ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
8 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1105 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

57

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ( 1 )

59

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/1107 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

64

 

*

Decisione (PESC) 2016/1108 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

65

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1109 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativa a una richiesta di deroga presentata dall'Italia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità [notificata con il numero C(2016) 4137]

66

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2016/1110 della Commissione, del 28 giugno 2016, sul monitoraggio della presenza di nichel nei mangimi ( 1 )

68

 

*

Raccomandazione (UE) 2016/1111 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti ( 1 )

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (1),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(2)

A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.

(3)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sostenuto il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.

(4)

Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3), comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di regime patrimoniale tra coniugi.

(5)

Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma denominato «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea» (4). In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto uno strumento in questo settore.

(6)

Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco. Questo libro verde ha dato inizio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che incontrano le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio.

(7)

Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale denominato «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (5). In tale programma il Consiglio europeo ha espresso l'opportunità di estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quale il regime patrimoniale tra coniugi, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, compreso l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.

(8)

Nella «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione — Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo volto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.

(9)

Il 16 marzo 2011, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(10)

Nella riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e che quindi gli obiettivi della cooperazione in questo settore non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.

(11)

Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, in particolare per quanto riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Con lettera indirizzata alla Commissione nel marzo 2016, Cipro ha indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata; Cipro ha reiterato tale intezione durante i lavori del Consiglio.

(12)

Il 9 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/954 che autorizza tale cooperazione rafforzata.

(13)

Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla copperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, ai sensi della decisione (UE) 2016/954, oppure ai sensi di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.

(14)

In conformità all'articolo 81TFUE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi nel contesto di regimi patrimoniali tra coniugi con implicazioni transfrontaliere.

(15)

Al fine di garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi.

(16)

Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie.

(17)

Il presente regolamento non riguarda la nozione di «matrimonio», che è definita dal diritto interno degli Stati membri.

(18)

È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. Ai fini del presente regolamento, il termine «regime patrimoniale tra coniugi» deve essere interpretato autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile. Esso comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo.

(19)

A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(20)

Pertanto, il presente regolamento non si dovrebbe applicare a questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(21)

Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio, che continuano a essere disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.

(22)

Dato che le obbligazioni alimentari tra coniugi sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (6), esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, poiché sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(23)

Le questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra coniugi dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità, indipendentemente dalla loro natura, che sono maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tenuto conto dei regimi specifici esistenti negli Stati membri. Tuttavia, questa eccezione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo. Il presente regolamento dovrebbe dunque disciplinare in particolare le questioni della classificazione delle attività pensionistiche, degli importi già versati a un coniuge nel corso del matrimonio e dell'eventuale compensazione concessa in caso di pensione costituita con beni comuni.

(24)

Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dal regime patrimoniale tra coniugi di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (numerus clausus) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale.

(25)

Per consentire tuttavia ai coniugi di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per effetto del regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica al regime patrimoniale tra coniugi possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.

(26)

L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(27)

I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un coniuge sui beni di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.

(28)

Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.

(29)

Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo le autorità giurisdizionali strictu sensu che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche, ad esempio, i notai di alcuni Stati membri che, in taluni casi riguardanti il regime patrimoniale tra coniugi, esercitano funzioni giudiziarie come le autorità giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in un dato caso legato al regime patrimoniale tra coniugi per delega di competenza di un'autorità giurisdizionale. Tutte le autorità giurisdizionali quali definite nel presente regolamento dovrebbero essere soggette alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.

(30)

Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso.

(31)

Gli atti rilasciati dai notai in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento, e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici.

(32)

Per tener conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dovrebbero fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. A tal fine, il regolamento dovrebbe cercare di concentrare la competenza giurisdizionale sul regime patrimoniale tra coniugi nello Stato membro delle autorità giurisdizionali chiamate a pronunciarsi sulla successione di un coniuge a norma del regolamento (UE) n. 650/2012 o sul divorzio, sulla separazione personale o sull'annullamento del matrimonio a norma del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (8).

(33)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere che qualora il procedimento relativo alla successione di un coniuge sia pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi derivanti dal collegamento con la successione in questione.

(34)

Analogamente, le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 dovrebbero essere trattate dalle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, salvo che la competenza a decidere sul divorzio, sulla separazione personale o sull'annullamento del matrimonio possa basarsi soltanto su criteri di competenza specifici. In tali casi, la concentrazione di competenza non dovrebbe essere consentita senza l'accordo dei coniugi.

(35)

Qualora le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi non siano correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la successione di un coniuge oppure il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie di criteri di collegamento successivi ai fini della determinazione della competenza, a partire dalla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Tali criteri di collegamento sono stabiliti in considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra i coniugi e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza.

(36)

Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l'autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe consentire alle parti, in determinate circostanze, di concludere un accordo relativo all'elezione del foro a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della legge applicabile o dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro di celebrazione del matrimonio.

(37)

Ai fini del presente regolamento e allo scopo di coprire tutte le situazioni possibili, lo Stato membro di conslusione del matrimonio dovrebbe essere lo Stato membro di fronte alle cui autorità il matrimonio è concluso.

(38)

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono ritenere che ai sensi del diritto internazionale privato vigente in detto Stato il matrimonio in questione non è riconosciuto ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi. In tali situazioni, potrebbe rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza ai sensi del presente regolamento. Le autorità giurisdizionali agiscono rapidamente e alle parti dovrebbe essere data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base ad un criterio di collegamento, indipendentemente dall'ordine di tali criteri di competenza, nel rispetto dell'autonomia delle parti. Anche per l'autorità giurisdizionale adita in seguito ad una dichiarazione d'incompetenza, diversa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro di conclusione del matrimonio, può rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza alle stesse condizioni. La combinazione delle varie norme di competenza dovrebbe tuttavia garantire che le parti abbiano tutte le possibilità di adire le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che accettino la competenza per dare effetto al loro regime patrimoniale tra coniugi.

(39)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non sia la legge di tale Stato membro.

(40)

Per far sì che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi criteri, esercitare la competenza in ordine al regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe indicare in modo esaustivo i criteri in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.

(41)

Al fine di porre rimedio in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di decidere su un regime patrimoniale tra coniugi che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il coniuge intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

(42)

Nell'interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa relativa al regime patrimoniale tra coniugi siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa relativa al regime patrimoniale tra coniugi.

(43)

Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta ai coniugi di conoscere in anticipo la legge applicabile al loro regime patrimoniale. Occorre pertanto introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che il regime patrimoniale tra coniugi sia regolato da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione del regime patrimoniale tra coniugi, la legge applicabile a quest'ultimo dovrebbe regolare l'intero regime, ossia tutti i beni oggetto del regime, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

(44)

La legge determinata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.

(45)

Per agevolare ai coniugi la gestione dei beni, il presente regolamento dovrebbe autorizzarli a scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i coniugi in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei medesimi. Sarà possibile operare tale scelta in qualsiasi momento: prima del matrimonio, all'atto della conclusione del matrimonio o nel corso del matrimonio.

(46)

Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi senza che i coniugi ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai coniugi non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i coniugi l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.

(47)

È opportuno definire norme sulla validità sostanziale e formale di un accordo sulla scelta della legge applicabile, in modo che la scelta informata dei coniugi sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato con l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi che prevedono requisiti di forma differenti, dovrebbe essere sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.

(48)

Una convenzione matrimoniale è un tipo di disposizione patrimoniale tra coniugi la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l'accettazione negli Stati membri dei diritti patrimoniali dei coniugi acquisiti per effetto di una convenzione matrimoniale, si dovrebbero definire norme sulla validità formale di una convenzione matrimoniale. Come minimo la convenzione dovrebbe essere redatta per iscritto, datata e firmata da entrambe le parti. Tuttavia, la convenzione dovrebbe anche soddisfare gli ulteriori requisiti di validità formali previsti dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del regolamento e della legge dello Stato membro in cui i coniugi hanno la residenza abituale. Il presente regolamento dovrebbe anche determinare la legge che disciplina la validità sostanziale di tale convenzione.

(49)

In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità e l'esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme sul conflitto di leggi armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la prima residenza abituale comune dei coniugi poco dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta applicabile, ovvero in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme i collegamenti più stretti. In applicazione dell'ultimo criterio, si dovrebbe tener conto di tutte le circostanze e dovrebbe essere chiaro che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio.

(50)

Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento.

(51)

Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi in assenza di una scelta di legge e di una convenzione matrimoniale, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, su richiesta di uno dei coniugi, dovrebbe poter concludere, in casi eccezionali in cui i coniugi si fossero trasferiti nello Stato di residenza abituale per un lungo periodo di tempo, che la legge di tale Stato è applicabile se i coniugi vi hanno fatto affidamento. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.

(52)

La legge designata come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbe regolare quest'ultimo dal momento della classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante il matrimonio e dopo il suo scioglimento, fino alla liquidazione dei beni. Essa dovrebbe includere gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi. Tuttavia, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo per disciplinare tali effetti solo qualora i rapporti giuridici tra il coniuge e il terzo siano sorti in un momento in cui il terzo era a conoscenza di tale legge o sarebbe stato tenuto ad esserne a conoscenza.

(53)

In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento.

(54)

In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi dovrebbero altresì poter disattendere determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disattendere la legge di un altro Stato ovvero per rifiutare di riconoscere — o, se del caso, accettare — o eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare del suo articolo 21 sul principio di non discriminazione.

(55)

Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.

(56)

Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(57)

Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di regime patrimoniale tra coniugi.

(58)

Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.

(59)

L'«autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.

(60)

I termini «negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.

(61)

Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe essere competente a decidere al riguardo.

(62)

Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

(63)

L'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili, dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.

(64)

Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del matrimonio alla base del regime patrimoniale tra coniugi che ha dato luogo alla decisione.

(65)

È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di regime patrimoniale tra coniugi delle quali gli Stati membri sono parti.

(66)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri che sono parti della convenzione del 6 febbraio 1931 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale in materia di matrimonio, adozione e tutela, riveduta nel 2006; della convenzione del 19 novembre 1934 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta nel giugno 2012; e della convenzione dell'11 ottobre 1977 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, di continuare ad applicare talune disposizioni di tali convenzioni, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

(67)

Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di regime patrimoniale tra coniugi nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (9). Per consentire la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.

(68)

Sempre per facilitare l'applicazione del presente regolamento e permettere l'uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per gli attestati da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria.

(69)

Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (10).

(70)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica degli attestati e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(71)

Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(72)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione, permettere ai coniugi di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita matrimoniale e al momento della liquidazione del regime patrimoniale, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, se del caso mediante una cooperazione rafforzata tra Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(73)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al principio di non discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

2.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

la capacità giuridica dei coniugi;

b)

l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;

c)

le obbligazioni alimentari;

d)

la successione a causa di morte del coniuge;

e)

la sicurezza sociale;

f)

il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso;

g)

la natura dei diritti reali;

h)

qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Articolo 2

Competenza in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «regime patrimoniale tra coniugi»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento;

b)   «convenzione matrimoniale»: qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale;

c)   «atto pubblico»: qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale tra coniugi che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

i)

riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;

ii)

sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;

d)   «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

e)   «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di regime patrimoniale tra coniugi approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;

f)   «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;

g)   «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a)

possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;

b)

abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

CAPO II

COMPETENZA

Articolo 4

Competenza in caso di morte di un coniuge

Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione.

Articolo 5

Competenza in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda in questione.

2.   La competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi del paragrafo 1 è condizionata all'accordo dei coniugi se l'autorità giurisdizionale investita della domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio:

a)

è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore e questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003,

b)

è l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di cui l'attore è cittadino e questi vi risiede abitualmente e vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003,

c)

è adita ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di conversione della separazione personale in divorzio, o

d)

è adita ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di competenza residua.

3.   Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, l'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo deve essere conforme all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Competenza negli altri casi

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)

nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

b)

nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

c)

nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

d)

di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Articolo 7

Elezione del foro

1.   Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), o a quelle dello Stato membro di conclusione del matrimonio.

2.   L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

Articolo 8

Competenza fondata sulla comparizione del convenuto

1.   Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'articolo 4 o dall'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

Articolo 9

Competenza alternativa

1.   In via eccezionale, se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 6, 7 o 8 ritiene che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi, detta autorità può declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.

2.   Se un'autorità giurisdizionale competente ai sensi dell'articolo 4 o 6 declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi.

Negli altri casi sono competenti a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 6 o 8 o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di conclusione del matrimonio.

3.   Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

Articolo 10

Competenza sussidiaria

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili.

Articolo 11

Forum necessitatis

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 12

Competenza in caso di domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

Limitazione del procedimento

1.   Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sul regime patrimoniale tra coniugi può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 14

Adizione di un'autorità giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita:

a)

alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;

b)

se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o

c)

se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

Articolo 15

Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una causa in materia di regime patrimoniale tra coniugi per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 16

Verifica della ricevibilità

1.   Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2.   In luogo del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3.   Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

Articolo 17

Litispendenza

1.   Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza dell'autorità giurisdizionale investita della controversia, qualsiasi altra autorità giurisdizionale adita comunica senza indugio alla prima autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita.

3.   Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 18

Connessione

1.   Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2.   Se le cause di cui al paragrafo 1 sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3.   Ai fini del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 19

Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

CAPO III

LEGGE APPLICABILE

Articolo 20

Applicazione universale

La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 21

Unità della legge applicabile

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

Articolo 22

Scelta della legge applicabile

1.   I coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti:

a)

la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; o

b)

la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.

2.   Salvo diverso accordo dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro.

3.   Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.

Articolo 23

Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile

1.   L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell'accordo.

2.   Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

3.   Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

4.   Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

Articolo 24

Consenso e validità sostanziale

1.   L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi.

2.   Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 25

Validità formale della convenzione matrimoniale

1.   La convenzione matrimoniale è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

2.   Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

3.   Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.

Articolo 26

Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti

1.   In mancanza di un accordo sulla scelta della legge ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato:

a)

della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,

b)

della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza,

c)

con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.

2.   Se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) del paragrafo 1.

3.   In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a), disciplini il regime patrimoniale tra coniugi se l'istante dimostra che:

a)

i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente più lungo di quello di residenza abituale comune nello Stato designato al paragrafo 1, lettera a);

b)

entrambi i coniugi hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

La legge di tale altro Stato si applica dalla conclusione del matrimonio, salvo disaccordo di uno dei coniugi. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il presente paragrafo non si applica se i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

Articolo 27

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro:

a)

la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio;

b)

il passaggio dei beni da una categoria all'altra;

c)

la responsabilità di un coniuge per le passività e i debiti dell'altro coniuge;

d)

i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni;

e)

lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni;

f)

gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;

g)

la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale.

Articolo 28

Opponibilità a terzi

1.   In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i coniugi salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.

2.   Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, se

a)

la legge è la legge:

i)

dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o

ii)

dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o

iii)

in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;

oppure

b)

uno dei coniugi ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione del regime patrimoniale tra coniugi prescritti dalla legge:

i)

dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o

ii)

dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o

iii)

in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.

3.   Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi rispetto al terzo sono disciplinati:

a)

dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo; o

b)

in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

Articolo 29

Adattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

Articolo 30

Norme di applicazione necessaria

1.   Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

2.   Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro ambito d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 31

Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato specificata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 32

Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 33

Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale

1.   Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.

2.   In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:

a)

ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i coniugi hanno la residenza abituale;

b)

ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto;

c)

ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

Articolo 34

Ordinamenti plurilegislativi a base personale

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regime patrimoniale tra coniugi, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto.

Articolo 35

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regime patrimoniale tra coniugi, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI

Articolo 36

Riconoscimento

1.   Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2.   In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta.

3.   Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 37

Motivi di diniego del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

b)

se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

c)

se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

d)

se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

Articolo 38

Diritti fondamentali

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

Articolo 39

Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine

1.   La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.

2.   Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11.

Articolo 40

Divieto di riesame del merito

La decisione emessa in uno Stato membro non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 41

Sospensione del procedimento di riconoscimento

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.

Articolo 42

Esecutività

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Articolo 43

Determinazione del domicilio

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.

Articolo 44

Competenza territoriale

1.   La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 64.

2.   La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 45

Procedura

1.   La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2.   L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.

3.   La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a)

una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;

b)

l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 46.

Articolo 46

Mancata produzione dell'attestato

1.   Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.

2.   Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

Articolo 47

Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Articolo 48

Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1.   La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2.   La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

Articolo 49

Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1.   Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2.   Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 64.

3.   Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4.   Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.

5.   Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 50

Impugnazione della decisione emessa sul ricorso

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 64.

Articolo 51

Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia senza indugio.

Articolo 52

Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

Articolo 53

Provvedimenti provvisori e cautelari

1.   Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 46.

2.   La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

3.   In pendenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

Articolo 54

Esecutività parziale

1.   Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

2.   L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

Articolo 55

Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 56

Assenza di garanzie, cauzioni o depositi

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 57

Assenza di imposte, diritti o tasse

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

CAPO V

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 58

Accettazione degli atti pubblici

1.   Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

2.   Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

3.   Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

4.   Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di regime patrimoniale tra coniugi è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere al riguardo.

Articolo 59

Esecutività degli atti pubblici

1.   L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

2.   Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3.   L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 60

Esecutività delle transazioni giudiziarie

1.   Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

2.   Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3.   L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 61

Legalizzazione e altre formalità analoghe

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Articolo 62

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 TFUE.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse tra gli stessi nella misura in cui tali convenzioni riguardino le materie disciplinate dal presente regolamento.

3.   Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione del 6 febbraio 1931 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, riveduta nel 2006; della convenzione del 19 novembre 1934 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta nel giugno 2012; della convenzione dell'11 ottobre 1977 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali fra coniugi.

Articolo 63

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 28.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 64

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1.   Entro il 29 aprile 2018, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;

b)

i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi delle autorità giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 65

Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1.   La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.

3.   La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 66

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b) e agli articoli 58, 59 e 60

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 67

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 68

Clausola di revisione

1.   Entro il 29 gennaio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.

2.   Entro il 29 gennaio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli articoli 9 e 38 del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.

3.   Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 69

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2.   Se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

3.   Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019.

Articolo 70

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954.

Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019, tranne per quanto concerne gli articoli 63 e 64, che si applicano dal 29 aprile 2018, e gli articoli 65, 66 e 67, che si applicano a decorrere dal 29 luglio 2016. Per tali Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU L 159 del 16.6.2016, pag. 16.

(2)  Parere del 23 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

(4)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(5)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE)n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).

(8)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(9)  Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

(10)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).


8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/30


REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (1),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(2)

A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.

(3)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sostenuto il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.

(4)

Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3), comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate.

(5)

Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma denominato «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea» (4). In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto uno strumento in questo settore.

(6)

Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco. Questo libro verde ha dato inizio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che incontrano le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio. Ha inoltre trattato l'insieme delle questioni di diritto internazionale privato con cui si confrontano le coppie legate da forme di unione diverse dal matrimonio, in particolare da unione registrata, nonché i problemi specifici a tali coppie.

(7)

Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale denominato «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (5). In tale programma il Consiglio europeo ha espresso l'opportunità di estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali le conseguenze patrimoniali delle separazioni, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, compreso l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.

(8)

Nella «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione — Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo volto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.

(9)

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(10)

Nella riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e che quindi gli obiettivi della cooperazione in questo settore non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.

(11)

Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, in particolare per quanto riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Con lettera indirizzata alla Commissione nel marzo 2016, Cipro ha indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata; Cipro ha reiterato tale intezione durante i lavori del Consiglio.

(12)

Il 9 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/954 che autorizza tale cooperazione rafforzata.

(13)

Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla copperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, ai sensi della decisione (UE) 2016/954, oppure ai sensi di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.

(14)

In conformità all'articolo 81 TFUE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi nel contesto degli effetti patrimoniali delle unioni registrate con implicazioni transfrontaliere.

(15)

Al fine di garantire alle coppie non sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(16)

Il modo in cui il diritto nazionale concepisce le forme di unione diverse dal matrimonio varia da uno Stato membro all'altro ed è opportuno operare una distinzione tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti a un'autorità pubblica e coppie che vivono in unione di fatto. Sebbene siano legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, le unioni di fatto dovrebbero essere dissociate dalle unioni registrate, il cui carattere formale permette di tenere conto della loro specificità e di definire norme ad esse applicabili in uno strumento dell'Unione. Per facilitare il buon funzionamento del mercato interno è necessario eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone legate da unione registrata, in particolare quelli che creano difficoltà a queste coppie nel gestire e dividere i loro beni. Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le questioni connesse agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di «unione registrata» dovrebbe essere definita ai fini esclusivi del presente regolamento; il suo contenuto specifico dovrebbe continuare ad essere definito dal diritto interno degli Stati membri. Nulla nel presente regolamento dovrebbe imporre a uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale.

(18)

È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei partner quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner.

(19)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(20)

Pertanto, il presente regolamento non si dovrebbe applicare a questioni relative alla capacità giuridica generale dei partner; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i partner con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(21)

Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un'unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.

(22)

Dato che le obbligazioni alimentari tra partner sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (6), esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(23)

Le questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra partner dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità, indipendentemente dalla loro natura, che sono maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tenuto conto dei regimi specifici esistenti negli Stati membri. Tuttavia, questa eccezione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo. Il presente regolamento dovrebbe dunque disciplinare in particolare le questioni della classificazione delle attività pensionistiche, degli importi già versati a un partner nel corso dell'unione registrata e dell'eventuale compensazione concessa in caso di pensione costituita con beni comuni.

(24)

Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (numerus clausus) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale.

(25)

Per consentire tuttavia ai partner di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro in forza degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato o la cui legge si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.

(26)

L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(27)

I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un partner sui beni di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.

(28)

Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.

(29)

Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo le autorità giurisdizionali strictu sensu che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche, ad esempio, i notai di alcuni Stati membri che, in taluni casi riguardanti gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, esercitano funzioni giudiziarie come le autorità giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in un dato caso legato agli effetti patrimoniali dell'unione registrata per delega di competenza di un'autorità giurisdizionale. Tutte le autorità giurisdizionali quali definite nel presente regolamento dovrebbero essere soggette alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.

(30)

Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso.

(31)

Gli atti rilasciati dai notai in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici.

(32)

Per tener conto della crescente mobilità delle coppie e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dovrebbero fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. A tal fine, il regolamento dovrebbe cercare di concentrare la competenza giurisdizionale sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate nello Stato membro delle autorità giurisdizionali chiamate a pronunciarsi sulla successione di un partner a norma del regolamento (UE) n. 650/2012 o sullo scioglimento o annullamento dell'unione registrata.

(33)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere che qualora il procedimento relativo alla successione di un partner sia pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate collegate alla successione in questione.

(34)

Analogamente, le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la domanda di scioglimento o di annullamento di un'unione registrata dovrebbero essere trattate dall'autorità giurisdizionale di quello Stato membro, se sussiste accordo dei partner.

(35)

Qualora le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate non siano correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la successione di un partner oppure lo scioglimento o l'annullamento dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie di criteri di collegamento successivi ai fini della determinazione della competenza, a partire dalla residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. L'ultimo criterio di competenza della serie dovrebbe fare riferimento allo Stato membro ai sensi della cui legge si è proceduto alla registrazione obbligatoria per costituire l'unione. Tali criteri di collegamento sono stabiliti in considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra i partner e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza.

(36)

Giacché l'istituto dell'unione registrata non è previsto in tutti gli Stati membri, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata possono, in via eccezionale, dichiarare la propria incompetenza ai sensi del presente regolamento. In tal caso le autorità giurisdizionali agiscono rapidamente e alle parti dovrebbe essere data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base a un criterio di collegamento, indipendentemente dall'ordine di tali criteri di competenza, nel rispetto dell'autonomia delle parti. Anche per l'autorità giurisdizionale adita in seguito a una dichiarazione d'incompetenza, diversa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita, la cui competenza si basa sull'accordo relativo all'elezione del foro o sulla comparizione del convenuto, può rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza alle stesse condizioni. Infine, onde prevenire situazioni di diniego di giustizia dovrebbe essere introdotta una norma di competenza alternativa per il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale sia competente a conoscere della fattispecie alla luce delle altre disposizioni del presente regolamento.

(37)

Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l'autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe consentire alle parti, in determinate circostanze, di concludere un accordo relativo all'elezione del foro a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della legge applicabile o delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in forza della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

(38)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la controversia amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non sia la legge di tale Stato membro.

(39)

Per far sì che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi criteri, esercitare la competenza in ordine agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, il presente regolamento dovrebbe indicare in modo esaustivo i criteri in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.

(40)

Al fine di porre rimedio in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il partner intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

(41)

Nell'interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa relativa agli effetti patrimoniali di un'unione registrata siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa.

(42)

Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta ai partner di conoscere in anticipo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata. Occorre pertanto introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che gli effetti patrimoniali dell'unione registrata siano regolati da una legge prevedibile con la quale l'unione registrata presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione, la legge applicabile dovrebbe regolare l'insieme degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, ossia tutti gli effetti patrimoniali riconducibili all'unione registrata, indipendentemente dalla natura dei beni o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

(43)

La legge determinata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.

(44)

Per agevolare ai partner la gestione dei beni, il presente regolamento dovrebbe autorizzarli a scegliere la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i partner in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei medesimi. Tuttavia, per evitare di privare la scelta di legge di qualsiasi effetto e lasciare così i partner in un vuoto giuridico, tale scelta di legge dovrebbe essere limitata a una legge che attribuisca effetti patrimoniali alle unioni registrate. Sarà possibile operare tale scelta in qualsiasi momento: prima o all'atto della registrazione dell'unione o nel corso dell'unione registrata.

(45)

Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate senza che i partner ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tala legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai partner non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i partner l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.

(46)

È opportuno definire norme sulla validità sostanziale e formale di un accordo sulla scelta della legge applicabile, in modo che la scelta informata dei parter sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato con l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i partner siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti possono ad esempio esistere in uno Stato membro in cui l'accordo è incluso in una convenzione tra partner. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi che prevedono requisiti di forma differenti, dovrebbe essere sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due partner ha la residenza abituale in uno Stato membro che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.

(47)

Una convenzione tra partner è un tipo di disposizione patrimoniale tra partner la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l'accettazione negli Stati membri dei diritti patrimoniali dei partner acquisiti per effetto di una convenzione tra partner, si dovrebbero definire norme sulla validità formale di una convenzione tra partner. Come minimo la convenzione dovrebbe essere redatta per iscritto, datata e firmata da entrambe le parti. Tuttavia, la convenzione dovrebbe anche soddisfare gli ulteriori requisiti di validità formali previsti dalla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata ai sensi del regolamento e della legge dello Stato membro in cui i partner hanno la residenza abituale. Il presente regolamento dovrebbe anche determinare la legge che disciplina la validità sostanziale di tale convenzione.

(48)

In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità e l'esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia, il presente regolamento dovrebbe stabilire che la legge in base alla quale si è proceduto alla registrazione obbligatoria per costituire l'unione, si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

(49)

Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento.

(50)

Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate in assenza di una scelta di legge e di una convenzione tra partner, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, su richiesta di uno dei partner, dovrebbe poter concludere, in casi eccezionali in cui i partner si fossero trasferiti nello Stato di residenza abituale per un lungo periodo di tempo, che la legge di tale Stato è applicabile se i partner vi hanno fatto affidamento. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.

(51)

La legge designata come legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata dovrebbe regolare quest'ultima dal momento della classificazione dei beni di uno o entrambi i partner in varie categorie durante l'unione registrata e dopo il suo scioglimento, fino alla liquidazione dei beni. Essa dovrebbe contemplare anche gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi. Tuttavia, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate può essere fatta valere da un partner contro un terzo per disciplinare tali effetti solo qualora i rapporti giuridici tra il partner e il terzo siano sorti in un momento in cui il terzo era a conoscenza di tale legge o sarebbe stato tenuto ad esserne a conoscenza.

(52)

In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento.

(53)

In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbero altresì poter disattendere determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disattendere la legge di un altro Stato ovvero per rifiutare di riconoscere — o, se del caso, accettare — o eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare del suo articolo 21 sul principio di non discriminazione.

(54)

Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.

(55)

Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(56)

Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(57)

Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.

(58)

L'«autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.

(59)

I termini «negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

(60)

Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe essere competente a decidere al riguardo.

(61)

Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

(62)

L'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.

(63)

Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata ai sensi del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento dell'unione registrata che ha dato luogo alla decisione.

(64)

È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate delle quali gli Stati membri sono parti.

(65)

Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (8). Per consentire la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.

(66)

Sempre per facilitare l'applicazione del presente regolamento e permettere l'uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per gli attestati da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria.

(67)

Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (9).

(68)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica degli attestati e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(69)

Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(70)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione, permettere ai partner di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita di coppia e al momento della liquidazione dei loro beni, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, se del caso mediante una cooperazione rafforzata tra Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(71)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al principio di non discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

2.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

la capacità giuridica dei partner;

b)

l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un'unione registrata;

c)

le obbligazioni alimentari;

d)

la successione a causa di morte del partner;

e)

la sicurezza sociale;

f)

il diritto di trasferimento o adeguamento tra partner, in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa;

g)

la natura dei diritti reali;

h)

qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Articolo 2

Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «unione registrata»: il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione;

b)   «effetti patrimoniali di un'unione registrata»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento;

c)   «convenzione tra partner»: qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata;

d)   «atto pubblico»: qualsiasi documento in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

i)

riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;

ii)

sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;

e)   «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

f)   «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;

g)   «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;

h)   «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.

2.   Ai fini del presente regolamento per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a)

possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;

b)

abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

CAPO II

COMPETENZA

Articolo 4

Competenza in caso di morte di un partner

Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla causa di successione in questione.

Articolo 5

Competenza in caso di scioglimento o annullamento

1.   Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata connessi con tale caso di scioglimento o annullamento, se sussiste accordo dei partner.

2.   Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, deve essere conforme all'articolo 7.

Articolo 6

Competenza negli altri casi

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)

nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

b)

nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partner se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

c)

nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

d)

di cittadinanza comune dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

e)

ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

Articolo 7

Elezione del foro

1.   Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali della loro unione registrata alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 26, paragrafo 1, a quelle dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

2.   L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

Articolo 8

Competenza fondata sulla comparizione del convenuto

1.   Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26 paragrafo 1, e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'articolo 4.

2.   Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

Articolo 9

Competenza alternativa

1.   Se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 5, o dell'articolo 6, lettere a), b), c) o d) ritiene che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata, declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.

2.   Se un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

Negli altri casi, sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata le autorità giurisdizionali di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 6 o 8.

3.   Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di scioglimento o annullamento di un'unione registrata che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

Articolo 10

Competenza sussidiaria

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 6, lettera e), o degli articoli 7 o 8, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili.

Articolo 11

Forum necessitatis

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 6, lettera e) o degli articoli 7, 8 o 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 12

Competenza in caso di domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

Limitazione del procedimento

1.   Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 14

Adizione di un'autorità giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita:

a)

alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;

b)

se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o

c)

se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

Articolo 15

Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una causa in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 16

Verifica della ricevibilità

1.   Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2.   In luogo del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, (11), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3.   Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

Articolo 17

Litispendenza

1.   Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza dell'autorità giurisdizionale investita della controversia, qualsiasi altra autorità giurisdizionale adita comunica senza indugio alla prima autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita.

3.   Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 18

Connessione

1.   Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2.   Se le cause di cui al paragrafo 1 sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3.   Ai fini del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 19

Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

CAPO III

LEGGE APPLICABILE

Articolo 20

Applicazione universale

La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 21

Unità della legge applicabile

La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano.

Articolo 22

Scelta della legge applicabile

1.   I partner o futuri partner possono designare o modificare di comune accordo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, a condizione che tale legge attribuisca effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e tale legge sia una delle seguenti:

a)

la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o futuri partner, o di uno di essi, al momento della conclusione della convenzione;

b)

la legge di uno Stato di cui uno dei partner o futuri partner ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione; o

c)

la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

2.   Salvo diverso accordo dei partner, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata deciso nel corso dell'unione ha effetti solo per il futuro.

3.   Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.

Articolo 23

Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile

1.   L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell'accordo.

2.   Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

3.   Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

4.   Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

Articolo 24

Consenso e validità sostanziale

1.   L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi.

2.   Un partner, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 25

Validità formale della convenzione tra partner

1.   La convenzione tra partner è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

2.   Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

3.   Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.

Articolo 26

Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti

1.   In mancanza di un accordo a scelta delle parti ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

2.   In via eccezionale e su richiesta di uno dei partner, l'autorità giudiziaria competente a decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un'unione registrata può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1 disciplini gli effetti patrimoniali dell'unione registrata se la legge di tale altro Stato attribuisce effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e se l'istante dimostra che:

a)

i partner avevano l'ultima residenza abituale comune in tale Stato per un periodo significativamente lungo;

b)

entrambi i partner hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

La legge di tale altro Stato si applica dalla costituzione dell'unione registrata, salvo disaccordo di uno dei partner. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1.

Il presente paragrafo non si applica se i partner hanno concluso una convenzione tra partner prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

Articolo 27

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro:

a)

la classificazione dei beni di uno o entrambi i partener in varie categorie durante e dopo l'unione registrata;

b)

il passaggio dei beni da una categoria all'altra;

c)

la responsabilità di un partner per le passività e i debiti dell'altro partner;

d)

i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei partner o di entrambi i partner con riguardo ai beni;

e)

la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata;

f)

le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;

g)

la validità formale della convenzione tra partner.

Articolo 28

Opponibilità a terzi

1.   In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i partner salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.

2.   Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, se:

a)

tale legge è la legge

i)

dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,

ii)

dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o

iii)

in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;

oppure

b)

uno dei partner ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione degli effetti patrimoniali dell'unione registrata prescritti dalla legge:

i)

dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,

ii)

dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o

iii)

in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.

3.   Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata rispetto al terzo sono disciplinati:

a)

dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo; o

b)

in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

Articolo 29

Adattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

Articolo 30

Norme di applicazione necessaria

1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

2.   Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro ambito d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata ai sensi del presente regolamento.

Articolo 31

Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato specificata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 32

Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 33

Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale

1.   Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.

2.   In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:

a)

ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i partner hanno la residenza abituale;

b)

ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i partner hanno il collegamento più stretto;

c)

ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

Articolo 34

Ordinamenti plurilegislativi a base personale

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partner hanno il collegamento più stretto.

Articolo 35

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI

Articolo 36

Riconoscimento

1.   Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2.   In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta.

3.   Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 37

Motivi di diniego del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

b)

se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

c)

se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

d)

se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

Articolo 38

Diritti fondamentali

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

Articolo 39

Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine

1.   La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.

2.   Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 12.

Articolo 40

Divieto di riesame del merito

La decisione emessa in uno Stato membro non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 41

Sospensione del procedimento di riconoscimento

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.

Articolo 42

Esecutività

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Articolo 43

Determinazione del domicilio

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.

Articolo 44

Competenza territoriale

1.   La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 64.

2.   La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 45

Procedura

1.   La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2.   L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.

3.   La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a)

una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;

b)

l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 46.

Articolo 46

Mancata produzione dell'attestato

1.   Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.

2.   Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

Articolo 47

Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Articolo 48

Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1.   La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2.   La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

Articolo 49

Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1.   Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2.   Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 64.

3.   Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4.   Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.

5.   Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 50

Impugnazione della decisione emessa sul ricorso

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 64.

Articolo 51

Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia senza indugio.

Articolo 52

Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

Articolo 53

Provvedimenti provvisori e cautelari

1.   Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 47.

2.   La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

3.   In pendenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

Articolo 54

Esecutività parziale

1.   Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

2.   L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

Articolo 55

Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 56

Assenza di garanzie, cauzioni o depositi

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 57

Assenza di imposte, diritti o tasse

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

CAPO V

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 58

Accettazione degli atti pubblici

1.   Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

2.   Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

3.   Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

4.   Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere al riguardo.

Articolo 59

Esecutività degli atti pubblici

1.   L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

2.   Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3.   L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 60

Esecutività delle transazioni giudiziarie

1.   Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

2.   Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3.   L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 61

Legalizzazione e altre formalità analoghe

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Articolo 62

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 TFUE.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse tra gli stessi, nella misura in cui tali convenzioni riguardino le materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 63

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 28.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 64

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1.   Entro il 29 aprile 2018, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;

b)

i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi delle autorità giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 65

Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1.   La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.

3.   La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 66

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 67

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 68

Clausola di revisione

1.   Entro il 29 gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.

2.   Entro il 29 gennaio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli articoli 9 e 38 del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.

3.   Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 69

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2.   Se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato anteriormente al 29 gennaio 2019, le decisioni assunte dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

3.   Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata successivamente al 29 gennaio 2019.

Articolo 70

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954.

Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019, tranne per quanto concerne gli articoli 63 e 64, che si applicano dal 29 aprile 2018, e gli articoli 65, 66 e 67, che si applicano a decorrere dal 29 luglio 2016. Per tali Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU L 159 del 16.6.2016, pag. 16.

(2)  Parere del 23 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

(4)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(5)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).

(8)  Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

(9)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).


8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1105 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

150,6

ZZ

150,6

0709 93 10

TR

135,9

ZZ

135,9

0805 50 10

AR

191,9

BO

220,8

CL

185,5

TR

134,0

UY

143,3

ZA

149,7

ZZ

170,9

0808 10 80

AR

155,3

BR

97,7

CL

127,3

CN

116,1

NZ

145,7

US

149,7

UY

67,7

ZA

109,4

ZZ

121,1

0808 30 90

AR

195,3

CL

124,9

CN

91,9

ZA

119,6

ZZ

132,9

0809 10 00

TR

208,5

ZZ

208,5

0809 29 00

TR

326,5

ZZ

326,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/59


DIRETTIVA (UE) 2016/1106 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2016

recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Le conoscenze scientifiche delle patologie che influiscono sull'idoneità alla guida si sono evolute dall'adozione della direttiva 2006/126/CE, in particolare per quanto concerne sia la stima dei rischi per la sicurezza stradale associati allo stato di salute sia l'efficacia delle misure atte a scongiurare tali rischi.

(2)

L'attuale testo della direttiva 2006/126/CE non rispecchia più le ultime conoscenze sui disturbi che interessano il cuore e i vasi sanguigni e che comportano un rischio attuale o potenziale di un grave e improvviso evento invalidante, o che impediscono alla persona di controllare il proprio veicolo in modo sicuro, o che comportano entrambe le conseguenze.

(3)

Il comitato per la patente di guida ha istituito un gruppo di lavoro in materia di guida e malattie cardiovascolari con l'obiettivo di valutare i rischi per la sicurezza stradale associati alle malattie cardiovascolari da un punto di vista medico aggiornato e di elaborare linee guida adeguate. La relazione (2) del gruppo di lavoro mostra per quale motivo è necessario aggiornare le disposizioni in materia di malattie cardiovascolari di cui all'allegato III della direttiva 2006/126/CE. Essa propone di prendere in considerazione le ultime conoscenze mediche e di indicare chiaramente a quali condizioni dovrebbe essere consentito guidare e in quali casi la patente di guida non dovrebbe essere rilasciata o rinnovata. La relazione comprende anche informazioni dettagliate sulle modalità di applicazione di tali disposizioni aggiornate sulle malattie cardiovascolari da parte delle autorità nazionali competenti.

(4)

Le conoscenze e i metodi per diagnosticare e curare l'ipoglicemia hanno fatto progressi dal 2009, anno dell'ultimo aggiornamento delle disposizioni sul diabete di cui all'allegato III della direttiva 2006/126/CE. Il gruppo di lavoro sul diabete, istituito dal comitato per la patente di guida, è giunto alla conclusione che tali sviluppi dovrebbero essere presi in considerazione mediante un aggiornamento delle disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'importanza dell'ipoglicemia che si verifica durante il sonno e la durata della sospensione della patente a seguito di ipoglicemia grave e ricorrente per i conducenti appartenenti al gruppo 1.

(5)

Per tener conto dei casi specifici e adattarsi agli sviluppi futuri in questi campi medici, è opportuno che negli Stati membri le autorità mediche nazionali competenti possano consentire la guida in casi individuali debitamente giustificati.

(6)

La direttiva 2006/126/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(7)

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(8)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

(2)  Nuove norme per la guida e le malattie cardiovascolari, relazione del gruppo di esperti in materia di guida e di malattie cardiovascolari (New Standards for Driving and Cardiovascular Diseases, Report of the Expert Group on Driving and Cardiovascular Diseases), Bruxelles, ottobre 2013.

(3)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

1)

La sezione 9 (AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI) è sostituita dalla seguente:

«AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9.   Le patologie o le affezioni cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida.

9.1   Per le seguenti patologie cardiovascolari la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo indicato soltanto dopo che la patologia è stata curata efficacemente e previa certificazione medica specialistica e, se del caso, valutazione medica periodica:

a)

bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);

b)

bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);

c)

tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con

malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o

TV polimorfa non sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);

d)

sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);

e)

impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2);

f)

impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1);

g)

sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);

h)

sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);

i)

angina stabile, in assenza di sintomatologia da attività fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);

j)

angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);

k)

bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);

l)

ictus/attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2);

m)

stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);

n)

diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);

o)

insufficienza cardiaca:

classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1),

classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35 % (si applica solo al gruppo 2);

p)

trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);

q)

dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);

r)

chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);

s)

ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);

t)

ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2);

u)

cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);

v)

cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1);

w)

sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).

9.2   Per le seguenti patologie cardiovascolari, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:

a)

impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);

b)

malattie vascolari periferiche — aneurisma dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);

c)

insufficienza cardiaca:

classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1),

classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);

d)

dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2);

e)

valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacità funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);

f)

valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attività fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);

g)

cardiomiopatie strutturali ed elettriche — cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al gruppo 2);

h)

sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);

i)

sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.

9.3   Altre cardiomiopatie

È necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. È necessaria un'attenta valutazione specialistica. È necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia.

9.4   Gli Stati membri possono limitare il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente con altre malattie cardiovascolari.»;

2)

il punto 10.2 della sezione 10 («DIABETE MELLITO») è sostituito dal seguente:

10.2   Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei 3 mesi successivi all'ultimo episodio.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.»


DECISIONI

8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/64


DECISIONE (PESC) 2016/1107 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2016

che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC (1).

(2)

Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1065 (2), che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2016.

(3)

A seguito del riesame strategico intermedio dell'EU BAM Rafah, risulta opportuno prorogare la missione per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2017.

(4)

L'azione comune 2005/889/PESC dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.

(5)

L'EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 è pari a 1 545 000 EUR.»;

2)

all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per il Consiglio

Il president

M. LAJČÁK


(1)  Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1065 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 23).


8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/65


DECISIONE (PESC) 2016/1108 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2016

che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013.

(2)

Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1064 (2) che ha modificato la decisione 2013/354/PESC e ha prorogato EUPOL COPPS dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016.

(3)

A seguito del riesame strategico intermedio dell'EUPOL COPPS, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2017.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/354/PESC.

(5)

L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione stabiliti nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 è pari a 10 320 000 EUR.»;

2)

all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 21).


8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/66


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1109 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

relativa a una richiesta di deroga presentata dall'Italia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

[notificata con il numero C(2016) 4137]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro.

(3)

L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale requisito.

(4)

Con lettera del 3 marzo 2015 la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare al requisito di rilevare le informazioni relative alle persone a bordo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda tutte le navi da passeggeri che viaggiano sulle seguenti rotte: a) Termoli — isole Tremiti e viceversa; b) Terracina — Ponza e viceversa e c) Ponza — Ventotene e viceversa.

(5)

Al fine di poter valutare la richiesta, il 4 giugno 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Repubblica italiana, che ha trasmesso la sua risposta il 10 novembre 2015.

(6)

Il 31 marzo 2016 la Repubblica italiana ha modificato la portata della richiesta di deroga in merito ad alcune esenzioni per determinate categorie di persone a bordo il cui numero dovrà essere rilevato.

(7)

La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione.

(8)

La Repubblica italiana ha fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) i viaggi non superano trenta miglia dal punto di partenza; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio permanenti della guardia costiera italiana; 5) mancano un'infrastruttura di supporto e strutture portuali adeguate per registrare le informazioni sui passeggeri in modo compatibile con l'orario dei viaggi e con la sincronizzazione con il trasporto via terra; 6) la richiesta di deroga si applicherebbe a tutti gli operatori che viaggiano sulle rotte indicate; e 7) la deroga non si applicherebbe alla rilevazione di informazioni in merito al numero di neonati a bordo e, se richiesto dal passeggero, alla necessità di assistenza in caso di emergenza.

(9)

L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È approvata la richiesta di deroga presentata dalla Repubblica italiana a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni relative alle persone a bordo per ogni nave da passeggeri che effettua un servizio regolare sulle seguenti rotte: Termoli — isole Tremiti e viceversa, Terracina — Ponza e viceversa, Ponza — Ventotene e viceversa.

2.   La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alla rilevazione di informazioni in merito al numero di neonati a bordo e, se richiesto dal passeggero, alla necessità di assistenza in caso di emergenza.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.


RACCOMANDAZIONI

8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/68


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1110 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2016

sul monitoraggio della presenza di nichel nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La presenza di nichel (Ni) nei mangimi può originare da fonti sia naturali sia antropiche. Talune materie prime per mangimi contengono inoltre nichel metallico, utilizzato come catalizzatore nella loro produzione.

(2)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha fornito un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e degli animali e per l'ambiente legati alla presenza di Ni nei mangimi (1).

(3)

Il gruppo CONTAM ha concluso che sono improbabili ripercussioni negative dovute al Ni contenuto nei mangimi per bovini, suini, conigli, anatre, pesci, cani, polli, cavalli, ovini, caprini e gatti. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi per la salute umana derivanti dalla presenza di Ni negli alimenti di origine animale, il gruppo CONTAM ha concluso che, considerando solo gli alimenti di origine animale, gli attuali livelli di esposizione cronica al Ni della popolazione media potrebbero costituire motivo di preoccupazione nella popolazione giovane. Quanto all'esposizione alimentare acuta, il gruppo CONTAM ha concluso che gli individui sensibili al nichel sono anche soggetti al rischio di insorgenza di reazioni cutanee eczematose acute dovute al consumo di alimenti di origine animale. Il contributo degli alimenti di origine animale all'esposizione alimentare umana al Ni non dovrebbe pertanto essere sottovalutato, in particolare nelle fasce d'età con un'elevata esposizione alimentare a tale elemento. In base ai dati disponibili non è stato tuttavia possibile determinare i tassi di riporto dai mangimi agli alimenti di origine animale.

(4)

Si osserva che i dati sull'occorrenza del Ni nei mangimi utilizzati nel parere scientifico dell'EFSA derivavano principalmente da un solo Stato membro e non sono pertanto necessariamente rappresentativi della presenza di Ni nei mangimi in tutta l'UE.

(5)

È pertanto opportuno monitorare la presenza di Ni nei mangimi in tutta l'UE prima di considerare se debbano essere stabiliti livelli massimi di Ni nei mangimi o se debbano essere adottate altre misure di gestione del rischio necessarie a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

È opportuno che gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore, svolgano un'attività di monitoraggio della presenza di Ni nei mangimi.

2.

Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento, gli Stati membri dovrebbero seguire la procedura di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2).

3.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti all'EFSA periodicamente e al più tardi entro il 31 ottobre 2017 nel formato di trasmissione dei dati dell'EFSA stessa, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed [linee guida riguardanti la descrizione standard dei campioni (SSD) per i prodotti alimentari e i mangimi] (3) e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2015. Scientific Opinion on the risks to animal and public health and the environment related to the presence of nickel in feed. EFSA Journal 2015;13(4):4074, [76 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4074 www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm


8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/70


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1111 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il nichel è un metallo ampiamente diffuso nella superficie terrestre. È presente negli alimenti e nell'acqua potabile per effetto dell'attività naturale e antropica.

(2)

L'autorità alimentare greca ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'EFSA») di valutare il rischio per la salute pubblica derivante dalla presenza di nichel negli alimenti, in particolare negli ortaggi.

(3)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo Contam) ha deciso di estendere la valutazione del rischio anche all'acqua potabile e ha adottato il parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di nichel negli alimenti e nell'acqua potabile (1). Questo parere ha individuato come effetto critico per la caratterizzazione del rischio derivante dall'esposizione orale cronica al nichel la tossicità per la riproduzione e lo sviluppo. Sono state individuate come effetto critico per l'esposizione orale acuta al nichel negli esseri umani sensibili al nichel reazioni di riacutizzazione dell'eczema e peggioramento delle reazioni allergiche.

(4)

Sono stati raccolti dati relativi alla presenza di nichel negli alimenti e nell'acqua potabile in 15 diversi paesi europei. Poiché tuttavia l'80 % del totale dei dati raccolti è stato ricavato da un unico Stato membro, sarebbe necessario disporre di un insieme di dati relativo a un'area geografica più ampia per verificare la presenza di nichel negli alimenti in tutta l'Unione.

(5)

Per determinati gruppi di alimenti considerati nel parere scientifico dell'EFSA come fonte principale di esposizione alimentare erano disponibili solo dati di occorrenza limitati. In vista di possibili future misure di gestione del rischio sarebbe auspicabile disporre di un quadro migliore sul tenore di nichel nei prodotti alimentari appartenenti a tali gruppi di alimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare e delle altre parti interessate, dovrebbero svolgere un'attività di monitoraggio della presenza di nichel negli alimenti nel 2016, 2017 e 2018. Il monitoraggio dovrebbe incentrarsi su cereali, prodotti a base di cereali, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti per bambini, alimenti a fini medici speciali destinati in modo specifico ai lattanti e ai bambini, integratori alimentari, legumi, frutta a guscio e semi oleosi, latte e prodotti lattiero-caseari, bevande alcoliche e analcoliche, zucchero e confetteria (compresi il cacao e il cioccolato), frutta, ortaggi e prodotti a base di ortaggi (compresi i funghi), foglie secche di té, parti secche di altre piante destinate alla preparazione di infusioni e molluschi bivalvi.

2.

Le procedure di campionamento dovrebbero essere effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) per garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento.

3.

I campioni dovrebbero essere analizzati così come commercializzati. L'analisi del nichel totale dovrebbe essere effettuata in conformità alla norma EN 13804:2013, «Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici», preferibilmente tramite l'uso di un metodo di analisi basato sulla spettrometria di assorbimento atomico a fiamma (FAAS) o sulla spettroscopia di assorbimento atomico con fornetto di grafite (GFAAS), sulla spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES) o sulla spettrometria di massa (ICP-MS).

4.

Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate dovrebbero comunicare regolarmente all'EFSA i dati relativi al monitoraggio (espressi sulla base del peso complessivo), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall'EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati, entro il 1o ottobre 2016, 2017 e 2018. I dati di occorrenza disponibili relativi agli anni precedenti e non ancora comunicati dovrebbero essere trasmessi quanto prima con le stesse modalità.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Gruppo Contam dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2015. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water (Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di nichel negli alimenti e nell'acqua potabile). EFSA Journal 2015;13(2):4002, 202 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4002.

(2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).