ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
22.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1695 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. |
(2) |
Il 16 settembre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare 19 entità dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.
ALLEGATO
Le seguenti voci dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:
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«10. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-ZàFaraniya, Baghdad, Iraq.» |
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«49. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO (alias STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT). Indirizzi: a) A H Al Baghdadi Building, Jumhouriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Baghdad, Iraq.» |
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«55. INDUSTRIAL COMPLEX — DIALA. Indirizzo: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Iraq.» |
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«56. INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA. Indirizzo: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Baghdad, Iraq.» |
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«57. IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Baghdad, Iraq.» |
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«59. IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE. Indirizzo: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Baghdad, Iraq.» |
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«83. MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 2436, Alwiya, Baghdad, Iraq.» |
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«100. NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Baghdad, Iraq.» |
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«102. NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE. Indirizzo: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Iraq.» |
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«107. READY MADE CLOTHES CO. SA. Indirizzo: P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah — Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Iraq.» |
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«110. SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE). Indirizzo: P.O. Box 5, Samawah, Iraq.» |
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«111. SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Baghdad, Iraq.» |
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«125. STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION. Indirizzo: Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq.» |
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«127. STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE). Indirizzo: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq.» |
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«129. STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES. Indirizzi: a) Khalid Bin Walid Street, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Baghdad, Iraq.» |
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«131. STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES. Indirizzo: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.» |
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«137. STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES. Indirizzi: a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3176, Sàdoon St., Baghdad, Iraq.» |
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«139. STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES. Indirizzi: a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq; b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Iraq.» |
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«142. STATE ENTERPRISE FOR LIGHTWEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Iraq.» |
22.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1696 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
136,8 |
ZZ |
136,8 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
138,3 |
ZZ |
138,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
107,7 |
CL |
124,1 |
|
MA |
81,7 |
|
TR |
109,4 |
|
UY |
113,8 |
|
ZA |
117,8 |
|
ZZ |
109,1 |
|
0806 10 10 |
EG |
265,2 |
TR |
129,8 |
|
ZZ |
197,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
110,6 |
BR |
97,9 |
|
CL |
141,9 |
|
NZ |
130,5 |
|
ZA |
107,9 |
|
ZZ |
117,8 |
|
0808 30 90 |
CL |
127,8 |
TR |
137,5 |
|
ZA |
157,8 |
|
ZZ |
141,0 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
130,3 |
ZZ |
130,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
22.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/6 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1697 DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2016
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta del governo finlandese,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Marianne MUONA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Tiina VALLANDER, Senior Advisor on International Affairs, Finnish Confederation for Professionals SITK, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
(1) Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).
(2) Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).