ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 216

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
11 agosto 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/1363 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1

 

 

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

3

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1364 della Commissione, del 10 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1365 della Commissione, del 9 agosto 2016, che modifica la decisione 98/536/CE per quanto riguarda l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento [notificata con il numero C(2016) 5053]  ( 1 )

12

 

*

Decisione (UE) 2016/1366 della Commissione, del 10 agosto 2016, che conferma la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

23

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione, del 10 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia [notificata con il numero C(2016) 5278]  ( 1 )

26

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2016/1177 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio ( GU L 195 del 20.7.2016 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/1


DECISIONE (UE) 2016/1363 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica delle Isole Marshall dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

La menzione della Repubblica delle Isole Marshall è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo in materia di esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica delle Isole Marshall per la conclusione di un accordo in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall («accordo»).

(4)

I negoziati sull'accordo sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso, con scambio di lettere, l'11 dicembre 2015 da parte della Repubblica delle Isole Marshall e il 13 gennaio 2016 da parte dell'Unione.

(5)

È opportuno firmare l'accordo, nonché approvare le dichiarazioni accluse all'accordo, a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e

LA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL, di seguito denominata «Isole Marshall»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui le Isole Marshall, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo in materia di esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e delle Isole Marshall per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini delle Isole Marshall che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)   «cittadino delle Isole Marshall»: chiunque possieda la cittadinanza delle Isole Marshall;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio delle Isole Marshall senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini delle Isole Marshall titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato dalle Isole Marshall possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini delle Isole Marshall o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, le Isole Marshall possono optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e le Isole Marshall si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale delle Isole Marshall.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio delle Isole Marshall per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini delle Isole Marshall possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini delle Isole Marshall possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per le Isole Marshall e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e delle Isole Marshall. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali in materia di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e le Isole Marshall

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e le Isole Marshall, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione clandestina e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Le Isole Marshall possono sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

7.   L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.

Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.

Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.

V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.

V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Маршалови острови

Por la República de las Islas Marshall

Za Republiku Marshallovy ostrovy

For Republikken Marshalløerne

Für die Republik Marshallinseln

Marshalli Saarte Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ

For the Republic of the Marshall Islands

Pour la République des Îles Marshall

Za Republiku Maršalove Otoke

Per la Repubblica delle Isole Marshall

Māršala salu vārdā –

Maršalo Salų Respublikos vardu

A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall

Voor de Republiek der Marshalleilanden

W imieniu Republiki Wysp Marshalla

Pela República das Ilhas Marshall

Pentru Republica Insulelor Marshall

Za Republiku Marshallových ostrovov

Za Republiko Marshallovi otoki

Marshallinsaarten tasavallan puolesta

För Republiken Marshallöarna

Image


(1)  GUUE L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GUUE L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Isole Marshall, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e

tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO IN MATERIA DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini delle Isole Marshall, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo in materia di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


REGOLAMENTI

11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1364 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

163,3

ZZ

163,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,4

ZZ

136,4

0805 50 10

AR

177,4

CL

151,6

MA

101,7

TR

157,0

UY

164,1

ZA

166,8

ZZ

153,1

0806 10 10

EG

223,7

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

117,0

BR

102,1

CL

107,9

CN

62,4

NZ

146,9

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

100,8

ZZ

111,5

0808 30 90

AR

220,2

CL

151,0

TR

151,5

ZA

123,3

ZZ

161,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1365 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2016

che modifica la decisione 98/536/CE per quanto riguarda l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento

[notificata con il numero C(2016) 5053]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa.

(2)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, ogni Stato membro designa almeno un laboratorio nazionale di riferimento, che sarà responsabile di alcuni compiti stabiliti in tale direttiva. Lo stesso articolo prevede inoltre che la Commissione stabilisca l'elenco dei laboratori così designati.

(3)

L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui figura attualmente nell'allegato della decisione 98/536/CE della Commissione (2).

(4)

Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione che le categorie di residui controllate da alcuni laboratori attualmente figuranti nell'allegato della decisione 98/536/CE sono cambiate. Per motivi di chiarezza e di coerenza del diritto dell'Unione è quindi opportuno aggiornare l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento di cui all'allegato della summenzionata decisione.

(5)

La decisione 98/536/CE andrebbe pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 98/536/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 39).


ALLEGATO

«ALLEGATO

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

Stato membro

Laboratori di riferimento

Categorie di residui

Belgio

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f e B3e

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la Santé Publique

Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14

1050 Brussel/Bruxelles

B2c, B3a (pesticidi organoclorurati), B3b

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

B3a (NDL-PCB)

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen — FLVVT/Laboratoire fédéral pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — FLVVT

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3a (diossine e DL-PCB)

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulgaria

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. ‘Искърско шосе’ 5

1528 София

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f

Repubblica ceca

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

CZ-621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

CZ-165 03 Praha

B3a, B3b, B3f

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

B1, B2 (tranne B2d), B3d, B3e

Danimarca

National Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Metodi chimici per le categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3

Danish Veterinary and Food Administration

Division of Residues

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Metodi chimici per le categorie B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f

Germania

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 110260

10832 Berlin

Tutte le categorie

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1 A

Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

Harjumaa 75501

B3d

Irlanda

State Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoli e clorpromazina), B2b (soltanto nitroimidazoli), B2d, B2e, B2f (corticosteroidi), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A2, A5, A6 (tranne clorpromazina, nitrofurani e nitroimidazoli), B1, B2f (soltanto carbadox), B3c (tranne prodotti dell'acquacoltura)

Teagasc Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofurani), B2a (antielmintici, tranne emamectina), B2b (coccidiostatici), B2c

Marine Institute

Rinville,

Oranmore

Galway

B2a (emamectina), B2f (teflubenzuron e diflubenzuron), B3c (soltanto prodotti dell'acquacoltura), B3e (soltanto verde malachite, verde leuco malachite, verde brillante, cristalvioletto, leuco cristalvioletto e blu vittoria)

Pesticide Control Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

B3a (pesticidi organoclorurati & 7 PCB), B3b, B3f

Grecia

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)

A1, A3, A4, A6 (dapsone), B2f (carbadox, olaquindox), B3a

Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Veterinary Centre of Athens

Department of Toxicology, Residues and Environmental Contaminants, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

A2, A5, A6 (clorpromazina, nitroimidazoli), B1 (tranne miele), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3d, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece)

A6 (cloramfenicolo e nitrofurani), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece)

B1 nel miele

Spagna

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (cloramfenicolo, nitrofurani e dapsone), B1, B2f (corticosteroidi, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitroimidazoli e clorpromazina), B2a B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (tranne corticosteroidi, carbadox e olaquindox), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Calle Aguaron 13.

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

B3c, B3f

Francia

LABERCA — ONIRIS

Atlanpôle — Site de la Chantrerie — BP 50707

44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoidi), B3a (PCB), B3f

ANSES — Laboratoire de Fougères

La Haute Marche — Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (tranne glucocorticoidi), B3e

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23, avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (tranne PCB), B3b, B3c

SCL 35- Service commun des laboratoires de Rennes

26 rue Antoine Joly

35000 RENNES

B3d

Croazia

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tutte le categorie

Italia

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (tranne diossine e PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»

Via Campo Boario

64100 TERAMO

B3a (PCB, diossine e DL-PCB)

Cipro

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)

Tutte le categorie (tranne mangimi)

Αναλυτικά Εργαστήρια,

Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

(Analytical Laboratories, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, Loukis Akritas Avenue, 1412, Nicosia)

Tutte le categorie (soltanto mangimi)

Lettonia

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR»

Lejupes iela 3

LV-1076 Rīga

Tutte le categorie (tranne B3e acquacoltura)

Lituania

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J.Kairiūkščio 10,

LT — 08409 Vilnius

Tutte le categorie

Lussemburgo

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratoire National de Santé

Rue Louis Rech, 1

L-3555 DUDELANGE

B3c

Ungheria

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

Hungary

H-1095

Budapest 94

POB 1740

H-1465

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (soltanto diossine e PCB), B3c, B3d, B3e, B3f

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Budaörsi út 141-145

Hungary

H-1118

Budapest

B2c, B3a (tranne diossine e PCB), B3b

Malta

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima

Albertown, Marsa MRS1123

Malta

Tutte le categorie

Paesi Bassi

Wageningen UR

RIKILT Institute of food safety

Akkermaalsbos 2

Wageningen 6708WB

Tutte le categorie

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS)

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoidi, carbadox e olaquindox)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)

Technikerstraße 70

6020 Innsbruck

B2c, B2f (amitraz), B3a (tranne diossine e PCB), B3b, B3f (neonicotinoidi)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (diossine e PCB)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit

Institut für Tierernährung und Futtermittel

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Polonia

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Tutte le categorie

Portogallo

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV)

Quinta do Marquês, Av. da Republica

2780-157 Oeiras

Tutte le categorie (tranne B3a diossine, B3c acquacoltura e B3d micotossine nel latte)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6

1495-006 Algés

B3c (acquacoltura)

ASAE — Laboratório de Físico — Química (LFQ)

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22, Edifício F — 1.o andar

1649-038 Lisboa

B3a (diossine), B3d micotossine nel latte

Romania

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

Str. Campul Mosilor nr. 5, sect. 2,

021201 Bucuresti

A1, A4, A6 (nitroimidazoli, nitrofurani), B1 (antibiotici), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticidi organoclorurati e ndl-PCB), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,

300858 Timisoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Sos. Mangaliei nr. 78,

900111 Constanta

A3, A6 (cloramfenicolo)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Piata Marasti nr.1,

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapsone), B1 (sulfonamidi)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,

032125 Bucuresti

B3a (diossine)

Slovenia

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (tranne cloramfenicolo nell'urina e cloroformio nell'urina), B1, B2a (avermectine), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (tranne mercurio nell'acquacoltura), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (cloramfenicolo nell'urina e cloroformio nell'urina), B2a (benzimidazoli), B2c, B3a, B3b, B3c (mercurio nell'acquacoltura)

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

Bratislava 842 13

A1, A3, A4, A5, A6 (nitroimidazoli), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

Košice 040 01

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoškova 1611/58

Dolný Kubín 026 01

A6 (cloramfenicolo, nitrofurani), B1, B2f, B3e

Finlandia

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Tutte le categorie

Svezia

Livsmedelsverket

Box 622

751 26 Uppsala

Tutte le categorie

Regno Unito

Agri-Food & Biosciences Institute

Veterinary Science Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofurani tranne nel miele, nitroimidazoli), B2b, (nicarbazina), B2f

Fera Science Ltd

(FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (cloramfenicolo, nitrofurani nel miele, dapsone), B1, B2a, B2b (ionofori)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (clorpromazina), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e»


11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/23


DECISIONE (UE) 2016/1366 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2016

che conferma la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (1),

visto il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (2),

vista la notifica, da parte dell'Estonia, della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(2)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(3)

Il 21 novembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2012/714/UE che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (3).

(4)

Il 27 gennaio 2014 la Commissione ha adottato la decisione 2014/39/UE che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (4).

(5)

Con lettera del 13 aprile 2016, protocollata dalla Commissione il 18 aprile 2016, l'Estonia ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(6)

La Commissione osserva che né la decisione 2010/405/UE né il regolamento (UE) n. 1259/2010 impongono condizioni particolari di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e che la partecipazione dell'Estonia rafforzerà i benefici di detta cooperazione rafforzata.

(7)

Deve pertanto essere confermata la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(8)

La Commissione dovrebbe adottare le misure transitorie necessarie per l'Estonia ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010.

(9)

È auspicabile che il regolamento (UE) n. 1259/2010 entri in vigore in Estonia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata

1.   È confermata la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, autorizzata dalla decisione 2010/405/UE.

2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica all'Estonia conformemente alla presente decisione.

Articolo 2

Informazioni che devono essere fornite dall'Estonia

Entro l'11 maggio 2017 l'Estonia comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo:

a)

ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010, e

b)

alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per l'Estonia

1.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica all'Estonia solo relativamente ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all'articolo 5 di detto regolamento conclusi a partire dall'11 febbraio 2018.

Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima dell'11 febbraio 2018 sono efficaci per l'Estonia, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010.

2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per l'Estonia gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima dell'11 febbraio 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 in Estonia

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 entra in vigore in Estonia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica in Estonia a partire dall'11 febbraio 2018.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER


(1)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.

(2)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10.

(3)  GU L 323 del 22.11.2012, pag. 18.

(4)  GU L 23 del 28.1.2014, pag. 41.


11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1367 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2016

relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia

[notificata con il numero C(2016) 5278]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(4)

La Polonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(5)

Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Polonia, in collaborazione con detto Stato membro.

(6)

Di conseguenza le aree identificate come zone di protezione e sorveglianza in Polonia dovrebbero essere indicate nell'allegato della presente decisione.

(7)

Le misure dovrebbero avere applicazione limitata per concedere un lasso di tempo sufficiente per l'indagine epidemiologica e consentire un riesame delle misure adottate.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2016.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

Polonia

Aree di cui all'articolo 1

Zona di protezione

Il confine esterno di tale zona di protezione è costituito da:

a)

a est: dal confine settentrionale del villaggio di Sanie Dąb la parte meridionale della strada che va dal villaggio di Sanie Dąb al villaggio di Kołaki Koscielne, con l'intersezione con il fiume Dąb, poi verso sud-est lungo il fiume Dąb, lungo il confine del bosco fino al confine occidentale del villaggio di Tybory-Olszewo, poi lungo la strada dal villaggio di Tybory-Olszewo al villaggio di Tybory-Kamianka, poi dal confine occidentale del villaggio di Tybory-Kamianka fino alla strada che va dal villaggio di Tybory-Kamianka al villaggio di Jabłonka Kościelna, poi a sud verso il corso d'acqua dallo stagno di Kamianka al fiume Jabłonka, poi dalla foce del corso d'acqua al fiume Jabłonka, poi verso sud in linea retta fino all'incrocio tra la strada n. 66 e la strada che va dal villaggio di Jabłonka Kościelna al villaggio di Miodusy-Litwa;

b)

da sud: la strada n. 66 a ovest fino all'intersezione con il fiume Jabłonka, poi lungo il confine meridionale del villaggio di Faszcze fino al fiume Jabłonka, poi in direzione ovest lungo il fiume Jabłonka fino al confine tra il villaggio di Wdziękoń Pierwszy e il villaggio di Wdziękoń Drugi, poi in linea retta verso nord fino alla strada n. 66, poi a ovest della strada n. 66 fino all'intersezione del corso d'acqua con la strada n. 66 al livello del villaggio Wdziękoń Pierwszy;

c)

da ovest: verso nord lungo il corso d'acqua fino al confine del bosco, lungo il confine orientale della riserva Grabówka, poi il confine del bosco a est della strada tra il villaggio di Grabówka e il villaggio di Wróble-Arciszewo;

d)

da nord: in linea retta a est del fiume Dąb a sud del villaggio Czarnowo Dąb, poi verso est in linea retta al confine settentrionale del villaggio Sanie Dąb, alla strada che va dal villaggio di Sanie Dąb al villaggio di Kołaki Koscielne.

Zona di sorveglianza

Il confine esterno di tale zona di protezione è costituito da:

a)

a est: in linea retta dai confini delle provincie di Wysokie Mazowieckie e Zambrów, a livello del villaggio di Stare Niziołki, all'intersezione con il fiume Rokietnica tra i villaggi di Grodzkie Szczepanowięta e Nowe Grodzkie, poi in linea retta fino al villaggio di Wnory Wiechy, poi verso sud lungo la strada e verso est lungo i confini dei villaggi di Chojane Piecki, Kalinowo-Solki, Kalinowo Czosnowo, Buczyno Mikosy, fino al villaggio di Brzóski-Gromki, poi in linea retta a sud del fiume Brok, fino al confine orientale del villaggio di Brzóski-Falki, poi in linea retta fino alla strada n. 66, al confine settentrionale del villaggio Włosty-Olszanka, poi a sud lungo la strada n. 66 fino al confine del bosco;

b)

da sud: su una linea retta sud-ovest lungo il confine meridionale del villaggio di Dąbrowa-Zabłotne, al confine meridionale del villaggio Dąbrowa Wielka, poi in linea retta in direzione ovest a sud del villaggio di Krzeczkowo Mianowskie fino al confine della regione della Podlachia a livello del villaggio di Zaręby-Choromany;

c)

da ovest: lungo il confine della regione della Podlachia fino alla strada n. 63, poi lungo il confine della regione della Podlachia e il confine occidentale del villaggio di Srebrny Borek fino alla strada n. 8, lungo il confine occidentale del villaggio di Ostrożne, poi in direzione nord lungo il confine occidentale dei villaggi di Krajewo-Łętowo, Krajewo-Borowe, Krajewo-Ćwikły, poi in linea retta lungo i confini occidentale e settentrionale del villaggio di Zbrzeżnica fino alla strada n. 63, poi a nord della strada n. 63 alla latitudine del villaggio di Polki-Teklin;

d)

da nord: in linea retta a est del confine tra le provincie di Zambrów e Łomża, compreso il villaggio di Polki-Teklin fino al punto alla latitudine del villaggio di Kossaki-Nadbielne, poi in linea retta a sud del villaggio di Kossaki-Nadbielne e al di sopra del villaggio di Kałęczyn-Walochy, poi fino all'incrocio della strada n. 679 con la strada che va dal villaggio di Rutki-Kossaki al villaggio di Kalinówka-Basie, poi lungo il confine meridionale del villaggio di Rutki-Kossaki fino all'intersezione della strada 11 Listopada con la strada n. S8, poi, su una linea al di sopra del villaggio di Górskie-Ponikły Stok e il confine orientale dei villaggi e Modzele-Górki e Olszewo Przyborowo fino al confine delle provincie Wysokie Mazowieckie e Zambrów alla latitudine del villaggio di Stare Niziołki.


Rettifiche

11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/29


Rettifica della decisione (UE) 2016/1177 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 20 luglio 2016 )

La pubblicazione della decisione (UE) 2016/1177 del Consiglio è da considerare nulla e non avvenuta.