ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 254

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
20 settembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1676 della Commissione, del 7 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (IGP)]

5

 

*

Regolamento (UE) 2016/1677 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

6

 

*

Regolamento (UE) 2016/1678 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante divieto di pesca del nasello nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

8

 

*

Regolamento (UE) 2016/1679 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

10

 

*

Regolamento (UE) 2016/1680 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga

12

 

*

Regolamento (UE) 2016/1681 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

14

 

*

Regolamento (UE) 2016/1682 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1683 della Commissione, del 19 settembre 2016, recante duecentocinquantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1684 della Commissione, del 19 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione, del 16 settembre 2016, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, e da varietà di granturco geneticamente modificato che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE [notificata con il numero C(2016) 5746]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione deve garantire meccanismi di protezione efficaci per l'insieme del mercato interno, al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici e i portatori di interessi in generale nei loro rapporti con le giurisdizioni dei paesi terzi. L'integrità dei mercati finanziari e il corretto funzionamento del mercato interno nel suo complesso sono gravemente minacciati dalle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi quadri di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le giurisdizioni che dispongono di quadri legali e istituzionali insufficienti con bassi standard per il controllo dei flussi di denaro pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

(2)

Tutti i soggetti obbligati ai sensi alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei loro rapporti con persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi ad alto rischio, garantendo così obblighi equivalenti per i partecipanti al mercato in tutta l'Unione.

(3)

L'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 stabilisce i criteri su cui deve basarsi la valutazione della Commissione e conferisce a quest'ultima il potere di individuare i paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto di tali criteri.

(4)

L'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio deve basarsi su una valutazione chiara e obiettiva incentrata sul rispetto da parte di una giurisdizione dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il suo quadro legale e istituzionale in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — «AML/CFT»), i poteri e le procedure di cui dispongono le sue autorità competenti ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e l'efficacia del suo sistema AML/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(5)

Tutte le constatazioni su cui si basa la decisione della Commissione di includere una giurisdizione nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio dovrebbero essere documentate da informazioni fondate, verificabili e aggiornate.

(6)

È essenziale che la Commissione riconosca pienamente i lavori pertinenti già intrapresi a livello internazionale per individuare i paesi terzi ad alto rischio, in particolare quelli del gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI»). Al fine di assicurare l'integrità del sistema finanziario mondiale, è della massima importanza che l'elenco dei paesi terzi stabilito a livello dell'Unione sia strettamente allineato, se del caso, agli elenchi concordati a livello internazionale. Promuovendo un approccio globale a livello internazionale, l'Unione contribuisce a migliorare l'integrità finanziaria a livello mondiale e a proteggere meglio il sistema finanziario internazionale da paesi ad alto rischio. Tale approccio globale permette di ottenere condizioni equivalenti per i soggetti obbligati ed evitare eventuali effetti negativi sul sistema finanziario internazionale.

(7)

In linea con i criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto di tutte le valutazioni di esperti disponibili riguardanti i fattori che contribuiscono a rendere un paese o una giurisdizione particolarmente esposti al pericolo di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altre attività finanziarie illecite. In particolare, la Commissione ha tenuto conto, ove appropriato, della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazione pubblica del GAFI, documenti del GAFI (Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process), rapporti del GAFI sulla cooperazione internazionale e rapporto di valutazione reciproca del GAFI e dei gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

(8)

Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l'UE e del grado di apertura del mercato, si ritiene quindi che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'UE.

(9)

Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che l'Afghanistan, la Bosnia-Erzegovina, la Guyana, l'Iraq, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Siria, l'Uganda, Vanuatu e lo Yemen dovrebbero essere considerati giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. Tali paesi hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e hanno elaborato un piano d'azione con il GAFI, il che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.

(10)

Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha analogamente concluso che l'Iran dovrebbe essere considerato una giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. Questo paese, individuato nella dichiarazione pubblica del GAFI, ha preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e ha deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, il che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.

(11)

Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha analogamente concluso che la Repubblica popolare democratica di Corea dovrebbe essere considerata una giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. Questo paese, individuato nella dichiarazione pubblica del GAFI, presenta rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate.

(12)

È essenziale che la Commissione inviti le giurisdizioni dei paesi terzi identificate come ad alto rischio a cooperare pienamente con la Commissione e gli organismi internazionali al fine di concordare e attuare in modo efficace le misure per correggere le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

(13)

È di estrema importanza che la Commissione effettui un monitoraggio permanente degli sviluppi nella valutazione dei quadri legali e istituzionali dei paesi terzi, dei poteri e delle procedure di cui dispongono le autorità competenti e dell'efficacia dei loro sistemi di AML/CFT, al fine di aggiornare l'elenco dei paesi terzi ad alto con carenze strategiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio») figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.


ALLEGATO

Paesi terzi ad alto rischio

I.   Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.

N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Afghanistan

2

Bosnia-Erzegovina

3

Guyana

4

Iraq

5

Repubblica democratica popolare del Laos

6

Siria

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Yemen

II.   Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Iran

III.   Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Repubblica popolare democratica di Corea


20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1676 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Saucisson sec d'Auvergne»/«Saucisse sèche d'Auvergne» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Saucisson sec d'Auvergne»/«Saucisse sèche d'Auvergne» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Saucisson sec d'Auvergne»/«Saucisse sèche d'Auvergne» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 160 del 4.5.2016, pag. 14.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/6


REGOLAMENTO (UE) 2016/1677 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2016

recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

25/TQ72

Stato membro

Belgio

Stock

NEP/8ABDE.

Specie

Scampo (Nephrops Norvegicus)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data di chiusura

20.8.2016


20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/8


REGOLAMENTO (UE) 2016/1678 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2016

recante divieto di pesca del nasello nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

26/TQ72

Stato membro

Belgio

Stock

HKE/8ABDE.

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data di chiusura

20.8.2016


20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/10


REGOLAMENTO (UE) 2016/1679 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2016

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

27/TQ72

Stato membro

Belgio

Stock

PLE/8/3411

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

20.8.2016


20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/12


REGOLAMENTO (UE) 2016/1680 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2016

recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

28/TQ72

Stato membro

Belgio

Stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VIIIa e VIIIb

Data di chiusura

20.8.2016


20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/14


REGOLAMENTO (UE) 2016/1681 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2016

recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

29/TQ72

Stato membro

Belgio

Stock

LEZ/*8ABDE

Specie

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data di chiusura

20.8.2016


20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/16


REGOLAMENTO (UE) 2016/1682 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2016

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

30/TQ72

Stato membro

Belgio

Stock

ANF/*8ABDE

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data di chiusura

20.8.2016


20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1683 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2016

recante duecentocinquantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 14 settembre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare due voci del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificate:

a)

«Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Data di nascita: 9.3.1986. Luogo di nascita: Ariana, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. del passaporto: W342058 (passaporto tunisino rilasciato il 14.3.2011, scade il 13.3.2016). Numero di identificazione nazionale: 08705184 (carta di identità nazionale tunisina rilasciata il 24.2.2011). Indirizzo: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Repubblica araba siriana (localizzazione del marzo 2015); (c) Iraq (possibile localizzazione alternativa del marzo 2015); (d) Libia (localizzazione precedente). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; statura: 171 cm; (b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU; (c) il nome del padre è Taher Ouni Harzi, il nome della madre è Borkana Bedairia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.4.2015» è sostituita dal seguente:

«Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Data di nascita: 9.3.1986. Luogo di nascita: Ariana, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. del passaporto: W342058 (passaporto tunisino rilasciato il 14.3.2011, scade il 13.3.2016). Numero di identificazione nazionale: 08705184 (carta di identità nazionale tunisina rilasciata il 24.2.2011). Indirizzo: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Repubblica araba siriana (localizzazione del marzo 2015); (c) Iraq (possibile localizzazione alternativa del marzo 2015); (d) Libia (localizzazione precedente). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; statura: 171 cm; (b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU; (c) il nome del padre è Taher Ouni Harzi, il nome della madre è Borkana Bedairia. Sarebbe rimasto ucciso in un attacco aereo a Mosul, Iraq, nel giugno 2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 10.4.2015.»

b)

«Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Data di nascita: 3.5.1982. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. del passaporto: Z050399 (passaporto tunisino rilasciato il 9.12.2003, scade l'8.12.2008). Numero di identificazione nazionale: 04711809 (carta di identità nazionale tunisina rilasciata il 13.11.2003). Indirizzo: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Repubblica araba siriana (localizzazione del marzo 2015); (c) Iraq (possibile localizzazione alternativa del marzo 2015); (d) Libia (localizzazione precedente). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; statura: 172 cm; (b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU; (c) il nome del padre è Taher Ouni Harzi, il nome della madre è Borkana Bedairia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.4.2015» è sostituita dal seguente:

«Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Data di nascita: 3.5.1982. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. del passaporto: Z050399 (passaporto tunisino rilasciato il 9.12.2003, scade l'8.12.2008). Numero di identificazione nazionale: 04711809 (carta di identità nazionale tunisina rilasciata il 13.11.2003). Indirizzo: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Repubblica araba siriana (localizzazione del marzo 2015); (c) Iraq (possibile localizzazione alternativa del marzo 2015); (d) Libia (localizzazione precedente). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; statura: 172 cm; (b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU; (c) il nome del padre è Taher Ouni Harzi, il nome della madre è Borkana Bedairia. Sarebbe stato ucciso in Siria nel giugno 2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 10.4.2015.».


20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1684 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

20.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1685 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2016

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, e da varietà di granturco geneticamente modificato che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE

[notificata con il numero C(2016) 5746]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3 e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In data 9 febbraio 2009, Syngenta France SAS ha presentato all'autorità competente della Germania, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 («la domanda»).

(2)

La domanda riguarda altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

(3)

In conformità all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda contiene i dati e le informazioni richiesti negli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all'allegato II di detta direttiva. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(4)

In data 5 luglio 2013, Syngenta ha esteso la domanda a tutte le sottocombinazioni di singoli eventi di modificazione genetica che costituiscono il granturco Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 («sottocombinazioni»), comprese le varietà di granturco Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 e Bt11 × MIR604 × GA21, già autorizzate, rispettivamente, con le decisioni della Commissione 2010/426/UE (3), 2011/892/UE (4), 2011/893/UE (5) e 2011/894/UE (6). Syngenta ha chiesto alla Commissione di abrogare le quattro decisioni una volta che sarà concessa l'autorizzazione per il granturco Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e tutte le sottocombinazioni.

(5)

Il 7 dicembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'EFSA») ha espresso un parere favorevole in conformità agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (7). Essa ha concluso che il granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, quale descritto nella domanda, è sicuro e nutriente quanto la sua versione non geneticamente modificata e che non sono stati individuati problemi di sicurezza per una qualsiasi delle sottocombinazioni.

(6)

L'EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(7)

L'EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dai richiedenti, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme all'uso previsto dei prodotti.

(8)

Nel suo parere l'EFSA raccomanda la raccolta di informazioni pertinenti riguardo ai livelli di espressione delle nuove proteine espresse, qualora le sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 e/o MIR162 × GA21 siano ottenute attraverso metodi di selezione mirata e commercializzate. In linea con questa raccomandazione, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche in tal senso.

(9)

Alla luce delle considerazioni esposte dovrebbe essere concessa l'autorizzazione ai prodotti contenenti, costituiti o derivati dalle varietà di granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 e MIR604 × GA21.

(10)

Le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE che autorizzano rispettivamente le varietà di granturco Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 e Bt11 × GA21 × MIR604 dovrebbero essere abrogate.

(11)

A ciascun organismo geneticamente modificato («OGM») dovrebbe essere assegnato un identificatore unico, come stabilito nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (8).

(12)

In base al parere dell'EFSA gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, comprese tutte le combinazioni possibili dei singoli eventi di modificazione genetica, non richiedono requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Tuttavia, al fine di garantire che l'uso di tali prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, all'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da granturco Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e dalle sottocombinazioni, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe essere aggiunta una dicitura che indichi chiaramente che i prodotti in questione non sono destinati alla coltivazione.

(13)

L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) contiene disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti contenenti o costituiti da OGM. Le disposizioni in materia di tracciabilità per tali prodotti sono fissate nell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e quelle relative alla tracciabilità per alimenti e mangimi ottenuti da OGM sono stabilite nell'articolo 5.

(14)

Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alla decisione 2009/770/CE della Commissione (10). Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(15)

Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare anche relazioni annuali sui risultati delle attività previste dalle condizioni specifiche di tale autorizzazione.

(16)

È opportuno che tutte le informazioni pertinenti sull'autorizzazione dei prodotti vengano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, istituito dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

(17)

La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(18)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per l'ulteriore delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

1.   A norma del regolamento (CE) n. 65/2004 sono assegnati i seguenti identificatori unici per organismi geneticamente modificati (OGM):

a)

l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;

b)

l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604;

c)

l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21;

d)

l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21;

e)

l'identificatore unico SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 × GA21;

f)

l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11 × MIR162;

g)

l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11 × MIR604;

h)

l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11 × GA21;

i)

l'identificatore unico SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MIR162 × MIR604;

j)

l'identificatore unico SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MIR162 × GA21;

k)

l'identificatore unico SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MIR604 × GA21.

2.   Le varietà di granturco geneticamente modificate di cui al paragrafo 1 sono specificate alla lettera b) dell'allegato.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:

a)

gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dagli OGM di cui all'articolo 1;

b)

i mangimi contenenti, costituiti o derivati dagli OGM di cui all'articolo 1;

c)

gli OGM di cui all'articolo 1 in prodotti che li contengano o che siano da essi costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dagli OGM di cui all'articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell'autorizzazione garantisce che sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto nell'allegato, lettera h).

2.   Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, in conformità alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Condizioni specifiche per l'immissione in commercio

1.   Il titolare dell'autorizzazione garantisce che le condizioni specifiche di cui alla lettera g) dell'allegato siano applicate.

2.   Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sui risultati delle attività previste dalle condizioni specifiche di tale autorizzazione per la sua durata.

Articolo 6

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come disposto all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Syngenta France SAS, che rappresenta Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.

Articolo 8

Abrogazione

Le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE sono abrogate.

Articolo 9

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 10

Destinatario

Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/426/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea Bt11 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 31.7.2010, pag. 36).

(4)  Decisione 2011/892/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 55).

(5)  Decisione 2011/893/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 59).

(6)  Decisione 2011/894/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 64).

(7)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2015. Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003. EFSA Journal 2015;13(12):4297, 34 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.

(8)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(9)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(10)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(11)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

Syngenta France SAS

Indirizzo

:

12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia

per conto di Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basilea, Svizzera.

b)

Designazione e specifica dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dalle varietà di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) identificate alla lettera e);

2)

mangimi contenenti, costituiti o derivati dalle varietà di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) identificate alla lettera e);

3)

varietà di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) identificate alla lettera e), nei prodotti che li contengono o che sono da esse costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il granturco SYN-BTØ11-1 esprime la proteina Cry1Ab, che protegge da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio.

Il granturco SYN-IR162-4 esprime la proteina Vip3Aa20, che protegge da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PMI, che è stata usata come marcatore selezionabile.

Il granturco SYN-IR6Ø4-5 esprime la proteina Cry3 A, che protegge da determinate specie di coleotteri nocivi, e la proteina PMI, che è stata usata come marcatore selezionabile.

Il granturco MON-ØØØ21-9 esprime la proteina mEPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

c)

Etichettatura:

1)

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura fissati all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dalle varietà di granturco di cui alla lettera e), ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

d)

Metodo di rilevamento

1)

Metodi quantitativi, evento-specifici, basati sulla PCR in tempo reale, per le varietà di granturco SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5 e MON-ØØØ21-9; i metodi di rilevamento sono convalidati sui singoli eventi e verificati sul DNA genomico estratto dai semi del granturco SYN-BTØ11- × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

2)

convalidati dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all'indirizzo: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: ERM®-BF412 (per SYN-BTØ11-1) e ERM®-BF423 (per SYN-IR6Ø4-5) accessibile tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all'indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue; AOCS 1208-A e AOCS 0407-A (per SYN-IR162-4), AOCS 0407-A e AOCS 0407-B (per MON-ØØØ21-9) accessibile tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

e)

Identificatore unico

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

f)

Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati una volta notificato].

g)

Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Condizioni specifiche a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dell'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003:

1)

il titolare dell'autorizzazione è tenuto a informare la Commissione qualora le sottocombinazioni SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 e/o SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 siano ottenute attraverso metodi di selezione mirata e commercializzate;

2)

se del caso, il titolare dell'autorizzazione provvede a raccogliere informazioni sui livelli di espressione delle nuove proteine espresse.

h)

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Indirizzo: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

i)

Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.