ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 319

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
25 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/2053 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione ( *1 )

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2054 della Commissione, del 22 novembre 2016, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, al regolamento (CE) n. 1918/2006 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/605, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, e recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2017 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2055 della Commissione, del 23 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2056 della Commissione, del 24 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/2057 della Commissione, del 2 maggio 2016, relativa all'aiuto di stato e alle misure SA.29338 (2013/C-30) e SA.44910 (2016/N) in favore di HSH Nordbank AG [notificata con il numero C(2016) 2689]  ( 1 )

13

 

*

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2058 della Commissione, del 23 novembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom che autorizza la Romania a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2016) 7397]

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2059 della Commissione, del 23 novembre 2016, che modifica la decisione 90/177/Euratom, CEE, che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2016) 7398]

40

 

*

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2060 della Commissione, del 23 novembre 2016, che modifica la decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2016) 7426]

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2061 della Commissione, del 23 novembre 2016, che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2016) 7441]

43

 

*

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2062 della Commissione, del 23 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/818/UE, Euratom che autorizza la Danimarca a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2016) 7442]

44

 

*

Decisione (UE) 2016/2063 della Commissione, del 24 novembre 2016, che conferma la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

46

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2064 della Commissione, del 24 novembre 2016, che modifica gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 relative ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria e Germania [notificata con il numero C(2016) 7736]  ( 1 )

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2065 della Commissione, del 24 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Danimarca [notificata con il numero C(2016) 7737]  ( 1 )

65

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione ( GU L 314 del 14.11.2012 )

68

 


 

(*1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

25.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/1


DECISIONE (UE) 2016/2053 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo (*1) sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Unione è pronta a svolgere un ruolo di primo piano nel rafforzare la stabilità della regione, ha dichiarato la disponibilità dell'Unione ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile e ha confermato che l'Unione intende contribuire allo sviluppo economico e politico attraverso una chiara prospettiva europea, in linea con la prospettiva europea della regione.

(2)

Il 7 dicembre 2009 il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2009 intitolata «Realizzare la prospettiva europea del Kosovo» e ha invitato quest'ultima a prendere le misure necessarie per sostenere i progressi del Kosovo verso l'Unione, in linea con la prospettiva europea della regione. Esso ha attribuito importanza alle misure relative al commercio e ai visti e ha incoraggiato la Commissione a consentire al Kosovo di partecipare ai programmi dell'Unione, integrando il Kosovo nel sistema di sorveglianza economica e di bilancio, attivando la seconda componente dello strumento di assistenza preadesione e consolidando il dialogo nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione.

(3)

Il 14 dicembre 2010 il Consiglio ha dichiarato di attendere con interesse una proposta della Commissione che consenta la partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione. La Commissione ha presentato tale proposta nel marzo 2011.

(4)

Il 5 dicembre 2011 il Consiglio ha confermato il proprio impegno a trovare un accordo sulla partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione, ferme restando le posizioni degli Stati membri sullo status.

(5)

Il 22 ottobre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Kosovo riguardo alla sua partecipazione ai programmi dell'Unione.

(6)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, l'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione («accordo»).

(7)

Il Kosovo ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

(8)

Lo scopo dell'accordo è che l'Unione conduca azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con il Kosovo, ai sensi dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(9)

Le modalità e le condizioni specifiche, compreso il relativo contributo finanziario, della partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico dell'Unione dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione, che agisce a nome dell'Unione, e le autorità del Kosovo.

(10)

La firma dell'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione, nell'accordo, compreso il suo allegato, o nei programmi dell'Unione costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.

(11)

Al momento del ricevimento di documenti emessi dalle autorità del Kosovo ai sensi dell'accordo possono essere applicate le procedure interne degli Stati membri.

(12)

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.


REGOLAMENTI

25.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2054 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2016

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, al regolamento (CE) n. 1918/2006 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/605, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, e recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2017 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 20, lettera n), l'articolo 144, lettera g), e l'articolo 187, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 2305/2003 (3), (CE) n. 969/2006 (4), (CE) n. 1067/2008 della Commissione (5) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione (6) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 e di taluni cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione (7) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione (8) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (9) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/605 della Commissione (10) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia nell'ambito dei contingenti disponibili.

(4)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2017, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (UE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (CE) n. 480/2012, al regolamento (CE) n. 1918/2006 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/605 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.

(5)

L'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (11) dispone che i titoli di esportazione dello zucchero e dell'isoglucosio siano rilasciati a partire dal venerdì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(6)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2017 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, risulta che il periodo che intercorre fra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli è troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. È quindi opportuno prolungare tale periodo.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Cereali

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles.

2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di orzo emessi nell'ambito del contingente 09.4126 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (12).

3.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles.

4.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di orzo emessi nell'ambito del contingente 09.4131 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.

5.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles.

6.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

7.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles.

8.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 2

Riso

1.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 8 dicembre 2017, ora di Bruxelles.

2.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh emessi nell'ambito del contingente 09.4517 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 8 dicembre 2017, ora di Bruxelles.

4.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di rotture di riso emessi nell'ambito del contingente 09.4079 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Olio di oliva

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 12 dicembre 2017.

2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 4

Zucchero e isoglucosio fuori quota

In deroga all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato IV del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade il 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).

(4)  Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

(5)  Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (versione codificata) (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

(7)  Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/605 della Commissione, del 19 aprile 2016, recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio d'oliva originario della Tunisia e che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006 (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 11).

(11)  Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

(12)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di cereali

Date di rilascio

Da venerdì 7 aprile, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 14 aprile 2017, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 24 aprile 2017

Da venerdì 28 aprile, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 5 maggio 2017, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 15 maggio 2017

Da venerdì 4 agosto, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 11 agosto 2017, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 21 agosto 2017

Da venerdì 20 ottobre, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 27 ottobre 2017, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 6 novembre 2017


ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di riso

Date di rilascio

Da venerdì 7 aprile, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 14 aprile 2017, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 27 aprile 2017

Da venerdì 21 aprile, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 28 aprile 2017, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 11 maggio 2017

Da venerdì 28 aprile, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 5 maggio 2017, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 18 maggio 2017

Da venerdì 26 maggio, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 2 giugno 2017, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 15 giugno 2017

Da venerdì 4 agosto, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 11 agosto 2017, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 24 agosto 2017

Da venerdì 20 ottobre, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 27 ottobre 2017, ora di Bruxelles

Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 9 novembre 2017


ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva

Date di rilascio

Lunedì 10 o martedì 11 aprile 2017

Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 21 aprile 2017

Lunedì 22 o martedì 23 maggio 2017

Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 1o giugno 2017

Lunedì 17 o martedì 18 luglio 2017

Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 26 luglio 2017

Lunedì 30 o martedì 31 ottobre 2017

Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 9 novembre 2017


ALLEGATO IV

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota

Date di rilascio

Da lunedì 1 a venerdì 5 maggio 2017

Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 15 maggio 2017

Da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2017

Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 21 agosto 2017


25.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2055 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Pertanto il regolamento (CE) n. 1484/95 dovrebbe essere modificato in tal senso.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per la Commissione,

A nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

115,1

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

119,8

0

AR

148,4

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o galline, congelati

265,3

10

AR

174,7

43

BR

280,7

6

CL

224,0

23

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

347,0

0

BR

354,9

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

350,2

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o galline

179,1

35

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» sta per «altre origini”.»


25.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2056 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

84,0

TR

79,1

ZZ

81,6

0707 00 05

MA

69,4

TR

157,7

ZZ

113,6

0709 93 10

MA

101,8

TR

143,0

ZZ

122,4

0805 20 10

MA

79,2

ZZ

79,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

110,2

MA

98,3

TR

77,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

64,7

TR

96,3

ZZ

80,5

0808 10 80

CL

185,9

NZ

177,5

ZA

179,1

ZZ

180,8

0808 30 90

CN

81,3

TR

139,3

ZZ

110,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

25.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/13


DECISIONE (UE) 2016/2057 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2016

relativa all'aiuto di stato e alle misure SA.29338 (2013/C-30) e SA.44910 (2016/N) in favore di HSH Nordbank AG

[notificata con il numero C(2016) 2689]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

avendo invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 20 settembre 2011 la Commissione ha adottato una decisione (la «decisione del 2011») (2) che approvava diverse misure di aiuto di Stato a favore di HSH Nordbank AG («HSH» o «la banca»). HSH è una Landesbank tedesca di proprietà di due stati federali tedeschi («Länder» o «proprietari pubblici»): lo stato di Schleswig-Holstein («Schleswig-Holstein») e la città stato di Amburgo («Amburgo»). Tali misure includevano una garanzia second-loss (la «garanzia») concessa da HSH Finanzfonds AöR («Finanzfonds» o il «garante») per l'importo nominale di 10 miliardi di EUR. La Commissione aveva già approvato temporaneamente tale garanzia in una precedente decisione di salvataggio adottata nel 2009.

(2)

Il 9 marzo, il 18 giugno e il 6 settembre 2011, HSH aveva concordato con il garante la rinuncia a parti della garanzia second-loss, riducendone così il massimale a 7 miliardi di EUR. Di conseguenza, il piano di ristrutturazione su cui si basava la decisione del 2011 presupponeva che HSH avrebbe pagato premi di garanzia solo su una garanzia di 7 miliardi di EUR. (3)

(3)

Il 22 maggio 2013, la Germania ha notificato alla Commissione l'intenzione di Schleswig-Holstein e Amburgo di aumentare nuovamente il massimale della garanzia da 7 miliardi di EUR a 10 miliardi di EUR. Con la notifica, la Germania ha presentato anche un piano operativo a medio termine aggiornato di HSH per il periodo compreso fra il 2013 e il 2015.

(4)

Con lettera del 21 giugno 2013 (la «decisione di avvio»), la Commissione ha informato la Germania che considerava l'incremento del massimale della garanzia di 3 miliardi di EUR come nuovo aiuto — che autorizzava a titolo temporaneo — e nei confronti di tale aiuto aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»).

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) . La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

(6)

La Germania ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 30 settembre 2013. La Commissione non ha ricevuto osservazioni dagli interessati.

(7)

Con lettera del 20 dicembre 2013, la Germania ha presentato un primo piano di ristrutturazione insieme a un impegno ad aggiornarlo e formularlo sulla base di ipotesi più prudenti dopo la chiusura dei conti annuali di HSH del 2013. La Germania ha presentato un piano di ristrutturazione aggiornato il 28 aprile 2014 e, a seguito di successivi incontri e scambi di corrispondenza, ne ha presentato una versione ulteriormente aggiornata il 17 aprile 2015.

(8)

Dagli scambi tra le autorità tedesche e i servizi della Commissione non si evinceva chiaramente se tali piani avrebbero fugato i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento in merito al ripristino della redditività di HSH. Di conseguenza, nel corso del 2015 le autorità tedesche hanno cercato di proporre alla Commissione soluzioni alternative, abbandonando tuttavia l'idea in un secondo momento.

(9)

Il 19 ottobre 2015, i rappresentanti dei proprietari pubblici, della Germania e della Commissione hanno raggiunto un accordo sulle linee principali per una notifica. Le misure consistono principalmente nel dividere la banca in una holding e una società affiliata operativa che porti avanti le operazioni attuali della banca. Tale affiliata deve poi essere venduta o, qualora la vendita abbia esito negativo, deve cessare la nuova attività e amministrare gli attivi verso un processo di liquidazione.

(10)

Il 21 marzo 2016, la Germania ha nuovamente notificato l'incremento della garanzia del 2013 a titolo di aiuto per la vendita o la liquidazione di HSH, compresi i relativi impegni (5).

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Il beneficiario

(11)

HSH è una società per azioni di diritto privato costituita nel 2003 a seguito della fusione tra l'ex Hamburgische Landesbank e Landesbank Schleswig-Holstein. Amburgo e Schleswig-Holstein detengono la maggioranza delle azioni di HSH. Insieme sono titolari dell'85,38 % delle azioni della banca, detenute o direttamente o tramite Finanzfonds, un ente di diritto pubblico controllato da Amburgo e da Schleswig-Holstein (6). L'associazione di casse di risparmio dello Schleswig-Holstein detiene il 5,31 % delle azioni e un gruppo di nove trust, che si avvale della consulenza di J.C. Flowers, ne detiene il 9,31 %. Per ragioni storiche HSH ha due sedi: una ad Amburgo e una a Kiel.

(12)

Con un patrimonio totale di 105 miliardi di EUR al 30 settembre 2015, HSH è il quinto maggior gruppo delle sette Landesbanken tedesche. Operando principalmente nelle zone settentrionali e metropolitane della Germania, la banca si concentra sui settori clienti business, immobili e private banking. A parte il settore dell'energia e dei progetti infrastrutturali, l'attività con clienti business, sia nazionali che internazionali, riguarda principalmente il settore navale.

(13)

Nel 2009, Finanzfonds ha apportato 3 miliardi di EUR nel capitale della banca e ha fornito, al tempo stesso, la garanzia second-loss da 10 miliardi di EUR con una data di entrata in vigore del 1o aprile 2009. Inoltre, a copertura dell'emissione di nuovi titoli di debito il Fondo tedesco di stabilizzazione del mercato finanziario (SoFFin) ha concesso a HSH garanzie fino a 17 miliardi di EUR. Queste misure di aiuto sono state approvate nella decisione del 2011 sulla base di un piano di ristrutturazione e di impegni correlati, nonché di determinate condizioni in quanto a retribuzioni e condivisione degli oneri.

(14)

Il piano di ristrutturazione, compresi gli impegni della Germania, prevedeva una riduzione dell'esposizione della banca al settore navale e una diversificazione all'interno del proprio modello operativo. Imponeva alla banca di diminuire i rischi per il bilancio limitandone l'esposizione ad attività cicliche quali il settore navale e i servizi finanziari nel settore aeronautico, di riequilibrare il proprio mix di attività concentrandosi maggiormente sul settore «società regionali» e sugli immobili e di stabilizzare il proprio finanziamento facendo meno ricorso al wholesale banking, anche in dollari USA.

(15)

Nel corso del 2011, su iniziativa di HSH, il massimale di 10 miliardi di EUR della garanzia second-loss è stato ridotto a 7 miliardi di EUR (a marzo, giugno e settembre del 2011, di 1 miliardo di EUR ogni volta). Tale decremento ha quindi ridotto i premi che HSH doveva corrispondere a Finanzfonds ed è stato inserito nel piano di ristrutturazione, sul quale si è poi basata la decisione del 2011.

(16)

Sebbene il piano di ristrutturazione del 2011 supponesse che le tariffe di nolo si sarebbero riprese, l'anno successivo alla decisione del 2011 le tariffe di nolo, in particolare per navi di grandi dimensioni, sono calate di circa un terzo, e un andamento analogo è stato registrato per il valore di mercato delle navi. Nonostante HSH avesse ridotto nettamente le proprie esposizioni nel settore navale, il portafoglio dei prestiti in questo settore è rimasto un'attività chiave. Di conseguenza, HSH è stata gravemente danneggiata dagli sviluppi che, insieme ai tassi di cambio EUR/USD, sono stati i principali responsabili della probabilità di insolvenza del portafoglio navale di HSH e, di conseguenza, della richiesta di riserve per perdite su crediti.

(17)

Nel 2013, l'autorità di vigilanza ha quindi chiesto alla banca di cercare di riportare il massimale della garanzia, decurtato di 3 miliardi di EUR, al livello iniziale di 10 miliardi di EUR. In sede di approvazione temporanea dell'incremento come nuova misura di aiuto nel giugno 2013, la Commissione ha espresso dubbi sul ripristino della redditività a lungo termine di HSH — sulla scorta del piano operativo presentato insieme alla notifica dell'aumento — e si è chiesta se non fosse necessario che HSH, al fine di raggiungere tale obiettivo, rettificasse la propria strategia aziendale e prendesse in considerazione azioni alternative (7).

(18)

A seguito della decisione di avvio, HSH ha continuato non solo a non realizzare in tutte le sue parti il piano di ristrutturazione che era stato la base per l'approvazione degli aiuti alla ristrutturazione nella decisione del 2011, ma anche a non rispettare del tutto gli impegni dei vari piani intermedi aggiornati presentati ai servizi della Commissione.

2.2.   Le misure

2.2.1.   L'incremento del massimale della garanzia nel giugno 2013 (la «misura del 2013»)

(19)

Questa misura consiste nell'incremento del massimale della garanzia second-loss descritta nel considerando 17. Garanzia second-loss vuol dire che il garante è responsabile esclusivamente di rimborsare le perdite sul portafoglio garantito che superano una tranche first-loss di 3,2 miliardi di EUR a carico di HSH. Di conseguenza, con il massimale riportato a 10 miliardi di EUR la garanzia compensa le perdite del portafoglio garantito tra i 3,2 e i 13,2 miliardi di EUR (8).

(20)

Il portafoglio garantito aveva un valore contabile iniziale di circa 185 miliardi di EUR che rappresentava circa il 75 % del totale di bilancio della banca nel 2009. La maggior parte delle attività garantite era costituita da prestiti alla clientela (inizialmente 115 miliardi di EUR) ma includeva anche titoli di credito a tasso fisso (inizialmente 27 miliardi di EUR), prestiti obbligazionari (inizialmente 15 miliardi di EUR), garanzie di pagamento (inizialmente 5 miliardi di EUR) e asset backed security (inizialmente 9 miliardi di EUR) (9).

(21)

Alla fine del 2015 residuavano soltanto 50 milioni di EUR di attività misurate in termini di esposizione a rischio di insolvenza («EAD») (10). Tali attività residue sono rappresentate quasi esclusivamente da prestiti alla clientela per lo più nei segmenti navale, clienti business e immobili.

(22)

I pagamenti in contanti vengono effettuati attingendo alla garanzia quando le attività garantite sono definitivamente liquidate in perdita per la banca e una volta consumata tutta la tranche first-loss di 3,2 miliardi di EUR. Attualmente, solo circa 1,6 miliardi di EUR di perdite sono state liquidate relativamente alle attività coperte da garanzia. Inoltre, la garanzia offre anche un effetto contabile positivo in quanto consente di compensare le riserve per perdite su crediti relative al portafoglio garantito, permettendo alla banca e all'autorità di vigilanza di calcolare e monitorare l'utilizzo «virtuale» della garanzia, vale a dire i pagamenti in contanti previsti in forza della garanzia. Infine, mentre la garanzia è in vigore, la ponderazione del rischio delle attività garantite, a discrezione dell'autorità di vigilanza, è significativamente ridotta.

(23)

Per pagare gli effetti della garanzia, HSH versa un premio di base annuo del 4 % più un premio aggiuntivo del 3,85 %.

(24)

Il premio di base annuo del 4 % è costituito da due componenti — il 2,20 % a titolo di retribuzione e l'1,80 % a titolo di recupero — e viene calcolato sull'importo del massimale in essere. Di conseguenza, il fatto che la banca utilizzi la garanzia non riduce la base di calcolo per il premio di garanzia. Il premio di base annuale deve essere corrisposto da HSH fino a che la garanzia o viene utilizzata interamente o è oggetto di rinuncia in modo che non vi siano ulteriori garanzie in essere. In base alle previsioni attuali, il portafoglio non sarà liquidato prima della fine del 2025.

(25)

HSH deve versare il premio annuo aggiuntivo del 3,85 % tra il 2009 e il 2019 — a meno che la garanzia non venga completamente utilizzata o sia oggetto di rinuncia entro il 2019 — sull'importo effettivo delle perdite liquidate per effetto della garanzia. L'importo effettivo dovuto conformemente a tale premio sarà quindi noto solo una volta regolata definitivamente la garanzia, o perché utilizzata interamente o perché oggetto di rinuncia. Il premio aggiuntivo dipende inoltre da un buono di recupero («Besserungsschein») che protegge il coefficiente patrimoniale della banca. Se la quota di common equity della banca è inferiore alla quota minima del 10 % del coefficiente del capitale proprio primario («coefficiente CET1»), i pagamenti saranno rinviati fino, al più tardi, al [2030-2040] (*1). Il garante ha il diritto di rinunciare ai suoi diritti al premio aggiuntivo in caso di esito positivo nella vendita della banca.

2.2.2.   Le misure del 2016

(26)

Il 21 marzo 2016 la Germania ha notificato le seguenti due misure:

(1)

La divisione di HSH in una società holding («HoldCo») e una filiale operativa («OpCo») e la distribuzione degli obblighi di pagamento dei premi di garanzia fra queste due entità («misura 1 del 2016»)

(2)

Il trasferimento di attività per un importo massimo di 6,2 miliardi di EUR da OpCo ai Länder di Schleswig-Holstein e della Città di Amburgo («Länder») a prezzi di mercato («misura 2 del 2016»).

(27)

La divisione della banca e il trasferimento delle sue attività fino a un massimo di 6,2 miliardi di EUR di EAD sono dettagliati nei relativi impegni dettagliati in un elenco («il catalogo degli impegni») presentato dalla Germania con la notifica del 21 marzo 2016 e allegato alla presente decisione (cfr. allegato I) (11).

(28)

In virtù della misura 1 del 2016, OpCo manterrà tutte le attività e passività di HSH comprese le attività coperte dalla garanzia, la garanzia stessa e l'autorizzazione bancaria. A titolo di pagamento dei premi per aver mantenuto il beneficio della garanzia, OpCo verserà il 2,20 % della retribuzione sulla parte inutilizzata della garanzia (12). Tutti gli altri obblighi derivanti dal contratto sulla concessione della garanzia saranno a carico di HoldCo, vale a dire il premio di base del 2,20 % a titolo di remunerazione sulla parte utilizzata della garanzia, il premio di base dell'1,80 % previsto a titolo di recupero ai sensi della decisione del 2011 e il premio aggiuntivo del 3,85 % compreso il Besserungsschein (13).

(29)

HoldCo sarà una società di partecipazione finanziaria pura senza alcuna attività operativa. Le attività di HoldCo consisteranno come minimo del 90 % delle azioni di OpCo e di una certa liquidità, ridotta, fornita da OpCo (14) al fine di coprire i costi operativi di HoldCo e i pagamenti dei premi di garanzia in scadenza. Le passività di HoldCo consisteranno negli obblighi di pagamento dei premi di garanzia assunti al momento della divisione. Al fine di ridurre al minimo il rischio di insolvenza di HoldCo, per tali passività quest'ultima concluderà un accordo di subordinazione con il garante. In virtù di tale accordo, i pagamenti che HoldCo non sarà in condizione di onorare potranno essere rinviati fino alla successiva data di pagamento a un tasso di interesse del 10 %.

(30)

Come misura di accompagnamento, OpCo potrà vendere ai Länder, a prezzi di mercato, un portafoglio di EAD delle attività per un importo massimo di 6,2 miliardi di EUR. Detto trasferimento può essere realizzato in diverse tranche (15). La Commissione ha effettuato una verifica indipendente del prezzo di mercato prima della vendita di attività sulla base di una valutazione indipendente. Qualora si realizzino trasferimenti dopo la fine di agosto 2016, sarà necessaria un'ulteriore valutazione del valore di mercato da parte della Commissione (16).

2.3.   Impegni

(31)

A parte gli impegni relativi alla suddivisione in HoldCo e OpCo e alla ripartizione del pagamento dei premi di garanzia descritti al punto 2.2.2, la Germania ha presentato ulteriori impegni. Essi riguardano, in primo luogo, l'impegno di vendere azioni di HoldCo in OpCo mediante una procedura di offerta aperta, non discriminatoria, concorrenziale e trasparente entro il 28 febbraio 2018 al più tardi (17). Al fine di realizzare tale privatizzazione in tempo utile, le autorità tedesche presenteranno alla Commissione un piano con le relative tappe di realizzazione prima dell'avvio della procedura di vendita (18). Se la procedura di vendita si conclude con successo con un prezzo d'offerta positivo, esente da aiuti (pur mantenendo la garanzia), l'acquisto previsto sarà notificato alla Commissione affinché quest'ultima valuti la redditività della nuova entità. L'acquisto non verrà portato a termine senza una decisione di approvazione della Commissione (19). Alla conclusione positiva della vendita la banca adotterà un nuovo nome (20).

(32)

Se, al contrario, la procedura di vendita non si conclude positivamente entro il termine fissato, vale a dire se la procedura non dovesse dar luogo a un prezzo d'offerta positivo, esente da aiuti (pur mantenendo la garanzia) o se la Commissione conclude che l'integrazione di OpCo nella nuova entità non genera un modello operativo redditizio a lungo termine, in base agli impegni assunti dalla Germania, OpCo cesserà la sua nuova attività e gestirà esclusivamente i propri attivi verso un processo di liquidazione ordinata (21). Durante il periodo di vendita, sempre in base agli impegni presi dalle autorità tedesche, HoldCo gestirà OpCo allo scopo di mantenerne la redditività, la competitività e la vendibilità (22). A tal fine, si darà esecuzione a ulteriori misure per ridurre i costi di OpCo (con costi amministrativi non superiori a [570-590] milioni di EUR nel 2016 e di [520-550] milioni di EUR nel 2017), rafforzare la sua dotazione patrimoniale (ad esempio mediante la gestione volontaria delle passività subordinata all'approvazione della Commissione), realizzare una gestione del rischio prudente e non pagare dividendi o effetture altri pagamenti su strumenti — ad esempio strumenti ibridi di capitale — che dipendono dalla redditività (23).

(33)

Inoltre, il totale di bilancio di OpCo non supererà i [100-110] miliardi di EUR nel 2016 e i [90-100] miliardi di EUR nel 2017 (24). Per quanto riguarda il finanziamento del settore navale, OpCo ridurrà ulteriormente questo tipo di attività e limiterà la sua nuova attività nello stesso comparto a [1-2] miliardi di EUR (25). La Germania si è inoltre impegnata a continuare a rispettare alcuni degli impegni allegati alla decisione del 2011 e riguardanti l'OpCo, secondo cui quest'ultima non riprenderà le attività di finanziamento nel settore aeronautico (26), non amplierà le proprie attività mediante acquisizione del controllo di altre imprese (27), non intraprenderà attività di trading proprietario (28) e non farà pubblicità della concessione delle misure di aiuto di Stato o dei vantaggi da esse derivanti rispetto ai concorrenti (29).

(34)

Infine, la Germania si è impegnata a che OpCo rispettasse determinati parametri di riferimento di liquidità (30) e restrizioni in materia di remunerazione dei suoi dipendenti, dei membri delle sue commissioni e di altri organi. Pertanto, la remunerazione complessiva di qualsivoglia di queste persone non supererà 15 volte lo stipendio medio nazionale applicato in Germania o 10 volte lo stipendio medio percepito presso HSH Nordbank (prima del frazionamento delle azioni) (31).

2.4.   Le ragioni dell'avvio del procedimento

(35)

Come menzionato nei considerando 2 e 15, l'importo del massimale della garanzia era stato ridotto a 7 miliardi di EUR nel 2011, ma è stato necessario riportarlo al livello iniziale di 10 miliardi di EUR nel giugno 2013 a causa di un progressivo deterioramento del mercato finanziario registrato nel settore navale dal 2011 (considerando 16 e 17).

(36)

La Germania ha notificato tale incremento. Se da una parte le autorità tedesche ritenevano che la garanzia costituisse un aiuto, dall'altra nutrivano dubbi circa il fatto che il ripristino del massimale di 10 miliardi di EUR fosse da considerare come un nuovo aiuto, in quanto tale soglia era stata già approvata nella decisione del 2011 (32). Esse hanno inoltre sostenuto che, quand'anche la Commissione avesse considerato l'incremento del massimale come un nuovo aiuto, quest'ultimo era già stato ritenuto compatibile ai sensi della decisione del 2011 (33).

(37)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha comunque deciso che tale incremento fosse un nuovo aiuto. In primo luogo, l'aumento della garanzia è stato concesso da Finanzfonds, di proprietà di Amburgo e Schleswig-Holstein, e proviene pertanto da risorse statali erogate per sostenere una banca attiva a livello internazionale, falsando così la concorrenza nel settore bancario e incidendo sugli scambi all'interno dell'Unione (34). Dal momento che in queste condizioni un investitore privato non avrebbe concesso tale garanzia, essa ha conferito a HSH un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (35).

(38)

In secondo luogo, nonostante la Germania ritenesse che l'incremento non potesse essere considerato come un nuovo aiuto in quanto il massimale di 10 miliardi di EUR era già stato approvato dalla decisione del 2011, nella sua decisione di avvio la Commissione ha chiarito che la rinuncia a una garanzia è vincolante e che qualsiasi ripristino della stessa doveva essere considerato come un nuovo accordo tra il garante e il titolare della garanzia, sulla base di una nuova valutazione economica dei fattori di rischio che potevano essere cambiati nel tempo. Poiché un aumento del massimale della garanzia non era previsto nelle condizioni della garanzia approvata dalla decisione del 2011, si imponeva una modifica delle condizioni precedenti. La Commissione, di conseguenza, ha deciso che l'incremento del massimale rappresentasse la concessione di una nuova garanzia (36).

(39)

Per quanto riguarda la compatibilità temporanea dell'aiuto, la Commissione ha basato la sua valutazione nella decisione di avvio sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, secondo cui gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno se destinati a «porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». In considerazione della situazione ancora delicata dei mercati finanziari, la Commissione ha riconosciuto che il crollo di HSH avrebbe potuto incidere direttamente sui mercati finanziari e quindi sull'intera economia della Germania (37). Per quanto riguarda i principi applicabili agli aiuti di Stato per gli istituti di credito, la Commissione ha rimandato al punto 15 della comunicazione del 2008 sul settore bancario (38), che al momento della decisione di avvio era stato ulteriormente elaborato nella comunicazione sulla ricapitalizzazione (39) e nelle comunicazioni di proroga del 2010 e 2011 (40).

(40)

Come già menzionato, nel 2013 la Germania ha sostenuto che, quand'anche la Commissione avesse considerato l'incremento del massimale della garanzia come un nuovo aiuto, poiché tale aiuto era già stato ritenuto compatibile ai sensi della decisione del 2011, la Commissione sarebbe stata ora vincolata a tale valutazione non potendo quindi giungere a una conclusione diversa (41).

(41)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha chiarito che, pur avendo effettivamente deciso nel 2011 che il massimale di 10 miliardi di EUR era compatibile con il mercato interno, il giudizio di allora si basava sulla valutazione, da parte della Commissione, della garanzia notificata dalla Germania il 30 aprile 2009, alla luce della situazione economica che si stava vivendo al momento dell'adozione della decisione del 2011 e delle previsioni finanziarie presentate da HSH come base per l'esame nel contesto di tale decisione. Di conseguenza, il piano di ristrutturazione dell'epoca presupponeva che HSH avrebbe pagato premi di garanzia per una garanzia di soli 7 miliardi di EUR. (42)

(42)

La Commissione ha inoltre osservato nella sua decisione di avvio che è vero che i fattori rilevanti per la valutazione della compatibilità del nuovo aiuto erano rilevanti anche ai fini della valutazione precedente, ma che dovevano essere esaminati nella loro forma attuale. Su queste premesse, la valutazione della redditività di HSH, in particolare, doveva tener conto della situazione economica prevalente ai fini della decisione sulla compatibilità dell'aiuto (43).

(43)

In tale contesto, la Commissione ha osservato che la situazione economica nel settore navale — attività principale di HSH e pertanto già identificata come problematica per la redditività della banca nella decisione del 2011 — si era ulteriormente deteriorata nel frattempo. La crisi del settore navale si era dimostrata più lunga e più profonda del previsto, nuocendo alla solvibilità dei finanziamenti navali in generale e determinando un aumento delle attività ponderate in base al rischio di HSH (44).

(44)

Nella decisione di avvio la Commissione ha inoltre rilevato che l'incremento della garanzia si sarebbe tradotto in un aumento dei pagamenti dei premi di garanzia pari a circa 1 miliardo di EUR e che tali costi aggiuntivi avrebbero compromesso in modo significativo la redditività futura di HSH (45).

(45)

Sebbene i premi di garanzia aggiuntivi siano stati inseriti nel piano operativo con la notifica dell'incremento della garanzia nel 2013, la Commissione ha espresso dubbi sulla solidità delle ipotesi su cui si basava il piano operativo e ha inoltre segnalato la mancanza di uno scenario di stress aggiornato. In considerazione dell'impossibilità di HSH di realizzare le previsioni finanziarie calcolate per lo scenario di base del piano di ristrutturazione del 2011 e di sviluppare nuove attività nella misura prevista, la Commissione si è chiesta se non fosse necessario adeguare la strategia aziendale di HSH e se non fosse il caso di adottare azioni alternative al fine di ripristinare la redditività a lungo termine della banca (46).

(46)

Per tali motivi la Commissione ha espresso dubbi sul ripristino della redditività di HSH ipotizzato nella decisione del 2011 e ha chiesto ulteriori informazioni a conferma delle ipotesi del piano operativo e della prospettiva presentata per i mercati navali nonché elementi di prova a dimostrazione del fatto che i premi di garanzia non avrebbero spinto al limite le capacità finanziarie della banca anche in uno scenario di stress (47).

(47)

La Commissione, tuttavia, nella decisione di avvio non ha espresso dubbi riguardo alla condivisione degli oneri o alle misure di concorrenza approvate mediante la decisione del 2011 e ha dichiarato che, dal momento che il nuovo aiuto rientrava nei limiti della misura approvata nel 2011, tali misure erano ancora sufficienti nella fase in questione (48). In considerazione della necessità di aumentare la garanzia e del fatto che la remunerazione era stata ritenuta adeguata, la Commissione ha concluso che l'aiuto fosse temporaneamente compatibile con il mercato interno (49).

3.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(48)

Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio (50) la Germania ha ribadito, innanzitutto, la sua posizione iniziale secondo cui l'incremento della garanzia non costituiva una nuova misura di aiuto in quanto non superava il massimale di 10 miliardi di EUR approvato dalla decisione del 2011. Di per sé, tale posizione non è stata modificata dal fatto che la riduzione avesse un effetto vincolante o che il contratto di garanzia non prevedesse un incremento e che quest'ultimo, di conseguenza, dovesse essere considerato come un nuovo accordo. A parere della Germania, l'effetto economico dell'incremento sulla situazione dei Länder in quanto garanti è decisivo, e la loro situazione non è cambiata in conseguenza dell'aumento della garanzia, soprattutto perché non sono aumentate significativamente le probabilità che la tranche della garanzia incrementata venisse utilizzata. Inoltre, l'incremento era in larga misura in linea con l'intera garanzia iniziale che la Commissione aveva già esaminato nel contesto della decisione del 2011, non solo sulla scorta di uno scenario di base ma anche di uno scenario worst case (51).

(49)

In secondo luogo, la Germania ha confermato il suo parere precedente secondo il quale l'incremento, anche se qualificato come nuovo aiuto, rientrava nelle ragioni addotte per l'approvazione nel 2011, come rilevato dalla Commissione nella decisione di avvio, quando affermava di non avere dubbi — in quella fase — che la condivisione degli oneri e le misure di concorrenza che erano state considerate adeguate e sufficienti nella decisione del 2011 fossero ancora adeguate dal momento che il nuovo aiuto rientrava nei limiti delle misure approvane nella decisione del 2011 (52). Secondo la Germania, la Commissione è vincolata dai motivi che aveva indicato per l'approvazione dell'aiuto nella sua decisione del 2011.

(50)

In terzo luogo, la Germania ha dichiarato che l'incremento del massimale della garanzia era finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine di HSH e, inoltre, era in linea con gli obiettivi del piano di ristrutturazione approvato nel 2011. In tale contesto, la Germania ha dichiarato che non vi erano motivi per dubitare della redditività a lungo termine della banca e della sostenibilità del suo modello operativo, sostenendo che le deviazioni dal piano operativo verificatesi nel frattempo non giustificavano conclusioni diverse. Ritardando di due o tre anni le rinunce parziali alla garanzia si garantirebbe un modello operativo più sostenibile e meno rischioso, in considerazione del persistere della crisi del settore navale e tenendo conto dei requisiti di vigilanza. Il pagamento di commissioni più alte che la banca è tenuta a versare come conseguenza dell'incremento della garanzia sarebbe sostenibile, visto che la banca dispone di una dotazione patrimoniale sufficiente e alla luce delle altre misure incluse nel piano di ristrutturazione approvato con la decisione del 2011.

(51)

Infine, la Germania ha rilevato che la necessità di un aumento della garanzia è stata determinata da fattori esogeni quali la perdurante crisi finanziaria, i più stringenti requisiti patrimoniali di legge per gli istituti di credito e il passaggio ai principi internazionali dell'informativa finanziaria («IFRS») per il calcolo delle quote di capitale.

(52)

Dopo aver manifestato tali osservazioni, la Germania ha continuato a lavorare a stretto contatto con la Commissione, presentando diversi aggiornamenti del piano di ristrutturazione. Il primo è stato trasmesso nel dicembre 2013, mentre un piano di ristrutturazione riveduto, con ipotesi più prudenti, è stato presentato nell'aprile 2014 e un ulteriore aggiornamento della programmazione operativa è stato inviato nell'aprile 2015. Inoltre, quando tali piani non hanno dissipato i dubbi della Commissione circa la loro capacità di ripristinare la redditività di HSH, le autorità tedesche hanno tentato altre soluzioni. Esse hanno così redatto le linee principali delle misure del 2016, che la Germania ha approvato con la Commissione nell'ottobre 2015.

(53)

Di conseguenza, il 21 marzo 2016 la Germania ha nuovamente notificato l'aumento della garanzia del 2013 come aiuto di Stato per la vendita o, in caso di esito negativo della vendita, per la liquidazione di HSH.

4.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

(54)

Per quanto riguarda la misura del 2013, vale a dire l'aumento della garanzia da 7 miliardi di EUR a 10 miliardi di EUR, approvati temporaneamente nella decisione di avvio, la Commissione ha già deciso che tale misura costituiva un aiuto di Stato (53). Sebbene la Germania, nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio (cfr. il considerando 49), abbia ritenuto che tale incremento non costituisse un nuovo aiuto — e che quand'anche lo fosse stato sarebbe rientrato nelle ragioni addotte per l'approvazione del 2011 — non ha approfondito tali posizioni né ha fornito elementi di prova a sostegno delle stesse. Infine, notificando l'incremento «come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE» (54) da utilizzare per la vendita o la liquidazione di HSH, la Germania ha confermato la valutazione della Commissione. Di conseguenza, nella presente decisione la Commissione conferma la conclusione espressa nella decisione di avvio relativa all'esistenza di aiuti di Stato in tale misura, e lo fa per i motivi esposti in quella decisione e senza nessuna nuova valutazione.

(55)

Tuttavia, la Commissione deve valutare se le misure del 2016 contenevano aiuti (55).

(56)

Infine, la Commissione deve valutare se le misure di aiuto in questione — la misura del 2013 e le misure del 2016 (ove contengano aiuti) — possono essere considerate compatibili con il mercato interno.

4.1.   Esistenza di aiuto nelle misure del 2016

(57)

La Commissione osserva che, secondo le autorità tedesche, nessun ulteriore aiuto di Stato sarà concesso in nel contesto delle misure del 2016.

(58)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per aiuti di Stato si intendono gli aiuti che, «incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione se sono soddisfatte tutte le condizioni indicate di seguito: (a) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; (b) deve conferire un vantaggio al beneficiario; (c) detto vantaggio deve essere selettivo e (d) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e avere il potenziale di incidere sugli scambi fra Stati membri.

(59)

Per quanto riguarda le risorse statali, la misura 1 del 2016 contiene sia una clausola di subordinazione sia un meccanismo di rinvio parziale per gli obblighi di pagamento dei premi di garanzia nei confronti dei proprietari pubblici, inseriti al fine di ridurre il più possibile il rischio di insolvenza per quanto riguarda HoldCo. Queste disposizioni riguardano gli obblighi da corrispondere ai proprietari pubblici a titolo di remunerazione e, se la misura 1 del 2016 conferisse un vantaggio HSH, tali elementi potrebbero comportare una perdita di risorse statali.

(60)

La Commissione ritiene pertanto che le due misure del 2016 comportino risorse statali: la misura 1 del 2016 mediante l'accordo di subordinazione e il meccanismo di rinvio parziale delle commissioni dovute a titolo di remunerazione per la garanzia ai sensi della decisione del 2011 e la misura 2 del 2016 attraverso il denaro versato dai Länder a OpCo come corrispettivo del trasferimento di attività.

(61)

La misura 2 del 2016, vale a dire l'acquisto di attività da parte dei Länder, è una misura intrapresa dallo Stato. La misura 1 del 2016, cioè la modifica della struttura del pagamento dei premi, è imputabile ai proprietari pubblici di Finanzfonds e, pertanto, allo Stato. Tale imputabilità è dimostrata dal fatto che la modifica fa parte di un più ampio pacchetto di misure al cui confezionamento i Länder hanno partecipato attivamente.

(62)

Poiché le misure del 2016 sono esclusivamente a favore di HSH, esse sono pertanto selettive. Hanno il potenziale di falsare la concorrenza impedendo il normale risultato delle forze di mercato. Incidono sugli scambi fra Stati membri vista la liberalizzazione dei servizi finanziari nell'Unione.

(63)

Al fine di determinare la natura dell'aiuto delle misure del 2016, la Commissione deve pertanto valutare se tali misure conferiscono a HSH un vantaggio supplementare che va oltre il vantaggio già conferitole dalla misura del 2013.

(64)

Prima che possa essere valutato il vantaggio supplementare delle misure del 2016, la Commissione deve ricordare il funzionamento della garanzia per poter giudicare l'impatto che l'attuazione delle misure del 2016 proposte avranno sullo stesso.

4.1.1.   Funzionamento della garanzia e impatto delle misure del 2016

(65)

La garanzia second-loss approvata nella decisione del 2011 assume la forma di una cartolarizzazione sintetica. Ciò significa che l'intero portafoglio coperto da garanzia viene diviso artificialmente in tre tranche:

(1)

la tranche subordinata o tranche first-loss di 3,2 miliardi di EUR, che è completamente coperta dalla banca ed è già stata cancellata;

(2)

la tranche intermedia, o di secondo rischio, di 10 miliardi di EUR, che è garantita dallo Stato (7 miliardi di EUR in essere dal 2011 e ulteriori 3 miliardi di EUR temporaneamente approvati nella decisione di avvio); e

(3)

la tranche senior.

(66)

La presenza della garanzia ha due principali tipologie di effetti: gli effetti sulla contabilità in virtù dei principi IFRS e gli effetti sui requisiti patrimoniali ai sensi delle disposizioni regolamentari e prudenziali applicate dall'autorità di vigilanza.

Effetti contabili

(67)

Nel primo caso, la garanzia compensa le perdite complessive subite sul portafoglio garantito fra i 3,2 miliardi di EUR e i 13,2 miliardi di EUR (56).

(68)

Infatti, fintantoché le attività garantite figurano nel bilancio, le perdite relative a tali attività e gli accantonamenti previsti nel rispetto dei principi IFRS saranno pareggiati da un fattore di compensazione dello stesso importo. Solo quando le attività sono finalmente liquidate e non figurano nel bilancio, cristallizzando le conseguenti perdite, le escussioni della garanzia vengono effettivamente regolate in contanti.

(69)

Questi diversi tipi di richieste di risarcimento nel contesto della garanzia portano a misure differenti per l'utilizzo della garanzia:

(1)

l'importo della garanzia usato effettivamente al momento («l'importo effettivamente utilizzato») corrisponde alla quantità di perdite liquidate sul portafoglio garantito in un dato momento. Alla fine del 2015 risultano effettivamente compensati [1,2-2,0] miliardi di EUR di perdite. È noto che tale importo salirà di [2-3] miliardi di EUR nel 2016, in base alle richieste attualmente in corso di risarcimento.

(2)

Per contro, l'importo inutilizzato della garanzia (l'«importo inutilizzato») è l'importo ancora disponibile per ulteriori perdite, in questo caso [8,2-10,0] miliardi (garanzia complessiva di 10 miliardi di EUR meno la differenza tra [3,2-5,0] miliardi di EUR di perdite compensate e note e 3,2 miliardi di EUR della tranche first-loss).

(3)

L'importo totale utilizzato della garanzia (l'«importo totale utilizzato») si riferisce all'importo della garanzia che sarà stato corrisposto una volta calcolato l'intero portafoglio inizialmente coperto da garanzia. Non è ancora possibile conoscere l'importo totale utilizzato.

(4)

La migliore approssimazione per l'importo totale utilizzato attualmente è l'uso virtuale della garanzia (l'«uso virtuale») calcolato come l'importo effettivo utilizzato più gli accantonamenti secondo i principi IFRS sul portafoglio coperto da garanzia. L'uso virtuale è attualmente di [6-8] miliardi di EUR ([9,2-11,2] miliardi di EUR di importo effettivo utilizzato più gli accantonamenti meno 3,2 miliardi di EUR della tranche first-loss). La banca calcola inoltre l'importo totale utilizzato stimato (l'«importo totale utilizzato stimato»).

(70)

I premi da corrispondere per la garanzia sono configurati da due componenti: il premio di base del 4,00 % (il «premio di base») e il premio aggiuntivo di 3,85 % (il «premio aggiuntivo»). La base di calcolo per il premio di base è l'importo complessivo della garanzia in essere, vale a dire 10 miliardi di EUR. La base di calcolo per il premio aggiuntivo è l'importo complessivo utilizzato che non è ancora possibile conoscere (57).

(71)

In base ai principi IFRS, le commissioni versate su una garanzia in essere vengono interpretate come premi assicurativi e determinano una semplice iscrizione nel conto profitti e perdite.

(72)

Tuttavia, quando appare probabile che la garanzia verrà utilizzata o se l'importo effettivamente utilizzato è maggiore di zero, i pagamenti dei premi su questa parte della garanzia diventano prevedibili. Secondo gli IFRS, tali addebiti assomigliano a passività (è stato ricevuto un beneficio che deve essere rimborsato) e il rimborso deve essere previsto. Sempre secondo gli IFRS, i livelli di accantonamento devono aumentare proporzionalmente all'aumento dell'importo totale utilizzato stimato. Pertanto, qualsiasi uso aggiuntivo della garanzia determina un aumento dell'importo totale utilizzato stimato, un aumento proporzionale del pagamento delle commissioni e, a sua volta, a un aumento degli accantonamenti necessari.

(73)

Il premio aggiuntivo è soggetto a un meccanismo di rinvio, il buono di recupero (Besserungsschein), che scatta a un livello patrimoniale consolidato per HSH (HoldCo + OpCo) del 10 % CET1. Tale meccanismo di rinvio consente il differimento totale dei pagamenti dovuti per un periodo fino all'anno [2030-2040]. Inoltre, lo stesso meccanismo include accantonamenti effettuati per pagamenti futuri, anch'essi inclusi nel Besserungsschein. Ciò comporta che tali accantonamenti possano essere liberati come una riserva contro perdite, qualora queste ultime determinino una riduzione del coefficiente CET1 al di sotto del 10 % (58).

Effetti prudenziali

(74)

In secondo luogo, in virtù della formula di vigilanza di Basilea II (la «formula di vigilanza») applicabile a strutture di cartolarizzazione sintetica come la garanzia second-loss, la presenza della garanzia fa scendere al 20 % il peso del rischio da applicare alla tranche senior nel calcolo delle attività ponderate per il rischio («RWA») (59).

(75)

Conformemente alle disposizioni regolamentari e tenendo conto del potere discrezionale delle autorità di vigilanza nella loro applicazione, occorre tenere presenti due limiti affinché la garanzia mantenga quell'effetto. Il primo limite dipende dal calcolo prudenziale delle perdite previste (in uno scenario di base) mentre il secondo limite dipende dalle perdite impreviste (perdite aggiuntive in uno scenario worst case), nel portafoglio residuo coperto da garanzia. Le perdite previste e impreviste nel portafoglio residuo devono essere coperte in una certa misura dall'importo inutilizzato della garanzia. Il fatto che uno o entrambi questi limiti vengano violati dipende dall'importo inutilizzato disponibile della garanzia, che varia sensibilmente a seconda dell'importo delle perdite compensate.

(76)

Se viene violato il primo limite, l'applicazione della formula di vigilanza si tradurrà in un aumento delle RWA per effetto della tranche senior; tale aumento sarà proporzionale all'entità della carenza di copertura dal livello minimo del 20 %. Se viene violato il secondo limite, la formula di vigilanza non sarà più applicabile affatto. In tal caso, le RWA sulla tranche senior aumenteranno immediatamente dal minimo del 20 % al livello che sarebbe applicabile in assenza di una garanzia (il «cliff effect»).

4.1.2.   Vantaggio nella misura 1 del 2016

(77)

Secondo la notifica, HSH verrà suddivisa in HoldCo e OpCo. I premi di garanzia, in base alla remunerazione della garanzia approvata nella decisione del 2011 restano invariati. Tuttavia, il pagamento sarà suddiviso come segue:

(1)

OpCo continua a versare il 2,20 % sulla parte attualmente inutilizzata della garanzia

(2)

HoldCo rileva tutti gli altri pagamenti dei premi di garanzia:

(1)

l'1,80 % dell'importo della garanzia complessiva in essere;

(2)

il 2,20 % sulla parte già utilizzata della garanzia;

(3)

il 3,85 % sulla parte utilizzata della garanzia soggetta al Besserungsschein.

(78)

Tale suddivisione in OpCo e HoldCo comporta che l'effetto contabile dell'escussione della garanzia continuerà ad aumentare a livello di OpCo, mentre tutti i requisiti di accantonamento previsti dagli IFRS e derivanti dal trattamento dei pagamenti dei premi sulla parte utilizzata della garanzia faranno ora capo a HoldCo. Tuttavia, la Commissione sottolinea che a livello consolidato della banca (HoldCo + OpCo) non sono stati modificati né la struttura né gli effetti della garanzia, di modo che la suddivisione in sé non conferisce ulteriori vantaggi a HSH.

(79)

Secondo gli impegni presentati dalla Germania, HoldCo non eserciterà alcuna attività e, di conseguenza, non avrà flussi di reddito oltre a quelli derivati dalla sua partecipazione in OpCo. HoldCo riceverà comunque 260 milioni di EUR di liquidità da OpCo, 50 milioni di EUR per le spese operative durante il periodo di vendita e 210 milioni di EUR per coprire i pagamenti dei premi di garanzia in scadenza.

(80)

Per quanto riguarda la suddivisione degli obblighi descritta in precedenza, la Commissione rileva che l'importo dei premi in scadenza durante il processo di vendita dovuti da HoldCo alla fine del 2016 e del 2017 dipenderà dai seguenti elementi:

(1)

l'importo complessivo della garanzia in essere (base di calcolo per il premio di garanzia dell'1,80 %, la «componente 1 dei premi»);

(2)

l'importo effettivamente utilizzato della garanzia nel 2016 e 2017 (base di calcolo per la parte del 2,20 % dei premi di garanzia rilevata da HoldCo, la «componente 2 dei premi»); e

(3)

l'importo totale utilizzato della garanzia (base di calcolo per il premio di garanzia del 3,85 %, soggetto al buono di recupero, la «componente 3 dei premi»).

Componente del premio di base dell'1,80 %

(81)

Per quanto riguarda la componente 1 dei premi, attualmente il livello generale della garanzia in essere è di 10 miliardi di EUR, compresa la misura del 2013. Tale livello non può salire ulteriormente dal momento che l'importo di 10 miliardi di EUR è un massimale fisso. Analogamente, è improbabile che scenda durante il processo di vendita.

(82)

Poiché il livello di 10 miliardi di EUR serve da base di calcolo per la componente 1 dei premi dell'1,80 %, la Commissione ritiene che l'obbligo di pagamento del premio annuale in virtù della componente 1 sarà di 180 milioni di EUR.

Componente del premio di base del 2,20 %

(83)

Per quanto riguarda la componente 2 dei premi, la Commissione ricorda che, secondo le stime più recenti disponibili l'importo delle perdite liquidate sul portafoglio garantito salirà a circa [3,2-5,0] miliardi di EUR euro nel 2016, vale a dire [0-1,8] miliardi di EUR in più rispetto alla tranche first-loss di 3,2 miliardi di EUR.

(84)

Tale importo aumenterà ulteriormente della quantità di perdite assunte da HSH mediante la misura 2 del 2016, vale a dire il trasferimento ai proprietari pubblici di un'EAD massima di 6,2 miliardi di EUR di attività coperte da garanzia. Secondo gli impegni, i valori di trasferimento delle attività saranno determinati in base all'elenco allegato alla notifica che corrisponde ai risultati della valutazione del prezzo di mercato effettuata da esperti della Commissione.

(85)

La Commissione ricorda che, in base agli impegni assunti, la banca mira a trasferire solo 5 miliardi di EUR di EAD di attività entro la fine di giugno 2016. Fino alla data del trasferimento, la garanzia resterà per lo più inutilizzata e il pagamento dei relativi premi sarà quindi onorato da OpCo.

(86)

Sulla base dell'elenco di valori dei trasferimenti (cfr. l'allegato II alla presente decisione) e a seconda di come sarà ottimizzato l'uso della garanzia, eventuali ulteriori perdite sul trasferimento di un portafoglio di 5 miliardi di EUR di EAD, scelte al fuori dell'elenco di [8-10] miliardi di EUR di EAD di attività disponibili e regolate in forza della garanzia, possono essere comprese fra [1-4] miliardi di EUR e [1-4] miliardi di EUR.

(87)

Pertanto, la Commissione ritiene che l'obbligo di pagamento dei premi nell'ambito della componente 2 per sei mesi nel 2016 probabilmente corrisponderà a una cifra compresa tra [25-35] milioni di EUR e [25-35] milioni di EUR.

Premio aggiuntivo del 3,85 %

(88)

Per quanto riguarda la componente 3 dei premi, la Commissione ricorda che il pagamento del 3,85 % è soggetto al buono di recupero, che scatta a un livello patrimoniale consolidato per HSH (HoldCo + OpCo) del 10 % CET1. Dalle ultime cifre disponibili si evince che HSH è già alla soglia inferiore del 10 % del coefficiente CET1 con circa [700-800] milioni di EUR di accantonamenti che restano coperti dal buono di recupero.

(89)

Ulteriori perdite comprese tra [1-4] miliardi di EUR e [1-4] miliardi di EUR sul trasferimento di 5 miliardi di EUR di EAD di attività dalla banca ai Länder, porteranno a un aumento dell'importo totale utilizzato della garanzia previsto e, proporzionalmente, a ulteriori requisiti di accantonamento in forza degli IFRS per entrambe le componenti dei premi 2 e 3.

(90)

Secondo la valutazione della Commissione, il fabbisogno di accantonamenti aggiuntivi derivante dai principi IFRS per la componente 2 dei premi è probabile che corrisponda a una cifra orientativa compresa tra [700-900] milioni di EUR e [700-900] milioni di EUR.

(91)

Stando al piano di ristrutturazione presentato dalla banca, è probabile che tali accantonamenti aggiuntivi non siano finanziati attraverso il reddito netto della banca e pertanto potrebbero portare a una richiesta del buono di recupero a livello consolidato all'incirca dello stesso importo. Tuttavia, qualsiasi utilizzazione del buono di recupero è limitata all'importo della riserva residua, vale a dire [700-800] milioni di EUR. Un addebito aggiuntivo compreso fra [700-900] milioni di EUR e [700-900] milioni di EUR farebbe crollare il coefficiente CET1 a livello consolidato al di sotto del 10 %.

(92)

Gli accantonamenti per la componente 3 dei premi sono di per sé soggetti al buono di recupero (cfr. considerando 73). Pertanto, visto che dopo l'accantonamento per la componente 2 dei premi l'intera riserva in forza del buono di recupero sarebbe esaurita e il coefficiente CET1 sarebbe già al di sotto del 10 %, anche l'accantonamento aggiuntivo per la componente 3 dei premi dovrebbe essere differito.

(93)

Qualsiasi trasferimento di attività durante il periodo di vendita oltre l'importo di 5 miliardi di EUR, importo consentito in virtù degli impegni presentati dalla Germania, è probabile che porti a ulteriori perdite. Tali perdite non faranno altro che diminuire ulteriormente il coefficiente CET1 a livello consolidato, riducendo maggiormente la probabilità che quest'ultimo salga al di sopra del 10 %. Solo in tal caso sarebbero necessari pagamenti o accantonamenti per la componente 3 dei premi.

(94)

Di conseguenza, la Commissione ritiene probabile che durante il processo di vendita non sarà necessario alcun pagamento o accantonamento in virtù della componente 3 dei premi. La Commissione ricorda inoltre che qualora la vendita abbia esito positivo, i Länder hanno il diritto, in virtù del contratto di garanzia, di rinunciare all'obbligo di pagamento del premio aggiuntivo del 3,85 % (60).

Pagamenti dei premi nell'ambito della misura 1 del 2016

(95)

Sulla scorta, quindi, delle informazioni fornite compreso il fatto che la misura 2 del 2016, il trasferimento di attività, sarà attuata alla fine di giugno 2016, la Commissione conclude che gli obblighi di pagamento dei premi da parte di HoldCo per il 2016 potrebbero oscillare fra [205-210] milioni di EUR e [210-220] milioni di EUR. La Commissione prende atto con favore del fatto che tale intervallo sia sostanzialmente paragonabile ai 210 milioni di EUR di liquidità fornita a HoldCo da OpCo.

(96)

Inoltre, il premio del 2,20 % sull'importo inutilizzato della garanzia lo sta corrispondendo OpCo senza alcun meccanismo di differimento supplementare a copertura, in particolare, dell'importo completo dei pagamenti per i primi sei mesi del 2016 prima che sia attuata la misura 2 del 2016.

(97)

Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili, i pagamenti dei premi di garanzia che saranno percepiti dai Länder per il 2016 dopo l'attuazione delle misure del 2016, con ogni probabilità non saranno inferiori a [385-400] milioni di EUR ([175-190] milioni di EUR OpCo + 210 milioni di EUR HoldCo). Ciò comporta un importo non superiore a [0-15] milioni di EUR per i pagamenti dei premi nel 2016, che potrebbero essere differiti alla prossima data di pagamento. Tale differimento sarebbe remunerato a un tasso di interesse annuo del 10 %.

Pagamenti dei premi nel 2017

(98)

La Commissione rileva tuttavia che il livello dei pagamenti dei premi dovuti nel 2017 da HoldCo potrebbe essere maggiore data la possibilità di trasferire ulteriori attività in garanzia ai proprietari pubblici e il fatto che HoldCo dovrà corrispondere il premio di garanzia del 2,20 % durante tutto l'anno.

(99)

Come si è rilevato in precedenza, HoldCo non avrà alcun reddito di modo che sembra probabile che se la vendita di OpCo si realizza dopo la scadenza dei premi del 2017, HoldCo non sarà in grado di onorare gli obblighi di pagamento del 2017 in scadenza. In tal caso, secondo gli impegni presentati dalla Germania, i pagamenti dei premi saranno rinviati alla prossima data di pagamento, gravati da un tasso di interesse annuo del 10 %.

(100)

La Commissione ricorda che, secondo gli impegni presentati dalla Germania, la data ultima per la vendita di HSH è il 28 febbraio 2018 e che i proventi che HoldCo incasserà dall'eventuale vendita saranno utilizzati prima di tutto per assolvere gli obblighi di pagamento dei premi derivanti dalla concessione della garanzia.

(101)

Pertanto, qualsiasi obbligo di pagamento dei premi che non venga onorato alla fine del 2017 sarà differito solo se OpCo non sarà stata ancora venduta per tale data. Il differimento non sarebbe comunque superiore a due mesi, vale a dire fino alla vendita, la liquidazione ordinata o la risoluzione di OpCo, e sarà remunerato a un tasso di interesse annuo del 10 %.

Conclusione

(102)

In conclusione, la Commissione osserva che vi è una certa probabilità che i pagamenti dei premi dell'ordine di 400 milioni di EUR che sarebbero in scadenza in virtù dell'attuale accordo di garanzia alla fine del 2016 (1,80 % + 2,20 % sulla garanzia in essere di 10 miliardi di EUR) non siano interamente corrisposti, sebbene l'importo da differire probabilmente non superi i [0-15] milioni di EUR. Inoltre, mentre i pagamenti dei premi in scadenza nel 2017 potrebbero dover essere differiti integralmente, tale differimento sarà limitato al massimo a due mesi in vista del termine di vendita del 28 febbraio 2018.

(103)

In virtù degli impegni, qualsiasi differimento sarà remunerato con un tasso d'interesse annuo del 10 %. La maggior parte delle obbligazioni subordinate liquide di HSH (61) è stata scambiata a rendimenti annuali compresi tra il 7,5 % e l'8 % in seguito all'accordo raggiunto nell'ottobre del 2015 e attualmente è scambiata a circa il 10,6 %. Queste due emissioni scadono durante il processo di vendita nel mese di febbraio 2017, con 928 milioni di EUR di valore nozionale in essere da rimborsare. Esse danno un'indicazione di un prezzo di mercato per il rischio di un'esposizione di tipo capitale per HSH e quindi di una stima prudenziale di quella che sarebbe una remunerazione a livello di mercato per un eventuale differimento dei premi.

(104)

Tenendo conto dell'intervallo di contrattazione dei rendimenti su tali emissioni subordinate di HSH e del fatto che qualsiasi differimento nel 2016 probabilmente si limiterà a non più di [0-15] milioni di EUR, la Commissione ritiene che una remunerazione del 10 % annuo per il rischio di pagamento di [0-15] milioni di EUR differito per un anno sia in linea con le condizioni di mercato.

(105)

Per quanto riguarda i possibili rinvii derivanti dagli obblighi in scadenza nel 2017, la Commissione osserva, innanzitutto, che ciò si verificherebbe solo se non si realizza la vendita prima della fine del 2017. Secondariamente, sebbene l'importo di un eventuale differimento potrebbe essere paragonabile all'importo residuo di ciascuna delle due emissioni subordinate, tale differimento sarà limitato al massimo a due mesi visto il termine ultimo di vendita, il che ridurrà il rischio assunto rinviando gli oneri. Data la scadenza nettamente più breve di qualsiasi differimento relativo al 2017 rispetto alla scadenza delle emissioni subordinate e visto il conseguente rischio inferiore, la Commissione ritiene che una remunerazione del 10 % annuo sia in linea con le condizioni di mercato.

(106)

Complessivamente, la Commissione conclude che poiché qualsiasi possibile differimento di parte dei flussi dei premi di garanzia dovuti ai proprietari pubblici potrebbe (a) essere molto ridotto, qualora esista, nel 2016, (b) limitato nel tempo (se mai dovesse accadere, a seconda dell'effettiva data di vendita) per i premi dovuti nel 2017 e (c) in ogni caso remunerato a un tasso di interesse in linea con le condizioni di mercato, non vi sono vantaggi aggiuntivi per HSH derivanti dall'esecuzione della misura 1 del 2016 a seguito dei rischi di cui ai punti (a) e (b).

4.1.3.   Vantaggio nella misura 2 del 2016

(107)

In base agli impegni presentati dalla Germania, HSH trasferirà ai Länder un portafoglio di EAD di attività attualmente coperte da garanzia fino a un massimo di 6,2 miliardi di EUR. Tale trasferimento può avvenire in più tranche nel corso di tutta la durata del processo di vendita nel 2016 e 2017.

(108)

Al fine di definire il portafoglio da trasferire, la Germania e la banca hanno identificato [8-10] miliardi di EUR di EAD di attività coperte da garanzia da trasferire ai proprietari pubblici. La Commissione osserva che, fondamentalmente, nel caso di tutte queste attività si tratta di prestiti in sofferenza, tutti nel settore navale, che è stato una delle cause principali delle difficoltà della banca (62).

(109)

Poiché attualmente nessun acquirente di mercato ha manifestato la propria disponibilità per tali attività, la Commissione ritiene che tale trasferimento ai proprietari pubblici corrisponda a una misura di sostegno. In linea con i primi principi e come ricordato in recenti decisioni della Commissione in relazione a prestiti in sofferenza in Italia e Ungheria (63), un tale trasferimento di attività può essere considerato esente da aiuti di Stato solo se la transazione avviene a condizioni di mercato.

(110)

In particolare, la Commissione ha precisato che, a causa della natura del portafoglio e per l'assenza di un acquirente di mercato, fonda la propria valutazione sui principi del calcolo del valore di mercato specificati nella comunicazione sulle attività deteriorate (64). Pertanto, l'obiettivo principale della valutazione non è quello di calcolare un valore equo, bensì un valore di mercato che — se utilizzato come valore di trasferimento in una transazione con un ente pubblico — consenta alla Commissione di concludere che una transazione a quel prezzo non conferisce un vantaggio alla banca, escludendo quindi la presenza di aiuti di Stato. La valutazione dev'essere perciò particolarmente prudente e conservatrice.

(111)

La Commissione ha assunto esperti di valutazione indipendenti per essere assistita nella determinazione dei valori di mercato di tali attività.

Valutazione del valore di mercato

(112)

Dopo una prima richiesta di dati da parte della Commissione e dei suoi esperti a metà dicembre 2015, la banca ha messo a disposizione le informazioni in questione il 18 gennaio 2016. Fra il 20 gennaio e il 19 marzo 2016 vi sono stati numerosi contatti, incontri, conversazioni e consegne di dati.

(113)

Il portafoglio consiste di circa […] prestiti, garantiti da […] navi e alcune altre attività. Al fine di evitare problemi di garanzie incrociate, la banca ha anche presentato il cosiddetto «livello di formazione» che è il livello più basso nel quale il collaterale può essere identificato come collaterale esattamente per una linea. Vi sono […] linee di formazione nel portafoglio.

(114)

In linea con i principi di valutazione prudente e conservatrice, e sulla scorta dei dati resi disponibili dalla banca, gli esperti della Commissione hanno formulato una serie di ipotesi. Ad esempio, nei casi in cui non sono stati messi a disposizione dati agli esperti della Commissione, come per le garanzie diverse dalle navi, tali garanzie sono state prudentemente valutate a zero ed escluse dal calcolo. Inoltre, in assenza di dati sull'ordine preciso delle diverse richieste dei creditori relative ai flussi di cassa derivanti dai collaterali, tutte le richieste sui collaterali navali non derivanti da crediti garantiti sono state considerate senior in quanto estranee al valore del collaterale. Infine non è stato preso in considerazione nessun beneficio nei casi in cui la banca aveva ristrutturato i prestiti di recente.

(115)

Il modello utilizzato dagli esperti della Commissione è un modello di flusso di cassa scontato. Tutti i flussi di cassa operativi sono stati calibrati rispetto a dati di mercato osservabili come ad esempio i contratti navali esistenti. I valori di liquidazione delle navi sono stati ridotti rispetto alle recenti stime degli esperti valutatori per tenere conto dei tempi e dei costi di vendita nonché per correggere le distorsioni statisticamente osservabili in determinate stime dei valutatori. La vita economica delle navi è stata adeguata verso il basso a dati osservabili. Tutti i flussi di cassa sono stati confrontati con parametri di mercato disponibili di fornitori terzi e sono stati limitati a tali parametri di riferimento. Tassi di crescita dei flussi di cassa e valori di liquidazione sono stati calcolati a partire da questi parametri di mercato ma limitatamente a un orizzonte di cinque anni.

(116)

Sebbene la data limite della valutazione, concordata con la banca, fosse il 31 dicembre 2015, la maggior parte dei dati forniti dalla banca riporta la data del 30 settembre 2015. Gli esperti della Commissione hanno pertanto sottratto dalla valutazione tutti i flussi di cassa del quarto trimestre del 2015 in base alle previsioni applicabili.

(117)

Sulla scorta della valutazione degli esperti della Commissione, quest'ultima giunge alla conclusione che il valore di mercato dell'intero portafoglio di [8-10] miliardi di EUR di EAD corrisponde al [33,4-56,8] % dell'EAD. La gamma di portafogli dei 6,2 miliardi di EUR di EAD che possono essere scelti da tali attività ha valori di mercato compresi tra il 33,4 % e il 56,8 %. La valutazione messa a disposizione della Germania e della banca analizza la formazione del portafoglio linea per linea.

Conclusione

(118)

Secondo gli impegni presentati, la banca e i proprietari pubblici utilizzeranno tale valutazione linea per linea, allegata alla notifica e alla presente decisione (allegato II), al fine di determinare il valore di trasferimento applicabile per un determinato portafoglio. Le dimensioni del portafoglio scelto, comprese tutte le tranche, non possono superare la somma di 6,2 miliardi di EUR di EAD. In base agli impegni, qualsiasi trasferimento successivo al 31 agosto 2016 richiederà una rivalutazione delle attività scelte da parte della Commissione, al fine di garantire che il valore di mercato sia adeguato tenendo conto dell'andamento delle attività e del mercato.

(119)

Infine, la Commissione sottolinea che vendere prestiti ai Länder a quei livelli genererà alla banca ulteriori perdite che dovranno essere assorbite nel conto economico e coperte dalla posizione patrimoniale disponibile della banca. La Commissione ricorda inoltre che tali vendite potrebbero avere un effetto negativo sul funzionamento della garanzia descritto nei considerando 75 e 76 e sarebbero soggette al potere discrezionale dell'autorità di vigilanza. Tutti questi effetti potrebbero impoverire ulteriormente la posizione patrimoniale della banca. Tuttavia, la Commissione sottolinea che in nessun caso la banca riceverà ulteriori aiuti di capitale.

(120)

Sulla base degli impegni valutati, la Commissione esprime soddisfazione per il fatto che la misura 2 del 2016, il trasferimento delle attività ai proprietari pubblici, sarà realizzata al valore di mercato e, di conseguenza, non conferirà alcun vantaggio. Le perdite conseguenti saranno assorbite dall'attuale struttura del capitale della banca senza ulteriori aiuti.

4.1.4.   Conclusione

(121)

Sulla scorta della valutazione che precede, la Commissione conclude che le misure del 2016 non contengono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

4.2.   Compatibilità

(122)

Come emerso dalla valutazione della Commissione nel punto precedente, le misure del 2016 non contengono aiuti di Stato.

(123)

Per quanto riguarda la misura del 2013, la Commissione l'ha dichiarata temporaneamente compatibile nella decisione di avvio, ma ha avviato il procedimento di indagine formale in ragione dei dubbi sulla compatibilità della misura, in particolare i dubbi relativi al ripristino della redditività di HSH, come ipotizzato nella decisione sulla ristrutturazione del 2011 in base al nuovo piano operativo  (65).

(124)

Poiché la misura del 2013 è stata notificata e dichiarata temporaneamente compatibile prima dell'applicazione della comunicazione del 2013 sul settore bancario (66), la Commissione continua a fondare la propria valutazione della misura del 2013 sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, come spiegato nella comunicazione di proroga del 2011 e conformemente ai principi generali applicabili per gli aiuti di Stato concessi a istituti di credito e sanciti nella comunicazione del 2008 sul settore bancario, elaborati ulteriormente nella comunicazione sulla ricapitalizzazione e nella comunicazione sulla ristrutturazione (67) e successivamente modificati dalle comunicazioni di proroga del 2010 e del 2011.

4.2.1.   Valutazione dei motivi per l'avvio del procedimento

(125)

Per quanto riguarda i dubbi sulla redditività, la Commissione ha rilevato in particolare tre fattori nella decisione di avvio (cfr. il punto 2.4 per una panoramica più completa):

(1)

l'ulteriore deterioramento della situazione economica nel settore navale;

(2)

le deludenti prestazioni economiche della banca rispetto alle previsioni finanziarie calcolate per uno scenario di base della decisione del 2011 anche, e in particolare, per quel che riguarda lo sviluppo di nuove attività secondo quanto previsto;

(3)

l'aumento dei pagamenti dei premi di garanzia per effetto dell'importo più elevato della stessa.

(126)

Come menzionato nel punto 1, la Germania ha trasmesso alla Commissione una serie di piani di ristrutturazione forniti dalla banca. Tuttavia:

(1)

la situazione nel settore navale si è nettamente deteriorata dopo la decisione di avvio: il Baltic Dry Index ha infatti segnato nuovi minimi di tutti i tempi nel febbraio 2016, provocando perdite ancora più profonde e di vasta portata sul portafoglio navale residuo detenuto da HSH;

(2)

ogni anno, dopo la decisione di avvio, le prestazioni di HSH rispetto alle proprie previsioni di nuovi volumi d'affari — che in diversi piani operativi erano già state riviste al ribasso — sono state deludenti, in particolare nei segmenti clienti business e navale;

(3)

i pagamenti dei premi hanno continuato a pesare notevolmente sulla redditività di HSH, e la possibilità di una riduzione dell'importo globale della garanzia nel corso della sua durata si è rarefatta sostanzialmente.

(127)

Di conseguenza, la Commissione non può ritenere che quei piani di ristrutturazione abbiano dissipato i dubbi da lei espressi nella decisione di avvio.

4.2.2.   Modifica della finalità dell'aiuto

(128)

La Commissione rileva che la Germania ha nuovamente notificato la misura del 2013 come aiuto di Stato da utilizzare per la liquidazione ordinata di HSH Nordbank mediante o una vendita esente da aiuti o la cessazione di nuove attività e la liquidazione. Sulla base di questa nuova finalità dell'aiuto, la Commissione non ritiene necessario valutare più in profondità i piani di ristrutturazione ricevuti e non trae alcuna conseguenza dal fatto che i suoi dubbi sulla redditività della banca non siano stati fugati.

(129)

La Commissione valuterà invece la compatibilità dell'aiuto sulla base del punto 2 della comunicazione sulla ristrutturazione e, in particolare, della sottosezione «Ripristino della redditività attraverso la vendita di una banca», nonché sulla base del punto 5 della comunicazione del 2008 sul settore bancario (68)«Liquidazione controllata di istituzioni finanziarie».

(130)

Conformemente al punto 2 della comunicazione sulla ristrutturazione, la vendita di una banca in difficoltà a un'altra istituzione finanziaria può contribuire al ripristino della sua redditività a lungo termine, a condizione che l'acquirente sia redditizio e in grado di assorbire il trasferimento di detta banca. L'acquirente deve dimostrare alla Commissione che l'entità integrata sarà redditizia.

(131)

Conformemente al punto 5 della comunicazione del 2008 sul settore bancario, l'aiuto per la liquidazione controllata di istituzioni finanziarie deve essere valutato, mutatis mutandis, ai sensi del punto 3 della comunicazione del 2008 sul settore bancario, in particolare

(1)

la limitazione dell'aiuto al minimo indispensabile — contributo del settore privato; e

(2)

la prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza.

Tali disposizioni sono equivalenti alle disposizioni di cui al punto 2 della comunicazione sulla ristrutturazione in caso di esito positivo della vendita.

(132)

Inoltre, dato che la liquidazione ordinata della banca può avvenire mediante la vendita di OpCo, devono essere soddisfatti i criteri specifici di cui al punto 49 della comunicazione del 2008 sul settore bancario, vale a dire «Onde garantire che nessun aiuto venga concesso agli acquirenti dell'istituzione finanziaria o di sue parti o ai soggetti venduti, è importante che vengano rispettate determinate condizioni di vendita:

(1)

il processo di vendita dovrebbe essere aperto e non discriminatorio,

(2)

la vendita dovrebbe avvenire a condizioni di mercato,

(3)

l'istituzione finanziaria […] dovrebbe massimizzare il prezzo di vendita […]».

Tali requisiti sono equivalenti ai requisiti di cui alla sezione 2 della comunicazione sulla ristrutturazione in relazione al processo di vendita.

(133)

Secondo il punto 50 della comunicazione del 2008 sul settore bancario, qualsiasi nuovo aiuto — o a un acquirente o a un soggetto venduto — individuato conformemente ai criteri di cui sopra, sarà oggetto di una valutazione separata.

4.2.3.   Limitazione dell'aiuto al minimo

(134)

Per quanto riguarda la limitazione dell'aiuto al minimo e il contributo del settore privato, la Commissione rinvia alla sua valutazione nel considerando (57) della decisione di avvio, nel quale ha riscontrato che l'incremento della garanzia second-loss — pur costituendo un nuovo aiuto — rientrava nei limiti di ciò che aveva approvato inizialmente nella decisione del 2011. La Commissione ha pertanto concluso che la remunerazione approvata nella decisione del 2011 continuava ad essere adeguata per la nuova misura.

(135)

Nel giudicare la misura temporaneamente compatibile, la Commissione ha inoltre valutato la presenza di un pagamento una tantum di 275 milioni di EUR da parte della banca al garante e il fatto che gli ulteriori 3 miliardi di EUR di garanzia potessero essere considerati come senior rispetto alla garanzia esistente di 7 miliardi di EUR. Questi due elementi aggiuntivi hanno consentito alla Commissione di concludere che la remunerazione tiene adeguatamente conto del maggior rischio per il garante.

(136)

La Commissione conferma tale valutazione sottolineando, nel contempo, che gran parte della struttura dei premi di garanzia è stata predisposta per garantire un adeguato recupero dell'importo dell'aiuto. Assicurando che tali importi siano effettivamente rimborsati al garante, il nuovo accordo continua a garantire che l'aiuto ricevuto da HSH durante la crisi sia limitato al minimo.

(137)

Le misure di condivisione degli oneri sono state attuate come previsto nella decisione del 2011 e la Commissione ribadisce la propria valutazione della decisione di avvio secondo la quale non nutre dubbi sul fatto che tali misure siano ancora adeguate per la compatibilità della misura del 2013.

(138)

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione conclude che l'aiuto è limitato al minimo e che contiene un contributo proprio sufficiente.

4.2.4.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

(139)

Per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza, la Commissione tiene conto del fatto che l'aiuto erogato serve a garantire che, in ultima analisi, HSH scompaia dal mercato in quanto entità autonoma, o (a) mediante la vendita a un'altra entità o (b) attraverso la cessazione di nuove attività, mettendo così a disposizione di altri operatori del mercato la quota detenuta da HSH.

(140)

Durante il periodo del processo di vendita, la Commissione ritiene che gli impegni commerciali presentati dalla Germania contribuiscano a soddisfare le condizioni relative alla riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza, come disposto dal punto 3 della comunicazione del 2008 sul settore bancario, vale a dire:

(1)

limitazioni di attività sotto forma di limitazione dell'attività navale a [1-2] miliardi di EUR all'anno, limitazione dell'attività con clienti business a società vincolate alla Germania e l'impegno a non intraprendere attività di trading proprietario;

(2)

un ulteriore decremento delle dimensioni globali del bilancio a [100-110] miliardi di EUR nel 2016 e a [90-100] miliardi di EUR nel 2017; e

(3)

limitazione di condotte ritenute incompatibili con la fruizione di un aiuto quali il divieto di pubblicizzare l'aiuto, il divieto di acquisizione e una limitazione sulle retribuzioni.

(141)

La Commissione tiene conto positivamente anche del fatto che la Germania si impegni a che il nome HSH Nordbank scompaia all'indomani della vendita, nonché del fatto che nello specifico sia consentita una vendita di HSH in parti o lotti di attività a una pluralità di parti, come indicato negli impegni.

(142)

Nel caso in cui il processo di vendita non abbia esito positivo perché (a) non ci sono offerenti o (b) vi sono solo offerenti non idonei in base agli impegni oppure (c) l'offerta più alta dà luogo a un prezzo negativo o ancora (d) la valutazione realizzata dalla Commissione sulla redditività dell'entità congiunta è negativa, la Germania e HSH si impegnano a che la banca cessi la nuova attività e amministri i propri attivi verso un processo di liquidazione (69).

(143)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che durante il processo di vendita, come pure dopo e indipendentemente dall'esito finale, gli impegni presentati dalla Germania garantiscano la prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza.

4.2.5.   Il processo di vendita

(144)

Secondo la valutazione dettagliata del punto 4.1, le misure del 2016 divideranno HSH in una holding (HoldCo) e una società affiliata operativa (OpCo) che o sarà venduta entro il 28 febbraio 2018 o cesserà la nuova attività. Tali misure non comportano nuovi aiuti.

(145)

In base al punto 2 della comunicazione sulla ristrutturazione e al punto 5 della comunicazione del 2008 sul settore bancario esistono disposizioni sulla procedura di vendita affinché sia accettabile (a) conseguire redditività attraverso la vendita della banca e (b) contribuire all'assenza di aiuti erogati all'acquirente.

(146)

Per quanto riguarda la questione degli aiuti all'acquirente, la Commissione rileva positivamente gli impegni della Germania di vendere OpCo attraverso una procedura di vendita aperta, trasparente e concorrenziale a un prezzo positivo entro il 28 febbraio 2018. Una volta avviato il processo di vendita, la Germania fornirà alla Commissione un calendario con le tappe di controllo. La Germania ha già inserito negli impegni le ultime date possibili per le tappe principali.

(147)

Per quanto riguarda la domanda sulla redditività dell'entità scaturita dal processo di vendita, la Commissione prende atto positivamente dei due impegni presentati dalla Germania e menzionati qui di seguito, vale a dire che gli offerenti che partecipano al processo di vendita (a) dovrebbero dimostrare di possedere le risorse finanziarie necessarie e le relative competenze per gestire OpCo come un concorrente redditizio e attivo e (b) devono essere indipendenti dal settore pubblico. Landesbanken e Sparkassen (qualora presentino un'offerta congiuntamente con altri offerenti) sono autorizzate a partecipare alla procedura di gara.

(148)

La Commissione rileva inoltre positivamente una serie di impegni assunti dalla Germania e finalizzati a migliorare la situazione d'impresa di OpCo, vale a dire l'attuazione di ulteriori misure di ristrutturazione sotto forma di riduzione dei costi (a [570-590] milioni di EUR nel 2016 e [520-550] milioni di EUR nel 2017), miglioramenti alla liquidità e alla gestione del rischio della banca, nonché un impegno generale a gestire le attività e le passività della banca in modo sostenibile al fine di massimizzare le possibilità di realizzazione della vendita al massimo prezzo nei limiti dei vincoli previsti.

(149)

La Commissione sottolinea la necessità di un'ulteriore sua decisione dopo la ricezione di un'offerta finale nel processo di vendita. Tale decisione valuterà (a) se l'entità congiunta è effettivamente redditizia, (b) se il prezzo finale dell'offerta è effettivamente positivo e se l'attuazione del processo di vendita non comporta un aiuto né a favore dell'acquirente né a favore del soggetto venduto (70). La Commissione prende atto positivamente dell'impegno della Germania a presentarle l'offerta finale per la valutazione e l'approvazione.

(150)

Per quanto riguarda la necessaria valutazione di redditività, la Commissione osserva che un semplice cambio di proprietà che non comporti una modifica del modello operativo, ad esempio attraverso una quotazione in borsa, in termini di redditività genererebbe gli stessi dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio e non fugati successivamente, come esposto al punto 4.1.2 della presente decisione.

(151)

Sulla base di questi impegni e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che sono soddisfatti i requisiti di cui al punto 49 della comunicazione del 2008 sul settore bancario, così come ai punti 17 e 18 della comunicazione sulla ristrutturazione.

4.2.6.   Controllo

(152)

Infine, la Commissione tiene conto positivamente dell'impegno profuso dalla Germania per sottoporre l'intero gruppo di impegni a un rigoroso controllo da parte di un fiduciario qualificato e indipendente.

5.   CONCLUSIONE

(153)

Sulla scorta degli impegni presentati e della precedente valutazione, la Commissione conclude che la misura del 2013, nuovamente notificata come aiuto per la liquidazione ordinata di HSH, può essere considerata compatibile con le regole del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure del 2016 che la Germania intende attuare a favore di HSH Nordbank non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La misura del 2013, un incremento della garanzia second-loss erogata da Finanzfonds a HSH Nordbank, per un importo di 3 miliardi di EUR, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ed è compatibile con il mercato interno, alla luce degli impegni di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 315 del 29.10.2013, pag. 81.

(2)  Decisione 2012/477/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa all'aiuto di Stato SA.29338 [(C 29/09 (ex N 264/09)] cui la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di HSH Nordbank AG (GU L 225 del 21.8.2012, pag. 1).

(3)  Cfr. la decisione del 2011, considerando 48.

(4)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(5)  La Germania ha presentato un emendamento al catalogo degli impegni, correggendo un errore in un impegno, il 27 aprile 2016.

(6)  Indirettamente, attraverso l'istituto Finanzfonds, i due Länder detengono il 65 % delle azioni, mentre direttamente ne detengono rispettivamente Amburgo il 10,8 % e Schleswig-Holstein il 9,58 %.

(7)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 54.

(8)  Per la descrizione dettagliata delle garanzie, si vedano i considerando da 42 a 47 della decisione del 2011.

(9)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 13.

(10)  L'«esposizione in caso di inadempienza» è l'importo previsto delle perdite cui una banca è esposta in caso di inadempienza di una controparte. Si utilizza per calcolare il rischio di credito degli istituti finanziari.

(*1)  Informazioni riservate.

(11)  Cfr. i punti 2 e 4 del catalogo degli impegni.

(12)  Cfr. il punto 3.1 del catalogo degli impegni.

(13)  Cfr. nota a piè di pagina 12.

(14)  Cfr. il punto 2.3 del catalogo degli impegni.

(15)  Per maggiori dettagli si veda il punto 4.2 del catalogo degli impegni.

(16)  Cfr. i punti 4,1 e 4,2 del catalogo degli impegni.

(17)  Cfr. il punto 5.1 del catalogo degli impegni.

(18)  Cfr. il punto 5.4 del catalogo degli impegni.

(19)  Cfr. il punto 5.7 del catalogo degli impegni.

(20)  Cfr. il punto 5.8 del catalogo degli impegni.

(21)  Cfr. il punto 5.9 del catalogo degli impegni.

(22)  Cfr. il punto 6 del catalogo degli impegni.

(23)  Cfr. il punto 6 da a) a e) del catalogo degli impegni.

(24)  Cfr. il punto 7.1 del catalogo degli impegni.

(25)  Cfr. il punto 7.5 del catalogo degli impegni.

(26)  Cfr. il punto 7.2 del catalogo degli impegni.

(27)  Cfr. il punto 8 del catalogo degli impegni.

(28)  Cfr. il punto 10 del catalogo degli impegni.

(29)  Cfr. il punto 12 del catalogo degli impegni.

(30)  Cfr. il punto 11 del catalogo degli impegni.

(31)  Cfr. il punto 14.2 del catalogo degli impegni.

(32)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 30.

(33)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 31.

(34)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 38 e 39.

(35)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 40.

(36)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 41.

(37)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 45.

(38)  Comunicazione relativa all'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per gli istituti di credito nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

(39)  Comunicazione della Commissione relativa alla ricapitalizzazione degli istituti di credito nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).

(40)  Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7) e la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7).

(41)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 47.

(42)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 48.

(43)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 49.

(44)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 50.

(45)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 52.

(46)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 53 e 54.

(47)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 56.

(48)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 57.

(49)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 63.

(50)  La Germania ha presentato le osservazioni che riflettono la posizione congiunta della Germania, di Schleswig-Holstein, Amburgo e HSH con lettera del 30 settembre 2013.

(51)  Cfr., ad esempio, il considerando 61 della decisione del 2011.

(52)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 57.

(53)  Cfr. i considerando 37 e 38.

(54)  Lettera inviata il 21 marzo 2016 dalla Germania con la notifica.

(55)  Cfr. il punto 2.2.2.

(56)  Le perdite sono compensate nella loro interezza una volta esaurita la tranche di primo rischio di 3,2 miliardi di EUR coperta dalla banca e fino a un massimale di 10 miliardi di EUR. In effetti, ogni euro perso sul portafoglio garantito tra i 3,2 miliardi di EUR più 1 EUR di perdite e i 13,2 miliardi di EUR di perdite viene rimborsato alla banca dal garante.

(57)  Cfr. i considerando 24 e 25.

(58)  Cfr. il considerando 25.

(59)  Le RWA vengono calcolate dall'autorità di vigilanza al fine di determinare la quantità assoluta di capitale che una banca deve detenere.

(60)  Tale diritto è stato già stabilito nel contratto di garanzia iniziale predisposto nel 2009.

(61)  ISINs DE000HSH2H15 e DE000HSH2H23.

(62)  Cfr. il punto 2.1..

(63)  Casi di aiuti di Stato SA.43390 (2016/N) e SA.38843 (2015/N), decisioni non ancora pubblicate.

(64)  Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

(65)  Cfr. la decisione di avvio, considerando 56.

(66)  Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(67)  Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato («La Comunicazione sulla ristrutturazione») (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

(68)  Si rimanda al considerando 124 per una spiegazione più dettagliata del perché la comunicazione del 2008 sul settore bancario è pertinente in questo caso.

(69)  Cfr. il punto 5.9 del catalogo degli impegni.

(70)  La Commissione sottolinea il fatto che, per effetto dell'entrata in vigore della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario (direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190); «BRRD», qualora si dovesse riscontrare un nuovo aiuto nel processo di vendita, tale nuovo aiuto potrebbe essere erogato esclusivamente in situazione di risoluzione e sarebbe soggetto a una decisione separata da parte della Commissione.


ALLEGATO I

ELENCO DI IMPEGNI NELL'AIUTO DI STATO N. SA.29338 HSH NORDBANK AG

La Germania si impegna ad adempiere i seguenti punti:

1   [Fase di ristrutturazione e fiduciario di controllo]

1.1   [Fase di ristrutturazione] La fase di ristrutturazione termina con la conclusione della procedura di vendita. Gli impegni che seguono trovano applicazione durante la fase di ristrutturazione, salvo diversa indicazione nella formulazione specifica dell'impegno in questione.

1.2   [Fiduciario di controllo] Durante la fase di ristrutturazione, l'applicazione integrale e la corretta esecuzione di tutti gli impegni enunciati in questo elenco devono essere oggetto di un controllo e di un audit completi e particolareggiati da parte di un fiduciario di controllo indipendente da HSH e in possesso di adeguate qualifiche.

2   [Struttura della società holding]

2.1   [Costituzione della società holding] HSH sarà suddivisa in una società holding («HoldCo») e una filiale da mettere in vendita («OpCo»).

2.2   [Filiale] OpCo deterrà tutte le attività e le passività di HSH, comprese le attività coperte dalla garanzia (a meno che non siano vendute ai Länder conformemente a quanto esposto nel punto 4), la garanzia stessa e l'autorizzazione bancaria. Al fine di garantire l'operatività di HoldCo, OpCo erogherà a HoldCo 50 milioni di EUR in contanti.

2.3   [Società holding] Gli attivi del bilancio di HoldCo consistono della partecipazione in OpCo: oltre al denaro contante di cui ai punti 2.2 e 3.3, HoldCo deterrà come minimo il 90 % delle azioni di OpCo fino alla vendita di quest'ultima.

3   [Obblighi fideiussori]

3.1   [Attribuzione degli obblighi fideiussori] Il contratto sulla concessione di una garanzia, stipulato fra HSH Finanzfonds AöR e HSH il 2 giugno 2009, sarà modificato come indicato di seguito.

A titolo di remunerazione per l'effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali ricevuto, OpCo verserà un premio di base del 2,2 % sulla parte della garanzia cui non si è ancora fatto ricorso.

Tutti gli altri obblighi di HSH ai sensi del contratto di costituzione della garanzia, descritti nella decisione di autorizzazione del 20 settembre 2011, C 29/2009 (ex n. 264/2009), vale a dire

a)

il premio di base del 2,2 % a titolo di remunerazione sulla parte della garanzia cui si è fatto ricorso,

b)

il premio di base dell'1,8 % a titolo di recupero, e

c)

il premio aggiuntivo del 3,85 %, compreso il buono di recupero,

comprese tutte le relative riserve di bilancio, saranno trasferiti a HoldCo con effetto a partire dal 1o gennaio 2016.

3.2   [Clausola di allineamento] Il trasferimento a HoldCo degli obblighi derivanti dalla concessione della garanzia non ha alcun effetto sull'ammontare degli impegni per la garanzia da corrispondere in virtù della decisione di autorizzazione del 20 settembre 2011, C 29/2009 (ex n. 264/2009).

a)

Le norme del contratto di concessione della garanzia, stipulato il 2 giugno 2009, resteranno invariate dopo l'attuazione delle condizioni della Commissione contenute nella decisione di autorizzazione, fatte salve le modifiche derivanti dall'assegnazione degli obblighi relativi ai premi di cui al punto 3.1.

b)

La quota minima di common equity del 10 % relativa al buono di recupero sarà calcolata fino alla vendita, utilizzando la capitalizzazione di tutto il gruppo e, in caso di esito positivo della vendita, utilizzando la capitalizzazione di HoldCo. Qualora l'esito della procedura di vendita non sia positivo, si continuerà a calcolare la relativa quota utilizzando il livello di capitalizzazione dell'intero gruppo.

c)

In caso di vendita di azioni in OpCo, l'importo del premio aggiuntivo del 3,85 % assunto da HoldCo può, su iniziativa dei proprietari pubblici, essere ridotto proporzionalmente alla loro partecipazione diretta e indiretta.

3.3   [Adempimento degli obblighi di garanzia] I proventi che HoldCo ottiene dalla vendita delle sue azioni in OpCo saranno utilizzati principalmente per soddisfare gli obblighi assunti relativamente ai premi. Al fine di tutelare HoldCo dall'insolvenza, HSH Finanzfonds AöR e HoldCo concorderanno opportune misure in questo senso, nello specifico una subordinazione qualificata dei crediti coperti dalla garanzia. Se l'esito della procedura di vendita non è positivo, i Länder annulleranno, per quanto legalmente possibile, gli effetti della subordinazione dei crediti e utilizzeranno i proventi della liquidazione principalmente per soddisfare gli obblighi fideiussori pendenti.

Inoltre, OpCo effettuerà un pagamento forfettario di 210 milioni di EUR a HoldCo per assolvere gli obblighi relativi ai premi assunti da quest'ultima nel corso dell'attuale procedura di vendita. Il premio di base del 2,2 % assunto da HoldCO a titolo di remunerazione sulla parte della garanzia cui si è fatto ricorso, deve essere corrisposto dal momento in cui la garanzia viene fatta valere, in particolare a seguito della vendita di attività di cui al punto 4. La banca intende realizzare la vendita di attività secondo quanto indicato al punto 4, vale a dire non prima della fine di giugno 2016. Fino a quel momento, OpCo ha l'obbligo di pagare tale premio di base del 2,2 %. Qualora alla data di scadenza di un pagamento HoldCo non dovesse disporre di contanti sufficienti a saldare gli importi pendenti dei premi, o se dovessero frapporsi ostacoli giuridici al pagamento — in particolare per una violazione delle prescrizioni di salvaguardia dell'integrità del capitale o per l'esistenza della subordinazione dei crediti- oppure se per questo motivo HoldCo diventasse insolvente, la parte dei pagamenti dei premi pendenti può essere rinviata fino alla data di scadenza del pagamento successivo a un tasso d'interesse di mercato del 10 %.

4   [Vendita di attività ai Länder e sul mercato]

4.1   [Vendita di attività] HSH può vendere attività fino a un'esposizione in caso di inadempienza (EAD) di massimo 8,2 miliardi di EUR — di cui fino a 6,2 miliardi di EUR di EAD trasferiti ai Länder- e compensare eventuali perdite con HSH Finanzfonds AöR, conformemente alle condizioni contenute nell'accordo di garanzia esistente. La banca intende trasferire inizialmente nel 2016 un portafoglio di 5 miliardi di EUR di EAD ai Länder. La vendita si realizzerà al valore di mercato. Ciò non influirà sul diritto di HSH di continuare a vendere attività sul mercato e di ripianare le perdite conformemente alle condizioni contenute nell'accordo di garanzia esistente.

4.2   [Flessibilità nella selezione delle attività da trasferire] Al fine di stabilire il prezzo di acquisto delle attività selezionate, i Länder utilizzeranno la valutazione che figura nell'allegato al presente elenco di impegni. I Länder sono liberi di determinare il prezzo di mercato per parti delle attività selezionate basandosi su tale valutazione e di trasferire le attività nella propria sfera, a condizione che il portafoglio selezionato non superi un'esposizione di default di 6,2 miliardi di EUR. Durante il periodo di vendita le attività selezionate possono essere acquistate dai Länder tutte insieme, singolarmente o anche in lotti. Per i trasferimenti realizzati dopo il 31 agosto 2016 la Commissione aggiornerà la valutazione.

5   [Vendita]

5.1   [Procedura di vendita] Fermo restando il punto 5.3, HoldCo venderà le sue azioni in OpCo entro il 28 febbraio 2018 («termine di vendita») attraverso una procedura aperta, non discriminatoria, concorrenziale e trasparente («procedura di vendita»). Il termine di vendita viene rispettato mediante la sottoscrizione di un contratto di vendita.

5.2   [Proroga del termine di vendita] Il termine di cui al punto 5.1 può essere prorogato di sei mesi con l'accordo della Commissione, se l'esecuzione tecnica del modello subisce ritardi a causa di circostanze sulle quali i Länder non hanno un'influenza diretta.

5.3   [Periodo transitorio per le partecipazioni dei Länder ] I Länder hanno diritto a conservare fino al 25 % delle azioni di OpCo attraverso le loro partecipazioni dirette e indirette in HoldCo per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla conclusione della vendita.

5.4   [Calendario e tappe per la procedura di vendita] Prima dell'inizio di una procedura di vendita si presenterà alla Commissione un calendario contenente almeno le tappe indicate di seguito:

a)

preparazione della procedura (entro e non oltre […] (*1))

b)

presentazione di offerte provvisorie (entro e non oltre […])

c)

accesso alla «data room» (entro e non oltre […])

d)

selezione degli offerenti e firma (entro e non oltre il 28 febbraio 2018)

5.5   [Requisiti dell'acquirente/degli acquirenti] Gli offerenti che partecipano alla procedura di vendita devono disporre delle risorse finanziarie necessarie e avere le competenze di settore dimostrabili per gestire OpCo come un concorrente redditizio e attivo.

5.6   [Indipendenza dell'acquirente] L'acquirente, o gli acquirenti, di OpCo devono essere indipendenti da HSH e dal settore pubblico. Ciò significa che né HSH né il settore pubblico devono poter esercitare alcun controllo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) su nessuno degli acquirenti al momento della vendita. Il termine «settore pubblico» comprende lo Stato federale, tutti i Länder, i comuni e le loro istituzioni pubbliche, nonché le imprese da essi controllate. È possibile realizzare la vendita ad una o più Landesbank(en). Le casse di risparmio pubbliche (öffentliche Sparkassen) possono prendere parte — congiuntamente con una partecipazione di minoranza — a un'acquisizione attraverso un altro acquirente indipendente da HSH e dal settore pubblico (escluse le Landesbanken).

5.7   [Conclusione positiva della procedura di vendita] Dopo la conclusione positiva della procedura di vendita con il risultato di un'offerta esente da aiuti e un prezzo d'offerta positivo (pur mantenendo la garanzia), l'acquisizione prevista sarà notificata alla Commissione ai fini di una valutazione della redditività della nuova struttura societaria. La vendita non sarà realizzata senza la preventiva decisione di approvazione della Commissione. Il tempo impiegato per la valutazione non viene conteggiato ai fini del termine di vendita.

5.8   [Modifica del nome] La banca adotterà un nuovo nome entro tre mesi dalla conclusione positiva della procedura di vendita.

5.9   [Cessazione della nuova impresa in caso di conclusione non positiva della procedura di vendita] Qualora la procedura di vendita, alla fine del termine di vendita, non produca offerte esenti da aiuti con un prezzo d'offerta positivo (mantenendo la garanzia), o la Commissione ritenga, a seguito della valutazione di redditività di cui al punto 5.6, che l'integrazione di OpCo nella nuova struttura societaria non generi un modello operativo redditizio a lungo termine, OpCo cesserà la sua nuova attività e, nei limiti previsti dalla legge, amministrerà le proprie attività verso un processo di liquidazione ordinata. In tal caso sarà ancora consentito quanto segue:

a)

la ristrutturazione di crediti esistenti volta al mantenimento del valore, a condizione che si trovi nell'assistenza al credito in sofferenza;

b)

resta possibile l'attività necessaria per la gestione della liquidità di OpCo, fatta eccezione per l'accettazione di nuovi depositi, tra cui nuovi depositi di clienti esistenti; il rinnovo di depositi in scadenza alle stesse condizioni;

c)

le proroghe necessarie per evitare perdite, a condizione che offrano prospettive considerevolmente migliori di un realizzo definitivo;

d)

le operazioni in derivati che risultano necessarie per la gestione dei rischi di interesse, valuta e credito del portafoglio esistente e comportano una riduzione della posizione di rischio di OpCo sul mercato globale;

6   [Obblighi durante il periodo di vendita] Durante il periodo di vendita HoldCo gestirà OpCo allo scopo di mantenerne la redditività, la vendibilità e la competitività. A tal fine,

a)

ulteriori misure di riduzione dei costi e razionalizzazione saranno adottate presso OpCo d'accordo con il piano di ristrutturazione presentato, in modo tale che i costi amministrativi non superino i [570-590] milioni di EUR nel 2016 e i [520-550] milioni di EUR nel 2017;

b)

la gestione del rischio di OpCo, in particolare in relazione alla nuova attività, seguirà i principi della prassi commerciale prudente;

c)

saranno adottate misure finalizzate a rafforzare ulteriormente la base di capitale (compresa la gestione delle passività), previa approvazione da parte della Commissione;

d)

OpCo non potrà effettuare pagamenti a favore di strumenti di capitale proprio dipendenti dagli utili (quali strumenti di capitale ibrido e certificati di partecipazione [Genussscheine]), salvo che detti pagamenti siano dovuti contrattualmente o per legge. Questi strumenti parteciperanno anche alle perdite nel caso in cui il bilancio di OpCo, senza liberazione di accantonamenti o riserve, chiuda in perdita. Non è prevista una partecipazione alle perdite riportate da esercizi precedenti; e

e)

OpCo non pagherà dividendi fino alla vendita (vale a dire per il periodo comprendente l'esercizio che termina il 31 dicembre 2017). Ciò non esclude i pagamenti di dividendi da parte di OpCo a HoldCo nei limiti previsti dalla legge.

7   [Riduzione del totale di bilancio e modello operativo]

7.1   [Riduzione del totale di bilancioOpCo] Il totale delle attività di bilancio di OpCo non supererà i [100-110] miliardi di EUR nel 2016 e i [90-100] miliardi di EUR nel 2017 (totale delle attività di bilancio di OpCo). Di questo importo, le attività correnti non supereranno i [5-12] miliardi di EUR.

7.2   [Ritiro dall'attività di finanziamento asset-based di aeromobili] Conformemente all'elenco di impegni della decisione del 20 settembre 2011, OpCo non riprenderà le attività di finanziamento asset-based di aeromobili interrotte da HSH.

7.3   [Limitazione dell'attività di servizi alle imprese] OpCo deve limitare la sua attività di servizi alle imprese ai clienti tedeschi e alle loro partecipazioni nazionali ed estere, nonché ai clienti esteri che cercano opportunità d'affari in Germania. L'attività si limita alle filiali esistenti, e non sarà aperta nessuna nuova filiale.

7.4   [Definizione del settore finanziamento navale] Nel settore navale OpCo opera a livello mondiale come partner strategico per clienti, compresi armatori, nel settore della navigazione e della cantieristica navale. Il settore clienti business, diversamente dal settore navale, non opererà nel settore del finanziamento navale asset-based.

7.5   [Ridimensionamento delle attività nel settore finanziamento navale] OpCo ridurrà le proprie attività nel settore del finanziamento navale limitando le sue nuove attività annuali in questo settore a [1-2] miliardi di EUR. Nuove attività di tale portata non compenserebbero del tutto i rimborsi attualmente previsti.

7.6   [Tasso di cambio EUR/USD] Gli impegni di cui ai punti 7.1 e 7.5 per quanto riguarda il totale di bilancio e la portata di nuove attività nel settore del finanziamento navale si basano su un tasso di cambio medio EUR/USD di 1,10. Se il tasso effettivo è inferiore a questo tasso di riferimento, gli importi massimi menzionati, di conseguenza, devono essere corretti al rialzo.

8   [Limitazione dell'incremento esterno] Fino alla fine del termine di vendita non è consentito l'ampliamento delle attività mediante acquisizione del controllo di altre imprese (nessun incremento esterno). La capitalizzazione dei debiti (debt-to-equity swap) e le altre misure nell'ambito della normale gestione delle attività non sono considerate un ampliamento, a condizione che non siano finalizzate ad aggirare le limitazioni all'incremento di cui alla prima frase.

9   [Cessione di settori di attività] La cessione di settori di attività o di parte di essi con l'accordo dei proprietari pubblici è compatibile con la presente decisione.

10   [Attività di negoziazione per proprio conto] OpCo non intraprende attività di negoziazione per proprio conto dedicate. Ciò significa che OpCo continuerà a svolgere le attività di intermediazione indicate nel suo portafoglio di negoziazione a) ai fini dell'accettazione, dell'inoltro e dell'esecuzione degli ordini di acquisto o di vendita dei suoi clienti (vale a dire, intermediazione di strumenti finanziari come servizio, fino a un limite di valore valutato sulla base del valore a rischio (VaR) di […] milioni di EUR/a un giorno, confidenza 99 %), oppure b) che sono necessarie per effettuare operazioni di hedging in relazione all'attività per la clientela o per gestire la liquidità e i tassi nel settore treasury e per l'amministrazione del totale di bilancio (cosiddette operazioni in conto proprio; fino a un limite di valore valutato sulla base del valore a rischio (VaR) di […] milioni di EUR/a un giorno, confidenza 99 %), oppure c) che sono finalizzate al trasferimento economico di posizioni di bilancio a carico dell'unità di ristrutturazione o di terzi (fino ad un limite di valore valutato sulla base del valore a rischio (VaR) di […] milioni di EUR/a un giorno, confidenza 99 %). In considerazione dei succitati limiti, l'esercizio delle operazioni in conto proprio non mette a rischio la sostenibilità o la situazione di liquidità di OpCo. OpCo non svolge in nessun caso attività volte unicamente al conseguimento di utili che non perseguano gli obiettivi di cui ai punti a), b) o c). Inoltre, OpCo attuerà puntualmente le specifiche contenute nei requisiti di vigilanza, la «Revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione» (FRTB).

11   [Liquidità/finanziamenti]

Entro, rispettivamente, la fine del 2016 e del 2017, OpCo si atterrà ai seguenti rapporti di liquidità:

a)

Coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) e Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) dal […] al […] %; Il calcolo sarà effettuato sulla base delle definizioni pubblicate al momento dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

b)

la quota dell'attività in USD della banca principale che viene rifinanziata mediante finanziamenti originariamente in USD (e non mediante swap) nel periodo 2016-2014 si svilupperà come segue: almeno il 55 % rispettivamente a fine 2016 e a fine 2017.

12   [Pubblicità] HSH non utilizzerà la concessione delle misure di aiuto o i vantaggi da esse derivanti a fini pubblicitari nei confronti dei concorrenti.

13   [Impegni relativi alla governance d'impresa] Per quanto riguarda la governance d'impresa di OpCo si applica quanto segue:

a)

tutti i membri del consiglio di vigilanza devono possedere le competenze stabilite nella prima frase del punto 25d(2), frase 1, della legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz — KWG). Un membro è idoneo se è affidabile e se dispone delle competenze necessarie per esercitare le funzioni di controllo, per valutare le operazioni effettuate da OpCo e vigilare sulle stesse;

b)

il numero dei membri del consiglio di vigilanza non può essere superiore a sedici;

c)

almeno la metà dei seggi attribuiti ai Länder di Amburgo e Schleswig-Holstein sarà occupata da esperti esterni.

14   [Remunerazione degli organi, dipendenti e principali agenti]

14.1   [Meccanismo di retribuzione] Nell'ambito delle possibilità offerte dalla disciplina civilistica, OpCo farà in modo che i propri meccanismi di retribuzione non incoraggino l'assunzione di rischi indebiti, siano in armonia con obiettivi aziendali a lungo termine e sostenibili e siano trasparenti. Questo obbligo deve ritenersi adempiuto qualora i sistemi di retribuzione di OpCo rispettino le condizioni previste nell'allegato al «Contratto sulla concessione della garanzia» del 2 giugno 2009 denominato «Obblighi di OpCo».

Può essere corrisposto un congruo bonus («bonus privatizzazione») se la privatizzazione viene portata a termine con successo. L'importo massimo pagato non può far sì che la remunerazione totale dei singoli sia in conflitto con le disposizioni del punto 14.2.

14.2   La remunerazione complessiva per i rappresentanti e i dipendenti di OpCo sarà adeguata e in nessun caso potrà superare quindici volte lo stipendio medio nazionale applicato in Germania o dieci volte lo stipendio medio percepito presso HSH Nordbank (prima del frazionamento delle azioni).

15   [Altre regole di condotta] Nel quadro della sua attività creditizia e di investimento di capitali, OpCo terrà conto dei bisogni di finanziamento dell'economia, in particolare delle piccole e medie imprese (il «Mittelstand»), applicando condizioni basate sul mercato e adeguate dal punto di vista prudenziale e bancario. OpCo attuerà una politica commerciale prudente, sana e orientata sul principio della sostenibilità. Condurrà la sua attività bancaria in modo tale da mantenere il valore degli attivi e delle attività, migliorare la vendibilità della banca e assicurarsi che il processo di vendita sia il più possibile stabile.

16   [Trasparenza] Durante l'attuazione della presente decisione, la Commissione avrà accesso illimitato a tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio della sua attuazione. La Commissione può richiedere a OpCo chiarimenti e spiegazioni. La Germania, OpCo e HoldCo collaboreranno pienamente con la Commissione in merito a tutte le questioni inerenti al monitoraggio dell'attuazione della presente decisione, fatto salvo il rispetto degli obblighi di segreto bancario.

17   [Annullamento degli obblighi] Gli impegni elencati nel presente allegato e nella precedente decisione di approvazione cessano di applicarsi con la vendita, o comunque alla scadenza del termine di vendita, a condizione che nel relativo impegno non sia indicato esplicitamente il contrario.


(*1)  Informazioni riservate

(1)  Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.).


ALLEGATO II

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE RIGA PER RIGA — IN BASE ALLA FORMAZIONE

[…] (*1)


(*1)  Informazioni riservate.


25.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2058 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom che autorizza la Romania a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2016) 7397]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 390 ter della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio la Romania può, alle condizioni vigenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, continuare a esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

La decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom (3) della Commissione autorizza la Romania a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE.

(3)

Nella sua lettera del 13 aprile 2016 (4) la Romania ha chiesto l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10. La Romania ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Occorre pertanto autorizzare la Romania a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente a quanto richiesto nella sua lettera.

(4)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità delle autorizzazioni.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom è modificata come segue:

1)

È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 1 della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, la Romania è autorizzata ad utilizzare lo 0,15 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.»

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2020.»

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza la Romania a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 36).

(4)  Ares(2016)1748164.


25.11.2016   

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L 319/40


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2059 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2016

che modifica la decisione 90/177/Euratom, CEE, che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2016) 7398]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) il Belgio può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A. A norma dell'articolo 371 della medesima direttiva, il Belgio può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Con decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione (3) il Belgio è autorizzato a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato X, parte A, e per le operazioni di cui ai punti 2 e 9 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE.

(3)

Nella sua lettera del 27 aprile 2016 (4), il Belgio ha chiesto la revoca delle sue autorizzazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui al punto 4 dell'allegato X, parte A e al punto 2 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE, poiché queste non sono più necessarie a seguito di modifiche nella legislazione nazionale a decorrere, rispettivamente, dal 1o maggio e dal 1o gennaio 2014. Il Belgio ha inoltre chiesto nuove autorizzazioni a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti basate sull'IVA relative alle operazioni di cui ai punti 11 e 12 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE, poiché non sono disponibili dati precisi. Occorre revocare le due autorizzazioni precedenti e concedere le due nuove autorizzazioni, come richiesto dal Belgio.

(4)

Nella sua lettera del 27 aprile 2016 (5), il Belgio ha chiesto l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie basate sull'IVA per le operazioni di cui al punto 1 dell'allegato X, parte A. Il Belgio ha inoltre chiesto di integrare la percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie basate sull'IVA per le operazioni di cui al punto 9 dell'allegato X, parte B, a motivo dell'aggiunta di un elemento. Il Belgio ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Il Belgio deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie basate sull'IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente a quanto richiesto nella lettera.

(5)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità delle autorizzazioni.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/177/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/177/Euratom, CEE è così modificata:

1)

i punti 1 e 2 dell'articolo 2 sono abrogati;

2)

all'articolo 2 è inserito il punto 5 seguente:

«5)

le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati dalle istituzioni statali, inclusi i materiali incorporati o utilizzati in tali aeromobili [allegato X, parte B, punto 11, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1)];

(*1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»;"

3)

all'articolo 2 è inserito il punto 6 seguente:

«6)

Le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra (allegato X, parte B, punto 12 della direttiva 2006/112/CE)»;

4)

l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, il Belgio è autorizzato ad utilizzare lo 0,21 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9 (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE e per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, il Belgio è autorizzato ad utilizzare lo 0,45 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 dell'allegato X, parte B (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE»;

5)

è inserito il seguente articolo 2 ter:

«Articolo 2 ter

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, il Belgio è autorizzato a utilizzare – 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 1 dell'allegato X, parte A (odontotecnici), della direttiva 2006/112/CE.»

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 24).

(4)  Ares(2016) 2001157.

(5)  Ares(2016) 2001351.


25.11.2016   

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L 319/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2060 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2016

che modifica la decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2016) 7426]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, la Francia può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

La decisione 90/176/Euratom, CEE (3) della Commissione autorizza la Francia a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 1, della direttiva 2006/112/CE.

(3)

Nel suo messaggio di posta elettronica del 27 aprile 2016 (4), la Francia ha chiesto la revoca della sua autorizzazione per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, in quanto non più necessaria a causa di una modifica della normativa nazionale con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015. Occorre revocare l'autorizzazione, come richiesto dalla Francia.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/176/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 90/176/Euratom, CEE, il punto 1 dell'articolo 2 è abrogato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 90/176/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 22).

(4)  Ares(2016)2019351.


25.11.2016   

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L 319/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2061 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2016

che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2016) 7441]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio i Paesi Bassi possono, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

La decisione 90/180/Euratom, CEE (3) della Commissione autorizza i Paesi Bassi a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 13, della direttiva 2006/112/CE.

(3)

Nella lettera del 7 dicembre 2015 (4) i Paesi Bassi hanno chiesto la revoca dell'autorizzazione per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, in quanto non più necessaria a causa di una modifica della normativa nazionale con effetto a decorrere dal 1o aprile 2012. Occorre revocare l'autorizzazione, come richiesto dai Paesi Bassi.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/180/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2, punto 6, della decisione 90/180/Euratom, CEE, è abrogato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 90/180/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 30).

(4)  Ares(2015)5692366.


25.11.2016   

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L 319/44


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2062 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2016

recante modifica della decisione di esecuzione 2012/818/UE, Euratom che autorizza la Danimarca a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2016) 7442]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, la Danimarca può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A. Ai sensi dell'articolo 371 della stessa direttiva, la Danimarca può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

La decisione 2012/818/UE, Euratom (3) della Commissione autorizza la Danimarca a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2, e di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE.

(3)

Nella sua lettera del 29 aprile 2016 (4), la Danimarca ha chiesto l'estensione delle autorizzazioni per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2 e all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE. Occorre estendere le autorizzazioni, come richiesto dalla Danimarca, poiché le deroghe persistono nella legislazione nazionale.

(4)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità delle autorizzazioni.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/818/UE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione di esecuzione 2012/818/UE, Euratom, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021.»

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2012/818/UE, Euratom della Commissione, del 19 dicembre 2012, che autorizza la Danimarca a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA (OJ L 352, 21.12.2012, pag. 61).

(4)  Ares(2016)2052880.


25.11.2016   

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L 319/46


DECISIONE (UE) 2016/2063 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2016

che conferma la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 26 luglio 2016 al presidente del Consiglio, l'Irlanda ha notificato la sua intenzione di partecipare al regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

La partecipazione dell'Irlanda al suddetto regolamento non è subordinata ad alcuna condizione specifica e non occorrono misure transitorie. La Commissione prende atto che l'Irlanda ha istituito un'unità nazionale CEPOL conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2219.

(3)

La partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2015/2219 dovrebbe quindi essere confermata.

(4)

Per consentire all'Irlanda di partecipare quanto prima possibile alle attività di CEPOL, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È confermata la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2015/2219.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).


25.11.2016   

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L 319/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2064 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2016

che modifica gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 relative ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria e Germania

[notificata con il numero C(2016) 7736]

(I testi in lingua ungherese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1968 (3) e (UE) 2016/2011 (4) sono state adottate in seguito alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende situate in Ungheria e in Germania e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell'autorità competente di detti Stati membri a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (5).

(2)

Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 stabiliscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Ungheria e dalla Germania a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza negli allegati di tali decisioni.

(3)

Dalla data di adozione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 l'Ungheria e la Germania hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate al di fuori delle zone elencate negli allegati di tali decisioni.

(4)

A seguito di questi nuovi focolai l'Ungheria e la Germania hanno adottato le misure necessarie previste dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno ai nuovi focolai.

(5)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Ungheria e dalla Germania e ha potuto accertare che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui sono stati confermati i nuovi focolai.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Ungheria e la Germania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE.

(7)

Gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 dovrebbero essere modificati di conseguenza per includervi le nuove zone di protezione e sorveglianza.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania e l'Ungheria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria (GU L 303 del 10.11.2016, pag. 23).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2011 della Commissione, del 16 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 73).

(5)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO I

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

HU

Ungheria

[Codice postale/ADNS]

Area comprendente:

 

 

 

 

Le parti del territorio di Orosháza nella contea di Békés e le parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Tótkomlós e Nagyér

27.11.2016

 

Le parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.469039, E19.801094, N46.466394, E19.75648, N46.469694, E19.771055, N46.4657, E19.813274, N46.465891, E19.808885, N46.467366, E19.816608, N46.473164, E19.809081, con le intere zone urbane della località di Kiskunmajsa (ad esclusione di Gárgyán, Kígyós, Tajó, Bodoglár e Ötfa)

11.12.2016

 

Le parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.682422, E19.638406 e N46.685278, E19.64, completate dalle intere zone urbane delle località di Bugac (ad esclusione di Bugac-Alsómonostor) e Móricgát-Erdőszéplak

3.12.2016

 

Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.268418, E19.573609

11.12.2016

 

Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.229847, E19.619350, completate dall'intera zona urbana della località Kelebia-Újfalu

5.12.2016

 

 

 

Le parti del territorio di Mórahalom della contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.342763, E19.886990, completate dalle intere zone urbane delle località di Forráskút, Üllés e Bordány

15.12.2016

 

 

 

Le parti del territorio di Kunszentmárton nella contea di Jász-Nagykun-Szolnok comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.8926211, E20.367360, completate dall'intera zona urbana della località di Öcsöd

13.12.2016

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

HU

Ungheria

[Codice postale/ ADNS]

Area comprendente:

 

 

 

 

L'area delle parti dei territori di Orosháza e Mezőkovácsháza nella contea di Békés e l'area delle parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza e Mezőhegyes e le intere zone amministrative delle località di Pitvaros e Csanádalberti

6.12.2016

 

Le parti del territorio di Orosháza nella contea di Békés e le parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Tótkomlós e Nagyér

dal 28.11.2016 al 6.12.2016

 

L'area delle parti dei territori di Kiskunmajsa e Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun e l'area delle parti dei territori di Kistelek e Mórahalom nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.469039, E19.801094, N46.466394 E19.75648 N46.469694, E19.771055, N46.4657, E19.813274, N46.465891, E19.808885, N46.467366, E19.816608, N46.473164, E19.809081, completate dall'intera zona urbana della località di Jászszentlászló e le intere zone amministrative delle località di Kiskunmajsa, Csólyospálos e Csengele

20.12.2016

 

Le parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.469039, E19.801094, N46.466394 E19.75648 N46.469694, E19.771055, N46.4657, E19.813274, N46.465891, E19.808885, N46.467366, E19.816608, N46.473164, E19.809081, con l'intera zona urbana della località di Kiskunmajsa (ad esclusione di Gárgyán, Kígyós, Tajó, Bodoglár e Ötfa)

dal 12.12.2016 al 20.12.2016

 

L'area delle parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskőrös e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.682422, E19.638406 e N46.685278, E19.64

12.12.2016

 

Le parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.682422, E19.638406 e N46.685278, E19.64, completate dalle intere zone urbane delle località di Bugac (ad esclusione di Bugac-Alsómonostor) e Móricgát-Erdőszéplak

dal 4.12.2016 al 12.12.2016

 

L'area delle parti dei territori di Kiskunhalas e Jánoshalma nella contea di Bács-Kiskun e l'area delle parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.268418, E19.573609, completate dall'intera zona urbana della località di Balotaszállás

20.12.2016

 

Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.268418, E19.573609

dal 12.12.2016 al 20.12.2016

 

L'area delle parti dei territori di Kiskunhalas e Jánoshalma nella contea di Bács-Kiskun e l'area delle parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.229847, E19.619350

14.12.2016

 

Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.229847, E19.619350, completate dall'intera zona urbana della località di Kelebia-Újfalu

dal 6.12.2016 al 14.12.2016

 

 

 

L'area delle parti dei territori di Mórahalom, Kistelek e Szeged nella contea di Csongrád e l'area delle parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.342763, E19.886990

24.12.2016

 

 

 

L'area delle parti dei territori di Kunszentmárton e Mezőtúr nella contea di Jász-Nagykun e l'area delle parti del territorio di Szarvas nella contea di Békés oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.8926211, E20.367360, completate dalle intere zone urbane delle località di Békésszentandrás e Kunszentmárton

dal 16.12.2016 al 24.12.2016

 

 

 

L'area delle parti dei territori di Kunszentmárton e Mezőtúr nella contea di Jász-Nagykun e l'area delle parti del territorio di Szarvas nella contea di Békés oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.8926211, E20.367360, completate dalle intere zone urbane delle località di Békésszentandrás e Kunszentmárton

22.12.2016

 

 

 

Le parti del territorio di Kunszentmárton nella contea di Jász-Nagykun-Szolnok comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.8926211, E20.367360, completate dall'intera zona urbana della località di Öcsöd

dal 14.12.2016 al 22.12.2016»


ALLEGATO II

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2011 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

DE

Germania

 

Area comprendente:

 

 

 

 

Kreis Schleswig-Flensburg:

Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel.

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder.

Kreis Ostholstein:

In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße.

5.12.2016

17498

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Groß Karrendorf

Kowall

12.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshof

Groß Kieshof Ausbau

Klein Kieshof

 

 

In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil

Oldenhagen

 

 

17509

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Karbow

Lodmannshagen

12.12.2016

 

 

In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil

Rappenhagen

 

 

In der Gemeinde Katzow der Ortsteil

Kühlenhagen

 

 

18314

In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile

Dabitz

Küstrow

Zipke

10.12.2016

 

 

18356

Stadt Barth einschließlich Ortsteile

Tannenheim

Glöwitz ohne Ortsteil Planitz

10.12.2016

 

 

18519

In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil

Jager

12.12.2016

 

 

18519

In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile

Mannhagen

Wilmshagen

Hildebrandshagen

Altenhagen

Klein Behnkenhagen

Behnkendorf

Groß Behnkenhagen

Engelswacht

Miltzow

Klein Miltzow

Reinkenhagen

Hankenhagen

10.12.2016

 

 

18546

In der Stadt Sassnitz die Ortsteile

Sassnitz

Dargast

Werder

Buddenhagen

10.12.2016

 

 

18551

In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast

10.12.2016

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

DE

Germania

 

Area comprendente:

 

 

 

 

Kreis Schleswig-Flensburg:

Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis.

Kreis Rendsburg-Eckernförde:

 

Gemeinde Kosel: gesamtes Gemeindegebiet.

 

Gemeinde Rieseby

 

Amtsgrenze Rieseby, südlich weiter Amtsgrenze Kosel entlang bis Kreisgrenze.

Kreis Schleswig-Flensburg:

Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig.

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen

Kreis Ostholstein:

Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundestraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand.

14.12.2016

23923

In der Gemeinde Selmsdorf die Orte und Ortsteile

Hof Selmsdorf

Selmsdorf

Lauen

Sülsdorf

Teschow

Zarnewanz

In der Gemeinde Lüdersdorf der Ort

Palingen

In der Gemeinde Schönberg der Ort

Kleinfeld

14.12.2016

23942

In der Gemeinde Dassow die Orte und Ortsteile

Barendorf

Benckendorf

14.12.2016

17438

Die Stadt Wolgast und die Ortsteile

Buddenhagen

Hohendorf

Pritzier

Schlaense

Tannenkamp

21.12.2016

17489

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Fettenvorstadt

Fleischervorstadt

Industriegebiet

Innenstadt

Nördliche Mühlenvorstadt

Obstbaumsiedlung

Ostseeviertel

Schönwalde II

Stadtrandsiedlung

Steinbeckervorstadt

Südliche Mühlenstadt

21.12.2016

17491

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Schönwalde I

Südstadt

21.12.2016

17493

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Friedrichshagen

Ladebow

Insel Koos

Ostseeviertel

Riems

Wieck

Eldena

21.12.2016

17495

In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile

Kessin

Krebsow

Schlagtow

Schlagtow Meierei

21.12.2016

In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile

Moeckow

Zarnekow

In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile

Lühmannsdorf

Brüssow

Giesekenhagen

Jagdkrug

In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile

Wrangelsburg

Gladrow

In der Gemeinde Züssow der Ortsteil

Züssow

17498

In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile

Neuenkirchen

Oldenhagen

Wampen

21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Wackerow

Dreizehnhausen

Groß Petershagen

Immenhorst

Jarmshagen

Klein Petershagen

Steffenshagen

In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile

Hinrichshagen

Feldsiedlung

Heimsiedlung

Chausseesiedlung

Hinrichshagen Hof I und II

Neu Ungnade

In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil

Broock

In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile

Levenhagen

Alt Ungnade

Boltenhagen

Heilgeisthof

In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile

Diedrichshagen

Guest

17509

In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile

Brünzow

Klein Ernsthof

Kräpelin

Stielow

Stielow Siedlung

Vierow

21.12.2016

In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil

Hanshagen

In der Gemeinde Katzow die Ortsteile

Katzow

Netzeband

In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile

Kemnitz

Kemnitzerhagen

Kemnitz Meierei

Neuendorf

Neuendorf Ausbau

Rappenhagen

In der Gemeinde Loissin die Ortsteile

Gahlkow

Ludwigsburg

Gemeinde Lubmin gesamt

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Loddmannshagen

In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile

Rubenow

Groß Ernsthof

Latzow

Nieder Voddow

Nonnendorf

Rubenow Siedlung

Voddow

In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile

Wusterhusen

Gustebin

Pritzwald

Konerow

Stevelin

18314

Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile

20.12.2016

In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile

Saatel

Redebas

Löbnitz

Ausbau Löbnitz

In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile

Divitz

Frauendorf

Wobbelkow

Spoldershagen

18356

Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks

20.12.2016

In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile

Fuhlendorf

Bodstedt

Gut Glück

Gemeinde Pruchten gesamt

18374

Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt

20.12.2016

18439

In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile

Voigdehagen

Andershof

Devin

22.12.2016

18442

In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile

Zitterpenningshagen

Teschenhagen

22.12.2016

18442

Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt

20.12.2016

Gemeinde Groß Kordshagen gesamt

In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil

Kummerow-Heide

18445

Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen

20.12.2016

In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile

Nisdorf

Günz

Neuenpleen

18469

Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen

20.12.2016

Gemeinde Karnin gesamt

18507

In der Stadt Grimmen die Ortsteile

Hohenwarth

Stoltenhagen

22.12.2016

18510

In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile

Glashagen

Kakernehl

Wittenhagen

Windebrak

22.12.2016

In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile

Bookhagen

Elmenhorst

Neu Elmenhorst

Gemeinde Zarrendorf gesamt

18516

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Griebenow

Dreizehnhausen

Kreutzmannshagen

21.12.2016

18516

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Willershusen

Wüst Eldena

Willerswalde

Bartmannshagen

22.12.2016

18519

In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile

22.12.2016

18528

Gemeinde Lietzow gesamt

22.12.2016

18546

Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes

22.12.2016

18551

Gemeinde Sagard gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Glowe die Ortsteile

Polchow

Bobbin

Spyker

Baldereck

Gemeinde Seebad Lohme gesamt

18574

In der Gemeinde Garz/Rügen

auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort

21.12.2016

18574

In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil

Glewitz

22.12.2016

In der Gemeinde Gustow die Ortsteile

Prosnitz

Sissow

In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil

Venzvitz

18609

In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil

Prora

22.12.2016

 

Kreis Schleswig-Flensburg:

Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel.

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder.

Kreis Ostholstein:

In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße.

Dal 6.12.2016 al 14.12.2016

17498

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Groß Karrendorf

Kowall

Dal 13.12.2016 al 21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshof

Groß Kieshof Ausbau

Klein Kieshof

In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil

Oldenhagen

17509

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Karbow

Lodmannshagen

Dal 13.12.2016 al 21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil

Rappenhagen

In der Gemeinde Katzow der Ortsteil

Kühlenhagen

18314

In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile

Dabitz

Küstrow

Zipke

Dall'11.12.2016 al 20.12.2016

 

 

18356

Stadt Barth einschließlich Ortsteile

Tannenheim

Glöwitz ohne Ortsteil Planitz

Dall'11.12.2016 al 20.12.2016

18519

In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil

Jager

Dal 13.12.2016 al 22.12.2016

18519

In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile

Mannhagen

Wilmshagen

Hildebrandshagen

Altenhagen

Klein Behnkenhagen

Behnkendorf

Groß Behnkenhagen

Engelswacht

Miltzow

Klein Miltzow

Reinkenhagen

Hankenhagen

Dall'11.12.2016 al 22.12.2016

 

 

18546

In der Stadt Sassnitz die Ortsteile

Sassnitz

Dargast

Werder

Buddenhagen

Dall'11.12.2016 al 22.12.2016

 

 

18551

In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast

Dall'11.12.2016 al 22.12.2016»


25.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2065 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2016

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Danimarca

[notificata con il numero C(2016) 7737]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Sebbene l'influenza aviaria colpisca soprattutto i volatili, occasionalmente e in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati dal virus responsabile della patologia.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

La Danimarca ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda sul suo territorio in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha adottato le misure necessarie in conformità alla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Danimarca in conformità alla direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Danimarca, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro.

(8)

Di conseguenza, le zone di protezione e sorveglianza in Danimarca nelle quali si applicano le misure di cui alla direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere descritte nell'allegato della presente decisione e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Danimarca provvede affinché le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2017.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

DK

Danimarca

 

Area comprendente:

 

 

 

02217

Le parti del comune di Helsingør (codice ADNS 02217) comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N56.0739, E12.5144.

13.12.2016

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

DK

Danimarca

 

Area comprendente:

 

 

 

02210

02217

02270

L'area delle parti dei comuni di Helsingør, Gribskov e Fredensborg oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N56.0739, E12.5144.

22.12.2016

 

 

02217

Le parti del comune di Helsingør (codice ADNS 02217) comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N56.0739, E12.5144.

14.12.2016-22.12.2016


Rettifiche

25.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/68


Rettifica della decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 14 novembre 2012 )

Pagina 1, considerando 8:

anziché:

«(8)

Il 3 dicembre 2010 gli Stati parti della convenzione hanno adottato la “Direttiva degli Stati parti dell'unità di supporto all'attuazione” …»

leggasi:

«(8)

Il 3 dicembre 2010 gli Stati parti della convenzione hanno adottato la “Direttiva impartita dagli Stati parti all'unità di supporto all'attuazione” …».