ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 311

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
17 novembre 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE  ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994

13

 

*

Regolamento (UE) 2016/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell’adozione di alcune misure

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE ( GU L 158 del 27.5.2014 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1952 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La competitività, la sostenibilità e la sicurezza energetica sono gli obiettivi globali di un’Unione dell’energia resiliente, con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici.

(2)

Per poter delineare la politica dell’Unione dell’energia e monitorare i mercati dell’energia degli Stati membri sono necessari dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali che siano di qualità elevata, comparabili, aggiornati, affidabili e armonizzati.

(3)

Il presente regolamento è volto a creare un quadro comune per la compilazione di statistiche europee atte a sostenere le politiche energetiche, in particolare in vista della creazione di un mercato interno dell’energia pienamente integrato per i clienti. Al fine di migliorare l’integrazione del mercato dovrebbe essere garantita una maggiore trasparenza relativamente a costi e prezzi dell’energia e al livello di sostegno pubblico. Il presente regolamento non implica alcuna armonizzazione della struttura dei prezzi o degli oneri negli Stati membri.

(4)

A oggi la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha fornito un quadro comune per la produzione, la trasmissione e la diffusione di statistiche comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti industriali nell’Unione.

(5)

La raccolta di dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali nel settore domestico è stata finora effettuata sulla base di un accordo volontario.

(6)

La crescente complessità del mercato interno dell’energia rende sempre più difficile ottenere dati attendibili e aggiornati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in assenza di un obbligo giuridicamente vincolante di fornire tali dati, in particolare per il settore domestico.

(7)

Al fine di garantire la trasmissione di dati sui prezzi che siano di elevata qualità per il settore domestico e per il settore non domestico, la raccolta di entrambe le categorie di dati dovrebbe essere disciplinata da un atto legislativo.

(8)

Nella maggior parte degli Stati membri sono disponibili dati sui sistemi di trasmissione presso le autorità di regolamentazione dell’energia. Tuttavia i costi di distribuzione richiedono un numero molto maggiore di compilatori di dati e la trasmissione di questi ultimi è considerata più difficile in alcuni Stati membri. Data l’importanza dei costi di distribuzione e la necessità di trasparenza in questa materia, è opportuno che la raccolta dei dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica avvenga secondo le prassi consolidate nel sistema statistico europeo.

(9)

Il sistema delle fasce di consumo utilizzato dalla Commissione (Eurostat) nelle sue pubblicazioni relative ai prezzi dovrebbe garantire la trasparenza del mercato e l’ampia diffusione di dati non riservati sui prezzi, consentendo il calcolo di dati aggregati europei.

(10)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) costituisce il quadro di riferimento per le statistiche europee. Tale regolamento stabilisce che le statistiche debbano essere raccolte in conformità dei principi di imparzialità, trasparenza, affidabilità, obiettività, indipendenza professionale e favorevole rapporto costi-benefici, nella piena tutela del segreto statistico.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero elaborare i dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica utilizzando le fonti e i metodi più appropriati per fornire le informazioni richieste.

(12)

I dati sui prezzi applicati ai clienti finali di gas naturale ed energia elettrica dovrebbero consentire il confronto con i prezzi di altri prodotti energetici.

(13)

Le informazioni sulla raccolta dei dati relativi ai prezzi e sulla qualità dei dati dovrebbero essere fornite nell’ambito di una procedura standard di trasmissione.

(14)

Dati dettagliati sulla disaggregazione delle fasce di consumo e le rispettive quote di mercato costituiscono una parte essenziale delle statistiche sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica.

(15)

L’analisi dei prezzi può essere effettuata solo se gli Stati membri mettono a disposizione statistiche ufficiali di alta qualità sulle diverse componenti e sottocomponenti dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica. Una metodologia aggiornata per la disaggregazione dettagliata delle varie componenti e sottocomponenti dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali consentirà di analizzare l’impatto di diversi aspetti sul prezzo finale.

(16)

I dati forniti alla Commissione (Eurostat) sui prezzi e sulle condizioni di vendita ai clienti finali e la ripartizione dei clienti finali per ciascuna fascia di consumo dovrebbero includere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di decidere in merito alle misure o proposte più adatte in materia di politica energetica.

(17)

Una buona conoscenza delle imposte, dei canoni, dei tributi e degli oneri applicati in ciascuno Stato membro è essenziale al fine di garantire la trasparenza dei prezzi. È stata riconosciuta l’importanza di una disaggregazione dei dati relativi ai costi pertinenti alla rete, alle imposte, ai canoni, ai tributi e agli oneri.

(18)

È opportuno esonerare dall’obbligo di trasmettere i dati relativi ai prezzi del gas naturale applicati ai clienti finali civili gli Stati membri in cui il consumo di gas naturale è ridotto rispetto al consumo finale energetico delle famiglie.

(19)

Al fine di migliorare l’attendibilità dei dati, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe valutare e, se necessario, migliorare la metodologia per la raccolta e l’elaborazione dei dati in maniera precisa, in conformità del quadro di governance per le statistiche. Per questo motivo dovrebbero essere regolarmente compilate relazioni sulla qualità ed effettuate valutazioni della qualità dei dati relativi ai prezzi.

(20)

Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a concedere deroghe a tale Stato membro relativamente a obblighi specifici per i quali l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale dello stesso Stato membro richieda notevoli adeguamenti o possa causare un onere aggiuntivo rilevante a carico dei rispondenti.

(21)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione relativamente al formato e alle modalità di trasmissione dei dati, ai criteri volti ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni standard sulla qualità e alla concessione di deroghe. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(22)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2008/92/CE.

(24)

Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

i termini «autoproduttori», «consumo finale energetico» e «famiglia» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

2)

i termini «trasmissione», «distribuzione», «cliente», «cliente finale», «cliente civile», «cliente non civile» e «fornitura» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), laddove utilizzati in relazione all’energia elettrica;

3)

i termini «trasporto», «distribuzione», «fornitura», «cliente», «cliente civile», «cliente non civile» e «cliente finale» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’articolo 2 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), laddove utilizzati in relazione al gas naturale;

4)

per «componente pertinente alla rete» si intende la combinazione dei costi relativi alla rete di trasporto e di distribuzione come stabilito al punto 6 dell’allegato I e al punto 5 dell’allegato II.

Articolo 3

Fonti dei dati

Gli Stati membri elaborano i dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e sulle loro componenti e sottocomponenti concernenti i costi pertinenti alla rete, le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri, nonché sui volumi di consumo, conformemente agli allegati I e II. Sono utilizzate una o più delle seguenti fonti, dopo aver tenuto conto dei principi di riduzione degli oneri a carico dei rispondenti e di semplificazione amministrativa:

a)

indagini statistiche;

b)

fonti amministrative;

c)

altre fonti che applicano metodi di stima statistica.

Articolo 4

Copertura

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta e compilazione dei dati conformemente agli allegati I e II fornisca dati di elevata qualità, comprensibili e comparabili che siano rappresentativi dei prezzi e del consumo di gas naturale ed energia elettrica.

2.   Gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere i dati sui prezzi del gas naturale applicati ai clienti civili se il consumo di gas naturale nel settore domestico è inferiore all’1,5 % del consumo finale energetico nel settore domestico.

3.   Almeno ogni tre anni, la Commissione (Eurostat) verifica quali Stati membri non sono tenuti a trasmettere i dati ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati come specificato negli allegati I e II.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e le modalità di trasmissione dei dati di cui agli allegati I e II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri trasmettono statistiche alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento pertinente.

Articolo 6

Periodi di riferimento e frequenza della trasmissione

1.   I periodi di riferimento per i dati specificati negli allegati I e II sono annuali (da gennaio a dicembre) o semestrali (da gennaio a giugno e da luglio a dicembre). I primi periodi di riferimento cominciano nel 2017.

2.   La frequenza di trasmissione è:

a)

annuale (per il periodo da gennaio a dicembre) per i dati di cui al punto 6, lettera a), e al punto 7 dell’allegato I e al punto 5, lettera a), e al punto 6 dell’allegato II;

b)

semestrale (per i periodi da gennaio a giugno e da luglio a dicembre) per i dati di cui al punto 6, lettera b), dell’allegato I e al punto 5, lettera b), dell’allegato II.

Articolo 7

Assicurazione della qualità

1.   Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati forniti conformemente al presente regolamento. A tal fine si applicano i criteri di qualità standard stabiliti all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a qualsiasi modifica riguardante la metodologia o altre modifiche che possano avere un impatto significativo sulle statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica, e in ogni caso non oltre un mese dall’introduzione della modifica.

3.   Ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione standard sulla qualità dei dati conforme ai criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali relazioni comprendono informazioni sull’ambito di applicazione e la raccolta dei dati, i criteri di calcolo, la metodologia e le fonti di dati utilizzate ed eventuali modifiche al riguardo.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti e utilizza tale valutazione come pure un’analisi delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 per elaborare e pubblicare una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto del presente regolamento.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

Diffusione

La Commissione (Eurostat) diffonde le statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica entro cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo di riferimento.

Articolo 9

Deroghe

1.   La Commissione può concedere deroghe mediante atti di esecuzione in relazione a obblighi specifici per i quali l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti o possa causare un onere aggiuntivo rilevante a carico dei rispondenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro l’8 agosto 2017.

3.   Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 restano in vigore per il periodo di tempo più breve possibile e in ogni caso per un massimo di tre anni.

4.   Uno Stato membro cui sia stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 applica le disposizioni pertinenti della direttiva 2008/92/CE per la durata della deroga.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 11

Abrogazione della direttiva 2008/92/CE

1.   La direttiva 2008/92/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o marzo 2017.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, la direttiva 2008/92/CE continua ad applicarsi alle condizioni stabilite all’articolo 9 del presente regolamento.

3.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. LESAY


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2016.

(2)  Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(7)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).


ALLEGATO I

PREZZI DEL GAS NATURALE

Il presente allegato definisce la metodologia per la raccolta e la compilazione dei dati statistici sui prezzi del gas naturale applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

1.   Prezzi

Per prezzi si intendono i prezzi applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili che acquistano per uso proprio gas naturale distribuito attraverso la rete primaria.

2.   Gas naturale

Per gas naturale si intendono gas naturale e altri combustibili gassosi miscelati con gas naturale nella rete di trasporto e di distribuzione, come il biogas. Sono esclusi altri combustibili gassosi distribuiti attraverso reti dedicate senza essere miscelati con gas naturale (ad esempio gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno e biogas).

3.   Unità con obbligo di trasmettere dati

I dati comprendono tutti i clienti civili e i clienti finali non civili che fanno uso di gas naturale, ma escludono i clienti che utilizzano il gas naturale solo per:

la produzione di energia elettrica in centrali elettriche o in centrali di cogenerazione, o

usi non energetici (ad es. impiego nell’industria chimica).

4.   Unità di misura

Per prezzi si intendono i prezzi medi nazionali applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

I prezzi sono espressi in valuta nazionale per gigajoule (GJ). L’unità di energia utilizzata è misurata in base al potere calorifico superiore (PCS).

I prezzi sono ponderati in funzione della quota di mercato delle imprese di fornitura di gas naturale per ciascuna fascia di consumo. Qualora non sia possibile calcolare i prezzi medi ponderati, può essere fornita la media aritmetica dei prezzi. In entrambi i casi, i dati comprendono una quota rappresentativa del mercato nazionale.

5.   Fasce di consumo

I prezzi sono basati su un sistema di fasce standard di consumo annuo di gas naturale.

a)

Per i clienti civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di gas naturale (GJ)

 

Minimo

Massimo

Fascia D1

 

< 20

Fascia D2

≥ 20

< 200

Fascia D3

≥ 200

 

b)

Per i clienti finali non civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di gas naturale (GJ)

 

Minimo

Massimo

Fascia I1

 

< 1 000

Fascia I2

≥ 1 000

< 10 000

Fascia I3

≥ 10 000

< 100 000

Fascia I4

≥ 100 000

< 1 000 000

Fascia I5

≥ 1 000 000

< 4 000 000

Fascia I6

≥ 4 000 000

 

6.   Grado di dettaglio

I prezzi sono comprensivi di tutti i costi caricati: oneri per l’uso della rete e costo dell’energia consumata, al netto di eventuali sconti o premi e maggiorati di altre eventuali spese (ad esempio affitto del contatore, oneri fissi). Sono escluse le spese iniziali di allacciamento.

Devono essere trasmessi dati dettagliati conformemente a quanto specificato di seguito.

a)   Livello di dettaglio richiesto per componenti e sottocomponenti

I prezzi sono suddivisi in tre componenti principali e in sottocomponenti separate.

Il prezzo finale al cliente per fascia di consumo di gas naturale corrisponde alla somma delle tre componenti principali: la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete (trasporto e distribuzione) e la componente relativa a imposte, canoni, tributi e oneri.

Componente e sottocomponente

Descrizione

Energia e approvvigionamento

Questa componente include il prezzo del gas naturale come materia prima pagato dal fornitore, oppure il prezzo del gas naturale al punto di entrata nel sistema di trasporto, compresi, se del caso, i seguenti costi per i consumatori finali: le spese di magazzinaggio e i costi legati alla vendita del gas naturale ai clienti finali.

Rete

Il prezzo pertinente alla rete comprende i seguenti costi per i consumatori finali: tariffe di trasporto e distribuzione, perdite legate al trasporto e alla distribuzione, costi per l’uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l’affitto dei contatori e per la misurazione.

Sottocomponente

La componente pertinente alla rete è suddivisa in costi relativi alla rete di trasporto e di distribuzione per i consumatori finali, come segue:

1.

Quota relativa media dei costi di trasporto per i clienti civili e quota relativa media dei costi di trasporto per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi di rete.

2.

Quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi di rete.

Imposte, canoni, tributi e oneri

Questa componente è la somma di tutte le sottocomponenti (imposte, canoni, tributi e oneri) elencate qui di seguito.

Sottocomponente

Le seguenti sottocomponenti sono trasmesse come singoli elementi per ciascuna fascia di consumo di cui al punto 5.

1.

Imposta sul valore aggiunto quale definita nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1).

2.

Imposte, canoni, tributi o oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, l’efficienza energetica e la cogenerazione.

 

3.

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi a stock strategici, meccanismi di pagamento sulla base della capacità e sicurezza energetica; imposte sulla distribuzione del gas naturale; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell’energia o degli operatori di mercato e dei gestori dei sistemi.

4.

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi alla qualità dell’aria e ad altri fini ambientali; imposte sulle emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra.

5.

Imposte, canoni, tributi o oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti quattro categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento, oneri fiscali locali o regionali, addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l’occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altri dispositivi.

b)   Livello di dettaglio in base alla tassazione

I prezzi sono ripartiti tra i seguenti tre livelli:

Livello

Descrizione

Prezzi al netto di imposte, canoni, tributi e oneri

Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente pertinente alla rete.

Prezzi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte recuperabili

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all’energia e la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l’IVA.

Prezzi comprensivi di tutte le imposte

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili, inclusa l’IVA.

7.   Volumi di consumo

Gli Stati membri trasmettono informazioni sulla quota relativa di consumo del gas naturale in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi.

I volumi di consumo annuo per ogni fascia di consumo sono trasmessi una volta all’anno assieme ai dati sui prezzi per il secondo semestre.

I dati non devono avere più di due anni.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO II

PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA

Il presente allegato definisce la metodologia per la raccolta e la compilazione dei dati statistici sui prezzi dell’energia elettrica applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

1.   Prezzi

Per prezzi si intendono i prezzi praticati ai clienti civili e ai clienti finali non civili che acquistano energia elettrica per uso proprio.

2.   Unità con obbligo di trasmettere dati

I dati comprendono tutti i clienti civili e i clienti finali non civili che fanno uso di energia elettrica, mentre sono esclusi dall’obbligo di trasmissione i dati relativi all’energia elettrica generata e quindi consumata da autoproduttori.

3.   Unità di misura

Per prezzi si intendono i prezzi medi nazionali applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili.

I prezzi sono espressi in valuta nazionale per chilowattora (kWh).

I prezzi sono ponderati in funzione della quota di mercato delle imprese di fornitura di energia elettrica per ciascuna fascia di consumo. Qualora non sia possibile calcolare i prezzi medi ponderati, può essere fornita la media aritmetica dei prezzi. In entrambi i casi, i dati comprendono una quota rappresentativa del mercato nazionale.

4.   Fasce di consumo

I prezzi sono basati su un sistema di fasce di consumo annuo di energia elettrica standard.

a)

Per i clienti civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di energia elettrica (kWh)

Minimo

Massimo

Fascia DA

 

< 1 000

Fascia DB

≥ 1 000

< 2 500

Fascia DC

≥ 2 500

< 5 000

Fascia DD

≥ 5 000

< 15 000

Fascia DE

≥ 15 000

 

b)

Per i clienti finali non civili si applicano le seguenti fasce di consumo:

Fascia di consumo

Consumo annuo di energia elettrica (MWh)

Minimo

Massimo

Fascia IA

 

< 20

Fascia IB

≥ 20

< 500

Fascia IC

≥ 500

< 2 000

Fascia ID

≥ 2 000

< 20 000

Fascia IE

≥ 20 000

< 70 000

Fascia IF

≥ 70 000

< 150 000

Fascia IG

≥ 150 000

 

5.   Grado di dettaglio

I prezzi sono comprensivi di tutti i costi caricati: oneri per l’uso della rete e costo dell’energia consumata, al netto di eventuali premi o sconti e maggiorati di altre eventuali spese (ad esempio affitto del contatore, oneri fissi). Sono escluse le spese iniziali di allacciamento.

Devono essere trasmessi dati dettagliati conformemente a quanto specificato di seguito.

a)   Livello di dettaglio richiesto per componenti e sottocomponenti

I prezzi sono suddivisi in tre componenti principali e in sottocomponenti separate.

Il prezzo finale al cliente per fascia di consumo di energia elettrica corrisponde alla somma delle tre componenti principali: la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete (trasmissione e distribuzione) e la componente relativa a imposte, canoni, tributi e oneri.

Componente e

sottocomponente

Descrizione

Energia e approvvigionamento

Questa componente comprende i seguenti costi per i consumatori finali: produzione, aggregazione, bilanciamento, costo dell’energia fornita, servizi alla clientela, gestione post vendita e altri costi di approvvigionamento.

Rete

Il prezzo pertinente alla rete comprende i seguenti costi per i consumatori finali: tariffe di trasmissione e distribuzione, perdite legate alla trasmissione e alla distribuzione, costi per l’uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l’affitto dei contatori e per la misurazione.

Sottocomponente

La componente pertinente alla rete è suddivisa in costi relativi alla rete di trasmissione e di distribuzione per i consumatori finali, come segue:

 

1.

Quota relativa media dei costi di trasmissione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di trasmissione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi di rete.

2.

Quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi di rete.

Imposte, canoni, tributi e oneri

Questa componente è la somma di tutte le sottocomponenti (imposte, canoni, tributi e oneri) elencate di seguito.

Sottocomponente

Le seguenti sottocomponenti sono trasmesse come singoli elementi per ciascuna fascia di consumo di cui al punto 4.

 

1.

Imposta sul valore aggiunto come definita nella direttiva 2006/112/CE.

2.

Imposte, canoni, tributi o oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, l’efficienza energetica e la cogenerazione.

3.

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi a meccanismi di pagamento sulla base della capacità, sicurezza energetica e adeguatezza della capacità di produzione; imposte sulla ristrutturazione dell’industria carboniera; imposte sulla distribuzione dell’energia elettrica; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell’energia o degli operatori di mercato e dei gestori dei sistemi.

4.

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi alla qualità dell’aria e ad altri fini ambientali; imposte sulle emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra.

5.

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi al settore nucleare, compreso lo smantellamento delle centrali nucleari, le ispezioni e altri diritti legati agli impianti nucleari.

6.

Imposte, canoni, tributi o oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti cinque categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento, oneri fiscali locali o regionali, addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l’occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altri dispositivi.

b)   Livello di dettaglio in base alla tassazione

I prezzi sono ripartiti tra i seguenti tre livelli:

Livello

Descrizione

Prezzi al netto di imposte, canoni, tributi e oneri

Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente pertinente alla rete.

Prezzi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte recuperabili

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all’energia e la componente pertinente alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l’IVA.

Prezzi comprensivi di tutte le imposte

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete nonché le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili, inclusa l’IVA.

6.   Volumi di consumo

Gli Stati membri trasmettono informazioni sulla quota relativa di consumo dell’energia elettrica in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi.

Il volume di consumo annuo per ogni fascia di consumo è trasmesso una volta all’anno assieme ai dati sui prezzi per il secondo semestre.

I dati non devono avere più di due anni.


17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/13


REGOLAMENTO (UE) 2016/1953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali, in particolare del principio di non respingimento, e conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), costituisce una parte essenziale dell'impegno generale volto a garantire la credibilità e il funzionamento corretto ed efficace della politica dell'Unione in materia di migrazione e a ridurre e scoraggiare la migrazione irregolare.

(2)

Le autorità nazionali degli Stati membri sperimentano difficoltà nel rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che non possiedono documenti di viaggio validi.

(3)

Migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione con i principali paesi di origine e di transito dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è essenziale per aumentare i tassi di rimpatrio, che sono insoddisfacenti. Un documento di viaggio europeo migliorato per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è pertinente a tale proposito.

(4)

L'attuale documento di viaggio standard per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, istituito dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (3), non è largamente accettato dalle autorità dei paesi terzi, fra l'altro a causa dell'inadeguatezza dei suoi standard di sicurezza.

(5)

Occorre pertanto promuovere l'accettazione da parte dei paesi terzi di un documento di viaggio europeo migliorato e uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare quale documento di riferimento ai fini del rimpatrio.

(6)

È opportuno istituire un documento di viaggio europeo più sicuro e uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (documento di viaggio europeo per il rimpatrio) per contribuire ad agevolare il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche rafforzate del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbero facilitarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi. Tale documento dovrebbe pertanto agevolare l'esecuzione dei rimpatri nel quadro di accordi di riammissione o altri accordi conclusi dall'Unione o dagli Stati membri con i paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non coperta da accordi formali.

(7)

La riammissione dei propri cittadini costituisce un obbligo a norma del diritto consuetudinario internazionale a cui tutti gli Stati devono attenersi. L'identificazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il rilascio di documenti, compreso il documento di viaggio europeo per il rimpatrio, dovrebbero, ove opportuno, essere oggetto di cooperazione con le rappresentanze diplomatiche e di negoziati con i paesi terzi che concludono accordi di riammissione con l'Unione o con gli Stati membri.

(8)

Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione con i paesi terzi dovrebbero prevedere il riconoscimento del documento di viaggio europeo per il rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero cercare di ottenere il riconoscimento del documento di viaggio europeo per il rimpatrio negli accordi bilaterali e in altre intese, nonché nell'ambito della cooperazione in materia di rimpatrio con i paesi terzi non coperta da accordi formali. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire l'efficace utilizzo del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

(9)

Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle amministrazioni degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi i servizi consolari, e la durata delle procedure amministrative necessarie per garantire il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(10)

È opportuno che il presente regolamento si limiti ad armonizzare il formato, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio e non armonizzi invece le norme sul suo rilascio.

(11)

È opportuno che il contenuto e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio siano armonizzati per garantire elevati standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe recare caratteristiche di sicurezza armonizzate riconoscibili. Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche stabilite dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio (4) dovrebbero pertanto essere applicate al documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

(12)

Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del modello di documento di viaggio europeo per il rimpatrio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(13)

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(15)

Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (8); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Inoltre, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(16)

Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (9); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Inoltre, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(17)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio (11).

(18)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (13).

(19)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (14), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (15).

(20)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Per stabilire condizioni uniformi e garantire la chiarezza dei concetti, è opportuno adottare il presente atto sotto forma di un regolamento.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero ottemperare ai rispettivi obblighi sanciti dal diritto internazionale e dell'Unione, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specificamente la protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione di cui all'articolo 19, nonché l’impegno di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

(23)

È pertanto opportuno abrogare la raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un documento di viaggio europeo uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (documento di viaggio europeo per il rimpatrio), in particolare il formato, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche dello stesso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «cittadino di paese terzo»: un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/115/CE;

2)   «rimpatrio»: il rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

3)   «decisione di rimpatrio»: una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115/CE.

Articolo 3

Documento di viaggio europeo per il rimpatrio

1.   Il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio corrisponde al modello che figura in allegato. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio contiene le seguenti informazioni:

a)

nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, segni distintivi e, se noto, indirizzo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo;

b)

una fotografia del cittadino di paese terzo;

c)

autorità emittente, data e luogo di rilascio e periodo di validità;

d)

informazioni relative alla partenza e all'arrivo del cittadino di paese terzo.

2.   Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è redatto in una o più lingue ufficiali dello Stato membro che emette la decisione di rimpatrio e, se opportuno, è anche fornito in inglese e francese.

3.   Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è valido per un viaggio di sola andata fino al momento dell'arrivo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro.

4.   Se del caso, al documento di viaggio europeo per il rimpatrio possono essere allegati documenti aggiuntivi necessari per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 per modificare il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

Articolo 4

Specifiche tecniche

1.   Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio sono stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/2002.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un esemplare del documento di viaggio europeo per il rimpatrio elaborato in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Diritti di rilascio

Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è rilasciato gratuitamente ai cittadini di paesi terzi.

Articolo 6

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 7 dicembre 2016.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 7

Abrogazione

La raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 è abrogata.

Articolo 8

Riesame e presentazione di relazioni

Entro l'8 dicembre 2018, la Commissione procede al riesame dell'effettiva applicazione del presente regolamento e ne riferisce in una relazione. Il riesame del presente regolamento è integrato nella valutazione di cui all'articolo 19 della direttiva 2008/115/CE.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dall'8 aprile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. LESAY


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2016.

(2)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(3)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

(4)  Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(8)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(9)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(11)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(12)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(13)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(14)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(15)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

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Testo di immagine

17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/20


REGOLAMENTO (UE) 2016/1954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell’adozione di alcune misure

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («trattato») è necessario allineare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato.

(2)

In relazione all’adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione si è impegnata mediante una dichiarazione (3) a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune delle sue disposizioni.

(4)

Al fine di allineare il regolamento (CE) n. 1365/2006 agli articoli 290 e 291 del trattato, è opportuno sostituire le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione da tale regolamento con il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

(5)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1365/2006, al fine di tenere conto dei progressi economici e tecnici e delle modifiche delle definizioni adottate a livello internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo alla modifica di tale regolamento al fine di innalzare la soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne al di sopra di un milione di tonnellate, di adeguare le definizioni esistenti e di prevederne di nuove, nonché di adeguare gli allegati al regolamento (CE) n. 1365/2006 per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell’Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(6)

La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

(7)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l’interscambio di dati, e disposizioni per la diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché di sviluppare e pubblicare requisiti e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati prodotti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(8)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno ai fini del conseguimento dell’obiettivo fondamentale dell’adeguamento dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato stabilire norme relative a tale adeguamento nel settore delle statistiche sui trasporti. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(9)

È necessario che la Commissione provveda affinché siano condotti studi pilota sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

L’Unione dovrebbe contribuire a coprire i costi per la conduzione di tali studi pilota. Tali contribuzioni dovrebbero assumere la forma di sovvenzioni concesse agli istituti nazionali e alle altre autorità nazionali di statistica di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(10)

Al fine di assicurare la certezza del diritto, il presente regolamento fa salve le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1365/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9, riguardo alla modifica del paragrafo 2 del presente articolo al fine di innalzare la soglia, della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne di cui al medesimo paragrafo per tenere conto dei progressi economici e tecnici. Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione degli oneri per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;"

2)

all’articolo 3, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 riguardo alla modifica del presente articolo al fine di adeguare le definizioni esistenti o di prevedere nuove definizioni per tenere conto di pertinenti definizioni modificate o adottate a livello internazionale.

Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell’onere a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.»;

3)

all’articolo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 riguardo alla modifica degli allegati per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell’Unione europea. Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Studi pilota

1.   Entro l’8 dicembre 2018 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa la metodologia adeguata per elaborare statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

2.   Entro l’8 dicembre 2019 la Commissione avvia studi pilota volontari che devono essere effettuati dagli Stati membri fornendo dati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. Tali studi pilota sono intesi a valutare la fattibilità di dette nuove rilevazioni di dati, i costi delle relative rilevazioni di dati e la conseguente qualità delle statistiche.

3.   Entro l’8 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tali studi pilota. In funzione dei risultati descritti in detta relazione, entro un termine ragionevole, la Commissione presenta, se opportuno, una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio del presente regolamento con riguardo alle statistiche sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

4.   Il bilancio generale dell’Unione contribuisce, ove opportuno e tenendo conto del valore aggiunto dell’Unione, al finanziamento di tali studi pilota.»;

5)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l’interscambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

6)

all’articolo 6, è aggiunto il comma seguente:

«La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

7)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni e i criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

8)

all’articolo 7, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

9)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Relazioni sull’applicazione

Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori. In particolare la relazione è intesa a:

a)

valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l’Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;

b)

valutare la qualità dei dati trasmessi e dei metodi utilizzati per la rilevazione dei dati;»;

10)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016“Legiferare meglio” (**).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’articolo 3 o dell’articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(**)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

11)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (***).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(***)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.)»;"

12)

l’allegato G è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento fa salve le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1365/2006, ove esse siano state avviate ma non siano state completate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. LESAY


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

(4)  Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


Rettifiche

17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/25


Rettifica del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 27 maggio 2014 )

Pagina 28, articolo 23, paragrafo 5:

anziché:

«5.   Se, secondo la conclusione dello Stato membro relatore in merito alla modifica sostanziale di aspetti compresi nella parte I della relazione di valutazione, la modifica sostanziale non è accettabile, tale conclusione è considerata quella dello Stato membro interessato.»

leggasi:

«5.   Se, secondo la conclusione dello Stato membro relatore in merito alla modifica sostanziale di aspetti compresi nella parte I della relazione di valutazione, la modifica sostanziale non è accettabile, tale conclusione è considerata quella di tutti gli Stati membri interessati.»