ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
14 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell'8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione, del 13 luglio 2016, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2016 alcuni quantitativi riportati nel 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

9

 

*

Regolamento (UE) 2016/1143 della Commissione, del 13 luglio 2016, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

40

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1144 della Commissione, del 13 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

44

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1145 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, presentata dal Belgio)

46

 

*

Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato ( 1 )

48

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/1147 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1140 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Il comitato del codice doganale non ha adottato un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

1.

Prodotto sotto forma di cerotto autoriscaldante inteso ad alleviare il dolore.

Il cerotto è in materiale adesivo destinato ad essere applicato sulla pelle (collo, polso o spalla).

Il prodotto è costituito da un materiale sintetico morbido che si adatta alla forma del corpo e contiene un certo numero di dischi che, esposti all'aria, generano calore.

I dischi contengono polvere di ferro, carbone, sale e acqua. Al momento dell'apertura e dell'esposizione all'aria delle confezioni individuali che contengono il cerotto, avviene una reazione esotermica.

3824 90 96

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3824 , 3824 90 e 3824 90 96 .

I dischi contenuti nel prodotto sono usati come fonte di calore grazie alla reazione esotermica, il che conferisce al prodotto il carattere essenziale di preparazione della voce 3824 .

Pertanto il prodotto non può essere considerato una benda o un prodotto analogo della voce 3005 .

Di conseguenza va classificato nel codice NC 3824 90 96 .

2.

Prodotto sotto forma di cintura autoriscaldante intesa ad alleviare il dolore.

La cintura è in materiale non adesivo, fissato mediante una striscia autoadesiva.

Il prodotto è costituito da un materiale sintetico morbido che si adatta alla forma del corpo e contiene un certo numero di dischi che, esposti all'aria, generano calore.

I dischi contengono polvere di ferro, carbone, sale e acqua. Al momento dell'apertura e dell'esposizione all'aria delle confezioni individuali che contengono la cintura, avviene una reazione esotermica.

3824 90 96

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3824 , 3824 90 e 3824 90 96 .

I dischi contenuti nel prodotto sono usati come fonte di calore grazie alla reazione esotermica, il che conferisce al prodotto il carattere essenziale di preparazione della voce 3824 .

Di conseguenza va classificato nel codice NC 3824 90 96 .


14.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1141 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2016

che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1143/2014 stabilisce che venga adottato un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento e soddisfando le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, che prevede che siano tenuti in debito conto i costi di attuazione, il costo del mancato intervento, l'efficienza dei costi e qualsiasi aspetto sociale ed economico.

(2)

Sulla base delle prove scientifiche disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione ha concluso che tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento sono soddisfatti per le seguenti specie esotiche invasive: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter e Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén e St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck e Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

La Commissione ha inoltre concluso che le specie esotiche invasive sopra elencate soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014. In particolare, alcune di queste specie sono già insediate nel territorio dell'Unione o addirittura ampiamente diffuse in alcuni Stati membri e si possono verificare casi in cui non è possibile eradicarle in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Tuttavia, è opportuno includere tali specie nell'elenco dell'Unione, in quanto è possibile attuare altre misure efficienti sotto il profilo dei costi al fine di: prevenire nuove introduzioni o un'ulteriore diffusione nel territorio dell'Unione; promuovere il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida delle specie, se non ancora presenti o non ancora ampiamente diffuse; gestirle in modo adeguato alle circostanze specifiche degli Stati membri interessati, anche attraverso la pesca, la caccia, la cattura o qualsiasi altro tipo di raccolta per il consumo o l'esportazione, a condizione che queste attività siano svolte all'interno di un programma di gestione nazionale.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco che figura nell'allegato del presente regolamento costituisce l'elenco iniziale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.


ALLEGATO

ELENCO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE DI RILEVANZA UNIONALE

Specie

Codici NC degli esemplari vivi

Codici NC delle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi

Categorie di merci connesse

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (talee radicate e giovani piante)

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (uova fecondate per incubazione)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (sementi)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter e Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Lysichiton americanus Hultén e St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (uova fecondate per incubazione)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck e Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (uova fecondate per incubazione)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Note alla tabella:

Colonna (i): Specie

Questa colonna indica il nome scientifico della specie. I sinonimi figurano tra parentesi.

Colonna (ii): Codici NC degli esemplari vivi

Questa colonna indica i codici della nomenclatura combinata (NC) degli esemplari vivi. Le merci classificate con i codici della NC in questa colonna sono soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio (1) («convenzione SA»). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l'ottava cifra corrispondono a ulteriori sottovoci specifiche della NC.

Se occorre sottoporre a test solo determinati prodotti i cui codici a quattro, sei o otto cifre non hanno una suddivisione specifica nella nomenclatura combinata, il codice viene contrassegnato con ex (ad esempio, ex 0106 49 00, perché il codice NC 0106 49 00 comprende tutti gli altri insetti e non soltanto le specie di insetti che figurano nella tabella).

Colonna (iii): Codici NC delle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi

Questa colonna indica, ove necessario, i codici della nomenclatura combinata (NC) per le parti delle specie in grado di riprodursi. Vedere anche la nota alla colonna (ii). Le merci classificate con i codici della NC in questa colonna sono soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Colonna (iv): Categorie di merci connesse

Questa colonna indica, ove necessario, i codici NC delle merci alle quali le specie esotiche invasive sono generalmente connesse. Le merci classificate con i codici della NC in questa colonna non sono soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Vedere anche la nota alla colonna (ii). In particolare, i numeri indicati nella colonna (iv) si riferiscono ai codici NC elencati di seguito:

(1)

0301 11 00: pesci ornamentali di acqua dolce

(2)

0301 93 00: carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: altri pesci di acqua dolce

(5)

ex 0602: piante da impianto con substrati di coltivazione

(6)

1211 90 86: altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

(7)

ex 2530 90 00: terra e substrati di coltivazione

(8)

4401: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

(9)

4403: legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

(10)

ex 6914 90 00: vasi in ceramica per giardinaggio

(11)

ex capitolo 10: sementi di cereali destinate alla semina


(1)  GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1.


14.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1142 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2016

che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2016 alcuni quantitativi riportati nel 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.

(2)

I regolamenti (UE) n. 1221/2014 (2), (UE) n. 1367/2014 (3), (UE) n. 2015/104 (4) e (UE) n. 2015/106 (5) del Consiglio stabiliscono, per il 2015, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(3)

I regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072 (6), (UE) 2016/72 (7) e (UE) 2016/73 (8) del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2016.

(4)

Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2015, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2015, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2016.

(5)

A seguito della proroga e dell'estensione dell'embargo imposto nel 2014 dalla Federazione russa sull'importazione di taluni prodotti della pesca provenienti dall'Unione, il regolamento (UE) 2015/2072 ha modificato i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104. Le modifiche consistevano nella possibilità di trasferire una percentuale più elevata dei quantitativi inutilizzati nel 2015 ai contingenti assegnati per alcuni stock nel 2016. Se uno Stato membro si è avvalso di tale possibilità per un determinato stock, non si applica alcuna altra flessibilità relativamente al riporto di possibilità di pesca inutilizzate per lo stock in questione, che è quindi escluso dal campo di applicazione del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2016 nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 sono maggiorati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

(3)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

(6)  Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Codice paese

Codice stock

Specie

Denominazione della zona

Contingente finale 2015 (1) (in tonnellate)

Catture 2015 (in tonnellate)

Catture soggette a condizioni speciali 2015 (in tonnellate)

Contingente finale (%)

Quantitativo riportato (in tonnellate)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

BE

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

2 415,988

730,301

168,019

36,77

241,599

BE

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

198,638

192,782

/

97,05

5,586

BE

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

12,108

11,794

/

97,39

0,314

BE

COD/07D.

Merluzzo bianco

VIId

78,980

78,630

/

99,56

0,350

BE

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

156,537

120,605

/

77,04

15,654

BE

HAD/07A.

Eglefino

VIIa

8,879

6,944

/

78,20

0,888

BE

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque dell'Unione della zona IIa

196,800

44,654

/

22,69

19,680

BE

HAD/7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

118,450

118,182

/

99,77

0,268

BE

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

45,334

38,248

/

84,38

4,533

BE

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

112,473

9,833

/

8,74

11,248

BE

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

16,530

6,975

/

42,20

1,653

BE

JAX/2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

5,000

0,791

/

15,82

0,500

BE

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

712,281

240,456

1,941

34,03

71,228

BE

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

16,899

0,006

/

0,04

1,690

BE

LIN/04-C.

Molva

Acque dell'Unione della zona IV

23,249

11,140

/

47,91

2,325

BE

LIN/6X14.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

81,974

31,412

/

38,32

8,197

BE

MAC/2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

18,250

14,070

/

77,10

1,825

BE

NEP/07.

Scampo

VII

7,062

5,707

/

80,84

0,706

BE

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

1 024,448

618,638

/

60,39

102,445

BE

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

5,556

0,245

/

4,41

0,556

BE

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

159,503

115,303

/

72,29

15,950

BE

PLE/2A3AX4

Passera di mare

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

8 185,941

5 549,250

/

67,79

818,594

BE

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId e VIIe

1 862,952

1 709,611

/

91,77

153,341

BE

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

225,730

185,273

/

82,08

22,573

BE

POK/2A34.

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

6,600

6,327

/

95,86

0,273

BE

SOL/07D.

Sogliola

VIId

1 175,574

1 047,742

/

89,13

117,558

BE

SOL/07E.

Sogliola

VIIe

54,838

41,453

/

75,59

5,483

BE

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

693,052

662,287

/

95,56

30,765

BE

SOL/7HJK.

Sogliola

VIIh, VIIj e VIIk

51,319

40,273

/

78,47

5,132

BE

SOL/8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

306,615

301,977

/

98,49

4,638

BE

WHG/07A.

Merlano

VIIa

1,345

1,337

/

99,04

0,008

BE

WHG/7X7A-C

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

301,706

273,271

/

90,57

28,435

DE

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

382,793

346,486

/

90,52

36,307

DE

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

357,270

292,773

28,400

89,90

35,727

DE

ARU/1/2.

Argentina

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

26,673

0

/

0

2,667

DE

ARU/34-C

Argentina

Acque dell'Unione delle zone III e IV

9,497

0

/

0

0,950

DE

ARU/567.

Argentina

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

1 185,004

1 066,094

/

89,97

118,500

DE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

44,450

0

/

0

4,445

DE

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

30,525

0

/

0

3,053

DE

COD/03AS.

Merluzzo bianco

Kattegat

0,022

0,002

/

10,00

0,002

DE

GFB/1234-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV

10,999

0

/

0

1,100

DE

GFB/567-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

7,110

0

/

0

0,711

DE

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

34,280

0,516

/

1,51

3,428

DE

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque dell'Unione della zona IIa

661,220

139,065

458,029

90,30

64,126

DE

HAD/3A/BCD

Eglefino

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

129,536

104,953

/

81,02

12,954

DE

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

6,518

0

/

0

0,652

DE

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

7,340

0

/

0

0,734

DE

HER/1/2-

Aringa

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

2 666,280

1 550,636

1 109,510

99,77

6,134

DE

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

3 053,360

0

2 916,740

95,53

136,620

DE

HER/4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

32 281,640

0

32 212,124

99,78

69,516

DE

HER/4CXB7D

Aringa

IVc, VIId

12 149,055

12 007,206

/

98,83

141,849

DE

HER/5B6ANB

Aringa

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

3 657,946

3 291,996

/

89,99

365,795

DE

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

490,290

476,640

/

97,22

13,650

DE

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

194,913

178,492

/

91,58

16,421

DE

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

6,300

4,379

/

69,51

0,630

DE

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

79,600

72,210

0,118

90,86

7,272

DE

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

5,556

0,874

/

15,72

0,556

DE

LIN/04-C.

Molva

Acque dell'Unione della zona IV

40,042

17,137

/

42,80

4,004

DE

LIN/1/2.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

8,489

0,187

/

2,20

0,849

DE

LIN/3A/BCD

Molva

IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

5,142

0,848

/

16,50

0,514

DE

LIN/6X14.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

19,931

0,900

/

4,52

1,993

DE

MAC/2A34.

Sgombro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

853,796

843,839

/

98,83

9,957

DE

MAC/2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

28 497,340

18 993,897

7 398,684

92,61

2 104,759

DE

MAC/8C3411

Sgombro

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

1 024,453

0

1 024,000

99,96

0,453

DE

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

477,417

434,938

/

91,10

42,479

DE

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

12,225

0,374

/

3,06

1,223

DE

PLE/2A3AX4

Passera di mare

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

8 133,500

5 149,705

22,017

63,59

813,350

DE

POK/2A34.

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

8 165,160

7 953,845

/

97,41

211,315

DE

RNG/5B67-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

0,485

0

/

0

0,049

DE

RNG/8X14-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

11,260

0

/

0

1,126

DE

RTX/8X14-

Granatiere (Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax)

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

11,500

0

/

0

1,115

DE

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone II e IV

811,697

764,542

/

94,19

47,155

DE

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

8,524

6,504

/

76,34

0,852

DE

SPR/2AC4-C

Spratto e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

4 130,000

3 704,849

/

89,71

413,000

DE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

10 528,800

0

10 290,983

97,74

237,817

DE

USK/04-C.

Brosmio

Acque dell'Unione della zona IV

21,108

0,798

/

3,78

2,111

DE

USK/1214EI

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV

6,147

0

/

0

0,615

DE

USK/3A/BCD

Brosmio

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

7,770

0,375

/

4,83

0,777

DE

USK/567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

0,330

0

/

0

0,033

DE

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

25 886,497

22 549,196

1 330,907

92,25

2 006,394

DE

WHG/56-14

Merlano

VI, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

0,220

0

/

0

0,022

DK

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

287,066

252,920

/

88,10

28,707

DK

ARU/34-C

Argentina

Acque dell'Unione delle zone III e IV

962,373

42,820

/

4,45

96,237

DK

ARU/567.

Argentina

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

83,855

0

/

0

8,386

DK

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

18,232

0

/

0

1,823

DK

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque dell'Unione della zona IIa

1 883,230

267,290

1 174,580

76,56

188,323

DK

HAD/3A/BCD

Eglefino

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

2 177,810

1 061,540

/

48,74

217,781

DK

HER/1/2-

Aringa

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

9 764,500

9 105,130

/

93,25

659,370

DK

HER/4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

99 496,200

0

96 039,350

96,53

3 456,850

DK

HER/5B6ANB

Aringa

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

12,475

10,500

/

84,13

1,248

DK

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

2 295,716

1 690,080

/

73,62

229,572

DK

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

852,968

334,490

/

39,21

85,297

DK

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

23,792

12,430

/

52,25

2,379

DK

LIN/04-C.

Molva

Acque dell'Unione della zona IV

246,243

98,230

/

39,89

24,624

DK

LIN/1/2.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

8,889

0

/

0

0,889

DK

LIN/3A/BCD

Molva

IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

65,633

58,750

/

89,52

6,563

DK

LIN/6X14.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

6,656

0

/

0

0,666

DK

MAC/2A34.

Sgombro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

24 539,460

19 495,200

3 164,810

92,34

1 879,450

DK

MAC/2A4A-N.

Sgombro

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

20 258,640

0

19 415,620

95,84

843,020

DK

MAC/2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

4 853,780

4 832,430

/

99,56

21,350

DK

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

1 024,451

391,670

/

38,23

102,446

DK

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

4 320,787

2 266,180

/

52,45

432,079

DK

PLE/2A3AX4

Passera di mare

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

26 124,400

7 196,560

7 228,620

55,22

2 612,440

DK

POK/2A34.

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

4 584,910

4 512,170

/

98,41

72,740

DK

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

0,530

0

/

0

0,053

DK

PRA/03A.

Gamberello boreale

IIIa

2 638,670

2 471,560

/

93,67

167,110

DK

PRA/2AC4-C

Gamberello boreale

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

2 025,106

27,570

/

1,36

202,511

DK

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone II e IV

279,421

270,390

/

96,77

9,031

DK

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

220,189

197,590

/

89,74

22,019

DK

SPR/2AC4-C

Spratto e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

305 594,590

267 770,940

2 249,570

88,36

30 559,460

DK

SPR/3BCD-C

Spratto

acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

24 702,420

0

23 409,340

94,77

1 293,080

DK

USK/04-C.

Brosmio

Acque dell'Unione della zona IV

71,099

2,320

/

3,26

7,110

DK

USK/3A/BCD

Brosmio

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

16,663

0,800

/

4,80

1,666

DK

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

44 371,700

44 193,240

0,970

99,60

177,490

EE

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

17,000

0

/

0

1,700

ES

ALF/3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

80,045

62,544

/

78,13

8,005

ES

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

3 056,382

2 574,646

/

84,24

305,638

ES

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

1 499,055

905,019

/

60,37

149,906

ES

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

2 334,477

1 875,797

/

80,35

233,448

ES

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

179,307

176,535

/

98,45

2,772

ES

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

367,645

234,373

/

63,75

36,764

ES

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

30,050

0,110

/

0,37

3,004

ES

GFB/567-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

909,563

712,406

64,573

85,42

90,956

ES

GFB/89-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

241,452

216,307

/

89,59

24,145

ES

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

10,436

9,436

/

90,38

1,000

ES

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

0,033

0

/

0

0,003

ES

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

17 452,743

15 707,382

/

90,00

1 745,274

ES

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

11 697,965

8 164,817

2 620,050

92,19

913,098

ES

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

9 987,722

6 757,867

/

67,66

998,772

ES

JAX/08C.

Suro/sugarello

VIIIc

13 670,101

8 340,903

/

61,02

1 367,010

ES

JAX/09.

Suro/sugarello

IX

15 744,563

12 672,798

550,000

83,98

1 574,456

ES

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

4 816,979

2 976,975

/

61,80

481,698

ES

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

519,574

207,131

/

39,87

51,957

ES

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

809,351

503,369

 

62,19

80,936

ES

LEZ/8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

1 427,988

902,038

/

63,17

142,799

ES

LIN/6X14.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

2 069,481

1 362,174

/

65,82

206,949

ES

MAC/8C3411

Sgombro

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

35 479,891

32 439,662

833,183

93,78

2 207,046

ES

NEP/07.

Scampo

VII

1 342,085

21,340

65,162

6,45

134,209

ES

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

55,187

23,454

/

42,50

5,519

ES

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

32,472

0,125

/

0,38

3,247

ES

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

131,212

0,700

/

0,53

13,121

ES

NEP/9/3411

Scampo

IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

54,287

41,760

/

76,92

5,429

ES

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

15,853

15,076

/

95,12

0,777

ES

RNG/5B67-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

219,859

25,217

/

11,47

21,986

ES

RNG/8X14-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

3 006,688

1 599,788

249,291

61,50

300,669

ES

SBR/09-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX

362,225

69,449

23,520

25,67

36,223

ES

SBR/10-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X

6,900

0

/

0

0,690

ES

SBR/678-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

131,642

119,659

/

90,90

11,983

ES

USK/567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

135,008

62,646

/

46,40

13,501

ES

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

29,172

10,252

/

35,15

2,917

ES

WHB/8C3411

Melù

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

41 576,200

23 911,534

/

57,51

4 157,620

ES

WHG/56-14

Merlano

VI, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

1,111

0

/

0

0,111

FR

ALF/3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

20,112

8,705

/

43,29

2,011

FR

ANE/08.

Acciuga

VIII

4 197,909

3 426,374

/

81,62

419,791

FR

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

19 452,345

14 613,268

/

75,12

1 945,235

FR

ANF/*8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (condizione speciale per ANF/07.)

1 987,500

0

/

0

198,750

FR

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

69,402

29,608

/

42,66

6,940

FR

ANF/*56-14

Rana pescatrice

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per ANF/2AC4-C)

6,800

0

/

0

0,680

FR

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

8 447,176

6 612,463

/

78,28

844,718

FR

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

57,695

26,752

/

46,36

5,770

FR

ARU/1/2.

Argentina

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

8,889

0

/

0

0,889

FR

ARU/34-C

Argentina

Acque dell'Unione delle zone III e IV

7,778

0,125

/

1,61

0,778

FR

ARU/567.

Argentina

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

7,778

0

/

0

0,778

FR

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

3 807,796

1 074,031

/

28,21

380,780

FR

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

3 414,371

2 141,654

/

62,72

341,437

FR

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

32,219

9,335

/

28,97

3,222

FR

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

1,216

0,024

/

1,97

0,122

FR

COD/07D.

Merluzzo bianco

VIId

1 568,144

1 100,414

/

70,17

156,814

FR

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

3 963,821

2 611,137

/

65,87

396,382

FR

GFB/1012-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII

11,000

0

0

0

1,100

FR

GFB/1234-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV

11,000

0,583

/

5,30

1,100

FR

GFB/567-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

831,370

455,939

19,800

57,22

83,137

FR

GFB/*89-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX (condizione speciale per GFB/567-)

34,160

19,800

/

57,96

3,416

FR

GFB/89-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

19,660

17,652

/

89,79

1,966

FR

GFB/*567-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (condizione speciale per GFB/89-)

1,440

0

/

0

0,144

FR

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

562,074

371,352

/

66,07

56,207

FR

HAD/07A.

Eglefino

VIIa

49,459

7,082

/

14,32

4,946

FR

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque dell'Unione della zona IIa

399,667

101,320

0,425

25,46

39,967

FR

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

271,831

41,391

/

15,23

27,183

FR

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

290,798

0

/

0

29,080

FR

HER/5B6ANB

Aringa

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

543,179

4,286

/

0,79

54,318

FR

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

1 288,128

1 111,281

/

86,27

128,813

FR

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

23 698,094

20 957,357

/

88,43

2 369,810

FR

HKE/*8ABDE

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (condizione speciale per HKE/571214)

2 422,000

0

/

0

242,200

FR

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

25 065,690

17 449,437

2 999,979

81,58

2 506,569

FR

HKE/*57-14

Nasello

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per HKE/8C3411)

5 451,000

2 999,979

/

55,04

545,100

FR

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

958,417

238,519

/

24,89

95,842

FR

JAX/08C.

Suro/sugarello

VIIIc

243,811

0,541

/

0,22

24,381

FR

JAX/2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

8 988,320

3 699,217

191,000

43,28

898,832

FR

JAX/*07D

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

VIId (condizione speciale per JAX/2A-14)

467,050

191,000

/

40,89

46,705

FR

OTH/*07D

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

VIId (condizione speciale per JAX/*07D)

23,350

0

/

0

2,335

FR

JAX/*08C2

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

VIIIc (condizione speciale per JAX/2A-14)

1 040,500

0

/

0

104,050

FR

OTH/*08C2

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

VIIIc (condizione speciale per JAX/*08C2)

83,530

0

/

0

8,353

FR

JAX/*4BC7D

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (condizione speciale per JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

OTH/*2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

7 009,238

3 755,854

417,000

59,53

700,924

FR

LEZ/*8ABDE

Lepidorombi

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (condizione speciale per LEZ/07.)

566,450

417,000

/

73,62

56,646

FR

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

37,752

7,958

/

21,08

3,775

FR

LEZ/56-14

Lepidorombi

acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

2 027,156

139,847

/

6,90

202,716

FR

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

1 094,547

935,667

/

85,48

109,455

FR

LEZ/8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

42,521

6,415

/

15,09

4,252

FR

LIN/04-C.

Molva

Acque dell'Unione della zona IV

163,513

125,725

/

76,89

16,351

FR

LIN/1/2.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

9,289

4,711

/

50,71

0,929

FR

LIN/6X14.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

3 585,772

1 907,731

/

53,20

358,577

FR

MAC/8C3411

Sgombro

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

354,371

20,788

/

5,87

35,437

FR

MAC/*08B.

Sgombro

VIIIb (condizione speciale per MAC/8C3411)

22,000

0

/

0

2,200

FR

MAC/*8ABD.

Sgombro

VIIIa, VIIIb e VIIId (condizione speciale per MAC/8C3411)

419,750

0

/

0

41,975

FR

NEP/07.

Scampo

VII

5 608,456

374,278

/

6,67

560,846

FR

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (condizione speciale per NEP/07.)

246,000

0

/

0

24,600

FR

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

12,346

0,784

/

6,35

1,235

FR

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

29,708

0

/

0

2,971

FR

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

128,877

0

/

0

12,888

FR

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

4 195,455

3 613,834

/

86,14

419,546

FR

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

13,600

0

/

0

1,360

FR

PLE/2A3AX4

Passera di mare

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

1 574,200

223,068

/

14,17

157,420

FR

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId e VIIe

3 026,724

1 887,470

/

62,36

302,672

FR

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

128,837

111,274

/

86,37

12,884

FR

POK/2A34.

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

12 256,600

12 006,582

/

97,96

250,018

FR

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

3 660,740

3 581,178

/

97,83

79,562

FR

RTX/*5B67-

Granatiere (Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax)

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RTX/8X14-)

12,100

0

/

0

1,210

FR

RTX/5B67-

Granatiere (Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax)

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

3 302,000

0

399,490

12,10

330,200

FR

RNG/5B67-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

3 556,187

387,759

/

10,90

355,619

FR

RNG/8X14-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

108,839

2,385

/

2,19

10,884

FR

RTX/8X14

Granatiere (Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax)

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

121,000

0

/

0

12,100

FR

RTX/*8X14

Granatiere (Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax)

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RTX/5B67-)

330,200

0

/

0

33,020

FR

SBR/678-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

28,170

24,638

/

87,46

2,817

FR

SOL/07D.

Sogliola

VIId

2 324,356

1 855,615

/

79,83

232,436

FR

SOL/07E.

Sogliola

VIIe

315,384

243,281

/

77,14

31,538

FR

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone II e IV

598,591

532,367

/

88,94

59,859

FR

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

37,985

23,825

/

62,71

3,799

FR

SOL/7HJK.

Sogliola

VIIh, VIIj e VIIk

83,968

73,985

/

88,11

8,397

FR

SOL/8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

3 499,000

3 465,440

/

99,04

33,560

FR

SPR/2AC4-C

Spratto e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

3 829,000

0,202

/

0,01

382,900

FR

OTH/*2AC4C

Spratto e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (condizione speciale per SPR/2AC4-C)

78,580

0

/

0

7,858

FR

USK/04-C.

Brosmio

Acque dell'Unione della zona IV

48,877

6,150

/

12,58

4,888

FR

USK/1214EI

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV

7,037

4,763

/

67,66

0,704

FR

USK/567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

625,050

224,524

/

35,92

62,505

FR

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

13 488,895

12 663,186

/

93,88

825,709

FR

WHG/07A.

Merlano

VIIa

2,133

0,105

/

4,93

0,213

FR

WHG/56-14

Merlano

VI, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

21,290

0,017

/

0,08

2,129

FR

WHG/7X7A-C

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

10 744,489

8 704,885

/

81,02

1 074,449

IE

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

3 577,173

3 215,742

/

89,90

357,717

IE

ARU/34-C

Argentina

Acque dell'Unione delle zone III e IV

7,078

0

/

0

0,708

IE

ARU/567.

Argentina

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

0,088

0

/

0

0,009

IE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

14,602

0,084

/

0,58

1,460

IE

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

11,301

0

/

0

1,130

IE

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

1 237,135

1 123,677

/

90,83

113,458

IE

GFB/567-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

55,267

37,324

/

67,53

5,527

IE

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

18,100

0

/

0

1,810

IE

HAD/07A.

Eglefino

VIIa

555,538

506,662

/

91,20

48,876

IE

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

855,757

772,108

/

90,22

83,649

IE

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

212,629

190,078

/

89,39

21,263

IE

HAD/7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

1 862,447

1 662,828

/

89,28

186,245

IE

HER/5B6ANB

Aringa

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

2 451,795

1 836,944

/

74,92

245,180

IE

HER/4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

183,030

0

182,022

99,45

1,008

IE

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

3 034,822

2 736,212

0,014

90,16

298,596

IE

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

3 144,661

2 446,231

/

77,79

314,466

IE

LEZ/56-14

Lepidorombi

acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

652,673

565,596

/

86,66

65,267

IE

LIN/6X14.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

604,225

511,950

/

84,73

60,423

IE

MAC/*4A-EN

Sgombro

acque dell'Unione della zona IIa; Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa (condizione speciale per MAC/2CX14-)

53 847,000

34 167,243

/

63,45

5 384,700

IE

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona IIa (condizione speciale per MAC/2A34.)

7 254,000

0

/

0

725,400

IE

NEP/07.

Scampo

VII

9 270,285

7 515,039

789,926

89,59

927,029

IE

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (condizione speciale per NEP/07.)

863,699

789,926

/

91,46

73,773

IE

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

215,171

77,101

/

35,83

21,517

IE

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

753,878

244,473

/

32,43

75,388

IE

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

61,396

60,064

/

97,82

1,332

IE

PLE/7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

28,095

24,940

/

88,75

2,810

IE

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

119,952

105,532

/

87,98

11,995

IE

RNG/5B67-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

250,177

0

/

0

25,018

IE

RNG/8X14-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

4,457

0

/

0

0,446

IE

SOL/7HJK.

Sogliola

VIIh, VIIj e VIIk

169,804

77,532

/

45,66

16,980

IE

USK/567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

58,443

0,427

/

0,73

5,844

IE

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

27 352,474

24 633,495

/

90,06

2 718,979

IE

WHG/07A.

Merlano

VIIa

49,890

49,079

/

98,37

0,811

IE

WHG/56-14

Merlano

VI, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

102,759

94,035

/

91,51

8,724

IE

WHG/7X7A-C

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

7 059,520

6 436,960

/

91,18

622,560

LT

HER/4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

7,010

0

/

0

0,701

LT

JAX/2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

8 335,53

6 210,250

/

74,50

833,553

NL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

1,032

0,585

/

56,80

0,103

NL

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

70,641

70,626

/

99,98

0,015

NL

ARU/1/2.

Argentina

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

21,107

0

/

0

2,111

NL

ARU/34-C

Argentina

Acque dell'Unione delle zone III e IV

43,000

0

/

0

4,300

NL

ARU/567.

Argentina

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

3 269,121

2 058,133

/

62,96

326,912

NL

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

0,010

0

/

0

0,001

NL

COD/07D.

Merluzzo bianco

VIId

47,700

47,205

/

98,96

0,495

NL

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

6,326

3,811

/

60,21

0,633

NL

GFB/567-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

5,390

0

/

0

0,539

NL

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque dell'Unione della zona IIa

201,156

42,616

/

21,19

20,116

NL

HAD/3A/BCD

Eglefino

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

4,000

3,876

/

96,90

0,124

NL

HAD/7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

5,591

4,594

/

82,18

0,559

NL

HER/5B6ANB

Aringa

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

1 316,927

967,638

/

73,48

131,693

NL

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

582,642

538,270

/

92,38

44,372

NL

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

32,848

9,216

/

28,05

3,285

NL

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

29,976

0,806

/

2,69

2,998

NL

LIN/04-C.

Molva

Acque dell'Unione della zona IV

5,556

0,054

/

0,97

0,556

NL

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

6 161,893

1 113,543

/

18,07

616,189

NL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

4,901

0

/

0

0,490

NL

PLE/2A3AX4

Passera di mare

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

60 095,988

30 661,328

/

51,02

6 009,599

NL

PRA/2AC4-C

Gamberello boreale

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

52,190

0

/

0

5,219

NL

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone II e IV

9 599,370

8 898,949

/

92,70

700,421

NL

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

7,039

6,102

/

86,68

0,704

NL

SOL/7HJK.

Sogliola

VIIh, VIIj e VIIk

53,690

0

/

0

5,369

NL

SPR/2AC4-C

Spratto e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

3 478,000

2 345,438

/

67,44

347,800

NL

WHG/7X7A-C

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

674,959

653,110

/

96,76

21,849

PT

ALF/3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

198,284

188,452

/

95,04

9,832

PT

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

734,698

721,171

/

98,16

13,527

PT

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

4 032,747

2 408,722

/

59,73

403,275

PT

GFB/1012-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII

49,000

9,966

/

20,34

4,900

PT

GFB/89-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

13,000

9,417

/

72,44

1,300

PT

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

4 661,046

2 108,415

/

45,23

466,105

PT

JAX/08C.

Suro/sugarello

VIIIc

203,073

0

/

0

20,307

PT

JAX/09.

Suro/sugarello

IX

46 534,638

22 415,954

2 028,089

52,53

4 653,464

PT

LEZ/8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

136,070

123,275

/

90,60

12,795

PT

LIN/6X14.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

6,600

0,016

/

0,24

0,660

PT

MAC/8C3411

Sgombro

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

7 527,982

7 314,324

/

97,16

213,658

PT

NEP/9/3411

Scampo

IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

205,989

193,002

/

93,69

12,987

PT

SBR/09-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX

91,342

68,820

/

75,34

9,134

PT

SBR/10-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X

779,680

676,724

/

86,80

77,968

PT

WHB/8C3411

Melù

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

7 073,500

2 686,061

/

37,97

707,350

SE

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

9,700

0,194

/

2,00

0,970

SE

ARU/34-C

Argentina

Acque dell'Unione delle zone III e IV

38,500

0

/

0

3,850

SE

COD/03AS.

Merluzzo bianco

Kattegat

37,595

37,328

/

99,28

0,267

SE

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque dell'Unione della zona IIa

180,785

21,724

/

12,02

18,079

SE

HAD/3A/BCD

Eglefino

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

239,000

203,130

/

84,99

23,900

SE

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

235,784

46,886

/

19,89

23,578

SE

LIN/04-C.

Molva

Acque dell'Unione della zona IV

11,110

0,369

/

3,32

1,111

SE

LIN/3A/BCD

Molva

IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

22,373

16,084

/

71,90

2,237

SE

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

1 545,384

1 133,976

/

73,38

154,538

SE

POK/2A34.

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

279,562

278,630

/

99,67

0,932

SE

PRA/03A.

Gamberello boreale

IIIa

1 426,000

1 392,622

/

97,66

33,378

SE

PRA/2AC4-C

Gamberello boreale

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

81,313

0

/

0

8,131

SE

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

10,559

9,755

/

92,38

0,804

SE

USK/04-C.

Brosmio

Acque dell'Unione della zona IV

6,666

0,001

/

0,01

0,667

SE

USK/3A/BCD

Brosmio

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

7,770

0,618

/

7,95

0,777

SE

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

80,297

57,981

/

72,21

8,030

UK

ALF/3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

1,011

0,719

/

71,19

0,101

UK

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

7 601,887

6 780,642

98,411

90,49

722,834

UK

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

9 087,467

8 234,704

635,200

97,61

217,563

UK

ARU/1/2.

Argentina

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

43,336

0

/

0

4,334

UK

ARU/34-C

Argentina

Acque dell'Unione delle zone III e IV

17,779

0

/

0

1,780

UK

ARU/567.

Argentina

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

242,957

0

/

0

24,296

UK

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

912,536

390,071

/

42,75

91,254

UK

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

173,719

123,755

/

71,24

17,372

UK

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

51,104

49,966

/

97,78

1,138

UK

COD/07D.

Merluzzo bianco

VIId

168,986

161,195

/

95,39

7,791

UK

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

498,935

421,697

/

84,52

49,894

UK

GFB/567-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

746,791

132,005

/

17,68

74,679

UK

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

908,660

332,770

/

36,62

90,866

UK

HAD/07A.

Eglefino

VIIa

664,750

633,722

/

95,33

31,028

UK

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque dell'Unione della zona IIa

30 976,993

19 762,682

6 060,639

83,36

3 097,699

UK

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

3 384,700

3 051,780

/

90,16

332,920

UK

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

2 103,678

2 052,097

/

97,55

51,581

UK

HAD/7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

800,672

760,991

/

95,04

39,681

UK

HER/07A/MM

Aringa

VIIa

4 917,910

4 869,639

/

99,02

48,271

UK

HER/4CXB7D

Aringa

IVc, VIId

5 398,940

3 162,609

1 987,500

95,39

248,831

UK

HER/5B6ANB

Aringa

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

16 909,773

15 264,671

/

90,27

1 645,102

UK

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

3 125,102

2 976,015

/

95,23

149,087

UK

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

8 021,730

7 549,373

174,085

96,28

298,272

UK

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

3 535,593

2 941,723

/

83,20

353,559

UK

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

2 198,536

1 167,590

/

53,11

219,854

UK

LEZ/56-14

Lepidorombi

acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

1 374,593

650,406

/

47,32

137,459

UK

LIN/04-C.

Molva

Acque dell'Unione della zona IV

2 113,225

2 003,588

/

94,81

109,637

UK

LIN/1/2.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

8,889

2,619

/

29,46

0,889

UK

LIN/3A/BCD

Molva

IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

3,500

0

/

0

0,350

UK

LIN/6X14.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

2 948,121

2 386,099

/

80,94

294,812

UK

MAC/2A34.

Sgombro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

5 790,650

4 855,015

626,677

94,66

308,958

UK

NEP/07.

Scampo

VII

7 710,480

6 975,602

110,324

91,90

624,554

UK

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

10 872,999

6 946,185

/

63,88

1 087,299

UK

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

15 522,285

11 723,639

/

75,53

1 552,228

UK

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

306,196

79,642

/

26,01

30,619

UK

PLE/2A3AX4

Passera di mare

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

25 936,280

16 430,762

846,762

66,62

2 593,628

UK

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId e VIIe

1 459,576

1 302,437

/

89,23

145,958

UK

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

51,330

24,620

/

47,96

5,133

UK

PLE/7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

17,990

17,301

/

96,17

0,689

UK

POK/2A34.

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

8 969,865

8 917,341

/

99,41

52,524

UK

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

3 391,658

3 285,930

/

96,88

105,728

UK

PRA/2AC4-C

Gamberello boreale

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

566,107

1,104

/

0,20

56,611

UK

RNG/5B67-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

187,029

11,200

/

5,99

18,703

UK

SOL/07D.

Sogliola

VIId

531,582

467,771

/

88,00

53,158

UK

SOL/07E.

Sogliola

VIIe

508,287

491,200

/

96,64

17,087

UK

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone II e IV

893,665

812,773

/

90,95

80,892

UK

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

118,413

105,064

/

88,73

11,841

UK

SOL/7HJK.

Sogliola

VIIh, VIIj e VIIk

65,898

53,238

/

80,79

6,590

UK

SPR/2AC4-C

Spratto e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

11 625,000

32,815

/

0,28

1 162,500

UK

USK/04-C.

Brosmio

Acque dell'Unione della zona IV

106,653

46,756

/

43,84

10,665

UK

USK/1214EI

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV

6,029

1,247

/

20,68

0,603

UK

USK/567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

194,048

70,848

/

36,51

19,405

UK

WHB/1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

34 275,325

31 777,690

/

92,71

2 497,635

UK

WHG/07A.

Merlano

VIIa

31,117

8,278

/

26,60

3,112

UK

WHG/56-14

Merlano

VI, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

168,341

168,013

/

99,81

0,328

UK

WHG/7X7A-C

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

1 277,150

1 202,530

/

94,16

74,620


(1)  Contingenti assegnati ad uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, dopo avere considerato gli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), i trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 e/o la riassegnazione e la detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


14.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/40


REGOLAMENTO (UE) 2016/1143 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2016

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il biossido di titanio è autorizzato sia come colorante, al numero d'ordine 143 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, sia come filtro UV al numero d'ordine 27 dell'allegato VI di detto regolamento. Conformemente al punto 3 del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, le sostanze elencate negli allegati da III a VI di tale regolamento non comprendono i nanomateriali, salvo dove espressamente indicato. Il biossido di titanio (nano) non è attualmente regolamentato.

(2)

Secondo il parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») del 22 luglio 2013, riveduto il 22 aprile 2014 (2), si può ritenere che l'uso di biossido di titanio (nano) come filtro UV nelle creme solari, con le caratteristiche indicate nel parere e a una concentrazione massima del 25 % p/p, non presenta alcun rischio di effetti avversi sull'uomo dopo l'applicazione sulla pelle sana, intatta o scottata da raggi solari. Tenuto inoltre conto dell'assenza di un'esposizione sistemica, il CSSC ritiene che l'utilizzo di biossido di titanio (nano) in prodotti cosmetici per applicazione cutanea non dovrebbe comportare alcun rischio significativo per il consumatore.

(3)

Le caratteristiche indicate nel parere del CSSC riguardano le proprietà fisico-chimiche del materiale (quali purezza, struttura e aspetto fisico, distribuzione dimensionale numerica delle particelle, rapporto dimensionale, superficie specifica per unità di volume e attività fotocatalitica) e la possibile presenza o meno di rivestimento con determinate sostanze chimiche. Le proprietà fisico-chimiche e i requisiti relativi ai rivestimenti dovrebbero pertanto riflettersi nel regolamento (CE) n. 1223/2009.

(4)

Il CSSC ha ritenuto inoltre che, sulla base delle informazioni disponibili, l'impiego di ossido di zinco (nano) in prodotti spray non può essere considerato sicuro. In un ulteriore parere del 23 settembre 2014, per chiarire il significato dell'espressione «prodotti/applicazioni sotto forma di spray» per le nanoforme di nerofumo CI 77266, biossido di titanio e ossido di zinco (3), il CSSC ha inoltre indicato che la sua preoccupazione si limita alle applicazioni sotto forma di spray che potrebbero comportare un'esposizione dei polmoni del consumatore a biossido di titanio (nano) per inalazione.

(5)

Alla luce dei summenzionati pareri del CSSC il biossido di titanio (nano) dovrebbe essere autorizzato secondo le specifiche del CSSC, per l'impiego come filtro UV in prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 25 % p/p, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

(6)

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe essere modificato al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCS/1516/13, Revisione del 22 aprile 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf.

(3)  SCCS/1539/14, 23 settembre 2014, Revisione del 25 giugno 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf


ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato come segue:

1)

il numero d'ordine 27 è sostituito dal seguente:

 

Identificazione della sostanza

Condizioni

 

Numero di riferimento

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«27

Biossido di titanio (*)

Titanium dioxide

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (**)

 

 

2)

è inserito il numero d'ordine 27 bis:

 

Identificazione della sostanza

Condizioni

 

Numero di riferimento

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«27 bis

Biossido di titanio (***)

Titanium dioxide (nano)

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (****)

Da non utilizzare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione

Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche:

purezza ≥ 99 %,

forma rutilica, o rutilo contenente fino al 5 % di anatasio, con una struttura cristallina e aspetto fisico a cluster di forma sferica, aghiforme o lanceolata,

dimensione media delle particelle basata sulla distribuzione dimensionale numerica ≥ 30 nm,

rapporto dimensionale da 1 a 4,5 e superficie specifica per unità di volume ≤ 460 m2/cm3,

rivestito con silice, silice idrata, ossido di alluminio, idrossido di alluminio, stearato di alluminio, acido stearico, trimetossicaprililsilano, glicerina, dimeticone, dimeticone idrogenato, simeticone,

attività fotocatalitica ≤ 10 % rispetto al riferimento corrispondente non rivestito o non drogato,

le nanoparticelle sono fotostabili nella formulazione finale.

 


(*)  Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143.

(**)  In caso di uso combinato di biossido di titanio e di biossido di titanio (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»

(***)  Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143.

(****)  In caso di uso combinato di biossido di titanio e di biossido di titanio (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»


14.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1144 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

158,0

ZZ

158,0

0709 93 10

TR

136,0

ZZ

136,0

0805 50 10

AR

137,5

BO

217,8

CL

148,0

TR

134,0

UY

192,8

ZA

185,3

ZZ

169,2

0808 10 80

AR

136,0

BR

92,6

CL

122,8

CN

102,6

NZ

146,4

US

157,2

ZA

105,0

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

112,5

CL

122,0

NZ

154,1

ZA

109,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

195,3

ZZ

195,3

0809 29 00

TR

284,0

ZZ

284,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/46


DECISIONE (UE) 2016/1145 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, presentata dal Belgio)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 17 dicembre 2015 il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 28 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) nella regione di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) in Belgio. Essa è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Belgio ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 300 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).

(5)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda del Belgio è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale e nazionale.

(6)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 824 041 EUR in relazione alla domanda presentata del Belgio.

(7)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 824 041 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 6 luglio 2016.

Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


14.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/48


DECISIONE (UE) 2016/1146 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2016

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (1) («accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 2003.

(2)

In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.

(3)

L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto (2) tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo.

(4)

La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto (3), che introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus, è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda il progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito nel quadro dell'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. VAN DAM


(1)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

(2)  Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

(3)  Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46).


ALLEGATO

PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS (ACCORDO INTERBUS)

del

che adatta l'articolo 8 e gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell'accordo e che abroga la raccomandazione n. 1/2011

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (1), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) («accordo») istituisce un comitato misto onde facilitare la gestione dell'accordo («comitato misto»).

(2)

In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.

(3)

L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto (2) tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo.

(4)

La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto (3), che introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus, è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'allegato 1 dell'accordo, le norme tecniche applicabili agli autobus di cui all'allegato 2 dell'accordo, il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'accordo, il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati che figura all'allegato 5 dell'accordo e il modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 sono adattati in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ….

Fatto a Bruxelles, il ….

Per il comitato misto

Il presidente

Il segretario


(1)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

(2)  Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

(3)  Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46).

Allegato dell'allegato

Adattamento dell'articolo 8, relativo alle disposizioni in materia sociale, dell'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, dell'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus, dell'allegato 3, relativo al modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione, dell'allegato 5, riguardante il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati, e del modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 (1)

1)

All'articolo 8 dell'accordo l'elenco degli atti dell'Unione è così modificato:

a)

il riferimento al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è sostituito dal seguente:

«—

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19), che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli,»;

b)

è aggiunto il seguente atto dell'Unione:

«—

regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.

In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli.».

2)

All'allegato 1 dell'accordo l'elenco degli atti dell'Unione è sostituito dal seguente:

 

«regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1);

 

regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

 

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

 

regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1), per quanto riguarda i servizi occasionali con autobus.».

3)

L'allegato 2 dell'accordo è così modificato:

a)

l'articolo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 47), che si applica fino al 19 maggio 2018;

direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51), che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018;

direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 33), che si applica fino al 19 maggio 2018;

direttiva 2014/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134), che si applica fino al 20 maggio 2018;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

dimensioni massime autorizzate e pesi massimi autorizzati:

direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/719 si applicano a decorrere dal 7 maggio 2017;

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31);»;

iii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada:

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19), che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014.

In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli;

regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.

In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli.»;

b)

l'articolo 2 è così modificato:

i)

i titoli e i riferimenti tra il primo paragrafo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Emissioni allo scarico:

regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 16);

regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1);

Emissioni sonore:

direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172), che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158, 27.5.2014, pag. 131), che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento, dal 1o luglio 2016, dal 1o luglio 2019 e dal 1o luglio 2027;

Frenatura:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Pneumatici:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Serbatoi di carburante:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Retrovisori:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Cinture di sicurezza — installazione:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Cinture di sicurezza — ancoraggio:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Sedili:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme):

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.):

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione, dell'8 aprile 2015 (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 35);

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione relativi all'installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18).»;

ii)

la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Voce

Regolamento UN-ECE

(ultima versione applicabile)

Atti dell'Unione

Emissioni allo scarico

49

Regolamento (CE) n. 715/2007, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012.

Regolamento (CE) n. 595/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014.

Emissioni sonore

51

Direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014;

regolamento (UE) n. 540/2014, che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento, dal 1o luglio 2016, dal 1o luglio 2019 e dal 1o luglio 2027.

Frenatura

13

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Pneumatici

54

117

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

48

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Serbatoi di carburante

34

58

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Retrovisori

46

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Cinture di sicurezza — installazione

16

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Cinture di sicurezza — ancoraggio

14

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Sedili

17

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)

118

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.)

66

107

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza

131

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166;

regolamento (CE) n. 347/2012 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione.

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

130

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166;

regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione.».

4)

Negli allegati 3 e 5 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:

«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Ungheria (H).».

5)

Nell'allegato 5 dell'accordo, il testo nella nota a piè di pagina è sostituito dal seguente:

«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Ungheria (H).».

6)

Il modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Le tre condizioni di cui al capo I del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51):»;

b)

al paragrafo 2 il secondo comma è soppresso.


(1)  Per l'adattamento degli atti si è tenuto conto delle nuove misure adottate dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2015.


14.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/58


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1147 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo belga,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Rudi THOMAES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Paul SOETE, Ancien Administrateur délégué d'AGORIA, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).