ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 12

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
17 gennaio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

 

Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

3

 

*

Decisione (Euratom) 2017/76 del Consiglio, del 21 novembre 2016, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

22

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/77 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione, del 15 luglio 2016, che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi ( 1 )

26

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili ( 1 )

44

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/80 della Commissione, del 16 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

86

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/81 della Commissione, del 16 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

88

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/82 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

90

 

*

Decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

92

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2017/84 della Commissione, del 16 gennaio 2017, sul monitoraggio degli idrocarburi di oli minerali nei prodotti alimentari e nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ( 1 )

95

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/1


DECISIONE (UE) 2017/75 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (1) («ASA»), è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2015.

(2)

La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione il 1o luglio 2013.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, l'adesione della Croazia all'ASA dovrebbe essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'ASA da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.

(4)

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

(5)

Tali negoziati si sono conclusi con successo e il 18 luglio 2016 è stato siglato il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).

(6)

Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(7)

La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni che rientrano nella competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(8)

È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. PLAVČAN


(1)  GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

(2)  La data a partire dalla quale il protocollo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/3


PROTOCOLLO

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in seguito denominati «Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in seguito denominata «Unione europea»,

da una parte, e

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

dall'altra,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia (in seguito denominata «Croazia») all'Unione europea il 1o luglio 2013,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo interinale tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è rimasto in vigore dal 1o luglio 2008 al 31 maggio 2015.

(2)

Il trattato relativo all'adesione della Croazia all'Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione») è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

(3)

La Croazia ha aderito all'Unione europea il 1o luglio 2013.

(4)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (in seguito denominato «ASA»), è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2015.

(5)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA è approvata mediante la conclusione di un protocollodell'ASA.

(6)

Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina di cui a tale accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Croazia è parte dell'ASA, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008, e adotta e prende atto, rispettivamente, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'ASA, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

SEZIONE II

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2

Prodotti agricoli stricto sensu

1.   All'articolo 27, paragrafo 3, dell'ASA, è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, il contingente tariffario annuale di cui al primo comma è di 13 210 tonnellate (peso netto).».

2.   All'articolo 27 dell'ASA, è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   In aggiunta al paragrafo 4, a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione, elencati nell'allegato III (f), entro il limite del contingente tariffario indicato per i prodotti in questione.».

3.   L'allegato I del presente protocollo è inserito come allegato III (f) dell'ASA.

Articolo 3

Pesce e prodotti della pesca

1.   All'articolo 28 dell'ASA, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, l'Unione abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV (a). I prodotti elencati nell'allegato IV (a) sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.».

2.   All'articolo 28 dell'ASA, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina apre un contingente esente da dazio per le importazioni di carpe vive di cui al codice NC 0301 93 00 entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 75 tonnellate. Alle importazioni che non rientrano nei limiti del contingente si applicano i dazi fissati nell'allegato V dell'ASA.».

3.   L'allegato II del presente protocollo è inserito come allegato IV (a) dell'ASA.

Articolo 4

Prodotti agricoli trasformati

L'allegato III del presente protocollo è aggiunto come allegato III del protocollo 1 dell'ASA.

Articolo 5

Accordo sui vini

A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, l'allegato I del protocollo 7 dell'ASA di cui all'articolo 27, paragrafo 5, dell'ASA è modificato conformemente all'allegato IV del presente protocollo.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 6

Costituiscono parte integrante dell'ASA il presente protocollo e i relativi allegati.

Articolo 7

1.   Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea e i suoi Stati membri e dalla Bosnia-Erzegovina secondo le rispettive procedure.

2.   Le Parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 8

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2.   Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio. La data dell'applicazione provvisoria è il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma.

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на петнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el quince de diciembre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne patnáctého prosince dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende december to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Dezember zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fifteenth day of December in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quinze décembre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog prosinca godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada piecpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gruodžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év december havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vijftien december tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em quinze de dezembro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece decembrie două mii șaisprezece.

V Bruseli pätnásteho decembra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne petnajstega decembra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den femtonde december år tjugohundrasexton.

Sačinjeno u Briselu, dana petnaestog decembra dvije hiljade šesnaeste godine.

Састављено у Бриселу, дана петнаестог децембра двије хиљаде шеснаесте године.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Za Europsku uniju

За Европску унију

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Za države članice

За државе чланице

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

За Европску заједницу за атомску енергију

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie et Herzégovine

Za Bosnu i Hercegovinu

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā –

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herțegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Image


ALLEGATO I

«ALLEGATO III (f)

Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari dell'Unione europea

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4 bis)

1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio è abolito per i prodotti seguenti entro i limiti del contingente tariffario indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti tariffari (in tonnellate)

0102

Animali vivi della specie bovina

 

 

Bovini

 

0102 29

– –

altri:

 

 

– – –

altri:

 

 

– – – –

di peso superiore a 300 kg

 

 

– – – – –

Vacche:

 

0102 29 61

– – – – – –

destinate alla macellazione

1 935

 

– – – – –

altri:

 

0102 29 91

– – – – – –

destinati alla macellazione

190

0103

Animali vivi della specie suina:

 

 

altri:

 

0103 92

– –

di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

 

– – –

delle specie domestiche:

 

0103 92 11

– – – –

Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

575

0103 92 19

– – – –

altri

1 755

0103 92 90

– – –

altri

195

0105

Pollame vivo, vale a dire galli galline della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone:

 

 

altri:

 

0105 94 00

– –

Galli e galline della specie Gallus domesticus

1 455

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

 

 

di galli e di galline della specie Gallus domesticus:

 

0207 12

– –

interi, congelati:

 

0207 12 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

80

0207 13

– –

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

 

 

– – –

Pezzi:

 

0207 13 10

– – – –

disossati:

90

 

– – – –

non disossati:

 

0207 13 30

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

55

0207 13 60

– – – – –

Cosce e loro pezzi

320

 

– – –

Frattaglie:

 

0207 13 99

– – – –

altri

25

0207 14

– –

Pezzi e frattaglie, congelati

 

 

– – –

Pezzi:

 

 

– – – –

non disossati:

 

0207 14 20

– – – – –

Metà o quarti

30

0207 14 60

– – – – –

Cosce e loro pezzi

130

 

– – –

Frattaglie:

 

0207 14 99

– – – –

altri

50

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

0401 40

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %

 

0401 40 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

80

0401 50

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %:

 

 

– –

inferiore o uguale a 21 %:

 

0401 50 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

30

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

 

0402 21

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

0402 21 18

– – – –

altri

25

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403 90

altri:

 

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –

altri

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

0403 90 51

– – – – –

inferiore o uguale a 3 %

500

0403 90 53

– – – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

290

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 10

Burro:

 

 

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

 

 

– – –

Burro naturale:

 

0405 10 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

160

0405 10 19

– – – –

altro

200

0406

Formaggi e latticini:

 

0406 10

Formaggio fresco (non stagionato), compreso il formaggio di siero di latte e i latticini

 

 

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

 

0406 10 30

– – –

Mozzarella, anche in un liquido

355

0406 10 50

– – –

altri

0406 10 80

– –

altri

165

0409 00 00

Miele naturale

165

0701

Patate, fresche o refrigerate:

 

0701 90

altre:

 

 

– –

altre

 

0701 90 50

– – –

di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

50

0701 90 90

– – –

altre

1 265

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

 

0704 90

altri:

 

0704 90 10

– –

Cavoli bianchi e cavoli rossi

280

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:

 

0706 10 00

Carote e navoni

50

0806

Uve, fresche o secche:

 

0806 10

fresche:

 

0806 10 10

– –

da tavola

45

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

 

 

Ciliegie:

 

0809 21 00

– –

Ciliegie acide (Prunus cerasus)

410

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

0811 90

altre:

 

 

– –

altre

 

 

– – –

Ciliegie:

 

0811 90 75

– – – –

Ciliegie acide (Prunus cerasus)

70

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

altri:

 

1601 00 91

– –

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

285

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate

75

1602 20

di fegato di qualsiasi animale:

 

1602 20 90

– –

altre

140

 

di volatili della voce 0105

 

1602 31

– –

di tacchino:

 

 

– – –

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

 

1602 31 19

– – – –

altre

40

1602 32

– –

di galli e di galline:

 

 

della specie suina:

 

 

– – –

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

 

1602 32 11

– – – –

non cotte

130

1602 32 19

– – – –

altre

30

1602 32 30

– – –

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

170

1602 32 90

– – –

altre

230

1602 41

– –

Prosciutti e loro pezzi:

 

1602 41 10

– – –

della specie suina domestica:

360

1602 49

– –

altre, compresi i miscugli:

 

 

– – –

della specie suina domestica:

 

 

– – – –

contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine:

 

1602 49 15

– – – – –

altri miscugli contenenti prosciutti (zampe), spalle, lombate o collari, e loro pezzi

150

1602 49 30

– – – –

contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine

445

1602 49 50

– – – –

contenenti, in peso, meno di 40 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine

60

1602 50

della specie bovina:

 

 

– –

altre

 

1602 50 31

– – –

Manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi

70

1602 50 95

– – –

altre

295

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

 

 

altri:

 

1701 91 00

– –

con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

55

1701 99

– –

altri

 

1701 99 10

– – –

Zuccheri bianchi

3 470

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini

265

2001 90

altri:

 

2001 90 70

– –

Peperoni dolci

70

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

altri ortaggi e miscugli di ortaggi:

 

2005 99

– –

altri

 

2005 99 50

– – –

miscugli di ortaggi

245

2005 99 60

– – –

Crauti

40

2.

Le importazioni in Bosnia-Erzegovina dei seguenti prodotti sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti tariffari (in tonnellate)

All'1.1.2017

All'1.1.2018

All'1.1.2019

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

0401 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

 

 

 

 

– –

inferiore o uguale a 3 %:

 

 

 

0401 20 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

5 432

9 506

13 580

 

– –

superiore a 3 %:

 

 

 

0401 20 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

720

1 440

1 440

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

0403 10

Yogurt:

 

 

 

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

0403 10 11

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

1 515

3 030

3 030

0403 10 13

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

1 520

3 040

3 040

0403 90

altri:

 

 

 

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

– – –

altri

 

 

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

0403 90 59

– – – – –

superiore a 6 %

1 762,5

3 525

3 525

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

 

 

altri:

 

 

 

1601 00 99

– –

altri

1 692,5

3 385

3 385 »


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV (a)

Dazi applicabili all'importazione nell'Unione europea di merci originarie della Bosnia-Erzegovina

(di cui all'articolo 28, paragrafo 1 bis)

1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

Codici NC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario (in tonnellate)

Aliquota del dazio all'interno del contingente

Aliquota del dazio al di fuori del contingente

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex 0304 52 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

500

0 %

70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 52 00

ex 0305 69 80

Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

140

0 %

70 % del dazio NPF

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

30

0 %

30 % del dazio NPF

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

30

0 %

30 % del dazio NPF

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

50

6 %

100 %

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

70

12,5 %

100 %

2.

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, è ridotta al 70 % dell'aliquota del dazio NPF.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1

Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli trasformati originari dell'Unione europea

(di cui all'articolo 25 dell'ASA)

A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio all'importazione è abolito entro i limiti del contingente tariffario indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti tariffari (in tonnellate)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403 10

Yogurt:

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

480

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

130

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

25

0403 90

altri:

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

530

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

55

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido e di fecola e prodotti simili:

 

 

Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:

 

1905 31

– –

Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

 

 

– – –

interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

1905 31 19

– – – –

altri

365

 

– – –

altri:

 

 

– – – –

altri:

 

1905 31 99

– – – – –

altri

600

1905 32

– –

Cialde e cialdine:

 

 

– – –

altre:

 

 

– – – –

interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

1905 32 19

– – – – –

altre

300

1905 90

altri:

 

 

– –

altri

 

1905 90 45

– – –

Biscotti

35

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce

 

 

– –

presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

2208 20 29

– – –

altri

 

ex 2208 20 29

– – – –

Brandy d'uva e brandy di vinacce

85

ex 2208 20 29

– – – –

altri

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

2402 20

Sigarette contenenti tabacco:

 

2402 20 90

– –

altre

3 200 »


ALLEGATO IV

«MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 7

1.

La tabella di cui al punto 1 dell'allegato 1 del protocollo 7 sulle importazioni di vini nell'Unione europea è sostituita dalla tabella seguente:

Codice NC

Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 7)

Dazio applicabile

Quantitativi

(hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

Esenzione

25 500

 (1)

ex 2204 21

Vini di uve fresche

ex 2204 22

ex 2204 29

Vini di uve fresche

Esenzione

15 100

 (1)

2.

La tabella di cui al punto 3 dell'allegato 1 del protocollo 7 sulle importazioni di vini in Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla tabella seguente:

Codice della tariffa doganale della Bosnia-Erzegovina

Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo n. 7)

Dazio applicabile

Quantitativi all'1.1.2017

(hl)

Quantitativi all'1.1.2018

(hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

Esenzione

13 765

19 530

 (2)

ex 2204 21

Vini di uve fresche


(1)  Su richiesta di una delle parti possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti mediante il trasferimento di quantitativi dal contingente delle voci ex 2204 22 e ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

(2)  Per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.»


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/22


DECISIONE (Euratom) 2017/76 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2016

che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («ASA»), è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2015 (1).

(2)

La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione il 1o luglio 2013.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, l'adesione della Croazia all'ASA dovrebbe essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'ASA da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.

(4)

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina al fine di concludere un protocollo dell'ASA.

(5)

Tali negoziati si sono conclusi con successo e il 18 luglio 2016 è stato siglato il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).

(6)

Il protocollo riguarda questioni che rientrano nella competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(7)

È opportuno approvare la conclusione del protocollo da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le questioni che rientrano nella competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(8)

La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di procedure distinte per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. PLAVČAN


(1)  GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

(2)  Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.


REGOLAMENTI

17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/77 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2017

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

In conformità della decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio (2), varie entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(3)

A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-182/13 (3), T-433/13 (4), T-158/13 (5), T-5/13 (6) e T-45/14 (7), Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH e Naser Bateni non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(4)

A seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C — 200/13P (8), la Bank Saderat Iran non è inclusa nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. Di conseguenza, e per certezza giuridica, la voce relativa alla Bank Saderat PLC (Londra) riportata in tale allegato dovrebbe essere soppressa.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  Decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (cfr. pagina 92 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014, Moallem Insurance Co./Consiglio dell'Unione europea, T-182/13, ECLI:EU:T:2014:624.

(4)  Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2015, Petropars Iran Co.e altri/Consiglio dell'Unione europea, T-433/13, ECLI:EU:T:2015:255.

(5)  Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015, Iranian Aluminium Co. (Iralco)/Consiglio dell'Unione europea, T-158/13, ECLI:EU:T:2015:634.

(6)  Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015, Iran Liquefied Natural Gas Co./Consiglio dell'Unione europea, T-5/13, ECLI:EU:T:2015:644.

(7)  Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015, Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH e Naser Bateni/Consiglio dell'Unione europea, T-45/14, ECLI:EU:T:2015:650.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 aprile 2016, Consiglio dell'Unione europea/Bank Saderat Iran, C-200/13 P, ECLI:EU:C:2016:284.


ALLEGATO

Le voci relative alle entità di seguito elencate sono rimosse dall'elenco di cui all'allegato IX, parte I.B del regolamento (UE) n. 267/2012:

I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

B.   Entità

«7.

(a) Bank Saderat PLC (Londra)

48.

Neka Novin (alias Niksa Nirou)

65.

West Sun Trade GmbH

159.

Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC)».


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/78 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2016

che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 13, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/758 stabilisce come obbligo generale che i nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 devono essere muniti, a partire dal 31 marzo 2018, di sistemi eCall di bordo basati sul 112.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione (2) fissa i requisiti tecnici specifici e le procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 nonché per l'omologazione delle entità tecniche indipendenti (Separate Technical Units — STU) eCall di bordo basate sul 112 e dei componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112.

(3)

Con la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) viene istituito il quadro generale per l'omologazione CE dei veicoli a motore e vengono definiti i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti ai vari stadi della procedura di omologazione. D'altra parte, è necessario stabilire le disposizioni amministrative specifiche per l'omologazione CE dei veicoli a motore muniti di sistemi eCall di bordo basati sul 112 nonché delle STU e dei componenti di bordo basati sul 112.

(4)

Per garantire che le procedure di prova per l'omologazione CE siano applicate in modo uniforme e per semplificare la domanda di omologazione, è anche opportuno definire una serie standardizzata di schede informative, di modelli per i certificati di omologazione CE e di modelli per il marchio di omologazione CE.

(5)

I fabbricanti devono far sì che i sistemi eCall di bordo basati sul 112 non siano tracciabili né possano essere sottoposti a sorveglianza costante. A tal fine, occorre far sì che i sistemi eCall di bordo basati sul 112, in normali condizioni di funzionamento, non costituiscano un mezzo di comunicazione e che, al di fuori di tali sistemi, nessun ente possa disporre dei dati della loro memoria interna prima dell'attivazione del sistema eCall. I fabbricanti dovrebbero inoltre adottare opportune misure di salvaguardia per proteggere la sicurezza dei dati contenuti nella memoria interna del sistema da accessi non autorizzati o da usi impropri.

(6)

Il trattamento dei dati mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 dev'essere adeguato, pertinente e proporzionato alle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati.

(7)

È opportuno che ai consumatori siano fornite informazioni complete e affidabili sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112, in particolare sul modo in cui i dati sono trattati da tale sistema e sulla protezione dei dati. Occorre anche informare i consumatori sulle caratteristiche e le possibilità offerte da servizi privati d'emergenza o da altri servizi a valore aggiunto, di cui sia munito il veicolo a motore.

(8)

Per disporre di un approccio coerente alle informazioni da dare ai consumatori sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112, occorre definire un modello di informazione degli utenti che contenga almeno le informazioni che devono essere fornite insieme alla documentazione tecnica del veicolo.

(9)

Ai fabbricanti di veicoli dovrebbe essere accordato un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici dell'omologazione dei sistemi eCall di bordo basati sul 112. Anche gli Stati membri dovrebbero disporre del tempo sufficiente per creare sul proprio territorio l'infrastruttura del centro di raccolta delle chiamate di emergenza (Public Safety Answering Point — PSAP), necessaria alla corretta ricezione e gestione delle eCall. È perciò opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data a partire dalla quale, in conformità al regolamento (UE) 2015/758, diviene obbligatoria l'installazione di sistemi eCall di bordo basati sul 112.

(10)

Sulle misure di cui al presente regolamento è stato consultato il Garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione di nuovi tipi di veicoli riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112, nonché per l'omologazione delle entità tecniche indipendenti eCall di bordo basate sul 112 e dei componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112 progettati e costruiti per tali veicoli.

Esso stabilisce inoltre condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/758 per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti dei sistemi eCall di bordo basati sul 112.

Articolo 2

Omologazione CE dei veicoli riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 di cui sono muniti

1.   È il fabbricante che presenta all'autorità di omologazione, quale definita all'articolo 3, paragrafo 29, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un veicolo riguardo al sistema eCall di bordo basato sul 112.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è redatta in base al modello di cui all'allegato I, parte 1.

3.   Se i requisiti tecnici di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/79 sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE ed emette un certificato di omologazione CE numerato secondo il sistema di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Il certificato di omologazione CE è redatto in base al modello di cui all'allegato I, parte 2.

5.   Nel manuale di istruzioni, il fabbricante deve fornire informazioni sul trattamento dei dati effettuato con il sistema eCall di bordo basato sul 112, attenendosi al modello di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.

Articolo 3

Omologazione CE delle entità tecniche indipendenti (STU) eCall di bordo basate sul 112 o dei componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112

1.   È il fabbricante che presenta all'autorità di omologazione, quale definita all'articolo 3, paragrafo 29, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un tipo di STU eCall di bordo basata sul 112 o di un tipo di componente del sistema eCall di bordo basato sul 112.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è redatta in base al modello di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento.

3.   Se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui, rispettivamente, all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/79, per quanto riguarda i componenti, e all'articolo 7 del medesimo per quanto riguarda le STU, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE ed emette un certificato di omologazione CE avente un numero di omologazione assegnato secondo il sistema di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di STU o di componente.

4.   Il certificato di omologazione CE è redatto in base al modello di cui all'allegato II, parte 2.

Articolo 4

Marchio di omologazione CE

Tutti i componenti o le STU conformi a un tipo cui sia stata rilasciata l'omologazione CE per componente o STU ai sensi del presente regolamento devono essere contrassegnati da un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato II, parte 3.

Articolo 5

Privacy e protezione dei dati

1.   Il fabbricante prende le misure necessarie affinché, nelle normali condizioni di funzionamento, il sistema eCall di bordo basato sul 112 o la STU eCall di bordo basata sul 112 non siano tracciabili né oggetto di sorveglianza costante. Il costruttore garantisce inoltre che i dati della memoria interna del sistema o della STU siano automaticamente e costantemente cancellati e che nessun ente ne possa disporre al di fuori del sistema di bordo o della STU prima dell'attivazione del sistema eCall.

2.   Il fabbricante informa il proprietario del veicolo delle misure adottate in conformità all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2015/758, utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.

3.   Il fabbricante adotta opportune misure di salvaguardia (come tecniche di cifratura) per proteggere la sicurezza dei dati personali della memoria interna del sistema eCall di bordo basato sul 112 o della STU eCall di bordo basata sul 112 e per impedire attività di sorveglianza e usi impropri. Tali misure sono adeguate nonché assolutamente proporzionate e necessarie all'obiettivo previsto.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione di sistemi eCall di bordo basati sul 112

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all'omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in formato A4. Eventuali fotografie devono avere un livello di risoluzione sufficiente.

Se i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti (separate technical units — STU) di cui alla presente scheda informativa comprendono funzioni a comando elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   ASPETTI GENERALI

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (1): …

0.3.1.   Ubicazione di tale marcatura: …

0.4.   Categoria cui appartiene il veicolo (2): …

0.5.   Denominazione e indirizzo del fabbricante: …

0.8.   Nome/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di assemblaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

9.   CARROZZERIA

9.1.   Tipo di carrozzeria (4): …

9.10.   Finiture interne

9.10.2.   Disposizione e identificazione di comandi, spie e indicatori

9.10.2.1.   Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori che indichino in particolare il simbolo e la posizione dell'eventuale spia/indicatore o una descrizione di altri mezzi impiegati per avvertire gli occupanti dei veicoli in caso di avaria critica che comporti l'incapacità del sistema di effettuare una chiamata eCall basata sul 112: …

9.12.2.   Natura e ubicazione di sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)

(S = sedile sinistro, D = sedile destro, C = sedile centrale)

 

Airbag frontale

Airbag laterale

Pretensionatore della cintura

Prima fila di sedili

S

C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda fila di sedili (*1)

S

C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici …

12.   VARIE

12.8.   Sistema eCall

12.8.1.   Presenza: sì/no (3)

12.8.2.   Descrizione tecnica e/o disegni schematici: …

12.8.3.   Numero di omologazione (se disponibile) della STU eCall di bordo: …

12.8.4.   Per sistemi eCall non omologati come STU:

12.8.4.1.   Descrizione dettagliata, fotografie e/o disegni del sistema eCall e della sua ubicazione nel veicolo: …

12.8.4.2.   Elenco dei principali componenti del sistema eCall: …

12.8.4.3.   Schema delle connessioni elettriche …

12.8.5.   Presenza di un sistema TPS (third party service) eCall: sì/no (3)

12.8.6.   Presenza di altri servizi a valore aggiunto: sì/no (3)

12.8.7.   Dichiarazione di conformità alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758: sì/no (3)

Data, firma

Note esplicative

(1)

Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del veicolo, del componente o della STU oggetto della scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (per esempio, ABC??123??).

(2)

V. definizione di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

(3)

Cancellare la dicitura inutile.

(4)

Usare i codici elencati all'allegato II, parte C, della direttiva 2007/46/CE.

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

il rilacio dell'omologazione CE (1)

l'estensione dell'omologazione CE (1)

il rifiuto dell'omologazione CE (1)

la revoca dell'omologazione CE (1)

a un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione di sistemi eCAll di bordo basati sul numero 112 (1)

in riferimento al regolamento (UE) 2015/758, modificato da ultimo dal regolamento (UE) …/…

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (2): …

0.3.1.   Ubicazione di tale marcatura: …

0.4.   Categoria cui appartiene il veicolo (3): …

0.5.   Denominazione e indirizzo del fabbricante: …

0.8.   Nome/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di assemblaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum

2.   Servizio tecnico che effettua le prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati:

1.

Fascicolo di omologazione.

2.

Verbale di prova.

Note esplicative

(1)

Cancellare la dicitura inutile.

(2)

Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del veicolo, del componente o della STU oggetto della scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (per esempio, ABC??123??).

(3)

V. definizione di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.   Informazioni aggiuntive

1.1.   Breve descrizione del sistema eCall montato sul veicolo: …

1.2.   Ubicazione del sistema eCall: …

1.3.   Modalità di attivazione del sistema eCall: …

1.4.   Alimentazione elettrica del sistema eCall: …

1.5.   Presenza di un sistema TPS eCall montato sul veicolo: sì/no (1)

1.6.   Presenza di altri servizi a valore aggiunto: sì/no (1)

2.   Numero di omologazione di STU/componente (1) eCall di bordo basati sul 112 eventualmente installati sul veicolo per soddisfare il regolamento (UE) 2015/758 e suoi atti di esecuzione: …

3.   Eventuali osservazioni: …

PARTE 3

Modello di scheda informativa per gli utenti

La documentazione tecnica consegnata insieme al veicolo (manuale di istruzioni) deve contenere informazioni chiare, complete e facilmente accessibili riguardo al sistema eCall di bordo basato sul 112 del veicolo e alle sue modalità di funzionamento nonché ad eventuali sistemi eCall supportati da servizi di terzi (sistemi TPS) o ad altri servizi a valore aggiunto montati sul veicolo e alle loro funzionalità aggiuntive.

Dovranno essere chiaramente descritte le differenze tra il trattamento dei dati eseguito dal sistema eCall di bordo basato sul 112 e quello eseguito da eventuali sistemi TPS o altri servizi a valore aggiunto.

Le informazioni riguardanti la privacy e la protezione dei dati vanno date separatamente per il sistema basato sul 112 e i sistemi TPS e prima del loro utilizzo, per evitare confusione sulle finalità perseguite e sul valore aggiunto del trattamento dei dati.

Questo modello elenca le informazioni minime che devono essere fornite all'utente e può essere integrato da altre informazioni aventi attinenza con le specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o trattati.

1.   DESCRIZIONE DEL SISTEMA ECALL DI BORDO

1.1.   Panoramica del sistema eCall di bordo basato sul 112, del suo funzionamento e delle sue funzionalità: …

1.2.   Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di interesse generale ed è accessibile gratuitamente.

1.3.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 si attiva per definizione in modo automatico. Si attiva automaticamente attraverso sensori di bordo in caso di incidente grave. Si attiverà automaticamente anche quando il veicolo è munito di un sistema TPS che non funziona in caso di incidente grave.

1.4.   Se necessario, il sistema eCall di bordo basato sul 112 può anche essere attivato manualmente. Istruzioni per l'attivazione manuale del sistema: …

1.5.   In caso di guasto grave del sistema che possa disattivare il sistema di bordo eCall basato sul 112, agli occupanti del veicolo sarà dato il seguente avvertimento: …

2.   INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

2.1.   Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112 deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE (2) e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e deve, in particolare, basarsi sulla necessità di proteggere gli interessi vitali delle persone in conformità all'articolo 7, lettera d), della direttiva 95/46/CE (4).

2.2.   Il trattamento di tali dati deve limitarsi strettamente al trattamento della chiamata d'emergenza eCall al 112, il numero unico di emergenza europeo.

2.3.   Tipi di dati e loro destinatari

2.3.1.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 può raccogliere e trattare solo i seguenti dati:

Numero di identificazione del veicolo

Tipo di veicolo (veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri)

Tipo di propulsione/stoccaggio del veicolo (benzina/diesel/GNC/GPL/elettrico/idrogeno)

Ultime tre posizioni e direzione di marcia del veicolo

File di registro dell'attivazione automatica del sistema e sua marcatura temporale

Eventuali dati aggiuntivi: …

2.3.2.   I destinatari dei dati elaborati dal sistema eCall di bordo basato sul 112 sono i centri di raccolta delle chiamate di emergenza, designati dalle rispettive autorità pubbliche del paese sul cui territorio essi si trovano, che sono i primi a ricevere e a gestire le chiamate eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

Eventuali informazioni aggiuntive: …

2.4.   Modalità di elaborazione dei dati

2.4.1.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 va progettato in modo da garantire che i dati contenuti nella memoria del sistema non siano disponibili al di fuori del sistema prima che si attivi la chiamata eCall.

Eventuali osservazioni aggiuntive: …

2.4.2.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 va progettato in modo da garantire che non sia tracciabile né che possa essere sottoposto a sorveglianza costante in normali condizioni di funzionamento.

Eventuali osservazioni aggiuntive: …

2.4.3.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 va progettato in modo da garantire che i dati della memoria interna del sistema vengano cancellati in modo automatico e continuo.

2.4.3.1.   I dati relativi alla localizzazione del veicolo sono costantemente sovrascritti nella sua memoria interna in modo da memorizzare al massimo le ultime tre posizioni del veicolo, necessarie al normale funzionamento del sistema.

2.4.3.2.   Il registro dei dati sull'attività, interno al sistema eCall di bordo basato sul 112, si conserva solo per il tempo necessario alla finalità di gestire la chiamata d'emergenza eCall e comunque per non più di 13 ore dal momento in cui è stata avviata un'emergenza eCall.

Eventuali osservazioni aggiuntive: …

2.5.   Modalità per l'esercizio dei propri diritti in relazione ai dati

2.5.1.   L'interessato (il proprietario del veicolo) ha il diritto di accedere ai dati e di chiedere eventualmente la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati che lo riguardano e il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Alle parti terze cui fossero stati comunicati i dati devono essere notificate le rettifiche, le cancellazioni o i congelamenti effettuati in conformità alla presente direttiva, a meno che ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

2.5.2.   L'interessato ha il diritto di effettuare un reclamo alla competente autorità per la protezione dei dati se ritiene che i suoi diritti siano stati violati in conseguenza del trattamento dei propri dati personali.

2.5.3.   Eventuale servizio di contatto che effettua il trattamento delle domande di accesso: ...

3.   INFORMAZIONI SUI SERVIZI TPS E SU ALTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO (SE INSTALLATI)

3.1.   Descrizione dell'attività e delle funzionalità di un sistema TPS/servizio a valore aggiunto: …

3.2.   Il trattamento dei dati personali da parte di un sistema TPS/altro servizio a valore aggiunto deve soddisfare le norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

3.2.1.   Base giuridica per l'uso di un sistema TPS e/o di servizi a valore aggiunto e per il trattamento dei dati da parte loro: …

3.3.   Un sistema TPS e/o gli altri servizi a valore aggiunto possono trattare dati personali solo se esiste l'esplicito consenso dell'interessato (il proprietario o i proprietari del veicolo).

3.4.   Modalità del trattamento dei dati da parte di un sistema TPS e/o di altri servizi a valore aggiunto, comprese le necessarie informazioni aggiuntive riguardanti la tracciabilità, la sorveglianza e il trattamento dei dati personali: …

3.5.   Il proprietario di un veicolo munito di sistema TPS eCall e/o di altri servizi a valore aggiunto oltre al sistema eCall di bordo basato sul 112 ha il diritto di scegliere se usare il sistema eCall di bordo basato sul 112 piuttosto che il sistema TPS eCall e l'altro servizio a valore aggiunto.

3.5.1.   Dati di contatto per il trattamento delle richieste di disattivazione del sistema TPS eCall: …


(*1)  La tabella può essere estesa per quanto necessario nel caso in cui un veicolo avesse più di 2 file di sedili o se il veicolo avesse più di 3 sedili nel senso della larghezza.

(1)  Cancellare la dicitura inutile.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(4)  La direttiva 95/46/CE è abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). Il regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.


ALLEGATO II

Documenti amministrativi per l'omologazione CE di STU eCall di bordo basate sul 112 o di componenti di sistemi eCall di bordo basati sul 112

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all'omologazione CE di STU eCall di bordo basate sul 112 o di componenti di sistemi eCall di bordo basati sul 112 (3).

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in formato A4. Eventuali fotografie devono avere un livello di risoluzione sufficiente.

Se le STU o i componenti di cui alla presente scheda informativa comprendono funzioni a comando elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   ASPETTI GENERALI

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sulla STU (1): …

0.3.1.   Ubicazione di tale marcatura: …

0.4.   In caso di STU, categoria di veicolo alla quale è destinata (2): …

0.5.   Denominazione e indirizzo del fabbricante: …

0.7.   Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: …

12.8.   Sistema eCall

12.8.2.   Descrizione tecnica e/o disegni schematici: …

12.8.3.1.   Fotografie e/o disegni sufficientemente particolareggiati e in una scala idonea a consentire l'identificazione della STU o del componente. I disegni devono indicare la posizione prevista sul veicolo della STU o del componente e lo spazio previsto per il marchio di omologazione CE di tale STU o componente: …

12.8.3.1.1.   Istruzioni per l'installazione sul veicolo, indicanti tra l'altro la posizione e l'orientamento del componente del sistema eCall di bordo basato sul 112: …

12.8.3.1.2.   Posizione e metodo di montaggio sul veicolo della STU eCall di bordo basata sul 112: …

12.8.3.2.   Elenco delle principali parti che costituiscono la STU o il componente: …

12.8.7.   Dichiarazione di conformità alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758: sì/no (3)

Note esplicative

(1)

Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del veicolo, del componente o della STU oggetto della scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (per esempio, ABC??123??).

(2)

V. definizione di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.

(3)

Cancellare la dicitura inutile.

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

il rilascio dell'omologazione CE (1)

l'estensione dell'omologazione CE (1)

il rifiuto dell'omologazione CE (1)

la revoca dell'omologazione CE (1)

a un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione di sistemi eCAll di bordo basati sul numero 112 (1)

in riferimento al regolamento (UE) n. 2015/758.

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sulla STU o sul componente (2): …

0.3.1.   Ubicazione di tale marcatura: …

0.4.   In caso di STU, categoria di veicolo alla quale è destinata (3): …

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.7.   Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum

2.   Servizio tecnico che effettua le prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati:

1.

Fascicolo di omologazione.

2.

Verbale di prova.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.   Informazioni aggiuntive

1.1.   Descrizione succinta della STU eCall di bordo basata sul 112 o del componente del sistema eCall di bordo basato sul 112 (3): …

1.1.1.   Istruzioni per l'installazione sul veicolo, indicanti tra l'altro la posizione e l'orientamento del componente del sistema eCall di bordo basato sul 112: …

1.1.2.   Esempio di marchio di omologazione CE apposto sulla STU eCall di bordo basata sul 112 o sul componente del sistema eCall di bordo basato sul 112 (3): …

1.2.   Posizione e metodo di montaggio sul veicolo della STU eCall: …

1.3.   Modalità di attivazione: …

1.4.   Alimentazione: …

2.   Il componente del sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme ai requisiti tecnici fissati dal regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, allegato I. Esso soddisfa inoltre i requisiti contemplati dai seguenti atti:

2.1.   allegato IV del regolamento delegato (UE) 2017/79: sì/no (3)

2.2.   allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/79: sì/no (3)

2.3.   allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/79: sì/no (3)

3.   Eventuali osservazioni: …

PARTE 3

Marchio di omologazione CE per STU e componenti

1.   Il marchio di omologazione CE di componenti e STU deve essere costituito da:

1.1.   un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del componente o della STU:

1

per la Germania

12

per l'Austria

26

per la Slovenia

2

per la Francia

13

per il Lussemburgo

27

per la Slovacchia

3

per l'Italia

17

per la Finlandia

29

per l'Estonia

4

per i Paesi Bassi

18

per la Danimarca

32

per la Lettonia

5

per la Svezia

19

per la Romania

34

per la Bulgaria

6

per il Belgio

20

per la Polonia

36

per la Lituania

7

per l'Ungheria

21

per il Portogallo

49

per Cipro

8

per la Repubblica ceca

23

per la Grecia

50

per Malta

9

per la Spagna

24

per l'Irlanda

 

 

11

per il Regno Unito

25

per la Croazia

 

 

1.2.   In prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» di cui alla sezione 4 del numero di omologazione preceduto dalle 2 cifre indicanti il numero progressivo attribuito al presente regolamento. Attualmente, il numero progressivo è «00».

1.3.   Nel caso di una STU eCall di bordo basata sul 112, il numero progressivo va preceduto dalle lettere «ECALL» e va posto nelle immediate vicinanze del rettangolo.

2.   Il marchio di omologazione CE si appone sulla parte principale della STU eCall di bordo basata sul 112 o sul componente del sistema eCall di bordo basato sul 112 in modo che sia indelebile nonché chiaramente e facilmente leggibile.

3.   Esempi di marchi di omologazione CE apposti su STU eCall di bordo basate sul 112 e su componenti del sistema eCall di bordo basati sul 112 si trovano rispettivamente alla figura 1 e alla figura 2.

Figura 1

Esempio di marchio di omologazione CE di STU eCall di bordo basate sul 112

Image

Nota esplicativa

Legenda:

l'omologazione CE della STU è stata rilasciata dalla Bulgaria con il numero 0046. Le prime due cifre «00» indicano che la STU è stata omologata ai sensi del presente regolamento.

Figura 2

Esempio di marchio di omologazione CE di componenti di sistemi eCall di bordo basati sul 112

Image

Nota esplicativa

Legenda:

l'omologazione CE del componente è stata rilasciata dalla Germania con il numero 00026. Le prime due cifre «00» indicano che il componente è stato omologato ai sensi del presente regolamento.


(1)  Cancellare la dicitura inutile.

(2)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del veicolo, del componente o della STU oggetto della scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (per esempio, ABC??123??).

(3)  Cancellare la dicitura inutile.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/44


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/79 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2016

che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e l'articolo 6, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/758 stabilisce che entro il 31 marzo 2018 i nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere muniti obbligatoriamente di sistemi eCall di bordo basati sul 112.

(2)

È necessario fissare in dettaglio le prescrizioni tecniche e le procedure di prova per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul 112. Le procedure di prova consentono anche di testare e omologare le entità tecniche indipendenti («STU») e i componenti eCall di bordo basati sul 112 e destinati ad essere montati sui veicoli a motore o ad integrare i sistemi eCall di bordo basati sul 112.

(3)

È opportuno che le prove siano eseguite dai servizi tecnici nell'ambito delle funzioni previste dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che stabilisce il quadro generale per l'omologazione CE dei veicoli a motore e definisce i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle varie fasi del procedimento di omologazione.

(4)

Prove e prescrizioni dovrebbero essere concepite in modo da evitare la ripetizione dei medesimi test. È inoltre indispensabile una certa flessibilità per quanto riguarda i veicoli per uso speciale costruiti in più fasi conformemente alla direttiva 2007/46/CE, visto che ad essi non si applicano le prescrizioni relative agli urti frontali e laterali di cui ai regolamenti UNECE n. 94 e 95. Per questo motivo occorre che l'omologazione rilasciata al veicolo di base in una fase precedente del procedimento relativamente al sistema eCall di bordo basato sul 112 conservi la sua validità, a meno che non siano state effettuate modifiche al sistema o ai suoi sensori successivamente all'omologazione.

(5)

In certi casi, per ragioni tecniche, i veicoli di determinate classi non possono essere dotati di un meccanismo adeguato di attivazione dell'eCall e dovrebbero pertanto essere esentati dal rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) 2015/758. Sulla scorta di una valutazione dei costi e dei benefici effettuata dalla Commissione e tenendo conto dei pertinenti aspetti tecnici e di sicurezza, tali classi di veicoli sono state individuate ed inserite nell'elenco di cui all'allegato IX.

(6)

Il sistema eCall di bordo basato sul 112 deve rimanere operativo dopo un incidente grave. Una chiamata eCall automatica rappresenta la soluzione più efficace in caso di incidente grave, quando è più elevato il rischio che gli occupanti del veicolo siano altrimenti impossibilitati a chiamare i soccorsi. I sistemi eCall di bordo basati sul 112, così come i relativi componenti e STU, dovrebbero quindi essere sottoposti a prova per verificarne il funzionamento dopo che sono stati sottoposti a carichi inerziali simili a quelli che possono riscontrarsi nel caso di un incidente grave.

(7)

Il funzionamento successivo all'incidente e l'attivazione automatica del sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbero essere garantiti anche a livello del veicolo. È pertanto opportuno stabilire una procedura per la prova di urto violento mirata a verificare che il veicolo sia costruito in modo che, dopo un urto frontale e laterale, il sistema eCall di bordo basato sul 112 conservi la configurazione e la posizione di montaggio originarie.

(8)

La funzione principale di un sistema eCall di bordo basato sul 112 non è soltanto quella di informare il centro di raccolta delle chiamate di emergenza («PSAP») dell'avvenuto incidente, ma anche di stabilire un collegamento vocale tra gli occupanti del veicolo e l'operatore del PSAP. Le apparecchiature audio del sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbero pertanto essere sottoposte a prova di urto violento in modo da verificare che a seguito di tale prova l'audio non si abbassi o si distorca al punto da rendere impossibile la comunicazione vocale.

(9)

Se un sistema eCall di bordo basato sul 112 è omologato per l'uso in combinazione con un sistema che fornisce servizi di terzi (sistemi «TPS»), occorre accertarsi che sia attivo uno solo dei due sistemi alla volta e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 si attivi automaticamente in caso di mancato funzionamento del sistema TPS. Il costruttore di veicoli muniti di sistema eCall di bordo basato sul 112 e di sistema TPS dovrebbe illustrare la procedura d'emergenza intrinseca al sistema TPS e descrivere i principi di funzionamento del meccanismo di commutazione tra il sistema TPS e il sistema eCall di bordo basato sul 112.

(10)

Affinché possa ricevere informazioni sulla posizione precise e affidabili, il sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbe essere in grado di utilizzare i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS.

(11)

Il sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbe avvertire gli occupanti del veicolo qualora non sia in grado di effettuare una chiamata di emergenza. Occorre pertanto definire una procedura di verifica dell'autotest del sistema e della sua conformità alle prescrizioni relative all'indicazione dei malfunzionamenti.

(12)

I costruttori dovrebbero garantire che il sistema eCall di bordo basato sul 112 non sia tracciabile né possa essere sottoposto a sorveglianza costante. A tale fine occorre stabilire una procedura di prova per verificare che il sistema eCall di bordo basato sul 112 non sia disponibile per la comunicazione con il PSAP prima dell'attivazione dell'eCall.

(13)

Ogni eventuale trattamento dei dati mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 deve essere adeguato, pertinente e proporzionato alle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati. A tale scopo è opportuno stabilire procedure per verificare che i dati contenuti nella memoria interna del sistema siano cancellati automaticamente e costantemente e non siano conservati più a lungo di quanto necessario ai fini del trattamento della chiamata di emergenza.

(14)

Le versioni delle norme applicabili su cui si basano le prescrizioni per il sistema eCall andrebbero aggiornate.

(15)

Ai costruttori dei veicoli andrebbe concesso un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni tecniche per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo basati sul 112. Agli Stati membri, inoltre, dovrebbe essere lasciato il tempo sufficiente per sviluppare sul loro territorio l'infrastruttura PSAP necessaria al ricevimento e alla gestione delle chiamate di emergenza. Per tale motivo è opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data di applicazione obbligatoria dei sistemi eCall di bordo basati sul 112 conformemente al regolamento (UE) 2015/758,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa in dettaglio le prescrizioni tecniche e le procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/758 per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e delle entità tecniche indipendenti (STU) e i componenti eCall di bordo basati sul 112.

Articolo 2

Classi di veicoli per cui non vige l'obbligo di essere muniti di un sistema eCall di bordo basato sul servizio 112

Le classi dei veicoli che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo adeguato di attivazione dell'eCall, e per cui dunque non vige l'obbligo di essere muniti di un sistema eCall di bordo basato sul 112, sono elencate all'allegato IX.

Articolo 3

Omologazione in più fasi dei veicoli per uso speciale

Nel caso dell'omologazione in più fasi dei veicoli per uso speciale di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A, punti 5.1 e 5.5, l'omologazione rilasciata in una fase precedente relativamente all'installazione di un sistema eCall di bordo basato sul 112 nel veicolo (di base) resta valida a condizione che il sistema eCall di bordo basato sul 112 e i relativi sensori non siano stati modificati.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione di un sistema eCall di bordo basato sul 112», una tipologia di veicoli a motore che non differiscono tra loro per quanto concerne aspetti essenziali quali le modalità di integrazione del sistema nel veicolo e il funzionamento e le capacità dell'hardware necessario all'effettuazione di una chiamata di emergenza dal veicolo;

2)

«tipo di STU eCall di bordo basata sul 112» (STU = entità tecnica indipendente), una combinazione di hardware specifici che, quando installati in un veicolo a motore, non presentano differenze per quanto concerne aspetti essenziali quali caratteristiche, funzionamento e capacità di effettuare una chiamata di emergenza dal veicolo;

3)

«tipo di componente eCall di bordo basato sul 112», una tipologia di hardware specifici che, quando integrati in una STU eCall di bordo basata sul 112 o in un sistema eCall di bordo basato sul 112, non presentano differenze per quanto concerne aspetti essenziali quali caratteristiche, funzionamento e capacità di coadiuvare l'effettuazione di una chiamata di emergenza dal veicolo;

4)

«configurazione rappresentativa di parti», l'insieme di tutte le parti necessarie al sistema eCall di bordo basato sul 112 per inserire e trasmettere, in una chiamata di emergenza dal veicolo, la serie minima di dati di cui alla norma EN 15722:2015 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — Serie minima di dati (MSD) di eCall», fra cui il modulo di controllo, la sorgente elettrica, il modulo di comunicazione per la rete di telefonia mobile, il ricevitore e l'antenna esterna del sistema globale di navigazione satellitare con i relativi connettori e cavi;

5)

«modulo di controllo», un componente del sistema eCall di bordo avente il compito di garantire il funzionamento combinato di tutti i moduli, i componenti e le funzioni del sistema;

6)

«sorgente elettrica», il componente che fornisce l'energia elettrica al sistema eCall di bordo basato sul 112, con l'eventuale sorgente di riserva se presente, che alimenta il sistema dopo la prova di cui al punto 2.3 dell'allegato I;

7)

«file di registro eCall», ogni voce generata al momento dell'attivazione automatica o manuale dell'eCall, immagazzinata nella memoria interna del sistema eCall di bordo basato sul 112 e consistente solo nell'MSD;

8)

«sistema globale di navigazione satellitare» («GNSS»), un'infrastruttura formata da una costellazione di satelliti affiancata da una rete di stazioni terrestri, che fornisce precise informazioni orarie e di geolocalizzazione agli utenti che dispongono di un ricevitore adeguato;

9)

«sistema satellitare di incremento di accuratezza» («SBAS»), un sistema regionale di navigazione satellitare che controlla e corregge i segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare esistenti fornendo agli utenti risultati migliori in termini di precisione e integrità;

10)

«modalità avviamento a freddo», la condizione di un ricevitore GNSS quando i dati su posizione, velocità, almanacco ed effemeridi non sono immagazzinati nel ricevitore, per cui la soluzione di navigazione deve essere calcolata con una ricerca a tutto cielo;

11)

«posizione aggiornata», l'ultima posizione conosciuta del veicolo, determinata il più tardi possibile prima che sia generata l'MSD.

Articolo 5

Prescrizioni e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione di sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

1.   L'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda l'installazione di un sistema eCall di bordo basato sul 112 è subordinata al superamento, da parte del veicolo e del suo sistema, delle prove di cui agli allegati da I a VIII e alla conformità alle prescrizioni pertinenti ivi contenute.

2.   Quando il veicolo a motore è munito di un tipo di STU eCall di bordo basata sul 112 omologato ai sensi dell'articolo 7, il veicolo e il suo sistema devono superare le prove di cui agli allegati II, III e V e devono ottemperare a tutte le prescrizioni pertinenti di tali allegati.

3.   Quando il sistema eCall di bordo basato sul 112 di un veicolo a motore include uno o più componenti omologati ai sensi dell'articolo 6, il veicolo e il suo sistema devono superare le prove di cui agli allegati da I a VIII e devono ottemperare a tutte le prescrizioni pertinenti ivi contenute. La valutazione volta a stabilire se il sistema è conforme a tali prescrizioni, ad ogni modo, può in parte basarsi sui risultati delle prove di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Prescrizioni e procedure di prova per l'omologazione CE dei componenti dei sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

1.   L'omologazione CE di un componente di un sistema eCall di bordo basato sul 112 è subordinata al superamento, da parte del componente, delle prove di cui all'allegato I e alla conformità alle prescrizioni pertinenti ivi contenute.

2.   Ai fini del paragrafo 1, soltanto la procedura di verifica dei componenti di cui al punto 2.8 dell'allegato I si applica dopo che le singole parti sono state sottoposte alla prova di cui al punto 2.3 del presente allegato.

3.   Su richiesta del costruttore, un componente può essere sottoposto a prova anche da parte del servizio tecnico ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli allegati IV, VI e VII aventi rilevanza per le funzioni del componente. Il rispetto di tali prescrizioni è indicato sul certificato di omologazione rilasciato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione (3).

Articolo 7

Prescrizioni e procedure di prova per l'omologazione CE delle STU eCall di bordo basate sul servizio 112

1.   L'omologazione CE di una STU eCall di bordo basata sul 112 è subordinata al superamento, da parte della STU, delle prove di cui agli allegati I, IV, VI, VII e VIII e alla conformità alle prescrizioni pertinenti ivi contenute.

2.   Quando include uno o più componenti omologati ai sensi dell'articolo 6, la STU eCall di bordo basata sul 112 deve superare le prove di cui agli allegati I, IV, VI, VII e VIII e deve ottemperare a tutte le prescrizioni pertinenti ivi contenute. La valutazione volta a stabilire se la STU è conforme a tali prescrizioni, ad ogni modo, può in parte basarsi sui risultati della prova di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 8

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri rifiutano di rilasciare l'omologazione CE ai nuovi tipi di veicoli a motore che non ottemperano alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 9

Modifiche al regolamento (UE) 2015/758

All'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e sulle norme disponibili relative all'eCall, ove applicabili, tra cui:

a)

EN 16072:2015 “Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — requisiti operativi per eCall paneuropeo”;

b)

EN 16062:2015 “Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAR)”;

c)

EN 16454:2015 “Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a punto”;

d)

EN 15722:2015 “Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)”;

e)

EN 16102:2011 “Sistemi intelligenti di trasporto — eCall — requisiti operativi per la gestione da parte di terzi”;

f)

eventuali altre norme europee relative ai sistemi eCall adottate in conformità alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o dai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamenti UNECE) relativi ai sistemi eCall a cui l'Unione ha aderito.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.

(2)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione, del 15 luglio 2016, che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).


INDICE

ALLEGATO I — Prescrizioni tecniche e procedure di prova della resistenza dei sistemi eCall di bordo in caso di incidenti gravi (prova di decelerazione repentina) 51
ALLEGATO II — Valutazione della prova d'urto violento 58
ALLEGATO III — Resistenza all'urto delle apparecchiature audio 60
ALLEGATO IV — Coesistenza di servizi di terzi (TPS) e dei sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112 65
ALLEGATO V — Meccanismo automatico di attivazione 67
ALLEGATO VI — Prescrizioni tecniche relative alla compatibilità dei sistemi eCall di bordo con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo e EGNOS 68
ALLEGATO VII — Autodiagnosi del sistema di bordo 80
ALLEGATO VIII — Prescrizioni tecniche e procedure di prova legate alla privacy e alla protezione dei dati 82
ALLEGATO IX — Classi di veicoli di cui all'articolo 2 86

ALLEGATO I

Prescrizioni tecniche e procedure di prova della resistenza dei sistemi eCall di bordo in caso di incidenti gravi (prova di decelerazione repentina)

1.   Prescrizioni

1.1.   Prescrizioni di prestazione

1.1.1.   La prova di decelerazione repentina sui sistemi eCall di bordo, sulle entità tecniche indipendenti (STU) e sui componenti, effettuata conformemente al punto 2, deve essere considerata soddisfacente se è dimostrata l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni in seguito a un episodio di decelerazione/accelerazione.

1.1.2.   Emissione e codifica della serie minima di dati (minimum set of data; MSD): il sistema eCall o la configurazione rappresentativa deve essere in grado di trasmettere con successo la MSD a un punto di prova di un centro di raccolta delle chiamate di emergenza (public safety answering points; PSAP).

1.1.3.   Determinazione dell'orario dell'evento: il sistema eCall o la configurazione rappresentativa deve essere in grado di determinare la marcatura temporale aggiornata di un evento eCall.

1.1.4.   Determinazione della posizione: il sistema eCall o la configurazione rappresentativa deve essere in grado di determinare con precisione la posizione aggiornata del veicolo.

1.1.5.   Connettività alla rete mobile: il sistema eCall o la configurazione rappresentativa deve essere in grado di connettersi e trasmettere dati tramite la rete mobile.

2.   Procedura di prova

2.1.   Scopo della procedura di prova di decelerazione repentina

Lo scopo di questa prova consiste nel verificare la continuità di funzionamento del sistema eCall basato sul 112 dopo essere stato sottoposto a carichi inerziali che possono verificarsi durante un grave scontro del veicolo.

2.2.   Le seguenti prove devono essere eseguite su una configurazione rappresentativa di parti (senza carrozzeria del veicolo).

2.2.1.   Una configurazione rappresentativa deve comprendere tutte le parti necessarie al sistema eCall al fine di inserire e trasmettere la MSD in una eCall.

2.2.2.   Ciò deve comprende il modulo di controllo e la sorgente elettrica e tutte le altre parti necessarie a effettuare la eCall di prova.

2.2.3.   Ciò deve comprendere anche l'antenna esterna per le comunicazioni mobili.

2.2.4.   Il cablaggio può essere composto dai soli connettori pertinenti (collegati ai componenti sottoposti a prova) e un pezzo di cavo. Il costruttore, d'intesa con il servizio tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 31, della direttiva 2007/46/CE, può stabilire la lunghezza e l'eventuale fissaggio del cablaggio in modo che siano rappresentativi delle diverse configurazioni di installazione del sistema eCall.

2.3.   Procedura di decelerazione/accelerazione

2.3.1.   Vanno applicate le seguenti condizioni:

a)

la prova deve essere eseguita a una temperatura ambiente di 20 ± 10 °C;

b)

all'inizio della prova, l'alimentazione elettrica deve avere un livello di carica sufficiente a consentire lo svolgimento delle successive prove di verifica.

2.3.2.   Le parti sottoposte a prova devono essere collegate all'apparecchiatura di prova tramite gli appositi supporti forniti ai fini del fissaggio su un veicolo. Se i dispositivi destinati al supporto della sorgente elettrica sono specificamente concepiti per rompersi al fine di rilasciare la sorgente elettrica in caso di urto, essi non devono essere inclusi nella prova. Il servizio tecnico deve verificare che tale rilascio della sorgente elettrica nell'ambito di uno scontro grave in condizioni reali non danneggi la funzionalità del sistema (ad esempio non vi sia una disconnessione dalla sorgente elettrica).

2.3.3.   Se vengono utilizzati ulteriori staffe o supporti come parte dell'impianto di decelerazione/accelerazione, questi devono garantire all'impianto un collegamento sufficientemente saldo, tale da non compromettere l'esito della prova.

2.3.4.   Il sistema eCall deve subire una decelerazione o accelerazione conforme al cono dell'impulso specificato nella tabella e nella figura. L'accelerazione/decelerazione deve essere misurata su una parte rigida dell'impianto di decelerazione/accelerazione e filtrata con CFC-60.

2.3.5.   L'impulso di prova deve essere compreso tra il valore minimo e il valore massimo specificati nella tabella. Il valore massimo della variazione di velocità ΔV deve essere di 70 km/h [+ 0/– 2 km/h]. Se tuttavia la prova è stata eseguita, d'intesa con il costruttore, con un livello di accelerazione/decelerazione più elevato, una ΔV più elevata e/o una durata maggiore, essa deve essere considerata soddisfacente.

2.3.6.   Le parti di cui al punto 2.2 devono essere sottoposte a prova con la configurazione più sfavorevole. La loro posizione e il loro orientamento sulla slitta devono corrispondere alle raccomandazioni di installazione del costruttore e devono essere indicate nel certificato di omologazione rilasciato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/78

2.3.7.   Descrizione dell'impulso di prova

Figura

Curva minima e massima dell'impulso di prova (cono dell'impulso)

Image

Tabella

Valori di accelerazione/decelerazione della curva minima e massima dell'impulso di prova

Punto

Tempo (ms)

Accelerazione/decelerazione (g)

A

10

0

B

34

65

C

38

65

D

46

0

E

0

16

F

25

77

G

47

77

H

60

0

2.4.   Procedura di verifica

2.4.1.   Verificare che nessun connettore di cavo sia stato scollegato durante l'evento.

2.4.2.   L'ottemperanza alle prescrizioni di prestazione deve essere verificata effettuando una chiamata di prova che utilizzi la sorgente elettrica sottoposta a decelerazione repentina.

2.4.3.   Prima di effettuare la chiamata di prova, assicurarsi che:

a)

il sistema eCall riceva segnali GNSS (reali o simulati) in misura rappresentativa delle condizioni di cielo aperto;

b)

il sistema eCall abbia avuto, da carico, tempo a sufficienza per determinare una posizione geografica GNSS;

c)

per ogni chiamata di prova sarà applicata una delle procedure di connessione di cui al punto 2.7, come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore;

d)

l'apposito punto di prova PSAP sia disponibile a ricevere una chiamata emessa dal sistema eCall basato sul 112;

e)

non sia possibile effettuare una falsa chiamata eCall a un PSAP autentico tramite la rete online; e,

f)

se del caso, il sistema TSP sia disattivato o passi automaticamente al sistema eCall basato sul 112.

2.4.4.   Effettuare una chiamata di prova (modalità push) mediante un comando di attivazione in base alle istruzioni del costruttore.

2.4.5.   Verificare ciascuno dei seguenti elementi:

a)

verificare che la MSD sia stata ricevuta dal punto di prova PSAP. Questa condizione deve essere verificata mediante una registrazione del punto di prova PSAP da cui risulti evidente che una MSD emessa dal sistema eCall in seguito al comando di attivazione è pervenuta ed è stata decodificata con successo. Se la decodifica della MSD non ha avuto successo alla versione ridondante (redundancy version) MSD rv0, ma è riuscita a una versione ridondante successiva o in modalità modulazione robusta, come definito nel documento ETSI/TS 126 267, è ritenuta accettabile;

b)

verificare che la MSD contenesse una marcatura temporale aggiornata. La verifica deve essere effettuata mediante una registrazione di prova da cui risulti evidente che la marcatura temporale contenuta nella MSD ricevuta dal punto di prova PSAP non si discosta di più di 60 secondi dall'orario esatto in cui è stato registrato il comando di attivazione. La trasmissione può essere ripetuta se il sistema eCall non è riuscito a determinare una posizione geografica GNSS prima della prova;

c)

verificare che la MSD contenesse una posizione precisa e aggiornata. La verifica deve essere effettuata conformemente alla procedura di prova di posizionamento dei veicoli di cui al punto 2.5 mediante una registrazione di prova da cui risulti evidente che la differenza tra la posizione IVS e la posizione reale, dIVS, non è superiore a 150 metri e il valore di confidenza trasmesso al punto di prova PSAP indica che la posizione è affidabile.

2.4.6.   Annullare la chiamata di prova utilizzando l'apposito comando del punto di prova PSAP (ad esempio riagganciare).

2.5.   Procedura di prova di posizionamento

2.5.1.   La continuità di funzionamento dei componenti del GNSS deve essere verificata raffrontando la posizione in ingresso e in uscita del sistema.

2.5.2.   La «posizione IVS» (φIVS, λIVS) deve essere: la posizione contenuta in una MSD trasmessa a un punto di prova PSAP con l'antenna del GNSS in condizioni di cielo aperto (reali o simulate).

2.5.3.   La «posizione reale» (φtrue, λtrue) deve essere:

a)

la posizione effettiva dell'antenna GNSS (posizione nota o determinata con un mezzo diverso dal sistema eCall) quando sono utilizzati segnali GNSS reali; oppure

b)

la posizione simulata, quando sono utilizzati segnali GNSS simulati.

2.5.4.   la differenza tra la posizione IVS e la posizione reale, dIVS, deve essere calcolata usando le seguenti equazioni:

 

Δφ = φIVS – φtrue

 

Δλ = λIVS – λtrue

 

Formula

 

Formula

dove:

Δφ: differenza di latitudine (in radianti)

Δλ: differenza di longitudine (in radianti)

Nota:Formula; 1 mas = 4,8481368 · 10– 9 rad

φm : latitudine media (in un'unità appropriata al calcolo del coseno)

R: raggio della terra (medio) = 6 371 009 metri

2.5.5.   La procedura di prova di posizionamento può essere ripetuta se il sistema eCall non è riuscito a determinare una posizione geografica GNSS prima della prova.

2.6.   Procedura di prova dell'antenna

2.6.1.   Se la procedura di connessione utilizzata per la chiamata di prova non ha fatto ricorso alla trasmissione di dati via etere, la continuità di funzionamento dell'antenna per la rete mobile deve essere verificata controllando lo stato di sintonizzazione dell'antenna in seguito all'episodio di decelerazione conformemente alla procedura di seguito descritta.

2.6.2.   Misurare il rapporto d'onda stazionaria (ROS) dell'antenna esterna per la rete mobile in seguito all'episodio di decelerazione con una frequenza compresa nella banda di frequenze specificata dell'antenna.

2.6.2.1.   La misurazione deve essere effettuata con un misuratore di potenza, un analizzatore di antenna con un misuratore di ROS il più vicino possibile al punto di alimentazione dell'antenna.

2.6.2.2.   Se viene utilizzato un misuratore di potenza, il ROS deve essere calcolato con la seguente equazione:

Formula

dove:

Pf : potenza diretta misurata

Pr : potenza inversa/riflessa misurata

2.6.3.   Verificare che il ROS soddisfi le specifiche prescritte dal costruttore per le antenne nuove.

2.7.   Procedure di connessione

2.7.1.   Procedura per la rete mobile simulata

2.7.1.1.   Deve essere garantito che le chiamate TS12 emesse dal sistema basato sul 112 saranno effettuate via etere tramite una rete mobile non pubblica (ovvero simulata) e inoltrate all'apposito punto di prova PSAP.

2.7.1.2.   L'apposito punto di prova PSAP utilizzato durante le procedure di prova deve essere un simulatore PSAP controllato dal servizio tecnico, conforme alle norme EN applicabili, certificato secondo la norma EN 16454 e munito di un'interfaccia audio per consentire prove di comunicazione vocale.

2.7.1.3.   Se del caso, deve essere garantito che le chiamate TS11 emesse dal sistema TPS saranno effettuate via etere tramite una rete mobile non pubblica (ovvero simulata) e inoltrate all'apposito punto di prova del terzo prestatore del servizio (third party service provider — TPSP).

2.7.1.4.   Il punto di prova TPSP deve essere un apposito simulatore del centro di raccolta TPSP, controllato dal servizio tecnico, oppure un centro di raccolta TPSP autentico (previa autorizzazione del TPSP).

2.7.1.5.   Per questa procedura è raccomandata una copertura della rete mobile di almeno – 99 dBm o equivalente.

2.7.2.   Procedura per la rete mobile pubblica

2.7.2.1.   Deve essere garantito che le chiamate TS11 a un numero lungo saranno emesse dal sistema basato sul 112 (invece di una chiamata TS12) e saranno effettuate via etere tramite una rete mobile pubblica e inoltrate all'apposito punto di prova PSAP.

2.7.2.2.   L'apposito punto di prova PSAP utilizzato durante le procedure di prova deve essere un simulatore PSAP controllato dal servizio tecnico, conforme alle norme EN applicabili, certificato secondo la norma EN 16454 e munito di un'interfaccia audio per consentire prove di comunicazione vocale.

2.7.2.3.   Se del caso, deve essere garantito che le chiamate TS11 emesse dal sistema TPS saranno effettuate via etere tramite una rete mobile pubblica e inoltrate all'apposito punto di prova TPSP.

2.7.2.4.   Il punto di prova TPSP deve essere un apposito simulatore del centro di raccolta TPSP, controllato dal servizio tecnico, oppure un centro di raccolta TPSP autentico (previa autorizzazione del TPSP).

2.7.2.5.   Per questa procedura è raccomandata una copertura della rete mobile di almeno – 99 dBm o equivalente.

2.7.3.   Procedura per la trasmissione via cavo

2.7.3.1.   Deve essere garantito che le chiamate TS12 emesse dal sistema basato sul 112 saranno effettuate esclusivamente tramite una connessione cablata con un apposito simulatore di rete (bypassando tutte le antenne per la rete mobile) e inoltrate all'apposito punto di prova PSAP.

2.7.3.2.   L'apposito punto di prova PSAP utilizzato durante le procedure di prova deve essere un simulatore PSAP controllato dal servizio tecnico, conforme alle norme EN applicabili, certificato secondo la norma EN 16454 e munito di un'interfaccia audio per consentire prove di comunicazione vocale.

2.7.3.3.   Se del caso, deve essere garantito che le chiamate TS11 emesse dal sistema TPS saranno effettuate tramite una connessione cablata con un apposito simulatore di rete (bypassando tutte le antenne per la rete mobile) e inoltrate all'apposito punto di prova TPSP.

2.7.3.4.   Il punto di prova TPSP deve essere un apposito simulatore del centro di raccolta TPSP, controllato dal servizio tecnico, oppure un centro di raccolta TPSP autentico (previa autorizzazione del TPSP).

2.8.   Procedure di verifica per i componenti

2.8.1.   Queste procedure si applicano ai fini dell'omologazione di un componente del sistema eCall di bordo basato sul 112, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

2.8.1.1.   Le procedure si applicano una volta che le singole parti sono state sottoposte al test di decelerazione di cui al punto 2.3 del presente allegato.

2.8.2.   Modulo di controllo, compresi i connettori e cablaggi, come descritto al punto 2.2.4 del presente allegato.

2.8.2.1.   Verificare che nessun connettore di cavo venga scollegato durante l'evento.

2.8.2.2.   L'ottemperanza alle prescrizioni di prestazione deve essere verificata effettuando una chiamata di prova.

2.8.2.3.   Prima di effettuare la chiamata di prova, assicurarsi che:

a)

il sistema eCall riceva segnali GNSS (reali o simulati) in misura rappresentativa delle condizioni di cielo aperto;

b)

il sistema eCall abbia avuto, da carico, tempo a sufficienza per determinare una posizione geografica GNSS;

c)

per ogni chiamata di prova sarà applicata una delle procedure di connessione di cui al punto 2.7, come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore;

d)

l'apposito punto di prova PSAP sia disponibile a ricevere una chiamata emessa dal sistema eCall basato sul 112;

e)

non sia possibile effettuare una falsa chiamata eCall a un PSAP autentico tramite la rete online; e,

f)

se del caso, il sistema TSP sia disattivato o passi automaticamente al sistema eCall basato sul 112.

2.8.2.4.   Effettuare una chiamata di prova (modalità push) mediante un comando di attivazione in base alle istruzioni del costruttore.

2.8.2.5.   Verificare ciascuno dei seguenti elementi:

a)

verificare che la MSD sia stata ricevuta dal punto di prova PSAP. Questa condizione deve essere verificata mediante una registrazione del punto di prova PSAP da cui risulti evidente che una MSD emessa dal sistema eCall in seguito al comando di attivazione è pervenuta ed è stata decodificata con successo. Se la decodifica della MSD non ha avuto successo alla versione ridondante (redundancy version) MSD rv0, ma è riuscita a una versione ridondante successiva o in modalità modulazione robusta, come definito nel documento ETSI/TS 126 267, è ritenuta accettabile;

b)

verificare che la MSD contenesse una marcatura temporale aggiornata. La verifica deve essere effettuata mediante una registrazione di prova da cui risulti evidente che la marcatura temporale contenuta nella MSD ricevuta dal punto di prova PSAP non si discosta di più di 60 secondi dall'orario esatto in cui è stato registrato il comando di attivazione. La trasmissione può essere ripetuta se il sistema eCall non è riuscito a determinare una posizione geografica GNSS prima della prova;

c)

verificare che la MSD contenesse una posizione precisa e aggiornata. La verifica deve essere effettuata conformemente alla procedura di prova di posizionamento dei veicoli di cui al punto 2.5 tramite una registrazione di prova da cui risulti evidente che la differenza tra la posizione IVS e la posizione reale, dIVS, non è superiore a 150 metri e il valore di confidenza trasmesso al punto di prova PSAP indica che la posizione è affidabile.

2.8.2.6.   Annullare la chiamata di prova utilizzando l'apposito comando del punto di prova PSAP (ad esempio riagganciare).

2.8.3.   Antenna per la rete mobile, compresi i connettori e cablaggi, come descritto al punto 2.2.4 del presente allegato.

2.8.3.1.   Verificare che nessun connettore di cavo sia stato scollegato durante l'evento.

2.8.3.2.   Misurare il rapporto d'onda stazionaria, ROS, dell'antenna esterna per la rete mobile in seguito all'episodio di decelerazione con una frequenza compresa nella banda di frequenze specificata dell'antenna.

2.8.3.3.   La misurazione deve essere effettuata con un misuratore di potenza, un analizzatore di antenna con un misuratore di rapporto d'onda stazionaria il più vicino possibile al punto di alimentazione dell'antenna.

2.8.3.4.   Se viene utilizzato un misuratore di potenza, il ROS deve essere calcolato con la seguente equazione:

Formula

dove:

Pf : potenza diretta misurata

Pr : potenza inversa/riflessa misurata

2.8.3.5.   Verificare che il ROS soddisfi le specifiche prescritte dal costruttore per le antenne nuove.

2.8.4.   Alimentazione elettrica (se non fa parte del modulo di controllo), compresi i connettori e cablaggi, come descritto al punto 2.2.4 del presente allegato.

2.8.4.1.   Verificare che nessun connettore di cavo venga scollegato durante l'evento.

2.8.4.2.   Misurare se la tensione corrisponde alle specifiche del costruttore.


ALLEGATO II

Valutazione della prova d'urto violento

1.   Prescrizioni

1.1.   Prescrizioni di prestazione

1.1.1.   La valutazione della prova d'urto violento su veicoli dotati di sistema eCall di bordo, effettuata conformemente al punto 2, deve essere considerata soddisfacente se è dimostrata l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni in seguito all'urto.

1.1.2.   Attivazione automatica: il sistema eCall deve avviare automaticamente una chiamata eCall in seguito a un urto, conformemente al regolamento UN n. 94 (allegato 3) e al regolamento UN n. 95 (allegato 4), a seconda dei casi.

1.1.3.   Indicazione dello stato della chiamata: il sistema eCall deve informare i viaggiatori in merito allo stato attuale della chiamata eCall (indicatore di stato) mediante un segnale ottico e/o acustico.

1.1.4.   Emissione e codifica della MSD: il sistema eCall deve essere in grado di trasmettere una MSD a un punto di prova di un PSAP tramite la rete mobile.

1.1.5.   Determinazione dei dati specifici per il veicolo: il sistema eCall deve essere in grado di compilare con precisione i campi obbligatori della MSD relativi ai dati specifici per il veicolo.

1.1.6.   Determinazione della posizione: il sistema eCall deve essere in grado di determinare con precisione la posizione aggiornata del veicolo.

2.   Procedura di prova

2.1.   Scopo della procedura di prova d'urto violento

Lo scopo di questa prova consiste nel verificare la funzione di attivazione automatica e la continuità di funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112 in veicoli che sono sottoposti a un urto frontale o laterale.

2.2.   Le seguenti prove devono essere eseguite su un veicolo con installato un sistema eCall di bordo.

2.3.   Procedura di prova d'urto

2.3.1.   Le prove d'urto devono essere effettuate conformemente alle prove definite nel regolamento UN n. 94, allegato 3, per quanto riguarda l'urto frontale e nel regolamento UN n. 95, allegato 4, per quanto riguarda l'urto laterale, a seconda dei casi.

2.3.2.   Si applicano le condizioni di prova di cui al regolamento UN n. 94 o al regolamento UN n. 95.

2.3.3.   Prima di eseguire la prova d'urto, assicurarsi che:

a)

la sorgente elettrica a bordo del veicolo, se installata per la prova, sia caricata secondo le specificazioni del costruttore all'inizio della prova per consentire lo svolgimento delle successive prove di verifica;

b)

la chiamata eCall sia abilitata e pronta all'invio e che l'accensione del veicolo o l'interruttore generale del veicolo sia attivato;

c)

per ogni chiamata di prova sarà applicata una delle procedure di connessione di cui al punto 2.7, come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore;

d)

l'apposito punto di prova PSAP sia disponibile a ricevere una chiamata emessa dal sistema eCall basato sul 112;

e)

non sia possibile effettuare una falsa chiamata eCall a un PSAP autentico tramite la rete online; e,

f)

se del caso, il sistema TSP sia disattivato o passi automaticamente al sistema eCall basato sul 112.

2.4.   Procedura di verifica

2.4.1.   L'ottemperanza alle prescrizioni di prestazione deve essere verificata effettuando una chiamata di prova dal veicolo in seguito all'urto utilizzando il sistema eCall di bordo basato sul 112: una chiamata eCall attivata automaticamente in seguito alla prova d'urto.

2.4.2.   Effettuare una chiamata di prova (modalità push) mediante applicazione di un meccanismo di attivazione automatico.

2.4.3.   Verificare ciascuno dei seguenti elementi durante almeno una delle chiamate di prova:

a)

verificare che l'urto violento abbia attivato automaticamente una chiamata eCall. Questa condizione deve essere verificata mediante una registrazione del punto di prova PSAP da cui risulti che essa ha ricevuto un segnale di avvio di una chiamata eCall a seguito dell'urto e che l'indicatore di controllo della MSD è stato posizionato su «eCall attivata automaticamente»;

b)

verificare che l'indicatore di stato della chiamata eCall indicasse una sequenza di eCall in seguito all'attivazione automatica o manuale. Questa condizione deve essere verificata mediante una registrazione da cui risulti che è stata effettuata una sequenza degli indicatori su tutti i canali sensoriali specificati nella documentazione del costruttore (ottici e/o acustici);

c)

verificare che la MSD sia stata ricevuta dal punto di prova PSAP. Questa condizione deve essere verificata mediante una registrazione del punto di prova PSAP da cui risulti evidente che una MSD emessa dal veicolo in seguito al comando di attivazione automatica o manuale è pervenuta ed è stata decodificata con successo. Se la decodifica della MSD non ha avuto successo alla versione ridondante (redundancy version) MSD rv0, ma è riuscita a una versione ridondante successiva o in modalità modulazione robusta, come definito nel documento ETSI/TS 126 267, è ritenuta accettabile;

d)

verificare che la MSD contenesse dati precisi relativi al veicolo accurati. Questa condizione deve essere verificata mediante una registrazione del punto di prova PSAP da cui risulti evidente che le informazioni trasmesse nei campi relativi al tipo di veicolo, il numero di identificazione del veicolo (VIN) e il tipo di propulsione/stoccaggio del veicolo non si discostano dalle informazioni specificate nella domanda di omologazione;

e)

verificare che la MSD contenesse una posizione precisa e aggiornata. La verifica deve essere effettuata conformemente alla procedura di prova di posizionamento dei veicoli di cui all'allegato I, punto 2.5, del presente regolamento tramite una registrazione di prova da cui risulti evidente che la differenza tra la posizione IVS e la posizione reale, dIVS, non è superiore a 150 metri e il valore di confidenza trasmesso al punto di prova PSAP indica che la posizione è affidabile. In mancanza di un segnale GNSS sul sito della prova d'urto, il veicolo può essere trasferito in un luogo appropriato prima di effettuare la chiamata di prova.

2.4.4.   Annullare la chiamata di prova utilizzando l'apposito comando del punto di prova PSAP (ad esempio riagganciare).

2.4.5.   Se la chiamata di prova non può essere effettuata con successo a causa di fattori esterni al veicolo, è consentito verificare l'attivazione automatica a seguito dell'urto tramite la funzione interna di registrazione del sistema di bordo. Tale registrazione deve essere in grado di salvare i segnali di attivazione su una memoria non volatile. L'ingegnere addetto alla prova deve avere accesso ai dati salvati sul sistema di bordo e verificare che non sia presente in memoria alcun segnale automatico di attivazione prima dell'urto stesso e che tale segnale automatico di attivazione sia salvato in seguito all'urto.

2.4.6.   Se la chiamata di prova è stata effettuata mentre il veicolo è collegato a una sorgente elettrica esterna (nei casi in cui la prova d'urto sia stata effettuata con la sorgente di energia standard del veicolo non installata), verificare che il sistema elettrico di bordo che alimenta il sistema eCall sia rimasto intatto. Questa condizione deve essere verificata tramite una registrazione di un ingegnere addetto alla prova che attesti la verifica, con esito positivo, dell'integrità del sistema elettrico di bordo, compresa la sorgente elettrica fittizia di bordo (controllo visivo dei danni meccanici alle staffe di supporto o alla struttura della sorgente elettrica) e le connessioni tramite i suoi terminali.

2.5.   Procedura di prova di posizionamento

Si applica la procedura di prova di posizionamento di cui all'allegato I, punto 2.5, del presente regolamento.

2.6.   Procedura di prova dell'antenna

2.6.1.   Se la procedura di connessione utilizzata per la chiamata di prova non ha fatto ricorso alla trasmissione di dati via etere (allegato I, punto 2.7.3, del presente regolamento), la continuità di funzionamento dell'antenna per la rete mobile deve essere verificata controllando lo stato di sintonizzazione dell'antenna in seguito alla prova d'urto violento conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 2.6, del presente regolamento. Occorre inoltre appurare che i cavi siano rimasti intatti e non si sia verificato un corto circuito nella linea di alimentazione dell'antenna controllando la resistenza elettrica tra le estremità del cavo e tra il cavo e la messa a terra del veicolo.

2.7.   Procedure di connessione

Si applicano le procedure di connessione di cui all'allegato I, punto 2.7, del presente regolamento.


ALLEGATO III

Resistenza all'urto delle apparecchiature audio

1.   Prescrizioni

1.1.   Prescrizioni di prestazione

1.1.1.   La valutazione della resistenza all'urto delle apparecchiature audio eCall sui veicoli dotati di sistema eCall di bordo, effettuata conformemente al punto 2, deve essere considerata soddisfacente se è dimostrata l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni in seguito all'urto per quanto riguarda la prova d'urto frontale e laterale, a seconda dei casi.

1.1.2.   Riconnessione delle apparecchiature audio: il sistema eCall deve riconnettere altoparlanti e microfoni dopo che essi sono stati disconnessi durante una chiamata eCall per la trasmissione della MSD.

1.1.3.   Comunicazione vocale: il sistema eCall deve consentire una comunicazione vocale a mani libere (nella direzione di invio e di ricezione) sufficientemente comprensibile tra gli occupanti del veicolo e l'operatore.

2.   Procedura di prova

2.1.   Scopo della procedura di prova di resistenza all'urto delle apparecchiature audio

Lo scopo di questa prova consiste nel verificare che altoparlanti e microfoni siano riconnessi con successo dopo essere stati disconnessi per la trasmissione della MSD e che le apparecchiature audio siano rimaste funzionali dopo che il veicolo è stato sottoposto alla prova d'urto frontale o laterale.

2.2.   La seguente prova di verifica deve essere effettuata su un veicolo con installato un sistema eCall di bordo e che sia stato sottoposto a un urto violento conformemente al regolamento UN n. 94, allegato 3, per quanto riguarda l'urto frontale o regolamento UN n. 95, allegato 4, per quanto riguarda l'urto laterale, come definito al punto 1.1.1. di cui sopra.

2.3.   Sintesi della procedura di prova

2.3.1.   La continuità di funzionamento delle apparecchiature audio deve essere verificata effettuando una chiamata di prova richiesta in seguito alla prova d'urto e utilizzando il canale di comunicazione vocale tra il veicolo e il punto di prova PSAP.

2.3.2.   Due ingegneri addetti alla prova, uno nel veicolo (addetto near-end) e uno posizionato al punto di prova PSAP (addetto far-end), trasmettono (ovvero leggono e ascoltano) in successione, in modalità «single talk», frasi predefinite e foneticamente equilibrate.

2.3.3.   Gli addetti alla prova devono valutare se sono riusciti a comprendere il significato della trasmissione nella direzione di invio e ricezione.

2.4.   Disposizione degli addetti alla prova

2.4.1.   La prova deve essere effettuata in un ambiente tranquillo, con un livello di rumore di fondo non superiore a 50 dB (A) e libero da fonti di rumore che potrebbero altrimenti ostacolare le prove.

2.4.2.   L'addetto near-end deve essere sistemato in modo che la posizione della sua testa sia prossima a quella di una normale posizione di seduta sul sedile del conducente del veicolo che subisce l'urto. L'addetto deve utilizzare le apparecchiature audio di bordo nella loro configurazione originale.

2.4.3.   L'addetto far-end deve posizionarsi lontano dal veicolo con una separazione sufficiente affinché la voce di un addetto, emessa a volume normale, possa essere compresa senza ausili dall'altro addetto.

2.5.   Configurazione della prova

2.5.1.   Prima di effettuare la chiamata di prova, assicurarsi che:

a)

per ogni chiamata di prova sarà applicata una delle procedure di connessione di cui all'allegato I, punto 2.7, del presente regolamento, come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore;

b)

l'apposito punto di prova PSAP sia disponibile a ricevere una chiamata emessa dal sistema eCall basato sul 112;

c)

non sia possibile effettuare una falsa chiamata eCall a un PSAP autentico tramite la rete online;

d)

se del caso, il sistema TSP sia disattivato o passi automaticamente al sistema eCall basato sul 112; e,

e)

l'accensione del veicolo o l'interruttore generale del veicolo sia attivato.

2.5.2.   Se è possibile adeguare l'impostazione del volume, deve essere selezionato il volume massimo nella direzione di invio e ricezione sia alla postazione near-end sia alla postazione far-end. Il volume alla postazione far-end può essere ridotto durante la prova se necessario per una migliore comprensibilità.

2.5.3.   Se possibile, per la connessione evitare di selezionare reti mobili che incidono sulla resa in vivavoce, (per esempio eco, controllo automatico del volume, riduzione del rumore ecc.). Per le reti simulate, per quanto possibile, la DTX deve essere disattivata e devono essere utilizzati il codec full-rate (per lo standard GSM) e la velocità di trasmissione più elevata di 12,2 kbit/s (per i codec AMR).

2.6.   Chiamata di prova

2.6.1.   Effettuare una chiamata di prova (in modalità push) mediante un comando di attivazione tramite l'interfaccia utente di bordo e attendere che microfoni e altoparlanti siano riconnessi per la comunicazione vocale dopo che è stata completata la trasmissione della MSD.

2.6.2.   Scambio di messaggi di prova

2.6.2.1.   Direzione di ricezione

2.6.2.1.1.   L'addetto far-end deve selezionare e leggere una coppia di frasi dell'elenco riportato in appendice. L'addetto deve leggere le frasi al volume normale solitamente usato al telefono.

2.6.2.1.2.   L'addetto near-end deve valutare se la trasmissione vocale nella direzione di ricezione è stata comprensibile: la prova nella direzione di ricezione è superata se, rimanendo nella posizione seduta iniziale, l'addetto near-end è stato in grado di comprendere appieno il significato della trasmissione compiendo gli sforzi possibili.

2.6.2.1.3.   Se necessario ai fini della valutazione, l'addetto near-end può chiedere all'addetto far-end di trasmettere ulteriori coppie di frasi.

2.6.2.2.   Direzione di invio

2.6.2.2.1.   L'addetto near-end deve selezionare e, rimanendo nella posizione seduta iniziale, leggere una coppia di frasi dell'elenco riportato in appendice. L'addetto deve leggere le frasi al volume normale solitamente usato al telefono.

2.6.2.2.2.   L'addetto far-end deve valutare se la trasmissione vocale nella direzione di invio è stata comprensibile: la prova nella direzione di invio è superata se l'addetto far-end è stato in grado di comprendere appieno il significato della trasmissione compiendo gli sforzi possibili.

2.6.2.2.3.   Se necessario ai fini della valutazione, l'addetto far-end può chiedere all'addetto near-end di trasmettere ulteriori coppie di frasi.

2.6.3.   Annullare la chiamata di prova utilizzando l'apposito comando del punto di prova PSAP (ad esempio riagganciare).

2.6.4.   Se è dimostrato che non è possibile ottemperare alle prescrizioni a causa di impedimenti introdotti dal punto di prova PSAP o dal mezzo di trasmissione, la chiamata di prova può essere ripetuta, se necessario con una configurazione adattata alle circostanze.

2.7.   Procedure di connessione

2.7.1.   Si applicano le procedure di connessione di cui all'allegato I, punto 2.7, del presente regolamento.

Appendice

Frasi di prova

1.   Le seguenti coppie di frasi, come definito nelle raccomandazioni ITU-T P.501, allegato B, devono essere utilizzate per lo scambio dei messaggi di prova in direzione di invio e di ricezione.

2.   Le coppie di frasi nella lingua più comunemente parlata dagli addetti alla prova devono essere selezionate dall'elenco seguente. Se gli addetti alla prova non hanno padronanza di nessuna delle lingue proposte, devono essere utilizzate frasi alternative in una lingua a loro conosciuta, preferibilmente equilibrate dal punto di vista fonetico.

3.   Coppie di frasi di prova

3.1.   Neerlandese

a)

Dit product kent nauwelijks concurrentie.

Hij kende zijn grens niet.

b)

Ik zal iets over mijn carrière vertellen.

Zijn auto was alweer kapot.

c)

Zij kunnen de besluiten nehmen.

De meeste mensen hadden het wel door.

d)

Ik zou liever gaan lopen.

Willem gaat telkens naar buiten.

3.2.   Inglese

a)

These days a chicken leg is a rare dish.

The hogs were fed with chopped corn and garbage.

b)

Rice is often served in round bowls.

A large size in stockings is hard to sell.

c)

The juice of lemons makes fine punch.

Four hours of steady work faced us.

d)

The birch canoe slid on smooth planks.

Glue the sheet to the dark blue background.

3.3.   Finlandese

a)

Ole ääneti tai sano sellaista, joka on parempaa kuin vaikeneminen.

Suuret sydämet ovat kuin valtameret, ne eivät koskaan jäädy.

b)

Jos olet vasara, lyö kovaa. Jos olet naula, pidä pääsi pystyssä.

Onni tulee eläen, ei ostaen.

c)

Rakkaus ei omista mitään, eikä kukaan voi sitä omistaa.

Naisen mieli on puhtaampi, hän vaihtaa sitä useammin.

d)

Sydämellä on syynsä, joita järki ei tunne.

On opittava kärsimään voidakseen elää.

3.4.   Francese

a)

On entend les gazouillis d'un oiseau dans le jardin.

La barque du pêcheur a été emportée par une tempête.

b)

Le client s'attend à ce que vous fassiez une réduction.

Chaque fois que je me lève ma plaie me tire.

c)

Vous avez du plaisir à jouer avec ceux qui ont un bon caractère.

Le chevrier a corné pour rassembler ses moutons.

d)

Ma mère et moi faisons de courtes promenades.

La poupée fait la joie de cette très jeune fille.

3.5.   Tedesco

a)

Zarter Blumenduft erfüllt den Saal.

Wisch den Tisch doch später ab.

b)

Sekunden entscheiden über Leben.

Flieder lockt nicht nur die Bienen.

c)

Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.

Alles wurde wieder abgesagt.

d)

Überquere die Strasse vorsichtig.

Die drei Männer sind begeistert.

3.6.   Italiano

a)

Non bisogna credere che sia vero tutto quello che dice la gente. Tu non conosci ancora gli uomini, non conosci il mondo.

Dopo tanto tempo non ricordo più dove ho messo quella bella foto, ma se aspetti un po' la cerco e te la prendo.

b)

Questo tormento durerà ancora qualche ora. Forse un giorno poi tutto finirà e tu potrai tornare a casa nella tua terra.

Lucio era certo che sarebbe diventato una persona importante, un uomo politico o magari un ministro. Aveva a cuore il bene della società.

c)

Non bisogna credere che sia vero tutto quello che dice la gente tu non conosci ancora gli uomini, non conosci il mondo.

Dopo tanto tempo non ricordo più dove ho messo quella bella foto ma se aspetti un po' la cerco e te la prendo.

d)

Questo tormento durerà ancora qualche ora. Forse un giorno poi tutto finirà e tu potrai tornare a casa nella tua terra.

Lucio era certo che sarebbe diventato una persona importante, un uomo politico o magari un ministro, aveva a cuore il bene della società.

3.7.   Polacco

a)

Pielęgniarki były cierpliwe.

Przebiegał szybko przez ulicę.

b)

Ona była jego sekretarką od lat.

Dzieci często płaczą kiedy są głodne.

c)

On był czarującą osobą.

Lato wreszcie nadeszło.

d)

Większość dróg było niezmiernie zatłoczonych.

Mamy bardzo entuzjastyczny zespół.

3.8.   Spagnolo

a)

No arroje basura a la calle.

Ellos quieren dos manzanas rojas.

b)

No cocinaban tan bien.

Mi afeitadora afeita al ras.

c)

Ve y siéntate en la cama.

El libro trata sobre trampas.

d)

El trapeador se puso amarillo.

El fuego consumió el papel.


ALLEGATO IV

Coesistenza di servizi di terzi (TPS) e dei sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

1.   Prescrizioni

1.1.   Le seguenti prescrizioni si applicano ai sistemi eCall di bordo basati sul 112, alle STU e (facoltativamente) ai componenti che devono essere utilizzati congiuntamente a un sistema TPS eCall di bordo.

1.2.   Prescrizioni di prestazione

1.2.1.   Il sistema eCall basato sul 112 deve essere disattivato fintanto che il sistema TPS è attivo e funziona.

1.2.2.   Il sistema eCall basato sul 112 deve essere attivato automaticamente se il sistema TPS è attivo ma non funziona.

1.3.   Prescrizioni di documentazione

1.3.1.   Il costruttore deve fornire al servizio tecnico una spiegazione dei criteri progettuali applicati al sistema TPS per garantire l'attivazione automatica del sistema basato sul 112 («procedura di emergenza») quando il sistema TPS non funziona. La documentazione deve descrivere i principi del meccanismo di cambio.

1.3.2.   La documentazione deve essere accompagnata da un'analisi da cui risultino, in termini generici, tutte le condizioni di guasto dell'hardware o del software che comportano l'incapacità del sistema TPS di effettuare una chiamata e la reazione del sistema TPS al verificarsi di tali condizioni.

Questa può basarsi su un'analisi FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), FTA (Fault Tree Analysis) o su un processo simile, come concordato tra il servizio tecnico e il costruttore.

Il metodo o i metodi selezionati per l'analisi devono essere stabiliti e aggiornati dal costruttore e messi a disposizione del servizio tecnico per i controlli del caso al momento dell'omologazione.

2.   Procedura di prova

2.1.   Scopo della procedura di prova di coesistenza TPS

Lo scopo di questa procedura di prova consiste nel verificare nei sistemi eCall di bordo che devono essere utilizzati in combinazione con un sistema TPS eCall di bordo, che vi sia solo un sistema attivo alla volta e che il sistema eCall basato sul 112 sia attivato automaticamente qualora il sistema TPS non funzioni.

2.2.   Le seguenti prove devono essere eseguite su un veicolo con installato un sistema eCall di bordo oppure su una configurazione rappresentativa di parti.

2.3.   Per verificare che il sistema basato sul 112 sia disattivato quando è attivo il sistema TPS, deve essere effettuata manualmente una chiamata di prova.

2.3.1.   Prima di effettuare la chiamata di prova, assicurarsi che:

a)

per ogni chiamata di prova sarà applicata una delle procedure di connessione di cui all'allegato I, punto 2.7, del presente regolamento, come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore;

b)

l'apposito punto di prova PSAP sia disponibile a ricevere una chiamata emessa dal sistema eCall basato sul 112;

c)

il punto di prova TPSP sia disponibile a ricevere una chiamata emessa dal sistema TPS;

d)

non sia possibile effettuare una falsa chiamata eCall a un PSAP autentico tramite la rete online; e,

e)

l'accensione del veicolo o l'interruttore generale del veicolo sia attivato.

2.3.2.   Effettuare una chiamata di prova (modalità push) mediante un comando di attivazione manuale al sistema TPS.

2.3.3.   Verificare che:

a)

sia stato stabilito un collegamento con il punto di prova TPSP; la verifica deve essere effettuata mediante una registrazione al punto di prova TPSP, da cui risulti evidente che questo ha ricevuto un segnale di avvio di una chiamata, oppure mediante un collegamento vocale con il punto di prova TPSP andato a buon fine; e,

b)

non sia stata tentata o stabilita una eCall con il punto di prova PSAP; la verifica deve essere effettuata mediante una registrazione al punto di prova TPSP da cui risulti evidente che questo non ha ricevuto alcun segnale di avvio di una eCall.

2.3.4.   Annullare la chiamata di prova utilizzando l'apposito comando del punto di prova PSAP (ad esempio riagganciare).

2.3.5.   Se il tentativo di chiamata del sistema TPS non ha avuto buon esito durante la prova, la procedura di prova può essere ripetuta.

2.4.   La procedura di emergenza deve essere verificata effettuando manualmente una chiamata di prova a un apposito punto di prova PSAP in una condizione in cui il sistema TPS non funziona..

2.4.1.   Modificare il sistema TPS per simulare un guasto, selezionato a discrezione dell'autorità di omologazione, che deve avere per esito l'avviamento di una procedura di emergenza sulla base della documentazione fornita dal fabbricante.

2.4.2.   Prima di effettuare la chiamata di prova, assicurarsi che:

a)

per ogni chiamata di prova sarà applicata una delle procedure di connessione di cui all'allegato I, punto 2.7, del presente regolamento, come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore;

b)

l'apposito punto di prova PSAP sia disponibile a ricevere una chiamata emessa dal sistema eCall basato sul 112;

c)

non sia possibile effettuare una falsa chiamata eCall a un PSAP autentico tramite la rete online; e,

d)

l'accensione del veicolo o l'interruttore generale del veicolo sia attivato.

2.4.3.   Effettuare una chiamata di prova (modalità push) mediante un comando di attivazione manuale al sistema TPS.

2.4.4.   Verificare che sia stata stabilita una eCall dal sistema basato sul 112; la verifica deve essere effettuata mediante una registrazione al punto di prova TPSP da cui risulti evidente che questo ha ricevuto un segnale di avvio di una eCall.

2.4.5.   Annullare la chiamata di prova utilizzando l'apposito comando del punto di prova PSAP (ad esempio riagganciare).

2.5.   Procedure di connessione

Si applicano le procedure di connessione di cui all'allegato I, punto 2.7, del presente regolamento.


ALLEGATO V

Meccanismo automatico di attivazione

1.   Prescrizioni

1.1.   Le seguenti prescrizioni si applicano ai veicoli con installato un sistema eCall di bordo.

1.2.   Prescrizioni di documentazione

1.2.1.   Il costruttore deve fornire una dichiarazione attestante che la strategia scelta per attivare automaticamente una chiamata eCall garantisce l'attivazione anche in caso di incidente diverso o di minore gravità rispetto alle collisioni simulate nelle prove d'urto violento di cui al regolamento UN n. 94 e al regolamento UN n. 95.

1.2.2.   Il costruttore deve scegliere la tipologia e la gravità della collisione e dimostrare che quest'ultima è significativamente diversa da quella delle prove d'urto violento.

1.2.3.   Il fabbricante deve fornire all'autorità di omologazione una spiegazione e la relativa documentazione tecnica che indichi, in termini generali, come è conseguito tale obiettivo.

1.2.3.1.   Una documentazione che dimostri, in modo soddisfacente per l'autorità di omologazione, che anche l'attivazione di sistemi di ritenuta supplementari e il livello di gravità scelti a discrezione del costruttore attivano una chiamata automatica eCall, deve essere considerata soddisfacente.

1.2.3.2.   Una documentazione che dimostri, in modo soddisfacente per l'autorità di omologazione, la strategia volta a prevenire chiamate eCall ingiustificate in caso di urti di violenza tale da non essere considerati un incidente grave. Deve essere inoltre fornita un'analisi della modalità di guasto (failure mode) che dimostri che eventuali guasti dell'hardware o del software non comportano l'attivazione automatica di una chiamata eCall.

1.2.3.3.   Mezzi atti a dimostrare tale circostanza possono essere: disegni di specifiche tecniche delle unità di controllo dell'airbag, schede dati di specifiche tecniche, schemi di sensibilità, i pertinenti diagrammi di circuito o documenti simili considerati equivalenti dall'autorità di omologazione.

1.2.3.4.   Il fascicolo di documenti completo deve rimanere strettamente riservato. A discrezione dell'autorità di omologazione, esso può essere conservato dall'autorità stessa o dal costruttore. Qualora sia il costruttore a conservare il fascicolo, quest'ultimo deve essere identificato e datato dall'autorità di omologazione dopo essere stato visionato e approvato. L'autorità di omologazione deve potervi accedere al momento del rilascio dell'omologazione o in ogni altro momento durante il periodo di validità dell'omologazione.


ALLEGATO VI

Prescrizioni tecniche relative alla compatibilità dei sistemi eCall di bordo con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo e EGNOS

1.   Prescrizioni

1.1.   Prescrizioni di compatibilità

1.1.1.   Per «compatibilità del sistema Galileo» si intende: la ricezione e il trattamento dei segnali dal servizio aperto (open service) di Galileo e il loro uso per il calcolo della posizione finale.

1.1.2.   Per «compatibilità del sistema EGNOS» si intende: la ricezione delle correzioni dal servizio aperto di EGNOS e l'applicazione di quest'ultimo ai segnali GNSS, in particolare GPS.

1.1.3.   La compatibilità dei sistemi eCall di bordo con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS deve essere conforme alle prescrizioni di cui al punto 1.2 per quanto riguarda la capacità di localizzazione e dimostrata ricorrendo ai metodi di prova di cui al punto 2.

1.1.4.   Le procedure di prova di cui al punto 2.2 possono essere eseguite sull'unità eCall, compresa la capacità elaborazione successiva, o direttamente sul ricevitore GNSS che fa parte del sistema eCall.

1.2.   Prescrizioni di prestazione

1.2.1.   Il ricevitore GNSS deve essere in grado di emettere la soluzione di navigazione in protocollo in formato NMEA-0183 (messaggio RMC, GGA, VTG, GSA e GSV). La configurazione eCall per i messaggi in uscita NMEA-0183 deve essere descritta nel manuale operativo.

1.2.2.   Il ricevitore GNSS che fa parte del sistema eCall deve essere in grado di ricevere e trattare i singoli segnali GNSS in banda L1/E1 da almeno due sistemi globali di navigazione satellitare, compresi i sistemi Galileo e GPS.

1.2.3.   Il ricevitore GNSS che fa parte del sistema eCall deve essere in grado di ricevere e trattare segnali combinati GNSS in banda L1/E1 da almeno due sistemi globali di navigazione satellitare, compresi i sistemi Galileo, GPS e SBAS.

1.2.4.   Il ricevitore GNSS che fa parte del sistema eCall deve essere in grado di fornire dati di posizionamento nel sistema di coordinate WGS-84.

1.2.5.   L'errore di posizione orizzontale non deve superare:

in condizioni di cielo aperto: 15 metri a un livello di confidenza dello 0,95 di probabilità con diluizione della precisione in base alla posizione (PDOP) compresa tra 2,0 e 2,5;

in condizioni di canyon urbano: 40 metri a un livello di confidenza dello 0,95 di probabilità con diluizione della precisione in base alla posizione (PDOP) compresa tra 3,5 e 4,0.

1.2.6.   Deve essere garantita l'ottemperanza alle prescrizioni di precisione:

a una velocità compresa tra 0 e [140] km/h;

gamma di accelerazione lineare compresa tra 0 e [2]G.

1.2.7.   Il tempo di determinazione della posizione geografica in seguito all'avviamento a freddo non deve superare:

60 secondi per un livello di segnale fino a — 130 dBm;

300 secondi per un livello di segnale fino a — 140 dBm.

1.2.8.   Il tempo di riacquisto del segnale GNSS dopo un blocco di 60 secondi per un livello di segnale fino a — 130 dBm non deve superare 20 secondi dal momento del recupero della visibilità del satellite di navigazione.

1.2.9.   La sensibilità d'ingresso del ricevitore:

per il rilevamento del segnale GNSS (avviamento a freddo), non deve superare 3 600 secondi quando il livello del segnale in ingresso sull'antenna del sistema eCall è di — 144 dBm;

per il tracciamento e il calcolo della soluzione di navigazione del segnale GNSS, deve essere disponibile per almeno 600 secondi quando il livello del segnale in ingresso sull'antenna del sistema eCall è di — 155 dBm;

la riacquisizione del segnale GNSS e il calcolo della soluzione di navigazione del segnale GNSS devono essere possibili e non devono superare 60 secondi quando il livello del segnale in ingresso sull'antenna del sistema eCall è di — 150 dBm;

1.2.10.   Il ricevitore GNSS deve essere in grado di ricevere una posizione geografica almeno ogni secondo.

2.   Metodi di prova

2.1.   Condizioni di prova

2.1.1.   Oggetto della prova è il sistema eCall, che comprende un ricevitore GNSS e un'antenna GNSS, specificando le caratteristiche e le proprietà del sistema.

2.1.2.   Il numero di campioni di prova eCall deve essere di almeno 3 unità che possono essere analizzate in parallelo.

2.1.3.   Ai fini della prova, il sistema eCall è dotato di carta SIM installata, manuale operativo e software (su supporto elettronico).

2.1.4.   I documenti allegati devono contenere i seguenti dati:

numero di serie del dispositivo;

versione dell'hardware;

versione del software;

numero di identificazione del fornitore del dispositivo;

documentazione tecnica pertinente per l'esecuzione delle prove.

2.1.5.   Le prove sono eseguite in condizioni climatiche normali, in conformità alla norma ISO 16750-1:2006:

temperatura dell'aria 23 (± 5) °C;

umidità relativa dell'aria compresa tra il 25 % e il 75 %.

2.1.6.   Le prove del sistema eCall per quanto riguarda il ricevitore GNSS devono essere effettuate per mezzo delle apparecchiature di prova e ausiliarie specificate nella tabella 1.

Tabella 1

Elenco raccomandato di strumenti di misurazione e apparecchiature di prova e ausiliarie

Nome dell'appa-recchiatura

Caratteristiche tecniche richieste per le apparecchiature di prova

Intervallo di scala

Precisione sulla scala

Simulatore del sistema globale di navigazione satellitare di segnali Galileo e GPS

Numero di segnali simulati: almeno 12

Errore quadratico medio di una componente casuale di precisione sulla pseudo-distanza dai satelliti Galileo e GPS non superiore a:

fase del codice stadiometrico: 0,1 metri;

fase del vettore di comunicazione: 0,001 metri;

pseudo-velocità: 0,005 metri/secondo.

Cronometro digitale

Capacità massima di conteggio: 9 ore 59 minuti e 59,99 secondi

Variazione giornaliera a 25 (± 5) °C non superiore a 1,0 secondi.

Discrezione nel tempo: 0,01 secondi.

Analizzatore della rete vettoriale

Intervallo di frequenza: 300 kHz .. 4 000  kHz

Intervallo dinamico:

(– 85 .. 40) dB

Precisione F = ± 1·10– 6 kHz

Precisione D = (0,1 .. 0,5) dB

Amplificatore a bassa rumorosità

Intervallo di frequenza: 1 200 .. 1 700  MHz

Coefficiente di rumorosità: non superiore a 2,0 dB

Coefficiente di amplificazione: 24 dB

 

Attenuatore 1

Intervallo dinamico: (0 .. 11) dB

Precisione ± 0,5 dB

Attenuatore 2

Intervallo dinamico: (0 .. 110) dB

Precisione ± 0,5 dB

Sorgente elettrica

Intervallo di impostazione del voltaggio in corrente continua: da 0,1 a 30 volt

Precisione V = ± 3 %

Intensità della corrente di tensione in uscita: almeno 3 ampere

Precisione A = ± 1 %

Nota: è permesso utilizzare altri tipi di dispositivi analoghi che permettano di determinare le caratteristiche con la necessaria precisione.

2.1.7.   Se non diversamente specificato, la simulazione del segnale GNSS deve attenersi alla sequenza «a cielo aperto» di cui alla figura 1.

Figura 1

Definizione di «cielo aperto»

Zona

Intervallo di elevazione (gradi)

Intervallo azimut (gradi)

A

0 — 5

0 — 360

Contesto

Area non compresa nella zona A

Image

2.1.8.   Tracciato del cielo aperto — attenuazione:

 

0 dB

A

– 100 dB o segnale spento

2.2.   Procedure di prova

2.2.1.   Prova dei messaggi NMEA-0183 in uscita.

2.2.1.1.   Effettuare connessioni conformemente alla figura 2.

Figura 2

diagramma del banco di prova

Image

2.2.1.2.   Preparare e avviare il sistema eCall. Servendosi del manuale operativo e del software del programmatore, configurare il ricevitore GNSS per la ricezione di segnali Galileo, GPS e SBAS. Configurare il ricevitore GNSS per l'invio di messaggi NMEA-0183 (messaggi RMC, GGA, VTG, GSA e GSV).

2.2.1.3.   Configurare il simulatore come descritto nel rispettivo manuale per l'utente. Avviare lo script del simulatore con i parametri di cui alla tabella 2 per i segnali Galileo, GPS e SBAS.

Tabella 2

Principali parametri dello script di simulazione per scenario statico

Parametro simulato

Valore

Durata della prova, hh:mm:ss

01:00:00

Frequenza in uscita

1 hertz

Posizione eCall

Qualsiasi punto del territorio nell'intervallo di latitudine compreso tra 80° N e 80° S nel sistema di coordinate WGS-84

Troposfera:

Modello standard predefinito dal simulatore GNSS

Ionosfera:

Modello standard predefinito dal simulatore GNSS

Valore PDOP nell'intervallo di prova

2,0 ≤ PDOP ≤ 2,5

Segnali simulati

Galileo (banda di frequenza E1, sistema aperto);

GPS (banda di frequenza L1, codice C/A);

combinato Galileo/GPS/SBAS.

Intensità del segnale:

 

GNSS Galileo;

– 135 dBm;

GNSS GPS.

– 138,5 dBm.

Numero di satelliti simulati:

almeno 6 satelliti Galileo;

almeno 6 satelliti GPS;

almeno 2 satelliti SBAS;

2.2.1.4.   Servendosi dell'interfaccia seriale corrispondente, configurare la connessione tra il sistema eCall e il PC. Verificare la possibilità di ricevere informazioni di navigazione tramite il protocollo NMEA-0183. Il valore di campo 6 nei messaggi GGA deve essere impostato su «2».

2.2.1.5.   L'esito delle prove è considerato positivo se vengono ricevute le informazioni di navigazione tramite il protocollo NMEA-0183 per tutti i campioni di eCall.

2.2.1.6.   È possibile combinare la prova dei messaggi NMEA-0183 in uscita e la valutazione della precisione del posizionamento in modalità statica autonoma.

2.2.2.   Valutazione della precisione di posizionamento in modalità statica autonoma.

2.2.2.1.   Effettuare connessioni conformemente alla figura 2.

2.2.2.2.   Preparare e avviare il sistema eCall. Servendosi del software del programmatore, assicurarsi che il ricevitore GNSS sia configurato per la ricezione di segnali combinati Galileo, GPS e SBAS. Configurare il ricevitore GNSS istituito per l'invio di messaggi in base al protocollo NMEA-0183 (messaggi GGA, RMC, VTG, GSA e GSV).

2.2.2.3.   Configurare il simulatore facendo riferimento al rispettivo manuale operativo. Avviare la simulazione di script di segnali combinati Galileo, GPS e SBAS con i parametri di cui alla tabella 2.

2.2.2.4.   Configurare la registrazione dei messaggi NMEA-0183 dopo aver ricevuto la soluzione di navigazione. Fino al completamento dello script di simulazione, i messaggi NMEA-0183 sono inviati dal ricevitore GNSS a un file.

2.2.2.5.   Al ricevimento della soluzione di navigazione, configurare la registrazione dei messaggi NMEA-0183 inviati dal ricevitore GNSS su un file, fino al completamento dello script di simulazione.

2.2.2.6.   Estrarre le coordinate: latitudine (B) e longitudine (L) contenute nei messaggi GGA (RMC).

2.2.2.7.   Calcolare l'inesattezza sistematica della determinazione delle coordinate a intervalli fissi secondo le formule (1), (2), ad esempio della coordinata latitudinale (B):

(1)

ΔB(j) = B(j) – B truej,

(2)

Formula

,

«Btruej» è il valore effettivo della coordinata B nel punto temporale j in secondi d'arco;

B(j) è il valore della coordinata B nel punto temporale j determinato dal ricevitore GNSS, in secondi d'arco;

N è il numero di messaggi GGA (RMC) ricevuti durante la prova del ricevitore GNSS.

2.2.2.8.   Analogamente calcolare l'inesattezza sistematica della coordinata L (longitudine).

2.2.2.9.   Calcolare il valore della deviazione standard (SD) secondo la formula (3) della coordinata B:

(3)

Formula

,

2.2.2.10.   Analogamente calcolare il valore SD della coordinata L (longitudine).

2.2.2.11.   Convertire le coordinate calcolate e i valori SD per la determinazione di latitudine e longitudine da secondi d'arco a metri secondo le formule (4) e (5).

2.2.2.12.   Per la latitudine:

(4-1)

Formula

,

(4-2)

Formula

,

2.2.2.13.   Per la longitudine:

(5-1)

Formula

,

(5-2)

Formula

,

—   a— semiasse maggiore dell'ellissoide, in metri

—   e— prima eccentricità, [0 – 1]

—   φ— valore determinato della latitudine, radianti.

2.2.2.14.   Calcolare l'errore di posizione orizzontale secondo la formula (6):

(6)

Formula

,

2.2.2.15.   Ripetere le procedure di prova conformemente ai punti da 2.2.2.3 a 2.2.2.14 per i segnali GNSS Galileo con i parametri di simulazione di cui alla tabella 2.

2.2.2.16.   Ripetere le procedure di prova conformemente ai punti da 2.2.2.3 a 2.2.2.14 solo per i segnali GPS GNSS con i parametri di simulazione di cui alla tabella 2.

2.2.2.17.   Ripetere le procedure di prova conformemente ai punti da 2.2.2.3 a 2.2.2.16 con altri campioni eCall, previsti per la prova.

2.2.2.18.   Stabilire valori medi ottenuti per tutti i campioni di eCall sottoposti a prova secondo la formula (6).

2.2.2.19.   L'esito delle prove è considerato soddisfacente se gli errori di posizione orizzontale definiti con la formula (6), ottenuti con tutti i campioni di eCall, non supera 15 metri in condizioni di cielo aperto a un livello di confidenza dello 0,95 di probabilità per tutti gli script di simulazione.

2.2.3.   Valutazione della precisione di posizionamento in modalità dinamica autonoma.

2.2.3.1.   Ripetere le procedure di prova di cui al punto 2.2.2, eccetto quelle di cui ai punti 2.2.2.15 e 2.2.2.16, secondo lo schema di simulazione per movimenti di manovra riportato nella tabella 3.

Tabella 3

Principali parametri dello script di simulazione per movimenti di manovra

Parametro simulato

Valore

Durata della prova, hh:mm:ss

01:00:00

Frequenza in uscita

1 hertz

Posizione eCall

Qualsiasi punto del territorio nell'intervallo di latitudine compreso tra 80° N e 80° S nel sistema di coordinate WGS-84

Modello di movimento:

Movimento di manovra

velocità, km/h;

140

raggio di sterzata, metri;

500

accelerazione di sterzata, metri/secondo2.

0,2

Troposfera:

Modello standard predefinito dal simulatore GNSS

Ionosfera:

Modello standard predefinito dal simulatore GNSS

Valore PDOP nell'intervallo temporale di prova

2,0 ≤ PDOP ≤ 2,5

Segnali simulati

combinato Galileo/GPS/SBAS

Intensità del segnale:

 

GNSS Galileo;

– 135 dBm;

GNSS GPS.

– 138,5 dBm.

Numero di satelliti simulati:

almeno 6 satelliti Galileo;

almeno 6 satelliti GPS;

almeno 2 satelliti SBAS;

2.2.3.2.   Stabilire valori medi ottenuti per tutti i campioni di eCall sottoposti a prova secondo la formula (6).

2.2.3.3.   L'esito delle prove è considerato soddisfacente se gli errori di posizione orizzontale ottenuti con tutti i campioni di eCall non supera 15 metri in condizioni di cielo aperto a un livello di confidenza dello 0,95 di probabilità.

2.2.4.   Movimento in zone d'ombra, zone di ricezione intermittente dei segnali di navigazione e nei canyon urbani.

2.2.4.1.   Ripetere le procedure di prova di cui al punto 2.2.3 per gli script di simulazione per il movimento in zone d'ombra e zone di ricezione intermittente dei segnali di navigazione (riportati nella tabella 4) con una sequenza di segnale da canyon urbano, come descritto alla figura 3.

Tabella 4

Principali parametri di movimento in zone d'ombra e zone di ricezione intermittente dei segnali di navigazione

Parametro simulato

Valore

Durata della prova, hh:mm:ss

01:00:00

Frequenza in uscita

1 hertz

Posizione eCall

Qualsiasi punto del territorio nell'intervallo di latitudine compreso tra 80° N e 80° S nel sistema di coordinate WGS-84

Modello di movimento:

Movimento di manovra

velocità, km/h;

140

raggio di sterzata, metri;

500

accelerazione di sterzata, metri/secondo2.

0,2

Visibilità satellitare:

 

intervalli di visibilità del segnale, secondi;

300

intervalli di assenza del segnale, secondi.

600

Troposfera:

Modello standard predefinito dal simulatore GNSS

Ionosfera:

Modello standard predefinito dal simulatore GNSS

Valore PDOP nell'intervallo temporale di prova

3,5 ≤ PDOP ≤ 4,0

Segnali simulati

combinato Galileo/GPS/SBAS

Intensità del segnale:

 

GNSS Galileo;

– 135 dBm;

GNSS GPS.

– 138,5 dBm.

Numero di satelliti simulati:

almeno 6 satelliti Galileo;

almeno 6 satelliti GPS;

almeno 2 satelliti SBAS;

Figura 3

Definizione di canyon urbano

Zona

Intervallo di elevazione (gradi)

Intervallo azimut (gradi)

A

0 — 5

0 — 360

B

5 — 30

210 — 330

C

5 — 30

30 — 150

Contesto

Area non compresa nelle zone A, B e C

Image

2.2.4.2.   Tracciato del canyon urbano — attenuazione:

 

0 dB

B

– 40 dB

C

– 40 dB

A

– 100 dB o segnale spento

2.2.4.3.   L'esito delle prove è considerato soddisfacente se gli errori di posizione orizzontale ottenuti con tutti i campioni di eCall non supera 40 metri in condizioni di canyon urbano a un livello di confidenza dello 0,95 di probabilità.

2.2.5.   Prova del tempo di determinazione della posizione geografica in seguito all'avviamento a freddo.

2.2.5.1.   Preparare e avviare il sistema eCall. Servendosi del software del programmatore, assicurarsi che il modulo GNSS sia configurato per la ricezione di segnali Galileo e GPS.

2.2.5.2.   Cancellare dal ricevitore GNSS tutti i dati relativi a posizione, velocità, tempo, almanacco ed effemeridi.

2.2.5.3.   Configurare il simulatore come descritto nel rispettivo manuale per l'utente. Avviare lo script del simulatore con i parametri di cui alla tabella 2 per i segnali Galileo e GPS con segnale di livello — 130 dBm.

2.2.5.4.   Servendosi di un cronometro, misurare l'intervallo di tempo compreso tra l'avvio della simulazione del segnale e il primo risultato di soluzione di navigazione.

2.2.5.5.   Svolgere almeno 10 volte la procedura di prova conformemente ai punti da 2.2.5.2 a 2.2.5.4.

2.2.5.6.   Calcolare il tempo medio per la prima determinazione della posizione geografica in seguito all'avviamento a freddo per tutti i campioni di eCall forniti per la prova.

2.2.5.7.   Il risultato della prova è considerato positivo se i valori medi di tempo per la determinazione della posizione geografica, calcolati come descritto al punto 2.2.5.6, non superano i 60 secondi per un livello di segnale fino a -130 dBm per tutti i segnali simulati.

2.2.5.8.   Ripetere la procedura di prova conformemente ai punti da 2.2.5.1 a 2.2.5.5 con segnale di livello — 140 dBm.

2.2.5.9.   Il risultato della prova svolta conformemente al punto 2.2.5.8 è considerato positivo se i valori medi di tempo per la determinazione della posizione geografica, calcolati come descritto al punto 2.2.5.6, non superano i 300 secondi per un livello di segnale fino a — 140 dBm per tutti i segnali simulati.

2.2.6.   Prova del tempo di riacquisto del segnale di tracciamento del satellite dopo un blocco 60 secondi.

2.2.6.1.   Preparare e avviare il sistema eCall come da manuale operativo. Servendosi del software del programmatore, assicurarsi che il ricevitore GNSS sia configurato per la ricezione di segnali Galileo e GPS.

2.2.6.2.   Configurare il simulatore come descritto nel rispettivo manuale per l'utente. Avviare lo script del simulatore con i parametri di cui alla tabella 2 per i segnali Galileo e GPS con segnale di livello — 130 dBm.

2.2.6.3.   Attendere 15 minuti e assicurarsi il ricevitore GNSS abbia calcolato la posizione del sistema eCall.

2.2.6.4.   Disconnettere il cavo dall'antenna GNSS dal sistema eCall e ricollegarlo dopo un intervallo di 60 secondi. Servendosi di un cronometro, determinare la durata dell'intervallo di tempo trascorso tra il collegamento del cavo, il riacquisto del segnale di tracciamento del satellite e il calcolo della soluzione di navigazione.

2.2.6.5.   Ripetere almeno 10 volte la procedura di prova conformemente al punto 2.2.6.4.

2.2.6.6.   Calcolare il valore medio del tempo di riacquisto del segnale di tracciamento del satellite da parte del sistema eCall per tutte le misurazioni effettuate e tutti i campioni di eCall forniti per la prova.

2.2.6.7.   Il risultato della prova è considerato positivo se i valori medi del tempo di riacquisto dopo il blocco di 60 secondi, misurati come indicato al punto 2.2.6.6, non superano i 20 secondi.

2.2.7.   Prova di sensibilità del ricevitore GNSS in modalità di avviamento a freddo, modalità di tracciamento e con uno scenario di riacquisto del segnale.

2.2.7.1.   Accendere l'analizzatore della rete vettoriale. Calibrare l'analizzatore della rete vettoriale secondo il rispettivo manuale operativo.

2.2.7.2.   Configurare il diagramma secondo la figura 4.

Figura 4

Diagramma di calibrazione del percorso

Image

2.2.7.3.   Configurare l'attenuazione nel percorso del segnale zero sugli attenuatori. Misurare la risposta in frequenza di un determinato percorso di segnale, rispettivamente nella banda E1 di Galileo e L1 di GPS. Registrare il fattore di trasmissione medio del percorso in [dB] in tale banda di frequenze.

2.2.7.4.   Montare il circuito di cui alla figura 5.

Figura 5

Disposizione per la valutazione della sensibilità del modulo GNSS

Image

2.2.7.5.   Preparare e avviare il sistema eCall come da manuale operativo. Servendosi del software del programmatore assicurarsi che il ricevitore GNSS sia configurato per la ricezione di segnali Galileo e GPS. Svuotare la RAM del ricevitore GNSS in modo da raggiungere la modalità di avviamento «a freddo» del ricevitore GNSS del sistema eCall. Verificare che le informazioni relative a posizione, velocità e tempo siano azzerate.

2.2.7.6.   Preparare il simulatore dei segnali GNSS secondo il rispettivo manuale operativo. Avviare lo script di simulazione dei segnali Galileo e GPS con i parametri di cui alla tabella 2. Configurare il livello di potenza in uscita del simulatore a — 144 dBm.

2.2.7.7.   Servendosi di un cronometro, misurare l'intervallo di tempo compreso tra l'avvio della simulazione del segnale e il primo risultato di soluzione di navigazione.

2.2.7.8.   Configurare l'attenuazione nel percorso del segnale zero sugli attenuatori, in modo tale che il segnale in ingresso dell'antenna del sistema eCall sia pari a — 155 dBm.

2.2.7.9.   Servendosi di un cronometro, verificare che il sistema eCall fornisca ancora una soluzione di navigazione per almeno 600 secondi.

2.2.7.10.   Configurare l'attenuazione nel percorso del segnale zero sugli attenuatori, in modo tale che il segnale in ingresso dell'antenna del sistema eCall sia pari a — 150 dBm.

2.2.7.11.   Disconnettere il cavo dell'antenna GNSS dal sistema eCall e ricollegarlo dopo un intervallo di 20 secondi.

2.2.7.12.   Servendosi di un cronometro, determinare la durata dell'intervallo di tempo trascorso tra il collegamento del cavo, il riacquisto del segnale di tracciamento del satellite e il calcolo della soluzione di navigazione.

2.2.7.13.   L'esito della prova è considerato positivo se:

il valore del tempo per la prima determinazione della posizione geografica in seguito all'avviamento «a freddo», misurato come descritto al punto 2.2.7.7, non è superiore a 3 600 secondi quando il livello del segnale in ingresso sull'antenna del sistema eCall è di — 144 dBm per tutti i campioni di eCall;

la soluzione di navigazione GNSS è disponibile per almeno 600 secondi quando il livello del segnale in ingresso sull'antenna del sistema eCall è di -155 dBm, misurato come descritto al punto 2.2.7.9 per tutti i campioni di eCall;

e sono possibili la riacquisizione dei segnali GNSS e il calcolo della soluzione di navigazione quando il livello del segnale in ingresso sull'antenna del sistema eCall è di -150dBm e l'intervallo di tempo misurato come descritto al punto 2.2.7.12 non supera i 60 secondi per tutti i campioni di eCall.


ALLEGATO VII

Autotest del sistema di bordo

1.   Prescrizioni

1.1.   Le seguenti prescrizioni si applicano ai veicoli con installato un sistema eCall di bordo, alle STU e (facoltativamente) ai componenti.

1.2.   Prescrizioni di prestazione

1.2.1.   Il sistema eCall effettua un autotest ogni volta che viene acceso.

1.2.2.   La funzione di autotest controlla almeno gli aspetti tecnici elencati nella tabella.

1.2.3.   Se la funzione di autotest rileva un guasto, deve esserne dato avviso in forma di spia luminosa o di messaggio di avvertenza in uno spazio comune.

1.2.3.1.   L'avviso deve rimanere attivo fintantoché perdura il guasto.

1.2.3.2.   L'avviso può spegnersi temporaneamente, ma deve riattivarsi ogni volta che viene attivato il dispositivo di accensione o l'interruttore generale del veicolo.

1.3.   Prescrizioni di documentazione

1.3.1.   Il costruttore deve fornire alle autorità di omologazione la documentazione di cui alla tabella, contenente per ciascun elemento il principio tecnico applicato per monitorarlo.

Tabella

Modello di informazioni per la funzione di autotest

Elemento

Principio tecnico applicato per il monitoraggio

L'ECU eCall è in buono stato di funzionamento (ad esempio: nessun guasto dell'hardware interno, la memoria o il processore è pronta/o, la funzione logica si trova nello stato predefinito previsto)

 

L'antenna esterna per la rete mobile è collegata

 

Il dispositivo per la comunicazione con la rete mobile è in buono stato di funzionamento (nessun guasto dell'hardware interno, reattivo)

 

L'antenna esterna GNSS è collegata

 

Il ricevitore GNSS è in buono stato di funzionamento (nessun guasto dell'hardware interno, emissione entro l'intervallo previsto)

 

L'unità di controllo degli urti è collegata

 

Nessun malfunzionamento nelle comunicazioni (errori di connessione bus) di componenti pertinenti in questa tabella

 

La scheda SIM è inserita (questo elemento si applica solo se è in uso una SIM rimovibile)

 

La sorgente elettrica è collegata

 

La sorgente elettrica è caricata a sufficienza (soglia a discrezione del costruttore)

 

2.   Procedura di prova

2.1.   Prova di verifica del funzionamento dell'autotest

2.1.1.   La seguente prova deve essere eseguita sul veicolo con un sistema eCall di bordo installato a norma dell'articolo 4 sulla STU, conformemente all'articolo 6, o (opzionale) sul componente, che è parte del sistema completo ai fini della prova, a norma dell'articolo 5.

2.1.2.   Simulare un guasto del sistema eCall introducendo una grave avaria di uno o più degli elementi controllati dalla funzione di autotest in base alla documentazione tecnica fornita dal fabbricante. Gli elementi devono essere scelti a discrezione dell'autorità di omologazione.

2.1.3.   Accendere il sistema eCall (ad esempio attivando il dispositivo di accensione o l'interruttore generale del veicolo, a seconda dei casi) e verificare che, poco dopo, si accenda la spia di guasto.

2.1.4.   Spegnere il sistema eCall (ad esempio disattivando il dispositivo di accensione o l'interruttore generale del veicolo, a seconda dei casi) e riportarlo al normale funzionamento.

2.1.5.   Accendere il sistema eCall e verificare che la spia di guasto non si accenda, ovvero si spenga poco dopo essersi inizialmente accesa.

3.   Modifica del tipo di sistema eCall di bordo basato sul 112 o sulla STU

3.1.   Se il fabbricante presenta una domanda di revisione o estensione di un'omologazione esistente al fine di includere elementi alternativi, quali un'antenna GNSS, un'unità elettronica di controllo, un'antenna per la rete mobile e/o componenti della sorgente elettrica, non è necessaria una ripetizione della prova sui componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di ottemperare alle prescrizioni del presente allegato, purché tali componenti omologati possiedano almeno le stesse caratteristiche funzionali e siano effettivamente contemplati dal presente allegato in conformità all'articolo 5, paragrafo 3.


ALLEGATO VIII

Prescrizioni tecniche e procedure di prova legate alla privacy e alla protezione dei dati

PARTE I

Procedura per la verifica della mancanza di tracciabilità di un sistema eCall di bordo o della STU

1.   Obiettivo

1.1.   Questa procedura di prova ha lo scopo di garantire che un sistema eCall di bordo basato sul 112 o una STU non sia tracciabile e non possa essere sottoposto/a a sorveglianza costante allo stato operativo normale.

2.   Prescrizioni

2.1.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 o la STU non è disponibile per le comunicazioni con i PSAP se sono i punti di prova PSAP a iniziare la comunicazione.

2.2.   L'impossibilità di stabilire un collegamento può essere attribuita al fatto che il sistema eCall di bordo basato sul 112 non è registrato nella rete.

3.   Procedura di prova

3.1.   Le seguenti prove devono essere eseguite su una configurazione rappresentativa di parti (senza carrozzeria del veicolo).

3.2.   Questa prova deve essere eseguita una volta stabilita con successo la connessione dell'IVS del sistema eCall con la rete e la registrazione del dispositivo in modo da facilitare la trasmissione della MSD.

3.2.1.   La chiamata di emergenza iniziale deve essere stata annullata e cancellata dal registro della rete prima della prova (ad esempio riattaccando), altrimenti il punto di prova PSAP sarà in grado di connettersi.

3.2.2.   Prima di eseguire la prova, assicurarsi che:

e)

per ogni chiamata di prova sarà applicata una delle procedure di connessione di cui all'allegato I, punto 2.7, del presente regolamento, come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore;

f)

l'apposito punto di prova PSAP sia disponibile a ricevere una chiamata emessa dal sistema eCall basato sul 112;

g)

il dispositivo di accensione del veicolo o l'interruttore generale del veicolo sia attivato;

h)

qualsiasi servizio TPS o altro sistema di servizi a valore aggiunto sia disattivato.

3.2.3.   Lasciare acceso l'IVS del servizio eCall basato sul 112.

3.2.4.   Tramite il punto di prova PSAP, tentare la connessione all'IVS del sistema eCall basato sul 112.

4.   Valutazione

4.1.   La prescrizione si intende ottemperata se il sistema eCall basato sul 112 non è disponibile per la comunicazione con il PSAP quando il punto di prova PSAP tenta di collegarsi.

4.2.   Se viene stabilito un collegamento con l'IVS del sistema eCall basato sul 112 quando il punto di prova avvia la comunicazione, la prova si intende non superata.

PARTE II

Procedura per la verifica della durata di conservazione di un file di registro eCall nel sistema eCall di bordo o nella STU

1.   Obiettivo

1.1.   Questa procedura di prova mira a garantire che i dati personali trattati a norma del regolamento (UE) 2015/758 non siano conservati dal sistema eCall di bordo più a lungo di quanto necessario ai fini del trattamento della situazione di emergenza e siano cancellati in toto non appena non siano più necessari per tale scopo.

1.2.   Si tratta di dimostrare la soppressione automatica provando che i file di registro eCall non sono conservati oltre 13 ore dal momento dell'avvio di una chiamata eCall.

2.   Prescrizioni

2.1.   Quando interrogati, il sistema eCall di bordo o la STU non devono avere in memoria alcuna registrazione relativa a una chiamata eCall oltre tredici ore dal momento dell'avvio di una chiamata eCall.

3.   Condizioni di prova

3.1.   Al servizio tecnico deve essere facilitato l'accesso alla parte del sistema in cui sono conservati i file di registro eCall nell'IVS.

3.2.   La seguente prova deve essere eseguita su una configurazione rappresentativa di parti.

4.   Metodo di prova

4.1.   Devono essere effettuate le prove di cui all'allegato I, punto 2.7. Le prove richiedono l'effettuazione di una chiamata di prova al fine di permettere i controlli delle funzionalità.

4.2.   Tredici ore dopo che è stata effettuata la chiamata, all'addetto del servizio tecnico deve essere facilitato l'accesso al luogo in cui sono conservati i file di registro eCall nell'IVS. Ciò comporta la possibilità di scaricare dall'IVS qualsiasi file di registro affinché l'addetto alla prova possa prenderne visione.

5.   Valutazione

5.1.   La prescrizione si ritiene rispettata se non è presente alcun file di registro nella memoria del sistema eCall di bordo.

5.2.   Se è presente un file di registro relativo a una chiamata eCall effettuata oltre tredici ore prima, la prova si intende non superata

PARTE III

Procedura per la verifica della rimozione automatica e continua dei dati nella memoria interna del sistema eCall di bordo o della STU

1.   Obiettivo

1.1.   Questa procedura di prova mira a garantire che i dati personali siano utilizzati unicamente ai fini del trattamento della situazione di emergenza e siano cancellati automaticamente e costantemente dalla memoria interna del sistema eCall di bordo o della STU

1.2.   Ciò va provato dimostrando che nella memoria interna del sistema eCall di bordo basato sul 112, o della STU, siano conservate al massimo le ultime tre posizioni del veicolo.

2.   Prescrizioni

2.1.   Quando interrogati, il sistema eCall di bordo o la STU non devono avere in memoria più di tre posizioni recenti del veicolo.

3.   Condizioni di prova

3.1.   Al servizio tecnico deve essere facilitato l'accesso alla parte del sistema in cui sono conservati i dati di posizione del veicolo nella memoria interna dell'IVS.

3.2.   La seguente prova deve essere eseguita su una configurazione rappresentativa di parti.

4.   Metodo di prova

4.1.   All'addetto del servizio tecnico deve essere facilitato l'accesso al luogo in cui sono conservati i dati di posizione del veicolo nella memoria interna dell'IVS. Ciò comporta la possibilità di scaricare dall'IVS qualsiasi posizione del veicolo salvata affinché l'addetto alla prova possa prenderne visione.

5.   Valutazione

5.1.   La prescrizione si ritiene rispettata se non è presente alcun file di registro nella memoria del sistema eCall di bordo.

5.2.   Se sono presenti più di tre punti, la prova si intende non superata.

PARTE IV

Procedura per la verifica del mancato scambio di dati personali tra il sistema eCall di bordo o la STU e i sistemi di servizi di terzi

1.   Obiettivo

1.1.   Questa procedura di prova mira a garantire che il sistema eCall di bordo basato sul 112 o la STU e ogni ulteriore funzionalità di sistema che fornisce servizi TPS eCall o un servizio a valore aggiunto siano progettati in modo tale da rendere sempre impossibile uno scambio di dati personali tra di essi.

2.   Prescrizioni

2.1.   Le seguenti prescrizioni si applicano ai sistemi eCall di bordo o alle STU che devono essere utilizzati congiuntamente alla funzionalità di un sistema TPS eCall di bordo.

2.2.   Prescrizioni di prestazione

2.2.1.   Non avviene alcun scambio di dati personali tra il sistema eCall di bordo basato sul 112 o la STU e qualsiasi altra ulteriore funzionalità di sistema che fornisce eCall TPS o un servizio a valore aggiunto.

2.2.2.   In seguito a una chiamata eCall effettuata attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112 o la STU non deve esistere alcun file di registrazione di tale chiamata eCall nella memoria del sistema eCall TPS o di qualsiasi altro sistema di servizio a valore aggiunto.

3.   Procedura di prova

3.1.   Le seguenti prove devono essere eseguite su un veicolo con installato un sistema eCall di bordo oppure su una configurazione rappresentativa di parti.

3.2.   Il sistema TPS deve essere disattivato per la durata della chiamata di prova.

3.2.1.   Prima di effettuare la chiamata di prova, assicurarsi che:

a)

per ogni chiamata di prova sarà applicata una delle procedure di connessione di cui all'allegato I, punto 2.7, del presente regolamento, come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore;

b)

l'apposito punto di prova PSAP sia disponibile a ricevere una chiamata emessa dal sistema eCall basato sul 112;

c)

non sia possibile effettuare una falsa chiamata eCall a un PSAP autentico tramite la rete online; e,

d)

il dispositivo di accensione del veicolo o l'interruttore generale del veicolo sia attivato.

3.2.2.   Effettuare una chiamata di prova (modalità push) mediante un comando di attivazione manuale al sistema con il sistema TPS disattivato.

3.2.3.   Verificare sia stato stabilito un collegamento con il punto di prova PSAP; la verifica deve essere effettuata mediante una registrazione al punto di prova PSAP da cui risulti evidente che questo ha ricevuto un segnale di avvio chiamata oppure tramite un collegamento vocale con il punto di prova PSAP andato a buon fine.

3.2.4.   Annullare la chiamata di prova utilizzando l'apposito comando del punto di prova PSAP (ad esempio riagganciare).

3.2.5.   Se il tentativo di chiamata del sistema basato sul 112 non ha avuto buon esito durante la prova, la procedura di prova può essere ripetuta.

3.3.   La mancanza di un file di registro nel sistema TPS deve essere verificata tramite l'accesso alla parte del sistema eCall in cui sono conservati i file di registro.

3.3.1.   All'addetto del servizio tecnico deve essere facilitato l'accesso al luogo in cui sono conservati i file di registro eCall nell'IVS. Ciò comporta la possibilità di scaricare dall'IVS qualsiasi file di registro affinché l'addetto alla prova possa prenderne visione.

3.3.2.   La prescrizione si ritiene rispettata se non è presente alcun file di registro nella memoria del sistema TPS di bordo.

3.3.3.   Se è presente nel sistema TPS un file di registro relativo a una chiamata eCall effettuata tramite il sistema basato sul 112, la prova si intende non superata.

3.4.   Procedure di connessione

Si applicano le procedure di connessione di cui all'allegato I, punto 2.7, del presente regolamento.


ALLEGATO IX

Classi di veicoli di cui all'articolo 2

Veicoli blindati della categoria M1 e N1, come definiti all'allegato II, parte A, punto 5.2, della direttiva 2007/46/CE, muniti di vetrature di sicurezza blindate classe BR 7 secondo la classificazione della norma europea EN 1063:2000 (Vetrate di sicurezza, test e classificazione di resistenza antiproiettile) e con parti di carrozzeria conformi alla norma europea EN 1522:1999 (Finestre, porte, chiusure oscuranti — Resistenza antiproiettile), qualora i veicoli, a causa del loro specifico scopo, non siano in grado di soddisfare le prescrizioni del regolamento (UE) 2015/758 e del presente regolamento.


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/86


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/80 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 17 dicembre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) ha deciso che cinque navi specificate nell'allegato III della risoluzione 2270 (2016) a norma del paragrafo 23 della stessa non sono risorse economiche controllate o gestite dalla Ocean Maritime Management e pertanto non sono soggette al congelamento dei beni imposto dal paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006),

(3)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 la voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»: la voce «Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Indirizzo: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RDPC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; (b) la Ocean Maritime Management Company, Limited ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni; (c) la Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (l) Mi Rim 8713471, (m) Mi Rim 2 9361407, (n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (o) Orion Star (Richocean) 9333589, (p) Ra Nam 2 8625545, (q) Ra Nam 3 9314650, (r) Ryo Myong 8987333, (s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (v) South Hill 2 8412467, (w) South Hill 5 9138680, (x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (aa) Tong Hung 8661575. Data di designazione: 28.7.2014» è sostituita da quanto segue:

«Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Indirizzo: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RDPC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; (b) la Ocean Maritime Management Company, Limited ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni; (c) la Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Hoe Ryong 9041552, (e) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (f) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (g) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (h) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (i) Mi Rim 8713471, (j) Mi Rim 2 9361407, (k) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (l) Ra Nam 2 8625545, (m) Ra Nam 3 9314650, (n) Ryo Myong 8987333, (o) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (p) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (q) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (r) South Hill 2 8412467, (s) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (t) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (u) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (v) Tong Hung 8661575. Data di designazione: 28.7.2014».


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/88


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/81 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

162,4

MA

132,4

SN

190,2

TR

122,3

ZZ

151,8

0707 00 05

MA

79,2

TR

186,2

ZZ

132,7

0709 93 10

MA

280,6

TR

257,1

ZZ

268,9

0805 10 20

EG

47,7

IL

126,4

MA

57,3

TR

76,5

ZZ

77,0

0805 20 10

IL

155,4

MA

72,5

ZZ

114,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

EG

97,9

IL

112,5

JM

99,3

MA

93,5

TR

75,6

ZZ

95,8

0805 50 10

TR

73,1

ZZ

73,1

0808 10 80

CN

119,1

US

137,0

ZZ

128,1

0808 30 90

CL

307,7

CN

79,6

TR

133,1

ZZ

173,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/90


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/82 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Il 17 dicembre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha espunto i nomi di cinque navi dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


ALLEGATO

Le navi con i numeri IMO di seguito elencate sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato I, parte B (Entità), voce 20, della decisione (PESC) 2016/849:

d)

Dawnlight 9110236

e)

Ever Bright 88 (J Star) 8914934

f)

Gold Star 3 (benevolence) 8405402

o)

Orion Star (Richocean) 9333589

w)

South Hill 5 9138680


17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/92


DECISIONE (PESC) 2017/83 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2017

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui all'allegato II di tale decisione.

(3)

Varie entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(4)

A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-182/13 (2), T-433/13 (3), T-158/13 (4), T-5/13 (5), T-45/14 (6), T-539/14 (7) e nelle cause riunite T-423/13 e T-64/14 (8), Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH, Naser Bateni, North Drilling Company e Good Luck Shipping Company LLC non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(5)

A seguito delle sentenze della Corte di giustizia nella cause C-176/13 P (9) e C-200/13 P (10), Bank Mellat e Bank Saderat Iran non sono incluse nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC. Di conseguenza, e per certezza giuridica, la voce relativa alla Bank Saderat PLC (Londra) riportata in tale allegato dovrebbe essere soppressa.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014, Moallem Insurance Co./Consiglio dell'Unione europea, T-182/13, ECLI:EU:T:2014:624.

(3)  Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2015Petropars Iran Co. e altri/Consiglio dell'Unione europea, T-433/13, ECLI:EU:T:2015:255.

(4)  Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015, Iranian Aluminium Co. (Iralco)/Consiglio dell'Unione europea, T-158/13, ECLI:EU:T:2015:634.

(5)  Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015, Iran Liquefied Natural Gas Co./Consiglio dell'Unione europea, T-5/13, ECLI:EU:T:2015:644.

(6)  Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015, Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH e Naser Bateni/Consiglio dell'Unione europea, T-45/14, ECLI:EU:T:2015:650.

(7)  Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015, North Drilling Co./Consiglio dell'Unione europea, T-539/14, ECLI:EU:T:2015:871.

(8)  Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2016, Good Luck Shipping LLC/Consiglio dell'Unione europea, T-423/13 and T-64/14, ECLI:EU:T:2016:308.

(9)  Sentenza della Corte di giustizia del 18 febbraio 2016, Consiglio dell'Unione europea/Bank Mellat,C-176/13 P, ECLI:EU:C:2016:96.

(10)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 aprile 2016, Consiglio dell'Unione europea/Bank Saderat Iran, C-200/13 P, ECLI:EU:C:2016:284.


ALLEGATO

Le voci relative alle entità di seguito elencate sono rimosse dall'elenco di cui all'allegato II, parte I.B, della decisione 2010/413/PESC:

I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

B.   Entità

«7.

(a) Bank Saderat PLC (Londra)

48.

Neka Novin (alias Niksa Nirou)

65.

West Sun Trade GmbH

159.

Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC)».


RACCOMANDAZIONI

17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/95


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2017

sul monitoraggio degli idrocarburi di oli minerali nei prodotti alimentari e nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Gli idrocarburi di oli minerali (Mineral oil hydrocarbons — MOH) sono composti chimici derivati principalmente da petrolio greggio, ma anche sintetizzati da carbone, gas naturale e biomassa. La presenza di MOH nei prodotti alimentari può derivare da contaminazione ambientale, lubrificanti usati nelle macchine per la mietitura e la produzione alimentare, coadiuvanti tecnologici, additivi alimentari e materiali a contatto con i prodotti alimentari. I prodotti contenenti MOH di qualità alimentare sono trattati in modo che il tenore di idrocarburi aromatici degli oli minerali (mineral oil aromatic hydrocarbons — MOAH) sia ridotto al minimo.

(2)

Nel 2012 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso (1) che il potenziale di impatto di alcuni gruppi di sostanze tra i MOH sulla salute umana varia sensibilmente. I MOAH possono agire da cancerogeni genotossici, mentre alcuni idrocarburi saturi degli oli minerali (mineral oil saturated hydrocarbons — MOSH) possono accumularsi nei tessuti umani e provocare effetti avversi sul fegato. Dal momento che alcuni MOAH sono considerati mutageni e cancerogeni è importante organizzare il monitoraggio dei MOH al fine di comprendere meglio la presenza relativa di MOSH e MOAH nei prodotti alimentari che contribuiscono in misura prevalente all'esposizione alimentare.

(3)

Poiché si sospetta che la migrazione dai materiali a contatto con i prodotti alimentari, come gli imballaggi di carta e cartone, contribuisca in modo significativo all'esposizione totale, il monitoraggio dovrebbe includere gli alimenti preconfezionati, il materiale di imballaggio e la presenza di barriere funzionali, nonché le apparecchiature usate per la lavorazione e la conservazione. Alcuni parametri possono aumentare la migrazione dei MOH dall'imballaggio agli alimenti, ad es. il tempo e le condizioni di conservazione. Dato che è più facile rilevare la presenza di MOH quando questi occorrono in grandi quantità, la strategia di campionamento dovrebbe tenere conto di questi parametri nel momento in cui si registrano i valori massimi di migrazione.

(4)

Per assicurare l'attendibilità dei dati analitici ottenuti, gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di apparecchiature di analisi adeguate e acquisire esperienza sufficiente nell'analisi della presenza di MOH sia nei prodotti alimentari, sia nei materiali a contatto con essi, prima di elaborare i risultati delle analisi.

(5)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente raccomandazione, il laboratorio di riferimento dell'Unione europea (EU-RL) per i materiali a contatto con gli alimenti dovrebbe fornire ulteriori istruzioni alle autorità competenti degli Stati membri e alle altre parti interessate; queste istruzioni dovrebbero riguardare, fra l'altro, le informazioni che potrebbero essere rilevate durante le indagini e i metodi di campionamento e di analisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore alimentare e degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla distribuzione di materiali a contatto con gli alimenti, nonché di altre parti interessate, gli Stati membri dovrebbero svolgere un'attività di monitoraggio della presenza di MOH negli alimenti nel periodo 2017-2018. L'attività di monitoraggio dovrebbe riguardare: grassi animali, pane e panini, prodotti da forno fini, cereali da colazione, prodotti di confetteria (compreso il cioccolato) e cacao, pesce, prodotti a base di pesce (pesce inscatolato), cereali destinati al consumo umano, gelati e dolci, semi oleosi, pasta, prodotti derivati dai cereali, legumi secchi, insaccati, frutta a guscio, oli vegetali, nonché i materiali a contatto con gli alimenti utilizzati per questi prodotti.

2.

Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente raccomandazione e generare risultati del monitoraggio affidabili e comparabili si dovrebbero seguire gli orientamenti specifici elaborati dall'EU-RL nel contesto della presente raccomandazione («gli orientamenti»). Poiché tali orientamenti non sono ancora stati elaborati, gli Stati membri dovrebbero collaborare con l'EU-RL alla loro redazione secondo le proprie necessità legate allo sviluppo di competenze nell'analisi.

3.

Gli Stati membri dovrebbero eseguire il campionamento dei prodotti alimentari conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2). Il campionamento dovrebbe includere un numero proporzionato di alimenti preconfezionati. Il campionamento di materiali a contatto con gli alimenti dovrebbe essere eseguito secondo le migliori pratiche, adeguate per i materiali o gli oggetti specifici, come indicato negli orientamenti. Ulteriori possibili fonti di MOH legate all'uso di altri materiali a contatto con gli alimenti nella catena di fornitura, ad esempio durante la conservazione o la lavorazione, dovrebbero essere esaminate qualora sussista una chiara indicazione del loro contributo alla presenza di MOH. Il campionamento dei prodotti alimentari preconfezionati dovrebbe concentrarsi su prodotti alimentari prossimi alla scadenza del termine minimo di conservazione e che sono lavorati o conservati a temperature relativamente elevate.

4.

I campioni dovrebbero essere analizzati così come commercializzati. Per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati, il livello di MOH dovrebbe essere determinato sia negli alimenti, sia nei materiali a contatto con gli alimenti qualora essi siano sospettati di essere la fonte dei MOH rilevati. Andrebbe prestata particolare attenzione alle differenze esistenti tra MOSH e MOAH e all'interpretazione dei risultati dell'analisi al fine di garantire che i dati generati siano affidabili e comparabili. Gli Stati membri che intendono analizzare la presenza di MOSH e MOAH negli alimenti e nei materiali a contatto con gli alimenti possono richiedere l'assistenza tecnica dell'EU-RL.

5.

Qualora siano rilevati MOH negli alimenti, gli Stati membri dovrebbero svolgere ulteriori indagini negli stabilimenti alimentari per determinarne l'eventuale fonte o le eventuali fonti. Per quanto possibile, le indagini dovrebbero riguardare i sistemi impiegati dagli operatori del settore alimentare che potrebbero avere un effetto sulla contaminazione o limitarla (ad es. metodi di produzione e lavorazione, analisi dei pericoli e punti critici di controllo — HACCP — oppure sistemi e misure simili attuati allo scopo di prevenire tale contaminazione).

6.

Qualora i MOH siano rilevati o abbiano origine nei materiali a contatto con gli alimenti, gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati su tali materiali (ad es. tipo e composizione dell'imballaggio, presenza di barriere funzionali, durata di conservazione dell'alimento confezionato) e svolgere ulteriori indagini presso gli stabilimenti degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla distribuzione di materiali a contatto con gli alimenti per determinare quali siano i sistemi in atto nelle imprese interessate (ad es. metodi di produzione e lavorazione dei materiali a contatto con gli alimenti e documentazione richiesta a norma del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione (3) sulle buone pratiche di fabbricazione), come indicato negli orientamenti.

7.

Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare, gli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla distribuzione di materiali a contatto con gli alimenti e le altre parti interessate dovrebbero trasmettere all'EFSA i dati delle attività di monitoraggio (espressi sulla base della massa complessiva), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall'EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati unica; i dati dovrebbero essere trasmessi preferibilmente entro il 1o ottobre 2017 e successivamente entro il 1o ottobre 2018. Gli ultimi risultati dovrebbero essere presentati entro il 28 febbraio 2019. I dati di occorrenza eventualmente disponibili per il 2016 che non siano ancora stati trasmessi dovrebbero essere comunicati al più presto con le stesse modalità.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Mineral Oil Hydrocarbons in Food. EFSA Journal 2012;10(6):2704. p. 185 pp., doi:10.2903/j.efsa.2012.2704.

(2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

(3)  Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).