ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 289

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
25 ottobre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione

1

 

*

Decisione (UE) 2016/1879 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia

2

 

 

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia

4

 

*

Decisione (UE) 2016/1880 del Consiglio, del 29 settembre 2016, concernente la conclusione dell'accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese

13

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 per quanto riguarda l'attività minima della 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1882 della Commissione, del 24 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1883 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC per consentire agli Stati Uniti di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità ( GU L 124 del 27.4.2004 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/1


Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione sono stati firmati dall'Unione europea il 3 maggio 2016 a Bruxelles e dalle Isole Cook il 14 ottobre 2016 ad Avarua.

Di conseguenza l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 ottobre 2016, conformemente al suo articolo 16.


25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/2


DECISIONE (UE) 2016/1879 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione degli Stati federati di Micronesia dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione degli Stati federati di Micronesia è corredata da una nota a piè pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati federati di Micronesia per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia («accordo»).

(4)

I negoziati sull'accordo sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla, con scambio di lettere, il 16 dicembre 2015 dagli Stati federati di Micronesia e il 13 gennaio 2016 dall'Unione.

(5)

È opportuno firmare l'accordo, nonché approvare le dichiarazioni accluse all'accordo, a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia è autorizzata, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/4


ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e

GLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA, in seguito denominati «Micronesia»,

in seguito congiuntamente denominati «parti contraenti»,

DESIDEROSI di rafforzare i vincoli di amicizia che li uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui la Micronesia, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSI di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e della Micronesia per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini della Micronesia che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, a eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)   «cittadino della Micronesia»: chiunque possieda la cittadinanza della Micronesia;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio della Micronesia senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini della Micronesia titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato dalla Micronesia possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini della Micronesia o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, la Micronesia può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e la Micronesia si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale della Micronesia.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio della Micronesia per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini della Micronesia possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini della Micronesia possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per la Micronesia e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e della Micronesia. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e la Micronesia

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e la Micronesia, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione clandestina e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   La Micronesia può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

7.   L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Ню Йорк, 19 септември 2016 г.

Hecho en Nueva York, el 19 de septiembre de 2016.

V New Yorku dne 19. září 2016.

Udfærdiget i New York, den 19. september 2016.

Geschehen zu New York am 19. September 2016.

New Yorgis, 19. september 2016.

Έγινε στη Νέα Υόρκη, 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Done at New York, 19 September 2016.

Fait à New York, le 19 septembre 2016.

Sastavljeno u New Yorku 19. rujna 2016.

Fatto a New York, addì 19 settembre 2016.

Ņujorkā, 2016. gada 19. septembrī.

Priimta Niujorke 2016 m. rugsėjo 19 d.

Kelt New York-ban, 2016. szeptember 19-én.

Magħmul fi New York, 19 ta' Settembru 2016.

Gedaan te New York, 19 september 2016.

Sporządzono w Nowym Jorku dnia 19 września 2016 r.

Feito em Nova Iorque, 19 de setembro de 2016.

Întocmit la New York, la 19 septembrie 2016.

V New Yorku 19. septembra 2016.

V New Yorku, 19. septembra 2016.

Tehty New Yorkissa, 19. syyskuuta 2016.

Som skedde i New York den 19 september 2016.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Федеративните щати Микронезия

Por los Estados Federados de Micronesia

Za Federativní státy Mikronésie

For Mikronesiens Forenede Stater

Für die Föderierten Staaten von Mikronesien

Mikroneesia Liiduriikide nimel

Για τις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας

For the Federated States of Micronesia

Pour les États fédérés de Micronésie

Za Savezne Države Mikronezije

Per gli Stati federati di Micronesia

Mikronēzijas Federatīvo Valstu vārdā –

Mikronezijos Federacinių Valstijų vardu

A Mikronéziai Szövetségi Államok részéről

Għall-Istati Federali tal-Mikroneżja

Voor de Federale Staten van Micronesië

W imieniu Sfederowanych Stanów Mikronezji

Pelos Estados Federados da Micronésia

Pentru Statele Federate ale Microneziei

Za Mikronézske federatívne štáty

Za Federativne države Mikronezije

Mikronesian liittovaltion puolesta

För Mikronesiska federationen

Image


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Micronesia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e

tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini della Micronesia, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/13


DECISIONE (UE) 2016/1880 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

concernente la conclusione dell'accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei («accordo»), conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 23 novembre 2013 conformemente alla decisione 2014/35/UE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei (3) è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dal medesimo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  Approvazione del 12 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2014/35/UE del Consiglio, del 10 maggio 2012, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei (GU L 21 del 24.1.2014, pag. 1).

(3)  L'accordo è pubblicato nella GU L 21 del 24.1.2014, pag. 2 unitamente alla decisione relativa alla firma.


REGOLAMENTI

25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1881 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 per quanto riguarda l'attività minima della 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione (2) è stato autorizzato per dieci anni l'uso della 6-fitasi (EC 3.1.3.26), prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione dell'additivo in questione mediante la riduzione dell'attività minima da 1 000 FYT/kg di alimento per animali completo a 500 FYT per le scrofe. La domanda era corredata dai pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(3)

Nel suo parere del 26 gennaio 2016 (3) l'Autorità ha concluso che il dosaggio proposto è efficace nel migliorare la digeribilità apparente del fosforo fecale all'attività minima di 500 FYT/kg di alimento per animali completo. La riduzione del dosaggio proposta per le scrofe non comporterebbe una modifica delle precedenti conclusioni circa la sicurezza per le scrofe, i consumatori, gli utilizzatori e l'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'additivo è sicuro per le scrofe, i consumatori e l'ambiente; non è irritante per la pelle o gli occhi, ma andrebbe considerato un sensibilizzante della pelle. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

(4)

Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 7.

(3)  The EFSA Journal 2016; 14(2):4393.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a18

DSM Nutritional Products Ltd.

6-fitasi

(EC 3.1.3.26)

Composizione dell'additivo

Preparato della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594) con un'attività minima di:

 

10 000 FYT (1) /g in forma solida

 

20 000 FYT/g in forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594)

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione della 6-fitasi nei mangimi:

metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dalla 6-fitasi a partire dal fitato (ISO 30024:2009)

Pollame

Suini da ingrasso

Suinetti (svezzati)

500 FYT

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo per:

pollame, suinetti (svezzati) e suini da ingrasso: 500-4 000 FYT;

scrofe: 500-4 000 FYT.

3.

Da utilizzare nei mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.

4.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non potessero essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, utilizzare dispositivi di protezione individuale appropriati.

5.

Da utilizzare per suinetti svezzati di peso non superiore a 35 kg.

9 ottobre 2022

Scrofe

500 FYT


(1)  1 FYT è il quantitativo di enzima che, a partire dal fitato, libera 1 μmol di fosfato inorganico al minuto, in condizioni di reazione con una concentrazione di fitato di 5,0 mM, a pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»


25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1882 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

125,7

ZZ

125,7

0707 00 05

TR

147,7

ZZ

147,7

0709 93 10

TR

150,0

ZZ

150,0

0805 50 10

AR

76,0

CL

95,1

IL

72,6

TR

101,1

UY

34,4

ZA

39,3

ZZ

69,8

0806 10 10

BR

282,2

PE

444,8

TR

139,4

US

261,8

ZA

228,5

ZZ

271,3

0808 10 80

AR

240,2

AU

237,5

BR

124,9

CL

188,1

NZ

137,1

ZA

158,6

ZZ

181,1

0808 30 90

CN

97,1

TR

146,4

ZZ

121,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/20


DECISIONE (UE) 2016/1883 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2016

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC per consentire agli Stati Uniti di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») fissa le procedure per derogare a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da uno degli accordi commerciali multilaterali.

(2)

A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di deroga, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nella misura necessaria a consentire loro di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal importati nel territorio doganale degli Stati Uniti.

(3)

L'accoglimento della richiesta una deroga dell'OMC presentata dagli Stati Uniti non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali con il beneficiario della deroga.

(4)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di derogare agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 fino al 31 dicembre 2025, in conformità delle condizioni di tale richiesta.

Tale posizione deve essere espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


Rettifiche

25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/21


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 27 aprile 2004 )

Pagina 22, allegato I, punto 58) (riguardante l'articolo 59, paragrafo 2):

anziché:

«2.   Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, …»

leggasi:

«2.   Se le assenze per malattia senza un certificato medico di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, …».