ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 13

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
17 gennaio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del butan-1-olo, dell'esan-1-olo, dell'ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell'eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell'etanolo, dell'acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell'esanale, dell'ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell'eptanale, dell'undecanale, dell'1,1-dietossietano, dell'acido formico, dell'acido acetico, dell'acido propionico, dell'acido valerico, dell'acido esanoico, dell'acido ottanoico, dell'acido decanoico, dell'acido dodecanoico, dell'acido oleico, dell'acido esadecanoico, dell'acido tetradecanoico, dell'acido eptanoico, dell'acido nonanoico, dell'acetato di etile, del propilacetato, dell'acetato di butile, dell'acetato di esile, dell'acetato di ottile, dell'acetato di nonile, dell'acetato di decile, dell'acetato di dodecile, dell'acetato di eptile, dell'acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell'esanoato di etile, dell'esanoato di propile, dell'esanoato di pentile, dell'esanoato di esile, dell'esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell'ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell'es-3-enoato di etile, dell'esadecanoato di etile, del trans-2-butenoato di etile, dell'undecanoato di etile, dell'isovalerato di butile, dell'isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell'isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell'isopentanolo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell'acido 3-metilbutirrico, dell'acido 2-metilvalerico, dell'acido 2-etilbutirrico, dell'acido 2-metilbutirrico, dell'acido 2-metileptanoico, dell'acido 4-metilnonanoico, dell'acido 4-metilottanoico, dell'acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell'esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell'ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell'isobutirrato di isobutile, dell'isobutirrato di isopentile, dell'isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell'isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

80

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

112

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido lattico, dell'acido 4-ossovalerico, dell'acido succinico, dell'acido fumarico, dell'acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell'undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell'ottano-1,5-lattone, dell'eptano-1,4-lattone e dell'esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

129

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

153

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

159

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

167

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia ( 1 )

177

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame ( 1 )

181

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell'alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell'isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

186

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali ( 1 )

214

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

242

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)- ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

246

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

259

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/53 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione del butan-1-olo, dell'esan-1-olo, dell'ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell'eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell'etanolo, dell'acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell'esanale, dell'ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell'eptanale, dell'undecanale, dell'1,1-dietossietano, dell'acido formico, dell'acido acetico, dell'acido propionico, dell'acido valerico, dell'acido esanoico, dell'acido ottanoico, dell'acido decanoico, dell'acido dodecanoico, dell'acido oleico, dell'acido esadecanoico, dell'acido tetradecanoico, dell'acido eptanoico, dell'acido nonanoico, dell'acetato di etile, del propilacetato, dell'acetato di butile, dell'acetato di esile, dell'acetato di ottile, dell'acetato di nonile, dell'acetato di decile, dell'acetato di dodecile, dell'acetato di eptile, dell'acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell'esanoato di etile, dell'esanoato di propile, dell'esanoato di pentile, dell'esanoato di esile, dell'esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell'ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell'es-3-enoato di etile, dell'esadecanoato di etile, del trans-2-butenoato di etile, dell'undecanoato di etile, dell'isovalerato di butile, dell'isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell'isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il butan-1-olo, l'esan-1-olo, l'ottan-1-olo, il nonan-1-olo, il dodecan-1-olo, l'eptan-1-olo, il decan-1-olo, il pentan-1-olo, l'etanolo, l'acetaldeide, il propanale, il butanale, il pentanale, l'esanale, l'ottanale, il decanale, il dodecanale, il nonanale, l'eptanale, l'undecanale, l'1,1-dietossietano, l'acido formico, l'acido acetico, l'acido propionico, l'acido valerico, l'acido esanoico, l'acido ottanoico, l'acido decanoico, l'acido dodecanoico, l'acido oleico, l'acido esadecanoico, l'acido tetradecanoico, l'acido eptanoico, l'acido nonanoico, l'acetato di etile, il propilacetato, l'acetato di butile, l'acetato di esile, l'acetato di ottile, l'acetato di nonile, l'acetato di decile, l'acetato di dodecile, l'acetato di eptile, l'acetato di metile, il butirrato di metile, il butirrato di butile, il butirrato di pentile, il butirrato di esile, il butirrato di ottile, il decanoato di etile, l'esanoato di etile, l'esanoato di propile, l'esanoato di pentile, l'esanoato di esile, l'esanoato di metile, il formiato di etile, il laurato di etile, il tetradecanoato di etile, il nonanoato di etile, l'ottanoato di etile, il propionato di etile, il propionato di metile, il valerato di etile, il valerato di butile, l'es-3-enoato di etile, l'esadecanoato di etile, il trans-2-butenoato di etile, l'undecanoato di etile, l'isovalerato di butile, l'isobutirrato di esile, il 2-metilbutirrato di metile, il 2-metilbutirrato di esile, il citrato di trietile, l'isovalerato di esile e il 2-metilvalerato di metile, nel seguito «le sostanze in questione», sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 12 marzo 2013 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tali sostanze sono aromatizzanti autorizzati negli alimenti, la cui efficacia è dimostrata in quanto le funzioni dell'additivo per mangimi sono simili a quelle descritte per l'impiego negli alimenti.

(5)

L'Autorità ha concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. Per tali sostanze andrebbero fissati tenori massimi raccomandati. Tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(7)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal (2013); 11(4): 3169.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b02004

Butan-1-olo

Composizione dell'additivo

Butan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99,5 %

Formula chimica: C4H10O

Numero CAS: 71-36-3

FLAVIS 02.004

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b02005

Esan-1-olo

Composizione dell'additivo

Esan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96,5 %

Formula chimica: C6H14O

Numero CAS: 111-27-3

FLAVIS 02.005

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'esan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b02006

Ottan-1-olo

Composizione dell'additivo

Ottan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H18O

Numero CAS: 111-87-5

FLAVIS 02.006

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'ottan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b02007

Nonan-1-olo

Composizione dell'additivo

Nonan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Nonan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C9H20O

Numero CAS: 143-08-8

FLAVIS 02.007

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del nonan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b02008

Dodecan-1-olo

Composizione dell'additivo

Dodecan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Dodecan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C12H26O

Numero CAS: 112-53-8

FLAVIS 02.008

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del dodecan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b02021

Eptan-1-olo

Composizione dell'additivo

Eptan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Eptan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C7H16O

Numero CAS: 111-70-6

FLAVIS 02.021

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'eptan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b02024

Decan-1-olo

Composizione dell'additivo

Decan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Decan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H22O

Numero CAS: 112-30-1

FLAVIS 02.024

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del decan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b02040

Pentan-1-olo

Composizione dell'additivo

Pentan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Pentan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C5H12O

Numero CAS: 71-41-0

FLAVIS 02.040

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del pentan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b02078

Etanolo

Composizione dell'additivo

Etanolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Etanolo

Prodotto mediante sintesi chimica o fermentazione enzimatica.

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C2H6O

Numero CAS: 64-17-5

FLAVIS 02.078

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'etanolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05001

Acetaldeide

Composizione dell'additivo

Acetaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetaldeide

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C2H4O

Numero CAS: 75-07-0

FLAVIS 05.001

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05002

Propanale

Composizione dell'additivo

Propanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C3H6O

Numero CAS: 123-38-6

FLAVIS 05.002

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del propanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05003

Butanale

Composizione dell'additivo

Butanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H8O

Numero CAS: 123-72-8

FLAVIS 05.003

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05005

Pentanale

Composizione dell'additivo

Pentanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Pentanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C5H10O

Numero CAS: 110-62-3

FLAVIS 05.005

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del pentanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05008

Esanale

Composizione dell'additivo

Esanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C6H12O

Numero CAS: 66-25-1

FLAVIS 05.008

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'esanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05009

Ottanale

Composizione dell'additivo

Ottanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 92 %

Formula chimica: C8H16O

Numero CAS: 124-13-0

FLAVIS 05.009

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'ottanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05010

Decanale

Composizione dell'additivo

Decanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Decanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 92 %

Formula chimica: C10H20O

Numero CAS: 112-31-2

FLAVIS 05.010

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del decanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05011

Dodecanale

Composizione dell'additivo

Dodecanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Dodecanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 92 %

Formula chimica: C12H24O

Numero CAS: 112-54-9

FLAVIS 05.011

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del dodecanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05025

Nonanale

Composizione dell'additivo

Nonanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Nonanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 92 %

Formula chimica: C9H18O

Numero CAS: 124-19-6

FLAVIS 05.025

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del nonanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05031

Eptanale

Composizione dell'additivo

Eptanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Eptanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 92 %

Formula chimica: C7H14O

Numero CAS: 111-71-7

FLAVIS 05.031

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'eptanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05034

Undecanale

Composizione dell'additivo

Undecanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Undecanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 92 %

Formula chimica: C11H22O

Numero CAS: 112-44-7

FLAVIS 05.034

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'undecanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b06001

1,1-dietossietano

Composizione dell'additivo

1,1-dietossietano

Caratterizzazione della sostanza attiva

1,1-dietossietano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C6H14O2

Numero CAS: 105-57-7

FLAVIS 06.001

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'1,1-dietossietano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08001

Acido formico

Composizione dell'additivo

Acido formico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido formico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: CH2O2

Numero CAS: 64-18-6

FLAVIS 08.001

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido formico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

 

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08002

Acido acetico

Composizione dell'additivo

Acido acetico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido acetico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99,5 %

Formula chimica: C2H4O2

Numero CAS: 64-19-7

FLAVIS 08.002

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido acetico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

1k280

Acido propionico

Composizione dell'additivo

Acido propionico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido propionico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99,5 %

Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante.

Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come formaldeide

Formula chimica: C3H6O2

Numero CAS: 79-09-4

FLAVIS 08.003

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido propionico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08007

Acido valerico

Composizione dell'additivo

Acido valerico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido valerico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C5H10O2

Numero CAS: 109-52-4

FLAVIS 08.007

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido valerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08009

Acido esanoico

Composizione dell'additivo

Acido esanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido esanoico

Prodotto mediante modificazione chimica di grassi estratti

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H12O2

Numero CAS: 142-62-1

FLAVIS 08.009

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido esanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08010

Acido ottanoico

Composizione dell'additivo

Acido ottanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido ottanoico

Prodotto mediante fermentazione seguita da distillazione frazionata.

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C8H16O2

Numero CAS: 124-07-2

FLAVIS 08.010

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido ottanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08011

Acido decanoico

Composizione dell'additivo

Acido decanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido decanoico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H20O2

Numero CAS: 334-48-5

FLAVIS 08.011

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido decanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08012

Acido dodecanoico

Composizione dell'additivo

Acido dodecanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido dodecanoico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 90 %

Formula chimica: C12H24O2

Numero CAS: 143-07-7

FLAVIS 08.012

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido dodecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08013

Acido oleico

Composizione dell'additivo

Acido oleico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido oleico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 90 %

Formula chimica: C18H34O2

Numero CAS: 112-80-1

FLAVIS 08.013

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido oleico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08014

Acido esadecanoico

Composizione dell'additivo

Acido esadecanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido esadecanoico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 80 %

Formula chimica: C16H32O2

Numero CAS: 57-10-3

FLAVIS 08.014

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido esadecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08016

Acido tetradecanoico

Composizione dell'additivo

Acido tetradecanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido tetradecanoico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 94 %

Formula chimica: C14H28O2

Numero CAS: 544-63-8

FLAVIS 08.016

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido tetradecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08028

Acido eptanoico

Composizione dell'additivo

Acido eptanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido eptanoico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H14O2

Numero CAS: 111-14-8

FLAVIS 08.028

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido eptanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08029

Acido nonanoico

Composizione dell'additivo

Acido nonanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido nonanoico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 112-05-0

FLAVIS 08.029

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido nonanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09001

Acetato di etile

Composizione dell'additivo

Acetato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C4H8O2

Numero CAS: 141-78-6

FLAVIS 09.001

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09002

Propilacetato

Composizione dell'additivo

Propilacetato

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propilacetato

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C5H10O2

Numero CAS: 109-60-4

FLAVIS 09.002

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del propilacetato nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09004

Acetato di butile

Composizione dell'additivo

Acetato di butile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di butile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H12O2

Numero CAS: 123-86-4

FLAVIS 09.004

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09006

Acetato di esile

Composizione dell'additivo

Acetato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H12O2

Numero CAS: 142-92-7

FLAVIS 09.006

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09007

Acetato di ottile

Composizione dell'additivo

Acetato di ottile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di ottile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H20O2

Numero CAS: 112-14-1

FLAVIS 09.007

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di ottile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09008

Acetato di nonile

Composizione dell'additivo

Acetato di nonile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di nonile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C11H22O2

Numero CAS: 143-13-5

FLAVIS 09.008

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di nonile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09009

Acetato di decile

Composizione dell'additivo

Acetato di decile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di decile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C12H24O2

Numero CAS: 112-17-4

FLAVIS 09.009

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di decile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09010

Acetato di dodecile

Composizione dell'additivo

Acetato di dodecile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di dodecile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C14H28O2

Numero CAS: 112-66-3

FLAVIS 09.010

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di dodecile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09022

Acetato di eptile

Composizione dell'additivo

Acetato di eptile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di eptile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97,5 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 112-06-1

FLAVIS 09.022

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di eptile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09023

Acetato di metile

Composizione dell'additivo

Acetato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C3H6O2

Numero CAS: 79-20-9

FLAVIS 09.023

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09038

Butirrato di metile

Composizione dell'additivo

Butirrato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C5H10O2

Numero CAS: 623-42-7

FLAVIS 09.038

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirrato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09042

Butirrato di butile

Composizione dell'additivo

Butirrato di butile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di butile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H16O2

Numero CAS: 109-21-7

FLAVIS 09.042

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirrato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09044

Butirrato di pentile

Composizione dell'additivo

Butirrato di pentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di pentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 540-18-1

FLAVIS 09.044

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirrato di pentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09045

Butirrato di esile

Composizione dell'additivo

Butirrato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C10H20O2

Numero CAS: 2639-63-6

FLAVIS 09.045

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirrato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09046

Butirrato di ottile

Composizione dell'additivo

Butirrato di ottile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di ottile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C12H24O2

Numero CAS: 110-39-4

FLAVIS 09.046

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirrato di ottile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09059

Decanoato di etile

Composizione dell'additivo

Decanoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Decanoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C12H24O2

Numero CAS: 110-38-3

FLAVIS 09.059

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del decanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09060

Esanoato di etile

Composizione dell'additivo

Esanoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esanoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H16O2

Numero CAS: 123-66-0

FLAVIS 09.060

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'esanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09061

Esanoato di propile

Composizione dell'additivo

Esanoato di propile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esanoato di propile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 626-77-7

FLAVIS 09.061

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'esanoato di propile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09065

Esanoato di pentile

Composizione dell'additivo

Esanoato di pentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esanoato di pentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H22O2

Numero CAS: 540-07-8

FLAVIS 09.065

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'esanoato di pentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09066

Esanoato di esile

Composizione dell'additivo

Esanoato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esanoato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C12H24O2

Numero CAS: 6378-65-0

FLAVIS 09.066

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'esanoato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09069

Esanoato di metile

Composizione dell'additivo

Esanoato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esanoato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H14O2

Numero CAS: 106-70-7

FLAVIS 09.069

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'esanoato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09072

Formiato di etile

Composizione dell'additivo

Formiato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formiato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C3H6O2

Numero CAS: 109-94-4

FLAVIS 09.072

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del formiato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09099

Laurato di etile

Composizione dell'additivo

Laurato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Laurato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C14H28O2

Numero CAS: 106-33-2

FLAVIS 09.099

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del laurato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09104

Tetradecanoato di etile

Composizione dell'additivo

Tetradecanoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Tetradecanoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C16H32O2

Numero CAS: 124-06-1

FLAVIS 09.104

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del tetradecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09107

Nonanoato di etile

Composizione dell'additivo

Nonanoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Nonanoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H22O2

Numero CAS: 123-29-5

FLAVIS 09.107

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del nonanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09111

Ottanoato di etile

Composizione dell'additivo

Ottanoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottanoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H20O2

Numero CAS: 106-32-1

FLAVIS 09.111

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'ottanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09121

Propionato di etile

Composizione dell'additivo

Propionato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propionato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C5H10O2

Numero CAS: 105-37-3

FLAVIS 09.121

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del propionato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09134

Propionato di metile

Composizione dell'additivo

Propionato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propionato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C4H8O2

Numero CAS: 554-12-1

FLAVIS 09.134

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del propionato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09147

Valerato di etile

Composizione dell'additivo

Valerato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Valerato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H14O2

Numero CAS: 539-82-2

FLAVIS 09.147

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del valerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09148

Valerato di butile

Composizione dell'additivo

Valerato di butile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Valerato di butile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 591-68-4

FLAVIS 09.148

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del valerato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09191

Es-3-enoato di etile

Composizione dell'additivo

Es-3-enoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Es-3-enoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C8H14O2

Numero CAS: 2396-83-0

FLAVIS 09.191

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'es-3-enoato di etile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09193

Esadecanoato di etile

Composizione dell'additivo

Esadecanoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esadecanoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C18H36O2

Numero CAS: 628-97-7

FLAVIS 09.193

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'esadecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09248

Trans-2-butenoato di etile

Composizione dell'additivo

Trans-2-butenoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Trans-2-butenoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H10O2

Numero CAS: 623-70-1

FLAVIS 09.248

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del trans-2-butenoato di etile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09274

Undecanoato di etile

Composizione dell'additivo

Undecanoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Undecanoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C13H26O2

Numero CAS: 627-90-7

FLAVIS 09.274

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'undecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09449

Isovalerato di butile

Composizione dell'additivo

Isovalerato di butile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isovalerato di butile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 109-19-3

FLAVIS 09.449

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'isovalerato di butile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09478

Isobutirrato di esile

Composizione dell'additivo

Isobutirrato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isobutirrato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H20O2

Numero CAS: 2349-07-7

FLAVIS 09.478

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'isobutirrato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09483

2-metilbutirrato di metile

Composizione dell'additivo

2-metilbutirrato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metilbutirrato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 92 %

Formula chimica: C6H12O2

Numero CAS: 868-57-5

FLAVIS 09.483

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del 2-metilbutirrato di metile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09507

2-metilbutirrato di esile

Composizione dell'additivo

2-metilbutirrato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metilbutirrato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C11H22O2

Numero CAS: 10032-15-2

FLAVIS 09.507

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del 2-metilbutirrato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09512

Citrato di trietile

Composizione dell'additivo

Citrato di trietile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Citrato di trietile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C12H20O7

Numero CAS: 77-93-0

FLAVIS 09.512

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del citrato di trietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09529

Isovalerato di esile

Composizione dell'additivo

Isovalerato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isovalerato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C11H22O2

Numero CAS: 10032-13-0

FLAVIS 09.529

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'isovalerato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09549

2-metilvalerato di metile

Composizione dell'additivo

2-metilvalerato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metilvalerato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H14O2

Numero CAS: 2177-77-7

FLAVIS 09.549

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del 2-metilvalerato di metile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/54 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell'isopentanolo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell'acido 3-metilbutirrico, dell'acido 2-metilvalerico, dell'acido 2-etilbutirrico, dell'acido 2-metilbutirrico, dell'acido 2-metileptanoico, dell'acido 4-metilnonanoico, dell'acido 4-metilottanoico, dell'acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell'esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell'ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell'isobutirrato di isobutile, dell'isobutirrato di isopentile, dell'isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell'isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il 2-metilpropan-1-olo, l'isopentanolo, il 3,7-dimetilottan-1-olo, il 2-etilesan-1-olo, il 2-metilpropanale, il 3-metilbutanale, la 2-metilbutirraldeide, l'acido 3-metilbutirrico, l'acido 2-metilvalerico, l'acido 2-etilbutirrico, l'acido 2-metilbutirrico, l'acido 2-metileptanoico, l'acido 4-metilnonanoico, l'acido 4-metilottanoico, l'acetato di isobutile, il butirrato di isobutile, l'esanoato di 3-metilbutile, il dodecanoato di 3-metilbutile, l'ottanoato di 3-metilbutile, il propionato di 3-metilbutile, il formiato di 3-metilbutile, il tributirrato di glicerile, l'isobutirrato di isobutile, l'isobutirrato di isopentile, l'isovalerato di isobutile, il 2-metilbutirrato di isopentile, l'isovalerato di 2-metilbutile e il butirrato di 2-metilbutile, nel seguito «le sostanze in questione», sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 17 ottobre 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tali sostanze sono aromatizzanti autorizzati negli alimenti, la cui efficacia è dimostrata in quanto le funzioni dell'additivo per mangimi sono simili a quelle descritte per l'impiego negli alimenti.

(5)

L'Autorità ha concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. Per tali sostanze andrebbero fissati tenori massimi raccomandati. Tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(7)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal (2012); 10(10): 2927.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b02001

2-metilpropan-1-olo

Composizione dell'additivo

2-metilpropan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metilpropan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C4H10O

Numero CAS: 78-83-1

FLAVIS 02.001

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-metilpropan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b02003

Isopentanolo

Composizione dell'additivo

Isopentanolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isopentanolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C5H12O

Numero CAS: 123-51-3

FLAVIS 02.003

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'isopentanolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b02026

3,7-dimetilottan-1-olo

Composizione dell'additivo

3,7-dimetilottan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

3,7-dimetilottan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 90 %

Formula chimica: C10H22O

Numero CAS: 106-21-8

FLAVIS 02.026

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del 3,7-dimetilottan-1-olo nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b02082

2-etilesan-1-olo

Composizione dell'additivo

2-etilesan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-etilesan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C8H18O

Numero CAS: 104-76-7

FLAVIS 02.082

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-etilesan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b05004

2-metilpropanale

Composizione dell'additivo

2-metilpropanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metilpropanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C4H8O

Numero CAS: 78-84-2

FLAVIS 05.004

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-metilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b05006

3-metilbutanale

Composizione dell'additivo

3-metilbutanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-metilbutanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C5H10O

Numero CAS: 590-86-3

FLAVIS 05.006

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3-metilbutanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b05049

2-metilbutirraldeide

Composizione dell'additivo

2-metilbutirraldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metilbutirraldeide

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C5H10O

Numero CAS: 96-17-3

FLAVIS 05.049

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della 2-metilbutirraldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08008

Acido 3-metilbutirrico

Composizione dell'additivo

Acido 3-metilbutirrico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido 3-metilbutirrico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C5H10O2

Numero CAS: 503-74-2

FLAVIS 08.008

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido 3-metilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b08031

Acido 2-metilvalerico

Composizione dell'additivo

Acido 2-metilvalerico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido 2-metilvalerico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H12O2

Numero CAS: 97-61-0

FLAVIS 08.031

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido 2-metilvalerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08045

Acido 2-etilbutirrico

Composizione dell'additivo

Acido 2-etilbutirrico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido 2-etilbutirrico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H12O2

Numero CAS: 88-09-5

FLAVIS 08.045

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido 2-etilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b08046

Acido 2-metilbutirrico

Composizione dell'additivo

Acido 2-metilbutirrico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido 2-metilbutirrico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C5H10O2

Numero CAS: 116-53-0

FLAVIS 08.046

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido 2-metilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b08047

Acido 2-metileptanoico

Composizione dell'additivo

Acido 2-metileptanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido 2-metileptanoico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C8H16O2

Numero CAS:1188-02-9

FLAVIS 08.047

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido 2-metileptanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b08062

Acido 4-metilnonanoico

Composizione dell'additivo

Acido 4-metilnonanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido 4-metilnonanoico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H20O2

Numero CAS: 45019-28-1

FLAVIS 08.062

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'acido 4-metilnonanoico nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b08063

Acido 4-metilottanoico

Composizione dell'additivo

Acido 4-metilottanoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido 4-metilottanoico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 54947-74-9

FLAVIS 08.063

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido 4-metilottanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09005

Acetato di isobutile

Composizione dell'additivo

Acetato di isobutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di isobutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C6H12O2

Numero CAS: 110-19-0

FLAVIS 09.005

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09043

Butirrato di isobutile

Composizione dell'additivo

Butirrato di isobutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di isobutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H16O2

Numero CAS: 539-90-2

FLAVIS 09.043

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirrato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09070

Esanoato di 3-metilbutile

Composizione dell'additivo

Esanoato di 3-metilbutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esanoato di 3-metilbutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H22O2

Numero CAS: 2198-61-0

FLAVIS 09.070

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'esanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09103

Dodecanoato di 3-metilbutile

Composizione dell'additivo

Dodecanoato di 3-metilbutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Dodecanoato di 3-metilbutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C17H34O2

Numero CAS: 6309-51-9

FLAVIS 09.103

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del dodecanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09120

Ottanoato di 3-metilbutile

Composizione dell'additivo

Ottanoato di 3-metilbutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottanoato di 3-metilbutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C13H26O2

Numero CAS: 2035-99-6

FLAVIS 09.120

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'ottanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09136

Propionato di 3-metilbutile

Composizione dell'additivo

Propionato di 3-metilbutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propionato di 3-metilbutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H16O2

Numero CAS: 105-68-0

FLAVIS 09.136

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del propionato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09162

Formiato di 3-metilbutile

Composizione dell'additivo

Formiato di 3-metilbutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formiato di 3-metilbutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 92 %

Formula chimica: C6H12O2

Numero CAS: 110-45-2

FLAVIS 09.162

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del formiato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09211

Tributirrato di glicerile

Composizione dell'additivo

Tributirrato di glicerile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Tributirrato di glicerile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C15H26O6

Numero CAS: 60-01-5

FLAVIS 09.211

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del tributirrato di glicerile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09417

Isobutirrato di isobutile

Composizione dell'additivo

Isobutirrato di isobutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isobutirrato di isobutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H16O2

Numero CAS: 97-85-8

FLAVIS 09.417

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'isobutirrato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b09419

Isobutirrato di isopentile

Composizione dell'additivo

Isobutirrato di isopentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isobutirrato di isopentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 2050-01-3

FLAVIS 09.419

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'isobutirrato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09472

Isovalerato di isobutile

Composizione dell'additivo

Isovalerato di isobutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isovalerato di isobutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 589-59-3

FLAVIS 09.472

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'isovalerato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09530

2-metilbutirrato di isopentile

Composizione dell'additivo

2-metilbutirrato di isopentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metilbutirrato di isopentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C10H20O2

Numero CAS: 27625-35-0

FLAVIS 09.530

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-metilbutirrato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09531

Isovalerato di 2-metilbutile

Composizione dell'additivo

Isovalerato di 2-metilbutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isovalerato di 2-metilbutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H20O2

Numero CAS: 2445-77-4

FLAVIS 09.531

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'isovalerato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027

2b09659

Butirrato di 2-metilbutile

Composizione dell'additivo

Butirrato di 2-metilbutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di 2-metilbutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 51115-64-1

FLAVIS 09.659

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirrato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

6.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/112


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/55 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 20 ottobre 2015 (3) che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile usate nell'acqua di abbeverata. Tuttavia, tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.

(6)

L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2–one e tetradecanoato di isopropile, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(11): 4268.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

2b02022

Ottan-2-olo

Composizione dell'additivo

Ottan-2-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottan-2-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

C8H18O

N. CAS: 123-96-6

N. Flavis: 02.022

Metodi d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza ottan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b02079

Isopropanolo

Composizione dell'additivo

Isopropanolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isopropanolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99,7 %

Formula chimica: C3H8O

N. CAS: 67-63-0

N. Flavis: 02.079

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza isopropanolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 25 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b02088

Pentan-2-olo

Composizione dell'additivo

Pentan-2-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Pentan-2-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97,9 %

Formula chimica: C5H12O

N. CAS: 6032-29-7

N. Flavis: 02.088

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza pentan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b02098

Ottan-3-olo

Composizione dell'additivo

Ottan-3-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottan-3-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C8H18O

N. CAS: 589-98-0

N. Flavis: 02.098

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza ottan-3-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b07002

Eptan-2-one

Composizione dell'additivo

Eptan-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

Eptan-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H14O

N. CAS: 110-43-0

N. Flavis: 07.002

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza eptan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suinetti: 4 mg/kg, per polli da ingrasso e galline ovaiole: 3 mg/kg, per gatti: 2 mg/kg e per altre specie e categorie: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

4 mg/kg per i suinetti;

3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole;

2 mg/kg per gatti;

5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

4 mg/kg per i suinetti;

3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole;

2 mg/kg per gatti;

5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b07054

Pentan-2-one

Composizione dell'additivo

Pentan-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

Pentan-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C5H10O

N. CAS: 107-87-9

N. Flavis: 07.054

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza pentan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suinetti: 4 mg/kg, per polli da ingrasso e galline ovaiole: 3 mg/kg, per gatti: 2 mg/kg e per altre specie e categorie: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

4 mg/kg per i suinetti;

3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole;

2 mg/kg per gatti;

5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

4 mg/kg per i suinetti;

3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole;

2 mg/kg per gatti;

5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b07099

6-metil- epta-3,5-dien-2-one

Composizione dell'additivo

6-metil- epta-3,5-dien-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-metil- epta-3,5-dien-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 %

Formula chimica: C8H12O

N. CAS: 1604-28-0

N. Flavis: 07.099

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione di 6-metil- epta-3,5-dien-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suini e pollame: 0,3 mg/kg, per altre specie e categorie: 0,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

0,3 mg/kg per suini e pollame;

0,5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

0,3 mg/kg per suini e pollame;

0,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b07113

Nonan- 3- one

Composizione dell'additivo

Nonan- 3- one

Caratterizzazione della sostanza attiva

Nonan- 3- one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95,9 %

Formula chimica: C9H18O

N. CAS: 925-78-0

N. Flavis: 07.113

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza nonan- 3- one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

suini e pollame 0,3 mg/kg, per i pesci: 0,05 mg/kg e per altre specie e categorie: 0,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

0,3 mg/kg per suini e pollame;

0,05 mg/kg per i pesci;

0,5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

0,3 mg/kg per suini e pollame;

0,05 mg/kg per i pesci;

0,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b07150

Decan-2-one

Composizione dell'additivo

Decan-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

Decan-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H20O

N. CAS: 693-54-9

N. Flavis: 07.150

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza decan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suini e pollame: 0,3 mg/kg e per altre specie e categorie: 0,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

0,3 mg/kg per suini e pollame;

0,5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

0,3 mg/kg per suini e pollame;

0,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09105

Tetradecanoato di isopropile

Composizione dell'additivo

Tetradecanoato di isopropile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Tetradecanoato di isopropile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C17H34O2

N. CAS: 110-27-0

N. Flavis: 09.105

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza tetradecanoato di isopropile negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/129


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/56 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'acido lattico, dell'acido 4-ossovalerico, dell'acido succinico, dell'acido fumarico, dell'acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell'undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell'ottano-1,5-lattone, dell'eptano-1,4-lattone e dell'esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L'acido lattico, l'acido 4-ossovalerico, l'acido succinico, l'acido fumarico, l'acetoacetato di etile, il lattato di etile, il lattato di butile, il 4-ossovalerato di etile, il succinato di dietile, il malonato di dietile, il butil-o-butirrillattato, il lattato di es-3-enile, il lattato di esile, il butirro-1,4-lattone, il decano-1,5-lattone, l'undecano-1,5-lattone, il pentano-1,4-lattone, il nonano-1,5-lattone, l'ottano-1,5-lattone, l'eptano-1,4-lattone e l'esano-1,4-lattone («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 17 ottobre 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di valutare l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.

(6)

L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono considerate potenzialmente pericolose per le vie respiratorie e gli occhi, nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(10):2928.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b08004

Acido lattico

Composizione dell'additivo

Acido lattico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido lattico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C3H6O3

Numero CAS: 598-82-3 e

50-21-5 per l'acido DL-lattico,

79-33-4 per l'acido L-lattico

N. Flavis: 08.004

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido lattico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b08023

Acido 4-ossovalerico

Composizione dell'additivo

Acido 4-ossovalerico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido 4-ossovalerico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C5H8O3

Numero CAS: 123-76-2

N. Flavis: 08.023

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido 4-ossovalerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b08024

Acido succinico

Composizione dell'additivo

Acido succinico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido succinico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C4H6O4

Numero CAS: 110-15-6

N. Flavis: 08.024

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido succinico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b08025

Acido fumarico

Composizione dell'additivo

Acido fumarico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido fumarico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99,5 %

Formula chimica: C4H4O4

Numero CAS: 110-17-8

N. Flavis: 08.025

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido fumarico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09402

Acetoacetato di etile

Composizione dell'additivo

Acetoacetato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetoacetato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97,5 %

Formula chimica: C6H10O3

Numero CAS: 141-97-9

N. Flavis: 09.402

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetoacetato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09433

Lattato di etile

Composizione dell'additivo

Lattato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lattato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C5H10O3

Numero CAS: 97-64-3

N. Flavis: 09.433

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del lattato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09434

Lattato di butile

Composizione dell'additivo

Lattato di butile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lattato di butile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H14O3

Numero CAS: 138-22-7

N. Flavis: 09.434

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del lattato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09435

4-Ossovalerato di etile

Composizione dell'additivo

4-Ossovalerato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-Ossovalerato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H12O3

Numero CAS: 539-88-8

N. Flavis: 09.435

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 4-ossovalerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09444

Succinato di dietile

Composizione dell'additivo

Succinato di dietile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Succinato di dietile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H14O4

Numero CAS: 123-25-1

N. Flavis: 09.444

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del succinato di dietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09490

Malonato di dietile

Composizione dell'additivo

Malonato di dietile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Malonato di dietile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C7H12O4

Numero CAS: 105-53-3

N. Flavis: 09.490

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del malonato di dietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09491

Butil-o-butirrillattato

Composizione dell'additivo

Butil-o-butirrillattato

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butil-o-butirrillattato

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C11H20O4

Numero CAS: 7492-70-8

N. Flavis: 09.491

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butil-o-butirrillattato nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09545

Lattato di es-3-enile

Composizione dell'additivo

Lattato di es-3-enile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lattato di es-3-enile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 %

Formula chimica: C9H16O3

Numero CAS: 61931-81-5

N. Flavis: 09.545

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del lattato di es-3-enile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09580

Lattato di esile

Composizione dell'additivo

Lattato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lattato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C9H18O3

Numero CAS: 20279-51-0

N. Flavis: 09.580

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del lattato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10006

Butirro-1,4-lattone

Composizione dell'additivo

Butirro-1,4-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirro-1,4-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C4H6O2

Numero CAS: 96-48-0

N. Flavis: 10.006

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirro-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10007

Decano-1,5-lattone

Composizione dell'additivo

Decano-1,5-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Decano-1,5-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H18O2

Numero CAS: 705-86-2

N. Flavis: 10.007

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del decano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10011

Undecano-1,5-lattone

Composizione dell'additivo

Undecano-1,5-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Undecano-1,5-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H20O2

Numero CAS: 710-04-3

N. Flavis: 10.011

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'undecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10013

Pentano-1,4-lattone

Composizione dell'additivo

Pentano-1,4-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Pentano-1,4-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C5H8O2

Numero CAS: 108-29-2

N. Flavis: 10.013

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del pentano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10014

Nonano-1,5-lattone

Composizione dell'additivo

Nonano-1,5-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Nonano-1,5-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H16O2

Numero CAS: 3301-94-8

N. Flavis: 10.014

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del nonano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10015

Ottano-1,5-lattone

Composizione dell'additivo

Ottano-1,5-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottano-1,5-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H14O2

Numero CAS: 698-76-0

N. Flavis: 10.015

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'ottano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10020

Eptano-1,4-lattone

Composizione dell'additivo

Eptano-1,4-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Eptano-1,4-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H12O2

Numero CAS: 105-21-5

N. Flavis: 10.020

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'eptano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10021

Esano-1,4-lattone

Composizione dell'additivo

Esano-1,4-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esano-1,4-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H10O2

Numero CAS: 695-06-7

N. Flavis: 10.021

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'esano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/153


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/57 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L'1,8-cineolo, la 3,4-diidrocumarina e il 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei suoi pareri del 6 marzo 2012 e del 13 novembre 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte per i mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può pertanto essere estesa ai mangimi. Poiché l'impiego dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nell'acqua da abbeveraggio è difficile da controllare se queste sostanze sono somministrate contemporaneamente al mangime, tale impiego dovrebbe essere escluso. Dette sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati con l'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere talune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta degli additivi. Qualora tali tenori venissero superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni.

(6)

L'Autorità ha concluso che l'1,8-cineolo, la 3,4-diidrocumarina e il 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano sono irritanti per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. L'Autorità ha inoltre concluso che la 3,4-diidrocumarina è sensibilizzante della pelle e nociva se ingerita. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(3):2622 e EFSA Journal 2012;10(11):2967.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti.

2b03001

1,8-cineolo

Composizione dell'additivo

1,8-cineolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

1,8-cineolo

Ottenuta per distillazione da Eucalyptus globulus

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H18O

Numero CAS: 470-82-6

N. Flavis: 03.001

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'1,8-cineolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

 

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b13009

3,4-diidrocumarina

Composizione dell'additivo

3,4-diidrocumarina

Caratterizzazione della sostanza attiva

3,4-diidrocumarina

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C9H8O2

Numero CAS: 119-84-6

N. Flavis: 13.009

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della 3,4-diidrocumarina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

 

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b13037

2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano

Composizione dell'additivo

2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C10H18O

Numero CAS: 16409-43-1

N. Flavis: 13.037

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suini e pollame: 0,5 mg/kg, e per altre specie e categorie: 0,3 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

0,5 mg/kg per suini e pollame;

0,3 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

0,5 mg/kg per suini e pollame;

0,3 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Per informazioni dettagliate sui metodi di analisi consultare il seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/159


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/58 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere 13 novembre 2012 (3) che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità ha concluso che in assenza di un margine di sicurezza la somministrazione simultanea delle sostanze nerolidolo e 2-(4-metilfenil)propan-2-olo nei mangimi e nell'acqua non dovrebbe essere consentita. Per quanto riguarda le sostanze alfaterpineolo, terpineolo e acetato di linalile, il rapporto esatto da osservare per aggiungerle a mangimi e acqua non è disponibile. Tuttavia tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.

(6)

L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi in mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate quali additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(11): 2966.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

2b02014

Alfaterpineolo

Composizione dell'additivo

Alfaterpineolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Alfaterpineolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 %

Formula chimica: C10H18O

N. CAS: 98-55-5

N. Flavis: 02,014

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza alfaterpineolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b02018

Nerolidolo

Composizione dell'additivo

Nerolidolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Nerolidolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C15H26O

N. CAS: 7212-44-4

N. Flavis: 02,018

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza nerolidolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b02042

2-(4-metilfenil)propan-2-olo

Composizione dell'additivo

2-(4-metilfenil)propan-2-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-(4-metilfenil)propan-2-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 90 %

Formula chimica: C10H14O

N. CAS 1197-01-9

N. Flavis: 02.042

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza 2-(4-metilfenil)propan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suini e pollame: 1 mg/kg e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b02230

terpineolo

Composizione dell'additivo

terpineolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

terpineolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 91 %

Formula chimica: C10H18O

N. CAS: 8000-41-7

N. Flavis: 02.230

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza terpineolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09013

acetato di linalile

Composizione dell'additivo

acetato di linalile

Caratterizzazione della sostanza attiva

acetato di linalile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C12H20O2

N. CAS: 115-95-7

N. Flavis: 09.013

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza acetato di linalile negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/167


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/59 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile («le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo indeterminato, a norma della direttiva 70/524/CEE, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 7 marzo 2012 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella negli alimenti. Essa ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. Dato che l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio è difficilmente controllabile quando sono somministrate contemporaneamente al mangime, tale impiego dovrebbe essere escluso. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Visto che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e visto il riesame effettuato dall'Autorità, si dovrebbero indicare i tenori raccomandati sulle etichette dell'additivo. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.

(6)

L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono considerate irritanti per gli occhi e le vie respiratorie, sensibilizzanti della pelle e nocive se ingerite. Si dovrebbero di conseguenza adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  The EFSA Journal (2012);10(3):2625.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b06006

1,1-dimetossi-2-feniletano

Composizione dell'additivo

1,1-dimetossi-2-feniletano

Caratterizzazione della sostanza attiva

1,1-dimetossi-2-feniletano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C10H14O2

Numero CAS: 101-48-4

N. Flavis: 06.006

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'1,1-dimetossi-2-feniletano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09083

Formiato di fenetile

Composizione dell'additivo

Formiato di fenetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formiato di fenetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 %

Formula chimica: C9H10O2

Numero CAS: 104-62-1

N. Flavis: 09.083

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del formiato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09262

Ottanoato di fenetile

Composizione dell'additivo

Ottanoato di fenetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottanoato di fenetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C16H24O2

Numero CAS: 5457-70-5

N. Flavis: 09.262

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'ottanoato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09427

Isobutirrato di fenetile

Composizione dell'additivo

Isobutirrato di fenetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isobutirrato di fenetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C12H16O2

Numero CAS: 103-48-0

N. Flavis: 09.427

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'isobutirrato di fenetile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09538

Etilbutirrato di fenetile

Composizione dell'additivo

Etilbutirrato di fenetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Etilbutirrato di fenetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C13H18O2

Numero CAS: 24817-51-4

N. Flavis: 09.538

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'etilbutirrato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09774

Benzoato di fenetile

Composizione dell'additivo

Benzoato di fenetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di fenetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C15H14O2

Numero CAS: 94-47-3

N. Flavis: 09.774

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del benzoato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:

per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per i suini e il pollame;

1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/177


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/60 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L'isoeugenolo è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'isoeugenolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione di pollame, ruminanti che producono latte destinato al consumo umano e pesci. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 14 dicembre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») (3) ha concluso che, alle condizioni di impiego nei mangimi proposte, l'isoeugenolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'isoeugenolo non dovrebbe essere autorizzato per le categorie di specie di mammiferi destinate alla produzione di latte destinato al consumo umano. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'isoeugenolo nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'isoeugenolo è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità ha concluso che l'uso simultaneo nei mangimi e nell'acqua di abbeverata dovrebbe essere evitato. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere alcune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta dell'additivo. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.

(6)

L'Autorità ha concluso che l'isoeugenolo è irritante per le vie respiratorie, la cute e gli occhi ed è inoltre un sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Si dovrebbero pertanto adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(1):2532.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b04004

Isoeugenolo

Composizione dell'additivo

Isoeugenolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isoeugenolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C10H12O2

Numero CAS: 97-54-1

N. Flavis: 04.004

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza isoeugenolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Suini

Ruminanti e cavalli, ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano

Animali da compagnia

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/181


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/61 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile destinati ai pesci e al pollame non saranno nuovamente autorizzati in quanto sono stati ritirati dal richiedente.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 15 novembre 2011 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può pertanto essere estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di valutare l'impiego del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile nell'acqua di abbeveraggio. Tuttavia tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, si dovrebbero indicare i tenori raccomandati sulle etichette degli additivi. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni.

(6)

L'Autorità ha concluso che il 4-allil-2,6-dimetossifenolo è irritante per gli occhi e per la pelle e che l'acetato di eugenile è irritante solo per la pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate quali additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  The EFSA Journal 2011;9(12):2440.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b04051

4-allil-2,6-dimetossifenolo

Composizione dell'additivo

4-allil-2,6-dimetossifenolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-allil-2,6-dimetossifenolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H14O3

Numero CAS: 6627-88-9

N. Flavis: 04.051

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame.

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09020

Acetato di eugenile

Composizione dell'additivo

Acetato di eugenile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di eugenile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C12H14O3

Numero CAS: 93-28-7

N. Flavis: 09.020

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'acetato di eugenile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame.

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/186


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/62 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell'alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell'isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La 3-(metiltio) propionaldeide, il 3-(metiltio) propionato di metile, l'alliltiolo, il solfuro di dimetile, il solfuro di dibutile, il disolfuro di diallile, il trisolfuro di diallile, il trisolfuro di dimetile, il disolfuro di dipropile, l'isotiocianato di allile, il disolfuro di dimetile, il 2-metilbenzen-1-tiolo, il butantioato di S-metile, il disolfuro di allile metile, il 3-(metiltio) propan-1-olo, il 3-(metiltio) esan-1-olo, l'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, il 2,4-ditiapentano, il 2-metil-2-(metilditio) propanale, il 2-metilpropan-1-tiolo, il metilsolfinilmetano, il propan-2-tiolo, il 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e il 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 17 aprile 2013 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Per quanto riguarda l'isotiocianato di allile l'Autorità ha dichiarato che, sebbene l'esposizione supplementare derivante da un livello di impiego basso di detta sostanza nei mangimi non aumenterebbe in maniera sostanziale l'esposizione dei consumatori, secondo le stime questa è già più elevata della dose giornaliera ammissibile. Per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo dovrebbero essere stabiliti tenori massimi per garantire rispettivamente la sicurezza dei consumatori e la protezione dell'ambiente. L'Autorità ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è stata in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione impiegate nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.

(6)

L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione devono essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(5):3208.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b12001

3-(Metiltio) propionaldeide

Composizione dell'additivo

3-(Metiltio) propionaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-(Metiltio) propionaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C4H8OS

Numero CAS: 3268-49-3

N. Flavis: 12.001

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della 3-(metiltio) propionaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12002

3-(Metiltio) propionato di metile

Composizione dell'additivo

3-(Metiltio) propionato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-(Metiltio) propionato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C5H10O2S

Numero CAS: 13532-18-8

N. Flavis: 12.002

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3-(metiltio) propionato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12004

Alliltiolo

Composizione dell'additivo

Alliltiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Alliltiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 75 % (min. 98 % alliltiolo + solfuro di allile + allile mercaptano)

Formula chimica: C3H6S

Numero CAS: 870-23-5

N. Flavis: 12.004

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'alliltiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12006

Solfuro di dimetile

Composizione dell'additivo

Solfuro di dimetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Solfuro di dimetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C2H6S

Numero CAS: 75-18-3

N. Flavis: 12.006

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del solfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12007

Solfuro di dibutile

Composizione dell'additivo

Solfuro di dibutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Solfuro di dibutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C8H18S

Numero CAS: 544-40-1

N. Flavis: 12.007

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del solfuro di dibutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12008

Disolfuro di diallile

Composizione dell'additivo

Disolfuro di diallile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Disolfuro di diallile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 80 % (min. 98 % disolfuro di diallile + solfuro di allile + allile mercaptano)

Formula chimica: C6H10S2

Numero CAS: 2179-57-9

N. Flavis: 12.008

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del disolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12009

Trisolfuro di diallile

Composizione dell'additivo

Trisolfuro di diallile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Trisolfuro di diallile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 65 % (min. 95 % di-, tri- e tetrasolfuri di allile)

Formula chimica: C6H10S3

Numero CAS: 2050-87-5

N. Flavis: 12.009

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del trisolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12013

Trisolfuro di dimetile

Composizione dell'additivo

Trisolfuro di dimetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Trisolfuro di dimetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C2H6S3

Numero CAS: 3658-80-8

N. Flavis: 12.013

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del trisolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12014

Disolfuro di dipropile

Composizione dell'additivo

Disolfuro di dipropile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Disolfuro di dipropile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H14S2

Numero CAS: 629-19-6

N. Flavis: 12.014

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del disolfuro di dipropile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12025

Isotiocianato di allile

Composizione dell'additivo

Isotiocianato di allile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isotiocianato di allile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C4H5NS

Numero CAS: 57-06-7

N. Flavis: 12.025

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'isotiocianato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

0,05

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12026

Disolfuro di dimetile

Composizione dell'additivo

Disolfuro di dimetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Disolfuro di dimetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C2H6S2

Numero CAS: 624-92-0

N. Flavis: 12.026

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del disolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12027

2-Metilbenzen-1-tiolo

Composizione dell'additivo

2-Metilbenzen-1-tiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Metilbenzen-1-tiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H8S

Numero CAS: 137-06-4

N. Flavis: 12.027

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-metilbenzen-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12032

Butantioato di S-metile

Composizione dell'additivo

Butantioato di S-metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butantioato di S-metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C5H10OS

Numero CAS: 2432-51-1

N. Flavis: 12.032

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butantioato di S-metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12037

Disolfuro di allile metile

Composizione dell'additivo

Disolfuro di allile metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Disolfuro di allile metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 90 %

Formula chimica: C4H8S2

Numero CAS: 2179-58-0

N. Flavis: 12.037

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del disolfuro di allile metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12062

3-(Metiltio) propan-1-olo

Composizione dell'additivo

3-(Metiltio) propan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-(Metiltio) propan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C4H10OS

Numero CAS: 505-10-2

N. Flavis: 12.062

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3-(metiltio) propan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12063

3-(Metiltio) esan-1-olo

Composizione dell'additivo

3-(Metiltio) esan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-(Metiltio) esan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C7H16OS

Numero CAS: 51755-66-9

N. Flavis: 12.063

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3-(metiltio) esan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12071

1-Propan-1-tiolo

Composizione dell'additivo

1-Propan-1-tiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

1-Propan-1-tiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C3H8S

Numero CAS: 107-03-9

N. Flavis: 12.071

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'1-propan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12088

Solfuro di diallile

Composizione dell'additivo

Solfuro di diallile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Solfuro di diallile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C6H10S

Numero CAS: 592-88-1

N. Flavis: 12.088

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del solfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12118

2,4-Ditiapentano

Composizione dell'additivo

2,4-Ditiapentano

Caratterizzazione della sostanza attiva

2,4-Ditiapentano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C3H8S2

Numero CAS: 1618-26-4

N. Flavis: 12.118

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2,4-ditiapentano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12168

2-Metil-2-(metilditio) propanale

Composizione dell'additivo

2-Metil-2-(metilditio) propanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Metil-2-(metilditio) propanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C5H10OS2

Numero CAS: 67952-60-7

N. Flavis: 12.168

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-metil-2-(metilditio) propanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12173

2-Metilpropan-1-tiolo

Composizione dell'additivo

2-Metilpropan-1-tiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Metilpropan-1-tiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C4H10S

Numero CAS: 513-44-0

N. Flavis: 12.173

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del 2-metilpropan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

0,04

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12175

Metilsolfinilmetano

Composizione dell'additivo

Metilsolfinilmetano

Caratterizzazione della sostanza attiva

Metilsolfinilmetano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C2H6OS

Numero CAS: 67-68-5

N. Flavis: 12.175

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del metilsolfinilmetano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12197

Propan-2-tiolo

Composizione dell'additivo

Propan-2-tiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propan-2-tiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C3H8S

Numero CAS: 75-33-2

N. Flavis: 12.197

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del propan-2-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b15025

3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano

Composizione dell'additivo

3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano

Caratterizzazione della sostanza attiva

3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 90 %

Componenti secondari: trisolfuro di dietile, dimetil benzil carbinolo, N,N-dimetil-tioacetammide, 4,6-dimetil1,2,3,5-tetracicloesano, 3-metil-1,2,4-tritiolano, 2-metil-4-propil 1,3-ossatiano

Formula chimica: C4H8S3

Numero CAS: 23654-92-4

N. Flavis: 15.025

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b16030

2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano

Composizione dell'additivo

2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H16OS

Numero CAS: 67715-80-4

N. Flavis: 16.030

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/214


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/63 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L'alcole benzilico, l'alcole 4-isopropilbenzilico, la benzaldeide, la veratraldeide, la 4-isopropilbenzaldeide, la salicilaldeide, la p-tolualdeide, la 2-metossibenzaldeide, l'acido benzoico, l'acido gallico, l'acetato di benzile, il butirrato di benzile, il formiato di benzile, il propionato di benzile, l'esanoato di benzile, l'isobutirrato di benzile, l'isovalerato di benzile, il salicilato di esile, il fenilacetato di benzile, il benzoato di metile, il benzoato di etile, il benzoato di isopentile, il salicilato di pentile e il benzoato di isobutile («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione della veratraldeide destinata al pollame e ai pesci e dell'acido gallico destinato ai pesci non sarà rinnovata in quanto tali sostanze sono state ritirate dal richiedente.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 13 giugno 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'acido benzoico, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.

(6)

L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati, le sostanze in questione dovrebbero essere considerate potenzialmente pericolose per le vie respiratorie, la cute e gli occhi, nonché sensibilizzanti della pelle e nocive se ingerite. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(7):2785.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b02010

Alcole benzilico

Composizione dell'additivo

Alcole benzilico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Alcole benzilico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H8O

Numero CAS: 100-51-6

N. Flavis: 02.010

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'alcole benzilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b02039

Alcole 4-isopropilbenzilico

Composizione dell'additivo

Alcole 4-isopropilbenzilico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Alcole 4-isopropilbenzilico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C10H14O

Numero CAS: 536-60-7

N. Flavis: 02.039

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'alcole 4-isopropilbenzilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05013

Benzaldeide

Composizione dell'additivo

Benzaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H6O

Numero CAS: 100-52-7

N. Flavis: 05.013

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della benzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05017

Veratraldeide

Composizione dell'additivo

Veratraldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

Veratraldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C9H10O3

Numero CAS: 120-14-9

N. Flavis: 05.017

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione della veratraldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali esclusi pollame e pesci

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05022

4-Isopropilbenzaldeide

Composizione dell'additivo

4-Isopropilbenzaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-Isopropilbenzaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C10H12O

Numero CAS: 122-03-2

N. Flavis: 05.022

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della 4-isopropilbenzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

 

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05055

Salicilaldeide

Composizione dell'additivo

Salicilaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

Salicilaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H6O2

Numero CAS: 90-02-8

N. Flavis: 05.055

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione della salicilaldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05029

p-Tolualdeide

Composizione dell'additivo

p-Tolualdeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

p-Tolualdeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C8H8O

Numero CAS: 104-87-0

N. Flavis: 05.029

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della p-tolualdeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:

5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b05129

2-Metossibenzaldeide

Composizione dell'additivo

2-Metossibenzaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Metossibenzaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C8H8O2

Numero CAS: 135-02-4

N. Flavis: 05.129

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione della 2-metossibenzaldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b08021

Acido benzoico

Composizione dell'additivo

Acido benzoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C7H6O2

Numero CAS: 65-85-0

N. Flavis: 08.021

Livello massimo di impurità:

acido ftalico: ≤ 100 mg/kg;

bifenile: ≤ 100 mg/kg.

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

125

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele nelle imprese del settore dei mangimi sono stabilite procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei pericoli da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Laddove l'esposizione cutanea, inalatoria od oculare non possa essere ridotta a un livello accettabile attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando appositi dispositivi di protezione individuale.

6 febbraio 2027

2b08080

Acido gallico

Composizione dell'additivo

Acido gallico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido gallico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H6O5

Numero CAS: 149-91-7

N. Flavis: 08.080

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'acido gallico nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali esclusi i pesci

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09014

Acetato di benzile

Composizione dell'additivo

Acetato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H10O2

Numero CAS: 140-11-4

N. Flavis: 09.014

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09051

Butirrato di benzile

Composizione dell'additivo

Butirrato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H14O2

Numero CAS: 103-37-7

N. Flavis: 09.051

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirrato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09077

Formiato di benzile

Composizione dell'additivo

Formiato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formiato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C8H8O2

Numero CAS: 104-57-4

N. Flavis: 09.077

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del formiato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09132

Propionato di benzile

Composizione dell'additivo

Propionato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propionato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H12O2

Numero CAS: 122-63-4

N. Flavis: 09.132

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del propionato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09316

 

Esanoato di benzile

Composizione dell'additivo

Esanoato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esanoato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C13H18O2

Numero CAS: 6938-45-0

N. Flavis: 09.316

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'esanoato di benzile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:

per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09426

Isobutirrato di benzile

Composizione dell'additivo

Isobutirrato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isobutirrato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C11H14O2

Numero CAS: 103-28-6

N. Flavis: 09.426

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'isobutirrato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09458

Isovalerato di benzile

Composizione dell'additivo

Isovalerato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isovalerato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C12H16O2

Numero CAS: 103-38-8

N. Flavis: 09.458

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'isovalerato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09581

Salicilato di esile

Composizione dell'additivo

Salicilato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Salicilato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C13H18O3

Numero CAS: 6259-76-3

N. Flavis: 09.581

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del salicilato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09705

Fenilacetato di benzile

Composizione dell'additivo

Fenilacetato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Fenilacetato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C15H14O2

Numero CAS: 102-16-9

N. Flavis: 09.705

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del fenilacetato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09725

Benzoato di metile

Composizione dell'additivo

Benzoato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H8O2

Numero CAS: 93-58-3

N. Flavis: 09.725

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del benzoato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09726

Benzoato di etile

Composizione dell'additivo

Benzoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H10O2

Numero CAS: 93-89-0

N. Flavis: 09.726

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del benzoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

 

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09755

Benzoato di isopentile

Composizione dell'additivo

Benzoato di isopentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di isopentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C12H16O2

Numero CAS: 94-46-2

N. Flavis: 09.755

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del benzoato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09762

Salicilato di pentile

Composizione dell'additivo

Salicilato di pentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Salicilato di pentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica C12H16O3

Numero CAS: 2050-08-0

N. Flavis: 09.762

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del salicilato di pentile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09757

Benzoato di isobutile

Composizione dell'additivo

Benzoato di isobutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di isobutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H14O2

Numero CAS: 120-50-3

N. Flavis: 09.757

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del benzoato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/242


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/64 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L'acido glicirrizico, ammoniato è stato autorizzato per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere dell'11 dicembre 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, l'acido glicirrizico, ammoniato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'acido glicirrizico, ammoniato nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'acido glicirrizico, ammoniato è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza dell'acido glicirrizico, ammoniato utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. Tale sostanza può tuttavia essere usata in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.

(6)

L'Autorità ha concluso che in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori l'acido glicirrizico, ammoniato dovrebbe essere considerato irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzante della pelle. Si dovrebbero di conseguenza adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione dell'acido glicirrizico, ammoniato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  The EFSA Journal 2015;13(1):3971.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b16060

Acido glicirrizico, ammoniato

Composizione dell'additivo

Acido glicirrizico, ammoniato

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido glicirrizico, ammoniato

Prodotto mediante estrazione da specie del genere Glycyrrhiza

Purezza: min. 98-100 % (sulla sostanza secca)

Formula chimica: C42H65O16

N. CAS: 53956-04-0

N. Flavis: 16.060

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'acido glicirrizico, ammoniato nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:

Farmacopea europea 6.0, metodo 01/2008:1772.

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

0,3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole;

1 mg/kg per altre specie e categorie.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

0,3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole;

1 mg/kg per altre specie e categorie.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/246


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/65 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)- ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene sono state autorizzate a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha domandato che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 10 marzo 2015 e del 1o dicembre 2015 (3) che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze 1-isopropil- 4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze pin-2(3)-ene, pin-2(10)-ene, delta-3-carene, beta-cariofillene e canfene usate nell'acqua di abbeverata. L'Autorità ha concluso che in assenza di un margine di sicurezza la somministrazione simultanea delle sostanze d-limonene, 1-isopropil-4-metilbenzene e 1-isopropenil-4-metilbenzene nei mangimi e nell'acqua non dovrebbe essere consentita. Tuttavia, tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.

(6)

L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi in mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(3):4053 e EFSA Journal 2016; 14(1):4339.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b01002

1-isopropil-4-metibenzene

Composizione dell'additivo

1-isopropil-4-metibenzene

Caratterizzazione della sostanza attiva

1-isopropil-4-metibenzene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

C10H14

N. CAS: 99 87-6

N. Flavis: 01.002

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza 1-isopropil-4-metibenzene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

Per i gatti: 14 mg/kg e per altre specie e categorie: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

14 mg/kg per gatti;

25 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

14 mg/kg per gatti;

25 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b01003

Pin-2(10)-ene

Composizione dell'additivo

Pin-2(10)-ene

Caratterizzazione della sostanza attiva

Pin-2(10)-ene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C10H16

N. CAS: 127-91-3

N. Flavis: 01.003

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza pin-2(10)-ene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b01004

Pin-2(3)-ene

Composizione dell'additivo

Pin-2(3)-ene

Caratterizzazione della sostanza attiva

Pin-2(3)-ene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C10H16

N. CAS: 80-56-8

N. Flavis: 01.004

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza pin-2(3)-ene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b01007

Beta-cariofillene

Composizione dell'additivo

Beta-cariofillene

Caratterizzazione della sostanza attiva

Beta-cariofillene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 80 %

Formula chimica: C15H24

N. CAS: 87-44-5

N. Flavis: 01.007

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza beta-cariofillene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b01009

Canfene

Composizione dell'additivo

Canfene

Caratterizzazione della sostanza attiva

Canfene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 80 %

Formula chimica: C10H16

N. CAS: 79-92-5

N. Flavis: 01.009

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza canfene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b01010

1-isopropenil-4-metilbenzene

Composizione dell'additivo

1-isopropenil-4-metilbenzene

Caratterizzazione della sostanza attiva

1-isopropenil-4-metilbenzene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C10H12

N. CAS: 1195-32-0

N. Flavis: 01.010

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza 1-isopropenil-4-metibenzene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:

1 mg/kg per suini e pollame;

1,5 mg/kg per altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b01029

Delta-3-carene

Composizione dell'additivo

Delta-3-carene

Caratterizzazione della sostanza attiva

Delta-3-carene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 92 %

Formula chimica: C10H16

N. CAS: 13466-78-9

N. Flavis: 01.029

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza delta-3-carene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b01045

D-limonene

Composizione dell'additivo

D-limonene

Caratterizzazione della sostanza attiva

D-limonene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 %

Formula chimica: C10H16

N. CAS: 5989-27-5

N. Flavis: 01.045

Metodo d'analisi  (1)

Per la determinazione della sostanza d-limonene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali, tranne i ratti maschi

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 25 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/259


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/66 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L'acido tannico è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere dell'11 settembre 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, la sostanza in questione non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'acido tannico nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'acido tannico è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi.

(5)

Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere talune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto del riesame effettuato dall'Autorità, si dovrebbe indicare il tenore raccomandato sull'etichetta dell'additivo. Qualora tale tenore venga superato, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno dare alcune informazioni particolari.

(6)

L'Autorità ha concluso che in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori l'acido tannico dovrebbe essere considerato potenzialmente pericoloso per le vie respiratorie, la pelle, gli occhi e le membrane mucose. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state rispettate. L'utilizzo dell'acido tannico dovrebbe pertanto essere autorizzato nei modi specificati dall'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'acido tannico, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  The EFSA Journal 2014;12(10):3828.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

2b16080

Acido tannico

Composizione dell'additivo

Acido tannico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido tannico

Prodotto mediante estrazione da piante diverse.

Purezza: min. 93 % sulla sostanza secca

Formula chimica: C76H52O46

Numero CAS: 72401-53-7

N. Flavis: 16.080

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido tannico nell'additivo per mangimi:

test qualitativi colorimetrici o di precipitazione (Ph. Eur. 6a edizione, monografia 1477) e metodo gravimetrico quantitativo (FAO JECFA, monografia acido tannico).

Per l'identificazione dell'acido tannico (come acido gallico) nella premiscela di aromi:

cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa utilizzando un rivelatore UV (RP-HPLC-UV).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 15 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 15 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports