ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
1 giugno 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/859 del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

 

Protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento

11

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/862 della Commissione, del 31 maggio 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

24

 

*

Regolamento (UE) 2016/863 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi e la tossicità acuta ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/864 della Commissione, del 31 maggio 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/866 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

42

 

*

Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)

44

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/868 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, che modifica la decisione BCE/2014/6 relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/14)

99

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/1


DECISIONE (UE) 2016/859 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2006.

(2)

La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo deve essere approvata tramite un protocollo dell'accordo concluso tra il Consiglio, che agisce a nome dell'Unione e che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e la Repubblica libanese.

(4)

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica libanese. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo allegato alla presente decisione.

(5)

L'articolo 7 del protocollo prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.

(6)

È opportuno che il protocollo sia firmato con riserva della sua conclusione in data successiva e applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva di conclusione del protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente al suo articolo 7, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

S.A.M. DIJKSMA


(1)  GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.


1.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/3


PROTOCOLLO

all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione europea»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA LIBANESE, di seguito «il Libano»,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le parti contraenti» ai fini del presente protocollo,

considerando:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra («accordo»), è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2006.

(2)

Il trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2013.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso.

(4)

Le consultazioni svoltesi a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo hanno garantito la tutela degli interessi reciproci dell'Unione europea e del Libano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce in qualità di parte contraente all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni.

CAPITOLO I

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 2

Norme d'origine

Il protocollo 4 è così modificato:

1.

All'articolo 18, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente: «Izdano naknadno».

2.

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«1.   

ALLEGATO V

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime tuttavia non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione araba

Image

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell'esportatore. Indicare in modo chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 3

Merci in transito

Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate dal Libano in Croazia o dalla Croazia in Libano, che rispettano le disposizioni del protocollo 4 dell'accordo e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in zona franca in Libano o in Croazia.

Il trattamento preferenziale può essere concesso in tali casi purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, sia presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Articolo 4

Il libano si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell'Unione.

Articolo 5

Dopo la siglatura del presente protocollo, l'Unione trasmette a tempo debito agli Stati membri e al Libano la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba.

Articolo 6

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 7

Il presente protocollo è approvato dall'Unione, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dal Libano secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui tutte le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o luglio 2013.

Articolo 8

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého osmého dubna dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty eighth day of April in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt huit avril deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog travnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit astotajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų balandžio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év április havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, achtentwintig april tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de abril de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt aprilie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho apríla dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega aprila leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april år tjugohundrasexton.

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За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Ливанската република

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Lebanese Republic

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica libanese

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Libaniża

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República Libanesa

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Libanonsko republiko

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

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(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazi.

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)  Cfr. articolo 22, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»


REGOLAMENTI

1.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/860 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Nel contesto di una risoluzione, è essenziale che le autorità di risoluzione dispongano di orientamenti adeguati per assicurare che lo strumento del bail-in sia applicato correttamente e in modo omogeneo in tutta l'Unione. Il principio secondo cui lo strumento del bail-in può essere applicato a tutte le passività tranne quelle espressamente escluse ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è un principio generale. Per questo motivo, nessuna passività dovrebbe essere considerata sempre esclusa dal bail-in qualora non figuri nell'elenco di passività espressamente escluse ai sensi di detta disposizione. Infatti, già nella fase di pianificazione della risoluzione e di valutazione delle possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe mirare a ridurre al minimo le esclusioni dal bail-in, al fine di rispettare il principio secondo cui gli azionisti e i creditori assorbiranno i costi della risoluzione.

(2)

Un principio generale che disciplina la risoluzione è che gli azionisti e i creditori assorbano le perdite nella risoluzione secondo l'ordine di priorità dei loro crediti previsto nella procedura ordinaria di insolvenza. Inoltre, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento. In questo contesto, la discrezionalità di cui godono le autorità di risoluzione per escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dal bail-in e trasferire le perdite ad altri creditori o, se necessario, ai fondi di risoluzione deve essere definita in modo chiaro. Pertanto, le circostanze che consentono ai creditori di essere esclusi dal bail-in devono essere definite in modo preciso e le eventuali deroghe al principio di parità di trattamento dei creditori dello stesso rango (il cosiddetto principio pari-passu) devono essere proporzionate, giustificate dall'interesse generale e non discriminatorie.

(3)

È importante stabilire un quadro di riferimento per le autorità di risoluzione che esercitano il potere di escludere una passività o una classe di passività dal bail-in nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, al fine di fornire maggiori precisazioni su uno specifico scenario di risoluzione. Occorre tuttavia garantire che le autorità di risoluzione godano della necessaria flessibilità per valutare, caso per caso, se le esclusioni siano strettamente necessarie e proporzionate.

(4)

La decisione di usare lo strumento del bail-in (o altri strumenti di risoluzione) dovrebbe essere adottata al fine di conseguire gli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. In quest'ottica, tali obiettivi di risoluzione dovrebbero informare anche le decisioni riguardanti l'uso dello strumento, compresa la decisione di escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione del bail-in in una situazione specifica.

(5)

In linea con questi principi, la facoltà di escludere integralmente o parzialmente talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UEdovrebbe essere limitata al minimo necessario per conseguire gli obiettivi che giustificano l'esclusione. A tal fine, ove possibile, si dovrebbe privilegiare la scelta di escludere parzialmente una passività limitando la portata della sua svalutazione, invece di escluderla completamente dal bail-in, qualora ciò sia sufficiente per conseguire l'obiettivo.

(6)

L'esercizio in circostanze eccezionali del potere di escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività non dovrebbe incidere sulla responsabilità delle autorità di risoluzione di assicurare che la risoluzione di un ente o gruppo sia possibile e che esso detenga fondi sufficienti per soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili al fine di assorbire le perdite nella risoluzione e assicurare la ricapitalizzazione secondo il piano di risoluzione. Infatti, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, quando assicurano che un ente abbia una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, le autorità di risoluzione competenti devono tenere conto di ogni possibile esclusione. Poiché l'esclusione di talune passività dal bail-in potrebbe ridurre notevolmente il livello di tale capacità disponibile nella risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe esaminare la probabile necessità di escluderle quando determina il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in conformità dell'articolo 45, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2014/59/UE.

(7)

Dato il carattere eccezionale del potere dell'autorità di risoluzione di escludere una passività o una classe di passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, la valutazione dell'autorità di risoluzione deve essere fondata. Quando tali esclusioni comportano l'uso del fondo di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe fornire una solida spiegazione delle circostanze eccezionali che determinano l'esclusione. Tale spiegazione è essenziale per consentire alla Commissione di adempiere al proprio mandato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE, in virtù del quale essa deve decidere, entro ventiquattro ore dalla notifica da parte dell'autorità di risoluzione della decisione di escludere talune passività, se vietare o chiedere di modificare l'esclusione proposta. La spiegazione fornita alla Commissione dall'autorità di risoluzione dovrebbe essere proporzionata e andrebbe tenuta in considerazione la necessità di procedere in modo opportuno sulla base delle circostanze specifiche del caso.

(8)

In caso di risoluzione, le passività computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in linea di principio dovrebbero sempre essere sottoposte a bail-in nella misura necessaria per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'ente, in virtù del fatto che le autorità di risoluzione al momento della pianificazione della risoluzione prevedono effettivamente che tali passività contribuiscono in modo credibile e fattibile all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione. Nei casi eccezionali in cui l'autorità di risoluzione deve applicare un'esclusione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE che non è stata presa in considerazione durante la pianificazione della risoluzione e tale esclusione comporta l'uso del fondo di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe spiegare quali circostanze eccezionali giustifichino l'esclusione e i motivi per cui non è stato possibile prevederle al momento della pianificazione della risoluzione. L'obbligo di spiegare questi fattori dovrebbe applicarsi in modo proporzionato e adeguato, alla luce della necessità di garantire una tempestiva azione di risoluzione.

(9)

Il potere di escludere talune passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere esercitato nel pieno rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare non dovrebbe compromettere le salvaguardie a tutela degli altri creditori, cioè il principio secondo cui nessun creditore dovrebbe sostenere perdite più ingenti di quelle che avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato secondo le procedure ordinarie di insolvenza (principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato). Quando applicano esclusioni ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e quando elaborano il piano di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere consapevoli della necessità di rispettare tali salvaguardie e del rischio di compensazione dei creditori associato alla loro violazione. Tuttavia il fatto che un giudice possa riesaminare la decisione dell'autorità di risoluzione di escludere una passività non dovrebbe essere l'unico motivo per ulteriori esclusioni. Ciò non dovrebbe impedire di tenere nella debita considerazione precedenti decisioni giudiziarie in materia di azioni di risoluzione pertinenti al caso specifico.

(10)

La facoltà generale dell'autorità di risoluzione di applicare esclusioni è limitata dal fatto che le perdite che non sono interamente assorbite dai creditori a causa delle esclusioni possono essere coperte dal meccanismo di finanziamento della risoluzione soltanto se gli azionisti e i creditori hanno fornito un contributo per un importo pari ad almeno l'8 % delle passività totali dell'ente, fondi propri compresi.

(11)

Le esclusioni dovrebbero essere esaminate caso per caso, analizzando le considerazioni pertinenti a ciascun potenziale motivo di esclusione di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, piuttosto che esaminando la natura specifica degli enti interessati considerati isolatamente. Questo approccio dovrebbe assicurare un esame coerente delle circostanze eccezionali ed evitare inutili distorsioni della concorrenza. È opportuno tenere conto delle caratteristiche di un ente (quali le dimensioni, le interconnessioni o la complessità), se del caso, per valutare se ricorrano le circostanze che giustificano l'esclusione di una passività dal bail-in. Tali caratteristiche non dovrebbero tuttavia giustificare automaticamente le esenzioni delle passività di un ente dal bail-in.

(12)

Alcuni fattori generali, come le condizioni del mercato, le circostanze del dissesto o il livello delle perdite subite dall'ente, potrebbero incidere sulla probabilità che emergano circostanze eccezionali, quali quelle definite all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. Tuttavia tali fattori generali non dovrebbero costituire ulteriori motivi indipendenti di esclusione, oltre a quelli elencati all'articolo 44, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE.

(13)

Quando esamina se ricorrano una o più delle circostanze che giustificano l'esclusione dal bail-in, l'autorità di risoluzione dovrebbe calcolare il periodo di tempo dopo il quale il dissesto imminente di un ente non potrà più essere gestito in modo ordinato. Una volta definiti i piani di risoluzione e i requisiti di fondi propri e passività ammissibili per ciascun ente e affrontati gli impedimenti alla risoluzione, l'ente dovrebbe disporre della capacità necessaria per assorbire le perdite ed essere ricapitalizzato. Infatti, il programma di risoluzione dovrebbe applicare il piano di risoluzione, compresa la strategia di risoluzione, a meno che l'autorità di risoluzione reputi, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in tale piano.

(14)

Nel periodo durante il quale i piani di risoluzione e i requisiti di fondi propri e passività ammissibili non sono ancora stati adottati, e se il tempo a disposizione dell'autorità di risoluzione per decidere in merito all'attuazione dettagliata della strategia di risoluzione è limitato, è più probabile che si presentino casi in cui non è possibile applicare lo strumento del bail-in a tutte le passività ammissibili entro un tempo ragionevole. La determinazione del «tempo ragionevole» dovrebbe essere collegata alla rapidità e alla certezza necessarie per perfezionare il bail-in entro una certa data al fine di stabilizzare efficacemente l'impresa. Qualora non sia possibile eseguire entro tale data tutti i compiti necessari per sottoporre a bail-in talune passività, si dovrà considerare impossibile applicare lo strumento del bail-in «entro un tempo ragionevole». La decisione in merito a quando «difficile» equivalga a «impossibile» dovrebbe essere adottata sulla base dei criteri che definiscono un «tempo ragionevole».

(15)

Le passività disciplinate dal diritto di un paese terzo possono essere in via di principio oggetto di bail-in se non ne sono espressamente escluse a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Il meccanismo previsto all'articolo 55 della medesima direttiva è volto a aumentare la probabilità che tali passività possano essere sottoposte a bail-in entro un tempo ragionevole. Altrettanto importante è il fatto che l'articolo 67 della direttiva 2014/59/UE conferisca alle autorità di risoluzione la facoltà di esigere che l'amministratore, il curatore o ogni altra persona che esercita il controllo sull'ente soggetto a risoluzione adottino tutte le misure necessarie affinché la svalutazione o la conversione delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo acquistino efficacia. Poiché tali passività non sono disciplinate dal diritto dell'UE, resta tuttavia il rischio che, in casi eccezionali e nonostante il massimo impegno dell'autorità di risoluzione, anche sotto forma di esercizio della facoltà conferitale da detto articolo 67, si ponga il problema dell'impossibilità di sottoporre le passività a bail-in entro un tempo ragionevole.

(16)

Un ostacolo pratico al bail-in di alcune passività può essere dovuto al fatto che l'importo della passività non sia determinato o sia difficile da determinare nel momento in cui l'autorità di risoluzione applica lo strumento del bail-in. Ciò può verificarsi in caso di passività garantite che superano il valore della relativa garanzia o di passività vincolate a eventi futuri, per esempio voci fuori bilancio o margini non utilizzati. Questi ostacoli possono essere superati mediante un'adeguata valutazione, per esempio cancellando la passività e stimando il valore, adottando una metodologia di valutazione adeguata o applicando un coefficiente di haircut «virtuale».

(17)

Sebbene in alcuni casi anche il bail-in dei derivati possa risultare difficile, l'articolo 49 della direttiva 2014/59/UE stabilisce chiaramente come i derivati debbano essere sottoposti a bail-in, cioè dopo la liquidazione per close-out. Il fatto che possa risultare difficile determinare in tempi brevi l'importo compensato in seguito alla liquidazione per close-out non dovrebbe comportare l'esclusione automatica, in quanto il problema si può risolvere anche mediante metodologie di valutazione adeguate, come previsto dalla Commissione all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, soprattutto nella fase di valutazione provvisoria. In quest'ottica, gli enti dovrebbero essere tenuti a dimostrare che sono in grado di fornire le informazioni necessarie per condurre una valutazione ai fini della risoluzione. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero assicurare che gli enti siano in grado di produrre le informazioni aggiornate richieste nel lasso di tempo previsto dalla strategia di risoluzione, segnatamente per sostenere una valutazione credibile prima e durante la risoluzione, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE. Gli orientamenti stabiliscono inoltre che le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di cedere le attività che pregiudicano considerevolmente la fattibilità della valutazione.

(18)

L'articolo 2 della direttiva 2014/59/UE definisce la nozione di funzioni essenziali e di linee di business principali. La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato per precisare ulteriormente le circostanze in cui talune attività, servizi e operazioni possono rientrare nella definizione di funzione essenziale o linea di business principale. A questo proposito, la redditività di una linea di business non è di per sé un motivo sufficiente per escludere dal bail-in le relative passività. L'esclusione può tuttavia essere giustificata se il mantenimento di una linea di business principale è essenziale per conseguire gli obiettivi di risoluzione, compreso il mantenimento delle funzioni essenziali, qualora siano agevolate dalla prosecuzione di operazioni, servizi e transazioni chiave.

(19)

Le autorità di risoluzione possono escludere le passività necessarie ai fini della gestione dei rischi (copertura) nel contesto delle funzioni essenziali soltanto se la gestione dei rischi (copertura) è riconosciuta a fini prudenziali ed è essenziale per il mantenimento di operazioni connesse alle funzioni essenziali, dimodoché, se la copertura fosse liquidata, la continuità della funzione essenziale sarebbe gravemente compromessa.

(20)

Inoltre le autorità di risoluzione possono escludere le passività necessarie ai fini della gestione dei rischi (copertura) nel contesto delle funzioni essenziali soltanto se, qualora la misura di gestione dei rischi fosse liquidata, l'ente non avrebbe la possibilità di sostituirla a condizioni ragionevoli entro il periodo necessario per il mantenimento della funzione essenziale, per esempio a causa di spread o di incertezze nella valutazione.

(21)

Un altro obiettivo della risoluzione che può giustificare un'esclusione dall'applicazione dello strumento del bail-in è la prevenzione del contagio al fine di evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario. In ogni caso, l'esclusione sulla base di questo obiettivo dovrebbe avvenire soltanto se è strettamente necessaria e proporzionata, ma anche se la gravità del contagio è tale che esso si diffonderebbe e perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione.

(22)

L'applicazione dello strumento del bail-in può comportare un rischio intrinseco di contagio. La decisione legislativa di inserire lo strumento del bail-in nella direttiva 2014/59/UE quale principale strumento di risoluzione, insieme con il principio che i creditori e gli azionisti sopportano le perdite, significa che il rischio intrinseco di contagio che il bail-in può comportare non dovrebbe essere considerato automaticamente un motivo per escludere le passività. Le autorità di risoluzione dovrebbero quindi valutare accuratamente questi motivi e giustificare l'esclusione di una passività dal bail-in sulla base della maggiore probabilità che essa provochi un ampio contagio del tipo descritto all'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE rispetto a quelle non escluse. A tal fine, le autorità di risoluzione dovrebbero fondare la loro valutazione su metodologie adeguate, comprendenti l'analisi quantitativa per determinare la gravità e il rischio di ampio contagio e di grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione.

(23)

Le condizioni del mercato al momento del bail-in potrebbero influire sulla necessità di un'esclusione sulla base del rischio di ampio contagio, in particolare quando il dissesto dell'impresa si verifica in un momento in cui il sistema finanziario è in condizioni di notevole stress o risente di una mancanza di fiducia. Il rischio che l'applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione possa provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sulla stabilità finanziaria e sulla fiducia del mercato dovrebbe essere affrontato nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione, come prescritto nella sezione C, punto 26, dell'allegato della direttiva 2014/59/UE. Pertanto, quando esclude una passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, di detta direttiva sulla base del rischio di ampio contagio, l'autorità di risoluzione dovrebbe spiegare perché gli ostacoli al bail-in non siano stati affrontati durante la pianificazione della risoluzione, se tali esclusioni rappresentano un impedimento alla possibilità di risoluzione. L'autorità di risoluzione dovrebbe inoltre valutare se l'effetto di contagio risulti o sia notevolmente aggravato dall'applicazione dello strumento del bail-in alle passività in questione, o sia di fatto dovuto al dissesto dell'ente in sé e di per sé.

(24)

Il rischio di ampio contagio può essere diretto, quando le perdite dirette che le controparti dell'ente soggetto a risoluzione devono subire portano al default o a gravi problemi di solvibilità delle controparti stesse e, di conseguenza, delle loro controparti. La possibilità che uno o più enti finanziari si ritrovino in dissesto o in difficoltà in diretta conseguenza del bail-in non dovrebbe determinare l'esclusione automatica delle passività dal bail-in. Le decisioni in materia di esclusioni dovrebbero essere prese in funzione dei rischi sistemici cui potrebbe dare luogo il contagio.

(25)

Il rischio di ampio contagio può anche essere indiretto, per esempio a causa della perdita di fiducia di alcuni partecipanti al mercato, quali i depositanti, o degli effetti sui prezzi delle attività. Un'importante via di contagio indiretto può essere la perdita di fiducia nei mercati del finanziamento (al dettaglio e all'ingrosso): prosciugamento dell'offerta, costituzione di margini più elevati imposta in generale o agli istituti con caratteristiche analoghe a quelle dell'ente in dissesto, o svendita di attività da parte di enti con carenze di liquidità.

(26)

Quando si sottopongono alcune passività a bail-in, può verificarsi una distruzione di valore se tali passività fanno parte di una linea di business efficiente che altrimenti apporterebbe un notevole valore aggiunto alla banca, per esempio in caso di vendita a un acquirente del settore privato. Affinché l'autorità di risoluzione escluda una passività o una classe di passività dal bail-in, il valore preservato dovrebbe essere sufficiente per ottenere un (potenziale) miglioramento della situazione dei creditori non esclusi, rispetto a quella in cui si troverebbero se le passività in questione non fossero escluse dal bail-in. Le autorità di risoluzione possono pertanto escludere una passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE nel caso in cui i vantaggi dell'esclusione per gli altri creditori siano superiori al contributo che le passività fornirebbero all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione in assenza dell'esclusione. Ciò è possibile, per esempio, nel caso in cui il valore preservato possa essere chiaramente individuato da un aumento proporzionale del corrispettivo versato da un acquirente del settore privato.

(27)

Nel contesto della valutazione dei potenziali vantaggi di un'esclusione dal bail-in in termini di mantenimento del valore, l'articolo 36, paragrafo 16, e l'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE conferiscono rispettivamente alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione per la valutazione ai fini della risoluzione e per la valutazione dei derivati. In funzione della metodologia applicabile, perdite aggiuntive possono derivare dalla liquidazione per close-out dei derivati ed eccedere il potenziale di bail-in della passività corrispondente, causando ulteriori perdite che possono accrescere l'onere del bail-in per altri creditori dell'ente soggetto a risoluzione. Le perdite aggiuntive possono derivare dai costi di sostituzione sostenuti dalla controparte, o dai costi sostenuti dall'ente soggetto a risoluzione per ricostituire le coperture rimaste aperte che non sono prese in considerazione nel valore in caso di cessione totale dei derivati. In queste circostanze, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare se tale riduzione di valore significhi che le perdite sostenute dai creditori non esclusi sarebbero più ingenti rispetto a se la passività in questione fosse esclusa dal bail-in. L'aspettativa puramente ipotetica di un potenziale aumento di valore potrebbe non essere idonea a motivare l'esclusione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme che precisano ulteriormente le circostanze eccezionali, di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, nelle quali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l'autorità di risoluzione può escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione.

2.   Le disposizioni del presente regolamento sono applicate dall'autorità di risoluzione designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e dal Comitato di risoluzione unico, nell'ambito dei compiti e dei poteri che gli sono attribuiti ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre per:

(1)   «contagio diretto»: una situazione in cui le perdite dirette delle controparti dell'ente soggetto a risoluzione, derivanti dalla svalutazione delle passività dell'ente stesso, determinano il default o il probabile default di tali controparti nel futuro immediato;

(2)   «contagio indiretto»: una situazione in cui la svalutazione o la conversione delle passività dell'ente provoca una reazione negativa dei partecipanti al mercato che determina una grave perturbazione del sistema finanziario potenzialmente in grado di compromettere l'economia reale.

Articolo 4

Disposizioni comuni

1.   Le autorità di risoluzione non escludono una passività o una classe di passività dal bail-in qualora non figuri nell'elenco di passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

2.   La decisione dell'autorità di risoluzione di escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE si basa su un'analisi, caso per caso, dell'ente soggetto a risoluzione e non è automatica.

3.   Quando prende in considerazione un'esclusione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e prima di escludere completamente una passività o una classe di passività dal bail-in, l'autorità di risoluzione valuta innanzitutto, ove possibile, l'ipotesi di escludere parzialmente tale passività limitando la portata della sua svalutazione.

4.   Per determinare se una passività debba essere esclusa ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione valuta se le condizioni ivi previste siano soddisfatte al momento dell'applicazione all'ente dello strumento del bail-in. Tale valutazione non pregiudica l'obbligo dell'autorità di risoluzione di applicare il piano di risoluzione secondo quanto previsto all'articolo 87 della direttiva 2014/59/UE.

5.   La decisione di escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE si basa su almeno uno degli obiettivi di risoluzione descritti all'articolo 31, paragrafo 2, della stessa direttiva.

6.   La decisione di escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività dall'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE che comporti l'uso del fondo di risoluzione è debitamente motivata, tenendo conto della necessità di procedere in modo opportuno sulla base delle circostanze specifiche del caso.

7.   Se ha presupposto che una passività o una classe di passività contribuisca, in modo credibile e fattibile, all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione e che tali passività non soddisfino le condizioni per l'esclusione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, e poi decide di escludere, integralmente o parzialmente, la passività o classe di passività ai sensi di detto articolo 44, paragrafo 3, comportando il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione, l'autorità di risoluzione spiega:

a)

le circostanze eccezionali diverse da quelle presenti al momento della pianificazione della risoluzione che rendono necessario escludere tali passività dal bail-in al momento di avviare l'azione di risoluzione;

b)

perché l'esclusione è necessaria, in particolare perché le circostanze eccezionali che la determinano non potevano essere previste durante la pianificazione della risoluzione;

c)

se la necessità dell'esclusione è stata prevista nel piano di risoluzione, il modo in cui l'autorità di risoluzione ha affrontato tale necessità onde evitare che costituisse un impedimento alla possibilità di risoluzione.

8.   Quando decide se escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre:

a)

come/se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6;

b)

perché non sia stato possibile affrontare la necessità dell'esclusione con un metodo di valutazione adeguato ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE.

9.   Quando decide se escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività al fine di preservare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre:

a)

come/se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7;

b)

perché le passività da escludere siano più importanti per la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali precisate rispetto alle passività che non devono essere escluse.

10.   Se esclude, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività al fine di evitare un ampio contagio ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre:

a)

come/se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8;

b)

i motivi per cui le passività escluse hanno maggiori probabilità di provocare un ampio contagio del tipo descritto all'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE rispetto a quelle non escluse.

11.   Se esclude, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre come/se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9.

Articolo 5

Esclusione fondata sull'impossibilità di bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE

1.   Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione dello strumento del bail-in soltanto se gli ostacoli addotti non consentono di applicare tale strumento entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità di risoluzione.

2.   Prima di procedere a una determinazione in merito all'esclusione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione adempiono, in particolare, i seguenti obblighi:

a)

l'obbligo di fornire, nel piano di risoluzione, una descrizione dei processi volti a garantire entro un termine adeguato la disponibilità delle informazioni richieste ai fini della valutazione ai sensi degli articoli 36 e 49 della direttiva 2014/59/UE;

b)

l'obbligo di affrontare eventuali impedimenti alla possibilità di risoluzione dell'ente, comprese le circostanze cui è dovuta una potenziale esclusione che potevano essere previste durante la pianificazione della risoluzione, allorché tale potenziale esclusione rappresenta un impedimento alla possibilità di risoluzione.

Articolo 6

Tempo ragionevole

1.   Quando intendono escludere una passività o una classe di passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, al fine di determinare che cosa si intende per «tempo ragionevole» le autorità di risoluzione stabiliscono:

a)

il termine ultimo entro il quale deve essere determinato l'importo della svalutazione;

b)

il termine entro il quale devono essere eseguiti tutti i compiti necessari per sottoporre tali passività a bail-in al fine di rispettare gli obiettivi di risoluzione, tenendo conto della situazione al momento dell'azione di risoluzione.

2.   Quando stabiliscono i termini di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione valutano:

a)

la necessità di pubblicare la decisione sul bail-in e di determinare l'importo del bail-in e la relativa ripartizione finale fra le varie classi di creditori;

b)

le conseguenze del rinvio di tale decisione per la fiducia del mercato, le potenziali reazioni del mercato, quali i deflussi di liquidità, e l'efficacia dell'azione di risoluzione, tenendo conto dei due fattori seguenti:

i)

se le difficoltà e il rischio di dissesto dell'ente sono note ai partecipanti al mercato;

ii)

la visibilità delle conseguenze delle difficoltà o del potenziale dissesto dell'ente per i partecipanti al mercato;

c)

gli orari di apertura dei mercati, nella misura in cui possono incidere sulla continuità delle funzioni essenziali e sugli effetti di contagio;

d)

la o le date di riferimento alle quali devono essere soddisfatti i requisiti patrimoniali;

e)

le date di scadenza dei pagamenti dell'ente e la scadenza delle passività interessate.

Articolo 7

Esclusione ai fini del mantenimento di talune funzioni essenziali e linee di business principali ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE

1.   Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività, in ragione del fatto che l'esclusione è necessaria e proporzionata per preservare talune funzioni essenziali, quando ritengono che la passività o la classe di passività sia legata a una funzione essenziale e non debba essere sottoposta a bail-in per conseguire la continuità di tale funzione, fermo restando il soddisfacimento di una delle condizioni seguenti:

a)

il bail-in della passività o della classe di passività comprometterebbe la funzione a causa della disponibilità di finanziamenti o della dipendenza dalle controparti, quali quelle che forniscono coperture, dalle infrastrutture o dai prestatori di servizi all'ente, che possono essere impossibilitati o non disposti a proseguire le transazioni con l'ente in seguito al bail-in;

b)

la funzione essenziale in questione è un servizio prestato a terzi dall'ente che dipende dalle prestazioni ininterrotte della passività.

2.   Le autorità di risoluzione possono escludere le passività necessarie ai fini della gestione dei rischi (copertura) nel contesto delle funzioni essenziali soltanto se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

a)

la gestione dei rischi (copertura) è riconosciuta a fini prudenziali ed è essenziale per il mantenimento di operazioni connesse alle funzioni essenziali;

b)

l'ente non avrebbe la possibilità di sostituire a condizioni ragionevoli una misura di gestione dei rischio liquidata entro il periodo necessario per il mantenimento della funzione essenziale.

3.   Le autorità di risoluzione possono escludere una passività al fine di mantenere un rapporto di finanziamento soltanto se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

a)

l'autorità di risoluzione reputa che il finanziamento sia fondamentale per il mantenimento di una funzione essenziale;

b)

alla luce dell'articolo 6, l'ente non avrebbe la possibilità di sostituire il finanziamento entro il periodo necessario per il mantenimento della funzione essenziale.

4.   Le autorità di risoluzione non escludono una passività o una classe di passività unicamente sulla base di uno dei fattori seguenti:

a)

la scadenza;

b)

un aumento atteso dei costi di finanziamento che non pregiudica la continuità della funzione essenziale;

c)

l'aspettativa di potenziali utili futuri.

5.   Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività, in ragione del fatto che l'esclusione è necessaria e proporzionata per preservare una linea di business principale, qualora l'esclusione di tale passività sia essenziale per preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione di proseguire le operazioni, i servizi e le transazioni chiave e per conseguire gli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 8

Esclusione fondata sulla necessità di evitare un ampio contagio ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE

1.   Quando prendono in considerazione un'esclusione sulla base del rischio di contagio diretto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione valutano, quanto più possibile, le interconnessioni dell'ente soggetto a risoluzione con le sue controparti.

La valutazione di cui al primo comma comprende:

a)

l'esame delle esposizioni nei confronti delle pertinenti controparti per quanto riguarda il rischio che il bail-in di tali esposizioni possa provocare dissesti a catena;

b)

la rilevanza sistemica delle controparti a rischio di dissesto, in particolare per quanto riguarda gli altri partecipanti al mercato finanziario e i fornitori di infrastrutture del mercato finanziario.

2.   Quando prende in considerazione un'esclusione sulla base del rischio di contagio indiretto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione valuta, quanto più possibile, la necessità e la proporzionalità dell'esclusione sulla base di molteplici indicatori obiettivi pertinenti. Fra gli indicatori che possono risultare pertinenti figurano:

a)

il numero, le dimensioni e le interconnessioni degli enti con caratteristiche analoghe a quelle dell'ente soggetto a risoluzione, nella misura in cui possono provocare una diffusa mancanza di fiducia nel settore bancario o nel sistema finanziario più vasto;

b)

il numero di persone fisiche direttamente e indirettamente interessate dal bail-in e la visibilità e copertura mediatica dell'azione di risoluzione, nella misura in cui presentino un rischio significativo di minare la fiducia generale nel settore bancario o nel sistema finanziario più vasto;

c)

il numero, le dimensioni e le interconnessioni delle controparti interessate dal bail-in, compresi i partecipanti al mercato estranei al settore bancario, e l'importanza delle funzioni essenziali svolte da tali controparti;

d)

la capacità delle controparti di accedere a prestatori di servizi alternativi per le funzioni reputate sostituibili, alla luce della situazione specifica;

e)

l'eventualità che un numero significativo di controparti ritiri i finanziamenti o cessi di effettuare transazioni con altri enti in seguito al bail-in oppure che i mercati cessino di funzionare correttamente in conseguenza del bail-in di tali partecipanti al mercato, in particolare in caso di perdita generalizzata di fiducia del mercato o di panico generale;

f)

ritiro diffuso di finanziamenti a breve termine o di depositi per importi considerevoli;

g)

il numero, le dimensioni o l'importanza degli enti che rischiano di soddisfare le condizioni per l'intervento precoce o di soddisfare le condizioni per essere considerati in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;

h)

il rischio di un'interruzione significativa delle funzioni essenziali o di un notevole aumento dei prezzi per la prestazione di tali funzioni [evidenziato da cambiamenti delle condizioni di mercato per tali funzioni o della loro disponibilità] oppure le aspettative delle controparti e di altri partecipanti al mercato;

i)

diminuzione significativa e diffusa dei prezzi delle azioni degli enti o dei prezzi delle attività detenute dagli enti, in particolare quando possono incidere sulla situazione patrimoniale degli enti stessi;

j)

riduzione significativa, generale e diffusa dei finanziamenti a breve o medio termine a disposizione degli enti;

k)

notevole deterioramento del funzionamento del mercato dei finanziamenti interbancari, evidenziato da un aumento significativo dei margini da costituire e da una diminuzione delle garanzie a disposizione degli enti;

l)

rincari diffusi e significativi delle assicurazioni sui crediti o deterioramento dei rating di credito degli enti o di altri partecipanti al mercato importanti per la situazione finanziaria degli enti stessi.

Articolo 9

Esclusione al fine di evitare una diminuzione di valore ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE

1.   Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività dal bail-in nel caso in cui tale esclusione eviti la distruzione di valore, affinché i detentori di passività non escluse si trovino in una situazione migliore di quella in cui sarebbero se tale passività o classe di passività fosse sottoposta a bail-in.

2.   Al fine di valutare se sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione confrontano e valutano l'esito per ciascun creditore del potenziale bail-in e dell'assenza di bail-in conformemente all'articolo 36, paragrafo 16, e all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva 2014/59UE.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).


1.6.2016   

IT

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L 144/21


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/861 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2016

recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 94, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), in particolare l'articolo 329, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 352, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 358, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 329, paragrafo 3, l'articolo 352, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 358, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevedono che l'Autorità bancaria europea (ABE) elabori una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri degli enti gli altri rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni e warrants. Conseguentemente l'ABE ha elaborato a tale proposito progetti di norme tecniche di regolamentazione che la Commissione ha approvato e adottato con il regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione (3).

(2)

Il quadro di vigilanza prudenziale istituito dalla direttiva 2013/36/UE richiede che tutti gli enti identifichino tutti i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. Conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, l'ABE ha elaborato a tale proposito progetti di norme tecniche di regolamentazione che la Commissione ha approvato e adottato con il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione (4).

(3)

Il regolamento delegato (UE) n. 528/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 contengono alcuni errori che devono essere rettificati.

(4)

Ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 528/2014, il metodo semplificato dovrebbe essere applicato soltanto dagli enti che si limitano esclusivamente ad acquistare opzioni e warrants, senza però che tali enti siano obbligati ad applicare questo metodo. Pertanto è opportuno rettificare la formulazione dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 528/2014, che obbliga detti enti a utilizzare il metodo semplificato e non impedisce ad altri enti di utilizzare anch'essi questo metodo.

(5)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 dovrebbe essere opportunamente modificato per indicare qualsiasi membro del personale la cui remunerazione totale lo colloca nella stessa fascia retributiva dei membri dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio come «soggetti che assumono rischi sostanziali», ossia coloro le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulla versione originaria dei progetti di norme tecniche di regolamentazione rettificati dal presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme tecniche di regolamentazione il prima possibile, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014

L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Solo gli enti che si limitano ad acquistare opzioni e warrants possono utilizzare il metodo semplificato.»

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 604/2014

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli è stata attribuita nel precedente esercizio finanziario una remunerazione complessiva che è pari o superiore alla remunerazione complessiva più bassa attribuita ad un membro dell'alta dirigenza o ad un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 3, punti 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) o 14)».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


1.6.2016   

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L 144/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/862 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2016

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in seguito denominata «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.

(3)

Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità. In alcuni casi la valutazione scientifica dei rischi non basta da sola a fornire tutte le informazioni sulle quali dovrebbe basarsi una decisione di gestione dei rischi e per questo motivo dovrebbero essere presi in considerazione anche altri fattori legittimi che attengono alla materia in esame.

(4)

In seguito alla domanda presentata dalla società Oy Karl Fazer AB a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità ha dovuto esprimere un parere riguardo a un'indicazione sulla salute relativa al pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre e a una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali [domanda EFSA-Q-2014-00012 (2)]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo di pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre contribuisce alla riduzione della risposta glicemica, accompagnata da una riduzione della risposta insulinica dopo i pasti». Su richiesta dell'Autorità, il richiedente ha precisato che, per quanto riguarda l'effetto indicato, il pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre dovrebbe essere confrontato con il glucosio.

(5)

Nel parere scientifico pervenuto l'8 ottobre 2014 alla Commissione e agli Stati membri, l'Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, era stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di quasi tutti gli alimenti e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio.

(6)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate. L'autorizzazione può essere legittimamente negata se le indicazioni sulla salute non sono conformi ad altri requisiti generali e specifici del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole dell'Autorità. Nel parere scientifico l'Autorità ha osservato che, nei test con quantità analoghe di carboidrati disponibili fornite da diversi alimenti contenenti carboidrati, quasi tutti gli alimenti contenenti carboidrati determinano una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto alle risposte glicemiche prodotte dal consumo di glucosio. Essa ha inoltre rilevato che anche gli alimenti contenenti piccole quantità di carboidrati o privi di carboidrati disponibili producono risposte glicemiche postprandiali minori rispetto al glucosio.

(7)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, per «indicazione» si intende qualunque messaggio o rappresentazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche. Un'indicazione sul pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre e sulle risposte glicemiche postprandiali potrebbe suggerire che tale pane ha caratteristiche particolari sotto il profilo della riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio, mentre in realtà quasi tutti gli alimenti hanno tale effetto. L'articolo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che l'impiego delle indicazioni sulla salute non può essere fuorviante. Un'indicazione che suggerisce che un particolare alimento possiede determinate proprietà benefiche, mentre in realtà quasi tutti gli alimenti possiedono tali proprietà, sarebbe fuorviante.

(8)

Alla luce di quanto precede, l'indicazione sul consumo di pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre e sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali non è conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite.

(9)

Nella definizione delle misure previste dal presente regolamento sono state prese in considerazione le osservazioni dei richiedenti pervenute alla Commissione in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(10)

Gli Stati membri sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute riportata nell'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco dell'Unione delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  EFSA Journal 2014;12(10):3837.


ALLEGATO

Indicazione sulla salute respinta

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Riferimento del parere EFSA

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati

Pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre

Riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio

Q-2014-00012


1.6.2016   

IT

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L 144/27


REGOLAMENTO (UE) 2016/863 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2016

recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi e la tossicità acuta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dispone che i metodi di prova applicati per generare informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze, come previsto da detto regolamento, sono riveduti e migliorati periodicamente al fine di ridurre le sperimentazioni su animali vertebrati e il numero di animali utilizzati. Qualora diventino disponibili idonei metodi di prova convalidati, sarà necessario, ove pertinente, modificare il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (2) e gli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 in modo da sostituire, ridurre e migliorare la sperimentazione su animali. Occorre tenere conto dei principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento sanciti dalla direttiva 2010/63/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni per la registrazione delle sostanze fabbricate o importate nell'Unione in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli. I dichiaranti sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1907/2006, ove opportuno, al fine di soddisfare gli obblighi di registrazione.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono necessari studi in vivo per ottenere le informazioni sull'irritazione cutanea e l'irritazione degli occhi di cui ai punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(4)

Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi scientifici nello sviluppo di metodi di prova alternativi per la corrosione/l'irritazione cutanea e i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi. Una serie di linee guida relative a metodi di prova alternativi sono state elaborate a livello internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e sono state incluse nel regolamento (CE) n. 440/2008.

(5)

Per la corrosione/l'irritazione cutanea, le informazioni adeguate ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi di una sostanza possono essere ottenute, nella maggior parte dei casi, unicamente sulla base di studi in vitro. Una conclusione può essere tratta da una singola prova in vitro se il risultato consente di prendere immediatamente una decisione circa la classificazione o la non classificazione, o da una combinazione di due prove in vitro, una per l'irritazione degli occhi e una per la corrosione cutanea. Studi in vivo possono essere ancora richiesti in alcuni casi eccezionali, per sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno, ad esempio quando la sostanza di prova in vitro non rientra nel campo di applicabilità dei metodi di prova in vitro o quando non è possibile ottenere risultati conclusivi mediante un'ampia serie di prove in vitro.

(6)

Per i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi, esiste una serie di metodi di prova in vitro che può essere sufficiente in molti casi per ottenere informazioni adeguate ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi di tali sostanze. Una conclusione circa il potenziale di una sostanza di provocare tali effetti sugli occhi può essere tratta da un'unica prova se il risultato consente di prendere immediatamente una decisione circa la classificazione o la non classificazione, o da una combinazione di due o più prove. Studi in vivo possono ancora essere richiesti in alcuni casi per sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno, ad esempio quando la sostanza di prova non rientra nel campo di applicabilità dei metodi di prova o quando non è possibile ottenere risultati conclusivi mediante un'ampia serie di prove in vitro.

(7)

I punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VIII dovrebbero quindi essere modificati in modo da mantenere le prescrizioni in materia di informazioni standard per gli studi in vitro e stabilire le condizioni alle quali è ancora necessario procedere ad uno studio in vivo di irritazione/corrosione cutanea e di gravi danni oculari/irritazione degli occhi. Tuttavia, idonee informazioni provenienti da esistenti studi in vivo di irritazione cutanea o degli occhi possono essere ancora utilizzate per soddisfare gli obblighi di informazione a qualsiasi livello di tonnellaggio.

(8)

Inoltre, le prescrizioni in materia di informazioni standard e le norme per gli adattamenti contenute ai punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VII, nonché le norme per gli adattamenti dei punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VIII, dovrebbero essere riviste allo scopo di eliminare ridondanze rispetto alle norme stabilite negli allegati VI e XI e nelle parti introduttive degli allegati VII e VIII per quanto riguarda il riesame dei dati disponibili, la rinuncia agli studi relativi ad un endpoint tossicologico se le informazioni disponibili indicano che la sostanza risponde ai criteri di classificazione dell'endpoint tossicologico in questione, o di chiarire il significato che si intende dare all'espressione «rinuncia agli studi» per quanto riguarda le sostanze infiammabili a determinate condizioni. Nei casi in cui si fa riferimento alla classificazione delle sostanze, occorre aggiornare le norme per gli adattamenti in modo da riflettere la terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

Per la tossicità acuta, in aggiunta alla prova per via orale (punto 8.5.1. dell'allegato VII), il punto 8.5 dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede una prescrizione in materia di informazioni standard relative alle sostanze diverse dai gas per almeno un'altra via di esposizione (dermica o per inalazione), a seconda della probabile via di esposizione umana. Recenti analisi scientifiche dei dati disponibili provenienti da studi in vivo sulla tossicità acuta hanno dimostrato che è ragionevole ritenere con un elevato grado di certezza che le sostanze non tossiche per via orale non lo siano nemmeno se somministrate per via cutanea. Pertanto, la sperimentazione di tali sostanze per via cutanea non fornisce informazioni essenziali ai fini della valutazione della loro sicurezza. Occorre pertanto modificare il punto 8.5 dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 nel senso di prevedere la possibilità di derogare all'obbligo della prova per via cutanea per tali sostanze.

(10)

È opportuno che l'ECHA, in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, elabori ulteriori documenti orientativi sull'applicazione dei metodi di prova e sulle possibilità di derogare alle prescrizioni in materia di informazioni standard previste dal presente regolamento ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006. A tal fine l'ECHA dovrebbe tenere pienamente conto del lavoro svolto dall'OCSE e da altri gruppi scientifici e di esperti in materia.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che stabilisce i metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

(3)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati VII e VIII al regolamento (CE) n. 1907/2006 sono modificati come segue:

1)

i punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VII sono sostituiti dai seguenti:

«8.1.

Corrosione o irritazione cutanea

8.1.

Non occorre realizzare lo studio o gli studi:

se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5) e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea (categoria 1), o

se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente, o

se la sostanza è classificata come sostanza che provoca tossicità acuta se somministrata per via dermica (categoria 1), o

se uno studio di tossicità acuta per via dermica non rivela irritazione cutanea fino al livello di dose limite (2 000  mg/kg di peso corporeo).

Se i risultati di uno dei due studi di cui ai punti 8.1.1. o 8.1.2. permettono già di giungere ad una decisione conclusiva circa la classificazione di una sostanza o l'assenza di potenziale di irritazione cutanea, non occorre realizzare il secondo studio.

8.1.1.

Corrosione cutanea, in vitro

 

8.1.2.

Irritazione cutanea, in vitro

 

8.2.

Gravi danni oculari o irritazione degli occhi

8.2.

Non occorre realizzare lo studio o gli studi:

se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea, e rientra quindi nella classificazione come sostanza che provoca gravi danni oculari (categoria 1), o

se la sostanza è classificata come sostanza che provoca irritazione cutanea e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca irritazione degli occhi (categoria 2), o

se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5) e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca gravi danni oculari (categoria 1), o

se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.

8.2.1.

Gravi danni oculari o irritazione degli occhi, in vitro

8.2.1.

Se i risultati di un primo studio in vitro non consentono di giungere ad una decisione conclusiva circa la classificazione di una sostanza o l'assenza di potenziale di irritazione oculare, è necessario prendere in considerazione un altro o altri studi in vitro per questo endpoint

2)

i punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VIII sono sostituiti dai seguenti:

«8.1.

Corrosione o irritazione cutanea

8.1.

Si prende in considerazione il ricorso ad uno studio in vivo per la corrosione/irritazione cutanea solo se gli studi in vitro di cui al punto 8.1.1. e 8.1.2. dell'allegato VII non sono applicabili, o i risultati di questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi.

Non occorre realizzare lo studio:

se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o

se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente, o

se la sostanza è classificata come sostanza che provoca tossicità acuta se somministrata per via dermica (categoria 1), o

se uno studio di tossicità acuta per via dermica non rivela irritazione cutanea fino al livello di dose limite (2 000  mg/kg di peso corporeo).

8.2.

Gravi danni oculari o irritazione oculare

8.2.

Si prende in considerazione il ricorso ad uno studio in vivo per la corrosione/irritazione oculare solo se lo studio o gli studi in vitro di cui al punto 8.2.1. dell'allegato VII non sono applicabili, o i risultati ottenuti da questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi.

Non occorre realizzare lo studio:

se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea, o

se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o

se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.»

3)

il punto 8.5. dell'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«8.5.

Tossicità acuta

8.5.

Non occorre di norma realizzare lo studio o gli studi:

se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea.

Nel caso di sostanze diverse dai gas, oltre che per via orale (punto 8.5.1. dell'allegato VII) le informazioni di cui ai punti 8.5.2. e 8.5.3. sono fornite per almeno un'altra via di esposizione. La scelta della seconda via dipenderà dalla natura della sostanza e dalla via probabile di esposizione umana. Se esiste una sola via d'esposizione, vanno fornite le informazioni soltanto per questa via.

8.5.2.

Per inalazione

8.5.2.

La sperimentazione per inalazione è appropriata se l'esposizione di esseri umani per inalazione è probabile, tenuto conto della pressione di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.

8.5.3.

Per via dermica

8.5.3.

La sperimentazione per via dermica è appropriata:

1)

se è improbabile l'inalazione della sostanza; e

2)

se un contatto con la pelle alla produzione e/o nell'uso è probabile; e

3)

se le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche fanno presumere un potenziale di tasso d'assorbimento cutaneo rilevante.

Non occorre realizzare la sperimentazione per via dermica:

se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione come sostanza che provoca tossicità acuta o STOT SE per via orale, e

se non sono stati osservati effetti sistemici negli studi in vivo con esposizione cutanea (ad esempio irritazione cutanea, sensibilizzazione cutanea) o, in assenza di uno studio in vivo per via orale, non sono previsti effetti sistemici a seguito di esposizione cutanea sulla base di metodi che non fanno ricorso alla sperimentazione (ad esempio metodo QSAR, metodo del “read-across”).»


1.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/864 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2016

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/66/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva triasulfuron, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 30 giugno 2016.

(4)

È stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5) una domanda di rinnovo dell'iscrizione del triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro i termini previsti da tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 14 ottobre 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sommario supplementare.

(8)

L'8 gennaio 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il triasulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che a causa di una valutazione incompleta della genotossicità del triasulfuron e della sua impurità risultante dal processo di fabbricazione CGA 150829 non è stato possibile fissare i valori di riferimento tossicologici basati su considerazioni sanitarie. Non è stato pertanto possibile effettuare la valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori e gli astanti. L'Autorità ha inoltre concluso che in specifiche situazioni geoclimatiche è altamente probabile che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, abbia luogo un'esposizione delle acque sotterranee superiore al limite parametrico delle acque potabili di 0,1 μg/l al triasulfuron stesso o al suo metabolita nel suolo CGA 150829. È stato inoltre identificato un rischio elevato per le piante acquatiche.

(9)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010, in merito al progetto di relazione di esame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi.

(10)

Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare le perplessità di cui al considerando 8.

(11)

Non è stato pertanto accertato che si possa concludere, in relazione a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente il triasulfuron, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. L'approvazione della sostanza attiva triasulfuron non dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(12)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron.

(13)

Qualora gli Stati membri concedano, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, un periodo di tolleranza per i prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron, tale periodo dovrebbe scadere al più tardi il 30 settembre 2017.

(14)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al triasulfuron a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva triasulfuron non è rinnovata.

Articolo 2

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triasulfuron entro il 30 settembre 2016.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade al più tardi il 30 settembre 2017.

Articolo 4

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 9 relativa al triasulfuron.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2000/66/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (triasulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 35).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva triasulfuron). EFSA Journal 2015;13(1):3958, 78 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958


1.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/865 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2016

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, («il regolamento di base»), con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite su determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di dette importazioni.

(2)

La domanda è stata presentata il 18 aprile 2015. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo, giustificando debitamente la richiesta. La Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per mantenere riservata l'identità del richiedente.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»), attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910) («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto al quale vengono applicate le misure attualmente in vigore.

(4)

I prodotti oggetto dell'inchiesta relativa alla possibile elusione hanno le stesse caratteristiche essenziali del prodotto in esame definito nel precedente considerando. Essi possono tuttavia essere ricotti o no, e sono anche presentati all'importazione come:

fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, o

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, o

fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, o

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, se presentati con almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli.

(5)

I primi tre prodotti sopradescritti sono attualmente classificati con lo stesso codice NC del prodotto in esame, ma con codici TARIC diversi (7607111930, 7607111940 e 7607111950).

(6)

L'ultimo prodotto è classificato con un codice NC diverso da quello del prodotto in esame (il codice NC 7607 11 90) e con i codici TARIC 7607119045 e 7607119080.

(7)

Anche tutti i prodotti sopraindicati sono originari della RPC («i prodotti oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(8)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 (2) («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(9)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping istituite sul prodotto in esame vengono eluse mediante pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping.

(10)

Gli elementi di prova presentati sono descritti qui di seguito.

(11)

In base alle statistiche sulle esportazioni cinesi e alle statistiche sulle importazioni di Eurostat, il richiedente ha determinato l'evoluzione delle importazioni di ciascuno dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta per un periodo che va dal 2008 al 2015. Confrontando l'evoluzione delle importazioni del prodotto in esame e quella delle importazioni dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta, il richiedente ha evidenziato una forte crescita delle importazioni dei prodotti leggermente modificati e una parallela diminuzione delle importazioni del prodotto in esame. In particolare, il richiedente ha dimostrato che i volumi delle importazioni dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta erano simili a quelli del prodotto in esame prima dell'adozione delle misure antidumping iniziali con il regolamento (CE) n. 925/2009 (3) del Consiglio. Il richiedente ha pertanto dimostrato un cambiamento nella configurazione degli scambi.

(12)

Per ciascuna pratica di elusione il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova dettagliati dell'esistenza molto diffusa di tali pratiche e della mancanza di motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.

(13)

Il richiedente ha dimostrato, sulla base delle informazioni disponibili, che i prezzi all'esportazione dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta originari della RPC sono, nell'ambito di ciascuna pratica di elusione, notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza le importazioni del prodotto leggermente modificato oggetto dell'inchiesta originarie della RPC compromettono l'effetto riparatore delle misure antidumping in termini di prezzi e di quantitativi.

(14)

Sulle base delle informazioni ragionevolmente accessibili, il richiedente ha infine effettuato calcoli del margine di dumping che dimostrano che i prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta, nell'ambito di ciascuna pratica di elusione, sono immessi nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

E.   PROCEDURA

(15)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(16)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni note di produttori/esportatori della RPC, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità della RPC. All'occorrenza possono anche essere chieste informazioni all'industria dell'Unione.

(17)

Tutte parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(18)

Le autorità della RPC saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(19)

Le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(20)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce un'elusione.

(21)

Dato che l'eventuale elusione può aver luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori dei prodotti oggetto dell'inchiesta della RPC che possono dimostrare di non essere collegati (4) ad alcun produttore interessato dalle misure (5) e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare di un'esenzione dovranno presentare una richiesta sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(22)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(23)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,

i produttori della Repubblica popolare cinese possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(24)

Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(25)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(26)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, esse saranno ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

(27)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(28)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe eccessivi oneri supplementari o costi aggiuntivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(29)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(30)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

K.   CONSIGLIERE AUDITORE

(31)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(32)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

(33)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di:

fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, o

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg e di larghezza superiore a 650 mm, anche ricotti, o

fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, o

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, se presentati con almeno due strati,

originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111930, 7607111940 e 7607111950) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080) eludano le misure istituite dal regolamento regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   I produttori della Repubblica popolare cinese che desiderino chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente documentata entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono chiedere inoltre di essere sentite dalla Commissione.

5.   Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

6.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate con la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

7.   Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato con la dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

8.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

E-mail: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 12252009 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

(3)  Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

(4)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

(5)  Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


1.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/866 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

428,2

MA

98,3

TR

62,1

ZZ

196,2

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

159,6

ZZ

159,6

0805 50 10

AR

174,2

TR

143,1

ZA

190,8

ZZ

169,4

0808 10 80

AR

111,7

BR

106,4

CL

134,0

CN

90,2

NZ

141,8

PE

106,8

US

192,9

ZA

115,7

ZZ

124,9

0809 29 00

TR

614,6

US

870,3

ZZ

742,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


1.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/44


REGOLAMENTO (UE) 2016/867 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 maggio 2016

sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

I dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito, «i dati sul credito») includono informazioni dettagliate e individuali su strumenti che sono fonte di rischio di credito per istituti di deposito, società finanziarie diverse dagli istituti di deposito o società veicolo per la gestione delle attività, soggetti che sono tutti attivi nell'erogazione di credito su scala significativa. Tali informazioni dettagliate sono necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema, del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del Comitato europeo per il rischio sistemico, compiti che includono l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza in materia di stabilità finanziaria e la politica e la ricerca in ambito macroprudenziale. I dati saranno utili anche ai fini di vigilanza bancaria nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).

(2)

L'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») specifica che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica.

(3)

I dati sul credito contribuiranno in misura sostanziale a migliorare le statistiche del SEBC esistenti e a svilupparne di nuove, nella misura in cui forniscono disaggregazioni e dettagli importanti che non sono disponibili dalle fonti di dati attualmente utilizzate, come informazioni sulla struttura e i modelli di rischio del credito concesso dal settore finanziario. Per esempio, i dati sul credito contribuiranno in maniera significativa a migliorare la qualità delle statistiche su: a) i prestiti secondo la dimensione delle imprese, una caratteristica essenziale per valutare e monitorare l'erogazione del credito a piccole e medie imprese; b) le linee di credito suddivise per settore di controparte; c) i prestiti alle società non finanziarie suddivisi per attività economica; d) i prestiti garantiti da beni immobili, ed e) i prestiti transfrontalieri e i redditi connessi come parte delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(4)

La disponibilità di dati sul credito migliorerà la fruibilità delle informazioni attualmente raccolte, a livello micro, sulle statistiche relative alle emissioni e alla disponibilità di titoli, e contribuirà al monitoraggio e al rafforzamento dell'integrazione e della stabilità finanziaria nell'Unione. Infine, i dati sul credito relativi alle filiali residenti al di fuori dell'area dell'euro e le cui sedi principali risiedono in uno Stato membro dichiarante sono importanti per l'assolvimento dei compiti del SEBC, in particolare per quanto riguarda l'analisi della politica monetaria e la stabilità finanziaria. Inoltre, i dati possono supportare i compiti di vigilanza macroprudenziale come le analisi sulla stabilità finanziaria, le valutazioni dei rischi e le prove di stress. Il paragrafo 1, lettera d) e il paragrafo 4 bis dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 ora permettono in modo specifico l'utilizzo dei dati statistici raccolti ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del SEBC a fini di vigilanza.

(5)

Un insieme completo di dati sul credito, armonizzati e analitici, dovrebbe minimizzare l'onere di segnalazione migliorando la stabilità degli obblighi di segnalazione nel tempo. Ciò è importante perché l'introduzione di modifiche nei sistemi altamente automatizzati per l'elaborazione di dati dei soggetti dichiaranti può essere molto costosa. L'insieme armonizzato di dati sul credito fornirà maggiori dettagli, riducendo così al minimo la necessità di presentare richieste aggiuntive ai soggetti dichiaranti.

(6)

La decisione BCE/2014/6 (3) istituisce la procedura per elaborare un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito basato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Essa mira all'introduzione di: (a) set nazionali di dati granulari sul credito gestiti da tutte le BCN dell'Eurosistema in conformità a requisiti minimi comuni, e (b) una banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito, «AnaCredit») condivisa tra i membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati in entrata da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(7)

La raccomandazione BCE/2014/7 (4) invita le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ma che si preparano a partecipare al quadro a lungo termine, ad applicare le disposizioni della decisione BCE/2014/6. L'utilizzo di AnaCredit dovrebbe essere aperto, su base volontaria, agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, in particolare a quelli partecipanti all'MVU, al fine di estenderne la portata geografica e di dati ed accrescere il livello di armonizzazione nell'Unione.

(8)

Mentre le misure preparatorie ai sensi della decisione BCE/2014/6 miravano a definire «un nucleo centrale di serie armonizzate di dati granulari sul credito che le BCN sono tenute a fornire alla BCE nel lungo termine», i risultati della procedura di valutazione dei costi e dei benefici hanno evidenziato dei requisiti utente molto rigorosi, sottolineando la necessità di avere non soltanto un «nucleo centrale di serie di dati», ma anche un elenco completo degli attributi e delle misure dei dati che caratterizzano gli strumenti che generano rischio di credito per gli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione. In aggiunta, la migliore armonizzazione che ne consegue dovrebbe aumentare la comparabilità dei dati tra i paesi e gli enti, assicurando in tal modo una accresciuta qualità dei dati per l'analisi.

(9)

AnaCredit mira a fornire, congiuntamente ad altri quadri statistici che raccolgono informazioni granulari, una visione analitica del rischio di credito dei soggetti dichiaranti, indipendentemente dallo strumento finanziario, dalla tipologia dell'esposizione o dalla classificazione contabile. A tale proposito, gli obblighi del presente regolamento sono diretti ad assicurare che i soggetti dichiaranti segnalino alle BCN un insieme comune di informazioni armonizzate.

(10)

AnaCredit dovrebbe essere istituito in fasi, in quanto la significativa eterogeneità tra i Paesi partecipanti nelle modalità attuali di raccolta dei dati sul credito può essere armonizzata solo in modo graduale. Questo approccio articolato in fasi tiene conto inoltre del tempo necessario ai soggetti dichiaranti per adeguarsi ai vari obblighi in materia di dati. Nel complesso, l'ambito di applicazione e i contenuti dei dati da raccogliere nel corso delle varie fasi dovrebbero essere definiti al più presto in modo da consentire ai soggetti dichiaranti di prepararsi all'utilizzo di una serie armonizzata di concetti e definizioni. Pertanto, il Consiglio direttivo assumerà le proprie decisioni rispetto a ogni fase successiva con almeno due anni di anticipo rispetto all'attuazione. Al fine di minimizzare i costi e il carico di lavoro per i soggetti dichiaranti, si esaminerà la possibilità di fornire informazioni relative ai prestiti immobiliari sulla base di tecniche di campionamento in una fase successiva.

(11)

Mentre uno degli obiettivi principali a lungo termine di AnaCredit è quello di armonizzare gli obblighi di segnalazione e le prassi di attuazione, l'eterogeneità delle prassi attuali di raccolta dei dati richiede il mantenimento del potere discrezionale delle BCN in alcuni ambiti, per esempio con riguardo alle decisioni delle BCN sulle deroghe per i soggetti dichiaranti residenti di piccole dimensioni. Tali ambiti nei quali le BCN possono esercitare un potere discrezionale dovrebbero essere riesaminati a ogni fase futura al fine di determinare se si possa conseguire una ulteriore armonizzazione tra i paesi partecipanti.

(12)

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la prima fase di segnalazione con AnaCredit dovrebbe includere il credito erogato da enti creditizi alle entità giuridiche. Gli istituti di deposito diversi dagli enti creditizi, le società veicolo per la gestione delle attività e le altre società finanziarie, che sono tutti operativi nell'erogazione di credito, nonché le filiazioni straniere di tali entità possono essere incluse tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in una fase successiva. Per quanto riguarda gli strumenti, l'ambito della segnalazione granulare può essere estesa a derivati, altri conti attivi, esposizioni fuori bilancio (come garanzie finanziarie) e credito concesso a soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese le imprese individuali. Nessun dato personale, come definito dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati, dovrebbe essere raccolto nella prima fase, anche per i crediti con più debitori che coinvolgono come debitori delle persone fisiche o quando le persone fisiche sono associate a strumenti segnalati ad AnaCredit. Se l'ambito di segnalazione dovesse essere esteso per includere tali dati personali in fasi successive, la tutela dei diritti delle persone fisiche con riguardo alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali dovrebbe essere garantita. Le fasi successive possono inoltre includere obblighi di segnalazione su base consolidata. Ogni ampliamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione dovrebbe tener conto della facoltà delle BCN di concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni e dovrebbe essere adottato almeno due prima della sua introduzione, al fine di concedere un tempo sufficiente per l'attuazione da parte dei soggetti dichiaranti e delle BCN.

(13)

In preparazione alle fasi future, un ampliamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, nonché l'introduzione di obblighi di segnalazione aggiuntivi, dovrebbe basarsi su un'analisi del Comitato per le statistiche del SEBC (di seguito, il «CST») che tenga conto delle esigenze degli utilizzatori, dei costi stimati dei soggetti dichiaranti e delle BCN, degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nella preparazione della prima fase.

(14)

Gli obblighi di segnalazione dei dati sul credito dovrebbero essere definiti tenendo in considerazione il principio di proporzionalità, per evitare di imporre un onere di segnalazione indebito, in particolare ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni con una limitata esposizione creditizia complessiva. Per la stessa ragione, le BCN dovrebbero avere la facoltà di concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni.

(15)

Al fine di assicurare l'efficienza della segnalazione e una adeguata interoperabilità con altri quadri di segnalazione esistenti o nuovi, le BCN dovrebbero essere autorizzate a raccogliere l'informazione da trasmettere alla BCE nel più ampio quadro di segnalazione nazionale e di estendere la segnalazione dei dati sul credito oltre l'ambito di applicazione del presente regolamento, per perseguire le proprie finalità istituzionali, in conformità alla pertinente normativa nazionale.

(16)

Al fine di contribuire ad AnaCredit, le BCN dovrebbero essere autorizzate a utilizzare le proprie banche dati, i dati trasmessi dai soggetti dichiaranti e ogni altra fonte, comprese le banche dati di riferimento rilevanti. Le BCN dovrebbero avere il potere discrezionale di decidere se istituire meccanismi di cooperazione con gli istituti nazionali di statistica (INS) o le autorità nazionali competenti (ANC) per la vigilanza su soggetti dichiaranti o ogni altra autorità nazionale, purché i dati forniti rispondano agli standard di qualità stabiliti nel presente regolamento. A causa della differente natura dei meccanismi nazionali attualmente in vigore, e al fine di minimizzare l'onere di segnalazione ai sensi del presente regolamento, si incoraggia una collaborazione efficiente ed efficace con gli INS, le ANC e altre autorità nazionali.

(17)

Il quadro per la raccolta dei dati sul credito dovrebbe essere istituito con la finalità di assicurare la interoperabilità con le centrali dei rischi e altri set rilevanti di dati sul credito istituiti da organismi del settore pubblico, comprese le banche dati relative alle statistiche sui titoli e il Register of Institutions and Affiliates Database del SEBC.

(18)

Le BCN dovrebbero essere autorizzate a utilizzare un insieme di dati analitici granulari sul credito, che sono condivisi e pluriuso, per creare flussi di ritorno (feedback loops) con i soggetti dichiaranti o per arricchire i flussi di ritorno esistenti e altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. Tali flussi di ritorno accresceranno il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario, in linea con il suo mandato istituzionale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I flussi di ritorno forniranno ai soggetti dichiaranti una base più estesa per le loro valutazioni sul merito di credito, in particolare per quanto riguarda i debitori transfrontalieri, e consentiranno l'armonizzazione delle definizioni e degli attributi dei dati per tutte le loro pratiche di prestito. Essi miglioreranno la gestione del rischio di credito degli enti creditizi e degli altri prestatori. In particolare, essi forniranno un supporto agli enti creditizi per evitare una dipendenza indebita sui rating di credito esterni per la valutazione del merito creditizio. Un flusso di ritorno dovrebbe adeguarsi alle migliori prassi e garantire standard minimi di qualità dei dati. Il sottoinsieme dei dati analitici sul credito che può essere condiviso tra le BCN, ai fini dei flussi di ritorno, dovrebbe essere definito tenendo in considerazione il livello di riservatezza specifico degli attributi dei dati interessati e i relativi obblighi di tutela della riservatezza, come pure il tempo necessario per l'attuazione. Ulteriori dettagli sul campo d'applicazione e l'attuazione dei flussi di ritorno possono essere stabiliti in un atto giuridico separato e le BCN possono stipulare protocolli d'intesa, sulla base delle normative applicabili, in merito alla rispettiva cooperazione in materia di flussi di ritorno. Mentre alcune BCN che gestiscono centrali dei rischi condividono già tra di loro su base bilaterale dati granulari sul credito e sul rischio creditizio di tipo transfrontaliero (5), altre possono avere bisogno, per motivi giuridici, di un certo periodo di tempo per attuare la condivisione transfrontaliera di informazioni al fine di trasmettere tali dati alle istituzioni finanziarie da cui ricevono segnalazioni. L'istituzione e l'attuazione dei flussi di ritorno dovrebbe tenere conto delle disposizioni normative nazionali sul trattamento di informazioni statistiche riservate.

(19)

Ai fini del presente regolamento dovrebbero applicarsi le norme per la protezione e l'utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite negli articoli da 8 a 8 quater del regolamento (CE) n. 2533/98.

(20)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione statistica definiti o imposti da regolamenti o decisioni della BCE. Tale potere sanzionatorio è indipendente dal diritto delle BCN di sanzionare i soggetti dichiaranti che non rispettano gli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo a essi applicabili nell'ambito del rispettivo quadro giuridico nazionale.

(21)

É necessario stabilire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento in maniera efficace, a condizione che la portata di tali modifiche non sia tale da mutare il sottostante quadro di riferimento concettuale, né da incidere sull'onere segnaletico dei soggetti dichiaranti negli Stati membri. Tale procedura deve permettere di tener conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC.

(22)

L'articolo 5 dello statuto del SEBC, insieme all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro considerino appropriate: a) per procedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE; e b) per realizzare tempestivamente i preparativi in campo statistico necessari affinché tali Stati membri diventino Stati membri la cui moneta è l'euro.

(23)

Il presente regolamento si dovrebbe applicare senza pregiudizio della raccolta dei dati sul credito ai sensi del quadro normativo del MVU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1)

per «Stato membro dichiarante» si intende uno Stato membro la cui moneta è l'euro; gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono decidere di diventare uno Stato membro dichiarante tramite l'introduzione delle disposizioni del presente regolamento nel loro diritto nazionale o altrimenti stabilendo gli obblighi di segnalazione pertinenti in conformità del loro diritto nazionale; ciò può riguardare, in particolare, gli Stati membri partecipanti all'MVU tramite cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (6);

2)

il termine «residente» ha il significato di cui all'articolo 1, punto 4 del regolamento (CE) n. 2533/98;

3)

il termine «unità istituzionale» ha il medesimo significato di cui ai paragrafi 2.12 e 2.13 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

4)

per «filiale estera» si intende un'unità istituzionale che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'entità giuridica e che è residente in un paese diverso da quello in cui l'entità giuridica è registrata in conformità del concetto di «filiale unica» di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio;

5)

per «entità giuridica» si intende un'entità che, ai sensi del diritto nazionale a cui è sottoposta, può acquisire diritti ed obblighi giuridici;

6)

per «identificativo dell'entità giuridica» (Legal Entity Identifier, LEI) si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme allo standard ISO 17442 (8) assegnato a una entità giuridica;

7)

per «identificativo nazionale» si intende un codice identificativo comunemente utilizzato che consente l'identificazione univoca di una controparte all'interno del suo paese di residenza;

8)

per «soggetto dichiarante» si intende un'entità giuridica o una filiale estera che sia residente nello Stato membro dichiarante e che sia sottoposta agli obblighi di segnalazione della BCE ai sensi del presente regolamento;

9)

per «operatore monitorato» si intende un'unità istituzionale la cui attività come creditore o gestore (servicer) è segnalata dal soggetto dichiarante. L'operatore monitorato è:

a)

l'unità istituzionale residente nello stesso paese del soggetto dichiarante di cui fa parte; o

b)

una filiale estera del soggetto dichiarante, residente in uno Stato membro dichiarante, o

c)

una filiale estera del soggetto dichiarante, non residente in uno Stato membro dichiarante;

10)

per «controparte» si intende un'unità istituzionale che è parte di uno strumento o è associata a una parte di uno strumento;

11)

per «creditore» si intende la controparte che corre il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione;

12)

per «debitore» si intende la controparte che ha l'obbligo incondizionato di effettuare i rimborsi derivanti dallo strumento;

13)

per «fornitore della protezione» si intende la controparte che offre una protezione contro un evento negativo del credito contrattualmente previsto, e che sopporta il rischio di credito di un evento negativo del credito;

14)

per «gestore» (servicer) si intende la controparte responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di uno strumento;

15)

per «banca/banche centrale/i nazionale/i» o «BCN» si intendono la/le banca/banche centrale/i nazionale/i degli Stati membri dell'Unione europea;

16)

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dichiarante in cui il soggetto dichiarante è residente;

17)

per «centrale dei rischi» (CR) si intende un registro dei crediti gestito da una BCN che riceve segnalazioni da prestatori nel settore finanziario e fornisce loro assistenza con la trasmissione di informazioni sul credito e sul rischio di credito;

18)

il termine «ente creditizio» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

19)

il termine «ente» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3 del regolamento (UE) n. 575/2013;

20)

il termine «attività» ha il medesimo significato di cui al paragrafo 7.15 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013;

21)

per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte non esegua dei pagamenti a cui è vincolata contrattualmente;

22)

per «contratto» si intende un accordo giuridicamente vincolante tra due o più parti ai sensi del quale sono creati uno o più strumenti;

23)

per «strumento» si intende qualsiasi elemento specificato nell'attributo dei dati «tipologia dello strumento» definito nell'allegato IV;

24)

per «protezione» si intende un'assicurazione o copertura contro un evento di credito negativo, per mezzo di una voce elencata nell'attributo dei dati «tipo di protezione» definito all'allegato IV;

25)

per «importo degli impegni» si intende la somma degli attributi dei dati «importo nominale in essere» e «importo fuori bilancio» definiti all'allegato IV;

26)

con l'espressione «su base individuale» si intende il riferimento ad una singola unità istituzionale, comprese le unità istituzionali che fanno parte di un'entità giuridica.

Articolo 2

Fasi di attuazione e prima segnalazione

1.   L'insieme, condiviso e pluriuso, dei dati analitici sul credito ai sensi del presente regolamento è istituito per fasi. La prima fase inizia il 1o settembre 2018. La prima trasmissione mensile e trimestrale di questa fase e ai sensi del presente regolamento inizia con i dati per il 30 settembre 2018.

2.   Al fine di garantire una identificazione appropriata delle controparti, le BCN trasmettono alla BCE un primo insieme di dati di riferimento della controparte, in conformità del modello 1 dell'allegato I, sei mesi prima della prima trasmissione di cui al paragrafo 1.

3.   Al fine di consentire i necessari preparativi dal punto di vista organizzativo e tecnico per la trasmissione dei dati di riferimento della controparte indicati nel paragrafo 2, le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di fornire dati di riferimento delle controparti e dati sul credito parziali o completi dal 31 dicembre 2017 in poi.

Articolo 3

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti dagli enti creditizi residenti e dalle filiali estere residenti di enti creditizi, a prescindere dalla circostanza che siano enti vigilati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.   I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito su base individuale in conformità degli articoli 4 e 6.

3.   I soggetti dichiaranti segnalano alla BCN competente.

Articolo 4

Obblighi di segnalazione statistica

1.   I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito dell'operatore monitorato in conformità dell'articolo 6 per quanto riguarda gli strumenti che soddisfano le condizioni indicate nell'articolo 5:

a)

se a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento lo strumento:

i)

dà luogo a rischio di credito per l'operatore monitorato, o

ii)

è una attività dell'operatore monitorato, o

iii)

è rilevato ai sensi dei principi contabili applicabili utilizzati dall'entità giuridica dell'operatore monitorato e ha dato luogo a rischio di credito per l'operatore monitorato nel passato; o

iv)

è gestito da un operatore monitorato residente in uno Stato membro dichiarante; e

i.

è stato concesso ad altre unità istituzionali della stessa entità giuridica di cui l'operatore monitorato fa parte, o

ii.

è detenuto da una entità giuridica che non è un ente creditizio residente in uno Stato membro dichiarante diverso dall'operatore monitorato; e

b)

se almeno un debitore è una entità giuridica o fa parte di una entità giuridica come definita all'articolo 1, punto 5.

2.   Per una determinata data di riferimento per la segnalazione, il periodo di riferimento è il periodo che ha inizio all'ultima data di riferimento per la segnalazione del trimestre che precede la data di riferimento per la segnalazione e si conclude a tale determinata data di riferimento per la segnalazione.

Articolo 5

Soglia di segnalazione

1.   I dati sul credito sono segnalati per gli strumenti di cui all'articolo 4 se l'importo degli impegni del debitore è uguale o superiore a EUR 25 000 a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento.

2.   L'importo degli impegni del debitore, come indicato al paragrafo 1, è calcolato come la somma dell'importo degli impegni per tutti gli strumenti del debitore in relazione all'operatore monitorato in base all'ambito dell'articolo 4 e degli strumenti in esso definiti.

Articolo 6

Obblighi di segnalazione statistica su base individuale

1.   I soggetti dichiaranti devono segnalare i dati sul credito su base individuale a norma dei modelli nell'allegato I.

2.   I soggetti dichiaranti che sono entità giuridiche devono effettuare le segnalazioni rispetto a tutti gli operatori monitorati che fanno parte dell'entità giuridica. I soggetti dichiaranti che sono filiali estere devono effettuare le segnalazioni rispetto alla propria attività.

3.   Salvo il coordinamento tra le BCN competenti, se sia un'entità giuridica che la sua filiale estera sono residenti in Stati membri dichiaranti, al fine di evitare la doppia segnalazione:

a)

la BCN competente per l'entità giuridica può decidere di non raccogliere da quest'ultima una parte o la totalità degli attributi dei dati elencati nel modello 1 dell'allegato I, qualora gli strumenti relativi siano detenuti o gestiti dalla filiale estera;

b)

la BCN competente per la filiale estera può decidere di non raccogliere da quest'ultima una parte o la totalità degli attributi dei dati elencati nel modello 2 dell'allegato I.

4.   La BCN competente può decidere di non raccogliere informazioni con riguardo alle filiali estere che non siano residenti in uno Stato membro dichiarante e che facciano parte di un'entità giuridica che sia soggetto dichiarante.

Articolo 7

Obblighi di segnalazione statistica specifici

Gli obblighi di segnalazione statistica definiti all'articolo 6 sono ridotti con riguardo ai dati sul credito che soddisfino gli specifici criteri stabiliti nell'allegato II.

Articolo 8

Obblighi generali per la segnalazione rafforzata

1.   I soggetti dichiaranti e le loro filiali estere che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante istituiscono la struttura organizzativa necessaria e gli adeguati meccanismi di controllo interno per assicurare che i dati da segnalare su base individuale ai sensi del presente regolamento, conformemente all'articolo 6, siano debitamente elaborati e inoltrati.

2.   Le filiali estere che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante non sono soggetti dichiaranti ai sensi del presente regolamento. I soggetti dichiaranti assicurano che tali filiali estere introducano dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'adeguata attuazione degli obblighi di segnalazione su base individuale.

3.   Gli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del presente regolamento lasciano impregiudicati altri eventuali obblighi di segnalazione relativi a dati sul credito, vigenti o di futura introduzione, in conformità al diritto nazionale o ad altri quadri di segnalazione.

4.   Le BCN possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE in un più ampio quadro di segnalazione nazionale conforme alla pertinente disciplina nazionale o dell'Unione. Tali pù ampi quadri di segnalazione più possono includere informazioni che servano anche a fini diversi da quelli statistici, quali quelli di vigilanza.

5.   Le BCN possono ottenere dati sul credito da altre fonti.

6.   I requisiti minimi relativi a armonizzazione, completezza, livello di dettaglio e identificazione delle controparti in relazione ai dati sul credito sono definiti nei modelli nell'allegato I.

Articolo 9

Identificazione delle controparti

1.   Ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento, i soggetti dichiaranti e le BCN identificano le controparti utilizzando:

a)

un codice LEI, nel caso in cui tale identificativo sia stato assegnato; o

b)

se non è stato assegnato un codice LEI, un identificativo nazionale, come specificato ulteriormente nell'allegato IV.

2.   Le BCN possono ottenere le informazioni relative all'identificazione delle controparti come definite nell'allegato III tramite la segnalazione diretta da parte dei soggetti dichiaranti o tramite protocolli d'intesa o meccanismi simili con gli INS, le ANC e altre autorità nazionali. Le BCN definiscono gli identificativi unici che sono necessari per l'identificazione corretta delle controparti sulla base della portata delle informazioni stabilite nell'allegato III.

Articolo 10

Accesso ai dati sul credito e loro utilizzo

1.   La BCE e le BCN utilizzano i dati sul credito segnalati ai sensi del presente regolamento nei limiti e per le finalità definiti nel regolamento (CE) n. 2533/98. Tali dati possono essere utilizzati, in particolare, per istituire e mantenere un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 11.

2.   Il presente regolamento fa salvi gli utilizzi presenti o futuri di dati sul credito che siano permessi o richiesti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, oppure di protocolli d'intesa, compresi gli scambi transfrontalieri.

Articolo 11

Flusso di ritorno ai soggetti dichiaranti

1.   Le BCN hanno il diritto di fornire dati sul credito, inclusi i dati raccolti da un'altra BCN, ai soggetti dichiaranti, istituendo o incrementando i flussi di ritorno o altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. Possono fornire un sottoinsieme dei dati sul credito raccolti ai sensi del presente regolamento, in linea con le migliori prassi e nei limiti consentiti dal quadro giuridico applicabile in materia di riservatezza. I soggetti dichiaranti possono utilizzare i dati esclusivamente per gestire il rischio di credito e migliorare la qualità delle informazioni sul credito di cui dispongono in relazione a strumenti esistenti o prospettici. Essi non possono condividere i dati con altri soggetti, a meno che la condivisione di dati con fornitori di servizi non sia strettamente necessaria a tali fini e i dati vengano utilizzati solamente in relazione al soggetto dichiarante e il soggetto dichiarante garantisca una adeguata tutela della riservatezza sulla base di un accordo contrattuale che escluda ogni altro uso dei dati, e preveda, se possibile, l'anonimizzazione dei dati e la loro cancellazione non appena lo scopo per il quale sono stati condivisi è stato raggiunto. È vietata qualsiasi ulteriore trasmissione di dati da parte del fornitore di servizi, e qualsiasi condivisione di dati con fornitori commerciali di dati sul credito.

2.   Le BCN definiscono la portata dei dati da fornire, la procedura per fornire l'accesso agli stessi e tutte le eventuali restrizioni aggiuntive sull'utilizzo di tali dati, tenendo in considerazione il quadro giuridico nazionale e qualsiasi altro vincolo connesso alla natura riservata delle informazioni.

3.   Il presente articolo non conferisce ai soggetti dichiaranti alcun diritto ad avere un flusso di ritorno o a ricevere informazioni specifiche da un flusso di ritorno o da altri servizi informativi forniti dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti.

4.   Le BCN hanno il diritto di negare temporaneamente l'accesso da parte di un soggetto dichiarante a specifici dati sul credito derivanti da un flusso di ritorno, nel caso in cui il soggetto dichiarante non abbia adempiuto i propri obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e l'accuratezza e nei casi in cui un soggetto dichiarante non abbia adempiuto i propri obblighi definiti al paragrafo 1.

5.   Le BCN hanno il diritto di negare ad altre BCN l'accesso ai dati granulari sul credito da esse raccolti ai fini di un flusso di ritorno. Le BCN hanno il diritto di esigere la reciprocità in relazione alla fornitura di dati granulari sul credito con ogni BCN che richiede dati da un'altra BCN ai fini di un flusso di ritorno. Le informazioni su una unità istituzionale di un soggetto dichiarante stabilito in uno Stato membro dichiarante possono sempre essere utilizzate per flussi di ritorno da parte della BCN competente del soggetto dichiarante, indipendentemente del luogo di residenza dell'unità istituzionale.

Articolo 12

Accesso da parte di entità giuridiche

1.   Le entità giuridiche o parti di entità giuridiche in relazione alle quali sono stati segnalati dati sul credito hanno il diritto di accesso a tali dati presso la BCN competente. Le entità giuridiche possono inoltre chiedere ai soggetti dichiaranti di rettificare dati inesatti a esse riferiti.

2.   Le BCN possono negare alle entità giuridiche o a parti di entità giuridiche l'accesso ai dati sul credito che li riguardano oggetto di segnalazione solo nella misura in cui:

a)

tale accesso violi i legittimi interessi alla riservatezza del soggetto dichiarante, per esempio per quanto riguarda le valutazioni interne sul rischio di credito, o di terzi, in particolare delle entità giuridiche in relazione alle quali sono stati segnalati dati sul credito; o

b)

i dati non siano stati utilizzati per istituire o rafforzare un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 11, e le BCN non siano tenute a concedere l'accesso a tali dati in forza di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 13

Tempestività

1.   I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito come registrati alle seguenti date di riferimento per la segnalazione:

a)

per le trasmissioni mensili, all'ultimo giorno di ogni mese;

b)

per le trasmissioni trimestrali, all'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre e dicembre.

2.   Le BCN decidono entro quale termine e con quale frequenza ricevere i dati da parte dei soggetti dichiaranti, al fine di rispettare le proprie scadenze per la segnalazione alla BCE, e informano in proposito i soggetti dichiaranti.

3.   Le BCN informano i soggetti dichiaranti circa gli obblighi di segnalazione almeno 18 mesi prima della prima data di riferimento per la segnalazione entro la quale tali soggetti devono segnalare dati ai sensi del presente regolamento, fatti salvi eventuali altri obblighi di segnalazione in conformità della legislazione nazionale o di altri quadri di segnalazione.

4.   Per gli operatori monitorati che sono residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono mensilmente alla BCE i dati sul credito entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati.

5.   Per gli operatori monitorati che sono residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono trimestralmente alla BCE i dati sul credito entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio per le segnalazioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (11).

6.   Per gli operatori monitorati che sono filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono mensilmente alla BCE i dati sul credito entro il trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati.

7.   Per gli operatori monitorati che sono filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono trimestralmente alla BCE i dati sul credito entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio per le segnalazioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

8.   Le BCN trasmettono alla BCE i dati di riferimento della controparte per tutte le controparti a norma della sezione 1 del modello 1 dell'allegato I insieme alla prima trasmissione dei dati sul credito. Qualora intervenga una modifica, le BCN aggiornano i dati non oltre la trasmissione dei dati sul credito rilevanti per la prima data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale la modifica ha avuto effetto. A meno che le BCN non informino i soggetti dichiaranti di aver ottenuto i dati aggiornati di riferimento della controparte da altre fonti, i soggetti dichiaranti aggiornano tali dati informando le BCN degli eventuali cambiamenti al momento richiesto dalla BCN competente, ma non oltre la data in cui i dati sul credito sono segnalati alla BCN competente per la prima data di riferimento per la segnalazione successiva alla data in cui la modifica ha avuto effetto.

Articolo 14

Requisiti minimi comuni e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   I soggetti dichiaranti adempiono ai propri obblighi di segnalazione statistica nel rispetto dei requisiti minimi comuni in materia di trasmissione, accuratezza, precisa identificazione delle controparti e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.

2.   Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi i soggetti dichiaranti, in conformità al presente regolamento e ai rispettivi quadri giuridici nazionali nella misura in cui non sono incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. Le BCN garantiscono che tali modalità di segnalazione: a) forniscano le informazioni statistiche richieste; e b) consentano di verificare l'osservanza dei requisiti minimi in materia di trasmissione, accuratezza e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.

3.   Le BCN possono utilizzare informazioni ottenute da ogni altra fonte, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, per la trasmissione di dati sul credito alla BCE, nei limiti in cui le informazioni soddisfano i requisiti di qualità e di tempestività applicabili a norma del presente regolamento ai dati raccolti dai soggetti dichiaranti. In particolare, è richiesta l'osservanza dei requisiti minimi in materia di trasmissione, accuratezza e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.

Articolo 15

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

1.   In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento dei rispettivi obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati informano la BCN competente delle procedure previste per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica definiti nel presente regolamento, non appena l'intenzione di attuare la fusione, la scissione o la riorganizzazione è stata pubblicata e prima che ne decorrano gli effetti.

2.   Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo precedente, la BCN competente può autorizzare l'istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione statistica mediante procedure temporanee. Tale esenzione dalle normali procedure di segnalazione non può avere una durata superiore a sei mesi decorrenti dalla data in cui è avvenuta la fusione, la scissione o la riorganizzazione. Tale esenzione lascia impregiudicato l'obbligo dell'istituzione incorporante di adempiere i propri obblighi di segnalazione in conformità al presente regolamento.

Articolo 16

Deroghe e frequenza di segnalazione ridotta

1.   Al fine di assicurare la proporzionalità degli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento, la BCN competente può concedere delle deroghe a soggetti dichiaranti di piccole dimensioni, a condizione che il contributo complessivo di tutti i soggetti dichiaranti a cui viene concessa una deroga in relazione all'intero importo in essere di prestiti segnalati a norma del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (12) da tutti i soggetti dichiaranti residenti nello Stato membro dichiarante non superi il 2 %. Le deroghe possono riguardare alcuni o tutti gli obblighi di segnalazione definiti nel presente regolamento.

2.   Al fine di supportare l'attuazione degli obblighi di segnalazione, la BCN competente può consentire ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni di segnalare dati sul credito relativi alle date di riferimento per la segnalazione anteriori all'1o gennaio 2021 su base trimestrale invece che mensile, a condizione che il contributo complessivo di tutti i soggetti che segnalano su base trimestrale all'intero importo in essere dei prestiti segnalati a norma del regolamento (UE) n. 1071/2013 da tutti i soggetti dichiaranti residenti nello Stato membro dichiarante non superi il 4 %, fatte salve le segnalazioni di dati sul credito ai sensi di ogni altra normativa.

3.   Le BCN possono concedere deroghe ai soggetti dichiaranti nella misura in cui le BCN recuperino dati provenienti da altre fonti della qualità e tempestività richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

4.   Le BCN informano dei loro obblighi di segnalazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, i seguenti soggetti dichiaranti:

a)

soggetti dichiaranti a cui è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1;

b)

soggetti dichiaranti che possono segnalare i dati con una frequenza di segnalazione ridotta a norma del paragrafo 2;

c)

soggetti dichiaranti che non soddisfano più le condizioni per una deroga o per la riduzione della frequenza di segnalazione a norma dei paragrafi 1 o 2.

Articolo 17

Verifica e raccolta obbligatoria e requisiti minimi di qualità

Le BCN svolgono la verifica e, nella misura necessaria, effettuano la raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti dichiaranti devono fornire ai sensi del presente regolamento, fatto salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un soggetto dichiarante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e di revisione specificati nell'allegato V.

Articolo 18

Sanzioni

La BCE può irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98. I soggetti dichiaranti non sono soggetti a sanzioni nella misura in cui dimostrino che la segnalazione delle informazioni richieste è impedita dalla legislazione nazionale di un paese in cui risiede la filiale con riguardo alla quale sono tenuti a segnalare le informazioni. Il potere della BCE di imporre sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento è indipendente dal diritto di una BCN di sanzionare, in conformità alla sua legislazione nazionale, il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo che applicabili ai soggetti dichiaranti a norma del rispettivo quadro normativo nazionale in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Le BCN possono posticipare la prima trasmissione alla BCE di dati sul credito relativi alle date di riferimento per la segnalazione anteriori al 1o febbraio 2019, purché trasmettano tali dati alla BCE non oltre il 31 marzo 2019.

Articolo 20

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente regolamento, purché tali modifiche non alterino il quadro di riferimento concettuale sottostante né incidano sull'onere di segnalazione dei soggetti dichiaranti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 21

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Parere della Commissione del 7 agosto 2015 sul progetto di regolamento della Banca centrale europea sulla raccolta di dati granulari sul credito e di dati sul rischio creditizio (GU C 261 dell'8.8.2015, pag. 1).

(3)  Decisione BCE/2014/6, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 72).

(4)  Raccomandazione della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2014/7) (GU C 103 dell'8.4.2014, pag. 1).

(5)  Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra centrali dei rischi nazionali al fine della trasmissione alle istituzioni segnalanti (Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions). Disponibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

(6)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(7)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(8)  Disponibile sul sito Internet dell'International Organisation for Standardisation (ISO) all'indirizzo www.iso.org

(9)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(10)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

Dati da segnalare e modelli

1.   I dati da segnalare ai sensi del presente regolamento si riferiscono a molteplici elementi, quali i creditori, i debitori, gli strumenti, la protezione ecc. che sono interconnessi. Per esempio, a un debitore possono essere concessi più prestiti o una singola protezione può garantire più strumenti. Nel presente allegato è riportato un insieme di dati per la segnalazione di informazioni specifiche relative ad ognuno di questi elementi.

2.   L'informazione in ogni insieme di dati si riferisce a un singolo elemento, come lo strumento, oppure alla combinazione di più elementi, come ad esempio «strumento-protezione», determinando in tal modo il livello di granularità da fornire in ogni insieme di dati. Gli insiemi di dati sono strutturati in due modelli.

3.   Gli obblighi di segnalazione per gli attributi dei dati contenuti in ogni modello sono stabiliti negli allegati II e III.

4.   Gli attributi dei dati inclusi in ogni modello sono definiti nell'allegato IV.

5.   Gli importi sono segnalati in unità di euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea (BCE), ossia il tasso medio alla data di riferimento per la segnalazione.

Modello 1

1.   Dati di riferimento della controparte

1.1

Il livello di granularità per i dati di riferimento della controparte è la controparte. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: (a) identificativo del soggetto dichiarante e (b) identificativo della controparte.

1.2

Ogni identificativo della controparte deve essere unico per ogni controparte segnalata dallo stesso soggetto dichiarante e ogni controparte deve essere sempre identificata dal soggetto dichiarante utilizzando l'identificativo unico della controparte. Tale identificativo non deve mai essere riutilizzato dallo stesso agente dichiarante per identificare una diversa controparte. Le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di utilizzare identificativi della controparte come specificati dalla BCN competente.

1.3

Le controparti da registrare sono tutte le unità istituzionali che sono entità giuridiche o ne fanno parte e sono collegate a strumenti segnalati a norma degli articoli 4 e 5 o forniscono protezione a garanzia di tali strumenti. In particolare, le controparti da registrare sono: a) creditori; b) debitori; c) fornitori della protezione; d) cedenti (originators); e) gestori; f) sedi centrali di imprese; g) imprese madri dirette e h) imprese madri apicali. Una singola entità può essere controparte in relazione a diversi strumenti o ricoprire ruoli diversi come controparte per lo stesso strumento. Tuttavia, ogni controparte dovrebbe essere registrata una sola volta.

1.4

L'informazione richiesta per ogni tipo di controparte è indicata nell'allegato III.

1.5

I dati della controparte descrivono le caratteristiche della controparte.

1.6

Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche.

1.7

Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui la controparte ha stipulato un contratto registrato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito per la data di riferimento per la segnalazione in cui il cambiamento ha avuto effetto.

2.   Dati sullo strumento

2.1

Il livello di granularità per i dati sullo strumento è lo strumento. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; e d) identificativo dello strumento.

2.2

Ogni identificativo del contratto deve essere unico per ogni contratto che genera rischio di credito per lo stesso operatore monitorato. Tale identificativo non deve mai essere riutilizzato per identificare un diverso contratto con lo stesso operatore monitorato. Ogni identificativo dello strumento deve essere unico per ogni contratto, ossia a tutti gli strumenti incorporati in un singolo contratto deve essere attribuito un differente identificativo dello strumento, e questo non deve mai essere riutilizzato per identificare un diverso strumento in relazione allo stesso contratto.

2.3

I dati sullo strumento registrano qualsiasi strumento esistente in base a un contratto tra l'operatore monitorato e le controparti, compresi tutti gli strumenti tra unità istituzionali nell'ambito della stessa entità giuridica.

2.4

I dati dello strumento descrivono le caratteristiche dello strumento, che cambiano raramente nel corso del tempo.

2.5

Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui lo strumento è registrato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale il cambiamento ha avuto effetto.

3.   Dati finanziari

3.1

Il livello di granularità per i dati finanziari è lo strumento. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; e (d) identificativo dello strumento.

3.2

I dati finanziari descrivono l'andamento finanziario dello strumento.

3.3

Ogni importo utilizzato di uno strumento deve essere registrato nell'attributo dei dati «importo nominale in essere». Ogni importo impegnato ma non utilizzato di uno strumento deve essere registrato nell'attributo dei dati «importo fuori bilancio».

3.4

Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

4.   Dati controparte-strumento

4.1

Il livello di granularità per i dati controparte-strumento è la combinazione «controparte-strumento» e ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo della controparte; d) identificativo del contratto; e) identificativo dello strumento; e f) ruolo della controparte.

4.2

I dati controparte-strumento descrivono il ruolo di tutte le controparti per ogni strumento.

4.3

Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche.

4.4

Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale lo strumento è stato registrato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la data di trasmissione mensile dei dati sul credito che sono rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale il cambiamento ha avuto effetto.

5.   Dati sulle responsabilità solidali

5.1

Il livello di granularità per i dati sulle responsabilità solidali è la combinazione «controparte-strumento». Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo della controparte; d) identificativo del contratto; e e) identificativo dello strumento.

5.2

Tali dati registrano l'importo della responsabilità solidale per lo strumento per ogni debitore obbligato in solido in relazione ad un singolo strumento.

5.3

Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche.

5.4

Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

Insieme di dati

Attributo dei dati

1.

Dati di riferimento della controparte

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo della controparte

Identificativo dell'entità giuridica (LEI)

Identificativo nazionale

Identificativo della sede centrale d'impresa

Identificativo dell'impresa madre diretta

Identificativo dell'impresa madre apicale

Nome

Indirizzo: via

Indirizzo: città/località

Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa

Indirizzo: codice di avviamento postale

Indirizzo: paese

Forma giuridica

Settore istituzionale

Attività economica

Stato dei procedimenti legali

Data d'inizio dei procedimenti legali

Dimensione dell'impresa

Data della dimensione dell'impresa

Numero di dipendenti

Totale di bilancio

Fatturato annuo

Principio contabile

2.

Dati sullo strumento

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo del contratto

Identificativo dello strumento

Tipologia dello strumento

Tipo di ammortamento

Valuta

Strumento fiduciario

Data di inizio

Data finale del periodo di soli interessi

Tasso di interesse massimo

Tasso di interesse minimo

Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse

Differenziale/margine del tasso di interesse

Tipo di tasso di interesse

Data di scadenza legale finale

Importo degli impegni all'inizio

Frequenza di pagamento

Prestito per finanziamento di progetto (project finance)

Scopo

Diritto di azione (recourse)

Reference rate (Tasso di riferimento)

Data di regolamento

Debito subordinato

Identificativo del contratto sindacato

Diritti di rimborso

Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto

3.

Dati finanziari

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo del contratto

Identificativo dello strumento

Tasso di interesse

Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse

Stato di default dello strumento

Data dello stato di default dello strumento

Importo trasferito

Arretrati per lo strumento

Data di scadenza (past due) per lo strumento

Tipo di cartolarizzazione

Importo nominale in essere

Interessi maturati

Importo fuori bilancio

4.

Dati controparte-strumento

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo della controparte

Identificativo del contratto

Identificativo dello strumento

Ruolo della controparte

5.

Dati sulle responsabilità solidali

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo della controparte

Identificativo del contratto

Identificativo dello strumento

Importo della responsabilità solidale

Modello 2

6.   Dati contabili

6.1

Il livello di granularità per i dati contabili è lo strumento. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; e d) identificativo dello strumento.

6.2

Tali dati descrivono l'andamento dello strumento in conformità dei principi contabili pertinenti dell'entità giuridica dell'operatore monitorato. Se il soggetto dichiarante è soggetto al regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (1) i dati sono registrati in conformità del principio contabile — International Financial Reporting Standards (IFRS) o GAAP nazionali (generally accepted accounting principles) — applicato per soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) da parte dell'entità giuridica dell'operatore monitorato.

6.3

Le registrazioni devono essere segnalate su base trimestrale.

7.   Dati sulla protezione ricevuta

7.1

Il livello di granularità per i dati sulla protezione ricevuta è la protezione ricevuta. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo della protezione.

7.2

I soggetti dichiaranti dovrebbero segnalare ogni protezione ricevuta come garanzia per il rimborso di qualsiasi strumento segnalato nei dati sullo strumento, indipendentemente dalla ammissibilità di tale protezione per l'attenuazione del rischio di credito a norma del regolamento (UE) n. 575/2013.

7.3

Tali dati descrivono la protezione ricevuta.

7.4

Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale la protezione è stata ricevuta come garanzia per il rimborso di qualsiasi strumento segnalato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la trasmissione trimestrale dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale il cambiamento ha avuto effetto.

8.   Dati relativi a strumento-protezione ricevuta

8.1

Il livello di granularità per i dati relativi a strumento-protezione ricevuta è la combinazione strumento-protezione ricevuta. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; d) identificativo dello strumento; ed e) identificativo della protezione.

8.2

Tali dati descrivono tutta la protezione ricevuta in relazione allo strumento che la protezione garantisce.

8.3

Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

9.   Dati sul rischio di controparte

9.1

Il livello di granularità per i dati sul rischio di controparte è la controparte. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; e c) identificativo della controparte.

9.2

I dati consentono la valutazione del rischio di credito della controparte.

9.3

Tali informazioni sono necessarie solo per i debitori e i fornitori di protezione.

9.4

Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche.

9.5

Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

9.6

La BCN competente può decidere di raccogliere i dati sul rischio di controparte su base trimestrale.

10.   Dati sul default della controparte

10.1

Il livello di granularità per i dati sul default della controparte è la controparte. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; e c) identificativo della controparte.

10.2

Questi dati consentono la tempestiva identificazione delle controparti in default.

10.3

Tali informazioni sono necessarie solo per i debitori e i fornitori di protezione.

10.4

Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche.

10.5

Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

Dati

Attributo dei dati

6.

Dati contabili

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo del contratto

Identificativo dello strumento

Classificazione contabile degli strumenti

Rilevazione di bilancio

Cancellazioni accumulate

Importo della riduzione di valore accumulata

Tipo di riduzione di valore

Metodo di valutazione della riduzione di valore

Fonti di gravame

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito

Stato in bonis dello strumento

Data dello stato in bonis dello strumento

Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio

Stato di tolleranza (forbearance) e rinegoziazione

Data dello stato di tolleranza e rinegoziazione

Recuperi accumulati a partire dal default

Portafoglio prudenziale

Valore contabile

7.

Dati sulla protezione ricevuta

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo della protezione

Identificativo del fornitore della protezione

Tipo di protezione

Valore della protezione

Tipo del valore della protezione

Metodo di valutazione della protezione

Ubicazione della garanzia immobiliare

Data del valore della protezione

Data di scadenza della protezione

Valore iniziale della protezione

Data del valore iniziale della protezione

8.

Dati relativi a strumento-protezione ricevuta

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo del contratto

Identificativo dello strumento

Identificativo della protezione

Valore attribuito della protezione

Diritti di precedenza di terzi sulla protezione

9.

Dati sul rischio di controparte

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo della controparte

Probabilità di default

10.

Dati sul default della controparte

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo della controparte

Stato di default della controparte

Data dello stato di default della controparte


(1)  Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).


ALLEGATO II

Obblighi di segnalazione statistica specifici

In conformità all'articolo 7, gli obblighi di segnalazione statistica definiti all'articolo 6 devono essere ridotti in presenza di specifiche condizioni. I quattro casi che seguono descrivono le specifiche condizioni nelle quali non è richiesto l'insieme completo di dati sul credito.

1.   Operatori monitorati non residenti in uno Stato membro dichiarante

Strumenti per i quali l'operatore monitorato è una filiale estera non residente in uno Stato membro dichiarante;

2.   Operatori monitorati non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri

Strumenti per i quali l'operatore monitorato:

a)

non è un ente sottoposto a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013; o

b)

è una filiale estera di un ente non sottoposto a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Strumenti integralmente eliminati contabilmente che risultano gestiti

Strumenti che sono:

a)

eliminati contabilmente; e

b)

gestiti.

4.   Strumenti originati prima del 1o settembre 2018

Strumenti con una data di inizio anteriore al 1o settembre 2018.

La tabella 1 specifica gli obblighi di segnalazione per ogni attributo dei dati in ognuno dei quattro esempi, utilizzando le seguenti classificazioni:

a)   N: fatti salvi accordi individuali, le BCN competenti possono decidere di non raccogliere tali informazioni da singoli soggetti dichiaranti;

b)   X: informazione di cui non è imposta la segnalazione.

In assenza di classificazione, l'informazione deve essere segnalata.

Se i dati sono coperti da più di una descrizione nella tabella 1, si applica l'obbligo di segnalazione meno oneroso.

Tabella 1

Obblighi di segnalazione statistica specifici

 

1.

Operatori monitorati non residenti in uno Stato membro dichiarante

2.

Operatori monitorati non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri

3.

Strumenti integralmente eliminati contabilmente che sono gestiti

4.

Strumenti originati prima del 1o settembre 2018

Prestito per finanziamento di progetti (project finance)

N

 

 

 

Data di inizio

N

 

 

 

Tipo di tasso di interesse

N

 

 

 

Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse

N

 

 

 

Data finale del periodo di soli interessi

N

 

 

N

Tasso di riferimento

N

 

 

 

Differenziale (spread)/margine del tasso di interesse

N

 

 

 

Tasso di interesse massimo

N

 

N

 

Tasso di interesse minimo

N

 

N

 

Tipo di ammortamento

N

 

 

N

Frequenza di pagamento

N

 

 

N

Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto

 

N

N

 

Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse

N

 

 

 

Stato di default dello strumento

 

N

 

 

Data dello stato di default dello strumento

 

N

 

 

Interessi maturati

N

 

 

 

Classificazione contabile degli strumenti

 

 

X

 

Fonti di gravame

 

N

X

 

Cancellazioni accumulate

 

 

X

 

Importo della riduzione di valore accumulata

 

 

X

 

Tipo di riduzione di valore

 

 

X

 

Metodo di valutazione della riduzione di valore

 

 

X

 

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito

 

 

X

 

Stato in bonis dello strumento

 

N

 

 

Data dello stato in bonis dello strumento

 

N

 

 

Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio

 

 

X

 

Data dello stato di tolleranza (forbearance) e rinegoziazione

 

 

 

N

Portafoglio prudenziale

 

X

X

 

Valore contabile

 

 

X

 

Valore iniziale della protezione

 

 

 

N

Data del valore iniziale della protezione

 

 

 

N

Probabilità di default

 

N

N

 

Stato di default della controparte

 

N

N

 

Data dello stato di default della controparte

 

N

N

 


ALLEGATO III

Dati di riferimento della controparte

Le tabelle 2 e 3 specificano gli obblighi di segnalazione per ogni attributo dei dati nei dati di riferimento della controparte, come descritti nel modello 1 dell'allegato I.

La tabella 2 specifica gli obblighi per le controparti residenti in uno Stato membro dichiarante mentre la tabella 3 specifica gli obblighi per le controparti non residenti in uno Stato membro dichiarante.

Si utilizza la seguente classificazione degli obblighi:

a)   N: fatti salvi accordi individuali, le BCN competenti possono decidere di non raccogliere questa informazione da singoli soggetti dichiaranti;

b)   X: informazione di cui non è imposta la segnalazione.

Ove non sia fornita una classificazione, l'informazione deve essere segnalata.

Se i dati sono ricompresi in più di una descrizione nelle tabelle 2 o 3, si applica l'obbligo di segnalazione più oneroso.

Tabella 2

Obblighi di segnalazione specifici dei dati di riferimento della controparte per le controparti residenti in uno Stato membro dichiarante

 

1.

Soggetto dichiarante

2.

Operatore monitorato

3.

Creditore

4.

Debitore — Tutti gli strumenti originati prima del 1o settembre 2018

5.

Debitore — Almeno uno strumento originato a partire del 1o settembre 2018

6.

Fornitore della protezione

7.

Sede centrale d'impresa

8.

Impresa madre diretta

9.

Impresa madre apicale

10.

Cedente (Originator)

11.

Gestore (Servicer)

Dati di riferimento della controparte

Identificativo della controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificativo dell'entità giuridica (LEI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identificativo nazionale

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Identificativo della sede centrale d'impresa

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Identificativo dell'impresa madre diretta

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Identificativo dell'impresa madre apicale

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Nome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: via

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: città/località

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: codice di avviamento postale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: paese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Forma giuridica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Settore istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Attività economica

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Stato dei procedimenti legali

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Data d'inizio dei procedimenti legali

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Dimensione dell'impresa

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Data della dimensione dell'impresa

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Numero dei dipendenti

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Totale di bilancio

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Fatturato annuo

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Principio contabile

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Tabella 3

Obblighi di segnalazione specifici dei dati di riferimento della controparte per le controparti non residenti in uno Stato membro dichiarante

 

1.

Soggetto dichiarante

2.

Operatore monitorato

3.

Creditore

4.

Debitore — Tutti gli strumenti originati prima del 1o settembre 2018

5.

Debitore — Almeno uno strumento originato a partire dal 1o settembre 2018

6.

Fornitore della protezione

7.

Sede centrale d'impresa

8.

Impresa madre diretta

9.

Impresa madre apicale del debitore

10.

Cedente (Originator)

11.

Gestore (Servicer)

Dati di riferimento della controparte

Identificativo della controparte

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificativo dell'entità giuridica (LEI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identificativo nazionale

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identificativo della sede centrale d'impresa

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificativo dell'impresa madre diretta

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificativo dell'impresa madre apicale

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nome

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: via

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: città/località

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indirizzo: codice di avviamento postale

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: paese

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Forma giuridica

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Settore istituzionale

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Attività economica

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Stato dei procedimenti legali

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Data d'inizio dei procedimenti legali

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Dimensione dell'impresa

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Data della dimensione dell'impresa

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Numero dei dipendenti

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Totale di bilancio

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fatturato annuo

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Principio contabile

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


ALLEGATO IV

Attributi dei dati, definizioni e valori

La presente tabella fornisce descrizioni e definizioni standard dettagliate degli attributi dei dati indicati negli allegati da I a III. Essa fornisce anche i valori per la segnalazione degli attributi dei dati, comprese le descrizioni dei valori.

Le BCN sono responsabili della trasposizione degli attributi dei dati e dei valori in attributi dei dati e valori equivalenti applicabili a livello nazionale.

Termine

Tipo di termine

Definizione

Identificativo della controparte

Attributo dei dati

Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni controparte. Ogni controparte deve avere un identificativo della controparte. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo della controparte di qualsiasi altra controparte.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo del soggetto dichiarante

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per il soggetto dichiarante.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo dell'operatore monitorato

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per l'operatore monitorato.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo del contratto

Attributo dei dati

Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni contratto. Ogni contratto deve avere un identificativo del contratto. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo del contratto di qualsiasi altro contratto..

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo dello strumento

Attributo dei dati

Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni strumento di un singolo contratto. Ogni strumento deve avere un identificativo dello strumento. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo dello strumento di qualsiasi altro strumento dello stesso contratto.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo della protezione

Attributo dei dati

Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni protezione utilizzata per garantire lo strumento. Ogni protezione dovrebbe avere un identificativo della protezione. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo della protezione di qualsiasi altra protezione.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo del fornitore della protezione

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per il fornitore della protezione.

Se il fornitore della protezione non è una entità giuridica, l'identificativo del fornitore della protezione non deve essere segnalato.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Dati di riferimento della controparte

Identificativo dell'entità giuridica (LEI)

Attributo dei dati

Un identificativo dell'entità giuridica della controparte assegnato conformemente allo standard dell'International Organization for Standardization (ISO) 17442.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo nazionale

Attributo dei dati

Un codice di identificazione di uso comune, che consente l'identificazione inequivocabile di una controparte o dell'entità giuridica a cui la controparte appartiene nel proprio paese di residenza.

Per una controparte che è una filiale estera, l'identificativo nazionale fa riferimento alla filiale estera.

Per una controparte che non è una filiale estera, l'identificativo nazionale fa riferimento all'entità giuridica a cui la controparte appartiene.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo della sede principale d'impresa

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per l'entità giuridica di cui la filiale estera è una parte sprovvista di personalità giuridica.

Questa informazione si deve segnalare solo per le controparti che sono filiali estere.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo dell'impresa madre diretta

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per l'entità giuridica che è l'impresa madre diretta della controparte. Se la controparte non ha una impresa madre, si segnala l'identificativo della controparte per la controparte stessa.

Impresa madre ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo dell'impresa madre apicale

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per l'entità giuridica che è l'impresa madre apicale della controparte. Questa impresa madre apicale non ha una impresa madre. Se la controparte non ha una impresa madre, si segnala l'identificativo della controparte per la controparte stessa.

Impresa madre ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Nome

Attributo dei dati

Denominazione completa della controparte.

Stringa di caratteri

Valore

Una sequenza finita di caratteri

Indirizzo: via

Attributo dei dati

Via e numero civico dell'indirizzo della controparte

Stringa di caratteri

Valore

Una sequenza finita di caratteri

Indirizzo: città/località

Attributo dei dati

Città o località della controparte

Stringa di caratteri

Valore

Una sequenza finita di caratteri

Indirizzo: codice di avviamento postale

Attributo dei dati

Codice di avviamento postale della controparte

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa

Attributo dei dati

Contea o analoga suddivisione amministrativa delle controparti residenti negli Stati membri dell'Unione europea

Stringa di caratteri

Valore

Regioni NUTS 3

Indirizzo: paese

Attributo dei dati

Paese della controparte.

Codici ISO 3166-1 alpha-2

Valore

Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese.

Forma giuridica

Attributo dei dati

Tipo di entità d'impresa come definito nell'ordinamento giuridico nazionale.

Stringa di caratteri

Valore

Una sequenza finita di caratteri

Settore istituzionale

Attributo dei dati

Settori istituzionali in conformità del regolamento (UE) n. 549/2013, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (1).

Società non finanziarie

Valore

Società non finanziarie come definite ai paragrafi da 2.45 a 2.50 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Banca centrale

Valore

Autorità bancarie centrali come definite ai paragrafi da 2.72 a 2.74 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Enti creditizi

Valore

Enti creditizi come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Istituti di deposito diversi dagli enti creditizi

Valore

Istituti di deposito diversi dagli enti creditizi come definiti all'articolo 1, lettera a), punto 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33)

Fondi comuni monetari (FCM)

Valore

Fondi comuni monetari (FCM) come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Fondi di investimento diversi dai FCM

Valore

Fondi di investimento diversi dai FCM, come definiti ai paragrafi da 2.82 a 2.85 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Società veicolo finanziarie (SV) coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

Valore

SV coinvolte in operazioni di cartolarizzazione come definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

Valore

Altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, come definiti al paragrafo 2.86 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 e con esclusione delle SV coinvolte in operazioni di cartolarizzazione, come definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Ausiliari finanziari

Valore

Ausiliari finanziari come definiti al paragrafo 2.63 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

Valore

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive come definiti ai paragrafi 2.98 e 2.99 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Imprese di assicurazione

Valore

Imprese di assicurazione come definite ai paragrafi da 2.100 a 2.104 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Fondi pensione

Valore

Fondi pensione come definiti ai paragrafi da 2.105 a 2.110 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Amministrazioni centrali

Valore

Amministrazioni centrali come definite al paragrafo 2.114 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Amministrazioni di Stati federati

Valore

Amministrazioni di Stati federati come definite al paragrafo 2.115 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Amministrazioni locali

Valore

Amministrazioni locali come definite al paragrafo 2.116 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Enti di previdenza e assistenza sociale

Valore

Enti di previdenza e assistenza sociale come definiti al paragrafo 2.117 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Valore

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie come definite ai paragrafi da 2.129 a 2.130 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Attività economica

Attributo dei dati

Classificazione delle controparti in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 come stabilita nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Codice NACE

Valore

Un codice NACE di livello due, tre o quattro in conformità al regolamento (CE) n. 1893/2006.

Stato dei procedimenti legali

Attributo dei dati

Categorie che descrivono lo status giuridico di una controparte con riguardo alla sua solvibilità sulla base della normativa nazionale.

Le BCN dovrebbero trasporre questi valori nella normativa nazionale. A tempo debito, ogni BCN dovrebbe preparare una tabella di riferimento per facilitare l'interpretazione e la comparazione di questi valori tra i paesi.

Nessuna azione legale intentata

Valore

Non sono state intentate azioni legali circa la solvibilità o l'indebitamento di una controparte.

Sottoposto ad amministrazione controllata o altre procedure concorsuali.

Valore

Ogni procedimento che implica l'intervento di un organo giurisdizionale o di natura analoga diretto al raggiungimento di un accordo di rifinanziamento tra i creditori, ad eccezione delle procedure di fallimento o insolvenza.

Fallimento/insolvenza

Valore

Procedure concorsuali vincolanti di fallimento o insolvenza sottoposte a controllo giudiziario, che comportano lo spossessamento parziale o totale di una controparte e la designazione di un curatore.

Altri provvedimenti giuridici

Valore

Provvedimenti giuridici diversi da quelli già indicati, inclusi strumenti giuridici bilaterali tra il soggetto dichiarante e la controparte.

Data d'inizio dei procedimenti legali

Attributo dei dati

La data in cui i procedimenti legali, come segnalati in base all'attributo «stato dei procedimenti legali», sono stati avviati. Questa data è la data pertinente più recente anteriore alla data di segnalazione e viene segnalata solo se l'attributo dei dati «stato dei procedimenti legali» ha un valore diverso da «nessuna azione legale intentata».

Date

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Dimensione dell'impresa

Attributo dei dati

Classificazione delle imprese per dimensione, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE (3) della Commissione.

Grande impresa

Valore

Impresa che non può essere considerata una microimpresa o una piccola o media impresa (PMI), ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

MEDIA impresa

Valore

Impresa che rientra nella categoria di una PMI, ma che non è una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Piccola impresa

Valore

Impresa che rientra nella categoria di piccola impresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Microimpresa

Valore

Impresa che rientra nella categoria di microimpresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Data della dimensione dell'impresa

Attributo dei dati

La data a cui si riferisce il valore fornito all'attributo «dimensione dell'impresa». Questa è la data degli ultimi dati utilizzati per classificare o rivedere la classificazione dell'impresa.

Date

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Numero dei dipendenti

Attributo dei dati

Numero dei dipendenti che lavorano per la controparte, ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Numerico

Valore

Numero non negativo.

Totale di bilancio

Attributo dei dati

Valore contabile delle attività totali della controparte ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Fatturato annuo

Attributo dei dati

Volume annuale delle vendite al netto di tutti gli sconti e imposte sulle vendite della controparte ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Equivalente al concetto di «fatturato totale annuo» di cui all'articolo 153, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Principio contabile

Attributo dei dati

Principio contabile utilizzato dall'entità giuridica dell'operatore monitorato. Se il soggetto dichiarante è soggetto al regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13), i dati sono registrati in conformità del principio contabile — International Financial Reporting Standards (IFRS) o GAAP nazionali (generally accepted accounting principles) — applicato per soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) da parte dell'entità giuridica dell'operatore monitorato.

IFRS

Valore

IFRS applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

GAAP nazionali conformi agli IFRS

Valore

Regimi contabili nazionali sviluppati ai sensi della direttiva del Consiglio 86/635/CEE (5) che applicano i criteri IFRS per gli strumenti.

GAAP nazionali non conformi ai IFRS

Valore

Regimi contabili nazionali sviluppate ai sensi della direttiva del Consiglio 86/635/CEE che non applicano i criteri IFRS per gli strumenti.

Dati sul rischio di controparte

Probabilità di default

Attributo dei dati

La probabilità di default della controparte nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Numerico

Valore

Un numero da 0 a 1.

Dati sul default della controparte

Stato di default della controparte

Attributo dei dati

Identificazione dello stato di default della controparte. Categorie che descrive i motivi per i quali la controparte può essere in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non in default

Valore

Controparte non in default ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché adempimento improbabile

Valore

Controparte in default perché il suo adempimento è considerato improbabile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché in arretrato nei pagamenti superiore a 90/180 giorni

Valore

Controparte in default perché è in arretrato nel pagamento di qualsiasi debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché sia adempimento improbabile sia arretrato di pagamento superiore a 90/180 giorni

Valore

Controparte in default sia perché il suo adempimento è considerato improbabile sia perché è in arretrato nel pagamento di qualsiasi debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Data dello stato di default della controparte

Attributo dei dati

La data alla quale si considera intervenuto lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default della controparte».

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Dati sullo strumento

Tipologia dello strumento

Attributo dei dati

Classificazione dello strumento in base al tipo di disposizioni contrattuali concordate tra le parti.

Depositi diversi da contratti di acquisto con patto di rivendita

Valore

Depositi, come definiti al paragrafo 5.79 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, esclusi i contratti di contratti di acquisto con patto di rivendita.

Scoperto di conto corrente

Valore

Scoperto di conto corrente come definito al paragrafo 2, punto 1, lettera c) della tabella nella parte 2 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Debito da carta di credito

Valore

Credito concesso attraverso carte di addebito posticipato, vale a dire carte che concedono credito a saldo, o attraverso le carte di credito, vale a dire carte che concedono credito a saldo e credito «extended».

Credito revolving, esclusi gli scoperti di conto e il debito da carta di credito

Valore

Credito che ha le seguenti caratteristiche:

i)

il debitore può utilizzare o ritirare fondi fino ad un limite di credito prestabilito senza dare un preavviso al creditore;

ii)

l'importo del credito disponibile può aumentare o diminuire quando i fondi sono presi in prestito e rimborsati;

iii)

il credito può essere utilizzato ripetutamente;

iv)

non si tratta di debito da carta di credito o scoperti di conto corrente

Linee di credito, escluso il credito revolving

Valore

Credito che ha le seguenti caratteristiche:

i)

il debitore può utilizzare o ritirare fondi fino ad un limite di credito prestabilito senza dare un preavviso al creditore;

ii)

il credito può essere utilizzato ripetutamente;

iii)

non si tratta di credito revolving, debito da carta di credito o scoperti di conto corrente.

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore

Contratti di vendita con patto di riacquisto come definiti nella parte 2.14 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Crediti commerciali

Valore

Crediti commerciali come definiti al paragrafo 5.41, lettera c), dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Leasing finanziario

Valore

Leasing finanziario come definito ai paragrafi da 5.134 a 5.135 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Altri prestiti

Valore

Altri prestiti non inclusi in alcuna delle categorie precedentemente elencate.

Prestito ha lo stesso significato come definito ai paragrafi 5.112, 5.113 e 5.114 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Prestito per finanziamento di progetti (project finance)

Attributo dei dati

Identificazione del finanziamento di progetti.

Prestito per finanziamento di progetti (project finance)

Valore

Da utilizzare se lo strumento è un prestito per finanziamento di progetti ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Prestito non per finanziamento di progetti (project finance)

Valore

Lo strumento non è un prestito per finanziamento di progetti ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Valuta

Attributo dei dati

Denominazione in valuta degli strumenti, ai sensi dello standard ISO 4217.

Standard ISO 4217

Valore

Codice per lo standard ISO 4217 per la valuta.

Data di inizio

Attributo dei dati

Data di in cui ha avuto inizio la relazione contrattuale, cioè la data in cui l'accordo contrattuale è divenuto vincolante per tutte le parti.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Data di regolamento

Attributo dei dati

Data in cui le condizioni specificate nel contratto sono o possono essere eseguite per la prima volta, cioè la data in cui gli strumenti finanziari sono inizialmente scambiati o creati.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Data di scadenza legale finale

Attributo dei dati

Data di scadenza contrattuale dello strumento, tenendo conto di ogni accordo modificativo dei patti iniziali.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Diritto di azione (recourse)

Attributo dei dati

Classificazione degli strumenti sulla base dei diritti del creditore di aggredire i beni diversi da qualsiasi protezione costituita a garanzia dello strumento.

Diritto di azione

Valore

Strumento rispetto al quale il creditore ha il diritto di aggredire i beni del debitore diversi da qualsiasi protezione costituita a garanzia dello strumento o, nel caso di crediti commerciali, il diritto di riscuotere il debito dall'entità che ha venduto i crediti al creditore.

Senza diritto di azione

Valore

Strumento senza ricorso come definito sopra.

Tipo di tasso di interesse

Attributo dei dati

Classificazione delle esposizioni creditizie in funzione del tasso di base per la determinazione del tasso di interesse per ciascun periodo di pagamento.

Fisso

Valore

Schema che definisce i tassi di interesse nel corso della durata dell'esposizione, che comprende solo tassi costanti — tasso numerico costante noto con certezza al momento dell'inizio dell'esposizione — e in cui i tassi di interesse si applicano a tutta l'esposizione. Lo schema può contenere più di un tasso di interesse costante da applicare in diversi periodi per la durata dell'esposizione (ad esempio prestito con un tasso costante di interesse durante il periodo a tasso fisso iniziale, che poi passa a un tasso d'interesse diverso, ancora costante, già noto al momento dell'inizio dell'esposizione).

Variabile

Valore

Schema che definisce i tassi di interesse nel corso dell'esposizione, che comprende solo tassi di interesse basati sull'evoluzione di un'altra variabile (la variabile di riferimento) e in cui il tasso di interesse si applica a tutta l'esposizione.

Misto

Valore

Altro tipo di tasso di interesse non incluso in alcuna delle categorie sopra elencate.

Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse

Attributo dei dati

Frequenza alla quale il tasso d'interesse viene rideterminato dopo il periodo iniziale a tasso fisso, se presente.

Non rideterminabile

Valore

Strumento che non include un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse.

Giornaliera (overnight)

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base giornaliera.

Mensile

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base mensile.

Trimestrale

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base trimestrale.

Semestrale

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base semestrale.

Annuale

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base annuale.

A discrezione del creditore

Valore

Strumento con un accordo contrattuale in virtù del quale il creditore ha il diritto di stabilire la data per la rideterminazione del tasso di interesse.

Altra frequenza

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse con una frequenza diversa da ognuna delle categorie sopra indicate.

Data finale del periodo di soli interessi

Attributo dei dati

La data in cui termina il periodo di soli interessi. Uno strumento del tipo soli interessi è uno strumento in cui, per un periodo contrattualmente stabilito, vengono pagati solo gli interessi sul saldo capitale, con il saldo capitale che resta invariato.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Tasso di riferimento

Attributo dei dati

Tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse effettivo.

Codice del tasso di riferimento

Valore

Il codice del tasso di riferimento è una combinazione del valore del tasso di riferimento e del valore della scadenza.

Devono essere utilizzati i seguenti valori del tasso di riferimento:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, altri tassi di riferimento singoli, altri tassi di riferimento multipli.

Devono essere utilizzati i seguenti valori della scadenza:

Giornaliera (overnight), una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi, sette mesi, otto mesi, nove mesi, dieci mesi, undici mesi, dodici mesi.

Il codice del tasso di riferimento è composto nella maniera seguente: il valore del tasso di riferimento è combinato con il valore della scadenza.

Differenziale (spread)/margine del tasso di interesse

Attributo dei dati

Margine o differenziale (spread) (espresso in percentuale) da aggiungere al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse in punti base.

Numerico

Valore

Tasso di interesse espresso in percentuale

Tasso di interesse massimo

Attributo dei dati

Valore massimo per il tasso di interesse applicato.

Numerico

Valore

Tasso di interesse espresso in percentuale

Tasso di interesse minimo

Attributo dei dati

Valore minimo per il tasso di interesse applicato.

Numerico

Valore

Tasso di interesse espresso in percentuale

Scopo

Attributo dei dati

Classificazione degli strumenti in funzione del loro scopo.

Acquisto immobiliare residenziale

Valore

Finanziamento di immobile residenziale. Immobile residenziale è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Acquisto immobiliare commerciale

Valore

Finanziamento di immobile diverso da immobile residenziale.

Finanziamenti con margini

Valore

Strumenti nei quali un ente concede un credito in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. Gli strumenti di finanziamento con margini non comprendono altri finanziamenti garantiti da titoli.

Finanziamento del debito

Valore

Finanziamento del debito in essere o in scadenza. Comprende il rifinanziamento del debito.

Importazioni

Valore

Finanziamento di beni e servizi (acquisti, permuta e/o donazioni) da non residenti a residenti.

Esportazioni

Valore

Finanziamento di beni e servizi (vendite, permuta e/o donazioni) da residenti a non residenti.

Investimento edilizio

Valore

Finanziamento della costruzione di edifici, infrastrutture e impianti industriali.

Finanziamento del capitale circolante

Valore

Finanziamento della gestione dei flussi di cassa di un'organizzazione.

Altri scopi

Valore

Altri scopi non compresi in alcuna delle categorie sopra elencate.

Tipo di ammortamento

Attributo dei dati

Tipo di ammortamento dello strumento inclusivo di capitale e interessi.

Francese

Valore

Ammortamento in cui l'importo totale — capitale più interessi — rimborsato in ogni rata è lo stesso.

Tedesco

Valore

Ammortamento in cui la prima rata è solo interessi e le rate rimanenti sono costanti, comprensive di ammortamento di capitale e interessi.

Piano di ammortamento fisso

Valore

Ammortamento in cui l'importo del capitale rimborsato in ogni rata è lo stesso.

Bullet

Valore

Ammortamento in cui l'importo totale del capitale è rimborsato all'ultima rata.

Altro

Valore

Altro tipo di ammortamento non incluso in alcuna delle categorie sopra elencate.

Frequenza di pagamento

Attributo dei dati

Frequenza dei pagamenti dovuti, di capitale o interessi, cioè il numero di mesi tra i pagamenti.

Mensile

Valore

Su base mensile.

Trimestrale

Valore

Su base trimestrale.

Semestrale

Valore

Su base semestrale.

Annuale

Valore

Su base annuale.

Bullet

Valore

Ammortamento in cui l'importo totale del capitale è rimborsato all'ultima rata, indipendentemente dalla frequenza del pagamento degli interessi.

Zero coupon

Valore

Ammortamento in cui l'importo totale del capitale e gli interessi sono rimborsati all'ultima rata.

Altro

Valore

Altra frequenza di pagamento non inclusa in alcuna delle categorie sopra elencate.

Identificativo del contratto sindacato

Attributo dei dati

Identificativo del contratto applicato dal capofila (lead arranger) del contratto sindacato per identificare in modo univoco ogni contratto. Ogni contratto sindacato avrà un «identificativo del contratto sindacato». Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato dal lead arranger come identificativo del contratto di qualsiasi altro contratto. Tutti i creditori che partecipano ad un contratto sindacato devono usare il medesimo «identificativo del contratto sindacato».

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Debito subordinato

Attributo dei dati

Identificazione del debito subordinato. Gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'ente emittente che può essere fatto valere solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i crediti di grado superiore (ad esempio depositi/prestiti).

Debito subordinato

Valore

Lo strumento è un debito subordinato ai sensi della tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Debito non subordinato

Valore

Lo strumento non è subordinato.

Diritti di rimborso

Attributo dei dati

Classificazione delle esposizioni creditizie in funzione del diritto del creditore di chiedere il rimborso dell'esposizione.

A richiesta o con preavviso breve

Valore

Strumenti rimborsabili a richiesta o con preavviso breve a richiesta del creditore.

Altro

Valore

Strumenti soggetti a diritti di rimborso diversi da quello a richiesta o con preavviso breve.

Strumento fiduciario

Attributo dei dati

Identificazione degli strumenti in cui l'operatore monitorato agisce in nome proprio ma per conto di un terzo, e con rischio a carico di quest'ultimo.

Strumento fiduciario

Valore

Da utilizzare se lo strumento è depositato a titolo fiduciario.

Strumento non fiduciario

Valore

Da utilizzare se lo strumento non è depositato a titolo fiduciario.

Importo degli impegni all'inizio

Attributo dei dati

Livello massimo di esposizione al rischio creditizio dell'operatore monitorato alla data d'inizio dello strumento, senza tenere in considerazione ogni eventuale protezione detenuta o altri supporti di credito. L'importo totale degli impegni alla data di inizio è stabilito durante il procedimento di approvazione ed è diretto a limitare la quantità di rischio di credito di un operatore monitorato nei confronti di una data controparte per lo strumento in questione.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto

Attributo dei dati

La differenza tra l'importo nominale in essere e il prezzo di acquisto dello strumento alla data di acquisto. Tale importo dovrebbe essere segnalato per gli strumenti acquistati per un importo inferiore all'importo in essere a causa di un deterioramento del rischio di credito.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE ossia tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Dati finanziari

Tasso di interesse

Attributo dei dati

Tasso annualizzato concordato o tasso di interesse definito in senso stretto ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (6).

Numerico

Valore

Tasso di interesse espresso in percentuale.

Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse

Attributo dei dati

La data in cui avviene la prossima rideterminazione del tasso di interesse, come definita nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Se lo strumento non è soggetto ad una rideterminazione successiva del tasso di interesse, sarà segnalata la data di scadenza legale finale.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Importo trasferito

Attributo dei dati

Importo trasferito della proprietà economica dell'attività finanziaria.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Stato di inadempimento dello strumento

Attributo dei dati

Identificazione dello stato di default dello strumento. Categorie che descrivono le situazioni nelle quali uno strumento può essere descritto come in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non in default

Valore

Strumento non in default ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché adempimento improbabile

Valore

Strumenti in default perché l'adempimento da parte del debitore è improbabile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni

Valore

Strumenti in default perché il debitore è in arretrato sul pagamento del debito da oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché sia adempimento improbabile sia arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni

Valore

Strumento in default sia perché l'adempimento del debitore è considerato improbabile sia perché il debitore è in arretrato nel pagamento del debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Arretrati per lo strumento

Attributo dei dati

Ammontare complessivo del capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di segnalazione, contrattualmente dovuto e impagato (arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 (zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di segnalazione.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Data di scadenza (past due) per lo strumento

Attributo dei dati

Data di scadenza dello strumento ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Questa è la data precedente più prossima alla data di riferimento per la segnalazione ed è da segnalare se lo strumento è scaduto alla data di riferimento per la segnalazione.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Data dello stato di inadempimento dello strumento

Attributo dei dati

Data in cui si considera verificato lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default dello strumento».

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Tipo di cartolarizzazione

Attributo dei dati

Identificazione del tipo di cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 242, punti 10 e 11, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Cartolarizzazione tradizionale

Valore

Strumento cartolarizzato con cartolarizzazione tradizionale.

Cartolarizzazione sintetica

Valore

Strumento cartolarizzato con cartolarizzazione sintetica.

Non cartolarizzato

Valore

Strumento che non è cartolarizzato con cartolarizzazione tradizionale o sintetica.

Importo nominale in essere

Attributo dei dati

Importo nominale in essere alla fine della data di riferimento per la segnalazione, compresi gli interessi di mora non pagati ma con esclusione degli interessi maturati. L'importo nominale in essere deve essere segnalato al netto di cancellazioni e riduzioni come determinati dalle pratiche contabili pertinenti.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Importo fuori bilancio

Attributo dei dati

Importo nominale complessivo delle esposizioni fuori bilancio. VI è ricompreso qualsiasi impegno a prestare prima di considerare i fattori di conversione e le tecniche di attenuazione del rischio di credito. È l'importo che meglio rappresenta la massima esposizione dell'ente al rischio di credito, senza tenere in considerazione ogni eventuale protezione detenuta o altri supporti di credito.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Interessi maturati

Attributo dei dati

L'importo degli interessi maturati sui prestiti alla data di riferimento per la segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Conformemente al principio generale di contabilità basato sul criterio di competenza, gli interessi maturati su strumenti dovrebbero essere iscritti in bilancio nel momento in cui maturano (vale a dire sulla base del principio di competenza), piuttosto che nel momento in cui sono effettivamente realizzati (vale a dire sulla base del principio di cassa).

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Dati contabili

Classificazione contabile degli strumenti

Attributo dei dati

Portafoglio contabile in cui lo strumento è iscritto in conformità al principio contabile — IFRS o GAAP nazionali — ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) utilizzato dall'entità giuridica dell'operatore monitorato.

Portafogli contabili IFRS

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

Valore

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista in conformità con gli IFRS.

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Valore

Attività finanziarie possedute per negoziazione in conformità con gli IFRS.

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico

Valore

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico in conformità con gli IFRS.

Attività finanziarie designate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Valore

Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a prospetto di conto economico e indicate come tali al momento dalla loro rilevazione iniziale o successivamente in conformità con gli IFRS, fatta eccezione di quelle classificate come attività finanziarie possedute per negoziazione.

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

Valore

Attività finanziarie valutate al fair value rilevato sulla base di altre componenti di conto economico complessivo in ragione del modello aziendale e delle caratteristiche dei flussi di cassa in conformità con gli IFRS.

Attività finanziarie al costo ammortizzato

Valore

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in conformità con gli IFRS.

Portafogli contabili GAAP nazionali

Cassa e disponibilità presso banche centrali

Valore

Cassa e disponibilità presso banche centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Valore

Attività finanziarie possedute per negoziazione centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico

Valore

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie per negoziazione

Valore

Attività finanziarie per negoziazione centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico

Valore

Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Valore

Attività finanziarie disponibili per la vendita centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Valore

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a patrimonio netto

Valore

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a patrimonio netto in conformità ai GAAP nazionali.

Finanziamenti e crediti

Valore

Finanziamenti e crediti in conformità ai GAAP nazionali.

Investimenti posseduti fino a scadenza

Valore

Investimenti posseduti fino a scadenza in conformità ai GAAP nazionali.

Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

Valore

Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo in conformità ai GAAP nazionali.

Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione

Valore

Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione in conformità ai GAAP nazionali.

Rilevazione di bilancio

Attributo dei dati

Rilevazione di bilancio dell'attività finanziaria.

Rilevato totalmente

Valore

Strumento rilevato totalmente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Rilevato in misura pari al coinvolgimento continuativo dell'ente

Valore

Strumento rilevato in misura pari al coinvolgimento continuativo dell'ente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Eliminato totalmente

Valore

Strumento eliminato totalmente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Fonti di gravame

Attributo dei dati

Tipo di operazione in cui l'esposizione è vincolata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento senza la possibilità di ritirarla liberamente.

Finanziamento (funding) da banche centrali

Valore

Finanziamento (funding) da banche centrali (di tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto), in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Derivati negoziati in borsa

Valore

Derivati negoziati in borsa, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Valore

Derivati fuori borsa (over-the-counter), in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Depositi — contratti di vendita con patto di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche centrali

Valore

Contratti di vendita con patto di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche centrali in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Depositi esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore

Depositi esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Titoli di debito di propria emissione — obbligazioni garantite

Valore

Obbligazioni garantite di propria emissione in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Titoli di debito di propria emissione — titoli garantiti da attività

Valore

Titoli garantiti da attività (ABS) di propria emissione, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Titoli di debito di propria emissione — diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Valore

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Altre fonti di gravame

Valore

Altre fonti di gravame, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nessun gravame

Valore

Strumento che non è stato costituito in garanzia o altrimenti vincolato per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento da cui non può essere ritirato liberamente.

Cancellazioni accumulate

Attributo dei dati

Importo cumulativo del capitale e degli interessi scaduti di tutti gli strumenti di debito che l'ente non rileva più in quanto considerati non riscuotibili, indipendentemente dal portafoglio nel quale sono inseriti. Le cancellazioni possono essere dovute sia a riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente a prospetto di conto economico complessivo, sia a riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Importo della riduzione di valore accumulata

Attributo dei dati

Importo delle svalutazioni per perdite detenute o allocate rispetto allo strumento alla data di riferimento per la segnalazione. Tale attributo dei dati si applica agli strumenti soggetti a riduzione di valore in base al principio contabile applicato.

Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore accumulata si riferisce ai seguenti importi:

i)

Svalutazione di un importo pari a 12 mesi di perdite attese sui crediti;

ii)

Svalutazione di un importo pari alle perdite attese sui crediti nel corso della durata dello strumento;

Ai sensi dei GAAP, la riduzione di valore accumulata si riferisce ai seguenti importi:

i)

Svalutazione di un importo pari alle svalutazioni generiche;

ii)

Svalutazione di un importo pari alle svalutazioni specifiche.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Tipo della riduzione di valore

Attributo dei dati

Tipo della riduzione di valore.

Livello 1 (IFRS)

Valore

Da utilizzare se lo strumento non ha subito una riduzione di valore e una svalutazione di un importo pari a 12 mesi di perdite attese sui crediti è applicata allo strumento ai sensi degli IFRS. Solo per strumenti soggetti a riduzione di valore ai sensi dell'IFRS 9.

Livello 2 (IFRS)

Valore

Da utilizzare se lo strumento non ha subito una riduzione di valore e una svalutazione di un importo pari alle perdite attese sui crediti nel corso della durata dello strumento è applicata allo strumento ai sensi degli IFRS. Solo per strumenti soggetti a riduzione di valore ai sensi dell'IFRS 9.

Livello 3 (IFRS)

Valore

Da utilizzare se lo strumento ha subito una riduzione di valore del credito ai sensi dell'IFRS 9.

Svalutazioni generiche (GAAP)

Valore

Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base all'applicazione di un principio contabile diverso dall'IFRS 9 e non sono applicate allo strumento svalutazioni specifiche (strumento che non ha subito una riduzione di valore).

Svalutazioni specifiche (GAAP)

Valore

Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base all'applicazione di un principio contabile diverso dall'IFRS 9 e sono applicate allo strumento svalutazioni specifiche, a prescindere dal fatto che tali svalutazioni siano valutate individualmente o collettivamente (strumento che ha subito una riduzione di valore).

Non soggetto a riduzione di valore

Valore

Da utilizzare se lo strumento non è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato.

Metodo di valutazione della riduzione di valore

Attributo dei dati

Metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono metodi collettivi e individuali.

Valutato individualmente

Valore

Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato ed è valutato individualmente al fine della riduzione di valore.

Valutato collettivamente

Valore

Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato ed è valutato collettivamente al fine della riduzione di valore, mediante raggruppamento con altri strumenti che presentano caratteristiche di rischio di credito similari.

Non soggetto a riduzione di valore

Valore

Da utilizzare se lo strumento non è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato.

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito

Attributo dei dati

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Stato in bonis dello strumento

Attributo dei dati

Lo strumento è da classificare in una delle seguenti categorie alla data di riferimento per la segnalazione:

Deteriorato

Valore

Strumenti classificati come deteriorati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

In bonis

Valore

Strumenti che non sono deteriorati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Data dello stato in bonis dello strumento

Attributo dei dati

La data in cui lo stato in bonis come segnalato in «stato in bonis dello strumento» si considera essere stato determinato o cambiato.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio

Attributo dei dati

L'importo degli accantonamenti per importi fuori bilancio.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Stato di tolleranza (forbearance) e di rinegoziazione

Attributo dei dati

Identificazione di strumenti oggetto di misure di tolleranza e rinegoziati.

Oggetto di misure di tolleranza: strumenti con tasso di interesse modificato, inferiore alle condizioni di mercato

Valore

Le misure di tolleranza si applicano a strumenti con termini e condizioni modificati compresa una modifica del tasso di interesse al di sotto delle condizioni di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

Oggetto di misure di tolleranza: strumenti con altri termini e condizioni modificati

Valore

Le misure di tolleranza si applicano a strumenti con termini e condizioni modificati ad eccezione di una modifica del tasso di interesse al di sotto delle condizioni di mercato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Oggetto di misure di tolleranza: debito rifinanziato parzialmente o totalmente

Valore

Le misure di tolleranza si applicano al debito rifinanziato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Non oggetto di misure di tolleranza o rinegoziato

Valore

Non si applicano né misure di tolleranza né rinegoziazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Recuperi accumulati a partire dal default

Attributo dei dati

Importo totale recuperato a partire dalla data di default.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Data dello stato di tolleranza e di rinegoziazione

Attributo dei dati

La data in cui uno stato di tolleranza o di rinegoziazione come segnalato in «stato di tolleranza e di rinegoziazione» si considera essere verificato.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Portafoglio prudenziale

Attributo dei dati

Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Portafoglio di negoziazione

Valore

Strumenti nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non nel portafoglio di negoziazione

Valore

Strumenti non nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Valore contabile

Attributo dei dati

Il valore contabile ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Dati controparte-strumento

Ruolo della controparte

Attributo dei dati

Ruolo della controparte in uno strumento

Creditore

Valore

Controparte che corre il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione.

Debitore

Valore

Controparte che genera il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione.

Gestore (servicer)

Valore

Controparte responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di uno strumento.

Cedente (Originator)

Valore

Controparte in un'operazione di cartolarizzazione come definita all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Dati sulle responsabilità solidali

Importo della responsabilità solidale

Attributo dei dati

Importo nominale in essere per il quale ogni debitore è responsabile in relazione ad un singolo strumento laddove ci sono due o più debitori.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Dati sulla protezione ricevuta

Data di scadenza della protezione

Attributo dei dati

La data di scadenza contrattuale della protezione, che è la prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine, tenendo in considerazione eventuali accordi di modifica dei patti iniziali

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Tipo di protezione

Attributo dei dati

Tipo di protezione ricevuta, indipendentemente dalla sua ammissibilità a fini di attenuazione del rischio di credito.

Oro

Valore

Oro ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Biglietti, monete e depositi

Valore

Biglietti, monete e depositi come definiti al paragrafo 5.74 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Titoli

Valore

Titoli come definiti al paragrafo 5.89 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Prestiti

Valore

Prestiti come definiti al paragrafo 5.112 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Partecipazioni e quote di fondi di investimento

Valore

Partecipazioni e quote di fondi di investimento come definite al paragrafo 5.139 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Derivati su crediti

Valore

Derivati su crediti che sono:

derivati su crediti che soddisfano la definizione di garanzie finanziarie — come definite al paragrafo 58, lettera b) della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

derivati su crediti diversi da garanzie finanziarie — come definite al paragrafo 67, lettera d) della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

I derivati su crediti comprendono i derivati su crediti ammissibili indicati all'articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Garanzie finanziarie diverse dai derivati su crediti

Valore

Garanzie finanziarie diverse dai derivati su crediti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Crediti commerciali

Valore

Crediti commerciali come definiti al paragrafo 5.41, lettera c) della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia

Valore

Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore degli enti prestatori ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Garanzia con immobili residenziali

Valore

Immobile residenziale come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Uffici e locali per il commercio

Valore

Uffici e locali per il commercio in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013.

Garanzia con immobili non residenziali

Valore

Immobile diverso da immobile residenziale, uffici e locali per il commercio

Altre garanzie reali su beni materiali

Valore

Altre garanzie reali su beni materiali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e non comprese nei valori precedenti.

Altra protezione

Valore

Altra protezione non ricompresa in alcuna delle categorie sopra elencate.

Valore della protezione

Attributo dei dati

Importo del valore della protezione come stabilito per il «tipo di valore della protezione» in base al metodo di valutazione.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Tipo di valore della protezione

Attributo dei dati

Identificazione del tipo di valore fornito nell'attributo dei dati «valore della protezione».

Importo nozionale

Valore

L'importo nominale o facciale concordato contrattualmente che è usato per calcolare i pagamenti nel caso in cui la protezione sia attivata.

Fair value

Valore

Il prezzo che sarebbe ricevuto per vendere un'attività o pagato per trasferire una passività, in una transazione ordinata tra partecipanti di mercato alla data di misurazione.

Da utilizzare se la protezione non è un bene immobile.

Valore di mercato

Valore

Il «valore di mercato» corrente del bene immobile come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 76, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Da utilizzare se la protezione è un bene immobile quando il valore di mercato è segnalato nell'attributo dei dati «valore della protezione».

Valore durevole a lungo termine

Valore

Il «valore del credito ipotecario» del bene immobile come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 74, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Da utilizzare se la protezione è un bene immobile quando il valore del credito ipotecario è segnalato nell'attributo dei dati «valore della protezione».

Altro valore della protezione

Valore

Altro valore della protezione non ricompreso in alcuna delle categorie sopra elencate.

Ubicazione della garanzia immobiliare

Attributo dei dati

Regione o paese in cui la garanzia si trova.

Codici ISO 3166-1 alpha-2

Valore

Codici ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui la garanzia è ubicata, per garanzie non ubicate in uno Stato membro dichiarante.

Regione NUTS 3

Valore

Regione NUTS 3 in cui la garanzia è ubicata, per garanzie ubicate in uno Stato membro dichiarante

Data del valore della protezione

Attributo dei dati

Data in cui è stata eseguita la più recente valutazione o stima della protezione prima della data di riferimento per la segnalazione.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Metodo di valutazione della protezione

Attributo dei dati

Tipo di valutazione della protezione; metodo usato per determinare il valore della protezione.

Valore di mercato (Mark-to-Market)

Valore

Metodo di valutazione in cui il valore della protezione è basato su prezzi quotati, non rettificati, su un mercato attivo per attività e passività identiche.

Stima della controparte

Valore

Metodo di valutazione in cui la valutazione è effettuata dal fornitore della protezione.

Valutazione del creditore

Valore

Metodo di valutazione in cui la valutazione è effettuata dal creditore: valutazione compiuta da un perito, esterno o interno, in possesso delle necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per eseguire una valutazione e che non sia indipendente dal processo di decisione del credito.

Valutazione di un terzo

Valore

Metodo di valutazione in cui la valutazione è fornita da un perito che sia indipendente dal processo di decisione del credito.

Altro tipo di valutazione

Valore

Altro tipo di valutazione non incluso nelle altre categorie.

Valore iniziale della protezione

Attributo dei dati

Il fair value della protezione alla data in cui è stata inizialmente ricevuta come protezione del credito.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Data del valore iniziale della protezione

Attributo dei dati

La data del valore iniziale della protezione, cioè la data in cui la stima o la valutazione più recente della protezione è stata eseguita prima della sua iniziale ricezione come protezione del credito.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Dati relativi a strumento-protezione ricevuta

Valore attribuito della protezione

Attributo dei dati

Importo massimo del valore della protezione che si può considerare come protezione del credito per lo strumento. L'importo dei diritti di precedenza di terzi o dell'operatore monitorato sulla protezione deve essere escluso dal valore attribuito della protezione. Per la protezione ammissibile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, questo valore deve essere segnalato conformemente alla parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Diritti di precedenza di terzi sulla protezione

Attributo dei dati

Importo massimo dei privilegi esistenti di grado superiore di pertinenza di terzi diversi dall'operatore monitorato che possono essere fatti valere nei confronti della protezione.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

(2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(5)  Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (86/635/CEE) (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).


ALLEGATO V

Requisiti minimi che devono essere applicati dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

I soggetti dichiaranti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per conformarsi agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).

1.

Requisiti comuni in materia di trasmissione:

a)

le segnalazioni devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla banca centrale nazionale (BCN) competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;

c)

il soggetto dichiarante deve fornire i dati di una o più persone che fungono da referenti a ciascuna BCN competente;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente devono essere rispettate.

2.

Requisiti minimi in materia di accuratezza:

a)

le informazioni statistiche devono essere corrette: tutti i vincoli lineari devono essere rispettati, ad esempio la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali, e i dati devono essere coerenti su tutte le frequenze;

b)

i soggetti dichiaranti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;

c)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue o strutturali; le lacune di segnalazione dovrebbero essere di tipo temporaneo e devono essere segnalate alla BCN (e dalla BCN alla BCE), spiegate alla BCN competente e, se del caso, colmate il più presto possibile;

d)

i soggetti dichiaranti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi in materia di conformità concettuale:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

all'occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti dichiaranti devono immediatamente eliminare le differenze tra le misure utilizzate e le misure previste nel presente regolamento;

c)

i soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi in materia di revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.


DECISIONI

1.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/99


DECISIONE (UE) 2016/868 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 maggio 2016

che modifica la decisione BCE/2014/6 relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/14)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 46.2,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il contributo del Consiglio generale,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2014/6 (2) stabilisce le misure preparatorie che devono essere adottate dalle banche centrali dell'Eurosistema ai fini della raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

(2)

Successivamente all'adozione della Decisione BCE/2014/6 si sono fatti importanti progressi verso la realizzazione di un quadro a lungo temine per la raccolta di dati granulari sul credito sulla base di obblighi di segnalazione statistica armonizzati.

(3)

In ragione del numero e della complessità degli obblighi di segnalazione statistica previsti, il calendario di attuazione stabilito nella Decisione BCE/2014/6 deve essere modificato per garantire al SEBC il tempo sufficiente a prepararsi in modo adeguato alla raccolta di dati granulari sul credito. Poiché un lasso di tempo significativo è destinato a trascorrere prima dell'inizio effettivo delle segnalazioni, il calendario di cui all'articolo 1 della Decisione BCE/2014/6 per completare la fase preparatoria dovrebbe essere sostituito da una scadenza idonea ad assicurare che la fase preparatoria termini quando avrà inizio la segnalazione nel quadro a lungo termina per la raccolta di dati granulari sul credito.

(4)

Il calendario riveduto si applicherà anche alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta non è l'euro nei casi in cui tali BCN cooperano con le banche centrali dell'Eurosistema sulla base della Raccomandazione BCE/2014/7 (3).

(5)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della Decisione BCE/2014/6 il Comitato per le statistiche (di seguito, il «CST») riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN nell'attuazione delle misure preparatorie. La relazione annuale dovrebbe includere le informazioni raccolte da parte del CST da tutte le BCN incluse quelle sui progressi realizzati dalle BCN che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione. Tali relazioni separate di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della Decisine BCE/2014/6 non sono più ritenute necessarie.

(6)

Pertanto, la Decisione BCE/2014/6 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2014/6 è modificata come segue:

1)

nell'articolo 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Tale quadro a lungo termine, entro l'inizio della prima trasmissione effettiva di dati granulari sul credito da parte delle BCN alla BCE in conformità al Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (*) comprende: a) banche dati nazionali relative a dati granulari sul credito gestite da tutte le BCN dell'Eurosistema; e b) una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprendente dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(*)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).»;"

2)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il CST, tenendo opportunamente conto dei suggerimenti di altri comitati del SEBC, prepara le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure preparatorie di cui al paragrafo 1 e le sottopone al Consiglio direttivo per l'approvazione. Il CST riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN, incluse le BCN cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.»;

3)

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In riferimento alle BCN che necessitano, nella fase preparatoria, di un periodo di tempo più lungo per sviluppare o ottenere l'accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito, il Consiglio direttivo può, durante la fase preparatoria, concedere deroghe individuali temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie di cui al paragrafo 1. La durata di ciascuna deroga individuale deve essere strettamente limitato al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per uniformarsi, nella fase preparatoria, alle misure preparatorie oggetto della deroga, e, in ogni caso, tale durata deve essere fissata in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema. Il diritto di accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi alla BCE nel quadro di una specifica misura preparatoria sono sospesi in riferimento a qualsiasi BCN che beneficia di una deroga temporanea relativa a tale misura. Il Consiglio direttivo può decidere di imporre, in capo a singole BCN che beneficiano di una deroga ai sensi del presente paragrafo, appropriate ulteriori restrizioni.»;

4)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di garantire un adeguato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo con le esigenze degli utenti del SEBC, il CST organizza, nella fase preparatoria, la trasmissione dalle BCN alla BCE, alla fine del mese di marzo di ogni anno, dei dati granulari sul credito immediatamente disponibili riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente, impiegando un adeguato grado di anonimizzazione e aggregazione per quanto concerne le informazioni relative ai mutuatari, al fine di assicurare che i singoli mutuatari non possano essere identificati. La prima trasmissione ha luogo alla fine del mese di marzo 2014, in riferimento al 30 giugno e al 31dicembre 2013 e si fonda sullo schema di segnalazione di riferimento contenuto nell'allegato. Ogni trasmissione ad hoc successiva è organizzata dal CST su base volontaria e sulla base dello schema di segnalazione che terrà in considerazione l'esistenza di dati granulari sul credito immediatamente disponibili e delle loro caratteristiche e assicurerà che i dati raccolti siano proporzionati allo stato dei lavori preparatori completati al momento della trasmissione. Nella fase preparatoria, i dati relativi ai mutuatari che appartengono a settori istituzionali diversi dalle società non finanziarie possono essere segnalati su base aggregata, purché la BCN trasmetta le relative informazioni metodologiche.»;

5)

l'allegato alla Decisione BCE/2014/6 è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Decisione BCE/2014/6, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 72).

(3)  Decisione BCE/2014/7 del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU C 103 dell'8.4.2014, pag. 1).


ALLEGATO

La tabella dell'allegato alla Decisione BCE/2014/6 è sostituita dalla tabella seguente:

«Tipo

Attributi

Aspetti generali

Grado di anonimizzazione

Attributi del prestatore

Identificativo del prestatore

Identificazione dei prestatori in conformità ai codici impiegati nel Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) del SEBC (*).

Non anonimizzato

Attributi del mutuatario

Identificativo del mutuatario

Identificazione alfanumerica dei mutuatari, al fine di garantire che i singoli mutuatari non siano identificabili

Anonimizzato

Paese di residenza

Paese di residenza del mutuatario, in conformità alla norma ISO 3166 (**)

Settore istituzionale

Settore (o sottosettore) istituzionale del mutuatario, in conformità alla classificazione SEC 2010. Si richiede l'indicazione dei seguenti (sotto)settori:

Società non finanziarie (S.11)

Autorità bancarie centrali (S.121)

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Fondi comuni monetari (S.123)

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125)

Ausiliari finanziari (S.126)

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Settore di attività economica

Classificazione dei mutuatari (finanziari e non finanziari) in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 (***). I codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per «divisione»).

Dimensioni

Classificazione dei mutuatari secondo la dimensione: micro, piccoli, medi, grandi

Variabili dei dati del credito

Identificativo del prestito

Identificazione alfanumerica dei prestiti, come d'uso presso le istituzioni segnalanti a livello nazionale.

Valuta

Valuta di denominazione del prestito, in conformità alla norma ISO 4217 (**).

Tipo di prestito

Classificazione dei prestiti in base alla rispettiva tipologia:

prestito a vista e con preavviso breve (conti correnti)

Debito da carta di credito

Crediti commerciali

Leasing finanziari

Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita

Altri prestiti a termine

Tipo di garanzia

Tipo di garanzia del prestito concesso; garanzia immobiliare, altra garanzia (inclusi titoli e oro), nessuna garanzia

Scadenza originaria

Scadenza del prestito pattuita in origine o in occasione di una successiva rinegoziazione; minore o uguale a un anno; superiore a un anno.

Durata residua

Scadenza in riferimento alla data pattuita per il rimborso del prestito; inferiore o uguale a un anno, superiore a un anno.

Deterioramento

Prestiti in relazione ai quali il mutuatario è inadempiente.

Prestiti sindacati

Singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori.

Debiti subordinati

Gli strumenti di debito subordinato attribuiscono un credito subordinato nei confronti dell'istituzione emittente che può essere fatto valere dopo che tutti i crediti di rango superiore, ad esempio depositi/prestiti, sono stati soddisfatti, attribuendo ad essi alcune delle caratteristiche tipiche delle azioni e altre partecipazioni.

Misure dei dati del credito

Credito utilizzato

Consistenze totali di un prestito (valore del capitale, senza dedurre le cancellazioni parziali), segnalato al lordo delle rettifiche da rischio di credito, ad eccezione delle perdite registrate come cancellazioni totali.

Linee di credito

Importo del credito accordato, ma non utilizzato.

Arretrati

Qualsiasi pagamento (importo) relativo a un prestito che è dovuto da oltre 90 giorni.

Valore delle garanzie

Valore delle garanzie al momento della segnalazione.

Rettifiche specifiche per il rischio di credito

Specifici accantonamenti per perdite dovute ai rischi di credito, in conformità al quadro contabile applicabile. Tali misure devono essere segnalate esclusivamente in relazione ai prestiti deteriorati.

Attività ponderate per il rischio

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in conformità alla Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (****) o atti successivi.

Probabilità di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni)

Probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.

Perdita in caso di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni)

Il rapporto fra il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.

Tasso di interesse

Il rapporto, in percentuale annua, tra l'importo che un debitore è tenuto a pagare al creditore nell'arco di un dato periodo di tempo e l'importo del capitale del prestito, deposito o titolo di debito, in conformità al regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea (*****) o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.


(*)  Per le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si veda l'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

(**)  Come pubblicata dall'International Organisation for Standardisation (ISO) nel suo sito Internet all'indirizzo www.iso.org

(***)  Come pubblicata dalla Commissione europea (Eurostat) nel suo sito Internet all'indirizzo www.ec.europa.eu/eurostat

(****)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(*****)  Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24).».