ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
11.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/1 |
DECISIONE (UE) 2016/1363 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica delle Isole Marshall dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
La menzione della Repubblica delle Isole Marshall è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo in materia di esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica delle Isole Marshall per la conclusione di un accordo in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall («accordo»). |
(4) |
I negoziati sull'accordo sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso, con scambio di lettere, l'11 dicembre 2015 da parte della Repubblica delle Isole Marshall e il 13 gennaio 2016 da parte dell'Unione. |
(5) |
È opportuno firmare l'accordo, nonché approvare le dichiarazioni accluse all'accordo, a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
11.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/3 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e
LA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL, di seguito denominata «Isole Marshall»,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui le Isole Marshall, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo in materia di esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e delle Isole Marshall per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini delle Isole Marshall che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
c) «cittadino delle Isole Marshall»: chiunque possieda la cittadinanza delle Isole Marshall;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio delle Isole Marshall senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini delle Isole Marshall titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato dalle Isole Marshall possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini delle Isole Marshall o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, le Isole Marshall possono optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e le Isole Marshall si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale delle Isole Marshall.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio delle Isole Marshall per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini delle Isole Marshall possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini delle Isole Marshall possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per le Isole Marshall e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e delle Isole Marshall. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali in materia di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e le Isole Marshall
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e le Isole Marshall, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione clandestina e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Le Isole Marshall possono sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.
V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.
Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.
Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.
Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.
Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.
V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.
V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Маршалови острови
Por la República de las Islas Marshall
Za Republiku Marshallovy ostrovy
For Republikken Marshalløerne
Für die Republik Marshallinseln
Marshalli Saarte Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ
For the Republic of the Marshall Islands
Pour la République des Îles Marshall
Za Republiku Maršalove Otoke
Per la Repubblica delle Isole Marshall
Māršala salu vārdā –
Maršalo Salų Respublikos vardu
A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall
Voor de Republiek der Marshalleilanden
W imieniu Republiki Wysp Marshalla
Pela República das Ilhas Marshall
Pentru Republica Insulelor Marshall
Za Republiku Marshallových ostrovov
Za Republiko Marshallovi otoki
Marshallinsaarten tasavallan puolesta
För Republiken Marshallöarna
(1) GUUE L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GUUE L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Isole Marshall, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— |
gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente), |
— |
sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e |
— |
tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO IN MATERIA DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini delle Isole Marshall, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo in materia di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
REGOLAMENTI
11.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1364 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
163,3 |
ZZ |
163,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
136,4 |
ZZ |
136,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
177,4 |
CL |
151,6 |
|
MA |
101,7 |
|
TR |
157,0 |
|
UY |
164,1 |
|
ZA |
166,8 |
|
ZZ |
153,1 |
|
0806 10 10 |
EG |
223,7 |
MA |
178,5 |
|
TR |
158,2 |
|
ZZ |
186,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
117,0 |
BR |
102,1 |
|
CL |
107,9 |
|
CN |
62,4 |
|
NZ |
146,9 |
|
PE |
106,8 |
|
US |
167,6 |
|
UY |
92,2 |
|
ZA |
100,8 |
|
ZZ |
111,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
220,2 |
CL |
151,0 |
|
TR |
151,5 |
|
ZA |
123,3 |
|
ZZ |
161,5 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
137,4 |
ZZ |
137,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
11.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1365 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2016
che modifica la decisione 98/536/CE per quanto riguarda l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento
[notificata con il numero C(2016) 5053]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. |
(2) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, ogni Stato membro designa almeno un laboratorio nazionale di riferimento, che sarà responsabile di alcuni compiti stabiliti in tale direttiva. Lo stesso articolo prevede inoltre che la Commissione stabilisca l'elenco dei laboratori così designati. |
(3) |
L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui figura attualmente nell'allegato della decisione 98/536/CE della Commissione (2). |
(4) |
Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione che le categorie di residui controllate da alcuni laboratori attualmente figuranti nell'allegato della decisione 98/536/CE sono cambiate. Per motivi di chiarezza e di coerenza del diritto dell'Unione è quindi opportuno aggiornare l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento di cui all'allegato della summenzionata decisione. |
(5) |
La decisione 98/536/CE andrebbe pertanto modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 98/536/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
(2) Decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 39).
ALLEGATO
«ALLEGATO
LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO
Stato membro |
Laboratori di riferimento |
Categorie di residui |
|||||||||
Belgio |
Association momentanée ILVO-CER ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f e B3e |
|||||||||
|
B2c, B3a (pesticidi organoclorurati), B3b |
||||||||||
|
B3a (NDL-PCB) |
||||||||||
|
B3a (diossine e DL-PCB) |
||||||||||
|
B3c, B3d |
||||||||||
Bulgaria |
(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia) |
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f |
|||||||||
Repubblica ceca |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d |
|||||||||
|
B3a, B3b, B3f |
||||||||||
|
B3c |
||||||||||
|
B1, B2 (tranne B2d), B3d, B3e |
||||||||||
Danimarca |
|
Metodi chimici per le categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3 |
|||||||||
|
Metodi chimici per le categorie B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f |
||||||||||
Germania |
|
Tutte le categorie |
|||||||||
Estonia |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e |
|||||||||
|
B2c, B3a, B3b |
||||||||||
|
B3d |
||||||||||
Irlanda |
|
A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoli e clorpromazina), B2b (soltanto nitroimidazoli), B2d, B2e, B2f (corticosteroidi), B3d |
|||||||||
|
A2, A5, A6 (tranne clorpromazina, nitrofurani e nitroimidazoli), B1, B2f (soltanto carbadox), B3c (tranne prodotti dell'acquacoltura) |
||||||||||
|
A6 (nitrofurani), B2a (antielmintici, tranne emamectina), B2b (coccidiostatici), B2c |
||||||||||
|
B2a (emamectina), B2f (teflubenzuron e diflubenzuron), B3c (soltanto prodotti dell'acquacoltura), B3e (soltanto verde malachite, verde leuco malachite, verde brillante, cristalvioletto, leuco cristalvioletto e blu vittoria) |
||||||||||
|
B3a (pesticidi organoclorurati & 7 PCB), B3b, B3f |
||||||||||
Grecia |
(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres) |
A1, A3, A4, A6 (dapsone), B2f (carbadox, olaquindox), B3a |
|||||||||
|
A2, A5, A6 (clorpromazina, nitroimidazoli), B1 (tranne miele), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3d, B3e |
||||||||||
(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece) |
A6 (cloramfenicolo e nitrofurani), B2c |
||||||||||
(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece) |
B1 nel miele |
||||||||||
Spagna |
|
A1, A3, A4, A5, A6 (cloramfenicolo, nitrofurani e dapsone), B1, B2f (corticosteroidi, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f |
|||||||||
|
A2, A6 (nitroimidazoli e clorpromazina), B2a B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (tranne corticosteroidi, carbadox e olaquindox), B3f |
||||||||||
|
B3c, B3f |
||||||||||
Francia |
|
A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoidi), B3a (PCB), B3f |
|||||||||
|
A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (tranne glucocorticoidi), B3e |
||||||||||
|
B2c, B3a (tranne PCB), B3b, B3c |
||||||||||
|
B3d |
||||||||||
Croazia |
Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska |
Tutte le categorie |
|||||||||
Italia |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (tranne diossine e PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f |
|||||||||
|
B3a (PCB, diossine e DL-PCB) |
||||||||||
Cipro |
(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia) |
Tutte le categorie (tranne mangimi) |
|||||||||
(Analytical Laboratories, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, Loukis Akritas Avenue, 1412, Nicosia) |
Tutte le categorie (soltanto mangimi) |
||||||||||
Lettonia |
|
Tutte le categorie (tranne B3e acquacoltura) |
|||||||||
Lituania |
|
Tutte le categorie |
|||||||||
Lussemburgo |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f |
|||||||||
|
B3c |
||||||||||
Ungheria |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (soltanto diossine e PCB), B3c, B3d, B3e, B3f |
|||||||||
|
B2c, B3a (tranne diossine e PCB), B3b |
||||||||||
Malta |
|
Tutte le categorie |
|||||||||
Paesi Bassi |
|
Tutte le categorie |
|||||||||
Austria |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoidi, carbadox e olaquindox) |
|||||||||
|
B2c, B2f (amitraz), B3a (tranne diossine e PCB), B3b, B3f (neonicotinoidi) |
||||||||||
|
B3a (diossine e PCB) |
||||||||||
|
B3c |
||||||||||
|
B3d |
||||||||||
|
B3e |
||||||||||
Polonia |
|
Tutte le categorie |
|||||||||
Portogallo |
|
Tutte le categorie (tranne B3a diossine, B3c acquacoltura e B3d micotossine nel latte) |
|||||||||
|
B3c (acquacoltura) |
||||||||||
|
B3a (diossine), B3d micotossine nel latte |
||||||||||
Romania |
|
A1, A4, A6 (nitroimidazoli, nitrofurani), B1 (antibiotici), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticidi organoclorurati e ndl-PCB), B3b, B3c, B3d, B3e |
|||||||||
|
A2, A5, B2d |
||||||||||
|
A3, A6 (cloramfenicolo) |
||||||||||
|
A6 (dapsone), B1 (sulfonamidi) |
||||||||||
|
B3a (diossine) |
||||||||||
Slovenia |
|
A1, A3, A4, A5, A6 (tranne cloramfenicolo nell'urina e cloroformio nell'urina), B1, B2a (avermectine), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (tranne mercurio nell'acquacoltura), B3d, B3e |
|||||||||
|
A2, A6 (cloramfenicolo nell'urina e cloroformio nell'urina), B2a (benzimidazoli), B2c, B3a, B3b, B3c (mercurio nell'acquacoltura) |
||||||||||
Slovacchia |
|
A1, A3, A4, A5, A6 (nitroimidazoli), B2c, B2e, B3a, B3b |
|||||||||
|
A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d |
||||||||||
|
A6 (cloramfenicolo, nitrofurani), B1, B2f, B3e |
||||||||||
Finlandia |
|
Tutte le categorie |
|||||||||
Svezia |
|
Tutte le categorie |
|||||||||
Regno Unito |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofurani tranne nel miele, nitroimidazoli), B2b, (nicarbazina), B2f |
|||||||||
|
A6 (cloramfenicolo, nitrofurani nel miele, dapsone), B1, B2a, B2b (ionofori) |
||||||||||
|
A6 (clorpromazina), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e» |
11.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/23 |
DECISIONE (UE) 2016/1366 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2016
che conferma la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,
vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (1),
visto il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (2),
vista la notifica, da parte dell'Estonia, della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
(2) |
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
(3) |
Il 21 novembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2012/714/UE che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (3). |
(4) |
Il 27 gennaio 2014 la Commissione ha adottato la decisione 2014/39/UE che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (4). |
(5) |
Con lettera del 13 aprile 2016, protocollata dalla Commissione il 18 aprile 2016, l'Estonia ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
(6) |
La Commissione osserva che né la decisione 2010/405/UE né il regolamento (UE) n. 1259/2010 impongono condizioni particolari di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e che la partecipazione dell'Estonia rafforzerà i benefici di detta cooperazione rafforzata. |
(7) |
Deve pertanto essere confermata la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
(8) |
La Commissione dovrebbe adottare le misure transitorie necessarie per l'Estonia ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010. |
(9) |
È auspicabile che il regolamento (UE) n. 1259/2010 entri in vigore in Estonia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata
1. È confermata la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, autorizzata dalla decisione 2010/405/UE.
2. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica all'Estonia conformemente alla presente decisione.
Articolo 2
Informazioni che devono essere fornite dall'Estonia
Entro l'11 maggio 2017 l'Estonia comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo:
a) |
ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010, e |
b) |
alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010. |
Articolo 3
Disposizioni transitorie per l'Estonia
1. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica all'Estonia solo relativamente ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all'articolo 5 di detto regolamento conclusi a partire dall'11 febbraio 2018.
Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima dell'11 febbraio 2018 sono efficaci per l'Estonia, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010.
2. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per l'Estonia gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima dell'11 febbraio 2018.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 in Estonia
Il regolamento (UE) n. 1259/2010 entra in vigore in Estonia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica in Estonia a partire dall'11 febbraio 2018.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNKER
(1) GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.
(2) GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10.
(3) GU L 323 del 22.11.2012, pag. 18.
(4) GU L 23 del 28.1.2014, pag. 41.
11.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1367 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2016
relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia
[notificata con il numero C(2016) 5278]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. |
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
(4) |
La Polonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
(5) |
Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Polonia, in collaborazione con detto Stato membro. |
(6) |
Di conseguenza le aree identificate come zone di protezione e sorveglianza in Polonia dovrebbero essere indicate nell'allegato della presente decisione. |
(7) |
Le misure dovrebbero avere applicazione limitata per concedere un lasso di tempo sufficiente per l'indagine epidemiologica e consentire un riesame delle misure adottate. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Polonia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2016.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
ALLEGATO
Polonia |
Aree di cui all'articolo 1 |
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Zona di protezione |
Il confine esterno di tale zona di protezione è costituito da:
|
||||||||
Zona di sorveglianza |
Il confine esterno di tale zona di protezione è costituito da:
|
Rettifiche
11.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/29 |
Rettifica della decisione (UE) 2016/1177 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 20 luglio 2016 )
La pubblicazione della decisione (UE) 2016/1177 del Consiglio è da considerare nulla e non avvenuta.