ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 333

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
8 dicembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/2145 del Consiglio, del 1o dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2149 della Commissione, del 7 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix de Grenoble (DOP)]

42

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali ( 1 )

44

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2151 della Commissione, del 7 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

48

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/2152 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

50

 

 

Risoluzione (UE) 2016/2153 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

51

 

*

Decisione (UE) 2016/2154 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014

54

 

 

Risoluzione (UE) 2016/2155 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014

56

 

*

Decisione (UE) 2016/2156 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014

58

 

*

Decisione (UE) 2016/2157 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014

60

 

 

Risoluzione (UE) 2016/2158 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014

62

 

*

Decisione (UE) 2016/2159 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014

64

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/2160 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014

66

 

 

Risoluzione (UE, Euratom) 2016/2161 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014

68

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/2162 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014

70

 

*

Decisione (UE) 2016/2163 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banca d'Italia

72

 

*

Decisione (UE) 2016/2164 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2016, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017 (BCE/2016/43)

73

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/2145 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con sentenza del 7 settembre 2016 nella causa C-113/14 (1), la Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte») ha annullato l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che stabilisce le soglie di riferimento per i prodotti agricoli, con la motivazione che tali soglie avrebbero dovuto essere adottate solamente dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)

La Corte ha annullato anche l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (3), che fissa il livello dei prezzi di intervento pubblico, per il fatto che tale articolo è indissolubilmente legato all'annullato articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

La Corte ha dichiarato che gli effetti giuridici di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 sono mantenuti per un periodo massimo di cinque mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza.

(4)

È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 prima della fine del periodo di cinque mesi, rispettivamente con l'inserimento e la modifica delle disposizioni riguardanti le soglie di riferimento e i livelli dei prezzi d'intervento, annullati dalla Corte e con l'introduzione di alcuni adeguamenti conseguenti.

(5)

In considerazione del termine fissato dalla Corte nella sua sentenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Soglie di riferimento

1.   Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

a)

nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

b)

per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

c)

per lo zucchero della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente allo zucchero sfuso, franco fabbrica:

i)

per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

ii)

per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

d)

per il settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione/stato di ingrassamento R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e)

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i)

246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii)

169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f)

nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, come segue:

i)

carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

ii)

carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R;

g)

per il settore dell'olio d'oliva:

i)

1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

ii)

1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

iii)

1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questa quantità è diminuita di 36,70/t per ciascun grado di acidità in più.

2.   Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'evoluzione della produzione, dei costi di produzione (particolarmente i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE in base all'andamento della produzione e dei mercati.

3.   I riferimenti alle soglie di riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013 si intendono come riferimenti fatti alle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Prezzi di intervento pubblico

1.   Il livello del prezzo di intervento pubblico:

a)

per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;

b)

per il burro, è pari al 90 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;

c)

per le carni bovine non supera l'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis.

2.   I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;

3)

all'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 1 bis, lettera c).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A. ÉRSEK


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2016, Germania/Parlamento e Consiglio, C-113/14, ECLI:EU:C:2016:635.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2146 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

(3)

Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

(5)

In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:

a)

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B856 («Huashun China»);

b)

Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B836 («Seraphim Cina»);

(6)

Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME in merito ad alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.

(8)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

(10)

La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (13).

(11)

La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (14).

(12)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (15).

(13)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(14)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(15)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(16)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (19) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(17)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (20) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(18)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.

(19)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (22) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

B.   TERMINI DELL'IMPEGNO

(20)

I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») corrispondente, fissato nell'impegno.

(21)

I produttori esportatori hanno inoltre accettato di vendere il prodotto oggetto dell'impegno solo mediante vendite dirette. Ai fini dell'impegno, la vendita diretta è definita come una vendita o al primo cliente indipendente nell'Unione, o tramite una parte collegata nell'Unione elencata nell'impegno.

(22)

L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Nell'elenco delle violazioni figurano le vendite indirette all'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno.

(23)

L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò comporta che i dati trasmessi in dette relazioni trimestrali siano completi e corretti e che le transazioni riportate siano pienamente conformi ai termini dell'impegno. La comunicazione delle rivendite nell'Unione costituisce un obbligo particolare nel caso in cui il prodotto oggetto dell'impegno sia venduto al primo cliente indipendente tramite un importatore collegato. Solo tali comunicazioni consentono alla Commissione di verificare se il prezzo di rivendita imposto dall'importatore collegato al primo cliente indipendente sia conforme al PMI.

(24)

Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una delle sue parti collegate, a prescindere dalla loro inclusione nell'impegno.

C.   MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI E REVOCA VOLONTARIA

(25)

Nel quadro del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le informazioni presentate in proposito da Huashun China e Seraphim China. La Commissione ha anche valutato le informazioni disponibili al pubblico per quanto riguarda la struttura aziendale delle due società.

(26)

Le conclusioni di cui ai considerando da 27 a 30 illustrano i problemi constatati per Huashun China e Seraphim China che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per detti produttori esportatori.

D.   MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

a)   Vendite di Huashun China

(27)

Nelle proprie relazioni trimestrali Huashun China aveva segnalato numerose operazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso fatture relative all'impegno. In base alle informazioni a disposizione della Commissione l'importatore coinvolto nelle summenzionate operazioni era tuttavia collegato a Huashun China. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, Huashun China ha violato i termini dell'impegno di cui ai considerando da 20 a 22.

(28)

Nessuna delle rivendite effettuate dall'importatore collegato è stata comunicata alla Commissione. Huashun China ha pertanto violato anche i termini dell'impegno di cui ai considerando 23 e 24.

b)   Vendite di Seraphim China

(29)

Nelle proprie relazioni trimestrali Seraphim China aveva segnalato numerose operazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso fatture relative all'impegno. In base alle informazioni a disposizione della Commissione l'importatore coinvolto nelle summenzionate operazioni era collegato a Seraphim China. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, Seraphim China ha violato i termini dell'impegno di cui ai considerando da 20 a 22.

(30)

Nessuna delle rivendite effettuate dall'importatore collegato è stata comunicata alla Commissione. Seraphim China ha pertanto violato anche i termini dell'impegno di cui ai considerando 23 e 24.

E.   ANNULLAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'IMPEGNO

(31)

Le operazioni di vendita indiretta effettuate da Huashun China e Seraphim China sono collegate alle seguenti fatture relative all'impegno:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno

Data

Rilasciata da

Rilasciata a

HS-CI13A0916

25.9.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A0812

12.8.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-CI13A0607

13.8.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A1022

29.10.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A1107

15.11.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A1120

29.11.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0312DE

12.3.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A0325DE

20.4.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0510DE

19.5.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A0421DE

21.4.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0917DE

26.9.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0701DE

1.7.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0822DE

28.8.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A1013DE

16.10.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A1102DE

28.11.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0503

7.6.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0409

27.4.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0502

21.5.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0407

8.4.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0613

26.6.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0801

11.8.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A07102

14.9.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A07101

1.9.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0713

5.8.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1210

23.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1207

23.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A11091

27.11.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A12032

9.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1003DE

26.10.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A12031

9.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1206

29.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1114

1.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1008

3.11.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0107

22.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0114

22.1.2016

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Huashun Solar GmbH

HS-16A01021

11.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

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17.3.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A01022

11.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

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30.3.2016

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Huashun Solar GmbH

HS-16A0308

17.3.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1213

8.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

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8.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0318

7.4.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0812

19.8.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0613

13.7.2016

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Huashun Solar GmbH

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27.7.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0920

28.9.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

SS8801C32-FU_2

29.5.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C13-FU

1.4.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C23-FU

23.4.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C32-FU_1

22.5.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-FU_2

24.7.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-FU_1

17.7.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-FU

12.7.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C69-FU_2

17.9.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C69-FU_1

17.9.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C80-FU_2

10.10.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C91-FU

12.11.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C78-FU_1

1.10.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C80-FU_1

10.10.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C107-FU

25.12.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C07-FI

3.2.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C29-FI_2

28.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-FI

28.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C113-FU

6.1.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C24-FI

13.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C29-FI_1

18.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-FI

28.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C47-FI_1

7.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C88-FI

17.6.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C90-FI

25.6.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-FI_2

19.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_1

24.5.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C49-FI_2

28.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_2

2.6.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-FI

15.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C49-FI_1

22.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C60-FI_1

8.5.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C60-FI_2

11.5.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C48-FI

15.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_3

25.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C116-FI

21.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_8

26.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C112-FI_3

14.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C117-FI

26.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FU_3

7.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C130-FI

7.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_4

13.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C126-FI

25.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C121-FI_1

7.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C112-FI_2

26.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C02-FI

16.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C112-FI_1

17.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C118-FI

15.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C129-FI

11.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_5

16.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_1

14.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_4

7.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C125-FI_1

14.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C123-FI

4.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_4

28.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C125-FI_2

21.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_3

3.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C109-FI

4.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_7

25.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C121-FI_2

7.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C135-FI

25.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_5

13.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_5

13.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_1

3.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_6

17.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_2

21.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_2

3.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_3

18.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_4

1.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_1

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_2

5.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C139-FI

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_1

29.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_6

30.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C166-FI

18.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_3

9.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_5

30.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C137-FI

12.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_3

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_1-N

26.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_1

12.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C168-FI_1

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_7

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-F_3

23.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_2

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_5

2.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_2

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_6

7.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_10

15.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_5-N

23.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C145-FI

29.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_4

18.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_4

23.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_2

29.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_6

13.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C168-FI_2

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_1

9.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_7

5.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C170-FI

18.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_3-N

23.3.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_4

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_3

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C169-FI_2

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_8

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_9

3.2.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_5

3.2.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_1

14.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_2

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C169-FI_1

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C171-FI

18.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C35-SX

20.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_3

23.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C28-SX-2

17.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_2

6.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C37-SX_1

16.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_1

20.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C24-SX

9.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C23-SX

9.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C28-SX-1

11.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C37-SX_2

23.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_3

14.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C51-SX_1

24.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C51-SX_2

20.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C46-SX

19.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C57-SX

30.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C57-SX

30.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_3

24.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_2

6.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C44-SX_2

2.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_1

6.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_1

15.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C44-SX_1

19.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-SX_1

15.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

(32)

Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) quando entra in vigore la revoca dell'impegno relativo ai due produttori esportatori. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.

(33)

In questo contesto la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo e gli eventuali sgravi. Qualora tali condizioni non vengano rispettate i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

F.   VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

(34)

L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In un caso del genere la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di quella particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

(35)

La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Huashun China e Seraphim China sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

(36)

La responsabilità di dette violazioni è da attribuire esclusivamente ai produttori esportatori in questione; nel corso del monitoraggio non è stata rilevata alcuna violazione sistematica da parte di più produttori esportatori o della CCCME.

(37)

La Commissione conclude pertanto che nel complesso il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

G.   OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

(38)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.

(39)

Dopo la comunicazione delle conclusioni entrambi i produttori esportatori hanno presentato osservazioni. Un produttore esportatore ha contestato il rapporto sostenendo che l'importatore nell'Unione fosse di proprietà di un soggetto diverso dal produttore esportatore. La Commissione ha inviato ulteriori documenti giustificativi a conferma del rapporto tra il produttore esportatore e l'importatore nell'Unione. Il produttore esportatore non ha presentato ulteriori osservazioni. L'argomentazione è pertanto respinta.

(40)

L'altro produttore esportatore ha rilasciato, senza suffragarla ulteriormente, una dichiarazione generale con la quale contestava le prove del rapporto addotte dalla Commissione. La Commissione osserva che il produttore esportatore non ha contestato il rapporto in sé. La Commissione osserva inoltre che il rapporto è stato dichiarato dal produttore esportatore nelle risposte al questionario per il campionamento nell'ambito dell'attuale riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore.

(41)

Un produttore esportatore ha inoltre richiesto un'audizione ma non ha dato seguito a tale richiesta.

(42)

Lo stesso produttore esportatore ha contestato l'annullamento delle fatture. Ha sostenuto che la Commissione non può imporre dazi o imporre alle dogane di riscuotere dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della data di revoca dell'accettazione dell'impegno se le importazioni non sono state registrate. L'obiezione si basa sull'intendimento che la Commissione possa decidere di imporre dazi provvisori prima della revoca dell'accettazione dell'impegno. A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, può essere imposto un dazio provvisorio nel caso in cui l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa. Non è questa la situazione nel caso in esame, in quanto le inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi. Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, in caso di violazione o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione si applicano automaticamente i dazi definitivi. L'argomentazione è pertanto respinta.

(43)

Lo stesso produttore esportatore ha anche asserito che la Commissione ha riconosciuto che non esiste alcuna base giuridica per una revoca con effetto retroattivo (24). La Commissione osserva che la revoca nel caso di specie non ha effetto retroattivo. Si tratta di una revoca dell'accettazione dell'impegno associata all'annullamento di fatture relative all'impegno. La risposta della Commissione circa la revoca con effetto retroattivo riguardava le circostanze della specifica revoca e della specifica argomentazione presentata da una delle parti in tale causa. L'argomentazione è pertanto respinta.

H.   REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

(44)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente anche alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Huashun China e Seraphim China.

(45)

Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC dei prodotti in esame fabbricati da Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B856, e Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B836, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(46)

Se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di elementi indicanti che il prezzo che figura su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se l'obbligo di includere eventuali sgravi in tali fatture sia stato violato o se il prezzo minimo all'importazione («PMI») non sia stato rispettato. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che c'è stata una violazione in tal senso o se il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato dell'impegno e altre informazioni ad esso relative ai soli fini dei procedimenti nazionali.

(47)

A titolo informativo, la tabella di cui all'allegato II del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno per Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B856, e Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B836, è revocata.

Articolo 2

1.   Le fatture relative all'impegno di cui all'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.

2.   Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

1.   Se le autorità doganali dispongono di elementi indicanti che il prezzo che figura su una fattura relativa all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, emessa da una delle società di cui all'articolo 1 anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, non corrisponde al prezzo pagato e che, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e di altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.

2.   Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni ai soggetti passivi di tali dazi al solo scopo di salvaguardare il loro diritto di difesa. Tali informazioni non possono in nessun caso essere comunicate a terzi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(4)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(5)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(6)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(7)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(8)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(9)  GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

(10)  GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

(11)  GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

(12)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

(13)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

(14)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

(15)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

(16)  GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.

(17)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

(18)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

(19)  GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.

(20)  GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.

(21)  GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.

(22)  GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8.

(23)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(24)  Con riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403.


ALLEGATO I

Elenco di fatture relative all'impegno dichiarate nulle

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno

Data

Rilasciata da

Rilasciata a

HS-CI13A0916

25.9.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A0812

12.8.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-CI13A0607

13.8.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A1022

29.10.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A1107

15.11.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A1120

29.11.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0312DE

12.3.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A0325DE

20.4.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0510DE

19.5.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-13A0421DE

21.4.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0917DE

26.9.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0701DE

1.7.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0822DE

28.8.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A1013DE

16.10.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A1102DE

28.11.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0503

7.6.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-14A0409

27.4.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0502

21.5.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0407

8.4.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0613

26.6.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0801

11.8.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A07102

14.9.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A07101

1.9.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A0713

5.8.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1210

23.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1207

23.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A11091

27.11.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A12032

9.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1003DE

26.10.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A12031

9.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1206

29.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1114

1.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1008

3.11.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0107

22.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0114

22.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A01021

11.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0304

17.3.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A01022

11.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0313

30.3.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0308

17.3.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-15A1213

8.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0105

8.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0318

7.4.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0812

19.8.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0613

13.7.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0702

27.7.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

HS-16A0920

28.9.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.

Huashun Solar GmbH

SS8801C32-FU_2

29.5.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C13-FU

1.4.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C23-FU

23.4.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C32-FU_1

22.5.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-FU_2

24.7.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-FU_1

17.7.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-FU

12.7.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C69-FU_2

17.9.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C69-FU_1

17.9.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C80-FU_2

10.10.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C91-FU

12.11.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C78-FU_1

1.10.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C80-FU_1

10.10.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C107-FU

25.12.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C07-FI

3.2.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C29-FI_2

28.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-FI

28.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C113-FU

6.1.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C24-FI

13.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C29-FI_1

18.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-FI

28.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C47-FI_1

7.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C88-FI

17.6.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C90-FI

25.6.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-FI_2

19.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_1

24.5.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C49-FI_2

28.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_2

2.6.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-FI

15.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C49-FI_1

22.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C60-FI_1

8.5.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C60-FI_2

11.5.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C48-FI

15.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_3

25.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C116-FI

21.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_8

26.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C112-FI_3

14.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C117-FI

26.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FU_3

7.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C130-FI

7.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_4

13.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C126-FI

25.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C121-FI_1

7.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C112-FI_2

26.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C02-FI

16.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C112-FI_1

17.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C118-FI

15.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C129-FI

11.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_5

16.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_1

14.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_4

7.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C125-FI_1

14.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C123-FI

4.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_4

28.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C125-FI_2

21.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_3

3.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C109-FI

4.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_7

25.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C121-FI_2

7.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C135-FI

25.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_5

13.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_5

13.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_1

3.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_6

17.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_2

21.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_2

3.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_3

18.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_4

1.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_1

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_2

5.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C139-FI

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_1

29.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_6

30.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C166-FI

18.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_3

9.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_5

30.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C137-FI

12.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_3

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_1-N

26.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_1

12.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C168-FI_1

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_7

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-F_3

23.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_2

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_5

2.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_2

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_6

7.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_10

15.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_5-N

23.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C145-FI

29.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_4

18.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_4

23.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_2

29.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_6

13.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C168-FI_2

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_1

9.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_7

5.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C170-FI

18.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_3-N

23.3.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_4

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_3

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C169-FI_2

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_8

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_9

3.2.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_5

3.2.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_1

14.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_2

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C169-FI_1

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C171-FI

18.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C35-SX

20.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_3

23.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C28-SX-2

17.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_2

6.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C37-SX_1

16.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_1

20.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C24-SX

9.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C23-SX

9.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C28-SX-1

11.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C37-SX_2

23.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_3

14.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C51-SX_1

24.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C51-SX_2

20.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C46-SX

19.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C57-SX

30.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C57-SX

30.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_3

24.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_2

6.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C44-SX_2

2.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_1

6.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_1

15.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C44-SX_1

19.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-SX_1

15.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Seraphim Solar System GmbH


ALLEGATO II

Elenco delle società

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd.

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd.

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd.

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd.

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd.

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd.

B803

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. Ltd.

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd.

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd.

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD.

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CSG PVtech Co. Ltd.

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd.

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd.

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd.

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd.

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd.

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD.

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD.

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd.

B818

GD Solar Co. Ltd.

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd.

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd.

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd.

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd.

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd.

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd.

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd.

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd.

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd.

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd.

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD.

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd.

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd.

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd.

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd.

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd.

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd.

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd.

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd.

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd.

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd.

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd.

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd.

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd.

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd.

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd.

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd.

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd.

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd.

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Taicang Hareon Solar Co. Ltd.

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd.

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd.

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd.

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd.

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd.

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd.

B795

Juli New Energy Co. Ltd.

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd.

B847

King-PV Technology Co. Ltd.

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd. (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd.

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd.

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd.

B853

NICE SUN PV CO. Ltd.

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD.

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd.

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd.

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd.

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd.

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd.

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd.

B864

Perlight Solar Co. Ltd.

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD.

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD.

B870

Shanghai BYD Co. Ltd.

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd.

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd.

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd.

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD.

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD.

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd.

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd.

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd.

Jiangsu ST Solar Co. Ltd.

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd.

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd.

Shanxi Topray Solar Co. Ltd.

Leshan Topray Cell Co. Ltd.

B880

Sopray Energy Co. Ltd.

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd.

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. Ltd.

B883

TDG Holding Co. Ltd.

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd.

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd.

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd.

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd.

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd.

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd.

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd.

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd.

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd.

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd.

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd.

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd.

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd.

B893

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd.

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd.

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd.

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd.

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd.

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd.

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd.

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd.

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd.

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd.

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd.

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd.

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd.

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd.

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd.

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd.

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd.

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd.

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd.

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd.

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd.

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd.

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD.

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD.

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd.

B922


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2147 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.

(2)

La Germania e l'Ungheria hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2016 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. L'Ungheria ha presentato tale richiesta per tutte le sue regioni viticole. La Germania ha chiesto l'aumento dell'arricchimento unicamente per i vini ottenuti da varietà di uve da vino rosso per le regioni di Baden, Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen e Württemberg.

(3)

A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel 2016, i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale nell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono, in alcune regioni viticole, di ottenere, utilizzando tutte o alcune varietà di uve, vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato.

(4)

È pertanto opportuno autorizzare l'aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da tutte o da alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2016 nelle regioni viticole della Germania e dell'Ungheria.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle regioni viticole, o in una loro parte, elencate nell'allegato del presente regolamento, e per tutte o per alcune varietà di uve da vino precisate nello stesso allegato, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2016, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2016, non può superare i seguenti limiti:

a)

3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

2,0 % vol. nella zona viticola C di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

Varietà di uve da vino e regioni viticole o loro parti nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell'articolo 1

Stato membro

Regioni viticole o loro parti (zone viticole)

Varietà

Germania

Regione viticola Baden (zona B)

Tutte le varietà di uve da vino rosso autorizzate

Regione viticola Ahr (zona A)

Regione viticola Mittelrhein (zona A)

Regione viticola Mosel (zona A)

Regione viticola Nahe (zona A)

Regione viticola Pfalz (zona A)

Regione viticola Rheinhessen (zona A)

Regione viticola Württemberg (zona A)

Ungheria

Tutte le regioni viticole (zona C)

Tutte le varietà di uve autorizzate


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2148 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/936 ha istituito restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il criterio del «chi arriva primo ha la precedenza».

(2)

A norma del regolamento (UE) 2015/936 è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di ripartizione diversi, dividere i contingenti in frazioni o riservare una porzione di un particolare limite quantitativo esclusivamente per le richieste corredate di elementi di prova relativi all'andamento delle precedenti importazioni.

(3)

È opportuno che le regole di gestione e distribuzione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4)

Le misure adottate negli anni precedenti, quali quelle del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2106 della Commissione (2), si sono dimostrate soddisfacenti ed è quindi opportuno adottare regole analoghe per il 2017.

(5)

Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori è opportuno rendere più flessibile il metodo di ripartizione basato sul criterio del «chi arriva primo ha la precedenza», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

(6)

Al fine di garantire una certa continuità degli scambi commerciali e un'efficace gestione dei contingenti è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione all'importazione per il 2017 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2016.

(7)

Al fine di conseguire un utilizzo ottimale dei contingenti è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8)

Al fine di garantire una buona gestione è opportuno che le autorizzazioni all'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le autorizzazioni solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se gli operatori interessati possono dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, possono certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione all'importazione dell'Unione rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2018, su richiesta dell'importatore interessato, la validità dell'autorizzazione, a condizione che, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà del quantitativo assegnatogli.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/936,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole per la gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2015/936 per l'anno 2017.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2017, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle autorizzazioni all'importazione loro concesse per il 2016.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2016 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Gli importatori che abbiano già utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnato loro a norma del presente regolamento possono, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1.   A partire dalle ore 10:00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 2017 le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione all'importazione.

2.   Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni all'importazione solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo dopo che l'operatore interessato:

a)

ha dimostrato l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; e

b)

ha certificato per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:

i)

di non avere già beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento; oppure

ii)

di aver beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento ma di avere utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli.

3.   Le autorizzazioni all'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2017.

Su richiesta dell'importatore le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità dell'autorizzazione a condizione che, al momento della richiesta di proroga, sia stato utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2018.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2106 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2016 a norma del regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 35).


ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese

Categoria

Unità

Massimale

Repubblica di Bielorussia

 

 

 

 

1

Chilogrammi

20 000

2

Chilogrammi

80 000

3

Chilogrammi

5 000

4

Pezzi

20 000

5

Pezzi

15 000

6

Pezzi

20 000

7

Pezzi

20 000

8

Pezzi

20 000

15

Pezzi

17 000

20

Chilogrammi

5 000

21

Pezzi

5 000

22

Chilogrammi

6 000

24

Pezzi

5 000

26/27

Pezzi

10 000

29

Pezzi

5 000

67

Chilogrammi

3 000

73

Pezzi

6 000

115

Chilogrammi

20 000

117

Chilogrammi

30 000

118

Chilogrammi

5 000


Paese

Categoria

Unità

Massimale

Repubblica popolare democratica di Corea

1

Chilogrammi

10 000

2

Chilogrammi

10 000

3

Chilogrammi

10 000

4

Pezzi

10 000

5

Pezzi

10 000

6

Pezzi

10 000

7

Pezzi

10 000

8

Pezzi

10 000

9

Chilogrammi

10 000

12

Paia

10 000

13

Pezzi

10 000

14

Pezzi

10 000

15

Pezzi

10 000

16

Pezzi

10 000

17

Pezzi

10 000

18

Chilogrammi

10 000

19

Pezzi

10 000

20

Chilogrammi

10 000

21

Pezzi

10 000

24

Pezzi

10 000

26

Pezzi

10 000

27

Pezzi

10 000

28

Pezzi

10 000

29

Pezzi

10 000

31

Pezzi

10 000

36

Chilogrammi

10 000

37

Chilogrammi

10 000

39

Chilogrammi

10 000

59

Chilogrammi

10 000

61

Chilogrammi

10 000

68

Chilogrammi

10 000

69

Pezzi

10 000

70

Paia

10 000

73

Pezzi

10 000

74

Pezzi

10 000

75

Pezzi

10 000

76

Chilogrammi

10 000

77

Chilogrammi

5 000

78

Chilogrammi

5 000

83

Chilogrammi

10 000

87

Chilogrammi

8 000

109

Chilogrammi

10 000

117

Chilogrammi

10 000

118

Chilogrammi

10 000

142

Chilogrammi

10 000

151A

Chilogrammi

10 000

151B

Chilogrammi

10 000

161

Chilogrammi

10 000


ALLEGATO II

Elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 4

1.   Belgio

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

Tel. + 32 22776713

Fax + 32 22775063

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service Licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Tél. + 32 22776713

Fax + 32 22775063

2.   Bulgaria

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Тел. +359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800

Факс +359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / +359 29 88 3654

Ministry of Economy and Energy

8 Slavyanska Str., Sofia 1052

Tel. +359 29407008 / +359 29407673 / +359 29407800

Fax +359 2981504 1/ +359 29804710 / +359 29883654

3.   Repubblica ceca

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. + 420 224907111

Fax + 420 224212133

4.   Danimarca

Erhvervs- og Vækstministeriet (Ministry of Business and Growth)

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København

Tel. +45 35291000

Fax +45 35291001

5.   Germania

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn

Tel. + 49 6196908-0

Fax + 49 6196908800

6.   Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

Harju 11

15072 Tallinn

Tel. + 372 6256400

Fax + 372 6313660

7.   Irlanda

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2D02 TD30

Tel. + 353 16312545

Fax + 353 16312562

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

Licensing Unit

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. + 353 16312545

Fax + 353 16312562

8.   Grecia

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής

Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων

Τμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

Τηλ. + 30 2103286041-43 / 2103286223

Fax + 30 2103286094

Ministry of Economy, Development and Tourism

General Directorate for International Economic and Trade Policy,

Directorate fοr Trade Coordination and Trade Regimes

Unit B' Special Import Regimes

1 Kornarou Str.

10563 Athens

Tel. + 30 2103286041-43 / 2103286223

Fax + 30 2103286094

9.   Spagna

Ministerio de Economía y Competitividad (Ministry of Economy and Competitiveness)

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

28046 Madrid

Tel. + 34 913493817 / 913493874

Fax + 34 913493831

E-mail: sgpolcoue.sscc@comercio.mineco.es

10.   Francia

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique

Direction générale des entreprises (DGE)

Service de l'industrie (SI)

Sous-direction de la chimie, des matériaux et des éco-industries (SDCME)

Bureau des Matériaux

67, rue Barbès — BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

Tel. + 33 179843449

E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr

11.   Croazia

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

HR-10000 Zagreb

Tel. + 385 16444626

Fax + 385 16444601

Ministry of Foreign and European Affairs

Directorate for Trade Policy and Economic Multilateral Affairs

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

HR-10000 Zagreb

Tel. + 385 16444626

Fax + 385 16444601

12.   Italia

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III — Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle imprese

Viale Boston, 25

00144 Roma

Tel. + 39 0659647517 / 06 59932450 / 06 59932436

Fax + 39 0659932681 / 06 59932636

E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

13.   Cipro

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Υπηρεσία Εμπορίου

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ανδρέα Αραούζου 6

1421 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22867100

Φαξ: +357 22375443

Imports/Exports Licensing Section

Trade Service

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

6, Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel. +357 22867100

Fax +357 22375443

14.   Lettonia

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia)

Kr.Valdemāra iela 3

Rīga, LV-1395

Tel. + 371 67016201

Fax + 371 67828121

15.   Lituania

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministry of Economy of the Republic of Lithuania)

Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 70664658 / 70664808

Faks. +370 70664762

E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt

16.   Lussemburgo

Ministère de l'économie (Ministry of Economy)

Office des licences

19-21 boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Tél. +352 226162

Fax +352 466138

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

17.   Ungheria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Hungarian Trade Licencing Office)

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

Tel. +36 14585514

Fax +36 14585832

E-mail: keo@mkeh.gov.hu

18.   Malta

Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żghar

Dipartiment tal-Kummerċ, Xatt Lascaris

Valletta

VLT1933

Tel. + 356 25690214

Fax + 356 21237112

E-mail: commerce@gov.mt

Ministry for the Economy, Investment and Small Business

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta

VLT1933

Tel. + 356 25690214

Fax + 356 21237112

E-mail: commerce@gov.mt

19.   Paesi Bassi

Belastingdienst/Douane (Customs Administration)

centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 3070

6401 DN Heerlen

Tel. + 31 88 1512122

Fax + 31 88 1513182

20.   Austria

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Federal Ministry of Science, Research and Economy)

Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle

Stubenring 1

1010 Wien

Tel. + 43 171100 — 8353

Fax + 43 171100 — 8366

21.   Polonia

Ministerstwo Rozwoju (Ministry of Economic Development)

Pl.Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

22.   Portogallo

Ministério das Finanças (Ministry of Finance)

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

DSL — Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega no 5 R/C

1149-006 Lisboa

Tel. +351 1218813843

Fax +351 1218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

23.   Romania

Ministerul Economiei (Ministry of Economy)

Comerţului şi Mediului de Afaceri

Direcţia Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr.152, sector 1

010096 Bucureşti

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

E-mail: clc@dce.gov.ro

24.   Slovenia

Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

Finančna uprava Republike Slovenije

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Tel. +386 42027583

Fax +386 42024969

E-mail: taric.fu@gov.si

25.   Slovacchia

Ministerstvo hospodárstva SR (Ministry of Economy of the Slovak Republic)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel. + 421 248547019

Fax + 421 243423915

E-mail: jan.krocka@mhsr.sk

26.   Finlandia

Tulli (Finnish Customs)

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel. +358 2955200

E-mail: kirmo@tulli.fi

Tullen (Finnish Customs)

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Tel. +358 2955200

E-mail: kirmo@tulli.fi

27.   Svezia

Kommerskollegium (National Board of Trade)

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

Tel. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

28.   Regno Unito

Department for International Trade

1 Victoria Street

London SW1H OET

E-mail: grant.mosedale@trade.gsi.gov.uk


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2149 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix de Grenoble (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Noix de Grenoble», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1204/2003 della Commissione (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Con lettere pervenute il 18.12.2014 e il 31.7.2015, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le imprese Les Jumelles Ets Huot, ZA «Les Creux», 26600 Gervans e SN Comptoir Rhodanien, ZA «Les Lots», 26600 Tain-l'Hermitage, stabilite sul loro territorio al di fuori della zona geografica interessata, avevano legalmente commercializzato il prodotto recante la denominazione di vendita «Noix de Grenoble» in quanto imprese di condizionamento delle noci, utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni, precisando che tale aspetto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione. In seguito alla modifica del disciplinare, le due imprese si troveranno nell'impossibilità di utilizzare la denominazione registrata a causa della limitazione del condizionamento alla zona geografica.

(4)

Poiché le imprese Les Jumelles Ets Huot, ZA «Les Creux», 26600 Gervans e SN Comptoir Rhodanien, ZA «Les Lots», 26600 Tain-l'Hermitage soddisfano le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di poter beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la modifica del disciplinare, è opportuno autorizzarle a continuare a utilizzare la denominazione «Noix de Grenoble» per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'approvazione di tale modifica.

(5)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Noix de Grenoble» (DOP).

Articolo 2

Le imprese Les Jumelles Ets Huot, ZA «Les Creux», 26600 Gervans e SN Comptoir Rhodanien, ZA «Les Lots», 26600 Tain-l'Hermitage sono autorizzate a continuare a utilizzare la denominazione registrata «Noix de Grenoble» (DOP) per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 168 del 5.7.2003, pag. 10.

(4)  GU C 130 del 13.4.2016, pag. 12.


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2150 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Le domande riguardano l'autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel suo parere del 21 aprile 2016 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29025 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'additivo dovrebbe tuttavia essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità ha anche concluso che il preparato ha la potenzialità di migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Nel suo parere del 24 maggio 2016 (3), l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'additivo dovrebbe tuttavia essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità ha anche concluso che il preparato ha la potenzialità di ridurre la degradazione delle proteine nell'insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di tali preparati come descritto nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2016; 14(6):4479.

(3)  The EFSA Journal 2016; 14(6):4506.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Formula chimica, descrizione, metodi di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC di additivo/kg di materiale fresco

Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio

1k20750

Lactobacillus plantarum

DSM 29025

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactobacillus plantarum

DSM 29025 contenente almeno 8 × 1010 UFC/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus plantarum

DSM 29025.

Metodo di analisi  (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787).

Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio: 5 × 107 UFC/kg materiale fresco.

3.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

28 dicembre 2026

1k20751

Lactobacillus plantarum

NCIMB 42150

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactobacillus plantarum

NCIMB 42150 contenente almeno 1 × 1011 UFC/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus plantarum

NCIMB 42150.

Metodo di analisi  (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787).

Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio: 1 × 108 UFC/kg materiale fresco.

3.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

28 dicembre 2026


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2151 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

CL

115,2

MA

103,9

TN

200,0

TR

116,3

ZZ

133,9

0707 00 05

EG

191,7

MA

79,2

TR

159,2

ZZ

143,4

0709 93 10

MA

130,4

TR

155,5

ZZ

143,0

0805 10 20

TR

64,9

UY

62,9

ZA

59,7

ZZ

62,5

0805 20 10

MA

70,9

TR

71,7

ZZ

71,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

114,7

TR

80,5

ZZ

97,6

0805 50 10

TR

82,6

ZZ

82,6

0808 10 80

US

100,7

ZA

160,7

ZZ

130,7

0808 30 90

CN

88,6

TR

126,8

ZZ

107,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/50


DECISIONE (UE) 2016/2152 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 (1),

visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2014 [COM(2015)377 — C8-0201/2015] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste la sua decisione del 28 aprile 2016 (5) che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2014 e la risoluzione che la accompagna,

visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0271/2016),

1.

rifiuta il discarico al segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2014;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU L 51 del 20.2.2014.

(2)  GU C 377 del 13.11.2015, pag. 1.

(3)  GU C 373 del 10.11.2015, pag. 1.

(4)  GU C 377 del 13.11.2015, pag. 146.

(5)  GU L 246 del 14.9.2016, pag. 20.

(6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/51


RISOLUZIONE (UE) 2016/2153 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0271/2016),

A.

considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in quanto istituzioni dell'Unione;

B.

considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione, dovrebbero essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione nella misura in cui sono beneficiari del bilancio generale dell'Unione europea;

1.

ricorda il ruolo che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario») attribuiscono al Parlamento per quanto concerne il discarico per l'esecuzione del bilancio;

2.

sottolinea che, conformemente all'articolo 335 TFUE, «l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione» e che, di conseguenza, tenuto conto dell'articolo 55 del regolamento finanziario, le istituzioni sono responsabili a titolo individuale dell'esecuzione dei loro bilanci;

3.

sottolinea il ruolo del Parlamento e delle altre istituzioni nel quadro della procedura di discarico quale disciplinata dalle disposizioni del regolamento finanziario, segnatamente dagli articoli 164-166;

4.

osserva che, conformemente all'articolo 94 del regolamento del Parlamento, «le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare […] ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva) […]»;

5.

si rammarica che il Consiglio continui a non pronunciarsi sulle osservazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico del 28 aprile 2016 (1) quanto alla tendenza degli esercizi precedenti ad un aumento del sottoutilizzo e del riporto degli impegni;

Questioni in sospeso

6.

si rammarica che il Consiglio europeo e il Consiglio non trasmettano al Parlamento la loro relazione annuale di attività; ritiene che ciò sia inammissibile e dannoso per la reputazione delle istituzioni;

7.

si rammarica che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio non siano ancora stati separati, come raccomandato dal Parlamento in recenti risoluzioni di discarico;

8.

prende atto delle informazioni sulla politica immobiliare fornite sul sito web del Consiglio; prende altresì atto del fatto che non viene data alcuna informazione sui costi sostenuti in relazione agli edifici; chiede che vengano fornite informazioni dettagliate al Parlamento nella prossima relazione finanziaria annuale;

9.

rinnova l'invito a presentare relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti immobiliari e una ripartizione dettagliata delle spese finora sostenute; chiede informazioni sui costi connessi ai ritardi registrati nel completamento dell'edificio «Europa»;

10.

ribadisce al Consiglio il proprio invito a fornire informazioni sul processo di ammodernamento amministrativo da esso avviato, in particolare riguardo all'impatto previsto sul bilancio di detta istituzione;

11.

invita il Consiglio ad adottare quanto prima un codice di condotta per garantire l'integrità dell'istituzione; rinnova al Consiglio l'invito ad attuare senza ulteriori indugi le norme in materia di segnalazione delle irregolarità;

12.

invita il Consiglio ad aderire al registro dell'Unione per la trasparenza nell'ottica di assicurare la trasparenza e la rendicontabilità dell'istituzione;

13.

rinnova al Consiglio l'invito a elaborare orientamenti dettagliati in materia di contrasto alla corruzione e politiche indipendenti nell'ambito delle proprie strutture, nonché a rafforzare in modo sistematico la trasparenza delle procedure legislative e dei negoziati;

14.

si rammarica delle difficoltà ripetutamente incontrate nelle procedure di discarico e dovute a una mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; sottolinea che il Parlamento ha rifiutato il discarico al segretario generale del Consiglio per gli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, per i motivi esposti nelle risoluzioni del 10 maggio 2011 (2), 25 ottobre 2011 (3), 10 maggio 2012 (4), 23 ottobre 2012 (5), 17 aprile 2013 (6), 9 ottobre 2013 (7), 3 aprile 2014 (8), 23 ottobre 2014 (9) e 27 ottobre 2015 (10), e ha rinviato la decisione sul discarico al segretario generale del Consiglio per l'esercizio 2014, per i motivi esposti nella suddetta risoluzione del 28 aprile 2016;

15.

insiste sul fatto che un esercizio di controllo di bilancio efficace richiede che Parlamento e Consiglio cooperino, come precisato nella suddetta risoluzione del 28 aprile 2016; conferma che il Parlamento non è in grado di prendere una decisione informata sulla concessione del discarico;

16.

ricorda al Consiglio il punto di vista della Commissione, espresso nel gennaio 2014, secondo cui tutte le istituzioni partecipano pienamente al processo di follow-up delle osservazioni formulate dal Parlamento nell'esercizio di discarico e secondo cui tutte le istituzioni dovrebbero cooperare per garantire il buon funzionamento della procedura di discarico;

17.

osserva che la Commissione ha affermato che non avrebbe vigilato sull'esecuzione del bilancio delle altre istituzioni e che rispondere alle domande rivolte a un'altra istituzione avrebbe costituito una violazione dell'autonomia di quest'ultima nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio;

18.

si rammarica che il Consiglio continui a non dare risposta alle domande del Parlamento; rammenta le conclusioni del seminario del Parlamento sul diritto di quest'ultimo di concedere il discarico al Consiglio, che si è tenuto il 27 settembre 2012; ricorda altresì l'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, il quale stabilisce che ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori;

19.

osserva che solo tre delle 27 interrogazioni presentate al Consiglio da membri della commissione per il controllo dei bilanci in relazione all'esercizio 2014 hanno ricevuto una risposta chiara nei documenti forniti da detta istituzione nel quadro dell'esercizio di discarico;

20.

insiste sul fatto che la spesa del Consiglio deve essere controllata al pari di quella delle altre istituzioni e che gli elementi fondamentali di tale controllo sono stati esposti nelle risoluzioni di discarico degli scorsi anni;

21.

sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 TFUE, in linea con l'attuale interpretazione e prassi, e segnatamente di concedere il discarico per ogni rubrica del bilancio presa singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;

22.

è del parere che la mancata presentazione, da parte del Consiglio al Parlamento, dei documenti richiesti pregiudichi innanzitutto il diritto dei cittadini dell'Unione all'informazione e alla trasparenza, e stia diventando il sintomo preoccupante di un certo deficit democratico in seno alle istituzioni dell'Unione;

23.

ritiene che tale situazione configuri una grave inadempienza degli obblighi derivanti dai trattati e che i soggetti interessati debbano prendere gli opportuni provvedimenti per far fronte alla questione senza ulteriore indugio; sottolinea la necessità di una revisione dei trattati e del regolamento finanziario volta a precisare le finalità e i processi della procedura di discarico, nonché a definire sanzioni in caso di inosservanza delle norme sancite dai trattati;

24.

ritiene che la mancanza di cooperazione da parte del Consiglio europeo e del Consiglio con l'autorità di discarico sia un segnale negativo inviato ai cittadini dell'Unione.


(1)  GU L 246 del 14.9.2016, pag. 21.

(2)  GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25.

(3)  GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.

(4)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 23.

(5)  GU L 350 del 20.12.2012, pag. 71.

(6)  GU L 308 del 16.11.2013, pag. 22.

(7)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 97.

(8)  GU L 266 del 5.9.2014, pag. 26.

(9)  GU L 334 del 21.11.2014, pag. 95.

(10)  GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 49.


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/54


DECISIONE (UE) 2016/2154 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014, corredata delle risposte dell'impresa comune (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2016, sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0058/2016),

viste la sua decisione del 28 aprile 2016 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2014 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC e impresa comune ARTEMIS),

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (5),

visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (6), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7),

visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0264/2016),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC e impresa comune ARTEMIS) per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2014;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC e impresa comune ARTEMIS), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 25.

(2)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 26.

(3)  GU L 246 del 14.9.2016, pag. 432.

(4)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

(6)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(8)  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/56


RISOLUZIONE (UE) 2016/2155 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0264/2016),

A.

considerando che l'impresa comune ENIAC («l'impresa comune») è stata costituita il 20 dicembre 2007 per un periodo di dieci anni, per definire e attuare un'agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari ambiti d'applicazione;

B.

considerando che all'impresa comune è stata conferita autonomia finanziaria nel luglio 2010;

C.

considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, il Belgio, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito, nonché l'associazione AENEAS per le attività europee di nanoelettronica;

D.

considerando che il contributo massimo per il periodo di dieci anni da parte dell'Unione all'impresa comune è pari a 450 000 000 EUR, a carico del bilancio del Settimo programma quadro di ricerca;

E.

considerando che il contributo massimo dell'AENEAS all'impresa comune è pari a 30 000 000 EUR per i costi di esercizio e che gli Stati membri offrono contributi in natura per tali costi nonché contributi finanziari pari almeno a 1,8 volte il contributo dell'Unione;

F.

considerando che l'impresa comune e l'impresa comune ARTEMIS («ARTEMIS») si sono fuse per dare vita all'iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ITC ECSEL), che ha iniziato le sue attività nel giugno 2014 e resterà operativa per dieci anni;

Gestione di bilancio e finanziaria

1.

riconosce che i conti dell'impresa comune per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 26 giugno 2014 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 26 giugno 2014, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per il periodo chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune stessa e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;

2.

è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune per il periodo dal 1o gennaio al 26 giugno 2014 («la relazione della Corte»), ha espresso per il quarto anno consecutivo un giudizio con rilievi sulla legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti, in quanto gli accordi amministrativi conclusi con le autorità di finanziamento nazionali («AFN») per quanto riguarda l'audit delle dichiarazioni di spesa per i progetti non contengono modalità pratiche per l'effettuazione di audit ex post;

3.

constata che, stando alla relazione della Corte, l'impresa comune non ha valutato la qualità delle relazioni di audit trasmesse dalle AFN concernenti i costi relativi ai progetti completati; osserva inoltre che, a seguito di una valutazione delle strategie di audit di tre AFN, non è stato possibile trarre conclusioni in merito all'efficace funzionamento degli audit ex post a causa delle diverse metodologie utilizzate dalle AFN, che non consentivano all'impresa comune di calcolare un tasso di errore ponderato o un tasso di errore residuo; rileva inoltre che l'ITC ECSEL ha confermato che dalla sua ampia valutazione dei sistemi di garanzia nazionali emerge che essi sono in grado di fornire una ragionevole tutela degli interessi finanziari dei membri delle imprese comuni;

4.

osserva che l'ITC ECSEL ha invitato le AFN a dimostrare che l'attuazione delle procedure nazionali fornisce una ragionevole garanzia in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni e rileva che, alla scadenza del 30 giugno 2016, il 76 % delle AFN sollecitate in tal senso (che rappresentano il 96,79 % delle spese complessive di ARTEMIS e dell'impresa comune) hanno trasmesso la documentazione richiesta e confermato che l'attuazione delle procedure nazionali fornisce una ragionevole garanzia in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni;

5.

osserva che, secondo la relazione della Corte, il bilancio finale dell'impresa comune per l'esercizio 2014 comprendeva stanziamenti d'impegno per 2 356 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 76 500 250 EUR;

6.

riconosce che, stando a quanto riferito dall'impresa comune, le procedure di garanzia nazionali per i paesi che ricevono il 54,2 % delle sovvenzioni dell'impresa comune sono state esaminate fino ad aprile 2015; elogia l'intenzione dell'impresa comune di continuare il predetto esercizio, arrivando a coprire fino al 92,7 % delle sovvenzioni totali concesse; si compiace della conferma dell'impresa comune secondo cui le procedure nazionali forniscono una garanzia ragionevole sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.


8.12.2016   

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L 333/58


DECISIONE (UE) 2016/2156 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014, corredata delle risposte dell'impresa comune (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2016, sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0058/2016),

viste la sua decisione del 28 aprile 2016 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2014 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC e impresa comune ARTEMIS),

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (5),

visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (6), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7),

visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0264/2016),

1.

approva la chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC e impresa comune ARTEMIS), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 25.

(2)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 26.

(3)  GU L 246 del 14.9.2016, pag. 432.

(4)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

(6)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(8)  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.


8.12.2016   

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L 333/60


DECISIONE (UE) 2016/2157 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ARTEMIS relativi al periodo 1o gennaio — 26 giugno 2014 corredata della risposta dell'impresa comune (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2016, sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0055/2016),

viste la sua decisione del 28 aprile 2016 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2014 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS e impresa comune ENIAC),

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (5),

visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7),

visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0276/2016),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS e impresa comune ENIAC) per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS e impresa comune ENIAC), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 9.

(2)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 10.

(3)  GU L 246 del 14.9.2016, pag. 425.

(4)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

(6)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(8)  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.


8.12.2016   

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L 333/62


RISOLUZIONE (UE) 2016/2158 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0276/2016),

A.

considerando che l'impresa comune ARTEMIS («l'impresa comune») è stata costituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni, con l'obiettivo di definire e attuare un'agenda di ricerca per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e la sostenibilità e permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali;

B.

considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma nell'ottobre 2009;

C.

considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il periodo di 10 anni è di 420 000 000 EUR, a carico del bilancio del settimo programma quadro di ricerca;

D.

considerando che i contributi finanziari degli Stati membri di ARTEMIS dovrebbero essere pari, in totale, ad almeno 1,8 volte il contributo finanziario dell'Unione, mentre i contributi in natura forniti dalle organizzazioni di ricerca e sviluppo partecipanti ai progetti per la durata dell'impresa comune dovrebbero essere pari o superiori al contributo degli enti pubblici;

E.

considerando che l'impresa comune e l'impresa comune ENIAC («ENIAC») sono state fuse per creare l'iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ITC ECSEL), che ha iniziato le proprie attività nel giugno 2014 e opererà per un periodo di dieci anni;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

osserva che i conti dell'impresa comune per il periodo che va dal 1o gennaio 2014 al 26 giugno 2014 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 26 giugno 2014 nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;

2.

è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti («la Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune relativi all'esercizio 2014 («la relazione della Corte»), ha espresso un giudizio con rilievi sulla legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti, in quanto gli accordi amministrativi conclusi con le autorità di finanziamento nazionali («AFN») per quanto riguarda l'audit delle dichiarazioni di spesa per i progetti non contengono modalità pratiche per l'effettuazione di audit ex post;

3.

apprende dalla relazione della Corte che l'impresa comune non ha valutato la qualità delle relazioni di audit ricevute dalle AFN e concernenti i costi relativi ai progetti completati; osserva inoltre che, a seguito di una valutazione delle strategie di audit di tre AFN, non è stato possibile trarre conclusioni in merito all'efficace funzionamento degli audit ex post a causa delle diverse metodologie utilizzate dalle AFN, che non consentivano all'impresa comune di calcolare un tasso di errore ponderato né un tasso di errore residuo;

4.

rileva che l'ITC ECSEL ha realizzato un'ampia valutazione dell'efficacia dei sistemi di garanzia per un campione di 10 Stati membri di ARTEMIS ed ENIAC che rappresentano la quota maggiore del bilancio operativo dell'ITC ECSEL e coprono l'89,5 % del totale delle sovvenzioni dell'impresa comune, e osserva che, sulla base dei certificati di fine progetto emessi fino al 13 giugno 2016, la valutazione dimostra che il tasso di copertura è tre volte più elevato della soglia del 20 %, al di sopra della quale i sistemi nazionali sono considerati sufficienti nel quadro della strategia di audit ex post;

5.

osserva che l'ITC ECSEL ha invitato le AFN a produrre prova che l'attuazione delle procedure nazionali fornisce una ragionevole garanzia in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni e rileva che, entro il termine del 30 giugno 2016, il 76 % delle AFN invitate in tal senso, che rappresentano il 96,79 % delle spese delle imprese comuni ARTEMIS ed ENIAC, hanno presentato la documentazione richiesta e confermato che l'attuazione delle procedure nazionali fornisce una ragionevole garanzia in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni;

6.

osserva che, secondo la relazione della Corte, il bilancio finale dell'impresa comune per l'esercizio 2014 comprendeva stanziamenti d'impegno per 2 554 510 EUR e stanziamenti di pagamento per 30 330 178 EUR (attività operative);

Controllo interno

7.

prende atto con preoccupazione che l'impresa comune non ha adottato alcuna misura in merito ad alcune norme di controllo interno relative all'informazione e informativa finanziaria: in particolare, per quanto riguarda la valutazione delle attività, la valutazione dei sistemi di controllo interno e la struttura di audit interno; osserva che ciò era dovuto all'imminente fusione; rileva che nel frattempo l'ITC ECSEL ha realizzato notevoli progressi per quanto riguarda l'attuazione dei sistemi di controllo interno e l'istituzione di una struttura di audit interno.


8.12.2016   

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L 333/64


DECISIONE (UE) 2016/2159 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ARTEMIS relativi al periodo 1o gennaio — 26 giugno 2014 corredata della risposta dell'impresa comune (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2016, sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0055/2016),

viste la sua decisione del 28 aprile 2016 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2014 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS e impresa comune ENIAC),

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (5),

visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7),

visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0276/2016),

1.

approva la chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS e impresa comune ENIAC), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 9.

(2)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 10.

(3)  GU L 246 del 14.9.2016, pag. 425.

(4)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

(6)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(8)  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.


8.12.2016   

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L 333/66


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/2160 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014, corredata della risposta dell'impresa comune (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2016 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0052/2016),

viste la sua decisione del 28 aprile 2016 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2014, e le risposte del direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione,

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 208,

vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (5), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0275/2016),

1.

concede il discarico al direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2014;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 33.

(2)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 34.

(3)  GU L 246 del 14.9.2016, pag. 438.

(4)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(7)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


8.12.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/68


RISOLUZIONE (UE, Euratom) 2016/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0275/2016),

A.

considerando che l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («l'impresa comune») è stata istituita nel marzo 2007 per un periodo di 35 anni;

B.

considerando che i membri dell'impresa comune sono l'Euratom, rappresentata dalla Commissione, gli Stati membri dell'Euratom nonché i paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom un accordo di cooperazione nel settore della fusione nucleare controllata;

C.

considerando che l'impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nel marzo 2008;

1.

osserva che la Corte dei conti (la «Corte») ha affermato, nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune relativi all'esercizio finanziario 2014 (la «relazione della Corte»), che i conti annuali dell'impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2014, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune;

2.

osserva che la dotazione finanziaria definitiva disponibile per il 2014 comprendeva stanziamenti di impegno per 1 168 800 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 567 600 000 EUR e che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 100 % e dell'88,5 %; rileva, tuttavia, che il tasso di esecuzione per gli stanziamenti di pagamento indicati nel bilancio iniziale per il 2014 era del 73 %;

3.

prende atto del fatto che, in considerazione delle sfide attualmente affrontate dal progetto ITER, il nuovo direttore generale dell'Organizzazione ITER ha presentato al consiglio ITER un piano d'azione comprendente misure specifiche volte a superare i principali ostacoli che si frappongono attualmente allo sviluppo del progetto ITER; osserva inoltre che, per quanto riguarda l'impresa comune, il nuovo direttore facente funzioni ha elaborato un piano d'azione per l'impresa comune che è in buona parte in linea con quello dell'Organizzazione ITER; apprende che il direttore facente funzioni dell'impresa comune ha presentato il piano d'azione al consiglio di direzione dell'impresa comune nel marzo 2015, ricevendo piena approvazione, e che detto piano d'azione integra il piano d'azione dell'Organizzazione ITER sotto vari aspetti, oltre a individuare ulteriori miglioramenti nelle operazioni proprie dell'impresa comune; osserva altresì che, al momento dell'audit, le misure pratiche per l'attuazione di entrambi i piani d'azione erano ancora in corso di definizione; rileva infine che, dal marzo 2015, l'Organizzazione ITER e l'impresa comune attuano e seguono attentamente i piani d'azione e che questi dovrebbero apportare una serie di miglioramenti; invita a presentare tempestivamente una relazione sull'attuazione di tali piani d'azione;

4.

accoglie con favore le conclusioni della riunione del consiglio ITER del 15 e 16 giugno 2016, che hanno confermato che il progetto ITER sta attualmente procedendo nella giusta direzione, consentendo l'elaborazione di una proposta valida, realistica e dettagliata in merito al calendario e ai costi associati fino al primo plasma, hanno approvato il calendario integrato aggiornato per il progetto ITER, che stabilisce settembre 2025 come data per il primo plasma, hanno indicato che il fatto che finora tutte le tappe del progetto siano state completate entro le tempistiche previste o in anticipo dimostra la capacità collettiva dell'Organizzazione ITER e delle agenzie nazionali di continuare a rispettare il calendario integrato aggiornato e hanno sottolineato che la maggiore efficacia del processo decisionale, la migliore comprensione dei rischi e il rigore nel rispetto degli impegni contribuisce a rinnovare la fiducia che il progetto ITER manterrà il suo attuale slancio positivo;

5.

accoglie con favore la posizione del consiglio ITER, secondo cui un approccio incentrato sugli elementi principali tramite il primo plasma dovrebbe ridurre i rischi legati al progetto ITER e il calendario integrato aggiornato rappresenta la soluzione maggiormente realizzabile dal punto di vista tecnico per raggiungere il primo plasma, che segnerà il completamento delle fasi fondamentali di assemblaggio e messa in servizio del Tokamak e delle strutture di supporto;

6.

osserva che il conseguimento degli obiettivi stabiliti durante la riunione del consiglio ITER del 18 e 19 novembre 2015 è a buon punto e che quattro delle sei tappe assegnate alla Fusion for Energy («F4E») per il 2016 sono già state raggiunte;

7.

rileva che la questione della locazione dei locali dell'impresa comune è stata risolta, poiché il governo spagnolo ha offerto un contratto di locazione a lungo termine per i locali attuali nonché l'ampliamento dello spazio attualmente destinato agli uffici di un piano aggiuntivo; osserva, a tal proposito, che il consiglio di direzione dell'impresa comune, nella riunione del 29 e 30 giugno 2016, ha preso atto della conclusione del contratto di locazione a lungo termine per gli uffici di F4E tra il Regno di Spagna e il proprietario dell'edificio e ha approvato i piani per la ristrutturazione dei locali assegnati all'impresa comune;

8.

prende atto della parziale attuazione dello statuto del personale e incoraggia l'impresa comune a proseguire l'applicazione delle restanti disposizioni; si compiace del fatto che il nuovo regolamento finanziario e le nuove norme di attuazione dell'impresa comune siano entrati in vigore il 1o gennaio 2016; riconosce che l'impresa comune ha istituito una definizione operativa di ciò che rientra nel campo della fusione e ciò che non rientra, il che consente di determinare più facilmente l'ambito di applicazione dell'uso esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai contratti.


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/70


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/2162 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2016

sulla chiusura dei conti dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014, corredata della risposta dell'impresa comune (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2016 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0052/2016),

viste la sua decisione del 28 aprile 2016 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2014, e le risposte del direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione,

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 208,

vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (5), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0275/2016),

1.

approva la chiusura dei conti dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 33.

(2)  GU C 422 del 17.12.2015, pag. 34.

(3)  GU L 246 del 14.9.2016, pag. 438.

(4)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(7)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/72


DECISIONE (UE) 2016/2163 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banca d'Italia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 23 settembre 2016, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banca d'Italia (BCE/2016/28) (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono essere sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio.

(2)

Il mandato dei revisori esterni della Banca d'Italia è giunto a scadenza a seguito dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2015. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

(3)

La Banca d'Italia ha selezionato BDO Italia SpA quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2022.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di BDO Italia SpA quale revisore esterno della Banca d'Italia per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2022.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   BDO Italia SpA è accettata quale revisore esterno della Banca d'Italia per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2022.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU C 366 del 5.10.2016, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


8.12.2016   

IT

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L 333/73


DECISIONE (UE) 2016/2164 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 novembre 2016

relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017 (BCE/2016/43)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la Decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) (1), e in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A partire dal 1o gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

I 19 Stati membri la cui moneta è l'euro hanno sottoposto alla BCE le rispettive richieste di approvazione del volume delle monete metalliche da emettere nel 2017, accompagnate da note esplicative sulla metodologia di previsione. Taluni Stati membri hanno anche fornito informazioni supplementari relative alle monete metalliche destinate alla circolazione ove tali informazioni siano disponibili e considerate importanti dagli Stati membri interessati a supporto della richiesta di approvazione.

(3)

Poiché il diritto degli Stati membri di emettere monete metalliche in euro è soggetto all'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, i volumi approvati dalla BCE non possono essere superati dagli Stati membri senza la previa approvazione di quest'ultima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro per il 2017

Con la presente decisione la BCE approva il volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2017 da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente alla seguente tabella:

(milioni di EUR)

 

Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2017

 

Monete metalliche destinate alla circolazione

Monete metalliche da collezione

(non destinate alla circolazione)

Volume di emissione delle monete metalliche

Belgio

51,0

1,0

52,0

Germania

419,0

219,0

638,0

Estonia

9,7

0,3

10,0

Irlanda

30,7

0,8

31,5

Grecia

106,3

0,6

106,9

Spagna

359,3

30,0

389,3

Francia

224,3

51,0

275,3

Italia

94,2

1,8

96,0

Cipro

14,0

0,1

14,1

Lettonia

16,3

0,3

16,6

Lituania

30,0

0,3

30,3

Lussemburgo

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Paesi Bassi

25,0

4,0

29,0

Austria

87,2

181,8

269,0

Portogallo

62,0

3,0

65,0

Slovenia

24,0

2,0

26,0

Slovacchia

15,6

1,4

17,0

Finlandia

35,0

10,0

45,0

Totale

1 631,5

507,8

2 139,3

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 novembre 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 328 del 12.12.2015, pag. 123.