ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 293

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
28 ottobre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione sull'entrata in vigore del protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona

1

 

*

Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

2

 

 

Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1894 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1895 della Commissione, del 27 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1896 della Commissione, del 27 ottobre 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2016

32

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

36

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1898 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 6710]  ( 1 )

39

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1899 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati provenienti da alcune parti dell'Egitto [notificata con il numero C(2016) 6791]  ( 1 )

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1900 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia e Polonia [notificata con il numero C(2016) 6793]  ( 1 )

46

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2016 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 20 gennaio 2016, che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/1901]

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/1


Informazione sull'entrata in vigore del protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona

Il protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona, firmato a Bruxelles il 13 giugno 2012 (1), è entrato in vigore il 1o dicembre 2014, conformemente all'articolo 4, terzo comma, del medesimo protocollo.


(1)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 131.


28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/2


DECISIONE (UE) 2016/1892 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

(2)

Il nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato adottato il 9 ottobre 2015 dai rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) e di due organizzazioni intergovernative, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

(3)

L'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (1), che cessava di produrre effetti il 31 dicembre 2014, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 e resterà in vigore, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, fino all'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che la durata di tale proroga non sia superiore a dodici mesi. L'accordo sarà aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2016.

(4)

L'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce le condizioni per la sua entrata in vigore il 1o gennaio 2017. I paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono un'applicazione provvisoria dell'accordo, a determinate condizioni, qualora le prescrizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo non siano rispettate.

(5)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo, onde evitare un'interruzione dell'applicazione delle norme stabilite dall'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, è opportuno prevedere che l'Unione applichi l'accordo a titolo provvisorio se la procedura necessaria per la sua conclusione da parte dell'Unione non è stata espletata entro il 1o gennaio 2017.

(6)

È opportuno inoltre prevedere che l'Unione applichi l'accordo a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, se le prescrizioni per l'entrata in vigore definitiva o provvisoria a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2, non sono rispettate al 31 dicembre 2016.

(7)

È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e notificarne l'applicazione provvisoria conformemente alle prescrizioni previste dall'articolo 31, paragrafi 2 e 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'Unione applica l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2017, se non è stata espletata la procedura necessaria per la sua conclusione da parte dell'Unione e sussistono le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

L'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, alle condizioni previste al primo comma del presente articolo, è notificata conformemente all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, dalla persona o dalle persone autorizzate a firmarlo a norma dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(1)  GU L 302 del 19.11.2005, pag. 47.


28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/4


TRADUZIONE

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2015 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA

Image

NAZIONI UNITE

GINEVRA, 5-9 OTTOBRE 2015

RISOLUZIONE ADOTTATA DALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DESTINATO A SUBENTRARE ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2005 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA

La Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola,

Riunita a Ginevra dal 5 al 9 ottobre 2015,

Grata al Segretario generale dell'UNCTAD per le infrastrutture e i servizi messi a disposizione,

Riconoscente al presidente della Conferenza, agli altri membri dell'ufficio di presidenza e al segretariato per il loro contributo,

Avendo redatto il testo dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola facente fede in inglese, arabo, spagnolo e francese,

1.

Invita il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a comunicare il testo dell'accordo a tutti i governi e gli organismi intergovernativi invitati alla Conferenza affinché lo esaminino;

2.

Invita il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a provvedere affinché l'accordo sia aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016.

2a seduta plenaria

9 ottobre 2015

ELENCO DEGLI STATI E DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATI ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DESTINATO A SUCCEDERE ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2005 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA (*)

1.

I rappresentanti dei seguenti Stati membri dell'UNCTAD hanno partecipato alla sessione:

Algeria

Giordania

Germania

Lettonia

Argentina

Libia

Belgio

Lussemburgo

Cipro

Paesi Bassi

Costa d'Avorio

Repubblica araba siriana

Egitto

Repubblica ceca

Spagna

Tunisia

Francia

Turchia

Grecia

Ucraina

Iran (Repubblica islamica dell')

Uruguay

Italia

Venezuela (Repubblica bolivariana del)

2.

Le seguenti organizzazioni intergovernative erano rappresentate alla sessione:

 

Consiglio oleicolo internazionale

 

Unione europea

CAPO I

Obiettivi generali

Articolo 1

Obiettivi dell'accordo

Adoperarsi per normalizzare le legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola al fine di evitare ostacoli agli scambi.

Condurre attività nel campo dell'analisi fisico-chimica e organolettica per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di consolidare le norme internazionali in modo da consentire:

il controllo della qualità dei prodotti,

gli scambi commerciali internazionali e il loro sviluppo,

la tutela dei diritti del consumatore,

la prevenzione delle pratiche fraudolente e ingannevoli e l'adulterazione,

rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come polo di eccellenza per la comunità internazionale scientifica nel settore oleicolo,

coordinare studi e ricerche sui valori nutritivi e sulle altre proprietà intrinseche dell'olio d'oliva e delle olive da tavola,

agevolare lo scambio di informazioni sul commercio internazionale.

Promuovere la cooperazione tecnica, la ricerca e lo sviluppo nel settore oleicolo incoraggiando la collaborazione di organismi e/o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

Condurre attività volte a identificare, conservare e utilizzare le fonti genetiche dell'olivo.

Studiare l'interazione tra l'olivicoltura e l'ambiente, in particolare nell'ottica di promuovere la conservazione dell'ambiente e la produzione sostenibile, nonché assicurare uno sviluppo integrato e sostenibile del settore.

Promuovere il trasferimento di tecnologie mediante attività di formazione nei settori legati al settore oleicolo organizzando attività internazionali, regionali e nazionali.

Promuovere la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti oleicoli conformemente ai corrispondenti accordi internazionali di cui un membro può essere parte.

Promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore fitosanitario riguardanti l'olivicoltura.

Rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come centro mondiale di documentazione e divulgazione delle informazioni sull'olivo e i suoi prodotti e punto di incontro per l'insieme degli operatori del settore.

Promuovere il consumo dei prodotti oleicoli, l'espansione del commercio internazionale dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e l'informazione sulle norme commerciali del Consiglio oleicolo internazionale.

Sostenere le attività internazionali e regionali che favoriscono la divulgazione delle informazioni scientifiche generiche sulle proprietà dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, in particolare sotto il profilo della nutrizione e della salute, per una migliore informazione dei consumatori.

Esaminare i bilanci mondiali dell'olio d'oliva, dell'olio di sansa d'oliva e delle olive da tavola, compiere studi e proporre misure adeguate.

Diffondere i dati e le analisi economiche sull'olio d'oliva e le olive da tavola e mettere a disposizione dei membri indicatori che consentano di assicurare il normale funzionamento dei mercati dei prodotti oleicoli.

Diffondere e utilizzare i risultati dei programmi di ricerca e sviluppo dedicati all'olivicoltura e valutarne l'applicabilità per migliorare l'efficacia della produzione.

CAPO II

Definizioni

Articolo 2

Definizioni ai fini del presente accordo

1.

Per «Consiglio oleicolo internazionale» s'intende l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, creata al fine di applicare le disposizioni del presente accordo.

2.

Per «consiglio dei membri» s'intende l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale.

3.

Per «parte contraente» s'intende uno Stato, un osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Unione europea o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, che abbia accettato di essere vincolata dal presente accordo.

4.

Per «membro» s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra.

5.

Per «olio d'oliva» s'intende l'olio che proviene unicamente dal frutto dell'olivo (Olea europaea L.), escluso l'olio ottenuto mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. È oggetto delle denominazioni seguenti: olio extra vergine d'oliva, olio d'oliva vergine, olio d'oliva vergine corrente, olio d'oliva vergine lampante, olio d'oliva raffinato e olio d'oliva ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato e olio d'oliva vergine.

6.

Per «olio di sansa d'oliva» s'intende l'olio ottenuto mediante trattamento con solventi o altri processi fisici, escluso l'olio ottenuto con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. È oggetto delle denominazioni seguenti: olio di sansa d'oliva grezzo, olio di sansa d'oliva raffinato e olio di sansa d'oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa d'oliva raffinato e olio d'oliva vergine.

7.

Per «olive da tavola» s'intende il prodotto preparato a partire da frutti sani appartenenti a varietà di olivo coltivato atte alla produzione di frutti da tavola, sottoposti a trattamenti od operazioni appropriati e immessi in commercio e al consumo finale.

8.

Per «prodotti oleicoli» s'intendono tutti i prodotti oleicoli commestibili, segnatamente l'olio d'oliva, l'olio di sansa d'oliva e le olive da tavola.

9.

Per «sottoprodotti oleicoli» s'intendono in particolare i prodotti derivati dalla potatura dell'olivo e dall'industria dei prodotti oleicoli, nonché i prodotti che risultano da altri usi dei prodotti del settore.

10.

Per «campagna oleicola» s'intende il periodo compreso tra il 1o settembre dell'anno n e il 31 agosto dell'anno n + 1 per le olive da tavola e il periodo compreso tra il 1o ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno n + 1 per l'olio d'oliva. Nell'emisfero meridionale tale periodo corrisponde all'anno civile n per le olive da tavola e l'olio d'oliva.

11.

Per «norme commerciali» s'intendono le norme adottate dal Consiglio oleicolo internazionale tramite il consiglio dei membri, applicabili all'olio d'oliva, all'olio di sansa d'oliva e alle olive da tavola.

CAPO III

Disposizioni istituzionali

Sezione I

Istituzione, organi, funzioni, privilegi e immunità

Articolo 3

Struttura e sede del Consiglio oleicolo internazionale

1.   Il Consiglio oleicolo internazionale esercita le sue funzioni tramite:

il consiglio dei membri;

il presidente e il vicepresidente;

il comitato per gli affari finanziari e amministrativi e qualsiasi altro comitato e sottocomitato; e

il segretariato esecutivo.

2.   Il Consiglio oleicolo internazionale ha sede a Madrid (Spagna), per la durata del presente accordo, a meno che il consiglio dei membri non decida diversamente.

Articolo 4

Membri del Consiglio oleicolo internazionale

1.   Ogni parte contraente è membro del Consiglio oleicolo internazionale nella misura in cui ha accettato di essere vincolata dal presente accordo.

2.   Ogni membro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente accordo.

3.   Nel presente accordo il termine «governo» si applica anche ai rappresentanti degli Stati, a un osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Unione europea e alle organizzazioni intergovernative aventi responsabilità equiparabili in materia di negoziato, firma, conclusione, ratifica e applicazione di accordi internazionali, in particolare quelli sui prodotti di base.

Articolo 5

Privilegi e immunità

1.   Il Consiglio oleicolo internazionale è dotato di personalità giuridica. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio. Il Consiglio oleicolo internazionale non ha la facoltà di contrarre prestiti.

2.   Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio oleicolo internazionale, del direttore esecutivo, degli alti funzionari e del personale, degli esperti e dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del governo ospitante per esercitare le loro funzioni sono disciplinati dall'accordo di sede stipulato fra il governo ospitante e il Consiglio oleicolo internazionale.

3.   Nella misura in cui la legislazione lo consente, il governo dello Stato in cui ha sede il Consiglio oleicolo internazionale esenta da imposte le retribuzioni che quest'ultimo versa al proprio personale, nonché il patrimonio, i redditi e altri beni del Consiglio oleicolo internazionale.

4.   Il Consiglio oleicolo internazionale può concludere con uno o più membri gli accordi sui privilegi e le immunità che sono necessari alla buona applicazione del presente accordo.

Articolo 6

Composizione del Consiglio oleicolo internazionale

1.   Il Consiglio oleicolo internazionale è composto da tutti i suoi membri.

2.   Ogni membro nomina il proprio rappresentante presso il Consiglio oleicolo internazionale.

Articolo 7

Poteri e funzioni degli organi

a)

Il consiglio dei membri è composto da un rappresentante per membro. Ogni membro può inoltre affiancare al proprio rappresentante uno o più supplenti e farlo assistere da uno o più consiglieri.

Il consiglio dei membri è l'autorità suprema e l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi del presente accordo.

b)

Il consiglio dei membri applica le disposizioni del presente accordo. A tal fine, esso prende decisioni e adotta raccomandazioni, a meno che i poteri o le funzioni in materia non siano esplicitamente attribuiti al direttore esecutivo.

Le decisioni o le raccomandazioni adottate conformemente all'accordo internazionale che precede il presente accordo e ancora vigenti al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo continuano a essere applicabili, a meno che non siano contrarie al presente accordo o abrogate dal consiglio dei membri.

c)

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, il consiglio dei membri adotta, conformemente alle disposizioni di detto accordo:

i)

un regolamento interno;

ii)

un regolamento finanziario;

iii)

uno statuto del personale, tenendo conto delle disposizioni applicabili ai funzionari di organizzazioni intergovernative analoghe;

iv)

un organigramma e una descrizione delle funzioni;

v)

qualsiasi altra procedura necessaria al funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale.

d)

Il Consiglio dei membri adotta e pubblica una relazione annuale sulla propria attività e sul funzionamento del presente accordo, nonché le relazioni, gli studi e gli altri documenti che ritenga utili e necessari.

a)

Il consiglio dei membri nomina per un anno un presidente e un vicepresidente tra le delegazioni dei membri. Nel caso in cui il presidente o il vicepresidente sia capo delegazione quando presiede le riunioni, il suo diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri è esercitato da un altro membro della sua delegazione.

b)

Fatti salvi i poteri o le funzioni attribuiti al direttore esecutivo dal presente accordo o conformemente ad esso, il presidente presiede le sessioni del consiglio dei membri, conduce il dibattito in modo da favorire il processo decisionale ed esercita le altre responsabilità e funzioni corrispondenti definite nel presente accordo e/o ulteriormente specificate nel regolamento interno.

c)

Il presidente risponde dell'esercizio delle sue funzioni al consiglio dei membri.

d)

Il vicepresidente sostituisce il presidente in sua assenza e, in tal caso, ha i suoi stessi poteri e doveri.

e)

Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti. In caso di concomitante assenza temporanea del presidente e del vicepresidente, o in caso di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il consiglio dei membri nomina tra le delegazioni dei membri nuovi titolari, temporanei o permanenti, come opportuno.

Per agevolare i lavori del consiglio dei membri, il consiglio ha il potere di istituire, oltre al comitato per gli affari finanziari e amministrativi di cui all'articolo 13 del presente accordo, i comitati e sottocomitati che ritenga utili per assisterlo nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente accordo.

a)

Il Consiglio oleicolo internazionale dispone di un segretariato esecutivo composto da un direttore esecutivo, da alti funzionari e dal personale necessario allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente accordo. Le funzioni del direttore esecutivo e degli alti funzionari sono disciplinate dal regolamento interno che stabilisce, in particolare, i compiti loro assegnati.

b)

La necessità di garantire la massima efficacia, competenza ed integrità è il criterio fondamentale su cui si basa l'assunzione del personale del segretariato esecutivo. Il personale del segretariato esecutivo, in particolare il direttore esecutivo e i funzionari di grado alto e intermedio, sono assunti sulla base del principio dell'alternanza proporzionata tra i membri e dell'equilibrio geografico.

c)

Il consiglio dei membri nomina il direttore esecutivo e gli alti funzionari per un mandato di quattro anni. Può decidere, a norma del paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 10, di rinnovare o prorogare l'impegno per un unico mandato di durata non superiore a quattro anni.

Il consiglio dei membri definisce le loro condizioni di assunzione tenendo conto di quelle applicabili ai funzionari omologhi di organizzazioni internazionali analoghe.

d)

Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente alle disposizioni previste nel presente accordo e nello statuto del personale. Si accerta che tutte le nomine rispettano i principi di cui al paragrafo 4, lettera b), e rende conto al riguardo al comitato amministrativo e finanziario.

e)

Il direttore esecutivo è il funzionario di più alto rango del Consiglio oleicolo internazionale; risponde al consiglio dei membri dell'esercizio delle funzioni che gli competono nell'amministrazione e nel funzionamento dell'accordo. Esercita le sue funzioni e prende le decisioni di gestione in modo collegiale, insieme agli alti funzionari, conformemente alle disposizioni del regolamento interno.

f)

Il direttore esecutivo, gli alti funzionari e gli altri membri del personale non devono esercitare alcuna attività lucrativa in nessun ramo del settore oleicolo.

g)

Nell'esercizio delle funzioni conferite loro dal presente accordo, il direttore esecutivo, gli alti funzionari e il personale non chiedono, né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna altra autorità esterna al Consiglio oleicolo internazionale. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali che rispondono unicamente al consiglio dei membri. I membri sono tenuti a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, degli alti funzionari e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 2

funzionamento del consiglio dei membri

Articolo 8

Sessioni del consiglio dei membri

1.   Il consiglio dei membri si riunisce presso la sede del Consiglio oleicolo internazionale, a meno che non decida altrimenti. Se un membro invita il consiglio dei membri a riunirsi in una sede diversa, le spese supplementari che ne derivano per il bilancio del Consiglio oleicolo internazionale, al di là di quelle che comporta una sessione presso la sede, sono a carico di tale membro.

2.   Il consiglio dei membri si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno.

3.   Il consiglio dei membri si riunisce in sessione straordinaria in qualsiasi momento su richiesta:

a)

del presidente;

b)

di almeno tre membri.

4.   Le sessioni sono annunciate con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta in caso di sessione ordinaria e possibilmente trenta ma almeno ventun giorni rispetto alla data della prima seduta in caso di riunione straordinaria. Le spese sostenute dalle delegazioni al consiglio dei membri sono a carico dei membri interessati.

5.   Qualsiasi membro può, mediante notifica scritta al segretariato esecutivo prima o durante una sessione ordinaria o straordinaria del consiglio dei membri, autorizzare un altro membro a rappresentare i suoi interessi e a esercitare in sua vece il diritto di partecipare alle decisioni durante la sessione. Un membro può rappresentare un solo altro membro a una sessione del consiglio dei membri.

6.   La parte terza o l'entità che intende aderire al presente accordo e/o che ha un interesse diretto per le attività del Consiglio oleicolo internazionale può, di propria iniziativa o su invito del consiglio dei membri e previo accordo di quest'ultimo, partecipare in veste di osservatore a tutta o a una parte di una o più sessioni del consiglio dei membri.

7.   Gli osservatori non sono membri, non hanno potere decisionale né diritto di voto.

Articolo 9

Quorum delle sessioni

1.   Il quorum richiesto per una sessione ordinaria o straordinaria del consiglio dei membri è verificato una volta il giorno dell'apertura della sessione. Il quorum è costituito dalla presenza o rappresentanza conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, di almeno tre quarti dei membri.

2.   Se il quorum di cui al paragrafo precedente non è raggiunto nella seduta di apertura della sessione, il presidente rinvia la sessione di ventiquattro ore. Il quorum richiesto per aprire la sessione alla nuova ora indicata dal presidente è costituito dalla presenza o rappresentanza di almeno i due terzi dei membri.

3.   Il numero effettivo di membri necessario per raggiungere il quorum è il numero intero senza decimali risultante dall'applicazione delle proporzioni di cui sopra al numero totale dei membri.

Articolo 10

Decisioni del consiglio dei membri

1.   Le decisioni del Consiglio dei membri sono adottate per consenso. Tutte le decisioni prese in virtù del presente articolo sono adottate dai membri presenti o dai rappresentati autorizzati a votare in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6. I membri s'impegnano a fare il possibile per risolvere consensualmente le questioni in sospeso.

2.   L'adozione di una decisione del consiglio dei membri richiede la presenza o la rappresentanza di almeno la maggioranza dei membri autorizzati a votare in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6.

3.   Il consenso si applica all'adozione delle decisioni riguardanti:

a)

l'esclusione dei membri, di cui all'articolo 34;

b)

l'articolo 16, paragrafi 6 e 10;

c)

le modifiche o la denuncia del presente accordo, di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 36;

d)

la cooperazione con le altre organizzazioni, di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4.   Per quanto concerne le decisioni su altre materie, qualora il consenso non sia raggiunto entro il termine fissato dal presidente, si applica la seguente procedura.

a)

Adozione di decisioni sulle norme commerciali e le norme di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

 

Di norma solo le decisioni per le quali è stato raggiunto il consenso al livello prestabilito dal regolamento interno del Consiglio oleicolo internazionale sono sottoposte per adozione al consiglio dei membri.

 

Se il consenso non è raggiunto al livello prestabilito, conformemente alla procedura applicabile, la decisione è rinviata al consiglio dei membri, accompagnata da una relazione che illustra le difficoltà incontrate durante il processo e le raccomandazioni del caso.

 

Il consiglio dei membri si adopera affinché la decisione in questione sia adottata per consenso dai membri presenti o dai rappresentati autorizzati a votare in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6.

 

In assenza di consenso la decisione è rinviata alla sessione ordinaria o straordinaria successiva.

 

Se neanche alla sessione successiva è raggiunto il consenso, la decisione è rinviata, se possibile, di almeno ventiquattro ore.

 

Se il consenso non è raggiunto entro tale termine, la decisione è considerata adottata, a meno che non sia respinta da almeno un quarto dei membri o da uno o più membri che complessivamente detengono almeno 100 quote di partecipazione.

b)

Qualsiasi altra decisione non contemplata alla lettera a)

 

Se il consenso non è raggiunto entro il termine fissato dal presidente, i membri sono chiamati a votare in conformità delle seguenti disposizioni.

 

La decisione è considerata adottata se ha ottenuto voti favorevoli dalla maggioranza dei membri che rappresentano almeno l'86 % delle quote di partecipazione dei membri conformemente al paragrafo 1.

5.   Le procedure di voto e di rappresentanza di cui al presente articolo non si applicano ai membri che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 16 del presente accordo, a meno che il consiglio non decida altrimenti in conformità dello stesso articolo.

6.   Il consiglio dei membri può prendere decisioni senza tenere una sessione, mediante uno scambio di lettere tra il presidente e i membri, a patto che nessun membro, tranne quelli che devono arretrati, sollevi obiezioni a questa procedura. Le modalità di applicazione di questa procedura di consultazione sono stabilite dal consiglio dei membri nel regolamento interno. Tutte le decisioni così adottate sono comunicate al più presto dal segretariato esecutivo a tutti i membri e sono annotate nella relazione finale della successiva sessione del consiglio dei membri.

Articolo 11

Quote di partecipazione

1.   I membri detengono globalmente 1 000 quote di partecipazione. Le quote di partecipazione sono equivalenti ai contributi finanziari e ai diritti di voto dei membri.

2.   Le quote di partecipazione sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai dati di base di ciascun membro, calcolati mediante la formula che segue:

 

q = 1/3 (p1 + p2) + 1/3 (e1 + e2) + 1/3 (i1 + i2)

ove i parametri rappresentano medie espresse in migliaia di tonnellate, non contando la frazione di migliaia di tonnellate superiore al numero intero. Le quote di partecipazione non possono essere frazionate.

q: dato di base impiegato per il calcolo proporzionale delle quote di partecipazione;

p1: produzione media di olio d'oliva nelle ultime sei campagne oleicole;

p2: produzione media di olive da tavola nelle ultime sei campagne oleicole, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16 %;

e1: media delle esportazioni di olio d'oliva (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p1;

e2: media delle esportazioni di olive da tavola (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p2, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16 %;

i1: media delle importazioni di olio d'oliva (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p1;

i2: media delle importazioni di olive da tavola (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p2, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16 %.

3.   Le quote di partecipazione iniziali figurano nell'allegato A del presente accordo. Esse sono determinate tenendo conto della media dei dati relativi alle ultime sei campagne oleicole e anni civili per i quali si dispone di dati definitivi.

4.   Nessun membro può detenere un numero di quote di partecipazione inferiore a cinque. Se per un membro il risultato del calcolo delle quote di partecipazione è inferiore a cinque, le quote di partecipazione di tale membro sono portate a cinque, mentre il numero di quote degli altri membri viene ridotto in proporzione.

5.   Il consiglio dei membri adotta le quote di partecipazione calcolate conformemente al presente articolo nella seconda sessione ordinaria di ogni anno civile. Fatto salvo il paragrafo 6, la ripartizione così fissata rimane in vigore per l'anno successivo.

6.   Quando un governo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, diventa o cessa di essere parte del presente accordo, oppure quando un membro muta di status ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, il consiglio dei membri ridistribuisce, per l'anno successivo, le quote di partecipazione in proporzione al numero di quote detenute da ciascun membro, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo. In caso di adesioni al presente accordo o di recesso dal medesimo nell'anno in corso, la ridistribuzione è effettuata unicamente ai fini della votazione.

Articolo 12

Cooperazione con altre organizzazioni

1.   Il Consiglio oleicolo internazionale può prendere disposizioni per consultarsi e cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi specializzati, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, altre organizzazioni intergovernative che consideri opportune e le organizzazioni internazionali e regionali competenti. Tali disposizioni possono comprendere accordi di collaborazione con istituzioni di carattere finanziario che possono contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente accordo.

2.   Gli accordi di collaborazione tra il Consiglio oleicolo internazionale e le organizzazioni e/o le istituzioni internazionali summenzionate che comportino obblighi importanti per il Consiglio oleicolo internazionale sono subordinati all'approvazione del consiglio dei membri conformemente all'articolo 10, paragrafo 3.

3.   L'attuazione del presente articolo è disciplinata dal regolamento interno del Consiglio oleicolo internazionale.

CAPO IV

Comitato per le questioni amministrative e finanziarie

Articolo 13

Comitato per le questioni amministrative e finanziarie

1.   Il consiglio dei membri istituisce un comitato per le questioni amministrative e finanziarie composto da almeno un rappresentante per ogni membro. Il comitato per le questioni amministrative e finanziarie si riunisce almeno due volte l'anno, prima di ogni sessione del consiglio dei membri.

2.   Al comitato per le questioni amministrative e finanziarie sono attribuite le funzioni descritte nel presente accordo e nel regolamento interno. In particolare è tenuto a:

esaminare il programma di lavoro annuale del segretariato esecutivo relativo al funzionamento dell'istituzione, segnatamente per quanto riguarda il bilancio, il regolamento finanziario, le norme interne e statutarie, prima di presentarlo al consiglio dei membri perché sia adottato nella seconda sessione ordinaria dell'anno civile;

soprintendere all'attuazione delle norme di controllo interno definite nel regolamento interno del Consiglio oleicolo internazionale e al controllo dell'applicazione delle disposizioni finanziarie di cui al presente accordo;

esaminare il progetto di bilancio annuale del Consiglio oleicolo internazionale proposto dal direttore esecutivo. Solo il progetto di bilancio proposto dal comitato per le questioni amministrative e finanziarie è sottoposto per adozione al consiglio dei membri;

esaminare e presentare ogni anno al consiglio dei membri i conti dell'esercizio finanziario precedente perché sia adottato nella prima sessione ordinaria dell'anno civile, nonché qualsiasi altra disposizione riguardante le questioni finanziarie e amministrative;

formulare pareri e raccomandazioni sulle questioni relative all'applicazione del presente accordo;

esaminare e riferire al consiglio dei membri in merito alle domande di adesione di nuovi membri o al recesso di un membro del Consiglio oleicolo internazionale;

esaminare il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 7 relativi alla nomina del personale del segretariato esecutivo e di altri aspetti inerenti alle questioni amministrative e organizzative.

3.   Il comitato per le questioni amministrative e finanziarie, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, esercita qualsiasi altra funzione ad esso delegata dal consiglio dei membri nel regolamento interno e/o nel regolamento finanziario.

4.   Nel regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l'applicazione delle presenti disposizioni.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Articolo 14

Bilancio

1.   L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

2.   Il bilancio è unico, suddiviso in due sezioni:

sezione I: amministrazione;

sezione II: attività, tra cui, in particolare, la normalizzazione, la cooperazione tecnica e la promozione.

Il consiglio dei membri decide, se necessario, di suddividere le sezioni in sottosezioni, tenendo conto degli obiettivi del Consiglio oleicolo internazionale.

3.   Il bilancio è finanziato:

a)

dal contributo di ciascun membro, il cui importo è determinato proporzionalmente alle quote di partecipazione fissate in conformità dell'articolo 11 del presente accordo;

b)

dalle sovvenzioni e dai contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni contenute in una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore;

c)

dai doni dei governi e/o di altra provenienza;

d)

dai contributi supplementari sotto altre forme, ivi compresi servizi, materiale e/o personale scientifico e tecnico in grado di soddisfare le esigenze dei programmi approvati;

e)

altre entrate.

4.   Il Consiglio oleicolo internazionale, nel quadro dello sviluppo della cooperazione internazionale, cerca di procurarsi l'assistenza finanziaria e/o tecnica indispensabile che può essere erogata dagli organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, finanziari o di altro tipo.

Gli importi di cui sopra sono assegnati dal consiglio dei membri al proprio bilancio.

5.   Gli importi del bilancio non impegnati nel corso di un anno civile possono essere riportati agli anni civili successivi a titolo di prefinanziamento del bilancio in base a quanto stabilito nel regolamento finanziario.

Articolo 15

Altri fondi

Oltre al bilancio di cui all'articolo 14, il Consiglio oleicolo internazionale può essere dotato di altri fondi il cui oggetto, funzionamento e uso sono disciplinati dal regolamento interno.

Il consiglio dei membri può altresì autorizzare il segretariato esecutivo a gestire i fondi di terzi. Le condizioni e la portata di tale autorizzazione e gli obblighi derivanti dalla gestione di tali fondi sono definiti nel regolamento finanziario.

Articolo 16

Versamento dei contributi

1.   Durante la seconda sessione di ogni anno civile, il consiglio dei membri determina l'ammontare complessivo del bilancio di cui all'articolo 14 del presente accordo, nonché il contributo che ciascun membro è tenuto a versare per l'anno civile successivo. Il calcolo del contributo è basato sul numero di quote di partecipazione che corrispondono a ogni membro in applicazione dell'articolo 11 del presente accordo.

2.   Il consiglio dei membri fissa il contributo iniziale per i membri che aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore. Il contributo del nuovo membro è calcolato in funzione delle quote di partecipazione attribuitegli in applicazione dell'articolo 11 del presente accordo e della frazione di anno restante al momento della sua adesione. I contributi fissati per gli altri membri per il medesimo esercizio rimangono invariati.

3.   I contributi sono versati in euro e sono esigibili dal primo giorno dell'esercizio, ossia dal 1o gennaio di ogni anno.

I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale aderiscono al Consiglio oleicolo internazionale sono esigibili alla data dell'adesione.

4.   Se entro quattro mesi dal termine di pagamento dei contributi un membro non ha versato integralmente il proprio contributo, il segretariato esecutivo dispone di sette giorni per chiedergli per iscritto di effettuare il pagamento.

5.   Se il contributo non è versato entro due mesi dalla data della richiesta del segretariato esecutivo, il membro viene sospeso dal diritto di voto al consiglio dei membri fino al versamento integrale del contributo.

Nell'anno successivo i rappresentanti del membro interessato sono inoltre sospesi dall'accesso alle funzioni elettive in seno al consiglio dei membri, ai comitati e ai sottocomitati, come pure dalla partecipazione alle attività finanziate dal Consiglio oleicolo internazionale.

6.   Il mancato pagamento del contributo di un membro è reso noto al consiglio dei membri nella prima sessione ordinaria dell'anno civile o nella sessione straordinaria successiva alla scadenza fissata per il versamento dei contributi. Il consiglio dei membri, ad eccezione del membro che deve gli arretrati, può, dopo avere ascoltato quest'ultimo e tenuto conto delle sue circostanze particolari, quali conflitti, catastrofi naturali o difficoltà di accesso ai servizi finanziari internazionali, adottare qualsiasi altra decisione per consenso. Il consiglio dei membri può adeguare il programma di lavoro del segretariato esecutivo in funzione dei contributi effettivamente versati dai membri.

7.   Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 si applicano fino al versamento integrale del contributo del membro interessato.

8.   Dopo due anni consecutivi di contributi non versati e dopo avere ascoltato il membro debitore degli arretrati, il consiglio dei membri può decidere di revocare a quest'ultimo i diritti di membro ma consentirgli di partecipare alle sessioni in veste di osservatore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7.

9.   Il membro che recede dal presente accordo è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi finanziari contratti ai termini di detto accordo e non ha diritto al rimborso dei contributi finanziari già versati.

10.   Il consiglio dei membri non può in alcun caso dispensare un membro dagli obblighi finanziari contratti ai termini del presente accordo. Può decidere per consenso di ridefinire gli obblighi finanziari dei membri attuali e precedenti.

Articolo 17

Controllo

1.   Il controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale è affidato al comitato per le questioni amministrative e finanziarie.

2.   Il bilancio del Consiglio oleicolo internazionale relativo all'anno civile precedente, certificato da un revisore indipendente, è presentato al comitato per le questioni amministrative e finanziarie, che, dopo averlo analizzato, sottopone un parere al consiglio dei membri in occasione della prima sessione ordinaria dell'anno civile, per approvazione e pubblicazione.

Nell'ambito della revisione dei conti di cui sopra, il revisore indipendente verifica la conformità al regolamento finanziario in vigore, così come il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi interni di controllo esistenti, e annota il lavoro svolto e gli incidenti constatati in una relazione annuale che è presentata al comitato per le questioni amministrative e finanziarie.

La relazione del revisore indipendente è presentata al consiglio dei membri nella prima sessione ordinaria.

Il consiglio dei membri designa il revisore indipendente incaricato di analizzare i conti annuali del Consiglio oleicolo internazionale e di elaborare la relazione di cui sopra conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative modalità di applicazione.

3.   Inoltre il consiglio dei membri, nella prima sessione ordinaria dell'anno civile, esamina e adotta la relazione finanziaria dell'anno civile precedente che contempla:

la verifica della gestione dei fondi, del patrimonio e della tesoreria del Consiglio oleicolo internazionale;

la regolarità delle operazioni finanziarie e la loro conformità con le disposizioni regolamentari, statutarie e di bilancio in vigore.

4.   I controlli a posteriori delle operazioni sono effettuati dal revisore indipendente conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

5.   Sulla base di un'analisi del rischio, un numero minimo di tre membri può chiedere al consiglio dei membri l'autorizzazione di effettuare controlli sulle attività del Consiglio oleicolo internazionale per assicurarsi che siano conformi con le norme vigenti e con i principi di sana gestione finanziaria e trasparenza.

I controlli sono svolti in stretta collaborazione con i membri del segretariato esecutivo del Consiglio oleicolo internazionale conformemente alle norme e alle procedure di cui al regolamento interno e al regolamento finanziario del Consiglio oleicolo internazionale.

La relativa relazione è presentata al consiglio dei membri alla prima sessione ordinaria successiva al completamento della relazione.

Articolo 18

Liquidazione

1.   In caso di scioglimento e anteriormente allo stesso, il consiglio dei membri prende le misure di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

2.   Allo scadere del presente accordo il patrimonio del Consiglio oleicolo internazionale e tutte le somme non impegnate provenienti dai fondi di cui all'articolo 14 sono versate ai membri in proporzione al totale delle loro quote di partecipazione in vigore in quel momento.

I contributi volontari e i doni di cui all'articolo 14, nonché tutte le somme non impegnate di cui all'articolo 15, sono versati ai membri, ai donatori o ai terzi interessati.

CAPO VI

Disposizioni di normalizzazione

Articolo 19

Denominazioni e definizioni dell'oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola

1.   Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola figurano negli allegati B e C del presente accordo.

2.   Il consiglio dei membri può decidere di apportare qualsiasi modifica ritenga necessaria o opportuna alle denominazioni e alle definizioni degli oli, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola riportate negli allegati B e C del presente accordo.

Articolo 20

Impegni dei membri

1.   I membri del Consiglio oleicolo internazionale si impegnano ad applicare a livello di scambi internazionali le denominazioni specificate negli allegati B e C e incoraggiano l'applicazione di tali denominazioni nel commercio interno.

2.   I membri si impegnano ad abolire, a livello di scambi sia nazionali che internazionali, qualsiasi impiego della denominazione «olio d'oliva», sola o combinata con altri termini, che non sia conforme al presente accordo. La denominazione «olio d'oliva» impiegata da sola non può in nessun caso applicarsi all'olio di sansa d'oliva.

3.   Il consiglio dei membri fissa le norme relative ai criteri di qualità e di purezza applicabili al commercio internazionale da parte dei membri.

4.   I membri assicurano la protezione sul loro territorio delle indicazioni geografiche, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS), relative ai prodotti contemplati dal presente accordo, in conformità delle norme, delle procedure e degli impegni internazionali applicabili, in particolare l'articolo 1 dell'accordo TRIPS.

5.   I membri procedono, su richiesta, allo scambio di informazioni sulle indicazioni geografiche protette sul loro territorio, in particolare allo scopo di rafforzare la tutela giuridica di tali indicazioni contro ogni pratica che possa alterarne l'autenticità o comprometterne la reputazione.

6.   I membri possono adottare iniziative intese a informare i consumatori in merito alle caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche protette sul loro territorio e a garantirne la valorizzazione, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

Articolo 21

Marchio di garanzia internazionale del Consiglio oleicolo internazionale

Il consiglio dei membri può prevedere disposizioni in merito all'uso del marchio di garanzia internazionale, che assicura il rispetto delle norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale. L'applicazione del presente articolo e le disposizioni di controllo sono definite nel regolamento interno.

CAPO VII

Disposizioni generali

Articolo 22

Obblighi generali

I membri non adottano alcuna misura contraria agli obblighi contratti ai termini del presente accordo e agli obiettivi generali definiti nell'articolo 1.

Articolo 23

Obblighi finanziari dei membri

Gli obblighi finanziari di un membro nei confronti del Consiglio oleicolo internazionale e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti all'articolo 16, relativo ai contributi al bilancio di cui al medesimo articolo.

Articolo 24

Aspetti ecologici e ambientali

I membri tengono debitamente conto del miglioramento delle pratiche in tutti gli stadi della produzione oleicola per garantire lo sviluppo di un'olivicoltura sostenibile e si impegnano a mettere in pratica le azioni che il consiglio dei membri ritiene necessarie per correggere o risolvere eventuali problemi incontrati in questo campo.

Articolo 25

Informazione

I membri si impegnano a rendere disponibili e a fornire al Consiglio oleicolo internazionale tutti i dati statistici, le informazioni e la documentazione necessari allo svolgimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo, segnatamente tutte le informazioni di cui il Consiglio oleicolo internazionale ha bisogno per determinare i bilanci dell'olio d'oliva, dell'olio di sansa d'oliva e delle olive da tavola e per conoscere le politiche nazionali dei membri nel settore olivicolo.

Articolo 26

Controversie e reclami

1.   Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite, su richiesta di una o più parti, al consiglio dei membri, che prende una decisione in materia in assenza del o dei membri in questione, dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere di una commissione consultiva la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono fissate dal regolamento interno.

2.   Il parere motivato della commissione consultiva è sottoposto al consiglio dei membri, che in ogni caso compone la controversia dopo aver considerato tutti gli elementi d'informazione utili.

3.   Le denunce d'inadempienza degli obblighi contratti ai termini del presente accordo nei confronti di un membro, del presidente o del vicepresidente facente le veci del presidente sono deferite al consiglio dei membri su richiesta del membro autore della denuncia. Il consiglio dei membri prende una decisione in materia in assenza della o delle parti in questione, dopo aver consultato le parti interessate e dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 1. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono precisate nel regolamento interno.

4.   Qualora il consiglio dei membri constati che un membro è venuto meno agli obblighi previsti dal presente accordo, può sanzionarlo, fintantoché non avrà adempiuto ai suoi obblighi, con provvedimenti che possono andare dal semplice avvertimento alla sospensione del diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri, oppure escluderlo dall'accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 34. Il membro in questione ha il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.

5.   Qualora il consiglio dei membri ritenga che il presidente o il vicepresidente facente le veci del presidente non abbia assolto le sue funzioni conformemente al presente accordo o al regolamento interno, può decidere, su richiesta di almeno il 50 % dei membri presenti, di sospendere temporaneamente, per una sessione o un periodo più lungo, i poteri e le funzioni conferitigli dal presente accordo o dal regolamento interno e nominare il sostituto tra i membri del Consiglio. L'applicazione del presente paragrafo è specificata nel regolamento interno.

6.   In caso di controversie in materia di operazioni sugli oli d'oliva, gli oli di sansa d'oliva o le olive da tavola, il Consiglio oleicolo internazionale può formulare le dovute raccomandazioni ai membri per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento di un ufficio di conciliazione e di arbitrato internazionale incaricato del trattamento di tali controversie.

Articolo 27

Depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente accordo.

Articolo 28

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il presente accordo sarà aperto alla firma delle parti dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola.

2.   Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alla rispettiva procedura costituzionale.

3.   Qualsiasi governo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può:

a)

al momento della firma del presente accordo, dichiarare per iscritto che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente accordo (firma definitiva); oppure

b)

dopo aver firmato il presente accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo depositando il relativo strumento presso il depositario.

4.   Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario.

Articolo 29

Adesione

1.   Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi governo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, che può aderirvi alle condizioni stabilite dal consiglio dei membri, tra le quali rientrano in particolare il numero delle quote di partecipazione e il termine per il deposito degli strumenti di adesione. Tali condizioni sono trasmesse dal consiglio dei membri al depositario. La procedura relativa all'avvio del processo di adesione, i negoziati di adesione e le corrispondenti disposizioni sono fissati dal consiglio dei membri nel regolamento interno.

2.   Quando i negoziati di adesione precisati nel regolamento interno sono conclusi, il consiglio dei membri adotta una decisione al riguardo conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

3.   Al momento dell'adesione, la parte contraente è iscritta nell'allegato A del presente accordo, con indicazione delle quote di partecipazione di cui dispone secondo le condizioni di adesione.

4.   L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal Consiglio oleicolo internazionale.

Articolo 30

Notificazione di applicazione a titolo provvisorio

1.   Il governo firmatario che intenda ratificare, accettare o approvare il presente accordo, o il governo per il quale il consiglio dei membri abbia fissato condizioni di adesione ma che non abbia ancora potuto depositare lo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all'articolo 31, oppure, se è già in vigore, ad una data specificata.

2.   Il governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1, che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore oppure, se è già in vigore, ad una data specificata diviene così parte contraente. Rimane parte contraente fino alla data in cui deposita lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 31

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entrerà in vigore il 1o gennaio 2017 a condizione che almeno cinque parti contraenti tra quelle elencate nell'allegato A del presente accordo che rappresentino almeno l'80 % delle 1 000 quote totali di partecipazione lo abbiano firmato definitivamente, o lo abbiano ratificato, accettato o approvato, oppure vi abbiano aderito.

2.   Se al 1o gennaio 2017 il presente accordo non è entrato in vigore conformemente al paragrafo 1, entrerà in vigore a titolo provvisorio se a tale data l'avranno firmato definitivamente o l'avranno ratificato, accettato o approvato, o avranno notificato al depositario che l'applicheranno a titolo provvisorio, delle parti contraenti che soddisfino le condizioni in materia di percentuale indicate al paragrafo 1.

3.   Se al 31 dicembre 2016 le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o 2 non sono soddisfatte, il depositario inviterà le parti contraenti che avranno firmato definitivamente il presente accordo o l'avranno ratificato, accettato o approvato, o che gli avranno notificato che lo applicheranno provvisoriamente, a decidere se entrerà in vigore tra di esse, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che esse fisseranno.

4.   Per le parti contraenti che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'accordo entra in vigore alla data di tale deposito.

Articolo 32

Emendamenti

1.   Il Consiglio oleicolo internazionale può, per mezzo del consiglio dei membri, modificare per consenso il presente accordo.

2.   Il consiglio dei membri stabilisce la data alla quale i membri devono avere notificato al depositario l'accettazione dell'emendamento in questione.

3.   La modifica entra in vigore dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto notifica dell'accettazione da parte di tutti i membri. Se tale condizione non è soddisfatta alla data stabilita dal consiglio dei membri conformemente al paragrafo 2, l'emendamento si considera ritirato.

4.   Gli aggiornamenti dell'elenco delle parti contraenti di cui all'allegato A in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, non sono considerati emendamenti ai fini del presente articolo.

Articolo 33

Recesso

1.   In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro può recedere dal medesimo, mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa contemporaneamente per iscritto il Consiglio oleicolo internazionale della decisione presa.

2.   Il recesso di cui al presente articolo ha effetto dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ne ha ricevuto notifica.

Articolo 34

Esclusione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, se il consiglio dei membri ritiene che un membro sia venuto meno agli obblighi contratti ai termini del presente accordo e che tale inadempienza ostacoli seriamente il funzionamento del presente accordo, esso può, con decisione motivata degli altri membri, presa per consenso e in assenza del membro interessato, escluderlo dal presente accordo. Il Consiglio oleicolo internazionale notifica immediatamente la propria decisione al depositario. Il membro interessato cessa di far parte del presente accordo dopo 30 giorni dalla data della decisione del consiglio dei membri. Non scaturirà alcuna nuova obbligazione finanziaria dopo la data della decisione di escluderlo.

Articolo 35

Liquidazione dei conti

1.   Il consiglio dei membri liquida i conti secondo le modalità che giudica eque, tenendo conto di tutti gli impegni che comportano conseguenze giuridiche per il Consiglio oleicolo internazionale e delle eventuali ripercussioni sui contributi nel caso di un membro che ha receduto dal presente accordo, che è stato escluso dal Consiglio oleicolo internazionale o che in altro modo ha cessato di far parte del presente accordo, e del tempo necessario per permettere una transizione adeguata, in particolare quando è necessario porre fine a tali impegni.

Fatte salve le disposizioni del comma precedente, tale membro è tenuto a corrispondere le somme dovute al Consiglio oleicolo internazionale per il periodo durante il quale ne è stato membro.

2.   Alla denuncia o allo scadere del presente accordo, al membro che si trovi nella condizione di cui al paragrafo 1 non spetta nessuna parte del ricavo della liquidazione o degli altri averi del Consiglio oleicolo internazionale; non può neanche essergli chiesto di coprire alcuna parte del disavanzo eventuale del Consiglio oleicolo internazionale.

Articolo 36

Durata, proroga e denuncia

1.   Il presente accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

2.   Il consiglio dei membri può prorogare il presente accordo. Il consiglio dei membri notifica la proroga al depositario. I membri che non accettano tale proroga del presente accordo ne informano il Consiglio oleicolo internazionale e cessano di far parte del presente accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.

3.   Se, prima del 31 dicembre 2026 o prima della scadenza di un periodo di proroga deciso dal consiglio dei membri, un nuovo accordo è stato negoziato da quest'ultimo ma non è ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il presente accordo rimane in vigore per un periodo massimo di dodici mesi oltre la sua data di scadenza fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

4.   Il consiglio dei membri può decidere per consenso di denunciare il presente accordo. Gli obblighi dei membri sussistono fino alla data di denuncia stabilita dal consiglio dei membri.

5.   Nonostante la scadenza o la denuncia del presente accordo, il Consiglio oleicolo internazionale continua a esistere durante il tempo necessario per provvedere alla liquidazione, compresa la liquidazione dei conti, e durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessari a tale fine.

6.   Il Consiglio oleicolo internazionale notifica al depositario ogni decisione presa in applicazione del presente articolo.

Articolo 37

Riserve

Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma sul presente accordo alle date indicate.

FATTO a Ginevra, il 9 ottobre 2015. I testi del presente accordo in lingua araba, francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede.


(*)  L'elenco dei partecipanti è stato pubblicato nel documento TD/OLIVE OIL.11/INF.1.


ALLEGATO A

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO DELL'ORGANIZZAZIONE FISSATE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 11

Albania

5

Algeria

19

Argentina

18

Egitto

23

Iran (Repubblica islamica dell')

5

Iraq

5

Israele

5

Giordania

8

Libano

6

Libia

5

Marocco

41

Montenegro

5

Tunisia

67

Turchia

66

Unione europea

717

Uruguay

5

Totale

1 000


ALLEGATO B

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA D'OLIVA

Si riportano di seguito le denominazioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e le definizioni corrispondenti.

I.   Olio d'oliva

A.   Oli d'oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo (Olea europaea L.) unicamente mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni, termiche particolarmente, che non causano alterazione dell'olio, e che non ha subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Detti oli sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a)

oli d'oliva vergini adatti al consumo tal quali:

i)   olio extra vergine d'oliva: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria;

ii)   olio d'oliva vergine: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria;

iii)   olio d'oliva vergine corrente: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria (1);

b)

oli d'oliva vergini che richiedono un trattamento prima del consumo:

i)   olio d'oliva vergine lampante: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria. Destinato alla raffinazione per il consumo umano o a usi tecnici.

B.   Olio d'oliva raffinato: olio d'oliva ottenuto mediante raffinazione di oli d'oliva vergini, le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria (2).

C.   Olio d'oliva costituito dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli d'oliva vergini: olio ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli d'oliva vergini adatti al consumo tal quali, le cui caratteristiche fisico-chimiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria.

II.   Olio di sansa d'oliva  (3)

Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o altri processi fisici, escluso l'olio ottenuto con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto olio è oggetto delle denominazioni seguenti:

A.   olio di sansa d'oliva grezzo: olio di sansa d'oliva le cui caratteristiche fisico-chimiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria. È destinato alla raffinazione per il consumo umano o a usi tecnici;

B.   olio di sansa d'oliva raffinato: olio ottenuto mediante raffinazione di olio di sansa d'oliva grezzo, le cui caratteristiche fisico-chimiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria (4);

C.   olio di sansa d'oliva costituito dal taglio di olio di sansa d'oliva raffinato con oli d'oliva vergini: olio ottenuto dal taglio di olio di sansa d'oliva raffinato con oli d'oliva vergini adatti al consumo tal quali, le cui caratteristiche fisico-chimiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria. Non può in nessun caso essere denominato «olio d'oliva».


(1)  Questo prodotto può essere venduto direttamente ai consumatori solo previa autorizzazione del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio. In assenza di autorizzazione, la denominazione del prodotto dovrà essere conforme alle disposizioni legali del paese in questione.

(2)  Questo prodotto può essere venduto direttamente ai consumatori solo previa autorizzazione del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.

(3)  L'olio di sansa d'oliva non può essere venduto con la denominazione o la definizione di «olio d'oliva».

(4)  Questo prodotto può essere venduto direttamente ai consumatori solo previa autorizzazione del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.


ALLEGATO C

TIPI E DEFINIZIONI DELLE OLIVE DA TAVOLA

Le olive da tavola sono classificate in base a uno dei seguenti tipi:

i)   olive verdi: frutti colti durante il ciclo di maturazione, prima dell'invaiatura e quando hanno raggiunto dimensioni normali. Il colore del frutto può variare dal verde al giallo paglia;

ii)   olive cangianti: frutti colti prima della completa maturazione, al momento dell'invaiatura. Possono presentare un colore rosato, rosa vinoso o castagno;

iii)   olive nere: frutti colti quando hanno raggiunto la completa maturazione, o poco prima. Possono presentare un colore nero rossastro, nero violaceo, violetto scuro, nero olivastro o castagno scuro.

I preparati commerciali di olive da tavola, compresi alcuni tipi di trasformazione, sono disciplinati dalle norme commerciali vigenti del Consiglio oleicolo internazionale.


REGOLAMENTI

28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1893 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2016

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, dieci persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 14 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1 bis

A.

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Posizione: Maggiore Generale, vicedirettore della direzione dell'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco

Membro dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica dopo maggio 2011; vicedirettore della direzione dell'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco; ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare ad Aleppo.

Membro delle forze armate siriane avente il grado di “colonnello” e grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011; detiene il grado di Maggiore Generale.

Responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, tramite la pianificazione di, e il coinvolgimento in, attacchi militari ad Aleppo nonché l'esercizio di poteri di arresto e detenzione di civili.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Posizione: Brigadiere Generale

Detiene il grado di Brigadiere Generale della 155a Brigata e della 157a Brigata dell'esercito siriano in carica dopo maggio 2011.

In quanto Brigadiere Generale della 155a e della 157a Brigata, è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, tra l'altro per le sue responsabilità nel dispiegamento e nell'uso di armi missilistiche e chimiche in zone popolate da civili nel 2013 e per il suo coinvolgimento in detenzioni su vasta scala.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Posizione: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, uno dei principali responsabili della direzione artiglieria e missili della Siria nelle forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011.

In quanto ufficiale di alto grado della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile, compreso l'uso di missili e di armi chimiche nel 2013 da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta ad alta densità di popolazione civile.

28.10.2016

210.

Tahir Hamid Khalil

(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Posizione: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011.

In quanto ufficiale di alto grado della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il dispiegamento nel 2013 di missili e armi chimiche da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta ad alta densità di popolazione civile.

28.10.2016

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(Image)

Data di nascita: 1966

Membro delle milizie fedeli al regime note come “Kataeb al-Baath” (milizia del partito Baath). Sostiene il regime tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell'organizzazione della milizia del partito Baath.

28.10.2016

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Imprenditore siriano di spicco che opera in Siria, attivo nei settori bancario, assicurativo e ricettivo. Socio fondatore di Byblos Bank Syria, principale azionista di Unlimited Hospitality Ltd e membro del consiglio di amministrazione di Solidarity Alliance Insurance Company e di Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Governatore di Damasco, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il regime ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all'interno della capitale.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Governatore di Quneitra, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. In precedenza Governatore di Latakia. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche mediante sostegno pubblico alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Governatore di Hama, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene altresì il regime e ne trae vantaggio. Ghassan Omar Khalaf ha stretti legami con membri di una milizia di Hama fedele al regime nota come la brigata di Hama.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Governatore di Idlib, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche fornendo sostegno alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. Associato al ministro dell'Awqaf del regime, nonché suo fratello, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed.

28.10.2016»


28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1894 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 (3) della Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(in EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(in EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

108,4

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

119,8

0

AR

169,7

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o galline, congelati

271,7

9

AR

177,2

41

BR

273,5

8

CL

226,4

22

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

353,7

0

BR

345,9

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

350,0

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o galline

197,9

27

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1895 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

112,8

ZZ

112,8

0707 00 05

TR

156,4

ZZ

156,4

0709 93 10

TR

153,4

ZZ

153,4

0805 50 10

AR

55,1

CL

67,0

IL

44,6

TR

76,1

UY

84,6

ZA

65,7

ZZ

65,5

0806 10 10

BR

290,7

PE

322,9

TR

145,0

ZA

228,5

ZZ

246,8

0808 10 80

AR

260,6

AU

218,6

BR

119,9

CL

139,2

NZ

134,9

ZA

121,3

ZZ

165,8

0808 30 90

CN

58,1

TR

167,5

ZA

164,5

ZZ

130,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1896 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2016

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 del sottoperiodo precedente. Il sottoperiodo del mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4148, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2016.

(6)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4138 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2016, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2.   La percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2016 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2016 in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e percentuali finali di utilizzazione per il 2016

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2016

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2016

Stati Uniti

09.4127

 

94,85 %

Thailandia

09.4128

 

99,27 %

Australia

09.4129

 

99,21 %

Altre origini

09.4130

 

100,00 %

Tutti i paesi

09.4138

0,990060 %

100,00 %

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2016

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2016

Tutti i paesi

09.4148

 (1)

64,63 %

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2016

Thailandia

09.4149

7,55 %

Australia

09.4150

0,00 %

Guyana

09.4152

0,00 %

Stati Uniti

09.4153

17,96 %

Altre origini

09.4154

100,00 %

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2016

Thailandia

09.4112

100,00 %

Stati Uniti

09.4116

100,00 %

India

09.4117

100,00 %

Pakistan

09.4118

100,00 %

Altre origini

09.4119

100,00 %

Tutti i paesi

09.4166

100,00 %

e)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2016

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2016

Tutti i paesi

09.4168

 (2)

100 %


(1)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


DECISIONI

28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1897 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2016

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, dieci persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 27 e all'articolo 28

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Posizione: Maggiore Generale, vicedirettore della direzione dell'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco

Membro dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica dopo maggio 2011; vicedirettore della direzione dell'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco; ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare ad Aleppo.

Membro delle forze armate siriane avente il grado di “colonnello” e grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011; detiene il grado di Maggiore Generale.

Responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, tramite la pianificazione di, e il coinvolgimento in, attacchi militari ad Aleppo nonché l'esercizio di poteri di arresto e detenzione di civili.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Posizione: Brigadiere Generale

Detiene il grado di Brigadiere Generale della 155a Brigata e della 157a Brigata dell'esercito siriano in carica dopo maggio 2011.

In quanto Brigadiere Generale della 155a e della 157a Brigata, è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, tra l'altro per le sue responsabilità nel dispiegamento e nell'uso di armi missilistiche e chimiche in zone popolate da civili nel 2013 e per il suo coinvolgimento in detenzioni su vasta scala.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Posizione: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, uno dei principali responsabili della direzione artiglieria e missili della Siria nelle forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011.

In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile, compreso l'uso di missili e di armi chimiche nel 2013 da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta ad alta densità di popolazione civile.

28.10.2016

210.

Tahir Hamid Khalil

(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Posizione: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il dispiegamento nel 2013 di missili e armi chimiche da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta ad alta densità di popolazione civile.

28.10.2016

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(Image)

Data di nascita: 1966

Membro delle milizie fedeli al regime note come “Kataeb al-Baath” (milizia del partito Baath). Sostiene il regime tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell'organizzazione della milizia del partito Baath.

28.10.2016

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Imprenditore siriano di spicco che opera in Siria, attivo nei settori bancario, assicurativo e ricettivo. Socio fondatore di Byblos Bank Syria, principale azionista di Unlimited Hospitality Ltd e membro del consiglio di amministrazione di Solidarity Alliance Insurance Company e di Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Governatore di Damasco, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il regime ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all'interno della capitale.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Governatore di Quneitra, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. In precedenza Governatore di Latakia. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche mediante sostegno pubblico alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime.

28.10.2016

215.

Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Governatore di Hama, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene altresì il regime e ne trae vantaggio. Ghassan Omar Khalaf ha stretti legami con membri di una milizia di Hama fedele al regime nota come la brigata di Hama.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Governatore di Idlib, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche fornendo sostegno alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. Associato al ministro dell'Awqaf del regime, nonché suo fratello, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed.

28.10.2016»


28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/39


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1898 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2016) 6710]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione (3) stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato di tale decisione. Tali misure comprendono il divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine nonché preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine provenienti da determinate zone degli Stati membri interessati.

(2)

L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina classica dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in relazione a tale malattia. È opportuno prevedere alcune deroghe per la spedizione di suini vivi, di carni suine fresche e di alcune preparazioni di carni e prodotti a base di carne provenienti dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE. Sarebbe inoltre opportuno che tale decisione di esecuzione descrivesse anche le ulteriori prescrizioni di sanità animale applicabili nel caso in cui tali deroghe fossero concesse.

(3)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4) dispone che i movimenti di animali vivi siano accompagnati da certificati sanitari. Se ai suini vivi destinati agli scambi all'interno dell'Unione si applicano le deroghe al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE, sarebbe opportuno che i relativi certificati sanitari includessero un riferimento alla suddetta decisione di esecuzione per garantire che tali certificati forniscano informazioni sanitarie adeguate ed esatte.

(4)

L'articolo 6 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio (5) riconosce l'esistenza di aziende comprendenti diverse unità di produzione e consente l'applicazione di deroghe relative ai diversi livelli di rischio che possono essere riconosciuti dall'autorità competente. Di ciò andrebbe tenuto conto nelle deroghe di cui all'articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione 2013/764/UE.

(5)

L'allegato alla decisione 2002/106/CE della Commissione (6) descrive le procedure di sorveglianza sierologica e campionamento e fornisce informazioni sulle prove prescritte. Quando devono essere introdotte delle deroghe alle prescrizioni di cui alla decisione di esecuzione 2013/764/UE in tale decisione di esecuzione, è opportuno che tali misure facciano riferimento alle pertinenti parti dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/764/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/764/UE è così modificata:

1)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Deroga per la spedizione di suini vivi verso altri Stati membri in determinati casi

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell'allegato verso altri Stati membri, a condizione che la situazione complessiva relativa alla peste suina classica nelle zone di cui all'allegato sia favorevole e i suini in questione siano stati allevati in aziende:

in cui non sia stato registrato alcun focolaio di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e siano situate al di fuori della zona di protezione o di sorveglianza stabilita conformemente alla direttiva 2001/89/CE,

in cui i suini siano stati presenti per almeno 90 giorni o dalla nascita e non sia stato introdotto nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione,

in cui venga attuato un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente,

che siano state sottoposte a scadenze regolari e almeno ogni quattro mesi a ispezioni da parte dell'autorità competente, ispezioni che devono essere:

i)

conformi alle linee guida di cui al capitolo III dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (*);

ii)

comprensive di un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione A, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

iii)

finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; e

l'azienda è oggetto di un piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dall'autorità competente in conformità alle procedure di campionamento di cui al capitolo IV, sezione F, punto 2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE. Un mese prima della spedizione sono stati inoltre effettuati esami di laboratorio, con esito negativo.

2.   Per i suini vivi che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (**), è aggiunta la seguente dicitura:

“Suini conformi all'articolo 2 bis della decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione”.

(*)  Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71)."

(**)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).»"

2)

L'articolo 4 è così modificato:

a)

alla lettera a) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

in cui i suini siano stati presenti per almeno 90 giorni o dalla nascita e nelle quali non sia stato introdotto, neppure in un'unità di produzione distinta, nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione al macello; ciò si applica solo alle unità di produzione distinte per le quali il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura, le dimensioni di dette unità di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, le unità di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra;»

b)

alla lettera a), il punto iii) del quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

«iii)

conformi ad almeno una delle condizioni che seguono:

1)

essere finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; oppure

2)

nel raggio di 40 km intorno all'azienda, la sorveglianza dei suini selvatici è effettuata a scadenze regolari, e almeno ogni quattro mesi, con esito negativo in conformità al capitolo IV, parte H, dell'allegato della decisione 2002/106/CE, e tutti i suini macellati della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test per la peste suina classica in conformità alle procedure diagnostiche di cui al capitolo VI, parte C, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;»

c)

alla lettera a) è aggiunto il settimo trattino che segue:

«—

le carni fresche di suini, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne provenienti da aziende suinicole che soddisfano le condizioni di cui alla presente lettera sono accompagnati dall'appropriato certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (***), la cui parte II è completata con la seguente frase:

“Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.“

(***)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).»"

d)

alla lettera b) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

sono accompagnati dall'appropriato certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II è completata con la seguente frase:

“Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.”»

3)

all'articolo 10, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).

(4)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(5)  Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5).

(6)  Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).


28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1899 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2016

che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati provenienti da alcune parti dell'Egitto

[notificata con il numero C(2016) 6791]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

la direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa conferisce alla Commissione il potere di stabilire, tra l'altro, le condizioni particolari per l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione di equidi registrati.

(2)

La decisione 92/260/CEE della Commissione (2) dispone che gli Stati membri autorizzino l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel suo allegato I. L'allegato stabilisce gli elenchi di paesi terzi ove si applica la regionalizzazione ufficiale e classifica i paesi terzi in specifici gruppi sanitari in base alla loro situazione sanitaria.

(3)

La decisione 93/197/CEE della Commissione (3) dispone che gli Stati membri autorizzino le importazioni nell'Unione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel suo allegato I. L'allegato stabilisce gli elenchi di paesi terzi ove si applica la regionalizzazione ufficiale e classifica i paesi terzi in specifici gruppi sanitari in base alla loro situazione sanitaria.

(4)

La decisione 2004/211/CE della Commissione (4) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. L'allegato I della suddetta decisione stabilisce l'elenco e classifica inoltre i paesi terzi, o loro parti, in specifici gruppi sanitari.

(5)

Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE classificavano precedentemente l'Egitto nel gruppo sanitario E. In seguito a un'ispezione veterinaria effettuata in Egitto nel giugno 2010 è stato tuttavia deciso che la situazione in tale paese terzo poteva costituire un grave rischio per la salute della popolazione equina nell'Unione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2010/463/UE della Commissione (5) al fine di sopprimere la voce relativa all'Egitto nel gruppo sanitario E inclusa nell'elenco di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE, nonché di modificare la voce relativa all'Egitto di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

(6)

Il concetto di «zona indenne dalle malattie degli equini» (ZIME) elaborata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (6) riflette i principi di regionalizzazione di cui alla direttiva 2009/156/CE. Una ZIME è quindi una parte del territorio di un paese sotto specifica sorveglianza veterinaria indenne da varie malattie specifiche degli equidi e solitamente stabilita nel caso in cui il controllo e l'eradicazione di tutte le malattie degli equini nell'intero territorio di un paese non siano fattibili o possibili. La separazione degli equidi all'interno della ZIME dagli altri equidi è ottenuta mettendo in atto una buona gestione della bioprotezione e applicando le norme e le procedure di certificazione, la pianificazione per le emergenze e l'identificazione di tutti i cavalli situati nella ZIME con la possibilità di rintracciare i loro spostamenti.

(7)

Nel giugno 2016 l'Egitto ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la propria qualifica per l'esportazione e ha presentato la documentazione sull'istituzione di una zona indenne dalle malattie degli equini che racchiude l'ospedale veterinario delle forze armate egiziane situato nella periferia orientale del Cairo. Un'autostrada collega la EDFZ con l'aeroporto internazionale del Cairo, che dista meno di 10 km.

(8)

Dalla documentazione presentata risulta che le garanzie offerte dall'Egitto sono sufficienti per riclassificare l'Egitto nel gruppo sanitario E e per autorizzare l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati dalla EDFZ dell'Egitto.

(9)

Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 92/260/CEE è modificato in conformità all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 93/197/CEE è modificato in conformità all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato in conformità all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

(3)  Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).

(4)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

(5)  Decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell'Egitto (GU L 220 del 21.8.2010, pag. 74).

(6)  http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione 92/260/CEE, l'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo sanitario E è sostituito dal seguente:

«Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto (3) (EG), Israele (4) (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (3) (SA), Tunisia (TN), Turchia (3) (TR)».


ALLEGATO II

Nell'allegato I della decisione 93/197/CEE, l'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo sanitario E è sostituito dal seguente:

«Emirati arabi uniti (3) (AE), Bahrein (3) (BH), Algeria (DZ), Egitto (2) (3) (EG), Israele (5) (IL), Giordania (3) (JO), Kuwait (3) (KW), Libano (3) (LB), Marocco (MA), Maurizio (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Arabia Saudita (2) (3) (SA), Tunisia (TN), Turchia (2) (3) (TR)».


ALLEGATO III

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1)

la voce relativa all'Egitto è sostituita dalla seguente:

«EG

Egitto

EG-0

Tutto il paese

E

EG-1

Zona indenne dalle malattie degli equini stabilita presso l'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, da una parte all'altra del Al Ahly Club, Il Cairo, e il collegamento autostradale con l'aeroporto internazionale del Cairo (cfr. riquadro 7 per i dettagli)

E

X

X

—»

2)

è aggiunto il seguente riquadro 7:

«Riquadro 7

EG

Egitto

EG-1

Zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di dimensioni di 0,1 km2 ca. stabilita attorno all'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, da una parte all'altra del Al Ahly Club, nella periferia orientale del Cairo (posizione 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) e il collegamento autostradale di 10 km su El-Nasr Road e Airport Road che conduce all'aeroporto internazionale del Cairo.

a)

Delimitazione dei confini della ZIME:

dall'incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) lungo El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road per circa 500 m verso nord fino al primo incrocio con il «Passaggio all'interno delle forze armate» («il Passaggio»), girando a destra e seguendo il Passaggio per circa 100 m verso est, girando di nuovo a destra e seguendo il Passaggio per 150 m verso sud, girando a sinistra e seguendo il Passaggio per 300 m verso est, girando a destra e seguendo il Passaggio per 100 m verso sud fino a El-Nasr Road, girando a destra e seguendo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road, girando a destra e seguendo il Passaggio per 100 m verso nord, girando a sinistra e seguendo il Passaggio per 120 m verso ovest, girando a sinistra e seguendo il Passaggio per 200 m verso sud, girando a destra e seguendo El-Nasr Road per 100 m verso ovest fino all'incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road.

b)

Delimitazione dei confini della zona di quarantena pre-esportazione all'interno della ZIME:

dal punto di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road seguendo il Passaggio per 100 m verso nord, girando a destra e seguendo il Passaggio per 250 m verso est, girando a destra e seguendo il Passaggio per 50 m verso sud fino a El-Nasr Road, girando a destra e seguendo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road.»


28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1900 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2016

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia e Polonia

[notificata con il numero C(2016) 6793]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone dell'Estonia, della Lettonia e della Polonia.

(2)

Nell'agosto 2016 si è verificato un unico focolaio di peste suina africana nei suini domestici nella provincia (powiat) di Mońki in Polonia, in una zona che attualmente figura nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE; nel settembre 2016 si è verificato nella stessa zona un altro caso singolo di peste suina africana nei cinghiali. Nel settembre 2016 si è verificato un numero ridotto di focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle provincie (powiat) di Łosice e di Siemiatycze in Polonia, in una zona che attualmente figura nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle strette vicinanze delle zone elencate nelle parti I e II di tale allegato. Il verificarsi di questa malattia in dette zone, insieme al recente cambiamento della situazione epidemiologica, costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone della Polonia che figurano nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbero pertanto figurare adesso nella parte III di tale allegato.

(3)

Dall'ottobre 2015 non si sono verificati focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle zone dell'Estonia che figurano nella parte III dell'allegato della decisione 2014/709/UE, ubicate a sud della strada n. 92. È stato inoltre attuato in tali zone il controllo delle misure di biosicurezza, in base al programma nazionale per la biosicurezza volto a prevenire la propagazione della peste suina africana. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica. Le zone di questo Stato membro dovrebbero pertanto figurare adesso nella parte II anziché nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)

Nel settembre 2016 si è verificato un unico focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel comune (novads) di Gulbenes in Lettonia, in una zona che attualmente figura nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di questo focolaio, insieme al recente cambiamento della situazione epidemiologica, costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone della Lettonia dovrebbero pertanto figurare adesso nella parte III anziché nella parte II di tale allegato.

(5)

L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da tale malattia in Estonia, Lettonia e Polonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Estonia, Lettonia e Polonia.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la contea (maakond) di Hiiumaa.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes,

nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru e Krimūnu, Dobeles, Berzes, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a ovest della strada P98, e la cittadina (pilsēta) di Dobele,

nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas,

nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Vānes e Matkules,

nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, la cittadine (pilsētas) di Sabile, Talsi, Stende e Valdemārpils,

il comune (novads) di Brocēnu,

il comune (novads) di Dundagas,

il comune (novads) di Jaunpils,

il comune (novads) di Rojas,

il comune (novads) di Rundāles,

il comune (novads) di Stopiņu,

il comune (novads) di Tērvetes,

la cittadina (pilsēta) di Bauska,

la città (republikas pilsēta) di Jelgava,

la città (republikas pilsēta) di Jūrmala.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,

il comune (savivaldybė) di Kalvarija,

il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,

il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

nel voivodato di Varmia-Masuria:

i comuni (gminy) di Kalinowo e Prostki nella provincia (powiat) di Ełk,

il comune (gmina) di Biała Piska nella provincia (powiat) di Pisz.

 

Nel voivodato della Podlachia:

la provincia (powiat) di Augustów,

i comuni (gminy) di Brańsk con la città di Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, la parte del comune di Bielsk Podlaski situata a ovest della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la città di Bielsk Podlaski, la parte del comune di Orla situata a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk,

i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy e Poświętne nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk e Perlejewo nella provincia (powiat) di Siemiatycze,

i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,

i comuni (gminy) di Grabowo e Stawiski nella provincia (powiat) di Kolno,

la provincia (powiat) di Łomża,

la provincia (powiat) della città di Białystok,

la provincia (powiat) della città di Łomża,

la provincia (powiat) della città di Suwałki,

la provincia (powiat) di Sejny,

la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,

la provincia (powiat) di Zambrów.

 

Nel voivodato della Masovia:

i comuni (gminy) di Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń e Repki nella provincia (powiat) di Sokołów,

i comuni (gminy) di Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce e Zbuczyn nella provincia (powiat) di Siedlce,

la provincia (powiat) della città di Siedlce,

i comuni (gminy) di Rzekuń, Troszyn, Czerwin e Goworowo nella provincia (powiat) di Ostrołęka,

i comuni (gminy) di Olszanka, Łosice e Platerów nella provincia (powiat) di Łosice,

la provincia (powiat) di Ostrów.

 

Nel voivodato di Lublino:

il comune (gmina) di Hanna nella provincia (powiat) di Włodawa,

i comuni (gminy) di Miedzyrzec Podlaski con la città di Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice e Sosnówka nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,

il comune (gmina) di Kąkolewnica Wschodnia e Komarówka Podlaska nella provincia (powiat) di Radzyń.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Elva,

la città (linn) di Võhma,

la città (linn) di Kuressaare,

la città (linn) di Rakvere,

la città (linn) di Tartu,

la città (linn) di Viljandi,

la contea (maakond) di Harjumaa, esclusi la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu e il comune (vald) di Anija,

la contea (maakond) di IDA-Virumaa,

la contea (maakond) di Läänemaa,

la contea (maakond) di Pärnumaa,

la contea (maakond) di Põlvamaa,

la contea (maakond) di Võrumaa,

la contea (maakond) di Valgamaa,

la contea (maakond) di Raplamaa,

il comune (vald) di Suure-Jaani,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

il comune (vald) di Tartu,

il comune (vald) di Abja,

il comune (vald) di Alatskivi,

il comune (vald) di Haaslava,

il comune (vald) di Haljala,

il comune (vald) di Tarvastu,

il comune (vald) di Nõo,

il comune (vald) di Ülenurme,

il comune (vald) di Tähtvere,

il comune (vald) di Rõngu,

il comune (vald) di Rannu,

il comune (vald) di Konguta,

il comune (vald) di Puhja,

il comune (vald) di Halliste,

il comune (vald) di Kambja,

il comune (vald) di Karksi,

il comune (vald) di Kihelkonna,

il comune (vald) di Kõpu,

il comune (vald) di Lääne-Saare,

il comune (vald) di Laekvere,

il comune (vald) di Leisi,

il comune (vald) di Luunja,

il comune (vald) di Mäksa,

il comune (vald) di Meeksi,

il comune (vald) di Muhu,

il comune (vald) di Mustjala,

il comune (vald) di Orissaare,

il comune (vald) di Peipsiääre,

il comune (vald) di Piirissaare,

il comune (vald) di Pöide,

il comune (vald) di Rägavere,

il comune (vald) di Rakvere,

il comune (vald) di Ruhnu,

il comune (vald) di Salme,

il comune (vald) di Sõmeru,

il comune (vald) di Torgu,

il comune (vald) di Vara,

il comune (vald) di Vihula,

il comune (vald) di Viljandi,

il comune (vald) di Vinni,

il comune (vald) di Viru-Nigula,

il comune (vald) di Võnnu.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils e Krišjāņu,

nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules,

nel comune (novads) di Dobeles, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a est della strada P98,

nel comune (novads) di Gulbenes, la frazione (pagasts) di Līgo,

nel comune (novads) di Jelgavas, le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvbērzes e Valgundes,

nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Cēres, Kandavas, Zemītes e Zantes e la cittadina (pilsēta) di Kandava,

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidrižu, Limbažu e Umurgas,

nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Lazdukalna,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione (pagasts) di Liepupes,

nel comune (novads) di Talsu, le frazioni di Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu e Strazdes,

il comune (novads) di Ādažu,

il comune (novads) di Aizkraukles,

il comune (novads) di Aknīstes,

il comune (novads) di Alūksnes,

il comune (novads) di Amatas,

nel comune (novads) di Apes, le frazioni (pagasti) di Trapenes, Gaujienas e Apes e la cittadina (pilsēta) di Ape,

il comune (novads) di Babītes,

il comune (novads) di Baldones,

il comune (novads) di Baltinavas,

il comune (novads) di Carnikavas,

il comune (novads) di Cēsu,

il comune (novads) di Cesvaines,

il comune (novads) di Engures,

il comune (novads) di Ērgļu,

il comune (novads) di Garkalnes,

il comune (novads) di Iecavas,

il comune (novads) di Ikšķiles,

il comune (novads) di Ilūkstes,

il comune (novads) di Inčukalna,

il comune (novads) di Jaunjelgavas,

il comune (novads) di Jēkabpils,

il comune (novads) di Ķeguma,

il comune (novads) di Ķekavas,

il comune (novads) di Kocēnu,

il comune (novads) di Kokneses,

il comune (novads) di Krimuldas,

il comune (novads) di Krustpils,

il comune (novads) di Lielvārdes,

il comune (novads) di Līgatnes,

il comune (novads) di Līvānu,

il comune (novads) di Lubānas,

il comune (novads) di Madonas,

il comune (novads) di Mālpils,

il comune (novads) di Mārupes,

il comune (novads) di Mērsraga,

il comune (novads) di Neretas,

il comune (novads) di Ogres,

il comune (novads) di Olaines,

il comune (novads) di Ozolnieki,

il comune (novads) di Pārgaujas,

il comune (novads) di Pļaviņu,

il comune (novads) di Priekuļu,

nel comune (novads) di Raunas, la frazione (pagasts) di Raunas,

il comune (novads) di Ropažu,

il comune (novads) di Salas,

il comune (novads) di Salaspils,

il comune (novads) di Saulkrastu,

il comune (novads) di Sējas,

il comune (novads) di Siguldas,

il comune (novads) di Skrīveru,

nel comune (novads) di Smiltenes, le frazioni (pagasti) di Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas e Grundzāles e la cittadina (pilsēta) di Smiltene,

il comune (novads) di Tukuma,

il comune (novads) di Varakļānu,

il comune (novads) di Vecpiebalgas,

il comune (novads) di Vecumnieku,

il comune (novads) di Viesītes,

il comune (novads) di Viļakas,

la cittadina (pilsēta) di Limbaži,

la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,

la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių e Pernaravos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a nord-est della strada n. 171, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio Pagirių e Juodšilių,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

nel comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,

il comune (savivaldybė) di Druskininkai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,

il comune (savivaldybė) di Birštonas,

il comune (savivaldybė) di Visaginas.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów e Zawady nella provincia (powiat) di Białystok,

la provincia (powiat) di Sokółka,

il comune (gmina) di Dubicze Cerkiewne, le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,

la parte del comune (gmina) di Bielsk Podlaski situata a est della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la parte del comune di Orla situata a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la contea (maakond) di Jõgevamaa,

la contea (maakond) di Järvamaa,

la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20),

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

il comune (vald) di Aegviidu,

il comune (vald) di Anija,

il comune (vald) di Kadrina,

il comune (vald) di Kolga-Jaani,

il comune (vald) di Kõo,

il comune (vald) di Laeva,

il comune (vald) di Laimjala,

il comune (vald) di Pihtla,

il comune (vald) di Rakke,

il comune (vald) di Tapa,

il comune (vald) di Väike-Maarja,

il comune (vald) di Valjala.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Kubuļu e Balvu e la cittadina (pilsēta) di Balvi,

nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma e Lejasciema e la cittadina (pilsēta) di Gulbene,

il comune (novads) di Jaunpiebalgas,

nel comune (novads) di Raunas, la frazione (pagasts) di Drustu,

nel comune (novads) di Smiltenes, le frazioni (pagasti) di Launkalnes, Variņu e Palsmanes,

nel comune (novads) di Apes, la frazione (pagasts) di Virešu,

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,

nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Rugāju,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu e Salacgrīvas,

il comune (novads) di Aglonas,

il comune (novads) di Alojas,

il comune (novads) di Beverīnas,

il comune (novads) di Burtnieku,

il comune (novads) di Ciblas,

il comune (novads) di Dagdas,

il comune (novads) di Daugavpils,

il comune (novads) di Kārsavas,

il comune (novads) di Krāslavas,

il comune (novads) di Ludzas,

il comune (novads) di Mazsalacas,

il comune (novads) di Naukšēnu,

il comune (novads) di Preiļu,

il comune (novads) di Rēzeknes,

il comune (novads) di Riebiņu,

il comune (novads) di Rūjienas,

il comune (novads) di Strenču,

il comune (novads) di Valkas,

il comune (novads) di Vārkavas,

il comune (novads) di Viļānu,

il comune (novads) di Zilupes,

la cittadina (pilsēta) di Ainaži,

la cittadina (pilsēta) di Salacgrīva,

la città (republikas pilsēta) di Daugavpils,

la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezno e Stakliškių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškių e Raguvos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos e Kalesninkų,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos e Vydenių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų e Leliūnų,

il comune (savivaldybė) di Elektrėnai,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

nel voivodato della Podlachia:

la provincia (powiat) di Grajewo,

la provincia (powiat) di Mońki,

i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew, Narewka e le parti del comune (gminy) di Czeremcha e Kleszczele situate a ovest della strada n. 66 nella provincia (powiat) di Hajnówka,

i comuni (gminy) di Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze con la città di Siemiatycze nella provincia (powiat) di Siemiatycze.

 

Nel voivodato della Masovia:

i comuni (gminy) di Sarnaki, Stara Kornica e Huszlew nella provincia (powiat) di Łosice.

 

Nel voivodato di Lublino:

i comuni (gminy) di Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie e Terespol con la città di Terespol, nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,

la provincia (powiat) della città di Biała Podlaska.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.»


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

28.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/58


DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

del 20 gennaio 2016

che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/1901]

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 40,

visto il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 40 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra («l'accordo») fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo («il protocollo n. 4»), che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione.

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 4 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 108 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(4)

L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(5)

L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 14 giugno 2012. Di conseguenza, in applicazione del'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o agosto 2012.

(6)

È opportuno, pertanto, sostituire il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2016

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente


(1)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


 

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ALLEGATO

Protocollo 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).

2.   Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — Cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.