ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
27.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/1 |
DECISIONE (UE) 2016/1218 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2016
relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e l'articolo 218, paragrafo 8,
visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (il «protocollo»), è stato firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri il 18 giugno 2015. |
(2) |
È opportuno approvare il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione (1).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Il protocollo è accluso alla decisione relativa alla firma.
REGOLAMENTI
27.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1219 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell'Islanda (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione (UE) 2016/837 del 21 aprile 2016 (2) il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda. |
(2) |
Il testo del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (di seguito «il protocollo aggiuntivo»), allegato alla decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, stabilisce il rinnovo di tre contingenti tariffari esenti da dazio che erano scaduti il 30 aprile 2014 e un nuovo contingente tariffario esente da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda. |
(3) |
Ai sensi del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo compreso tra il 1o maggio 2014 e la data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il periodo compreso tra la data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo e il 30 aprile 2021. Il protocollo aggiuntivo non prevede l'eventuale riporto di volumi residui di un contingente tariffario a un successivo periodo di applicazione. |
(4) |
È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai contingenti tariffari stabiliti dal protocollo aggiuntivo. |
(5) |
I contingenti tariffari dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo fino al 30 aprile 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2016/837 del Consiglio. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha abrogato il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (4) e ha posto fine al regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca. È pertanto necessario sopprimere la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 499/96 riguardante il rispetto dei prezzi di riferimento. |
(7) |
Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, che definisce la nozione di prodotti originari e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016 del 17 febbraio 2016 (5). È quindi necessario stabilire che si applica il protocollo n. 3 modificato. |
(8) |
Le norme di gestione dei contingenti tariffari sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6), che sostituisce il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7) a decorrere dal 1o maggio 2016. È opportuno modificare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 499/96 per tener conto delle nuove norme. |
(9) |
È opportuno modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata («codici NC») previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8), nonché delle suddivisioni TARIC. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 499/96. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (**). (**) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;" |
3) |
l'articolo 3 è soppresso; |
4) |
l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.
(2) Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
(5) GU L 72 del 17.3.2016, pag. 66.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(7) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(8) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
Dazio contingentale (%) |
09.0792 |
ex 0303 51 00 |
10 20 |
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (1) (2) |
Dall'1.1 al 31.12 |
950 |
0 |
09.0812 |
0303 51 00 |
|
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (2) |
Dall'1.8.2016 al 30.4.2017 |
1 050 |
0 |
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 |
1 400 |
|||||
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 |
1 400 |
|||||
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 |
1 400 |
|||||
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 |
1 400 |
|||||
09.0793 |
0302 13 00 0302 14 00 0304 41 00 0304 81 00 |
|
Pesci freschi o refrigerati (esclusi i fegati, le uova e i lattimi) e filetti freschi, refrigerati o congelati di: Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) |
Dall'1.1 al 31.12 |
50 |
0 |
09.0794 |
|
|
Freschi o refrigerati: |
Dall'1.1 al 31.12 |
250 |
0 |
0302 23 00 |
|
Sogliole (Solea spp.) |
||||
0302 24 00 0302 29 |
|
Rombi (Psetta maxima), rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita |
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ex 0302 56 00 |
10 |
Melù (Micromesistius poutassou) |
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|
|
Congelati: |
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0303 32 00 |
|
Passere di mare (Pleuronectes platessa) |
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0303 55 30 |
|
Sugarelli inca o del Pacifico (Trachurus murphyi) |
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ex 0303 55 90 |
90 |
Altri pesci, esclusi i suri (sugarelli) (Caranx trachurus) |
||||
0303 56 00 |
|
Cobia (Rachycentron canadum) |
||||
0303 69 90 0303 89 90 |
|
Altri pesci |
||||
0303 82 00 |
|
Razze (Rajidae) |
||||
0303 83 00 |
|
Austromerluzzi (Dissostichus spp.) |
||||
0303 84 90 |
|
Spigole diverse dalla spigola della specie Dicentrarchus labrax |
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0303 89 55 |
|
Orate (Sparus aurata) |
||||
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|
Filetti, freschi o refrigerati, di: |
||||
0304 31 00 |
|
Tilapia (Oreochromis spp.) |
||||
0304 32 00 |
|
Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
||||
0304 33 00 |
|
Persico del Nilo (Lates niloticus) |
||||
0304 39 00 |
|
Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.) e pesci testa di serpente (Channa spp.) |
||||
0304 42 50 |
|
Trote delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster |
||||
0304 49 10 |
|
Altri pesci di acqua dolce |
||||
0304 43 00 |
|
Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi) |
||||
0304 44 30 |
|
Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
||||
0304 44 90 |
|
Altri pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e i pesci della specie Boreogadus saida |
||||
0304 45 00 |
|
Pesci spada (Xiphias gladius) |
||||
0304 46 00 |
|
Austromerluzzi (Dissostichus spp.) |
||||
0304 49 50 |
|
Scorfani (Sebastes spp) |
||||
ex 0304 49 90 |
30 40 50 60 70 90 |
Altri pesci, esclusi le aringhe e gli sgombri |
||||
|
|
Carne di pesci (anche tritata), fresca o refrigerata, di: |
||||
0304 53 00 |
|
Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae |
||||
0304 54 00 |
|
Pesci spada (Xiphias gladius) |
||||
0304 55 00 |
|
Austromerluzzi (Dissostichus spp.) |
||||
0304 59 90 |
|
Altri pesci, esclusi pesci di acqua dolce e lati di aringhe |
||||
|
|
Filetti congelati di: |
||||
0304 61 00 |
|
Tilapia (Oreochromis spp.) |
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0304 62 00 |
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Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
||||
0304 63 00 |
|
Persico del Nilo (Lates niloticus) |
||||
0304 69 00 |
|
Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.) e pesci testa di serpente (Channa spp.) |
||||
0304 82 50 |
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Trote delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster |
||||
0304 89 10 |
|
Altri pesci di acqua dolce |
||||
|
|
Carne congelata di: |
||||
0304 95 21 |
|
Merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus |
||||
0304 95 25 |
|
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua |
||||
0304 95 29 |
|
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua e pesci della specie Boreogadus saida |
||||
0304 95 40 |
|
Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
||||
0304 95 50 |
|
Naselli del genere Merluccius |
||||
0304 95 60 |
|
Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) |
||||
ex 0304 95 90 |
11 13 17 19 90 |
Altri pesci, esclusi i naselli del genere Urophycis spp. |
||||
ex 0304 99 99 |
20 25 30 40 50 65 69 70 90 |
Altri pesci, esclusi gli sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
||||
09.0811 |
0304 49 50 |
|
Filetti di scorfani (Sebastes spp.), freschi o refrigerati |
Dall'1.8.2016 al 30.4.2017 |
2 211 |
0 |
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 |
2 948 |
|||||
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 |
2 948 |
|||||
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 |
2 948 |
|||||
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 |
2 948 |
|||||
09.0795 |
0305 61 00 |
|
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate, ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia |
Dall'1.1 al 31.12 |
1 750 |
0 |
09.0796 |
0306 15 90 |
|
Scampi (Nephrops norvegicus), congelati, esclusi quelli affumicati |
Dall'1.1 al 31.12 |
50 |
0 |
09.0810 |
0306 15 90 |
|
Scampi (Nephrops norvegicus), congelati, esclusi quelli affumicati |
Dall'1.8.2016 al 30.4.2017 |
1 106 |
0 |
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 |
1 474 |
|||||
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 |
1 474 |
|||||
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 |
1 474 |
|||||
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 |
1 474 |
|||||
09.0797 |
1604 12 91 1604 12 99 |
|
Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate, esclusi i filetti di aringhe crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati |
Dall'1.1 al 31.12 |
2 400 |
0 |
09.0798 |
1604 17 00 1604 19 97 |
|
Preparazioni o conserve di anguille e altre preparazioni o conserve di pesci, interi o in pezzi, ma non tritati |
Dall'1.1 al 31.12 |
50 |
0 |
ex 1604 20 90 |
20 30 35 50 60 90 |
Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri |
||||
09.0700 |
1604 20 90 |
|
Altre preparazioni e conserve di pesci |
Dall'1.8.2016 al 30.4.2017 |
2 764 |
0 |
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 |
3 685 |
|||||
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 |
3 685 |
|||||
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 |
3 685 |
|||||
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 |
3 685 |
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].
(2) Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»
27.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1220 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2016
relativo all'autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede che gli additivi autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE del Consiglio (2) siano valutati nuovamente. |
(2) |
La L-treonina è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 82/471/CEE dalla direttiva 88/485/CEE della Commissione (3) ed è successivamente stata inserita nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate delle domande di rivalutazione della L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Sono state presentate domande anche per l'autorizzazione della L-treonina per tutte le specie animali in conformità all'articolo 7 di tale regolamento. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Le domande riguardano l'autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coliNRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 o Escherichia coli CGMCC 7.58 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
(5) |
Nelle sue opinioni del 9 luglio 2013 (4), 29 gennaio 2014 (5), 9 settembre 2014 (6), 9 settembre 2015 (7), 1 dicembre 2015 (8) e 19 aprile 2016 (9) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, la L-treonina ottenuta da Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 ed Escherichia coli CGMCC 7.58 non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che il suo impiego può essere considerato un'efficace fonte dell'aminoacido treonina per l'alimentazione animale; perché sia completamente efficace nei ruminanti, la L-treonina supplementare deve essere protetta dalla degradazione nel rumine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
Nei suoi pareri l'Autorità ha espresso timore in merito alla sicurezza della L-treonina per le specie bersaglio, se somministrata nell'acqua da bere. L'Autorità non ha tuttavia proposto alcun tenore massimo di L-treonina. Quindi, nel caso in cui la sostanza sia somministrata nell'acqua da bere, è opportuno avvertire l'utilizzatore di tenere in considerazione il contributo di aminoacidi essenziali alla dieta. |
(7) |
La valutazione della L-treonina dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della L-treonina, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. La L-treonina autorizzata dalla direttiva 88/485/CEE e le premiscele contenenti tale sostanza possono essere immesse sul mercato fino al 16 maggio 2017 in conformità alla normativa applicabile prima del 16 agosto 2016 e possono continuare a essere impiegate fino a esaurimento delle scorte.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato fino al 16 agosto 2017 in conformità alla normativa applicabile prima del 16 agosto 2016 e possono continuare a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato fino al 16 agosto 2018 in conformità alla normativa applicabile prima del 16 agosto 2016 e possono continuare a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).
(3) Direttiva 88/485/CEE della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 239 del 30.8.1988, pag. 36).
(4) EFSA Journal 2013; 11(7):3319.
(5) EFSA Journal 2014; 12(2):3564.
(6) EFSA Journal 2014; 12(10):3825.
(7) EFSA Journal 2015; 13(9):4236.
(8) EFSA Journal 2016; 14(1):4344.
(9) EFSA Journal 2016; 14(5):4470.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. |
|||||||||||||||||||||||||||||
3c410 |
— |
L-treonina |
Composizione dell'additivo: Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-treonina (sulla sostanza secca). Caratterizzazione della sostanza attiva: L-treonina prodotta mediante fermentazione di Escherichia coli DSM 25086 o Escherichia coli FERM BP-11383 o Escherichia coli FERM BP-10942 o Escherichia coli NRRL B-30843 o Escherichia coli KCCM 11133P o Escherichia coli DSM 25085 o Escherichia coli CGMCC 3703 o Escherichia coli CGMCC 7.58. Formula chimica: C4H9NO3 Numero CAS: 72-19-5 Metodi di analisi (1): Per la determinazione della L-treonina nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione della treonina nelle premiscele:
Per la determinazione della treonina in premiscele, mangimi composti, materie prime per mangimi e acqua:
|
Tutte le specie |
— |
— |
— |
|
16.8.2026 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).
27.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1221 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
177,7 |
ZZ |
177,7 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
142,8 |
ZZ |
142,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
171,4 |
AU |
158,0 |
|
CL |
158,6 |
|
MA |
157,0 |
|
TR |
164,0 |
|
UY |
131,7 |
|
ZA |
176,2 |
|
ZZ |
159,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
269,1 |
EG |
241,5 |
|
MA |
243,6 |
|
ZZ |
251,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
142,4 |
BR |
103,7 |
|
CL |
127,8 |
|
CN |
74,5 |
|
NZ |
141,7 |
|
US |
157,1 |
|
ZA |
102,8 |
|
ZZ |
121,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
106,7 |
CL |
121,5 |
|
NZ |
171,3 |
|
TR |
177,8 |
|
ZA |
106,7 |
|
ZZ |
136,8 |
|
0809 10 00 |
TR |
198,2 |
ZZ |
198,2 |
|
0809 29 00 |
TR |
258,6 |
US |
535,2 |
|
ZA |
271,2 |
|
ZZ |
355,0 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
120,5 |
ZZ |
120,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
27.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/19 |
DECISIONE (UE) 2016/1222 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2016
che stabilisce che la Spagna non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 8,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 126 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
(2) |
Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (1), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi. |
(3) |
Il 27 aprile 2009 il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, che il disavanzo della Spagna era eccessivo e ha emanato una raccomandazione ai fini della correzione del disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2012, a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, di tale trattato. Da allora il Consiglio ha adottato tre raccomandazioni rivolte alla Spagna (il 2 dicembre 2009, il 10 luglio 2012 e il 21 giugno 2013), sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che hanno prorogato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2013, al 2014 e al 2016. In tutte e tre le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che la Spagna avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche (2). |
(4) |
Nella sua raccomandazione del 21 giugno 2013, il Consiglio raccomandava alla Spagna di conseguire un obiettivo di disavanzo nominale espresso in percentuale del PIL pari al 6,5 % nel 2013, al 5,8 % nel 2014, al 4,2 % nel 2015 e al 2,8 % nel 2016, che fosse in linea con un miglioramento del saldo strutturale pari rispettivamente all'1,1 % del PIL nel 2013, allo 0,8 % del PIL nel 2014, allo 0,8 % del PIL nel 2015 e all'1,2 % del PIL nel 2016, sulla base delle previsioni della primavera 2013 della Commissione estese al 2016. Per conseguire tale miglioramento, la Spagna era invitata ad attuare ulteriori misure pari al 2 %, all'1 % e all'1,5 % del PIL rispettivamente nel 2014, nel 2015 e nel 2016. Si chiedeva inoltre alla Spagna: i) di rafforzare l'efficacia del quadro istituzionale aumentando ulteriormente la trasparenza nell'attuazione della legge sulla stabilità di bilancio e istituendo un consiglio di bilancio indipendente con compiti di analisi, consulenza e controllo della conformità della politica di bilancio alle norme in materia stabilite a livello nazionale e di UE; ii) di adottare provvedimenti concreti per contenere l'aumento del disavanzo strutturale nella previdenza sociale, e iii) di prestare maggiore attenzione ad un risanamento propizio alla crescita, anche effettuando revisioni sistematiche della spesa e del regime fiscale. Infine, per garantire il successo della strategia di risanamento del bilancio, la raccomandazione sottolineava anche l'importanza di sostenere tale risanamento con ampie riforme strutturali, in linea con le raccomandazioni del Consiglio alla Spagna nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici. |
(5) |
Secondo le previsioni della primavera 2013 della Commissione, estese al 2016, sulle quali si basa la raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, l'economia spagnola si sarebbe dovuta contrarre dell'1,5 % nel 2013 prima di aumentare rispettivamente dello 0,9 %, dell'1,4 % e dell'1,9 % nei tre anni successivi. La crescita prevista del PIL nominale era pari allo 0,1 % e al 2,0 % rispettivamente nel 2013 e nel 2014, e al 2,6 % e al 3,2 % nei due anni successivi. |
(6) |
Nella sua raccomandazione del 21 giugno 2013, il Consiglio aveva fissato al 1o ottobre 2013 il termine per l'adozione di misure efficaci in linea con le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97. Il 15 novembre 2013, sulla base delle sue previsioni dell'autunno 2013, la Commissione è giunta alla conclusione che la Spagna aveva adottato misure efficaci per rispettare tale raccomandazione, ma che sussistevano rischi di non conformità nel 2014. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che in quel momento non fossero necessarie ulteriori iniziative nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi. Da allora la procedura per i disavanzi eccessivi è stata sospesa. |
(7) |
I rischi di mancato rispetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 sono stati nuovamente evidenziati nelle valutazioni successive. Nel luglio 2014 il Consiglio ha concluso che le misure a sostegno della strategia di bilancio indicata nel programma di stabilità per il 2014 dovevano essere ulteriormente specificate e che erano necessari sforzi supplementari per conformarsi appieno a tale raccomandazione. Sulla base della valutazione del programma di stabilità 2015, nel luglio 2015 il Consiglio ha concluso che sussisteva il rischio che la Spagna non potesse ottemperare alle disposizioni del patto di stabilità e crescita. Analogamente, tutti i pareri della Commissione sui progetti di piani di bilancio della Spagna per il 2014, il 2015 e il 2016 hanno concluso che la Spagna rischiava di non rispettare le disposizioni del patto di stabilità e crescita. In particolare, la Commissione ha sottolineato che sussistevano rischi connessi al fatto che lo sforzo strutturale previsto nei piani era inferiore a quello raccomandato dal Consiglio. Inoltre la Commissione ha segnalato rischi di non conseguimento degli obiettivi di disavanzo nominale. |
(8) |
Il 9 marzo 2016, sulla base delle sue previsioni dell'inverno 2016, la Commissione ha anche concluso che sussisteva un rischio di mancato rispetto del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo, alla luce delle previsioni di superamento ancora significativo dell'obiettivo intermedio di disavanzo nominale per il 2015 del 4,2 % del PIL e considerato che lo sforzo di bilancio realizzato fino a quel momento era molto al di sotto di quanto raccomandato. Su tale base, la Commissione ha rivolto alla Spagna la raccomandazione di intensificare gli sforzi per garantire il rispetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013. A tal fine è stato raccomandato alla Spagna: i) di adottare misure per garantire la correzione tempestiva e duratura del disavanzo eccessivo, anche avvalendosi appieno, se del caso, degli strumenti preventivi e correttivi stabiliti nella legge di stabilità spagnola per controllare gli scostamenti al livello delle amministrazioni sub-centrali dai rispettivi obiettivi di disavanzo, debito e regole di spesa, e ii) di riferire alla Commissione in merito alle misure adottate in seguito alla sua raccomandazione nella versione aggiornata del documento programmatico di bilancio 2016 o, al più tardi, in un'apposita sezione dell'imminente programma di stabilità 2016. |
(9) |
Una nuova valutazione del seguito dato dalla Spagna alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2016 ha concluso quanto segue:
|
(10) |
Secondo le previsioni della primavera 2016 della Commissione, il disavanzo pubblico si attesterà al 3,9 % del PIL nel 2016 e al 3,1 % del PIL nel 2017. Il programma di stabilità 2016 prevede un disavanzo pari al 3,6 % e al 2,9 % del PIL rispettivamente nel 2016 e nel 2017. La Spagna non dovrebbe dunque ottenere una tempestiva e duratura correzione del proprio disavanzo eccessivo nel 2016. Il rapporto tra debito pubblico e PIL è leggermente diminuito, passando dal 99,3 % nel 2014 al 99,2 % nel 2015, grazie alle vendite nette di attività finanziarie, che hanno più che compensato l'impatto dell'aumento del disavanzo ad un ritmo superiore a quello del PIL nominale. Secondo le previsioni della primavera 2016 della Commissione, il rapporto debito/PIL dovrebbe salire ancora nel 2016, fino a raggiungere il 100,3 %, per poi ridiscendere. |
(11) |
Dal 2012 la Spagna sta rafforzando il proprio quadro di bilancio, tra l'altro per prevenire scostamenti e fare in modo che tutti i livelli di governo rispettino i propri obiettivi di disavanzo, debito e regole di spesa. Dalla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 la Spagna ha ulteriormente rafforzato il proprio quadro di bilancio nazionale modificando la legge di stabilità 2012 per dare incentivi alle amministrazioni pubbliche al fine di ridurre gli arretrati ai fornitori commerciali del settore pubblico e creando un'istituzione di bilancio indipendente (AIReF) nel novembre 2013. Anche se la legge di stabilità spagnola prevede strumenti per prevenire e correggere le deviazioni dagli obiettivi di bilancio nazionali, l'esperienza del 2014 e del 2015 dimostra che tali strumenti avrebbero potuto essere utilizzati in misura maggiore. A seguito della raccomandazione della Commissione del 9 marzo 2016, il governo spagnolo ha iniziato ad applicare nella legge di stabilità disposizioni correttive sui governi regionali che non erano state attuate in precedenza. Inoltre il governo centrale ha adottato tagli di spesa pari a due miliardi di EUR. |
(12) |
Nel dicembre 2013 la Spagna ha adottato una riforma che prevede la revisione dell'indicizzazione delle pensioni e che introduce dal 2019 un adeguamento automatico delle nuove pensioni dei futuri pensionati per tener conto dell'evoluzione della speranza di vita. Inoltre, a partire da giugno 2013, ha applicato una riforma della pubblica amministrazione al fine di ottenere miglioramenti dell'efficienza. Al tempo stesso, nel 2014 la Spagna ha adottato una riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imprese, che conteneva alcuni elementi positivi (ad esempio la riduzione del cuneo fiscale), ma non è stata interamente finanziata. |
(13) |
Ciò consente di concludere che le misure adottate dalla Spagna in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 non sono state sufficienti. La Spagna non ha raggiunto l'obiettivo intermedio per il disavanzo nominale nel 2015 e si prevede che non riuscirà ad eliminare il disavanzo eccessivo entro il 2016. Lo sforzo di bilancio è stato sensibilmente inferiore a quanto raccomandato dal Consiglio e l'orientamento della politica di bilancio è stato espansionista nel 2015, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Spagna non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
(1) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(2) Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi della Spagna sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/spain_en.htm
27.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/23 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1223 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2016
che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell'Unione europea
[notificata con il numero C(2016) 4637]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù della decisione 2011/30/UE della Commissione (2), i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della predetta decisione e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro sono stati esentati dagli obblighi di cui all'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per taluni esercizi finanziari a condizione che essi forniscano alle autorità competenti di tale Stato membro una determinata serie di informazioni. |
(2) |
La Commissione ha svolto valutazioni dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2011/30/UE. Le valutazioni sono state realizzate con l'assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE riguardanti i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Dalle suddette valutazioni risulta che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di Maurizio, Nuova Zelanda e Turchia soddisfano requisiti equivalenti a quelli stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno considerare tali sistemi equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. |
(3) |
È opportuno che lo scopo ultimo della cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in ordine ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile sia il conseguimento di un quadro di reciproco affidamento ai sistemi di controllo dell'altra parte sulla base della loro equivalenza. |
(4) |
Bermuda, Isole Cayman, Egitto e Russia hanno istituito o stanno istituendo sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia, a motivo della recente istituzione di tali sistemi, mancano ancora alcune informazioni, le norme non sono pienamente attuate, non sono eseguite ispezioni o non vengono imposte sanzioni. Per procedere a un'ulteriore valutazione ai fini dell'adozione di una decisione riguardo all'equivalenza di tali sistemi, è necessario acquisire informazioni supplementari da tali paesi terzi per comprenderne meglio i sistemi. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. |
(5) |
Al fine di tutelare gli investitori, i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2011/30/CE e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dovrebbero poter proseguire le loro attività di revisione nell'Unione senza essere iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE durante un ulteriore periodo compreso tra il 1o agosto 2016 e il 31 luglio 2018, a condizione di fornire le informazioni richieste. In tal caso, i suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile dovrebbero poter proseguire le proprie attività conformemente ai requisiti del pertinente Stato membro attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1o agosto 2016 e il 31 luglio 2018. La presente decisione lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di applicare i loro sistemi di indagini e di sanzioni nei confronti dei suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile. |
(6) |
La Commissione monitorerà periodicamente gli sviluppi della cooperazione in materia di vigilanza e regolamentazione con i paesi terzi. La decisione di concedere l'equivalenza o prorogare il periodo transitorio non pregiudica la possibilità della Commissione di intraprendere un riesame della decisione in qualsiasi momento. Tale riesame può portare alla revoca del riconoscimento dell'equivalenza o alla prematura conclusione del periodo transitorio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/30/UE. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/30/UE è modificata come segue:
(1) |
all'articolo 1 è aggiunto il seguente terzo comma: «Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi sottoelencati soddisfano requisiti considerati equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 di tale direttiva in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o agosto 2016:
|
(2) |
all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Uno Stato membro non applica l'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della presente decisione e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2018, a condizione che il revisore dei conti o l'ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti di tale Stato membro tutte le informazioni seguenti:
(*) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;" |
(3) |
l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2016
Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(2) Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2011, relativa all'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell'Unione europea (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI TERZI
Bermuda
Isole Cayman
Egitto
Russia.»
Rettifiche
27.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/26 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 10 giugno 2016 )
Pagina 19, allegato, tabella 2, voce 13, terza colonna, terzo comma, seconda frase:
anziché:
«Per le swaption con sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 dello swap.»
leggasi:
«Per le swaption con sottostante multivaluta corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 dello swap.»