ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 161

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
18 giugno 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione sulla firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

1

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

1

 

*

Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA)

2

 

 

Dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/972 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/974 della Commissione, del 17 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/975 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/976 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

29

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/977 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/978 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

33

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/979 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

35

 

*

Decisione (UE) 2016/980 del Consiglio, del 14 giugno 2016, relativa alla nomina di cinque membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Bulgaria

37

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/981 del Consiglio, del 16 giugno 2016, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

39

 

*

Decisione (PESC) 2016/982 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

40

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 173 del 12.6.2014 )

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


Informazione sulla firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese è stato firmato a Bruxelles il 28 aprile 2016.


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 (1), entra in vigore il 1o luglio 2016, conformemente all'articolo 431, paragrafo 2, del medesimo accordo, essendo stato depositato il 23 maggio 2016 l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 (1), entra in vigore il 1o luglio 2016, conformemente all'articolo 464, paragrafo 2, del medesimo accordo, essendo stato depositato il 23 maggio 2016 l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2


DECISIONE (UE) 2016/971 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, comunemente denominata «accordo sulle tecnologie dell'informazione» (Information Technology Agreement — «ITA»), è stata adottata a Singapore il 13 dicembre 1996. Il punto 3 dell'allegato dell'ITA precisa che i partecipanti debbano riunirsi periodicamente sotto l'egida del Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) al fine di rivedere i prodotti contemplati con l'obiettivo di convenire, mediante consenso, sull'opportunità di modificare negli allegati di tale allegato per aggiungere ulteriori prodotti alla luce degli sviluppi tecnologici, delle esperienze acquisite in materia di concessioni tariffarie o di avvenute modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato.

(2)

L'8 luglio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una revisione dell'ITA al fine dell'ampliamento dell'ambito dei prodotti contemplati per tener conto degli sviluppi e della convergenza tecnologici.

(3)

I negoziati per l'ampliamento dell'ITA sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale istituito ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato.

(4)

Il 28 luglio 2015 i partecipanti ai negoziati hanno formulato una dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione («dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA»), che registra i risultati dei negoziati.

(5)

Nel corso della 10a conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Nairobi dal 15 al 18 dicembre 2015, i partecipanti ai negoziati hanno formulato il 16 dicembre 2015 una dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (WT/MIN 15/25) («dichiarazione ministeriale»), che approva e apre all'accettazione la dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA a norma del punto 9 della stessa. La dichiarazione ministeriale registra altresì l'assenso dei partecipanti ai negoziati ai progetti di elenco presentati da ciascuno di essi a norma del punto 5 della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, inclusi nel documento dell'OMC G/MA/W/117.

(6)

L'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione, insieme all'elenco dell'Unione e agli elenchi presentati dagli altri partecipanti ai negoziati, inclusi nel documento dell'OMC G/MA/W/117.

(7)

A norma della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, l'Unione dovrebbe presentare all'OMC le necessarie modifiche al suo elenco allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»), quali figuranti nell'elenco dell'Unione CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA e gli elenchi presentati a norma del punto 5 della stessa sono approvati a nome dell'Unione europea.

Il testo della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA e gli allegati della stessa sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a presentare all'Organizzazione mondiale del commercio le necessarie modifiche all'elenco dell'Unione allegato al GATT 1994, quali figuranti nell'elenco dell'Unione CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione di cui al punto 9 della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA (2).

Articolo 4

La dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore della dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/4


DICHIARAZIONE SULL'AMPLIAMENTO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

I seguenti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), che hanno convenuto di ampliare il commercio mondiale dei prodotti delle tecnologie dell'informazione («parti»):

 

Albania

 

Australia

 

Canada

 

Cina

 

Costa Rica

 

Unione europea

 

Guatemala

 

Hong Kong, Cina

 

Islanda

 

Israele

 

Giappone

 

Corea

 

Malaysia

 

Montenegro

 

Nuova Zelanda

 

Norvegia

 

Filippine

 

Singapore

 

Svizzera (1)

 

Territorio doganale separato di Taiwan Penghu, Kinmen e Matsu

 

Thailandia

 

Stati Uniti

dichiarano quanto segue:

1.

Le parti consolidano e sopprimono i dazi doganali e tutti i diritti e le imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, secondo le modalità sotto indicate, nei confronti di:

a)

tutti i prodotti classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato («SA») 2007 figuranti nell'elenco di cui all'allegato A della presente dichiarazione; e

b)

tutti i prodotti specificati nell'allegato B della presente dichiarazione, a prescindere dalla loro inclusione nell'elenco di cui all'allegato A.

Soppressione progressiva dei dazi

2.

Le parti applicano una soppressione progressiva standard dei dazi doganali in tre anni, sotto forma di quattro riduzioni annuali uguali a partire dal 2016 e fino al 2019, se non diversamente convenuto dalle parti, e riconoscono che, in circostanze limitate, potrebbe essere necessario protrarre i tempi di tali riduzioni. In ogni fase, l'aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Le parti riportano gli impegni in materia di soppressione progressiva dei dazi per ciascun prodotto nei rispettivi elenchi delle concessioni all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («elenco delle concessioni»).

Attuazione

3.

Se non diversamente convenuto dalle parti e fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, le parti sopprimono tutti i dazi doganali, i diritti e le imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati come segue:

a)

soppressione dei dazi doganali sotto forma di riduzioni uguali, rendendo effettiva la prima riduzione entro il 1o luglio 2016, la seconda entro il 1o luglio 2017 e la terza entro il 1o luglio 2018; la soppressione dei dazi doganali è effettivamente completata entro il 1o luglio 2019; e

b)

soppressione dei diritti e delle imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, da completare entro il 1o luglio 2016.

Attuazione accelerata

4.

Le parti incoraggiano la soppressione autonoma immediata dei dazi doganali o l'attuazione accelerata prima delle date di cui al punto 3, ad esempio per i prodotti soggetti a dazi doganali relativamente bassi.

Calendario di presentazione degli elenchi

5.

Le parti forniscono alle altre parti quanto prima, e comunque entro il 30 ottobre 2015, un progetto di elenco recante: a) dettagli sulla modalità di pubblicazione dell'adeguato trattamento tariffario nel proprio elenco delle concessioni, e b) un elenco delle sottovoci del SA dettagliate interessate per i prodotti specificati nell'allegato B, comprensivo altresì di una nota introduttiva in cui si dichiara che tali prodotti sono esenti da dazi indipendentemente dalla loro classificazione nel SA. Ciascun progetto di elenco è riveduto e approvato dalle parti, mediante consenso, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dalle parti durante i negoziati. Tale processo di revisione dovrebbe essere completato entro il 4 dicembre 2015.

6.

Una volta completato il processo di revisione per ogni progetto di elenco di una parte, quest'ultima presenta il proprio elenco approvato, purché siano state espletate le prescrizioni procedurali nazionali, come modifica del proprio elenco delle concessioni, conformemente alla decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (BISD 27S/25).

7.

Le parti attuano i punti 3 e 6 della presente dichiarazione dopo che saranno stati riveduti e approvati, mediante consenso, progetti di elenco che rappresentino circa il 90 per cento del commercio mondiale (2) dei prodotti qui contemplati.

Formato del progetto di elenchi delle concessioni

8.

Al fine di realizzare il consolidamento e la soppressione dei dazi doganali e di diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati, le modifiche apportate da ogni parte al proprio elenco di concessioni:

a)

per i prodotti classificati nelle sottovoci del SA 2007 elencate nell'allegato A, introducono, ove opportuno, suddivisioni nell'elenco delle concessioni a livello della linea tariffaria nazionale; e

b)

per i prodotti specificati nell'allegato B, accludono all'elenco delle concessioni un allegato comprensivo di tutti i prodotti di cui all'allegato B allo scopo di specificare la classificazione tariffaria dettagliata di tali prodotti a livello della linea tariffaria nazionale o a livello di 6 cifre del SA.

Accettazione

9.

La dichiarazione è aperta all'accettazione di tutti i membri dell'OMC. L'accettazione è notificata per iscritto al direttore generale dell'OMC, che ne dà comunicazione a tutte le parti.

Ostacoli non tariffari

10.

Le parti convengono di intensificare le consultazioni sugli ostacoli non tariffari nel settore delle tecnologie dell'informazione e sostengono a tal fine l'eventuale elaborazione di un programma di lavoro aggiornato su ostacoli non tariffari.

Considerazioni finali

11.

Le parti si riuniscono periodicamente, almeno un anno prima delle regolari modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, e comunque entro gennaio 2018, per rivedere i prodotti contemplati negli allegati e valutare se, alla luce degli sviluppi tecnologici, dell'esperienza maturata nell'applicazione delle concessioni tariffarie o delle modifiche della nomenclatura del SA, gli allegati non debbano essere aggiornati al fine di inserire ulteriori prodotti.

12.

Le parti riconoscono che i risultati di questi negoziati implicano concessioni che andrebbero tenute in considerazione negli attuali negoziati multilaterali in materia di accesso al mercato per i prodotti non agricoli nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo.

Allegati della presente dichiarazione:

Nell'elenco di cui all'allegato A figurano le sottovoci del SA 2007 o loro parti da contemplare nella presente dichiarazione.

Nell'elenco di cui all'allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007.


(1)  A nome dell'Unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

(2)  Da calcolare a cura del segretariato dell'OMC e comunicare alle parti in base ai dati disponibili più recenti.


ALLEGATO A

Voce

SA 2007

Ex  (*)

Designazione delle merci

001

350691

ex

Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili

002

370130

 

Altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

003

370199

 

Altre

004

370590

 

Altre

005

370790

 

Altri

006

390799

ex

Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico

007

841459

ex

Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

008

841950

ex

Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm

009

842010

ex

Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati

010

842129

ex

Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron

011

842139

ex

Apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm

012

842199

ex

Parti di apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron; parti di apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm

013

842320

ex

Basculle per la pesatura continua su trasportatori, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi

014

842330

ex

Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi

015

842381

ex

Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata inferiore o uguale a 30 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi

016

842382

ex

Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000  kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli

017

842389

ex

Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 5 000  kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi

018

842390

ex

Parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli

019

842489

ex

Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati

020

842490

ex

Parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati

021

844230

 

Macchine, apparecchi e materiale

022

844240

 

Parti di macchine, apparecchi e materiale

023

844250

 

Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

024

844331

 

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

025

844332

 

Altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

026

844339

 

Altre

027

844391

 

Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42

028

844399

 

Altri

029

845610

ex

Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

030

846693

ex

Parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di centri di lavorazione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altri torni) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altre foratrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altre fresatrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine per segare o troncare, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti per elettroerosione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

031

847210

 

Duplicatori

032

847290

 

Altre

033

847310

 

Parti ed accessori di macchine della voce 8469

034

847340

 

Parti ed accessori di macchine della voce 8472

035

847521

 

Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

036

847590

ex

Parti di macchine della sottovoce 847521

037

847689

ex

Macchine per cambiare in moneta spicciola

038

847690

ex

Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola

039

847989

ex

Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

040

847990

ex

Parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

041

848610

 

Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

042

848620

 

Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

043

848630

 

Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

044

848640

 

Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo

045

848690

 

Parti ed accessori

046

850440

 

Convertitori statici

047

850450

 

Altre bobine di reattanza e di autoinduzione

048

850490

 

Parti

049

850590

ex

Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 90.18

050

851430

ex

Altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati

051

851490

ex

Parti di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati

052

851519

ex

Altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

053

851590

ex

Parti di altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

054

851761

 

Stazioni fisse

055

851762

 

Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

056

851769

 

Altri

057

851770

 

Parti

058

851810

 

Microfoni e loro supporti

059

851821

 

Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

060

851822

 

Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

061

851829

 

Altri

062

851830

 

Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

063

851840

 

Amplificatori elettrici a bassa frequenza

064

851850

 

Apparecchi elettrici di amplificazione del suono

065

851890

 

Parti

066

851981

 

Muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori

067

851989

 

Altri

068

852110

 

A nastri magnetici

069

852190

 

Altri

070

852290

 

Altri

071

852321

 

Schede munite di una pista magnetica

072

852329

 

Altri

073

852340

 

Supporti ottici

074

852351

 

Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori

075

852352

 

Schede intelligenti («smart cards»)

076

852359

 

Altri

077

852380

 

Altri

078

852550

 

Apparecchi trasmittenti

079

852560

 

Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

080

852580

 

Telecamere; apparecchi fotografici numerici e «camescopes»

081

852610

 

Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

082

852691

 

Apparecchi di radionavigazione

083

852692

 

Apparecchi di radiotelecomando

084

852712

 

Radiocassette tascabili

085

852713

 

Altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

086

852719

 

Altri

087

852721

ex

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)

088

852729

 

Altri

089

852791

 

Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

090

852792

 

Non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

091

852799

 

Altri

092

852849

 

Altri

093

852871

 

Non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

094

852910

 

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

095

852990

ex

Altri, esclusi i moduli e i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528.72 o 8528.73

096

853180

ex

Altri apparecchi, esclusi suonerie, cicalini, carillon di porte e simili

097

853190

 

Parti

098

853630

 

Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

099

853650

 

Altri interruttori, sezionatori e commutatori

100

853690

ex

Altri apparecchi, esclusi i morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702 , 8703 , 8704 o 8711

101

853810

 

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537 , sprovvisti dei loro apparecchi

102

853939

ex

Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

103

854231

 

Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

104

854232

 

Memorie

105

854233

 

Amplificatori

106

854239

 

Altri

107

854290

 

Parti

108

854320

 

Generatori di segnali

109

854330

ex

Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati

110

854370

ex

Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche

111

854370

ex

Amplificatori di microonde

112

854370

ex

Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi

113

854370

ex

Registratori digitali di dati di volo

114

854370

ex

Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio

115

854370

ex

Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per missaggio suono

116

854390

 

Parti

117

880260

ex

Satelliti per telecomunicazioni

118

880390

ex

Parti di satelliti per le telecomunicazioni

119

880521

 

Simulatori di combattimento aereo e loro parti

120

880529

 

Altri

121

900120

 

Materie polarizzanti in fogli o in lastre

122

900190

 

Altri

123

900219

 

Altri

124

900220

 

Filtri

125

900290

 

Altri

126

901050

 

Altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi

127

901060

 

Schermi per proiezioni

128

901090

ex

Parti ed accessori di apparecchi e materiale delle sottovoci 901050 o 901060

129

901110

 

Microscopi stereoscopici

130

901180

 

Altri microscopi

131

901190

 

Parti ed accessori

132

901210

 

Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

133

901290

 

Parti ed accessori

134

901310

ex

Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

135

901320

 

Laser, diversi dai diodi laser

136

901390

ex

Parti ed accessori, diversi da quelli per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi

137

901410

 

Bussole, comprese quelle di navigazione

138

901420

 

Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

139

901480

 

Altri strumenti ed apparecchi

140

901490

 

Parti ed accessori

141

901510

 

Telemetri

142

901520

 

Teodoliti e tacheometri

143

901540

 

Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria

144

901580

 

Altri strumenti ed apparecchi

145

901590

 

Parti ed accessori

146

901811

 

Elettrocardiografi

147

901812

 

Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

148

901813

 

Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

149

901819

 

Altri

150

901820

 

Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

151

901850

 

Altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia

152

901890

ex

Strumenti ed apparecchi elettrochirurgici o elettromedicali e loro parti e accessori

153

902150

 

Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori

154

902190

 

Altri

155

902212

 

Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

156

902213

 

Apparecchi per uso odontoiatrico

157

902214

 

Altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

158

902219

 

Per altri usi

159

902221

 

Per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

160

902229

 

Per altri usi

161

902230

 

Tubi a raggi X

162

902290

ex

Parti ed accessori di apparecchi a raggi X

163

902300

 

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi

164

902410

 

Macchine ed apparecchi per prove su metalli

165

902480

 

Altre macchine ed apparecchi

166

902490

 

Parti ed accessori

167

902519

 

Altri

168

902590

 

Parti ed accessori

169

902710

 

Analizzatori di gas o di fumi

170

902780

 

Altri strumenti ed apparecchi

171

902790

 

Microtomi; parti ed accessori

172

902830

 

Contatori di elettricità

173

902890

 

Parti ed accessori

174

903010

 

Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

175

903020

 

Oscilloscopi ed oscillografi

176

903031

 

Multimetri, senza dispositivo registratore

177

903032

 

Multimetri, con dispositivo registratore

178

903033

ex

Altri, senza dispositivo registratore, esclusi gli strumenti per la misura della resistenza

179

903039

 

Altri, con dispositivo registratore

180

903084

 

Altri, con dispositivo registratore

181

903089

 

Altri

182

903090

 

Parti ed accessori

183

903110

 

Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche

184

903149

 

Altri

185

903180

 

Altri strumenti, apparecchi e macchine

186

903190

 

Parti ed accessori

187

903220

 

Manostati (pressostati)

188

903281

 

Idraulici o pneumatici

189

950410

 

Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione

190

950430

ex

Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings) e i giochi di azzardo che erogano immediatamente una vincita in denaro

191

950490

ex

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 950430


(*)  Le sottovoci contemplate parzialmente sono contrassegnate dal simbolo «ex».


ALLEGATO B

192

Circuiti integrati multicomponenti: una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532 , 8533 e 8541 , o degli induttori classificabili nella voce 8504 , e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori.

Ai fini della presente definizione:

1.I componenti possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.2.L'espressione a base di silicio indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.

a).

I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica.

Le «quantità fisiche o chimiche» si riferiscono a fenomeni reali quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche e così via.

3 b).

Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico.

3 c).

I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno.

3 d).

Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.

193

Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED),che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD)

194

Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo. Il rilevamento del tocco può avvenire tramite resistenza, capacità elettrostatica, riconoscimento di impulsi acustici, luci infrarosse o altra tecnologia sensibile al tocco

195

Cartucce d'inchiostro (con o senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331 , 844332 o 844339 e contenenti componenti meccanici o elettrici; cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (con o senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331 , 844332 o 844339 ; inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331 , 844332 o 844339

196

Stampati che danno diritto di accesso, installazione, riproduzione o altro utilizzo di programmi informatici (inclusi giochi), dati, contenuto o servizi Internet (incluso il contenuto integrato nei giochi o nelle applicazioni), o servizi per le telecomunicazioni (inclusi servizi mobili) (**)

197

Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore

198

Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli, delle sottovoci 392310 o 848690

199

Pompe a vuoto dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

200

Macchine per la pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici

201

Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini


(**)  La soppressione dei dazi per gli stampati incide unicamente sui diritti e sugli obblighi in relazione al commercio di beni e non incide pertanto sull'accesso dei partecipanti al mercato per aspetti che esulano dai dazi. Nessun elemento dell'accordo sull'ampliamento dell'ITA (accordo sulle tecnologie dell'informazione) impedisce a un membro del medesimo di disciplinare il contenuto di tali merci compresi, tra l'altro, i contenuti Internet. Nessuna disposizione dell'accordo sull'ampliamento dell'ITA incide sui diritti e sugli obblighi delle parti di accesso al mercato in materia di commercio di servizi o impedisce a un membro di disciplinare il proprio mercato dei servizi.


REGOLAMENTI

18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/972 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina come additivo nei mangimi. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nel suo parere del 1o dicembre 2015 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, la L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che può essere considerata un'efficace fonte dell'aminoacido arginina per tutte le specie animali; perché sia completamente efficace nei ruminanti, la L-arginina supplementare deve essere protetta dalla degradazione nel rumine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2016; 14(1):4345.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi

3c361

L-arginina

Composizione dell'additivo:

Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 10 %

Caratterizzazione della sostanza attiva:

L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) ottenuta tramite fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

Formula chimica: C6H14N4O2

Numero CAS: 74-79-3

Metodo di analisi: (1)

Per l'identificazione della L-arginina nell'additivo per mangimi:

Food Chemical Codex «L-arginina, monografia».

Per la quantificazione della L-arginina nell'additivo per mangimi:

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS).

Per la quantificazione dell'arginina nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC/VIS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2)

Tutte le specie

 

 

 

1.

Il tenore di umidità è indicato sull'etichetta dell'additivo.

2.

La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

8 luglio 2026


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/973 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

relativo all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del chelato di zinco di L-lisinato HCl corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di zinco di L-lisinato HCl come additivo per i mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 20 ottobre 2015 (2) che, nelle condizioni di impiego proposte, il chelato di zinco di L-lisinato HCl non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori e non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate.

(5)

Per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente, in particolare il drenaggio e deflusso di zinco verso le acque di superficie, l'Autorità ha raccomandato nel suo parere dell'8 aprile 2014 (3) di ridurre in modo significativo il tenore massimo di zinco nei mangimi completi per varie specie bersaglio. Per evitare di non soddisfare le esigenze fisiologiche degli animali in particolari periodi della loro vita oppure qualsiasi altro impatto negativo sulla salute degli animali, la diminuzione del contenuto di zinco raccomandata dall'Autorità non dovrebbe tuttavia essere introdotta in un'unica fase. Gli operatori del settore dei mangimi e gli istituti di ricerca dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere nuovi dati scientifici riguardo le esigenze fisiologiche delle diverse specie animali al fine di consentire ulteriori riduzioni.

(6)

L'Autorità ha concluso inoltre che il chelato di zinco di L-Lisinato HCl può essere considerato un'efficace fonte di zinco per tutte le specie animali ed ha raccomandato di denominare tale sostanza bislisinato di zinco. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione dello bislisinato di zinco dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal (2015); 13(11):4267.

(3)  The EFSA Journal (2014); 12(5):3668.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi

3b613

Bislisinato di zinco

Caratterizzazione dell'additivo:

Polvere o granulato con un tenore minimo di 13,5 % di zinco e un tenore minimo di 85,0 % di lisina.

Zinco in forma di chelato di zinco di bislisinato HCl: minimo 85 %.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Chelato di zinco di bislisinato HCl

Formula chimica:

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

Numero CAS: 23333-98-4;

Metodi di analisi: (1)

Per la determinazione del tenore totale di lisina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-UV/FD), oppure

VDLUFA 4.11.6 o EN ISO 17180.

Per la determinazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510, oppure

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente in seguito a mineralizzazione in pressione (ICP-AES) - EN 15621.

Per la determinazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510, oppure

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente in seguito a mineralizzazione in pressione (ICP-AES) - EN 15621, oppure

spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - Regolamento della Commissione (CE) n. 152/2009 (2).

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per i vitelli: 180 (in totale)

Suinetti svezzati, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Il bislisinato di zinco può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei rischi di inalazione e di contatto per via cutanea o oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele nelle imprese del settore dei mangimi. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile dalle suddette procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con appositi dispositivi di protezione individuale.

8 luglio 2026


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1)


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/974 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

169,6

BR

92,5

MA

179,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

163,6

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

127,0

BR

97,3

CL

131,1

CN

66,5

NZ

157,2

US

120,4

ZA

116,2

ZZ

116,5

0809 10 00

TR

267,2

ZZ

267,2

0809 29 00

TR

397,4

ZZ

397,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/975 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016

(in kg equivalente uova in guscio)

09.4015

27 000 000

09.4401

1 400 000

09.4402

3 875 000


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/976 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1o lugio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016

(in kg)

09.4169

5 336 250


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/977 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016

(in kg equivalente uova in guscio)

09.4275

1 012 500

09.4276

2 250 000


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/978 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o ottobre -31 dicembre 2016

(in kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 800 000


DECISIONI

18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/35


DECISIONE (UE) 2016/979 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2016

relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (2) («convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997. Essa entra in vigore novanta giorni dopo la notifica del completamento delle procedure costituzionali per l'adozione della convenzione da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la convenzione, che procede per ultimo a tale formalità.

(2)

In conformità dell'articolo 32, paragrafo 4, della convenzione, sino alla sua entrata in vigore ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui all'articolo 32, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione si deve applicare, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.

(3)

L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Croazia («atto di adesione») prevede che la Croazia aderisca alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto stesso. Tali convenzioni e protocolli includono, tra l'altro, la convenzione. La convenzione deve entrare in vigore per la Croazia alla data fissata dal Consiglio.

(4)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere di apportare alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto di adesione tutti gli adattamenti richiesti a seguito dell'adesione della Croazia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione entra in vigore per la Croazia il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione della presente decisione.

Articolo 2

Il testodella convezione (3) in lingua croata fa fede alle stesse condizioni del testo della convenzione nelle altre lingue.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Parere del 28 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

(3)  Il testo in lingua croata è stato pubblicato in un'edizione speciale della Gazzetta ufficiale (Capo 19, volume 014, pag. 156).


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/37


DECISIONE (UE) 2016/980 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2016

relativa alla nomina di cinque membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo bulgaro,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Cinque seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Vladimir KISSIOV, del sig. Krassimir KOSTOV, del sig. Madzhid MANDADZHA, del sig. Krasimir MIREV e della sig.ra Detelina NIKOLOVA.

(3)

Cinque seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Stanislav BLAGOV, del sig. Nikolay IVANOV, della sig.ra Dimitranka KAMENOVA, della sig.ra Anastasiya MLADENOVA e del sig. Emil NAIDENOV.

(4)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Malina Edreva AUDOIN a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig.ra Malina Edreva AUDOIN, Councillor, Sofia Municipal Council,

sig. Rumen Iliev GUNINSKI, Mayor of Pravets Municipality,

sig.ra Diana Dimitrova OVCHAROVA, Mayor of Ivaylovgrad Municipality,

sig. Stefan Nikolov RADEV, Mayor of Sliven Municipality,

sig. Nikolay Jordanov ZAYCHEV, Mayor of Peshtera Municipality,

e

b)

quali supplenti:

sig.ra Lyubka Veselinova ALEKSANDROVA, Mayor of Levski Municipality,

sig. Georgi Aleksandrov CHAKAROV, Mayor of Polski Trambesh Municipality,

sig. Dobromir Stoykov DOBREV, Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality,

sig. Emil Stanev KABAIVANOV, Mayor of Karlovo Municipality,

sig.ra Korneliya Dobreva MARINOVA, Mayor of Lovech Municipality,

sig. Georg Leonidov SPARTANSKI, Mayor of Pleven Municipality.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/39


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/981 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2016

relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Repubblica di Lituania,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato della sig.ra Rasa BUDBERGYTĖ è scaduto il 6 maggio 2016.

(2)

È pertanto opportuno procedere a una nuova nomina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Rimantas ŠADŽIUS è nominato membro della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 16 giugno 2016 e il 15 giugno 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L.F. ASSCHER


(1)  Parere del 7 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/40


DECISIONE (PESC) 2016/982 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2016

che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1).

(2)

Il Consiglio non riconosce e continua a condannare l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento.

(3)

In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2017.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2014/386/CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).


Rettifiche

18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/41


Rettifica della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )

Pagina 217, articolo 2, punto 87):

anziché:

«87)   ‘impresa madre di un paese terzo’: un'impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno Stato terzo;»

leggasi:

«87)   ‘impresa madre di un paese terzo’: un'impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in un paese terzo;».

Pagina 286, articolo 55, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare la svalutazione, la conversione e i poteri di modifica della scadenza dei titoli di debito o di variare i pagamenti degli interessi e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:

a)

non sia esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;

b)

non sia un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);

c)

siano disciplinate dal diritto di uno Stato terzo; e

d)

siano emesse o stipulate dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale nominale o dell'importo ancora dovuto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:

a)

non sia esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;

b)

non sia un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);

c)

sia disciplinata dal diritto di un paese terzo; e

d)

sia emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.».

Pagina 320, articolo 94, paragrafo 5:

anziché:

«5.   Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell'interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale Stato terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. …»

leggasi:

«5.   Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell'interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale paese terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. …».