ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 297

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
4 novembre 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1920 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hånnlamb (DOP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1921 della Commissione, del 20 ottobre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1922 della Commissione, del 20 ottobre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poularde du Périgord (IGP)]

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1923 della Commissione, del 24 ottobre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Karp zatorski (DOP)]

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1924 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1925 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione che autorizza il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di una varietà di canapa inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 6860]

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1926 della Commissione, del 3 novembre 2016, relativa all'approvazione del tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/1


DIRETTIVA (UE) 2016/1919 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La presente direttiva intende garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore, previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), rendendo disponibile l'assistenza di un difensore retribuito dagli Stati membri agli indagati e agli imputati in procedimenti penali e alle persone oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (4) («persone ricercate»).

(2)

Stabilendo norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e persone ricercate, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri in ognuno dei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri e quindi a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

(3)

L'articolo 47, terzo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), l'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») e l'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici («ICCPR») sanciscono il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali alle condizioni stabilite nelle suddette disposizioni. La Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati e gli Stati membri sono firmatari della CEDU e dell'ICCPR. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che ciò non sempre assicura, di per sé, che vi sia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

(4)

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (5) («tabella di marcia»). Seguendo un approccio graduale, la tabella di marcia invoca l'adozione di misure riguardanti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E).

(5)

L'11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (6) (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati nonché a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione in tale settore.

(6)

Finora sono state adottate cinque misure in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali a norma della tabella di marcia: le direttive 2010/64/UE (7), 2012/13/UE (8), 2013/48/UE, (UE) 2016/343 (9) e (UE) 2016/800 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)

La presente direttiva riguarda la seconda parte della misura C della tabella di marcia, relativa all'assistenza legale gratuita.

(8)

Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe coprire i costi della difesa per l'indagato, l'imputato e la persona ricercata. Nel concedere il patrocinio a spese dello Stato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere all'indagato, all'imputato o alla persona ricercata di sostenere parte di tali costi, in base alle risorse finanziarie di cui dispongono.

(9)

Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi laddove gli indagati, gli imputati o le persone ricercate abbiano rinunciato al diritto di avvalersi di un difensore in conformità, rispettivamente, dell'articolo 9 o dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE, e non abbiano revocato tale rinuncia, o laddove gli Stati membri abbiano applicato le deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 o 6, della direttiva 2013/48/UE, per la durata di tale deroga.

(10)

Una persona inizialmente non indagata o imputata, quale un testimone, che assuma la qualità di indagato o imputato, dovrebbe avere il diritto di non autoincriminarsi e la facoltà di non rispondere, conformemente al diritto dell'Unione e alla CEDU, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva fa pertanto espresso riferimento al caso pratico in cui tale persona assuma la qualità di indagato o imputato durante un interrogatorio condotto dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto nell'ambito di un procedimento penale. Laddove nel corso di un interrogatorio di tale tipo una persona diversa da un indagato o imputato assuma la qualità di indagato o imputato, è opportuno sospendere immediatamente l'interrogatorio. Tuttavia, dovrebbe essere possibile proseguire l'interrogatorio qualora l'interessato sia stato informato di essere indagato o imputato e sia in grado di esercitare pienamente i diritti previsti dalla presente direttiva.

(11)

In taluni Stati membri un'autorità diversa da un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni in materia di circolazione commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo della circolazione. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giudice o tribunale in seguito a ricorso o deferimento.

(12)

In taluni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori in materia di circolazione, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico, sono considerati reati. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà personale non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale.

(13)

L'applicazione della presente direttiva ai reati minori è subordinata alle condizioni stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concessa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A condizione che ciò sia compatibile con il diritto a un equo processo, la verifica del merito può considerarsi non soddisfatta nel caso di taluni reati minori.

(14)

L'ambito di applicazione della presente direttiva con riferimento a taluni reati minori dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri di garantire, ai sensi della CEDU, il diritto a un equo processo, che comprenda il diritto ad avere l'assistenza di un difensore.

(15)

A condizione che ciò sia compatibile con il diritto a un equo processo, le seguenti situazioni non costituiscono privazione della libertà personale ai sensi della presente direttiva: identificare l'indagato o l'imputato; determinare se debbano essere avviate indagini; verificare il possesso di armi o altre questioni analoghe relative alla sicurezza; effettuare atti investigativi o atti di raccolta delle prove diversi da quelli specificamente menzionati nella presente direttiva, quali ispezioni personali, esami fisici, analisi del sangue, test alcolemici o prove simili, scattare fotografie, acquisire impronte digitali; far comparire l'indagato o imputato davanti a un'autorità competente conformemente al diritto nazionale.

(16)

La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere il patrocinio a spese dello Stato in situazioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio durante lo svolgimento di atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove diversi da quelli specificamente menzionati nella presente direttiva.

(17)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, gli indagati o imputati che non hanno risorse sufficienti per coprire i costi dell'assistenza di un difensore hanno il diritto al patrocinio a spese dello Stato quando ciò sia nell'interesse della giustizia. Questa norma minima prevede per gli Stati membri la facoltà di effettuare una valutazione delle risorse e/o del merito. L'effettuazione di tali valutazioni non dovrebbe limitare i diritti e le garanzie procedurali garantiti dalla Carta e dalla CEDU secondo l'interpretazione della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, né dovrebbe comportare una deroga a tali diritti e garanzie procedurali.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire modalità pratiche riguardanti la concessione del patrocinio a spese dello Stato. Tali modalità potrebbero prevedere che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia concessa a seguito di una richiesta da parte di un indagato, un imputato o una persona ricercata. Tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, una tale richiesta non dovrebbe tuttavia costituire una condizione essenziale per la concessione del patrocinio a spese dello Stato.

(19)

Le autorità competenti dovrebbero concedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che siano svolti l'interrogatorio dell'interessato da parte della polizia, di un'altra autorità di contrasto o di un'autorità giudiziaria, o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui alla presente direttiva. Se le autorità competenti non sono in grado di procedere in tal modo, dovrebbero almeno concedere il patrocinio a spese dello Stato come misura provvisoria o di emergenza prima che si svolga l'interrogatorio o prima che siano svolti gli atti investigativi o di raccolta delle prove di cui sopra.

(20)

Data la specificità dei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, l'interpretazione delle disposizioni della presente direttiva che riguardano unicamente le persone ricercate dovrebbero tenere conto di tale specificità e non pregiudicare in alcun modo l'interpretazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

(21)

Le persone ricercate dovrebbero avere il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di esecuzione. Inoltre, la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio dello Stato membro di emissione in virtù della direttiva 2013/48/UE, dovrebbe avere il diritto al patrocinio a spese dello Stato in tale Stato membro nell'ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia, come stabilito dall'articolo 47 della Carta. Ciò si applica quando il difensore nello Stato membro di esecuzione non è in grado di svolgere i propri compiti relativi all'esecuzione del mandato d'arresto europeo in modo efficiente ed efficace senza l'assistenza di un difensore nello Stato membro di emissione. Qualsiasi decisione in merito alla concessione del patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione dovrebbe essere adottata da un'autorità che sia competente per tali decisioni nel suddetto Stato membro, sulla base dei criteri stabiliti da tale Stato membro interessato in sede di attuazione della presente direttiva.

(22)

Al fine di assicurare che le persone ricercate possano effettivamente avvalersi di un difensore, gli Stati membri dovrebbero garantire loro il diritto al patrocinio a spese dello Stato fino alla consegna, o fino al momento in cui la decisione sulla consegna diventa definitiva.

(23)

Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto del diritto fondamentale al patrocinio a spese dello Stato quale previsto dalla Carta e dalla CEDU. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi e gli orientamenti delle Nazioni Unite sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali.

(24)

Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, un'autorità competente dovrebbe decidere senza indebito ritardo sulla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato. L'autorità competente dovrebbe essere un'autorità indipendente competente per le decisioni in materia di concessione del patrocinio a spese dello Stato oppure un organo giurisdizionale, anche monocratico. In situazioni di urgenza, dovrebbe tuttavia essere anche possibile coinvolgere temporaneamente la polizia e il pubblico ministero, nella misura in cui ciò sia necessario per la concessione tempestiva del patrocinio a spese dello Stato.

(25)

Qualora sia stato concesso il patrocinio a spese dello Stato a un indagato, un imputato o una persona ricercata, un modo per assicurare l'efficacia e la qualità di tale patrocinio consiste nell'agevolare la continuità nella rappresentanza in giudizio. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero agevolare la continuità della rappresentanza in giudizio per l'intera durata dei procedimenti penali, nonché — se del caso — i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

(26)

Il personale impegnato nel processo decisionale relativo al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti penali e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe ricevere una formazione adeguata. Gli Stati membri dovrebbero richiedere, fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario negli Stati membri, che coloro i quali sono responsabili della formazione dei giudici forniscano effettivamente tale formazione adeguata ai tribunali e ai giudici che decidono sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato.

(27)

Il principio dell'efficacia del diritto dell'Unione impone agli Stati membri di istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione. Tali mezzi di ricorso efficaci dovrebbero essere disponibili qualora il diritto al patrocinio a spese dello Stato sia compromesso, o la prestazione del patrocino a spese dello Stato sia ritardata o interamente o parzialmente rifiutata.

(28)

Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che siano raccolti dati pertinenti, a partire dai dati disponibili, sull'attuazione dei diritti stabiliti nella presente direttiva. Tali dati comprendono, ove possibile, il numero di domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti penali, come pure nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo in cui lo Stato membro è Stato membro di emissione o di esecuzione, il numero di casi in cui l'ammissione al patrocinio è stata concessa e il numero di casi in cui una domanda di ammissione al patrocinio è stata respinta. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere inoltre dati sui costi dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato degli indagati, degli imputati e delle persone ricercate, nella misura del possibile.

(29)

È opportuno che la presente direttiva si applichi agli indagati, agli imputati e alle persone ricercate indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità. Gli Stati membri dovrebbero rispettare e garantire i diritti stabiliti nella presente direttiva, senza alcuna discriminazione e indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o di altro genere, dalla nazionalità, dall'origine etnica o sociale, dalla ricchezza, dalla disabilità o dalla nascita. La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi la proibizione della tortura o di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e principi.

(30)

La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette regole minime mirano a facilitare. Il livello di tutela fornita dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU come interpretate dalla Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(31)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e persone ricercate, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(33)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per:

a)

gli indagati e gli imputati in procedimenti penali, e

b)

le persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI («persone ricercate»).

2.   La presente direttiva integra le direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo da limitare i diritti conferiti da tali direttive.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE e che sono:

a)

privati della libertà personale;

b)

tenuti ad essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell'Unione o nazionale; ovvero

c)

tenuti a partecipare, o aventi facoltà di partecipare, a un atto investigativo o di raccolta delle prove, compresi come minimo i seguenti:

i)

ricognizioni di persone;

ii)

confronti;

iii)

ricostruzioni della scena di un crimine.

2.   La presente direttiva si applica altresì, in seguito ad arresto nello Stato membro di esecuzione, alle persone ricercate che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE.

3.   La presente direttiva si applica altresì, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, alle persone che non erano inizialmente indagate o imputate, ma che ne assumono la qualità nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto.

4.   Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori:

a)

laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione o ad essa deferita; ovvero

b)

laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione,

la presente direttiva si applica unicamente ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale.

In ogni caso, la presente direttiva si applica quando è adottata una decisione in merito alla detenzione e, durante la detenzione, in qualsiasi fase del procedimento sino alla conclusione del procedimento.

Articolo 3

Definizione

Ai fini della presente direttiva, si intende per «patrocinio a spese dello Stato» il finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un difensore che consenta l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore.

Articolo 4

Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali

1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell'interesse della giustizia.

2.   Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1.

3.   Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato, nonché il costo dell'assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore.

4.   Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell'interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti:

a)

quando l'indagato o l'imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e

b)

durante la detenzione.

5.   Le autorità competenti assicurano che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l'interrogatorio dell'interessato da parte della polizia, di un'altra autorità di contrasto o di un'autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

6.   Il patrocinio a spese dello Stato è concesso solamente ai fini del procedimento penale in cui la persona interessata è indagata o imputata per un reato.

Articolo 5

Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo

1.   Lo Stato membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva.

2.   Lo Stato membro di emissione assicura che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio di quello Stato membro affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtù dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/48/UE, abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione nell'ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

3.   Il diritto al patrocinio a spese dello Stato di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere subordinato a una valutazione delle risorse a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, che si applica mutatis mutandis.

Articolo 6

Decisione sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato

1.   Le decisioni sulla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato, e sulla nomina dei difensori, sono adottate senza indebito ritardo da un'autorità competente. Gli Stati membri adottano le misure atte ad assicurare che l'autorità competente adotti le proprie decisioni con diligenza, nel rispetto dei diritti della difesa.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate siano informati per iscritto se la loro richiesta di patrocinio a spese dello Stato è respinta integralmente o in parte.

Articolo 7

Qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato e formazione

1.   Gli Stati membri adottano misure necessarie, anche per quanto riguarda il finanziamento, al fine di assicurare che:

a)

esista un sistema di patrocinio a spese dello Stato efficace e di qualità adeguata; e

b)

i servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l'equità del procedimento, nel dovuto rispetto dell'indipendenza della professione forense.

2.   Gli Stati membri assicurano che il personale impegnato nel processo decisionale relativo al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ricevano una formazione adeguata.

3.   Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta di adeguata formazione ai difensori che forniscono servizi di patrocinio a spese dello Stato.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato ove le specifiche circostanze lo giustifichino.

Articolo 8

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri garantiscono che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 9

Persone vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che, nell'attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolare esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili.

Articolo 10

Raccolta dei dati e relazioni

1.   Entro il 25 maggio 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti stabiliti dalla presente direttiva.

2.   Entro il 25 maggio 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. Nella sua relazione, la Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva per quanto riguarda il diritto al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Articolo 11

Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 12

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 maggio 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. LESAY


(1)  GU C 226 del 16.7.2014, pag. 63.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2016.

(3)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(4)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(5)  GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

(6)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(7)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(8)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1920 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hånnlamb (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Hånnlamb» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Hånnlamb» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Hånnlamb» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 239 dell'1.7.2016, pag. 22.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1921 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovenia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Štajersko prekmursko bučno olje», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 901/2012 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2012 della Commissione, del 2 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)] (GU L 268 del 3.10.2012, pag. 3).

(3)  GU C 225 del 22.6.2016, pag. 11.


4.11.2016   

IT

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L 297/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1922 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poularde du Périgord (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Poularde du Périgord» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Poularde du Périgord» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Poularde du Périgord» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 228 del 24.6.2016, pag. 3.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


4.11.2016   

IT

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L 297/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1923 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Karp zatorski (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda della Polonia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Karp zatorski», registrata con il regolamento (UE) n. 485/2011 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Karp zatorski» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2011 della Commissione, del 18 maggio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Karp zatorski (DOP)] (GU L 133 del 20.5.2011, pag. 6).

(3)  GU C 225 del 22.6.2016, pag. 6.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1924 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

104,9

ZZ

104,9

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

148,9

ZZ

120,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

132,9

TR

74,7

ZZ

103,8

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

87,7

ZA

65,7

ZZ

75,3

0806 10 10

BR

307,6

PE

304,9

TR

151,1

ZZ

254,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

145,3

ZA

126,7

ZZ

181,7

0808 30 90

TR

176,8

ZZ

176,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

4.11.2016   

IT

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L 297/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1925 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2016

che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione che autorizza il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di una varietà di canapa inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 6860]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

(2)

L'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (3) stabilisce che, se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà di canapa risulta per il secondo anno consecutivo superiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro richiede alla Commissione l'autorizzazione a vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

(3)

Il 28 aprile 2015 la Commissione ha ricevuto dal Regno Unito una richiesta di autorizzazione a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola, in quanto il suo tenore di THC è risultato per il secondo anno consecutivo superiore al tenore autorizzato dello 0,2 %.

(4)

A seguito di tale richiesta la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/17 (4) e autorizzato il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di tale varietà di canapa.

(5)

Il 15 marzo 2016 il Regno Unito ha ufficialmente informato la Commissione che, a seguito di ulteriori prove su campioni della varietà di canapa Finola, è stato rilevato che il tenore di THC per il 2014 non ha superato la soglia dello 0,2 % di cui all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(6)

Di conseguenza il Regno Unito ha chiesto l'abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/17.

(7)

Tale decisione di esecuzione dovrebbe quindi essere abrogata.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione delle decisione di esecuzione (UE) 2016/17

La decisione di esecuzione (UE) 2016/17 è abrogata.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione, del 7 gennaio 2016, che autorizza il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di una varietà di canapa inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU L 5 dell'8.1.2016, pag. 7).


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1926 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2016

relativa all'approvazione del tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La domanda, presentata dal fornitore a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH (in appresso, «il richiedente») in data 4 febbraio 2016 per l'approvazione del tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie come innovazione ecocompatibile, è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (3).

(2)

Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Di conseguenza, il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie proposto dal richiedente dovrebbe essere approvato come tecnologia innovativa.

(3)

Con le decisioni di esecuzione 2014/806/UE (4) e (UE) 2015/279 (5), la Commissione ha approvato due domande relative a tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie. Sulla base dell'esperienza acquisita con la valutazione di tali domande, nonché della presente domanda, è stato dimostrato in modo soddisfacente e senza ambiguità che un tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e consente una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno 1 g CO2/km rispetto al veicolo di riferimento. È pertanto opportuno riconoscere in generale e certificare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, la capacità di tale tecnologia innovativa di ridurre le emissioni di CO2 e mettere a punto una metodologia di prova generica per la certificazione dei risparmi di CO2.

(4)

È pertanto auspicabile conferire ai costruttori la possibilità di certificare i risparmi di CO2 derivanti dai tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie che soddisfano tali condizioni. Al fine di garantire che le domande di certificazione riguardino solo i tetti fotovoltaici conformi a tali condizioni, il costruttore dovrebbe fornire una relazione di verifica di un organismo certificato e indipendente che attesti la conformità del componente alle condizioni specificate nella presente decisione, unitamente alla domanda di certificazione presentata all'autorità di omologazione.

(5)

Se quest'ultima ritiene che il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie non soddisfi le condizioni di certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi di CO2 dovrebbe essere respinta.

(6)

È opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 derivanti dai tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie.

(7)

Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati da un tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie, è necessario definire il veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che il veicolo di riferimento debba essere una variante identica sotto tutti gli aspetti al veicolo dotato dell'innovazione ecocompatibile, tranne per il tetto fotovoltaico e, se del caso, per la batteria supplementare e altre apparecchiature apposite per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio.

(8)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 725/2011 è necessario dimostrare che il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie è un elemento imprescindibile per l' efficiente funzionamento del veicolo. Ciò significa che l'energia generata dal tetto fotovoltaico non dovrebbe, per esempio, essere utilizzata esclusivamente per alimentare un apparecchio destinato a migliorare il comfort.

(9)

Al fine di garantire una più ampia diffusione dei tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di richiedere, mediante un'unica domanda di certificazione, la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti utilizzando diversi sistemi di tetti fotovoltaici È pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quei sistemi di tetti fotovoltaici che offrono la maggiore efficienza.

(10)

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dovrebbe essere specificato il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione

Il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie quale descritto nella domanda di a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

1.   Il costruttore può chiedere la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti con un tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie destinato ad essere utilizzato in veicoli di categoria M1 con motore a combustione convenzionale che comprende tutti gli elementi seguenti:

a)

un tetto fotovoltaico;

b)

un apparecchio per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio;

c)

una capacità di stoccaggio apposita.

2.   La massa totale di tali componenti è verificata e confermata in una relazione redatta da un organismo indipendente e certificato.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO2

1.   La riduzione delle emissioni di CO2 derivante dall'uso di tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato.

2.   Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da più tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie per una stessa versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei tetti sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più ridotti e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 4

Codice di innovazione ecocompatibile

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 21 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4)  Decisione di esecuzione 2014/806/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa all'approvazione del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 34).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/279 della Commissione, del 19 febbraio 2015, relativa all'approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 26).

(6)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEI RISPARMI DELLE EMISSIONI DI CO2 OTTENUTI DA TETTI FOTOVOLTAICI CON FUNZIONE DI CARICABATTERIE

1.   INTRODUZIONE

Al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO2 realizzabile mediante l'uso di un tetto fotovoltaico (FV) con funzione di caricabatterie in un veicolo di categoria M1, è necessario stabilire quanto segue:

1)

le condizioni di prova;

2)

le apparecchiature di prova;

3)

la determinazione della potenza di picco erogata;

4)

il calcolo dei risparmi di CO2;

5)

il calcolo del margine statistico dei risparmi di CO2.

2.   SIMBOLI, PARAMETRI E UNITÀ

Simboli latini

Formula

Risparmi di CO2 [g CO2/km]

CO2

Biossido di carbonio

CF

Fattore di conversione (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] quale definito nella tabella 3

M

Chilometraggio medio annuo [km/anno] quale definito nella tabella 4

Formula

Potenza di picco media misurata erogata del tetto solare FV [W]

n

Numero di misurazioni della potenza di picco erogata dal tetto solare FV (almeno 5)

SCC

Coefficiente di correzione solare [-] quale definito nella tabella 1

Formula

Margine statistico del risparmio totale di CO2 [g CO2/km]

SIR

Irraggiamento solare medio annuo in Europa [W/m2], pari a 120 W/m2

SIR_STC

Irraggiamento solare in condizioni di prova standard [W/m2], pari a 1 000 W/m2

Formula

Deviazione standard della media aritmetica della potenza di picco erogata dal tetto solare FV [W]

UFIR

Fattore d'uso (ombreggiamento) pari 0,51

VPe

Consumo di potenza effettiva [l/kWh] quale definito nella tabella 2

Image

Sensibilità del risparmio calcolato di CO2 in relazione alla potenza di picco media erogata dal tetto solare FV.

Simboli greci

ΔCO2m

Coefficiente di correzione CO2 dovuto alla massa supplementare del dispositivo solare [g CO2/km] quale definito nella tabella 5

Δm

Massa supplementare dovuta all'installazione del dispositivo solare [kg]

ηA

Efficienza dell'alternatore [%], pari al 67 %

ηSS

Efficienza del dispositivo solare [%], pari al 76 %

Φ

Inclinazione longitudinale del pannello solare [°].

Pedici

L'indice (i) si riferisce alla misurazione della potenza di picco erogata dal tetto FV.

3.   MISURAZIONI E DETERMINAZIONE DELLA POTENZA DI PICCO EROGATA

Occorre determinare per via sperimentale la potenza media di picco erogata Formula dal tetto FV per ciascuna variante del veicolo. La stabilizzazione iniziale del dispositivo sottoposto a prova deve essere effettuata secondo il metodo di cui alla norma internazionale IEC 61215-2:2016 (1). Le misurazioni della potenza di picco erogata sono effettuate in condizioni normali di prova, quali definite nella norma internazionale IEC/TS 61836: 2007 (2).

Si utilizza un tetto fotovoltaico completo smontato. I quattro vertici del pannello devono toccare il piano di misurazione.

Le misurazioni della potenza di picco erogata devono essere eseguite almeno cinque volte e (Formula) deve essere calcolata la media aritmetica.

4.   CALCOLO DEI RISPARMI DI CO2

I risparmi di CO2 derivati dai tetti FV si calcolano applicando la formula 1 (3).

Formula 1

Formula

dove:

Formula

:

rappresenta i risparmi di CO2 [g CO2/km]

SIR

:

rappresenta l'irraggiamento solare medio annuo in Europa [W/m2], pari a 120 W/m2

UFIR

:

rappresenta il fattore d'uso (ombreggiamento) [-], pari a 0,51

ηSS

:

rappresenta l'efficienza del sistema fotovoltaico [%], pari al 76 %

Formula

:

rappresenta la media misurata della potenza di picco erogata dal tetto FV [W]

SIR_STC

:

rappresenta l'irraggiamento solare in condizioni di prova standard [W/m2], pari a 1 000 W/m2

SCC

:

rappresenta il coefficiente di correzione solare [-] quale definito nella tabella 1. La capacità totale di accumulo disponibile del sistema di batterie o il valore dell'SCC (coefficiente di correzione solare) devono essere forniti dal costruttore del veicolo.

Tabella 1

Coefficiente di correzione solare

Capacità totale di accumulo disponibile (12 V) del sistema a batteria/potenza di picco media erogata dal tetto FV [Ah/W] (4)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

> 0,666

Coefficiente di correzione solare (SCC)

0,481

0,656

0,784

0,873

0,934

0,977

1

VPe

:

consumo di energia effettiva [l/kWh] quale definito nella tabella 2

Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore

Consumo di energia effettiva (VPe)

[l/kWh]

Benzina

0,264

Benzina turbo

0,280

Diesel

0,220

ηA

:

efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari al 67 %

CF

:

fattore di conversione (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] quale definito nella tabella 3

Tabella 3

Fattore di conversione del carburante

Tipo di carburante

Fattore di conversione (l/100 km) → (g CO2/km) (FC)

[gCO2/l]

Benzina

2 330

Diesel

2 640

M

:

chilometraggio medio annuo [km/anno] quale definito nella tabella 4

Tabella 4

Chilometraggio medio annuo per i veicoli di categoria M1

Tipo di carburante

Chilometraggio medio annuo (M) [km/anno]

Benzina

12 700

Diesel

17 000

Φ

:

inclinazione longitudinale del pannello solare [°]. Questo valore è fornito dal costruttore del veicolo.

ΔCO2m

:

coefficiente di correzione del CO2 dovuto alla massa supplementare del tetto solare e, se del caso, della batteria supplementare e di altre apparecchiature apposite per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio [g CO2/km] quali definiti nella tabella 5.

Tabella 5

Coefficiente di correzione del CO2 dovuto alla massa supplementare

Tipo di carburante

Coefficiente di correzione del CO2 dovuto alla massa supplementare (ΔCO2m)

[g CO2/km]

Benzina

0,0277 · Δm

Diesel

0,0383 · Δm

Nella tabella 5, Δm è la massa supplementare dovuta all'installazione del sistema fotovoltaico composto dal tetto FV e, se del caso, dalla batteria supplementare e da altra apparecchiatura apposita per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio.

In particolare, Δm è la differenza positiva tra la massa del sistema fotovoltaico e la massa di un tetto in acciaio standard. La massa di un tetto in acciaio standard è considerata pari a 12 kg. Qualora il peso del dispositivo solare sia inferiore a 12 kg non occorre alcuna correzione della massa.

5.   CALCOLO DEL MARGINE STATISTICO

La deviazione standard della media aritmetica della potenza di picco erogata è calcolata con la formula 2.

Formula 2

Formula

dove:

Formula

:

rappresenta la deviazione standard della media aritmetica della potenza di picco erogata [W]

Formula

:

rappresenta il valore di misurazione della potenza di picco erogata [W]

Formula

:

rappresenta la media aritmetica della potenza di picco erogata [W]

n

:

rappresenta il numero di misurazioni della potenza di picco erogata, che è almeno 5.

La deviazione standard della media aritmetica della potenza di picco erogata dal tetto FV conduce a un margine statistico dei risparmi di CO2 di Formula. Tale valore è calcolato secondo la formula 3.

Formula 3

Image

6.   SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA

Per ogni tipo, variante e versione di un veicolo dotato di un tetto FV con funzione di caricabatterie deve essere dimostrato che la soglia minima di 1 g CO2/km è superata in modo statisticamente significativo, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Di conseguenza, deve essere utilizzata la formula 4.

Formula 4

Formula

dove:

MT

:

rappresenta la soglia minima [g CO2/km], pari a 1 g CO2/km

Formula

:

rappresenta il margine statistico del risparmio totale di CO2 [g CO2/km]

Se il risparmio di emissioni di CO2 risultante dal calcolo effettuato applicando la formula 4 è inferiore alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del citato regolamento.


(1)  Norma IEC 61215-2: 2016 della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), «Moduli fotovoltaici (FV) terrestri — Qualifica del progetto e omologazione del tipo».

(2)  Norma IEC 61836-2007 della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), «Sistemi di energia solare fotovoltaica — Termini, definizioni e simboli».

(3)  Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 and Regulation (EU) No 510/2011.https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf

(4)  La capacità totale di accumulo include una capacità media di accumulo utilizzabile della batteria di avviamento pari a 10 Ah (12 V). Tutti i valori si riferiscono a un irraggiamento solare medio annuo di 120 W/m2, una quota di ombreggiamento di 0,49 e un tempo medio di guida del veicolo di 1 ora al giorno con un fabbisogno di energia elettrica pari a 750 W.