ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016
che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di riduzione di tale impatto mediante il miglioramento della progettazione senza generare costi eccessivi. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE, la Commissione è tenuta a introdurre, se del caso, misure di esecuzione cominciando dai prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffrescamento. Tali misure di esecuzione devono essere introdotte conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2009/125/CE e dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della medesima direttiva. La Commissione deve consultare il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile in merito alle misure da introdurre. |
(3) |
La Commissione ha effettuato diversi studi preparatori sulle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura comunemente utilizzati nell'UE. Gli studi sono stati realizzati in collaborazione con le parti interessate dell'UE e di paesi terzi, e i risultati sono stati resi pubblici. |
(4) |
Le caratteristiche dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura identificate come significative ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di ossidi di azoto durante l'uso. Sono state altresì identificate come significative le emissioni dirette rilasciate dai refrigeranti nonché le emissioni sonore. |
(5) |
Gli studi preparatori mostrano che non è necessario introdurre requisiti relativi agli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE nel caso dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe disciplinare i prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento e i chiller di processo ad alta temperatura progettati per usare combustibili gassosi o liquidi oppure energia elettrica nonché i ventilconvettori. |
(7) |
Poiché i refrigeranti sono disciplinati nell'ambito del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ne consegue che il presente regolamento non stabilisce requisiti specifici in merito ai refrigeranti. |
(8) |
Sono altresì rilevanti le emissioni sonore dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori. Tuttavia l'ambiente in cui sono installati i prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento, i chiller di processo ad alta temperatura e i ventilconvettori incide sulle emissioni sonore massime accettabili. È inoltre possibile adottare misure secondarie per attenuare l'impatto delle emissioni sonore. Di conseguenza non si stabiliscono requisiti minimi in merito alle emissioni sonore massime. Si stabiliscono requisiti in materia di informazione concernenti il livello di potenza sonora |
(9) |
Il consumo energetico annuale combinato dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura nell'UE è stato stimato a 2 477 PJ (59 Mtep) l'anno per il 2010, corrispondenti a 107 Mt di emissioni di diossido di carbonio. In caso di mancata adozione di misure specifiche, si stima che il consumo energetico dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura raggiungerà 2 534 PJ (60 Mtep) l'anno entro il 2030. |
(10) |
Il consumo energetico dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura potrebbe essere ridotto senza aumentare i costi combinati del loro acquisto e funzionamento, avvalendosi di tecnologie esistenti non proprietarie. |
(11) |
Per il 2010 si stima che le emissioni totali di ossidi di azoto nell'UE, provenienti principalmente dai generatori d'aria calda alimentati a gas, siano ammontate a 36 Mt SOX equivalente l'anno (espresse in termini di contributo all'acidificazione). Si prevede che tali emissioni scendano a 22 Mt SOX equivalente l'anno entro il 2030. |
(12) |
Le emissioni dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura potrebbero essere ulteriormente ridotte senza aumentare i costi combinati del loro acquisto e funzionamento, avvalendosi di tecnologie esistenti non proprietarie. |
(13) |
Si ritiene che le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento consentiranno di risparmiare ogni anno circa 203 PJ (5 Mtep), corrispondenti a 9 Mt di emissioni di diossido di carbonio entro il 2030. |
(14) |
Si ritiene che le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento ridurranno le emissioni annuali di ossidi di azoto di 2,6 Mt SOX equivalente entro il 2030. |
(15) |
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare i requisiti relativi all'efficienza energetica e alle emissioni di ossidi di azoto applicabili ai prodotti di riscaldamento dell'aria e ai prodotti di raffrescamento in tutta l'UE, il che consentirà di migliorare sia il funzionamento del mercato unico, sia la prestazione ambientale dei prodotti interessati. |
(16) |
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite nel presente regolamento non dovrebbero incidere sulla funzionalità o sull'accessibilità economica dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura per l'utilizzatore finale, né incidere negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente. |
(17) |
Ai fabbricanti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per riprogettare i loro prodotti al fine di ottemperare al presente regolamento. È necessario tenere in considerazione tale elemento al momento di fissare la data a partire dalla quale si applicano le specifiche. La tempistica dovrebbe tenere conto delle considerazioni di costo per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, garantendo nel contempo la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento entro le date fissate. |
(18) |
Le misurazioni dei pertinenti parametri dei prodotti dovrebbero essere effettuate avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti come i più avanzati, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(19) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure applicabili ai fini della valutazione della conformità. |
(20) |
Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti dovrebbero fornire nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE tutte le informazioni inerenti alle specifiche stabilite nel presente regolamento. |
(21) |
Al fine di limitare ulteriormente gli effetti ambientali dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori è opportuno che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e/o allo smaltimento. |
(22) |
Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario identificare parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire l'ampia disponibilità e la facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura. |
(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di:
a) |
prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW; |
b) |
prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW; |
c) |
ventilconvettori. |
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
a) |
prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (4); |
b) |
prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (5); |
c) |
prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (6); |
d) |
prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (7); |
e) |
i chiller per la climatizzazione d'ambiente con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C e i chiller di processo ad alta temperatura con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C o superiori a + 12 °C; |
f) |
prodotti progettati per usare principalmente biomassa come combustibile; |
g) |
prodotti che usano combustibili solidi; |
h) |
prodotti che erogano calore o freddo in combinazione con energia elettrica («cogenerazione») per mezzo di un processo di combustione o di conversione del combustibile; |
i) |
prodotti inclusi nelle installazioni disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (8); |
j) |
chiller di processo ad alta temperatura che funzionano esclusivamente mediante condensazione evaporativa; |
k) |
prodotti su misura e non in serie, assemblati sul posto; |
l) |
chiller di processo ad alta temperatura in cui la refrigerazione è ottenuta mediante un processo di assorbimento che utilizza il calore come fonte di energia; e |
m) |
prodotti di riscaldamento dell'aria e/o di raffrescamento utilizzati principalmente nella produzione e nell'immagazzinamento di materiali deperibili a determinate temperature da parte di entità commerciali, istituzionali o industriali, nei quali la funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente è secondaria e l'efficienza energetica della funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente dipende dall'efficienza della funzione primaria. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE, si applicano le seguenti definizioni:
1. «prodotto di riscaldamento dell'aria»: un dispositivo che
a) |
incorpora o fornisce calore a un sistema di riscaldamento ad aria; |
b) |
è munito di uno o più generatori di calore; e |
c) |
può includere un sistema di riscaldamento ad aria per erogare l'aria riscaldata direttamente nell'ambiente riscaldato mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria. |
Un generatore di calore progettato per un prodotto di riscaldamento dell'aria e un alloggiamento per un prodotto di riscaldamento dell'aria progettato per essere munito di tale generatore di calore sono considerati congiuntamente un prodotto di riscaldamento dell'aria.
2. «sistema di riscaldamento ad aria»: i componenti e/o le apparecchiature necessari per l'erogazione dell'aria riscaldata, mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria, attraverso condotti o direttamente nell'ambiente riscaldato, affinché il sistema raggiunga e mantenga la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;
3. «generatore di calore»: la parte di un prodotto di riscaldamento dell'aria che genera calore utile avvalendosi di uno o più fra i seguenti processi:
a) |
la combustione di combustibili liquidi o gassosi; |
b) |
l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un sistema di riscaldamento a resistenza elettrica; |
c) |
la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee e trasferimento di tale calore al sistema di riscaldamento ad aria per mezzo di un ciclo di compressione del vapore o di un ciclo di assorbimento; |
4. «prodotto di raffrescamento»: un dispositivo che
a) |
incorpora o fornisce aria o acqua raffreddata a un sistema di raffrescamento ad aria o ad acqua; ed |
b) |
è munito di uno o più generatori di freddo. |
Un generatore di freddo progettato per un prodotto di raffrescamento e un alloggiamento per un prodotto di raffrescamento progettato per essere munito di tale generatore di freddo sono considerati congiuntamente un prodotto di raffrescamento;
5. «sistema di raffrescamento ad aria»: i componenti o le apparecchiature necessari per l'erogazione dell'aria raffreddata, mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria, attraverso condotti o direttamente nell'ambiente raffrescato, al fine di raggiungere e mantenere la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;
6. «sistema di raffrescamento ad acqua»: i componenti o le apparecchiature necessari per la distribuzione dell'acqua raffreddata e il trasferimento di calore da spazi interni all'acqua raffreddata, al fine di raggiungere e mantenere la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;
7. «generatore di freddo»: la parte di un prodotto di raffrescamento che genera una differenza di temperatura in grado di estrarre il calore dalla fonte di calore, l'ambiente interno da raffrescare, e di trasferire tale calore a un dissipatore, quale l'aria dell'ambiente esterno, l'acqua o il suolo, per mezzo di un ciclo a compressione del vapore o di un ciclo ad assorbimento;
8. «chiller per la climatizzazione d'ambiente»: un prodotto di raffrescamento
a) |
il cui scambiatore di calore interno (evaporatore) estrae il calore da un sistema di raffrescamento ad acqua (fonte di calore), progettato per funzionare con acqua refrigerata avente una temperatura in uscita uguale o superiore a + 2 °C; |
b) |
munito di un generatore di freddo; e |
c) |
il cui scambiatore di calore esterno (condensatore) rilascia tale calore nell'aria ambiente, nell'acqua o nel suolo; |
9. «ventilconvettore»: un dispositivo che produce una circolazione forzata dell'aria interna a fini di, separatamente o cumulativamente, riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione e filtraggio dell'aria interna, per il comfort termico delle persone ma che non comprende la fonte di calore o di freddo né uno scambiatore di calore esterno. Il dispositivo può essere munito di un sistema minimo di condotti per convogliare l'ingresso e l'uscita dell'aria, compresa l'aria condizionata. Il prodotto può essere progettato a incasso o disporre di un alloggiamento che ne consente l'installazione nell'ambiente da condizionare. Esso può includere un generatore di calore a effetto joule destinato a essere usato unicamente come apparecchio di emergenza;
10. «chiller di processo ad alta temperatura»: un prodotto
a) |
che integra almeno un compressore, azionato o destinato a essere azionato da un motore elettrico, e almeno un evaporatore; |
b) |
in grado di raffreddare e mantenere costante la temperatura di un liquido, per garantire il raffreddamento di un apparecchio o un sistema di refrigerazione, il cui fine non è garantire il raffrescamento di un ambiente per il comfort termico delle persone; |
c) |
in grado di garantire la sua capacità nominale di refrigerazione a una temperatura di uscita di uno scambiatore di calore lato interno, di 7 °C alle condizioni nominali standard; |
d) |
che può eventualmente integrare il condensatore, il materiale per un circuito di raffrescamento o altre apparecchiature ausiliarie; |
11. «capacità di refrigerazione nominale» (P): la capacità di refrigerazione, espressa in kW, raggiungibile dal chiller di processo ad alta temperatura durante il funzionamento a pieno carico e misurata a una temperatura dell'aria in ingresso di 35 °C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria e a una temperatura dell'aria in ingresso di 30 °C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad acqua;
12. «chiller di processo ad alta temperatura raffreddato ad aria»: un chiller di processo ad alta temperatura il cui vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione è l'aria;
13. «chiller di processo ad alta temperatura raffreddato ad acqua»: un chiller di processo ad alta temperatura il cui vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione è l'acqua o la salamoia;
14. «combustibile da biomassa»: combustibile prodotto a partire da biomassa;
15. «biomassa»: la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese sostanze animali e vegetali), silvicoltura e relative industrie, comprese la piscicoltura e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
16. «combustibile solido»: combustibile allo stato solido alle temperature interne normali;
17. «capacità nominale di riscaldamento» (Prated,h ): la capacità di riscaldamento, espressa in kW, di una pompa di calore, di un generatore d'aria calda o di un ventilconvettore quando eroga riscaldamento d'ambiente alle «condizioni nominali standard»;
18. «capacità nominale di raffrescamento» (Prated,c ): la capacità di raffrescamento, espressa in kW, di un chiller per la climatizzazione d'ambiente e/o di un condizionatore d'aria o di un ventilconvettore quando eroga raffrescamento d'ambiente alle «condizioni nominali standard»;
19. «condizioni nominali standard»: condizioni di funzionamento dei chiller per la climatizzazione d'ambiente, dei condizionatori d'aria e delle pompe di calore alle quali questi sono collaudati per determinarne la capacità nominale di riscaldamento, la capacità nominale di raffrescamento, il livello di potenza sonora e/o le emissioni di ossidi di azoto. Per i prodotti che fanno uso di motori a combustione interna, si tratta del numero di giri equivalente del motore (Erpmequivalent );
20. «temperatura in uscita dell'acqua raffreddata»: la temperatura dell'acqua in uscita dal chiller per la climatizzazione d'ambiente, espressa in gradi Celsius.
Ai fini degli allegati da II a V, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.
Articolo 3
Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei ventilconvettori e dei chiller ad alta temperatura sono stabilite nell'allegato II.
2. Ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applica secondo il calendario in appresso.
a) |
Dal 1o gennaio 2018:
|
b) |
Dal 26 settembre 2018:
|
c) |
Dal 1o gennaio 2021:
|
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai requisiti stabiliti nell'allegato III.
Articolo 4
Valutazione della conformità
Ai fini della procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, i fabbricanti hanno la facoltà di scegliere il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.
I fabbricanti trasmettono la documentazione tecnica contenente le informazioni di cui all'allegato II, punto 5, lettera c), del presente regolamento.
Articolo 5
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 6
Parametri di riferimento
I parametri indicativi di riferimento per classificare i prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento e i chiller di processo ad alta temperatura come i più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono definiti nell'allegato V dello stesso.
Articolo 7
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico compiuto relativamente ai prodotti di riscaldamento dell'aria, ai prodotti di raffrescamento e ai chiller di processo ad alta temperatura. Entro il 1o gennaio 2022 essa presenta i risultati del riesame al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Tale riesame comprende una valutazione dei seguenti aspetti:
a) |
l'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile riguardo alle emissioni dirette di gas a effetto serra causate dai refrigeranti; |
b) |
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo ad alta temperatura che funzionano mediante condensazione evaporativa e dei chiller di processo che funzionano mediante tecnologia ad assorbimento; |
c) |
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose in materia di efficienza energetica e di emissioni di ossidi di azoto dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura; |
d) |
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile in materia di emissioni sonore dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori; |
e) |
l'opportunità di stabilire requisiti in materia di emissioni sulla base della capacità utile di riscaldamento o di raffrescamento anziché dell'energia assorbita; |
f) |
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei generatori d'aria calda combinati; |
g) |
l'opportunità di stabilire specifiche per l'etichettatura energetica dei prodotti di riscaldamento dell'aria per uso domestico; |
h) |
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose dei generatori d'aria calda C2 e C4; |
i) |
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose dei condizionatori d'aria e delle pompe di calore da tetto e canalizzabili; |
j) |
l'opportunità della certificazione indipendente; e |
k) |
per tutti i prodotti, il valore delle tolleranze per la verifica, quale menzionato nelle procedure di verifica stabilite all'allegato IV. |
Articolo 8
Deroga
1. Fino al 1o gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell'aria, di prodotti di raffrescamento e di chiller di processo ad alta temperatura conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di efficienza energetica stagionale o di indice di prestazione energetica stagionale in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.
2. Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell'aria e di prodotti di raffrescamento conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di emissioni di ossidi di azoto in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(3) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(4) Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).
(5) Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7).
(6) Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).
(7) Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).
(8) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
ALLEGATO I
Definizioni applicabili agli allegati da II a V
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE, si applicano le seguenti definizioni:
Definizioni comuni
1) «coefficiente di conversione» (CC): un coefficiente che riflette la media stimata del 40 % dell'efficienza della generazione nell'UE, come stabilito all'allegato IV della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;
2) «potere calorifico superiore» (GCV): il quantitativo totale di calore emesso da un'unità di combustibile a ossicombustione integrale una volta effettuato il ritorno alla temperatura ambiente dei prodotti della combustione; tale quantitativo comprende il calore di condensazione degli eventuali vapori contenuti nel combustibile e del vapore acqueo formato dalla combustione dell'eventuale idrogeno contenuto nel combustibile;
3) «potenziale di riscaldamento globale» (GWP): il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto a un chilogrammo di CO2. I valori GWP presi in considerazione sono quelli riportati negli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 517/2014. I valori GWP delle miscele di refrigeranti sono basati sul metodo presentato nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014;
4) «portata d'aria»: la portata d'aria in m3/h misurata all'orifizio di uscita dell'aria delle unità interne e/o esterne, se pertinente, dei refrigeratori d'ambiente, dei condizionatori d'aria o delle pompe di calore nonché dei ventilconvettori, alle condizioni nominali standard per il raffreddamento o il riscaldamento, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento;
5) «livello di potenza sonora» (LWA ): il livello di potenza sonora ponderato A misurato all'interno e/o all'esterno, alle condizioni nominali standard, espresso in dB;
6) «apparecchio di riscaldamento supplementare»: un generatore di calore del prodotto di riscaldamento dell'aria che genera calore supplementare se il carico di riscaldamento è superiore alla capacità di riscaldamento del generatore di calore preferenziale;
7) «generatore di calore preferenziale»: il generatore di calore del prodotto di riscaldamento dell'aria che maggiormente contribuisce al calore totale erogato durante la stagione di riscaldamento;
8) «efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs,h ): il rapporto, espresso in %, tra il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento corrispondente alla stagione di riscaldamento, soddisfatto da un prodotto di riscaldamento dell'aria, e il consumo energetico totale annuo a fini di riscaldamento, corretto per i contributi relativi al controllo della temperatura e al consumo di energia elettrica della o delle pompe d'acqua sotterranea, se del caso;
9) «efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente» (ηs,c ): il rapporto, espresso in %, tra il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento corrispondente alla stagione di raffreddamento, soddisfatto da un prodotto di raffreddamento, e il consumo energetico totale annuo a fini di raffreddamento, corretto per i contributi relativi al controllo della temperatura e al consumo di energia elettrica della o delle pompe d'acqua sotterranea, se del caso;
10) «dispositivo di controllo della temperatura»: dispositivo di interfaccia con l'utilizzatore finale relativo ai valori e alla tempistica della temperatura interna desiderata, in grado di comunicare i dati pertinenti, quali la/e temperatura/e interna e/o esterna reale/i, a un'interfaccia del prodotto di riscaldamento dell'aria o di raffreddamento, come un'unità centrale di elaborazione, contribuendo in tal modo alla regolazione della o delle temperature interne;
11) «intervallo» (binj ): combinazione di una «temperatura esterna (Tj )» e di «intervalli orari (hj )»: come stabilito all'allegato III, tabelle 26, 27 e 28;
12) «intervalli orari» (hj ): le ore per stagione, espresse in ore/anno, alle quali si verifica la temperatura esterna per ogni intervallo, come stabilito all'allegato III, tabelle 26, 27 e 28;
13) «temperatura interna» (Tin ): la temperatura interna dell'aria a bulbo secco, espressa in gradi Celsius; l'umidità relativa può essere indicata dalla corrispondente temperatura a bulbo umido;
14) «temperatura esterna» (Tj ): la temperatura esterna dell'aria a bulbo secco, espressa in gradi Celsius; l'umidità relativa può essere indicata dalla corrispondente temperatura a bulbo umido;
15) «controllo della capacità»: la facoltà di una pompa di calore, di un condizionatore d'aria, di un refrigeratore d'ambiente o di un chiller di processo ad alta temperatura di modificare la propria capacità di riscaldamento o di raffreddamento mediante la variazione del flusso volumetrico del o dei refrigeranti, da indicarsi come «fisso» se il flusso volumetrico non può essere modificato, «progressivo» se tale flusso è modificato o variato in serie di non oltre 2 fasi o «variabile» se il flusso volumetrico è modificato o variato in serie di 3 o più fasi;
16) «coefficiente di degradazione» [(Cdh ) per il modo di riscaldamento e (Cdc ) per il modo di raffreddamento o refrigerazione]: la misura della perdita di efficienza dovuta alla ciclicità del prodotto; se non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito è 0,25 per un condizionatore d'aria o una pompa di calore oppure 0,9 per un refrigeratore d'ambiente o un chiller di processo ad alta temperatura;
17) «emissioni di ossidi di azoto»: somma delle emissioni di monossido e di diossido di azoto rilasciate dai prodotti di riscaldamento dell'aria o dai prodotti di raffreddamento che usano combustibili gassosi o liquidi, espresse in diossido di azoto, determinate quando il prodotto funziona alla capacità di riscaldamento nominale, espresse in mg/kWh in termini di GCV.
Definizioni relative ai generatori di aria calda
18) «generatore di aria calda»: un prodotto di riscaldamento dell'aria che trasferisce il calore da un generatore di calore direttamente verso l'aria e incorpora o distribuisce tale calore in un sistema di riscaldamento ad aria;
19) «generatore di aria calda a combustibili gassosi/liquidi»: un generatore di aria calda munito di un generatore di calore a combustione di combustibili gassosi o liquidi;
20) «generatore elettrico di aria calda»: un generatore di aria calda munito di un generatore di calore che utilizza l'effetto Joule nel riscaldamento tramite resistenza elettrica;
21) «generatore di aria calda B1»: un generatore di aria calda che utilizza combustibili gassosi o liquidi specificamente progettato per essere collegato a una fumisteria ad aspirazione naturale che evacua i residui della combustione verso l'esterno del locale in cui si trova l'apparecchio e che trae l'aria comburente direttamente dal locale; un generatore di questo tipo è commercializzato unicamente come generatore di aria calda B1;
22) «generatore di aria calda C2»: un generatore di aria calda che utilizza combustibili gassosi o liquidi specificamente progettato per estrarre l'aria comburente da un sistema comune di condotte cui è collegato più di un apparecchio e che estrae i gas combusti verso tale sistema di condotte; un generatore di questo tipo è commercializzato unicamente come generatore di aria calda C2;
23) «generatore di aria calda C4»: un generatore di aria calda che utilizza combustibili gassosi o liquidi specificamente progettato per estrarre l'aria comburente da un sistema comune di condotte cui è collegato più di un apparecchio che estrae i gas combusti verso un'altra condotta del sistema di evacuazione; un generatore di questo tipo è commercializzato unicamente come generatore di aria calda C4;
24) «capacità minima»: la capacità minima di riscaldamento del generatore di aria calda (Pmin ), espressa in kW;
25) «efficienza utile alla capacità di riscaldamento nominale» (ηnom ): il rapporto fra la capacità di riscaldamento nominale e la potenza totale assorbita per realizzare tale capacità di riscaldamento, espresso in %, in cui la potenza totale assorbita è basata sul GCV del combustibile se si usano combustibili gassosi/liquidi;
26) «efficienza utile alla capacità minima» (ηpl ): il rapporto fra la capacità minima e la potenza totale assorbita per realizzare tale capacità di riscaldamento, espresso in %, in cui la potenza totale assorbita è basata sul GCV del combustibile;
27) «efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo» (ηs,on ): l'efficienza energetica termica stagionale moltiplicata per l'efficienza di emissione, espressa in %;
28) «efficienza energetica termica stagionale» (ηs,th ): la media ponderata dell'efficienza utile alla capacità di riscaldamento nominale e l'efficienza utile alla capacità minima, tenuto conto delle perdite dell'involucro;
29) «efficienza di emissione»(ηs,flow ): una correzione applicata al calcolo dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo che tiene conto dell'equivalente flusso d'aria dell'aria riscaldata e della capacità di riscaldamento;
30) «fattore di perdita dell'involucro» (Fenv ): le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovute alla dispersione di calore del generatore di calore verso l'esterno dello spazio da riscaldare; espresso in %;
31) «consumo ausiliario di energia elettrica»: le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovute al consumo di energia elettrica alla capacità di riscaldamento nominale (elmax ), alla capacità minima (elmin ) e in modo «stand-by» (elsb ); espresso in %;
32) «perdite della fiamma pilota»: le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovute al consumo energetico del bruciatore di accensione, espresse in %;
33) «consumo energetico della fiamma pilota permanente» (Pign ): il consumo energetico di un bruciatore destinato ad accendere il bruciatore principale e che può essere spento solo con l'intervento dell'utilizzatore; espresso in W sulla base del GCV del combustibile;
34) «perdite di gas combusti evacuati»: le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente nei periodi in cui il generatore di calore preferenziale non è attivo, espresse in %.
Definizioni relative alle pompe di calore, ai condizionatori d'aria e ai refrigeratori d'ambiente
35) «pompa di calore»: un prodotto di riscaldamento dell'aria:
a) |
il cui scambiatore di calore esterno (evaporatore) estrae il calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee; |
b) |
munito di un generatore di calore che usa un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento; |
c) |
il cui scambiatore di calore interno (condensatore) immette tale calore in un sistema di riscaldamento ad aria; |
d) |
eventualmente munito di un apparecchio di riscaldamento supplementare; |
e) |
in grado di funzionare a ciclo invertito; in tal caso funge da condizionatore d'aria; |
36) «pompa di calore aria-aria»: pompa di calore munita di un generatore di calore che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (evaporatore) consente il trasferimento di calore dall'aria ambiente;
37) «pompa di calore acqua/salamoia-aria»: pompa di calore munita di un generatore di calore che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (evaporatore) consente il trasferimento di calore dall'acqua o dalla salamoia;
38) «pompa di calore a tetto»: pompa di calore aria/aria azionata da un compressore elettrico, in cui l'evaporatore, il compressore e il condensatore sono integrati in un unico blocco;
39) «pompa di calore a ciclo di assorbimento»: pompa di calore munita di un generatore di calore che usa un ciclo di assorbimento basato sulla combustione esterna di combustibili e/o sulla fornitura di calore;
40) «pompa di calore multisplit»: pompa di calore che incorpora più di un'unità interna, uno o più circuiti di refrigerazione, uno o più compressori e una o più unità esterne, in cui le unità interne possono eventualmente essere controllate individualmente;
41) «condizionatore d'aria»: prodotto per il raffreddamento che eroga raffreddamento d'ambiente e:
a) |
il cui scambiatore di calore interno (evaporatore) estrae il calore da un sistema di raffreddamento ad aria (fonte di calore), |
b) |
è munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento; |
c) |
il cui scambiatore di calore esterno (condensatore) immette tale calore nell'aria ambiente, in acqua, nel suolo o nel/nei dissipatore/i e che può eventualmente prevedere il trasferimento di calore basato sull'evaporazione di acqua aggiunta esternamente; |
d) |
in grado di funzionare a ciclo invertito, nel qual caso funge da pompa di calore; |
42) «condizionatore d'aria aria-aria»: condizionatore d'aria munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento di calore verso l'aria;
43) «condizionatore d'aria acqua/salamoia-aria»: condizionatore d'aria munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento di calore verso acqua o salamoia;
44) «condizionatore d'aria a tetto»: condizionatore d'aria aria/aria azionato da un compressore elettrico, in cui l'evaporatore, il compressore e il condensatore sono integrati in un unico blocco;
45) «condizionatore d'aria multisplit»: condizionatore d'aria che incorpora più di un'unità interna, uno o più circuiti di refrigerazione, uno o più compressori e una o più unità esterne, in cui le unità interne possono eventualmente essere controllate individualmente;
46) «condizionatore d'aria a ciclo di assorbimento»: condizionatore d'aria munito di un generatore di freddo che usa un ciclo di assorbimento basato sulla combustione esterna di combustibili e/o sulla fornitura calore;
47) «refrigeratore d'ambiente aria-acqua»: refrigeratore munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento del calore verso l'aria, compreso il trasferimento di calore basato sull'evaporazione nella stessa aria dell'acqua aggiunta esternamente, a condizione che il dispositivo sia in grado di funzionare senza l'uso di acqua aggiuntiva, usando solo aria.;
48) «refrigeratore d'ambiente acqua/salamoia-acqua»: refrigeratore munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento del calore verso l'acqua o la salamoia, escluso il trasferimento di calore basato sull'evaporazione dell'acqua aggiunta esternamente;
49) «refrigeratore d'ambiente a ciclo di assorbimento»: refrigeratore d'ambiente munito di un generatore di freddo che usa un ciclo di assorbimento basato sulla combustione esterna di combustibili e/o sulla fornitura calore.
Definizioni relative al metodo di calcolo per i refrigeratori d'ambiente, i condizionatori d'aria e le pompe di calore
50) «condizioni di progettazione di riferimento»: la combinazione della «temperatura di progettazione di riferimento», della «temperatura bivalente» massima e della «temperatura limite di esercizio» massima stabilite all'allegato III, tabella 24;
51) «temperatura di progettazione di riferimento»: «temperatura esterna» per il raffreddamento (Tdesign,c ) o il riscaldamento (Tdesign,h ) di cui all'allegato III, tabella 24, alla quale il «coefficiente di carico parziale» è uguale a 1 e che varia secondo la stagione di raffreddamento o di riscaldamento, espressa in gradi Celsius;
52) «temperatura bivalente» (Tbiv ): la temperatura esterna (Tj ) dichiarata dal fabbricante alla quale la capacità di riscaldamento dichiarata è pari al carico parziale di riscaldamento e inferiore alla quale la capacità di riscaldamento dichiarata deve essere integrata dalla capacità elettrica di riscaldamento di sicurezza per conseguire il carico parziale di riscaldamento, espressa in gradi Celsius;
53) «temperatura limite di esercizio» (Tol ): la temperatura esterna per il riscaldamento dichiarata dal fabbricante, al di sotto della quale la pompa di calore non possiede alcuna capacità di riscaldamento e la capacità di riscaldamento dichiarata è uguale a 0, espressa in gradi Celsius;
54) «coefficiente di carico parziale» [pl(Tj)]: il quoziente fra la «temperatura esterna» meno 16 °C e la «temperatura di progettazione di riferimento» meno 16 °C, per il raffreddamento o per il riscaldamento d'ambiente;
55) «stagione»: un insieme di condizioni ambiente, designato come stagione di riscaldamento o di raffreddamento, che per ogni intervallo descrive la combinazione di temperature esterne e di intervalli orari per tale stagione;
56) «carico parziale di riscaldamento» [Ph(Tj )]: il carico di riscaldamento a una specifica temperatura esterna, calcolato come il prodotto del carico teorico di riscaldamento e del coefficiente di carico parziale, espresso in kW;
57) «carico parziale di raffreddamento» [Pc(Tj )]: il carico di raffreddamento a una specifica temperatura esterna, calcolato come il prodotto del carico teorico di raffreddamento e del coefficiente di carico parziale, espresso in kW;
58) «indice di efficienza energetica stagionale» (SEER): l'indice complessivo di efficienza energetica stagionale del condizionatore d'aria o del refrigeratore d'ambiente, rappresentativo della stagione di raffreddamento, calcolato come il quoziente tra il «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento» e il «consumo energetico annuo a fini di raffreddamento»;
59) «coefficiente di prestazione stagionale» (SCOP): il coefficiente complessivo di prestazione di una pompa di calore elettrica, rappresentativo della stagione di riscaldamento, calcolato come il quoziente tra il fabbisogno annuo di riscaldamento e il «consumo energetico annuo a fini di riscaldamento»;
60) «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento» (QC ): il fabbisogno di raffreddamento di riferimento da usare come base per il calcolo di SEER e calcolato come il prodotto del carico teorico di raffreddamento (Pdesign,c ) e dell'equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento (HCE ), espresso in kWh;
61) «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» (QH ): il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento relativo a una stagione di riscaldamento designata, da usare come base per il calcolo di SCOP e calcolato come il prodotto del carico teorico di riscaldamento (Pdesign,h) e dell'equivalente ore in modo attivo per il riscaldamento (HHE ), espresso in kWh;
62) «consumo energetico annuo a fini di raffreddamento» (QCE ): il consumo energetico necessario per soddisfare il «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento», calcolato come il quoziente tra il «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento» e l'«indice di efficienza energetica stagionale in modo attivo» (SEERon ) e il consumo di energia elettrica dell'unità nella stagione di raffreddamento nei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter», espresso in kWh;
63) «consumo energetico annuo a fini di riscaldamento» (QHE ): il consumo energetico necessario per soddisfare il «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» relativo a una stagione di riscaldamento designata, calcolato come il quoziente tra il «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» e il «coefficiente di prestazione stagionale in modo attivo» (SCOPon ) e il consumo di energia elettrica dell'unità nella stagione di riscaldamento nei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter», espresso in kWh;
64) «equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento»(HCE ): il numero presunto di ore per anno durante le quali l'unità deve fornire il «carico teorico di raffreddamento» (Pdesign,c ), al fine di soddisfare il «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento», espresso in ore;
65) «equivalente ore in modo attivo per il riscaldamento» (HHE ): il numero presunto di ore per anno durante le quali un generatore di calore di una pompa di calore deve fornire il carico teorico di riscaldamento, al fine di soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento, espresso in ore;
66) «indice di efficienza energetica stagionale in modo attivo» (SEERon ): l'indice di efficienza energetica media dell'unità in modo attivo nella funzione di raffreddamento, derivato dal carico parziale e dall'indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo [EERbin (Tj )], ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo;
67) «coefficiente stagionale di prestazione in modo attivo» (SCOPon ): il coefficiente medio di prestazione in modo attivo della pompa di calore, per la stagione di riscaldamento, derivato dal carico parziale, dalla capacità elettrica di riscaldamento di sicurezza (ove richiesto) e dai coefficienti di prestazione specifici dell'intervallo [COPbin (Tj )], ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo;
68) «coefficiente di prestazione specifico dell'intervallo» [COPbin (Tj )]: il coefficiente di prestazione della pompa di calore specifico di ciascun intervalloj con temperatura esterna (Tj ) in una stagione, derivato dal carico parziale, dalla capacità dichiarata e dal coefficiente di efficienza energetica dichiarato [COPd (Tj )] e calcolato per altri intervalli mediante interpolazione/estrapolazione, se del caso corretto per il coefficiente di degradazione applicabile;
69) «indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo» [EERbin (Tj )]: l'indice di efficienza energetica specifico di ciascun intervalloj con temperatura esterna (Tj ) in una stagione, derivato dal carico parziale, dalla capacità dichiarata e dall'indice di efficienza energetica dichiarato [COPd (Tj )] e calcolato per altri intervalli mediante interpolazione/estrapolazione, se del caso corretto per il coefficiente di degradazione applicabile;
70) «capacità di riscaldamento dichiarata» [Pdh(Tj )]: la capacità di riscaldamento dichiarata del ciclo a compressione di vapore di una pompa di calore, per una temperatura esterna (Tj ) e una temperatura interna (Tin ), quale dichiarata dal fabbricante, espressa in kW;
71) «capacità di raffreddamento dichiarata» [Pdh(Tc )]: la capacità di raffreddamento dichiarata del ciclo a compressione di vapore del condizionatore d'aria o del refrigeratore d'ambiente, per una temperatura esterna Tj e una temperatura interna (Tin ) quale dichiarata dal fabbricante, espressa in kW;
72) «carico teorico di riscaldamento» (Pdesign,h ): il carico di riscaldamento applicato a una pompa di calore alla temperatura di progettazione di riferimento, dove il carico teorico di riscaldamento (Pdesign,h ) è uguale al carico parziale di riscaldamento a una temperatura esterna (Tj ) uguale alla temperatura di progettazione di riferimento per il riscaldamento (Tdesign,h ); espresso in kW;
73) «carico teorico di raffreddamento»(Pdesign,c ): il carico di raffreddamento di un refrigeratore d'ambiente o di un condizionatore d'aria alle condizioni di progettazione di riferimento, dove il carico teorico di raffreddamento (Pdesign,c ) è uguale alla capacità di raffreddamento dichiarata a una temperatura esterna (Tj ) uguale alla temperatura di progettazione di riferimento per il raffreddamento (Tdesign,c ); espresso in kW;
74) «coefficiente di prestazione dichiarato»[COPd (Tj )]: il coefficiente di prestazione per un numero limitato di intervalli specificati (j) alla temperatura esterna (Tj );
75) «indice di efficienza energetica dichiarato» [EERd (Tj )]: l'indice di efficienza energetica per un numero limitato di intervalli specificati (j) alla temperatura esterna (Tj );
76) «capacità elettrica di riscaldamento di sicurezza» [elbu(Tj )]: la capacità di riscaldamento di un riscaldatore supplementare reale o presunto, con COP uguale a 1, che fornisce la capacità di riscaldamento dichiarata [(Pdh(Tj )] per realizzare il carico parziale di riscaldamento [Ph(Tj )] nel caso in cui Pdh(Tj ) sia inferiore a Ph(Tj ), per la temperatura esterna (Tj ), espressa in kW;
77) «indice di capacità»: il quoziente tra il carico parziale di riscaldamento [Ph (Tj )] e la capacità di riscaldamento dichiarata [Pdh (Tj )] o tra il carico parziale di raffreddamento [Pc (Tj )] e la capacità di raffreddamento dichiarata [Pdc (Tj )];
Modi di esercizio per calcolare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente o del raffreddamento dei prodotti di riscaldamento dell'aria e dei prodotti di raffreddamento
78) «modo attivo»: il modo corrispondente alle ore con un carico di raffreddamento o di riscaldamento dell'edificio durante le quali la funzione di raffreddamento o di riscaldamento dell'unità è attivata. Tale condizione può comportare una ciclicità di accensione/spegnimento dell'unità al fine di conseguire o mantenere la temperatura interna dell'aria richiesta;
79) «modo stand-by»: condizione in cui il generatore di aria calda, il refrigeratore d'ambiente, il condizionatore d'aria o la pompa di calore è collegato alla rete elettrica, dipende da essa per funzionare come previsto e fornisce solo le seguenti funzioni che possono continuare per un tempo indefinito funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione abilitata e/o visualizzazione delle informazioni o dello stato;
80) «funzione di riattivazione»: una funzione che facilita l'attivazione di altri modi, incluso il modo attivo, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando di rete, un sensore interno, un timer, che rende disponibili funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;
81) «visualizzazione di informazioni o dello stato»: una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura su uno schermo, compresi eventuali orologi;
82) «modo spento»: la condizione in cui il refrigeratore d'ambiente, il condizionatore d'aria o la pompa di calore è collegato alle fonti principali di alimentazione e non esegue alcuna funzione. L'apparecchio è ugualmente considerato in «modo spento» quando si limita a indicare che si trova in tale stato e quando esegue solo le funzioni destinate a garantire la compatibilità elettromagnetica a norma della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
83) «modo termostato spento»: la condizione corrispondente alle ore senza carico di raffreddamento o di riscaldamento, in cui la funzione di raffreddamento o di riscaldamento dell'unità è attivata ma l'unità non è operativa; la ciclicità in modo attivo non è considerata modo «termostato spento»;
84) «modo riscaldamento del carter»: la condizione in cui l'unità ha attivato un dispositivo di riscaldamento per evitare la migrazione del liquido refrigerante verso il compressore, al fine di limitare la concentrazione di refrigerante nell'olio all'avvio del compressore;
85) «consumo energetico in modo spento» (POFF ): il consumo energetico dell'unità in modo spento, espresso in kW;
86) «consumo energetico in modo termostato spento» (PTO ): il consumo energetico dell'unità in modo termostato spento, espresso in kW;
87) «consumo energetico in modo stand-by» (PSB ): il consumo energetico dell'unità in modo attesa, espresso in kW;
88) «consumo energetico in modo riscaldamento del carter» (PCK ): il consumo energetico dell'unità in modo «riscaldamento del carter», espresso in kW;
89) «ore di esercizio in modo spento» (HOFF ): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo spento e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;
90) «ore di esercizio in modo termostato spento» (HTO ): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo termostato spento e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;
91) «ore di esercizio in modo stand-by» (HSB ): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo stand-by e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;
92) «ore di esercizio in modo riscaldamento del carter» (HCK ): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo riscaldamento del carter e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;
Definizioni relative al metodo di calcolo per i condizionatori d'aria, i refrigeratori d'ambiente e le pompe di calore a combustibile
93) «indice stagionale di energia primaria in modo di raffreddamento» (SPERc ): l'indice di efficienza energetica complessiva del condizionatore d'aria o del refrigeratore d'ambiente a combustibile, rappresentativo della stagione di raffreddamento;
94) «efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di raffreddamento» (SGUEc ): l'efficienza dell'uso del gas per la durata della stagione di raffreddamento;
95) «efficienza dell'uso del gas a carico parziale»: l'efficienza dell'uso del gas per il raffreddamento (GUEc,bin ) o il riscaldamento (GUEh,bin ) alla temperatura esterna Tj ;
96) «efficienza dell'uso del gas alla capacità dichiarata»: l'efficienza dell'uso del gas per il raffreddamento (GUEcDC ) o il riscaldamento (GUEhDC ) alle condizioni di capacità dichiarate definite all'allegato III, tabella 21, e corretta per l'eventuale ciclicità dell'unità, se la capacità di raffreddamento reale (QEc ) è superiore al carico di raffreddamento [Pc(Tj )] o se la capacità di riscaldamento reale (QEh ) è superiore al carico di riscaldamento [Ph(Tj )];
97) «capacità di raffreddamento reale» (QEc ): la capacità di raffreddamento misurata corretta per il calore proveniente dai dispositivi (pompe o ventilatori) deputati alla circolazione del vettore di trasferimento del calore attraverso lo scambiatore di calore interno, espressa in KW;
98) «capacità reale di recupero del calore»: la capacità misurata di recupero del calore corretta per il calore proveniente dal dispositivo (pompa/e) del circuito di recupero del calore del circuito di raffreddamento (QEhr,c ) o di riscaldamento (QEhr,h ), espressa in kW;
99) «portata termica misurata di raffreddamento» (Qgmc ): la potenza fornita dal combustibile misurata alle condizioni di carico parziale definite all'allegato III, tabella 21, espressa in kW;
100) «fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento» (SAEFc ): l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di raffreddamento, compreso il contributo dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter»;
101) «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento» (QC ): il fabbisogno annuo di raffreddamento, calcolato come il carico teorico di raffreddamento (Pdesign,c ) moltiplicato per l'equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento (HCE );
102) «fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento in modo attivo» (SAEFc,on ): l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di raffreddamento, escluso il contributo dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter»;
103) «fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento a carico parziale» (AEFc,bin ): l'efficienza energetica ausiliaria di raffreddamento alla temperatura esterna (Tj );
104) «potenza elettrica assorbita in modo di raffreddamento»(PEc ): la potenza elettrica assorbita reale per il raffreddamento, espressa in kW;
105) «indice stagionale di energia primaria in modo di riscaldamento» (SPERh ): l'indice di efficienza energetica complessiva della pompa di calore a combustibile, rappresentativo della stagione di riscaldamento;
106) «efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di riscaldamento» (SGUEh ): l'efficienza dell'uso del gas per la stagione di riscaldamento;
107) «capacità di riscaldamento reale» (QEh ): la capacità di riscaldamento misurata corretta per il calore proveniente dai dispositivi (pompe o ventilatori) deputati alla circolazione del vettore di trasferimento del calore attraverso lo scambiatore di calore interno, espressa in kW;
108) «portata termica misurata di riscaldamento» (Qgmh ): la potenza fornita dal combustibile misurata alle condizioni di carico parziale definite all'allegato III, tabella 21, espressa in kW;
109) «fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di riscaldamento» (SAEFh ): l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di riscaldamento, compreso il contributo dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter»;
110) «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» (QH ): il fabbisogno annuo di riscaldamento, calcolato come il carico teorico di riscaldamento moltiplicato per l'equivalente ore in modo attivo per il riscaldamento (HHE );
111) «fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di riscaldamento in modo attivo» (SAEFh,on ): l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di riscaldamento, escluso il contributo dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter»;
112) «fattore di energia ausiliaria in modo di riscaldamento a carico parziale» (AEFh,bin ): l'efficienza energetica ausiliaria di riscaldamento alla temperatura esterna Tj ;
113) «fattore di energia ausiliaria alla capacità dichiarata»: il fattore di energia ausiliaria per il raffreddamento (AEFc,dc ) o il riscaldamento (AEFh,dc ) alle condizioni di carico parziale definite all'allegato III, tabella 21, corretto per l'eventuale ciclicità dell'unità, se la capacità di raffreddamento reale (QEc ) è superiore al carico di raffreddamento [Pc (Tj )] o se la capacità di riscaldamento reale (QEh ) è superiore al carico di riscaldamento [Ph (Tj )];
114) «potenza elettrica assorbita in modo di riscaldamento» (PEh ): la potenza elettrica assorbita reale per il riscaldamento, in kW;
115) «emissioni di NOX delle pompe di calore, dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria con motore a combustione interna»: somma delle emissioni di monossido di azoto e di diossido di azoto delle pompe di calore, dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria con motore a combustione interna, misurate alle condizioni nominali standard, avvalendosi dell'equivalente rpm; tali emissioni sono espresse in mg di diossido di azoto per kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV;
116) «equivalente rpm» (Erpmequivalent ): il numero di giri al minuto del motore a combustione interna calcolati sulla base di un numero di giri del motore al 70 %, 60 %, 40 % e 20 % del coefficiente di carico parziale per il riscaldamento (o per il raffreddamento se la funzione riscaldamento non è offerta) e ponderati rispettivamente per i fattori di 0,15, 0,25, 0,30 e 0,30;
Definizioni relative ai chiller di processo ad alta temperatura
117) «potenza nominale assorbita» (DA ): la potenza elettrica assorbita necessaria al chiller di processo ad alta temperatura (inclusi il compressore, il ventilatore o la pompa del condensatore o la pompa di calore, la pompa dell'evaporatore ed eventuali dispositivi ausiliari) per raggiungere la capacità di refrigerazione nominale, espressa in kW al secondo decimale;
118) «indice di efficienza energetica nominale» (EERA ): la capacità di refrigerazione nominale, espressa in kW, divisa per la potenza nominale assorbita, espressa in kW al secondo decimale;
119) «indice di prestazione energetica stagionale» (SEPR): l'indice di efficienza di un chiller di processo ad alta temperatura alle condizioni nominali standard, rappresentativo delle variazioni del carico e della temperatura ambiente durante tutto l'anno, calcolato come il rapporto tra il fabbisogno annuo di refrigerazione e il consumo annuo di energia elettrica;
120) «fabbisogno annuo di refrigerazione»: la somma del carico di refrigerazione specifico per ogni intervallo moltiplicato per il corrispondente numero di intervalli orari;
121) «carico di refrigerazione»: la capacità di refrigerazione nominale moltiplicata per l'indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura, espressa in kW al secondo decimale;
122) «carico parziale» [PC (Tj )]: il carico di refrigerazione a una specifica temperatura ambiente (Tj ), calcolato come pieno carico moltiplicato per l'indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura corrispondente alla stessa temperatura ambiente Tj ed espresso in kW al secondo decimale;
123) «indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura» [PR (Tj )]:
a) |
per i chiller di processo ad alta temperatura muniti di condensatori raffreddati ad aria, la temperatura ambiente Tj meno 5 °C divisa per la temperatura ambiente di riferimento meno 5 °C, moltiplicata per 0,2 e addizionata a 0,8. Per temperature ambiente superiori a quella di riferimento, l'indice di carico parziale dei chiller di processo è uguale a 1. Per temperature ambiente inferiori a 5 °C, l'indice di carico parziale dei chiller di processo è uguale a 0,8; |
b) |
per i chiller di processo ad alta temperatura muniti di condensatori raffreddati ad acqua, la temperatura ambiente dell'acqua in ingresso al condensatore meno 9 °C, divisa per la temperatura ambiente di riferimento dell'acqua in ingresso al condensatore (30 °C) meno 9 °C, moltiplicata per 0,2 e addizionata a 0,8. Per temperature ambiente (acqua in ingresso al condensatore) superiori a quella di riferimento, l'indice di carico parziale dei chiller di processo è uguale a 1. Per temperature ambiente (acqua in ingresso al condensatore) inferiori a 9 °C, l'indice di carico parziale dei chiller di processo è uguale a 0,8; |
c) |
espresso in percentuale al primo decimale; |
124) «consumo annuo di energia elettrica»: calcolato come la somma dei rapporti del fabbisogno di raffreddamento specifico di ogni intervallo e il corrispondente indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo, moltiplicato per il corrispondente numero di intervalli orari;
125) «temperatura ambiente»:
a) |
per i chiller di processo ad alta temperatura con condensatori raffreddati ad aria, la temperatura a bulbo secco, espressa in gradi Celsius; |
b) |
per i chiller di processo ad alta temperatura con condensatori raffreddati ad acqua, la temperatura dell'acqua in ingresso al condensatore, espressa in gradi Celsius; |
126) «temperatura ambiente di riferimento»: la temperatura ambiente, espressa in gradi Celsius, alla quale l'indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura è uguale a 1. Essa è fissata a 35 °C. Per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria, la temperatura dell'aria in ingresso al condensatore è fissata a 35 °C, mentre per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad acqua la temperatura dell'acqua in ingresso al condensatore è fissata a 30 °C con una temperatura dell'aria esterna al condensatore di 35 °C;
127) «indice di efficienza energetica a carico parziale» [EERPL (Tj )]: l'indice di efficienza energetica per ciascun intervallo dell'anno, ricavato dall'indice di efficienza energetica dichiarato (EERDC ) per intervalli specificati e calcolato per altri intervalli mediante interpolazione lineare;
128) «fabbisogno di refrigerazione dichiarato»: il carico di refrigerazione a specifiche condizioni d'intervallo e calcolato come la capacità di refrigerazione nominale moltiplicata per il corrispondente indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura;
129) «indice di efficienza energetica dichiarato» (EERDC ): l'indice di efficienza energetica del chiller di processo ad alta temperatura a un dato punto di valutazione, eventualmente corretto per il coefficiente di degradazione se la capacità di refrigerazione minima dichiarata è superiore al carico di refrigerazione o interpolato se le più vicine capacità di refrigerazione dichiarate sono superiori e inferiori al carico di refrigerazione;
130) «potenza assorbita dichiarata»: la potenza elettrica assorbita necessaria al chiller di processo ad alta temperatura per realizzare la capacità di refrigerazione dichiarata a un dato punto di valutazione;
131) «capacità di refrigerazione dichiarata»: la capacità di refrigerazione erogata dal chiller di processo ad alta temperatura per soddisfare il fabbisogno di refrigerazione dichiarato a un dato punto di valutazione;
Definizioni relative ai ventilconvettori
132) «potenza elettrica assorbita totale» (Pelec ): la potenza elettrica assorbita totale assorbita dall'unità, compresi i dispositivi ausiliari e le ventole.
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24).
ALLEGATO II
Requisiti di progettazione ecocompatibile
1. |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria
|
2. |
Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento
|
3. |
Indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura
|
4. |
Emissioni di ossidi di azoto
|
5. |
Informazioni di prodotto
Tabella 9 Requisiti di informazione per i generatori di aria calda
Tabella 10 Requisiti di informazione per i refrigeratori d'ambiente
Tabella 11 Requisiti di informazione per i condizionatori d'aria aria-aria
Tabella 12 Requisiti di informazione per i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria
Tabella 13 Requisiti di informazione per i ventilconvettori
Tabella 14 Requisiti di informazione per le pompe di calore
Tabella 15 Requisiti di informazione per i chiller di processo ad alta temperatura
|
(*1) Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.
(*2) Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.
(*3) Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.
(*4) Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.
(*5) Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondato al secondo decimale.
(*6) Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondato al secondo decimale.
(*7) Non richiesto per i generatori d'aria calda elettrici.
(*8) Dal 26 settembre 2018.
(*9) Se Cdc non è determinato mediante misurazione, il coefficiente standard di degradazione per i refrigeratori è 0,9.
(*10) Dal 26 settembre 2018.
(*11) Se Cdc non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per i condizionatori d'aria è 0,25.
(*12) Dal 26 settembre 2018.
Se le informazioni sono riferibili ai condizionatori d'aria multisplit, i risultati delle prove e i dati prestazionali possono essere ottenuti in base alla prestazione dell'unità esterna combinata con una o più unità interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.
(**) Se Cdc non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per i condizionatori d'aria è 0,25.
(***) Dal 26 settembre 2018. Se le informazioni sono riferibili ai condizionatori d'aria multisplit, i risultati delle prove e i dati prestazionali possono essere ottenuti in base alla prestazione dell'unità esterna combinata con una o più unità interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.
(**) Se Cdh non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per le pompe di calore è 0,25.
(***) Dal 26 settembre 2018.
Se le informazioni sono riferibili alle pompe d'aria multisplit, i risultati delle prove e i dati prestazionali possono essere ottenuti in base alla prestazione dell'unità esterna combinata con una o più unità interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.
(*13) Se Cdc non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per i chiller è 0,9.
(*14) Per le unità a capacità progressiva, si dichiarano due valori separati da una barra («/») in ciascuna casella nella sezione relativa alla «capacità di refrigerazione» e a «EER»
ALLEGATO III
Misurazione e calcolo
1. |
Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Essi soddisfano le condizioni e i parametri tecnici stabiliti ai punti da 2 a 8. |
2. |
Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli:
|
3. |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda:
|
4. |
Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei refrigeratori d'ambiente con motore elettrico:
|
5. |
Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria con motore a combustione interna:
|
6. |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle pompe di calore elettriche:
|
7. |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle pompe di calore con motore a combustione interna:
|
8. |
Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli dei chiller di processo ad alta temperatura: |
per determinare i valori della capacità di raffreddamento nominale e dichiarata, la potenza assorbita, l'indice di efficienza energetica e l'indice di prestazione energetica stagionale, le misurazioni sono effettuate alle seguenti condizioni:
a) |
la temperatura ambiente di riferimento allo scambiatore di calore esterno è di 35 °C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria, mentre per quelli raffreddati ad acqua la temperatura dell'acqua in ingresso al condensatore (punto di valutazione con temperatura dell'aria esterna di 35 °C) è di 30 °C |
b) |
la temperatura del liquido in uscita allo scambiatore di calore interno è di 7 °C (temperatura a bulbo secco); |
c) |
le variazioni della temperatura ambiente durante l'anno, rappresentative delle condizioni climatiche medie nell'Unione europea e il corrispondente numero di ore in cui si verificano tali temperature, sono stabilite alla tabella 28; |
d) |
l'effetto della degradazione dell'efficienza energetica dovuto alla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità del chiller di processo ad alta temperatura è misurato oppure si usa un valore predefinito. |
Tabella 16
Condizioni nominali standard per le pompe di calore e i condizionatori d'aria aria-aria
|
Scambiatore di calore esterno |
Scambiatore di calore interno |
|||
temperatura °C a bulbo secco in ingresso |
temperatura °C a bulbo umido in ingresso |
temperatura °C a bulbo secco in ingresso |
temperatura °C a bulbo umido in ingresso |
||
Modo di riscaldamento (per le pompe di calore) |
Aria esterna/riciclata |
7 |
6 |
20 |
max 15 |
Aria esausta/esterna |
20 |
12 |
7 |
6 |
|
Modo di raffreddamento (per i condizionatori d'aria) |
Aria esterna/riciclata |
35 |
24 (*1) |
27 |
19 |
Aria esausta/riciclata |
27 |
19 |
27 |
19 |
|
Aria esausta/esterna |
27 |
19 |
35 |
24 |
Tabella 17
Condizioni nominali standard per i refrigeratori d'ambiente acqua/salamoia-acqua
|
Scambiatore di calore esterno |
Scambiatore di calore interno |
|||
temperatura in ingresso °C |
temperatura in uscita °C |
temperatura in ingresso °C |
temperatura in uscita °C |
||
Modo di raffreddamento |
acqua-acqua (per applicazioni di riscaldamento a bassa temperatura) da torre di raffreddamento |
30 |
35 |
12 |
7 |
acqua-acqua (per applicazioni di riscaldamento a temperatura media) da torre di raffreddamento |
30 |
35 |
23 |
18 |
Tabella 18
Condizioni nominali standard per i refrigeratori d'ambiente aria-acqua
|
Scambiatore di calore esterno |
Scambiatore di calore interno |
|||
temperatura in ingresso °C |
temperatura in uscita °C |
temperatura in ingresso °C |
temperatura in uscita °C |
||
Modo di raffreddamento |
aria-acqua (per applicazioni a bassa temperatura) |
35 |
— |
12 |
7 |
aria-acqua (per applicazioni a temperatura media) |
35 |
— |
23 |
18 |
Tabella 19
Condizioni nominali standard per le pompe di calore e i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria
|
Scambiatore di calore esterno |
Scambiatore di calore interno |
|||
temperatura in ingresso °C |
temperatura in uscita °C |
temperatura °C a bulbo secco in ingresso |
temperatura °C a bulbo umido in ingresso |
||
Modo di riscaldamento (per le pompe di calore) |
acqua |
10 |
7 |
20 |
max 15 |
salamoia |
0 |
– 3 (*2) |
20 |
max 15 |
|
circuito ad acqua |
20 |
17 (*2) |
20 |
max 15 |
|
Modo di raffreddamento (per i condizionatori d'aria) |
torre di raffreddamento |
30 |
35 |
27 |
19 |
al suolo (acqua o salamoia) |
10 |
15 |
27 |
19 |
Tabella 20
Temperature ambiente di riferimento per i chiller di processo ad alta temperatura
Punto di collaudo |
Coefficiente di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura |
Coefficiente di carico parziale (%) |
Scambiatore di calore esterno (°C) |
Scambiatore di calore interno |
Evaporatore Temperature dell'acqua in ingresso/uscita (°C) |
||||
Uscita fissa |
||||
A |
80 % + 20 % × (TA -TD )/(TA -TD ) |
100 |
Temperatura dell'aria in ingresso 35 |
12/7 |
Temperature dell'acqua in ingresso/uscita 30/35 |
Tabella 21
Condizioni di carico parziale per i condizionatori d'aria, i refrigeratori d'ambiente e le pompe di calore
Punto di valutazione |
Temperatura esterna |
Coefficiente di carico parziale |
Scambiatore di calore esterno |
Scambiatore di calore interno |
|||
Condizionatori d'aria aria-aria |
|||||||
|
Tj (°C) |
|
Temperature dell'aria esterna a bulbo secco (°C) |
Temperature dell'aria interna a bulbo secco (bulbo umido) (°C) |
|||
A |
35 |
100 % |
35 |
27 (19) |
|||
B |
30 |
74 % |
30 |
27 (19) |
|||
C |
25 |
47 % |
25 |
27 (19) |
|||
D |
20 |
21 % |
20 |
27 (19) |
|||
Condizionatori d'aria acqua-aria |
|||||||
Punto di valutazione |
Tj (°C) |
Coefficiente di carico parziale |
Temperature in ingresso/uscita (°C) della colonna di raffreddamento o del circuito ad acqua |
Temperature in ingresso/uscita (°C) al suolo (acqua o salamoia) |
Temperature dell'aria interna a bulbo secco (bulbo umido) (°C) |
||
A |
35 |
100 % |
30/35 |
10/15 |
27 (19) |
||
B |
30 |
74 % |
26/ (*3) |
10/ (*3) |
27 (19) |
||
C |
25 |
47 % |
22/ (*3) |
10/ (*3) |
27 (19) |
||
D |
20 |
21 % |
18/ (*3) |
10/ (*3) |
27 (19) |
||
Refrigeratori d'ambiente aria-acqua |
|||||||
Punto di valutazione |
Tj (°C) |
Coefficiente di carico parziale |
Temperature dell'aria esterna a bulbo secco (°C) |
Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C) del ventilconvettore |
Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C) del raffreddamento a pavimento |
||
Uscita fissa |
|||||||
A |
35 |
100 % |
35 |
12/7 |
12/7 |
23/18 |
|
B |
30 |
74 % |
30 |
(*3)/7 |
(*3)/8,5 |
(*3)/18 |
|
C |
25 |
47 % |
25 |
(*3)/7 |
(*3)/10 |
(*3)/18 |
|
D |
20 |
21 % |
20 |
(*3)/7 |
(*3)/11,5 |
(*3)/18 |
|
Refrigeratori d'ambiente acqua-acqua |
|||||||
Punto di valutazione |
Tj (°C) |
Coefficiente di carico parziale |
Temperature in ingresso/uscita (°C) della colonna di raffreddamento o del circuito ad acqua |
Temperature in ingresso/uscita (°C) al suolo (acqua o salamoia) |
Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C) del ventilconvettore |
Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C) del raffreddamento a pavimento |
|
Uscita fissa |
|||||||
A |
35 |
100 % |
30/35 |
10/15 |
12/7 |
12/7 |
23/18 |
B |
30 |
74 % |
26/ (*3) |
10/ (*3) |
(*3)/7 |
(*3)/8,5 |
(*3)/18 |
C |
25 |
47 % |
22/ (*3) |
10/ (*3) |
(*3)/7 |
(*3)/10 |
(*3)/18 |
D |
20 |
21 % |
18/ (*3) |
10/ (*3) |
(*3)/7 |
(*3)/11,5 |
(*3)/18 |
Pompe di calore aria-aria |
|||||||
Punto di valutazione |
Tj (°C) |
Coefficiente di carico parziale |
Temperature (°C) dell'aria esterna a bulbo secco (bulbo umido) (°C) |
Temperatura dell'aria interna a bulbo secco (°C) |
|||
A |
-7 |
88 % |
– 7(– 8) |
20 |
|||
B |
+ 2 |
54 % |
+ 2(+ 1) |
20 |
|||
C |
+ 7 |
35 % |
+ 7(+ 6) |
20 |
|||
D |
+ 12 |
15 % |
+ 12(+ 11) |
20 |
|||
E |
Tol |
dipende da Tol |
Tj = Tol |
20 |
|||
F |
Tbiv |
dipende da Tbiv |
Tj = Tbiv |
20 |
|||
Pompe di calore acqua/salamoia-aria |
|||||||
Punto di valutazione |
Tj (°C) |
Coefficiente di carico parziale |
Acqua sotterranea |
Salamoia |
Temperatura dell'aria interna a bulbo secco (°C) |
||
Temperature in ingresso/uscita (°C) |
Temperature in ingresso/uscita (°C) |
||||||
A |
-7 |
88 % |
10/ (*3) |
0/ (*3) |
20 |
||
B |
+ 2 |
54 % |
10/ (*3) |
0/ (*3) |
20 |
||
C |
+ 7 |
35 % |
10/ (*3) |
0/ (*3) |
20 |
||
D |
+ 12 |
15 % |
10/ (*3) |
0/ (*3) |
20 |
||
E |
Tol |
dipende da Tol |
10/ (*3) |
0/ (*3) |
20 |
||
F |
Tbiv |
dipende da Tbiv |
10/ (*3) |
0/ (*3) |
20 |
Tabella 22
Condizioni di carico parziale per il calcolo di SEPR per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria
Punto di valutazione |
Coefficiente di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura |
Coefficiente di carico parziale (%) |
Scambiatore di calore esterno |
Scambiatore di calore interno |
temperatura dell'aria in ingresso (°C) |
Evaporatore temperature dell'acqua in ingresso/uscita (°C) |
|||
Uscita fissa |
||||
A |
80 % + 20 % × (TA -TD )/(TA -TD ) |
100 |
35 |
12/7 |
B |
80 % + 20 % × (TB -TD )/(TA -TD ) |
93 |
25 |
(*4)/7 |
C |
80 % + 20 % × (TC -TD )/(TA -TD ) |
87 |
15 |
(*4)/7 |
D |
80 % + 20 % × (TD -TD )/(TA -TD ) |
80 |
5 |
(*4)/7 |
Tabella 23
Condizioni di carico parziale per il calcolo di SEPR per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad acqua
Punto di valutazione |
Coefficiente di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura |
Coefficiente di carico parziale (%) |
Condensatore raffreddato ad acqua |
Scambiatore di calore interno |
|
Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C) |
Temperatura dell'aria esterna (°C) |
Evaporatore temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C) |
|||
Uscita fissa |
|||||
A |
80 % + 20 % × (TA -TD )/(TA -TD ) |
100 |
30/35 |
35 |
12/7 |
B |
80 % + 20 % × (T B-T D)/(T A-T D) |
93 |
23/ (*5) |
25 |
(*5)/7 |
C |
80 % + 20 % × (T C-T D)/(T A-T D) |
87 |
16/ (*5) |
15 |
(*5)/7 |
D |
80 % + 20 % × (TD-TD)/(TA-TD) |
80 |
9/ (*5) |
5 |
(*5)/7 |
Tabella 24
Condizioni di progettazione di riferimento per i refrigeratori d'ambiente, i condizionatori d'aria e le pompe di calore
Funzione |
Stagione |
Temperatura di progettazione di riferimento a bulbo secco (bulbo umido) |
||
Tdesign,c |
||||
Raffreddamento |
MEDIA |
35 (24) °C |
||
Temperatura di progettazione di riferimento |
Temperatura bivalente massima |
Temperatura limite di esercizio massima |
||
Tdesign,c |
Tbiv |
Tol |
||
Riscaldamento |
MEDIA |
– 10 (– 11) °C |
+ 2 °C |
– 7 °C |
Più calda |
2 (– 1) °C |
7 °C |
2 °C |
|
Più fredda |
– 22 (– 23) °C |
– 7 °C |
– 15 °C |
Tabella 25
Condizioni nominali standard per i ventilconvettori
Prova di raffreddamento |
Prova di riscaldamento |
Prova di potenza sonora |
||
Temperatura dell'aria |
27 °C (bulbo secco) 19 °C (bulbo umido) |
Temperatura dell'aria |
20 °C (bulbo secco) |
A condizioni ambiente senza flusso d'acqua |
Temperatura dell'acqua in ingresso |
7 °C |
Temperatura dell'acqua in ingresso |
45 °C per unità a 2 condotti 65 °C per unità a 4 condotti |
|
Aumento della temperatura dell'acqua |
5 °C |
Diminuzione della temperatura dell'acqua |
5 °C per unità a 2 condotti 10 °C per unità a 4 condotti |
Tabella 26
Stagioni di riscaldamento europee per le pompe di calore
binj |
Tj [°C] |
Hj [h/anno] |
||
Più calda |
MEDIA |
Più fredda |
||
da 1 a 8 |
da – 30 a – 23 |
0 |
0 |
0 |
9 |
– 22 |
0 |
0 |
1 |
10 |
– 21 |
0 |
0 |
6 |
11 |
– 20 |
0 |
0 |
13 |
12 |
– 19 |
0 |
0 |
17 |
13 |
– 18 |
0 |
0 |
19 |
14 |
– 17 |
0 |
0 |
26 |
15 |
– 16 |
0 |
0 |
39 |
16 |
– 15 |
0 |
0 |
41 |
17 |
– 14 |
0 |
0 |
35 |
18 |
– 13 |
0 |
0 |
52 |
19 |
– 12 |
0 |
0 |
37 |
20 |
– 11 |
0 |
0 |
41 |
21 |
– 10 |
0 |
1 |
43 |
22 |
– 9 |
0 |
25 |
54 |
23 |
– 8 |
0 |
23 |
90 |
24 |
– 7 |
0 |
24 |
125 |
25 |
– 6 |
0 |
27 |
169 |
26 |
– 5 |
0 |
68 |
195 |
27 |
– 4 |
0 |
91 |
278 |
28 |
– 3 |
0 |
89 |
306 |
29 |
– 2 |
0 |
165 |
454 |
30 |
– 1 |
0 |
173 |
385 |
31 |
0 |
0 |
240 |
490 |
32 |
1 |
0 |
280 |
533 |
33 |
2 |
3 |
320 |
380 |
34 |
3 |
22 |
357 |
228 |
35 |
4 |
63 |
356 |
261 |
36 |
5 |
63 |
303 |
279 |
37 |
6 |
175 |
330 |
229 |
38 |
7 |
162 |
326 |
269 |
39 |
8 |
259 |
348 |
233 |
40 |
9 |
360 |
335 |
230 |
41 |
10 |
428 |
315 |
243 |
42 |
11 |
430 |
215 |
191 |
43 |
12 |
503 |
169 |
146 |
44 |
13 |
444 |
151 |
150 |
45 |
14 |
384 |
105 |
97 |
46 |
15 |
294 |
74 |
61 |
Totale ore: |
3 590 |
4 910 |
6 446 |
Tabella 27
Stagione europea di raffreddamento per i refrigeratori d'ambiente e i condizionatori d'aria
Intervalli |
Temperatura esterna (bulbo secco) |
«Stagione media di raffreddamento» |
Calcolo EER |
intervalli orari |
|||
j |
Tj |
hj |
|
# |
°C |
ore/anno |
|
1 |
17 |
205 |
EER(D) |
2 |
18 |
227 |
EER(D) |
3 |
19 |
225 |
EER(D) |
4 |
20 |
225 |
D — Valore misurato |
5 |
21 |
216 |
Interpolazione lineare |
6 |
22 |
215 |
Interpolazione lineare |
7 |
23 |
218 |
Interpolazione lineare |
8 |
24 |
197 |
Interpolazione lineare |
9 |
25 |
178 |
C — Valore misurato |
10 |
26 |
158 |
Interpolazione lineare |
11 |
27 |
137 |
Interpolazione lineare |
12 |
28 |
109 |
Interpolazione lineare |
13 |
29 |
88 |
Interpolazione lineare |
14 |
30 |
63 |
B — Valore misurato |
15 |
31 |
39 |
Interpolazione lineare |
16 |
32 |
31 |
Interpolazione lineare |
17 |
33 |
24 |
Interpolazione lineare |
18 |
34 |
17 |
Interpolazione lineare |
19 |
35 |
13 |
A — Valore misurato |
20 |
36 |
9 |
EER(A) |
21 |
37 |
4 |
EER(A) |
22 |
38 |
3 |
EER(A) |
23 |
39 |
1 |
EER(A) |
24 |
40 |
0 |
EER(A) |
Tabella 28
Stagione europea di refrigerazione di riferimento per i chiller di processo ad alta temperatura
binj |
Tj [°C] |
Hj [h/anno] |
1 |
– 19 |
0,08 |
2 |
– 18 |
0,41 |
3 |
– 17 |
0,65 |
4 |
– 16 |
1,05 |
5 |
– 15 |
1,74 |
6 |
– 14 |
2,98 |
7 |
– 13 |
3,79 |
8 |
– 12 |
5,69 |
9 |
– 11 |
8,94 |
10 |
– 10 |
11,81 |
11 |
– 9 |
17,29 |
12 |
– 8 |
20,02 |
13 |
– 7 |
28,73 |
14 |
– 6 |
39,71 |
15 |
– 5 |
56,61 |
16 |
– 4 |
76,36 |
17 |
– 3 |
106,07 |
18 |
– 2 |
153,22 |
19 |
– 1 |
203,41 |
20 |
0 |
247,98 |
21 |
1 |
282,01 |
22 |
2 |
275,91 |
23 |
3 |
300,61 |
24 |
4 |
310,77 |
25 |
5 |
336,48 |
26 |
6 |
350,48 |
27 |
7 |
363,49 |
28 |
8 |
368,91 |
29 |
9 |
371,63 |
30 |
10 |
377,32 |
31 |
11 |
376,53 |
32 |
12 |
386,42 |
33 |
13 |
389,84 |
34 |
14 |
384,45 |
35 |
15 |
370,45 |
36 |
16 |
344,96 |
37 |
17 |
328,02 |
38 |
18 |
305,36 |
39 |
19 |
261,87 |
40 |
20 |
223,90 |
41 |
21 |
196,31 |
42 |
22 |
163,04 |
43 |
23 |
141,78 |
44 |
24 |
121,93 |
45 |
25 |
104,46 |
46 |
26 |
85,77 |
47 |
27 |
71,54 |
48 |
28 |
56,57 |
49 |
29 |
43,35 |
50 |
30 |
31,02 |
51 |
31 |
20,21 |
52 |
32 |
11,85 |
53 |
33 |
8,17 |
54 |
34 |
3,83 |
55 |
35 |
2,09 |
56 |
36 |
1,21 |
57 |
37 |
0,52 |
58 |
38 |
0,40 |
Tabella 29
Ore di esercizio per modo di funzionamento per i refrigeratori d'ambiente, i condizionatori d'aria e le pompe di calore
Stagione |
Ore di esercizio |
|||||
Modo attivo |
Modo «termostato spento» |
Modo «stand-by» |
Modo «spento» |
Modo «riscaldamento del carter» |
||
HCE (raffreddamento); HHE (riscaldamento) |
HTO |
HSB |
HOFF |
HCK |
||
Raffreddamento (per calcolare SEER) |
MEDIA |
600 |
659 |
1 377 |
0 |
2 036 |
Più fredda |
300 |
436 |
828 |
0 |
1 264 |
|
Più calda |
900 |
767 |
1 647 |
0 |
2 414 |
|
Solo riscaldamento (per calcolare SCOP) |
MEDIA |
1 400 |
179 |
0 |
3 672 |
3 851 |
Più fredda |
2 100 |
131 |
0 |
2 189 |
2 320 |
|
Più calda |
1 400 |
755 |
0 |
4 345 |
5 100 |
|
Riscaldamento, se reversibile (per calcolare SCOP) |
MEDIA |
1 400 |
179 |
0 |
0 |
179 |
Più fredda |
2 100 |
131 |
0 |
0 |
131 |
|
Più calda |
1 400 |
755 |
0 |
0 |
755 |
(*1) La condizione relativa alla temperatura a bulbo umido non è richiesta nel collaudo delle unità che non evaporano la condensa.
(*2) Per le unità progettate per il modo di riscaldamento e di raffreddamento si usa il flusso ottenuto durante la prova alle condizioni nominali standard nel modo di raffreddamento.
(*3) Temperature in uscita secondo il flusso dell'acqua come determinate alle condizioni nominali standard (coefficiente di carico parziale 100 % per il raffreddamento, 88 % per il riscaldamento)
(*4) con flusso d'acqua quale determinato durante la prova «A» per le unità a flusso d'acqua fisso o a flusso variabile.
(*5) con flusso d'acqua quale determinato durante la prova «A» per le unità a flusso fisso o a flusso d'acqua variabile.
ALLEGATO IV
Procedure di verifica
Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica dei requisiti di cui all'allegato II.
1. |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. |
2. |
Il prodotto di riscaldamento dell'aria, il prodotto di raffreddamento, il chiller di processo ad alta temperatura o il ventilconvettore è ritenuto conforme ai requisiti applicabili stabiliti all'allegato II del presente regolamento:
|
3. |
Per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffreddamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità di riscaldamento, di raffreddamento o di refrigerazione ≥ 70 kW o prodotto in meno di 5 esemplari l'anno, se il risultato di cui al punto 2 non è realizzato, il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nel fascicolo tecnico sono state ottenute sulla stessa base, sono ritenuti non conformi al presente regolamento. |
4. |
Per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffreddamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità di riscaldamento, di raffreddamento o di refrigerazione < 70 kW o prodotto in oltre 5 esemplari l'anno, se il risultato di cui al punto 2 a) non è realizzato, il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nel fascicolo tecnico sono state ottenute sulla stessa base, sono ritenuti non conformi al presente regolamento. |
5. |
Il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffreddamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità di riscaldamento, di raffreddamento o di refrigerazione < 70 kW e prodotto in oltre 5 esemplari l'anno, se il risultato di cui al punto 2 b) non è realizzato, le autorità dello Stato membro selezionano casualmente tre unità supplementari dello stesso modello a fini di prova. Il prodotto di riscaldamento dell'aria, il prodotto di raffreddamento o il chiller di processo ad alta temperatura è ritenuto conforme ai requisiti applicabili di cui all'allegato II del presente regolamento:
|
6. |
Se i risultati di cui al punto 5 non sono realizzati, il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nel fascicolo tecnico sono state ottenute sulla stessa base sono ritenuti non conformi al presente regolamento. |
7. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato III. |
8. |
Tenuto conto delle limitazioni di peso e di dimensioni nel trasporto dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffreddamento e dei chiller di processo ad alta temperatura, le autorità degli Stati membri possono decidere di eseguire la procedura di verifica nei locali dei fabbricanti, prima che gli apparecchi siano messi in servizio nella loro ubicazione finale. |
9. |
Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione di non conformità del modello. |
10. |
Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non vanno utilizzate dal fabbricante come tolleranze ammesse per stabilire i valori da riportare nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di realizzare la conformità o comunicare in ogni altro modo prestazioni migliori. |
ALLEGATO V
Parametri di riferimento
Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffreddamento in termini di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, di efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente o di indice di prestazione energetica stagionale nonché di emissioni di ossido di azoto, è stata identificata come segue.
1. |
I parametri di riferimento relativi all'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento o il raffreddamento d'ambiente o per i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffreddamento nonché l'indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura sono riportati alla tabella 30. Tabella 30 Parametri di riferimento relativi all'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento o il raffreddamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria e dei prodotti di raffreddamento e indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura
|
2. |
Parametri per le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto:
|
3. |
I parametri di riferimento di cui ai punti 1 e 2 non significano necessariamente che una combinazione di questi valori sia realizzabile in un singolo prodotto. |
20.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/51 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2282 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) |
L'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE ha mostrato che le tolleranze applicabili alla verifica stabilite nelle misure di esecuzione e destinate esclusivamente a essere utilizzate dalle autorità di sorveglianza del mercato sono state usate da taluni fabbricanti e importatori per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori dei loro prodotti. |
(2) |
Le tolleranze di verifica servono ad ammettere le variazioni che risultano dalle misurazioni effettuate in occasione delle prove di verifica e che sono dovute a differenze delle apparecchiature usate dai fabbricanti, dagli importatori e dalle autorità di sorveglianza nell'Unione. Le suddette tolleranze non dovrebbero essere usate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità a quanto stabilito in materia di progettazione ecocompatibile né per comunicare una prestazione migliore di quella effettivamente misurata e calcolata. I parametri dichiarati o pubblicati dal fabbricante o dall'importatore non dovrebbero essere più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori contenuti nella documentazione tecnica. |
(3) |
Per garantire una concorrenza equa, per realizzare i risparmi energetici a cui sono finalizzati i regolamenti e per fornire ai consumatori informazioni accurate in merito alla prestazione ambientale e funzionale dei prodotti, è opportuno chiarire che le tolleranze di verifica stabilite nelle misure di esecuzione possono essere usate solo dalle autorità degli Stati membri ai fini di verifica della conformità. |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 (2), (CE) n. 107/2009 (3), (CE) n. 278/2009 (4), (CE) n. 640/2009 (5), (CE) n. 641/2009 (6), (CE) n. 642/2009 (7), (CE) n. 643/2009 (8), (UE) n. 1015/2010 (9), (UE) n. 1016/2010 (10), (UE) n. 327/2011 (11), (UE) n. 206/2012 (12), (UE) n. 547/2012 (13), (UE) n. 932/2012 (14), (UE) n. 617/2013 (15), (UE) n. 666/2013 (16), (UE) n. 813/2013 (17), (UE) n. 814/2013 (18), (UE) n. 66/2014 (19), (UE) n. 548/2014 (20), (UE) n. 1253/2014 (21), (UE) 2015/1095 (22), (UE) 2015/1185 (23), (UE) 2015/1188 (24), (UE) 2015/1189 (25) e (UE) 2016/2281 (26). |
(5) |
I dati comunicati dagli operatori del settore dell'illuminazione mostrano che molti tipi di lampade previste come alternative ai tipi meno efficienti vietati (come le lampade alogene a tensione di rete destinate a sostituire le lampade a incandescenza) sarebbero integralmente ritirati dal mercato in conseguenza dei regolamenti (CE) n. 244/2009 (27), (CE) n. 245/2009 (28) e (UE) n. 1194/2012 (29) se ai fabbricanti fosse vietato di avvalersi del metodo per dichiarare i dati e le informazioni descritto nelle norme di misurazione a sostegno delle tolleranze stabilite nei predetti regolamenti secondo le modalità che sono prassi corrente in tutto il settore. È pertanto opportuno non modificare i suddetti tre regolamenti attraverso il presente atto, bensì, in occasione del loro prossimo riesame, chiarire l'uso previsto delle tolleranze in concomitanza con una nuova valutazione dei relativi requisiti minimi. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1275/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 107/2009
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 107/2009 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Modifiche del regolamento (CE) n. 278/2009
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 278/2009 sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Modifiche del regolamento (CE) n. 640/2009
L'allegato III del regolamento (CE) n. 640/2009 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 5
Modifiche del regolamento (CE) n. 641/2009
L'allegato III del regolamento (CE) n. 641/2009 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 6
Modifiche del regolamento (CE) n. 642/2009
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 642/2009 sono modificati conformemente all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 7
Modifiche del regolamento (CE) n. 643/2009
L'allegato V del regolamento (CE) n. 643/2009 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.
Articolo 8
Modifiche del regolamento (UE) n. 1015/2010
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1015/2010 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.
Articolo 9
Modifiche del regolamento (UE) n. 1016/2010
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1016/2010 è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento.
Articolo 10
Modifiche del regolamento (UE) n. 327/2011
L'allegato III del regolamento (UE) n. 327/2011 è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento.
Articolo 11
Modifiche del regolamento (UE) n. 206/2012
L'allegato III del regolamento (UE) n. 206/2012 è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento.
Articolo 12
Modifiche del regolamento (UE) n. 547/2012
L'allegato IV del regolamento (UE) n. 547/2012 è modificato conformemente all'allegato XII del presente regolamento.
Articolo 13
Modifiche del regolamento (UE) n. 932/2012
L'allegato III del regolamento (UE) n. 932/2012 è modificato conformemente all'allegato XIII del presente regolamento.
Articolo 14
Modifiche del regolamento (UE) n. 617/2013
Il regolamento (UE) n. 617/2013 è così modificato:
(1) |
all'articolo 2, paragrafo 20, la seconda lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato XIV del presente regolamento. |
Articolo 15
Modifiche del regolamento (UE) n. 666/2013
L'allegato III del regolamento (UE) n. 666/2013 è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento.
Articolo 16
Modifiche del regolamento (UE) n. 813/2013
L'allegato IV del regolamento (UE) n. 813/2013 è modificato conformemente all'allegato XVI del presente regolamento.
Articolo 17
Modifiche del regolamento (UE) n. 814/2013
L'allegato V del regolamento (UE) n. 814/2013 è modificato conformemente all'allegato XVII del presente regolamento.
Articolo 18
Modifiche del regolamento (UE) n. 66/2014
L'allegato III del regolamento (UE) n. 66/2014 è modificato conformemente all'allegato XVIII del presente regolamento.
Articolo 19
Modifiche del regolamento (UE) n. 548/2014
L'allegato III del regolamento (UE) n. 548/2014 è modificato conformemente all'allegato XIX del presente regolamento.
Articolo 20
Modifiche del regolamento (UE) n. 1253/2014
L'allegato VI del regolamento (UE) n. 1253/2014 è modificato conformemente all'allegato XX del presente regolamento.
Articolo 21
Modifiche del regolamento (UE) 2015/1095
Gli allegati IX, X e XI del regolamento (UE) 2015/1095 sono modificati conformemente all'allegato XXI del presente regolamento.
Articolo 22
Modifiche del regolamento (UE) 2015/1185
L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1185 è modificato conformemente all'allegato XXII del presente regolamento.
Articolo 23
Modifiche del regolamento (UE) 2015/1188
L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1188 è modificato conformemente all'allegato XXIII del presente regolamento.
Articolo 24
Modifiche del regolamento (UE) 2015/1189
L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1189 è modificato conformemente all'allegato XXIV del presente regolamento.
Articolo 25
Modifiche del regolamento (UE) 2016/2281
L'allegato IV del regolamento (UE) 2016/2281 è modificato conformemente all'allegato XXV del presente regolamento.
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).
(3) Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8).
(4) Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3).
(5) Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26).
(6) Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35).
(7) Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42).
(8) Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53).
(9) Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21).
(10) Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 31).
(11) Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8).
(12) Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7).
(13) Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28).
(14) Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 41).
(15) Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).
(16) Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).
(17) Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).
(18) Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162).
(19) Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33).
(20) Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 152 del 22.5.2014, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8).
(22) Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).
(23) Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).
(24) Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).
(25) Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).
(26) Regolamento (UE) 2016/2281, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(27) Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3).
(28) Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17).
(29) Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
Modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1275/2008
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
1. PROCEDURA DI VERIFICA
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella in appresso; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti nell'allegato II, punto 8, e nella parte 2 del presente allegato. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella in appresso e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tolleranze di verifica
Tipo di specifica |
Categoria |
Tolleranza |
Allegato II, punto 1, lettere a) e b), oppure punto 2, lettere a) e b) |
Per le specifiche relative a un consumo di energia superiore a 1,00 W |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %. |
Per le specifiche relative a un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W. |
|
Allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a) |
n.p. |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %. |
2. PROCEDURA DI PROVA PER GLI APPARECCHI COLLEGATI IN RETE
Per verificare la conformità alle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a), le autorità degli Stati membri ricorrono alla procedura di verifica di cui al presente allegato, parte 1, dopo aver disattivato e/o scollegato, a seconda dei casi, tutte le porte di rete dell'unità.
Per verificare la conformità alle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a), le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità, secondo quanto segue.
Se, come indicato nella documentazione tecnica, l'apparecchio è dotato di un tipo di porta di rete e se sono disponibili due o più porte di questo tipo, sceglierne casualmente una e collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta. Se vi sono diverse porte di rete senza fili dello stesso tipo, disattivare le altre porte senza fili se possibile. Se vi sono diverse porte di rete cablate dello stesso tipo, ai fini della verifica delle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, disattivare le altre porte di rete se possibile. Se è disponibile una sola porta di rete, collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta.
Mettere l'unità in modo acceso. Quando l'unità in modo acceso funziona correttamente, la si può porre nella condizione che consente il modo stand-by in rete e misurare il consumo energetico. Inviare quindi all'apparecchio l'apposito segnale tramite la porta di rete e verificare se l'apparecchio si è riattivato.
Se, come indicato nella documentazione tecnica, l'apparecchio è dotato di più di un tipo di porta di rete si ripete la seguente procedura per ciascun tipo di porta di rete. Se sono disponibili due o più porte di rete di un tipo, sceglierne casualmente una per ciascun tipo e collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta.
Se per un determinato tipo di porta di rete è disponibile solo una porta, collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta. Disattivare le porte senza fili non utilizzate se possibile. Durante la verifica delle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, disattivare le porte delle reti cablate non usate se possibile.
Mettere l'unità in modo acceso. Quando l'unità in modo acceso funziona correttamente, la si può porre nella condizione che consente il modo stand-by in rete e misurare il consumo energetico. Inviare quindi all'apparecchio l'apposito segnale tramite la porta di rete e verificare se l'apparecchio si è riattivato. Nel caso in cui l'accesso a una porta di rete sia fisicamente condiviso da due o più tipi di porte di rete (logiche), questa procedura è ripetuta per ciascun tipo di porta di rete logica, scollegando (a livello logico) le altre porte di rete logiche.»
ALLEGATO II
Modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 107/2009
(1) |
Nell'allegato I, il secondo comma del punto 5 è soppresso. |
(2) |
L'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato I. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione. Tabella 1 Tolleranze di verifica
|
ALLEGATO III
Modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 278/2009
(1) |
Nell'allegato I, il secondo comma del punto 2 è soppresso. |
(2) |
L'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato I. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella in appresso e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione. Tolleranze di verifica
|
ALLEGATO IV
Modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 640/2009
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c);
|
(5) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(6) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), e del punto 5. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 3 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 6 per quanto attiene ai requisiti di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 3
Tolleranze di verifica
Parametri |
Motori nell'intervallo di potenza 0,75-150 kW |
Motori nell'intervallo di potenza 150-375 kW |
Perdite totali (1-η) |
Al massimo 15 % superiore ai valori derivati dai valori dichiarati conformemente all'allegato I. |
Al massimo 10 % superiore ai valori derivati dai valori dichiarati conformemente all'allegato I.» |
ALLEGATO V
Modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 641/2009
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametro |
Tolleranza di verifica |
Indice di efficienza energetica |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %» |
ALLEGATO VI
Modifiche degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 642/2009
(1) |
Nell'allegato II, parte 1, lettera c), il quarto trattino è soppresso. |
(2) |
Il titolo dell'allegato III è sostituito da «Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato». |
(3) |
Nell'allegato III, la parte A è sostituita dalla seguente:
|
(4) |
Nell'allegato III, parte B, il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo comma sono sostituiti dai seguenti: «Si considera il modello conforme al presente regolamento se i risultati per ciascun tipo di porta di rete non superano il valore dichiarato di oltre il 7 %. In caso contrario, sono sottoposti a prova altre tre unità. Il modello è considerato conforme al presente regolamento se la media aritmetica dei valori determinati non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %. In caso contrario il modello non è ritenuto conforme. Le autorità dello Stato membro comunicano i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.» |
ALLEGATO VII
Modifiche dell'allegato V del regolamento (CE) n. 643/2009
L'allegato V è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO V
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di apparecchi di refrigerazione per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di apparecchi di refrigerazione per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati III e IV.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Volume lordo |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di 1 litro, a seconda di quale sia il valore più elevato. |
Volume utile |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di 1 litro, a seconda di quale valore sia superiore. Quando i volumi dello scomparto a temperatura moderata e dello scomparto per gli alimenti freschi sono regolabili dall'utilizzatore uno in rapporto all'altro, il volume è sottoposto a prova quando lo scomparto a temperatura moderata è regolato al volume minimo. |
Capacità di congelamento |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %. |
Consumo energetico |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato (E24 h ) di oltre il 10 %. |
Consumo di elettricità degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico con un volume utile inferiore a 10 litri |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W. |
Umidità dei frigoriferi cantina |
Il valore determinato dell'umidità relativa non supera l'intervallo dichiarato di oltre il 10 % in qualsiasi direzione.» |
ALLEGATO VIII
Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1015/2010
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di lavatrici per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di lavatrici per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Consumo energetico annuo (AEC ) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato AEC di oltre il 10 %. |
Indice di efficienza di lavaggio (IW ) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato IW di oltre il 4 %. |
Consumo energetico (Et ) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 10 %. Se è necessario selezionare tre unità supplementari, la media aritmetica dei valori determinati di queste tre unità non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %. |
Durata del programma (Tt ) |
I valori determinati non superano i valori dichiarati Tt di oltre il 10 %. |
Consumo di acqua (Wt ) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato Wt di oltre il 10 %. |
Consumo di energia nei modi «spento» e «stand-by» (Po e Pl ) |
I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 10 % i valori dichiarati Po e Pl . I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i valori dichiarati Po e Pl . |
Durata in modo stand-by (Tl ) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tt di oltre il 10 %.» |
ALLEGATO IX
Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1016/2010
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di lavastoviglie a uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di lavastoviglie a uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Consumo energetico annuo (AEC ) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato AEC di oltre il 10 %. |
Indice di efficienza di lavaggio (IC ) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato IC di oltre il 10 %. |
Indice di efficienza di asciugatura (ID ) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato ID di oltre il 19 %. |
Consumo energetico (Et ) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 10 %. Se è necessario selezionare tre unità supplementari, la media aritmetica dei valori determinati di queste tre unità non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %. |
Durata del programma (Tt ) |
Il valore determinato non supera i valori dichiarati Tt di oltre il 10 %. |
Consumo di energia in modo spento e stand-by (Po e Pl ) |
I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 10 % i valori dichiarati Po e Pl . I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i valori dichiarati Po e Pl. |
Durata in modo stand-by (Tl ) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tl di oltre il 10 %.» |
ALLEGATO X
Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 327/2011
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c);
|
(5) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(6) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), e del punto 5. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 3 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 6 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 3
Tolleranze di verifica
Parametro |
Tolleranza di verifica |
Efficienza complessiva (ηe) |
Il valore determinato non è inferiore al valore che rappresenta il 90 % del corrispondente valore dichiarato.» |
ALLEGATO XI
Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 206/2012
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %. |
Coefficiente di efficienza stagionale (SCOP) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %. |
Consumo di energia in modo spento |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %. |
Consumo di energia in modo attesa |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %. |
Coefficiente di efficienza energetica nominale (EERnominale) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %. |
Coefficiente di efficienza energetica nominale (COPnominale) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %. |
Livello di potenza sonora |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A).» |
ALLEGATO XII
Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 547/2012
L'allegato IV è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IV
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nell'allegato II del presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 2
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Efficienza in condizione BEP (ηΒΕΡ) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Efficienza in condizione PL (ηΡL) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Efficienza in condizione OL (ηΟL) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.» |
ALLEGATO XIII
Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 932/2012
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Consumo annuo di energia ponderato (AEC) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato (AEC) di oltre il 6 %. |
Consumo ponderato di energia (Et) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %. |
Efficienza di condensazione ponderata (Ct) |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato Ct di oltre il 6 %. |
Durata ponderata del programma (Tt) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tt di oltre il 6 %. |
Consumo di energia nei modi «spento» e «stand-by» (Po e Pl ) |
I valori determinati del consumo di energia Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 6 % i valori dichiarati Po e Pl . I valori determinati del consumo di energia Po e Pl , quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i valori dichiarati Po e Pl. |
Durata in modo «stand-by»(Tl) |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tl di oltre il 6 %.» |
ALLEGATO XIV
Modifiche degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 617/2013
(1) |
Nell'allegato II, il punto 6.2.1 è sostituito dal seguente:
|
(2) |
L'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Misurazioni da parte delle autorità di sorveglianza del mercato e verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. 1. MISURAZIONI Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche applicabili del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati avvalendosi di norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che prendano in considerazione lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, i cui risultati si ritiene abbiano un ridotto livello di incertezza. I computer commercializzati senza un sistema operativo in grado di supportare un'interfaccia di alimentazione e configurazione avanzata (ACPI) o simili, devono essere sottoposti a prova con sistema operativo che supporti l'ACPI (o simili). 2. VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nel presente allegato. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nelle parti 3 e 4 del presente allegato e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze. 3. ETEC, MODALITÀ SOSPENSIONE, SPENTO E STATO DI CONSUMO MINIMO:
4. RENDIMENTO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA Si considera il modello conforme alle specifiche di cui all'allegato II, punto 5, se i risultati della prova non superano le rispettive tolleranze di verifica di cui alla tabella in appresso. Tolleranze di verifica del rendimento dell'alimentazione elettrica interna
5. ABILITAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONSUMO DI POTENZA Per verificare la conformità alle specifiche stabilite nell'allegato II, punto 6.1, le autorità degli Stati membri ricorrono alla procedura applicabile alla misurazione del consumo energetico dopo che, tramite la funzione di gestione dell'energia o una funzione analoga, l'apparecchio sia passato alla modalità di consumo energetico applicabile. Per verificare la conformità alle specifiche stabilite nell'allegato II, punti da 6.2.1 a 6.2.6, si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al:
|
ALLEGATO XV
Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 666/2013
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Consumo energetico annuo |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %. |
Capacità di aspirazione della polvere su tappeti |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 0,03. |
Capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 0,03. |
(Ri)emissione di polvere |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 15 %. |
Livello di potenza sonora |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato. |
Durata di vita del motore |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.» |
ALLEGATO XVI
Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 813/2013
L'allegato IV è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IV
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più diversi modelli equivalenti; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 8 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 8
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento, ηs |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %. |
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, ηwh |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %. |
Livello di potenza sonora, LWA |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A). |
Emissioni di ossidi di azoto |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %.» |
ALLEGATO XVII
Modifiche dell'allegato V del regolamento (UE) n. 814/2013
L'allegato V è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO V
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di scaldacqua o di serbatoi per l'acqua calda che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di scaldacqua o di serbatoi per l'acqua calda che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati III e IV.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 7 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 7
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Consumo quotidiano di energia elettrica, Qelec |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Livello di potenza sonora, LWA , all'interno e/o all'esterno |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB. |
Consumo quotidiano di combustibile, Qfuel |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Emissioni di ossidi di azoto |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %. |
Consumo settimanale di combustibile con controlli intelligenti, Qfuel,week,smart |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Consumo settimanale di energia elettrica con controlli intelligenti, Qelec,week,smart |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Consumo settimanale di combustibile senza controlli intelligenti, Qfuel,week |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Consumo settimanale di energia elettrica senza controlli intelligenti, Qelec,week |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Volume utile, V |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %. |
Acqua mista a 40 °C, V40 |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 %. |
Area di apertura del collettore, Asol |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %. |
Consumo energetico della pompa, solpump |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 3 %. |
Consumo energetico in stand-by, solstandby |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Dispersione, S |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.» |
ALLEGATO XVIII
Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 66/2014
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 7 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 7
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Massa del forno per uso domestico, M |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato M di oltre il 5 %. |
Volume del compatimento del forno per uso domestico, V |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato V di oltre il 5 %. |
ECelectric, cavity , ECgas cavity |
I valori determinati non superano i valori dichiarati ECelectric cavity e ECgas cavity di oltre il 5 %. |
ECelectric hob |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato ECelectric hob di oltre il 5 %. |
EEgas hob |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato EEgas hob di oltre il 5 %. |
WBEP , WL |
I valori determinati non superano i valori dichiarati WBEP e WL di oltre il 5 %. |
QBEP , PBEP |
I valori determinati non sono inferiori ai valori dichiarati QBEP e PBEP di oltre il 5 %. |
Qmax |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato Qmax di oltre l'8 %. |
Emiddle |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato Emiddle di oltre il 5 %. |
Livello di potenza sonora, LWA |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato LWA . |
Po , Ps |
I valori determinati del consumo energetico Po e Ps non sono superiori di oltre il 10 % ai valori dichiarati Po e Ps.I valori determinati del consumo energetico Po e Ps, quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non sono superiori di oltre 0,10 W ai valori dichiarati Po e Ps.» |
ALLEGATO XIX
Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 548/2014
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento e nei relativi allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; Tenuto conto delle limitazioni di peso e di dimensioni nel trasporto dei trasformatori di potenza medi e grandi, le autorità degli Stati membri possono decidere di avviare la procedura di verifica nei locali dei fabbricanti, prima che gli apparecchi siano messi in servizio nel loro luogo di destinazione finale; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a), b) o c), il modello è considerato non conforme al presente regolamento; |
(4) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 4 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Perdite a carico |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Perdite a vuoto |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Potenza elettrica necessaria per il sistema di raffreddamento per il funzionamento a vuoto |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.» |
ALLEGATO XX
Modifiche dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1253/2014
L'allegato VI è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VI
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di unità di ventilazione che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c);
|
(5) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), il modello e tutti i modelli di unità di ventilazione che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(6) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), e del punto 5. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati VIII e IX.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 6 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
SPI |
Il valore determinato non è superiore a 1,07 volte il valore dichiarato. |
Efficienza termica delle UVR e delle UVNR |
Il valore determinato non è inferiore a 0,93 volte il valore dichiarato. |
SFPint |
Il valore determinato non è superiore a 1,07 volte il valore dichiarato. |
Efficienza del ventilatore delle UVU, non residenziali |
Il valore determinato non è inferiore a 0,93 volte il valore dichiarato. |
Livello di potenza sonora delle UVR |
Il valore determinato non supera di 2 dB il valore dichiarato. |
Livello di potenza sonora delle UVNR |
Il valore determinato non supera di 5 dB il valore dichiarato.» |
ALLEGATO XXI
Modifiche degli allegati IX, X e XI del regolamento (UE) 2015/1095
(1) |
L'allegato IX è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IX Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato per gli armadi refrigerati professionali Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati III e IV. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 8 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione. Tabella 8 Tolleranze di verifica
|
(2) |
L'allegato X è sostituito dal seguente: «ALLEGATO X Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato per le unità di condensazione Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VI. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 9 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione. Tabella 9 Tolleranze di verifica
|
(3) |
L'allegato XI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XI Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato per i chiller di processo Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VIII. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 10 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione. Tabella 10 Tolleranze di verifica
|
ALLEGATO XXII
Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1185
L'allegato IV è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IV
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 4; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 4 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 4
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %. |
Emissioni di particolato |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 20 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1). Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 10 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet), se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1). Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 1 g/kg, se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2). Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,8 g/kg, se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3). |
Emissioni di composti gassosi organici |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 25 mgC/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine. Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 15 mgC/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet). |
Emissioni di monossido di carbonio |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 275 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine. Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 60 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet). |
Emissioni di ossidi di azoto |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % di O2.» |
ALLEGATO XXIII
Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1188
L'allegato IV è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IV
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello, fatta eccezione per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici, se la non conformità è determinata senza ulteriori prove, e i punti 6 e 7 in appresso si applicano immediatamente. Per gli altri modelli, in alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 4 o 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 9 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 9
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs , per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato alla potenza termica nominale dell'unità. |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs , per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso per uso domestico |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %. |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs , per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad irraggiamento luminoso e a tubo radiante per uso domestico |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %. |
Emissioni di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso, ad irraggiamento luminoso e a tubo radiante per uso domestico |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.» |
ALLEGATO XXIV
Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1189
L'allegato IV è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IV
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; |
(5) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2; |
(6) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(7) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 2
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranza di verifica |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 4 %. |
Emissioni di particolato |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 9 mg/m3. |
Emissioni di composti gassosi organici |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 7 mg/m3. |
Emissioni di monossido di carbonio |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3. |
Emissioni di ossidi di azoto |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3.» |
ALLEGATO XXV
Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2016/2281
L'allegato IV è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IV
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
(2) |
si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
|
(3) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono considerati non conformi al presente regolamento; |
(4) |
per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffrescamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità nominale di riscaldamento, di raffrescamento o di refrigerazione ≥ 70 kW o prodotto in meno di 5 esemplari l'anno, se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono ritenuti non conformi al presente regolamento; |
(5) |
per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffrescamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità nominale di riscaldamento, di raffrescamento o di refrigerazione < 70 kW o prodotto in oltre 5 esemplari l'anno, se quanto indicato al punto 2, lettera c) le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle prova; |
(6) |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 30; |
(7) |
se non si ottiene quanto indicato al punto 6 il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono ritenuti non conformi al presente regolamento; |
(8) |
le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3, 4 e 7. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 30 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 8 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 30
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranza di verifica |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ηs,h ) dei prodotti di riscaldamento dell'aria alla capacità di riscaldamento nominale dell'unità |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %. |
Efficienza energetica stagionale del raffrescamento d'ambiente (ηs,c ) dei prodotti di raffrescamento alla capacità di raffrescamento nominale dell'unità |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %. |
Livello di potenza sonora (LWA ) dei prodotti di riscaldamento e dei prodotti di raffrescamento dell'aria |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 1,5 dB. |
Emissioni di ossidi di azoto dei prodotti di riscaldamento e dei prodotti di raffrescamento dell'aria a combustibile, espresse in diossido di azoto |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %. |
Indice di prestazione energetica stagionale (SEPR) dei chiller di processo ad alta temperatura alla capacità di refrigerazione nominale dell'unità |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %. |
Indice di efficienza energetica nominale (EERA ) dei chiller di processo ad alta temperatura alla capacità di refrigerazione nominale |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.» |
20.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/111 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2283 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2016
che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 9, l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 50, paragrafo 2, letter a), l'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 56, l'articolo 92, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 1 bis, l'articolo 97, paragrafo 1, l'articolo 109 bis, paragrafo 5, l'articolo 111, paragrafo 1, lettere da a) a c), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera h), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera k), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera l), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera o), l'articolo 211, paragrafo 2, l'articolo 244, paragrafo 4, e l'articolo 244, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2) contiene un errore all'articolo 71, paragrafo 1, lettera l), punto i), e all'articolo 73, paragrafo 1, lettera g), punto i), per quanto riguarda le disposizioni legali o contrattuali per gli aspetti che determinano la classificazione degli elementi dei fondi propri di base. |
(2) |
La versione in lingua tedesca di tale regolamento contiene riferimenti incrociati errati nel testo dell'articolo 73, paragrafo 3. L'articolo 73, paragrafo 3, stabilisce ai fini di quali lettere dell'articolo 73, paragrafo 1, i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. |
(3) |
La versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 104, paragrafo 3, assegna erroneamente un periodo minimo a dur i. di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera e), anziché assegnare un periodo minimo a dur i. di cui all'articolo 104, paragrafo 2. |
(4) |
La versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 186, paragrafo 2, primo comma, attribuisce erroneamente un fattore di rischio g i per la concentrazione del rischio di mercato alle esposizioni single-name verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, mentre tale fattore di rischio dovrebbe essere attribuito quando non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta. |
(5) |
Nella versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente nella parte introduttiva dell'articolo 219, paragrafo 1, lettera e), il campo di applicazione della disposizione è stato erroneamente limitato, poiché il termine «compresi» non è stato tradotto. |
(6) |
Nella versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 297, paragrafo 2, lettera f), è omesso il termine «impatto» nell'espressione «[…]l'impatto di eventuali parametri specifici dell'impresa». |
(7) |
All'articolo 303 della versione in lingua tedesca, l'espressione «data di applicazione» è erroneamente tradotta con un'espressione in lingua tedesca corrispondente a «data di entrata in vigore». |
(8) |
La versione in lingua tedesca di tale regolamento contiene ulteriori errori di scarsa importanza al considerando 53, all'articolo 63, paragrafo 4, nel titolo dell'articolo 68, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), punto i), all'articolo 83, paragrafo 2, all'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 103, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 108, lettere b) e c), all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 124, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 124, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 130, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 131, lettera b), all'articolo 134, paragrafi 2 e 3, all'articolo 136, paragrafo 3, all'articolo 149, paragrafo 2, lettera b), punto ii.B, all'articolo 161, paragrafo 1, all'articolo 172, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 176, paragrafo 1, all'articolo 177, paragrafo 2, lettera h), punto i), all'articolo 177, paragrafo 2, lettere k), l), q) e r), all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), punto v), all'articolo 190, paragrafo 2, all'articolo 195, lettera c), all'articolo 211, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 211, paragrafo 4, all'articolo 217, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 258, paragrafo 1, lettere a), b), h) e l), all'articolo 258, paragrafi 2 e 3, all'articolo 259, paragrafo 1, all'articolo 260, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 260, paragrafo 1, lettera d), punto iii), all'articolo 260, paragrafo 2, all'articolo 261, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 261, paragrafo 2, all'articolo 263, lettere da a) a c), all'articolo 264, paragrafo 3, all'articolo 266, all'articolo 267, paragrafo 2, all'articolo 267, paragrafo 4, lettere a) e b), all'articolo 270, paragrafo 1, all'articolo 271, paragrafo 3, lettere a) e b), all'articolo 272, paragrafo 1, lettere f) e g), all'articolo 272, paragrafo 4, all'articolo 273, paragrafo 1, nella parte introduttiva dell'articolo 274, paragrafo 4, all'articolo 274, paragrafo 4, lettere h) e k), nel titolo della sezione 5, nella parte introduttiva dell'articolo 275, paragrafo 1, all'articolo 275, paragrafo 1, lettere da a) a g), all'articolo 275, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 275, paragrafo 3, all'articolo 290, paragrafo 2, nel titolo dell'articolo 293, all'articolo 293, paragrafo 1, lettere c) e f), all'articolo 293, paragrafo 2, all'articolo 293, paragrafo 4, nella parte introduttiva dell'articolo 294, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 294, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), nella parte introduttiva dell'articolo 294, paragrafo 2, all'articolo 296, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 296, paragrafo 3, lettere a) e b), all'articolo 297, paragrafo 1, lettere da a) a d) e g), all'articolo 297, paragrafo 4, lettera f), all'articolo 302, paragrafo 1, all'articolo 304, paragrafo 1, lettere c) e d), nel titolo e nel primo comma dell'articolo 306, nel titolo dell'articolo 307, nella parte introduttiva dell'articolo 307, paragrafo 2, all'articolo 307, paragrafo 2, lettere da a) a d), all'articolo 307, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 307, paragrafo 4, all'articolo 308, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 308, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 308, paragrafo 5, lettera c), all'articolo 309, paragrafo 6, all'articolo 309, paragrafo 7, lettera a), all'articolo 312, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 314, paragrafo 1, lettere da a) a c), all'articolo 314, paragrafo 2, all'articolo 317, paragrafo 1, all'articolo 318, all'articolo 325, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 373, all'articolo 375, paragrafo 2, all'articolo 376, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 376, paragrafo 3, lettera e). |
(9) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza. Le altre versioni linguistiche non sono interessate. |
(10) |
Tenuto conto della necessità di garantire condizioni di parità per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli interessi superiori dell'integrità del mercato interno e della certezza del diritto, occorre che il presente regolamento delegato si applichi con effetto a decorrere dal 18 gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/35, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Riguarda solo la versione in lingua tedesca.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).