ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
29 giugno 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (regolamento sulla riproduzione degli animali) ( 1 )

66

 

*

Regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero ( 1 )

144

 

*

Regolamento (UE) 2016/1014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci ( 1 )

153

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall'accuratezza e dall'integrità degli indici di riferimento (benchmarks). I casi gravi di manipolazione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, quali il LIBOR, l'EURIBOR e gli indici di riferimento per le valute, nonché le presunte manipolazioni degli indici di riferimento per l'energia e il petrolio, dimostrano che gli indici di riferimento possono essere soggetti a conflitti di interesse. Il ricorso a regimi discrezionali e di governance poco solidi accresce la vulnerabilità degli indici di riferimento alla manipolazione. Problemi o dubbi relativi ad accuratezza e integrità degli indici usati come indici di riferimento possono minare la fiducia del mercato, causare perdite a consumatori e investitori e distorcere l'economia reale. Si rende quindi necessario assicurare l'accuratezza, solidità e integrità degli indici di riferimento e del loro processo di determinazione.

(2)

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) contiene determinati requisiti in materia di affidabilità degli indici di riferimento usati ai fini della determinazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati. La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) contiene determinati requisiti sugli indici di riferimento usati dagli emittenti. La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) contiene alcuni requisiti sull'uso degli indici di riferimento da parte di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) contiene disposizioni che proibiscono la manipolazione degli indici di riferimento usati per i prodotti energetici all'ingrosso. Tuttavia, tali atti legislativi disciplinano solo determinati aspetti di alcuni indici di riferimento e non affrontano la totalità dei punti deboli presenti nella fornitura di tutti gli indici di riferimento, né riguardano la totalità delle tipologie di impiego degli indici di riferimento finanziari nel settore finanziario.

(3)

Gli indici di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere, agevolando così l'efficienza e l'efficacia del mercato unico in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti indici di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari, sono forniti in uno Stato membro ma sono usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri. Inoltre, tali enti creditizi spesso coprono i loro rischi od ottengono i finanziamenti per la concessione dei suddetti contratti finanziari nel mercato interbancario transfrontaliero. Solo alcuni Stati membri hanno adottato norme nazionali sugli indici di riferimento, ma i rispettivi quadri giuridici evidenziano già divergenze in relazione ad aspetti quali l'ambito di applicazione. Inoltre, l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) ha concordato il 17 luglio 2013 dei principi sui valori di riferimento finanziari («principi IOSCO sui valori di riferimento finanziari») e il 5 ottobre 2012 dei principi sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi («principi IOSCO sulle ARPP»), (insieme denominati «principi IOSCO») e poiché tali principi prevedono una certa flessibilità per quanto riguarda precisamente l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione, è probabile che gli Stati membri adottino norme a livello nazionale che attuerebbero detti principi in maniera divergente.

(4)

Tali approcci divergenti determinerebbero una frammentazione del mercato interno dato che amministratori e utenti degli indici di riferimento sarebbero soggetti a norme diverse nei vari Stati membri. Pertanto, è possibile che in uno Stato membro sia impedito l'uso di indici di riferimento forniti in altri Stati membri. In assenza di un quadro armonizzato che assicuri nell'Unione l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento usati negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, o al fine di misurare la performance dei fondi di investimento, è probabile che le divergenze tra le leggi degli Stati membri ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno per la fornitura degli indici di riferimento.

(5)

Le norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori non disciplinano il particolare problema dell'adeguatezza delle informazioni sugli indici di riferimento per i contratti finanziari. A seguito dei reclami dei consumatori e delle controversie in relazione all'uso di indici di riferimento in diversi Stati membri, è probabile che a livello nazionale siano adottate misure divergenti, ispirate da legittime preoccupazioni in materia di tutela dei consumatori, che potrebbero determinare una frammentazione del mercato interno dovuta alla divergenza delle condizioni di concorrenza associate a gradi diversi di tutela dei consumatori.

(6)

Pertanto, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorarne le condizioni di funzionamento, in particolare in relazione ai mercati finanziari, e per garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori è opportuno definire un quadro normativo per gli indici di riferimento a livello dell'Unione.

(7)

È opportuno e necessario che tale quadro assuma la forma di un regolamento allo scopo di assicurare l'applicazione uniforme nell'intera Unione delle disposizioni che impongono in maniera diretta obblighi alle persone coinvolte nella fornitura, nel contributo e utilizzo degli indici di riferimento. Poiché un quadro giuridico per la fornitura degli indici di riferimento comporta necessariamente misure che specifichino requisiti precisi in relazione ad aspetti inerenti a tale fornitura di indici di riferimento, divergenze anche minime nell'approccio adottato in relazione a uno di detti aspetti possono costituire un ostacolo notevole alla fornitura transfrontaliera degli indici di riferimento. Pertanto, è opportuno, mediante l'uso di un regolamento, che è direttamente applicabile, limitare la possibile adozione di misure divergenti a livello nazionale e assicurare un approccio coerente e una maggiore certezza del diritto, ed evitare l'insorgere di impedimenti significativi alla fornitura transfrontaliera degli indici di riferimento.

(8)

L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere sufficientemente ampio da creare un quadro normativo preventivo. La produzione di indici di riferimento implica discrezionalità nella loro determinazione ed è intrinsecamente soggetta a determinati tipi di conflitti di interesse, cosa che comporta l'esistenza di possibilità e incentivi per la manipolazione degli indici di riferimento. Tali fattori di rischio sono comuni a tutti gli indici di riferimento e occorre quindi che tutti siano soggetti a requisiti di governance e controllo adeguati. Tuttavia, essendo il livello di rischio variabile, l'approccio adottato per ciascun caso dovrebbe essere adeguato alle specifiche circostanze. Poiché la vulnerabilità e l'importanza di un indice di riferimento variano nel tempo, circoscrivere l'ambito di applicazione mediante il riferimento a indici correntemente importanti o vulnerabili non eliminerebbe i rischi che qualunque indice di riferimento potrebbe comportare in futuro. In particolare, indici di riferimento non largamente utilizzati attualmente potrebbero esserlo maggiormente in futuro, con il risultato che, in relazione a essi, una manipolazione anche minima potrebbe avere un impatto notevole.

(9)

È opportuno che la determinante critica dell'ambito di applicazione del presente regolamento sia se il risultato ottenuto per l'indice di riferimento determini o meno il valore di uno strumento finanziario, di un contratto finanziario oppure misuri la performance di un fondo di investimento. Pertanto, l'ambito di applicazione non dovrebbe dipendere dalla natura dei dati. Di conseguenza è auspicabile includervi gli indici di riferimento calcolati da dati economici, quali i corsi azionari, e da dati o valori non economici, quali i parametri meteorologici. È quindi opportuno che il quadro di cui al presente regolamento riconosca altresì l'esistenza di un gran numero di indici di riferimento, come pure le loro diverse ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sull'economia reale. Il presente regolamento dovrebbe fornire anche una risposta proporzionata ai rischi che i diversi indici di riferimento comportano. È auspicabile pertanto che il presente regolamento disciplini gli indici di riferimento usati per la determinazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o negoziati in sedi regolamentate.

(10)

Un gran numero di consumatori è parte contraente di contratti finanziari, in particolare contratti di credito al consumo garantiti da ipoteca, legati a indici di riferimento soggetti agli stessi rischi. È opportuno quindi che il presente regolamento disciplini i contratti di credito quali definiti dalle direttive 2008/48/CE (8) e 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(11)

Molti indici di investimento comportano notevoli conflitti di interesse e vengono utilizzati per misurare la performance di fondi quali i fondi OICVM. Alcuni di tali indici di riferimento sono pubblicati e altri resi disponibili, gratuitamente o a pagamento, al pubblico o a una parte di esso e la loro manipolazione può arrecare danni agli investitori. Occorre quindi che il presente regolamento disciplini indici o tassi di riferimento usati per misurare la performance dei fondi di investimento.

(12)

Tutti i fornitori di dati per gli indici di riferimento possono esercitare discrezionalità e sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, rischiando quindi di essere fonte di manipolazione. La fornitura di dati per indici di riferimento è un'attività volontaria. Nel caso in cui un'iniziativa richieda ai fornitori di dati di modificare in maniera significativa i propri modelli commerciali, essi potrebbero cessare la fornitura di dati. Tuttavia, per le entità già soggette a regolamentazione e vigilanza non si prevede che la richiesta di validi sistemi di governance e controllo determini costi notevoli o oneri amministrativi sproporzionati. Di conseguenza il presente regolamento impone determinati obblighi ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza. Allorché un indice di riferimento è determinato sulla base di dati prontamente disponibili, la fonte di tali dati non dovrebbe essere considerata un contributore.

(13)

Gli indici di riferimento finanziari non sono utilizzati soltanto nell'emissione e nella produzione di strumenti e contratti finanziari. Il settore finanziario si basa sugli indici di riferimento anche per la misurazione della performance di fondi di investimento al fine di monitorare il profitto, di determinare l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare gli oneri connessi alla performance. Un determinato indice di riferimento può essere utilizzato direttamente come riferimento per strumenti e contratti finanziari, o per misurare la performance di fondi di investimento o, indirettamente, nell'ambito di una combinazione di indici di riferimento. In tale ultimo caso, la determinazione e il riesame delle ponderazioni da assegnare ai vari indici all'interno di una combinazione al fine di determinare il pagamento o il valore di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, o di misurare la performance di un fondo di investimento, sono altresì assimilabili all'uso, dal momento che tali attività non comportano alcuna discrezionalità, contrariamente all'attività di fornitura di indici di riferimento. La detenzione di strumenti finanziari collegati a un determinato indice di riferimento non dovrebbe essere considerata come uso dell'indice di riferimento.

(14)

Le banche centrali soddisfano già principi, norme e procedure che assicurano che svolgano le loro attività con integrità e indipendenza. Pertanto, non è necessario che siano soggette al presente regolamento. Ove le banche centrali producano indici di riferimento, in particolare qualora questi ultimi siano intesi a fini transattivi, spetta a loro stabilire idonee procedure interne intese a garantire l'accuratezza, l'integrità, l'affidabilità e l'indipendenza degli indici di riferimento in questione, in particolare per quanto riguarda la trasparenza della governance e della metodologia di calcolo.

(15)

Inoltre, le autorità pubbliche, tra cui gli istituti nazionali di statistica, non dovrebbero essere soggette al presente regolamento qualora mettano a disposizione dati per gli indici di riferimento a fini di politica pubblica, ivi comprese misure in materia di occupazione, attività economica e inflazione, ovvero forniscano o controllino la fornitura di tali indici di riferimento.

(16)

L'amministratore è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento e, in particolare, amministra il regime per la determinazione dell'indice di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina l'indice di riferimento e lo pubblica. Un amministratore dovrebbe essere in grado di esternalizzare a terzi una o diverse tra le funzioni indicate, compreso il calcolo o la pubblicazione dell'indice di riferimento, o altri servizi e attività pertinenti nell'ambito della fornitura dell'indice di riferimento. Tuttavia, laddove una persona, nell'ambito delle proprie attività giornalistiche, semplicemente pubblichi o si riferisca a un indice di riferimento senza però esercitare alcun controllo sulla sua fornitura, detta persona non è soggetta agli obblighi imposti agli amministratori dal presente regolamento.

(17)

Gli indici sono calcolati mediante una formula o con altri metodi in base a valori sottostanti. Nell'elaborazione della formula, nell'esecuzione del calcolo necessario e nella determinazione dei dati esiste un grado di discrezionalità che comporta un rischio di manipolazione e pertanto tutti gli indici di riferimento che condividono tale caratteristica di discrezionalità dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.

(18)

Tuttavia, laddove sia utilizzato un solo prezzo o valore come riferimento per uno strumento finanziario, per esempio nel caso in cui il prezzo di un solo titolo costituisce il prezzo di riferimento di un'opzione o di un contratto a termine, non vi è alcun calcolo, dato o discrezionalità. Di conseguenza, il prezzo di riferimento costituito da un solo prezzo o da un solo valore non dovrebbero essere considerati indici di riferimento ai fini del presente regolamento.

(19)

I prezzi di riferimento o i prezzi di regolamento prodotti dalle controparti centrali non devono essere considerati indici di riferimento perché utilizzati ai fini di regolamento, margini e gestione del rischio e non determinano quindi l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario.

(20)

La fornitura di tassi debitori da parte dei creditori non dovrebbe essere considerata come fornitura degli indici di riferimento ai fini del presente regolamento. Un tasso debitore fornito da un creditore è fissato mediante decisione interna o calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a un indice (ed esempio EURIBOR). Nel primo caso, il creditore è esentato dal presente regolamento per l'attività in questione per quanto riguarda i contratti finanziari da lui sottoscritti con i propri clienti, mentre nel secondo caso il creditore è considerato un semplice utente di un indice di riferimento.

(21)

Al fine di assicurare l'integrità degli indici di riferimento, è necessario che i rispettivi amministratori siano tenuti ad attuare una governance adeguata per controllare i conflitti di interesse e salvaguardare la fiducia nell'integrità degli indici di riferimento. Anche in caso di gestione efficace, gran parte degli amministratori sono soggetti ad alcuni conflitti d'interesse e potrebbero dover effettuare valutazioni e adottare decisioni riguardanti un gruppo diversificato di parti interessate. È quindi importante che gli amministratori dispongano di una funzione improntata all'integrità al fine di controllare l'attuazione e l'efficacia della governance e che vigili in maniera efficace.

(22)

La manipolazione o l'inaffidabilità degli indici di riferimento possono causare danni a investitori e consumatori. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro per la conservazione delle registrazioni da parte di amministratori e fornitori di dati, oltre a prescrivere la trasparenza sullo scopo e sulla metodologia degli indici di riferimento per agevolare una più equa ed efficiente risoluzione di eventuali reclami conformemente al diritto nazionale o dell'Unione.

(23)

La revisione e l'effettiva applicazione del presente regolamento richiedono analisi e prove a posteriori. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti per la conservazione adeguata, da parte degli amministratori degli indici di riferimento, delle registrazioni relative al calcolo dell'indice di riferimento per un periodo di tempo sufficiente. È probabile che la realtà che un indice di riferimento intende misurare e il contesto in cui avviene la misurazione mutino nel tempo. Pertanto è necessario che il processo e la metodologia di fornitura degli indici di riferimento siano periodicamente sottoposti a revisione al fine di individuare lacune e possibili miglioramenti. Molte delle parti interessate possono subire l'impatto di problemi nella fornitura dell'indice di riferimento e possono contribuire a individuare tali lacune. È quindi opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro per la messa a punto di un meccanismo per la gestione dei reclami da parte degli amministratori degli indici di riferimento, che consenta alle parti interessate di notificare i reclami all'amministratore dell'indice di riferimento e garantisca che questi valuti obiettivamente ciascuno di essi.

(24)

La fornitura degli indici di riferimento spesso comporta l'esternalizzazione di importanti funzioni, quali il calcolo dell'indice di riferimento, la raccolta dei dati e la diffusione dell'indice di riferimento. Al fine di assicurare l'efficacia delle misure di governance, è necessario garantire che l'eventuale esternalizzazione non esenti l'amministratore dell'indice di riferimento dai propri obblighi e responsabilità, e che avvenga in modo tale da non interferire con la capacità degli amministratori di adempiere a detti obblighi o responsabilità o con le capacità di vigilanza dell'autorità competente pertinente.

(25)

L'amministratore dell'indice di riferimento è il destinatario centrale dei dati ed è in grado di valutarne l'integrità e l'accuratezza su base omogenea. È quindi necessario che il presente regolamento imponga agli amministratori di adottare determinate misure qualora un amministratore ritenga che i dati non rispecchino la realtà economica o di mercato che un indice di riferimento intende misurare, incluse misure atte a modificare i dati, i fornitori o la metodologia, o altre misure volte a interrompere la fornitura di tale indice di riferimento. Un amministratore, in quanto parte del sistema dei controlli, dovrebbe inoltre stabilire misure atte a monitorare, ove fattibile, i dati prima della pubblicazione, incluso il confronto di tali dati rispetto a tendenze storiche, se del caso.

(26)

Qualunque discrezionalità esercitabile nel fornire i dati crea un'opportunità di manipolazione dell'indice di riferimento. Laddove i dati forniti siano basati sulle operazioni vi è minore discrezionalità e quindi minori possibilità di manipolazione dei dati. In linea generale, è quindi opportuno che gli amministratori degli indici di riferimento usino dati effettivi sulle operazioni, se possibile, ma nei casi in cui i dati basati sulle operazioni siano insufficienti o inadatti è possibile usare altri dati per assicurare l'integrità e l'accuratezza dell'indice di riferimento.

(27)

L'accuratezza e l'affidabilità di un indice di riferimento nella misurazione della realtà economica che intende misurare dipendono dalla metodologia e dai dati usati. Occorre quindi adottare una metodologia trasparente che garantisca l'affidabilità e l'accuratezza dell'indice di riferimento. Tale trasparenza non implica la pubblicazione della formula applicata per la determinazione di un dato indice di riferimento, bensì la comunicazione di informazioni sufficienti per consentire ai soggetti interessati di comprendere le modalità in base alle quali è ricavato l'indice di riferimento e di valutarne la rappresentatività, l'importanza e l'adeguatezza rispetto all'uso previsto.

(28)

Potrebbe diventare necessario cambiare la metodologia per garantire la costante accuratezza dell'indice di riferimento, ma eventuali variazioni di metodologia hanno un impatto sulle parti interessate e sugli utenti dell'indice di riferimento. È auspicabile quindi specificare le procedure da seguire in caso di variazione di metodologia per l'indice di riferimento, inclusa la necessità di consultazione, in modo tale che utenti e parti interessate possano intraprendere le azioni necessarie in vista di detti cambiamenti o notificare all'amministratore eventuali dubbi relativi alle modifiche.

(29)

I dipendenti dell'amministratore possono individuare possibili violazioni del presente regolamento o potenziali punti deboli in grado di determinare manipolazioni o tentativi di manipolazione. È quindi opportuno che il presente regolamento ponga in essere un quadro tale da consentire ai dipendenti la segnalazione confidenziale agli amministratori di possibili violazioni del presente regolamento.

(30)

L'integrità e l'accuratezza degli indici di riferimento dipendono dall'integrità e accuratezza dei dati forniti. È essenziale che gli obblighi dei fornitori di dati in relazione ai dati stessi siano chiaramente specificati, che si possa fare affidamento sul rispetto di tali obblighi e che gli obblighi siano compatibili con i controlli e la metodologia adottati dall'amministratore dell'indice di riferimento. È quindi auspicabile che l'amministratore dell'indice di riferimento rediga un codice di condotta che specifichi tali requisiti e le responsabilità dei fornitori di dati per quanto riguarda la fornitura degli stessi. L'amministratore dovrebbe accertare il rispetto del codice di condotta da parte dei fornitori di dati. Qualora i fornitori di dati si trovino in paesi terzi, è opportuno che l'amministratore si accerti di tale rispetto nella misura del possibile.

(31)

I contributori di dati sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse e sono in grado di esercitare discrezionalità nella determinazione dei dati. È quindi opportuno che i contributori siano sottoposti a misure di governance volte a garantire la gestione di tali conflitti e l'accuratezza dei dati, la loro conformità con i requisiti degli amministratori, nonché la loro convalida.

(32)

Molti indici di riferimento sono determinati applicando una formula calcolata sulla base di dati forniti dalle seguenti entità: una sede di negoziazione, un dispositivo di pubblicazione autorizzato, un sistema consolidato di pubblicazione, un meccanismo di segnalazione autorizzato, una borsa dell'energia o una piattaforma per l'asta delle quote di emissioni. In alcune situazioni, la raccolta dei dati è esternalizzata a un fornitore di servizi che ottiene i dati interamente e direttamente dalle suddette entità. In tali casi, la regolamentazione e la vigilanza esistenti assicurano l'integrità e la trasparenza dei dati e stabiliscono requisiti di governance e procedure per la notifica delle violazioni. Pertanto, tali indici di riferimento sono meno vulnerabili alla manipolazione, sono soggetti a verifiche indipendenti, e i pertinenti amministratori sono quindi esentati da determinati obblighi di cui al presente regolamento.

(33)

Tipologie e settori diversi degli indici di riferimento hanno caratteristiche, punti deboli e rischi diversi. È auspicabile un'ulteriore specificazione delle disposizioni del presente regolamento per determinati settori e tipologie di indici di riferimento. Gli indici di riferimento relativi ai tassi d'interesse sono indici di riferimento che svolgono un ruolo importante nella trasmissione della politica monetaria e quindi è necessario introdurre nel presente regolamento disposizioni specifiche per tali indici di riferimento.

(34)

I mercati fisici delle merci hanno caratteristiche uniche di cui è opportuno tener conto. Poiché gli indici di riferimento per le merci sono largamente usati e possono essere dotati di caratteristiche settoriali specifiche, è necessario introdurre disposizioni specifiche nel presente regolamento per detti indici di riferimento. Taluni indici di riferimento per le merci sono esenti dal presente regolamento, ma dovrebbero nondimeno rispettare i principi pertinenti IOSCO. Gli indici di riferimento per le merci possono diventare critici dal momento che il regime non si limita agli indici di riferimento basati sulle notifiche dei fornitori di dati che sono, per lo più, entità sottoposte a vigilanza. I requisiti previsti dal presente regolamento in relazione alla fornitura obbligatoria di informazioni e ai collegi non si applicano agli indici di riferimento per le merci che rientrano nell'allegato II.

(35)

Gli errori relativi ad indici di riferimento critici possono avere un impatto sull'integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri. Tali effetti potenzialmente destabilizzanti degli errori relativi a un indice di riferimento critico si possono manifestare in un unico Stato membro o in più di uno. È quindi opportuno che il presente regolamento preveda un processo per determinare gli indici di riferimento che dovrebbero essere considerati indici di riferimento critici e che si applichino requisiti supplementari per garantire l'integrità e la solidità di siffatti indici di riferimento.

(36)

Gli indici di riferimento critici possono essere determinati utilizzando un criterio quantitativo o combinando criteri quantitativi e qualitativi. Inoltre, se un indice di riferimento non soddisfa la soglia quantitativa appropriata, potrebbe comunque essere riconosciuto come indice di riferimento critico qualora non abbia alcuno o abbia pochissimi sostituti appropriati orientati al mercato e la sua esistenza e accuratezza siano importanti per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria o la tutela dei consumatori in uno o più Stati membri e qualora le pertinenti autorità competenti decidano di comune accordo che un tale indice di riferimento sia riconosciuto come critico. In caso di disaccordo tra le pertinenti autorità competenti, dovrebbe prevalere la decisione adottata dall'autorità competente dell'amministratore sul fatto di riconoscere o meno come critico tale indice di riferimento. In tal caso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dovrebbe essere in grado di pubblicare un parere sulla valutazione effettuata dall'autorità competente dell'amministratore. Inoltre, un'autorità competente può designare altresì come critico un indice di riferimento sulla base di determinati criteri qualitativi se l'amministratore e la maggior parte dei fornitori di dati per l'indice di riferimento in questione si trovano nel suo Stato membro. È opportuno che tutti gli indici di riferimento critici figurino in un elenco stabilito mediante un atto di esecuzione da parte della Commissione, che dovrebbe essere oggetto di revisione e aggiornamento periodici.

(37)

La cessazione dell'amministrazione di un indice di riferimento critico da parte di un amministratore potrebbe invalidare contratti finanziari o strumenti finanziari, comportare perdite per consumatori e investitori, e incidere sulla stabilità finanziaria. È quindi auspicabile conferire alla pertinente autorità competente la facoltà di esigere l'amministrazione obbligatoria di indici di riferimento critici al fine di garantire l'esistenza dell'indice di riferimento in questione. Nel caso di una procedura di insolvenza a carico di un amministratore di indici di riferimento, l'autorità competente dovrebbe fornire una valutazione destinata all'autorità giudiziaria competente per determinare se e in che modo sia possibile trasferire l'indice di riferimento critico a un nuovo amministratore o cessarne la fornitura.

(38)

Fatti salvi il diritto della concorrenza dell'Unione e la capacità degli Stati membri di adottare misure intese a facilitarne l'osservanza, è opportuno imporre agli amministratori di indici di riferimento critici, tra cui quelli per le merci, di adottare opportuni provvedimenti per garantire che le licenze degli indici di riferimento e le relative informazioni siano fornite a tutti gli utenti su base equa, ragionevole, trasparente e non discriminatoria.

(39)

Un contributore che cessa di effettuare contribuzioni di dati per gli indici di riferimento critici può minare la credibilità di questi ultimi, dal momento che sarebbe compromessa la capacità di tali indici di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica. È quindi necessario conferire all'autorità competente pertinente il potere di richiedere contribuzioni obbligatorie per gli indici di riferimento critici alle entità sottoposte a vigilanza al fine di salvaguardare la credibilità dell'indice di riferimento in questione. La contribuzione obbligatoria dei dati non è intesa a imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di concludere operazioni o di impegnarsi in tal senso.

(40)

Data la presenza di un'ampia varietà di tipi e dimensioni degli indici di riferimento, è importante introdurre un elemento di proporzionalità nel presente regolamento ed evitare di creare oneri amministrativi eccessivi per gli amministratori di indici di riferimento la cui cessazione rappresenta un rischio minore per il sistema finanziario nel suo insieme. Pertanto, in aggiunta al regime per gli indici di riferimento critici, dovrebbero essere introdotti due regimi distinti: uno per gli indici di riferimento significativi e uno per quelli non significativi.

(41)

Gli amministratori di indici di riferimento significativi dovrebbero avere la facoltà di scegliere di non applicare un numero limitato di requisiti dettagliati del presente regolamento. Tuttavia, le autorità competenti dovrebbero mantenere il diritto di esigere l'applicazione di tali disposizioni in base ai criteri enunciati nel presente regolamento. È opportuno che gli atti delegati e gli atti di esecuzione che si applicano agli amministratori di indici di riferimento significativi tengano debitamente conto del principio di proporzionalità e siano intesi a evitare gli oneri amministrativi ove ciò sia possibile.

(42)

Gli amministratori di indici di riferimento non significativi sono assoggettati a un regime meno dettagliato, in virtù del quale gli amministratori dovrebbero poter scegliere di non applicare alcuni requisiti del presente regolamento. In tal caso, l'amministratore in questione dovrebbe illustrare il motivo per cui ritiene che ciò sia indicato in una dichiarazione di conformità che dovrebbe essere pubblicata e fornita all'autorità competente dell'amministratore. Tale autorità competente dovrebbe esaminare la dichiarazione di conformità e dovrebbe essere in grado di richiedere informazioni supplementari o imporre modifiche per garantire la conformità al presente regolamento. Se, da un lato, gli indici di riferimento non significativi potrebbero essere vulnerabili alla manipolazione, dall'altro sono più facilmente sostituibili, ragion per cui la trasparenza nei confronti degli utenti dovrebbe rappresentare lo strumento principale che consenta agli operatori di mercato di compiere scelte informate riguardo agli indici di riferimento che ritengono opportuno utilizzare. Per tale ragione, gli atti delegati nel titolo II non dovrebbero applicarsi agli amministratori di indici di riferimento non significativi.

(43)

Affinché gli utenti degli indici di riferimento possano sceglierli opportunamente e comprenderne i rischi, è necessario che siano a conoscenza di ciò che un dato indice di riferimento intende misurare e della sua suscettibilità a essere manipolato. Pertanto è opportuno che l'amministratore dell'indice di riferimento pubblichi una dichiarazione che specifichi tali elementi. Onde garantire un'applicazione uniforme e assicurare che le dichiarazioni sull'indice di riferimento abbiano una lunghezza ragionevole ma forniscano al tempo stesso informazioni chiave necessarie agli utenti, in maniera facilmente accessibile, l'ESMA dovrebbe precisare ulteriormente il contenuto delle dichiarazioni sull'indice di riferimento, differenziando opportunamente tra le diverse tipologie e specificità degli indici di riferimento e dei loro amministratori.

(44)

È auspicabile che il presente regolamento tenga conto dei principi IOSCO che costituiscono una norma globale relativa ai requisiti regolamentari per gli indici di riferimento. Come principio generale, onde garantire la protezione degli investitori, è opportuno che la vigilanza e regolamentazione di un paese terzo sia equivalente alla vigilanza e regolamentazione applicate agli indici di riferimento nell'Unione. Pertanto, gli indici di riferimento forniti dal paese terzo in questione possono essere utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione qualora sia stata adottata dalla Commissione una decisione positiva circa l'equivalenza del regime del paese terzo in oggetto. In tali circostanze le autorità competenti dovrebbero sottoscrivere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. L'ESMA dovrebbe coordinare l'elaborazione di detti accordi di cooperazione e lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi. Tuttavia, onde evitare eventuali effetti negativi derivanti da una possibile cessazione improvvisa dell'impiego nell'Unione degli indici di riferimento forniti da un paese terzo, il presente regolamento prevede anche altri meccanismi (in particolare, riconoscimento e avallo) in virtù dei quali gli indici di riferimento di un paese terzo possono essere utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza situate nell'Unione.

(45)

Il presente regolamento introduce un processo per il riconoscimento degli amministratori situati in un paese terzo da parte dell'autorità competente dello Stato membro di riferimento. Il riconoscimento dovrebbe essere concesso agli amministratori che soddisfano i requisiti del presente regolamento. Riconoscendo il ruolo dei principi IOSCO quale norma globale per la fornitura di indici di riferimento, è opportuno che l'autorità competente dello Stato membro di riferimento sia in grado di concedere il riconoscimento agli amministratori che applicano i principi IOSCO. A tal fine, l'autorità competente dovrebbe valutare l'applicazione dei principi IOSCO da parte di un determinato amministratore e verificare se tale applicazione è equivalente, per l'amministratore in oggetto, al rispetto dei diversi requisiti previsti dal presente regolamento, tenendo conto delle specificità del regime di riconoscimento rispetto al regime di equivalenza.

(46)

Il presente regolamento introduce altresì un regime di avallo che, a determinate condizioni, consente ad amministratori o entità sottoposte a vigilanza situati nell'Unione di approvare indici di riferimento forniti da un paese terzo affinché possano essere utilizzati nell'Unione. A tal fine, è auspicabile che l'autorità competente prenda in considerazione se, nel fornire l'indice di riferimento da approvare, la conformità con i principi IOSCO sarebbe equivalente alla conformità con il presente regolamento, tenendo conto delle specificità del regime di avallo rispetto al regime di equivalenza. Un amministratore o un'entità sottoposta a vigilanza che abbia approvato un indice di riferimento fornito da un paese terzo dovrebbe rispondere pienamente di tale approvazione e garantire il soddisfacimento delle condizioni pertinenti di cui al presente regolamento.

(47)

Tutti gli amministratori degli indici di riferimento possono esercitare discrezionalità, sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse e rischiano di disporre di sistemi di governance e controllo inadeguati. Poiché gli amministratori controllano il processo di determinazione degli indici di riferimento, prescrivere l'autorizzazione o la registrazione e sottoporli a vigilanza è il modo più efficace di assicurare l'integrità degli indici di riferimento.

(48)

È opportuno che taluni amministratori siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore in questione. Le entità già sottoposte a vigilanza e che forniscono indici di riferimento finanziari diversi da quelli critici dovrebbero essere registrate e vigilate dall'autorità competente ai fini del presente regolamento. Anche le entità che forniscono unicamente indici considerati come indici di riferimento non significativi dovrebbero essere registrate dall'autorità competente. L'autorizzazione e la registrazione dovrebbero essere due processi distinti e la prima dovrebbe prevedere una valutazione più approfondita della richiesta dell'amministratore. Il fatto che un amministratore sia autorizzato o registrato non dovrebbe incidere sulla vigilanza di tale amministratore da parte delle pertinenti autorità competenti. Inoltre, è auspicabile introdurre un regime transitorio, in virtù del quale potrebbero essere registrati i soggetti che forniscono indici di riferimento non critici e non diffusamente utilizzati in uno o più Stati membri, allo scopo di agevolare la fase iniziale di applicazione del presente regolamento. È opportuno che l'ESMA tenga a livello di Unione un registro che contenga informazioni sugli amministratori autorizzati o registrati, sugli indici di riferimento e sugli amministratori che forniscono tali indici di riferimento in virtù di una decisione positiva nell'ambito del regime di equivalenza o del regime di riconoscimento, sugli amministratori dell'Unione o sulle entità vigilate che hanno approvato gli indici di riferimento provenienti da un paese terzo, e su qualsiasi indice di riferimento approvato e sui loro amministratori ubicati in un paese terzo.

(49)

In talune circostanze una persona fornisce un indice ma potrebbe non essere a conoscenza del fatto che esso sia utilizzato come riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento. Ciò in particolare può verificarsi quando gli utenti e l'amministratore dell'indice di riferimento sono ubicati in Stati membri diversi. È pertanto necessario incrementare il livello di trasparenza relativamente all'indice di riferimento specifico utilizzato. Tale obiettivo di trasparenza può essere conseguito migliorando il contenuto dei prospetti o dei documenti contenenti le informazioni chiave richiesti dal diritto dell'Unione, come pure il contenuto delle notifiche di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(50)

Il conferimento alle autorità competenti degli Stati membri di una serie di strumenti, poteri e risorse adeguati garantisce l'efficacia della loro opera di vigilanza. È pertanto opportuno che il presente regolamento, in particolare, disponga il conferimento di un minimo di poteri di vigilanza e indagine alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità del diritto nazionale. Nell'esercizio dei rispettivi poteri a norma del presente regolamento, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero agire in modo obiettivo e imparziale e restare autonome nel processo decisionale.

(51)

Allo scopo di rilevare violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti abbiano accesso, conformemente al diritto nazionale, a locali di persone fisiche per sequestrare documenti. L'accesso ai locali è necessario laddove vi sia il ragionevole sospetto che esistano documenti o altri dati relativi all'oggetto di un'ispezione o indagine e che potrebbero essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Inoltre, l'accesso ai locali è necessario quando la persona cui è già stato chiesto di fornire l'informazione non ha dato seguito a tale richiesta; oppure quando vi sono motivi ragionevoli di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, a essa non verrebbe dato seguito, o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, conformemente al diritto nazionale, l'accesso ai locali dovrebbe avvenire dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione giudiziaria.

(52)

Le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e le registrazioni relative allo scambio di dati in possesso di entità sottoposte a vigilanza possono costituire elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare violazioni del presente regolamento, in particolare il soddisfacimento dei requisiti di governance e controllo. Dette registrazioni possono contribuire alla verifica dell'identità dei responsabili dell'invio dei dati e dei responsabili dell'approvazione e ad accertare se la separazione organizzativa dei dipendenti sia attuata o meno. Pertanto, è opportuno che le autorità competenti possano richiedere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza, nei casi in cui esista il ragionevole sospetto che tali registrazioni connesse all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento.

(53)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, il diritto alla libertà di espressione e informazione, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto alla tutela dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo, i diritti della difesa. Di conseguenza, il presente regolamento andrebbe interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.

(54)

È auspicabile che i diritti della difesa delle persone coinvolte siano pienamente rispettati. In particolare, le persone soggette a procedimento dovrebbero avere accesso ai risultati delle indagini su cui le autorità competenti hanno basato la decisione e dovrebbero avere diritto al contraddittorio.

(55)

La trasparenza degli indici di riferimento è necessaria ai fini della stabilità dei mercati finanziari e della protezione degli investitori. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell'ESMA dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(56)

Al fine di garantire un approccio comune e un effetto deterrente, gli Stati membri, considerati i principi enunciati nella comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell'Unione successivamente adottati in materia, dovrebbero introdurre norme sulle sanzioni amministrative e altre misure amministrative, comprese sanzioni pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(57)

Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicate in casi specifici dovrebbero essere determinate tenendo conto, ove del caso, di fattori adeguati quali il rimborso di eventuali benefici finanziari rilevati, la gravità e la durata della violazione, circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità di sanzioni pecuniarie amministrative come deterrente e, ove del caso, devono prevedere una riduzione a fronte della collaborazione con le autorità competenti. In particolare, l'importo effettivo delle sanzioni pecuniarie amministrative da applicare in un caso specifico dovrebbe essere in grado di raggiungere il livello massimo previsto dal presente regolamento o un livello più elevato previsto dalla normativa nazionale, per le violazioni molto gravi, mentre sanzioni pecuniarie amministrative significativamente inferiori al livello massimo dovrebbero essere in grado di essere applicate a violazioni meno gravi o in caso di conciliazione. Occorre che l'autorità competente disponga della facoltà di interdizione temporanea dalle funzioni di gestione per gli amministratori degli indici di riferimento o i fornitori di dati.

(58)

Il presente regolamento non dovrebbe limitare la capacità degli Stati membri di infliggere sanzioni amministrative più elevate, né dovrebbe pregiudicare eventuali disposizioni legislative degli Stati membri in materia di sanzioni penali.

(59)

Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di emanare norme riguardanti sanzioni amministrative e penali relative alle medesime violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme sulle sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente regolamento disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti a infliggere sanzioni amministrative e penali per lo stesso reato, ma dovrebbero avere la facoltà di farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state adite in relazione alle pertinenti violazioni.

(60)

È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. In ragione delle crescenti attività transfrontaliere, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le pertinenti informazioni per l'esercizio delle loro funzioni, ai fini di un'applicazione efficace del presente regolamento, anche allorché le violazioni effettive o presunte interessino le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un'osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone.

(61)

Allo scopo di assicurare che le decisioni adottate dalle autorità competenti di infliggere una sanzione amministrativa o altre misure amministrative abbiano un effetto deterrente sul pubblico in generale, è opportuno pubblicarle. La pubblicazione delle decisioni relative all'inflizione di sanzioni amministrative o altre misure amministrative costituisce altresì per le autorità competenti uno strumento importante per informare gli operatori di mercato sul tipo di comportamento che è considerato una violazione del presente regolamento e per promuovere la diffusione dei comportamenti corretti tra gli operatori di mercato. Qualora la pubblicazione rischi di arrecare un danno sproporzionato alle persone coinvolte o metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, è opportuno che l'autorità competente o pubblichi le sanzioni amministrative o altre misure amministrative in forma anonima o ne rinvii la pubblicazione. È opportuno inoltre che le autorità competenti abbiano l'opzione di non pubblicare affatto una decisione che imponga sanzioni amministrative o altre misure amministrative laddove la pubblicazione in forma anonima o il rinvio siano ritenuti insufficienti ad assicurare che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio. Inoltre, le autorità competenti non sono tenute a pubblicare sanzioni amministrative o altre misure amministrative ritenute minori laddove la pubblicazione risulti sproporzionata.

(62)

Gli indici di riferimento critici possono coinvolgere contributori, amministratori e utenti di diversi Stati membri. Di conseguenza, la cessazione della fornitura di un siffatto indice di riferimento o qualunque evento in grado di minarne notevolmente l'integrità può avere effetti in diversi Stati membri, il che significa che la vigilanza su detto indice di riferimento esclusivamente da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore dell'indice di riferimento non sarà efficiente ed efficace nel far fronte ai rischi associati all'indice di riferimento critico. In tal caso, per assicurare un efficace scambio di informazioni in materia di vigilanza tra le autorità competenti e il coordinamento delle loro attività e misure di vigilanza, è opportuno costituire collegi, comprendenti le autorità competenti e l'ESMA. È opportuno che le attività dei collegi contribuiscano all'applicazione armonizzata delle norme di cui al presente regolamento e alla convergenza delle prassi di vigilanza. L'autorità competente dell'amministratore dovrebbe approntare disposizioni scritte per lo scambio di informazioni e per il processo decisionale, che potrebbero includere norme sulle procedure di voto, per la cooperazione ai fini delle misure relative alla contribuzione obbligatoria e per i casi in cui è opportuno che le autorità competenti si consultino. Il ruolo giuridicamente vincolante di mediazione dell'ESMA è un elemento chiave della promozione del coordinamento, della coerenza e della convergenza delle prassi di materia di vigilanza.

(63)

Gli indici di riferimento possono essere usati in strumenti finanziari e contratti finanziari a lunga durata. In taluni casi, tali indici di riferimento non potranno più essere ammessi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento poiché dotati di caratteristiche che non possono essere adeguate ai requisiti del regolamento stesso. Tuttavia, proibire la continuità della fornitura di tali indici di riferimento potrebbe determinare la risoluzione o rendere impossibile l'esecuzione degli strumenti finanziari o contratti finanziari, arrecando danni agli investitori. È quindi necessario adottare provvedimenti volti a consentire la continuità della fornitura di detti indici di riferimento per un periodo di transizione.

(64)

Nei casi in cui il presente regolamento riguardi effettivamente o potenzialmente le entità sottoposte a vigilanza e i mercati oggetto del regolamento (UE) n. 1227/2011, sarebbe necessario che l'ESMA consulti l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) al fine di basarsi sulla competenza di tale agenzia in materia di mercati dell'energia e attenuare ogni doppia regolamentazione.

(65)

Per specificare ulteriori elementi tecnici del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai dettagli relativi a elementi tecnici delle definizioni; riguardo al calcolo dell'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, dell'importo nozionale dei derivati e del valore patrimoniale netto dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento per determinare se tale indice è critico; riguardo al riesame del metodo di calcolo utilizzato per determinare la soglia per la determinazione degli indici di riferimento critici e significativi; riguardo all'accertamento delle ragioni oggettive per l'approvazione di un indice di riferimento o di una famiglia di tali indici di riferimento forniti in un paese terzo; riguardo agli elementi per valutare se la cessazione o la modifica di un indice di riferimento esistente potrebbe ragionevolmente costituire un evento di forza maggiore, compromettere o violare i termini di un contratto finanziario o strumento finanziario, o le regole di un fondo d'investimento, collegati a tale indice di riferimento; e riguardo alla proroga del periodo di 24 mesi previsto per la registrazione invece dell'autorizzazione di determinati amministratori. Nell'adottare tali atti, è opportuno che la Commissione tenga conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato, nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento, in particolare i lavori della IOSCO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo i interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» (14) del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contestualmente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti accedono sistematicamente alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati in questione.

(66)

È opportuno che le norme tecniche garantiscano un'armonizzazione coerente dei requisiti per la fornitura di indici — e il contributo ai medesimi — utilizzati come indici di riferimento, nonché una protezione adeguata degli investitori e dei consumatori nell'intera Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno affidare all'ESMA l'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, da sottoporre alla Commissione. È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per quanto riguarda le procedure e le caratteristiche della funzione di vigilanza; per quanto riguarda le modalità per garantire l'adeguatezza e la verificabilità dei dati e delle procedure interne di vigilanza e di verifica di un contributore; per quanto riguarda le informazioni che deve fornire un amministratore sui dati di un indice di riferimento e sulla metodologia; per quanto riguarda gli elementi del codice di condotta; per quanto riguarda i requisiti in materia di sistemi e controlli; per quanto riguarda i criteri di cui l'autorità competente dovrebbe tener conto nel decidere se applicare o meno determinati requisiti supplementari; per quanto riguarda i contenuti della dichiarazione relativa all' indice di riferimento e i casi in cui è richiesto un aggiornamento di tale dichiarazione; per quanto riguarda il contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e l'ESMA, la forma e il contenuto della richiesta di riconoscimento di un amministratore di un paese terzo e la presentazione delle informazioni a corredo di tale richiesta; nonché per quanto riguarda le informazioni da fornire nella richiesta di autorizzazione o registrazione.

(67)

Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per redigere e rivedere un elenco di autorità pubbliche nell'Unione, redigere e rivedere l'elenco degli indici di riferimento critici, e determinare l'equivalenza del quadro giuridico a cui sono soggetti i fornitori di indici di riferimento dei paesi terzi e ciò ai fini dell'equivalenza piena o parziale. È auspicabile che tali competenze siano esercitate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(68)

È opportuno altresì delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA che stabiliscano modelli per le dichiarazioni di conformità, procedure e formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA stessa, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 TFUE e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(69)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la definizione di un regime coerente ed efficace che faccia fronte ai punti deboli degli indici di riferimento, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che l'impatto complessivo dei problemi relativi agli indici di riferimento può essere pienamente percepito esclusivamente nel contesto dell'Unione, ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(70)

Visto che occorre al più presto ripristinare la fiducia negli indici di riferimento e promuovere mercati finanziari equi e trasparenti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(71)

I consumatori sono in grado di stipulare contratti finanziari, in particolare contratti di mutuo e di credito al consumo, legati a indici di riferimento, ma la disparità del potere contrattuale e l'uso di condizioni standard indicano che potrebbero avere una scelta limitata in relazione all'indice di riferimento utilizzato. È pertanto necessario assicurare che i creditori o intermediari del credito forniscano ai consumatori informazioni quanto meno adeguate. A tal fine le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(72)

Il regolamento (UE) n. 596/2014 impone ai soggetti che esercitano responsabilità dirigenziali, nonché alle persone a loro strettamente associate, di notificare all'emittente e all'autorità competente tutte le operazioni effettuate per loro conto riguardanti strumenti finanziari che sono essi stessi legati ad azioni e a strumenti di debito del loro emittente. Esiste tuttavia un'ampia gamma di strumenti finanziari che sono legati ad azioni e a strumenti di debito di un determinato emittente. Tra tali strumenti finanziari rientrano partecipazioni di organismi di investimento collettivo, prodotti strutturati o strumenti finanziari che inglobano un derivato che conferisce un'esposizione all'andamento delle azioni o degli strumenti di debito emessi da un determinato emittente. È opportuno notificare all'emittente e all'autorità competente ogni operazione relativa a siffatti strumenti finanziari che superi una determinata soglia minima. Dovrebbe essere prevista un'eccezione allorché lo strumento finanziario collegato conferisce un'esposizione pario o inferiore al 20 % alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente oppure se il soggetto che esercita responsabilità dirigenziali o la persona a esso strettamente associata non conosceva né poteva conoscere la composizione degli investimenti dello strumento finanziario collegato. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 596/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell'Unione. Il presente regolamento contribuisce in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alla fornitura degli indici di riferimento, alla contribuzione di dati per gli indici di riferimento e all'uso degli indici di riferimento nell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle banche centrali;

b)

alle autorità pubbliche, qualora mettano a disposizione dati per gli indici di riferimento a fini di politica pubblica, ivi comprese misure in materia di occupazione, attività economica e inflazione, ovvero forniscano o controllino la fornitura di tali indici di riferimento;

c)

alle controparti centrali (CCP), qualora forniscano prezzi di riferimento o prezzi di regolamento impiegati ai fini della gestione dei rischi della CCP o a fini di regolamento;

d)

alla fornitura dei prezzi di riferimento unici degli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

e)

alla stampa, ad altri mezzi di informazione e ai giornalisti qualora, nell'ambito delle loro attività giornalistiche, semplicemente pubblichino o si riferiscano a un indice di riferimento senza esercitare alcun controllo sulla sua fornitura;

f)

alle persone fisiche o giuridiche che concedono o s'impegnano a concedere crediti nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, soltanto nella misura in cui tali persone pubblichino o rendano disponibili al pubblico i propri tassi debitori fissi o variabili stabiliti da decisioni interne e applicabili unicamente ai contratti finanziari stipulati da tali persone ovvero da società del medesimo gruppo con i rispettivi clienti;

g)

agli indici di riferimento per le merci basati su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità non sottoposte a vigilanza alle quali si applicano entrambe le seguenti condizioni:

i)

l'indice di riferimento è associato agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sola sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, o che sono negoziati in una sola sede di negoziazione di tal tipo;

ii)

il valore nozionale totale degli strumenti finanziari collegati all' indice di riferimento non supera 100 milioni di EUR;

h)

ai fornitori di indici quando, in relazione a un indice fornito, essi non sono e non potrebbero ragionevolmente essere a conoscenza del suo uso ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «indice»: qualunque cifra:

a)

pubblicata o messa a disposizione del pubblico;

b)

periodicamente determinata:

i)

per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione; e

ii)

sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, tassi d'interesse effettivi o stimati, quotazioni e quotazioni preventivate, o altri valori o studi;

2)   «fornitore dell'indice»: la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice;

3)   «indice di riferimento (benchmark)»: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;

4)   «famiglia di indici di riferimento»: un gruppo di indici di riferimento, forniti dallo stesso amministratore e determinati da dati della stessa natura, che fornisce misure specifiche del medesimo mercato o della medesima realtà economica oppure di un mercato o di una realtà economica analoghi;

5)   «fornitura di un indice di riferimento»:

a)

la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento;

b)

la raccolta, l'analisi o il trattamento di dati ai fini della determinazione dell'indice di riferimento; e

c)

la determinazione di un indice di riferimento mediante l'applicazione di una formula o altro metodo di calcolo o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine;

6)   «amministratore»: una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento;

7)   «uso di un indice di riferimento»:

a)

l'emissione di uno strumento finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;

b)

la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario collegati a un indice o a una combinazione di indici;

c)

il fatto di essere parte contraente di un contratto finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;

d)

la fornitura di un tasso debitore ai sensi dell'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a un indice o una combinazione di indici e impiegato unicamente quale riferimento in un contratto finanziario di cui il creditore è parte contraente;

e)

la misura della performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici o di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;

8)   «contribuzione di dati»: la contribuzione a un amministratore, o altra persona affinché li trasmetta a un amministratore, dei dati non prontamente reperibili che sono necessari alla determinazione di un indice di riferimento e che vengono forniti a tale scopo;

9)   «contributore di dati»: la persona fisica o giuridica che effettua una contribuzione di dati;

10)   «contributore di dati sottoposto a vigilanza»: un'entità sottoposta a vigilanza che effettua una contribuzione di dati a un amministratore ubicato nell'Unione;

11)   «notificatore»: una persona fisica alle dipendenze del contributore e preposta alla contribuzione dei dati;

12)   «valutatore»: un dipendente di un amministratore di un indice di riferimento per le merci o qualunque altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione dell'amministratore o sotto il suo controllo e che è responsabile dell'applicazione di una metodologia o valutazione ai dati e ad altre informazioni per ottenere una valutazione definitiva del prezzo di una determinata merce;

13)   «valutazione di esperti»: l'esercizio della discrezionalità da parte di un amministratore o contributore rispetto all'uso di dati in sede di determinazione di un indice di riferimento, ivi compresi l'estrapolazione di valori da operazioni precedenti o associate, l'adeguamento di valori per fattori che potrebbero influenzare la qualità dei dati, quali eventi di mercato o il deterioramento della qualità creditizia di un compratore o di un venditore, e l'assegnazione a offerte di acquisto o di vendita di ponderazioni superiori a quelle di una specifica operazione conclusa;

14)   «dati»: i dati relativi al valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori, usati da un amministratore per determinare un indice di riferimento;

15)   «dati sulle operazioni»: prezzi osservabili, tassi, indici o valori rappresentativi di operazioni tra controparti non collegate in un mercato attivo soggetto a domanda e offerta competitive;

16)   «strumento finanziario»: qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE, o che è negoziato in una sede di negoziazione quale definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), di tale direttiva;

17)   «entità sottoposta a vigilanza»:

a)

un ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

b)

un'impresa di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

c)

un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

d)

un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

e)

un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE ovvero, se applicabile, un OICVM quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva;

f)

un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

g)

un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

h)

un creditore quale definito all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE ai fini dei contratti di credito di cui all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE;

i)

un ente non creditizio quale definito all'articolo 4, punto 10), della direttiva 2014/17/UE ai fini dei contratti di credito quali definiti all'articolo 4, punto 3, di tale direttiva;

j)

un gestore del mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;

k)

una CCP quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

l)

un repertorio di dati sulle negoziazioni quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

m)

un amministratore;

18)   «contratto finanziario»:

a)

qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE;

b)

qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE;

19)   «fondi di investimento»: i FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, o gli OICVM quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

20)   «organo di gestione»: l'organo o gli organi di un amministratore o un'altra entità sottoposta a vigilanza, designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di definire la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dell'amministratore o un'altra autorità sottoposta a vigilanza e che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono persone che dirigono di fatto l'attività dell'amministratore o un'altra entità sottoposta a vigilanza;

21)   «consumatore»: una persona fisica che, nei contratti finanziari disciplinati dal presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

22)   «indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse»: un indice di riferimento che, ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è determinato sulla base del tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti nel mercato monetario presso o ad altre banche o altri agenti, diversi dalle banche;

23)   «indice di riferimento per le merci»: un indice di riferimento in cui l'attività sottostante ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è costituita da una merce ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (21), escluse le quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;

24)   «indice di riferimento basato su dati regolamentati»: un indice di riferimento determinato applicando una formula ottenuta:

a)

da dati forniti interamente e direttamente da:

i)

una sede di negoziazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE o una sede di negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione alla stregua della quale il quadro giuridico e di vigilanza di tale paese è ritenuto avere effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), o un mercato regolamentato ritenuto essere equivalente ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, ma in ogni caso solo in relazione ai dati sulle operazioni relative agli strumenti finanziari;

ii)

un dispositivo di pubblicazione autorizzato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52), della direttiva 2014/65/UE o un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 53), della direttiva 2014/65/UE, conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione;

iii)

un meccanismo di segnalazione autorizzato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 54), della direttiva 2014/65/UE, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione e che devono essere divulgati conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione;

iv)

una borsa dell'energia elettrica di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

v)

una borsa del gas naturale di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

vi)

una piattaforma d'asta di cui all'articolo 26 o 30 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (25);

vii)

un prestatore di servizi a cui l'amministratore dell'indice di riferimento ha esternalizzato la raccolta di dati in conformità dell'articolo 10, a condizione che il prestatore riceva i dati interamente e direttamente da un'entità di cui alle lettere da i) a vi);

b)

dai valori patrimoniali netti dei fondi di investimento;

25)   «indice di riferimento critico»: un indice di riferimento diverso da un indice di riferimento basato su dati regolamentati che soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e che figura nell'elenco redatto dalla Commissione a norma di tale articolo;

26)   «indice di riferimento significativo»: un indice di riferimento che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

27)   «indice di riferimento non significativo»: un indice di riferimento che non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 20, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1;

28)   «ubicato»: nel caso di una persona giuridica, il paese in cui è situata la sede legale o altro indirizzo ufficiale della persona; e nel caso di una persona fisica, il paese in cui la persona è residente ai fini fiscali;

29)   «autorità pubblica»:

a)

qualsiasi governo o altra amministrazione pubblica, comprese le entità incaricate della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b)

qualsiasi entità o persona che svolge funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, o che detiene responsabilità o funzioni pubbliche o fornisce servizi pubblici, tra cui misure in materia di occupazione, attività economiche e inflazione, sotto il controllo di un'entità ai sensi della lettera a).

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di specificare ulteriori elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, in particolare chiarire cosa si intende per mettere a disposizione del pubblico ai fini della definizione di indice.

Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per redigere e rivedere un elenco di autorità pubbliche dell'Unione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1, punto 29), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

TITOLO II

INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

CAPO 1

Governance e controllo da parte degli amministratori

Articolo 4

Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse

1.   L' amministratore dispone di solidi meccanismi di governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un indice di riferimento.

Gli amministratori adottano le misure opportune per individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse tra se stessi, inclusi i loro dirigenti, dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a essi da un legame di controllo, e i fornitori di dati o gli utenti, nonché per garantire che, laddove si richiedano valutazione o discrezionalità nel processo di determinazione dell'indice di riferimento, queste siano esercitate in maniera indipendente e leale.

2.   La fornitura degli indici di riferimento è separata, dal punto di vista operativo, dalle altre parti dell'attività dell'amministratore che possono creare conflitti di interessi potenziali o effettivi.

3.   Ove insorga un conflitto di interesse interno a un amministratore a causa del suo assetto proprietario, delle sue partecipazioni di controllo o di altre attività svolte da un'entità che possieda o controlli l'amministratore oppure un'entità di proprietà o soggetta al controllo dell'amministratore o di una sua consociata, e ove non sia possibile attenuare in maniera adeguata tali conflitti, l'autorità competente pertinente può chiedere all'amministratore di istituire una funzione di sorveglianza indipendente che preveda una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati, ivi compresi utenti e fornitori di dati.

4.   Se non è possibile gestire un tale conflitto di interesse in modo adeguato, l'autorità competente pertinente può chiedere all'amministratore di cessare le attività o i rapporti che creano il conflitto di interesse oppure di cessare di produrre l' indice di riferimento.

5.   L'amministratore pubblica o comunica tutti i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, agli utenti dell'indice di riferimento nonché all'autorità competente pertinente e, se del caso, ai fornitori di dati, tra cui anche i conflitti di interesse derivanti dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore.

6.   L'amministratore istituisce e applica adeguate politiche e procedure, nonché efficaci disposizioni organizzative, per l'individuazione, la divulgazione, la prevenzione, la gestione e l'attenuazione dei conflitti di interesse, volte a tutelare l'integrità e l'indipendenza dell'attività di determinazione degli indici di riferimento. Tali politiche e procedure sono periodicamente riesaminate e aggiornate. Esse tengono in considerazione e affrontano i conflitti di interesse, il grado di discrezionalità esercitato nel processo di determinazione dell'indice di riferimento e i rischi a esso associati, e:

a)

assicurano la riservatezza delle informazioni fornite all'amministratore o da questi prodotte, subordinatamente agli obblighi di divulgazione e trasparenza derivanti dal presente regolamento; e

b)

attenuano in particolare i conflitti di interesse causati dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore, dovuti ad altri interessi nel suo gruppo o derivanti dall'influenza o dal controllo eventualmente esercitati da altre persone sull'amministratore in relazione alla determinazione dell'indice di riferimento.

7.   Gli amministratori assicurano che i dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sotto il loro controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un indice di riferimento:

a)

dispongano delle competenze, conoscenze ed esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e siano soggetti a un'efficace gestione e vigilanza;

b)

non siano soggetti a indebita influenza o conflitti di interesse e che la retribuzione e la valutazione del rendimento di tali persone non creino conflitti di interesse o comunque non incidano sull'integrità del processo di determinazione degli indici di riferimento;

c)

non abbiano interessi o relazioni commerciali suscettibili di compromettere le funzioni dell'amministratore interessato;

d)

siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di indici di riferimento mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato, tranne qualora tale contributo sia esplicitamente necessario nell'ambito della metodologia dell'indice di riferimento e sia soggetto a norme specifiche; e

e)

siano soggetti a efficaci procedure per il controllo degli scambi di informazioni con altri dipendenti coinvolti in attività che potrebbero creare un rischio di conflitti di interesse, o con terzi, laddove le informazioni possano influire sull' indice di riferimento.

8.   L'amministratore istituisce specifiche procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità del dipendente o della persona che determina l'indice di riferimento, inclusa almeno una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione dell'indice di riferimento.

Articolo 5

Requisiti della funzione di sorveglianza

1.   Gli amministratori istituiscono e mantengono una funzione di sorveglianza permanente ed efficace per tutti gli aspetti della fornitura dei loro indici di riferimento.

2.   Gli amministratori sviluppano e mantengono solide procedure per la loro funzione di sorveglianza che vengono messe a disposizione delle autorità competenti pertinenti.

3.   La funzione di sorveglianza è esercitata con integrità e comporta le seguenti responsabilità, che sono adeguate dall'amministratore in funzione della complessità, dell'uso e della vulnerabilità dell'indice di riferimento:

a)

il riesame, almeno annuale, della definizione e della metodologia dell'indice di riferimento;

b)

la sorveglianza delle modifiche della metodologia dell'indice di riferimento e la possibilità di chiedere all'amministratore di procedere a una consultazione su dette modifiche;

c)

la sorveglianza del sistema dei controlli dell'amministratore, la gestione e il funzionamento dell'indice di riferimento e, ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il codice di condotta di cui all'articolo 15;

d)

il riesame e l'approvazione delle procedure per la cessazione dell'indice di riferimento, inclusa la consultazione sulla cessazione;

e)

la sorveglianza su eventuali terzi coinvolti nella fornitura dell'indice di riferimento, inclusi gli agenti di calcolo o di diffusione;

f)

la valutazione di audit o riesami interni ed esterni e il monitoraggio dell'attuazione delle azioni correttive individuate;

g)

ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il monitoraggio dei dati, dei contributori di dati e delle azioni dell'amministratore nel confutare o convalidare i dati;

h)

ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, l'adozione di misure efficaci in relazione alle violazioni del codice di condotta di cui all'articolo 15; e

i)

la segnalazione alle autorità competenti pertinenti di qualunque negligenza, di cui la funzione di sorveglianza venga a conoscenza, da parte dei contributori, ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, o da parte degli amministratori, nonché di dati anomali o sospetti.

4.   La funzione di sorveglianza è espletata da un comitato distinto o da un altro idoneo meccanismo di governance.

5.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure relative alla funzione di sorveglianza e le caratteristiche di predetta funzione, comprese la sua composizione e la sua collocazione in seno alla struttura organizzativa dell'amministratore, in modo tale da garantire l'integrità della funzione e l'assenza di conflitti d'interesse. Nello specifico, l'ESMA elabora un elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei di cui al paragrafo 4.

L'ESMA opera una distinzione tra le diverse tipologie di indici di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento e tiene conto delle differenze nell'assetto proprietario e di controllo degli amministratori, della natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento, nonché del rischio e dell'incidenza di tale indice, anche alla luce della convergenza delle prassi di vigilanza sui requisiti di governance degli indici di riferimento a livello internazionale. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati agli amministratori di indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 6

Requisiti del sistema dei controlli

1.   Gli amministratori si dotano di un sistema dei controlli per garantire che i loro indici di riferimento siano forniti e pubblicati o messi a disposizione in conformità del presente regolamento.

2.   Il sistema dei controlli è proporzionato al livello dei conflitti di interesse rilevati, all'entità della discrezionalità nella fornitura dell'indice di riferimento e alla natura dei dati per tale indice.

3.   Il sistema dei controlli comprende:

a)

la gestione del rischio operativo;

b)

adeguati ed efficaci piani di continuità operativa e ripristino in caso di eventi catastrofici;

c)

le procedure di emergenza in essere nel caso di un'interruzione del processo di fornitura dell'indice di riferimento.

4.   Un amministratore definisce le misure volte a:

a)

assicurare che i contributori si attengano al codice di condotta di cui all'articolo 15 e rispettino le norme applicabili relative ai dati;

b)

monitorare i dati, tra cui, laddove possibile, i dati prima della pubblicazione dell'indice di riferimento e la convalida dei dati successivamente alla pubblicazione, al fine di rilevare errori e anomalie.

5.   Il sistema dei controlli è opportunamente documentato, riesaminato e aggiornato e messo a disposizione della pertinente autorità competente e, su richiesta, degli utenti.

Articolo 7

Requisiti del quadro di responsabilità

1.   L'amministratore si dota di un quadro di responsabilità riguardante la conservazione delle registrazioni, la revisione, il riesame e la procedura per i reclami, a dimostrazione dell'ottemperanza alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   L'amministratore nomina una funzione interna, dotata delle capacità necessarie a riesaminare e riferire sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.

3.   Per gli indici di riferimento critici, l'amministratore nomina un revisore esterno indipendente che riesamini e riferisca, almeno una volta l'anno, sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.

4.   Su richiesta dell'autorità competente pertinente, l'amministratore fornisce all'autorità competente pertinente i dettagli dei riesami e delle relazioni di cui al paragrafo 2. Su richiesta dell'autorità competente pertinente o di qualunque utente di un indice di riferimento, l'amministratore pubblica i dettagli dell'esito delle revisioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Requisiti per la conservazione delle registrazioni

1.   L'amministratore conserva le registrazioni relative:

a)

a tutti i dati, ivi compreso il loro utilizzo;

b)

alla metodologia impiegata per la determinazione dell'indice di riferimento;

c)

a qualunque esercizio di valutazione o discrezionalità da parte dell'amministratore e, se del caso, dei valutatori nella determinazione dell'indice di riferimento, incluse le motivazioni di detta valutazione o discrezionalità;

d)

a eventuali dati ignorati, in particolare se conformi ai requisiti della metodologia dell'indice di riferimento, e la relativa motivazione;

e)

ad altre variazioni nelle procedure e metodologie standard o deviazioni dalle stesse, comprese quelle avvenute in periodi di tensioni o perturbazioni del mercato;

f)

alle identità dei notificatori e delle persone fisiche alle dipendenze dell'amministratore ai fini della determinazione degli indici di riferimento;

g)

a tutti i documenti relativi a eventuali reclami, inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo; e

h)

a conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche tra le persone alle dipendenze dell'amministratore e i fornitori di dati o i notificatori in relazione all'indice di riferimento.

2.   L'amministratore conserva le registrazioni di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in forma tale da consentire di replicare e comprendere appieno la determinazione dell'indice di riferimento e permettere una revisione o valutazione dei dati, dei calcoli, delle valutazioni e della discrezionalità. Le conversazioni telefoniche o le comunicazioni elettroniche registrate conformemente al paragrafo 1, lettera h), sono fornite su richiesta alle persone coinvolte nelle conversazioni o comunicazioni e sono conservate per un periodo di tre anni.

Articolo 9

Meccanismo per la trattazione dei reclami

1.   L'amministratore adotta e pubblica procedure scritte per il ricevimento, la trattazione e la conservazione dei reclami presentati, compresi quelli relativi al processo di determinazione degli indici di riferimento degli amministratori.

2.   Il meccanismo per la gestione dei reclami garantisce che:

a)

l'amministratore renda disponibile la strategia di gestione dei reclami, alla stregua della quale è possibile presentare reclami per contestare la rappresentatività della determinazione di uno specifico indice di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al procedimento di determinazione degli indici di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione alla determinazione di specifici indici di riferimento e altre decisioni relative al procedimento di determinazione degli indici di riferimento;

b)

i reclami siano trattati in modo tempestivo ed equo e che l'esito della trattazione sia comunicato entro un periodo ragionevole di tempo a chi presenta il reclamo, a meno che tale comunicazione sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o al regolamento (UE) n. 596/2014; e

c)

la trattazione sia condotta in maniera indipendente dal personale che è stato o è eventualmente coinvolto nell'oggetto del reclamo.

Articolo 10

Esternalizzazione

1.   Gli amministratori non esternalizzano le funzioni della fornitura di un indice di riferimento in modo tale da pregiudicare sostanzialmente il controllo esercitato dall'amministratore sulla fornitura dell'indice di riferimento o la capacità dell'autorità competente pertinente di vigilare sull'indice di riferimento.

2.   Qualora un amministratore esternalizzi a un fornitore di servizi le funzioni o i servizi e le attività relativi alla fornitura di un indice di riferimento, resta pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i suoi obblighi di cui al presente regolamento.

3.   In caso di esternalizzazione, l'amministratore assicura il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;

b)

l'amministratore mette a disposizione delle autorità competenti pertinenti l'identità e i compiti del fornitore di servizi che partecipa al processo di determinazione dell'indice di riferimento;

c)

l'amministratore adotta misure idonee se risulta che il fornitore di servizi potrebbe non eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti;

d)

l'amministratore conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;

e)

il fornitore di servizi informa l'amministratore di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità del diritto e dei requisiti vigenti;

f)

il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente pertinente per quanto riguarda le attività esternalizzate, e l'amministratore e l'autorità competente pertinente hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, e l'autorità competente pertinente è in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;

g)

l'amministratore può porre termine, se necessario, agli accordi di esternalizzazione;

h)

l'amministratore adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al procedimento di determinazione dell'indice di riferimento.

CAPO 2

Dati, metodologia e segnalazione delle violazioni

Articolo 11

Dati

1.   La fornitura di un indice di riferimento deve attenersi ai seguenti requisiti relativi ai dati:

a)

i dati devono essere sufficienti a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.

I dati devono essere dati sulle operazioni, ove siano disponibili e idonei. Qualora i dati sulle operazioni non siano sufficienti o idonei a rappresentare in maniera accurata e affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, è possibile usare dati non relativi alle operazioni, ivi comprese stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori;

b)

i dati di cui alla lettera a) devono essere verificabili;

c)

l'amministratore deve elaborare e pubblicare orientamenti chiari per quanto riguarda i tipi di dati, la priorità d'impiego dei diversi tipi di dati e l'esercizio delle valutazioni di esperti, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto alla lettera a) e della metodologia;

d)

laddove un indice di riferimento si basi su dati ottenuti da fornitori di dati, l'amministratore deve ottenere, se del caso, i dati da un gruppo o campione rappresentativo e affidabile di fornitori di dati in modo tale da assicurare che l'indice di riferimento ottenuto sia affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;

e)

l'amministratore non deve utilizzare dati ottenuti da un contributore se dispone di indicazioni per ritenere che tale contributore non si attiene al codice di condotta di cui all'articolo 15, e in tal caso deve ottenere dati rappresentativi disponibili al pubblico.

2.   L'amministratore assicura che i controlli relativi ai dati includano:

a)

criteri che determinano chi può effettuare la contribuzione di dati all'amministratore e un procedimento per la selezione dei contributori di dati;

b)

un procedimento per la valutazione dei dati del contributore e per interrompere la contribuzione dei dati da parte del contributore, o per applicare altre sanzioni per non conformità al contributore, se del caso; e

c)

un procedimento per la convalida dei dati, anche rispetto ad altri indicatori o dati, per assicurarne l'integrità e accuratezza.

3.   Nel caso in cui i dati di un indice di riferimento siano forniti da una funzione di front office, vale a dire da reparti, divisioni, gruppi o personale dei contributori di dati o loro consociate che svolgano attività di determinazione di prezzi, negoziazione, vendita, marketing, attività pubblicitarie, di promozione e collocamento, strutturazione o intermediazione, l'amministratore:

a)

si procura presso altre fonti dati in grado di corroborare i dati ricevuti; e

b)

garantisce che i contributori di dati dispongano di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica.

4.   Nel caso in cui l'amministratore ritenga che i dati non rappresentino il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, detto amministratore cambia, entro un periodo di tempo ragionevole, i dati, il contributore di dati o la metodologia per garantire che i dati siano rappresentativi di tale mercato o della realtà economica che l'indice deve misurare, oppure cessa la fornitura di tale indice di riferimento.

5.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili, come stabilito al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica di un contributore che l'amministratore è tenuto ad accertare, in conformità del paragrafo 3, lettera b), al fine di garantire l'integrità e l'accuratezza dei dati. Tuttavia, tali progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.

L'ESMA tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento e settori di cui al presente regolamento, della natura dei dati, delle caratteristiche del mercato sottostante o della realtà economica e del principio di proporzionalità, della vulnerabilità alla manipolazione degli indici di riferimento, nonché indici della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati agli amministratori di indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 12

Metodologia

1.   L'amministratore applica una metodologia per la determinazione di un indice di riferimento che:

a)

sia solida e affidabile;

b)

contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell'indice di riferimento;

c)

sia rigorosa, continuativa e convalidabile, inclusi, se del caso, i test a posteriori rispetto ai dati sulle operazioni disponibili;

d)

sia resiliente e assicuri che l'indice di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile, senza comprometterne l'integrità;

e)

sia tracciabile e verificabile.

2.   Nello sviluppo di una metodologia, l'amministratore dell'indice di riferimento:

a)

tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la normale liquidità del mercato, la trasparenza della negoziazione e le posizioni degli operatori di mercato, la concentrazione e le dinamiche del mercato, nonché l'adeguatezza dei campioni a rappresentare il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;

b)

determina cosa si intende per mercato attivo ai fini dell'indice di riferimento; e

c)

stabilisce la priorità assegnata alle diverse tipologie di dati.

3.   L'amministratore adotta e pubblica disposizioni chiare che individuano le circostanze in cui la quantità o la qualità dei dati scendono al di sotto degli standard richiesti per la metodologia di determinazione dell'indice di riferimento in modo accurato e affidabile e che descrivono se e in che modo l' indice di riferimento deve essere calcolato in tali circostanze.

Articolo 13

Trasparenza della metodologia

1.   L'amministratore sviluppa, applica e amministra l'indice di riferimento e la metodologia in maniera trasparente. A tal fine, l'amministratore pubblica o mette a disposizione le seguenti informazioni:

a)

gli elementi chiave della metodologia utilizzata dall'amministratore per ciascuno degli indici di riferimento forniti e pubblicati o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati;

b)

i dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione di una data metodologia, nonché alla frequenza di tale riesame;

c)

le procedure per la consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante proposta dall'amministratore nonché la motivazione di tali modifiche, inclusa una definizione di cosa costituisce una modifica rilevante e le circostanze in cui l'amministratore debba comunicare tali modifiche agli utenti.

2.   Le procedure previste al paragrafo 1, lettera c), forniscono:

a)

un preavviso, con un intervallo di tempo ben definito, che consente di analizzare e commentare l'impatto delle modifiche rilevanti proposte; e

b)

le osservazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nonché la risposta dell'amministratore a dette osservazioni, da rendere accessibili dopo qualunque consultazione, salvo qualora l'autore delle osservazioni abbia avanzato richiesta di riservatezza.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano specificate ulteriormente le informazioni che l'amministratore deve fornire conformemente ai paragrafi 1 e 2, distinguendo tra le diverse tipologie di indici di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento. L'ESMA tiene conto della necessità di divulgare gli elementi della metodologia che forniscono informazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere le modalità di fornitura di un indice di riferimento, di valutarne la rappresentatività, l'importanza per particolari utenti e l'adeguatezza in quanto riferimento per strumenti finanziari e contratti finanziari, nonché di valutare il principio di proporzionalità. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati agli amministratori di indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare ulteriormente gli elementi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 14

Segnalazione delle violazioni

1.   L'amministratore stabilisce sistemi adeguati e controlli efficaci volti a garantire l'integrità dei dati allo scopo di essere in grado di individuare e segnalare all'autorità competente le condotte che possono comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento, conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014.

2.   L'amministratore effettua il monitoraggio dei dati e dei fornitori di dati allo scopo di essere in grado di informare l'autorità competente e di fornire tutte le informazioni pertinenti laddove, in relazione all' indice di riferimento, l'amministratore sospetti che vi sia stata una condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione dell'indice di riferimento, a norma del regolamento (UE) n. 596/2014, inclusa qualsiasi collusione a tal fine.

L'autorità competente dell'amministratore trasmette, se del caso, tali informazioni all'autorità pertinente a norma del regolamento (UE) n. 596/2014.

3.   Gli amministratori si dotano di procedure che consentano ai loro dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo di segnalare internamente le violazioni del presente regolamento.

CAPO 3

Codice di condotta e requisiti dei contributori

Articolo 15

Codice di condotta

1.   Laddove un indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il suo amministratore elabora per ciascun indice di riferimento un codice di condotta che specifica chiaramente le responsabilità dei contributori in relazione alla contribuzione dei dati e garantisce la conformità di tale codice di condotta al presente regolamento. L'amministratore accerta il rispetto del codice di condotta da parte dei contributori in modo continuativo, almeno su base annua e in caso di modifica del codice stesso.

2.   Il codice di condotta comprende almeno i seguenti elementi:

a)

una chiara descrizione dei dati da fornire e dei requisiti necessari per assicurare la fornitura dei dati a norma degli articoli 11 e 14;

b)

l'identificazione dei soggetti che possono effettuare la contribuzione di dati all'amministratore e le procedure per verificare l'identità di un contributore di dati e di eventuali notificatori, nonché l'autorizzazione dei notificatori che effettuano la contribuzione di dati per conto di un contributore;

c)

le politiche volte ad assicurare che un contributore trasmetta tutti i dati pertinenti; e

d)

i sistemi e controlli che un contributore è tenuto a istituire, inclusi:

i)

le procedure per effettuare la contribuzione dei dati, compreso l'obbligo per il contributore di specificare se si tratta di dati sulle operazioni e se i dati sono conformi alle prescrizioni dell'amministratore;

ii)

le politiche sull'uso di discrezionalità nella contribuzione dei dati;

iii)

eventuali requisiti per la convalida dei dati prima che siano forniti all'amministratore;

iv)

politiche sulla conservazione delle registrazioni;

v)

obblighi di segnalazione dei dati sospetti;

vi)

requisiti di gestione dei conflitti di interesse.

3.   Gli amministratori possono elaborare un codice di condotta unico per ciascuna famiglia di indici di riferimento che forniscono.

4.   Qualora, nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 41, l'autorità competente pertinente riscontri elementi del codice di condotta non conformi al presente regolamento, ne dà notifica all'amministratore interessato. Questi modifica il codice di condotta per assicurarne la conformità al presente regolamento entro 30 giorni dalla notifica.

5.   Entro 15 giorni lavorativi dalla data di applicazione della decisione di includere un indice di riferimento critico nell'elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 1, l'amministratore dell'indice di riferimento critico in questione notifica il codice di condotta all'autorità competente pertinente. L'autorità competente pertinente verifica entro 30 giorni se il contenuto del codice di condotta è conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Qualora l'autorità competente pertinente riscontri elementi non conformi alle prescrizioni del presente regolamento, si applica il paragrafo 4 del presente articolo.

6.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi del codice di condotta di cui al paragrafo 2 per le diverse tipologie di indici di riferimento e al fine di tenere conto degli sviluppi negli indici di riferimento e nei mercati finanziari.

L'ESMA tiene conto delle diverse caratteristiche degli indici di riferimento e dei contributori, in particolare in termini di differenze di dati e metodologie, e dei rischi di manipolazione dei dati nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 16

Requisiti di governance e controllo applicati ai contributori sottoposti a vigilanza

1.   I seguenti requisiti di governance e controllo si applicano ai contributori sottoposti a vigilanza:

a)

il contributore sottoposto a vigilanza assicura che la fornitura dei dati per gli indici di riferimento non subisca gli effetti di conflitti di interesse potenziali o esistenti e che, laddove si richieda discrezionalità, questa sia esercitata in maniera indipendente e leale sulla base di informazioni pertinenti, conformemente al codice di condotta di cui all'articolo 15;

b)

il contributore sottoposto a vigilanza si dota di un sistema dei controlli che assicura l'integrità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati nonché la loro fornitura conformemente al presente regolamento e al codice di condotta di cui all'articolo 15.

2.   I contributori sottoposti a vigilanza si dotano di sistemi e controlli efficaci per garantire l'integrità e l'affidabilità di tutti i dati di cui è effettuata la contribuzione all'amministratore, inclusi:

a)

controlli relativi a chi può inviare i dati a un amministratore, compreso, se proporzionato, un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore;

b)

una formazione adeguata per i notificatori, riguardante perlomeno il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014;

c)

misure per la gestione dei conflitti di interesse, inclusa la separazione organizzativa dei dipendenti, se opportuno, e l'esame delle modalità di soppressione degli incentivi, creati da politiche retributive, alla manipolazione di un indice di riferimento;

d)

la conservazione, per un periodo di tempo adeguato, delle registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati, di tutte le informazioni utilizzate per consentire al contributore di effettuare ciascuna trasmissione, e di tutti i conflitti di interesse potenziali o esistenti, inclusa tra l'altro l'esposizione del contributore agli strumenti finanziari che utilizzano un indice di riferimento;

e)

la conservazione delle registrazioni delle revisioni interne ed esterne.

3.   Se i dati si basano su valutazioni di esperti, i contributori sottoposti a vigilanza istituiscono, in aggiunta ai sistemi e controlli di cui al paragrafo 2, politiche sull'uso di valutazioni o discrezionalità e conservano le registrazioni dei motivi di tali valutazioni o discrezionalità. Se proporzionato, i contributori sottoposti a vigilanza tengono conto della natura dell'indice di riferimento e dei dati.

4.   I contributori sottoposti a vigilanza cooperano pienamente con l'amministratore e l'autorità competente pertinente ai fini della revisione e vigilanza della fornitura degli indici di riferimento e rendono disponibili le informazioni e le registrazioni conformemente ai paragrafi 2 e 3.

5.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di governance, di sistemi e controlli e di politiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

L'ESMA tiene conto delle differenti caratteristiche degli indici di riferimento e dei contributori sottoposti a vigilanza, in particolare in termini di differenze di dati forniti e metodologie usate, dei rischi di manipolazione dei dati e della natura delle attività svolte dai contributori sottoposti a vigilanza, nonché dell'evoluzione degli indici di riferimento e dei mercati finanziari alla luce della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori sottoposti a vigilanza di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza per gli indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

TITOLO III

REQUISITI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INDICI DI RIFERIMENTO

CAPO 1

Indici di riferimento basati su dati regolamentati

Articolo 17

Indici di riferimento basati su dati regolamentati

1.   L'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 15 e 16 non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento basati su dati regolamentati né alla contribuzione di dati per gli stessi. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati in relazione ai dati forniti interamente e direttamente, secondo quanto specificato all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24).

2.   Gli articoli 24 e 25 o l'articolo 26 si applicano, se del caso, alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati, e alla fornitura e alla contribuzione di dati per gli stessi, utilizzati direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale fino a 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.

CAPO 2

Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

Articolo 18

Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

I requisiti specifici di cui all'allegato I si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in aggiunta ai requisiti di cui al titolo II o in sostituzione degli stessi.

Gli articoli 24, 25 e 26 non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

CAPO 3

Indici di riferimento per le merci

Articolo 19

Indici di riferimento per le merci

1.   I requisiti specifici di cui all'allegato II si applicano in sostituzione dei requisiti di cui al titolo II, ad eccezione dell'articolo 10, alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci o a meno che l'indice di riferimento in questione non si basi su dati regolamentati o su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza.

Gli articoli 24, 25 e 26 non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci.

2.   Se l'indice di riferimento per le merci è un indice di riferimento critico la cui attività sottostante è costituita dall'oro, dall'argento o dal platino, si applicano i requisiti di cui al titolo II anziché quelli di cui all'allegato II.

CAPO 4

Indici di riferimento critici

Articolo 20

Indici di riferimento critici

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, al fine di redigere e rivedere almeno ogni due anni un elenco degli indici di riferimento forniti dagli amministratori ubicati nell'Unione che sono indici di riferimento critici, a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile;

b)

l'indice di riferimento si basa sui dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto quale indice di riferimento critico in tale Stato membro secondo la procedura di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo;

c)

l'indice di riferimento soddisfa tutti i seguenti criteri:

i)

l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 400 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile, ma inferiore al valore di cui alla lettera a);

ii)

l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;

iii)

nel caso in cui cessasse la fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

Se un indice di riferimento soddisfa i criteri di cui alla lettera c), punti ii) e iii), ma non soddisfa il criterio di cui alla lettera c), punto i), le autorità competenti degli Stati membri interessati, di concerto con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'amministratore, possono decidere che tale indice di riferimento dovrebbe essere riconosciuto come critico a norma del presente comma. In ogni caso, l'autorità competente dell'amministratore consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati. In caso di disaccordo tra le autorità competenti, l'autorità competente dell'amministratore decide se l'indice di riferimento dovrebbe essere riconosciuto come critico ai sensi del presente comma, tenendo conto dei motivi del disaccordo. Le autorità competenti o, in caso di disaccordo, l'autorità competente dell'amministratore, trasmettono la valutazione alla Commissione. Dopo aver ricevuto la valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente al presente paragrafo. Inoltre, in caso di disaccordo, l'autorità competente dell'amministratore trasmette la propria valutazione all'ESMA, che può pubblicare un parere.

2.   Qualora l'autorità competente di uno Stato membro di cui al paragrafo 1, lettera b), ritenga che un amministratore soggetto alla sua vigilanza fornisca un indice di riferimento che dovrebbe essere riconosciuto come critico, ne dà notifica all'ESMA e trasmette alla stessa una valutazione documentata.

3.   Ai fini del paragrafo 2, l'autorità competente valuta se la cessazione dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati o di un panel di fornitori di dati non più rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica possa avere ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro interessato. Ai fini della sua valutazione, l'autorità competente prende in considerazione:

a)

il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari collegati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno dello Stato membro e la loro importanza in termini di valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari e il valore totale dei fondi d'investimento in essere nello Stato membro;

b)

il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari legati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno dello Stato membro e la loro importanza in termini di prodotto nazionale lordo dello Stato membro;

c)

qualsiasi altro dato per valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro.

L'autorità competente procede al riesame della sua valutazione relativa alla criticità dell'indice di riferimento fornito in tale Stato membro almeno ogni due anni, ne dà notifica all'ESMA e trasmette alla stessa la nuova valutazione.

4.   Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, l'ESMA pubblica un parere nel quale indica se la valutazione dell'autorità competente è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e lo trasmette alla Commissione, unitamente alla valutazione dell'autorità competente.

5.   Dopo aver ricevuto il parere di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente al paragrafo 1.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di:

a)

specificare le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento, anche in caso di riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento, nell'ottica di raffrontarli con le soglie di cui al paragrafo 1 e di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a);

b)

rivedere il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione di indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati è prossimo alle soglie; tale revisione ha luogo almeno ogni due anni a decorrere dal 1o gennaio 2018;

c)

specificare le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente articolo, tenendo conto di qualsiasi dato che aiuti a valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

Se del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato.

Articolo 21

Amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici

1.   Qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intenda cessare la fornitura di tale indice di riferimento:

a)

ne informa immediatamente la propria autorità competente; e

b)

entro quattro settimane da tale notifica presenta una valutazione delle modalità di:

i)

trasferimento dell'indice di riferimento a un nuovo amministratore; oppure

ii)

cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l'amministratore non cessa la fornitura dell'indice di riferimento.

2.   Dopo aver ricevuto dall'amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente:

a)

informa l'ESMA e, ove applicabile, il collegio istituito a norma dell'articolo 46; e

b)

entro quattro settimane, esegue una propria valutazione delle modalità con cui deve avvenire il trasferimento dell'indice di riferimento a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'amministratore non cessa la fornitura dell'indice di riferimento senza il consenso scritto dell'autorità competente.

3.   In seguito al completamento della valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente ha la facoltà di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento finché:

a)

la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;

b)

la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure

c)

l'indice di riferimento non sia più critico.

Ai fini del primo comma, l'autorità competente può imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento per un periodo non superiore a 12 mesi.

Al termine di tale periodo, l'autorità competente sottopone a riesame la sua decisione di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento e può, se necessario, estendere il periodo in questione di un opportuno periodo di tempo non superiore ad altri 12 mesi. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera complessivamente 24 mesi.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento critico debba porre fine alla sua attività a causa di una procedura di insolvenza, l'autorità competente esegue una valutazione per stabilire se e come sia possibile effettuare il trasferimento dell'indice di riferimento critico a un nuovo amministratore o cessarne la produzione in modo ordinato, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Articolo 22

Attenuazione del potere di mercato degli amministratori di indici di riferimento critici

Fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione, nella fornitura di un indice di riferimento critico, l'amministratore adotta gli opportuni provvedimenti per garantire che le licenze dell'indice di riferimento e le informazioni relative a esso siano fornite a tutti gli utenti su basi eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

Articolo 23

Contribuzione di dati obbligatoria per gli indici di riferimento critici

1.   Il presente articolo si applica agli indici di riferimento critici basati sui dati trasmessi da contributori di dati, e in relazione agli stessi, che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza.

2.   Gli amministratori di uno o più indici di riferimento critici presentano ogni due anni alla loro autorità competente una valutazione della capacità di ciascun indice di riferimento critico da esso fornito di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.

3.   Se un contributore per gli indici di riferimento critici sottoposto a vigilanza intende cessare la contribuzione di dati, lo notifica immediatamente per iscritto all'amministratore dell'indice di riferimento, che ne informa senza indugio la sua autorità competente. Se il contributore sottoposto a vigilanza è ubicato in un altro Stato membro, l'autorità competente dell'amministratore informa senza indugio l'autorità competente di tale contributore. L'amministratore dell'indice di riferimento fornisce alla sua autorità competente, quanto prima e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla notifica effettuata dal contributore, una valutazione delle implicazioni per la capacità dell'indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.

4.   Dopo aver ricevuto dall'amministratore dell'indice di riferimento la valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e sulla base della stessa, l'autorità competente dell'amministratore informa immediatamente l'ESMA e, se del caso, il collegio ed effettua la propria valutazione della capacità dell'indice di riferimento di misurare il mercato sottostante e la realtà economica, tenendo conto della procedura istituita dall'amministratore per la cessazione dell'indice di riferimento a norma dell'articolo 28, paragrafo 1.

5.   Dalla data in cui l'autorità competente dell'amministratore è informata dell'intenzione di un contributore di cessare la contribuzione di dati e fino al completamento della valutazione di cui al paragrafo 4, essa ha il potere di esigere che i contributori che hanno effettuato la notifica conformemente al paragrafo 3 continuino a effettuare la contribuzione di dati, per un periodo comunque non superiore a quattro settimane, senza imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di negoziare o di impegnarsi a negoziare.

6.   Nel caso in cui, al termine del periodo di cui al paragrafo 5 e sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 4, l'autorità competente ritiene che la rappresentatività di un indice di riferimento critico sia a rischio, essa ha il potere di:

a)

richiedere alle entità sottoposte a vigilanza selezionate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, incluse le entità che non forniscono ancora dati per l'indice di riferimento critico pertinente, di fornire i dati all'amministratore conformemente alla metodologia dell'amministratore, al codice di condotta di cui all'articolo 15 e ad altre norme. Tali prescrizioni si applicano per un periodo di tempo adeguato non superiore a 12 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione iniziale di rendere obbligatoria la contribuzione ai sensi del paragrafo 5 o, per le entità che non sono ancora contributori, dalla data in cui la decisione di rendere obbligatoria la contribuzione è adottata a norma del presente punto;

b)

estendere il periodo di contribuzione obbligatoria di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi in seguito al riesame previsto al paragrafo 9 di una delle misure adottate ai sensi della lettera a) del presente paragrafo;

c)

determinare le modalità e le tempistiche per la contribuzione dei dati senza imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di negoziare o di impegnarsi a negoziare;

d)

imporre all'amministratore di modificare la metodologia, il codice di condotta di cui all'articolo 15 o altre norme dell'indice di riferimento critico.

Il periodo massimo di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del primo comma non supera complessivamente 24 mesi.

7.   Ai fini del paragrafo 6, le entità sottoposte a vigilanza che sono tenute a effettuare la contribuzione di dati sono selezionate dall'autorità competente dell'amministratore, in stretta collaborazione con le autorità competenti delle entità sottoposte a vigilanza, sulla base della portata della partecipazione, effettiva e potenziale, dell'entità sottoposta a vigilanza al mercato che l'indice di riferimento intende misurare.

8.   L'autorità competente di un contributore sottoposto a vigilanza cui è stato richiesto di effettuare una contribuzione per un indice di riferimento in forza delle misure adottate a norma del paragrafo 6, lettere a), b) o c), collabora con l'autorità competente dell'amministratore nell'applicazione di dette misure.

9.   Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 6, primo comma, lettera a), l'autorità competente dell'amministratore riesamina le misure adottate a norma del paragrafo 6. Essa procede alla revoca delle misure se ritiene:

a)

che sia probabile che i contributori proseguano la contribuzione per almeno un anno in caso di revoca della misura il che deve essere dimostrato almeno da:

i)

un impegno scritto del contributore nei confronti dell'amministratore e dell'autorità competente a proseguire la contribuzione dei dati per l'indice di riferimento critico per un periodo minimo di un anno in caso di revoca della misura;

ii)

una relazione scritta dell'amministratore all'autorità competente attestante la sua valutazione che la continuità dell'indice di riferimento critico può essere assicurata una volta revocata la contribuzione obbligatoria;

b)

che la fornitura dell'indice di riferimento possa continuare anche dopo che i contributori che hanno l'obbligo di effettuare la contribuzione di dati cessano di contribuire;

c)

che sia disponibile un indice di riferimento sostitutivo accettabile e che gli utenti dell'indice di riferimento critico possano passare a detto sostituto a costi minimi, ciò che dovrà essere dimostrato almeno da una relazione scritta dell'amministratore che descriva le modalità di transizione a un indice di riferimento sostitutivo, la capacità degli utenti di passare a detto indice di riferimento e i costi a loro carico per il passaggio; oppure

d)

che non sia possibile individuare adeguati contributori alternativi e che la cessazione della contribuzione da parte delle pertinenti entità sottoposte a vigilanza indebolirebbe l'indice di riferimento quanto basta per cessare lo stesso.

10.   Nel caso in cui la fornitura di un indice di riferimento debba essere cessata, ogni contributore di dati per tale indice di riferimento sottoposto a vigilanza continua a effettuare la contribuzione di dati per il periodo stabilito dall'autorità competente, senza tuttavia superare il periodo massimo di 24 mesi di cui al paragrafo 6, secondo comma.

11.   L'amministratore dà notifica all'autorità competente pertinente, non appena ragionevolmente possibile, in caso di eventuali violazioni da parte dei contributori dei requisiti di cui al paragrafo 6.

12.   Ove un indice di riferimento sia riconosciuto critico secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafi da 2 a 5, l'autorità competente dell'amministratore ha il potere di richiedere dati a norma del paragrafo 5 e del paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente articolo solo dai contributori sottoposti a vigilanza ubicati nel proprio Stato membro.

CAPO 5

Indici di riferimento significativi

Articolo 24

Indici di riferimento significativi

1.   Un indice di riferimento che non soddisfi una delle condizioni stabilite all'articolo 20, paragrafo 1, costituisce un indice di riferimento significativo se:

a)

è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale medio di almeno 50 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile; oppure

b)

non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi e la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di rivedere il metodo di calcolo utilizzato per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a),del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione degli indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati è prossimo a tale soglia. Tale revisione ha luogo almeno ogni due anni a decorrere dal 1o gennaio 2018.

3.   Un amministratore informa immediatamente la sua autorità competente quando un suo indice di riferimento significativo scenda al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 25

Esenzioni dai requisiti specifici relativ agli indici di riferimento significativi

1.   Un amministratore può decidere di non applicare l'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o l'articolo 15, paragrafo 2, riguardo ai propri indici di riferimento significativi qualora tale amministratore ritenga che l'applicazione di uno o più di tali requisiti sarebbe sproporzionata alla luce della natura o dell'impatto dell'indice di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore.

2.   Qualora l'amministratore decida di non applicare uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1, ne dà immediatamente notifica all'autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che l'applicazione di uno o più di tali requisiti sarebbe sproporzionata alla luce della natura o dell'impatto degli indici di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore.

3.   Un'autorità competente può decidere che l'amministratore di un indice di riferimento significativo è comunque tenuto ad applicare uno o più dei requisiti stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 2, qualora lo ritenga opportuno alla luce della natura o dell'impatto degli indici di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore. Sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore, nella sua valutazione l'autorità competente tiene conto dei seguenti criteri:

a)

la vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione;

b)

la natura dei dati;

c)

il livello dei conflitti di interesse;

d)

il grado di discrezionalità dell'amministratore;

e)

l'impatto dell'indice di riferimento sui mercati;

f)

la natura, la portata e la complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento;

g)

l'importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h)

il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento legati all' indice di riferimento;

i)

le dimensioni, la forma organizzativa o la struttura dell'amministratore.

4.   Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte di un amministratore ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente comunica all'amministratore la sua decisione di applicare un requisito aggiuntivo, a norma del paragrafo 3. Se la notifica all'autorità competente è effettuata nel corso di una procedura di autorizzazione o di registrazione, si applicano i termini di cui all'articolo 34.

5.   Nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza conformemente all'articolo 41, un'autorità competente riesamina regolarmente la valutazione da essa effettuata a norma del paragrafo 3 del presente articolo per stabilire se sia ancora valida.

6.   Se un'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che le informazioni che le sono state fornite a norma del paragrafo 2 del presente articolo siano incomplete o che siano necessarie informazioni supplementari, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 4 del presente articolo inizia a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni complementari sono fornite dall'amministratore, salvo che i termini di cui all'articolo 34 si applichino a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

7.   Ove un amministratore di un indice di riferimento significativo non adempia a uno o più dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 2, esso pubblica e mantiene aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono chiaramente indicate le ragioni per cui è opportuno che tale amministratore non rispetti dette disposizioni.

8.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per definire un modello per la dichiarazione di conformità cui al paragrafo 7.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 3.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 6

Indici di riferimento non significativi

Articolo 26

Indici di riferimento non significativi

1.   L'amministratore può decidere di non applicare l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 7, lettere c), d) ed e), e l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, l'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 5, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e c), l'articolo 11 paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafi 2 e 3, agli indici di riferimento non significativi.

2.   L'amministratore informa immediatamente la sua autorità competente quando un suo indice di riferimento non significativo supera la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a). In tal caso, si conforma ai requisiti applicabili agli indici di riferimento significativi entro tre mesi.

3.   Ove l'amministratore di un indice di riferimento non significativo decida di non applicare uno o più delle disposizioni di cui al paragrafo 1, pubblica e mantiene aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono chiaramente indicate le ragioni per cui è opportuno che tale amministratore non rispetti dette disposizioni. L'amministratore trasmette la dichiarazione di conformità alla sua autorità competente.

4.   L'autorità competente pertinente riesamina la dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e può chiedere ulteriori informazioni all'amministratore in relazione ai suoi indici di riferimento non significativi conformemente all'articolo 41 ed esigere modifiche per garantire la conformità al presente regolamento.

5.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per definire un modello per la dichiarazione di conformità cui al paragrafo 3.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO IV

TRASPARENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI

Articolo 27

Dichiarazione sull'indice di riferimento

1.   Entro due settimane dall'inserimento di un amministratore nel registro di cui all'articolo 36, gli amministratori pubblicano una dichiarazione, in modo da garantire un accesso equo e semplice, per ciascun indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell'Unione a norma dell'articolo 29.

Se un amministratore avvia la fornitura di un nuovo indice di riferimento o di una nuova famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell'Unione conformemente all'articolo 29, pubblica, entro due settimane e in modo da garantire un accesso equo e semplice, una dichiarazione per ciascun nuovo indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna nuova famiglia di indici di riferimento.

Gli amministratori riesaminano e, ove necessario, aggiornano la dichiarazione per ciascun indice di riferimento o per ciascuna famiglia di indici di riferimento in caso di modifica alle informazioni da fornire a norma del presente articolo e almeno ogni due anni.

La dichiarazione per l'indice di riferimento:

a)

definisce in maniera chiara e inequivocabile il mercato o la realtà economica misurati dall' indice di riferimento e le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile;

b)

contiene specifiche tecniche che individuano in maniera chiara e inequivocabile gli elementi del calcolo dell'indice di riferimento in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità, i criteri applicabili all'esercizio della discrezionalità e la posizione delle persone dalle quali può essere esercitata nonché le modalità di successiva valutazione della discrezionalità;

c)

informa della possibilità che alcuni fattori, inclusi fattori esterni al di fuori del controllo dell'amministratore, possono richiedere variazioni o la cessazione dell'indice di riferimento; e

d)

avvisa gli utilizzatori che le variazioni o la cessazione dell'indice di riferimento possono ripercuotersi sui contratti finanziari e sugli strumenti finanziari legati all'indice di riferimento o alla misurazione della performance dei fondi di investimento.

2.   La dichiarazione sull'indice di riferimento contiene almeno:

a)

le definizioni di tutti i termini fondamentali relativi all' indice di riferimento;

b)

il motivo dell'adozione della metodologia dell'indice di riferimento e le procedure per il riesame e l'approvazione della stessa;

c)

i criteri e le procedure usati per determinare l'indice di riferimento, inclusa una descrizione dei dati, la priorità conferita ai diversi tipi di dati, i dati minimi necessari per determinare un indice di riferimento, l'uso di modelli o metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti dell'indice di un indice di riferimento;

d)

i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio delle valutazioni o della discrezionalità da parte dell'amministratore o dei fornitori di dati, per assicurare la coerenza nell'uso di tali valutazioni o discrezionalità;

e)

le procedure che disciplinano la determinazione dell'indice di riferimento in periodi di tensione, o in periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti dell'indice di riferimento in detti periodi;

f)

le procedure per trattare gli errori nei dati o nella determinazione dell'indice di riferimento, anche quando è necessario determinare nuovamente l' indice di riferimento; e

g)

l'individuazione dei potenziali limiti di un indice di riferimento, inclusi il suo funzionamento nei mercati illiquidi o frammentati e la possibile concentrazione dei dati forniti.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento e i casi in cui è necessario un aggiornamento della dichiarazione stessa.

L'ESMA opera una distinzione tra diverse tipologie di indici di riferimento e settori di cui al presente regolamento, e tiene conto del principio di proporzionalità.

L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 28

Variazioni e cessazione degli indici di riferimento

1.   Gli amministratori pubblicano, unitamente alla dichiarazione sull'indice di riferimento di cui all'articolo 27, una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento che può essere utilizzato nell'Unione conformemente all'articolo 29, paragrafo 1. La procedura può essere redatta, se del caso, per famiglie di indici di riferimento ed è aggiornata e pubblicata ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti.

2.   Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti.

TITOLO V

USO DI INDICI DI RIFERIMENTO NELL'UNIONE

Articolo 29

Uso di indici di riferimento

1.   Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se i indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36.

2.   Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un amministratore incluso nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

Articolo 30

Equivalenza

1.   Per utilizzare nell'Unione, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, un indice di riferimento o una combinazione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo, l'indice di riferimento e l'amministratore devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 36. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per essere inclusi nel registro:

a)

la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo;

b)

l'amministratore sia autorizzato o registrato, e soggetto a vigilanza, in detto paese terzo;

c)

l'amministratore abbia notificato all'ESMA il proprio consenso all'uso degli indici di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione, l'elenco degli indici di riferimento per i quali ha prestato il proprio consenso all'utilizzo nell'Unione e l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo; e

d)

gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano operativi.

2.   La Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiari che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a)

gli amministratori autorizzati o registrati in detto paese terzo soddisfano requisiti legalmente vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi; e

b)

i requisiti vincolanti sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo;

Tali atti di esecuzione vengono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3.   In alternativa, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiari che:

a)

i requisiti vincolanti in un paese terzo in relazione ad amministratori specifici o indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento specifici sono equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi; e

b)

tali amministratori specifici o indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento specifici sono soggette a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.

Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

4.   L'ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 o 3. Detti accordi specificano quanto meno:

a)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, incluso l'accesso a tutte le informazioni pertinenti riguardanti l'amministratore autorizzato del paese terzo richieste dall'ESMA;

b)

il meccanismo per la notifica immediata all'ESMA laddove l'autorità competente di un paese terzo consideri uno degli amministratori autorizzati del paese terzo soggetti alla sua vigilanza in violazione delle condizioni della sua autorizzazione o altra normativa nazionale nel paese terzo;

c)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, incluse le ispezioni in loco.

5.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4, in modo da assicurare che le autorità competenti e l'ESMA siano in grado di esercitare tutti i poteri di vigilanza previsti dal presente regolamento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 31

Cancellazione della registrazione di un amministratore ubicato in un paese terzo

1.   L'ESMA cancella la registrazione di un amministratore ubicato in un paese terzo rimuovendo tale amministratore dal registro di cui all'articolo 36, qualora abbia fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che l'amministratore:

a)

agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi indici di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati; o

b)

abbia commesso una grave violazione della normativa nazionale o delle altre disposizioni applicabili nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2 o 3.

2.   L'ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'ESMA ha investito della questione l'autorità competente del paese terzo, ma quest'ultima non ha adottato misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione o non è stata in grado di dimostrare che l'amministratore in questione si conforma ai requisiti applicabili in quel paese;

b)

l'ESMA ha informato l'autorità competente del paese terzo della sua intenzione di cancellare la registrazione dell'amministratore almeno 30 giorni prima della cancellazione.

3.   L'ESMA informa senza indugio le altre autorità competenti in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet.

Articolo 32

Riconoscimento di un amministratore ubicato in un paese terzo

1.   Finché non è adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 30, paragrafo 2 o 3, un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo può essere utilizzato dalle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione purché l'amministratore ottenga il riconoscimento preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di riferimento conformemente al presente articolo.

2.   Un amministratore ubicato in un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve soddisfare i requisiti definiti nel presente regolamento a eccezione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23. L'amministratore può soddisfare detta condizione applicando i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, purché detta applicazione sia equivalente alla conformità con i requisiti definiti nel presente regolamento a esclusione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23.

Allo scopo di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi della IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento può affidarsi alla valutazione di un revisore esterno indipendente o, se l'amministratore ubicato in un paese terzo è soggetto a vigilanza, al certificato fornito dall'autorità competente del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato.

Se e nella misura in cui l'amministratore è in grado di dimostrare che un indice di riferimento che fornisce è un indice di riferimento fondato su dati regolamentati o è un indice di riferimento per le merci che non si basa su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, non sussiste per l'amministratore l'obbligo di rispettare i requisiti non applicabili alla fornitura di indici di riferimento fondati su dati regolamentati e di indici di riferimento per le merci, a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 19, paragrafo 1, rispettivamente.

3.   Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 dispone di un rappresentante legale stabilito nello Stato membro di riferimento. Il rappresentante legale è una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che, espressamente nominato dall'amministratore ubicato in un paese terzo, agisce in suo nome nei confronti delle autorità e di qualsiasi altro soggetto nell'Unione in relazione agli obblighi dell'amministratore di cui al presente regolamento. Il rappresentante legale esegue la funzione di sorveglianza in relazione all'attività di fornitura di un indice di riferimento svolta dall'amministratore in conformità del presente regolamento congiuntamente all'amministratore e, a tale proposito, è responsabile dinanzi all'autorità competente dello Stato membro di riferimento.

4.   Lo Stato membro di riferimento di un amministratore ubicato in un paese terzo è determinato come segue:

a)

se un amministratore è parte di un gruppo che include più di un'entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicata l'entità sottoposta a vigilanza. La suddetta entità sottoposta a vigilanza è nominata rappresentante legale ai fini del paragrafo 3;

b)

nei casi in cui non è applicabile la lettera a), se un amministratore è parte di un gruppo che include più di un'entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicato il maggior numero di entità sottoposte a vigilanza o, nel caso in cui vi sia un pari numero di entità sottoposte a vigilanza, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento legati all'indice di riferimento è più alto. Una delle entità sottoposte a vigilanza nello Stato membro di riferimento stabilito in conformità della presente lettera è nominata rappresentante legale ai fini del paragrafo 3;

c)

nei casi in cui non sia applicabile né la lettera a) né la lettera b) del presente paragrafo, se uno o più indici di riferimento forniti dall'amministratore sono usati come riferimento per strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE in uno o più Stati membri, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui lo strumento finanziario collegato a uno di detti indici di riferimento è stato ammesso alla negoziazione o è stato negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione ed è ancora negoziato. Se gli strumenti finanziari pertinenti sono stati ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione contemporaneamente in diversi Stati membri e sono ancora negoziati, lo Stato membro di riferimento è quello in cui il in cui il valore degli strumenti finanziari dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento legati all'indice di riferimento è più alto;

d)

nei casi in cui non sono applicabili le lettere a), b) e c), se uno o più indici di riferimento forniti dall'amministratore sono usati dalle entità sottoposte a vigilanza in più di uno Stato membro, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicato il maggior numero di dette entità sottoposte a vigilanza o, nel caso in cui vi sia un pari numero di entità sottoposte a vigilanza, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento legati all'indice di riferimento è più alto;

e)

nei casi in cui non sono applicabili le lettere a), b), c) e d), e se l'amministratore ha stipulato con un'entità sottoposta a vigilanza un accordo che consente l'utilizzo di un indice di riferimento da esso fornito, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicata detta entità sottoposta a vigilanza.

5.   Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente di aver adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 e fornisce l'elenco degli indici di riferimento, correnti o previsti, che possono essere utilizzati nell'Unione e, se del caso, indica l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Se ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non siano rispettate, l'autorità competente respinge la richiesta di riconoscimento e ne espone i motivi. In aggiunta, il riconoscimento non è concesso se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

a)

se un amministratore ubicato in un paese terzo è sottoposto a vigilanza, è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e l'autorità del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 30, paragrafo 5, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni che consenta all'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in conformità del presente regolamento;

b)

l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell'autorità competente nel quadro del presente regolamento non è ostacolato dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è ubicato l'amministratore, né, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine delle autorità di vigilanza del paese terzo.

6.   Se l'autorità competente dello Stato membro di riferimento ritiene che un amministratore ubicato in un paese terzo fornisca un indice di riferimento che soddisfi le condizioni di un indice di riferimento significativo o non significativo in conformità degli articoli 24 e 26 rispettivamente, ne informa prontamente l'ESMA. Essa avvalora tale valutazione con le informazioni fornite dall'amministratore nella pertinente domanda di riconoscimento.

Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al primo comma, l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in merito al tipo di indice di riferimento e ai requisiti applicabili alla sua fornitura, in conformità degli articoli 24, 25 e 26. In particolare, il parere può menzionare se l'ESMA considera soddisfatte le condizioni di tale tipologia sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore nella domanda di riconoscimento.

Il termine di cui al paragrafo 5 è sospeso a decorrere dalla data in cui la notifica è ricevuta dall'ESMA fino alla trasmissione del parere da parte dell'ESMA in conformità del presente paragrafo.

Se propone di concedere il riconoscimento in difformità dal parere dell'ESMA di cui al secondo comma, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento ne informa l'ESMA, esponendone le motivazioni. L'ESMA pubblica l'informazione secondo cui l'autorità competente non rispetta o non intende rispettare il suo parere. L'ESMA può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni fornite dall'autorità competente riguardo al mancato rispetto del parere in questione. L'autorità competente interessata riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

7.   L'autorità competente dello Stato membro di riferimento comunica all'ESMA qualunque decisione di riconoscere un amministratore ubicato in un paese terzo entro cinque giorni lavorativi, congiuntamente all'elenco degli indici di riferimento forniti dall'amministratore che possono essere usati nell'Unione e, se del caso, all'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

8.   L'autorità competente dello Stato membro di riferimento sospende o, ove del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 5, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che l'amministratore agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi dell'utente dei suoi indici di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati o che abbia commesso una grave violazione delle disposizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento o che abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.

9.   L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 5 e, in particolare, la presentazione delle informazioni richieste al paragrafo 6.

Nel caso in cui tali progetti di norme tecniche di regolamentazione siano elaborati, l'ESMA li sottopone alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 33

Avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo

1.   Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente all'articolo 34 o qualunque altra entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione con un ruolo chiaro e ben definito all'interno del sistema dei controlli o del quadro di responsabilità dell'amministratore di un paese terzo, che siano in grado di monitorare efficacemente la fornitura degli indici di riferimento, possono chiedere all'autorità competente pertinente di avallare un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base permanente, alla propria autorità competente che la fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento da avallare soddisfa, su base obbligatoria o volontaria, requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento;

b)

l'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente l'attività di fornitura di un indice di riferimento in un paese terzo e gestire i rischi associati;

c)

sussiste un motivo obiettivo per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e per l'avallo dell'utilizzo di tale indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento nell'Unione.

Ai fini della lettera a), per accertare se la fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento da avallare soddisfa requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento, l'autorità competente può considerare se la conformità della fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, sia equivalente alla conformità ai requisiti sanciti nel presente regolamento.

2.   Un amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che presenta la domanda di avallo di cui al paragrafo 1 fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte.

3.   Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'autorità competente pertinente la esamina e decide se approvarla o respingerla. L'autorità competente comunica all'ESMA l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento avallati.

4.   Un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento avallati sono considerati forniti dall'amministratore o dall'entità sottoposta a vigilanza che ne ha richiesto l'avallo L'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo non ricorre all'avallo con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente regolamento.

5.   L'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che ha avallato un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo rimane pienamente responsabile di tale indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento e del rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

6.   Qualora l'autorità competente dell'amministratore o di altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte, ha il potere di imporre all'amministratore o ad altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo la cessazione dello stesso e informa l'ESMA al riguardo. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'articolo 28.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 riguardo alle misure atte a determinare le condizioni in cui l'autorità competente pertinente possa stabilire se sussistono motivi obiettivi per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e del loro avallo ai fini del loro utilizzo nell'Unione. La Commissione considera elementi quali le specificità del mercato o della realtà economica sottostante che l'indice di riferimento intende misurare, la necessità di prossimità della fornitura dell'indice di riferimento a tale mercato o realtà economica, la necessità di prossimità della fornitura dell'indice di riferimento ai fornitori di dati, la disponibilità materiale di dati a causa dei diversi fusi orari e le competenze specifiche necessarie per la fornitura di indici di riferimento.

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONE, REGISTRAZIONE E VIGILANZA DEGLI AMMINISTRATORI

CAPO 1

Autorizzazione e registrazione

Articolo 34

Autorizzazione e registrazione dell'amministratore

1.   Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che intende fungere da amministratore presenta domanda all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 40, dello Stato membro in cui tale persona è ubicata, al fine di ricevere:

a)

un'autorizzazione, se fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento ai sensi del presente regolamento;

b)

una registrazione, se si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, diversa da un amministratore, che fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento ai sensi del presente regolamento, a condizione che l'attività di fornitura dell'indice di riferimento non sia vietata dalla normativa settoriale applicabile all'entità sottoposta a vigilanza e che nessuno degli indici forniti sia qualificabile come indice di riferimento critico; o

c)

una registrazione, se fornisce o intende fornire solamente indici che sarebbero qualificabili come indici di riferimento non significativi.

2.   Gli amministratori autorizzati o registrati rispettano costantemente le condizioni di cui al presente regolamento e notificano all'autorità competente eventuali variazioni rilevanti delle stesse.

3.   La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dal richiedente come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento.

4.   Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente di aver adottato, alla data dell'autorizzazione o della registrazione, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti contenuti nel presente regolamento.

5.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente pertinente valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente pertinente. Il termine di cui al presente paragrafo inizia a decorrere dalla data in cui il richiedente fornisce dette informazioni aggiuntive.

6.   L'autorità competente pertinente:

a)

esamina la domanda di autorizzazione e adotta la decisione di concedere o negare l'autorizzazione al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento di una domanda completa;

b)

esamina la domanda di registrazione e adotta la decisione di approvare o negare la registrazione del richiedente entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda completa.

Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione di cui al primo comma, l'autorità competente informa il richiedente. Se l'autorità competente rifiuta di autorizzare o registrare il richiedente, fornisce le motivazioni della sua decisione.

7.   L'autorità competente notifica all'ESMA qualunque decisione di concedere l'autorizzazione o approvare la registrazione a un richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla data di adozione di tale decisione.

8.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione, tenendo conto del fatto che l'autorizzazione e la registrazione sono due procedimenti distinti e che la prima richiede una valutazione più approfondita della domanda dell'amministratore, nonché del principio di proporzionalità, della natura delle entità sottoposte a vigilanza richiedenti la registrazione in conformità della lettera b) del paragrafo 1 e dei costi per i richiedenti e le autorità competenti.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35

Revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione

1.   L'autorità competente può revocare o sospendere l'autorizzazione o la registrazione qualora l'amministratore:

a)

rinunci espressamente all'autorizzazione o alla registrazione o non abbia fornito indici di riferimento negli ultimi 12 mesi;

b)

abbia ottenuto l'autorizzazione o la registrazione, oppure abbia avallato un indice di riferimento, rendendo false dichiarazioni o con altri mezzi illeciti;

c)

non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato o registrato; o

d)

abbia gravemente e ripetutamente violato le disposizioni del presente regolamento.

2.   L'autorità competente notifica la propria decisione all'ESMA entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di tale decisione.

L'ESMA aggiorna tempestivamente il registro di cui all'articolo 36.

3.   A seguito dell'adozione di una decisione di sospendere l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore, e qualora la cessazione dell'indice di riferimento determini un evento di forza maggiore, eluda o comunque violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario o le regole di un fondo d'investimento collegato a detto indice di riferimento, secondo quanto specificato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 51, paragrafo 6, la fornitura dell'indice di riferimento in questione può essere consentita dall'autorità competente pertinente dello Stato membro in cui l'amministratore è ubicato fino alla revoca della decisione di sospensione. Durante tale periodo, l'uso di detto indice di riferimento da parte delle entità sottoposte a vigilanza è consentito solo per contratti finanziari, strumenti finanziari e fondi d'investimento già associati all'indice di riferimento.

4.   A seguito dell'adozione di una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore, si applica l'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 36

Registro degli amministratori e degli indici di riferimento

1.   L'ESMA istituisce e tiene un registro pubblico contenente le seguenti informazioni:

a)

l'identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabile della vigilanza;

b)

l'identità degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabile della vigilanza;

c)

l'identità degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabile della vigilanza;

d)

gli indici di riferimento avallati secondo la procedura di cui all'articolo 33, le identità dei loro amministratori e le identità degli amministratori che richiedono l'avallo o delle entità sottoposte a vigilanza che richiedono l'avallo.

2.   Il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell'ESMA ed è aggiornato tempestivamente, in funzione delle necessità.

CAPO 2

Cooperazione ai fini della vigilanza

Articolo 37

Delega di compiti fra autorità competenti

1.   A norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010 un'autorità competente può delegare i suoi compiti ai sensi del presente regolamento all'autorità competente di un altro Stato membro previo consenso di quest'ultima.

Le autorità competenti notificano all'ESMA qualsiasi proposta di delega 60 giorni prima dell'entrata in vigore della stessa.

2.   Un'autorità competente può delegare una parte dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento all'ESMA, previo assenso di quest'ultima.

3.   L'ESMA notifica agli Stati membri le proposte di delega entro sette giorni lavorativi. L'ESMA pubblica i dettagli di eventuali deleghe accettate entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

Articolo 38

Diffusione di informazioni di un altro Stato membro

Un'autorità competente può divulgare le informazioni ricevute da un'altra autorità competente soltanto se:

a)

ha ottenuto il consenso scritto di tale autorità competente e se le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità competente ha espresso il suo consenso; o

b)

tale divulgazione è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

Articolo 39

Cooperazione in materia di ispezioni e indagini in loco

1.   Un'autorità competente può chiedere l'assistenza di un'altra autorità competente ai fini di ispezioni o indagini in loco. L'autorità competente che riceve la richiesta coopera per quanto possibile e opportuno.

2.   Un'autorità competente che presenta una richiesta di cui al paragrafo 1 ne informa l'ESMA. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono chiedere all'ESMA di assumere il coordinamento delle indagini o ispezioni in loco.

3.   Quando un'autorità competente riceve da un'altra autorità competente la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, può:

a)

effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;

b)

consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;

c)

nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco o forniscano sostegno.

CAPO 3

Ruolo delle autorità competenti

Articolo 40

Autorità competenti

1.   Per gli amministratori e le entità sottoposti a vigilanza, ciascuno Stato membro designa l'autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento e ne informa la Commissione e l'ESMA.

2.   Quando uno Stato membro designa più di una autorità competente ne stabilisce chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri.

3.   L'ESMA pubblica sul proprio sito Internet un elenco delle autorità competenti designate a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 41

Poteri delle autorità competenti

1.   Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:

a)

avere accesso a qualsiasi documento e altri dati in qualunque forma, e possono riceverne o estrarne copia;

b)

richiedere o esigere informazioni da qualsiasi persona coinvolta nella fornitura, o nella contribuzione, di un indice di riferimento, compresi i fornitori di servizi a cui siano stati esternalizzati le funzioni, i servizi o le attività relativi alla fornitura di un indice di riferimento di cui all'articolo 10, nonché dai loro mandanti e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

c)

chiedere, in relazione agli indici di riferimento per le merci, informazioni ai contributori sui relativi mercati a pronti in base, ove applicabile, a formati standard e relazioni sulle operazioni e avere accesso diretto ai sistemi dei trader;

d)

effettuare ispezioni o indagini in loco, presso luoghi diversi dalle abitazioni private delle persone fisiche;

e)

accedere, fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, ai locali di persone giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che i documenti o altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, conformemente alla legislazione nazionale, tale potere sarà esercitato solo dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione;

f)

esigere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza;

g)

chiedere il congelamento o il sequestro di attivi o entrambe le cose;

h)

chiedere la cessazione temporanea di qualunque prassi che l'autorità competente consideri contraria al presente regolamento;

i)

imporre un divieto temporaneo all'esercizio dell'attività professionale;

j)

adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta informazione del pubblico circa la fornitura degli indici di riferimento, anche imponendo all'amministratore pertinente o a una persona che ha pubblicato o diffuso l'indice di riferimento o a entrambi di pubblicare una dichiarazione correttiva in merito a dati forniti precedentemente o a cifre dell'indice di riferimento.

2.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 42, in conformità dei loro quadri giuridici nazionali, attraverso le seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità o con imprese che operano sul mercato;

c)

sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che operano sul mercato;

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Per l'esercizio di tali poteri, le autorità competenti si dotano di adeguate ed efficaci misure di salvaguardia dei diritti della difesa e dei diritti fondamentali.

3.   Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

4.   Un amministratore o qualsiasi altra entità sottoposta a vigilanza, che renda disponibili le informazioni all'autorità competente in conformità del paragrafo 1, non sono considerati trasgressori di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte da una disposizione contrattuale, legislativa, regolamentare o amministrativa.

Articolo 42

Sanzioni e altre misure amministrative

1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità dell'articolo 41 e il diritto degli Stati membri di infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di infliggere sanzioni e altre misure amministrative adeguate quanto meno alle seguenti violazioni:

a)

una violazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34, laddove applicabili; e

b)

la mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall'articolo 41.

Tali sanzioni o altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   In presenza di una violazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di infliggere almeno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative:

a)

l'ordine diretto all'amministratore o all'entità sottoposta a vigilanza responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

b)

la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

c)

una dichiarazione pubblica che indica l'amministratore o l'entità sottoposta a vigilanza responsabile e la natura della violazione;

d)

la revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione di un amministratore;

e)

l'interdizione temporanea, che proibisca a qualsiasi persona fisica ritenuta responsabile della violazione, lo svolgimento di funzioni di gestione per amministratori o fornitori di dati sottoposti a vigilanza;

f)

l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; o

g)

nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i)

500 000 EUR per violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34 o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016; o

ii)

100 000 EUR per violazioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o dell'articolo 11, paragrafo 4, o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016;

h)

nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i)

per le violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016, oppure il 10 % del fatturato totale annuo che risulta dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, quale sia l'importo maggiore; o

ii)

per le violazioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o dell'articolo 11, paragrafo 4, 250 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016, oppure il 2 % del fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, quale sia l'importo maggiore.

Ai fini della lettera h), punti i) e ii), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (27) per le banche e alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio (28) per le imprese di assicurazioni che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo o, se si tratta di un'associazione, il 10 % dei fatturati aggregati dei membri.

3.   Entro il 1o gennaio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le norme di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme per le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1, ove le violazioni di cui a tale paragrafo sono oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le pertinenti disposizioni del diritto penale unitamente alla notifica di cui al primo comma del presente paragrafo.

Essi ne comunicano tempestivamente alla Commissione e all'ESMA ogni successiva modifica.

4.   Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 1 e possono prevedere sanzioni più elevate di quelle stabilite al paragrafo 2.

Articolo 43

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

1.   Gli Stati membri assicurano che, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative, le autorità competenti prendono in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria e l'economia reale;

c)

il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

d)

la solidità finanziaria della persona responsabile, indicata in particolare dal fatturato totale annuo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;

e)

il livello dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona responsabile, quando possono essere determinati;

f)

il livello di collaborazione della persona responsabile con l'autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;

g)

precedenti violazioni commesse dalla persona in questione;

h)

le misure adottate, successivamente alla violazione, da una persona responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione.

2.   Nell'esercizio dei loro poteri di infliggere sanzioni amministrative e altre misure amministrative di cui all'articolo 42, le autorità competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni e altre misure amministrative producano i risultati auspicati dal presente regolamento. Inoltre, esse coordinano le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione dei poteri di vigilanza e investigativi, nonché delle sanzioni amministrative, incluse sanzioni pecuniarie, e delle altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere.

Articolo 44

Obbligo di cooperare

1.   Qualora abbiano deciso, conformemente all'articolo 42, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni menzionate in detto articolo, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento. Tali autorità competenti forniscono tali informazioni ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l'ESMA ai fini del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti forniscono assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e cooperano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza. Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda azioni tese a facilitare la riscossione di sanzioni pecuniarie.

Articolo 45

Pubblicazione delle decisioni

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, un'autorità competente pubblica le decisioni che irrogano una sanzione o altra misura amministrativa per violazioni del presente regolamento sul suo sito Internet ufficiale subito dopo aver comunicato la decisione alla persona sottoposta a tale decisione. Tale pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone sottoposte alla decisione.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

2.   Laddove un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica sottoposta alla decisione o dei dati personali di una persona fisica sarebbe sproporzionata a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dei suddetti dati, o qualora tale pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, l'autorità competente agisce in uno dei seguenti modi:

a)

rinvia la pubblicazione della decisione di irrogare una sanzione o una misura fino al momento in cui le motivazioni per tale rinvio vengano meno;

b)

pubblica la decisione in forma anonima in conformità del diritto nazionale, ove la pubblicazione anonima assicuri un'efficace protezione dei dati personali in questione;

c)

non pubblica affatto la decisione nel caso in cui sia del parere che la pubblicazione in conformità delle lettere a) o b) sia ritenuta insufficiente ad assicurare:

i)

che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o

ii)

la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui decida di pubblicare una decisione in forma anonima di cui alla lettera b) del primo comma, l'autorità competente può posticipare la pubblicazione dei dati pertinenti per un periodo di tempo ragionevole ove sia prevedibile che durante tale periodo le ragioni della pubblicazione in forma anonima vengano meno;

3.   Laddove la decisione sia subordinata a un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o altra autorità nazionale, l'autorità competente pubblica altresì, immediatamente, sul suo sito Internet ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull'esito del ricorso. Inoltre, sono pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di irrogare una sanzione o misura.

4.   L'autorità competente assicura che ogni decisione che è pubblicata in conformità del presente articolo resti accessibile sul suo sito Internet ufficiale per un periodo di almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione rimangono sul sito Internet ufficiale dell'autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

5.   Gli Stati membri inviano all'ESMA, con cadenza annuale, informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e altre misure amministrative imposte conformemente all'articolo 42. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. L'ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell'articolo 42, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste da detto articolo, le loro autorità competenti forniscono all'ESMA su base annua dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.

Articolo 46

Collegi

1.   Entro 30 giorni lavorativi dall'inclusione di un indice di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), nell'elenco degli indici di riferimento critici, fatta eccezione per gli indici di riferimento per i quali la maggior parte dei contributori non è costituita da entità sottoposte a vigilanza, l'autorità competente istituisce un collegio.

2.   Il collegio è composto dall'autorità competente dell'amministratore, dall'ESMA e dalle autorità competenti dei contributori sottoposti a vigilanza.

3.   Le autorità competenti di altri Stati membri hanno il diritto di far parte del collegio laddove l'eventuale cessazione della fornitura dell'indice di riferimento critico provocherebbe un impatto negativo rilevante sull'integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese di detti Stati membri.

Laddove un'autorità competente intenda entrare a far parte del collegio, essa presenta una richiesta all'autorità competente dell'amministratore comprovante il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo. L'autorità competente pertinente dell'amministratore esamina la richiesta e notifica all'autorità richiedente entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se ritiene o meno soddisfatti i requisiti in questione. Qualora non consideri soddisfatti i requisiti, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'ESMA, in conformità del paragrafo 9.

4.   L'ESMA contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi di cui al presente articolo, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010. A tal fine, l'ESMA partecipa ove del caso ed è considerata un'autorità competente.

Laddove l'ESMA agisca in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1095/2010, in relazione a un indice di riferimento critico, garantisce uno scambio di informazioni e una cooperazione adeguati con gli altri membri del collegio.

5.   L'autorità competente di un amministratore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e assicura un efficace scambio di informazioni tra i suoi membri.

Se un amministratore fornisce più di un indice di riferimento critico, l'autorità competente di tale amministratore può istituire un unico collegio in relazione a tutti gli indici di riferimento forniti dall'amministratore in questione.

6.   L'autorità competente di un amministratore stabilisce disposizioni scritte nel quadro del collegio, in ordine ai seguenti punti:

a)

le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi;

b)

il processo decisionale tra le autorità competenti e il termine entro il quale va adottata ciascuna decisione;

c)

i casi in cui le autorità competenti sono tenute a consultarsi;

d)

la cooperazione da fornire ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 7 e 8.

7.   L'autorità competente di un amministratore tiene opportunamente conto del parere espresso dall'ESMA sulle disposizioni scritte di coordinamento di cui al paragrafo 6, prima di concordarne il testo finale. Le disposizioni scritte figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dall'ESMA. L'autorità competente dell'amministratore trasmette le disposizioni scritte ai membri del collegio e all'ESMA.

8.   Prima di adottare le misure di cui all'articolo 23, paragrafi 6, 7 e 9, e agli articoli 34, 35 e 42, l'autorità competente di un amministratore consulta i membri del collegio. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per giungere a un accordo entro il termine specificato nelle disposizioni scritte di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

L'eventuale decisione dell'autorità competente dell'amministratore di adottare dette misure tiene conto dell'impatto sugli Stati membri interessati, in particolare del potenziale impatto sulla stabilità dei loro sistemi finanziari.

Per quanto riguarda la decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore ai sensi dell'articolo 35, ogni volta che la cessazione di un indice di riferimento determini un evento di causa maggiore, eluda o comunque violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario, o le regole di un fondo d'investimento collegato a tale indice di riferimento nell'Unione, secondo il significato specificato dalla Commissione mediante gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 6, le autorità competenti nell'ambito del collegio valutano l'opportunità di adottare misure atte a mitigare gli effetti di cui al presente paragrafo, tra cui:

a)

modificare il codice di condotta di cui all'articolo 15, la metodologia o le altre norme dell'indice di riferimento;

b)

istituire un periodo transitorio, durante il quale si applichino le procedure previste all'articolo 28, paragrafo 2.

9.   In assenza di accordo tra i membri di un collegio, le autorità competenti possono rinviare all'ESMA le seguenti situazioni:

a)

un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali;

b)

a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, l'autorità competente dell'amministratore ha notificato all'autorità richiedente che i requisiti di detto paragrafo non risultano soddisfatti o non ha risposto alla richiesta entro un termine ragionevole;

c)

le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo sulle questioni di cui al paragrafo 6;

d)

vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità degli articoli 34, 35 e 42;

e)

vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità dell'articolo 23, paragrafo 6;

f)

vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità del paragrafo 8, terzo comma, del presente articolo.

10.   Nelle situazioni cui è fatto riferimento al paragrafo 9, lettere a), b), c), d) ed f), qualora la questione non sia risolta entro 30 giorni dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente di un amministratore adotta la decisione finale e fornisce una spiegazione dettagliata della sua decisione per iscritto alle autorità competenti di cui a tale paragrafo e all'ESMA.

Il termine di cui all'articolo 34, paragrafo 6, lettera a), è sospeso a decorrere dalla data del deferimento all'ESMA e finché non sia adottata una decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

Qualora l'ESMA ritenga che l'autorità competente dell'amministratore abbia adottato misure di cui al paragrafo 8 del presente articolo che potrebbero non essere conformi alla normativa dell'Unione, essa agisce in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   Nelle situazioni cui è fatto riferimento al paragrafo 9, lettera e),del presente articolo e fatto salvo l'articolo 258 TFUE, l'ESMA può agire conformemente ai poteri conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

I poteri dell'autorità competente di un amministratore ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, possono essere esercitati finché l'ESMA non pubblichi la sua decisione.

Articolo 47

Cooperazione con l'ESMA

1.   Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 48

Segreto professionale

1.   Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui al paragrafo 2.

2.   Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'autorità competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti incaricati da detta autorità.

3.   Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge dell'Unione o nazionali.

4.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento, relative a condizioni commerciali od operative e ad altre questioni economiche o personali, sono considerate riservate e soggette agli obblighi del segreto professionale, salvo il caso in cui l'autorità competente dichiari all'atto della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

TITOLO VII

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 49

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 30 giugno 2016.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 24, paragrafo 2, dell'articolo 33, paragrafo 7, dell'articolo 51, paragrafo 6, e dell'articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 50

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dello stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51

Disposizioni transitorie

1.   Un fornitore di indici che fornisce indici di riferimento al 30 giugno 2016 presenta domanda di autorizzazione o registrazione ai sensi dell'articolo 34 entro il 1o gennaio 2020.

2.   Entro il 1o gennaio 2020, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di indici che richiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34, ha la facoltà di decidere di registrare tale fornitore di indici in qualità di amministratore anche se non si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, alle seguenti condizioni:

a)

il fornitore di indici non fornisce un indice di riferimento critico;

b)

l'autorità competente è ragionevolmente a conoscenza del fatto che l'indice o gli indici forniti dal fornitore di indici in questione non sono largamente utilizzati, ai sensi del presente regolamento, né nello Stato membro in cui ha sede il fornitore di indici né in altri Stati membri.

L'autorità competente notifica all'ESMA la propria decisione adottata ai sensi del primo comma.

L'autorità competente conserva le prove dei motivi alla base della sua decisione adottata in conformità del primo comma, in una forma tale da consentire una piena comprensione delle valutazioni da parte dell'autorità competente dell'indice o degli indici forniti dal fornitore di indici, compresi i dati di mercato, le valutazioni e le altre informazioni, incluse quelle ricevute dal fornitore di indici.

3.   Un fornitore di indici può continuare a fornire un indice di riferimento che può essere utilizzato dalle entità soggette a vigilanza fino al 1o gennaio 2020 salvo e fino a che tale autorizzazione o registrazione siano rifiutate.

4.   Se un indice di riferimento esistente non soddisfa i requisiti del presente regolamento ma la sua soppressione o modifica per soddisfare tali requisiti determinerebbe un evento di forza maggiore, renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento collegato a detto indice di riferimento, l'utilizzo dell'indice di riferimento è autorizzato dalla pertinente autorità competente dello Stato membro nel quale è ubicato il fornitore di indici. Nessuno strumento finanziario, contratto finanziario o misurazione della performance di un fondo di investimento si collega a tale indice di riferimento esistente dopo il 1o gennaio 2020.

5.   A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 30, paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 32, o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell'articolo 33, l'utilizzo nell'Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento fornito da un amministratore con sede in un paese terzo, che è già utilizzato nell'Unione come indice di riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di un fondo di investimento, è autorizzato solo per tali strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di un fondo di investimento che sono già associati all'indice di riferimento nell'Unione o che sono collegati a tale indice di riferimento esistente prima del 1o gennaio 2020.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49, riguardo alle misure atte a determinare le condizioni in cui la pertinente autorità competente può stabilire se la cessazione o la modifica di un indice di riferimento esistente, per conformarlo ai requisiti del presente regolamento, può ragionevolmente determinare un evento di causa maggiore, eludere o comunque violare le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento che è collegato a tale indice di riferimento.

Articolo 52

Termine per l'aggiornamento dei prospetti e dei documenti contenenti le informazioni chiave

L'articolo 29, paragrafo 2, non pregiudica i prospetti esistenti approvati ai sensi della direttiva 2003/71/CE prima del 1o gennaio 2018. Per quanto riguarda i prospetti approvati prima del 1o gennaio 2018 ai sensi della direttiva 2009/65/CE, i documenti di base sono aggiornati quanto prima o al più tardi entro 12 mesi da tale data.

Articolo 53

Riesami dell'ESMA

1.   L'ESMA si impegna a costruire una cultura europea comune in materia di vigilanza e prassi di vigilanza coerenti nonché a garantire approcci uniformi tra le autorità competenti in relazione all'applicazione degli articoli 32 e 33. A tal fine, i riconoscimenti concessi ai sensi dell'articolo 32 e gli avalli autorizzati ai sensi dell'articolo 33 sono valutati dall'ESMA ogni due anni.

L'ESMA emette un parere destinato a ogni autorità competente che ha riconosciuto un amministratore di un paese terzo o ha avallato un indice di riferimento di un paese terzo che valuta come l'autorità competente applica i pertinenti requisiti di cui agli articoli 32 e 33 rispettivamente e i requisiti di cui a qualsiasi atto delegato, norma tecnica di regolamentazione o norma tecnica di attuazione basati sul presente regolamento.

2.   L'ESMA ha il potere di richiedere a un'autorità competente prove documentate per qualsiasi decisione adottata ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 54

Riesame

1.   Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione riesamina e presenta una relazione sul presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare:

a)

sul funzionamento e l'efficacia del regime degli indici di riferimento critici, l'amministrazione obbligatoria e la contribuzione obbligatoria di cui agli articoli 20, 21 e 23, nonché sulla definizione di indice di riferimento critico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 25);

b)

sull'efficacia del regime di autorizzazione, registrazione e vigilanza degli amministratori di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all'articolo 46, nonché sull'adeguatezza della vigilanza su taluni indici di riferimento da parte degli organismi dell'Unione;

c)

sul funzionamento e l'efficacia dell'articolo 19, paragrafo 2, in particolare sul suo ambito di applicazione.

2.   La Commissione segue l'evoluzione dei principi internazionali applicabili agli indici di riferimento nonché dei quadri giuridici e delle prassi di vigilanza nei paesi terzi, riguardanti la fornitura di indici di riferimento, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ogni cinque anni dal 1o gennaio 2018. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento ed è corredata di una proposta legislativa, se del caso.

3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 49 al fine di prorogare di 24 mesi il periodo di 42 mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 2, qualora la relazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo dimostri che il regime di registrazione transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 2, non arreca pregiudizio a una cultura europea comune in materia di vigilanza né a prassi e approcci coerenti in materia di vigilanza tra le autorità competenti.

Articolo 55

Notifica degli indici di riferimento associati e dei relativi amministratori

Quando un indice di riferimento è associato a uno strumento finanziario contemplato dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento includono il nome dell'indice di riferimento associato e del relativo amministratore.

Articolo 56

Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014

Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 19 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

b)

lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o

c)

lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.»;

b)

al paragrafo 7, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.»;

2)

l'articolo 35 è così modificato:

a)

ai paragrafi 2 e 3, la frase «e all'articolo 19, paragrafi 13 e 14» è sostituita dalla frase «, all' articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all' articolo 38»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 o 6, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 17, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 13 o 14, o dell'articolo 38 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

3)

all'articolo 38 sono aggiunti i commi seguenti:

«Entro il 3 luglio 2019, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul livello delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), per quanto riguarda le transazioni eseguite dai gestori in cui le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente sono parte di un organismo di investimento collettivo o forniscono un'esposizione a un portafoglio di attività, al fine di valutare se tale livello sia appropriato o se debba essere adeguato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo all'adeguamento delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), qualora stabilisca in tale relazione che tali soglie debbano essere adeguate.»

Articolo 57

Modifiche della direttiva 2008/48/CE

La direttiva 2008/48/CE è così modificata:

1)

all'articolo 5, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«Qualora l'accordo di credito si riferisca a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il nome dell'indice di riferimento e del suo amministratore e le potenziali implicazioni per il consumatore sono resi noti dal creditore o, se del caso, dall'intermediario del credito, al consumatore in un documento separato, che può essere allegato al modulo relativo alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”.

(*)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»;"

2)

all'articolo 27, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il paragrafo seguente:

«Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018.»

Articolo 58

Modifiche della direttiva 2014/17/UE

La direttiva 2014/17/UE è così modificata:

1)

all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«e bis)

qualora siano disponibili contratti che si riferiscano a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) la denominazione dell'indice di riferimento e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori;

(**)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»;"

2)

all'articolo 42, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e bis), e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018.»;

3)

all'articolo 43, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e bis), non si applica ai contratti di credito esistenti prima del 1o luglio 2018.»

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

In deroga al secondo paragrafo del presente articolo, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 20 (a esclusione del paragrafo 6, lettera b)], gli articoli 21 e 23, l'articolo 25, paragrafi 8 e 9, l'articolo 26, paragrafo 5, l'articolo 27, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 5, l'articolo 32, paragrafo 9, l'articolo 33, paragrafo 7, l'articolo 34, paragrafo 8, l'articolo 46, l'articolo 47, paragrafo 3, e l'articolo 51, paragrafo 6, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2016.

In deroga al secondo comma del presente articolo, l'articolo 56 si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU C 113 del 15.4.2014, pag. 1.

(2)  GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 42.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 maggio 2016.

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(7)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

(8)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(9)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(11)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(12)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(17)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(18)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(19)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(20)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(23)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(24)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(25)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(26)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(27)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(28)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).


ALLEGATO I

INDICI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE

Dati accurati e sufficienti

1.

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), la priorità nell'uso dei dati riguarda in generale:

a)

le operazioni dei fornitori nel mercato sottostante che gli indici di riferimento intendono misurare o, se non sufficienti, le operazioni nei mercati correlati, quali:

il mercato dei depositi interbancari non garantiti,

altri mercati dei depositi non garantiti, inclusi i certificati di deposito e le cambiali finanziarie (commercial paper), e

altri mercati quali swap su indici overnight, pronti contro termine, forward in valuta, futures e opzioni su tassi di interesse, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti dei dati di cui al codice di condotta;

b)

le operazioni di terzi nei mercati descritte alla lettera a) osservate da un contributore;

c)

quotazioni preventivate;

d)

quotazioni indicative o valutazioni di esperti.

2.

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 11, paragrafo 4, i dati possono essere rettificati.

In particolare, i dati possono essere rettificati applicando i seguenti criteri:

a)

prossimità delle operazioni alla data della fornitura dei dati e impatto di eventuali eventi del mercato tra la data delle operazioni e la data della fornitura dei dati;

b)

interpolazione o estrapolazione da dati sulle operazioni;

c)

adeguamenti volti a rispecchiare le variazioni dell'affidabilità creditizia dei fornitori di dati e di altri operatori di mercato.

Funzione di sorveglianza

3.

I seguenti requisiti si applicano in sostituzione dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5:

a)

l'amministratore di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse si dota di un comitato di sorveglianza indipendente. I dati dei membri di tale comitato sono resi pubblici, unitamente alle dichiarazioni sui conflitti di interesse e ai processi per l'elezione e la nomina dei relativi membri;

b)

il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e redige i verbali di ogni riunione;

c)

il comitato di sorveglianza di un amministratore di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse opera con integrità e detiene tutte le responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Revisione

4.

Gli amministratori di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse nominano un revisore esterno indipendente che riesamina e riferisce sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento. Ogni due anni è condotta una revisione esterna dell'amministratore, per la prima volta sei mesi dopo l'introduzione del codice di condotta e successivamente ogni due anni.

Il comitato di sorveglianza può richiedere una revisione esterna di un contributore per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse se insoddisfatto di qualunque aspetto della sua condotta.

Sistemi e controlli dei contributori

5.

Il seguente requisito si applica ai contributori per indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 16. L'articolo 16, paragrafo 5, non si applica.

6.

Ciascun notificatore del contributore e i rispettivi diretti superiori riconoscono per iscritto di aver letto il codice di condotta e dichiarano di rispettarlo.

7.

I sistemi e i controlli dei contributori comprendono:

a)

una sintesi delle responsabilità nell'ambito di ciascuna impresa, incluse linee gerarchiche e livelli di responsabilità, la sede dei notificatori e dei dirigenti e i nomi dei soggetti pertinenti e dei sostituti;

b)

procedure interne per l'approvazione dei dati forniti;

c)

procedure disciplinari relative ai tentativi di manipolazione, o alla mancata segnalazione di effettive o tentate manipolazioni ad opera di parti esterne al processo di contribuzione;

d)

efficaci procedure di gestione dei conflitti di interesse e controlli delle comunicazioni, sia interni ai contributori sia tra i contributori e terzi, volti a evitare influenze esterne improprie sui responsabili dell'invio dei tassi. I notificatori lavorano in sedi fisicamente separate da quelle dei trader di derivati su tassi di interesse;

e)

efficaci procedure per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra le persone che svolgono attività associate a un rischio di conflitto di interesse in cui lo scambio di informazioni può compromettere i dati degli indici di riferimento forniti;

f)

norme volte a evitare la collusione tra i contributori e tra i contributori e gli amministratori degli indici di riferimento;

g)

misure volte a prevenire o limitare l'influenza impropria da parte di chiunque sulla modalità con cui le persone coinvolte nella fornitura dei dati svolgono tali attività;

h)

l'eliminazione di eventuali collegamenti diretti tra la retribuzione dei dipendenti coinvolti nella fornitura dei dati e la retribuzione di persone impegnate in altre attività, o i ricavi da esse generati, laddove in relazione a tali attività possa insorgere un conflitto di interesse;

i)

controlli volti a individuare eventuali operazioni temporanee successive alla fornitura dei dati.

8.

I contributori per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse tengono registrazioni dettagliate di:

a)

tutti gli aspetti relativi alla contribuzione di dati;

b)

il procedimento che disciplina la determinazione e l'approvazione dei dati forniti;

c)

i nomi dei notificatori e le rispettive responsabilità;

d)

eventuali comunicazioni tra i notificatori e altre persone, inclusi trader e broker interni ed esterni, in relazione alla determinazione o alla contribuzione dei dati;

e)

eventuali interazioni dei notificatori con l'amministratore o con eventuali agenti di calcolo;

f)

eventuali richieste di informazioni relative ai dati e relativo esito;

g)

relazioni sulla sensibilità dei portafogli di negoziazione di swap su tassi di interesse e di qualunque altro portafoglio di negoziazione di derivati con un'esposizione significativa alla fissazione dei tassi di interesse in relazione ai dati.

9.

Le registrazioni sono tenute su un supporto che consente di memorizzare le informazioni in modo da renderle accessibili per la futura consultazione con una pista di controllo documentata.

10.

La funzione di controllo della conformità del contributore per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse segnala regolarmente alla dirigenza le sue conclusioni, anche per quanto riguarda le operazioni temporanee.

11.

I dati e le procedure sono soggetti a riesami interni periodici.

12.

Ogni due anni i contributori per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sono sottoposti a una revisione esterna dei dati oggetto di contribuzione e della conformità al codice di condotta e alle disposizioni del presente regolamento, per la prima volta sei mesi dopo l'introduzione del codice di condotta e successivamente ogni due anni.


ALLEGATO II

INDICI DI RIFERIMENTO PER LE MERCI

Metodologia

1.

L'amministratore di un indice di riferimento per le merci formalizza, documenta e rende pubblica qualsiasi metodologia utilizzata dall'amministratore per calcolare un indice di riferimento. Una tale metodologia contiene e descrive, almeno:

a)

tutti i criteri e le procedure usati per elaborare l'indice di riferimento, incluse le modalità d'uso dei dati forniti da parte dell'amministratore, il volume specifico, le operazioni concluse e segnalate, le offerte d'acquisto e di vendita e qualunque altra informazione di mercato, nella sua valutazione o nei periodi o finestre temporali della valutazione, il motivo per cui è utilizzata una data unità di riferimento, le modalità di raccolta dei dati forniti da parte dell'amministratore, gli orientamenti che controllano l'esercizio delle valutazioni da parte dei valutatori e qualunque altra informazione, quali ipotesi, modelli o estrapolazioni dai dati raccolti che sono prese in considerazione nella valutazione;

b)

le procedure e prassi volte ad assicurare la coerenza nell'esercizio della valutazione da parte dei valutatori;

c)

l'importanza relativa assegnata a ciascun criterio usato nel calcolo dell'indice di riferimento, in particolare il tipo di dati usati e il tipo di criterio usato nella valutazione, in modo tale da assicurare la qualità e l'integrità del calcolo dell'indice di riferimento;

d)

i criteri che individuano la quantità minima di dati sulle operazioni richiesta per il calcolo di un particolare indice di riferimento. Se tale soglia non è indicata, sono spiegate le ragioni per le quali non è stabilita la soglia minima, indicando anche le procedure da seguire in assenza di dati sulle operazioni;

e)

i criteri relativi ai periodi di valutazione in cui i dati scendono al di sotto della soglia raccomandata dalla metodologia per i dati sulle operazioni o dalle norme sulla qualità prescritte per gli amministratori, inclusi eventuali metodi alternativi di valutazione come i modelli di stima teorica. Laddove non esistano dati sulle operazioni, tali criteri illustrano le procedure da utilizzare;

f)

i criteri per la puntuale contribuzione di dati e i relativi mezzi, elettronici, telefonici o di altro tipo;

g)

i criteri e le procedure relativi ai periodi di valutazione in cui uno o più contributori inviano dati che costituiscono una quota significativa del totale dei dati per l'indice di riferimento. L'amministratore definisce in tali criteri e procedure anche cosa si intende per quota significativa ai fini del calcolo di ciascun indice di riferimento;

h)

i criteri in base ai quali i dati sulle operazioni possono essere esclusi dal calcolo di un indice di riferimento.

2.

L'amministratore di un indice di riferimento per le merci pubblica o rende pubblici gli elementi chiave della metodologia utilizzata dall'amministratore per ciascuno degli indici di riferimento per le merci forniti e pubblicati o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati.

3.

Oltre alla metodologia di cui al paragrafo 2, l'amministratore di un indice di riferimento per le merci illustra e pubblica tutte le informazioni seguenti:

a)

il motivo dell'adozione di una particolare metodologia, incluse eventuali tecniche di rettifica dei prezzi e una giustificazione del motivo per cui l'intervallo o la finestra temporale di accettazione dei dati forniti costituisce un indicatore affidabile dei valori del mercato fisico;

b)

la procedura per il riesame e l'approvazione interna di una data metodologia, nonché la frequenza di tale riesame;

c)

la procedura per il riesame esterno di una data metodologia, incluse le procedure per acquisire l'accettazione da parte del mercato della metodologia attraverso la consultazione con gli utenti su importanti modifiche dei processi di calcolo degli indici di riferimento.

Modifiche metodologiche

4.

Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci adottano e rendono pubbliche agli utenti procedure esplicite nonché la motivazione di eventuali modifiche metodologiche proposte. Tali procedure sono coerenti con l'obiettivo preminente che l'amministratore assicuri la costante integrità dei propri calcoli dell'indice di riferimento e attui le modifiche per il corretto funzionamento del particolare mercato al quale si riferiscono le modifiche. Dette procedure stabiliscono:

a)

un preavviso, in un intervallo di tempo ben definito, che consente agli utenti di analizzare e commentare sufficientemente l'impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze complessive da parte dell'amministratore;

b)

che le osservazioni degli utenti, nonché la risposta dell'amministratore a dette osservazioni, siano accessibili agli utenti del mercato dopo un dato periodo di consultazione, salvo richiesta di riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni.

5.

Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci esaminano regolarmente le metodologie al fine di assicurare che rispecchino in maniera affidabile il mercato fisico sottoposto a valutazione e includono un processo per tener conto delle opinioni degli utenti pertinenti.

Qualità e integrità dei calcoli dell'indice di riferimento

6.

L'amministratore di un indice di riferimento per le merci:

a)

specifica i criteri che definiscono le merci fisiche soggette a una data metodologia;

b)

assegna la priorità ai dati forniti nel seguente ordine, compatibilmente con le proprie metodologie:

i)

operazioni concluse e segnalate;

ii)

offerte di acquisto e offerte di vendita;

iii)

altre informazioni.

Se alle operazioni concluse e segnalate non viene assegnata la priorità, ne sono fornite le motivazioni come disposto al punto 7, lettera b);

c)

adotta misure sufficienti volte all'utilizzo di dati forniti e presi in considerazione in buona fede nel calcolo di un indice di riferimento, il che significa che le parti che inviano i dati hanno eseguito, o sono preparate a eseguire, operazioni che generano tali dati e che le operazioni concluse sono state eseguite in base al principio di libera concorrenza, con particolare attenzione alle operazioni tra consociate;

d)

definisce e impiega procedure per individuare dati anomali o sospetti sulle operazioni e conserva le registrazioni delle decisioni di esclusione di dati sulle operazioni dal processo di calcolo dell'indice di riferimento dell'amministratore;

e)

incoraggia i fornitori di dati a inviare tutti i dati di cui dispongono che rientrano nei criteri fissati dall'amministratore per il calcolo. Gli amministratori si adoperano, per quanto ragionevolmente possibile, al fine di assicurare che i dati inviati siano rappresentativi delle operazioni effettivamente concluse dai fornitori di dati; e

f)

utilizza un sistema di misure adeguate in modo tale da assicurare che i contributori si conformino alle sue norme di qualità e integrità per i dati applicabili.

7.

Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci descrivono e pubblicano per ciascun calcolo, per quanto ragionevole senza pregiudicare la debita pubblicazione dell'indice di riferimento:

a)

una spiegazione concisa, sufficiente a favorire la comprensione, da parte di un sottoscrittore o dell'autorità competente dell'indice di riferimento, della modalità di sviluppo del calcolo, inclusi, quanto meno, l'entità e la liquidità del mercato fisico valutato (in termini di numero e volume delle operazioni inviate), l'intervallo e la media di volume e prezzo, nonché le percentuali indicative di ciascun tipo di dati considerati nel calcolo; sono inclusi i termini riferiti alla metodologia di determinazione del prezzo, quali basati sulle operazioni, basati sullo spread o interpolati o estrapolati; e

b)

una spiegazione concisa della misura in cui e dei fondamenti in base ai quali nel calcolo si è fatto uso di valutazioni, inclusi i dati esclusi che altrimenti sarebbero stati conformi ai requisiti della pertinente metodologia di calcolo, i prezzi sono stati stimati in base a spread, interpolazioni o estrapolazioni, o alle offerte di acquisto o di vendita sono state assegnate ponderazioni superiori a quelle delle operazioni concluse, se presenti.

Integrità del procedimento di comunicazione

8.

L'amministratore di un indice di riferimento per le merci:

a)

specifica i criteri che definiscono chi può inviare i dati all'amministratore;

b)

dispone di procedure di controllo qualità per valutare l'identità dei contributori e dei notificatori che comunicano i dati, nonché l'autorizzazione di tali notificatori a comunicare i dati per conto del contributore;

c)

specifica i criteri applicati ai dipendenti dei contributori ai quali è consentito inviare dati agli amministratori per conto del contributore; incoraggia i contributori a inviare dati sulle operazioni dalle funzioni di back office e a reperire dati di conferma presso altre fonti laddove i dati sulle operazioni provengano direttamente da un trader; e

d)

attua controlli interni e procedure scritte per rilevare comunicazioni tra contributori e valutatori che cerchino di influenzare un calcolo a beneficio di una posizione di negoziazione (del contributore, dei suoi dipendenti o di terzi), di indurre un valutatore a violare le norme o gli orientamenti dell'amministratore, o per individuare fornitori di dati coinvolti nell'invio di dati sospetti o anomali sulle operazioni. Tali procedure includono, nella misura del possibile, disposizioni che consentono di svolgere indagini più approfondite da parte dell'amministratore nella società del contributore. I controlli includono controlli incrociati degli indicatori di mercato per la convalida delle informazioni inviate.

Valutatori

9.

In relazione al ruolo di valutatore, l'amministratore di un indice di riferimento per le merci:

a)

adotta e si dota di esplicite norme e orientamenti interni per la selezione dei valutatori, incluso il livello minimo di formazione, esperienza e competenze, nonché di un processo per il riesame periodico delle loro competenze;

b)

dispone di meccanismi atti a garantire che i calcoli siano effettuati in maniera coerente e regolare;

c)

mantiene la continuità e la programmazione dell'avvicendamento in relazione ai valutatori, per assicurare che i calcoli siano effettuati in maniera coerente e da dipendenti in possesso di pertinenti livelli di esperienza; e

d)

istituisce procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità dei calcoli. Detti controlli e procedure interni richiedono quanto meno la costante supervisione dei valutatori per cercare di assicurare la corretta applicazione della metodologia e procedure di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza prima della diffusione degli indici di riferimento al mercato.

Piste di controllo

10.

L'amministratore di un indice di riferimento per le merci si dota di norme e procedure per documentare contemporaneamente informazioni rilevanti, inclusi:

a)

tutti i dati;

b)

le valutazioni effettuate dai valutatori nel calcolo dell'indice di riferimento;

c)

l'esclusione, nel quadro di un calcolo, di una particolare operazione che diversamente sarebbe stata conforme ai requisiti della metodologia di calcolo pertinente, e la motivazione dell'esclusione;

d)

l'identità di ciascun valutatore e di chiunque altro abbia inviato o comunque prodotto le informazioni di cui alle lettere a), b) o c).

11.

L'amministratore di un indice di riferimento per le merci si dota di norme e procedure per assicurare che la pista di controllo delle informazioni pertinenti sia conservata per almeno cinque anni allo scopo di documentare l'elaborazione dei calcoli.

Conflitti di interesse

12.

L'amministratore di un indice di riferimento per le merci definisce adeguate politiche e procedure per l'individuazione, la divulgazione, la gestione o attenuazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, nonché per la protezione dell'integrità e dell'indipendenza dei calcoli. Tali politiche e procedure sono riesaminate e aggiornate periodicamente e:

a)

assicurano che i calcoli dell'indice di riferimento non siano influenzati da interessi o rapporti d'affari commerciali o personali, effettivi o potenziali, tra l'amministratore o le sue consociate, il suo personale, i clienti, gli operatori di mercato o persone a essi connesse;

b)

assicurano che gli interessi personali e le relazioni commerciali dei dipendenti dell'amministratore non compromettano le funzioni dell'amministratore, inclusi doppia attività, viaggi e accettazione di intrattenimenti, omaggi e ospitalità forniti dai clienti dell'amministratore o da altri operatori dei mercati delle merci;

c)

assicurano, in relazione ai conflitti individuati, l'opportuna segregazione delle funzioni interne dell'amministratore in termini di sorveglianza, remunerazione, accesso ai sistemi e flussi informativi;

d)

proteggono la riservatezza delle informazioni fornite o prodotte dall'amministratore, subordinatamente agli obblighi di divulgazione dell'amministratore stesso;

e)

proibiscono a dirigenti, valutatori e altri dipendenti dell'amministratore di contribuire al calcolo di indici di riferimento mediante offerte d'acquisto o di vendita, transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato; e

f)

affrontano efficacemente i possibili conflitti di interesse individuati tra l'attività di fornitura degli indici di riferimento di un amministratore (inclusi tutti i dipendenti che svolgono o che sono comunque coinvolti nelle responsabilità di calcolo degli indici di riferimento) e qualunque altra attività.

13.

Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci assicurano che le loro altre attività commerciali dispongano di procedure e meccanismi appropriati, volti a ridurre al minimo la probabilità che l'integrità dei calcoli degli indici di riferimento sia compromessa da conflitti di interesse.

14.

Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci assicurano di essere dotati di linee gerarchiche separate tra dirigenti, valutatori e altri dipendenti, nonché tra i dirigenti competenti e i più alti dirigenti dell'amministratore e il suo consiglio di amministrazione per assicurare:

a)

che l'amministratore dia applicazione in maniera soddisfacente ai requisiti del presente regolamento; e

b)

che le responsabilità siano chiaramente definite e non siano in conflitto né causino la percezione di un conflitto.

15.

Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci segnalano agli utenti i conflitti di interesse derivanti dalla loro proprietà non appena ne vengono a conoscenza.

Reclami

16.

Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci adottano e pubblicano una politica sulla gestione dei reclami che definisce le procedure per il ricevimento, l'indagine e le registrazioni dei reclami presentati in merito al processo di calcolo degli amministratori. Detto meccanismo di reclamo assicura che:

a)

i sottoscrittori di un indice di riferimento possono presentare reclami per contestare la rappresentatività del calcolo di uno specifico indice di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al calcolo degli indici di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione al calcolo di specifici indici di riferimento e altre decisioni editoriali relative ai processi di calcolo degli indici di riferimento;

b)

esistano termini predefiniti per la gestione dei reclami;

c)

i reclami formali presentati nei confronti di un amministratore e del suo personale siano trattati da parte dell'amministratore in modo tempestivo ed equo;

d)

la trattazione sia condotta indipendentemente dal personale coinvolto nell'oggetto del reclamo;

e)

l'obiettivo degli amministratori sia quello di portare a termine la trattazione senza indugio:

f)

gli amministratori informino per iscritto chi presenta il reclamo ed eventuali altre parti dell'esito della trattazione entro un intervallo di tempo ragionevole;

g)

vi sia possibilità di ricorso a un terzo indipendente nominato dall'amministratore se il reclamante non è soddisfatto della modalità di gestione del reclamo da parte dell'amministratore pertinente o della decisione dell'amministratore sulla situazione non oltre sei mesi dalla data del reclamo iniziale; e

h)

tutti i documenti relativi ai reclami, inclusi quelli prodotti dal reclamante, nonché le registrazioni dell'amministratore vengano conservati per almeno cinque anni.

17.

Le controversie in relazione alle determinazioni dei prezzi giornalieri, che non costituiscono reclami formali, sono risolte dall'amministratore di un indice di riferimento per le merci facendo riferimento alle sue procedure standard appropriate. Se un reclamo determina una variazione di prezzo, i dettagli di tale variazione di prezzo sono comunicati al mercato quanto prima.

Revisione esterna

18.

L'amministratore di un indice di riferimento per le merci nomina un revisore esterno indipendente che dispone di adeguata esperienza e capacità per riesaminare e riferire sull'applicazione da parte dell'amministratore dei criteri metodologici dichiarati e sul rispetto dei requisiti del presente regolamento. La revisione si svolge annualmente e il suo esito è pubblicato tre mesi dopo essere stata completata. Ove del caso, sono condotte ulteriori revisioni intermedie.


29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/66


REGOLAMENTO (UE) 2016/1012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina occupa un posto strategico, dal punto di vista economico e sociale, nell'agricoltura dell'Unione e apporta un contributo al patrimonio culturale di quest'ultima. Tale attività agricola, che contribuisce alla sicurezza alimentare dell'Unione, rappresenta una fonte di reddito per la popolazione agricola. Il modo migliore per promuovere la riproduzione degli animali di tali specie è incoraggiare l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta qualità genetica elevata.

(2)

Nell'ambito delle loro politiche agricole gli Stati membri si sono pertanto sempre adoperati per promuovere la produzione di animali di allevamento dotati di particolari caratteristiche genetiche, stabilendo determinati parametri, anche tramite investimenti pubblici. Le disparità tra tali criteri possono creare ostacoli tecnici agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale nonché ostacoli tecnici al loro ingresso nell'Unione.

(3)

Il quadro giuridico del diritto dell'Unione in materia di allevamento di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché di suini ibridi riproduttori è costituito dalla direttiva 88/661/CEE del Consiglio (3), dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio (4), dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio (5), dalla direttiva 91/174/CEE del Consiglio (6), dalla direttiva 94/28/CE del Consiglio (7) e dalla direttiva 2009/157/CE del Consiglio (8). L'obiettivo di tali direttive era quello di promuovere l'allevamento in seno all'Unione, disciplinando al contempo gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e il loro ingresso nell'Unione, assicurando in tal modo la competitività del settore dell'allevamento degli animali dell'Unione.

(4)

La direttiva 87/328/CEE del Consiglio (9), la direttiva 90/118/CEE del Consiglio, (10) e la direttiva 90/119/CEE del Consiglio (11) sono state adottate per evitare che gli Stati membri mantengano o adottino disposizioni nazionali relative all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori delle specie bovina e suina e alla produzione e all'uso del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni che potrebbero comportare un divieto, una restrizione o un ostacolo agli scambi commerciali in seno all'Unione, nel caso della monta naturale, della fecondazione artificiale o del prelievo di sperma, ovociti o embrioni.

(5)

Sulla base delle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri tramite il comitato zootecnico permanente istituito conformemente alla decisione 77/505/CEE del Consiglio (12), ha adottato una serie di decisioni che stabiliscono criteri specifici in funzione della specie per l'approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori, l'iscrizione degli animali riproduttori delle specie bovina, ovina, caprina ed equina nei rispettivi libri genealogici, l'ammissione di animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, per la prova di performance e la valutazione genetica degli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché per la creazione di certificati genealogici o zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale.

(6)

La Commissione ha inoltre redatto un elenco degli organismi di allevamento nei paesi terzi e istituito un modello di certificato genealogico o zootecnico ai fini dell'ingresso nell'Unione di animali riproduttori, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni.

(7)

Le direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE presentano numerose analogie sia nella struttura che nel contenuto. Gran parte di esse sono state modificate nel tempo. Per semplificare e uniformare il diritto dell'Unione, è opportuno snellire le norme dell'Unione contenute in tali direttive.

(8)

Nel corso degli ultimi vent'anni, la Commissione ha dovuto dare una risposta ad un numero significativo di denunce, presentate dagli allevatori e operatori che portavano avanti programmi genetici, relativamente ai termini del recepimento e dell'interpretazione a livello nazionale degli atti giuridici dell'Unione in materia di riproduzione nei vari Stati membri. Per garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione in materia di riproduzione e per evitare ostacoli al commercio degli animali riproduttori e del loro materiale germinale per effetto di divergenze nel recepimento di tali direttive a livello nazionale, è opportuno stabilire in un regolamento le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione.

(9)

Inoltre, l'esperienza insegna che, per facilitare l'applicazione delle norme previste in tali direttive, è necessario utilizzare una formulazione più precisa in alcune delle loro disposizioni oltre a una terminologia coerente e uniforme in tutti gli Stati membri. Per esigenze di chiarezza e di coerenza del diritto dell'Unione, è inoltre opportuno fornire nuove definizioni, fra cui una definizione di «razza».

(10)

Tuttavia, la ricerca della competitività nel settore zootecnico non dovrebbe comportare l'estinzione di razze le cui caratteristiche sono adattate a specifici contesti biofisici. Le razze locali, ove il numero di capi che le compone sia troppo ridotto, potrebbero correre il rischio di perdere la diversità genetica. In quanto elemento importante della biodiversità agricola, le risorse genetiche animali rappresentano una base indispensabile per lo sviluppo sostenibile del settore zootecnico e offrono la possibilità di adattare gli animali alle mutevoli condizioni ambientali e di produzione, nonché alle esigenze del mercato e dei consumatori. Gli atti giuridici dell'Unione in materia di riproduzione dovrebbero pertanto contribuire alla conservazione delle risorse genetiche animali, alla protezione della biodiversità e alla produzione di prodotti regionali tipici di qualità in base alle caratteristiche qualitative ereditarie specifiche delle razze locali di animali domestici. Gli atti giuridici dell'Unione dovrebbero inoltre promuovere programmi genetici validi per il miglioramento delle razze e, in particolare nel caso di razze a rischio di estinzione o razze autoctone che non sono comunemente diffuse nell'Unione, nonché la conservazione delle razze e della diversità genetica all'interno delle razze e tra di esse.

(11)

Attraverso la selezione e la riproduzione si sono ottenuti notevoli progressi per quanto riguarda lo sviluppo delle caratteristiche legate alla produttività degli animali da riproduzione, che si sono tradotti nell'abbattimento dei costi di produzione a livello dei singoli allevamenti. Tuttavia, in alcuni casi si sono avuti effetti collaterali indesiderati che hanno sollevato i timori dell'opinione pubblica riguardo al benessere degli animali e alle tematiche ambientali ivi associate. L'applicazione della genomica e l'impiego di tecnologie informatiche avanzate, come ad esempio la «zootecnia di precisione», che permette di registrare grandi insiemi di dati sulle caratteristiche alternative direttamente o indirettamente correlate al benessere degli animali e alla sostenibilità, hanno un notevole potenziale per venire incontro alle preoccupazioni dell'opinione pubblica e conseguire gli obiettivi di una zootecnia sostenibile in termini di migliore efficienza delle risorse e di maggiore resilienza e robustezza degli animali. La raccolta di dati sulle predette caratteristiche alternative dovrebbe acquisire importanza nell'ambito di programmi genetici e dovrebbe avere maggiore rilevanza per quanto riguarda la definizione di obiettivi della selezione stessa. In tale contesto, è opportuno che le risorse genetiche delle specie minacciate siano considerate una riserva di geni potenzialmente in grado di contribuire al conseguimento dei suddetti obiettivi in materia di benessere animale e sostenibilità.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e del loro materiale germinale, qualora si supponga che tali animali o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano iscritti come animali riproduttori di razza pura in un libro genealogico o registrati come suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi, in particolare ai fini degli scambi commerciali all'interno dell'Unione, tra cui all'interno di uno Stato membro, o dell'ingresso nell'Unione degli animali riproduttori in oggetto e del loro materiale germinale.

(13)

Il termine «animale riproduttore» o «animale riproduttore di razza pura» non dovrebbe intendersi limitato ai soli animali ancora in possesso della loro capacità riproduttiva. In effetti, gli animali castrati potrebbero contribuire, con i loro dati genealogici e zootecnici, alla valutazione della qualità genetica della popolazione di animali riproduttori e, pertanto, all'integrità della classificazione di questi ultimi in base a tali risultati. A seconda degli obiettivi del programma genetico, è probabile che la mancanza o la perdita di dati ottenuti mediante l'espressa esclusione degli animali castrati dall'iscrizione in un libro genealogico o in un registro suini ibridi pregiudichi i risultati della valutazione della qualità genetica degli animali riproduttori geneticamente imparentati agli esemplari castrati.

(14)

L'obiettivo delle norme applicabili ai riproduttori di razza pura di cui al presente regolamento dovrebbe consistere nel garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento dagli enti selezionatori responsabili della gestione delle razze e all'approvazione dei rispettivi programmi genetici. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le norme d'iscrizione dei riproduttori di razza pura nella sezione principale dei libri genealogici e, laddove questi ultimi esistano, nelle varie classi di merito della sezione principale. Esso dovrebbe altresì stabilire le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica e i criteri di ammissione alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.

(15)

Analogamente, l'obiettivo delle norme concernenti i suini ibridi riproduttori stabilite nel presente regolamento dovrebbe consistere nel garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento degli enti ibridatori che gestiscono razze, linee o incroci diversi delle specie suine e all'approvazione dei programmi genetici. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le norme di registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi e stabilire le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica, i criteri di ammissione dei suini ibridi riproduttori alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.

(16)

Non è opportuno affrontare le problematiche della clonazione nel presente regolamento.

(17)

Dato che gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e di ingresso degli stessi nell'Unione, nonché in materia di controlli ufficiali da effettuare sui programmi genetici realizzati dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del suo effetto, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

La qualità dei servizi forniti dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori e il modo in cui questi valutano e classificano gli animali riproduttori incidono sulla qualità e sull'accuratezza delle informazioni zootecniche e genealogiche raccolte o determinate riguardo agli animali in questione e al loro valore sul mercato. Di conseguenza, è opportuno stabilire una serie di norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, nonché per l'approvazione dei loro programmi genetici, sulla base di criteri armonizzati su scala dell'Unione. Tali norme dovrebbero altresì riguardare il controllo dei suddetti programmi da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire che le norme stabilite dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori non diano luogo a disparità tra i programmi genetici, creando così ostacoli tecnici agli scambi commerciali nell'Unione.

(19)

Nel presente regolamento dovrebbero essere stabilite procedure analoghe a quelle previste rispettivamente nelle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE relative alla compilazione di elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti, nonché all'aggiornamento, alla trasmissione e alla pubblicazione di tali elenchi.

(20)

I programmi genetici per i riproduttori di razza pura si effettuano nell'intento generale di migliorare, in maniera sostenibile, le caratteristiche legate o meno alla produzione degli animali di una razza o di preservare una razza. È opportuno che tali programmi genetici interessino un numero sufficientemente elevato di riproduttori di razza pura detenuti da allevatori che, attraverso la riproduzione e la selezione, promuovono e sviluppano caratteristiche desiderabili in tali animali o garantiscono la conservazione della razza, conformemente agli obiettivi comunemente accettati dagli allevatori aderenti. Analogamente, i programmi genetici relativi ai suini ibridi riproduttori sono realizzati con lo scopo di sviluppare caratteristiche desiderabili tramite la pianificazione degli incroci tra diverse razze, linee o incroci di suini. Gli animali riproduttori (di razza pura o ibridi) che partecipano a un programma genetico sono iscritti in un libro genealogico o un registro suini ibridi della razza contenente informazioni sui loro ascendenti, e, a seconda degli obiettivi fissati nel programma genetico, sono sottoposti a una prova di performance o qualsiasi altra valutazione che conduca alla registrazione dei dati sulle caratteristiche rispetto agli obiettivi del programma genetico in oggetto. Ove precisato nel programma genetico, si esegue una valutazione genetica per stimare il valore genetico degli animali, i quali possono essere classificati di conseguenza. Tali valori genetici e i risultati della prova di performance, unitamente alle informazioni genealogiche, costituiscono la base per la riproduzione e la selezione.

(21)

Il diritto al riconoscimento come ente selezionatore o ente ibridatore che soddisfi i criteri stabiliti dovrebbe essere un principio fondamentale del diritto dell'Unione sulla riproduzione degli animali e il mercato interno. La protezione dell'attività economica di un ente selezionatore riconosciuto non dovrebbe giustificare il rifiuto da parte dell'autorità competente del riconoscimento di un altro ente selezionatore per la stessa razza, né la violazione dei principi che disciplinano il mercato interno. Lo stesso dicasi per l'approvazione di un ulteriore programma genetico o l'approvazione all'estensione geografica di un programma genetico esistente, realizzato sulla stessa razza o su animali riproduttori della stessa razza selezionabili tra la popolazione di animali riproduttori dell'ente selezionatore che già effettua un programma genetico sulla medesima razza. Tuttavia, ove in uno Stato membro uno o più enti selezionatori riconosciuti già effettuino un programma genetico approvato su una determinata razza, l'autorità competente dello Stato membro in questione dovrebbe essere autorizzata, in alcuni casi specifici, a rifiutare o ad approvare un ulteriore programma genetico per la medesima razza, anche qualora tale programma genetico soddisfi tutti i requisiti necessari per l'approvazione. Una ragione del rifiuto potrebbe essere quella che l'approvazione di un'ulteriore programma genetico per la medesima razza rischia di compromettere la conservazione della razza in questione nello Stato membro interessato della diversità genetica all'interno di tale razza. La conservazione della razza in oggetto potrebbe, in particolare, essere compromessa in ragione della frammentazione della popolazione di riproduttori, suscettibile di comportare un'accresciuta consanguineità, una maggiore incidenza dei difetti genetici constatati, una perdita del potenziale di selezione o un accesso ridotto degli allevatori agli animali riproduttori di razza pura o del loro materiale germinale. Un'ulteriore ragione di rifiuto potrebbe essere legata alle incoerenze nelle caratteristiche definite della razza o nei principali obiettivi dei programmi di selezione in questione. In effetti, a prescindere dallo scopo del programma genetico, vale a dire la conservazione della razza o il miglioramento della stessa, è opportuno che l'autorità competente abbia la facoltà di rifiutare l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la medesima razza qualora le differenze tra i principali obiettivi dei due programmi genetici o nei tratti essenziali delle caratteristiche della razza definite in tali programmi genetici comporterebbero una perdita di efficienza in termini di progressi genetici per tali obiettivi o in quelle caratteristiche oppure in altre ivi collegate, o qualora lo scambio di animali tra entrambe le popolazioni di riproduttori comporterebbe il rischio di perdita, mediante selezione o esogamia, di quelle caratteristiche fondamentali della popolazione iniziale di riproduttori. Infine, nel caso di una razza a rischio di estinzione o di una razza autoctona non comunemente diffusa in uno o più territori dell'Unione, è altresì opportuno che un'autorità competente abbia la facoltà di rifiutare l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la medesima razza in ragione del fatto che quell'ulteriore programma genetico impedirebbe l'efficace attuazione del programma genetico esistente, in particolare a causa del mancato coordinamento o scambio di informazioni genealogiche e zootecniche che dia luogo a mancati vantaggi derivanti da una valutazione comune dei dati raccolti sulla razza in questione. In caso di rifiuto dell'approvazione di un programma genetico, l'autorità competente dovrebbe sempre fornire una spiegazione motivata ai richiedenti e concedere loro il diritto di impugnare tale decisione.

(22)

Gli allevatori dovrebbero avere il diritto di elaborare e attuare un programma genetico per finalità proprie, senza che il programma in questione debba essere approvato dalle autorità competenti. Tuttavia, ogni Stato membro o le sue autorità competenti dovrebbero conservare la possibilità di disciplinare tali attività, in particolare non appena un tale programma genetico comporti operazioni commerciali relative ad animali riproduttori o del loro materiale germinale o pregiudichi un programma genetico già approvato per la medesima razza.

(23)

Se lo scopo del programma genetico è quello di conservare la razza, i requisiti di tale programma potrebbero essere integrati da misure di conservazione ex situ e in situ oppure da qualsiasi altro strumento per il monitoraggio dello status della razza che ne assicuri una conservazione sostenibile a lungo termine. Dovrebbe essere possibile stabilire le misure in questione nel programma genetico.

(24)

Le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori, comprese le associazioni di allevatori che sono imprese private, o enti pubblici dovrebbero essere riconosciute come ente selezionatore soltanto se ai loro programmi genetici partecipano allevatori e se garantiscono che tali allevatori abbiano libera scelta nella selezione e riproduzione dei loro animali riproduttori di razza pura, possano iscrivere nei loro libri genealogici i discendenti ottenuti da tali animali e siano in grado di detenere la proprietà degli animali in questione.

(25)

Prima di modificare il programma genetico approvato, è opportuno che un ente selezionatore o un ente ibridatore sottopongano le modifiche previste all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore. Onde evitare inutili oneri amministrativi per l'autorità competente e l'ente selezionatore o l'ente ibridatore, questi ultimi dovrebbero comunicare all'autorità competente soltanto le modifiche suscettibili di incidere sostanzialmente sul programma genetico. Le modifiche dovrebbero interessare in particolare l'estensione del territorio geografico, eventuali alterazioni dello scopo o degli obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico, modifiche della descrizione delle caratteristiche della razza o della delega di funzioni a terzi, nonché cambiamenti importanti del sistema di registrazione delle genealogie o dei metodi impiegati per le prove di performance e la valutazione genetica, come pure qualsiasi altro cambiamento che l'autorità competente consideri una modifica sostanziale del programma genetico. A prescindere dall'obbligo di notifica di cambiamenti importanti all'autorità competente, è opportuno che l'ente selezionatore o l'ente ibridatore forniscano su richiesta all'autorità competente una versione aggiornata del programma genetico.

(26)

Ove sussista la necessità riconosciuta di mantenere o promuovere lo sviluppo di una razza su un determinato territorio o nel caso di una razza a rischio di estinzione, l'autorità competente stessa dovrebbe avere la possibilità di effettuare, in via temporanea, un programma genetico per la razza in parola purché non esista effettivamente un programma genetico attivo per tale razza. Tuttavia, un'autorità competente che effettui un siffatto programma genetico non dovrebbe più avere questa possibilità se il programma genetico può essere ceduto a un operatore che soddisfa i requisiti necessari per la corretta attuazione di tale programma genetico.

(27)

Poiché la conservazione delle razze a rischio di estinzione impone la creazione e il riconoscimento di enti selezionatori con un numero limitato di animali riproduttori che partecipano ai loro programmi genetici, è opportuno che le dimensioni della popolazione di riproduttori non sia considerato un requisito essenziale per il riconoscimento di enti selezionatori che si occupano di razze a rischio di estinzione o per l'approvazione dei loro programmi genetici, in particolare poiché il riconoscimento è accordato a livello nazionale.

(28)

È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme specifiche, in particolare quelle relative alla riclassificazione dalla sezione supplementare nella sezione principale e le deroghe alle prove di performance e alla valutazione genetica, al fine di tener conto dello status specifico delle razze a rischio di estinzione.

(29)

L'Unione è parte contraente della convenzione sulla diversità biologica, approvata con la decisione 93/626/CEE del Consiglio (13), i cui obiettivi sono, in particolare, la salvaguardia della diversità biologica, l'utilizzo sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Tale convenzione prevede che le parti contraenti dispongano di diritti sovrani sulle proprie risorse biologiche e siano responsabili della salvaguardia della loro diversità biologica e dell'utilizzo sostenibile delle proprie risorse biologiche. L'Unione è altresì parte del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione ai fini della conservazione della diversità biologica, approvato con la decisione 2014/283/UE del Consiglio (14). È pertanto opportuno che il presente regolamento tenga conto, se del caso, della Convenzione sulla diversità biologica, come pure del protocollo di Nagoya, e che la sua applicazione faccia salvo il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(30)

Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori riconosciuti in uno Stato membro dovrebbero poter attuare il loro programma genetico approvato in uno o più Stati membri, in modo da assicurare il migliore utilizzo possibile all'interno dell'Unione degli animali riproduttori di elevato valore genetico. A tal fine una procedura semplificata di notifica dovrebbe garantire che l'autorità competente dell'altro Stato membro interessato sia informata dell'intenzione di svolgere attività transfrontaliere. Tuttavia, gli spostamenti stagionali degli animali riproduttori all'interno dei confini di uno Stato membro o che avvengono in diversi Stati membri non dovrebbero comportare necessariamente l'estensione del territorio geografico.

(31)

È opportuno facilitare la cooperazione transfrontaliera tra enti selezionatori e enti ibridatori che lo desiderano, garantendo al tempo stesso la libertà di impresa e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione degli animali riproduttori e del loro materiale genetico.

(32)

Dal momento che un'autorità competente potrebbe dover approvare diversi programmi genetici effettuati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore che ha riconosciuto e poiché un'autorità competente potrebbe dover approvare l'estensione sui propri territori dei programmi genetici effettuati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore riconosciuti in un altro Stato membro, è opportuno che il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore sia distinto dall'approvazione dei suoi programmi genetici. Tuttavia, in sede di valutazione di una domanda di riconoscimento in qualità di ente selezionatore o ente ibridatore, all'autorità competente dovrebbe pervenire anche la domanda di approvazione di almeno un programma genetico.

(33)

Da varie denunce pervenute alla Commissione negli ultimi anni risulta che il presente regolamento dovrebbe stabilire norme chiare che disciplinino le relazioni tra l'ente selezionatore che istituisce un libro genealogico dei discendenti diretti per una razza particolare di riproduttori di razza pura della specie equina e l'ente selezionatore che dichiara di aver istituito il libro genealogico d'origine di tale razza.

(34)

È opportuno chiarire la relazione tra gli allevatori e gli enti selezionatori, in particolare per garantire il diritto di partecipare al programma genetico nel territorio geografico per il quale è approvato e, ove sia prevista la possibilità di affiliazione, per garantire agli agricoltori il diritto di affiliarsi. Gli enti selezionatori dovrebbero disporre di norme per la composizione di controversie con gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici e per garantire loro parità di trattamento. Gli enti selezionatori dovrebbero altresì precisare i loro diritti e obblighi, nonché quelli degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici.

(35)

Gli allevatori i cui animali riproduttori effettuano spostamenti stagionali all'interno dei confini di uno Stato membro o di una regione transfrontaliera dovrebbero avere il diritto di continuare a partecipare al programma genetico fintantoché la sede della loro azienda si trova all'interno del territorio geografico specifico a quel programma genetico.

(36)

È opportuno che nel presente regolamento si tenga conto della situazione specifica prevalente nel settore dei suini ibridi riproduttori. La maggior parte delle imprese private del settore dei suini ibridi riproduttori dispone di sistemi di produzione chiusi e gestisce il proprio bestiame di allevamento. È pertanto opportuno prevedere diverse deroghe per tali imprese, in particolare per quanto riguarda la partecipazione degli allevatori ai programmi di selezione e il diritto di iscrivere i suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi.

(37)

La definizione di «suini ibridi riproduttori» include animali collocati a tutti i livelli della piramide riproduttiva e selettiva utilizzata per ottimizzare gli incroci combinando il patrimonio specifico dei lori diversi genotipi e sfruttando gli effetti di eterosi. A seconda del livello sulla piramide riproduttiva e selettiva, nella definizione «suini ibridi riproduttori» rientrano razze, linee o incroci. Pertanto, non tutti gli animali sono necessariamente «ibridi» nel senso tradizionale del termine.

(38)

Dall'esperienza acquisita, in particolare, nell'applicazione della direttiva 90/427/CEE e, in misura minore, delle direttive 89/361/CEE e 2009/157/CE, risulta che è necessario imporre regole più precise per risolvere in modo efficace le controversie tra gli allevatori, da un lato, e gli enti selezionatori, dall'altro lato, sulla base di un regolamento interno e di diritti e obblighi degli allevatori chiaramente definiti. A tal fine, le controversie devono essere composte nell'ambito del sistema giudiziario dello Stato membro in cui esse sorgono.

(39)

Gli enti selezionatori che istituiscono e tengono aggiornati libri genealogici per i riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e gli enti ibridatori, ad eccezione delle imprese private operanti in sistemi di produzione chiusi, che prevedono la creazione e la gestione di registri suini ibridi per i suini ibridi riproduttori dovrebbero iscrivere gli animali riproduttori nei loro libri ovvero nei loro registri, quale che sia lo Stato membro d'origine degli animali o dei loro proprietari e, se previsto nel programma genetico, dovrebbero classificare tali animali in base ai loro meriti.

(40)

Agli enti selezionatori dovrebbe essere inoltre consentito di istituire sezioni supplementari per registrare animali che non soddisfano i criteri di ascendenza ma che l'ente selezionatore considera conformi alle caratteristiche della razza enunciate nel programma genetico della razza in questione, allo scopo di far accoppiare successivamente tali animali con riproduttori di razza pura appartenenti alla razza contemplata dal programma genetico, in modo tale che i loro discendenti possano essere riclassificati nella sezione principale del libro genealogico. Le norme specifiche per il miglioramento dei discendenti di tali animali e la loro riclassificazione nella sezione principale di un libro genealogico dovrebbero essere definite a livello di Unione.

(41)

La riclassificazione dei discendenti nella sezione principale dei libri genealogici dovrebbe essere ammissibile soltanto per via materna, ad eccezione delle specie equine. Tuttavia, per una razza a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina e per le razze ovine «resistenti» di cui non vi è un numero sufficiente di esemplari maschi riproduttori di razza pura, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionato di riproduzione ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione dei discendenti di tali animali dalle sezioni supplementari alla sezione principale del libro genealogico, onde evitare l'ulteriore peggioramento della diversità genetica delle razze in questione. Analogamente, è opportuno prevedere norme speciali che consentano la ricostituzione di razze estinte o seriamente minacciate di estinzione. Gli Stati membri che si avvalgono di tali deroghe dovrebbero valutare attentamente la situazione di rischio di quelle popolazioni di riproduttori e garantire la gestione sicura delle risorse genetiche.

(42)

Ove sussista la necessità di creare una nuova razza associando le caratteristiche di animali riproduttori di razza pura di diverse razze o mettendo insieme esemplari con sufficiente somiglianza fisica che si riproducono già con sufficiente stabilità genetica per poter ritenere che si siano evoluti in una nuova razza, è opportuno garantire agli enti selezionatori la possibilità di creare libri genealogici ed effettuare programmi genetici sulle nuove razze.

(43)

Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire di ritenere che gli animali registrati in una sezione supplementare di un libro genealogico di una determinata razza rientrino nell'ambito degli impegni della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e siano quindi ammissibili a beneficiare del sostegno delle autorità nazionali o regionali nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.

(44)

Per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina gli enti selezionatori dovrebbero essere in grado di definire norme, nei loro programmi genetici, che vietano o limitano il ricorso a determinate tecniche di riproduzione o a taluni riproduttori di razza pura, incluso l'impiego del loro materiale germinale. Gli enti selezionatori dovrebbero, ad esempio, essere in grado di chiedere che i discendenti siano ottenuti soltanto tramite monta naturale. Gli enti selezionatori che applicano un tale divieto o limitazione dovrebbero stabilire queste norme nel loro programma genetico conformemente alle norme definite dall'ente selezionatore che tiene il libro genealogico d'origine.

(45)

Gli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici dovrebbero essere identificati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(46)

Nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina, il regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale prevede che le autorità competenti nel settore della sanità animale rilascino, per gli animali della specie equina, un documento di identificazione unico a vita, che sarà ulteriormente precisato dalla Commissione mediante atti delegati. Affinché il certificato zootecnico sia quanto più possibile armonizzato con il suddetto documento di identificazione unico a vita per quanto riguarda contenuto e procedura amministrativa, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al formato e al contenuto del documento di identificazione unico a vita per gli animali della specie equina.

(47)

Il diritto dei riproduttori di razza pura della specie equina a partecipare a competizioni internazionali è disciplinato da accordi privati internazionali. Tenuto conto della dimensione internazionale del settore equino, è opportuno che la Commissione, in sede di preparazione ed elaborazione dei pertinenti atti delegati e atti di esecuzione, tenga conto dei suddetti accordi per preservare l'ammissibilità dei predetti riproduttori di razza pura della specie equina a partecipare a competizioni internazionali.

(48)

L'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione, in particolare per la monta naturale o la riproduzione assistita, dovrebbe essere disciplinata a livello dell'Unione per evitare gli ostacoli agli scambi commerciali, in particolare nel caso in cui tali animali siano stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica eseguite in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare nell'allegato III.

(49)

Resta inteso che gli Stati membri o le loro autorità competenti non dovrebbero utilizzare il presente regolamento per vietare, limitare o impedire l'uso di riproduttori di razza pura o del loro materiale germinale per la produzione di animali per i quali non è prevista l'iscrizione o la registrazione in qualità di animali riproduttori in un libro genealogico o un registro suini ibridi.

(50)

Benché le norme in materia di prova di performance e di valutazione genetica siano state stabilite a livello dell'Unione per gli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina sottoposti a prove limitatamente a taluni caratteri, la varietà dei requisiti a seconda delle razze, degli utilizzi e delle selezioni dei riproduttori di razza pura della specie equina ha fino ad oggi impedito l'armonizzazione di tali requisiti. Le norme specifiche in materia di prova di performance e di valutazione genetica, invece, sono attualmente stabilite dal libro genealogico d'origine della singola razza.

(51)

Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, dei progressi scientifici o della necessità di preservare preziose risorse genetiche, dovrebbe essere delelgato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare l'allegato III del presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di stabilire norme uniformi e più dettagliate relative alla prova di performance e alla valutazione genetica del riproduttori di razza pura della specie bovina, ovina e caprina.

(52)

La prova di performance o la valutazione genetica dovrebbero potere essere svolte da una terza parte designata dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore oppure da un ente di diritto pubblico, tra cui un'autorità che esplichi tale mandato come prerogativa sovrana. La terza parte in questione potrebbe essere autorizzata e valutata dall'autorità competente in sede di approvazione del programma genetico. È opportuno che un ente selezionatore o un ente ibridatore che subappalta la prova di performance o la valutazione genetica, salvo diversa decisione dello Stato membro interessato o delle sue autorità competenti, conservi la responsabilità di garantire la rispondenza ai requisiti applicabili alle attività in oggetto e che specifichi la terza parte designata nel suo programma genetico.

(53)

Anche in funzione della specie o della razza, potrebbe sussistere la necessità di armonizzare o migliorare le metodologie della prova di performance o della valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura utilizzati dagli enti selezionatori o da terzi da esse designati. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di designare i centri di riferimento dell'Unione europea. Al fine di modificare, se necessario, i compiti di tali centri di riferimento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Tali centri di riferimento dell'Unione europea dovrebbero poter beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Nel caso di riproduttori di razza pura della specie bovina i compiti in questione sono espletati dall'Interbull Centre, una sottocommissione permanente dell'International Committee for Animal Recording (ICAR), che è il centro di riferimento dell'Unione europea designato dalla decisione 96/463/CE del Consiglio (19).

(54)

Inoltre, al fine di prestare assistenza agli enti selezionatori che gestiscono razze a rischio di estinzione, ove ve ne sia un bisogno riconosciuto, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di designare centri di riferimento dell'Unione europea cui è affidato il compito specifico di promuovere la definizione o l'armonizzazione delle metodologie utilizzate dagli enti selezionatori in oggetto. Al fine di modificare, ove necessario, il compito di tali centri di riferimento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Nel designare tali centri e descriverne i compiti, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle attività del punto di contatto europeo regionale (European Regional Focal Point — ERFP) per le risorse genetiche, istituito nell'ambito del piano d'azione globale dell'Organizzazione mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relativo alle risorse genetiche animali. Le metodologie stabilite dai centri in questione non dovrebbero essere vincolanti.

(55)

Gli allevatori che aderiscono a un programma genetico dovrebbero avere il diritto di ottenere certificati zootecnici per i loro animali riproduttori che rientrano in quel programma genetico e per il materiale germinale di tali animali. È opportuno che i certificati zootecnici accompagnino gli animali riproduttori o il loro materiale germinale qualora questi ultimi siano commercializzati o introdotti nell'Unione ai fini dell'iscrizione in altri libri genealogici dei suddetti animali o dei discendenti ottenuti dal loro materiale germinale o della loro registrazione in altri registri anagrafici della razza o registri suini ibridi. I certificati zootecnici dovrebbero informare l'allevatore in merito alla qualità genetica e alla genealogia dell'animale acquistato. Tali certificati dovrebbero essere rilasciati, ad esempio, ove sia necessario accompagnare gli animali riproduttori a fini espositivi o qualora debbano essere lasciati in centri di sperimentazione o centri di inseminazione artificiale.

(56)

Dovrebbe essere inteso che il presente regolamento non vieta agli Stati membri o alle autorità competenti di esigere che, se oggetto di scambi commerciali, lo sperma dei riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina destinati all'inseminazione artificiale ai fini della produzione di animali non destinati a diventare riproduttori di razza pura, sia accompagnato dalle informazioni sulla qualità e la genealogia dell'animale. In generale, è auspicabile che possa essere migliorata la competitività del settore della riproduzione animale dell'Unione, mettendo a disposizione il materiale germinale degli animali riproduttori, in particolare il loro sperma, e le relative informazioni sui certificati zootecnici anche degli operatori che producono animali senza l'intenzione di iscriverne i discendenti in un libro genealogico.

(57)

L'ingresso nell'Unione europea e le esportazioni di animali riproduttori e del loro materiale germinale verso paesi terzi è importante per l'agricoltura dell'Unione. È pertanto opportuno che l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale avvenga in condizioni molto simili a quelle previste dalle norme che regolano gli scambi commerciali nell'Unione. Tuttavia, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale dovrebbero poter essere iscritti nella sezione principale di un libro genealogico o di un registro suini ibridi della razza dell'Unione unicamente nel caso in cui il livello dei controlli realizzati nel paese terzo esportatore sia tale da assicurare che le caratteristiche genealogiche, i risultati della prova di performance e la valutazione genetica presentino lo stesso grado di certezza di quello dell'Unione e se gli organismi di allevamento che forniscono tali dati e risultati figurano in un elenco gestito dalla Commissione. Inoltre, gli organismi di allevamento dei paesi terzi dovrebbero accettare, su una base di reciprocità, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale provenienti dai rispettivi enti selezionatori e dai rispettivi enti ibridatori riconosciuti nell'Unione.

(58)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (20) prevede che la Commissione stabilisca una nomenclatura delle merci, ovvero la «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione o esportazione di merci. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei codici NC corrispondenti ai riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e allo sperma bovino e indica che tali prodotti sono esentati dalle aliquote dei dazi convenzionali. Pertanto, tali animali e il loro materiale germinale dovrebbero essere accompagnati dal certificato zootecnico appropriato per giustificare la loro classificazione come riproduttori di razza pura o loro materiale germinale. Nel caso di riproduttori di razza pura, gli animali in questione dovrebbero essere inoltre accompagnati da un documento da cui risulta che saranno iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore.

(59)

All'ingresso nell'Unione gli animali riproduttori e il loro materiale germinale sono sottoposti ai controlli veterinari previsti dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio (21) e dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio (22). Nel caso dei riproduttori di razza pura, essi dovrebbero essere sottoposti ai controlli necessari per beneficiare dell'esenzione dai dazi convenzionali per gli animali riproduttori di razza pura.

(60)

È opportuno stabilire le norme concernenti i controlli ufficiali eseguiti per la verifica della conformità con le disposizioni del presente regolamento e le altre attività ufficiali svolte dalle autorità competenti a norma del presente regolamento che sono adattate al settore della riproduzione degli animali. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di eseguire controlli ufficiali su tutti gli operatori soggetti al presente regolamento, in particolare sugli enti selezionatori, sugli enti ibridatori, sui terzi che effettuano prove di performance o valutazioni genetiche, e su allevatori, nonché, qualora rilascino certificati zootecnici, sui centri di prelievo e conservazione dello sperma, sui centri di conservazione degli embrioni, nonché sulle équipe di raccolta o produzione degli embrioni.

(61)

Le autorità competenti dovrebbero eseguire controlli ufficiali intesi a verificare la conformità con le disposizioni del presente regolamento e i requisiti enunciati nel programma genetico approvato. In tali controlli potrebbero rientrare l'ispezione delle attrezzature utilizzate per le prove di performance o la verifica delle procedure poste in essere per la registrazione dei dati zootecnici e genealogici oppure l'esame dei documenti o sistemi utilizzati per la conservazione e il trattamento di tali dati raccolti sugli animali riproduttori. L'esame in questione potrebbe prendere in considerazione i controlli di qualità o i sistemi di controllo che garantiscono l'accuratezza dei dati registrati, quali ad esempio i controlli sui discendenti eseguiti per verificare la genealogia dell'animale. Le autorità competenti potrebbero effettuare controlli ufficiali nei locali e negli uffici, nonché sulle attrezzature degli allevatori, degli enti selezionatori o degli enti ibridatori, come pure sugli animali riproduttori o sul materiale germinale ottenuto da tali animali che rientrano nel programma genetico.

(62)

Ove nel presente regolamento si faccia riferimento ad «altre attività ufficiali», tali termini dovrebbero essere interpretati in modo da includere il riconoscimento di enti selezionatori e di enti ibridatori, l'approvazione di programmi genetici, la prestazione di assistenza ad altri Stati membri e paesi terzi.

(63)

Ai fini dell'efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di animali riproduttori e del loro materiale germinale stabilite nel presente regolamento, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri cooperino tra loro e, se del caso, si prestino reciprocamente assistenza amministrativa. È pertanto opportuno che nel presente regolamento siano definiti, con i necessari adeguamenti, i principi generali in materia di assistenza e cooperazione amministrativa, quali quelli figuranti nel titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

(64)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare, ove sia comprovata in un paese terzo una diffusa e grave mancata conformità con il diritto dell'Unione, misure speciali volte a limitare gli effetti di tale non conformità.

(65)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre inoltre dei poteri necessari per far rispettare le norme zootecniche e genealogiche relative agli animali riproduttori, fissate nel presente regolamento, compresa la sospensione dell'approvazione di un programma genetico o la revoca del riconoscimento di un ente selezionatore o di un ente ibridatore in caso di non conformità alle norme stabilite nel presente regolamento.

(66)

Ove opportuno, la Commissione dovrebbe effettuare controlli negli Stati membri, anche alla luce dei risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri per garantire l'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento in ciascuno degli Stati membri.

(67)

La Commissione dovrebbe effettuare controlli, ove opportuno, nei paesi terzi al fine di stabilire l'elenco degli organismi di allevamento originari di paesi terzi dai quali dovrebbe essere consentito l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, al fine di fissare le condizioni applicabili a tale ingresso nell'Unione e di ottenere informazioni zootecniche e genealogiche relative al funzionamento degli accordi di equivalenze. La Commissione dovrebbe inoltre effettuare controlli nei paesi terzi qualora problemi ricorrenti o emergenti in relazione agli animali riproduttori o al loro materiale germinale lo giustifichino.

(68)

La verifica della conformità alle norme stabilite dal presente regolamento mediante controlli ufficiali è di fondamentale importanza per garantire che gli obiettivi del presente regolamento siano conseguiti in maniera efficace in tutta l'Unione. L'esistenza di carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro può, in taluni casi, ostacolare notevolmente il conseguimento di tali obiettivi e comportare situazioni di grave e diffusa non conformità a dette norme. La Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di reagire in caso di gravi carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro mediante l'adozione di misure applicabili fino a quando lo Stato membro in questione non metta in atto quanto necessario per rimediare alla perturbazione. Tali misure comprendono il divieto di scambi commerciali di animali riproduttori o del loro materiale germinale o l'imposizione di condizioni particolari al riguardo, oppure qualsiasi altro provvedimento che la Commissione ritenga necessario per rimediare a tale diffusa violazione.

(69)

Dato che le direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE devono essere abrogate e sostituite dal presente regolamento, è necessario abrogare anche gli atti della Commissione adottati ai sensi di tali direttive e sostituirli, ove necessario, con atti delegati o atti di esecuzione adottati conformemente alle competenze rispettivamente attribuite nel presente regolamento. Tali atti della Commissione dovrebbero pertanto essere abrogati e, se necessario, sostituiti.

(70)

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento e di integrarlo o di modificarne gli allegati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai requisiti per la prova di performance e la valutazione genetica, ai compiti e ai requisiti applicabili ai centri di riferimento dell'Unione europea nonché al contenuto e al formato dei certificati zootecnici.

(71)

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (24). In particolare, al fine di garantire la parità nella partecipazione alla preparazione di un atto delegato, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri. Gli esperti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione cui sono invitati gli esperti degli Stati membri e che riguardano la preparazione di atti delegati.

(72)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni d'applicazione uniformi delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda i modelli di formulari per le informazioni che gli Stati membri devono fornire al pubblico sull'elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, i metodi di verifica dell'identità degli animali riproduttori di razza pura, di prova della performance e di valutazione genetica, la designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea, i modelli dei documenti unici di identificazione a vita per gli equidi, i modelli di certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il loro materiale germinale, il riconoscimento dell'equivalenza delle misure applicate nei paesi terzi, l'esistenza di gravi perturbazioni nel sistema di controllo di uno Stato membro e l'istituzione di misure speciali relative all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Ove il comitato zootecnico permanente non esprima alcun parere, la Commissione non dovrebbe adottare l'atto di esecuzione.

(73)

Le norme stabilite dalle direttive 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE e dalla decisione 96/463/CE devono essere sostituite dalle norme contenute nel presente regolamento e negli atti delegati e atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma delle competenze attribuite nel presente regolamento. Di conseguenza è opportuno abrogare tali atti legislativi.

(74)

Sono state adottate a norma delle direttive 88/661/EEC, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE and 2009/157/CE le seguenti decisioni della Commissione riguardanti, tra l'altro, i criteri specifici per l'approvazione o il riconoscimento deglienti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori, l'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e l'ammissione alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, la prova di performance e la valutazione genetica: la decisione 84/247/CEE (26), la decisione 84/419/CEE (27), la decisione 89/501/CEE (28), la decisione 89/502/CEE (29), la decisione 89/504/CEE (30), la decisione 89/505/CEE (31), la decisione 89/507/CEE (32), la decisione 90/254/CEE (33), la decisione 90/255/CEE (34), la decisione 90/256/CEE (35), la decisione 90/257/CEE (36), la decisione 92/353/CEE (37), la decisione 96/78/CE (38) e la decisione 2006/427/CE (39). Il presente regolamento dovrebbe prevedere le norme che sostituiscono quelle stabilite nelle suddette decisioni della Commissione.

(75)

Norme analoghe a quelle contenute nella decisione 92/354/CEE della Commissione (40), dovrebbero essere stabilite dal presente regolamento.

(76)

Sono stati adottati conformemente alle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE and 2009/157/CE i seguenti atti giuridici della Commissione: la decisione 89/503/CEE (41), la decisione 89/506/CEE (42), la decisione 90/258/CEE (43), la decisione 96/79/CE (44), la decisione 96/509/CE (45), la decisione 96/510/CE (46), la decisione 2005/379/CE (47) e il regolamento di esecuzione (CE) n. 2015/262 (48). Il presente regolamento dovrebbe definire le norme che sostituiscono quelle stabilite nei suddetti atti legislativi della Commissione.

(77)

Per garantire la chiarezza giuridica ed evitare duplicazioni, gli atti giuridici della Commissione di cui ai considerando 74, 75 e 76 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal ... [data di applicazione del presente regolamento]. Inoltre è opportuno che la Commissione, almeno 18 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, adotti gli atti di esecuzione che stabiliscano i modelli di formulari per la presentazione delle informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori o degli enti ibridatori che gli Stati membri devono fornire al pubblico, nonché i modelli di formulari dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale. Tali atti di esecuzione dovrebbero essere applicabili entro il ... [data di applicazione del presente regolamento].

(78)

Per assicurare una transizione agevole per le organizzazioni di allevatori, le organizzazioni di riproduzione, le associazioni di allevatori, le imprese private e altre organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute, con o senza limiti di tempo, in virtù degli atti abrogati dal presente regolamento, nonché per i programmi genetici realizzati da tali operatori, si dovrebbe ritenere che tali operatori e i loro programmi genetici siano stati riconosciuti o approvati a norma del presente regolamento. Di conseguenza, tali operatori non dovrebbero essere soggetti alle procedure di riconoscimento, approvazione e notificazione dell'estensione del territorio geografico ad altri Stati membri di cui al presente regolamento, sebbene le altre disposizioni del regolamento debbano applicarsi a tali operatori e ai lori programmi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali operatori rispettino tutte le norme previste dal presente regolamento, in particolare attraverso controlli ufficiali basati sui rischi. In caso di non conformità, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché tali operatori adottino le misure necessarie per rimediare alla non conformità e, ove necessario, sospendere o revocare il riconoscimento di tali operatori o l'approvazione dei loro programmi genetici.

(79)

La Commissione ha recentemente adottato una proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali. Tale nuovo regolamento è inteso ad abrogare il regolamento (CE) n. 882/2004 e la direttiva 89/608/CEE del Consiglio (49), la direttiva 90/425/CEE del Consiglio (50), e le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Esso dovrebbe altresì incorporare, con i necessari adeguamenti, determinate norme stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004 e in tali direttive. Tuttavia, la riproduzione degli animali non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione di tale nuovo regolamento. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto e in attesa dell'abrogazione delle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE e 97/78/CE mediante tale nuovo regolamento, è necessario cancellare i riferimenti alla zootecnia dalle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE, mentre le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE non richiedono tale modifica. Le direttive 89/608/CEE e90/425/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(80)

Fino alla data di applicazione dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2016/429, gli enti selezionatori che attuano programmi genetici approvati con animali riproduttori di razza pura della specie equina dovrebbero poter continuare a rilasciare documenti di identificazione degli animali riproduttori di razza pura conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/427/CEE.

(81)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal primo giorno del ventottesimo mese successivo alla sua entrata in vigore,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione;

b)

le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi genetici;

c)

i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori;

d)

le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;

e)

le norme relative alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori;

f)

le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale;

g)

le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali;

h)

le norme relative all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché le norme relative alla corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri;

i)

le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi.

2.   Il presente regolamento si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati a essere iscritti o registrati come animali riproduttori di razza pura in un libro genealogico o registrati come suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi.

3.   Il presente regolamento non si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali e tale materiale germinale siano destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche eseguite sotto la supervisione delle autorità competenti.

4.   L'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 13, l'articolo 14, paragrafi 3 e 4, l'articolo 23, l'articolo 24, l'articolo 28, paragrafo 2, e l'articolo 36, paragrafo 1, non si applicano alle imprese private, riconosciute come enti ibridatori, che operano in sistemi di produzione chiusi.

5.   Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali al fine di disciplinare la realizzazione di programmi genetici non siano stati approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «animale»: un animale domestico appartenente

a)

alla specie bovina (Bos taurus, Bos indicus e Bubalus bubalis),

b)

alla specie suina (Sus scrofa),

c)

alla specie ovina (Ovis aries),

d)

alla specie caprina (Capra hircus); o

e)

alla specie equina (Equus caballus e Equus asinus);

2)   «razza»: popolazione di animali sufficientemente uniforme per poter essere distinta da altri animali della stessa specie da uno o più gruppi di allevatori che hanno stabilito di iscrivere tali animali in libri genealogici, con informazioni dettagliate sui loro ascendenti noti, al fine di riprodurre le loro caratteristiche congenite mediante riproduzione, scambio e selezione nel contesto di un programma genetico;

3)   «animale riproduttore»: un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore;

4)   «materiale germinale»: lo sperma, gli ovociti e gli embrioni raccolti da animali riproduttori o prodotti da tali animali ai fini della riproduzione assistita;

5)   «ente selezionatore»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società;

6)   «ente ibridatore»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata che opera in un sistema di produzione chiuso od organismo pubblico, diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con suini ibridi riproduttori iscritti nel registro o nei registri suini ibridi istituiti o tenuti da tali stabilimenti;

7)   «organismo di allevamento»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina o i suini ibridi riproduttori, siano stati riconosciuti da tale paese terzo in relazione all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione;

8)   «autorità competenti»: le autorità di uno Stato membro incaricate, a norma del presente regolamento, di:

a)

riconoscere gli enti selezionatori e gli enti ibridatori e di approvare i programmi genetici essi realizzano con animali riproduttori;

b)

controlli ufficiali sugli operatori;

c)

prestare assistenza agli altri Stati membri e ai paesi terzi in caso di riscontrata non conformità;

d)

attività ufficiali diverse da quelle di cui alle lettere a) e c);

9)   «animale riproduttore di razza pura»: un animale iscritto oppure registrato e idoneo ad essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico;

10)   «suino ibrido riproduttore»: un animale della specie suina iscritto in un registro suini ibridi, che provenga da un incrocio pianificato o utilizzato per un incrocio pianificato nell'ambito delle classi seguenti:

a)

suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;

b)

suini riproduttori a loro volta risultanti da un incrocio (ibrido) tra razze o linee diverse;

c)

suini riproduttori appartenenti ad una o all'altra delle categorie di cui alla lettera a) o b);

11)   «linea»: una sottopopolazione geneticamente stabile e uniforme di animali riproduttori puri di una particolare razza;

12)   «libro genealogico»:

a)

qualsiasi libro genealogico di animali delle specie suina, bovina, ovina, caprina e equina, schedario o supporto informatico tenuti da un ente selezionatore, costituito da una sezione principale e, qualora l'ente selezionatore decida in tal senso, da una o più sezioni supplementari per gli animali che appartengono alla stessa specie ma non possono essere iscritti nella sezione principale;

b)

se del caso, qualsiasi libro analogo tenuto da un organismo di allevamento;

13)   «sezione principale»: la parte di un libro genealogico nella quale sono iscritti o registrati e idonei a essere iscritti gli animali riproduttori di razza pura con indicazione dei loro ascendenti e, se del caso, dei loro meriti;

14)   «classe»: una divisione della sezione principale in cui gli animali riproduttori di razza pura sono iscritti in base ai loro meriti;

15)   «merito»: una caratteristica ereditaria quantificabile o una peculiarità genetica di un animale riproduttore;

16)   «valore riproduttivo»: valutazione dell'effetto previsto del genotipo di un animale riproduttore su un determinato carattere della prole;

17)   «registro suini ibridi»:

a)

qualsiasi schedario o supporto informatico tenuti da un ente ibridatore nel quale sono registrati i suini ibridi riproduttori con indicazione dei loro ascendenti;

b)

se del caso, qualsiasi registro analogo tenuto da un organismo di allevamento;

18)   «controllo ufficiale»: ogni forma di controllo eseguito dalle autorità competenti per la verifica della conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;

19)   «altre attività ufficiali»: qualsiasi attività diversa dai controlli ufficiali, realizzata dalle autorità competenti conformemente al presente regolamento per garantire il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento;

20)   «certificato zootecnico»: i certificati di riproduzione, gli attestati o la documentazione commerciale, redatti su carta o in formato elettronico per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale, che forniscono informazioni sulla discendenza, sull'identificazione e, se disponibile, sui risultati della prova di performance o della valutazione genetica;

21)   «entrare nell'Unione» o «ingresso nell'Unione»: l'introduzione di animali e del loro materiale germinale in uno dei territori elencati nell'allegato VI dall'esterno di tali territori, escluso il transito;

22)   «scambi commerciali»: l'azione di acquistare, vendere, scambiare o altrimenti acquisire o immettere sul mercato animali o il loro materiale germinale nell'Unione, anche all'interno di uno Stato membro;

23)   «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alle norme previste nel presente regolamento, quali gli enti selezionatori, gli enti ibridatori, i terzi designati da enti selezionatori o enti ibridatori in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), i centri di raccolta e di stoccaggio dello sperma, i centri di stoccaggio di embrioni, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e gli allevatori;

24)   «razza a rischio di estinzione»: una razza locale che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattata a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, e la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione;

25)   «impresa privata che opera in sistemi di produzione chiusi»: un'impresa privata con un programma genetico al quale non partecipa alcun allevatore o un numero limitato di allevatori che sono vincolati a tale impresa privata nella misura in cui accettano di ricevere da quest'ultima la fornitura di suini ibridi riproduttori o di fornire ad essa suini ibridi riproduttori;

26)   «programma genetico»: una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di animali riproduttori e del loro materiale germinale, concepite e attuate in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche desiderate della popolazione di riproduttori oggetto del programma.

Articolo 3

Norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione

1.   Gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quei motivi che derivano dalle norme previste dal presente regolamento.

2.   Gli allevatori degli animali riproduttori, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli organismi di allevamento non sono oggetto di discriminazione sulla base del loro paese d'origine né del paese di origine degli animali riproduttori o del loro materiale germinale.

CAPO II

Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori negli Stati membri e approvazione dei programmi di selezione

Sezione 1

Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

Articolo 4

Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

1.   Con riguardo agli animali riproduttori di razza pura, le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento o gli organismi pubblici programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente selezionatore.

Con riguardo ai suini ibridi riproduttori le associazioni di allevatori, le organizzazioni di riproduzione, le imprese private che operano un sistema di produzione chiuso o gli organismi pubblici che realizzano un programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente ibridatore.

2.   Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate per iscritto, su carta o in formato elettronico.

3.   Le autorità competenti valutano le domande di cui al paragrafo 1. Esse riconoscono quale ente selezionatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e quale ente ibridatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, secondo comma, che soddisfi le seguenti condizioni:

a)

abbia la sua sede sociale nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'autorità competente;

b)

dimostri nella sua domanda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte 1, in relazione ai programmi genetici per i quali intende presentare una domanda di approvazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

c)

la sua domanda contenga, per ciascuno dei programmi genetici previsti, un progetto del programma genetico in cui devono figurare le informazioni di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, anche all'allegato I, parte 3;

d)

al momento di presentare la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo, presenti una domanda di approvazione di almeno uno dei programmi genetici previsti, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 5

Rifiuto del riconoscimento di enti selezionatori e di enti ibridatori

1.   Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, qualora l'autorità competente intenda negare a un richiedente il riconoscimento quale ente selezionatore o ente ibridatore, fornisce a tale richiedente una spiegazione motivata di tale intenzione. Il richiedente ha il diritto di chiedere che tale autorità competente riesamini tale diniego entro 60 giorni dalla data di ricevimento della spiegazione motivata o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi.

2.   Qualora, all'esito del riesame di cui al paragrafo 1, l'autorità competente decida di confermare il suo rifiuto, essa fornisce al richiedente ente selezionatore o ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di riesame o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi. Al contempo, l'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di negare il riconoscimento, indicandone i motivi.

Articolo 6

Presentazione di programmi genetici modificati in caso di rifiuto e revoca del riconoscimento degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in assenza di programmi genetici approvati

1.   Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore a norma dell'articolo 8, tale ente selezionatore o ente ibridatore ha la possibilità di presentare una versione modificata di tale programma entro i sei mesi successivi al rifiuto.

2.   L'autorità competente revoca il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore se, entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non è stata presentata alcuna versione modificata del programma e qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non dispongano di nessun altro programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

Articolo 7

Elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti

1.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e dei enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.

2.   L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:

a)

nome, recapiti e, ove disponibile, sito web dell'ente selezionatore o del ente ibridatore;

b)

per ciascun ente selezionatore o ente ibridatore che figura nell'elenco:

i)

nel caso di animali riproduttori di razza pura, il nome della razza o, nel caso di suini ibridi riproduttori, il nome della razza, della linea o dell'incrocio, interessati dai programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, qualora l'ente selezionatore si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 19 o all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, un riferimento a tali deroghe;

ii)

il territorio geografico in cui ciascuno dei programmi genetici sarà attuato;

iii)

nel caso di riproduttori di razza pura della specie equina, se del caso, nome e recapiti dell'ente selezionatore che tiene il libro genealogico d'origine della razza;

iv)

per ciascuno dei programmi genetici, ove disponibile, un riferimento al sito web sul quale è possibile consultare le informazioni relative a tali programmi.

3.   Gli Stati membri includono altresì nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all'articolo 38.

4.   Qualora il riconoscimento di un ente selezionatore o di un ente ibridatore sia revocato conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, terzo comma, lettera e), o l'approvazione di un programma genetico sia sospesa o revocata conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, terzo comma, lettera d), gli Stati membri indicano senza indebito ritardo tale sospensione o revoca nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Se tale riconoscimento è revocato o tale approvazione di un programma genetico è sospesa per un periodo di 24 mesi, gli Stati membri cancellano definitivamente tale ente selezionatore, ente ibridatore o programma genetico dall'elenco di cui al paragrafo 1.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano i modelli di formulari per la presentazione delle informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori o dei enti ibridatori riconosciuti di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Sezione 2

Approvazione dei programmi genetici

Articolo 8

Approvazione dei programmi genetici realizzati da enti selezionatori o da enti ibridatori

1.   Un ente selezionatore o un ente ibridatore presenta le domande di approvazione dei suoi programmi genetici all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto, su carta o in formato elettronico.

3.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 valuta tali programmi genetici e li approva a condizione che:

a)

perseguano uno o più dei seguenti scopi:

i)

nel caso di animali riproduttori di razza pura:

il miglioramento della razza;

la conservazione della razza;

la creazione di una nuova razza;

la ricostituzione di una razza;

ii)

nel caso di suini ibridi riproduttori:

il miglioramento della razza, della linea o dell'incrocio;

la creazione di una nuova razza, di una nuova linea o di un nuovo incrocio;

b)

descrivano nel dettaglio gli obiettivi di selezione e riproduzione;

c)

rispettino i requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, anche all'allegato I, parte 3.

4.   Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori possono affidare a terzi attività tecniche specifiche legate alla gestione dei loro programmi genetici, comprese la prova di performance e la valutazione genetica, a condizione che:

a)

gli enti selezionatori o gli enti ibridatori rimangano responsabili nei confronti dell'autorità competente del rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, parti 2 e 3;

b)

non esista alcun conflitto di interesse tra detti terzi e le attività economiche degli allevatori che partecipano al programma genetico;

c)

detti terzi soddisfino tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività;

d)

detti enti selezionatori e enti ibridatori specifichino le attività che intendono affidare a terzi e il nome e i recapiti di tali terzi nelle domande di cui al paragrafo 2.

5.   Qualora, per almeno 24 mesi, non vi siano allevatori che partecipino a un programma genetico approvato in conformità del paragrafo 3, la cui azienda, in cui sono tenuti i loro animali riproduttori, sia ubicata in una determinata zona del territorio geografico, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 può chiedere all'ente selezionatore o all'ente ibridatore in questione di adeguare il territorio geografico del suo programma genetico in modo da non includere tale zona.

Articolo 9

Modifiche a un programma genetico approvato

1.   Prima di procedere all'attuazione di qualsiasi modifica significativa in relazione ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, nel suo programma genetico approvato in conformità di tale disposizione, un ente selezionatore o un ente ibridatore comunica tale modifica all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

2.   La comunicazione è effettuata per iscritto, o su carta o in formato elettronico.

3.   Tali modifiche si ritengono approvate dall'autorità competente, salvo diversamente indicato da quest'ultima, entro un termine di 90 giorni dalla data della notifica.

4.   Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori informano in maniera trasparente e tempestiva gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici delle modifiche del programma che sono state approvate conformemente al paragrafo 3.

Articolo 10

Deroghe all'articolo 8, paragrafo 3, per quanto concerne l'approvazione dei programmi genetici

1.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, può rifiutare di approvare un programma genetico di tale ente selezionatore conforme ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina anche, all'allegato I, parte 3, se tale programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza e già approvato nello Stato membro in questione, per quanto concerne almeno uno dei seguenti elementi:

a)

i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico;

b)

la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza; o

c)

qualora lo scopo del programma genetico consista nella conservazione della razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:

i)

in caso di razza a rischio di estinzione; o

ii)

in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente tiene debitamente conto dei seguenti criteri:

a)

il numero dei programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato;

b)

le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici;

c)

eventuali apporti genetici di programmi genetici condotti da altri enti selezionatori in altri Stati membri o da organismi di allevamento in paesi terzi, per la stessa razza.

Articolo 11

Rifiuto dell'approvazione di programmi genetici

Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o rifiuti di approvare modifiche a un programma genetico notificato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, essa fornisce all'ente selezionatore o all'ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto.

Articolo 12

Notifica e approvazione dei programmi di selezione realizzati in Stati membri diversi da quello in cui l'ente selezionatore o l' ente ibridatore sono riconosciuti

1.   Se un ente selezionatore o un ente ibridatore intendono realizzare un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, anche su animali riproduttori custoditi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui detto ente selezionatore o detto ente ibridatore sono riconosciuti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 (ai fini del presente articolo «diverso Stato membro»), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore notificano la prevista estensione del loro territorio geografico all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

2.   L'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3:

a)

ne dà notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro al più tardi 90 giorni a decorrere dalla data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro e, su richiesta dell'autorità notificata, fornisce una traduzione della notifica in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro;

b)

su richiesta dell'autorità notificata, fornisce al più tardi 60 giorni prima della data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro una copia del programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, corredata, se richiesto da detta autorità, di una traduzione in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro che viene fornita dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore richiedenti.

3.   L'autorità competente del diverso Stato membro può, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), negare l'autorizzazione a realizzare sul suo territorio il programma genetico, se:

a)

in tale diverso Stato membro è già in fase di attuazione un programma genetico approvato su animali riproduttori di razza pura della stessa razza; e

b)

l'approvazione di un ulteriore programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza, che è già stato approvato in tale diverso Stato membro, per quanto riguarda almeno uno dei seguenti elementi:

i)

i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico; o

ii)

la conservazione di detta razza e della diversità genetica all'interno di tale razza;

iii)

qualora lo scopo di detto programma genetico consista nella conservazione di tale razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:

in caso di razza a rischio di estinzione; o

in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.

4.   L'autorità competente di tale diverso Stato membro comunica all'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, l'esito della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se rifiuta l'approvazione per la realizzazione sul suo territorio del programma genetico, fornisce una spiegazione motivata del proprio rifiuto.

5.   L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente di tale diverso Stato membro alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), entro 90 giorni dalla ricezione della stessa si intende come consenso.

6.   L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, informa prontamente l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in questione del seguito della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e, in caso di rifiuto, fornisce all' ente selezionatore o all'ente ibridatore la spiegazione motivata del rifiuto di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro, rifiuta l'approvazione ai sensi del paragrafo 3, essa ne informa la Commissione e le fornisce una motivazione del rifiuto.

8.   Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro rifiuta l'approvazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo e se l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che intendono realizzare detto programma genetico in tale diverso Stato membro chiedono il riesame di tale rifiuto, l'autorità competente di tale diverso Stato membro e l'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, cooperano tra di loro per quanto riguarda detta richiesta di riesame.

9.   L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, comunica all'autorità competente di tale diverso Stato membro le modifiche dei programmi genetici approvati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.

10.   Su richiesta dell'autorità competente del diverso Stato membro, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che operano in conformità del presente articolo nel territorio di tale diverso Stato membro forniscono informazioni aggiornate a detta autorità competente in particolare per quanto riguarda il numero degli allevatori e degli animali da riproduzione interessati dal programma genetico su detto territorio. Ogni siffatta richiesta è presentata in modo analogo alle richieste avanzate agli enti selezionatori o agli enti ibridatori riconosciuti in tale diverso Stato membro.

11.   L'autorità competente del diverso Stato membro può revocare l'approvazione del programma genetico di cui al presente articolo qualora, per almeno 12 mesi, nessun allevatore sul territorio di tale diverso Stato membro partecipi a detto programma genetico.

CAPO III

Diritti ed obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

Articolo 13

Diritti degli allevatori che partecipano ai programmi genetici approvati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12

1.   Gli allevatori hanno il diritto partecipare a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, a condizione che:

a)

i loro animali riproduttori siano custoditi in aziende all'interno del territorio geografico di detto programma genetico;

b)

i loro animali riproduttori appartengano, nel caso di animali riproduttori di razza pura, alla razza o, in caso di suini ibridi riproduttori, alla razza, alla linea o all'incrocio, contemplati da detto programma genetico.

2.   Gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, hanno il diritto:

a)

all'iscrizione dei loro animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico istituito per tale razza dall'ente selezionatore conformemente all'articolo 18 e all'articolo 20;

b)

alla registrazione dei loro animali in una sezione supplementare del libro genealogico istituito per tale razza dall' ente selezionatore conformemente all'articolo 20;

c)

alla registrazione dei loro suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi istituito per la razza, la linea o l'incrocio da un'associazione di enti ibridatori conformemente all'articolo 23;

d)

alla partecipazione alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

e)

al rilascio di un certificato zootecnico conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 4.

f)

ad ottenere, su richiesta, i risultati aggiornati della prova di performance e della valutazione genetica dei loro animali riproduttori, qualora tali risultati siano disponibili;

g)

ad avere accesso a tutti gli altri servizi forniti in relazione a detto programma genetico agli allevatori partecipanti dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore che realizzano detto programma genetico.

3.   Oltre ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le regole di un ente selezionatore o di un ente ibridatore prevedano l'adesione, gli allevatori di cui al paragrafo 1 hanno anche il diritto:

a)

di aderire a detto ente selezionatore o associazione di enti ibridatori;

b)

di partecipare alla definizione e allo sviluppo del programma genetico conformemente al regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b.

Articolo 14

Diritti e obblighi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

1.   Per quanto riguarda i loro programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di definire e realizzare detti programmi genetici autonomamente, purché rispettino il presente regolamento e tutte le condizioni relative alla loro approvazione.

2.   Gli enti selezionatori o le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di escludere dalla partecipazione a un programma genetico gli allevatori che non rispettano le regole di cui a detto programma genetico o gli obblighi stabiliti nel regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).

3.   Oltre al diritto di cui al paragrafo 2, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori che prevedono l'adesione di membri hanno il diritto di escludere gli allevatori che non rispettano i loro obblighi stabiliti dal regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).

4.   Spetta in primo luogo agli enti selezionatori e alle associazioni di enti ibridatori, fatto salvo il ruolo degli organi giurisdizionali, la responsabilità di risolvere le controversie che possono insorgere tra gli allevatori o tra questi e gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori nel corso della realizzazione dei programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, in conformità delle norme procedurali di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).

CAPO IV

Iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e nei registri suini ibridi e loro ammissione alla riproduzione

Sezione 1

Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e loro ammissione alla riproduzione

Articolo 15

Struttura dei libri genealogici

I libri genealogici constano di una sezione principale e, ove specificato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, di una o più sezioni supplementari.

Articolo 16

Sezione principale dei libri genealogici

1.   Gli enti selezionatori che prevedono diversi criteri o procedure per l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura in classi diverse possono suddividere la sezione principale dei libri genealogici in più classi:

a)

in base ai meriti di tali animali e suddividono tali classi in funzione dell'età e del sesso degli stessi; oppure

b)

in base all'età o al sesso di tali animali, purché tali classi siano altresì suddivise in base ai loro meriti;

Tali criteri e procedure possono imporre l'obbligo di sottoporre tali animali riproduttori di razza pura a prove della performance e alla valutazione genetica come previsto all'articolo 25 o ad altre valutazioni descritte nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, prima dell'iscrizione di detti animali in una data classe della sezione principale.

2.   Qualora il programma genetico stabilisca condizioni per l'iscrizione nella sezione principale del libro genealogico che si aggiungano a quelle di cui all'allegato II, parte 1, capo I, l'ente selezionatore che realizza tale programma genetico stabilisce in tale sezione principale almeno una classe in cui sono iscritti su richiesta dell'allevatore gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano solo le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo I e all'articolo 21.

Articolo 17

Sezioni supplementari dei libri genealogici

Gli enti selezionatori possono creare una o più sezioni supplementari nel libro genealogico per gli animali che appartengono alla stessa specie, ma che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché il regolamento interno stabilito nel programma genetico ammetta l'iscrizione dei discendenti di tali animali nella sezione principale conformemente alle norme di cui:

a)

all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1 bis, nel caso delle femmine delle specie bovina, suina, ovina e caprina,

b)

all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, nel caso di animali di razze a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina, o di razze ovine «resistenti»; o

c)

all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1, lettera b), nel caso dei maschi e delle femmine della specie equina.

Articolo 18

Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico

1.   Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono o registrano in vista della loro iscrizione nella sezione principale del loro libro genealogico gli animali riproduttori di razza pura contemplati dal loro programma genetico, purché tali animali soddisfino i requisiti di cui all'allegato II, parte 1, capo I, e, se del caso, purché tali animali siano la progenie di animali riproduttori o discendano dal materiale germinale conformemente alla regolamentazione di cui all'articolo 21.

2.   Gli enti selezionatori non possono rifiutare l'iscrizione nella sezione principale dei loro libri genealogici di un animale riproduttore di razza pura per il fatto che esso è già stato iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza o, nel caso di un programma di incrocio realizzato su animali riproduttori di razza pura della specie equina, di una razza diversa, istituito da un altro ente selezionatore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 3,o da un organismo di allevamento in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 34.

3.   Se la sezione principale del libro genealogico è suddivisa in classi, gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano i criteri d'iscrizione nella sezione principale, sono iscritti dall'ente selezionatore nella classe di merito corrispondente.

Articolo 19

Deroghe agli obblighi di iscrizione di animali nella sezione principale dei libri genealogici in caso di creazione di una nuova razza o di ricostruzione di una razza

1.   In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, qualora un ente selezionatore realizzi un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, per una razza per la quale non esiste alcun libro genealogico in uno Stato membro o in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 34, detto ente selezionatore può iscrivere nella sezione principale del libro genealogico di nuova istituzione animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di razze diverse o qualsiasi animale che sia giudicato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche di detta nuova razza e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico.

Gli enti selezionatori che si avvalgono di tale deroga:

a)

definiscono nel loro programma genetico un periodo per l'istituzione del nuovo libro genealogico che tenga idoneamente conto dell'intervallo generazionale della specie o della razza interessate;

b)

fanno riferimento ad eventuali libri genealogici preesistenti in cui i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti sono stati iscritti per la prima volta dopo la nascita, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;

c)

identificano, nel loro sistema di registrazione delle genealogie, gli animali da esse considerati come il pilastro fondamentale della razza.

2.   Qualora un ente selezionatore intenda ricostruire una razza estinta o soggetta a grave rischio di estinzione, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare l'ente selezionatore ad iscrivere nella sezione principale del libro genealogico i discendenti di animali riproduttori di razza pura della razza da ricostruire o animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di altre razze che entrano nella ricostruzione di detta razza o qualsiasi animale che sia considerato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche della razza da ricostruire e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico, a condizione che:

a)

nel programma di riproduzione sia definito un periodo per la costituzione o ricostituzione di detto libro genealogico adatto alla razza interessata;

b)

se del caso, sia fatto riferimento ad eventuali libri genealogici in cui sono stati iscritti i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;

c)

siano identificati, nel sistema di registrazione delle genealogie, gli animali considerati da tale ente selezionatore come i soggetti fondatori della razza.

3.   L'ente selezionatore che intenda avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilisce un piano dettagliato per la creazione o la ricostruzione della razza nel suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

4.   Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo l'autorità competente effettua un controllo ufficiale quale previsto all'articolo 43.

5.   Qualora una razza sia creata o ricostruita conformemente al presente articolo, gli Stati membri ne informano il pubblico mediante un'indicazione in tal senso nell'elenco di cui all'articolo 7.

Articolo 20

Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e miglioramento dei discendenti nella sezione principale

1.   Qualora siano istituite sezioni supplementari da un ente selezionatore conformemente all'articolo 17, tale ente selezionatore, su richiesta degli allevatori, registra nella sezione supplementare appropriata di cui all'articolo 17 gli animali delle specie contemplate dal proprio programma genetico che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché tali animali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo II.

2.   Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono i discendenti degli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sezione principale di cui all'articolo 16 e considerano tali discendenti come animali riproduttori di razza pura, a condizione che essi soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo III.

Articolo 21

Ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione

1.   Un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, per una razza ammette:

a)

a fini di monta naturale, ogni animale riproduttore di razza pura di detta razza;

b)

a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie bovina sottoposti a valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

c)

a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura delle specie suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

d)

a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica di cui all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

e)

a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alle lettere b) o c) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

f)

a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera d) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

g)

al fine di testare gli animali maschi riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che detto sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare tali animali maschi riproduttori di razza pura entro i limiti dei quantitativi necessari all'ente selezionatore per effettuare tali test conformemente all'articolo 25.

2.   In caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di una o più tecniche di riproduzione di cui a tale paragrafo o l'uso di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione, compreso l'uso del loro materiale germinale, a condizione che tale divieto o tale limitazione siano previsti nel suo programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12.

Ogni siffatto divieto o limitazione specificato nel programma genetico dell'ente selezionatore che ha istituito il libro genealogico in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera a), è vincolante nei confronti dei programmi genetici degli enti selezionatori che istituiscono libri genealogici d'origine della razza per la stessa razza in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera b).

3.   Nel caso di una razza a rischio di estinzione, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di un animale riproduttore di razza pura e del suo materiale germinale qualora tale utilizzo comprometta la conservazione o la diversità genetica di tale razza.

4.   Lo sperma di cui al paragrafo 1, lettera g) raccolto da animali maschi riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12, è ammesso da un altro ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato per la stessa razza nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri animali maschi riproduttori di razza pura.

5.   Ai fini dei paragrafi 1 e 4, il materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.

6.   In deroga al paragrafo 5, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma, un centro di stoccaggio di embrioni, da parte di un gruppo di raccolta o produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.

7.   In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) ed e), qualora lo scopo di un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, sia destinato alla conservazione della razza o alla conservazione della diversità genetica esistente all'interno della razza, la prova di performance o la valutazione genetica sono eseguite solo se tale programma genetico richiede la prova di performance o la valutazione genetica.

Articolo 22

Metodi di verifica dell'identità

1.   Qualora gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale, gli enti selezionatori prescrivono che tali animali riproduttori siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza, come l'analisi del DNA.

2.   Qualora animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni e qualora animali riproduttori della specie suina siano utilizzati per la raccolta di sperma a fini di inseminazione artificiale, gli enti selezionatori e gli enti ibridatori possono richiedere che tali animali siano identificati con uno dei metodi di cui al paragrafo 1.

3.   Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea per la riproduzione delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, metodi di verifica dell'identità dei riproduttori che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori, tenendo conto dei progressi tecnici e delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento di cui all'articolo 29, dell'ICAR o dell'International Society of Animal Genetics (ISAG). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Sezione 2

Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi e ammissione alla riproduzione

Articolo 23

Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi

1.   Gli enti ibridatori, su richiesta dei loro allevatori, iscrivono nei loro registri anagrafici della razza i suini ibridi riproduttori, ottenuti dalla stessa razza, dalla stessa linea o dallo stesso incrocio, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte 2.

2.   Gli enti ibridatori non rifiutano la registrazione, nei loro registri suini ibridi, dei suini ibridi riproduttori, che sono stati iscritti conformemente all'allegato II, parte 2, in tale registro istituito per la stessa razza, la stessa linea o per lo stesso incrocio da un ente ibridatore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, nello stesso o in un altro Stato membro.

Articolo 24

Ammissione dei suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale alla riproduzione

1.   Un ente ibridatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, sui suini ibridi riproduttori di una razza, di una linea o di un incrocio, ammette:

a)

a fini di monta naturale, qualsiasi suino ibrido riproduttore della stessa razza, della stessa linea o dello stesso incrocio, quale definito dal programma genetico;

b)

a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da suini ibridi riproduttori sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

c)

a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera b), a condizione che tali ovociti ed embrioni siano stati raccolti da suini ibridi riproduttori sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12;

d)

al fine di testare i suini maschi ibridi riproduttori, lo sperma raccolto da tali suini ibridi riproduttori, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che tale sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare detti suini ibridi riproduttori entro i limiti quantitativi necessari all'ente ibridatore per effettuare tali test conformemente all'articolo 25.

2.   I suini ibridi riproduttori maschi, iscritti in un registro suini ibridi istituito da un ente ibridatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12, e il loro materiale germinale sono ammessi da un altro ente ibridatore che realizza un programma genetico sulla stessa razza, la stessa linea o sullo stesso incrocio nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi di quelli applicati per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri suini ibridi riproduttori.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il materiale germinale dei suini ibridi riproduttori di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.

4.   In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per l'uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale dei suini ibridi riproduttori presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma o un centro di stoccaggio di embrioni da parte di un gruppo di raccolta e produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.

CAPO V

Prova di performance e valutazione genetica

Articolo 25

Metodi di prova della performance e di valutazione genetica

Se un ente selezionatore, un ente ibridatore ovvero un terzo designati in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), eseguono una prova di performance o la valutazione genetica di animali riproduttori, tali enti riproduttori, enti ibridatori o terzi assicurano che tale prova o tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme:

a)

di cui all'allegato III, nel caso di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina e nel caso di suini ibridi riproduttori;

b)

di cui al programma genetico realizzato da detto ente selezionatore o, approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3), e, se del caso, dell'articolo 12, nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina.

Articolo 26

Delega di poteri e competenze d'esecuzione per quanto riguarda i requisiti in materia di prova di performance e di valutazione genetica

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61, riguardo alle modifiche all'allegato III in materia di prova di performance e valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina per tenere conto:

a)

dei progressi scientifici;

b)

degli sviluppi tecnologici; o

c)

della necessità di salvaguardare preziose risorse genetiche.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme uniformi relative alla prova di performance e alla valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina di cui al presente articolo, compresa l'interpretazione dei loro risultati. Nel far ciò, essa tiene conto dei progressi tecnici e scientifici o delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento competenti di cui all'articolo 29, paragrafo 1 o, in loro mancanza, dei principi riconosciuti dall'ICAR. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 27

Realizzazione della prova di performance e della valutazione genetica

1.   Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori, qualora debbano realizzare la prova di performance o la valutazione genetica in base al programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12:

a)

realizzano a loro cura la prova di performance o la valutazione genetica; o

b)

designano i terzi ai quali deve essere affidata detta prova di performance o valutazione genetica.

2.   Uno Stato membro o, se lo Stato membro opta in tal senso, le sue autorità competenti possono richiedere che, ai fini della designazione di terzi come previsto al paragrafo 1, lettera b), tali terzi, se non sono enti pubblici specificatamente designati soggetti al controllo dello Stato membro o delle sue autorità competenti, debbano essere autorizzati per la realizzazione della prova di performance o della valutazione genetica degli animali riproduttori da parte di detto Stato membro o, se esso così decide, delle sue autorità competenti.

3.   Uno Stato membro o, se lo Stato membro opta in tal senso, le sue autorità competenti, avvalendosi della disposizione di cui al paragrafo 2, provvedono affinché ottengano un'autorizzazione i terzi di cui a tale paragrafo ove dispongano:

a)

degli impianti e delle attrezzature necessarie a realizzare la prova di performance o la valutazione genetica;

b)

di personale adeguatamente qualificato; e

c)

della capacità di realizzare la prova di performance e la valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

4.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro o la sua autorità competente possono decidere che i terzi autorizzati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo o gli enti pubblici specificamente designati soggetti al controllo dello Stato membro o delle sue autorità competenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano responsabili nei confronti di detta autorità competente del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento applicabili alla prova di performance o alla valutazione genetica che siano state demandate all'esterno.

5.   Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori che realizzano a loro cura la prova di performance o la valutazione genetica o i terzi designati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore in conformità del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, o autorizzati da uno Stato membro o dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono obbligarsi a rispettare le regole e norme stabilite dall'ICAR o possono partecipare alle attività svolte dai centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 29.

I risultati di tale obbligazione o la partecipazione a tali attività possono essere presi in considerazione dalle autorità competenti all'atto del riconoscimento di tali enti selezionatori o enti ibridatori, dell'approvazione dei loro programmi genetici, dell'autorizzazione di detti terzi o dello svolgimento di controlli ufficiali su tali enti ibridatori.

6.   Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori rendono pubbliche le informazioni dettagliate su chi effettua la prova di performance o la valutazione genetica.

Articolo 28

Obblighi degli enti selezionatori, degli enti ibridatori e dei terzi che eseguono prove di performance o valutazioni genetiche

1.   Qualora esegua una prova di performance o una valutazione genetica di animali riproduttori ovvero affidi a terzi tali attività conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 5, le seguenti informazioni:

a)

registrazioni di tutti i dati risultanti dalla prova di performance e dalla valutazione genetica in relazione ad animali riproduttori di aziende situate nel territorio in cui opera l'autorità competente;

b)

indicazioni sulle modalità di registrazione delle caratteristiche;

c)

informazioni sul modello di descrizione della performance utilizzato per l'analisi dei risultati della prova di performance;

d)

informazioni sui metodi statistici utilizzati per l'analisi dei risultati della prova di performance per ciascuna delle caratteristiche valutate;

e)

descrizione dei parametri genetici utilizzati per ciascuna delle caratteristiche valutate, compresi, se del caso, dettagli sulla valutazione genomica.

2.   L'ente selezionatore o l'ente ibridatore o, su loro richiesta, i terzi da essi designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), pubblicano e tengono aggiornati i risultati della valutazione genetica degli animali riproduttori il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).

CAPO VI

Centri di riferimento dell'Unione europea

Articolo 29

Centri di riferimento dell'Unione europea

1.   Qualora vi sia la necessità riconosciuta di promuovere l'armonizzazione o il miglioramento dei metodi di prova della performance o di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura utilizzati dagli enti selezionatori o dai terzi da esse designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), la Commissione può adottare atti di esecuzione che designino i centri di riferimento dell'Unione europea incaricati di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione o al miglioramento di detti metodi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

2.   Qualora vi sia la necessità riconosciuta di promuovere la definizione o l'armonizzazione dei metodi utilizzati dagli enti selezionatori, dai terzi da esse designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dalle autorità competenti o da altre autorità degli Stati membri ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione o della protezione della diversità genetica di tali razze, la Commissione può adottare atti di esecuzione che al fine di designare i centri di riferimento dell'Unione europea incaricati di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione o all'armonizzazione di detti metodi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

3.   Le designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 seguono una procedura di selezione pubblica e sono limitate nel tempo o riviste regolarmente.

4.   I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo:

a)

soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1; e

b)

sono incaricati dell'espletamento dei compiti di cui:

i)

all'allegato IV, punto 2, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1;

ii)

all'allegato IV, punto 3, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo,

nella misura in cui detti compiti sono inclusi nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento stabiliti in conformità degli obiettivi e delle priorità dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 riguardo alle modifiche:

a)

dei criteri di designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punto 1;

b)

dei compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

Gli atti delegati di cui al presente paragrafo tengono debitamente conto:

a)

delle specie di animali riproduttori di razza pura per le quali occorre armonizzare o migliorare i metodi di prova della performance e di valutazione genetica, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti nel campo della prova della performance o della valutazione genetica; o

b)

delle razze a rischio di estinzione per le quali occorre stabilire metodi di conservazione della razza o di protezione della diversità genetica nell'ambito della razza in questione, o armonizzare quelli esistenti, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti in tali settori.

6.   I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1 o 2 sono soggetti a controlli della Commissione al fine di verificare:

a)

la loro conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, punto 1;

b)

il corretto espletamento dei compiti di cui:

i)

all'allegato IV, punto 2, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1;

ii)

all'allegato IV, punto 3, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 2.

Se dai risultati di detti controlli risulta che un centro di riferimento dell'Unione europea non soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, o non espleta a dovere i compiti di cui all'allegato IV, punto 2 o 3, la Commissione può adottare atti d'esecuzione che riducano il contributo finanziario dell'Unione concesso a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 o revochino la designazione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

CAPO VII

Certificati zootecnici

Articolo 30

Emissione, contenuto e formato dei certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il relativo materiale germinale

1.   Qualora gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 12 richiedano certificati zootecnici per i loro animali riproduttori o per il relativo materiale germinale, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che attua tale programma genetico rilascia detti certificati.

2.   I certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono rilasciati unicamente da:

a)

gli enti selezionatori o gli enti ibridatori che attuano su tali animali riproduttori programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 12;

b)

le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), se così decidono; o

c)

gli organismi di allevamento riportati nell'elenco di cui all'articolo 34 che attuano programmi genetici su tali animali riproduttori.

3.   Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori garantiscono la trasmissione tempestiva dei certificati zootecnici.

4.   Qualora gli animali riproduttori siano stati iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, ovvero il relativo materiale germinale sia oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti o registrati in un altro libro genealogico o registro suini ibridi, detti animali riproduttori o detto materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.

L'ente selezionatore o l'ente ibridatore di spedizione degli animali riproduttori o del relativo materiale germinale che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi in cui tali animali riproduttori sono iscritti o registrati rilascia il certificato zootecnico.

5.   Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero il relativo materiale germinale siano introdotti nell'Unione, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.

Il certificato zootecnico è rilasciato dall'organismo di allevamento figurante nell'elenco di cui all'articolo 34 che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi in cui tali animali riproduttori sono iscritti o registrati, ovvero dal servizio ufficiale del paese terzo di spedizione.

6.   I certificati zootecnici di cui ai paragrafi 4 e 5:

a)

contengono le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V;

b)

sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 10.

7.   l'ente selezionatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che affida tali attività a terzi nel caso di una ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), riporta nel certificato zootecnico rilasciato per un animale riproduttore di razza pura o per il suo materiale germinale quanto segue:

a)

i risultati della prova di performance;

b)

i risultati aggiornati della valutazione genetica; e

c)

difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione a quel programma genetico che riguardano l'animale riproduttore in questione o i donatori di quel materiale germinale.

8.   l'ente ibridatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che affida tali attività a terzi nel caso di un ente ibridatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), indica, se il programma genetico lo richiede, nel certificato zootecnico rilasciato per un suino ibrido riproduttore o per il suo materiale germinale quanto segue:

a)

i risultati della prova di performance;

b)

i risultati aggiornati della valutazione genetica; e

c)

difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione a quel programma genetico che riguardano l'animale riproduttore in questione o i donatori di quel materiale germinale.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 riguarda alle modifiche del contenuto dei certificati zootecnici di cui all'allegato V, al fine di aggiornali onde tenere conto:

a)

dei progressi scientifici;

b)

degli sviluppi tecnologici;

c)

del funzionamento del mercato interno; o

d)

della necessità di proteggere preziose risorse genetiche.

10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 31

Deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del relativo materiale germinale

1.   In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può consentire che il materiale germinale sia accompagnato da un certificato zootecnico emesso, sulla base delle informazioni ricevute dall' ente selezionatore o dall' ente ibridatore, da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni riconosciuto a fini di scambi commerciali all'interno dell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.

2.   In deroga all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), l'autorità competente può consentire che i modelli di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), non siano utilizzati, a condizione che:

a)

nel caso di animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, o all'allegato V, parte 3, capo I, figurino in altri documenti che accompagnano tali animali riproduttori, rilasciati dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore;

b)

nel caso di materiale germinale delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina:

i)

le informazioni relative ai donatori di tale materiale germinale figurino in altri documenti o in copie del certificato zootecnico originale che accompagnano il materiale germinale in questione o siano messe a disposizione su richiesta, prima o dopo la spedizione di detto materiale, dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore o dagli altri operatori di cui al paragrafo 1;

ii)

le informazioni relative allo sperma, agli ovociti o agli embrioni figurino in altri documenti che accompagnano lo sperma, gli ovociti o gli embrioni in questione, emessi dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore o dagli altri operatori di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga all'articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b), e all'articolo 30, paragrafo 8, lettere a) e b), se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli altri operatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono fare riferimento, nel certificato zootecnico o nei documenti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, al sito web che riporta tali risultati.

Articolo 32

Deroghe relative ai requisiti riguardanti il formato dei certificati zootecnici emessi per animali riproduttori di razza pura della specie equina

1.   In deroga all'articolo 30, paragrafo 6, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 61 riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i modelli dei documenti unici di identificazione a vita per gli equidi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

3.   In deroga al paragrafo 1, quando i risultati aggiornati delle prove di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, le autorità competenti possono consentire che le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, punto 1), lettera m), non siano menzionate nel documento di cui al paragrafo 1, a condizione che l'ente selezionatore faccia riferimento a detto sito web in tale documento.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire che le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, punto 1) lettere m) e n), figurino in altri documenti emessi dall'ente selezionatore per gli animali riproduttori di razza pura iscritti in un libro genealogico tenuto da detto ente selezionatore.

Articolo 33

Deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del relativo materiale germinale

1.   In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 5, il materiale germinale può essere accompagnato da un certificato zootecnico emesso, per conto dell'organismo di allevamento sulla base delle informazioni ricevute da detto organismo, da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuto a fini di ingresso nell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.

2.   In deroga all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), i modelli di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), possono non essere utilizzati se:

a)

le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V figurano in altri documenti che accompagnano l'animale riproduttore o il relativo materiale germinale;

b)

l'organismo di allevamento che attua il programma genetico o un altro operatore di cui al paragrafo 1 forniscono un elenco esauriente di tali documenti, dichiarano che le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V figurano in quei documenti e certificano il contenuto degli stessi.

3.   In deroga all'articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b), e all'articolo 30, paragrafo 8, lettere a) e b), se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, gli organismi di allevamento o gli altri operatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono fare riferimento, nel certificato zootecnico o negli altri documenti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, al sito web che riporta tali risultati.

CAPO VIII

Ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

Articolo 34

Compilazione dell'elenco degli organismi di allevamento

1.   La Commissione tiene, aggiorna e pubblica un elenco degli organismi di allevamento.

2.   La Commissione riporta nell'elenco di cui al paragrafo 1 unicamente l'organismo di allevamento per il quale essa ha ricevuto dal servizio ufficiale del paese terzo interessato la documentazione che dimostra che quell'organismo di allevamento soddisfa i seguenti requisiti:

a)

attua un programma genetico equivalente a quelli approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e realizzati sulla stessa razza da enti selezionatori o sulla stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio da enti ibridatori per quanto riguarda in particolare:

i)

l'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici o la loro registrazione nei registri suini ibridi;

ii)

l'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione;

iii)

l'utilizzo di materiale germinale di animali riproduttori per l'esecuzione di prove e a fini di riproduzione;

iv)

i metodi utilizzati per la prova di performance e la valutazione genetica;

b)

è sorvegliato o controllato da un servizio ufficiale nel paese terzo interessato;

c)

ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici dagli enti selezionatori o registrati nei registri suini ibridi dagli enti ibridatori, e i discendenti ottenuti dal relativo materiale germinale, siano iscritti o ammissibili all'iscrizione, senza discriminazione sulla base del paese d'origine, nel libro genealogico o nel registro suini ibridi istituito per la stessa razza, nel caso di animali riproduttori di razza pura, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell' ente selezionatore.

3.   La Commissione riporta altresì nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo un riferimento a quei paesi terzi in cui esistono misure che sono considerate equivalenti in conformità dell'articolo 35, compreso un riferimento a tutti gli organismi di allevamento di detti paesi terzi.

4.   La Commissione cancella dall'elenco senza indebito ritardo gli organismi di allevamento che non soddisfano almeno uno dei requisiti di cui al paragrafo 2.

Articolo 35

Equivalenza delle misure applicate alla riproduzione degli animali nei paesi terzi

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che riconoscano che le misure applicate nel paese terzo sono equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento in materia di:

a)

riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori previsti all'articolo 4;

b)

approvazione dei programmi genetici degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, previsti all'articolo 8;

c)

iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi previsti agli articoli 18, 20 e 23;

d)

ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione prevista agli articoli 21, 22 e 24;

e)

utilizzo del materiale germinale di animali riproduttori a fini di prova e riproduzione, previsto agli articoli 21 e 24;

f)

prova di performance e valutazione genetica previste all'articolo 25;

g)

controlli ufficiali sugli operatori, previsti all'articolo 43.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati sulla base:

a)

di un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo interessato che intende far riconoscere le proprie misure come equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento;

b)

se del caso, dei risultati soddisfacenti di un controllo eseguito dalla Commissione conformemente all'articolo 57.

3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono stabilire i meccanismi di dettaglio che disciplinano l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale provenienti dal paese terzo interessato e possono comprendere:

a)

il formato e il contenuto dei certificati zootecnici che accompagnano tali animali riproduttori e il relativo materiale germinale;

b)

le prescrizioni specifiche applicabili all'ingresso nell'Unione di tali animali riproduttori o del loro materiale germinale nonché i controlli ufficiali da eseguire al momento dell'ingresso nell'Unione su tali animali riproduttori o su tale materiale germinale;

c)

ove necessario, le procedure per la compilazione e la modifica degli elenchi degli organismi di allevamento situati nel paese terzo interessato dai quali è consentito l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale.

4.   La Commissione, senza indebito indugio, adotta atti di esecuzione che abrogano gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 se non è più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure stabilita al momento dell'adozione di tali atti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 36

Iscrizione nei libri genealogici o registrazione nei registri suini ibridi di animali riproduttori e dei discendenti ottenuti da materiale germinale importati nell'Unione

1.   Su richiesta di un allevatore, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore iscrive nella sezione principale del proprio libro genealogico o registra nel registro suini ibridi gli animali riproduttori importati nell'Unione e i discendenti ottenuti da materiale germinale importati nell'Unione, a condizione che:

a)

tali animali riproduttori o i donatori di tale materiale germinale siano iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento nel paese terzo di spedizione;

b)

tale materiale germinale soddisfi le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 1 o 2, se prescritto dal programma genetico attuato dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore in questione;

c)

tale animale riproduttore presenti le caratteristiche della razza o, nel caso di un suino ibrido riproduttore, le caratteristiche della razza, della linea o dell'incrocio stabilite nel programma genetico attuato dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore in questione;

d)

l'organismo di riproduzione di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.

2.   Gli Stati membri o le autorità competenti non vietano, limitano od ostacolano per motivi zootecnici o genealogici l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori o del relativo materiale germinale, né il successivo utilizzo di tali animali o del relativo materiale germinale, se detti animali riproduttori o i donatori di detto materiale germinale sono iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento figurante nell'elenco degli organismi di allevamento istituito conformemente all'articolo 34.

Articolo 37

Controlli per l'attribuzione delle aliquote dei dazi convenzionali ad animali riproduttori di razza pura che sono importati nell'Unione

1.   Qualora l'operatore responsabile di una partita di animali riproduttori di razza pura richieda l'applicazione delle aliquote dei dazi convenzionali per animali riproduttori di razza pura di cui nel regolamento (CEE) n. 2658/87 agli animali di tale partita:

a)

tali animali sono accompagnati da:

i)

un certificato zootecnico quale previsto all'articolo 30, paragrafo 5, o all'articolo 32;

ii)

un documento indicante che essi devono essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore;

b)

tale partita è oggetto di controlli ai posti di ispezione frontalieri, comprendenti i controlli documentali, dell'identità e fisici di cui all'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE.

2.   L'obiettivo dei controlli previsti al paragrafo 1, lettera b), consiste nel verificare che:

a)

la partita sia accompagnata dai documenti di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

il contenuto e l'etichettatura della partita corrispondano alle informazioni fornite nei documenti di cui al paragrafo 1, lettera a).

CAPO IX

Autorità competenti che attuano un programma genetico su animali riproduttori di razza pura

Articolo 38

Autorità competenti che attuano un programma genetico su animali riproduttori di razza pura

1.   Qualora in uno Stato membro o in un territorio in cui opera un'autorità competente non vi sia un'organizzazione di allevamento, un'associazione di allevatori o un ente pubblico che attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura appartenenti a una razza delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina, detta autorità competente può decidere di attuare un programma genetico per quella razza a condizione che:

a)

sia necessario conservare tale razza o introdurla nello Stato membro o nel territorio in cui l'autorità competente opera; oppure

b)

tale razza sia a rischio di estinzione.

2.   L'autorità competente che attua un programma genetico conformemente al presente articolo adotta le misure necessarie per garantire che ciò non abbia un effetto negativo sulla possibilità:

a)

per le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori o gli enti pubblici, di essere riconosciuti come ente selezionatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3);

b)

per le ente selezionatore, di vedere approvati i loro programmi genetici conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

3.   Qualora attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, l'autorità competente:

a)

dispone di personale sufficiente e qualificato, e di strutture e attrezzature adeguate per attuare efficacemente il programma genetico;

b)

è in grado di eseguire i controlli necessari per la tenuta delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura che sono oggetto del programma genetico;

c)

dispone di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori di razza pura e di un numero sufficiente di allevatori nel territorio geografico coperto dal programma genetico;

d)

è in grado di produrre, ovvero ha prodotto per loro, ed è in grado di utilizzare i dati raccolti sugli animali riproduttori di razza pura necessari per l'attuazione del programma genetico;

e)

ha adottato un regolamento interno:

i)

per la composizione delle controversie con gli allevatori che partecipano al programma genetico;

ii)

per garantire la parità di trattamento degli allevatori che partecipano al programma genetico;

iii)

per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano al programma genetico.

4.   Il programma genetico di cui al paragrafo 1 contiene:

a)

informazioni sul suo scopo, che deve essere la preservazione della razza, il miglioramento della razza, la creazione di una nuova razza o la ricostruzione di una razza, ovvero una combinazione degli stessi;

b)

il nome della razza coperta dal programma genetico, al fine di evitare confusioni con animali riproduttori di razza pura simili ma appartenenti ad altre razze iscritti in altri libri genealogici esistenti;

c)

le caratteristiche dettagliate della razza interessata dal programma genetico, compresa un'indicazione delle caratteristiche essenziali;

d)

informazioni sul territorio geografico in cui il programma è attuato;

e)

informazioni sul sistema di identificazione degli animali riproduttori di razza pura, che garantiscono che gli animali riproduttori di razza pura sono iscritti in un libro genealogico solo una volta identificati individualmente e conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alle specie interessate;

f)

informazioni sul sistema di registrazione delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti nei libri genealogici;

g)

gli obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico, compresa un'indicazione dei principali obiettivi di tale programma genetico e, se del caso, i criteri di valutazione dettagliati, relativamente a tali obiettivi, concernenti la selezione degli animali riproduttori di razza pura;

h)

qualora il programma genetico prescriva una prova di performance o una valutazione genetica:

i)

informazioni sui sistemi utilizzati per la produzione, la registrazione, la comunicazione e l'utilizzo dei risultati della prova di performance;

ii)

informazioni sul sistema relativo alla valutazione genetica e, se del caso, la valutazione genomica degli animali riproduttori di razza pura;

i)

qualora siano istituite sezioni supplementari quali previste all'articolo 17, o qualora la sezione principale sia suddivisa in classi quali previste all'articolo 16, le regole per la suddivisione del libro genealogico e i criteri o le procedure applicati per la registrazione degli animali in dette sezioni o la loro iscrizione in dette classi;

j)

qualora, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, il programma genetico vieti o limiti l'utilizzo di una o più tecniche di riproduzione o l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, le informazioni relative a tale divieto o limitazione;

k)

qualora l'autorità competente affidi a terzi attività tecniche specifiche connesse alla gestione del suo programma genetico, le informazioni su tali attività e il nome e i recapiti dei terzi designati.

5.   Qualora l'autorità competente attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura della specie equina, i requisiti di cui all'allegato I, parte 3, paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 4, lettere a) e c), si applicano in aggiunta a quelli stabiliti ai paragrafi 3 e 4.

6.   Qualora attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, l'autorità competente informa con trasparenza e tempestività gli allevatori che partecipano al programma genetico di eventuali modifiche.

7.   Qualora l'autorità competente attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, si applicano mutatis mutandis gli articoli 3, da 13 a 22, 25, 27, l'articolo 28, paragrafo 2, gli articoli 30, 31, 32, e l'articolo 36, paragrafo 1.

CAPO X

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali, assistenza amministrativa, cooperazione e controllo dell'applicazione della legislazione da parte degli Stati membri

Articolo 39

Designazione delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti cui conferiscono la responsabilità di effettuare controlli ufficiali atti a verificare la conformità degli operatori alle disposizioni previste dal presente regolamento, e di svolgere altre attività ufficiali atte a garantire l'applicazione di dette disposizioni.

2.   Ciascuno Stato membro:

a)

redige e tiene aggiornato un elenco delle autorità competenti che ha designato conformemente al paragrafo 1, che comprende i relativi recapiti;

b)

specifica nell'elenco di cui alla lettera a) i recapiti a cui devono essere inviate:

i)

le notifiche di cui all'articolo 12; oppure

ii)

le informazioni, le richieste o le notifiche di cui agli articoli 48 e 49;

c)

mette l'elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico su un sito web e comunica detto sito alla Commissione.

3.   La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei siti web di cui al paragrafo 2, lettera c), e mette detto elenco a disposizione del pubblico.

Articolo 40

Osservanza da parte delle autorità competenti che attuano programmi genetici

In deroga al presente capo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare che le autorità competenti attuino i programmi genetici in conformità dell'articolo 38 e rispettino le disposizioni di tale articolo.

Articolo 41

Obblighi generali delle autorità competenti

Le autorità competenti:

a)

dispongono di procedure o modalità atte a garantire e a verificare l'efficacia, l'adeguatezza, l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da essere svolte o di entrambe;

b)

dispongono di procedure o modalità atte a garantire che il loro personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali non sia soggetto a conflitti di interesse rispetto agli operatori sui cui esegue tali controlli ufficiali e le altre attività ufficiali o di entrambe;

c)

dispongono, o possono avere accesso, a sufficiente personale con qualifiche, formazione ed esperienza adeguate, di modo che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possano essere eseguiti in modo efficiente ed effettivo;

d)

dispongono di strutture e attrezzature appropriate e debitamente mantenute in efficienza per garantire che il loro personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed effettivo;

e)

dispongono delle competenze giuridiche per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché per agire come previsto dal presente regolamento;

f)

dispongono delle procedure giuridiche atte a garantire che il loro personale abbia accesso ai locali, ai documenti e ai sistemi informatici di trattamento delle informazioni tenuti dagli operatori, così da poter svolgere correttamente i propri compiti.

Articolo 42

Obblighi di riservatezza delle autorità competenti

1.   Fatte salve le situazioni in cui la diffusione è richiesta dal diritto dell'Unione o dalla normativa nazionale, le autorità competenti chiedono ai membri del proprio personale di obbligarsi a non rivelare a terzi le informazioni acquisite durante l'espletamento dei loro compiti nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, che per loro natura sono coperte da riservatezza professionale, a meno che non vi sia un interesse pubblico prioritario alla loro divulgazione.

2.   Le informazioni coperte da riservatezza professionale menzionate al paragrafo 1 includono le informazioni la cui divulgazione comprometterebbe:

a)

lo scopo dei controlli ufficiali o delle indagini;

b)

la tutela degli interessi commerciali di un operatore o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica;

c)

la tutela dei procedimenti giudiziari e dei pareri legali.

Articolo 43

Norme in materia di controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sugli operatori con frequenza adeguata, tenendo conto:

a)

del rischio di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;

b)

dei precedenti degli operatori per quanto riguarda i risultati dei controlli ufficiali cui sono stati sottoposti e la loro conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;

c)

dell'affidabilità e dei risultati dei controlli interni effettuati dagli operatori o da terzi, su loro richiesta, al fine di verificare la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;

d)

di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.

2.   I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono effettuati secondo procedure documentate contenenti istruzioni per il personale addetto alla loro esecuzione.

3.   I controlli ufficiali sono effettuati previa notifica all'operatore, a meno che non sussistano motivi per procedere ai controlli ufficiali senza preavviso.

4.   I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo tale da ridurre al minimo gli oneri per gli operatori, senza che ciò si ripercuota negativamente sulla qualità dei controlli medesimi.

5.   Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali secondo le stesse modalità a prescindere dal fatto che gli animali riproduttori o loro materiale germinale:

a)

provengano dallo Stato membro in cui sono effettuati i controlli ufficiali o da un altro Stato membro o

b)

siano in entrata nell'Unione.

Articolo 44

Trasparenza dei controlli ufficiali

L'autorità competente effettua i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e rende pubbliche le informazioni pertinenti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Articolo 45

Documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti redigono una documentazione scritta su ciascuno dei controlli ufficiali che esse svolgono.

Tale documentazione scritta contiene:

a)

una descrizione degli obiettivi del controllo ufficiale;

b)

i metodi di controllo applicati;

c)

i risultati del controllo ufficiale;

d)

se del caso, l'indicazione delle misure che le autorità competenti impongono agli operatori di adottare a seguito dei risultati del controllo ufficiale.

2.   Salvo se diversamente richiesto ai fini di indagini giudiziarie o della tutela di procedimenti giudiziari, le autorità competenti rilasciano agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale una copia della documentazione scritta di cui al paragrafo 1.

Articolo 46

Obblighi degli operatori soggetti a controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali

1.   Nella misura in cui sia necessario per lo svolgimento dei controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, ove richiesto dalle autorità competenti, danno al personale di queste ultime il necessario accesso:

a)

alle proprie attrezzature, ai propri locali e ad altri siti posti sotto il loro controllo;

b)

ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;

c)

ai propri animali riproduttori e al materiale germinale degli stessi posto sotto il loro controllo;

d)

ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.

2.   Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali gli operatori forniscono assistenza al personale delle autorità competenti nell'adempimento dei suoi compiti e cooperano con esso.

Articolo 47

Provvedimenti in caso di accertata non conformità

1.   Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:

a)

adottano ogni provvedimento necessario per determinare l'origine e l'entità di tale non conformità e per stabilire le responsabilità degli operatori interessati;

b)

adottano le misure opportune per assicurare che gli operatori interessati pongano rimedio ai casi di non conformità e ne impediscano il ripetersi.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura della non conformità e dei precedenti quanto a conformità degli operatori interessati.

In particolare le autorità competenti, a seconda dei casi:

a)

dispongono che l'ente selezionatore rinvii l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici o che l'ente ibridatore rinvii la registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi;

b)

dispongono che gli animali riproduttori o il loro materiale germinale non siano utilizzati per la riproduzione in conformità del presente regolamento;

c)

sospendono l'emissione dei certificati zootecnici da parte dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore;

d)

sospendono o revocano l'approvazione di un programma genetico realizzato da un ente selezionatore o da un ente ibridatore se, nell'ambito delle loro attività, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non rispettano, in maniera ripetuta, continua o generale, i requisiti del programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

e)

revocano il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore concesso conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 se tale ente selezionatore o tale ente ibridatore non rispetta in maniera ripetuta, continua o generale i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

f)

adottano qualsiasi altra misura da esse ritenuta opportuna per garantire la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.

2.   Le autorità competenti trasmettono agli operatori interessati o ai loro rappresentanti:

a)

una notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o la misura da adottare conformemente al paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;

b)

informazioni sui loro diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.

3.   Le autorità competenti seguono l'evoluzione della situazione e modificano, sospendono o cessano le misure da esse adottate conformemente al presente articolo in base alla gravità della non conformità e alla chiara indicazione del ripristino della conformità.

4.   Gli Stati membri possono disporre che le spese sostenute in applicazione del presente articolo da parte delle autorità competenti interessate siano interamente o parzialmente a carico degli operatori responsabili.

Articolo 48

Cooperazione e assistenza amministrativa

1.   Qualora una non conformità si manifesti, si diffonda o produca effetti in più di uno Stato membro, le autorità competenti di detti Stati membri cooperano tra loro e si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per garantire la corretta applicazione delle norme stabilite dal presente regolamento.

2.   La cooperazione e l'assistenza amministrativa di cui al paragrafo 1 possono comprendere quanto segue:

a)

la domanda motivata di un'autorità competente di uno Stato membro («autorità competente richiedente») volta a ottenere dall'autorità competente di un altro Stato membro («autorità competente destinataria della domanda») le informazioni necessarie per poter eseguire i controlli ufficiali o per dare loro seguito;

b)

se la non conformità è suscettibile di avere ripercussioni in altri Stati membri, la notifica alle autorità competenti di detti altri Stati membri da parte dell'autorità competente a conoscenza della non conformità;

c)

la fornitura senza indebiti ritardi all'autorità competente richiedente, a cura dell'autorità competente destinataria della domanda, delle informazioni e dei documenti necessari, una volta che le informazioni e i documenti pertinenti siano disponibili;

d)

l'effettuazione di indagini o controlli ufficiali da parte dell'autorità competente destinataria della domanda necessari per:

i)

fornire all'autorità competente richiedente tutte le informazioni e i documenti necessari, tra cui informazioni circa i risultati delle indagini o dei controlli ufficiali di cui sopra e, se del caso, comunicare le misure adottate;

ii)

verificare, se del caso in loco, il rispetto, nel territorio di sua competenza, delle norme stabilite dal presente regolamento;

e)

previo accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione di un'autorità competente di uno Stato membro ai controlli ufficiali svolti in loco dalle autorità competenti di un altro Stato membro.

3.   Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su animali riproduttori o su loro materiale germinale originari di un altro Stato membro evidenzino ripetuti casi di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro che ha eseguito i controlli ufficiali ne informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

4.   Il presente articolo si applicano fatte salve le norme nazionali:

a)

applicabili alla divulgazione di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o sono ad essi collegati;

b)

destinate a tutelare gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica.

5.   Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi del presente articolo avvengono per iscritto, su carta o in formato elettronico.

Articolo 49

Comunicazioni della Commissione e degli Stati membri sulla base delle informazioni fornite da paesi terzi

1.   Se le autorità competenti ricevono da un paese terzo informazioni indicanti una non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, esse comunicano senza indugio tali informazioni:

a)

alle autorità competenti degli altri Stati membri notoriamente interessati da detta non conformità;

b)

alla Commissione, se le informazioni sono, o possono essere, rilevanti a livello dell'Unione.

2.   Le informazioni ottenute grazie alle indagini o ai controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che:

a)

le autorità competenti che hanno fornito le informazioni siano d'accordo;

b)

siano rispettate le pertinenti norme dell'Unione e le norme nazionali applicabili alla comunicazione di dati a carattere personale a paesi terzi.

Articolo 50

Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

1.   La Commissione coordina senza indugio le misure e le azioni adottate dalle autorità competenti conformemente al presente capo nei seguenti casi:

a)

dalle informazioni di cui dispone la Commissione risultano attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento e che riguardano più Stati membri;

b)

le autorità competenti degli Stati membri interessati non sono in grado di concordare azioni appropriate per rimediare alla non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.

2.   Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può:

a)

chiedere che le autorità competenti degli Stati membri interessati dalle attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento le riferiscano in merito alle misure da esse adottate;

b)

in collaborazione con gli Stati membri interessati dalle attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo della Commissione in loco;

c)

chiedere che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, di altri Stati membri interessati, intensifichino opportunamente i loro controlli ufficiali e le presentino una relazione in merito alle misure da esse adottate;

d)

presentare le informazioni relative a tali situazioni al comitato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, corredate di una proposta di misure volte a porre rimedio ai casi di non conformità di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo;

e)

adottare ogni altra misura appropriata.

Articolo 51

Principio generale del finanziamento dei controlli ufficiali

Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate affinché le autorità competenti abbiano il personale e le altre risorse necessarie per effettuare i controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

Articolo 52

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o novembre 2018 e provvedono a notificare immediatamente alla stessa ogni successiva modifica.

CAPO XI

Controlli da parte della Commissione

Sezione 1

Controlli della Commissione negli Stati membri

Articolo 53

Controlli della Commissione negli Stati membri

1.   Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli esperti della Commissione possono effettuare controlli negli Stati membri al fine di, a seconda dei casi:

a)

verificare il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento;

b)

verificare le prassi di attuazione e il funzionamento dei sistemi ufficiali di controllo e delle autorità competenti che li gestiscono;

c)

indagare e raccogliere informazioni:

i)

su problemi importanti o ricorrenti riguardanti l'applicazione o la verifica dell'attuazione delle norme stabilite dal presente regolamento;

ii)

su problemi emergenti o su nuovi sviluppi in relazione a particolari pratiche degli operatori.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono organizzati in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.

3.   I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere verifiche in loco effettuate insieme alle autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali.

4.   Esperti degli Stati membri possono assistere gli esperti della Commissione. Gli esperti degli Stati membri che accompagnano gli esperti della Commissione hanno gli stessi diritti di accesso di questi ultimi.

Articolo 54

Relazioni della Commissione sui controlli effettuati dai suoi esperti negli Stati membri

1.   La Commissione:

a)

elabora un progetto di relazione sulle risultanze emerse contenente raccomandazioni volte a rimediare alle carenze individuate dai suoi esperti durante i controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

b)

invia allo Stato membro in cui sono stati effettuati detti controlli una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) affinché lo Stato membro presenti le sue osservazioni;

c)

tiene conto delle osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) del presente paragrafo in sede di elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, effettuati dai suoi esperti nello Stato membro in questione;

d)

rende disponibili al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettere b).

2.   Se del caso, nelle sue relazioni finali di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, la Commissione può raccomandare che gli Stati membri adottino misure correttive o preventive per rimediare alle carenze specifiche o di sistema individuate durante i controlli da essa effettuati conformemente all'articolo 53, paragrafo 1.

Articolo 55

Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione

1.   Gli Stati membri:

a)

su richiesta degli esperti della Commissione prestano l'assistenza tecnica necessaria e forniscono la documentazione disponibile nonché ogni altro sostegno tecnico al fine di consentire a tali esperti di svolgere in modo efficiente ed effettivo i controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

b)

prestano l'assistenza necessaria per assicurare che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali, ivi incluse le relative parti e altri siti, alle attrezzature e alle informazioni, compresi i sistemi informatizzati di gestione delle informazioni, nonché, se del caso, agli animali riproduttori e al loro materiale germinale, secondo quanto necessario per effettuare i controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri adottano adeguate misure di follow-up alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione finale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), al fine di garantire la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.

Articolo 56

Grave perturbazione del sistema di controllo di uno Stato membro

1.   Se la Commissione dispone di prove dell'esistenza di una grave perturbazione del sistema di controllo di uno Stato membro e se tale perturbazione può comportare una diffusa violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, essa adotta atti di esecuzione che stabiliscono una o più delle seguenti misure:

a)

condizioni particolari per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del materiale germinale dei medesimi interessati dalla perturbazione del sistema di controllo ufficiale, ovvero divieto di tali scambi;

b)

ogni altra misura temporanea appropriata.

Tali atti di esecuzione cessano di applicarsi non appena sia stata eliminata tale perturbazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo se la Commissione ha richiesto allo Stato membro interessato di porre rimedio alla situazione entro un termine adeguato e lo Stato membro non vi ha posto rimedio.

3.   La Commissione segue l'evoluzione della situazione menzionata al paragrafo 1 e, a seconda dell'evoluzione di detta situazione, adotta atti d'esecuzione che modificano o abrogano le misure adottate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Sezione 2

Controlli della Commissione in paesi terzi

Articolo 57

Controlli della Commissione in paesi terzi

1.   Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in un paese terzo al fine di, a seconda dei casi:

a)

verificare che la legislazione e i sistemi del paese terzo sono conformi o equivalenti ai requisiti fissati nel presente regolamento;

b)

verificare la capacità del sistema di controlli in vigore nel paese terzo di garantire che le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale che entrano nell'Unione rispettino i requisiti pertinenti del capo VIII del presente regolamento;

c)

raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti relativi agli animali riproduttori e al loro materiale germinale che entrano nell'Unione in provenienza da tale paese terzo.

2.   I controlli della Commissione di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:

a)

della legislazione zootecnica e genealogica del paese terzo in materia di animali riproduttori e loro materiale germinale;

b)

dell'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, dei poteri di cui esse dispongono e della loro indipendenza, della vigilanza cui sono sottoposte nonché dell'autorità di cui godono per verificare efficacemente l'attuazione della legislazione applicabile;

c)

della formazione del personale responsabile nel paese terzo dell'esecuzione dei controlli o della supervisione sugli organismi di allevamento;

d)

delle risorse di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo;

e)

dell'esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati sulle priorità;

f)

dell'entità e del funzionamento dei controlli eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale provenienti da altri paesi terzi;

g)

delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai requisiti fissati nelle norme stabilite dal presente regolamento.

Articolo 58

Frequenza e organizzazione dei controlli della Commissione nei paesi terzi

1.   La frequenza dei controlli in un paese terzo previsti all'articolo 57, paragrafo 1, è determinata in base:

a)

ai principi e agli obiettivi delle norme stabilite dal presente regolamento;

b)

al volume e alla natura degli animali riproduttori e del loro materiale germinale che entrano nell'Unione dal paese terzo interessato;

c)

ai risultati dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1, già eseguiti;

d)

ai risultati dei controlli ufficiali sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale che entrano nell'Unione dal paese terzo nonché in base ai risultati di ogni altro controllo ufficiale eseguito dalle autorità competenti degli Stati membri;

e)

a qualsiasi altra informazione che la Commissione ritenga opportuna.

2.   Al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1, la Commissione può, prima di eseguire tali controlli, chiedere al paese terzo interessato di fornire:

a)

le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, ovvero di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a);

b)

se opportuno e necessario, la documentazione scritta relativa ai controlli eseguiti dalle autorità competenti di detto paese terzo.

3.   La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti durante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1.

Articolo 59

Relazioni della Commissione sui controlli dei suoi esperti in paesi terzi

La Commissione elabora una relazione sulle conclusioni di ciascuno dei controlli effettuati in conformità degli articoli 57 e 58.

Se del caso, le relazioni contengono raccomandazioni. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.

Articolo 60

Istituzione di misure speciali relative all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

1.   In presenza di elementi indicanti che in un paese terzo sono in atto casi gravi e diffusi di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, la Commissione adotta atti d'esecuzione contenenti una o più delle seguenti misure:

a)

divieto di ingresso nell'Unione, in quanto animali riproduttori o loro materiale germinale, di animali o dei loro sperma, ovociti ed embrioni originari di detto paese terzo;

b)

divieto di iscrizione nei libri genealogici gestiti dagli enti selezionatori, ovvero del divieto di registrazione nei registri anagrafici della razza gestiti dagli enti ibridatori degli animali riproduttori e dei discendenti ottenuti dal materiale germinale di tali animali originari del paese terzo interessato;

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

In aggiunta a, o in sostituzione di tali atti di esecuzione, la Commissione può adottare una o più delle seguenti misure:

a)

stralcio di detto paese terzo o degli organismi di allevamento di detto paese terzo dall'elenco di cui all'articolo 34, paragrafo 1;

b)

adozione di ogni altra misura appropriata.

2.   Gli atti d'esecuzione e le misure di cui al paragrafo 1 identificano gli animali riproduttori e il loro materiale germinale facendo riferimento ai loro codici nella nomenclatura combinata.

3.   Nell'adottare gli atti d'esecuzione e le misure di cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto:

a)

delle informazioni raccolte in conformità dell'articolo 58, paragrafo 2;

b)

di eventuali altre informazioni presentate dal paese terzo interessato dalla non conformità di cui al paragrafo 1;

c)

se necessario, dei risultati dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1.

4.   La Commissione monitora i casi di non conformità di cui al paragrafo 1 e, a seconda di come si evolve la situazione, modifica o abroga le misure adottate, utilizzando la stessa procedura utilizzata per la loro adozione.

CAPO XII

Delega ed esecuzione

Articolo 61

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 9, e all'articolo 32, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni dal 19 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 9, e all'articolo 32, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 9, e dell'articolo 32, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 62

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 63

Misure transitorie connesse alla data di adozione di taluni atti di esecuzione

La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 30, paragrafo 10, entro il 1o maggio 2017. Conformemente all'articolo 69, tali atti di esecuzione si applicano a decorrere dal 1o novembre 2018.

CAPO XIII

Disposizioni finali

Articolo 64

Abrogazioni e misure transitorie

1.   Le direttive 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE e la decisione 96/463/CE sono abrogate.

2.   I riferimenti alle direttive e alla decisione abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII del presente regolamento.

3.   L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/427/CEE continua ad applicarsi fino al 21 aprile 2021.

4.   Le organizzazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori, le imprese private e le altre organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute in conformità degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 sono considerate riconosciute in conformità del presente regolamento; per quanto riguarda tutti gli altri aspetti esse sono soggette alle norme stabilite dal presente regolamento.

5.   I programmi genetici realizzati dagli operatori di cui al paragrafo 4 sono considerati approvati in conformità del presente regolamento; per quanto riguarda tutti gli altri aspetti essi sono soggetti alle norme stabilite dal presente regolamento.

6.   Gli operatori di cui al paragrafo 4 che già realizzano programmi genetici in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto l'approvazione o il riconoscimento a norma degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente che ha approvato o riconosciuto tali attività.

L'autorità competente di cui al primo comma informa l'autorità competente dell'altro Stato membro in merito alla realizzazione di tali attività.

7.   Se, prima del 19 luglio 2016, un operatore di cui al paragrafo 4 tiene, in conformità degli atti abrogati di cui al paragrafo 1, un libro genealogico comprendente una sezione specifica in cui vengono iscritti gli animali di razza pura di una razza della specie suina originaria di un altro Stato membro o di un paese terzo che presentano caratteristiche specifiche che li differenziano dalla popolazione di tale razza rientrante nel programma genetico realizzato dall'operatore stesso, quest'ultimo può continuare a tenere detta sezione specifica.

Articolo 65

Modifiche al regolamento (UE) n. 652/2014

L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Laboratori e centri di riferimento dell'Unione europea»;

2)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 e ai centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per i costi da essi sostenuti nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.

(*)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, e che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»;"

3)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori o dei centri da questi svolte in qualità di laboratori o centri di riferimento dell'Unione europea;».

Articolo 66

Modifiche alla direttiva 89/608/CEE

La direttiva 89/608/CEE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria»;

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti incaricate negli Stati membri del controllo della legislazione veterinaria collaborano con quelle degli altri Stati membri e con i servizi pertinenti della Commissione allo scopo di assicurare lil rispetto di tale legislazione.»;

3)

all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

4)

all'articolo 4, paragrafo 1, il primo comma, è sostituito dal seguente:

«—

trasmette alla prima ogni informazione, attestato, documento o copia conforme in suo possesso o che si procuri conformemente al paragrafo 2, che le consenta di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione veterinaria.»;

5)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica alla prima o le fa notificare, nel rispetto delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni prese dalle autorità competenti che riguardino l'applicazione della legislazione veterinaria.»;

6)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima, in particolare con rapporti e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni pertinenti di cui essa dispone o che si procuri conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 in merito ad operazioni effettivamente constatate che sembrano all'autorità richiedente contrarie alla legislazione veterinaria.»;

7)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della legislazione veterinaria, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

a)

esercitano o fanno esercitare, per quanto possibile, la sorveglianza di cui all'articolo 6;

b)

comunicano quanto prima alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione veterinaria, in particolare i mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.»;

8)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1   Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:

a)

ogni informazione che ritengono utile relativamente:

alle merci che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria;

ai metodi ed ai procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati, per violare detta legislazione;

b)

ogni informazione concernente insufficienze o lacune di detta legislazione che l'applicazione di queste ha permesso di rilevare o supporre.

2.   La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza della legislazione veterinaria.»;

9)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

nel paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Qualora operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla regolamentazione veterinaria o zootecnica siano riscontrate dalle autorità competenti di uno Stato membro e presentino un particolare interesse sul piano dell'Unione, segnatamente:»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica.»;

10)

all'articolo 11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La Commissione e gli Stati membri riuniti in seno al comitato veterinario permanente:»;

11)

all'articolo 15, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non osta a che le informazioni ottenute in applicazione della presente direttiva siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della legislazione veterinaria o nel caso di prevenzione e ricerca di irregolarità a danno dei fondi dell'Unione.».

Articolo 67

Modifiche alla direttiva 90/425/CEE

La direttiva 90/425/CEE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno»;

2)

all'articolo 1 il secondo comma è soppresso;

3)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 2 è soppresso;

b)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.   autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;»;

4)

all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma della lettera d) è sostituito dal seguente:

«Tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare gli animali e i prodotti fino al destinatario.»;

5)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i detentori di animali e di prodotti di cui all'articolo 1 osservino le condizioni sanitarie e zootecniche nazionali o dell'Unione previste dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri speditori adottano le adeguate misure per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa dell'Unione e in particolare quando si constati che i certificati, documenti o marchi di identificazione stabiliti non corrispondono allo stato effettivo degli animali o a quello della loro azienda di origine, ovvero alle caratteristiche effettive dei prodotti.»;

6)

l'articolo 19 è soppresso;

7)

nell'allegato A, il capitolo II è soppresso.

Articolo 68

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 66 e 67 entro il 1o novembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento al presente regolamento o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dal presente regolamento si intendono fatti a quest'ultimo. Le modalità del riferimento, nonché di come tale indicazione debba essere formulata, sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 69

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2018.

L'articolo 65 si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto aStrasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU C 226 del 16.7.2014, pag. 70.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 maggio 2016.

(3)  Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

(4)  Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

(5)  Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

(6)  Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

(7)  Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

(8)  Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1).

(9)  Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54).

(10)  Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34).

(11)  Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36).

(12)  Decisione 77/505/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 11).

(13)  Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

(14)  Decisione 2014/283/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 231).

(15)  Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).

(16)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(17)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(19)  Decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19).

(20)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(21)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

(22)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(23)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(24)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(25)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(26)  Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (GU L 125 del 12.5.1984, pag. 58).

(27)  Decisione 84/419/CEE della Commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini (GU L 237 del 5.9.1984, pag. 11).

(28)  Decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 19).

(29)  Decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 21).

(30)  Decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 31).

(31)  Decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 33).

(32)  Decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 43).

(33)  Decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 30).

(34)  Decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 32).

(35)  Decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 35).

(36)  Decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 38).

(37)  Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 63).

(38)  Decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39).

(39)  Decisione 2006/427/CE della Commissione, del 20 giugno 2006, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU L 169 del 22.6.2006, pag. 56).

(40)  Decisione 92/354/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 66).

(41)  Decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 22).

(42)  Decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 34).

(43)  Decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 39).

(44)  Decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (GU L 19 del 25.1.1996, pag. 41).

(45)  Decisione 96/509/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce le condizioni genealogiche e zootecniche per l'importazione di sperma di taluni animali (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 47).

(46)  Decisione 96/510/CE della Commissione del 18 luglio 1996 che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53).

(47)  Decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15).

(48)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

(49)  Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

(50)  Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).


ALLEGATO I

RICONOSCIMENTO DEGLIENTI SELEZIONATORI E DEGLI ENTI IBRIDATORI E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI DI CUI AL CAPO II

PARTE 1

Condizioni per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

A.

Le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevatori, le imprese private operanti in sistemi di produzione chiusi e gli organismi pubblici:

1.

devono disporre di una personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda di riconoscimento;

2.

devono disporre di un personale qualificato quantitativamente sufficiente e di strutture e attrezzature adeguate per attuare efficacemente i programmi genetici per i quali intendono presentare domanda di approvazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

3.

devono essere in grado di eseguire i controlli necessari alla tenuta delle genealogie degli animali riproduttori che saranno oggetto di tali programmi genetici;

4.

devono disporre, per ciascun programma genetico, di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori nei territori geografici che saranno interessati da tali programmi genetici;

5.

devono essere in grado di produrre o hanno prodotto e devono essere in grado di utilizzare i dati raccolti sugli animali riproduttori necessari per l'attuazione di tali programmi genetici.

B.

Oltre alle condizioni di cui al punto A:

1.

le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevatori e gli organismi pubblici:

a)

devono disporre di un numero sufficiente di allevatori che partecipano a ciascun programma genetico;

b)

devono aver adottato un regolamento interno:

i)

per risolvere le controversie con gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici;

ii)

per garantire la parità di trattamento degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici;

iii)

per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici e dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore;

iv)

per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori membri qualora sia prevista la loro adesione;

2.

nulla nel regolamento interno di cui al paragrafo 1, lettera b) preclude agli allevatori che partecipano ai programmi genetici di:

a)

esercitare la propria libera scelta per quanto riguarda la selezione e la riproduzione dei loro animali riproduttori;

b)

iscrivere nei libri genealogici o registrare nei registri suini ibridi i discendenti ottenuti da tali animali riproduttori conformemente alle disposizioni del capo IV del presente regolamento;

c)

essere proprietari dei loro animali riproduttori.

PARTE 2

Condizioni per l'approvazione dei programmi genetici attuati dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12

1.

Il programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, contiene:

a)

informazioni sul suo scopo, che consiste nella conservazione della razza, nel miglioramento della razza, linea o dell'incrocio, nella creazione di una nuova razza, linea o di un nuovo incrocio, nella ricostituzione di una razza, ovvero nella combinazione di uno o più di tali scopi;

b)

nome della razza, nel caso di animali riproduttori di razza pura, o della razza, della linea o dell'incrocio, nel caso dei suini ibridi riproduttori, contemplati dal programma genetico al fine di evitare confusioni con animali riproduttori simili appartenenti ad altre razze, linee o incroci iscritti o registrati in altri libri o registri suini ibridi;

c)

nel caso degli animali riproduttori di razza pura, caratteristiche dettagliate della razza contemplate nel programma, compresa l'indicazione dei loro tratti essenziali, programma genetico;

d)

nel caso dei suini ibridi riproduttori, le caratteristiche dettagliate della razza, della linea o dell'incrocio contemplate dal programma genetico.

e)

informazioni sul territorio geografico in cui il programma è attuato o in quello destinato alla sua attuazione;

f)

informazioni relative al sistema di identificazione degli animali riproduttori che deve garantire che questi sono iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi una volta identificati individualmente e conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alle specie interessate;

g)

informazioni relative al sistema di registrazione delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti nei libri genealogici o dei suini ibridi riproduttori iscritti nei registri suini ibridi;

h)

obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico, compresa l'indicazione dei principali obiettivi di tale programma genetico e, se del caso, i criteri di valutazione dettagliati in relazione a tali obiettivi ai fini della la selezione degli animali riproduttori;

i)

nel caso della costituzione di una nuova razza o nel caso della ricostituzione di una razza di cui all'articolo 19, informazioni sulle circostanze particolareggiate che giustificano la costituzione della nuova razza o la ricostituzione della razza in questione;

j)

qualora il programma genetico prescriva una prova di performance o una valutazione genetica:

i)

informazioni sui sistemi utilizzati per la produzione, la registrazione, la comunicazione e l'utilizzo dei risultati della prova di performance;

ii)

informazioni sui sistemi relativi alla valutazione genetica e, se del caso, alla valutazione genomica degli animali riproduttori;

k)

qualora siano istituite sezioni supplementari o qualora la sezione principale sia suddivisa in classi, le regole per la suddivisione del libro genealogico e i criteri o procedure applicati per la registrazione degli animali in dette sezioni o la loro iscrizione in dette classi;

l)

qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore affidi a terzi attività tecniche specifiche connesse alla gestione del suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 4, informazioni su tali attività nonché il nome e i recapiti dei terzi designati;

m)

qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore intenda avvalersi della deroga prevista all'articolo 31, paragrafo 1, informazioni sul centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma o sul gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia i certificati zootecnici e informazioni sulle modalità di rilascio di detti certificati;

n)

qualora l'ente ibridatore decida di fornire informazioni relative ai risultati della prova di performance o della valutazione genetica, ai difetti genetici e alle peculiarità genetiche sui certificati zootecnici rilasciati per i suini ibridi riproduttori e il loro materiale germinale di cui all'articolo 30, paragrafo 8, informazioni su tale decisione.

2.

Il programma genetico interessa una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e un numero sufficiente di allevatori nel territorio geografico in cui è attuato o in quello destinato alla sua attuazione.

PARTE 3

Requisiti aggiuntivi per gli enti selezionatori e gli enti ibridatori che istituiscono o tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina

1.

Oltre ai requisiti di identificazione di cui alla parte 2, punto 1, lettera f), gli animali riproduttori di razza pura della specie equina sono iscritti in un libro genealogico qualora siano identificati mediante un certificato di copertura e, ove richiesto dal programma genetico, mediante identificazione in quanto redo.

In deroga al primo comma, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare un ente selezionatore ad iscrivere gli animali riproduttori di razza pura della specie equina nel libro genealogico tenuto da detto ente selezionatore, qualora tali animali siano identificati con qualsiasi altro metodo opportuno che fornisca quantomeno un grado di certezza equivalente a un certificato di copertura, come un controllo di parentela basato sull'analisi del DNA o un'analisi del loro gruppo sanguigno, a condizione che tale autorizzazione sia conforme ai principi stabiliti dall' ente selezionatore che tiene il libro genealogico della stessa razza.

2.

Oltre ai requisiti di cui alla parte 2, i programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, realizzati su animali riproduttori di razza pura di una razza della specie equina devono contenere:

a)

se del caso, le condizioni per l'iscrizione nella sezione principale del libro genealogico degli animali riproduttori di razza pura appartenenti ad un'altra razza o alla linea specifica di uno stallone o alla famiglia di una giumenta da riproduzione all'interno di quest'altra razza;

b)

qualora detto programma genetico vieti o limiti l'utilizzo di una o più tecniche di riproduzione o l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione come previsto all'articolo 21, paragrafo 2, le informazioni relative a tale divieto o limitazione;

c)

le regole relative al rilascio dei certificati di copertura, all'utilizzo di altri opportuni metodi di cui al paragrafo 1 e, ove richiesto dal programma genetico, all'identificazione in quanto redo.

3.

Agli animali riproduttori di razza pura della specie equina si applicano, oltre ai requisiti di cui alle parti 1 e 2, i seguenti requisiti specifici:

a)

Qualora un ente selezionatore dichiari all'autorità competente che il libro genealogico che ha istituito è il libro genealogico d'origine della razza oggetto del suo programma genetico, la stessa società deve:

i)

essere in possesso di una documentazione attestante la creazione in passato di detto libro genealogico e di aver reso pubblici i principi di detto programma genetico;

ii)

dimostrare che, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non esistono altri enti selezionatori o organismi di allevamento noti che siano stati riconosciuti nello stesso Stato membro, in un altro Stato membro o in un paese terzo, che abbiano istituito un libro genealogico per la medesima razza e realizzino un programma genetico su detta razza basato sui principi di cui al punto i);

iii)

cooperare strettamente con gli enti selezionatori di cui al punto b), in particolare comunicare in modo trasparente e tempestivo a tali enti selezionatori le eventuali modifiche ai principi di cui al punto i);;

iv)

aver stabilito, se del caso, criteri non discriminatori per quanto riguarda le sue attività in merito ai libri genealogici istituiti dagli organismi di allevamento per la stessa razza, ma che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 34.

b)

Qualora un ente selezionatore dichiari all'autorità competente che il libro genealogico che ha istituito è il libro genealogico d'origine della razza oggetto del suo programma genetico, la stessa società deve:

i)

integrare nel suo programma genetico i principi stabiliti dall'ente selezionatore di cui alla lettera a), che tiene il libro genealogico d'origine della stessa razza;

ii)

rendere pubbliche le informazioni sull'applicazione dei principi di cui al punto i) e la loro fonte;

iii)

disporre di meccanismi per garantire i necessari adeguamenti delle norme stabilite nel suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, alle modifiche apportate a tali principi dall'ente selezionatore di cui alla lettera a) del presente paragrafo che tiene il libro genealogico d'origine della razza.

4.

Ai requisiti di riconoscimento degli enti selezionatori di animali riproduttori di razza pura della specie equina si applicano le seguenti deroghe:

a)

in deroga alla parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b), qualora per una stessa razza sui territori elencati nell'allegato VI esistano più libri genealogici tenuti da diversi enti selezionatori e qualora i programmi genetici di questi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, siano estesi all'insieme dei territori elencati nell'allegato VI, il regolamento interno di cui alla parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b), stabiliti da tali società:

i)

possono disporre che gli animali riproduttori di razza pura della specie equina di tale razza debbano essere nati in uno specifico territorio elencato nell'allegato VI per essere iscritti nel libro genealogico di tale razza per fini anagrafici;

ii)

garantiscono che la limitazione di cui al punto i) non sia applicabile all'iscrizione in un libro genealogico di tale razza a fini di riproduzione.

b)

In deroga al punto 3, lettera a) della presente parte, quando i principi del programma genetico siano stabiliti esclusivamente da un'organizzazione internazionale che opera a livello mondiale e quando il libro genealogico d'origine di tale razza non è tenuto né da un ente selezionatore di uno Stato membro, né da un organismo di allevamento di un paese terzo, l'autorità competente di uno Stato membro può riconoscere gli enti selezionatori che tengono un libro genealogico di origine di tale razza, a condizione che stabiliscano gli obiettivi e i criteri di cui alla parte 2, punto 1, lettera h), conformemente ai principi stabiliti da tale organizzazione internazionale e che tali principi:

i)

siano messi a disposizione dal suddetto ente selezionatore, dell'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a fini di verifica;

ii)

siano integrati nel programma genetico attuato da tale ente selezionatore.

c)

In deroga al punto 3, lettera b) della presente parte, un ente selezionatore che tenga un libro genealogico riconosciuto può stabilire classi supplementari in base al merito, a condizione che gli animali riproduttori di razza pura della specie equina, iscritti nelle classi della sezione principale del libro genealogico d'origine della razza o di altri libri genealogici d'origine della razza possano essere iscritti nelle classi corrispondenti della sezione principale di detto libro genealogico riconosciuto.


ALLEGATO II

ISCRIZIONE NEI LIBRI GENEALOGICI E NEI REGISTRI SUINI IBRIDI CONFORMEMENTE AL CAPO IV

PARTE 1

Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e registrazione degli animali nelle sezioni supplementari

CAPO I

Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale

1.

I requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono i seguenti:

a)

l'animale risponde ai seguenti criteri di ascendenza:

i)

per le specie bovina, suina, ovina e caprina, l'animale discende in primo e secondo grado da animali che sono stati iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza;

ii)

per la specie equina, l'animale discende in primo grado da animali che sono stati iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza;

b)

la genealogia dell'animale è stabilita secondo i criteri indicati nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

c)

l'animale è identificato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alla specie interessata e conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

d)

l'animale commercializzato o entrato nel territorio dell'Unione che è destinato a essere iscritto o registrato in entrata nel libro genealogico è accompagnato da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 30;

e)

ove l'animale è ottenuto da materiale germinale commercializzato o immesso nel territorio dell'Unione e ove tale animale è destinato a essere iscritto o registrato in entrata in un libro genealogico, tale materiale germinale è accompagnato da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 30.

2.

In deroga al paragrafo 1, lettera a), ii), del presente capo, un ente selezionatore che attui un programma genetico su riproduttori di razza pura della specie equina può iscrivere nella sezione principale del suo libro genealogico un animale riproduttore di razza pura della specie equina:

a)

che, nel caso di un incrocio, è iscritto nella sezione principale di un libro genealogico di un'altra razza, sempre che l'altra razza e i criteri di iscrizione di tale animale riproduttore di razza pura siano stabiliti nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12; ovvero

b)

che, nel caso di una selezione di linee di sangue, appartiene a una linea di stalloni specifica o a una famiglia di giumente di un'altra razza, sempre che linee e famiglie, così come i criteri di iscrizione di tale animale riproduttore di razza pura, siano stabiliti nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

3.

Oltre alle norme di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente capo, un ente selezionatore che iscrive nel suo libro genealogico un animale riproduttore di razza pura della specie equina già iscritto in un libro genealogico istituito da un altro ente selezionatore in un altro Stato membro che attua un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, iscrive tale riproduttore di razza pura con il suo numero di identificazione in conformità del regolamento (UE) 2016/429 e, salvo deroga convenuta dai due enti selezionatori interessati, con lo stesso nome, menzionando, conformemente agli accordi internazionali per la razza in questione, il codice del paese di nascita.

CAPO II

Iscrizione degli animali nelle sezioni supplementari

1.

Le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, sono le seguenti:

a)

l'animale è identificato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione di animali appartenenti alla specie in questione e conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

b)

l'animale è stato giudicato dall'ente selezionatore come conforme alle caratteristiche della razza di cui all'allegato I, parte 2, punto 1), lettera c);

c)

se del caso, l'animale soddisfa quanto meno i requisiti minimi di performance definiti nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12 per le caratteristiche per le quali gli animali riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale sono sottoposti a prove in conformità dell'allegato III.

2.

Gli enti selezionatori può applicare requisiti diversi per quanto riguarda la conformità alle caratteristiche della razza di cui al punto 1, lettera b) del presente capo, o ai requisiti di performance di cui al punto 1, lettera c) del presente capo, a seconda che l'animale:

a)

appartenga alla razza, pur essendo di origine sconosciuta o

b)

sia stato ottenuto da un programma di incrocio indicato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

CAPO III

Miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale

1.

I criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, sono i seguenti:

a)

per le specie bovina, suina, ovina e caprina, la femmina discende da:

i)

una madre e una nonna materna registrate in una sezione supplementare del libro genealogico della stessa razza, come previsto all'articolo 20, paragrafo 1;

ii)

un padre e due nonni iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza.

Il discendente di prima generazione della femmina di cui alla frase introduttiva del primo comma, e di un maschio riproduttore di razza pura iscritto nella sezione principale del libro genealogico della stessa razza è anch'esso considerato un animale riproduttore di razza pura ed è iscritto, oppure registrato e idoneo a essere iscritto, nella sezione principale di tale libro genealogico;

b)

per la specie equina, l'animale soddisfa i criteri per l'iscrizione nella sezione principale degli animali maschi e femmine che discendono da animali registrati nella sezione supplementare, come da programma genetico, approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

2.

In deroga al punto 1 del presente capo e al punto 1 a) i) del capo I, uno Stato membro o, ove decida in tal senso, la sua autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può autorizzare un ente selezionatore che attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura appartenenti a razze a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina o caprina o a una razza ovina «resistente» a iscrivere nella sezione principale del suo libro genealogico un animale che discende in primo e secondo grado da animali iscritti o registrati nella sezione principale o nelle sezioni supplementari di un libro genealogico di quella razza.

Uno Stato membro o, ove decida in tal senso, la sua autorità competente che autorizza un ente selezionatore ad avvalersi di tale deroga garantisce che:

a)

l'ente selezionatore abbia giustificato la necessità di avvalersi di tale deroga, in particolare dimostrando la carenza di maschi riproduttori di razza pura della razza in questione a fini riproduttivi;

b)

l'ente selezionatore abbia creato una o più sezioni supplementari nel suo libro genealogico;

c)

le norme in base alle quali l'ente selezionatore iscrive o registra gli animali nella sezione principale o nelle sezioni supplementari di tale libro genealogico siano stabilite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga pubblicano nell'elenco di cui all'articolo 7 le razze per le quali la deroga è concessa.

PARTE 2

Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi

I requisiti di cui all'articolo 23 sono i seguenti:

a)

il suino ibrido riproduttore discende in primo e secondo grado da animali iscritti nei libri genealogici o registrati nei registri suini ibridi;

b)

il suino ibrido riproduttore è stato identificato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale riferita all'identificazione e alla registrazione degli animali della specie suina e conformemente alle norme definite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12;

c)

la genealogia del suino ibrido riproduttore è stata stabilita conformemente alle norme definite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

d)

il suino ibrido riproduttore è accompagnato, se del caso, da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 30.


ALLEGATO III

PROVA DI PERFORMANCE E VALUTAZIONE GENETICA DI CUI ALL'ARTICOLO 25

PARTE 1

Requisiti generali

Quando gli enti selezionatori o gli enti ibridatori o terzi designati da tali enti selezionatori o enti ibridatori ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b) effettuano una prova di performance o una valutazione genetica, essi stabiliscono e utilizzano metodi di prova della performance o di valutazione genetica che siano scientificamente accettabili secondo principi zootecnici consolidati e tengono conto di quanto segue:

a)

ove esistano, le norme e gli standard stabiliti dai centri di riferimento dell'Unione europea competenti conformemente all'articolo 29, paragrafo 1; o

b)

in assenza di tali norme e standard, i principi concordati dall'ICAR.

PARTE 2

Requisiti relativi alla prova di performance

1.

La prova di performance è effettuata sulla base di uno o più dei seguenti sistemi di prova della performance, stabiliti in conformità dei metodi di cui alla parte 1:

a)

prova di performance individuale degli animali riproduttori stessi o degli animali riproduttori sulla base dei loro discendenti, fratelli o collaterali nelle stazioni di controllo;

b)

prova di performance individuale degli animali riproduttori stessi o degli animali riproduttori sulla base dei loro discendenti, fratelli, collaterali e altri animali imparentati in azienda;

c)

prova di performance sotto forma di indagini eseguite in aziende, punti di vendita, macelli o altri operatori;

d)

prova di performance di gruppi contemporanei di animali riproduttori (confronto tra gruppi contemporanei);

e)

qualsiasi altro sistema di prova della performance conforme ai metodi di cui alla parte 1.

I sistemi di prova della performance sono stabiliti in modo da consentire un valido raffronto tra gli animali riproduttori. I discendenti, fratelli o collaterali da sottoporre a prova in stazione o in azienda sono selezionati in modo oggettivo e non sono trattati in maniera selettiva. Nel caso di prove effettuate in azienda, sono distribuiti tra le aziende in modo da consentire un valido raffronto tra gli animali riproduttori sottoposti a prova.

Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori che attuano tali sistemi di prova della performance nelle stazioni di controllo stabiliscono, conformemente ai metodi di cui alla parte 1, un protocollo di controllo comprendente le condizioni di ammissione degli animali riproduttori, le informazioni relative all'identità e i pertinenti risultati di prove precedenti degli animali partecipanti, le caratteristiche da registrare, i metodi di prova utilizzati e tutte le altre informazioni pertinenti.

2.

Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori definiscono nei propri programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12 le caratteristiche da registrare in relazione agli obiettivi della selezione stabiliti in tali programmi genetici.

3.

Se devono essere registrate caratteristiche legate alla produzione di latte, sono registrati dati sulle caratteristiche legate alla produzione e alla composizione del latte e su altre caratteristiche pertinenti stabilite secondo i metodi di cui alla parte 1. Possono essere registrati dati aggiuntivi su altre caratteristiche legate al latte o alla qualità del latte.

4.

Se devono essere registrate caratteristiche legate alla produzione di carne, vengono registrati dati sulle caratteristiche legate alla produzione di carne e su altre caratteristiche pertinenti stabilite secondo i metodi di cui alla parte 1. Possono essere registrati dati aggiuntivi su altre caratteristiche legate alla carne o alla qualità della carne.

5.

Se devono essere registrate caratteristiche diverse da quelle specificate ai punti 3 e 4 della presente parte, tali caratteristiche sono registrate conformemente ai metodi di cui alla parte 1. Esse possono includere caratteristiche specifiche di specie e razze quali la conformazione del corpo, la fertilità, la facilità di parto, le caratteristiche legate alla salute, la vitalità dei discendenti, la longevità, la qualità della fibra, l'efficacia alimentare del mangime, la docilità, le caratteristiche legate alla sostenibilità e qualsiasi altra caratteristica pertinente in relazione agli obiettivi della selezione fissati nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

6.

I dati raccolti in relazione alle caratteristiche di cui ai punti 3, 4 e 5 sono inclusi nella valutazione genetica solo se sono stati ottenuti tramite un sistema di registrazione specificato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

7.

Nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12 vengono specificate, per ciascuna delle caratteristiche registrate di cui ai punti 3, 4 e 5, informazioni concernenti i sistemi di prova della performance utilizzati, il protocollo del controllo applicato e, ove pertinente, il metodo usato per la convalida dei risultati della prova.

8.

Se la valutazione genetica viene effettuata sulle caratteristiche di cui ai punti 3, 4 e 5, la registrazione di tali caratteristiche garantisce che, al termine delle prove, sia possibile effettuare una stima affidabile dei valori genetici di tali caratteristiche.

9.

I dati ottenuti dalle indagini di cui al punto 1, lettera c) della presente parte, possono essere registrati e inclusi nella valutazione genetica solo se vengono convalidati conformemente ai metodi specificati nella parte 1.

PARTE 3

Requisiti relativi alla valutazione genetica

1.

La valutazione genetica degli animali riproduttori comprende le pertinenti caratteristiche legate e non legate alla produzione specificate nella parte 2 in relazione agli obiettivi della selezione fissati nei programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

2.

La valutazione genetica include solo le caratteristiche menzionate nella parte 2 la cui registrazione è effettuata come indicato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

3.

I valori riproduttivi degli animali riproduttori sono stimati conformemente ai metodi di cui alla parte 1 sulla base di:

a)

dati sugli animali riproduttori raccolti mediante le prove di performance di cui alla parte 2;

b)

informazioni genomiche raccolte sugli animali riproduttori;

c)

dati ottenuti mediante qualsiasi altro metodo in conformità dei metodi di cui alla parte 1; o

d)

una combinazione delle informazioni e dei dati di cui alle lettere a), b) e c).

4.

I metodi statistici applicati per la valutazione genetica sono conformi ai metodi di cui alla parte 1. Tali metodi statistici garantiscono una valutazione genetica non distorta da importanti effetti ambientali né dalla struttura dei dati e tengono conto di tutte le informazioni disponibili sull'animale riproduttore nonché sui suoi discendenti, fratelli, collaterali e altri animali imparentati a seconda del sistema di prova della performance.

5.

L'affidabilità dei valori riproduttivi stimati è calcolata conformemente ai metodi di cui alla parte 1. Al momento di pubblicare i valori riproduttivi stimati degli animali riproduttori, vengono indicate l'affidabilità di tali valori riproduttivi pubblicati e la data della valutazione.

6.

I riproduttori maschi di razza pura della specie bovina il cui sperma destinato all'inseminazione artificiale sono sottoposti a valutazione genetica. Tale valutazione genetica è effettuata sulle principali caratteristiche legate alla produzione in relazione al programma genetico, conformemente ai metodi di cui alla parte 1, e può essere effettuata su altre caratteristiche pertinenti, legate e non legate alla produzione, conformemente ai metodi di cui alla parte 1. Se, in relazione a tali caratteristiche, è effettuata una valutazione genetica sui riproduttori maschi di razza pura della specie bovina, il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale, sono pubblicati i valori riproduttivi relativi a tali caratteristiche, ad eccezione di quelli inerenti agli animali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g) (tori non sottoposti a prove).

7.

Per i riproduttori maschi di razza pura della specie bovina, il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale, il livello minimo di affidabilità dei valori riproduttivi è almeno pari a:

a)

nel caso di tori delle razze da latte (incluse le razze a duplice attitudine), 0,5 per le principali caratteristiche legate alla produzione di latte o per i principali indici compositi che combinano i valori riproduttivi stimati per diverse caratteristiche individuali;

b)

nel caso di tori delle razze da carne (incluse le razze a duplice attitudine), 0,3 per le principali caratteristiche legate alla produzione di carne o per i principali indici compositi che combinano i valori riproduttivi stimati per diverse caratteristiche individuali.

8.

I requisiti relativi ai livelli minimi di affidabilità di cui al punto 7 non si applicano ai riproduttori maschi di razza pura della specie bovina che:

a)

sono utilizzati a fini delle prove entro i limiti dei quantitativi necessari all'ente selezionatore per effettuare tali prove conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g) (tori non sottoposti a prove);

b)

partecipano a un programma genetico che richieda la prova di performance e la valutazione genetica e abbia come scopo la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza.

9.

I riproduttori maschi di razza pura della specie bovina valutati sul piano del genoma sono considerati idonei all'inseminazione artificiale se la loro valutazione genomica:

a)

è convalidata conformemente ai metodi di cui alla parte 1 per ogni caratteristica sottoposta a valutazione genomica;

b)

è riconvalidata per ognuna di tali caratteristiche a intervalli regolari e in qualsiasi momento qualora subentrino importanti cambiamenti nella valutazione genomica, nella valutazione genetica o nella popolazione di riferimento.

10.

L'ente selezionatore, l'ente ibridatore o, su loro richiesta, i terzi da essi designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), pubblicano le informazioni sui difetti genetici e sulle peculiarità genetiche degli animali riproduttori aventi un rapporto con il programma genetico.


ALLEGATO IV

CENTRI DI RIFERIMENTO DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 29

1.   Requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a)

I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29 devono:

a)

disporre di personale adeguatamente qualificato:

i)

che abbia ricevuto un'idonea formazione in merito:

alle tecniche di prova di performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura, laddove detti centri siano designati in conformità con l'articolo 29, paragrafo 1;

alla conservazione di razze a rischio di estinzione, laddove detti centri siano designati in conformità con l'articolo 29, paragrafo 2;

ii)

che sia stato istruito a rispettare il carattere riservato di alcuni argomenti, risultati o comunicazioni; e

iii)

che sia in possesso di adeguate conoscenze in materia di attività di ricerca condotte a livello nazionale, europeo e internazionale;

b)

essere in possesso di o avere accesso alle infrastrutture, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti di cui:

i)

al punto 2, laddove detti centri siano designati in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1;

ii)

al punto 3, laddove detti centri siano designati in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2.

2.   Compiti di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto i), dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 1

I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 1:

a)

collaborano con gli enti selezionatori e le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), al fine di facilitare l'applicazione uniforme dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica per gli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 25;

b)

informano gli enti selezionatori, le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), o le autorità competenti sui metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura;

c)

rivedono, su base regolare, i risultati delle prove della performance e delle valutazioni genetiche eseguite dagli enti selezionatori o da terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), sui dati sui quali essi si basano;

d)

raffrontano diversi metodi di prova della performance e di valutazione genetica applicabili ai riproduttori di razza pura;

e)

su richiesta della Commissione o di uno Stato membro:

i)

forniscono assistenza nell'armonizzazione dei diversi metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;

ii)

raccomandano i metodi di calcolo da utilizzare per la prova della performance e la valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;

iii)

istituiscono una piattaforma per il confronto dei risultati dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura utilizzati negli Stati membri, in particolare:

mettendo a punto protocolli di prova di performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura realizzate negli Stati membri per migliorare la comparabilità dei risultati e l'efficacia dei programmi genetici;

realizzando una valutazione internazionale degli animali, sulla base dell'insieme dei risultati delle prove della performance e delle valutazioni genetiche dei riproduttori di razza pura eseguite negli Stati membri e nei paesi terzi;

diffondendo i risultati di tali valutazioni internazionali;

pubblicando le formule di conversione e le relative informazioni sulla cui base tali formule sono state elaborate;

f)

fornendo dati sulla valutazione genetica dei riproduttori di razza pura e offrendo formazioni agli enti selezionatori o terze parti designate da dette società ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), che partecipano ai raffronti internazionali dei risultati di tali valutazioni;

g)

facilitando la soluzione di problemi emergenti negli Stati membri connessi alla valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;

h)

cooperando nell'ambito dei propri compiti con organizzazioni riconosciute a livello internazionale;

i)

fornendo, su richiesta della Commissione, assistenza tecnica al comitato zootecnico permanente.

3.   Compiti di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 2

I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 2:

a)

lavorano con gli enti selezionatori, le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti o altre autorità degli Stati membri per facilitare la conservazione di razze a rischio di estinzione o la protezione della diversità genetica di tali razze;

b)

informano gli enti selezionatori, le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti o altre autorità sui metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze;

c)

su richiesta della Commissione:

i)

sviluppano o armonizzano metodi per la conservazione in situ ed ex situ di razze a rischio di estinzione o la preservazione della diversità genetica di tali razze o forniscono assistenza in tale sviluppo o armonizzazione;

ii)

sviluppano metodi per la definizione dello status di razze a rischio di estinzione per quanto riguarda la loro diversità genetica o il fatto di essere minacciate di abbandono o forniscono assistenza in tale sviluppo;

iii)

incoraggiano gli scambi di informazioni tra gli Stati membri sulla protezione delle razze a rischio di estinzione o sulla conservazione della diversità genetica di tali razze;

iv)

forniscono formazioni a sostegno degli enti selezionatori o delle terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), delle autorità competenti o altre autorità, sulla conservazione di razze a rischio di estinzione e la protezione della diversità genetica di tali razze;

v)

cooperano, nell'ambito dei propri compiti, con organizzazioni riconosciute a livello europeo e internazionale;

vi)

forniscono, nell'ambito dei propri compiti, assistenza tecnica al comitato zootecnico permanente.


ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI CERTIFICATI ZOOTECNICI DI CUI AL CAPO VII

PARTE 1

Requisiti generali

Il titolo del certificato zootecnico:

a)

indica se l'animale è un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore o se il materiale germinale proviene da animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori;

b)

include un riferimento alla specie tassonomica;

c)

specifica se la partita è destinata agli scambi commerciali per l'ingresso nell'Unione;

d)

include un riferimento al presente regolamento.

PARTE 2

Certificati zootecnici per gli animali riproduttori di razza pura e il loro materiale germinale

CAPO I

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli animali riproduttori di razza pura

1.

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:

a)

nome dell'ente selezionatore o, nel caso di ingresso nell'Unione, dell'animale riproduttore di razza pura, nome dell'organismo di allevamento che ha rilasciato il certificato e, ove disponibile, riferimento al sito web di detta società o organismo di allevamento;

b)

nome del libro genealogico;

c)

se del caso, classe della sezione principale in cui il riproduttore di razza pura è iscritto;

d)

nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura;

e)

sesso dell'animale riproduttore di razza pura;

f)

numero di iscrizione nel libro genealogico («Libro genealogico n.») dell'animale riproduttore di razza pura;

g)

sistema di identificazione e numero di identificazione individuale attribuito all'animale riproduttore di razza pura ai sensi:

i)

della normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali delle specie interessate;

ii)

qualora la normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali non richieda un numero di identificazione individuale, delle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12; o

iii)

in caso di ingresso nell'Unione dell'animale riproduttore di razza pura, della legislazione del paese terzo;

h)

ove previsto ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, il metodo utilizzato per la verifica dell'identità degli animali riproduttori di razza pura utilizzati per la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni e i risultati di tale verifica di identità;

i)

data e paese di nascita dell'animale riproduttore di razza pura;

j)

nome, recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica dell'allevatore (luogo di nascita dell'animale riproduttore di razza pura);

k)

nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica del proprietario;

l)

genealogia:

Padre

Libro genealogico n. e sezione

Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

 

Nonna paterna

Libro genealogico n. e sezione

Madre

Libro genealogico n. e sezione

Nonno materno

Libro genealogico n. e sezione

 

Nonna materna

Libro genealogico n. e sezione

m)

se del caso, i risultati disponibili delle prove della performance e i risultati aggiornati della valutazione genetica, compresa la data di tale valutazione e difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione al programma genetico riguardanti l'animale riproduttore di razza pura;

n)

nel caso di femmine gravide, data dell'inseminazione o dell'accoppiamento e identificazione del maschio donatore, che può essere indicato in un documento separato;

o)

data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata dall'ente selezionatore che rilascia tale certificato o, nel caso di ingresso nell'Unione di un animale riproduttore di razza pura, dell'organismo di allevamento di emissione, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

2.

Qualora i certificati zootecnici siano rilasciati per un gruppo di animali riproduttori di razza pura della specie suina, le informazioni di cui al punto 1 del presente capo possono essere contenute in un unico certificato zootecnico, a condizione che tali animali riproduttori di razza pura abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici.

CAPO II

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma degli animali riproduttori di razza pura

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative all'animale riproduttore di razza pura donatore dello sperma;

b)

informazioni che consentano di identificare lo sperma, numero di dosi da spedire, luogo e data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma e nome e recapito del destinatario;

c)

per lo sperma destinato al controllo dei riproduttori di razza pura che non sono stati sottoposti a prove della performance o valutazione genetica, numero di dosi di tale sperma che deve essere conforme ai limiti quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g), nome e recapito dell'ente selezionatore o della parte terza designata da tale ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), incaricata di svolgere tali prove conformemente all'articolo 25;

d)

data e luogo del rilascio del certificato zootecnico, nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione dello sperma, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

CAPO III

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti degli animali riproduttori di razza pura

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice degli ovociti;

b)

informazioni che consentano di identificare gli ovociti, numero di paillettes, luogo e data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del centro di raccolta o gruppo di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;

c)

se ogni paillette contiene più di un ovocita, un'indicazione chiara del numero di ovociti provenienti tutti dallo stesso animale riproduttore di razza pura;

d)

data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall' ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli ovociti, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

CAPO IV

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni degli animali riproduttori di razza pura

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice e al maschio donatore;

b)

informazioni che consentano di identificare gli embrioni, numero di paillettes, luogo e data della raccolta o produzione, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta o di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;

c)

se ogni paillette contiene più di un embrione, una chiara indicazione del numero degli embrioni che provengono dalla stessa filiazione;

d)

data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli embrioni, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

PARTE 3

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i suini ibridi riproduttori e il loro materiale germinale

CAPO I

Certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori

1.

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:

a)

nome dell'ente ibridatore o, nel caso di ingresso nell'Unione del suino ibrido riproduttore, nome dell'organismo di allevamento che lo rilascia e, ove disponibile, un riferimento al sito web di detto ente ibridatore o organismo di allevamento;

b)

nome del registro suini ibridi;

c)

nome della razza, linea o incrocio del suino ibrido riproduttore e degli ascendenti di tale suino;

d)

sesso del suino ibrido riproduttore;

e)

numero di iscrizione nel registro suini ibridi (Registro suini ibridi n.) del suino ibrido riproduttore;

f)

sistema di identificazione e numero di identificazione individuale attribuito al suino ibrido riproduttore conformemente:

i)

alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali della specie suina;

ii)

qualora la normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali non richieda un numero di identificazione individuale, alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12; o

iii)

in caso di ingresso nell'Unione del suino ibrido riproduttore, alla legislazione del paese terzo;

g)

ove previsto ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, il metodo utilizzato per la verifica dell'identità del suino ibrido riproduttore e i risultati di tale verifica di identità;

h)

data e luogo di nascita del suino ibrido riproduttore;

i)

nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica dell'allevatore (luogo di nascita del suino ibrido riproduttore);

j)

nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica del proprietario;

k)

genealogia:

Padre

Registro suini ibridi n.

Razza, linea o incrocio

Nonno paterno

Registro suini ibridi n.

Razza, linea o incrocio

Nonna paterna

Registro suini ibridi n.

Razza, linea o incrocio

Madre

Registro suini ibridi n.

Razza, linea o incrocio

Nonno paterno

Registro suini ibridi n.

Razza, linea o incrocio

Nonna materna

Registro suini ibridi n.

Razza, linea o incrocio

l)

se richiesto dal programma genetico, i risultati delle prove della performance o i risultati aggiornati della valutazione genetica o entrambi, inclusa la data di tale valutazione e difetti e peculiarità genetiche in relazione al programma genetico concernenti il suino riproduttore ibrido o, nella misura in cui ciò sia noto, la sua progenie;

m)

nel caso di femmine gravide, informazioni sulla data dell'inseminazione o dell'accoppiamento e identificazione del maschio donatore, che può essere indicata in un documento separato;

n)

data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione del suino riproduttore ibrido, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

2.

Qualora i certificati zootecnici siano rilasciati per un gruppo di suini ibridi riproduttori, le informazioni di cui al punto 1 del presente capo possono essere contenute in un unico certificato zootecnico, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici.

CAPO II

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei suini ibridi riproduttori

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte per quanto concerne il suino ibrido riproduttore donatore dello sperma;

b)

informazioni che consentano di identificare lo sperma, numero di dosi, data in cui è stato prelevato, nome, recapito e numero di approvazione del centro di prelievo o di magazzinaggio dello sperma e nome e recapito del destinatario;

c)

per lo sperma destinato alla prova di performance o alla valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, numero di dosi di tale sperma, che deve essere conforme con i limiti quantitativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), nome e recapito dell'ente selezionatore o della parte terza designata da tale ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), incaricata di eseguire tale prova in conformità dell'articolo 25;

d)

data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall' ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione dello sperma, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o dall'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

CAPO III

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei suini ibridi riproduttori

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice degli ovociti;

b)

informazioni che consentano di identificare gli ovociti, numero di paillettes, data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta e di produzione degli ovociti e nome e recapito del destinatario;

c)

se ogni paillette contiene più di un ovocita, un'indicazione chiara del numero di ovociti provenienti tutti dallo stesso suino ibrido riproduttore;

d)

data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall' ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli ovociti, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente ibridatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

CAPO IV

Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei suini ibridi riproduttori

I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice e al maschio donatore;

b)

informazioni che consentano di identificare gli embrioni, numero di paillettes, luogo e data della raccolta o produzione, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta o di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;

c)

se ogni paillette contiene più di un embrione, una chiara indicazione del numero degli embrioni che provengono dalla stessa filiazione;

d)

data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli embrioni, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente ibridatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).


ALLEGATO VI

TERRITORDI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 21

1.

Il territorio del Regno del Belgio

2.

Il territorio della Repubblica di Bulgaria

3.

Il territorio della Repubblica ceca

4.

Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia

5.

Il territorio della Repubblica federale di Germania

6.

Il territorio della Repubblica di Estonia

7.

Il territorio dell'Irlanda

8.

Il territorio della Repubblica ellenica

9.

Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla

10.

Il territorio della Repubblica francese

11.

Il territorio della Repubblica di Croazia

12.

Il territorio della Repubblica italiana

13.

Il territorio della Repubblica di Cipro

14.

Il territorio della Repubblica di Lettonia

15.

Il territorio della Repubblica di Lituania

16.

Il territorio del Granducato di Lussemburgo

17.

Il territorio dell'Ungheria

18.

Il territorio della Repubblica di Malta

19.

Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa

20.

Il territorio della Repubblica d'Austria

21.

Il territorio della Repubblica di Polonia

22.

Il territorio della Repubblica portoghese

23.

Il territorio della Romania

24.

Il territorio della Repubblica di Slovenia

25.

Il territorio della Repubblica slovacca

26.

Il territorio della Repubblica di Finlandia

27.

Il territorio del Regno di Svezia

28.

Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord


ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/157/CE del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, punti 9 e 12

Articolo 2, lettere a), b), e)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 2, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d)

Articolo 6, lettera a)

Articolo 26, paragrafo 1, e allegato III

Articolo 6, lettera b)

Allegato I, parte 1

Articolo 6, lettera c)

Allegato I, parte 2

Articolo 6, lettera d)

Allegato II, parte 1

Articolo 6, lettera e)

Articolo 30, paragrafi 9 e 10, e allegato V

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11


Direttiva 87/328/CEE del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articoli 12 e 13

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 22, paragrafi 1 e 3

Articolo 4

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 7


Decisione 96/463/CE

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), punto i)

Articolo 2

Allegato II

Allegato IV, punti 1 e 2


Direttiva 88/661/CEE del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, punti 9, 10, 12 e 17

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 7

Articolo 4 bis, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4 bis, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, e allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1

Allegato I, parti 1 e 2, allegato II, parte 1, allegato III, articolo 30, paragrafi 9 e 10, e allegato V

Articolo 6, paragrafo 2

n.a.

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 7 bis

Articolo 7, paragrafi 1 e 5

Articolo 8

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, e allegato II, parte 2, punto 1, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 1

Allegato I, parti 1 e 2, allegato II, parte 2, allegato III, articolo 30, paragrafi 9 e 10, e allegato V

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 14


Direttiva 90/118/CEE del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articoli 12 e 13, e articolo 28, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 14 e articolo 28, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 4

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 6


Direttiva 90/119/CEE del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25

Articolo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 4


Direttiva 89/361/CEE del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2, punti 9 e 12

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4

Allegato I, parti 1 e 2, allegato II, parte 1, e allegato III

Articolo 5

Articolo 7, paragrafi 1 e 5

Articolo 6

Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, e allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d)

Articolo 7

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 10


Direttiva 90/427/CEE del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 2, punti 9 e 12

Articolo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Allegato I, parti 1 e 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 4, articolo 33, articolo 34, paragrafo 1, lettera c), allegato I, allegato II, parte 1, articolo 30, paragrafi 9 e 10, articolo 32 e allegato V

Articolo 5

Articolo 7, paragrafi 1 e 5

Articolo 6

Allegato II, parte 1, capo I, punto 3

Articolo 7

Allegato II, parte 1, e allegato III, parte 1

Articolo 8, paragrafo 1

Allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, articolo 32 e allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d)

Articolo 9

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 12

Allegato


Direttiva 91/174/CEE del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2-

Articolo 2

Articolo 3, articolo 35, paragrafo 1, e articolo 45, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8


Direttiva 94/28/CE del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 36, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 34

Articolo 4

Articolo 36, paragrafo 1, lettere a), c) e d), articolo 37, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5

Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d)

Articolo 6

Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d)

Articolo 7

Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d)

Articolo 8

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 37, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10

Articoli 57 e 60

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15


29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/144


REGOLAMENTO (UE) 2016/1013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri e le competenze conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero essere allineati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)

Statistiche di alta qualità e comparabilità relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (IDE) sono fondamentali per i responsabili delle politiche pubbliche nell'Unione, i ricercatori e tutti i cittadini europei. La Commissione (Eurostat) dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per consentire un accesso online agevole e facilmente fruibile a serie di dati nonché per fornire agli utenti una presentazione intuitiva dei dati.

(3)

Le statistiche europee inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli IDE rivestono un'importanza fondamentale nel garantire un'elaborazione informata delle politiche economiche e una formulazione corretta delle previsioni economiche.

(4)

Alla luce dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione si è impegnata a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo, mediante una dichiarazione (5).

(5)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 contiene riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo e dovrebbe pertanto essere sottoposto a riesame alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE.

(6)

Al fine di allineare il regolamento (CE) n. 184/2005 agli articoli 290 e 291 TFUE, le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione da tale regolamento dovrebbero essere sostituite dal potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

(7)

Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione quando, per via di cambiamenti economici o tecnici, è necessario aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005, a condizione che tali aggiornamenti non influiscano sull'onere di comunicazione né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile. Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione quando è necessario eliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I di tale regolamento, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte a norma del presente regolamento. Tali atti delegati dovrebbero altresì riguardare la proroga del termine per la presentazione della relazione sui risultati degli studi relativi alle statistiche sugli IDE che si basano sul concetto della proprietà finale e alle statistiche sugli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un significativo aggravio degli oneri a carico degli Stati membri o delle unità rispondenti che eccedano quanto è necessario ai fini del presente regolamento, né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 184/2005, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di armonizzare le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(9)

Il comitato della bilancia dei pagamenti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 184/2005 ha fornito consulenza e assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (SSE) volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno che il comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), svolga un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A tal fine è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 184/2005 sostituendo i riferimenti al comitato della bilancia dei pagamenti con i riferimenti al comitato SSE.

(10)

La buona, fattiva cooperazione in atto tra le banche centrali nazionali (BCN) e gli istituti nazionali di statistica (INS), da un lato, e tra Eurostat e la Banca centrale europea (BCE), dall'altro, costituisce una risorsa che dovrebbe essere preservata e sviluppata ulteriormente al fine di migliorare la coerenza globale e la qualità delle statistiche macroeconomiche, quali le statistiche della bilancia dei pagamenti, le statistiche finanziarie, le statistiche di finanza pubblica e i conti nazionali. Le BCN e gli INS devono continuare a essere strettamente associati all'elaborazione di tutte le decisioni in materia di bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e statistiche sugli IDE attraverso la loro partecipazione ai pertinenti gruppi di esperti responsabili per la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e le statistiche sugli IDE. L'European Statistical Forum, istituito conformemente a un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali (SEBC) firmato il 24 aprile 2013, assicura il coordinamento a livello strategico della cooperazione tra SSE e SEBC.

(11)

Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra SSE e SEBC, la Commissione dovrebbe richiedere il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (8), su tutte le questioni che rientrano nelle sue competenze ai sensi di tale decisione.

(12)

A norma dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la BCE dovrebbe essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero fornire i dati richiesti per elaborare statistiche europee inerenti alla bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e IDE in tempo utile, nella forma adeguata e con la qualità richiesta.

(14)

Dall'adozione del regolamento (CE) n. 184/2005, i flussi finanziari internazionali si sono intensificati e sono anche diventati più complessi. Il maggiore utilizzo di società veicolo e di costruzioni giuridiche per il trasferimento di flussi finanziari ha reso più difficile monitorare questi flussi in modo da garantire una loro adeguata tracciabilità e di evitare una contabilizzazione doppia o multipla.

(15)

È pertanto opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 184/2005 al fine di aumentare la trasparenza e la granularità delle statistiche in materia di bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e IDE.

(16)

Al fine di raccogliere le informazioni adeguate richieste dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutte le fonti pertinenti e appropriate, comprese le fonti di dati amministrativi, quali i registri di imprese o il registro degli eurogruppi. La trasparenza potrebbe inoltre essere migliorata traendo vantaggio da recenti innovazioni, quali l'identificativo mondiale dell'entità giuridica, nonché i registri dei proprietari effettivi istituiti nell'ambito della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(17)

Al fine di elaborare statistiche relative agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e statistiche relative agli IDE che distinguono le operazioni relative agli IDE greenfield da quelle che conducono ad acquisizioni, che in generale non portano a un aumento negli investimenti lordi negli Stati membri per un determinato periodo, è opportuno elaborare e migliorare la metodologia adeguata per tali ambiti. Ciò dovrebbe essere fatto in collaborazione con pertinenti soggetti interessati quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, il Fondo monetario internazionale e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

(18)

Studi pilota dovrebbero stabilire le condizioni, compreso il quadro metodologico per introdurre nuove rilevazioni di dati sulle statistiche annuali inerenti agli IDE, e valutare i costi delle relative rilevazioni di dati, la qualità delle statistiche e la comparabilità tra paesi. I risultati di tali studi dovrebbero essere oggetto di una relazione preparata dalla Commissione e presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19)

Per garantire la qualità dei dati statistici forniti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe avvalersi delle prerogative e dei poteri adeguati di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 184/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 184/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, per via di cambiamenti economici o tecnici, è necessario aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, a condizione che tali aggiornamenti non influiscano sull'onere di comunicazione né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando è necessario eliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte ai sensi del presente regolamento.

Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;"

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Criteri e relazioni in tema di qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi («relazione sulla qualità»).

3.   Nell'applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto del presente regolamento, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi sulla base di un'adeguata analisi delle relazioni sulla qualità, con l'assistenza del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ed elabora e pubblica una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto del presente regolamento. Tale relazione è presentata per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) ogni significativo cambiamento metodologico o di altro tipo suscettibile d'influenzare i dati trasmessi entro tre mesi dal momento in cui tali cambiamenti diventano applicabili. La Commissione notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri tali comunicazioni.»;

3)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Flussi di dati

1.   Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:

a)

statistiche mensili relative alla bilancia dei pagamenti;

b)

statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;

c)

scambi internazionali di servizi;

d)

flussi di IDE;

e)

posizioni di IDE.

2.   La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, in cooperazione con i pertinenti partner internazionali, sviluppano la metodologia adeguata per elaborare statistiche inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale, oltre al principio della prima controparte, e statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni.

3.   Entro il 20 luglio 2018 la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota, che gli Stati membri devono realizzare, in relazione alle statistiche annuali inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni. Tali studi mirano a stabilire le condizioni, compreso il quadro metodologico, per introdurre dette nuove rilevazioni di dati sulle statistiche annuali inerenti agli IDE, e a valutare i costi delle relative rilevazioni di dati, la conseguente qualità delle statistiche, nonché la comparabilità tra paesi.

4.   Al fine di agevolare la realizzazione degli studi di cui al paragrafo 3, l'Unione può fornire agli Stati membri sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

5.   Entro il 20 luglio 2019, la Commissione (Eurostat) elabora una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 3. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, individua le restanti condizioni da soddisfare per elaborare la metodologia di cui al paragrafo 2.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 al fine di prorogare di 12 mesi il termine per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, qualora dalla valutazione degli studi pilota da parte della Commissione di cui a detto paragrafo emerga che è opportuno individuare le restanti condizioni.

Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

7.   Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione, in particolare in funzione della sua valutazione dei risultati degli studi pilota di cui al paragrafo 3, presenta, se del caso, una proposta di modifica del presente regolamento per definire i requisiti metodologici e relativi ai dati per le statistiche annuali inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e le statistiche annuali inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni.

(**)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"

4)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Diffusione

1.   La Commissione (Eurostat) provvede alla diffusione delle statistiche europee elaborate in forza del presente regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell'allegato I. Tali statistiche sono rese disponibili sul sito della Commissione (Eurostat).

2.   Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 223/2009, e fatta salva la tutela del segreto statistico, gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) provvedono alla diffusione dei dati e metadati richiesti dal presente regolamento, come pure dell'esatta metodologia usata per la loro elaborazione.»;

5)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (***).

5.   Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(***)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

6)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (****).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(****)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

7)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Relazioni sull'applicazione

Entro il 28 febbraio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

In particolare, tale relazione:

a)

valuta la qualità dei dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli IDE;

b)

valuta i benefici che derivano all'Unione e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di informazioni statistiche, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;

c)

individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.»;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Cooperazione con altri comitati

In merito a tutte le questioni che rientrano nella competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (*****), la Commissione chiede il parere di tale comitato conformemente a detta decisione.

(*****)  Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).»;"

9)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU C 31 del 30.1.2015, pag. 3.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2016.

(3)  Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

(6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(8)  Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).

(9)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 è così modificato:

1)

il testo introduttivo della tavola 2 è sostituito dal seguente:

«Periodicità: trimestrale

Primo periodo di riferimento: primo trimestre 2014

Termine di trasmissione: T+85 dal 2014 al 2016; T+82 dal 2017 (2)

(2)  La transizione verso T+82 non è obbligatoria per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria»;"

2)

alla tabella 2, parte E. «Posizione patrimoniale sull'estero», la voce «Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti» è sostituita dalla seguente:

«Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1

3)

la tavola 4.1 è così modificata:

a)

la voce «Investimenti diretti all'estero (IDE) — Operazioni» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti all'estero (IDE) — Operazioni

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la voce «Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) — Operazioni» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) — Operazioni

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

è aggiunta la seguente nota a piè pagina:

«(*)

Geo 6: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.»

4)

la tavola 4.2 è così modificata:

a)

la voce «Investimenti diretti all'estero (IDE) — Redditi» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti all'estero (IDE) — Redditi

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la voce «Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) — Redditi» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) — Redditi

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

è aggiunta la nota a piè pagina seguente:

«(*)

Geo 6: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.»

5)

la tavola 5.1 è così modificata:

a)

la voce «Investimenti diretti all'estero (IDA)» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti all'estero (IDA)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la voce «Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)» è sostituita dalla seguente:

«Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

è aggiunta la nota a piè pagina seguente:

«(*)

Geo 6: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.».



29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/153


REGOLAMENTO (UE) 2016/1014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) esenta dai requisiti in materia di grandi esposizioni e in materia di fondi propri le imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE del Consiglio (6) («negoziatori per conto proprio di merci»). Tali esenzioni si applicano fino al 31 dicembre 2017.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 impone inoltre alla Commissione di preparare, entro il 31 dicembre 2015, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale dei negoziatori per conto proprio di merci. Lo stesso regolamento stabilisce altresì che la Commissione rediga, entro la stessa data, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in genere. Se del caso, tali relazioni devono essere seguite da proposte legislative.

(3)

Un riesame del trattamento prudenziale delle imprese di investimento («riesame delle imprese di investimento»), che concerne anche i negoziatori per conto proprio di merci, è attualmente in corso, ma non è ancora stato completato. Il completamento di tale riesame e l'adozione della nuova normativa che si renda eventualmente necessaria alla luce di tale riesame si concluderanno solo dopo il 31 dicembre 2017.

(4)

Secondo il regime vigente, dopo il 31 dicembre 2017 i negoziatori per conto proprio di merci saranno soggetti ai requisiti in materia di grandi esposizioni e in materia di fondi propri. Ciò potrebbe costringerli ad aumentare in misura significativa l'importo dei fondi propri che devono avere per proseguire le proprie attività e potrebbe pertanto aumentare i costi inerenti allo svolgimento di tali attività.

(5)

Una decisione di applicare i requisiti in materia di grandi esposizioni e in materia di fondi propri ai negoziatori per conto proprio di merci non dovrebbe derivare dalla scadenza dell'esenzione. Al contrario, tale decisione dovrebbe essere accuratamente motivata, basata sulle conclusioni del riesame delle imprese d'investimento e dovrebbe essere chiaramente espressa nella legislazione.

(6)

È quindi necessario stabilire una nuova data fino alla quale dovrebbero continuare ad applicarsi le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 493, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale esenzione è valida sino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.»;

2)

all'articolo 498, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU C 130 del 13.4.2016, pag. 1.

(2)  Parere del 27 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2016.

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27).