ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 345

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
20 dicembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2301 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olio di Calabria (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2302 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro di Pachino (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2305 della Commissione, del 19 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2306 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

39

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2307 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2308 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

45

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose ( 1 )

48

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/2310 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto

50

 

*

Decisione (UE) 2016/2311 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

53

 

*

Decisione (UE) 2016/2312 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, che autorizza la Repubblica d'Austria e la Romania, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

56

 

*

Decisione (UE) 2016/2313 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

59

 

*

Decisione (PESC) 2016/2314 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)

62

 

*

Decisione (PESC) 2016/2315 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

65

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2316 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1849 relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni ortaggi originari del Ghana

66

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione [notificata con il numero C(2016) 8413]  ( 1 )

67

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2318 della Commissione, del 16 dicembre 2016, relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di biocidi contenenti brodifacoum comunicata dalla Spagna a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 8414]

72

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2319 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2015 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 8579]

74

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2320 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2015 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 8583]

96

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ( 1 )

112

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2322 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ( 1 )

117

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ( 1 )

119

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2324 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato della notifica del previsto inizio del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ( 1 )

129

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ( 1 )

131

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni ( GU L 315 dell'1.12.2015 )

136

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2301 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olio di Calabria (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Olio di Calabria» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Olio di Calabria» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Olio di Calabria» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 304 del 20.8.2016, pag. 46.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2302 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro di Pachino (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 675/2013 (3) della Commissione.

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Pomodoro di Pachino» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone) (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 675/2013 della Commissione, del 15 luglio 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro di Pachino (IGP)] (GU L 194 del 17.7.2013, pag. 1).

(4)  GU C 271 del 26.7.2016, pag. 5.


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2303 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 31 marzo 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2) («il regolamento di base»). Il relativo avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 15 febbraio 2016 dalla European Steel Association («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano il 44 % della produzione totale dell'Unione di determinati barre e tondi per cemento armato. Non si è manifestato nessun altro produttore per esprimere la propria opposizione o posizione neutra.

(3)

Le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base (4) erano pertanto rispettate al momento dell'apertura dell'inchiesta. Una volta che l'inchiesta è avviata, non è necessario che i requisiti di legittimazione siano soddisfatti per tutta la sua durata. La Corte lo ha confermato per il caso in cui una società ritira il suo sostegno alla denuncia (5); lo stesso ragionamento si applica per analogia nei casi in cui la definizione del prodotto viene modificata.

1.2.   Parti interessate

(4)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, il produttore esportatore bielorusso noto e le autorità della Repubblica di Bielorussia nonché gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.

(5)

Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.   Produttori del paese di riferimento

(6)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche informato le parti interessate di voler ricorrere al Sud Africa o agli Stati Uniti d'America («USA») come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.   Campionamento

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione in base alla produzione e al volume delle vendite del prodotto in esame e all'ubicazione geografica. Tale campione era composto da cinque produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 22,4 % della produzione totale dell'Unione e il 24,4 % delle vendite totali dell'Unione del prodotto in esame. Le società, ubicate in Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna, coprono un'ampia varietà geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. È stato pertanto concluso che il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.4.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(9)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e in tal caso selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(10)

Sei importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione composto dai tre importatori con i maggiori volumi di importazioni nell'Unione. Le tre società selezionate per il campione rappresentavano l'80 % delle importazioni indipendenti del prodotto in esame originario della Bielorussia. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

1.5.   Risposte al questionario

(11)

La Commissione ha inviato questionari ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione, al produttore esportatore che ha collaborato nel paese interessato, a un produttore negli USA (scelti come paese di riferimento, come spiegato nel considerando 32), ai tre importatori inclusi nel campione, a otto utilizzatori noti al momento dell'apertura dell'inchiesta e a un ulteriore utilizzatore che si è manifestato in una fase avanzata della procedura.

(12)

Hanno risposto al questionario i cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione, il produttore esportatore che ha collaborato nel paese interessato, il produttore negli USA («il paese di riferimento») e due importatori indipendenti.

1.6.   Visite di verifica

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica conformemente all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Celsa Huta Ostrowiec sp. z.o.o., Ostrowiec Swietokrzyski, Polonia;

Feralpi Siderurgica s.p.a, Lonato del Garda, Italia;

Riva Acier SA, Gargenville, Francia;

Alcuni macrodati sono stati verificati anche presso la sede del denunciante (Bruxelles, Belgio);

b)

produttore esportatore in Bielorussia:

Open Joint—Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company di “Byelorussian Metallurgical Company” Holding», Bielorussia («BMZ»)

c)

operatori commerciali collegati al produttore esportatore:

Bel Kap Steel LLC, Miami (Fl), USA;

BMZ Polska Sp. z.o.o., Katowice, Polonia;

UAB «Prekybos namai BMZ-Baltija», Šiauliai, Lituania;

d)

produttore in un paese di riferimento:

Commercial Metals Company, Dallas (TX), USA.

1.7.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(14)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame è costituito da determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95 («il prodotto in esame»). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza.

2.2.   Prodotto simile

(16)

L'inchiesta ha mostrato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno negli USA risultano avere, al pari del prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione e venduto sul mercato dell'Unione, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. Essi sono quindi provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(17)

Il produttore esportatore bielorusso ha segnalato una presunta incongruenza nella descrizione fra la definizione del prodotto riportata nella denuncia (facente riferimento a due codici NC) e quella riportata nell'avviso di apertura (facente riferimento a nove codici NC). Il produttore esportatore ha affermato che per tale motivo la valutazione del pregiudizio contenuta nella denuncia non si riferisce alla stessa definizione presente nel successivo procedimento avviato. Esso ha osservato inoltre che la società aveva esportato solo prodotti classificati ai due codici NC menzionati nella denuncia.

(18)

La denuncia faceva effettivamente riferimento a due codici NC nella descrizione del prodotto mentre l'avviso di apertura ne menzionava nove. La Commissione osserva che i codici NC contenuti nell'avviso di apertura sono forniti unicamente a scopo informativo, come chiaramente indicato. Essa osserva inoltre che l'inchiesta è stata avviata in base alla descrizione del prodotto in esame fornita nella denuncia che copre sostanzialmente nove codici NC indipendentemente dal riferimento e, pertanto, gli altri codici NC non avevano nessuna influenza sugli elementi di prova forniti nella denuncia. Di conseguenza l'argomentazione della presunta incongruenza nella descrizione del prodotto è stata respinta.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni generali

(19)

La Bielorussia non è considerata un paese a economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. Il valore normale delle esportazioni della Bielorussia nell'Unione è stato pertanto determinato in base ai dati ottenuti da un produttore di un paese terzo a economia di mercato.

(20)

Durante il PI le importazioni dalla Bielorussia sono ammontate a circa 488 000 tonnellate, il che equivale approssimativamente a una quota di mercato del 5 %. I principali Stati membri importatori sono stati la Germania, la Lituania, la Polonia e i Paesi Bassi. L'unico fabbricante bielorusso noto ha collaborato all'inchiesta e ha risposto al questionario. Il fabbricante ha venduto il prodotto in esame nell'Unione direttamente o tramite operatori commerciali collegati stabiliti nell'Unione e negli USA.

3.2.   Valore normale

3.2.1.   Paese di riferimento

(21)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. È stato quindi necessario selezionare a tal fine un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

(22)

Come indicato al considerando 6, nell'avviso di apertura la Commissione aveva informato le parti interessate di voler ricorrere al Sud Africa o agli USA come paese terzo a economia di mercato al fine di stabilire il valore normale.

(23)

Solo il produttore esportatore bielorusso che ha collaborato ha inviato osservazioni sui paesi di riferimento proposti. Esso ha sostenuto che né il Sud Africa né gli USA rappresentassero una scelta appropriata come paese di riferimento poiché, tra le altre cose, la capacità produttiva, la produzione reale e il processo di produzione in Sud Africa e negli USA sono diversi rispetto a quelli del produttore bielorusso. La stessa parte ha inoltre sostenuto che i produttori nazionali in Sud Africa e negli USA identificati dai denuncianti erano direttamente collegati ai produttori dell'Unione. L'obiettività dei dati provenienti da tali produttori in questi paesi potrebbe pertanto essere discutibile. Il produttore esportatore bielorusso ha sostenuto che la Russia costituirebbe la scelta più appropriata come paese di riferimento poiché l'industria delle barre in acciaio russa ha il grado di sviluppo più vicino a quello della Bielorussia, il processo di produzione si basa anch'esso su rottami metallici e le barre d'acciaio prodotte sono simili in termini di qualità e di specifiche tecniche. La Commissione ha osservato tuttavia che la parte non ha fornito alcun elemento di prova indicante che i produttori sudafricani o statunitensi non utilizzassero rottami metallici per fabbricare il prodotto in esame o che nella loro struttura dei costi le materie prime non rappresentassero il 60-70 % dei costi di produzione. La Commissione ha in ogni caso esaminato l'adeguatezza del Sud Africa e degli USA (e anche del Brasile) come paese di riferimento. I dettagli di queste analisi sono stati indicati ai considerando da 28 a 34.

(24)

Al fine di selezionare il paese terzo a economia di mercato, la Commissione ha contattato tutti i produttori noti non solo in Sud Africa e negli USA, ma anche in Turchia, Ucraina, Federazione russa, Bosnia-Erzegovina, Messico, Corea, Repubblica dominicana, Norvegia e Svizzera. La Commissione ha chiesto informazioni riguardo al loro mercato interno e di riferire il tipo di prodotti fabbricati, la capacità di produzione, la produzione, il volume delle vendite sul mercato interno, di descrivere il processo di produzione, il tipo di materie prime utilizzate, la quota dei costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro sui costi complessivi di produzione del prodotto in esame, nonché la loro disponibilità a collaborare all'inchiesta.

(25)

Sono state inoltre contattate le autorità dei suddetti paesi terzi.

(26)

Le autorità russe hanno informato la Commissione che nessuno dei produttori russi noti o delle loro associazioni ha mostrato interesse per l'inchiesta in corso. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori russi, quindi, non è stato possibile selezionare la Russia come paese di riferimento.

(27)

Solo tre produttori, situati in Brasile, Sud Africa e Stati Uniti, hanno risposto all'indagine iniziale. I produttori sudafricani e statunitensi erano collegati ad alcuni dei denuncianti. Il produttore brasiliano faceva parte del gruppo di società che hanno impianti di produzione in vari paesi, compresi gli USA, il Messico e la Repubblica dominicana. Questo produttore non era collegato ai denuncianti.

(28)

Le tre risposte sono state esaminate in relazione alla denuncia e alle osservazioni ricevute. Si è rilevato che il consumo interno in Sud Africa, di circa 435 000 tonnellate solamente, è relativamente basso, che la capacità di produzione del produttore sudafricano corrisponde al 10 % circa di quella del produttore bielorusso e che la materia prima maggiormente utilizzata è costituita da minerali di ferro mentre il produttore esportatore bielorusso usa rottami metallici. La Commissione ha pertanto deciso di non prendere in considerazione il Sud Africa come potenziale paese di riferimento.

(29)

Il Brasile ha un consumo interno di circa 3,5 milioni di tonnellate e le importazioni (originarie della Turchia per il 95 % circa), soggette a un dazio ad valorem del 12 %, rappresentano circa il 5,5 % del consumo brasiliano. Il processo di produzione del produttore disponibile a collaborare si basa su rottami metallici e ghisa (mentre il produttore esportatore bielorusso usa principalmente rottami metallici) e ha un volume di produzione pari al 50 % circa di quello del produttore bielorusso.

(30)

Il consumo sul mercato interno degli USA è stato di circa 7,7 milioni di tonnellate, con almeno otto produttori nazionali. Le importazioni, principalmente provenienti dalla Turchia e dal Giappone e pur soggette a restrizioni (6), rappresentavano comunque il 23 % circa del consumo totale. Il produttore statunitense usava un processo di produzione simile a quello del produttore bielorusso. Il suo volume di produzione era il 52 % circa di quello del produttore bielorusso.

(31)

In base a quest'analisi la Commissione ha ritenuto che le situazioni di mercato constatate in Brasile e negli USA sono sufficientemente competitive e ha quindi deciso di scegliere il Brasile e gli USA come potenziali paesi di riferimento.

(32)

Sono stati inviati questionari per il paese di riferimento ai suddetti due produttori che hanno collaborato. Tuttavia, dopo aver ricevuto il questionario per il paese di riferimento, il produttore brasiliano ha comunicato alla Commissione la sua decisione di ritirare la propria collaborazione all'inchiesta. La Commissione ha ricevuto una risposta adeguata dal produttore statunitense.

(33)

La Commissione ha notato che il produttore statunitense che ha collaborato era collegato con uno dei denuncianti, come affermato dal produttore esportatore bielorusso. Tuttavia, anche se un produttore del paese di riferimento è collegato a un produttore dell'Unione, tale collegamento non inficia né influenza la determinazione del valore normale (7).

(34)

In questa fase del procedimento la Commissione ha concluso che gli USA rappresentano un paese di riferimento appropriato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.2.2.   Valore normale (paese di riferimento)

(35)

Le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento sono servite da base per la determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(36)

In primo luogo la Commissione ha esaminato se, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti negli USA fosse rappresentativo. A tal fine il volume totale delle vendite è stato confrontato con il volume totale del prodotto in esame esportato dal produttore esportatore bielorusso nell'Unione. Su tale base la Commissione ha riscontrato che il prodotto simile è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato statunitense.

(37)

In secondo luogo la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nell'Unione dal produttore esportatore bielorusso. Ha poi confrontato, in base al tipo di prodotto, il volume delle vendite negli USA con le esportazioni del produttore esportatore bielorusso nell'Unione. Da tale confronto è emerso che tutti i tipi di prodotto erano venduti in quantità rappresentative negli USA.

(38)

La Commissione ha in seguito esaminato se le vendite di ciascun tipo di prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento potessero considerarsi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative laddove il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. È stato quindi determinato il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto fabbricato dal produttore statunitense durante il periodo dell'inchiesta.

(39)

Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore ai costi di produzione calcolati, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo di vendita di quel tipo di prodotto risultava pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Tale prezzo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Per tutti i tipi di prodotto venduto dal produttore nel paese di riferimento, il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo.

(40)

Infine, tutti i tipi di prodotto esportati dalla Bielorussia verso l'Unione erano venduti anche negli USA. Non è stato pertanto necessario costruire il valore normale per i tipi di prodotto esportati.

3.3.   Prezzo all'esportazione

(41)

Il produttore esportatore bielorusso che ha collaborato ha esportato nell'Unione mediante operatori commerciali collegati situati in Austria, Lituania, Polonia, Germania e USA oppure ha venduto il prodotto direttamente ai primi acquirenti indipendenti. Come indicato al considerando 13 sono state effettuate visite di verifica presso i tre principali operatori commerciali collegati.

(42)

Per le vendite dirette del produttore esportatore ai primi acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(43)

Per le vendite effettuate attraverso operatori commerciali collegati che fungono da importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV», che vanno dall'1 al 2,5 % circa), e di un ragionevole margine di profitto per gli operatori coinvolti nella vendita (inferiore all'1 %).

3.4.   Confronto

(44)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore incluso nel campione a livello franco fabbrica.

(45)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(46)

Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione del produttore esportatore, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, di assicurazione e di movimentazione (che vanno dal 4 % al 7,5 % circa a seconda dell'operatore commerciale collegato in questione o del produttore esportatore), i costi del credito e le spese bancarie (che vanno dallo 0 % all'1,5 % a seconda dell'operatore commerciale collegato in questione o del produttore esportatore), che rappresentano in totale circa l'8 % del valore delle vendite. Quanto ai prezzi sul mercato interno del produttore del paese di riferimento, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto interno e la movimentazione (in media il 5,3 % del valore delle vendite), nonché per i costi del credito (a un tasso annuo dell'1,15 %).

(47)

Il confronto è stato applicato al 100 % dei tipi di prodotto esportati e venduti nell'Unione dal produttore esportatore bielorusso e dai suoi operatori commerciali collegati.

(48)

Nel corso di un'audizione tenutasi il 14 ottobre 2016 i rappresentanti del produttore esportatore bielorusso hanno sostenuto che il valore normale debba essere adeguato in modo da rispecchiare i prezzi medi degli acquisti di rottami metallici e il loro tasso di consumo nella fabbricazione del prodotto in esame in Bielorussia.

(49)

La Commissione rileva in primo luogo che il valore normale non è stato costruito bensì basato solo sulle vendite, in modo tale che tale adeguamento sia escluso a livello della determinazione del valore normale.

(50)

In secondo luogo la Commissione, comprendendo che la società può aver voluto sollevare la questione dell'equo confronto, ha analizzato l'argomentazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k). Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore bielorusso acquistava i rottami metallici da fornitori locali o da fornitori russi.

(51)

La Commissione osserva che, dato che la Bielorussia non è un paese a economia di mercato, i prezzi e i costi sul suo mercato sono considerati distorti. Di conseguenza, applicare degli adeguamenti in base ai prezzi e ai costi bielorussi e ai relativi tassi di consumo significherebbe utilizzare i prezzi bielorussi distorti. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione a tale riguardo. Anche se la Commissione dovesse dimostrare l'esistenza di una distorsione dei prezzi sul mercato bielorusso, essa fa osservare che la denuncia ha già stabilito elementi di prova della sua esistenza, mentre l'esportatore bielorusso non ha fornito prove concrete che smentiscano tali affermazioni.

(52)

Per quanto riguarda i rottami importati dalla Russia, durante l'inchiesta la Commissione ha osservato che il prezzo delle materie prime negli USA e nella Federazione russa è simile (8). L'inchiesta ha mostrato altresì che la percentuale di consumo dei rottami negli USA è simile a quelle riferite dal produttore esportatore bielorusso, vale a dire tra il 60 % e il 70 %. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che il prezzo di acquisto dei rottami metallici negli USA non influenza la comparabilità dei prezzi. L'argomentazione è quindi respinta in via provvisoria.

3.5.   Margini di dumping

(53)

Per il produttore esportatore che ha collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento (cfr. considerando 47) con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. In base a quanto precede, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 58,4 %.

(54)

Il livello di collaborazione è elevato poiché le importazioni del produttore esportatore che ha collaborato hanno costituito la totalità delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che ha collaborato avente il più alto margine di dumping.

(55)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Nome della società

Margine di dumping provvisorio

Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company della ‘Byelorussian Metallurgical Company’ Holding», Bielorussia;

58,4 %

Tutte le altre società

58,4 %

4.   INDUSTRIA DELL'UNIONE

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(56)

Il prodotto simile era fabbricato da 31 produttori dell'Unione. Si ritiene che essi rappresentino l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, e di seguito saranno denominati «l'industria dell'Unione».

(57)

Per stabilire la produzione complessiva dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta sono state usate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, quali quelle riportate nella denuncia, i dati riferiti dai produttori dell'Unione e dalla loro associazione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario pervenute dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(58)

Su tale base la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata stimata a circa 12,7 milioni di tonnellate. Questa cifra comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione, inclusi nel campione o meno, calcolata in base ai dati verificati forniti dal denunciante.

(59)

Come indicato al considerando 8, i cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentano il 22,4 % della produzione totale stimata dell'Unione del prodotto simile. A tale riguardo, si dovrebbe tenere conto del fatto che la produzione dell'Unione del prodotto in esame è estremamente frammentata, come si evince dall'elevato numero di produttori dell'Unione citati al considerando 56. Il campione di 5 produttori è pertanto rappresentativo dell'industria dell'Unione.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Osservazione preliminare

(60)

Il produttore esportatore bielorusso ha affermato che non vi erano sufficienti elementi di prova dell'esistenza del pregiudizio nella denuncia, che non avrebbe quindi dovuto essere accettata. L'argomentazione si basa in particolare su un'erronea presentazione nella denuncia dei costi di approvvigionamento di rottami, che si presumono artificialmente bassi, di cui il produttore esportatore beneficia. Il produttore bielorusso ha affermato che tale errore invalidava l'intera denuncia.

(61)

Come indicato al considerando 19, la Bielorussia non è un paese a economia di mercato e di conseguenza il valore normale è stato determinato in base al metodo del paese di riferimento. Pertanto non è stato necessario determinare se il produttore bielorusso si riforniva di rottami a prezzi artificialmente bassi. La Commissione non vede la fondatezza o la pertinenza di questa argomentazione né la sua rilevanza ai fini della determinazione del pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.2.   Consumo dell'Unione

(62)

Il consumo dell'Unione è stato determinato in base al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, più il totale delle importazioni. Esso è diminuito tra gli anni 2012 e 2013 ma nel 2014 è tornato ai livelli del 2012, per poi aumentare moderatamente nel PI. Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato complessivamente del 3 %.

 

2012

2013

2014

PI

Consumo (in tonnellate)

9 465 588

8 783 290

9 445 867

9 704 309

Indice (2012 = 100)

100

93

100

103

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

5.3.   Importazioni nell'Unione dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni interessate

(63)

Durante il periodo in esame le importazioni dalla Bielorussia nell'Unione hanno mostrato, in termini di volume e di quota di mercato, l'andamento seguente:

 

2012

2013

2014

PI

Volume (in tonnellate)

173 664

155 012

260 774

488 759

Indice (2012 = 100)

100

89

150

281

Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

1,8

1,8

2,8

5,0

Indice (2012 = 100)

100

96

150

275

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

(64)

Il volume delle importazioni dalla Bielorussia è quasi triplicato nel corso del periodo in esame. Anche la quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia è aumentata nel periodo in esame, dall'1,8 % nel 2012 al 5 % nel PI.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(65)

La tabella seguente riporta i prezzi medi delle importazioni dalla Bielorussia:

 

2012

2013

2014

PI

Prezzo medio in EUR/tonnellata

500

467

441

376

Indice (2012 = 100)

100

93

88

75

Fonte: Eurostat.

(66)

Durante il periodo in esame i prezzi medi all'importazione dalla Bielorussia sono diminuiti, seguendo la diminuzione del prezzo dei rottami, utilizzati come materia prima sia in Bielorussia sia nell'Unione. Tuttavia il calo del 25 % dei prezzi delle esportazioni bielorusse nell'Unione è stato più marcato della diminuzione dei prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e dei prezzi medi di altri importanti esportatori del prodotto in esame nell'Unione durante lo stesso periodo. Ne consegue che durante il PI i prezzi delle importazioni dalla Bielorussia sono stati inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione e ai prezzi medi delle importazioni da tutti gli altri principali paesi terzi presenti sul mercato.

(67)

Per determinare se e in quale misura vi sia stata una sottoquotazione dei prezzi durante il PI, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica detraendo gli effettivi costi di fornitura (0,5 %-5 %), le commissioni (0 %-1,5 %), le riduzioni (0,9 %-2,3 %) e i costi del credito (0,2 %-0,5 %), e la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal produttore bielorusso praticati al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif.

(68)

Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha evidenziato un margine di sottoquotazione del 4,5 %. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping, inferiori rispetto a quelli dell'Unione, spiegano l'aumento significativo del volume delle importazioni bielorusse e della quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia dal 2014 in poi.

(69)

Il produttore esportatore bielorusso ha presentato alcuni documenti per il confronto dei prezzi di vendita dei produttori polacchi e bielorussi nell'intento di dimostrare che i prezzi bielorussi erano di fatto più elevati nel PI rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione. Al riguardo si ricorda che i calcoli della sottoquotazione e i microindicatori relativi al livello dei prezzi si basano sui dati raccolti presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione, mentre i dati forniti dalla società bielorussa si riferivano a produttori polacchi non inclusi nel campione. I dati presentati non hanno pertanto alcuna influenza sui risultati della Commissione per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi e le tendenze degli indicatori microeconomici nel periodo in esame, come indicato al considerando 83. Si tratta inoltre di dati aggregati di tutte le società incluse nel campione e di tutte le loro operazioni di vendita indipendenti che vengono prese in considerazione per stabilire la sottoquotazione e le tendenze dei microindicatori. Nondimeno, la Commissione conferma che durante il PI i prezzi bielorussi sono stati sistematicamente inferiori rispetto a quelli di tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione.

5.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.4.1.   Osservazioni preliminari

(70)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Bielorussia sull'industria dell'Unione ha compreso la valutazione di tutti gli indicatori economici in relazione alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(71)

Come indicato al considerando 59, si è fatto ricorso al campionamento per l'esame dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(72)

Per l'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. A tale riguardo, la situazione economica dell'industria dell'Unione viene valutata utilizzando a) indicatori macroeconomici, in particolare la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato e la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping effettivo e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti a livello dell'industria complessiva dell'Unione, e b) indicatori microeconomici, in particolare i prezzi medi unitari, il costo unitario, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali, le scorte e il costo del lavoro, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(73)

Per definire gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati riguardanti i produttori dell'Unione non inclusi nel campione, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte ai questionari fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(74)

Gli indicatori microeconomici sono stati definiti in base alle informazioni fornite nelle risposte al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

5.4.2.   Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(75)

La produzione dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

 

2012

2013

2014

PI

Volume di produzione (in tonnellate)

13 387 728

12 563 163

13 255 746

12 689 981

Indice (2012 = 100)

100

94

99

95

Capacità produttiva (in tonnellate)

18 848 442

19 038 334

19 168 491

18 897 474

Indice (2012 = 100)

100

101

102

100

Utilizzo degli impianti (%)

71

66

69

67

Indice (2012 = 100)

100

93

97

95

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

(76)

Il volume della produzione dell'Unione è leggermente diminuito, riducendosi del 5 % durante il periodo in esame. Tenendo conto del fatto che la capacità di produzione si è mantenuta costante durante il periodo in esame, il calo della produzione ha determinato una riduzione dell'utilizzo degli impianti di 4 punti percentuali, dal 71 % nel 2012 al 67 % nel PI.

b)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(77)

Le vendite dei produttori dell'Unione comprendevano le vendite a società collegate. Le vendite a società collegate hanno rappresentato, nel periodo in esame, circa il 10 % del consumo dell'Unione. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita sono stati pertanto valutati separatamente per le vendite ad acquirenti collegati e le vendite sul mercato libero (vendite ad acquirenti indipendenti). Per quanto riguarda le vendite ad acquirenti collegati, si conferma che esse sono rivolte agli utilizzatori collegati e non agli operatori commerciali collegati; non sono pertanto conteggiate due volte nel calcolo del consumo totale dell'Unione.

(78)

Durante il periodo in esame sono state osservate le seguenti tendenze per volumi delle vendite, quota di mercato e crescita:

 

2012

2013

2014

PI

Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti (tonnellate)

7 734 058

7 189 883

7 192 146

7 237 285

Indice (2012 = 100)

100

93

93

94

Quota di mercato delle vendite ad acquirenti indipendenti (%)

82

82

76

75

Indice (2012 = 100)

100

100

93

91

Volume delle vendite ad acquirenti collegati (in tonnellate)

888 325

735 632

1 091 819

1 012 318

Indice (2012 = 100)

100

83

123

114

Quota di mercato delle vendite ad acquirenti collegati (%)

9

8

12

10

Indice (2012 = 100)

100

89

123

111

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

(79)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 6 % nel periodo in esame; tale situazione è rispecchiata anche nella diminuzione di 7 punti percentuali della quota di mercato tra il 2012 e il PI, malgrado l'aumento del consumo nel mercato dell'Unione durante lo stesso periodo. Tra il 2012 e il 2013 si è verificato un rapido calo nel volume delle vendite, che ha ricalcato la tendenza al ribasso del consumo; l'industria dell'Unione è riuscita così a mantenere la stessa quota di mercato. Tuttavia nel periodo tra il 2013 e il PI la situazione è completamente cambiata. Il mercato dell'Unione è cresciuto del 10 % durante tale periodo, mentre l'industria dell'Unione ha perso 7 punti percentuali della sua quota di mercato. Parallelamente il volume delle importazioni bielorusse e la loro quota di mercato sono aumentati rapidamente. Questo dimostra che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare della crescita del consumo dell'Unione a causa dell'aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping.

c)   Occupazione e produttività

(80)

In linea con il calo della produzione e delle vendite, si è osservato che anche il livello di occupazione dell'industria dell'Unione è diminuito del 2 % tra il 2012 e il PI. Tale riduzione dell'occupazione non ha tuttavia portato a un aumento della produttività, misurata in termini di produzione annua per dipendente, poiché il brusco calo del volume di produzione durante il periodo in esame è stato più marcato rispetto alla riduzione dell'occupazione.

 

2012

2013

2014

PI

Numero di dipendenti

5 363

5 133

5 282

5 239

Indice (2012 = 100)

100

96

98

98

Produttività (in tonnellate/dipendente)

2 496

2 447

2 510

2 422

Indice (2012 = 100)

100

98

101

97

Fonte: Denuncia e risposte al questionario

d)   Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(81)

Il margine di dumping del produttore esportatore bielorusso incluso nel campione è considerevole (cfr. considerando 55). Considerati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni dalla Bielorussia oggetto di dumping esaminati sopra, l'incidenza del margine di dumping effettivo sull'industria dell'Unione non può ritenersi trascurabile.

(82)

Dato che non sono state rilevate importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame in precedenza, l'industria dell'Unione non si trova in una situazione di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping relative al prodotto in esame.

5.4.3.   Indicatori microeconomici

a)   Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell'Unione e costi di produzione unitari

(83)

La media dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti è diminuita nella prima parte del periodo in esame (2012-2013) a causa dell'incidenza del «sistema di frodi dell'IVA» (cfr. i considerando da 106 a 111). Nella seconda parte del periodo in esame (2014-PI), tale media è diminuita a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia. Durante il periodo in esame i prezzi dell'Unione sono scesi del 22 % dal 2012 fino al PI. Tale calo rispecchia una tendenza generale al ribasso dei costi delle principali materie prime a livello globale. Tuttavia, a causa dell'ulteriore depressione dei prezzi derivante dalle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia, poiché il calo dei prezzi è stato maggiore rispetto a quanto causato dal costo delle materie prime, i produttori dell'Unione non hanno potuto riportare i prezzi colpiti dal sistema di frodi dell'IVA a livelli normali e privi di distorsioni beneficiando della riduzione dei costi delle principali materie prime, ma hanno dovuto mantenere i prezzi a un livello inferiore a quello praticato in condizioni di normale concorrenza.

(84)

Nel periodo in esame i costi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 20 %, una percentuale più bassa del calo dei prezzi. Ciò è dovuto all'aumento dei costi dell'energia e del lavoro. Di conseguenza, durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita.

 

2012

2013

2014

PI

Prezzo medio unitario di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione (in EUR/tonnellata)

493

459

436

383

Indice (2012 = 100)

100

93

88

78

Costo unitario del prodotto venduto (in EUR/tonnellata)

487

466

441

391

Indice (2012 = 100)

100

96

91

80

Fonte: risposte al questionario

b)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(85)

Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale dei produttori dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

 

2012

2013

2014

PI

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

1,3

– 1,6

– 1,2

– 2,1

Flusso di cassa (in EUR)

35 355 861

15 439 631

17 308 800

5 869 113

Indice (2012 = 100)

100

44

49

17

Investimenti (in EUR)

29 266 937

23 168 567

21 554 327

20 818 669

Indice (2012 = 100)

100

79

74

71

Utile sul capitale investito (%)

0,7

– 2,6

– 2,5

– 3,2

Fonte: risposte al questionario

(86)

La redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è espressa come profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. I produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato profitti nel 2012 ma hanno operato in perdita dal 2013 in poi. Per di più, la loro redditività tocca il livello più basso nel PI, in cui le importazioni dalla Bielorussia raggiungono il volume più alto e il livello di prezzo più basso durante l'intero periodo in esame.

(87)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, sebbene positivo durante l'intero periodo in esame, è diminuito nell'arco dell'intero periodo in esame.

(88)

I produttori dell'Unione sono stati ancora in grado di investire durante l'intero periodo in esame ma l'andamento della redditività e del flusso di cassa ha inciso negativamente anche sugli investimenti, che sono diminuiti del 29 % durante il periodo in esame. Inoltre l'utile sul capitale investito è rimasto costantemente negativo a partire dal 2013 in poi, seguendo la tendenza della redditività.

(89)

Alla luce delle precedenti considerazioni si può concludere che i risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione siano stati negativi durante il PI.

c)   Scorte

(90)

Le scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono diminuite del 25 % durante il periodo in esame. Tuttavia, il rapporto tra le scorte e il volume di produzione rimane stabile nel periodo in esame (1-1,5 %), il livello delle scorte segue infatti la tendenza negativa del volume della produzione.

 

2012

2013

2014

PI

Scorte finali (in tonnellate)

184 632

161 698

188 050

138 491

Indice (2012 = 100)

100

88

102

75

Fonte: risposte al questionario

d)   Costo del lavoro

(91)

Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato in misura modesta durante il periodo in esame. Il costo del lavoro ha rappresentato meno del 10 % dei costi totali di produzione e non costituisce quindi un fattore determinante nell'andamento dei costi di produzione.

 

2012

2013

2014

PI

Costi medi del lavoro per dipendente (in EUR)

47 109

47 468

49 305

49 541

Indice (2012 = 100)

100

101

105

105

Fonte: risposte al questionario

5.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(92)

Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione non ha beneficiato della crescita dei consumi durante il periodo in esame. Al contrario, ha subito un calo del 6 % del volume delle vendite nel periodo in esame e la sua quota di mercato è diminuita di 6 punti percentuali, a fronte di un aumento del 3 % del consumo totale. Queste tendenze sono più chiare se si osserva il periodo tra il 2013 e il PI, durante il quale i volumi delle importazioni dalla Bielorussia sono cresciuti rapidamente aumentando la quota di mercato di tale paese. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha perso 7 punti percentuali della sua quota di mercato, in un contesto di aumento dei consumi (+ 10 %). L'industria dell'Unione ha subito anche un calo della produzione del 5 % nel periodo in esame, il che ha a sua volta comportato un calo dell'utilizzo degli impianti dal 71 % al 67 %.

(93)

Inoltre, a causa dell'aumento della concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre i propri prezzi del 22 % in media nel periodo in esame, passando di conseguenza dal profitto dell'1,3 % registrato nel 2012 a una perdita del 2,1 % durante il PI, nonostante la riduzione dei costi e dell'occupazione.

(94)

Infine altri indicatori finanziari, come il rendimento delle attività totali, il flusso di cassa e gli investimenti hanno subito conseguenze negative durante il periodo in esame.

(95)

Alla luce delle considerazioni precedenti si conclude a titolo provvisorio che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(96)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Bielorussia avessero arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da poter essere considerato notevole. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

6.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(97)

Dall'inchiesta è emerso che il consumo dell'Unione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame e nel contempo il volume delle importazioni originarie della Bielorussia è aumentato in modo significativo. Negli ultimi due anni del periodo in esame il volume delle importazioni bielorusse e la quota del paese nel mercato dell'Unione sono aumentati del 175 %. L'aumento delle importazioni oggetto di dumping ha coinciso con un calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione.

(98)

In merito alla pressione sui prezzi in atto sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame, è risultato che i prezzi medi all'importazione dei prodotti provenienti dalla Bielorussia sono diminuiti rapidamente in particolare negli ultimi due anni del periodo in esame. Nel PI il livello dei prezzi delle importazioni bielorusse era già inferiore rispetto ai prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione e dei prezzi di vendita all'importazione dai paesi terzi presenti sul mercato dell'Unione.

(99)

A causa della pressione sui prezzi esercitata dai crescenti volumi delle importazioni bielorusse, l'industria dell'Unione non è stata in grado di coprire i propri costi.

(100)

In base a quanto precede è stato concluso che il massiccio afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ha causato notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

6.3.   Effetto di altri fattori

6.3.1.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(101)

In base ai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione i volumi delle esportazioni ad acquirenti indipendenti in paesi terzi sono aumentati del 5 % durante il periodo in esame. Si può concludere pertanto che questa parte delle attività di vendita dell'industria dell'Unione non ha potuto causare il pregiudizio notevole rilevato.

6.3.2.   Vendite a parti collegate

(102)

Le vendite dell'industria dell'Unione a parti collegate sono aumentate del 14 % durante il periodo in esame, a livelli di prezzo notevolmente superiori a quelli delle vendite ad acquirenti indipendenti. Sebbene tali prezzi siano prezzi di trasferimento, si può concludere che tale parte delle attività di vendita dell'industria dell'Unione non ha potuto causare il notevole pregiudizio rilevato. Al contrario, l'incremento di tali vendite e il fatto che tali prezzi sono più elevati dei prezzi ad acquirenti indipendenti suggeriscono che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione avrebbe potuto essere ancora più grave se non fosse stato per queste vendite a parti collegate.

(103)

Va inoltre sottolineato che i margini della sottoquotazione dei prezzi e quelli delle vendite sottocosto sono stati calcolati confrontando i prezzi all'importazione della Bielorussia con i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti. Quindi le vendite alle parti collegate non hanno influito sulla determinazione della sottoquotazione e delle vendite sottocosto.

6.3.3.   Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2012

2013

2014

PI

Norvegia

Volume (in tonnellate)

195 370

184 643

201 617

215 218

Indice (2012 = 100)

100

95

103

110

Quota di mercato (%)

2,1

2,1

2,1

2,2

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

551

496

483

431

Bosnia-Erzegovina

Volume (in tonnellate)

47 702

79 207

105 910

116 927

Indice (2012 = 100)

100

166

222

245

Quota di mercato (%)

0,5

0,9

1,1

1,2

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

566

479

455

415

Turchia

Volume (in tonnellate)

101 900

147 164

207 427

113 012

Indice (2012 = 100)

100

144

204

111

Quota di mercato (%)

1,1

1,7

2,2

1,2

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

536

486

465

433

Ucraina

Volume (in tonnellate)

79 342

20 656

32 025

112 953

Indice (2012 = 100)

100

26

40

142

Quota di mercato (%)

0,8

0,2

0,3

1,2

Prezzo medio

517

510

452

394

Resto del mondo

Volume (in tonnellate)

245 225

271 092

354 150

407 837

Indice (2012 = 100)

100

111

144

166

Quota di mercato (%)

2,6

3,1

3,7

4,2

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

697

645

573

502

(104)

Nel periodo in esame le singole quote di mercato dei paesi terzi sono aumentate solo marginalmente, ad eccezione dell'Ucraina dove l'aumento della quota di mercato è stato considerevole in termini relativi, sebbene la quota di mercato di questo paese rimanga trascurabile in termini assoluti. È da notare inoltre che durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dai paesi terzi sono stati mediamente sempre più elevati dei prezzi dell'industria dell'Unione. Nel PI l'unico paese esportatore con prezzi medi più bassi di quelli dell'industria dell'Unione è stato la Bielorussia; si tratta dello stesso anno in cui il volume delle importazioni dalla Bielorussia è aumentato più rapidamente. Si conclude quindi che, sebbene le importazioni da paesi terzi possano aver avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, le importazioni dalla Bielorussia rimangono chiaramente la principale causa di pregiudizio.

6.3.4.   Andamento dei costi

(105)

Il principale fattore di costo nella produzione del prodotto in esame è costituito dai rottami di ferro e di acciaio. Il prezzo di tale materia prima è diminuito a livello mondiale nel periodo in esame. I produttori dell'Unione che fabbricano billette da rottami e quelli che le usano come materia prima hanno registrato una diminuzione del costo della materia prima rispettivamente pari al 23-32 % e al 24 % circa. In base ai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, il costo totale di fabbricazione del prodotto in esame è diminuito del 20 % durante il periodo in esame e il calo dei prezzi delle materie prime è stato parzialmente controbilanciato grazie principalmente all'aumento del costo del lavoro (in media il 10 % circa). Si può dunque concludere che l'andamento dei costi non poteva causare il notevole pregiudizio rilevato. Dall'altro lato, a causa della depressione dei prezzi, dovuta principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia, l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare della diminuzione dei costi e tali risparmi sui costi non hanno avuto effetti sui suoi indicatori finanziari.

6.3.5.   Incidenza del cosiddetto «sistema di frodi dell'IVA»

(106)

Il produttore esportatore bielorusso ha affermato che uno dei fattori importanti che hanno inciso sull'andamento dell'industria dell'Unione nel periodo in esame sia stato il cosiddetto «sistema di frodi dell'IVA». Esso ha riguardato principalmente il mercato polacco. Nel 2012 in Polonia è stato organizzato il campionato di calcio europeo (Coppa UEFA) e in quel momento il settore delle costruzioni era in piena espansione e la domanda di barre di rinforzo era molto elevata. Alcuni operatori commerciali senza scrupoli avrebbero commerciato sul mercato approfittando di questa opportunità e organizzando una frode carosello dell'IVA. Sono state create società fittizie in Polonia che acquistavano barre di rinforzo provenienti da un altro Stato membro e le rivendevano in Polonia applicando l'IVA del paese nella fattura. Tali società non hanno però mai versato l'IVA riscossa. A causa dei prezzi bassi sul mercato polacco causati da tali società commerciali fraudolente, i produttori polacchi hanno presumibilmente perso quote di mercato e subito perdite finanziarie.

(107)

È stato infatti confermato che le suddette frodi dell'IVA hanno avuto una grave incidenza sul mercato delle barre di rinforzo in Polonia. Molti produttori di acciaio con attività regolari hanno subito un declino costante delle loro prestazioni economiche a causa di questa perturbazione del mercato. Alcune società avevano persino sospeso la produzione di barre di rinforzo per un paio di settimane all'inizio di gennaio 2013 a seguito di tali attività illecite. Va tuttavia sottolineato che non vi è alcuna sovrapposizione tra il sistema di frodi dell'IVA e le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia in termini di tempistiche e di incidenza. Le frodi si sono concluse quando il governo polacco ha cominciato ad applicare meccanismi di inversione contabile dell'IVA dal 1o ottobre 2013. Ne è derivato l'improvviso calo dei volumi di produzione e di vendita dell'industria dell'Unione del 2013. La situazione è però tornata alla normalità nel 2014 mentre, nel frattempo, l'aumento del flusso di importazioni oggetto di dumping ha iniziato a incidere negativamente sul livello dei prezzi, sulla quota di mercato e sui risultati finanziari dell'industria dell'Unione. L'incidenza delle frodi dell'IVA sulla situazione economica dei produttori polacchi è quindi limitata agli anni in cui le importazioni dalla Bielorussia nel mercato dell'Unione erano relativamente basse in termini di volume e avevano prezzi relativamente elevati. Non si è inoltre verificato alcun effetto di ricaduta sul mercato polacco delle barre di rinforzo quando le società fraudolente hanno cessato le proprie attività. Questi elementi sono di fatto confermati dai documenti (ed elementi di prova) aggiuntivi presentati dal produttore esportatore bielorusso per quanto riguarda la situazione sul mercato polacco durante e dopo il sistema di frodi dell'IVA. È pertanto manifesto che tale questione può essere distinta dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping e che essa non interrompe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(108)

Il produttore esportatore bielorusso ha inoltre affermato che a seguito del suddetto sistema di frodi dell'IVA alcune società di produzione situate in Lettonia e in Slovacchia sono fallite. La società sostiene quindi che le tendenze negative dei volumi di produzione e di vendita dell'industria dell'Unione sono dovute alla scomparsa di alcune società dal mercato, che non ha alcun nesso con l'attività di esportazione del produttore esportatore bielorusso.

(109)

In merito a quest'affermazione, è opportuno sottolineare che la stima dei macroindicatori indicati ai considerando da 75 a 82 non tiene conto delle società che non esistevano durante il PI. Per quanto riguarda le società che non hanno ricevuto i questionari, le informazioni pertinenti per la determinazione dei macroindicatori sono state stimate in base alla produzione reale durante il PI. La scomparsa delle società in questione dal mercato non è pertanto rispecchiata negli indicatori che mostrano l'andamento negativo dei volumi di produzione e di vendita dell'industria dell'Unione. Va sottolineato che se si fosse tenuto conto di tale scomparsa il quadro generale del pregiudizio sarebbe stato persino più negativo.

(110)

Infine, il produttore esportatore bielorusso afferma che i volumi e i prezzi delle importazioni da tale paese nell'anno 2014 e nel PI non sono rappresentativi della «normale» strategia di vendita della società. Essa sostiene che l'aumento della sua attività di esportazione nell'Unione in quegli anni è stato il risultato del divario tra domanda e offerta del prodotto in esame sui mercati della Polonia e dei paesi baltici comportato dalle perturbazioni causate dalle frodi dell'IVA. La società sostiene che la Commissione dovrebbe indagare su volumi e livelli dei prezzi delle importazioni dalla Bielorussia nel periodo successivo al PI e anche che un tale tipo di inchiesta sui dati successivi al PI è stata ritenuta giustificata dalla Commissione nel recente procedimento relativo alle importazioni di acciai detti «magnetici» a grani orientati («GOES»).

(111)

Al riguardo si rileva in primo luogo che l'esistenza di un divario tra domanda e offerta del prodotto in esame non è confermata dalle conclusioni dell'inchiesta. Il sistema di frodi dell'IVA ha effettivamente inciso in maniera negativa sulle prestazioni dei produttori in Polonia nel 2013, ma la sua incidenza è stata legata al basso livello dei prezzi del prodotto in esame venduto dalle società commerciali fraudolente, e non ai problemi di approvvigionamento. Tale effetto negativo è scomparso dopo ottobre 2013 come spiegato al considerando 107. I produttori dell'Unione situati in Polonia hanno quindi potuto utilizzare liberamente la loro capacità di produzione (superiore al 40 %) per rifornire gli acquirenti sia in Polonia sia nei paesi baltici. Il mancato aumento delle loro vendite e della loro quota di mercato nell'anno 2014 e nel PI è dovuto alla concorrenza delle importazioni oggetto di dumping in forte aumento dalla Bielorussia. In secondo luogo, si osserva che la richiesta di esaminare i dati successivi al PI è pervenuta in una fase molto avanzata della procedura. La Commissione intende raccogliere i dati successivi al PI e valutare se esaminare gli sviluppi successivi al PI sia opportuno in questo caso nella fase finale dell'inchiesta. Tuttavia è opportuno rilevare sin da ora che le circostanze del presente procedimento non possono essere considerate analoghe a quelle dell'inchiesta GOES di cui sopra.

6.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(112)

È stato dimostrato che nel periodo in esame si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della Bielorussia. Si è inoltre constatato che nel PI tali importazioni hanno avuto prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

(113)

L'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia ha coinciso con il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, particolarmente evidente dal 2014 in poi. Nonostante la ripresa dei consumi, l'industria dell'Unione non è stata quindi in grado di aumentare le vendite e i prezzi, e di conseguenza indicatori finanziari come la redditività sono rimasti negativi.

(114)

L'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione ha rivelato che questi fattori non erano tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(115)

Sulla scorta dell'analisi che precede, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dal pregiudizio dovuto alle importazioni oggetto di dumping, si conclude a titolo provvisorio che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Bielorussia hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

7.1.   Considerazioni generali

(116)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base è stato esaminato se, per quanto a titolo provvisorio si sia ravvisato un pregiudizio dovuto a pratiche di dumping, sussistano validi motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'adozione di misure in questo caso specifico. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(117)

L'industria dell'Unione è costituita da più di 65 produttori, situati in diversi Stati membri dell'Unione e aventi più di 4 600 dipendenti diretti nel settore del prodotto simile durante il PI.

(118)

È stato stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Bielorussia. Va ricordato che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare appieno della crescita del consumo e che la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è rimasta fragile.

(119)

Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, consentendo all'industria dell'Unione di riallineare i propri prezzi del prodotto simile ai costi di produzione.

(120)

Si prevede altresì che l'introduzione di misure consentirà all'industria dell'Unione di riconquistare almeno parte della quota di mercato persa durante il periodo in esame, con effetti positivi sulla sua redditività e sulla sua situazione finanziaria generale. L'istituzione di misure consentirebbe all'industria di mantenere e rafforzare ulteriormente gli sforzi tesi alla razionalizzazione dei costi.

(121)

Qualora non venissero istituite misure, sarebbero probabili ulteriori perdite di quota di mercato e un peggioramento della redditività dell'industria dell'Unione.

(122)

Si conclude pertanto a titolo provvisorio che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni originarie della Bielorussia sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori

(123)

La collaborazione degli utilizzatori del prodotto in esame è stata bassa. Degli otto utilizzatori noti contattati all'apertura della procedura solo una società si è dichiarata interessata a collaborare, ma non ha poi risposto al questionario destinato agli utilizzatori inviato dalla Commissione.

(124)

Per quanto riguarda gli importatori, sei società hanno risposto al questionario di campionamento contenuto nell'avviso di apertura. Tre di queste società, che rappresentano l'81 % del volume delle importazioni del prodotto in esame dichiarato dai rispondenti, sono state successivamente incluse nel campione.

(125)

Solo due dei tre importatori inclusi nel campione hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione. Uno di essi ha comunicato che la società in questione non è solo un importatore del prodotto in esame ma anche un utilizzatore e che dovrebbe essere trattata come tale nel contesto della procedura.

(126)

L'importatore ha iniziato ad acquistare il prodotto in esame durante il PI, importandone il 78 % dalla Bielorussia e realizzando un modesto margine di profitto. Ciò dimostra che tale importatore ha tratto profitto dai bassi prezzi all'importazione dalla Bielorussia e ha creato una nuova base commerciale. Le attività di questo importatore non possono pertanto essere considerate conformi ai flussi commerciali esistenti. Cercherà quindi altre opportunità commerciali quando la situazione del mercato sarà cambiata dopo l'istituzione delle misure.

(127)

L'utilizzatore ha subito perdite sulle vendite di prodotti finiti a valle contenenti barre di rinforzo. Circa la metà di queste sono state acquistate dall'industria dell'Unione, un terzo dalla Bielorussia e il resto da paesi terzi come la Cina e la Turchia. Tale utilizzatore si rifornisce pertanto dove ritiene più opportuno in termini di prezzi, disponibilità e qualità. La proporzione di acquisti dalla Bielorussia potrebbe essere influenzata dalle eventuali misure, limitando o alterando in certa misura la scelta di approvvigionamento delle barre di rinforzo, ma ciò non sembra incidere sensibilmente sull'utilizzatore. La causa delle perdite appare strutturale e non connessa all'approvvigionamento delle materie prime dalla Bielorussia.

(128)

Entrambe le società, nonostante il loro ruolo apparentemente diverso nella procedura, hanno sollevato lo stesso punto contro l'istituzione delle misure: a) l'insufficiente capacità dei produttori dell'Unione di soddisfare la domanda del mercato dell'Unione, b) l'insufficiente gamma dei prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione e c) le difficili procedure per cambiare fornitore in quanto diversi Stati membri richiederebbero certificati di omologazione diversi per il prodotto in esame.

(129)

La prima affermazione non è suffragata dalle conclusioni provvisorie: l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è al livello del 67 %, il che lascia molto margine di utilizzo in più rispetto all'intero quantitativo delle importazioni della Bielorussia nell'Unione.

(130)

La seconda affermazione non è stata suffragata da elementi di prova. D'altro canto le risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione mostrano chiaramente che essi producono e vendono tutta la gamma di tipi del prodotto.

(131)

Per quanto riguarda la terza affermazione, va sottolineato che i produttori dell'Unione riforniscono già vari Stati membri senza apparenti difficoltà.

(132)

Un altro importatore che ha collaborato, non incluso nel campione, ha separatamente sollevato la questione di un presunto cartello esistente tra i produttori dell'Unione. La società non ha tuttavia fornito documenti a sostegno della sua affermazione. La questione del presunto accordo cartello è stata successivamente sollevata dal produttore esportatore bielorusso e la Commissione sta valutando le informazioni ricevute. Tuttavia, essendo pervenuta in una fase molto avanzata della procedura, questa argomentazione non può essere trattata e risolta a questo punto. In ogni caso, si osserva che le informazioni fornite dalla società sembrano fare riferimento ad accuse che coinvolgerebbero un'unica società inclusa nel campione dei produttori dell'Unione. La procedura di verifica in questione, avviata dall'autorità italiana garante della concorrenza, non è stata inoltre ancora conclusa (9). La Commissione esaminerà tale argomentazione in modo più dettagliato nella fase definitiva dell'inchiesta.

(133)

Infine un altro utilizzatore, che non si è manifestato presso la Commissione in una fase precedente della procedura, ha presentato una risposta al questionario destinato agli utilizzatori alla fine della fase provvisoria dell'inchiesta. Tale risposta è pervenuta in una fase troppo avanzata dell'inchiesta provvisoria e pertanto non è stato possibile analizzarla e trattarla. La Commissione intende esaminare e analizzare in dettaglio questa risposta al questionario nella fase definitiva dell'inchiesta.

(134)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene a questo punto che l'incidenza globale sugli utilizzatori e sugli importatori e gli eventuali effetti restrittivi sulla concorrenza sono limitati.

7.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(135)

Visto quanto precede, si conclude provvisoriamente che nel complesso, in base alle informazioni relative all'interesse dell'Unione, non esistono motivi fondati contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia.

(136)

Gli eventuali effetti negativi sugli utilizzatori e gli importatori indipendenti sono mitigati dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento.

(137)

Considerata l'incidenza complessiva delle misure antidumping sul mercato dell'Unione sembra inoltre che gli effetti positivi, in particolare sull'industria dell'Unione, prevalgano sulle potenziali ripercussioni negative sugli altri gruppi di interessi.

8.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(138)

Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(139)

Al fine di stabilire il livello di tali misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(140)

Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le eventuali misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i propri costi di produzione e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un'industria dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente ottenere in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, dalle vendite del prodotto simile nell'Unione.

(141)

Per determinare il profitto di riferimento la Commissione ha esaminato i profitti ottenuti dalle vendite ad acquirenti non correlati, utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.

(142)

Sull'intero periodo in esame, l'unico anno durante il quale l'industria dell'Unione è stata redditizia è stato il 2012, ma il minimo profitto dell'1,3 % ottenuto in quell'anno è stato influenzato dal sistema di frodi dell'IVA e dalla conseguente depressione dei prezzi, come illustrato ai considerando 83 e da 106 a 111. Pertanto il profitto realizzato nel 2012 non può essere considerato un «profitto di riferimento» ragionevole tale da permettere il recupero finanziario e incoraggiare gli investimenti.

(143)

Il profitto di riferimento proposto dal denunciante era pari al 9,9 % ed era basato sul profitto di riferimento utilizzato nel recente caso antidumping contro le importazioni di prodotti di acciaio strettamente correlati, vale a dire le vergelle. La Commissione ritiene tuttavia più opportuno utilizzare il profitto di riferimento basato sui risultati del più recente caso relativo alle barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza, pari al 4,8 %. Si osserva che questo margine di profitto, a differenza di quello proposto dal denunciante, è stato raggiunto nel 2012 ossia entro il periodo in esame del presente caso. Inoltre i due prodotti sono molto simili e sono prodotti in parte dalle stesse società e utilizzando le stesse linee di produzione.

(144)

Su tale base, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato confrontando la media ponderata del prezzo delle importazioni oggetto di dumping, stabilita al considerando 68 per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione per il prodotto simile.

(145)

La differenza eventualmente risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del prezzo medio complessivo all'importazione cif.

8.2.   Misure provvisorie

(146)

Alla luce di quanto precede si ritiene che debbano essere istituiti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, dazi antidumping provvisori sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Bielorussia al livello del margine di dumping e di pregiudizio più basso, secondo il principio del «dazio inferiore».

(147)

Considerato quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio sono state stabilite confrontando i margini di pregiudizio e i margini di dumping. I dazi antidumping proposti sono pertanto i seguenti:

Nome della società

Margine di pregiudizio

(%)

Margine di dumping

(%)

Dazio antidumping provvisorio

(%)

BMZ

12,5

58,4

12,5

Tutte le altre società

12,5

58,4

12,5

(148)

Le richieste di applicazione di queste aliquote del dazio antidumping fissate per le società a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate immediatamente alla Commissione (10), corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare le eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(149)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo non dovrebbe essere applicato soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell'Unione durante il PI.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(150)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(151)

Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Il prodotto è originario della Bielorussia ed è attualmente classificato ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC: 7214100010, 7214200020, 7214300010, 7214911010, 7214919010, 7214991010, 7214997110, 7214997910, 7214999510).

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalla società sottoelencata sono le seguenti:

Nome della società

Aliquota del dazio antidumping provvisorio (%)

Codice addizionale TARIC

BMZ- Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company di “Byelorussian Metallurgical Company” Holding»

12,5

C197

Tutte le altre società

12,5

C999

3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:

a)

chiedere la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b)

presentare osservazioni scritte alla Commissione; nonché

c)

chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/1036 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU C 114 del 31.3.2016, pag. 3).

(4)  «Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale de prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria».

(5)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, causa C-511/13 P, Philips Lighting Poland SA e Philips Lighting BV/Consiglio dell'Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd e GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH, Commissione europea.

(6)  Sono in vigore dazi antidumping contro la Bielorussia (115 %), la Cina (133 %), l'Indonesia (60,4 %), la Lettonia (17 %), il Messico (dal 20 % al 67 %), la Moldova (232 %), la Polonia (dal 47 % al 52 %), la Turchia (3,64 %) e l'Ucraina (42 %). Per maggiori dettagli si rimanda alle seguenti inchieste:

«Steel Concrete Reinforcing Bar from Belarus, China, Indonesia, Latvia, Moldova, Poland and Ukraine. Investigations Nos. 731-TA-873-875, 878-880, and 882 (Second Review). Publication 4409, July 2013. U.S. International Trade Commission.» e «Steel Concrete Reinforcing Bar from Mexico and Turkey. Investigations Nos. 701-TA-502 and 731-TA-1227 (Final). Publication 4496. October 2014. U.S. International Trade Commission.»

(7)  Cfr. anche la sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 nella causa C-687/13, punto 67, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania, Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg Fliesen-Zentrum.

(8)  In base alle informazioni disponibili risulta che per aprile 2015 il prezzo delle materie prime importate dal produttore esportatore bielorusso fosse più caro del 9 % circa rispetto al prezzo statunitense.

(9)  Provvedimento n. 25674 del 21/10/2015

Provvedimento n. 26085 del 21/06/2016

Provvedimento n. 2671 del 14/09/2016.

(10)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgio.


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2304 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 549/2013 istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010»), il quale definisce un programma inteso a stabilire i termini entro i quali gli Stati membri trasmettono alla Commissione i conti e le tavole da compilare conformemente alla metodologia di cui al medesimo regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 549/2013, ai dati contemplati nel medesimo regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla qualità dei dati da trasmettere sui conti nazionali e regionali.

(3)

Sono state concesse deroghe temporanee agli Stati membri a norma della decisione di esecuzione 2014/403/UE della Commissione (3). Il contenuto delle relazioni sulla qualità che la Commissione chiede agli Stati membri di trasmettere dovrebbe essere pertanto adeguato in base a tali deroghe. La prescrizione relativa alla trasmissione di relazioni sulla qualità dovrebbe essere applicata gradualmente entro il 2021 in modo da consentire agli Stati membri di completare i rilevanti adeguamenti necessari per l'introduzione del SEC 2010 nei sistemi statistici nazionali.

(4)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 549/2013 e ai fini dell'applicazione dei criteri di qualità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le modalità, la struttura, la periodicità e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità che devono essere trasmesse dagli Stati membri dovrebbero essere definiti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

(5)

Dato che le informazioni contenute nelle relazioni sulla qualità dei conti nazionali e regionali dovrebbero basarsi sulle norme del sistema statistico europeo per le relazioni sulla qualità pubblicate dalla Commissione (Eurostat), l'allegato del presente regolamento dovrebbe essere redatto in conformità a tali norme. La Commissione dovrebbe riutilizzare le informazioni sull'attuazione del SEC 2010 già trasmesse dagli Stati membri, senza richiederle nelle relazioni sulla qualità.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La relazione sulla qualità dei conti nazionali e regionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 549/2013 riguarda i dati trasmessi dagli Stati membri in conformità al programma di trasmissione del SEC 2010 come stabilito nell'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 nell'anno precedente la relazione.

Gli Stati membri trasmettono la relazione sulla qualità ogni anno.

Articolo 2

Le modalità, la struttura e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei conti nazionali e regionali di cui all'articolo 1 sono quelli indicati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 del 21.5.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/403/UE della Commissione, del 26 giugno 2014, relativa alla concessione di deroghe agli Stati membri per quanto riguarda la trasmissione delle statistiche ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 195 del 2.7.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Modalità, struttura e indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità da trasmettere a cura degli Stati membri

1.   Introduzione

La relazione sulla qualità dei conti nazionali e regionali contiene sia indicatori quantitativi sia descrizioni qualitative della qualità dei dati trasmessi l'anno precedente. La Commissione (Eurostat) fornisce agli Stati membri i risultati degli indicatori quantitativi calcolati sulla base dei dati trasmessi. Gli Stati membri li interpretano e commentano secondo la metodologia di compilazione e il processo di produzione statistica.

2.   Modalità

Entro il 15 febbraio 2017 e successivamente ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, parzialmente precompilata con tutti gli indicatori quantitativi di valutazione di cui alla sezione 4.

Ogni anno, entro il 31 maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) la relazione sulla qualità debitamente completata.

3.   Struttura

Ciascuno Stato membro presenta un'unica relazione sulla qualità comprensiva di tutte le tavole del programma di trasmissione del SEC 2010 di cui all'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013.

Le relazioni sulla qualità riportano informazioni su tutti i criteri di qualità definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Le informazioni sono presentate secondo la seguente struttura:

pertinenza

accuratezza e affidabilità

tempestività e puntualità

accessibilità e chiarezza

coerenza e comparabilità

La Commissione riutilizza le informazioni sull'attuazione del SEC 2010 già trasmesse dagli Stati membri, senza richiederle nelle relazioni sulla qualità.

4.   Indicatori di valutazione

4.1.   Indicatori quantitativi

La relazione sulla qualità contiene i seguenti indicatori quantitativi:

N.

Indicatore

Definizione (*1)

Variabile e/o tavola del programma di trasmissione del SEC 2010

Periodo di riferimento (*1)

Criteri di qualità

Attuazione dal

1.

Tasso di completezza dei dati

Rapporto tra il numero di caselle di dati fornite dagli Stati membri e il numero di caselle di dati richieste dal programma di trasmissione del SEC 2010 non soggette a deroghe

Tutte le tavole, dati annuali e trimestrali

Dal 1995 fino all'ultimo anno e all'ultimo trimestre

Pertinenza

2017

2.

Tassi di revisione dei dati trimestrali

Tasso di revisione per le principali variabili trimestrali tra la prima e l'ultima trasmissione e tasso di revisione medio nelle trasmissioni successive alla prima trasmissione

Volume del prodotto interno lordo, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (tavola 1)

Trimestri disponibili degli ultimi tre anni

Accuratezza e affidabilità

2019

Totale degli occupati in migliaia di persone, dati destagionalizzati (tavola 1)

2019

Reddito disponibile lordo delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, dati non destagionalizzati (tavola 801)

2021

Spesa per consumi finali delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, dati non destagionalizzati (tavola 801)

2021

Valore aggiunto lordo delle società non finanziarie, dati non destagionalizzati (tavola 801)

2021

Investimenti fissi lordi delle società non finanziarie, dati non destagionalizzati (tavola 801)

2021

3.

Tassi di revisione dei dati annuali

Tassi di revisione medi per le principali variabili annuali nelle trasmissioni successive alla prima trasmissione

Tavola 1:

prodotto interno lordo (volumi e prezzi correnti), valore aggiunto lordo (prezzi correnti)

Tavola 1 (prezzi correnti):

redditi da lavoro dipendente, risultato lordo di gestione e reddito misto lordo

Tavola 1 (prezzi correnti):

 

spesa per consumi finali delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

 

spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche

 

investimenti fissi lordi

 

esportazioni di beni e servizi

 

importazioni di beni e servizi

Tavola 1 (in migliaia di persone):

 

totale degli occupati

 

lavoratori dipendenti

Tavola 2 (prezzi correnti):

 

spese delle amministrazioni pubbliche

 

entrate delle amministrazioni pubbliche

Tavola 7 (prezzi correnti):

totale delle passività del settore finanziario (non consolidato)

Tavola 7 (prezzi correnti):

 

debito delle società non finanziarie (consolidato)

 

debito delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (consolidato)

Tavola 10:

 

valore aggiunto lordo a prezzi correnti, occupati in numero di persone (t+12 mesi)

 

redditi da lavoro dipendente a prezzi correnti (t+24 mesi) [NUTS 2 (1)]

Tavola 13 (prezzi correnti):

reddito disponibile netto delle famiglie (NUTS 2)

Ultimi cinque anni

Accuratezza e affidabilità

2019

4.

Puntualità — Date di trasmissione

Prima data di trasmissione e data di trasmissione dei dati convalidati per ciascuna tavola del programma di trasmissione del SEC 2010 per tutte le trasmissioni previste nell'ultimo anno

Tutte le tavole, dati annuali e trimestrali

Ultimo anno

Tempestività e puntualità

2017

5.

Coerenza — Interna e tra le tavole

Differenza media e massima in termini assoluti indicante il grado di coerenza delle statistiche all'interno di una determinata serie di dati, ossia il rispetto delle opportune identità aritmetiche e contabili, l'assenza di variazioni immotivate e la coerenza con le norme sull'integrità

Prodotto interno lordo, prezzi correnti (dati annuali e trimestrali):

interna alla tavola 1 (prodotto interno lordo in base ai metodi della produzione, della spesa e del reddito)

Valore aggiunto lordo, prezzi correnti (dati annuali):

tra le tavole 1 e 3

Redditi da lavoro dipendente, prezzi correnti (dati annuali):

tra le tavole 1 e 3

Investimenti fissi lordi, prezzi correnti (dati annuali):

tra le tavole 1 e 3 e le tavole 1 e 22

Esportazioni di beni e servizi, prezzi correnti (dati annuali e trimestrali):

interna alla tavola 1 (dati ricavati dalle componenti della spesa del prodotto interno lordo e dalla disaggregazione dettagliata delle esportazioni)

Importazioni di beni e servizi, prezzi correnti (dati annuali e trimestrali):

interna alla tavola 1 (dati ricavati dalle componenti della spesa del prodotto interno lordo e dalla disaggregazione dettagliata delle importazioni)

Totale degli occupati, lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti (dati annuali, in migliaia di persone):

tra le tavole 1 e 3

Ultimi cinque anni

Coerenza e comparabilità

2017

6.

Coerenza — Dati annuali e somma dei dati trimestrali

Grado di riconciliabilità delle statistiche annuali e trimestrali

(Per tutte le variabili tranne gli occupati la riconciliazione è verificata tra i dati annuali e la somma dei dati di quattro trimestri; per gli occupati, tra i dati annuali e la media dei dati di quattro trimestri)

Prodotto interno lordo, prezzi correnti, dati non destagionalizzati (tavola 1)

Totale degli occupati in migliaia di persone, dati non destagionalizzati (tavola 1)

Risultato lordo di gestione per il settore delle società non finanziarie (tavole 8/801, prezzi correnti)

Reddito disponibile lordo per i settori delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (tavole 8/801, prezzi correnti)

Ultimi cinque anni

Coerenza e comparabilità

2017

7.

Coerenza — Totali e somma delle componenti

Grado di uguaglianza della somma delle sottocomponenti al totale

Prodotto interno lordo, prezzi correnti, dati non destagionalizzati, totale e somma delle componenti della spesa (dati annuali e trimestrali), tavola 1

Valore aggiunto lordo, prezzi correnti, totale e somma a livello di aggregato A*10 della NACE Rev. 2 (2) (dati annuali e trimestrali), tavola 1

Totale degli occupati in migliaia di persone, dati non destagionalizzati, totale e somma dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori indipendenti (dati annuali e trimestrali), tavola 1

Totale degli occupati, in migliaia di persone, totale e somma a livello di aggregato A*10 della NACE Rev. 2 (dati annuali), tavola 1

Ultimi cinque anni

Coerenza e comparabilità

2017

8.

Coerenza — Principali aggregati e conti non finanziari per settore

Differenze tra i dati relativi ai principali aggregati e i corrispondenti dati nei conti non finanziari per settore

Prodotto interno lordo, prezzi correnti, dati non destagionalizzati (dati annuali e trimestrali):

tra le tavole 1 e 8/801

Spesa per consumi finali dei settori delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, prezzi correnti, dati non destagionalizzati (dati annuali e trimestrali):

tra le tavole 1 e 8/801

Investimenti fissi lordi, prezzi correnti (dati annuali):

tra le tavole 1 e 8

Redditi da lavoro dipendente, prezzi correnti (dati annuali):

tra le tavole 1 e 8

Ultimi cinque anni

Coerenza e comparabilità

2021

9.

Coerenza — Principali aggregati e conti regionali

Differenze tra i dati relativi ai principali aggregati e i corrispondenti dati nei conti regionali

Valore aggiunto lordo, prezzi correnti (dati annuali):

tra il totale della tavola 1 e la somma delle regioni NUTS 2 delle tavole 10 e 12

Occupati in migliaia di persone (dati annuali):

tra il totale della tavola 1 e la somma delle regioni NUTS 2 delle tavole 10 e 12

Ultimi cinque anni

Coerenza e comparabilità

2021

10.

Coerenza — Principali aggregati e tavole delle risorse e degli impieghi

Differenze tra i dati relativi ai principali aggregati e i corrispondenti dati nelle tavole delle risorse e degli impieghi

(Tutti i dati a prezzi correnti, dati annuali)

Valore aggiunto lordo:

tra le tavole 1 e 16

Imposte (al netto dei contributi) sui prodotti:

tra le tavole 1 e 15

Spesa per consumi finali, spesa per consumi finali delle famiglie, spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche, spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie:

tra le tavole 1 e 16

Investimenti lordi, investimenti fissi lordi, variazione delle scorte, acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore:

tra le tavole 1 e 16

Esportazioni di beni e servizi:

tra le tavole 1 e 16

Importazioni di beni e servizi:

tra le tavole 1 e 15

Redditi da lavoro dipendente:

tra le tavole 1 e 16

Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo:

tra le tavole 1 e 16

Ultimi cinque anni

Coerenza e comparabilità

2021

11.

Coerenza — Principali aggregati e statistiche di finanza pubblica

Differenze tra i dati relativi ai principali aggregati e i corrispondenti dati nelle statistiche di finanza pubblica

(Tutti i dati a prezzi correnti)

Spesa per consumi individuali (dati annuali):

tra le tavole 1 e 2

Spesa per consumi collettivi (dati annuali):

tra le tavole 1 e 2

Imposte sui prodotti (dati annuali):

tra le tavole 1 e 9

Ultimi cinque anni

Coerenza e comparabilità

2021

12.

Coerenza — Conti non finanziari per settore e statistiche di finanza pubblica

Differenze tra i dati relativi ai conti non finanziari per settore e i corrispondenti dati nelle statistiche di finanza pubblica

Accreditamento e indebitamento, settore delle amministrazioni pubbliche, prezzi correnti (dati annuali):

tra le tavole 8 e 2

Ultimi cinque anni

Coerenza e comparabilità

2021

13.

Coerenza — Conti non finanziari per settore e conti finanziari per settore

Differenze tra i dati relativi ai conti non finanziari per settore e i corrispondenti dati nei conti finanziari per settore

Accreditamento e indebitamento, tutti i settori, prezzi correnti (dati annuali):

tra le tavole 8 e 6

Ultimi cinque anni

Coerenza e comparabilità

2019

4.2.   Informazioni qualitative

La relazione sulla qualità contiene i seguenti indicatori qualitativi:

N.

Indicatore

Definizione

Criteri di qualità

Attuazione dal

1.

Politica di revisione dei dati

Metadati sulla politica nazionale di revisione dei dati contenenti:

collegamenti ai metadati esistenti pubblicati a livello nazionale,

brevi informazioni su revisioni del benchmark e/o grandi revisioni ordinarie e loro impatto sul prodotto interno lordo.

Accuratezza e affidabilità

2017

2.

Documentazione sulla metodologia

Elenco delle pubblicazioni nazionali sulle fonti di dati utilizzate e sulla metodologia applicata comprendente i titoli di tali pubblicazioni ed eventuali relativi collegamenti.

Accessibilità e chiarezza

2017

3.

Lunghezza delle serie storiche comparabili nel tempo

Metadati sulla lunghezza delle serie storiche comparabili nel tempo contenenti:

collegamenti ai metadati esistenti pubblicati a livello nazionale,

brevi informazioni sulla lunghezza delle serie storiche comparabili, su discontinuità nelle serie storiche e sui motivi delle discontinuità.

Coerenza e comparabilità

2021


(*1)  Salvo diversa indicazione, gli indicatori quantitativi sono calcolati sulla base della rilevazione più recente dei dati degli Stati membri pubblicata sul sito web di Eurostat.

(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2305 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

96,7

SN

241,4

TN

269,5

TR

113,9

ZZ

180,4

0707 00 05

MA

79,2

TR

155,8

ZZ

117,5

0709 93 10

MA

151,9

TR

168,6

ZZ

160,3

0805 10 20

IL

126,4

TR

67,1

ZZ

96,8

0805 20 10

MA

69,4

ZZ

69,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

110,0

JM

129,1

MA

74,5

TR

75,3

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

76,7

TR

85,6

ZZ

81,2

0808 10 80

US

132,4

ZZ

132,4

0808 30 90

CN

101,3

ZZ

101,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2306 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017

(in kg)

09.4067

1,396651

09.4068

2 142 507

09.4069

0,146909

09.4070

1 335 750


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2307 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017

(in kg)

09.4410

0,146563

09.4411

0,147907

09.4412

0,151103

09.4420

0,151492

09.4421

150 047

09.4422

0,151515


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2308 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017

(in %)

09.4273

8,891706

09.4274


DIRETTIVE

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/48


DIRETTIVA (UE) 2016/2309 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, come definito all'articolo 2 di tale direttiva.

(2)

Le disposizioni dei suddetti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano pertanto a decorrere dal 1o gennaio 2017, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2017.

(3)

L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1 e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(4)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1)

nell'allegato I, il capo I.1 è sostituito dal testo seguente:

«I.1.   ADR

Allegati A e B dell'ADR come applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2017, restando inteso che il termine “parte contraente” è sostituito dal termine “Stato membro”, come opportuno.»;

2)

nell'allegato II, il capo II.1 è sostituito dal testo seguente:

«II.1.   RID

Allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1o gennaio 2017, restando inteso che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito dal termine “Stato membro”, come opportuno.»;

3)

nell'allegato III, il capo III.1 è sostituito dal testo seguente:

«III.1.   ADN

I regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017, così come l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali il termine “parte contraente” è sostituito con il termine “Stato membro”, come opportuno.».

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


DECISIONI

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/50


DECISIONE (UE) 2016/2310 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2016

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002 (1).

(2)

La comunicazione congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione europea, del 18 novembre 2015, sul riesame della politica europea di vicinato è stata accolta favorevolmente dalle conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2015, in cui, tra l'altro, il Consiglio ha confermato l'intenzione di avviare nel 2016 una nuova fase di dialogo con i partner che potrebbe condurre, se del caso, alla definizione di nuove priorità del partenariato incentrate su priorità e interessi concordati.

(3)

Per realizzare l'obiettivo condiviso dall'Unione e dalla Giordania di uno spazio comune di pace, prosperità e stabilità occorre collaborare, in particolare attraverso la cotitolarità e la differenziazione, e tenere conto del ruolo chiave della Giordania nella regione.

(4)

Pur dedicandosi a far fronte alle sfide più urgenti, l'Unione e la Giordania continuano a perseguire i principali obiettivi del loro partenariato a lungo termine e a potenziare la stabilità e la resilienza del paese e della regione, la crescita economica e lo sviluppo sociale sostenuti e basati sulla conoscenza, in linea con lo Stato di diritto e sulla base della governance democratica,

(5)

È quindi opportuno che la posisizone dell'Unione in sede del consiglio di associazione istituito dell'accordo sia basata sull'accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito all'adozione di priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto,si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Giordania accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2016 DEL 12oCONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del

recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Giordania

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e Regno hascemita di Giordania, dall'altra,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002.

(2)

L'articolo 91 dell'accordo abilita il consiglio di associazione ad adottare decisioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo e a formulare adeguate raccomandazioni.

(3)

L'articolo 101 dell'accordo, stabilisce che le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e si devono adoperare per la realizzazione dei suoi obiettivi.

(4)

Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.

(5)

L'UE e la Giordania hanno convenuto di consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2016-2018 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità del paese, tentando nel contempo di affrontare anche l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria.

(6)

Le parti dell'accordo hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto, che favorirà l'attuazione dell'accordo ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti congiuntamnte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino le priorità del partenariato UE-Giordania, compreso, il patto che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Consiglio di associazione decide che il piano d'azione UE-Giordania, entrato in vigore nell'ottobre 2012, sia sostituito dalle priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

Per il consiglio di associazione UE-Giordania

Il presidente


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/53


DECISIONE (UE) 2016/2311 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2016

che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)

Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)

Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

(5)

L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(6)

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)

La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8)

La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

(10)

Il Kazakhstan ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 3 giugno 2013. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per il Kazakhstan il 1o settembre 2013.

(11)

Solo il Regno dei Paesi Bassi ha già accettato l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione del Kazakhstan ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di tale paese sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, la sua adesione a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

(12)

Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione del Kazakhstan dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Kazakhstan nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno dei Paesi Bassi, che ha già accettato l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbe depositare una nuova dichiarazione di accettazione poiché la dichiarazione esistente resta valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.

(13)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 9 dicembre 2017, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:

«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2016/2311 del Consiglio.»

3.   Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione del Kazakhstan e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.

Articolo 2

Lo Stato membro che ha depositato la sua dichiarazione di accettazione dell'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non deposita una nuova dichiarazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Tutti gli Stati membri, tranne il Regno dei Paesi Bassi e il Regno di Danimarca, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. ŽITŇASKÁ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 5 ottobre 2016 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/56


DECISIONE (UE) 2016/2312 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2016

che autorizza la Repubblica d'Austria e la Romania, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)

Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)

Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

(5)

L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(6)

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)

La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8)

La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

(10)

Il Perù ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 28 aprile 2001. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per il Perù il 1o agosto 2001.

(11)

Tutti gli Stati membri, a eccezione della Repubblica d'Austria, del Regno di Danimarca e della Romania, hanno già accettato l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione del Perù ha portato alla conclusione che la Repubblica d'Austria e la Romania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

(12)

La Repubblica d'Austria e la Romania dovrebbero pertanto essere autorizzate a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Perù nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione, che hanno già accettato l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero pertanto depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.

(13)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Repubblica d'Austria e la Romania sono autorizzate ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 9 dicembre 2017, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:

«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2016/2312 del Consiglio.»

3.   Entrambi gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito della loro dichiarazione di accettazione dell'adesione del Perù e comunicano alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La Repubblica d'Austria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. ŽITŇANSKÁ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 5 ottobre 2016 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/59


DECISIONE (UE) 2016/2313 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2016

che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)

Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)

Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

(5)

L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(6)

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)

La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8)

La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

(10)

La Repubblica di Corea ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 13 dicembre 2012. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per la Repubblica di Corea il 1o marzo 2013.

(11)

Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione della Repubblica di Corea ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di tale paese sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, la sua adesione a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

(12)

Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione della Repubblica di Corea dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Repubblica di Corea nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. La Repubblica ceca, l'Irlanda e la Repubblica di Lituania, che hanno già accettato l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero pertanto depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.

(13)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 9 dicembre 2017, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:

«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2016/2313 del Consiglio».

3.   Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione della Repubblica di Corea e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno depositato la loro dichiarazione di accettazione dell'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Tutti gli Stati membri, tranne la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, l'Irlanda e la Repubblica di Lituania, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. ŽITŇANSKÁ


(1)  Parere del Parlamento europeo, del 5 ottobre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/62


DECISIONE (PESC) 2016/2314 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2016

che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 (1).

(2)

Il 20 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/993 (2) che ha modificato la decisione (PESC) 2015/778 aggiungendo due compiti di sostegno al mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, segnatamente lo sviluppo di capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche, e il contributo alla condivisione delle informazioni e attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite (ONU) sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche.

(3)

Il controllo di eventuali tirocinanti della guardia costiera e della marina libiche dovrebbe essere effettuato in modo più efficiente mediante lo scambio di informazioni con INTERPOL, la Corte penale internazionale e con gli Stati Uniti d'America nonché con gli Stati membri, la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

(4)

Lo scambio di informazioni nell'ambito dell'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche dovrebbe essere autorizzata fino al livello «SECRET UE/EU SECRET».

(5)

Per EUNAVFOR MED operazione SOPHIA dovrebbe essere introdotta la possibilità di scambiare informazioni con INTERPOL nell'ambito della lotta contro il traffico di esseri umani o dell'embargo sulle armi.

(6)

Inoltre, al comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») a scambiare informazioni con Stati terzi e organizzazioni internazionali pertinenti, nella misura necessaria per soddisfare le esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.

(7)

L'AR dovrebbe essere autorizzato a delegare le autorizzazioni a comunicare le informazioni classificate e a concludere gli accordi a tal fine previsti nella decisione (PESC) 2015/778.

(8)

Dovrebbe essere messa in evidenza per EUNAVFOR MED operazione SOPHIA la necessità di conformarsi al diritto applicabile quando raccoglie, conserva e scambia dati personali e prove.

(9)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/778,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/778 è così modificata:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone imbarcate su navi partecipanti a EUNAVFOR MED operazione SOPHIA per quanto riguarda le caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso, luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Può trasmettere tali dati e i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e/o agli organismi competenti dell'Unione.»;

2)

all'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nella misura necessaria per il compito di sostegno di cui al paragrafo 1, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere, conservare e scambiare con gli Stati membri, i competenti organismi dell'Unione, l'UNSMIL, Europol, INTERPOL, Frontex, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d'America le informazioni, compresi i dati personali, raccolte ai fini delle procedure di controllo su eventuali tirocinanti, a condizione che questi abbiano prestato il loro consenso scritto. Inoltre, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare le informazioni mediche e i dati biometrici necessari sui tirocinanti con il loro consenso scritto.»;

3)

all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell'ambito del suo compito di sostegno di contribuire all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA raccoglie e scambia informazioni con i partner e le agenzie pertinenti mediante i meccanismi di cui ai documenti di pianificazione al fine di contribuire a una conoscenza globale della situazione marittima nella convenuta zona di operazione definita nei pertinenti documenti di pianificazione. Laddove siano classificate fino al livello «SECRET UE/EU SECRET», tali informazioni possono essere scambiate con i partner e le agenzie pertinenti conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*1) e sulla base di accordi conclusi a livello operativo conformemente all'articolo 12, paragrafo 9, della presente decisione, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED operazione SOPHIA senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi.

(*1)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;"

4)

all'articolo 2 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, tra cui la risoluzione UNSCR 2292 (2016), nel corso di ispezioni svolte conformemente al paragrafo 2, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare prove direttamente connesse al trasporto di prodotti vietati nel quadro dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia. Può trasmettere tali prove alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e/o agli organismi competenti dell'Unione conformemente al diritto applicabile.»;

5)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Comunicazione di informazioni

1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alle organizzazioni e agenzie internazionali designate, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (*2). Il CPS designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e le agenzie internazionali in questione.

2.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alle organizzazioni e agenzie internazionali designate, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione, le informazioni classificate dell'UE che sono prodotte ai fini dell'operazione, conformemente alla decisione 2013/488/UE, come segue:

a)

fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o

b)

fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

Il CPS designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e agenzie internazionali in questione.

3.   Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED operazione SOPHIA senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi.

4.   L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU, in funzione delle necessità operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, le informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, conformemente alla decisione 2013/488/UE.

5.   L'AR è autorizzato a comunicare a INTERPOL le informazioni pertinenti, compresi i dati personali, in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.

6.   In attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e INTERPOL, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può scambiare tali informazioni con gli uffici centrali nazionali INTERPOL degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell'operazione dell'UE e il capo dell'ufficio centrale nazionale pertinente.

7.   In caso di esigenze operative specifiche, l'AR è autorizzato a comunicare alle legittime autorità libiche le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, conformemente alla decisione 2013/488/UE.

8.   L'AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio delle informazioni previste nella presente decisione.

9.   L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare le informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui alla presente decisione, a funzionari del SEAE, al comandante dell'operazione dell'UE o al comandante della forza dell'UE conformemente all'allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.

(*2)  Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).»."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. SÓLYMOS


(1)  Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31).

(2)  Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 18).


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/65


DECISIONE (PESC) 2016/2315 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2016

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l'attuazione completa è stata prevista per il 31 dicembre 2015.

(3)

Il 1o luglio 2016 il Consiglio ha prorogato la decisione 2014/512/PESC fino al 31 gennaio 2017 al fine di consentire di valutare ulteriormente l'attuazione degli accordi di Minsk.

(4)

Dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, la decisione 2014/512/PESC dovrebbe essere prorogata di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l'attuazione.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il president

M. LAJČÁK


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/66


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2316 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1849 relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni ortaggi originari del Ghana

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1849 della Commissione (2) vieta l'introduzione nei territori dell'Unione di piante, eccettuati i semi, di Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. e Solanum L., eccettuato S. lycopersicum L., originarie del Ghana.

(2)

Tale divieto è limitato nel tempo e si applica fino alla fine del 2016. Dall'audit effettuato in Ghana nel settembre 2016 è emerso che le carenze nel sistema di certificazione fitosanitaria delle esportazioni di tale paese terzo persistono. Di conseguenza è opportuno prorogare tale divieto fino al 31 dicembre 2017.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/1849.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1849 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2017.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1849 della Commissione, del 13 ottobre 2015, relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni ortaggi originari del Ghana (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 33).


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/67


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2317 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione

[notificata con il numero C(2016) 8413]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/294/CE della Commissione (2) fissa le condizioni tecniche e operative necessarie per consentire l'uso dei sistemi GSM, UMTS e LTE a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione europea.

(2)

La legislazione vigente prevede che le apparecchiature per i servizi MCA a bordo degli aeromobili includano un'unità di controllo della rete (NCU) che impedisca ai terminali mobili a bordo di tentare una connessione alle reti di comunicazione mobili terrestri.

(3)

Il 7 ottobre 2015 la Commissione ha dato mandato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, di eseguire studi tecnici sulla necessità di mantenere l'obbligo di utilizzare NCU a bordo di aeromobili dotati di sistemi MCA.

(4)

Sulla base di tale mandato, il 17 novembre 2016 la CEPT ha adottato il rapporto n. 63, nel quale concludeva che, poiché il funzionamento di sistemi MCA privi di NCU garantisce una protezione ragionevole dalle interferenze con le reti terrestri, l'uso di una NCU per i sistemi GSM e LTE può essere reso facoltativo.

(5)

In conformità delle conclusioni del rapporto della CEPT, non è più necessario impedire attivamente per mezzo di una NCU la connessione dei terminali mobili alle reti mobili terrestri nella banda di frequenza 2 570-2 690 MHz. L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione (3) è pertanto obsoleto e dovrebbe essere soppresso.

(6)

Tuttavia, per quanto concerne i sistemi UMTS, la CEPT ha concluso che la presenza di una NCU rimane necessaria per impedire connessioni tra le reti terrestri UMTS e le apparecchiature degli utenti a bordo degli aeromobili. Studi hanno dimostrato che tali connessioni possono provocare una diminuzione parziale e temporanea della capacità delle celle terrestri di connessione e adiacenti. Per attenuare i segnali in ingresso e in uscita dalla cabina e prevenire connessioni indesiderate, un'altra soluzione è quella di aumentare in modo sufficiente la schermatura della fusoliera.

(7)

È necessario proseguire la revisione delle specifiche tecniche MCA per garantire che siano costantemente al passo con il progresso tecnologico.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/654/UE è soppresso.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Günther H. OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 48).


ALLEGATO

1.   Bande di frequenza e sistemi autorizzati per i servizi MCA

Tabella 1

Tipo

Frequenza

Sistema

GSM 1 800

1 710 -1 785  MHz (uplink)

1 805 -1 880  MHz (downlink)

GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480 o a specifiche equivalenti.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 -1 980  MHz (uplink)

2 110 -2 170  MHz (downlink)

UMTS conforme alle norme UMTS quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11 o a specifiche equivalenti.

LTE 1 800

(FDD)

1 710 -1 785  MHz (uplink)

1 805 -1 880  MHz (downlink)

LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 e EN 301 908-15 o a specifiche equivalenti.

2.   Prevenzione della connessione dei terminali mobili alle reti a terra

Occorre impedire ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri UMTS mediante:

un'unità di controllo della rete (NCU), compresa nel sistema MCA, che aumenti il rumore di fondo nelle bande di ricezione mobile all'interno della cabina e/o

la schermatura della fusoliera dell'aeromobile, in modo da attenuare ulteriormente il segnale in entrata e in uscita.

Tabella 2

Banda di frequenza (MHz)

Sistemi terrestri

925-960 MHz

UMTS (e GSM, LTE)

2 110 -2 170  MHz

UMTS (e LTE)

Gli operatori di sistemi MCA possono altresì decidere di utilizzare una NCU nelle altre bande di frequenza di cui alla tabella 3.

Tabella 3

Banda di frequenza (MHz)

Sistemi terrestri

460-470 MHz

LTE (1)

791-821 MHz

LTE

1 805 -1 880  MHz

LTE e GSM

2 620 -2 690  MHz

LTE

2 570 -2 620  MHz

LTE

3.   Parametri tecnici

a)   Potenza isotropica equivalente irradiata (e.i.r.p.), all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU/dalla BTS d'aeromobile/dal Node B d'aeromobile

Tabella 4

L'e.i.r.p. totale, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d'aeromobile, non deve essere superiore a:


Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima del sistema all'esterno dell'aeromobile in dBm/canale

NCU

BTS d'aeromobile/Node B d'aeromobile

BTS d'aeromobile/Node B d'aeromobile e NCU

Banda: 900 MHz

Banda: 1 800  MHz

Banda: 2 100  MHz

Larghezza di banda del canale = 3,84 MHz

Larghezza di banda del canale = 200 kHz

Larghezza di banda del canale = 3,84 MHz

3 000

– 6,2

– 13,0

1,0

4 000

– 3,7

– 10,5

3,5

5 000

– 1,7

– 8,5

5,4

6 000

– 0,1

– 6,9

7,0

7 000

1,2

– 5,6

8,3

8 000

2,3

– 4,4

9,5

b)   Potenza isotropica equivalente irradiata (e.i.r.p.), all'esterno dell'aeromobile, dal terminale a bordo

Tabella 5

L'e.i.r.p., all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile, non deve essere superiore a:


Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz z

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz

GSM 1 800  MHz

LTE 1 800  MHz

UMTS 2 100  MHz

3 000

– 3,3

1,7

3,1

4 000

– 1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

Nel caso in cui gli operatori di sistemi MCA decidano di utilizzare una NCU nelle bande di frequenza di cui alla tabella 3, all'e.i.r.p. totale, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d'aeromobile si applicano i valori limite di cui alla tabella 6, in combinazione con i valori di cui alla tabella 4.

Tabella 6

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU/dalla BTS d'aeromobile/dal Node B d'aeromobile

460–470 MHz

791–821 MHz

1 805 –1 880  MHz

2 570 –2 690  MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3 000

– 17,0

– 0,87

– 13,0

1,9

4 000

– 14,5

1,63

– 10,5

4,4

5 000

– 12,6

3,57

– 8,5

6,3

6 000

– 11,0

5,15

– 6,9

7,9

7 000

– 9,6

6,49

– 5,6

9,3

8 000

– 8,5

7,65

– 4,4

10,4

c)   Requisiti operativi

I.

L'altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.

II.

La BTS d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda dei 1 800 MHz a un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l'accesso iniziale.

III.

Il Node B d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili LTE che trasmettono nella banda dei 1 800 MHz a un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.

IV.

Il Node B d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili UMTS che trasmettono nella banda dei 2 100 MHz a un valore nominale di -6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.


(1)  A livello nazionale, le amministrazioni possono usare la tecnologia LTE per diverse applicazioni quali BB-PPDR, BB-PMR o le reti mobili


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/72


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2318 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di biocidi contenenti brodifacoum comunicata dalla Spagna a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 8414]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La società Syngenta Crop Protection AG («il richiedente») ha trasmesso alla Spagna domande complete per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni concesse dall'Irlanda per quanto riguarda i rodenticidi contenenti il principio attivo brodifacoum («i prodotti»). L'Irlanda ha autorizzato tali prodotti come rodenticidi per uso in ambienti interni, all'esterno intorno agli edifici e nelle fognature da parte di professionisti e di professionisti qualificati, nonché per uso in ambienti interni ed esterni intorno agli edifici da parte del grande pubblico.

(2)

A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Spagna ha proposto al richiedente di adeguare i termini e le condizioni delle autorizzazioni da rilasciare in Spagna e ha proposto di restringere l'uso dei prodotti unicamente a professionisti qualificati e in ambienti interni. L'obiettivo di queste restrizioni è la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 al fine di prevenire incidenti di avvelenamento primario e secondario per gli animali non bersaglio come conseguenza delle proprietà pericolose del brodifacoum, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile.

(3)

Il richiedente ha contestato le restrizioni proposte, ritenendo tali misure non sufficientemente giustificate in base ai motivi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. In data 18 aprile 2016 la Spagna ha quindi informato la Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

(4)

In linea con le condizioni imposte per l'approvazione del brodifacoum nella direttiva 2010/10/UE della Commissione (2), le autorizzazioni di biocidi contenenti brodifacoum sono subordinate a tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili al fine di limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull'ambiente. Tali misure possono includere, tra l'altro, la restrizione al solo uso professionale o restrizioni riguardanti la zona d'uso dei prodotti.

(5)

La Commissione osserva che la proposta della Spagna fa parte di una serie di misure nazionali di attenuazione del rischio relativa ai rodenticidi anticoagulanti che è stata comunicata alla Commissione nel 2012 nel quadro delle discussioni sulle misure di riduzione del rischio applicate dagli Stati membri nel corso della procedura di autorizzazione dei biocidi rodenticidi anticoagulanti.

(6)

Per quanto riguarda la restrizione a professionisti qualificati unicamente, la Commissione osserva che questa categoria di utilizzatori è ritenuta in possesso delle conoscenze, delle capacità e delle competenze che le consentono di valutare i rischi dell'uso di rodenticidi sugli animali non bersaglio. Tale categoria di utilizzatori è quindi considerata in grado di decidere quale rodenticida è necessario per controllare un'infestazione avendo l'impatto più basso possibile sull'ambiente.

(7)

Per quanto riguarda la proposta di restrizione d'uso unicamente in ambienti interni, essa evita l'esposizione al brodifacoum degli animali non bersaglio come i piccoli mammiferi che vivono intorno agli edifici, riducendo così gli incidenti da avvelenamento primario. La restrizione può conseguentemente contribuire alla riduzione dell'avvelenamento secondario dei predatori che si nutrono degli animali contaminati.

(8)

La proposta di deroga è coerente con le disposizioni specifiche di cui alla direttiva 2010/10/UE, che lasciano agli Stati membri un certo livello di discrezionalità nell'applicazione delle misure di riduzione del rischio idonee e disponibili come condizione per autorizzare i prodotti contenenti brodifacoum. La proposta di deroga è giustificata ai fini della tutela dell'ambiente, in particolare in quanto mira a prevenire o ridurre l'avvelenamento primario e secondario di organismi non bersaglio. La Commissione ritiene pertanto che la proposta di deroga al principio del riconoscimento reciproco soddisfi la condizione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La deroga al principio del mutuo riconoscimento proposta dalla Spagna per i prodotti di cui al paragrafo 2 è giustificata dai motivi inerenti alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

2.   Il paragrafo 1 si applica ai prodotti identificati dai seguenti numeri, come previsto dal registro per i biocidi:

a)

BC-KC011180-73;

b)

BC-VM011322-40.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/10/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacoum come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 44).


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/74


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2319 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2015 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 8579]

(I testi in lingua bulgara, francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione è tenuta a calcolare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. Sulla base di questo calcolo, la Commissione è tenuta a stabilire se costruttori e raggruppamenti hanno raggiunto i loro obiettivi per le emissioni specifiche.

(2)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove negli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente.

(3)

Tutti gli Stati membri hanno trasmesso i dati per il 2015 alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(4)

Il 13 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 97 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2015 e ai loro obiettivi per le emissioni specifiche. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 44 costruttori hanno trasmesso notifiche di errori entro il termine stabilito.

(5)

Per i restanti 53 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche. Per quattro fabbricanti tutti i veicoli indicati nella serie di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009.

(6)

La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le relative giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati sono state confermate o modificate.

(7)

Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere conto del fatto che i costruttori non possono verificare o correggere questi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

(8)

Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni specifiche dedotto dalle emissioni medie) calcolato sia tenendo conto delle registrazioni che non possono essere verificate dai costruttori sia escludendole. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

(9)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore dovrebbe essere considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a meno che questi benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento e il raggruppamento soddisfi il proprio obiettivo per le emissioni specifiche. Su tale base, si ritiene che due costruttori superino i loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2015.

(10)

Il 3 novembre 2015 il raggruppamento Volkswagen, in una dichiarazione, ha annunciato che erano state riscontrate delle irregolarità nella determinazione dei livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni suoi veicoli. Pur avendo esaminato approfonditamente tale questione, la Commissione ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti da parte dell'insieme del raggruppamento Volkswagen e, da parte dalle autorità nazionali di omologazione competenti, una conferma dell'assenza di irregolarità. Non è pertanto possibile confermare o modificare i valori per il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bugatti Automobiles S.A.S., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG).

(11)

La Commissione si riserva il diritto di riesaminare i risultati ottenuti da un costruttore, confermati o modificati dalla presente decisione, qualora le autorità nazionali competenti confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 utilizzati al fine di accertare se il costruttore ha raggiunto l'obiettivo per le emissioni specifiche.

(12)

Occorre confermare o modificare di conseguenza il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 delle nuove autovetture immatricolate nel 2015, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della presente decisione figurano i valori relativi ai risultati ottenuti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per ciascun raggruppamento di costruttori, in relazione all'anno civile 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009:

(1)

ALFA Romeo SpA.

C.so Giovanni Agnelli 200

10135 Torino

Italia

(2)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG

Alpenstraße 35 — 37

86807 Buchloe

Germania

(3)

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon

Warwickshire

CV35 0DB

Regno Unito

(4)

Automobiles Citroën

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex

Francia

(5)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex

Francia

(6)

AVTOVAZ JSC

Rappresentato nell'Unione da:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francia

(7)

Bentley Motors Ltd.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

(8)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Francia

(9)

BLUECAR ITALY S.R.L.

Foro Bonaparte 54

20121 Milano (MI)

Italia

(10)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(11)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(12)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Rappresentato nell'Unione da:

BYD Europe B.V.

's-Gravelandseweg 256

3125 BK Schiedam

Paesi Bassi

(13)

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road

Dartford

Kent

DA1 4QN

Regno Unito

(14)

Chevrolet Italia SpA.

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

(15)

FCA US LLC

Rappresentato nell'Unione da:

Fiat Chrysler Automobiles

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

(16)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(17)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

(18)

Daihatsu Motor Co Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Bruxelles

Belgio

(19)

Daimler AG

Zimmer 229

Mercedesstr 137/1

70546 Stoccarda

Germania

(20)

DFSK MOTOR CO. LTD.

Rappresentato nell'Unione da:

Giotti Victoria S.r.l.

Via Pisana, 11/a

50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze)

Italia

(21)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Paesi Bassi

(22)

Dr Motor Company Srl

S.S. 85, Venafrana km 37,500

86070 Macchia d'Isernia (IS)

Italia

(23)

Ferrari SpA.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Italia

(24)

FCA Italy SpA.

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

(25)

Ford Motor Company of Brazil Ltda.

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(26)

Ford India Private Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(27)

Ford Motor Company of Australia Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(28)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(29)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(30)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgio

(31)

General Motors Company

Rappresentato nell'Unione da:

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

(32)

GM Korea Company

Rappresentato nell'Unione da:

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

(33)

Great Wall Motor Company Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Germania

(34)

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V)

BE-9300 Aalst

Belgio

(35)

Honda Motor Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V)

BE-9300 Aalst

Belgio

(36)

Honda Turkiye A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V)

BE-9300 Aalst

Belgio

(37)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V)

BE-9300 Aalst

Belgio

(38)

Hyundai Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(39)

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(40)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(41)

Hyundai Motor India Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(42)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(43)

Isuzu Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

BE-2630 Aartselaar

Belgio

(44)

IVECO SpA.

Via Puglia 35

10156 Torino

Italia

(45)

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry

CV3 4LF

Regno Unito

(46)

Jiangling Motor Holding Co Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

LWMC Europe BV

Berenbroek 3

5707 DB Helmond

Paesi Bassi

(47)

KIA Motors Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(48)

KIA Motors Slovakia s.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(49)

Koenigsegg Automotive AB

Valhall Park

262 74 Angelholm

Svezia

(50)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Austria

(51)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Germania

(52)

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francia

(53)

Automobili Lamborghini SpA.

via Modena 12

40019 Sant'Agata Bolognese (BO)

Italia

(54)

Litex Motors AD

3 Lachezar Stanchev Str., 2nd floor,

1706 Sofia

Bulgaria

(55)

Lotus Cars Ltd.

Hethel

Norwich

Norfolk

NR14 8EZ

Regno Unito

(56)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department

Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(57)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Mahindra Europe srl

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Italia

(58)

Maruti Suzuki India Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(59)

Maserati SpA.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Italia

(60)

Mazda Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Germania

(61)

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking

Surrey

GU21 4YH

Regno Unito

(62)

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229 HPC F 403

70327 Stoccarda

Germania

(63)

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham

Birmingham B31 2BQ

Regno Unito

(64)

Micro-Vett S.r.l.

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina (VI)

Italia

(65)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

(66)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

(67)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

(68)

Morgan Technologies Ltd.

Pickersleigh Road

Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Regno Unito

(69)

National Electric Vehicle Sweden A.B.

Saabvägen 5

SE-461 38 Trollhättan

Svezia

(70)

Nissan International SA

Rappresentato nell'Unione da:

Ufficio di rappresentanza Renault Nissan

Avenue des Arts/Kunstlaan 40

1040 Bruxelles

Belgio

(71)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

(72)

Pagani Automobili SpA.

Via dell'Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena)

Italia

(73)

PERODUA Manufacturing SDN BHD

Rappresentato nell'Unione da:

Perodua UK Limited

Suite 7 Queensgate House

18 Cookham Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 8BD

Regno Unito

(74)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 SAINT CHRISTOL les Alès

Francia

(75)

Radical Motorsport Ltd.

24 Ivatt Way Business Park

Westwood

Peterborough

PE3 7PG

Regno Unito

(76)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

(77)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francia

(78)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(79)

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Francia

(80)

SsangYong Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francoforte sul Meno

Germania

(81)

Suzuki Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(82)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(83)

Tata Motors Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

International Automotive Research Centre

Università di Warwick

Coventry

CV4 7AL

Regno Unito

(84)

Tazzari GL SpA.

Via Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologna

Italia

(85)

Tesla Motors Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Paesi Bassi

(86)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget, 60

1140 Bruxelles

Belgio

(87)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Svezia

(88)

Westfield Sports Cars

Unit 1 Gibbons Industrial Park

Dudley Road

Kingswinford

DY6 8XF

Regno Unito

(89)

Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87

48249 Dülmen

Germania

(90)

Raggruppamento per: BMW Group

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(91)

Raggruppamento per: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stoccarda

Germania

(92)

Raggruppamento per: FCA Italy SpA.

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

(93)

Raggruppamento per: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50725 Colonia

Germania

(94)

Raggruppamento per: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

(95)

Raggruppamento per: Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire

SL3 8QY

Regno Unito

(96)

Raggruppamento per: Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(97)

Raggruppamento per: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(98)

Raggruppamento per: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

(99)

Pool Renault

1, avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Francia

(100)

Suzuki Pool

Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(101)

Raggruppamento per: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry

CV3 4LF

Regno Unito

(102)

Raggruppamento per: Toyota-Daihatsu Group

Avenue du Bourget, 60

1140 Bruxelles

Belgio

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

ALFA ROMEO SpA

P3

18 961

116,269

128,395

– 12,126

– 12,127

1 336,89

116,269

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG

DMD

690

172,174

 

 

 

1 873,54

172,174

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 449

312,204

310,000

2,204

2,178

1 833,65

312,241

AUTOMOBILES CITROEN

 

618 570

105,713

124,141

– 18,428

– 18,428

1 243,79

105,768

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

857 421

103,659

124,904

– 21,245

– 21,245

1 260,49

103,712

AVTOVAZ JSC

P10

905

202,287

124,300

77,987

77,987

1 247,28

202,287

BENTLEY MOTORS LTD

D

2 251

290,891

298,000

– 7,109

– 7,156

2 491,43

290,891

BLUECAR SAS

 

934

0,000

127,529

– 127,529

– 127,529

1 317,92

0,000

BLUECAR ITALY SRL

 

258

0,000

124,882

– 124,882

– 124,882

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

886 972

124,883

138,988

– 14,105

– 14,196

1 568,67

125,554

BMW M GmbH

P1

11 335

197,640

148,016

49,624

48,975

1 766,23

197,642

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

 

9

0,000

179,493

– 179,493

– 179,493

2 455,00

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

103

149,282

 

 

 

626,17

149,282

CHEVROLET ITALIA SpA

P5

3

131,667

130,731

0,936

0,936

1 388,00

131,667

FCA US LLC

P3

99 453

158,760

148,516

10,244

10,131

1 777,17

158,768

CNG– TECHNIK GmbH

P4

18 375

115,794

122,176

– 6,382

– 6,413

1 200,80

115,892

AUTOMOBILE DACIA SA

P10

378 487

122,694

122,337

0,357

0,357

1 204,33

122,694

DAIMLER AG

P2

800 292

124,079

138,620

– 14,541

– 14,795

1 560,62

124,623

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

3

184,000

 

 

 

1 251,33

184,000

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

5

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

435

145,848

 

 

 

1 187,63

145,848

FERRARI SpA

D

2 250

299,448

295,000

4,448

4,448

1 696,77

299,448

FCA ITALY SpA

P3

703 652

116,300

120,249

– 3,949

– 3,953

1 158,63

116,300

FORD MOTOR COMPANY

P4

3 521

252,307

146,403

105,904

105,790

1 730,93

252,307

FORD-WERKE GmbH

P4

993 376

117,701

128,204

– 10,503

– 10,508

1 332,69

117,701

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

29 538

159,924

164,616

– 4,692

– 4,692

1 622,52

159,924

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

1 383

281,883

154,339

127,544

127,544

1 904,58

282,343

GM KOREA COMPANY

P5

1 391

126,398

125,077

1,321

1,321

1 264,27

126,398

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

62

184,113

 

 

 

1 745,19

184,113

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

380

124,718

119,495

5,223

5,223

1 142,13

124,718

HONDA MOTOR CO LTD

P6

19 845

119,878

125,749

– 5,871

– 5,871

1 278,98

119,878

HONDA TURKIYE AS

P6

691

155,174

126,494

28,680

28,680

1 295,28

155,174

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

104 589

133,387

133,699

– 0,312

– 0,312

1 452,94

133,387

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P7

64 425

134,125

136,218

– 2,093

– 2,093

1 508,07

134,232

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P7

155 198

113,524

116,604

– 3,080

– 3,080

1 078,87

113,524

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P7

236 926

134,525

133,738

0,787

0,787

1 453,80

134,525

HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH

P7

5

97,800

118,529

– 20,729

– 20,729

1 121,00

97,800

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

P7

1 156

114,454

117,769

– 3,315

– 3,315

1 104,37

114,454

ISUZU MOTORS LTD

DMD

13

209,462

 

 

 

2 054,08

209,462

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P12/ND

172 731

164,029

178,025

– 13,996

– 13,996

1 996,54

164,029

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

DMD

1

137,000

 

 

 

1 355,00

137,000

KIA MOTORS CORPORATION

P8

228 169

120,295

127,138

– 6,843

– 6,843

1 309,37

121,589

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P8

151 870

137,690

133,038

4,652

4,652

1 438,48

137,690

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

DMD

2

370,500

 

 

 

1 397,50

370,500

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

33

191,788

 

 

 

904,55

191,788

LADA AUTOMOBILE GmbH

DMD

900

216,190

 

 

 

1 285,00

216,190

LADA FRANCE S.A.S.

P10

1

179,000

129,452

49,548

49,548

1 360,00

179,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA

D

693

317,201

325,000

– 7,799

– 7,920

1 663,87

317,201

LITEX MOTORS AD

DMD

25

180,120

 

 

 

1 724,60

180,120

LOTUS CARS LIMITED

DMD

694

203,032

 

 

 

1 187,26

203,032

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P11/ND

125 532

120,485

123,114

– 2,629

– 2,630

1 160,99

120,485

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

410

177,888

 

 

 

1 896,87

177,888

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P11/ND

5 278

97,890

123,114

– 25,224

– 25,224

931,84

97,890

MASERATI SpA

D

5 336

195,311

255,000

– 59,689

– 59,689

1 973,32

195,311

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

194 752

126,779

129,426

– 2,647

– 2,647

1 362,10

126,779

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

325

267,446

275,000

– 7,554

– 7,554

1 526,25

267,446

MERCEDES-AMG GmbH

P2

3 832

208,663

144,858

63,805

63,712

1 697,11

208,685

MG MOTOR UK LIMITED

D

3 114

133,934

146,000

– 12,066

– 12,066

1 309,64

133,934

MICRO-VETT SRL

 

1

0,000

128,263

– 128,263

– 128,263

1 334,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P9

95 403

104,631

142,028

– 37,397

– 37,402

1 635,19

113,834

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P9

1

125,000

113,457

11,543

11,543

1 010,00

125,000

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P9

27 831

96,744

109,703

– 12,959

– 12,974

927,87

96,804

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

DMD

427

193,948

 

 

 

1 086,30

193,948

NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN

DMD

129

200,000

 

 

 

1 614,00

200,000

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

548 682

113,778

129,730

– 15,952

– 15,952

1 366,10

115,106

ADAM OPEL AG

P5

915 120

126,775

130,695

– 3,920

– 3,920

1 387,20

126,785

PAGANI AUTOMOBILI SpA

DMD

1

349,000

 

 

 

1 487,00

349,000

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

DMD

2

137,000

 

 

 

1 010,00

137,000

PGO AUTOMOBILES

DMD

19

174,158

 

 

 

1 007,16

174,158

RADICAL MOTOSPORT LTD

DMD

4

314,500

 

 

 

1 073,50

314,500

RENAULT SAS

P10

984 980

105,304

125,023

– 19,719

– 19,719

1 263,09

106,191

RENAULT TRUCKS

DMD

22

183,000

 

 

 

2 209,68

183,000

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

553

331,461

181,335

150,126

150,076

2 495,30

331,461

SECMA SAS

DMD

35

132,600

 

 

 

658,00

132,600

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

13 225

165,625

180,000

– 14,375

– 14,375

1 704,98

165,625

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P11/ND

12 654

164,370

123,114

41,256

41,256

1 161,70

164,370

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P11/ND

25 442

96,326

123,114

– 26,788

– 26,788

882,30

96,326

TATA MOTORS LIMITED

P12/ND

315

185,238

178,025

7,213

7,213

2 068,79

185,238

TAZZARI GL SpA

 

2

0,000

99,838

– 99,838

– 99,838

712,00

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

9 284

0,000

167,440

– 167,440

– 167,440

2 191,26

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P13

585 317

108,264

127,386

– 19,122

– 19,257

1 314,81

108,309

VOLVO CAR CORPORATION

 

266 318

120,670

145,148

– 24,478

– 24,478

1 703,46

121,828

WESTFIELD SPORTS CARS

DMD

2

177,500

 

 

 

715,00

177,500

WIESMANN GmbH

DMD

5

281,800

 

 

 

1 423,00

281,800


Tabella 2

Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti di costruttori confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

898 860

125,921

139,128

– 13,207

– 13,368

1 571,73

126,589

DAIMLER AG

P2

804 124

124,48

138,650

– 14,170

– 14,424

1 561,27

125,023

FCA ITALY SpA

P3

822 066

121,436

123,857

– 2,421

– 2,439

1 237,57

121,437

FORD-WERKE GmbH

P4

1 015 279

118,133

128,158

– 10,025

– 10,034

1 331,69

118,135

GENERAL MOTORS

P5

917 897

127,008

130,722

– 3,714

– 3,714

1 387,8

127,018

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

125 505

131,344

132,359

– 1,015

– 1,015

1 423,63

131,344

HYUNDAI

P7

457 710

127,297

128,237

– 0,940

– 0,940

1 333,42

127,312

KIA

P8

380 039

127,201

129,496

– 2,295

– 2,295

1 360,97

128,023

MITSUBISHI MOTORS

P9

123 235

103,033

134,727

– 31,694

– 31,701

1 475,44

109,988

RENAULT

P10

1 364 373

110,163

124,277

– 14,114

– 14,114

1 246,78

110,833

RAGGRUPPAMENTO SUZUKI

P11/ND

168 906

119,428

129,426

– 9,998

– 9,999

1 111,9

119,428

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P12/ND

173 046

164,067

178,025

– 13,958

– 13,958

1 996,67

164,067

TOYOTA -DAIHATSU GROUP

P13

585 317

108,264

127,386

– 19,122

– 19,257

1 314,81

108,309

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009 con effetto per l'esercizio 2015;

«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di nicchia in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 con effetto per l'esercizio 2015;

«DMD» significa che si applica una eccezione de minimis, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, ad esempio un costruttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2015 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non è tenuto a raggiungere un obiettivo per le emissioni specifiche;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (tabella 2) costituito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2015.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e/o al CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.

Colonna D:

«Emissioni medie di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni sui supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009, sull'uso di E85 di cui all'articolo 6 di tale regolamento, oppure sulle ecoinnovazioni di cui all'articolo 12 di tale regolamento.

Colonna E:

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F:

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, significa che le emissioni specifiche medie sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G:

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B conformemente a quanto stabilito nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (1). Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2

=

le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I:

«Emissioni medie di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati utilizzati per il calcolo comprendono quelli che contengono un valore valido per la massa e le emissioni di CO2 ma escludono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni sui supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009, sull'uso di E85 di cui all'articolo 6 di tale regolamento, oppure sulle ecoinnovazioni di cui all'articolo 12 di tale regolamento.


(1)  Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/96


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2320 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2015 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 8583]

(I testi in lingua estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione è tenuta a calcolare le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nell'Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2015 sono calcolate conformemente al terzo paragrafo del suddetto articolo e prendono in considerazione il 75 % dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati durante l'anno considerato.

(3)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sui veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli Stati membri durante l'anno civile precedente. Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione in più fasi, le emissioni specifiche di CO2 sono attribuite al costruttore del veicolo di base.

(4)

Tutti gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i dati per il 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(5)

Il 17 maggio 2016 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 60 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2015 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione. 21 costruttori hanno notificato errori.

(6)

Per i restanti 39 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(7)

La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e i relativi motivi di correzione e le serie di dati sono state opportunamente confermate o modificate.

(8)

Nel caso dei dati senza l'identificazione dei veicoli corrispondenti o con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

(9)

Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivi per le emissioni specifiche dedotti dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

(10)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento e che questo soddisfi l'obiettivo per le emissioni specifiche.

(11)

Il 3 novembre 2015 il gruppo Volkswagen rilasciato una dichiarazione in merito alle irregolarità riscontrate nel determinare i livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni dei suoi veicoli. Pur avendo esaminato approfonditamente tale questione, la Commissione ritiene tuttavia che sono necessari ulteriori chiarimenti da parte del raggruppamento Volkswagen nel suo complesso nonché una conferma dell'assenza di tali irregolarità da parte delle pertinenti autorità nazionali di omologazione. Non è quindi possibile confermare o modificare i valori per il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S. e Volkswagen AG).

(12)

La Commissione si riserva il diritto di rivedere i risultati raggiunti da un costruttore, confermati o modificati dalla presente decisione, qualora le pertinenti autorità nazionali confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 usati per accertare se il costruttore ha raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(13)

Occorre confermare o modificare di conseguenza il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2015, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi, in relazione all'anno civile 2015 conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:

(1)

ALFA Romeo S.P.A.

C.so Giovanni Agnelli 200

10135 Torino

Italia

(2)

Automobiles Citroën

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex Francia

(3)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex Francia

(4)

AVTOVAZ JSC

Rappresentato nell'Unione da

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Francia

(5)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Francia

(6)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(7)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(8)

FCA US LLC

Rappresentato nell'Unione da

Fiat Chrysler Automobiles

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

(9)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(10)

COMARTH ENGINEERING S.L.

Carril de Alejandrico 79

ES-30570 Beniaján — Murcia

Spagna

(11)

Automobile Dacia SA.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

(12)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

Germania

(13)

DFSK MOTOR CO., LTD.

Rappresentato nell'Unione da

Giotti Victoria

Srl 50021 Via Pisana 11/a

Barberino Val d'Elsa (FI)

Italia

(14)

Esagono Energia S.r.l.

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Italia

(15)

FCA Italy SpA.

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

(16)

Ford Motor Company of Australia Ltd.

Rappresentato nell'Unione da

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(17)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(18)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(19)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Rappresentato nell'Unione da

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgio

(20)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Rappresentato nell'Unione da

Daimler AG,

Mercedesstr. 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

Germania

(21)

Mitsubishi Fuso Truck Europe SA

Rappresentato nell'Unione da

Daimler AG,

Mercedesstr. 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

Germania

(22)

LLC Automobile Plant Gaz

Poe 2

Lähte Tartumaa

60502

Estonia

(23)

General Motors Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

(24)

GAC Gonow Auto Co. Ltd.

Rappresentato nell'Unione da

AUTORIMESSA MONTE MARIO SRL

Via della Muratella, 797

00054 Maccarese (RM)

Italia

(25)

Great Wall Motor Company Ltd.

Rappresentato nell'Unione da

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Germania

(26)

Honda Motor Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da

Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V)

BE-9300 Aalst

Belgio

(27)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V)

BE-9300 Aalst

Belgio

(28)

Hyundai Motor Company

Rappresentato nell'Unione da

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(29)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappresentato nell'Unione da

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(30)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(31)

Isuzu Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgio

(32)

IVECO SpA.

Via Puglia 35

10156 Torino

Italia

(33)

Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road

Whitley

Coventry

CV3 4LF

Regno Unito

(34)

KIA Motors Corporation

Rappresentato nell'Unione da

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(35)

KIA Motors Slovakia s.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(36)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Germania

(37)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Servizio giuridico Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(38)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Rappresentato nell'Unione da

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (RM)

Italia

(39)

Mazda Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberusel (Taunus)

Germania

(40)

M.F.T.B.C.

Rappresentato nell'Unione da

Daimler AG,

Mercedesstr. 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

Germania

(41)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Rappresentato nell'Unione da

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Paesi Bassi

(42)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappresentato nell'Unione da

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Paesi Bassi

(43)

Nissan International SA

Rappresentato nell'Unione da

Ufficio di rappresentanza Renault Nissan

Av. des Arts 40

1040 Bruxelles

Belgio

(44)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

(45)

Piaggio & C SpA.

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

Italia

(46)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

(47)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francia

(48)

SAIC MAXUS Automotive Co. Ltd. (SAIC Motor Commercial Vehicle Co. Ltd.)

Rappresentato nell'Unione da

SAIC Luc, S.a.r.l.

President Building

37 A avenue J.F. Kennedy

1855 Lussemburgo

Lussemburgo

(49)

SsangYong Motor Company

Rappresentato nell'Unione da

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francoforte sul Meno

Germania

(50)

StreetScooter GmbH

Jülicher Straße 191

52070 Aquisgrana

Germania

(51)

Suzuki Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da

Suzuki Deutschland GmbH

Servizio giuridico Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(52)

Tata Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

Università di Warwick

Coventry

CV4 7AL

Regno Unito

(53)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgio

(54)

Toyota Caetano Portugal SA.

Avenida Vasco de Gama 1410

4431-956 Vila Nova de Gaia

Portogallo

(55)

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

Svezia

(56)

Raggruppamento per Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stoccarda

Germania

(57)

Raggruppamento per FCA Italy SpA.

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

(58)

Raggruppamento per Ford-Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(59)

Raggruppamento per General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

(60)

Raggruppamento per Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(61)

Raggruppamento per Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Paesi Bassi

(62)

Raggruppamento Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Francia

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (75 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

ALFA ROMEO SpA

 

9

111,833

147,482

– 35,649

– 35,649

1 410,11

128,000

AUTOMOBILES CITROËN

 

145 739

133,123

164,595

– 31,472

– 31,472

1 594,12

149,771

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

147 199

133,424

165,947

– 32,523

– 32,523

1 608,66

151,046

AVTOVAZ JSC

P7

23

209,471

136,757

72,714

72,714

1 294,78

211,957

BLUECAR SAS

 

236

0,000

137,697

– 137,697

– 137,697

1 304,89

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

537

125,376

173,786

– 48,410

– 48,410

1 692,95

135,836

BMW M GmbH

 

348

133,253

185,755

– 52,502

– 52,502

1 821,64

140,974

FCA US LLC

P2

943

197,222

207,485

– 10,263

– 10,276

2 055,30

210,082

CNG-TECHNIK GmbH

P3

659

118,526

155,176

– 36,650

– 36,650

1 492,84

121,299

COMARTH ENGINEERING SL

 

3

0,000

92,509

– 92,509

– 92,509

819,00

0,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

23 348

120,846

135,495

– 14,649

– 14,655

1 281,22

132,506

DAIMLER AG

P1

132 571

177,569

211,675

– 34,106

– 34,216

2 100,36

189,404

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

287

162,572

 

 

 

1 150,46

168,010

ESAGONO ENERGIA SRL

 

14

0,000

133,987

– 133,987

– 133,987

1 265,00

0,000

FCA ITALY SpA

P2

130 731

145,481

173,839

– 28,358

– 28,371

1 693,52

157,915

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

23 786

224,791

221,618

3,173

3,173

2 207,27

235,541

FORD MOTOR COMPANY

P3

48

186,639

215,917

– 29,278

– 29,676

2 145,97

205,583

FORD-WERKE GmbH

P3

199 794

157,473

191,136

– 33,663

– 33,664

1 879,51

170,806

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

 

62

152,783

169,848

– 17,065

– 17,065

1 650,60

157,065

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

P1

500

235,821

265,154

– 29,333

– 29,494

2 675,40

238,206

MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA

P1

3

235,000

276,432

– 41,432

– 41,432

2 796,67

237,667

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

DMD

13

285,000

 

 

 

2 218,08

285,000

GENERAL MOTORS COMPANY

P4

10

280,000

256,933

23,067

23,067

2 587,00

302,100

GONOW AUTO CO LTD

D

65

157,333

175,000

– 17,667

– 17,667

1 194,15

177,246

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

217

197,179

 

 

 

1 851,72

204,065

HONDA MOTOR CO LTD

 

4

145,333

161,376

– 16,043

– 16,043

1 559,50

153,750

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

 

97

120,722

166,185

– 45,463

– 45,463

1 611,22

133,588

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

1 375

189,669

211,403

– 21,734

– 21,734

2 097,43

198,119

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

118

109,693

111,275

– 1,582

– 1,582

1 020,78

110,788

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

232

119,494

160,712

– 41,218

– 41,218

1 552,37

140,629

ISUZU MOTORS LIMITED

 

12 765

194,373

209,025

– 14,652

– 14,652

2 071,86

201,294

IVECO SpA

 

31 685

211,664

229,635

– 17,971

– 17,971

2 293,47

219,356

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

D

18 460

258,906

276,930

– 18,024

– 18,024

2 044,31

267,932

KIA MOTORS CORPORATION

P5

460

110,509

141,711

– 31,202

– 31,202

1 348,05

121,196

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

327

117,331

151,588

– 34,257

– 34,257

1 454,26

126,994

LADA AUTOMOBILE GmbH

DMD

55

216,000

 

 

 

1 232,45

216,164

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

 

72

116,370

133,814

– 17,444

– 17,444

1 263,14

119,833

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

215

204,311

 

 

 

2 016,34

208,544

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

323

149,533

 

 

 

1 797,72

167,241

MFTBC

P1

33

236,000

264,418

– 28,418

– 28,418

2 667,48

239,364

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P6/D

940

162,221

210,000

– 47,779

– 47,779

1 915,75

179,735

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P6/D

15 226

189,604

210,000

– 20,396

– 20,396

1 948,99

194,682

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

38 535

127,710

187,288

– 59,578

– 59,578

1 838,13

176,384

ADAM OPEL AG

P4

91 895

149,226

178,934

– 29,708

– 29,708

1 748,30

160,767

PIAGGIO & C SpA

D

2 621

117,812

155,000

– 37,188

– 37,188

1 099,63

146,263

RENAULT SAS

P7

214 368

121,899

171,206

– 49,307

– 49,307

1 665,20

148,006

RENAULT TRUCKS

 

7 334

198,444

226,246

– 27,802

– 27,802

2 257,03

210,868

SAIC MOTOR COMMERCIAL VEHICLE CO LTD

DMD

63

250,000

 

 

 

2 181,90

250,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

711

196,533

210,000

– 13,467

– 13,467

2 055,36

199,992

STREETSCOOTER GmbH

 

237

0,000

147,216

– 147,216

– 147,216

1 407,25

0,000

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

337

136,849

 

 

 

1 201,79

143,650

TATA MOTORS LIMITED

 

53

196,000

202,176

– 6,176

– 6,176

1 998,21

196,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

32 764

178,014

193,955

– 15,941

– 16,108

1 909,82

188,484

TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

DMD

42

245,839

 

 

 

1 870,16

250,762

VOLVO CAR CORPORATION

 

751

116,297

169,633

– 53,336

– 53,336

1 648,29

127,759


Tabella 2

Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (75 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

DAIMLER AG

P1

133 107

177,711

211,891

– 34,180

– 34,291

2 102,68

189,600

FCA ITALY SpA

P2

131 674

145,707

174,080

– 28,373

– 28,385

1 696,11

158,288

FORD-WERKE GmbH

P3

224 287

161,830

194,269

– 32,439

– 32,440

1 913,19

177,533

GENERAL MOTORS

P4

91 906

149,228

178,942

– 29,714

– 29,714

1 748,39

160,782

KIA

P5

787

113,330

145,815

– 32,485

– 32,485

1 392,18

123,605

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

16 167

187,871

210,000

– 22,129

– 22,129

1 947,06

193,813

POOL RENAULT

P7

237 739

121,542

167,696

– 46,154

– 46,158

1 627,46

146,490

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 con effetto per l'esercizio 2015.

«DMD» significa che si applica una deroga de minimis a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2015 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2015.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa o al CO2 e ai dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.

Colonna D:

«Emissioni specifiche medie di CO2 (75 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011, sulla base del 75 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state corrette al fine di tenere conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni di emissioni derivate dalle disposizioni sui supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011, dall'uso di E85 ai sensi dell'articolo 6 o dalle innovazioni ecocompatibili di cui all'articolo 12 di detto regolamento.

Colonna E:

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.

Colonna F:

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, significa che le emissioni specifiche medie di CO2 sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G:

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore

=

valore assoluto di [(AC1 — TG1) — (AC2 — TG2)]

AC1

=

le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2

=

le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I:

«Emissioni medie di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state corrette al fine di tenere conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma escludono le riduzioni di emissioni derivate dalle disposizioni sui supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011, dall'uso di E85 ai sensi dell'articolo 6 o dalle innovazioni ecocompatibili di cui all'articolo 12 di detto regolamento.


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/112


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2321 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili agli armatori, alle amministrazioni e agli organismi riconosciuti per quanto riguarda il rilascio, la convalida, la proroga e la presenza a bordo dei certificati di idoneità al riciclaggio.

(2)

A norma di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1257/2013 le navi destinate a essere riciclate detengono un certificato di idoneità al riciclaggio.

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1257/2013, prima di qualsiasi operazione di riciclaggio di una nave deve essere elaborato un piano di riciclaggio relativo alla nave stessa. Il piano di riciclaggio della nave deve trattare qualsiasi elemento specifico della nave non contemplato nel piano dell'impianto di riciclaggio delle navi o tale da richiedere in futuro procedure speciali.

(4)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2013, le navi devono essere sottoposte a controlli da parte di funzionari di amministrazioni o di organismi riconosciuti da queste autorizzati. Tali controlli sono intesi a confermare che gli inventari dei materiali pericolosi sono conformi ai requisiti applicabili del regolamento.

(5)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1257/2013, dopo aver espletato con esito positivo un controllo finale delle navi, l'amministrazione o l'organismo riconosciuto da queste autorizzati sono tenuti a rilasciare un certificato di idoneità al riciclaggio. Detto certificato è integrato dall'inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave. Il formato del certificato di idoneità al riciclaggio deve essere coerente con l'appendice 4 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato conformemente all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1257/2013 e convalidato a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento, è redatto in base al formato che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/117


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2322 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili alle imprese di riciclaggio delle navi, agli impianti di riciclaggio delle navi e agli operatori di tali impianti per quanto riguarda il riciclaggio delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1257/2013, l'operatore di un impianto di riciclaggio delle navi è tenuto a trasmettere all'amministrazione che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla data del riciclaggio totale o parziale conformemente al piano di riciclaggio della nave, una dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave. Il formato della dichiarazione di completamento deve essere coerente con l'appendice 7 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).

(3)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1257/2013, per «riciclaggio delle navi» si intende l'attività di demolizione completa o parziale di una nave. Una dichiarazione di completamento del riciclaggio è quindi necessaria in caso di demolizione parziale. Il formato della dichiarazione di completamento fa riferimento a un solo impianto di riciclaggio delle navi. Nel caso in cui la demolizione di una singola nave avvenga in più impianti, è richiesta una dichiarazione di completamento distinta per ciascun impianto coinvolto nel processo.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le dichiarazioni di completamento del riciclaggio della nave di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1257/2013 sono elaborate in base al formato che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

Image

Testo di immagine

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/119


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2323 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione per istituire un elenco europeo sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati nell'Unione e sono stati notificati dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 di detto regolamento sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati in un paese terzo e il cui inserimento è basato su una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 dello stesso regolamento.

(2)

Gli Stati membri hanno notificato complessivamente 18 impianti di riciclaggio delle navi ubicati nell'Unione conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, tali impianti dovrebbero essere inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.

(3)

Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è tuttora in corso. La Commissione adotterà atti di esecuzione afferenti agli impianti di riciclaggio delle navi ubicati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.

(4)

Le informazioni da includere nell'elenco europeo sono elencate nell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al fine di rispecchiare tali prescrizioni, l'elenco europeo dovrebbe essere strutturato conformemente a tale disposizione. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, l'elenco europeo dovrebbe altresì indicare la data di scadenza dell'inserimento dell'impianto di riciclaggio delle navi.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 è istituito conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013

Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione

Nome dell'impianto

Metodo di riciclaggio

Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate

Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi

Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)

Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)

Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)

BELGIO

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgio

Tel. +32(0)9/251 25 21

Indirizzo e-mail: peter.wyntin@galloo.com

Laterale (ormeggio in acqua), squero

Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 265 metri

 

Larghezza: 36 metri

 

Pescaggio: 12,5 metri

 

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni

34 000  (4)

31 marzo 2020

DANIMARCA

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenå

Danimarca

www.fornaes.dk

Demolizione al molo e successiva rottamazione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio efficaci

Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 150 metri

 

Larghezza: 25 metri

 

Pescaggio: 6 metri

 

Stazza lorda: 10 000

Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti riceventi approvati sotto il profilo ambientale.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 2 settimane

30 000  (5)

30 giugno 2021

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danimarca

www.smedegaarden.net

Demolizione al molo e successiva rottamazione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio efficaci

Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 170 metri

 

Larghezza: 40 metri

 

Pescaggio: 7,5 metri

 

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 2 settimane

20 000  (6)

15 settembre 2021

FRANCIA

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT — GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francia

Tel. +33(0)2 35 55 77 50

Indirizzo e-mail: p.dupalut@gardet-bezenac.com

Galleggiante e scalo di alaggio

Tutti i tipi di unità definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 150 metri

 

Larghezza: 18 metri

 

LDT: 7 000

Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.

Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.

16 000  (7)

30 dicembre 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan — CS 41320 — 33082 Bordeaux Cedex

Francia

Tel. +33(0)5 56 90 58 00

Indirizzo e-mail: p-brocart@bordeaux-port.fr

Laterale, bacino di carenaggio

Tutti i tipi di unità definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):

 

Lunghezza: 240 metri

 

Larghezza: 37 metri

 

Altezza: 17 metri

Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.

Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.

18 000  (8)

21 ottobre 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant — 29 610 Plouigneau

Plouigneau

Francia

Tel. +33(0)6 11 74 74 01

Indirizzo e-mail: Jm.abiven@recycleurs-bretons.fr

Laterale, bacino di carenaggio

Tutti i tipi di unità definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):

 

Lunghezza: 225 metri

 

Larghezza: 34 metri

 

Altezza: 27 metri

Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura

Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.

5 500  (9)

24 maggio 2021

LETTONIA

A/S «Tosmares kuģubūvētava»

Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402

Lettonia

Tel. +371 63401919

Indirizzo e-mail: hipyard@tosmare.lv

Demolizione di navi (ormeggio in acqua e bacino di carenaggio)

Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 165 m

 

Larghezza: 22 m

 

Altezza: 7 m

 

DWT: 14 000

 

Stazza lorda: 200 — 12 000

 

Peso: 100 — 5 000 tonnellate

 

LDT: 100 — 5 000

Cfr. autorizzazione nazionale n. LI-10-IB-0024.

Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi

0 (10)

11 giugno 2020

LITUANIA

UAB APK

Minijos 180 (ormeggio 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Lituania

Tel. +370 (46) 365776

Fax +370 (46) 365776

Indirizzo e-mail: uab.apk@gmail.com

Laterale (ormeggio in acqua)

Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 130 metri

 

Larghezza: 35 metri

 

Altezza: 10 metri

 

Stazza lorda: 3 500

Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015

Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi

1 500  (11)

17 marzo 2020

UAB Armar

Minijos 180 (ormeggio 127 A), LT 93269, Klaipėda,

Lituania

Tel. +370 685 32607

Indirizzo e-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Laterale (ormeggio in acqua)

Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 80 metri

 

Larghezza: 16 metri

 

Altezza: 6 metri

 

Stazza lorda: 1 500

Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-16/2015

Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi

3 910  (12)

17 marzo 2020

UAB Vakaru refonda

Minijos 180(ormeggi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Lituania

Tel. +370 (46) 483940/483891

Fax +370 (46) 483891

Indirizzo e-mail: refonda@wsy.lt

Laterale (ormeggio in acqua)

Tutti i tipi di navi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 230 metri

 

Larghezza: 55 metri

 

Altezza: 14 metri

 

Stazza lorda: 70 000

Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi

20 140  (13)

21 maggio 2020

PAESI BASSI

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Paesi Bassi

Tel. +31 18 123 43 53

Indirizzo e-mail: mzoethout@keppelverolme.nl

Demolizione navale

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 405 metri

 

Larghezza: 90 metri

 

Altezza: 11,6 metri

Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni onde operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.

Approvazione esplicita

52 000  (14)

21 luglio 2021

Scheepsrecycling Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Paesi Bassi

Tel. +31 78 673 60 55

Indirizzo e-mail: info@sloperij-nederland.nl

Demolizione navale

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 200 metri

 

Larghezza: 33 metri

 

Altezza: 6 metri

 

Altezza: 45 metri (Botlekbridge)

Le operazioni di riciclaggio iniziano in acqua per alleggerire lo scafo; la gru per tirare in secco le navi può trainare 2 000 tonnellate.

Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni onde operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.

Approvazione esplicita

9 300  (15)

27 settembre 2021

POLONIA

ALMEX Sp. Z o.o.

ul. Ks. Stanislawa Kujota 1

70-605 Szczecin

Polonia

Moli e aree di riciclaggio su interfaccia mare-terra

Qualsiasi tipo di unità.

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 120 metri

 

Larghezza: 20 metri

 

Altezza: 6 metri

 

DWT: 6 000

 

Stazza lorda: 2 500

 

LDT: 2 500

Cfr. autorizzazione WOŚ.II.7243.7.4.2014.IB

Approvazione esplicita

(Dettagli da fornire all'inizio del 12017, all'entrata in vigore della nuova legislazione nazionale)

4 000  (16)

30 giugno 2017

PORTOGALLO

Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portogallo

Demolizione in bacino di carenaggio

Decontaminazione e smantellamento su piano orizzontale e inclinato, secondo le dimensioni della nave

Capacità nominale del piano orizzontale: 700 tonnellate

Capacità nominale del piano inclinato: 900 tonnellate

 

Le condizioni applicate all'attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo (AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016.

1 900 tonnellate (17)

26 gennaio 2020

SPAGNA

DDR VESSELS XXI, S.L.

Porto di «El Musel»

Gijón

Spagna

Tel. +34 630 14 44 16

Indirizzo e-mail: abarredo@ddr-vessels.com

Rampa di demolizione

Tutti i tipi di unità, tranne nucleare

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 84,95 metri

(Si possono accettare navi fino a 169,9 metri in grado di funzionare a rollio 0 o su movimento negativo di rampa, subordinatamente all'esito di uno studio di fattibilità dettagliato)

Le limitazioni sono incluse nell'autorizzazione ambientali integrata.

Procedura rapida non ancora definita.

0 (18)

28 luglio 2020

REGNO UNITO

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Regno Unito

Tel. +44(0)1642 806080

Indirizzo e-mail: info@ableuk.com

Demolizione di navi e trattamenti associati in bacino di carenaggio e in acqua

Qualsiasi unità entro le dimensioni contemplate nell'autorizzazione.

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 337,5 metri

 

Larghezza: 120 metri

 

Progetto: 6,65 metri

L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti dei regolamenti UE.

Al sito è rilasciato un permesso (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.

Il meccanismo di approvazione necessita dell'accordo di un'autorità competente congiunta (Environment Agency e Health and Safety Executive) in merito al piano dell'impianto di riciclaggio delle navi formalmente autorizzato mediante una variazione di un'autorizzazione ambientale esistente.

66 340  (19)

6 ottobre 2020

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Regno Unito

Tel. +44(0)2890 458456

Indirizzo e-mail: trevor hutchinson@harland-wolff.com

Demolizione di navi e trattamenti associati in bacino di carenaggio e in acqua

Qualsiasi unità avente le dimensioni precisate nel piano di lavoro concordato.

Dimensioni massime della nave:

il molo principale (il più ampio) misura 556 m × 93 m × 1,2 m DWT e può accettare unità fino a queste dimensioni. Il bacino di carenaggio più ampio è pari a 1,2 milioni DWT.

L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti dei regolamenti UE. Al sito è rilasciata un'autorizzazione (n. LN/07/21/V2) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.

Il meccanismo di approvazione necessita dell'accordo di un'autorità competente congiunta (Environment Agency e Health and Safety Executive) in merito al piano dell'impianto di riciclaggio delle navi formalmente autorizzato mediante una variazione di un'autorizzazione esistente in materia di gestione dei rifiuti (WML).

13 200  (20)

3 agosto 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Galles

SA1 1LY

Regno Unito

Tel. +44(0)1792 654592

Indirizzo e-mail: info@swanseadrydocks.com

Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e in acqua

Qualsiasi unità entro le dimensioni contemplate nell'autorizzazione.

Dimensioni massime della nave:

 

Lunghezza: 200 metri

 

Larghezza: 27 metri

 

Progetto: 7 metri

Il sito possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti dei regolamenti UE.

Al sito è rilasciato un permesso (rif. EPR/UP3298VL) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.

Il meccanismo di approvazione necessita dell'accordo di un'autorità competente congiunta (Natural Resources Wales e Health and Safety Executive) in merito al piano dell'impianto di riciclaggio delle navi formalmente autorizzato mediante variazione di un permesso ambientale esistente.

7 275  (21)

2 luglio 2020


(1)  Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi.

(2)  A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi, «il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi è determinato selezionando il valore più elevato registrato nei dieci anni precedenti per ciascun impianto di riciclaggio delle navi o, nel caso di un impianto di riciclaggio delle navi autorizzato di recente, il valore annuo più elevato conseguito in tale impianto».

(3)  La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.

(4)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

(5)  Cfr. nota a piè di pagina 4.

(6)  Cfr. nota a piè di pagina 4.

(7)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 18 000 LDT/anno.

(8)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.

(9)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.

(10)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.

(11)  In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.

(12)  In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 6 000 LDT/anno.

(13)  In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.

(14)  In base al permesso, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 tonnellate/anno.

(15)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.

(16)  Cfr. nota a piè di pagina 9.

(17)  Non sono state comunicate informazioni relative alla capacità massima teorica di riciclaggio delle navi.

(18)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(19)  In base all'autorizzazione, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 tonnellate/anno.

(20)  In base all'autorizzazione, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 tonnellate/anno.

(21)  In base all'autorizzazione, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 74 999 tonnellate/anno.

Abbreviazioni:

DWT

Tonnellate di portata lorda

Stazza lorda

Stazza lorda

LDT

Tonnellate di dislocamento a vuoto


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/129


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2324 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

concernente il formato della notifica del previsto inizio del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili alle imprese di riciclaggio delle navi, agli impianti di riciclaggio delle navi e agli operatori di tali impianti per quanto riguarda il riciclaggio delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1257/2013, l'operatore di un impianto di riciclaggio delle navi è tenuto a notificare all'amministrazione che l'impianto di riciclaggio delle navi è pronto sotto tutti gli aspetti a iniziare il riciclaggio della nave. Il formato delle notifiche deve essere coerente con l'appendice 6 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).

(3)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1257/2013, per «riciclaggio delle navi» si intende l'attività di demolizione completa o parziale di una nave. Una notifica del previsto inizio del riciclaggio della nave è quindi necessaria in caso di demolizione parziale. Il formato della notifica del previsto inizio del riciclaggio della nave è relativo a un unico impianto di riciclaggio delle navi. Nel caso in cui la demolizione di una singola nave avvenga in più impianti, è richiesta una notifica distinta del previsto inizio del riciclaggio della nave per ciascun impianto coinvolto nel processo.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le notifiche del previsto inizio del riciclaggio della nave di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1257/2013 sono elaborate in base al formato che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

Image

Testo di immagine

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/131


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2325 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili agli armatori, alle amministrazioni e agli organismi riconosciuti per quanto riguarda l'elaborazione, il controllo e la certificazione di inventari dei materiali pericolosi rinvenuti nelle navi.

(2)

Conformemente ai requisiti dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1257/2013, le navi devono tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi.

(3)

A norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1257/2013, l'obbligo di tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi deve applicarsi alle navi esistenti a decorrere dal 31 dicembre 2020, alle navi nuove a decorrere dal 31 dicembre 2018 e alle navi destinate al riciclaggio a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco europeo pubblicato ai sensi del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(4)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2013, le navi devono essere sottoposte a controlli da parte di funzionari di amministrazioni o di organismi riconosciuti da queste autorizzati. Tali controlli sono intesi a confermare che l'inventario dei materiali pericolosi sia conforme ai requisiti applicabili del regolamento.

(5)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, dopo aver espletato con esito positivo un controllo iniziale o di rinnovo delle navi, l'amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato è tenuto a rilasciare un certificato di inventario. Il formato del certificato di inventario deve essere coerente con l'appendice 3 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il certificato di inventario di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2013, e convalidato a norma del medesimo, è redatto in base al formato che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

Image Image Image

Rettifiche

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/136


Rettifica del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 1o dicembre 2015 )

1.

Pagina 37, allegato 1, appendice 1, Categoria di pesca 1, sezione 1 (Zona di pesca):

anziché:

«[…]

a)

a nord di 19° 00′ 00″ N, la linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46′ 30″ N

17° 03′ 00″ O

20° 40′ 00″ N

17° 08′ 30″ O

20°10′ 12″ N

17° 16′ 12″ O

19°35′ 24″ N

16° 51′ 00″ O

19°19′ 12″ N

16° 45′ 36″ O

19°19′ 12″ N

16° 41′ 24″ O

19°00′ 00″ N

16° 22′ 00″ O

b)

A sud di 19° 00′ 00″ N, fino a 17° 50′ 00″ N, a 9 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

c)

A sud di 17° 50′ 00 N″, a partire da 6 miglia calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

[…]»

leggasi:

«[…]

a)

a nord di 19° 00,00 N, la linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46,30 N

17° 03,00 O

20° 40,00 N

17° 08,30 O

20° 10,12 N

17° 16,12 O

19° 35,24 N

16° 51,00 O

19° 19,12 N

16° 45,36 O

19° 19,12 N

16° 41,24 O

19° 00,00 N

16°22,00 O

b)

A sud di 19° 00,00 N fino a 17° 50,00 N: a 9 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

c)

A sud di 17° 50,00 N: a partire da 6 miglia calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

[…]».

2.

Pagine 38 e 39, allegato 1, appendice 1, Categoria di pesca 2, sezione 1 (Zona di pesca):

anziché:

«a)

A nord di 19° 15′ 60″ N: a ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46′ 30″ N

17° 03′ 00″ O

20° 36′ 00″ N

17° 11′ 00″ O

20° 36′ 00″ N

17° 36′ 00″ O

20° 03′ 00″ N

17° 36′ 00″ O

19° 45′ 70″ N

17° 03′ 00″ O

19° 29′ 00″ N

16° 51′ 50″ O

19° 15′ 60″ N

16° 51′ 50″ O

19° 15′ 60″ N

16° 49′ 60″ O

b)

A sud di 19° 15′ 60″ N e fino a 17° 50′ 00″ N: a ovest della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

c)

A sud di 17° 50′ 00″ N: a ovest della linea delle 12 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

[…]»,

leggasi:

«a)

A nord di 19° 15′ 60″ N: a ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20°46,30 N

17°03,00 O

20°36,00 N

17°11,00 O

20°36,00 N

17°36,00 O

20°03,00 N

17°36,00 O

19°45,70 N

17°03,00 O

19°29,00 N

16°51,50 O

19°15,60 N

16°51,50 O

19°15,60 N

16°49,60 O

b)

A sud di 19° 15,60 N e fino a 17° 50,00 N: a ovest della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

c)

A sud di 17° 50,00 N: a ovest della linea delle 12 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

[…]».

3.

Pagina 40, allegato 1, appendice 1, categoria di pesca 3, sezione 1 (Zona di pesca):

anziché:

«a)

A nord di 19° 48′ 50″ N, a partire dalla linea delle 3 miglia calcolate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris

b)

A sud di 19° 48′ 50″ N e fino a 19° 21′ 00″ N, a ovest di 16° 45′ 00″ O

c)

A sud di 19° 21′ 00″ N a partire dalla linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea

[…]»,

leggasi:

«a)

A nord di 19° 48,50 N, a partire dalla linea delle 3 miglia calcolate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris

b)

A sud di 19° 48,50 N e fino a 19° 21,00 N, a ovest di 16° 45,00 O

c)

A sud di 19° 21,00 N a partire dalla linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea

[…]».

4.

Pagina 42, allegato 1, appendice 1, categoria di pesca 4, sezione 1 (Zona di pesca):

anziché:

«a)

A nord di 19° 21′ 00″ N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc- Cap Timiris

b)

a sud di 19° 21′ 00″ N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

[…]»,

leggasi:

«a)

A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc- Cap Timiris

b)

a sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

[…]».

5.

Pagina 43, allegato 1, appendice 1, categoria di pesca 5, sezione 1 (Zona di pesca):

anziché:

«Pescherecci con palangari di superficie

a)

A nord di 19° 21′ 00″ N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc- Cap Timiris

b)

a sud di 19° 21′ 00″ N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

Tonniere con lenze e canne

a)

A nord di 19° 21′ 00″ N: a ovest della linea delle 15 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc- Cap Timiris

b)

a sud di 19° 21′ 00″ N: a ovest della linea delle 12 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

Pesca con esche vive

a)

A nord di 19° 48′ 50″ N: a ovest della linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc- Cap Timiris

b)

A sud di 19° 48′ 50″ N e fino a 19° 21′ 00″ N: a ovest di 16° 45′ 00″ O

c)

a sud di 19° 21′ 00″ N: a ovest della linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

[…]»,

leggasi:

«Pescherecci con palangari di superficie

a)

A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc- Cap Timiris

b)

a sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

Tonniere con lenze e canne

a)

A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 15 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc- Cap Timiris

b)

a sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 12 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

Pesca con esche vive

a)

A nord di 19° 48,50 N: a ovest della linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc- Cap Timiris

b)

a sud di 19° 48,50 N e fino a 19° 21,00 N: a ovest di 16° 45,00 O

c)

a sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

[…]».

6.

Pagine 44 e 45, allegato 1, appendice 1, categoria di pesca 6, sezione 1 (Zona di pesca):

anziché:

«[…]

a)

a nord di 19° 00′ 00″ N: che congiunge i punti seguenti:

20°46′ 30″ N

17°03′ 00″ O

20°36′ 00″ N

17°11′ 00″ O

20°36′ 00″ N

17°30′ 00″ O

20°21′ 50″ N

17°30′ 00″ O

20°10′ 00″ N

17°35′ 00″ O

20°00′ 00″ N

17°30′ 00″ O

19°45′ 00″ N

17°05′ 00″ O

19°00′ 00″ N

16°34′ 50″ O

19°00′ 00″ N

16°39′ 50″ O

b)

a sud di 19° 00′ 00 N, fino a 17° 30′ N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea

c)

a sud di 17° 30 N: che congiunge i punti seguenti:

17°30′ 00″ N

16°17′ 00″ O

17°12′ 00″ N

16°23′ 00″ O

16°36′ 00″ N

16°42′ 00″ O

16°13′ 00″ N

16°40′ 00″ O

16°04′ 00″ N

16°41′ 00″ O

[…]»,

leggasi:

«[…]

a)

a nord di 19° 00 00 N: che congiunge i punti seguenti:

20° 46,30 N

17° 03,00 O

20° 36,00 N

17° 11,00 O

20° 36,00 N

17° 30,00 O

20° 21,50 N

17° 30,00 O

20° 10,00 N

17° 35,00 O

20° 00,00 N

17° 30,00 O

19° 45,00 N

17° 05,00 O

19° 00,00 N

16° 34,50 O

19° 00,00 N

16° 39,50 O

b)

a sud di 19° 00,00 N, fino a 17° 30 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea

c)

a sud di 17° 30 N: che congiunge i punti seguenti:

17° 30,00 N

16° 17,00 O

17° 12,00 N

16° 23,00 O

16° 36,00 N

16° 42,00 O

16° 13,00 N

16° 40,00 O

16° 04,00 N

16° 41,00 O

[…]».

7.

Pagina 46, allegato 1, appendice 1, categoria di pesca 7, sezione 1 (Zona di pesca):

Anziché:

«[…]

a)

a nord di 19° 00′ 00″ N: che congiunge i punti seguenti:

20° 46′ 30″ N

17° 03′ 00″ O

20° 36′ 00″ N

17° 11′ 00″ O

20° 36′ 00″ N

17° 30′ 00″ O

20° 21′ 50″ N

17° 30′ 00″ O

20° 10′ 00″ N

17° 35′ 00″ O

20° 00′ 00″ N

17° 30′ 00″ O

19° 45′ 00″ N

17° 05′ 00″ O

19° 00′ 00″ N

16° 34′ 50″ O

19° 00′ 00″ N

16° 39′ 50″ O

b)

a sud di 19° 00′ 00″ N, fino a 17° 30′ N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

c)

A sud di 17° 30′ N: che congiunge i punti seguenti:

17° 30′ 00″ N

16° 17′ 00″ O

17° 12′ 00″ N

16° 23′ 00″ O

16° 36′ 00″ N

16° 42′ 00″ O

16° 13′ 00″ N

16° 40′ 00″ O

16° 04′ 00″ N

16° 41′ 00″ O

[…]»,

leggasi:

«[…]

a)

a nord di 19° 00,00 N: che congiunge i punti seguenti:

20° 46,30 N

17° 03,00 O

20° 36,00 N

17° 11,00 O

20° 36,00 N

17° 30,00 O

20° 21,50 N

17° 30,00 O

20° 10,00 N

17° 35,00 O

20° 00,00 N

17° 30,00 O

19° 45,00 N

17° 05,00 O

19° 00,00 N

16° 34,50 O

19° 00,00 N

16° 39,50 O

b)

a sud di 19° 00,00 N, fino a 17° 30 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

c)

A sud di 17° 30 N: che congiunge i punti seguenti:

17° 30,00 N

16° 17,00 O

17° 12,00 N

16° 23,00 O

16° 36,00 N

16° 42,00 O

16° 13,00 N

16° 40,00 O

16° 04,00 N

16° 41,00 O

[…]».