ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
* |
||
|
|
||
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
DECISIONI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2367 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 8977] ( 1 ) |
|
|
|
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
* |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/1 |
DECISIONE (PESC) 2016/2360 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2016
relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 42 TUE, l'Unione può svolgere operazioni militari al suo esterno. Potrebbero altresì essere svolte esercitazioni militari al di fuori dell'Unione per preparare dette operazioni. |
(2) |
Tali operazioni possono richiedere un sostegno logistico, nonché forniture e servizi a beneficio dei comandi e contingenti nazionali dell'operazione dispiegati che gli Stati membri non sono sempre in grado di fornire. |
(3) |
Vi è inoltre la possibilità che sia chiesto ai comandi o contingenti nazionali dell'operazione dispiegati di prestare alle unità degli Stati Uniti d'America presenti nel teatro dell'operazione sostegno logistico, nonché forniture e servizi e che questi siano pronti a fornirli. |
(4) |
Conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, TUE le spese operative cui danno luogo le operazioni militari sono a carico degli Stati membri. Tenuto conto di tale disposizione, l'Unione non è autorizzata ad assumere impegni che possono comportare conseguenze finanziarie per gli Stati membri. |
(5) |
Il meccanismo Athena istituito dalla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (1) è autorizzato a operare per conto degli Stati membri nel finanziamento delle operazioni militari dell'Unione. |
(6) |
A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 17 novembre 2015, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato l'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America («accordo»). |
(7) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(8) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America nell'ambito delle operazioni e delle esercitazioni militari PSDC è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO IN MATERIA DI ACQUISIZIONI E SCAMBIO DI PRESTAZIONI
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
(US-EU-01)
L'Unione europea (UE) e gli Stati Uniti d'America, in seguito denominate «le parti», desiderose di promuovere l'interoperabilità, la prontezza e l'efficacia delle loro rispettive forze militari attraverso una maggiore cooperazione logistica, hanno deciso di concludere il presente accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni («il presente accordo»).
Articolo I
Finalità
Il presente accordo è concluso con la finalità di stabilire termini e condizioni di base nonché procedure per agevolare la prestazione reciproca di sostegno logistico, forniture e servizi secondo la definizione data all'articolo II del presente accordo.
Articolo II
Definizioni
1. Ai fini del presente accordo e delle disposizioni di attuazione che prevedono procedure specifiche, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
Amministratore. L'amministratore di Athena. |
b) |
Athena. Il meccanismo oggetto della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio. |
c) |
Informazioni classificate. Informazioni e materiali i) la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in varia misura gli interessi degli Stati Uniti d'America, o dell'UE o di uno o più dei suoi Stati membri; ii) che richiedono protezione dalla divulgazione non autorizzata per ragioni di sicurezza degli Stati Uniti d'America o dell'UE; e iii) che recano una classificazione di sicurezza assegnata dagli Stati Uniti d'America o dall'UE. Le informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature o tecnologie. |
d) |
Scambio di pari valore. Pagamento di un trasferimento effettuato ai sensi del presente accordo in cui è stato convenuto che la parte ricevente rimpiazzi il sostegno logistico, le forniture e i servizi che riceve con sostegno logistico, forniture e servizi di pari valore monetario. |
e) |
Stati membri dell'UE. Stati che hanno istituito fra loro un'Unione europea denominata «l'Unione» alla quale conferiscono competenze per conseguire gli obiettivi che hanno in comune. |
f) |
Comandante dell'operazione dell'UE. L'autorità militare dell'UE che esercita il comando di un'operazione o di un'esercitazione militare dell'UE. Comprende il comandante della missione dell'UE che esercita il comando di una missione militare dell'UE, se tale comando include le funzioni normalmente esercitate dal comandante dell'operazione. |
g) |
Disposizione di attuazione. Una disposizione supplementare scritta per il sostegno logistico, le forniture e i servizi che precisa i dettagli, i termini e le condizioni di attuazione del presente accordo. |
h) |
Fattura. Un documento della parte fornitrice che chiede il rimborso o il pagamento del sostegno logistico, delle forniture e dei servizi specifici resi ai sensi del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili. |
i) |
Sostegno logistico, forniture e servizi. Cibo, acqua, accantonamento, trasporto (incluso il trasporto aereo), carburanti, lubrificanti, abbigliamento, servizi di comunicazione, servizi medici, munizioni, sostegno di base alle operazioni (e costruzione inerente al sostegno di base alle operazioni), servizi di magazzinaggio, utilizzo di strutture, servizi di formazione, pezzi di ricambio e componenti, servizi di riparazione e manutenzione, servizi di calibratura e servizi portuali. L'espressione comprende anche l'utilizzo temporaneo di veicoli per uso generale e altri prodotti non letali delle attrezzature militari, se tale noleggio o prestito è permesso a norma delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari degli Stati Uniti d'America e dei pertinenti Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione dell'UE. L'espressione «sostegno logistico, forniture e servizi» si riferisce al sostegno, alle forniture o ai servizi attinenti a una o alla totalità delle categorie precedenti. |
j) |
Forze militari di una parte. Le forze militari degli Stati Uniti d'America o le forze militari dell'UE intese quali contingenti messi a disposizione dell'UE dagli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione o all'esercitazione dell'UE inclusi i comandi e gli elementi nazionali che sostengono l'operazione o esercitazione. |
k) |
Ordine. Una richiesta scritta, in un formato concordato e firmata da una persona autorizzata, per la prestazione di sostegno logistico, forniture e servizi specifici ai sensi del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili. |
l) |
Punto di contatto. Un ufficio, agenzia, persona o, nel caso dell'Unione europea, un ordinatore di Athena, che è autorizzato da una parte a firmare un ordine che richiede o accetta di prestare sostegno logistico, forniture e servizi ai sensi del presente accordo, o di riscuotere o effettuare pagamenti per il sostegno logistico, le forniture e i servizi prestati o ricevuti ai sensi del presente accordo. I punti di contatto sono elencati nelle notifiche separate scambiate fra Athena e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America. |
m) |
Parte ricevente. La parte che ordina e riceve sostegno logistico, forniture e servizi. |
n) |
Rimpiazzo in natura. Pagamento di un trasferimento effettuato ai sensi del presente accordo in cui è stato convenuto che la parte ricevente restituisca il sostegno logistico, le forniture e i servizi che essa riceve con sostegno logistico, forniture e servizi di natura identica, o sostanzialmente identica, a determinate condizioni. |
o) |
Parte fornitrice. La parte che fornisce sostegno logistico, forniture e servizi. |
p) |
Trasferimento. Vendita (dietro pagamento in valuta, restituzione in natura o scambio di pari valore), noleggio, prestito o prestazione ad altro titolo in via temporanea di sostegno logistico, forniture e servizi secondo i termini del presente accordo. |
Articolo III
Applicabilità
1. Il presente accordo è concepito per agevolare la prestazione reciproca di sostegno logistico, forniture e servizi tra le parti da impiegare principalmente durante esercitazioni combinate, formazioni, dispiegamenti, scali in porto, operazioni o altri sforzi di cooperazione, o per circostanze o esigenze impreviste in cui una delle parti può avere bisogno di sostegno logistico, forniture e servizi.
2. Il presente accordo si applica alla prestazione di sostegno logistico, forniture e servizi dalle forze militari di una parte alle forze militari dell'altra parte in cambio di pagamento in contanti o della prestazione reciproca di sostegno logistico, forniture e servizi alle forze militari della parte fornitrice.
3. Tutte le attività delle parti ai sensi del presente accordo e delle disposizioni di attuazione sono svolte conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Tutti gli obblighi delle parti ai sensi del presente accordo e delle disposizioni di attuazione associate sono soggetti alla disponibilità di fondi per tali finalità. Salvo diversamente convenuto in anticipo, una parte non effettua un ordine e riceve sostegno ai sensi del presente accordo e delle disposizioni di attuazione associate se non dispone di fondi (o di sostegno in natura concordato) per pagare tale sostegno. Se una parte scopre di non disporre dei fondi per adempiere ai propri obblighi, informa tempestivamente l'altra parte, che ha il diritto di interrompere la sua prestazione di qualsiasi sostegno da pagare con tali fondi. Questo non pregiudica l'obbligo di una parte di pagare il sostegno già ricevuto.
4. I seguenti articoli non sono ammissibili al trasferimento ai sensi del presente accordo, e sono espressamente esclusi dalla sua copertura:
a) |
sistemi d'arma; |
b) |
principali articoli finali delle attrezzature (eccetto noleggio o prestito di veicoli per uso generale e altri articoli non letali delle attrezzature militari nei casi in cui tale noleggio o prestito sia permesso ai sensi delle rispettive disposizioni legislative o regolamentari degli Stati Uniti d'America e dei pertinenti Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione dell'UE); e |
c) |
quantità iniziali di parti sostitutive e pezzi di ricambio associati all'ordine iniziale dei principali articoli delle attrezzature organizzative; tuttavia, le parti sostitutive e i pezzi di ricambio singoli necessari per i servizi immediati di riparazione e manutenzione possono essere trasferiti. |
5. Ai sensi del presente accordo è inoltre escluso dal trasferimento a opera di una parte qualsiasi articolo il cui trasferimento è vietato dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari degli Stati Uniti d'America o dei pertinenti Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione dell'UE. In conformità delle disposizioni legislative e regolamentari statunitensi, ai sensi del presente accordo attualmente gli Stati Uniti d'America non possono trasferire i seguenti articoli:
a) |
missili guidati; |
b) |
mine e siluri navali; |
c) |
munizioni nucleari (inclusi articoli quali testate, sezioni di testate, proiettili, munizioni da demolizione e munizioni da formazione); |
d) |
caricatori e dispositivi azionati da propellente; |
e) |
chaff e dispenser di chaff; |
f) |
kit di guida per bombe e altre munizioni; |
g) |
munizioni chimiche (che non includono sostanze antisommossa); |
h) |
fonte, sottoprodotto, o materiali nucleari speciali, o altri materiali, articoli, dati o beni di valore determinabile il cui trasferimento è soggetto alla legge sull'energia atomica del 1954 (titolo 42, Codice degli Stati Uniti, sezione 2011 e seguenti); e |
i) |
articoli delle attrezzature militari concepiti quali attrezzature militari significative nell'elenco delle munizioni degli Stati Uniti (parte 121, titolo 22 del Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti), tranne i casi previsti nella definizione di sostegno logistico, forniture e servizi conformemente al diritto statunitense. |
Articolo IV
Termini e condizioni
1. Ciascuna parte si adopera al massimo, coerentemente con le rispettive priorità, per soddisfare le richieste di sostegno logistico, forniture e servizi dell'altra parte ai sensi del presente accordo. Tuttavia, se una disposizione di attuazione contiene una norma più rigorosa per soddisfare tali richieste, si applica la norma della disposizione di attuazione.
2. Gli ordini possono essere effettuati o accettati solo dai punti di contatto, o dalle persone designate, individuate dalle parti in una notifica scambiata tra Athena e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America.
3. Una disposizione di attuazione ai sensi del presente accordo può essere negoziata a nome degli Stati Uniti d'America dal Dipartimento della difesa, rappresentato dai comandi, dal comando delle forze degli USA (USEUCOM), dai comandi di altri comandi combattenti degli USA, o dalle persone da essi designate. Le disposizioni di attuazione possono essere negoziate a nome dell'UE da Athena, rappresentata dall'amministratore e dalla persona designata dall'amministratore, o dal comandante dell'operazione dell'UE. Le disposizioni di attuazione possono individuare i punti di contatto e le loro autorizzazioni o limitazioni specifiche.
4. Prima di inoltrare un ordine scritto, la parte ricevente dovrebbe inizialmente contattare il punto di contatto della parte fornitrice, anche per telefono, fax o posta elettronica, per verificare la disponibilità, il prezzo e la modalità di rimborso desiderata per i materiali o i servizi richiesti. Gli ordini includono tutti i dati dell'allegato A, nonché altri termini e dettagli necessari per effettuare il trasferimento. Un modulo d'ordine standard è allegato alla tabella A dell'allegato A. Il riferimento del presente accordo, US-EU-01, dovrebbe essere annotato su tutti gli ordini e sulla relativa corrispondenza.
5. Entrambe le parti mantengono registri di tutte le operazioni.
6. La parte ricevente è responsabile:
a) |
di organizzare la raccolta e il trasporto delle forniture acquistate ai sensi del presente accordo. Questo non preclude alla parte fornitrice di assistere nel carico delle forniture acquistate ai sensi del presente accordo sul mezzo di trasporto; |
b) |
di ottenere lo sdoganamento applicabile e organizzare le altre azioni ufficiali richieste dalla regolamentazione doganale applicabile. |
7. La persona designata dalla parte ricevente a ricevere il sostegno logistico, le forniture e i servizi per conto della parte ricevente firma il modulo d'ordine standard (allegato A, tabella A) nell'apposito riquadro come prova dell'avvenuta ricezione. Se il modulo d'ordine standard non è disponibile nel punto di rilascio della parte fornitrice, la persona che riceve il sostegno logistico, le forniture e i servizi firma il documento di ricezione fornito in sostituzione dalla parte fornitrice. Il numero del presente accordo, US-EU-01, è inserito nel documento di ricezione.
8. La parte fornitrice è responsabile:
a) |
di notificare alla parte ricevente quando e dove il sostegno logistico, le forniture e i servizi sono disponibili per essere prelevati; e |
b) |
di inoltrare il documento di ricezione firmato al punto di contatto autorizzato ad accettare gli ordini ai sensi del presente accordo. Il documento di ricezione firmato è allegato al modulo d'ordine originale. |
9. Il sostegno logistico, le forniture e i servizi ricevuti tramite il presente accordo non sono ritrasferiti, in via temporanea o permanente, a un altro paese, organizzazione internazionale, o entità (diversi dal personale, dai dipendenti o dagli agenti delle forze militari della parte ricevente) senza il preventivo consenso scritto della parte fornitrice ottenuto tramite i canali applicabili.
Articolo V
Rimborso
1. L'Unione europea garantisce che i suoi Stati membri, direttamente o tramite Athena, rimborsino gli Stati Uniti d'America per tutto il sostegno logistico, le forniture e i servizi forniti dagli Stati Uniti d'America a norma del presente accordo, conformemente alle procedure illustrate nell'allegato B.
2. Gli Stati Uniti d'America rimborsano Athena per tutto il sostegno logistico, le forniture e i servizi forniti dall'Unione europea ai sensi del presente accordo, conformemente alle procedure illustrate nell'allegato B.
Articolo VI
Esenzione o esclusione di costi
Nella misura in cui lo consentono le disposizioni legislative e regolamentari, le parti garantiscono che eventuali diritti, tasse o oneri simili prontamente identificabili non siano imposti sulle attività effettuate ai sensi del presente accordo. Le parti cooperano per fornire idonea documentazione per massimizzare le agevolazioni fiscali e doganali, anche a titolo di eventuali accordi in materia di agevolazioni fiscali e doganali. Le parti si informano reciprocamente se il prezzo applicato per il sostegno logistico, le forniture e i servizi includa o meno tasse o diritti. Nel determinare se debbano essere riscossi diritti, tasse o oneri simili, il valore del sostegno logistico, delle forniture e dei servizi prestati dalla parte fornitrice è disciplinato dai principi di fissazione del prezzo di cui all'articolo V e all'allegato B.
Articolo VII
Responsabilità
Ciascuna parte rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo (diversa dalle richieste di indennizzo associate al rimborso dell'assistenza fornita a titolo del presente accordo) contro l'altra parte per danni o perdita o distruzione della sua proprietà o lesioni o decesso del suo personale a seguito delle attività svolte dalle forze militari, nonché da personale, dipendenti, agenti e appaltatori (inclusi i subappaltatori) dell'altra parte ai sensi del presente accordo. Le richieste di indennizzo da parte di terzi presentate contro gli Stati Uniti d'America o l'UE per danni o perdite causate dalle rispettive forze militari, nonché da personale, dipendenti, agenti o appaltatori (inclusi i subappaltatori) rispettivi, che derivano da attività svolte ai sensi del presente accordo sono risolte dalla parte contro la quale tali richieste di indennizzo sono presentate conformemente alle sue disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.
Articolo VIII
Sicurezza delle informazioni
È intenzione delle parti che le attività di cui al presente accordo e alle disposizioni di attuazione siano svolte al livello non classificato. Ai sensi del presente accordo o delle disposizioni di attuazione non sono fornite o generate informazioni classificate.
Articolo IX
Interpretazione e modifiche
1. Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le disposizioni di attuazione o operazioni eseguite a tale titolo sono risolte tramite consultazione tra le parti e non sono deferite ai tribunali nazionali o internazionali o a terze parti per la composizione.
2. L'una o l'altra parte può, in qualsiasi momento, chiedere la modifica del presente accordo dandone notifica scritta all'altra parte. Nel caso sia presentata tale richiesta, le parti avviano prontamente negoziati. Il presente accordo può essere modificato solo mediante accordo scritto tra le parti.
Articolo X
Entrata in vigore e denuncia
Il presente accordo, che consta di un preambolo, degli articoli da I a X e degli allegati A e B, entra in vigore alla data dell'ultima firma delle parti. Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia delle parti mediante reciproco consenso scritto o denuncia di una delle parti tramite notifica scritta della sua intenzione all'altra parte con almeno 180 giorni di anticipo. Nonostante la denuncia del presente accordo, tutti gli obblighi di rimborso contratti a norma dei suoi termini restano vincolanti per la parte responsabile fino al loro soddisfacimento.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Bruxelles, il 6 dicembre 2016, in due originali, in lingua inglese.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO A |
Dati essenziali minimi per gli ordini |
TABELLA A |
Buono d'ordine standard |
ALLEGATO B |
Rimborso |
ALLEGATO A
DATI ESSENZIALI MINIMI PER GLI ORDINI
1) |
Data dell'ordine |
2) |
Designazione e indirizzo dell'ufficio a cui fatturare |
3) |
Elenco numerico dei numeri d'inventario degli articoli, se disponibili |
4) |
Quantità e descrizione dei materiali/servizi richiesti |
5) |
Quantità fornita |
6) |
Unità di misura |
7) |
Prezzo unitario nella valuta specificata dalla parte che emette fattura, salvo diverso accordo nell'ordine |
8) |
Quantità fornita (5) moltiplicata per il prezzo unitario (7) |
9) |
Valuta specificata dalla parte che emette fattura, salvo diverso accordo nell'ordine |
10) |
Importo complessivo dell'ordine espresso nella valuta specificata dalla parte che emette fattura, salvo diverso accordo nell'ordine |
11) |
Nominativo (dattiloscritto o stampato), firma e titolo del mandatario committente |
12) |
Beneficiario da designare all'atto del versamento |
13) |
Designazione e indirizzo dell'ufficio che riceve il versamento |
14) |
Firma del destinatario che riconosce il sostegno logistico, le forniture o i servizi ricevuti sull'ordine o su un documento separato supplementare |
15) |
Numero di documento dell'ordine |
16) |
Organizzazione ricevente |
17) |
Organizzazione emittente |
18) |
Tipo di operazione |
19) |
Linea contabile o certificazione della disponibilità dei fondi se applicabile ai sensi delle procedure delle parti |
20) |
Data e luogo del trasferimento originale; nel caso di un'operazione di cambio, un piano di sostituzione che includa ora e luogo del trasferimento sostitutivo |
21) |
Nominativo, firma e titolo del funzionario autorizzato al ricevimento |
22) |
Ulteriori requisiti particolari, se presenti, quali trasporti, imballaggio ecc. |
23) |
Limitazione della responsabilità del governo |
24) |
Nominativo, firma, data e titolo del funzionario della parte fornitrice che presta effettivamente il sostegno logistico, le forniture o i servizi. |
ALLEGATO B
RIMBORSO
1. |
Per i trasferimenti di sostegno logistico, forniture e servizi ai sensi del presente accordo, le parti convengono il pagamento in contanti («operazione rimborsabile») o tramite rimpiazzo in natura o scambio di pari valore (entrambe «operazioni di scambio»). La parte ricevente paga la parte fornitrice ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b), del presente allegato.
|
2. |
Quando non si conviene in anticipo il prezzo definitivo di un ordine, in attesa dell'accordo sul prezzo finale, l'ordine indica la responsabilità massima della parte che richiede sostegno logistico, forniture e servizi. Le parti avviano quindi rapidamente negoziati al fine di determinare il prezzo finale. |
3. |
I punti di contatto per i pagamenti e l'incasso di ogni parte sono identificati nelle notifiche scambiate tra Athena e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America. |
4. |
Il prezzo per il sostegno logistico, le forniture e i servizi ai sensi del presente accordo non è superiore al prezzo per lo stesso sostegno logistico, le stesse forniture e gli stessi servizi disponibili ai sensi di qualsivoglia altro accordo applicabile. |
REGOLAMENTI
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/15 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2361 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2016
recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
40/TQ1367 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock |
GFB/89- e condizione speciale GFB/*567- |
Specie |
Musdea bianca (Phycis blennoides) |
Zona |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX e acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
Data di chiusura |
30.11.2016 |
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2362 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2016
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073 per quanto riguarda l'importo disponibile per la Francia per il rimborso degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2016
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2073 della Commissione (2) determina gli importi resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali nell'esercizio finanziario 2017. Tali importi corrispondono alla riduzione della disciplina finanziaria da essi effettivamente applicata nell'esercizio 2016 sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri relative al periodo dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016. |
(2) |
Per quanto riguarda la Francia, si è verificato un errore nel sistema informatico della Commissione che tratta le dichiarazioni degli Stati membri al fine di determinare gli importi lordi delle spese soggette alla disciplina finanziaria. Tale errore ha dato luogo a un importo erroneo della disciplina finanziaria applicata e, di conseguenza, a un errore nell'importo disponibile per il rimborso in Francia. Tale errore non incide sugli importi determinati per altri Stati membri. |
(3) |
Ai fini della conformità con la base giuridica per il rimborso e per garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno rettificare l'importo disponibile per il rimborso in Francia. |
(4) |
Di conseguenza, l'importo totale della disciplina finanziaria applicata dagli Stati membri nell'esercizio finanziario 2016, di cui al considerando 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073, ammonta a 433 milioni di EUR. |
(5) |
Pertanto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2073 deve essere rettificato di conseguenza. |
(6) |
Poiché la rettifica introdotta dal presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2016, anche il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2016, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073, la voce corrispondente alla Francia è sostituita dalla seguente:
«Francia |
88 824 479 » |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073 della Commissione, del 23 novembre 2016, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2016 (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 25).
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2363 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. |
(2) |
Il 16 dicembre 2016 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare 7 entità dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.
ALLEGATO
Le seguenti voci dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:
«63. |
IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC), comprese le società controllate e associate: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT; NORTHERN PETROLEUM ORGANISATION; SOUTHERN PETROLEUM ORGANISATION; STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS; GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF OIL TANKERS. Indirizzi: (a) Jumhuriya Street, Khullani Square, P.O. Box, 476, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 1, Kirkuk, Iraq; (c) P.O. Box 240, Basrah, Iraq.» |
«80. |
MINISTRY OF OIL [IRAQ]. Indirizzo: P.O. Box 6178, Baghdad, Iraq.» |
«101. |
NORTH REFINERIES COMPANY. Indirizzo: Baiji, Iraq.» |
«119. |
STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS (alias STATE ORGANIZATION FOR OIL PROJECTS). Indirizzi: (a) Ministry of Oil Complex, Port Said St., P.O. Box 198, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 198, Sadoon St., Baghdad, Iraq.» |
«159. |
STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING. Indirizzo: P.O. Box 3069, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.» |
«160. |
STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING. Indirizzo: P.O. Box, 6073, Al-Mansoor, Baghdad, Iraq.» |
«186. |
STATE ORGANISATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION (alias STATE ORGANISATION FOR DISTRIBUTION OF OIL PRODUCTS AND GAS). Indirizzo: Khayam Cinema St., Southgate, P.O. Box 302, Baghdad, Iraq.» |
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2364 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
98,4 |
TN |
262,8 |
|
TR |
114,8 |
|
ZZ |
158,7 |
|
0707 00 05 |
MA |
79,2 |
TR |
155,8 |
|
ZZ |
117,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
228,3 |
TR |
162,9 |
|
ZZ |
195,6 |
|
0805 10 20 |
IL |
126,4 |
TR |
77,0 |
|
ZA |
70,9 |
|
ZZ |
91,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
69,6 |
ZZ |
69,6 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
146,7 |
JM |
129,1 |
|
MA |
74,5 |
|
TR |
76,9 |
|
ZZ |
106,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
76,7 |
TR |
69,0 |
|
ZZ |
72,9 |
|
0808 10 80 |
US |
132,4 |
ZZ |
132,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
103,6 |
ZZ |
103,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/24 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2365 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2016
che definisce le schede per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 97/245/CE, Euratom della Commissione (2) fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie. |
(2) |
La decisione 97/245/CE, Euratom ha una sola base giuridica, costituita dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (3). A seguito dell'entrata in vigore della decisione 2014/335/UE, Euratom (4), la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri è disciplinata da due regolamenti del Consiglio: il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 e il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 (5). È pertanto opportuno adottare una decisione di esecuzione della Commissione distinta per ognuno dei suddetti regolamenti. Le disposizioni relative ai modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e al modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie di cui alla decisione 97/245/CE, Euratom sono state incluse nella decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 della Commissione (6) Le disposizioni relative alle schede e al modello per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui alla decisione 97/245/CE, Euratom dovrebbero essere incluse nella presente decisione. |
(3) |
I casi di frode e irregolarità dovrebbero essere segnalati in maniera strutturata. |
(4) |
La decisione 97/245/CE, Euratom impone agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni sui servizi e sugli organismi responsabili della segnalazione. È necessario disporre che gli Stati membri comunichino inoltre alla Commissione ogni eventuale variazione di tali informazioni. |
(5) |
Onde garantire che gli Stati membri utilizzino quanto prima le schede nella versione modificata, in particolare per quanto riguarda l'aliquota di trattenuta modificata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore ed essere applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. |
(6) |
Per motivi di coerenza, la presente decisione e la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 dovrebbero essere applicabili a decorrere dalla stessa data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'allegato I della presente decisione per fornire la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR e la scheda di cui all'allegato II della presente decisione per fornire i particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali non sia già stato comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
Articolo 2
Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'allegato III della presente decisione per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
Articolo 3
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i servizi o gli organismi responsabili della compilazione e dell'invio delle descrizioni e dei relativi particolari di cui all'articolo 1 e della relazione di cui all'articolo 2. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione ogni eventuale variazione delle informazioni relative ai servizi o agli organismi.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).
(2) Decisione 97/245/CE, Euratom della Commissione, del 20 marzo 1997, che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 97 del 12.4.1997, pag. 12).
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).
(4) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
(6) Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (Cfr. pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2366 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2016
che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 97/245/CE, Euratom della Commissione (2) fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie. |
(2) |
La decisione 97/245/CE, Euratom ha una sola base giuridica, costituita dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (3). A seguito dell'entrata in vigore della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (4), la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri è disciplinata da due regolamenti del Consiglio: il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (5) e il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. È pertanto opportuno adottare una decisione di esecuzione della Commissione distinta per ognuno dei suddetti regolamenti. Le disposizioni relative alle schede e al modello per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui alla decisione 97/245/CE, Euratom sono state incluse nella decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 della Commissione (6). Le disposizioni relative ai modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e al modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie di cui alla decisione 97/245/CE, Euratom dovrebbero essere incluse nella presente decisione. |
(3) |
È opportuno definire i modelli per la trasmissione mensile degli estratti della contabilità «A» e «B», in modo che la loro comunicazione avvenga in modo strutturato. |
(4) |
I modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie dovrebbero riflettere l'adeguamento della percentuale delle spese di riscossione che gli Stati membri trattengono al momento della riscossione delle risorse proprie tradizionali conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom. |
(5) |
La decisione 97/245/CE, Euratom impone agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni sui servizi e sugli organismi responsabili della comunicazione. È necessario disporre che gli Stati membri comunichino inoltre alla Commissione ogni eventuale variazione di tali informazioni. |
(6) |
Per motivi di chiarezza e certezza del diritto occorre abrogare la decisione 97/245/CE, Euratom. |
(7) |
Onde garantire che gli Stati membri utilizzino quanto prima i modelli nella versione modificata, in particolare per quanto riguarda l'aliquota di trattenuta modificata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore ed essere applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. |
(8) |
Per motivi di coerenza, la presente decisione e la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 dovrebbero essere applicabili a decorrere dalla stessa data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri utilizzano i modelli di cui agli allegati I, II, III e IV della presente decisione per fornire gli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Articolo 2
Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato V della presente decisione per effettuare la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni attraverso il sistema elettronico di gestione e informazione.
Articolo 3
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i servizi o gli organismi responsabili della compilazione e dell'invio degli estratti di cui all'articolo 1 e delle comunicazioni di cui all'articolo 2. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione ogni eventuale variazione delle informazioni relative ai servizi o agli organismi.
Articolo 4
La decisione 97/245/CE, Euratom è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
(2) Decisione 97/245/CE, Euratom della Commissione, del 20 marzo 1997, che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 97 del 12.4.1997, pag. 12).
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).
(4) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).
(6) Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che definisce le schede per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/42 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2367 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2016
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2016) 8977]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende situate in Danimarca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria e Svezia («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva del Consiglio 2005/94/CE (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce anche che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e di sorveglianza siano mantenute almeno fino alla data indicata nell'allegato. Tali date tengono conto della necessaria durata delle misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza conformemente alla direttiva 2005/94/CE. |
(3) |
In seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 nell'Unione e segnatamente in Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è stato modificato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/2219 (5) e (UE) 2016/2279 (6) al fine di correggere le zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 tenendo conto della nuova situazione epidemiologica dell'Unione e dell'istituzione di nuove zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti di tali Stati membri, in conformità della direttiva 2005/94/CE. |
(4) |
Dalla data delle modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2279, Germania, Francia, Ungheria e Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai. |
(5) |
Inoltre la Bulgaria e il Regno Unito hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 sul loro territorio in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai. Questi due Stati membri non sono attualmente elencati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122. |
(6) |
In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria, dalla Germania, dalla Francia, dall'Ungheria, dai Paesi Bassi e dalla Polonia e dal Regno Unito in conformità della direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. |
(7) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, la Francia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Polonia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE tenendo conto della nuova situazione epidemiologica dell'Unione. Le zone di tali Stati membri attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbero pertanto essere modificate. |
(8) |
È necessario inoltre definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e il Regno Unito, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbe pertanto essere ulteriormente modificato al fine di includere le zone istituite dalla Bulgaria e dal Regno Unito come zone di protezione e sorveglianza in conformità di tale direttiva. |
(9) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione includendo le nuove zone di protezione e sorveglianza e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2122. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione, del 2 dicembre 2016, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 75).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 52).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 71).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
|
2) |
la parte B è così modificata:
|
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/114 |
DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO
dell'11 novembre 2016
recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Libano [2016/2368]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2006. |
(2) |
A norma dell'articolo 76 dell'accordo, il consiglio di associazione ha la facoltà di adottare decisioni ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo nei casi ivi previsti nonché di formulare adeguate raccomandazioni. |
(3) |
L'articolo 86 dell'accordo stabilisce che le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento dei suoi obiettivi. |
(4) |
Il secondo piano d'azione UE-Libano, concordato nel 2013 con l'obiettivo di promuovere la cooperazione nei settori indicati nell'accordo, è giunto a termine nel 2015 e non è stato rinnovato. |
(5) |
Il riesame della politica europea di vicinato nel 2016 ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti. |
(6) |
L'UE e il Libano hanno convenuto di consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2016-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità del paese, tentando nel contempo di affrontare l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria. |
(7) |
Le parti dell'accordo hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Libano, comprendente il patto, che favorirà l'attuazione dell'accordo ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti congiuntamente, che saranno considerati prioritari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino le priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto, che figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016
Per il consiglio di associazione UE-Libano
Il presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-LIBANO E RELATIVO PATTO
PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-LIBANO
Un nuovo partenariato UE- Libano (2016-2020)
Definire le priorità del partenariato UE-Libano
Il Libano ha assunto un ruolo di primo piano nelle discussioni e consultazioni sul riesame della politica europea di vicinato (PEV). Il documento di posizione presentato dai paesi arabi alla conferenza di Beirut in proposito è un testo importante che ha contribuito al processo di consultazione che ha portato al riesame della PEV. Nel complesso, le priorità si basano sulla partecipazione del Libano alla revisione della PEV e puntano a istituire un quadro per un impegno politico e per interventi a breve e medio termine sulla base delle priorità definite dal governo del Libano. Inoltre, in qualità di partner, il Libano e l'UE devono far fronte, oggi più che mai, alle sfide immediate connesse alle crisi prolungate. Considerate queste sfide, il suddetto quadro deve tener conto delle circostanze eccezionali nella regione e del loro impatto sul Libano.
L'UE e il Libano vedono nel loro partenariato l'espressione di valori condivisi e il riconoscimento di interessi reciproci. I diritti umani e le libertà fondamentali sanciti nella legislazione pertinente a livello regionale, nazionale e internazionale, costituiscono valori comuni. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali è un elemento essenziale delle relazioni tra l'UE e il Libano. Per realizzare l'obiettivo comune di uno spazio comune di pace, prosperità e stabilità occorre collaborare, in particolare attraverso la condivisione delle responsabilità, la differenziazione e un partenariato più intenso, considerando l'importanza di sostenere il Libano quale modello di moderazione per l'intera regione e il ruolo chiave del vivace settore privato e della dinamica società civile del paese.
Affrontando da un lato le sfide più urgenti, fra cui quelle della migrazione e del terrorismo, il Libano e l'UE continueranno dall'altro a perseguire gli obiettivi fondamentali del loro partenariato a lungo termine, che punta a favorire una stabilità sostenibile per il Libano e l'intera regione, dove l'UE si impegnerà attivamente con le autorità nazionali e manterrà il dialogo con tutti i partiti politici, e a sostenere la crescita economica attraverso istituzioni statali forti e il rilancio dell'economia libanese, mobilitando anche il potenziale del settore privato e della società civile libanese. Nell'ambito di ciascuna delle aree prioritarie definite qui di seguito alcune sfide richiedono un'attenzione immediata, mentre altre richiederanno una preparazione adeguata per una corretta attuazione a medio termine.
Il Consiglio di associazione UE-Libano accoglie questo partenariato rinnovato quale modello di un nuovo impegno bilaterale su misura che prevede il rafforzamento del dialogo politico. Il periodo immediatamente successivo al Consiglio di associazione sarà fondamentale per tradurre gli impegni in azioni concrete; ciò richiederà l'efficace attuazione delle priorità del partenariato e del relativo patto da entrambe le parti. Un riesame intermedio aiuterà a mettere a punto e, se necessario, adattare le priorità del partenariato. In ultima analisi, il successo del partenariato rinnovato sarà misurato dal modo in cui risponderà ai bisogni del Libano e dell'UE. Le priorità e gli impegni delineati nel presente documento e nel relativo allegato non sono esaustivi e l'UE è pronta a estendere al Libano i benefici offerti dalle iniziative dell'UE riguardanti i paesi terzi prioritari nella regione.
Far fronte alla crisi umanitaria con una strategia globale
Dal 2011 il Libano subisce pressioni senza precedenti dovute all'afflusso massiccio di siriani sfollati sul proprio territorio. Attualmente ospita circa 1,5 milioni di siriani e circa 500 000 palestinesi, tanto da essere il paese che ospita il maggior numero di sfollati e rifugiati pro capite e per km2. La recente crisi migratoria nell'UE ha posto in primo piano le sfide politiche, economiche e sociali che ne derivano. Il Libano è 440 volte più piccolo e 120 volte meno densamente popolato dell'UE, ma negli ultimi anni ha ospitato un numero assoluto di rifugiati simile.
Il Libano e l'UE ritengono che l'unica soluzione a lungo termine per i rifugiati e gli sfollati giunti in Libano dalla Siria sia il loro ritorno nel paese di origine in condizioni di sicurezza, quando tali condizioni saranno soddisfatte. Rispondere ai bisogni dei rifugiati e degli sfollati siriani e delle comunità che li accolgono è una priorità della massima urgenza per l'intera comunità internazionale, i cui sforzi in questo senso andrebbero intensificati. Tuttavia, entrambe le parti sono consapevoli della necessità di creare le condizioni per il rimpatrio in condizioni di sicurezza dei rifugiati provenienti dalla Siria e degli sfollati siriani, anche durante la fase di transizione, nel rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario e prendendo in considerazione gli interessi dei paesi di accoglienza.
In questo spirito, il Libano e l'UE trarranno i benefici concreti del loro impegno comune per migliorare il dialogo politico lavorando insieme per valutare e promuovere la disponibilità di tali condizioni a livello bilaterale e nelle pertinenti sedi internazionali in cui l'UE e gli Stati membri terranno conto della situazione particolare del Libano e della necessità di prendere in considerazione i suoi interessi vitali, e per esprimere profonda preoccupazione circa il fatto che il Libano ospiti oltre un milione di rifugiati registrati dall'UNHCR e circa l'impatto della situazione sulle comunità di accoglienza, la sicurezza e la stabilità del paese e dell'intera regione.
In questo contesto, e in considerazione del protrarsi della crisi dei rifugiati, il governo libanese ha varato una nuova strategia su come gestire il soggiorno temporaneo e permanente dei siriani sfollati sul proprio territorio e attenuare le pressioni del loro afflusso massiccio sul paese e sui suoi cittadini, in modo da non nuocere agli interessi del paese e dei cittadini libanesi né a quelli dei rifugiati. Questa nuova visione, come indicato nella dichiarazione d'intenti che il Libano ha presentato alla conferenza di Londra nel febbraio 2016, insieme al sostegno internazionale in termini di finanziamenti sufficienti e strumenti di attuazione, può migliorare notevolmente la situazione. Il governo del Libano agevolerà la disponibilità di fondi internazionali e di strumenti di attuazione per le diverse linee di azione, in particolare quelle riguardanti l'economia nazionale, le iniziative per la creazione di infrastrutture e posti di lavoro, adottando le necessarie misure amministrative e regolamentari conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari libanesi.
L'UE e il Libano intendono attuare interventi a impatto elevato comprendenti tutte le forme di assistenza finanziaria, prestiti e sovvenzioni, al fine di attenuare i gravi effetti della crisi siriana sulle finanze del Libano (1), sulle comunità di accoglienza e sull'economia, le infrastrutture e l'ambiente. Le opportunità economiche per i rifugiati e gli sfollati provenienti dalla Siria dovranno essere migliorate nel contesto del più ampio obiettivo di migliorare la resilienza economica dell'intero paese attraverso gli investimenti esteri e locali in progetti di creazione di posti di lavoro, infrastrutture e sviluppo economico locale. Tali interventi contribuiranno inoltre a creare un clima in cui i costi associati ai prestiti potrebbero essere notevolmente ridotti per il bilancio statale.
Le priorità del partenariato avranno lo scopo di promuovere interessi comuni e migliorare la cooperazione. Sono fra esse correlate e si rafforzano reciprocamente. Inoltre forniranno un quadro strategico per il coordinamento degli sforzi a livello di politica, sicurezza e cooperazione per i prossimi quattro anni (2016-2020). Le priorità e gli obiettivi, come indicato di seguito, sviluppano ulteriormente i piani e le strategie attualmente perseguiti dal governo. Costituiranno inoltre lo strumento per allineare l'assistenza alla base della visione del governo. Le priorità del partenariato intendono promuovere la parità di genere, anche attraverso una maggiore partecipazione delle donne nella vita politica e nelle sedi decisionali.
1.
L'obiettivo principale sarà migliorare la sicurezza per tutti gli europei e i cittadini libanesi. Il Libano e l'UE porteranno avanti le riforme e il rafforzamento del settore della sicurezza sviluppando la capacità istituzionale degli operatori del settore anche in materia di applicazione della legge, gestione della sicurezza, organi di vigilanza e giustizia, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle regole democratiche.
Gli attacchi perpetrati da Daesh sottolineano come l'Europa e il Libano si trovino di fronte a una minaccia terroristica comune. I nostri sforzi si concentreranno sulla creazione di un ampio partenariato per la sicurezza e per la lotta contro il terrorismo. La tabella di marcia concordata dal Libano e dall'UE a seguito del dialogo sulla lotta contro il terrorismo del 26 gennaio 2016 garantirà una cooperazione più intensa e qualitativamente concreta nella lotta contro le organizzazioni classificate come terroristiche dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU). Fra i settori di cooperazione figurano la giustizia e l'applicazione della legge, la lotta contro il finanziamento del terrorismo, la gestione delle frontiere, la sicurezza aeroportuale e dell'aviazione civile e la lotta contro l'estremismo violento. A tale riguardo, l'UE si adopererà per mobilitare tutti i mezzi, gli strumenti e la capacità pertinenti a sua disposizione destinati ai paesi terzi prioritari che devono affrontare una grave minaccia terroristica.
Il Libano e l'UE collaboreranno a un approccio nazionale coordinato per contrastare la minaccia terroristica. Con il sostegno dell'UE, il Libano svilupperà la sua strategia nazionale antiterrorismo con il contributo di esperti degli Stati membri, di FRONTEX, Europol, Cepol ed Eurojust. Il risultato sarà una strategia che rispecchierà il contributo prezioso che ciascun ramo del governo libanese può dare alla lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento.
2.
Per garantire la stabilità in Libano occorre compiere progressi sul buon governo e lo Stato di diritto. L'UE collaborerà con il Libano per:
— |
sviluppare progetti di cooperazione in materia di rafforzamento delle capacità istituzionali nel quadro della strategia di riforma amministrativa del Libano, |
— |
promuovere i valori comuni della democrazia e dello Stato di diritto, compresi la buona governance e istituzioni trasparenti, stabili ed efficaci, la protezione della libertà di espressione e della stampa indipendente, |
— |
proseguire gli sforzi di riforma rafforzando l'efficienza e l'indipendenza del sistema della giustizia e puntando a una maggiore efficienza del settore pubblico. Continuerà a essere fondamentale rafforzare la lotta contro la corruzione, che ostacola la crescita e lo sviluppo economico, per ottenere dei risultati nell'ambito di tutte le priorità del partenariato. |
La riforma della legge elettorale e del contesto elettorale sarà fondamentale per modernizzare il paese. Il Libano accoglie con favore la disponibilità dell'UE a impegnarsi nella promozione della riforma elettorale nel paese e a migliorare la governance a livello comunale. Lo sviluppo sostenibile richiede anche la promozione dei diritti umani, compresa la protezione dei gruppi emarginati.
3.
a. Comuni
Gli sforzi volti a consolidare la resilienza delle comunità saranno una priorità. Le disparità economiche presenti in Libano privano il paese del suo potenziale di crescita e costituiscono una minaccia per la sua stabilità. Sarà prestata particolare attenzione alle zone svantaggiate, anche coinvolgendo i comuni, le unioni di comuni e autorità locali e rafforzando le organizzazioni della società civile, al fine di migliorare la governance locale. Sarà promossa una maggiore partecipazione delle donne e dei giovani per mettere in atto un approccio globale per la crescita sostenibile. Ciò comporterà anche il miglioramento della prestazione dei servizi, quali la sanità, nonché investimenti in progetti infrastrutturali comunali. I comuni sono stati esposti a forti pressioni dall'aumento della popolazione, in quanto devono estendere i servizi di base e rispondere ai bisogni immediati della popolazione siriana nel paese e delle comunità di accoglienza, cosa che incide sulla qualità dei servizi forniti.
b. Investimenti privati
Saranno compiuti sforzi per rilanciare l'economia libanese, ponendo l'accento sulla creazione di opportunità di lavoro dignitose per tutti e su una crescita inclusiva su ampia scala intensificando gli investimenti privati. L'economia svolgerà inoltre un ruolo fondamentale per attenuare gli effetti della crisi siriana in Libano. A tal fine, è opportuno rinnovare gli sforzi del paese per affrontare gli squilibri macroeconomici e le vulnerabilità di bilancio attuando le riforme necessarie per aprire la strada a un livello più elevato di crescita sostenibile.
La creazione di posti di lavoro a livello nazionale contribuirà a creare fiducia nelle amministrazioni e negli enti pubblici e a favorire la coesione sociale. Una crescente economia formale genererà entrate essenziali per sostenere l'erogazione di servizi pubblici e rafforzare la legittimità delle istituzioni pubbliche. Una maggiore competitività e diversificazione, unitamente a un settore privato dinamico, miglioreranno la capacità di resistenza dell'economia nazionale e, di conseguenza, stimoleranno la creazione di posti di lavoro, in linea con le leggi e i regolamenti nazionali, e in tal modo ridurranno le tensioni confessionali e sociali. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso l'ampio coinvolgimento delle imprese e della popolazione, compresa la diaspora libanese, nelle attività economiche basate sull'innovazione e la conoscenza, e la creazione di posti di lavoro dignitosi che offrano vantaggi a tutti. L'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del patto UE-Libano offrirà nuove opportunità per lo sviluppo del paese.
c. Infrastrutture
Il Libano e l'UE valuteranno la possibilità di utilizzare finanziamenti agevolati per l'espansione delle infrastrutture critiche con l'obiettivo di potenziare la produttività dei settori ad alta priorità. La partecipazione delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI) al fine di introdurre nuove modalità di erogazione, fra cui sovvenzioni speciali, assistenza non finanziaria e prestiti agevolati, sarà esaminata congiuntamente. Saranno compiuti sforzi particolari per avviare un dialogo con le organizzazioni del settore privato che potrebbero essere interessate ad avvalersi delle opportunità offerte dai meccanismi di finanziamento. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo di infrastrutture critiche per l'elettricità, l'acqua, la gestione dei rifiuti e i trasporti e fornire sostegno in via prioritaria ai settori produttivi. Si valuterà inoltre l'opportunità di un'assistenza finanziaria mirata, compresa quella di bilancio. Inoltre il Libano auspica la creazione di meccanismi specifici dell'UE per attenuare i rischi associati ai grandi programmi di investimento. L'UE e il Libano collaboreranno per realizzare le condizioni necessarie per realizzare interventi finanziari concreti, in particolare quelli europei, al fine di sostenere progetti infrastrutturali chiave e mobilitare gli opportuni strumenti finanziari dell'Unione europea.
Tali linee di azione saranno oggetto di una stretta consultazione al fine di raggiungere risultati concreti.
d. Commercio / Agricoltura / Industria
Il Libano e l'UE perseguono inoltre l'obiettivo di rafforzare le loro relazioni commerciali. A tal fine istituiranno e convocheranno periodicamente un gruppo di lavoro congiunto per facilitare ulteriormente gli scambi e ridurre le barriere non tariffarie per i beni e i servizi. Il gruppo di lavoro comincerà a riunirsi al più presto.
Esiste un interesse comune a promuovere le relazioni commerciali puntando sul miglioramento della competitività dei prodotti industriali, del settore dei servizi e di quello agricolo ed agroalimentare, migliorando anche le norme di qualità dei prodotti agricoli libanesi, e favorendo al contempo l'integrazione del concetto di consumo e produzione sostenibili.
I lavori in questo ambito contribuiranno ad attenuare le ripercussioni della crisi siriana sul commercio, oltre a contribuire a promuovere gli investimenti in settori ad alta intensità di manodopera come l'agricoltura e l'industria. Le opportunità offerte dall'accordo di associazione dovrebbero essere pienamente ottimizzate per garantire benefici per entrambe le parti: sarà fatto il possibile per agevolare l'accesso dei prodotti libanesi al mercato dell'UE e di altre regioni. Sarà intensificata la cooperazione e l'assistenza tecnica in materia di norme sanitarie e fitosanitarie, collaborando anche con il settore privato in Libano, per affrontare in modo adeguato questi problemi. In tal modo il Libano potrà aumentare le esportazioni di prodotti agricoli e massimizzare i vantaggi derivanti dalla possibilità di accesso al mercato esistente, cosa che comprende l'adempimento dei contingenti tariffari (CT) agricoli nell'accordo di associazione.
L'UE continuerà a incoraggiare e sostenere il Libano verso l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nonché alla sua partecipazione all'accordo di Agadir, che offrirebbe vantaggi al paese.
e. Sicurezza energetica, azione per il clima e conservazione delle risorse naturali
Una maggiore attenzione all'ambiente attraverso l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, la gestione dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche e la conservazione delle risorse naturali può stimolare il potenziale turistico del paese, proteggere la ricchezza nazionale e ridurre l'esposizione della popolazione a malattie e rischi per la salute. La cooperazione e i partenariati nell'ambito della ricerca e innovazione possono svolgere un ruolo fondamentale in tutti questi settori, stimolando il potenziale di una gestione integrata ed efficiente delle risorse naturali attraverso il «nexus approach».
Entrambe le parti mirano a realizzare il potenziale della cooperazione nel settore dell'energia. Un dialogo sull'energia potrebbe offrire la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore specifico, anche ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse di petrolio e gas e delle relative opportunità in mare. A seguito dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), l'UE e il Libano studieranno in che modo rafforzare la cooperazione sull'attuazione del contributo indicativo del Libano stabilito a livello nazionale. Si può prendere in considerazione l'annullamento del debito in cambio di misure per l'ambiente al fine di ridurre l'onere del debito pubblico e migliorare la conservazione delle risorse naturali.
4.
Il Libano e l'UE stanno negoziando una dichiarazione congiunta per inaugurare il partenariato per la mobilità avviato con il dialogo su migrazione, mobilità e sicurezza. Le due parti concorderanno inoltre un allegato che illustrerà le azioni prioritarie concrete per raggiungere gli obiettivi del nuovo partenariato per la mobilità.
Entrambe le parti cercheranno di rafforzare la cooperazione in materia di migrazione e mobilità con il partenariato UE-Libano per la mobilità, che costituisce un quadro a lungo termine per rafforzare la capacità del Libano di gestire la migrazione sia regolare che irregolare, tenendo conto nel contempo dei suoi interessi in quanto paese ospitante, del contesto specifico, delle scarse risorse e delle forti pressioni che il paese subisce dall'inizio della crisi siriana.
Il Libano e l'UE intendono promuovere la cooperazione su un'ampia gamma di questioni, fermo restando che quelle riguardanti la migrazione e la mobilità devono essere affrontate in modo globale e che ogni obiettivo del partenariato per la mobilità deve essere perseguito con uguale determinazione. La piena ed effettiva attuazione del partenariato sarà fondamentale per la cooperazione fra l'UE e il Libano in questo settore. Occorrerà tra l'altro promuovere la gestione efficiente della mobilità dei cittadini libanesi e dell'UE nel territorio di entrambe le parti, aumentare la capacità di gestione dei flussi migratori, rafforzare la capacità di gestione delle frontiere, intensificare il dialogo sulle questioni attinenti alla protezione internazionale per discutere questioni di interesse reciproco e, cosa più importante, garantire che il nesso tra migrazione e sviluppo sia ulteriormente rafforzato e rendere visibili i risultati alla popolazione del Libano.
5.
Il quadro generale per la cooperazione tra il Libano e l'UE è costituito dall'accordo di associazione, entrato in vigore nel 2006. Sarà importante razionalizzarne e ottimizzarne l'attuazione, riesaminando anche accuratamente i dialoghi e i sottocomitati che vengono organizzati. L'accorpamento dei sottocomitati in un numero minore di riunioni tematiche consentirà di agevolare la cooperazione nei settori prioritari. Allo stesso tempo, potrebbero essere organizzati anche eventi più ampi comprendenti la società civile e gli attori non statali.
Le parti sono altresì disposte ad approfondire il dialogo politico anche attraverso un maggiore impegno in materia di politica estera. Saranno esaminate le modalità per potenziare il livello di cooperazione e consultazione con il ministero libanese degli Affari esteri e degli emigranti (il punto di contatto per la PEV), tenendo conto della posizione di principio adottata dall'UE di sostegno alla sovranità, all'integrità territoriale, al pluralismo e alla stabilità inclusiva del Libano.
Entrambe le parti istituiranno un meccanismo di coordinamento per riesaminare e monitorare periodicamente l'attuazione delle priorità del partenariato e del patto al fine di garantire la condivisione delle responsabilità, la trasparenza e un'attuazione che offra vantaggi alle due parti.
PATTO UE-LIBANO
Allegato alle priorità del partenariato
Introduzione
Alla luce del riesame della politica europea di vicinato (PEV) e come annunciato alla conferenza di Londra del febbraio 2016 dedicata al tema «Sostenere la Siria e l'intera regione», l'UE propone un pacchetto di misure di sostegno globali che combina diversi strumenti politici nell'ambito delle competenze dell'UE. Il presente documento definisce alcune azioni concordate che entrambe le parti intendono attuare in buona fede e fatti salvi i rispettivi quadri giuridici. Le misure intraprese nell'ambito del presente patto non nuoceranno al popolo libanese e saranno conformi alla costituzione, alle leggi e ai regolamenti del Libano.
Il patto UE-Libano, fondato sulle priorità del partenariato, definirà le azioni prioritarie per sostenere la stabilizzazione del paese. Le azioni prioritarie si baseranno sulle priorità individuate dal governo del Libano, anche nella dichiarazione d'intenti presentata alla conferenza di Londra e nel piano di risposta alla crisi in Libano (LCRP). Un aspetto ancora più importante è che il patto UE-Libano rafforzerà la cooperazione reciproca tra il governo del Libano e l'UE nel periodo 2016-2020. Il meccanismo per esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del patto si baserà tra l'altro sul dialogo politico nel quadro generale dell'accordo di associazione UE-Libano.
Le azioni prioritarie del patto saranno finanziate mediante i fondi supplementari dell'UE impegnati per il Libano alla conferenza di Londra, di cui almeno 400 milioni di euro da assegnare nel 2016 e nel 2017 e ulteriori fondi che l'UE può mettere a disposizione negli anni rimanenti del periodo contemplato dal presente documento. Tali risorse saranno destinate a finanziare programmi attuati con partner quali le autorità pubbliche, le unioni di comuni, i comuni, le agenzie degli Stati membri dell'UE, le organizzazioni non governative e le organizzazioni internazionali. Il sostegno al settore pubblico e privato può essere fornito anche mediante la combinazione di sovvenzioni dell'UE con prestiti concessi da istituzioni finanziarie degli Stati membri e, ove opportuno, in collaborazione con altre istituzioni finanziarie internazionali, per ridurre i rischi e rendere più interessanti le condizioni di prestito.
Gli obiettivi fondamentali del patto UE-Libano sono, da un lato, creare un ambiente adeguato e sicuro per i rifugiati (2) e gli sfollati provenienti dalla Siria, durante il loro soggiorno temporaneo in Libano, e dall'altro fornire un ambiente favorevole per il Libano, le comunità ospitanti e i gruppi vulnerabili. Ciò consentirà di affrontare anche le esigenze umanitarie in modo efficace, dignitoso ed equo. Questo approccio deve essere realizzato nel più ampio contesto del rafforzamento della resilienza dell'economia nazionale, delle infrastrutture del Libano e degli investimenti in progetti per creare occupazione.
L'UE si impegna ad adeguare il suo intervento all'approccio di ampio respiro summenzionato e a prestare particolare attenzione alle esigenze di sviluppo del Libano e, ove necessario, ad aumentare l'assistenza umanitaria. In base a tale approccio, e al fine di facilitare il soggiorno temporaneo in Libano di cittadini siriani fuggiti dal conflitto nel loro paese, il Libano si impegna a continuare a cercare, nel rispetto della legislazione libanese, modi per agevolare la razionalizzazione dei regolamenti che disciplinano il soggiorno, compresa la rinuncia temporanea ai diritti di residenza e la semplificazione dei requisiti in materia di documentazione, come l'«impegno a non lavorare», al fine di agevolare il loro accesso al mercato del lavoro in settori in cui non sono in concorrenza diretta con i libanesi, come l'agricoltura, l'edilizia e altri settori ad alta intensità di manodopera.
A questo proposito, il Libano, sostenuto dall'UNHCR, intende assumersi l'intera responsabilità amministrativa per la crisi siriana per garantire un quadro di gestione efficiente e trasparente che tenga conto del fatto che la determinazione e la registrazione dello stato sono la principale responsabilità del paese ospitante in collaborazione con le pertinenti agenzie dell'ONU.
Il presente patto verrà attuato nell'ambito di uno stretto e regolare coordinamento fra le due parti secondo l'apposito meccanismo delineato nelle priorità del partenariato.
1. Rafforzare la stabilità |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza e lotta contro terrorismo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impegni dell'UE |
Impegni del Libano |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Governance e Stato di diritto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Favorire la crescitae le opportunità di lavoro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Migrazione e mobilità |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivi comuni UE-Libano |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'UE e il Libano concorderanno e attueranno pienamente i reciproci impegni politici del partenariato per la mobilità dopo la sua adozione e tutte le azioni del relativo allegato, in linea con le seguenti priorità ivi definite:
|
(1) Si è preso atto dell'impatto della crisi in Siria, compresi i rifugiati, sul Libano, valutato dalla Banca mondiale nel convegno del 13 gennaio 2016 a più di 5,6 miliardi di dollari per il 2015, con un costo complessivo di oltre 13,1 miliardi di dollari per il periodo 2012-2015.
(2) Nulla di quanto contenuto nel presente documento pregiudica in alcun modo la posizione del Libano di considerare i cittadini siriani in fuga dalla Siria dal 2011 quali sfollati o l'obiettivo strategico del Libano di impegnarsi per la riduzione del loro numero, principalmente allo scopo di favorire il loro rientro completo in Siria in condizioni di sicurezza senza ricorrere a misure di respingimento.
Rettifiche
22.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/126 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 296 del 25 ottobre 2012 )
Pagina 53, allegato III, punto ORO.FC.H.250, nel titolo:
anziché:
«Comandanti titolari di licenza di pilota commerciale per velivoli [CPL(H)]»
leggasi:
«Comandanti titolari di licenza di pilota commerciale per elicotteri [CPL(H)]».