanoico, l'acido nonanoico, l'acetato di etile, il propilacetato, l'acetato di butile, l'acetato di esile, l'acetato di ottile, l'acetato di nonile, l'acetato di decile, l'acetato di dodecile, l'acetato di eptile, l'acetato di metile, il butirrato di metile, il butirrato di butile, il butirrato di pentile, il butirrato di esile, il butirrato di ottile, il decanoato di etile, l'esanoato di etile, l'esanoato di propile, l'esanoato di pentile, l'esanoato di esile, l'esanoato di metile, il formiato di etile, il laurato di etile, il tetradecanoato di etile, il nonanoato di etile, l'ottanoato di etile, il propionato di etile, il propionato di metile, il valerato di etile, il valerato di butile, l'es-3-enoato di etile, l'esadecanoato di etile, il trans-2-butenoato di etile, l'undecanoato di etile, l'isovalerato di butile, l'isobutirrato di esile, il 2-metilbutirrato di metile, il 2-metilbutirrato di esile, il citrato di trietile, l'isovalerato di esile e il 2-metilvalerato di metile, nel seguito «le sostanze in questione», sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 12 marzo 2013 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tali sostanze sono aromatizzanti autorizzati negli alimenti, la cui efficacia è dimostrata in quanto le funzioni dell'additivo per mangimi sono simili a quelle descritte per l'impiego negli alimenti. |
(5) |
L'Autorità ha concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. Per tali sostanze andrebbero fissati tenori massimi raccomandati. Tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(7) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal (2013); 11(4): 3169.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
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2b02004 |
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Butan-1-olo |
Composizione dell'additivo Butan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Butan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99,5 % Formula chimica: C4H10O Numero CAS: 71-36-3 FLAVIS 02.004 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02005 |
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Esan-1-olo |
Composizione dell'additivo Esan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Esan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96,5 % Formula chimica: C6H14O Numero CAS: 111-27-3 FLAVIS 02.005 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'esan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02006 |
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Ottan-1-olo |
Composizione dell'additivo Ottan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Ottan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H18O Numero CAS: 111-87-5 FLAVIS 02.006 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'ottan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02007 |
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Nonan-1-olo |
Composizione dell'additivo Nonan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Nonan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C9H20O Numero CAS: 143-08-8 FLAVIS 02.007 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del nonan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02008 |
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Dodecan-1-olo |
Composizione dell'additivo Dodecan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Dodecan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C12H26O Numero CAS: 112-53-8 FLAVIS 02.008 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del dodecan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02021 |
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Eptan-1-olo |
Composizione dell'additivo Eptan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Eptan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C7H16O Numero CAS: 111-70-6 FLAVIS 02.021 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'eptan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02024 |
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Decan-1-olo |
Composizione dell'additivo Decan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Decan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H22O Numero CAS: 112-30-1 FLAVIS 02.024 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del decan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02040 |
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Pentan-1-olo |
Composizione dell'additivo Pentan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Pentan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C5H12O Numero CAS: 71-41-0 FLAVIS 02.040 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del pentan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02078 |
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Etanolo |
Composizione dell'additivo Etanolo Caratterizzazione della sostanza attiva Etanolo Prodotto mediante sintesi chimica o fermentazione enzimatica. Purezza: min. 95 % Formula chimica: C2H6O Numero CAS: 64-17-5 FLAVIS 02.078 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'etanolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05001 |
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Acetaldeide |
Composizione dell'additivo Acetaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva Acetaldeide Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C2H4O Numero CAS: 75-07-0 FLAVIS 05.001 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05002 |
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Propanale |
Composizione dell'additivo Propanale Caratterizzazione della sostanza attiva Propanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C3H6O Numero CAS: 123-38-6 FLAVIS 05.002 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del propanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05003 |
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Butanale |
Composizione dell'additivo Butanale Caratterizzazione della sostanza attiva Butanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H8O Numero CAS: 123-72-8 FLAVIS 05.003 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05005 |
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Pentanale |
Composizione dell'additivo Pentanale Caratterizzazione della sostanza attiva Pentanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C5H10O Numero CAS: 110-62-3 FLAVIS 05.005 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del pentanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05008 |
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Esanale |
Composizione dell'additivo Esanale Caratterizzazione della sostanza attiva Esanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C6H12O Numero CAS: 66-25-1 FLAVIS 05.008 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'esanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05009 |
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Ottanale |
Composizione dell'additivo Ottanale Caratterizzazione della sostanza attiva Ottanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C8H16O Numero CAS: 124-13-0 FLAVIS 05.009 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'ottanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05010 |
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Decanale |
Composizione dell'additivo Decanale Caratterizzazione della sostanza attiva Decanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C10H20O Numero CAS: 112-31-2 FLAVIS 05.010 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del decanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05011 |
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Dodecanale |
Composizione dell'additivo Dodecanale Caratterizzazione della sostanza attiva Dodecanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C12H24O Numero CAS: 112-54-9 FLAVIS 05.011 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del dodecanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05025 |
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Nonanale |
Composizione dell'additivo Nonanale Caratterizzazione della sostanza attiva Nonanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C9H18O Numero CAS: 124-19-6 FLAVIS 05.025 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del nonanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05031 |
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Eptanale |
Composizione dell'additivo Eptanale Caratterizzazione della sostanza attiva Eptanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C7H14O Numero CAS: 111-71-7 FLAVIS 05.031 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'eptanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05034 |
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Undecanale |
Composizione dell'additivo Undecanale Caratterizzazione della sostanza attiva Undecanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C11H22O Numero CAS: 112-44-7 FLAVIS 05.034 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'undecanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b06001 |
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1,1-dietossietano |
Composizione dell'additivo 1,1-dietossietano Caratterizzazione della sostanza attiva 1,1-dietossietano Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C6H14O2 Numero CAS: 105-57-7 FLAVIS 06.001 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'1,1-dietossietano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08001 |
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Acido formico |
Composizione dell'additivo Acido formico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido formico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: CH2O2 Numero CAS: 64-18-6 FLAVIS 08.001 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido formico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08002 |
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Acido acetico |
Composizione dell'additivo Acido acetico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido acetico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99,5 % Formula chimica: C2H4O2 Numero CAS: 64-19-7 FLAVIS 08.002 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido acetico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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1k280 |
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Acido propionico |
Composizione dell'additivo Acido propionico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido propionico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99,5 % Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante. Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come formaldeide Formula chimica: C3H6O2 Numero CAS: 79-09-4 FLAVIS 08.003 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido propionico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08007 |
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Acido valerico |
Composizione dell'additivo Acido valerico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido valerico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C5H10O2 Numero CAS: 109-52-4 FLAVIS 08.007 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido valerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08009 |
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Acido esanoico |
Composizione dell'additivo Acido esanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido esanoico Prodotto mediante modificazione chimica di grassi estratti Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H12O2 Numero CAS: 142-62-1 FLAVIS 08.009 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido esanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08010 |
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Acido ottanoico |
Composizione dell'additivo Acido ottanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido ottanoico Prodotto mediante fermentazione seguita da distillazione frazionata. Purezza: min. 97 % Formula chimica: C8H16O2 Numero CAS: 124-07-2 FLAVIS 08.010 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido ottanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08011 |
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Acido decanoico |
Composizione dell'additivo Acido decanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido decanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H20O2 Numero CAS: 334-48-5 FLAVIS 08.011 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido decanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08012 |
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Acido dodecanoico |
Composizione dell'additivo Acido dodecanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido dodecanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 90 % Formula chimica: C12H24O2 Numero CAS: 143-07-7 FLAVIS 08.012 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido dodecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08013 |
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Acido oleico |
Composizione dell'additivo Acido oleico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido oleico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 90 % Formula chimica: C18H34O2 Numero CAS: 112-80-1 FLAVIS 08.013 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido oleico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08014 |
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Acido esadecanoico |
Composizione dell'additivo Acido esadecanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido esadecanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 80 % Formula chimica: C16H32O2 Numero CAS: 57-10-3 FLAVIS 08.014 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido esadecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08016 |
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Acido tetradecanoico |
Composizione dell'additivo Acido tetradecanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido tetradecanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 94 % Formula chimica: C14H28O2 Numero CAS: 544-63-8 FLAVIS 08.016 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido tetradecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08028 |
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Acido eptanoico |
Composizione dell'additivo Acido eptanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido eptanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C7H14O2 Numero CAS: 111-14-8 FLAVIS 08.028 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido eptanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08029 |
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Acido nonanoico |
Composizione dell'additivo Acido nonanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido nonanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 112-05-0 FLAVIS 08.029 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido nonanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09001 |
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Acetato di etile |
Composizione dell'additivo Acetato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C4H8O2 Numero CAS: 141-78-6 FLAVIS 09.001 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09002 |
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Propilacetato |
Composizione dell'additivo Propilacetato Caratterizzazione della sostanza attiva Propilacetato Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C5H10O2 Numero CAS: 109-60-4 FLAVIS 09.002 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del propilacetato nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09004 |
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Acetato di butile |
Composizione dell'additivo Acetato di butile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di butile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H12O2 Numero CAS: 123-86-4 FLAVIS 09.004 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09006 |
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Acetato di esile |
Composizione dell'additivo Acetato di esile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H12O2 Numero CAS: 142-92-7 FLAVIS 09.006 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09007 |
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Acetato di ottile |
Composizione dell'additivo Acetato di ottile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di ottile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H20O2 Numero CAS: 112-14-1 FLAVIS 09.007 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di ottile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09008 |
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Acetato di nonile |
Composizione dell'additivo Acetato di nonile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di nonile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C11H22O2 Numero CAS: 143-13-5 FLAVIS 09.008 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di nonile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09009 |
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Acetato di decile |
Composizione dell'additivo Acetato di decile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di decile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C12H24O2 Numero CAS: 112-17-4 FLAVIS 09.009 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di decile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09010 |
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Acetato di dodecile |
Composizione dell'additivo Acetato di dodecile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di dodecile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C14H28O2 Numero CAS: 112-66-3 FLAVIS 09.010 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di dodecile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09022 |
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Acetato di eptile |
Composizione dell'additivo Acetato di eptile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di eptile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97,5 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 112-06-1 FLAVIS 09.022 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di eptile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09023 |
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Acetato di metile |
Composizione dell'additivo Acetato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C3H6O2 Numero CAS: 79-20-9 FLAVIS 09.023 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09038 |
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Butirrato di metile |
Composizione dell'additivo Butirrato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C5H10O2 Numero CAS: 623-42-7 FLAVIS 09.038 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirrato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09042 |
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Butirrato di butile |
Composizione dell'additivo Butirrato di butile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di butile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H16O2 Numero CAS: 109-21-7 FLAVIS 09.042 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirrato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09044 |
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Butirrato di pentile |
Composizione dell'additivo Butirrato di pentile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di pentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 540-18-1 FLAVIS 09.044 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirrato di pentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09045 |
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Butirrato di esile |
Composizione dell'additivo Butirrato di esile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C10H20O2 Numero CAS: 2639-63-6 FLAVIS 09.045 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirrato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09046 |
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Butirrato di ottile |
Composizione dell'additivo Butirrato di ottile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di ottile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C12H24O2 Numero CAS: 110-39-4 FLAVIS 09.046 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirrato di ottile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09059 |
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Decanoato di etile |
Composizione dell'additivo Decanoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Decanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C12H24O2 Numero CAS: 110-38-3 FLAVIS 09.059 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del decanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09060 |
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Esanoato di etile |
Composizione dell'additivo Esanoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Esanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H16O2 Numero CAS: 123-66-0 FLAVIS 09.060 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'esanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09061 |
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Esanoato di propile |
Composizione dell'additivo Esanoato di propile Caratterizzazione della sostanza attiva Esanoato di propile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 626-77-7 FLAVIS 09.061 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'esanoato di propile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09065 |
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Esanoato di pentile |
Composizione dell'additivo Esanoato di pentile Caratterizzazione della sostanza attiva Esanoato di pentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C11H22O2 Numero CAS: 540-07-8 FLAVIS 09.065 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'esanoato di pentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09066 |
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Esanoato di esile |
Composizione dell'additivo Esanoato di esile Caratterizzazione della sostanza attiva Esanoato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C12H24O2 Numero CAS: 6378-65-0 FLAVIS 09.066 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'esanoato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09069 |
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Esanoato di metile |
Composizione dell'additivo Esanoato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva Esanoato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C7H14O2 Numero CAS: 106-70-7 FLAVIS 09.069 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'esanoato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09072 |
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Formiato di etile |
Composizione dell'additivo Formiato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Formiato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C3H6O2 Numero CAS: 109-94-4 FLAVIS 09.072 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del formiato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09099 |
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Laurato di etile |
Composizione dell'additivo Laurato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Laurato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C14H28O2 Numero CAS: 106-33-2 FLAVIS 09.099 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del laurato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09104 |
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Tetradecanoato di etile |
Composizione dell'additivo Tetradecanoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Tetradecanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C16H32O2 Numero CAS: 124-06-1 FLAVIS 09.104 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del tetradecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09107 |
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Nonanoato di etile |
Composizione dell'additivo Nonanoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Nonanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C11H22O2 Numero CAS: 123-29-5 FLAVIS 09.107 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del nonanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09111 |
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Ottanoato di etile |
Composizione dell'additivo Ottanoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Ottanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H20O2 Numero CAS: 106-32-1 FLAVIS 09.111 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'ottanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09121 |
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Propionato di etile |
Composizione dell'additivo Propionato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Propionato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C5H10O2 Numero CAS: 105-37-3 FLAVIS 09.121 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del propionato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09134 |
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Propionato di metile |
Composizione dell'additivo Propionato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva Propionato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C4H8O2 Numero CAS: 554-12-1 FLAVIS 09.134 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del propionato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09147 |
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Valerato di etile |
Composizione dell'additivo Valerato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Valerato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C7H14O2 Numero CAS: 539-82-2 FLAVIS 09.147 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del valerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09148 |
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Valerato di butile |
Composizione dell'additivo Valerato di butile Caratterizzazione della sostanza attiva Valerato di butile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 591-68-4 FLAVIS 09.148 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del valerato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09191 |
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Es-3-enoato di etile |
Composizione dell'additivo Es-3-enoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Es-3-enoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C8H14O2 Numero CAS: 2396-83-0 FLAVIS 09.191 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'es-3-enoato di etile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09193 |
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Esadecanoato di etile |
Composizione dell'additivo Esadecanoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Esadecanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C18H36O2 Numero CAS: 628-97-7 FLAVIS 09.193 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'esadecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09248 |
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Trans-2-butenoato di etile |
Composizione dell'additivo Trans-2-butenoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Trans-2-butenoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H10O2 Numero CAS: 623-70-1 FLAVIS 09.248 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del trans-2-butenoato di etile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09274 |
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Undecanoato di etile |
Composizione dell'additivo Undecanoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Undecanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C13H26O2 Numero CAS: 627-90-7 FLAVIS 09.274 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'undecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09449 |
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Isovalerato di butile |
Composizione dell'additivo Isovalerato di butile Caratterizzazione della sostanza attiva Isovalerato di butile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 109-19-3 FLAVIS 09.449 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'isovalerato di butile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09478 |
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Isobutirrato di esile |
Composizione dell'additivo Isobutirrato di esile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H20O2 Numero CAS: 2349-07-7 FLAVIS 09.478 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'isobutirrato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09483 |
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2-metilbutirrato di metile |
Composizione dell'additivo 2-metilbutirrato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilbutirrato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C6H12O2 Numero CAS: 868-57-5 FLAVIS 09.483 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del 2-metilbutirrato di metile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09507 |
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2-metilbutirrato di esile |
Composizione dell'additivo 2-metilbutirrato di esile Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilbutirrato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C11H22O2 Numero CAS: 10032-15-2 FLAVIS 09.507 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del 2-metilbutirrato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09512 |
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Citrato di trietile |
Composizione dell'additivo Citrato di trietile Caratterizzazione della sostanza attiva Citrato di trietile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C12H20O7 Numero CAS: 77-93-0 FLAVIS 09.512 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del citrato di trietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09529 |
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Isovalerato di esile |
Composizione dell'additivo Isovalerato di esile Caratterizzazione della sostanza attiva Isovalerato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C11H22O2 Numero CAS: 10032-13-0 FLAVIS 09.529 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'isovalerato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09549 |
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2-metilvalerato di metile |
Composizione dell'additivo 2-metilvalerato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilvalerato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C7H14O2 Numero CAS: 2177-77-7 FLAVIS 09.549 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del 2-metilvalerato di metile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/80 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/54 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell'isopentanolo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell'acido 3-metilbutirrico, dell'acido 2-metilvalerico, dell'acido 2-etilbutirrico, dell'acido 2-metilbutirrico, dell'acido 2-metileptanoico, dell'acido 4-metilnonanoico, dell'acido 4-metilottanoico, dell'acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell'esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell'ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell'isobutirrato di isobutile, dell'isobutirrato di isopentile, dell'isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell'isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Il 2-metilpropan-1-olo, l'isopentanolo, il 3,7-dimetilottan-1-olo, il 2-etilesan-1-olo, il 2-metilpropanale, il 3-metilbutanale, la 2-metilbutirraldeide, l'acido 3-metilbutirrico, l'acido 2-metilvalerico, l'acido 2-etilbutirrico, l'acido 2-metilbutirrico, l'acido 2-metileptanoico, l'acido 4-metilnonanoico, l'acido 4-metilottanoico, l'acetato di isobutile, il butirrato di isobutile, l'esanoato di 3-metilbutile, il dodecanoato di 3-metilbutile, l'ottanoato di 3-metilbutile, il propionato di 3-metilbutile, il formiato di 3-metilbutile, il tributirrato di glicerile, l'isobutirrato di isobutile, l'isobutirrato di isopentile, l'isovalerato di isobutile, il 2-metilbutirrato di isopentile, l'isovalerato di 2-metilbutile e il butirrato di 2-metilbutile, nel seguito «le sostanze in questione», sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 17 ottobre 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tali sostanze sono aromatizzanti autorizzati negli alimenti, la cui efficacia è dimostrata in quanto le funzioni dell'additivo per mangimi sono simili a quelle descritte per l'impiego negli alimenti. |
(5) |
L'Autorità ha concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. Per tali sostanze andrebbero fissati tenori massimi raccomandati. Tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(7) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal (2012); 10(10): 2927.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
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2b02001 |
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2-metilpropan-1-olo |
Composizione dell'additivo 2-metilpropan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilpropan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C4H10O Numero CAS: 78-83-1 FLAVIS 02.001 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 2-metilpropan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02003 |
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Isopentanolo |
Composizione dell'additivo Isopentanolo Caratterizzazione della sostanza attiva Isopentanolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C5H12O Numero CAS: 123-51-3 FLAVIS 02.003 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'isopentanolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02026 |
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3,7-dimetilottan-1-olo |
Composizione dell'additivo 3,7-dimetilottan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 3,7-dimetilottan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 90 % Formula chimica: C10H22O Numero CAS: 106-21-8 FLAVIS 02.026 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del 3,7-dimetilottan-1-olo nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02082 |
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2-etilesan-1-olo |
Composizione dell'additivo 2-etilesan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 2-etilesan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C8H18O Numero CAS: 104-76-7 FLAVIS 02.082 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 2-etilesan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05004 |
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2-metilpropanale |
Composizione dell'additivo 2-metilpropanale Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilpropanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C4H8O Numero CAS: 78-84-2 FLAVIS 05.004 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 2-metilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05006 |
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3-metilbutanale |
Composizione dell'additivo 3-metilbutanale Caratterizzazione della sostanza attiva 3-metilbutanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C5H10O Numero CAS: 590-86-3 FLAVIS 05.006 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 3-metilbutanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05049 |
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2-metilbutirraldeide |
Composizione dell'additivo 2-metilbutirraldeide Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilbutirraldeide Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C5H10O Numero CAS: 96-17-3 FLAVIS 05.049 Metodo di analisi (1) Per la determinazione della 2-metilbutirraldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08008 |
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Acido 3-metilbutirrico |
Composizione dell'additivo Acido 3-metilbutirrico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 3-metilbutirrico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C5H10O2 Numero CAS: 503-74-2 FLAVIS 08.008 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido 3-metilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08031 |
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Acido 2-metilvalerico |
Composizione dell'additivo Acido 2-metilvalerico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 2-metilvalerico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H12O2 Numero CAS: 97-61-0 FLAVIS 08.031 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido 2-metilvalerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08045 |
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Acido 2-etilbutirrico |
Composizione dell'additivo Acido 2-etilbutirrico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 2-etilbutirrico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H12O2 Numero CAS: 88-09-5 FLAVIS 08.045 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido 2-etilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08046 |
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Acido 2-metilbutirrico |
Composizione dell'additivo Acido 2-metilbutirrico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 2-metilbutirrico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C5H10O2 Numero CAS: 116-53-0 FLAVIS 08.046 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido 2-metilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08047 |
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Acido 2-metileptanoico |
Composizione dell'additivo Acido 2-metileptanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 2-metileptanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C8H16O2 Numero CAS:1188-02-9 FLAVIS 08.047 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido 2-metileptanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08062 |
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Acido 4-metilnonanoico |
Composizione dell'additivo Acido 4-metilnonanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 4-metilnonanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H20O2 Numero CAS: 45019-28-1 FLAVIS 08.062 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'acido 4-metilnonanoico nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08063 |
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Acido 4-metilottanoico |
Composizione dell'additivo Acido 4-metilottanoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 4-metilottanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 54947-74-9 FLAVIS 08.063 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido 4-metilottanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09005 |
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Acetato di isobutile |
Composizione dell'additivo Acetato di isobutile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C6H12O2 Numero CAS: 110-19-0 FLAVIS 09.005 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09043 |
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Butirrato di isobutile |
Composizione dell'additivo Butirrato di isobutile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H16O2 Numero CAS: 539-90-2 FLAVIS 09.043 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirrato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09070 |
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Esanoato di 3-metilbutile |
Composizione dell'additivo Esanoato di 3-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva Esanoato di 3-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C11H22O2 Numero CAS: 2198-61-0 FLAVIS 09.070 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'esanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09103 |
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Dodecanoato di 3-metilbutile |
Composizione dell'additivo Dodecanoato di 3-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva Dodecanoato di 3-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C17H34O2 Numero CAS: 6309-51-9 FLAVIS 09.103 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del dodecanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09120 |
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Ottanoato di 3-metilbutile |
Composizione dell'additivo Ottanoato di 3-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva Ottanoato di 3-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C13H26O2 Numero CAS: 2035-99-6 FLAVIS 09.120 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'ottanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09136 |
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Propionato di 3-metilbutile |
Composizione dell'additivo Propionato di 3-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva Propionato di 3-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H16O2 Numero CAS: 105-68-0 FLAVIS 09.136 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del propionato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09162 |
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Formiato di 3-metilbutile |
Composizione dell'additivo Formiato di 3-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva Formiato di 3-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C6H12O2 Numero CAS: 110-45-2 FLAVIS 09.162 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del formiato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09211 |
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Tributirrato di glicerile |
Composizione dell'additivo Tributirrato di glicerile Caratterizzazione della sostanza attiva Tributirrato di glicerile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C15H26O6 Numero CAS: 60-01-5 FLAVIS 09.211 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del tributirrato di glicerile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09417 |
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Isobutirrato di isobutile |
Composizione dell'additivo Isobutirrato di isobutile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H16O2 Numero CAS: 97-85-8 FLAVIS 09.417 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'isobutirrato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09419 |
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Isobutirrato di isopentile |
Composizione dell'additivo Isobutirrato di isopentile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 2050-01-3 FLAVIS 09.419 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'isobutirrato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09472 |
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Isovalerato di isobutile |
Composizione dell'additivo Isovalerato di isobutile Caratterizzazione della sostanza attiva Isovalerato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 589-59-3 FLAVIS 09.472 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'isovalerato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09530 |
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2-metilbutirrato di isopentile |
Composizione dell'additivo 2-metilbutirrato di isopentile Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilbutirrato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C10H20O2 Numero CAS: 27625-35-0 FLAVIS 09.530 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 2-metilbutirrato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09531 |
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Isovalerato di 2-metilbutile |
Composizione dell'additivo Isovalerato di 2-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva Isovalerato di 2-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H20O2 Numero CAS: 2445-77-4 FLAVIS 09.531 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'isovalerato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09659 |
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Butirrato di 2-metilbutile |
Composizione dell'additivo Butirrato di 2-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di 2-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 51115-64-1 FLAVIS 09.659 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirrato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/112 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/55 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 20 ottobre 2015 (3) che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile usate nell'acqua di abbeverata. Tuttavia, tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2015; 13(11): 4268.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 % |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti |
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2b02022 |
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Ottan-2-olo |
Composizione dell'additivo Ottan-2-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Ottan-2-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % C8H18O N. CAS: 123-96-6 N. Flavis: 02.022 Metodi d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza ottan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02079 |
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Isopropanolo |
Composizione dell'additivo Isopropanolo Caratterizzazione della sostanza attiva Isopropanolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99,7 % Formula chimica: C3H8O N. CAS: 67-63-0 N. Flavis: 02.079 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza isopropanolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02088 |
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Pentan-2-olo |
Composizione dell'additivo Pentan-2-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Pentan-2-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97,9 % Formula chimica: C5H12O N. CAS: 6032-29-7 N. Flavis: 02.088 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza pentan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02098 |
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Ottan-3-olo |
Composizione dell'additivo Ottan-3-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Ottan-3-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C8H18O N. CAS: 589-98-0 N. Flavis: 02.098 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza ottan-3-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b07002 |
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Eptan-2-one |
Composizione dell'additivo Eptan-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva Eptan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C7H14O N. CAS: 110-43-0 N. Flavis: 07.002 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza eptan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b07054 |
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Pentan-2-one |
Composizione dell'additivo Pentan-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva Pentan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C5H10O N. CAS: 107-87-9 N. Flavis: 07.054 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza pentan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b07099 |
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6-metil- epta-3,5-dien-2-one |
Composizione dell'additivo 6-metil- epta-3,5-dien-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva 6-metil- epta-3,5-dien-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C8H12O N. CAS: 1604-28-0 N. Flavis: 07.099 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione di 6-metil- epta-3,5-dien-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b07113 |
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Nonan- 3- one |
Composizione dell'additivo Nonan- 3- one Caratterizzazione della sostanza attiva Nonan- 3- one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95,9 % Formula chimica: C9H18O N. CAS: 925-78-0 N. Flavis: 07.113 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza nonan- 3- one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b07150 |
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Decan-2-one |
Composizione dell'additivo Decan-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva Decan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H20O N. CAS: 693-54-9 N. Flavis: 07.150 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza decan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09105 |
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Tetradecanoato di isopropile |
Composizione dell'additivo Tetradecanoato di isopropile Caratterizzazione della sostanza attiva Tetradecanoato di isopropile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C17H34O2 N. CAS: 110-27-0 N. Flavis: 09.105 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza tetradecanoato di isopropile negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/129 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/56 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione dell'acido lattico, dell'acido 4-ossovalerico, dell'acido succinico, dell'acido fumarico, dell'acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell'undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell'ottano-1,5-lattone, dell'eptano-1,4-lattone e dell'esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L'acido lattico, l'acido 4-ossovalerico, l'acido succinico, l'acido fumarico, l'acetoacetato di etile, il lattato di etile, il lattato di butile, il 4-ossovalerato di etile, il succinato di dietile, il malonato di dietile, il butil-o-butirrillattato, il lattato di es-3-enile, il lattato di esile, il butirro-1,4-lattone, il decano-1,5-lattone, l'undecano-1,5-lattone, il pentano-1,4-lattone, il nonano-1,5-lattone, l'ottano-1,5-lattone, l'eptano-1,4-lattone e l'esano-1,4-lattone («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 17 ottobre 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di valutare l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono considerate potenzialmente pericolose per le vie respiratorie e gli occhi, nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(10):2928.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. |
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2b08004 |
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Acido lattico |
Composizione dell'additivo Acido lattico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido lattico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C3H6O3 Numero CAS: 598-82-3 e 50-21-5 per l'acido DL-lattico, 79-33-4 per l'acido L-lattico N. Flavis: 08.004 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido lattico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08023 |
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Acido 4-ossovalerico |
Composizione dell'additivo Acido 4-ossovalerico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 4-ossovalerico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C5H8O3 Numero CAS: 123-76-2 N. Flavis: 08.023 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido 4-ossovalerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08024 |
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Acido succinico |
Composizione dell'additivo Acido succinico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido succinico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C4H6O4 Numero CAS: 110-15-6 N. Flavis: 08.024 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido succinico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08025 |
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Acido fumarico |
Composizione dell'additivo Acido fumarico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido fumarico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99,5 % Formula chimica: C4H4O4 Numero CAS: 110-17-8 N. Flavis: 08.025 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido fumarico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09402 |
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Acetoacetato di etile |
Composizione dell'additivo Acetoacetato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetoacetato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97,5 % Formula chimica: C6H10O3 Numero CAS: 141-97-9 N. Flavis: 09.402 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetoacetato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09433 |
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Lattato di etile |
Composizione dell'additivo Lattato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Lattato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C5H10O3 Numero CAS: 97-64-3 N. Flavis: 09.433 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del lattato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09434 |
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Lattato di butile |
Composizione dell'additivo Lattato di butile Caratterizzazione della sostanza attiva Lattato di butile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C7H14O3 Numero CAS: 138-22-7 N. Flavis: 09.434 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del lattato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09435 |
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4-Ossovalerato di etile |
Composizione dell'additivo 4-Ossovalerato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva 4-Ossovalerato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C7H12O3 Numero CAS: 539-88-8 N. Flavis: 09.435 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 4-ossovalerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09444 |
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Succinato di dietile |
Composizione dell'additivo Succinato di dietile Caratterizzazione della sostanza attiva Succinato di dietile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H14O4 Numero CAS: 123-25-1 N. Flavis: 09.444 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del succinato di dietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09490 |
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Malonato di dietile |
Composizione dell'additivo Malonato di dietile Caratterizzazione della sostanza attiva Malonato di dietile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C7H12O4 Numero CAS: 105-53-3 N. Flavis: 09.490 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del malonato di dietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09491 |
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Butil-o-butirrillattato |
Composizione dell'additivo Butil-o-butirrillattato Caratterizzazione della sostanza attiva Butil-o-butirrillattato Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C11H20O4 Numero CAS: 7492-70-8 N. Flavis: 09.491 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butil-o-butirrillattato nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09545 |
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Lattato di es-3-enile |
Composizione dell'additivo Lattato di es-3-enile Caratterizzazione della sostanza attiva Lattato di es-3-enile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C9H16O3 Numero CAS: 61931-81-5 N. Flavis: 09.545 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del lattato di es-3-enile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09580 |
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Lattato di esile |
Composizione dell'additivo Lattato di esile Caratterizzazione della sostanza attiva Lattato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C9H18O3 Numero CAS: 20279-51-0 N. Flavis: 09.580 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del lattato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b10006 |
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Butirro-1,4-lattone |
Composizione dell'additivo Butirro-1,4-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva Butirro-1,4-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C4H6O2 Numero CAS: 96-48-0 N. Flavis: 10.006 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirro-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b10007 |
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Decano-1,5-lattone |
Composizione dell'additivo Decano-1,5-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva Decano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H18O2 Numero CAS: 705-86-2 N. Flavis: 10.007 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del decano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b10011 |
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Undecano-1,5-lattone |
Composizione dell'additivo Undecano-1,5-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva Undecano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C11H20O2 Numero CAS: 710-04-3 N. Flavis: 10.011 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'undecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b10013 |
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Pentano-1,4-lattone |
Composizione dell'additivo Pentano-1,4-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva Pentano-1,4-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C5H8O2 Numero CAS: 108-29-2 N. Flavis: 10.013 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del pentano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b10014 |
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Nonano-1,5-lattone |
Composizione dell'additivo Nonano-1,5-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva Nonano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H16O2 Numero CAS: 3301-94-8 N. Flavis: 10.014 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del nonano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b10015 |
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Ottano-1,5-lattone |
Composizione dell'additivo Ottano-1,5-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva Ottano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H14O2 Numero CAS: 698-76-0 N. Flavis: 10.015 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'ottano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b10020 |
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Eptano-1,4-lattone |
Composizione dell'additivo Eptano-1,4-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva Eptano-1,4-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C7H12O2 Numero CAS: 105-21-5 N. Flavis: 10.020 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'eptano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b10021 |
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Esano-1,4-lattone |
Composizione dell'additivo Esano-1,4-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva Esano-1,4-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H10O2 Numero CAS: 695-06-7 N. Flavis: 10.021 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'esano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/153 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/57 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L'1,8-cineolo, la 3,4-diidrocumarina e il 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nei suoi pareri del 6 marzo 2012 e del 13 novembre 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte per i mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può pertanto essere estesa ai mangimi. Poiché l'impiego dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nell'acqua da abbeveraggio è difficile da controllare se queste sostanze sono somministrate contemporaneamente al mangime, tale impiego dovrebbe essere escluso. Dette sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati con l'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere talune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta degli additivi. Qualora tali tenori venissero superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che l'1,8-cineolo, la 3,4-diidrocumarina e il 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano sono irritanti per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. L'Autorità ha inoltre concluso che la 3,4-diidrocumarina è sensibilizzante della pelle e nociva se ingerita. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(3):2622 e EFSA Journal 2012;10(11):2967.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti. |
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2b03001 |
— |
1,8-cineolo |
Composizione dell'additivo 1,8-cineolo Caratterizzazione della sostanza attiva 1,8-cineolo Ottenuta per distillazione da Eucalyptus globulus Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H18O Numero CAS: 470-82-6 N. Flavis: 03.001 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'1,8-cineolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
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|
6 febbraio 2027 |
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2b13009 |
— |
3,4-diidrocumarina |
Composizione dell'additivo 3,4-diidrocumarina Caratterizzazione della sostanza attiva 3,4-diidrocumarina Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C9H8O2 Numero CAS: 119-84-6 N. Flavis: 13.009 Metodo di analisi (1) Per la determinazione della 3,4-diidrocumarina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
|
|
6 febbraio 2027 |
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2b13037 |
— |
2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano |
Composizione dell'additivo 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano Caratterizzazione della sostanza attiva 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C10H18O Numero CAS: 16409-43-1 N. Flavis: 13.037 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
6 febbraio 2027 |
(1) Per informazioni dettagliate sui metodi di analisi consultare il seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/159 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/58 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere 13 novembre 2012 (3) che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità ha concluso che in assenza di un margine di sicurezza la somministrazione simultanea delle sostanze nerolidolo e 2-(4-metilfenil)propan-2-olo nei mangimi e nell'acqua non dovrebbe essere consentita. Per quanto riguarda le sostanze alfaterpineolo, terpineolo e acetato di linalile, il rapporto esatto da osservare per aggiungerle a mangimi e acqua non è disponibile. Tuttavia tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi in mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate quali additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2012; 10(11): 2966.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 % |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti |
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2b02014 |
— |
Alfaterpineolo |
Composizione dell'additivo Alfaterpineolo Caratterizzazione della sostanza attiva Alfaterpineolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C10H18O N. CAS: 98-55-5 N. Flavis: 02,014 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza alfaterpineolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
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2b02018 |
— |
Nerolidolo |
Composizione dell'additivo Nerolidolo Caratterizzazione della sostanza attiva Nerolidolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C15H26O N. CAS: 7212-44-4 N. Flavis: 02,018 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza nerolidolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
6 febbraio 2027 |
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2b02042 |
— |
2-(4-metilfenil)propan-2-olo |
Composizione dell'additivo 2-(4-metilfenil)propan-2-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 2-(4-metilfenil)propan-2-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 90 % Formula chimica: C10H14O N. CAS 1197-01-9 N. Flavis: 02.042 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza 2-(4-metilfenil)propan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
6 febbraio 2027 |
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2b02230 |
— |
terpineolo |
Composizione dell'additivo terpineolo Caratterizzazione della sostanza attiva terpineolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 91 % Formula chimica: C10H18O N. CAS: 8000-41-7 N. Flavis: 02.230 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza terpineolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
6 febbraio 2027 |
||||||||||||||||||||
2b09013 |
— |
acetato di linalile |
Composizione dell'additivo acetato di linalile Caratterizzazione della sostanza attiva acetato di linalile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C12H20O2 N. CAS: 115-95-7 N. Flavis: 09.013 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza acetato di linalile negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/167 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/59 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Le sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile («le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo indeterminato, a norma della direttiva 70/524/CEE, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 7 marzo 2012 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella negli alimenti. Essa ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. Dato che l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio è difficilmente controllabile quando sono somministrate contemporaneamente al mangime, tale impiego dovrebbe essere escluso. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Visto che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e visto il riesame effettuato dall'Autorità, si dovrebbero indicare i tenori raccomandati sulle etichette dell'additivo. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono considerate irritanti per gli occhi e le vie respiratorie, sensibilizzanti della pelle e nocive se ingerite. Si dovrebbero di conseguenza adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) The EFSA Journal (2012);10(3):2625.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
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2b06006 |
— |
1,1-dimetossi-2-feniletano |
Composizione dell'additivo 1,1-dimetossi-2-feniletano Caratterizzazione della sostanza attiva 1,1-dimetossi-2-feniletano Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C10H14O2 Numero CAS: 101-48-4 N. Flavis: 06.006 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'1,1-dimetossi-2-feniletano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
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2b09083 |
— |
Formiato di fenetile |
Composizione dell'additivo Formiato di fenetile Caratterizzazione della sostanza attiva Formiato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C9H10O2 Numero CAS: 104-62-1 N. Flavis: 09.083 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del formiato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
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— |
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6 febbraio 2027 |
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2b09262 |
— |
Ottanoato di fenetile |
Composizione dell'additivo Ottanoato di fenetile Caratterizzazione della sostanza attiva Ottanoato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C16H24O2 Numero CAS: 5457-70-5 N. Flavis: 09.262 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'ottanoato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09427 |
— |
Isobutirrato di fenetile |
Composizione dell'additivo Isobutirrato di fenetile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C12H16O2 Numero CAS: 103-48-0 N. Flavis: 09.427 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'isobutirrato di fenetile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
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2b09538 |
— |
Etilbutirrato di fenetile |
Composizione dell'additivo Etilbutirrato di fenetile Caratterizzazione della sostanza attiva Etilbutirrato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C13H18O2 Numero CAS: 24817-51-4 N. Flavis: 09.538 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'etilbutirrato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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— |
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6 febbraio 2027 |
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2b09774 |
— |
Benzoato di fenetile |
Composizione dell'additivo Benzoato di fenetile Caratterizzazione della sostanza attiva Benzoato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C15H14O2 Numero CAS: 94-47-3 N. Flavis: 09.774 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del benzoato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/177 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/60 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L'isoeugenolo è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'isoeugenolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione di pollame, ruminanti che producono latte destinato al consumo umano e pesci. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 14 dicembre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») (3) ha concluso che, alle condizioni di impiego nei mangimi proposte, l'isoeugenolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'isoeugenolo non dovrebbe essere autorizzato per le categorie di specie di mammiferi destinate alla produzione di latte destinato al consumo umano. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'isoeugenolo nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'isoeugenolo è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità ha concluso che l'uso simultaneo nei mangimi e nell'acqua di abbeverata dovrebbe essere evitato. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere alcune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta dell'additivo. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che l'isoeugenolo è irritante per le vie respiratorie, la cute e gli occhi ed è inoltre un sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Si dovrebbero pertanto adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(1):2532.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
|||||||||||||||||||||
2b04004 |
— |
Isoeugenolo |
Composizione dell'additivo Isoeugenolo Caratterizzazione della sostanza attiva Isoeugenolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C10H12O2 Numero CAS: 97-54-1 N. Flavis: 04.004 Metodo di analisi (1) Per la determinazione della sostanza isoeugenolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Suini Ruminanti e cavalli, ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano Animali da compagnia |
— |
— |
— |
|
6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/181 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/61 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile destinati ai pesci e al pollame non saranno nuovamente autorizzati in quanto sono stati ritirati dal richiedente. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 15 novembre 2011 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può pertanto essere estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di valutare l'impiego del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile nell'acqua di abbeveraggio. Tuttavia tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, si dovrebbero indicare i tenori raccomandati sulle etichette degli additivi. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che il 4-allil-2,6-dimetossifenolo è irritante per gli occhi e per la pelle e che l'acetato di eugenile è irritante solo per la pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate quali additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) The EFSA Journal 2011;9(12):2440.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
|||||||||||||||||||||
2b04051 |
— |
4-allil-2,6-dimetossifenolo |
Composizione dell'additivo 4-allil-2,6-dimetossifenolo Caratterizzazione della sostanza attiva 4-allil-2,6-dimetossifenolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C11H14O3 Numero CAS: 6627-88-9 N. Flavis: 04.051 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame. |
— |
— |
— |
|
6 febbraio 2027 |
||||||||||||
2b09020 |
— |
Acetato di eugenile |
Composizione dell'additivo Acetato di eugenile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di eugenile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C12H14O3 Numero CAS: 93-28-7 N. Flavis: 09.020 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'acetato di eugenile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame. |
— |
— |
— |
|
6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/186 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/62 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell'alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell'isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
La 3-(metiltio) propionaldeide, il 3-(metiltio) propionato di metile, l'alliltiolo, il solfuro di dimetile, il solfuro di dibutile, il disolfuro di diallile, il trisolfuro di diallile, il trisolfuro di dimetile, il disolfuro di dipropile, l'isotiocianato di allile, il disolfuro di dimetile, il 2-metilbenzen-1-tiolo, il butantioato di S-metile, il disolfuro di allile metile, il 3-(metiltio) propan-1-olo, il 3-(metiltio) esan-1-olo, l'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, il 2,4-ditiapentano, il 2-metil-2-(metilditio) propanale, il 2-metilpropan-1-tiolo, il metilsolfinilmetano, il propan-2-tiolo, il 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e il 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 17 aprile 2013 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Per quanto riguarda l'isotiocianato di allile l'Autorità ha dichiarato che, sebbene l'esposizione supplementare derivante da un livello di impiego basso di detta sostanza nei mangimi non aumenterebbe in maniera sostanziale l'esposizione dei consumatori, secondo le stime questa è già più elevata della dose giornaliera ammissibile. Per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo dovrebbero essere stabiliti tenori massimi per garantire rispettivamente la sicurezza dei consumatori e la protezione dell'ambiente. L'Autorità ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è stata in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione impiegate nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione devono essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2013;11(5):3208.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. |
|||||||||||||||||||||
2b12001 |
— |
3-(Metiltio) propionaldeide |
Composizione dell'additivo 3-(Metiltio) propionaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva 3-(Metiltio) propionaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C4H8OS Numero CAS: 3268-49-3 N. Flavis: 12.001 Metodo di analisi (1) Per la determinazione della 3-(metiltio) propionaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
6 febbraio 2027 |
||||||||||||
2b12002 |
— |
3-(Metiltio) propionato di metile |
Composizione dell'additivo 3-(Metiltio) propionato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva 3-(Metiltio) propionato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C5H10O2S Numero CAS: 13532-18-8 N. Flavis: 12.002 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 3-(metiltio) propionato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
6 febbraio 2027 |
||||||||||||
2b12004 |
— |
Alliltiolo |
Composizione dell'additivo Alliltiolo Caratterizzazione della sostanza attiva Alliltiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 75 % (min. 98 % alliltiolo + solfuro di allile + allile mercaptano) Formula chimica: C3H6S Numero CAS: 870-23-5 N. Flavis: 12.004 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'alliltiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
6 febbraio 2027 |
||||||||||||
2b12006 |
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Solfuro di dimetile |
Composizione dell'additivo Solfuro di dimetile Caratterizzazione della sostanza attiva Solfuro di dimetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C2H6S Numero CAS: 75-18-3 N. Flavis: 12.006 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del solfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12007 |
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Solfuro di dibutile |
Composizione dell'additivo Solfuro di dibutile Caratterizzazione della sostanza attiva Solfuro di dibutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C8H18S Numero CAS: 544-40-1 N. Flavis: 12.007 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del solfuro di dibutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12008 |
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Disolfuro di diallile |
Composizione dell'additivo Disolfuro di diallile Caratterizzazione della sostanza attiva Disolfuro di diallile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 80 % (min. 98 % disolfuro di diallile + solfuro di allile + allile mercaptano) Formula chimica: C6H10S2 Numero CAS: 2179-57-9 N. Flavis: 12.008 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del disolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12009 |
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Trisolfuro di diallile |
Composizione dell'additivo Trisolfuro di diallile Caratterizzazione della sostanza attiva Trisolfuro di diallile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 65 % (min. 95 % di-, tri- e tetrasolfuri di allile) Formula chimica: C6H10S3 Numero CAS: 2050-87-5 N. Flavis: 12.009 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del trisolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12013 |
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Trisolfuro di dimetile |
Composizione dell'additivo Trisolfuro di dimetile Caratterizzazione della sostanza attiva Trisolfuro di dimetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C2H6S3 Numero CAS: 3658-80-8 N. Flavis: 12.013 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del trisolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12014 |
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Disolfuro di dipropile |
Composizione dell'additivo Disolfuro di dipropile Caratterizzazione della sostanza attiva Disolfuro di dipropile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H14S2 Numero CAS: 629-19-6 N. Flavis: 12.014 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del disolfuro di dipropile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12025 |
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Isotiocianato di allile |
Composizione dell'additivo Isotiocianato di allile Caratterizzazione della sostanza attiva Isotiocianato di allile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C4H5NS Numero CAS: 57-06-7 N. Flavis: 12.025 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'isotiocianato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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0,05 |
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6 febbraio 2027 |
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2b12026 |
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Disolfuro di dimetile |
Composizione dell'additivo Disolfuro di dimetile Caratterizzazione della sostanza attiva Disolfuro di dimetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C2H6S2 Numero CAS: 624-92-0 N. Flavis: 12.026 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del disolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12027 |
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2-Metilbenzen-1-tiolo |
Composizione dell'additivo 2-Metilbenzen-1-tiolo Caratterizzazione della sostanza attiva 2-Metilbenzen-1-tiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C7H8S Numero CAS: 137-06-4 N. Flavis: 12.027 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 2-metilbenzen-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12032 |
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Butantioato di S-metile |
Composizione dell'additivo Butantioato di S-metile Caratterizzazione della sostanza attiva Butantioato di S-metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C5H10OS Numero CAS: 2432-51-1 N. Flavis: 12.032 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butantioato di S-metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12037 |
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Disolfuro di allile metile |
Composizione dell'additivo Disolfuro di allile metile Caratterizzazione della sostanza attiva Disolfuro di allile metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 90 % Formula chimica: C4H8S2 Numero CAS: 2179-58-0 N. Flavis: 12.037 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del disolfuro di allile metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12062 |
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3-(Metiltio) propan-1-olo |
Composizione dell'additivo 3-(Metiltio) propan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 3-(Metiltio) propan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C4H10OS Numero CAS: 505-10-2 N. Flavis: 12.062 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 3-(metiltio) propan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12063 |
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3-(Metiltio) esan-1-olo |
Composizione dell'additivo 3-(Metiltio) esan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 3-(Metiltio) esan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C7H16OS Numero CAS: 51755-66-9 N. Flavis: 12.063 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 3-(metiltio) esan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12071 |
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1-Propan-1-tiolo |
Composizione dell'additivo 1-Propan-1-tiolo Caratterizzazione della sostanza attiva 1-Propan-1-tiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C3H8S Numero CAS: 107-03-9 N. Flavis: 12.071 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'1-propan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12088 |
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Solfuro di diallile |
Composizione dell'additivo Solfuro di diallile Caratterizzazione della sostanza attiva Solfuro di diallile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C6H10S Numero CAS: 592-88-1 N. Flavis: 12.088 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del solfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12118 |
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2,4-Ditiapentano |
Composizione dell'additivo 2,4-Ditiapentano Caratterizzazione della sostanza attiva 2,4-Ditiapentano Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C3H8S2 Numero CAS: 1618-26-4 N. Flavis: 12.118 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 2,4-ditiapentano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12168 |
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2-Metil-2-(metilditio) propanale |
Composizione dell'additivo 2-Metil-2-(metilditio) propanale Caratterizzazione della sostanza attiva 2-Metil-2-(metilditio) propanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C5H10OS2 Numero CAS: 67952-60-7 N. Flavis: 12.168 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 2-metil-2-(metilditio) propanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12173 |
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2-Metilpropan-1-tiolo |
Composizione dell'additivo 2-Metilpropan-1-tiolo Caratterizzazione della sostanza attiva 2-Metilpropan-1-tiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C4H10S Numero CAS: 513-44-0 N. Flavis: 12.173 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del 2-metilpropan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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0,04 |
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6 febbraio 2027 |
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2b12175 |
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Metilsolfinilmetano |
Composizione dell'additivo Metilsolfinilmetano Caratterizzazione della sostanza attiva Metilsolfinilmetano Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C2H6OS Numero CAS: 67-68-5 N. Flavis: 12.175 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del metilsolfinilmetano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b12197 |
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Propan-2-tiolo |
Composizione dell'additivo Propan-2-tiolo Caratterizzazione della sostanza attiva Propan-2-tiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C3H8S Numero CAS: 75-33-2 N. Flavis: 12.197 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del propan-2-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b15025 |
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3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano |
Composizione dell'additivo 3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano Caratterizzazione della sostanza attiva 3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 90 % Componenti secondari: trisolfuro di dietile, dimetil benzil carbinolo, N,N-dimetil-tioacetammide, 4,6-dimetil1,2,3,5-tetracicloesano, 3-metil-1,2,4-tritiolano, 2-metil-4-propil 1,3-ossatiano Formula chimica: C4H8S3 Numero CAS: 23654-92-4 N. Flavis: 15.025 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b16030 |
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2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano |
Composizione dell'additivo 2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano Caratterizzazione della sostanza attiva 2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H16OS Numero CAS: 67715-80-4 N. Flavis: 16.030 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/214 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/63 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L'alcole benzilico, l'alcole 4-isopropilbenzilico, la benzaldeide, la veratraldeide, la 4-isopropilbenzaldeide, la salicilaldeide, la p-tolualdeide, la 2-metossibenzaldeide, l'acido benzoico, l'acido gallico, l'acetato di benzile, il butirrato di benzile, il formiato di benzile, il propionato di benzile, l'esanoato di benzile, l'isobutirrato di benzile, l'isovalerato di benzile, il salicilato di esile, il fenilacetato di benzile, il benzoato di metile, il benzoato di etile, il benzoato di isopentile, il salicilato di pentile e il benzoato di isobutile («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione della veratraldeide destinata al pollame e ai pesci e dell'acido gallico destinato ai pesci non sarà rinnovata in quanto tali sostanze sono state ritirate dal richiedente. |
(3) |
In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 13 giugno 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'acido benzoico, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati, le sostanze in questione dovrebbero essere considerate potenzialmente pericolose per le vie respiratorie, la cute e gli occhi, nonché sensibilizzanti della pelle e nocive se ingerite. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(7):2785.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. |
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2b02010 |
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Alcole benzilico |
Composizione dell'additivo Alcole benzilico Caratterizzazione della sostanza attiva Alcole benzilico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C7H8O Numero CAS: 100-51-6 N. Flavis: 02.010 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'alcole benzilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b02039 |
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Alcole 4-isopropilbenzilico |
Composizione dell'additivo Alcole 4-isopropilbenzilico Caratterizzazione della sostanza attiva Alcole 4-isopropilbenzilico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C10H14O Numero CAS: 536-60-7 N. Flavis: 02.039 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'alcole 4-isopropilbenzilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05013 |
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Benzaldeide |
Composizione dell'additivo Benzaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva Benzaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C7H6O Numero CAS: 100-52-7 N. Flavis: 05.013 Metodo di analisi (1) Per la determinazione della benzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05017 |
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Veratraldeide |
Composizione dell'additivo Veratraldeide Caratterizzazione della sostanza attiva Veratraldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C9H10O3 Numero CAS: 120-14-9 N. Flavis: 05.017 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione della veratraldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali esclusi pollame e pesci |
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6 febbraio 2027 |
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2b05022 |
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4-Isopropilbenzaldeide |
Composizione dell'additivo 4-Isopropilbenzaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva 4-Isopropilbenzaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C10H12O Numero CAS: 122-03-2 N. Flavis: 05.022 Metodo di analisi (1) Per la determinazione della 4-isopropilbenzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05055 |
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Salicilaldeide |
Composizione dell'additivo Salicilaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva Salicilaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C7H6O2 Numero CAS: 90-02-8 N. Flavis: 05.055 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione della salicilaldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05029 |
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p-Tolualdeide |
Composizione dell'additivo p-Tolualdeide Caratterizzazione della sostanza attiva p-Tolualdeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C8H8O Numero CAS: 104-87-0 N. Flavis: 05.029 Metodo di analisi (1) Per la determinazione della p-tolualdeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b05129 |
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2-Metossibenzaldeide |
Composizione dell'additivo 2-Metossibenzaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva 2-Metossibenzaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C8H8O2 Numero CAS: 135-02-4 N. Flavis: 05.129 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione della 2-metossibenzaldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b08021 |
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Acido benzoico |
Composizione dell'additivo Acido benzoico Caratterizzazione della sostanza attiva acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C7H6O2 Numero CAS: 65-85-0 N. Flavis: 08.021 Livello massimo di impurità: acido ftalico: ≤ 100 mg/kg; bifenile: ≤ 100 mg/kg. Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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125 |
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6 febbraio 2027 |
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2b08080 |
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Acido gallico |
Composizione dell'additivo Acido gallico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido gallico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C7H6O5 Numero CAS: 149-91-7 N. Flavis: 08.080 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'acido gallico nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali esclusi i pesci |
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6 febbraio 2027 |
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2b09014 |
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Acetato di benzile |
Composizione dell'additivo Acetato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H10O2 Numero CAS: 140-11-4 N. Flavis: 09.014 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acetato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09051 |
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Butirrato di benzile |
Composizione dell'additivo Butirrato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C11H14O2 Numero CAS: 103-37-7 N. Flavis: 09.051 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirrato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09077 |
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Formiato di benzile |
Composizione dell'additivo Formiato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Formiato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C8H8O2 Numero CAS: 104-57-4 N. Flavis: 09.077 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del formiato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09132 |
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Propionato di benzile |
Composizione dell'additivo Propionato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Propionato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H12O2 Numero CAS: 122-63-4 N. Flavis: 09.132 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del propionato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09316 |
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Esanoato di benzile |
Composizione dell'additivo Esanoato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Esanoato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C13H18O2 Numero CAS: 6938-45-0 N. Flavis: 09.316 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'esanoato di benzile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09426 |
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Isobutirrato di benzile |
Composizione dell'additivo Isobutirrato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C11H14O2 Numero CAS: 103-28-6 N. Flavis: 09.426 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'isobutirrato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09458 |
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Isovalerato di benzile |
Composizione dell'additivo Isovalerato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Isovalerato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C12H16O2 Numero CAS: 103-38-8 N. Flavis: 09.458 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'isovalerato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09581 |
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Salicilato di esile |
Composizione dell'additivo Salicilato di esile Caratterizzazione della sostanza attiva Salicilato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C13H18O3 Numero CAS: 6259-76-3 N. Flavis: 09.581 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del salicilato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09705 |
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Fenilacetato di benzile |
Composizione dell'additivo Fenilacetato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Fenilacetato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C15H14O2 Numero CAS: 102-16-9 N. Flavis: 09.705 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del fenilacetato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09725 |
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Benzoato di metile |
Composizione dell'additivo Benzoato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva Benzoato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H8O2 Numero CAS: 93-58-3 N. Flavis: 09.725 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del benzoato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09726 |
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Benzoato di etile |
Composizione dell'additivo Benzoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Benzoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H10O2 Numero CAS: 93-89-0 N. Flavis: 09.726 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del benzoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09755 |
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Benzoato di isopentile |
Composizione dell'additivo Benzoato di isopentile Caratterizzazione della sostanza attiva Benzoato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C12H16O2 Numero CAS: 94-46-2 N. Flavis: 09.755 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del benzoato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09762 |
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Salicilato di pentile |
Composizione dell'additivo Salicilato di pentile Caratterizzazione della sostanza attiva Salicilato di pentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica C12H16O3 Numero CAS: 2050-08-0 N. Flavis: 09.762 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del salicilato di pentile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
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2b09757 |
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Benzoato di isobutile |
Composizione dell'additivo Benzoato di isobutile Caratterizzazione della sostanza attiva Benzoato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C11H14O2 Numero CAS: 120-50-3 N. Flavis: 09.757 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del benzoato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/242 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/64 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L'acido glicirrizico, ammoniato è stato autorizzato per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere dell'11 dicembre 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, l'acido glicirrizico, ammoniato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'acido glicirrizico, ammoniato nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'acido glicirrizico, ammoniato è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza dell'acido glicirrizico, ammoniato utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. Tale sostanza può tuttavia essere usata in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori l'acido glicirrizico, ammoniato dovrebbe essere considerato irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzante della pelle. Si dovrebbero di conseguenza adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione dell'acido glicirrizico, ammoniato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) The EFSA Journal 2015;13(1):3971.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
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2b16060 |
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Acido glicirrizico, ammoniato |
Composizione dell'additivo Acido glicirrizico, ammoniato Caratterizzazione della sostanza attiva Acido glicirrizico, ammoniato Prodotto mediante estrazione da specie del genere Glycyrrhiza Purezza: min. 98-100 % (sulla sostanza secca) Formula chimica: C42H65O16 N. CAS: 53956-04-0 N. Flavis: 16.060 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'acido glicirrizico, ammoniato nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: Farmacopea europea 6.0, metodo 01/2008:1772. |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/246 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/65 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)- ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Le sostanze 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene sono state autorizzate a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha domandato che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 10 marzo 2015 e del 1o dicembre 2015 (3) che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze 1-isopropil- 4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze pin-2(3)-ene, pin-2(10)-ene, delta-3-carene, beta-cariofillene e canfene usate nell'acqua di abbeverata. L'Autorità ha concluso che in assenza di un margine di sicurezza la somministrazione simultanea delle sostanze d-limonene, 1-isopropil-4-metilbenzene e 1-isopropenil-4-metilbenzene nei mangimi e nell'acqua non dovrebbe essere consentita. Tuttavia, tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi in mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2015; 13(3):4053 e EFSA Journal 2016; 14(1):4339.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 % |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
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2b01002 |
— |
1-isopropil-4-metibenzene |
Composizione dell'additivo 1-isopropil-4-metibenzene Caratterizzazione della sostanza attiva 1-isopropil-4-metibenzene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % C10H14 N. CAS: 99 87-6 N. Flavis: 01.002 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza 1-isopropil-4-metibenzene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
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2b01003 |
— |
Pin-2(10)-ene |
Composizione dell'additivo Pin-2(10)-ene Caratterizzazione della sostanza attiva Pin-2(10)-ene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C10H16 N. CAS: 127-91-3 N. Flavis: 01.003 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza pin-2(10)-ene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
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2b01004 |
— |
Pin-2(3)-ene |
Composizione dell'additivo Pin-2(3)-ene Caratterizzazione della sostanza attiva Pin-2(3)-ene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C10H16 N. CAS: 80-56-8 N. Flavis: 01.004 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza pin-2(3)-ene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
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2b01007 |
— |
Beta-cariofillene |
Composizione dell'additivo Beta-cariofillene Caratterizzazione della sostanza attiva Beta-cariofillene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 80 % Formula chimica: C15H24 N. CAS: 87-44-5 N. Flavis: 01.007 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza beta-cariofillene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
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2b01009 |
— |
Canfene |
Composizione dell'additivo Canfene Caratterizzazione della sostanza attiva Canfene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 80 % Formula chimica: C10H16 N. CAS: 79-92-5 N. Flavis: 01.009 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza canfene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
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2b01010 |
— |
1-isopropenil-4-metilbenzene |
Composizione dell'additivo 1-isopropenil-4-metilbenzene Caratterizzazione della sostanza attiva 1-isopropenil-4-metilbenzene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C10H12 N. CAS: 1195-32-0 N. Flavis: 01.010 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza 1-isopropenil-4-metibenzene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
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2b01029 |
— |
Delta-3-carene |
Composizione dell'additivo Delta-3-carene Caratterizzazione della sostanza attiva Delta-3-carene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C10H16 N. CAS: 13466-78-9 N. Flavis: 01.029 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza delta-3-carene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
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— |
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6 febbraio 2027 |
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2b01045 |
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D-limonene |
Composizione dell'additivo D-limonene Caratterizzazione della sostanza attiva D-limonene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C10H16 N. CAS: 5989-27-5 N. Flavis: 01.045 Metodo d'analisi (1) Per la determinazione della sostanza d-limonene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali, tranne i ratti maschi |
— |
— |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/259 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/66 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016
relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L'acido tannico è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere dell'11 settembre 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, la sostanza in questione non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'acido tannico nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'acido tannico è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. |
(5) |
Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere talune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto del riesame effettuato dall'Autorità, si dovrebbe indicare il tenore raccomandato sull'etichetta dell'additivo. Qualora tale tenore venga superato, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno dare alcune informazioni particolari. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori l'acido tannico dovrebbe essere considerato potenzialmente pericoloso per le vie respiratorie, la pelle, gli occhi e le membrane mucose. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state rispettate. L'utilizzo dell'acido tannico dovrebbe pertanto essere autorizzato nei modi specificati dall'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'acido tannico, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) The EFSA Journal 2014;12(10):3828.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti |
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2b16080 |
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Acido tannico |
Composizione dell'additivo Acido tannico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido tannico Prodotto mediante estrazione da piante diverse. Purezza: min. 93 % sulla sostanza secca Formula chimica: C76H52O46 Numero CAS: 72401-53-7 N. Flavis: 16.080 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido tannico nell'additivo per mangimi: test qualitativi colorimetrici o di precipitazione (Ph. Eur. 6a edizione, monografia 1477) e metodo gravimetrico quantitativo (FAO JECFA, monografia acido tannico). Per l'identificazione dell'acido tannico (come acido gallico) nella premiscela di aromi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa utilizzando un rivelatore UV (RP-HPLC-UV). |
Tutte le specie animali |
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6 febbraio 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports