ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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DIRETTIVE |
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Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
2.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/1 |
DIRETTIVA (UE) 2016/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2016
relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico. |
(2) |
Nel contesto della presente direttiva il concetto di accessibilità dovrebbe essere inteso come principi e tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità. |
(3) |
Il mercato in rapida crescita per il conseguimento di una maggiore accessibilità di prodotti e servizi digitali è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web o applicazioni mobili, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione. |
(4) |
Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010, intitolata «Un'agenda digitale europea», le autorità pubbliche dovrebbero fare la loro parte nella promozione di mercati di contenuti digitali. Le amministrazioni possono stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Ciò rappresenta una fonte importante di crescita potenziale di servizi online innovativi. |
(5) |
Diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili, ma tali misure spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi di tali linee guida, oppure hanno introdotto differenze tecniche a livello nazionale con riguardo ai siti web accessibili. |
(6) |
I fornitori di siti web, applicazioni mobili e relativo software e tecnologie accessibili comprendono numerose piccole e medie imprese (PMI). Tali fornitori e in particolare le PMI stentano ad avviare iniziative imprenditoriali al di fuori dei rispettivi mercati nazionali. A causa delle differenze esistenti tra Stati membri nelle specifiche e nelle normative relative all'accessibilità, la crescita e la competitività di tali fornitori e imprese sono frenate dai costi aggiuntivi che essi dovrebbero sostenere per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi transnazionali legati all'accessibilità del web. |
(7) |
La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web, di applicazioni mobili e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati rispetto ai servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l'accesso al contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili da ogni luogo dell'Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici. |
(8) |
In un contesto armonizzato, il settore della progettazione e dello sviluppo di siti web e applicazioni mobili dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per gli enti pubblici e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi relativi all'accessibilità di siti web e applicazioni mobili dovrebbero ridursi. |
(9) |
La presente direttiva mira a garantire, sulla base di prescrizioni comuni in materia di accessibilità, una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici. Per porre fine alla frammentazione del mercato interno è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici. Ciò ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori e favorirebbe l'interoperabilità. L'utilizzo di prescrizioni in materia di accessibilità, neutre sul piano delle tecnologie, non ostacolerà l'innovazione e può addirittura stimolarla. |
(10) |
Il ravvicinamento delle misure nazionali dovrebbe inoltre consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ottenere benefici economici e sociali dall'estensione della fornitura di servizi online o servizi mobili a una platea più ampia di cittadini e clienti. Ciò dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattività degli investimenti nell'Unione. Gli enti pubblici beneficerebbero della riduzione dei costi da sostenere per assicurare prodotti e servizi web connessi all'accessibilità. |
(11) |
I cittadini beneficerebbero di un accesso più ampio ai servizi pubblici attraverso siti web e applicazioni mobili e riceverebbero servizi e informazioni che faciliterebbero la loro vita quotidiana e il godimento dei loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi. |
(12) |
Avendo rispettivamente ratificato e concluso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, (la «Convenzione delle Nazioni Unite»), la maggior parte degli Stati membri e l'Unione si sono impegnati ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accesso tra l'altro alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e a elaborare, adottare e monitorare l'attuazione di norme minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico nonché a promuovere l'accesso delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso internet, e ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima. La Convenzione delle Nazioni Unite prevede inoltre che la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi debba consentirne l'uso da parte di tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Tale «progettazione universale» non dovrebbe escludere, ove siano necessari, dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite, le persone con disabilità comprendono le persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature le quali, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri. |
(13) |
La comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo «La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e mira ad eliminare le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità. Essa prevede interventi da adottare in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità delle tecnologie e dei sistemi di informazione e comunicazione, e il suo l'obiettivo è quello di «garantire alle persone con disabilità l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza». |
(14) |
I regolamenti (UE) n. 1303/2013 (3) e (UE) n. 1304/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio contengono disposizioni in materia di accessibilità, anche per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Essi non trattano, tuttavia, gli aspetti specifici dell'accessibilità dei siti web o delle applicazioni mobili. |
(15) |
Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), sostiene la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati all'accessibilità. |
(16) |
Nella comunicazione del 15 dicembre 2010 dal titolo «Il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment 2011-2015 — Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa», la Commissione auspicava azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità. Tale piano include misure intese a ridurre le lacune nell'uso delle TIC e a promuovere il ricorso alle stesse per superare l'esclusione così da garantire che tutti gli utenti possano tratte il maggiore vantaggio dalle opportunità presentate. Nella comunicazione del 19 aprile 2016 dal titolo «Il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment 2016-2020 — Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione», la Commissione ribadisce l'importanza dell'inclusione e dell'accessibilità. |
(17) |
Nell'agenda digitale europea, la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015, riflettendo in tal modo la dichiarazione ministeriale di Riga dell'11 giugno 2006. |
(18) |
Nell'agenda digitale europea, la Commissione sottolineava che occorrevano azioni concertate per assicurare che le persone con disabilità possano accedere integralmente ai nuovi contenuti elettronici, in modo da offrire ai cittadini europei una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali. La Commissione inoltre incoraggiava l'agevolazione del memorandum d'intesa sull'accesso digitale per le persone con disabilità. |
(19) |
Il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione a due vie, ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento. |
(20) |
Le prescrizioni in materia di accessibilità stabilite dalla presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico. |
(21) |
La presente direttiva fa salva la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare l'articolo 42, e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare l'articolo 60, a norma delle quali è necessario che le specifiche tecniche per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, siano elaborate, salvo in casi debitamente giustificati, in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. |
(22) |
Considerata la mancanza di mezzi automatizzati o efficienti e facili da applicare per rendere accessibili determinati tipi di contenuti pubblicati e al fine di limitare l'ambito di applicazione della direttiva ai contenuti, ai siti web e alle applicazioni mobili effettivamente sotto il controllo degli enti pubblici, la presente direttiva prevede l'esclusione temporanea o permanente dal proprio ambito di applicazione di alcuni tipi di contenuti, siti web o applicazioni mobili. Tali esclusioni dovrebbero essere riesaminate nell'ambito della revisione della presente direttiva alla luce dei progressi tecnologici futuri. |
(23) |
Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale dell'Unione è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. Tuttavia, tale diritto può essere sviluppato meglio nell'ambito di normative dell'Unione specifiche per settore o che si concentrino sull'accessibilità anche di emittenti private per garantire condizioni di concorrenza leale senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse assolta dai servizi di media audiovisivi. La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi ai siti web e alle applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico. |
(24) |
La presente direttiva non è in alcun modo intesa a limitare la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione nella misura in cui sono garantiti nell'Unione e negli Stati membri, in particolare a norma dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (la «Carta»). |
(25) |
Alcune organizzazioni non governative (ONG), che sono enti autonomi volontari istituiti per perseguire essenzialmente obiettivi senza scopo di lucro, che forniscono servizi che non sono essenziali al pubblico, tra cui servizi non direttamente richiesti da autorità statali, regionali o locali, o servizi che non trattano specificamente le esigenze delle persone con disabilità in particolare, potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Per evitare di imporre un onere sproporzionato a tali ONG, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad esse. |
(26) |
I formati di file per ufficio dovrebbero essere intesi come documenti che non sono destinati principalmente all'uso sul web e che sono inclusi in pagine web, quali i documenti in Adobe Portable Document Format (PDF), documenti Microsoft Office o loro equivalenti (fonte aperta). |
(27) |
I media basati sulle trasmissioni in diretta che sono mantenuti online o ripubblicati dopo la trasmissione in diretta dovrebbero essere considerati media basati sul tempo preregistrati senza ritardo indebito dalla data della trasmissione iniziale o della ripubblicazione iniziale di tali media, senza superare il tempo strettamente necessario per rendere accessibili i media basati sul tempo dando la priorità alle informazioni essenziali in materia di salute, benessere e sicurezza del pubblico. Tale periodo di tempo necessario non dovrebbe essere in linea di principio superiore a 14 giorni. In casi giustificati, ad esempio ove sia impossibile procurarsi i pertinenti servizi in tempo debito, tale periodo potrebbe essere eccezionalmente esteso al tempo più breve necessario per rendere accessibile il contenuto. |
(28) |
La presente direttiva, pur incoraggiando gli enti pubblici a rendere accessibili tutti i contenuti, non intende però limitare ai soli contenuti accessibili i contenuti posti dagli enti pubblici sui loro siti web o sulle loro applicazioni mobili. Ogniqualvolta siano aggiunti contenuti non accessibili, gli enti pubblici dovrebbero aggiungere, nella misura in cui è ragionevolmente possibile, alternative accessibili sui loro siti web o sulle loro applicazioni mobili. |
(29) |
Quando le mappe sono destinate all'uso della navigazione, distinto dalla descrizione geografica, possono essere necessarie informazioni accessibili per aiutare le persone che non sono in grado di usare correttamente informazioni visive o funzionalità di navigazione complesse, ad esempio per localizzare locali o zone dove sono forniti i servizi. Dovrebbe pertanto essere fornita un'alternativa accessibile quale indirizzi postali e fermate vicine dei trasporti pubblici o i nomi dei luoghi o delle regioni che sono spesso già messi a disposizione dell'ente pubblico in forma semplice e leggibile per la maggior parte degli utenti. |
(30) |
Il contenuto integrato, quale immagini o video integrati, dovrebbe essere contemplato dalla presente direttiva. Tuttavia, sono creati a volte siti web e applicazioni mobili sui quali possono essere incorporati successivamente contenuti supplementari, ad esempio un programma email, un blog, un articolo che consente agli utenti di aggiungere osservazioni, o applicazioni che supportano i contenuti condivisi dagli utenti. Un altro esempio potrebbe essere una pagina, quale un portale o un sito di notizie, costituita da contenuti provenienti da molteplici partecipanti o siti che inseriscono automaticamente contenuti provenienti da altre fonti nel corso del tempo, ad esempio quando i messaggi pubblicitari sono inseriti in modo dinamico. Tali contenuti di terzi, purché non siano finanziati né sviluppati dall'ente pubblico interessato né sotto il suo controllo, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tali contenuti non dovrebbero, in linea di principio, essere usati se ostacolano o riducono la funzionalità del servizio pubblico offerto su tali siti web o applicazioni mobili. Ove lo scopo dei contenuti dei siti web o delle applicazioni mobili degli enti pubblici sia quello di tenere consultazioni o organizzare forum di discussione, tali contenuti non possono essere considerati contenuti di terzi e dovrebbero pertanto essere accessibili, fatta eccezione per i contenuti condivisi dagli utenti che non sono sotto il controllo dell'ente pubblico interessato. |
(31) |
Alcune prescrizioni in materia di accessibilità per i siti web o le applicazioni mobili dovrebbero continuare ad essere rispettate in relazione ai metadati connessi alla riproduzione di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale. |
(32) |
La presente direttiva non dovrebbe imporre agli Stati membri di rendere accessibile il contenuto di siti web o applicazioni mobili archiviati se esso non è più aggiornato o rielaborato e se non è necessario per la realizzazione di processi amministrativi. Ai fini della presente direttiva, la manutenzione prettamente tecnica non dovrebbe essere considerata un aggiornamento o una rielaborazione di un sito web o di un'applicazione mobile. |
(33) |
Dovrebbero essere rese accessibili le funzioni amministrative essenziali online di scuole, scuole dell'infanzia e asili nido. Ove tali contenuti essenziali siano forniti in maniera accessibile attraverso un altro sito web, tali contenuti non dovrebbero essere resi nuovamente accessibili sul sito web della struttura interessata. |
(34) |
Gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'applicazione della presente direttiva ad altri tipi di siti web e applicazioni mobili, in particolare ai siti e applicazioni mobili intranet o extranet non contemplati dalla medesima, progettati per — e utilizzati da — un numero limitato di persone sul luogo di lavoro o nel campo dell'istruzione, e mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vanno oltre le prescrizioni minime in materia di accessibilità di siti web e applicazioni mobili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a estendere l'applicazione della presente direttiva agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, anche nei settori della sanità, dei servizi per l'infanzia, dell'inclusione sociale e della sicurezza sociale, nonché nel settore dei servizi di trasporto e dell'elettricità, del gas, dell'energia termica, dell'acqua, del servizi delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, con particolare riguardo ai servizi di cui agli articoli da 8 a 13 della direttiva 2014/25/UE. |
(35) |
Sebbene la presente direttiva non si applichi ai siti web e alle applicazioni mobili delle istituzioni dell'Unione, tali istituzioni sono incoraggiate a rispettare le prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva. |
(36) |
Le prescrizioni in materia di accessibilità definite nella presente direttiva sono intese in modo da essere neutre sul piano delle tecnologie. Descrivono cosa occorre garantire affinché l'utente sia in grado di percepire, utilizzare, interpretare o comprendere un sito web, un'applicazione mobile e i relativi contenuti. Non è specificata la tecnologia da scegliere per un determinato sito web, informazione online o applicazione mobile. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l'innovazione. |
(37) |
I quattro principi di accessibilità sono: percepibilità, nel senso che le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentabili agli utenti in modalità percepibili; utilizzabilità, nel senso che i componenti e la navigazione dell'interfaccia utente devono essere utilizzabili; comprensibilità, nel senso che le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente devono essere comprensibili; e solidità, nel senso che i contenuti devono essere abbastanza solidi da poter essere interpretati con sicurezza da una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive. Detti principi di accessibilità sono trasposti in criteri di successo verificabili quali quelli che costituiscono la base della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe (2015-04) [Norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)] tramite norme armonizzate e una metodologia comune per verificare la conformità dei contenuti di siti web e applicazioni mobili a tali principi. Tale norma europea è stata approvata sulla base del mandato M/376 conferito dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione. In pendenza della pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate, o di loro parti, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le clausole pertinenti della norma europea EN 301 549 v1.1.2 (2015-04) dovrebbero essere considerate modalità minime per la messa in pratica di tali principi. |
(38) |
Se le prescrizioni in materia di accessibilità stabilite dalla presente direttiva non sono applicabili, conformemente alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio (8), alla Convenzione delle Nazioni Unite e ad altre normative pertinenti, continueranno ad applicarsi le prescrizioni in materia di «sistemazione ragionevole» e dovrebbero essere previste, ove necessario, in particolare nel luogo di lavoro e nell'istruzione. |
(39) |
Gli enti pubblici dovrebbero applicare le prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva nella misura in cui non impongono loro un onere sproporzionato. Ciò implica che, in casi giustificati, potrebbe non essere ragionevolmente possibile per un ente pubblico rendere pienamente accessibile uno specifico contenuto. Tale ente pubblico, tuttavia, dovrebbe pur sempre dare la massima accessibilità possibile a tale contenuto e rendere altri contenuti pienamente accessibili. Le eccezioni al rispetto delle prescrizioni in materia di accessibilità dovute a un onere sproporzionato non dovrebbero andare oltre lo stretto necessario per limitare detto onere per quanto riguarda il particolare contenuto interessato in ogni singolo caso. Per misure che imporrebbero un onere sproporzionato si dovrebbero intendere le misure che imporrebbero a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o metterebbero a rischio la sua capacità di adempiere al suo scopo o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità. Nel valutare in quale misura le prescrizioni sull'accessibilità non possono essere soddisfatte a causa dell'onere sproporzionato che imporrebbero è opportuno tener conto soltanto delle motivazioni legittime. La mancanza di carattere prioritario, di tempo o di conoscenze non dovrebbe essere considerata un motivo legittimo. Analogamente, non ci dovrebbero essere motivi legittimi per non acquistare o sviluppare sistemi informatici per la gestione accessibile di contenuti di siti web o applicazioni mobili, dato che per soddisfare le prescrizioni sull'accessibilità di cui alla presente direttiva sono disponibili tecniche adeguate e di tipo consultivo. |
(40) |
L'interoperabilità connessa all'accessibilità dovrebbe assicurare la massima compatibilità dei contenuti con i programmi utente attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti di siti web e applicazioni mobili dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna comune del linguaggio naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché i dati di tutti i componenti dell'interfaccia utente incorporati. L'interoperabilità, quindi, rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i propri programmi utente per accedere a siti web e applicazioni mobili: gli utenti potrebbero inoltre avvantaggiarsi di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l'Unione. L'interoperabilità andrebbe a beneficio anche di fornitori e acquirenti di prodotti e servizi connessi all'accessibilità di siti web e applicazioni mobili. |
(41) |
La presente direttiva stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili di enti pubblici. Al fine di agevolare la realizzazione della messa in conformità di siti web e delle applicazioni mobili interessati dalle suddette prescrizioni è necessario, ai fini della formulazione di specifiche tecniche particolareggiate per tali prescrizioni, conferire una presunzione di conformità ai siti web e alle applicazioni mobili interessati che rispettano le norme armonizzate definite e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Ai sensi di tale regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo dovrebbero poter sollevare obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva. |
(42) |
Gli organismi europei di normalizzazione hanno adottato la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), che specifica le prescrizioni funzionali in materia di accessibilità per i prodotti e servizi nel settore delle TIC, inclusi i contenuti web, che potrebbero essere utilizzate negli appalti pubblici o a sostegno di altre politiche e normative. La presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva dovrebbe essere basata sulla base delle clausole 9, 10 e 11 della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Le specifiche tecniche adottate in base alla presente direttiva dovrebbero ulteriormente precisare la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) per quanto riguarda le applicazioni mobili. |
(43) |
Le specifiche tecniche e le norme elaborate in relazione alle prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva dovrebbero inoltre tener conto delle specificità concettuali e tecniche dei dispositivi mobili. |
(44) |
Una dichiarazione di accessibilità dovrebbe essere fornita dall'ente pubblico relativamente alla conformità dei loro siti web e applicazioni mobili alle prescrizioni in materia di accessibilità fissate dalla presente direttiva. Tale dichiarazione di accessibilità dovrebbe eventualmente contemplare le alternative accessibili previste. |
(45) |
Le applicazioni mobili sono rese disponibili da soggetti vari, anche negozi privati di applicazioni. Le informazioni relative all'accessibilità delle applicazioni mobili di enti pubblici scaricate da soggetti terzi dovrebbero essere fornite insieme alla descrizione dell'applicazione mobile presentata agli utenti prima che questi ultimi la scarichino. Ciò non richiede ai principali fornitori di piattaforme di modificare i loro meccanismi di distribuzione delle applicazioni, ma impone invece all'ente pubblico l'obbligo di rendere disponibile la dichiarazione di accessibilità per mezzo di tecnologie esistenti o future. |
(46) |
Dovrebbe essere istituito un meccanismo di feedback al fine di dare la possibilità a chiunque di notificare all'ente pubblico qualsiasi avaria del sito web o dell'applicazione mobile in conformità delle prescrizioni di accessibilità di cui alla presente direttiva nonché per richiedere le informazioni escluse. Tali richieste di informazioni potrebbero riguardare contenuti esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva o altrimenti esentati dalla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva, quali i formati di file per ufficio, i media basati sul tempo preregistrati o contenuti di siti web archiviati. Facendo ricorso al meccanismo di feedback, collegato alla procedura di attuazione, dovrebbe essere possibile per gli utenti dei siti web o delle applicazioni mobili di enti pubblici chiedere le informazioni necessarie, inclusi servizi e documenti. In risposta ad una richiesta legittima e ragionevole, le informazioni dovrebbero essere fornite dall'ente pubblico in modo adeguato e opportuno entro un ragionevole periodo di tempo. |
(47) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie al fine di sensibilizzare le parti interessate e promuovere per loro, e in particolare per il personale responsabile dell'accessibilità di siti web o applicazioni mobili, programmi di formazione in materia di accessibilità di siti web e applicazioni mobili. I pertinenti soggetti interessati dovrebbero essere consultati o coinvolti nella preparazione dei contenuti dei programmi di formazione e sensibilizzazione in materia di accessibilità. |
(48) |
È importante che gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, promuovano l'utilizzo degli strumenti di creazione, che consentano di attuare meglio le prescrizioni della presente direttiva in materia di accessibilità. Tale promozione potrebbe assumere modalità passive, quali la pubblicazione di un elenco di strumenti di creazione compatibili senza l'obbligo di utilizzarli, oppure modalità attive, quali l'obbligo di utilizzare strumenti di creazione compatibili o di finanziarne l'elaborazione. |
(49) |
Ai fini della corretta attuazione della presente direttiva, e in particolare della attuazione delle norme sulla messa in conformità delle prescrizioni in materia di accessibilità, è della massima importanza che la Commissione e gli Stati membri consultino regolarmente le parti interessate. Ai sensi della presente direttiva, per «parti interessate» si dovrebbero intendere anche le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e degli anziani, le parti sociali, il settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili e la società civile. |
(50) |
La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio periodico. Una metodologia di monitoraggio armonizzata fornirebbe una descrizione del sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero periodicamente presentare una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e almeno una volta sull'elenco di misure adottate in applicazione della presente direttiva. |
(51) |
La metodologia di monitoraggio stabilita dalla Commissione dovrebbe essere trasparente, trasferibile, comparabile e riproducibile. La riproducibilità di tale metodologia dovrebbe essere portata al massimo tenendo però conto del fatto che i fattori umani, quali le verifiche da parte degli utenti, potrebbero incidere su di essa. Ai fini di una maggiore comparabilità dei dati tra Stati membri, la metodologia di monitoraggio dovrebbe descrivere in che modo l'esito delle diverse verifiche debba o possa essere presentato. Al fine di non distogliere risorse dal compito di realizzare una maggiore accessibilità dei contenuti, la metodologia di monitoraggio dovrebbe essere facile da utilizzare. |
(52) |
Allo scopo di non ostacolare l'innovazione con riguardo alle modalità di misurazione dell'accessibilità di siti web e applicazioni mobili, e a condizione di non ostacolare la comparabilità dei dati in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare, secondo la metodologia che sarà stabilita dalla Commissione, tecnologie di monitoraggio più avanzate. |
(53) |
Per evitare il ricorso sistematico a procedimenti giudiziari, è opportuno prevedere disposizioni riguardanti il diritto di ricorrere a una procedura adeguata ed efficace per assicurare la conformità alla presente direttiva. Ciò lascia impregiudicato il diritto a un mezzo di ricorso efficace di cui all'articolo 47 della Carta. In tale procedura dovrebbe rientrare il diritto di presentare reclami a qualsiasi autorità nazionale esistente che sia competente a pronunciarsi in merito. |
(54) |
Al fine di assicurare la corretta applicazione della presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica della presente direttiva mediante l'aggiornamento dei riferimenti alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(55) |
Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Per stabilire le specifiche tecniche per le prescrizioni in materia di accessibilità, definire la metodologia che gli Stati membri dovrebbero utilizzare per monitorare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili interessati da tali prescrizioni e determinare le modalità delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sull'esito del monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di esame. Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono un modello di dichiarazione sull'accessibilità, che non ha ripercussioni sulla natura e l'ambito di applicazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva ma serve a facilitare l'applicazione delle norme da essa stabilite, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(56) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la realizzazione di un mercato armonizzato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali, ma può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, consentendo così a tali siti e applicazioni di essere maggiormente accessibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.
2. La presente direttiva stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per assicurare che i siti web, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'accesso, e le applicazioni mobili degli enti pubblici soddisfino le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4.
3. La presente direttiva non si applica ai seguenti siti web e applicazioni mobili:
a) |
siti web e applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e di altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; |
b) |
siti web e applicazioni mobili di ONG che non forniscono servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati. |
4. La presente direttiva non si applica ai seguenti contenuti di siti web e applicazioni mobili:
a) |
formati di file per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018, a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolte dall'ente pubblico interessato; |
b) |
media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020; |
c) |
media basati sulla trasmissione in diretta; |
d) |
carte e servizi di cartografia online, a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione; |
e) |
contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'ente pubblico interessato né sottoposti al suo controllo; |
f) |
riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale che non possono essere resi pienamente accessibili a causa:
|
g) |
contenuti di extranet o intranet ossia siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale, pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale; |
h) |
contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019. |
5. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online.
Articolo 2
Armonizzazione minima
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità web di siti internet e applicazioni mobili stabilite dalla presente direttiva.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) |
«ente pubblico», lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, se la finalità specifica di dette associazioni è soddisfare le esigenze d'interesse generale che non abbiano carattere industriale o commerciale; |
2) |
«applicazioni mobili», ai fini della presente direttiva, il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto di enti pubblici per essere utilizzato dal grande pubblico su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet. È escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico. |
3) |
«norma», una norma tecnica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
4) |
«norma europea», una norma europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
5) |
«norma armonizzata», una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
6) |
«media basati sul tempo», le seguenti tipologie di media: solo audio, solo video, audio-video, audio e/o video associate all'interazione; |
7) |
«pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale», beni di proprietà privata o pubblica di interesse storico, artistico, archeologico, estetico, scientifico o tecnico appartenenti a collezioni tutelate da istituzioni culturali quali biblioteche, archivi e musei; |
8) |
«dati misurati», i risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4. I dati misurati comprendono sia informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche (numero di siti web e applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti ecc.) che informazioni quantitative sul livello di accessibilità; |
Articolo 4
Prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili
Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere più accessibili i loro siti web e le loro applicazioni mobili di modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
Articolo 5
Onere sproporzionato
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici applichino le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 nella misura in cui non impongono un onere sproporzionato agli enti pubblici ai fini di detto articolo.
2. Al fine di valutare in quale misura la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 impone un onere sproporzionato, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici interessati tengano conto delle circostanze pertinenti, fra cui:
a) |
le dimensioni, le risorse e la natura dell'ente pubblico interessato; e |
b) |
la stima dei costi e dei benefici per l'ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso dello specifico sito web o applicazione mobile. |
3. Fatto salvo il paragrafo 1del presente articolo, l'ente pubblico interessato effettua la valutazione iniziale della misura in cui la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 impone un onere sproporzionato.
4. Qualora un ente pubblico si sia avvalso della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo per uno specifico sito web o applicazione mobile, dopo aver effettuato la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, esso precisa nella dichiarazione di accessibilità di cui all'articolo 7 le parti delle prescrizioni in materia di accessibilità cui non è stato possibile conformarsi e, se del caso, fornisce alternative accessibili.
Articolo 6
Presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità
1. I contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4, che sono contemplate da tali norme o da loro parti.
2. Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i contenuti delle applicazioni mobili che rispettano le specifiche tecniche, o parti di esse, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4, contemplate da tali specifiche tecniche o da loro parti.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche di cui al primo comma del presente paragrafo. Dette specifiche tecniche soddisfano le prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 e assicurano un livello di accessibilità almeno equivalente a quello garantito dalla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).
Gli atti di esecuzione di cui al secondo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo11, paragrafo 3. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato, qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 23 dicembre 2018.
3. Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i contenuti dei siti web che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di essi, della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 che sono contemplate da tali prescrizioni pertinenti o da loro parti.
Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in assenza delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i contenuti delle applicazioni mobili che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di esse, della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 che sono contemplate da tali prescrizioni pertinenti o da loro parti.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 al fine di modificare il paragrafo 3 del presente articolo modificando il riferimento alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) di modo che sia fatto riferimento a una versione più recente di tale norma, o a una norma europea che la sostituisce, qualora tale versione o norma soddisfi le prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 e assicuri un livello di accessibilità almeno equivalente a quello garantito dalla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).
Articolo 7
Misure aggiuntive
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici forniscano e aggiornino periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente direttiva.
Per i siti web la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di accessibilità di cui al paragrafo 2, ed è pubblicata nel pertinente sito web.
Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di accessibilità di cui al paragrafo 2, ed è resa accessibile nel sito web dell'ente pubblico che ha sviluppato l'applicazione mobile in questione o unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione.
Tale dichiarazione comprende quanto segue:
a) |
chiarimenti riguardo alle parti di contenuto non accessibili e le ragioni che ne giustificano l'inaccessibilità e, se del caso, riguardo alle alternative accessibili fornite; |
b) |
la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare all'ente pubblico interessato eventuali difetti del suo sito web o dell'applicazione mobile in termini di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite dall'articolo 4 e di richiedere le informazioni escluse a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, e dell'articolo 5; e |
c) |
il link alla procedura di attuazione di cui all'articolo 9 cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente alla notifica o alla richiesta. |
Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici forniscano una risposta adeguata alla notifica o alla richiesta entro un periodo di tempo ragionevole.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un modello di dichiarazione di accessibilità. Tali atti sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione.
3. Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 a siti web o applicazioni mobili di tipo diverso da quello di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e segnatamente ai siti web o alle applicazioni mobili cui si applicano disposizioni nazionali in vigore in materia di accessibilità.
4. Gli Stati membri promuovono e agevolano l'organizzazione di programmi di formazione in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, destinati alle parti interessate e al personale degli enti pubblici, concepiti al fine di insegnare loro come creare, gestire e aggiornare i contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sensibilizzare sulle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4, sui benefici per gli utenti e i proprietari di siti web e applicazioni mobili e sulla possibilità di fornire un feedback in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, come disposto nel presente articolo.
6. Ai fini del monitoraggio e della presentazione delle relazioni di cui all'articolo 8 la Commissione facilita la cooperazione a livello unionale tra gli Stati membri, e tra questi ultimi e le parti interessate, al fine di scambiare migliori prassi e rivedere la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili.
Articolo 8
Monitoraggio e relazioni
1. Gli Stati membri esercitano un monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4, secondo la metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire una metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4. La metodologia è trasparente, trasferibile, confrontabile, riproducibile e di facile utilizzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione.
3. La metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 2 può tener conto di analisi di esperti e comprende:
a) |
la periodicità del monitoraggio e del campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili soggetti a monitoraggio; |
b) |
a livello dei siti web, il campionamento delle pagine web e dei loro contenuti; |
c) |
a livello delle applicazioni mobili, i contenuti da verificare, tenendo conto del momento in cui l'applicazione è stata inizialmente distribuita e in cui le funzionalità sono state successivamente aggiornate; |
d) |
la descrizione del modo in cui deve essere sufficientemente dimostrata la conformità o non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4, facendo direttamente riferimento, ove applicabile, alle descrizioni pertinenti contenute nella norma armonizzata o, in assenza di questa, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o nella norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3; |
e) |
qualora siano individuate mancanze, un meccanismo per fornire dati e informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 in un formato che possa essere usato dagli enti pubblici per porre rimedio alle mancanze; e |
f) |
disposizioni adeguate, che includano, se del caso, esempi e orientamenti, per verifiche automatiche, manuali e di utilizzabilità, in combinazione con le impostazioni di campionamento, in modo compatibile con la periodicità del monitoraggio e delle relazioni. |
4. Entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio, includendo i dati misurati. Tale relazione è redatta in base alle disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. La relazione contiene anche informazioni sul ricorso alla procedura di attuazione di cui all'articolo 9.
5. In relazione alle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, la prima relazione riguarda anche:
a) |
una descrizione dei meccanismi istituiti dagli Stati membri per la consultazione delle parti interessate riguardo all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili; |
b) |
le procedure volte a rendere pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità in relazione ai siti web e alle applicazioni mobili; |
c) |
le esperienze e le conclusioni tratte dall'attuazione delle norme sulla messa in conformità delle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4; e |
d) |
informazioni sulle attività di formazione e di sensibilizzazione. |
In caso di modifiche significative agli elementi di cui al primo comma, gli Stati membri includono nelle successive relazioni informazioni relative a tali modifiche.
6. Il contenuto di tutte le relazioni, che non necessita l'inclusione dell'elenco dei siti web, delle applicazioni mobili o degli enti pubblici, è reso pubblico in un formato accessibile. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione.
7. Entro il 23 settembre 2018, gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato per l'esecuzione delle funzioni di monitoraggio e di relazione.
Articolo 9
Procedura di attuazione
1. Gli Stati membri garantiscono che sia disponibile una procedura di attuazione adeguata ed efficace volta ad assicurare la conformità alla presente direttiva in ordine alle prescrizioni definite agli articoli 4 e 5 e all'articolo 7, paragrafo 1. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura di attuazione, come la possibilità di mettersi in contatto con un mediatore, per assicurare un efficace trattamento delle notifiche e delle richieste ricevute, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e per riesaminare la valutazione di cui all'articolo 5.
2. Entro il 23 settembre 2018 gli Stati membri informano la Commissione circa l'ente responsabile dell'attuazione della presente direttiva.
Articolo 10
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 23 giugno 2017.
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 12
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri applicano tali disposizioni come segue:
a) |
ai siti web di enti pubblici non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a decorrere dal 23 settembre 2019, |
b) |
ai siti web di enti pubblici non contemplati dal punto a): a decorrere dal 23 settembre 2020, |
c) |
alle applicazioni mobili di enti pubblici: a decorrere dal 23 giugno 2021. |
Articolo 13
Riesame
Entro il 23 giugno 2022 la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della stessa. Il riesame tiene conto delle relazioni degli Stati membri concernenti gli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 8 e il ricorso alla procedura di attuazione di cui all'articolo 9. Esso comprende inoltre un riesame dei progressi tecnologici che potrebbero rendere più facilmente accessibili alcuni tipi di contenuti esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Le conclusioni del riesame sono rese pubbliche in un formato accessibile.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
I. LESAY
(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 116.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(4) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
(5) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(6) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(7) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(8) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(9) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del ConsiglioGU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(10) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
2.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2103 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Burrata di Andria (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Burrata di Andria» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Burrata di Andria» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Burrata di Andria» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 263 del 20.7.2016, pag. 7.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
2.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2104 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vale of Evesham Asparagus (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Vale of Evesham Asparagus» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Vale of Evesham Asparagus» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Vale of Evesham Asparagus» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 257 del 15.7.2016, pag. 16.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
2.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/19 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2105 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli da utilizzare per la notifica degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 33,
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (2) stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità per la notifica degli aiuti di Stato. In base a tale regolamento, le informazioni supplementari necessarie per la valutazione delle misure di aiuto conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari che figurano nel suo allegato I, parte III. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 794/2004 prevede inoltre che, ogniqualvolta le linee direttrici o le discipline relative sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notifica e le schede di informazioni corrispondenti. |
(3) |
In seguito all'adozione, da parte della Commissione, degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (3), le norme applicate dalla Commissione per valutare la compatibilità delle misure di aiuto di Stato con il mercato interno sono cambiate. È quindi necessario sostituire la scheda di informazioni complementari per la notifica degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 794/2004. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.
(2) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004, la parte III.14 è sostituita dalla seguente:
«PARTE III.14
SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO AL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
La presente scheda di informazioni supplementari deve essere utilizzata in caso di notifica di una misura di aiuto contemplata dagli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (1) (gli «orientamenti»).
1. Principi comuni di valutazione
1.1. La misura di aiuto soddisfa i seguenti principi comuni di valutazione? In caso affermativo o se la misura di aiuto non deve necessariamente soddisfare il principio dell'effetto di incentivazione di cui alla sezione 3.6 degli orientamenti, contrassegnare l'apposita casella:
☐ |
la misura di aiuto contribuisce a un obiettivo ben definito di interesse comune; |
☐ |
necessità dell'intervento statale: la misura di aiuto di Stato è destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di conseguire, per esempio ponendo rimedio a un fallimento del mercato; |
☐ |
adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune; |
☐ |
effetto di incentivazione: l'aiuto modifica il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo o in un luogo limitato o diverso; o l'aiuto non deve necessariamente avere un effetto di incentivazione ai sensi del punto 52 degli orientamenti; |
☐ |
proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'aiuto è limitato al minimo indispensabile per stimolare un investimento o un'attività ulteriore nella zona interessata; |
☐ |
prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto sono sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo; |
☐ |
trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico hanno facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi. |
1.2. La misura di aiuto o le condizioni alle quali l'aiuto è subordinato, compreso il relativo metodo di finanziamento qualora questo rappresenti una parte indissociabile della misura, comportano una violazione del diritto dell'Unione?
☐ Sì |
☐ No |
1.3. Gli aiuti sono a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia gli aiuti sono direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività di esportazione o sono subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione?
☐ Sì |
☐ No |
Si osservi che, in caso di risposta affermativa alle domande ai punti 1.2 e 1.3, l'aiuto è incompatibile con il mercato interno, ai sensi dei punti 26 e 27 degli orientamenti.
1.4. Gli aiuti sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno?
Si osservi che questo non si applica agli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, indicare la pertinente decisione della Commissione:
2. Principi specifici relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura
2.1. Nel caso di un regime di aiuti, le domande sono inammissibili se presentate da operatori che hanno commesso una o più violazioni o infrazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una frode ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento durante il periodo stabilito negli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento?
Si osservi che questo principio non si applica qualora gli aiuti soddisfino le condizioni specifiche stabilite alle sezioni 4, 5.3 e 5.4 degli orientamenti.
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, indicare le disposizioni specifiche in materia di inammissibilità:
2.2. Nel caso di un aiuto individuale, confermare che l'operatore interessato non ha commesso una o più violazioni o infrazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 o una frode ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento durante il periodo stabilito negli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento.
Si osservi che questo principio non si applica qualora gli aiuti soddisfino le condizioni specifiche stabilite alle sezioni 4, 5.3 e 5.4 degli orientamenti.
☐ Sì |
☐ No |
2.3. La misura di aiuto dispone esplicitamente che le imprese devono conformarsi alle norme della politica comune della pesca (PCP) per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario?
☐ Sì |
☐ No |
2.4. Confermare che un beneficiario che ha commesso una o più violazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario deve rimborsare l'aiuto.
☐ Sì |
☐ No |
2.5. Confermare che non è concesso alcun aiuto per le attività corrispondenti agli interventi inammissibili ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014.
☐ Sì |
☐ No |
2.6. In caso di risposta affermativa alle domande alle sezioni 2.3, 2.4 e 2.5 della presente scheda di informazioni supplementari, indicare le disposizioni specifiche del o dei pertinenti atti giuridici nazionali che stabiliscono le condizioni di cui a tali domande:
2.7. Se la misura di aiuto è dello stesso tipo di un intervento ammissibile al finanziamento nell'ambito del regolamento (UE) n. 508/2014, è conforme a quanto disposto da tale regolamento per questo tipo di interventi, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative all'intensità dell'aiuto pubblico?
☐ Sì |
☐ No |
In caso negativo, dimostrare la giustificazione e l'indispensabilità dell'aiuto:
3. Contributo al conseguimento di un obiettivo comune
3.1. La misura di aiuto rientra nelle sezioni 4, 5.1, 5.3 o 5.4 degli orientamenti e soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella pertinente sezione?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, si osservi che la Commissione ritiene che la misura di aiuto contribuisce al conseguimento di un obiettivo di interesse comune e non si tenga conto delle sezioni 3.2 e 3.3.
3.2. Identificare l'obiettivo o gli obiettivi di interesse comune stabiliti all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato che la misura di aiuto contribuisce a conseguire:
3.3. Identificare l'obiettivo o gli obiettivi della PCP che la misura di aiuto contribuisce a raggiungere e dimostrare chiaramente in quale modo la misura di aiuto contribuisce a conseguire tale obiettivo o tali obiettivi senza incidere negativamente su altri obiettivi della PCP (3):
4. Necessità dell'intervento statale
4.1. La misura di aiuto rientra nelle sezioni 4, 5.1, 5.3 o 5.4 degli orientamenti e soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella pertinente sezione?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, si osservi che la Commissione ritiene necessario l'intervento statale e non si tenga conto delle sezioni 4.2, 4.3 e 4.4.
4.2. Descrivere il problema da risolvere attraverso la misura di aiuto e spiegare come l'aiuto sia destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di conseguire:
4.3. Spiegare se e come la misura di aiuto corregge i fallimenti del mercato e contribuisce così al funzionamento efficiente dei mercati e a rafforzare la competitività o se e come, in caso di risultati del mercato insoddisfacenti dal punto di vista dell'equità o della coesione, l'aiuto è usato per ottenere un risultato di mercato più auspicabile ed equo:
4.4. Spiegare se e come l'aiuto promuove la razionalizzazione e l'efficienza del settore della pesca e dell'acquacoltura, mirando a miglioramenti permanenti affinché il settore funzioni sulla base dei fattori di mercato:
5. Adeguatezza degli aiuti
5.1. L'aiuto rientra nelle sezioni 4, 5.1, 5.3 o 5.4 degli orientamenti e soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella pertinente sezione?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, si osservi che la Commissione ritiene che la misura di aiuto costituisce uno strumento di intervento adeguato e non si tenga conto delle sezioni da 5.2 a 5.5.
5.2. Dimostrare per quale motivo non esistono altri strumenti di intervento meno distorsivi in grado di contribuire in modo altrettanto positivo al conseguimento degli obiettivi della PCP e per quale motivo sono state respinte altre opzioni:
5.3. È stata effettuata una valutazione d'impatto della misura di aiuto notificata?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, si prega di sintetizzarne le conclusioni principali:
5.4. Indicare la forma dell'aiuto e spiegare per quale motivo tale forma è quella che genera le minori distorsioni della concorrenza e degli scambi.
5.5. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori), dimostrare per quale motivo altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), sono meno appropriate:
6. Effetto di incentivazione
6.1. L'aiuto è di natura compensativa, quali gli aiuti che rientrano nella sezione 4, 5.3 o 5.4, e soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella pertinente sezione, o rientra nella sezione 5.6 degli orientamenti e soddisfa le condizioni specifiche stabilite in tale sezione?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, si osservi che l'aiuto non deve necessariamente avere un effetto di incentivazione e non si tenga conto delle sezioni da 6.2 a 6.6.
6.2. Dimostrare in quale modo l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso:
6.3. L'aiuto sovvenziona le spese connesse a un'attività che il beneficiario avrebbe comunque sostenuto o compensa il normale rischio d'impresa di un'attività economica?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, si osservi che non si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione (punto 49 degli orientamenti).
6.4. L'aiuto è concesso relativamente a un intervento di cui il beneficiario ha già avviato l'attuazione prima di presentare la domanda di aiuto alle autorità nazionali?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo si ricorda che, a norma del punto 51) degli orientamenti, non si può ritenere che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione.
6.5. Si tratta di un aiuto al funzionamento (4) o di un aiuto destinato ad agevolare il raggiungimento di norme obbligatorie?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, si osservi che ai sensi del punto 50 degli orientamenti, tali aiuti sono in linea di principio incompatibili con il mercato interno, salvo eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dagli orientamenti o in altri casi debitamente giustificati.
In caso affermativo, indicare le disposizioni che autorizzano espressamente tale aiuto o fornire la giustificazione dettagliata per tale aiuto:
6.6. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, la misura di aiuto introduce un diritto di beneficiare dell'aiuto in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro?
Si osservi che la seconda condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, se la misura era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
☐ Sì |
☐ No |
7. Proporzionalità dell'aiuto
7.1. L'aiuto è di natura compensativa, quali gli aiuti che rientrano nella sezione 4, 5.3 o 5.4, e soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella pertinente sezione, o rientra nella sezione 5.6 degli orientamenti e soddisfa le condizioni specifiche stabilite in tale sezione?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, si osservi che si ritiene l'aiuto proporzionato e non si tenga conto delle sezioni da 7.2 a 7.4.
7.2. Dimostrare se e in quale modo l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza in aiuto:
7.3. Se la misura di aiuto è dello stesso tipo di un intervento ammissibile al finanziamento nell'ambito del regolamento (UE) n. 508/2014, l'importo dell'aiuto supera l'intensità massima applicabile dell'aiuto pubblico di cui all'articolo 95 e all'allegato I di detto regolamento?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, dimostrare la giustificazione e l'indispensabilità dell'aiuto:
7.4. L'aiuto sarà concesso nell'ambito di più regimi o cumulato con aiuti ad hoc?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, l'importo complessivo del finanziamento pubblico per un'attività supera le pertinenti intensità massime di aiuto di cui agli orientamenti?
☐ Sì |
☐ No |
8. Effetti sulla concorrenza e sugli scambi
8.1. L'aiuto rientra nelle sezioni 4, 5.1, 5.3 o 5.4 degli orientamenti e soddisfa le condizioni stabilite alla pertinente sezione?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, si osservi che la Commissione ritiene che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo e non si tenga conto delle sezioni 8.2 e 8.3.
8.2. Dimostrare in quale modo gli effetti negativi della misura di aiuto in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra gli Stati membri sono limitati al minimo e controbilanciati dagli effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. Nel caso di un regime di aiuti, si tengano in considerazione i livelli delle distorsioni su base cumulativa anziché unicamente su base individuale nonché le dimensioni dei progetti interessati, gli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, i beneficiari previsti nonché le caratteristiche del settore interessato. Nel caso di un aiuto individuale, trattare gli effetti negativi connessi alla prevenzione dell'uscita dal mercato e al sostanziale potere di mercato, comunicando elementi che consentano di identificare il mercato rilevante del prodotto, il mercato geografico, i concorrenti nonché i clienti e i consumatori interessati:
8.3. È stata effettuata una valutazione d'impatto della misura di aiuto notificata?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, si prega di sintetizzarne le conclusioni principali:
9. Trasparenza
9.1. Lo Stato membro pubblicherà in un sito Internet esaustivo a livello regionale o nazionale almeno le seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
a) |
il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link che vi dia accesso; |
b) |
la o le autorità che concedono l'aiuto; |
c) |
il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione dell'aiuto, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello NUTS II) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE)? (Nel caso di aiuti individuali che non superano 30 000 EUR, si può derogare a tale obbligo di pubblicazione. Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,03-0,5; superiore a 0,5-1; superiore a 1-2; superiore a 2). |
☐ Sì |
☐ No |
9.2. Confermare che tali informazioni saranno:
a) |
pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto; |
b) |
conservate per almeno 10 anni; |
c) |
accessibili al pubblico senza restrizioni (5). |
☐ Sì |
☐ No |
Si osservi che gli Stati membri non sono tenuti a pubblicare le informazioni prima del 1o luglio 2017 (6).
10. Categorie di aiuti
10.1. Selezionare la sezione degli orientamenti pertinente ai fini della valutazione dell'aiuto e fornire informazioni dettagliate relativamente all'opzione scelta nelle sezioni da 11 a 18 della presente scheda di informazioni supplementari:
☐ |
Sezione 4.1 degli orientamenti: Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da altri eventi eccezionali |
☐ |
Sezione 5.1 degli orientamenti: Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria |
☐ |
Sezione 5.2 degli orientamenti: Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali |
☐ |
Sezione 5.3 degli orientamenti: Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi |
☐ |
Sezione 5.4 degli orientamenti: Aiuti per i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura |
☐ |
Sezione 5.5 degli orientamenti: Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali |
☐ |
Sezione 5.6 degli orientamenti: Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche |
☐ |
Sezione 5.7 degli orientamenti: Aiuti destinati ad altre misure |
11. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da altri eventi eccezionali
Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto destinata ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, ai sensi della sezione 4.1 degli orientamenti.
11.1. La misura di aiuto è un regime quadro ex ante destinato a compensare i danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale?
☐ Sì |
☐ No |
(in caso affermativo, non si tenga conto delle sezioni 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 e 11.8.)
11.2. Quale tipo di calamità naturale o evento eccezionale ha provocato (o potrebbe provocare, nel caso di un regime quadro di aiuti ex ante) il danno per cui è richiesto l'indennizzo?
11.3. Quando si è verificato l'evento di cui alla sezione 11.1?
11.4. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.
11.5. L'autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto che l'evento costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale?
☐ Sì |
☐ No |
11.6. Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa interessata?
☐ Sì |
☐ No |
11.7. Dimostrare il nesso causale diretto fra la calamità naturale o l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa:
11.8. Presentare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dall'impresa:
11.9. Precisare quale tipo di danni si compensa (per esempio danni materiali agli attivi, perdite di reddito):
11.10. Sono ammissibili agli aiuti solo i costi dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale o dell'evento eccezionale?
☐ Sì |
☐ No |
11.11. I costi dei danni sono valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da una compagnia assicurativa?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, specificare quale organismo valuta i costi.
11.12. Descrivere in che modo è calcolato il danno:
11.13. In caso di danni materiali agli attivi, questi sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell'evento eccezionale?
☐ Sì |
☐ No |
11.14. In caso di danni materiali agli attivi, questi superano i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato causati dalla calamità naturale o dall'evento eccezionale?
☐ Sì |
☐ No |
11.15. Nel caso delle perdite di reddito, queste sono calcolate sottraendo:
a) |
il risultato della moltiplicazione dei quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita dello stesso anno |
b) |
dal risultato della moltiplicazione dei quantitativi annui medi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o l'evento eccezionale, o la produzione media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l'evento eccezionale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita? |
☐ Sì |
☐ No |
11.16. Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?
☐ Sì |
☐ No |
11.17. Gli aiuti, considerati unitamente a tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili?
☐ Sì |
☐ No |
11.18. Nel caso di un regime quadro ex ante, confermare che lo Stato membro rispetterà l'obbligo di informazione di cui al punto 130 degli orientamenti.
☐ Sì |
☐ No |
11.19. Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:
12. Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria
Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto dello stesso tipo degli aiuti che rientrano in una categoria di aiuti ritenuti compatibili con il mercato interno nell'ambito di uno dei regolamenti sulle esenzioni per categoria di cui al punto 19 a) degli orientamenti, come stabilito alla sezione 5.1 degli orientamenti. Nel caso di una misura di aiuto dello stesso tipo degli aiuti che rientrano nella categoria degli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (7) , compilare la sezione 11.
12.1. L'aiuto è dello stesso tipo degli aiuti che rientrano in una categoria di aiuti ritenuti compatibili con il mercato interno nell'ambito di uno dei regolamenti sulle esenzioni per categoria di cui al punto 19 a) degli orientamenti?
☐ Sì |
☐ No |
Indicare il regolamento applicabile e gli articoli pertinenti di detto regolamento:
12.2. L'aiuto soddisfa tutti i criteri stabiliti negli articoli pertinenti del regolamento applicabile?
☐ Sì |
☐ No |
In caso negativo, dimostrare la giustificazione e l'indispensabilità dell'aiuto:
12.3. Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:
13. Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali
Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto che rientra nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali o di altri strumenti adottati dalla Commissione, ai sensi della sezione 5.2 degli orientamenti.
13.1. L'aiuto rientra nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali o di altri strumenti adottati dalla Commissione (8)?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, indicare i pertinenti orientamenti orizzontali o gli strumenti nonché le disposizioni pertinenti di tali atti e dimostrare che l'aiuto soddisfa tutti i criteri stabiliti dalle pertinenti disposizioni di tali atti.
13.2. Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:
14. Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi
Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto destinata a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi, ai sensi della sezione 5.3 degli orientamenti. Nel caso di una misura di aiuto dello stesso tipo degli aiuti che rientrano nella categoria degli aiuti per i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1388/2014, compilare la sezione 12.
14.1. La misura di aiuto è un regime quadro ex ante destinato a compensare i danni arrecati da eventi climatici avversi?
☐ Sì |
☐ No |
(in caso affermativo, non si tenga conto delle sezioni da 14.3 a 14.6 e 14.9)
14.2. Quale tipo di evento climatico avverso ha provocato (o potrebbe provocare, nel caso di un regime quadro di aiuti ex ante) il danno per cui è richiesto l'indennizzo?
14.3. Quando si è verificato l'evento di cui alla sezione 14.1?
14.4. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.
14.5. L'importo del danno arrecato dall'evento climatico avverso supera il 30 % del fatturato medio annuo calcolato in base ai tre anni civili precedenti o alla media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più basso e quello più elevato?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate che dimostrano che è soddisfatta la condizione stabilita alla sezione 14.5:
14.6. Dimostrare il nesso causale diretto fra l'evento climatico avverso e il danno subito dall'impresa:
14.7. In caso di perdite causate da eventi climatici avversi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, giustificare per quale motivo lo Stato membro intende concedere un aiuto anziché una compensazione finanziaria erogata attraverso i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi di cui all'articolo 35 di detto regolamento:
14.8. Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa interessata?
☐ Sì |
☐ No |
14.9. Presentare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai potenziali beneficiari:
14.10. Precisare quale tipo di danni si compensa (per esempio danni materiali agli attivi, perdite di reddito):
14.11. Sono ammissibili agli aiuti solo i costi dei danni subiti come diretta conseguenza dell'evento climatico avverso?
☐ Sì |
☐ No |
14.12. Il danno è valutato da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da una compagnia assicurativa?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, specificare quale organismo valuta i costi:
14.13. Descrivere in che modo è calcolato il danno:
14.14. In caso di danni materiali ad attivi, questi sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso?
☐ Sì |
☐ No |
14.15. In caso di danni materiali ad attivi, questi superano i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato causati dall'evento climatico avverso?
☐ Sì |
☐ No |
14.16. In caso di danni materiali ad attivi, il danno ha dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a oltre il 30 % del fatturato medio, calcolato in base ai tre anni civili precedenti o a una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più basso e quello più elevato?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate che dimostrino che si soddisfa la condizione stabilita alla sezione 14.15:
14.17. Nel caso delle perdite di reddito, queste sono calcolate sottraendo:
a) |
il risultato della moltiplicazione dei quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento climatico avverso, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita dello stesso anno |
b) |
dal risultato della moltiplicazione dei quantitativi annui medi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti l'evento climatico avverso, o la produzione media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita? |
☐ Sì |
☐ No |
14.18. Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?
☐ Sì |
☐ No |
14.19. Gli aiuti, considerati unitamente a tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili?
☐ Sì |
☐ No |
14.20. Nel caso di un regime quadro ex ante, confermare che lo Stato membro rispetterà l'obbligo di informazione di cui al punto 130 degli orientamenti.
☐ Sì |
☐ No |
14.21. Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:
15. Aiuti per i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura
Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura, ai sensi della sezione 5.4 degli orientamenti. Nel caso di una misura di aiuto dello stesso tipo degli aiuti che rientrano nella categoria di aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1388/2014, compilare la sezione 12.
15.1. La misura di aiuto è un regime quadro ex ante destinato a sostenere i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura?
☐ Sì |
☐ No |
(in caso affermativo, non si tenga conto delle sezioni 15.5, 15.6 e 15.9)
15.2. Indicare per quale o quali malattie animali figuranti nell'elenco delle malattie animali stilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale è concesso l'aiuto [regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), allegato II, oppure direttiva 2006/88/CE del Consiglio (10), allegato IV, parte II]:
Si osservi che in caso di una o più malattie figuranti nell'elenco delle malattie animali stilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale si applica la versione dell'elenco in vigore al momento della notifica della misura di aiuto. Se l'aiuto è già stato concesso o versato, nel caso di un aiuto individuale, si applica la versione dell'elenco pubblicata al momento della concessione o del versamento dell'aiuto e, nel caso di un regime di aiuti, si applica la versione pubblicata al momento dell'avvio del regime.
15.3. L'aiuto è concesso nell'ambito di un programma a livello unionale, nazionale o regionale di prevenzione, controllo o eradicazione della malattia animale?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, indicare il pertinente programma e le disposizioni specifiche:
15.4. L'aiuto è concesso nell'ambito delle misure di emergenza imposte dall'autorità nazionale competente?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, indicare la pertinente misura e le disposizioni specifiche:
15.5. Quando sono insorti i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura?
15.6. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.
15.7. Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa interessata?
☐ Sì |
☐ No |
15.8. Confermare che non è concesso alcun aiuto se si accerta che il beneficiario ha deliberatamente causato la malattia o che essa è insorta in seguito a una sua negligenza:
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, indicare le disposizioni che stabiliscono la condizione di cui alla sezione 15.8:
15.9. Presentare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai potenziali beneficiari:
15.10. Indicare quali dei seguenti costi sono ammissibili all'indennizzo. Costi connessi a:
☐ a) |
controlli sanitari, analisi, test e altre indagini; |
☐ b) |
acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali e sostanze per il trattamento degli animali; |
☐ c) |
macellazione, abbattimento e distruzione di animali; |
☐ d) |
distruzione di prodotti animali e di prodotti ad essi collegati; |
☐ e) |
pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale; |
☐ f) |
i danni subiti a causa dell'abbattimento, della macellazione o della distruzione di animali, prodotti animali e prodotti ad essi collegati, limitatamente al valore di mercato di tali animali e prodotti se non erano stati colpiti dalla malattia; |
☐ g) |
mancato reddito dovuto a difficoltà di ripopolamento; |
☐ h) |
altri costi sostenuti a causa dell'insorgenza di malattie animali nell'acquacoltura. |
Nel caso h), precisare i costi e giustificare per quale motivo dovrebbero essere ammissibili.
Si osservi che ai sensi del punto 110) h) degli orientamenti, i costi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a g) sono ammissibili solo in casi eccezionali e debitamente giustificati.
15.11. Gli aiuti, considerati unitamente a tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili?
☐ Sì |
☐ No |
15.12. Nel caso di un regime quadro ex ante, confermare che lo Stato membro rispetterà l'obbligo di informazione di cui al punto 130 degli orientamenti.
☐ Sì |
☐ No |
15.13. Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:
16. Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali
Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto finanziata mediante oneri speciali gravanti su taluni prodotti della pesca o dell'acquacoltura a prescindere dalla loro origine, in particolare mediante oneri parafiscali, ai sensi della sezione 5.5 degli orientamenti.
16.1. Il regime di aiuto è finanziato mediante oneri speciali gravanti su taluni prodotti della pesca o dell'acquacoltura a prescindere dalla loro origine, in particolare mediante oneri parafiscali?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità di finanziamento del regime di aiuti:
16.2. L'aiuto va a vantaggio sia dei prodotti nazionali che importati?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, dimostrare in quale modo il regime va a vantaggio sia dei prodotti nazionali che dei prodotti importati.
16.3. Indicare in quale modo sono usati i fondi acquisiti mediante oneri parafiscali:
16.4. Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:
17. Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche
Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto che costituisce un aiuto al funzionamento concesso nelle regioni ultraperiferiche allo scopo di ovviare alle difficoltà specifiche di tali regioni dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità, ai sensi della sezione 5.6 degli orientamenti.
17.1. L'aiuto costituisce un aiuto al funzionamento concesso nelle regioni ultraperiferiche allo scopo di ovviare alle difficoltà specifiche di tali regioni dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, descrivere il tipo di aiuto al funzionamento concesso e indicare la o le regioni interessate:
17.2. Indicare le difficoltà specifiche della o delle regioni alle quali l'aiuto intende ovviare e descrivere in quale modo l'aiuto intende conseguire tale obiettivo.
Si osservi che ai sensi del punto 113 degli orientamenti possono essere prese in considerazione solo le difficoltà dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità delle regioni ultraperiferiche.
17.3. Determinare i costi aggiuntivi derivanti dalle difficoltà specifiche e il relativo metodo di calcolo dimostrando che l'aiuto si limita a quanto necessario per ovviare alle difficoltà specifiche delle regioni ultraperiferiche.
17.4. Al fine di evitare una sovracompensazione, lo Stato membro tiene conto di altri tipi di interventi pubblici, compresi se pertinenti la compensazione dei costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 e gli aiuti per l'attuazione dei piani di compensazione a norma dell'articolo 73 dello stesso regolamento?
☐ Sì |
☐ No |
In caso affermativo, specificare in quale modo si evita la sovracompensazione:
17.5. Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:
18. Aiuti destinati ad altre misure
Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto che non corrisponde a nessuno dei tipi di aiuto di cui alle sezioni 4 o da 5.1 a 5.6 degli orientamenti, ma che lo Stato membro intende tuttavia concedere o concede, ai sensi della sezione 5.7 degli orientamenti.
18.1. Lo Stato membro intende concedere o concede un aiuto che non corrisponde a nessuno dei tipi di aiuto di cui alle sezioni 4 o da 5.1 a 5.6 degli orientamenti?
☐ Sì |
☐ No |
18.2. Descrivere dettagliatamente la misura di aiuto e i relativi obiettivi:
18.3. Oltre alle informazioni fornite nelle sezioni da 1 a 9, fornire eventuali altre informazioni che dimostrino chiaramente che l'aiuto rispetta i principi di cui alla sezione 3 degli orientamenti:
2.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2106 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 stabilendo condizioni particolari per l'importazione di spezie dall'Etiopia, di arachidi dall'Argentina e di nocciole dall'Azerbaigian e che modifica le condizioni particolari per l'importazione di fichi secchi e di nocciole dalla Turchia e di arachidi dall'India
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (2) stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. |
(2) |
Dal 2015 il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha ricevuto diverse notifiche che segnalavano tenori elevati di aflatossine e ocratossina A nelle (miscele di) spezie importate dall'Etiopia. Per proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione è necessario prevedere garanzie supplementari per quanto riguarda le spezie importate dall'Etiopia. |
(3) |
Recentemente il sistema RASFF ha registrato un aumento dei casi di mancata conformità alla legislazione dell'Unione sulle aflatossine per quanto riguarda le arachidi importate dall'Argentina e le nocciole importate dall'Azerbaigian. In passato entrambi i prodotti erano stati inseriti in un elenco per essere sottoposti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) e successivamente la loro iscrizione nell'elenco è stata soppressa visti i risultati favorevoli degli esami effettuati nel quadro dei controlli ufficiali. Dato il recente aumento dei casi di non conformità riscontrati, è necessario prevedere garanzie supplementari e assicurare che l'autorità competente del paese di origine effettui i controlli necessari prima dell'esportazione nell'Unione. Per proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione è pertanto necessario imporre che ciascuna partita di arachidi e di nocciole importate nell'Unione rispettivamente dall'Argentina e dall'Azerbaigian sia accompagnata da un certificato sanitario. |
(4) |
È opportuno precisare che le condizioni particolari previste dal presente regolamento si applicano anche ai mangimi e agli alimenti composti contenenti, in quantità superiore al 20 %, uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti oggetto delle condizioni particolari contemplate dal presente regolamento. È altresì opportuno specificare che la percentuale del 20 % si riferisce alla somma dei prodotti cui si applicano le condizioni particolari contemplate dal presente regolamento. |
(5) |
Dato che in alcune occasioni sono giunte al punto designato per l'importazione (PDI) partite il cui documento comune di entrata (DCE) non era debitamente compilato nelle sezioni pertinenti ai fini del controllo documentale, è opportuno stabilire esplicitamente che il trasferimento della partita al DPI può essere autorizzato solo previa presentazione di un DCE compilato per il controllo documentale. |
(6) |
Sulla base dei risultati degli esami effettuati nel quadro dei controlli ufficiali, sono opportune le seguenti modifiche per quanto riguarda i prodotti sottoposti a condizioni particolari e/o la frequenza dei controlli: riduzione della frequenza di campionamento dei fichi secchi importati dalla Turchia, visti i risultati favorevoli degli esami; riduzione della frequenza di campionamento delle arachidi importate dall'India, visti i risultati favorevoli degli esami, aumento della frequenza di campionamento delle nocciole importate della Turchia, visto l'incremento dei casi di non conformità riscontrati tramite il sistema RASFF. |
(7) |
Occorre inoltre aggiornare il codice NC relativo ai frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum) per rendere la definizione del prodotto coerente con la voce Capsicum annuum, tritati o polverizzati, escludendo cioè il genere Pimenta. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere j), k) e l):
|
3) |
all'articolo 9, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le autorità doganali autorizzano il trasferimento della partita a un PDI previo espletamento con esito favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2 e previa compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del DCE (II.3, II.5, II.8 e II.9) e a condizione che l'operatore del settore alimentare o un suo rappresentante presentino materialmente o elettronicamente un DCE compilato alle autorità doganali.»; |
4) |
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere l), m) e n), che hanno lasciato il paese di origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'UE senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).
(3) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:
1) |
sono aggiunte le seguenti voci:
|
2) |
La quinta voce relativa a fichi secchi, miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi, pasta di fichi, fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli, originari o provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente:
|
3) |
La sesta voce relativa a nocciole, miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti nocciole, nocciole, preparate o conservate, compresi i miscugli, farine, semolini e polveri di nocciole, nocciole tritate, affettate e spezzate, e olio di nocciole, originari o provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente:
|
4) |
La nona voce relativa alle arachidi con guscio, alle arachidi sgusciate, al burro di arachidi, alle arachidi altrimenti preparate o conservate, originari o provenienti dall'India, è sostituita dalla seguente:
|
5) |
La dodicesima voce relativa ai Capsicum annuum, interi, ai Capsicum annuum, tritati o polverizzati, ai frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum) e alle noci moscate (Myristica fragrans) originari o provenienti dall'India è sostituita dalla seguente:
|
2.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/50 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2107 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. |
(2) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco sia sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo. |
(3) |
La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco. |
(4) |
In particolare, per le partite di arachidi e prodotti derivati originari della Bolivia, semi di sesamo e melanzane dell'Uganda, ananas del Benin, uve da tavola dell'Egitto e melagrane della Turchia, le pertinenti fonti di informazioni indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite. |
(5) |
Occorre inoltre modificare l'elenco aumentando la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa ai limoni della Turchia dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(6) |
Occorre inoltre modificare l'elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le fonti di informazioni indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali l'attuale livello di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci dell'elenco relative ai pistacchi degli Stati Uniti e al pitahaya (frutto del dragone) del Vietnam dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
(7) |
Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato
Mangimi e alimenti (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) |
||||
Ananas (Alimenti — freschi o refrigerati) |
0804 30 00 |
|
Benin (BJ) |
20 |
|||||
|
|
|
Bolivia (BO) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
Cambogia (KH) |
50 |
|||||
|
|
72 |
|||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambogia (KH) |
50 |
|||||
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, «broccoli cinesi») (6) (Alimenti — freschi o refrigerati) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Cina (CN) |
Residui di antiparassitari (2) |
50 |
||||
Tè, anche aromatizzato (Alimenti) |
0902 |
|
Cina (CN) |
10 |
|||||
|
|
10 10 |
Repubblica dominicana (DO) |
20 |
|||||
|
|
|
|||||||
|
|
20 20 |
|||||||
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
|
|||||||
Fragole (Alimenti — freschi o refrigerati) |
0810 10 00 |
|
Egitto (EG) |
10 |
|||||
|
|
|
Egitto (EG) |
10 |
|||||
|
|
20 20 |
|||||||
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
|
|||||||
Uve da tavola (Alimenti — freschi o refrigerati) |
0806 10 10 |
|
Egitto (EG) |
20 |
|||||
|
|
|
Gambia (GM) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
|
Georgia (GE) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
Olio di palma (Alimenti) |
1511 10 90 ; 1511 90 11 ; |
|
Ghana (GH) |
Coloranti Sudan (11) |
50 |
||||
ex 1511 90 19 ; 1511 90 99 |
90 |
||||||||
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati) |
1207 40 90 |
|
India (IN) |
Salmonella (12) |
20 |
||||
Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti) |
3507 |
|
India (IN) |
Cloramfenicolo |
50 |
||||
Piselli non sgranati (Alimenti — freschi o refrigerati) |
ex 0708 10 00 |
40 |
Kenya (KE) |
10 |
|||||
|
|
|
Madagascar (MG) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
|
|||||||
Lamponi |
0811 20 31 ; |
|
Serbia (RS) |
Norovirus |
10 |
||||
(Alimenti — congelati) |
ex 0811 20 11 ; ex 0811 20 19 |
10 10 |
|||||||
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti) |
ex 1207 70 00 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
Sudan (SD) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
|
|||||||
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thailandia (TH) |
10 |
|||||
|
|
10 10 |
Thailandia (TH) |
20 |
|||||
|
|
72 |
|||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
|
|
|
Turchia (TR) |
Solfiti (16) |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati) |
0805 50 10 |
|
Turchia (TR) |
Residui di antiparassitari (2) |
20 |
||||
Peperoni dolci (Capsicum annuum) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
0709 60 10 ; 0710 80 51 |
|
Turchia (TR) |
10 |
|||||
Foglie di vite (Alimenti) |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turchia (TR) |
50 |
|||||
Melagrane (Alimenti — freschi o refrigerati) |
ex 0810 90 75 |
30 |
Turchia (TR) |
20 |
|||||
|
|
72 |
Uganda (UG) |
Residui di antiparassitari (2) |
20 |
||||
|
|
80 72 |
|||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati) |
1207 40 90 |
|
Uganda (UG) |
Salmonella (12) |
50 |
||||
|
|
|
Stati Uniti (US) |
Aflatossine |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
|
Uzbekistan (UZ) |
Solfiti (16) |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
72 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
|
|
40 |
|||||||
(Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
|
|
|||||||
|
|
20 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|
|
|||||||
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|
10 |
Vietnam (VN) |
10 |
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(2) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
(3) Residui di etefon.
(4) Residui di clorbufam.
(5) Residui di fentoato.
(6) Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come «Kai Lan», «Gai Lan»,«Gailan», «Kailan», «Chinese kale», «Jie Lan».
(7) Residui di trifluralin.
(8) Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb).
(9) Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.
(10) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), tiofanato-metile e triforina.
(11) Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).
(12) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 (l'ultima versione aggiornata del metodo di rilevazione) o un metodo validato in base al metodo di riferimento in conformità con la versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi internazionalmente accettati.
(13) Residui di acefato e di diafentiuron.
(14) Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato), protiofos e triforina.
(15) Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.
(16) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
(17) Residui di diafentiuron e di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato) e di metiltiofanato.
(18) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.
(19) Residui di procloraz.
(20) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.»
2.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2108 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
CL |
115,2 |
MA |
90,5 |
|
TR |
95,4 |
|
ZZ |
100,4 |
|
0707 00 05 |
MA |
68,5 |
TR |
144,7 |
|
ZZ |
106,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
95,3 |
TR |
147,3 |
|
ZZ |
121,3 |
|
0805 20 10 |
MA |
70,1 |
TR |
71,7 |
|
ZA |
138,5 |
|
ZZ |
93,4 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
JM |
114,6 |
MA |
63,3 |
|
PE |
95,4 |
|
TR |
79,2 |
|
ZZ |
88,1 |
|
0805 50 10 |
CL |
90,0 |
TR |
90,5 |
|
ZZ |
90,3 |
|
0808 10 80 |
US |
100,7 |
ZA |
155,4 |
|
ZZ |
128,1 |
|
0808 30 90 |
CN |
87,5 |
TR |
126,8 |
|
ZZ |
107,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
2.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/59 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/2109 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2016
che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, punto A,
considerando quanto segue:
(1) |
La specie Lolium x boucheanum Kunth figura all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), della direttiva 66/401/CEE. L'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi ha recentemente modificato la denominazione botanica della specie Lolium × boucheanum Kunth in Lolium × hybridum Hausskn. È pertanto opportuno modificare il nome di tale specie nella direttiva 66/401/CEE. |
(2) |
La decisione 2009/109/CE della Commissione (2) prevede l'organizzazione di un esperimento temporaneo per valutare se alcune specie non contemplate dalla direttiva 66/401/CEE possano essere commercializzate sotto forma di o in miscugli di sementi. Dall'esperienza acquisita nel corso di tale esperimento temporaneo è emerso che le specie Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum e Vicia benghalensis contribuiscono a creare nuovi miscugli di sementi di piante foraggere che offrono soluzioni per culture foraggere e pascoli persistenti, produttivi e caratterizzati da biodiversità. Tali specie dovrebbero pertanto essere incluse nell'elenco delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), della direttiva 66/401/CEE. |
(3) |
In base all'esperienza tecnica acquisita nel corso di tale esperimento temporaneo è opportuno, per ciascuna di tali specie, stabilire requisiti riguardanti la facoltà germinativa minima, la purezza specifica minima, il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante in un campione del peso e il contrassegno. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/401/CEE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 66/401/CEE
La direttiva 66/401/CEE è così modificata:
1) |
l'articolo 2, paragrafo 1, punto A, è così modificato:
|
2) |
all'articolo 3, paragrafo 1, i termini «Lolium × boucheanum Kunth» sono sostituiti dai termini «Lolium × hybridum Hausskn»; |
3) |
gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE (GU L 40 dell'11.2.2009, pag. 26).
ALLEGATO
Gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
l'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI
|