ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 176

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
30 giugno 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea

21

 

*

Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

55

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1035 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio (2) ha subito sostanziali modifiche. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione (3).

(2)

I negoziati multilaterali tenuti nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno condotto alla conclusione, in data 21 dicembre 1994, dell'accordo relativo alle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale («accordo sulla costruzione navale»).

(3)

Nell'ambito dell'accordo sulla costruzione navale è stato riconosciuto che le particolari caratteristiche delle transazioni relative all'acquisto di navi rendono impraticabile l'applicazione di dazi antidumping e compensativi a norma dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («accordo antidumping 1994») allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. L'esigenza di predisporre efficaci strumenti di difesa nei confronti delle vendite di navi a prezzi inferiori al valore normale tali da provocare pregiudizio ha condotto all'elaborazione di un codice relativo alle pratiche di determinazione di prezzi pregiudizievoli nell'industria della costruzione navale, il quale, con i principi di base, costituisce l'allegato III dell'accordo sulla costruzione navale («codice dei prezzi pregiudizievoli»).

(4)

Il testo del codice dei prezzi pregiudizievoli si basa essenzialmente sull'accordo antidumping 1994, con alcune divergenze giustificate dal carattere specifico delle transazioni relative all'acquisto di navi. È pertanto opportuno recepire nella legislazione dell'Unione, per quanto possibile in base al testo del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i termini del codice dei prezzi pregiudizievoli.

(5)

L'accordo sulla costruzione navale e le disposizioni legislative che ne derivano sono di significativa importanza per il diritto dell'Unione.

(6)

Al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo sulla costruzione navale, l'Unione dovrebbe intervenire nei confronti delle vendite di navi a prezzi inferiori al valore normale che cagionano un pregiudizio all'industria dell'Unione.

(7)

Per quanto riguarda i costruttori navali delle parti contraenti dell'accordo sulla costruzione navale, la vendita di una nave può essere soggetta a un'inchiesta dell'Unione soltanto quando l'acquirente della nave è un acquirente dell'Unione e purché non si tratti di una nave militare.

(8)

È opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale. In particolare, per quanto possibile, tale calcolo dovrebbe essere basato su una vendita rappresentativa di una nave simile effettuata nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore. È opportuno definire le circostanze nelle quali una vendita sul mercato interno si può considerare come effettuata in perdita, e può non essere presa in considerazione, e quelle nelle quali è possibile fare ricorso alla vendita di una nave simile a un paese terzo oppure al valore normale costruito. È inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento. È inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita nonché il margine di profitto da inserire in tale valore.

(9)

Per poter applicare correttamente lo strumento di lotta contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli, la Commissione dovrebbe prendere tutte le disposizioni necessarie per verificare in grandi conglomerati o holding dei paesi terzi la fondatezza delle imputazioni contabili in sede di stima della struttura del costo di produzione.

(10)

Per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, è opportuno dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su qualsiasi altra base equa.

(11)

È opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che dovrebbero essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire tale prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato libero.

(12)

Ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori, incluse le clausole penali del contratto, che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(13)

È auspicabile stabilire orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti al fine di determinare se la vendita a prezzi pregiudizievoli abbia causato un pregiudizio grave oppure minacci di cagionare un pregiudizio. Per dimostrare che il prezzo della vendita in oggetto è responsabile del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, è opportuno tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nell'Unione.

(14)

È opportuno definire la nozione di «industria dell'Unione» in riferimento alla capacità di costruire una nave simile e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «collegate».

(15)

È necessario stabilire le condizioni procedurali e sostanziali per la presentazione di una denuncia contro prezzi pregiudizievoli, precisando in quale misura la denuncia dovrebbe essere sostenuta dall'industria dell'Unione, e le informazioni relative all'acquirente della nave, ai prezzi pregiudizievoli, al pregiudizio e al nesso di causalità che detta denuncia dovrebbe contenere. È opportuno inoltre specificare le procedure di rigetto delle denunce oppure di apertura dei procedimenti.

(16)

Qualora l'acquirente della nave venduta a prezzi pregiudizievoli sia stabilito nel territorio di un'altra parte contraente dell'accordo sulla costruzione navale, la denuncia può contenere anche la richiesta che le autorità di tale parte contraente inizino un'inchiesta. Tale richiesta dovrebbe essere trasmessa alle autorità della parte contraente, ove giustificato.

(17)

Se del caso, un'inchiesta può essere aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata dalle autorità di una parte contraente dell'accordo sulla costruzione navale, in conformità del presente regolamento e alle condizioni dell'accordo sulla costruzione navale.

(18)

È necessario stabilire le modalità secondo le quali dovrebbero essere comunicate alle parti interessate le informazioni richieste dalle autorità. Alle parti interessate dovrebbero essere accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi. È inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione. È inoltre opportuno fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate da altre parti interessate e presentare le loro osservazioni in merito. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni.

(19)

È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti, con o senza l'imposizione di un diritto per le pratiche di prezzi pregiudizievoli, entro un anno a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta oppure dalla data di consegna della nave, secondo il caso.

(20)

Le inchieste o i procedimenti dovrebbero essere chiusi quando il margine di prezzo pregiudizievole è irrilevante.

(21)

L'inchiesta può essere chiusa senza l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se la vendita della nave a tali prezzi è definitivamente e incondizionatamente annullata oppure se è accettato un provvedimento di riparazione alternativo. Tuttavia, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione all'esigenza di non pregiudicare la realizzazione delle finalità del presente regolamento.

(22)

Dovrebbe essere imposto mediante decisione il pagamento di diritti per un importo pari al margine di prezzo pregiudizievole, nei confronti di un costruttore navale la cui vendita di una nave a tali prezzi abbia cagionato pregiudizio all'industria dell'Unione, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Dovrebbero essere previste norme precise e particolareggiate per l'applicazione di tale decisione, incluse tutte le misure necessarie ai fini dell'effettiva esecuzione, in particolare l'attuazione di contromisure qualora il costruttore navale non versi entro i termini i diritti dovuti per il prezzo pregiudizievole.

(23)

È necessario stabilire norme precise per il rifiuto dei diritti di carico e di scarico nei porti dell'Unione alle navi costruite dal costruttore navale soggetto alla contromisura.

(24)

L'obbligazione di versare i diritti dovuti per il prezzo pregiudizievole si estingue unicamente con il pagamento dell'intero importo oppure alla scadenza delle contromisure applicate.

(25)

Tutte le azioni intraprese in base al presente regolamento non dovrebbero essere in contrasto con l'interesse dell'Unione.

(26)

L'Unione, quando agisce in forza del presente regolamento, dovrebbe tener conto dell'esigenza di interventi rapidi ed efficaci.

(27)

È opportuno che possano essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di prezzi pregiudizievoli e di pregiudizio, ma tali visite dovrebbero essere subordinate al ricevimento di adeguate risposte ai questionari.

(28)

È necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possano essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste possano essere meno favorevoli per dette parti.

(29)

È opportuno provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti d'impresa.

(30)

È essenziale stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere correttamente informate dei fatti e delle considerazioni principali e ciò, tenuto conto del processo di formazione delle decisioni nell'Unione, in tempo utile affinché le parti possano difendere i loro interessi.

(31)

L'attuazione delle procedure previste dal presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure necessarie alla sua esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Principi e definizioni

1.   Al costruttore di una nave per la quale sia stato fissato un prezzo pregiudizievole e la cui vendita a un acquirente di un paese diverso da quello di cui la nave è originaria causi un pregiudizio può essere imposto il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli.

2.   Si ritiene che per una nave sia stato fissato un prezzo pregiudizievole quando il prezzo all'esportazione della nave venduta è inferiore ad un prezzo comparabile di una nave simile venduta a un acquirente del paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.

3.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «nave» si intende una nave d'alto mare a propulsione autonoma, di almeno 100 tonnellate lorde, adibita al trasporto di merci o persone oppure all'effettuazione di servizi specializzati (per esempio rompighiaccio e draghe) e un rimorchiatore di almeno 365 kW;

b)

per «nave simile» si intende una nave dello stesso tipo, avente la stessa utilizzazione, approssimativamente le stesse dimensioni e caratteristiche molto simili a quelle della nave in esame;

c)

per «stessa categoria generale di navi» si intendono le navi dello stesso tipo e aventi la stessa utilizzazione, ma di dimensioni sensibilmente diverse;

d)

per «vendita» si intende la costituzione o il trasferimento di una situazione giuridica di proprietà rispetto a una nave, qualora detta situazione non sia stata costituita o acquisita unicamente a fini di garanzia di un normale prestito commerciale;

e)

per «situazione giuridica di proprietà» si intende qualsiasi situazione giuridica di natura obbligatoria o reale che consente al titolare di trarre vantaggio dall'esercizio della nave in modo sostanzialmente analogo a quello del proprietario. Per stabilire se esiste un'analogia sostanziale di questo tipo, sono esaminati, tra gli altri, i seguenti elementi:

i)

le condizioni e le circostanze dell'atto;

ii)

le pratiche commerciali nel settore industriale in questione;

iii)

se la nave oggetto dell'atto è integrata nelle attività del titolare;

iv)

se in pratica il titolare può trarre vantaggio dall'esercizio della nave ed assumere i relativi rischi per una parte significativa della vita economica della nave;

f)

per «acquirente» si intende qualsiasi persona o società che acquisisce una situazione proprietaria, anche con un contratto di locazione o di locazione a scafo nudo, in collegamento con il primo trasferimento dal costruttore, direttamente o indirettamente, compresa una persona o una società che detiene un acquirente o ne ha il controllo o è in grado di impartirgli istruzioni. Una persona o una società detiene un acquirente quando ha una partecipazione superiore al 50 %. Una persona o una società controlla l'acquirente quando, di diritto o di fatto, può imporgli limitazioni oppure orientamenti. In presenza di una partecipazione del 25 %, il controllo si ritiene esistente. Se la detenzione dell'acquirente è provata, si presume che non esista un controllo distinto, salvo contrario accertamento. Una nave può avere più di un acquirente;

g)

per «società» si intende qualsiasi tipo di società o impresa, costituita a norma del diritto civile o commerciale, incluse le cooperative e altre persone giuridiche, di diritto pubblico o privato, comprese quelle senza fini di lucro;

h)

per «parte contraente» si intende qualsiasi paese terzo che sia parte dell'accordo sulla costruzione navale.

Articolo 2

Determinazione del prezzo pregiudizievole

1.   Il valore normale è di norma basato sul prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, per una nave simile da un acquirente indipendente nel paese esportatore.

2.   I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.

3.   Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite di navi simili, oppure se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un equo confronto, il valore normale della nave simile è calcolato in base al prezzo di una nave simile esportata, nel corso di normali operazioni commerciali, in un paese terzo appropriato, a condizione che tale prezzo sia rappresentativo. In mancanza di tali vendite a qualsiasi paese terzo appropriato oppure se non è possibile fare un equo confronto, il valore normale della nave simile è determinato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto.

4.   Le vendite delle navi simili sul mercato interno del paese esportatore oppure destinate ad un paese terzo che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo, e quindi si può non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale, soltanto se è stato stabilito che tali vendite sono avvenute a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine che dovrebbe essere, normalmente, di cinque anni.

5.   I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dal costruttore navale sottoposto all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita della nave in esame.

Sono presi in considerazione tutti gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono stati sempre utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente paragrafo, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura.

6.   Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita delle navi simili, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del costruttore navale soggetto all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:

a)

la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri costruttori navali del paese d'origine riguardo alla produzione e alla vendita di navi simili sul mercato interno di tale paese;

b)

gli importi effettivamente sostenuti dal costruttore navale in questione sul mercato interno del paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di navi appartenenti alla stessa categoria generale;

c)

qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri costruttori navali per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, di navi appartenenti alla stessa categoria generale.

Inoltre, il profitto aggiunto nel calcolo del valore costruito si basa in tutti i casi sul profitto medio realizzato in un congruo periodo di tempo, normalmente di sei mesi prima e dopo la vendita in esame e deve esprimere un equo profitto al momento di tale vendita. Per tale calcolo deve essere eliminata qualsiasi distorsione che possa alterare il risultato.

7.   In considerazione del lungo intervallo che intercorre tra la conclusione del contratto e la consegna della nave, un valore normale non comprende i costi effettivi che il costruttore navale dimostra essere dovuti a forza maggiore e che superano sensibilmente l'incremento dei costi che il costruttore avrebbe potuto prevedere e prendere in considerazione al momento in cui sono state fissate le condizioni concrete di vendita.

8.   Nel caso di vendite da paesi non retti da un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applica il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, o all'Unione oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per una nave simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato è opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini.

Le parti coinvolte nell'inchiesta sono informate, subito dopo l'apertura dell'inchiesta, in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare le loro osservazioni.

9.   Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per la nave in esame.

10.   Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra il costruttore navale e l'acquirente o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale la nave è rivenduta per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se la nave non è rivenduta ad un acquirente indipendente o non è rivenduta nello stato in cui è stata originariamente venduta, su qualsiasi altra base equa.

In tali casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra la prima e la seconda transazione e dei profitti.

I costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell'acquirente, ma che sono sostenuti da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno dell'Unione, che sia collegata al costruttore navale o all'acquirente oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie, dazi doganali ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'acquisto della nave, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti.

11.   Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, ovverosia nei tre mesi antecedenti la vendita in esame o ad essa successivi oppure, in mancanza di tali vendite, entro un periodo ritenuto appropriato. Si tiene debitamente conto, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, comprese le differenze relative a condizioni e modalità di vendita, clausole penali, imposizione fiscale, stadio commerciale, quantitativi e caratteristiche fisiche, nonché di tutte le altre differenze, purché sia dimostrato che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Quando, nei casi specificati nel paragrafo 10, i prezzi non sono comparabili, il valore normale è stabilito ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo all'esportazione costruito oppure, con gli adeguamenti opportuni, a norma del presente paragrafo. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda gli sconti e le clausole penali. Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata alla vendita in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. Ai fini della presente disposizione per «data della vendita» si intende la data alla quale sono stabilite le condizioni concrete di vendita, che normalmente coincide con la data del contratto. Se tuttavia la condizioni concrete di vendita sono sostanzialmente modificate ad un'altra data, si dovrebbe applicare il tasso di cambio in vigore alla data della modifica. In tal caso sono applicati opportuni adeguamenti per tener conto di eventuali effetti sul margine del prezzo pregiudizievole dovuti unicamente alle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la data originale di vendita e la data della modifica.

12.   Fatte salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di prezzo pregiudizievole è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di vendita, se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e qualora i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non riflettano correttamente il margine di prezzo pregiudizievole.

13.   Per margine di prezzo pregiudizievole si intende l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. Quando i margini di prezzo pregiudizievole variano, può essere calcolata una media ponderata.

Articolo 3

Accertamento del pregiudizio

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio grave o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo.

2.   L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

dell'effetto della vendita a un prezzo inferiore al valore normale sui prezzi delle navi simili sul mercato dell'Unione; e

b)

dell'incidenza di tale vendita sull'industria dell'Unione.

3.   Per quanto riguarda l'effetto sui prezzi della vendita a un prezzo inferiore al valore normale, occorre esaminare se tale vendita è stata effettuata a un prezzo sensibilmente inferiore a quello delle navi simili dell'industria dell'Unione oppure se tale vendita ha comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

4.   Se le vendite di navi da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste in materia di prezzi pregiudizievoli, gli effetti di tali vendite possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che

a)

il margine di prezzo pregiudizievole stabilito per le navi acquistate da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 7, paragrafo 3; e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle vendite è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra le navi vendute da costruttori navali non dell'Unione all'acquirente e tra queste navi e le navi simili dell'industria dell'Unione.

5.   L'esame dell'incidenza della vendita ad un prezzo inferiore al valore normale sull'industria dell'Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping, di determinazione di prezzi pregiudizievoli o di sovvenzioni, l'entità del margine effettivo di prezzo pregiudizievole, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nell'Unione, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitali o investimenti. Tale elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che la vendita a un prezzo inferiore al valore normale causa o ha causato pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che i livelli dei prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria dell'Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave.

7.   Oltre alla vendita a un prezzo inferiore al valore normale, sono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alla vendita suddetta a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle vendite di costruttori navali di altri paesi terzi non eseguite a prezzi inferiori al valore normale, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell'Unione e la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni e di produttività.

8.   L'effetto della vendita a un prezzo inferiore al valore normale è valutato in relazione alla produzione dell'industria dell'Unione delle navi simili quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti della vendita a un prezzo inferiore al valore normale sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di navi più ristretta possibile, comprendente la nave simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

9.   L'esistenza di una minaccia di un grave pregiudizio deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui la vendita a un prezzo inferiore al valore normale causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente previsto e deve essere imminente.

Per accertare l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio, dovrebbero essere presi in considerazione fattori quali:

a)

se vi sia una sufficiente disponibilità di capacità da parte del costruttore navale, ovvero un imminente e sensibile aumento della medesima che denotino un probabile e sostanziale incremento delle vendite a un prezzo inferiore al valore normale, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

b)

il fatto che le navi siano esportate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di ulteriori acquisti da altri paesi.

Nessuno dei fattori sopra elencati può costituire, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la presenza di tutti i fattori considerati deve essere da tale da far concludere che sono imminenti ulteriori vendite a un prezzo inferiore al valore normale e che, se non venissero prese misure di difesa, ne deriverebbe un grave pregiudizio.

Articolo 4

Definizione di industria dell'Unione

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per «industria dell'Unione» il complesso dei produttori dell'Unione che possono produrre una nave simile con gli impianti disponibili oppure i cui impianti possono essere trasformati in tempo utile per costruire una nave simile oppure la parte dei produttori la cui capacità complessiva di produrre navi simili rappresenta una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della capacità complessiva dell'Unione. Quando tuttavia i produttori sono collegati al costruttore navale, agli esportatori o agli acquirenti oppure sono essi stessi acquirenti della nave venduta a prezzi assertivamente pregiudizievoli, il termine «industria dell'Unione» si può riferire agli altri produttori.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati al costruttore navale, agli esportatori o agli acquirenti solo qualora:

a)

uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta;

b)

entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo, oppure

c)

insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.

Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda.

3.   Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 5

Apertura del procedimento

1.   Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di prezzi pregiudizievoli è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione.

La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione alle pratiche di prezzi pregiudizievoli o al pregiudizio che ne risulta per un'industria dell'Unione comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

2.   Una denuncia a norma del paragrafo 1 deve essere presentata:

a)

entro sei mesi a decorrere dal momento in cui il denunziante è stato o avrebbe dovuto essere informato della vendita della nave se:

i)

il denunziante è stato invitato a presentare un'offerta per il contratto in oggetto in seguito ad una procedura multipla e aperta, oppure a qualsiasi altra procedura di gara;

ii)

il denunziante ha effettivamente presentato un'offerta; e

iii)

l'offerta del denunziante era sostanzialmente conforme alle specificazioni;

b)

entro nove mesi a decorrere dal momento in cui il denunziante è stato o avrebbe dovuto essere informato della vendita della nave, in mancanza di un invito a presentare offerte, a condizione che una notifica dell'intenzione di presentare la denuncia, contenente le informazioni di cui il denunziante dispone per identificare la transazione interessata, sia stata presentata alla Commissione oppure a uno Stato membro entro sei mesi a decorrere dalla stessa data.

In ogni caso una denuncia deve essere presentata entro sei mesi dalla consegna della nave.

Si presume che un costruttore sia informato della vendita al momento della pubblicazione della notizia della conclusione del contratto, con informazioni molto generiche sulla nave, nella stampa internazionale.

Ai fini del presente articolo si intende per «gara con procedura multipla e aperta» una gara in cui l'acquirente potenziale invita a presentare offerte almeno tutti i costruttori che, a sua conoscenza, possono costruire la nave in questione.

3.   La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi ai seguenti elementi:

a)

applicazione di prezzi pregiudizievoli;

b)

esistenza di pregiudizio;

c)

rapporto di causalità tra la vendita a prezzi pregiudizievoli e il pregiudizio asserito; e

d)

i)

il fatto che, se il contratto di vendita della nave è stato aggiudicato in seguito ad una procedura multipla e aperta, il denunziante è stato invitato a presentare un'offerta e che, in tal caso, l'offerta del denunziante era sostanzialmente conforme alle specificazioni (data di consegna e caratteristiche tecniche); oppure

ii)

il fatto che, se il contratto di vendita della nave è stato aggiudicato in seguito ad un'altra procedura, il denunziante è stato invitato a presentare un'offerta e che l'offerta del denunziante era sostanzialmente conforme alle specificazioni; oppure

iii)

il fatto che, in mancanza di un invito a presentare offerte diverso da una procedura multipla e aperta, il denunziante aveva la capacità di costruire la nave in questione e che, se il denunziante era stato informato o doveva essere informato dell'acquisto proposto, aveva evidentemente cercato di concludere il contratto di vendita con l'acquirente conformemente alle specificazioni dell'offerta. Si presume che il denunziante fosse informato o dovesse essere informato dell'acquisto proposto se è dimostrato che la maggior parte dell'industria pertinente aveva cercato di concludere il contratto di vendita per la nave in questione con il potenziale acquirente oppure se è dimostrato che informazioni generali sull'acquisto proposto potevano essere ottenute da intermediari, organismi finanziari, società di classificazione navale, noleggiatori, associazioni professionali oppure altri organismi che normalmente partecipano alle transazioni nel settore della costruzione navale e con i quali il denunziante ha regolari contatti o relazioni d'affari.

4.   La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:

a)

l' identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione dell'Unione della nave simile realizzata dal denunziante stesso; se è presentata per conto dell'industria dell'Unione, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori dell'Unione aventi la capacità di costruire una nave simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione dell'Unione della nave simile attribuibile a tali produttori;

b)

una descrizione completa della nave assertivamente venduta a prezzi pregiudizievoli, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi e identità dell'acquirente della nave;

c)

i prezzi ai quali tali navi sono vendute nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione (oppure, se del caso, i prezzi ai quali tali navi sono vendute dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi oppure sul valore costruito della nave), nonché informazioni sui prezzi all'esportazione oppure, se del caso, il prezzo al quale tali navi sono rivendute per la prima volta ad un acquirente indipendente;

d)

l'effetto della vendita a prezzi pregiudizievoli sui prezzi della nave simile sul mercato dell'Unione e la conseguente incidenza di tale vendita sull'industria dell'Unione, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alle situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5.

5.   La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

6.   Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori dell'Unione aventi la capacità di costruire la nave simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto se è sostenuta dai produttori dell'Unione la cui capacità complessiva di produrre la nave simile supera il 50 % della capacità totale di produrre la nave simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia rappresentano meno del 25 % della capacità totale dei produttori dell'Unione che possono produrre la nave simile.

7.   Se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità evitano di divulgare la relativa denuncia. Tuttavia, prima di avviare l'inchiesta, esse ne informano il governo del paese esportatore interessato.

8.   Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'applicazione di prezzi pregiudizievoli, dell'esistenza del pregiudizio e del nesso di causalità e se un rappresentante dell'industria dell'Unione assertivamente lesa soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3, lettera d).

Se del caso, l'inchiesta può essere avviata anche in seguito a una denuncia presentata dalle autorità di una parte contraente. La denuncia deve essere sostenuta da sufficienti elementi di prova per dimostrare che la nave è venduta oppure è stata venduta a prezzi pregiudizievoli e che l'asserita vendita a un acquirente dell'Unione a prezzi inferiori al valore normale provoca o ha provocato pregiudizio all'industria nazionale della parte contraente interessata.

9.   Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza di prezzi pregiudizievoli e del pregiudizio. La denuncia è respinta se gli elementi di prova relativi ai prezzi pregiudizievoli o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta.

10.   Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

11.   Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro 45 giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la denuncia oppure, se l'inchiesta è stata aperta ai sensi del paragrafo 8, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui le parti interessate sono state informate o avrebbero dovuto essere informate della vendita della nave e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro 45 giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di iniziare tale procedimento.

12.   L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il nome e il paese del costruttore navale e dell'acquirente o degli acquirenti, fornisce una descrizione della nave e un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti debbano essere comunicate alla Commissione.

L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

13.   La Commissione informa l'esportatore, l'acquirente oppure gli acquirenti della nave e le associazioni rappresentative dei produttori, degli esportatori oppure degli acquirenti di tali navi notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese la cui nave è soggetta all'inchiesta e i denunzianti in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1 all'esportatore e alle autorità del paese esportatore, nonché, su loro richiesta, alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta.

Articolo 6

L'inchiesta

1.   Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e, se del caso, con le autorità di paesi terzi, inizia l'inchiesta a livello di Unione. Tale inchiesta riguarda tanto le pratiche di determinazione di prezzi pregiudizievoli quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente.

2.   Le parti che ricevono i questionari utilizzati nell'inchiesta in materia di prezzi pregiudizievoli hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi, connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga.

3.   La Commissione può chiedere alle autorità di paesi terzi, secondo il caso, e agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.

Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.

Quando tali informazioni sono di interesse generale o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.

4.   La Commissione può chiedere alle autorità di paesi terzi, secondo il caso, e agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso i produttori dell'Unione e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni.

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.

Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni. Funzionari della Commissione possono inoltre assistere gli agenti delle autorità di paesi terzi nell'adempimento delle loro funzioni, previo accordo tra la Commissione e tali autorità.

5.   Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l'articolo 5, paragrafo 12, sono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti interessate che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per i quali dovrebbero essere sentite.

6.   Il costruttore navale, l'acquirente o gli acquirenti, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori, i denunzianti e le altre parti interessate che si siano manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 12, e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.

Nel concedere tale possibilità si tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.

Nessuna parte è tenuta ad assistere a un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.

Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

7.   I denunzianti, il costruttore navale, l'acquirente o gli acquirenti e le altre parti interessate che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 12, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 13 e siano utilizzate nell'inchiesta.

Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

8.   Salvo nei casi di cui all'articolo 12, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza.

9.   Per i procedimenti in cui è effettuato un confronto tra i prezzi, quando è stata consegnata una nave simile, l'inchiesta si conclude entro un anno a decorrere dalla data dell'apertura.

Per i procedimenti in cui la nave simile è in costruzione, l'inchiesta si conclude entro un anno dalla data di consegna della nave simile.

Le inchieste nelle quali è necessario calcolare il valore normale si concludono entro un anno a decorrere dall'apertura oppure dalla consegna della nave, qualora quest'ultima data sia successiva.

Tali termini sono sospesi qualora si applichi l'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7

Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione e riscossione di diritti per le pratiche di prezzi pregiudizievoli

1.   In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso.

2.   Qualora non si ritengano necessarie misure, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3.   I procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di prezzo pregiudizievole è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione.

4.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di prezzi pregiudizievoli e di un conseguente pregiudizio, la Commissione impone al costruttore navale il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'ammontare dei diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli deve essere pari al margine di prezzo pregiudizievole accertato. Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione prende i provvedimenti necessari per l'esecuzione della propria decisione, in particolare per la riscossione dell'importo dovuto.

5.   Il costruttore navale deve versare il diritto per pratiche di prezzi pregiudizievoli entro 180 giorni dalla notifica, che a tal fine si considera ricevuta una settimana a decorrere dalla data d'invio al costruttore navale. La Commissione può accordare al costruttore una proroga sufficiente di tale termine se il costruttore dimostra che il pagamento entro 180 giorni può provocare il fallimento oppure che è incompatibile con un'amministrazione controllata. In tal caso sulla quota non pagata maturano gli interessi, ad un tasso pari al rendimento sul mercato secondario delle obbligazioni in euro a medio termine presso la borsa del Lussemburgo, più 50 punti di base.

Articolo 8

Provvedimenti di riparazione alternativi

L'inchiesta può essere chiusa senza l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se il costruttore navale annulla definitivamente e incondizionatamente la vendita della nave a prezzi pregiudizievoli oppure si conforma alla misura alternativa equivalente accettata dalla Commissione.

Una vendita si considera annullata se tutti i rapporti contrattuali fra le parti sono risolti, tutti i corrispettivi pagati in relazione alla vendita sono restituiti e tutti i diritti sulla nave in oggetto oppure su parti di essa sono resi al costruttore navale.

Articolo 9

Contromisure — rifiuto dei diritti di carico e scarico

1.   Qualora un costruttore interessato non versi i diritti dovuti a norma dell'articolo 7, la Commissione può istituire contromisure, in forma di rifiuto di diritti di carico e scarico, nei confronti delle navi costruite dal costruttore navale in questione.

La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che si verifichino le condizioni per le contromisure di cui al primo comma.

2.   La decisione che istituisce le contromisure entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e rimane in vigore in attesa del versamento del diritto da parte del costruttore navale. Le contromisure si applicano a tutte le navi oggetto di contratti conclusi nel periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione. Ogni nave è soggetta alle contromisure per un periodo massimo di quattro anni dopo la consegna. Tali periodi possono essere ridotti soltanto in seguito ad un procedimento internazionale di composizione delle controversie relativo alla contromisura istituita e in conformità dell'esito di tale procedimento.

Le navi soggette al rifiuto dei diritti di carico e di scarico sono designate con decisione adottata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Le autorità doganali degli Stati membri non concedono l'autorizzazione di carico o di scarico alle navi cui sono stati rifiutati i diritti di carico e di scarico.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/1036. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 11

Visite di verifica

1.   La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di esportatori, costruttori navali, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di determinazione di prezzi pregiudizievoli e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.

2.   Se necessario, la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi, formalmente avvisati, di detti paesi. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

3.   Le imprese interessate sono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, da fornire alla luce delle informazioni già ottenute.

4.   Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 12

Omessa collaborazione

1.   Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Le parti interessate sono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione.

2.   L'assenza di risposta su supporto informatico non è considerata come una forma di omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.

3.   Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini fissati, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

4.   Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti è immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni sono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate.

5.   Se le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta, tali informazioni devono essere verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle vendite e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

6.   L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Articolo 13

Trattamento riservato

1.   Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale la persona che ha fornito l'informazione l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

2.   Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tal caso, sono comunicati i motivi di tale impossibilità.

3.   Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4.   Il presente articolo non osta alla divulgazione da parte delle autorità dell'Unione di informazioni generali ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su cui le autorità dell'Unione si sono basate qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione tiene conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa non siano rivelati.

5.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

Articolo 14

Divulgazione di informazioni

1.   I denunzianti, il costruttore navale, l'esportatore, l'acquirente o gli acquirenti della nave, le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'imposizione del pagamento di un diritto per prezzi pregiudizievoli oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'imposizione di un diritto.

2.   Le domande di informazioni a norma del paragrafo 1 devono essere inviate alla Commissione per iscritto e devono pervenire entro i termini fissati dalla Commissione.

3.   La comunicazione finale delle informazioni è effettuata per iscritto. Essa tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

4.   Le osservazioni presentate dopo la comunicazione finale delle informazioni sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a 10 giorni.

Articolo 15

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1036.

Articolo 16

Disposizioni finali

1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione:

a)

di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;

b)

di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo sulla costruzione navale.

2.   Lo svolgimento di un'inchiesta a norma del presente regolamento e la decisione di imporre o di lasciare in vigore misure non possono essere in contrasto con gli obblighi assunti dall'Unione a norma dell'accordo sulla costruzione navale oppure di qualsiasi altro accordo internazionale pertinente.

Il presente regolamento non impedisce all'Unione di rispettare gli obblighi assunti a norma dell'accordo sulla costruzione navale in materia di composizione delle controversie.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 385/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal giorno di entrata in vigore dell'accordo sulla costruzione navale (7).

Esso non è applicabile alle navi oggetto di un contratto concluso prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla costruzione navale, a eccezione delle navi oggetto di un contratto concluso dopo il 21 dicembre 1994 e la cui consegna è prevista oltre cinque anni dopo la data del contratto. Tali navi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo che il costruttore possa dimostrare che la proroga della data di consegna era dovuta a normali motivi commerciali e non aveva l'obiettivo di evitare l'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 gennaio 2016.

(2)  Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21).

(3)  V. allegato I.

(4)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(7)  Il giorno di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVA MODIFICA

Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio

(GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21)

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1)

limitatamente al punto 5 dell'allegato


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 385/96

Il presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto i)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto ii)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto iii)

Articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 5, paragrafi da 3 a 10

Articolo 5, paragrafi da 3 a 10

Articolo 5, paragrafo 11, primo comma

Articolo 5, paragrafo 11, prima e seconda frase

Articolo 5, paragrafo 11, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 11, terza frase

Articolo 5, paragrafo 12, prima frase

Articolo 5, paragrafo 12, primo comma

Articolo 5, paragrafo 12, seconda e terza frase

Articolo 5, paragrafo 12, secondo comma

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3, prima frase

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3, terza frase

Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 4, prima frase

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma

Articolo 6, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4, terza e quarta frase

Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6, prima frase

Articolo 6, paragrafo 6, primo comma

Articolo 6, paragrafo 6, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 6, terza frase

Articolo 6, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 6, quarta frase

Articolo 6, paragrafo 6, quarto comma

Articolo 6, paragrafo 7, prima frase

Articolo 6, paragrafo 7, primo comma

Articolo 6, paragrafo 7, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 6, paragrafi 8 e 9

Articolo 6, paragrafi 8 e 9

Articoli da 7 a 11

Articoli da 7 a 11

Articolo 12, paragrafo 1, prima frase

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Articolo 12, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 1, terza frase

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 12, paragrafi da 2 a 6

Articolo 12, paragrafi da 2 a 6

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 3, prima, seconda e terza frase

Articolo 14, paragrafo 3, primo comma

Articolo 14, paragrafo 3, quarta frase

Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 14 bis

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Allegato I

Allegato II


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/21


REGOLAMENTO (UE) 2016/1036 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno provvedere alla sua codificazione.

(2)

L'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («accordo antidumping del 1994»), contiene norme per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping, la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, l'istituzione di misure provvisorie e l'imposizione e la riscossione dei dazi antidumping, la durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping.

(3)

Ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle norme dell'accordo antidumping del 1994, è opportuno recepire nella legislazione dell'Unione, nella misura massima possibile, i termini di tale accordo.

(4)

Per l'applicazione delle norme dell'accordo antidumping del 1994, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT»), l'Unione tenga conto dell'interpretazione delle norme stesse da parte dei suoi principali interlocutori commerciali.

(5)

È opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che in tutti i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore. È opportuno indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della determinazione del dumping. Conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che le vendite sul mercato interno, essendo state effettuate in perdita, non possono essere prese in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alle restanti vendite oppure al valore normale costruito oppure alle vendite a paesi terzi. È inoltre opportuno adottare disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento e occorre fissare gli orientamenti inerenti alla definizione di tale fase e ai relativi metodi di ripartizione dei costi. È inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore.

(6)

Per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su qualsiasi altra base equa.

(7)

È opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che devono essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato libero.

(8)

Ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, nonché fissare disposizioni specifiche riguardo ai tempi e alle modalità di applicazione degli adeguamenti, tenendo presente che occorre evitare di duplicare detti adeguamenti; è inoltre necessario stabilire che il confronto può essere effettuato utilizzando la media dei prezzi, anche se i singoli prezzi all'esportazione possono essere confrontati con la media del valore normale qualora i primi varino secondo il cliente, la regione o il periodo di tempo.

(9)

È opportuno fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio grave oppure minaccino di provocare pregiudizio. Per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nell'Unione.

(10)

È opportuno definire il termine «industria dell'Unione» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «collegate»; occorre inoltre precisare che le azioni antidumping possono essere attuate nell'interesse dei produttori di una regione dell'Unione e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di tale regione.

(11)

È necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denuncia antidumping, precisando in quale misura la denuncia debba essere sostenuta dall'industria dell'Unione e le informazioni in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità che essa deve contenere; conviene inoltre specificare le procedure di rigetto delle denunce oppure di apertura dei procedimenti.

(12)

È necessario stabilire le modalità secondo le quali si comunicano alle parti interessate le informazioni richieste dalle autorità. Alle parti interessate devono essere accordate ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e la difesa dei propri interessi. È inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione. È inoltre opportuno fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare osservazioni in merito. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni.

(13)

È necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti i dazi provvisori, in particolare le condizioni secondo cui tali dazi devono essere istituiti non prima dei sessanta giorni dall'inizio del procedimento e non oltre nove mesi da detta data; per ragioni amministrative, occorre stabilire che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione direttamente per un periodo di nove mesi oppure per due periodi successivi di sei e tre mesi.

(14)

Occorre specificare le procedure relative all'accettazione di impegni idonei ad eliminare il dumping e il pregiudizio invece dell'imposizione di dazi provvisori o definitivi. È inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in caso di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta supplementare per completare le risultanze. Ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non inducano ad un comportamento lesivo della concorrenza.

(15)

È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti, con o senza l'istituzione di misure definitive, di norma entro dodici mesi e comunque non oltre quindici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta.

(16)

Le inchieste o i procedimenti dovrebbero essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile; è opportuno definire tali situazioni. Qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in caso di ricorso a tecniche di campionamento.

(17)

È necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo e precisare le circostanze che giustificano l'applicazione retroattiva dei dazi per evitare che sia pregiudicata l'efficacia delle misure definitive; è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in caso di violazione o di revoca di impegni assunti.

(18)

Occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un riesame risulti che esse devono essere lasciate in vigore. È inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi al mutamento di circostanze, devono essere svolti riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi antidumping. È opportuno inoltre precisare che, qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una ricostruzione del prezzo all'esportazione, i dazi non devono essere considerati un costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita se detti dazi si ripercuotono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nell'Unione.

(19)

È necessario specificare che i prezzi all'esportazione e i margini di dumping possono essere sottoposti ad una nuova valutazione qualora il dazio sia stato assorbito dall'esportatore con una forma di compensazione e di conseguenza non incida sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nell'Unione.

(20)

L'accordo antidumping del 1994 non contiene disposizioni sull'elusione delle misure antidumping, benché una separata decisione ministeriale del GATT abbia riconosciuto il problema dell'elusione e lo abbia deferito al comitato antidumping del GATT. Poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell'esito del deferimento al comitato antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è necessario che la legislazione dell'Unione preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nell'Unione oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping.

(21)

È opportuno inoltre chiarire quali pratiche costituiscano un'elusione delle misure in vigore. Le pratiche di elusione possono aver luogo all'interno o all'esterno dell'Unione. Occorre pertanto prevedere che le esenzioni dai dazi estesi che possono essere concesse agli importatori possano essere accordate anche agli esportatori, quando si estendono i dazi per impedire l'elusione che ha luogo al di fuori dell'Unione.

(22)

Occorre autorizzare la sospensione delle misure antidumping qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il mantenimento di tali misure.

(23)

È necessario prevedere che le importazioni sotto inchiesta possano essere soggette a registrazione al momento dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni.

(24)

Ai fini di una corretta esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti a inchieste o oggetto di misure nonché gli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento, e relazionino in merito alla Commissione.

(25)

È opportuno che siano svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di dumping e di pregiudizio, ancorché tali visite dovrebbero essere condizionate dal ricevimento di risposte adeguate ai questionari.

(26)

È necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(27)

È necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni che possano essere meno favorevoli per dette parti.

(28)

È opportuno provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti d'impresa.

(29)

È essenziale stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, e ciò tenuto conto del processo di formazione delle decisioni nell'Unione, in tempo utile affinché possano difendere i loro interessi.

(30)

Appare opportuno prevedere un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni in merito all'interesse dell'Unione all'istituzione di misure, compreso l'interesse dei consumatori, nonché fissare i termini per la presentazione di tali osservazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate.

(31)

L'esecuzione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(32)

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'accettazione degli impegni, l'apertura e la non apertura di riesami in previsione della scadenza, la sospensione delle misure, la proroga della sospensione delle misure e il ripristino delle misure, dato l'effetto di tali misure rispetto alle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un pregiudizio che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi

1.   Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell'Unione causi un pregiudizio.

2.   Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nell'Unione è inferiore ad un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.

3.   Il paese esportatore è di norma il paese d'origine. Esso, tuttavia, può essere un paese intermedio, salvo quando i prodotti transitano semplicemente in tale paese oppure non sono ivi fabbricati o il loro prezzo in tale paese non è comparabile.

4.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

Articolo 2

Determinazione del dumping

1.   Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.

Qualora l'esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori.

I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.

Per determinare se due parti sono associate, occorre tener conto della definizione di «parti collegate», di cui all'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).

2.   Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto all'Unione. Può tuttavia essere utilizzato anche un volume di vendite inferiore, ad esempio quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato.

3.   Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, a causa di una particolare situazione di mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi.

Ai sensi del primo comma, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali.

4.   Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore, oppure destinate ad un paese terzo, che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo, e quindi si può non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale, soltanto se tali vendite sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine.

Si ritiene che i prezzi inferiori ai costi al momento della vendita consentano il recupero dei costi entro un congruo termine se sono superiori alla media ponderata dei costi nel periodo dell'inchiesta.

Per periodo di tempo prolungato si intende di norma un anno e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Si ritiene che le vendite a prezzi inferiori ai costi unitari siano effettuate in quantitativi consistenti entro tale periodo qualora venga accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita è inferiore alla media ponderata dei costi unitari oppure che il volume delle vendite a prezzi inferiori ai costi unitari è pari ad almeno il 20 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale.

5.   I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.

Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata di preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura.

Quando, per una parte del periodo previsto per il recupero dei costi, sono utilizzati nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell'inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo dell'inchiesta, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4, secondo comma. La durata della fase di avviamento è determinata in funzione delle circostanze relative al produttore o all'esportatore interessato e non deve comunque superare un'adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi. Per tale adeguamento dei costi applicabile durante il periodo dell'inchiesta, le informazioni relative ad una fase di avviamento che si estende oltre detto periodo sono prese in considerazione unicamente se sono presentate prima delle verifiche ed entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta.

6.   Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore soggetti all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:

a)

la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d'origine;

b)

gli importi effettivamente sostenuti dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;

c)

qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

7.

(a)

Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato (6), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato è opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, è utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo a economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.

b)

Nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un'economia di mercato che sia membro dell'OMC alla data di apertura dell'inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).

c)

La domanda di cui alla lettera b) dev'essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:

le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, siano adottate in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, e i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;

le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;

le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività, e

le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato.

Si procede ad accertare se il produttore soddisfa i criteri di cui alla presente lettera di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall'avvio dell'inchiesta, dopo aver sentito l'industria dell'Unione dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni. Tale accertamento resta valido durante l'inchiesta. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi delle richieste svolta a norma della lettera b) normalmente entro 28 settimane dall'apertura dell'inchiesta.

d)

Se la Commissione ha svolto un'inchiesta limitata a norma dell'articolo 17, l'accertamento di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo è limitato alle parti incluse nell'inchiesta e ai produttori che ricevono un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.

8.   Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore all'Unione.

9.   Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non è rivenduto a un acquirente indipendente o non è rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

In tali casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile al livello della frontiera dell'Unione, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché dei profitti.

Le voci per le quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelle normalmente a carico dell'importatore, ma che sono sostenute da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno dell'Unione, che sia collegata all'importatore o all'esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione inclusi: il trasporto normale, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e lo scarico nonché le spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita nonché i profitti.

10.   Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all'esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

a)

Caratteristiche fisiche

Èeffettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. L'importo dell'adeguamento corrisponde alla stima del valore di mercato della differenza.

b)

Oneri all'importazione e imposte indirette

Il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nell'Unione.

c)

Sconti, riduzione e quantitativi

Èapplicato un adeguamento per le differenze inerenti agli sconti e alle riduzioni, compresi quelli accordati per le differenze tra i quantitativi, a condizione che siano adeguatamente quantificati e direttamente collegati alle vendite in oggetto. Può essere effettuato un adeguamento anche per gli sconti e le riduzioni differiti, a condizione che la domanda di adeguamento si basi su una prassi normalmente seguita in precedenza, inclusa l'osservanza delle condizioni richieste per ottenere gli sconti o le riduzioni.

d)

Stadio commerciale

i)

Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite del produttore originale di apparecchiature (Original Equipment Manufacturer — OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, ciò che è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi dati commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.

ii)

Tuttavia, in circostanze non previste nel punto i), qualora una differenza esistente nello stadio commerciale non possa essere quantificata per l'assenza di tali stadi sul mercato interno dei paesi esportatori, o quando si dimostri che talune funzioni si riferiscono a stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato in sede di confronto, può essere accordato uno speciale adeguamento.

e)

Trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori

Èapplicato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto dai locali dell'esportatore a un acquirente indipendente, quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Sono comprese le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie.

f)

Imballaggio

Si applica un adeguamento per tener conto delle differenze relative ai rispettivi costi, direttamente collegati, sostenuti per l'imballaggio del prodotto.

g)

Credito

Si applica un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di talefattore nella determinazione dei prezzi applicati.

h)

Servizio d'assistenza

Èeffettuato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, assistenza tecnica e servizi, a norma di legge oppure in conformità del contratto di vendita.

i)

Commissioni

Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame.

Nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

j)

Conversione valutaria

Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine, se talidocumenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta.

k)

Altri fattori

Un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j), se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori.

11.   Salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell'Unione oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nell'Unione per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nell'Unione, se vi sono sensibili differenza nell'andamento dei prezzi all'esportazione tra i differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all'utilizzazione delle tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17.

12.   Per margine di dumping si intende l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. Quando i margini di dumping variano, può essere calcolata una media ponderata.

Articolo 3

Accertamento di un pregiudizio

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2.   L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell'Unione; e

b)

dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione.

3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell'Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria dell'Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

4.   Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

a)

il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell'Unione simile.

5.   L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni; l'entità del margine di dumping effettivo; la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nell'Unione; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria dell'Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

7.   Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a tale proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping; la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi; le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell'Unione nonché la concorrenza tra gli stessi;egli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni e di produttività.

8.   L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo e della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

9.   L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente.

Per accertare l'esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, sono presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:

a)

un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

b)

l'esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nell'Unione, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

c)

il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni;

d)

la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma dalla totalità dei fattori considerati si conclude che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero adottate misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio.

Articolo 4

Definizione di industria dell'Unione

1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria dell'Unione» il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:

a)

qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping, l'espressione «industria dell'Unione» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

b)

in circostanze eccezionali, il territorio dell'Unione può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati competitivi e i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se:

i)

i produttori di detto mercato vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato; e

ii)

la domanda su detto mercato non è soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nell'Unione.

In tal caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere riconosciuta anche se una parte notevole dell'industria totale dell'Unione non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:

a)

uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta;

b)

entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure

c)

insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.

Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che uno controlli l'altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.

3.   Qualora per industria dell'Unione si intendano i produttori di una determinata regione, gli esportatori hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 8 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse dell'Unione alle misure, occorrerà attribuire una particolare importanza all'interesse della regione. Se non è offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio dell'Unione In tal caso, i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

4.   Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 5

Apertura del procedimento

1.   Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle presunte pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione

La denuncia può essere presentata alla Commissione o a uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al dumping o al pregiudizio che ne risulta per un'industria dell'Unione comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

2.   La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre relativamente a quanto segue:

a)

identità del denunciante con una descrizione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile realizzata dal denunciante stesso; se viene presentata per conto dell'industria dell'Unione, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori dell'Unione noti (oppure delle associazioni dei produttori dell'Unione) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

b)

descrizione completa del prodotto asseritamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;

c)

i prezzi ai quali il prodotto è venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione (oppure, se delcaso, i prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi oppure sul valore costruito del prodotto), nonché i prezzi all'esportazione oppure, se del caso, i prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell'Unione;

d)

le variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5.

3.   La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

4.   Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori dell'Unione del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale de prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione.

5.   Se non è stata adottata la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa denuncia. Tuttavia, dopo aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata e prima di avviare l'inchiesta, esse ne informano il governo del paese esportatore interessato.

6.   Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di avviare tale inchiesta.

7.   Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio. La denuncia è respinta se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta. Non sono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo dell'Unione.

8.   Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

9.   Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunciante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione.

10.   L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione.

L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

11.   La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denuncianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese esportatore e alle relative associazioni di categoria.

12.   L'inchiesta antidumping non osta alle procedure di sdoganamento.

Articolo 6

Inchiesta

1.   Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, avvia un'inchiesta a livello dell'Unione. Taleinchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente.

Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento.

Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

2.   Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga.

3.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.

Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.

Quando tali informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se tali informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.

4.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, in particolare presso gli importatori, gli operatori commerciali ed i produttori dell'Unione e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevatoobiezioni.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.

Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

5.   Le parti interessate, che si sono manifestate a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere coinvolte dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6.   Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori e i denuncianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le controparti, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.

Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.

Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.

Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

7.   I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta.

Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

8.   Salvo nei casi di cui all'articolo 18, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza.

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9.

Articolo 7

Misure provvisorie

1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

a)

sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5;

b)

sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10;

c)

sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e

d)

l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.

I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

2.   L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

3.   I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nell'Unione è subordinata alla costituzione di tale garanzia.

4.   La Commissione adotta le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

5.   Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio provvisorio antidumping.

6.   I dazi provvisori sono imposti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere imposti per un periodo di nove mesi. Possono tuttavia essere prorogati, o imposti per un periodo di nove mesi, unicamente se gli esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo richiedono o non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione.

Articolo 8

Impegni

1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.

Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

2.   Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso.

Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio.

Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni.

3.   Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si intende proporre il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva.

4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate dell'inchiesta.

5.   In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

6.   Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio è di norma completata. In tal caso, se si accerta l'insussistenza del dumping o del pregiudizio, l'impegno decade automaticamente, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all'esistenza di un impegno. In tal caso, si può esigere che l'impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo.

Se si accerta l'esistenza di dumping o di pregiudizio, l'impegno continua ad esplicarei suoi effetti conformemente alle sue condizioni e alle disposizioni del presente regolamento.

7.   La Commissione chiede agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

8.   Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini dell'articolo 11 si ritiene che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell'inchiesta nei confronti del paese esportatore.

9.   In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri quando decide di revocare un impegno.

Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione di un impegno, si conclude di norma entro sei mesi e comunque non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata.

La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.

10.   A norma dell'articolo 7, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.

Articolo 9

Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi

1.   In caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

2.   Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

3.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l'inchiesta quando il margine è inferiore al 2 % per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese interessato a norma dell'articolo 11.

4.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza.

L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

5.   Il dazio antidumping è istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento.

Il regolamento che istituisce misure antidumping fissa il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia possibile, per il paese fornitore interessato. I fornitori che sono giuridicamente distinti da altri fornitori o che sono giuridicamente distinti dallo Stato possono comunque essere considerati come un'unica entità ai fini della fissazione del dazio. Per l'applicazione del presente comma, si può tener conto di fattori quali l'esistenza di collegamenti strutturali o societari tra i fornitori e lo Stato o tra fornitori, il controllo o un'influenza sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione, o la struttura economica del paese fornitore.

6.   Se la Commissione ha svolto un'inchiesta limitata a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'inchiesta, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).

Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18.

Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17.

Articolo 10

Retroattività

1.   Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle misure adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

2.   Se è stato imposto un dazio provvisorio e se è accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.

A tal fine, non è considerato pregiudizio un ritardo grave nella costituzione di un'industria dell'Unione, né una minaccia di un pregiudizio notevole, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio notevole. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.

3.   Se il dazio antidumping definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non è riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio, il dazio è ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non è confermato.

4.   Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che:

a)

le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5;

b)

agli importatori interessati sia stata data la possibilità di presentare le osservazioni;

c)

il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato; e

d)

oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

5.   In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nell'Unione prima della violazione o della revoca dell'impegno.

Articolo 11

Durata, riesami e restituzioni

1.   Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

2.   Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato su iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell'Unione o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.

Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le circostanze esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.

Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori dell'Unione, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma. È inoltre pubblicato l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.

3.   Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori dell'Unione, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell'esigenza di tale riesame intermedio.

Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti abbiano raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3. A tale riguardo, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati.

4.   È inoltre svolto un riesame per accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori nel paese d'esportazione in oggetto, i quali non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite.

Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto in oggetto e di aver effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

Il riesame relativo ai nuovi esportatori è avviato e svolto rapidamente dopo aver dato ai produttori dell'Unione la possibilità di comunicare osservazioni. Il regolamento della Commissione che avvia il riesame sopprime, nei confronti dei nuovi esportatori interessati, il dazio in vigore modificando il regolamento che istituisce il dazio, e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti di tali esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dazi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

5.   Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro 12 mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi in tutti i casi entro 15 mesi dalla loro apertura.

I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio.

Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.

Se l'inchiesta non è completata entro i termini di cui al secondo, terzo e quarto comma, le misure possono:

giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma del paragrafo 2,

giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente, nel caso in cui l'inchiesta a norma del paragrafo 2 sia stata avviata mentre era in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in cui tali riesami siano stati avviati allo stesso tempo, oppure

essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma dei paragrafi 3 e 4.

Un avviso che rende nota la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.   La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. La Commissione decide se avviare o meno i riesami a norma del paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione fornisce inoltre informazioni agli Stati membri una volta che un operatore o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'avvio di un riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo e la Commissione ne abbia completato l'analisi o una volta che la Commissione abbia essa stessa stabilito che la necessità di mantenere in vigore le misure dovrebbe essere riesaminata.

Ove richiesto all'esito del riesame, le misure, secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, sono abrogate o sono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 del presente articolo oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli articoli 3 e 4 del presente articolo.

Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.

7.   Se un riesame a norma del paragrafo 3 e in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto al paragrafo 2, esso verte anche sulle circostanze di cui al paragrafo 2.

8.   In deroga al paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data sui cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all'esportazione nell'Unione per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.

La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi della domanda.

Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro 12 mesi e, comunque non oltre 18 mesi dalla data alla quale la domanda di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping.

Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro 90 giorni dalla decisione della Commissione.

9.   In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell'articolo 17.

10.   Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo, la Commissione esamina l'attendibilità dei prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all'esportazione è costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, non è detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione.

Articolo 12

Assorbimento

1.   Se l'industria dell'Unione o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originaria e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell'Unione, la Commissione può riaprire l'inchiesta per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata abbia presentato informazioni sufficienti a giustificare la riapertura dell'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi.

L'inchiesta può anche essere riaperta, alle condizioni indicate nel primo comma, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2.   Durante l'inchiesta in forza del presente articolo, gli esportatori, gli importatori e i produttori dell'Unione, hanno la possibilità di chiarire la situazione relativa ai prezzi di rivendita e ai successivi prezzi di vendita e, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3, i prezzi all'esportazione sono rivalutati a norma dell'articolo 2 e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti. Se si ritiene che le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ricorrano a causa del calo dei prezzi all'esportazione, intervenuto dopo il periodo dell'inchiesta originaria e prima o dopo l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione.

3.   Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.

4.   Le disposizioni pertinenti dell'articolo 5 e dell'articolo 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Tali nuove inchieste si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla loro apertura.

Qualora la nuova inchiesta non si concluda entro i termini di cui al primo comma, i dazi rimangono invariati. Un avviso che rende noto il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   A norma del presente articolo, le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate, sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Qualora l'inchiesta implichi un riesame dei valori normali, le importazioni possono essere sottoposte a registrazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, in attesa dell'esito dell'inchiesta.

Articolo 13

Elusione

1.   L'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore sono eluse.

Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse.

Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l'Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al terzo comma comprendono, tra l'altro:

a)

le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali;

b)

la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi;

c)

la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell'Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti;

d)

nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l'assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell'Unione o in un paese terzo.

2.   Operazioni di assemblaggio nell'Unione o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:

a)

le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; e

b)

il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l'elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione; e

c)

gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.

3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.

Le inchieste sono svolte dalla Commissione. Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude entro nove mesi.

Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è adottata dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure a quella in cui è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.

4.   Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura, le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni.

Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

Tali esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi.

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, applicabile ai riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

5.   Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 14

Disposizioni generali

1.   I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni.

Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

2.   I regolamenti che impongono dazi antidumping provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tali regolamenti o decisioni indicano tra l'altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.

3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune della nozione di origine, contenuta nel regolamento regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), possono essere adottate a norma del presente regolamento.

4.   Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

5.   La Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri, in base ad un esame condotto caso per caso, di fornire le informazioni necessarie a controllare efficacemente l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4. Ai dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 6.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

5.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure definitive a norma del paragrafo 3 del presente articolo o per decidere in merito all'apertura o non apertura di riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza semplice dei membri del comitato. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato.

6.   Il comitato può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato o direttamente con la Commissione.

Articolo 16

Visite di verifica

1.   La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, e per verificare le informazioni comunicate in materia di dumping e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.

2.   Se necessario, la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi, formalmente avvisati, di detti paesi. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

3.   Le imprese interessate sono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

4.   Nelle inchieste svolte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 17

Campionamento

1.   Nei casi in cui il numero di denuncianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

2.   La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

3.   Qualora l'inchiesta sia stata limitata ai sensi del presente articolo, è comunque determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'inchiesta dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

4.   Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione.

Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18.

Articolo 18

Omessa collaborazione

1.   Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione.

2.   L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.

3.   Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza.

4.   Se le informazioni o gli elementi di prova non sono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate.

5.   Se le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile, e tenendo debitamente conto dei termini per l'inchiesta, tali informazioni sono verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

6.   L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Articolo 19

Riservatezza

1.   Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

2.   Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tali circostanze eccezionali, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità.

3.   Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4.   Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità dell'Unione, di informazioni generali, e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni adottate in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su cui le autorità dell'Unione si sono basate, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa non siano rivelati.

5.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste relativamente al prodotto in questione nell'ambito dello stesso procedimento.

Articolo 20

Divulgazione di informazioni

1.   I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2.   Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

3.   Le domande di informazioni a norma del paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

4.   Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 9. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5.   Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta debbano essere presentate ulteriori informazioni finali.

Articolo 21

Interesse dell'Unione

1.   Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse dell'Unione sono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere adottata unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma del paragrafo 2. Per valutare l'interesse dell'Unione è presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse dell'Unione.

2.   Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i denuncianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.

3.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se precisano i motivi, in termini di interesse dell'Unione, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

4.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 25 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

5.   La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato di cui all'articolo 15 nell'ambito del progetto di misura presentato a norma dell'articolo 9. Le opinioni espresse in tale comitato dovrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione alle condizioni previste nel regolamento (UE) n. 182/2011.

6.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni sono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.

7.   Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

Articolo 22

Disposizioni finali

Il presente regolamento non osta all'applicazione:

a)

di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;

b)

dei regolamenti dell'Unione nel settore agricolo e dei regolamenti del del Consiglio (CE) n. 1667/2006 (8), (CE) n. 614/2009 (9) e (CE) n. 1216/2009 (10). Le disposizioni del presente regolamento sono applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi antidumping;

c)

di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Articolo 23

Relazione

1.   La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del regolamento. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento.

3.   La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 24

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2016.

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(6)  Inclusi Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Georgia, Kirghizistan, Moldova, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).

(10)  Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

(GU L 343, del 22.12.2009, pag. 51)

 

Regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 237, del 3.9.2012, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 344, del 14.12.2012, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18, del 21.1.2014, pag. 1)

Articolo 2 e punto 22 dell'allegato


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Il presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 5, paragrafi da 1 a 9

Articolo 5, paragrafi da 1 a 9

Articolo 5, paragrafo 10, prima frase

Articolo 5, paragrafo 10, primo comma

Articolo 5, paragrafo 10, seconda e terza frase

Articolo 5, paragrafo 10, secondo comma

Articolo 5, paragrafi 11 e 12

Articolo 5, paragrafi 11 e 12

Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terza frase

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, quarta frase

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3, prima frase

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3, terza frase

Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 4, prima frase

Articolo 6, paragrafo 4, prima comma

Articolo 6, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4, terza frase

Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6, prima frase

Articolo 6, paragrafo 6, primo comma

Articolo 6, paragrafo 6, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 6, terza frase

Articolo 6, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 6, quarta frase

Articolo 6, paragrafo 6, quarto comma

Articolo 6, paragrafo 7, prima frase

Articolo 6, paragrafo 7, primo comma

Articolo 6, paragrafo 7, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 6, paragrafi 8 e 9

Articolo 6, paragrafi 8 e 9

Articolo 7, paragrafo 1, prima frase

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 1, prima frase

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1, terza frase

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 2, prima e seconda frase

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, terza e quarta frase

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, quinta frase

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 8, paragrafo 6, prima e seconda frase

Articolo 8, paragrafo 6, primo comma

Articolo 8, paragrafo 6, terza frase

Articolo 8, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 8, paragrafi 7 e 8

Articolo 8, paragrafi 7 e 8

Articolo 8, paragrafo 9, primo comma

Articolo 8, paragrafo 9, primo comma

Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, prima e seconda frase

Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, terza frase

Articolo 8, paragrafo 9, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9, paragrafo 4, prima frase

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma

Articolo 9, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 6, prima frase

Articolo 9, paragrafo 6, primo comma

Articolo 9, paragrafo 6, seconda frase

Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 6, terza frase

Articolo 9, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, prima frase

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, seconda e terza frase

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva e lettere a) e b)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafi da 1 a 4

Articolo 11, paragrafi da 1 a 4

Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, prima frase

Articolo 11, paragrafo 5, primo comma

Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, seconda e terza frase

Articolo 11, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, quarta frase

Articolo 11, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, quinta frase

Articolo 11, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 11, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 5, quinto comma

Articolo 11, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 5, sesto comma

Articolo 11, paragrafo 6, prima, seconda e terza frase

Articolo 11, paragrafo 6, primo comma

Articolo 11, paragrafo 6, quarta frase

Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 6, quinta frase

Articolo 11, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 8, primo, secondo e terzo comma

Articolo 11, paragrafo 8, primo, secondo e terzo comma

Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, prima e seconda frase

Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma

Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, terza frase

Articolo 11, paragrafo 8, quinto comma

Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, quarta frase

Articolo 11, paragrafo 8, sesto comma

Articolo 11, paragrafi 9 e 10

Articolo 11, paragrafi 9 e 10

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, terza frase

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 13, paragrafi 2 e 3

Articolo 13, paragrafi 2 e 3

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, prima frase

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, seconda frase

Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, terza frase

Articolo 13, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, quarta frase

Articolo 13, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 4, quinto comma

Articolo 13, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 4, sesto comma

Articolo 13, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 13, paragrafo 4, sesto comma

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1, terza frase

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 2, prima frase

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, seconda, terza e quarta frase

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4, prima e seconda frase

Articolo 14, paragrafo 4, primo comma

Articolo 14, paragrafo 4, terza e quarta frase

Articolo 14, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7

Articoli 15 e 16

Articoli 15 e 16

Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 17, paragrafo 4, prima frase

Articolo 17, paragrafo 4, primo comma

Articolo 17, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 17, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 1, prima frase

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 1, terza frase

Articolo 18, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 18, paragrafi da 2 a 6

Articolo 18, paragrafi da 2 a 6

Articolo 19, paragrafi da 1 a 5

Articolo 19, paragrafi da 1 a paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 6, prima frase

Articolo 19, paragrafo 6, primo comma

Articolo 19, paragrafo 6, seconda frase

Articolo 19, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 20, paragrafo 4, prima, seconda e terza frase

Articolo 20, paragrafo 4, primo comma

Articolo 20, paragrafo 4, quarta frase

Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 5

Articoli 21 e 22

Articoli 21 e 22

Articolo 22a

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato II


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/55


REGOLAMENTO (UE) 2016/1037 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (3), è stato modificato in modo sostanziale (4). È opportuno, per ragioni di razionalizzazione e chiarezza procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (l'«accordo OMC»), comprende, tra l'altro, l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (il «GATT 1994»), un accordo sull'agricoltura (l'«accordo sull'agricultura», un accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT del 1994 (l'«accordo antidumping del 1994») e un accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (l'«accordo sulle sovvenzioni»).

(3)

Ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle norme stabilite dall'accordo sulle sovvenzioni, è opportuno recepire nella legislazione unionale, nella massima misura possibile, i termini di tale accordo.

(4)

È inoltre opportuno illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera esistente una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo specifico) e in base a quali criteri debba essere calcolato l'importo della sovvenzione compensabile.

(5)

Nel determinare l'esistenza di una sovvenzione, è necessario dimostrare che c'è stato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico nel territorio di un paese, o che c'è stata una forma qualunque di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994, e che in tal modo è stato conferito un vantaggio all'impresa beneficiaria.

(6)

Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, nei casi in cui nel paese in questione manchino tali valori indicativi, i valori indicativi dovrebbero essere determinati adeguando le condizioni vigenti nel paese interessato in base a fattori effettivamente presenti in tale paese. Se ciò non risulta fattibile perché, tra l'altro, prezzi o costi non esistono o sono inattendibili, gli opportuni valori indicativi dovrebbero esseredeterminati rifacendosi alle condizioni presenti su altri mercati.

(7)

È opportuno fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che possono contribuire a determinare se le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano causato oppure minaccino di provocare un pregiudizio grave. Per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nell'Unione.

(8)

È opportuno definire il termine «industria dell'Unione» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «collegate»; occorre inoltre prevedere che un procedimento in materia di dazi compensativi possa essere attuato in nome dei produttori di una regione dell'Unione e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di tale regione.

(9)

È necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denunzia in materia di dazi compensativi, precisando in quale misura essa debba essere sostenuta dall'industria dell'Unione e le informazioni in materia di sovvenzioni compensabili, pregiudizio e nesso di causalità che essa deve contenere; conviene inoltre specificare le procedure di rigetto delle domande o di apertura dei procedimenti.

(10)

È necessario stabilire le modalità secondo le quali si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità. Alle parti interessate devono essere accordate ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e la difesa dei propri interessi. È inoltre opportuno fissare chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l'inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate devono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione È inoltre opportuno stabilire le condizioni alle quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito. È altresì opportuno instaurare una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda la raccolta di informazioni.

(11)

È necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti dazi provvisori, incluse le condizioni secondo cui i dazi provvisori non possono essere istituiti prima del decorso di sessanta giorni o dopo il decorso di nove mesi dall'inizio del procedimento; è altresì necessario prevedere che tali dazi possano in tutti i casi essere istituiti dalla Commissione solo per un periodo di quattro mesi.

(12)

Occorre stabilire procedure per l'accettazione di impegni tali da eliminare o compensare le sovvenzioni compensabili e il pregiudizio, in alternativa all'imposizione di dazi provvisori o definitivi; è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere imposti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non rischino di provocare un comportamento lesivo della concorrenza.

(13)

Si considera opportuno consentire la revoca di un impegno e l'applicazione del dazio in un unico atto giuridico. È inoltre necessario assicurare che la procedura di revoca sia portata a termine entro un periodo pari normalmente a sei mesi e comunque non superiore a nove mesi, per garantire un'adeguata applicazione della misura.

(14)

È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti, con o senza l'istituzione di misure definitive, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre tredici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta.

(15)

Le inchieste o i procedimenti dovrebbero essere chiusi qualora l'importo della sovvenzione sia minimo oppure, in particolare nel caso di importazioni originarie di paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio siano trascurabili, ed è opportuno definire tali situazioni; per i casi in cui si debbano istituire misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure stesse devono essere inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure da applicarsi in caso di ricorso a tecniche di campionamento.

(16)

È necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo qualora ciò sia ritenuto opportuno e precisare le circostanze in cui si applicano retroattivamente per salvaguardare l'efficacia delle misure definitive; è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in casi di violazione o di revoca di impegni.

(17)

Occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un riesame risulti che esse devono essere mantenute in vigore; è inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi a un mutamento di circostanze, si devono svolgere riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi compensativi.

(18)

Sebbene l'accordo sulle sovvenzioni non contenga disposizioni relative all'elusione delle misure compensative, esiste la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all'elusione delle misure antidumping; è pertanto opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione contro le elusioni.

(19)

È auspicabile chiarire quali parti hanno il diritto di chiedere l'apertura di inchieste antielusione.

(20)

È opportuno inoltre chiarire quali pratiche costituiscano un'elusione delle misure in vigore. Le pratiche di elusione possono aver luogo all'interno o all'esterno dell'Unione. Occorre pertanto prevedere che le esenzioni dai dazi estesi, che possono essere concesse agli importatori, possano essere accordate anche agli esportatori, quando si estendono i dazi per impedire l'elusione che ha luogo al di fuori dell'Unione.

(21)

Conviene autorizzare la sospensione delle misure compensative qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda inopportuna l'applicazione continuativa di tali misure.

(22)

È necessario stabilire che le importazioni sotto inchiesta possano essere soggette a registrazione all'atto dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni.

(23)

Ai fini di una corretta applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino, e comunichino alla Commissione, gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti a inchieste o oggetto di misure, nonché gli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. È inoltre necessario prevedere la possibilità che la Commissione chieda agli Stati membri di fornire, nel rispetto delle regole in materia di riservatezza, informazioni da utilizzare per controllare l'osservanza degli impegni relativi ai prezzi e per verificare il grado di efficacia delle misure in vigore.

(24)

Conviene stabilire che possono essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di sovvenzioni compensabili e di pregiudizio; tali visite sono tuttavia condizionate al ricevimento di risposte adeguate ai questionari.

(25)

È necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini della conclusione dell'inchiesta entro i termini fissati.

(26)

È necessario stabilire che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni e queste possono essere meno favorevoli di quelle disponibili nell'ipotesi della cooperazione.

(27)

Dovrebbero essere emanate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la rivelazione di segreti d'impresa o amministrativi.

(28)

È essenziale stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nell'Unione, in tempo utile affinché possano difendere i loro interessi.

(29)

È opportuno istituire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all'interesse dell'Unione, e in particolare dei consumatori, all'istituzione di misure, nonché fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate.

(30)

Per l'applicazione delle norme dell'accordo sulle sovvenzioni, è indispensabile che, al fine di mantenere l'equilibrio tra i diritti e gli obblighi che tale accordo intende creare, l'Unione tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore.

(31)

L'esecuzione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(32)

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'accettazione degli impegni, l'apertura e la non apertura di riesami in previsione della scadenza, la sospensione delle misure, la proroga della sospensione delle misure e il ripristino delle misure, dato l'effetto di tali misure rispetto alle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un pregiudizio che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi

1.   Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nell'Unione causi un pregiudizio.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d'origine, ma vengano esportati verso l'Unione da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d'origine e l'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a)

un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione compensabile ai sensi degli articoli 3 e 4. La sovvenzione può essere concessa dalla pubblica amministrazione del paese d'origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nell'Unione, denominato ai fini del presente regolamento «paese di esportazione»;

b)

per «pubblica amministrazione» s'intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione;

c)

per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;

d)

per «pregiudizio» si intende, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria. Tale termine è interpretato in conformità delle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 3

Definizione di sovvenzione

Vi è sovvenzione se:

1)

a)

una pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione attribuisce un contributo finanziario, ossia quando:

i)

provvedimenti pubblici comportano il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);

ii)

la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuote (ad esempio nel caso di incentivi fiscali quali i crediti d'imposta). Al riguardo, non si considerano sovvenzioni l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti, a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III;

iii)

la pubblica amministrazione fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni;

iv)

la pubblica amministrazione:

effettua versamenti a un meccanismo di finanziamento, o

incarica o da ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l'attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione;

o

b)

è posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994; e

2)

viene in tal modo conferito un vantaggio.

Articolo 4

Sovvenzioni compensabili

1.   Le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Al fine di determinare se una sovvenzione sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie («determinate imprese»), rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

a)

ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;

b)

ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l'importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati;

c)

ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione in particolare informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.

Ai fini della lettera b) per «criteri o condizioni oggettivi» s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa.

I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati.

Nell'applicazione del primo comma, lettera c), si tiene conto del grado di diversificazione delle attività economiche nell'ambito di competenza dell'autorità concedente, nonché della durata del programma di sovvenzione.

3.   Si considera specifica la sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della competenza dell'autorità concedente. L'istituzione o la modifica di aliquote d'imposta di applicazione generale, a qualsiasi livello della pubblica amministrazione che ne abbia il potere, non si considera una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.

4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:

a)

sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'andamento delle esportazioni, in particolare quelle illustrate nell'allegato I;

b)

sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

Ai fini della lettera a), le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all'andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all'andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all'esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici.

5.   La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev'essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.

Articolo 5

Calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile

L'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo coincide con l'ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere costituito da qualsiasi altro periodo comprendente almeno i sei mesi precedenti l'apertura dell'inchiesta per il quale si possa disporre di dati finanziari e di altra natura attendibili.

Articolo 6

Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario

Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:

a)

il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che l'investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento, ivi compreso il conferimento di capitale di rischio, di investitori privati nel territorio del paese d'origine e/o di esportazione;

b)

il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra tali due importi;

c)

la garanzia su mutuo concessa dalla pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato dall'azienda beneficiaria per il mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In tal caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;

d)

la fornitura di beni o servizi ovvero l'acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato per un corrispettivo superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita.

Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano applicazione le norme seguenti:

i)

le condizioni di mercato vigenti nel paese interessato vanno adeguate sulla base dei costi, prezzi e altri fattori effettivamente presenti nel paese, secondo un importo appropriato che rifletta le normali condizioni di mercato; oppure

ii)

ove necessario, è possibile avvalersi delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre.

Articolo 7

Disposizioni generali relative al calcolo dell'importo

1.   L'importo delle sovvenzioni compensabili è calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportato verso l'Unione.

Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:

a)

tasse di domanda e altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla;

b)

imposte d'esportazione, dazi o altri tributi prelevati all'esportazione di tale prodotto verso l'Unione, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.

Il soggetto che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

2.   Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell'inchiesta sulle sovvenzioni.

3.   Qualora la sovvenzione possa essere concessa all'acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l'importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione.

L'importo così calcolato che si può attribuire al periodo d'inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto al paragrafo 2.

Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità dell'articolo 6, lettera b).

4.   Qualora una sovvenzione non possa essere connessa all'acquisto di capitale fisso, l'importo del vantaggio ricevuto nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta è attribuito, in linea di massima, a tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 2, a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l'attribuzione a un periodo diverso.

Articolo 8

Accertamento del pregiudizio

1.   L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell'Unione; e

b)

dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione.

2.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell'Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria dell'Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

3.   Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta antisovvenzioni, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

a)

l'importo delle sovvenzioni compensabili determinato per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito dall'articolo 14, paragrafo 5, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto simile dell'Unione.

4.   L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping; l'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili; la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi unionali; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, l'aumento dell'onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

5.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova presentati in relazione con il paragrafo 1, che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 2 hanno sull'industria dell'Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 4 e che questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.

6.   Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 5. I fattori che possono essere presi in considerazione a tal proposito comprendono: il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate; la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi; le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell'Unione, la concorrenza tra gli stessi; gli sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni e di produttività.

7.   L'effetto delle importazioni sovvenzionate è valutato in relazione alla produzione unionale del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

8.   L'esistenza della minaccia di un pregiudizio grave deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere stato chiaramente previsto e deve essere imminente.

Per accertare l'esistenza della minaccia di un pregiudizio notevole, è opportuno prendere in considerazione fattori quali:

a)

la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi;

b)

un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

c)

l'esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nell'Unione, tenendo conto della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

d)

il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da stimolare la domanda di altre importazioni;

e)

la situazione delle scorte dei prodotti sotto inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati può costituire, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la totalità degli stessi deve consentire di concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un grave pregiudizio.

Articolo 9

Definizione di industria dell'Unione

1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria dell'Unione» il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della produzione unionale totale di tali prodotti. Tuttavia:

a)

qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni, l'espressione «industria dell'Unione» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

b)

in circostanze eccezionali il territorio dell'Unione può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati concorrenziali e i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se:

i)

i produttori del mercato in questione vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato; e

ii)

la domanda su tale mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nell'Unione.

In tal caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell'industria dell'Unione totale non viene colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi tutta la produzione presente su detto mercato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:

a)

uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta;

b)

entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure

c)

insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.

Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che l'uno controlli l'altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.

3.   Qualora per industria dell'Unione si intendano i produttori di una determinata regione, gli esportatori o la pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni compensabili hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 13 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse dell'Unione alle misure, deve essere attribuita particolare importanza all'interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 13, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio dell'Unione. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

4.   Al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 7.

Articolo 10

Apertura del procedimento

1.   Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di un'asserita sovvenzione è aperta in seguito a una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione.

La denuncia può essere presentata alla Commissione o a uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione a una sovvenzione o al pregiudizio che ne risulta per un'industria dell'Unione comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

2.   La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza delle sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo), del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:

a)

l'identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell'industria dell'Unione, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori dell'Unione noti (oppure delle associazioni dei produttori dell'Unione del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

b)

descrizione completa del prodotto asseritamente sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;

c)

elementi di prova relativi all'esistenza, all'importo, alla natura e alla compensabilità delle sovvenzioni in questione;

d)

le variazioni del volume delle importazioni asseritamente sovvenzionate, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 8, paragrafi 2 e 4.

3.   La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

4.   Può essere aperta un'inchiesta per stabilire se le asserite sovvenzioni sono specifiche o meno ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

5.   Può altresì essere aperta un'inchiesta sulle misure elencate nell'allegato IV al presente regolamento, in quanto contengano un elemento di sovvenzione definito ai sensi dell'articolo 3 al fine di determinare se siano pienamente conformi alle disposizioni di tale allegato.

6.   Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori dell'Unione del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori unionali che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione.

7.   Se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa denuncia. Tuttavia, non appena possibile dopo l'accettazione di una denuncia a norma del presente articolo, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione informa il paese d'origine e/o d'esportazione interessato, invitandolo a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui al paragrafo 2, e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo.

8.   Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l'inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di iniziare tale inchiesta.

9.   Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio. La denuncia viene respinta se gli elementi di prova relativi alle sovvenzioni o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta. Non vengono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo dell'Unione.

10.   Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

11.   Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia i procedimenti entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione.

12.   L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione.

L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare osservazioni scritte e presentare informazioni, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

13.   La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché il paese d'origine e/o d'esportazione e i denunzianti in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1 agli esportatori interessati e alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione, nonché alle altre parti interessate che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione e alla relativa associazione di categoria.

14.   L'inchiesta antisovvenzioni non osta alle procedure di sdoganamento.

Articolo 11

Inchiesta

1.   Dopo l'apertura dei procedimenti, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'inchiesta a livello unionale. L'inchiesta riguarda tanto la sovvenzione quanto il pregiudizio, che devono essere esaminati simultaneamente.

Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per le sovvenzioni coincide di norma con il periodo d'inchiesta di cui all'articolo 5.

Le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

2.   Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antisovvenzioni hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese d'origine e/o d'esportazione. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che le riguardino, per chiedere tale proroga.

3.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.

Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.

Quando tali informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se tali informazioni sono riservate, è comunicato un riassunto non riservato.

4.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti e i produttori dell'Unione e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni.

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.

Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

5.   Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito dei procedimenti e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6.   Gli importatori, gli esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, e che ne facciano richiesta, nonché la pubblica amministrazione del paese d'origine e/o d'esportazione hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.

Nel concedere tale possibilità si tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.

Nessuna parte è tenuta ad assistere a un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.

Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

7.   I denunzianti, il governo del paese d'origine e/o d'esportazione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano attinenti alla tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 29 e siano utilizzate nell'inchiesta.

Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, sempre quando siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

8.   Salvo nei casi di cui all'articolo 28, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le conclusioni deve essere accertata con la massima accuratezza.

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti.

10.   Per tutta la durata dell'inchiesta, la Commissione offre al paese d'origine e/o d'esportazione un'adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire a una soluzione concordata.

Articolo 12

Misure provvisorie

1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

a)

sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 10;

b)

sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma;

c)

sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni compensabili e che ne deriva un pregiudizio per l'industria dell'Unione; e

d)

qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per prevenire tale pregiudizio.

I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

L'importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

2.   I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nell'Unione viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.

3.   La Commissione adotta le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4.

4.   Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio compensativo provvisorio.

5.   I dazi compensativi provvisori sono imposti per un periodo massimo di quattro mesi.

Articolo 13

Impegni

1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali:

a)

il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; oppure

b)

l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione concluda che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

2.   Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che i paesi o gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che i paesi o gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso.

Tuttavia, se le importazioni sovvenzionate continuano, si può considerare che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti ai paesi o agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio.

Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni.

3.   Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori e/o al paese d'origine e/o di esportazione possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva.

4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate dell'inchiesta.

5.   In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

6.   Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sulle sovvenzioni e sul pregiudizio è di norma completata. In questa ipotesi, se si accerta l'insussistenza delle sovvenzioni o del pregiudizio, l'impegno decade automaticamente, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all'esistenza di un impegno. In tal caso, si può esigere che l'impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo.

Se si accerta l'esistenza di sovvenzioni o di pregiudizio, l'impegno continua a espletare i suoi effetti conformemente alle proprie modalità e alle disposizioni del presente regolamento.

7.   La Commissione chiede ai paesi o agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

8.   Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini degli articoli 18, 19, 20 e 22 si considera che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell'inchiesta nei confronti del paese d'origine e/o esportazione.

9.   In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata, se del caso, dalla Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 12 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l'esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell'impegno da parte di tale esportatore o paese, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri quando decide di revocare un impegno.

Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione dell'impegno, si conclude di norma entro sei mesi e comunque non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata.

La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.

10.   A norma dell'articolo 12, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.

Articolo 14

Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure

1.   In caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

2.   Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3.   I procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che l'importo delle sovvenzioni compensabili è minimo, in conformità del paragrafo 5, oppure se il volume, effettivo o potenziale, delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili.

4.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, il pregiudizio si considera di norma trascurabile quando la quota di mercato delle importazioni è inferiore agli importi indicati nell'articolo 10, paragrafo 9. Per quanto riguarda le inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate si considera trascurabile se è inferiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nell'Unione, a meno che le importazioni da paesi in via di sviluppo aventi quote inferiori al 4 % siano collettivamente superiori al 9 % del totale delle importazioni nell'Unione del prodotto simile.

5.   L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem, tranne nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, per cui il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2 % ad valorem, fermo restando che deve essere chiusa solo l'inchiesta qualora l'importo delle sovvenzioni compensabili sia inferiore al limite d'irrilevanza per singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e possono essere sottoposti a ulteriori inchieste nel corso di successivi esami svolti nei confronti del paese interessato ai sensi degli articoli 18 e 19.

Articolo 15

Imposizione di dazi definitivi

1.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 31, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, istituisce un dazio compensativo definitivo. Se sono in vigore dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura almeno un mese prima della loro scadenza.

Non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione.

L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

2.   Il dazio compensativo viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione, sulle importazioni di prodotti che secondo gli accertamenti effettuati sono oggetto di sovvenzioni e causano pregiudizio, indipendentemente dalla loro fonte, fatte salve quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento.

Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, il nome del paese fornitore interessato.

3.   Se la Commissione ha svolto un'inchiesta limitata a norma dell'articolo 27, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 27, ma che non sono stati inclusi nell'esame, non supera la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione.

Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28.

Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori per i quali è stato calcolato un importo individuale di sovvenzione, a norma dell'articolo 27.

Articolo 16

Retroattività

1.   Le misure provvisorie e i dazi compensativi definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, ovvero dell'articolo 15, paragrafo 1, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

2.   Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.

A tal fine non è considerato come pregiudizio il ritardo grave nella costituzione di un'industria dell'Unione, né la minaccia di un pregiudizio grave, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio grave. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono svincolati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.

3.   Se il dazio compensativo definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.

4.   Può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che:

a)

le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 24, paragrafo 5;

b)

la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni;

c)

esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile; e

d)

si ritenga necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni.

5.   In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in libera pratica nei 90 giorni precedenti la data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 24, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nell'Unione prima della violazione o della revoca dell'impegno.

Articolo 17

Durata

Le misure compensative restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio.

Articolo 18

Riesami in previsione della scadenza

1.   Le misure compensative definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo alle sovvenzioni e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non si accerti che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell'Unione o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.

2.   Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni o del pregiudizio, in caso di scadenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, in particolare, il persistere delle sovvenzioni o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano concesse nuove sovvenzioni arrecanti pregiudizio.

3.   Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, il paese d'origine e/o d'esportazione e i produttori dell'Unione hanno la possibilità di sviluppare o confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

4.   Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente articolo. I produttori dell'Unione, con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame ai sensi del paragrafo 2. È inoltre pubblicato l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente articolo.

Articolo 19

Riesami intermedi

1.   Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori dell'Unione oppure del governo del paese d'origine e/o di esportazione, la quale contenga sufficienti elementi di prova della necessità di tale riesame intermedio.

2.   Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare le sovvenzioni compensabili oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

3.   Quando i dazi compensativi istituiti sono inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili accertato, può essere avviato un riesame intermedio qualora i produttori dell'Unione o un'altra parte interessata presentino, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, elementi sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nell'Unione. Se l'inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l'incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l'importo delle sovvenzioni compensabili.

Il riesame intermedio può anche essere avviato, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

4.   Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente articolo, la Commissione può, in particolare, esaminare se le circostanze relative alle sovvenzioni o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 8. A tale riguardo, nelle conclusioni definitive, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati.

Articolo 20

Riesami accelerati

Qualsiasi esportatore le cui esportazioni siano soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non sia stato individualmente indagato nel corso dell'inchiesta originale per motivi diversi dal rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, di essere sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente stabilire un'aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile.

La Commissione avvia tale riesame dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.

Articolo 21

Restituzioni

1.   Nonostante l'articolo 18, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che l'importo delle sovvenzioni compensabili in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

2.   Per chiedere la restituzione dei dazi compensativi, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data in cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

3.   Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi compensativi richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi all'importo delle sovvenzioni compensabili per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.

4.   La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata.

Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi dalla data alla quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio compensativo.

Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione di cui al primo comma.

Articolo 22

Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni

1.   Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma degli articoli 18, 19 e 20.

I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura.

I riesami effettuati a norma dell'articolo 20 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio.

Se un riesame a norma dell'articolo 18 è avviato mentre è in corso un riesame a norma dell'articolo 19 nell'ambito degli stessi procedimenti, il riesame a norma dell'articolo 19 si conclude alla scadenza di cui sopra per il riesame a norma dell'articolo 18.

Se l'inchiesta non è completata entro i termini indicati nel secondo, terzo e quarto comma, le misure possono:

a)

giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma dell'articolo 18;

b)

giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma degli articoli 18 e 19 parallelamente nel caso in cui l'inchiesta a norma dell'articolo 18 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma dell'articolo 19 nell'ambito degli stessi procedimenti, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo; oppure

c)

essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma degli articoli 19 e 20.

Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20. La Commissione decide se avviare o no i riesami a norma dell'articolo 18 secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 25, paragrafo 2. La Commissione fornisce inoltre informazioni agli Stati membri una volta che un operatore o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'avvio di un riesame a norma degli articoli 19 e 20 e la Commissione ne abbia completato l'analisi o una volta che la Commissione abbia essa stessa stabilito che la necessità di mantenere in vigore le misure dovrebbe essere riesaminata.

3.   Secondo l'esito del riesame, le misure, secondo la procedura di esame prevista dall'articolo 25, paragrafo 3, sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma dell'articolo 18 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli articoli 19 e 20.

4.   Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti ai procedimenti e di conseguenza possono essere soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese stesso a norma del presente articolo.

5.   Qualora sia in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto all'articolo 18, il riesame a norma dell'articolo 19 verte anche sulle circostanze di cui all'articolo 18.

6.   In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma degli articoli da 18 a 21, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto degli articoli 5, 6, 7 e 27.

Articolo 23

Elusione

1.   L'applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o loro parti, se le misure in vigore sono eluse.

2.   Dazi compensativi non superiori al dazio compensativo residuo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse.

3.   Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l'Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l'altro:

a)

le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali;

b)

la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi;

c)

la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell'Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti.

4.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.

Le inchieste sono svolte dalla Commissione. Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude entro nove mesi.

Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento relative all'apertura e allo svolgimento delle inchieste.

5.   Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni.

6.   Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi del paragrafo 3.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

Tali esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi.

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.

7.   A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, applicabili ai riesami a norma dell'articolo 19.

8.   Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 24

Disposizioni generali

1.   I dazi compensativi provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni.

Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

2.   I regolamenti che impongono dazi compensativi provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tali regolamenti o decisioni indicano tra l'altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali che sono rilevanti per la determinazione della sovvenzione e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.

3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), possono essere adottate a norma del presente regolamento.

4.   Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

5.   La Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

La registrazione è disposta con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri in base ad un esame condotto caso per caso di fornirle le informazioni necessarie per controllare efficacemente l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 6.

Articolo 25

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

5.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure definitive a norma del paragrafo 3 del presente articolo o per decidere in merito all'apertura o non apertura di riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza semplice dei membri del comitato. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato.

6.   Il comitato può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato o direttamente con la Commissione.

Articolo 26

Visite di verifica

1.   La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, e per verificare le informazioni comunicate in materia di sovvenzioni e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.

2.   Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei paesi ufficialmente avvisati. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica al paese d'origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

3.   Le imprese interessate sono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

4.   Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 27

Campionamento

1.   Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:

a)

a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; oppure

b)

al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

2.   La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma del presente articolo spetta alla Commissione; di preferenza tuttavia la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

3.   Qualora l'inchiesta sia stato limitata ai sensi del presente articolo, viene determinato un importo di sovvenzione individuale per gli esportatori o i produttori non inclusi nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

4.   Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione.

Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 28.

Articolo 28

Omessa collaborazione

1.   Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione.

2.   L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.

3.   Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza.

4.   Se le informazioni o gli elementi di prova non sono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti e indicati nelle conclusioni pubblicate.

5.   Le conclusioni, comprese quelle relative all'importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate — per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l'inchiesta — in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

6.   Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l'accesso a informazioni rilevanti, l'esito dell'inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell'ipotesi della collaborazione.

Articolo 29

Riservatezza

1.   Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro rivelazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

2.   Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano a essere riassunte. In tal caso, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità.

3.   Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la rivelazione in termini generici o sintetici, le informazioni di cui trattasi possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4.   Il presente articolo non osta alla rivelazione da parte delle autorità dell'Unione, di informazioni generali, e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla rivelazione di elementi di prova su cui le autorità dell'Unione si sono basate, qualora essa sia necessaria per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale rivelazione tiene conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa o amministrativi non siano rivelati.

5.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste riguardanti lo stesso prodotto simile nell'ambito dello stesso procedimento.

Articolo 30

Comunicazione di informazioni

1.   I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e il paese di origine e/o di esportazione possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2.   Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli su cui si basano le misure provvisorie.

3.   Le domande di informazioni finali devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

4.   Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 14 o all'articolo 15. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5.   Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta debbano essere presentate ulteriori informazioni finali.

Articolo 31

Interesse dell'Unione

1.   Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse dell'Unione sono valutati i diversi interessi nel loro complesso, in particolare quelli dell'industria dell'Unione, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse dell'Unione viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Può essere deciso di non applicare le misure determinate in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che la loro applicazione non è nell'interesse dell'Unione.

2.   Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.

3.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto il profilo dell'interesse dell'Unione, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

4.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 25 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

5.   La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato di cui all'articolo 25 nell'ambito del progetto di misura presentato in virtù degli articoli 14 e 15. Le opinioni espresse in tale comitato dovrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione alle condizioni previste nel regolamento (UE) n. 182/2011.

6.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni sono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.

7.   Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

Articolo 32

Rapporti tra dazi compensativi e i rimedi multilaterali

Qualora un prodotto importato sia assoggettato a contromisure a seguito delle procedure di risoluzione delle controversie dell'accordo sulle sovvenzioni, e tali misure siano idonee a eliminare il pregiudizio causato dalle sovvenzioni compensabili, i dazi compensativi imposti al riguardo sono immediatamente sospesi o, se del caso, abrogati.

Articolo 33

Disposizioni finali

Il presente regolamento non osta all'applicazione:

a)

di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;

b)

dei regolamenti unionali nel settore agricolo e dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1667/2006 (8), (CE) n. 614/2009 (9) e (CE) n. 1216/2009 (10). Il presente regolamento si applica in maniera complementare a tali regolamenti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi compensativi;

c)

di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT 1994.

Articolo 34

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1036.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 597/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (GU C 230 del 14.7.2015, pag. 129).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2016.

(3)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(4)  Cfr. allegato V.

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).

(10)  Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).


ALLEGATO I

ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

a)

Concessione da parte di una pubblica amministrazione di sovvenzioni dirette a un'impresa o a un'industria, in base alle loro prestazioni all'esportazione.

b)

Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all'esportazione.

c)

Tariffe di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all'esportazione, stabilite da, o per conto di, pubbliche amministrazioni, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all'interno del paese.

d)

La fornitura da parte di pubbliche amministrazioni o di loro enti, direttamente o indirettamente attraverso strutture operanti per conto della pubblica amministrazione, di prodotti importati, di prodotti nazionali o di servizi per la produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di prodotti o servizi simili o direttamente competitivi per la produzione di merci destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali (1) sono riservate sui mercati mondiali agli esportatori nazionali.

e)

L'esenzione totale o parziale, la remissione o il differimento (2), riferiti specificamente alle esportazioni, di imposte dirette (3) o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali.

f)

La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre a quelli accordati per quanto riguarda la produzione destinate al consumo interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette.

g)

L'esenzione o la remissione, per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, di imposte indirette (4) in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno.

h)

L'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori (4) sui beni o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all'esenzione, alla remissione o al differimento di imposte indirette a cascata analoghe, riscosse a stadi anteriori su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; si possono tuttavia esentare, rimettere o differire le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui prodotti esportati anche quando i prodotti simili venduti per il consumo interno non beneficiano dell'esonero della remissione o del differimento se le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sono percepite su fattori produttivi consumati nella realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto) (5). Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II.

i)

La remissione o la restituzione di oneri relativi all'importazione (4) in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto); tuttavia, in casi particolari le imprese possono utilizzare una quantità di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche dei fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi, per beneficiare di questa disposizione sempreché l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, non superiore ai due anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II e delle direttive per la determinazione di sistemi di restituzione del dazio su sostituzioni a titolo di sovvenzione all'esportazione, contenute nell'allegato III.

j)

La concessione da parte di pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni) di sistemi di garanzie di credito all'esportazione o di misure di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l'incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela contro i rischi di cambio, con premi inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi.

k)

La concessione da parte di pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni e/o operanti sotto l'autorità delle pubbliche amministrazioni) di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine (o che dovrebbero pagare se prendessero detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all'esportazione), oppure il pagamento da parte di tali amministrazioni o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti per ottenere i crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo nelle condizioni di credito all'esportazione.

Tuttavia, ove un membro dell'OMC abbia aderito ad un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione del quale siano parti al 1o gennaio 1979 almeno dodici membri originali (o ad un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella pratica, un membro dell'OMC applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all'esportazione che sia conforme a tali disposizioni non è considerata una sovvenzione all'esportazione.

l)

Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994.


(1)  Per «scambi commerciali» si intendono gli scambi in cui la scelta tra prodotti nazionali e prodotti d'importazione è libera e dipende unicamente da considerazioni di ordine commerciale.

(2)  Il differimento non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi.

(3)  Ai fini del presente regolamento:

per «imposte dirette» si intendono le imposte su retribuzioni, gli utili, gli interessi, le rendite, le royalties e qualsivoglia altra forma di reddito, nonché le imposte sulla proprietà immobiliare,

per «oneri sulle importazioni» si intendono le tariffe, i dazi doganali e gli altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente nota, riscossi sulle importazioni,

per «imposte indirette» si intendono le imposte sulle vendite, le accise, le imposte sulla cifra d'affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, l'imposta di bollo, le imposte sui trasferimenti, le imposte sulle scorte e le attrezzature, le compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni,

le imposte indirette «riscosse a stati anteriori» sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto,

le imposte indirette «a cascata» sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d'imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivo successivo,

la «remissione» delle imposte comprende le restituzioni e la riduzione delle imposte,

la «remissione o la restituzione del dazio (drawback)» comprende l'esenzione e il differimento totale o parziale degli oneri sulle importazioni.

(4)  Cfr. nota 2 della lettera e).

(5)  La lettera h) non si applica ai sistemi dell'imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell'eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dalla lettera g).


ALLEGATO II

DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO  (1)

1.

I sistemi di abbuono delle imposte indirette prevedono l'esenzione, la remissione o il differimento di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull'importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto).

2.

L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I fa riferimento ai «fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato» alle lettere h) e i). Ai sensi della lettera h), i sistemi di abbuono delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o differimenti delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l'ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi della lettera i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull'importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i punti stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. La lettera i) prevede inoltre, se del caso, l'utilizzo di fattori sostitutivi.

3.

Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi a norma del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sulla seguente procedura.

4.

Ove si presuma che un sistema di abbuono di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell'importo eccessivo dell'abbuono o della restituzione in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, la Commissione deve anzitutto verificare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le informazioni o di accertare che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

5.

Ove tale meccanismo o procedura non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, si può svolgere un'ulteriore verifica in conformità del punto 4.

6.

La Commissione considera di norma i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. Un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell'immissione nel processo di produzione.

7.

Nel determinare la quantità consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si deve tener conto di un «normale scarto» che deve rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine «scarto» si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.

8.

Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia «normale», la Commissione deve tener conto del processo di produzione, dell'esperienza media dell'industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. La Commissione deve tener presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità del paese di esportazione abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo dell'abbuono o della remissione in relazione a imposte o dazi.


(1)  Per fattori immessi nel processo produttivo s'intendono fattori incorporati materialmente nel prodotto, nonché energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in abbinamento agli stessi per ottenere il prodotto esportato.


ALLEGATO III

DIRETTIVE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI RESTITUZIONE DAZIARIA SOSTITUTIVA COME SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

I

I sistemi di restituzione del dazio (drawback) possono prevedere il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto della riesportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi della lettera i) dell'allegato I, i sistemi di restituzioni daziarie sostitutive possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.

II

Nell'esaminare un sistema di restituzione daziaria sostitutiva nell'ambito di una inchiesta sulle sovvenzioni ai sensi del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sui seguenti criteri:

1)

la lettera i) dell'allegato I stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l'esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi, nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione importati sostituiti. L'esistenza di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante poiché consente al governo del paese di esportazione di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione;

2)

ove si presuma che un sistema di restituzione daziaria sostitutiva dia luogo a una sovvenzione, la Commissione deve anzitutto determinare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede a un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente ammesse nel paese di esportazione. Nella misura in cui si accerta che le procedure rispondono a questo criterio e sono efficacemente applicate, si considera che non esistano sovvenzioni. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le informazioni o di accertare che il meccanismo o procedura venga applicato in modo efficace;

3)

ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e considerate adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso, si renderà di norma necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, può essere condotta un'ulteriore verifica in conformità del punto 2;

4)

l'esistenza di una disposizione sulla restituzione daziaria sostitutiva, ai sensi della quale agli esportatori è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per sé stessa non implica la sussistenza di una sovvenzione;

5)

vi è restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi della lettera i) dell'allegato I ove le pubbliche amministrazioni versino interessi su importi rimborsati in base a sistemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.


ALLEGATO IV

(Il presente allegato riproduce l'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura. Eventuali termini o espressioni non spiegati nel presente allegato o non sufficientemente chiari sono da interpretarsi nel contesto di tale accordo.)

SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE

1.   Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:

a)

il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato con risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e

b)

il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori;

nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.

Programmi pubblici di servizi

2.   Servizi generali

Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla Comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al punto 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:

a)

ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;

b)

lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena ed eradicazione;

c)

servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;

d)

servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;

e)

servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;

f)

servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e

g)

servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d'esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.

3.   Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (1)

Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti che costituiscono parte integrante di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.

Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono a obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati a fini di sicurezza alimentare non dev'essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.

4.   Aiuto alimentare interno (2)

Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.

L'ammissibilità all'aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti.

5.   Pagamenti diretti ai produttori

Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al punto 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai punti da 6 a 13. Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai punti da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al punto 1, ai criteri di cui al punto 6, lettere da b) a e).

6.   Sostegno dei redditi su base fissa

a)

L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.

b)

L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.

c)

L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d)

L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.

e)

Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

7.   Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito

a)

L'ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall'agricoltura, superiore al 30 % del reddito lordo medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti.

b)

L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

c)

L'importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.

d)

Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente punto e del punto 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

8.   Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali

a)

L'ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quanto le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 % della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.

b)

I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.

c)

I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.

d)

I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).

e)

Se un prodotto riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente punto e del punto 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

9.   Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall'attività

a)

L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi ad agevolare il ritiro dall'attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.

b)

I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.

10.   Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse

a)

L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.

b)

I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definitiva.

c)

I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.

d)

I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione, né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.

11.   Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all'investimento

a)

L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L'ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.

b)

L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame), attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).

c)

L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d)

I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.

e)

I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato prodotto.

f)

I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.

12.   Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali

a)

L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell'ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.

b)

L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall'osservanza del programma statale.

13.   Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale

a)

L'ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un'area geografica contigua chiaramente designata con un'identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.

b)

L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.

c)

L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d)

I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.

e)

Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente.

f)

I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area indicata.


(1)  Ai fini del punto 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.

(2)  Ai fini dei punti 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente punto.


ALLEGATO V

REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVA MODIFICAZIONE

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio

(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93)

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1)

Unicamente il punto 18 dell'allegato


ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 597/2009

Il presente regolamento

Articoli da 1 a 11

Articoli da 1 a 11

Articolo 12 paragrafi da 1 a 4

Articolo 12, paragrafi da 1 a 4

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 5

Articoli 13 e 14

Articoli 13 e 14

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2, prima frase

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articoli da 16 a 27

Articoli da 16 a 27

Articolo 28, paragrafi da 1 a 4

Articolo 28, paragrafi da 1 a 4

Articolo 28, paragrafo 5, prima frase

Articolo 28, paragrafo 5, primo comma

Articolo 28, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 28, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 28, paragrafo 6

Articolo 28, paragrafo 6

Articoli da 29 a 33

Articoli da 29 a 33

Articolo 33 bis

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 35

Articolo 36

Allegati da I a IV

Allegati da I a IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato V

Allegato VI