ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
13.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/1 |
DECISIONE (UE) 2016/2234 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2016
sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 settembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale con l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar che stabilisce le condizioni per la fornitura di un servizio di potenziamento basato su satelliti (SBAS) in Africa sulla base del programma europeo di navigazione satellitare EGNOS. |
(2) |
In seguito a tali negoziazioni, l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile («accordo») è stato siglato il 12 maggio 2016. |
(3) |
È opportuno firmare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persone o le persone abilitate a firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. PLAVČAN
REGOLAMENTI
13.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2235 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2016
che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 6 maggio 2014 la Francia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo a norma dell'allegato XV» (2)), al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo a norma dell'allegato XV indicava un rischio per i lavoratori (soprattutto i cassieri) e i consumatori esposti al bisfenolo A (BPA) quando maneggiano carta termica per ricevute e proponeva una restrizione all'immissione sul mercato di BPA nella carta termica in una concentrazione, in peso, pari o superiore allo 0,02 %. Più precisamente, la popolazione a rischio comprendeva i feti di lavoratrici in stato di gravidanza e i consumatori esposti al BPA contenuto nella carta termica che maneggiano. |
(2) |
La carta termica è composta da una carta di base con almeno un rivestimento che può contenere BPA. Quando è esposto al calore, il rivestimento cambia colore e rivela i caratteri stampati. |
(3) |
La Francia ha basato la propria valutazione del pericolo relativo al BPA sugli effetti di tale sostanza su vari endpoint rilevanti per la salute umana (il sistema riproduttivo femminile, il cervello e il comportamento, la ghiandola mammaria, il metabolismo e l'obesità). Gli effetti sulla ghiandola mammaria sono stati considerati l'endpoint più critico, prevalente rispetto agli altri, e sono stati utilizzati per calcolare il livello derivato senza effetto (DNEL). |
(4) |
Durante il processo di elaborazione del parere dell'Agenzia, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un nuovo parere scientifico sul BPA (3). Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha discusso con l'EFSA la valutazione del BPA affinché la valutazione scientifica fosse coerente e si fondasse sulla letteratura scientifica più recente e aggiornata. La valutazione del pericolo presentata nel parere del RAC risulta coerente con l'approccio adottato dall'EFSA. |
(5) |
Il RAC ha ritenuto che gli studi critici selezionati dalla Francia per calcolare il DNEL non consentissero di quantificare la relazione dose-risposta e mostrassero incertezze. Ai fini del calcolo di un DNEL orale il RAC ha pertanto selezionato gli effetti sui reni e, visto che dai dati disponibili emergeva che tali effetti provocati dal BPA non sono quelli più critici, ha applicato un ulteriore fattore di valutazione di 6 per tener conto degli effetti sul sistema riproduttivo femminile, sul cervello e sul comportamento, sulla ghiandola mammaria, sul metabolismo e sull'obesità e sul sistema immunitario nell'ambito della valutazione globale del pericolo. Dato che la proposta di restrizione riguarda l'esposizione per via dermica dovuta alla manipolazione di carta termica, è stato anche calcolato un DNEL relativo all'esposizione per via dermica per i lavoratori e la popolazione in generale. Per quanto riguarda l'esposizione, il RAC ha riveduto e approfondito la valutazione, integrandola con nuove informazioni relative al biomonitoraggio dell'esposizione dei cassieri al BPA. Grazie all'applicazione di questa metodologia, il RAC ha concluso che il rischio per i consumatori è adeguatamente controllato ma ha confermato il rischio per i lavoratori. |
(6) |
Il 5 giugno 2015 il RAC ha adottato il suo parere, concludendo che la restrizione proposta è la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di efficacia nel ridurli. |
(7) |
In conseguenza della conclusione del RAC, ovvero che i dati disponibili non hanno consentito di quantificare la relazione dose-risposta in relazione agli effetti del BPA sulla salute, il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC») dell'Agenzia non ha potuto utilizzare le stime dei benefici nel fascicolo francese e ha quindi effettuato un'analisi del punto di equilibrio, sulla cui base ha concluso che, nel complesso, i costi stimati superano i benefici potenziali per la salute che deriverebbero dalla restrizione proposta. Il SEAC ha tuttavia rilevato che il costo della restrizione corrisponde a una percentuale minima dei costi totali del personale o del risultato lordo di gestione dei settori interessati nell'Unione, e che porterebbe solo a un lieve aumento dei prezzi, se trasferito sui consumatori aumentando i prezzi dei beni di consumo. Il SEAC ha altresì osservato che la restrizione potrebbe comportare una più equa ripartizione delle conseguenze, visto che la sottopopolazione dei cassieri potenzialmente a rischio è colpita in modo sproporzionato dagli effetti avversi sulla salute, mentre le conseguenze economiche sarebbero distribuite uniformemente sull'intera popolazione dell'Unione. |
(8) |
Il 4 dicembre 2015, adottando il suo parere, il SEAC ha ritenuto che è improbabile che la restrizione proposta sia proporzionata in termini di confronto tra costi e benefici a livello socio-economico, ma ha sottolineato che potrebbero esserci effetti positivi sul piano della distribuzione e dell'accessibilità. Il SEAC ha inoltre confermato che una misura a livello di Unione è giustificata e ha concluso che la restrizione proposta è una misura adeguata per affrontare i rischi per la salute dei lavoratori. |
(9) |
Il RAC e il SEAC hanno inoltre concluso che la restrizione proposta è attuabile, applicabile, gestibile e monitorabile. |
(10) |
Nel corso della procedura di restrizione è stato consultato il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione, che fa capo all'Agenzia, e si è tenuto conto delle sue raccomandazioni. |
(11) |
Il 29 gennaio 2016 l'Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC (4). Basandosi su tali pareri la Commissione ha concluso che esiste un rischio inaccettabile per la salute dei lavoratori che manipolano carta termica contenente BPA in una concentrazione, in peso, pari o superiore allo 0,02 %. Tenendo conto delle considerazioni del SEAC sull'accessibilità economica e sugli effetti relativi alla distribuzione, la Commissione ritiene che la restrizione proposta permetterebbe di evitare i rischi individuati senza imporre un onere significativo all'industria, alla catena di approvvigionamento o ai consumatori. La Commissione ha pertanto concluso che la restrizione proposta dalla Francia è una misura adeguata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati per la salute dei lavoratori che manipolano carta termica contenente BPA. Regolamentando l'immissione sul mercato, la restrizione proposta garantirebbe inoltre un margine di protezione maggiore per i consumatori. |
(12) |
Poiché sono attualmente disponibili metodi di prova atti a misurare la concentrazione di BPA nella carta termica, la restrizione è applicabile. Come confermato dal SEAC, l'applicazione di tale restrizione dovrebbe essere differita per consentire all'industria di conformarvisi. A tale fine un periodo di 36 mesi appare ragionevole e sufficiente. |
(13) |
Nel suo parere il RAC ha osservato che il bisfenolo S (BPS), il sostituto più probabile secondo la Francia, può avere un profilo tossicologico simile al BPA e che potrebbe provocare analoghi effetti avversi per la salute. Per evitare che gli effetti avversi del BPA siano semplicemente sostituiti da quelli del BPS è pertanto opportuno prestare particolare attenzione all'eventuale tendenza a sostituire il BPA con il BPS. A tal fine l'Agenzia dovrebbe monitorare l'impiego del BPS nella carta termica e comunicare ulteriori informazioni alla Commissione per consentirle di valutare se una proposta volta alla restrizione del BPS a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 sia necessaria dato che, contrariamente al BPA, il rischio per la salute associato all'uso di BPS nella carta termica non è stato ancora valutato. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/c6a8003c-81f3-4df6-b7e8-15a3a36baf76
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978
(4) http://echa.europa.eu/documents/10162/9ce0977b-3540-4de0-af6d-16ad6e78ff20
ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è aggiunta la nuova voce seguente:
|
Non è ammessa l'immissione sul mercato nella carta termica in una concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso dopo il 2 gennaio 2020». |
13.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2236 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2016
che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'UE è da tempo impegnata a promuovere l'equilibrio tra vita familiare e professionale. Le norme minime in questo settore sono stabilite dalle direttive sul congedo di maternità (2) e sul congedo parentale (3). L'UE, nell'ambito degli Obiettivi di Barcellona, ha ugualmente definito alcuni obiettivi per il miglioramento dell'assistenza all'infanzia, mentre nell'ambito del semestre europeo 2016 ha formulato raccomandazioni specifiche per paese per quanto riguarda la conciliazione tra vita familiare e professionale. |
(2) |
Nel suo programma di lavoro 2016 (4), la Commissione presenta il proprio progetto per sviluppare un'iniziativa volta ad aiutare i genitori e i familiari che assistono parenti non autosufficienti a conciliare meglio vita familiare e professionale. |
(3) |
È pertanto essenziale monitorare sia le difficoltà incontrate nel conciliare vita familiare e professionale sia i progressi effettuati. È inoltre importante migliorare la rilevazione dei dati. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 318/2013 (5) stabilisce un modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale. |
(5) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione (6) specifica e descrive i settori di informazioni specialistiche (sottomoduli ad hoc) da includere nel modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale. |
(6) |
La Commissione dovrebbe specificare le caratteristiche tecniche, i filtri, i codici e il termine per la trasmissione dei dati di cui al modulo ad hoc sulla conciliazione vita familiare e professionale. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra la vita familiare e professionale, i filtri e i codici da utilizzare, nonché il termine entro il quale i risultati devono essere trasmessi alla Commissione sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
(2) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).
(3) Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13).
(4) COM(2015) 610 final.
(5) Regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, dell'8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 11).
(6) Regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 42).
ALLEGATO
Nel presente allegato sono definiti le caratteristiche tecniche, i filtri e i codici da utilizzare nel modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale previsto per il 2018. Sono inoltre stabilite i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione.
Termine per la trasmissione dei risultati alla Commissione: 31 marzo 2019.
Filtri e codici da utilizzare per la trasmissione dei dati: come definiti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione (1).
Colonne riservate a fattori di ponderazione facoltativi da utilizzare in caso di sottocampionamento o di mancata risposta: colonne 223-226 che contengono numeri interi, colonne 227-228 che contengono decimali.
1) Sottomodulo 1: responsabilità di cura
Nome/colonna |
Codice |
Descrizione |
Filtro |
CARERES |
|
Esistenza della responsabilità di cura |
AGE = 18–64 |
211 |
|
Assunzione regolare della responsabilità di cura dei figli propri o del partner (< 15 anni) o di familiari non autosufficienti (di 15 anni e più) |
|
|
1 |
Nessuna assunzione di responsabilità di cura |
|
|
2 |
Solo per i figli propri o del partner in ambito familiare |
|
|
3 |
Solo per i figli propri o del partner fuori dall'ambito familiare |
|
|
4 |
Per i figli propri o del partner fuori ed entro l'ambito familiare |
|
|
5 |
Solo per familiari non autosufficienti |
|
|
6 |
Per i figli propri o del partner in ambito familiare e per familiari non autosufficienti |
|
|
7 |
Per i figli propri o del partner fuori dall'ambito familiare e per familiari non autosufficienti |
|
|
8 |
Per i figli propri o del partner fuori ed entro l'ambito familiare e per familiari non autosufficienti |
|
|
9 |
Non pertinente (non incluso nel filtro) |
|
|
Vuoto |
Non sa/non risponde |
|
|
|
|
|
CHCARUSE |
|
Fruizione di servizi di assistenza all'infanzia |
CARERES = 2-4,6-8 |
212 |
|
Fruizione di servizi di assistenza all'infanzia professionali per alcuni o per tutti i figli |
|
|
1 |
No |
|
|
2 |
Sì, per alcuni figli |
|
|
3 |
Sì, per tutti i figli |
|
|
9 |
Non pertinente (non incluso nel filtro) |
|
|
Vuoto |
Non sa/non risponde |
|
|
|
|
|
CHCAROBS |
|
Motivi della non fruizione di servizi di assistenza all'infanzia |
CHCARUSE = 1,2 |
213/214 |
|
Motivo principale della non fruizione di (più) servizi di assistenza all'infanzia per i figli propri o del partner |
|
|
01 |
Servizi non accessibili/assenti |
|
|
02 |
Costi |
|
|
03 |
Qualità/tipo di servizio |
|
|
04 |
Altri ostacoli relativi ai servizi |
|
|
05 |
Assistenza organizzata per conto proprio/con il partner |
|
|
06 |
Assistenza organizzata ricorrendo anche ad altro sostegno informale |
|
|
07 |
Servizi professionali utilizzati (per alcuni, ma non per tutti i figli) sufficienti |
|
|
08 |
Figli autosufficienti |
|
|
09 |
Altri motivi personali |
|
|
99 |
Non pertinente (non incluso nel filtro) |
|
|
Vuoto |
Non sa/non risponde |
|
|
|
|
|
CHCAREFF |
|
Effetto della responsabilità di cura dei figli sull'occupazione |
CARERES = 2-4,6-8 e WSTATOR = 1,2 |
215 |
|
Principale adattamento lavorativo utilizzato dai lavoratori per facilitare l'adempimento dei doveri di cura dei figli |
|
|
1 |
Qualsiasi cambiamento per aumentare il reddito |
|
|
2 |
Riduzione dell'orario di lavoro |
|
|
3 |
Assunzione di compiti lavorativi meno gravosi |
|
|
4 |
Cambio di posto di lavoro per migliorare la conciliazione tra vita familiare e professionale |
|
|
5 |
Attualmente in congedo familiare |
|
|
6 |
Altro |
|
|
7 |
Nessun effetto |
|
|
9 |
Non pertinente (non incluso nel filtro) |
|
|
Vuoto |
Non sa/non risponde |
|
2) Sottomodulo 2: Flessibilità nell'organizzazione del lavoro
Nome/colonna |
Codice |
Descrizione |
Filtro |
POSSTEND |
|
Flessibilità dell'orario di lavoro per la cura dei figli |
STAPRO = 3 e CARERES = 2-8 |
216 |
|
Possibilità di variare l'orario di inizio e/o fine della giornata lavorativa dell'attività lavorativa principale per facilitare l'adempimento dei doveri di assistenza |
|
|
1 |
Generalmente possibile |
|
|
2 |
Raramente possibile |
|
|
3 |
Impossibile |
|
|
9 |
Non pertinente (non incluso nel filtro) |
|
|
Vuoto |
Non sa/non risponde |
|
|
|
|
|
POSORGWT |
|
Flessibilità con possibilità di intere giornate di assenza da dedicare all'assistenza |
STAPRO = 3 e CARERES = 2-8 |
217 |
|
Possibilità di organizzare l'orario di lavoro in modo da poter usufruire di intere giornate di assenza dall'attività lavorativa principale per facilitare l'adempimento dei doveri di assistenza |
|
|
1 |
Generalmente possibile |
|
|
2 |
Raramente possibile |
|
|
3 |
Impossibile |
|
|
9 |
Non pertinente (non incluso nel filtro) |
|
|
Vuoto |
Non sa/non risponde |
|
|
|
|
|
WORKOBS |
|
Ostacolo principale alla conciliazione tra vita familiare e professionale incontrato sul posto di lavoro |
WSTATOR = 1,2 e CARERES = 2-8 |
218 |
|
Caratteristica dell'attività lavorativa principale che rende difficile la conciliazione tra vita familiare e professionale |
|
|
1 |
Nessun ostacolo |
|
|
2 |
Orario di lavoro lungo |
|
|
3 |
Programma di lavoro difficile o imprevedibile |
|
|
4 |
Elevata distanza tra casa e lavoro |
|
|
5 |
Lavoro impegnativo o usurante |
|
|
6 |
Mancanza di sostegno da parte del datore di lavoro e dei colleghi |
|
|
7 |
Altri ostacoli |
|
|
9 |
Non pertinente (non incluso nel filtro) |
|
|
Vuoto |
Non sa/non risponde |
|
3) Sottomodulo 3: interruzioni di carriera e congedo parentale
Nome/colonna |
Codice |
Descrizione |
Filtro |
STOPWORK |
|
Interruzione di carriera per la cura dei figli |
AGE = 18–64 |
219 |
|
Rinuncia al lavoro per almeno un mese nella carriera lavorativa per assistere i figli propri o del partner |
|
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
Mai lavorato per motivi legati alla cura dei figli |
|
|
3 |
No (ma impiegato attualmente o in passato, con figli) |
|
|
4 |
Mai lavorato per altri motivi |
|
|
5 |
Assenza di figli |
|
|
9 |
Non pertinente (non incluso nel filtro) |
|
|
Vuoto |
Non sa/non risponde |
|
|
|
|
|
STOPLENG |
|
Durata totale delle interruzioni di carriera per la cura dei figli |
STOPWORK = 1 |
220 |
|
Somma della durata di tutte le interruzioni dell'attività lavorativa di almeno un mese |
|
|
1 |
Fino a 6 mesi |
|
|
2 |
Da più di 6 mesi a 1 anno |
|
|
3 |
Da più di 1 anno a 2 anni |
|
|
4 |
Da più di 2 anni a 3 anni |
|
|
5 |
Da più di 3 anni a 5 anni |
|
|
6 |
Più di 5 anni |
|
|
9 |
Non pertinente (non incluso nel filtro) |
|
|
Vuoto |
Non sa/non risponde |
|
|
|
|
|
PARLEAV |
|
Fruizione del congedo parentale |
STOPWORK = 1 |
221 |
|
Fruizione del congedo parentale e/o congedo di maternità/paternità nell'ambito dell'interruzione dell'attività lavorativa per la cura dei figli |
|
|
1 |
Solo congedo parentale |
|
|
2 |
Combinazione dei congedi familiari |
|
|
3 |
Solo congedo di maternità/paternità |
|
|
4 |
Congedo familiare non utilizzato |
|
|
|
|
|
DEREDSTP |
|
Interruzione di carriera per i familiari non autosufficienti |
AGE = 18 — 64 e (EXISTPR = 1 o WSTATOR = 1,2) |
222 |
|
Rinuncia al lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno un mese nella carriera lavorativa per la cura di familiari non autosufficienti (15 anni e più) |
|
|
1 |
Interruzione del lavoro |
|
|
2 |
Solo riduzione dell'orario di lavoro |
|
|
3 |
Nessuna interruzione né riduzione |
|
|
4 |
Assenza di familiari non autosufficienti |
|
|
9 |
Non pertinente (non incluso nel filtro) |
|
|
Vuoto |
Non sa/non risponde |
|
(1) Regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57).
13.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2237 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
106,0 |
TN |
123,9 |
|
TR |
109,6 |
|
ZZ |
113,2 |
|
0707 00 05 |
MA |
77,0 |
TR |
166,4 |
|
ZZ |
121,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
144,0 |
TR |
161,6 |
|
ZZ |
152,8 |
|
0805 10 20 |
TR |
66,3 |
ZA |
27,9 |
|
ZZ |
47,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
68,8 |
ZZ |
68,8 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
112,8 |
JM |
112,0 |
|
TR |
81,5 |
|
ZZ |
102,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
86,1 |
ZZ |
86,1 |
|
0808 10 80 |
US |
97,3 |
ZA |
36,6 |
|
ZZ |
67,0 |
|
0808 30 90 |
CN |
89,2 |
ZZ |
89,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
13.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/15 |
DECISIONE (PESC) 2016/2238 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2016
che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC (1) che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia («EUMM Georgia» o «missione») istituita dall'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio (2). La decisione 2010/452/PESC scade il 14 dicembre 2016. |
(2) |
A seguito del riesame strategico del 2016, l'EUMM Georgia dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di due anni. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/452/PESC. |
(4) |
La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/452/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 14 è aggiunto il comma seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2016 e il 14 dicembre 2017 è pari a 18 000 000 EUR.»; |
2) |
all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 dicembre 2018.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2016.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2010/452/PESC del Consiglio del 12 agosto 2010 sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).
(2) Azione comune 2008/736/PESC del Consiglio del 15 settembre 2008 sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26).
13.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/16 |
DECISIONE (PESC) 2016/2239 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2016
che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC (1) relativa a una missione militare dell'UE volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale. |
(2) |
Il 16 marzo 2015 la decisione del Consiglio (PESC) 2015/441 (2) ha modificato la decisione 2010/96/PESC e ha prorogato la missione militare dell'UE fino al 31 dicembre 2016. |
(3) |
Alla luce del riesame strategico del 2016, il mandato della missione militare dell'UE dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2018. |
(4) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della missione in questione. |
(5) |
La decisione 2010/96/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/96/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 è pari a 22 948 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 (*1) è pari a 0 %. (*1) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).»;" |
2) |
all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 dicembre 2018.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16).
(2) Decisione (PESC) 2015/441 del Consiglio, del 16 marzo 2015, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 37).
13.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/18 |
DECISIONE (PESC) 2016/2240 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2016
che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC (1) relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR). |
(2) |
Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/485/PESC (2) che modifica la decisione 2012/389/PESC e proroga l'EUCAP NESTOR fino al 12 dicembre 2016. |
(3) |
Il riesame strategico olistico e globale dell'impegno PESC in Somalia e nel Corno d'Africa ha portato alla conclusione che l'EUCAP NESTOR dovrebbe concentrarsi sulla Somalia e che, di conseguenza, il suo nome dovrebbe essere modificato in EUCAP Somalia e il suo mandato dovrebbe essere adattato e prorogato fino al dicembre 2018. |
(4) |
La decisione 2012/389/PESC, compresi se necessario i compiti e gli obiettivi della missione, dovrebbe essere rivista nel 2017. |
(5) |
L'importo di riferimento destinato a coprire il periodo fino al 12 dicembre 2016 è sufficiente per coprire il periodo fino al 28 febbraio 2017, quando dovrebbero essere disponibili informazioni dettagliate sulle esigenze finanziarie per stabilire un importo di riferimento per il periodo successivo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/389/PESC è così modificata:
1) |
nel titolo e in tutto il testo, il nome «EUCAP NESTOR» è sostituito da «EUCAP Somalia»; |
2) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Missione L'Unione istituisce una missione per lo sviluppo delle capacità in Somalia («EUCAP Somalia»).»; |
3) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Mandato della missione L'EUCAP Somalia deve assistere la Somalia a rafforzare la propria capacità di sicurezza marittima al fine di consentirle di applicare il diritto marittimo con maggiore efficacia.»; |
4) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Obiettivi e compiti 1. Per assolvere il mandato della missione di cui all'articolo 2, l'EUCAP Somalia:
2. Per raggiungere detti obiettivi, l'EUCAP Somalia opera secondo le linee operative e i compiti definiti nei documenti di pianificazione operativa approvati dal Consiglio. 3. L'EUCAP Somalia non svolge alcuna funzione esecutiva.»; |
5) |
all'articolo 13, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Somalia per il periodo dal 16 dicembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 12 000 000 EUR.»; |
6) |
all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 31 dicembre 2018.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).
(2) Decisione 2014/485/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 39).
13.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2241 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2016
relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di determinate varietà della specie Beta vulgaris L. che non soddisfano le condizioni della direttiva 2002/54/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2016) 8105]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In Danimarca, a causa delle condizioni di siccità al momento della raccolta, il quantitativo disponibile di sementi di base di determinate varietà di Beta vulgaris L. che soddisfano la condizione relativa al peso massimo di materia inerte per le sementi monogermi di cui all'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), della direttiva 2002/54/CE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di detto Stato membro. |
(2) |
La domanda di tali sementi non può essere coperta con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfano tutte le condizioni della direttiva 2002/54/CE. |
(3) |
La Danimarca dovrebbe pertanto essere autorizzata a permettere la commercializzazione di sementi di dette varietà soggette a condizioni meno rigorose. |
(4) |
Al fine di garantire il funzionamento del mercato interno ed evitare la sua perturbazione, è opportuno inoltre autorizzare altri Stati membri, che sono in grado di approvvigionare la Danimarca di sementi delle suddette varietà, a prescindere che siano raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo cui si applica la decisione 2003/17/CE del Consiglio (2), a permettere la commercializzazione di tali sementi. |
(5) |
Poiché la presente decisione introduce una deroga alle disposizioni della normativa dell'Unione, è opportuno limitare la quantità di sementi che soddisfano condizioni meno rigorose al minimo necessario per sopperire alle esigenze della Danimarca. Al fine di garantire che il quantitativo totale di sementi autorizzato a essere immesso sul mercato a norma della presente decisione non superi il quantitativo massimo in essa fissato, è opportuno che la Danimarca, che ha presentato la relativa richiesta per l'adozione della presente decisione ed è maggiormente interessata dalla commercializzazione di tale varietà, rivesta il ruolo di coordinatore. |
(6) |
Poiché introduce una deroga alle disposizioni della normativa dell'Unione, la commercializzazione di sementi che soddisfano condizioni meno rigorose dovrebbe essere temporanea fino al 31 dicembre 2017, in quanto questo lasso di tempo è necessario per consentire la produzione di tali sementi e un riesame della situazione in merito alle varietà in questione. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La commercializzazione nell'Unione di sementi di Beta vulgaris L. (barbabietola) della categoria «sementi di base», appartenenti alle varietà Enermax, Feldherr e Creta, che non soddisfano la condizione relativa alla materia inerte di cui all'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), punto dd), della direttiva 2002/54/CE è autorizzata per un quantitativo totale non superiore a 61 kg e per un periodo che scade il 31 dicembre 2017, a condizione che la percentuale massima in peso di materia inerte non sia superiore a 2,2.
Articolo 2
Qualsiasi fornitore che desideri immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1 presenta domanda di autorizzazione allo Stato membro nel quale è stabilito. Nella domanda, il fornitore specifica il quantitativo di sementi che intende immettere sul mercato.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere sul mercato le sementi, salvo nel caso in cui:
a) |
vi siano motivi sufficienti per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione; oppure |
b) |
il rilascio dell'autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo totale di sementi di cui all'articolo 1. |
Articolo 3
Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza sul piano amministrativo.
La Danimarca funge da Stato membro coordinatore per garantire che il quantitativo totale di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell'Unione a norma della presente decisione non sia superiore al quantitativo massimo totale di sementi specificato all'articolo 1.
Lo Stato membro che riceve una domanda a norma dell'articolo 2 notifica immediatamente allo Stato membro coordinatore il quantitativo oggetto della domanda. Quest'ultimo comunica immediatamente a tale Stato membro se l'autorizzazione determina il superamento del quantitativo massimo totale.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.
(2) Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).
13.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2242 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2016
relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di Hordeum vulgare L. varietà Scrabble che non soddisfano le condizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2016) 8106]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In Spagna, a causa di problemi insorti durante il processo di produzione dello scorso anno, il quantitativo disponibile di sementi certificate di seconda riproduzione di Hordeum vulgare L. che soddisfano la condizione relativa alla purezza minima delle sementi di cui all'allegato II, punto 1, lettera A, della direttiva 66/402/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di detto Stato membro. |
(2) |
La domanda di tali sementi non può essere coperta con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfano tutte le condizioni della direttiva 66/402/CEE. |
(3) |
La Spagna dovrebbe pertanto essere autorizzata a permettere la commercializzazione di sementi di tale varietà soggette a condizioni meno rigorose. |
(4) |
Al fine di garantire il funzionamento del mercato interno ed evitare la sua perturbazione è opportuno inoltre autorizzare altri Stati membri, che sono in grado di approvvigionare la Spagna di sementi della suddetta varietà, a prescindere che siano raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo cui si applica la decisione 2003/17/CE del Consiglio (2), a permettere la commercializzazione di tali sementi. |
(5) |
Poiché la presente decisione introduce una deroga alle disposizioni della normativa dell'Unione, è opportuno limitare la quantità di sementi che soddisfano condizioni meno rigorose al minimo necessario per sopperire alle esigenze della Spagna. Al fine di garantire che il quantitativo totale di sementi autorizzato a essere immesso sul mercato a norma della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato dalla presente decisione, è opportuno che la Spagna, che ha presentato la relativa richiesta per l'adozione della presente decisione ed è maggiormente interessata dalla commercializzazione di tale varietà, rivesta il ruolo di coordinatore. |
(6) |
Poiché introduce una deroga alle disposizioni della normativa dell'Unione, la commercializzazione di sementi che soddisfano condizioni meno rigorose dovrebbe essere temporanea fino al 31 dicembre 2018, in quanto questo lasso di tempo è necessario per consentire la produzione di tali sementi e un riesame della situazione in merito alla varietà in questione. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La commercializzazione nell'Unione di sementi di Hordeum vulgare L. (orzo) della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione», appartenenti alla varietà Scrabble, che non soddisfano le condizioni relative alla purezza varietale di cui all'allegato II, punto 1, lettera A, della direttiva 66/402/CEE è autorizzata per un quantitativo non superiore a 6 000 tonnellate e per un periodo che scade il 31 dicembre 2018, a condizione che la purezza minima non sia inferiore al 97 %.
Articolo 2
Qualsiasi fornitore che desideri immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1 presenta domanda di autorizzazione allo Stato membro nel quale è stabilito. Nella domanda, il fornitore specifica il quantitativo di sementi che intende immettere sul mercato.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere sul mercato le sementi, salvo nel caso in cui:
a) |
vi siano motivi sufficienti per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure |
b) |
il rilascio dell'autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo di sementi di cui all'articolo 1. |
Articolo 3
Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza sul piano amministrativo.
La Spagna funge da Stato membro coordinatore per garantire che il quantitativo totale di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell'Unione a norma della presente decisione non sia superiore al quantitativo massimo di sementi specificato all'articolo 1.
Lo Stato membro che riceve una domanda a norma dell'articolo 2 notifica immediatamente allo Stato membro coordinatore il quantitativo oggetto della domanda. Quest'ultimo comunica immediatamente a tale Stato membro se l'autorizzazione determina il superamento del quantitativo massimo.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.
(2) Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).